Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: RUE - Ufficio SG - Ufficio Rapporti con l'Unione europea
Titolo: Il Parlamento italiano e l'Unione europea
Serie: Documentazione per le Commissioni - Attività dell'Unione europea   Numero: 4
Data: 07/11/2022
Organi della Camera: XIV Unione Europea


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Il Parlamento italiano e l'Unione europea

7 novembre 2022


Indice

|Il ruolo dei Parlamenti nazionali nel Trattato di Lisbona|La partecipazione del Parlamento alla formazione delle politiche europee|L'intervento del Parlamento nell'attuazione della normativa dell'UE|Altre prerogative dei Parlamenti nazionali nei Trattati|La cooperazione interparlamentare|


L'azione del Parlamento italiano in relazione alle attività dell'Unione europea (UE) si sviluppa in tre principali ambiti:
  • la partecipazione alla formazione delle politiche e della normativa europee;
  • l'attuazione della normativa dell'UE nell'ordinamento interno;
  • la cooperazione interparlamentare.
I relativi strumenti e procedure sono disciplinati da una pluralità di fonti: i Trattati europei (e i protocolli ad essi allegati), la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante " Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", altre leggi (in particolare in materia di contabilità pubblica), i regolamenti parlamentari, le prassi concordate tra le istituzioni dell'UE e i Parlamenti nazionali.
La cooperazione interparlamentare è regolata, oltre che da apposite previsioni del Protocollo n. 1, allegato al Trattato di Lisbona, da linee guida concordate dalla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea, dai regolamenti interni delle conferenze interparlamentari "istituzionalizzate", nonché in gran parte dalla prassi.

Il ruolo dei Parlamenti nazionali nel Trattato di Lisbona

Il Trattato di Lisbona – entrato in vigore il 1° dicembre 2009 – riconosce il ruolo dei Parlamenti nazionali nell'architettura costituzionale dell'Unione, enunciandone le prerogative sia nei due protocolli sul ruolo dei Parlamenti nazionali e sui princìpi di sussidiarietà e proporzionalità sia in alcune disposizioni specifiche del Trattato sull'Unione europea (TUE) e del Trattato sul funzionamento dell'Unione (TFUE).
In particolare, l' articolo 12 del TUE, inserito nel titolo II "Disposizioni relative ai princìpi democratici", prevede che i Parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'Unione:
  • venendo informati dalle istituzioni dell'UE e ricevendo da esse i progetti di atti legislativi europei e alcuni altri documenti, in conformità del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali;
  • vigilando sul rispetto del principio di sussidiarietà, secondo le procedure previste dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;
  • partecipando, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ai meccanismi di valutazione ai fini dell'attuazione delle politiche dell'Unione in tale settore, in conformità dell'articolo 70 del TFUE, ed essendo associati al controllo politico di Europol e alla valutazione delle attività di Eurojust, in conformità degli articoli 88 e 85 del TFUE;
  • partecipando alle procedure di revisione dei Trattati in conformità dell'articolo 48 del TUE;
  • venendo informati delle domande di adesione all'Unione in conformità dell'articolo 49 del TUE;
  • partecipando alla cooperazione interparlamentare tra Parlamenti nazionali e tra essi e il Parlamento europeo, in conformità del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea.

La partecipazione del Parlamento alla formazione delle politiche europee

Gli obblighi di informazione da parte del Governo
In base alla legge n. 234 del 2012, fanno capo al Governo i seguenti obblighi di trasmissione e di informazione qualificata nei confronti delle Camere:
  • la trasmissione alle Camere dei progetti di atti normativi dell'UE e degli atti preordinati alla loro formazione, unitamente all'indicazione della data in cui verranno discussi e, nei casi di particolare rilevanza, ad una nota informativa recante una valutazione del progetto stesso e del grado di priorità per la loro trattazione. Questo ultimo obbligo è assolto nella prassi con l'inoltro alle Camere di norma due volte la settimana, di una nota recante la segnalazione motivata da parte del Governo, dei provvedimenti che esso ritiene di significativo interesse;
  • la predisposizione, entro 20 giorni dalla trasmissione dei medesimi progetti, di una relazione che dia conto del rispetto dei princìpi dell'UE in materia di competenze, delle prospettive negoziali nonché della valutazione dell'impatto sull'ordinamento interno;
  • la trasmissione dei documenti di consultazione della Commissione europea e degli eventuali commenti inviati dal Governo;
  • la trasmissione delle relazioni e delle note informative predisposte dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'UE con riferimento a riunioni, anche informali, del Consiglio e dei suoi organismi preparatori, ai triloghi tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione, ad atti, progetti di atti o ad altre iniziative o questioni relative all'UE, a procedure di precontenzioso e contenzioso avviate nei confronti dell'Italia;
  • la trasmissione di una relazione trimestrale sull'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea.
La legge 234 del 2012 prevede, inoltre, che il Governo informi i competenti organi parlamentari:
  • in via preventiva, sulla posizione che intende assumere in occasione delle riunioni del Consiglio europeo e di quelle del Consiglio dei ministri dell'UE;
    Va ricordato che la legge europea 2019-2020 ((legge n. 238 del 2021), ha modificato l'articolo 4, comma 1 della legge n. 234, del 2012, prevedendo che l' informativa dei competenti organi Parlamentari prima delle riunioni del Consiglio avvenga regolarmente e non su richiesta (come previsto in precedenza); il medesimo obbligo informativo è esteso alle riunioni dell'Eurogruppo e alle riunioni informali nello loro diverse formazioni.
    La legge ribadisce che le competenti Commissioni parlamentari, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere, prima di ogni riunione del Consiglio, possono adottare atti di indirizzo volti a delineare i princìpi e le linee dell'azione del Governo nell'attività preparatoria di adozione degli atti dell'UE.
  • sugli esiti delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dei ministri dell'UE, entro 15 giorni dal loro svolgimento;
  • su iniziative o questioni relative alla politica estera e di difesa comune, presentate al Consiglio dell'UE, dando specifico rilievo a quelle in materia di difesa.
A partire dalla fase finale della XVI legislatura, in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, il Governo, nella persona del Presidente del Consiglio, rende alle Camere comunicazioni prima delle riunioni formali del Consiglio europeo, illustrando la posizione che intende assumere. Alle comunicazioni fa seguito un dibattito, al termine del quale vengono approvate risoluzioni al Governo. A partire dalla XVII legislatura, il Governo rende inoltre comunicazioni presso le commissioni riunite esteri e politiche UE di entrambe le Camere sugli esiti di ciascun Consiglio europeo. A partire dalla XVIII legislatura è stata, inoltre, attuata in alcuni casi la previsione relativa allo svolgimento di comunicazioni del Governo prima delle riunioni dei Consigli dell'UE di settore (prima della novella del 2021 su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti).
Le relazioni annuali
La legge n. 234 del 2012 prevede che il Governo presenti al Parlamento:
  • entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli orientamenti e le priorità che il Governo intende assumere per l'anno successivo; tale relazione alla Camera è esaminata congiuntamente con il programma legislativo della Commissione e il programma del Consiglio dell'UE;
  • entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione a consuntivo, sulle attività svolte nell'anno precedente sui sopracitati profili, compreso il seguito dato agli indirizzi definiti dalla Camere. Tale relazione alla Camera è esaminata congiuntamente con il disegno di legge di delegazione europea (v. oltre).
Alla Camera le relazioni sono esaminate da tutte le Commissioni (per i profili di rispettiva competenza), che approvano un parere, e dalla XIV Commissione politiche dell'UE, che presenta una relazione all'Assemblea. La discussione in Aula si conclude con l'approvazione di atti di indirizzo al Governo.
Il Semestre europeo
La legge n. 196 del 2009 e successive modificazioni, in materia di contabilità pubblica, prevede che il Governo assicuri, nell'ambito della procedura del Semestre europeo per il coordinamento ex ante delle politiche economiche, la tempestiva informazione e consultazione delle Camere sulla predisposizione dei programmi nazionali di riforma e dei programmi di stabilità. Essi costituiscono parte integrante del Documento di economia e finanza, che il Governo è tenuto a presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno.
La trasmissione diretta di documenti da parte delle Istituzioni europee
Il Trattato prevede la trasmissione diretta dalle Istituzioni dell'UE ai Parlamenti nazionali dei seguenti documenti:
  • i documenti di consultazione della Commissione europea;
  • tutti i progetti legislativi, nonché le loro modifiche nel corso del procedimento;
  • il programma legislativo annuale, la strategia politica annuale e gli altri strumenti di programmazione della Commissione europea;
  • la relazione annuale della Commissione europea sull'applicazione dei princìpi fondamentali in tema di delimitazione delle competenze;
  • la relazione annuale della Corte dei conti;
  • gli ordini del giorno e i risultati dei lavori del Consiglio;
  • le risoluzioni del Parlamento europeo.
Governo e Istituzioni europee trasmettono alle Camere una ingente mole di atti e documenti: nel corso della XVII legislatura sono stati trasmessi alla Camera dei deputati circa 43.000 atti. Nella XVIII legislatura, al 30 settembre 2022, sono stati trasmessi alla Camera dei deputati circa 40.000 atti.
Il controllo di sussidiarietà sui progetti di atti legislativi dell'UE
Il protocollo sui princìpi di sussidiarietà e proporzionalità, prevede una apposita procedura per la verifica da parte dei Parlamenti nazionali della conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'UE relativi a materie di competenza non esclusiva dell'Unione. In particolare:
  • ciascun Parlamento (o Camera) può sollevare obiezioni sulla conformità di un progetto legislativo con il principio di sussidiarietà emettendo un parere motivato entro un termine di otto settimane dalla data di trasmissione del medesimo progetto;
  • qualora i pareri motivati rappresentino almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali (un quarto, nel caso di proposte relative allo spazio di libertà sicurezza e giustizia), il progetto deve essere riesaminato dalla Commissione europea che può, con una decisione motivata, mantenerlo, modificarlo o ritirarlo (cosiddetto "cartellino giallo"). A tal fine ciascun Parlamento nazionale dispone di due voti (in un sistema bicamerale ciascuna Camera dispone di un voto);
  • qualora i pareri motivati dei Parlamenti nazionali rappresentino almeno la maggioranza semplice dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali, se la Commissione sceglie di mantenere la proposta, il Parlamento europeo (a maggioranza dei voti espressi) o il Consiglio (a maggioranza del 55 % dei membri) possono decidere che la proposta è incompatibile con il principio di sussidiarietà e che non formi pertanto oggetto di ulteriore esame (cosiddetto "cartellino arancione").
Ciascun Parlamento nazionale (o Camera) può, inoltre, promuovere ( ex post) la presentazione, da parte del rispettivo Governo, di un ricorso alla Corte di giustizia per violazione del principio di sussidiarietà.
La Giunta per il regolamento della Camera, ha attribuito alla competenza della XIV Commissione politiche dell'Unione europea la verifica della conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'UE.
Il parere motivato, eventualmente adottato, della XIV Commissione contenente la valutazione dei profili di sussidiarietà può essere sottoposto all'Assemblea su richiesta del Governo, di un quinto dei componenti della medesima Commissione o di un decimo dei componenti dell'Assemblea.
Occorre rilevare che per quanto riguarda la Camera dei deputati, l´esame delle proposte legislative della Commissione europea si è focalizzato prevalentemente sui profili di merito, nell'ambito dell'attività di indirizzo e controllo al Governo e del dialogo politico con le Istituzioni UE (v. infra), piuttosto che su quelli relativi al controllo del rispetto del principio di sussidiarietà.
L'esame degli atti dell'UE
Alla Camera, gli atti e i progetti di atti normativi dell'UE e i relativi atti preparatori – trasmessi dal Governo o dalle Istituzioni dell'UE - sono assegnati per l'esame alla Commissione competente per materia e, per il parere, alla XIV Commissione politiche dell'UE.
Nell'ambito dell'esame di progetti di atti dell'UE, per le quali sono applicabili le disposizioni regolamentari sull'istruttoria legislativa, le Commissioni parlamentari possono procedere ad audizioni ed indagini conoscitive.
Le Commissioni, in esito all'esame, possono adottare un documento finale, che è trasmesso al Governo nonché al Parlamento europeo, al Consiglio dell'UE e alla Commissione europea nell'ambito del c.d. dialogo politico ( vedi infra).
Il dialogo politico
Dal settembre 2006, precedentemente alla firma del Trattato di Lisbona, la Commissione europea ha avviato il c.d. dialogo politico, trasmettendo in modo sistematico, direttamente ai Parlamenti nazionali, le proprie proposte legislative e i documenti di consultazione ed invitandoli ed esprimere osservazioni e pareri al riguardo. Tale procedura, non disciplinata dai Trattati, è stata introdotta dalla Commissione europea allo scopo di accrescere la partecipazione dei Parlamenti nazionali alla formazione delle politiche e della normativa europea, rafforzando la dimensione democratica dell´UE.
Alla Camera il dialogo politico è attuato mediante la trasmissione alla Commissione europea, al Parlamento europeo e al Consiglio dei documenti finali ed eventualmente degli altri atti di indirizzo in materia europea adottati nei confronti del Governo. La trasmissione viene operata con lettera della Presidenza della Camera, su richiesta dei Presidenti delle Commissioni competenti.
La Commissione europea risponde alle osservazioni dei Parlamenti nazionali in media entro 2 mesi. Sia i pareri dei Parlamenti nazionali che le risposte della Commissione europea sono pubblicati online in un apposita sezione del sito della Commissione europea.
La Commissione europea ha assunto l'impegno a velocizzare i tempi di risposta agli eventuali rilievi e osservazioni espressi dei Parlamenti nazionali ed a migliorare la qualità delle risposte, investendo direttamente la responsabilità del Commissario europeo competente per materia con particolare riguardo ai profili più specificamente politici.
I rapporti con il Parlamento europeo nell'ambito del dialogo politico e del controllo di sussidiarietà
Il Parlamento europeo, a partire dall' aprile 2017, rende disponibili tutti i documenti ricevuti dai Parlamenti nazionali (sia i pareri motivati sia i contributi nell'ambito del dialogo politico con la Commissione) tra i documenti di seduta delle proprie Commissioni parlamentari.
La riserva di esame parlamentare
L'articolo 10 della legge n. 234 del 2012 prevede l'istituto della riserva di esame parlamentare, attivabile su iniziativa di una delle Camere o del Governo, su ogni progetto o atto dell'UE per cui vige obbligo di trasmissione alle Camere da parte del Governo.
Ove le Camere ne facciano richiesta, il Governo deve apporre in sede di Consiglio la riserva d'esame parlamentare
e può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti soltanto a conclusione dell'esame parlamentare. La seconda ipotesi ha luogo quando il Governo appone di propria iniziativa una riserva d'esame parlamentare su un progetto di atto, dandone comunicazione alle Camere.
Alla Camera, per effetto del parere della Giunta per il Regolamento del 9 ottobre 2009, la richiesta di apporre la riserva viene formulata dai Presidenti delle Commissioni competenti in relazione ad atti di progetti di atti di cui sia stato effettivamente avviato l'esame.
L'istituto della riserva (che era stato introdotto peraltro già dalla legge n. 11 del 2005) è stato utilizzato soltanto in tre occasioni: una su iniziativa del Governo (nel 2005, sulla proposta di Regolamento istitutivo dell'Agenzia per i diritti fondamentali) e due su iniziativa delle commissioni competenti della Camera (nel 2010, rispettivamente sulla proposta di modifica del regolamento relativo alla qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi e sulla proposta di regolamento riguardante l´iniziativa dei cittadini europei).
Il raccordo con le regioni e le province autonome
Gli artt. 22-25 della legge 234 del 2012 disciplinano la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'UE. In particolare, ai sensi dell'art. 25 della legge 234 del 2012, le regioni e le province autonome possono trasmettere alle Camere le osservazioni sui progetti di atti dell'UE, anche ai fini del controllo parlamentare sul rispetto del principio di sussidiarietà.
 
Gli altri strumenti conoscitivi, di indirizzo e di controllo
Oltre alle procedure per l'esame dei progetti di atti richiamate in precedenza, il regolamento della Camera (anche alla luce dei pareri della Giunta per il Regolamento) prevede, ai fini del collegamento con le attività delle istituzioni dell'UE, che:
  • la Commissione politiche dell'UE e le Commissioni permanenti possono disporre, in relazione all'ordine del giorno del Consiglio dell'UE, lo svolgimento di un dibattito con l'intervento del Ministro competente;
  • le Commissioni possono invitare membri del Parlamento europeo nonché componenti della Commissione europea e delle altre Istituzioni e organi dell'UE a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'UE;
  • le sentenze della Corte di giustizia e del Tribunale dell'UE relative all'Italia sono trasmesse dal Governo e assegnate alle competenti Commissioni ai fini del loro esame che può concludersi con l'adozione di un documento sulla necessità di eventuali iniziative.
La sezione Europa del sito web della Camera dei deputati raccoglie gli estremi delle sentenze della Corte di giustizia e del Tribunale dell'Unione europea trasmesse alle Camere.
 
L'attuazione degli indirizzi parlamentari
L'art. 7 della legge n. 234 del 2012 sancisce l'obbligo del Governo di assicurare che la posizione rappresentata in sede di Consiglio ovvero presso altre istituzioni od organi dell'UE sia conforme con gli indirizzi delle Camere. Ove il Governo non abbia potuto attenersi agli indirizzi delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro competente riferisce ai competenti organi parlamentari, dandone motivazione.
La previsione dell'articolo 7 della legge 234 del 2012 è stata rafforzata dalla modifica a tale articolo introdotta dalla legge europea 2019-2020 (legge 23 dicembre 2021, n. 238), che ha sostituito l'espressione "coerente" con la più stringente espressione "conforme".
La legge n. 234 del 2012 dispone altresì l'obbligo del Governo di:
  • consultare preventivamente le Camere su accordi che prevedano l'introduzione o il rafforzamento di regole in materia finanziaria o monetaria o producano conseguenze rilevanti sulla finanza pubblica e di assicurare che la posizione rappresentata nella negoziazione degli accordi in questione tenga conto degli atti di indirizzo parlamentari (art.5 della legge n. 234 del 2012);
  • attivare, ove entrambe le Camere adottino un atto di indirizzo in tal senso, il c.d. "freno di emergenza", chiedendo che la questione sia sottoposta al Consiglio europeo (art. 12 della legge n. 234 del 2012).
Il Governo, a partire da maggio 2016, invia con regolarità alle Camere una nota, a cura del Ministero competente per materia, che dà conto dei seguiti dati dal Governo agli atti di indirizzo adottati dalle Camere.
La nomina di membri italiani alle Istituzioni dell'UE
L'art. 17 della legge n. 234 del 2012 prevede che il Governo informi le Camere della proposta o della designazione da parte del Governo dei membri italiani della Commissione europea, della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte dei conti europea, del Comitato economico e sociale europeo, del Comitato delle regioni, del Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti e delle agenzie dell'Unione europea.
Le Commissioni parlamentari possono chiedere l'audizione dei membri nominati, dopo l'assunzione delle loro funzioni.

L'intervento del Parlamento nell'attuazione della normativa dell'UE

La legge di delegazione europea e la legge europea
L'art. 29, comma 4, della legge n. 234 del 2012 prevede che il Governo presenti alle Camere entro il 28 febbraio di ogni anno, il disegno di legge di delegazione europea. Il provvedimento conferisce al Governo la delega per il recepimento delle direttive, l'attuazione di altri atti dell'UE nonché per la modifica o abrogazione di disposizioni vigenti, limitatamente a quanto necessario per garantire la conformità dell'ordinamento ai pareri motivati o alle sentenze di condanna della Corte di giustizia.
La legge individua le direttive i cui schemi di decreto legislativo o di regolamento di recepimento, prima della loro adozione, debbano essere sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Si prevede, inoltre, la possibilità per il Governo, nel caso in cui insorgessero nuove esigenze di adempimento, di presentare entro il 31 luglio di ciascun anno un ulteriore disegno di legge di delegazione europea relativo al secondo semestre dell'anno stesso.
Il ddl di delegazione europea viene esaminato, secondo le norme del regolamento (che sono riferite alla legge comunitaria), insieme alla relazione annuale del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'UE nell'anno precedente (vedi supra). L'esame si svolge in sede referente presso la Commissione politiche dell'UE e, per le parti di rispettiva competenza, presso le altre Commissioni.
Il disegno di legge europea, in base all''art. 29, comma 5, della legge n. 234 viene presentato, ove necessario, dal Governo per dare attuazione diretta agli obblighi normativi dell'UE, in particolare mediante disposizioni modificative o abrogative di norme interne oggetto di procedure di infrazione o di sentenze della Corte di giustizia, ovvero necessarie per dare attuazione ad atti dell'UE e ai Trattati internazionali conclusi dall'Unione, nonchè norme emanate nell'ambito del potere sostitutivo statale.
Entro il 31 luglio di ogni anno il Governo può presentare alle Camere un ulteriore disegno di legge europea, il cui titolo è completato dalla dicitura "secondo semestre", debitamente corredato di relazione illustrative.
 
Il controllo parlamentare sulle procedure di infrazione
La legge n. 234 del 2012 detta, in particolare agli artt. 14 e 15, specifiche previsioni volte a consentire il controllo parlamentare sulle procedure di infrazione. A questo scopo si prevede che il Governo:
  • trasmetta alle Camere ogni tre mesi gli elenchi delle sentenze della Corte di giustizia e degli altri organi giurisdizionali dell'UE relative all'Italia, nonché delle procedure di infrazione e dei procedimenti formali in materia di aiuti di Stato avviati nei confronti dell'Italia e ogni sei mesi informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario di tali atti;
  • informi ogni sei mesi le Camere sullo stato di recepimento delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza;
  • nel caso in cui il provvedimento di recepimento di una direttiva dell'UE non sia stato adottato alla scadenza del termine da essa previsto, trasmetta alle Camere una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo nel recepimento;
  • comunichi alle Camere le decisioni della Commissione europea concernenti l'avvio di una procedura di infrazione;
  • informi le Camere di ogni sviluppo significativo delle procedure di infrazione, avviate per la mancata esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia che possono condurre ad una ulteriore sentenza di condanna dello Stato, al pagamento di una somma forfettaria o ad una penalità;
 
Quando una procedura di infrazione o un procedimento formale in materia di aiuti di Stato è posto alla base di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un decreto-legge o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, nonché, in ogni altro caso, su richiesta di una delle due Camere, il Governo comunica alle Camere le informazioni o i documenti relativi a tali atti.
Il monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
La legge europea 2019-2020 (legge 23 dicembre 2021, n. 238) ha introdotto, all'art. 43, disposizioni per il monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In particolare si prevede che:
  • il Governo trasmetta al Parlamento ogni sei mesi relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'attuazione del PNRR;
  • le relazioni trasmesse dal Governo siano esaminate dalle Commissioni parlamentari competenti per l'esame del PNRR, le quali svolgono ogni opportuna attività conoscitiva finalizzata al monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia e alla verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi;
  • le Commissioni parlamentari svolgano audizioni dei soggetti responsabili e attuatori dei progetti e sopralluoghi nei luoghi in cui sono in corso di realizzazione progetti aventi ricadute sui territori;
  • al termine dell'esame di ogni relazione semestrale, le Commissioni parlamentari possano adottare atti di indirizzo al Governo che indichino le eventuali criticità riscontrate nel programma di adozione delle riforme concordate in sede europea e nello stato di avanzamento dei singoli progetti.
L'esame dei profili di compatibilità comunitaria dei progetti di legge
Il regolamento della Camera dispone che la XIV Commissione politiche dell'UE esprima parere sui profili di compatibilità con il diritto dell'UE di tutti i progetti di legge che contengano disposizioni rilevanti sotto il profilo della normativa europea.
Anche le Commissioni di merito sono tenute a prendere in considerazione, nell'ambito della istruttoria legislativa, la compatibilità della disciplina proposta con la normativa dell'UE.

Altre prerogative dei Parlamenti nazionali nei Trattati

Revisione dei Trattati
L' articolo 48 del Trattato sull'Unione europea (TUE) prevede la partecipazione dei Parlamenti nazionali alla procedura di revisione ordinaria dei Trattati, stabilendo che:
  • i progetti di modifica del Trattato sono notificati ai Parlamenti nazionali;
  • nel caso in cui il Consiglio europeo decida di procedere nell'esame delle modifiche proposte, esso convoca una Convenzione composta da rappresentanti dei Parlamenti nazionali, dei Governi, del Parlamento europeo e della Commissione. La Convenzione esamina i progetti di revisione e adotta per consenso una raccomandazione alla Conferenza dei rappresentanti dei Governi, cui spetta di comune accordo di stabilire le modifiche da apportare al Trattato.
Clausole "passerella"
L'articolo 48 del TUE prevede che ogni iniziativa del Consiglio europeo volta ad applicare la cosiddetta " clausola passerella" – vale a dire ad estendere, deliberando all'unanimità, la procedura legislativa ordinaria ed il voto a maggioranza qualificata ai settori cui si applicano procedure legislative speciali o il voto all'unanimità - sia trasmessa ai Parlamenti nazionali. In caso di opposizione di un Parlamento nazionale, notificata entro sei mesi dalla data di trasmissione, la decisione non è adottata.
Un analogo meccanismo è previsto dall' articolo 81 del TFUE, il quale dispone che i Parlamenti nazionali sono informati in merito a proposte della Commissione volte ad applicare la procedura ordinaria (anziché una procedura legislativa speciale con voto all'unanimità) ad aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali. Se un Parlamento nazionale comunica la sua opposizione entro sei mesi dalla data di tale informazione, la decisione non è adottata.
Adesione dei nuovi Stati membri
L' articolo 49 del TUE prevede che i Parlamenti nazionali siano informati della domanda di adesione proveniente da uno Stato europeo che desideri diventare membro dell'Unione.
Controllo sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia
L' articolo 70 del TFUE stabilisce che i Parlamenti nazionali siano informati dei risultati della valutazione dell'attuazione delle politiche dell'Unione relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
L' articolo 71 del TFUE prevede che i Parlamenti nazionali siano tenuti informati dei lavori del Comitato politico istituito in seno al Consiglio dell'UE per promuovere e rafforzare la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna.
Gli articoli 85 e 88 del TFUE dispongono che i Parlamenti nazionali siano associati, rispettivamente, alla valutazione delle attività di Eurojust ed al controllo delle attività di Europol, secondo modalità da stabilire in appositi regolamenti.
Clausola di flessibilità
L' articolo 352 del TFUE prevede che se un'azione appare necessaria per realizzare obiettivi stabiliti dal Trattato senza che questa abbia previsto i poteri d'azione da parte dell'Unione, il Consiglio può adottarla deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo ( clausola di flessibilità). In questo caso la Commissione europea deve richiamare l'attenzione dei Parlamenti nazionali, nel quadro della procedura di controllo del principio di sussidiarietà.

La cooperazione interparlamentare

Il Parlamento italiano partecipa attivamente alle iniziative di cooperazione interparlamentare nell'ambito dell'UE, e ne ha sempre sostenuto la razionalizzazione e il rafforzamento in tutte le sedi. La cooperazione si svolge principalmente attraverso riunioni tra rappresentanti dei Parlamenti dell'Unione (nazionali ed europeo), su temi di comune interesse. Alcune sedi di cooperazione sono state istituzionalizzate e si riuniscono a cadenza regolare per effetto di disposizioni dei Trattati o di accordi tra i Parlamenti.
La Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea
La Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea, composta dai Presidenti delle Assemblee parlamentari degli Stati membri e del Parlamento europeo, opera per tutelare e promuovere il ruolo dei Parlamenti e svolge funzioni di supervisione e coordinamento delle forme e degli strumenti della cooperazione interparlamentare. La Conferenza si riunisce annualmente sotto la Presidenza del Parlamento dello Stato membro che ha detenuto la Presidenza dell'UE nel secondo semestre dell'anno precedente e delibera per consenso.
La Conferenza degli organi parlamentari specializzati per gli affari dell'UE (COSAC)
La Conferenza degli organi parlamentari specializzati per gli affari dell'UE dei Parlamenti dell'Unione europea si riunisce ogni sei mesi presso il Parlamento dello Stato membro che detiene la Presidenza semestrale del Consiglio. Composta da 6 membri delle Commissioni competenti per gli affari UE di ogni Parlamento nazionale e da 6 membri in rappresentanza del Parlamento europeo, la COSAC può sottoporre all'attenzione delle istituzioni dell'Unione i contributi che ritenga utili, che in ogni caso non vincolano i Parlamenti nazionali e non pregiudicano la loro posizione.
La Conferenza per il controllo parlamentare sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla politica di sicurezza e difesa comune (PSDC)
La Conferenza per il controllo parlamentare sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla politica di sicurezza e difesa comune (PSDC) si riunisce due volte l'anno nel Paese che esercita la Presidenza semestrale del Consiglio o presso il Parlamento europeo a Bruxelles ed è composta da sei membri per ogni Parlamento nazionale (tre per Assemblea nel caso di Parlamenti bicamerali) e 16 membri per il Parlamento europeo, nonché da 4 membri osservatori per ciascun Parlamento dei paesi europei appartenenti alla NATO. La Conferenza può adottare per consenso conclusioni non vincolanti.
La Conferenza sulla stabilità, il coordinamento economico e la governance nell'Unione europea
La Conferenza sulla stabilità, il coordinamento economico e la governance nell'Unione europea è organizzata in attuazione dell'art. 13 del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'unione economica e monetaria (c.d. Fiscal Compact), al fine di rafforzare la cooperazione tra i Parlamenti nazionali e il Parlamento europeo e contribuire ad assicurare la trasparenza democratica nell'area della governance economica e delle politiche di bilancio dell'UE. La Conferenza si riunisce due volte l'anno: nel primo semestre presso il Parlamento europeo a Bruxelles, nel secondo presso il Parlamento del Paese che esercita la Presidenza semestrale del Consiglio dell´UE. Ciascun Parlamento determina la composizione e la dimensione della propria delegazione. Il Parlamento della Presidenza può presentare conclusioni non vincolanti.
Il Gruppo specializzato di controllo parlamentare congiunto sulle attività di Europol
Il Gruppo parlamentare di controllo è stato costituito sulla base dell'art. 51, par. 1, del Regolamento 2016/794 che ha riformato il quadro giuridico di Europol. Il Gruppo è un organismo a composizione mista cui partecipano rappresentanti dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo, con il compito di esercitare un monitoraggio politico delle attività di Europol anche per quanto riguarda l'impatto di tali attività sui diritti e sulle libertà fondamentali delle persone fisiche.
Le riunioni di rappresentanti delle omologhe commissioni dei Parlamenti dell'UE
Le riunioni fra i rappresentanti delle omologhe Commissioni dei Parlamenti nazionali sono promosse dal Parlamento dello Stato membro che esercita la Presidenza di turno del Consiglio dell'UE o dal Parlamento europeo o, eventualmente, da altri Parlamenti.
La cooperazione interparlamentare a livello amministrativo
La cooperazione tra le amministrazioni parlamentari in ambito UE assicura un costante scambio di informazioni tra i Parlamenti su tutti i temi di comune interesse, sia in preparazione di singole iniziative o eventi interparlamentari, sia al fine di realizzare strumenti e servizi di carattere generale a supporto delle esigenze degli organi parlamentari. Tale cooperazione si esplica regolarmente soprattutto attraverso la rete dei funzionari di collegamento, che operano presso le strutture competenti per gli affari europei dei Parlamenti nazionali, e dei rappresentanti dei Parlamenti nazionali, attivi presso le sedi delle istituzioni europee.
Nell'ambito della cooperazione amministrativa sono stati avviati, inoltre, specifici progetti comuni, tra i quali assume particolare rilievo l' IPEX ( Interparliamentary EU information exchange), volto a realizzare lo scambio elettronico di documenti e informazioni tra tutti i Parlamenti dell'Unione sulle rispettive attività in materia europea.