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PRESIDENTE. La Commissione, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, intende acquisire dati ed elementi
conoscitivi sullo stato di attuazione della vigente normativa in materia di gestione del ciclo dei rifiuti.
L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ha convenuto sull'opportunità di procedere all'audizione del dottor Gabriele Marra, professore associato di diritto penale dell'università di Urbino, al fine di acquisire elementi di valutazione in ordine alle diverse problematiche afferenti il riordino della normativa in materia di reati ambientali.
Nel rivolgere un saluto ed un ringraziamento per la disponibilità manifestata, do la parola al dottor Marra, riservando eventuali domande di colleghi della Commissione al termine del suo intervento.
GABRIELE MARRA, Professore associato di diritto penale dell'università di Urbino. Ringrazio la Commissione per l'onore fattomi di aver richiesto la mia presenza per trattare questi temi così significativi.
Il mio intervento vuole essere un tentativo di esplorare i profili che la normativa internazionale, ormai consolidatasi in materia di tutela penale dell'ambiente, offre al legislatore italiano per creare un sistema maggiormente rigoroso, dal punto di vista politico-criminale, capace di garantire maggiori risultati in termini di effettività.
Partirei ricordando che la decisione quadro approvata dall'Unione europea in materia di tutela penale dell'ambiente si inserisce all'interno di un contesto complessivo di strumenti internazionali. Oltre a questa, ricordo la Convenzione del Consiglio d'Europa, la decisione che istituisce il mandato di arresto europeo e consegna, la recentissima decisione quadro relativa al blocco dei beni e alcuni singolari strumenti internazionali che prevedono un obbligo, a carico degli Stati che sottoscrivono le convenzioni, di introdurre sanzioni penali nei confronti di particolari fenomeni, vale a dire la Convenzione di Basilea sul movimento transfrontaliero di rifiuti in cui gli Stati sono espressamente invitati ad introdurre una norma penale che punisca il traffico illecito dei rifiuti. L'aspetto significativo che mi consentirà nel prosieguo di affrontare alcuni problemi è che questa Convenzione non si limita ad introdurre un obbligo di penalizzazione, ma disciplina nel dettaglio che cosa si intende per traffico illecito di rifiuti dettando gli elementi costitutivi del reato ed alcuni strumenti che, nell'ottica di una tutela dell'ambiente, potranno rivelarsi estremamente utili.
Nel momento in cui si porrà il problema di adeguare l'ordinamento italiano a quello comunitario sarà opportuno avere un quadro preciso di tutte le interconnessioni, di cui la principale è già manifestata nella decisione quadro nella quale al punto 10) del preambolo si stabilisce che «nella redazione di questa decisione quadro si è tenuto in conto la Convenzione elaborata insieme con il Consiglio d'Europa nel 1998 riguardante la tutela penale dell'ambiente».
Questo articolo 10 a me pare estremamente significativo per quanto riguarda l'attuazione nell'ordinamento interno della decisione quadro, in quanto offre tutta una serie di strumenti, di agganci interpretativi per risolvere alcuni problemi che la stessa decisione quadro pone.
Fatta questa premessa, direi che l'aspetto più significativo che emerge dalla lettura della decisione quadro è che l'intenzione della Unione europea è quella di cambiare un po' il registro della tutela penale dell'ambiente rispetto a come lo conosciamo noi, all'interno del nostro ordinamento. Quindi, destinare maggiore attenzione ai fatti dotati di un concreto profilo di offensività e, invece, lasciare più in ombra quei reati che sono meramente formali e riguardano trasgressioni di obblighi meramente formali, reati di scopo e, in generale, reati che non possiedano un grosso profilo di offensività, sia dal punto di vista del danno o del pericolo che cagionano al bene tutelato, sia dal punto di vista della colpevolezza dell'autore dell'illecito. Mi sembra che questo sia un punto nodale, perché determina un notevole cambiamento
anche nella strategia politico-criminale per affrontare il problema degli illeciti ambientali: reati strutturati su un pericolo e reati strutturati sull'evento di danno.
L'aspetto che mi preme sottolineare è il seguente. Quando la Convenzione stabilisce, ad esempio, che si debbano punire determinati comportamenti qualora provochino o possano provocare il deterioramento durevole e sostanziale dei singoli beni ambiente (quindi aria, acqua, e via dicendo), introduce, da una parte, un reato di danno («provochino») e, dall'altra, un reato di pericolo («possano provocare»). Il problema, nel momento in cui l'ordinamento interno si atterrà a queste disposizioni, sarà quello di leggere questa «possano provocare», in quanto esso si presta, almeno letteralmente, a letture divergenti. Si può prestare ad una lettura in termini di reato di pericolo, si può prestare ad una lettura in termini di reato di pericolo astratto; se quest'ultima fosse la lettura ritenuta preferibile, sicuramente la particolare novità della decisione quadro verrebbe un poco compromessa.
A mio avviso, vi sono due aspetti che possono essere sottolineati per dire che l'attenzione della Unione europea riguarda forme di illecito che attengono più al pericolo concreto, quindi richiedono l'accertamento in concreto delle possibilità di arrecare un danno all'ambiente, piuttosto che al pericolo astratto. Infatti, proprio facendo forza su quel numero 10 del preambolo della decisione quadro, che rimanda alla Convenzione del Consiglio, e quindi se si verifica sia nel suo complesso l'articolazione di questa Convenzione, sia le singole descrizioni delle fattispecie (mi riferisco in modo particolare all'articolo 2), si nota che c'è una netta distinzione tra fatti che devono essere puniti perché provocano effettivamente un danno particolarmente rilevante all'ambiente e tutta una piccola galassia di altri fatti che, per ragioni diverse, comunque meritano attenzione da parte del legislatore ordinario. Questi sono fatti che anche la decisione quadro riprende; ad esempio, mi viene in mente, e leggo alla lettera g), «il commercio illecito di sostanze che riducono lo strato di ozono»: questa fattispecie, per tutta una serie di ragioni su cui non intendo soffermarmi, punisce una condotta che è astrattamente pericolosa e, nonostante questo, è comunque prevista nel catalogo della decisione quadro, anche se in modo molto distinto rispetto alle lettere a), b), c), e d), che, invece, costituiscono il nucleo centrale della stessa decisione quadro.
Allo stesso modo, questa incriminazione la ritroviamo nell'ambito della Convenzione del Consiglio d'Europa, in cui pure è presente la netta distinzione tra fatti che meritano l'interesse del legislatore penale, perché astrattamente, presuntivamente pericolosi, e fatti che, invece, meritano attenzione da parte del legislatore penale perché sono forme molto prossime alla aggressione effettiva del bene giuridico ambiente. È ovvio che, come tutti sapete, nell'ambito della gestione dei fatti aggressivi dell'ambiente non ci possiamo accontentare dei reati di danno, altrimenti, come si suole dire, interverremmo quando il danno è già stato compiuto ed è irreparabile. Infatti, per realizzare un danno nei confronti dell'aria, del suolo e via dicendo ci vuole una aggressione talmente forte che quando ce ne accorgiamo quel bene è assolutamente ed irreparabilmente compromesso. Quindi, noi dobbiamo, per così dire, arretrare la soglia di tutela ed attestarci su un profilo di pericolo: questa decisione quadro attesta tale soglia di pericolo - secondo la lettura che ritengo di poterne dare - proprio sul reato di pericolo concreto.
Cosa significa, in modo particolare? Che la struttura del reato come reato di pericolo concreto, quindi qualcosa che va - lo ripeto ancora una volta - molto vicino alla lesione effettiva del bene giuridico, è una fattispecie che, necessariamente, richiede un trattamento sanzionatorio adeguato alla gravità del fatto. Quindi, sarà necessario prevedere degli ambiti edittali che non siano quelli che siamo oggi abituati a conoscere:
il modello, come voi benissimo mi insegnate, è il modello contravvenzionale, con pene che stanno tutte al di sotto dei tre anni; questi reati necessariamente richiedono, invece, un profilo sanzionatorio molto più forte, come, d'altra parte, questa Commissione ha già avuto modo non soltanto di percepire, ma anche di realizzare attraverso l'introduzione dell'articolo 53-bis nel corpo del decreto Ronchi. Ci si è, infatti, accorti che in presenza di alcune forme particolari di criminalità ambientale è bene abbandonare l'alveo della tradizione, quindi l'alveo del reato contravvenzionale, per arrivare ad un delitto con un corposo trattamento sanzionatorio.
La previsione di un trattamento sanzionatorio significativo non deriva, però, soltanto dalla necessità di adeguare il trattamento sanzionatorio stesso al disvalore del fatto, perché costruire spazi edittali sufficientemente rigorosi consente anche di mettere in relazione questa decisione quadro con alcuni degli strumenti che abbiamo ricordato in precedenza, in modo particolare il mandato di arresto europeo e la più recente decisione quadro sul blocco dei beni e il sequestro probatorio. Perché? Perché, come voi ben sapete, questi strumenti internazionali prevedono l'applicabilità per una certa categoria di reati contenuti in una lunga elencazione in entrambi gli strumenti, tra i quali spicca anche quello della criminalità ambientale.
La possibilità di applicare questi strumenti alla criminalità ambientale, indipendentemente dalla doppia incriminazione del fatto, dipende, però, dal quantum sanzionatorio previsto; cioè, devono essere pene superiori ai tre anni. Ora, da una velocissimo quadro di insieme che ho fatto con riferimento alla criminalità ambientale, mi sembra che siano soltanto due le fattispecie che superano i tre anni di reclusione: il traffico illecito di rifiuti, così come definito, o, meglio, la gestione di una attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti, e la disciplina della discarica abusiva, contenuta sempre nel medesimo decreto Ronchi. Quindi, costruire reati di pericolo concreto consente di creare fattispecie con soglie edittali particolarmente rilevanti e consente di rendere applicabili anche in questo contesto provvedimenti molto importanti, quali sono il mandato di arresto europeo e il blocco dei beni.
L'altro profilo che mi sembra di poter portare alla vostra attenzione è che se adottassimo una chiave di lettura di questo genere saremmo costretti a dire che nostro riferimento non saranno più le contravvenzioni ma i delitti. Questo per due brevissime ragioni, che illustro. Perché l'articolo 2 della decisione quadro parla in modo particolare di reati intenzionali, cioè reati che trovano la loro giustificazione non soltanto nei profili di offensività del fatto, ma anche nei profili di colpevolezza dell'autore e, quindi, soltanto in relazione ad aggressioni dirette (cioè che il soggetto si sia rappresentato ed abbia voluto) rispetto al bene ambiente. La costruzione del reato in questi termini - quindi un delitto piuttosto che una contravvenzione - dall'altra parte consente, sempre nell'ottica di leggere in parallelo questa disciplina con la disciplina, ad esempio, del mandato di arresto europeo, di avere a disposizione termini di prescrizione più ampi, il che consentirà, specie in relazione ai fatti in cui sono coinvolte, in qualche modo, forme organizzate di criminalità, di avere più spazio per arrivare ad un effettivo, reale e completo accertamento delle responsabilità.
A questo punto, vorrei brevissimamente soffermare la mia attenzione sul significato da attribuire al riferimento ai reati intenzionali, perché nel nostro sistema - sempre da una veloce ricognizione del sistema, in modo particolare codicistico - noi abbiamo dei reati che sono puniti intenzionalmente: penso, primo fra tutti, all'abuso d'ufficio. Quell'«intenzionalmente» ha l'effetto di escludere gran parte delle forme dell'elemento soggettivo, quindi il dolo diretto, il dolo eventuale, restringendo l'area di applicazione al dolo intenzionale, quando, cioè, l'evento sia effettivamente la molla che ha mosso l'autore del reato, il quale aveva come scopo quello di conseguire proprio quel determinato
evento. A me pare, però, che al di là della discutibilità di una soluzione così estrema in questo settore, non sia questa la lettura più appropriata, perché quando l'articolo 2 parla di reato intenzionale penso che voglia semplicemente fare riferimento ai reati dolosi e non già ai reati che prevedano come rilevante soltanto il dolo intenzionale. Traggo questa mia lettura in modo particolare dall'esame di un documento redatto dalla law commission inglese nel 1992 e nel quale si dà la definizione di reato intenzionale: reato intenzionale è proprio quello in cui il soggetto si propone di causare quel determinato evento (quindi il dolo intenzionale propriamente detto) e, comunque, reato intenzionale è anche quello che si realizza in tutti i casi in cui, pur essendo altro lo scopo principale, si rappresenta la possibilità che agendo in quel determinato contesto si provocherà comunque quell'evento.
Credo, quindi, che il riferimento ai reati intenzionali sia un riferimento dovuto ad una difficoltà di comunicazione tra sistemi giuridici che devono coesistere all'interno della Comunità europea. Quel «reati intenzionali» è una forma che sta per «reato doloso» nei sistemi di common law, in particolare nell'ordinamento inglese, ma che noi dobbiamo intendere in modo diverso, cioè semplicemente come «reati dolosi».
Sempre mantenendomi su questo problema - forma delittuosa del reato e profili soggettivi - ricordo che l'articolo 3 prevede che debbano essere puniti anche i fatti commessi a causa di negligenza o, quanto meno, per negligenza grave. Quindi, noi avremo dei reati che sono puniti a titolo di dolo sulla base dell'articolo 2, ma puniti anche a titolo di colpa sulla base dell'articolo 3. Se, però, è vero che la meritevolezza di pena di questi comportamenti non è connessa soltanto alla tipologia del danno che provocano, ma anche ai profili di colpevolezza per il fatto, dovremo metterci nell'ottica di creare delle comminatorie edittali che tengano conto della differenza dell'evento soggettivo: quindi comminatorie edittali gravi per i casi dolosi e comminatorie meno gravi per i fatti colposi, che, pur rientrando nell'ambito di applicazione della decisione quadro, meritano un trattamento sanzionatorio inferiore. Anche qui mi permetto di ricordare che una soluzione di questo genere non sarebbe una soluzione che ci inventiamo dall'oggi al domani, essendo una soluzione che l'ordinamento tedesco nel codice penale, in particolare nella sezione dedicata alla tutela penale dell'ambiente, già sperimenta almeno dal 1980; quindi è un modello consolidato, che ha un riferimento comparatistico significativo.
Altro aspetto che credo possa essere di un qualche interesse è quello legato alla lettura dell'articolo 5 in materia di sanzioni. Tale articolo 5 stabilisce che «i singoli paesi membri debbono adottare sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive»: questo ci ricorda che l'intervento della Comunità europea non mira tanto ad armonizzare su singole questioni di dettaglio tutte le legislazioni, quanto ad armonizzare le legislazioni con un unico obiettivo, quello di rendere una risposta sanzionatoria nei confronti di fatti aggressivi dell'ambiente che risponda ai requisiti di efficacia, adeguatezza e severità. Questo, in qualche modo, viene da un canone ormai consolidato: all'Unione europea non interessa la soluzione di dettaglio; interessa la soluzione finale, cioè una soluzione che può essere valutata come conforme, in senso di adeguatezza, di effettività e di dissuasività, rispetto all'obiettivo che la decisione quadro pone.
Come può essere sfruttato questo riferimento? Chiaramente, è un riferimento alle sanzioni; ma è anche un riferimento che possiamo leggere al sistema nel suo complesso, basta che ci ricordiamo alcune famosissime sentenze della Corte europea di giustizia proprio in materia di sindacato delle scelte sanzionatoria (penso al caso del mais greco ed alla successivo richiamo alla Grecia per non aver adottato una disciplina conforme a questo principio di effettività, di efficacia e via dicendo); determina, quindi, la possibilità per l'Unione
europea di controllare anche il sistema nel suo complesso. Ciò vuol dire, nella mia modestissima lettura, che sebbene la decisione quadro si occupi solo ed esclusivamente dei singoli reati, delle singole fattispecie, non è detto che noi dobbiamo ignorare problemi più generali, che possono contribuire a realizzare una tutela efficace, effettiva e dissuasiva in materia di criminalità ambientale.
La cosa cui pensavo era questa. La struttura di questi reati si incentra, da una parte, sulla realizzazione di un evento di pericolo concreto, ma questo disvalore del fatto è mediato anche da un riferimento alla illiceità della condotta che l'ha provocato, in quanto - cito l'articolo 2, lettera b) - «lo scarico, l'emissione e l'immissione dei quantitativi di sostanze che provochino o possano provocare» diventa penalmente rilevante solo se illecito. La stessa decisione quadro stabilisce che per illecita si deve intendere ogni condotta che violi una legge, un regolamento amministrativo o una decisione adottata da una autorità competente, intesi alla protezione dell'ambiente. Cioè, in buona sostanza, quello che emerge dalla lettura di questa decisione quadro è che noi ci ritroviamo, per tutta una serie di ragioni, ancora in mano un modello non puro di tutela penale dell'ambiente, quindi che prescinde totalmente dalla mediazione del controllo della pubblica amministrazione: questo controllo della pubblica amministrazione viene mantenuto ed ha un ruolo fondamentale nella punibilità del singolo fatto.
Solo che l'esperienza insegna che in moltissimi casi ci si trova di fronte a situazioni in cui il soggetto può vantare la titolarità di un titolo abilitativo da parte della pubblica amministrazione (autorizzazione), ma quella autorizzazione è illecita, è ottenuta mediante, ad esempio, presentazione di una documentazione falsa, mediante una attività corruttiva nei confronti del pubblico ufficiale che è tenuto a controllare la domanda presentata dall'interessato. La risposta che il nostro ordinamento dà è affidata all'attività interpretativa, perché norme che equiparino l'assenza dell'autorizzazione a casi in cui l'autorizzazione c'è ma è illecita non ce ne sono, tranne una, che poi esamineremo brevissimamente.
La possibilità di introdurre una clausola di equiparazione che detti le condizioni in presenza delle quali è possibile equiparare l'assenza di autorizzazione ad una autorizzazione ottenuta mediante strumenti illeciti mi sembra di fondamentale importanza per costruire un apparato sanzionatorio che risponda ai caratteri di cui dicevamo in precedenza. Soltanto attraverso una norma di questo genere si può garantire l'effettività della tutela, senza nascondersi dietro le apparenze ma guardando la realtà delle cose, e contemporaneamente mantenersi fedeli al principio di legalità secondo il quale la fattispecie deve essere interpretata in modo stretto. In quest'ultima si prevede che il comportamento delittuoso dipende dall'assenza di autorizzazione, e non sono mai riuscito a convincermi che a questo possa essere equiparato il comportamento di chi agisce sulla base di un'autorizzazione illecita o illegittima.
Credo si tratti di un punto molto importante su cui riflettere. Ho provato a farlo, arrivando ad una conclusione sicuramente provvisoria e meritevole delle più ampie censure, ma che tuttavia mi pare abbia il pregio di mettere insieme la legalità dell'incriminazione, l'effettività della tutela e la tassatività dell'incriminazione stessa. Penso che questa clausola di equiparazione, una volta che si cominciasse a riflettere sull'opportunità di introdurre una siffatta disposizione, dovrebbe essere ancorata soltanto alle ipotesi di autorizzazione ottenuta mediante strumenti illeciti - e quindi in modo particolare mediante corruzione - oppure mediante la presentazione di documentazione falsa ideologicamente o materialmente.
È vero che ciò escluderebbe gran parte delle situazioni che sono state oggetto di una serie di interventi della Corte di cassazione anche a Sezioni unite (mi riferisco in particolare alla questione
delle autorizzazioni illegittime dal punto di vista amministrativo), ma mi sembra che sia questa l'unica soluzione che metta d'accordo tutte le esigenze di cui dicevo in precedenza: la legalità dell'incriminazione, perché agisce alla luce del sole e dice quando sia possibile equiparare; l'effettività della tutela, proprio perché non si arresta davanti alla forma ma guarda alla sostanza; soprattutto, detta in modo chiaro un riferimento alle condotte in presenza delle quali sia possibile ritenere sussistente questa equiparazione.
Anche a questo proposito il riferimento è comparatistico e riguarda il codice penale tedesco, che conosce una clausola di questo genere, nella quale si introduce però la minaccia, la collusione o la corruzione tra privato e pubblico ufficiale. Sulla scorta dell'elaborazione scientifica di questa disposizione mi sembra che siano condivisibili il riferimento alla minaccia e alla corruzione, mentre quello alla collusione rischia di essere ingestibile perché copre una gamma amplissima di comportamenti e quindi la sua applicazione si scontrerebbe con le esigenze di legalità proprie della materia penale.
In connessione con questo profilo sottolineo che se non si volesse introdurre una clausola di equiparazione di questo genere si potrebbe pensare di intervenire nei confronti della responsabilità del pubblico ufficiale in qualche modo colluso o connivente con chi realizza una di queste attività, introducendo una norma ispirata al modello dell'omissione di atti di ufficio o che punisca una sorta di agevolazione colposa del pubblico ufficiale nei confronti dell'autore del reato. Quale che sia la soluzione preferibile, entrambe possono essere lette nell'ottica di tutela effettiva, efficace e dissuasiva di cui parla la direttiva.
Accenno ad un altro aspetto sistematico che a mio avviso ha grande importanza. Se è vero che le fattispecie di reato di cui stiamo parlando sono incentrate sul pericolo concreto, dobbiamo domandarci cosa fare di tutte quelle fattispecie che costituiscono attualmente l'idealtipo del diritto penale dell'ambiente, vale a dire fattispecie di scopo, meramente formali, bagatellari. Se restringiamo la nostra ottica al reato di pericolo concreto dovremmo conseguentemente dire che questa galassia composita, complessa, stratificata e abbastanza poco comprensibile (ne ho la riprova nei corsi di diritto penale dell'ambiente, in cui tutti rimangono con gli occhi sgranati) risulta tuttavia, nell'ottica politico-criminale di tutela effettiva dell'ambiente, estremamente importante in quanto tutela fatti prodromici che possono sfociare nella realizzazione di atti particolarmente gravi. Mi sono quindi chiesto che cosa si possa fare per questa galassia.
Credo si possa pensare ad una sorta di doppio binario: da una parte reati di corposa offensività, dall'altra questa galassia in cui l'offensività è molto più sfumata ed artificiale, senza però depenalizzare questi fatti perché temo - in considerazione della difficoltà spesso incontrata dalla pubblica amministrazione nel controllare queste situazioni in via amministrativa - che esse rischino di finire nel dimenticatoio. Invece esse rivestono nella strategia complessiva un ruolo importante, ed il legislatore dovrebbe in qualche modo farsene carico creando il duplice binario di cui parlavo prima: da un lato reati di corposa offensività, dall'altro illeciti formali, di scopo, reati di pericolo astratto, forse anche di pericolo presunto, che diano vita a meccanismi che incidano sulla punibilità di questi fatti in presenza di condotte positive di riparazione della situazione illecita venutasi precedentemente a creare.
In concreto, questo consentirebbe di degradare la fattispecie sul piano amministrativo quando l'autore del reato abbia dimostrato di realizzare la condotta prescritta, ad esempio bonificando un'area, presentando la documentazione completa, dichiarando esattamente come stiano le cose. Secondo me però c'è un limite molto significativo: non potrebbe trattarsi di una sorta di degradazione «secca» (hai commesso questo fatto, ma se presenti la documentazione non ti punisco), sulla falsariga della causa di estinzione
del reato in materia di contravvenzioni relative alla sicurezza del lavoro (ti ho trovato inadempiente, ma se adempi alla prescrizione paghi una piccola somma di denaro e la punibilità è esclusa). Proprio nell'ottica di una tutela effettiva, l'applicazione di questi meccanismi di degradazione dell'illecito dovrebbe inserirsi nel contesto della colpevolezza per il fatto. A mio parere non è vero che possa beneficiare di una qualche causa di esclusione della punibilità colui che sistematicamente gestisca la sua impresa presentando documentazione falsa, non adeguandosi alle prescrizioni dell'ordinamento amministrativo in relazione alla gestione dell'ambiente e così via. Quando la colpevolezza è forte e pregnante questi meccanismi non potrebbero trovare applicazione.
Mi sembra che in questo modo verrebbe soddisfatta l'esigenza di non inflazionare il sistema di tutela penale dell'ambiente nonché quella di non sguarnire le possibilità di intervento in presenza di fatti che rimangono gravi. D'altra parte, ciò sarebbe conforme a quanto dicevo in precedenza: se i reati della decisione quadro sono tali per cui la punibilità dipende dal concorso di un profilo di disvalore dell'evento e di colpevolezza, anche in questo caso il meccanismo premiale funziona se vengono a mancare sia il disvalore dell'azione sia quello della colpevolezza. Se quest'ultimo continua a restare perché il grado di colpevolezza è particolarmente rilevante, non ci sarebbe ragione per beneficiare il soggetto di una causa di esclusione della punibilità.
Una soluzione di questo genere si allineerebbe a quanto avviene in Germania ed in Austria. In Germania esiste una disposizione del codice di procedura penale, il paragrafo 153, in cui si prevede che in alcuni casi il pubblico ministero possa rinunciare all'azione penale imponendo delle prescrizioni, sempre che a ciò non osti il grado di colpevolezza. Anche in questo caso avremmo una soluzione che non ci siamo inventati ma che risponde ad un quadro comparato particolarmente significativo.
Un altro aspetto su cui la decisione quadro ci impone di riflettere è quello della responsabilità delle persone giuridiche, una novità di grande significato contenuta negli articoli 6, 7 ed in parte nell'articolo 8, relativo ai criteri di applicazione della legge penale nello spazio. Sotto questo aspetto possiamo vantarci di essere all'avanguardia: abbiamo un corpus unitario, il decreto legislativo n. 231 del 2001, in cui è dettata la disciplina sostanziale, processuale e sanzionatoria della responsabilità degli enti. Vi è però una particolarità. Se introduciamo la responsabilità delle persone giuridiche nell'ambito della tutela penale dell'ambiente sarebbe forse opportuno ripensare al sistema sanzionatorio, perché quello contenuto nel decreto legislativo ricordato è pensato per tipologie di fatti criminali diversi da quelli di cui stiamo parlando.
Quanto all'apparato sanzionatorio, l'articolo 5 cui ho accennato è molto scarno nell'individuare quali misure i legislatori nazionali dovranno adottare per adeguarsi alle prescrizioni comunitarie. Tuttavia a questo riguardo sovviene ancora una volta il riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa, in cui invece l'apparato sanzionatorio è trattato in modo adeguato e soprattutto puntuale sotto due profili, quello della confisca e quello della bonifica dei siti eventualmente contaminati. Quella ambientale è una criminalità di impresa, che possiamo definire «del profitto», per cui l'introduzione di strumenti che aggrediscano il profitto illecito derivante da politiche di impresa ugualmente illecite per quanto riguarda la tutela penale dell'ambiente richiede un intervento anche da questo punto di vista, volto ad introdurre - così stabilisce l'articolo 7 - misure di confisca anche per equivalente del profitto tratto dal singolo o dalla persona giuridica a seguito della commissione di fatti contro l'ambiente.
L'altro aspetto sanzionatorio a mio avviso molto importante, che necessariamente
comporterà una riflessione sul ruolo della bonifica nella tutela dell'ambiente, è proprio quello di cui all'articolo 8 della convenzione, in cui si disciplina la bonifica come sanzione a se stante per fatti aggressivi dell'ambiente.
Spero di aver dato un minimo contributo al vostro lavoro e vi ringrazio per l'attenzione.
PRESIDENTE. Professore, il suo è stato ben più che un minimo contributo: era esattamente quanto ci aspettavamo, vale a dire una approfondita valutazione che fosse anche un supporto per nostre ulteriori valutazioni. In questo senso la ringraziamo non solo per la disponibilità manifestata, ma anche per il contributo di straordinaria qualità che ci ha offerto e che speriamo ci consentirà di meglio comprendere la difficile fenomenologia.
Ringrazio lei ed i colleghi intervenuti e dichiaro conclusa l'audizione.
La seduta termina alle 15.45.
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