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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 322 |
1. Alle lavoratrici e ai lavoratori che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili aventi una percentuale di invalidità uguale al 100 per cento, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuto, su richiesta, il diritto all'erogazione anticipata del trattamento pensionistico di anzianità, indipendentemente dall'età anagrafica, a seguito del versamento di venticinque anni di contributi previdenziali, di cui almeno quindici annualità versate nel periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile grave. Il beneficio previdenziale è riconosciuto a condizione che il familiare disabile grave non sia ricoverato in un istituto specializzato a tempo pieno.
2. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto, inoltre, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, a una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, purché versata in costanza di assistenza al familiare disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, al di fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, può essere goduto da un solo familiare convivente per ciascuna
persona disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, presente all'interno del nucleo familiare, qualora all'interno dello stesso nucleo familiare non vi siano altri componenti maggiorenni che, pur abili al lavoro, non svolgano alcuna attività lavorativa.
4. Il beneficio di cui al comma 1 del presente articolo si applica alla lavoratrice o al lavoratore che presta assistenza al disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, indipendentemente dalla sua età anagrafica e dalla sua appartenenza al settore pubblico, al settore privato, alle libere professioni, al commercio o all'artigianato, e non è cumulabile con benefìci analoghi ai fini pensionistici.
5. Ai fini della presente legge, per lavoratore o lavoratrice si intende uno solo tra i seguenti soggetti: coniuge, convivente more uxorio, genitore, fratello o sorella, se il genitore è assente o impossibilitato a prestare assistenza al familiare disabile, come risulta da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, ovvero chi convive stabilmente con la persona disabile, ha la medesima residenza anagrafica, da comprovare mediante apposita certificazione rilasciata dal comune di residenza, e che svolge un'attività lavorativa.
1. A uno dei genitori che assiste stabilmente il figlio disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta, oltre al diritto di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, la possibilità di una contribuzione figurativa di un anno ogni cinque anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza al figlio
disabile grave, a condizione che all'interno dello stesso nucleo familiare non vi siano altri componenti maggiorenni che, pur abili al lavoro, non svolgano alcuna attività lavorativa.
2. Nel caso di assistenza congiunta da parte di entrambi i genitori, l'agevolazione di cui al comma 1 spetta per il 50 per cento a ciascuno di essi.
3. Qualora la presenza nel nucleo familiare di figli disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sia superiore all'unità, i benefìci previsti dalla presente legge spettano a entrambi i genitori.
1. Per coloro che si sono dedicati al lavoro di cura e di assistenza di soggetti disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che non hanno mai svolto un'attività lavorativa, è prevista la possibilità di versare i contributi volontari fino al raggiungimento dei venticinque anni di contribuzione, secondo le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale domestico.
2. Per coloro che hanno dovuto lasciare la propria occupazione lavorativa per assistere con continuità un familiare disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è prevista la possibilità di una contribuzione volontaria fino al raggiungimento dei venticinque anni di contribuzione. Ai medesimi soggetti è altresì riconosciuto il diritto, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, a una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva versata in costanza di assistenza al familiare disabile grave ai sensi del citato articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per un massimo di cinque anni.
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il riconoscimento e l'erogazione dei benefìci di cui alla presente legge, nei limiti di quanto disposto agli articoli da 1 a 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2008 e a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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