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PDL 1145

XVI LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1145



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

di concerto con il ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare
(PRESTIGIACOMO)

con il ministro della giustizia
(ALFANO)

con il ministro dell'interno
(MARONI)

con il ministro della difesa
(LA RUSSA)

con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(GELMINI)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile

Presentato il 23 maggio 2008


      

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Onorevoli Deputati! - Il decreto in oggetto, che si compone di 20 articoli, reca misure straordinarie per fronteggiare e per risolvere l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché ulteriori disposizioni connesse al complessivo funzionamento del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione ai maggiori compiti assegnati dal presente provvedimento.
      In particolare, l'articolo 1 affida alla Protezione civile nazionale il compito di coordinare l'azione di Governo per l'emergenza rifiuti nella regione Campania; per tale ragione il Capo del Dipartimento della protezione civile è nominato, in via di assoluta irripetibilità e straordinarietà e in deroga alle disposizioni della legge n. 215 del 2004, Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con compiti afferenti alla complessiva azione di gestione dell'emergenza rifiuti in Campania.
      Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, in sostituzione dei Commissari delegati, il Sottosegretario di Stato, con proprio decreto, provvederà alla nomina di uno o più capi missione con compiti di amministrazione attiva, da esercitare su delega del medesimo Sottosegretario. Il provvedimento prevede, inoltre, l'emanazione di un'apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri con cui disciplinare il subentro del Sottosegretario di Stato nelle competenze commissariali e nell'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione delle gestioni speciali esistenti.
      L'articolo 2 reca le attribuzioni proprie del Sottosegretario di Stato, il quale, come prima misura atta a risolvere la gravissima emergenza in atto, provvederà all'attivazione dei siti da destinare a discarica, localizzati in tutte e cinque le province della Campania, così come successivamente indicati nell'articolo 9.
      Sarà facoltà del Sottosegretario di Stato, ai fini dell'acquisizione di impianti, di cave e di ogni altro sito ritenuto idoneo allo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti, utilizzare le procedure espropriative con previsioni di indennizzo che tengano conto delle spese sostenute dai titolari dei medesimi impianti e siti. Sarà facoltà del Sottosegretario di Stato, inoltre, disporre l'acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto espletamento delle attività di sua competenza, sempre utilizzando i meccanismi di indennizzo sopra menzionati.
      Per i siti, le aree di sedime e gli impianti destinati al conferimento e alla gestione dei rifiuti viene prevista la classificazione quali aree di interesse strategico nazionale, con ogni conseguente individuazione, da parte del Sottosegretario di Stato, delle misure ritenute maggiormente idonee per la salvaguardia, la tutela, la protezione e la gestione dei siti stessi. Per tale motivo si è estesa la punibilità di cui all'articolo 682 del codice penale anche per chi si introduca abusivamente ovvero impedisca o renda più difficoltoso l'accesso nelle aree di interesse strategico nazionale.
      Sotto il profilo esecutivo, al fine di assicurare piena operatività agli interventi e alle iniziative pianificati dal Sottosegretario di Stato, è stato disposto l'avvalimento, da parte del medesimo, delle Forze armate e delle Forze di polizia, per quanto attiene all'approntamento, alla vigilanza e alla protezione delle aree interessate, e l'ulteriore impiego delle Forze armate per la raccolta e il trasporto dei rifiuti. Spetta al Sottosegretario di Stato il potere di richiedere alle autorità competenti anche l'adozione di ogni provvedimento di pubblica sicurezza secondo le previsioni del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931.
      In ragione del fondato pericolo di ostacolo alla regolare attività di gestione dei rifiuti, viene concessa al Sottosegretario di Stato la facoltà di precettare i lavoratori impiegati nell'attività di gestione dei rifiuti, nonché di ricorrere a interventi alternativi nelle ipotesi di indisponibilità, anche temporanea, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti.
      Viene da ultimo estesa l'applicabilità dell'articolo 635, secondo comma, del codice penale a chiunque distrugga, deteriori o renda inservibili impianti e beni strumentali alla gestione dei rifiuti.
      L'articolo 3 introduce, per tutta la durata dello stato emergenziale, profili di novità in ordine alla competenza dell'autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti.
      La norma in rassegna si rende necessaria per offrire risposte adeguate anche in termini di efficienza e immediatezza nello svolgimento delle attività di indagine afferenti a reati commessi nell'ambito dell'attività di gestione dei rifiuti. Tra i profili di novità emergono l'attribuzione della competenza alla direzione distrettuale antimafia di Napoli, nella persona del procuratore della Repubblica, su tutti i procedimenti per reati in materia di gestione dei rifiuti e in materia ambientale, riguardanti l'intero territorio della Campania. Viene, inoltre, attribuita a un tribunale in composizione collegiale la competenza a decidere in ordine all'istanza di misure cautelari e viene esclusa la possibilità di applicare la misura in via d'urgenza da parte dei pubblici ministeri. È anche prevista l'applicabilità di tali disposizioni ai procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore del provvedimento. L'articolo in parola, al fine di potenziare gli uffici giudiziari di Napoli, prevede, inoltre, la possibilità di adottare idonee misure di redistribuzione dei magistrati in servizio e di riallocazione del personale amministrativo. Per tutta la durata dell'emergenza le aree destinate a qualsiasi titolo all'attività di gestione dei rifiuti potranno essere sottoposte a sequestro preventivo solo nella ricorrenza dì gravi indizi di reato.
      L'articolo 4 attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche di natura cautelare, relative a diritti costituzionalmente tutelati, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, anche se poste in essere dall'amministrazione pubblica o da soggetti ad essa equiparati. È, inoltre, previsto che le misure cautelari adottate da autorità giudiziaria diversa da quella amministrativa cessino di avere effetto ove non riconfermate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, da parte dell'autorità giudiziaria competente.
      L'articolo 5 del decreto prevede, al fine di consentire il pieno rientro dall'emergenza, l'immediata riattivazione dei lavori necessari per ultimare il termovalorizzatore di Acerra, che brucerà, come gli altri termovalorizzatori, il rifiuto «tal quale» così come risultante dal processo di raccolta che verrà avviato.
      L'articolo prevede, ferme restando le disposizioni afferenti alla realizzazione del termovalorizzatore di Salerno, anche l'avvio delle procedure per la costruzione del termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa (Caserta), conformemente ai pareri resi dalla Commissione di valutazione dell'impatto ambientale.
      L'articolo 6, ai fini dell'eventuale acquisizione a titolo oneroso dei termovalorizzatori di Acerra (Napoli), Caivano (Napoli), Tufino (Napoli), Giugliano (Napoli), Santa Maria Capua Vetere (Caserta), Avellino, Battipaglia (Salerno) e Casalduni (Benevento) da parte della società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti, prevede una valutazione economica dei predetti impianti, che verrà effettuata da un'apposita commissione nominata dal presidente della corte di appello di Napoli.
      All'esito della procedura di valutazione, gli impianti citati potranno essere convertiti in impianti per il compostaggio di qualità, per le attività connesse alla raccolta differenziata, per il recupero dei rifiuti, nonché per la trasferenza dei rifiuti stessi. A tale fine, il Sottosegretario di Stato disporrà in termini di somma urgenza per la progettazione e la realizzazione delle opere occorrenti alla conversione funzionale degli impianti medesimi.
      L'articolo 7 reca la nuova composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale (prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007), che vedrà il numero dei propri componenti ridotto da sessanta a cinquanta. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procederà al riordino della citata Commissione che vedrà quale componente di diritto il Segretario generale del predetto dicastero; con lo stesso provvedimento il Ministro stabilirà anche la disciplina tecnica, finanziaria e organizzativa degli uffici di diretta collaborazione, anche con riferimento all'esigenza di graduazione dei compensi, nel rispetto del principio di invarianza della spesa. L'articolo in rassegna prevede, inoltre, una modifica all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, disponendo che le direzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare siano coordinate dal Segretario generale del medesimo dicastero.
      L'articolo 8 prevede, al comma 1, al fine di raggiungere un'adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti, l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel territorio del comune di Napoli. A tale fine il sindaco di Napoli individua, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il sito ove ubicare il predetto impianto; in caso di mancato rispetto del termine, provvede in via sostitutiva il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
      I commi 2 e 3 prorogano, in ragione della tipologia dei rifiuti conferiti, l'esercizio degli impianti destinati allo stoccaggio dei rifiuti per il successivo trasporto negli appositi impianti di recupero, trattamento o smaltimento.
      L'articolo 9, allo scopo di consentire lo smaltimento in piena sicurezza dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania e nelle more dell'avvio a regime dell'intero sistema impiantistico previsto dal decreto, autorizza la realizzazione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, dei siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni: Sant'Arcangelo Trimonte (Benevento), località Nocecchie; Savignano Irpino (Avellino), località Postarza; Serre (Salerno), località Macchia Soprana, nonché presso i seguenti comuni, come da allegate planimetrie, che costituiscono parte integrante della presente relazione: Andretta (Avellino), località Pero Spaccone (Formicoso); Terzigno (Napoli), località Pozzelle e località Cava Vitiello; Napoli, località Chiaiano (Cava del Poligono, Cupa del Cane); Caserta, località Torrione (Cava Mastroianni); Santa Maria La Fossa (Caserta), località Ferrandelle; Serre (Salerno), località Valle della Masseria.
      I commi 2 e 3 individuano i codici dei rifiuti per i quali è autorizzato lo smaltimento nei siti sopra elencati, mentre il comma 4 autorizza nelle discariche presenti nel territorio campano il pretrattamento del percolato da realizzarsi mediante appositi impianti.
      Il comma 5 detta disposizioni procedimentali per l'apertura delle discariche e per l'esercizio degli impianti, prevedendo che il Sottosegretario di Stato proceda alla convocazione della conferenza di servizi, che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione. In caso di ritardo nella resa di detto parere, ovvero in caso di parere negativo, il Consiglio dei ministri si esprime in via sostitutiva entro i successivi sette giorni.
      Il comma 6 abroga l'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2007.
      Il comma 7 rimanda ad un'apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, dei benefìci fiscali e contributivi in favore delle popolazioni residenti nei comuni sedi di impianti di discarica.
      Il comma 8 reca modifiche al comma 4 dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo che le ordinanze emesse dai presidenti della giunta regionale e della provincia o dal sindaco, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, possano essere reiterate per un periodo non superiore a diciotto mesi.
      L'articolo 10 autorizza, presso gli impianti di depurazione delle acque reflue, le attività di trattamento e smaltimento del percolato prodotto dalle discariche regionali campane, nonché l'immissione nei corpi idrici ricettori degli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione in misura non superiore al 50 per cento rispetto ai limiti fissati per legge e previa valutazione da parte di un apposito gruppo di lavoro, istituito dal Sottosegretario di Stato, avente il compito di valutare la presunta entità e durata degli effetti in relazione alle specifiche caratteristiche ambientali e del sistema antropico dei siti che ospitano i predetti impianti.
      L'articolo 11 reca disposizioni volte a incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti nell'intero territorio della regione Campania, prevedendo che i comuni raggiungano obiettivi minimi per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, e imponendo maggiorazioni sulle tariffe di smaltimento nel caso di mancato conseguimento degli obiettivi stessi. A tale fine il Sottosegretario di Stato verifica il raggiungimento dei traguardi, sulla scorta dei dati di produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata che i comuni sono tenuti ad inviare mensilmente, e adotta, eventualmente, le opportune misure sostitutive, anche mediante la nomina di commissari ad acta, nei confronti delle amministrazioni che non abbiano raggiunto gli obiettivi medesimi.
      Il comma 4 dell'articolo in rassegna abroga l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 263 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 290 del 2006.
      Quali ulteriori misure atte a incentivare la raccolta differenziata è prevista l'adozione di idonee iniziative da parte dei presidenti delle province, dei sindaci e della pubblica amministrazione nonché della grande e media impresa, tenuti, rispettivamente, a disincentivare l'utilizzo di beni «usa e getta», a favorire il compostaggio domestico dei rifiuti organici e a provvedere presso le rispettive sedi alla raccolta differenziata.
      Il comma 8 dell'articolo dispone lo scioglimento dei consorzi di bacino delle province di Napoli e di Caserta e la loro riunione in un unico consorzio gestito da un soggetto individuato dal Sottosegretario di Stato.
      Inoltre l'articolo impone al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) la predisposizione di una capillare campagna di comunicazione per incentivare la raccolta differenziata; a tale fine il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definirà le modalità organizzative e finanziarie per attuare la campagna di comunicazione. Ulteriore onere imposto al comune di Napoli e all'Azienda speciale per l'igiene ambientale (ASIA) SpA - gestore di raccolta e trasporto di rifiuti urbani - è quello di presentare un piano di raccolta differenziata adeguato alla popolazione residente a Napoli; il Sottosegretario di Stato, in caso di inadempienza, provvede in via sostitutiva.
      Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Sottosegretario di Stato, promuove accordi con soggetti pubblici e privati, anche integrativi di quelli precedentemente sottoscritti dagli enti territoriali interessati, potendo disporre allo scopo di 47 milioni di euro annui per il triennio 2008-2010.
      L'articolo 12 prevede che, per accelerare il superamento dell'emergenza, i capi missione possano provvedere alle necessarie attività solutorie nei confronti degli eventuali crediti delle società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti e ciò a scomputo delle situazioni creditorie vantate dalle società affidatarie medesime verso la gestione commissariale, per l'importo massimo di 40 milioni di euro.
      L'articolo 13, al comma 1, autorizza il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a definire le iniziative, anche di carattere culturale e divulgativo, per assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati sui temi ambientali attinenti alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti. Il comma 2 prevede che le attività di informazione della popolazione siano attuate in collaborazione con le amministrazioni centrali e territoriali e in accordo con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri; il comma 3 prevede l'istituzione di un ufficio stampa nell'ambito del Dipartimento della protezione civile.
      Inoltre il comma 4 consente al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di assumere le iniziative necessarie a garantire un'adeguata informazione sui temi ambientali e attinenti alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti; il successivo comma 5 dispone che, a partire dall'anno scolastico 2008/2009, negli istituti scolastici di ogni ordine e grado della regione Campania vengano introdotti corsi didattico-educativi in ordine alla corretta gestione dei rifiuti domestici.
      L'articolo 14 contiene una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nel senso che i provvedimenti adottati in forza delle predette disposizioni non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
      L'articolo 15 prevede disposizioni per assicurare la complessiva funzionalità dell'amministrazione mediante il potenziamento del personale di protezione civile. In particolare, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 17, in relazione ai maggiori compiti assegnati dal decreto, il Sottosegretario di Stato e il Dipartimento della protezione civile sono autorizzati a prorogare i rapporti di lavoro con il personale precario sino alla cessazione dello stato di emergenza e ad avvalersi di personale di comprovata qualificazione professionale proveniente da enti e aziende pubbliche o private. Inoltre è previsto che, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, venga disciplinata l'organizzazione delle strutture di missione costituite per fronteggiare l'emergenza in atto.
      Infine, il comma 3 prevede che le risorse finanziarie destinate all'emergenza rifiuti e di cui al Fondo per la protezione civile siano insuscettibili di pignoramento o sequestro.
      L'articolo 16 autorizza il Dipartimento della protezione civile, in ragione del numero di compiti aggiuntivi assegnati ai sensi del provvedimento in questione, a migliorare la funzionalità e l'efficienza dei propri uffici mediante procedure di riqualificazione e di inquadramento del personale anche dirigenziale in servizio.
      L'articolo 17 prevede la copertura finanziaria del provvedimento.
      L'articolo 18 prevede un dettagliato ma non tassativo elenco delle disposizioni a cui il Sottosegretario di Stato e i capi missione sono autorizzati a derogare, nel rispetto dei princìpi fondamentali in materia di tutela della salute, dell'ambiente e del patrimonio culturale; tali specifiche disposizioni riguardano la materia ambientale, igienico-sanitaria, la prevenzione degli incendi, la sicurezza sul lavoro, l'urbanistica, il paesaggio e i beni culturali.
      L'articolo 19 dispone la proroga dello stato di emergenza in materia di smaltimento dei rifiuti fino al 31 dicembre 2009.
      L'articolo 20, infine, reca la data di entrata in vigore del decreto.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

        Il provvedimento contiene una serie di interventi necessari per fare fronte all'emergenza rifiuti in Campania ed alcune disposizioni riguardanti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
        Per quanto riguarda gli interventi a carattere oneroso, direttamente correlati alle attività di emergenza da porre in essere, gli stessi sono realizzati nel limite della dotazione del Fondo per l'emergenza rifiuti istituito dall'articolo 17 del decreto. Tale dotazione è pari a 150 milioni di euro, cui si fa fronte mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'importo complessivo di 450 milioni di euro per l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
        Tale importo viene trasferito, entro l'esercizio in corso, sull'apposita contabilità speciale perché possano essere attuati gli interventi previsti, in maniera predominante di investimento, che si protrarranno fino al 31 dicembre 2009, data stabilita per la chiusura dell'emergenza.
        Il 10 per cento del Fondo, che consiste in un tetto di spesa pari a 15 milioni di euro, è destinato alla copertura delle spese di parte corrente, aventi carattere non continuativo, relative ai maggiori compiti assegnati al Sottosegretario di Stato e al Dipartimento della protezione civile strettamente correlati alla realizzazione degli interventi di investimento. Tenuto conto dell'immediatezza delle spese previste, siano esse di parte corrente che in conto capitale, per compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica è stata disposta una riduzione del FAS tripla rispetto allo stanziamento autorizzato.
        Gli interventi che dovranno essere realizzati a carico del Fondo non sono, allo stato, tutti puntualmente quantificabili e, per tale motivazione, nelle singole disposizioni non è stata inserita un'apposita autorizzazione di spesa e si è fatto riferimento al Fondo, che costituisce il tetto complessivo di spesa.
        Tuttavia, nella presente relazione tecnica, si fornisce una stima degli oneri prevedibili, mentre quelli riguardanti costi imprevedibili o aleatori, quali indennizzi ed espropri e altro, graveranno sul Fondo con utilizzo delle disponibilità.
        Di seguito si elencano le disposizioni relative ai suddetti interventi e, ove possibile, la stima degli oneri che ne derivano:

            articolo 1 - nomina del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri fino al 31 dicembre 2009, a valere sulla quota di parte corrente: euro 259.500 (di cui 86.500 per l'anno 2008 e 173.000 per l'anno 2009);

            articoli 5 e 12, comma 3 - completamento del termovalorizzatore di Acerra, ivi compreso il pagamento diretto ai soggetti subappaltatori, fornitori e cottimisti: euro 40.000.000;

            articolo 6 - riconversione degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti in impianti per il compostaggio e per la raccolta differenziata: euro 10.900.000;

            articolo 8 - termovalorizzatore di Napoli, ecoballe e stoccaggi dei rifiuti: euro 100.000;

            articolo 9 - attivazione di apposite discariche in diverse località della regione Campania: euro 84.000.000;

            articolo 15 - disposizioni riguardanti il personale utilizzato dal Sottosegretario di Stato e dal Dipartimento della protezione civile per lo svolgimento dei compiti connessi all'emergenza. A fronte della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato e delle collaborazioni coordinate e continuative in atto, di cui alla lettera a), e per gli eventuali oneri di cui alla lettera b) del comma 1, nonché per quelli derivanti dall'emanazione dell'ordinanza presidenziale prevista dal comma 2, viene stimata una spesa pari a 12.000.000 di euro a valere sulla quota di parte corrente del Fondo: euro 12.000.000.

        Non risultano, invece, allo stato stimabili gli eventuali oneri di parte corrente derivanti dagli articoli 1, comma 4, 2, commi 2 e 3, e 3, comma 7, concernenti, rispettivamente, possibili nuove maggiori esigenze, acquisizione di cave e siti, indennizzi, trattamento di trasferimento dei magistrati, ai quali si farà fronte nel limite della restante parte del Fondo che, tenuto conto delle stime sopra riportate, risulta pari a circa 2.740.500 euro, cui vanno sommati gli importi di eventuali minori spese a fronte degli altri interventi il cui costo è stato stimato nell'elenco.
        Con particolare riferimento agli oneri connessi alla nomina del Sottosegretario di Stato, di cui all'articolo 1, comma 2, occorre precisare che l'indicazione per l'anno 2009 per la copertura di tali oneri si riferisce a pagamenti che saranno effettuati a valere sulle risorse che saranno versate sull'apposita contabilità speciale.
        Relativamente agli articoli 5, comma 2, e 12, comma 3, si precisa che l'onere che ne deriva è stato stimato in complessivi 40.000.000 di euro per il completamento del termovalorizzatore di Acerra, incluse eventuali anticipazioni della nuova «gestione emergenziale» a soggetti terzi che vantano posizioni creditorie nei confronti delle società affidatarie del servizio; ciò a scomputo di crediti degli stessi affidatari verso le gestioni commissariali pregresse.
        Inoltre, relativamente alla realizzazione dei due termovalorizzatori di Santa Maria La Fossa e di Napoli di cui agli articoli 8 e 9, si fa presente che da analisi di mercato al momento espletate emerge che tali impianti possono essere realizzati da imprese specializzate del settore in regime di project financing, trattandosi di affidamento di un servizio pubblico mediante la costruzione e la gestione degli impianti, il cui rendimento costituisce un idoneo prezzo per l'espletamento del servizio stesso, ai sensi della normativa vigente.
        Oltre al Fondo di cui all'articolo 17, il provvedimento contiene le seguenti tipologie di intervento:

            articolo 7 - agli oneri derivanti dall'istituzione della figura del Segretario generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede mediante la soppressione contestuale dei due posti di funzione di livello dirigenziale effettivamente coperti previsti dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 261 del 2003;

            articolo 11 - prevede la realizzazione di misure di compensazione ambientale, per un importo pari a 47 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010, per un onere complessivo pari a 141 milioni di euro, direttamente a carico delle risorse già destinate alla regione Campania, a tali scopi, dalla programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, in coerenza con il Quadro strategico nazionale 2007-2013;

            articolo 16:

                comma 1, lettera a) - per consentire il passaggio di area al personale interessato è quantificato un onere di 35.000 euro per l'anno 2008 e di 70.000 euro annui a decorrere dal 2009. Tale onere è stato determinato sulla base di 57 unità per un costo unitario lordo differenziale di 1.228 euro in ragione d'anno;

                comma 1, lettera b) - si tratta di differenti modalità procedurali per il reclutamento dei dirigenti già autorizzato dal decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, da effettuare a valere sulle risorse ivi previste;

                comma 2, lettera a) - per consentire, altresì, l'inquadramento di una unità dirigenziale di prima fascia è previsto un onere di 125.000 euro per l'anno 2008 e di 250.000 euro annui a decorrere dal 2009;

                comma 2, lettera b) - per consentire l'inquadramento di due unità dirigenziali di prima fascia in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, che abbiano maturato alla data di entrata in vigore del decreto almeno cinque anni di anzianità nell'incarico, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, è previsto un onere di 0,25 milioni di euro per l'anno 2008 e di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2009;

                comma 3 - è prevista la copertura finanziaria dei commi 1, lettera a), e 2, lettere a) e b). Quanto al comma 1, lettera a), gli oneri, valutati in 35.000 euro per l'anno 2008 e in 70.000 euro a decorrere dal 2009, sono coperti a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999, come determinata dalla tabella C della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008); quanto al comma 2, lettere a) e b), gli oneri, valutati in 0,375 milioni di euro per l'anno 2008 e in 0,75 milioni di euro a decorrere dal 2009, sono coperti mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 89, della legge n. 244 del 2007.

        Si precisa, infine, che dalla dichiarazione di aree di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 2, comma 4, non sorgono maggiori oneri in quanto si applicano le procedure già previste a legislazione vigente e conseguenti a tale dichiarazione.
        Le restanti disposizioni aventi profili di spesa ordinari rientrano nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente e recano la relativa clausola di invarianza degli oneri.

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Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n.127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300.
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59».

(omissis)

Art. 37.
(Ordinamento).

        1. Il Ministero si articola in un numero non superiore a sei direzioni generali, alla cui individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi dell'articolo 4, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

(omissis)

Decreto-legge 11 maggio 2007, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n.87.
«Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti».

Art. 1.
(Apertura discariche e messa in sicurezza).

        1. Entro il termine dello stato di emergenza fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2007, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi provenienti dalle attività di selezione, trattamento e raccolta di rifiuti solidi urbani nella regione Campania, anche al fine di evitare l'insorgere di nuove situazioni emergenziali, sono attivati, anche in deroga a specifiche disposizioni vigenti in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione per la difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria, nel rispetto dei princìpi fondamentali in materia di tutela della salute e dell'ambiente e salvo l'obbligo per il Commissario delegato di assicurare le misure occorrenti alla tutela della salute e dell'ambiente, i siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni: Serre in provincia di Salerno, Savignano Irpino in provincia di Avellino, Terzigno in provincia di Napoli e Sant'Arcangelo Trimonte in provincia di Benevento.
        2. L'utilizzo del sito di Serre in provincia di Salerno è consentito fino alla realizzazione di un nuovo sito idoneo per lo smaltimento dei rifiuti individuato dal Presidente della provincia di Salerno.
        3. L'uso finale del sito ubicato all'interno del Parco nazionale del Vesuvio, nel comune di Terzigno di cui al comma 1, è consentito per il solo recapito di frazione organica stabilizzata ed esclusivamente ai fini di ricomposizione morfologica del sito medesimo. Il Commissario delegato assicura la ricomposizione morfologica del sito utilizzato e l'adozione delle occorrenti misure di mitigazione ambientale, ivi compresa la bonifica e messa in sicurezza dei siti di smaltimento incontrollato di rifiuti esistenti nel territorio del comune di Terzigno, mediante la predisposizione di un piano da adottarsi d'intesa con il Presidente della regione Campania e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
        4. Soppresso.
        5. Soppresso.

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
«Norme in materia ambientale.»

(omissis)

Art. 191.
(Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi).
(omissis)

        4. Le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate per più di due volte. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.

(omissis)

Decreto-legge 9 ottobre 2006, n.263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n.290.
«Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata».

(omissis)

Art. 4.
(Misure per la raccolta differenziata).

        1. Il Commissario delegato, sentita la struttura di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3529 del 30 giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2006, verifica il raggiungimento dell'obiettivo minimo di raccolta differenziata pari al 35 per cento dei rifiuti urbani prodotti e definisce un programma per il raggiungimento di almeno il 50 per cento, adottando le opportune misure sostitutive, anche mediante la nomina di commissari ad acta, nei confronti di tutte le Amministrazioni che non hanno rispettato gli indicati obiettivi.

(omissis)

Decreto-legge 31 maggio 2005, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n.152.
«Disposizioni urgenti in materia di protezione civile».

(omissis)

Art. 3.
(Personale del Dipartimento della protezione civile).
(omissis)

        2. I posti dirigenziali di seconda fascia di cui al comma 1, con procedure bandite contestualmente, sono ricoperti:

            a) nella misura del quaranta per cento tramite concorso pubblico;

            b) nella misura del quaranta per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame-colloquio, al personale di ruolo della pubblica amministrazione in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Dipartimento della protezione civile, munito di diploma di laurea rilasciato da università statali, dotato di cinque anni di servizio, o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di almeno tre anni di servizio. I predetti periodi di servizio, di cui almeno ventiquattro mesi di comprovata, continuativa e specifica esperienza nell'ambito professionale di protezione civile, prestata con vincolo di subordinazione, nelle Amministrazioni pubbliche di protezione civile deputate istituzionalmente ed ordinariamente ad esercitare le predette competenze, documentata mediante la produzione di certificati attestanti il possesso della qualificata esperienza nel predetto ambito professionale, devono essere stati prestati in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;

            c) nella misura del venti per cento, in considerazione della specificità del personale dirigenziale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonché avuto riguardo alla peculiarità dei compiti e delle funzioni del Dipartimento della protezione civile, mediante corso-concorso selettivo di formazione, della durata di nove mesi, riservato al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o di diversi o ulteriori requisiti culturali o professionali, ivi compreso il possesso di abilitazioni professionali, ovvero di pregresse esperienze di studio o di lavoro nel peculiare settore della protezione civile.

(omissis)


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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 23 maggio 2008.

Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Visti gli articoli 9 e 10 della legge 23 agosto 1988, n.400;

        Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225;

        Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327;

        Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

        Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

        Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;

        Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

        Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;

        Visto il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare adeguate iniziative volte al definitivo superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania;

        Considerata la gravità del contesto socio-economico-ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto, suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione della regione Campania, attualmente esposta a rischi di natura igienico-sanitaria ed ambientale;

        Considerate le ripercussioni in atto sull'ordine pubblico;

        Tenuto conto della necessità e dell'assoluta urgenza di individuare discariche utilizzabili per conferire i rifiuti urbani prodotti nella regione Campania;

        Considerato il continuo svilupparsi di incendi dei rifiuti attualmente stoccati presso gli impianti di selezione e trattamento, ovvero abbandonati sull'intero territorio campano, e della conseguente emissione di sostanze altamente inquinanti nell'atmosfera;

        Ravvisata l'ineludibile esigenza di disporre per legge l'individuazione e la realizzazione delle discariche necessarie per lo smaltimento dei rifiuti, tenuto conto delle tensioni sociali che rendono oltremodo critica la localizzazione degli impianti a servizio del ciclo di smaltimento dei rifiuti, con riflessi dannosi di portata imprevedibile per la salute delle popolazioni della regione, e della conseguente necessità di procedere immediatamente allo smaltimento dei rifiuti giacenti o comunque sversati sulle strade e nei territori urbani ed extraurbani;

        Ritenuto altresì di inserire le misure emergenziali in un quadro coerente con l'esigenza del definitivo superamento del problema dello smaltimento dei rifiuti in Campania, anche individuando soluzioni alternative al conferimento in discarica dei rifiuti urbani mediante il relativo smaltimento in impianti di termodistruzione;

        Ritenuta la necessità di disporre in via legislativa interventi di bonifica e di compensazione ambientale finalizzati ad assicurare adeguata tutela al territorio della regione Campania, nonché interventi per la raccolta differenziata dei rifiuti nello stesso territorio;

        Tenuto conto degli esiti dei molteplici procedimenti giudiziari che hanno evidenziato il coinvolgimento della criminalità organizzata nelle attività di gestione dei rifiuti nella regione Campania e considerata la necessità di fornire adeguate risposte, anche in termini di efficienza, nello svolgimento delle attività di indagine in ordine ai reati commessi nell'ambito delle predette attività di gestione dei rifiuti;

        Tenuto conto dei reiterati e motivati provvedimenti giudiziari cautelari che hanno disposto il sequestro degli impianti di produzione dei combustibili da rifiuti (CDR) esistenti nella regione Campania;

        Viste le sentenze della Corte Costituzionale n. 237 e n. 239, del 18-26 giugno 2007, emesse nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

        Vista la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 27187 del 28 dicembre 2007, sulla giurisdizione del Giudice amministrativo sui procedimenti cautelari in materia di gestione dei rifiuti;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della giustizia, dell'interno, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Nomina del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri).

        1. Al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è attribuito il coordinamento della complessiva azione di gestione dei rifiuti nella regione Campania per il periodo emergenziale stabilito ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
        2. In deroga all'articolo 1, commi 376 e 377, all'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, agli articoli 2, 5 e 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in via di assoluta irripetibilità e straordinarietà per far fronte alla gravissima situazione in corso, e, comunque, fino al 31 dicembre 2009, alla soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania è preposto un Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito denominato: «il Sottosegretario di Stato»; per tale incarico, in via eccezionale e in deroga alle disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215, può essere nominato il Capo del Dipartimento della protezione civile, di cui resta ferma la competenza ad esercitare in tale veste i compiti attinenti alla protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché alla materia di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre del 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nell'ambito degli indirizzi del competente Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al relativo onere, pari ad euro 86.500 per l'anno 2008 ed euro 173.000 per l'anno 2009 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.
        3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sostituzione dei Commissari delegati di cui all'articolo 1 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2008, n. 3639, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 dell'11 gennaio 2008, e in data 30 gennaio 2008, n. 3653, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2008, il Sottosegretario di Stato, con proprio decreto, provvede alla nomina di uno o più capi missione con compiti di amministrazione attiva da esercitarsi su delega, che subentrano ai Commissari delegati in carica, definendo le strutture di supporto sia sotto il profilo dell'organizzazione che del funzionamento, in sostituzione delle strutture delle gestioni commissariali.
        4. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è disciplinato il subentro nelle competenze commissariali sulla base di quanto previsto dal presente articolo, con utilizzo delle risorse umane e strumentali a disposizione delle gestioni esistenti. Eventuali nuove maggiori esigenze che si manifesteranno nel corso delle attività saranno fronteggiate a valere sul Fondo per la protezione civile per la parte preordinata alla gestione delle emergenze. Le risorse giacenti sulle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati confluiscono su apposita contabilità speciale intestata al Sottosegretario di Stato.

Articolo 2.
(Attribuzioni del Sottosegretario di Stato).

        1. Ai fini della soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato, anche in deroga a specifiche disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione del territorio e della difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria, e fatto salvo l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente, provvede, mediante procedure di affidamento coerenti con la somma urgenza o con la specificità delle prestazioni occorrenti, all'attivazione dei siti da destinare a discarica, così come individuati nell'articolo 9.
        2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, così come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, il Sottosegretario di Stato può altresì utilizzare le procedure di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con previsione di indennizzo che tenga conto delle spese sostenute rivalutate a norma di legge, ovvero mediante procedure espropriative, per l'acquisizione di impianti, cave dismesse o abbandonate ed altri siti per lo stoccaggio o lo smaltimento di rifiuti, a valere sul fondo di cui all'articolo 17.
        3. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarità della complessiva azione di gestione dei rifiuti e della connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio, i siti di stoccaggio provvisorio e ogni altro impianto, il Sottosegretario di Stato può disporre l'acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto espletamento delle attività di propria competenza, riconoscendo al proprietario gli indennizzi relativi alle spese sostenute rivalutate a norma di legge, a valere sul fondo di cui all'articolo 17.
        4. I siti, le aree e gli impianti comunque connessi all'attività di gestione dei rifiuti costituiscono aree di interesse strategico nazionale, per le quali il Sottosegretario di Stato provvede ad individuare le occorrenti misure, anche di carattere straordinario, di salvaguardia e di tutela per assicurare l'assoluta protezione e l'efficace gestione.
        5. Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale ovvero impedisce o rende più difficoltoso l'accesso autorizzato alle aree medesime è punito a norma dell'articolo 682 del codice penale.
        6. I poteri di urgenza, previsti dalla normativa vigente in materia ambientale e di igiene pubblica comunque connessi alla gestione dei rifiuti della regione Campania, o comunque anche indirettamente interferenti sulla gestione stessa, sono esercitati dalle autorità competenti, d'intesa con il Sottosegretario di Stato.
        7. Al fine di assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative occorrenti per fronteggiare l'emergenza in atto nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato è assistito dalla forza pubblica ed a tale fine le autorità di pubblica sicurezza e le altre autorità competenti garantiscono piena attuazione alle determinazioni del Sottosegretario medesimo. Il Sottosegretario di Stato richiede altresì l'impiego delle Forze armate per l'approntamento dei cantieri e dei siti, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, nonché il concorso delle Forze armate stesse unitamente alle Forze di polizia, per la vigilanza e la protezione dei suddetti cantieri e siti.
        8. Il Sottosegretario di Stato richiede alle autorità competenti, in termini di stretta funzionalità rispetto alle competenze di cui al presente articolo, l'adozione di ogni provvedimento necessario all'esercizio delle prerogative di pubblica sicurezza previste dal relativo testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
        9. Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque impedisce, ostacoli o rende più difficoltosa la complessiva azione di gestione dei rifiuti è punito a norma dell'articolo 340 del codice penale.
        10. Chiunque distrugge, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, componenti impiantistiche e beni strumentali connessi con la gestione dei rifiuti, è punito ai sensi dell'articolo 635, secondo comma, del codice penale.
        11. Il Sottosegretario di Stato, in ragione del fondato pericolo di interruzione, di ostacolo o di alterazione della regolare attività di gestione dei rifiuti, può disporre, con proprio provvedimento, la precettazione dei lavoratori a qualsiasi titolo impiegati nell'attività di gestione medesima, ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni.
        12. Nel caso di indisponibilità, anche temporanea, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti derivante da qualsiasi causa, il Sottosegretario di Stato è autorizzato al ricorso di interventi alternativi anche attraverso il diretto conferimento di incarichi ad altri soggetti idonei, a valere sulle risorse già destinate alla gestione dei rifiuti.

Articolo 3.
(Competenza dell'autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania).

        1. Nei procedimenti relativi ai reati riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella regione Campania, nonché a quelli ad essi connessi a norma dell'articolo 12 del codice di procedura penale, le funzioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 51 del codice di procedura penale sono attribuite al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il quale le esercita anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e successive modificazioni.
        2. Nei procedimenti indicati al comma 1 le funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare sono esercitate da magistrati del Tribunale di Napoli. Sulle richieste di misure cautelari personali e reali decide lo stesso tribunale in composizione collegiale. Non si applicano le previsioni dell'articolo 321, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
        3. Nei procedimenti indicati nel comma 1 nei quali si ravvisa il coinvolgimento della criminalità organizzata, si applicano le disposizioni dell'articolo 371-bis del codice di procedura penale in materia di attività del Procuratore nazionale antimafia.
        4. Nei casi previsti dal comma 1, se ne fa richiesta il Procuratore della Repubblica di Napoli, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate presso il giudice competente da un magistrato designato dallo stesso Procuratore della Repubblica.
        5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti in corso prima della data di entrata in vigore delle disposizioni medesime, per i quali non è stata esercitata l'azione penale. A cura del magistrato che procede, non oltre dieci giorni dalla medesima data, gli atti dei relativi procedimenti sono trasmessi al Procuratore della Repubblica o al giudice indicati nei commi 1 e 2.
        6. Le misure cautelari eventualmente disposte prima della data di entrata in vigore del presente decreto, o convalidate da giudice diverso da quello indicato al comma 2, cessano di avere effetto se entro venti giorni dalla trasmissione degli atti il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321 del codice di procedura penale.
        7. Il Ministro della giustizia, sentito per quanto di competenza il Consiglio superiore della magistratura, adotta le necessarie misure di redistribuzione dei magistrati in servizio e di riallocazione del personale amministrativo in servizio al fine di potenziare gli uffici giudiziari di Napoli in funzione delle aumentate esigenze derivanti dall'applicazione del presente articolo. Agli oneri derivanti dal trattamento di trasferimento, ove spettante, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.
        8. Per tutta la durata dell'emergenza, le aree destinate a discarica ed a siti di stoccaggio di cui all'articolo 9, nonché quelle individuate con provvedimento del Sottosegretario di Stato, possono essere sottoposte a sequestro preventivo quando ricorrono gravi indizi di reato, sempreché il concreto pregiudizio alla salute e all'ambiente non sia altrimenti contenibile.
        9. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia al termine dello stato emergenziale in relazione al quale è emanato il presente decreto, salvo che per i fatti commessi durante lo stato emergenziale stesso.

Articolo 4.
(Tutela giurisdizionale).

        1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2005 n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, con le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati. La giurisdizione di cui sopra si intende estesa anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente tutelati.
        2. Le misure cautelari, adottate da una autorità giudiziaria diversa da quella di cui al comma 1, cessano di avere effetto ove non riconfermate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dall'autorità giudiziaria competente ai sensi del presente articolo.

Articolo 5.
(Termovalorizzatori di Acerra (NA), Santa Maria La Fossa (CE) e Salerno).

        1. Al fine di consentire il pieno rientro dall'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, in deroga al parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale in data 9 febbraio 2005, fatte salve le indicazioni a tutela dell'ambiente e quelle concernenti le implementazioni impiantistiche migliorative contenute nel medesimo parere e nel rispetto dei limiti di emissione ivi previsti, è autorizzato, presso il termovalorizzatore di Acerra, il conferimento ed il trattamento dei rifiuti aventi i seguenti codici CER:  19.05.01; 19.05.03; 19.12.12; 19.12.10; 20.03.01, per un quantitativo massimo complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate.
        2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e successive modificazioni, è autorizzato l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra, fatti salvi i rinnovi autorizzativi periodici previsti dal citato decreto legislativo.
        3. Fermo quanto previsto dall'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2008, n. 3641, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 24 gennaio 2008, e dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 aprile 2008 n. 3669, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, circa la realizzazione dell'impianto di termodistruzione nel comune di Salerno, è altresì autorizzata la realizzazione del termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa (CE), conformemente al parere positivo con prescrizioni reso dalla Commissione di valutazione di impatto ambientale, fatta eccezione per quanto previsto in tema di rifiuti ammessi a conferimento.
        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte nel limite delle complessive risorse recate dall'articolo 17.

Articolo 6.
(Impianti di selezione e trattamento e di termovalorizzazione dei rifiuti).

        1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, deve essere realizzata una valutazione in ordine al valore dei seguenti impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, anche ai fini dell'eventuale acquisizione a titolo oneroso da parte della stessa società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti, che tenga conto dell'effettiva funzionalità, della vetustà e dello stato di manutenzione degli stessi: Caivano (NA), Tufino (NA), Giugliano (NA), Santa Maria Capua Vetere (CE), Avellino - località Pianodardine, Battipaglia (SA) e Casalduni (BN), nonché del termovalorizzatore di Acerra (NA). Detta valutazione è effettuata da una Commissione composta da cinque componenti di comprovata professionalità tecnica, nominati dal Presidente della Corte d'appello di Napoli, con spese a carico delle parti private interessate e senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
        2. All'esito della procedura di valutazione di cui al comma 1, gli impianti di selezione e trattamento possono essere convertiti in impianti per il compostaggio di qualità e per le attività connesse alla raccolta differenziata ed al recupero, nonché per la trasferenza dei rifiuti urbani. A tale fine, il Sottosegretario di Stato dispone per la progettazione, la realizzazione e la gestione, in termini di somma urgenza, delle conseguenti opere necessarie, nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 17.

Articolo 7.
(Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale).

        1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'incremento dell'efficienza procedimentale, il numero dei commissari che compongono la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è ridotto da sessanta a cinquanta, ivi inclusi il presidente e il segretario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinquanta commissari, in modo da assicurare un congruo rapporto di proporzione fra i diversi tipi di competenze ed esperienze da ciascuno di essi apportate. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, di natura regolamentare, al riordino della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale.
        2. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le direzioni sono coordinate da un Segretario generale.». La copertura dei relativi oneri è assicurata mediante soppressione dei due posti di funzione di livello dirigenziale generale effettivamente coperti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità tecniche, finanziarie e organizzative degli uffici di diretta collaborazione, anche relativamente all'esigenza di graduazione dei compensi, nel rispetto del principio di invarianza della spesa.
        3. Il Segretario generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è componente di diritto, a titolo gratuito, della Commissione di cui al comma 1.

Articolo 8.
(Termovalorizzatore di Napoli, ecoballe e stoccaggi).

        1. Al fine di raggiungere un'adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato è autorizzato alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel territorio del comune di Napoli, mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente. Il sindaco del comune di Napoli individua, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il sito del predetto impianto. In caso di mancato rispetto del predetto termine di trenta giorni, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, delibera, in via sostitutiva, circa l'individuazione del sito da destinare alla realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione, anche in deroga alle previsioni edilizie ed urbanistiche vigenti.
        2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ed agli articoli 191 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è autorizzato nella regione Campania, per un triennio rispetto al termine di cui al citato articolo 2, l'esercizio degli impianti in cui i rifiuti, aventi codice CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01, sono scaricati e stoccati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento.
        3. È prorogato per un triennio rispetto al termine di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, lo stoccaggio dei rifiuti aventi codice CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01, in attesa di smaltimento, nonché il deposito dei rifiuti stessi presso qualsiasi area di deposito temporaneo.
        4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.

Articolo 9.
(Discariche).

        1. Allo scopo di consentire lo smaltimento in piena sicurezza dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania, nelle more dell'avvio a regime della funzionalità dell'intero sistema impiantistico previsto dal presente decreto, nonché per assicurare lo smaltimento dei rifiuti giacenti presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani e presso i siti di stoccaggio provvisorio, è autorizzata la realizzazione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, dei siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni: Sant'Arcangelo Trimonte (BN) - località Nocecchie; Savignano Irpino (AV) - località Postarza; Serre (SA) - località Macchia Soprana; nonché presso i seguenti comuni: Andretta (AV) - località Pero Spaccone (Formicoso); Terzigno (NA) - località Pozzelle e località Cava Vitiello; Napoli località Chiaiano (Cava del Poligono - Cupa del cane); Caserta - località Torrione (Cava Mastroianni); Santa Maria La Fossa (CE) - località Ferrandelle; Serre (SA) - località Valle della Masseria.
        2. Gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzati allo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06; presso i suddetti impianti è inoltre autorizzato lo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.01.11*; 19.01.13*; 19.02.05*, nonché 19.12.11* per il solo parametro «idrocarburi totali», provenienti dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani, alla stregua delle previsioni derogatorie di cui all'articolo 18.
        3. Ai fini dello smaltimento nelle discariche di cui al comma 1, i rifiuti urbani oggetto di incendi dolosi o colposi sono assimilati ai rifiuti aventi codice CER: 20.03.01.
        4. Presso le discariche presenti nel territorio della regione Campania è autorizzato anche il pretrattamento del percolato da realizzarsi tramite appositi impianti ivi installati.
        5. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all'apertura delle discariche ed all'esercizio degli impianti, il Sottosegretario di Stato procede alla convocazione della conferenza dei servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi sia negativo, il Consiglio dei Ministri si esprime entro i sette giorni successivi.
        6. L'articolo 1 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, è abrogato.
        7. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono definite, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le discipline specifiche in materia di benefìci fiscali e contributivi in favore delle popolazioni residenti nei comuni sedi di impianti di discarica, previa individuazione della specifica copertura finanziaria, con disposizione di legge.
        8. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così sostituito: «Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti.».
        9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione del comma 7, si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.

Articolo 10.
(Impianti di depurazione).

        1. Sono autorizzate presso gli impianti di depurazione delle acque reflue, siti nella regione Campania, le attività di trattamento e smaltimento del percolato prodotto dalle discariche regionali.
        2. In deroga alle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi di cui all'articolo 18, è autorizzata, per il periodo di tempo strettamente necessario, l'immissione nei corpi idrici ricettori degli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione, nella misura non superiore al 50 per cento rispetto ai limiti fissati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, previa valutazione da parte di un apposito gruppo di lavoro, istituito, senza maggiori oneri, dal Sottosegretario di Stato e composto da esperti individuati nell'ambito delle amministrazioni statali e regionali competenti per materia, cui non spetta alcun compenso, avente il compito di valutare la presunta entità e durata degli effetti in relazione alle specifiche caratteristiche ambientali e del sistema antropico dei siti che ospitano i predetti impianti.

Articolo 11.
(Raccolta differenziata).

        1. Ai comuni della regione Campania che non raggiungano l'obiettivo minimo di raccolta differenziata pari al 25 per cento dei rifiuti urbani prodotti entro il 31 dicembre 2008, il 35 per cento entro il 31 dicembre 2009 e il 50 per cento entro il 31 dicembre 2010, fissati dal Piano regionale dei rifiuti adottato con ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti n. 500 del 30 dicembre 2007, è imposta una maggiorazione sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti indifferenziati pari rispettivamente al 25 per cento, 35 per cento e al 50 per cento dell'importo stabilito per ogni tonnellata di rifiuto conferita agli impianti di trattamento e smaltimento.
        2. Il Sottosegretario di Stato verifica il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, adottando le opportune misure sostitutive, anche mediante la nomina di commissari ad acta, nei confronti delle amministrazioni che non abbiano rispettato gli obiettivi medesimi, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili delle stesse amministrazioni.
        3. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, è abrogato.
        4. Per il monitoraggio della raccolta differenziata, i sindaci dei comuni della regione Campania inviano mensilmente al Sottosegretario di Stato i dati di produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata, da pubblicare mediante modalità individuate dal Sottosegretario di Stato, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili.
        5. I Presidenti delle province della regione Campania, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adottano le necessarie iniziative per disincentivare l'utilizzo dei beni «usa e getta», fatta eccezione per i materiali compostabili. Tale norma non si applica alle strutture sanitarie e veterinarie a carattere pubblico e privato.
        6. I sindaci dei comuni della regione Campania, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, promuovono ogni occorrente iniziativa per favorire il compostaggio domestico dei rifiuti organici, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili.
        7. Presso le sedi della pubblica amministrazione, della grande distribuzione, delle imprese con personale dipendente superiore a cinquanta unità e dei mercati all'ingrosso e ortofrutticoli della regione Campania è fatto obbligo di provvedere alla raccolta differenziata; i rappresentanti legali degli enti predetti rendono al Sottosegretario di Stato, con cadenza trimestrale, i dati della raccolta differenziata operata.
        8. Nelle more della costituzione delle società provinciali di cui all'articolo 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, modificato dall'articolo 1 della legge della regione Campania 14 aprile 2008, n. 4, i consorzi di bacino della provincie di Napoli e Caserta, istituiti con legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, sono sciolti e riuniti in un unico consorzio, la cui gestione è affidata ad un soggetto da individuare con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato.
        9. Ai mezzi e alle attrezzature necessari all'attivazione della raccolta differenziata, nei comuni afferenti ai consorzi di cui al comma 8, si fa fronte con i corrispettivi previsti dall'accordo quadro ANCI-CONAI sottoscritto il 14 dicembre 2004, per il conferimento dei rifiuti di imballaggio devoluti a tale scopo alla apposita contabilità. Tali corrispettivi sono destinati all'acquisto delle attrezzature ed al noleggio dei mezzi necessari all'attivazione della raccolta differenziata.
        10. Il CONAI, con oneri a proprio carico, è tenuto a predisporre ed effettuare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in collaborazione con i capi missione, una capillare campagna di comunicazione finalizzata ad incrementare i livelli di raccolta differenziata nei comuni della regione Campania. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, a definire le modalità tecniche, finanziarie ed organizzative necessarie ad assicurare l'uniformità di indirizzo e l'efficacia delle iniziative attuative della campagna di comunicazione di cui al presente comma.
        11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comune di Napoli e ASIA S.p.A., gestore di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, presentano un piano di raccolta differenziata adeguato alla popolazione residente. In caso di inadempienza o di mancata attuazione del predetto piano, il Sottosegretario di Stato provvede in via sostitutiva, con oneri a carico del bilancio del comune di Napoli.
        12. Al fine di realizzare idonee iniziative di compensazione ambientale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Sottosegretario di Stato, promuove la stipula di accordi, anche integrativi di quelli già sottoscritti direttamente dagli enti territoriali interessati, con soggetti pubblici o privati. Agli interventi di cui al presente comma, per l'importo di 47 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si fa fronte a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate con le risorse disponibili destinate a tali scopi dalla programmazione del Fondo stesso, in coerenza con il quadro strategico nazionale 2007-2013.

Articolo 12.
(Corresponsione degli importi dovuti a subappaltatori, fornitori e cottimisti).

        1. Fermi restando gli obblighi gravanti sulle originarie società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006 n. 21, i capi missione possono provvedere alle necessarie attività solutorie nei confronti degli eventuali creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti delle stesse società affidatarie, a scomputo delle situazioni creditorie vantate dalle società affidatarie medesime verso la gestione commissariale per l'importo massimo di quaranta milioni di euro.
        2. Ai fini del pagamento diretto, le società originariamente affidatarie o eventuali società ad esse subentrate dovranno trasmettere i contratti registrati e le fatture protocollate ai capi missione contenenti la parte delle attività eseguite dai soggetti di cui al comma 1.
        3. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse del Fondo di cui all'articolo 17.

Articolo 13.
(Informazione e partecipazione dei cittadini).

        1. Il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto definisce, con proprio provvedimento, le iniziative, anche di carattere culturale e divulgativo, volte ad assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati, senza maggiori oneri.
        2. Le attività di informazione della popolazione sono attuate in collaborazione con le amministrazioni centrali e territoriali ed in accordo con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in collaborazione con soggetti privati.
        3. Al fine di assicurare la più compiuta attuazione delle disposizioni di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150, nell'ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile sono disciplinate le competenze previste da tale legge, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.
        4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca assume, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, tutte le iniziative necessarie a garantire una adeguata informazione sui temi ambientali e attinenti alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti.
        5. A partire dall'anno scolastico 2008-2009 negli istituti scolastici di ogni ordine e grado della regione Campania, al fine di assicurare agli studenti ogni utile informazione in ordine alla corretta gestione dei rifiuti domestici, vengono assunte specifiche iniziative nell'ambito delle discipline curricolari, anche mediante ricorso ad interventi didattico-educativi integrativi.
        6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, nell'ambito delle risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 14.
(Norma di interpretazione autentica).

        1. L'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché l'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, si interpretano nel senso che i provvedimenti adottati ai sensi delle predette disposizioni non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Articolo 15.
(Disposizioni per assicurare la complessiva funzionalità dell'Amministrazione).

        1. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 17, destinate ad iniziative di spese di parte corrente, in relazione ai maggiori compiti assegnati dal presente decreto, il Sottosegretario di Stato ed il Dipartimento della protezione civile sono autorizzati, anche in deroga alla normativa vigente a:

            a) prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative in atto fino alla cessazione delle situazioni di grave necessità in corso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009;

            b) avvalersi di personale di comprovata qualificazione professionale proveniente da enti e aziende pubbliche o private, stipulando all'uopo contratti di diritto privato della durata massima di un anno e, comunque, con scadenza non successiva al 31 dicembre 2009, non rinnovabili.

        2. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri è disciplinata l'organizzazione delle strutture di missione di cui all'articolo 1, comma 3, ai sensi delle relative disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e sono determinati gli emolumenti spettanti al personale comunque coinvolto nella gestione delle attività di cui al presente decreto, ivi compreso quello appartenente alle Forze di polizia, alle Forze armate, ed al Corpo dei vigili del fuoco.
        3. Le risorse finanziarie comunque dirette al perseguimento delle finalità inerenti all'emergenza rifiuti nella regione Campania anche afferenti al Fondo di protezione civile sono insuscettibili di pignoramento o sequestro e sono privi di effetto i pignoramenti già notificati.

Articolo 16.
(Disposizioni per assicurare la complessiva funzionalità dell'amministrazione).

        l. In relazione ai maggiori oneri assegnati al Dipartimento della protezione civile dal presente decreto:

            a) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, proveniente dai ruoli ad esaurimento della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed assunto in ruolo nella ex sesta qualifica funzionale, è immesso, anche in soprannumero, previo espletamento di apposita procedura selettiva, nell'area terza fascia retributiva F1 del medesimo ruolo;

            b) anche al fine di assicurare interventi adeguati alla risoluzione delle problematiche di cui all'articolo 1, nonché con riferimento all'esigenza di disporre di idonee strutture di missione, il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è sostituito dal seguente:

        «2. I posti dirigenziali di seconda fascia di cui al comma 1 sono ricoperti:

            a) nella misura del 50 per cento tramite concorso pubblico;

            b) nella misura del 50 per cento tramite concorso per titoli ed esami riservato al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, con valutazione delle esperienze professionali maturate anche tramite lo svolgimento di funzioni dirigenziali presso il medesimo Dipartimento.».

        2. Il Dipartimento per la protezione civile è autorizzato:

            a) ad avvalersi di una unità di personale dirigenziale appartenente a società a totale o prevalente capitale pubblico ovvero a società che svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici, da inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia, di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

            b) ad inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, i dirigenti titolari di incarichi di prima fascia presso il Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno 5 anni di anzianità nell'incarico.

        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), valutati in euro 35.000 per l'anno 2008 e in euro 70.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettere a) e b), valutati in euro 0,375 milioni per l'anno 2008 e in euro 0,75 milioni a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 17.
(Copertura finanziaria investimenti).

        1. Per far fronte alle spese derivanti dal presente decreto, ad eccezione di quelle derivanti dall'articolo 16 è istituito il Fondo per l'emergenza rifiuti Campania nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, con dotazione pari a 150 milioni di euro che costituisce limite di spesa per il trasferimento delle risorse, in relazione alle esigenze, sulla apposita contabilità speciale di cui un importo pari al dieci per cento è destinato a spese di parte corrente finalizzate alla risoluzione dell'emergenza.
        2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articoli 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un importo di 450 milioni di euro, per l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 18.
(Deroghe).

        1. Per le finalità di cui al presente decreto, il Sottosegretario di Stato e i capi missione sono autorizzati a derogare, nel rispetto dei princìpi fondamentali in materia di tutela della salute dell'ambiente e del patrimonio culturale, alle specifiche disposizioni in materia ambientale, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali, e di cui, in via non esclusiva, si riportano le seguente disposizioni:

            regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e 217;

            legge 20 marzo 1865, n. 2248, recante «Legge sui lavori pubblici» articoli 7 e 11, allegato F, titolo VI, articolo 331;

            regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»; in particolare titolo I, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

            regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani» articoli 1, 7, 8, 12, 17;

            regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» e successive modificazioni, titolo II, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 119;

            legge 16 giugno 1927, n. 1766 recante «Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'articolo 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751», articolo 12; e R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, recante «Regolamento usi civici del Regno»; e legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante «Legge urbanistica» titoli I, II e III;

            legge 30 novembre 1950, n. 996, recante «Definitività dei provvedimenti adottati dai prefetti, in base all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248»;

            D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» articolo 56;

            legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali»; articolo 8, comma 1, secondo periodo;

            legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante «Norme per l'edificabilità dei suoli» articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 10;

            D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, recante «Attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, alle province ed alle comunità montane», articoli 69, 81, 82 e 101;

            legge regione Campania 31 ottobre 1978, n. 51, e successive modificazioni, articoli 25, 26, 27, 28 e 29;

            legge regione Campania 7 gennaio 1983, n. 9, articoli 2 e 5;

            decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazione, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, recante «Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale»;

            D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante «Attuazione delle direttive CEE concernenti norme in qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti ed inquinamento prodotto da impianti industriali ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183» articoli 6, 7, 8 e 17;

            legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

            legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette» articoli 6, 11 e 13;

            legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10;

            legge della regione Campania 1o marzo 1994, n. 11;

            D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373, recante «Regolamento recante devoluzione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina»;

            legge della regione Campania 13 aprile 1995, n. 17;

            D.P.R. 5 giugno 1995, recante «Istituzione dell'Ente parco nazionale del Vesuvio», Allegato A articoli 3, 4, 5, 7 e 8;

            legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» articolo 2, comma 12 e articolo 3, commi 1 e 7;

            D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

            legge della regione Campania 13 agosto 1998, n. 16, articoli 10 e 11;

            D.P.R. 10 ottobre 1998, n. 408, recante «Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi» articoli 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, e 18;

            decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica», articolo 3, comma 12 e articolo 15;

            D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante «Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni», articoli 9 e 12;

            decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, recante «Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni», articoli 29 e 30;

            decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», articoli 50 e 54;

            D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità» così come modificato e integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;

            legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», articolo 24;

            decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti» articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 16 punto 2.4.2 dell'allegato I;

            decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 13 marzo 2003 articoli 2, 3 e 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003;

            decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, articoli 20, 21, 22, 25, 26, 28, 45, 46, 135, 142, 143, 146, 147, 150, 152, 169, 181;

            decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 agosto 2005, recante «Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica» articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 4 commi 1 e 3, 6, 7, 8, 10, comma 3;

            decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» articoli 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 118, 120, 121, 124, 125, 178, 182, 183, 191, 192, 193, 194, 196, 200, 202, 205, 208, 209, 211, 212, 214, 215, 216, 238, 242, 247, 256, 257, 258, 269, 270, 271, 272, 273, 281, 304;

            decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» articoli 3, 6, 7, 29, 34, 37, 40, 48, 53, 55, 56, 57, 67, 72, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, titolo III, capo IV - sezioni I, II e III 241 e 243 e relative disposizioni del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

            decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante «Misure straordinarie emergenza rifiuti Campania» articolo 1, comma 1, articolo 3, comma 1-ter;

            legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» articolo 1, commi 1117 e 1118;

            decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, recante «Interventi straordinari per emergenza settore smaltimento rifiuti Campania», articolo 1, comma 3, articolo 3;

            legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 come modificata dalla legge regionale 14 aprile 2008, n. 4;

            decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», articoli 18, 46, 225 e allegati;

            le normative statali e regionali in materia di espropriazioni, salvaguardando il diritto di indennizzo dei soggetti espropriandi;

            leggi regionali strettamente collegate agli interventi da eseguire.

Articolo 19.
(Cessazione dello stato di emergenza nella regione Campania).

        1. Lo stato di emergenza dichiarato nella regione Campania, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, cessa il 31 dicembre 2009.

Articolo 20.
(Entrata in vigore).

        Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 23 maggio 2008.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Alfano, Ministro della giustizia.
Maroni, Ministro dell'interno.
La Russa, Ministro della difesa.
Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Alfano.


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