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PDL 103

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 103



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELI

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, con- cernente il riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di coloro che hanno riacquistato la cittadinanza medesima

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La questione della cittadinanza è senza alcun dubbio l'argomento che più attanaglia noi deputati eletti all'estero.
      Il sentirsi cittadini italiani «dentro» non è elemento sufficiente al fine di concedere anche il diritto ad essere cittadini italiani effettivi.
      La proposta di legge che oggi viene da me presentata cerca di colmare il vuoto legislativo che negli anni si è venuto a creare.
      Molte, forse troppe persone, con il miraggio e la speranza di un avvenire più florido e ricco, con l'auspicio che la terra straniera portasse loro il benessere e la tranquillità tanto agognati nell'Italia post-bellica, erano certi di essere nel giusto quando si trovarono di fronte alla scelta di restare cittadini italiani e perdere l'occasione di riscatto della loro vita, quindi tornare in Italia, oppure rinunciare alla loro cittadinanza, acquistando quella dello Stato che li ospitava e tornare nel loro Stato di origine solo come turisti.
      In una nazione, la nostra, dove lo Stato concede i diritti di cittadinanza a coloro che a fatica raggiungono la nostra terra, ponendoli in condizione di avere una vita più dignitosa e dare un futuro ricco di cose positive ai propri figli, mi sembra consequenziale che anche un cittadino che vive lontano dalla madrepatria possa e debba godere e far godere i propri figli di un benessere e di una certezza che attualmente non hanno come cittadini italiani.
      Auspico, onorevoli colleghi, che approviate questa mia scelta di considerare italiani anche i figli di coloro che per motivi di necessità, e non di mero piacere turistico, hanno lasciato, come feci io ormai più di cinquant'anni fa, la terra natia, ma che oggi nella stagione dei diritti degli italiani all'estero, apertasi con l'esercizio del voto, chiedono di godere del diritto fondamentale, ossia l'essere cittadini a tutti gli effetti.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

      «1-bis. È altresì cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini che, in applicazione di disposizioni vigenti, hanno perduto la cittadinanza e successivamente l'hanno riacquistata nei termini e nei modi previsti dalla legge».

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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