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PDL 373

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 373


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VOLONTÈ

Norme in materia di partecipazione agli utili da parte dei lavoratori dipendenti delle piccole imprese

Presentata il 29 aprile 2008

      

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Onorevoli Colleghi! - La crescente competitività dei mercati pone le piccole imprese di fronte al problema di ricercare forme alternative di risorse finanziarie e umane che soddisfino la duplice esigenza dell'efficienza e della economicità.
      Tale problematica risulta particolarmente pressante per le piccole imprese, cosiddette «microimprese», quelle imprese artigiane e agricole, cioè, che hanno un numero di dipendenti non superiore a dieci. Una possibile soluzione per consentire alle imprese suddette di mantenere un certo standard di competitività, se non di espandere la propria attività produttiva, può essere rappresentata dal contratto di associazione in partecipazione. Si tratta di una forma contrattuale definita dall'articolo 2549 del codice civile secondo la quale «l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto».
      La caratteristica principale di tale forma contrattuale è che l'apporto di capitale o di lavoro, fornito dall'associato, non comporta ingerenza nella gestione dell'impresa. L'associato non diventerà mai «imprenditore», pur partecipando alla ripartizione degli utili. Secondo la sentenza della Corte di cassazione n. 6466 del 2 luglio 1998, tale tipo di contratto configura sostanzialmente una collaborazione economica con l'associante, funzionale al raggiungimento di un obiettivo comune.
      Ai nostri fini quello che è opportuno rilevare è che questo tipo di contratto può risultare utile sia nel caso in cui i limiti a una espansione dell'impresa siano costituiti da una carenza di risorse finanziarie, fornendo una forma di finanziamento aggiuntiva, sia nel caso in cui l'apporto sia costituito da lavoro, utile nel caso in cui oltre all'esigenza finanziaria, per le caratteristica dell'attività svolta, sia necessario un certo tipo di collaborazione.
      La presente proposta di legge intende disciplinare la partecipazione agli utili dei lavoratori dipendenti delle piccole imprese. Nell'articolo 1 si prevede la possibilità per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e che abbiano acquisito una anzianità di almeno sei anni presso lo stesso datore di lavoro di chiedere la partecipazione agli utili nelle forme e con le modalità stabilite tra le parti e nel rispetto della normativa civilistica in materia. Gli accordi tra le parti potranno anche stabilire le modalità di liquidazione della quota di partecipazione agli utili. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sarà stabilita anche l'entità dello sgravio contributivo di cui potranno usufruire gli imprenditori che corrispondano o accantonino le somme di denaro in favore dei loro associati. Sempre con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (articolo 2) verranno stabilite le linee guida per la corretta utilizzazione del contratto di associazione in partecipazione; tali linee guida costituiranno elemento probatorio in caso di contenzioso tra le parti.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Nelle imprese artigiane e nelle imprese agricole con un numero di dipendenti non superiore a dieci, i prestatori di lavoro assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che abbiano maturato almeno sei anni di anzianità di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro possono chiedere di partecipare agli utili dell'impresa nelle forme e nei modi stabiliti dalle disposizioni della presente legge.
      2. Ai fini della presente legge, l'entità, le forme e le modalità della partecipazione agli utili sono determinate dall'accordo tra le parti, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2102 del codice civile e senza pregiudizio dei trattamenti economici e giuridici maturati dal prestatore di lavoro. Nell'assegnazione degli utili il datore di lavoro deve tenere conto dell'anzianità di servizio dei lavoratori di cui al comma 1.
      3. La quota di partecipazione agli utili può essere liquidata in denaro su base annuale in assenza di diverso accordo tra le parti ovvero accantonata quale anticipazione della quota di cessione dell'azienda al prestatore di lavoro secondo un importo complessivo preventivamente determinato dalle parti.
      4. Gli imprenditori che corrispondono o accantonano, ai sensi del comma 3, somme di denaro in favore dei prestatori di lavoro che partecipano agli utili hanno diritto a uno sgravio contributivo annuale proporzionato all'entità degli utili corrisposti o accantonati, secondo quanto stabilito con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

      1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite linee guida per la corretta utilizzazione del contratto di associazione in partecipazione di cui agli articoli da 2549 a 2554 del codice civile al fine di evitare pratiche in frode alla legge e incentivare la partecipazione agli utili da parte dei lavoratori dipendenti delle imprese di cui all'articolo 1, comma 1.
      2. L'adozione e il rispetto delle linee guida di cui al comma 1 costituiscono elemento probatorio in caso di eventuale contenzioso tra le parti.


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