VI Commissione - Giovedì 27 novembre 2008


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ALLEGATO 1

5-00661 Milo, Zeller e Brugger: Applicazione anche agli studenti che studiano all'estero della detrazione IRPEF per spese di locazione sostenute da studenti fuori sede.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame gli Onorevoli interroganti chiedono che vengano inclusi fra i beneficiari della detrazione degli oneri sostenuti per contratti di locazione, anche gli studenti fuori sede iscritti ad un corso di laurea presso le Università ubicate in uno dei Paesi dell'Unione europea.
Come è noto, la lettera i-sexies), del comma l, dell'articolo 15, del testo unico delle imposte sui redditi (inserita dalla legge finanziaria per il 2007 - legge n. 296 del 2006 - e successivamente modificata dalla legge finanziaria per il 2008 - legge n. 244 del 2007), prevede una detrazione d'imposta del 19 per cento per «i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro».
In proposito, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria ritengono che il beneficio fiscale in oggetto non risulta, allo stato, estensibile ai contratti di locazione di unità immobiliari situate all'estero in quanto la norma, facendo riferimento ai contratti di locazione stipulati ai sensi della legge n. 431 del 1998 e ad altri contratti abitativi stipulati con soggetti individuati dall'ordinamento nazionale (collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro eccetera), esclude dall'agevolazione i contratti stipulati in base a normative proprie di altri ordinamenti.
Tale interpretazione, peraltro, trova conferma nella relazione tecnica alla finanziaria 2008 (che ha esteso l'agevolazione anche ad alcune ipotesi di contratti di ospitalità non previste dalla legge n. 431 del 1998), la quale, nell'effettuare le stime sul gettito, ha tenuto conto dei soli studenti che alloggiano nel territorio nazionale.
Gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria inoltre, sulla base dei dati OCSE che calcola un numero di studenti universitari italiani presso facoltà di Paesi dell'Unione europea pari a circa 30.000, hanno stimato che l'estensione della misura agevolativa, nel senso auspicato dagli Onorevoli interroganti, comporterebbe una perdita di gettito IRPEF di competenza annua pari a circa 15 milioni di euro.
L'andamento della perdita di gettito di cassa, ipotizzando che la misura agevolativa entri in vigore a partire dall'anno d'imposta 2009, sarebbe pari a 26 milioni di euro nel 2010 e 15 milioni di euro nel 2011.


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ALLEGATO 2

Risoluzione 7-00016 Strizzolo: Modalità di attestazione dei requisiti per l'accesso alla ripartizione della quota del 5 per mille.

NUOVO TESTO APPROVATO DELLA RISOLUZIONE

La VI Commissione,
premesso che:
in sede di ripartizione della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 1, comma 1234, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'Agenzia delle entrate ha contestato ad alcuni enti beneficiari il mancato invio, entro la data del 30 giugno 2007, a pena di decadenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 marzo 2007, della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per attestare il perdurare dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione;
alcuni enti beneficiari hanno omesso di inviare entro il termine suddetto la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per un mero errore di interpretazione della norma, fermo restando l'invio tempestivo della relativa domanda;
l'Agenzia delle entrate non ha ritenuto valida la motivazione del «mero errore interpretativo» eccepita nelle controdeduzioni prodotte dai soggetti interessati nei termini previsti;
il mancato accoglimento delle argomentazioni prodotte, in permanenza dei requisiti sostanziali, farebbe prevalere ragioni di carattere formale sulla effettiva realtà dei soggetti beneficiari;
le suddette omissioni formali sono da ascrivere a dubbi interpretativi del tutto fisiologici, in sede di applicazione di una normativa di recante emanazione, qual è quella del 5 per mille:

impegna il Governo

a semplificare gli adempimenti relativi alla validità delle istanze dei beneficiari del 5 per mille, e conseguentemente ad emanare disposizioni per ritenere valide le richieste irregolari o tardive, con rimozione, da parte degli interessati, delle irregolarità presenti nelle domande dell'anno 2007.
(8-00017) «Strizzolo e Duilio».


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ALLEGATO 3

Risoluzione 7-00045 Ceccuzzi: Misure in favore dei titolari di mutui per l'acquisto della prima casa.

TESTO RIFORMULATO DELLA RISOLUZIONE

La VI Commissione,
premesso che:
l'articolo 47 della Costituzione italiana afferma che la Repubblica «favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione»;
l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, (Testo unico delle imposte sui redditi) stabilisce che è possibile detrarre un importo pari al 19 per cento degli interessi passivi dei mutui stipulati per l'acquisto della prima casa;
tale aliquota del 19 per cento è stata fissata dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, contestualmente alla rimodulazione delle aliquote degli scaglioni Irpef, equiparando tale aliquota di detrazione all'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito (18,50 + 0,50 quale addizionale regionale Irpef);
l'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, ha stabilito che la detrazione possa agire su una cifra non superiore a 7 milioni di lire; importo che è stato convertito in euro 3.615,20;
il 4 ottobre 2007 la VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati, nel corso della XV Legislatura, ha approvato una risoluzione, presentata dall'on. Franco Ceccuzzi, che impegnava il governo a «ad elevare da euro 3.615,20 ad euro 6.000 l'importo massimo su cui calcolare la detrazione relativa ad interessi ed oneri accessori» dei mutui prima casa;
la legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), recependo solo in parte i contenuti della risoluzione Ceccuzzi, ha elevato l'importo massimo di detraibilità portandolo da 3.615,20 a 4.000 euro: un innalzamento significativo, dal momento che tale cifra per oltre 10 anni è rimasta invariata, ma non ancora adeguata ai parametri attuali relativi al costo delle abitazioni, all'entità dei mutui contratti, all'inflazione reale ed al carovita;
attualmente l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito è fissata al 23 per cento (senza considerare le addizionali comunali e regionali);
si è verificata in Italia, negli ultimi anni, una crescita esponenziale dei mutui per l'acquisto della prima casa; occorre inoltre aggiungere che soltanto un quarto dei mutui è di tipologia «a tasso fisso», a fronte di una media europea del 50 per cento;
secondo indagini realizzate da organi di informazione, l'offerta di mutui ormai arriva a coprire anche il 100 per cento del costo di acquisto dell'abitazione, mentre la lunghezza media dei contratti è passata, rispetto al 1997, da 15 a 25 anni;
la Banca centrale europea, negli ultimi 2 anni e mezzo, ha aumentato per 9 volte il costo del denaro, passando dal 2 al 4,25 per cento;
i principali analisti internazionali prevedono che la Banca centrale europea aumenterà ulteriormente, nei prossimi


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mesi, il costo del denaro: secondo l'Isae (Istituto di studi e analisi economica) i tassi saliranno al 4,50 per cento entro il 2008;
nel mese di agosto 2008, secondo i dati resi noti dall'Abi (Associazione bancaria italiana) i tassi sui prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni sono saliti al 5,96 per cento, contro il 5,92 per cento di luglio ed il 5,84 per cento di giugno: un livello che riporta i tassi ai massimi dell'agosto 2002, confermando l'ascesa continua dei tassi di interesse;
secondo i dati resi noti dalla Banca d'Italia, a luglio 2008 il Taeg (il «tasso annuo effettivo globale») applicato per l'acquisto di abitazioni è risultato non solo in crescita per il quarto mese consecutivo, ma anche superiore alla soglia del 6 per cento (cifra mai toccata negli ultimi quattro anni), attestandosi al 6,07 per cento; anche il tasso di interesse di mercato per i mutui ultradecennali supera la soglia del 6 per cento attestandosi al 6,08 per cento; secondo la Banca d'Italia è inoltre aumentato il debito delle famiglie italiane: a luglio il totale dei prestiti alle famiglie è salito a 463,91 miliardi di euro (dai 460,80 di giugno), di cui 253,95 miliardi solo per mutui casa oltre i cinque anni; rispetto a luglio del 2007 lo stock di debito delle famiglie italiane è aumentato del 2,3 per cento, ma rispetto alla fine del 2004 la crescita dei prestiti erogati dal sistema risulta addirittura pari al 32 per cento;
secondo le associazioni del consumatori (Adusbef e Federconsumatori) il crack finanziario della Banca statunitense Lehman Brothers ha inciso sulla crescita dell'Euribor (salito al 4,97 per cento); questo innalzamento comporta un aumento medio di circa 3.000 euro all'anno per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile;
secondo le associazioni dei consumatori, oltre 3,2 milioni di famiglie italiane hanno stipulato e continuano a pagare un mutuo che prevede una rata variabile;
secondo gli ultimi dati Istat, la spesa per l'abitazione rappresenta attualmente la voce più consistente dei bilanci familiari: il 26,7 per cento della spesa complessiva mensile;
sempre secondo i dati Istat, le rate medie dei mutui complessivi (tasso fisso e variabile) sono cresciute di circa l'8 per cento nell'ultimo anno, passando da 438 a 471 euro;
in base ad un recente studio della Cgia di Mestre, l'indebitamento medio delle famiglie italiane (comprendente mutui per l'acquisto della casa, prestiti per l'acquisto di beni mobili, credito al consumo, finanziamenti per la ristrutturazione di beni immobili) ha raggiunto nel dicembre del 2007 15.765 euro; secondo tale indagine, in cinque anni, tra il primo gennaio 2002 e il 31 dicembre 2007, l'indebitamento delle famiglie è quasi raddoppiato registrando una crescita media del 93,28 per cento;
secondo i dati emersi dall'»European Outlook 2009» sul mercato immobiliare presentato nel mese di settembre 2008, entro l'anno «le compravendite di case saranno circa 700.000 con un calo, rispetto al 2007, del 13 per cento, mentre sul versante delle quotazioni è previsto un aumento medio del 2 per cento. La diminuzione delle compravendite (il primo semestre 2008 si è chiuso con una flessione degli scambi dell'8 per cento) - si legge nel rapporto - è un effetto dell'aumento del costo dei mutui cui va aggiunta la maggiore severità nell'erogare il credito alle famiglie per l'acquisto di una casa. Il calo si concentra soprattutto nella fascia di mercato medio-bassa (al di sotto dei 250.000 euro)»;
secondo quanto riportato da organi di informazione, è aumentato notevolmente, nei tribunali italiani, il numero di procedure esecutive immobiliari causate dalla incapacità, da parte dei contraenti, di far fronte all'aumento dell'importo economico della rata del mutuo;
nel mese di aprile 2008 Antonio Catricalà, presidente dell'Antitrust, ha reso


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noto che in Italia «sono 110.000 le famiglie con problemi di insolvenza per il caro mutui e 420.000 quelle in difficoltà per un totale di 530.000 famiglie»;
secondo informazioni diffuse dall'Adusbef, che ha elaborato i dati forniti dalla Banca d'Italia e dalla Banca centrale europea, i mutui italiani sono mediamente più alti rispetto alla media dell'Unione europea;
l'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, varato dal Governo Prodi per rispondere alle difficoltà dei cittadini in seguito all'aumento delle rate dei mutui bancari, disciplina la portabilità gratuita del mutuo bancario;
il comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007 consente al debitore di trasferire il mutuo, l'apertura di credito o altri finanziamenti contratti con una banca, un istituto finanziario o un ente previdenziale ad altri intermediari bancari e finanziari o enti previdenziali;
il comma 2 del sopra citato articolo 8 stabilisce che tale trasferimento si attua mediante un atto di surrogazione per volontà del debitore; per effetto della surrogazione, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, reali e personali, al credito surrogato;
il comma 3 del già citato articolo 8 sancisce la nullità di ogni patto, anche posteriore, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio o la facoltà di surrogazione;
il comma 4-bis del medesimo articolo 8 prevede che all'operazione di surrogazione non venga applicata né l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, né le imposte di cui all'articolo 15 dello stesso decreto: l'atto di surroga è quindi esente da imposte;
il comma 1 dell'articolo 8-bis del decreto-legge n. 7 del 2007 vieta agli istituti assicurativi e bancari di addebitare al cliente le spese relative alla predisposizione, produzione, spedizione, o altre spese comunque denominate, relative alle comunicazioni di cui all'articolo 8 del medesimo decreto;
il comma 450 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) ribadisce e specifica i principi espressi dall'articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007, introducendo, al medesimo articolo, un comma aggiuntivo 3-bis il quale recita testualmente: «La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento del contratto di mutuo esistente, alle condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante, con l'esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione interbancaria improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi»;
le associazioni dei consumatori hanno denunciato, fin dalla sua entrata in vigore, la mancata applicazione del decreto-legge n. 7 del 2007: nello specifico, secondo Adusbef e Federconsumatori, alla prima metà dell'anno 2008, la mancata applicazione della legge sulla portabilità dei mutui ha coinvolto 150.000 famiglie e prodotto «un danno ai correntisti pari a 5,9 miliardi di euro» mentre da una recente indagine di Altroconsumo è emerso la mancata attuazione della portabilità gratuita dei mutui da parte del 95 per cento degli operatori bancari;
in sede di audizione informale svolta dinanzi alle Commissioni V Bilancio e VI Finanze, i rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana hanno reso noto che soltanto centocinquantamila cittadini hanno utilizzato fino ad ora l'opzione di portabilità del mutuo;
il Ministro delle Finanze Giulio Tremonti ha sottolineato in numerose occasioni


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di essere «a favore della portabilità dei mutui», assicurando che «sarà cura del governo fare in modo che i costi siano azzerati, ossia che la portabilità sia gratuita»;
a seguito dell'indagine avviata il 18 maggio 2008 dall'Antitrust per verificare la corretta applicazione delle disposizioni introdotte in materia dal citato decreto - legge n. 7 del 2007, nello scorso mese di agosto la stessa Antitrust ha sanzionato per 9 milioni e 680.000 euro 23 istituti bancari «per pratiche commerciali scorrette», in quanto, secondo l'Autorità, «le banche hanno impedito o reso troppo onerosa per i consumatori già titolari di un mutuo la surrogazione del mutuo stesso»;
secondo quanto è emerso da fonti di informazione, su segnalazione delle associazioni dei consumatori, molti istituti di credito continuano a non rispettare le norme sulla portabilità gratuita chiedendo addirittura somme di denaro ai clienti (da 500 a 3.000 euro) per autorizzare la surroga;
l'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, contiene disposizioni per la rinegoziazione dei mutui prima casa, con l'obiettivo di promuovere politiche a sostegno dei cittadini che non riescono a far fronte all'aumento delle rate e del carovita;
il comma 1 del suddetto articolo 3 del decreto-legge n. 93 prevede una convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana per l'introduzione di criteri di rinegoziazione dei mutui a tasso variabile stipulati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale;
il comma 2 del citato articolo 3 dispone inoltre che questa «rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse come risultante dalla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi del contratto nell'anno 2006»;
il comma 3 del medesimo articolo 3 prevede altresì che «la differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione» venga «addebitata su di un conto di finanziamento accessorio regolato al tasso che si ottiene in base all'Irs a dieci anni, alla data di rinegoziazione, maggiorabile fino ad un massimo di uno spread dello 0,50 annuo»;
il comma 7 del già citato articolo 3 dispone che «le banche e gli intermediari finanziari» che aderiscono alla convenzione devono formulare ai clienti interessati «la proposta di rinegoziazione entro tre mesi» dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93;
in data 19 giugno 2008 è stata firmata la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'associazione bancaria italiana;
Altroconsumo ha presentato una denuncia alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze per sottolineare «l'assenza di trasparenza delle informazioni da parte di gruppi bancari a un milione e 200.000 mutuatari italiani e per la mancata applicazione della» suddetta convenzione. L'associazione dei consumatori ha segnalato che nelle lettere che le banche stanno inviando ai propri clienti sulla rinegoziazione dei mutui «non c'è traccia del piano d'ammortamento dei mutui, mentre abbondano gli errori di calcolo e le omissioni, e non c'è corrispondenza tra quota capitale ancora da pagare e rata attuale»;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative normative dirette a modificare il comma 2 dell'articolo 8 del decreto - legge n. 7 del 2007, nel senso di consentire che, ai fini dell'annotamento di surrogazione richiesto al conservatore senza formalità, eseguito dal medesimo con esonero da ogni responsabilità, possa essere allegato un atto di surrogazione


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per scrittura privata non autenticata, valutando a tal fine l'opportunità di modificare, integrare o derogare all'articolo 2703 del codice civile relativamente all'accertamento dell'identità della persona che sottoscrive l'atto di surroga, nonché di prevedere che lo stesso atto di surrogazione costituisca per il creditore titolo esecutivo nei confronti del debitore insolvente rispetto alle condizioni contrattuali sottoscritte;
ad assumere le iniziative normative necessarie volte a elevare la percentuale degli oneri ammessa in detrazione dall'imposta lorda, che sarà applicata agli interessi passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto e la costruzione della prima casa garantiti da ipoteca su immobili;
ad elevare l'importo massimo su cui calcolare la detrazione relativa ad interessi ed oneri accessori;
a riferire alla Camera dei deputati sul numero di cittadini che hanno utilizzato l'opzione di portabilità del mutuo, nonché sul numero di cittadini che hanno invece rinegoziato il proprio mutuo in base alla convenzione tra Ministero delle Finanze ed Abi stipulata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 93 del 2008.
(7-00045) «Ceccuzzi, Fluvi, Fogliardi, Strizzolo».


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ALLEGATO 4

Risoluzione 7-00045 Ceccuzzi: Misure in favore dei titolari di mutui per l'acquisto della prima casa.

NUOVO TESTO APPROVATO DELLA RISOLUZIONE


La VI Commissione,
premesso che:
l'articolo 47 della Costituzione italiana afferma che la Repubblica «favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione»;
l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, (Testo unico delle imposte sui redditi) stabilisce che è possibile detrarre un importo pari al 19 per cento degli interessi passivi dei mutui stipulati per l'acquisto della prima casa;
tale aliquota del 19 per cento è stata fissata dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, contestualmente alla rimodulazione delle aliquote degli scaglioni Irpef, equiparando tale aliquota di detrazione all'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito (18,50 + 0,50 quale addizionale regionale Irpef);
l'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, ha stabilito che la detrazione possa agire su una cifra non superiore a 7 milioni di lire; importo che è stato convertito in euro 3.615,20;
il 4 ottobre 2007 la VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati, nel corso della XV Legislatura, ha approvato una risoluzione, presentata dall'on. Franco Ceccuzzi, che impegnava il governo a «ad elevare da euro 3.615,20 ad euro 6.000 l'importo massimo su cui calcolare la detrazione relativa ad interessi ed oneri accessori» dei mutui prima casa;
la legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), recependo solo in parte i contenuti della risoluzione Ceccuzzi, ha elevato l'importo massimo di detraibilità portandolo da 3.615,20 a 4.000 euro: un innalzamento significativo, dal momento che tale cifra per oltre 10 anni è rimasta invariata, ma non ancora adeguata ai parametri attuali relativi al costo delle abitazioni, all'entità dei mutui contratti, all'inflazione reale ed al carovita;
attualmente l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito è fissata al 23 per cento (senza considerare le addizionali comunali e regionali);
si è verificata in Italia, negli ultimi anni, una crescita esponenziale dei mutui per l'acquisto della prima casa; occorre inoltre aggiungere che soltanto un quarto dei mutui è di tipologia «a tasso fisso», a fronte di una media europea del 50 per cento;
secondo indagini realizzate da organi di informazione, l'offerta di mutui ormai arriva a coprire anche il 100 per cento del costo di acquisto dell'abitazione, mentre la lunghezza media dei contratti è passata, rispetto al 1997, da 15 a 25 anni;
la Banca centrale europea, negli ultimi 2 anni e mezzo, ha aumentato per 9 volte il costo del denaro, passando dal 2 al 4,25 per cento;
i principali analisti internazionali prevedono che la Banca centrale europea aumenterà ulteriormente, nei prossimi


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mesi, il costo del denaro: secondo l'Isae (Istituto di studi e analisi economica) i tassi saliranno al 4,50 per cento entro il 2008;
nel mese di agosto 2008, secondo i dati resi noti dall'Abi (Associazione bancaria italiana) i tassi sui prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni sono saliti al 5,96 per cento, contro il 5,92 per cento di luglio ed il 5,84 per cento di giugno: un livello che riporta i tassi ai massimi dell'agosto 2002, confermando l'ascesa continua dei tassi di interesse;
secondo i dati resi noti dalla Banca d'Italia, a luglio 2008 il Taeg (il «tasso annuo effettivo globale») applicato per l'acquisto di abitazioni è risultato non solo in crescita per il quarto mese consecutivo, ma anche superiore alla soglia del 6 per cento (cifra mai toccata negli ultimi quattro anni), attestandosi al 6,07 per cento; anche il tasso di interesse di mercato per i mutui ultradecennali supera la soglia del 6 per cento attestandosi al 6,08 per cento; secondo la Banca d'Italia è inoltre aumentato il debito delle famiglie italiane: a luglio il totale dei prestiti alle famiglie è salito a 463,91 miliardi di euro (dai 460,80 di giugno), di cui 253,95 miliardi solo per mutui casa oltre i cinque anni; rispetto a luglio del 2007 lo stock di debito delle famiglie italiane è aumentato del 2,3 per cento, ma rispetto alla fine del 2004 la crescita dei prestiti erogati dal sistema risulta addirittura pari al 32 per cento;
secondo le associazioni del consumatori (Adusbef e Federconsumatori) il crack finanziario della Banca statunitense Lehman Brothers ha inciso sulla crescita dell'Euribor (salito al 4,97 per cento); questo innalzamento comporta un aumento medio di circa 3.000 euro all'anno per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile;
secondo le associazioni dei consumatori, oltre 3,2 milioni di famiglie italiane hanno stipulato e continuano a pagare un mutuo che prevede una rata variabile;
secondo gli ultimi dati Istat, la spesa per l'abitazione rappresenta attualmente la voce più consistente dei bilanci familiari: il 26,7 per cento della spesa complessiva mensile;
sempre secondo i dati Istat, le rate medie dei mutui complessivi (tasso fisso e variabile) sono cresciute di circa l'8 per cento nell'ultimo anno, passando da 438 a 471 euro;
in base ad un recente studio della Cgia di Mestre, l'indebitamento medio delle famiglie italiane (comprendente mutui per l'acquisto della casa, prestiti per l'acquisto di beni mobili, credito al consumo, finanziamenti per la ristrutturazione di beni immobili) ha raggiunto nel dicembre del 2007 15.765 euro; secondo tale indagine, in cinque anni, tra il primo gennaio 2002 e il 31 dicembre 2007, l'indebitamento delle famiglie è quasi raddoppiato registrando una crescita media del 93,28 per cento;
secondo i dati emersi dall'»European Outlook 2009» sul mercato immobiliare presentato nel mese di settembre 2008, entro l'anno «le compravendite di case saranno circa 700.000 con un calo, rispetto al 2007, del 13 per cento, mentre sul versante delle quotazioni è previsto un aumento medio del 2 per cento. La diminuzione delle compravendite (il primo semestre 2008 si è chiuso con una flessione degli scambi dell'8 per cento) - si legge nel rapporto - è un effetto dell'aumento del costo dei mutui cui va aggiunta la maggiore severità nell'erogare il credito alle famiglie per l'acquisto di una casa. Il calo si concentra soprattutto nella fascia di mercato medio-bassa (al di sotto dei 250.000 euro)»;
secondo quanto riportato da organi di informazione, è aumentato notevolmente, nei tribunali italiani, il numero di procedure esecutive immobiliari causate dalla incapacità, da parte dei contraenti, di far fronte all'aumento dell'importo economico della rata del mutuo;
nel mese di aprile 2008 Antonio Catricalà, presidente dell'Antitrust, ha reso


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noto che in Italia «sono 110.000 le famiglie con problemi di insolvenza per il caro mutui e 420.000 quelle in difficoltà per un totale di 530.000 famiglie»;
secondo informazioni diffuse dall'Adusbef, che ha elaborato i dati forniti dalla Banca d'Italia e dalla Banca centrale europea, i mutui italiani sono mediamente più alti rispetto alla media dell'Unione europea;
l'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, varato dal Governo Prodi per rispondere alle difficoltà dei cittadini in seguito all'aumento delle rate dei mutui bancari, disciplina la portabilità gratuita del mutuo bancario;
il comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007 consente al debitore di trasferire il mutuo, l'apertura di credito o altri finanziamenti contratti con una banca, un istituto finanziario o un ente previdenziale ad altri intermediari bancari e finanziari o enti previdenziali;
il comma 2 del sopra citato articolo 8 stabilisce che tale trasferimento si attua mediante un atto di surrogazione per volontà del debitore; per effetto della surrogazione, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, reali e personali, al credito surrogato;
il comma 3 del già citato articolo 8 sancisce la nullità di ogni patto, anche posteriore, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio o la facoltà di surrogazione;
il comma 4-bis del medesimo articolo 8 prevede che all'operazione di surrogazione non venga applicata né l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, né le imposte di cui all'articolo 15 dello stesso decreto: l'atto di surroga è quindi esente da imposte;
il comma 1 dell'articolo 8-bis del decreto-legge n. 7 del 2007 vieta agli istituti assicurativi e bancari di addebitare al cliente le spese relative alla predisposizione, produzione, spedizione, o altre spese comunque denominate, relative alle comunicazioni di cui all'articolo 8 del medesimo decreto;
il comma 450 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) ribadisce e specifica i principi espressi dall'articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007, introducendo, al medesimo articolo, un comma aggiuntivo 3-bis il quale recita testualmente: «La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento del contratto di mutuo esistente, alle condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante, con l'esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione interbancaria improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi»;
le associazioni dei consumatori hanno denunciato, fin dalla sua entrata in vigore, la mancata applicazione del decreto-legge n. 7 del 2007: nello specifico, secondo Adusbef e Federconsumatori, alla prima metà dell'anno 2008, la mancata applicazione della legge sulla portabilità dei mutui ha coinvolto 150.000 famiglie e prodotto «un danno ai correntisti pari a 5,9 miliardi di euro» mentre da una recente indagine di Altroconsumo è emerso la mancata attuazione della portabilità gratuita dei mutui da parte del 95 per cento degli operatori bancari;
in sede di audizione informale svolta dinanzi alle Commissioni V Bilancio e VI Finanze, i rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana hanno reso noto che soltanto centocinquantamila cittadini hanno utilizzato fino ad ora l'opzione di portabilità del mutuo;
il Ministro delle Finanze Giulio Tremonti ha sottolineato in numerose occasioni


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di essere «a favore della portabilità dei mutui», assicurando che «sarà cura del governo fare in modo che i costi siano azzerati, ossia che la portabilità sia gratuita»;
a seguito dell'indagine avviata il 18 maggio 2008 dall'Antitrust per verificare la corretta applicazione delle disposizioni introdotte in materia dal citato decreto - legge n. 7 del 2007, nello scorso mese di agosto la stessa Antitrust ha sanzionato per 9 milioni e 680.000 euro 23 istituti bancari «per pratiche commerciali scorrette», in quanto, secondo l'Autorità, «le banche hanno impedito o reso troppo onerosa per i consumatori già titolari di un mutuo la surrogazione del mutuo stesso»;
secondo quanto è emerso da fonti di informazione, su segnalazione delle associazioni dei consumatori, molti istituti di credito continuano a non rispettare le norme sulla portabilità gratuita chiedendo addirittura somme di denaro ai clienti (da 500 a 3.000 euro) per autorizzare la surroga;
l'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, contiene disposizioni per la rinegoziazione dei mutui prima casa, con l'obiettivo di promuovere politiche a sostegno dei cittadini che non riescono a far fronte all'aumento delle rate e del carovita;
il comma 1 del suddetto articolo 3 del decreto-legge n. 93 prevede una convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana per l'introduzione di criteri di rinegoziazione dei mutui a tasso variabile stipulati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale;
il comma 2 del citato articolo 3 dispone inoltre che questa «rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse come risultante dalla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi del contratto nell'anno 2006»;
il comma 3 del medesimo articolo 3 prevede altresì che «la differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione» venga «addebitata su di un conto di finanziamento accessorio regolato al tasso che si ottiene in base all'Irs a dieci anni, alla data di rinegoziazione, maggiorabile fino ad un massimo di uno spread dello 0,50 annuo»;
il comma 7 del già citato articolo 3 dispone che «le banche e gli intermediari finanziari» che aderiscono alla convenzione devono formulare ai clienti interessati «la proposta di rinegoziazione entro tre mesi» dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93;
in data 19 giugno 2008 è stata firmata la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'associazione bancaria italiana;
Altroconsumo ha presentato una denuncia alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze per sottolineare «l'assenza di trasparenza delle informazioni da parte di gruppi bancari a un milione e 200.000 mutuatari italiani e per la mancata applicazione della» suddetta convenzione. L'associazione dei consumatori ha segnalato che nelle lettere che le banche stanno inviando ai propri clienti sulla rinegoziazione dei mutui «non c'è traccia del piano d'ammortamento dei mutui, mentre abbondano gli errori di calcolo e le omissioni, e non c'è corrispondenza tra quota capitale ancora da pagare e rata attuale»;

impegna il Governo:

ad assumere le iniziative normative necessarie volte a elevare la percentuale degli oneri ammessa in detrazione dall'imposta lorda, che sarà applicata agli interessi passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto e la costruzione della prima casa garantiti da ipoteca su immobili;


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ad elevare l'importo massimo su cui calcolare la detrazione relativa ad interessi ed oneri accessori;
a riferire alla Camera dei deputati sul numero di cittadini che hanno utilizzato l'opzione di portabilità del mutuo, nonché sul numero di cittadini che hanno invece rinegoziato il proprio mutuo in base alla convenzione tra Ministero delle Finanze ed Abi stipulata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 93 del 2008.
(8-00018) «Ceccuzzi, Fluvi, Fogliardi, Strizzolo».


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ALLEGATO 5

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2009 (Atto n. 47).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2009 (Atto n. 47);
considerato che lo schema di decreto appare coerente con la normativa vigente, la quale stabilisce che la scelta delle manifestazioni da collegare alle lotterie deve tenere conto della loro rilevanza, della rispettiva ripartizione geografica, e garantire inoltre un equilibrato avvicendamento tra loro;
valutata positivamente la scelta del Governo di dare spazio, nella scelta degli eventi da collegare alle lotterie nazionali, soprattutto a manifestazioni caratterizzate da uno specifico rilievo etico e sociale e da una particolare impronta solidaristica;
rilevato tuttavia come il Governo abbia ridotto a 3 il numero delle lotterie nazionali tradizionali, eliminando il tradizionale appuntamento legato alle manifestazioni carnevalesche;
evidenziato come si confermi, anche per il 2008, la tendenza secondo la quale le «lotterie interattive» registrano risultati di vendita dei biglietti migliori, in quanto permettono al pubblico di realizzare vincite anche nel corso della manifestazione abbinata;
confermata l'opportunità di estendere tale modalità di gioco interattivo a tutte le lotterie che saranno svolte nel 2009,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di abbinare alla lotteria nazionale cui è collegata, come manifestazione capofila, il Centenario del «Giro d'Italia», anche la manifestazione folkloristica «I Gigli di Nola», organizzata dall'omonimo Museo etnografico;
b) valuti inoltre il Governo l'opportunità di mantenere anche per il 2009 lo stesso numero di lotterie previste per il 2008, prevedendo pertanto un'ulteriore lotteria nazionale, alla quale collegare come capofila il Carnevale di Viareggio, in considerazione della notevole tradizione e del significativo richiamo sul pubblico di tale manifestazione, nonché, come ulteriori abbinamenti, la manifestazione «Il più bel Carnevale di Sicilia», organizzata dal Comune di Acireale, ed il Carnevale organizzato dal Comune di Sciacca.


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ALLEGATO 6

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2009 (Atto n. 47).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2009 (Atto n. 47);
considerato che lo schema di decreto appare coerente con la normativa vigente, la quale stabilisce che la scelta delle manifestazioni da collegare alle lotterie deve tenere conto della loro rilevanza e finalità, della rispettiva ripartizione geografica, e garantire inoltre un equilibrato avvicendamento tra loro;
valutata positivamente la scelta del Governo di dare spazio, nella scelta degli eventi da collegare alle lotterie nazionali, soprattutto a manifestazioni caratterizzate da uno specifico rilievo etico e sociale e da una particolare impronta solidaristica;
rilevato tuttavia come il Governo abbia ridotto a 3 il numero delle lotterie nazionali tradizionali, eliminando il tradizionale appuntamento legato alle manifestazioni carnevalesche;
evidenziato come si confermi, anche per il 2008, la tendenza secondo la quale le «lotterie interattive» registrano risultati di vendita dei biglietti migliori, in quanto permettono al pubblico di realizzare vincite anche nel corso della manifestazione abbinata;
confermata l'opportunità di estendere tale modalità di gioco interattivo a tutte le lotterie che saranno svolte nel 2009,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di abbinare alla lotteria nazionale cui è collegato, come manifestazione capofila, il Centenario del «Giro d'Italia», anche la manifestazione folkloristica «I Gigli di Nola», organizzata dall'omonimo Museo etnografico;
b) valuti inoltre il Governo l'opportunità di mantenere anche per il 2009 lo stesso numero di lotterie previste per il 2008, prevedendo pertanto un'ulteriore lotteria nazionale, alla quale collegare come capofila il Carnevale di Viareggio, in considerazione della notevole tradizione e del significativo richiamo sul pubblico di tale manifestazione, nonché, come ulteriori abbinamenti, la manifestazione «Il più bel Carnevale di Sicilia», organizzata dal Comune di Acireale, ed il Carnevale organizzato dal Comune di Sciacca;
c) valuti altresì il Governo l'opportunità di rivedere complessivamente il sistema delle lotterie nazionali, che non appare più adeguato alla situazione attuale, individuando diverse forme di sostegno delle manifestazioni storiche, nonché di riferire alle Commissioni parlamentari competenti sui dati relativi all'andamento delle singole lotterie.