Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Legge di bilancio 2020 - Profili finanziari
Riferimenti: AC N.2305/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 18/12/2019
Organi della Camera: V Bilancio

A.C. 2305

dicembre 2019

LEGGE DI
BILANCIO 2020


Profili finanziari



 

Servizio Bilancio dello Stato

Tel. 06 6760-2233 - * bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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INDICE

PREMESSA.. 17

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI. 18

ARTICOLO 1. 18

Comma 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato). 18

Commi 2 e 3 (Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA e accise). 18

Commi 4 e 5 (Deducibilità IMU). 20

Comma 6 (Riduzione cedolare secca per contratti a canone concordato) 21

Comma 7 (Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti). 22

Comma 8  (Sgravio contributivo assunzione apprendisti primo livello). 23

Comma 9 (Riduzione delle tariffe INAIL). 24

Comma 10  (Disposizioni in materia di esonero contributivo). 26

Comma 11  (Bonus occupazionale giovani eccellenze). 28

Comma 12 (Anticipazione Naspi destinata alla sottoscrizione di capitale di cooperative da lavoratori in mobilità). 30

Comma 13  (Contributo addizionale per rapporti di lavoro a tempo non indeterminato)  31

Commi da 14 a 16, 24, 25 e 27 (Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali)  32

Comma 17 (Sistema per la detenzione dei flussi di merci). 34

Commi da 18 a 23 (Olimpiadi invernali del 2026 e polo Metropolitano M1 – M5 e Ryder Cup) 34

Comma 26 (Viabilità funzionale allo svolgimento Olimpiadi invernali 2026). 35

Comma 28  (Interventi rete ferroviaria nazionale). 36

Commi da 29 a 37 (Opere pubbliche nei comuni). 37

Comma 38 (Contributi ai comuni per messa in sicurezza del territorio) 38

Comma 39 (Definizione dei tempi per l’utilizzazione di contributi destinati ai comuni)  41

Comma 40 (Semplificazione procedure per variante strumento urbanistico). 41

Comma 41 (Recupero della villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio)  42

Commi 42 e 43 (Contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana) 43

Commi da 44 a 46 (Fondo per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale dei comuni)  44

Commi da 47 a 50 (Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane). 45

Commi da 51 a 58 (Contributi ai comuni per la progettazione di interventi di messa in sicurezza territorio). 46

Commi da 59 a 61 (Fondo per finanziamento di opere su edifici destinati ad asili nido)  47

Comma 62 (Manutenzione rete viaria delle province e città metropolitane). 49

Commi 63 e 64 (Messa in sicurezza di strade e miglioramento energetico delle scuole)  50

Comma 66 (Contributi per investimenti nelle regioni a statuto ordinario) 51

Comma 67 (Attività di monitoraggio del rischio sismico). 52

Comma 68 (Museo della diga di Gleno). 52

Comma 69 (Contributi per investimenti nelle regioni a statuto ordinario) 53

Comma 70 (Detrazioni IRPEF per interventi sugli immobili). 54

Comma 71 (Opere pubbliche nei comuni). 57

Comma 72 (Investimenti per la messa in sicurezza idraulica in Liguria). 58

Comma 73 (Contributo per le Fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova). 59

Comma 74 (Investimenti per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente alpino della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste). 59

Commi 76 e 77 (Proroga grandi derivazioni idroelettriche in Trentino-Alto Adige)  60

Comma 78  (Affidamento di lavori da parte dei Vigili del fuoco). 61

Commi 79 e 80 (Modalità di determinazione del fondo crediti dubbia esigibilità) 61

Commi 81 e 82  (Edilizia sanitaria). 63

Commi 83 e 84  (Sblocca Italia). 65

Commi da 85 a 100 (Green economy). 66

Commi 101-102 (Interventi di bonifica da amianto delle navi militari). 74

Commi 103-106 (Completamento della carta geologica ufficiale d'Italia) 76

Commi 107-109  (Green Moblity). 77

Commi 110-112  (Disposizioni in materia di trasporti). 78

Commi 113-117  (Rinnovo del parco veicolare delle imprese  iscritte al REN). 80

Comma 118  (Credito d’imposta per sistemi di monitoraggio sugli immobili). 81

Commi 119-122  (Interventi in favore di Venezia). 82

Comma 123  (Investimenti agricoli in beni strumentali). 83

Commi 124-126 (Introduzione di tariffe sociali per i collegamenti aerei da e per la Regione Siciliana). 84

Comma 127 (Integrazione del Fondo contratti del personale dello Stato – Rinnovo contrattuale) 85

Comma 128 (Contratti per il tutoraggio della Scuola nazionale dell’amministrazione)  89

Commi 129 e 130 (Lavoro straordinario degli appartenenti alle Forze di polizia). 90

Comma 131 (Lavoro straordinario degli appartenenti alle al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco). 91

Comma 132 (Rifinanziamento “Operazione strade sicure”). 92

Comma 133 (Fondo per la valorizzazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). 98

Comma 134  (Fondo per le risorse decentrate del personale civile del Ministero della Difesa) 100

Comma 135  (Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell’economia). 102

Commi da 136 a 140 (Incremento dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 103

Commi 141 e 142 (Fondo per le risorse decentrate del personale civile del Ministero dell’interno). 106

Commi 143 e 144 (Disposizioni per l'armonizzazione dei trattamenti accessori). 108

Commi da 145 a 147 (Portale reclutamento e trasparenza e ampliamento delle graduatorie)  110

Commi da 151 a 154  (Assunzioni straordinarie nel Corpo delle Capitanerie di Porto)  111

Commi da 155 a 159  (Assunzioni di personale presso il Ministero delle infrastrutture)  115

Comma 160  (Dipendenti degli uffici stampa delle amministrazioni regionali). 118

Commi 161 e 162 (Proroga dei contratti di lavoratori socialmente utili). 119

Commi 164 e 165 (Assunzioni di personale per il Ministero dell'interno). 121

Commi 166 e 167 (Assunzione di un dirigente generale al Ministero dell’agricoltura)  122

Commi 168 e 169  (Organico dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati alla criminalità organizzata). 123

Commi da 170 a 174 (Disposizioni in materia di organico dell'Avvocatura dello Stato)  128

Comma 175, lettera a) (Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica) 133

Comma 175, lettera b) (Detrazione fiscale per ristrutturazione edilizia e acquisto di mobili)  138

Comma 176  (Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di ristrutturazione e efficienza energetica) 141

Commi 177-180 (Sport bonus). 144

Comma 181 (Esonero contributivo per società sportive femminili). 146

Comma 182 (Fondo sport e periferie). 147

Comma 183 (Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari). 149

Commi 184-197 (Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali). 150

Commi 198-209 (Credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo). 154

Commi 210-217 (Credito d’imposta per la formazione 4.0). 156

Comma 218 (Credito di imposta investimenti sisma Centro Italia). 158

Commi da 219 a 224 (Detrazione fiscale per facciate esterne edifici). 160

Comma 225 (Disposizioni tributarie per attività di floricoltura). 163

Commi 226-229  (Rifinanziamento della Nuova Sabatini) 165

Commi 230-232 (Interventi di riconversione e riqualificazione di aree in crisi). 168

Comma 233 (Fondo di garanzia prima casa). 174

Comma 234 (Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione)  175

Comma 235 (Padova capitale europea del volontariato 2020). 175

Comma 239 (Versamento all’entrata delle disponibilità del fondo per le garanzie dello Stato) 176

Commi da 240 a 252 (Fondo per la ricerca e Agenzia nazionale per la ricerca). 176

Commi 253 e 254 (Programmi spaziali e aerospaziali). 180

Comma 255 (Fondo retribuzione dirigenti scolastici). 181

Comma 256 (Formazione dei docenti per l’inclusione scolastica). 182

Comma 257 (Innovazione digitale nella didattica - Diritto allo studio universitario)  183

Commi da 258 a 260 (Interventi in materia di edilizia scolastica). 184

Commi 261 e 262  (Scuole innovative) 185

Commi 263 e 264  (Efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico) 186

Comma 265 (Diritto allo studio universitario). 187

Comma 266 (Fondo per l’incremento dell’organico dell’autonomia del personale docente delle istituzioni scolastiche statali). 188

Comma 267 (Fondo nazionale per il servizio civile). 191

Comma 268 (Contributo alla Scuola di Scienze Sissa di Trieste). 191

Comma 269  (Disposizioni in materia di spesa per il personale del SSN). 192

Comma 270 (Fondo per la promozione della cultura e della lingua italiana all’estero) 193

Comma 271 (Contratti di formazione specialistica dei medici). 193

Comma 272  (Comandi di docenti e dirigenti scolastici). 194

Commi 273-274 (Infrastrutture europee delle scienze umane, sociali e digitale multilingue)  196

Commi 275-277 (Fondazione Human Technopole). 197

Comma 278 (Consiglio Nazionale dei Giovani). 198

Comma 279  (Potenziamento dell'offerta formativa nella scuola dell'infanzia) 199

Comma 280 (Collaboratori scolastici nella provincia di Palermo). 200

Commi 282-285 (Disposizioni in materia di istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica). 202

Comma 286 (Disposizioni per gli enti di interesse pubblico) 203

Comma 287 (Incentivo generale per la patrimonializzazione delle imprese). 205

Commi 288-290 (Misure premiali per favorire l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici) 208

Commi da 291 a 295 (Errate fatturazioni di forniture energetiche, idriche e di servizi telefonici, televisivi e via internet). 209

Comma 296 (Interventi su beni culturali). 210

Commi 297 e 298   (Piano straordinario di promozione del made in Italy). 211

Comma 299 (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane). 215

Comma 300 (Credito di imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali)  217

Comma 301  (Concorso pubblico di accesso alla carriera diplomatica). 217

Commi da 302 a 305 (Rappresentanza di genere negli organi delle società di intermediazione finanziaria quotate). 218

Comma 306 (Provvedimenti urgenti per le aree della rupe di Orvieto e del Colle di Todi)  219

Comma 307 (Contributo per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero)  219

Comma 308  (Ente autonomo Volturno). 220

Comma 309 (Semplificazione interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione - FSC). 221

Comma 310 (Fondo per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale dei comuni). 222

Commi 311 e 312  (Contributo per investimenti in infrastrutture sociali nel Mezzogiorno) 223

Comma 313 (Agevolazioni alle Zone logistiche semplificate). 224

Comma 314  (Rifinanziamento strategia nazionale aree interne). 226

Comma 315  (Realizzazione di tralicci di proprietà pubblica). 226

Comma 316 (Rafforzamento delle ZES). 227

Comma 317 (Porto di Barletta). 230

Comma 318 (Area di Gioia Tauro). 230

Comma 319 (Proroga del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)  231

Comma 320  (Misura “Resto al Sud”). 232

Commi 321-326  (Fondo “Cresci al Sud”). 233

Comma 327 (Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia - EIPLI). 235

Comma 328 (Rideterminazione della dotazione organica e autorizzazione all'assunzione) 236

Comma 329 (Fondo per la prevenzione del randagismo). 237

Comma 330 (Fondo per la disabilità e la non autosufficienza). 238

Commi 331-333 (Fondo per le non autosufficienze e altri interventi in materia di disabilità)  239

Comma 334 (Esenzione compartecipazione alla spesa sanitaria). 240

Comma 335 (Contribuzione alle scuole dell’infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilità). 241

Comma 336 (Contributo straordinario all’Unione italiana ciechi e ipovedenti) 242

Comma 337 (Contributo in favore della FISH – Federazione italiana per il superamento dell’handicap). 242

Comma 338 (Interventi per le persone con disabilità). 243

Commi 339-341 e 343-344 (Disposizione in favore della famiglia). 243

Comma 342 (Congedo obbligatorio di paternità). 249

Comma 345 (Fondo per le adozioni internazionali). 251

Commi 346-347 (Detrazione scuole musica). 252

Commi 348-352 (Obbligo di esposizione del numero telefonico nazionale anti violenza e stalking). 253

Commi 353-354 (Piano straordinario di azione contro la violenza sessuale e di genere)  254

Commi 355-356 (Esenzione canone RAI per gli anziani a basso reddito). 254

Commi 357-358 (Bonus cultura diciottenni – 18app). 257

Commi 359-360 (Istituzione del Fondo per il funzionamento dei piccoli musei). 258

Comma 361 (Detrazioni fiscale per spese veterinarie). 259

Commi 362 e 363  (Interventi per il Ministero per i beni e le attività culturali). 260

Commi 364 e 365 (Autorizzazione di spesa in favore del Comune di Parma e contributo in favore della Fondazione “I Pomeriggi Musicali”). 262

Comma 366 (Fondo per lo sviluppo degli investimenti del cinema e dell’audiovisivo)  263

Comma 367 (Fondo unico per lo spettacolo). 265

Comma 368 (Patrimonio culturale di istituzioni afferenti al MIBACT). 266

Comma 369 (Finanziamento di carnevali storici). 267

Comma 370 (Contributo al Pistoia Blues Festival). 268

Comma 371 (Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali)  268

Commi da 372 a 375 (Contributi per soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT, Fiera internazionale del libro di Francoforte, Triennale di Milano e destinazione quota proventi gioco del lotto per recupero beni culturali). 269

Comma 376 (Contributi per i teatri di proprietà dello Stato all’estero). 271

Comma 377  (150° anniversario di Roma capitale). 272

Comma 378  (Programma ''Vivere all'italiana''). 273

Commi 379-380  (Fondo ''Antonio Megalizzi''). 274

Comma 381 (Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana). 274

Comma 382  (Contributo alla Lega delle Autonomie italiane). 275

Comma 383 (Contributi alle Scuole di eccellenza nazionale operanti dell'altissima formazione musicale). 276

Comma 384 (Recupero di beni immobili statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono e riqualificazione delle aree industriali dismesse con manufatti architettonici di interesse storico). 276

Comma 385 (Interventi in favore della Badia di Santa Maria di Pattano). 277

Comma 386 (Interventi in favore della Fondazione Ente Ville Vesuviane). 278

Commi 387 e 388 (Fondo per lo studio preliminare all'introduzione del «Volo Turistico»)  279

Commi da 389 a 393 (Contributi alle scuole e agli studenti per abbonamenti a quotidiani e periodici nonché ai punti di vendita di quotidiani e periodici). 279

Comma 394 (Contributi diretti a imprese radiofoniche e a imprese editrici di quotidiani e periodici). 282

Comma 395 (Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma). 283

Comma 396 (Contributo a favore dell'Istituto affari internazionali di Roma). 284

Commi 397-398 (Servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari). 284

Commi da 399 a 401 (Misure per l’innovazione). 285

Commi 402 e 403 (Piattaforma per le notifiche digitali). 286

Comma 404 (Festival Donizetti Opera). 288

Commi 405 e 406 (Centenario della fondazione del Partito Comunista Italiano). 288

Commi da 407 a 409 (Razionalizzazione delle infrastrutture digitali). 289

Commi 410-412 (Istituti tecnici superiori) 290

Commi 413-414 (Fondo per la Carta Giovani Nazionale). 292

Commi 415 e 416  (Autorizzazione all’assunzione di magistrati vincitori di concorso)  292

Comma 417 (Misure per la funzionalità dell’Amministrazione giudiziaria). 294

Comma 418 (Disposizioni in materia di personale dell’Amministrazione della giustizia) 295

Commi da 419 a 421 (Assunzioni a tempo indeterminato di personale dirigenziale non generale degli Uffici di esecuzione penale esterna). 295

Commi 422-423 (Potenziamento dell'attività trattamentale negli istituti penitenziari)  297

Commi 424 e 425 (Piano di interventi prioritari per il potenziamento dell'esecuzione penale esterna). 299

Comma 426  (Assistenza delle vittime di reato). 302

Commi da 427 a 430 (Tesoreria spese processi civili). 303

Comma 431 (Esenzione somme corrisposte in esecuzione sentenze). 307

Comma 432 (Piante organiche flessibili distrettuali). 308

Commi 435 e 436  (Decentramento organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia)  310

Commi 437-444  (Programma innovativo per la rinascita urbana). 314

Comma 445 (Cartolarizzazioni immobiliari) 319

Commi 446 - 448 (Abolizione della quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie). 321

Commi 449-450 (Apparecchiature sanitarie dei medici di medicina generale). 325

Comma 451  (Disposizioni in materia di personale della ricerca sanitaria) 327

Comma 452 (Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà - INMP). 327

Comma 453 (Campagne di sensibilizzazione per gli animali di affezione). 328

Comma 454 (Destinazione di beni confiscati ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n. 159/2011)  329

Comma 455 (Finanziamento della centrale operativa nazionale per non udenti). 329

Commi 456-457 (Fondo per il sostegno all’acquisto di sostituti del latte materno). 330

Commi 458-460 (Disposizioni per il potenziamento del presidio delle funzioni relative all’invalidità civile e delle attività medico-legali dell’INPS). 331

Commi 461-462 (Sperimentazione sui servizi erogati dalle farmacie). 333

Comma 463 (Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza). 336

Comma 464 (Disposizioni in materia di medicinali omeopatici). 337

Comma 466 (Disposizioni in materia di precariato del Servizio sanitario nazionale)  338

Comma 467 (Stabilizzazione personale precario CREA). 339

Comma 468 (Disposizioni in materia di personale sanitario). 340

Comma 469  (Valutazione incidenza endometriosi). 341

Commi da 470 a 472  (Formazione specialistica dei medici). 341

Comma 473  (Disposizioni in materia di APE sociale). 343

Commi 474 e 475 (Istituzione della commissione occupazioni gravose e della commissione spesa previdenziale e assistenziale). 344

Comma 476 (Opzione donna). 346

Commi 477 e 478  (Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici). 350

Commi 479 - 481 (Disposizioni per l'attuazione del programma del Reddito di cittadinanza)  354

Comma 482 (Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro). 355

Commi 483-485 (Fondo INPS della Gestione delle prestazioni creditizie e sociali)  356

Commi 486-489  (Crediti nei confronti di orfani per crimini domestici). 359

Comma 490 (Rifinanziamento del Fondo per le disabilità). 360

Commi 491-494  (Interventi in materia di ammortizzatori sociali, sostegno al reddito e sistema duale). 361

Commi da 495 a 497 (Assunzione di lavoratori socialmente utili). 365

Commi 498-500  (Incentivi all'esodo per i lavoratori del settore editoriale). 366

Commi 501-502 (Sostegno alle imprese colpite da cimice asiatica). 372

Comma 503  (Sgravi contributivi neoassunti in agricoltura). 373

Commi 504-506 (Fondo rotativo per l’imprenditoria femminile in agricoltura). 376

Comma 507 (Fondo per la competitività delle filiere agricole). 377

Comma 509 (Deducibilità investimenti colture arboree). 377

Comma 511 (Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti)  378

Comma 512 (Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna). 379

Commi 513-514 (Disciplina dell’oleoturismo). 380

Commi 515-517 (Sostegno al reddito per pescatori per fermo pesca biologico) 382

Commi 518-519 (Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali)  383

Commi 520 e 521 (Sviluppo dell'innovazione in agricoltura). 384

Comma 522 (Fondo per l’agricoltura biologica). 385

Comma 523 (Disposizioni per il contrasto al batterio Xylella fastidiosa). 386

Commi da 524 a 527 (Sostegno all’economia circolare). 386

Commi 528-536 (Partecipazione alle istituzioni finanziarie internazionali) 387

Commi da 537 a 539 (Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) – salvaguardia del capitale) 390

Comma 540 (Incremento dotazioni del Fondo per la Sicurezza Urbana). 392

Commi da 541 a 545 (Regioni a statuto ordinario). 393

Comma 546 (Fondo per le celebrazioni dei cinquanta anni delle regioni). 395

Comma 547 (Incremento del limite per le anticipazioni di tesoreria in favore degli enti locali) 396

Comma 548 (Contributo della Regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome agli obiettivi di finanza pubblica). 396

Comma 549 (Minoranze linguistiche). 397

Comma 550 (Comuni montani). 398

Comma 551 (Riduzione dei versamenti dei piccoli comuni montani al Fondo di solidarietà comunale). 398

Comma 552 (Indennità di funzione degli amministratori locali). 399

Comma 553 (Fondo per gli investimenti nelle isole minori). 400

Comma 554 (Contributo IMU/TASI). 401

Comma 555 (Incremento del limite per le anticipazioni di tesoreria in favore degli enti locali) 402

Comma 556 (Anticipazioni di liquidità per gli enti territoriali per il pagamento dei debiti)  402

Comma 557 (Debiti enti locali). 404

Comma 558 (Contributo al comune di Vibo Valentia). 405

Commi da 559 a 580 (Campione d’Italia). 405

Commi da 581 a 587 (Acquisti e negoziazioni della pubblica amministrazione) 411

Comma 588 (Razionalizzazione della spesa per servizi di SOGEI). 417

Comma 589 (Riduzione della dotazione finanziaria assegnata a Consip). 418

Commi da 590 a 602 (Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica)  419

Comma 603 (Limiti alla riassegnazione di fondi alimentati dalle imprese). 425

Comma 604 (Riduzione del contributo italiano all'ONU). 427

Comma 605 (Utilizzo da parte delle università di docenti in servizio presso istituzioni scolastiche). 427

Comma 606 (Mancata riassegnazione somme al MIT). 429

Comma 607  (Riduzione sgravi contributivi nel settore della pesca). 431

Comma 608 (Soppressione di un Fondo istituito presso l'INPS). 432

Comma 609  (Revisione delle stime relative agli oneri nel settore pensionistico). 434

Commi da 610 a 613 (Riduzione della spesa nel settore informatico). 437

Commi 614 e 615 (Convenzioni stipulate dal Ministero dell’interno). 438

Commi da 616 a 620 (Rinegoziazione dei contratti di locazione passiva). 439

Commi da 621 a 623 (Immobili della Difesa: modalità di dismissione e bonifica dei poligoni)  441

Commi 624-626 (Monitoraggio dei saldi di finanza pubblica). 442

Commi 627 e 628 (Misure per la sperimentazione del voto elettronico) 445

Comma 629 (Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito). 445

Comma 630 (Accisa sul gasolio commerciale). 447

Comma 631 (Accisa sui prodotti energetici per produrre energia elettrica). 449

Commi 632-633 (Fringe benefit per auto aziendali). 452

Commi 634-658 (Imposta sul consumo dei manufatti in plastica). 454

Comma 659 (Accise sui tabacchi). 458

Comma 660 (Imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo). 465

Commi da 661 a 676 (Imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti). 467

Comma 677 (Buoni pasto mense aziendali). 469

Comma 678  (Imposta sui servizi digitali). 471

Commi 679 e 680 (Tracciabilità delle detrazioni) 473

Commi 681-686 (Analisi di rischio). 474

Commi 687-689 (Disposizioni in materia di trasporti). 478

Comma 690 (Estromissione dei beni immobili imprese individuali). 479

Comma 691 (Regime fiscale soggetti con ricavi tra 65.001 e 100.000 euro). 480

Comma 692 (Regime forfetario). 482

Commi 693-694 (Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni). 490

Comma 695 (Imposta sostitutiva plusvalenze immobiliari). 493

Commi 696-704 (Rivalutazione dei beni d’impresa) 494

Commi da 705 a 709 (Collegamenti aerei da e per la Regione Siciliana). 499

Commi 710 e 711 (Modifiche all’ambito soggettivo dell’IVIE e dell’IVAFE). 499

Commi 712 e 715 (Differimento della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti)  501

Commi 713, 715  (Sospensione della deduzione delle rivalutazioni di crediti e altre attività finanziarie in applicazione dell’IFRS 9). 503

Commi 714 e 715. 505

(Rimodulazione deducibilità DTA su avviamento). 505

Commi 716 e 718 (Addizionale IRES sui redditi derivanti dallo svolgimento di attività di concessione) 507

Comma 719 (Proroga della nuova concessione dell’A22-Autobennero). 508

Comma 720  (Cinque per mille). 512

Comma 721 (Esenzione fiscale per Università non statali). 513

Commi 722-723 (Obblighi degli intermediari finanziari ai fini dell’acquisizione del codice fiscale statunitense). 514

Comma 724 (Enti internazionalistici). 515

Commi 725 e 726 (Territorialità ai fini IVA sulla locazione di imbarcazioni da diporto)  516

Commi da 727 a 730 (Concessioni per il gioco mediante apparecchi da intrattenimento)  517

Commi da 731 a 735 (Incremento del PREU e del prelievo sulle vincite). 520

Commi da 736 a 737 (“Royalties” per la coltivazione di idrocarburi). 528

Commi da 738 a 782 (Unificazione IMU-TASI). 531

Commi 784-814 (Riforma della riscossione degli enti locali). 537

Comma 815 (Riscossione enti locali). 540

Commi da 816 a 847 (Canone unico patrimoniale di concessione) 541

Commi da 848 a 851 (Rettifica del Fondo di solidarietà comunale). 547

Comma 852 (Contributo alla Fondazione ANT Italia). 548

Comma 853 (Assunzione di personale nei comuni). 549

Commi 854 e 855 (Rinvio al 2021 di misure per ritardi nel pagamento di debiti commerciali)  550

Comma 856 (Clausola di salvaguardia regioni a statuto speciale). 551

Comma 858  (Incremento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili). 551

Comma 859 (Finanziamento ammissione dei medici alle scuole di specializzazione area sanitaria). 552

Comma 860 (Risorse derivanti dal “decreto fiscale” – DL n. 124/2019). 552

Comma 861  (Fondo per il finanziamento ordinario delle università). 554

Comma 862 (Incremento Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti). 555

Commi 863-865 (Disaccantonamento di somme relative al pagamento di interessi su titoli del debito pubblico). 556

Commi da 866 a 875 (Recepimento degli Accordi tra Governo e Regioni Sardegna e Siciliana) 559

Comma 876 (Modalità di ripiano del disavanzo di amministrazione degli enti territoriali)  564

Comma 877 (Rifinanziamento del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti). 565

Comma 878  (Fondo per la cooperazione sui movimenti migratori). 565

Comma 879  (Cittadini di origine italiana di nazionalità venezuelana). 566

Comma 880 (Contributo allo studio di fattibilità del ''Progetto Transaqua'') 567

Comma 881 (Riconoscimento della cittadinanza in favore dei cittadini stranieri di origine italiana di nazionalità venezuelana). 568

Commi 882-883 (Fondo minori non accompagnati). 569

Comma 884  (Contributo a favore delle associazioni combattentistiche). 569

 

 


PREMESSA

Il disegno di legge in esame (AC 2305, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”) è stato esaminato dal Senato e trasmesso alla Camera il 17 dicembre 2019.

Il presente dossier contiene schede riferite alle singole disposizioni incluse nell’art. 1 del disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato.

L’analisi è svolta ai fini della verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica e nel prospetto riepilogativo, che danno conto degli effetti delle disposizioni sui saldi di finanza pubblica.

Non sono invece oggetto di analisi le disposizioni che non presentano profili finanziari e delle quali la relazione tecnica si limita ad evidenziare la neutralità finanziaria.

Ove non diversamente specificato, i riferimenti alla relazione tecnica e al prospetto riepilogativo contenuti nel presente dossier devono intendersi riferiti alla relazione tecnica ed al prospetto presentati a corredo del maxiemendamento sul quale è stata posta la questione di fiducia presso il Senato (emendamento 1.9000 interamente sostitutivo della prima sezione del provvedimento).

Sia la RT che il prospetto riepilogativo riferiti al maxiemendamento, infatti, espongono gli effetti finanziari del testo iniziale integrati con quelli derivanti dalle modifiche approvate dal Senato. Ove necessario, si fa riferimento anche alla relazione tecnica ed al prospetto allegati al testo originario del disegno di legge e alle relazioni tecniche allegate ad emendamenti governativi esaminati nel corso dell’esame presso il Senato. Dell’eventuale ulteriore documentazione utilizzata per le singole schede si dà conto nel corpo delle schede stesse.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento è inoltre corredata di una lettera di accompagnamento[1] nella quale sono contenute proposte di riformulazione di talune norme, recepite dalla Commissione Bilancio del Senato e riprodotte nel testo in esame. Anche di tale documento si dà conto nel presente dossier, ove necessario ai fini della verifica delle quantificazioni.

 

 

 

 

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

 

Comma 1
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

La norma fissa, mediante rinvio all'allegato 1, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa, che sono riprodotti nella seguente tabella.

I livelli fissati tengono conto degli effetti derivanti dalla legge di bilancio in esame. Inoltre, i livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

 

(milioni di euro)

 

2020

2021

2022

Livello max SNF competenza

79.500

56.500

37.500

Livello max SNF cassa

129.000

109.500

87.500

Livello max ricorso mercato competenza

314.340

311.366

301.350

Livello max ricorso mercato cassa

363.840

364.366

351.350

 

La RT nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che, con riferimento al saldo netto da finanziare, gli importi indicati corrispondono agli obiettivi programmatici indicati nella Nota di aggiornamento al Def 2019 e nelle relative risoluzioni parlamentari.

Si fa presente che nell’articolato non sono menzionati i livelli massimi per il ricorso al mercato espressi in termini di cassa, che figurano invece nell’allegato 1 richiamato.

 

Commi 2 e 3
(Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA e accise)

Le norme, modificate dal Senato, intervengono sulla modulazione degli incrementi delle aliquote IVA e degli obiettivi di gettito delle accise sui carburanti come risulta dalla seguente tabella.

In merito alla formulazione della norma, si fa presente che viene novellato il testo della legge di bilancio 2018 con il quale si apportavano modifiche alle aliquote previgenti tale legge. Pertanto, le variazioni indicate nel testo normativo sono riferite alle aliquote vigenti alla data del 1° gennaio 2018.

Nella seguente tabella sono illustrate le aliquote previste a normativa previgente e quelle previste dalla norma in esame, come modificata dal Senato.

 

 

2020

2021

2022

2023

2024

dal 2025

1) Aliquota IVA ridotta

 

 

 

 

 

 

- aliquota vigente a gen 2018

13,0%

13,0%

13,0%

13,0%

13,0%

13,0%

- aliquota vigente al 31/12/2019

13,0%

13,0%

13,0%

13,0%

13,0%

13,0%

- comma 3

10,0%

12,0%

12,0%

12,0%

12,0%

12,0%

2) Aliquota IVA ordinaria

 

 

 

 

 

 

- aliquota vigente a gen 2018

24,9%

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

- aliquota vigente al 31/12/2019

25,2%

26,5%

26,5%

26,5%

26,5%

26,5%

- comma 3

22,0%

25,0%

26,5%

26,5%

26,5%

26,5%

3) Accise prodotti petroliferi

 

 

 

 

 

 

- normativa vigente al 31/12/2019

400 mln

400 mln

400 mln

400 mln

400 mln

400 mln

- comma 2

0

1.221 mln

1.683 mln

1.954 mln

2.054 mln

2.154 mln

Fonte: Elaborazione del Servizio bilancio dello Stato.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Minori entrate

 

Sterilizzazione clausola accise

400

 

 

400

 

 

400

 

 

Sterilizzazione clausola IVA

22.672

9.450

2.895

22.672

9.450

2.895

22.672

9.450

2.895

Maggiori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisione accise

 

821

1.283

 

821

1.283

 

821

1.283

 

La relazione tecnica evidenzia in apposite tabelle le variazioni normative e di gettito che la proposta comporta rispetto alla normativa vigente.

Si riportano, nella seguente tabella, alcuni dati di sintesi.

 

(milioni di euro)

 

2020

2021

2022

2023

2024

da 2025

Gettito atteso a normativa variata

 

 

 

 

 

 

     1) Aliquota IVA ridotta

0

5.793

5.793

5.793

5.793

5.793

   - sterilizzazione incremento 2020

   - incremento 2 pp dal 2020

    2) Aliquota IVA ordinaria

0

13.110

19.665

19.665

19.665

19.665

   - sterilizzazione incremento 2020

   - incremento 3 pp nel 2021

   - incremento 4,5 pp dal 2022

3) Aliquota accise prodotti petroliferi

0

1.221

1.683

1.954

2.054

2.154

- obiettivo gettito (in mln)

TOTALE GETTITO ATTESO

0

20.124

27.141

27.412

27.512

27.612

Gettito atteso a normativa vigente

23.072

28.753

28.753

28.753

28.753

28.753

Differenza

- 23.072

-8.629

-1.612

-1.341

-1.241

-1.141

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la quantificazione è stata effettuata utilizzando i parametri di gettito associato a ciascun punto percentuale di aliquota IVA, utilizzati per la prima volta, a seguito di un aggiornamento sulla base dei dati disponibili, in occasione della legge di bilancio 2018.

Tali parametri sono stati indicati dalla RT riferita alla legge di bilancio 2019 in misura pari a 4,37 miliardi per ciascun punto percentuale di IVA ordinaria e a 2,9 miliardi per ciascun punto percentuale di IVA ridotta.

In assenza di indicazioni fornite dalla relazione tecnica in esame, andrebbe confermata la validità di tali parametri anche alla luce dei dati più aggiornati disponibili sul gettito IVA.

 

Commi 4 e 5
(Deducibilità IMU)

Normativa vigente L’art. 1, co. 12, della legge n. 145/2018 ha elevato dal 20% al 40% la quota di deducibilità ai fini IRPEF/IRES dell’IMU pagata sugli immobili strumentali. La relazione tecnica ha stimato effetti negativi di gettito, in termini di competenza, pari a 166,9 milioni di euro annui.

L’art. 3 del DL n. 34/2019 ha elevato la quota deducibile di IMU pagata sugli immobili come di seguito indicato:

- dal 40% al 50%per l’anno 2019;

- dal 40% al 60%, per gli anni 2020 e 2021;

- dal 40% al 70% a decorrere dal 2022.

La relazione tecnica riferita al DL 34/2019 ha attribuito all’art. 3 effetti negativi di gettito pari a 145,1 mln nel 2020, a 228,6 mln nel 2021, a 166,9 mln nel 2022, a 312,1 mln nel 2023 e a 250,4 mln dal 2024.

 

La norma, intervenendo sull’articolo 3 del DL n. 34/2019, esclude gli incrementi delle quote di deducibilità dell’IMU previsti a decorrere dal 2020 (comma 4).

Le disposizioni si applicano anche all’IMI (imposta municipale immobiliare per la provincia autonoma di Bolzano) e all’IMIS (imposta immobiliare semplice per la provincia autonoma di Trento) (comma 5).

Si segnala che i commi da 807 a 852 dell’articolo 1 del provvedimento in esame (alla cui scheda si rinvia) recano una nuova disciplina in materia di IMU a decorrere dal 2020 che prevede, tra l’altro, la deduzione dell’imposta al 60% per gli anni 2020 e 2021 e la totale deduzione dal 2022.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica La RT non ascrive effetti finanziari alla disposizione in quanto afferma che la stessa prevede una modifica di coordinamento con le disposizioni di cui ai commi da 807 a 852 che disciplinano l'unificazione di IMU e TASI dal 2020.

Per il 2019 viene confermata la deducibilità dell'IMU relativa gli immobili strumentali nella misura del 50% dell’imposta versata.

 

In merito ai profili di quantificazione, si segnala che la disposizione non modifica la disciplina vigente riferita al periodo d’imposta 2019.

Per quanto concerne le modifiche introdotte a decorrere dal 2020, si rinvia alla nuova disciplina IMU introdotta dai successivi commi da 807 a 852 dell’articolo in esame.

 

Comma 6
(Riduzione cedolare secca per contratti a canone concordato)

La norma introduce una riduzione a regime (in luogo della riduzione transitoria, prevista fino al 2019) dal 15 al 10 per cento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, dell'imposta di registro e di quella di bollo per la tassazione del reddito derivante da contratti di locazione di unità immobiliari urbane a canone concordato di cui all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23 del 2011 (c.d. cedolare secca).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Minori entrate

 

Riduzione aliquota cedolare secca

201,6

222,8

212,2

201,6

222,8

212,2

201,6

222,8

212,2

 

La relazione tecnica afferma che in base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2018, risulta una base imponibile relativa ai soggetti che hanno aderito alla cedolare secca per locazioni stipulate in base alla tipologia di contratto a canone "concordato" pari a 4.244 milioni di euro. La RT stima quindi che la riduzione dell'aliquota dal 15% al 10% determini una perdita di gettito da cedolare di circa 212,2 milioni di euro, in termini di competenza annua (4.244 mln *5%).

Considerando la decorrenza dall'anno di imposta 2020, gli effetti di cassa sono stimati in 201,6 mln nel 2020, 222,8 mln nel 2021 e 212,2 mln a decorrere dal 2022.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica stima gli effetti finanziari utilizzando il dato rilevato nelle dichiarazioni 2018 (periodo d’imposta 2017); tuttavia quest’ultimo dato va ad inserirsi in un andamento complessivamente crescente dell’“ammontare dell’imponibile della cedolare secca al 10 per cento”, rilevato a partire dalle annualità precedenti il 2018.

In particolare, si segnala che, rispetto al valore riferito al 2017, indicato dalla RT in 4.244 milioni di euro, nelle dichiarazioni riferite all’anno 2016 tale ammontare è indicato in 3.496 milioni e in quelle riferite anno 2015 l’imponibile è pari a 2.659 milioni di euro. Pertanto dal 2015 al 2017, l’incremento è pari a circa il 60 per cento.

Pertanto, in considerazione del trend rilevato negli ultimi anni, andrebbe verificata la prudenzialità della scelta di mantenere costante nel tempo la base imponibile ai fini della stima degli effetti di minor gettito ascrivibili alla disposizione in esame: in proposito appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

Comma 7
(Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti)

La norma istituisce il “Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti” con dotazione pari a 3.000 euro per il 2020 e a 5.000 euro annui a decorrere dal 2021.

La definizione degli specifici interventi, nel limite delle risorse disponibili sul Fondo, è rinviata ad appositi provvedimenti normativi.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Fondo per la riduzione del carico fiscale

3.000

5.000

5.000

 

 

 

 

 

 

Minori entrate tributarie

 

Fondo per la riduzione del carico fiscale

 

 

 

3.000

5.000

5.000

3.000

5.000

5.000

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che la stima degli effetti finanziari delle singole misure sarà effettuata in relazione ai provvedimenti normativi che saranno adottati, i cui effetti finanziari dovranno essere contenuti nell’ambito della dotazione del Fondo in esame.

Si presume quindi che i provvedimenti in questione siano di rango legislativo e provvisti della documentazione tecnica prescritta, ai fini della verifica parlamentare delle quantificazioni, dall’art. 17 della legge n. 196 del 2009 in materia di finanza pubblica.

 

Comma 8
(Sgravio contributivo assunzione apprendisti primo livello)

Le norme – introdotte durante l’esame presso il Senato - prevedono che per l'anno 2020, per i contratti di apprendistato di primo livello (per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore), stipulati nell’anno 2020, sia riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della L. 296/2006, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Minori entrate contributive

 

Sgravi contributivi assunzione apprendisti primo livello

 

 

 

1,20

3,30

5,00

1,20

3,30

5,00

Maggiori spese correnti

 

Sgravi contributivi assunzione apprendisti primo livello

1,20

3,30

5,00

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate tributarie

 

Sgravi contributivi assunzione apprendisti primo livello – Effetti fiscali

0,00

0,40

1,00

0,00

0,40

1,00

0,00

0,40

1,00

 

La relazione tecnica non considera le norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione al fine di verificare le minori entrate contributive stimate, connesse agli sgravi contributivi concessi ai datori di lavoro per i contratti di apprendistato di primo livello stipulati nell’anno 2020.

 

Comma 9
(Riduzione delle tariffe INAIL)

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 1121, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha disposto la revisione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con effetto dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021. Successivamente l’articolo 3-sexies del decreto legge n. 34/2019 ha messo a regime dal 2023 la riduzione delle tariffe dei premi e contributi di cui sopra, garantendone la vigenza anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2021, con esclusione dell’anno 2022.

Le norme sopra richiamate dispongono che la revisione debba essere operata considerando minori entrate pari a pari a 410 milioni di euro per il 2019, 525 milioni per il 2020, 600 milioni per il 2021, 630 milioni per il 2023, 640 milioni per il 2024, 650 milioni per il 2025, 660 milioni per il 2026, 671 milioni per il 2027, 682 milioni per il 2028, 693 milioni per il 2029, 704 milioni per il 2030 e 715 milioni annui a decorrere dal 2031.

 

La norma, intervenendo sul comma 1121 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019, estende al 2022 la revisione delle tariffe dei premi e contributi INAIL prevista finora fino a tutto il 2021 e poi a decorrere dal 2023.

Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1124, della medesima legge di bilancio, per cui l'INAIL, per garantire la sostenibilità delle nuove tariffe, ne assicura il costante monitoraggio degli effetti e, in caso di accertato significativo scostamento negativo dell'andamento delle entrate, tale da compromettere l'equilibrio economico-finanziario e attuariale della gestione assicurativa, propone tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze l'adozione delle conseguenti misure correttive.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Minori entrate contributive

 

Revisione tariffe INAIL

 

 

 

 

 

500

 

 

500

Maggiori spese correnti

 

Revisione tariffe INAIL- prestazioni

 

 

 

 

 

110

 

 

110

Maggiori entrate tributarie

 

Revisione tariffe INAIL- effetti fiscali

 

 

76

 

 

76

 

 

76

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione si rende necessaria al fine di completare la messa a regime della revisione delle tariffe dei premi e contributi INAIL.

Sulla base delle valutazioni effettuate dall'INAIL, dalla disposizione conseguono minori entrate contributive e maggiori prestazioni negli importi di seguito indicati. Alla parziale compensazione sui saldi di finanza pubblica (indebitamento netto e fabbisogno) concorrono le maggiori entrate conseguenti dalla disposizione in termini di effetto indotto fiscale per una minore corresponsione di contributi/premi da parte delle aziende.

(milioni di euro)

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Effetto netto

0

0

-534

26

0

0

0

0

0

0

Entrate contributive

 

 

-(500,0)

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori prestazioni

 

 

-(110,0)

 

 

 

 

 

 

 

Effetti fiscali

 

 

(76,0)

(26,0)

 

 

 

 

 

 

Fonte: RT

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che, a differenza di quanto disposto dalla normativa vigente, la norma in esame non pone un limite di importo relativamente alle minori entrate per il 2022. Sul punto appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

Un chiarimento andrebbe altresì fornito sulla quota parte di oneri descritti e contabilizzati come maggiori prestazioni, chiarendo se si tratta – come sembra verosimile – dei medesimi trattamenti indicati nella RT all'omologo intervento di riduzione delle tariffe di cui al comma 1121 della legge di bilancio per il 2019. Fra l'altro, si segnala che nella precedente legge di bilancio nel prospetto riepilogativo dei saldi relativo alle disposizioni in questione non era data autonoma evidenza contabile alla quota di oneri ascrivibile alle maggiori prestazioni, a differenza di quanto rilevabile nel prospetto riepilogativo riferito alla norma in esame.

Si ricorda infatti che la RT riferita all’articolo 1, comma 1120, della legge di bilancio 2019 precisava che l’effetto complessivo così quantificato costituiva il risultato complessivo della revisione riguardante le entrate contributive, le prestazioni erogate e la spesa per interessi.

 

Comma 10
(Disposizioni in materia di esonero contributivo)

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 100, della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) dispone che ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti sia riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

I successivi commi 101e 102 dispongono altresì che l’esonero spetti ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente articolo, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l’esonero è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, ferme restando le condizioni di cui al comma 2. Con riferimento al settore privato (esclusi apprendisti trasformati, operai agricoli e assunti in base alle norme relative all’alternanza scuola-lavoro), la RT stimava minori entrate contributive lorde valutate in 314 milioni di euro per l’anno 2018, 1.029 milioni di euro per l’anno 2019, 1.709 milioni di euro per l’anno 2020, 2.111 milioni di euro per l’anno 2021, 2.047 milioni di euro per l’anno 2022, 2.060 per l’anno 2023.

Successivamente, l’articolo 1-bis del DL 87/2018, commi da 1 a 3, ha implicitamente modificato l’articolo 1, commi 100-108, della legge di bilancio per il 2018, estendendo alle annualità 2019 e 2020 l’esonero relativo all’assunzione di soggetti di età compresa tra 30 e 34 anni. Le modalità attuative delle misure in esame erano demandate all’emanazione di un decreto.

A tale estensione il comma 4 ha ascritto oneri valutati in 31,83 milioni di euro per l'anno 2019, in 111,52 milioni di euro per l'anno 2020, in 162,62 milioni di euro per l'anno 2021, in 134,02 milioni di euro per l'anno 2022, in 54,32 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3,23 milioni di euro per l'anno 2024.

 

Le norme modificano l’articolo 1, comma 102, della legge di bilancio 2018, estendendo alle annualità 2019 e 2020 l’esonero per l’assunzione di soggetti di età compresa tra 30 e 34 anni nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua. Contestualmente viene soppresso l’articolo 1-bis, commi da 1 a 3, del DL 87/2018, che sostanzialmente prevedeva detta estensione senza novellare il citato comma 102 della L. 205/2017.

Conseguentemente, viene apportata una modifica formale all’articolo 1, comma 247, della L. 145/2018, che consente ai programmi operativi nazionali e regionali di prevedere, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019 e 2020, misure per favorire nel Mezzogiorno l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età, ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le norme non prevedono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le stesse non innovano la disciplina sostanziale, confermando l'estensione dei benefici di esonero contributivo in relazione agli assunti con età superiore a 30 anni e inferiore a 35 anni anche negli anni 2019 e 2020, i cui effetti sono stati già valutati e risultano scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica

La RT precisa che l’articolo 1-bis, commi da 1 a 3, del DL 87/2018, sin dalla sua entrata in vigore ha generato dubbi interpretativi in quanto dalla formulazione testuale non si evinceva chiaramente se la stessa dovesse coordinarsi con l'esonero già previsto dalla L. 205/2017 o se dovesse essere considerata una previsione dotata di propria autonomia. Pertanto si è ritenuto necessario intervenire con la presente disposizione per stabilire un raccordo fra le due norme. In particolare, la disposizione con un intervento minimale risolve il problema dell'inapplicabilità dell'articolo l-bis del DL 87/2018 dovuta alla mancata previsione, in norma primaria, delle condizioni di fruizione dell'esonero. L'obiettivo viene raggiunto da un lato, prolungando di 2 anni l'estensione dell'esonero previsto dalla legge di bilancio per il 2018 in favore degli under 35, dall'altro, abrogando la corrispondente disposizione (art. l-bis), atteso che la relativa finalità viene conseguita con tale integrazione minimale alla disposizione di cui alla legge n. 205/2017. Di conseguenza, si rendono applicabili tutte le condizioni di fruizione dell'esonero previste dalla legge di bilancio 2018; senza necessità di adottare ulteriori atti.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame novellano l’articolo 1, comma 102, della legge di bilancio 2018, estendendo alle annualità 2019 e 2020 l’esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per l’assunzione di soggetti di età compresa tra 30 e 34 anni. Peraltro, si rileva che già l’articolo 1-bis del DL 87/2018, commi da 1 a 3, ha implicitamente previsto tale estensione, senza tuttavia novellare il comma 102 della legge di bilancio 2018.

Ciò premesso, non vi sono osservazioni da formulare alla luce di tale ricostruzione e di quanto affermato nella relazione tecnica.

Peraltro, appare utile acquisire dati riguardo all’impatto atteso dalla misura relativamente alle annualità 2019 e 2020, dal momento che – a quanto si evince dalla RT – le disposizioni di cui all’articolo 1-bis, commi da 1 a 3, non sembrerebbero essere state applicate.

 

Comma 11
(Bonus occupazionale giovani eccellenze)

Normativa vigente. L’articolo 1, commi da 706 a 717, della L. 145/2018 riconosce ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, assumono con contratto subordinato a tempo indeterminato cittadini laureati, o che hanno conseguito dottorati di ricerca, in possesso di specifici requisiti di eccellenza, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede, con apposita circolare, a stabilire le modalità di fruizione dell’esonero (comma 714).

Al fine di ottenere l’esonero, si applicano procedure, modalità e controlli previsti dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’Economia, del 23 ottobre 2013. Trova altresì applicazione quanto previsto dall’articolo 24, commi 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 del DL 83/2012, che ha previsto un contributo tramite credito di imposta per le assunzioni di profili altamente qualificati[2] (comma 715).

Gli oneri relativi agli interventi in esame fanno carico, nel limite di 50 milioni di euro per l’anno 2019 e di 20 milioni di euro per l’anno 2020, sulle risorse del Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (PON SPAO).

 

Le norme – introdotte durante l’esame presso il Senato – sostituiscono l’articolo 1, comma 715, della L. 145/2018, prevedendo che dal 1° gennaio 2020, ai fini della fruizione dell’esonero contributivo, previsto per l’assunzione di giovani eccellenze, di cui all’articolo 1, commi da 706 a 717, della medesima L. 145/2018, si applichino le procedure, le modalità e i controlli previsti per l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'Istituto nazionale della previdenza sociale acquisisce, in modalità telematica, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le informazioni relative ai titoli di studio e alle votazioni ottenute. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente comma con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Contestualmente, viene soppresso il comma 714, relativo all’emanazione di un’apposita circolare INPS per definire le modalità di fruizione dell’esonero.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto introduce esclusivamente la decorrenza "dal 1 gennaio 2020" a partire dalla quale è possibile ottenere l'esonero contributivo di cui al comma 706 della L. 145/2018.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto – su cui appare utile acquisire una conferma – che le amministrazioni pubbliche interessate siano in grado di svolgere gli adempimenti previsti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Comma 12
(Anticipazione Naspi destinata alla sottoscrizione di capitale di cooperative da lavoratori in mobilità)

Normativa vigente. Il d.lgs. n. 22/2015 reca disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati. In particolare, l’articolo 8, comma 1, prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI possa richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di:

- incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale;

- per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

La relazione tecnica non fornisce una specifica quantificazione riferita alla norma in esame.

 

Le norme, introdotte dal Senato, prevedono l’esenzione IRPEF per la liquidazione anticipata in un'unica soluzione della NASpI, di cui all'articolo 8, comma 1, del D. Lgs. 22/2015, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio (c.d. “workers buyout”).

Si rinvia ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate per la definizione dei criteri e delle modalità applicative.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Minori entrate

 

IRPEF

0,37

0,51

0,51

0,37

0,51

0,51

0,37

0,51

0,51

Add.le reg.le IRPEF

 

 

 

 

0,03

0,03

 

0,03

0,03

Add.le com.le IRPEF

 

 

 

 

0,02

0,01

 

0,02

0,01

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Add.le reg.le IRPEF

 

0,03

0,03

 

 

 

 

 

 

Add.le com.le IRPEF

 

0,02

0,01

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che, in base ai dati INPS, risulta un ammontare delle anticipazioni Naspi erogato nel 2018 di circa 222 milioni di euro a 18.600 soggetti. Ai fini della stima la RT, non avendo a disposizione informazioni circa il numero di soggetti che potrebbero aderire, assume che la quota di soggetti interessati dall’esenzione sia pari all’1 per cento.

Applicando un’aliquota marginale media del 23 per cento, la RT stima, in termini di competenza, una perdita di gettito IRPEF in misura pari a 0,51 milioni annui e addizionale regionale e comunale pari, rispettivamente, a 0,03 e 0,01 milioni di euro. 

La RT riporta quindi la seguente tabella relativa agli effetti di cassa.

milioni di euro

 

2020

2021

dal 2022

IRPEF

-0,37

-0,51

-0,51

Add.le reg.le IRPEF

0,00

-0,03

-0,03

Add.le com.le IRPEF

0,00

-0,02

-0,01

TOTALE

-0,37

-0,56

-0,56

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe verificata la prudenzialità dell’ipotesi adottata dalla RT, in base alla quale l’ammontare interessato dalla norma in esame corrisponde soltanto all’uno per cento dell’ammontare complessivo della Naspi liquidata anticipatamente nel 2018. Ciò anche in considerazione del fatto che, in base all’articolo 8, comma 1, del d.lgs. n. 22/2015, la modalità di erogazione anticipata dell’ammontare complessivo della Naspi è ammessa in presenza di due ipotesi, una delle quali corrisponde a quella per la quale la norma in esame prevede l’esenzione dalle imposte dirette. Pertanto, andrebbe esplicitato in base a quale assunzione si ritiene che tale fattispecie possa ricorrere soltanto nell’1 per cento dei casi.

 

Comma 13
(Contributo addizionale per rapporti di lavoro a tempo non indeterminato)

Normativa vigente. L’articolo 2, comma 28, della L. 92/2012 prevede che ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applichi un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico.

Il successivo comma 29 specifica le categorie di lavoratori cui non si applica il suddetto contributo addizionale.

 

Le norme – inserite durante l’esame presso il Senato – modificano l’articolo 2, commi 28 e 29, della L. 92/2012, prevedendo sostanzialmente che, a partire dal 1° gennaio 2020, ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali non si applichi il contributo addizionale di cui al comma 28.

Si prevede altresì che il contributo addizionale non si applichi neppure per i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato, di cui all’articolo 29, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 81/2015.

 

L’emendato introduttivo della norma ha previsto la copertura per minori entrate contributive, indicate in misura pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della L. 190/2014, come incrementato dal comma 929.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Minori entrate contributive

 

Esclusione della contribuzione aggiuntiva per i lavoratori stagionali.

 

 

 

1,40

1,30

1,30

1,40

1,30

1,30

Maggiori spese correnti

 

Esclusione della contribuzione aggiuntiva per i lavoratori stagionali

1,40

1,30

1,30

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate tributarie

 

Esclusione della contribuzione aggiuntiva per i lavoratori stagionali – Effetti fiscali

 

0,50

0,30

 

0,50

0,30

 

0,50

0,30

 

La relazione tecnica non considera la norma.

La lettera allegata alla relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che le minori entrate contributive sono valutate in 1,4 milioni di euro per l'anno 2020, 0,8 milioni di euro per l'anno 2021, 1,0 milione di euro per il 2022, 1,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2028 e in 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2029. Corrispondentemente è stato ridotto il Fondo per le esigenze indifferibili.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno acquisire i dati e gli elementi di valutazione sottostanti la stima delle minori entrate contributive ascritte alla disposizione.

 

Commi da 14 a 16, 24, 25 e 27
(Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali)

Le norme, modificate dal Senato, istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire con una dotazione di 435 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.512 milioni di euro per anno 2025, di 1.513 milioni di euro per anno 2026, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034 (comma 14).

Il fondo è destinato, secondo il dettato letterale delle norme, al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, anche in riferimento all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale, e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, ad elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali (comma 15).

Le norme prevedono che il fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali sia ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 febbraio 2020. Fra l'altro tali decreti indicano, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica (comma 24).

Le norme prevedono, inoltre, che per la realizzazione della linea 2 della metropolitana di Torino è autorizzata la spesa di 50 milioni per l'anno 2020, 80 milioni per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni per l'anno 2023, 124 milioni per l'anno 2024 e 28 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032 (comma 16).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Investimenti delle amministrazioni centrali (comma 14)

435

880

934

49

316

495

70,9

337,9

516,9

Metropolitana di Torino (comma 16)

50

80

150

15

50

100

15

50

100

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto della quantificazione proposta, relativa a limiti di spesa. Si rileva tuttavia che la relazione tecnica non fornisce gli elementi alla base della modulazione per cassa degli stanziamenti disposti e degli effetti conseguentemente stimati in termini di fabbisogno e di indebitamento netto. La documentazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio si limita infatti ad indicare tali effetti, peraltro limitatamente al triennio 2020-2022.

 

Comma 17
(Sistema per la detenzione dei flussi di merci)

Le norme modificano l’articolo 16-ter del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, che prevede la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane.

Le modifiche incrementano il contributo autorizzato per la realizzazione del sistema di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Realizzazione di un sistema automatico di detenzione

2

2

 

2

2

 

2

2

 

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare atteso che l’onere è definito quale limite massimo di spesa.

 

Commi da 18 a 23
(Olimpiadi invernali del 2026 e polo Metropolitano M1 – M5 e Ryder Cup)

Le norme, al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi Invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, riservano un finanziamento per la realizzazione di interventi nei territori delle Regioni Lombardia e Veneto, e delle province di Trento e Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche, per un importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni per l'anno 2021, 190 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di 10 milioni per l'anno 2026, a valere sulle risorse Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali di cui al comma 14. Si autorizza, inoltre, la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali di cui al comma 14, per il completamento del polo metropolitano M1 – M5 di Cinisello - Monza Bettola (comma 18). 

Al fine di garantire la sostenibilità della Ryder Cup 2022 sotto il profilo ambientale, economico e sociale è riservato un finanziamento per la realizzazione di interventi nel territorio della Regione Lazio di 20 milioni di euro nell'anno 2020, di 20 milioni di euro nell'anno 2021 e 10 milioni nel 2022 a valere sulle risorse Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali di cui al comma 14 (comma 19).

Con decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sono identificate, tra l’altro, le opere infrastrutturali essenziali, connesse e di contesto da finanziare e l'entità del finanziamento concesso (comma 20).

Le norme definiscono cosa si debba intendere con le espressioni opere essenziali, opere connesse e opere di contesto (commi da 21 a 23).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le norme dispongono la destinazione a finalità specifiche di spesa di somme già stanziate in un Fondo istituito nell’ambito del bilancio dello Stato ai sensi del comma 14.

 

Comma 26
(Viabilità funzionale allo svolgimento Olimpiadi invernali 2026)

Le norme, per la riqualificazione della viabilità funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, assegnano al soggetto attuatore degli interventi la somma di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

La somma, secondo quanto previsto dalle norme è destinata, in via prioritaria, alla risoluzione della situazione emergenziale della strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco, attraverso favori di manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della strada.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Riqualificazione viabilità

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare atteso che l’onere è definito quale limite massimo di spesa.

 

Comma 28
(Interventi rete ferroviaria nazionale)

Le norme – introdotte durante l’esame presso il Senato – modificano l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 86, della L. 266/2005, relativa al finanziamento degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, riducendola di 40 milioni di euro nel 2020 e incrementandola di 40 milioni nel 2021 e di 350 milioni nel 2026.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Finanziamento di investimenti infrastrutturali della rete ferroviaria nazionale

 

40,0

 

 

40,0

 

 

40,0

 

Minori spese in conto capitale

 

Finanziamento di investimenti infrastrutturali della rete ferroviaria nazionale

40,0

 

 

40,0

 

 

40,0

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle stesse.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare utile acquisire conferma che la riduzione dei finanziamenti nell’anno 2020 sia compatibile con lo svolgimento degli interventi già previsti o programmati a valere sulle stesse risorse.

Quanto all’incremento di 350 mln disposto nel 2026, anno non ricompreso nel prospetto riepilogativo allegato al provvedimento, appare opportuno acquisire elementi di valutazione circa l’equilibrio tra maggiori oneri e relative risorse anche oltre il triennio considerato nel prospetto riepilogativo.

 

Commi da 29 a 37
(Opere pubbliche nei comuni)

Le norme, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, assegnano ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile (comma 29).

I contributi sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

·        ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000;

·        ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000;

·        ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000;

·        ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000;

·        ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000;

·        ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000;

·        ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000.

Entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno (comma 30).

I comuni possono finanziare lavori pubblici che non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali[3] dei lavori pubblici (comma 31).

Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo (comma 32).

I contributi sono erogati per il 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori e per il restante 50 per cento previa trasmissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione (comma 33). Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, quest’ultimo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi sono assegnate ad altri comuni (comma 34). Si prevede il monitoraggio delle opere realizzate con i contributi in oggetto (comma 35).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Contributi per l’efficientamento energetico e lo sviluppo sostenibile (comma 29)

500

500

500

235

400

500

235

400

500

 

La relazione tecnica afferma che l'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto dell'obbligo di avviare i lavori entro il 15 settembre di ciascun anno, nonché di una ipotesi di somme recuperate per mancato rispetto del termine di avvio lavori. Le somme recuperate saranno riassegnate con obbligo di inizio lavori entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello dell'assegnazione del contributo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’onere complessivo è configurato come limite massimo di spesa; tuttavia i contributi da erogare ai comuni, a valere su tale stanziamento, sono determinati in cifra fissa per fasce demografiche.

La RT non fornisce in proposito elementi di dettaglio; tuttavia è possibile riscontrare l’onere complessivo sulla base dei dati disponibili stimati per il 2019 e riferiti alla popolazione residente nei comuni italiani: sulla base di tali dati la quantificazione del limite complessivo di spesa appare congrua.

 

Comma 38
(Contributi ai comuni per messa in sicurezza del territorio)

La norma, modificata dal Senato, modifica alcuni commi della legge n. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019) che prevedono l’attribuzione ai comuni di contributi[4] per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. In particolare le modifiche, tra l’altro, prevedono:

·        l’incremento delle risorse da attribuire per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034. L’incremento è introdotto attraverso modifiche apportate all’articolo 1, comma 139, della legge n. 145/2018. In conseguenza di queste modifiche le risorse disponibili saranno pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026, di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per l'anno 2034;

·        che in ciascun anno non possa richiedere un contributo il comune che nel biennio precedente sia già risultato beneficiario di altro contributo;

·        la definizione di un ulteriore criterio di priorità per l'assegnazione dei contributi;

·        si elimina un vincolo temporale il cui rispetto era condizione necessaria per l'erogazione del 60 per cento dei contributi. Tale vincolo imponeva che l’affidamento dei lavori da realizzare dovesse avvenire entro il 31 luglio dell’anno di riferimento del contributo. La nuova formulazione prevede l’erogazione del contributo previa la mera verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori escludendo, in tal modo, il recupero del contributo medesimo in caso di mancato affidamento entro il termine indicato;

·         che le attività di supporto, vigilanza e assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse, nel loro complesso, sono disciplinate con decreto ministeriale con oneri a carico delle medesime risorse nel limite annuale di 100.000 euro.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Investimenti di messa in sicurezza di edifici e territori dei comuni

 

100

200

 

 

200

 

 

200

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e specifica che l'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto, tra l'altro, della revisione dei termini entro i quali il comune è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche in ragione del costo dell'opera.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la relazione tecnica chiarisce che l’effetto di maggior spesa in termini di indebitamento netto e fabbisogno “tiene conto, tra l'altro, della revisione dei termini entro i quali il comune è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche in ragione del costo dell'opera”. Tanto premesso, si rileva che la norma in esame prevede termini meno stringenti per disporre l’affidamento delle opere. Ne consegue che le modifiche apportate dovrebbero implicare la rideterminazione dei tempi di utilizzo anche delle somme già stanziate in forza dalla vigente formulazione dell’articolo 1, comma 139, della legge n. 145/2018, con presumibili conseguenti effetti di minor spesa capitale, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, nei primi anni di utilizzo dei contributi e maggior spesa in conto capitale negli anni successivi. Su tale aspetto, non considerato dalla RT, appare necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo.

Ciò anche in considerazione del fatto che gli effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto sono indicati limitatamente al periodo di competenza del bilancio.

Inoltre, tenuto conto che gli stanziamenti di ammontare più rilevante sono disposti dal 2023, andrebbe verificata la coerenza di detti effetti rispetto alle proiezioni, oltre il triennio, dei complessivi effetti finanziari ascritti dal prospetto riepilogativo al provvedimento in esame. Ciò al fine di verificare i complessivi equilibri finanziari anche oltre il triennio di riferimento.

 

Comma 39
(Definizione dei tempi per l’utilizzazione di contributi destinati ai comuni)

La norma, introdotta dal Senato, inserisce il comma 857-bis nell’articolo 1 della legge n. 205/2017.

Tale legge nei commi da 853 a 861 prevede il finanziamento di interventi in favore dei comuni per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio e detta la disciplina per l’accesso e la ripartizione dei contributi specificando, tra l’altro, che ciascun comune non possa chiedere contributi di importo superiore a 5.225.000 euro complessivi.

La norma introdotta specifica, tra l’altro, che il comune beneficiario di un contributo per l'anno 2019 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro specifici termini, indicati decorrenti dalla data di emanazione del decreto di assegnazione.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e afferma che la disposizione non determina maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare attesa la natura ordinamentale delle disposizioni.

 

Comma 40
(Semplificazione procedure per variante strumento urbanistico)

Le norme sono finalizzate, secondo il tenore letterale delle stesse, a non pregiudicare l'utilizzo delle risorse per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali[5], propedeutiche alla celere realizzazione delle opere pubbliche utili anche allo svolgimento delle Olimpiadi Invernali 2026 (ivi comprese quelle per l'accessibilità da e verso il Comune e la Città Metropolitana di Milano, nonché quelle connesse e di contesto dei capoluoghi interessati, qualora le stesse ricadano nel territorio di più Comuni). A tale scopo si prevede che la variante allo strumento urbanistico e vincoli conseguenti può essere adottata mediante Accordo di programma ovvero con la determinazione conclusiva della conferenza di servizi su richiesta dell'interessato ovvero su iniziativa dell'ente attuatore o dell'amministrazione competente all'approvazione, ai fini dell'approvazione del progetto definitivo. Rimangono comunque ferme le vigenti disposizioni in materia di tutela ambientale, paesaggistica e del patrimonio culturale.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni ed afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle disposizioni.

 

Comma 41
(Recupero della villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio)

La norma autorizza un contributo di 300 mila euro per gli interventi di riqualificazione e restauro volti al completo recupero della storica villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio.

La città di Cernusco sul Naviglio nel 2020 sarà Città europea dello Sport. La disposizione in esame viene adottata nell’ambito degli interventi finalizzati della promozione dello sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale di cui alla presente legge di bilancio.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Recupero e qualificazione della villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio (comma 47)

0,3

 

 

0,3

 

 

0,3

 

 

 

La relazione tecnica riafferma il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione si osserva che la formulazione testuale della norma non individua esplicitamente l’esercizio finanziario per il quale l’autorizzazione di spesa viene disposta: tale elemento è comunque desumibile dal prospetto riepilogativo e dalla relazione tecnica della disposizione.

Andrebbe dunque acquisita conferma che la spesa avrà effetto esclusivamente nell’esercizio 2020.

 

Commi 42 e 43
(Contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana)

Le norme, modificate dal Senato, assegnano contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. I contributi sono attribuiti nel limite complessivo di 150 milioni di euro nell'anno 2021, 250 milioni di euro nell'anno 2022, 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034 (comma 42).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i criteri e le modalità di riparto, di monitoraggio e di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Gli importi per ciascun beneficiario sono individuati con decreto del Ministero dell'interno (comma 43).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Investimenti in progetti di rigenerazione urbana (comma 42)

 

150

250

 

 

250

 

 

250

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e specifica che l'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto dei tempi necessari per la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse, di assegnazione delle risorse stesse e della necessaria programmazione da parte degli enti e successiva attuazione.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto della quantificazione proposta, rilevando, tuttavia, che la relazione tecnica non fornisce gli elementi di dettaglio posti alla base della quantificazione degli effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento, ma si limita ad indicare il risultato finale di tale stima con esclusivo riferimento al triennio di bilancio.

In proposito appare necessario acquisire i relativi elementi informativi. Inoltre, tenuto conto che gli stanziamenti di ammontare più rilevante sono disposti dal 2023, si richiama quanto già segnalato in relazione ad altre norme riguardo alla necessità di verificare la coerenza di detti stanziamenti rispetto alle proiezioni, oltre il triennio, dei complessivi effetti ascritti dal prospetto riepilogativo al provvedimento in esame.

 

Commi da 44 a 46
(Fondo per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale dei comuni)

Le norme, modificate dal Senato, istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per gli investimenti a favore dei comuni con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034 (comma 44).

Il fondo è destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese.

Con DPCM[6] sono individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, di monitoraggio e di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica nel triennio di bilancio dal momento che il Fondo è dotato a partire dal 2025.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e specifica che l'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto dei tempi necessari per la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse, di assegnazione delle risorse stesse e della necessaria programmazione da parte degli enti e successiva attuazione.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che né la norma né la relazione tecnica forniscono indicazioni riguardo agli effetti finanziari che si produrranno a partire dal 2025, tenuto conto che tali esercizi si collocano al di fuori del triennio di bilancio.

In proposito, tenuto conto del rilevante ammontare degli stanziamenti disposti, andrebbero acquisiti elementi informativi riguardo al loro impatto sui diversi saldi nonché una valutazione riguardo alla coerenza di tali effetti rispetto alle proiezioni oltre il triennio del complesso delle risorse e degli impieghi previsti dal prospetto riepilogativo. Ciò al fine di verificare gli equilibri complessivi finanziari anche oltre il triennio di bilancio.

 

Commi da 47 a 50
(Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane)

Le norme istituiscono nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

L’intervento ha lo scopo di cofinanziare interventi per la promozione e il potenziamento di percorsi urbani destinati alla mobilità ciclistica.

Il Fondo finanzia il 50% del costo complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane poste in essere da comuni e unioni di comuni.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del Fondo, di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo per le finalità della norma. Il monitoraggio degli interventi è effettuato ai sensi del D.lgs. n. 229/2011[7].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Istituzione Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane

 

 

50,0

 

 

50,0

 

 

50,0

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione comporta oneri in termini di saldo netto da finanziare nella misura di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. L'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto dei tempi necessari per la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse, nonché di assegnazione delle risorse stesse. Il Fondo ha la finalità di finanziare il 50% del costo complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane poste in essere da Comuni e Unioni di Comuni.

Infine, la RT evidenzia come la copertura del fondo sia determinata nell'ambito dei contributi trasferiti ai Comuni ai sensi del comma 42, che sono corrispondentemente ridotti negli anni 2022, 2023 e 2024.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni in quanto gli oneri sono limitati ai relativi stanziamenti.

 

Commi da 51 a 58
(Contributi ai comuni per la progettazione di interventi di messa in sicurezza territorio)

Le norme assegnano agli enti locali contributi per finanziare la spesa sostenuta per la progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale e per investimenti di messa in sicurezza di strade. I contributi sono attribuiti nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034 (comma 51).

Si stabilisce la procedura che gli enti locali devono seguire e le condizioni che devono essere soddisfatte affinché le richieste di contributo possano essere accolte (comma 52).

L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 28 febbraio dell'esercizio di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno che valuta specifici criteri di priorità (comma 53).

Se l'entità delle richieste pervenute supera l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio (comma 54).

L’ente locale beneficiario del contributo è tenuto ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto che attribuisce il contributo; in caso contrario quest’ultimo è recuperato dal Ministero dell'interno (comma 56).

Si prevede il monitoraggio delle attività di progettazione e dei relativi adempimenti attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni, classificato come "Sviluppo capacità progettuale dei comuni" (comma 57).

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero dell'interno, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo in oggetto (comma 58).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Attività dei comuni di progettazione per la messa in sicurezza  (comma 51)

85,0

128,0

170,0

0

78,0

170,0

0

78,0

170,0

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e specifica che l'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto del termine di affidamento della progettazione e della liquidazione delle parcelle, previa predisposizione della progettazione stessa, nonché di una ipotesi di somme recuperate per mancato rispetto del termine di affidamento.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto della quantificazione proposta, rilevando, tuttavia, che la relazione tecnica non fornisce gli elementi alla base degli effetti stimati in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, limitandosi ad indicare il risultato di tale stima con riferimento al solo triennio di bilancio. In proposito appare necessario acquisire i relativi elementi informativi.

 

Commi da 59 a 61
(Fondo per finanziamento di opere su edifici destinati ad asili nido)

Le norme, modificate dal Senato, istituiscono un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia. Il Fondo ha una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 (comma 59).

Sono specificate le tipologie di interventi finanziabili con le risorse del fondo (comma 60).

Con decreto del Ministro dell’interno[8] sono individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, di monitoraggio e di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Con successivo decreto del Ministero dell'interno sono individuati enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per il monitoraggio dello stato di realizzazione dei singoli progetti. La Cabina di regia, presieduta dal Capo del dipartimento per le politiche della famiglia, è composta da un rappresentante del Dipartimento degli affari regionali, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero delle infrastrutture e trasporti, nonché da un componente designato dalla Conferenza unificata. Ai componenti della Cabina di regia non spettano compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Al funzionamento della Cabina di regia si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri disponibili a legislazione vigente (comma 61).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Finanziamento interventi su asili nido e scuole dell’infanzia (comma 59)

 

100

100

 

20

50

 

20

50

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e specifica che l'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto dei tempi necessari per la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse, di assegnazione delle risorse stesse, nonché di realizzazione delle opere.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto della quantificazione proposta; si rileva tuttavia che la relazione tecnica non fornisce gli elementi di dettaglio posti alla base della quantificazione degli effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento, limitandosi ad indicare il risultato finale di tale processo di quantificazione, peraltro con esclusivo riferimento al triennio di bilancio.

In proposito appare necessario acquisire i relativi elementi informativi. Inoltre, tenuto conto che gli stanziamenti di ammontare più rilevante sono disposti dal 2024, andrebbe verificata la coerenza di detti effetti rispetto alle proiezioni, oltre il triennio, dei complessivi effetti ascritti dal prospetto riepilogativo al provvedimento in esame. Ciò al fine di valutare gli equilibri finanziari complessivi anche oltre il triennio di riferimento.

Inoltre, considerato che la relazione tecnica non reca indicazioni circa gli eventuali oneri necessari a garantire il funzionamento della Cabina di regia, andrebbero indicate le risorse umane, strumentali e finanziarie da utilizzate per garantirne il funzionamento.

 

Comma 62
(Manutenzione rete viaria delle province e città metropolitane)

Le norme modificano i commi 1076 e 1078 della legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017) che dispongono il finanziamento di interventi sulla rete viaria delle province e delle città metropolitane. Le modifiche al citato comma 1076 incrementano le risorse disponibili per gli interventi di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni per l'anno 2021 e 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034. Inoltre, si stabilisce che in caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, le corrispondenti risorse sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate alle stesse finalità a cui erano già destinate invece di affluire al fondo da ripartire per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese[9].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Manutenzione della rete viaria delle province  

50

100

250

 

50

250

 

50

250

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e specifica che l'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto, tra l'altro, degli effetti dell'utilizzo delle economie e del recupero e successiva riassegnazione delle risorse.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto della quantificazione proposta rilevando, tuttavia, che la relazione tecnica non fornisce gli elementi di dettaglio posti alla base della quantificazione degli effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento, ma indica solo il risultato finale di tale stima con riferimento al triennio di bilancio.

In proposito appare necessario acquisire i relativi elementi informativi. Inoltre, tenuto conto che gli stanziamenti di ammontare più rilevante sono disposti dal 2022, si ribadisce quanto già evidenziato rispetto a precedenti norme, riguardo alla necessità di una valutazione in merito alla coerenza degli effetti ascritti alle norme in esame anche oltre il triennio di riferimento.

 

Commi 63 e 64
(Messa in sicurezza di strade e miglioramento energetico delle scuole)

Le norme autorizzano una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane.

Con appositi decreti sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse e sono individuati gli enti beneficiari ed il contributo assegnato a ciascuno di essi.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Messa in sicurezza di strade e miglioramento energetico delle scuole (comma 63)

100

100

250

 

50

250

 

50

250

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e specifica che l'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto dei tempi necessari per la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse nonché di utilizzo delle risorse stesse.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto della quantificazione proposta, rilevando, tuttavia, che la relazione tecnica non fornisce gli elementi di dettaglio posti alla base della quantificazione degli effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento, ma indica il risultato finale di tale stima con esclusivo riferimento al triennio di bilancio.

In proposito appare necessario acquisire i relativi elementi informativi anche in considerazione del fatto che gli stanziamenti più rilevanti sono previsti dal 2022.

 

Comma 66
(Contributi per investimenti nelle regioni a statuto ordinario)

Le norme, modificate dal Senato, intervengono sull’articolo 1, comma 134, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019).  Tali norme assegnano alle regioni a statuto ordinario, per il periodo 2021-2033, contributi per una pluralità di finalità specificate. Le modifiche incrementano la misura dei contributi di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.

Conseguentemente viene sostituita la tabella n. 1 allegata alla legge n. 145/2018 che ripartiva gli importi previsti dalle norme tra le varie Regioni. La nuova tabella tiene conto dell’incremento delle somme da erogare.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica nel triennio di bilancio dal momento che i contributi agli investimenti sono incrementati a partire dal 2023, esercizio successivo al triennio di riferimento.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e specifica che l'effetto stimato sui saldi di finanza pubblica è pari a 200 milioni di euro in ciascun anno.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la RT indica in 200 milioni l’effetto delle norme per ciascun esercizio considerato, ma non esplicita l’impatto sui diversi saldi di tali stanziamenti.

In proposito appare opportuno acquisire i relativi elementi informativi. Inoltre, tenuto conto che gli effetti delle norme si determinano dal 2023, esercizio non ricompreso nel triennio di bilancio, andrebbero acquisiti elementi volti a verificare la complessiva coerenza di detti effetti rispetto alle proiezioni, oltre il triennio, dei valori iscritti nel prospetto riepilogativo allegato al provvedimento in esame.

 

Comma 67
(Attività di monitoraggio del rischio sismico)

La norma autorizza la spesa di 0,8 milioni di euro per l'anno 2020 e 1 milione di euro a decorrere dell'anno 2021, per reintegrare e stabilizzare il finanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, del decreto legge n. 195/2009. Tale autorizzazione di spesa è finalizzata a garantire la prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico attraverso l'utilizzo di tecnologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio nelle diverse aree del territorio.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Monitoraggio rischio sismico

0,8

1

1

0,8

1

1

0,8

1

1

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l’onere è configurato quale limite massimo di spesa.

 

Comma 68
(Museo della diga di Gleno)

La norma assegna alla Regione Lombardia un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2020 quale concorso finanziario per la realizzazione del Museo della Diga del Gleno entro l'anno 2023.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Museo della diga di Gleno

0,3

 

 

0,3

 

 

0,3

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l’onere è configurato quale limite massimo di spesa.

 

Comma 69
(Contributi per investimenti nelle regioni a statuto ordinario)

Le norme stabilisce che con DPCM[10], entro la data del 31 dicembre 2023, possono essere rimodulati, ad invarianza dei contributi complessivi, gli stanziamenti dei commi da 29 a 38, da 42 a 46, da 51 a 64 e da 64 a 66, riferiti al periodo 2025-2034, previsti dall’articolo 8 in esame. Le eventuali rimodulazioni sono disposte al fine di adeguare, anche sulla base delle informazioni disponibili derivanti dai monitoraggi, le complessive risorse alle esigenze territoriali.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica si limita ad affermare che le norme non determinano effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma impone il solo rispetto dell’invarianza dei contributi complessivi. Peraltro, per garantire la neutralità dell’impatto delle norme sulla finanza pubblica, occorre non solo che risultino invariati i contributi erogati nel loro complesso, ma anche che gli effetti sui saldi non eccedano quelli già contabilizzati a normativa vigente. Appare, pertanto, necessario acquisire la valutazione del Governo riguardo all’idoneità della formulazione adottata a garantire la tenuta di entrambi i vincoli indicati.

 

Comma 70
(Detrazioni IRPEF per interventi sugli immobili)

Normativa vigente. L’art. 10, comma 1, del DL n. 34/2019, inserendo il comma 3.1 all’articolo 14 del DL n. 63/2013, interviene sulla disciplina relativa alla detrazione IRPEF per spese riqualificazione energetica, consentendo la fruizione del beneficio mediante un contributo in luogo della detrazione fiscale. Si tratta, in particolare, di una riduzione del prezzo all’atto del pagamento che viene recuperata dal fornitore mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione in cinque annualità. Alla disposizione – che prevede anche un analogo intervento sull’articolo 16 del DL n. 63/2013 in materia di detrazione per spese di ristrutturazione edilizia - sono ascritti complessivamente effetti positivi, per la minore fruizione della detrazione, ed effetti negativi, per l’utilizzo del credito d’imposta come risulta dalla seguente tabella.

(milioni di euro)

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

IRPEF/

IRES

0,8

8,5

9,6

11,8

10,2

10,2

5,7

3,2

0,6

2,5

2,5

-1,9

0,0

Credito

-15,2

-15,2

-15,2

-15,2

-15,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totale

-14,4

-6,7

-5,6

-3,4

-5,0

10,2

5,7

3,2

0,6

2,5

2,5

-1,9

0,0

 

La norma, introdotta dal Senato, sostituisce il comma 3.1 dell’articolo 14 del DL n. 63/2013.

La nuova formulazione stabilisce che, a decorrere dal 2020, la facoltà di utilizzare il contributo, in luogo della detrazione IRPEF, si applica alle sole ipotesi di interventi di ristrutturazione importante di primo livello[11] per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori non inferiore a 200.000 euro.

Si conferma la procedura che prevede la fruizione del contributo a titolo di sconto sul prezzo da parte del fornitore. Quest’ultimo procede al recupero di quanto non riscosso mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione in cinque quote costanti.

È espressamente esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

La disposizione andrebbe coordinata con quanto disposto dal comma 176 che abroga il comma 3.1 dell’articolo 14 del DL n. 63/2013, oggetto di sostituzione del presente articolo.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Minori entrate

 

Minore credito d’imposta per interventi di riqualificazione – IRPEF/IRES

0,2

2.0

1,3

0,2

2.0

1,3

0,2

2.0

1,3

Minori spese in conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minore credito d’imposta per interventi di riqualificazione – IRPEF/IRES

5,0

5,0

5,0

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che gli effetti recati dalla disposizione sono stati considerati nella relazione tecnica afferente i commi 191 (detrazione IRPEF per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica) e 192 (interviene sulla disciplina che consente la fruizione del beneficio tramite contributo in luogo della detrazione IRPEF).

 

La Nota di trasmissione della relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che gli effetti recati dal “ripristino dello sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica, limitandola solo alle spese relative ad interventi di ristrutturazione importante di primo livello per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro” sono stimati come indicato nella seguente tabella.

milioni di euro

 

2020

2021

2022

2023

dal 2024 al 2030

2031

dal 2022

IRPEF/IRES

-0,2

-2,0

-1,3

-1,3

-1,3

0,9

0

Credito d’imposta

5,0

5,0

5,0

5,0

0

0

0

TOTALE

4,8

3,0

3,7

3,7

-1,3

0,9

0

 

La Nota segnala altresì che, per un migliore coordinamento per materia, si propone di ricondurre il comma 70 alle disposizioni di cui al comma 125, relativo alla proroga delle detrazioni per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia, e al comma 126 del provvedimento. Tenuto conto dell'abrogazione disposta dal comma 126, si suggerisce, altresì, di coordinare le modifiche normative prevedendo, al comma 126, di non sopprimere il comma 1, dell'articolo 10 del DL n. 34/2019, e, conseguentemente, di prevederne la riscrittura con il comma 70 in argomento.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma interviene sulla disciplina prevista dall’articolo 14 del DL n. 63/2013 (recante disposizioni in materia di detrazioni IRPEF per spese di riqualificazione energetica), avente carattere transitorio. In merito al coordinamento di tale intervento normativo con quello operato dal comma 176, si rinvia alla scheda riferita a quest’ultima disposizione.

Quanto alle norme in esame, si evidenzia che la nuova formulazione del comma 3.1 che si introduce:

-         prevede una decorrenza “a regime” delle disposizioni da esso recate (“a partire dal 1° gennaio 2020”). Tuttavia gli effetti stimati dalla relazione tecnica sembrerebbero basarsi esclusivamente su una riduzione (quale conseguenza del minore ambito applicativo rispetto alla normativa vigente) dell’ammontare degli effetti già scontati – con riferimento alla sola spesa effettuata nel 2019 -  in occasione dell’introduzione della norma del DL 34/2019. Per contro, l’estensione “a regime” della predetta modalità di fruizione dovrebbe comportare effetti di gettito riferiti anche a spese sostenute negli anni successivi al 2019, che la RT non sembra considerare espressamente;

-         l’applicazione del beneficio esclusivamente a specifici “interventi di ristrutturazione importante di primo livello”. In tal modo nel quadro della disciplina relativa alla riqualificazione, viene inserito il riferimento ad interventi di ristrutturazione.

 

Peraltro, tenuto conto del diverso sviluppo temporale della disciplina della detrazione IRPEF per spese di riqualificazione energetica (di carattere non permanente) e di quella per interventi di ristrutturazione (che vige invece “a regime”) nonché delle differenze di carattere sostanziale tra le due normative, appare necessario chiarire quale sia l’effettiva portata della norma in esame, il profilo temporale di applicazione e il conseguente impatto sui saldi. 

Per quanto concerne l’ammontare degli effetti ascritti alle norme nel prospetto riepilogativo – indicati nella stessa misura sui tre saldi di finanza pubblica – andrebbero acquisiti gli elementi e le ipotesi sottostanti tale contabilizzazione. In particolare, si ricorda che la disciplina riferita agli interventi per spese di riqualificazione energetica si applica anche alle società e prevede, in presenza di specifici requisiti, la possibilità di cedere il credito anche agli istituti finanziari. In relazione a tale facoltà, gli effetti in termini di indebitamento netto dovrebbero differenziarsi da quelli ascritti ai fini del saldo netto da finanziare e del fabbisogno e prevedere importi annui più elevati nel triennio considerato dal prospetto riepilogativo. In proposito andrebbe acquisito un chiarimento.

Inoltre, in base a quanto indicato dalla RT:

-         è prevista una riduzione delle entrate corrispondente, presumibilmente, all’incremento delle spese ammesse in detrazione. In assenza di informazioni di dettaglio, gli importi indicati sembrerebbero corrispondere ad una maggiore spesa stimata in 14 milioni di euro;

-         è previsto un incremento delle spese in conto capitale corrispondente verosimilmente alle spese per le quali, in luogo della detrazione, il contribuente opta per il contributo, che viene poi recuperato dal fornitore mediante credito d’imposta in cinque annualità. In assenza di ulteriori indicazioni, gli importi individuati sembrerebbero corrispondere ad una maggiore spesa stimata in circa 25 milioni di euro.

Premessa la necessità di acquisire una conferma in merito alla suddetta ricostruzione, andrebbe verificata la prudenzialità dell’ammontare di spesa annua considerata ai fini della stima.

In merito ai predetti aspetti appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

Comma 71
(Opere pubbliche nei comuni)

La norma, introdotta dal Senato, afferma che ai fini dello sviluppo sostenibile assumono rilevanza i lavori di riqualificazione e razionalizzazione degli elettrodotti della Rete di trasmissione Nazionale RTN, sul territorio italiano. La norma attribuisce priorità al progetto di variante delle linee Cislago-Dalmine e Bovisio Cislago, nei comuni di Barlassina, Cesano Maderno e Seveso, per la cui realizzazione è autorizzata la spesa di 3,7 milioni per l'anno 2022.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Razionalizzazione elettrodotti

 

 

3,7

 

 

3,7

 

 

3,7

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che l’onere recato dalla norma è configurato quale limite massimo di spesa.

 

Comma 72
(Investimenti per la messa in sicurezza idraulica in Liguria)

Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, modificano l'articolo 9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, in materia di semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale. Una prima modifica stabilisce che il programma straordinario di investimenti - adottato dal Commissario straordinario per la ripresa e lo sviluppo del porto di Genova (dopo il crollo del ponte Morandi) e delle relative infrastrutture di accessibilità - possa includere anche investimenti per la messa in sicurezza idraulica e per l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Si prevede, inoltre, che il Commissario straordinario provveda all’aggiornamento del citato programma di investimenti entro il 28 febbraio 2020; l’aggiornamento è previsto per includere le ulteriori finalità sopra descritte ossia al fine di consentire i necessari lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente.

Per tali finalità, è autorizzata la spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli anni 2020-2024 di cui 40 milioni di euro per l'anno 2020, 60 milioni di euro per l'anno 2021, 80 milioni di euro per l'anno 2022, 120 milioni di euro per l'anno 2023 e 180 milioni di euro per l'anno 2024.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Messa in sicurezza rio Molinassi e rio Cantarena 

40

60

80

40

60

80

40

60

80

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento non considera la norma.

La formulazione della norma è frutto delle considerazioni espresse dalla Ragioneria generale dello Stato sul testo del comma in esame che sono state recepite nel parere reso sul maxiemendamento dalla Commissione Bilancio del Senato.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazione da formulare dal momento che l’onere è configurato quale limite massimo di spesa.

 

Comma 73
(Contributo per le Fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova)

La norma autorizza un contributo annuo di 2 milioni di euro per il 2020 per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 45, comma 3, della legge n. 448/2001.

La norma richiamata ha autorizzato limiti di impegno quindicennali di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2002 per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera del Levante di Bari e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2003 per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera di Padova.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera del Levante di Bari della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera di Padova

2,0

 

 

2,0

 

 

2,0

 

 

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non vi sono osservazioni dal momento che l’autorizzazione è formulata in termini di limite massimo di spesa.

 

Comma 74
(Investimenti per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente alpino della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)

La norma assegna alla regione Valle d’Aosta un contributo straordinario di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per il finanziamento di spese di investimento destinate alla salvaguardia e alla tutela dell’ambiente alpino dai rischi idrogeologici.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Contributo destinato agli investimenti per la salvaguardia e la tutela dell’ambiente alpino della Regione Valle d’Aosta

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto della norma, afferma che gli interventi saranno svolti in coerenza con il “Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico” di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019 e saranno monitorati ai sensi del D.lgs. n. 229/2011[12].

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni in quanto l'onere è limitato all'entità dello stanziamento.

 

Commi 76 e 77
(Proroga grandi derivazioni idroelettriche in Trentino-Alto Adige)

Normativa vigente. L’articolo 13, comma 6, dello Statuto di autonomia TAA, prevede che le concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico accordate nelle province autonome di Trento e di Bolzano, che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2022, ancorché scadute, sono prorogate di diritto per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre la predetta data. Le province e i concessionari possono, in tal caso, concordare eventuali modificazioni degli oneri e delle obbligazioni previsti dalle concessioni in corso, secondo quanto stabilito dalla pertinente legge provinciale.

 

Le norme prorogano il predetto termine dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che alla disposizione, di natura ordinamentale, non si ascrivono effetti per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni non sembrano suscettibili di determinare effetti finanziari diretti. Tanto premesso, sarebbe necessario acquisire l’avviso del Governo riguardo alla compatibilità con la normativa europea in materia di affidamenti pubblici delle disposizioni in esame al fine di escludere eventuali procedure di infrazione.

 

Comma 78
(Affidamento di lavori da parte dei Vigili del fuoco)

Le norme – introdotte durante l’esame presso il Senato - prevedono che le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice degli appalti) non si applichino agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, fermo restando l'obbligo del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta oneri.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che al D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice degli appalti) non erano complessivamente ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Tanto premesso, appare utile acquisire l’avviso del Governo riguardo alla compatibilità delle disposizioni in esame con la normativa europea in materia di appalti al fine di escludere eventuali procedure di infrazione.

 

Commi 79 e 80
(Modalità di determinazione del fondo crediti dubbia esigibilità)

Le norme prevedono che, nel corso degli anni 2020 e 2021, gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2020 e 2021 ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nel relativo allegato al bilancio. La riduzione è consentita se nell’esercizio precedente a quello di riferimento l’ente locale è risultato in regola con i tempi di pagamento e con l’impegno di riduzione dello stock di debito pregresso[13] (comma 79).

Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell’accelerazione delle riscossioni in conto/competenza e in conto/residui delle entrate, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi e gli accertamenti (comma 80).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

FCDE degli enti locali (comma 79)

 

 

 

60

139

 

60

139

 

 

La relazione tecnica, con riguardo alle norme recate dal comma 79, evidenzia che le stesse prevedono la facoltà per gli enti locali “buoni pagatori” di calcolare nel 2020 e nel 2021 il fondo crediti di dubbia esigibilità applicando la percentuale del 90 per cento in luogo del 95 per cento (per l’anno 2020 ndr) e del 100 per cento (per il 2021 ndr) prevista dalle norme vigenti. Ciò comporta un ampliamento della capacità di spesa di tali enti, determinando effetti finanziari negativi sull'indebitamento netto e sul fabbisogno pari a 60 milioni di euro per l'esercizio 2020 e 139 milioni di euro per l'esercizio 2021.

La relazione tecnica, inoltre, afferma che il comma 80 non determina effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto costituisce applicazione di principi contabili. già previsti dal decreto legislativo n. 118/2011, che consentono di ridurre il Fondo crediti di dubbia esigibilità in caso di maggiore riscossione delle entrate rispetto a quella prevista.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento a quanto previsto dal comma 79, si prende atto della quantificazione proposta, rilevando tuttavia che la relazione tecnica non fornisce gli elementi numerici posti alla base della determinazione dell’onere stimato, necessari per verificare la correttezza delle stime.

Per quanto concerne le norme recate dal comma 80, si rileva che le stesse - pur operando secondo la logica che assiste gli accantonamenti al FCDE, che potranno essere ridotti all’aumentare della capacità di incasso dell’ente - innovano la legislazione vigente introducendo criteri nuovi per la determinazione del FCDE. Infatti, in luogo di applicare le norme del principio contabile concernente la contabilità finanziaria[14], si consente agli enti locali di operare una riduzione degli accantonamenti al FCDE “sulla base del rapporto (da loro) previsto tra gli incassi e gli accertamenti”. La possibilità di riduzione è dunque rimessa ad una valutazione dell’ente, che potrà applicare una riduzione determinata “sulla base” di proprie valutazioni, sia pur asseverate dall’organo di revisione.

Alla luce di tale considerazione appare necessario acquisire la valutazione del Governo riguardo alle risorse che potranno essere liberate in applicazione delle norme in esame e che saranno, presumibilmente, destinate ad incrementare la spesa degli enti, verificando il conseguente possibile impatto sui saldi di finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello scontato nel prospetto in applicazione del comma 79. 

 

Commi 81 e 82
(Edilizia sanitaria)

La norma eleva a 30 miliardi di euro, ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l’importo fissato dall’articolo 20 della legge n. 67 del 1988, rideterminato dall’articolo 2, comma 69, della legge n. 191 del 2009 e, da ultimo, determinato dall’articolo 1, comma 555, della legge n. 145 del 2018 in 28 miliardi di euro.

Resta fermo, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l’assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio.

La norma stabilisce che l’incremento è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sulle risorse previste dall’articolo 1, comma 555, dalla legge n. 145 del 2018.

La norma differisce, intervenendo sulla legge n. 120 del 2007, dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2021 il termine per il conseguimento del collaudo, in assenza del quale è disposta la risoluzione degli accordi di programma relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia sanitaria finalizzati a consentire l'esercizio dell'attività libero-professionale intra-muraria, a condizione che detti interventi risultino comunque iniziati.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

La relazione tecnica chiarisce che l'incremento di 2 miliardi complessivi destinati al finanziamento di programmi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico sono così ripartiti:

- 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

- 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032.

La RT puntualizza inoltre che la relativa realizzazione, a seguito della ripartizione delle risorse con delibere del CIPE alle regioni e agli enti interessati, si realizza mediante la sottoscrizione degli accordi di programma che avviano il complessivo iter di realizzazione delle opere. I trasferimenti di risorse avvengono per stati di avanzamento dei lavori.

In relazione al differimento del termine del collaudo, la RT evidenzia che esso mira a consentire il completamento delle opere avviate entro il termine del 31/12/2014, con vincolo di collaudo entro il nuovo termine del 31/12/2021. La RT esclude che dalla presente disposizione derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di interventi già finanziati negli esercizi pregressi.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che dalle norme non si evince la modulazione annua del rifinanziamento per complessivi 2 miliardi del programma di edilizia sanitaria, che risulta desumibile soltanto dalla relazione tecnica. Peraltro, al fine di verificare l’impatto finanziario oltre il triennio, andrebbero acquisiti i dati sottostanti la dinamica di spesa, prefigurata dalla RT.

Si fa presente in proposito che gran parte degli oneri e della relativa copertura finanziaria decorrono dal 2024 e non sono pertanto inclusi nel prospetto riepilogativo, riferito esclusivamente al triennio2020-2022. Occorre pertanto acquisire elementi che consentano di verificare la complessiva compensatività degli effetti attribuiti dal 2023 alle norme in esame rispetto alle proiezioni oltre il triennio degli importi iscritti nel prospetto riepilogativo allegato al provvedimento in esame.

 

Commi 83 e 84
(Sblocca Italia)

Normativa vigente. L’articolo 3, comma 1, del DL 133/2014 ha incrementato di 26 milioni per l'anno 2014, 231 milioni per l'anno 2015, 159 milioni per l'anno 2016, 1.073 milioni per l'anno 2017, 2.066 milioni per l'anno 2018 e 148 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un Fondo finalizzato a consentire nell'anno 2014 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori. Il Fondo è altresì incrementato, per un importo pari a 39 milioni di euro, mediante utilizzo delle disponibilità, iscritte in conto residui, derivanti dalle revoche di cui all'articolo 13, comma 1, del DL 145/2013.

Il successivo comma 2 ha demandato a uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'assegnazione delle risorse occorrenti.

Il comma 3-bis ha disposto infine che, ai fini della revoca dei finanziamenti, le “condizioni di appaltabilità e di cantierabilità si realizzino quando i relativi adempimenti sono compiuti entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'effettiva disponibilità delle risorse necessarie ai fini rispettivamente corrispondenti”.

 

Le norme modificano l’articolo 3, comma 3-bis, del DL 133/2014, prorogando il termine per la revocabilità delle risorse assegnate al 31 dicembre 2021.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la modifica della norma non comporta ulteriori oneri economici, trattandosi di interventi già finanziati e i cui impatti sui saldi di finanza pubblica risultano già scontati a legislazione vigente.

La RT chiarisce inoltre che l'obiettivo della norma è quello di consentire l'accelerazione della conclusione dei lavori pubblici; tuttavia, il processo realizzativo delle opere pubbliche inserito nel DL 133/2014 ha dovuto tenere conto dell’entrata in vigore delle nuove norme contenute nel D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice degli appalti), tra cui la cancellazione dell'appalto integrato. In siffatto contesto, alcuni interventi finanziati con i contributi previsti dalla norma di cui trattasi presentano difficoltà riguardo al rispetto delle condizioni di appaltabilità e di cantierabilità, previste dall'articolo 3, comma 3-bis, della medesima norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto che la RT afferma che la disposizione attiene a interventi già finanziati e i cui impatti sui saldi di finanza pubblica risultano già scontati a legislazione vigente. Non si formulano quindi osservazioni.

 

Commi da 85 a 100
(Green economy)

Le norme intervengono in materia di interventi ecosostenibili ed ecoefficienti e di titoli di Stato definiti “green”, prevedendo la copertura di taluni oneri per consulenze, nonché in materia di partecipazione italiana al “Green climate fund” e di riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi.

 

Interventi ecosostenibili ed ecoefficienti.

Le norme istituiscono nello stato di previsione del MEF un fondo con una dotazione di 470 milioni per l'anno 2020, di 930 milioni per l'anno 2021 e di

1.420 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di cui una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata ad interventi coerenti con le finalità di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, di cui fino a 20 milioni di euro per ciascun ano destinati ad iniziative da avviare nelle Zone Economiche Ambientali.[15]

Alla costituzione del fondo concorrono (per un importo pari a 150 milioni) i proventi delle aste delle quote di emissione di C02[16] relativi agli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla quota di pertinenza del Ministero dell'ambiente.

Al fine di sostenere progetti economicamente sostenibili che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto all’imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell’uso della plastica e la sua sostituzione con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico:

1) il Ministro dell'economia può, a valere sul nuovo fondo:

- concedere una o più garanzie, a titolo oneroso, anche con riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni e nella misura massima dell'80 per cento (comma 2);

- intervenire attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e/o di debito, anche di natura subordinata.

Con decreti ministeriali:

- è individuato l'organismo competente alla selezione degli interventi;

- sono stabiliti i criteri, le modalità e condizioni per il rilascio delle garanzie e per la partecipazione indiretta al capitale o al debito, anche al fine di escludere che da tali interventi possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.

Il MEF può operare attraverso società in house o attraverso il gruppo BEI quale banca dell'UE[17];

2) possono essere destinate risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI).[18]

Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese, anche associate, di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale;

     3) nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, sugli interventi ammessi al finanziamento del FRI, può essere concesso un contributo a fondo perduto per spese di investimento, sino ad una quota massima del 15 per cento dell'investimento medesimo. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni nel 2020, 40 milioni nel 2021 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

4) è esteso l'ambito di operatività del “FRI regionale”[19], in quanto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le Regioni e le Province autonome possono concedere una quota di finanziamento a fondo perduto, a valere su risorse proprie o di terzi, integrativa del finanziamento concesso sul FRI regionale;

5) per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, gli interventi agevolativi delle “Misure in favore della nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi”[20] (si tratta di mutui a tasso zero concessi a valere sule risorse di un apposito Fondo rotativo) possono essere integrati, nel rispetto della normativa UE, con una quota di finanziamento a fondo perduto in misura non superiore al 20% delle spese ammissibili a valere su risorse dei Fondi strutturali e d'investimento europei. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.

Nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell'Unione europea, a valere sul “Fondo di garanzia per supporto a investimenti del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)”[21], la garanzia dello Stato può anche essere concessa in complementarità con la garanzia di bilancio dell'UE a sostegno di prodotti finanziari forniti da partner esecutivi: la disciplina attuativa è rimessa a un decreto ministeriale.

Inoltre, nell'ambito del fondo di garanzia per la prima casa[22] è istituita una sezione speciale per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie sui finanziamenti ai condomini connessi ad interventi di ristrutturazione per accrescimento dell'efficienza energetica. Gli interventi della sezione speciale sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione speciale sono attribuite risorse pari a 10 milioni di euro per il 2020 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

La dotazione della sezione speciale può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura massima della garanzia.

 

Titoli di Stato definiti “green”.

La quota di interventi sopra descritti finanziata con risorse statali e gli interventi finanziati dalle amministrazioni centrali dello Stato a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale possono essere inseriti dal MEF tra le spese rilevanti nell’ambito dell’emissione di titoli di Stato cosiddetti “green”. Le emissioni di titoli di Stato “green” sono proporzionate agli interventi con positivo impatto ambientale finanziati dal Bilancio dello Stato, ivi inclusi gli interventi ora descritti, e devono essere comunque tali da garantire un efficiente funzionamento del mercato secondario di detti titoli.

Ai fini dell’emissione dei titoli di Stato “green” è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato interministeriale coordinato dal MEF con l'obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le informazioni concernenti l’effettivo utilizzo e l’impatto ambientale degli impieghi indicati nella documentazione dei Titoli.

Con decreto ministeriale:

- si può prevedere che la rispondenza degli investimenti rispetto alle finalità della normativa in esame, e la quantificazione del relativo impatto, siano certificati da un professionista indipendente;

- sono individuati dati e informazioni che le amministrazioni pubbliche comunicano al MEF per assicurare il monitoraggio dell'impatto degli interventi previsti dal presente articolo e di quelli finanziati con il fondo investimenti delle amministrazioni centrali e delle operazioni a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale. La mancata comunicazione dei dati e delle informazioni richieste, necessarie anche per il rispetto degli impegni con l'Unione Europea, rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.

 

Copertura finanziaria per le consulenze esterne

Agli oneri “derivanti dalla norma che concerne l'organismo competente alla selezione degli interventi e dalla norma che concerne il professionista incaricato di certificare le informazioni relative ai Titoli di Stato “green” si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo istituito presso il MEF (sopra descritto), nei limiti di l milione di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni successivi.

 

Partecipazione italiana al “Green climate fund

Al fine di assicurare la partecipazione italiana dal 2020 al 2028 alla ricostituzione del “Green climate fund” è autorizzata la spesa di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.

In proposito si ricorda che l’articolo 3 della legge n. 204/2016 (ratifica dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici) ha autorizzato il Ministero dell'ambiente ad assicurare la partecipazione italiana, per un importo pari a 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, alla prima capitalizzazione del Green Climate Fund istituito durante la sedicesima sessione della Conferenza delle Parti (COP 16) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

 

Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi

Viene infine costituita, presso il Ministero dell’ambiente, una Commissione di studio e di proposta per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi. La Commissione, presieduta dal Ministro dell’ambiente e composta da rappresentanti ed esperti di varie amministrazioni centrali, coinvolge soggetti esterni quali le parti sociali, gli enti locali, le associazioni ecc. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Alla Commissione è assegnata una dotazione finanziaria di 0,5 milioni per il 2020.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Oneri per l'avvalimento di una società in house o del gruppo BEI e di un professionista indipendente

 

 

 

 

 

 

1

5

5

Commissione per lo studio e le proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi

0,5

 

 

0,5

 

 

0,5

 

 

Maggiori entrate tributarie

 

Acquisizione all’erario dei proventi delle aste delle quote di emissione CO2-minori riassegnazioni

150

150

150

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese in conto capitale

 

Fondo investimenti per la Green economy

470

930

1420

470

930

1420

 

 

 

Contributo a fondo perduto per spese di investimento in ricerca

10

40

50

10

40

50

10

40

50

Contributo a fondo perduto per nuova imprenditorialità

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Garanzie su finanziamenti ai condomini per interventi di ristrutturazione per accrescimento efficienza energetica

10

20

20

 

 

 

10

20

20

Partecipazione italiana dal 2020 al 2028 alla ricostituzione del "Green climate fund"

33

33

33

33

33

33

33

33

33

Minori spese in conto capitale

 

Acquisizione all’erario dei proventi delle aste delle quote di emissione CO2

 

 

 

 

 

 

150

150

150

 

La relazione tecnica afferma che i commi da 85 a 88 prevedono stanziamenti per misure finalizzate a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto a/l'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico ed, in generale, programmi di investimento e/o progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale. Complessivamente tali stanziamenti ammontano a 533 milioni di euro per il 2020, 1033 milioni di euro per il 2021, 1533 milioni di euro per il 2022 e per il 2023.

In particolare, il comma 85 istituisce nello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire con una dotazione di 470 milioni di euro per l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Tale fondo è destinato ad operazioni finanziarie, ossia alla concessione dì garanzie e alla partecipazione indiretta in capitale di rischio e/o di debito, anche di natura subordinata. Si tratta pertanto di operazioni che hanno effetti solo in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno. I decreti attuativi saranno predisposti al fine di escludere che da tali operazioni possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.

Alla costituzione del fondo concorrono i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, a valere sulla quota di pertinenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 che resta acquisita all'erario. Tale utilizzo determina un effetto migliorativo di pari importo in termini di indebitamento netto, atteso che detti proventi sono generalmente utilizzati per operazioni che hanno effetto su tale saldo, mentre in questo caso concorrono all'alimentazione di un fondo che effettua unicamente operazioni finanziarie sia pure finalizzando la quota parte derivanti dai predetti proventi ad interventi coerenti con le finalità previste dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di cui fino a 20 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni destinati alle iniziative da avviare nelle Zone Economiche Ambientali, sulla base di uno specifico decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.

Inoltre, il comma 89 prevede che - nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell'Unione europea - la garanzia dello Stato che oggi può assistere le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) promosse da CDP nell'ambito del c.d. "Piano Juncker" in qualità di Istituto nazionale di promozione, possa anche essere utilizzata in complementarità con la garanzia di bilancio dell'Unione europea a sostegno di prodotti finanziari forniti da partner esecutivi che sarà regolata con specifici atti dell'UE in attuazione del predetto quadro finanziario pluriennale. La disposizione non comporta effetti in quanto resta invariata la dotazione del Fondo di cui all'art. 1, comma 825, della legge n. 208/2015, che sarebbe altresì alimentato con le commissioni pagate dalla CDP sulle garanzie concesse, senza nuovi o maggiori oneri per l'erario.

Al comma 90, la disposizione prevede il potenziamento di strumenti già previsti a legislazione vigente per le finalità di cui al comma 88 e per l'incremento degli investimenti. In particolare:

- alla lettera a) si prevede che le risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) possano essere destinate anche agli interventi con le finalità del Fondo, riportate al comma 89. La proposta impiega principalmente risorse già disponibili della gestione separata della CDP e può essere realizzata con risorse già destinate al funzionamento del FRI a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri;

- alla lettera b) si prevede di associare al finanziamento agevolato a valere sul FRI per i progetti green anche una quota di contributo a fondo perduto - nella misura massima del 15 per cento - per spese d'investimento, necessario ad accrescere l'appeal dello strumento (in un periodo caratterizzato da tassi di interesse contenuti), rinviando per la disciplina dell'intervento a uno o più decreti attuativi del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La disposizione comporta oneri per 10milioni nel 2020, 40 nel 2021 e 50 nel 2022 e nel 2023;

- alla lettera c) si prevede l'estensione agli interventi green anche dell'operatività del FRI c.d. "regionale". Si prevede, al tal fine, che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possano, altresì, concedere una quota di finanziamento a fondo perduto, a valere su risorse proprie o di terzi, integrative del finanziamento concesso dai predetti soggetti sul FRI Regionale. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto restano fermi i vincoli finanziari per gli enti;

- la lettera d) prevede per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, che gli interventi agevolativi di cui al Titolo I, Capo 01, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 ("nuove imprese a tasso zero"), possano essere integrati, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con una quota di finanziamento a fondo perduto. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023. Per l'erogazione dei contributi a fondo perduto possono essere altresì utilizzate le risorse originariamente destinate a contributi della stessa natura che si rendessero eventualmente disponibili sul conto aperto presso la tesoreria dello Stato per la gestione delle predette agevolazioni, quantificate dal gestore dell'intervento al 31 dicembre di ciascun anno dal 2019 al 2022.

Il comma 91 istituisce una sezione speciale del Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147: coerentemente con la natura di tale garanzia, considerata standardizzata ai fini del SEC2010, la disposizione ha effetti in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto.

Con riferimento ai commi da 92 a 94, la RT ribadisce il contenuto delle norme e afferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento ai commi da 95 a 96, la RT ribadisce il contenuto delle norme.

Con riferimento al comma 97, la RT afferma che la disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero dell'ambiente provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente sul proprio bilancio sui capitoli relativi allo sviluppo e al funzionamento del sistema informativo (capitoli n. 3501 e n. 8811) e sui capitoli sui quali gravano anche spese relative a convenzioni (capitoli n. 8406 e n. 8407), anche riprogrammando gli interventi finanziati con le risorse ivi allocate.

Con riferimento ai commi da 98 a 100 la relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma dispone un ulteriore utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di C02 relativi agli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla quota di pertinenza del Ministero dell'ambiente: tali proventi sono stati oggetto di diversi utilizzi (di recente, si considerino gli articoli 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter, del DL n. 111/2019). Pur rilevando che la quota utilizzata non è quella destinata all’ammortamento del debito pubblico, bensì allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’ambiente, sarebbe utile acquisire un quadro esaustivo degli utilizzi previsti a valere sulle risorse in esame nonché elementi di valutazione volti ad escludere che le disposizioni in esame possano incidere su interventi già avviati o programmati a valere sulle medesime risorse. Inoltre, la RT spiega che l’utilizzo determina un effetto migliorativo in termini di indebitamento netto, atteso che detti proventi sono “generalmente utilizzati” per operazioni che hanno effetto su tale saldo, mentre in questo caso concorrono all’alimentazione di un fondo che effettua unicamente operazioni finanziarie: pertanto il prospetto riepilogativo ascrive effetti positivi in termini di indebitamento netto per l’integrale importo utilizzato (150 milioni annui). Al fine di verificare la correttezza di tale iscrizione, andrebbe acquisita conferma che, a normativa vigente, tutti gli utilizzi previsti a valere sulle predette risorse riguardino interventi che determinano un impatto anche sul saldo di indebitamento (mentre la RT fa riferimento alla generalità, piuttosto che alla totalità, degli utilizzi previsti a legislazione vigente).

Per quanto riguarda il Fondo istituito presso il MEF, al quale vengono ascritti effetti in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno, ma non di indebitamento netto, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che la norma medesima prevede che con decreto attuativo siano stabilite le modalità attuative al fine di escludere che da tali interventi possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto e che, dunque, l’operatività del fondo può essere assicurata in termini tali da non incidere, prospetticamente, sul deficit.

Quanto alle garanzie per gli interventi condominiali di efficientamento energetico, andrebbero chiarite le ragioni per le quali i relativi effetti non sono registrati anche in termini di fabbisogno, come invece avviene per tutte le restanti operazioni finanziarie descritte dalla norma.

In merito ai titoli di Stato cosiddetti “green”, andrebbe acquisita conferma che le norme in esame, come parrebbe dal loro tenore testuale, abbiano l’effetto di introdurre una nuova categoria di titoli del debito che potranno essere emessi e collocati nel quadro finanziario previsto a legislazione vigente, ossia senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica o altri impatti, anche di carattere indiretto, sul debito pubblico. Andrebbe altresì confermato che le amministrazioni pubbliche interessate possano effettivamente raccogliere e comunicare al MEF i dati e le informazioni richiesti in merito agli investimenti pubblici “verdi” ad invarianza di risorse e che il Comitato interministeriale coordinato dal MEF per l’emissione dei titoli “green” possa operare senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (come previsto da un’apposita clausola) pur dovendo fronteggiare nuovi adempimenti non previsti a legislazione vigente.

Quanto allo stanziamento per consulenze esterne, che la norma indica “nei limiti di l milione di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni successivi”, sarebbe necessario precisare se si tratti di un onere permanente, posto che la consulenza relativa ai titoli di Stato non appare limitata a un arco temporale circoscritto ovvero, in alternativa, individuare puntualmente le annualità per le quali è disposta la relativa spesa.

Infine, in merito alla Commissione di studio per il superamento dei sussidi ambientalmente dannosi, andrebbe acquisita conferma che la stessa possa effettivamente svolgere i compiti affidati nel quadro delle risorse assegnate.

 

Commi 101-102
(Interventi di bonifica da amianto delle navi militari)

Normativa vigente. L’articolo 56, comma 7, della legge n. 221/2015[23] istituisce presso il Ministero dell’ambiente il “Fondo per la progettazione degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto”, al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto. Il fondo aveva una dotazione finanziaria iniziale di 5,536 milioni di euro per il 2016 e di 6,018 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

 

La norma estende gli interventi di bonifica sopra descritti alle navi militari.

Inoltre, il Fondo per la progettazione degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, sopra descritto, viene incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Il Ministro della difesa definisce con decreto le priorità di intervento per le unità navali da bonificare nei limiti degli stanziamenti addizionali ora descritti.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Incremento Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto di cui all’articolo 56, comma 7 della legge n. 221/2015 (comma 102)

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

 

La relazione tecnica afferma che la norma interviene sulla rimozione di amianto dalle navi militari estendendo in tal senso le finalità del fondo previsto dall'articolo 56, comma 7, della legge n. 221/2015, che attualmente prevede l'utilizzo del fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica amianto per gli edifici pubblici contaminati. A tal fine, viene incrementato il sopra citato fondo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Come precisato dal Ministero della difesa, il quadro esigenziale per le bonifiche da amianto della Unità navali/mezzi minori e imbarcati della Marina militare per il periodo 2020 - 2030 ammonta a circa 54 milioni di euro. In particolare, i mezzi navali militari da sottoporre a bonifica da amianto sono 136, così distribuiti: 45 dislocati nella sede di Taranto, 60 dislocati nella sede di La Spezia e 31 dislocati nella sede di Augusta (SR), per un costo medio di bonifica pari a 400.000 euro per unità. Tuttavia, la RT precisa che trattasi di costo medio, tenendo conto che per le Unità navali maggiori il costo si aggira intorno al milione di euro.

Per quanto sopra, l'incremento di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, per un totale di 12 milioni di euro, è finalizzato ad avviare un processo di bonifica di circa 30 unità navali/mezzi minori della Marina militare.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni in quanto l'onere è limitato all'entità dello stanziamento.

 

Commi 103-106
(Completamento della carta geologica ufficiale d'Italia)

La norma assegna un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 all'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

L’intervento è finalizzato al completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000.

Le attività per il raggiungimento delle finalità sopra indicate sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni, con istituti e dipartimenti universitari e con il Consiglio nazionale delle ricerche, mediante la stipula di convenzioni (ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990) nei limiti delle risorse stanziate.

Una quota non superiore al 5 per cento degli stanziamenti annuali sopra indicati, può essere destinata ad oneri di carattere generale connessi alle attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia e all’acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonché alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della carta geologica d'Italia.

Il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, rende note le aree non ancora coperte dalla nuova cartografia CARG allo scopo di programmare i lavori, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per il completamento dell'intero progetto, nel limite delle risorse previste dal comma 103.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Contributo a ISPRA per il completamento della carta geologica ufficiale d’Italia (comma 103)

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

 

La relazione tecnica evidenzia come la norma abbia ad oggetto il completamento di una cartografia geologica moderna, che si pone come presupposto fondamentale per la conoscenza di un territorio ad elevato rischio sismico.

L'Italia deve recuperare enormi ritardi sul tema: la copertura territoriale, infatti, è pari solamente al 40% del territorio nazionale. La redazione di carte di microzonazione sismica, di pari passo con gli studi di pericolosità sismica di base e le relative classificazioni del territorio nazionale, appare sempre più indispensabile per orientare consapevolmente le scelte di governo del territorio a partire dall'ambito comunale, sia per le aree già edificate sia per quelle di espansione e sviluppo. Infatti, gli studi di microzonazione sismica consentono di conoscere le modificazioni che lo scuotimento sismico può comportare in superficie a causa delle condizioni geologiche e geomorfologiche locali, restituendo informazioni utili per il governo del territorio, per la progettazione, per la pianificazione, per l'emergenza e per la ricostruzione post sisma.

La RT precisa che il completamento della Carta è funzionale alla microzonazione sismica del territorio nazionale di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In tale ambito, la disposizione prevede lo stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli 2020, 2021 e 2022 per avviare il completamento della cartografia geologica ufficiale d'Italia, destinato all'ISPRA per l'informatizzazione della stessa e connesse attività strumentali. Si tratta di una attività che rientra nelle competenze dell'ISPRA, specificamente del Dipartimento per il servizio geologico d'Italia, che a tal fine si avvarrà delle risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal fine, l'ISPRA potrà svolgere tali attività in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari e con il Consiglio nazionale delle Ricerche mediante apposite convenzioni nei limiti delle risorse stanziate, pertanto non si determinano ricadute per la finanza pubblica.

Inoltre, per quanto concerne il comma 103 secondo la RT non si determino ricadute negative per la finanza pubblica trattandosi di un tetto di spesa entro il quale le risorse potranno essere destinate alle specifiche finalità individuate nella norma.

Infine, la RT evidenzia la natura ordinamentale del comma 106, che non determina effetti sulla finanza pubblica. L'atto ivi previsto a carico del Dipartimento per il servizio geologico d'Italia rientra nelle competenze di quest'ultimo, che quindi vi provvederà con le risorse assegnate.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni in quanto l'onere è limitato all'entità dello stanziamento.

 

Commi 107-109
(Green Moblity)

Le norme prevedono che le pubbliche amministrazioni siano tenute, in misura non inferiore al cinquanta per cento, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione, a procedere, dal 1° gennaio 2020, all'acquisito o noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica, ibrida o – con modifica apportata durante l’esame al Senato - a idrogeno, nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spesa. Le disposizioni si applicano in caso di acquisto o noleggio di almeno due veicoli. (commi 107 e 108).

All’attuazione delle misure le amministrazioni interessate provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente (comma 109).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non prevede oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato in quanto l'obbligo per le PA di dotarsi di veicoli ibridi o elettrici diventa cogente solo quando si procede all'acquisto o noleggio in occasione del rinnovo del parco autoveicoli e previa disponibilità delle relative risorse finanziarie.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto affermato dalla RT, secondo la quale l’acquisto dei veicoli ibridi o elettrici diventerà obbligatorio per le pubbliche amministrazioni solo in presenza di veicoli da sostituire e previa disponibilità delle relative risorse finanziarie.

Ciò premesso, si rileva che le norme in esame introducono comunque obblighi per i soggetti interessati di rinnovo del 50 per cento del parco veicoli con modelli ecologici. Le risorse già stanziate per il rinnovo dei veicoli potrebbero pertanto non essere congrue per l’acquisto dei nuovi veicoli, a minor impatto ambientale e presumibilmente dal costo unitario più elevato, se non riducendo il numero dei veicoli da acquistare. Andrebbe quindi verificato se tale obbligo possa ostacolare il soddisfacimento di esigenze operative delle amministrazioni interessate.

 

Commi 110-112
(Disposizioni in materia di trasporti)

Le norme, introdotte durante l’esame presso il Senato, dispongono quanto segue:

·        autorizzano la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2021 per la concessione di contributi volti all'attuazione di progetti per migliorare relativi alla catena intermodale, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, di cui all’articolo 1, comma 647, della L. 208/2015. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 3,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 36 della L. 457/1978 (finanziamento dell’edilizia residenziale agevolata), e quanto a 16,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della L. 196/2009, relativo ai residui passivi perenti eliminati iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 110);

·        autorizzano la spesa di 14 milioni di euro per l’anno 2020 e di 25 milioni di euro per l’anno 2021 per la concessione di contributi per i servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e/o partenza dai nodi logistici e portuali, di cui all’articolo 1, comma 648, della L. 208/2015 (comma 111);

·        il Fondo di parte corrente di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della L. 196/2009, relativo ai residui passivi perenti eliminati iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è ridotto di 14 milioni di euro per l’anno 2021 (comma 112)

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Marebonus - contributi per il miglioramento della catena intermodale e decongestione della rete viaria di cui all'articolo 1, comma 647  della legge n. 208/2015

 

20,00

 

 

20,00

 

 

20,00

 

Ferrobonus - contributi decongestione rete ferroviaria

14,00

25,00

 

14,00

25,00

 

14,00

25,00

 

Minori spese correnti

 

Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 della legge 457/1978  inerente il  Finanziamento per l'edilizia convenzionata agevolata

 

3,80

 

 

3,80

 

 

3,80

 

Riduzione Fondo per il riaccertamento dei residui di parte corrente-MIT

 

16,20

 

 

16,20

 

 

16,20

 

Riduzione fondo  per il riaccertamento dei residui passivi perenti di parte corrente-MIT

 

14,00

 

 

14,00

 

 

14,00

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che gli oneri in esame sono limitati allo stanziamento previsto.

Per quanto riguarda le modalità di copertura, appare utile acquisire conferma che la riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 36 della L. 457/1978 (finanziamento dell’edilizia residenziale agevolata), pari a 3,8 milioni di euro per il 2021, non pregiudichi lo svolgimento di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.

Analogamente, riguardo alla riduzione del Fondo di parte corrente di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della L. 196/2009, relativo ai residui passivi perenti eliminati, andrebbe escluso che, per effetto della riduzione per 14 milioni disposta dalla norma nell’anno 2021, possano determinarsi esigenze connesse ad eventuali impegni già assunti.

 

Commi 113-117
(Rinnovo del parco veicolare delle imprese  iscritte al REN)

Le norme, introdotte durante l’esame presso il Senato, stanziano 3 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.).

I contributi sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili ed è esclusa la loro cumulabilità con altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti.

L'entità dei contributi per i veicoli destinati al trasporto passeggeri, compresa tra un minimo di euro 4.000 e un massimo di euro 40.000 per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo.

Con decreto sono disciplinate le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, le modalità di erogazione dello stesso.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Contributi per il rinnovo parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.)

3,00

 

 

3,00

 

 

3,00

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

Si ricorda che la proposta emendativa che ha introdotto le disposizioni in esame prevedeva un onere pari a 3 milioni di euro nel 2020, a fronte di una copertura di 1 milione di euro per lo stesso esercizio, a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili. Rispetto a tale incongruenza, nella lettera di accompagnamento della RT si chiede l’allineamento della copertura con l’onere, sempre a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili. La Commissione Bilancio del Senato ha espresso la condizione che per il 2020 tale Fondo sia incrementato di 15.189.498 euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che gli oneri in esame sono limitati allo stanziamento previsto e che le modalità attuative della misura saranno definite con decreto anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa.

Comma 118
(Credito d’imposta per sistemi di monitoraggio sugli immobili)

Le norme, introdotte durante l’esame presso il Senato, riconoscono un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per le spese documentate relative all'acquisizione e alla predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo. Con decreto sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Credito d'imposta per acquisto e predisposizione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo per la sicurezza degli immobili

1,50

1,50

 

1,50

1,50

 

1,50

1,50

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che gli oneri in esame sono limitati allo stanziamento previsto.

Si rileva peraltro che la norma non fa espresso riferimento a modalità di fruizione del credito d’imposta (presumibilmente rinviate al decreto attuativo) che prevedano un monitoraggio volto a garantire il rispetto dei limiti di spesa previsti. Sul punto sarebbe utile acquisire l’avviso del Governo.

 

Commi 119-122
(Interventi in favore di Venezia)

Le norme, introdotte durante l’esame presso il Senato, istituiscono il Centro di Studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici, con sede nella città di Venezia (comma 119).

Il Centro si avvale del contributo delle università veneziane di Ca' Foscari, IUAV, VIU-Venice International University, degli istituti di ricerca in materia, tra i quali, CNR e il Centro Maree, nonché del Consorzio Venezia nuova e del Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia (CORILA) e della società Thetis Spa e può realizzare partnership con i principali organismi di studio e di ricerca nazionali e internazionali. In proposito, è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2020 quale concorso dello Stato alle spese per l'avvio e il funzionamento del Centro (comma 120).

È altresì autorizzata una spesa di 60 milioni di euro per il 2020 per la prosecuzione degli interventi di cui alla L. 798/1984, recante interventi per la salvaguardia di Venezia (comma 121).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Centro di Studio e di Ricerca internazionale sui cambiamenti climatici

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

Maggiori spese in conto capitale

 

Interventi per la salvaguardia di Venezia

60,00

 

 

10,00

15,00

20,00

10,00

15,00

20,00

 

La relazione tecnica, riferita al comma 121, nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame recano oneri limitati agli stanziamenti previsti per l’istituzione di un Centro studi nella città di Venezia e per la prosecuzione degli interventi di cui alla L. 798/1984, in materia di salvaguardia della medesima città lagunare.

In proposito, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che la norma specifica che l’autorizzazione di spesa, a decorrere dal 2020, in ragione di 500 mila euro annui, si configura come contributo alle spese di avvio e funzionamento del Centro.

La Commissione Bilancio del Senato ha espresso parere favorevole sulla norma a condizione che la stessa venisse modificata secondo la formulazione ora presente nel testo. A tal proposito, appare comunque utile, al fine di escludere oneri connessi alla necessità di successivi rifinanziamenti, chiarire se il Centro potrà provvedere alle proprie spese negli anni successivi, esclusivamente sulla base del finanziamento statale e del “contributo” da parte di università e consorzi e centri specializzati nonché di specifiche partnership, previsti dalle disposizioni.

Appare altresì utile acquisire conferma che i contributi forniti al Centro da parte di soggetti pubblici (tra cui Università Ca Foscari, IUAV, CNR) non comportino nuovi e maggiori oneri per la finanza.

 

Comma 123
(Investimenti agricoli in beni strumentali)

Le norme, introdotte durante l’esame presso il Senato, istituiscono un Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole che determinano il reddito agrario, con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto sono stabilite le modalità attuative delle risorse del Fondo.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole

5,0

 

 

5,0

 

 

5,0

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che gli oneri in esame sono limitati allo stanziamento previsto.

Peraltro, trattandosi di risorse in conto capitale, appare necessario acquisire indicazioni circa il profilo di spendibilità delle risorse per verificare gli effetti stimati sui tre saldi di finanza pubblica, che il prospetto riporta in misura identica per ciascun anno.

 

Commi 124-126
(Introduzione di tariffe sociali per i collegamenti aerei da e per la Regione Siciliana)

La norma riconosce un contributo per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lettera a) del Trattato dell'Unione Europea[24], alle categorie dei soggetti individuate nella norma. Il contributo è previsto per ogni biglietto aereo acquistato nella tratta sopraindicata dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 126. A tal fine è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020.

L’intervento è finalizzato a garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei con la Sicilia che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicurare la continuità del diritto alla mobilità.  

Il riconoscimento si applica ai cittadini residenti nel territorio della Regione siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie: studenti universitari fuori sede, disabili gravi[25], nonché lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione e migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000.

Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffano con particolare riferimento alla quantificazione dello sconto e alle modalità e ai termini del rimborso.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Contributo per tariffe agevolate relativo ai collegamenti aerei da e per la regione Sicilia a favore di determinati soggetti (comma 124)

25,0

 

 

25,0

 

 

25,0

 

 

 

La relazione tecnica non considera le norme.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni tenuto conto che l'onere risulta limitato all'entità dello stanziamento.

 

Comma 127
(Integrazione del Fondo contratti del personale dello Stato – Rinnovo contrattuale)

Normativa vigente. I commi da 436 a 441 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) determinano, per il triennio 2019-2021, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico in 1.100 milioni di euro per il 2019, in 1.425 milioni di euro per il 2020 e in 1.775 milioni di euro a decorrere dal 2021 (comma 436). Tali importi comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’IRAP concorrono a costituire l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego (comma 437). Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019 - 2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici a professori e ricercatori universitari, sono posti a carico dei rispettivi bilanci (comma 438). Le disposizioni di cui al comma 438 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (comma 439).

Nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 436 e 438, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all’erogazione:

•   dell'anticipazione di vacanza contrattuale, nonché degli analoghi trattamenti relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019, dello 0,7 per cento a decorrere dal l° luglio 2019 (comma 440, lettera a);

•   dell'elemento perequativo una tantum al personale contrattualizzato, ove previsto dai relativi CCNL riferiti al triennio 2016-2018, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei CCNL relativi al triennio 2019-2021 che ne disciplinano il riassorbimento (comma 440, lettera b).

Fermo restando quanto previsto dal comma 440, lettera a), in relazione alla specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a valere sulle risorse di cui al comma l, l’importo di 210 milioni di euro può essere destinato, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziati relativi al triennio 2019-2021, alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori. Previo avvio delle rispettive procedure negoziati e di concertazione, in caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziati alla data del 30 giugno di ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, l'importo annuale di cui al primo periodo è destinato con DPCM all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del Comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale dei Vigili del fuoco, con successivo riassorbimento nell'ambito dei benefici economici relativi al triennio 2019-2021 (comma 441)

 

La norma modifica il comma 436 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) disponendo l'incremento delle risorse già previste e finalizzate alla copertura finanziaria della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019 – 2021 e ai miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico.

In particolare, viene disposto un incremento di 325 milioni di euro per il 2020 e di 1.600 milioni di euro a decorrere dal 2021.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Rinnovo contrattuale pubblico impiego

325,0

1.600,0

1.600,0

325,0

1.600,0

1.600,0

325,0

1.600,0

1.600,0

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Rinnovo contrattuale pubblico impiego - effetti riflessi

 

 

 

157,63

776,0

776,0

157,63

776,0

776,0

 

La relazione tecnica afferma che la norma, modificando l'articolo 1, comma 436, della legge n. 145/2018, incrementa, per gli importi indicati nella seguente tabella 1, le risorse a carico del bilancio dello Stato da destinare alla contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019 — 2021 ed ai i miglioramenti economici del restante personale statale in regime di diritto pubblico:

 

Tabella 1                                                                                        (milioni di euro)

 

2019

2020

Dal 2021

Legge n. 145/2018

1.100

1.425

1.775

Integrazioni DDL Legge di bilancio 2020

 

325

1.600

Totale

1.100

1.750

3.375

 

La RT precisa che i predetti importi, ai sensi dell'articolo 1, comma 437, della citata legge n. 145, sono comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al D.lgs. n. 446/1997.

Il totale delle risorse stanziate comporta un incremento delle retribuzioni medie complessive del personale appartenente al settore Stato dell'1,3 per cento per il 2019, del 2,01 per cento per il 2020 e del 3,72 per cento a decorrere dal 2021, considerando anche gli effetti dei miglioramenti economici previsti per il personale in regime di diritto pubblico non contrattualizzato.

Tali percentuali di incremento sono state determinate sulla base dei seguenti dati:

·        unità di personale statale complessive: circa 1,88 milioni di unità come risultanti dal conto annuale 2017.

·        retribuzione annua media: circa 33.500 euro lordo dipendente, stimata sulla base della retribuzione media annua risultante dal conto annuale 2017 e rivalutata del 3,48 per cento per tener conto dei benefici strutturali previsti dal triennio contrattuale 2016-2018.

Ai sensi delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 438, della medesima legge n. 145/2018 e dall'articolo 48, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, gli incrementi contrattuali per il settore non statale, da definirsi applicando i medesimi criteri previsti per il settore statale, determinano a carico dei bilanci delle amministrazioni ed enti interessati oneri stimabili in complessivi 940 milioni di euro per il 2019, 1.418 milioni di euro per il 2020 e 2.689 milioni di euro a decorrere dal 2021 (i predetti oneri sono comprensivi di quelli relativi alle previsioni di cui alla legge n. 145/2018).

Le predette stime sono state determinate considerando le percentuali di incremento sopra indicate per il settore statale e prendendo a riferimento i seguenti dati:

·        unità di personale non statale: circa 1,4 milioni di unità di personale.

·        retribuzione annua media: circa 37.040 euro lordo dipendente, stimata sulla base della retribuzione media annua risultante dal conto annuale 2017 e rivalutata del 3,48 per cento per tener conto dei benefici strutturali previsti dal triennio contrattuale 2016-2018.

Ai sensi di quanto previsto nell'art. 1, comma 439, della citata legge n. 145, gli incrementi descritti si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Restano confermate le disposizioni di cui ai successivi commi 440 e 441 della stessa legge 145.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni dal momento che le norme in esame recano l’incremento (325 milioni per il 2020 e 1.600 milioni dal 2021) di un’autorizzazione di spesa - che costituisce quindi un limite massimo di impegno finanziario -  finalizzata alle procedure di rinnovo contrattuale delle varie categorie del pubblico impiego (in regime di diritto pubblico e contrattualizzate), relative al triennio 2019/2021.

In merito agli effetti ascritti alla norma dal prospetto riepilogativo, analogamente a quanto evidenziato dalla RT relativa alla legge di bilancio 2019 con riguardo all’autorizzazione di spesa ivi disposta per i rinnovi contrattuali 2019-2021, anche con riferimento all’integrazione della suddetta autorizzazione di spesa prevista dall’articolo in esame, andrebbe confermato che l’effetto registrato sul saldo netto da finanziare sia al netto degli importi già stanziati nel bilancio dello Stato a legislazione vigente per far fronte alla corresponsione della indennità di vacanza contrattuale per il personale contrattualizzato statale, nonché degli analoghi trattamenti relativi al personale di diritto pubblico, nella misura stabilita dalle lettere a) e b) del comma 440 della legge di bilancio 2019.

Con riferimento agli effetti indotti di maggiori entrate fiscali e contributive derivanti dalla norma, posto che gli stessi appaiono in linea con la prassi contabile fino ad ora seguita nella costruzione dei saldi di finanza pubblica, non si formulano osservazioni.

Come è noto, l’effetto complessivo di aumento della spesa per redditi da lavoro dipendente (assunzioni–rinnovi contrattuali) viene considerato al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali. Con riguardo ai soli saldi di fabbisogno e indebitamento netto, tale effetto viene quindi nettizzato di tali maggiori entrate connesse all’aumento dei redditi dei dell’intervento normativo.

La prassi fino ad ora seguita, sulla base delle stime prudenziali delle entrate correlate alle trattenute fiscali e previdenziali sui dipendenti pubblici indica in circa il 49 per cento la quota della spesa per redditi che rientra nelle casse delle pubbliche amministrazioni a titolo di maggiori entrate tributarie e contributive (c.d. “effetti indotti”).

 

Comma 128
(C
ontratti per il tutoraggio della Scuola nazionale dell’amministrazione)

La norma aggiunge i commi 1-bis e 1-ter all’articolo 11 del D.lgs. n. 178/2009. In particolare, per le specifiche esigenze di tutoraggio, si autorizza la Scuola Nazionale dell’Amministrazione a stipulare, fino al 31 dicembre 2022, contratti di collaborazione coordinata e continuativa per un contingente di personale non superiore alle 30 unità (comma 128, cpv. 1-bis). Ai relativi oneri, nel limite massimo di 990.000 euro annui, la Scuola nazionale dell'amministrazione provvede nell'ambito delle risorse derivanti dal contributo finanziario ordinario dello Stato disponibile a legislazione vigente (comma 128, cpv. 1-ter).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione - volta a consentire alla Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA) la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa in deroga al divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, d.lgs. n.165/2001 per un contingente di personale non superiore a 30 unità - trova copertura nell'ambito delle risorse annualmente stanziate dallo Stato per le spese della SNA, pari a circa 14 milioni di euro (cfr. Tab. 2, capitolo 5217). Considerato che il costo lordo totale di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa è di circa 33.000 euro (25.000 euro di oneri diretti e 8.000 euro di oneri indiretti) per trenta posizioni è necessaria una copertura di spesa pari a 990.000 euro annue. Ciò è compatibile con le risorse stanziate e trasferite alla SNA, qualora si consideri che la spesa impegnata per contratti analoghi nell'anno 2019 è stata pari a 1.284.582 euro. Pertanto, dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica non si formulano osservazioni rispetto al maggior onere, peraltro configurato come limite massimo di spesa; ciò nel presupposto, su cui appare necessaria una conferma, che le risorse del finanziamento ordinario statale disponibili a legislazione vigente siano effettivamente disponibili per l’utilizzo previsto dalla norma in esame.

 

Commi 129 e 130
(Lavoro straordinario degli appartenenti alle Forze di polizia)

La norma autorizza la spesa “per un ulteriore” importo di 48 milioni a decorrere dal 2020 per corrispondere al fabbisogno relativo alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti delle Forze di polizia (comma 129).

La suddetta autorizzazione di spesa è disposta in deroga a quanto previsto dall’articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 che prevede la graduale convergenza dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni pubbliche anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

Il pagamento dei compensi per lavoro straordinario di cui al comma 133 è autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario precedente (comma 130).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Straordinario Forze di Polizia

48,0

48,0

48,0

48,0

48,0

48,0

48,0

48,0

48,0

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Straordinario Forze di Polizia- effetti riflessi

 

 

 

23,3

23,3

23,3

23,3

23,3

23,3

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni essendo il maggior onere configurato come limite massimo di spesa. Peraltro, al fine di consentire una verifica della congruità delle risorse, stanziate dalla norma in aggiunta a quelle già previste a normativa vigente, andrebbe acquista una stima dei fabbisogni orari per ore di straordinario eccedenti la normale dotazione finanziaria prevista ai sensi della legislazione vigente relativa alle singole forze di polizia.

Con riferimento agli effetti indotti di maggiori entrate fiscali e contributive derivanti dalla norma, che appaiono in linea con la prassi contabile fino ad ora seguita nella costruzione dei medesimi saldi, non si formulano osservazioni.

 

Comma 131
(Lavoro straordinario degli appartenenti alle al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

La norma incrementa di 2 milioni a decorrere dal 2020 la spesa per le prestazioni di lavoro straordinario svolte per esigenze di servizio imprevedibili e indilazionabili dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La suddetta autorizzazione di spesa è disposta in deroga a quanto previsto dall’articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 che prevede la graduale convergenza dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni pubbliche anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Straordinario Vigili del fuoco

(articolo 15)

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Straordinario Vigili del fuoco- effetti riflessi

(articolo 15)

 

 

 

0,97

0,97

0,97

0,97

0,97

0,97

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni essendo il maggior onere configurato come limite massimo di spesa. Peraltro, al fine di consentire una verifica della congruità delle risorse stanziate dalla norma, ad incremento di quelle già stanziate a normativa vigente, andrebbe acquista una stima dei fabbisogni orari per ore di straordinario eccedenti la normale dotazione finanziaria prevista ai sensi della legislazione vigente relativa al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Con riferimento agli effetti indotti di maggiori entrate fiscali e contributive derivanti dalla norma ed evidenziate sui saldi di finanza pubblica, non si formulano osservazioni in quanto gli stessi appaiono in linea con la prassi contabile fino ad ora seguita nella costruzione dei medesimi saldi.

 

Comma 132
(Rifinanziamento “Operazione strade sicure”)

Normativa vigente. L’art. 24, comma 74, del DL n. 78/2009 ha autorizzato la proroga, a decorrere dal 4 agosto 2009, dell’impiego di contingenti militari nel controllo del territorio (Operazione “Strade Sicure”), già previsto dall’art. 7-bis del DL n. 92/2008[26]. L’”Operazione Strade sicure”, in virtù dell’art. 24, comma 75, del DL n. 78/2009, prevede la corresponsione al personale delle Forze di polizia impiegato nel presidio del territorio in concorso con il personale delle Forze armate di un’indennità di importo analogo all’indennità onnicomprensiva spettante al personale delle Forze armate.

Il relativo Piano d’impiego, per effetto dell’art. 1, comma 688, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) è stato da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2019. Ai fini dell’attuazione della disposizione in riferimento è stata autorizzata la spesa di euro 123.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con specifica destinazione di euro 120.536.797 per il personale militare e di euro 2.463.203 per il personale di polizia impiegato nella medesima operazione.

Si evidenzia che l’articolo 27 del DL n. 32/2019 (c.d. decreto “sblocca cantieri”) ha inoltre disposto l’incremento di 15 unità del suddetto contingente, fino al 31 dicembre 2019, per il presidio della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’isola d’Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, per un onere pari ad euro 418.694 per il 2019.

Si evidenzia, altresì, che l’articolo 3, comma 6, del DL n. 104/2019 autorizza la spesa di euro 4.645.204 per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2019 al fine di soddisfare le esigenze di pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze armate impegnato nell’operazione “Strade sicure”.

 

Le norme, al fine di garantire la prosecuzione del Piano di impiego[27] delle Forze armate nel controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia (c.d. “Operazione strade sicure”) e nel controllo del territorio in Campania[28] (c.d. “Operazione terra dei fuochi”), prorogano, limitatamente ai servizi di vigilanza ai siti ed obiettivi sensibili, fino al 31 dicembre 2020 l’impiego di 7.050 unità di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, dell'art. 7-bis del DL n. 92/2008.

Ai fini dell’attuazione della disposizione in esame, viene autorizzata la spesa di euro 149.973.488 per il 2020, con specifica destinazione di euro 147.502.805 per il personale militare di cui all’art. 24, comma 74 del DL n.78/2009 e di euro 2.470.683 per il personale di polizia di cui all’art. 24, comma 75 del medesimo decreto.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Rifinanziamento “Operazione strade sicure e “Terra dei fuochi”. Oneri Forze armate – spese di personale

101,24

 

 

101,24

 

 

101,24

 

 

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Rifinanziamento “Operazione strade sicure e “Terra dei fuochi”. Oneri Forze armate – spese di personale- effetti riflessi

 

 

 

49,1

 

 

49,1

 

 

Maggiori spese correnti

 

Rifinanziamento “Operazione strade sicure e “Terra dei fuochi”. Oneri Forze armate – spese di funzionamento

46,26

 

 

46,26

 

 

46,26

 

 

Maggiori spese correnti

 

Rifinanziamento “Operazione strade sicure e “Terra dei fuochi”. Oneri Forze di Polizia – spese di personale

2,47

 

 

2,47

 

 

2,47

 

 

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Rifinanziamento “Operazione strade sicure e “Terra dei fuochi”. Oneri Forze di Polizia – spese di personale – effetti riflessi

 

 

 

1,20

 

 

1,20

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e afferma che la disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa.

In merito alla spesa per la proroga (per il 2020) del Piano di impiego delle Forze armate nelle attività di controllo del territorio (Operazione strade sicure) e nel controllo del territorio in Campania (Operazione terra dei fuochi) la relazione tecnica afferma che si prevede l’impego di 7.050 unità di personale militare, di cui 5.800 unità fuori della sede di servizio e 1.250 unità nella sede di servizio per un onere pari ad euro 147.502.805 per il 2020. Si prevede, inoltre, con riguardo al personale delle Forze di polizia che opererà congiuntamente con il personale delle Forze armate, l’impiego di 250 unità con una specifica destinazione di euro 2.470.683 per il 2020. L’onere complessivo corrispondente alla spesa autorizzata è pari ad euro 149.973.488 per il 2020.

Ai fini della quantificazione dell’onere, con specifico riguardo alla componente militare del piano d’impiego, la relazione tecnica precisa quanto segue.

Per le spese di personale si è tenuto conto di:

·        indennità onnicomprensiva/ordine pubblico. Per tutti i militari delle Forze Armate è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio e 13 euro per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali importi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute INPS del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;

·        compenso per lavoro straordinario. Per tutti i militari delle Forze Armate, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un limite individuale medio mensile di 21 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza. È stato quindi utilizzato un costo medio orario di 12,63 euro in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è truppa). A tali importi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (INPS: 24,20%ed IRAP: 8,5%).

Si evidenzia che il summenzionato importo medio orario di euro 12,63 tiene conto della rimodulazione in rialzo (da 12 a 12,63 euro l’ora) dei compensi orari per lavoro straordinario del personale militare fino al grado di capitano disposta dall’articolo 6 del DPR n. 40/2018. Di tale rimodulazione tiene conto altresì la RT relativa al DL 104/2019 che all’articolo 3, commi 6 e 7, ha autorizzato la spesa di euro 4.645.204 per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2019 al fine di soddisfare le esigenze di pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze armate impegnato nell’operazione “Strade sicure”; esigenze di pagamento determinante dalla suddetta rimodulazione.

Per le spese di funzionamento sono stati contabilizzati oneri per:

·        viveri. Per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari è stato previsto un incremento pro capite giornaliero della razione viveri di euro 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena. Nelle località prive di strutture militari è stato previsto un costo giornaliero pro capite di euro 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento pro capite giornaliero della razione viveri è stato ricondotto a euro 2,40;

·        alloggio. Per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari è stato previsto un costo giornaliero pro capite di euro 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;

·        servizi generali. Per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo pro capite giornaliero di euro 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua etc. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento pro capite giornaliero è stato ricondotto a euro 2,10;

·        equipaggiamento/vestiario. Per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo pro capite giornaliero di euro 1,45 per soddisfare le esigenze dì acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti etc.;

·        impiego automezzi. In considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari ai loro trasporto ed impiego ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (2 euro/ora); in tali oneri sono incluse le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, etc.;

·        una tantum (indennità di marcia/missione/per ricognizioni e trasferimenti). Per il personale che viene inviato fuori dalla sede di servizio (5.800 unita) è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfetariamente un costo di euro 579.287 circa, prevedendo la corresponsione per 7/9 giorni (8 giorni in media), al costo giornaliero di euro 72.400 circa. Viene previsto, inoltre, l’acquisto di dotazioni individuali straordinarie e spese di manutenzione straordinaria mezzi per un onere complessivo di circa 150.000 euro e l’acquisto di materiali ed attrezzature varie e pedaggi autostradali per un onere complessivo di 60.000 euro.

La relazione tecnica è integrata dai due prospetti relativi al calcolo degli oneri complessivi, nei quali viene distinta la componente riferibile al personale da quella di funzionamento, separatamente per il contingente dei militari di cui è previsto l'impiego in sede stanziale (n. 1.250 unità) e per il personale di cui è previsto l'impiego fuori sede stanziale (n. 5.800 unità). In quest'ultima componente viene evidenziata anche la quota di oneri una tantum di 789.287 euro (per gli elementi di dettaglio si rinvia al testo della relazione tecnica).

Il totale degli oneri riferibili alle spese per il personale militare è pari ad euro 100.659.187 (13.259.265 euro per i militari in sede e 87.399.922 euro per i militari fuori sede), quello delle spese di funzionamento ad euro 46.054.331,00 (3.373.605,00 per i militari in sede e 42.680.726,00 per quelli fuori sede) ed infine la componente una tantum è pari ad euro 789.287.

Tra le voci di spesa una tantum è ricompresa anche la spesa di euro 579.287 relativa all’indennità di marcia /missione/oneri per ricognizione e trasferimenti.

Il totale degli oneri, relativi alla componente militare del piano d’impiego, coincidente con l’importo autorizzato dalla norma in esame, è pari ad euro 147.502.805.

Per quanto riguarda i costi del personale delle Forze di Polizia impiegato congiuntamente con quello militare nei servizi di vigilanza, la relazione tecnica precisa che è stato previsto l’impiego di 250 unità, di cui 50 unità in sede e 200 fuori sede, per un onere complessivamente pari ad euro 2.470.683, concernente il pagamento dell’indennità onnicomprensiva ove non sia riconosciuta l’indennità di ordine pubblico. L’onere è calcolato in base al costo unitario giornaliero per dipendente pari a euro 17,25 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per i servizi in sede e a euro 29,44 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per quelli fuori sede.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni considerato che il maggior onere risulta limitato all’entità della disposta autorizzazione di spesa e che i dati e gli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica appaiono sostanzialmente in linea con quelli relativi a precedenti interventi di proroga e rifinanziamento delle “Operazioni strade sicure”.

In merito agli effetti ascritti alla norma sui saldi finanza pubblica si rileva che, a fronte di una spesa complessiva di personale militare per il 2020, quantificata dalla RT in euro 100.659.187 (13.259.265 euro per i militari impiegati in sede e 87.399.922 euro per i militari impiegati fuori sede), sui saldi viene evidenziata una maggior spesa corrente pari a 101,24 milioni di euro per il 2020. Analogamente con riferimento alle spese di funzionamento della componente militare, a fronte di una spesa complessiva quantificata dalla RT in euro 46.054.331,00 per il 2020 (3.373.605,00 per impiego in sede e 42.680.726,00 per impiego fuori sede), il prospetto riepilogativo evidenzia una maggior spesa corrente di euro 46,26 milioni per il medesimo esercizio. Tali difformità sembrano riconducibili al fatto che nel prospetto riepilogativo gli oneri una tantum, così come quantificati dalla RT (euro 789.287) sono ricondotti in parte nelle spese di personale (per euro 579.287) e in parte nelle spese di funzionamento (euro 210.000), laddove, viceversa nella RT le gli oneri una tantum sono distintamente computati rispetto alle altre componenti di spesa. Al riguardo appare opportuna una conferma del Governo.

Con riferimento agli effetti indotti di maggiori entrate fiscali e contributive derivanti dalla norma evidenziate sui saldi di finanza pubblica, che appaiono in linea con la prassi contabile fino ad ora seguita nella costruzione dei medesimi saldi, non si formulano osservazioni.

 

Comma 133
(Fondo per la valorizzazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 1328, della legge n. 296/2006, prevede che, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili sia incrementata a decorrere dal 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorre al medesimo fine per 30 milioni di euro annui. Con decreti del Ministero dell'interno si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

 

La norma istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno finalizzato alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche nell’ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico rispetto a quello del personale delle Forze di Polizia. La dotazione prevista per tale Fondo è di 65 milioni nel 2020, di 120 milioni di euro nel 2021 e di 165 milioni di euro a decorrere dal 2022. A decorrere dal 2020, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge n. 296/2006, sono conseguentemente ridotte di 10 milioni di euro annui.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Fondo per l’armonizzazione retributiva e previdenziale dei comparti “Sicurezza” e “Vigili del fuoco e soccorso pubblico”

65,0

120,0

165,0

65,0

120,0

165,0

65,0

120,0

165,0

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Fondo per l’armonizzazione retributiva e previdenziale dei comparti “Sicurezza” e “Vigili del fuoco e soccorso pubblico” - effetti riflessi

 

 

 

31,53

58,20

80,03

31,53

58,20

80,03

Minori spese correnti

 

Riduzione Fondo finanziato con la riassegnazione alla spesa delle entrate relative all’incremento di 50 centesimi dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.

 

In merito ai profili di quantificazione pur rilevando che l’onere complessivo si configura come limite massimo di spesa (65 milioni nel 2020, 120 milioni di euro nel 2021 e 165 milioni di euro a decorrere dal 2022), si evidenzia che la RT non fornisce indicazioni riguardo agli elementi sottostanti la determinazione di tale importo annuo e riguardo alla sostenibilità delle riduzioni di spesa previste a fini di copertura, rispetto alle esigenze connesse alle funzioni istituzionali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. In ordine a quest’ultimo profilo andrebbero acquisiti elementi anche al fine di escludere che possano manifestarsi successive esigenze di finanziamento per far fronte ai relativi fabbisogni. In particolare, andrebbe confermata la disponibilità delle relative somme senza interferire con interventi già avviati o programmati a valere sulle medesime risorse.

Con riguardo agli effetti indotti di maggiori entrate fiscali e contributive derivanti dalla norma sui saldi di finanza pubblica, poiché gli stessi appaiono in linea con la prassi contabile fino ad ora seguita nella costruzione dei medesimi saldi, non si formulano osservazioni.

 

Comma 134
(
Fondo per le risorse decentrate del personale civile del Ministero della Difesa)

Normativa vigente. L’art. 614, comma 2-bis, del D.lgs. n. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare) autorizza la spesa di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa. Ai relativi oneri si provvede, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante quota parte dei risparmi derivanti dalla riduzione del personale delle Forze armate previsto a decorrere dal 2017 dall’art. 11, comma 5, del D.lgs. n. 94/2017. La richiamata disposizione valuta i suddetti risparmi in 145 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e alla lettera b) prevede che gli stessi, nella misura del 50 per cento, siano iscritti sullo stato di previsione del Ministero della difesa, per un importo corrispondente alla valutazione in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione su appositi fondi da ripartire.

 

La norma modificando l’articolo 614, comma 2-bis, del D. lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare) autorizza anche per il 2021 - rispetto a quanto previsto nel testo vigente della medesima disposizione che si riferisce al solo triennio 2018-2020 - la spesa di 21 milioni da destinare al Fondo per le risorse decentrate del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della Difesa.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Incentivazione della produttivita' del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa

(comma 134)

 

21,0

 

 

21,0

 

 

21,0

 

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incentivazione della produttivita' del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa (comma 134)i

 

 

 

 

10,19

 

 

10,19

 

Minori spese correnti

 

Risparmi di spesa derivanti dalla riduzione del personale militare della Difesa di cui all'articolo 11 comma 5 lettera b) del dlgs n. 94/201

(comma 134)

 

21,0

 

 

21,0

 

 

21,0

 

Minori entrate fiscali e contributive

 

Risparmi di spesa derivanti dalla riduzione del personale militare della Difesa di cui all'articolo 11 comma 5 lettera b) del dlgs n. 94/201 – effetti riflessi

(comma 134)

 

 

 

 

10,19

 

 

10,19

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione e riferisce che la copertura finanziaria per il 2021 è assicurata, come per gli anni 2018, 2019 e 2020, da quota parte dei risparmi di cui all'articolo 11, comma 5, lettera b), del Decreto legislativo n. 94/2017.

Trattasi dei risparmi derivanti dalla riduzione delle consistenze del personale militare delle Forze armate a decorrere dal 2017 a cui sono dalla medesima norma ascritti risparmi valutati in 145 milioni di euro. Tali risparmi vengono dalla norma di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 11, del Decreto lgs. n. 94/2017 iscritti, nel limite del 50 per cento, sullo stato di previsione del Ministero della difesa, per un importo corrispondente alla valutazione in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione su appositi fondi da ripartire con decreto del Ministro dell'economia su proposta del Ministro della difesa.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni; peraltro andrebbe confermata l’effettiva disponibilità delle risorse poste a copertura degli oneri recati dalla norma in esame al netto degli impegni già assunti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

 

Comma 135
(Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell’economia)

La norma incrementa la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze del personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell’economia[29] di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Incremento dell’indennità accessoria destinata agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze

(comma 135)

0,2

0,2

1,00

0,2

0,2

1,00

0,2

0,2

1,00

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incremento dell’indennità accessoria destinata agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze – effetti riflessi

(comma 135)

 

 

 

0,1

0,1

0,49

0,1

0,1

0,49

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma

 

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni essendo il maggior onere configurato come limite massimo di spesa.

 

Commi da 136 a 140
(
Incremento dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

La norma incrementa la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - qualifica di vigile del fuoco di 60 unità a decorrere dal 1º gennaio 2020 di 40 unità non prima del 1° ottobre del 2021 e di 100 unità non prima del 1° ottobre di ciascuno degli anni dal 2022 al 2025. Conseguentemente, la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A allegata al D.lgs. n. 217/205, è incrementata di complessive 500 unità. (comma 136).

Contestualmente agli incrementi di cui al comma 136 e nel limite delle unità ivi previste per ciascun anno, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell’interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell’articolo 1, comma 295, della legge n. 205/2017, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 137). Nuove modalità assunzionali nella qualifica di vigile del fuoco potranno essere previste con ricorso ai provvedimenti normativi di cui al comma 137 (comma 138).

Per l'attuazione delle disposizioni del comma 136 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 1.900.835 per l’anno 2020, di euro 3.002.877 per l’anno 2021, di euro 5.323.556 per l’anno 2022, di euro 9.586.710 per l’anno 2023, di euro 13.933.077 per l’anno 2024, di euro 18.272.105 per l’anno 2025, di euro 21.580.504 per l’anno 2026, di euro 21.732.469 per l’anno 2027, di euro 21.820.627 per l’anno 2028, di euro 21.912.230 per l’anno 2029, di euro 21.987.440 per l’anno 2030, di euro 22.014.252 per l’anno 2031, di euro 22.041.063 per l’anno 2032, di euro 22.067.875 per l’anno 2033 e di euro 22.088.011 annui a decorrere dall’anno2034 (comma 139).

Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi 140, 141 e 143 ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l’anno 2020, 100.000 euro per l’anno 2021, 200.000 euro per l’anno 2022, 300.000 euro per l’anno 2023, 400.000 euro per l’anno 2024 e 500.000 euro annui a decorrere dal 2025 (comma 140).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Incremento dotazione organica Vigili del fuoco

(comma 139)

1,9

3,0

5,32

1,9

3,0

5,32

1,9

3,0

5,32

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incremento dotazione organica Vigili del fuoco – effetti riflessi

(comma 139)

 

 

 

0,92

1,46

2,58

0,92

1,46

2,58

Maggiori spese correnti

 

Spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie dei vigili del fuoco, comprese le spese per mense e buoni pasto

(comma 140)

0,06

0,10

0,20

0,06

0,10

0,20

0,06

0,10

0,20

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto del comma 139.

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la norma autorizza assunzioni di personale in un numero determinato di unità di Vigili del fuoco. Pur rilevando che l’onere è configurato come limite massimo di spesa, si rileva l’opportunità di acquisire i dati e gli elementi di quantificazione sottostanti la determinazione dello stesso. Si rileva altresì che la configurazione di tali oneri assunzionali come limiti massimi di spesa richiederebbe che anche il summenzionato numero di assunzioni venisse determinato entro un limite massimo. Al riguardo si chiede di acquisire un chiarimento del Governo.

Nulla da osservare con riferimento al comma 3 essendo il relativo onere limitato all’entità della disposta autorizzazione di spesa.

 

Commi 141 e 142
(
Fondo per le risorse decentrate del personale civile del Ministero dell’interno)

Normativa vigente. L’art. 1, comma 149, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) prevede che il Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente del Ministero dell’interno sia incrementato di 7 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

 

La norma modifica l’art. 1, comma 149, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) incrementando per il 2020 di 12 milioni di euro le dotazioni del Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente del Ministero dell’interno (comma 141)

Ai relativi oneri, pari a euro 12.000.000 per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, di cui all’articolo 23, comma 1, della legge n. 289/2002 (comma 142)

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Incremento Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente del ministero dell'Interno

(comma 141)

12,0

 

 

12,0

 

 

12,0

 

 

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Incremento Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente del ministero dell'Interno- effetti riflessi

(comma 141)

 

 

 

 

 

5,82

 

 

5,82

 

 

Minori spese correnti

 

Riduzione del Fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi

(comma 142)

12,0

 

 

12,0

 

 

12,0

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la proposta normativa in argomento prevede, ad integrazione delle risorse autorizzate dal primo periodo dell'art. 1, comma 149, della legge n. 145/2018 un ulteriore incremento del fondo risorse decentrate per il personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, pari ad euro 12.000.000 per l'annualità 2020.

Tale proposta intende remunerare le particolari attività di supporto in materia di immigrazione, ordine pubblico, soccorso pubblico e protezione civile, al cui espletamento è chiamato il personale contrattualizzato non dirigenziale, a fronte di un esponenziale aumento delle competenze che ha interessato l'Amministrazione dell'interno, sia nelle articolazioni centrali che in quelle periferiche, anche in seguito alle recenti innovazioni legislative· alcune delle materie richiamate.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 12.000.000 per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’art. 23, comma 1, della legge n. 289/2002.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni; peraltro andrebbe confermata l’effettiva disponibilità delle risorse poste a copertura degli oneri recati dalla norma in esame al netto degli impegni già assunti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

 

Commi 143 e 144
(Disposizioni per l'armonizzazione dei trattamenti accessori)

La norma ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, prevede l’istituzione di un Fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell'economia con una dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

A decorrere dall'anno 2020, il fondo può essere alimentato con le eventuali somme, da accertarsi con decreto del Ministro dell'economia, che si rendono disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021. Per l'attuazione di quanto previsto dal precedente periodo, le somme iscritte nel conto dei residui sul fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale dello stato di previsione del Ministero dell'economia, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui al primo periodo.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, incrementa il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale di 5 milioni di euro annui ed il fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale non generale di 2 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio autonomo (comma 143).

Agli oneri derivanti dal comma 143, primo periodo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della n. 196/2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 144).

L’art. 34-ter, comma 5, della legge n. 196/2009 prevede che in esito al riaccertamento annuale dei residui passivi, in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato è quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente possono essere riscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Fondo progressiva armonizzazione dei trattamenti accessori del personale dei Ministeri

(comma 143)

 

80,0

80,0

 

80,0

80,0

 

80,0

80,0

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo progressiva armonizzazione dei trattamenti accessori del personale dei Ministeri effetti riflessi

(comma 143)i

 

 

 

 

38,8

38,8

 

38,8

38,8

Minori spese correnti

 

Riduzione fondo per il riaccertamento dei residui passivi perenti di parte corrente

(comma 144)

 

80,0

80,0

 

80,0

80,0

 

80,0

80,0

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni essendo il maggior onere configurato come limite massimo di spesa.

 

Commi da 145 a 147
(Portale reclutamento e trasparenza e ampliamento delle graduatorie)

La norma integra la disciplina relativa alla pubblicità dei concorsi per il reclutamento di personale pubblico da effettuare sul portale del reclutamento operativo sul sito istituzionale del dipartimento della funzione pubblica (commi 145 e 146).

Viene, inoltre, previsto che le amministrazioni pubbliche possano utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei limiti indicati dalla medesima disposizione. Tra i limiti viene previsto che le graduatorie approvate nel 2011 siano utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità; (comma 147).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica con riguardo ai commi 145 e 146 afferma che la disposizione implementa la trasparenza del portale del reclutamento già operativo sul sito istituzionale del dipartimento della funzione pubblica consentendo di realizzare una piena conoscibilità dei bandi e degli esiti delle procedure concorsuali nonché degli eventuali scorrimenti delle graduatorie.

La RT afferma altresì che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che il portale del reclutamento è già attivo e l'implementazione prevista non comporta la necessità di assegnare nuove risorse umane e strumentali.

Con riguardo al comma 147 la relazione tecnica afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che l'eventuale scorrimento delle graduatorie avviene nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni stante il contenuto ordinamentale delle disposizioni in esame. Con particolare riguardo al comma 147 - che prevede che le graduatorie approvate nel 2011 siano utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie medesime, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione - non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma , che, come previsto dalla norma, tali corsi possano essere organizzati utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente.

 

Commi da 151 a 154
(
Assunzioni straordinarie nel Corpo delle Capitanerie di Porto)

La norma incrementa progressivamente la dotazione organica del personale del Corpo delle Capitanerie di Porto nel ruolo dei graduati - di cui alla lettera a) dell'articolo 815, comma 1, del D. lgs. n. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare, di seguito: COM) - di 30 unità l’anno per cinque anni a decorrere dal 2022 (comma 151).

Rispetto al testo vigente della summenzionata disposizione, il numero di unità passa da 3.700 a 3.730 (+30) nel 2022, da 3.800 a 3.860 (+60) nel 2023, da 3.900 a 3.990 (+90) nel 2024, da 4.000 dal 2025 in servizio permanente a 4.120 (+120) nel 2025 e da 4.000 nel 2026 in servizio permanente a 4.150 (+150).

Vengono, inoltre, conseguentemente modificati gli importi relativi alle consistenze degli oneri dei volontari del Corpo delle Capitanerie di Porto di cui all’art. 585, comma 1 lettera da h-sexies) ad h-undevicies) del COM (comma 152).

Rispetto al testo vigente della summenzionata disposizione, gli importi in riferimento sono rideterminati nei seguenti termini:

·         per l'anno 2022, da euro 81.447.223,29 ad euro 82.631.031,99 (+1.183.808,70), lettera h-sexies;

·         per l'anno 2023, da euro 85.523.079,29 a euro 87.949.528,79 (+2.426.449,50), lettera h-septies;

·         per l'anno 2024, da euro 89.598.935,29 a euro 93.268.025,59 (+3.669.090,30), lettera h-octies;

·         per l'anno 2025, da euro 93.674.791,29 a euro 98.586.522,39 (+4.911.731,10), lettera h-novies;

·         per l'anno 2026, da euro 93.870.618,29 a euro 100.024.990,19 (+6.154.371,90), lettera h-decies;

·         per l'anno 2027, da euro 94.054.877,29 a euro 100.268.081,29 (+6.213.204,00), lettera h-undecies;

·         per l'anno 2028, da euro 94.239.136,29 a euro 100.507.908,99 (+6.268.772,70), lettera h-duodecies;

·         per l'anno 2029, da euro 94.423.395,29 a euro 100.747.736,69 (+6.324.341,40), lettera h-terdecies;

·         per l'anno 2030, da euro 94.607.654,29 a euro 100.987.564,39 (+6.379.910,10), lettera h-quaterdecies;

·         per l'anno 2031, da euro 95.307.635,29 a euro 101.743.114,09 (+6.435.478,80), lettera h-quinquiesdecies;

·         per l'anno 2032, da euro 95.823.357,29 a euro 102.469.571,39 (+6.646.214,10), lettera h-sexiesdecies;

·         per l'anno 2033, da euro 96.339.079,29 a euro 103.140.459,99 (+6.801.380,70), lettera h-septiesdecies,

·         per l'anno 2034, da euro 96.854.801,29 a euro 103.811.348,59 (+6.956.547,30), lettera h-duodevicies;

·         per l'anno 2035, da euro 97.370.523,29 a euro 104.482.237,19 (+7.111.713,90), lettera h-undevicies);

·         a decorrere dall'anno 2036, da euro 97.370.523,29 a euro 104.637.404,79 (+ 7.266.880,50), lettera h-vicies).

Ai fini del comma 155 è autorizzata la spesa di euro 1.183.808,70 per il 2022, euro 2.426.449,50 per il 2023, euro 3.669.090,30 per il 2024, euro 4.911.731,10 per il 2025, euro 6.154.371,90 per il 2026, euro 6.213.204,00 per il 2027, euro 6.268.772,70 per il 2028, euro 6.324.341,40 per il 2029, euro 6.379.910,10 per il 2030, euro 6.435.478,80 per il 2031, euro 6.646.214,10 per il 2032, euro 6.801.380,70 per il 2033, euro 6.956.547,30 per il 2034, euro 7.111.713,90 per il 2035, euro 7.266.880,50 a decorrere dal 2036 (comma 153).

Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 155 e 156, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 43.680 euro nel 2022, 87.360 euro nel 2023, 131.040 euro nel 2024, 174.720 euro nel 2025 e 218.400 euro a decorrere dal 2026 (comma 154)

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Assunzione straordinarie nel Corpo delle Capitanerie di Porto connessa agli accresciuti compiti a garanzia della sicurezza, anche ambientale, della navigazione e dei traffici marittimi

(comma 153)

 

 

1,18

 

 

1,18

 

 

1,18

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Assunzione straordinarie nel Corpo delle Capitanerie di Porto connessa agli accresciuti compiti a garanzia della sicurezza, anche ambientale, della navigazione e dei traffici marittimi – effetti riflessi

(comma 153)

 

 

 

 

 

0,57

 

 

0,57

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spese di funzionamento connesse agli accresciuti compiti a garanzia della sicurezza, anche ambientale, della navigazione e dei traffici marittimi

(comma 154)

 

 

0,04

 

 

0,22

 

 

0,22

 

La relazione tecnica afferma che la norma di cui al comma 151 incrementa progressivamente la dotazione organica del personale del Corpo delle Capitanerie di Porto nel ruolo dei graduati di 30 unità l’anno per cinque anni a decorrere dal 2022. I commi 152 e 153, rispettivamente, rideterminano la dotazione finanziaria dell’art. 585 del COM - comprensiva dell’incremento delle risorse finanziarie da destinare al Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (FESI) - ed autorizzano la seguente spesa necessaria alle assunzioni straordinarie di cui al comma 151: euro 1.183.808,70 per il 2022, euro 2.426.449,50 per il 2023, euro 3.669.090,30 per il 2024, euro 4.911.731,10 per il 2025, euro 6.154.371,90 per il 2026, euro 6.213.204,00 per il 2027, euro 6.268.772,70 per il 2028, euro 6.324.341,40 per il 2029, euro 6.379.910,10 per il 2030, euro 6.435.478,80 per il 2031, euro 6.646.214,10 per il 2032, euro 6.801.380,70 per il 2033, euro 6.956.547,30 per il 2034, euro 7.111.713,90 per il 2035, euro 7.266.880,50 a decorrere dal 2036.

Il comma 154 autorizza la spesa necessaria per oneri di funzionamento connessi alle suddette assunzioni straordinarie ivi comprese le spese per mense e buoni pasto.

 

L’autorizzazione di spesa è correlata agli oneri derivanti dall’assunzione di 30 unità di personale annue, per cinque anni, comprensivi degli sviluppi di carriera per 10 anni come dalle tabelle sotto riportate

(euro)

Calcolo della retribuzione annua pro capite (lordo Stato) incluso FESI

Qualifiche

Fissa

Accessoria

FESI

Totale

 

Sotto capo np 3^ cl.

33.170,60

5.629,69

660,00

39.460,29

 

Sotto capo np 2^ cl

34.062,02

6.696,84

662,50

41.421,36

 

Sotto capo np 1^ cl

35.013,13

7.588,02

672,50

43.273,65

 

Sotto capo np 1^ cl scelto

38.427,56

9.330,81

687,50

48.445,87

 

Nella tabella sopra riportata viene individuata la retribuzione annua pro capite (lordo Stato) inclusa l’indennità di super campagna e le risorse del Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali (FESI), assumendo a base di calcolo per tale ultima voce una presenza di 250 giorni lavorativi dei nuovi reclutati secondo l’onere giornaliero determinato con DM 21 febbraio 2019, distintamente per grado, per l’impiego preso Enti non di vertice.

 (euro)

Calcolo oneri finanziaria annui

Es. Fin.

Anni/persona

Oneri loro Stato

Importo complessivo annuo

Sc 3^ cl.

Sc 2^ cl.

Sc 1^ cl.

Sc 1^ cl.

scelto

Sc 3^ cl.

Sc 2^ cl.

Sc 1^ cl.

Sc 1^ cl.

scelto

 

 

 

 

 

 

39.460,29

41.421,36

43.273,65

48.445,87

 

2022

30

 

 

 

1.183.808,7

 

 

 

1.183.808,70

2023

30

30

 

 

1.183.808,7

1.242.640,8

 

 

2.426.449,50

2024

30

60

 

 

1.183.808,7

2.485.281,6

 

 

3.669.090,30

2025

30

90

 

 

1.183.808,7

3.727.922,4

 

 

4.911.731,10

2026

30

120

 

 

1.183.808,7

4.970.563,2

 

 

6.154.371,90

2027

 

150

 

 

 

6.213.204,0

 

 

6.213.204,00

2028

 

120

30

 

 

4.970.563,2

1.298.209,5

 

6.268.772,70

2029

 

90

60

 

 

3.727.922,4

2.596.419,0

 

6.324.341,40

2030

 

60

90

 

 

2.485.281,6

3.894.628,5

 

6.379.910,1

2031

 

30

120

 

 

1.242.640,8

5.192.838,0

 

6.435.478,80

2032

 

 

120

30

 

 

5.192.838,0

1.453.376,1

6.646.214,10

2033

 

 

90

60

 

 

3.894.628,5

2.906.752,2

6.801.380,7

2034

 

 

60

90

 

 

2.596.419,0

4.360.128,3

6.956.547,30

2035

 

 

30

120

 

 

1.298.209,8

5.813.504,4

7.111.713,90

2036

 

 

 

150

 

 

 

7.266.880,5

7.266.880,50

 

Nella tabella a seguire vengono riportati gli elementi di quantificazione relativi agli oneri di funzionamento di cui al comma 158. Viene evidenziato che tali oneri sono determinati dalla corresponsione del trattamento vitto a carico dello Stato prendendo a riferimento il costo del buono pasto per 208 giornate lavorative all’anno (4 giorni a settimana per 52 settimane).

(euro)

Calcolo oneri spese di funzionamento ex comma 3-quinquies

Esercizio finanziario

Sc. 3^ cl

Tot.

Giorni lavorativi

Onere buono pasto

Importo complessivo annuo

2022

30

30

208

7,0

43.680

2023

60

60

208

7,0

87.360

2024

90

90

208

7,0

131.040

2025

120

120

208

7,0

174.720

2026

150

150

208

7,0

218.400

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni tenuto conto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

 

Commi da 155 a 159
(
Assunzioni di personale presso il Ministero delle infrastrutture)

Normativa vigente. L’art. 9, comma 28, nono periodo del DL n. 78/2010 prevede che, al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, il medesimo comma - che prevede limitazioni alla possibilità da parte delle pubbliche amministrazioni di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa - non si applica nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all’art. 25, comma 2, del DL n. 69/2013 (canoni corrisposti per concessioni su sedime autostradale).

 

La norma autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito: MIT) ad assumere, nell'anno 2020, a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, fino a cinquanta unità di personale di livello non dirigenziale da inquadrare, nel limite di ventotto unità, nella III area funzionale, posizione economica F1, e di ventidue unità nella II area funzionale, posizione economica F2, mediante l'indizione di nuovi concorsi, nonché l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi. Le assunzioni di cui al presente comma hanno decorrenza giuridica ed economica non anteriore alla data del 1° luglio 2020. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 887.000 per l'anno 2020 e di euro 1.773.356 a decorrere dal 2021 (comma 155).

Viene, inoltre, soppressa la disposizione di cui al nono periodo del comma dell’art. 9 del DL n. 78/2010 che, al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, esclude dalle limitazioni al ricorso a contratti a tempo determinato previste dal medesimo comma 28, il MIT nei limiti di cinquanta unità di personale, (comma 156).

Il MIT procede all'assunzione del personale di cui al comma 159 esclusivamente a seguito della cessazione dell'efficacia dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 9, comma 28, nono periodo, del DL n. 78/2010 (comma 157).

Per le medesime finalità di cui al comma 159, nonché al fine di sostenere le attività in materia di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle opere pubbliche, nel triennio 2020 - 2022, la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'art. 19 del D.lgs. n. 165/2001, per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il MIT in possesso di comprovate professionalità, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Ministero, è pari al 12 per cento (comma 158).

Per il potenziamento delle attività di monitoraggio e vigilanza relative all'esecuzione del contratto di servizio di media e lunga percorrenza in essere con Trenitalia S.p.A., per la verifica della qualità dei servizi erogati all'utenza e per il miglioramento degli stessi è assegnata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la somma di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, della legge n. 538/1993 (comma 159).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Incremento della dotazione organica non dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

(comma 155)

0,89

1,77

1,77

0,89

1,77

1,77

0,89

1,77

1,77

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Incremento della dotazione organica non dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – effetti riflessi

(comma 155)

 

 

 

0,43

0,86

0,86

0,43

0,86

0,86

Maggiori spese correnti

 

Trenitalia-Potenziamento attività di monitoraggio relative all'esecuzione del contratto di servizio di media e lunga percorrenza

(comma 159)

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

Minori spese correnti

 

Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 538/1193 relativa al fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario

(comma 159)

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

 

La relazione tecnica riferisce esclusivamente in merito ai commi 156 e 157 precisando che il comma 157 prevede modifiche all'art. 9, comma 28, nono periodo del DL n. 78/2010 che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione di cui al comma 157 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti proceda all’assunzione del personale per assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale solo a seguito della cessazione dell'efficacia dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 9, comma 28, undicesimo periodo del DL n. 78/2010 vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione andrebbero forniti i dati e gli elementi di quantificazione degli oneri assunzionali recati dalla disposizione. Nulla da osservare in merito all’onere di cui al comma 164 essendo lo stesso configurato come limite massimo di spesa.

 

Comma 160
(Dipendenti degli uffici stampa delle amministrazioni regionali
)

La norma modifica l’articolo 9 della legge n. 150/2000, introducendo, tra l’altro, il comma 5-bis.

La disposizione introdotta prevede che ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni regionali, ai quali in data antecedente all’entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell’amministra-zione di appartenenza, può essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile[30], con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma

 

La relazione tecnica non considera la norma

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma appare finalizzata a riconoscere in favore di taluni dipendenti delle regioni la conservazione del trattamento economico in godimento qualora questo risulti migliorativo rispetto a quello derivante dai contratti individuali che verranno sottoscritti in forza di specifiche e vigenti norme di legge regionale. Pur considerato che tali migliori trattamenti economici sono disposti dalle regioni e soggiacciono pertanto al rispetto da parte dei medesimi enti del vincolo del pareggio di bilancio, andrebbero acquisiti dati ed elementi al fine di poter escludere che la conservazione di tale trattamento economico migliorativo per il suddetto personale regionale comporti nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già iscritti nei tendenziali a legislazione vigente: ciò al fine di escludere che, con norma statale siano posti a carico dei predetti enti oneri privi della relativa copertura.

 

Commi 161 e 162
(Proroga dei contratti di lavoratori socialmente utili)

Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, riformulano l’articolo 1, comma 446, lettera h), della legge n. 145/2018.

 Il comma 446 prevede attualmente che le amministrazioni pubbliche, utilizzatrici[31] dei lavoratori socialmente utili (LSU) e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, possano procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto di specifiche condizioni. La lettera h) del comma 446 specifica le condizioni previste per gli enti territoriali e gli enti pubblici. Per tali enti è autorizzata la proroga delle convenzioni e degli eventuali contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2019, nelle more del completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato. La proroga sarà finanziata con le risorse previste dalla legislazione vigente per la stabilizzazione dei medesimi soggetti ai sensi dell’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede, a tal fine,  un contributo pari a 50 milioni annui a decorrere dal 2008.

La nuova formulazione del citato comma 446 autorizza la proroga fino al 31 dicembre 2020 dei contratti a tempo determinato dei soli LSU della regione Calabria[32] per consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate e da concludere inderogabilmente entro il 31 dicembre 2020. La proroga è finanziata con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 fino ad un massimo di 30 milioni di euro a titolo di compartecipazione dello Stato (comma 161).

Si stabilisce che le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili[33] sono prorogate al 31 dicembre 2020 nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 162).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che il cofinanziamento statale è stabilito nel limite di 30 milioni di euro sulla base delle informazioni fomite dalla regione Calabria. Questa ha comunicato, in data 11 novembre 2019, che entro il 31 dicembre 2020 provvederà alla trasformazione di circa 800 contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, con conseguente riduzione del fabbisogno finanziario per la copertura della proroga dei restanti contratti a tempo determinato. Rispetto alle annualità precedenti il fabbisogno si riduce da 50 milioni a 30 milioni di euro. La relazione tecnica ribadisce che il finanziamento non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica poiché risulta finanziabile con lo stanziamento annuale di 50 milioni di euro previsto dall'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La proroga delle Convenzioni disposta dal comma 162, secondo la relazione tecnica, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le Convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge n. 388/2000, sono già finanziate nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il comma 162 dispone la proroga di convenzioni senza specificare a valere su quali risorse sia finanziata la relativa spesa. La relazione tecnica rinvia in proposito alle risorse preordinate alla stipula di convenzioni e rivenienti dal Fondo sociale per l’occupazione e la formazione in virtù di quanto previsto dall’articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legge 29 novembre 2008, n.185. Tale rinvio non è peraltro contenuto nella disposizione; inoltre il citato articolo 18 stabilisce in via generale che parte delle risorse del Fondo delle aree sottoutilizzate è destinato al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, ma non fissa una finalizzazione specifica. Tanto premesso, riguardo all’ammontare dell’onere derivante dal comma 162 e alle risorse con cui farvi fronte, non espressamente menzionate dalla norma, appare opportuno acquisire la valutazione del Governo.

Per quanto concerne il comma 161, si rileva che la copertura dell’onere è disposta a valere su risorse, di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate, sin dall’anno 2008, a fornire un contributo per la stabilizzazione dei LSU. Tanto premesso appare necessario acquisire una conferma che la somma di 30 milioni risulti non impegnata e conseguentemente disponibile per le finalità in esame.

 

Commi 164 e 165
(
Assunzioni di personale per il Ministero dell'interno)

La norma autorizza il Ministero dell'interno, a decorrere dal l° ottobre 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito della vigente dotazione organica, ad assumere 130 unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia (comma 164)

Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 164 è autorizzata la spesa di euro 1.751.513 per il 2021, di euro 7.006.049 per il 2022, di euro 8.329.819 per il 2023 e ad euro 12.301.128 a decorrere dal 2024 (comma 165).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Assunzione di 130 unità nella qualifica della carriera prefettizia del Ministero dell'Interno

(comma165)

 

1,75

7,01

 

1,75

7,01

 

1,75

7,01

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Assunzione di 130 unità nella qualifica della carriera prefettizia del Ministero dell'Interno –effetti riflessi

(comma165)

 

 

 

 

0,85

3,40

 

0,85

3,40

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto e le finalità della norma e precisa che sotto il profilo finanziario la programmazione ordinaria triennale 2019/2021 del personale della carriera prefettizia ha determinato l'impegno delle intere facoltà assunzionali relative al riferito periodo temporale, pertanto le assunzioni proposte non possono che essere imputate esclusivamente su risorse del bilancio statale.

In particolare la relazione tecnica evidenzia che gli oneri assunzionali, a regime, ammontano a decorrere dal 2024 ad una spesa pari a euro 12.301.128 mentre la spesa previsionale per il bilancio dello Stato per le assunzioni di che trattasi, comporterà un impegno finanziario sull'esercizio di bilancio annualità 2021 pari ad euro 1.751.513, considerato che le assunzioni del personale di che trattasi non potrà decorrere  prima del mese di ottobre 2021, in relazione ai tempi tecnici occorrenti per l'espletamento delle relative procedure concorsuali, attesa la programmazione assunzionale ordinaria in corso. Tali importi relativi alle procedure assunzionali di trattasi sono stati calcolati come da tabella seguente.

(euro)

Qualifica

Onere pro-capite

Durata

Consigliere

53.892,68

12 mesi

53.892,68

12 mesi

Vice Prefetto aggiunto

94.624,06

Dal 3° anno

 

(euro)

Decorrenza

Unità

Onere

Periodo

01/10/2021

130

1.751.513,00

3 mesi

01/10/2022

130

7.006.049,00

1 anno

01/10/2023

130

5.254.536,30

9 mesi (53.892,68)

8.329.819

01/12/2023

130

3.075.281,95

3 mesi (94.624,06)

01/01/2024

130

12.301.128,00

Regime

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la norma autorizza un numero determinato (130 unità) di assunzioni nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia. Al riguardo, si rileva che la configurazione dei relativi oneri assunzionali come limiti massimi di spesa richiederebbe che il summenzionato numero di assunzioni venisse determinato anch’esso entro un limite massimo.

 

Commi 166 e 167
(Assunzione di un dirigente generale al Ministero dell’agricoltura)

La norma prevede che i posti di funzione dirigenziale di livello generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali siano incrementati di una unità, incaricata di svolgere funzioni di consulenza, studio e ricerca. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali[34] è rideterminata nel numero massimo di dodici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale. A tal fine è autorizzata la spesa di 251.000 euro a decorrere dall’anno 2020 (comma 166).

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modifica, entro il 15 marzo 2020, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o più decreti adottati con le procedure semplificate di cui all’articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 (comma 167).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Rideterminazione dotazione organica del Ministero dell’agricoltura (comma 166)

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Rideterminazione dotazione organica del Ministero dell’agricoltura (comma 166)

 

 

 

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

 

La relazione tecnica non considera la norma.

La formulazione della norma discende dalle considerazioni espresse dalla Ragioneria generale dello Stato sul testo del comma in esame che sono state recepite nel parere reso sul maxiemendamento dalla Commissione Bilancio del Senato.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l’onere stimato di 251.000 appare corrispondere alla spesa da sostenere per l’assunzione di un dirigente di livello generale.

 

Commi 168 e 169
(
Organico dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati alla criminalità organizzata)

La norma interviene sulla disciplina di alimentazione dell’organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata mediante procedure di mobilità di personale, nel limite di 100 unità, proveniente da altre pubbliche amministrazioni. In particolare si dispone la soppressione dell’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 113-bis, del D.lgs. n. 159/2011 che prevede che il passaggio di personale all'Agenzia a seguito della procedura di mobilità, determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di provenienza e il contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia e avviene senza maggiori oneri a carico del bilancio medesimo (comma 168, lettera a).

Viene altresì modificato il comma 3 dell’art. 113-bis, che nel testo vigente prevede che in presenza di specifiche professionalità, il personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche in servizio presso l'Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo è inquadrato nei ruoli dell'Agenzia, previa istanza del medesimo personale interessato. In particolare viene soppresso l’ultimo periodo del comma 3 che prevede che il passaggio del personale all'Agenzia determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenza, con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia medesima (comma 168, lettera b).

Per l'attuazione del comma 168 è autorizzata la spesa di 5.280.620 euro annui a decorrere dal 2020. Ai relativi oneri si provvede, a decorrere dal 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge n. 44/1999, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario (comma 169).

Trattasi della componente del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive alimentata con il contributo sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1990.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Completamento della dotazione organica da 30 a 200 unità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

(comma 169)

5,28

5,28

5,28

5,28

5,28

5,28

5,28

5,28

5,28

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Completamento della dotazione organica da 30 a 200 unità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – effetti riflesi

(comma 169)

 

 

 

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

Maggiori entrate extra tributarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive - Utilizzo quota parte delle entrate affluite all’entrata del bilancio dello Stato che restano acquisite all'erario

(comma 169)

5,28

5,28

5,28

5,28

5,28

5,28

5,28

5,28

5,28

 

La relazione tecnica afferma che le modifiche normative proposte prevedono che le procedure di reclutamento - inquadramento mediante transito nei ruoli e mobilità - di 100 unità della dotazione organica dell'Agenzia avvengano senza la complessa procedura introdotta dalla legge n. 161/2017 che attualmente prevede la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di provenienza e il contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell’Agenzia (c.d. zainetto).

Ne consegue che il reclutamento del personale dell'Agenzia avverrà con le forme ordinarie con risorse, quindi, proprie dell’Agenzia.

Al riguardo la relazione tecnica ipotizza che il personale da trasferire nei ruoli dell'Agenzia sia da inquadrare nelle aree funzionali III e II del personale non dirigente del comparto Funzioni Centrali.

In particolare, il fabbisogno di personale è riferito per 68 unità all'area III e per 32 unità all'area II; a fronte delle 181 unità di personale non dirigenziale previste dal regolamento di organizzazione dell'Agenzia (DPR n. 118/2018) 134 unità appartengono all'area III mentre le restanti 47 all' area II.

In tal senso, in virtù dei profili professionali comunicati al Dipartimento della funzione pubblica in merito alle procedure concorsuali per le ulteriori 70 unità (e degli inquadramenti già realizzati a valere sull’organico originario, le posizioni organiche di area III sono pari a 68 unità e quelle di area II a 32.

La quantificazione della maggiore spesa è stata effettuata tenendo in considerazione il trattamento economico fisso attualmente previsto, per il personale non dirigente, dal nuovo CCNL Comparto funzioni Centrali-triennio economico 2016-2018. In particolare, per quanto concerne il trattamento economico accessorio, è stata considerata, in linea con quanto previsto dai decreti dell'Agenzia di costituzione dei Fondi risorse decentrate, una quota media unitaria annua pari a 6.000,00 euro, a titolo di Fondo risorse decentrate.

Al riguardo la relazione evidenzia che l'indennità di amministrazione spettante agli appartenenti ai ruoli dell’Agenzia viene individuata - come previsto all' art. 113-bis, comma 4-bis, del codice antimafia in misura pari a quella corrisposta al personale della corrispondente area del Ministero della Giustizia. Si prevede che gli inquadramenti avvengano dal 1° gennaio 2020.

Pertanto, il costo annuo di 100 unità di personale non dirigente è pari a euro 5.280.620. Il predetto importo è calcolato prendendo a riferimento il trattamento economico medio pro capite vigente per il personale inquadrato nei ruoli dell'Agenzia - Area III e Area II pari rispettivamente a euro 48.302,23 e a euro 37.063,26 al lordo degli oneri Stato, come si evince dalla tabella che segue:

 

 

 

 

 

 

 

 

(euro)

Qualifica

Fasce

Stipendio

Tredicesima

Indennità

Totale netto oneri Stato

Oneri Stato

Totale + oneri

Costo medio unitario

Area III

F7

32.246,48

2.687,21

6.319,80

41.253,49

15.833,09

57.086,57

48.302,23

F6

30.369,00

2.530,75

6.319,8

39.219,55

15.052,46

54.272,01

F5

28.449,67

2.370,81

6.319,80

37.140,28

14.254,44

51.394,71

F4

26.718,84

2.226,57

6.319,80

35.265,21

13.524,79

48.800,00

F3

24.329,54

2.027,47

5.570,16

31.927,27

12.253,69

44.180,96

F2

23.074,61

1.922,88

5.192,88

30.190,37

11.587,07

41.777,44

F1

22.291,78

1.857,65

5.192.88

29.342,31

11.261,58

40.603,89

Area II

F6

23.014,93

1.917,91

4.458,12

29.390,96

11.280,25

40.671,21

37.063,26

F5

22.377,66

1.864,81

4.458,12

28.700,59

11.015,28

39.715,87

F4

21.594,96

1.799,58

4.456,12

27.852,66

10.689,85

38.542,51

F3

20.356,56

1.696,55

4.458,12

26.516,23

10.175,78

36.689,00

F2

19.132,15

1.594,35

4.083,24

24.809,74

9.521,98

34.331,71

F1

18.203,28

1.516,94

3.714,72

23.434,94

8.994,33

32.429,27

 

A tale importo, complessivamente pari ad euro 4.484.420 viene, poi, aggiunta, la quota media pro capite vigente per il predetto personale a titolo di Fondo risorse decentrate di cui al richiamato CCNL:

 (euro)

Unità

Quota Fondo risorse decentrate media annua

(netto oneri Stato)

Maggior costo unitario annuo

(lordo onri Stato)

Costo complessivo annuo

(lordo oneri Stato)

100

6.000

7.962

796.200

 

L'importo complessivo ammonta, pertanto, a euro 5.280.620, di cui euro 4.484.420 quali componenti fisse, continuative ed accessorie (compresa l'IVC in vigore dal 1° luglio, pari a euro 13.844,04) ed euro 796.200 relativamente al fondo risorse decentrate.

La copertura finanziaria è individuata, a decorrere dal 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all’art, 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, che, affluite all'entrata del Bilancio dello Stato, restano acquisite all'erario.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni considerati i dati e gli elementi forniti dalla relazione tecnica. Andrebbe acquisita conferma che le risorse previste a copertura, riferite al contributo assicurativo da versare al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, siano effettivamente disponibili, senza pregiudizio di ulteriori impegni ed obblighi già assunti a legislazione vigente, e di ammontare certo e costante, tenuto conto che l’onere cui esse vengono finalizzate ha carattere permanente.

 

Commi da 170 a 174
(
Disposizioni in materia di organico dell'Avvocatura dello Stato)

La norma incrementa la dotazione organica degli avocati dello Stato di quindici unità. Le procedure concorsuali per le conseguenti assunzioni sono disposte anche in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonché ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. Agli oneri derivanti dalle assunzioni, nel limite massimo di spesa pari a 471.452 euro per il 2020, a 1.885.806 euro per il 2021, a 1.920.528 euro per il 2022, a l.920.528 euro per il 2023, a 2.118.765,00 euro per il 2024, a 2.121.004 euro per il 2025, a 2.181.878 euro per il 2026, a 2.200.140 euro per il 2027, a 2.261.011 euro per il 2028, a 2.953.736 euro per il 2029 e a 2.953.736 euro a decorrere dal 2030 si provvede ai sensi del comma 189 (comma 170).

La dotazione organica dell'Avvocatura dello Stato, viene incrementata di venticinque unità di personale non dirigenziale. L’Avvocatura dello Stato, per il triennio 2020-2022, è autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale, un contingente di personale di due unità appartenenti all’Area III, fascia retributiva F3, di otto unità appartenenti all'Area III, fascia retributiva F1, e di quindici unità appartenenti all'Area II, fascia retributiva F2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni, pari a 253.445 euro per il 2020 e a 1.013.778 euro a decorrere dal 2021, si provvede ai sensi del comma 174 (comma 171).

Al fine di supportare l'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell’uomo, possono essere nominati esperti, nel numero massimo di otto, individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, professori universitari, ricercatori a tempo determinato, assegnisti di ricerca, dottori di ricerca, dirigenti dell'amministrazione dello Stato. Gli esperti sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza. Per l'espletamento degli incarichi spetta, secondo i rispettivi ordinamenti, un compenso da determinarsi all'atto del conferimento dell'incarico, commisurato alla prestazione e proporzionato al tipo di attività, comunque non superiore ad euro 40.000 lordi annui (comma 172).

L'Avvocatura dello Stato provvede agli oneri derivanti dalle missioni e dalle consulenze tecniche connesse alle funzioni dell'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo e dalle missioni connesse all'attività difensiva presso la Corte di giustizia dell'Unione   Europea. A tal fine è autorizzata la spesa massima di 200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020 (comma 173).

Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di euro 1.244.897 per il 2020, di euro 3.419.584 per il 2021, di euro 3.454306 per il 2022, di euro 3.454.306 per il 2023, di euro 3.652.543 per il 2024, di euro 3.654.782 per il 2025, di euro 3.715.656 per il 2026, di euro 3.733.918 per il 2027, di euro 3.794.789 per il 2028, di euro 4.487.514 per il 2029, e di euro 4.487.514 annui a decorrere dall'anno 2030 (comma 174).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

 

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Modifica della dotazione organica per adeguamento della struttura dell'Avvocatura dello Stato

(commi 170-171)

0,72

2,9

2,93

0,72

2,9

2,93

0,72

2,9

2,93

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Modifica della dotazione organica per adeguamento della struttura dell'Avvocatura dello Stato- effetti riflesi

(commi 170-171)

 

 

 

0,35

1,41

1,42

0,35

1,41

1,42

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperti nominati dall'Avvocato generale dello Stato per supportare l'Agente del Governo a difesa dello Stato Italiano dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, per un periodo non superiore al triennio rinnovabile

(comma 172)

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperti nominati dall'Avvocato generale dello Stato per supportare l'Agente del Governo a difesa dello Stato Italiano dinanzi  alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, per un periodo non superiore al triennio rinnovabile.- effetti riflessi

(comma 172)

 

 

 

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missioni e consulenze tecniche connesse alle funzioni dell'Agente di Governo a difesa dello Stato Italiano dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo e missioni connesse all'attività difensiva presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea

(comma 173)

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto e le finalità della norma e con riguardo al comma 170 riporta un quadro riepilogativo relativo all’onere assunzionale dei 15 Avvocati dello Stato. Per il 2020 la RT precisa che si è considerato il tempo necessario all’espletamento della procedura concorsuale che non consentirà l’assunzione dei 15 avvocati pria del 1° ottobre.

 

(euro)

Anno

 

2020

471.451,31

2021

1.885.805,25

2022

1.920.527,55

2023

1.920.527,55

2024

2.118.765,00

2025

2.121.003,15

2026

2.181.877,20

2027

2.200.139,40

2028

2.261.010,45

2029

2.953.735,65

Dal 2030

2.953.735,65

 

Con riguardo al comma 171 la relazione tecnica fornisce una tabella riepilogativa degli oneri assunzionali delle 25 unità di personale dell’Avvocatura dello Stato da assumere. Viene precisato che per l'anno 2020 si prevedono costi per soli tre mesi, considerato il tempo necessario all'espletamento della procedura concorsuale che non consentirà l'assunzione delle venticinque unità prima del 1° ottobre.

 

(euro)

Personale Area III F3

Unità

Costo lordo stato

Costo annuo. 2020 per 3 mesi

Costo a regime per 2 unità dal 2021

2

48.156,91

24.078,46

96.313,82

Personale Area III F1

Unità

Costo lordo stato

Costo annuo. 2020 per 3 mesi

Costo a regime per 8 unità dal 2021

8

44.275,56

88.551,12

354.204,48

Personale Area III F2

Unità

Costo lordo stato

Costo annuo. 2020 per 3 mesi

Costo a regime per 15 unità dal 2021

15

37.550,59

140.814,71

563.258,85

 

In merito al comma 172 la relazione tecnica riferisce che la norma prevede che per l'espletamento egli incarichi spetta un compenso commisurato alla prestazione e proporzionato al tipo di attività, comunque non superiore ad euro 40.000 lordi annui. Gli oneri complessivi derivanti dal comma 3 sono quindi pari a un massimo di euro 320.000 annui a decorrere dal 2020·.

Con riguardo al comma 173 viene ribadito quanto già previsto dalla norma; ovvero che l'onere derivante dalla stessa è pari a un massimo di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2020.

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la norma (comma 170) tra l’altro, autorizza un numero determinato (25 unità) di assunzioni a tempo indeterminato preso l’avvocatura dello Stato. Al riguardo, si rileva che la configurazione dei relativi oneri assunzionali come limiti massimi di spesa richiederebbe che anche il summenzionato numero di assunzioni venisse determinato entro un limite massimo. Nulla da osservare in merito alle altre disposizioni dell’articolo, considerato che i relativi oneri sono configurati come limiti massimi di spesa e alla luce dei dati e degli elementi di valutazione a tale riguardo forniti dalla relazione tecnica.

Comma 175, lettera a)
(Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica)

Normativa previgente. L’art. 14 del DL n. 63/2013 prevede benefici fiscali, di natura temporanea, in favore dei soggetti che sostengono spese di riqualificazione energetica.

1.      Detrazione IRPEF

Sinteticamente, la detrazione del 65% spetta in relazione ai seguenti interventi effettuati nel 2019:

-          spese di riqualificazione degli appartamenti, ivi inclusi: a) gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza di almeno classe A o con impianti dotati di apparecchi ibridi; b) le spese per l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione. Per il 2018, la detrazione è ridotta al 50% per gli infissi, schermature solari e sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con specifica efficienza energetica;

-          spese su parti comuni degli edifici o su tutte le unità immobiliari del condominio (spese sostenute fino al 2021). La misura della detrazione è elevata a 70% e a 75% in presenza di specifici requisiti relativi alle prestazioni energetiche ed è elevata a 80% e 85% per interventi in zone sismiche;

-          acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori;

-          interventi sostenuti da IACP.

Si fa presente che i periodi terzo quarto e quinto del comma 2 ripropongono alcune misure già previste in altri commi del medesimo articolo 14[35].

2.      Cessione del credito per detrazione IRPEF

Per tutti gli interventi di riqualificazione energetica il contribuente può optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito in base ai seguenti criteri:

-    per i soggetti titolari di bassi redditi[36] , la cessione può essere effettuata nei confronti dei fornitori o di altri soggetti, con la facoltà di successiva cessione del credito (comma 2-ter);

-    per tutti gli altri soggetti, la cessione del credito è consentita nei confronti dei fornitori che hanno effettuato gli interventi o di altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, rimanendo espressamente esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari (comma 2-sexies).

3. Opzione per un contributo

In alternativa (alla detrazione e alla cessione del credito per detrazione) il contribuente può optare per un contributo - di ammontare corrispondente alla misura della detrazione - sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore. Quest’ultimo, recupera le somme scontate mediante credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo. Il fornitore può cedere il credito d’imposta ai propri fornitori, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso espressamente esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari (comma 3.1).

 

La norma estende alle spese sostenute nel 2020 la detrazione IRPEF per spese di riqualificazione energetica disciplinata dall’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013.

Inoltre, sopprime il terzo, quarto e quinto periodo del comma 2 del citato articolo 14. Si tratta di un coordinamento normativo in quanto le disposizioni contenute nei predetti periodi sono previste in altri commi del medesimo articolo 14.

 

Si fa presente che sulla disciplina in esame intervengono anche il comma 176 (che abroga la disposizione[37] che ha introdotto il comma 3.1 dell’articolo 14 del DL n. 63/2013, ai sensi del quale, in luogo della detrazione, il contribuente può optare per il contributo) e il comma 70 che, sostituendo il citato comma 3.1 dell’articolo 14 del DL n. 63/2013, limita ai soli interventi di ristrutturazione importante la facoltà di optare per il contributo.

La relazione tecnica riferita alla norma in esame considera anche gli effetti del comma 176.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Minori entrate

 

Detrazione riqualificazione energetica (incluso microcogeneratori e IACP) –IRPEF/IRES

28,5

304,0

190,0

28,5

304,0

190,0

45,7

487,6

81,6

Riqualific. energetica – effetti indotti IRPEF/IRES

 

 

73,0

 

 

73,0

 

 

73,0

Riqualific. energetica – effetti indotti IRAP

 

 

 

 

 

12,2

 

 

12,2

Maggiori entrate

 

Riqualific. Energetica – effetti indotti IRPEF/IRES

 

170,7

 

 

170,7

 

 

170,7

 

Riqualific. Energetica – effetti indotti IRAP

 

 

 

 

28,4

 

 

28,4

 

Riqualific. Energetica – effetti indotti IVA

40,5

 

 

40,5

 

 

40,5

 

 

Maggiore spesa corrente

 

Riqualific. Energetica – effetti indotti IRAP

 

 

12,2

 

 

 

 

 

 

Minore spesa corrente

 

Riqualific. Energetica – effetti indotti IRAP

 

28,4

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica effettua la stima con riferimento anche agli effetti recati dal comma 176.

Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica di cui alla disposizione in esame (comma 175, lettera a)), la RT, utilizzando la medesima procedura adottata nelle precedenti proroghe, considera:

-         detrazione ad aliquota 65%:

·        spesa per interventi sugli immobili: 2.840 mln (anno precedente 2.607 mln) complessivi. La RT ipotizza che il 50% di tali interventi avrebbe comunque usufruito della detrazione del 36% mentre il restante 50% rappresenta la spesa incentivata;

·        spesa per acquisto e posa in opera di impianti di microcogeneratori: 25 milioni (anno precedente 50 milioni). La RT ipotizza che il 50% di tali interventi avrebbe comunque usufruito della detrazione del 36% mentre il restante 50% rappresenta la spesa incentivata;

·        spese sostenute dagli IACP che non riguardano le parti comuni degli edifici: 150 milioni di euro (uguale anno precedente).

-         detrazione ad aliquota 50%:

·        spesa complessiva 1.410 mln, di cui 1.236 mln per infissi, 128 mln per schermature solari e 45,8 per caldaie a condensazione (anno precedente 1.643 milioni, di cui 1.441 mln per infissi, 155 mln per schermature solari e 47 milioni per caldaie a biomassa). La RT ipotizza che il 50% di tali interventi avrebbe comunque usufruito della detrazione del 36% mentre il restante 50% rappresenta la spesa incentivata.

-         in riferimento alla spesa incentivata, la RT determina effetti positivi di gettito per incremento del fatturato. Tali effetti sono rappresentati dall’incremento dell’IRPEF/IRES, IRAP ed IVA.

Considerando che la detrazione è fruibile in 10 rate annue costanti la RT, applicando la metodologia delle precedenti proroghe, riporta la seguente tabella nella quale sono evidenziati gli effetti finanziari in termini di cassa, validi ai fini del saldo netto da finanziare e del fabbisogno.

 

Con riferimento al comma 192, la RT afferma che le disposizioni (introdotte dal Senato) intervengono sulla disciplina che prevede lo sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica, limitandola solo alle spese relative ad interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro. La RT fornisce il risultato della stima effettuata adottando la medesima metodologia utilizzata per la norma originaria.

Di seguito, si riportano i dati complessivi attribuiti alla disposizione originaria senza il comma 126 (effetti riportati nel prospetto riepilogativo in corrispondenza del comma 125) e quelli attribuiti dalla RT anche al comma 126 (indicati separatamente nel prospetto riepilogativo, e per i quali si rinvia alla relativa scheda).

(milioni di euro)

 

2020

2021

2022

2023

dal 2024 al 2030

2031

dal 2032

 

Senza effetti del comma 192 (singoli immobili, microcogeneratori, IACP)

Onere per detrazione (IRPEF/IRES)

-28,5

-304,0

-190

-190

-190

142,5

0

Effetti indotti IRPEF/IRES

0

170,7

-73,0

0

0

0

0

Effetti indotti IRAP

0

28,4

-12,2

0

0

0

0

IVA

40,5

0

0

0

0

0

0

TOTALE

12,0

-104,9

-275,2

-190,0

-190,0

142,5

0

 

Inclusi gli effetti del comma 176

Onere per detrazione (IRPEF/IRES)

-28,7

-306,0

-191,3

-191,3

-191,3

143,4

0

Effetti indotti IRPEF/IRES

0

170,7

-73,0

0

0

0

0

Effetti indotti IRAP

0

28,4

-12,2

0

0

0

0

IVA

40,5

0

0

0

0

0

0

Credito d’imposta

5,0

5,0

5,0

5,0

0

 

 

TOTALE

16,8

-101,9

-271,5

-186,3

-191,3

143,4

0

 

La relazione tecnica riporta, infine, la seguente tabella nella quale sono riportati gli effetti finanziari di cassa in termini di indebitamento netto della p.a.

 

(milioni di euro)

 

2020

2021

2022

2023

2024

dal 2025 al 2029

2030

2031

Senza effetti del comma 176 (singoli immobili, microcogeneratori, IACP)

Onere per detrazione (IRPEF/IRES)

-45,7

-487,6

-81,6

-177,2

-177,2

-177,2

-177,8

133,2

Effetti indotti IRPEF/IRES

0

170,7

-73,0

0

0

0

0

0

Effetti indotti IRAP

0

28,4

-12,2

0

0

0

0

0

IVA

40,5

0

0

0

0

0

0

0

TOTALE

-5,2

-288,5

-166,8

-177,2

-177,2

-177,2

-177,8

133,2

Inclusi gli effetti del comma 176

Onere per detrazione (IRPEF/IRES)

-45,9

-489,6

-83,9

-178,5

-178,5

-178,5

-179,1

134,1

Effetti indotti IRPEF/IRES

0

170,7

-73,0

0

0

0

0

0

Effetti indotti IRAP

0

28,4

-12,2

0

0

0

0

0

IVA

40,5

0

0

0

0

0

0

0

Credito d’imposta

5,0

5,0

5,0

5,0

 

 

 

 

TOTALE

-0,4

-285,5

-163,1

-173,5

-178,5

-178,5

-179,1

134,1

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che, per la stima degli effetti sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno, la RT adotta una metodologia analoga a quella utilizzata in occasione di precedenti proroghe del medesimo beneficio.

Per quanto concerne, invece, gli effetti ai fini dell’indebitamento netto, la RT non esplicita i criteri e le procedure adottate, limitandosi a riportare il valore finale stimato. In proposito si fa presente quanto segue:

-         la RT sembrerebbe ipotizzare che una quota della detrazione spettante sia oggetto di cessione agli istituti di credito e che, pertanto, la stessa incida completamente in un anno anziché essere diluita in 10 anni[38]. In proposito appare opportuno acquisire una conferma;

-         qualora la predetta ipotesi risulti confermata, andrebbe esplicitata la quota che la RT considera ceduta agli istituti di credito, indicando i dati ed i criteri in base ai quali la predetta quota sia stata determinata.

In assenza di esplicite indicazioni da parte della RT, sulla base dei risultati forniti, potrebbe desumersi che la quota sia stimata in misura pari al 6,7 per cento (1-177,2/190).

In merito all’ammontare della spesa considerata ai fini della stima dell’onere, si fa presente che la RT quantifica gli effetti sulla base di una spesa complessivamente invariata rispetto a quella considerata nelle stime relative alle precedenti analoghe misure di proroga. In proposito va considerato che con la legge di bilancio 2019 la disciplina è stata modificata, prevedendo, tra l’altro, la possibilità di cedere il credito ai fornitori. Da tale innovazione potrebbe derivare una maggiore spesa complessiva agevolabile (con particolare riferimento a quella effettuata da soggetti incapienti), con conseguenti ricadute sugli effetti di gettito stimati. In proposito appare utile acquisire l’avviso del Governo.

Con riferimento ai criteri di stima adottati si ribadisce, infine, la necessità di verificare la prudenzialità dell’iscrizione di effetti positivi nei primi due anni di applicazione, tenuto conto che tale impatto deriva da effetti indiretti riferiti ad una norma di carattere oneroso, i cui effetti negativi sono modulati, per cassa, a partire dal secondo anno.

 

Comma 175, lettera b)
(Detrazione fiscale per ristrutturazione edilizia e acquisto di mobili)

Normativa previgente. L’art. 16 del DL n. 63/2013 disciplina l’incremento temporaneo (da ultimo, anno 2019) della misura di detrazione IRPEF (da 36% a 50%) per spese di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’immobile oggetto di ristrutturazione.

 

La norma, intervenendo sull’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, estende alle spese sostenute nel 2020 l’incremento della detrazione, dal 36% al 50% per interventi di ristrutturazione edilizia (punto 1) e per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (punto 2).

 

Si fa presente che sulla disciplina in esame interviene anche il comma 176 (che abroga la disposizione[39] che ha introdotto il comma 1-octies all’articolo 16 del DL n. 63/2013, ai sensi del quale, in luogo della detrazione, il contribuente che sostiene spese antisismiche può optare per il contributo).

La relazione tecnica riferita alla norma in esame considera anche gli effetti del comma 176.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Minori entrate

 

Detrazione IRPEF ristrutturazione edilizia

56,7

605,1

378,4

56,7

605,1

378,4

56,7

605,1

378,4

Ristrutturazione edilizia – effetti indotti IRPEF/IRES

 

 

119,7

 

 

119,7

 

 

119,7

Ristrutturazione edilizia – effetti indotti IRAP

 

 

 

 

 

19,9

 

 

19,9

Detrazione IRPEF

arredo immobili

12,8

136,0

85,0

12,8

136,0

85,0

12,8

136,0

85,0

Arredo immobili – effetto indotto IRPEF/IRES

 

 

12,5

 

 

12,5

 

 

12,5

Arredo immobili – effetto indotto IRAP

 

 

 

 

 

2,1

 

 

2,1

Maggiori entrate

 

Ristrutturazione edilizia – effetti indotti IRPEF/IRES

 

279,2

 

 

279,2

 

 

279,2

 

Ristrutturazione edilizia – effetti indotti IRAP

 

 

 

 

46,5

 

 

46,5

 

Ristrutturazione edilizia – effetti indotti IVA

66,5

 

 

66,5

 

 

66,5

 

 

Arredo immobili – effetto indotto IRPEF/IRES

 

29,3

 

 

29,3

 

 

29,3

 

Arredo immobili – effetto indotto IRAP

 

 

 

 

4,9

 

 

4,9

 

Arredo immobili – effetto indotto IVA

30,7

 

 

30,7

 

 

30,7

 

 

Maggiore spesa corrente

 

Ristrutturazione edilizia – effetti indotti IRAP

 

 

19,9

 

 

 

 

 

 

Arredo immobili – effetto indotto IRAP

 

 

2,1

 

 

 

 

 

 

Minore spesa corrente

 

Ristrutturazione edilizia – effetti indotti IRAP

 

46,5

 

 

 

 

 

 

 

Arredo immobili – effetto indotto IRAP

 

4,9

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica effettua la stima con riferimento anche agli effetti recati dal comma 176. Tuttavia, nel prospetto riepilogativo gli effetti sono indicati separatamente per ciascuna disposizione.

Ristrutturazione edilizia

Per la stima degli effetti la RT considera una spesa complessiva di 19.500 milioni di euro, ipotizzando che una quota di essa (15%) corrisponda alla spesa indotta dall’effetto incentivante dell’agevolazione.

Dopo aver ricordato i criteri e le ipotesi adottate (in linea con le precedenti quantificazioni di proroga, fatta eccezione dell’aliquota IRPEF/IRES applicata per la stima degli effetti indotti che viene ridotta al 24 per cento) riporta la tabella degli effetti finanziari in termini di cassa.

Applicando la metodologia utilizzata nella relazione tecnica a corredo della norma originaria, la RT riporta la tabella riferita agli effetti di cassa.

 (milioni di euro)

 

2020

2021

2022

dal 2023 al 2030

2031

dal 2032

Onere per detrazione –IRPEF

-56,7

-605,1

-378,4

-378,4

+283,7

0

Effetti indotti IRPEF/IRES

0

+279,2

-119,7

0

0

0

Effetti indotti IRAP

0

+46,5

-19,9

0

0

0

IVA

+66,5

0

0

0

0

0

TOTALE

+9,8

-279,4

-518,0

-378,4

+283,7

0

 

La RT evidenzia, inoltre, che il comma 192 sopprime la disposizione che prevede la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per interventi antisismici di cui all'articolo 16 del DL n.63/2013 di ricevere un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo sarebbe stato rimborsato al fornitore sotto forma di credito d'imposta di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo.

Riporta, quindi la seguente tabella le cui stime sono effettuate utilizzando la metodologia già applicata nella norma originaria.

(milioni di euro)

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

IRPEF/IRES

-0,4

-4,5

-6,7

-5,2

-5,2

-5,2

-0,7

1,9

0

Credito d’imposta

2,6

5,2

5,2

5,2

0

0

0

0

0

TOTALE

+2,2

+0,7

-1,5

0

-5,2

-5,2

-0,7

+1,9

0

 

Acquisto mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione

Per la stima degli effetti la RT considera una spesa complessiva di 1.700 milioni di euro, ipotizzando che una quota di essa (10%) corrisponda alla spesa indotta dall’effetto incentivante dell’agevolazione.

Dopo aver ricordato i criteri e le ipotesi adottate (in linea con le precedenti quantificazioni di proroga) riporta la seguente tabella degli effetti finanziari in termini di cassa.

(milioni di euro)

 

2020

2021

2022

dal 2023 al 2030

2031

dal 2032

Onere per detrazione –IRPEF

-12,8

-136,0

-85,0

-85,0

63,8

0

Effetti indotti IRPEF/IRES

0

+29,3

-12,5

0

0

0

Effetti indotti IRAP

0

+4,9

-2,1

0

0

0

IVA

30,7

0

0

0

0

0

TOTALE

17,9

-101,9

-99,6

-85

63,8

0

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che per la stima degli effetti finanziari la RT adotta una metodologia analoga a quella utilizzata in occasione delle precedenti proroghe.

In merito all’ammontare della spesa considerata ai fini della stima dell’onere, si fa presente che la RT quantifica gli effetti sulla base di una spesa complessivamente invariata rispetto a quella considerata nelle stime degli anni precedenti. Al fine di verificare la correttezza di tale assunzione, sarebbe opportuno disporre di elementi informativi riguardo all’andamento effettivo delle detrazioni fruite in applicazione delle normative già adottate, sia con riferimento alle spese di ristrutturazione edilizia sia con riferimento all’acquisto dei mobili.

Per quanto concerne gli effetti riferiti al comma 176, si rinvia alla relativa scheda.

Con riferimento infine ai criteri di quantificazione adottati si ribadisce la necessità di valutare la prudenzialità dell’iscrizione di effetti positivi nei primi due anni di applicazione della misura, tenuto conto che si tratta di effetti indiretti riferiti ad una norma di carattere oneroso.

 

Comma 176
(Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di ristrutturazione e efficienza energetica)

Normativa vigente. L’art. 10, commi da 1 a 3, del DL n. 34/2019, apportando modifiche agli articoli 14 e 16 del DL n. 63/2013 (si inseriscono ai due articoli, rispettivamente, il comma 3.1 e il comma 1-octies), interviene sulla disciplina relativa alla detrazione IRPEF per spese di ristrutturazione e di riqualificazione, consentendone la fruizione, in presenza di specifici requisiti, mediante un contributo in luogo della detrazione fiscale. Si tratta, in particolare, di una riduzione del prezzo all’atto del pagamento che viene recuperata dal fornitore mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione in cinque annualità. Alla disposizione sono stati ascritti effetti positivi, per la minore fruizione della detrazione, ed effetti negativi, per l’utilizzo del credito d’imposta come risulta dalla seguente tabella.

(milioni di euro)

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

IRPEF/

IRES

0,8

8,5

9,6

11,8

10,2

10,2

5,7

3,2

0,6

2,5

2,5

-1,9

0,0

Credito

-15,2

-15,2

-15,2

-15,2

-15,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totale

-14,4

-6,7

-5,6

-3,4

-5,0

10,2

5,7

3,2

0,6

2,5

2,5

-1,9

0,0

 

L’art. 10, comma 3-ter, del DL n. 34/2019 dispone che, per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili di energia (di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR), i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Alla disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

La norma, introdotta dal Senato, abroga i commi 1, 2, 3 e 3-ter dell’articolo 10 del decreto legge n. 34/2019.

La disposizione andrebbe coordinata con quanto disposto dal comma 70 che sostituisce il comma 3.1 dell’articolo 14 del DL n. 63/2013.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Minori entrate

 

Abrogazione del bonus efficienza energetica

0,4

4,5

6,7

0,4

4,5

6,7

0,4

4,5

6,7

Minori spese in conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abrogazione del bonus efficienza energetica

2,60

5,20

5,20

2,60

5,20

5,20

2,60

5,20

5,20

 

La relazione tecnica considera la norma in esame nell’ambito della valutazione degli effetti sulla proroga della detrazione IRPEF per spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia (comma 175).

La RT afferma quanto di seguito indicato.

a)     Abrogazione dello sconto per gli interventi di riqualificazione energetica

Viene modificata la disposizione che prevede lo sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica, limitandola alle spese relative ad interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro.

b)     Abrogazione dello sconto in fattura per gli interventi di rischio sismico

La norma sopprime la disposizione che prevede la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per interventi antisismici di cui all’articolo 16 del DL 4 giugno 2013, n.63 di ricevere un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo sarebbe stato rimborsato al fornitore sotto forma di credito d'imposta di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo.

 

Si riportano, di seguito, le tabelle della RT riferite alle disposizioni in esame.

(milioni di euro)

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

a)       Abrogazione bonus efficienza energetica

Maggiore detrazione

-0,2

-2,0

-1,3

-1,3

-1,3

-1,3

-1,3

-1,3

-1,3

-1,3

-1,3

0,9

Minore credito d’imposta

5,0

5,0

5,0

5,0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totale a)

4,8

3,0

3,7

3,7

-1,3

-1,3

-1,3

-1,3

-1,3

-1,3

-1,3

0,9

b)       Abrogazione bonus interventi a rischio sismico (riferito all’art.16 del DL 63/2013)

Maggiore detrazione

-0,4

-4,5

-6,7

-5,2

-5,2

-5,2

-0,7

1,9

0

0

0

0

Minore credito d’imposta

2,6

5,2

5,2

5,2

0

0

0

0

0

0

0

0

Totale b)

2,2

0,7

-1,5

0

-5,2

-5,2

-0,7

1,9

0

0

0

0

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che non appare chiara la finalità e la portata normativa della disposizione abrogativa in esame, che interviene su una norma (art. 10, commi da 1 a 3, del DL n. 34/2019), che ha integrato il contenuto degli articoli 14 e 16 del DL n. 63/2013, non espressamente menzionati dalla stessa disposizione in esame. Andrebbe quindi meglio precisato l’oggetto dell’abrogazione.

Si rileva altresì che le disposizioni abrogate hanno introdotto una modalità alternativa di fruizione del beneficio della detrazione per spese di ristrutturazione e riqualificazione. La RT annessa al DL n. 34/2019 ha effettuato la stima dei relativi effetti di gettito riferendosi, in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del DL n. 34/2019, alle spese agevolate sostenute nell’anno 2019.

Infatti, in luogo della detrazione fruita dal contribuente in 10 anni, il contribuente che ha sostenuto le spese agevolate nel 2019 ha potuto chiedere al fornitore uno sconto dell’importo corrispondente al totale della detrazione spettante. Il fornitore, a sua volta, recupera il minore introito mediante credito d’imposta da fruire in 5 annualità. Pertanto, la RT riferita al DL n. 34/2019 ascrive effetti positivi ai fini IRPEF/IRES (minore detrazione, modulata per cassa sul periodo 2019-2030) e maggiori spese per credito d’imposta (modulato nel quinquiennio 2019-2023).

Andrebbe pertanto chiarito se la disposizione sia applicabile anche a procedure già avviate (e concluse per il contribuente, ma ancora in corso per il fornitore) riferite a spese sostenute nel 2019, come sembrerebbe evincersi dalla RT.

Infatti gli effetti scontati dalla RT appaiono indicare che in relazione alle spese sostenute nel 2019 debba intendersi annullato lo sconto sul prezzo (già operato o concordato con i fornitori) e ripristinata la detrazione per i contribuenti.

Qualora risulti confermata tale interpretazione, al fine di verificare gli effetti ascritti alle disposizioni, andrebbero forniti chiarimenti riguardo al riconoscimento o meno, per le predette procedure di spesa già avviate, del credito di imposta spettante ai fornitori, precisando i relativi profili applicativi e i corrispondenti effetti finanziari: ciò in considerazione del fatto che i fornitori che hanno già applicato lo sconto potrebbero trovarsi nell’impossibilità di recuperare le relative somme. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

Qualora invece si intenda disapplicare la modalità del contributo in luogo della detrazione esclusivamente per le spese sostenute in annualità successive al 2019, andrebbe precisato se, in considerazione della modalità di fruizione che viene ora meno siano stati scontati effetti ai fini dei tendenziali (non menzionati dalla RT allegata al DL 34/ 2019 e da quella in esame).

Con specifico riferimento alle spese per riqualificazione energetica, si evidenzia che le indicazioni della relazione tecnica sembrerebbero includere anche le modifiche introdotte dal comma 70 dell’articolo 1 della legge di bilancio in esame.

In proposito, tenuto conto che la relazione tecnica afferma che la norma in esame “prevede lo sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica, limitandola solo alle spese relative ad interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro” e che la RT riferita al comma 70 stima effetti finanziari proprio con riferimento a tale aspetto (cfr. la relativa scheda), appare necessario un chiarimento in merito al coordinamento, sia sotto il profilo interpretativo che sotto il profilo finanziario,  delle disposizioni contenute nel comma in esame rispetto a quelle riportate nel citato comma 70. Ciò anche al fine di escludere il rischio di una parziale sovrapposizione tra gli effetti ascritti alle predette disposizioni nel prospetto riepilogativo.

 

Commi 177-180
(Sport bonus)

La norma estende al 2020 l'applicazione della disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge n. 145 del 2018.

Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Per l’attuazione delle disposizioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al DPCM 30 aprile 2019.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Minori entrate

 

IRPEF

 

8,4

4,8

 

8,4

4,8

 

8,4

4,8

Maggiori spese correnti

 

Credito imprese

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

 

La relazione tecnica afferma che, sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018, risulta che le vigenti erogazioni liberali in denaro, con un tetto non superiore a 1.500 euro, effettuate a favore alle società ed associazioni sportive dilettantistiche sono pari a 11,1 milioni dì euro. Ai fini della stima della perdita di gettito IRPEF, vengono considerate la tipologia di intervento e il tetto massimo di spesa del credito in esame e viene ipotizzato un ammontare di erogazioni per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture pari a 22,2 milioni di euro. Applicando l'aliquota del 65% e considerando la suddivisione del credito in 3 quote annuali, si stima una variazione di gettito Irpef di competenza annua di -4,8 milioni di euro. Per quanto riguarda le imprese, la RT afferma che la misura comporta oneri per 4,4 milioni di euro su base annua.

Considerando la validità per il solo 2020, sì riportano di seguito gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame:

(milioni di euro)

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

IRPEF

0

-8,4

-4,8

-4,8

3,6

0

Credito imprese

-4,4

-4,4

-4,4

0

0

0

TOTALE

-4,4

-12,8

-9,2

-4,8

3,6

0

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la quantificazione appare corretta sulla base dei dati e delle ipotesi posti alla base della stessa.

Si evidenzia altresì che la stima indicata dalla relazione tecnica sembrerebbe prudenziale in quanto non considera gli effetti finanziari positivi determinati dalla mancata detrazione IRPEF nella misura del 19 per cento per le persone fisiche e dalla mancata deducibilità ai fini IRPEF/IRES per le imprese, per effetto dell’utilizzo del credito di imposta.

Si rileva infatti che il comma 625 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 dispone, per i soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi dei commi da 621 a 627, la non cumulabilità del credito d'imposta con agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

 

Comma 181
(Esonero contributivo per società sportive femminili)

La norma prevede che le società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo[40] possano richiedere per gli anni 2020, 2021 e 2022 l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Esonero contributivo per le atlete

2,90

3,90

3,90

 

 

 

 

 

 

Minori entrate correnti

 

Esonero contributivo per le atlete

 

 

 

2,90

3,90

3,90

2,90

3,90

3,90

 

La relazione tecnica preliminarmente descrive il contenuto nella norma.

Inoltre, la RT evidenzia come, attualmente, le discipline riconosciute dalle Federazioni Sportive come professionistiche siano quattro: calcio, golf, basket (solo nella categoria Al) e ciclismo, tutte e solo nel settore maschile.

La norma in esame riguarda tutti gli sport ma tenendo conto che la disparità di genere tra professionisti e dilettanti è più evidente nel calcio, si è ipotizzato di considerare come possibile platea interessata dall'emendamento le giocatrici di serie A e serie B che partecipano a tornei nazionali.

Sulla base delle rose di giocatrici appartenenti alle 24 squadre che partecipano ai tornei di serie A e B si è stimata una platea potenziale complessiva di 530 donne, con una ipotetica retribuzione futura pari a 45.000 euro l'anno per 260 di queste appartenenti alla serie A e pari a 25.000 euro l'anno per le restanti 270 donne della serie B.

Considerata un'aliquota media a carico del datore di lavoro pari al 27% avremo uno sgravio contributivo pari a circa 3,9 milioni annui.

Nell'ulteriore ipotesi che la federazione calcio decida di effettuare il passaggio al professionismo dopo il primo trimestre del 2020 e che l'esonero contributivo sia considerato in termini di cassa e non di competenza, gli effetti finanziari che deriverebbero dall'applicazione della norma sarebbero i seguenti: per il 2020, 2,9 milioni di euro, mentre per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 3,9 milioni di euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, nel prendere atto delle considerazioni della RT, si osserva che andrebbe esplicitato se – come parrebbe - il limite di 8.000 euro sia riferito all’atleta (anziché alla società).

 

Comma 182
(Fondo sport e periferie)

La norma trasferisce le risorse del Fondo Sport e Periferie[41] (già trasferite alla società Sport e salute Spa ai sensi dell’articolo 1, comma 28, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.32) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tali risorse sono assegnate all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che subentra nella gestione del Fondo.

Con DPCM vengono individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all’Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo D.L. n. 185/2015, facendo salve le procedure in corso.

L’articolo 15 del DL 185/2015, ai fini del potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, ha istituito nello stato di previsione del MEF, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo «Sport e Periferie» da trasferire al CONI. A tal fine è stata autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017, di cui 20 milioni nel 2015, 50 milioni di euro nel 2016 e 30 milioni di euro nel 2017. L’articolo 1, comma 362, della L. 205/2017, al fine di attribuire natura strutturale al Fondo «Sport e Periferie», ha autorizzato l’ulteriore spesa di 10 milioni annui dal 2018, da iscrivere su apposita sezione del relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono state assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con DPCM 31 ottobre 2018 sono stati individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del D.L. 185/2015, relativo alla realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane finalizzati:

§  alla ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale [comma 2, lettera a)];

§  alla realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti [comma 2, lettera b)];

§  al completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale [comma 2, lettera c)].

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ricorda, preliminarmente il contenuto dell'articolo 1, comma 362, della legge n. 205/2017 che, al fine di attribuire natura strutturale al predetto Fondo «Sport e Periferie», ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Tali risorse - iscritte su apposita sezione del relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - venivano assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 1, comma 28, del D.L. n. 32/2019 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici) ha previsto che “a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del Fondo Sport e Periferie [...] sono trasferite alla società Sport e salute Spa, la quale subentra nella gestione del Fondo”. Il successivo comma 29 dello stesso articolo ha precisato che “per le attività necessarie all'attuazione degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della legge n. 205/2017, l'Ufficio per lo sport si avvale della società Sport e salute Spa”. L'assetto organizzativo da ultimo prefigurato - incentrato sull'intermediazione operativa di una società in house del Ministero dell'economia e delle finanze sottoposta al potere di direttiva dell'Autorità di Governo competente in materia di sport - appare meno idoneo del modello ministeriale a garantire lo spedito svolgimento degli adempimenti necessari alla realizzazione degli interventi. La modifica proposta attribuisce all'Ufficio Sport la gestione diretta delle relative risorse.

Quanto allo svolgimento delle eventuali gare di appalto, resta comunque fermo quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 38 del D.lgs. n. 50/2016, secondo cui “al fine di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione delle scelte di politica pubblica sportiva e della relativa spesa pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la società Sport e salute Spa è qualificata di diritto centrale di committenza e può svolgere attività di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice”.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

 

Comma 183
(Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari)

La norma proroga per l'anno 2020 l’esenzione, già prevista dal comma 44 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016 per gli anni 2017,2018 e 2019, dei redditi dominicali ed agrari – posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) – ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Per l'anno 2021 i citati redditi concorreranno alla formazione della base imponibile IRPEF per la quota del 50%.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Minori entrate

 

IRPEF

 

180,1

23,2

 

180,1

23,2

 

180,1

23,2

Addizionale regionale

 

 

 

 

7,7

4,1

 

7,7

4,1

Addizionale comunale

 

 

 

 

3,8

1,1

 

3,8

1,1

Maggiori spese correnti

 

Addizionale regionale

 

7,7

4,1

 

 

 

 

 

 

Addizionale comunale

 

3,8

1,1

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che, ai fini della stima, sono state effettuate elaborazioni sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2018 dei soggetti interessati. In base a tali elaborazioni, si stima, per l'anno 2020, una perdita di gettito Irpef di competenza di circa -102,9 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -7,7 e -2,9 milioni di euro e, per l'anno 2021, una perdita di gettito Irpef di competenza di circa -57,4 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -4,1 e -1,6 milioni di euro.

Considerando gli anni di vigenza della norma, si stimano i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

 

2020

2021

2022

2023

2024

IRPEF

0

-180,1

-23,2

43

0

Addizionale regionale

0

-7,7

-4,1

0

0

Addizionale comunale

0

-3,8

-1,1

0,5

0

TOTALE

0

-191,6

-28,4

43,5

0

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica non fornisce i dati e gli altri elementi informativi posti alla base della quantificazione dell’onere; ciò con particolare riguardo alle elaborazioni effettuate sui dati tratti dalle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2017. Appare quindi necessario acquisire tali elementi, al fine di verificare la stima indicata dalla RT.

In proposito si rileva che la relazione tecnica quantifica una perdita di gettito a titolo di IRPEF e, conseguentemente, di addizionali regionale e comunale, di importo inferiore rispetto ai valori stimati dalla relazione tecnica riferita all'articolo 1, comma 44, della citata legge n. 232 del 2016. Infatti, il minor gettito a titolo di IRPEF è stimato pari a 102,9 mln di euro a fronte di un onere di 122, 9 mln di euro indicato nella RT associata al precedente provvedimento di esenzione. Ciò potrebbe peraltro trovare riscontro nei dati tratti dalle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2017, dai quali è possibile rilevare una riduzione dei redditi dominicali e agrari rispetto al medesimo dato relativo alle dichiarazioni per l’anno 2014 (utilizzato nella precedente stima). In merito a tale ricostruzione appare utile acquisire la valutazione del Governo.

Sarebbe in ogni caso necessario, ai fini di un riscontro della stima presentata, disporre di indicazioni in merito: all'ammontare dei redditi agrari e dominicali per i quali si riconosce l'esenzione in parola, alla tipologia di regime fiscale ad essi applicata (soggetti minimi, in contabilità ordinaria, forfetari, etc.) ed al valore dell'aliquota IRPEF applicata per la stima.

 

Commi 184-197
(Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali)

La norma, modificata nel corso dell’esame presso il Senato, prevede la concessione di un credito d’imposta alle imprese che - a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione - effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dalla norma in esame in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

In particolare, sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa ad eccezione dei beni indicati all'articolo 164, comma 1, del TUIR, dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, concernente la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti. Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato B annesso alla legge n. 232/2016, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge n. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e nella misura del 20 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato B annesso alla medesima legge n. 232/2016, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli suddetti, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento del costo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al citato allegato B, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti di cui agli allegati A e B e a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, nel caso degli investimenti negli altri beni.

Il credito d'imposta, nella misura del 6 per cento del costo, si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Credito d’imposta beni strumentali nuovi

 

512,4

640,5

 

512,4

640,5

 

512,4

640,5

Credito d’imposta beni tecnologici Allegato A

 

408,2

510,2

 

408,2

510,2

 

408,2

510,2

Credito d’imposta beni tecnologici Allegato B

 

145,0

181,3

 

145,0

181,3

 

145,0

181,3

 

La relazione tecnica precisa che il credito è commisurato al costo dei beni agevolabili ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento, in cinque quote annuali cli pari importo da utilizzare in compensazione. Unicamente per gli investimenti in beni immateriali strumentali di cui all'allegato B, il credito è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo.

La RT afferma che le stime degli effetti di gettito riportate di seguito sono state effettuate ricostruendo l'ammontare complessivo degli investimenti agevolabili dalle informazioni riferite alle misure "super e iper-ammortamento" contenute nelle dichiarazioni dei redditi (Società di capitali, Società di persone, Persone fisiche ed Enti non commerciali) relative all'anno d'imposta 2017.

 

Credito d'imposta beni materiali strumentali (ex super ammortamento)

 

La RT precisa che la disposizione prevede l'istituzione di un credito in sostituzione delle agevolazioni introdotte dall'articolo l, commi da 91 a 94 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e prorogate dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dall'articolo 1, commi 30 e 31, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall'articolo 1, Decreto Legge 34/2019 (Decreto crescita), riguardanti gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 comma 1 del TUIR. L'agevolazione è estesa agli investimenti completati entro il 30 giugno 2021, a condizione che questi si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2020 e che entro la medesima data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento.

Il credito è riconosciuto nella misura del 6% del costo, determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, lettera b), del TUIR, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. In base all'ammontare complessivo degli investimenti stimati, pari a 53,4 miliardi di euro e tenendo conto delle condizioni di fruizione dell'agevolazione, sono stati calcolati i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

Cassa

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Credito d’imposta (beni strumentali nuovi)

0

-512,4

-640,5

-640,5

-640,5

-640,5

-128,1

0

 

Credito d'imposta beni Industria 4.0 (ex Iper ammortamento e Software-Allegati A e B)

 

La RT precisa che la disposizione prevede l'istituzione di un credito in sostituzione delle agevolazioni introdotte dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e prorogate dall'articolo 1, commi 30 e 31, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall'articolo l, commi 60-65 della legge 30 dicembre 2018, n. 14S, riguardanti gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0. L'agevolazione è estesa agli investimenti completati entro il 30 giugno 2021, a condizione che questi si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2020 e che entro la medesima data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento. Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge n. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e nella misura del 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di curo e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato B annesso alla medesima legge come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.

La RT afferma che in base all'ammontare complessivo degli investimenti. stimati, pari a 7,2 miliardi di euro per i beni strumentali ad alta tecnologia riconducibili a quelli elencati nell'allegato A e a 3,6 miliardi di euro per i beni immateriali strumentali di cui all'allegato B, e tenendo conto delle condizioni di fruizione dell'agevolazione, sono stati calcolati i seguenti effetti finanziari:

 

(milioni di euro)

Cassa

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Credito d’imposta (Allegato A)

0

-408,2

-510,2

-510,2

-510,2

-510,2

-102

0

 

(milioni di euro)

Cassa

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Credito d’imposta (Allegato B - software)

0

-145

-181,3

-181,3

-36,3

0

0

0

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la quantificazione appare corretta sulla base dei dati e delle ipotesi posti alla base della stessa.

 

Commi 198-209
(Credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo)

La norma, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, prevede la concessione di un credito d’imposta per il periodo d’imposta 2020 alle imprese per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

La disposizione elenca specificatamente le spese oggetto dell’agevolazione.

Si prevede, inoltre, che:

-         per le attività di ricerca e sviluppo, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 12 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;

-         per le attività di innovazione tecnologica, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;

-         per le attività di design e ideazione estetica, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;

-         per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.

Viene inoltre esclusa la valenza per l’anno d’imposta 2020 del credito d’imposta ricerca e sviluppo previsto dall’articolo 3 del DL n. 145 del 2013.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Credito d’imposta

 

227,1

227,1

 

227,1

227,1

 

227,1

227,1

Minori spese in conto capitale

 

Credito d’imposta ricerca e sviluppo

 

974,1

 

 

974,1

 

 

974,1

 

 

La relazione tecnica afferma che, ai fini della stima, sono state analizzate le dichiarazioni Redditi 2018 - anno di imposta 2017- relativamente al quadro RU (crediti di imposta concessi a favore delle imprese). È stata rilevata una spesa complessiva per attività di ricerca e sviluppo pari a circa 8,6 miliardi di euro. Considerando che il credito di imposta proposto è calcolato sulla spesa complessiva e non più sull'eccedenza rispetto alla media dei tre anni precedenti e che i primi dati provvisori per l'anno di imposta 2018 presentano una spesa complessiva in flessione (circa 7,9 miliardi cli euro), ai fini della stima è stata considerata, in via prudenziale, la spesa totale rilevata (8,6 miliardi di euro). In assenza di informazioni specifiche sulla composizione della spesa per le diverse tipologie di spese agevolate, la spesa è stata ripartita in una quota pari al 75% per le attività di R&S e in una quota pari al 25% per le attività di innovazione. Quest'ultima quota è stata attribuita per il 15% alle attività di innovazione e altre e per il 10% alle attività da innovazione ecologica. Ai fini di quantificare gli effetti di gettito, è stata effettuata una microsimulazione in capo a ogni singolo contribuente che ha dichiarato un credito di imposta R&S nel periodo di imposta considerato; è stata simulata la nuova distribuzione della spesa distinta per categoria (75%, 15% e 10%) ed è stato calcolato il credito secondo le percentuali e i limiti massimi indicati dalla norma. Il credito così stimato risulta pari a circa 724 milioni di euro per R&S, a circa 76,2 milioni per le attività di innovazione e altre e a circa 84,5 milioni per le attività di innovazione ecologica. Il credito complessivo risulta di circa 884,7 milioni di euro.

Inoltre, a legislazione vigente, il credito d'imposta R&S (che viene abrogato dalla proposta normativa) assicura ai contribuenti la possibilità di fruire dell'agevolazione per le spese in R&S commissionate dall'estero (Inward BERD). La nuova formulazione del credito di imposta esclude invece tali spese. Dai dati riportati nel "Rapporto BERD Flows (2017)", le spese di R&S Inward BERD in Italia risultavano pari al 23% nel 2013. Escludendo tale percentuale dalla stima degli effetti della proposta normativa, si avrebbe un credito di imposta pari a circa 681,2 milioni di euro (884,7 X (1 - 23%)). Nell'anno di imposta 2020, viene inoltre stimato il recupero di gettito determinato dall'esclusione della proroga del credito d’imposta R&S, così come indicato in Bilancio, di 974,1 milioni di euro.

Di seguito si riportano gli effetti finanziari, che tengono conto della possibilità di rateizzare il credito in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione:

(milioni di euro)

 

2020

2021

2022

2023

Credito d’imposta

0

-227,1

-227,1

-227,1

Recupero stanziamento credito d’imposta vigente per il 2020

0

974,1

0

0

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la relazione tecnica, ai fini della stima degli effetti finanziari, effettua una microsimulazione in capo a ogni singolo contribuente che ha dichiarato un credito di imposta R&S nel periodo di imposta considerato; non sono desumibili dalla RT i dati e le ipotesi sottostanti la predetta procedura di microsimulazione, necessari per una puntuale verifica della stima.

Si evidenzia, peraltro, che i risultati indicati dalla RT appaiono coerenti con i dati dalla stessa forniti.

 

Commi 210-217
(Credito d’imposta per la formazione 4.0)

Normativa vigente. I commi da 46 a 56 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017 ha concesso a tutte le imprese che effettuano spese in attività di formazione nel periodo di imposta 2018, di un credito d’imposta nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato in attività di formazione negli ambiti previsti dalla medesima disposizione. Il credito d’imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario. Per l’attuazione della disposizione in esame è stata autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l’anno 2019. Il comma 56 prevedeva inoltre che il Ministero dell’economia e delle finanze effettuasse il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

I commi da 78 a 81 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 hanno prorogato per il 2019 il riconoscimento del suddetto credito d’imposta, modificandone tuttavia le aliquote. In particolare, il credito è riconosciuto nel limite massimo annuale di 300.000 euro ed è attribuito nella misura:

- del 50% delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese;

- del 40% di quelle sostenute dalle medie imprese;

- del 30% delle spese sostenute dalle grandi imprese nel limite massimo annuale        di spesa fissato in 200.000 euro (in luogo di 300.000 euro).

Per l’attuazione della disposizione è stata autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l’anno 2020. Il comma 81 prevedeva, inoltre, che il Ministero dell’economia e delle finanze effettuasse il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

La norma proroga di un anno (per il periodo d’imposta 2020) il riconoscimento del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, di cui all’articolo 1, commi da 46 a 55, della legge n. 205 del 2017.

Il credito è riconosciuto:

-         nella misura del 50 per cento e nel limite massimo annuale di spesa di 300.000 euro per le piccole imprese;

-         nella misura del 40 per cento e nel limite massimo annuale di spesa di 250.000 euro per le medie imprese;

-         nella misura del 30 per cento e nel limite massimo annuale di spesa di 250.000 euro.

La misura del credito è aumentata al 60 per cento, fermo restando i limiti massimi annuali, per tutte le imprese nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati come definiti dal decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali 17 ottobre 2017.

Ferma restando l'esclusione delle "imprese in difficoltà" cosi come definite dall'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014, la disciplina del credito d'imposta non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 2001. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria delle suddette sanzioni e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili al credito d'imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti indicati nel comma 6 dell'articolo 3 del decreto del Ministro sviluppo economico 4 maggio 2018 anche le attività commissionate agli Istituti Tecnici Superiori.

Ai fini applicativi, in quanto compatibili, sono richiamate le vigenti disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018.

A fini di copertura è autorizzata la spesa di 150 mln di euro per l’anno 2021. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta in esame, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Credito d’imposta

 

150

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese in conto capitale

 

Credito d’imposta

 

 

 

 

150

 

 

150

 

 

La relazione tecnica afferma che l'onere è pari allo stanziamento di spesa previsto, ovvero è pari a 150 milioni per l'anno 2021.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la disposizione proroga la concessione del credito di imposta 4.0 e a tal fine autorizza la spesa di 150 mln per il 2021. In proposito non si formulano osservazioni tenuto conto che l’agevolazione opera nell’ambito della spesa autorizzata, che si intende come limite di spesa.

 

Comma 218
(Credito di imposta investimenti sisma Centro Italia)

Normativa vigente. L’articolo 18-quater del DL n. 8 del 2017 estende ai comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, il credito d'imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi, di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge n. 208/2015, fino al 31 dicembre 2019, nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese.

Gli oneri della disposizione sono stati valutati in 20 milioni per l'anno 2017, in 23,9 milioni per l'anno 2018 e in 26,6 milioni per l’anno 2019.

 

La norma proroga al 31 dicembre 2020 il credito d’imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, previsto dall’articolo 18-quater del DL n. 8 del 2017.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Credito d’imposta

30,9

 

 

30,9

 

 

30,9

 

 

 

La relazione tecnica afferma che, ai fini della stima, è stata utilizzata la medesima metodologia adottata nella relazione tecnica originaria. In particolare, al fine di individuare il credito di imposta riferibile a investimenti effettuati da imprese nel "cratere sismico", sono stati analizzati i dati del modello IRAP a titolo di ammortamento dei beni materiali, utilizzando tale valore come proxy degli investimenti effettuati in beni strumentali. Il dato così rilevato è stato confrontato con quello relativo alle imprese localizzate al Sud (Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Calabria, Sardegna e Molise); nel complesso il peso degli ammortamenti materiali del "cratere sismico" risulta pari a circa il 5% di quello relativo alle imprese localizzate al Sud. Dall'analisi degli ultimi dati completi (anno 2018) relativi agli importi compensati con il modello F24 e codice tributo "6869 - credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno articolo l, commi 98-108 della legge n. 208/2015", risulta una fruizione di tale credito per circa 674 milioni di euro. Applicando all'importo del credito il peso degli ammortamenti materiali del "cratere sismico", si stima un credito per gli investimenti delle imprese nel "cratere sismico" come indicato nella seguente tabella:

 

(milioni di euro)

 

2020

2021

2022

Credito d’imposta

-30,9

0

0

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la relazione tecnica, ai fini della stima, adotta la stessa metodologia utilizzata dalla RT allegata alla norma originaria. La relazione fa riferimento inoltre agli importi effettivamente compensati in F24 (674 milioni) e relativi al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, cui viene applicata un’aliquota del 5 per cento relativa al “peso” degli ammortamenti nel “cratere sismico”. In proposito, tenuto conto della vigenza della misura in esame a decorrere dall’anno d’imposta 2017, sarebbe utile acquisire i dati riguardanti l’effettivo utilizzo della stessa.

Si rileva in ogni caso che, applicando l’aliquota del 5 per cento indicata dalla RT all’importo del credito di 674 milioni, si otterrebbe un onere più elevato (pari a 33,7 milioni). Sul punto appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

 

Commi da 219 a 224
(Detrazione fiscale per facciate esterne edifici)

Normativa vigente.  L’articolo 16-bis del TUIR reca la disciplina, a regime, della detrazione IRPEF per interventi di ristrutturazione edilizia, fissando la misura del beneficio al 36 per cento delle spese sostenute.

L’articolo 16 del DL n. 63/2013 eleva, in via temporanea, la misura della detrazione (da ultimo, il comma 175 dell’articolo in esame eleva la percentuale dal 36 al 50 per cento per le spese sostenute nel 2020).

 

La norma in esame, nel testo originario (art. 25 A.S. 1586), intervenendo sull’articolo 16 del DL n. 63/2013, estendeva la detrazione IRPEF per lavori di ristrutturazione alle spese sostenute nel 2020 per interventi di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici (c.d. “bonus facciate”). Per tale tipologia di interventi stabiliva:

-          la detrazione in misura pari al 90 per cento;

-          che il beneficio era riferito all’intera spesa sostenuta, senza applicazione di tetti massimi di spesa;

-          che restavano ferme le ulteriori disposizioni contenute nell’articolo 16-bis del TUIR.

La relazione tecnica riferita all’art. 25 dell’AS 1586 utilizzava la procedura già adottata per analoghe disposizioni, considerando una spesa complessiva di 4.000 milioni di euro. Gli effetti sono riportati nella seguente tabella.

(milioni di euro)

Art.25 AS 1586

2020

2021

2022

dal 2023 al 2030

2031

dal 2032

Detrazione –IRPEF

-36,0

-384,0

-240,0

-240,0

+180,0

0

Effetti indotti IRPEF/IRES

0

+152,7

-65,5

0

0

0

Effetti indotti IRAP

0

+25,5

-10,9

0

0

0

Effetti indotti IVA

+36,4

0

0

0

0

0

TOTALE

+0,4

-205,8

-316,4

-240,0

+180,0

0

 

La norma, interamente riformulata dal Senato, reca la disciplina relativa alla detrazione per spese sostenute nel 2020 finalizzate al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici (c.d. bonus facciate).

Ferma restando la misura della detrazione (90 per cento della spesa) e la fruizione in dieci anni, nel nuovo testo, rispetto al testo originario:

-          non si interviene sull’art. 16 del DL n. 63/2013 (che reca disposizioni in materia di ristrutturazione edilizia) e, pertanto, non si applica l’intera disciplina ivi prevista. Si dispone che, ferme restando le agevolazioni già previste in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio in esame esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi (comma 221);

-          si specifica che gli edifici devono essere ubicati nelle zone A o B ai sensi del DM n. 1444/1968 (comma 219);

-          viene precisato che sono inclusi negli interventi agevolati quelli di sola pittura o tinteggiatura esterna (nella versione originale, sono inclusi quelli di manutenzione ordinaria) (comma 220);

-          sono previsti specifici requisiti nonché verifiche qualora i lavori, che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico (comma 220);

-          si rinvia alle disposizioni di cui al DM 18 febbraio 1998, n. 41, recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1 della legge n. 449/1997, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia (comma 223).

Viene infine incrementata la dotazione del FISPE per 0,5 mln nel 2020, 5,8 mln nel 2021 e 3,6 mln annui dal 2022 al 2030 (comma 224).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Minori entrate

 

Detrazione IRPEF bonus facciate

32,4

345,8

216,0

32,4

345,8

216,0

32,4

345,8

216,0

Detrazione IRPEF/IRES bonus facciate (modifiche Senato)(*)

3,1

32,6

20,4

3,1

32,6

20,4

3,1

32,6

20,4

Bonus facciate – effetti indotti IRPEF/IRES(*)

 

 

65,5

 

 

65,5

 

 

65,5

Bonus facciate – effetti indotti IRAP

 

 

 

 

 

10,9

 

 

10,9

Maggiori entrate

 

Bonus facciate – effetti indotti IRPEF/IRES(*)

 

152,7

 

 

152,7

 

 

152,7

 

Bonus facciate – effetti indotti IRAP

 

 

 

 

25,5

 

 

25,5

 

Bonus facciate – effetti indotti IVA

36,4

 

 

36,4

 

 

36,4

 

 

Maggiore spesa corrente

 

Bonus facciate – effetti indotti IRAP

 

 

10,9

 

 

 

 

 

 

Incremento FISPE

0,5

5,8

3,6

0,5

5,8

3,6

0,5

5,8

3,6

Minore spesa corrente

 

Bonus facciate – effetti indotti IRAP

 

25,5

 

 

 

 

 

 

 

(*) Le voci contrassegnate sono state modificate rispetto a quelle riportate nel prospetto riepilogativo al solo fine di rappresentare distintamente gli effetti IRPEF/IRES riferiti alla maggiore detrazione e i valori IRPEF/IRES riferiti agli effetti indotti. 

 

La relazione tecnica utilizza la procedura adottata per quantificare gli effetti finanziari delle analoghe disposizioni contenute nel provvedimento in esame.

La spesa complessivamente considerata ai fini della stima è pari a 4.000 milioni di euro. Tale valore è calcolato ipotizzando che gli interventi in esame rappresentino il 20 per cento del totale delle spese annue per recupero edilizio (19.500*20%=3.900 mln) ed incrementando il valore ottenuto, a fini prudenziali, a 4.000 milioni di euro, di cui 400 mln riferibili a spese sostenute dalle imprese e 3.600 mln a spese effettuate da altri soggetti.

Si ricorda che anche la RT riferita al testo originario stimava una spesa complessiva agevolabile di 4.000 mln, ma la ascriveva totalmente a soggetti diversi dalle imprese (tenuto conto che queste ultime non rientravano nell’ambito applicativo della norma originaria).

Con riferimento ai soggetti diversi dalle imprese, la RT ipotizza che il 60 per cento della spesa sarebbe stata comunque effettuata usufruendo della detrazione vigente (al 50 per cento) mentre il restante 40 per cento costituisce la spesa aggiuntiva indotta dalla norma. Pertanto, la relazione procede alla stima sulla base del seguente calcolo: (2.160*40% + 1.440*90%)= 216

Per quanto riguarda le spese sostenute dalle imprese, la RT considera come già rilevato una spesa complessiva di 400 milioni e ipotizza che il 60 per cento della stessa sarebbe stato comunque sostenuto (con una percentuale del beneficio pari al 65 per cento) mentre il restante 40 per cento rappresenta la spesa indotta. Pertanto, RT stima un minor gettito IRPEF rispetto alla legislazione vigente pari a 20,4 milioni di euro annui ((240 x 25% + 160 x 90%) : 10).

Applicando le procedure ed i criteri adottati per la stima di norme analoghe, la RT riporta quindi la seguente tabella degli effetti finanziari in termini di cassa.

(milioni di euro)

 

2020

2021

2022

dal 2023 al 2030

2031

dal 2032

Onere per detrazione –IRPEF

-32,4

-345,6

-216,0

-216,0

+162,0

0

Onere per detrazione IRPEF/IRES (imprese)

-3,1

-32,6

-20,4

-20,4

+15,3

0

Effetti indotti IRPEF/IRES

0

+152,7

-65,5

0

0

0

Effetti indotti IRAP

0

+25,5

-10,9

0

0

0

Effetti indotti IVA

+36,4

0

0

0

0

0

TOTALE

+0,9

-200,0

-312,8

-236,4

+177,3

0

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che per la stima degli effetti finanziari la RT adotta la medesima metodologia utilizzata in occasione di analoghe misure contenute nel provvedimento in esame.

Si rileva, tuttavia, che la formulazione originaria della norma (art. 25 A.S. 1586), intervenendo sull’articolo 16 del DL n. 63/2016, prevedeva l’applicazione della disciplina sulla detrazione per spese di ristrutturazione. La formulazione in esame, approvata dal Senato, fa riferimento invece alla disciplina sulla detrazione per spese di riqualificazione energetica: quest’ultima consente, in presenza di specifici requisiti, la cessione del credito per detrazione anche ad istituti finanziari, con conseguente diverso impatto finanziario ai fini del saldo di indebitamento netto. In merito a tale aspetto, che non trova riscontro nel prospetto riepilogativo, appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

Inoltre, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, per effetto del rinvio alla disciplina sulla riqualificazione energetica, rientrano ora nell’ambito applicativo del beneficio anche le imprese. Tuttavia, ai fini della stima la relazione tecnica considera il medesimo ammontare di spesa complessiva agevolabile (4.000 milioni di euro), già considerato con riguardo alla norma originaria (che non includeva le imprese). Ciò risulta possibile in quanto la RT riferita al testo in esame riduce da 4.000 a 3.600 milioni la quota di spesa attribuita a soggetti diversi dalle imprese. In ordine alle ragioni sottostanti la rideterminazione di tale parametro da parte della RT (nella versione riferita al testo approvato dal Senato) andrebbe acquisito un chiarimento.

Dalla modifica del predetto parametro discende che l’onere per il beneficio in esame – pur considerando l’ampliamento dell’ambito soggettivo – nella RT riferita al testo approvato dal Senato risulta essere complessivamente inferiore rispetto alla stima originaria. Infatti, per la quota di spesa attribuita alle imprese (indicata in 400 mln), la RT considera l’incremento della detrazione rispetto al valore del 65 per cento (anziché al valore del 50 per cento utilizzabile per soggetti diversi dalle imprese). Ciò comporta una riduzione dell’onere complessivo.

Infine, andrebbero esplicitati i dati e le valutazioni sottostanti la definizione della quota di spesa agevolabile (400 mln) attribuibile al settore delle imprese.

 

Comma 225
(Disposizioni tributarie per attività di floricoltura)

Le norme, introdotte dal Senato, dispongono che per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'articolo 2135 del codice civile, nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 5 per cento.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Minori entrate

 

IRES

 

0,85

0,49

 

0,85

0,49

 

0,85

0,49

IRPEF

 

3,08

1,76

 

3,08

1,76

 

3,08

1,76

Add.le reg.le IRPEF

 

 

 

 

0,10

0,10

 

0,10

0,10

Add.le com.le IRPEF

 

 

 

 

0,05

0,04

 

0,05

0,04

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Add.le reg.le IRPEF

 

0,10

0,10

 

 

 

 

 

 

Add.le com.le IRPEF

 

0,05

0,04

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione stabilisce che il reddito per le attività di commercializzazione di piante vive e prodotti di floricoltura acquisitati da imprenditori agricoli florovivaistici è determinato, nei limiti del 10 per cento del volume di affari, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 5 per cento.

Dall'analisi delle dichiarazioni dei redditi per l'anno d'imposta 2017 relative ai soggetti individuati tramite i codici attività e ipotizzando decorrenza dal 2020, la RT stima i seguenti effetti finanziari.

milioni di euro

 

2020

2021

dal 2022

IRES

0,00

-0,85

-0,49

IRPEF

0,00

-3,08

-1,76

Add.le reg.le IRPEF

0,00

-0,10

-0,10

Add.le com.le IRPEF

0,00

-0,05

-0,04

TOTALE

0,00

-4,08

-2,38

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la relazione tecnica si limita a fornire i risultati della stima, senza indicare i dati e le ipotesi ad essa sottostanti. Appare pertanto necessario acquisire tali elementi al fine di verificare gli effetti stimati.

In merito all’ambito applicativo, si rileva che la formulazione della norma sembrerebbe prevedere ipotesi nelle quali l’agevolazione si applica senza il limite del 10 per cento del volume di affari. Poiché la relazione tecnica fa riferimento solamente a queste ultime, appare necessario acquisire l’avviso del Governo al fine di verificare quale sia l’effettivo ambito applicativo previsto dalla norma e quali siano i soggetti considerati ai fini della stima.

 

Commi 226-229
(Rifinanziamento della Nuova Sabatini)

Le norme prevedono il rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 8, del DL 69/2013 (cosiddetta Nuova Sabatini) per 105 milioni di euro nell’anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l’anno 2025.

Le disposizioni specificano che una quota pari al 30 per cento delle risorse è riservata alla concessione dei contributi per gli investimenti di Industria 4.0[42] (articolo 1, commi 55 e 56 della L. 232/2016). Al fine ai rafforzare il sostegno agli investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno, la maggiorazione del 30 per cento già prevista per gli investimenti di Industria 4.0 sull’importo massimo del contributo, è elevata al 100 per cento per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nel limite complessivo di 60 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui al primo periodo (comma 226).

Una quota pari al 25 per cento delle risorse è destinata in favore delle micro, piccole e medie imprese a fronte dell'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Per tali operazioni i contributi di cui al DL 69/2013, fermo restando il rispetto delle intensità massime previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del 3,575 per cento. Ai fini dell'ammissione ai benefici, la rispondenza degli interventi agevolabili rispetto alle finalità di cui sopra, nonché la quantificazione del relativo impatto, sono certificati dal fornitore dei beni e dei servizi o da un professionista indipendente (comma 227).

Le risorse che, al 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non risultano utilizzate per le riserve previste dai commi l e 2, rientrano nelle disponibilità complessive della misura (comma 228).

Su tali finanziamenti la garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è concessa in favore delle micro, piccole e medie imprese a titolo gratuito, nel rispetto delle regole di cumulo e delle intensità massime previste dalla normativa UE in materia di aiuti di Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse non utilizzate a valere sulla dotazione della sezione speciale (del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese), istituita con Convenzione del 6 febbraio 2015 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia, e destinata all’editoria, per un importo pari a 7 milioni di euro, che vengono destinate alle finalità generali del Fondo (comma 229).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Rifinanziamento "nuova Sabatini" - Sostegno agli investimenti delle PMI

105,0

97,0

97,0

105,0

97,0

97,0

105,0

97,0

97,0

 

La relazione tecnica afferma che il comma 226 si propone l'obiettivo di garantire, in primo luogo, continuità alla misura cosiddetta “Nuova Sabatini" come strumento di sostegno agli investimenti delle PMI per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali. In particolare, la RT precisa che l'ammontare del contributo è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo pari all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al:

·        2,75% per gli investimenti ordinari;

·        3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (per gli investimenti coerenti con il Piano nazionale Industria 4.0, il contributo è, peraltro, maggiorato del30%).

A questo proposito, la norma formulata mantiene la riserva di risorse, pari al 30%, già prevista a favore degli investimenti aventi finalità coerenti con il piano Industria 4.0, introdotta in relazione ai recenti incrementi finanziari La disposizione, oltre a confermare la disciplina vigente, aggiunge all'ultimo periodo del medesimo comma una previsione finalizzata a rendere maggiormente attrattivi nel Mezzogiorno gli investimenti in tecnologie "Industria 4.0" da parte delle micro e piccole imprese, contribuendo a riequilibrare il peso delle fruizioni della misura a livello territoriale in tali aree, oggi decisamente distanti rispetto ai tiraggi registrati nel restante territorio nazionale. Infatti, la distribuzione delle domande di agevolazione pervenute dal 2014 al 2018 ha mostrato un’articolazione concentrata nelle PMI del Nord (75%) a scapito delle aree del Mezzogiorno (14% PMI del Centro e 11% PMI Sud/Isole) le quali, oltre ai limiti strutturali legati alla scarsa propensione all'innovazione ed alla contenuta dimensione aziendale, scontano l'applicazione di tassi di interesse sui finanziamenti bancari significativamente più elevati rispetto a quelli rilevati nelle regioni del centro-nord. In particolare, la disposizione prevede che, con riferimento alla maggiorazione del contributo per gli investimenti coerenti con il Piano industria 4.0, tale maggiorazione venga elevata al 100% per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata. Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite complessivo di 60 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al primo periodo del comma l.

Relativamente al comma 227, la RT afferma una quota pari al 25 per cento delle risorse venga destinata in favore di micro, piccole e medie imprese, al fine di sostenere la realizzazione di investimenti finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi tramite l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale. La scelta di applicare il tasso del 3,575% - già previsto a fronte della realizzazione degli investimenti "Impresa 4.0"- anche per la determinazione del contributo Sabatini green mira a sostenere le imprese maggiormente propense ad effettuare investimenti ecosostenibili coerenti con il paradigma dell'economia "verde". La ripartizione per annualità dello stanziamento complessivo derivante dalla disposizione, pari al limite complessivo di spesa di 540 milioni di euro, è stata operata considerando il meccanismo di funzionamento pluriennale della misura "Nuova sabatini", che prevede una ripartizione dell'importo complessivo dei flussi di erogazione su un periodo di 6 anni, nonché la modifica apportata dal Decreto Crescita che prevede l'erogazione del contributo in un'unica soluzione in caso di finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro. Applicando tale criterio anche alla maggiorazione dedicata agli investimenti nel Mezzogiorno coerenti con il Piano Industria 4.0, si ricava la ripartizione annuale indicativa delle risorse destinate a tale finalità:

 

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totale

Stanziamento complessivo (A+B)

105

97

97

97

97

47

540

Continuità della misura e riserva del 30%

(Quota A)

93

86

86

86

86

43

480

Investimenti Mezzogiorno Industria 4.0

(Quota B)

12

11

11

11

11

4

60

 

Per quanto attiene al comma 229, la RT è volta a meglio supportare l'intervento "nuova Sabatini green" con la garanzia del Fondo centrale PMI. Dal momento che tutti gli interventi "nuova Sabatini" sono già oggi garantiti dal Fondo nella misura massima, la nuova previsione consentirebbe, nei limiti ammessi dalla disciplina UE degli aiuti di Stato, esclusivamente per la nuova "Sabatini green", anche la gratuità, ovvero l'esonero dal pagamento della commissione di accesso, ove richiesta. Ai minori introiti per il Fondo si farebbe fronte riassegnando all'operatività ordinaria del Fondo quota parte delle risorse inutilizzate della sezione "editoria", pari a 7 milioni di euro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare in relazione all'integrazione degli stanziamenti per le misure di cui all’articolo 2 del DL 69/2013, dal momento che dette misure sono finanziate nell’ambito di specifici limiti di spesa e che i vincoli in favore delle unità produttive del Mezzogiorno costituiscono finalizzazioni che fanno riferimento ai suddetti limiti di spesa. Peraltro, appare utile acquisire conferma circa i profili di cassa dell’incremento previsto, ipotizzato in misura uniforme sui tre saldi dal prospetto riepilogativo pur in relazione a risorse di natura capitale.

Infine, andrebbe confermato che non possano determinarsi effetti di cassa non attesi, con possibile aggravio in specifici anni dei saldi di fabbisogno e di indebitamento, in conseguenza del comma 228, in base al quale le risorse che, al 30 settembre di ciascun anno non risultano utilizzate per le riserve previste dai commi 226 e 227, rientrano nelle disponibilità complessive della misura (comma 244).

 

Commi 230-232
(Interventi di riconversione e riqualificazione di aree in crisi)

Le norme, introdotte durante l’esame presso il Senato, dispongono quanto segue:

·        incrementano la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 50 milioni di euro per il 2020 e di 100 milioni di euro per l’anno 2021 per il finanziamento degli interventi destinati alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale. Con decreto, le risorse sono ripartite tra gli interventi da attuare nei casi di situazioni di crisi industriali complesse e quelli da attuare nei casi di situazioni di crisi industriali diverse dalle precedenti e che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione (comma 230);

·        autorizzano la spesa di 100 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui all’articolo 43 del DL 112/2008 (comma 2). Per l'utilizzo delle risorse disponibili per le agevolazioni, il Ministero dello sviluppo economico può definire gli indirizzi operativi necessari al raggiungimento di fini strategici di sviluppo. Le risorse annualmente destinate agli interventi di cui al presente comma e non utilizzate al 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2021, tenuto conto dei fabbisogni connessi alle domande di agevolazione presentate, possono essere destinate, con decreto, al finanziamento di iniziative a carattere innovativo di rilevante impatto economico, sociale e ambientale con riferimento al sistema produttivo dei territori interessati (comma 231);

·        incrementano il Fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di interesse comune europeo (Fondo IPCEI) in ragione di 10 milioni di euro nel 2020 e di 90 milioni di euro nel 2021, per favorire le iniziative di collaborazione su larga scala d'impatto significativo sulla competitività dell’industria nazionale e europea (comma 232).

Il Fondo IPCEI è stato istituito dall’articolo 1, comma 203, della L. 145/2018 con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 60 milioni di euro per il 2021 e di 83,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Incremento Fondo per la crescita sostenibile- Interventi per le aree di crisi (comma 255)

50,00

100,00

 

15,00

45,00

45,00

15,00

45,00

45,00

Contratti di sviluppo (comma 256)

100,00

100,00

 

30,00

60,00

60,00

18,00

36,00

36,00

Fondo IPCEI (comma 257)

10,00

90,00

 

10,00

90,00

 

10,00

90,00

 

 

La relazione tecnica afferma, con rifermento al comma 230, che gli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 costituiscono il principale strumento nazionale per il rilancio delle attività industriali, la salvaguardia dei livelli occupazionali e lo sviluppo imprenditoria/e delle aree colpite da crisi industriale e di settore.

Riordinato dal decreto-legge 83/2012, che ha dato avvio alla diversificazione dello strumento in interventi per le situazioni di crisi industriali "complesse" e interventi per situazioni di crisi "non complesse", è stato interessato da ultimo da un 'importante opera di revisione e rafforzamento, di prossima attivazione, realizzata in attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 29, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto crescita) e improntata a consentire una maggiore efficacia delle procedure e una più ampia partecipazione dei soggetti interessati.

La volontà legislativa di rilancio della misura trova fondamento nelle caratteristiche strategiche della stessa, che ne fanno lo strumento elettivo per la realizzazione di interventi di sviluppo territoriale con particolari ricadute occupazionali e con dimostrati effetti positivi in termini di crescita degli investimenti produttivi, soprattutto in determinate zone, anche del Mezzogiorno.

Al fine di consentire la continuità dello strumento e di non frustrare le finalità della riforma appena varata, la disposizione riconosce un finanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021 per soddisfare le istanze ad oggi sospese a causa dell'insufficienza delle risorse e, in via prospettica, per sostenere le nuove istanze che si prevede saranno presentate.

Per quanto riguarda la Legge 181/89, i dati generali storici sul funzionamento della misura restituiscono una chiave di riparto 66,6% finanziamento agevolato - 33,4% contributo a fondo perduto. Tale dato, tenuto conto delle deroghe che la normativa consentiva a seguito della sottoscrizione di Accordi programma, si è attesta su valori leggermente più alti per quanto attiene il peso del finanziamento agevolato (circa 72%). Tuttavia, tenuto conto che con la recente riforma dello strumento agevolativo è stato dato maggior peso alla forma del contributo a fondo perduto, le stime effettuate restituiscono una ripartizione similare a quella originaria e pari al 66% per il finanziamento agevolato ed al 34% per il contributo a fondo perduto.

Anche per questo strumento, per il piano delle erogazioni si è tenuto conto della possibilità, per le imprese beneficiarie, di richiedere l'erogazione della prima quota di contributo a titolo di anticipazione (nei limiti del 25% del concesso) e della durata massima dei programmi di investimento (36 mesi).

 

(milioni di euro)

Tipo

2020

2021

2022

2023

2024

Tasso agevolato

33

66

 

 

 

Fondo perduto

17

34

 

 

 

Piano delle erogazioni

15

45

45

35

10

 

Con riferimento al comma 231, la RT precisa che lo strumento agevolativo negoziale dei Contratti di sviluppo, istituito dall'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, 112, è finalizzato a favorire la realizzazione di programmi di sviluppo strategici ed innovativi di rilevante dimensione per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese e costituisce la principale misura di sostegno ai grandi investimenti su tutto il territorio nazionale.

I programmi di sviluppo possono essere composti da uno o più progetti d'investimento strettamente connessi e funzionali tra loro e possono comprendere, altresì, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione. Lo strumento consente la finanziabilità di ampi settori (sono ammissibili programmi di sviluppo industriali - compresi quelli riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli-; programmi di sviluppo per la tutela ambientale; programmi di sviluppo di attività turistiche che possono comprendere, per un importo non superiore al 20% degli investimenti complessivi da realizzare, programmi destinati allo sviluppo delle attività commerciali). Esso permette, inoltre, di realizzare una forte sinergia tra amministrazioni ai diversi livelli di governo per il raggiungimento di obiettivi strategici di sviluppo, mobilitando ingenti risorse regionali attraverso il cofinanziamento di singole iniziative ovvero la sottoscrizione di Accordi. Nell'ambito della cornice agevolativa generale è prevista, infatti, la possibilità per il Ministero dello sviluppo economico di giungere alla sottoscrizione di specifici Accordi (Accordi di programma e Accordi di sviluppo) finalizzati al sostegno di programmi di sviluppo ritenuti di particolare rilevanza strategica sui territori di riferimento, in primis in termini di ricadute economiche e sociali.

Le caratteristiche del Contratto di sviluppo e le sue modalità attuative ne fanno uno strumento fondamentale per l'attuazione delle politiche industriali nazionali, nonché uno dei principali strumenti di attrazione degli investimenti esteri, come confermato dai dati registrati dalla sua attivazione. A far data dall'apertura dello sportello agevolativo regolato dalla normativa in vigore, intervenuta in data 10 giugno 2015, il soggetto gestore è giunto all'approvazione di circa 100 Contratti di sviluppo, che consentono la potenziale attivazione di investimenti per oltre 3,3 miliardi di euro a fronte dei quali sono state concesse agevolazioni finanziarie (nella forma di contributo in conto capitale o alla spesa e di finanziamento agevolato) per oltre 1,48 miliardi di euro.

All'attualità, la dotazione finanziaria disponibile è da considerare esaurita e, conseguentemente, in assenza di adeguato rifinanziamento, nel prossimo periodo sarebbe destinata a interrompersi l'operatività del principale strumento agevolativo nazionale per il sostegno agli investimenti. Al fine di mantenere aperto lo sportello, la norma dispone, pertanto, un apporto di risorse aggiuntive per 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sulla base del fabbisogno stimato, tenuto conto delle istanze già presentate e di quelle attese per il periodo.

Per quanto attiene allo strumento dei Contratti di sviluppo, la composizione dell'aiuto tra _finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto è variabile in quanto rimessa (nel rispetto di alcuni limiti riferiti alla incidenza massima del finanziamento pari al 75% del programma e ovviamente del rispetto delle intensità massime di aiuto applicabili) alla negoziazione tra le parti, al fine di adattare il piano di copertura finanziaria dell'investimento all'esigenze specifiche del caso.

Da evidenziare che, nella ripartizione tra i due aiuti, spesso incide anche la natura e i correlati vincoli di utilizzo delle risorse tempo per tempo disponibili. All'attualità, i dati storici sul funzionamento della misura restituiscono una chiave di riparto 60% contributo a fondo perduto - 40% finanziamento agevolato. Tale chiave trova peraltro conferma nelle stime effettuate ai fini del versamento delle somme disponibili allo strumento finanziario del PON.

Per il piano delle erogazioni si è tenuto conto della possibilità, per le imprese beneficiarie, di richiedere l'erogazione della prima quota di contributo a titolo di anticipazione (nei limiti del 30% del concesso) e della durata massima dei programmi di investimento (36 mesi).

(milioni di euro)

Tipo

2020

2021

2022

2023

2024

Tasso agevolato

40

40

 

 

 

Fondo perduto

60

60

 

 

 

Piano delle erogazioni

30

60

60

40

10

 

Per quanto attiene al comma 232, la RT afferma che la norma è volta a potenziare, sia in relazione agli ambiti di intervento che in relazione alla dotazione finanziaria, il fondo istituito dalla legge di bilancio per il 2019 per l'attuazione del primo importante progetto di comune interesse europeo (IPCEI) nel campo della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.

In particolare, nel quadro della Comunicazione 2014/C 188/02 (recante "Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo''), con decisione della Commissione europea è stata autorizzata la concessione di aiuti di Stato da parte di Francia, Germania, Italia e Regno Unito a sostegno della realizzazione dell'importante progetto di comune interesse europeo "Connecting Europe 's microelectronic industry to foster digitisation in Europe" nel settore della microelettronica.

Al fine di attuare la decisione, l'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) ha istituito un apposito fondo, destinato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'IPCEI Microelettronica, destinando al progetto complessivi 410,2 milioni di euro per il periodo 2019-2024.

A seguito della grande risonanza a livello europeo dell'approvazione del primo IPCEI, lo strumento è stato promosso in altri importanti settori. In particolare, sulla scorta del confronto in sede europea, sono state avviate delle progettualità nel campo delle "batterie".

Con la costituzione dello Strategie Forum dell'IPCEI, il processo ha poi ha avuto un'accelerazione ulteriore ed è giunto a definire e selezionare sei "catene strategiche di valore" (Veicoli connessi verdi e autonomi, Salute intelligente, Industria a bassa emissione di carbonio, Tecnologie e sistemi ad idrogeno, Internet delle cose industriale, Sicurezza informatica), per le quali sono ipotizzati investimenti congiunti che potranno prendere la forma di nuovi importanti progetti di comune interesse europeo.

Appare, pertanto, urgente potenziare fin da ora il Fondo di cui al comma 203 della legge di bilancio per il 2019, da un lato, estendendone la finalità a tutti i potenziali, futuri IPCEI, dall'altro rifinanziandoli adeguatamente, per assicurare le necessarie risorse almeno per i due IPCEI batterie in corso di definizione. In assenza di tale intervento normativo, risulterebbe esclusa la possibilità di partecipazione del Paese al circuito sovranazionale dei progetti e un ruolo dello stesso, con correlate ricadute positive su tutto il tessuto imprenditoriale nazionale, negli ambiti individuati come maggiormente strategici e promettenti dalla Commissione europea per la politica industriale europea.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che gli oneri in esame sono limitati agli stanziamenti previsti e alla luce di quanto esposto dalla RT in relazione ai profili di spesa relativi ai commi 230 e 231.

 

Comma 233
(Fondo di garanzia prima casa)

Le norme assegnano al Fondo di garanzia per la prima casa[43] 10 milioni di euro per l’anno 2020 e diminuiscono la quota minima accantonata a copertura del rischio[44] dall'8 per cento dell'importo garantito al 6,5 per cento.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Fondo garanzie prima casa

10

 

 

 

 

 

10

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la norma è volta a valorizzare il fondo di garanzia prima casa che ha già consentito il conseguimento di rilevanti risultati:

- 147.029 operazioni di mutuo ammesse per un controvalore di circa 16,5 miliardi di euro;

- il 56 per cento delle operazioni di finanziamento riguarda giovani di età compresa tra i 20 e i 35 anni;

- solo 35 garanzie sinora escusse, per un controvalore di circa 500.000 euro[45].

Al fine di assicurare l'operatività per il 2020, prosegue la RT, viene rifinanziato per 10 milioni il Fondo di garanzia, e viene contestualmente ridotta la quota di accantonamento dall’8% al 6,5%, così da assicurare nel complesso una disponibilità di circa 100 milioni di euro per nuove operazioni.

 

In merito ai profili di quantificazione, sarebbe opportuno esplicitare le ragioni per le quali l’incremento del Fondo di garanzia prima casa non è registrato in termini di fabbisogno (almeno per un ammontare commisurato al relativo rischio di escussione): si rammenta infatti che alla norma istitutiva del Fondo furono ascritti effetti anche su tale saldo, in misura pari a quelli ascritti in termini di indebitamento netto.

In merito agli effetti registrati sul saldo netto da finanziare e sull’indebitamento netto nonché alla riduzione degli accantonamenti minimi obbligatori non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire elementi di verifica e conferma – che tale riduzione trovi fondamento in una valutazione del profilo di rischio effettivo alla luce dell’esperienza applicativa dell’agevolazione in esame.

 

Comma 234
(Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione
)

La norma assegna al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge n. 431/1998, una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione (comma 234)

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni essendo il maggior onere configurato come limite massimo di spesa.

 

Comma 235
(Padova capitale europea del volontariato 2020
)

La norma stanzia la somma di 500.000 euro per l’anno 2020 al fine di sostenere l’iniziativa denominata «Padova capitale europea del volontariato 2020».

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Padova capitale europea del volontariato 2020 (comma 235)

0,50

 

 

0,50

 

 

0,50

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni essendo il maggior onere configurato come limite massimo di spesa.

 

Comma 239
(Versamento all’entrata delle disponibilità del fondo per le garanzie dello Stato)

Le norme dispongono che le risorse giacenti sulla contabilità speciale del Fondo per le garanzie rilasciate dallo Stato[46] siano versate all’entrata del bilancio dello Stato in misura di 51 milioni per il 2020.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori entrate extratributarie

 

Fondo per le garanzie

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare necessario acquisire una conferma, dell’effettiva disponibilità delle risorse in questione.

 

Commi da 240 a 252
(Fondo per la ricerca e Agenzia nazionale per la ricerca)

La norma, al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati, autorizza la spesa di 25 milioni di euro per il 2020, 200 milioni di euro per il 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione. Nell’ambito della suddetta spesa autorizzata, 0,3 milioni di euro nel 2020 e 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, sono destinati al funzionamento e al personale dell’Agenzia nazionale per la ricerca (ANR) di cui si dispone l’istituzione al comma 241 (comma 240).

La suddetta Agenzia, in particolare, verifica l’attuazione delle linee generali di sviluppo della ricerca nazionale e suggerisce gli aggiornamenti al Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) (comma 242, lettera a), promuove e finanzia i progetti di ricerca da realizzare nel territorio dello Stato italiano (comma 242, lettera b), valuta l’impatto dell’attività di ricerca (comma 242, lettera c) e definisce un piano di semplificazione delle procedure amministrative e contabili relative ai progetti di ricerca per l’adozione delle misure legislative e amministrative di attuazione (comma 242, lettera d).

Organi dell’Agenzia, sono il direttore, il comitato direttivo (composto da otto membri), il comitato scientifico (composto da cinque membri) e il collegio dei revisori dei conti (composto da tre membri effettivi e due supplenti) (commi 243-250). Il direttore e i membri del comitato direttivo vengono preventivamente selezionati da una Commissione di valutazione composta da cinque membri e istituita con DPCM (comma 245, secondo periodo). Viene demandata ad un DPCM l’approvazione dello statuto dell’Agenzia, che ne disciplina le attività e le regole di funzionamento. Il decreto disciplina, altresì, la dotazione organica dell’Agenzia, nel limite massimo di 34 unità complessive di cui 3 dirigenti di II fascia, nonché i compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo (comma 251).

Viene demandata ad un ulteriore DPCM la definizione delle procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo-contabile e delle modalità di attuazione delle norme in esame. L’ANR nella predisposizione del summenzionato piano, tiene conto dei risultati conseguiti dalla semplificazione ottenuta dall’applicazione del presente comma (comma 252).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Fondo per il potenziamento delle attività di ricerca svolte da Università, enti e istituti di ricerca

(comma 240)

25,0

200,0

300,0

14,82

97,87

307,87

14,82

97,87

307,87

Maggiori spese correnti

 

Fondo per il potenziamento delle attività di ricerca svolte da Università, enti e istituti di ricerca – Spese di personale

(comma 240)

 

 

 

0,18

2,13

2,13

0,18

2,13

2,13

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo per il potenziamento delle attività di ricerca svolte da Università, enti e istituti di ricerca – Spese di personale- effetti riflessi

(comma 240)

 

 

 

0,09

1,03

1,03

0,09

1,03

1,03

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e precisa che il fondo istituito dal comma 240 è finalizzato al finanziamento delle attività di ricerca e per una quota residuale destinato alla fronteggiare le spese di funzionamento e di personale dell'Agenzia. In particolare tale somma si divide come segue:

·        24,7 milioni di euro nel 2020, 196 milioni nel 2021 e 296 milioni a decorrere dal 2022 per il finanziamento dei progetti di ricerca;

·        0,3 milioni di euro nel 2020 e 4 milioni di euro a decorrere dal 2021 per il funzionamento e per le spese di personale dell'Agenzia.

Viene, altresì, precisato che gli oneri relativi agli organi sono ricompresi nelle spese di funzionamento della medesima.

Al personale dell'agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 165/2001 ed il contratto collettivo del comparto Istruzione e Ricerca.

La RT rappresenta che, fermo restando che il DPCM di organizzazione dell’Agenzia potrà disporre diversamente, il costo complessivo del personale potrà essere pari a 2,13 milioni in ragione di anno — 176 mila euro nel 2020 considerati i tempi che occorreranno per il perfezionamento e l'efficacia del DPCM — qualora la pianta organica sia costituita come segue:

·        n. 3 dirigenti di seconda fascia, per un costo pro capite di 164.805 euro al lordo degli oneri riflessi, dell'IRAP e dell'IVC, nonché della retribuzione di posizione variabile e di risultato;

·        n. 6 unità di ricercatore e tecnologo, per un costo pro capite (anzianità media 13-16) di 57.089,62 euro al lordo degli oneri riflessi, dell'IRAP e dell'IVC, nonché delle indennità a carico del fondo (41.255,69 euro l.d.);

·        n. 20 unità appartenenti al livello IV, per un costo pro capite di 53.633,94 euro al lordo degli oneri riflessi, dell'IRAP e dell'IVC, nonché delle indennità a carico del fondo (38.758,45 euro l.d.);

·        n. 5 unità appartenenti al livello VII, per un costo pro capite di 40.679,10 euro al lordo degli oneri riflessi, dell'IRAP e dell'IVC, nonché delle indennità a carico del fondo (29.396,66 euro l.d.).

Nell'ipotesi che il DPCM rechi la pianta organica sopra esemplificata, il costo complessivo al lordo degli oneri a carico dello Stato e dell'IRAP sarà di 2,13 milioni di euro in ragione di anno.

Pertanto, rimangono disponibili 1,87 milioni di euro all'anno per le spese di funzionamento, incluse quelle per la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.

Al netto della spesa di personale, stimata in via prudenziale, lo stanziamento di euro 4 milioni definito come limite di spesa, appare, pertanto, sufficiente per la copertura dei compensi previsti per il direttore dell'Agenzia, del Comitato Direttivo e del Collegio dei revisori dei Conti, nonché delle altre spese di funzionamento.

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la norma (comma 240) al fine di potenziare l’attività di ricerca autorizza la spesa di 25 milioni di euro per il 2020, 200 milioni di euro per il 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Nell’ambito della suddetta spesa autorizzata, 0,3 milioni di euro nel 2020 e 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 sono destinati al funzionamento e al personale dell’Agenzia nazionale per la ricerca (ANR) di cui si dispone l’istituzione al comma 241. Con riguardo alla contabilizzazione della spesa autorizzata dalla norma come spesa di parte capitale, pur considerando che, ai sensi del SEC2010, la spesa riconducibile alla ricerca è di norma ricondotta a spesa per investimenti, nel prospetto riepilogativo vengono ricondotte all’interno di tale categoria di spesa, ai fini della contabilizzazione dell’impatto delle norme sui tre diversi saldi, anche le risorse destinate al personale e al finanziamento dell’ANR. Al riguardo appare opportuno acquisire un chiarimento.

Si evidenzia altresì che la norma fissa in 34 unità complessive, di cui 3 dirigenti di II fascia, la dotazione organica dell’istituenda Agenzia nazionale delle ricerche e destina parte dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 265 nel limite di 0,3 milioni di euro nel 2020 e 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, al funzionamento e al personale della medesima Agenzia. La RT con riferimento alle spese di personale fornisce una quantificazione con l’indicazione anche delle unità di ricercatori e qualifiche funzionali che integrano la suddetta dotazione organica di 34 unità per un costo complessivo annuo di 2,13 milioni di euro. Pertanto residuerebbero 1,87 milioni di euro all'anno per le spese di funzionamento e per la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, che in base a quanto riferito dalla RT sono da intendersi ricomprese nelle spese di funzionamento.

Tanto premesso, al fine di valutare la congruità della suddetta componente dell’autorizzazione di spesa, andrebbero evidenziate le componenti degli oneri di funzionamento (spese per sede, dotazioni strumentali, i consumi intermedi) nonché i compensi dei componenti degli organi dell’Agenzia.

Chiarimenti andrebbero, inoltre, acquisti in merito agli eventuali oneri di funzionamento della Commissione di valutazione di cinque membri di cui si prevede la costituzione (comma 245, secondo periodo) al fine di selezionare i candidati alla carica di Direttore e membro del Comitato direttivo dell’Agenzia. I chiarimenti appaiono opportuni considerato che la norma non esclude il riconoscimento di emolumenti ai componenti della suddetta Commissione e gli stessi non appaiono ricompresi negli oneri generali di funzionamento dell’Agenzia.

 

Commi 253 e 254
(Programmi spaziali e aerospaziali)

Normativa vigente. L’articolo 1, commi 95-98, della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha istituito un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con una dotazione di 740 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033. Al riparto del fondo si provvedo con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati entro il 31 gennaio 2019, sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza.

 

Le norme prevedono che le somme assegnate con il DPCM 11 giugno 2019, adottato ai sensi dell'articolo l, comma 98, della L. 145/2018, siano incrementate di 390 milioni di euro per l'anno 2020, 452 milioni di euro per l'anno 2021, 377 milioni di euro per l'anno 2022, 432 milioni di euro per l'anno 2023, e 409 milioni di euro per l'anno 2024.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Sostegno alla ricerca - Agenzia per la ricerca Aerospazio

390,0

452,0

377,0

10,0

200,0

210,0

10,0

200,0

210,0

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si fa presente che gli stanziamenti si configurano come limiti di spesa. Peraltro, alla luce dei diversi effetti registrati sui saldi di finanza pubblica, appare necessario acquisire gli elementi sottostanti l’impatto stimato in termini di indebitamento e fabbisogno.

A tal fine, sarebbe utile acquisire dati ed elementi di valutazione circa gli interventi previsti e lo sviluppo temporale atteso, in termini di flussi di cassa, per la loro realizzazione.

 

Comma 255
(Fondo retribuzione dirigenti scolastici)

La norma interviene sul Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali al fine di stanziare in apposita sezione 30 milioni (si intende: annui) a decorrere dal 2020, da destinare al “Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato”

L’intervento è volto all’incremento della retribuzione di posizione di parte variabile e della retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Incremento del fondo per il Rinnovo contratti personale statale 2018-2021 da destinare al fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultati dei dirigenti scolastici

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Incremento del fondo per il Rinnovo contratti personale statale 2018-2021 da destinare al fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultati dei dirigenti scolastici – effetti indotti

 

 

 

14,6

14,6

14,6

14,6

14,6

14,6

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva preliminarmente che l'autorizzazione è configurata quale limite massimo di spesa: comunque, sarebbero utili elementi di maggior dettaglio volti a verificare la congruità dello stanziamento rispetto alle finalità cui lo stesso è preordinato; ciò con riguardo alle platee interessate e agli incrementi retributivi medi annui previsti.

 

Comma 256
(Formazione dei docenti per l’inclusione scolastica)

La norma incrementa di 12 milioni per l’anno 2020 e di 1 milione per ciascuno degli anni 2021 e 2022 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo l, comma 125, della legge n. 107/2015 (avente ad oggetto l’attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative).

L’intervento ha il fine di prevedere misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti:

a) in materia di inclusione scolastica, nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l’anno 2020;

b) in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, nonché in materia di insegnamento dell’educazione al rispetto e della parità dei sessi per sensibilizzare gli studenti sui temi della nonviolenza e del contrasto ad ogni forma di discriminazione, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Obbligatorietà della formazione in servizio dei docenti di ruolo

11,0

 

 

11,0

 

 

11,0

 

 

Obbligatorietà della formazione in servizio dei docenti di ruolo per il cyberbullismo

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non vi sono osservazioni dal momento che l’onere è limitato alle risorse stanziate.

 

Comma 257
(Innovazione digitale nella didattica - Diritto allo studio universitario)

Normativa vigente. L’articolo comma 62, comma 62, secondo periodo della legge n. 107/2015[47] autorizza la spesa di 30 milioni annui a decorrere dal 2016, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di attuare le attività previste dall’adozione del Piano nazionale per la scuola digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga.

 

La norma incrementa di 2 milioni di euro per l’anno 2020 l'autorizzazione di spesa sopra prevista.

L’intervento è finalizzato a favorire l’innovazione digitale nella didattica.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Innovazione digitale e didattica laboratoriale

2,0

 

 

2,0

 

 

2,0

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non vi sono osservazioni da formulare.

 

Commi da 258 a 260
(Interventi in materia di edilizia scolastica)

Normativa vigente. L'art. 1, comma 1072, della legge n. 205/2017 dispone il rifinanziamento del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese di cui all’articolo 1, comma 140, della legge n. 232/2016, in misura pari a 800 milioni di euro per l’anno 2018, 1.615 milioni di euro per l’anno 2019, 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033.

 

La norma al fine di assicurare l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, è destinata quota parte, pari a 10 milioni di euro, delle risorse non impegnate di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017 (rifinanziamento del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese di cui all’articolo 1, comma 140, della legge n. 232/2016) già assegnati con DPCM 28 novembre 2018 in favore del Ministero dell'istruzione, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici per l'annualità 2023 (comma 258)

A tal fine, per accelerare gli interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di progettazione e connessi sono affidati secondo le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 50/2016 (ossia mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici o in amministrazione diretta) fino alle soglie previste dall'articolo 35 per le forniture e i servizi (comma 259)

I pareri, i visti, e i nulla osta relativi agli interventi di edilizia scolastica sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo (comma 260).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che il comma 258 prevede che una quota delle risorse non impegnate di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che sono state assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il DPCM del 28 novembre 2018, sia destinata alle attività di la messa in sicurezza degli edifici scolastici per l'annualità 2023. Con riguardo al comma 259 la relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato. In merito al comma 260 la relazione tecnica afferma che la norma reca disposizioni di tipo ordinamentale in ordine alla predisposizione di pareri e visti e nulla osta sugli interventi di edilizia scolastica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni in merito all’assegnazione delle risorse, considerato che gli interventi in materia di edilizia scolastica sono disposti nei limiti della destinazione di spesa disposta dalle norme in esame; peraltro, considerato che tali risorse rientrano tra quelle già assegnate con DPCM 28 novembre 2018 in favore del Ministero dell'istruzione, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici per l'annualità 2023, andrebbe fornito un chiarimento in merito alla loro effettiva disponibilità, al netto degli impegni già assunti a valere sulle medesime risorse.

Inoltre, andrebbe acquisita conferma che le amministrazioni competenti possano effettivamente rendere pareri, visti, e nulla osta relativi agli interventi di edilizia scolastica entro trenta giorni dalla richiesta.

 

Commi 261 e 262
(Scuole innovative)

Normativa vigente. L’art. 18, comma 8, del DL n. 69/2013 prevede che per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili, destini fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a un piano di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici. L’art. 1, comma 158, della legge n. 107/2015 prevede che per la realizzazione delle scuole innovative di cui al comma 153 della medesima legge è utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del DL n. 69/2013, pari a euro 300 milioni nel triennio 2015-2017, rispetto alle quali i canoni di locazione da corrispondere all’INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 9 milioni annui a decorrere dal 2018.

 

La norma prevede che, al fine di favorire il completamento delle scuole innovative di cui all'articolo 1, commi 153 e 154, della legge n. 107/2017, le eventuali economie non assegnate, nei limiti delle risorse complessive stanziate dall’INAIL nell’ambito degli investimenti in materia di edilizia scolastica di cui all'art. 18, comma 8, del DL n.69/2013, possono essere destinate, su segnalazione dell'INAIL, ai fini previsti dal medesimo articolo 1, commi 153 e 154, per la costruzione di scuole, nonché in favore di progetti finanziati solo parzialmente con le risorse attribuite alle singole regioni in attuazione della richiamata normativa (comma 261)

Le risorse di cui al comma 261 possono essere utilizzate anche per eventuali progetti in graduatoria non interamente finanziati con le risorse a disposizione e attribuite alle singole regioni per la realizzazione dei poli d'infanzia[48] (comma 262).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione andrebbero acquisiti elementi volti ad escludere eventuali effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto in relazione alla facoltà di utilizzo delle somme in questione.

 

Commi 263 e 264
(Efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico)

Normativa vigente. L'art. 1, comma 1072, della legge n. 205/2017 dispone il rifinanziamento del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese di cui all’articolo 1, comma 140, della legge n. 232/2016, in misura pari a 800 milioni di euro per l’anno 2018, 1.615 milioni di euro per l’anno 2019, 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033.

 

La norma prevede la definizione[49] di un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, che abbiano già tutti i requisiti della sicurezza strutturale, individuati anche in base a criteri che tengano conto del consumo energetico degli edifici adibiti ad uso scolastico, della stima dei risparmio energetico e della riduzione dei costi di gestione per gli enti locali proprietari o gestori, nonché della popolazione scolastica presente e dell'ampiezza degli edifici (comma 263).

Ai relativi oneri si provvede mediante quota parte delle risorse di cui all'art. 1, comma 1072, della legge n. 205/2017 (rifinanziamento del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese di cui all’articolo 1, comma 140, della legge n. 232/2016), pari a complessivi 40 milioni di euro, assegnati con DPCM 28 novembre 2018 in favore del Ministero dell'istruzione per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, nella misura di euro 20 milioni per ciascuna delle annualità 2022 e 2023. L'attuazione della disposizione avviene con il supporto della Banca Europea degli investimenti, anche attraverso la costituzione di Energy Service Company (ESCo) (comma 264).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni, considerato che gli interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico sono disposti nei limiti delle risorse stanziate; peraltro andrebbe fornita conferma dell’effettiva disponibilità di tali risorse al netto degli impegni già assunti a valere sulle medesime.

 

Comma 265
(Diritto allo studio universitario)

Normativa vigente. L’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 68/2012[50] dispone le modalità di copertura del fabbisogno finanziario necessario per garantire, attraverso la borsa di studio, i livelli essenziali delle prestazioni per gli studenti universitari capaci e meritevoli in base alle loro condizioni economiche.

 

La norma, al fine di promuovere il diritto allo studio universitario, incrementa di 31 milioni di euro per l’anno 2020 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui alla disposizione sopra descritta.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio

31,0

 

 

31,0

 

 

31,0

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni.

 

Comma 266
(Fondo per l’incremento dell’organico dell’autonomia del personale docente delle istituzioni scolastiche statali)

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 366, della legge n. 232/2016 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, un Fondo - con una dotazione di 140 milioni per il 2017 e 400 milioni a decorrere dall’anno 2018 - da destinare all’incremento dell’organico dell’autonomia del personale docente delle istituzioni scolastiche statali di cui all’articolo 1, comma 201, della legge n. 107/2015[51].

Inoltre, l'articolo 1, comma 69, della legge n. 107/2015 stabilisce che, in caso di inderogabili necessità previste e disciplinate in relazione ai vigenti ordinamenti didattici, dal D.P.R. n. 81/2009, a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, è costituito annualmente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell’organico dell’autonomia né disponibili, per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo. Alla copertura di tali posti si provvede a valere sulle graduatorie di personale aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato previste dalla normativa vigente ovvero mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia limitatamente ad un solo anno scolastico.

 

La norma rifinanzia in misura pari a 12,06 milioni nell'anno 2020, 54,28 milioni nell'anno 2021 e 49,75 milioni a decorrere dall'anno 2022 il Fondo sopra citato.

La norma in esame precisa, inoltre, che l'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia effettuato a valere sulle risorse di cui sopra riguarda i posti di sostegno, con corrispondente riduzione del contingente previsto in organico di fatto di cui all'articolo 1, comma 69, della legge n. 107/2015.

Infine, nella distribuzione territoriale dei posti si tiene conto della necessità di ottemperare ai provvedimenti giudiziali di condanna definitivi notificati al 31 agosto 2019.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Incremento Fondo organico dell’autonomia delle istituzioni scolastiche

12,06

54,28

49,75

12,06

54,28

49,75

12,06

54,28

49,75

Maggiori entrate tributarie/contributive

 

Incremento Fondo organico dell’autonomia delle istituzioni scolastiche – effetti riflessi

 

 

 

5,85

26,33

24,13

5,85

26,33

24,13

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione prevede il sostenimento di maggiori oneri di personale, nella misura di 12,06 milioni nell'anno 2020, 54,28 milioni nell'anno 2021 e 49,75 milioni a decorrere dall'anno 2022. Si tratta di un onere corrispondente a quello derivante dall'immissione in ruolo di 1.090 docenti di sostegno in più.

Più in particolare, nell'anno scolastico 2020/2021 ciascuno dei 1.090 docenti di sostegno in più verrà collocato, poiché in prova, nella classe economica corrispondente alla fascia di anzianità '0-8'. Lo stipendio annuo di un docente di sostegno di ruolo, nell'ipotesi prudenziale che si tratti di un docente laureato della scuola secondaria di secondo grado, è pari a 36.154,01 euro al lordo degli oneri riflessi, dell'IVC e dell'IRAP, ai quali si aggiungono 500 euro per la c.d. carta elettronica del docente. Ciò comporta un maggior onere, tra settembre 2020 e agosto 2021, di 36.654,01 x 1.090 = 39,953 milioni di euro.

Nel mese di settembre 2020 occorrerà effettuare la ricostruzione di carriera in favore dei docenti neo-immessi, che dal medesimo mese godranno altresì della progressione di carriera.

Al fine di stimare i conseguenti effetti finanziari, e l'onere a regime, si stima che il personale in questione si posizionerà, in media, nella classe di anzianità economica '15-20'.

Si tratta di un'ipotesi decisamente prudenziale per gli oneri dei primi anni di attuazione della norma. Infatti, il personale di sostegno oggi iscritto nelle graduatorie utili per l'immissione in ruolo è caratterizzato da un’anzianità di servizio inferiore. In questa ipotesi, la ricostruzione di carriera ha un costo pro-capite pari alla differenza tra lo stipendio annuo proprio della fascia di anzianità '0-8 ', pari come detto a 36.154,01 euro, e quello proprio della fascia di anzianità '15-20', pari a 45.121,93. Tale differenza ammonta a 8.967,92 euro annui pro-capite.

Ne segue che il maggior onere, nel mese di settembre 2020, per la retribuzione di carriera sarà pari a 8.967,92 x 1.090 = 9,776 milioni di euro. Infine, il maggior onere annuo di personale a regime, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, sarà pari a 45.621,93 x 1.090 = 49,728 milioni di euro. In definitiva, con riferimento agli esercizi finanziari:

 

 

2020

2021

2022 e seguenti

Stipendi e carta

13,318

43,211

49,728

Ricostruzione di carriera

 

9,776

 

TOTALE

12,052

52,987

49,728

 

La disposizione prevede, inoltre, che all'incremento di 1.090 posti nell'organico di diritto del personale docente di sostegno, corrisponda una riduzione di 1.090 posti nel contingente annualmente autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 69, della legge n. 107/2015.

Poiché tale ultimo contingente di posti è coperto mediante ricorso a personale con contratto a tempo determinato con termine al 30 giugno, a decorrere dall'A.A. 2020/2021 si verificherà una riduzione del fabbisogno finanziario pari a 1.090 x 36.154,01 x 6/10 = 23,645 milioni, cioè 7,882 milioni nel 2020 e 23,645 milioni annui a decorrere dal 2021. Non si verifica alcuna riduzione nel fabbisogno per la carta del docente, poiché è attribuita unicamente al personale di ruolo. Tale riduzione nel fabbisogno per stipendi non costituisce risparmio di spesa, trattandosi di spesa eventualmente autorizzata di anno in anno, e non ha, dunque, effetti sui saldi di finanza pubblica.

Infine, poiché nella distribuzione territoriale dei posti si terrà conto dell'ottemperanza a provvedimenti giudiziali definitivi, la disposizione comporta effetti positivi sotto il profilo di possibili minori oneri derivanti da spese di lite.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni in quanto l'onere è limitato all'entità dello stanziamento.

 

Comma 267
(Fondo nazionale per il servizio civile)

La norma assegna 10 milioni di euro per l’anno 2020 al Fondo nazionale per il servizio civile, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri[52].

L’intervento è finalizzato a garantire il sostegno e lo sviluppo del servizio civile universale e di assicurare la continuità del contingente complessivo di operatori volontari da avviare al servizio civile.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Incremento del Fondo nazionale per il servizio civile volontario

10,0

 

 

10,0

 

 

10,0

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunte al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni in quanto l’onere è limitato al relativo stanziamento.

 

Comma 268
(Contributo alla Scuola di Scienze Sissa di Trieste)

La norma assegna alla Scuola di Scienze Sissa di Trieste le seguenti risorse:

§  un contributo annuo di 500 mila euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022;

§  un ulteriore contributo di 500.000 euro, a decorrere dall'anno 2020, per sostenere le attività l'attività di ricerca e alta formazione.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Contributo alla Scuola di Scienze Sissa di Trieste

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, in quanto l’onere è espresso in termini di limiti di spesa.

 

Comma 269
(Disposizioni in materia di spesa per il personale del SSN)

Normativa vigente. L’articolo 11, comma 1 del decreto-legge n. 35/2019 stabilisce che, a decorrere dal 2019, nell’ambito del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di ciascuna regione e Provincia autonoma non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018  o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il valore limite così determinato è incrementato annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Dall'anno 2021, il predetto incremento di spesa del 5 per cento è subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale

Il comma 4-bis del citato articolo prevede che le disposizioni non si applicano alle regioni e alle province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato

 

La norma estende l’applicazione dei commi 1-4 dell’articolo 11 del decreto legge n. 35/2019 anche alle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento non considera la norma.

La formulazione della norma è frutto delle considerazioni espresse dalla Ragioneria generale dello Stato sul testo del comma in esame che sono state recepite nel parere reso sul maxiemendamento dalla Commissione Bilancio del Senato.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 270
(Fondo per la promozione della cultura e della lingua italiana all’estero)

La norma incrementa nella misura di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020 il Fondo per la promozione della cultura e della lingua italiana all’estero[53].

L’intervento è volto al sostegno del sistema italiano della formazione superiore e del sistema educativo italiano, ed in particolare al sostegno delle iniziative previste all'articolo 3, comma 3, del DPCM 6 luglio 2017, di riparto degli stanziamenti del Fondo medesimo, al cui testo si rinvia.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Incremento del Fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all’estero

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni in quanto l'onere è limitato all'entità dello stanziamento.

 

Comma 271
(Contratti di formazione specialistica dei medici)

La norma incrementa di 5,425 milioni di euro per l’anno 2020, 10,850 milioni per l’anno 2021, di 16,492 milioni per il 2022, di 22,134 milioni per l’anno 2023 e 24,955 milioni a decorrere dall’anno 2024 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 521 della legge n. 145/2018, finalizzata all’aumento del numero dei contratti di formazione specialistica dei medici.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Contratti di formazione specialistica dei medici

5,43

10,85

16,49

5,43

10,85

16,49

5,43

10,85

16,49

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Contratti di formazione specialistica dei medici – effetti fiscali e contributivi

 

 

 

2,63

5,26

8

2,63

5,26

8

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione incrementa il livello del finanziamento destinato al trattamento economico dei medici in formazione specialistica, con ciò consentendo l'immissione al primo anno di formazione di un maggior numero di medici. Dalla disposizione non derivano oneri superiori a quelli espressamente previsti in quanto il procedimento amministrativo di ammissione al primo anno di formazione è tale da garantire, date le risorse finanziarie complessivamente disponibili, prioritariamente la copertura dei costi dei medici già ammessi alla formazione specialistica (si tratta dei medici in formazione dal secondo all'ultimo anno di specializzazione) e conseguentemente l'ammissione al primo anno di formazione di un numero di medici compatibile con le risorse finanziarie residue.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto affermato dalla RT in merito al meccanismo di ammissione alla formazione specialistica dei medici i quali potranno accedere ai contratti nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili.

Tuttavia al fine di valutare la congruità delle risorse sarebbe utile disporre di dati circa il numero dei medici specializzandi e l’importo da considerare in controprestazione.

 

Comma 272
(
Comandi di docenti e dirigenti scolastici)

Normativa vigente. L’articolo 26, comma 8, della legge n. 448/1998 ha previsto la possibilità di assegnare fino ad un massimo di 100 unità di docenti e dirigenti scolastici presso specifici enti ed associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale e ad un massimo di 50 unità di docenti e dirigenti scolastici presso le associazioni professionali del personale direttivo e docente o istituzioni di formazione e ricerca educativa e didattica. Tale previsione è stata soppressa dall’art. 1, comma 330, della legge n. 190/2014 a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017. Tale termine è stato prorogato da ultimo all'anno scolastico 2020-2021 dall’articolo 1, comma 606, della legge n. 205/2017. Alla proroga del suddetto termine di soppressione disposta da ultimo dalla summenzionata disposizione, sono ascritti effetti lordi di maggior spesa corrente pari a euro 1,9 milioni di nel 2019 e a euro 3,7 milioni nl 2020.

 

La norma posticipa ulteriormente all’A.S. 2021/2022 la decorrenza della soppressione della norma di cui all’art. 26, comma 8, della legge n. 448/1998.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Proroga comando del personale scolastico presso associazioni per tossicodipendenti di cui art. 26, comma 8, L. n.448/98

(comma 272)

1,82

3,62

0,0

1,82

3,62

0,0

1,82

3,62

0,0

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proroga comando del personale scolastico presso associazioni per tossicodipendenti di cui art. 26, comma 8, L. n.448/98 – effetti riflesi

(comma 272)

 

 

 

0,88

1,75

0,00

0,88

1,75

0,00

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione comporta che nell'a.s. 2020/2021 un contingente di 150 docenti o dirigenti scolastici possa essere utilizzato presso gli enti del disagio giovanile o presso le associazioni professionali del settore scuola. L'utilizzo dei dirigenti non comporta nuovi o maggiori oneri, giacché il relativo personale non è sostituito.

Tuttavia, supponendo in via prudenziale che la disposizione comporti l'utilizzo di 150 docenti della scuola secondaria di secondo grado da retribuire sino al 31 agosto, poiché il relativo stipendio, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP nonché dell'indennità di vacanza contrattuale, è pari a 36.154,01 euro, si ricava che il costo della disposizione è pari a 150 x 36.154,01 = 5,424 milioni di euro nell'a.s. 2020/2021, cioè pari a 5,424 x 4/12 = 1,808 milioni di euro nell'anno 2020 e 5,424 x 8/12 = 3,616 milioni di euro nell'anno 2021. Non vi sono oneri per la carta elettronica del docente, poiché è attribuita unicamente a personale di ruolo.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni considerato che la stima degli effetti onerosi è coerente con quelle fornite in occasione delle analoghe proroghe già previste in precedenti annualità.

 

Commi 273-274
(Infrastrutture europee delle scienze umane, sociali e digitale multilingue)

Le norme autorizzano la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2020, da iscrivere in apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L’intervento è finalizzato:

§  al potenziamento, in ambito nazionale ed internazionale, delle infrastrutture europee delle scienze umane e sociali, insediando nel Mezzogiorno uno spazio dedicato delle infrastrutture di ricerca del settore delle scienze religiose riconosciute ad alto potenziale strategico dal Forum strategico europeo per le infrastrutture di ricerca (ESFRI);

§  a incrementare, attraverso l'analisi e lo studio della lingua ebraica, la ricerca digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell'ambito del dialogo interculturale.

Per l'attuazione di tali interventi e nei relativi limiti di spesa, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stipula, appositi protocolli con infrastrutture specialistiche e organismi di ricerca da esso vigilati, già operanti sul territorio italiano, nel settore delle scienze religiose, e con i quali siano già in essere accordi di programma alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Fondo per le infrastrutture europee delle scienze umane, sociali e digitale multilingue per favorire la coesione sociale la cooperazione strategica nell’ambito del dialogo interculturale (comma 273)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni in quanto l'onere è limitato all'entità dello stanziamento.

 

Commi 275-277
(Fondazione Human Technopole)

Le norme definiscono le attività della Fondazione Human Technopole.

Si prevede che la Fondazione Human Technopole, in quanto polo scientifico infrastrutturale a sostegno della ricerca scientifica nazionale, agisca nel rispetto dei principi di piena accessibilità per la comunità scientifica nazionale, di trasparenza e pubblicità, di verificabilità dei risultati scientifici raggiunti. La Fondazione presenta una relazione, con cadenza biennale, per la successiva trasmissione alle Camere, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro della salute e al Ministro dell'economia sulle attività svolte e programmate e organizza una giornata aperta di confronto con la comunità scientifica.

Si prevede che con convenzione, da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, tra la Fondazione Human Technopole, i membri fondatori e gli altri soggetti finanziatori, pubblici e privati, individuati dallo Statuto e nel limite di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 232/2016, vengano individuate una serie di attività della Fondazione indicate nella norma. Le risorse a disposizione della Fondazione, secondo il comma 121 richiamato, sono di 10 milioni di euro per il 2017, di 114,3 milioni di euro per il 2018, di 136,5 milioni di euro per il 2019, di 112,1 milioni di euro per il 2020, di 122,1 milioni di euro per il 2021, di 133,6 milioni di euro per il 2022 e di 140,3 milioni di euro a decorrere dal 2023.

Infine, si prevede che in caso di mancata sottoscrizione della convenzione entro il termine sopra indicato, la Fondazione attivi la procedura di modifica del suo Statuto - adottato con D.P.C.M. del 27 marzo 2018 - per adeguarlo ai princìpi, criteri e modalità di svolgimento delle attività sopra indicate. 

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione di cui al comma 275 è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori per la finanza pubblica.

Inoltre, su quanto previsto ai successivi commi 276 e 277, la RT evidenzia come nell'ambito della Fondazione Human Technopole si prevede anche l'istituzione di una Commissione indipendente di valutazione dei progetti di ricerca, composta da valutatori esterni alla Fondazione individuati tra scienziati senza affiliazioni o incarichi in essere con le università, IRCCS e Enti pubblici di ricerca italiani, nonché dal Presidente del Comitato scientifico della Fondazione, che ne è membro di diritto.

La composizione, anche numerica, e il funzionamento della Commissione nonché i principi e i criteri di valutazione dei progetti secondo le migliori pratiche internazionali sono definiti dalla convenzione. Gli oneri di istituzione e funzionamento della Commissione, nonché i costi relativi alle sperimentazioni e alle dotazioni tecnologiche dei progetti selezionati, ivi inclusi i costi per la mobilità dei ricercatori che se ne avvalgono, sono a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 232/2016.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni tenuto conto del carattere ordinamentale della norma, delle valutazioni della relazione tecnica e considerato altresì che la Fondazione non rientra nell’elenco Istat delle pubbliche amministrazioni.

 

Comma 278
(Consiglio Nazionale dei Giovani)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 472, della legge n. 145/2018 ha istituito nello stato di previsione del MEF, nell'ambito del programma «Incentivazione e sostegno alla gioventù» della missione «Giovani e sport», un fondo con una dotazione di 200.000 euro per l'anno 2019, per il finanziamento delle attività del Consiglio nazionale dei giovani. Tali risorse sono successivamente trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. I compiti e il funzionamento del Consiglio sono disciplinati dai commi 473-477.

 

La norma rifinanzia per 200 mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 il Fondo sopra descritto.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Incremento Fondo Consiglio Nazionale dei Giovani

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione si osserva che lo stanziamento è limitato al triennio 2020-2022, laddove le attività demandate al Consiglio nazionale dei giovani risultano di carattere permanente: appare quindi necessario acquisire elementi in merito al finanziamento del funzionamento del Consiglio a decorrere dal 2023.

 

Comma 279
(Potenziamento dell'offerta formativa nella scuola dell'infanzia)

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 64, della legge n. 107/2015 prevede che “l'organico dell'autonomia su base regionale” venga determinato con cadenza triennale, mediante decreti interministeriali, nel limite massimo di spesa di cui al comma 201 della medesima disposizione. Il comma 65 definisce le modalità attraverso le quali viene disposto il riparto della dotazione organica tra le regioni.

 

La norma incrementa la dotazione organica complessiva relativa all’“organico dell’autonomia su base regionale” di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge n. 107/2015, di 390 posti, con riferimento alla scuola dell'infanzia.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Incremento 390 posti da destinare al potenziamento dell'offerta formativa nella scuola dell'infanzia

(comma 279)

4,37

16,62

15,75

4,37

16,62

15,75

4,37

16,62

15,75

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Incremento 390 posti da destinare al potenziamento dell'offerta formativa nella scuola dell'infanzia – effetti riflessi

(comma 279)

 

 

 

2,12

8,06

7,64

2,12

8,06

7,64

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia l’opportunità che vengano acquisti i dati e gli elementi di quantificazione degli oneri recati dalla disposizione.

 

Comma 280
(C
ollaboratori scolastici nella provincia di Palermo)

Normativa vigente. L'art. 1, comma 622, della legge n. 205/2017 prevede l'avvio da parte del Ministero dell’istruzione di un'apposita procedura selettiva per titoli e colloquio per stabilizzare il personale titolare di contratti di lavoro attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, in forza nelle istituzioni scolastiche a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali.

Si evidenzia, altresì, che le assunzioni, a seguito dell'espletamento della suddetta procedura selettiva, vengono disposte anche a tempo parziale nel limite di spesa di 8,7 milioni di euro a decorrere dal 2019 e comunque nei limiti corrispondenti ai posti di organico di diritto accantonati. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero delle ore se non in presenza di risorse certe e stabili (commi 624 e 625). Il personale incluso negli elenchi allegati alla convenzione tra l'ufficio scolastico regionale per la Sicilia e le cooperative sociali alla data del 24 febbraio 2014, che non rientra tra le predette assunzioni, è iscritto in apposito Albo, dal quale gli enti territoriali possono attingere per nuove assunzioni di personale, nel rispetto dell'analisi del fabbisogno e della sostenibilità finanziaria (comma 626).

 

La norma stanzia, per l'immissione in ruolo dei soggetti che hanno superato la selezione di cui all'art. 1, comma 622, della legge n. 205/2017, non ancora assunti alle dipendenze dello Stato, l'ulteriore importo di 1,135 milioni di euro nel 2020 e di 3,405 milioni di euro [si intende: annui] a decorrere dal 2021. Al medesimo fine, l'organico dei collaboratori scolastici presso l'ufficio scolastico della Regione Siciliana è aumentato di 119 unità.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Incremento organico di 119 unità come collaboratori scolastici presso l'ufficio scolastico della regione Sicilia

(comma 280)

1,14

3,41

3,41

1,14

3,41

3,41

1,14

3,41

3,41

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Incremento organico di 119 unità come collaboratori scolastici presso l'ufficio scolastico della regione Sicilia – effetti riflessi

(comma 280)

 

 

 

0,55

1,65

1,65

0,55

1,65

1,65

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione prevede l'immissione in ruolo di 119 collaboratori scolastici nella provincia di Palermo, su altrettanti posti di nuova istituzione. Tali immissioni si aggiungeranno a quelle previste dalla legge di conversione del decreto-legge n. 126 del 2019, che prevede l'immissione in ruolo di 45 collaboratori scolastici su posti già esistenti e tutt'ora accantonati proprio per la stabilizzazione dei dipendenti delle cooperative che assicuravano il servizio di pulizia nelle scuole della provincia di Palermo. Al personale così assunto, essendo privo di anzianità lavorativa alle dipendenze dello Stato, sarà attribuita la classe economica iniziale 0-8. A titolo meramente prudenziale, ai fini della stima della conseguente maggiore spesa di personale si considera, invece, lo stipendio annuo di un collaboratore per la fascia di anzianità economica 15-20, così da tener conto dell'anzianità media, a regime, dei collaboratori scolastici che occuperanno questi posti nel tempo. Lo stipendio annuo, al lordo dell'IVC, degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, di un collaboratore scolastico nella fascia di anzianità 15-20 è di 28.609,39 euro. Ne segue una maggiore spesa di personale, a decorrere da settembre 2020, di 3,405 milioni di euro all'anno, cioè di 1,135 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3,405 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica. Peraltro, si rileva che, pur essendo l’onere recato dalla norma configurato come limite di spesa, le assunzioni sono individuate in numero fisso e non entro un limite massimo. Riguardo all’idoneità di tale formulazione a garantire il rispetto del predetto limite di spesa andrebbe acquisita una conferma.

 

Commi 282-285
(Disposizioni in materia di istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

Le norme incrementano di 1.500.000 euro (si intende: annui) a decorrere dall’anno 2020 il Fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM.

Le risorse sono ripartite tra le istituzioni AFAM statali in rapporto al numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti. L’intervento è volto a consentire anche alle istituzioni dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con disabilità e con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento.

Inoltre, il Fondo sopra citato viene ulteriormente incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 delle istituzioni AFAM a decorrere dall’anno 2020. Tali risorse sono ripartite tra le istituzioni AFAM statali in rapporto al numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti. Tale incremento viene ripartito tra le istituzioni statali in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, ai sensi dell'articolo 9 del D.lgs. n. 68/2012[54] e al numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale[55].

Per le esigenze didattiche derivanti dalla legge n. 508/1999[56], cui non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell'ambito delle dotazioni organiche, le Istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 508[57] provvedono[58], con oneri a carico del proprio bilancio, mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di un anno accademico è rinnovabili annualmente per un periodo massimo di 3 anni, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle graduatorie nazionali.

Si precisa che tali incarichi d'insegnamento non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo e vengono attribuiti previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. L'attribuzione dei medesimi incarichi di insegnamento sopra descritti non dà luogo in ogni caso a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Disposizioni in materia di AFAM (commi 282-383)

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione non vi sono osservazioni da formulare, tenuto conto che gli interventi sono configurati come limite di spesa o comunque sono attributivi di facoltà da esercitare nel quadro delle risorse delle istituzioni procedenti e con oneri a loro carico.

 

Comma 286
(Disposizioni per gli enti di interesse pubblico)

Normativa vigente. L’articolo 51, comma 1, del D.L. n. 124/2019[59] prevede che la società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria (Sogei S.p.A.) possa offrire servizi informatici strumentali al raggiungimento degli obiettivi propri delle pubbliche amministrazioni e delle società pubbliche da esse controllate indicate al comma 2. L'oggetto e le condizioni della fornitura dei servizi sono definiti in apposita convenzione.

 

Le norme, al fine di garantire i fabbisogni connessi con il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione e per tener conto degli effetti di cui al comma 588 del presente articolo, prevede che i massimali previsti dalla Convenzione per la realizzazione e gestione delle attività informatiche dello Stato[60] saranno rideterminati a decorrere dall’anno 2020, utilizzando gli strumenti contrattuali di revisione entro i limiti degli stanziamenti previsti nei pertinenti capitoli di bilancio.

Infine, all’articolo 51 del D.L. n. 124/2019, si aggiunge la previsione per cui al fine di favorire il perseguimento degli obiettivi indicati al primo comma[61], fermo restando il concorso della società agli obiettivi di finanza pubblica, alla società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria (Sogei S.p.A.) non si applicano le disposizioni sulle limitazioni in tema di assunzioni di personale previste all’articolo 9, commi 28 e 29, del D.L. n. 78/2010 nel rispetto delle direttive dell’azionista e del controllore analogo.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica evidenzia come esso non comporti oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto è espressamente sancito che le rimodulazioni dei massimali saranno effettuate entro i limiti degli stanziamenti di bilancio previsti. Inoltre, si dispone che alla SOGEI SpA non si applicano i limiti all'assunzione di esperti esterni previsti dall'articolo 9, commi 28 e 29, del D.L. n. 78/2010, al fine di assicurare alla società stessa la necessaria flessibilità nella gestione delle collaborazioni strumentali al perseguimento degli obiettivi aziendali. Dalla norma non derivano oneri per la finanza pubblica, in quanto la stessa fa espressamente salvo il concorso della società agli obiettivi di finanza pubblica e, quindi, eventuali maggiori costi per l'assunzione di personale esterno dovranno essere compensati da minori costi su altre voci di bilancio.

 

In merito ai profili di quantificazione nulla da osservare alla luce dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica.

 

Comma 287
(Incentivo generale per la patrimonializzazione delle imprese)

Normativa vigente. L’art. 1 del decreto legge n. 201/2011 ha introdotto l’Aiuto alla crescita economica (ACE) consistente in una agevolazione fiscale proporzionale al capitale proprio investito nelle aziende. La relazione tecnica riferita al citato art. 1 non indica espressamente gli effetti finanziari oltre il triennio di riferimento del provvedimento (2012-2014). Tuttavia, un apposito prospetto allegato alla relazione tecnica, relativo alla proiezione ultratriennale degli oneri recati dal provvedimento, quantificava, con esclusivo riferimento al saldo netto da finanziare, oneri pari a 3.393,15 milioni annui a decorrere dal 2015.

La legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), nell’introdurre il regime IRI (imposta sul reddito delle imprese) per le persone fisiche, è intervenuta sul richiamato art. 1 del DL n. 201/2011 per razionalizzarne l’ambito applicativo e per garantirne l’applicazione, con le modalità ordinarie previste per i soggetti IRES, anche ai soggetti che adottano il regime IRI. Alla disposizione, con specifico riferimento alla modifica della disciplina ACE venivano ascritti effetti di maggiori entrata pari a circa 1,5 miliardi a decorrere dal 2017.

Il DL n. 50 del 2017, articolo 7, è intervenuto nuovamente sulla materia modificando le aliquote da applicare al regime ACE. In particolare, si prevedeva, fra l’altro, che dall’ottavo periodo d’imposta l’aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio fosse fissata all’1,5 per cento in luogo del 2,7 per cento.

Da ultimo il comma 1080 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018 ha disposto l’abrogazione della normativa ACE con effetti di maggior gettito stimati in misura pari a 227,8 milioni nel 2019, 2.372,5 milioni nel 2020 e 1.453,3  a decorrere dal 2021.

Contestualmente i commi da 28 a 34 del medesimo articolo 1 della legge di bilancio 2019 ha previsto l’introduzione di una tassazione agevolata da applicare ad una quota del reddito corrispondente agli utili reinvestiti dall’azienda in specifici investimenti o incrementi dell’occupazione cd. mini – IRES. La relazione tecnica stimava effetti di minore entrata in misura pari a 1.947,7 milioni nel 2020, 1.808,2 milioni nel 2021, 2.205,5 milioni nel 2022, 2.602,8 milioni nel 2023 e a 2.304,9 milioni nel 2024.

Successivamente il DL n. 34 del 2019, articolo 2, ha modificato la disciplina della mini-IRES, abrogando contestualmente i commi da 28 a 34 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, con effetti netti complessivi di maggiore entrata pari a 217 milioni nel 2020, 259 milioni nel 2021, 168,8 milioni nel 2022, 374,8 milioni nel 2023 e 292,4 milioni nel 2024.

 

La norma dispone l'abrogazione della mini – IRES[62] e contestualmente ripristina l'incentivo generale per la patrimonializzazione delle imprese (ACE) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e disciplinato dall'articolo 1 del DL n. 201 del 2011. Si prevede, altresì, il ripristino delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 549 a 552 della legge n. 232/2016, specificando in particolare che l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata a regime all'1,3% in luogo del valore vigente al momento dell'abrogazione, pari all'1,5%.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Minori entrate

 

IRES

222,2

 

 

222,2

 

 

222,2

 

 

IRAP

 

 

 

197,4

197,4

197,4

197,4

197,4

197,4

Maggiori entrate

 

IRES

 

386,6

833,2

 

386,6

833,2

 

386,6

833,2

IRPEF

94,1

100,6

141,4

94,1

100,6

141,4

94,1

100,6

141,4

Maggiori spese correnti

 

IRAP

197,4

197,4

197,4

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione prevede la reintroduzione della normativa ACE dal 2019 con un rendimento nozionale dell'1,3%, allineato all'ultimo dato relativo al rendimento dei Titoli di Stato emessi a giugno 2019 (fonte: Dipartimento del Tesoro) e prevede, inoltre, la contestuale abrogazione della disciplina relativa alla c.d. "Mini-IRES". La RT afferma che, ai fini della stima, sono stati considerati gli effetti finanziari stimati in sede di relazione tecnica originaria alla Legge di Bilancio 2019 relativi all'abrogazione dell'ACE, che sono riportati nelle tabelle seguenti:

 

(milioni di euro)

Competenza

2019

2020

2021

2022

2023

2024

IRES

1.192,1

1.192,1

1.192,1

1.192,1

1.192,1

1.192,1

Credito IRAP

227,8

227,8

227,8

227,8

227,8

227,8

IRPEF

33,4

33,4

33,4

33,4

33,4

33,4

TOTALE

1.453,3

1.453,3

1.453,3

1.453,3

1.453,3

1.453,3

 

(milioni di euro)

Cassa

2019

2020

2021

2022

2023

2024

IRES

0,0

2086,2

1.192,1

1.192,1

1.192,1

1.192,1

Credito IRAP

227,8

227,8

227,8

227,8

227,8

227,8

IRPEF

0,0

58,5

33,4

33,4

33,4

33,4

TOTALE

227,8

2.372,5

1.453,3

1.453,3

1.453,3

1.453,3

 

Le variazioni conseguenti alla reintroduzione della normativa ACE a partire dall'anno di imposta 2019 sono state valutate applicando un rendimento nazionale inferiore a quello vigente al momento dell'abrogazione (1,5%), ovvero un rendimento dell'1,3%.

Gli effetti di competenza e di cassa sono riportati nelle tabelle seguenti:

 

(milioni di euro)

Competenza

2019

2020

2021

2022

2023

2024

IRES

-1.033,2

-1.033,2

-1.033,2

-1.033,2

-1.033,2

-1.033,2

Credito IRAP

-197,4

-197,4

-197,4

-197,4

-197,4

-197,4

IRPEF

-28,9

-28,9

-28,9

-28,9

-28,9

-28,9

TOTALE

-1.259,5

-1.259,5

-1.259,5

-1.259,5

-1.259,5

-1.259,5

 

(milioni di euro)

Cassa ACE

2020

2021

2022

2023

2024

2025

IRES

-1.808,0

-1.033,2

-1.033,2

-1.033,2

-1.033,2

-1.033,2

Credito IRAP

-197,4

-197,4

-197,4

-197,4

-197,4

-197,4

IRPEF

-50,7

-28,9

-28,9

-28,9

-28,9

-28,9

TOTALE

-2.056,1

-1.259,5

-1.259,5

-1.259,5

-1.259,5

-1.259,5

 

Assieme alla reintroduzione della normativa ACE, la disposizione prevede l'abrogazione della normativa relativa alla cd "Mini-IRES con una variazione di gettito, indicata nella tabella seguente, di segno contrario a quanto indicato nella relazione tecnica all' articolo 2 del decreto legge 34/2019.

 

(milioni di euro)

Cassa Mini IRES

2020

2021

2022

2023

2024

2025

IRES

1585,8

1419,7

1866,4

2041,6

2305,1

2107,5

IRPEF

144,8

129,6

170,4

186,4

210,4

192,4

TOTALE

1.730,6

1.549,3

2.036,8

2.228,0

2.515,5

2.299,9

 

La RT afferma che complessivamente la disposizione comporta i seguenti effetti finanziari:

 

(milioni di euro)

Effetti finanziari complessivi

2020

2021

2022

2023

2024

2025

IRES

-222,2

386,6

833,2

1008,5

1271,9

1074,4

Credito IRAP

-197,4

-197,4

-197,4

-197,4

-197,4

-197,4

IRPEF

94,1

100,6

141,4

157,4

181,5

163,4

TOTALE

-325,5

289,8

777,2

968,5

1.256,0

1.040,4

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la quantificazione è operata utilizzando i medesimi criteri adottati in occasione degli ultimi interventi legislativi in materia. Pertanto, sulla base della metodologia proposta la quantificazione appare corretta.

 

Commi 288-290
(Misure premiali per favorire l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici)

La norma dispone che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuino abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro il 30 aprile 2020, sono stabilite le condizioni e le modalità attuative della disposizione, incluse le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, e individuati gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento di 3 miliardi di euro annui per il 2021 e il 2022 su un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Il suddetto importo è integrato con le eventuali maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile conseguente all'applicazione della predetta misura, come rilevate dalla commissione istituita ai sensi dell'art. 10-bis.1, comma 3, della legge 31 196 del 2009.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Misure premiali

 

3.000

3.000

 

3.000

3.000

 

3.000

3.000

 

La relazione tecnica afferma che per l'attuazione della disposizione viene previsto un onere annuo di 3 miliardi di euro per gli ciascuno degli anni 2021 e 2022.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le misure premiali – la cui definizione è demandata ad un decreto attuativo - dovranno essere erogate nell’ambito di un limite di spesa complessivo. Tanto premesso, anche in considerazione della rilevante quantità di risorse destinate alla misura, appare opportuno acquisire dal Governo elementi informativi con particolare riguardo alle modalità di fruizione dei benefici e alle procedure di monitoraggio volte a garantire il rispetto del limite di spesa indicato dalla norma.

 

Commi da 291 a 295
(Errate fatturazioni di forniture energetiche, idriche e di servizi telefonici, televisivi e via internet)

Le norme disciplinano i termini e le modalità con cui i gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche trasmettono agli utenti le comunicazioni in merito ai mancati pagamenti e ai preavvisi di sospensione del servizio. Nei casi in cui una fattura emessa risulti illegittima per violazioni relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli o di fatturazione nonché per addebiti di spese non giustificate, l'utente ha diritto ad ottenere il rimborso delle somme eventualmente versate e il pagamento di una penale.

Viene disciplinata altresì la prescrizione dei crediti per corrispettivi nei contratti concernenti i servizi di comunicazione elettronica e viene soppressa la disposizione (art. 1, comma 5, della legge di bilancio 2018) che prevede la disapplicazione delle norme sulla tutela degli utenti qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente.

In proposito si ricorda che disposizioni di contenuto analogo, riferite alle forniture di elettricità, acqua e gas, sono recate ai commi 4-10 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018. La relazione tecnica riferita alla legge di bilancio, a suffragare la neutralità delle norme, rammenta che con particolare riferimento all'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica, il decreto legislativo n. 504/1995 (TUA) identifica il momento in cui il tributo sorge e diventa esigibile con quello della fornitura dei prodotti ai consumatori finali e prevede, all'art. 15, un termine quinquennale per la prescrizione del diritto alla riscossione dell'accisa: poiché dunque le norme dei citati commi 4-10 prevedono il termine biennale solo con riferimento alla fatturazione del corrispettivo e non modificano le disposizioni in materia di accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale, alla medesima non si ascrivono effetti finanziari.

Inoltre, i citati commi 4-10 erano di fatto riproduttivi dell’AC 3792, esaminato durante la XVII legislatura e non concluso dopo l’approvazione presso la Camera. Nel corso dell’esame in V Commissione, in sede consultiva (seduta del 28 novembre 2017) il rappresentante del Governo chiarì che:

- una delle disposizioni - relativa alla prescrizione delle accise - avrebbe avuto effetti onerosi (tale previsione non è presente nei commi 4-10);

- la riduzione dei termini di prescrizione non avrebbe determinato sostanziali effetti finanziari sul gettito di IVA, posto che l'imposta è assolta al momento della fatturazione e, pertanto, in caso di insoluto della fattura, la società fornitrice avrebbe dovuto attivarsi con le normali procedure di recupero dell'imposta versata;

- per quanto riguarda le imposte dirette, come di prassi, non venivano stimati eventuali effetti di «secondo livello» derivanti da interventi normativi che incidono sulla redditività dei soggetti di imposta.

Nel proprio parere la V Commissione formulò la condizione ex art. 81 Cost. di sopprimere la disposizione relativa alle accise: essa – si ripete – non è presente nei commi 4-10 né nella disposizione attualmente in commento.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e afferma che alle stesse non si ascrivono effetti per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che le disposizioni concernono rapporti contrattuali fra soggetti privati e che (anche alla luce degli elementi forniti nel corso dell’esame della legge di bilancio per il 2018, relativamente ai commi da 4 a 10 dell’articolo 1) non dovrebbero determinarsi effetti negativi sulle accise o sull’Iva. In proposito appare comunque necessario acquisire una conferma.

Comma 296
(Interventi su beni culturali)

La norma autorizza le seguenti spese:

§  250 mila euro per l'anno 2020 e 250 mila euro per l'anno 2021 per il restauro e la valorizzazione della villa Candiani di Erba in provincia di Como;

§  250 mila euro per l'anno 2020 e 250 mila euro per l'anno 2021 per il restauro e la valorizzazione del Palazzo Piozzo di Rosignano a Rivoli in provincia di Torino.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Recupero e restauro Villa Candiani di Erba in provincia di Como

0,25

0,25

 

0,25

0,25

 

0,25

0,25

 

Recupero restauro e del Palazzo Piozzo di Rosignano a Rivoli in provincia di Torino o

0,25

0,25

 

0,25

0,25

 

0,25

0,25

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni, dal momento che l’intervento è configurato come limite di spesa.

 

Commi 297 e 298  
(Piano straordinario di promozione del made in Italy)

Le norme prevedono che, per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma l, del DL 133/2014, siano stanziati, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 44.895.000 euro per l'anno 2020 e 40.290.000 euro annui a decorrere dal 2021.

Gli incrementi sono destinati a:

a) iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese, in particolare PMI;

b) supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale;

c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza e alla tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;

d) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati;

e) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding[63];

f) sostegno all'utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte delle PMI;

g) realizzazione di tipologie promozionali innovative per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri;

h) rafforzamento organizzativo delle start up nonché dellemicro, piccole e medie imprese in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher;

i) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia.

All'attuazione del Piano provvede l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE) (comma 297).

Le norme di cui al comma 298 autorizzano altresì ì seguenti interventi:

a) incremento di 30 unità del personale con funzioni di esperto nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, di cui all'articolo 168 del DPR 18/1967. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 170 del DPR 18/1967, relativa all’indennità di sede estera, è incrementata di euro 2.505.000 per l'anno 2020 ed euro 5.010.000 a decorrere dall'anno 2021;

b) la medesima autorizzazione di spesa di cui all'articolo 170 del DPR 18/1967 è altresì incrementata di euro 2.100.000 per l'anno 2020 ed euro 4.200.000 a decorrere dall'anno 2021;

c) è autorizzata, in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la spesa annua di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2020 per iniziative di formazione per il personale della predetta amministrazione.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia (comma 297)

44,9

44,3

40,3

44,9

44,3

40,3

44,9

44,3

40,3

Maggiori spese in conto capitale

 

Incremento del contingente di esperti all'estero di cui all'articolo 168 del DPR 18/1967 [comma 298, lettera a)]

2,5

5,0

5,0

2,5

5,0

5,0

2,5

5,0

5,0

Indennità di servizio all'estero [comma 298, lettera b)]

2,1

4,2

4,2

2,1

4,2

4,2

2,1

4,2

4,2

Iniziative di formazione per il personale del Ministero degli affari esteri [comma 298, lettera c)]

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Incremento del contingente di esperti all'estero di cui all'articolo 168 del DPR 18/1967 – Effetti riflessi

[comma 298, lettera a)]

 

 

 

0,3

0,5

0,5

0,3

0,5

0,5

Indennità di servizio all'estero – Effetti riflessi [comma 298, lettera b)]

 

 

 

0,2

0,4

0,4

0,2

0,4

0,4

 

La relazione tecnica afferma quanto segue:

·        in relazione al comma 297, le risorse stanziate si rendono necessarie al fine di: garantire continuità all'azione di sostegno all'internazionalizzazione, divenuta strategica per la tutela degli interessi dei Paese; assicurare uno stanziamento finanziario pluriennale che consenta di potenziare ulteriormente la capacità promozionale; coordinare gli strumenti di promozione del Made in ltaly, migliorando il coordinamento con le iniziative per la promozione della cultura italiana all'estero e per l'internalizzazione delle industrie culturali (ad esempio, in occasione delle grandi manifestazioni culturali, come la Fiera del libro di Francoforte, dì cui si avvierà nel triennio la partecipazione dell'Italia come ospite d'onore);

·        per quanto riguarda il comma 298, lettera a), le disposizioni prevedono l'istituzione di 30 nuovi posti di esperto presso gli uffici all'estero. Considerata la destinazione prioritaria alla Rappresentanza permanente presso l'Unione Europea a Bruxelles, sì sono prudenzialmente considerati gli oneri medi di un posto di consigliere in detta sede, pari a euro 167.000 annui, inclusi 12.000 euro di oneri riflessi, e comprensivi degli oneri per maggiorazioni di famiglia, di abitazione, nonché per indennità dì sistemazione, richiamo e trasporto. Considerando che l'invio del personale verosimilmente avverrà non prima della seconda metà del 2020, si rende necessario incrementare l'autorizzazione di spesa per l'indennità di sede estera dì euro 2.505.000 per il 2020 e di 5.010.000 di euro annui a decorrere dal 2021. La disposizione è espressamente configurata come un tetto di spesa e non è quindi suscettibile di generare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica oltre a quelli quantificati nella norma;

·        relativamente al comma 298, lettera b), la norma prevede la copertura di 30 posti aggiuntivi presso uffici all’estero mediante l'invio di personale di ruolo del MAECI. Considerata la destinazione prioritaria alla Rappresentanza permanente presso l'Unione Europea a Bruxelles, si sono prudenzialmente considerati gli oneri medi di un posto di primo segretario o quello ad esso equivalente di commissario amministrativo (ultraventennale), pari a euro 140.000 annui, inclusi 10.000 euro di oneri riflessi, e comprensivi degli oneri per maggiorazioni di famiglia, di abitazione, nonché per indennità di sistemazione, richiamo e trasporto. Considerando che l'invio del personale verosimilmente avverrà non prima della seconda metà del 2020, si rende necessario incrementare l'autorizzazione di spesa per l'indennità di sede estera di euro 2.100.000 per il 2020 e di 4.200.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. La disposizione è espressamente configurata come un tetto di spesa e non è quindi suscettibile dì generare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica oltre a quelli quantificati nella norma;

·        con riferimento al comma 298, lettera c), che prevede uno stanziamento di 500.000 euro annui a favore dello stato di previsione del MAECI per iniziative di formazione rivolte al personale di quell'amministrazione, la disposizione è espressamente configurata come un tetto di spesa e non è quindi suscettibile di generare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica oltre a quelli quantificati nella norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono una serie di misure volte al potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia. In particolare, le norme dispongono l’incremento di 30 unità del personale con funzioni di esperto nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari [comma 298, lettera a)]. A tal fine è previsto un incremento della relativa autorizzazione di spesa. Si osserva in proposito che l’aumento del contingente è determinato in misura fissa pur a fronte della determinazione di un limite massimo di spesa. Pur rilevando che la RT fornisce i dati riferiti alla quantificazione del predetto onere, che appaiono congrui rispetto alle finalità indicate, andrebbe acquisito l’avviso del Governo in merito all’idoneità della formulazione della norma a garantire il rispetto del limite medesimo.

Quanto all’autorizzazione di spesa di cui al comma 298, lettera b). la RT chiarisce che la stessa riguarda la copertura di 30 posti aggiuntivi presso uffici all’estero mediante l'invio di personale di ruolo del MAECI: tale destinazione non si evince peraltro dal dettato della norma. Ciò premesso, si prende atto degli elementi forniti dalla RT in merito alla quantificazione dei maggiori oneri che appaiono congrui rispetto ai parametri forniti. Peraltro, rilevato che l’incremento dell’autorizzazione di spesa, come precisato dalla RT, è configurabile come tetto di spesa, si osserva che anche l’incremento del predetto personale andrebbe indicato entro un limite massimo e non in cifra fissa.

Non vi sono infine osservazioni da formulare circa gli oneri di cui al comma 297 (Potenziamento del Piano straordinario del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia) e al comma 298, lettera c), (Iniziative di formazione per il personale del MAE) atteso che detti oneri sono limitati allo stanziamento previsto.

 

Comma 299
(
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane)

La norma autorizza l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, per il 2020, a bandire concorsi per titoli ed esami e ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica, nel limite delle unità eccedenti, un contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale della III area funzionale, posizione economica F1. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 951.667 per il 2020 e di euro 2.855.000 a decorrere dal 2021.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Incremento della dotazione organica non dirigenziale dell’ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

(comma 299)

0,95

2,86

2,86

0,95

2,86

2,86

0,95

2,86

2,86

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Incremento della dotazione organica non dirigenziale dell’ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – effetti riflessi

(comma 299)

 

 

 

0,46

1,38

1,38

0,46

1,38

1,38

 

La relazione tecnica afferma che per le finalità ivi indicate, la disposizione autorizza l'ICE ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale pari a 50 unità da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. L'onere annuo per l'assunzione di un dipendente della terza area funzionale, posizione F1, dell'ICE ammonta a euro 57.100 (lordo amministrazione, decimali di euro arrotondati all'unità superiore), così suddivisi:

- Stipendio tabellare: euro 27.455;

- Oneri riflessi su stipendio tabellare: 10.515;

- Trattamento accessorio medio (fondo medio): 14.370;

- Oneri riflessi su trattamento accessorio: 4. 759;

Pertanto, l'onere complessivo per l'assunzione di 50 unità è pari a euro 2.855.000 annui. Per il primo anno, si prevede un onere pari a un terzo (quindi 951.667), supponendo che le assunzioni potranno essere effettuate, a seguito del perfezionamento delle procedure di reclutamento, a partire dall'ultimo quadrimestre del 2020.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni considerati i dati e gli elementi forniti dalla relazione tecnica.

 

Comma 300
(Credito di imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali)

Normativa vigente. L’articolo 49 del DL n. 34 del 2019 riconosce, alle imprese esistenti alla data del 10 gennaio 2019, per il periodo d'imposta 2019, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all’estero fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 5 milioni per l'anno 2020.

 

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, proroga al 2020 il suddetto credito d’imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali nel limite di spesa di 5 milioni per l’anno 2021. Si prevede, inoltre, l’incremento di 5 milioni del limite di spesa già previsto per il 2020.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Credito d’imposta

5

5

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese in conto capitale

 

Credito d’imposta

 

 

 

5

5

 

5

5

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto.

 

Comma 301
(
Concorso pubblico di accesso alla carriera diplomatica)

La norma autorizza il Ministero degli affari esteri o della cooperazione internazionale a bandire, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, un concorso pubblico di accesso alla carriera diplomatica nei limiti dell'attuale dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, per un contingente annuo non superiore a 32 segretari di legazione in prova.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché specifica che i concorsi debbano essere bandati nei limiti dell'attuale dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni considerato che l’autorizzazione a bandire concorsi, prevista dalla norma in esame, viene disposta entro un limite massimo annuo di posti nell’ambito delle dotazioni organiche vigenti e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

 

Commi da 302 a 305
(Rappresentanza di genere negli organi delle società di intermediazione finanziaria quotate)

Le norme, introdotte dal Senato, apportano modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che reca il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Le modifiche riguardano gli articoli che disciplinano la composizione degli organi di amministrazione (147-ter) e di controllo (148) delle società quotate sui mercati regolamentati e sono volte a garantire che entrambi i generi siano adeguatamente rappresentati in seno a tali organi (commi da 302 a 304).

Si prevede che la Consob comunichi annualmente al Dipartimento delle Pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio gli esiti delle verifiche sull'attuazione delle norme in esame ed inoltre si dispone lo stanziamento di un contributo straordinario di 100.000 euro per gli anni 2020-2022 da destinare al Dipartimento delle Pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio (comma 305).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Contributo al Dipartimento pari opportunità (comma 305)

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l’onere è configurato quale limite massimo di spesa.

 

Comma 306
(Provvedimenti urgenti per le aree della rupe di Orvieto e del Colle di Todi)

La norma, introdotta al Senato, dispone un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 per la salvaguardia del patrimonio paesistico, archeologico, storico ed artistico delle città dai movimenti franosi attuali e potenziali ed in particolare alle aree della rupe di Orvieto e del Colle di Todi.

A tal fine, tali risorse sono riservate alla regione Umbria che provvede al riparto delle risorse tra i due comuni interessati.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Misure destinate alla Regione Umbria per la messa in sicurezza, tutela e manutenzione dei siti della rupe di Orvieto e del Colle di Todi

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni.

 

Comma 307
(Contributo per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero)

La norma autorizza una serie di spese a favore degli italiani nel mondo rafforzare gli interessi italiani all'estero:

§  500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

§  500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero;

§  1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore dei Comitati degli italiani all'estero.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Promozione della lingua e cultura italiana all'estero

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Consiglio generale degli italiani all'estero

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Comitati degli italiani all'estero

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni in quanto gli oneri sono limitati ai relativi stanziamenti.

 

Comma 308
(Ente autonomo Volturno)

Normativa vigente. L’articolo 11, comma 1, del DL 193/2016 ha attribuito alla Regione Campania un contributo straordinario, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2016, per far fronte ai propri debiti verso la società EAV s.r.l., riguardanti esercizi pregressi per attività di gestione e investimenti svolte dall'EAV sulla rete. La copertura, di pari importo per il 2016, era disposta a valere sul Fondo sviluppo e coesione.

 

Le norme – introdotte durante l’esame presso il Senato - autorizzano la società Ente autonomo Volturno (EAV) s.r.l. ad impiegare le risorse residue di cui all'articolo 11, comma 1, del DL 193/2016 per il pagamento di quanto ancora dovuto ai creditori come individuati al 31 dicembre 2015, che non hanno aderito al piano triennale di accordo generale nonché, per la quota residua, per la realizzazione di investimenti in materia di sicurezza ferroviaria e di rinnovo materiale circolante su ferro e gomma nonché per la realizzazione di interventi di adeguamento strutturale dei mezzi ed eliminazione delle barriere architettoniche. 

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato trattandosi di risorse già nella disponibilità della Società.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione autorizza la società Ente autonomo Volturno (EAV) s.r.l. ad impiegare le risorse residue di cui all'articolo 11, comma 1, del DL 193/2016 per il pagamento di quanto ancora dovuto ai creditori nonché, per la quota residua, per la realizzazione di investimenti infrastrutturali ferroviari.

Sul punto non vi sono osservazioni da formulare, anche alla luce di quanto esposto dalla RT.

In proposito, si ricorda che la disposizione fa riferimento a risorse già stanziate in favore dell’l’EAV s.r.l., che non risulta ricompreso nell’elenco delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato.

 

Comma 309
(Semplificazione interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione - FSC)

Le norme modificano l’articolo 44 del decreto-legge n. 34/2019 (c.d. decreto Crescita) che dispone, secondo quanto specificato nella rubrica, in materia di semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione. In particolare, si specifica che l’inserimento dei singoli interventi finanziati con le risorse del FSC nel Piano unitario denominato “Piano sviluppo e coesione”, è possibile quando, fra l’altro, tali interventi sono valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione e dell'Agenzia per la coesione territoriale in quanto coerenti con le "missioni" della politica di coesione, individuate dalla Nota di aggiornamento al DEF 2019; in precedenza l’inserimento poteva, invece, avvenire in ragione dello stato di avanzamento della progettazione e dell'effettiva rispondenza e sinergia con le priorità di sviluppo dei territori.

Sono ridefinite le norme per la riprogrammazione delle risorse del FSC, relative ai precedenti cicli di programmazione, che eventualmente non vengano ricomprese nel Piano sviluppo e coesione, disponendone la destinazione, oltre che ai Contratti di sviluppo e alla progettazione degli investimenti infrastrutturali, anche al finanziamento di appositi Piani sviluppo e coesione per ciascuna delle suddette "missioni" sopra citate.

Inoltre, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del FSC, l’Agenzia per la coesione territoriale è autorizzata a promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, azioni di accompagnamento alle Amministrazioni responsabili della spesa, attraverso appositi accordi di cooperazione con le medesime Amministrazioni.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta oneri ed è volta principalmente ad assicurare la coerenza delle riprogrammazioni delle risorse del Fondo sviluppo e coesione previste dall'articolo 44 del decreto legge n. 34/2019 con le "missioni" della politica di coesione indicate nella NADEF 2019. Inoltre, al fine di velocizzare la realizzazione degli interventi finanziati dal FSC, sono previste apposite azioni di accompagnamento da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale nei confronti delle Amministrazioni responsabili della spesa, sulla base di atti di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto dell’effettiva possibilità per l’Agenzia per la coesione territoriale di svolgere le attività indicate nell’ambito delle risorse disponibili.

Andrebbe altresì confermato che la prevedibile dinamica di spesa determinata dalle procedure indicate sia coerente con quella già scontata ai fini delle previsioni tendenziali, in relazione all’utilizzo delle risorse del Fondo sviluppo e coesione.

 

Comma 310
(Fondo per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale dei comuni)

Le norme, modificate dal Senato, riformulano l’articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge n. 243/2016, che definisce la procedura per verificare la corretta l’applicazione della c.d. “clausola del 34%”, che ha lo scopo di destinare alle regioni del Mezzogiorno[64] una determinata quota delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti.

In particolare, si prevede che il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore della presente norma, deve essere disposto anche in conformità all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e afferma che la disposizione non determina maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare attesa la natura ordinamentale delle disposizioni.

 

Commi 311 e 312
(Contributo per investimenti in infrastrutture sociali nel Mezzogiorno)

Le norme prevedono che, a valere sul Fondo sviluppo e coesione programmazione 2014-2020, per ciascuno degli anni 2020-2023, sia assegnato ai comuni situati nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali (comma 311).

Con apposito decreto, da emanare entro il 31 marzo 2020, sono adottate le modalità attuative della disposizione. La distribuzione assicura una incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti (comma 312).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, relativamente all'utilizzo a copertura del Fondo sviluppo e coesione, appare utile acquisire conferma circa la disponibilità delle risorse in esame, senza incidere sullo svolgimento di interventi già avviati o programmati a valere sulle medesime risorse. Andrebbe altresì confermata la coerenza del profilo di spendibilità delle risorse per le finalità in esame, rispetto a quello già scontato nei tendenziali, in relazione alle medesime somme.

 

Comma 313
(Agevolazioni alle Zone logistiche semplificate)

Le norme, introdotte dal Senato, apportano modifiche all’articolo 1, commi 61 e 64, della legge n. 205/2017 ed introducono nello stesso articolo i commi da 65-bis a 65-quater.

In particolare il citato comma 61, nel testo vigente, prevede l'istituzione delle Zone logistiche semplificate (ZLS) per favorire lo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni non disciplinate già come zone economiche speciali (ZES). La modifica apportata al comma 61 stabilisce, invece, che lo sviluppo di nuovi investimenti deve essere favorito nelle aree portuali delle regioni più sviluppate per le quali sono ammissibili deroghe[65] alla normativa che vieta gli aiuti di Stato.

Un’ulteriore modifica riguarda il comma 64 che, nel testo vigente, stabilisce che le nuove imprese e quelle già esistenti che operano nella ZLS fruiscono di alcune delle procedure semplificate di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91; tali disposizioni prevedono, tra l’altro:

·        la riduzione di un terzo dei termini per specifici procedimenti amministrativi, trascorsi i quali trova applicazione l’istituto del silenzio assenso;

·        la previsione di uno sportello unico disponibile in formato digitale e almeno in una lingua diversa dall’italiano;

·        l’istituzione di una Cabina di regia;

·        l’istituzione nelle zone in argomento di aree doganali intercluse che consentono di operare, per le merci importate o da esportare, in regime di sospensione d’imposta ai fini IVA.

La modifica chiarisce che le imprese che operano nella ZLS fruiscono non solo delle procedure semplificate ma anche delle “agevolazioni” previste dall’articolo 5, comma 2 del decreto legge n. 91/2017. Il citato comma 2 prevede, in relazione agli investimenti effettuati, il riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (concesso a fronte dell’acquisto di beni strumentali destinate a strutture produttive ubicate al Sud). Il credito di imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.

In relazione alle modifiche apportate al comma 64, si introduce il comma 65-bis nell’articolo 1, della legge n. 205/2017 che prevede la copertura di un onere, valutato in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all’articolo 1, comma 6, della legge n. 147/2013.

Infine, sono introdotti i commi 65-ter e 65-quater nell’articolo 1, della legge n. 205/2017 che istituiscono, nello stato di previsione del Ministero per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con DPCM. A tale onere si provvede attraverso corrispondente riduzione Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Agevolazioni alle imprese nuove o già esistenti

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Sostegno alle attività artigianali e commerciali

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Minori spese in conto capitale

 

Riduzione del Fondo sviluppo e coesione

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Riduzione del Fondo sviluppo e coesione

30

30

30

30

30

30

30

30

30

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e conferma che le stesse dispongono l'estensione alle ZLS della misura del credito d'imposta speciale per le ZES, commisurato, per ciascun progetto di investimento, al limite massimo di 50 milioni di euro, circoscritto alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica non fornisce indicazioni sui dati sulla base dei quali si assume che la fruizione del credito di imposta ottenuto per gli investimenti oggetto di agevolazione nelle ZLS determini un onere di 20 milioni annui. Appare, pertanto, necessario che siano forniti gli elementi sulla quale sono state basate le stime proposte, ai fini della relativa verifica.

 

Comma 314
(Rifinanziamento strategia nazionale aree interne)

Le norme incrementano di 200 milioni, di cui 60 milioni per il 2021 e 70 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, le risorse nazionali destinate alla “Strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne del Paese” a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che l'onere trova copertura negli stanziamenti del Fondo di rotazione suddetto previsti a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, relativamente all'utilizzo a copertura del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, appare utile acquisire conferma circa la disponibilità delle risorse in esame, al fine di non pregiudicare lo svolgimento di misure o programmi già avviati a valere sulle medesime risorse.

 

Comma 315
(Realizzazione di tralicci di proprietà pubblica)

Le norme – introdotte durante l’esame presso il Senato – riconoscono un contributo a favore delle Regioni che presentano un programma per la realizzazione di tralicci di proprietà pubblica in zone prevalentemente montane entro il 31 marzo 2020, nel limite delle disponibilità di un Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della Conferenza Stato-Regioni, ripartisce, entro il 30 giugno 2020, tra le Regioni che ne fanno richiesta, le risorse disponibili presso tale Fondo.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Istituzione del Fondo per interventi di iniziativa regionale al fine di realizzare tralicci in relazione all'offerta di servizi di telefonia mobile degli operatori fisici cellulari

1,5

 

 

1,5

 

 

1,5

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che l’onere è limitato allo stanziamento previsto.

Peraltro, trattandosi di risorse in conto capitale, appare opportuno acquisire chiarimenti circa il profilo di spendibilità delle risorse scontato ai fini dei saldi di finanza pubblica, tenuto conto che il prospetto riepilogativo indica effetti identici sui tre saldi per ciascun anno considerato.

 

Comma 316
(Rafforzamento delle ZES)

Normativa vigente. Gli articoli 4 e 5 del DL 91 del 2017 disciplinano le modalità per l’istituzione di una Zona economica speciale (ZES). In particolare, si dispone che il soggetto per l’amministrazione dell’area ZES sia identificato in un Comitato di indirizzo composto dal Presidente dell’Autorità portuale, che lo presiede, da un rappresentante della regione, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ai membri del Comitato non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Il Comitato di indirizzo si avvale del Segretario generale dell’Autorità portuale per l’esercizio delle funzioni amministrative gestionali. Agli oneri di funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si prevede inoltre che, in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge n. 208/2015, sia commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.

Gli oneri, relativi alla concessione del credito d’imposta, sono stati valutati in 25 milioni di euro nel 2018, 31,25 milioni di euro nel 2019 e 150,2 milioni di euro nel 2020.

 

La norma, modificata nel corso dell’esame presso il Senato, sostituendo il comma 6, dell'articolo 4, del decreto-legge n. 91 del 2017, dispone che il Comitato di indirizzo per l'amministrazione dell’area ZES sia composto anche da un Commissario straordinario del Governo, che lo presiede. Al Commissario straordinario di Governo può essere corrisposto un compenso nel limite massimo di quanto previsto dall’articolo 15, comma 3[66], del DL n. 98 del 2011.

Inoltre, si modifica l’articolo 5, comma 2 del decreto-legge n. 91 del 2017, relativo al regime fiscale per gli investimenti nelle ZES, estendendo l’ambito applicativo del credito di imposta, già previsto per gli investimenti nelle ZES, alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 (anziché entro il 31 dicembre 2020. Rimane invariato il limite massimo previsto, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.

Viene, infine, aggiunta la lettera a-septies) al comma 1 del medesimo articolo 5, prevedendo che, al fine di incentivare il recupero delle potenzialità nell’Area portuale di Taranto e sostenere l’occupazione, sia istituita la zona franca doganale interclusa ai sensi del regolamento (UE) n. 952 del 2013, la cui perimetrazione è definita dall’Autorità di Sistema portuale del Mar Jonio ed approvata con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Credito d’imposta ZES

 

25

75

 

25

75

 

25

75

Maggiori spese correnti

 

Compenso commissari straordinari

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

Maggiori entrate

 

Compensi commissari straordinari – effetti riflessi

 

 

 

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

La relazione tecnica afferma che la modifica dell'articolo 4, comma 6 del DL n. 91 del 2017 comporta un onere aggiuntivo di 100.000 euro annui lordo a dipendente oltre agli oneri a carico dell'Amministrazione per ognuna delle zone ZES. Tenuto conto che il numero di zone ZES attivabili è limitato a 8 la disposizione comporta un onere aggiuntivo nel limite di 1.061.600 euro annui compresi gli oneri a carico dell'Amministrazione.

Con riferimento alla modifica all’articolo 5 del medesimo DL, la disposizione prevede di estendere la validità della norma per gli investimenti effettuati nelle aree definite "Zone economiche speciali", per gli anni 2021 e 2022. La RT afferma che, ai fini della stima degli effetti sul gettito conseguenti alla modifica normativa, considerando quanto già stimato in occasione dell'introduzione della normativa relativa alle ZES e la realizzazione dei primi investimenti, si ritiene prudenziale stimare un ricorso a tale credito per un importo complessivo di 100 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, pari a circa la metà di quanto stanziato nella relazione tecnica originaria. Considerando la necessità di avviare gli investimenti la RT ritiene di ipotizzare la ripartizione di tale costo in misura pari ad un quarto dell'ammontare complessivo nel primo anno (25 milioni di euro) e la restante quota (75 milioni di euro) nel secondo anno.

Di seguito gli effetti finanziari:

(milioni di euro)

 

2020

2021

2022

2023

Credito d’imposta

0

-25

-75

0

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento agli oneri connessi alla presenza dei Commissari straordinari, considerato che il compenso per tutti i commissari, così come affermato dalla relazione tecnica, dovrebbe risultare pari a circa 800.000 euro annui lordi (100.000 euro x 8 commissari), andrebbero precisate le singole componenti dei rimanenti oneri a carico dell'amministrazione, al fine di verificare la stima indicata dalla RT.

Riguardo alla proroga del credito d'imposta fino al 31 dicembre 2022, si evidenzia che la RT ipotizza un credito d'imposta di 100 milioni complessivi nel biennio 2021 e 2022, sulla base di quanto già stimato in occasione dell'introduzione della normativa relativa alle ZES e della realizzazione dei primi investimenti. In proposito appare utile che vengano forniti ulteriori elementi informativi, con particolare riferimento ai dati relativi agli investimenti effettuati in attuazione delle norme già in vigore, al fine di valutare la prudenzialità della stima indicata.

Appare opportuno, infine, acquisire l’avviso del Governo in merito ai possibili effetti finanziari, relativi all’istituzione di una zona franca doganale nell’area portuale di Taranto.

 

Comma 317
(Porto di Barletta)

La norma autorizza la spesa di 2 milioni di euro per il 2020 e 3 milioni di euro per il 2021 per consentire la ristrutturazione e messa in sicurezza del Porto di Barletta. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo dello sviluppo e coesione[67].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Porto di Barletta

2

3

 

2

3

 

2

3

 

Minori spese in conto capitale

 

Riduzione del Fondo di sviluppo e coesione

2

3

 

2

3

 

2

3

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l’onere è configurato quale limite massimo di spesa. Andrebbe peraltro confermato che la dinamica per cassa relativa al nuovo utilizzo delle somme sia coerente con quella scontata, ai fini dei tendenziali, in relazione alle risorse del Fondo sviluppo e coesione.

 

Comma 318
(Area di Gioia Tauro)

La norma è introdotta al fine di consentire “l'ammodernamento e lo sviluppo dell'area del retroporto di Gioia Tauro, costituita dalle aree afferenti agli agglomerati industriali e ricadenti nei Comuni di Gioia Tauro, Rosarno e San Ferdinando”. A tal fine si autorizza una spesa di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzati alla realizzazione di opere di riqualificazione.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Area di Gioia Tauro

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l’onere è configurato quale limite massimo di spesa.

 

Comma 319
(Proroga del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)

Normativa vigente. I commi da 98 a 108 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 disciplinano la concessione del credito d’imposta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno. Il credito d’imposta è concesso per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2019. A fronte di tale agevolazione, la relazione tecnica stimava un onere di 617 mln di euro annui per gli anni dal 2016 al 2019.

 

La norma dispone la proroga agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2020 del credito d’imposta previsto dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Credito d’imposta

674

 

 

674

 

 

674

 

 

 

La relazione tecnica afferma che per l'anno di imposta 2017 (dati provvisori - quadro RU), l'ammontare del credito di imposta per gli investimenti al Sud risulta essere pari a circa 436,4 milioni di euro. Dall'analisi degli ultimi dati completi (anno 2018) relativi agli importi compensati con il modello F24 e codice tributo "6869-credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno articolo l, commi 98- 108-legge 28 dicembre 2015- n.208", risulta un utilizzo di tale credito per circa 674 milioni di euro. La RT afferma pertanto che l'estensione della misura anche agli investimenti effettuati nel 2020 comporta un ulteriore credito di imposta di circa 674 milioni di euro, in linea con quanto attualmente compensato dai contribuenti in F24.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l’utilizzo del credito d’imposta nel 2018 (674 milioni), cui corrisponde l’indicazione degli oneri ascritti alla norma in esame.

 

Comma 320
(Misura “Resto al Sud”)

Normativa vigente. L’articolo 1 del DL 91/2017, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni del Mezzogiorno, prevede che i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 45 anni (35 anni nella versione originaria della misura, elevati a 45 dalla Legge di bilancio 2019) residenti nelle medesime regioni, possano presentare istanza di accesso alla misura, denominata “Resto al sud”. Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo di 50.000 mila euro. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo del finanziamento erogabile è pari a 50.000 mila euro per ciascun socio, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro. I finanziamenti di cui al presente articolo sono così articolati: a) 35 per cento come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura; b) 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da istituti di credito in base alle modalità definite da un’apposita convenzione. Il prestito è rimborsato entro otto anni complessivi dalla concessione del finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento (commi 1-9).

All'attuazione delle disposizioni in esame sono state destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, per un importo complessivo fino a 1.250 milioni di euro, da ripartire in importi annuali massimi fino a: 36 milioni di euro per l'anno 2017; 280 milioni di euro per l'anno 2018; 462 milioni di euro per l'anno 2019; 308,5 milioni di euro per l'anno 2020; 92 milioni di euro per l'anno 2021; 22,5 milioni di euro per l'anno 2022; 18 milioni di euro per l'anno 2023; 14 milioni di euro per l'anno 2024; 17 milioni di euro per l'anno 2025 (comma 16).

Da ultimo, l’articolo 5 del DL 123/2019 (Eventi sismici) ha esteso anche ai territori dei comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi tra l’agosto 2016 e il gennaio 2017 le misure in favore denominate “Resto al Sud”. A tale estensione non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

Le norme introducono l’articolo 1, comma 2-bis, del DL 91/2017, prevedendo che per gli anni 2019 e 2020, il requisito del limite di età (18-45) per accedere alle misure di “Resto al Sud” si intenda soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione, analogamente a quanto disposto in sede di prima applicazione della medesima misura dall'articolo 11, comma 2-ter, del DL 148/2017, si rende necessaria per permettere l'adozione delle necessarie disposizioni attuative.

La RT afferma altresì che alla norma non si ascrivono effetti finanziari per il bilancio pubblico.

Si ricorda che la misura è stata originariamente rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e che con la legge di bilancio per il 2019 [articolo 1, comma 601, lettera a), della legge n. 145/2018], il limite di età massimo è stato innalzato a 45 anni.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulate atteso che la misura “Resto al Sud” è comunque disposta nell’ambito delle risorse stanziate ai sensi dell’articolo 1, comma 16, del DL 91/2017.

 

Commi 321-326
(Fondo “Cresci al Sud”)

Le norme istituiscono il Fondo “Cresci al Sud” a sostegno della competitività e della crescita delle piccole e medie imprese aventi sede legale e attività produttiva nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (comma 321).

Il Fondo ha una durata di dodici anni e una dotazione iniziale pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020. La gestione del Fondo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. -lnvitalia, che a tal fine può anche avvalersi della Banca del Mezzogiorno e di atre società interamente partecipate. L'Agenzia stipula un'apposita convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri. La gestione realizzata dall'Agenzia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura. Le risorse di cui sopra sono accreditate su un'apposita contabilità speciale intestata all'Agenzia, aperta presso la Tesoreria dello Stato. Quote aggiuntive del Fondo possono essere sottoscritte anche da investitori istituzionali, pubblici e privati, individuati dalla medesima Agenzia, dall'Istituto nazionale di promozione, dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti (commi 322-325).

Il Fondo opera investendo nel capitale delle imprese, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti. L'investimento nel capitale di ciascuna impresa target è finanziato, secondo le modalità definite nel regolamento di gestione del Fondo, anche da risorse apportate dai predetti investitori privati indipendenti, individuati attraverso una procedura aperta e trasparente. Il Fondo e gli investitori privati indipendenti coinvestono nel capitale delle imprese alle medesime condizioni (comma 325).

Viene contestualmente abrogato l'articolo 34 del DL 34/2019 che ha previsto un Piano di grandi investimenti nelle zone economiche speciali (comma 326).

In particolare, l’articolo 34, comma 1, dispone che all’attuazione del Piano siano destinati 50 milioni di euro per il 2019, 150 milioni di euro per il 2020 e 100 milioni di euro per il 2021 a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma che, al fine di recuperare le risorse necessarie per finanziare le misure in esame nell'ambito del Fondo sviluppo e coesione, il comma 326 dispone l'abrogazione dell'articolo 34 del DL 34/2019, il quale, al comma 3, ha disposto l'assegnazione, per il triennio 2019-2021, di complessivi 300 milioni di euro (così ripartiti 50 milioni di euro per il2019, 150 milioni di euro per il 2020 e 100 milioni di euro per il 2021) in favore del "Piano grandi investimenti- ZES" a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC). Considerato che il predetto articolo 34 non ha trovato attuazione, per effetto di tale abrogazione l'importo di 150 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo sviluppo e coesione viene reso disponibile per il finanziamento delle finalità di cui al comma 321, mentre l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2019 viene liberato e potrà essere riprogrammato dal CIPE, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il finanziamento del Fondo “Cresci al Sud” è disposto a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione, recuperate in seguito all’abrogazione dell’articolo 34 del DL 34/2019 e originariamente stanziate per il finanziamento del Piano di grandi investimenti nelle zone economiche speciali. In proposito, attesa la natura di conto capitale delle risorse stanziate, appare necessario un chiarimento riguardo al profilo di spendibilità delle medesime risorse, connesso alla nuova finalizzazione indicata dalla norma in esame; ciò al fine di valutare la compatibilità dei nuovi impieghi rispetto a quelli già previsti a legislazione.

Ad un primo esame infatti l’utilizzo previsto dalla disposizione in commento, riguardante investimenti nel capitale di imprese, appare produrre effetti sui saldi non sovrapponibili a quelli connessi ad utilizzi per grandi investimenti-ZES (previsti a normativa vigente).

 

Comma 327
(
Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia - EIPLI)

Normativa vigente. L’Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (EIPLI) è stato soppresso e posto in liquidazione ai sensi dell’art. 21, commi 10 e 11, del DL n. 201/2011. L’art. 21, comma 1, primo periodo del summenzionato decreto legge prevede che le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse, umane e strumentali, siano trasferite dal 30 giugno 2018 ad una società costituita dallo Stato e partecipata dal Ministero dell'economia. L’EIPLI non risulta compresso nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuato dall’ISTAT.

 

La norma modifica l’art. 21, comma 11, del DL n. 201/2011 disciplinante l’assetto organizzativo dell’Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia – EIPLI, attualmente configurata come società costituita dallo Stato e partecipata dal Ministero dell'economia. La norma, in particolare prevede che:

·        l’EIPLI sia strutturato come società per azioni a totale capitale pubblico e sia soggetta all’indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci (lettera a);

·        al capitale della società non possano in ogni caso partecipare. neppure indirettamente né a seguito di conferimenti o emissione di nuove azioni, comprese quelle prive del diritto di voto, società di cui al titolo V del Libro quinto del codice civile e altri soggetti di diritto privato comunque denominati (lettera b).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e precisa che la disposizione ha carattere ordinamentale e pertanto dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica che riferisce la natura ordinamentale della disposizione.

 

Comma 328
(
Rideterminazione della dotazione organica e autorizzazione all'assunzione)

La norma autorizza il Ministero dello sviluppo economico ad assumere a tempo indeterminato, con conseguente incremento della vigente dotazione organica nel limite delle unità eccedenti, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, trecentonove unità di personale da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, e trecentodiciotto unità di personale da inquadrare nella II area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, con professionalità pertinenti alle funzioni di cui al presente comma. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 3.788.477 per l'anno 2020, di euro 11.365.430 per l'anno 2021, di euro 18.942.383 per l'anno 2022 e di euro 22.730.859 a decorrere dall'anno 2023.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Assunzione unità di personale per il Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) del Ministero dello sviluppo economico

(comma 328)

3,79

11,37

18,94

3,79

11,37

18,94

3,79

11,37

18,94

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Assunzione unità di personale per il Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) del Ministero dello sviluppo economico – effetti riflessi

(comma 328)

 

 

 

1,84

5,51

9,19

1,84

5,51

9,19

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la norma autorizza il Ministero dello sviluppo economico ad effettuare assunzioni un numero determinato di unità, senza specificare la decorrenza delle medesime, autorizzando, a tal fine, la spesa di euro 3.788.477 per il 2020, di euro 11.365.430 per il 2021, di euro 18.942.383 per il 2022 e di euro 22.730.859 a decorrere dal 2023. Al riguardo appare opportuno acquisire un chiarimento nonché i dati e gli elementi di sottostanti la quantificazione dei suddetti oneri.

 

Comma 329
(Fondo per la prevenzione del randagismo)

La norma autorizza la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2020 per le finalità di cui alla legge n. 281/1991 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo). Si dispone inoltre che il 60 per cento delle risorse siano destinate, per la realizzazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo, alle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Fondo per la prevenzione del randagismo

1

0

0

1

0

0

1

0

0

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della disposizione

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 330
(Fondo per la disabilità e la non autosufficienza)

La norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato «Fondo per la disabilità e la non autosufficienza», con una dotazione pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020, a 200 milioni di euro per l'anno 2021, a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Fondo per la disabilità e la non autosufficienza

29

200

300

50

200

300

50

200

300

 

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione derivano maggiori oneri pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

La RT ricorda inoltre che la Sezione II della legge di bilancio prevede ulteriori finanziamenti nell'ambito di interventi a legislazione vigente destinati ad interventi a favore della disabilità. In particolare, sono incrementati i seguenti Fondi:

 

Interventi a favore della disabilità

 

2020

2021

2022

A decorrere

dal 2023

Fondo per la disabilità e la non autosufficienza

29

200

300

300

Fondo per il diritto al lavoro dei lavoratori disabili

45

50

55

55

Fondo trasporto disabili

0

0

100

100

Fondo a favore degli audiolesi

0

1

2

2

Fondo Caregiver

0

14

21

21

TOTALE

74

265

478

478

Fonte: RT

(Si segnala che la RT per un refuso fa riferimento per il Fondo disabilità e la non autosufficienza ad una dotazione di 59 milioni e non di 29 milioni, come correttamente indicato nel prospetto riepilogativo)

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi 331-333
(Fondo per le non autosufficienze e altri interventi in materia di disabilità)

La norma incrementa di:

·        50 milioni di euro per l’anno 2020 la dotazione del Fondo per le non autosufficienze[68];

·        5 milioni di euro per l’anno 2020 la dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

La norma dispone inoltre un contributo annuo pari a 500.000 euro per l’anno 2020 da destinare alle attività del “progetto Filippide” al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Fondo per le non autosufficienze

50

0

0

50

0

0

50

0

0

Fondo per il diritto al lavoro dei disabili

5

0

0

0

0

0

0

0

0

Progetto Filippide

0,5

0

0

0,5

0

0

0,5

0

0

Minori entrate contributive

 

Fondo per il diritto al lavoro dei disabili

0

0

0

5

0

0

5

0

0

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 334
(Esenzione compartecipazione alla spesa sanitaria)

La norma prevede, modificando l’articolo 8, comma 16, della legge n. 537/1993, che dal primo gennaio 2020 siano esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria (per farmaci e prestazioni diagnostiche[69]) i minorenni privi di sostegno familiare per i quali l’autorità giudiziaria abbia disposto un provvedimento di tutela o  intervento di protezione delle pubblica autorità (di cui agli articoli 343 e 403 del codice civile).

La norma dispone inoltre che agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sul Fondo sanitario nazionale.

Si prevede inoltre che ai fini della semplificazione per l’accesso all’esenzione in oggetto, la medesima esenzione è accertata e verificata, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, attraverso la funzionalità dell’Anagrafe nazionale degli assistiti (di cui all’articolo 62-ter del decreto legislativo n. 82/2005, ovvero nelle more della sua realizzazione dell’anagrafe degli assistiti del Sistema Tessera Sanitaria, sulla base delle informazioni rese disponibili dal Ministero della giustizia.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione integra la normativa che sin dal 1993 è finalizzata a disciplinare le esenzioni dalla partecipazione alla spesa sanitaria di una platea di cittadini che versano in condizioni di particolare disagio non solo di natura sociale ma anche a motivo della particolare gravità delle patologie da cui risultano affetti. Dal momento che la misura riguarda una coorte ristretta di minori, anche in ragione della giovane età dei beneficiari che consente di ipotizzare un accesso limitato alle prestazioni a carico del SSN, non comporterà oneri aggiuntivi significativi per il SSN ed è dunque sostenibile nell'ambito del finanziamento vigente

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 335
(Contribuzione alle scuole dell’infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilità)

La norma incrementa di 12,5 milioni di euro per l’anno 2020 il contributo (limite di spesa) destinato alle scuole dell’infanzia paritarie, che accolgono alunni con disabilità.

Si ricorda che l’articolo 1-quinquies del decreto legge n. 42/2016 dispone la corresponsione di un contributo alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, nel limite di spesa di 23,4 milioni di euro annui.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Contributo scuole paritarie dell’infanzia

12,5

0

0

12,5

0

0

12,5

0

0

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 336
(Contributo straordinario all’Unione italiana ciechi e ipovedenti)

La norma concede all’Unione italiana ciechi e ipovedenti un contributo straordinario di 1 milione di euro per l’anno 2020, finalizzato allo sviluppo e al sostegno delle attività dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti, alle manifestazioni ed iniziative per la Giornata nazionale del Braille, alla diffusione della cultura e della pratica e addestramento del cane guida e alla valutazione e al monitoraggio degli ausili e delle tecnologie speciali

Viene conseguentemente ridotta la dotazione del Fondo per la disabilità e le non autosufficienza istituito dal comma 1 dell’articolo 40 del provvedimento in esame.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Unione italiana ciechi e ipovedenti

1

0

0

1

0

0

1

0

0

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 337
(Contributo in favore della FISH – Federazione italiana per il superamento dell’handicap)

La norma autorizza la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 al fine di garantire l’attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità svolta dalla FISH – Federazione italiana per il superamento dell’handicap ONLUS.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Contributo in favore della FISH

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 338
(Interventi per le persone con disabilità)

La norma attribuisce un contributo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, all'Associazione Nazionale Guida Legislazioni handicappati Trasporti (ANGLAT), al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge n. 18/2009.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Associazione Nazionale Guida Legislazioni handicappati Trasporti (ANGLAT),

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni.

 

Commi 339-341 e 343-344
(Disposizione in favore della famiglia)

Normativa vigente. Assegno di natalità.  L’articolo 1, commi 125-128, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) riconosce, per ogni figlio nato o adottato a decorrere tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, un assegno di importo annuo di 960 euro erogato mensilmente, a decorrere dal mese di nascita o adozione. Tale assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo, è corrisposto fino al compimento del terzo anno d’età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore a 25.000 euro annui. Il predetto limite reddituale non opera nel caso di nati o adottati quinto o ulteriore per ordine di nascita o ingresso nel nucleo familiare. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l’importo dell’assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato. L’onere derivante dall’intervento in esame è valutato in 202 milioni di euro per l’anno 2015, 607 milioni di euro per l’anno 2016, 1.012 milioni di euro per l’anno 2017, 1.012 milioni di euro per l’anno 2018, 607 milioni di euro per l’anno 2019 e 202 milioni di euro per l’anno 2020.

Successivamente l’articolo 1, commi 248-249, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), ha prorogato il beneficio prevedendo che l’assegno sia riconosciuto per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. Nel caso in cui si verifichino scostamenti rispetto alla previsione di spesa pari a 185 milioni di euro per l’anno 2018, 218 milioni di euro per l’anno 2019 un apposito decreto ministeriale rideterminerà l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE.

L’articolo 23-quater del decreto legge n. 119/2018 proroga la misura anche per i figli nati o adottati nel 2019. L’assegno è corrisposto fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 l’assegno è aumentato del 20 per cento. L'INPS provvede al monitoraggio del numero dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni in esame. Nel caso in cui si verifichino scostamenti rispetto alla previsione di spesa (pari a 204 milioni di euro per l’anno 2019, 240 milioni di euro per l’anno 2020) un apposito decreto ministeriale rideterminerà l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE.

Bonus asili nido.  L’articolo 1, comma 355, della L. 232/2016, ha attribuito, con riferimento ai nati a decorrere dal 1º gennaio 2016, un buono di 1.000 euro su base annua per il pagamento di rette relative agli asili nido nonché di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche. Il buono, parametrato a undici mensilità, è corrisposto al genitore richiedente dall’INPS.

Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per l’anno 2017, 250 milioni di euro per l’anno 2018, 300 milioni per l’anno 2019 e 330 milioni a decorrere dal 2020.

L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni in esame. Nel caso in cui, in sede di attuazione, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, I'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio di cui al presente comma.

L’articolo 1, comma 388, della legge n. 145/2018 ha incrementato per il triennio 2019-2021 da 1.000 euro a 1.500 euro l’importo del buono, fermi restando i predetti limiti di spesa. L’importo del buono spettante a decorrere dall’anno 2022 è determinato, nel rispetto del limite di spesa programmato e in misura comunque non inferiore a 1.000 euro su base annua, con DPCM, tenuto conto degli esiti del monitoraggio svolto dall’INPS.

 

Le norme istituiscono, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia”, con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l’anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

Le risorse del Fondo sono indirizzate all’attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli.

Con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti nonché, nei limiti di spesa stabiliti, al rinnovo del Bonus bebè per il 2020 (commi 371 e 372) e al finanziamento del Bonus asili nido (commi 374 e 375). Si tratta in particolare delle seguenti misure.

Assegno di natalità - c.d. Bonus bebè[70] (commi 371 e 372). Le norme riconoscono, per ogni figlio nato o adottato nel corso del 2020, l’assegno di natalità fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

Il Bonus diviene una prestazione ad accesso universale (attualmente spetta a condizione che il nucleo familiare sia in possesso di un ISEE non superiore a 25.000 euro e l’importo dell’assegno è raddoppiato per famiglie con ISEE non superiore a 7.000 euro) modulata a seconda delle fasce di reddito di riferimento. Più precisamente, l’importo dell’assegno annuo viene così modulato:

a) 1.920 euro (160 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui;

b) 1.440 euro (120 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;

c) 960 euro (80 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore a 40.000 euro;

d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20%.

Le norme dispongono la copertura dell'onere derivante dall’estensione del bonus bebè, valutato in 348 milioni di euro per il 2020 e in 410 milioni di euro per il 2021, con riferimento esclusivamente all'onere per il 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia.

L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, inviando relazioni mensili al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 2, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa anzidette, con apposito decreto ministeriale si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014.

Bonus asili nido (commi 374 e 375). Le norme rendono permanente (estendendolo quindi oltre al 2021, ultimo anno di applicazione attualmente prevista) il valore di 1.500 euro del cd. "bonus asilo nido" (utilizzabile anche per forme di supporto presso la propria abitazione nel caso di bambini con malattie croniche).

L’importo del bonus è incrementato di ulteriori 1.500 euro per i nuclei familiari con ISEE fino a 20.000 euro e di ulteriori 1.000 euro per quelli con ISEE da 25.001 a 40.000 euro. Un apposito DPCM potrà rideterminare, a decorrere dal 2022, l'importo del buono spettante, nel rispetto del limite di spesa programmato, tenendo conto degli esiti del previsto monitoraggio.

Le norme modificano i limiti di spesa a decorrere dal 2020, prevedendo in particolare che il beneficio sia riconosciuto nel limite massimo di 520 milioni per l’anno 2020, 530 milioni per l’anno 2021, 541 milioni per l’anno 2022, 552 milioni per l’anno 2023, 563 milioni per l’anno 2024, 574 milioni per l’anno 2025, 585 milioni per l’anno 2026, 597 milioni per l’anno 2027, 609 milioni per l’anno 2028, 621 milioni annui a decorrere dall’anno 2029.

Alla copertura dell'onere derivante dall’estensione del beneficio, pari a 190 milioni per l'anno 2020, 200 milioni per l’anno 2021, 211 milioni per l’anno 2022, 222 milioni per l’anno 2023, 233 milioni per l’anno 2024, 244 milioni per l’anno 2025, 255 milioni per l’anno 2026, 267 milioni per l’anno 2027, 279 milioni per l’anno 2028 e a 291 milioni annui a decorrere dall’anno 2029, per gli anni 2021 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Fondo assegno universale e servizi alla famiglia (comma  370)

 

1.044

1.244

 

1.044

1.244

 

1.044

1.244

Bonus bebè (comma 371)

348

410

 

348

410

 

348

410

 

Bonus asili nido (comma 374)

190

200

211

190

200

211

190

200

211

Minori   spese correnti

 

Riduzione Fondo assegno universale e servizi alla famiglia (comma  372)

 

410

 

 

410

 

 

410

 

Riduzione Fondo assegno universale e servizi alla famiglia (comma  375)

 

200

211

 

200

211

 

200

211

 

La relazione tecnica con riferimento al bonus bebè, sulla base degli elementi di monitoraggio disponibili, quantifica maggiori oneri per prestazioni sociali in denaro pari a 348 milioni di euro per il 2020 e 410 milioni per il 2021. Tale stima, precisa la RT, è calcolata ipotizzando un numero di nuovi beneficiari pari a 440.000 su base annua (di cui circa 140.000 con ISEE non superiore a 7.000 euro), con un numero di occorrenze di figli successivi al primo pari a circa il 50% (come emerge dalle rilevazioni Istat sull'ordine di nascita).

In merito al bonus asili nido, la RT afferma che sulla base degli elementi disponibili sono stati rideterminati i limiti di spesa per il beneficio in esame, per tenere conto degli incrementi previsti dell'importo del beneficio e del relativo effettivo utilizzo, nonché dell'importo medio del buono usufruito, inferiore all'importo massimo del buono usufruibile. La RT quantifica i seguenti oneri:

(milioni di euro)

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

a) nuovo limite spesa

520

530

541

552

563

574

585

597

609

621

b) limite spesa vigente

330

330

330

330

330

330

330

330

330

330

(a-b) maggiore onere

190

200

211

222

233

244

255

267

279

291

Fonte: RT

 

La RT precisa che l'adeguamento del limite di spesa è effettuato tenendo conto degli elementi di monitoraggio disponibili per un istituto comunque ancora in fase di iniziale implementazione, oltre che della previsione di un progressivo incremento del ricorso strutturale al beneficio medesimo, che porta a stimare un maggior ricorso ai servizi in esame tenuto conto anche di un progressivo potenziamento della relativa offerta.

Elementi di consuntivo e di monitoraggio.

L'utilizzo dello strumento è in forte espansione, come dimostrano i valori di spesa di consuntivo:

•   2017: 5,8 mln di euro;

•   2018: 75 mln di euro;

•   2019 (a tutto settembre): 163 mln di euro.

Le erogazioni si riferiscono a domande relative a periodi precedenti, per i fisiologici tempi necessari al riconoscimento del beneficio, alla determinazione dello stesso e al riscontro della documentazione presentata a giustificazione della domanda di accesso. Con riferimento agli elementi amministrativi relativi alle domande pervenute e agli importi richiesti, si evidenzia anche l'incremento in corso d'anno 2019 relativo alle domande 2019 che al 18 ottobre 2019 ammontavano a 280.013, per una spesa impegnata di 265,2 mln di euro (nel corso del 2017 sono pervenute 108.866 domande per un importo impegnato di 45,5 mln di euro; nel corso del 2018 sono pervenute 196.154 domande per un importo impegnato pari a 118,5 mln di euro). Per il biennio 2019/2020 la spesa sarà pertanto in significativa crescita e il limite di spesa strutturale a normativa vigente (330 mln di euro annui) è comunque ritenuto congruo in relazione al limite massimo di beneficio, pari a 1.500 euro annui, previsto a normativa vigente, anche considerando la parametrazione al numero attuale di posti disponibili (350/360.000) e all'importo medio effettivamente richiesto.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento all’assegno di natalità (commi 340 e 341), si rileva che la stima della platea di 440.000 nuovi beneficiari dell’assegno sconta un'ulteriore riduzione delle nascite rispetto agli anni precedenti. Pur rilevando che il dato riflette una tendenza in atto, si rileva che la stima non sembrerebbe tenere conto dell'applicazione del beneficio anche agli adottati per il primo anno di ingresso nella nuova famiglia. In proposito appare utile un chiarimento.

Si rileva poi che, sulla base degli oneri complessivi, stimati pari a 758 milioni di euro, il beneficio medio sarebbe di 1.722 euro: non risulta peraltro possibile una puntuale verifica degli importi unitari effettivi, visto che la RT fornisce il dato relativo ad una sola delle tre fasce ISEE in base alle quali l'entità del bonus è modulata.

Si riscontra poi una lieve asimmetria nella suddivisione dell'onere tra il 2020 e il 2021 (rispettivamente il 46% il primo anno e il 54% il secondo anno): andrebbe chiarito se essa sconti un prevedibile ritardo nel riconoscimento del beneficio.

Con riferimento al bonus asili nido (commi 374 e 375) non si hanno osservazioni da formulare, rilevato che in ogni caso l'onere è configurato in termini di tetto di spesa e che è previsto dal comma 355 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, novellato dai commi in esame, un meccanismo di monitoraggio degli oneri e di eventuale sospensione nel riconoscimento del beneficio nel caso di esaurimento dello stanziamento disponibile.

 

Comma 342
(Congedo obbligatorio di paternità)

Normativa vigente. L'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92 ha istituito il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre, fruibili dal padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. Successivamente, l'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ha prorogato il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell'anno solare 2017 ed ha previsto, per l’anno solare 2018, l’aumento del suddetto congedo obbligatorio da due a quattro giorni.

Per l’anno 2019, l’articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha aumentato a cinque il numero dei giorni di congedo obbligatorio e ha confermato la possibilità di fruire di un giorno di congedo facoltativo in alternativa alla madre.

 

La norma proroga[71] per il 2020 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, elevandone contestualmente la durata a 7 giorni.

Inoltre si dispone che anche per il 2020 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Congedo di paternità - prestazioni

74,2

 

 

74,2

 

 

74,2

 

 

Congedo di paternità – prestazioni e contribuzione figurativa

 24,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che il congedo di paternità ha subito dalla sua introduzione un progressivo ampliamento che ha avuto riverbero anche sull'utilizzo dello stesso e sulla conseguente spesa.

Sulla base dei bilanci consuntivi INPS per gli anni 2013-2017 si sono registrati i seguenti oneri, riepilogati nella tabella seguente:

 

Fonte: rielaborazione su dati RT

 

Per il 2018 si è registrato un onere pari a 54,2 milioni di euro (di cui 13,4 milioni di euro per contribuzione figurativa e 40,8 milioni di euro per prestazioni), di cui 1 mln di euro (0,2 mln di euro per contribuzione figurativa e 0,8 mln di euro per prestazioni) per la parte di congedo facoltativo di 1 giorno in alternativa alla madre. Per tale anno il numero di giornate per il congedo obbligatorio è stato raddoppiato rispetto al 2017 (da 2 a 4 giornate, dopo che a sua volta per il 2017 il congedo obbligatorio era stato portato da 1 giornata a 2 giornate).

Per l'anno 2019 il numero di giornate per il congedo obbligatorio è stato elevato da 4 a 5.

Sulla base degli elementi di consuntivo e di monitoraggio possono pertanto valutarsi i seguenti maggiori oneri per il 2020 per la norma in esame, che è diretta a prorogare l'istituto e a estendere il numero di giornate per il congedo obbligatorio da 5 a 7:

·      Maggiore onere per prestazioni (indebitamento netto): 74,2 milioni di euro;

·      Maggiore onere per prestazioni e contribuzione figurativa (SNF): 98,7 milioni di euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la quantificazione appare in linea con i dati di consuntivo e di monitoraggio dell’INPS riportati dalla relazione tecnica. Sulla base dell’andamento dei predetti dati si evidenzia che l’onere per una giornata di congedo sembra crescere nel tempo di pari passo con l’evoluzione della normativa in oggetto. Tale fenomeno potrebbe essere dovuto, da un lato, all’ampliamento della platea dei soggetti interessati dal beneficio, e dall’altro all’incremento dell’indennità connessa con l’importo delle retribuzioni. Sul punto sarebbe utile acquisire dati ed elementi di valutazione (numero di soggetti che hanno usufruito del congedo, retribuzioni medie, ecc.) per una compiuta verifica della quantificazione dell’onere complessivo connesso alla norma in esame.

 

Comma 345
(Fondo per le adozioni internazionali)

La norma incrementa di 500.000 euro per ogni anno a decorrere dal 2020, la dotazione del Fondo per le adozioni internazionali[72].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Fondo per le adozioni internazionali

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della disposizione

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi 346-347
(Detrazione scuole musica)

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, consente la detraibilità del 19 per cento di un importo non superiore a 1.000 euro delle spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzione legalmente riconosciute dall’Afam, a scuole di musica iscritte ai registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciute da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro. La detrazione spetta dall'anno di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Minori entrate

 

Detraibilità spese scuole musica

 

 

28,7

 

 

28,7

 

 

28,7

 

La relazione tecnica afferma che, in base ai dati ISTAT sulla popolazione, il numero di minori di età compresa tra 5 e 18 anni è di circa 8 milioni di unità. Ai fini della stima si considera una percentuale di ragazzi che frequenta corsi musicali pari al 5 per cento e si ipotizza che il 50% di tali corsi rientrino tra quelli agevolati dall'emendamento. Prendendo, per analogia di spesa, la distribuzione per reddito complessivo delle spese per attività sportive per ragazzi, già detraibili secondo la legislazione vigente, si stima che i soggetti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro rappresentino il 72 per cento dei contribuenti. Considerando una spesa media detraibile pari a 600 euro, si stima una perdita di gettito lrpef di competenza annua di circa -16,4 milioni di euro. Con la decorrenza a partire dall'anno 2021, si stimano i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

 

2020

2021

2022

2023

IRPEF

0

0

-28,7

-16,4

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la disposizione introduce una detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per l’iscrizione a corsi di musica. In proposito si rileva che la quantificazione appare corretta sulla base dei dati e delle ipotesi indicati dalla relazione tecnica. Andrebbe comunque valutata la prudenzialità di considerare, ai fini della stima, una spesa detraibile di 600 euro a fronte di una spesa massima ammessa al beneficio pari a 1000 euro. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

Commi 348-352
(Obbligo di esposizione del numero telefonico nazionale anti violenza e stalking)

La norma prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni e altri soggetti di esporre, nei propri locali, un cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostengo alle vittime di violenza e stalking. Si tratta in particolare dei seguenti luoghi:

- locali dove si svolgono i servizi diretti all’utenza da parte delle pubbliche amministrazioni;

- locali dove si svolge assistenza medico-generica e pediatrica;

- negli esercizi pubblici (alberghi, ristoranti, trattorie, sale giochi, etc…)[73];

- nelle farmacie.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i modelli dei cartelli, i relativi contenuti, le lingue utilizzate nonché le modalità e le tempistiche di esposizione.

A tal fine, la norma incrementa di 100.000 euro per l’anno 2020, la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223/2006) e dispone che le attività di cui al presente articolo debbano essere svolte nell’ambito delle predette risorse.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Fondo pari opportunità

0,1

0

0

0,1

0

0

0,1

0

0

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare necessaria una conferma che le risorse stanziate pari a 100.000 euro siano sufficienti per dare attuazione agli adempimenti previsti dalle disposizioni in esame.

 

Commi 353-354
(Piano straordinario di azione contro la violenza sessuale e di genere)

La norma incrementa le dotazioni dei seguenti fondi:

·        Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità[74], per 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per il finanziamento del Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere;

·        Fondo per il finanziamento ordinario delle università[75] per 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020 da destinare alle università affinché provvedano ad inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi già esistenti.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Fondo pari opportunità

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Fondo per il finanziamento ordinario delle università

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della disposizione

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi 355-356
(Esenzione canone RAI per gli anziani a basso reddito)

Normativa vigente. Il comma 132 dell’articolo 1 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) ha previsto che, a decorrere dall'anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità – pari a 6.713,98 euro annui -, senza conviventi, venga abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. In caso di abuso, viene irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa. La norma prevede oneri pari a 26 milioni di euro a decorrere dal 2008[76].

Inoltre, il comma 160 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha previsto, a decorrere dall'anno 2016, che le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 siano riversate all'Erario per una quota pari al 33 per cento del loro ammontare per l'anno 2016 e del 50 per cento a decorrere dall'anno 2017, per essere destinate all'ampliamento sino ad euro 8.000 della soglia reddituale prevista dall'articolo 1, comma 132, della legge n. 244/2007, ai fini della esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni [comma 160 lettera a)].

 

Le norme per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni elevano a 8.000 euro annui il limite di reddito annuo, comprensivo di quello del coniuge, al di sotto del quale è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Inoltre, ai fini della non convivenza, non si tiene conto di altri soggetti non titolari di un reddito proprio, né di collaboratori domestici, colf e badanti.

Inoltre, viene soppressa la previsione – contenuta al comma 160, lettera a) dell'articolo 1, della legge n. 208/2015 – che destinava una quota del canone di abbonamento all'ampliamento sino ad euro 8.000 della soglia reddituale per l’esenzione dal pagamento del canone televisivo in favore di soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Ristoro alla RAI per esonero canone per i soggetti di età pari e superiore a 75 anni a basso reddito

20,9

20,9

20,9

20,9

20,9

20,9

20,9

20,9

20,9

Minori spese correnti

 

Riduzione fondi finanziati da extragettito canone RAI (RAI e Fondo pluralismo)

20,9

20,9

20,9

20,9

20,9

20,9

20,9

20,9

20,9

Minori entrate tributarie

 

Esenzione canone RAI per i soggetti di età pari e superiore a 75 anni a basso reddito

20,9

20,9

20,9

20,9

20,9

20,9

20,9

20,9

20,9

 

La relazione tecnica afferma che, mediante elaborazioni effettuate su un dataset che integra i dati dell'indagine campionaria EU-SILC dell'Istat e i dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, risulta che i nuclei familiari il cui reddito familiare è compreso tra 6.713,98 e 8.000 euro sono circa 232.571. Assumendo che il numero dei canoni esentati dalla misura corrisponda a quello delle famiglie individuate e considerando l'ammontare del canone Rai di 90 euro, si stima una perdita di gettito annua di circa -20,9 milioni di euro.

Con una decorrenza della norma dal 2020, si riportano di seguito gli effetti finanziari, in milioni di euro:

 (milioni di euro)

 

2020

2021

2022

Canone RAI

-20,9

-20,9

-20,9

 

Conseguentemente viene incrementato il capitolo di trasferimento alla RAI relativo alle esenzioni degli anziani, essendo il canone di spettanza della stessa società.

I minori introiti comportano una riduzione dell'ammontare dell'extra gettito del canone, già iscritto sui pertinenti capitoli di bilancio da destinare alla medesima società, al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, come stabilito dall'articolo 1, comma 160, della legge n. 208/2015.

 

In merito ai profili di quantificazione si prende preliminarmente atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica in merito all’ampliamento della platea dei soggetti aventi diritto all’esenzione del canone RAI. Andrebbe chiarito se l’inclusione dei soggetti che convivono con altri, non titolari di un reddito proprio o con collaboratori domestici, colf e badanti, possa comportare un ulteriore aumento della platea dei beneficiari, non considerato esplicitamente dalla relazione tecnica; in caso affermativo, andrebbe fornita una stima dei relativi effetti.

 

Commi 357-358
(Bonus cultura diciottenni – 18app)

Le norme prevedono che per tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età nel 2020, sia assegnata una carta elettronica, per acquisti culturali, nel limite massimo di spesa di 160 milioni di euro per l'anno 2020.

La carta può essere utilizzata per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

Gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa sopra indicato, i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta, sono definiti con apposito decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. Le somme assegnate non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo dell’ISEE.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Carta elettronica a favore dei 18enni residenti nel territorio nazionale per lo sviluppo della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale

160,0

 

 

110,0

50,0

 

110,0

50,0

 

 

La relazione tecnica conferma che la disposizione è diretta a prorogare il riconoscimento della prestazione nei limiti di 160 milioni di euro per l'anno 2020 anche ai soggetti che compiono 18 anni nell'anno 2020.

La RT evidenzia che dalla disposizione derivano maggiori oneri per 160 milioni di euro per l'anno 2020 e il beneficio individuale sarà determinato, con apposito decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo in un ammontare tale da rispettare detto limite di spesa.

Per quanto attiene l'effetto sui saldi di finanza pubblica in termini di SNF, la RT evidenzia, altresì, che vi è l'effetto di onerosità pieno di 160 milioni di euro per l'anno 2020, mentre, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, tenuto conto dei tempi di adozione del provvedimento attuativo e dell'esperienza relativa all'applicazione della misura per i precedenti esercizi, si stimano i seguenti effetti in termini di maggiore spesa per prestazioni: per il 2020, 110 milioni di euro; per il 2021, 50 milioni di euro.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni dal momento che la norma reca una autorizzazione formulata come limite massimo di spesa e tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica.

 

Commi 359-360
(Istituzione del Fondo per il funzionamento dei piccoli musei)

Le norme istituiscono nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per il funzionamento dei piccoli musei con una dotazione di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

L’intervento è volto ad assicurare il funzionamento, la manutenzione ordinaria e la continuità nella fruizione per i visitatori, nonché l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del Turismo è stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti/in conto capitale

 

Istituzione del Fondo per il funzionamento dei piccoli musei (comma 359)

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 361
(Detrazioni fiscale per spese veterinarie)

Normativa vigente.  L’articolo 15 del TUIR[77] reca la disciplina della detrazione IRPEF per oneri. In particolare, il comma 1, lettera c-bis) consente la detrazione del 19 per cento delle spese veterinarie, fino all’importo di 387,34 euro e limitatamente all’importo che eccede 129,11 euro. 

 

La norma, introdotta dal Senato, innalza da 387,34 euro a 500 euro il limite massimo annuo delle spese veterinarie sulle quali è possibile calcolare la detrazione IRPEF.

Rimane confermata la franchigia fissata in 129,11 euro.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Minori entrate

 

Detrazione IRPEF

0

14,2

8,1

0

14,2

8,1

0

14,2

8,1

 

La relazione tecnica afferma che per la stima degli effetti finanziari è stata effettuata una elaborazione in base ai dati delle dichiarazioni presentate nel 2018. Considerando l’entrata in vigore dal 2020, la RT riporta la seguente tabella riferita agli effetti di cassa.

 

milioni di euro

 

2020

2021

dal 2022

IRPEF

0

-14,2

-8,1

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la relazione tecnica non fornisce i dati e le ipotesi utilizzate per la stima; non risulta pertanto possibile effettuare una verifica degli effetti finanziari ascritti alla norma.

In via deduttiva, si fa presente che, dal prospetto della spesa fiscale allegato al disegno di legge di bilancio, si evince che l’onere per la detrazione di spese veterinarie risulta pari a 28 milioni annui. Effettuando una mera proporzione, si otterrebbe un maggior onere di circa 12 milioni di euro. L’onere indicato dalla RT (8,1 mln annui) si otterrebbe, con il criterio proporzionale, considerando una spesa media pari a 462 euro (ossia al di sotto del limite massimo fissato dalla norma). Ove tale ricostruzione sia confermata, andrebbero indicati i dati volti a suffragare l’ipotesi adottata dalla RT circa l’importo medio della spesa agevolabile, che si colloca al di sotto del limite massimo previsto dalla norma.

 

Commi 362 e 363
(Interventi per il Ministero per i beni e le attività culturali)

Normativa vigente. L’art. 110 del D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali) prevede che i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura, nonché dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, vengano versati ai soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna, in conformità alle rispettive disposizioni di contabilità pubblica (comma 1). I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione e al funzionamento e alla valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato, nonché all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione (comma 3).

 

La norma autorizza, a decorrere dal 2020, la spesa di 22,5 milioni di euro annui da destinare al personale non dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali (MIBACT) per indennità[78] aventi carattere di certezza, continuità e stabilità. Ai relativi oneri si provvede utilizzando una quota corrispondente dei proventi[79] derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso ai luoghi e agli istituti di cultura di appartenenza statale, di cui all'art. 110 del D. lgs. n. 42/2004 al netto dell'eventuale aggio (comma 362).

A decorrere dal 2020, una quota dei proventi – prodotti nell'anno precedente a quello di riferimento – derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso ai luoghi e agli istituti di cultura di appartenenza statale, di cui all'art. 110 del D. lgs. n. 42/2004, al netto dell'eventuale aggio e della spesa destinata al pagamento delle indennità di cui al comma 393, è versata al bilancio dello Stato entro il 31 luglio per essere destinata - in misura non superiore a 10 milioni di euro annui e in deroga ai limiti finanziari previsti a normativa vigente - a remunerare le prestazioni per il lavoro straordinario del personale del MIBACT (comma 363).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Indennità destinata al personale non dirigenziale MIBACT

(comma 362)

22,50

22,50

22,50

22,50

22,50

22,50

22,50

22,50

22,50

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Indennità destinata al personale non dirigenziale MIBACT

 - effetti riflessi

(comma 362)

 

 

 

10,91

10,91

10,91

10,91

10,91

10,91

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che le norme autorizzano la spesa di 22,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 da destinare alla remunerazione dei trattamenti indennitari del personale non dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali (comma 362). Per far fronte ai relativi oneri è disposto l’utilizzo dei proventi della vendita di biglietti d’ingresso ai luoghi e agli istituti di cultura statali. Viene, altresì, disposto (comma 363) che una quota annua non superiore a 10 milioni di euro annui dei medesimi proventi venga destinata, a decorrere dal 2020, alla remunerazione delle prestazioni per il lavoro straordinario del personale del summenzionato dicastero.

Al riguardo, pur considerato che i summenzionati oneri si configurano come limite massimo di spesa, si evidenzia che la RT non fornisce indicazioni riguardo agli elementi sottostanti la determinazione degli stessi e riguardo alla sostenibilità delle riduzioni di spesa previste a fini di copertura. Si rileva, infatti, che tali riduzioni incidono su una spesa che trova già una specifica destinazione a normativa vigente, relativa alla realizzazione di interventi per la sicurezza, la conservazione, il funzionamento e la valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura statali; pertanto la stessa dovrebbe risultare già scontata ai fini dei tendenziali a legislazione vigente. Si evidenzia peraltro che tale spesa in parte sembra possedere natura in conto capitale e la sua destinazione a finalità di copertura di nuovi oneri di natura corrente appare suscettibile di comportare una sua “dequalificazione”. Tanto premesso appare opportuno acquisire elementi informativi dal Governo.

Inoltre, considerato che le suddette indennità ed integrazioni degli stanziamenti per la remunerazione del lavoro straordinario vengono riconosciute esclusivamente in favore del personale del Ministero dei beni culturali, andrebbe, acquista una valutazione in ordine alla possibilità di eventuali richieste emulative da parte dei dipendenti di altre amministrazioni del medesimo comparto.

Infine, andrebbero chiarite le ragioni per le quali gli effetti derivanti dal comma 394 non siano registrati nel prospetto riepilogativo.

 

Commi 364 e 365
(
Autorizzazione di spesa in favore del Comune di Parma e contributo in favore della Fondazione “I Pomeriggi Musicali”)

La norma autorizza la spesa di 2 milioni di euro per il 2020 per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo nei Comuni della Provincia di Parma, designata capitale europea della cultura per il 2020. Le risorse possono essere destinate anche per la proroga fino al 31 dicembre 2020 dei contratti a tempo determinato che comunque non possono superare, in ogni caso, il limite massimo di 36 mesi, anche discontinui, in essere alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020, stipulati dagli istituti e luoghi della cultura della medesima Provincia (comma 364)

Per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo organizzate presso il comune di Milano, alla Fondazione “I Pomeriggi Musicali” è assegnato un contributo di 500 mila euro per il 2020 (comma 365)

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Realizzazione di iniziative culturali nella provincia di Parma designata capitale europea della cultura per il 2020

(comma 364)

2,00

 

 

2,00

 

 

2,00

 

 

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributo alla Fondazione I Pomeriggi Musicali per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo nella città di Milano

(comma 365)

0,50

 

 

0,50

 

 

0,50

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni considerato che i maggiori oneri recati dalla norma sono configurati come limiti massimi di spesa.

 

Comma 366
(Fondo per lo sviluppo degli investimenti del cinema e dell’audiovisivo)

Normativa vigente. L’articolo 13 della legge n. 220/2016[80] ha istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni culturali, a decorrere dal 2017, il Fondo per il cinema e l’audiovisivo.

Il Fondo è destinato al finanziamento di incentivi fiscali, contributi automatici, contributi selettivi, attività di promozione cinematografica e audiovisiva, nonché al finanziamento del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali, e del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo.

 

La norma prevede che una quota pari a 75 milioni di euro per l’anno 2020 delle risorse già assegnate con la delibera CIPE 21 marzo 2018, n. 31, relative al Piano operativo “Cultura e turismo” di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sia destinata all'incremento della dotazione del Fondo sopra descritto.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Incremento fondo per lo sviluppo degli investimenti del cinema e dell'audiovisivo

75,0

 

 

75,0

 

 

75,0

 

 

 

La relazione tecnica afferma che le risorse indicate nella norma in esame saranno stanziate sul capitolo 7765 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze recante somme da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate – fondi di bilancio" per essere riversate all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti alla fruizione dei crediti d'imposta per il cinema.

In proposito, la RT conferma che tale assegnazione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto avviene nell'ambito di risorse già assegnate al Ministero per i beni, le attività culturali e per il turismo sulle quali non gravano obbligazioni giuridicamente perfezionate. Conseguentemente, si provvederà alla rimodulazione del Piano operativo «Cultura e turismo» con apposita delibera del CIPE.

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la norma trasferisce risorse (nella misura di 75 milioni per il 2020) dal Piano operativo Cultura e turismo di competenza del MIBACT al Fondo per lo sviluppo degli investimenti del cinema e dell'audiovisivo. La relazione tecnica afferma testualmente che tale assegnazione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pubblica in quanto avviene nell'ambito di risorse già assegnate al Ministero. Il prospetto riepilogativo, tuttavia, ascrive alla norma in esame maggiori spese in conto capitale, senza peraltro registrare effetti relativamente alla riduzione del Piano operativo cultura e turismo. In merito alle iscrizioni in esame, pur rilevandone il carattere di prudenzialità, appare necessario acquisire chiarimenti.

Quanto alla disponibilità delle risorse da trasferire, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica e non si formulano osservazioni.

 

Comma 367
(Fondo unico per lo spettacolo)

Normativa vigente. L'articolo 2, comma 1, del D.L. 59/2019[81] ha autorizzato la spesa di 15.410.145 euro, per l'anno 2019, per assicurare lo svolgimento dei servizi generali di supporto alle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e delle sue strutture periferiche.

 

La norma incrementa gli stanziamenti del FUS[82] di 10 milioni di euro a valere su una quota delle risorse previste dall'articolo 2, comma 1, del D.L. 59/2019 sopra descritto.

Si stabilisce infine che il comma in esame entra in vigore alla data di pubblicazione della legge di bilancio[83].

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica nel ribadire il contenuto della norma, afferma che è prevista la compensazione dei corrispondenti effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto mediante utilizzo del “Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali”, di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008.

La compensazione è disposta nella sezione II del disegno di legge.

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la norma, destinata ad entrare in vigore nel 2019, incrementa lo stanziamento del Fondo unico spettacolo a valere su un’autorizzazione di spesa, inizialmente prevista per l'anno 2019, finalizzata allo svolgimento dei servizi generali di supporto alle attività del MIBACT. Il prospetto riepilogativo, infatti, non evidenzia effetti nel triennio di riferimento (2020-2022). Tanto premesso, in merito alla riduzione dell’autorizzazione di spesa per lo svolgimento dei servizi del MIBACT (prevista con disposizione entrata in vigore il 30 giugno 2019), andrebbe confermato che la stessa non pregiudichi iniziative o programmi di spesa già avviati o programmati a valere sulle medesime risorse.

Inoltre, la relazione tecnica afferma che è prevista la compensazione dei corrispondenti effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto mediante utilizzo del “Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali”, e che la compensazione è disposta nella sezione II del disegno di legge di bilancio. In proposito, appaiono opportuni chiarimenti riguardo a detti effetti e alle relative modalità di compensazione, posto che la sezione II del DDL di bilancio è riferita al triennio 2020-2022, mentre la norma in esame, come detto, produce effetti per il 2019.

 

Comma 368
(Patrimonio culturale di istituzioni afferenti al MIBACT)

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 40, della legge n. 549/1995[84] prevede che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi - di cui alla tabella A allegata alla legge n. 549 - siano iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato.

L’articolo 1 della legge n. 534/1996[85] prevede che le istituzioni culturali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 sono ammesse, a domanda, al contributo ordinario annuale dello Stato mediante l'inserimento nell'apposita tabella emanata, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

 

La norma incrementa a decorrere dall'anno 2020 le seguenti autorizzazioni di spesa:

§  di 3,5 milioni di euro, quella prevista all'articolo 1, comma 40, della legge n. 549/1995;

§  di 3 milioni di euro, quella prevista all'articolo 1, della legge n. 534/1996.

L’intervento della norma in esame è finalizzato a sostenere e implementare le attività nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e della formazione, nonché della fruizione e promozione del patrimonio culturale, svolte dalle istituzioni culturali e dagli enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi afferenti al MIBACT.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Enti, istituti, associazioni, fondazioni, ecc (grandi enti che sovvenzionati dal Mibact)

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Enti e istituti culturali (piccoli enti che ricevono contributi dal Mibact)

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 369
(Finanziamento di carnevali storici)

La norma autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022 per il finanziamento di carnevali storici con una riconoscibile identità storica e culturale.

L’intervento è finalizzato tutelare un settore di significativo rilievo in ambito culturale e di salvaguardare le relative attività, anche in considerazione dell'apporto al patrimonio tradizionale del Paese e allo sviluppo del turismo stagionale.

La norma, inoltre, prevede che ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettano al MIBACT i propri progetti, nei termini e secondo le modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministero.

Con successivo decreto ministeriale, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa indicato nella norma in esame.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Finanziamento di carnevali storici con una riconoscibile identità storica e culturale

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 370
(Contributo al Pistoia Blues Festival)

La norma assegna un contributo di 250 mila euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore del comune di Pistoia per la realizzazione del Pistoia Blues Festival.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Contributo per la realizzazione del Pistoia Blues Festival

0,25

0,25

 

0,25

0,25

 

0,25

0,25

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 371
(Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali)

La norma istituisce un apposito Fondo, con una dotazione pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali.

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali si provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Istituzione del Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi da 372 a 375
(Contributi per soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT, Fiera internazionale del libro di Francoforte, Triennale di Milano e destinazione quota proventi gioco del lotto per recupero beni culturali)

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 317 della legge n. 205/2017[86] ha autorizzato la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018 e di 500.000 euro annui a decorrere dal 2019, con risorse ripartite annualmente con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT e per rafforzare la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Il MIBACT è altresì autorizzato a costituire una fondazione per la gestione della Biblioteca di archeologia e storia dell'arte di Roma, di cui al D.P.R. n. 417/1995.

L’articolo 8, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 273/1999[87] sulla disponibilità finanziaria della Fondazione “La Triennale di Milano” prevede che essa provveda ai suoi compiti con i contributi ordinari dello Stato stanziati ogni anno negli stati di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali.

L'articolo 3, comma 83, della legge n. 662/1996 ha previsto che con decreto del Ministro delle finanze siano stabiliti nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per i beni culturali e ambientali, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, viene riservata in favore del MIBACT una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto, non superiore a 300 miliardi di lire, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali.

 

Le norme, modificando il comma 317 sopra descritto (concernente il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT e la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale), autorizzando la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2020.

Inoltre, viene autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 1 milione di euro per l'anno 2023 per la partecipazione dell'Italia alla Fiera internazionale del libro di Francoforte, dedicata per l'edizione 2023 all'Italia.

Viene quindi incrementato nella misura complessiva di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 il contributo annuo dello Stato alla Fondazione “La Triennale di Milano” sopra descritto.

Infine, viene autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2021 e di 33 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035 per le finalità di recupero e la conservazione dei beni culturali sopra descritte.

L’intervento avviene incrementando gli stanziamenti dello stato di previsione del MIBACT destinati alla conservazione, al potenziamento e alla realizzazione di progetti sperimentali inerenti modelli di gestione, esposizione e fruizione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché progetti per la digitalizzazione inerente il patrimonio culturale.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Enti partecipati dal Mibact

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

Incremento dei contributi ordinari dello Stato stanziati ogni anno negli stati di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali – parte corrente

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

Maggiori spese in conto capitale

 

Partecipazione dell’Italia alla Fiera Internazionale del libro di Francoforte

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Incremento dei contributi ordinari dello Stato stanziati ogni anno negli stati di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali – parte capitale

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici

 

23,00

33,00

 

23,00

33,00

 

23,00

33,00

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 376
(Contributi per i teatri di proprietà dello Stato all’estero)

La norma autorizza la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2020 per l’assegnazione di specifici contributi per il funzionamento di teatri di proprietà dello Stato all’estero tramite decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Contributi per il funzionamento di teatri di proprietà dello Stato all’estero

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 377
(150° anniversario di Roma capitale)

La norma istituisce presso il MIBACT un Fondo per il 150° anniversario della proclamazione di Roma capitale d’Italia, da destinare alle associazioni presenti sul territorio, con uno stanziamento pari a 500.000 euro per l'anno 2020.

Con decreto ministeriale si definiscono i criteri per l'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Fondo per il centocinquantesimo anniversario di Roma Capitale

0,5

 

 

0,5

 

 

0,5

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 378
(Programma ''Vivere all'italiana'')

La norma iscrive un finanziamento di 800.000 euro per l'anno 2020 nel bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Con decreto del Ministro degli affari esteri sono individuati gli interventi da finanziare. L’intervento è volto a consolidare ed estendere gli effetti promozionali dell'immagine e della cultura italiana nel mondo, a favore dei festival del cinema italiano che si svolgono all'estero nel quadro del programma ''Vivere all'italiana''.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Festival del cinema italiano

0,8

 

 

0,8

 

 

0,8

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la norma dispone, a favore dei festival del cinema italiano da organizzare all'estero nel quadro del programma "Vivere all'italiana", un'autorizzazione di spesa dell'importo cli 800.000 euro per il 2020. Il finanziamento consente di ampliare le iniziative destinate alla promozione e alla diffusione della cultura italiana all'estero, già finanziate a valere sulle risorse del fondo per il potenziamento della cultura e della lingua italiana all'estero di cui all'articolo 1, comma 587, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017). Le iniziative a cui destinare il finanziamento integrativo verranno definite con decreto del Ministro degli affari esteri.

Per tale finalità, alla Tabella 6, recante lo stato cli previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Programma 9 "Promozione della cultura, della lingua e dell'industria creativa della Missione 4 "L'Italia in Europa e nel mondo", sono apportate le seguenti variazioni:

§  Cap. 2471/3 “Spese per l'organizzazione cli manifestazioni artistiche e culturali nel settore espositivo, musicale, teatrale, cinematografico e audiovisivo, di convegni, congressi e seminari ecc.”, 2020: + euro 200.000;

§  Cap. 2761 “Assegni agli Istituti italiani di cultura all'estero”, 2020: + euro 600.000.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi 379-380
(Fondo ''Antonio Megalizzi'')

Le norme iscrivono presso il MISE il Fondo ''Antonio Megalizzi'', con uno stanziamento pari a 1 milione di euro per l'anno 2020.

L’intervento ha lo scopo di garantire un servizio di trasmissione radiofonica universitaria, anche attraverso lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri saranno definiti con decreto del MISE. Al riparto del fondo si provvede con decreto ministeriale.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Fondo ''Antonio Megalizzi''

1,0

 

 

1,0

 

 

1,0

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 381
(Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana)

Le norme autorizzano la spesa di 750.000 euro per l'anno 2020 a favore del Consiglio nazionale delle ricerche.

L’intervento è volto a implementare il progetto culturale connesso al ''Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana'' e le ulteriori attività di digitalizzazione della documentazione archivistica e bibliografica che lo alimentano.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Implementazione del Progetto culturale connesso al “Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana”

0,75

 

 

0,75

 

 

0,75

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 382
(Contributo alla Lega delle Autonomie italiane)

La norma autorizza un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2020 a favore della Lega delle Autonomie italiane.

L’intervento è finalizzato a promuovere lo studio e la ricerca sull'impatto e gli effetti complessivi delle politiche per la promozione delle pari opportunità locali.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Promozione dello studio e della ricerca sull’impallo e gli effetti complessivi della politica per la promozione delle pari opportunità locali

0,3

 

 

0,3

 

 

0,3

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 383
(Contributi alle Scuole di eccellenza nazionale operanti dell'altissima formazione musicale)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 1, lettera c), del D.L. n. 34/2011[88], nell’ambito dell’intervento finanziario dello Stato in favore della cultura, autorizza la spesa di 7 milioni di euro annui per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali.

 

La norma incrementa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020 l'autorizzazione di spesa sopra descritta.

L’intervento è destinato all'erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, di rilevante interesse culturale, al fine di garantire il proseguimento della loro attività.

Alla ripartizione dell'importo sopra indicato si provvede con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Contributi alle Scuole di eccellenza nazionale operanti dell'altissima formazione musicale

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 384
(Recupero di beni immobili statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono e riqualificazione delle aree industriali dismesse con manufatti architettonici di interesse storico)

La norma istituisce presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il “Fondo per il recupero di immobili statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono e la riqualificazione delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse storico”, con dotazione (che la norma definisce iniziale) di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

L’intervento è destinato della riqualificazione sociale del territorio da conseguire mediante recupero, tutela e valorizzazione dei luoghi culturali e delle aree industriali dismesse di interesse storico e culturale che versano in stato di degrado e abbandono, nonché per favorire la riduzione del consumo di suolo.

Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e per il turismo sono dettate le disposizioni attuative.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Istituzione del Fondo per il recupero di immobili statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono e la riqualificazione delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse storico

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 385
(Interventi in favore della Badia di Santa Maria di Pattano)

La norma autorizza la spesa di 1,3 milioni di euro per l'anno 2020 per un finanziamento straordinario finalizzato alla tutela e conservazione della Badia di Santa Maria di Pattano, situata presso Vallo della Lucania in provincia di Salerno.

L’intervento è in particolare volto alla realizzazione dei lavori di restauro e di messa in sicurezza.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Lavori di restauro e di messa in sicurezza della Badia di Santa Maria di Pattano, , situata presso Vallo della Lucania in provincia di Salerno

1,3

 

 

1,3

 

 

1,3

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 386
(Interventi in favore della Fondazione Ente Ville Vesuviane)

La norma assegna un contributo straordinario di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 all'Ente per le Ville Vesuviane.

L’intervento è volto ad assicurare il funzionamento, a contribuire alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché a garantire la continuità nella fruizione per i visitatori e a favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Interventi in favore della Fondazione Ente Ville Vesuviane

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi 387 e 388
(Fondo per lo studio preliminare all'introduzione del «Volo Turistico»)

La norma istituisce presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un Fondo per lo studio preliminare necessario all'introduzione del «Volo Turistico» con una dotazione di 0,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

L’intervento ha lo scopo di valorizzare il patrimonio ambientale, paesaggistico, storico e architettonico italiano anche attraverso innovative forme di fruizione.

Le modalità di utilizzo del fondo sono disciplinate con uno o più decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Istituzione del Fondo per lo studio preliminare del «Volo Turistico» quale fruizione innovativa del patrimonio ambientale e culturale

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi da 389 a 393
(Contributi alle scuole e agli studenti per abbonamenti a quotidiani e periodici nonché ai punti di vendita di quotidiani e periodici)

Le norme prevedono che:

§  a decorrere dall'anno 2020 alle istituzioni scolastiche[89], che acquistano abbonamenti a periodici e riviste[90] scientifiche e di settore, sia attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria un contributo. Il contributo è concesso fino al 90 per cento della spesa (comma 389). Alle stesse condizioni è concesso un contributo per i medesimi tipi di acquisto in favore delle istituzioni scolastiche[91] che adottano programmi per la promozione della lettura critica e l'educazione ai contenuti informativi, nell'ambito dei Piani per l'offerta formativa della scuola secondaria di primo grado (comma 390);

§  a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, il contributo per l’acquisto di abbonamenti a periodici e riviste sia riconosciuto anche agli studenti censiti nell'Anagrafe Nazionale Studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie che partecipano a programmi per la promozione della lettura critica e l'educazione ai contenuti informativi nell'ambito dell'istituzione scolastica di appartenenza. Il contributo è accessibile mediante piattaforma di erogazione voucher in forma virtuale associata alla Carta dello Studente "IoStudio", di cui all'articolo 10 del D.lgs. n. 63/2017[92]. Tali contributi non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. In via sperimentale, per il primo anno scolastico di applicazione, i contributi di cui al presente comma sono destinati agli studenti frequentanti la prima classe della scuola secondaria superiore di secondo grado (comma 391).

I contributi sopra descritti sono concessi per un importo non superiore a 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, stabilito annualmente con un D.P.C.M., nell’ambito della quota delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione che viene appositamente incrementato di 20 milioni di euro (comma 392).

Con Decreto del Presidente del Consiglio o del Sottosegretario con delega all'informazione e all'editoria, sono stabiliti i criteri per l'accesso ai contributi in oggetto nonché i criteri per l'individuazione annuale della platea degli aventi diritto ai contributi anche allo scopo di garantire il rispetto del limite di spesa previsto.

Infine, per l'anno 2020 - in deroga all'articolo 1, comma 806, ultimo periodo, della legge n. 145/2018 - il credito d'imposta di cui ai commi da 806 a 809 della medesima legge n. 145, viene riconosciuto agli esercenti attività commerciali non esclusivi, individuati dall'articolo 2, comma 3, del D.lgs. n. n. 170/2001[93], anche nei casi in cui tale attività commerciale non rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento. L'agevolazione è riconosciuta prioritariamente agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici (comma 393).

Si rammenta che i commi 806-809 dell’art. 1 della legge n. 145/2018 prevedono per gli anni 2019 e 2020, la concessione di un credito d’imposta agli esercenti di attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2019 e di 17 milioni di euro per l'anno 2020. Il credito, fissato nella misura massima di 2.000 euro, è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con decreto, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione

20

20

20

20

20

20

20

20

20

 

La relazione tecnica, con riferimento ai commi da 389 a 392, si limita a ribadire il contenuto delle norme.

La relazione tecnica, inoltre, non si ascrive effetti con riferimento alle norme recate dal comma 393 dal momento che lo stesso disciplina un credito di imposta da fruire sempre nell'ambito delle risorse stanziate dalla norma originaria.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che appositi meccanismi normativi consentono di contenere la spesa derivante dalla concessione dei contributi in oggetto nell’ambito del limite fissato dall’autorizzazione di spesa di cui al comma 393 e che l’ampliamento della platea dei beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 806 a 809 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018 è destinato ad operare, comunque, nell’ambito di un limite di spesa prefissato.

 

Comma 394
(Contributi diretti a imprese radiofoniche e a imprese editrici di quotidiani e periodici)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 810, della legge n. 145/2018 prevede una serie di termini che si riferiscono all’abolizione, o alla progressiva riduzione fino all’abolizione, dei contributi diretti a favore di determinate categorie di imprese radiofoniche e di imprese editrici di quotidiani e periodici, fissati, nelle more di una già prevista revisione organica della normativa di settore.

L’intervento è finalizzato alla revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini.

Il comma 810 sopra citato della legge n. 145/2018 ha stabilito:

§  che a decorrere dal 31 gennaio 2020, viene abrogata la legge n. 230/1990 e novellato l’articolo 1, comma 1247, della legge n. 296/2006 per sopprimere i contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale [comma 810, lettera a)];

§  la progressiva riduzione (dal 2019 al 2021), fino alla totale abolizione, dei contributi concessi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.lgs. n. 70/2017, per una serie di categorie di imprese editrici di quotidiani e periodici: imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici, imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro, limitatamente a un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 198/2016, nonché ed enti senza fini di lucro, ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto [comma 810, lettera b)];

§  che a decorrere dal 1° gennaio 2022, le medesime categorie di imprese editrici non hanno più diritto ai contributi [comma 810, lettera c)];

§  con uno o più DPCM sono individuate le modalità per il sostegno e la valorizzazione, a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di progetti, presentati da soggetti sia pubblici che privati, finalizzati a diffondere la cultura della libera informazione plurale, della comunicazione partecipata, dell’innovazione digitale e sociale, dell’uso dei media e a sostenere il settore della distribuzione editoriale, anche con l’avvio di processi di innovazione digitale [comma 810, lettera d)].

Si rammenta che a tale disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari. La relativa relazione tecnica afferma infatti che la norma interviene in materia di contributi alle imprese editrici di quotidiani e periodici, nell'intento di pervenire ad una progressiva abolizione degli stessi e contestualmente individua una nuova finalità di spesa a valere sul Fondo per il pluralismo ed innovazione dell'informazione per la quota riservata alla Presidenza del consiglio dei ministri. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

La norma differisce di 12 mesi tutti i termini sopra descritti dell'articolo 1, comma 810, della legge n. 145/2018 e conseguentemente vengono differite le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, di cui al D.lgs. n. 70/2017.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto della norma, afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto i contributi vengono concessi nel limite di spesa delle risorse annualmente assegnate in sede di riparto del Fondo per il pluralismo dell'informazione.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica e considerato che alla disposizione ora differita non erano stati ascritti effetti.

 

Comma 395
(Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma)

La norma riconosce un contributo straordinario pari a 250.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2020, in favore della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma.

L’intervento ha lo scopo di sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso della istituzione ed è finalizzato a favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e a promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico ed archivistico della Fondazione.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Contributo a favore della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma per sostenere la digitalizzazione dei propri fondi archivistici

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 396
(Contributo a favore dell'Istituto affari internazionali di Roma)

La norma riconosce un contributo straordinario pari a 200.000 euro per il 2020 e 100.000 euro per il 2021, in favore dell'Istituto affari internazionali di Roma.

L’intervento ha lo scopo di favorire la diffusione della cultura internazionalistica, promuovere la valorizzazione del patrimonio bibliografico e sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso della istituzione.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Contributo a favore dell'Istituto affari internazionali di Roma e promozione, conservazione del patrimonio bibliografico e la digitalizzazione dei fondi archivistici

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma. Ù

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi 397-398
(Servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari)

Le norme autorizzano la spesa di 8 milioni di euro annui nel periodo 2020-2022 per l'espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

Inoltre, fino all'espletamento della procedura di affidamento del servizio, indetta dal MISE e da completarsi entro il 30 aprile 2020, viene prorogato il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa[94] e si dispone che, decorso tale termine, il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa si intende risolto di diritto, salvo che a tale data la procedura non sia stata ancora conclusa.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Spesa per l’espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

 

La relazione tecnica afferma che l’autorizzazione di spesa per il periodo 2020-2022 viene disposta per l'espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, fino ad un massimo di 8 milioni di euro annui, al fine di garantire le risorse in ragione d'anno, necessarie a permettere la proroga fino ad aprile 2020 dell'attuale regime convenzionale e, successivamente a tale data (e fino al 2022), al soggetto che risulterà affidatario del servizio a seguito della gara indetta dal Ministero dello sviluppo economico.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, trattandosi di un limite di spesa.

 

Commi da 399 a 401
(Misure per l’innovazione)

Le norme incrementano (di 6 milioni per il 2020, 8 milioni per il 2021 e 10 milioni annui a decorrere dal 2022) l’autorizzazione di spesa[95] relativa all’attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana (di seguito: ADI), ai fini del rafforzamento strutturale dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione di competenza del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio.

 Inoltre, per l'avvio della realizzazione delle azioni, delle iniziative e dei progetti connessi e strumentali all'attuazione dell'ADI, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea (di seguito: ADE), nonché per le azioni, le iniziative ed i progetti di innovazione e delle connesse attività di comunicazione, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Infine, si dispone che al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi dell'ADI, anche in coerenza con l'ADE nonché per lo sviluppo e la diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio, o il Ministro delegato, individui, promuova e gestisca progetti di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di rilevanza strategica e di interesse nazionale.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

PCM - Agenda Digitale - Funzionamento

6

8

10

6

8

10

6

8

10

Maggiori spese in conto capitale

 

Attuazione Agenda digitale italiana – Investimenti

5

5

 

2

5

3

2

5

3

 

La relazione tecnica afferma che l’incremento dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 430 mira al rafforzamento strutturale del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, di recente istituzione e che la nuova autorizzazione di spesa di cui al comma 431 ha il fine di promuovere la realizzazione di investimenti pubblici, quali progetti, azioni ed interventi connessi all'attuazione dell'Agenda digitale italiana. Dal comma 432 non derivano effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le spese di cui al comma 431 sono integralmente qualificate, dal prospetto riepilogativo, come spese in conto capitale, mentre la norma prevede che le stesse possano essere destinate non solo agli investimenti ivi descritti, ma anche alle “connesse attività di comunicazione”: andrebbero dunque acquisiti chiarimenti riguardo alla qualificazione degli interventi di comunicazione come spese in conto capitale. In merito al comma 432, che attribuisce al Presidente del Consiglio, o al Ministro delegato, compiti di promozione e di gestione di progetti innovativi di interesse nazionale, andrebbero acquisiti elementi idonei a suffragare l’assunzione della neutralità della disposizione.

 

Commi 402 e 403
(Piattaforma per le notifiche digitali
)

La norma prevede che, al fine di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri sviluppa[96] una piattaforma digitale per le notifiche. La società affida lo sviluppo della piattaforma, anche attraverso il riuso di infrastrutture tecnologiche esistenti, alla società di cui all'art. 83, comma 15, del DL n. 112/2008 (comma 402).

Per la realizzazione della piattaforma di cui al comma 442 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dal 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili (comma 403).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive al comma 461 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Progettazione, realizzazione e sviluppo della piattaforma per le notifiche digitali della pubblica amministrazione

(comma 403)

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

 

La relazione tecnica afferma che la norma prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite la società Pago PA S.p.A. che a sua volta si avvale di Sogei S.p.A., promuove lo sviluppo di una piattaforma digitale per le notifiche degli atti delle Pubbliche amministrazioni aderenti, rinviando ad uno o più decreti attuativi la definizione delle modalità di funzionamento della Piattaforma e l'accesso da parte dei cittadini. Per l'attuazione della norma è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

 

In merito ai profili di quantificazione in merito agli oneri relativi alla realizzazione della piattaforma digitale per le notifiche, non si formulano osservazioni essendo gli stessi limitati all’entità dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 403. Appare utile una conferma circa la natura corrente ascritta sul prospetto riepilogativo alla spesa in riferimento.

 

Comma 404
(Festival Donizetti Opera)

La norma autorizza[97] la spesa di 1 milione per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera.

La norma sopra richiamata aveva già previsto a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo l’assegnazione di un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Contributo a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni.

 

Commi 405 e 406
(Centenario della fondazione del Partito Comunista Italiano)

La norma assegna per gli anni 2020 e 2021, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sui pertinenti capitoli di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, risorse finalizzate alla promozione di iniziative culturali e celebrative connesse al centenario della fondazione del Partito Comunista Italiano.

L’assegnazione avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri alla Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri[98] sono stabiliti i criteri per l'assegnazione dei contributi in favore delle istituzioni, nonché di enti pubblici e privati senza fine di lucro, e l'ammontare massimo dei medesimi contributi.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che in occasione del centenario della fondazione del Partito comunista italiano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, alla Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, sono assegnate, per gli anni 2020 e 2021, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, a valere sui pertinenti capitoli di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, risorse finalizzate alla promozione di iniziative culturali e celebrative connesse a tale ricorrenza. La norma non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la norma ha l’effetto di disporre il trasferimento di risorse del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio in favore della competente Struttura di missione al fine di consentire la promozione di iniziative culturali e celebrative connesse al centenario della fondazione del Partito Comunista Italiano. La norma medesima precisa che tale riassegnazione avviene senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ciò premesso, tenuto conto che la norma non individua l’ammontare delle risorse da assegnare e impiegare, sarebbe opportuno acquisire elementi informativi circa le previsioni di spesa relative alle iniziative in questione nonché, correlativamente, circa l’effettiva disponibilità di tali risorse nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, senza che la loro riassegnazione pregiudichi ulteriori iniziative e programmi di spesa già avviati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Andrebbero inoltre esclusi effetti sui saldi di indebitamento netto e fabbisogno in relazione all’utilizzo delle somme in questione.

 

Commi da 407 a 409
(Razionalizzazione delle infrastrutture digitali)

La norma, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri adotti un atto di indirizzo, coordinamento e impulso per la razionalizzazione e il consolidamento dei CED della pubblica amministrazione centrale.

Si stabilisce, inoltre, che la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri promuova l'attuazione dell'atto di indirizzo in oggetto.

Si prevede, infine, che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi 410-412
(Istituti tecnici superiori)

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 875, della legge n. 296/2006[99], ai fini di un’efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione degli interventi sul sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), ha istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, dove confluiscono quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 (di 220 milioni a decorrere dall'anno 2007)[100], nonché le risorse assegnate dal CIPE per le aree sottoutilizzate per progetti finalizzati alla realizzazione dell'istruzione e della formazione tecnica superiore, con l'obiettivo di migliorare l'occupabilità dei giovani che hanno concluso il secondo ciclo di istruzione e formazione. L’articolo 12 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008 disciplina il finanziamento dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.).

L’articolo 1, comma 67 della legge n. 205/2017[101] ha successivamente disposto l’incremento del Fondo per l’istruzione e la formazione tecnica superiore, sopra citato, di 10 milioni nell’anno 2018, 20 milioni nell’anno 2019 e 35 milioni a decorrere dal 2020. L’intervento è volto a consentire agli Istituti tecnici superiori (I.T.S.), individuati come scuole per le tecnologie applicate del sistema di istruzione nazionale, di incrementare la propria offerta formativa e, conseguentemente, il numero dei soggetti in possesso di competenze abilitanti all’utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche al processo Industria 4.0.

 

La norma dispone una serie di misure in tema di Istituti tecnici superiori.

In particolare, a modifica dell’articolo 1, comma 468 della legge n. 145/2018 (Bilancio per il 2019), si prevede che l’intervento, da effettuare con decreto del MIUR, di attualizzazione dei criteri di valutazione dei piani di attività realizzati, anche per l’istituzione di nuovi ITS o l’accorpamento di quelli esistenti avvenga a partire dal 2020 e con frequenza biennale (invece che entro la prima metà del 2019) (commi 410 e 411).

Inoltre, per l'anno 2020 vengono destinati 15 milioni di euro del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore - di cui all’articolo 1, comma 875 della legge n. 296/2006, incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge n. 205/2017 - a investimenti in conto capitale non inferiori a euro 400 mila euro per la infrastrutturazione di sedi e laboratori coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministero dello sviluppo economico (comma 412).

L’intervento è finalizzato a favorire, attraverso il sistema degli Istituti Tecnici Scientifici, la diffusione della cultura tecnica e scientifica necessaria per accompagnare e sostenere misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni, aventi carattere, ordinamentale non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre, la RT, dopo aver ribadito il contenuto del comma 412, ricorda come gli ITS sono 118 e che al più circa uno su tre potrà essere beneficiario dell'intervento, nel rispetto del vincolo minimo di finanziamento di 400.000 euro. Poiché il fondo in questione è assegnato alle istituzioni con cadenza annuale, la quota relativa all'anno 2020 non è gravata da obbligazioni giuridiche e può, dunque, essere utilizzata per l'acquisizione di laboratori o altre strumentazioni tecnologiche presso gli ITS.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

Per quanto concerne l’intervento disposto al comma 412, previsto come limite massimo di spesa, andrebbe escluso che l’utilizzo dei 15 milioni previsti nella norma incida su impegni di spesa o programmi di interventi già previsti a valere sulle medesime risorse.

 

Commi 413-414
(Fondo per la Carta Giovani Nazionale)

La norma istituisce presso la Presidenza del Consiglio il ''Fondo per la Carta Giovani Nazionale (CGN)'' con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

L’intervento è volto a promuovere l'accesso ai beni e ai servizi ai cittadini italiani ed europei residenti in Italia, di età compresa tra i 18 ed i 35 anni.

Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport sono definiti i criteri, le funzionalità e le modalità per la realizzazione e distribuzione della ''Carta Giovani Nazionale (CGN)''.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Fondo per la Carta Giovani Nazionale

5

5

5

5

5

5

5

5

5

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni nel presupposto che gli oneri derivanti dall’istituzione della “Carta giovani nazionale” siano riconducibili nel limite di spesa del Fondo a tal fine istituito.

 

Commi 415 e 416
(Autorizzazione all’assunzione di magistrati vincitori di concorso)

La norma autorizza, a decorrere nel 2020, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge (comma 415).

Per le finalità di cui al comma 415 viene autorizza la spesa nel limite di euro 13.962.056 per il 2020, di euro 16.695.800 per il 2021, di euro 18.258.140 per il 2022, di euro 18.617.344 per il 2023, di euro 23.615.918 per il 2024, di euro 23.755.234 per il 2025, di euro 24.182.536 per il 2026, di euro 24.681.056 per il 2027, di euro 25.108.360 per il 2028 e di euro 25.606.880 a decorrere dal 2029 (comma 416)

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso

(comma 416)

13,96

16,70

18,26

13,96

16,70

18,26

13,96

16,70

18,26

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso - effetti riflessi

(articolo 416)

 

 

 

6,77

8,10

8,86

6,77

8,10

8,86

 

La relazione tecnica afferma che la norma consente al Ministero della giustizia di assumere i magistrati ordinari vincitori del concorso per 320 posti bandito con DM 31 maggio 2017, le cui procedure si concluderanno nel corso dell'anno 2019. Si prevede che l'immissione in servizio dei nuovi magistrati avverrà a decorrere dal 1° gennaio 2020 e si prevede un totale di 250 vincitori. La quantificazione degli oneri è stata fatta sulla base di n. 200 unità in quanto si prevede che le restanti 50 unità potranno essere assunte mediante utilizzo delle somme derivanti da turn over per 50 unità.

Quantificazione onere per 200 unità a decorrere dall'anno 2020:

(milioni di euro)

Anno

Onere annuo per 200 unità

2020

13.962.056,00

2021

16.695.800,00

2022

18.258.140,00

2023

18.617.344,00

2024

23.615.918,00

2025

23.755.234,00

2026

24.182.536,00

2027

24.681.056,00

2028

25.108.360,00

2029

25.606.880,00

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che le assunzioni che vengono disposte dalla norma fanno riferimento ad un numero indefinito di vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame; pur prendendo atto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, che riferisce che le assunzioni in parola interesseranno 200 vincitori (più altre 50 unità da assumere mediante utilizzo delle somme derivanti da turn over), si rileva che la configurazione del relativo onere assunzionale come limite massimo di spesa richiederebbe che anche il suddetto numero di assunzioni venisse determinato entro un limite massimo. Al riguardo andrebbe acquisito l’avviso del Governo.

Con riguardo agli effetti indotti di maggiori entrate fiscali e contributive derivanti dalla norma evidenziate sui saldi di finanza pubblica, che appaiono in linea con la prassi contabile fino ad ora seguita nella costruzione dei medesimi saldi, non si formulano osservazioni.

 

Comma 417
(Misure per la funzionalità dell’Amministrazione giudiziaria)

Le norme modificano l’articolo 1, comma 457, della legge n. 205/2017. Tale norma, nel testo vigente, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, di un fondo con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2018, destinato al finanziamento di determinati interventi.

Le modifiche prevedono di dotare il fondo con la somma di 1.961.966 euro a decorrere dal 2020 e stabiliscono che tra gli interventi finanziabili rientri l’attribuzione di sussidi ai magistrati che esercitano funzioni giudiziarie e alle loro famiglie[102].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Funzionamento uffici giudiziari

1,96

1,96

1,96

1,96

1,96

1,96

1,96

1,96

1,96

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento previsto.

 

Comma 418
(Disposizioni in materia di personale dell’Amministrazione della giustizia)

La norma introduce il comma, il 311-bis all’articolo 1 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019). La nuova disposizione prevede che le modalità e i criteri per le assunzioni di sette direttori di istituti penitenziari minorili, disciplinati dal comma 311 citato, siano determinate con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che al fine di assicurare stabilità alla direzione degli istituti penali per i minorenni, la cui reggenza è attualmente conferita in via temporanea a dirigenti penitenziari del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria ai sensi della legge n. 10/2014, e di accelerare le procedure assunzionali delle unità dirigenziali vacanti di direttore di istituto penale per minorenni autorizzate dall'articolo 1, comma 311, della legge n. 145/2018, si prevede che le predette assunzioni possano avvenire con le modalità previste dal comma 309 della medesima legge.

LA RT precisa che la norma non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni.

 

Commi da 419 a 421
(
Assunzioni a tempo indeterminato di personale dirigenziale non generale degli Uffici di esecuzione penale esterna)

La norma autorizza il Ministero della giustizia, nel triennio 2020-2022, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato fino a 18 unità di personale di livello dirigenziale non generale della carriera penitenziaria (comma 419)

A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 1.890.256 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di euro 1.933.524 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 1.976.793 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 2.020.060 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 2.063.329 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di euro 2.106.597 a decorrere dall'anno 2030. Per l'espletamento delle procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2020 (comma 421).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Assunzioni di 18 unità di personale dirigenziale non generale degli Uffici di esecuzione penale esterna

(Comma 421)

1,89

1,89

1,93

1,89

1,89

1,93

1,89

1,89

1,93

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Assunzioni di 18 unità di personale dirigenziale non generale degli Uffici di esecuzione penale esterna – effetti riflessi

(Comma 421)

 

 

 

0,92

0,92

0,94

0,92

0,92

0,94

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espletamento delle procedure concorsuali relative all'assunzione di 18 unità di personale dirigenziale non generale degli Uffici di esecuzione penale esterna

(comma 421)

0,50

 

 

0,50

 

 

0,50

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto e le finalità della norma e precisa che nella determinazione egli oneri stipendiali si è tenuto conto dell'adeguamento ISTAT previsto dal DPCM 3 settembre 2019.

La relazione tecnica fornisce una tabella riepilogativa (per la consultazione della tabella si rinvia al testo della Relazione tecnica) recante l'indicazione degli elementi che determinano degli oneri stipendiali complessivi.

La relazione tecnica precisa che l’onere assunzionale relativo al 2020 viene fatto decorrere dal mese di luglio.

 

Per l’espletamento delle procedure concorsuali si prevedono i seguenti oneri per il solo anno 2020 

(euro)

Attività

Spesa 2020

Locazione locali

200.000

Facchinaggio, allestimento aule e gestione locali

50.000

Spese adeguamento norme di sicurezza e sanitarie

20.000

Cancelleria e stampati

40.000

Compensi trasferte per membri Commissioni, gettoni di presenza e vigilanza

190.000

Totale

500.000

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni considerati i dati e gli elementi forniti dalla relazione tecnica.

 

Commi 422-423
(P
otenziamento dell'attività trattamentale negli istituti penitenziari)

La norma autorizza il Ministero della giustizia nel 2020 a bandire procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 50 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria (comma 422).

Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 484 è autorizzata la spesa di euro 538.937 per il 2020 e di euro 2.155.745 a decorrere dal 2021. Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 per il 2020 (comma 423).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

incremento della dotazione organica del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di 50 unità da destinare nei ruoli di funzionario giuridico pedagogico e mediatore culturale

(comma 423)

0,54

2,16

2,16

0,54

2,16

2,16

0,54

2,16

2,16

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Incremento della dotazione organica del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di 50 unità da destinare nei ruoli di funzionario giuridico pedagogico e mediatore culturale- effetti riflessi

(comma 423)

 

 

 

0,26

1,05

1,05

0,26

1,05

1,05

Maggiori spese correnti

 

Espletamento delle procedure concorsuali relative all'incremento di 50 unità di personale presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

(comma 423)

0,5

 

 

0,5

 

 

0,50

 

 

 

La relazione tecnica afferma che per le finalità ivi previste, la disposizione autorizza il Ministero della giustizia, nell'anno 2020, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, 50 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 538.937 per l'anno 2020 e di euro 2.155.745 a decorrere dall'anno 2021. Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2020.

Considerato che il predetto personale sarà immesso in servizio a decorrere dal 1° ottobre 2020, a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali, l'onere stipendiale complessivo è stato quantificato in euro 538.937 per l'anno 2020, in euro 2.155.745 a decorrere dall'anno 2021 e a regime.

Gli oneri sono stati quantificati nei termini sintetizzati in quattro tabelle riportate dalla relazione tecnica. Per la consultazione delle suddette tabelle si rinvia al testo della relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione preso atto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica, si evidenzia che la norma (comma 422) tra l’altro, autorizza un numero determinato (50 unità) di assunzioni a tempo indeterminato presso il Ministero della Giustizia. Al riguardo, si rileva che la configurazione dei relativi oneri assunzionali come limiti massimi di spesa richiederebbe che anche il summenzionato numero di assunzioni venisse determinato entro un limite massimo. In proposito, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

Commi 424 e 425
(
Piano di interventi prioritari per il potenziamento dell'esecuzione penale esterna)

La norma autorizza l’assunzione straordinaria di 100 unità di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinato ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1. Le assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.009.136 per il 2020 e di euro 4.036.545 a decorrere dal 2021 (comma 424)

Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all'attuazione della predetta norma è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2020 (comma 425)

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

 

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Assunzioni a tempo indeterminato di 100 funzionari di area terza destinati ai ruoli della professionalità pedagogica e di servizio sociale presso il Dipartiento per la Gisustizia minorile e di comunità

(comma 424)

1,01

4,04

4,04

1,01

4,04

4,04

1,01

4,04

4,04

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Assunzioni a tempo indeterminato di 100 funzionari di area terza destinati ai ruoli della professionalità pedagogica e di servizio sociale presso il Dipartiento per la Gisustizia minorile e di comunità- effetti riflessi

(comma 424)

 

 

 

0,92

0,92

0,94

0,94

0,92

0,94

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assunzioni a tempo indeterminato di 100 funzionari di area terza destinati ai ruoli della professionalità pedagogica e di servizio sociale presso il Dipartiento per la Gisustizia minorile e di comunità- oneri procedura concorsuale

(comma 425)

0,50

 

 

0,50

 

 

0,50

 

 

 

La relazione tecnica precisa che si prevede la realizzazione di un programma straordinario di assunzioni di n. 100 funzionari di III area - posizione economica F1, delle professionalità di servizio sociale (60 unità), pedagogica (40 unità) come sintetizzato nella seguente tabella.

 

Funzionari della professionalità di servizio sociale (Area III-posizione economica F1)

Dotazione organica

1.701

Presenti

1.256

Assunzioni in corso

323

Autorizzazione richiesta

60

Grado di copertura finale

96,35 %

Funzionari della professionalità pedagogica (Area III-posizione economica F1)

Dotazione organica

311

Presenti

263

 

 

Autorizzazione richiesta

40

Grado di copertura finale

97,43 %

 

Considerato che il predetto personale sarà immesso in servizio a decorrere dal 1° ottobre 2020, a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali, l'onere complessivo è stato quantificato in euro 1.509.136 (di cui 500.000 per le procedure concorsuali) per l'anno 2020 e in euro 4.036.545 a decorrere dall'anno 2021 e a regime. I dati di quantificazione sono riportati nelle sottostanti tabelle.

(euro)

Qualifica

Stipendio

Indennità

Tredicesima

Elemento Perequativo

Totale unitario

Unità

Totale generale

Area III F1 prof. sociale

22.448

4.851

1.871

 

29.170

60

1.750.200

Area III F1 prof. pedagogico

22.448

4.851

1.871

 

29.170

40

1.166.800

Totale

 

 

 

 

 

 

2.917.000

Contributi a carico dell’amministrazione (38,38 %)

1.119.544

Totale onere annuo

4.036.544

 

Per l’espletamento delle procedure concorsuali si prevedono i seguenti oneri per il solo anno 2020 

(euro)

Attività

Spesa 2020

Locazione locali

200.000

Facchinaggio, allestimento aule e gestione locali

50.000

Spese adeguamento norme di sicurezza e sanitarie

20.000

Cancelleria e stampati

40.000

Compensi trasferte per membri Commissioni, gettoni di presenza e vigilanza

190.000

Totale

500.000

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la norma autorizza un numero determinato (100 unità) di assunzioni di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia. Al riguardo, pur prendendo atto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, si rileva che la configurazione dei relativi oneri assunzionali come limiti massimi di spesa richiederebbe che anche il summenzionato numero di assunzioni venisse determinato entro un limite massimo. Al riguardo andrebbe acquisito l’avviso del Governo. Appare altresì utile un chiarimento in merito agli effetti riflessi sui saldi di finanza pubblica, che non sembrano in linea con la prassi seguita in materia. Infatti, a fronte di un maggior onere assunzionale pari a 1,01 milioni di euro nel 2020 e a 4,04 milioni di euro a decorrere dal 2021, il prospetto riepilogativo sconta a titolo di maggiori entrate fiscali e contributive un effetto di 0,92 milioni di euro nel 2020 e nel 2021 e di 0,94 milioni a decorrere dal 2022.

 

Comma 426
(Assistenza delle vittime di reato)

La norma autorizza la spesa di un milione di euro per il 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 al fine di rafforzare la rete volta all'assistenza delle vittime di reato.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Rafforzamento rete assistenza vittime di reato

(comma 426)

1,00

2,00

2,00

1,00

2,00

2,00

1,00

2,00

2,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto e le finalità della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni essendo il maggior onere limitato all’entità della disposta autorizzazione di spesa.  

 

Commi da 427 a 430
(
Tesoreria spese processi civili)

La norma reca una serie di modifiche all'articolo 2 del DL n. 143/2008, estendendo le modalità attuative del Fondo unico giustizia penale anche al Fondo unico giustizia civile.

I commi 427 e 428 recano modifiche di coordinamento rispettivamente ai commi 2 bis e 2-ter, conseguenti alla riscrittura, da parte del successivo comma 429, del comma 6-ter dell'articolo 2 del DL n. 143/2008.

In particolare, il comma 429 estende al FUG civile, in quanto compatibili, le modalità attuative del FUG penale già individuate con il DM n. 127/2009. Si rinvia per ulteriori misure di carattere amministrativo ad un decreto interministeriale. A far data dal 1° luglio 2020 è prevista l'accensione di un conto fruttifero presso la Tesoreria dello Stato, intestato a Equitalia giustizia, in cui far confluire la liquidità riconducibile alle somme intestate al FUG civile e penale. Si dispone l’assoggettamento di Equitalia giustizia agli obblighi di programmazione finanziaria previsti dalla legge n. 196/2009, nonché ad altre misure di carattere informativo sulle giacenze di Tesoreria al fine di garantire stabilità alla consistenza media giornaliera delle somme in giacenza sul predetto conto di Tesoreria. Equitalia giustizia deve inoltre accreditare i conti correnti accesi presso le banche e Poste italiane S.p.A. nella misura almeno pari a consentire l'esecuzione delle operazioni connesse ai procedimenti e alle procedure nell'ambito del FUG, disposte dagli organi competenti.

Il comma 430 prevede che alle somme di cui al comma 2-bis dell'articolo 2 del DL n. 143/2008 giacenti sul conto di tesoreria intestato a Equitalia giustizia sia riconosciuto un tasso di interesse liquidato semestralmente pari al rendimento dei Bot a sei mesi, calcolato come media dei rendimenti d'asta delle emissioni dei Bot a sei mesi rilevate nel semestre di riferimento per l'applicazione del tasso di interesse medesimo. Nel caso di tasso di rendimento dei Bot a sei mesi negativo, il tasso di interesse da riconoscere sulle giacenze è pari a zero.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Minori spese correnti

 

Confluenza nella Tesoreria dello Stato delle somme relative al FUG – Minore spesa per interessi

8,0

106,0

169,0

0,0

104,0

151,0

14,0

178,0

244,0

 

La relazione tecnica evidenzia che l'accentramento in capo ad Equitalia Giustizia dei poteri gestori per il FUG civile, attraverso l'estensione del regime al momento riservato al FUG penale, unitamente all'accensione di un conto di Tesoreria in cui far prevalentemente confluire le somme di denaro afferenti a tali fondi, consente di acquisire, in discontinuità con la lacunosità delle procedure al momento in vigore, un notevolissimo patrimonio informativo in termini di effettiva consistenza e continua tracciabilità di tali flussi.

Parimenti, tenuto conto della assai significativa consistenza delle risorse finanziarie che Equitalia giustizia sarà chiamata a gestire in virtù dell'ampliamento delle proprie competenze, indotta dall'evoluzione normativa richiamata, il suo coinvolgimento nella Tesoreria dello Stato, attraverso l'accentramento delle giacenze disponibili, si tradurrebbe:

i)  in una forma di copertura del fabbisogno sostitutiva delle emissioni di titoli di Stato;

ii) in una minore spesa annua per interessi sul debito.

Per quanto concerne, più nel dettaglio, la quantificazione, su base annua, della minore spesa per interessi sul debito pubblico indotta dalla proposta normativa in esame, i dati e le informazioni al momento disponibili, ne consentono una valorizzazione supportata dalle assunzioni di base di seguito esposte.

Con riferimento all'articolo 2, comma 2-bis, lettera a), del DL n. 143/2008, la RT riferisce che si tratta, in particolare, dell'afflusso al FUG civile delle somme giacenti su conti correnti accesi a norma dell'articolo 34, comma 1, del Regio Decreto n. 267/1942 (procedure fallimentari).

Sul punto, la RT evidenzia che dalla Relazione redatta dal Ministero della giustizia al momento dell'elaborazione della proposta normativa poi confluita nei commi 471 — 472 dell'articolo unico della Legge n. 205/2017 emergeva che la consistenza annua di tali giacenze, all'epoca circoscritta ad un limitatissimo numero di Uffici "pilota" (individuati su un totale di 140 Tribunali) ammontava a 15 miliardi di euro.

In merito al comma 427 (Articolo 2, comma 2 bis, lettera b), del DL n. 143/2008), la RT afferma che si tratta, in tal caso, delle somme giacenti su conti correnti e depositi a risparmio ricavate nel corso di procedure esecutive per espropriazione immobiliare.

Sul punto, la RT certifica che il dato certo (fonte: Equitalia Giustizia S.p.A.; Ministero della giustizia — Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati) è rappresentato dal valore delle garanzie "ipotecarie" che assistono gli immobili oggetto delle procedure esecutive in discussione (ricavato dalle procedure di insinuazione al passivo fallimentare), complessivamente pari a 90 miliardi di euro di consistenza su base annua.

Per cui, ipotizzando un tasso di realizzazione di tali garanzie pari al 50% del valore per cui queste sono state concesse (percentuale prudenziale in quanto mediamente inferiore al dato riscontrabile sul mercato), ne deriverebbe una consistenza media annua delle somme giacenti su conti correnti e depositi a risparmio riconducibili a tale fattispecie che ne risulterebbe pari a circa 45 miliardi di euro.

La RT conclude che sulla base di quanto sin qui acclarato, se ne deduce che una consistenza media annua delle giacenze sul Conto di Tesoreria da ricondurre alle somme di cui al FUG civile pari, a regime, a circa 50 miliardi di euro, oltre ad essere realistica, è da ritenersi assolutamente prudenziale e sottostimata (in ragione del fatto che per quanto riguarda le ulteriori ipotesi prese in considerazione dal legislatore per il FUG civile — quali i sequestri conservativi di cui all'articolo 671 c.p.c. — non si hanno, al momento, dati certi disponibili).

La RT afferma che, tutto ciò premesso, la quantificazione degli effetti finanziari, in termini di minori oneri per interessi sul debito pubblico, derivanti dall'attuazione delle misure previste dalle norme ora in commento, dipende funzionalmente da diversi fattori:

•   la gradualità con cui, coerentemente con quanto disciplinato dalla norma in discussione, i singoli Uffici giudiziari saranno coinvolti nella prospettiva di dare concreta attuazione al nuovo assetto organizzativo di riferimento, traducendosi, tale principio, in una dinamica temporalmente progressiva degli afflussi delle somme considerate al conto di Tesoreria;

•   i requisiti, inseriti nella proposta normativa, che Equitalia giustizia si adegui agli obblighi di programmazione finanziaria di cui agli art. 46 e 47 della legge n. 196/2009, che presumibilmente daranno luogo ad afflussi in Tesoreria limitati alle quote maggiormente programmabili;

•   il vincolo, inserito nella proposta normativa, concernente l'impegno, da parte di Equitalia giustizia, a garantire stabilità alla consistenza media giornaliera delle somme in giacenza presso la Tesoreria;

•   l'andamento dei tassi di interesse di mercato, con particolare attenzione al segmento del breve termine della curva dei rendimenti. Sul punto, pur prendendo atto delle iniziative orientate alla conduzione, ad opera delle competenti autorità, di politiche monetarie significativamente accomodanti, nonché dell'annuncio di una loro persistenza lungo un orizzonte temporale di medio termine, si è, altresì, tenuto conto delle aspettative di mercato sul tasso di rendimento dei BOT, il cui livello è atteso riallocarsi in territorio positivo già nel corso del 2022.

Alla luce di quanto sin qui argomentato, la RT evidenzia che l'evoluzione pluriennale del profilo degli effetti finanziari indotti dall'entrata in vigore delle disposizioni della norma in esame, valutati in termini di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, di saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e di indebitamento netto del conto consolidato della pubblica amministrazione (articolo 17, comma 3, legge n. 196/2009) viene declinata nei contenuti della seguente tabella:

 

(milioni di euro)

Spese

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

SNF

-8

-106

-169

-109

-146

-179

-205

-228

-255

-281

Fabbisogno

0

-104

-151

-94

-137

-172

-198

-222

-249

-270

Indebitamento netto

-14

-178

-244

-171

-215

-236

-273

-294

-329

-348

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la norma dispone la riconduzione alla tesoreria unica delle risorse relative al FUG Giustizia relativamente al comparto della giustizia civile. Alla medesima disposizione vengono ascritti sui saldi di finanza pubblica effetti positivi sia in termini di fabbisogno di cassa del settore statale sia, come riferisce la RT, in termini di contenimento degli oneri relativi alle emissioni del debito pubblico. Al riguardo, pur prendendo atto dei dati e degli elementi riportati dalla RT, si evidenzia l’opportunità che vengano forniti ulteriori elementi in merito ai criteri di calcolo utilizzati ai fini della quantificazione dei differenti impatti stimati sui tre saldi.

Questi, infatti mostrano un impatto sempre maggiore sull'indebitamento netto e inferiore in misura variabile sugli altri due saldi e addirittura nullo sul fabbisogno nel primo anno.

 

Comma 431
(Esenzione somme corrisposte in esecuzione sentenze)

La norma dispone che, sulle somme corrisposte in esecuzione delle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo, dei regolamenti amichevoli e delle dichiarazioni unilaterali definiti ai sensi degli articoli 62 e 62A del Regolamento della predetta Corte, non sono dovute imposte qualora sia prevista la clausola di esenzione da imposizione fiscale.

Si prevede altresì che l'articolo 88, comma 3, lettera a)[103], del DPR n. 917 del 1986, si interpreta nel senso che non sono considerate indennità tassabili le somme indicate nel periodo precedente.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta oneri. In particolare, la relazione tecnica evidenzia che il numero di fattispecie interessate dal beneficio fiscale in argomento è molto limitato. Dalle sentenze più recenti della suddetta Corte risulta che, annualmente, le pronunce CEDU relative a cittadini italiani ammontano mediamente a circa una ventina di cui solo 1'80% relative a ricorsi considerati "ricevibili" dalla Corte; inoltre di questi ultimi ricorsi accolti, la Corte riconosce un indennizzo solo in circa la metà dei casi. In ogni caso, tenuto conto che gli indennizzi stabiliti dalle pronunce della Corte sono in tutti i casi al netto di una eventuale imposizione fiscale, al fine di salvaguardare il diritto all'equo indennizzo con l'applicazione della clausola di esenzione da ogni tassazione, e che la prassi seguita dagli Uffici finanziari risulta in linea con le prescrizioni della predetta Corte, la RT ritiene che la disposizione non comporti effetti finanziari derivanti dalla misura in esame, che di fatto esplicita quanto già contenuto nelle stesse sentenze.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur tenendo conto di quanto affermato dalla relazione tecnica, appare opportuno che sia chiarito se, data la natura interpretativa e l’efficacia quindi retroattiva della disposizione, possano determinarsi effetti finanziari negativi, in particolare in relazione ad eventuali rimborsi di somme, dovuti per effetto della norma.

 

Comma 432
(Piante organiche flessibili distrettuali)

La norma sostituisce le piante organiche di magistrati distrettuali con le piante organiche flessibili distrettuali. In particolare viene modificato il Capo II (articoli da 4 a 8) della legge n. 48/2001(Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura), rinominandolo “Piante organiche flessibili distrettuali.

Nello specifico:

·        il nuovo articolo 4 demanda ad un decreto ministeriale l’individuazione del contingente complessivo nazionale delle piante organiche flessibili distrettuali di magistrati da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti ovvero all’assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento. Si provvede con le medesime modalità alla determinazione delle piante organiche flessibili per ciascun distretto nei limiti della vigente dotazione organica della magistratura (comma 432, cpv. art. 4);

·        il nuovo articolo 5 individua i criteri di destinazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale confermando la vigente disciplina normativa che prevede di destinare magistrati in sostituzione in specifici casi di assenza dall’ufficio. Rispetto alla disciplina vigente viene previsto che i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale siano assegnati agli uffici giudiziari del distretto per far fronte alle condizioni critiche di rendimento di cui all'articolo 4 (comma 432, cpv. art. 5);

·        il nuovo articolo 6 prevede che l’assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile presso i singoli uffici del distretto, avvenga con provvedimento motivato del Consiglio superiore della Magistratura (comma 432, cpv. art. 6);

·        il nuovo articolo 7 conferma la disciplina vigente prevedendo che la designazione del magistrato della pianta organica flessibile distrettuale da destinare in sostituzione o in assegnazione avvenga sulla base di criteri predeterminati dal Consiglio superiore della magistratura e che il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale che, scaduto il periodo di sostituzione o di assegnazione, ha in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti o udienze preliminari, sia prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente ai procedimenti medesimi. Viene previsto, inoltre, che quando i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale non sono chiamati alla sostituzione di magistrati assenti ovvero non risulta possibile provvedere alla loro assegnazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, gli stessi sono assegnati all'ufficio del distretto con le maggiori percentuali di scopertura effettiva (comma 432, cpv. art. 7);

·        il nuovo articolo 8 prevede che l’anzianità di servizio per i magistrati assegnati alla pianta organica flessibile distrettuale è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, in misura doppia per ogni anno e mese di effettivo servizio prestato con esclusione delle frazioni inferiori al mese (comma 432, cpv. art. 8).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ed afferma che l'intervento normativo prevede che, in luogo dell'aumento del ruolo organico della magistratura e dell'istituzione delle figure dei magistrati distrettuali, vengono individuate con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, nei limiti della vigente dotazione organica della magistratura, le piante organiche flessibili distrettuali di magistrati sia a livello di contingente nazionale sia a livello di ciascun distretto. La pianta organica flessibile destina una task force di magistrati che si aggiunge alla dotazione di magistrati già esistente presso gli uffici giudiziari, sia per la sostituzione di magistrati assenti dal servizio, sia per far fronte a condizioni critiche degli uffici giudiziari del distretto, le quali sono determinate da situazioni particolari ed eccezionali quali, ad esempio: consistente arretrato, eventi sismici ecc., o per fronteggiare le criticità di rendimento degli uffici giudiziari in difficoltà.

Sotto l'altro profilo legato ai trasferimenti del personale togato, la RT evidenzia che l'assegnazione alle piante organiche flessibili è regolata nell'ambito delle vigenti modalità ordinamentali di gestione del personale di magistratura nonché nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

La RT afferma, altresì, che con l'art. 1, comma 379, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stato all'uopo previsto l'aumento del ruolo organico della magistratura ordinaria, il quale è stato ridisegnato in 10.751 unità come riportato nella Tabella 2 allegata alla citata legge.

Gli adempimenti connessi alle disposizioni in esame potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le norme infatti non prevedono modifiche numeriche dell'attuale dotazione organica complessiva del personale di magistratura.

La RT specifica altresì che le misure proposte non determinano in alcun modo effetti indotti pregiudizievoli per la finanza pubblica in considerazione del fatto che le disposizioni che prevedono vantaggi ai fini del tramutamento successivo allo svolgimento dell'incarico nell'ambito delle piante organiche flessibili non determinano risvolti economici né ai fini della progressione economica, che rimane legata all’anzianità di servizio e alle periodiche valutazioni di professionalità e sul cui sviluppo temporale non vi è alcuna incidenza, né in relazione all’erogazione di indennità o incentivi economici, non previsti.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni considerato il tenore ordinamentale delle disposizioni in esame e tenuto conto che le stesse, come espressamente previsto dalla norma e confermato dalla RT, saranno attuate nell’ambito delle dotazioni organiche vigenti. Si prende atto, altresì, di quanto evidenziato dalla RT che riferisce che gli adempimenti connessi alle disposizioni in esame potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che la disposizione non incide sulle dinamiche rilevanti ai fini della progressione economica del personale interessato.

 

Commi 435 e 436
(
Decentramento organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia)

Normativa vigente. L’articolo 6 del D.lgs. n. 240/2006, prevede l’istituzione come organi periferici di livello dirigenziale generale del Ministero della giustizia, delle direzioni generali regionali e interregionali dell'organizzazione giudiziaria (indicate nella tabella A allegata al decreto legislativo), aventi la sede e la competenza per le rispettive circoscrizioni regionali o interregionali ed i distretti in esse compresi. In base all’articolo 8 del medesimo decreto ad ogni direzione generale regionale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria è preposto un direttore generale

 

La norma sostituisce il Capo II (artt. da 6 a 10) del D.lgs. n. 240/2006 al fine di definire un nuovo modello di decentramento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia per la gestione degli immobili sede di uffici giudiziari e per le spese di funzionamento.

In particolare il nuovo articolo 6 prevede che il Ministero della giustizia, nell'ambito della dotazione organica come rideterminata ai sensi dell'articolo 7, esercita, con organi periferici dì livello dirigenziale non generale, sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dall'amministrazione centrale, le funzioni e i compiti in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

La norma, tra l’altro, prevede:

·        che il presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati faccia parte, con diritto di voto, della Conferenza permanente prevista dall’art. 3 del DPR 133/2015 in ogni circondario. Per tale partecipazione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. All'eventuale rimborso delle spese di missione si provvede con le risorse finanziarie del Ministero disponibili a legislazione vigente [comma 435, cpv. Art. 6, comma 3];

·        l’incremento di 10 unità della dotazione organica del personale dirigenziale non generale dell'amministrazione. Viene altresì disposto l’incremento della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria di complessive 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale appartenenti all'Area III e all'Area II. Per la copertura della dotazione organica come rideterminata il Ministero della giustizia è autorizzato nel triennio 2020-2022 a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione giudiziaria previste dalla normativa vigente [comma 435, cpv. Art. 7];

Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 435, è autorizzata la spesa nel limite di euro 6.918.335 a decorrere dal 2020 (comma 436).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Assunzioni di 10 unità dirigenziali non generali e 150 unità di personale amministrativo II e III area funzionale presso il Ministero della giustizia

(comma 436)

6,92

6,92

6,92

6,92

6,92

6,92

6,92

6,92

6,92

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Assunzioni di 10 unità dirigenziali non generali e 150 unità di personale amministrativo II e III area funzionale presso il Ministero della giustizia – effetti riflessi

(comma 436)

 

 

 

3,36

3,36

3,36

3,36

3,36

3,36

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni e con riguardo agli oneri relativi all’incremento della dotazione organica dei dirigenti non generali di 10 unità fornisce gli elementi di quantificazione sintetizzati nella tabella riportata a seguire.

 

 

(euro)

 

Trattamento fondamentale

 

Trattamento accessorio

 

 

Emolumenti

Oneri amministrazione

 

 

 

 

Stipendio

IVC

13

Pos. fissa

Tot. Emol.

Fondo pens.

Opera prev.

IRAP

Totale

Totale onere

Posizione parte variabile e risultato

Totale onere

 

 

 

 

 

 

24,20%

5,68%

8,50%

 

 

 

 

Dirigente II fascia

39.979,29

579,72

3.379,92

12.155,61

56.094,54

13.574,88

3.186,17

4.768,04

21.529,08

77.623,62

30.186,25

107.809,87

 

L’onere complessivo viene quantificato nella seguente tabella

(euro)

2020

1.078.099

2021

1.078.099

2022

1.078.099 a regime

 

In merito all’autorizzazione ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali con corrispondente incremento della dotazione organica, di un contingente di 150 unità di personale amministrativo, contabile, e tecnico, la relazione tecnica precisa che le assunzioni potranno avvenire tramite scorrimento di graduatorie in corso di validità e/o tramite concorso unico, nonché avviamento a selezione tramite i centri per l'impiego.

In via residuale si potrà procedere attraverso l'utilizzo delle quote non utilizzate di autorizzazioni di spesa relative alle precedenti procedure assunzionali.

 

Gli elementi di quantificazione dell’onere derivante dall’assunzione di 150 unità di personale amministrativo della II (80 unità) e di III area funzionale (70 unità) sono sintetizzati nella tabella riportata a seguire.

(euro)

Aree

Fasce

Stipendio

13^

Ind. Amm.

Totale

Fondo pensione

Onri riflessi buonauscita

IRAP

Tot.

Buoni pasto

FUA

Totale onere unitario annuo

Unità

Onere annuo

 

 

 

 

 

 

24,20 %

5,68 %

8,50 %

 

 

 

 

 

 

III

1

22.448

1.871

5.193

29.512

7.142

1.676

2.509

40.839

693

766,64

42.299

70

2.960.905

II

2

19.266

1.606

4.083

24.955

6.039

1.417

2.121

34.532

693

766,64

35.992

80

2.879.331

 

150

5.840.236,00

 

L’onere complessivo viene quantificato nella seguente tabella

(euro)

2020

5.840.236

2021

5.840.236

2022

5.840.236 a regime

 

L’onere assunzionale complessivo è pertanto pari ad euro 6.918.335 a decorrere dal 2020 (euro 1.078.099 +5.840.236.

 

Con riferimento alle disposizioni concernenti le misure straordinarie per interventi sul patrimonio edilizio in uso al Ministero della giustizia, la RT evidenzia che i predetti interventi potranno essere realizzati attraverso le risorse già iscritte in bilancio a legislazione vigente come integrate attraverso la ripartizione del fondo investimenti di cui all’articolo 1, comma 140, della legge n. 232/2016 e dal fondo di cui all’articolo 1, comma 95, della legge n. 145/2018.

 

Con particolare riferimento all'articolo 6 del D.lgs. n. 240/2006, come novellato dal presente intervento normativo, si prevede al comma 3, la partecipazione, nell'ambito degli organismi cui all'articolo 3 del DPR n. 133/2015 (c.d. Conferenze permanenti), di un esponente, individuato nel presidente del Consiglio dell'Ordine circondariale degli avvocati, in qualità di rappresentante della categoria degli avvocati del Foro locale, al quale viene attribuito il diritto di votare nell'ambito delle assemblee indette dagli organismi relativamente all'indicazione dei fabbisogni  necessari a garantire il funzionamento degli uffici giudiziari.

L'introduzione della norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come espressamente previsto. È stabilito infatti che per la partecipazione alle attività della Conferenza permanente, non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. All'eventuale rimborso delle spese di missione si provvede con le risorse finanziarie del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la norma definisce un nuovo modello di decentramento dell’organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia in sostituzione di quello disciplinato a normativa vigente dal Capo II del D.lgs. n. 240/2006. Ai fini dell’attuazione di tale modello organizzativo la norma prevede che si provveda “in forma semplificata” mediante regolamento di organizzazione del Ministero, che può essere adottato con DPCM [comma 435, cpv. Art. 9]. Sul punto, considerato che la verifica dei relativi profili attuativi, dato il tenore letterale della summenzionata disposizione, è rinviato ad una fonte normativa subordinata, appare necessario che vengano forniti dati ed elementi volti ad escludere che da tale nuovo assetto organizzativo discendano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si evidenzia, altresì, che la norma [comma 435, cpv. Art. 7] autorizza un numero determinato (10 dirigenti di seconda fascia e 115 qualifiche funzionali) di assunzioni di personale nel quadro del nuovo modello di decentramento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia per la gestione degli immobili sede di uffici giudiziari e per le spese di funzionamento. Al riguardo, pur prendendo atto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, si rileva che la configurazione dei relativi oneri assunzionali come limiti massimi di spesa richiederebbe che anche il summenzionato numero di assunzioni venisse determinato entro un limite massimo. In proposito appare utile acquisire l’avviso del Governo.

 

Commi 437-444
(Programma innovativo per la rinascita urbana)

Le norme, modificate dal Senato, sono dirette alla promozione di un programma denominato "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" (commi 437 e 438).

Il Programma è finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, senza consumo di nuovo suolo in base ai principi e agli indirizzi adottati dall'Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City), come specificato da una modifica introdotta durante l’esame al Senato.

Con decreto sono definiti:

a) i termini, i contenuti, le modalità di presentazione delle proposte, corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione, che regioni, le città metropolitane, comuni capoluoghi di provincia, la città di Aosta e i comuni con più di 60.000 abitanti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) l'entità massima del contributo riconoscibile a valere sulle risorse di cui al comma 7, nonché i tempi e le relative modalità di erogazione, assicurando il finanziamento di almeno una proposta per ciascuna regione di appartenenza del soggetto proponente e la coerenza dell'utilizzo delle risorse anche con gli indirizzi CIPE;

c) i criteri per la valutazione da parte dell'Alta Commissione delle proposte pervenute.

Ai fini della valutazione, è istituita presso il Ministero delle infrastrutture, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un'Alta Commissione[104], i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture. Per lo svolgimento della propria attività, l'Alta Commissione si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tecnico delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e della Struttura tecnica di missione. Ai componenti della Commissione non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Con decreto sono, altresì, definiti i termini per la stipulazione delle convenzioni o degli accordi di programma per l'attuazione delle proposte (commi 439-441).

I comuni possono prevedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, l'esclusione del pagamento del contributo di costruzione (comma 442).

Per l'attuazione del Programma è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo denominato «Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare», con una dotazione complessiva in termini di competenza e cassa, pari complessivamente a 853,81 milioni euro di cui 12,18 milioni di euro per l'anno 2020, 27,25 milioni di euro per l'anno 2021, 74,07 milioni di euro per l'anno 2022, 93,87 milioni di euro per l'anno 2023, 94,42 milioni di euro per l'anno 2024, 95,04 milioni di euro per l'anno 2025, 93,29 milioni di euro per l'anno 2026, 47,15 milioni di euro per l'anno 2027, 48,36 milioni di euro per l'anno 2028, 53,04 milioni di euro per l'anno 2029, 54,60 milioni di euro per l'anno 2030,54,64 milioni di euro per gli anni 2031 e 2032 e 51,28 milioni di euro per l'anno 2033 (comma 443).

Le risorse di cui all'articolo 2, comma l, lettera f) e all'articolo 3, comma l, lettera q), della L.457/1978 (Norme per l’edilizia residenziale), nonché di cui all'art. 3, comma 7-bis, del DL 12/1985 (Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa), per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, a 30 milioni di euro per l'anno 2022, a 50 milioni di euro per ciascuno egli anni dal 2023 al 2026, sono rese indisponibili per le finalità originarie e versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 gennaio di ogni anno e restano acquisite all'erario (comma 444).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Istituzione fondo "programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" (comma 443)

12,2

27,3

74,1

12,2

27,3

74,1

12,2

27,3

74,1

Maggiori entrate extratributarie

 

Utilizzo risorse finanziamenti per edilizia residenziale resi indisponibili e versati all'entrata dello Stato (comma 444)

 

20,0

30,0

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica, afferma quanto segue:

·        in relazione al comma 437, laddove si specifica che il “Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare” fa riferimento al modello urbano della città, intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City), la disposizione non reca nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica;

·        in relazione ai commi da 438 a 440, le disposizioni prevedono l'istituzione di un'Alta Commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di valutare le proposte. La partecipazione di un rappresentante designato dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri all’Alta Commissione, inserita durante l’esame presso il Senato, non reca nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  Il comma 502 prevede espressamente che ai componenti della Commissione non spettino indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Inoltre si prevede il possibile avvalimento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tecnico delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e della Struttura tecnica di missione. Pertanto, l'istituzione dell'Alta Commissione ed il previsto avvalimento delle strutture sopra indicate non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

·        per quanto riguarda il comma 442, relativo all'esclusione del pagamento del contributo di costruzione, la disposizione, avendo carattere facoltativo, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

·        con riferimento al comma 444, alla realizzazione del Programma concorrono, nel limite di euro 20 milioni per l'anno 2021, 30 milioni per l'anno 2022, 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, le disponibilità giacenti nella tesoreria dello Stato e relative a quote non più necessarie di risorse destinate a programmi di edilizia residenziale. Tali risorse sono rese indisponibili e sono versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 gennaio di ogni anno, restando acquisite all'erario. Si tratta, in particolare, delle risorse afferenti le seguenti autorizzazioni:

-         Art. 2, comma l, lettera t) della legge 5 agosto 1978, n. 457: risorse destinate all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributi dello Stato e ad iniziative di ricerca, studi e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale, nonché al finanziamento di ulteriori interventi di riqualificazione urbana;

-         Art. 3, comma l, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457: risorse finalizzate a sopperire con interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale alle esigenze più urgenti, anche in relazione a pubbliche calamità;

-         Art. 3, comma 7-bis, del decreto legge 7 febbraio 1985, n. 12, risorse finalizzate all'avvio di un programma straordinario di edilizia agevolata, da realizzarsi a cura di imprese, cooperative e relativi consorzi.

Trattandosi di risorse inutilizzate giacenti in tesoreria, è prevista la compensazione dei corrispondenti effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto mediante utilizzo del "Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali". La compensazione è disposta nella sezione II del disegno di legge.

Concorre, altresì, a complemento della copertura del "Piano" la riduzione, disposta in sezione II, delle disponibilità: dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo l comma 95 della L.145/2018, da imputarsi sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativa al "Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica di per la realizzazione di alloggi per la locazione temporanea e la realizzazione degli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi", iscritta sul capitolo MIT n. 7442.

Confluiscono al predetto Piano, altresì, le eventuali risorse relative all'annualità 2019 che sì renderanno disponibili alla fine dell'esercizio finanziario dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 11, comma 12, del DL 112/2008, (capitolo 7440/1) per l'anno 2020, pari a 3,48 milioni.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che l’onere in questione, volto all’attuazione del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”, è limitato allo stanziamento indicato. Peraltro, attesa la natura di conto capitale delle risorse stanziate, appare necessario acquisire conferma che il profilo di spendibilità delle stesse sia tale da determinare identici effetti sui tre saldi, come indicato dal prospetto riepilogativo.

Con riferimento alle risorse già stanziate per l’edilizia pubblica e rese indisponibili ai sensi del comma 506 [di cui all’articolo 2, comma l, lettera f) e all'articolo 3, comma l, lettera q), della L.457/1978, nonché all’articolo 3, comma 7-bis, del DL 12/1985], appare utile acquisire conferma che non sussistano residue esigenze finanziarie a valere sulle stesse.

 

Comma 445
(Cartolarizzazioni immobiliari)

Normativa vigente. L’articolo 7.1 della legge n. 130 del 1999 reca disposizioni in materia di cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari[105]. In particolare, si dispone:

-          che la disciplina contenuta nella norma in esame si applichi alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell’autorità competente, ceduti da banche e intermediari aventi sede legale in Italia (comma 1);

-          l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (in luogo della misura proporzionale) sugli atti di trasferimento o di garanzia sui beni immobili acquistati dalle società veicolo. Il beneficio fiscale si applica a condizione che la società veicolo acquirente dichiari, nel relativo atto, che intende trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto a soggetti che svolgono attività d’impresa (comma 4-quater). La relazione tecnica[106] fornisce una stima che include anche gli effetti del comma 4-quinquies[107]. A tali disposizioni sono attribuiti effetti di minor gettito pari a 5,6 milioni annui fino al 2023, a 0,3 mln nel 2024, a 0,7 mln nel 2025, a 1,1 mln nel 2026, a 1,4 mln nel 2027 e a 1,7 mln dal 2028.

 

La norma, introdotta dal Senato, interviene sull’articolo 7.1 della legge n. 130/1999 disponendo quanto segue:

-         si estende l’applicazione della disciplina di cui all’art. 7.1, su istanza del debitore, alle medesime cessioni effettuate nell’ambito di operazioni aventi una valenza sociale che prevedano la concessione in locazione al debitore da parte della società veicolo di appoggio dell’immobile costituito in garanzia del credito ceduto (lettera a) che interviene sul comma 1 dell’art. 7.1);

-         è elevato da 5 a 15 anni (e comunque non inferiore alla durata della locazione) il periodo entro il quale la società veicolo, che fruisce dell’applicazione in misura fissa delle imposte di registro e ipocatastale, deve trasferire l’immobile ai sensi di quanto previsto dal comma 4-quater del medesimo art. 7.1. Tale ampliamento temporale si applica qualora l’operazione rivesta una specifica valenza sociale[108] (lettera b) che inserisce il comma 8-bis, primo periodo, all’articolo 7.1);

-         si dispone che l’eventuale soggetto cedente alla società veicolo di appoggio è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla regolarità urbanistico-edilizia e fiscale, qualora entro sei mesi dalla cessione venga avviata l’istruttoria per la relativa procedura e che la stessa sia conclusa entro 36 mesi. L’esonero non è esteso alla successiva vendita effettuata dalla società veicolo d’appoggio (lettera b) che inserisce il comma 8-bis, secondo e terzo periodo, all’articolo 7.1);

-         è esente da IMU l’immobile oggetto di trasferimento effettuato a decorrere dal 2020 alla società veicolo d’appoggio se l’immobile continua ad essere utilizzato come abitazione principale del debitore del credito ceduto che ne aveva il possesso prima della cessione. L’esenzione non si applica agli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (lettera b), che inserisce il comma 8-bis, quarto periodo, all’articolo 7.1).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la lettera b) prevede l'esenzione da IMU in caso di trasferimento, effettuato a partire dall'anno 2020, alla società veicolo d'appoggio, di un immobile (non classificato nelle categorie A1, A8 e A9) che continua ad essere utilizzato dall'abitazione principale dal debitore ceduto che ne aveva il possesso prima della cessione.

La RT non ascrive effetti rispetto al gettito attuale considerato che l'esenzione riguarderebbe immobili già attualmente esenti.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la relazione non considera le disposizioni contenute nella lettera a). In proposito, tenuto conto che viene esteso da 5 a 15 anni il periodo temporale concesso alle società veicolo per effettuare il trasferimento dell’immobile (al fine di fruire dell’applicazione delle imposte in misura fissa), andrebbe verificato se la norma sia suscettibile di incidere su eventuali effetti di gettito previsti a normativa vigente.

 

Commi 446 - 448
(Abolizione della quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie)

La norma abolisce, a decorrere dal 1° settembre 2020, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge n. 296 del 2006. Dalla stessa data cessano le misure alternative adottate dalle regioni ai sensi del comma 796, lettera p-bis).

Si ricorda che l'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge n. 296 del 2006, ha introdotto una quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni di 10 euro (c.d. "superticket"), prevedendo che la stessa gravi sulle ricette di specialistica ambulatoriale, fatta salva la possibilità per le regioni di introdurre in sostituzione misure alternative, con effetto finanziario equivalente, anche in ambiti diversi dalla specialistica ambulatoriale (articolo 1, comma 796, lettera p?bis) della medesima legge n. 296).

La norma incrementa conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 185 milioni di euro per l’anno 2020 e di 554 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

Si dispone inoltre la riduzione di 20 milioni di euro per il 2020 e di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 della dotazione del fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 804, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha istituito il Fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta[109]  con una dotazione di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 destinato a conseguire una maggiore equità e agevolare l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte di specifiche categorie di soggetti vulnerabili

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Minori entrate extra-tributarie

 

Abolizione superticket

 

 

 

185

554

554

185

554

554

Maggiori spese correnti

 

Abolizione superticket

185

554

554

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

 

Riduzione Fondo per la riduzione del superticket

20

60

60

20

60

60

20

60

60

 

La relazione tecnica afferma che la norma in esame determina minori entrate per il SSN pari a 185 milioni per il 2020 e pari a 554 milioni annui a decorrere dal 2021, stimati sulla base dei dati di Tessera Sanitaria (TS) riferiti al 2018.

La RT precisa che alcune regioni non hanno applicato il superticket e hanno adottato le seguenti misure alternative:

- introduzione di un ticket sulle prestazioni di specialistica erogate in regime di pronto soccorso a seguito di accesso con codici verdi, nonché (alternativamente o congiuntamente) introduzione di un ticket sulla farmaceutica;

- rimodulazione delle singole tariffe in ambiti specifici, quali la prevenzione e la libera professione intramoenia;

- incremento del ticket previsto dalla normativa nazionale, pari al massimo a 36,15 euro, per le ricette di specialistica ambulatoriale;

- rimodulazione della quota fissa di 10 euro sulle prestazioni di assistenza specialistica.

Il gettito corrispondente all'applicazione delle richiamate misure alternative è stato certificato equivalente dai competenti Tavoli tecnici, rispetto a quello atteso qualora fossero stati applicati i 10 euro sull'allora numero di ricette non esenti.

La tabella di seguito riportata espone nel dettaglio la stima su base annua, pari ai citati 554 milioni di euro, equivalente a circa 185 milioni di euro per il quadrimestre 1° settembre-31 dicembre 2020.

 

 

La RT chiarisce che la stima è stata così effettuata:

1)   per le regioni che hanno introdotto anche misure alternative in settori diversi dalla specialistica e dalla farmaceutica — e quindi non rilevabili dal flusso Tessera Sanitaria (TS) — la stima si basa in via prudenziale sul numero delle ricette consumate dai non esenti per le prestazioni di specialistica rilevate dal flusso TS moltiplicato per 10 euro (si considera cioè l'importo massimo introitabile in base alla normativa nazionale vigente pari a 10 euro per il numero delle ricette cui si applica), andando così implicitamente a considerare le altre forme alternative di applicazione del superticket;

2)   per le regioni per le quali la quota fissa dei 10 euro non è stata sostituita da misure alternative oppure le misure alternative hanno riguardato solo l'ambito della specialistica ambulatoriale (come Piemonte, Lombardia e Friuli Venezia Giulia) o farmaceutica (come la Basilicata), la stima è stata fatta prendendo a riferimento il minor valore tra il gettito effettivo rilevato dal flusso TS sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e farmaceutica e quello derivante dall'applicazione dei 10 euro sulle ricette di specialistica ambulatoriale rilevate dal flusso TS nel 2018.

Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 185 milioni di euro per l'anno 2020 e di 554 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Tale incremento è parzialmente coperto, in misura pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 804, della legge n. 205 del 2017, finalizzato proprio alla riduzione del superticket in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto delle stime dei maggiori oneri basate sui dati di Tessera sanitaria (TS) riferiti all’anno 2018. In ordine agli elementi e alle ipotesi forniti dalla RT si osserva quanto segue.

·        Considerando il numero complessivo delle ricette del 2018 relative a soggetti non esenti (57,3 milioni di ricette), le entrate teoricamente ascrivibili al superticket sembrerebbe pari a 573 milioni di euro circa e non a 554 milioni di euro, come si evince dalla RT. In proposito andrebbe acquisito un chiarimento.

Tale minor valore sembrerebbe ascrivibile alle ipotesi adottate dalla RT di effettuare la stima per le regioni per le quali la quota fissa dei 10 euro è stata sostituita da misure alternative nell'ambito della specialistica ambulatoriale (Piemonte, Lombardia e Friuli Venezia Giulia) o farmaceutica (Basilicata), prendendo a riferimento il minor valore tra il gettito effettivo rilevato dal flusso TS sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e farmaceutica e quello derivante dall'applicazione dei 10 euro sulle ricette di specialistica ambulatoriale rilevate dal flusso TS nel 2018. Ciò ha comportato per le sole regioni Piemonte e Lombardia l'utilizzo del minor gettito derivante dalle misure alternative con una differenza al ribasso di circa 20 milioni. Tuttavia, andrebbe chiarito per quali motivi non si prenda per ciascuna regione a riferimento il gettito atteso dall'entrata che ora si sopprime piuttosto che gli eventuali scostamenti derivanti dalle misure alternative; ciò anche considerato che tali misure avrebbero dovuto invece essere "equivalenti sotto il profilo del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario" (cfr. L. 296/2006, co. 796, lett. p-bis)).

·        Si rileva che le stime si fondano solo sull'ultimo anno (2018): andrebbero acquisiti elementi idonei a valutare se siano riscontrabili tendenze anche pluriennali sulle ricette di specialistica.

·        Infine, andrebbe acquisito l’avviso del Governo in merito a possibili effetti di ampliamento delle prestazioni dovuti all'eliminazione del superticket.

 

Commi 449-450
(Apparecchiature sanitarie dei medici di medicina generale)

La norma autorizza un contributo pari a 235,834 milioni di euro, a valere sull’importo fissato dall’articolo 20 della legge n. 67 del 1988, come rifinanziato da ultimo dall'articolo 1, comma 555, della legge n. 145 del 2018[110], nell’ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni. Tale contributo è destinato a fare fronte al fabbisogno di apparecchiature sanitarie finalizzate a garantire l’espletamento delle prestazioni di competenza dei medici di medicina generale o dei medici di assistenza primaria anche dipendenti delle Aziende sanitarie locali, al fine di migliorare il processo di presa in cura dei pazienti nonché di ridurre il fenomeno delle liste d’attesa e al fine di istituire ed alimentare dei flussi informativi sanitari istituzionali, dedicati alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza territoriale, rispettivamente, dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dai medici specialisti ambulatoriali, ed aventi quali terminale le Regioni e, tramite queste ultime, il Ministero della salute

I trasferimenti in trasferimenti in favore delle regioni sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute, da adottare entro il 31 gennaio 2020, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con il medesimo decreto sono definite la distribuzione delle risorse di cui al presente comma alle regioni, in quota capitaria, e le modalità con cui le medesime regioni, nell’ambito degli accordi integrativi regionali, individuano le attività assistenziali all’interno delle quali saranno utilizzati dispositivi medici di supporto, privilegiando ambiti relativi alla fragilità e alla cronicità, anche prevedendo l’utilizzo di strumenti di telemedicina finalizzati alla second opinion, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si prevede inoltre che le predette apparecchiature sanitarie di proprietà delle aziende sanitarie, sono messe a disposizione dei medici di cui al comma precedente, secondo modalità individuate dalle aziende medesime, avendo cura di misurare l’attività svolta attraverso indicatori di processo.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, afferma che Le disposizioni sono dirette a finanziare, per l'importo di 235,8 mln di euro a valere sul finanziamento dell'edilizia sanitaria e dell'ammodernamento tecnologico, apparecchiature da mettere a disposizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Dalla norma non derivano maggiori oneri rispetto a quelli autorizzati, trattandosi di un limite di spesa.

La RT riferita al testo originario (S. 1586) precisa che la stima dell'onere derivante dal fabbisogno di apparecchiature sanitarie da destinare per le prestazioni di competenza dei medici di medicina generale ammonta alla cifra stanziata.

L'importo è stato stimato considerando distribuiti sul territorio nazionale circa 46.243 medici di medicina generale (valore fornito da annuario statistico ENPAM anno 2017) e tenendo in considerazione che sull'intero territorio i medici sono distribuiti in modo disomogeneo. Da questo si ipotizza quanto segue:

circa 13.873 medici di medicina generale, corrispondenti al 30% operano in ambiti isolati. Si ipotizza un investimento unitario pari a 10.000 euro, finalizzato all'acquisto di dispositivi diagnostici digitali di primo livello (ECG, holter, spirometro, dermoscan ecc.), per un costo totale pari a 138,730 milioni di euro;

circa 8.092 ambiti aggregati di medici di medicina generale, in cui i rimanenti 32.370 medici, corrispondenti al 70% del totale, operano in aggregazioni mediamente composte da 4 unità. Si ipotizza in tali casi un investimento unitario pari a 12.000 euro, finalizzato all'acquisto di dispositivi diagnostici digitali di primo livello (ECG, holter, spirometro, dermoscan, ecc.), per un costo totale pari a 97,104 milioni di euro.

La corrispondente copertura è individuata a valere sull'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, come rifinanziato da ultimo dall'articolo 1, comma 555, della legge n. 145 del 2018, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni, ricomprese nella deliberazione CIPE n. 51 del 24/07/2019, in corso di formalizzazione.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma in esame finalizza parte delle risorse destinate all’edilizia sanitaria e all’ammodernamento tecnologico all’acquisto da parte delle regioni di apparecchiature sanitarie per l’espletamento delle prestazioni di competenza dei medici di medicina generale.

Pur disponendo la norma una diversa finalizzazione di somme già stanziate, andrebbe verificato se in ragione della tipologia di intervento in esame (l'acquisizione di macchinari da studio medico e non di macchinari ospedalieri come TAC, RMN ecc., per i quali è ragionevole attendersi tempi più estesi per l'espletamento delle relative procedure) e del fatto che si provveda su risorse ad oggi non ancora ripartite fra le regioni, siano ipotizzabili accelerazioni dei flussi di cassa rispetto ai tendenziali a legislazione vigente: non essendo stati ascritti effetti nel prospetto riepilogativo dei saldi, sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

Si ricorda che le risorse complessivamente destinate ai predetti interventi (articolo 20 della legge n. 67 del 1988, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 555, della legge n. 145/2018), sono a legislazione vigente pari a 28 miliardi. Si segnala, inoltre, che il disegno di legge in esame[111] incrementa di ulteriori 2 miliardi le predette risorse e che la modulazione annua dei rifinanziamenti del programma di edilizia sanitaria operati dai recenti interventi normativi mostra una dinamica di spesa che copre un arco temporale di circa 10-12 anni.

 

Comma 451
(
Disposizioni in materia di personale della ricerca sanitaria)

La norma inserisce il comma 432-bis all’art. 1 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018). La disposizione introdotta prevede che il Ministero della salute, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative[112] individua i criteri cui gli Istituti di ricerca sanitaria si attengono ai fini dell'attribuzione delle fasce economiche al personale della ricerca sanitaria di cui al comma 432 della legge di bilancio 2018.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si inserisce nell'ambito delle previsioni intervenute per il personale della ricerca sanitaria di cui all'art. 1, commi da 422 a 434, della legge n. 205/2017 e, quindi, nell'ambito delle risorse finanziarie ivi previste per la relativa attuazione e, in particolare, il combinato disposto dei commi 424 e 425. Con la disposizione si intende solo dare copertura normativa all'articolo 12 della sezione del CCNL del comparto Sanità, previsto dal comma 423 dell'art. 1 della medesima legge n. 205/2017, fissato lo scorso 11 luglio. Ciò al fine di individuare i criteri da utilizzare per l'attribuzione delle fasce retributive al personale assunto in fase di prima applicazione.

La relazione tecnica precisa infine che, pertanto, il fabbisogno stimato per l'attribuzione delle fasce retributive al personale assunto in fase di prima applicazione, è ampiamente coperto dalle predette disponibilità come anche accertato dalla Corte dei conti in sede di esame del predetto CCNL

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni.

 

Comma 452
(Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà - INMP)

La norma autorizza un contributo di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 finalizzata al corretto svolgimento delle funzioni istituzionalmente demandate all’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà INMP.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Contributo a favore dell’INMP

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione, trattandosi di un limite di spesa, non determina oneri per la finanza pubblica superiori a quelli autorizzati.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 453
(Campagne di sensibilizzazione per gli animali di affezione)

La norma autorizza la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 finalizzata alla promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione per gli animali di affezione.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Campagne di sensibilizzazione per gli animali di affezione

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione, trattandosi di un limite di spesa la norma non determina oneri a carico della finanza pubblica superiori a quelli autorizzati.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 454
(
Destinazione di beni confiscati ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n. 159/2011)

La norma al fine di incentivare e supportare la gestione e la conduzione dei beni confiscati nonché di sostenere e favorire le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, che ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera e), del D.lgs. n. 159/2011, risultino, a far data. dal 1° gennaio 2020, nuove assegnatarie dei beni, autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Incremento del Fondo proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione

(comma 454)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni essendo il maggior onere limitato all’entità della disposta autorizzazione di spesa.

 

Comma 455
(Finanziamento della centrale operativa nazionale per non udenti)

La norma autorizza un contributo di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, per il servizio dell'ENS (Ente Nazionale Sordi), ai fini della prosecuzione del progetto Comunic@Ens, e in particolare per il servizio di videochiamata.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Ente nazionale sordi

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi 456-457
(Fondo per il sostegno all’acquisto di sostituti del latte materno)

La norma istituisce un Fondo, presso il Ministero della salute, per il sostegno all’acquisto di sostituti del latte materno con una dotazione pari a 2 milioni di euro per il 2020 e 5 milioni a decorrere dall’anno 2021.

Il contributo, erogato a carico delle risorse del Fondo, è riconosciuto, fino ad un massimo annuo di 400 euro per neonato, alle donne soggette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell’allattamento sulla base delle condizioni e modalità che saranno stabilite con un successivo decreto del Ministro della salute.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Fondo per l’acquisto di sostituti del latte materno

2

5

5

2

5

5

2

5

5

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della disposizione

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale andrebbe comunque acquisita conferma, che il contributo sia riconosciuto nel limite delle risorse del Fondo per il sostegno all’acquisto di sostituti del latte materno.

 

Commi 458-460
(Disposizioni per il potenziamento del presidio delle funzioni relative all’invalidità civile e delle attività medico-legali dell’INPS)

La norma autorizza l’INPS a stipulare con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito nazionale con effetto a partire dal 2021, convenzioni per il conferimento di incarichi di 35 ore settimanali al fine di potenziare il presidio delle funzioni relative all’invalidità civile e delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale.

L'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito l'Inps per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentita la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. L'atto di indirizzo stabilisce la durata delle convenzioni, i criteri per l'individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative e fornisce indirizzi sul regime delle incompatibilità, nonché sulle tutele normative e previdenziali del rapporto convenzionale, che tengano conto di principi di equità normativa e retributiva in relazione alle altre tipologie di medici che operano per l'INPS

Ai maggiori oneri connessi ai rapporti convenzionali in oggetto, si provvede mediante assegnazione all'INPS di 7,2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, di 7,3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2024-2026, di 7,6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2027-2029, e di 7,8 milioni di euro dall'anno 2030.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Conferimento di incarichi per attività medico legali dell’INPS

0

7,2

7,2

0

7,2

7,2

0

7,2

7,2

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione regolamenta il convenzionamento di medici per il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile (d. lgs. 112 del 31 marzo 1998) e delle funzioni previdenziali ed assistenziali. L'assolvimento delle accresciute competenze medico-legali istituzionali è stato affrontato, fin dal 2007, con l'apporto sempre più consistente di medici esterni in rapporto libero professionale con l'Istituto. Attualmente tale platea, precisa la RT, è pari a 1.404 medici esterni di cui 1.066 chiamati a collaborare prioritariamente per gli accertamenti di invalidità civile, ma anche per la gestione delle ricadute funzionali determinate dai nuovi adempimenti sulle attività previdenziali. I restanti 338 medici operano per i servizi in convenzione stipulati con le regioni e pertanto i costi sono sostenuti dalle regioni stesse.

I costi dei 1.066 medici sono sostenuti dall’Inps e rimborsati dal Ministero del lavoro in corso d'anno nell'ambito delle spese di funzionamento della gestione invalidi civili. Tali costi sono già scontati all'interno dei tendenziali di spesa.

La RT riporta l'attuale situazione per l'anno 2019 considerata come base tecnica per la quantificazione dell'emendamento proposto:

Situazione 2019

- numero medici in rapporto libero professionale a 25 ore settimanali: 1.066

- oneri sostenuti dall'INPS e rimborsati dal Ministero del lavoro: 49,0 milioni di euro

- costo individuale medio annuo per ciascun medico: 45.950 euro

- costo individuale medio annuo full time equivalent (35 ore settimanali): 64.330 euro

Stima onere

La RT afferma che la proposta normativa prevede la contrattualizzazione in convenzione di medici esterni full time (35 ore settimanali) e il contestuale riconoscimento, presso l'ENPAM, delle tutele connesse allo stato di malattia e gravidanza, al riposo annuale e ai permessi sindacali. Conseguentemente il costo medio annuo individuale per ciascun medico è stimato in 68.500 euro e il numero di medici da contrattualizzare in convenzione si riduce a circa 820 unità per un importo complessivo di 56,2 milioni di euro.

A fronte pertanto della stabilizzazione full time di 820 medici - che seguirà all'esito della procedura di convenzionamento sulla base del relativo atto di indirizzo adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute – la RT quantifica il maggior onere derivante dal provvedimento in esame, al lordo degli effetti fiscali, per ciascun anno a decorrere dall'anno 2021, come esposto nella tabella seguente. Per lo sviluppo decennale degli oneri si è tenuto conto di un incremento triennale delle retribuzioni del 3,3% ogni tre anni a partire dal 2024.

Fonte: RT

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

 

Commi 461-462
(Sperimentazione sui servizi erogati dalle farmacie)

Normativa vigente. L’articolo 1, commi 403-406 della legge di bilancio 2018 prevede l’avvio di una sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale. La sperimentazione verrà avviata, nell’ambito del triennio 2018-2020, in nove regioni.

Si demanda l'individuazione delle nove regioni (tre nel 2018, altre tre nel 2019 e ulteriori tre nel 2020) ad un apposito decreto del Ministro della salute. Le regioni individuate saranno scelte tra quelle con popolazione residente superiore ai due milioni di abitanti e in modo da garantire una rappresentatività delle macro-aree geografiche Nord, Centro e Sud.

Il monitoraggio della sperimentazione è affidato al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA e al Tavolo di verifica degli adempimenti. Il monitoraggio ha il compito di verificare le modalità organizzative e gli impatti della sperimentazione, nonché una eventuale estensione sull’intero territorio nazionale, fermo restando quanto già stabilito dal decreto legislativo n. 153 del 2009.

La copertura finanziaria è stabilità in forma di limite di spesa, stanziando l’importo di 6 milioni di euro per il 2018, 12 milioni per il 2019 e 18 milioni per il 2020, a valere sulle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale (articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica). Il prospetto riepilogativo non ascriveva alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La norma prevede che la sperimentazione sui servizi erogati dalle farmacie sia prorogata al biennio 2021-2022 per le regioni individuate dalla normativa vigente ed estesa, per il medesimo periodo, alle restanti regioni a statuto ordinario.

Allo scopo di consentire la proroga nonché l'estensione della sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali in oggetto, la norma autorizza la spesa di euro 25.300.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale.[113]

   Inoltre, le norme integrano l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, prevedendo che in attuazione del piano nazionale della cronicità[114] al fine di favorire la presa in cura dei pazienti cronici e di concorrere all'efficientamento della rete dei servizi, si prevede la possibilità di usufruire presso le farmacie, in collaborazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta e comunque nel rispetto di prescrizioni mediche, di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci. A tal fine attraverso le procedure della ricetta elettronica[115], i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che effettuano le prescrizioni possono intrattenere ogni forma di collaborazione con le farmacie prescelte dal paziente per l'erogazione dei servizi, anche attraverso le funzionalità del dossier farmaceutico di cui all'articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge n. 179 del 2012. Le farmacie, quanto alle prestazioni e ai servizi erogati dalla presente lettera, forniscono ai pazienti interessati ogni utile e completa informazione sulle cure prestate e sulle modalità di conservazione e assunzione personalizzata dei farmaci prescritti. Informano periodicamente, e ogni volta che risulti necessario, il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta o il medico prescrittore sulla regolarità o meno dell'assunzione dei farmaci o su ogni altra notizia reputata utile ivi compresa la necessità di rinnovo delle prescrizioni di farmaci per garantire l'aderenza alla terapia

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ricorda che l’articolo 1, commi 403, 404, 405 e 406, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, stanzia 6 milioni per il 2018, 12 milioni per il 2019 e 18 milioni per il 2020, al fine di finanziare, in nove Regioni, la c.d. "Farmacia di comunità". Con successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono state individuate le nove Regioni interessate dalla sperimentazione (Piemonte, Lazio e Puglia nel 2018; Lombardia, Emilia Romagna e Sicilia per il 2019; Veneto, Umbria e Campania per il 2020). Il criterio usato per la ripartizione delle risorse disponibili, è stato quello della quota di accesso al fabbisogno sanitario.

La RT afferma che obiettivo della disposizione in esame è quello di estendere su tutto il territorio nazionale la sperimentazione, come richiesto anche dalla Conferenza delle Regioni, con nota del 17 ottobre 2019. Infatti, si conferma lo sviluppo della sperimentazione nelle nove Regioni nelle quali essa è stata avviata, anche per gli anni 2021 e 2022, e si estende la sperimentazione alle regioni a statuto ordinario non ancora coinvolte. L'onere determinato dalla estensione della sperimentazione nelle nove Regioni che l'hanno già avviata è pari a18 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

La RT precisa che gli oneri derivanti dal coinvolgimento delle sette Regioni a statuto ordinario non ancora interessate dalla sperimentazione, risultano pari a 7,3 milioni di euro annui, sulla base del medesimo criterio della quota di accesso al fabbisogno sanitario. La copertura dei complessivi 25,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è assicurata a valere sulle risorse destinate al perseguimento di specifici obiettivi sanitari, indicati dal Ministro della salute, previste dall'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Con riferimento al servizio di accesso personalizzato ai farmaci, la RT precisa che la norma integra le attività di carattere sanitario che possono essere esercitate dalle farmacie ai sensi del d.lgs. 153/2009, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come espressamente previsto dal medesimo decreto legislativo. A tal fine si prevede la possibilità di forme di collaborazione tra i medici di base e le farmacie prescelte dal paziente per l'erogazione dei servizi attraverso la piattaforma della ricetta elettronica e del dossier farmaceutico, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di risorse già incluse nei progetti a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda la sperimentazione sui servizi erogati dalle farmacie si rileva in via preliminare che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento e caratterizzato da sufficienti profili di modulabilità. Tuttavia, andrebbe chiarito se l’utilizzo, ai fini della copertura, di parte delle quote vincolate del FSN sia suscettibile di incidere su ulteriori programmi di spesa già previsti o attuati a valere sulle quote medesime.

Inoltre, andrebbe valutato se la determinazione diretta, in via legislativa, di tale utilizzo, senza previa concertazione con le regioni, sia suscettibile di incidere sulla certezza della copertura.

Non vi sono osservazioni da formulare in merito al servizio di accesso personalizzato ai farmaci in considerazione della facoltatività dello stesso. La norma infatti prevede che i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che effettuano le prescrizioni possono intrattenere ogni forma di collaborazione con le farmacie prescelte dal paziente per l'erogazione dei servizi.

 

Comma 463
(Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza)

La norma autorizza la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2020 per l’attivazione degli interventi di cui alla legge n. 29/2019, volti a istituire la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, al fine di garantire l’accesso tempestivo dei registri tumori ai flussi informativi amministratiti e sanitari.

Le risorse sono ripartire tra le regioni secondo le modalità individuate con decreto del Ministro della salute previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Rete nazionale dei registri dei tumori

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione autorizza la spesa di un milione di euro a decorrere dal 2020 per l'attuazione della legge 29/2019 in materia di Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori demandando ad un decreto interministeriale le modalità di ripartizione fra le regioni

 

In merito ai profili di quantificazione, pur tenuto conto che l’onere appare limitato all’entità dello stanziamento, andrebbe acquisita conferma dell’effettiva congruità dello stanziamento rispetto alle finalità della disposizione.

 

Comma 464
(Disposizioni in materia di medicinali omeopatici)

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 590, della legge n. 190/2014 ha definito specifiche tariffe, al fine di assicurare maggiori entrate, per il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995:

- 800,00 euro per i medicinali unitari;

- 1.200,00 euro per i medicinali complessi.

 Inoltre ha prorogato dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2018 il termine di validità dell'attuale autorizzazione per i suddetti medicinali omeopatici e fissato al 30 giugno 2017 il termine per la domanda di rinnovo, secondo le procedure semplificate stabilite dalle norme vigenti, come integrate dal comma 590 medesimo e dalla determinazione dell'AIFA ivi prevista. Le tariffe summenzionate si applicano anche ai procedimenti di rinnovo in corso. Il prospetto riepilogativo non ascriveva alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La norma prevede che i medicinali interessati da un procedimento di rinnovo depositato in AIFA entro la data del 30 giugno 2017 siano mantenuti in commercio fino al completamento della valutazione da parte dell'AIFA. Gli altri medicinali omeopatici presenti nel canale distributivo al 1º gennaio 2020 sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta e comunque non oltre il 1º gennaio 2022.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione riguarda due aspetti: il primo relativo ai medicinali omeopatici oggetto di un procedimento di rinnovo dell'autorizzazione, depositato presso l'Agenzia italiana del farmaco (AIF A) entro il 30 giugno 2017 e non ancora concluso; il secondo relativo ai medicinali omeopatici attualmente in commercio per i quali non sia stata depositata una domanda di rinnovo dell'autorizzazione entro il 30 giugno 2017. La norma consente, nel primo caso, il mantenimento in commercio dei suddetti medicinali, per i quali le aziende titolari hanno già versato la tariffa dovuta, nelle more della conclusione del procedimento.

Nel secondo caso, consente alle aziende titolari di smaltire le scorte entro il 1 ° gennaio 2022. Non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le ordinarie attività necessarie per la valutazione dei dossier autorizzativi sono svolte con le risorse attualmente a disposizione dell' AIFA.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 466
(
Disposizioni in materia di precariato del Servizio sanitario nazionale)

Normativa vigente. L’art. 20, comma 1, del D.lgs. n. 75/2017 prevede che le amministrazioni pubbliche al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i requisiti indicati dalla medesima disposizione. Il comma 2 della medesima disposizione prevede che nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni pubbliche possano bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i requisiti indicati dalla medesima disposizione. Alle norme non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

La norma introduce il comma 11-bis all’art. 20 del D.lgs. n. 75/2017. La disposizione introdotta prevede che, allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e non del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 che disciplinano una procedura di stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni nel biennio 2018-2020 si applicano fino al 31 dicembre 2022.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma reca disposizioni in materia di precariato fissando al 31 dicembre 2019 in luogo del 30 giugno 2019 il termine entro il quale maturare, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso. La norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni.

 

Comma 467
(
Stabilizzazione personale precario CREA)

Normativa vigente. L’art. 1, comma 673, della legge n. 205/2017 ha autorizzato la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, al fine di consentire la realizzazione del piano di stabilizzazione del personale precario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

 

La norma incrementa l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 673, della legge n. 205/2017, di 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2020.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Stabilizzazione del personale precario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)

(comma 467)

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Stabilizzazione del personale precario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) - effetti riflessi

(comma 467)

 

 

 

1,21

1,21

1,21

1,21

1,21

1,21

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione pur considerato che il maggiore onere appare limitato all’entità della disposta autorizzazione di spesa, appare opportuno acquisire i dati e gli elementi di quantificazione sottostanti la determinazione dell’onere.

 

Comma 468
(Disposizioni in materia di personale sanitario)

Normativa vigente. L’articolo 20, comma 10, del decreto legislativo n. 75/2017 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) prevede che per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, continuino ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 543 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2016, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie e al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione. Il predetto comma 543 autorizza a svolgere procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, necessario a far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione al piano di fabbisogno del personale. Si rammenta che al citato comma 543 (che reca norme finalizzate al superamento del precariato del personale del SSN) non erano ascritti effetti finanziari.

 

La norma proroga di un anno (dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019) l’efficacia dell'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (che reca norme in materia di superamento del precariato del personale del SSN) per l’indizione delle procedure concorsuali straordinarie e differisce dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine per la loro conclusione. La norma inoltre prevede che tale disposizione si applichi al personale dirigenziale e non dirigenziale del SSN.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le misure volte al superamento del precariato e a valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, sono attuate in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare in considerazione della circostanza che ai precedenti interventi legislativi in materia non erano ascritti effetti finanziari.

 

Comma 469
(
Valutazione incidenza endometriosi)

La norma autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione dell’incidenza dell’endometriosi nel territorio nazionale.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Spese per la ricerca e la valutazione dell'incidenza dell'endometriosi nel territorio nazionale

(comma 469)

2,0

2,0

0,0

2,0

2,0

0,0

2,0

2,0

0,0

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione e precisa che trattandosi di un limite di spesa la norma non determina oneri a carico della finanza pubblica superiori a quelli autorizzati.

 

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni considerato che il maggiore onere appare configurato come limite massimo di spesa.

 

Commi da 470 a 472
(
Formazione specialistica dei medici)

La norma al fine di supportare le attività dell'Osservatorio Nazionale e degli Osservatori Regionali di cui agli articoli 43 e 44 del D.lgs. n. 368/1999, istituisce un’apposita tecnostruttura di supporto (comma 470).

A decorrere dal 2020 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui da destinare alle specifiche esigenze di supporto per l'organizzazione e il funzionamento della tecnostruttura di cui al precedente comma, anche mediante accordi e convenzioni con le istituzioni universitarie (comma 471).

Viene, altresì, autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nell'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 da destinare all'Agenzia Nazionale per i servizi Sanitari regionali (AGENAS) per il supporto da essa reso alle attività del Ministero della salute e delle regioni, nonché all'Osservatorio nazionale ed agli osservatori regionali (comma 472).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Creazione di una tecnostruttura di supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali

(comma 471)

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Maggiori spese correnti

 

Risorse assegnate all'AGENAS per sviluppare metodologie e strumenti per la definizione del fabbisogno di medici e professionisti sanitari

(comma 472)

3,0

2,0

2,0

3,0

2,0

2,0

3,0

2,0

2,0

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni considerato che il maggiore onere recato dalla disposizione di cui al comma 534, relativo all’istituzione della tecnostruttura prevista dal comma 533, appare configurato come limite massimo di spesa; peraltro, al fine di valutare la congruità della disposta autorizzazione di spesa rispetto alle finalità della norma appare opportuno che vengano forniti dati ed elementi di valutazione in merito all’assetto organizzativo e funzionale della suddetta tecnostruttura. Nulla da osservare, altresì, in merito ai maggiori oneri recati dal comma 535 essendo gli stessi limitati all’entità dell’autorizzazione di spesa disposta dal medesimo comma.

 

Comma 473
(Disposizioni in materia di APE sociale)

Normativa vigente. L’articolo 1, commi da 179 a 186, della L. 232/2016 ha riconosciuto in via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, agli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata INPS, che si trovano in specifiche condizioni, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio ed il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.

Il beneficio dell'indennità disciplinata ai sensi dei commi da 179 a 185 è riconosciuto, a domanda, nel limite complessivo di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 630 milioni di euro per l'anno 2018, di 666,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2020, di 323,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 101,2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2023.

Successivamente, l’articolo 18, comma 1, del DL 4/2019 ha prolungato dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 l’applicazione della cosiddetta APE sociale. Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232/2016 è stata incrementata di 16,2 milioni di euro per l’anno 2019, 131,8 milioni di euro per l’anno 2020, 142,8 milioni di euro per l’anno 2021, 104,1 milioni di euro per l’anno 2022, 51,0 milioni di euro per l’anno 2023 e 2 milioni di euro per l’anno 2024.  

 

Le norme modificano l’articolo 1, comma 179, della L. 232/2016, prolungando dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 l’applicazione della cosiddetta APE sociale. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo l della L. 232 del 2016 è incrementata di 108 milioni di euro per l'anno 2020, 218,7 milioni di euro per l'anno 2021, 184,6 milioni di euro per l'anno 2022, 124,4 milioni di euro per l'anno 2023, 57,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,2 milioni di euro per l'anno 2025.

Infine, si prevede che le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo dell’articolo 1, comma 165, della L. 205/2017 si applichino anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2020.

L’articolo 1, comma 165, della L. 205/2017 semplifica la procedura per l'accesso all’APE sociale per le attività gravose, prevedendo che non sia più necessario il vincolo dell'assoggettamento alla Tariffa INAIL del 17 per mille, indicato come elemento necessario dal D.P.C.M. 88/2017, ai fini della validità della domanda da inoltrare per la concessione del beneficio.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto corrente

 

Proroga APE sociale-

108,0

218,7

184,6

108,0

218,7

184,6

108,0

218,7

184,6

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame è la disposizione è diretta ad estendere l'accesso alla prestazione cosiddetta “APE sociale” anche ai soggetti che maturano i relativi requisiti nell'anno 2020. Conseguentemente viene incrementata la relativa autorizzazione di spesa; tale incremento costituisce in ogni caso un limite di spesa, tenendo comunque conto degli elementi di monitoraggio disponibili e parametrando tale maggiore onere a un aumento della platea interessata di circa 15.000 nuovi accessi. Da ciò derivano pertanto i seguenti maggiori oneri in termini di maggiori prestazioni pensionistiche:

(milioni di euro)

Anno

Oneri

2020

108,0

2021

218,7

2022

184,6

2023

124,4

2024

57,1

2025

2,2

2026

0

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la quantificazione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento di un anno della cosiddetta APE sociale è basata su un incremento della platea di soggetti interessati di 15.000 unità, come riportato nella RT. Tale incremento, come i maggiori oneri derivanti dall’estensione temporale della misura, appaiono in linea con quelli ipotizzati dalla RT riferita all’articolo 18 del DL 4/2019, che ha prolungato per l’anno in corso l’applicazione delle misure in esame. In proposito, non vi sono quindi al riguardo osservazioni da formulare.

 

Commi 474 e 475
(Istituzione della commissione occupazioni gravose e della commissione spesa previdenziale e assistenziale)

La norma demanda ad appositi DPCM l'istituzione di due commissioni:

·      Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni.

La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale. La Commissione è presieduta dal Ministro del Lavoro o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia, del Ministero del lavoro, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL, del Consiglio superiore degli attuari, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.

·      Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali.

La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia, del Ministero del lavoro, del Ministero della salute, dell'ISTAT, dell'INPS e dell'INAIL, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Con i decreti istitutivi sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento delle Commissioni, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. Le Commissioni concludono i lavori entro il 31 dicembre 2020 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori delle Commissioni.

Si prevede inoltre che ai componenti delle Commissioni non spetti alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

Le norme recano una apposita clausola di invarianza in base alla quale all'attuazione delle disposizioni in esame si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe acquisita conferma che le due Commissioni possano effettivamente far fronte ai compiti alle stesse affidati avvalendosi delle sole risorse già previste a legislazione vigente.

 

Comma 476
(Opzione donna)

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 9, della legge n. 234/2004 ha previsto in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 (c.d. opzione donna). Si ricorda che, per i trattamenti liquidati in base all'istituto in esame, la decorrenza può avere luogo solo dopo 12 mesi dalla maturazione dei suddetti requisiti, ovvero dopo 18 mesi per le lavoratrici autonome.

Successivamente, il comma 281 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 e il comma 222 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, hanno esteso l’accesso al regime sperimentale anche alle lavoratrici per le quali, fermo restando il possesso dei requisiti minimi alla data del 31 dicembre 2015, la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data[116].

L'articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2019 ha esteso la possibilità di optare per il regime sperimentale alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2018, indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione che dovrà comunque avvenire successivamente a tale data. In particolare la norma indica i seguenti requisiti anagrafici: almeno 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti; almeno 59 anni di età per lavoratrici autonome.

 

La norma estende la possibilità di accedere al regime “opzione donna” alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2019 (in luogo del 31 dicembre 2018, previsto dalla normativa vigente).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Estensione opzione donna

66,7

187,2

291,3

66,7

187,2

291,3

66,7

187,2

291,3

Maggiori entrate tributarie

 

Estensione opzione donna  (effetti fiscali)

 

 

9,2

 

 

9,2

 

 

9,2

 

La relazione tecnica afferma che la norma estende la facoltà di accedere a “opzione donna” alle lavoratrici che compiono i requisiti minimi previsti dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019 nel corso dell'anno 2019.

La RT ha effettuato le valutazioni sulla base delle risultanze dei monitoraggi predisposti dalla Direzione Centrale Pensioni dell’INPS per ciascuna proroga al regime sperimentale (legge 208/2015 e legge 232/2016, decreto-legge 4/2019).

Si osserva che la proroga del 2016 aveva le seguenti peculiarità:

-         i requisiti anagrafici e contributivi rimanevano inalterati rispetto alla normativa originaria;

-         era consentito il pensionamento anche a coloro che avevano maturato il requisito precedentemente al 1° gennaio 2015, ma che per effetto del regime delle decorrenze sarebbero uscite a partire dal 1° gennaio 2016;

-         l'eliminazione dell’adeguamento alla speranza di vita scattata nel 2013 (tre mesi) incrementava di un quarto la generazione delle lavoratrici che maturavano il diritto alla maturazione del solo requisito di età (avendo già maturato il requisito di anzianità).

La proroga introdotta dal decreto-legge n. 4 del 2019 ha invece le seguenti caratteristiche:

-         il requisito contributivo è inalterato mentre il requisito anagrafico è incrementato di un anno;

-         è consentito il pensionamento a coloro che maturano il requisito anagrafico (almeno 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti; almeno 59 anni di età per lavoratrici autonome) e contributivo nei tre anni compresi tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2018;

-         il regime delle decorrenze ed il sistema di calcolo della prestazione sono quelli previsti dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004.

Il monitoraggio relativo a tutto settembre sulla norma del decreto-legge n. 4 del 2019 evidenzia un numero di domande accolte pari a circa 13.500, di cui circa 11.400 lavoratrici del settore privato e circa 2.100 del settore pubblico, che potrebbero raggiungere le 18.000/19.000 unità entro la fine dell'anno (con adesione di ulteriori soggetti in anni successivi).

Si consideri inoltre che la proposta normativa:

-         consente l'accesso al regime sperimentale per le lavoratrici che maturano i requisiti nel corso dell'anno 2019;

-         implica che, dato il regime delle decorrenze per le lavoratrici autonome, la prima decorrenza utile sarà il 1° luglio 2020 e potranno uscire nel corso del primo anno solamente le lavoratrici che hanno maturato il requisito nel primo semestre dell'anno 2019.

Quindi sulla base delle distribuzioni delle posizioni assicurative per età ed anzianità contributiva e dell'andamento storico dei pensionamenti registrati nel regime sperimentale fino a settembre 2019 desumibili dai monitoraggi previsti per legge, la RT considera i seguenti contingenti numerici:

-         numero di lavoratrici dipendenti del settore privato che maturano i requisiti anagrafici e contributivi minimi nel corso del 2019 pari a 11.400 unità;

-         numero di lavoratrici dipendenti del settore pubblico che maturano i requisiti anagrafici e contributivi minimi nel corso del 2019 pari a 2.700 unità;

-         numero di lavoratrici autonome che maturano i requisiti anagrafici e contributivi minimi nel corso del 2019 pari a 4.100 unità.

La RT considera uno scaglionamento delle uscite in modo che il 55% (50% per le lavoratrici autonome) acceda al pensionamento alla prima decorrenza utile, il 35% (40% per le lavoratrici autonome) dopo un anno ed il residuo 10% dopo due anni. Tale distribuzione delle decorrenze è stata desunta dai dati di monitoraggio.

Sulla scorta dei dati relativi alle prestazioni liquidate nel regime sperimentale negli ultimi tre anni, la RT ipotizza:

-         un importo medio della pensione contributiva di 1.150 euro mensili per le lavoratrici dipendenti da privati, di 1.300 euro mensili per le lavoratrici dipendenti pubbliche e di 880 euro mensili per le lavoratrici autonome;

-         una riduzione degli importi medi di pensione per effetto del calcolo contributivo mediamente pari all'8% per le lavoratrici dipendenti e al 17% per le lavoratrici autonome.

Nella tabella seguente sono riportate le stime degli effetti finanziari per le diverse tipologie di lavoratrici:

Effetti derivanti dall'estensione del regime sperimentale alle lavoratrici dipendenti del settore privato, pubblico e autonome che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2019(1)

(milioni di euro)

Anno

Numero di pensioni vigenti alla fine dell'anno (migliaia)

Effetti pensionistici

(- = risparmio)

TFS/TFR comparto pubblico

(- = risparmio)

Effetti finanziari complessivi

(- = risparmio)

Effetti finanziari complessivi al netto degli effetti fiscali (- = risparmio)

2020

9,1

66,7

-

66,7

66,7

2021

15,4

187,2

 

187,2

187,2

2022

15,9

240,3

51,0

291,3

282,1

2023

12,5

212,8

47,0

259,8

251,3

2024

7,9

146,8

17,0

163,8

160,7

2025

3,0

65,3

-15,0

50,3

53,0

2026

0,6

-7,0

-35,0

-42,0

-35,7

(1) Per le lavoratrici di 58 anni (59 per le lavoratrici autonome) e almeno 35 anni di anzianità entro il 31 dicembre 2019

In merito ai profili di quantificazione, si rileva in primo luogo che la relazione tecnica non fornisce tutti i dati e gli elementi necessari ad una puntuale verifica delle stime degli effetti finanziari connessi alle norme in esame, quali ad esempio la distribuzione per età e anzianità contributiva dei soggetti potenzialmente interessati.

In particolare, confrontando i dati della RT con quelli riportati nelle relazioni tecniche relative a precedenti interventi normativi in materia (ed in particolare, da ultimo, il decreto legge n. 4/2019), si evidenziano differenze riguardanti:

·        gli importi medi mensili delle pensioni delle diverse platee. Per le lavoratrici dipendenti del settore privato è stato considerato un importo di 1.150 euro in luogo di 1.200 euro; per le lavoratrici del settore pubblico 1.300 euro in luogo di 1.400 euro; per le lavoratrici autonome 880 euro in luogo di 800 euro;

·        le percentuali di riduzione degli importi medi della pensione calcolata con il metodo interamente contributivo. Per le lavoratrici dipendenti è stata considerata una percentuale dell’8% in luogo del 14% (settore privato) e del 19% (settore pubblico); per le lavoratrici autonome il 17% in luogo del 23%;

·        le percentuali di scaglionamento dell’accesso al pensionamento sulla base del regime delle decorrenze. 

Inoltre, rispetto ai dati riportati nella RT riferita al citato decreto-legge n. 4/2019, non sono esplicitate le eventuali interazioni con il regime di anticipazione pensionistica “Quota 100” che è in vigore per il triennio 2019-2021.

Si ricorda in proposito che l’adesione ad opzione donna (in luogo di “quota 100”) comporta – in ragione della minore onerosità dei ratei pensionistici, calcolati interamente con il sistema contributivo – minori oneri rispetto alle pensioni ottenute con i requisiti richiesti da “quota 100”, che prevedono invece l’applicazione delle modalità di calcolo pro-quota. Si ricorda che la RT riferita al decreto-legge n. 4/2019, considera una percentuale di circa il 50% delle lavoratrici optanti in ragione della possibilità di cumulare con Opzione Donna la pensione con i redditi da lavoro, facoltà non consentita per “Quota 100”.

Per quanto riguarda gli esercizi successivi al primo, non è possibile verificare le stime degli oneri (o risparmi netti) che si determinano in ciascun anno, non essendo esplicitata la misura media del TFR che sarebbe stato erogato in assenza dell’intervento normativo in esame.

Inoltre, per il settore pubblico la RT non esplicita gli effetti di risparmio connessi all’accesso al pensionamento anticipato per le dipendenti del settore pubblico. Infatti, a fronte di una maggiore spesa pensionistica, dovrebbe registrarsi una minore spesa per retribuzioni a carico delle pubbliche amministrazioni. Appare quindi opportuno chiarire se tali effetti di risparmio non siano stati considerati per ragioni di prudenzialità (tenendo conto della facoltatività dell’accesso al pensionamento anticipato, che avviene appunto su base volontaria).

Con riferimento agli effetti fiscali, si osserva che gli stessi sono espressamente valutati soltanto in rapporto ai TFS/TFR del comparto pubblico, come desumibile anche dal fatto che non risultano contabilizzati effetti nei 2 anni (2020 e 2021) nei quali non saranno erogate tali prestazioni: su tale profilo, dunque, non si formulano osservazioni.

 

Commi 477 e 478
(Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici)

Normativa vigente. L’articolo 69, comma 1, della L. 388/2000 ha disposto che il meccanismo di rivalutazione delle pensioni, di cui all’articolo 34, comma 1, della L. 448/1998, si applichi per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti, come segue:

a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS;

b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;

c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

In deroga a tale meccanismo, da ultimo, l’articolo 1, comma 260, della L. 145/2018 dispone che per il triennio 2019-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici sia riconosciuta nella misura del 100% per i trattamenti complessivamente pari o inferiori a 3 volte il trattamento minimo INPS. Per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi, la rivalutazione è riconosciuta:

•   nella misura del 97 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS;

•   nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quatto volte e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS;

•   nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS;

•   nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS;

•   nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS;

•   nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

 

Le norme prevedono che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per i trattamenti complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS sia riconosciuta nella misura del 100 per cento (includendo quindi nella rivalutazione integrale, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, anche la fascia compresa da tre a quattro volte).

Per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi nel biennio 2019-2021 il meccanismo di rivalutazione previsto è il seguente:

l) nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS;

2) nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS;

3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS;

4) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS;

5) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

Resta pertanto confermata la rivalutazione per fasce di reddito pensionistico superiore a quattro volte il minimo già prevista dall’articolo 1, comma 260, della L. 145/2018.

È previsto il meccanismo di salvaguardia in corrispondenza di ogni limite superiore delle classi di importo considerate per far sì che, in ogni caso, le pensioni superiori a tale limite non risultino inferiori, successivamente all'applicazione dello schema di indicizzazione, al predetto limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante al medesimo.

In base al comma 2, a decorrere dal l° gennaio 2022, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è inoltre applicato:

a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;

b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo lNPS;

c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

Viene pertanto reintrodotto il meccanismo di rivalutazione di cui all’articolo 69, comma 1, della L. 388/2000, ad eccezione della fascia compresa tra tre e quattro volte il minimo pensionistico, per la quale resta confermata la rivalutazione integrale.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Incremento da tre a quattro volte del limite per il quale è garantita l'indicizzazione delle pensioni al 100%

8,0

39,0

86,0

8,0

39,0

86,0

8,0

39,0

86,0

Maggiori entrate tributarie

 

Incremento da tre a quattro volte del limite per il quale è garantita l'indicizzazione delle pensioni al 100% - Effetti fiscali

2,0

10,0

23,0

2,0

10,0

23,0

2,0

10,0

23,0

 

La relazione tecnica afferma che le modifiche comportano effetti negativi per la finanza pubblica strutturali e crescenti per effetto della tipologia dell'intervento e della natura del meccanismo sul quale il medesimo intervento opera. La RT quindi esplicita ii seguenti parametri ed ipotesi:

a) monte pensioni complessivo (al netto di pensioni e assegni sociali) - sulla base delle previsioni contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019 – stima per l’anno 2019: circa 27l,1 miliardi di euro;

b) tasso di indicizzazione in linea con quanto previsto sulla base dei più aggiornati elementi e in Nota di Aggiornamento DEF 2019;

c) quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a tre volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS: circa 18,7%

d) quota percentuale monte pensioni corrispondente alla fascia di importo compresa tra 3 e 4 volte il trattamento minimo INPS: circa 9,3%.

Dalla disposizione derivano i seguenti maggiori oneri in termini di maggiore spesa pensionistica:

(milioni di euro)

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Lordo fisco

8

39

86

128

186

246

308

371

434

498

Netto fisco

6

29

63

93

134

176

219

262

304

346

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame garantiscono, a regime, alla fascia di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra tre e quattro volte il minimo la rivalutazione integrale rispetto all’inflazione: tale rivalutazione, a legislazione vigente, è invece garantita al 97% per gli anni 2020 e 2021 e al 90% per gli anni a decorrere dal 2022.

In proposito, si prende atto della quantificazione operata dalla relazione tecnica. Peraltro, appare necessario acquisire ulteriori elementi, al fine di verificare la quantificazione riportata nella RT.

Si osserva in proposito che il procedimento di stima seguito appare riprodurre quello utilizzato in occasione di precedenti analoghe disposizioni, pur a fronte di innovazioni normative, non sovrapponibili ai precedenti interventi, in quanto riguardanti un solo scaglione di importo pensionistico.

Andrebbero in particolare forniti chiarimenti riguardo ai parametri utilizzati con riferimento alle lettere c) e d) della RT, che sembrano far riferimento alla stessa fascia di importo, per la quale sono indicate due diverse percentuali di spesa pensionistica interessate.

Per quanto attiene alle aliquote fiscali applicate al fine di determinare gli effetti indotti, si rileva che le stesse – calcolate in base alla tabella decennale degli oneri lordi e netti riportata dalla RT - tendono negli anni ad attestarsi intorno al 30 per cento. In proposito, appare opportuno acquisire conferma in merito alla prudenzialità dei criteri sottostanti l’utilizzo di tale parametro.

 

Commi 479 - 481
(Disposizioni per l'attuazione del programma del Reddito di cittadinanza)

La norma stanzia a decorrere dal 2020, 35 milioni di euro al fine di consentire la presentazione delle domande di Reddito di cittadinanza (RdC) e di Pensione di cittadinanza (PdC) di cui al decreto-legge n. 4/2019, anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 5 comma 1, del predetto decreto-legge, nonché per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale[117].

Dalla medesima annualità, ai fini del finanziamento delle attività per il Reddito di Cittadinanza e la Pensione di Cittadinanza, ai sensi dell'art. 5 comma 1, del citato decreto-legge, da parte degli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro è incrementato di 5 milioni di euro. I criteri di ripartizione del finanziamento per il Reddito di Cittadinanza e per la Pensione di Cittadinanza sono definiti con Regolamento del Ministro del lavoro.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi pari a 40 milioni di euro annui, si provvede nell'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 e a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 255, della legge n. 145/2018.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Somme in favore dei CAF per domante RdC

35

35

35

35

35

35

35

35

35

Incremento Fondo Istituti di patronato per domante RdC

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Minori spese correnti

 

Riduzione autorizzazione di spesa art 12 DL 4/2019

40

0

0

40

0

0

40

0

0

Riduzione Fondo reddito di cittadinanza

0

40

40

0

40

40

0

40

40

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della disposizione

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 482
(Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro)

La norma incrementa di un milione per l’anno 2020, due milioni per l’anno 2021 e tre milioni per il 2022 la dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie vittime di gravi infortuni sul lavoro[118].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro

1

2

3

1

2

3

1

2

3

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi 483-485
(Fondo INPS della Gestione delle prestazioni creditizie e sociali)

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 245, della L. 662/1996, ha istituito presso l’INPDAP la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali agli iscritti.

L’articolo 2 del DM 463/1998 ha altresì disposto che detta gestione sia finanziata con il contributo obbligatorio previsto dall'art. 1, comma 242, della L. 662/1996[119]. Tale contributo è versato all'INPDAP dalle amministrazioni ed enti di appartenenza degli iscritti con le stesse modalità previste per quello concernente il trattamento pensionistico, fermo restando il diritto di rivalsa da parte delle amministrazioni ed enti sulla retribuzione mensilmente erogata ai propri dipendenti. Il contributo non è rimborsabile ancorché non siano state erogate prestazioni.

 

Le norme – introdotte durante l’esame presso il Senato - prevedono che i pensionati, già dipendenti pubblici, che fruiscono di trattamento a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, già iscritti all'INPDAP, nonché i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta gestione speciale di previdenza che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non risultano iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della L. 662/1996, possono aderire alla stessa, previa comunicazione scritta all'INPS della volontà di adesione. Con decreto sono dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazione delle disposizioni in esame (commi 483 e 484).

La comunicazione deve essere effettuata entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto. L'adesione esercitata è irrevocabile (comma 485).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ricorda che la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali è finanziata con il contributo dei lavoratori nella misura dello 0,35% commisurato alla retribuzione contributiva e pensionabile e con il contributo dei pensionati nella misura dello 0,15% dell'ammontare lordo della pensione. Le prestazioni erogate sono individuate normativamente dal D.M. 28 luglio 1998, n.463 e vengono finanziate con i contributi versati dagli iscritti. Esse sono erogate a budget annuale, ovvero entro il limite delle risorse disponibili in ciascuna annualità derivanti dalle entrate della Gestione.

Le platee di riferimento interessate dalla norma sono le seguenti:

1.      i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche, cli cui all'art.1 comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, interessati alla riapertura dei termini, in servizio alla data cli entrata in vigore della disposizione, che non abbiano già aderito, hanno facoltà di iscriversi entro sei mesi;

2.      i pensionati vigenti interessati alla riapertura dei termini, già dipendenti di amministrazioni pubbliche cli cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, che non abbiano già aderito, hanno facoltà di iscriversi entro sei mesi.

La RT ipotizza che la riapertura dei termini per l'iscrizione decorra dal 1 ° aprile 2020, successivamente all'emanazione ciel decreto ministeriale attuativo. Per la stima della platea al punto 1, il numero di dipendenti non iscritti è stato dedotto dal Conto Annuale-MEF 2017 e quantificato pari a circa 40.000 unità; la percentuale di adesione opzionale è stata rilevata pari a circa 1'11%. L'imponibile medio è pari a 42.600 euro.

Le informazioni per l'individuazione della platea al punto 2 sono state tratte dai dati delle pensioni in pagamento. Si rileva che i pensionati diretti non aderenti alla Gestione Credito e Welfare sono circa 2,3 milioni, con esclusione di coloro che sono al di sotto dell'importo minimo e considerati i pensionati delle gestioni private ex dipendenti di amministrazioni non iscritte obbligatoriamente. La percentuale media di adesione rilevata è pari al 3,6%, mentre la pensione media rilevata per la platea di riferimento è pari a 27.400 euro lordi annui.

Il quadro macroeconomico di riferimento è quello delineato dalla Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (30 settembre 2019) e dal quadro macroeconomico di lungo periodo utilizzato nelle verifiche tecnico-attuariali delle gestioni INPS.

Per le due platee interessate, i risultati della valutazione per il 2020 sono effettuati, prudenzialmente, sotto l'ipotesi che l'iscrizione abbia effetto decorso integralmente il periodo di sei mesi previsto per la manifestazione della volontà di adesione a partire dalla data di adozione del decreto attuativo. Sotto tale l'ipotesi, (decorrenza 1° ottobre) la seguente tabella riporta le valutazioni del maggiore gettito contributivo derivante dalla disposizione:

(euro)

Platea di riferimento

Numero

Imponibile medio

Aliquota

Contributo medio annuo

Maggior gettito contributivo

Platea 1

4.400

45.000

0,35%

158

173.300

Platea 2

82.400

27.400

0,15%

41

846.700

Totale

86.600

28.292

 

47

1.020.000

Lo sviluppo del maggior gettito contributivo è di seguito esposto:

(milioni di euro)

Anno

Platea 1

Platea 2

Totale

2020

0,17

0,85

1,02

2021

0,69

3,33

4,02

2022

0,68

3,27

3,95

2023

0,67

3,20

3,88

2024

0,66

3,15

3,82

2025

0,66

3,10

3,76

2026

0,65

3,05

3,70

2027

0,64

3,00

3,64

2028

0,64

2,95

3,59

2029

0,63

2,90

3,53

 

È altresì riportato lo sviluppo del maggior onere per prestazioni di welfare, prudenzialmente posto pari alle maggiori risorse finanziarie disponibili che, annualmente, costituiscono il limite di spesa massima erogabile:

 

(milioni di euro)

Anno

Maggior gettito contributivo

Maggior onere

2020

1,02

1,02

2021

4,02

4,02

2022

3,95

3,95

2023

3,88

3,88

2024

3,82

3,82

2025

3,76

3,76

2026

3,70

3,70

2027

3,64

3,64

2028

3,59

3,59

2029

3,53

3,53

 

La RT afferma quindi che la norma non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame consentono a determinati soggetti di aderire alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Si rileva altresì che l’articolo 2 del DM 463/1998 prevede che tale gestione sia finanziata con il contributo obbligatorio previsto dall'art. 1, comma 242, della L. 662/1996.

In proposito, si prende atto della quantificazione operata dalla RT, che evidenzia l’equivalenza tra maggior gettito contributivo e maggiori prestazione erogati a carico della gestione. Con riferimento al maggior gettito contributivo, tale quantificazione appare sostanzialmente congrua rispetto ai parametri indicati. Peraltro, riguardo alle maggiori prestazioni erogate, la RT non fornisce i parametri sottostanti la stima indicata: si rileva quindi l’opportunità di acquisire tali dati per verificare la neutralità delle disposizioni.

 

Commi 486-489
(Crediti nei confronti di orfani per crimini domestici)

Le norme – introdotte durante l’esame presso il Senato - prevedono che per il triennio 2020-2022 i crediti vantati dallo Stato o da istituti previdenziali e/o assicurativi pubblici,  nei confronti degli autori di un delitto di omicidio, sorti in conseguenza della commissione del reato medesimo, commesso contro il coniuge, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente ovvero ad esso legata da relazione affettiva, non siano imputabili ai beni ereditari trasmessi ai figli minori, ovvero maggiorenni non economicamente autosufficienti nati dalle predette relazioni purché estranei alla condotta delittuosa (commi 486 e 487).

Ai relativi oneri, entro il limite di spesa di 1,5 milioni di euro nell'anno 2020 e di 700 mila euro nell'anno 2021 e 500 mila euro per l'anno 2022, si provvede con le risorse disponibili di cui all'artico 6, comma 4, della L. 167/2017, relativo all’incremento del contributo statale al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti. Le operazioni di surroga si applicano anche ai crediti pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge (comma 488).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le norme prevedono che per il triennio 2020-2022 i crediti vantati dallo Stato e da Istituti Previdenziali o Assicurativi Pubblici, nonché dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, derivanti da omicidi commessi in ambito domestico, siano finanziati con le risorse disponibili di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 20 novembre 2017 n.167, accreditate a Consap ai sensi del D.P.R. 19/02/2014, n. 60.

Le predette risorse, ammontanti complessivamente ad euro 40.000.000, sono state finora impegnate solo in parte. Tenuto conto che l'onere è stimato presuntivamente in 1,5 milioni di euro per l'anno 2020, anche tenuto conto di effetti retroattivi (eventi già accaduti con surroghe non perfezionate), in 700 mila euro per il 2021 e in 500 mila euro per l'anno 2022, le menzionate risorse sono sufficienti a garantire la copertura finanziaria della norma in esame, senza compromettere il perseguimento delle finalità già previste a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che l’onere è configurato come limite di spesa, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione al fine di verificare la congruità del medesimo rispetto alle finalità indicate dalla norma, che vietano l’imputazione ai figli minori o economicamente non autosufficienti, orfani di crimini domestici, di crediti vantati dallo Stato e sorti a seguito delle condotte criminose in oggetto. Tali elementi appaiono opportuni anche in considerazione della mancanza di una procedura di monitoraggio volta a garantire il rispetto dei predetti limiti. Va peraltro evidenziato che il medesimo onere, data la natura delle posizioni soggettive coinvolte, appare difficilmente riconducibile all’interno di un limite massimo di spesa: in proposito andrebbe acquisito l’avviso del Governo. Analoghe considerazioni sembrano valere per la limitazione ad un triennio delle previsioni in esame.

Infine, la mancata imputazione di effetti finanziari, connessi alle norme, nel prospetto riepilogativo sembra da collegare all’utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente, provenienti da un’autorizzazione di spesa relativa al contributo statale al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. In proposito si prende atto di quanto indicato dalla RT circa la disponibilità di tali risorse senza pregiudizio degli interventi previsti a legislazione vigente.

Andrebbe altresì confermata l’idoneità di tali risorse a fornire copertura agli interventi in esame con riguardo al relativo impatto sui tre diversi saldi di finanza pubblica.

 

Comma 490
(Rifinanziamento del Fondo per le disabilità)

Le norme – introdotte durante l’esame presso il Senato - prevedono che Il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 1, della L. 112/2016, sia incrementato di 2 milioni di euro per l’anno 2020.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

2,0

 

 

2,0

 

 

2,0

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto.

 

Commi 491-494
(Interventi in materia di ammortizzatori sociali, sostegno al reddito e sistema duale)

Normativa vigente. L’articolo 44, comma 11-bis, del D. Lgs. 148/2015 ha disposto, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016 e di 117 milioni di euro per l'anno 2017, la possibilità di concedere un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa. Successivamente l’articolo 53-ter del DL 50/2017 ha previsto che le regioni possano destinare tali risorse, nei limiti della parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa e che alla data del 1º gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva.

Con ulteriori interventi legislativi sono state successivamente finanziate le misure di integrazione salariale straordinaria in riferimento a specifiche aree territoriali.

 

Le norme – introdotte durante l’esame presso il Senato – prevedono, al comma 1, che le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del D. Lgs. 148/2015, nonché le restanti risorse finanziarie previste dall'articolo 1, comma 1, del DL 44/2018, per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella Regione Sardegna, dall'articolo 1, comma 254, della L. 145/2018, per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella regione Lazio, dagli articoli 9 e 10 del DL 101/2019 per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella regione Sicilia e Sardegna e per l'area di crisi industriale complessa di Isernia, nonché ulteriori 45 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, da ripartire tra le regioni sulla base delle risorse utilizzate nel 2019 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti nella disponibilità di ogni singola Regione, possano essere destinate, nell'anno 2020, dalle predette regioni, alle medesime finalità del richiamato articolo 44, comma 11-bis, del D. Lgs. 148/2015, nonché a misure di trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, di cui all'articolo 53-ter del DL 50/2017 (comma 491).

L’integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del D. Lgs. 148/2015 può essere concessa, per l'anno 2020, anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa, entro il limite massimo di spesa di 10 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. Tali risorse possono essere inoltre destinate a finanziare il trattamento di mobilità in deroga in favore dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 2019 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. Con decreto, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa di euro 10 milioni di euro per l'anno 2020 (comma 492).

Viene inoltre modificato l’articolo 44 del DL 109/2018, relativo al trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva, prevedendo una proroga di sei mesi del trattamento per l'anno 2020, fermo restando il limite complessivo delle risorse finanziarie stanziate, qualora l'avviato processo di cessione aziendale, per le azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbia incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Ministero dello Sviluppo Economico (comma 493).

Si ricorda che l’articolo 44 del DL 109/2018 ha previsto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in questione nel limite delle risorse stanziate dall’articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 148/2015 e non utilizzate, anche in via prospettica: Il predetto articolo 21, comma 4, aveva stanziato risorse pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Infine, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della L. 205/2017 (relativo al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato e all'alternanza scuola-lavoro) sono incrementate di euro 46,7 milioni a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione. Conseguentemente detto Fondo è incrementato di 21,7 milioni di euro per l'anno 2020, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione per tale anno 2020 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della L. 247/2007 (Fondo lavori usuranti), con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del D. Lgs. n. 67/2011 (comma 494).

Il D. Lgs. 67/2011 consente l’anticipo pensionistico anticipato ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della L. 247/2007. L’articolo 3 del D. Lgs. 67/2011 prevede che, qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie disponibili, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Incremento Fondo per l'occupazione e la formazione (comma 494)

21,7

 

 

21,7

 

 

21,7

 

 

Minori spese correnti

 

Riduzione autorizzazione di spesa di cui al D. Lgs. 67/2011 relativa all'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (comma 494)

21,7

 

 

21,7

 

 

21,7

 

 

 

La relazione tecnica, con riferimento al comma 491, ricostruisce la normativa in esame, nulla aggiungendo al contenuto delle norme.

Per quanto riguarda il comma 492, la RT afferma che la disposizione si propone di estendere il trattamento straordinario di integrazione salariale, di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché il trattamento di mobilità in deroga di cui all’articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, anche alle imprese operanti nelle aree del Fermano-Maceratese e Torino, riconosciute con i decreti del Ministro dello sviluppo economico del 12.12.2018 e del 16.04.2019. All'onere finanziario, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, quantificato in base ai fabbisogni comunicati dalle due regioni interessate, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

In merito al comma 493, la RT afferma che l'intervento non comporta ulteriori oneri, considerato che viene prevista la possibilità di attivare la CIGS nel limite massimo complessivo delle risorse già stanziate. Pertanto, in assenza della disponibilità delle risorse finanziarie, non può essere stipulato alcun accordo di CIGS per la causale della cessazione di attività.

Infine, con riferimento al comma 494, l'integrazione della quota prevista per i percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti alla alternanza scuola lavoro nasce dalla necessità di sostenere la messa a regime del sistema duale quale strumento fondamentale di raccordo tra formazione e mondo del lavoro. La disposizione comporta nuovi e maggiori oneri pari a 46,7 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri così quantificati si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, che viene contestualmente incrementato per 21,7 mln di euro per l'anno 2020. A tale maggiore onere per 21,7 mln di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni. Tale riduzione per il solo anno 2020 e solo limitatamente all'importo indicato a copertura del rifinanziamento del fondo sociale per occupazione e formazione è resa possibile dagli elementi di monitoraggio acquisiti in sede di apposita Conferenza dei servizi senza compromettere il riconoscimento dei benefici per l'anno 2020.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che i commi da 491 a 493 prevedono l’estensione al 2020 di misure straordinarie per il sostegno al reddito, a valere sulle risorse residuali di somme già stanziate e sul Fondo per l’occupazione e la formazione. In proposito, pur considerando che gli oneri si configurano come limiti massimi di spesa, si evidenzia l’opportunità di acquisire più puntuali indicazioni riguardo al numero dei soggetti potenzialmente interessati, al costo medio effettivo degli interventi e all’ammontare delle risorse, aggiuntive rispetto agli stanziamenti già disposti, messe a disposizione dalle norme in esame. Andrebbe inoltre confermata la coerenza dei nuovi utilizzi previsti rispetto agli effetti, in termini di cassa, già scontati nei tendenziali con riguardo alle medesime risorse.

Con riferimento al comma 494, si osserva che la disposizione incrementa per il 2020 il finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato e all'alternanza scuola-lavoro per 46,7 milioni a valere sulle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione. Conseguentemente detto Fondo è incrementato di 21,7 milioni di euro per il 2020 a valere sul Fondo lavori usuranti. In proposito, si prende atto che la riduzione delle risorse relative al Fondo lavori usuranti per il 2020, limitatamente all'importo indicato a copertura del rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, non compromette il riconoscimento dei benefici per il medesimo esercizio alla luce degli elementi acquisiti con il monitoraggio in sede di apposita Conferenza dei servizi, secondo quanto affermato dalla RT. 

Infine, con riguardo al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, andrebbe acquisita conferma che le riduzioni disposte dalle norme in esame, al netto dei rifinanziamenti, non pregiudichino lo svolgimento di interventi già programmati a valere sullo stesso.

 

Commi da 495 a 497
(Assunzione di lavoratori socialmente utili)

Le norme, introdotte dal Senato, sono finalizzate a semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il comma 446 prevede, a legislazione vigente, che le amministrazioni pubbliche, utilizzatrici[120] dei lavoratori socialmente utili (LSU) e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità possano procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto di specifiche condizioni.

A tale scopo è stabilito che le amministrazioni pubbliche, utilizzatrici[121] dei lavoratori socialmente utili[122] (LSU) e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità (LPU), possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, in deroga, per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai limiti assunzionali previsti dalla vigente normativa in materia, limitatamente alle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) (comma 495).

Si prevede che a decorrere dall'anno 2020, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di euro 9.000.000 annui (comma 496).

Si rammenta che l’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede  un contributo pari a 50 milioni annui a decorrere dal 2008 per la stabilizzazione di LSU e LPU facendo riferimento però ad una platea meno ampia di quella destinataria delle norme in esame. Le risorse in esame, inoltre, sono già per 30 milioni di euro destinate all’attuazione di altra norma recate dal disegno di legge in esame per la stabilizzazione di LSU.

Si prevede che le amministrazioni interessate provvedano alle assunzioni a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro il 31 marzo 2020. Al fine del riparto le predette amministrazioni, entro il 31 gennaio 2020, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità le regioni provvedono mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziate da leggi regionali nel rispetto dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (comma 497).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Stabilizzazione LSU

9

9

9

9

9

9

9

9

9

 

La relazione tecnica non considera la norma.

La formulazione della norma proposta corrisponde a quella indicata nel parere espresso dalla Ragioneria generale dello Stato in allegato al testo della RT sul maxiemendamento e recepito nel parere espresso dalla Commissione Bilancio del Senato.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare dal momento che le assunzioni di LSU sono disposte nel limite delle risorse disponibili a tal fine.

 

Commi 498-500
(Incentivi all'esodo per i lavoratori del settore editoriale)

Le norme, introdotte durante l’esame presso il Senato, al fine di sostenere l'accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, autorizzano la spesa nel limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, che costituisce tetto di spesa, con conseguente aumento dei limiti di spesa, di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del DL 207/2008, al di sopra dei quali è previsto a carico dei datori di lavoro uno specifico contributo aggiuntivo, su proposta delle organizzazioni sindacali datoriali, da versare all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) per il finanziamento dell'onere eccedentario. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i predetti trattamenti di pensione anticipata è rimborsato all'Istituto ai sensi dell'articolo 37, comma 1-bis, della medesima L. 416/1981. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione, di cui alla L. 198/2016 (comma 498).

L’articolo 41-bis, comma 7, del DL 207/2008 prevede che per il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale si provveda mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della L. 203/2008, per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2009. Qualora i datori di lavoro presentino piani comportanti complessivamente un numero di unità da ammettere al beneficio con effetti finanziari complessivamente superiori all'importo massimo di 20 milioni di euro annui fino all'anno 2013, 23 milioni di euro nell'anno 2014, 29 milioni di euro nell'anno 2015, 33 milioni di euro nell'anno 2016, 33 milioni di euro nell'anno 2017, 30,8 milioni di euro nell'anno 2018, 23 milioni di euro nell'anno 2019 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, con decreto è introdotto, su proposta delle organizzazioni sindacali datoriali, a carico dei datori di lavoro del settore uno specifico contributo aggiuntivo da versare all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) per il finanziamento dell'onere eccedentario. Detti limiti di spesa, da ultimo, sono stati incrementati dall’articolo 53-bis, comma 1, del DL 50/2017 in ragione di 6 milioni di euro per l'anno 2017, 10 milioni di euro per l'anno 2018, 11 milioni di euro per l'anno 2019, 12 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro per l'anno 2021

Viene inoltre modificato l’articolo 2 del D. Lgs. 69/2017, relativo ai requisiti richiesti alle aziende del settore dell’editoria per l’accesso ai trattamenti di pensione anticipata (comma 499).

In particolare, viene integralmente sostituito il comma 2, prevedendo che i trattamenti di vecchiaia siano erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che abbiano presentato al Ministero del lavoro, in data successiva al 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale che prevedono la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti, di giovani di età non superiore a 35 anni, ovvero di giornalisti che abbiano già in essere, con la stessa azienda o con azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale, rapporti di lavoro autonomo, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

L’introduzione del comma 2-bis, inoltre, prevede che l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata, comporti la revoca del finanziamento.

Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della L. 416/1981[123], possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1 ° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 26,7 milioni di euro per l'anno 2020, 44,6 milioni di euro per l’anno 2021, 51,2 milioni di euro per l’anno 2022, 54,7 milioni di euro per l'anno 2023, 50,8 milioni di euro per l'anno 2024, 33,3 milioni di euro per l'anno 2025, 19,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1,3 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce tetto di spesa. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni in materia di adeguamento alla speranza di vita[124]. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede nel limite di 6,1 milioni di euro per l'anno 2020, 10,2 milioni di euro per l'anno 2021, 11,7 milioni di euro per l'anno 2022, 12,5 milioni di euro per l'anno 2023, 11,6 milioni di euro per l'anno 2024, 7,6 milioni di euro per l'anno 2025, 4,4 milioni di euro per l'anno 2026, 0,3 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce tetto di spesa, a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione, di cui alla L. 198/2016 (comma 500).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Rimborsi INPGI per pensione anticipata a favore di giornalisti iscritti professionisti (comma 498)

7,00

3,00

3,00

7,00

3,00

3,00

7,00

3,00

3,00

Accesso lavoratori poligrafici pensione anticipata con 35 anni contribuzione (comma 500)

26,70

44,60

51,20

26,70

44,60

51,20

26,70

44,60

51,20

Minori spese correnti

 

Riduzione Fondo pluralismo e innovazione (comma 561)

7,00

3,00

3,00

7,00

3,00

3,00

7,00

3,00

3,00

Riduzione Fondo pluralismo e innovazione (comma 563)

6,10

10,20

11,70

6,10

10,20

11,70

6,10

10,20

11,70

 

La relazione tecnica afferma che in attuazione dell'articolo 24, comma 18 del D.L. 201/2011, il DPR 28 ottobre 2013 n. 157 regola il processo di armonizzazione dei requisiti pensionistici di alcune particolari categorie di lavoratori in relazione alle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività. In particolare l'art. 3 detta le disposizioni di armonizzazione per il pensionamento anticipato dei lavoratori di aziende in crisi e dei poligrafici, innalzando i requisiti contributivi richiesti per il prepensionamento dei lavoratori poligrafici dipendenti di aziende in crisi di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della L. 5 agosto 1981, n. 416.

Al fine del riconoscimento del trattamento anticipato di pensione, la norma prevede un livello minimo di anni di anzianità contributiva, oltre agli incrementi previsti per la speranza di vita, pari a:

·        35 anni dal 1.1.2014 al 31.12.2015;

·        36 anni dal 1.1.2016 al 31.12.2017;

·        37 anni dal 1.1.2018;

in sostituzione del requisito minimo di 32 anni (384 mesi o 1664 settimane) previsto dalla normativa previgente.

Stante il perfezionamento del requisito contributivo minimo utile per accedere al prepensionamento di cui sopra, la liquidazione della pensione è effettuata sulla base dell'intera anzianità contributiva accreditata in favore dell'assicurato senza attribuzione di incrementi convenzionali.

La normativa si applica sui trattamenti pensionistici anticipati aventi decorrenza dal 1 ° febbraio 2014, fatti salvi alcuni casi particolari. Infatti il regolamento di armonizzazione dispone che il precedente requisito continua ad essere applicato a tutti coloro che lo hanno già maturato alla data del 31 dicembre 2013, inoltre in deroga all'art. 3, anche ai lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, in forza di accordi di procedura sottoscritti entro il 31 dicembre 2013 (come disposto dall'art. 1 c. 295-297 della L. 208/2015).

Resta comunque vigente la disposizione secondo la quale, ai fini del diritto al trattamento di pensionamento anticipato, il richiedente deve essere stato collocato in cassa integrazione guadagni straordinaria.

La RT precisa che la valutazione degli effetti finanziari riguarda il solo comma 3 dell'articolo 45-bis. Il comma in esame prevede, per i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano in corso una ristrutturazione o riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, un pensionamento anticipato dei lavoratori poligrafici con 35 anni di anzianità contributiva. Per questi lavoratori si prevede, in particolare, la cristallizzazione a 35 anni del requisito di anzianità contributiva, senza applicazione degli incrementi derivanti dall'adeguamento alla speranza di vita per il quadriennio di riferimento.

Il quadro macroeconomico di riferimento è quello delineato sulla base dei parametri contenuti nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019 deliberato in data 30 settembre 2019 e, per il periodo successivo, sulla base delle variabili macroeconomiche riportate nella Conferenza dei servizi tenutasi il 30 luglio 2019.

Sulla base delle informazioni presenti negli archivi dell'INPS sono stati individuati un numero di poligrafici dipendenti delle aziende individuate dalla norma che raggiungono il requisito nel quadriennio pari a circa 3.500 unità. In particolare è stata ipotizzata una generazione annua di 660 soggetti che accedono al pensionamento. Nel primo anno di applicazione invece, è stato considerato uno stock di 1.530 individui.

Per la valutazione degli effetti finanziari, è stato calcolato unicamente il maggiore onere pensionistico derivante dall'anticipo di pensione maturata al compimento del requisito utile secondo la proposta di modifica normativa, rispetto ai requisiti previsti dal DPR 157/2013. Prudenzialmente non sono stati valutati i risparmi derivanti dal minore ricorso ai periodi di CIGS. A tale proposito si evidenzia che il ricorso alla cassa integrazione avviene di norma per pochi giorni a ridosso della domanda di prepensionamento.

Gli importi di pensione per i soggetti interessati risultano mediamente pari a 2.070 euro mensili per l'anno 2020.

Sulla base delle ipotesi precedentemente descritte si riportano di seguito i risultati della valutazione per dieci anni.

(milioni di euro)

Anno

Numero soggetti interessati

Oneri

2020

1.530

26,7

2021

2.190

44,6

2022

2.410

51,2

2023

2.630

54,7

2024

1.970

50,8

2025

1.490

33,3

2026

830

19,3

2027

180

1,3

2028

0

0

2029

0

0

 

La lettera di trasmissione della RT evidenzia che il Fondo per pluralismo e innovazione risulterebbe eccessivamente ridotto a seguito della copertura integrale degli oneri derivanti dalle disposizioni in esame. Pertanto, è opportuno suddividere l’onere complessivo anche a valere sulla Tabella A e sul Fondo per le esigenze indifferibili.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni di cui ai commi 498 e 500 sono volte a consentire prepensionamenti nel settore dell’editoria nell’ambito di specifici limiti di spesa. Il comma 561 incrementa quindi i limiti massimi al di sopra dei quali è previsto il contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro per il finanziamento dell'onere pensionistico eccedentario. Tanto premesso, appare necessaria una conferma che tale meccanismo – in assenza di una specifica procedura di monitoraggio – sia idoneo a garantire la copertura integrale del predetto onere differenziale, escludendo quindi l’eventualità di ulteriori finanziamenti a carico del bilancio pubblico.

Con riferimento al comma 500, che consente il pensionamento anticipato ai poligrafici con almeno 35 anni di anzianità contributiva in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, non vi sono osservazioni da formulare tenuto conto che la norma prevede un monitoraggio da parte dell’INPS tale da escludere ulteriori domande di pensionamento qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti e alla luce della quantificazione fornita dalla RT, che ha portato a un incremento dei limiti di spesa.

In relazione al comma 499, non vi sono altresì osservazioni da formulare atteso che novelle recate all’articolo 2, comma 2, del D. Lgs. 69/2017 prevedono per l’accesso ai prepensionamenti condizioni più stringenti per i datori di lavoro in materia di rapporto tra uscite e nuove assunzioni rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

Per quanto attiene al Fondo per il pluralismo e l’innovazione, si prende altresì atto di quanto affermato nella lettera di trasmissione riguardo alla capienza dello stesso, anche alla luce della riformulazione delle disposizioni di copertura.

 

Commi 501-502
(Sostegno alle imprese colpite da cimice asiatica)

La norma consente alle imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni dagli attacchi della cimice asiatica (Halyomorpha Halys) e ad essa correlati e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi[125] di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004.

La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Si ricorda che in base all’articolo 1 del decreto legislativo n. 102/2004 il  Fondo di solidarietà nazionale (FSN) ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi ai vegetali, nonché ai danni causati da animali protetti, alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori (cimice asiatica)

40

20

20

40

20

20

40

20

20

 

La relazione tecnica, oltre ad illustrare l'articolo, rappresenta che gli interventi accessibili alle imprese interessate sono costituiti da contributi in conto capitale fino all'80% del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria, da prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo, dalla proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso e dall'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 503
(Sgravi contributivi neoassunti in agricoltura)

Le norme prevedono che ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, di età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il l° gennaio e il 31 dicembre 2020, sia riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e al Ministero dell'economia.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Minori entrate contributive

 

Sgravio contributivo riguardante i giovani lavoratori agricoli under 40

 

 

 

8,3

27,2

20,5

8,3

27,2

20,5

Maggiori spese correnti

 

Sgravio contributivo riguardante i giovani lavoratori agricoli under 40

8,3

27,2

20,5

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate contributive

 

Sgravio contributivo riguardante i giovani lavoratori agricoli under 40 - effetti fiscali

 

1,3

5,7

 

1,3

5,7

 

1,3

5,7

 

La relazione tecnica ricorda che lo sgravio contributivo attualmente previsto per i coltivatori diretti (CD) e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a quaranta anni è disciplinato dalle seguenti norme:

- art. l, commi 344 e 345, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), con il quale è stata introdotta questa agevolazione per le nuove iscrizioni effettuate nell’anno 2017 e per quelle dell’anno 2016 relative ad aziende ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate;

- art. l, commi 117 e 118, della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018), con il quale è stata estesa tale agevolazione anche alle nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2018.

La RT afferma che occorre valutare gli oneri derivanti dall'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo di due anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il l° gennaio e il 31 dicembre 2020. L'esonero contributivo in esame non è cumulabile con altri sgravi previsti dalla normativa vigente.

La RT ricorda altresì che la contribuzione IVS dovuta da questa categoria di lavoratori si determina applicando l'aliquota contributiva vigente al prodotto tra il numero di giornate corrispondenti alla fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l'azienda ed il reddito medio convenzionale, stabilito annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli.

L'aliquota contributiva vigente è pari al 24%.

Il reddito medio convenzionale per l'anno 2019 è stato determinato, con decreto del 30 maggio 2019 del Direttore Generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro, in euro 58,62.

È inoltre dovuto un contributo IVS addizionale giornaliero, ai sensi della Legge 160/1975, nel limite massimo di n. 156 giornate annue; tale importo per il 2019 è pari ad € 0,68.

La RT afferma che sulla base dei dati relativi alle nuove iscrizioni verificatesi negli anni 2016-2018 e nei primi mesi del 2019 è stata stimata, in via prudenziale, una platea di 10.000 nuovi iscritti con età inferiore a 40 anni per l'anno 2020; nel dettaglio l’ipotesi prevede che tale contingente sia costituito da 7.800 individui nella categoria CD e 2.200 nella categoria IAP.

Per quanto riguarda il reddito medio convenzionale da utilizzare ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, il dato relativo all’anno 2019 è stato sviluppato fino al 2022, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019; per gli anni successivi si è tenuto invece conto dei parametri macroeconomici indicati dalla Conferenza di servizi tra il Ministero del lavoro e il Ministero dell'Economia del luglio 2019.

Per quanto concerne invece l'aspetto demografico, in considerazione della giovane età dei beneficiari ed anche al fine di ottenere una stima cautelativa, non è stata applicata la mortalità al contingente dei nuovi ingressi.

Gli effetti fiscali conseguenti all'esonero contributivo in esame, infine, sono stati valutati sulla base della normativa vigente in materia, nell'ipotesi che valga anche per il 2020.

Le risultanze sono riportate in termini di cassa e tengono conto sia delle regole vigenti in termini di tariffazione che delle modalità stesse di pagamento dei contributi agricoli, con importi predefiniti e suddivisi in 4 rate secondo le seguenti scadenze: 16 luglio; 16 settembre rata; 16 novembre e 16 gennaio dell'anno successivo.

 

Nella tavola a seguire sono riportati i risultati della valutazione:

 

(milioni di euro)

Anno

Onere (Lordo fisco)

Onere (netto fisco)

2020

8,3

8,3

2021

27,2

25,9

2022

20,5

14,8

2023

0

1,3

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame riconoscono ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, di età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il l° gennaio e il 31 dicembre 2020, per un periodo massimo di 24 mesi l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione IVS. La quantificazione delle relative minori entrate contributive appare sostanzialmente congrua rispetto ai parametri riportati nella RT.

Appare tuttavia utile acquisire elementi di dettaglio circa le modalità di distribuzione della platea interessata.

Ciò in quanto il dato relativo all’esercizio 2023 risulterebbe sottostimato qualora vi fosse un’adesione uniforme alle misure nel corso del 2020. Infatti, la quota dei soggetti assunti tra la seconda metà di novembre e la fine di dicembre dovrebbe – in assenza delle norme in esame – versare la rata contributiva nel gennaio 2023.

 

Commi 504-506
(Fondo rotativo per l’imprenditoria femminile in agricoltura)

Le norme prevedono che con decreto siano definiti i criteri e le modalità per la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. I mutui sono concessi nel limite di 300.000 euro, della durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato (commi 504 e 505).

Per l'attuazione di tali disposizioni, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato intestata al Ministero delle politiche agricole e forestali (comma 506).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Fondo rotativo per la concessione di mutui a tasso zero in favore di aziende agricole condotte da imprenditrici

15,0

 

 

15,0

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che l’onere è limitato allo stanziamento previsto. Peraltro, appare utile acquisire conferma che l’assenza di effetti finanziari registrati sul saldo di indebitamento netto sia ascrivibile alla natura rotativa del Fondo istituito ai sensi delle disposizioni in esame.

 

Comma 507
(Fondo per la competitività delle filiere agricole)

Le norme prevedono l’istituzione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole di un Fondo per la competitività delle filiere agricole con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per il 2020 e 14,5 milioni di euro per il 2021, finalizzato a sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle filiere.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Fondo per la competitività delle filiere agricole

15,0

14,5

 

15,0

14,5

 

15,0

14,5

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che l’onere è limitato allo stanziamento previsto. Peraltro, appare utile acquisire conferma circa i profili di spendibilità delle misure previste, atteso che le risorse stanziate sono di natura capitale e che il prospetto riepilogativo riporta effetti finanziari identici sui tre saldi.

 

Comma 509
(Deducibilità investimenti colture arboree)

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, consente, negli esercizi 2020, 2021 e 2022, di incrementare del venti per cento la quota di ammortamento deducibile dalle imposte sui redditi, a fronte di spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali con esclusione dei costi relativi all’acquisto dei terreni.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Minori entrate

 

Deducibilità impianti colture arboree

 

7,4

4,3

 

7,4

4,3

 

7,4

4,3

 

La relazione tecnica afferma che, utilizzando la stessa metodologia di stima applicata alle valutazioni del super ammortamento, previa identificazione degli ammortamenti materiali dichiarati dai soggetti del settore nelle dichiarazioni disponibili per l'anno di imposta 2017, si stima una perdita di gettito di competenza pari a circa 4,25 milioni di euro su base annua. Si riportano di seguito gli effetti finanziari:

(milioni di euro)

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

IRES

0

-7,4

-4,3

-4,3

3,2

0

 

In merito ai profili di quantificazione appare opportuno che vengano forniti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell’onere, quali l’ammontare degli investimenti agevolabili e l’imposta media utilizzata, al fine della verifica della stima indicata.

 

Comma 511
(Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti)

La norma incrementa di 1 milione di euro per ogni anno del triennio 2020-2022 la dotazione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti[126].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Fondo distribuzione derrate alimentari

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 512
(Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna)

La norma autorizza la spesa di 500.000 mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 in favore del "Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna” (nuova denominazione del Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche, il quale viene a ricomprendere anche le miniere di zolfo dei comuni di Cesena e di Urbino).

L’intervento è finalizzato ai seguenti obiettivi:

§  tutelare, recuperare e conservare, per fini ambientali, culturali, scientifici, formativi e turistici, i siti e i beni connessi all'attività mineraria;

§  promuovere il turismo di carattere culturale ed ambientale.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori entrate extratributarie

 

Nuova denominazione ed ampliamento del "Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna"

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi 513-514
(Disciplina dell’oleoturismo)

Normativa previgente. L’articolo 5 della legge n. 413/1991 reca misure di sostegno all’agriturismo, le quali si sostanziano nella possibilità di determinare il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto della imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

L’articolo 1, co. 502-505, della legge n. 205/2017 ha esteso la disciplina agevolata di cui all’art. 5 della legge n. 431/1991 all’attività di enoturismo. La relazione tecnica ha ascritto alla predetta disposizione effetti di minor gettito, per IRPEF e relative addizionali, pari a 1,83 milioni nel 2019 e a 1,07 milioni di euro annui dal 2020.

 

Le norme estendono alle attività di “oleoturismo”, a decorrere dal l° gennaio 2020, le disposizioni sopra descritte.

Inoltre, viene fornita la definizione di "oleoturismo" che fa capo a tutte le attività di conoscenza dell'olio d'oliva come visite, degustazione e iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Minori entrate tributarie

 

 

Applicazione ai ricavi derivanti dalle attività di Oleoturismo di un coefficiente di redditività pari al 25% - irpef

 

-2,1

-1,2

 

-2,1

-1,2

 

-2,1

-1,2

Applicazione ai ricavi derivanti dalle attività di Oleoturismo di un coefficiente di redditività pari al 25% - Addizionale regionale

 

 

 

 

-0,06

-0,06

 

-0,06

-0,06

Applicazione ai ricavi derivanti dalle attività di Oleoturismo di un coefficiente di redditività pari al 25% -Addizionale comunale

 

 

 

 

-0,03

-0,02

 

-0,03

-0,02

Maggiori spese correnti

 

 

Applicazione ai ricavi derivanti dalle attività di Oleoturismo di un coefficiente di redditività pari al 25% - Addizionale regionale

 

-0,06

-0,06

 

 

 

 

 

 

Applicazione ai ricavi derivanti dalle attività di Oleoturismo di un coefficiente di redditività pari al 25% -Addizionale comunale

 

-0,03

-0,02

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che i ricavi derivanti dalle attività di turismo dell'olio costituiscono reddito ai fini IRPEF applicando un coefficiente di redditività pari al 25%, qualora il contribuente lo ritenga vantaggioso.

Considerando un coefficiente di redditività medio a legislazione vigente pari al 35% ed applicando un'aliquota marginale media IRPEF pari al 30%, la RT stima i seguenti effetti finanziari:

 

milioni di euro

 

2020

2021

2022

IRPEF

0,0

-2,10

-1,20

Add.le reg.le IRPEF

0,0

-0,06

-0,06

Add.le com.le IRPEF

0,0

-0,03

-0,02

Totale

0,0

-2,19

-1,28

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la RT non indica l’ammontare del fatturato riconducibile all’attività di oleoturismo utilizzato ai fini della stima. Tenuto conto che la stima effettuata dalla relazione tecnica dipende dal suddetto ammontare, appare opportuno esplicitare il predetto dato.

In base a quanto indicato – ed in particolare al fatto che il coefficiente di redditività medio del settore è pari al 35 per cento – è presumibile ritenere che la RT abbia ipotizzato l’applicazione del coefficiente del 25 per cento consentito dalla legge n. 413/1991. In proposito, tuttavia, appare opportuna una conferma.

 

Commi 515-517
(Sostegno al reddito per pescatori per fermo pesca biologico)

Le norme – introdotte durante l’esame presso il Senato – prevedono misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca.

In particolare, le disposizioni:

·        riconoscono nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio previste nel corso del 2020, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l’anno 2021, un'indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un massimo di 30 euro (comma 515);

·        incrementano per l'anno 2021 le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo, della L.232/2016, di 2,5 milioni di euro, al fine di sostenere il reddito nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio (comma 516).

L’articolo 1, comma 346, quarto periodo, della L. 232/2016 prevede che ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, a decorrere dall'anno 2019, sia riconosciuta nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui un’indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di 30 euro nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio. L’articolo 1, comma 674, della L. 145/2018 ha quindi previsto per l’esercizio 2019 l’incremento di dette risorse in ragione di 2,5 milioni di euro.

·        prorogano al 31 dicembre 2020 il programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacultura 2017-2019 (comma 517).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Indennità di 30 euro  a favore di ciascun lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima , riconosciuta nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa  derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio (comma 578)

 

11,0

 

 

11,0

 

 

11,0

 

Indennità di 30 euro  a favore di ciascun lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima , riconosciuta nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa  derivante da misure di arresto temporaneo non  obbligatorio (comma 579)

 

2,5

 

 

2,5

 

 

2,5

 

 

La relazione tecnica, con riferimento ai commi 515 e 517, nulla aggiunge al contenuto delle norme.

La lettera di accompagnamento della RT precisa, riguardo al comma 516, che le modalità di erogazione dell’indennità per l’arresto temporaneo non obbligatorio prevedono la possibilità da parte degli aventi diritto di presentare le domande entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Pertanto l'erogazione di tale indennità per il 2020 non potrà che avvenire nel 2021.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme in esame dispongono oneri limitati agli stanziamenti previsti, che appaiono in linea con quanto previsto in annualità precedenti. Ciò premesso, appare comunque utile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare la congruità degli stanziamenti rispetto alle finalità indicate dalla norma.

Con riferimento alla proroga al 31 dicembre 2020 del programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacultura 2017-2019, di cui al comma 580, andrebbe chiarito se tale proroga possa determinare, con lo slittamento dell’erogazione di risorse ad esso destinate, effetti finanziari non scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.

 

Commi 518-519
(
Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali)

La norma istituisce presso il Ministero delle politiche agricole un Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali di cui all'articolo 6-bis del DL n. 51/2015, con una dotazione di euro 200.000 euro a decorrere dal 2020.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Istituzione del Fondo per il funzionamento delle Commissioni Uniche Nazionali per la promozione e la razionalizzazione delle filiere agricole

(comma 518)

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni essendo il maggior onere limitato all’entità delle dotazioni del Fondo di cui viene prevista l’istituzione.

 

Commi 520 e 521
(Sviluppo dell'innovazione in agricoltura)

La norma prevede che alle imprese agricole possano essere concessi contributi a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile e mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato al settore agricolo.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi nei limiti di una spesa pari a 1 milione di euro per l'anno 2020.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Innovazione in agricoltura

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l’onere è configurato quale limite massimo di spesa.

 

Comma 522
(Fondo per l’agricoltura biologica)

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali il Fondo per l'agricoltura biologica, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Fondo per l’agricoltura biologica

4

5

5

4

5

5

4

5

5

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l’onere è configurato quale limite massimo di spesa.

 

Comma 523
(Disposizioni per il contrasto al batterio Xylella fastidiosa)

Normativa vigente. L’articolo 1 del decreto legislativo n. 102/2004 dispone che il Fondo di solidarietà nazionale (FSN) ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi ai vegetali, nonché ai danni causati da animali protetti, alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso.

Il FSN prevede, tra l’altro, interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, finalizzati alla ripresa economica e produttiva (comma 3, lettera b)).

 

La norma dispone che gli interventi compensativi di cui all’articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 102/2004 ove attivati a fronte di eventi i cui effetti non sono limitati ad una sola annualità, possono essere compensati per un periodo non superiore a tre anni.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta effetti peggiorativi a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che gli interventi compensativi previsti dall’articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 102/2004 sono attuati entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo di solidarietà nazionale (FSN).

 

Commi da 524 a 527
(Sostegno all’economia circolare)

Le norme prevedono il riconoscimento di incentivi per taluni impianti di produzione di biogas, aventi determinate caratteristiche. L’incentivo è definito con decreto ministeriale[127], subordinatamente alla decisione positiva della Commissione circa la disciplina degli aiuti di Stato. L’ARERA definisce le modalità con le quali l’erogazione dell’incentivo trova copertura a valere sulle componenti tariffarie dell’energia elettrica. Inoltre, si specificano i requisiti dei beneficiari degli incentivi di cui ai commi 957-960 dell’art. 1 della legge di bilancio 2019 (impianti di produzione di energia elettrica a uso agricolo la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici): gli incentivi in questione operano nell’ambito di un limite di spesa (cfr. comma 955) che non viene modificato dalle norme in esame.

Vengono, infine, dettate norme circa la disciplina del digestato agricolo.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, con riferimento ai commi 524-526, afferma che non si ravvedono effetti negativi sulla finanza pubblica in quanto gli incentivi, sia per gli impianti esistenti, sia per i nuovi graverebbero come oneri di sistema sulle tariffe dell'energia elettrica. Afferma inoltre che il comma 527 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nel presupposto che le attività previste rientrano nelle competenze istituzionali delle amministrazioni interessate e debbono pertanto essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi 528-536
(Partecipazione alle istituzioni finanziarie internazionali)

La norma, modificata nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, autorizza la partecipazione italiana al settimo aumento di capitale della Banca africana di sviluppo per 1.987.660.000 diritti speciali di prelievo, di cui 119.260.000 diritti speciali di prelievo da versare. I relativi oneri sono valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027.

Viene, inoltre, autorizzata la partecipazione italiana all'aumento di capitale generale e selettivo della Banca Internazionale Ricostruzione e Sviluppo (IBRD) e all'aumento di capitale generale della Società finanziaria internazionale (IFC), per complessivi 1.716.668.220 dollari statunitensi di cui 375.206.3305,7 dollari statunitensi da versare. I relativi oneri sono valutati in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2024.

È altresì autorizzata la ratifica di un emendamento allo Statuto della IFC volto a ad aumentare dal 75 all'85% il potere di voto necessario ad autorizzare aumenti di capitale diversi da quelli relativi all'ammissione di nuovi membri.

Si dispone infine che, al fine di massimizzare l'importo della contribuzione ai Fondi multilaterali di sviluppo e nei limiti delle risorse di cui all'articolo l, comma 170, della legge n. 228/2012, il Ministero dell'economia e delle finanze può contribuire alla ricostituzione delle risorse dei predetti Fondi, nei limiti dei vincoli stabiliti dagli stessi Fondi, anche con l'intervento dei soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, che svolgono attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Tale contribuzione è disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si prevede, infine, la riduzione di 100 milioni di euro, per l’anno 2020, dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 170[128] dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012, come rifinanziata dalla legge n. 145 del 2018, relativa al contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l’ambiente.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Partecipazione banca africana di sviluppo

20

20

20

20

20

20

 

 

 

Partecipazione banca internazionale

70

70

70

70

70

70

 

 

 

Minori spese in conto capitale

 

Riduzione autorizzazione di spesa - contributo alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma, con riferimento alla partecipazione italiana al settimo aumento generale di capitale della Banca africana di sviluppo, che i relativi oneri, trattandosi dell'acquisizione di una partecipazione, hanno effetti in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, e sono valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027.

Con riferimento alla partecipazione italiana all’aumento generale e all’ aumento selettivo di capitale della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (IBRD), e all'aumento generale di capitale della Società Finanziaria Internazionale (IFC), la RT afferma che i relativi oneri, trattandosi dell’acquisizione di una partecipazione, hanno effetti in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e sono valutati in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.

La RT afferma che non comporta effetti finanziari la disposizione con la quale è autorizzata l'approvazione di un emendamento allo Statuto della Società Finanziaria Internazionale, con il quale il potere di voto necessario per autorizzare aumenti di capitale diversi da quelli relativi all'ammissione di nuovi membri è aumentato dal settantacinque all'ottantacinque per cento.

Infine, con riferimento alla possibilità per il Ministero dell'economia e delle finanze di contribuire alla ricostituzione dei Fondi anche con l'intervento dei soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, che svolgono attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, la RT afferma che si tratta degli Istituti nazionali di promozione, ossia entità giuridiche che espletano attività finanziarie su base professionale, cui è stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un'entità di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo o di promozione, tra cui Cassa depositi e prestiti S.p.A. Nell'ambito di tali ricostituzioni, la componente relativa al prestito sarebbe erogata ai Fondi multilaterali di sviluppo da tali Istituti nazionali di promozione. Il Ministero dell’economia e delle finanze, previa adozione di un apposito decreto, che accerti la convenienza finanziaria di tale operazione rispetto alla ordinaria modalità di contribuzione a dono, potrà trasferire agli istituti le risorse che consentiranno ad essi di erogare il prestito a condizioni agevolate nei confronti dei Fondi multilaterali di sviluppo. La RT afferma che la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto il rischio derivante dal mancato rimborso del prestito da parte dei Fondi beneficiari è a carico dell'istituto che eroga il prestito.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, trattandosi di effetti finanziari derivanti da impegni internazionali, che riguardano operazioni prive di effetti in termini di indebitamento netto.

 

Commi da 537 a 539
(Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) – salvaguardia del capitale)

Le norme prevedono che la Banca d'Italia, all'atto del versamento al bilancio dello Stato dell'utile di esercizio, comunichi al MEF - Dipartimento del Tesoro la quota di tale utile riferibile ai redditi derivanti dal deposito intestato al Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) presso la Banca d'Italia. La quota è riassegnata ad apposito capitolo di spesa per essere riversata al MES.

Nelle more della sopra descritta procedura, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria da regolarizzare con emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa entro il termine di novanta giorni dal pagamento.

Per comprendere la portata normativa della disposizione, è utile richiamare quanto afferma la relazione illustrativa. La capacità operativa MES a supporto della stabilità finanziaria nell'area euro è ancorata al capitale versato dagli Stati membri, attualmente pari a circa 80 miliardi di euro. Questo capitale è il principale elemento sulla base del quale si fonda l'elevato merito di credito del MES; preservarne il valore, pertanto, costituisce un obiettivo essenziale, anche nell'interesse degli stessi Stati partecipanti. In un contesto prolungato di tassi di interesse negativi, la salvaguardia del valore del capitale presenta crescenti difficoltà. A fronte di linee guida di investimento molto prudenti, in assenza di attività a breve termine in possesso dei requisiti qualitativi richiesti e con rendimento positivo, una cospicua parte del capitale è detenuta presso le banche centrali nazionali. Tali depositi sono remunerati al tasso della deposit facility dell'Eurosistema, negativo dal giugno del 2014 e attualmente pari a -0,50%, dopo l'ultima decisione della BCE dello scorso 18 settembre. Se i tassi di interesse negativi persistessero nel tempo, l'obiettivo di salvaguardia del valore del capitale non potrebbe essere assicurato a lungo. Per far fronte alla criticità appena descritta, il MES ha chiesto ad alcuni Stati membri la disponibilità a rimborsare l'onere sostenuto sui depositi presso le banche centrali nazionali a causa degli interessi negativi. Francia e Germania hanno aderito sin dal 2017 alla richiesta di retrocedere gli interessi negativi. Il MES ha, quindi, allocato i propri depositi presso le rispettive banche centrali nazionali sulla base delle quote di partecipazione degli Stati membri al proprio capitale e ha ricevuto i relativi rimborsi nel 2018 e nel 2019, con riferimento agli interessi maturati rispettivamente nel 2017 e nel 2018. Con l'adesione dell'Italia a tale operatività, la liquidità del MES potrebbe essere depositata anche presso la Banca d'Italia per un importo pari a circa 15 miliardi di euro, in base all'attuale giacenza liquida del MES e alla proporzione tra le quote di partecipazione degli Stati membri al capitale; su tale deposito il MES sosterrebbe un onere annuale per il pagamento degli interessi di circa 77 milioni, al tasso del -0,50%. Nel caso in cui altri Stati membri aderissero, tale importo si ridurrebbe in proporzione. Da un punto di vista procedurale l'apertura di un deposito da parte del MES genererebbe maggiori ricavi per la Banca d'Italia e un corrispondente aumento dell'utile versato allo Stato. In sede di distribuzione degli utili della Banca d'Italia, l'importo riconducibile al deposito del MES sarebbe evidenziato rispetto a quello complessivo versato al bilancio dello Stato, in modo tale da poter essere riassegnato alla spesa e quindi trasferito al MES. La disposizione non genera dunque effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. È tuttavia evidente, prosegue la relazione illustrativa, che il MES procederebbe al deposito della sua liquidità solo a fronte dell'impegno di restituzione degli interessi negativi corrisposti. La partecipazione dell'Italia, conclude dunque la citata relazione, avrebbe una rilevante valenza segnaletica dell'impegno del nostro Paese in ambito europeo, con un impatto positivo di sistema, e permetterebbe di annoverare l'Italia tra le controparti cui il MES fa ricorso per l'affidamento della propria liquidità.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la possibilità di depositare parte della liquidità del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) presso la Banca d'Italia è legata alla possibilità di retrocedere al MES gli eventuali interessi negativi corrisposti dal MES alla Banca d'Italia[129]. La norma proposta è finalizzata a consentire tale retrocessione. La norma prevede dunque che, in sede di distribuzione degli utili della Banca d'Italia, l'importo riconducibile al deposito del MES sia enucleato rispetto a quello complessivo versato al bilancio dello Stato, e che l'importo così comunicato sia riassegnato alla spesa e quindi trasferito al MES.

La disposizione, prosegue la relazione tecnica, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i maggiori introiti derivati alla Banca d'Italia in conseguenza del deposito intestato al MES e confluiti nell'utile versato allo Stato vengono successivamente restituiti nella stessa misura al MES.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica e la relazione illustrativa evidenziano che la norma ha l’effetto di consentire, nel caso in cui il MES depositi una quota del proprio capitale presso la Banca d’Italia, la retrocessione allo stesso MES degli interessi (attualmente di segno negativo in quanto commisurati alla deposit facility e dunque versati dal MES alla Banca d’Italia): infatti, la quota interessi, separatamente evidenziata fra gli utili che la Banca d’Italia versa annualmente al bilancio dello Stato, sarebbe riassegnata a spesa. Secondo la relazione illustrativa, tale meccanismo di retrocessione è condizione affinché il MES depositi parte del proprio capitale presso la Banca d’Italia. Si prende atto che alla disposizione non sono ascritti effetti finanziari. Tanto premesso, al fine di suffragare tale ipotesi di neutralità, andrebbe confermato che la tempistica dei movimenti compensativi (ossia quelli di maggiori proventi e quelli di restituzione) non determini flussi in grado di incidere su esercizi diversi, con relativi effetti di cassa.

 

Comma 540
(Incremento dotazioni del Fondo per la Sicurezza Urbana)

Normativa vigente. L’articolo 35-quater del D.L. n. 113/2018[130] ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo finalizzato al potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Tali risorse sono destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010[131].

 

La norma riconosce ai comuni un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e cessione di sostanze stupefacenti. A tal fine, il Fondo per la sicurezza urbana, sopra descritto viene incrementato di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Infine, con decreto del Ministro dell'interno è determinata la misura del contributo spettante a ciascun comune.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori entrate extratributarie

 

Incremento Fondo per il potenziamento delle inziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni

5

5

5

5

5

5

5

5

5

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi da 541 a 545
(Regioni a statuto ordinario)

Le norme, modificando i commi 820 e 824 della legge n. 145/2018, consentono alle regioni a statuto ordinario di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa per il raggiungimento dell'equilibro di bilancio sin dall’anno 2020 e non a partire dal 2021 come previsto dalla legislazione vigente (commi 541 e 542).

Per il solo anno 2020, ai fini del monitoraggio e della certificazione dell’equilibrio di bilancio[132], le regioni a statuto ordinario indicano tra le entrate valide ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica esclusivamente la quota di avanzo di amministrazione applicata a copertura di impegni esigibili e del fondo pluriennale vincolato (comma 543).

Si stabilisce che alle regioni che hanno provveduto a ridurre le spese di personale in conformità alla legislazione vigente non si applicano le misure volte a limitare la spesa di personale utilizzato con forme contrattuali flessibili, recate dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (comma 545).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Utilizzo del risultato di amministrazione (comma 541)

 

 

 

155

312

120

155

312

120

 

La relazione tecnica considera in primo luogo gli effetti recati dai commi da 541 a 544. La relazione tecnica, in primo luogo - al fine di determinare gli oneri derivanti dall'anticipo all'anno 2020 della possibilità, da parte delle regioni a statuto ordinario, di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo n. 118 del 2011 - afferma che si è provveduto ad aggiornare le stime sulla base degli ultimi dati disponibili per quanto attiene ai risultati di amministrazione.

La relazione tecnica precisa che la base dati di riferimento utilizzata è rappresentata dai rendiconti di gestione per l'anno 2018. In particolare, per le regioni a statuto ordinario in disavanzo, è stato previsto l'utilizzo di tutte le quote del risultato di amministrazione, a condizione che presentino una copertura finanziaria (nel limite positivo del risultato di amministrazione, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità, cui va sommata la quota di disavanzo applicata nell'esercizio successivo). La relazione tecnica ha ipotizzato, poi, che l'utilizzo dell'avanzo, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nell'avanzo di amministrazione, per la parte non coperta dal Fondo crediti dubbia esigibilità (bilancio di previsione), dei Fondi spese e rischi futuri di ciascun anno di programmazione e delle quote di capitale di rimborso prestiti, venga programmato dagli enti in un arco temporale di 5 anni. Per la quota riferita a ciascun anno, si è ipotizzato un utilizzo, nello stesso anno, del 30 per cento mentre, per il restante 70 per cento, è stato applicato uno sviluppo teorico dei SAL[133] supponendo che vengano realizzate opere pluriennali.

Gli oneri derivanti dalle stime sopra richiamate tengono conto, infine, degli effetti derivanti dalle risorse già disponibili a legislazione previgente, ovvero, dell'articolo 1, comma 820, della legge n.145/2018, per la quota parte a copertura dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del Fondo pluriennale vincolato (entrata e spesa) da debito.

Le disposizioni, conclude la relazione tecnica, comportano oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno nella misura di 155 milioni per l'anno 2020, 312 milioni per l'anno 2021 e 120 milioni per l'anno 2022.

La relazione afferma, inoltre, che le norme recate dal comma 545 non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica considerato che resta fermo il rispetto del limite complessivo alla spesa di personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e considerata altresì la garanzia della sostenibilità finanziaria prevista dal vigente articolo 33, comma 1, del decreto legge n. 34/2019.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica non esplicita i dati ed i singoli passaggi del procedimento in base al quale la stessa relazione perviene alla stima degli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dall'anticipo all'anno 2020 della possibilità, da parte delle regioni a statuto ordinario, di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa. Pur rilevando che la stessa RT evidenzia il complessivo iter logico seguito, appare necessario acquisire gli elementi di dettaglio idonei a consentire la verifica della quantificazione.

Non appaiono, inoltre, evidenti le ragioni per cui la relazione tecnica ipotizza che l’utilizzo dell'avanzo di amministrazione sia da collegare unicamente a spesa in conto capitale (come risulta dal prospetto riepilogativo e dalle indicazioni della RT riguardo alla modulazione per cassa della spesa). A tal proposito si rammenta che le risorse che compongono l’avanzo di amministrazioni sono in parte destinate a finanziare spese correnti, che presentano tempi di erogazione più contenuti, con la conseguenza che l’onere da quantificare nei primi anni potrebbe risultare maggiore. In proposito appare necessario un chiarimento.

Si rileva, infine, che la relazione tecnica stima gli effetti della disposizione solo con riferimento al triennio di bilancio senza riportare quelli relativi agli anni successivi, pur assumendo come ipotesi che l'utilizzo dell'avanzo sia programmato dagli enti nell'arco di 5 anni, con slittamenti per ciascuna annualità agli esercizi successivi in base agli stati di avanzamento dei lavori.

 

Comma 546
(Fondo per le celebrazioni dei cinquanta anni delle regioni)

Le norme, introdotte durante l’esame presso il Senato, istituiscono il Fondo per le celebrazioni dei cinquanta anni delle regioni, con una dotazione di 500.000 euro per l’anno 2020.

Gli interventi finanziati a valere su detto Fondo sono diretti alla realizzazione di iniziative culturali, artistiche e scientifiche, nonché all’organizzazione di seminari e alla formulazione di studi e ricerche, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

Per le finalità suindicate è istituito un comitato promotore delle celebrazioni, composto dai Presidenti delle regioni e delle province autonome e presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che avrà il compito di elaborare gli indirizzi, individuare le attività, raccogliere gli eventuali progetti presentati e selezionare quelli ammessi al finanziamento.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Fondo per le celebrazioni dei cinquanta anni delle Regioni

0,50

 

 

0,50

 

 

0,50

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare essendo l’onere introdotto dalle disposizioni in esame limitato allo stanziamento previsto.

Peraltro, appare utile acquisire conferma che le eventuali spese connesse all’istituzione e ai lavori del comitato promotore siano coperti a valere sull’apposito Fondo e, comunque, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 547
(Incremento del limite per le anticipazioni di tesoreria in favore degli enti locali)

La norma stabilisce un diverso criterio per fissare il limite alle anticipazioni di tesoreria che può ricevere il comune di Campione d’Italia negli anni dal 2020 al 2022. Anche per tale comune il limite è incrementato da tre a cinque dodicesimi - ai sensi del comma 555 - tuttavia i cinque dodicesimi sono calcolati non sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio accertate nel penultimo anno precedente bensì alla media di quelle accertate negli esercizi 2015, 2016 e 2017.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non determina effetti finanziari per la finanza pubblica, in quanto comporta esclusivamente un'accelerazione nei pagamenti che, in ogni caso, sarebbero stati effettuati nell'anno di riferimento.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 548
(Contributo della Regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome agli obiettivi di finanza pubblica)

La norma, introdotta dal Senato, stabilisce che, nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti sulla finanza della regione Trentino Alto-Adige e delle province autonome, sono attivate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, procedure di monitoraggio degli effetti finanziari, al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione e le province autonome.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza.

 

La relazione tecnica al maxiemendamento non considera la norma.

La formulazione della norma proposta corrisponde a quella indicata nel parere espresso dalla Ragioneria generale dello Stato in allegato alla RT sul maxiemendamento. Tale formulazione è stata quindi recepita nel parere espresso dalla Commissione Bilancio del Senato.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare sulla norma, nell’attuale formulazione, in quanto le attività di monitoraggio ivi previste non configurano meccanismi automatici di rideterminazione dei rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione Trentino Alto-Adige e le province autonome.

 

Comma 549
(Minoranze linguistiche)

Le norme incrementano il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche[134] di 250.000 euro per l'anno 2020, 500.000 di euro per l'anno 2021 e 1.000.000 di euro per l'anno 2022. Viene, inoltre, incrementato il limite massimo complessivo annuo per le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla tutela delle minoranze linguistiche[135] e poste a carico del bilancio statale, di 250.000 euro per l'anno 2020, di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 1.000.000 euro per l'anno 2022.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Incremento del Fondo tutela minoranze linguistiche

0,25

0,5

1

0,25

0,5

1

0,25

0,5

1

Contributo statale alle spese sostenute dagli enti locali per la tutela minoranze linguistiche

0,25

0,5

1

0,25

0,5

1

0,25

0,5

1

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 550
(Comuni montani)

Le norme incrementano il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di 5 milioni a decorrere dall'anno 2020.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Incremento del Fondo per i comuni montani

5

5

5

5

5

5

5

5

5

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto.

 

Comma 551
(Riduzione dei versamenti dei piccoli comuni montani al Fondo di solidarietà comunale)

Le norme incrementano il Fondo di solidarietà comunale di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le misure di attuazione al fine di ridurre, nei limiti dello stanziamento previsto, l’importo che i comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti hanno l'obbligo di versare per alimentare il Fondo di solidarietà comunale mediante una quota dell'imposta municipale propria.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Incremento del Fondo di solidarietà comunale

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto.

 

Comma 552
(Indennità di funzione degli amministratori locali)

La norma, introdotta dal Senato, reca un’interpretazione dell’articolo 2, comma 25, lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell’articolo 76, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

L’articolo 2, comma 25, della legge n. 244/2007 ha introdotto nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali[136] una norma[137] che stabilisce, fra l’altro, che le indennità di funzione di alcuni amministratori degli enti locali possono essere incrementate con delibera di giunta o del consiglio. Tale norma ha avuto efficacia dal 1° gennaio 2008 fino al 24 giugno dello stesso anno. A partire dal 25 giugno 2008 ha acquistato efficacia la diversa formulazione prevista dall’articolo 76, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 sopra citato, che espunge completamente dal testo ogni riferimento alla possibilità di incrementare le indennità di funzione pur non vietando espressamente gli incrementi.

Le norme affermano testualmente che le disposizioni sopra citate “sono da intendersi riferite al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare dei gettoni di presenza e delle indennità spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data”.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica afferma che La norma non comporta oneri ulteriori rispetto a quelli prodotti per effetto delle disposizioni allora vigenti.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che non appare evidente l’esatta portata normativa della disposizione. Se la finalità perseguita con l’intervento in esame è quella di consentire incrementi indennitari attualmente non riconosciuti, la stessa appare suscettibile di determinare oneri la cui entità andrebbe stimata anche in relazione ad eventuali contenziosi in atto, tenuto conto del carattere retroattivo delle disposizioni.

In proposito andrebbero quindi acquisiti chiarimenti.

 

Comma 553
(Fondo per gli investimenti nelle isole minori)

Le norme istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione di 14,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 14 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13 milioni di euro per l'anno 2022.

Il Fondo è destinato a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio di comuni delle isole minori.

Con decreto del Presidente del Consiglio[138] sono stabiliti i criteri e modalità di erogazione delle predette risorse.

Il Fondo è ripartito tra i comuni con decreto del Ministro per gli affari regionali.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Fondo per gli investimenti nelle isole minori

14,5

14

13

14,5

14

13

14,5

14

13

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato agli stanziamenti previsti.

 

Comma 554
(Contributo IMU/TASI)

La norma, stabilisce che, per gli anni 2020, 2021 e 2022, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI[139], è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 110 milioni di euro annui, da ripartire secondo gli importi già indicati in un precedente provvedimento[140].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni

110

110

110

110

110

110

110

110

110

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma è analoga ad altre emanate in anni precedenti al fine di soddisfare la medesima esigenza ossia di contribuire al ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI.

In particolare il ristoro del minor gettito relativo:

·        all’anno 2019 è stato disposto con l'articolo 11-bis, comma 8, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 nella misura di 110 milioni di euro;

·        agli anni dal 2019 al 2033 è stato disposto dall’articolo 1, comma 892, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 per un importo di 190 milioni annui;

·        all’anno 2018 è stato disposto con la legge 27 dicembre 2017 n. 205 per un importo di 300 milioni.

Tanto premesso, pur prendendo atto che l’onere è configurato come “contributo” e come limite massimo di spesa, andrebbe chiarito in base a quali dati e criteri lo stesso sia stato quantificato; ciò anche in considerazione del fatto che il contributo riguarda esercizi per i quali risultano già stanziate somme allo stesso titolo.

Tali elementi appaiono necessari anche al fine di verificare la congruità degli importi rispetto ad esigenze finanziarie, di carattere permanente, in relazione alle quali dovrebbero sussistere i dati necessari per una valutazione quantitativa esaustiva.

 

Comma 555
(Incremento del limite per le anticipazioni di tesoreria in favore degli enti locali)

La norma incrementa da tre a cinque dodicesimi, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, il limite massimo del ricorso da parte degli enti locali alle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo n. 267/2000, con l'obiettivo di ridurre i tempi di pagamento dei predetti enti.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non determina effetti finanziari per la finanza pubblica, in quanto comporta esclusivamente un'accelerazione nei pagamenti da parte degli enti locali che, in ogni caso, sarebbero stati effettuati nell'anno di riferimento.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 556
(Anticipazioni di liquidità per gli enti territoriali per il pagamento dei debiti)

Le norme prevedono che le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.

Le anticipazioni sono concesse entro un determinato limite delle entrate di bilancio accertate nel 2018. Non trovano applicazione le norme che limitano la possibilità di indebitarsi per gli enti territoriali[141].

Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento[142], mentre quelle alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio sulla base della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.

La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari entro il termine del 30 aprile 2020 ed è corredata contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni delle somme dovute[143].

Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.

Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2020, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza.

 

La relazione tecnica evidenzia che l'iniziativa consente di attivare uno strumento destinato ad accelerare il pagamento dello stock di debiti delle regioni e degli enti locali maturati sino al 31 dicembre 2019 nei confronti dei propri fornitori di beni e servizi, riducendo i tempi medi di incasso di tali crediti, con una contrazione degli interessi moratori a carico degli enti, che la vigente normativa computa sulla base di un tasso particolarmente oneroso (pari al tasso di riferimento BCE più 8 punti percentuali annui), ma anche con benefici per l'intero sistema economico nazionale.

La relazione tecnica specifica che le norme trattano di un'anticipazione concessa e restituita nell'arco dello stesso anno 2020, a carico di soggetti esterni al perimetro delle amministrazioni pubbliche, la sua attuazione non ha, dunque, effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme si limitano a prevedere la possibilità per gli enti territoriali di richiedere anticipazioni di liquidità da restituire nel corso del medesimo anno. Non si hanno quindi osservazioni da formulare considerato che la restituzione dell’anticipazione deve avvenire entro il 2020.

 

Comma 557
(Debiti enti locali)

Le norme stabiliscono che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze[144], da adottare entro il 28 febbraio 2020, sono stabiliti modalità e criteri per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali, anche attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 71, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

L’articolo 1, comma 71 della legge n. 311/2004, stabilisce che lo Stato e gli enti territoriali sono tenuti a provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali, alla conversione dei mutui con oneri di ammortamento anche parzialmente a carico dello Stato in titoli obbligazionari di nuova emissione o alla rinegoziazione, anche con altri istituti, dei mutui stessi, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, per lo più, si limita a ribadire il contenuto delle norme. Si sottolinea, tuttavia, che la norma esplicitamente prevede che la ristrutturazione dei mutui può essere operata anche mediante accollo degli stessi allo Stato; dal momento che la rischiosità dello Stato, in termini di merito di credito, è inferiore a quella degli enti locali, si ritiene che le banche e gli istituti finanziari potrebbero ridurre le esigenze di appostamento di capitale di rischio, con conseguenti effetti positivi per gli enti in termini di riduzione degli oneri finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che l’effettiva portata della norma potrà essere valutata solo conoscendo le “modalità e criteri per la riduzione della spesa per interessi” che dovranno essere indicati con il decreto ministeriale di successiva adozione. In mancanza di tali criteri non risulta possibile riscontrare il rispetto della clausola di neutralità prevista dalla norma.

A tal riguardo va segnalato che l’assenza di oneri dovrà essere valutata con riguardo non solo ai flussi finanziari connessi all’estinzione del debito, ma anche verificando le condizioni che saranno richieste allo Stato in conseguenza dell’eventuale trasferimento in capo ad esso del rischio di insolvenza dell’ente territoriale, già titolare del mutuo. In proposito andrebbero acquisiti elementi di valutazione dal Governo.

 

Comma 558
(Contributo al comune di Vibo Valentia)

La norma, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, attribuisce al comune di Vibo Valentia un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per spese di investimento.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Contributo al comune di Vibo Valentia

 

1

1

 

1

1

 

1

1

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l’onere è configurato quale limite massimo di spesa.

 

Commi da 559 a 580
(Campione d’Italia)

Le norme, modificate dal Senato, recano disposizioni relative al comune di Campione d’Italia.

In particolare:

-         è istituita, con decorrenza 1° gennaio 2020, l’imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (ILCCI)[145].

Nell’ambito della disciplina prevista, si dispone che l’imposta si applica alle forniture di beni, prestazioni di servizio e importazioni effettuate per il consumo di beni, compresi gli acquisti intracomunitari. Si considera consumatore finale chi effettua acquisti per finalità diverse dall’esercizio di impresa, arti o professioni e chi effettua operazioni escluse dall’applicazione IVA in conformità alla legge federale Svizzera. Il soggetto attivo è il comune di Campione d’Italia;

-         viene precisato che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il comune di Campione d’Italia e le acque italiane del lago di Lugano rientrano nel territorio italiano ai fini della disciplina sulle accise,[146] mentre, ai fini IVA, le operazioni svolte nelle predette aree continuano ad essere escluse dall’ambito territoriale[147];

-         ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia doganale, il territorio extra-doganale è costituito dal solo comune di Livigno.  Per i residenti nel comune di Campione non trovano applicazione le disposizioni in materia di IVA e accise per i residenti della zona di frontiera di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del DM 6 marzo 2009, n. 32: si tratta, in particolare, della previsione di un limite massimo (di importo o di quantità) di beni importati cui non si applicano le predette imposte (IVA e accise). Inoltre, si stabilisce anche che le franchigie contemplate dal predetto regolamento n. 32 del 2009, sono determinate con apposito decreto da adottare. I beni strumentali, gli arredi, i mobili di ogni tipo già esistenti nel comune di Campione d'Italia presso società, enti ed abitazioni alla data del 31 dicembre 2019 ed in uscita dal territorio dello stesso comune, sono esenti da IVA nei casi in cui abbiano come destinazione finale l'Italia (comma 562).

Per i periodi d’imposta 2020-2024[148] è ridotta al 50 per cento:

-         l’IRPEF dovuta su redditi diversi da quelli d’impresa realizzati da persone fisiche residenti, al 20 ottobre 2019, nel Comune di Campione d’Italia, nonché sui redditi di lavoro autonomo relativi ad attività svolte in studi siti alla medesima data nel Comune di Campione d’Italia[149];

-         l’IRPEF e l’IRES dovuta sui redditi d’impresa dai soggetti iscritti alla data del 20 ottobre 2019 alla CCIAA di Como ed aventi la sede o un’unità locale nel comune di Campione d’Italia;

-         l’IRAP riferita ad attività esercitate nel Comune di Campione d’Italia.

Le agevolazioni si applicano per cinque anni nel rispetto dei limiti del de minimis.

È altresì introdotto un credito d’imposta in favore delle imprese che effettuano specifici investimenti nel comune di Campione d’Italia. Il beneficio è pari al 50 per cento dei costi ammessi e si applica alle spese sostenute nel periodo 2020-2024[150]. L’efficacia delle disposizioni è subordinata alla preventiva autorizzazione europea.

Si interviene sull’articolo 188-bis del TUIR, recante la disciplina fiscale per i redditi riferiti al comune di Campione d’Italia, al fine di estendere ai redditi d’impresa realizzati da “le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato” le misure di determinazione del reddito che prevedono l’applicazione di una riduzione forfetaria del 30 per cento del cambio di valuta.

Viene infine modificato il comma 6 del citato articolo 188-bis al fine di coordinare le disposizioni con i limiti posti dalla disciplina europea, inserendo il riferimento agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori entrate tributarie

Imposta locale di consumo

 

 

 

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Inclusione territorio italiano– accise

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

Maggiori spese correnti

Imposta locale di consumo

 

 

 

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Inclusione territorio italiano– IRAP

 

0,04

0,02

 

 

 

 

 

 

Agevolazioni IRAP

 

0,1

0,1

 

 

 

 

 

 

Minori entrate tributarie

Inclusione territorio italiano– IIDD

 

0,2

0,1

 

0,2

0,1

 

0,2

0,1

Inclusione territorio italiano– IRAP

 

 

 

 

0,04

0,02

 

0,04

0,02

Agevolazioni IRPEF (redditi diversi da imprese)

6,1

7,9

7,6

6,1

7,9

7,6

6,1

7,9

7,6

Agevolazioni IRPEF (redditi imprese)

 

0,5

0,3

 

0,5

0,3

 

0,5

0,3

Agevolazioni IRES (redditi imprese)

 

0,2

0,1

 

0,2

0,1

 

0,2

0,1

Agevolazioni IRAP

 

 

 

 

0,1

0,1

 

0,1

0,1

 

La relazione tecnica afferma quanto segue.

Imposta locale sul consumo di Campione d’Italia

Ai fini della quantificazione, in assenza di dati puntuali sulla ripartizione di beni e servizi, la RT stima che la base imponibile sia pari a circa 104 mln di euro, assumendo come proxy la base dei ricavi IRAP dei soggetti residenti a Campione d'Italia relativa all'anno di imposta 2016. A questa base, applica un'aliquota media del 4,7%, calcolata sulla base delle aliquote stabilite dalla legge federale svizzera per l'imposta sul valore aggiunto.

Sulla base di queste assunzioni, l'introduzione dell'imposta di consumo nel comune di campione d'Italia determina un maggior gettito di circa 5 milioni di euro su base annua dal 2020 (104*4,7%=4,88 mln).

 

Armonizzazione accise

La disposizione prevede, dal 2020, l'inclusione del comune di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione Europea.

Ai fini della stima degli effetti sul gettito, in assenza di dati puntuali per quanto concerne il territorio di Campione d'Italia, la RT analizza i versamenti di accisa derivanti dall’immissione in consumo dei prodotti soggetti a tale imposta (prodotti energetici, alcolici, energia elettrica, etc) su base nazionale (fonte dati: MAGISTER- monitoraggio entrare erariali per l'anno 2018) e, da tali versamenti, risale al dato pro capite italiano. Moltiplicando quest'ultimo per il numero di abitanti di Campione d'Italia, si ottiene una stima dell'incremento di gettito delle accise nel comune in esame.

Gli effetti stimati sono riportati dalla RT nella seguente tabella.

 

(milioni di euro)

 

2020

2021

2022

2023

2024

Accisa

1,14

1,14

1,14

1,14

1,14

IIDD

0,00

-0,17

-0,10

-0,99

-0,99

IRAP

0,00

-0,04

-0,02

-0,02

-0,02

Totale

1,14

0,93

1,02

1,02

1,02

 

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

La RT segnala che la direttiva (UE) n. 2019/475 del Consiglio dell8 febbraio 2019, apporta modifiche all'articolo 6 della direttiva 2006/112/CE al fine di prevedere che il comune di Campione d'Italia e le acque italiane del lago di Lugano, pur essendo inclusi nel territorio doganale dell’Unione europea, continuino ad essere escluse dall'ambito territoriale di applicazione dell'imposta. Non sono pertanto stimati effetti finanziari.

 

Riduzione IRPEF (redditi diversi da imprese)

Sulla base di elaborazioni effettuate mediante modello di microsimulazione IRPEF, base dati 2017, con redditi opportunamente estrapolati al 2020, su soggetti residenti nel Comune di Campione d'Italia, la RT stima una variazione di gettito IRPEF di competenza annua di circa -7,6 milioni di euro.

Considerando l'entrata in vigore della norma a partire dal 2020 e la validità per 5 periodi d'imposta, la RT stima il seguente andamento finanziario.

 

(milioni di euro)

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

IRPEF

-6,1

-7,9

-7,6

-7,6

-7,6

-1,5

0,3

0

 

Riduzione IRPEF (imprese)

La RT, applicando la medesima procedura prevista per la stima degli effetti IRES ai redditi di impresa realizzati da imprese individuali e da società di persone, stima una perdita di gettito annua ai fini IRPEF di circa 0,3 milioni di euro.

 

Riduzione IRES

La RT afferma che dall'analisi dei dati dichiarativi IRES relativi alle società di capitali risulta un'imposta a debito per l'anno 2017 di circa 0,04 milioni di euro. Pertanto, la riduzione al 50%, determina una perdita di gettito di circa 0,02 milioni di euro l'anno

 

IRES degli Enti non commerciali

La RT stima la perdita di gettito dovuta alla riduzione del reddito imponibile come conseguenza sia dell'agevolazione sul tasso di cambio sia dell’abbattimento del 50%, indicano in circa 0,09 milioni di euro.

 

Riduzione IRAP

La RT afferma che per l’anno 2017 il gettito IRAP risulta essere di circa 0,11 milioni di euro. L’abbattimento del 50% risulta pari a circa 0,05 milioni di euro.

 

Effetti complessivi

Dopo aver ricordato che la stima della perdita di gettito è stata effettuata tenendo conto dei limiti dei regolamenti europei che disciplinano gli aiuti di minore importanza (de minimis), la RT riporta la seguente tabella riepilogativa degli effetti finanziari.

 

(milioni di euro)

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Imposta di consumo

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Territorio doganale – disciplina accise

1,14

0,93

1,02

1,02

1,02

-1,80

0,50

0,00

Misure di sostegno Campione

-6,10

-8,68

-8,07

-8,07

-8,07

-1,97

0,63

0

di cui:

 

IRES

0

-0,18

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

0,08

0

IRPEF

-6,10

-8,40

-7,90

-7,90

-7,90

-1,80

0,50

0

IRAP

0

-0,10

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

0,05

0

Totale

0,04

-2,75

-2,05

-2,05

-2,05

1,23

6,13

5,00

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che alcune quantificazioni riportate nella relazione tecnica sono effettuate utilizzando un modello di microsimulazione; pertanto, in assenza dell’indicazione dei parametri e dei dati insiti nel modello, non risulta possibile sottoporre a verifica tali stime (si tratta dell’IRPEF, IRES e IRAP delle imprese).

Per quanto concerne la quantificazione riferita alle accise, la RT illustra la procedura seguita senza esplicitare i valori utilizzati. Ai fini della verifica della stima, appare quindi necessario che siano indicati i parametri e le ipotesi adottati.

Si segnala che nella tabella riferita agli effetti in questione, nella riga relativa alle IIDD gli importi indicati negli anni 2023 e 2024 sembrerebbero doversi leggere pari a 0,1 milioni di euro (anziché 0,99 mln) annui.

Per quanto concerne gli effetti finanziari dell’imposta locale, si prende atto dei criteri adottati dalla relazione tecnica, evidenziando che alla stima del maggior gettito indicata nel prospetto riepilogativo (ascritta ai soli fini del fabbisogno e dell’indebitamento) corrisponde una maggiore spesa di pari importo ai fini dei medesimi saldi, tenuto conto che i proventi dell’imposta saranno disponibili per le spese dell’ente, salvo il rispetto del vincolo dell’equilibrio di bilancio.

Pertanto, non si formulano osservazioni in merito a quanto disposto dal comma 8, che rinvia ad un DM la facoltà per Campione d’Italia di prevedere esenzioni ed esclusioni dall’imposta.

La relazione tecnica non considera le modifiche apportate dal Senato, relative, in particolare, alle deroghe in materia fiscale previste dal comma 562. Tenuto conto che tali disposizioni consentono la non applicazione, nei casi indicati, dell’IVA e delle accise, andrebbe acquisito l’avviso del Governo in merito ai possibili effetti sul gettito.

 

Commi da 581 a 587
(Acquisti e negoziazioni della pubblica amministrazione)

Le norme apportano una serie di modifiche alla legislazione vigente in materia di acquisti delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, si modifica l'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 95/2012. Tale norma impone alle amministrazioni pubbliche ad approvvigionarsi di determinati servizi e merci, specificatamente elencati, attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. La modifica aggiunge gli autoveicoli all’elenco di beni sopra citato[151] (comma 581).

Si modifica, inoltre, l'articolo 4, comma 3-ter, del medesimo decreto-legge n. 95/2012, per stabilire che l’oggetto degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip non sia limitato alle sole attività di manutenzione ma sia esteso anche ai lavori pubblici (comma 582).

Si prevede che le amministrazioni statali, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali siano tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito da Consip (comma 583).

Si integra il testo dell'articolo 26, comma 1 della legge n. 488/1999. Tale norma prevede che il Ministero dell’economia stipuli con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato. L’integrazione proposta stabilisce che, ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate per specifiche categorie di amministrazioni ovvero per specifici ambiti territoriali (comma 585).

Si precisa che le convenzioni[152] e gli accordi quadro[153] possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati sul sistema dinamico di acquisizione[154] (comma 586).

Il Sistema Dinamico di Acquisizione è tra gli strumenti di negoziazione telematici previsti dal Codice dei Contratti Pubblici. Consip lo ha introdotto nel nel 2012 dopo le Convenzioni, Mercato Elettronico e Accordi Quadro. E lo ha chiamato Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA). Nelle Convenzioni e negli Accordi Quadro Consip aggiudica gare per decidere che cosa gli Enti Pubblici acquisteranno. Nel caso di SDAPA, Consip ci mette solo la piattaforma telematica e le regole giuridiche (la disciplina); in altre parole Consip non negozia le condizioni di fornitura, non esegue gare, non sceglie fornitori, non decide i requisiti degli appalti, non è parte contrattuale. Con SDAPA le imprese non sono scelte da Consip ma sono loro che scelgono e chiedono a Consip di partecipare al sistema.

Infine è integrato il testo dell’articolo 4, comma 3-ter del decreto legge n. 95/2012, che tratta delle attività di Consip finalizzate alla realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement.  La novella stabilisce che Consip S.p.A. può, altresì, svolgere, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi (comma 587).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza.

 

La relazione tecnica effettua distinte valutazioni delle singole norme recate dall’articolo in esame.

Con riferimento alle norme recate dal comma 581, la relazione tecnica afferma che le stesse mirano a rafforzare gli obblighi di acquisizione centralizzata vigenti per l'acquisto di determinate categorie merceologiche altamente standardizzabili. A tal fine si propone di inserire le autovetture fra le merceologie cui si applica l’obbligo sopra citato in considerazione del grado di standardizzazione dei beni e dei servizi riferibili alle autovetture, del livello di aggregazione della relativa domanda, delle caratteristiche del mercato e rilevanza del valore complessivo stimato. In particolare la relazione assume che siano standardizzabili gli acquisiti ed i servizi riferiti a:

·        i veicoli ad uso normale;

·        i veicoli commerciali leggeri;

·        gli autobus ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone;

·        gli autoveicoli e i motoveicoli per le Forze di Polizia

·        gli autoveicoli blindati.

La relazione tecnica ritiene, invece, che altre tipologie di veicoli non siano standardizzabili in quanto soggette a specifiche personalizzazioni o necessarie alle pubbliche amministrazioni in pochi esemplari.

La relazione tecnica stima il valore di spesa annua delle amministrazioni pubbliche per i veicoli standardizzabili in circa 420 milioni così suddivisi:

·        veicoli ad uso normale e veicoli commerciali leggeri (acquisto): 110 milioni;

·        veicoli ad uso normale e veicoli commerciali leggeri (noleggio): 120 milioni;

·        veicoli per le forze di sicurezza (acquisto): 168 milioni;

·        veicoli per le forze di sicurezza (noleggio): 28 milioni;

·        veicoli blindati (acquisto): 41 milioni;

·        autobus (ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone) 20 milioni.

L’elenco delle spese sopra riportato è contenuto nella relazione tecnica. Si precisa che il totale delle spese sostenute è pari, sommando le singole voci di dettaglio a 487 milioni e non a 420 milioni come indicato, sempre dalla relazione tecnica. 

La relazione tecnica afferma che, a livello di aggregazione della domanda, “il confronto dell'erogato delle categorie di veicoli sopra riportate attraverso convenzioni e accordi quadro stipulati da Consip con la spesa complessiva stimata evidenzia un valore di aggregazione complessivo di circa il 40 per cento”.

L’aggregazione della domanda dovrebbe permette di realizzare economie di scala, prezzi e costi delle transazioni più bassi. La frase sopra riportata sembra significare che il 40 per cento della spesa complessiva è “aggregabile” (ossia passerà) attraverso le convenzioni e accordi quadro Consip.

La relazione tecnica evidenzia che il mercato degli autoveicoli è caratterizzato da un numero ristretto di operatori di grande dimensione che controllano una parte rilevante di esso e da una forte competizione tra le aziende per la conquista e il mantenimento di quote di mercato. Tanto premesso la relazione tecnica stima che l'introduzione dei veicoli tra le merceologie alle quali si applica l’obbligo di acquisto tramite convenzioni o accordi quadro potrà contribuire alla realizzazione di risparmi quantificabili solo a consuntivo. Si stima, secondo la relazione tecnica di un risparmio potenziale nell'ordine di circa 12 milioni di euro nel triennio 2020-2022 che deriverebbe dall'aumento del valore degli acquisti annui effettuati attraverso strumenti Consip.

Con riferimento alle norme recate dal comma 582, la relazione tecnica ribadisce che le stesse prevedono la facoltà per Consip di attivazione di strumenti di acquisto e negoziazione anche nel settore dei lavori pubblici. Lo scopo è di garantire trasparenza, concorrenza e rispetto dei principi anticorruzione nel settore degli appalti pubblici gestiti attraverso la centrale di committenza dello Stato, estendendo l'ambito oggettivo di utilizzo dei c.d. strumenti Consip, già previsto dal decreto legge n. 95/2012. A tal fine si intende ampliare il novero delle le attività svolte da Consip per conto del Ministero dell'economia e delle finanze - con le risorse già disponibili nell'ambito del Programma di razionalizzazione a supporto delle pubbliche amministrazioni - anche con riferimento ai lavori pubblici.

Per quanto attiene al settore merceologico in argomento - a seguito dell'analisi effettuata sui dati ANAC - si osserva che le pubbliche amministrazioni bandiscono lavori per un controvalore ad pari ad euro 17,2 miliardi di euro annui. La capacità di penetrazione del Programma di razionalizzazione nel mercato dei lavori, intesa quale quota di mercato da gestire dovrebbe essere pari, secondo la relazione tecnica, a 3,2 miliardi di euro annui[155]. Ipotizzando un progressivo intervento di Consip in ambiti merceologici nei quali vengono esperite procedure di aggiudicazione di contratti di lavori, si stima che le norme possano produrre nel corso del tempo circa 60 milioni di auro annui di minor spesa. Gli effetti della norma, secondo la relazione tecnica, saranno sempre più evidenti nel medio e lungo periodo in considerazione dei tempi di messa a disposizione dei vari strumenti alle amministrazioni (nel breve periodo, già dal 2020, nell'ambito del Mercato elettronico della pubblica amministrazione e della piattaforma digitale per la gestione degli elenchi informatizzati, delle gare telematiche della A.S.P. - Azienda Servizi Pubblici S.p.a, e successivamente, a seguito dell'individuazione degli ambiti merceologici adeguati, anche attraverso convenzioni e accordi quadro).

Con riferimento alle norme recate dal comma 583, la relazione tecnica precisa che le stesse intendono razionalizzare il sistema di obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione del Programma di razionalizzazione per le amministrazioni pubbliche interessate dalla norma, aumentando al contempo il ricorso a tali strumenti.

Allo scopo di semplificare e rendere più efficiente il sistema degli acquisti della pubblica amministrazione statale, la relazione tecnica ritiene che il ricorso agli accordi quadro stipulati da Consip e al sistema dinamico di acquisizione dalla stessa gestito debba essere reso obbligatorio per tutti i fabbisogni, a prescindere dalla merceologia. Da tale obbligo la relazione tecnica ipotizza che possa derivare un potenziale risparmio potenziale di circa 50 milioni nel triennio 2020-2022 a causa della diminuzione dei prezzi unitari. La quantificazione tiene conto delle differenze, certificate dall'ISTAT, tra prezzo previsto negli strumenti Consip e prezzo medio ottenuto dalle Pubbliche Amministrazioni attraverso acquisti autonomi, e di un trend di crescita del valore degli acquisti effettuati dalle Amministrazioni attraverso strumenti Consip. I risparmi effettivi potranno essere quantificati solo a consuntivo.

Con riferimento alle norme recate dal comma 585, la relazione tecnica precisa che le stesse sono emanate per consentire al Ministero dell’economia di stipulare convenzioni-quadro esclusivamente per determinati gruppi di amministrazioni o per specifici territori. Tale esigenza è emersa con particolare rilievo in relazione alle attività svolte dai soggetti aggregatori nei casi in cui non è pianificato l'intervento di tali soggetti per determinate merceologie. In tali ambiti è fondamentale che Consip, unico soggetto operante a livello nazionale, possa lavorare in maniera sinergica e coordinata con gli altri soggetti aggregatori, così da mettere a disposizione iniziative di gara per specifici territori o per specifiche tipologie di amministrazione che non sono coperte dai soggetti aggregatori di riferimento, per motivi organizzativi e/o temporali.

La relazione tecnica ipotizza un risparmio potenziale nell'ordine di circa 270 milioni di euro nel triennio 2020-2022, derivanti dalla diminuzione dei prezzi unitari degli strumenti di acquisto Consip, calcolata tenendo conto delle differenze certificate dall'ISTAT tra prezzo previsto negli strumenti Consip e prezzo medio ottenuto dalle Pubbliche Amministrazioni attraverso acquisti autonomi, e di un trend di crescita del valore degli acquisti effettuati dalle Amministrazioni attraverso le convenzioni quadro messe a disposizione dal Programma di Razionalizzazione della Spesa P A. Va ricordato, tuttavia, che la misura non ha un impatto diretto in termini di risparmi, pur potendo contribuire nel medio termine a un sistema centralizzato degli acquisti più performante.

Con riferimento alle norme recate dal comma 586, la relazione tecnica chiarisce che le disposizioni intendono rendere possibile la stipula di convenzioni ed accordi quadro, da parte di Consip e dei soggetti aggregatori, attraverso il sistema dinamico di acquisizione, garantendo tempestività e continuità dell'offerta di strumenti per le stazioni appaltanti.

I vantaggi derivanti dall’informatizzazione completa della procedura, dalla maggiore trasparenza e partecipazione e dalla competizione tra fornitori si riflettono inevitabilmente su una riduzione dei prezzi unitari di acquisto per le pubbliche amministrazioni, per altro su merceologie rilevanti per quanto riguarda la spesa pubblica, quali, ad esempio, i farmaci per l’acquisto dei quali è sostenuta una spesa annua di 11 miliardi.

Una stima dei risparmi, derivanti dalla misura sopra indicata non è quantificabile in termini di risparmi diretti da prezzi unitari.

Con riferimento alle norme recate dal comma 587, la relazione tecnica precisa che le stesse intendono estendere l'ambito di operatività del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione anche alle concessioni, abilitando Consip allo svolgimento delle relative procedure di selezione del contraente. Si consente, in tal modo, un ampliamento del supporto offerto alle amministrazioni nell'ambito del Programma di razionalizzazione nell'attività di selezione del contraente, che non sarebbe più limitata alle sole procedure di appalto ma anche quelle finalizzate all'aggiudicazione di un contratto di concessione.

La previsione normativa delinea un ulteriore e diverso ruolo di Consip in un'ottica di evoluzione basata sull'utilizzo delle specifiche competenze acquisite nella gestione delle procedure di gara in mercati in cui è auspicato l'ampliamento della concorrenza e la realizzazione di affidamenti più efficienti non solo in tema di appalti di servizi ma anche di procedure per l'affidamento delle concessioni. Con l’intervento normativo in esame la quota di spesa pubblica gestita attraverso gli strumenti del Programma di razionalizzazione potrà essere ampliata. Eventuali oneri per l'ampliamento degli strumenti, secondo la relazione tecnica, saranno coperti nell'ambito delle risorse già destinate al Programma di razionalizzazione degli acquisti. Le stime dei possibili risparmi - effettuate valutando le informazioni riportate nella Banca dati nazionale dei Contratti Pubblici di Anac – si basano su un progressivo intervento di Consip su ambiti merceologici nei quali vengono esperite procedure di aggiudicazione di contratti di concessione. Tali risparmi potenziali ammonterebbero a circa 10 milioni di euro nel triennio 2020-2022. Va ricordato, tuttavia, che la misura non ha un impatto diretto in termini di risparmi, pur potendo contribuire nel medio termine a un sistema centralizzato degli acquisti più performante.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare atteso che alle norme in esame non è associato alcun effetto finanziario e nel presupposto che le strutture Consip dispongano delle risorse necessarie ad assolvere ai nuovi compiti previsti, che appaiono rientrare, peraltro, nell’ambito delle sue attività istituzionali.

 

Comma 588
(Razionalizzazione della spesa per servizi di SOGEI)

Le norme prevedono che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato stipuli un apposito disciplinare con la società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria (SOGEI), per razionalizzare i propri Data Center secondo un modello innovativo di erogazione dei servizi di conduzione infrastrutturale e connettività.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Minori spese in conto capitale

 

Razionalizzazione strutture informatiche del Data center di SOGEI

3

 

 

3

 

 

3

 

 

Minori spese correnti

 

Manutenzione Data center di SOGEI  

 

1

1

 

1

1

 

1

1

 

La relazione tecnica evidenzia che dall'attuazione della norma sono attesi risparmi di spesa per l'esercizio 2020 pari a 3 milioni di euro derivanti dal minor costo che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sosterrà per la ricollocazione delle proprie infrastrutture informatiche presso il Data Center di SOGEI rispetto al previsto costo che la RGS dovrebbe sostenere per adeguare le proprie infrastrutture informatiche per l'efficace supporto ai processi di finanza pubblica. A decorrere dall'esercizio 2021, il risparmio atteso è di 1 milione di euro all'anno in termini di minori costi di conduzione infrastrutturale e connettività.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la relazione tecnica non contiene elementi che consentano di verificare gli effetti di risparmio stimati. Appare, pertanto, necessario che il Governo fornisca ulteriori informazioni circa i criteri adottati per la quantificazione dei risparmi attesi, nonché una valutazione riguardo alla prudenzialità di contabilizzare i medesimi ex ante anziché a consuntivo.

 

Comma 589
(Riduzione della dotazione finanziaria assegnata a Consip)

Le norme modificano l'articolo 1, comma 514-bis, della legge 28 dicembre n. 208/2015.

Questa norma stabilisce che per i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica secondo quanto indicato nel Piano triennale[156] per informatica, le amministrazioni statali, centrali e periferiche[157], gli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici e le agenzie ricorrono a Consip Spa, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine Consip Spa può supportare le pubbliche amministrazioni interessate nell'individuazione di specifici interventi di semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi. Per lo svolgimento di tali attività è previsto un incremento delle dotazioni destinate al finanziamento del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a euro 4.300.000 annui a decorrere dal 2019.

Le modifiche in esame riducono la spesa autorizzata a 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2020.

Si rammenta che l’articolo 1, comma 770 della legge n. 208/2015 aveva già ridotto da 7 milioni a 4,3 milioni a decorrere dal 2019 la medesima dotazione oggetto della sopra descritta riduzione.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Minori spese correnti

 

Riduzione risorse  da destinare ad attività svolte da Consip

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero acquisiti elementi volti a verificare la sostenibilità delle attività assegnate a Consip dalla legge 208/2015, anche a seguito della riduzione di spesa disposta dalla norma in esame.

 

Commi da 590 a 602
(Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica)

Le norme stabiliscono che, a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, inclusi nell’elenco Istat, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del servizio sanitario nazionale, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa indicate nell'allegato A al testo in esame. Resta ferma l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese di personale.

Le norme richiamate in allegato sono le seguenti:

·         Art. 18, comma 6 (concorso del sistema camerale al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica), della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

·         Articolo 1, comma 126 (riduzione dei compensi spettanti ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione), della Legge 28 dicembre 1996, n. 662;

·         Articolo 1, commi 9 (consulenze), 10 (convegni e mostre), 48 (versamenti all’entrata di somme da effettuare entro il 30 giugno 2006) e 58 (indennità dei membri degli organi collegiali), della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

·         Articolo 2, commi 618-623 (manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili) della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

·         Articolo 27 (spese per l’acquisto di carta) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

·         Art. 61, commi 1 (spese per organi collegiali e organismi), 2 e 3 (studi e consulenze), 5 (convegni e mostre), 6 (sponsorizzazioni) e 7 (applicazione dei citati commi 2, 5 e 6 alle società include nell’elenco Istat) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

·         Articolo 6, commi, 3 (compensi ai componenti degli organi di direzione), 6 (compensi ai componenti degli organi di direzione delle società incluse nell’elenco Istat o controllate da amministrazioni pubbliche), 7 (consulenze), 8 (convegni e mostre), 9 (sponsorizzazioni), 11 (applicazioni dei citati commi 7, 8 e 9 alle società incluse nell’elenco Istat o controllate da amministrazioni pubbliche), 12 (missioni), 13 (formazione) e 21 (versamento all’entrata dei risparmi derivanti dai commi precedentemente indicati nel presente punto da parte delle amministrazioni dotate di autonomia), articolo 8, comma 1 (manutenzione degli immobili), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

·         Articolo 4, comma 66 (riduzione delle spese per INPS, INPDAP, INAIL e versamento all’entrata dei risparmi), della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012)

·         Articolo 21, comma 8 (riduzione delle spese per INPS e altri enti, versamento all’entrata dei risparmi e riassegnazione al Fondo ammortamento titoli di Stato), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

·         Articolo 4 (missioni) della legge 15 dicembre 2011, n. 217;

·         Articolo 4, comma 77 (riduzione delle spese per INPS e INAIL e versamento all’entrata dei risparmi), della legge 28 giugno 2012, n. 92;

·         Articolo 5, comma 14 (compensi degli organi di direzione delle autorità portuali), articolo 8, commi 1, lettera c) (spese per la carta degli enti pubblici non territoriali), 2, lettera b) (convenzioni tra INPS e CAF), e 3 (riduzione dei trasferimenti statali ad enti), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;

·         Articolo 1, comma 108 (riduzione delle spese degli enti nazionali di previdenza e assistenza pubblici e versamento all’entrata dei risparmi), della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

·         Articolo 1, commi 321 (riduzioni di spesa per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e per le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità e versamento all’entrata dei risparmi) e 417 (contenimento delle spese degli enti di previdenza e assistenza privati), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014);

·         Articolo 50, commi 3 (riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato a enti e organismi dotati di autonomia finanziaria) e 4 (possibilità per gli enti e organismi dotati di autonomia finanziaria di effettuare variazioni compensative tra risparmi previsti da norme di legge), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;

·         Articoli 19, comma 3, lett. c) (riduzione spese di funzionamento ANAC) e 22, commi 6 (spese di consulenza, studio e per gli organi collegiali di alcune Autorità indipendenti) e 9, lett. d), ed f) (spese per sedi secondarie, rappresentanza e missioni di alcune Autorità indipendenti), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

·         Articolo 1, commi 305, 307 e 308 (versamento all’entrata di risparmi conseguiti dall’INPS e dall’INAIL), della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

·         Articolo 6, commi 2 e 3 (versamento all’entrata di risparmi conseguiti dall’INPS), del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65;

·         Articolo 1, comma 608 (riduzione delle spese degli enti nazionali di previdenza e assistenza pubblici e versamento all’entrata dei risparmi), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).

Si stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, gli enti sopra individuati non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018. Questa disposizione non si applica alle Agenzie fiscali per le quali resta fermo l'obbligo di versamento previsto dall'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come incrementato ai sensi del comma 7.

Il citato articolo 6, comma 21-sexies, del decreto legge n. 78/2010 stabilisce che per gli anni dal 2011 al 2023, le Agenzie fiscali possono assolvere alle disposizioni di contenimento della spesa previste dall’ordinamento vigente effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento stabilite la legge n. 192/2009.

Sono definite nel dettaglio le voci di spesa per l’acquisto di beni e servizi sulle quali opera l’obbligo di contenimento.

Il superamento del livello di spesa stabilito dalle norme sopra descritte è ammesso solo a fronte di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate. Non concorrono comunque alla quantificazione delle entrate e dei ricavi le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate a spese diverse dall’acquisto di beni e servizi.

Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti e organismi destinatari delle norme in esame versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all’Allegato A, incrementato del dieci per cento. L'INPS e l'INAIL continuano a versare al bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, quanto complessivamente dovuto nell'anno 2018 in ottemperanza alle norme di contenimento di cui all’Allegato A. Per gli enti in dissesto o commissariati si prevede che le somme da versare al bilancio dello Stato possano essere accantonate in un apposito fondo, per essere versate alla conclusione della procedura di risanamento (comma 594).

Si prevede che nel caso in cui i soggetti destinatari delle presenti norme siano interessate da processi di fusione o accorpamento, il limite di spesa sopra fissato è determinato nella misura pari alla somma degli importi previsti per ciascuna amministrazione coinvolta nei citati processi.

Sulla base di criteri definiti con DPCM[158], le amministrazioni vigilanti stabiliscono i compensi, i gettoni di presenza e ogni altro emolumento (con esclusione dei rimborsi spese), spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle P.A. interessate dalle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, con esclusione, però, delle società.

L'inosservanza delle misure limitative della spesa in esame costituisce illecito disciplinare del responsabile del servizio amministrativo-finanziario. In caso di inadempienza per più di un esercizio si applica la sanzione della riduzione del 30 per cento, per il restante periodo del mandato, dei compensi, delle indennità e dei gettoni di presenza corrisposti agli organi di amministrazione, con acquisizione al bilancio dell'ente dei relativi risparmi.

Restano fermi gli effetti finanziari derivanti dalle riduzioni dei trasferimenti erariali dal Bilancio dello Stato agli enti ed organismi cui si applicano le norme in esame.

Le norme recate dai commi da commi da 588 a 613 non si applicano agli enti previdenziali cd. privatizzati di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, per i quali resta in vigore l'articolo l, comma 183, della legge n. 205 del 2017. Tale norma già prevede che a decorrere dall'anno 2020 non si applicano a citati enti le norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche formato dall’Istat.

 Le disposizioni in esame non si applicano, altresì, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi e enti strumentali e ai loro enti strumentali in forma societaria.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori entrate extratributarie

 

Versamento all’entrata di somme (comma 594)

6,8

6,8

6,8

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

 

Contenimento spese per consumi intermedi (comma 594)

 

 

 

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

 

La relazione tecnica evidenzia che le disposizioni in esame dispongono il riordino e la semplificazione delle norme di contenimento della spesa per consumi intermedi degli enti e organismi pubblici non territoriali, con l'obiettivo di sostituire una misura unica di contribuzione agli obiettivi di finanza pubblica, rispetto alle numerose altre misure attive a legislazione vigente che riguardano diversi aspetti dell'attività gestionale dei soggetti interessati. Si precisa che gli effetti delle disposizioni da disapplicare in materia di contenimento della spesa non si estendono alla riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato, il cui livello attuale rimane confermato.

La relazione tecnica sottolinea che l'intervento normativo prevede che i soggetti tenuti ai versamenti che si vanno a eliminare debbano effettuare un versamento pari a quello dovuto per il 2018 incrementato del 10%, venendo meno contemporaneamente tutti i vincoli elencati nell'allegato A alla norma. Al contempo viene regolamentata anche la loro modalità di contribuzione agli obiettivi di finanza pubblica.

Considerando, quindi, le peculiarità dei diversi soggetti interessati dalle disposizioni, è stato stimato l'impatto delle stesse attraverso i versamenti affluiti agli appositi capitoli del bilancio dello Stato relativi al rendiconto 2018. Ne deriva un effetto di miglioramento dei saldi di finanza pubblica pari a 6,84 milioni di euro annui a partire dal 2020; ulteriori eventuali maggiori entrate sono legate ai versamenti dei soggetti tenuti alla contribuzione nel limite degli utili conseguiti.

Ai fini della stima degli effetti finanziari delle norme, la relazione tecnica considera:

·        che l'articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha già escluso l’applicazione delle norme di contenimento della spesa per gli enti previdenziali cd. privatizzati a decorrere dal 2020;

·        il mantenimento per altri soggetti di modalità diverse di contribuzione agli obiettivi di finanza pubblica:

·        l'incremento del 10 per cento del versato 2018 per la restante parte dei soggetti cui si applicano le norme in esame.

La tavola successiva, tratta dalla relazione tecnica, dettaglia il calcolo effettuato.

 

 

 

Versamenti

Riepilogo 2018 - totale entrate LEGISLAZIONE VIGENTE

a = b + c +d

1.028.194.143,79

Comma 594 - Versamenti senza incremento (INPS, INAIL)

b

834.389.054,98

Comma 601 - Versamenti Casse professionisti: cessano i versamenti dal 2020 perché escluse dalla L. 205/2017 art. 1, c. 183

c

11.400.794,00

Comma 594 - Versamenti degli altri soggetti del perimetro

d

182.404.294,81

 

 

 

Situazione dal 2020

e = b + f

1.035.033.779,27

Comma 594 - Versamenti senza incremento (INPS, INAIL)

b

834.389.054,98

Comma 594 - Versamenti degli altri soggetti del perimetro con incremento del 10 per cento

f

200.644.724,29

 

 

 

Maggiori entrate dal 2020

g = e - a

6.839.635,48

 

La lettera a) riporta i versamenti affluiti agli appositi capitoli del bilancio dello Stato relativi al rendiconto 2018 in ottemperanza delle disposizioni di contenimento e di versamento vigenti per gli enti del perimetro definito dalla norma. La lettera b) si riferisce a INPS e INAIL per i quali è previsto che il versamento a decorrere sia pari a quello effettuato nel 2018; la lettera c) si riferisce ai versamenti effettuati dalle Casse di previdenza dei professionisti che, in virtù dell'esclusione prevista dalla L. 205/2017, c. 183, non sono più tenute al versamento al bilancio dello Stato delle somme relative al contributo ai vincoli di finanza pubblica; la lettera d) si riferisce ai versamenti 2018 dei soggetti che non sono esclusi da discipline specifiche e per i quali fino al 2019 si applica la normativa vigente; nella lettera e) viene calcolato il dovuto, approssimato attraverso il versato al bilancio dello Stato nel 2018, da parte dei soggetti tenuti al versamento aggiuntivo a partire dal 2020 e a decorrere; la lettera f) quantifica le entrate del bilancio dello Stato per i versamenti dei soggetti interessati dalle norme in esame a decorrere dal 2020 e avendo applicato tutta la disciplina prevista, esclusioni comprese; infine la lettera g) corrisponde alla maggiore entrata derivante dall'applicazione della disposizione in esame a decorrere dal 2020 in termini di saldo netto da finanziare. Tale maggiore entrata corrisponde alla differenza tra l'incremento del versamento aggiuntivo del 10% dei soggetti a esso tenuto dalla norma e il venir meno dei versamenti delle Casse di previdenza dei professionisti.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma stabilisce il contenimento delle uscite degli enti pubblici con riguardo ad un ampio ventaglio di voci di bilancio, facendo contestualmente venir meno taluni vincoli già previsti a legislazione vigente. Inoltre, per evitare di cristallizzare gli effetti di contenimento (con conseguenti future rigidità), la norma prevede che tale contenimento sia valutato con riguardo ad un preciso ammontare di spese (la media del triennio 2016-2018 dell’esborso riferito alle voci considerate) che però può essere incrementato sulla base della variazione delle entrate e dei ricavi futuri. Si rende infine permanente il versamento all’entrata delle somme derivanti dai risparmi maturati con riferimento all’anno 2018 incrementati del 10 per cento.

Il meccanismo delineato appare, da un punto di vista teorico, idoneo a non alterare gli obiettivi di bilancio a condizione che i risparmi registrati nel bilancio dello Stato, derivanti dalle norme oggetto di disapplicazione, non scontino andamenti crescenti nel tempo, ma siano registrati in cifra fissa. Nel caso opposto, occorrerebbe registrare anche, a diminuzione dei risparmi contabilizzati, la mancata rivalutazione degli stessi. In proposito andrebbe quindi acquisito un chiarimento.

Per quanto concerne i nuovi criteri di contenimento della spesa, appare necessario chiarire se siano state considerate le difficoltà che, in conseguenza del criterio prescelto, potrebbero incontrare gli enti che, anche per ragioni contingenti, abbiano realizzato nell’ultimo triennio livelli particolarmente bassi di spesa.

Più in generale, si osserva che il meccanismo adottato fa riferimento alle spese, ma non considera gli eventuali avanzi o perdite di bilancio. Ne consegue che, in virtù di tale criterio, gli enti che abbiano registrato livelli di spesa eccedenti le entrate nell’ultimo triennio (spesa storica alta) potrebbero trovarsi in posizione più favorevole rispetto a quelli che hanno seguito una politica opposta (spesa storica bassa).  In proposito appare utile acquisire l’avviso del Governo.

Con riguardo alle minori spese contabilizzate, si rileva che le stesse sembrerebbero, alla luce dei dati forniti dalla relazione tecnica, sottostimate. Infatti per calcolare il miglioramento dei saldi, la relazione tecnica sottrae dall’ammontare dei versamenti attesi per il 2020 sulla base della legislazione variata, il totale dei versamenti attesi per il 2018. Questi ultimi tuttavia includono i versamenti effettuati dagli enti previdenziali cd. privatizzati e non più dovuti dal 2020 ai sensi dell'articolo l, comma 183, della legge n. 205 del 2017. Tale voce avrebbe dovuto pertanto essere espunta in quanto non più dovuta a legislazione vigente, già dal 2020.

In proposito, pur rilevando che l’eventuale sottostima dei risparmi assume carattere prudenziale, appare opportuno un chiarimento.

 

Comma 603
(Limiti alla riassegnazione di fondi alimentati dalle imprese)

Normativa vigente. L’art. 1, co. 30, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che le somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808 (che concerne la partecipazione a programmi industriali aeronautici), siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per la parte eccedente l'importo di 8 milioni agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Le risorse in questione non possono essere in alcun modo destinate al finanziamento del programma F-35 Lightning II-JSF (Joint Strike Fighter).

 

La norma interviene sull’articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevedendo che la quota dei finanziamenti restituiti dalle imprese che può essere riassegnata al MISE sia quella che eccede i 15 milioni, in luogo degli 8 milioni previsti a legislazione vigente.

Si rammenta che un primo limite - di 5 milioni - era stato introdotto dalla legge di bilancio 2018 (comma 695), ascrivendo alla norma un effetto positivo pari a 5 milioni annui ed era stato elevato da 5 a 8 milioni dalla legge di bilancio 2019 (effetto positivo ascritto 3 milioni annui).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori entrate extratributarie

 

Mancata riassegnazione delle  somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese per i interventi nei settori industriali ad alta tecnologia, che restano acquisite all'Erario

7

7

7

 

 

 

 

 

 

Minori spese in conto capitale

 

Minore spesa per la mancata riassegnazione delle somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese per i interventi nei settori industriali ad alta tecnologia, che restano acquisite all'Erario

 

 

 

7

7

7

7

7

7

 

La relazione tecnica afferma che gli interventi della legge 808/85 sono finanziamenti a tasso zero, che, una volta concluso l'iter delle erogazioni (15 anni mediamente) vengono restituiti dalle imprese, secondo un piano di ammortamento. Le restituzioni vengono effettuate sul capitolo 3597 (entrate extratributarie). La norma eleva il limite della riassegnazione a spesa, da 8 milioni di euro (già previsti all'articolo 1, comma 778, della legge, L. 30/12/2018, n. 145) a 15 milioni di euro, delle risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti da parte delle imprese a decorrere dal 2020[159], consentendo la riassegnazione solo della parte eccedente. Ciò determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per l'incremento di sette milioni di euro previsti. I dati degli incassi degli ultimi anni (anno 2016 pari ad euro 24.727.720, anno 2017 pari a euro 79.126.700, anno 2018 pari ad euro 207.088.750,99 e 2019, dati al 30 settembre 2019, pari ad euro 140.919.125,31) dimostrano che il volume delle entrate è costantemente superiore a quanto si prevede di non riassegnare.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 604
(Riduzione del contributo italiano all'ONU)

La norma dispone la riduzione del contributo italiano all’ONU, nella misura di 36 milioni di euro a decorrere dal 2020. È inoltre previsto che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale intervenga, anche sul piano internazionale, per negoziare un adeguamento dei criteri di contribuzione dell’Italia alle organizzazioni internazionali delle quali è parte.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Minori spese correnti

 

Riduzione contributo alle spese dell’ONU

(comma 604)

36,0

36,0

36,0

36,0

36,0

36,0

36,0

36,0

36,0

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione normativa prevede la riduzione del contributo erogato in favore dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, attraverso una rinegoziazione dello stesso in ragione dell'adeguamento della chiave di contribuzione dell'Italia, da cui potranno derivare risparmi di spesa di 36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

 

In merito ai profili di quantificazione andrebbe acquisita conferma dell’effettiva conseguibilità dei risparmi previsti dalla norma in esame, considerato che gli stessi sono comunque espressamente condizionati all'esito di una attività di rinegoziazione della contribuzione dell'Italia al finanziamento dell’organizzazione internazionale interessata. Tanto premesso, si rileva, comunque, l’opportunità di acquisire una valutazione del Governo in merito della prudenzialità dell’iscrizione ai fini dei saldi di finanza pubblica della minor spesa corrente derivante dalla norma sin dal primo anno (2020) del triennio.

 

Comma 605
(Utilizzo da parte delle università di docenti in servizio presso istituzioni scolastiche)

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 4, della legge n. 315/1998 prevede che le università possano utilizzare personale docente in servizio presso istituzioni scolastiche, al fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie. Le modalità di utilizzazione di detto personale sono determinate con decreti ministeriali nel limite di un onere per il bilancio dello Stato, relativo alla spesa per la sostituzione dei docenti esonerati, di euro 12,3 milioni annui per il 2019 e di euro 25,8 milioni a decorrere dal 2020. Si evidenzia che il suddetto importo relativo al 2019 è stato rideterminato nei summenzionati termini dall'art. 8, comma 3 del DL n. 126/2019 con una riduzione rispetto all’assetto previgente di euro 13,5 milioni.

 

La norma modifica l’articolo 1, comma 4, della legge n. 315/1998, riducendo da 25,8 milioni di euro a 11,6 milioni di euro (-14,3 milioni di euro) a decorrere dal 2020 il limite di spesa connesso all’utilizzo da parte delle università di docenti in servizio presso istituzioni scolastiche quali tutor nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Minori spese correnti

 

Riduzione per supplenze a tempo determinato per personale docente

(comma 605)

14,25

14,25

14,25

14,25

14,25

14,25

14,25

14,25

14,25

Minori entrate tributarie e contributive

 

Riduzione per supplenze a tempo determinato per personale docente – effetti riflessi

(comma 605)

 

 

 

6,91

6,91

6,91

6,91

6,91

6,91

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione prevede risparmi di spesa pari a 14,25 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, poiché riduce in pari misura la somma disponibile ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 315 del 1998, per l'esonero o semi-esonero del personale docente impiegato quale tutor nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e nei percorsi universitari abilitanti.

La riduzione è sostenibile poiché a legislazione vigente non saranno più organizzati i percorsi universitari abilitanti di cui al regolamento adottato con decreto n. 249 del 2010. Permane la necessità di assicurare i tutor nell'ambito dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria.

La RT afferma che si tratta di 413 tutor, ciascuno dei quali gode dell'esonero completo e deve dunque essere sostituito con un docente assunto con contratto a tempo determinato "sino al 30 giugno". Poiché lo stipendio mensile lordo Stato, inclusi la tredicesima, l'elemento perequativo e l'indennità di vacanza contrattuale, di un docente della scuola dell'infanzia e primaria, è pari a 2.803,46 euro, ne deriva che la spesa per i tutor si ridurrà dagli originari 25,8 milioni annui a 11,57 milioni, pari a 413 x 10 x 2.803,46.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 606
(Mancata riassegnazione somme al MIT)

La norma modifica[160] le modalità di assegnazione dei proventi derivanti dall’assegnazione a titolo oneroso, mediante messa all’asta, delle quote di emissioni di gas-serra agli operatori aerei amministrati dall'Italia, riducendo di 1 milione di euro la quota destinata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 606).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori entrate extra tributarie

 

Rinuncia alla riassegnazione di somme destinate alle attività e alle iniziative per la riduzione delle emissioni di gas serra, per adattamento settore aeronautico e trasporto aereo

(comma 606)

1,00

1,00

1,00

 

 

 

 

 

 

Minori spese in conto capitale

 

Rinuncia alla riassegnazione di somme destinate alle attività e alle iniziative per la riduzione delle emissioni di gas serra, per adattamento settore aeronautico e trasporto aereo.

(comma 606)

 

 

 

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

 

La relazione tecnica afferma che ai sensi della normativa vigente le quote di emissioni agli operatori aerei amministrati dall'Italia a norma dell'articolo 6, comma 4, del D.lgs. n. 30/2013, sono versate all'entrata del bilancio dello stato e riassegnate al Ministero dell'ambiente e al Ministero delle infrastrutture per essere destinate a finanziare iniziative contro i cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, anche per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra delle suddette amministrazioni.

La norma determina un limite della riassegnazione in spesa, pari ad un milione di euro, a decorrere dall'anno 2020 delle risorse finanziarie da destinare al MIT, consentendo la riassegnazione solo della parte eccedente. Ciò determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per l'incremento di un milione di euro.

La RT precisa che attualmente, la suddetta riassegnazione viene definita annualmente con un decreto interministeriale di MEF, MATTM e MIT con cui vengono suddivise le citate entrate in favore di questi ultimi due ministeri, rispettivamente, per il 70% e il 30% delle stesse.

I dati degli incassi degli ultimi anni sono:

·      per il 2016, pari ad euro 14.440.838 (di cui 4.332.251, pari al 30%, riassegnati in favore del MIT);

·      per il 2017, pari ad euro 3.973.319,99 (di cui 1.191.996 in favore del MIT);

·      per il 2018, pari ad euro 4.211.403,58 (di cui 1.263.421 in favore del MIT);

·      per il 2019, al 30 settembre risultano già affluiti 13.220.343,33 (di cui 3.966.102 in favore del MIT) e dimostrano che il volume delle entrate risulta sufficiente a coprire quanto si prevede di non riassegnare.

 

In merito ai profili di quantificazione, preso atto di quanto evidenziato dalla RT non si formulano osservazioni.

 

Comma 607
(Riduzione sgravi contributivi nel settore della pesca)

Normativa vigente. L’articolo 6, comma 1, del DL 457/1997 prevede che le imprese armatrici e il relativo personale siano esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge. Il relativo onere è a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, rimborsato su conforme rendicontazione.

Successivamente, l'articolo 2 comma 2 della L. 203/2008 (Legge finanziaria 2009) ha esteso, a decorrere dall'anno 2009 e nel limite dell'80 per cento, i benefici previsti dall'articolo 6 del DL 457/1997, alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché a quelle che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

Da ultimo, l’articolo 1, comma 693, della L. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) ha fissato il godimento dei benefici di cui sopra nel limite del 45,07 per cento; pertanto è stata prevista una riduzione dello sgravio in misura del 3,63 per cento rispetto al limite del 48,7 per cento fissato precedentemente dall’articolo 1, comma 431, della L. 232/2016. All’articolo 1, comma 693, della L. 205/2017 sono state ascritte maggiori entrate contributive pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

 

Le norme prevedono che, a decorrere dall'anno 2020, i benefici di cui all'articolo 6 del DL 457/1997 siano corrisposti nel limite del 44,32 per cento, disponendo quindi una riduzione pari allo 0,75 per cento rispetto al limite fissato dall’articolo 1, comma 693, della L. 205/2017 e pari al 45,07 per cento.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori entrate contributive

 

Sgravi contributi alle imprese che  esercitano la pesca

 

 

 

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Minori spese correnti

 

Sgravi contributi alle imprese che  esercitano la pesca

0,4

0,4

0,4

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica ricorda che l'articolo 2, comma 2, della L. 203/2008 (Legge Finanziaria 2009) aveva esteso, a decorrere dall'anno 2009 e nel limite dell'80 per cento, i benefici previsti dall'articolo 6 del DL 457/1997, alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. Successivamente l'articolo 4, comma 55, della legge 12 novembre 2011, n. 183, aveva rideterminato tali benefici nel limite del 60 per cento per l'anno 2012 e del 70 per cento a decorrere dall'anno 2013. Quindi, l'articolo 1, comma 74, della L. 228/2012 aveva ulteriormente ridotto i benefici per il 2013 e 2014 nel limite del 63,2 per cento, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del 50,3 per cento a decorrere dall'anno 2016. L'articolo l comma 431 della L. 232/2016 aveva ricondotto gli stessi al limite del 48.7 per cento e, da ultimo, l'articolo l, comma 693, della L. 205/2017 ha ulteriormente ridotto i predetti benefici, a decorrere dall'anno 2018, nel limite del 45,07 per cento.

L'esigenza di adottare ulteriori misure di razionalizzazione della spesa pubblica induce a rivedere ancora i limiti entro i quali concedere i benefici in parola fissandoli al 44,32 per cento con una riduzione di 412.030 euro a decorrere dal 2020 sia in termini di saldo netto da finanziare che di indebitamento netto.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la quantificazione delle maggiori entrate contributive appare in linea rispetto a quanto stimato in relazione a precedenti interventi di riduzione degli sgravi contributivi in oggetto. In proposito, non vi sono osservazioni da formulare.

 

Comma 608
(Soppressione di un Fondo istituito presso l'INPS)

Normativa vigente l’articolo 1, comma 707, della legge n. 190/2014 (legge di bilancio 2015) stabilisce che l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo (retributivo) vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Il comma 709 destina le economie, da accertare a consuntivo, derivanti dalla differenza tra i due trattamenti pensionistici (effettivo ed ipotetico più elevato) ad un apposito fondo, istituito presso l’INPS, finalizzato a garantire l’adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con DPCM, che provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo in favore delle predette categorie di soggetti.

Alla norma non erano ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, atteso che, come affermato dalla stessa RT riferita alle citate norme, le eventuali economie da destinare al Fondo sarebbero state accertate a consuntivo e i conseguenti, eventuali benefici provenienti dal comma 709 starebbero stati riconosciuti nel limite delle predette economie accertate.

 

La norma sopprime il Fondo, istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Minori spese correnti

 

Minore spesa pensionistica connessa alla soppressione del Fondo di cui all’art. 1, comma 709, legge n. 190/2014

 

 

 

34,0

38,0

40,0

34,0

38,0

40,0

Minori entrate tributarie

 

Minore spesa pensionistica connessa alla soppressione del Fondo di cui all’art. 1, comma 709, legge n. 190/2014 – effetti fiscali

13,0

15,0

15,5

13,0

15,0

15,5

13,0

15,0

15,5

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame è diretta a sopprimere in via strutturale gli utilizzi delle economie derivanti dall’articolo 1, comma 707, della legge n. 190/2014 (legge di bilancio 2015) generando corrispondenti miglioramenti per i saldi di finanza pubblica. Tale effetto positivo è valutato, secondo la RT, a partire dalle risultanze emerse dalle singole Conferenze dei servizi certificanti gli effetti a consuntivo e tenendo conto di un parziale sviluppo in relazione alle nuove pensioni decorrenti

La RT precisa che fino ad ora il DPCM che avrebbe dovuto dare attuazione ai commi 707 e 709 della legge di bilancio 2015 non è stato adottato.

La RT espone la seguente tabella degli effetti finanziari connessi alla disposizione in esame.

(milioni di euro)

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Minore spesa pensionistica (netto fisco)

21,0

23,0

24,5

25,0

25,5

25,5

25,5

25,5

25,5

25,5

Minore spesa pensionistica (lordo fisco)

(34)

(38)

(40)

(41)

(42)

(42)

(42)

(42)

(42)

(42)

(segno meno “–” effetti negativi per la finanza pubblica; segno più “+” effetti positivi per la finanza pubblica)

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto dei dati esposti dalla relazione tecnica in merito ai risparmi conseguiti in virtù del comma 707 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014.

Comma 609
(Revisione delle stime relative agli oneri nel settore pensionistico)

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 255, della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), al fine di introdurre nell'ordinamento le pensioni e il reddito di cittadinanza, da attuare con apposito provvedimento normativo, ha istituito un fondo denominato «Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza», con una dotazione pari a 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Il comma 256 ha altresì istituito un fondo denominato «Fondo per la revisione del sistema pensionistico», con una dotazione pari a 3.968 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.153 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, demandando a un apposito provvedimento normativo la realizzazione delle misure pensionistiche.

L’articolo 1 del DL 61/2019 ha quindi previsto che, per l’anno 2019, i risparmi di spesa e le maggiori entrate conseguenti al minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritti in bilancio per l’attuazione delle disposizioni di cui al Capo I (articoli 1-13) e agli articoli 14 e 15, del DL 4/2019 costituiscano economie di bilancio o siano versati all’entrata del bilancio dello Stato al fine di essere destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Inoltre, al fine di conseguire il miglioramento dei saldi di finanza pubblica, rispetto alle previsioni tendenziali almeno nella misura di 1.500 milioni di euro, per l’anno 2019, alcune specifiche dotazioni del bilancio dello Stato, in termini di competenza e cassa, sono state corrispondentemente accantonate e rese indisponibili per la gestione secondo quanto indicato nell’Allegato 1 al provvedimento in esame. Tali dotazioni sono state successivamente sbloccate con deliberazione del Consiglio dei ministri del 3 ottobre 2019.

 

Le norme prevedono che, per gli anni 2020, 2021 e 2022, le risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15, del DL 4/2019 (relativi a Quota 100 e ad altri interventi in materia pensionistica), siano ridotte, in via ulteriore rispetto a quanto già previsto ai sensi della Nota di aggiornamento al Documento di economia e Finanza 2019[161], di 300 milioni di euro per l'anno 2020, 900 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022.

Al fine di assicurare il conseguimento del corrispondente miglioramento dei saldi di finanza pubblica rispetto alle previsioni tendenziali contenute nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e Finanza 2019, le dotazioni del bilancio dello Stato per gli anni 2021 e 2022, in termini di competenza e cassa, corrispondenti alle misure di cui all'elenco 2, sono corrispondentemente accantonate. Gli accantonamenti di spesa, su richiesta dei Ministri interessati, possono essere rimodulati nell'ambito degli stati di previsione della spesa, ferma restando la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Per l'anno 2020 resta fermo quanto previsto dai successivi commi 624 e 625. Le eventuali rimodulazioni sono comunicate alle Camere dal Ministro dell'economia ogni quadrimestre. Sulla base della rendicontazione degli oneri sostenuti, comunicata entro il 15 marzo e il 15 settembre degli anni dal 2020 al 2022, risultante dal monitoraggio di cui all'articolo 28, comma 3, del DL 4/2019, e tenuto conto della valutazione degli oneri ancora da sostenere, con delibera del Consiglio dei ministri, gli accantonamenti di cui al secondo periodo del presente comma sono progressivamente resi disponibili o confermati, in parte o interamente.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Minori spese correnti

 

Ulteriori riduzioni degli oneri di Quota 100

300,0

900,0

500,0

300,0

900,0

500,0

300,0

900,0

500,0

 

La relazione tecnica ricorda che in sede di Nota di Aggiornamento DEF 2019, anche a seguito del monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del DL 4/2019 è stato possibile valutare minori oneri, rispetto alle originarie valutazioni contenute nella relazione tecnica al provvedimento in esame, per il complesso delle misure di cui agli articoli 14 e 15 del predetto decreto legge n. 4/2019 per 1.700 milioni di euro per l'anno 2020 e 400 milioni di euro per l'anno 2021. Ciò alla luce dei minori accessi al pensionamento stimati per il 2019, pur tenendo conto della previsione delle domande ulteriori per i mesi di settembre-dicembre 2019 ancora in corso. Tale valutazione di minori oneri è contenuta nelle previsioni a legislazione vigente, in considerazione di un accesso comunque graduale nel tempo negli anni 2020 e, parzialmente, 2021.

Qualora, in particolare con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti negli anni 2020 e 2021, si registrassero accessi al pensionamento maggiormente dilazionati nel tempo rispetto alle ipotesi a suo tempo assunte, ne conseguirebbero ulteriori minori oneri, allo stato non valutabili né riscontrabili, in assenza di elementi al riguardo, afferenti a comportamenti ancora del tutto da riscontrare per i soggetti in esame (come non sono attualmente riscontrabili, rispetto a quanto già stimato, ulteriori e minori ratei ovvero maggiori ratei di pensione per i soggetti che hanno maturato requisiti entro il 31 dicembre 2019 e non hanno esercitato l'accesso in tale anno per eventuali ulteriori posticipi/anticipi del pensionamento). Le disposizioni quindi prevedono una riduzione degli stanziamenti di bilancio di cui all'autorizzazione di spesa relativa agli articoli 14 e 15 del DL 4/2019, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro per l'anno 2022.

Inoltre, le norme in esame disciplinano un procedimento che consente di riscontrare con ragionevole affidabilità e senza nocumento per la finanza pubblica gli eventuali minori oneri. Nelle more del procedimento accertativo, a garanzia degli effetti positivi scontati in misura corrispondente sui saldi programmatici di finanza pubblica, si procede all'accantonamento per gli anni 2021 e 2022 di dotazioni del bilancio dello Stato, in termini di competenza e cassa, per importi corrispondenti, evidenziando che per l'anno 2020 resta in ogni caso fermo quanto previsto dai commi 624 e 625.  

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la RT non fornisce i dati e gli elementi di valutazione volti a confermare l’andamento dell’onere pensionistico ipotizzato - connesso ad un accesso più graduale ai benefici introdotti dagli articoli 14 e 15 del DL 4/2019 da parte della platea potenzialmente interessata – sottostante la previsione di risparmi nella misura indicata dalla norma in esame. Peraltro, a tutela di detti risparmi viene previsto l’accantonamento di specifiche dotazioni di bilancio, eventualmente rese nuovamente disponibili a seguito del monitoraggio sui predetti oneri pensionistici.

In proposito, non vi sono quindi osservazioni da formulare nel presupposto dell’idoneità di tale meccanismo a garantire comunque il conseguimento dei risparmi indicati.

 

Commi da 610 a 613
(Riduzione della spesa nel settore informatico)

Le norme, modificate dal Senato, si applicano alle amministrazioni pubbliche e le società inserite nell’elenco formato dall’Istat[162], con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali nonché delle società dagli stessi partecipate. In particolare si stabilisce che gli enti interessati devono assicurare, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT[163] (Information and Communications Technology, ndr), un risparmio di spesa annuale pari al  dieci per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017. La percentuale di risparmio è ridotta al cinque per cento per le spese correnti sostenute per la gestione delle infrastrutture informatiche (Data Center) delle predette amministrazioni, a decorrere dalla rispettiva certificazione dell’Agenzia per l'Italia digitale (AGID) del relativo passaggio al "Cloud della PA" (CSP o PSN), al netto dei costi di migrazione.

Le riduzioni di spesa sopra descritte non si applicano alle spese sostenute dall’INPS e dalla società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria[164] (Sogei), con riferimento alle prestazioni e ai servizi erogati, alle acquisizioni di beni e servizi propri e per conto delle amministrazioni committenti.

Le disposizioni in esame costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti finanziari alle norme.

 

La relazione tecnica ribadisce che le disposizioni sono volte a promuovere iniziative di razionalizzazione delle spese di gestione operativa dei sistemi informativi, delle reti e dei servizi tecnologici delle Pubbliche amministrazioni e delle società incluse nell’elenco Istat.

La relazione tecnica evidenzia che secondo i dati del Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021 dell'AGID, la spesa media annua sostenuta per il settore ICT (al netto del comparto Enti Locali, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano) è pari 4,8 miliardi di euro, di cui circa 3,2 miliardi di euro di parte corrente nel biennio 2016/2017.

Il risparmio derivante dalla completa attuazione della norma dipende dalle modalità adottate dalle varie amministrazioni per conseguire gli obiettivi di riduzione della spesa annuale media per ICT, posto che l'obiettivo è ridotto nel caso di Data Center che passano al Cloud della PA certificati da AGID. Ne consegue che, secondo la relazione tecnica, potenzialmente il risparmio complessivo potrebbe superare 606 milioni di euro nel triennio 2020-2022. Tali risparmi sono verificabili solo a consuntivo e in un orizzonte di medio-lungo periodo e, pertanto, prudenzialmente, non vengono scontati sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che alle norme non sono ascritti effetti di risparmio scontati nel prospetto riepilogativo.

Si rileva peraltro che viene indicato un obbligo di riduzione della spesa, adottando come parametro di riferimento la spesa storica. Andrebbe pertanto chiarito se l’applicazione di tale parametro possa determinare difficoltà per le amministrazioni che già hanno provveduto a razionalizzare e modernizzare i propri sistemi e che potrebbero trovare non sostenibili dal punto di vista della funzionalità le ulteriori riduzioni richieste.

 

Commi 614 e 615
(Convenzioni stipulate dal Ministero dell’interno)

Le norme, introdotte dal Senato, modificano l'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3[165], che tratta delle convenzioni in materia di sicurezza stipulate dal Ministero dell’interno o dal Dipartimento della pubblica sicurezza.

Le modifiche specificano che le convenzioni che il Ministero dell’interno stipula - per la semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione degli oneri amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza - possono avere come controparte solo concessionari di pubblici servizi e non anche altri soggetti non pubblici, come previsto dalla legislazione vigente. Inoltre le modifiche specificano che i citati concessionari devono essere dotati di specifici requisiti.

Si prevede che dalle disposizioni sopra descritte non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle disposizioni.

 

Commi da 616 a 620
(Rinegoziazione dei contratti di locazione passiva)

La norma prevede che, al fine di conseguire ulteriori risparmi di spesa connessi ai contratti di locazione passiva in immobili di proprietà privata, le amministrazioni dello Stato, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali nonché gli Organi di rilevanza costituzionale, possano procedere laddove conveniente, alla rinegoziazione dei contratti in corso alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, alle condizioni e nei termini previsti dal successivo comma 617 (comma 616).

Il comma 616 prevede che restano ferme le altre disposizioni di contenimento della spesa pubblica per canoni di locazione passiva di cui ai commi da 1 a 6 dell’art. 3 del DL n. 95/2012.

Le Amministrazioni verificano con l’Agenzia del demanio la convenienza della rinegoziazione, e propongono[166] alla proprietà la rinegoziazione del contratto in corso attraverso la stipula di un nuovo contratto della durata di nove anni a fronte di un canone annuo commisurato al valore minimo locativo fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare ridotto del 15 per cento. Qualora i valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del comune più vicino nell'ambito territoriale della medesima regione (comma 617).

La proprietà[167] deve comunicare la propria accettazione, di cui andrà data notizia all’Agenzia del demanio al fine del rilascio[168] del nulla osta alla stipula. In caso di mancata accettazione, il contratto vigente continua a produrre effetti fino alla naturale scadenza (comma 618).

Per i contratti venuti a scadenza alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, alle Amministrazioni è consentito proseguire nell’utilizzo con la stipula di un nuovo contratto ai termini e alle condizioni di cui ai precedenti commi 617 e 618. In caso di mancata accettazione da parte della proprietà si applicano le procedure[169] per la ricerca di una nuova soluzione allocativa (comma 619).

Qualora le Amministrazioni pubbliche non attuino i piani di razionalizzazione rivolti all’efficientamento della presenza territoriale[170], per i quali sono reperiti o reperibili le necessarie disponibilità di risorse finanziarie per gli interventi di adeguamento funzionale, il Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su comunicazione dell'Agenzia del demanio, effettua una riduzione lineare degli stanziamenti sui capitoli relativi alle spese correnti dell'amministrazione stessa pari al 5 per cento dell’intero ammontare degli stanziamenti medesimi (comma 620).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma. 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed afferma che questa, laddove si proceda alla rinegoziazione del contratto di locazione nei termini disciplinati, consente alle amministrazioni interessate sia di conseguire un risparmio di spesa in termini di abbattimento del canone di locazione, sia di permanere negli immobili già locati per un periodo più lungo rispetto alla originaria scadenza contrattuale, evitando così le spese connesse all'individuazione di un nuovo immobile da locare, agli eventuali lavori di ristrutturazione/adeguamento, nonché quelle di trasloco.

La RT precisa che i predetti risparmi sono quantificabili solo a consuntivo.

 

In merito ai profili di quantificazione considerato che dalle norme discendono effetti di risparmio quantificabili, in base a quanto affermato dalla RT, solo a consuntivo, non si formulano osservazioni.

 

Commi da 621 a 623
(Immobili della Difesa: modalità di dismissione e bonifica dei poligoni)

Le norme intervengono nel quadro delle procedure di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico previste dall’art. 33 del DL n. 98/2011, con particolare riferimento agli immobili della Difesa.

Si rammenta che la legge di bilancio per il 2019 (commi 422-433 dell’articolo 1) era intervenuta su tale procedura per stabilire un piano di dismissioni immobiliari da attuare nel triennio 2019-2021.

Con particolare riferimento agli immobili della Difesa, il comma 429 ha previsto che:

- al Ministero della difesa sarebbe stato riconosciuto il 10 per cento del valore di apporto dei beni (in luogo del 30 per cento in quote del costituendo Fondo immobiliare);

- la quota (dei proventi da dismissioni) da assegnare al fondo ammortamento titoli di Stato sarebbe passata dal 55 all’80 per cento e la quota da assegnare al Ministero sarebbe passata dal 35 al 10 per cento.

A tali disposizioni non erano stati ascritti effetti finanziari.

La norma in esame sopprime le modificazioni introdotte dal citato comma 429 e ripristina la normativa previgente, con due modificazioni: la riassegnazione a spesa deve prevedere la destinazione a spese di investimento del Ministero della difesa e viene prorogata l’efficacia della previsione della riassegnazione dei proventi.

Viene inoltre istituito un Fondo, presso il Ministro della difesa, per la progettazione e la realizzazione degli interventi[171] relativi alla gestione ambientale dei poligoni, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e conseguentemente abrogata la previgente normativa (commi 622-623).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che il comma 685 interviene sui corrispettivi riconosciuti al Ministero della difesa a valere sui proventi delle vendite di immobili militari. Di fatto lo stesso è inteso a ripristinare la legislazione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 429, della legge di bilancio per il 2019. In particolare, la disposizione di cui alla lettera a), numero 1), modifica l'articolo 33, comma 8-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, prevedendo che in luogo del riconoscimento del 10 per cento delle risorse monetarie eventualmente derivanti dall'apporto degli immobili ai fondi, al Ministero della difesa sia assegnato un importo in quote del fondo pari al 30% del valore di apporto. In base al numero 2) il ricavato della eventuale successiva vendita delle quote è versato all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva integrale riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

La lettera b) modifica l'articolo 307 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In particolare, il numero 1) estende al 31 dicembre 2022 la possibilità di riassegnazione dei proventi monetari derivanti da alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni militari, riducendo altresì dall'80% al 55% la quota dei predetti proventi da corrispondere al fondo ammortamento titoli di stato e incrementando dal 10% al 35% la quota da riassegnare al Ministero della difesa. Il numero 2) elimina la quota del 10% dei proventi riconosciuta al predetto Ministero per le alienazioni effettuate ai sensi dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.

La proposta non comporta effetti per la finanza pubblica in quanto i corrispettivi saranno riconosciuti al Ministero della difesa a fronte di entrate non previste a legislazione vigente.

La RT non commenta il comma 686 e ribadisce il contenuto del comma 687.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare con riferimento al comma 685 tenuto conto che la norma in esame sopprime previsioni normative (vigenti dal 1° gennaio 2019) cui non erano stati ascritti effetti finanziari e che le ulteriori modificazioni introdotte non hanno effetti finanziari diretti.

Con riferimento ai commi 686 e 687, pur rilevando che a fronte degli adempimenti già previsti a legislazione vigente vengono attribuite nuove risorse, peraltro configurate come limite di spesa, si rileva che il nuovo Fondo ha carattere temporaneo (fin al 2023), mentre gli adempimenti relativi alla gestione ambientale dei poligoni hanno carattere permanente: sulla questione andrebbe acquisito l’avviso del Governo.

 

Commi 624-626
(Monitoraggio dei saldi di finanza pubblica)

La norma prevede che, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica come risultanti dalla presente legge di bilancio per l’anno 2020, le dotazioni del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, indicate in apposito elenco allegato al disegno di legge in esame, siano accantonate e rese indisponibili per la gestione per un importo complessivo pari ad un miliardo di euro.

L’allegato indica i seguenti accantonamenti: 750 milioni di euro dal programma Fondi di riserva e speciali; 250 milioni di euro dal programma Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta.

Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da comunicare alle Camere, gli accantonamenti di spesa, su richiesta del Ministro interessato, possono essere rimodulati nell’ambito dello stato di previsione della spesa, ferma restando la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica (comma 624).

Il comma 625 prevede che, verificato l’andamento tendenziale dei conti pubblici, come risultante dal Documento di economia e finanza 2020 in relazione al raggiungimento degli obiettivi programmatici per l’esercizio 2020, valutati al netto delle entrate derivanti dalle operazioni di dismissione degli immobili pubblici, ovvero degli effetti dei provvedimenti previsti con la manovra di bilancio ai fini della lotta all’evasione fiscale, gli accantonamenti di cui al precedente comma, con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze sono, in tutto o in parte, resi disponibili in sede di presentazione del provvedimento di assestamento del bilancio dello Stato.

Il comma 626, introdotto dal Senato, prevede obblighi informativi da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della p.a. per la definizione del corretto trattamento statistico e contabile delle operazioni di partenariato pubblico-privato.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica evidenzia che la disposizione prevede un rafforzamento del quadro normativo già previsto a legislazione vigente dalla legge di rango rafforzato n. 243 del 2012 e dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, in materia di monitoraggio degli andamenti dei conti pubblici.

La RT illustra quindi i contenuti dei commi 624  e 625.

Riguardo al comma 626 introdotto dal Senato, la RT evidenzia che la disposizione la disposizione non comporta oneri nuovi o aggiuntivi per la finanza pubblica e consente al MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di monitorare, in maniera più efficace, le operazioni di partenariato pubblico privato (PPP) e i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica, nonché di indirizzare le Amministrazioni verso un corretto trattamento contabile delle operazioni avviate e ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione Eurostat dell'll febbraio 2004.

La RT fa presente che nell'ultimo triennio Eurostat ha formulato una serie di raccomandazioni all'Italia volte a sensibilizzare il Paese in ordine alla riduzione del potenziale rischio legato alla riclassificazione da offa on balance sheet nei bilanci degli enti concedenti e dello Stato delle operazioni di partenariato pubblico privato, anche al fine di favorire una più efficiente gestione delle risorse pubbliche. Nell'ultima visita del dicembre 2018, Eurostat ha fatto presente che il mancato rispetto delle raccomandazioni formulate in materia nel 2007 sarebbe stato valutato ai fini della possibile apertura di una procedura di infrazione. Il MEF, nel rispondere ai rilievi di Eurostat si impegnava a realizzare e rendere operativo a regime dal 2021 un sistema informativo a livello nazionale e per ogni singola Pubblica Amministrazione per la raccolta dei dati e per il monitoraggio del partenariato pubblico privato in Italia. Le riclassificazioni operate da Eurostat nel 2017 (tra cui la Metro 4 e la Metro 5 del Comune di Milano e la Tramvia di Firenze oltre alla Pedemontana Veneta) hanno comportato un impatto sul debito per circa 2,4 miliardi.

 

In merito ai profili di quantificazione, premesso che alla norma non sono associati effetti scontati ai fini dei saldi, si prende atto che gli accantonamenti sono effettuati a scopo cautelativo, a tutela del conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

Andrebbe peraltro meglio chiarita la portata della previsione in base alla quale, ai fini del disaccantonamento delle somme, da effettuare in sede di assestamento del bilancio, la valutazione degli andamenti tendenziali sarà effettuata “al netto delle entrate derivanti dalle operazioni di dismissione degli immobili pubblici, ovvero degli effetti dei provvedimenti previsti con la manovra di bilancio ai fini della lotta all’evasione fiscale”.

Inoltre, andrebbero acquisiti elementi volti a verificare l’effettiva sostenibilità – in relazione alle esigenze di spesa delle amministrazioni interessate – dell’indisponibilità delle somme in questione e della possibilità di ridurle in caso di esito negativo del monitoraggio[172].

Si rileva infine, dal punto di vista della formulazione letterale della norma, che la stessa non prevede espressamente la possibilità che, in esito alla valutazione degli andamenti tendenziali, le somme interessate dall’accantonamento possano essere ridotte in via definitiva.

Infine, con riguardo al comma 626, introdotto dal Senato, non si formulano osservazioni nel presupposto che gli adempimenti richiesti alle amministrazioni pubbliche possano essere realizzati ad invarianza di risorse.

 

Commi 627 e 628
(
Misure per la sperimentazione del voto elettronico)

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno il Fondo per il voto elettronico con uno stanziamento di 1 milione di euro per il 2020;: le modalità attuative dell’utilizzo del Fondo sono stabilite con decreto ministeriale.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Fondo per il Voto elettronico

(comma 627)

1,00

 

 

1,00

 

 

1,00

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni essendo il maggior onere configurato come limite massimo di spesa.

 

Comma 629
(Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito)

Normativa vigente. L’art. 15 del DPR n. 917/1986 (TUIR) reca disposizioni in materia di detrazione IRPEF per oneri sostenuti dal contribuente. Tra gli altri, beneficiano della detrazione pari al 19 per cento gli interessi passivi sostenuti in relazione a specifiche tipologie di prestiti o mutui ipotecari (comma 1, lettere a) e b) e comma 1-ter) e le spese sostenute per patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (incluse nell’ambito delle spese sanitarie di cui al comma 1, lettera c)).

 

La norma, intervenendo sull’articolo 15 del TUIR, stabilisce che la detrazione per oneri spetta in misura decrescente rispetto al reddito. In particolare (comma 1, cpv. comma 4):

-         per redditi fino a 120.000 euro, non sono previste modifiche rispetto alla disciplina vigente;

-         per redditi compresi tra 120.001 e 240.000 euro la detrazione spetta in misura proporzionalmente inversa fino ad azzerarsi;

-         per redditi superiori a 240.000 la detrazione per oneri non spetta.

A tal fine il reddito di riferimento è pari al reddito complessivo al netto di quello per l’abitazione principale e le sue pertinenze (comma 1, cpv. comma 4-bis).

La disposizione non si applica alle spese per interessi passivi su prestiti e mutui (di cui all’art. 15, co. 1, lettere a) e b) e comma 1-ter del TUIR) e alle spese mediche (di cui all’art. 15, co. 1, lettera c) del TUIR).

Nel corso dell’esame presso il Senato è stata soppressa la specifica in base alla quale si escludevano le sole spese mediche “sostenute per patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria”. Pertanto, a seguito della predetta modifica, rimane invariata, rispetto alla normativa vigente, la detrazione IRPEF per spese mediche.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori entrate

 

IRPEF

 

43,4

24,8

 

43,4

24,8

 

43,4

24,8

Add.le reg. IRPEF

 

 

 

 

0,05

0,05

 

0,05

0,05

Add.le com.IRPEF

 

 

 

 

0,03

0,02

 

0,03

0,02

Minori spese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Add.le reg. IRPEF

 

0,05

0,05

 

 

 

 

 

 

Add.le com.IRPEF

 

0,03

0,02

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica evidenzia che la norma ridetermina la detrazione per oneri spettante sulla base dei seguenti parametri.

Reddito (euro)

Quota detraibilità spettante

Fino a 120.000

100%

Oltre 120.000 e fino a 240.000

(240.000-reddito)/120.000

Oltre 240.000

0

 

Ai fini della stima, tenuto conto che sono esclusi gli oneri per interessi per mutui ipotecari e le spese sanitarie, la RT utilizza il modello di microsimulazione IRPEF, basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2018, proiettati all'anno di riferimento. In base a tali elaborazioni, la RT stima un recupero di gettito IRPEF, di competenza 2020, di circa 24,8 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale (conseguente all'imposizione su soggetti che con la normativa vigente risultano esenti da imposta) rispettivamente di circa 0,05 e 0,02 milioni di euro.

Considerando la decorrenza 2020, la RT riporta la seguente tabella riferita agli effetti di cassa.

 (milioni di euro)

 

2020

2021

dal 2022

IRPEF

0

43,4

24,8

Addizionale regionale

0

0,05

0,05

Addizionale comunale

0

0,03

0,02

TOTALE

0

43,48

24,87

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la quantificazione è effettuata mediante utilizzo del modello di microsimulazione e, pertanto, non risulta possibile effettuare una verifica della stima indicata.

Andrebbe tuttavia precisato se, ai fini della stima, sia stata considerata la possibilità che, in assenza della facoltà di detrarre molte spese, possano determinarsi comportamenti elusivi dell’obbligo di documentazione fiscale, con conseguente riduzione della base imponibile dichiarata. In merito a tale aspetto appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

Inoltre, tenuto conto che anche i commi 679 e 680 dell’articolo in esame intervengono sulle detrazioni IRPEF, subordinandone la fruizione al pagamento tracciabile, andrebbe chiarito se possa determinarsi una sovrapposizione degli effetti stimati in relazione alle diverse norme.

 

Comma 630
(Accisa sul gasolio commerciale)

Normativa vigente. L’art. 24-ter del d.lgs. n. 504/1995 reca disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale e prevede, tra l’altro, una riduzione dell’imposta in relazione al gasolio commerciale impiegato per attività di trasporto (c.d. “credito d’imposta per autotrasportatori”).

L’art. 1, co. 233, della legge n. 190/2014 ha escluso il credito d’imposta per i veicoli Euro 0. Alla misura sono stati ascritti effetti positivi pari a 612 mln nel 2015, 542 mln nel 2016, 472 mln nel 2017 e 402 mln nel 2018.

L’art. 1, co. 645, della legge n. 208/2015 ha escluso il credito d’imposta per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore. La RT attribuisce alla norma effetti positivi, per un periodo di 7 anni, stimati in 160 milioni annui dal 2016.

L’art. 8 del DL n. 124/2019 (c.d. “decreto fiscale”), attualmente all’esame parlamentare per la conversione in legge, ha ridefinito la misura del credito d’imposta che viene riconosciuto entro un limite quantitativo corrispondente ad un litro consumato per ciascun chilometro percorso. Alla disposizione sono ascritti effetti positivi pari a 40,5 mln nel 2020 e 81,1 mln annui dal 2021.

 

La norma, intervenendo sull’articolo 24-ter del d.lgs. n. 504/1995, riduce la platea dei beneficiari del credito d’imposta per autotrasportatori. In particolare:

-         dal 1° ottobre 2020, sono esclusi dal rimborso i veicoli di categoria Euro 3 o inferiori (in luogo di Euro 2 o inferiori).

Il termine, che nel testo originario era fissato al 1° marzo 2020, è stato differito al 1° luglio 2020 dall’emendamento 17.1000 e al 1° ottobre 2020 dal subemendamento 17.1000/2000;

-         dal 1° gennaio 2021 sono esclusi dal rimborso i veicoli di categoria Euro 4 o inferiori.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Minori spese correnti

 

Minori agevolazioni (esclusione Euro3 da marzo 2020 e Euro 4 da gennaio 2021)

 

117,0

117,0

 

117,0

117,0

 

117,0

117,0

 

La relazione tecnica afferma che, ai fini della stima, sono stati estratti dalla banca dati Vi.Sta i dati riportati nella seguente tabella relativi al numero di veicoli, distinti per classe ambientale, che hanno i requisiti per poter usufruire del beneficio nell'anno 2018.

Classe veicolo

Numero veicoli

Euro 3

23.777

Euro 4

4.978

Euro 5

22.010

Euro 6

9.023

Totale

59.788

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabella mostra che la percentuale dei veicoli di classe euro 3 rispetto al totale dei veicoli di classe euro 3 e superiori è pari al 39,77% e che la percentuale dei veicoli di classe euro 4 rispetto al totale dei veicoli di classe euro 4 (e superiori) è pari al 13,82%.

Ai fini della stima la RT considera che l'ammontare complessivo del credito di imposta determinato dall'agevolazione, per il 2018, risulta pari a 1.319,9 milioni. Moltiplicando le percentuali sopra determinate (39,77% e 13,82%) per l'ammontare del credito di imposta, si stima che l'esclusione dall'agevolazione sul gasolio per l'autotrasporto dei veicoli di classe euro 3 determini un risparmio annuo di accisa pari a 524,9 milioni di euro e che l'esclusione dal beneficio di quelli appartenenti alla categoria 4 determini un ulteriore risparmio pari a 109,9 milioni di euro.

La RT evidenzia che è opportuno ridurre la stima dei risparmi per tenere in considerazione sia la possibilità che i veicoli più inquinanti siano sostituiti sia gli effetti di risparmio che si sono realizzati a seguito delle disposizioni previste dalla legge di stabilità 2015 e 2016.

Infine, considerando la decorrenza della norma (ottobre 2020) e la trimestralità delle dichiarazioni e dei rimborsi, attribuisce alla disposizione effetti di risparmio pari a 117 milioni dal 2021. 

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al profilo temporale, si rileva che la disposizione non sembra poter produrre effetti a regime, tenuto conto che i veicoli di categoria Euro 4 o inferiori saranno nel tempo sostituiti e, di fatto, esclusi dal mercato. In merito a tale aspetto andrebbe chiarito se gli effetti scontati nel prospetto riepilogativo siano invece da intendere di carattere permanente.

 

Comma 631
(Accisa sui prodotti energetici per produrre energia elettrica)

La norma, intervenendo sul d.lgs. n. 504/1995 (Testo Unico Accise – TUA), effettua una rimodulazione ed un riordino in materia di accise sui prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica.

Si riportano, nella seguente tabella, le variazioni di aliquote di accisa previste dalla norma in esame (lettera a), cpv comma 9, e lettera c)).

 

PRODOTTI

Unità di misura

Aliquota vigente (euro/unità di misura)

Aliquota proposta (euro/unità di misura)

Differenza tra le aliquote (euro/unità di misura)

Gas naturale (15° C e 1 atmosfera)

1000 m3

0,4493

0,450

0,001

Gpl (fase liquida a 15° C)

1000 kg

0,6817

0,700

0,018

Gasolio (15° C)

1000 lt

12,72601

12,800

0,074

Olio combustibile e oli minerali greggi, naturali (15° C)

1000 kg

15,33154

15,400

0,068

Carbone, lignite e coke

1000 kg

2,600

11,800

9,200

 

Si dispone inoltre:

-         in caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote sono ridotte del 30 per cento (comma 1, lettera a), cpv. comma 9-bis);

-         sono definiti i consumi specifici convenzionali dei quantitativi di combustibili impiegati per la generazione combinata di energia elettrica e calore utile, come indicato nella seguente tabella (lettera a), cpv. comma 9-ter).

Oli vegetali non modificati chimicamente

0,194 kg per kWh

Gas naturale

0,220 mc per kWh

Gas di petrolio liquefatti

0,173 kg per kWh

Gasolio

0,186 kg per kWh

Olio combustibile e oli minerali

greggi naturali

0,194 kg per kWh

Carbone, lignite e coke (codici NC

2701, 2702 e 2704)

0,312 kg per kWh

-         viene modificato l’Allegato 1 al d.lgs. n. 504/1995, recante l’elenco dei prodotti assoggettati ad accisa e la relativa misura d’imposta (lettera b)).

In particolare si dispone:

1)         Oli da gas o gasolio usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: accisa 12,8 euro per mille litri;

2)         Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: esenzione;

3)         Oli combustibili usati per riscaldamento, si prevede:

3.1)   per quelli ad alto tenore di zolfo (ATZ), una accisa pari a 128,26775 euro per mille chilogrammi;

3.2)   per quelli a basso tenore di zolfo (BTZ), una accisa di 64,2421 euro per mille chilogrammi;

4)         Oli combustibili ad uso industriale, l'accisa è così distinta:

4.1)   per quelli ad alto tenore di zolfo (ATZ): 63,75351 euro per mille chilogrammi;

4.2)   per quelli a basso tenore di zolfo (BTZ): 31,38870 euro per mille chilogrammi;

5)         Oli combustibili e per gli oli minerali greggi, naturali usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica, una accisa di 15,4 euro per mille chilogrammi;

6)         Gas di petrolio liquefatti usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0.70 per mille kilogrammi;

7)         gas naturale per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0.45 per mille metri cubi;

8)         con riferimento al carbone, lignite e coke, attualmente assoggettati ad accisa (codici NC 2701, 2702 e 2704) ove impiegati per uso riscaldamento, le norme in esame rideterminano le aliquote di accisa specificandole secondo il soggetto che utilizza tali combustibili per riscaldamento; in particolare per le imprese aumenta da 4,60 a 12,00 euro per mille chilogrammi; nel caso di uso da parte di soggetti diversi dalle imprese essa aumenta da 9.20 a 15,00 euro per mille chilogrammi; per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica, l'accisa è fissata a 11,8 euro per mille kilogrammi.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori entrate tributarie

 

Rimodulazione aliquote accise

106,4

106,4

106,4

106,4

106,4

106,4

106,4

106,4

106,4

Minori entrate tributarie

 

Effetti indotti IIDD

 

32,6

18,6

 

32,6

18,6

 

32,6

18,6

Effetti indotti IRAP

 

 

 

 

7,9

4,3

 

7,9

4,3

Maggiori spese correnti

 

Effetti indotti IRAP

 

7,9

4,3

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che ai fini della stima degli effetti finanziari, sono stati utilizzati i dati di consumo dei prodotti energetici per la produzione di energia elettrica contenuti nel "Bollettino energetico nazionale 2017" pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

La RT riporta in tabella gli effetti stimati in termini di cassa, calcolati considerando la decorrenza dal 2020 ed ipotizzando trascurabili i consumi di carbone in usi tassati diversi da quelli per la produzione di energia elettrica.

milioni di euro

 

2020

2021

2022

Accisa

106,4

106,4

106,4

IVA

0,00

0,00

0,00

IIDD

0,00

-32,6

-18,6

IRAP

0,00

-7,9

-4,3

Totale

106,4

65,9

83,5

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica fornisce i risultati della quantificazione effettuata senza indicare i dati, i criteri e le procedure adottate. Si prende quindi atto della quantificazione, rilevando che gli elementi disponibili non ne consentono una puntuale verifica.

 

Commi 632-633
(Fringe benefit per auto aziendali)

Normativa vigente. Il comma 4, lettera a), dell'articolo 51 del TUIR stabilisce che, per le autovetture, gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, gli autocaravan (autoveicoli indicati rispettivamente dalle lettere a), c) ed m) dell'articolo 54, comma 1 del decreto legislativo n. 285 del 1992 - codice della strada), i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente imponibile è assunto il 30 per cento dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto al dipendente.

 

La norma, modificata nel corso dell’esame presso il Senato, sostituisce la lettera a) del comma 4 dell'articolo 51 del DPR n. 917 del 1986, modificando la percentuale (pari, a legislazione vigente al 30 per cento) di concorrenza al reddito di lavoro dipendente imponibile per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020. In particolare, si prevede:

-         per le auto con emissione di CO2 non superiori a 60g/km è applicata una percentuale pari al 25%;

-         per le auto con emissione di CO2 superiori a 60g/km e non superiori a 160 g/km è applicata una percentuale pari al 30%;

-         per le auto con emissione di CO2 superiori a 160g/km e non superiori a 190 g/km è applicata una percentuale pari al 40% per l’anno 2020 e 50% a partire dal 2021;

-         per le auto con emissione di CO2 superiori a 190g/km è applicata una percentuale pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a partire dal 2021;

 

Il prospetto riepilogativo, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori entrate

 

IRPEF

1

5,3

7,2

1

5,3

7,2

1

5,3

7,2

Addizionale regionale

 

 

 

 

0,1

0,3

 

0,1

0,3

Addizionale comunale

 

 

 

 

 

0,1

 

 

0,1

Minori spese correnti

 

Addizionale regionale

 

0,1

0,3

 

 

 

 

 

 

Addizionale comunale

 

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica, afferma che, in assenza di informazioni dettagliate sulle tipologie di veicoli, sono state estratte dalla banca dati Vi.Sta 2018, le auto di soggetti con partita IVA ad esclusione delle auto intestate a enti pubblici non economici. Di seguito la distribuzione per classi di emissione delle nuove immatricolazioni:

 

Classi CO2 g/km

Frequenza

Peso

Fino a 60

10.967

1,3%

Tra 60 e 160

780.808

93%

Tra 160 e 190

33.730

4%

Oltre 190

14.612

1,7%

TOTALE

840.117

100%

 

Mediante specifiche elaborazioni, è stato determinato il numero dei veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso ai dipendenti ai quali, in base alle classi di emissioni sopra distribuite, sono stati applicati le percentuali proposte dalla norma. Si è assunto che i veicoli dati in uso ai dipendenti abbiano una vita media di tre anni, e che aumentino progressivamente le auto con emissioni di C02 inferiori a 60 g/km (+5% il primo anno e + 10% ciascuno degli anni successivi), che sostituiranno le auto con emissioni più inquinanti. Sulla base di queste assunzioni e considerando la decorrenza della norma dal primo luglio 2020, si generano i seguenti effetti finanziari:

 

(milioni di euro)

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

IRPEF

1

5,3

7,2

5,4

0,5

-4,6

Addizionale regionale

0

0,06

0,29

0,37

0,27

0

Addizionale comunale

0

0,03

0,13

0,15

0,09

-0,03

TOTALE

1

5,4

7,6

5,9

0,9

-4,6

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la relazione tecnica non fornisce tutti i dati posti alla base della quantificazione degli effetti di gettito. Ai fini della verifica, appare quindi opportuno che vengano forniti ulteriori elementi informativi quali gli effetti di competenza, l’aliquota e il reddito medio utilizzati ai fini della stima. Andrebbero altresì esplicitate le ipotesi sottese alla stima degli effetti di cassa.

 

Commi 634-658
(Imposta sul consumo dei manufatti in plastica)

La norma, modificata nel corso dell’esame presso il Senato, istituisce l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta, i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002, i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, nonché i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali. L’imposta non è altresì dovuta sulla materia plastica che provenga da processi di riciclo.

La disposizione specifica i requisiti dei MACSI ai fini dell'applicazione dell'imposta. Precisa che sono considerati MACSI anche i dispositivi, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle materie plastiche in argomento, che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche. Sono altresì considerati MACSI i prodotti semilavorati, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI. Viene individuato il momento in cui sorge l'obbligazione tributaria che corrisponde al momento della produzione, dell'importazione o introduzione definitiva nel territorio nazionale. L'imposta diviene esigibile all'atto dell'immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale. Viene individuato come soggetto passivo dell'imposta:

•   il fabbricante per i manufatti realizzati sul territorio nazionale;

•   il soggetto che acquista i MACSI nell'esercizio della propria attività economica ovvero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato per i manufatti provenienti da altri Paesi dell'Unione europea;

•   l'importatore per i manufatti provenienti da paesi terzi.

Non è considerato fabbricate il soggetto che produce manufatti utilizzando come materia prima o semilavorati altri MACSI sui quali l’imposta sia dovuta da un altro soggetto.

L'ammontare dell'imposta sul consumo è pari a 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI. L'accertamento dell'imposta avviene sulla base di dichiarazioni trimestrali presentate all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce; entro il medesimo termine viene effettuato il versamento dell'imposta dovuta.

Sono poi definite le modalità di pagamento (con modello F24) e la possibilità di compensazione con altre imposte e contributi nonché il rimborso qualora l'imposta risulti indebitamente pagata; viene disciplinata l'attività di accertamento e riscossione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per i MACSI provenienti da paesi extra UE. Sono demandate ai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli le attività di accertamento, verifica e controllo dell'imposta in argomento. A tal fine si prevede che le amministrazioni coinvolte svolgono le attività previste con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Viene definita anche la disciplina sanzionatoria in caso di mancato o ritardato pagamento o per la tardiva o omessa presentazione della dichiarazione. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro il mese di febbraio del 2020, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni in esame. Le disposizioni in esame hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del suddetto provvedimento.

Viene, altresì, previsto, per le imprese produttrici di MACSI, un credito di imposta nella misura del 10% delle spese sostenute nell'anno 2020 per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili. Il credito d'imposta ha un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario e può essere concesso entro il limite complessivo di 30 mln di euro per l'anno 2021.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

Si prevede altresì che alle spese in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse al predetto adeguamento tecnologico, sostenute nel 2020, si applichi la disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione[173], come rifinanziato dalla legge in esame. Il Ministro dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito di imposta al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di bilancio.

Viene demandato ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'individuazione delle disposizioni applicative.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori entrate

 

Imposta sul consumo

140,6

521,1

462

140,6

521,1

462

140,6

521,1

462

Minori entrate

 

IIDD

 

43,1

141,2

 

43,1

141,2

 

43,1

141,2

IRAP

 

 

 

 

10,4

33,7

 

10,4

33,7

Maggiori spese correnti

 

IRAP

 

10,4

33,7

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese in conto capitale

 

Credito d’imposta

 

30

 

 

30

 

 

30

 

 

La relazione tecnica afferma che, ai fini della stima degli effetti finanziari, sono stati utilizzati i dati contenuti nel "Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio - Relazione generale consuntiva 2018" pubblicato dal CONAI. In particolare, è stato considerato il quantitativo di imballaggi in plastica che si prevede saranno immessi al consumo in Italia negli anni 2020 e 2021 (per gli anni successivi al 2021 è stato considerato il quantitativo relativo a tale anno) al netto della quota stimata di imballaggi riutilizzabili. La base imponibile dell'imposta è stata ridotta di una quota riconducibile ai quantitativi di plastica riciclata utilizzati per la produzione di imballaggi (fonte associazioni di categoria). Prudenzialmente, si assume che tale quota, pari a circa il 28% dei quantitativi di plastica riciclata censiti dal CONAI, aumenti di dieci punti percentuali annui per effetto della proposta emendativa. Inoltre, al fine di tenere conto dell'esclusione dal pagamento dell'imposta dei dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché dei manufatti in plastica con singolo impiego adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali, in assenza di dati puntuali, si riduce prudenzialmente di circa il 25% la base imponibile al netto della quota riconducibile alla plastica riciclata. La RT afferma che, qualora il manufatto sia realizzato allo stesso tempo con materia plastica riciclata e con materia plastica non proveniente da processi di riciclo, si è assunto che l'imposta sia dovuta solo per la quota parte di plastica non riciclata.

Gli effetti stimati in termini di cassa nell'ipotesi che le disposizioni siano efficaci dal 1 ° luglio 2020 e l'imposta sia versata a partire dal mese di ottobre 2020 sono i seguenti:

 

(milioni di euro)

 

2020

2021

2022

2023

Imposta di consumo

140,6

521,1

462

395,4

IIDD

0,0

-43,1

-141,2

-73,1

IRAP

0,0

-10,4

-33,7

-16,5

TOTALE

140,6

467,7

287,1

305,8

 

Con riferimento alla concessione del credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico, la RT afferma che la misura genera oneri corrispondenti al limite di spesa previsto, pari a 30 milioni di euro nel 2021.

Infine, la RT chiarisce che viene concesso alle imprese attive nel settore delle materie plastiche un credito di imposta per le attività di formazione finalizzate all'acquisizione e consolidamento delle conoscenze connesse all'adeguamento tecnologico, a valere sull'autorizzazione di spesa prevista per il credito di imposta formazione 4.0, con effetti valutati in 10 milioni di euro nel 2021. Pertanto, per quest'ultimo credito di imposta non si ascrivono oneri aggiuntivi.

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la disposizione introduce un’imposta sul consumo dei materiali in plastica monouso nella misura di 0,45 euro per ogni kilogrammo di plastica. Ai fini della quantificazione la relazione tecnica utilizza i dati forniti dal CONAI senza tuttavia esplicitarli. In proposito, tenuto conto delle rilevanti modifiche intervenute nel corso dell’esame presso il Senato - relative sia all’ambito applicativo della disposizione, sia alla misura dell’imposta, sia, infine alla decorrenza - appare opportuno che il Governo espliciti gli ammontari utilizzati dalla relazione tecnica al fine di verificare la stima effettuata.

A tal riguardo si evidenzia che dall’analisi della stima fornita nei vari passaggi parlamentari sembra che sia stato utilizzato il dato indicato dal CONAI nella Relazione generale consuntiva 2018, relativo alle previsioni 2020 e 2021 sulla plastica immessa al consumo, pari rispettivamente a 2.345 e 2.378 Kton. Sul tale ammontare sono stati poi effettuati degli abbattimenti al fine di considerare la riduzione della base imponibile a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell’esame parlamentare.

Nulla da osservare in merito al credito di imposta per l’adeguamento tecnologico, riconosciuto nell’ambito di un limite di spesa e in merito al riconoscimento, alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, del credito di imposta formazione 4.0, anch’esso concesso nell’ambito delle risorse autorizzate dai commi 226-233 dell’articolo 1 della legge in esame.

 

Comma 659
(Accise sui tabacchi)

La norma, intervenendo sull’articolo 39-octies del d.lgs. n. 504/1995 (Testo Unico Accise), dispone l’incremento della tassazione sui tabacchi, come di seguito indicato.

Misura dell’accisa minima

La misura dell’accisa minima[174] è elevata (lettera a), n. 1):

-         da euro 30 ad euro 35 il chilogrammo convenzionale, per i sigari;

-         da euro 32 a 37 il chilogrammo convenzionale, per i sigaretti;

-         da euro 125 ad euro 130 il chilogrammo, per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette.

Onere fiscale minimo

L’onere fiscale minimo[175] sulle sigarette viene elevato dal 95,22 per cento al 96,22 per cento della somma dell’accisa globale e dell’IVA, calcolate con riferimento al prezzo medio ponderato delle sigarette (lettera a), n. 2).

Aliquote di base sui tabacchi lavorati

Le aliquote di base dei tabacchi lavorati, ossia la componente che serve per calcolare la misura dell’accisa globale, sono elevate (lettera b)):

-         dal 23 al 23,5 per cento, per i sigari;

-         dal 23,5 al 24 per cento, per i sigaretti;

-         dal 59,5 al 59,8 per cento, per le sigarette;

-         dal 56 al 59 per cento, per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;

-         dal 56 al 56,5 per cento per gli altri tabacchi da fumo;

-         dal 24,78 al 25,28 per cento, per il tabacco da fiuto e da mastico.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori entrate

 

Modifica accise tabacchi

88,4

88,4

88,4

88,4

88,4

88,4

88,4

88,4

88,4

 

La relazione tecnica afferma quanto segue.

Evoluzione del mercato dei tabacchi lavorati e dati

Rinviando a quanto più dettagliatamente indicato dalla relazione tecnica, la stessa evidenzia, tra l’altro, quanto segue:

-         il mercato dei tabacchi lavorati ha registrato una continua contrazione dal 2005 al 2015, dovuto a varie concause (diffusa consapevolezza dei rischi sanitari connessi al fumo, contrabbando, contraffazione, introduzione sul mercato di prodotti succedanei del tabacco). In particolare, il consumo di sigarette è passato da oltre 92,8 mln di kg (quota di mercato circa 98%) a circa 67,4 mln di kg (quota di mercato circa 88%);

-         tra i prodotti interessati, è stato registrato uno spostamento dei consumi dalle sigarette (accisa media pari a 125 euro/kg) verso i prodotti da inalazione, la cui tassazione è pari a ¼ di quella delle sigarette per i tabacchi da inalazione ed è pari a 1/10 di quella delle sigarette per i liquidi da inalazione contenenti nicotina;

-         le entrate erariali[176] hanno comunque registrato un incremento del gettito fino al 2012, per poi ridursi nel 2013 e 2014 (14,2 mld nel 2012, 13,5 mld nel 2013 e 13,6 mld nel 2014). In tale fase, afferma la RT, i produttori hanno applicato politiche di prezzo al ribasso; è intervenuto quindi il d.lgs. n. 188/2014 con il quale è stato introdotto l’”onere fiscale minimo” per le sigarette e l’”accisa minima” per gli altri prodotti. Negli anni successivi il gettito si è attestato intorno ai 14 mld di euro (da ultimo, nel 2018, il gettito è indicato in 13,9 miliardi);

-         per il periodo gennaio-settembre 2019, la RT riporta le seguenti due tabelle:

Immissioni in consumo dal 1° gennaio al 30 settembre 2019

 

Quantità

Quota fornitore

Aggio

Accisa

IVA

TOTALE VALORE

 

 

euro

Sigarette

48.817.883

1.547.437.656

1.233.650.747

7.330.799.080

2.224.619.990

12.336.507.473

Trinciati per sigarette

3.707.026

81.244.396

75.679.399

463.391.091

136.473.997

756.788.883

Tabacco fumo

207.441

4.589.511

2.874.377

16.096.510

5.183.369

28.743.767

Sigaretti

1.345.396

56.234.479

13.895.118

43.763.697

25.056.527

138.949.821

Sigari

695.499

79.331.641

16.237.247

37.522.045

29.281.527

162.372.460

Fiuti

24.003

1.881.597

398.729

987.974

718.959

3.987.259

Inalazione

2.249.447

293.442.836

52.065.368

81.263.871

93.881.606

520.653.681

TOTALE

57.046.695

2.064.162.116

1.394.800.985

7.973.824.268

2.515.215.975

13.948.003.344

 

Variazioni percentuali rispetto ai dati dell’analogo periodo del 2018

 

Quantità

Quota fornitore

Aggio

Accisa

IVA

TOTALE VALORE

 

 

euro

Sigarette

-4,36%

-3,14%

-1,33%

-94,00%

-1,33%

-1,33%

Trinciati per sigarette

5,35%

-3,99%

7,12%

9,35%

7,13%

7,13%

Tabacco fumo

-1,22%

-1,29%

-1,29%

-1,29%

1,29%

-1,29%

Sigaretti

5,63%

3,55%

7,28%

12,48%

7,28%

7,28%

Sigari

1,88%

2,54%

2,77%

3,25%

2,77%

2,77%

Fiuti

12,50%

14,51%

14,51%

14,51%

14,51%

14,51%

Inalazione

134,77%

178,35%

117,35%

21,34%

117,35%

117,35%

TOTALE

-1,14%

7,20%

1,30%

-12,00%

1,30%

1,30%

 

La RT afferma che dalle tabelle emerge che continua la crescita (+5,35%) dei trinciati per sigarette, i cui volumi corrispondono al 6,50%[177] del mercato, a fronte di una contrazione (- 4,36%) delle sigarette, la cui quota di mercato è pari all'85,58%[178] (98,03% del 2005. Inoltre la RT segnala l’espansione (+139,01%) dei tabacchi da inalazione, cui è riferita una quota di mercato pari al 3,98%[179].

 

Struttura della fiscalità – normativa vigente

Ai tabacchi lavorati si applica il regime IVA monofase, in base al quale l’imposta è assolta una sola volta all'atto dell'immissione in consumo dei prodotti, cioè all'atto dello svincolo dal regime sospensivo dell'accisa che si verifica nel momento in cui i prodotti sono ceduti dal deposito fiscale al rivenditore.

L’imponibile IVA è si ottiene scorporando l’imposta ad aliquota ordinaria dal prezzo di vendita (tariffa di vendita stabilita con determinazione direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in conformità alle richieste dei produttori).

La determinazione dell’accisa è diversa in funzione del tipo di prodotto considerato.

I sigari, i sigaretti, i trinciati per sigarette, gli altri tabacchi da fumo e i tabacchi da fiuto sono assoggettati ad un’aliquota di base, rispettivamente del 23 per cento, del 23,5 per cento, del 58,5 per cento, del 56 per cento e del 24,78 per cento. Per i sigari, sigaretti e trinciati per sigaretti è altresì prevista un'accisa minima, pari rispettivamente a euro 30, a euro 32 e a euro 125 il kg, che è comunque dovuta qualora per effetto del livello dei prezzi scelti dai produttori l'applicazione delle aliquote di base comporti un importo di accisa inferiore[180].

Per le sigarette, l’accisa globale è data da due componenti: un importo fisso per unità di prodotto (elemento specifico)[181] e un importo proporzionale (elemento ad valorem)[182].  Tali componenti sono determinate[183] con riferimento all’accisa gravante sul prezzo medio ponderato delle sigarette data dall’applicazione della vigente aliquota di base (59,5 per cento) al prezzo stesso, in modo che le due componenti applicate allo stesso prezzo medio ponderato comportino il medesimo importo di accisa. Per le sigarette è altresì previsto un onere fiscale minimo (IVA+accisa) determinato applicando l’accisa (95,22%) e l’IVA (22%) al prezzo medio ponderato; attualmente, risulta pari a 180,88 euro/kg e trova applicazione per i prezzi delle sigarette fino a euro 231/kg.

 

Modifiche previste dalla norma

Si riportano, sinteticamente, gli elementi utilizzati dalla RT per la stima degli effetti finanziari rinviando, per approfondimenti, a quanto indicato nella medesima RT.

1.      Sigarette (incremento da 59,5 a 59,8 per cento dell’aliquota di base e da 95,22 a 96,22 per cento dell’onere fiscale minimo)

La RT evidenzia che, a normativa vigente, il livello del prezzo medio ponderato (PMP) subirà, verosimilmente, un incremento. Per effetto di tale incremento, la componente dell’accisa globale riferita alla quantità (componente specifico) passerà da 20,90 euro a 21,58 euro per kg (+0,68 euro/kg) e l’onere fiscale minimo (OFM) passerà da 180,88 euro a 186,78 euro per kg (+5,90 euro per kg). Rimane invece invariata la componente proporzionale.

Per quanto riguarda la stima dei consumi, la RT considerando il trend negativo registrato nei primi mesi del 2019 (-4,36%), la RT ipotizza un ammontare di consumi nel 2020 pari a 60,5 mln di kg (rispetto a 67,4 mln di kg nel 2018 e a 64,5 mln di kg stimati nel 2019).

Nell’ambito dei consumi complessivi, la RT afferma che, attualmente, l'onere fiscale minimo e l’accisa ordinaria si applicano, rispettivamente, al 6% e al 94% dei consumi annuali.

Sulla base delle predette ipotesi, la RT - considerando le variazioni in termini di aliquota di base e di onere fiscale minimo - quantifica gli effetti riferite al nuovo Prezzo Medio Ponderato stimato.

 

SIGARETTE

Stima consumi 2020

Stima PMP 2020

Vigente: aliquota 59,5% e OFM 95,22%

Variata:

aliquota 59,8% e OFM 96,22%

Maggiori

entrate

 

(kg)

(euro/kg)

(euro/kg)

(euro/kg)

(mln di euro)

Quantità complessiva

60.500.000

 

 

 

 

di cui:

 

 

 

 

 

Soggetti a Onere fiscale minimo (6%)

3.630.000

224

140,48

143,09

9,4743

Soggetti accisa ordinaria (94%)

56.870.000

255

150,87

151,63

43,2212

TOTALE SIGARETTE

 

 

 

 

52,6955

 

Ulteriori effetti positivi – quantificati ma non iscritti ai fini dei saldi di finanza pubblica – sono stimati dalla RT in relazione agli incrementi – conseguenti le modifiche normative introdotte - della componente “onere specifico” dell’aliquota (da 20,9 euro/kg a 21,58 euro/kg) e dell’ ”onere fiscale minimo” (da 180,88 euro/kg a 186,78 euro per kg). L’ammontare che ne deriva - pari a 59,7256 milioni - non viene tuttavia considerato ai fini dell’iscrizione degli effetti sui saldi. In proposito, la RT afferma che, nel 2020, l’aggravio di fiscalità sulle sigarette risulterebbe pari a circa 113 milioni di euro (52,7+59,7), e che ciò “ridurrà di un corrispondente importo il ricavo dei produttori, i quali potrebbero essere indotti a richiedere aumenti di prezzo che potrebbero incidere sulla domanda di sigarette che già fa registrare una forte contrazione dovuta anche allo spostamento verso prodotti sostitutivi (trinciati per sigarette, tabacchi e liquidi da inalazione) su cui grava una minore fiscalità. Ulteriore effetto potrebbe essere l'incremento del consumo di prodotti di contrabbando e contraffatti. Il maggior gettito che potenzialmente deriverebbe dagli aumenti di prezzo (in quanto le aliquote proporzionali delle varie componenti del prezzo si applicherebbero a valori più alti) potrebbe essere attutito dalle descritte conseguenze sulla domanda, la quale, in base ai dati registrati negli ultimi periodi, evidenzia un elevato grado di elasticità rispetto ai prezzi. In sostanza, le potenziali maggiori entrate derivanti dagli aumenti di prezzo sarebbero verosimilmente assorbite dalla ulteriore diminuzione dei consumi rispetto a quelli ipotizzati nel 2020, pari, come sopra evidenziato, kg 60,5 milioni (67,4 milioni nel 2018 e 64,5 milioni stimati nel 2019). Sembra pertanto opportuno, in via prudenziale, non ascrivere maggiori entrate ai possibili aumenti di prezzo che potrebbero intervenire nel 2020”.

2.      Trinciati per sigarette (incremento da 58,5 a 59,0 per cento dell’aliquota di base e da 125 euro/kg a 130 euro/kg dell’accisa minima)

La RT, considerando che i consumi registrati nel 2018 sono pari a 4,7 milioni di kg e che nei primi mesi del 2019 si registra un trend positivo (+5.35%), ipotizza un ammontare di consumi nel 2020 pari a 5 mln di kg.

Afferma inoltre che i prodotti in commento sono caratterizzati da prezzi bassi, che rendono assoggettabili all'attuale accisa minima di euro 125 il kg la quasi totalità delle quantità immesse sul mercato (su 5 milioni di kg ipotizza circa 4.000 kg assoggettati all’accisa ordinaria del 58,5 per cento).

Sulla base delle predette ipotesi, la RT quantifica gli effetti come di seguito indicato.

 

TRINCIATI PER

SIGARETTE

Stima consumi 2020

Vigente: aliquota di base 58,5% e accisa mini 125 euro/kg

Vigente: (accisa minima e accisa ordinaria)

Maggiori

entrate

 

(kg)

(euro/kg)

(euro/kg)

(mln di euro)

Quantità complessiva

5.000.000

 

 

 

di cui:

 

 

 

 

Soggetti a accisa minima

4.200

125

130

24,979

Soggetti accisa ordinaria

4.995.800

128,7

130

0,00546

TOTALE

 

 

 

24,98446

 

3.      Altri tabacchi lavorati (incremento di 0,5 punti percentuali delle aliquote di base e di 5 euro/kg dell’accisa minima)

Si riportano, nelle seguenti tabelle, i parametri e le ipotesi adottate dalla relazione tecnica.

 

ALTRI TABACCHI LAVORATI –

SIGARI

Stima consumi 2020

Prezzo Medio Ponderato

Vigente: aliquota di base 23% e accisa minima 30 euro/kg

Variata: aliquota di base 23,5% e accisa minima 35 euro/kg

Maggiori

entrate

 

(kg)

(euro/kg)

(euro/kg)

(euro/kg)

(mln di euro)

Quantità complessiva

928.000

 

 

 

 

di cui:

 

 

 

 

 

Soggetti a accisa minima

69.000

116

30

35

0,345

Soggetti accisa ordinaria

859.000

243

55,89

57,105

1,043685

Passano ad accisa minima (variazione media indicata 3,785)

124.000

 

 

 

0,46934

TOTALE SIGARI

 

 

 

 

1,858025

 

ALTRI TABACCHI LAVORATI –

SIGARETTI

Stima consumi 2020

Prezzo Medio Ponderato

Vigente: aliquota di base 23,5% e accisa minima 32 euro/kg

Variata: aliquota di base 24% e accisa minima 37 euro/kg

Maggiori

entrate

 

(kg)

(euro/kg)

(euro/kg)

(euro/kg)

(mln di euro)

Quantità complessiva

1.800.000

 

 

 

 

di cui:

 

 

 

 

 

Soggetti a accisa minima

1.548.000

95

32

37

7,740

Soggetti accisa ordinaria

252.000

152

35,72

36,48

0,19152

Passano ad accisa minima (variazione media indicata 4,24)

175.000

 

 

 

0,742

TOTALE SIGARETTI

 

 

 

 

8,67352

 

ALTRI TABACCHI LAVORATI –

ALTRI TABACCHI DA FUMO

Stima consumi 2020

Prezzo Medio Ponderato

Aliquota ordinaria vigente

Aliquota ordinaria variata

Maggiori

entrate

 

(kg)

(euro/kg)

 

 

(mln di euro)

Quantità complessiva

277.000

138,56

56%

56,5%

0,1919056

TOTALE ALTRI TABACCHI DA FUMO

 

 

 

 

0,1919056

 

ALTRI TABACCHI LAVORATI –

TABACCHI DA FIUTO E DA MASTICO

Stima consumi 2020

Prezzo Medio Ponderato

Aliquota ordinaria vigente

Aliquota ordinaria variata

Maggiori

entrate

 

(kg)

(euro/kg)

 

 

(mln di euro)

Quantità complessiva

32.000

166,12

24,78%

25,28%

0,0265792

TOTALE ALTRI TABACCHI DA FUMO

 

 

 

 

0,0265792

 

4.      Riepilogo

La RT riporta la seguente tabella riepilogativa delle maggiori entrate erariali stimate.

Come indicato nel paragrafo riferito alle sigarette, il riepilogo non considera le maggiori entrate dovute all’aumento del prezzo medio ponderato delle sigarette che si determinerà nel 2019 (valutate dalla RT in 59,7256 milioni di euro).

milioni di euro

 

Maggiori

entrate

Sigarette:

 

-          Variazione aliquota di base

43,221

-          Variazione onere fiscale minimo

9,474

Trinciati per sigarette

 

-          Variazione aliquota di base

0,005

-          Variazione accisa minima

24,979

Sigari – variazione accisa

1,858

Sigaretti – variazione accisa

8,673

Altri tabacchi da fumo – variazione accisa

0,192

Tabacchi da fiuto e da mastico – variazione accisa

0,027

TOTALE

88,429

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che, sulla base dei parametri e dei dati forniti, la quantificazione fornita dalla relazione tecnica appare corretta.

Si segnala, tuttavia, che nell’ambito della stima riferita ai “sigaretti”, viene utilizzata un’aliquota di accisa ordinaria (36,48 euro/kg) inferiore alla misura dell’accisa minima (37 euro/kg). Poiché tale procedura comporta una più contenuta stima del maggior gettito atteso, non si formulano osservazioni.

Per quanto concerne le ipotesi adottate, si segnala che la stima del maggior gettito è attribuita prevalentemente al settore delle sigarette (quasi il 60 per cento). A tal proposito, si prende atto che la RT quantifica, ma non sconta ai fini dei saldi, le maggiori entrate (per 59,7 mln) determinate dagli aumenti di prezzo che potrebbero intervenire nel 2020. Quanto alla quota scontata invece nel prospetto riepilogativo (52,7 mln), la RT non sembra tener conto dell’andamento decrescente, segnalato dalla stessa relazione, dei consumi delle sigarette, determinato da diversi fattori, tra i quali l’effetto di sostituzione con altri tabacchi su cui grava una minore imposizione fiscale e l’aumento del contrabbando e della contraffazione. In merito alla mancata considerazione di tale fattore andrebbe acquisito l’avviso del Governo.

 

Comma 660
(Imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo)

La norma, inserendo l’articolo 62-quinquies nel d.lgs. n. 504/1995, istituisce l’imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo.

L’imposta si applica alle cartine, alle cartine arrotolate senza tabacco e ai filtri funzionali ad arrotolare le sigarette in misura pari a euro 0,0036 per ciascun pezzo contenuto nella confezione destinata alla vendita al pubblico.

Nell’ambito della disciplina prevista, si dispone, tra l’altro, che il soggetto passivo è il produttore o fornitore nazionale ovvero il rappresentante fiscale del produttore o fornitore estero. Si rinvia ad una determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per la definizione di modalità applicative.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori entrate

 

Imposta di consumo su prodotti accessori ai tabacchi da fumo

30,6

30,6

30,6

30,6

30,6

30,6

30,6

30,6

30,6

 

La relazione tecnica evidenzia che la base imponibile dell'imposta è costituita dai prodotti accessori ai prodotti da fumo che si esauriscono in un unico utilizzo.

Ricorda che rientrano in tale ambito le cartine, i tubetti di cartine e i filtri che vengono utilizzati per il consumo dei tabacchi trinciati a taglio fino, utilizzati per arrotolare le sigarette, di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), n. 1, del d.lgs. n. 504/1995, i quali sono assoggettati ad accisa secondo quanto stabilito dall'articolo 39-octies dello stesso decreto legislativo.

Per la stima del maggior gettito, la RT si basa sulla previsione annua dei volumi di vendita dei trinciati per sigarette, che rappresenta la tipologia di tabacchi lavorati il cui consumo comporta l'utilizzo degli articoli oggetto di tassazione (come indicato nella RT riferita al precedente comma 723, il volume annuo di vendite di trinciati per sigarette è stimato in 5 milioni di kg.).

La RT ipotizza che il quantitativo medio di tabacco necessario per arrotolare una sigaretta sia pari a un grammo, il consumo annuo di cartine/tubetti è stimabile in circa 5 miliardi di unità.

Per quanto concerne i filtri, la RT, non essendo disponibili dati al riguardo, ipotizza che gli stessi vengano utilizzati nel 70 per cento delle sigarette arrotolate, per cui il consumo degli stessi dovrebbe essere pari a circa 3,5 miliardi (5miliardi di cartine/tubetti*70%).

Pertanto, la base imponibile dell'imposta risulterebbe pari a 8,5 miliardi di pezzi (5 miliardi di cartine/tubetti e 3,5 miliardi di filtri), con conseguente maggior gettito pari a 30,6 milioni di euro (8,5 miliardi di pezzi x 0,0036 euro).

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la stima appare corretta sulla base dei dati e dei parametri forniti dalla RT.

In merito alle ipotesi adottate, si evidenzia che la RT ipotizza un andamento costante dei consumi di prodotti interessati dalla norma nonostante l’andamento dei consumi del tabacco trinciato risulti crescente (cfr. tabella riportata dalla RT riferita al comma 659). Tale scelta appare giustificata dalla possibilità di effetti di segno opposto (possibile contrazione) sui consumi, determinati dall’incremento della tassazione, operata sempre dal richiamato comma 659.

 

Commi da 661 a 676
(Imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti)

La norma – modificata dal Senato - istituisce l’imposta sul consumo delle bevande analcoliche (c.d. “bevande edulcorate” o sugar tax).

L’obbligazione sorge all’atto della cessione, in caso di operazioni effettuate nel territorio dello Stato, all’atto del ricevimento o dell’importazione definitiva, in caso di acquisto da Paesi, rispettivamente, appartenenti o meno all’Unione europea.

Il soggetto passivo dell’imposta è il fabbricante nazionale o il soggetto nazionale che provvede al condizionamento (per acquisti in Italia), l’acquirente o l’importatore per acquisti da Paesi, rispettivamente, appartenenti o meno all’Unione europea.

L’imposta è fissata nelle misure:

-         euro 10 per ettolitro, per i prodotti finiti;

-         euro 0,25 per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.

Sono escluse dall’imposta le bevande edulcorate esportate o cedute dal fabbricante nazione per il consumo in altri Paesi dell’U.E. Sono altresì escluse le bevande che contengono edulcoranti non superiori a limiti individuati.

Per i soggetti passivi che acquistano in Italia o in Stati europei si prevede:

-         la registrazione presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’individuazione mediante apposito codice identificativo;

-         l’obbligo di presentazione di una dichiarazione mensile nella quale viene autoliquidata l’imposta. La dichiarazione è presentata entro il mese successivo a quello cui la stessa si riferisce e, entro il medesimo termine, deve essere effettuato il versamento dell’imposta.

Per le bevande importate da Paesi extra europei, l’imposta è accertata e riscossa dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.

È inoltre prevista la disciplina in materia accertamento, riscossione, rimborsi e sanzioni.

Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da pubblicare entro il mese di agosto 2020, sono disciplinate le modalità applicative.

Il termine è stato così modificato dal Senato, rispetto al precedente “da adottare entro febbraio 2020”.

La decorrenza è fissata al primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del DM di cui al comma precedente.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori entrate

 

Imposta di consumo (sugar tax)

(efficacia da 1/10/20)

58,5

350,8

350,8

58,5

350,8

350,8

58.5

350,8

350,8

Minori entrate

 

IRES

 

9,0

49,9

 

9,0

49,9

 

9,0

49,9

IRPEF

 

9,0

49,9

 

9,0

49,9

 

9,0

49,9

IRAP

 

 

 

 

4,4

24,1

 

4,4

24,1

Maggiori spese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRAP

 

4,4

24,1

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che, ai fini della stima, sono stati utilizzati gli ultimi dati di consumo pubblicati dalle associazioni di categoria relativi all’anno 2017. In particolare, considera:

- consumo di bevande gassate, energy drink e altre bevande lisce preconfezionate (con contenuto di zuccheri e edulcoranti superiore al limite): 3.055 milioni di litri;

- succhi e bevande a base di frutta: 765 milioni di litri. Tali consumi sono stati ridotti del 50 per cento (per assenza di informazioni dettagliate sugli edulcoranti aggiunti), pervenendo a una stima di 382,5 milioni di litri;

- per i prodotti concentrati, destinati a essere trasformati in bevande edulcorate a seguito di diluizione, si è assunto, sulla base di dati desunti da informazioni degli operatori di settore, che si ottengano mediamente 5 lt di bevanda, a partire da 1 kg di prodotto concentrato. Il consumo di bevande edulcorate a seguito di diluizione è stato pari, nell'anno 2017, a 140 milioni di litri. Si è ipotizzato che tutto il quantitativo di prodotto destinato a essere trasformato nelle suddette bevande abbia un contenuto zuccherino superiore a 125 grammi per chilogrammo.

La RT riporta quindi la seguente tabella riferita agli effetti finanziari stimati nell’ipotesi che le disposizioni siano efficaci dal 1° ottobre 2020 e sia versata a partire dal 1° novembre 2020.

(milioni di euro)

 

2020

2021

2022

dal 2023

Imposta di consumo

58,5

350,8

350,8

350,8

IRES

0

-9,0

-49,9

-30,7

IRPEF

0

-9,0

-49,9

-30,7

IRAP

0

-4,4

-24,1

-14,1

TOTALE

58,5

328,4

226,9

275,3

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alla stima effettuata, si evidenzia che la RT:

-         ipotizza un andamento costante del gettito conseguibile. Andrebbe verificato se, a fini prudenziali, debba essere considerata una possibile contrazione dei consumi per effetto della tassazione;

-         stima, tra gli effetti indiretti connessi alla deducibilità della nuova imposta, una perdita di gettito IRPEF, IRES ed IRAP. In proposito, si evidenzia che la deducibilità potrebbe comportare anche una perdita di gettito per addizionali IRPEF;

-         tra i criteri adottati per la stima, andrebbe prudenzialmente considerata l’eventualità che i produttori delle bevande in oggetto rivedano le quantità di edulcoranti utilizzati in fase di produzione, al fine di non rientrare nell’ambito applicativo dell’imposta.

In ordine ai predetti aspetti, sarebbe utile acquisire la valutazione del Governo.

Infine, andrebbe confermata la possibilità, per le amministrazioni interessate, di far fronte ai nuovi adempimenti utilizzando le risorse disponibili a normativa vigente.

 

Comma 677
(Buoni pasto mense aziendali)

Normativa vigente. L’art. 51, comma 2, lettera c) del DPR n. 917/1986 (TUIR) stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente: le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro[184] o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica (c.d. buoni pasto); le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

 

La norma, intervenendo sul richiamato art. 51, comma 2, lettera c) del TUIR, ridefinisce l’ammontare riferito ai c.d. “buoni pasto” che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali. In particolare:

-         si riduce da 5,29 a 4 euro l’ammontare massimo giornaliero esente, in caso di buoni pasto non elettronici;

-         si eleva da 7 a 8 euro l’ammontare massimo giornaliero esente, in caso di buoni pasto elettronici;

-         si introduce il limite di 5,29 euro giornaliero per le indennità sostitutive riconosciute agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori entrate

 

IRPEF

51,3

53,3

53,3

51,3

53,3

53,3

51,3

53,3

53,3

Add.le reg.le

 

 

 

 

2,1

2,1

 

2,1

2,1

Add.le com.le

 

 

 

 

0,7

0,6

 

0,7

0,6

Minori spese

 

Add.le reg.le

 

2,1

2,1

 

 

 

 

 

 

Add.le com.le

 

0,7

0,6

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che, in assenza di informazioni relative all'ammontare dei buoni pasto concessi ai dipendenti, sono stati utilizzati i dati pubblicati dai maggiori operatori del mercato, in base ai quali il valore di mercato annuo è stimato in circa 2,7 miliardi di euro.

La RT ipotizza che la quota di buoni in formato elettronico sia pari al 50% e che il 70% dei buoni pasti abbia un valore non superiore a 5,29 euro.

Sulla base di tali assunzioni la RT stima:

-         un maggior gettito pari a 74 mln di euro riferito ai buoni cartacei, il cui limite di esenzione si riduce da 5,29 euro a 4,00 euro;

-         una perdita di gettito pari a 18 mln riferito ai buoni elettronici, il cui limite di esenzione è elevato da 7 a 8 euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica indica espressamente solo alcuni degli elementi utilizzati per la stima e, pertanto, non è possibile verificare la quantificazione operata.

Appare quindi necessario che siano esplicitate le ipotesi ed i criteri adottati per la stima e le aliquote medie marginali IRPEF utilizzate.

Andrebbe altresì verificata la possibilità di un andamento crescente nel tempo della perdita di gettito connessa all’innalzamento del limite massimo esente per i buoni pasto elettronici, in considerazione del possibile progressivo incremento del ricorso a tale modalità.

Si segnala, inoltre, che la variazione della base imponibile IRPEF determina effetti anche in termini di addizionali regionali e comunali, non menzionati dalla RT. In merito a tale aspetto appare utile un chiarimento.

 

Comma 678
(Imposta sui servizi digitali)

Normativa vigente. L’art. 1, co. 1011-1017, della legge n. 205/2017 introduce, con decorrenza 2019, l’imposta sulle transazioni digitali (cd. web tax). La misura dell’aliquota è fissata al 3% e, per l’individuazione delle prestazioni di servizi interessate nonché per eventuali casi di esonero, si rinvia ad un apposito DM (commi 1012 e 1015) che non è stato emanato. Alla disposizione sono stati ascritti effetti di maggior gettito pari a 190 milioni annui a decorrere dal 2019.

L’art. 1, co. 35-50, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) reca una nuova disciplina dell’imposta, abrogando i commi 1011-1017 della legge n. 205/2017. Alla disposizione sono stati ascritti effetti di maggior gettito, a valere sui tre saldi di finanza pubblica, pari a 150 milioni nel 2019 e a 600 milioni annui a decorrere dal 2020.

 

La norma interviene sulla disciplina dell’imposta sui servizi digitali di cui all’articolo 1, commi da 35 a 50, della legge di bilancio 2019.

Rispetto alla normativa vigente, si dispone:

-    ai fini del computo delle soglie dei ricavi il cui superamento consente l'individuazione dei soggetti passivi di imposta vanno considerati i ricavi conseguiti nell'anno precedente a quello di riferimento;

-    l'imposta si applica, a decorrere dal 2020, sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi digitali realizzati dai soggetti passivi di imposta nel corso dell'anno solare;

-    si esclude dalla nozione di servizi digitali: la fornitura diretta di beni e servizi, la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore quando questo non svolga funzioni di intermediazione, la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello della sola fornitura agli utenti dell'interfaccia, l'utilizzo di un'interfaccia digitale per gestire alcuni servizi bancari e finanziari, la cessione dei dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi finanziari, lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché ogni altra attività connessa;

-    non sono considerati fra i corrispettivi versati per la prestazione dei servizi quelli versati come corrispettivo della cessione di beni o della prestazione di servizi che costituiscono sul piano economico operazioni indipendenti dall'accesso e utilizzo del servizio imponibile;

-    non sono considerati i corrispettivi della messa a disposizione di un'interfaccia digitale che facilita la vendita di prodotti soggetti ad accisa;

-    il dispositivo si considera utilizzato nel territorio dello Stato in ragione dell'indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo stesso o di altro sistema di geolocalizzazione;

-    il totale dei ricavi tassabili per servizi imponibili forniti nel territorio dello Stato è dato dal prodotto della totalità dei ricavi dei servizi digitali ovunque realizzati per la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato;

-    il versamento dell'imposta avviene entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello di riferimento mentre la presentazione della dichiarazione annuale sull'ammontare dei servizi tassabili avviene entro il 31 marzo dello stesso anno;

-    è prevista la nomina di un rappresentante fiscale per l'assolvimento degli obblighi dichiarativi e di pagamento dell'imposta in argomento;

-    i soggetti passivi devono tenere apposita contabilità per rilevare mensilmente le informazioni sui ricavi dei servizi imponibili;

-    non è necessaria l'emanazione di un apposito decreto ministeriale per l'applicazione della normativa in esame;

-    l'imposta sui servizi digitali si applica dal 1 gennaio 2020;

-    l'imposta resta in vigore fino all'attuazione delle disposizioni che deriveranno da accordi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori entrate

 

Imposta sui servizi digitali – web tax

 

108,0

108,0

108,0

108,0

108,0

108,0

108,0

108,0

Minori entrate

 

Imposta sui servizi digitali – web tax

600,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica, dopo aver ricordato le principali modifiche introdotte alla disciplina di cui alla legge di bilancio 2019, evidenzia che per effetto delle suddette modifiche le disposizioni inerenti l’imposta sui servizi digitali sono direttamente applicabili e non sono subordinate all’emanazione di un successivo provvedimento.

Dal punto di vista finanziario, la RT afferma che è stata effettuata una nuova valutazione adottando la medesima metodologia applicata in sede di quantificazione della norma contenuta nella legge n. 145/2018 e che, in base ai dati della Relazione annuale 2019 AGCOM, stima un maggior gettito pari a 708 milioni su base annua.

La RT riporta quindi la seguente tabella nella quale viene effettuato il confronto con gli effetti stimati in relazione alle disposizioni di cui alla legge n. 145/2018.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Indebitamento

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Nuova stima

0

708

708

708

708

708

Stima originaria

600

600

600

600

600

600

Differenza

-600

108

108

108

108

108

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica non esplicita gli elementi utilizzati per la stima e, pertanto, non risulta possibile una puntuale verifica della stessa.

In merito agli effetti stimati sui saldi, si evidenzia che la RT riporta nell’apposita tabella il mancato gettito per il 2020 (600 milioni) derivante dal posticipo dell’applicazione della imposta: tale effetto è tuttavia computato soltanto ai fini del saldo netto da finanziare. Andrebbero esplicitate le ragioni della mancata contabilizzazione dell’importo anche sugli altri saldi di finanza pubblica. Ciò in considerazione del fatto che la RT riferita alla norma introduttiva della web tax scontava invece effetti in pari misura sui tre saldi.

 

Commi 679 e 680
(Tracciabilità delle detrazioni)

Le norme subordinano la fruizione della detrazione IRPEF per oneri di cui all’articolo 15 del d.lgs. n. 917/1986 (TUIR) all’utilizzo di metodi di pagamento tracciabili (comma 679).

La disposizione non si applica alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e alle spese per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale, le quali rimangono detraibili anche se pagate in contanti (comma 680).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori entrate

 

Cashless – IRPEF

 

868,0

496,0

 

868,0

496,0

 

868,0

496,0

 

La relazione tecnica afferma che, per ciascuna tipologia di detrazioni è stato possibile individuare l'importo globale risultante dalle statistiche dalle dichiarazioni per l'anno d'imposta 2017. Per ogni tipologia, inoltre, si è ipotizzata una quota di spesa che continuerebbe ad essere pagata in contante nonostante il riconoscimento dell'agevolazione fiscale solamente a fronte di pagamenti elettronici o comunque tracciabili.

In base a quanto illustrato, la RT indica un recupero di gettito stimato in 496 milioni di euro riferito al totale delle detrazioni per oneri interessate dalla modifica pari a circa 3,2 miliardi di euro.

Considerando la decorrenza 2020, la RT stima gli effetti positivi in termini di cassa in misura pari a 868 milioni nel 2021 e 496 milioni annui dal 2022.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica illustra la procedura adottata senza esplicitare i parametri ed i criteri utilizzati, necessari ai fini della verifica della stima.

In merito a quanto indicato dalla RT, andrebbe precisato se l’ammontare degli oneri interessati dalla modifica – indicato in circa 3,2 miliardi di euro – corrisponda alla spesa sostenuta dai contribuenti ovvero alla spesa rispetto alla quale i contribuenti effettivamente fruiscono della detrazione. In altre parole, andrebbe precisato se l’ammontare indicato includa o meno gli effetti dell’incapienza.

Inoltre, tenuto conto che anche il comma 629 dell’articolo in esame interviene sulle detrazioni IRPEF, prevedendone una rimodulazione in base al reddito percepito dal contribuente, andrebbe chiarito se possa determinarsi una parziale duplicazione degli effetti stimati.

 

Commi 681-686
(Analisi di rischio)

La norma, modificata nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, prevede che l'Agenzia delle entrate, previa pseudonimizzazione dei dati personali, si avvalga delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo ed incentivare l'adempimento spontaneo.

Viene poi modificato l'art. 2-undecies, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 196 del 2003, recante il codice in materia di protezione di dati personali, inserendo l'attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale tra gli altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale che consentono limitazioni all'esercizio di specifici diritti in materia di protezione dei dati personali.

Si dispone che, nel rispetto dell'articolo 2-undecies, comma 3, del d.lgs. n. 196 del 2003, nonché dell'art. 23, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679, considerati i principi di necessità e di proporzionalità, limitatamente al trattamento dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia delle entrate, siano definite:

a)      le specifiche limitazioni e le modalità di esercizio dei diritti di cui agli articoli 14, 15, 17, 18 e 21 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto all'obiettivo di interesse pubblico;

b)     le disposizioni specifiche relative al contenuto minimo essenziale di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

c)      le misure adeguate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Nel rispetto del principio di responsabilizzazione, ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, il trattamento è oggetto di una valutazione unitaria di impatto sulla protezione dei dati, effettuata dall'Agenzia delle entrate prima di iniziare il trattamento stesso, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Nella valutazione d'impatto sono indicate anche le misure necessarie e ragionevoli per assicurare la qualità dei dati. Salvo che non sia stato espressamente autorizzato prima dell'entrata in vigore della legge in esame dal Garante della protezione dei dati personali, non è consentito il trattamento dei dati prima della predetta valutazione di impatto.

Si prevede, inoltre, che anche la Guardia di finanza possa accedere all'utilizzo delle informazioni contenute nell'archivio dei rapporti finanziari, per le medesime finalità indicate.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori entrate

 

 

125

251

460

125

251

460

125

251

460

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, afferma che il potenziamento delle attività di analisi del rischio e controllo connesso alla previsione normativa dà luogo a un incremento di efficacia nell'attività di prevenzione e contrasto all'evasione. Detto incremento avrà effetto positivo sul gettito, con particolare riferimento ai versamenti diretti da attività di controllo e alle somme riscosse a seguito di ravvedimento indotto anche a seguito di interventi legati a comunicazioni di compliance.

La RT afferma che, in base ai risultati più recenti, le riscossioni derivanti dall'attività di controllo e dal ravvedimento indotto come sopra descritto comportano un gettito da entrate erariali (considerando un'incidenza dell'8% delle entrate non erariali sulle entrate complessive) pari a 3.605 milioni di euro (relativi ad entrate che confluiscono nella sezione di accertamento e controllo del Bilancio dello Stato) e a 573 milioni di euro (relativi ad incassi che confluiscono nella sezione delle entrate erariali complessive del Bilancio). La RT stima che il potenziamento dell'analisi del rischio derivante dall’utilizzo dei dati dell’archivio dei rapporti finanziari possa comportare un incremento, a regime, del 11% delle somme riscosse, che corrisponde a 460 milioni di euro.

La RT precisa che la percentuale del 11% è stata determinata prudenzialmente, a seguito di un'analisi dell'impatto derivante dall'introduzione di nuove tecnologie associate a nuove fonti informative sui processi ascrivibili al controllo e agli strumenti di promozione della compliance. In particolare, gli effetti positivi sopra citati sono riconducibili a una serie di fattori, ivi inclusi: la riduzione dei cosiddetti falsi positivi nell’espletamento delle specifiche analisi del rischio; una migliore valutazione di eventuali situazioni a rischio insolvenza (tale da calibrare in maniera più precisa la pretesa rispetto alla reale capacità contributiva del soggetto); maggiore efficacia d'intervento su situazioni ad alto rischio frode, grazie al miglioramento della qualità delle analisi e così via.

La RT prevede che la fase a regime si assesterà nel 2022, rispetto al 2019, con un incremento di gettito atteso di 529 milioni di euro l'anno. Quanto alla distribuzione temporale del predetto incremento, si ritiene che lo stesso sia più contenuto nel primo anno, con una crescita più che proporzionale nei periodi 2021 e 2022. Ciò è dovuto al fatto che, nel primo anno di vigenza della norma, si dovrà dare attuazione alla stessa, attraverso anche la predisposizione delle basi dati e la modifica delle procedure esistenti, nonché per assicurare le attività connesse alla valutazione unitaria di impatto sulla protezione dei dati. Anche il secondo anno vedrà scontare affinamenti attraverso ulteriori test sul campo delle metodiche applicate e, dopo aver capitalizzato i risultati previsti, nel terzo anno, si avrà l'effetto complessivo della norma. In particolare, l'incremento di gettito del 11%, stimato per il 2022, si realizzerà per il 3% nel 2020 e per il 6% nel 2021. Pertanto, l'incremento del gettito a regime si ripartisce annualmente secondo lo schema illustrato nella tabella seguente.

 

(milioni di euro)

 

2020

2021

2022

2023

Versamenti diretti attività di controllo (prevenzione e contrasto all’evasione)

108

216

397

397

Compliance (altri incassi derivanti da comunicazioni, attività istruttoria interna ed esterna, indotto)

17

35

63

63

Totale

125

251

460

460

 

Inoltre, da studi effettuati dall'Agenzia delle Entrate e da altri ricercatori, si è stimato che per ogni euro in più incassato da attività di prevenzione e contrasto si generino 0,15 euro di versamenti spontanei derivanti dal cosiddetto effetto deterrenza. Pertanto alle somme precedenti, a regime, si potrebbero aggiungere altri 69 milioni di euro derivanti da versamenti spontanei effettuati dai contribuenti. Tuttavia, per seguire un criterio prudenziale, non si considerano negli effetti della norma tali possibili maggiori introiti, che pertanto saranno rilevati a consuntivo.

Alle attività ed agli adempimenti previsti dal presente articolo l'Agenzia delle entrate provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione introduce procedure finalizzate a consentire all’Agenzia delle entrate di effettuare un’analisi del rischio utile per far emergere posizioni da sottoporre a controllo ed incentivare l'adempimento spontaneo. In relazione a tale previsione, la relazione tecnica stima un effetto di maggior gettito, scontato ai fini dei saldi di finanza pubblica, pari a 460 milioni annui a decorrere dal 2022. Viene, invece, stimato un effetto più contenuto nei primi due anni di vigenza (2020 e 2021) della norma, pari, rispettivamente a 125 milioni e 251 milioni. In proposito, andrebbe valutata la prudenzialità della contabilizzazione ex ante di effetti finanziari, di rilevante entità, connessi ad azioni volte a favorire l'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti. A tal fine andrebbero acquisiti ulteriori elementi riguardo all’idoneità della procedura introdotta a determinare i sopra indicati effetti, evidenziando in particolare i criteri e i dati oggettivi alla base dell’indicazione di una percentuale di incremento delle somme riscosse pari all’11 per cento, come indicato dalla relazione tecnica, nonché i criteri alla base della modulazione temporale del maggior gettito indicato.

Andrebbe altresì chiarito quali siano le ipotesi sottostanti la ripartizione del maggior gettito tra il 2020 e il 2021 in misura pari rispettivamente al 3 e al 6 per cento. In proposito, si rileva che gli adempimenti attuativi previsti (decreto del MEF e valutazione unitaria d’impatto) potrebbero incidere sull’acquisizione dei risultati di gettito scontati per il 2020. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo. 

 

Commi 687-689
(Disposizioni in materia di trasporti)

Le norme – introdotte durante l’esame presso il Senato -  prevedono quanto segue:

·        l’introduzione dell’articolo 1, comma 4-bis, del D. Lgs. 98/2017, per la definizione da parte del Ministero dei trasporti delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico (comma 687);

·        la proroga della vigenza dell’articolo 264 del Codice della strada, relativo alle modalità di comunicazione da parte del PRA in tema di cessazione dalla circolazione di un veicolo, fino al 1° novembre 2020 (comma 688);

·        la previsione che con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sia stabilita la nuova disciplina per le modalità e i criteri di regolazione del sistema di finanziamento per lo svolgimento della funzione di coordinamento per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti designati come coordinati o ad orari facilitati. Tale disciplina stabilisce, altresì, la ripartizione dei relativi costi per il 50 per cento a carico dei gestori degli aeroporti interessati e per il restante 50 per cento a carico degli operatori di aeromobili che richiedono di utilizzare tali aeroporti, senza oneri a carico dello Stato (comma 689).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma, con riferimento ai commi 687 e 688, che dalle disposizioni in esame, di carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto attiene al comma 689 afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che il comma 689 dispone in merito alla ripartizione degli oneri tra i gestori degli aeroporti e gli operatori di aeromobili, senza oneri a carico dello Stato.

 

Comma 690
(Estromissione dei beni immobili imprese individuali)

Normativa vigente. L’art. 1, co. 121, della legge n. 208/2015 consente agli imprenditori individuali di estromettere dal patrimonio dell’impresa i beni immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2015 mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP (aliquota 8%).

La disciplina è stata più volte oggetto di proroghe.

Da ultimo, la legge di bilancio 2019 ha consentito l’estromissione degli immobili posseduti al 31 ottobre 2018 (in luogo della precedente proroga prevista per gli immobili posseduto al 31 ottobre 2016). Alla proroga disposta dalla legge di bilancio 2019 sono stati ascritti effetti positivi di gettito (imposta sostitutiva) per 11,2 mln nel 2019 e 7,5 mln nel 2020 ed effetti negativi di gettito (IRPEF/IRES e IRAP) pari, rispettivamente, a 1,2 mln e 1,2 mln nel 2020, a 1,9 mln e 0,5 mln nel 2021, a 2,6 e 0,5 mln nel 2022 e 3,3 mln e 0,5 mln nel 2023.

 

La norma, introdotta dal Senato, consente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 maggio 2020 (in luogo del periodo 1° gennaio 2019-31 maggio 2019), l’esclusione agevolata dal patrimonio di impresa degli immobili posseduti dall’impresa individuale in data 31 ottobre 2019 (in luogo del 31 ottobre 2018).

A tal fine è dovuta un’imposta sostitutiva dell’8% applicata alla differenza tra il valore normale e il valore fiscalmente riconosciuto degli immobili. Il versamento è effettuato in due rate con scadenza 30 novembre 2020 (60%) e 30 giugno 2021 (parte restante).

Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1º gennaio 2020.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori entrate tributarie

 

Imposta sostitutiva

11,2

7,5

 

11,2

7,5

 

11,2

7,5

 

Minori entrate tributarie (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRPEF/IRES

 

1,2

1,9

 

1,2

1,9

 

1,2

1,9

IRAP

 

 

 

 

1,2

0,5

 

1,2

0,5

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRAP

 

1,2

0,5

 

 

 

 

 

 

(*) La relazione tecnica quantifica effetti diversi per le annualità successive (effetti complessivamente negativi a 3,1 mln nel 2023, a 3,8 mln nel 2024 e a 3,8 mln nel 2024).

 

La relazione tecnica riporta una tabella degli effetti finanziari ottenuti dall’analisi dei dati riferiti alla disposizione prevista nella legge n. 232/2016 (estromissione immobili posseduti al 31 ottobre 2016).

La RT afferma che i risultati, riportati nella seguente tabella, sono ottenuti dall’analisi dei dati F24 e sono stati utilizzati anche nella valutazione degli effetti della legge di bilancio 2019.

(milioni di euro)

Cassa (L.232/2016)

2017

2018

2019

2020

2021

Imposta sostitutiva

11,2

7,5

0,0

0,0

0,0

IRPEF/IRES

0

-1,2

-1,9

-2,6

-3,3

IRAP

0

-1,2

-0,5

-0,5

-0,5

Totale (L. 232/2016)

11,2

5,1

-2,4

-3,1

-3,8

 

Pertanto, la RT ritiene coerente ipotizzare un effetto di importo simile a quanto rilevato in sede di valutazione degli effetti ex post e a quanto indicato nella RT alla legge di bilancio 2019. Riporta quindi la seguente tabella riferita agli effetti finanziari attribuiti alla norma in esame.

(milioni di euro)

Cassa

2020

2021

2022

2023

2024

Imposta sostitutiva

11,2

7,5

0,0

0,0

0,0

IRPEF/IRES

0

-1,2

-1,9

-2,6

-3,3

IRAP

0

-1,2

-0,5

-0,5

-0,5

Totale

11,2

5,1

-2,4

-3,1

-3,8

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la relazione tecnica riporta la medesima stima degli effetti finanziari indicata nella precedente proroga disposta dalla legge di bilancio 2019, che interveniva a coprire un periodo di due anni (immobili posseduti al 31 ottobre 2018, rispetto alla precedente data del 31 ottobre 2016). La norma in esame riguarda invece un periodo di un anno (immobili posseduti al 31 ottobre 2019, rispetto alla precedente data del 31 ottobre 2018): la RT assumendo gli stessi valori della precedente proroga, non sembra quindi considerare il più breve arco temporale interessato. In ordine alla prudenzialità della stima andrebbe pertanto acquisito l’avviso del Governo.

 

Comma 691
(Regime fiscale soggetti con ricavi tra 65.001 e 100.000 euro)

Normativa vigente. L’art. 1, co 17-22, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha introdotto, con decorrenza 2020, un regime fiscale agevolato facoltativo in favore delle persone fisiche che realizzano redditi d’impresa o di lavoro autonomo e che, nell’anno precedente, conseguono ricavi o compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro, che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, addizionali, IRAP ed IVA pari al 20 per cento (flat tax). Gli effetti attribuiti dalla relazione tecnica, stimati mediante utilizzo del modello di microsimulazione, sono riportati nella seguente tabella.

(milioni di euro)

Introduzione regime fiscale ricavi tra 65 e 100 mila annui

2019

2020

2021

2022

IRPEF

0,0

-154,6

-2.535,9

-1.515,3

Add.le reg.

0,0

0,0

-92,4

-92,4

Add.le com.

0,0

0,0

-45,6

-35,1

IRAP

0,0

0,0

-141,2

-76,3

Imposta sostitutiva

0,0

0,0

1.918,2

1.096,1

IVA

0,0

-234,5

-234,5

-234,5

Rettifica detrazione IVA

0,0

279,9

0,0

0,0

TOTALE

0,0

-109,2

-1.131,4

-857,7

 

La norma abroga le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2019 che ne hanno disposto l’applicazione con decorrenza 2020.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori entrate

 

Abrogazione regime forfettario - IRPEF

154,6

2.535,9

1.515,3

154,6

2.535,9

1.515,3

154,6

2.535,9

1.515,3

Abrogazione regime forfettario– Add.le reg.IRPEF

 

 

 

 

92,4

92,4

 

92,4

92,4

Abrogazione regime forfettario– Add.le com.IRPEF

 

 

 

 

45,6

35,1

 

45,6

35,1

Abrogazione regime forfettario – IRAP

 

 

 

 

141,2

76,3

 

141,2

76,3

Abrogazione regime forfettario – IVA

234,5

234,5

234,5

234,5

234,5

234,5

234,5

234,5

234,5

Minori entrate

 

Abrogazione regime forfettario– Imposta sostitutiva

 

1.918,2

1.096,1

 

1.918,2

1.096,1

 

1.918,2

1.096,1

Abrogazione regime forfettario– Rettifica detraz. IVA

279,9

 

 

279,9

 

 

279,9

 

 

Minore spesa corrente

 

Abrogazione regime forfettario– Add.le reg.IRPEF

 

92,4

92,4

 

 

 

 

 

 

Abrogazione regime forfettario– Add.le com.IRPEF

 

45,6

35,1

 

 

 

 

 

 

Abrogazione regime forfettario  – IRAP

 

141,2

76,3

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e riporta la tabella con gli effetti finanziari, di segno opposto, riferiti alla disposizione che viene abrogata.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 692
(Regime forfetario)

Normativa vigente. L’art. 1, co.54-89, della legge n. 190/2014, come modificato dalla legge di bilancio 2018, consente alle imprese e ai professionisti con ricavi o compensi annui non superiori a 65.000 euro di applicare il c.d. “regime forfetario” che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, addizionali, IRAP ed IVA fissata in misura pari al 15 per cento. Le disposizioni prevedono, tra l’altro, che il reddito d’impresa o professionale in esame rilevi ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia e non rilevi ai fini delle detrazioni per oneri (comma 75).

 

La norma apporta alla disciplina vigente le seguenti modifiche:

-         sono previsti ulteriori requisiti per l’accesso al regime forfetario. In particolare, sono esclusi i soggetti che nell’anno precedente:

o   hanno sostenuto spese per lavoro accessorio, collaborazioni, lavoro dipendente e assimilati superiore a 20.000 euro (lettera a));

o   hanno realizzato redditi di lavoro dipendente e assimilato superiore a 30.000 euro. Tale limite non si applica se il rapporto di lavoro è cessato (lettera d));

-         si riduce da 5 a 4 anni il termine per le notifiche di atti di accertamento nei confronti di soggetti che adottano il regime forfetario e che emettono esclusivamente fatture elettroniche (lettera f));

-         si stabilisce che il reddito d’impresa o di lavoro autonomo soggetto al regime forfetario rilevi ai fini della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi tipo riconosciuti in base al requisito reddituale (lettera g)).

Le ulteriori modifiche hanno finalità di coordinamento.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori entrate

 

Limite 20.000 spesa per lavoro dipendente:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRPEF

 

11,7

6,7

 

11,7

6,7

 

11,7

6,7

Add.reg.IRPEF

 

 

 

 

0,6

0,6

 

0,6

0,6

Add.com.IRPEF

 

 

 

 

0,3

0,2

 

0,3

0,2

IRAP

 

 

 

 

2,3

1,3

 

2,3

1,3

IVA

47,0

47,0

47,0

47,0

47,0

47,0

47,0

47,0

47,0

Contributi

 

 

 

5,5

5,6

5,7

5,5

5,6

5,7

Limite 30.000 reddito da lavoro dipendente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRPEF

 

860,9

492,0

 

860,9

492,0

 

860,9

492,0

Add.reg.IRPEF

 

 

 

 

24,4

24,4

 

24,4

24,4

Add.com.IRPEF

 

 

 

 

12,0

9.3

 

12,0

9.3

IRAP

 

 

 

 

11,0

5,9

 

11,0

5,9

Rilevanza per detrazioni e deduzioni IRPEF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRPEF

 

136,6

78,1

 

136,6

78,1

 

136,6

78,1

Add.reg.IRPEF

 

 

 

 

2,9

2,9

 

2,9

2,9

Add.com.IRPEF

 

 

 

 

1,4

1,1

 

1,4

1,1

Estensione fattura elettronica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imp. sostitutiva

 

31,5

18,0

 

31,5

18,0

 

31,5

18,0

IVA

51,0

51,0

51,0

51,0

51,0

51,0

51,0

51,0

51,0

IIDD

 

64,8

37,8

 

64,8

37,8

 

64,8

37,8

Minori entrate

 

Limite 20.000 spesa lavoro dipendente – Imposta sostitutiva

 

55,1

31,5

 

55,1

31,5

 

55,1

31,5

Limite 30.000 reddito da lavoro dipendente- Imposta sostitutiva

 

310,2

177,3

 

310,2

177,3

 

310,2

177,3

Limite 30.000 reddito da lavoro dipendente- Imposta sostitutiva IVA

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

Minore spesa corrente

 

Limite 20.000 spesa per lavoro dipendente:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Add.reg.IRPEF

 

0,6

0,6

 

 

 

 

 

 

Add.com.IRPEF

 

0,3

0,2

 

 

 

 

 

 

IRAP

 

2,3

1,3

 

 

 

 

 

 

Contributi

5,5

5,6

5,7

 

 

 

 

 

 

Limite 30.000 reddito da lavoro dipendente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Add.reg.IRPEF

 

24,4

24,4

 

 

 

 

 

 

Add.com.IRPEF

 

12,0

9,3

 

 

 

 

 

 

IRAP

 

11,0

5,9

 

 

 

 

 

 

Rilevanza per detrazioni e deduzioni IRPEF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Add.reg.IRPEF

 

2,9

2,9

 

 

 

 

 

 

Add.com.IRPEF

 

1,4

1,1

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma quanto segue.

Comma 2, lettera a) - Limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro dipendente e assimilati

La RT afferma che la stima degli effetti finanziari riferiti all’introduzione del requisito legato alla spesa per lavoro dipendente e assimilato è stata adottata la medesima metodologia della relazione tecnica di introduzione del regime forfetario. Pertanto, mediante elaborazioni sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate nel 2018, la RT riporta la seguente tabella di effetti finanziari.

milioni di euro

 

2020

2021

2022

IRPEF

0

11,70

6,70

Add.le reg.

0

0,6

0,6

Add.le com.

0

0,3

0,2

IRAP

0

2,3

1,3

Imposta sostitutiva

0

-55,10

-31,50

IVA

47

47

47

Contributi

5,5

5,6

5,7

TOTALE

52,5

12,4

30

 

Comma 2, lettera d)

Limite di 30.000 euro riferito a redditi da lavoro dipendente percepiti

La RT afferma che la stima degli effetti finanziari riferiti all’introduzione del requisito legato al reddito da lavoro dipendente realizzato nell’anno precedente dall’imprenditore o dal lavoratore autonomo, è stata adottata la medesima metodologia della relazione tecnica di introduzione del regime forfetario. Pertanto, mediante elaborazioni sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate nel 2018, la RT riporta la seguente tabella di effetti finanziari.

milioni di euro

 

2020

2021

2022

IRPEF

0

860,90

492,00

Add.le reg.

0

24,4

24,4

Add.le com.

0

12

9,3

IRAP

0

11

5,9

Imposta sostitutiva

0

-310,20

-177,30

IVA

-4,3

-4,3

-4,3

TOTALE

-4,3

593,8

350,0

 

Comma 2, lettera g)

Rilevanza del reddito in regime forfetario per la fruizione di benefici fiscali

La RT afferma che la stima degli effetti finanziari riferiti in merito all’introduzione della rilevanza del reddito di riferimento per il calcolo delle detrazioni IRPEF è effettuata considerando il reddito determinato secondo il regime forfetario nel 2020 e, mediante utilizzo del modello di microsimulazione, è stato simulato il nuovo calcolo delle detrazioni, laddove l’ammontare delle stesse sia in funzione del reddito. In base a tali elaborazioni, la RT quantifica, in termini di competenza 2020, un recupero di gettito IRPEF pari a 78,1 milioni e di gettito delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF pari, rispettivamente, a 2,9 milioni e a 1,1 milioni di euro. Riporta quindi la seguente tabella riferita agli effetti di cassa.

 

milioni di euro

 

2020

2021

2022

IRPEF

0

136,60

78,10

Add.le reg.

0

2,9

2,9

Add.le com.

0

1,4

1,1

TOTALE

0

140,9

82,1

 

Comma 2, lettera f)

Utilizzo della fatturazione elettronica (regime premiale)

La RT afferma che la disposizione introduce un regime premiale in favore dei contribuenti forfetari che, pur essendo esonerati a normativa vigente dagli obblighi di trasmissione delle fatture, scelgano di adottare la fatturazione elettronica.

Rinviando a quanto più dettagliatamente illustrato dalla relazione tecnica, si riporta, di seguito, il procedimento e le ipotesi adottate.

Dati riferiti al numero dei soggetti

1)     Platea (in base a dichiarazioni presentate nel 2018)     circa 1,4 milioni

di cui:

   Gruppo 1 (rimangono nel forfetario)                              n. 1.089.744

   Gruppo 2 (sistema tassazione ordinaria)                        n.    341.494

 

2)     Con riferimento al Gruppo 1 (forfetari)                              n. 1.089.744

quota che passa a fattura elettronica (32,9%)   circa     n.    358.000

La RT afferma che la percentuale del 32,9% è ottenuta incrementando del 20% la propensione media dei soggetti che hanno avuto accesso al regime premiale degli studi di settore osservata negli anni 2016 e 2017. Tale incremento, secondo la RT, è giustificato dal fatto che i benefici premiali della norma in esame hanno maggiore attrattività dei benefici associati all’accesso al regime premiale degli studi di settore.

 

3)     Ammontare di costi e ricavi

La RT considera le stime dei ricavi e costi intermedi utilizzate per la stima della RT riferita alla norma che ha, da ultimo, modificato il regime forfetario (art.1, co. 9-11, L. 145/2018).

In particolare, l’ammontare dei ricavi è stato ridotto al 32,9% (per escludere il 77,1% che si prevede non optino per la fattura elettronica) ed è stato scomposto distinguendo le transazioni B2B e B2C.

I costi intermedi sono stati ripartiti adottando l’ipotesi di uguaglianza del rapporto costi/ricavi nelle due tipologie di transazione (B2B e B2C).

 

4)     Soggetti che adottano la fatturazione elettronica

Considerando sia la quota dei soggetti del Gruppo 1 che adotta la fattura elettronica (358.000) sia i soggetti del Gruppo 2 che passano al regime fiscale ordinario (341.494), la RT riporta la seguente tabella.

milioni di euro

 

Costi

Ricavi

Transazioni B2C

2.049

6.829

Transazioni B2C

1.968

6.561

TOTALE

4.017

13.390

La RT afferma che la trasmissione della fattura elettronica produca due effetti positivi:

-         incremento dei ricavi dichiarati dai contribuenti in regime forfetario per effetto dello stimolo alla compliance indotto dalla percezione che la fatturazione elettronica faciliti il monitoraggio da parte dell'Agenzia delle Entrate e dai contribuenti del Gruppo 2 che, transitando a tassazione ordinaria saranno assoggettati a fatturazione elettronica;

-         emersione dei costi in capo ai entrambi i gruppi di contribuenti coerentemente all'incremento dei ricavi, che si traduce in un maggiore fatturato per i fornitori.

 

5)     Stime riferite alla quota Gruppo 1 che passa a fattura elettronica

In relazione ai soggetti in regime forfetario che scelgono di passare alla fattura elettronica la RT stima:

-         maggiori ricavi                                                                       175 mln

L’importo è determinato utilizzando il parametro 5,2% (tasso di crescita del gettito IVA rilevato nel primo semestre 2019 in riferimento ai contribuenti con volume d’affari inferiore a 25 milioni) alla quota dei maggiori ricavi B2B attribuita, in proporzione al numero dei soggetti) al Gruppo 1.

-         maggiore reddito dichiarato                                                 122 mln

In assenza di indicazioni in proposito, sembrerebbe applicato un criterio di redditività pari al 70% dei ricavi fatturati.

-         maggiore imposta sostitutiva (122*15%)                             18 mln

-         maggiori costi fatturati (175-122)                                          53 mln

-         maggiore IVA dei fornitori (52*14%)                                     7 mln

-         maggiori IIDD (7*0,289)                                                           2 mln

Totale maggior gettito Gruppo 1                                               27 mln

 

6)     Stime riferite al Gruppo 2 (esclusi dal regime forfetario)

La RT stima

-         maggiori ricavi                                                                       166 mln

L’importo è determinato utilizzando il parametro 5,2% (tasso di crescita del gettito IVA rilevato nel primo semestre 2019 in riferimento ai contribuenti con volume d’affari inferiore a 25 milioni) alla quota dei maggiori ricavi B2B attribuita, in proporzione al numero dei soggetti) al Gruppo 2.

-         maggiore IVA su incremento ricavi (166*14%)                  23 mln

-         maggiore reddito dichiarato                                                 117 mln

In assenza di indicazioni in proposito, sembrerebbe applicato un criterio di redditività pari al 70% dei ricavi fatturati.

-         maggiore imposta ordinaria (122*25%)                               29 mln

-         maggiori costi fatturati (166-117)                                          49 mln

-         maggiore IVA dei fornitori (49*14%)                                     7 mln

-         maggiori IIDD (7*0,289)                                                           2 mln

Totale maggior gettito Gruppo 2                                               61 mln

 

Complessivamente la RT stima, fino a questo punto, un maggior gettito pari a 88 milioni di euro (27mln +61mln).

 

7)     Ulteriori stime Gruppo 2 (effetto indotto per obbligo tenuta contabilità)

La RT stima ulteriori effetti riferiti ai 341.494 soggetti del Gruppo 2 che, a seguito dell'introduzione dei requisiti di accesso al regime forfetario, escono da tale regime e sono assoggettati a tassazione ordinaria. Si tratta, secondo la RT, degli effetti indotti dalla reintroduzione del contrasto di interesse derivante dall’obbligo di tenuta della contabilità, che rimane distinto da quello derivante dall'introduzione dell'obbligo di trasmissione telematica delle fatture e si somma a quest'ultimo. Ipotizza, che i costi dichiarati dai contribuenti del gruppo 2 nei periodi precedenti all'adesione al regime dei forfetari pari a l. 956 milioni, a seguito del venire meno del contrasto di interessi si siano contratti del 5,2%, ovvero di un ammontare almeno uguale all'effetto deterrente esercitato dalla fatturazione elettronica. Pertanto, la RT procede come di seguito indicato:

-         costi dichiarati prima di aderire al forfetario                          1.961 mln

-         maggiore imponibile per effetto deterrente (5,2%)                   102 mln

-         maggior gettito IVA (102*14%)                                                   14 mln

-         maggiori IIDD (14*0,289)                                                                4 mln

La seguente tabella, indicata dalla RT riporta gli effetti complessivi in termini di cassa attribuiti al comma 2, lettera f).

 

milioni di euro

 

2020

2021

2022

Imposta sostitutiva

0

31,5

18,0

IVA

51,0

51,0

51,0

IIDD

0

64,8

37,0

TOTALE

51,0

147,3

106,0

 

In merito ai profili di quantificazione, si segnala quanto segue.

Riduzione dell’ambito applicativo - lettere a) e d)

La RT effettua la stima mediante modello di microsimulazione e, pertanto, non risulta possibile effettuare una verifica della quantificazione indicata, non essendo esplicitati i dati ed i parametri utilizzati.

Sulla base di quanto indicato, tenendo presente che l’esclusione del regime agevolato in esame comporta la riduzione del gettito per imposta sostitutiva e l’applicazione del regime ordinario, con conseguente incremento delle IIDD, dell’IRAP, dell’IVA e dei contributi, si fa presente quanto segue:

-         nella stima riferita all’introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro dipendente (lettera a), in corrispondenza della voce “IVA” viene indicato un incremento di gettito. Nella stima riferita all’introduzione del limite di 30.000 euro per i redditi di lavoro dipendente (lettera c), in corrispondenza della voce “IVA” viene indicata, invece, una riduzione di gettito. In merito a tale diverso trattamento, appare necessario acquisire l’avviso del Governo;

-         analogamente a quanto indicato nel punto precedente, si segnala che la voce “contributi” evidenzia un recupero di gettito in relazione alla lettera a), mentre ciò non viene riportato nella stima riferita alla lettera b). Anche rispetto a tale profilo, andrebbe acquisito l’avviso del Governo.

 

Rilevanza del reddito in regime forfetario per la fruizione di benefici fiscali – lettera g)

Anche in questo caso la RT effettua la stima mediante modello di microsimulazione, non fornendo quindi la descrizione degli elementi intermedi che concorrono al risultato finale e che consentirebbero una verifica puntuale della quantificazione.

Inoltre, poiché gli effetti scontati sono riferiti ad una minore fruizione della detrazione IRPEF, appare necessario escludere sovrapposizioni con i risultati di maggior gettito (determinati da una minore fruizione della detrazione IRPEF) scontati con riferimento ai commi 629 e ai commi 679 e 680 dell’articolo in esame. In proposito appare utile un chiarimento.

 

Utilizzo della fatturazione elettronica (regime premiale) – lettera f)

La RT indica i dati, i parametri e le ipotesi adottati per la stima, per cui è possibile verificare positivamente la quantificazione indicata.

Non risultano, tuttavia, esplicitati i criteri in base ai quali sono stati definiti alcuni parametri utilizzati; ciò con particolare riferimento alle percentuali applicate per definire il recupero di gettito associato al cd “effetto premiale”.

In relazione a tale misura la relazione tecnica stima effetti positivi di gettito per 51 milioni nel 2020, 147,3 milioni nel 2021 e 106 milioni dal 2022: in proposito appare necessario acquisire ulteriori elementi con particolare riguardo al profilo di prudenzialità della stima, tenuto conto che l’effetto premiale è ricondotto esclusivamente ad una riduzione da 5 a 4 anni del  termine per le notifiche di atti di accertamento nei confronti di soggetti in regime forfetario che scelgono di emettere esclusivamente fatture elettroniche.

Inoltre, per quanto concerne la ripartizione dei soggetti tra Gruppo 1 e Gruppo 2, poiché questi ultimi passano dal regime forfetario al regime ordinario, andrebbe precisato se si tratta dei medesimi soggetti cui sono riferite le stime delle disposizioni di cui alle lettere a) e d).

 All’interno del Gruppo 1, la RT ipotizza che il 32,9 per cento scelga di passare alla fattura elettronica. In riferimento a tali soggetti, utilizza il parametro del 5,2 per cento per valutare i maggiori ricavi.

La stessa percentuale del 5,2 per cento è utilizzato anche per stimare:

-          i maggiori ricavi riferiti al Gruppo 2 e le conseguenti maggiori imposte;

-          le ulteriori maggiori imposte riferite al Gruppo 2 determinate dall’effetto deterrente.

Tuttavia non sono esplicitati i dati ed i criteri sottostanti la scelta dei suddetti parametri percentuali.

 

Commi 693-694
(Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni)

Normativa vigente. Gli articoli 5 e 7 della legge n. 448/2001 hanno introdotto la facoltà di rivalutare i terreni e le partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore. La disposizione è stata oggetto di numerose proroghe.

Da ultimo, la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, commi 1053 e 1054) ha consentito la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2019 mediante il pagamento entro il 30 giugno 2019 dell’unica o prima rata dell’imposta sostitutiva (con aliquota dell'11 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate alla data del 1º gennaio 2019, del 10 per cento per le partecipazioni che non risultano qualificate e del 10 per cento per la rideterminazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola), in caso di versamento in tre rate annuali di pari importo. La relativa RT ha stimato un gettito complessivo di circa 456,5 milioni di euro nel 2019 e di 247,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021; dal 2022 fino al 2027 si registra una perdita di circa 83 milioni di euro annui corrispondente alle minori entrate per le plusvalenze che non saranno più imponibili.

 

La norma, intervenendo sull'art. 2, comma 2, del D.L. 282/2002, riapre i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, previo pagamento di un’imposta sostitutiva determinata sui valori di acquisto rivalutati. Nello specifico è prorogata dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020 la data alla quale devono essere posseduti i beni interessati dalla rivalutazione ed è fissata al 30 giugno 2020 la decorrenza del termine di versamento dell’unica o della prima rata dell’imposta, in caso di pagamento in tre rate annuali di pari importo. Viene, inoltre, unificato il valore dell’aliquota per la determinazione dell'imposta sostitutiva all'11 per cento sia per la rideterminazione del valore delle partecipazioni qualificate e non qualificate che per la rideterminazione del valore dei terreni.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori entrate

 

Rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni

823,4

453,2

453,2

823,4

453,2

453,2

823,4

453,2

453,2

 

La relazione tecnica afferma che, ai fini della valutazione degli effetti di gettito, è necessario tenere in considerazione quanto segue:

-         i versamenti F24 relativi ai codici tributo 8055 (imposta sostitutiva rideterminazione partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e 8056 (imposta sostitutiva rideterminazione terreni edificabili e destinazioni agricole) presentano valori rilevanti e crescenti dal 2016 al 2019 (non completo), rispettivamente di 951 milioni di euro nel 2016, 1.018 nel 2017, 1.356 nel 2018 e 1.432 nel 2019;

-         la quota relativa alle partecipazioni rappresenta la quasi totalità dei versamenti;

-         gli importi indicati contengono le rate riferite agli anni precedenti i cui ammontari devono essere sottratti;

-         attraverso la ricostruzione delle rate precedenti, per il 2019, dei 1.432 milioni di euro versati, circa 801 milioni di euro costituiscono la prima e unica rata riferibile alla rivalutazione per i beni posseduti al 1° gennaio 2019 ex articolo l, comma 1053-1054 della legge di bilancio 2019;

-         la normativa è stata riproposta già negli ultimi quattro esercizi e i contribuenti hanno manifestato sempre tassi di adesione elevati anche a seguito della variazione delle aliquote.

La RT assume quindi che l'ulteriore estensione di un anno del possesso possa generare un gettito pari a quanto risultante dai dati dei versamenti effettuati tramite F24, riferiti al 2019. Ai fini della stima, utilizzando la medesima metodologia adottata nella relazione tecnica alla legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018), si assume che il 75% delle partecipazioni si riferisca a quelle qualificate. Su tale quota e sui terreni è stato ricalcolato l'effetto dell'applicazione dell'aliquota all'11%. La disposizione, pertanto, comporta un recupero di gettito complessivo di circa 823,4 milioni di euro nl 2020 e di 453,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022; dal 2023 e fino al 2028 si registrerà una perdita di circa 147 milioni di euro annui corrispondente alle minori entrate per le plusvalenze che non saranno più imponibili. Si riportano, di seguito, gli effetti finanziari:

 

(milioni di euro)

 

2020

2021

2022

Dal 2023 al 2028

Dal 2029

Imposta sostituiva

823,4

453,2

453,2

-147

0

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione proroga la disciplina relativa alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni. A tal riguardo la relazione tecnica stima un gettito superiore rispetto alle stime effettuate in relazione alle precedenti proroghe (quasi il doppio rispetto a quanto stimato in occasione della legge di bilancio 2019, ossia 823 milioni in luogo di 456). In proposito la relazione tecnica afferma che “la normativa è stata riproposta già negli ultimi quattro esercizi e i contribuenti hanno manifestato sempre tassi di adesione elevati anche a seguito della variazione delle aliquote”. La stima di maggior gettito associata alla norma in esame tiene conto quindi degli importi rilevati per versamenti effettuati nel 2019 tramite F24.

Pur tenendo conto di quanto affermato dalla RT e dei dati forniti dalla stessa in relazione agli effetti di gettito prodotti dalle recenti proroghe, andrebbe acquisito l’avviso del Governo in merito alla prudenzialità della scelta di scontare un gettito pari a quanto risultante dai dati dei versamenti effettuati tramite F24, riferiti al 2019.

 

Comma 695
(Imposta sostitutiva plusvalenze immobiliari)

La norma incrementa dal 20% al 26% l'aliquota dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, opzionale rispetto alla tassazione ordinaria IRPEF, da calcolarsi sulle plusvalenze realizzate in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquisiti o costruiti da non più di cinque anni.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori entrate

 

Incremento imposta sostitutiva dal 20% al 26% sulle plusvalenze immobiliari

19

19

19

19

19

19

19

19

19

 

La relazione tecnica afferma che sulla base dei dati dei versamenti effettuati nel 2018 dell'imposta sostitutiva in oggetto risulta un ammontare annuo di imposta sostitutiva versata pari a 63,3 milioni di euro, cui corrisponde, considerando l'aliquota del 20%, una base imponibile pari a 316,5 milioni di euro. Considerando il differenziale rispetto all’aliquota del 26% prevista dalla disposizione in esame, si stima una variazione di imposta sostitutiva di competenza annua pari a 19 milioni di euro. Considerando la decorrenza della norma dall'anno d'imposta 2020, si stimano i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

 

2020

2021

Dal 2022

Imposta sostituiva

19

19

19

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione incrementa dal 20% al 26% l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari. Ai fini della stima degli effetti di gettito, la relazione tecnica utilizza il dato relativo ai versamenti del 2018. In proposito andrebbe valutata la prudenzialità dell’utilizzo di tale ammontare senza effettuare alcun abbattimento, tenuto conto del previsto incremento dell’aliquota di 6 punti percentuali, che potrebbe determinare un effetto disincentivante in relazione alla scelta del regime opzionale, con possibile riduzione della platea considerata. In proposito andrebbe acquisito l’avviso del Governo.

 

Commi 696-704
(Rivalutazione dei beni d’impresa)

La norma, modificata nel corso dell’esame presso il Senato, prevede, per le imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, la facoltà di rivalutazione dei beni d’impresa e le partecipazioni ad esclusione dei beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è destinata l’attività d’impresa. La rivalutazione riguarda i beni che risultano dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2018 e deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo

È consentito affrancare il saldo di rivalutazione derivante dalla iscrizione dei maggiori valori mediante imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento. Il riconoscimento fiscale del maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione decorre dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (quindi il 2022), ed avviene mediante il versamento di un’imposta sostitutiva del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non ammortizzabili.

La relazione illustrativa precisa che è previsto un differimento degli effetti fiscali al 2022.

Le suddette imposte sostitutive sono versate: per importi complessivi fino a 3.000.000 di euro in un massimo di 3 rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi; per importi complessivi superiori a 3.000.000 di euro in un massimo di 6 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta successivi.

La disposizione consente anche, mediante il rinvio all’articolo 14 della legge del 21 novembre 2000, n. 342, il riallineamento del valore fiscale dei beni anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002. Per questi soggetti l’importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell’imposta sostitutiva, è vincolato ad una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata mediante il pagamento della citata imposta sostitutiva del 10 per cento.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori entrate

 

Rivalutazione beni d’impresa – imposta sostitutiva

17,7

17,7

17,7

17,7

17,7

17,7

17,7

17,7

17,7

Minori entrate

 

Rivalutazione beni d’impresa –IRES

 

 

2,5

 

 

2,5

 

 

2,5

Rivalutazione beni d’impresa –IRPEF

 

 

0,2

 

 

0,2

 

 

0,2

Rivalutazione beni d’impresa –IRAP

 

 

 

 

 

0,7

 

 

0,7

Maggiori spese correnti

 

Rivalutazione beni d’impresa –IRAP

 

 

0,7

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica precisa che la norma prevede una nuova applicazione delle disposizioni di cui articolo l commi da 889 a 897 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (rivalutazione dei beni di impresa), in relazione ai beni aziendali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, con alcune differenze:

-         il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per quelli non ammortizzabili a differenza, rispettivamente, del 16% e del 12%;

-         rateizzazione in 3 rate annuali a partire dal termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

Ai fini della stima sono stati analizzati i dati dichiarativi relativi all'ultima applicazione della norma, indicati nel modello Unico 2017 Società di capitali e Società di persone, con i seguenti risultati (in milioni di euro):

 

Società di capitali

Importo

Aliquota

Imposta

Freq.

Amm.

 

Freq.

Amm.

Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni

beni ammortizzabili

189

233,30

16%

189

37,3

beni non ammortizzabili

51

33

12%

51

4,0

partecipazioni

3

5,6

12%

3

0,7

Totale

243

271,90

 

243

42,0

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori valori dei beni delle partecipazioni

beni ammortizzabili

16

16,6

16%

16

2,7

beni non ammortizzabili

8

26,8

12%

8

3,2

partecipazioni

0

0

12%

0

0,0

Totale

24

43,4

 

24

5,9

 

 

 

 

 

 

Affrancamento

Saldo rivalutazione/riserva vincolata

16

7

10%

16

0,7

Totale imposta sostitutiva

48,5

 

Società di persone

Importo

Aliquota

Imposta

Freq.

Amm.

 

Freq.

Amm.

Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni

beni ammortizzabili

52

19,5

16%

52

3,1

beni non ammortizzabili

21

8,5

12%

21

1,0

partecipazioni

0

0

12%

0

0,0

Totale

73

28

 

73

4,1

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori valori dei beni delle partecipazioni

beni ammortizzabili

4

1,6

16%

4

0,3

beni non ammortizzabili

0

0

12%

0

0,0

partecipazioni

0

0

12%

0

0,0

Totale

4

1,6

 

4

0,3

 

 

 

 

 

 

Affrancamento

Saldo rivalutazione/riserva vincolata

16

3,3

10%

16

3,3

Totale imposta sostitutiva

4,7

 

La RT afferma che l'imposta sostitutiva totale è di circa 53,3 milioni di euro, coerente con gli ultimi dati F24 (circa 49,5 milioni di euro). Prevedendo la riduzione delle aliquote ridotte rispetto a quelle vigenti, la modifica normativa è suscettibile di produrre un maggiore ricorso all'istituto stimabile in circa il 30% con conseguente incremento dei valori affrancati. Applicando quindi le nuove aliquote dell'imposta sostitutiva ai valori rilevati nella dichiarazione per l'anno di imposta 2016, incrementati per tenere conto della maggiore adesione, sì avrebbero i seguenti effetti (in milioni di euro):

 

Società di capitali

Importo

Aliquota

Imposta

Freq.

Amm.

 

Freq.

Amm.

Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni

beni ammortizzabili

189

303,3

12%

189

36,4

beni non ammortizzabili

51

42,9

10%

51

4,3

partecipazioni

3

7,3

10%

3

0,7

Totale

243

353,5

 

243

41,4

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori valori dei beni delle partecipazioni

beni ammortizzabili

16

21,6

12%

16

2,6

beni non ammortizzabili

8

34,8

10%

8

3,5

partecipazioni

0

0,0

10%

0

0,0

Totale

24

56,4

 

24

6,1

 

 

 

 

 

 

Affrancamento

Saldo rivalutazione/riserva vincolata

16

9,1

10%

16

0,9

Totale imposta sostitutiva

48,4

 

Società di persone

Importo

Aliquota

Imposta

Freq.

Amm.

 

Freq.

Amm.

Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni

beni ammortizzabili

52

25,4

12%

52

3,0

beni non ammortizzabili

21

11,1

10%

21

1,1

partecipazioni

0

0,0

10%

0

0,0

Totale

73

36,5

 

73

4,2

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori valori dei beni delle partecipazioni

beni ammortizzabili

4

2,1

12%

4

0,2

beni non ammortizzabili

0

0,0

10%

0

0,0

partecipazioni

0

0,0

10%

0

0,0

Totale

4

2,1

 

4

0,2

 

 

 

 

 

 

Affrancamento

Saldo rivalutazione/riserva vincolata

16

4,3

10%

16

0,4

Totale imposta sostitutiva

4,8

 

Si riportano di seguito gli effetti di competenza derivanti dalla disposizione:

 

(milioni di euro)

Competenza

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Imposta sostituiva

53,2

0

0

0

0

0

IRES

0

-1,5

-4,9

-5,1

-5,2

-5,2

IRPEF

0

-0,1

-0,7

-0,8

-1,0

-1,0

IRAP

0

-0,4

-1,4

-1,4

-1,4

-1,4

Totale

53,2

-2,0

-7,0

-7,3

-7,6

-7,6

 

Considerando un acconto IRES/IRPEF del 75% e IRAP dell'85% e il pagamento dell'imposta sostitutiva in tre rate di pari importo, da versare a partire dal termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è effettuata, gli effetti finanziari sono riportati nella tabella che segue:

 

(milioni di euro)

Cassa

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Imposta sostituiva

17,7

17,7

17,7

0

0

0

IRES

0

0

-2,5

-7,6

-5,2

-5,4

IRPEF

0

0

-0,2

-1,0

-0,9

-1,1

IRAP

0

0

-0,7

-2,3

-1,4

-1,4

Totale

17,7

17,7

14,3

-10,9

-7,5

-7,9

 

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la stima è effettuata sulla base dei dati relativi all’ultima applicazione della misura (commi 887-897 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015) ed utilizzando le nuove aliquote previste dalla disposizione in esame (12% per i beni ammortizzabili e 10% per quelli non ammortizzabili in luogo, rispettivamente, del 16% e del 12%). La quantificazione appare quindi corretta sulla base dei dati e delle ipotesi poste alla base della stessa.

Tuttavia, con riferimento agli effetti di cassa, si evidenzia che la disposizione consente la rateizzazione in tre rate di pari ammontare per importi complessivi di imposta non superiori a 3 mln e in sei rate per importi superiori a tale valore. La relazione tecnica stima tuttavia gli effetti di cassa considerando la sola suddivisione in tre rate, senza pertanto formulare ipotesi sui soggetti che si collocheranno al di sopra dell’importo indicato e che presumibilmente opteranno per la rateizzazione in sei rate. Sul punto appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Andrebbero inoltre esplicitate le ipotesi sottostanti la stima degli effetti sulle imposte dirette, con particolare riferimento alle aliquote utilizzate e alle quote di ammortamento annuo ipotizzate.

 

Commi da 705 a 709
(Collegamenti aerei da e per la Regione Siciliana)

Le norme intervengono in materia di continuità territoriale aerea con la Sicilia, nonché di procedura per l’imposizione di oneri di servizio pubblico in alcuni aeroporti nazionali. Oltre a ciò, le norme assegnano, per gli anni 2021 e 2022, risorse aggiuntive, nella misura di 25 milioni per ciascuno dei due anni, integrando l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 135, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Per un’analisi dettagliata del contenuto della norma si rinvia al dossier curato dal Servizio Studi.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Oneri per il servizio pubblico di trasporto da e per la Sicilia

 

25

25

 

25

25

 

25

25

 

La relazione tecnica non commenta le norme in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione si prende preliminarmente atto che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento aggiuntivo, e che le relative risorse sono riconducibili a un limite di spesa. Andrebbe tuttavia acquisita conferma che le ulteriori modifiche sostanziali apportate dalle norme siano neutrali sui saldi di finanza pubblica.

 

Commi 710 e 711
(Modifiche all’ambito soggettivo dell’IVIE e dell’IVAFE)

Normativa vigente. L’art. 19, commi da 13 a 17, del DL n. 201/2011 istituisce e disciplina l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE). Tra l’altro, si dispone che rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina gli immobili a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (comma 13) e che soggetto passivo dell’imposta è il proprietario dell’immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso (primo periodo del comma 14).

L’art. 19, commi da 18 a 23, del DL n. 201/2011 istituisce e disciplina l’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (IVAFE) (comma 18). 

 

La norma, introdotta dal Senato, estende l’ambito applicativo dell’IVIE e dell’IVAFE agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate.

Nel dettaglio, per l’IVIE, si sostituisce il primo periodo del comma 14 dell’art. 19, del DL n. 201/2011 inserendo il riferimento ai soggetti di cui all’art. 4, co. 1, del DL n. 167/1990 (si tratta, in particolare, delle persone fisiche, degli enti non commerciali e delle società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR), residenti in Italia. Nella nuova formulazione si prevede anche che, in caso di esoneri previsti dal comma 3 del richiamato articolo 4, gli intermediari sono tenuti al versamento dell’imposta, ricevendo provvista da parte del soggetto passivo. In caso di inadempienza da parte del soggetto passivo, gli intermediari devono darne comunicazione all’Amministrazione finanziaria.

Ai fini dell’IVAFE, si inserisce il comma 18-bis disponendo che sono soggetti passivi quelli indicati nell’art. 4, co. 1, del DL n. 167/1990.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal 2020.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori entrate tributarie

 

IVIE e IVAFE

 

2,1

1,2

 

2,1

1,2

 

2,1

1,2

 

La relazione tecnica afferma che la stima dell’estensione delle imposte IVAFE e IVIE agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate è stata effettuata sulla base delle analoghe imposte ad oggi vigenti per le sole persone fisiche. In particolare:

-         è stato calcolato il peso percentuale dell'IVIE e dell'IVAFE dovute (al netto dei crediti per analoghe imposte pagate nel paese estero) sul totale degli imponibili (valore immobili e attività finanziarie);

-         sono stati individuati i soggetti (società ed enti) che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale e che sono quindi tenuti, ai fini del monitoraggio fiscale, alla compilazione del quadro RW;

-         le percentuali rilevate per le persone fisiche sono state applicate ai suddetti soggetti (società ed enti) determinando la stima di maggior gettito in circa 1,187 milioni di euro per IVIE e in circa 0,018 milioni di euro per l’IVAFE.

La stima degli effetti di cassa è indicata dalla RT nella seguente tabella.

(milioni di euro)

Cassa

2020

2021

2022

IVIE

0

2,077

1,187

IVAFE

0

0,031

0,018

Totale

0

2,108

1,205

 

In merito ai profili di quantificazione, si segnala che la relazione tecnica fornisce una illustrazione della procedura adottata senza esplicitare i dati ed i criteri utilizzati. Pertanto, non risulta possibile effettuare una verifica della stima riportata nella RT.

Tuttavia, in base a quanto indicato, la stima è stata effettuata applicando alla nuova platea interessata dalle imposte in esame (società ed enti) un peso, ai fini del risultato complessivo di gettito, determinato sulla base di dati riferiti alle imposte sulle persone fisiche. Premessa la necessità di una conferma in proposito, andrebbero acquisiti ulteriori elementi a sostegno  dell’idoneità di tale criterio a stimare il peso effettivo del gettito ascrivibile ai nuovi soggetti interessati dalle imposte in questione.

Si segnala, inoltre, che in relazione al gettito IVIE/IVAFE attribuito ai nuovi soggetti, andrebbero considerate anche le minori entrate IRPEF/IRES determinate dalla deducibilità delle imposte.

 

Commi 712 e 715
(Differimento della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti)

Normativa vigente.  L’articolo 16 del decreto legge n. 83/2015 ha modificato, con decorrenza 2016, la disciplina relativa alla deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti per gli enti creditizi e finanziari e per le imprese di assicurazione. Nell’ambito delle modifiche introdotte, è stata prevista una disciplina transitoria per l’ammontare delle perdite e svalutazioni realizzate nel 2015 (25% della quota non dedotta) e per quelle realizzate fino a tutto il 2014 non ancora dedotte fiscalmente. Con particolare riferimento al suddetto stock non dedotto, è stata disposta la ripartizione decennale della deducibilità, ai fini IRES e ai fini IRAP, sulla base delle percentuali annue indicate nella seguente tabella.

Ripartizione in quote della deducibilità di perdite e svalutazioni relative agli anni pregressi – Ante LB2019

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Quota % di ripartizione

5%

8%

10%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

5%

 

Gli effetti stimati dalla relazione tecnica sono indicati nella seguente tabella.

Effetti stimati DL 83/2015 (deducibilità)                                                                                             (milioni di euro)

Effetti di Cassa

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

IRES

1.927

1.833

3.054

-1.260

-2.209

-1.079

-1.058

-1.100

-1.079

-1.120

IRAP

585

597

1.030

-401

-718

-331

-331

-331

-331

-331

Totale

2.512

2.430

4.084

-1.661

-2.927

-1.410

-1.389

-1.431

-1.410

-1.451

Non è possibile, invece, estrapolare gli effetti in termini di effetti DTA riferiti al solo stock sopra indicato, in quanto la stima è inclusa nell’ambito della quantificazione riferita complessivamente alle più generali modifiche introdotte. 

L’articolo 1, commi 1056 e 1065, della legge n. 145/2018 ha differito dal 2018 al 2026 la deducibilità della quota (10%) calcolata sullo stock di svalutazioni e perdite non dedotto fino al 31 dicembre 2015. La RT ha attribuito a tale disposizione effetti positivi per 950 milioni nel 2019 (di cui 770 mln per IRES e 180 mln per IRAP).

 

La norma reca il differimento della quota di deducibilità -  riferita allo stock di svalutazioni e perdite non dedotte al 31 dicembre 2015 - prevista per il 2019 (12%). Tale quota è ammessa in deduzione nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e nei tre successivi in quattro quote costanti (quindi 3% in ciascuno degli anni 2022-2025).

Le disposizioni in esame non rilevano ai fini della determinazione dell’acconto IRES ed IRAP dovuti per il periodo d’imposta 2019 (comma 715).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori entrate

 

IRES

809,0

 

 

809,0

 

 

809,0

 

 

IRAP

 

 

 

177,0

 

 

177,0

 

 

Minori spese

 

IRAP

177,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli importi indicati – riferibili alle disposizioni del comma 712 - rappresentano una quota parte del dato indicato dal prospetto riepilogativo che è invece riferito agli effetti aggregati dei commi da 712-714.

 

La relazione tecnica afferma che, ai fini della stima degli effetti di gettito, sono stati analizzati i dati dichiarativi inerenti le svalutazioni crediti, da cui risulta una deducibilità del basket all’8% nell'anno di imposta 2017, per un valore di circa 4,8 miliardi di euro.

Utilizzando il modello di simulazione IRES ed IRAP, la RT ha escluso la deducibilità per il 2019, della quota di deducibilità del basket stimata in circa 6,5 miliardi (4,8 / 8% * 12%), ed indica un conseguente recupero di gettito di competenza 2019 di circa 986 milioni di euro (809 milioni di euro ai fini IRES e circa 177 milioni di euro ai fini IRAP). Corrispondentemente, la RT stima la perdita di gettito per gli anni dal 2022 al 2025 in circa 246,5 milioni annui dovuto all’incremento della deducibilità vigente per tali anni di tre punti percentuali.

 

In merito ai profili di quantificazione, si fa presente che la relazione tecnica applica la medesima procedura utilizzata per l’analoga disposizione introdotta con la legge di bilancio 2019.

In particolare:

-         per la stima dell’ammontare della deduzione oggetto di differimento, utilizza i dati delle dichiarazioni 2017, dai quali risulta che la quota dello stock di svalutazioni portate in deduzione (corrispondente all’8 per cento, in base alla disciplina vigente) è pari a 4,8 miliardi di euro. La RT provvede quindi a calcolare, in proporzione, l’ammontare delle deduzioni corrispondenti alla quota 2018 (12%). Tuttavia, il risultato di tale operazione, applicando i parametri della stessa RT, risulta pari a 7,2 miliardi, anziché a circa 6,5 miliardi, come indicato dalla medesima relazione tecnica;

-         a partire da tale base imponibile, il maggior gettito viene individuato dalla RT senza fornire ulteriori informazioni riguardo alle aliquote applicate. Appare, pertanto, opportuno acquisire i criteri ed i parametri in base ai quali viene calcolato un corrispondente maggior gettito pari a 809 milioni ai fini IRES e a 177 milioni ai fini IRAP;

tali chiarimenti appaiono opportuni anche in considerazione del fatto che le aliquote indirettamente calcolate appaiono inferiori all’aliquota nominale dell’imposta di riferimento. In particolare, qualora la base imponibile di riferimento sia 6,5 miliardi (come indicato dalla RT), le aliquote corrisponderebbero al 12,4 (IRES) e al 2,7% (IRAP). Qualora, invece, l’imponibile sia 7,2 miliardi (come risulta riproducendo la procedura di calcolo indicata dalla stessa relazione) le aliquote risulterebbero pari, rispettivamente, all’11,24 e al 2,46%.

Andrebbe infine chiarito se, in relazione al venir meno della deducibilità delle poste in esame, possano determinarsi crediti per imposte anticipate utilizzabili in compensazione, valutando in tal caso i relativi effetti finanziari.

 

Commi 713, 715
(Sospensione della deduzione delle rivalutazioni di crediti e altre attività finanziarie in applicazione dell’IFRS 9)

Normativa vigente.  L’art. 1, co. 1067-1069, della legge n. 145/2018 disciplinano le modalità di deduzione delle perdite contabili registrate dai soggetti che, in applicazione del criterio IFRS 9 in materia di valutazione di crediti e altre attività finanziarie, hanno ridotto il valore indicato in bilancio alle predette poste patrimoniali. In particolare, si dispone che l’ammontare delle predette perdite è fiscalmente deducibile in 10 quote costanti a decorrere dal 2019 ovvero, se l’adozione dell’IFRS 9 è successivo, a decorrere dall’esercizio di prima adozione. La RT stima gli effetti considerando che, a normativa previgente, la disposizione avrebbe comportato una deduzione di oneri per circa 4,2 miliardi con corrispondente perdita di gettito IRES/IRAP per circa 1,3 miliardi. Gli effetti sono riportati nella seguente tabella.

(milioni di euro)

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

IRES

1.005,5

-111,7

-111,7

-111,7

-111,7

-111,7

-111,7

-111,7

-111,7

-111,7

IRAP

164,5

-18,3

-18,3

-18,3

-18,3

-18,3

-18,3

-18,3

-18,3

-18,3

Totale

1.170,0

-130,0

-130,0

-130,0

-130,0

-130,0

-130,0

-130,0

-130,0

-130,0

 

La norma differisce la deducibilità, in termini di competenza, della quota 2019 (10 per cento) all’anno 2028.

Tale differimento in esame non rileva ai fini della determinazione dell’acconto IRES ed IRAP dovuti per il periodo d’imposta 2019 (comma 715).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori entrate

 

IRES

111,7

 

 

111,7

 

 

111,7

 

 

IRAP

 

 

 

18,3

 

 

18,3

 

 

Minori spese

 

IRAP

18,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli importi indicati – riferibili alle disposizioni del comma 713 - rappresentano una quota parte del dato indicato dal prospetto riepilogativo che è invece riferito agli effetti aggregati dei commi da 712-714.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione determina, in termini di cassa, i seguenti effetti finanziari.

(milioni di euro)

 

2020

dal 2021 al 2028

2029

IRES

+111,7

0

-111,7

IRAP

+18,3

0

-18,3

TOTALE

+130,0

0

-130,0

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la relazione tecnica utilizza i valori indicati nella RT annessa alla legge di bilancio 2019.

Riguardo alle stime fornite, andrebbe chiarito se, in relazione al venir meno della deducibilità delle poste in esame, possano determinarsi crediti per imposte anticipate utilizzabili in compensazione, valutando in tal caso i relativi effetti finanziari.

 

Commi 714 e 715

(Rimodulazione deducibilità DTA su avviamento)

Normativa vigente. L’art. 2, co.55-58, del DL n. 225/2010 consente la trasformazione in crediti d’imposta delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio per le società che chiudono in perdita. Tali attività per imposte anticipate (DTA) devono essere riferite a svalutazioni di crediti non dedotte, ad avviamento e ad altre attività immateriali per i quali è previsto la deducibilità in più periodi d’imposta (DTA qualificate). Le norme individuano i parametri ed il procedimento che assicurano la trasformazione in crediti d’imposta delle sole attività per imposte anticipate riferite ai predetti oneri non dedotti.

L’articolo 11 del DL n. 59/2019 subordina la trasformazione delle DTA in credito compensabile da parte di società in perdita (di cui al citato DL 225/2010) al pagamento di un canone annuo per il periodo 2016-2030. L’esercizio dell’opzione (irrevocabile) si intende effettuato con il pagamento del primo canone e vincola la società fino al 2030. 

L’art. 1, co.1079, della legge n. 145/2018 ha introdotto un piano di deducibilità fiscale del valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione delle DTA in applicazione dell’art.2 del DL n. 225/2010. In particolare, in relazione all’ammontare non ancora fiscalmente dedotto, la deducibilità è ammessa nelle misure indicate nella seguente tabella.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

0%

5%

3%

10%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

5%

5%

La relazione tecnica ha fornito i risultati della stima senza indicare i parametri utilizzati. In particolare, alla deducibilità fissata in quota 5% per l’anno 2019 la RT ha attribuito, in termini di competenza, maggiori entrate IRES ed IRAP pari, rispettivamente, a 682,5 mln e a 162,5 mln.

 

La norma reca il differimento della quota di deducibilità -  riferita all’avviamento e alle attività interessate dalla disciplina di cui all’art. 2, co.55-58, del DL n. 225/2010 - prevista per il 2019 (5%). Tale quota è ammessa in deduzione nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e nei quattro successivi in cinque quote costanti (quindi 1% in ciascuno degli anni 2025-2029).

Tale differimento in esame non rileva ai fini della determinazione dell’acconto IRES ed IRAP dovuti per il periodo d’imposta 2019.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori entrate

 

IRES

426,5

 

 

426,5

 

 

426,5

 

 

IRAP

 

 

 

101,6

 

 

101,6

 

 

Minori spese

 

IRAP

101,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli importi indicati – riferibili alle disposizioni del comma 714 - rappresentano una quota parte del dato indicato dal prospetto riepilogativo che è invece riferito agli effetti aggregati dei commi da 712-714.

 

La relazione tecnica riporta i dati riferiti all’aggiornamento delle quote di deducibilità ammesse, come indicato nella seguente tabella.

 

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

vigente

0%

5%

3%

10%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

5%

5%

proposta

0%

0%

3%

10%

12%

12%

12%

13%

13%

13%

6%

6%

 

Ai fini della stima, la RT afferma di aver adottato la medesima metodologia utilizzata in sede di RT alla legge di bilancio 2019.

Viene ribadito quanto già affermato in sede di LB2019 ed in particolare:

-          in base alle informazioni desumibili dai bilanci degli operatori di settore (principalmente bancari e finanziari), il valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali sui quali è applicabile la disciplina del D.L. n. 225/2010 è risultata di circa 40,6 miliardi;

-          sono stati utilizzati i dati di alcuni operatori che rappresentano circa i ¾ dell’intero ammontare;

-          è stata posta a zero (in luogo del 5%) la quota di deducibilità ammessa nel 2019 ed è stata incrementata di un punto percentuale quella prevista per gli anni dal 2025 al 2029.

La RT riporta la seguente tabella riepilogativa degli effetti finanziari.

                                                                                               (milioni di euro)

 

2020

dal 2021

al 2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

IRES

426,5

0

-149,3

-85,3

-85,3

-85,3

-85,3

64,0

IRAP

101,6

0

-37,6

-20,3

-20,3

-20,3

-20,3

17,3

Totale

528,1

0,0

-186,9

-105,6

-105,6

-105,6

-105,6

81,3

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica reca una sintetica illustrazione della procedura adottata, ma non fornisce i dati ed i parametri utilizzati per la stima.

Si segnala peraltro che la disposizione esclude la quota di deducibilità 2019 introdotta dalla legge di bilancio 2019. A fronte della predetta introduzione, la relazione tecnica riferita alla legge di bilancio 2019 aveva stimato un maggior gettito, in termini di competenza, pari a 682,5 mln (IRES) e a 162,5 mln (IRAP): andrebbero quindi esplicitate le ragioni sottostanti la stima riportata dalla relazione tecnica in esame, che indica invece un minor gettito pari a 426,5 mln (IRES) e a 101,6 mln (IRAP).

In ogni caso, andrebbe precisato se la stima consideri anche gli eventuali effetti in termini di utilizzo in compensazione dei crediti per DTA. È presumibile, infatti, che la diversa modulazione proposta determini un incremento delle imposte anticipate con conseguente incremento dei relativi crediti d’imposta. Nell’ipotesi in cui i contribuenti abbiano pagato i canoni di cui al DL n. 59/2019, andrebbero verificati gli effetti in termini di maggiori crediti in compensazione utilizzabili.

Si segnala, inoltre, che il comma 4 dispone l’irrilevanza della norma in esame ai fini del versamento degli acconti d’imposta dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. Al riguardo, si evidenzia che la previsione sembrerebbe piuttosto riferita agli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2020, anche alla luce della mancata stima da parte della RT dei relativi effetti di cassa nel medesimo esercizio. In proposito andrebbe acquisito un chiarimento.

 

Commi 716 e 718
(Addizionale IRES sui redditi derivanti dallo svolgimento di attività di concessione)

La norma, modificata nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, dispone, per i periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021, l’incremento di 3,5 punti percentuali dell’aliquota IRES sul reddito derivante dalle attività svolte sulla base di:

a)      concessioni autostradali;

b)     concessioni di gestione aeroportuale;

c)      autorizzazioni e concessioni portuali rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

d)     concessioni ferroviarie;

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori entrate

 

 

191,7

109,5

109,5

191,7

109,5

109,5

191,7

109,5

109,5

 

La relazione tecnica afferma che, in sede di stima, si è proceduto all'individuazione, ove possibile, dei contribuenti interessati dall'intervento normativo. Per tali soggetti, dalle dichiarazioni redditi 2018, anno di imposta 2017, è stato rilevato il reddito complessivo netto del singolo contribuente, nel caso di trasparenza o partecipazione ad un consolidato fiscale, o il reddito imponibile per le imprese fuori consolidato. L'imponibile così selezionato è stimato pari a circa 3,13 miliardi di euro; applicando l'addizionale IRES del 3,5% si avrebbe un maggior gettito per circa 109,5 milioni di euro per ogni anno dal 2019 al 2021.

In termini di cassa, con un acconto del 75% e decorrenza dal 2019, l'andamento è il seguente:

(milioni di euro)

 

2020

2021

2022

2023

2024

IRES

191,7

109,5

109,5

-82,1

0

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la quantificazione appare corretta sulla base dei dati e delle ipotesi posti alla base della stessa.

 

Comma 719
(Proroga della nuova concessione dell’A22-Autobennero)

Normativa vigente. L’articolo 55, comma 13, della L. n. 449/1997 ha autorizzato la società titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero [Autobrennero Spa], a decorrere dal 1° gennaio 1998, ad accantonare una quota dei proventi in un fondo destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona [cosiddetto “fondo ferroviario” dell’Autostrada del Brennero]. Tale accantonamento nonché il successivo utilizzo sono effettuati in esenzione di imposta.

La norma ha altresì previsto, al terzo e quarto periodo del comma,  che l'utilizzo del fondo avvenga in base a un piano di investimento[185] e che, nel frattempo, le disponibilità medesime siano investite in titoli di Stato.

In data 14 gennaio 2016, presso il MIT sono stati firmati i protocolli di intesa per il passaggio delle concessioni di due tratte autostradali (A22 e Autovie) a società pubbliche[186].

Nella risposta all’interrogazione 5/08466, riferita specificamente all’A22, svolta il 21 aprile 2016, il Governo ha chiarito, fra l’altro, quanto segue: “Con riferimento alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa del 14 gennaio 2016 il MIT ha eseguito nel corso del tempo una valutazione sulle possibili modalità di gestione del rapporto concessorio. Nell'ambito dei contatti tra Governo Italiano e Commissione Europea nel primo semestre 2015, è stata riscontrata la possibilità di applicare il modello operativo [della concessione]. Il protocollo definisce l'individuazione e l'adozione delle misure da attuarsi, con i necessari strumenti normativi e amministrativi, per l'affidamento da parte del MIT della concessione autostradale attualmente assentita ad Autostrada del Brennero a società interamente partecipate da Amministrazioni pubbliche territoriali e locali aderenti all'accordo. A conclusione della procedura potrà essere stipulato con la Società concessionaria un atto convenzionale disciplinante gli obblighi del Concessionario, i poteri del Concedente, la durata della concessione, gli investimenti da realizzare, la disciplina dei casi di recesso, revoca e risoluzione del rapporto contrattuale, il sistema sanzionatorio per inadempimenti del concessionario, il rischio traffico a carico del concessionario, il piano tariffario in linea con l'inflazione. Nel suddetto protocollo non sono elencate le opere da realizzare che, come appena detto, dovranno essere successivamente definite e regolate con un atto convenzionale; né con la sottoscrizione del Protocollo è stata autorizzata alcuna proroga alla concessione delle tratte autostradali interessate.”.

Successivamente, l’articolo 13-bis del DL n. 148/2017 ha disposto quanto segue:

- per il perseguimento delle finalità di cui ai protocolli di intesa stipulati il giorno 14 gennaio 2016[187] fra il MIT e le altre amministrazioni interessate, il coordinamento delle infrastrutture autostradali A22 Brennero Modena e A4 Venezia Trieste, A28 Portogruaro Pordenone e il raccordo Villesse Gorizia è assicurato come segue:

a) le funzioni di concedente sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (nel seguito: MIT);

b) le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali hanno durata trentennale, sono stipulate dal MIT con le regioni [Trentino-Alto Adige/Südtirol nonché Friuli-Venezia Giulia e Veneto] e gli enti locali che hanno sottoscritto i citati protocolli di intesa, che potranno anche avvalersi di società in house, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati;

c) le predette convenzioni devono prevedere che eventuali debiti delle società concessionarie uscenti e il valore di subentro delle concessioni scadute restino a carico dei concessionari subentranti (comma 1);

- la Autobrennero SpA versa[188] all'entrata del bilancio dello Stato le risorse accantonate in regime di esenzione fiscale nel “Fondo ferroviario” dell’Autostrada del Brennero[189], che sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite alla società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, senza alcuna compensazione a carico del subentrante. Le ulteriori quote annuali da accantonare[190] sono versate dal concessionario dell'infrastruttura A22 Brennero-Modena con le modalità ora descritte entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio dell'anno di riferimento. Le risorse così versate sono utilizzate (per il rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero e la realizzazione delle relative gallerie nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona) nell'ambito del contratto di programma parte investimenti tra il MIT e RFI Spa (comma 2);

- il concessionario dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena subentrante assicura, all'entrata del bilancio dello Stato, un versamento annuo di 70 milioni di euro, a partire dalla data dell'affidamento e fino a concorrenza del valore di concessione. Nella determinazione del valore di concessione vanno in ogni caso considerate le somme già erogate dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura (comma 3);

- gli atti convenzionali di concessione tra il MIT e i concessionari autostradali sono stipulati entro il 30 novembre 2018 secondo le modalità previste dalla normativa vigente e i medesimi concessionari mantengono tutti gli obblighi previsti a legislazione vigente, sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti (comma 4);

- all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il terzo ed il quarto periodo sono soppressi (comma 5). Tali norme disciplinano (come sopra visto) l’utilizzo del “fondo ferroviario” sulla base di un piano di investimenti e risultano superate da quanto previsto dal comma 2 (assegnazione delle risorse a RFI per le medesime finalità).

 

Le norme differiscono dal 30 novembre 2018 al 30 giugno 2020 il termine (già decorso) entro il quale dovevano essere stipulate le convenzioni di concessione relative all’Autobrennero fra il MIT e nuovo concessionario dell’A22 (Autobrennero).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la norma modifica il comma 4 dell'articolo 13-bis del DL n. 148/2017, prevedendo lo slittamento - dal 30 novembre 2018 al 30 giugno 2020 - del termine per la stipula dell'atto convenzionale tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il nuovo concessionario della tratta autostradale A22 Brennero-Modena. La disposizione non determina oneri, in termini di minori entrate, nel presupposto che il versamento all'entrata del bilancio dello Stato previsto al comma 3 del citato articolo 13-bis, non intervenuto nel 2018 e 2019 per la mancata stipula della Convenzione, venga effettuato nel 2020.

 

La lettera di trasmissione della relazione tecnica al maxiemendamento (presentato al Senato) ribadisce il contenuto della norma e rileva quanto segue.

Dal punto di vista della finanza pubblica si evidenzia uno slittamento temporale del termine per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato del valore di concessione da parte del concessionario subentrante dell'infrastruttura autostradale A22, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2018 e a 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024.

Inoltre, si determina il mancato versamento del “Fondo Ferrovie” pari a circa 720 milioni, destinato a Rfi per la costruzione della ferrovia del Brennero, con il rischio di una perdita secca a causa del permanere della presenza dei privati, che lo stanno aggredendo.

Inoltre, prosegue la lettera, si nutrono forti perplessità per le implicanze economiche e giuridiche connesse allo slittamento: infatti, il CIPE con delibere n. 24 del 20 maggio 2019, registrata presso la Corte dei conti in data 13 settembre 2019, ha approvato l'Accordo di Cooperazione (comprensivo del Piano economico-finanziario) relativo alla tratta autostradale A22, indicando la data di avvio delle attività della nuova concessione al 1° gennaio 2020. Uno slittamento dei termini al 30 giugno 2020 comporterebbe la necessità di un aggiornamento dell'Accordo di cooperazione e dei relativi allegati, già valutati positivamente dalla Commissione europea, dall'Autorità dei Trasporti, dal NARS e dal CIPE. Le conseguenze sarebbero:

1. tempi strettissimi per riuscire entro il 2020 a perfezionare il nuovo Accordo;

2. il mantenimento di un livello tariffario ben superiore a quello definito nell'attuale Accordo in base al nuovo sistema regolatorio dell'Autorità;

3. l'ulteriore rinvio degli investimenti previsti dal nuovo Accordo, per complessivi 4 miliardi, già bloccati da circa un decennio in mancanza del perfezionamento della Convezione scaduta;

4. l'aggravarsi dei problemi irrisolti fino ad oggi, ovvero la liquidazione dei soci privati.

In ogni caso, ferme restando le criticità evidenziate, la disposizione è verificata positivamente nel presupposto che entro il termine del 30 giugno 2020 sarà stipulata la convenzione consentendo nel medesimo anno il versamento all'entrata del bilancio dello Stato non intervenuto nel 2018 e 2019.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni differiscono un termine, già scaduto inutilmente nel 2018, al quale erano state riconnesse maggiori entrate per la finanza pubblica. La lettera di trasmissione della relazione tecnica al maxiemendamento, pur verificando positivamente la disposizione (introdotta, si rammenta, nel corso dell’esame parlamentare) evidenzia numerose criticità, per la cui dettagliata descrizione si rinvia al testo.

In particolare dalla lettera si evince che, rispetto all’ipotesi (indicata nella citata lettera di trasmissione) di avvio della nuova concessione al 1° gennaio 2020, il differimento in esame è suscettibile di comportare il rinvio di entrate già previste per il 2019 e una diminuzione del “fondo ferroviario” che deve essere versato all’entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione a spesa di investimento nell’ambito del contratto di programma con RFI.

In proposito, quindi, pur premettendo che la disposizione sul piano formale non appare comportare effetti negativi diretti per il 2020 rispetto a quanto previsto a legislazione vigente (infatti l’inutile decorso ha provocato minori entrate rispetto alle previsioni negli esercizi 2018 e, ad oggi, 2019), risulta comunque opportuno acquisire ulteriori dati ed elementi circa i presupposti al cui verificarsi resta subordinata la neutralità formale della disposizione e circa i profili di compatibilità con la disciplina europea in materia di affidamenti e di concessioni.

 

Comma 720
(Cinque per mille)

Normativa vigente. L’art. 1, co. 154, della legge n. 190/2014 reca disposizioni riferite alla disciplina che consente ai contribuenti di destinare a specifici soggetti una quota pari al cinque per mille dell’IRPEF liquidata nella dichiarazione. In particolare, il penultimo periodo del comma autorizza una spesa pari a 500 milioni annui a decorrere dal 2015.

 

La norma, intervenendo sul comma 154 dell’articolo 1 della legge n. 190/2014, dispone l’incremento dell’autorizzazione di spesa per il cinque per mille IRPEF. In particolare, si prevede un nuovo limite pari a 510 milioni per il 2020, a 520 milioni per il 2021 e a 525 milioni a decorrere dal 2022.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese

 

5 per mille IRPEF

10

20

25

10

20

25

10

20

25

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 721
(Esenzione fiscale per Università non statali)

Normativa vigente. L’articolo 74 del DPR n. 917/1986 (TUIR) individua i soggetti pubblici (comma 1) e le attività commerciali (comma 2) che non rilevano ai fini delle imposte sui redditi delle società (IRES). Tra l’altro si dispone che non costituisce attività commerciale l’esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici (comma 2, lettera a)).

 

La norma, introdotta dal Senato, reca disposizioni di carattere interpretativo dirette a considerare esclusa dall’ambito di applicazione delle imposte dirette l’attività di formazione universitaria posta in essere dalle Università non statali legalmente riconosciute che hanno ottenuto l’autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale, non costituite sotto forma di società commerciali.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la misura introduce un chiarimento relativamente alla disposizione di cui all'articolo 74, comma 2, lettera a), del TUIR, al fine di precisare che si considera esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici anche l'attività di formazione universitaria posta in essere dalle Università non statali legalmente riconosciute che hanno ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale, non costituite sotto forma di società commerciali.

L'intervento normativo, di natura interpretativa, è finalizzato a confermare la non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi delle attività di formazione universitaria finalizzate al rilascio di titoli di studio poste in essere dalle Università non statali legalmente riconosciute.

Alla disposizione non si ascrivono effetti data la natura interpretativa della stessa.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione esclude dall’ambito applicativo delle imposte dirette le Università non statali legalmente riconosciute che hanno ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale, non costituite sotto forma di società commerciali. La relazione tecnica afferma che tale disposizione introduce un chiarimento. In proposito, andrebbe chiarito se, a normativa vigente, le suddette Università siano o meno incluse tra i soggetti passivi IRES. Ciò al fine di verificare la neutralità finanziaria indicata dalla relazione tecnica.

Si segnala, inoltre, che la norma – avendo carattere interpretativo – comporta effetti retroattivi. Pertanto, andrebbero stimati anche gli effetti relativi ad eventuali rimborsi da corrispondere per imposte versate nonché, per i soggetti che non hanno adempiuto ai pagamenti, all’annullamento di eventuali procedure di riscossione attivate per il recupero del credito.

 

Commi 722-723
(Obblighi degli intermediari finanziari ai fini dell’acquisizione del codice fiscale statunitense)

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, dispone che, a decorre dal 1 ° gennaio 2020, in caso di mancata acquisizione del codice fiscale statunitense per i conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014 e di cui sono titolari i soggetti statunitensi, le istituzioni finanziarie italiane sono tenute:

-         all’acquisizione e comunicazione della data di nascita dei soggetti statunitensi titolari dei conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014 e per i quali non sia stato ottenuto il codice fiscale statunitense;

-         alla richiesta annuale, ai medesimi soggetti statunitensi, del codice fiscale statunitense mancante;

-         all’effettuazione di una specifica adeguata verifica ai fini fiscali sui predetti soggetti statunitensi, allo scopo di verificare l'eventuale ottenimento del codice fiscale statunitense mancante.

A decorrere dal periodo di rendicontazione 2017, alle suddette istituzioni finanziarie che assolvono i predetti obblighi, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge n. 95 del 2015, qualora esse non adempiano agli obblighi di acquisizione e di comunicazione all'Agenzia delle entrate del codice fiscale statunitense per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti statunitensi, esistenti alla data del 30 giugno 2014.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione interviene sulla disciplina degli obblighi degli intermediari finanziari ai fini dell'acquisizione del codice fiscale statunitense per i conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014 e di cui sono titolari i soggetti indicati nell'articolo 5, comma 3, della legge 18 giugno 2015 n. 95.

La RT afferma che alla norma, poiché si tratta di una disposizione di natura procedurale, non si ascrivono effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 724
(Enti internazionalistici)

Normativa vigente. L’articolo 23-bis del DPR n. 18 del 1967, introdotto dal comma 588 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 prevede che il Ministro degli Affari esteri possa erogare, a valere su un apposito stanziamento, contributi ad enti con personalità giuridica o ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera. I contributi sono attribuiti entro il 31 gennaio di ogni anno. Le spese effettivamente sostenute per tali progetti sono rimborsate nella misura massima del 75 per cento. I risultati dei progetti di ricerca e l’impiego delle somme assegnate sono pubblicati in un’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero. Viene disposta l’abrogazione della legge n. 948/1982, recante norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli Affari esteri. Infine, si autorizza la spesa di 778.000 euro annui, a decorrere dal 2019, per l’attuazione delle norme recate dal citato articolo 23-bis, cui si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall’abrogazione della legge n. 948/1982.

La relazione tecnica riferita al citato comma 588 affermava che ai relativi oneri si sarebbe provveduto mediante l’utilizzo delle risorse iscritte sul capitolo 1163 dello stato di previsione del MAECI, resesi disponibili per effetto della soppressione della legge n. 948/1982.

 

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, modifica l’articolo 23-bis del DPR n. 18 del 1967, prevedendo che i contributi del Ministero degli affari esteri possano essere erogati a enti pubblici e privati, associazioni, anche non riconosciute, o comitati (anziché ad enti con personalità giuridica o ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che la norma di cui all’articolo 23-bis del DPR n. 18 del 1967 opera nell’ambito di un limite di spesa.

 

Commi 725 e 726
(Territorialità ai fini IVA sulla locazione di imbarcazioni da diporto)

Normativa vigente. L’articolo 7-quater del DPR n. 633/1972 reca disposizioni concernenti l’articolata disciplina riferita alla definizione del luogo di prestazione (c.d. “territorialità”) ai fini IVA. Si dispone, tra l’altro, che si considerano effettuate nel territorio dello Stato (e pertanto soggette ad IVA) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all'interno del territorio della Comunità. Le medesime prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di fuori del territorio della Comunità e sono utilizzati nel territorio dello Stato.

 

La norma, introdotta dal Senato, dispone che, a decorrere dal 1° aprile 2020, il luogo della prestazione dei servizi di cui all’articolo 7-quater primo comma, lettera e), del DPR n. 633/1972  la locazione di imbarcazioni da diporto si considera effettuata al di fuori dell’Unione europea qualora attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata l’effettiva utilizzazione e l’effettivo fruizione del servizio al di fuori dell’Unione europea.

Si rinvia ad un provvedimento dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità e dei mezzi idonei a dimostrare i requisiti indicati.

 

La formulazione della norma corrisponde a quella richiesta – per eliminare effetti negativi in termini di gettito - nella lettera di trasmissione della RT riferita al maxi emendamento e nel parere conseguentemente espresso dalla Commissione Bilancio del Senato.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma, tenuto conto che la stessa è stata riformulata come richiesto nella lettera di trasmissione della RT relativa al maxiemendamento presentato al senato.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto della riformulazione intervenuta, che, in base alla documentazione tecnica pervenuta al Senato è idonea ad evitare effetti negativi di gettito.

 

Commi da 727 a 730
(Concessioni per il gioco mediante apparecchi da intrattenimento)

Le norme prevedono che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito: ADM) attribuisca, con gara da indire entro il 31 dicembre 2020, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, le seguenti concessioni:

a) 200.000 diritti per apparecchi “AWPR” (ossia Apparecchi AWP che consentono il gioco solo da ambiente remoto) da collocare presso bar e tabacchi, presso le sale per slot machine nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo, con base d'asta pari o superiore ad euro 1.800 per ogni diritto e un’offerta minima di 10.000 diritti;

b) 50.000 diritti per apparecchi VLT collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito da collocare nelle sale per slot machine nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo, con base d'asta pari o superiore ad euro 18.000 per ogni diritto, e un’offerta minima di 2.500 diritti;

c) 35.000 diritti per l'esercizio di punti vendita presso bar e tabacchi, in cui poter collocare gli apparecchi “AWPR”, con base d'asta pari o superiore a 11.000 euro per ogni punto di vendita, con un'offerta minima di 100 diritti;

d) 2.500 diritti per l'esercizio di sale in cui è possibile collocare gli apparecchi VLT, con base d'asta non inferiore ad euro 35.000 per ogni punto di vendita, con un'offerta minima di 100 diritti;

e) 40 diritti per poter offrire gioco a distanza, con base d'asta pari o superiore a 2.500.000 di euro per ogni diritto.

Le concessioni in parola hanno durata di nove anni, non rinnovabile. In caso di aggiudicazione, le somme dovute sono versate in due rate: la prima, pari al cinquanta per cento della base d'asta, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione della concessione; la quota restante, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione di concessione.

Ulteriori elementi di valutazione della disposizione sono forniti dalla relazione illustrativa, secondo la quale la nuova gara avrà ad oggetto l'affidamento in concessione della raccolta mediante gli apparecchi da gioco con vincita in denaro[191] la cui gestione è attualmente affidata a 11 soggetti fino alla scadenza della convenzione di concessione che avrà luogo nel marzo del 2022. La norma rivede l'oggetto e il modello del rapporto concessorio per la specifica tipologia del gioco. L'attuale concessione infatti, prosegue la relazione illustrativa, riguarda la “gestione della rete telematica” cui tutti gli apparecchi da gioco devono essere collegati, mentre nessun rapporto diretto ha l'ADM per quanto riguarda la gestione degli apparecchi e i locali in cui essi sono installati, attività - questa - svolta autonomamente dai concessionari che ne rispondono direttamente nei confronti dell'ADM. La norma prevede un nuovo modello distributivo basato su due tipologie di concessioni a durata novennale e, in particolare: l) concessione per la gestione degli apparecchi da gioco (AWPR e VLT); 2) concessione per la gestione dei locali e delle sale in cui collocare AWPR e/o VLT.

Il nuovo modello concessorio ha il pregio di:

a) ridefinire la rete distributiva dell'offerta di questa tipologia di gioco, prevedendo un numero massimo di punti di raccolta del gioco mediante apparecchi, oltre al numero massimo di macchine;

b) razionalizzare il mercato nel suo complesso, diminuendo il numero complessivo degli operatori (che diventano, peraltro, tutti concessionari), che assumerebbero dimensioni medio/grandi, con semplificazione e maggiori efficacia dei controlli e una migliore compliance.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori entrate extratributarie

 

Rinnovo delle concessioni dei giochi

 

916,25

916,25

 

916,25

916,25

 

 

144,38

 

La relazione tecnica afferma che, al fine di giungere alla scadenza dell'attuale concessione con il nuovo modello già definito, le norme prevedono l'avvio della procedura e lo svolgimento della gara per le nuove concessioni nel corso del 2020/2021, con versamento dell'importo previsto a titolo di una tantum in due rate.

Dal punto di vista della quantificazione degli introiti, si prevedono:

a) 200.000 diritti per la gestione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del TULPS, con una base d'asta di 1.800 euro per ogni diritto, da cui consegue un valore totale a titolo di una tantum non inferiore a 360 milioni;

b) 50.000 diritti per la gestione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del TULPS, con base d'asta di 18.000 euro per ogni diritto, da cui consegue un valore totale a titolo di una tantum non inferiore a 900 milioni;

c) 35.000 diritti per l'esercizio dei punti vendita in cui è possibile installare apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), con base d'asta di 11.000 euro per ogni diritto, da cui consegue un valore totale di 385 milioni;

d) 2.500 diritti per l'esercizio dei punti vendita in cui è possibile installare apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), con base d'asta di 35.000 euro per ogni diritto, da cui consegue un valore totale di 87,5 milioni.

Stante la prossima scadenza delle concessioni di gioco on line, le norme prevedono altresì la messa a gara di 40 concessioni per l'offerta del gioco a distanza, con base d'asta di 2.500.000 per ogni diritto, con conseguente introito complessivo a titolo di una tantum di almeno 100 milioni.

La disposizione prevede inoltre che la una tantum venga versata in due rate: i pagamenti avranno verosimilmente luogo rispettivamente nel corso del 2021 e del 2022.

In termini di cassa l'entrata erariale è così quantificabile:

- 2021: 916,25 milioni;

- 2022: 916,25 milioni.

In termini di competenza, tali cifre vanno ripartite per la durata novennale delle concessioni a partire dalla data della loro decorrenza, fissata nel 2022 per gli apparecchi e nel 2023 per le concessioni on line.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che, quanto ai profili di cassa, gli elementi forniti dalla relazione tecnica consentono una verifica delle stime (corrispondenti a 1.832,5 milioni, dei quali 1.732,5 milioni per sale e apparecchi e 100 milioni per il gioco a distanza), mentre per quanto attiene ai profili di competenza, non si dispone di tutti gli elementi necessari a verificare la stima di 144,38 milioni sull’indebitamento netto per il 2022. Infatti, ai sensi del SEC 2010 (come rammentato anche dalla relazione tecnica), gli introiti della gara andrebbero ripartiti uniformemente per i nove anni di durata della concessione: prendendo dunque atto che, come riporta la relazione tecnica, le concessioni per sale e apparecchi decorreranno dal 2022 mentre le concessioni per gioco a distanza decorreranno dal 2023, gli effetti ascritti nel 2022, qualora riferiti all’intera annualità, dovrebbero essere di 192,5 milioni (ossia 1.732,5 milioni : 9 anni): l’effetto di 144,38 milioni sembra dunque presupporre che le nuove concessioni partano al termine del primo trimestre 2022. Circa tale ipotesi di ricostruzione, sarebbe opportuno acquisire chiarimenti dal Governo.

Inoltre, più in generale, stante la vigenza di normative, regionali o locali, limitative degli insediamenti di gioco in aree sensibili o in orari particolari, per quanto riguarda la rete fisica sarebbe opportuno acquisire conferma circa l’effettiva possibilità di assegnare il numero totale di diritti sull’intero territorio nazionale.

Si rammenta, infatti che la relazione tecnica riferita all’articolo 93 del disegno di legge in esame annovera le leggi regionali e i regolamenti comunali fra le cause della riduzione della raccolta nel comparto AWP; la relazione tecnica al DL n. 50/2017 (art. 6) aveva espressamente escluso dalle stime “gli effetti delle normative locali, sin qui ancora non operative” e la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-10524, svolta il 9 febbraio 2017, includeva tali normative fra gli elementi che inducevano a ritenere probabile una contrazione del gettito nel 2017, evidenziando altresì che “gli enti locali hanno continuato a legiferare in modo sempre più restrittivo”.

 

Commi da 731 a 735
(Incremento del PREU e del prelievo sulle vincite)

Normativa vigente. Ai sensi del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011 (cui fa rinvio, con novelle, l’articolo 10, comma 9, del DL n. 16 del 2012), a decorrere dal 1° gennaio 2012:

- per gli apparecchi VLT, sulla parte della vincita eccedente euro 500 è applicata un’addizionale pari al 6 per cento (art. 5, comma 1, lett. a), del decreto direttoriale);

- per i giochi numerici a totalizzatore (Superenalotto e giochi complementari) e per le lotterie istantanee è dovuto un diritto pari al 6 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 500 (art. 6, comma 1, del decreto direttoriale).

I predetti prelievi, a decorrere dal 1° ottobre 2017, sono stati elevati dal 6% al 12% (art. 6 del DL n. 50/2017).

 

Le norme incrementano sia il PREU sia i prelievi su talune vincite da gioco (“tassa sulla fortuna”).

 

Per quanto riguarda il PREU:

vengono fissate nuove aliquote, sostitutive di quelle vigenti.

Le aliquote vigenti sono state fissate, da ultimo, dal DL n. 124/2019 (decreto “fiscale”). Si riportano le nuove aliquote in forma tabellare per agevolare la lettura e il confronto con la legislazione vigente e previgente:

 

Tipo di apparecchio: 

AWP

VLT

Aliquota:

previgente  (DL 4/2019)

vigente        (DL 124/2019)

proposta      (DDL bilancio)

previgente  (DL 4/2019)

vigente        (DL 124/2019)

proposta      (DDL bilancio)

dal 1° gennaio 2020

21,68%

21,60%

23,85%

7,93%

7,90%

8,50%

dal 10 febbraio 2020

21,68%

23,00%

23,85%

7,93%

9,00%

8,50%

dal 1° gennaio 2021

21,75%

23,00%

24,00%

8,00%

9,00%

8,60%

dal 1° gennaio 2023

21,60%

23,00%

24,00%

7,85%

9,00%

8,60%

 

Correlativamente, la misura minima del payout viene ridotta al 65% per le AWP e all’83% per le VLT. Le operazioni tecniche di adeguamento sono concluse entro diciotto mesi.

Infine, viene abrogato l’art. 26 del DL 124/2019 (in corso di conversione al momento della stesura della presente scheda) che aveva disposto i sopra riportati incrementi del PREU.

 

Per quanto riguarda la “tassa sulla fortuna”:

- per gli apparecchi VLT, per la parte della vincita eccedente 200 euro, il prelievo viene incrementato dal 12 per cento al 20 per cento, dal 15 gennaio 2020;

- per i giochi numerici a totalizzatore e per le lotterie istantanee, per la parte della vincita eccedente 500 euro, il prelievo viene incrementato dal 12 per cento al 20 per cento, dal 1° marzo 2020.

Secondo la relazione illustrativa (riferita, comunque, al testo originario, poi modificato nel corso dell’esame parlamentare) le decorrenze sono state fissate in considerazione dei tempi tecnici necessari per le modifiche ai sistemi di gioco.

Infine, si demanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito: ADM) la modifica della percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi SuperEnalotto e Superstar destinata al fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell'Enalotto[192], al fine di adeguarla alle nuove aliquote del prelievo sulle vincite.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori entrate tributarie

 

Incremento PREU

308,9

297,2

297,2

308,9

297,2

297,2

308,9

297,2

297,2

Incremento del prelievo sulle vincite

296,1

316,5

316,5

296,1

316,5

316,5

296,1

316,5

316,5

 

La relazione tecnica afferma quanto segue.

 

Incremento PREU su apparecchi AWP

Sulla base degli ultimi dati in possesso dell'Agenzia, la raccolta per il 2019 è stimata pari a 23,025 miliardi. Considerando che rispetto all’aliquota applicabile al 1° gennaio 2020 (21,68%) quella prevista dalla disposizione in esame è aumentata di 2,17 punti percentuali (totale 23,85%), il maggior gettito stimato su base annua, per il 2020, è pari a 499,6 milioni.

In proposito si rammenta che il valore di 21,68% era stato fissato dal DL 4/2019 (art. 27). Il DL 124/2019 (art. 26, abrogato dalle norme ora in esame), nell’aumentare il PREU a decorrere dal 10 febbraio 2020, aveva però stabilito che le aliquote vigenti si sarebbero applicate fino al 9 febbraio 2020 nella misura, indicata dalla norma stessa, del 21,6 per cento. Dunque, la misura vigente prima del DDL di bilancio sarebbe, effettivamente, stata pari al 21,60% e non del 21,68%: in ogni caso, l’impiego come base di calcolo per la legislazione vigente di un’aliquota più elevata si traduce in una stima più prudenziale degli effetti finanziari, pertanto nel seguito della presente scheda si seguirà, senza apportare correzioni, l’impostazione della relazione tecnica che parte dal dato del 21,68%. La presente specificazione ha lo scopo di fungere da strumento di raccordo fra le varie relazioni tecniche susseguitesi, onde riconciliare i dati ivi recati.

Per quanto riguarda gli anni 2021 e 2022, considerando che l'aliquota prevista con decorrenza 1° gennaio 2021 è pari al 21,75%, la disposizione comporta l’aumento di 2,25 punti percentuali (totale 24,00%) che, a parità di raccolta, dà un maggior introito stimato per il 2021 e per il 2022 di 518 milioni.

La norma prevede inoltre una riduzione del pay out per gli apparecchi AWP di 3 punti percentuali: dal 68%, misura fissata dall'art. 1, comma 1051, della legge di bilancio 2019, al 65%.

Analizzando i dati della raccolta relativa agli ultimi anni in cui sono state già applicate due riduzioni del pay out (la riduzione dal 74% al 70% prevista dall'art. 1, c. 918, della legge di stabilità 2016 e quella dal 70% al 68% prevista dall'art. 1, comma 1051, della legge di bilancio 2019), emerge che il calo della raccolta (registrata nel 2017 rispetto al 2016, nel 2018 rispetto al 2017 e nel 2019 rispetto al 2018) non avviene in modo progressivo e in proporzione alla riduzione del pay out (che, per ragioni tecniche, viene effettuata con una procedura di sostituzione delle schede degli apparecchi che dura diversi mesi). Ciò fa ritenere, secondo la relazione tecnica, che la riduzione registrata nelle citate annualità solo in parte possa essere ascritta alla riduzione del pay out, considerato che:

- in occasione della prima riduzione (2016), la raccolta è rimasta sostanzialmente stabile (anzi in leggera crescita);

- il primo calo della raccolta si è avuto nel 2017 sul 2016;

- la raccolta è diminuita anche nel 2018, rispetto al 2017, pur non essendosi verificata alcuna riduzione del pay out;

- nel 2019, un primo rilevante calo della raccolta si è realizzato nei primi mesi dell'anno, allorché il cambio del pay out era stato realizzato solo su pochissimi apparecchi AWP (la procedura per il cambio di pay out è stata formalizzata agli inizi di febbraio e nel mese di aprile erano stati ricertificati per abbassamento del pay out solamente 30.000 apparecchi circa) e che, anche quando, nel corso dell'anno, il numero di apparecchi ricertificati per l'abbassamento del pay out è aumentato, il calo della raccolta è rimasto inalterato o si è addirittura registrato un aumento rispetto al mese precedente.

Pertanto, la riduzione della raccolta che si registra nel comparto AWP deve essere ascritta anche a cause esogene (leggi regionali, regolamenti comunali, scelte dei consumatori verso forme di intrattenimento diverse dal gioco, eccetera), che, quindi, non possono essere prese in considerazione nella stima degli effetti delle disposizioni in commento.

In relazione alla riduzione del pay out di 2 punti percentuali, prevista dal citato comma 1051, venne stimato un calo di raccolta dell’l,5% che, in questa sede, in via prudenziale, può essere confermato, quale riduzione direttamente o indirettamente derivante dall'abbassamento delle somme restituite in vincite. Considerati i tempi tecnici per la sostituzione delle schede, può stimarsi che tale riduzione inizierà a manifestarsi non prima della seconda metà dell'anno e, pertanto, può stimarsi un calo della raccolta, per il 2020, dello 0,75% e, per il 2021, dell'l,5%.

Ne deriva che dal combinato disposto dell’incremento del PREU e della riduzione del pay out, con riferimento ai soli apparecchi AWP si può stimare un gettito quantificato come segue (di seguito, per uniformità, si riporta la ricostruzione della relazione tecnica: nelle osservazioni sui profili di quantificazione si riporterà una tabella riassuntiva, cui si rinvia):

 

2020

- Raccolta 2020 rettificata: 23,025 miliardi meno calo dell'1,5%/2 = 22,852 miliardi (raccolta stimata per il 2020);

- incremento di aliquota per il 2020: 2,17 punti;

- maggior gettito stimato: 495,8 milioni.

 

2021 e 2022

- raccolta = 22.679,6 miliardi;

- incremento di aliquota: 2,25 punti;

- maggior gettito stimato: 510,3 milioni.

 

Incremento PREU su apparecchi VLT

Sulla base degli ultimi dati in possesso dell'Agenzia, la raccolta per il 2019 è stimata in 24 miliardi.

Per fronteggiare l'incremento del PREU il pay out medio di mercato (ad oggi, pari al1'86,7%) potrebbe ridursi di oltre un punto, fino all'85,5%. Tale riduzione, traducendosi in un aumento del prezzo del gioco, potrebbe comportare una riduzione della domanda che avrebbe effetto sulla raccolta del 2021 (considerati i tempi tecnici necessari per la ricertificazione dei sistemi di gioco). Inoltre, l'aumento del prelievo sulle vincite, previsto dalle norme in esame, potrebbe anch'esso comportare una riduzione della domanda, sebbene in occasione del precedente incremento (D.L. n. 50/2017) tale effetto sulla Raccolta non si sia prodotto.

In via prudenziale, secondo la relazione tecnica può stimarsi che l'effetto dei due interventi (aumento PREU ed incremento prelievo vincite) possa comportare un calo complessivo del 2% della raccolta che, relativamente all'anno 2020 (in cui, per motivi tecnici, la riduzione del pay out potrà prodursi soltanto dopo la metà dell'anno), si stima pari all’1%. Pertanto, per l'anno 2020 può assumersi a base delle stime una raccolta rettificata pari a 23,76 miliardi e per gli anni 2021 e 2022 pari a 23,52 miliardi.

Considerando che, rispetto all'aliquota applicabile al 1° gennaio 2020 (7,93%) quella prevista dalle norme in esame è aumentata di 0,57 punti percentuali (totale 8,50%), il maggior gettito stimato su base annua, per il 2020, è pari a 135,4 milioni. Per il 2021 e il 2022, considerando che l'aliquota attualmente prevista con decorrenza 1° gennaio 2021 è pari all'8%, le norme in esame comportano un aumento di 0,60 punti percentuali da cui scaturisce un maggior introito stimato, per ciascuna di tali annualità di 141,1 milioni (nelle osservazioni sui profili di quantificazione si riporterà una tabella riassuntiva, cui si rinvia).

 

La RT riporta quindi riassuntivamente gli effetti derivanti dall’incremento del PREU per entrambi i tipi di apparecchi:

 

Fonte: RT

 

Tassa sulle vincite per gli apparecchi VLT

Per quanto riguarda la tassa sulle vincite per le VLT, l'abbassamento della soglia da 500 euro a 200 euro ed il contemporaneo innalzamento dell'aliquota dal 12% al 20% consentono di aumentare il gettito, calcolato sulla base della raccolta VLT stimata per il 2019, rettificata come sopra: 23,76 miliardi per l'anno 2020 e 23,52 miliardi per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Le vincite da 200 euro a 500 euro rappresentano il 9% del totale delle vincite. Considerando in via prudenziale la raccolta stimata per l'anno 2020 e un pay out medio all'86,5% (come già detto, per motivi tecnici la riduzione del pay out si realizzerà gradualmente e dopo la metà dell'anno 2020), la relazione tecnica stima che le vincite si attesteranno in misura pari a 20,55 miliardi. Dal 9% di tale ammontare (vincite tra 200 e 500 euro, oggi non tassate) scaturisce un importo di 1,85 miliardi, che, con aliquota del 20%, dà un prelievo stimato pari a 370 milioni. Considerato che l'incremento del prelievo sulle vincite scatterebbe dal 15 gennaio 2020, il maggior gettito sarebbe pari a 355,7 milioni[193] (355,7 = 370 : 365 x 351).

Per gli anni 2021 e 2022, partendo da una raccolta di 23,52 miliardi ed un pay out dell'85,5%, scaturisce un maggior introito stimato di 362 milioni.

Inoltre, l'incremento di aliquota dal 12% (attualmente vigente) al 20% sulla parte delle vincite superiore a 500 euro produce un incremento di gettito pari a 76 milioni (nel 2018, con l'aliquota del 12%, l’ammontare complessivo del prelievo sulle VLT è stato pari a 120 milioni: aumentando l'aliquota dal 12% al 20%, si ottiene un maggior gettito di 80 milioni che, tenendo conto della riduzione della raccolta e del pay out come sopra indicati, viene ridotta del 5% per il 2020 (in cui sia la riduzione della raccolta sia quella del pay out sono di portata ridotta) e del 10% per gli anni 2021 e successivi: pertanto, il maggior gettito si stima pari a 76 milioni per il 2020 (rettificato in 73 milioni (73 = 76: 365 x 351) perché la modifica interviene dal 15 gennaio 2020) e 72 milioni per il 2021 e seguenti.

 

Tassa sulle vincite dei giochi numerici a totalizzatore e delle lotterie istantanee

Per quanto riguarda le vincite sui giochi numerici a totalizzatore e sulle lotterie istantanee, il gettito registrato nel 2018 è stato pari a 80 milioni; aumentando l'aliquota dal 12% al 20% si otterrebbe un incremento di gettito pari a 53 milioni annui (per tali giochi, nel 2019 è stato registrato un aumento della raccolta pari ad oltre il 18% per i giochi numerici e del 2% per le lotterie istantanee; pertanto, considerando che i dati assunti sono quelli del 2018, la relazione tecnica stima che eventuali riduzioni di gioco per effetto dell'aumento del prelievo saranno assorbite da tali incrementi).

Considerato che la modifica parte dal 1° marzo 2020, il maggior gettito stimato per tale annualità è di 44 milioni.

 

Dopo aver svolto le precedenti considerazioni, la relazione tecnica conclude affermando quanto segue.

In totale, dall'aumento della tassazione sulle vincite l'incremento di gettito sarebbe pari a:

2020

355,7 + 73 + 44 = 472,7 milioni di euro

202l e ss.

362 + 72 + 53 = 487 milioni di euro

Complessivamente, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni sopra citate, ivi inclusa la soppressione dell’articolo 26 del DL n. 124/2019, sono riportati come segue nella relazione tecnica.

 

Fonte: RT

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le norme intervengono sulla tassazione del settore dei giochi:

- elevando la “tassa sulla fortuna” (prelievo sulle vincite, a carico del vincitore) ed ampliandone la base imponibile, in relazione agli apparecchi VLT e ai giochi numerici a totalizzatore e per le lotterie istantanee;

- elevando il PREU su AWP e VLT, superando l’aumento recentemente disposto dal “decreto fiscale” (DL n. 124/1999), il cui articolo 26 viene, correlativamente, abrogato.

Per quanto riguarda gli interventi sul prelievo sulle vincite gli elementi forniti dalla relazione tecnica consentono la verifica delle stime che la stessa fornisce.

Si riscontra tuttavia una divergenza di calcolo con il prospetto riepilogativo. Infatti, all’incremento della “tassa sulla fortuna”:

- la relazione tecnica attribuisce i seguenti effetti: 472,7 milioni nel 2020 e 487 milioni annui dal 2021;

- il prospetto riepilogativo attribuisce i seguenti effetti: 296,1 milioni nel 2020 e 316,5 milioni annui dal 2021.

Tale divergenza, peraltro, risulta compensata da un’analoga differenza di segno opposto che si riscontra con riferimento all’incremento del PREU.

Per quanto riguarda gli interventi sul PREU, la relazione tecnica fornisce dati ed elementi di quantificazione che possono essere elaborati e esposti nelle seguenti tabelle, nelle quali si opera un confronto sia rispetto alle aliquote fissate dal DL 4/2019 (previgenti) sia rispetto alle aliquote fissate dal DL 124/2019 (vigenti).

 

Tab. 1: apparecchi AWP – dati in milioni

 

* anno bisestile

Fonte: elaborazione su dati della relazione tecnica

 

Tab. 2: apparecchi VLT – dati in milioni

 

Fonte: elaborazione su dati della relazione tecnica

 

Dalle predette tabelle, risultano, riassuntivamente, le seguenti somme.

 

Tab. 3: effetti finanziari complessivi, rispetto al DL 4/2019 e 124/2019.

Fonte: elaborazione su dati della relazione tecnica

 

Preliminarmente si osserva che i dati forniti dalla relazione tecnica in merito agli effetti sugli apparecchi AWP e VLT (ossia quelli delle Tabelle 1 e 2) sono riscontrabili matematicamente e coerenti con i metodi di quantificazione adottati in occasione dei precedenti interventi sul PREU: su tale punto non si formulano dunque osservazioni.

In particolare, infatti, la relazione tecnica ricostruisce gli effetti confrontandoli con la normativa previgente (ossia con il DL 4/2019), e, infine, tenuto conto dell’abrogazione dell’articolo 26 del DL 124/2019 (che aveva aumentato il PREU medio tempore), coerentemente sottrae gli effetti di maggior gettito allo stesso ascritti.

Si riscontra una divergenza di calcolo sui risultati finali, di seguito evidenziata, la quale risulta tuttavia compensativa rispetto all’analoga divergenza evidenziata con riferimento alla tassa sulla fortuna. Infatti all’incremento del PREU:

- la relazione tecnica (nell’ultima tabella che la stessa riporta) attribuisce[194] i seguenti effetti: +132,4 milioni nel 2020 e +126,7 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022;

- il prospetto riepilogativo attribuisce i seguenti effetti: +308,9 milioni nel 2020 e +297,2 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Pur non incidendo tali divergenze sui saldi, in merito alle stesse sarebbe utile acquisire un chiarimento.

 

Commi da 736 a 737
(“Royalties” per la coltivazione di idrocarburi)

Normativa vigente. Ai sensi del D. Lgs. n. 625/1996, le attività minerarie concernenti gli idrocarburi sono soggette a due tipi di prelievo:

- per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio[195] sono previsti appositi canoni, commisurati alla superficie (art. 18);

- per le produzioni ottenute è previsto, in aggiunta, il pagamento di apposite aliquote di prodotto (commercialmente note come royalties), commisurate alla produzione ottenuta annualmente e al prezzo medio ponderale (art. 19).

Per quanto riguarda, specificamente, le royalties, il predetto art. 19 prevede talune esenzioni e riduzioni, di seguito elencate:

- per ciascuna concessione sono esenti dal pagamento dell'aliquota le prime 20.000 tonnellate di olio prodotte annualmente in terraferma, e le prime 50.000 tonnellate di olio prodotte annualmente in mare (comma 3);

- per i gas, per ciascuna concessione, i predetti limiti sono stati fissati a 25 milioni di Smc [standard metri cubi] per le produzioni in terraferma e a 80 milioni di Smc di gas per le produzioni in mare (commi 6, 6-bis e 7).

 

Le norme dispongono che:

- per i versamenti dovuti dal 1° gennaio 2020 le esenzioni dal pagamento dell'aliquota previste dai sopra descritti commi 3, 6, 6-bis e 7 dell’articolo 19 del D. Lgs. n. 625/1996 si applicano unicamente alle concessioni di coltivazione con una produzione annua pari o inferiore a 10 milioni di Smc di gas in terraferma e con una produzione pari o inferiore a 30 milioni di Smc di gas in mare;

- per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al 2022, per ciascuna concessione con una produzione annuale superiore a 10 milioni di Smc di gas in terraferma e con una produzione annuale superiore a 30 milioni di Smc di gas in mare, nonché per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al 2022 per ciascuna concessione di coltivazione di olio in terraferma o in mare, il valore dell’aliquota di prodotto corrispondente ai primi 25 milioni di Smc di gas e alle prime 20.000 tonnellate di olio prodotto annualmente in terraferma e ai primi 80 milioni di Smc di gas e 50.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare è interamente versato all’entrate del bilancio dello Stato.

Di conseguenza, a tali ultime concessioni non si applicano le esenzioni dal pagamento dell'aliquota previste dai sopra descritti commi 3, 6, 6-bis e 7 dell’articolo 19 del D. Lgs. n. 625/1996.

Si rammenta che il catalogo dei “sussidi ambientalmente dannosi” (II edizione, 2018) ascrive alle esenzioni in parola effetti finanziari nella misura di 52 milioni annui.[196]

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori entrate extratributarie

 

Royalties - eliminazione delle esenzioni dal pagamento delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

Minori entrate extratributarie

 

Esenzione dal pagamento delle royalties per le concessioni di gas con una produzione annua inferiore a determinate soglie

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

 

La relazione tecnica riferita al testo originario (che era esteso alla totalità dei concessionari) afferma che dall'analisi dei dati di produzione dell'ultimo triennio (2016-2018) il maggior gettito, per lo Stato, generato dall'azzeramento della franchigia applicata alle produzioni di olio e gas di concessioni in mare e in terra è attestato a 40 milioni di euro. La tendenza osservata in questi anni e che si prevede continui anche nei prossimi anni è di una progressiva riduzione del volume di produzione nazionale di olio e gas, che potrebbe essere compensata dall'entrata di esercizio di alcuni siti specifici.

La RT informa altresì che i dati relativi al 2016 e 2017 sono dati consolidati. Il dato sulle produzioni del 2018 è basato su valori di quotazioni che, per il gas, ancora non contemplano gli esiti delle aste, per cui tutta la produzione è stata valorizzata a QE 2018[197] (0,221234 euro/Smc). Per l'olio la produzione è stata valorizzata al prezzo medio ponderato registrato nel 2018 (406,86 euro/tonnellata).

L'extra gettito ricade quasi totalmente sulle grandi concessionarie, che oggi usufruiscono per oltre l'85% della quota relativa alla franchigia.

Pertanto, alla disposizione si ascrivono effetti positivi per il bilancio dello Stato, in termini di maggior gettito extratributario, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

La relazione tecnica riferita alle modifiche introdotte dal Senato (che hanno, invece, mantenuto le esenzioni per gli impianti di dimensioni minori) afferma che il capoverso 7-bis prevede che, per i versamenti dovuti a decorrere dal 1° gennaio 2020, siano escluse dal versamento delle royalties solo le concessioni di gas con produzione inferiore o uguale a 10 milioni di Smc in terra e 30 milioni di Smc in mare, che rappresentano la classe più numerosa.

Conseguentemente, viene meno l'esenzione:

- per le concessioni con una produzione annuale superiore a 10 milioni di Smc di gas in terraferma e con una produzione annuale superiore a 30 milioni di Smc di gas in mare;

- per ciascuna concessione di coltivazione di olio in terraferma e in mare.

Il capoverso 7-ter prevede quindi che per gli anni 2020-2022 il gettito aggiuntivo derivante dalla soppressione dell'esenzione per tali categorie di concessioni sia interamente versato all'entrata del bilancio dello Stato, con le modalità di cui al comma 10, primo periodo del predetto articolo 19.

Nel triennio dal 2020 al 2022, ipotizzando di versare interamente all'entrata del bilancio dello Stato le aliquote corrispondenti alle seguenti produzioni, oggi in regime di franchigia:

25.000.000 Smc Gas-Terra

80.000.000 Smc Gas-Mare

20.000 ton Olio-Terra

50.000 ton Olio-Mare

si otterrebbe un maggior gettito, per lo Stato, di circa 36 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022.

A partire dai versamenti dovuti per l'anno 2023, il maggior gettito non andrebbe più in entrata del bilancio dello Stato, ma seguirebbe la disposizione oggi in atto di ripartizione tra Stato, regioni e comuni in relazione alla ubicazione territoriale della concessione, e ad alimentare il Fondo Sviluppo (introdotto dall'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i.) e il Fondo Ambiente e Sicurezza (introdotto dall’articolo 35 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83). In ogni caso, in via prudenziale, non si ascrivono effetti positivi per il bilancio dello Stato a decorrere dal 2023, considerata anche la difficoltà di prevedere l'andamento del mercato e i comportamenti degli operatori a seguito degli interventi normativi.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica con riferimento agli effetti che la norma avrebbe sulla generalità dei concessionari: detti effetti, peraltro, risultano sostanzialmente coerenti con quanto illustrato dal “catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi”. Si rileva tuttavia che, a seguito delle modificazioni introdotte durante l’esame parlamentare, alcuni concessionari sono stati esclusi dal campo di applicazione della norma: a tale esclusione il prospetto riepilogativo ascrive effetti di minor gettito per 4 milioni annui, senza che la relazione tecnica fornisca dati per suffragare la quantificazione. In proposito andrebbero dunque forniti ulteriori elementi.

 

Commi da 738 a 782
(Unificazione IMU-TASI)

Le norme, modificate dal Senato, dispongono, a decorrere dal 2020, la unificazione delle vigenti imposte IMU e TASI. Rimangono vigenti le discipline relative alla TARI, all’IMIS per la provincia di Trento e all’IMI per la provincia di Bolzano.

La disciplina della nuova imposta riproduce, in linea generale, la normativa vigente in materia di IMU, fatta eccezione per le aliquote che incorporano quelle previste per la TASI. In particolare:

-          il presupposto dell’imposta è il possesso dell’immobile. Ciò comporta, rispetto alla normativa vigente, un trasferimento della soggettività passiva in relazione alla TASI nel caso di immobili locati: infatti, l’attuale ordinamento prevede, in caso di locazione, che una quota di TASI sia a carico dell’inquilino;

-          per l’abitazione principale è confermata l’imposizione per i soli immobili c.d. “di lusso” ossia iscritti al catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e la detrazione prevista. In merito alla qualificazione di “abitazione principale”, si precisa che l’assimilazione ad abitazione principale per case assegnate all’ex coniuge affidatario dei figli è valida ai soli fini IMU;

-          si dispone che in caso di variazione di rendita catastale intervenuta in corso d’anno a seguito di interventi eseguiti gli effetti decorrano dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo – modificando la disciplina vigente, in base alla quale gli effetti decorrono dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

-          sono confermati i criteri per la determinazione della base imponibile (tra cui la rivalutazione della rendita catastale, i coefficienti, le ipotesi di riduzione al cinquanta per cento). Tuttavia, per le aree fabbricabili, viene precisato che il valore di riferimento - attualmente costituito da quello commerciale al 1° gennaio dell’anno di imposizione – può essere determinato dal valore commerciale “a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici”;

-          l’aliquota di base dell’imposta corrisponde alla somma delle aliquote di base TASI ed IMU vigente per ciascuna tipologia di immobile (quindi, tra le altre, l’aliquota generale è pari allo 0,86 per cento e l’aliquota per le abitazioni principali e assimilati è pari allo 0,5 per cento);

-          è confermata la riserva in favore dell’Erario dell’imposta riferita agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolata ad aliquota dello 0,76 per cento;

-          sono confermati i casi di esenzione e di riduzione della base imponibile;

-          in materia di manovrabilità sulle aliquote da parte dei Comuni, si conferma il limite massimo di aliquota che può essere adottato da ciascun ente mentre, in caso di riduzione, non si pongono limiti minimi consentendone anche l’azzeramento. In particolare, in caso di rialzo è prevista l’aliquota massima dell’1,06 per cento, fatta eccezione per i Comuni che nel 2015 hanno deliberato, mantenendolo fino al 2019, l’incremento TASI per i quali la misura massima è elevata di un ulteriore 0,08%;

-          per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. “fabbricati merce”), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, si applica, fino al 2021, l’aliquota dello 0,1 per cento mentre sono esenti a decorrere dal 2022[198];

-          sono previste disposizioni in materia di applicazione di sanzioni e di attività di accertamento e riscossione dell’imposta prevedendo un rinvio alla normativa vigente per quanto non espressamente previsto;

-          sono altresì indicate le facoltà concesse ai Comuni i quali possono, con proprio regolamento, stabilire specifiche riduzioni, esenzioni o differimento di termini di versamento.

 

Si dispone, inoltre, la rideterminazione – dallo 0,6 per mille allo 0,56 per mille del gettito dell’imposta a carico dei soggetti che provvedono alla riscossione - del contributo in favore dell’Istituto per la Finanza ed Economia Locale (IFEL) (comma 771).

 

Si interviene infine sulla deducibilità ai fini IRPEF/IRES dell’IMU sugli immobili strumentali pagata dalle imprese. La modifica, tenendo conto anche di quanto disposto dai commi 4 e 5, è rappresentata nella seguente tabella. Le disposizioni si applicano anche all’IMI della provincia di Bolzano e all’IMI della provincia autonoma di Trento (comma 772).

Quota ammessa in deduzione ai fini fiscali

 

2020

2021

2022

2023

Normativa vigente

 

 

 

 

      TASI

100%

100%

100%

100%

       IMU

60%

60%

70%

70%

Normativa proposta

(commi 4-5 e da 807 a 825)

 

 

 

 

       Nuova IMU (che include TASI)

60%

60%

100%

100%

 

In merito al profilo della riscossione dell’imposta, si dispone che, in deroga all’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, i comuni possono continuare ad affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione della nuova IMU ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019, risulta affidato il servizio di gestione dell’IMU e della TASI (comma 781).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori entrate

 

UnificazioneIMU/TASI– gettito Comuni

 

 

 

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

Deducibilità IMU ai fini IRES

 

27,1

15,5

 

27,1

15,5

 

27,1

15,5

Deducibilità IMU ai fini IRPEF

 

6,4

3,7

 

6,4

3,7

 

6,4

3,7

Deducibilità IMU ai fini add.le reg.IRPEF

 

 

 

 

0,2

0,2

 

0,2

0,2

Deducibilità IMU ai fini add.le com.IRPEF

 

 

 

 

0,1

0,1

 

0,1

0,1

Deducibilità IMU ai fini add.le com.IRAP

 

 

 

 

20,3

11,0

 

20,3

11,0

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UnificazioneIMU/TASI– gettito Comuni

 

 

 

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deducibilità IMU ai fini add.le regIRPEF

 

0,2

0,2

 

 

 

 

 

 

Deducibilità IMU ai fini add.le com.IRPEF

 

0,1

0,1

 

 

 

 

 

 

Deducibilità IMU ai fini add.le com.IRAP

 

20,3

11,0

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica illustra la norma e fornisce, tra le altre, le seguenti informazioni.

A decorrere dal 2020 la TASI è abolita e viene inclusa nella nuova disciplina IMU. Si avrà pertanto un parziale spostamento dell’obbligo tributario dal detentore al possessore in caso di immobili locati. In proposito,  tenuto conto che, a normativa vigente, gli immobili locati ed utilizzati come abitazione principale dall’inquilino[199] beneficiano della parziale esenzione TASI (quota inquilino), lo spostamento dell’obbligo tributario comporta, in relazione agli immobili di lusso, un incremento di gettito in quanto il proprietario è tenuto al versamento dell’imposta in misura piena: tale maggior gettito è indicato dalla relazione tecnica in 14,45 milioni di euro su base annua.

La RT afferma che è sostanzialmente recepita la normativa che disciplina IMU e TASI senza ulteriori effetti di natura finanziaria. In particolare, risultano confermati:

-          la riserva allo Stato del gettito IMU derivante dai fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento (indicato in 3,6 miliardi annui);

-          la determinazione della base imponibile (rivalutazione e moltiplicatori della rendita catastale e riduzioni);

-          le esenzioni dall’imposta.

La RT riporta inoltre la seguente tabella illustrative della disciplina sulle aliquote d’imposta.

 

Categoria Immobile

IMU

TASI

IMU+TASI

Aliquota

Base

Aliquota

Base

Aliquota

Base

Aliquota

massima

Abitazione principale (A1, A8, A9)

0,4%

0,10%

0,50%

0,60%

Fabbricati rurali ad uso strumentale

Esente

0,10%

0,10%

0,10%

Fabbricati merce*

Esente

0,10%

0,10%

0,25%

Terreni agricoli

0,76%

esente

0,76%

1,06%

Immobili ad uso produttivo (D)**

0,76%

0,10%

0,86%

1,06%

Altri immobili diversi dall’abitazione principale e dalle categorie precedenti

0,76%

0,10%

0,86%

1,06%

* Dal 2022 è prevista esenzione, come da normativa vigente.

** Il gettito corrispondente calcolato applicando l’aliquota 0,76% è attribuito allo Stato.

 

La RT evidenzia che l’effettivo carico fiscale sugli immobili dipende dall'aliquota effettivamente deliberata che può essere stabilita nei limiti dello spazio di manovrabilità concesso ai comuni. In tal senso la norma prevede una completa manovrabilità al ribasso con la facoltà per i comuni di azzerare l'aliquota e una manovrabilità al rialzo identica a quella vigente (l'articolo 1, comma 640, della legge n. 147/2013 dispone che la somma delle aliquote IMU e TASI non può superare il limite massimo IMU previsto per ciascuna categoria di immobile). L'aliquota massima della nuova imposta riflette i limiti già previsti a legislazione vigente. L'unificazione di IMU e TASI non modifica pertanto il potenziale fiscale dei comuni che, disciplinando opportunamente le aliquote, potranno ottenere dall'IMU lo stesso gettito derivante dalla somma dell'attuale gettito riscosso a titolo di IMU e TASI senza effetti di natura finanziaria rispetto alla legislazione vigente.

A mero titolo informativo, la RT riporta nella seguente tabella l’attuale andamento del gettito IMU e TASI.

(milioni di euro)

Tributo

Ente

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

IMU

Comune

16.193

16.426

16.204

16.097

15.477

15.334

15.121

Stato

8.027

3.848

3.835

3.868

3.619

3.643

3.646

Totale

24.220

20.274

20.039

19.965

19.096

18.977

18.767

TASI

Comune

 

 

4.727

4.788

1.142

1.121

1.106

Totale Comune

16.193

16.426

20.931

20.885

16.619

16.455

16.227

 

La RT sottolinea che la nuova normativa consente una maggiore manovrabilità al ribasso delle aliquote, mentre rimane invariata quella in aumento. In particolare, viene prevista la possibilità di incrementare di un ulteriore 0,08% l'aliquota massima dell’l,06%, solo per i comuni che hanno esercitato la medesima facoltà di incremento dell'aliquota TASI fino all'anno 2019 alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 28, della legge n. 228/2015 (la RT stima in circa 270 milioni di euro il gettito della maggiorazione TASI deliberato): alla disposizione in esame non sono ascritti effetti finanziari considerato che qualora i comuni interessati continuassero ad esercitare la predetta facoltà, il gettito risulterebbe comunque in linea con quello attuale.

Con riferimento al contributo IFEL, la RT afferma che la rideterminazione della misura (da 0,6 per mille a 0,56 per mille) tiene conto della circostanza che il gettito della nuova imposta ingloba anche quello TASI ed assicura l’invarianza complessiva del contributo.

 

La RT afferma che al complesso delle disposizioni non si ascrivono effetti finanziari (fatta eccezione della disciplina sulla deducibilità IRPEF/IRES dell’imposta sugli immobili strumentali, di cui infra).

 

Per quanto concerne la disciplina sulla deducibilità ai fini IRPEF e IRES dell’IMU riferita agli immobili strumentali, la RT evidenzia che la norma in esame anticipa al 2022 (in luogo del 2023) la piena deducibilità dell’imposta (in luogo del 70 per cento previsto a normativa vigente).

Ricorda, inoltre, che la vigente TASI è totalmente deducibile, a normativa vigente, ai fini sia IRAP che IRPEF/IRES.

Considerando che la nuova imposta include l’attuale quota TASI, la RT riporta i seguenti effetti finanziari stimati mediante modello di microsimulazione in merito alle predette modifiche.

 (milioni di euro)

Competenza

2020

2021

2022

2023

2024

IRES

15,46

15,46

-200,62

0

0

IRPEF

3,66

3,66

-47,52

0

0

Addizionale regionale

0,20

0,20

-2,59

0

0

Addizionale comunale

0,08

0,08

-0,98

0

0

IRAP

10,98

10,98

10,98

10,98

10,98

Totale

30,38

30,38

-240,73

10,98

10,98

 

(milioni di euro)

Cassa

2020

2021

2022

2023

2024

2025

IRES

0

27,06

15,46

-362,68

150,46

0

IRPEF

0

6,41

3,66

-85,90

35,64

0

Addizionale regionale

0

0,20

0,20

-2,59

0

0

Addizionale comunale

0

0,10

0,08

-1,30

0,30

0

IRAP

0

20,32

10,98

10,98

10,98

10,98

Totale

0

54,08

30,38

-441,49

197,38

10,98

 

Complessivamente, la RT attribuisce alla disposizione in esame i seguenti effetti finanziari.

(milioni di euro)

Unificazione IMU/TASI

2020

2021

2022

2023

2024

dal 2025

Nuova IMU (mancata esenzione TASI inquilino)

– gettito Comuni

14,45

14,45

14,45

14,45

14,45

14,45

Nuova IMU                                      

                                          -  gettito Stato

0

0

0

0

0

0

Effetti deducibilità

0

54,08

30,38

-441,49

197,38

10,98

TOTALE

14,45

68,53

44,83

-427,04

212,25

25,43

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica non esplicita i dati, i criteri e le ipotesi adottate ai fini della stima e, pertanto, non rende possibile una puntuale verifica della quantificazione indicata.

In particolare:

-          in merito al recupero della quota TASI-inquilino (attualmente esente), la RT si limita a fornire il risultato della stima (14,45 milioni).

Si evidenzia che il comma 850 riduce di 14,171 milioni annui la dotazione del Fondo di solidarietà comunale. La RT afferma che tale somma rappresenta “la minore esigenza di ristoro delle minori entrate TASI ai comuni interessati”. L’importo, pertanto, sembrerebbe riferito alla quota parte di 14,45 milioni attribuita ai comuni che intervengono sulla disciplina del predetto Fondo di solidarietà comunale;

-          in merito alla modifica della misura del contributo all’ IFEL, la RT afferma che, considerato il maggior gettito IMU, la nuova misura assicura l’invarianza del contributo;

-          in merito agli effetti delle modifiche in materia di deducibilità dell’IMU pagata sugli immobili strumentali, la RT si limita a fornire il risultato di stime effettuate con un modello di microsimulazione.

Rispetto a quanto sopra indicato, appare opportuno che siano esplicitati i dati ed i parametri nonché il procedimento utilizzati per pervenire ai suddetti risultati di stima.

Per quanto concerne le modifiche introdotte dal Senato, andrebbero verificati i possibili effetti finanziari derivanti dalla diversa decorrenza della nuova rendita catastale, che appare posticipata rispetto al termine previsto a normativa vigente, con possibile perdita di gettito. Analogamente andrebbero stimati gli effetti connessi al diverso criterio di determinazione del valore imponibile per le aree fabbricabili.

Si fa altresì presente che, nel corso dell’esame al Senato, sono state introdotte disposizioni (cfr. comma 5) volte a precisare che la deducibilità ai fini delle imposte dirette si applica anche con riferimento all’IMI e all’IMIS, andrebbe chiarito se gli effetti di tale estensione risultano già inclusi nelle stime riferite al testo iniziale del provvedimento.

 

Commi 784-814
(Riforma della riscossione degli enti locali)

La norma, parzialmente modificata dal Senato, reca una complessiva riforma della riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l’esercizio della potestà impositiva, fermo restando l’attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali. In particolare, la norma prevede, fra l’altro, quanto segue:

-         viene modificata la disciplina del versamento delle entrate degli enti locali, novellando nel dettaglio l’articolo 2-bis, comma 1 del decreto-legge n. 193 del 2016. In particolare, sopprimendo la parola “spontaneo”, si dispone che il versamento di tutte le entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali (quindi non solo quelle derivanti da adempimento spontaneo) debba essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitario attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori;

-         viene disciplinato in modo sistematico l’accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione;

-         viene introdotto per le entrate enti locali l’istituto dell’accertamento esecutivo che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo. L’accertamento esecutivo degli enti locali è destinato a operare a partire dal 2020, con riferimento alle annualità non ancora prescritte. Vengono altresì disciplinate le attività che gli enti e i soggetti affidatari devono compiere dopo che l’atto è divenuto titolo esecutivo e prima che abbia inizio la procedura esecutiva.

-         viene prevista una specifica procedura per la nomina di funzionari responsabili della riscossione da parte degli enti e dei loro soggetti affidatari, prevedendo, fra l’altro, l’obbligo di frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione. Si dispone, inoltre, che il mantenimento dell’idoneità all’esercizio delle funzioni sia subordinato all’aggiornamento professionale biennale da effettuarsi tramite appositi corsi;

-         in assenza di regolamentazione da parte degli enti, disciplina puntualmente la dilazione del pagamento delle somme dovute;

-         vengono altresì individuati i costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive, posti a carico del debitore;

-         si dispone che con decreto di natura regolamentare, d’intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, sia istituita una sezione separata nell’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento e riscossione delle entrate locali istituisce una sezione speciale nell’albo dei concessionari della riscossione, cui devono obbligatoriamente iscriversi i soggetti che svolgono le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali;

-         viene prevista, infine, la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche richiesti dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione o l’atto esecutivo.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Minori entrate

 

Gratuità degli atti relativi ai pignoramenti e alle ipoteche

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

La relazione tecnica afferma che, nel complesso, le disposizioni, con particolare riferimento a quelle relative all’accertamento esecutivo, sono finalizzate ad assicurare una maggiore efficacia dell'attività di riscossione locale con potenziali effetti positivi in termini di incremento del gettito riscosso, che la RT ritiene prudenzialmente non valutabile ex ante. Inoltre sono previste alcune agevolazioni di carattere fiscale con riferimento a iscrizioni, trascrizioni e cancellazioni di pignoramenti, ipoteche e fermo amministrativo richieste dai soggetti legittimati all'esecuzione forzata, in modo da assicurare lo stesso trattamento oggi riservato ai soggetti che riscuotono tramite ruolo. Vengono inoltre previste agevolazioni per i trasferimenti coattivi di beni mobili registrati e non registrati. La RT afferma che, sotto il profilo degli effetti finanziari, sulla base di informazioni acquisite da parte degli operatori del settore risulta che le attività esentate sono un numero residuale con una perdita di gettito su base annua valutabile in misura non superiore a 1 milione di euro.

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la disposizione reca una complessiva riforma del sistema della riscossione delle entrate locali. In proposito, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito ai possibili effetti positivi in termini di incremento del gettito riscosso. Si evidenzia tuttavia, con riferimento alla disciplina del versamento delle entrate degli enti locali di cui all’articolo 2-bis del DL n. 193 del 2016, che la relazione tecnica riferita al medesimo articolo quantificava un onere pari a 15 milioni annui relativi a spese dell'Agenzia delle entrate per i compensi dovuti agli intermediari. Tenuto conto che la disposizione in esame estende l’ambito applicativo del citato articolo 2-bis, andrebbe acquisito l’avviso del Governo in merito ai possibili oneri derivanti da tale estensione.

Con riferimento alla stima del minor gettito, in misura pari a 1 milione di euro, derivante dalle agevolazioni fiscali previste per i trasferimenti coattivi di beni mobili registrati e non registrati, appare opportuno che vengano forniti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell’onere, tenuto conto che la RT non reca elementi in proposito.

Infine, con riferimento alla nomina di uno o più funzionari responsabili della riscossione - subordinata tra l'altro alla frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione e la cui idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinata all'aggiornamento professionale biennale, da effettuarsi tramite appositi corsi - andrebbe acquisito un chiarimento in merito ai possibili oneri derivanti da tali attività.

 

Comma 815
(Riscossione enti locali)

Normativa vigente. L’articolo 3, comma 24, lett. b) del DL n. 203 del 2005 dispone che, fino al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.a., ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 3, o contestualmente alla stessa, le aziende concessionarie possono trasferire ad altre società il ramo d'azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonché a quelle di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo caso la riscossione coattiva delle entrate di spettanza dei predetti enti è effettuata con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i quali il rapporto con l'ente locale è regolato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si procede nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, applicabili alle citate entrate ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 19, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le società cessionarie del ramo di azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali possono richiedere i dati e le notizie relative ai beni dei contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse all'Ente locale, che a tal fine può accedere al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze

 

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, dispone che “i contenuti delle norme vigenti riferite agli agenti della riscossione” si intendono applicabili, sin dalla data di entrata in vigore delle stesse norme, anche alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, il cui ramo d’azienda è stato trasferito ai sensi dell’articolo 3, comma 24, lett. b), del DL n. 203 del 2005.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che non appare chiaro il contenuto normativo della disposizione e l’ambito di applicazione della stessa. Peraltro, tenuto conto anche del carattere retroattivo delle disposizioni, andrebbero acquisiti elementi di valutazione in merito all’effettiva portata normativa delle stesse e ai prevedibili effetti finanziari, precisando l’eventuale impatto sui saldi di finanza pubblica.

 

Commi da 816 a 847
(Canone unico patrimoniale di concessione)

Le norme, modificate dal Senato, stabiliscono che, a decorrere dal 2021, sia istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane (di seguito “enti”) il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (di seguito "canone"). Il canone sostituisce:

·        la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

·        il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

·        l'imposta comunale sulla pubblicità;

·        il diritto sulle pubbliche affissioni;

·        il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;

·        il canone per l’uso e l’occupazione di strade[200], limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Il canone è comprensivo di qualunque canone previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi (comma 816).

Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe (comma 817).

Il presupposto del canone è:

·         l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

·         la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Si specifica che al verificarsi entrambi i presupposti sopra decritti si applica un unico canone.

Il canone è disciplinato dagli enti con regolamento, adottato dal consiglio comunale o provinciale[201]. Nel regolamento, fra l’altro, devono essere:

·         descritte le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

·         individuate le tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati ed il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

·         specificati i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari[202] ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

·         indicata la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

·         disciplinate eventuali esenzioni o riduzioni ulteriori rispetto a quelle disciplinate dal testo in esame;

·         definite le sanzioni amministrative pecuniarie, ferme restando quelle stabilite dal Codice della strada per l’occupazione della sede stradale e per la pubblicità non consentita su strade e veicoli[203].

Gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari non a norma o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del canone e all’immediata copertura della pubblicità così esposta, previa redazione di un processo verbale di constatazione, Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria non a norma o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

Sono definite le modalità di determinazione del canone dovuto per l'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Limitatamente al canone relativo ai passi carrabili si stabilisce che questo può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Sono parimenti definite le modalità di determinazione del canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari.

La tariffa standard annua, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie previste dalle norme in esame, è riepilogata nella tabella che segue (comma 826).

 

Classi demografiche

Tariffa annua in euro

Comuni con oltre 500.000 abitanti

70

Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti

60

Comuni con oltre 30,000 fino a 100.000 abitanti

50

Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti

40

Comuni fino a 10.000 abitanti

30

 

La tariffa standard giornaliera, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie previste dal testo in esame, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protrae per un periodo inferiore all'anno solare è riepilogata nella tabella che segue (comma 827).

 

Classi demografiche

Tariffa giornaliera in euro

Comuni con oltre 500.000 abitanti

2

Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti

1,30

Comuni con oltre 30,000 fino a 100.000 abitanti

1,20

Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti

0,70

Comuni fino a 10.000 abitanti

0,60

 

Si prevede, secondo il tenore letterale delle norme, che “I comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane non possono collocarsi al di sotto della classe demografica riferita ai comuni con popolazione con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti. Per le province e per le città metropolitane le tariffe standard annua e giornaliera sono pari a quelle della classe dei comuni fino a 10.000 abitanti.

È poi definita la misura della tariffa da applicare:

·        per le occupazioni del sottosuolo (comma 829);

·        per l'utilizzazione di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna ai comuni di Venezia e di Chioggia (comma 830);

·        per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità (comma 831).

Si prevede che gli enti possano prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari che eccedono i mille metri quadrati o effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive o riferite a spettacoli viaggianti o effettuate per l’esercizio di attività edilizia (comma 832). Le norme stabiliscono anche quali occupazioni e messaggi pubblicitari sono esenti dal canone (comma 833). Gli enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni (comma 834).

Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione.

Con decorrenza dal l° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni[204]. Con la stessa decorrenza l'obbligo di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da patte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rì1evanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

Si stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le Città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Tale canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone unico previsto dalle norme in esame e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche[205], il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 seguente, i prelievi sui rifiuti[206] (comma 838). Il canone è dovuto al comune o alla Città metropolitana in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata ed in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione e alla zona del territorio in cui viene effettuata. La tariffa annuale o giornaliera è identica a quella fissata in base alle tabelle riferite ai commi precedenti ma può essere aumentata o ridotta dagli enti interessati. Con una norma approvata nel corso dell’esame presso il Senato si è stabilito che, per l’anno 2020, i Comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell’adeguamento al tasso di inflazione programmato (commi 841, 842 e 843).

Gli enti possono affidare, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente (comma 846).

L'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997 disciplina la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni. In particolare si prevede che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai determinati criteri i quali, fra l’altro, prevedono che:

·         qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a soggetti con particolari caratteristiche;

·         l'affidamento sopra descritto non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

Si stabilisce, infine, che il Capo II del decreto legislativo n. 507/1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) appartenenti alle Regioni a statuto ordinario.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti finanziari alle norme.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni ed evidenzia che il presupposto impositivo del nuovo canone è l'occupazione di spazi e aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari, ricalcando sostanzialmente il presupposto dei tributi/canoni soppressi.

La relazione tecnica evidenzia che la normativa in esame indica le tariffe standard del canone per le varie tipologie di occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari, oltre che i casi di agevolazioni ed esenzioni. Viene inoltre previsto che le tariffe possono essere comunque modificate dall'ente impositore.

Sotto il profilo degli effetti finanziari, la relazione tecnica sottolinea che il canone dovrà essere disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e tributi sostituiti. Tale disposizione assicura l'assenza di effetti finanziari negativi per gli enti locali interessati. La relazione tecnica, infine, ribadisce che è prevista una disciplina specifica per il canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati che sostituisce per tali tipologie di occupazioni la TOSAP, il COSAP e, nei casi di occupazioni temporanee, anche il prelievo sui rifiuti.  Anche in questo caso non si rilevano effetti finanziari in considerazione della circostanza che l'eventuale minor gettito TOSAP/COSAP per le occupazioni nei mercati può trovare comunque compensazione nel potere di regolamentare le tariffe del canone unico.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la neutralità delle disposizioni dipende, secondo quanto affermato anche dalla relazione tecnica, dal fatto che “il canone dovrà essere disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e tributi sostituiti”. La relazione tecnica, però, non fornisce elementi a sostegno di tale assunzione. Appare pertanto necessario acquisire gli elementi sottostanti l’ipotesi che i comuni, nella loro totalità, possano effettivamente disporre in tal senso.

Il chiarimento dovrebbe riguardare, in particolare, due aspetti specifici che caratterizzano il testo in esame. In primo luogo le disposizioni pongono una serie di limiti alla potestà regolamentare degli enti che potrebbero rendere difficile per gli stessi modulare la tariffa in modo da assicurare l’invarianza del gettito.

 Tali limiti riguardano, ad esempio, le tariffe standard di riferimento (commi 826, 827, 841 e 842), i casi tassativi di esenzione (comma 833), limiti alla rimodulazione delle tariffe (comma 829, [occupazioni del sottosuolo], 830 [spazi acquei del traffico urbano di Venezia e Chioggia], 831 [occupazione con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità], 843 [limite agli incrementi per l’occupazione di aree destinate a mercati e limite agli incrementi applicabili per il 2020])

In secondo luogo, dovrebbe essere meglio precisata la portata normativa delle disposizioni che definiscono gli importi della tariffa standard. Tale importo è agganciato infatti solo ad un parametro temporale (tariffa annua o giornaliera) mentre il canone è commisurato anche alla superficie e ad altri parametri: appare quindi necessario chiarire a quale specifica misura di superficie la tariffa standard sia riferita.

Inoltre, appare opportuno un chiarimento circa l’esatta portata, con particolare riguardo ai profili finanziari, delle disposizioni recate dal comma 846. Tale norma prevede che gli enti possano affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del nuovo canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione anche di uno solo dei tributi sostituiti. Le condizioni contrattuali relative alla nuova attività di riscossione sono stabilite d'accordo tra le parti, tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni e, comunque, a condizioni economiche più favorevoli per l'ente.

Dal tenore della disposizione sembra quindi discendere la possibilità che vengano meno gli effetti di eventuali contratti di riscossione già in essere. Premessa l’opportunità di una conferma in proposito, andrebbe chiarito:

·        se le norme possano determinare il sorgere di un contenzioso da parte dei soggetti titolari dei contratti di cui cesseranno gli effetti in forza della norma in esame;

·        se le nuove condizioni economiche possano determinare perdite in capo a soggetti che rientrano nel perimetro delle pubbliche amministrazioni.

A tal fine si rileva che dette perdite non potrebbero essere compensate da corrispondenti miglioramenti dei saldi dei comuni, dal momento che i risparmi di questi ultimi restano nella disponibilità dei medesimi enti, che possono destinarli ad altre spese;

·        la portata della deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, tenuto conto che tale articolo, fra l’altro, stabilisce che l’affidamento a terzi delle attività di accertamento e riscossione dei tributi è disposto nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

 

Commi da 848 a 851
(Rettifica del Fondo di solidarietà comunale)

Le norme prevedono che la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sia incrementata di 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023, 560 milioni di euro a decorrere dal 2024 (comma 848).

L’incremento è destinato[207]a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarietà comunale.

I comuni beneficiari, nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse sono stabiliti con DPCM.

A decorrere dall'anno 2020, la dotazione del medesimo Fondo di solidarietà comunale è ridotta di 14,171 milioni di euro annui in conseguenza della minore esigenza di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI di cui ai commi da 807 a 852 (comma 850).

Si apportano, poi, le conseguenti modifiche all’articolo 1, comma 449, della legge n. 232/2016. Le modifiche riguardano la quota del Fondo di solidarietà comunale destinata ai comuni per compensare il minor gettito derivante dall’istituzione dell’IMU e della TASI (comma 851).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese  correnti

 

Incremento del Fondo di solidarietà comunale (comma 848)

100

200

300

100

200

300

100

200

300

Minori spese correnti

 

Riduzione del Fondo di solidarietà comunale (comma 850)

14,2

14,2

14,2

14,2

14,2

14,2

14,2

14,2

14,2

 

La relazione tecnica specifica che la riduzione della quota del Fondo di solidarietà comunale destinata a ristoro dei comuni è disposta considerato il maggior gettito che questi ricevono dall'assoggettamento alla nuova IMU del detentore di abitazioni locate come abitazioni principale precedentemente esclusi dal pagamento della TASI.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il maggior gettito comunale dovuto all'assoggettamento alla nuova IMU dei detentori di abitazioni locate come abitazioni principali (precedentemente esclusi dal pagamento della TASI) è stato quantificato in 14,45 milioni di euro dalla relazione tecnica riferita ai commi da 738 a 782. Tale cifra è superiore alla riduzione disposta dalle norme in esame (14,171) presumibilmente in quanto quest’ultima è riferita ai soli comuni che intervengono sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale. In proposito appare utile una conferma.

 

Comma 852
(Contributo alla Fondazione ANT Italia)

La norma assegna un contributo pari a 500 mila euro per l’anno 2020 alla Fondazione ANT Italia Onlus di Bologna al fine di sostenere le attività della Fondazione nell'assistenza medico specialistica a domicilio dei malati di tumore.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Fondazione ANT Italia Onlus di Bologna nell’assistenza medico specialistica gratuita a domicilio dei malati di tumore

0,5

 

 

0,5

 

 

0,5

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni in quanto l’onere è limitato al relativo stanziamento.

 

Comma 853
(Assunzione di personale nei comuni)

Le norme modificano l’articolo 33, comma 2, del decreto legge n. 33/2019. Tale norma consente l’assunzione di personale nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria. Le modifiche intervengono sui criteri destinati a stabilire se un ente locale ha le condizioni finanziarie richieste per poter disporre nuove assunzioni di personale.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica chiarisce che le norme introducono una nuova soglia, superiore rispetto a quella prevista dalla norma vigente, verso la quale convergono i comuni che registrano un rapporto tra la spesa di personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tra rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, superiore a tale nuova soglia.

Inoltre, viene stabilito che i comuni che registrano un rapporto compreso tra i due valori soglia devono contenere la spesa di personale entro limiti di quella registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, che si collocano al di sotto del valore soglia inferiore e che fanno parte di Unioni dei comuni, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità da destinare alle predette unioni, laddove i nuovi spazi finanziari non lo consentissero, possono incrementare la spesa di personale oltre il limite di tale soglia di un valore che consenta l'assunzione di una unità di personale.

La relazione conclude affermando che la disposizione, nel confermare i nuovi principi in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato sulla base della sostenibilità finanziaria degli enti, non determina effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma modificata consente assunzioni di personale da parte dei comuni “fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione”.

 

Commi 854 e 855
(Rinvio al 2021 di misure per ritardi nel pagamento di debiti commerciali)

Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, modificano, in primo luogo, alcuni commi della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) volti ad accelerare il pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti territoriali e favorire il rispetto dei tempi di pagamento. Le modifiche, tra l’altro, rinviano dal 2020 al 2021 l’applicazione di un regime sanzionatorio posto a carico degli enti che non siano “buoni pagatori. Le misure sanzionatorie prevedono che gli enti in questione effettuino accantonamenti obbligatori in bilancio a garanzia del pagamento dei debiti commerciali. Alle disposizioni della legge di bilancio 2019 non erano stati ascritti effetti ai fini dei saldi.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto nei tendenziali non sono stati cifrati effetti positivi, considerata la necessità di ipotizzare, in previsione e a fini prudenziali, il rispetto del quadro legislativo vigente in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare atteso che non erano stati ascritti effetti in relazione all’eventuale accantonamento al Fondo di garanzia per il pagamento dei debiti commerciali.

 

Comma 856
(Clausola di salvaguardia regioni a statuto speciale)

La norma stabilisce a stabilire che le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni.

 

In merito ai profili di quantificazioni non si hanno osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle disposizioni.

 

Comma 858
(Incremento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili)

Le norme – modificate durante l’esame al Senato - prevedono che il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200, della L. 190/2014, sia incrementato di 15.189.498 euro per l'anno 2020, di 46.011.123 euro per l'anno 2021, dì 31.454.444 euro per l'anno 2022, dì 201.599.290 euro per l'anno 2023, dì 215.491.923 euro per l'anno 2024, dì 167.952.895 euro per l'anno 2025, dì 378.644.496 euro per l'anno 2026, di 336.492.531 euro per l'anno 2027, di 176.504.373 euro per l'anno 2028, di 176.312.770 euro per l'anno 2029, di 176.037.560 euro per l'anno 2030, di 175.510.748 euro per l'anno 2031, di 177.283.937 euro per l'anno 2032, di 177.257.125 euro per l'anno 2033 e di 177.236.989 euro annui a decorrere dall'anno 2034.

La norma è stata modificata al Senato a seguito di numerosi emendamenti che hanno previsto la copertura di oneri a valere sulle originarie disponibilità indicate dalla norma in esame nella sua originaria formulazione (art. 99, co. 2, A.S. 1586)

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Incremento del Fondo esigenze indifferibili

15,19

46,01

31,45

15,19

46,01

31,45

15,19

46,01

31,45

 

La relazione tecnica non considera le norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che l’onere in questione è limitato allo stanziamento previsto.

 

Comma 859
(Finanziamento ammissione dei medici alle scuole di specializzazione area sanitaria)

La norma autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 26 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 per l’ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Finanziamenti bandi ammissione medici alle scuole di specializzazione area sanitaria

25

25

26

25

25

26

25

25

26

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 860
(Risorse derivanti dal “decreto fiscale” – DL n. 124/2019)

La norma abroga i commi 1 e 2 dell’articolo 59 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (cd. “decreto fiscale”). In tal modo, sono soppressi gli incrementi del Fondo per la riduzione della pressione fiscale e del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari, alimentati dagli effetti migliorativi derivanti dal citato decreto-legge.

In dettaglio, l’art. 59, comma 1, del decreto fiscale incrementa il fondo per la riduzione della pressione fiscale di 5.337,946 milioni di euro per l'anno 2020, di 4.381,756 milioni di euro per l'anno 2021, di 4.181,756 milioni di euro per l'anno 2022, di 4.180,756 milioni di euro per l'anno 2023, di 4.166,516 milioni di euro per l'anno 2024 e di 4.168,136 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Il comma 2 del medesimo art. 59 incrementa il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali (di cui all’articolo 6, comma 2, del DL n. 154 del 2008) di 26 milioni di euro per l'anno 2020, 25 milioni di euro per l'anno 2021 e 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Le predette risorse di cui all’art. 59, comma 1, sono espressamente destinate al raggiungimento degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione Fondo riduzione pressione fiscale (soppressione art.59, co.1, DL 124/2019)

5.337,9

4.381,8

4.181,8

5.337,9

4.381,8

4.181,8

5.337,9

4.381,8

4.181,8

Minori spese c/capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione Fondo attualizzazione contributi (soppressione art.59, co.2, DL 124/2019)

 

 

 

26,0

25,0

21,0

26,0

25,0

21,0

 

La relazione tecnica illustra la norma ed afferma che le risorse dei due Fondi in esame concorrono al raggiungimento degli obiettivi programmatici della presente legge.

Si rammenta che al comma 3 dell’art. 59 del citato “decreto fiscale” vengono individuate le coperture relative agli oneri derivanti dal decreto medesimo, fra i quali – in particolare – quelli derivanti dai commi 1 e 2, i quali sono, quantitativamente, i più significativi.

La relativa copertura è individuata (ai sensi del comma 3, lettera e), del medesimo art. 59) nel corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal decreto fiscale. Fra tali fonti di copertura, sono quantitativamente prevalenti le maggiori entrate, in particolare quelle attribuite agli effetti delle disposizioni in materia contrasto all’evasione fiscale e contributiva e alle frodi fiscali di cui al Capo I del Titolo I del decreto fiscale e dalle disposizioni in materia di giochi di cui al Capo II del Titolo I.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma impiega, quali risorse (minori spese) nel quadro finanziario della legge di bilancio, le disponibilità di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 59 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (cd. “decreto fiscale”), derivanti, in misura prevalente, da maggiori entrate ascritte al medesimo decreto legge, attualmente in fase di conversione, e iscritte sul Fondo per la riduzione della pressione fiscale e sul Fondo per l’attualizzazione dei contributi pluriennali.

Al netto delle variazioni disposte sui due Fondi, resta quindi confermato il contributo delle predette risorse alla manovra (pur modificandosi la qualificazione contabile delle stesse, da maggiori entrate a minori spese).

Tanto premesso, non si formulano osservazioni nel presupposto della conversione del decreto legge n. 124/2019, senza modifiche riferite all’art. 59, commi 1 e 2.

 

Comma 861
(Fondo per il finanziamento ordinario delle università)

Le norme, introdotte durante l’esame presso il Senato, prevedono il rifinanziamento del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università in ragione di 5 milioni di euro nel 2021, 15 milioni di euro nel 2022, 25 milioni di euro nel 2023, 26 milioni di euro nel 2024, 25 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, di 46 milioni di euro a decorrere dal 2027.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Incremento Fondo per il finanziamento ordinario delle università

 

5,00

15,00

 

5,00

15,00

 

5,00

15,00

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che gli oneri in esame sono limitati allo stanziamento previsto.

 

Comma 862
(Incremento Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti)

Normativa vigente. L'articolo 2, comma 6-sexies, del D.L. n. 225/2010[208], come modificato dall’articolo 14 della legge n. 122/2016[209], disciplina il “Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti”, che è surrogato, quanto alle somme corrisposte a titolo di indennizzo agli aventi diritto, nei diritti della parte civile o dell’attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno.

L'articolo 11, comma 1, della legge n. 4/2018[210] ha incrementato la dotazione del Fondo sopra descritto di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per le seguenti finalità:

§  della quota pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa, almeno il 70 per cento deve essere destinato a favore dei minori e il restante per interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti [lettera a)];

§  della quota pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 è destinata, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equità fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze [lettera b)].

 

La norma incrementa di 1 milione di euro per l'anno 2020 la dotazione del Fondo sopra descritto per essere ripartita in parti uguali a favore delle finalità indicate alle lettere a) e b) dell'articolo 11, comma 1, della legge n. 4/2018.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiore spesa corrente

 

Incremento del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, destinato in parti uguali all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e alle misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi 863-865
(
Disaccantonamento di somme relative al pagamento di interessi su titoli del debito pubblico)

Normativa vigente. L’art. 27 del decreto legge n. 237 del 2016 ha disposto che, per l'anno 2017, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di competenza e di cassa, di cui all'allegato 1, articolo 1, comma 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono rispettivamente incrementati di 20 miliardi di euro.

All'onere derivante dalle maggiori emissioni nette di titoli pubblici di cui al comma 1, nell'importo massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2017, di 232 milioni di euro per l'anno 2018 e di 290 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 – aumentati a 148 milioni di euro per l'anno 2017, a 359 milioni di euro per l'anno 2018 e a 426 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto - si è provveduto:

a) quanto a 14 milioni per l'anno 2017, 51 milioni per l'anno 2018, 129 milioni di euro per l'anno 2019 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e a 129 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2017, a 81 milioni di euro per l'anno 2018 e a 61 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per 10 milioni di euro per l'anno 2017, 70 milioni di euro per l'anno 2018 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2 milioni di euro per l'anno 2017 e per 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 2 milioni di euro per l'anno 2017 e per 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 e l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 2 milioni di euro per l'anno 2017 e per 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018;

d) quanto a 88 milioni di euro per l'anno 2017, a 127 milioni di euro per l'anno 2018 e a 136 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali. 

Le risorse di cui alle lettere b) e c), sono state iscritte sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica e, unitamente a quelle di cui alla lettera a) e d), sono state accantonate e rese indisponibili in termini di competenza e di cassa.

Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare al Parlamento, sulla base delle effettive emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui al presente decreto-legge, si provvede alla riduzione degli stanziamenti accantonati di cui al comma 3 in misura corrispondente al finanziamento dei maggiori interessi passivi, ovvero al disaccantonamento delle risorse che si prevede di non utilizzare per le finalità di cui al presente decreto.

 

Le norme, in considerazione del venir meno della necessità di accantonamento dell’importo dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all’articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, dispongono quanto segue (comma 863):

- le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di competenza e cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro per l’anno 2020;

- le risorse di cui al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi plurien­nali di cui all’articolo 6, comma 2, del de­creto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, conver­tito, con modificazioni, dalla legge 4 di­ cembre 2008, n. 189 sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di cassa, per un importo pari a 99 milioni di euro per l’anno 2020.

Si dispone altresì che:

- il Fondo per interventi strut­turali di politica economica sia ridotto di 213 milioni di euro per l’anno 2020, di 3 milioni di euro nell’anno 2028, di 45,9 milioni di euro nel 2029 ed è incrementato di 10 milioni di euro nel 2030 e di 25 milioni di euro nel 2031 (comma 864);

- il Fondo per la compensa­zione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attua­lizzazione di contributi pluriennali sia ridotto di 203 milioni di euro per l’anno 2020 e di 16 milioni di euro per l’anno 2021 e sia incrementato di 145 mi­lioni di euro annui a decorrere dal 2022 (comma 865).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Minori

spese correnti

 

FISPE

213

 

 

213

 

 

213

 

 

Minori

spese conto capitale

 

Fondo contributi pluriennali

 

 

 

203

16

 

203

16

 

Maggiori

spese conto capitale

 

Fondo contributi pluriennali

 

 

 

 

 

145

 

 

145

 

La relazione tecnica evidenzia che disposizione è volta a rendere disponibili, per un importo pari a 213 milioni per l'anno 2020, in termini di competenza e di cassa, le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, che erano state accantonate in attuazione dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n.237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n.15.

Sono altresì rese disponibili, per un importo di 99 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di cassa, le risorse di cui al Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Tale operazione si rende possibile in quanto le disponibilità necessarie a fronteggiare gli interessi passivi relativi alle emissioni realizzate nel 2017 ai sensi della predetta norma sono iscritte negli ordinari capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativi agli interessi sul debito pubblico facendo venire meno la necessità di mantenere indisponibili le risorse dei predetti Fondi.

Per quanto attiene alle ulteriori disposizioni che modificano le dotazioni dei due Fondi sopra indicati, la RT nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni con riguardo al disaccantonamento di somme a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica e sul Fondo per l’attualizzazione dei contributi pluriennali (comma 863), che, secondo la RT, si rende possibile in quanto le disponibilità necessarie a fronteggiare gli interessi passivi relativi alle emissioni realizzate nel 2017 ai sensi del DL 237/2016 (recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio) sono iscritte negli ordinari capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativi agli interessi sul debito pubblico facendo venire meno la necessità di mantenere indisponibili le risorse dei predetti Fondi.

 In proposito si ricorda che gli oneri riferiti alla predetta spesa per interessi erano definiti come limiti di spesa e che la documentazione presentata nel corso dell’esame parlamentare sottolineava il “potenziale, ma non certo, utilizzo dei margini di indebitamento autorizzati dal Parlamento”.

Tanto premesso, appare utile acquisire informazioni circa l’andamento effettivo della spesa per interessi in questione alla luce delle emissioni effettuate.

Tali informazioni appaiono opportune anche per chiarire la finalità delle variazioni disposte dai commi 864 e 865 sempre a valere sui Fondi sopra menzionati, rispetto ai quali la RT non fornisce precise indicazioni.

 

Commi da 866 a 875
(Recepimento degli Accordi tra Governo e Regioni Sardegna e Siciliana)

Le norme recate dai commi da 867 a 873 recepiscono l’accordo in materia di finanza pubblica siglato tra il Governo e la regione Sardegna il 7 novembre 2019 (comma 866).

L’accordo è sottoscritto ai sensi del comma 875 della legge di bilancio 2019, vale a dire come accordo bilaterale inteso a determinare il necessario contributo della regione alla finanza pubblica.

L’Accordo attua le sentenze della Corte costituzionale n. 77/2015, n. 154/2017 e n. 10/2018 - nelle quali viene affermato che il principio della leale collaborazione informa i rapporti che intercorrono tra lo Stato e le autonomie speciali - e n. 6/2019, con la quale la Corte ribadisce la necessità di arrivare ad una ridefinizione delle relazioni finanziarie tra lo Stato e la regione Sardegna. L’Accordo dà anche attuazione alla sentenza del TAR della Sardegna n. 194/2019, con la quale viene censurata una norma in contrasto con le norme statutarie che attribuiscono, tra l’altro, alla regione Sardegna a decorrere dal 2010, i sette decimi di tutte le entrate erariali dirette o indirette [art. 8, lettera m) dello statuto L. cost. 3/1948 e D.Lgs. 114/2016]. Il ricorso aveva per oggetto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 11 gennaio 2018, con il quale sono state definite le modalità di attribuzione alla Sardegna della compartecipazione al gettito delle ritenute e delle imposte sostitutive dei redditi di capitale. Il TAR ha dichiarato illegittimo l’articolo 1 del decreto in quanto faceva decorrere i nuovi criteri di calcolo solo dall’anno 2017, in contrasto con le norme statutarie che fissano la decorrenza del nuovo sistema di calcolo dall’anno 2010.

Si determina l’ammontare del contributo alla finanza pubblica della regione in 684,210 milioni di euro per il 2018, 536 per il 2019 e di 383 milioni di euro a decorrere dal 2020. A decorrere dal 2020 tali importi sono versati all’erario entro il 30 aprile di ciascun anno; in caso di mancato versamento, il Ministero dell’economia è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione (comma 868).

Si ricorda che la legge di bilancio 2019 n. 145/2018, al comma 875 prevede, in assenza di un accordo bilaterale tra Stato e Regione, che il contributo di finanza pubblica dovuto dalla regione Sardegna è pari a 536 milioni di euro per ciascun anno dal 2019 al 2021. Rispetto a quanto stabilito dalla precedente legge di bilancio, quindi, la norma in esame prevede, per gli anni a decorrere dal 2020, una riduzione del contributo dovuto dalla regione di 153 milioni annui.

Si disciplina la possibilità da parte dello Stato di modificare unilateralmente il contributo. La modifica è possibile solo se la variazione è disposta per un periodo di tempo limitato ed è adottata in presenza di eccezionali esigenze di finanza pubblica.

Si dà attuazione al punto 5 dell’Accordo che tratta della definizione del contenzioso pregresso in materia di entrate tributarie spettanti alla Regione. A titolo transattivo e a saldo e stralcio di ogni pretesa relativamente alle entrate tributarie pregresse, è attribuito alla Regione un trasferimento di complessivi 412 milioni di euro in cinque anni (comma 870) distribuiti come segue:

·        7 milioni di euro per l’anno 2020;

·        116 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022;

·        46 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024

·        81 milioni di euro per l’anno 2025.

Si attribuisce alla Regione un trasferimento di risorse aggiuntive per spese di investimento per complessivi 1.425,8 milioni di euro (comma 871, primo periodo) da destinare a finalità specificatamente indicate. Le risorse sono attribuite secondo la seguente scansione temporale:

·        33,8 milioni di euro per l’anno 2020;

·        114 milioni di euro per l’anno 2021;

·        91 milioni di euro per l’anno 2022;

·        97 milioni di euro per l’anno 2023;

·        94 milioni di euro per l’anno 2024;

·        105 milioni di euro per l’anno 2025;

·        49 milioni di euro per l’anno 2026;

·        117 milioni di euro per l’anno 2027;

·        95 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031;

·        145 milioni di euro per l’anno 2032;

·        200 milioni di euro per l’anno 2033.

Le somme saranno erogate per una quota pari al 20 % come acconto, previa attestazione del Presidente della Regione dell’avvenuto inizio dei lavori o della sottoscrizione dei contratti di acquisto e per la restante quota dell’80 % a seguito della realizzazione degli stati di avanzamento dei lavori o dell’avvenuta consegna degli immobili acquistati. La eventuale rimodulazione delle quote annuali, è possibile nel rispetto delle norme della legge di contabilità e finanza pubblica concernenti la rimodulazione delle quote annuali delle autorizzazioni pluriennali di spesa disposte con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio (legge 196/2009, art. 30, comma 2).

Si assegna alla Regione un trasferimento di 111 milioni di euro per spese di investimento nel settore sanitario, a valere sulle risorse per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, previste dall’articolo 20 della legge n. 67 del 1988 ed incrementate da ultimo dal comma 555 della legge di bilancio 2019 n. 145/2018. Le modalità di erogazione delle somme sono le stesse previste per il trasferimento destinato a spese di investimento in opere pubbliche (comma 871, ultimo periodo).

Si attribuisce alle province della regione Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari, un contributo di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Il contributo verrà ripartito tra gli enti in modo tale da compensare il concorso alla finanza pubblica richiesto ai medesimi enti dall’articolo 1, comma 418 della legge di stabilità 2015 n. 190/2014 (comma 872).

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in oggetto, ha disposto la copertura degli oneri correnti sopra descritti e di quello, sempre di parte corrente, derivante dal contributo destinati agli enti di area vasta della regione siciliana indicati al paragrafo successivo con le risorse del Fondo già destinato - nella formulazione originaria dell’articolo 100 del disegno di legge finanziaria - ai territori delle Regioni a statuto speciale, non più riprodotto nel testo approvato dal Senato[211].

Il Fondo recava una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020, di 359 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 289 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 324 milioni di euro per l'anno 2025 e di 243 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Gli oneri coperti derivano da:

·         la riduzione di 153 milioni annui a decorrere dal 2020 del contributo alla finanza pubblica dovuto dalla regione Sardegna (comma 868);

·         l’attribuzione di risorse alla regione Sardegna per la definizione del contenzioso pregresso per una somma di 412 milioni di euro in cinque anni (comma 870) e agli enti di area vasta per 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 (comma 872);

·         attribuzione di risorse agli enti di area vasta della Regione siciliana per 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 (comma 875).

Le spese in conto capitale relative ai trasferimenti alla Regione Sardegna di risorse per spese di investimento per complessivi 1.428,8 milioni (comma 871, primo periodo) sono coperte mediante riduzione del già citato Fondo di cui al comma 126 della legge di bilancio 2019 n. 145/2018) alimentato con le risorse del Fondo investimenti enti territoriali (comma 874). Per l’anno 2020 tali risorse non coprono l’intero ammontare dovuto, attestandosi a 15 mln di euro, in luogo di 33,8 mln. L’importo di 18,8 mln è rinvenuto a valere su somme iscritte in conto residui e versate all’entrata del bilancio dello Stato nel medesimo esercizio 2020.

Le spese di investimento nel settore sanitario, pari a 111 milioni di euro (comma 871, ultimo periodo), sono a valere – come già ricordato - sulle risorse per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, previste dall’articolo 20 della legge n. 67 del 1988 ed incrementate da ultimo dal comma 555 della legge di bilancio 2019.

Infine si attribuisce agli enti di area vasta della Regione siciliana, liberi consorzi di comuni e città metropolitane, un contributo di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. In modo analogo a quanto disciplinato in relazione agli enti di area vasta della regione Sardegna, il contributo verrà ripartito tra gli enti in modo tale da compensare il concorso alla finanza pubblica richiesto ai medesimi enti dall’articolo 1, comma 418 della legge di stabilità 2015 n. 190/2014 (comma 875).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Minore concorso alla finanza pubblica della regione Sardegna (comma 868)

 

 

 

153

153

153

153

153

153

Trasferimento alle regione Sardegna (comma 870)

7

116

116

7

116

116

7

116

116

Contributo alle province sarde e a Cagliari (comma 872)

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Contributo ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Sicilia (comma 873)

80

80

80

80

80

80

80

80

80

Maggiori spese in conto capitale

 

Investimenti regione Sardegna (comma 871)

33,8

114

91

33,8

114

91

33,8

114

91

Minori spese in conto capitale

 

Fondo per investimenti nelle regioni a statuto speciale (comma 874)

15

114

91

15

114

91

15

114

91

Versamento all’entrata residui Fondo investimenti (comma 874)

 

 

 

18,8

 

 

18,8

 

 

Maggiori entrate extratributarie

 

Minore concorso alla finanza pubblica della regione Sardegna (comma 868)

153

153

153

 

 

 

 

 

 

Versamento all’entrata residui Fondo investimenti (comma 874)

18,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni.

 

In merito ai profili di quantificazione, per quanto attiene all’utilizzo per l’anno 2020 di risorse iscritte in conto residui (per 18,8 mln di euro), occorrerebbe verificare l’impatto di tale utilizzo rispetto ai saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

 

Comma 876
(Modalità di ripiano del disavanzo di amministrazione degli enti territoriali)

La norma stabilisce che il disavanzo di amministrazione degli enti territoriali, applicato al bilancio nell'esercizio precedente e non ripianato a causa del mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni, può essere ripianato nei tre esercizi successivi, in quote costanti, con altre risorse dell'ente ovvero, sempre nei medesimi tre esercizi, in quote determinate in ragione dell'esigibilità dei suddetti trasferimenti secondo il piano di erogazione delle somme comunicato formalmente dall'ente erogatore, anche mediante sottoscrizione di apposita intesa con l'ente beneficiario.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non amplia la capacità di spesa degli enti in oggetto.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma, sebbene non ampli, in linea di principio, la capacità complessiva di spesa dell’ente, appare tuttavia suscettibile di creare spazi finanziari per maggiori spese che rilevano ai fini della determinazione dell’indebitamento netto di ciascun anno; ciò in ragione del fatto che viene ridotta la misura delle spese da impegnare annualmente per ripianare il disavanzo (queste ultime spese  non rilevano invece ai fini della determinazione del saldo di indebitamento).

Si assume tuttavia che la norma possa essere considerata neutrale, salvo diverso avviso del Governo, considerato che l’emergere di tale disavanzo deriva da circostanze non prevedibili (mancata esecuzione di una sentenza da parte di una amministrazione pubblica, i cui effetti non appare probabile che possano essere già stati registrati ai fini dei tendenziali di finanza pubblica).  

 

Comma 877
(Rifinanziamento del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)

La norma, introdotta dal Senato, modificano l'articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, che prevede l’istituzione di un Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti. Le modifiche incrementano la dotazione del fondo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese  correnti

 

Fondo contenziosi connessi a sentenze relative a calamità o cedimenti

10

10

10

10

10

10

10

10

10

 

La relazione tecnica si limta a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento.

 

Comma 878
(Fondo per la cooperazione sui movimenti migratori)

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 621, della L. 232/2016 (Legge di bilancio 2017) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per l'anno 2017, per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie.

Tale Fondo è stato successivamente rifinanziato dalla legge di bilancio per 30 milioni per l’anno 2018 (passati da 30 milioni a 28 milioni con il decreto-legge n. 119/2018) e per 50 milioni di euro per il 2019.

 

Le norme prevedono che le risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 621, della L. 232/2016, appositamente rinominato, siano destinate anche a Paesi non africani di importanza prioritaria per i movimenti migratori. A tale Fondo è assegnata una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per l'anno 2022.

Si segnala che durante l’esame presso il Senato sono stati altresì soppressi i commi 2 e 3 dell’articolo 101, dell’AS 1586, recanti l’incremento delle tariffe relative ai diritti consolari, modificando la tabella allegata al D. Lgs. 71/2011. A tali incrementi erano ascritte maggiori entrate extratributarie in ragione di 23 milioni di euro nel 2020 e di 25 milioni di euro a decorrere dal 2021. A copertura di tale soppressione è stato ridotto l’incremento del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all’articolo 99, comma 2, dell’AS 1586.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Fondo cooperazione movimenti migratori

30,0

30,0

40,0

30,0

30,0

40,0

30,0

30,0

40,0

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione prevede che il fondo di cui all'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, iscritto nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sia esteso anche ai Paesi non africani d'importanza prioritaria per i movimenti migratori e che sia, pertanto, rinominato "Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori".

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che si potrà provvedere alla nuova finalizzazione nel limite delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che l’onere è limitato allo stanziamento previsto.

Peraltro, la RT attesta la non onerosità delle disposizioni. Sul punto appare necessario un chiarimento.

 

Comma 879
(Cittadini di origine italiana di nazionalità venezuelana)

Le norme prevedono che ai cittadini di origine italiana di nazionalità venezuelana, che hanno presentato richiesta del possesso dello status civitatis italiano alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sia concesso il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o il permesso di soggiorno per esigenze di carattere umanitario. A tal fine è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020.

Si veda anche il comma 881.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Riconoscimento della cittadinanza in favore dei cittadini stranieri di origine Italiana di nazionalità venezuelana che presentano richiesta dello status civitatis italiano per esigenza di carattere umanitario

0,10

 

 

0,10

 

 

0,10

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, riguardo all’autorizzazione di spesa prevista, non si formulano osservazioni, essendo l’onere configurato come limite di spesa. Tuttavia, poiché lo stesso sembra stabilito a fronte della concessione ai cittadini di origine italiana di nazionalità venezuelana del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per esigenze di carattere umanitario, andrebbero esplicitati i criteri utilizzati per determinare l’ammontare della stessa autorizzazione di spesa. Ciò al fine di valutarne la congruità rispetto alle finalità indicate dalla norma.

 

Comma 880
(Contributo allo studio di fattibilità del ''Progetto Transaqua'')

La norma cofinanzia con euro 1.500.000 per il 2021 lo studio di fattibilità del ''Progetto Transaqua''.

L’intervento è a carico del Fondo per la cooperazione sui movimenti migratori e ha lo scopo di attuare l'articolo 6 del Memorandum firmato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Lake Chad Basin Commission.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma.

 

La relazione tecnica afferma che le risorse utilizzate per il cofinanziamento sono iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sul Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni.

 

Comma 881
(Riconoscimento della cittadinanza in favore dei cittadini stranieri di origine italiana di nazionalità venezuelana)

La norma autorizza la spesa di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di accelerare i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza in favore dei cittadini stranieri di origine italiana di nazionalità venezuelana che presentano richiesta del possesso dello status civitatis italiano.

Si veda anche il comma 879.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Riconoscimento della cittadinanza in favore dei cittadini stranieri di origine Italiana di nazionalità venezuelana che presentano richiesta dello status civitatis italiano per esigenza di carattere umanitario

0,5

0,5

 

0,5

0,5

 

0,5

0,5

 

 

La relazione tecnica afferma che la norma autorizza la spesa di 500.000 euro per l’anno 2020 al fine di porre in essere le attività necessarie alla concessione del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, ovvero il permesso di soggiorno per esigenze di carattere umanitario, richiesto dai cittadini di origine italiana di nazionalità venezuelana che hanno presentato richiesta del possesso dello status civitatis italiano alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento. Tuttavia, sarebbe opportuno che fossero esplicitati i criteri utilizzati per determinare l’ammontare della stessa autorizzazione di spesa, al fine di valutarne la congruità rispetto alle finalità indicate dalla norma

 

Commi 882-883
(Fondo minori non accompagnati)

La norma incrementa di 1 milione di euro per ogni anno a decorrere dal 2020 la dotazione del Fondo Minori stranieri non accompagnati di cui all’articolo 1, comma 181, della legge n. 190/2014 da destinare nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma alle seguenti finalità:

a) interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, di cui alla legge 7 aprile 2017, n. 4 7;

b) rimborso a favore delle aziende di un importo fino al 50 per cento dei costi sostenuti per permessi di lavoro retribuiti accordati come clausola di maggior beneficio ai tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, fino a 60 ore per tutore, per adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria.

e) rimborso a favore dei tutori volontari delle spese sostenute per adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Fondo minori non accompagnati

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

La relazione tecnica afferma che gli interventi previsti dalla norma in esame sono effettuati nei limiti dello stanziamento disposto dalla medesima.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere configurato come limite di spesa.

 

Comma 884
(
Contributo a favore delle associazioni combattentistiche)

La norma riconosce alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Contributo a favore delle associazioni combattentistiche

(comma 884)

 

0,2

0,2

 

0,2

0,2

 

0,2

0,2

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni tenuto conto che l’ammontare di 200.000 euro annui è riferito alla spesa complessiva per le associazioni combattentistiche, come si evince dal prospetto riepilogativo e dalla relazione tecnica.

 



[1]     Datata 16 dicembre 2019.

[2]     In particolare:

      •     l’articolo 24, comma 5, del DL 83/2012 prevede che per la gestione dell’agevolazione il Ministero dello sviluppo economico possa avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara. L’articolo 3 del decreto interministeriale prevede che per la gestione della misura di agevolazione il Ministero dello sviluppo economico si avvalga di una piattaforma informatica;

      •     l’articolo 2, comma 8, del DL 89/2012 e l’articolo 5, comma 1, del decreto interministeriale prevede che i controlli sulla corretta fruizione del credito d’imposta siano effettuati dal Ministero dello sviluppo economico e avvengano sulla base della documentazione contabile.

[3]     Di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50/2016.

[4]     Si tratta dell’articolo 1, commi da 139 a 148 della citata legge n. 145/2018.

[5]     Di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

[6]     Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro la data del 31 marzo 2024.

[7]     Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge n. 196/2009, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.

[8]     Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ed il Ministro dell'istruzione e dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

[9]     Di cui all’articolo 1, comma 140 della legge n. 232/2016.

[10]   Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

[11]   Di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2015.

[12]   Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.

[13]   L’ente locale deve aver rispettato gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n 145,

[14]   Di cui Allegato n. 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011.

[15]   Cfr. art. 4-ter del DL n.111/2019.

[16]   Di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

[17]   Per ciascuna delle finalità è istituito un apposito conto corrente di tesoreria centrale.

[18]   Di cui all’art. 30, commi 2 e 3, del DL n. 83/2012. Si rammenta che il Fondo ha, fra le altre finalità, quella della promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese.

[19]   Di cui all'articolo l, commi da 855 a 859, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[20]   Di cui al Titolo I, Capo 01, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

[21]   Di cui all'articolo l, comma 822, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

[22]   Di cui all’articolo 1, comma 48, della L. n. 147/2013.

[23] Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.

[24]   La norma fa riferimento agli aiuti compatibili con il mercato interno, ed in particolare agli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti.

[25]   Ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge n. 104/1992.

[26]   L’art. 7-bis, del DL n. 92/2008 prevede in particolare che: il personale militare impiegato venga posto a disposizione dei prefetti interessati (comma 1); il piano di impiego sia adottato con decreto interministeriale (comma 2); nel corso delle operazioni i militari agiscano con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza (comma 3).

[27]   Di cui all’art. 24, commi 74 e 75, del DL n. 78/2009.

[28]   Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DL n. 136/2013. La norma richiamata ha autorizzato i Prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, ad avvalersi di un contingente massimo di 850 unità di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari.

[29]   Di cui al comma 7 dell'articolo 7 dei DPR n. 227/2003.

[30]   In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del D.lgs. n. 165/2001.

[31] Anche con forme contrattuali flessibili.

[32] Si richiama l'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

[33] Di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.

[34]   Come definita dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104.

[35]   La detrazione spetta in misura piena per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza di almeno classe A o con impianti dotati di apparecchi ibridi;  la detrazione è ridotta al 50% per gli infissi, schermature solari e sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con specifica efficienza energetica; sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con specifica classe di efficienza.

[36]   Più esattamente titolari di redditi di pensione fino a 7.500 euro, redditi di terreni fino a 185,92 euro, reddito dell’abitazione principale, reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 8.000 euro, specifiche tipologie di reddito assimilato a lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 4.800 euro.

[37]   Comma 1, dell’articolo 10 del DL n. 34/2019.

[38]   Tale procedura risulta esplicitata nella Nota del Governo del 20 novembre 2018 presentata in risposta alle richieste formulate dalla Commissione Bilancio in relazione al disegno di legge di bilancio 2019.

[39]   Comma 1, dell’articolo 10 del DL n. 34/2019.

[40]   Ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 91/1981, che disciplinano il rapporto di prestazione sportiva dell’atleta a titolo oneroso, configurabile come lavoro subordinato o come lavoro autonomo.

[41]   Di cui all'articolo 15 del D.L. n. 185/2015.

[42]   Si tratta di finanziamenti per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. A fronte di tali finalità, il contributo di cui all'articolo 2, comma 4, del DL 69/2013, è concesso con una maggiorazione pari al 30 per cento della misura massima ivi stabilita.

[43]   Di cui all'art. 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

[44]   Fissata dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

[45]   Per un mero errore tipografico la RT scrive “500.00 euro”.

[46]   Di cui all’art. 37, comma 6, del DL n. 66/2014.

[47]   Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

[48]   Di cui all'articolo 3 del D.lgs. n.65/2017.

[49]   Con decreto ministeriale.

[50]   Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6.

[51]   L’art. l, comma 201, della legge n. 107/2015, incrementa, a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali nel limite di euro 544,18 milioni nel 2015, 1.828,13 milioni nel 2016, 1.839,22 milioni nel 2017, 1.878,56 milioni nel 2018, 1.915,91 milioni nel 2019, 1.971,34 milioni nel 2020, 2.012,32 milioni nel 2021, 2.053,60 milioni nel 2022, 2.095,20 milioni nel 2023, 2.134,04 milioni nel 2024 e 2.169,63 milioni annui a decorrere del 2025.

[52]   Di cui all'articolo 19 della legge n. 230/1998, nuove norme in materia di obiezione di coscienza.

[53]   Di cui all'articolo 1, comma 587, della legge n. 232/2016.

[54]   Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti.

[55]   Di cui all'articolo 1, commi 252 e seguenti, della sopra citata legge n. 232/2016

[56]   Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.

[57]   La norma fa riferimento alle delle istituzioni di alta cultura come le Accademie di belle arti, all'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonché ai Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati.

[58]   in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis del D.lgs. n. 165/2001

[59]   Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

[60]   Sottoscritta dal Ministero dell’economia e delle finanze e in data 3 settembre 2013 e da ultimo prorogata ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 205/2017 comma 1126.

[61]   Dove si fa riferimento alla dichiarazione individuale di carattere non finanziario finalizzata ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, i suoi risultati e l'impatto dalla stessa prodotta, nonché i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.

[62]   Di cui all'articolo 2 del DL n 34 del 2019; il regime, sinteticamente prevedeva l'applicazione dell'aliquota IRES agevolata al 22,5 % per il 2019, al 21,5% per il 2020, al 21% per il 2022 ed al 20% dal 2023 solo sugli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, con esclusione delle banche.

[63]   Si tratta del fenomeno di imitazione di prodotti italiani.

[64]   Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.

[65]   Si richiama l’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

[66]   La disposizione prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari è composto da una parte fissa e da una parte variabile che non possono superare rispettivamente i 50.000 euro annui.

[67] Di cui all'articolo 1, comma 6 della legge27 dicembre 2013, n. 147.

[68]   di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge n. 296/2006.

[69] Di cui ai commi 14 e 15 dell’articolo 8 della legge n. 537/1993

[70]   Di cui all’articolo 1, comma 125 della legge n. 190/2014. Per l’anno 2019 il bonus è disciplinato dall’articolo 23-quater del decreto-legge n. 119/2018

[71]   Modificando l’articolo 1, comma 354, della legge n. 232 del 2016 (legge di stabilità per il 2017).

[72]   Di cui all’articolo 1, comma 411, della legge n. 208/2015

[73]   Di cui all’articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773/1931.

[74]   Di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223/2006

[75]   Di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537/1993

[76]   Determinati dalla modifica intervenuta con l’articolo 42, comma 2-bis del D.L. n. 248/2007.

[77]   D.P.R. n. 917/1986.

[78]   Tali indennità sono determinate con decreto interministeriale.

[79]   La norma precisa che si tratta di proventi già iscritti nello stato di previsione della spesa del MIBACT, che vengono conseguentemente ridotti in termini di competenza e di cassa.

[80]   Disciplina del cinema e dell'audiovisivo.

[81] Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali, di credito d'imposta per investimenti pubblicitari nei settori editoriale, televisivo e radiofonico, di normativa antincendio negli edifici scolastici e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020, nonché misure a favore degli istituti superiori musicali e delle accademie di belle arti non statali.

[82]   L’articolo 1, della legge n. 163/1985 prevede che l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, del Fondo unico per lo spettacolo per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero.

[83]   Anziché il 1° gennaio 2020.

[84]   Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

[85]   Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali.

[86]   Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

[87]   Trasformazione in fondazione dell'ente autonomo «La Triennale di Milano», a norma dell'articolo 11 della legge n. 59/1997.

[88]   Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.

[89]   Statali e paritarie di ogni ordine e grado.

[90]   Anche in formato digitale.

[91]   Statali e paritarie.

[92]   Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge n. 107/2015. Nella disposizione richiamata si definisce «IoStudio - La Carta dello Studente -» come la carta, è una tessera nominativa cui sono associate funzionalità volte ad agevolare l'accesso degli studenti a beni e servizi di natura culturale, servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ausili di natura tecnologica e multimediale per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico, allo scopo di garantire e supportare il diritto allo stu

[93]   La norma fa riferimento a coloro che possono esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusività, una serie di esercizi commerciali, tra le quali rivendite di carburanti e di oli minerali, bar, esercizi di vendita di libri o equiparati.

[94]   Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 224/1998, recante “Trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria”.

[95]   Di cui all'articolo 8, comma 1-quinquies, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135.

[96]   Tramite la società costituita ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del DL n. 135/2018.

[97]   Modificando l’articolo 2, comma 1-bis della legge n. 238//2012, Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale.

[98]   Ovvero dell'autorità politica delegata, ove nominata, ad avvalersi della suddetta Struttura di missione

[99]   Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[100] Confluita nel “Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato” e nel “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”.

[101] Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

[102] A tal fine si richiama l’articolo 10, comma 1, nr. 5), della legge n. 195/1958.

[103] Secondo l'art. 88, comma 1, lett. a) del TUIR, sono da considerarsi sopravvenienze attive, quindi tassabili ai fini IRES, " le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli considerati alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 85 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 86".

[104] L’Alta Commissione è composta da: composta da: a) sei rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente; b) un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano; c) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani; d) un rappresentante designato dal Ministero dell'interno; e) un rappresentante designato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; f) un rappresentante designato dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri; g) un rappresentante designato dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri Emendamento presentato dal Governo, come previsto da un emendamento approvato al Senato.

[105] Alla disposizione originaria, introdotta dall’articolo 60-sexies del DL n. 50/2017, non sono ascritti effetti finanziari.

[106] Riferita all’articolo 23, co. 1, del DL n. 34/2019 che ha introdotto i commi da 4-bis a 4-quinquies all’articolo 7.1 della legge n. 130/1999.

[107] Ai sensi del quale le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa di 200 euro ciascuna anche per atti e provvedimenti emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d’impresa ma che siano in possesso di specifici requisito.

[108] In forza della partecipazione di un’associazione di promozione sociale iscritta al registro da almeno cinque anni, ovvero di società o ente dalla stessa istituito, che assista il futuro conduttore nella stipulazione del contratto di locazione con la società veicolo di appoggio.

[109] Di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (superticket)

[110] Cfr. articolo 9 del presente DDL

[111] Art. 9 del testo originario.

[112] Tenuto conto, altresì, di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute di cui al comma 427 della medesima legge.

[113] (Articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

[114] Di cui all'intesa del 15 settembre 2016 sancita in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

[115] Di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 179 del 2012.

[116] Si ricorda infatti che in base alla formulazione vigente prima delle modifiche introdotte nel 2015 l'INPS aveva ritenuto che entro il termine del 31 dicembre 2015 per i soggetti interessati dovevano essere decorsi anche i predetti termini per la decorrenza del trattamento pensionistico Cfr. le circolari INPS nn. 35 e 37 del 2012.

[117] Ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159

[118] Di cui all’articolo 1, comma 1187, della legge n. 296/2006.

[119] Il comma 662 fissa prevede che il contributo sia pari allo 0,35 per cento della retribuzione contributiva e pensionabile. Dal sito INPS si evince altresì che i pensionati, già dipendenti pubblici, versano lo 0,15% della pensione.

[120] Anche con forme contrattuali flessibili.

[121] Anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali.

[122] Di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 che prevede, nell’ambito della revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, l’utilizzo diretto dei lavoratori titolari del trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento di indennità di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione.

[123] L’articolo 37, comma 1, lettera a), della L. 416/1981 prevede che il trattamento di pensione possa riguardare i soggetti con almeno 35 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2014, 36 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 37 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018.

[124] Di cui all'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del DL 78/2010.

[125] In deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 102 del 2004, in base al quale il Fondo di solidarietà nazionale attua interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 2 nei limiti previsti dalla normativa comunitaria.

[126] Di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto-legge n. 83/2012

[127] Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole.

[128] Il comma 170 reca un’autorizzazione di spesa pari a 295 milioni annui dal 2013 al 2022 per finanziare il contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l’ambiente. L’autorizzazione è stata poi rifinanziata dalla legge n. 145 del 2018 e successivamente ridotta di 1 miliardo nel 2019 dal DL n. 1 del 2019, articolo 22, relativo alle misure urgenti a sostegno di Banca Carige spa.

[129] Si veda quanto chiarito dalla relazione illustrativa, sopra riportata.

[130] Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

[131] Che stabilisce un vincolo di spesa per il personale a tempo determinato per cui gli enti locali non possono superare il 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

[132] Di cui all'articolo 1, commi 469 e 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

[133] Stato di avanzamento dei lavori.

[134] Di cui all'articolo 9, comma 2, della legge n. 482/1999. La legge reca norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche.

[135] Il limite è fissato dall’articolo 15, comma 1, della legge n. 482/1999.

[136] Decreto legislativo n. 267/2000.

[137] L’articolo 82, comma 11.

[138] Su proposta del Ministro per gli affari regionali, previo parere della Conferenza unificata.

[139] Di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

[140] Si tratta dell'allegato A al decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 14 marzo 2019. L’allegato A di tale decreto provvede al riparto a favore dei comuni del contributo compensativo, pari complessivamente a 110 milioni di euro, per l'anno 2019. La ripartizione di tale somma è prevista dall’articolo 1, comma 895-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019, introdotto dall'articolo 11-bis, comma 8, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135.  

[141] Sono richiamate le disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1, lettera b), all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

[142] Di cui all'articolo 206 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

[143] Di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.

[144] D'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali.

[145] La relazione illustrativa allegata al provvedimento originario (A.S. 1586) chiarisce la norma si è resa necessaria in vista dell’inclusione del comune nell’ambito dell’unione doganale UE.

[146] Si interviene sull’art. 1, co. 3, lettera a) del d.lgs. n. 504/1995 (TUA), ai sensi del quale per “territorio dello Stato” si intende “il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d’Italia e delel acque italiane del lago di Lugano”.

[147] Si interviene sull’articolo 67, comma 1, lettera d) del DPR n. 633/1972.

[148] Più precisamente cinque periodi d’imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019.

[149] Si applica la disciplina fiscale prevista, per Campione d’Italia, dall’art. 188-bis del TUIR.

[150] Più precisamente, il credito d’imposta si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2024.

[151] Escludendo però gli autoveicoli per il servizio di linea per il trasporto di persone.

[152] Di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

[153] Di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

[154] Di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

[155] La relazione tecnica afferma che il dato è calcolato anche basandosi sul dato esperienziale nell'ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione a partire dall'anno 2013.

[156] Il Piano è previsto dall’articolo 1, comma 513 della legge n. 208/2015. Il comma 513 citato stabilisce che l'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predispone il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.

[157] Ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie.

[158] Da adottare entro 180 giorni.

[159] Per un refuso, la RT fa riferimento al 2019.

[160] Novellando l'articolo 6, comma 4, del D.lgs. n. 30/2013.

[161] La NADEF 2019 afferma che “rispetto alla previsione del DEF di aprile, la stima della spesa pensionistica nel 2019 è tuttavia rivista al ribasso di circa 1,4 miliardi, di cui circa 1,2 miliardi riscontrati dal minor numero di domande di pensionamento anticipato con il nuovo canale sperimentale rispetto alla platea di soggetti che potevano beneficiare dell’agevolazione. La nuova stima si basa anche su una previsione prudenziale delle domande che perverranno da qui a fine anno. Per gli anni successivi, si ipotizza una distribuzione graduale degli accessi al pensionamento nel 2020 e nel 2021, con conseguenti economie pari a 1,7 miliardi nel 2020 e 400 milioni nel 2021. Tali valutazioni previsionali saranno aggiornate nei prossimi mesi sulla base degli andamenti effettivi”.

[162] Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 196/2019.

[163] Di cui all'art. 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 che tratta del riuso delle soluzioni e standard aperti.

[164] Di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

[165] Che reca disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.

[166] Entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

[167] Entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di rinegoziazione.

[168] Ai sensi dell’art. 2, comma 222 e ss. della legge, n. 191/2009.,

[169] Di cui all’art. 2, comma 222 della legge n. 191/2009.

[170] Di cui all'articolo 2, comma 222 e ss., della legge n. 191/2009.

[171] Di cui all'articolo 184, comma 5-bis.3 e all'articolo 241-bis, commi 4-bis e 4-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

[172] Si segnala che, rispetto all'importo complessivo di 1 miliardo di cui si dispone l'accantonamento un quarto (250 milioni di euro) avviene nel programma di spesa "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta" che consta di una dotazione annua di 79.000 milioni di euro nel 2020, ripartita perlopiù su capitoli di spesa obbligatoria. I rimanenti 750 milioni di euro interessano il programma "Fondi di riserva e speciali", che reca una dotazione di 5,2 miliardi di euro nel 2020; comprensiva anche del Fondo di riserva spese obbligatorie (capitolo 3000 dello stato di previsione del MEF), la cui dotazione annua prevista ai sensi della disciplina vigente ammonta a 900 milioni per il triennio 2020/2022.

 

[173] Di cui all’articolo 1, commi da 78 a 81 della legge n. 145 del 2018.

[174] Di cui all’art. 39-octies, comma 5, del d.lgs. n. 504/1995 disposto ai sensi dell’articolo 14, n. 1, secondo periodo, della direttiva 2011/64/UE.

[175] Di cui all’art. 39-octies, comma 6, del d.lgs. n. 504/1995 disposto ai sensi dell’articolo 7, n. 4, secondo periodo, della direttiva 2011/64/UE.

[176] Si tratta della somma tra IVA e accisa.

[177] Deriva da 3.707.026/57.046.695.

[178] Deriva da 48.817.883/57.046.695.

[179] Deriva dal rapporto tra le quantità immesse in consumo di Tabacco fumo, Sigaretti, Sigari e Fiuti (per un totale di 2.272.339) e il totale delle quantità complessivamente consumate (57.046.695).

[180] L'accisa minima è applicata sui prezzi fino a euro 130/kg per i sigari, fino a euro 136/kg per i sigaretti e fino a euro 213,34/kg per i trinciati per sigarette. Un kg equivale convenzionalmente a 200 pezzi per i sigari e a 400 pezzi per i sigaretti.

[181] Pari attualmente a euro 20,9 il kg.

[182] Pari attualmente al 50,97 per cento del prezzo di vendita.

[183] Secondo il sistema di calcolo previsto all'articolo 39-octies del TUA.

[184] Incluse quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi.

[185] Presentato dalla Autobrennero e da approvare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno 2012 e previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano.

[186] Secondo il comunicato stampa del MIT, ente concedente, i protocolli “definiscono i termini per il passaggio della concessione delle tratte autostradali attualmente affidate ad Autobrennero Spa e ad Autovie Spa a due società interamente pubbliche. Per la tratta 'A22', 314 km di autostrada, hanno firmato le 16 amministrazioni pubbliche socie dell'attuale gestione. Parte dell’introito dello Stato che deriverà dalla concessione verrà utilizzato per il completamento del corridoio ferroviario attraversante il Brennero. Per Autovie, 210 km di autostrade che comprendono anche parte della A4, hanno firmato le due Regioni socie che raccoglieranno in seguito le adesioni delle altre amministrazioni locali.” (cfr. http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=4245).

[187] I protocolli sono stati conclusi, rispettivamente, tra il MIT e la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio Scandinavo Mediterraneo e sottoscrittici del predetto Protocollo e tra il MIT e le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, interessate allo sviluppo del corridoio Mediterraneo, e sono tesi a promuovere la cooperazione istituzionale per lo sviluppo dei medesimi corridoi.

[188] Entro 30 giorni dalla data di affidamento di cui al comma 4,

[189] Fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449

[190] ai sensi dell’articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997, sopra descritto.

[191] Di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.

[192] Di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto direttoriale 12 ottobre 2011, sopra citato.

[193] In effetti, il 2020 è bisestile, ma la differenza di calcolo è irrisoria e può essere trascurata.

[194] Tali effetti sono desumibili dalla tabella riassuntiva riportata in fondo alla relazione tecnica. Secondo la tabella (che riprende i medesimi dati forniti nel testo della RT), nel 2020 l’incremento del PREU è pari a 495,8 + 135,4 = 631,3 milioni. Sottraendo gli effetti dell’abrogazione dell’art. 26 del DL 124/2019 (vedi colonna di destra), pari a 498,9 milioni, il risultato netto è 132,4 milioni (631,3 – 498,9). Analogamente, per gli anni 2021 e 2022, l’incremento del PREU è pari a 510,3 + 141,1 = 651,4 milioni, cui vanno sottratti 524,7 milioni già ascritti all’abrogato art. 26, donde: 651,4 – 524,7 = 126,7 milioni annui.

[195] Nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana.

[196] Il catalogo considera le sole annualità 2016 e 2017, mentre l’annualità 2018 non è oggetto di stima in quanto “i valori preventivati potrebbero in alcuni casi discostarsi dagli anni precedenti a causa di nuovi interventi legislativi”.

[197] QE = quota energetica del costo della materia prima gas, espresso in euro per MJ, determinato dall'ARERA.

[198] La disposizione recepisce la disciplina vigente in materia (art. 7-bis, DL n. 34/2019).

[199] Articolo 1, comma 14, lettera d), Legge n. 208/2015.

[200] Di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n, 285, che reca il Codice della strada.

[201] Ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Tale articolo, fra l’altro, stabilisce che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

[202] Obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20,000 abitanti.

[203] Articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

[204] Di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

[205] Di cui al capo II del decreto legislativo n. 507/1993.

[206] Di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

[207] Operando le necessarie modifiche all’articolo 1, comma 449 della citata legge n. 232/2016.

[208] Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

[209] Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016.

[210] Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici.

[211] Questa parte della copertura non figura nel testo dal momento che deriva, come già specificato, dalla soppressione di una norma recata dal testo base del disegno di legge di bilancio.