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PDL 775

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 775



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CARLUCCI

Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, in materia di assegni familiari

Presentata il 6 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La normativa vigente che regola l'attribuzione dell' «assegno per il nucleo familiare» ai lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, è costituita dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
      La presente proposta di legge, che riproduce gli analoghi provvedimenti già presentati nella XIV legislatura (atto Camera n. 6078) e nella XV legislatura (atto Camera n. 1421), interviene a modificare l'articolo 2 del citato decreto-legge nella parte in cui - al comma 6 - definisce quali sono i soggetti che fanno parte del nucleo familiare.
      La precedente normativa, costituita dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, stabiliva la corresponsione degli «assegni familiari», prevedendone l'erogazione, tra l'altro, in favore dei lavoratori che avessero figli a carico minori di diciotto anni oppure maggiorenni fino, rispettivamente, al ventunesimo anno o al ventiseiesimo anno di età, a seconda che frequentassero la scuola media professionale o l'università (articolo 4).
      La normativa successiva, costituita appunto dal decreto-legge n. 69 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1988, sostituisce gli «assegni familiari» con un unico «assegno per il nucleo familiare», graduandone l'entità economica a seconda del numero dei componenti del «nucleo familiare».
      Orbene, nella definizione di «nucleo familiare», contenuta all'articolo 2, com- ma 6, del decreto-legge n. 69 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1988, sono inclusi soltanto i figli minori di diciotto anni e quelli maggiorenni con situazioni di inabilità, mentre non sono menzionati e, dunque, ne sono implicitamente ma sicuramente esclusi, i figli maggiorenni fino al ventunesimo o al ventiseiesimo anno che frequentino rispettivamente la scuola secondaria di secondo grado o l'università.
      Conseguentemente, la normativa vigente ha innovato la materia degli assegni familiari sostituendoli con l'«assegno per il nucleo familiare» il quale, però, in forza della definizione di «nucleo familiare» che non comprende i figli maggiorenni studenti, non è più corrisposto per i figli ultradiciottenni che frequentano un corso di studi secondario di secondo grado o universitario, come invece prevedeva la precedente normativa.
      Tale disposizione appare fortemente penalizzante e ingiusta in quanto esclude dal concetto di nucleo familiare i figli ultradiciottenni che frequentano la scuola secondaria di secondo grado fino al ventunesimo anno di età e quelli che frequentano l'università fino al ventiseiesimo anno, ossia esclude la corresponsione dell'assegno in relazione ai soggetti che gravano di più sul bilancio familiare.
      La disposizione appare, inoltre, contrastante con i princìpi costituzionali di uguaglianza (il figlio ultradiciottenne che studia costa alla famiglia come e più del figlio minorenne) e del diritto allo studio, che lo Stato deve promuovere con ogni mezzo e non ostacolare, e, in generale, con il principio di giustizia sostanziale (che impone di non penalizzare, ma anzi di agevolare le famiglie che fanno sacrifici per permettere ai figli di studiare e di realizzarsi), sul quale poggia le basi tutto il nostro ordinamento giuridico.
      Per tali ragioni, la normativa prevista dal citato articolo 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 1955, che poneva la corresponsione dell'assegno anche per i figli studenti ultradiciottenni, sembra più rispondente sia ai princìpi costituzionali (di uguaglianza, che impone di non trattare in maniera diversa situazioni uguali, e di promozione del diritto allo studio e, in generale, allo sviluppo della personalità), sia a un canone di giustizia sostanziale dal quale il legislatore non può comunque prescindere.
      Pertanto, si propone di ripristinare la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare anche in favore di quei lavoratori che hanno figli maggiorenni studenti, ossia di includere nel concetto di «nucleo familiare», di cui al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1988, anche i figli ultradiciottenni fino al ventunesimo anno di età qualora frequentino una scuola secondaria di secondo grado e per tutta la durata del corso legale, e non oltre il ventiseiesimo anno di età qualora frequentino l'università.
      Ciò, naturalmente, fermi restando i requisiti minimi di reddito previsti dalla normativa vigente per la corresponsione dell'assegno stesso.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153).

      1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è sostituito dal seguente:

      «6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a diciotto anni compiuti, ovvero fino al ventunesimo anno di età qualora il figlio frequenti una scuola secondaria di secondo grado e per tutta la durata del corso legale, e non oltre il ventiseiesimo anno di età, qualora frequenti l'università, ovvero senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono fare parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle e i nipoti di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti».

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 100 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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