Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Le leggi - Legge di bilancio 2019 - Volume III - Articolo 1, comma 802 - Articolo 19
Riferimenti: AC N.1334/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 58/9 - Volume III
Data: 16/01/2019
Organi della Camera: V Bilancio, Assemblea

 

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Dossier n. 78/9 Volume III

 

 

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Progetti di legge n. 58/9 Volume III

 

 

 

 

 

 

Il presente dossier è articolato in quattro volumi:

§  Volume I - Articolo 1, commi 1 – 401;

§  Volume II - Articolo 1, commi 402 – 801;

§  Volume III - Articolo 1, comma 802 – Articolo 19;

§  Volume IV – Stati di previsione.

 

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INDICE VOLUME I

 

TAVOLA DI RAFFRONTO......................................................... 27

PARTE I – Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici................................................................................... 55

Articolo 1, comma 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato)..... 55

Articolo 1, commi 2 e 5 (Sterilizzazione clausole di salvaguardia IVA e accise)............................................................................................... 57

Articolo 1 comma 3 (Aliquota IVA dispositivi medici)........................... 60

Articolo 1, comma 4 (IVA agevolata prodotti di panetteria).................. 62

Articolo 1, comma 6 (Sterilizzazione aumento accise carburanti)......... 64

Articolo 1, commi 7-8 (Interessi passivi società immobiliari)............... 65

Articolo 1, commi 9-11 (Estensione del regime forfetario).................... 67

Articolo 1, comma 12 (Deducibilità IMU immobili strumentali)............ 73

Articolo 1, commi 13-16 (Imposta sostitutiva per lezioni private e ripetizioni)......................................................................................... 74

Articolo 1, commi 17-22 (Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni)............................................................ 76

Articolo 1, commi 23-26 (Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti Irpef)................................................................................................. 81

Articolo 1, comma 27 (Detrazioni fiscali per i cani guida per i non vedenti)        86

Articolo 1, commi 28-34 (Tassazione agevolata utili reinvestiti in beni materiali strumentali e incremento dell’occupazione)........................... 87

Articolo 1, commi 35-50 (Imposta sui servizi digitali).......................... 95

Articolo 1, commi 51 e 52 (Abrogazione riduzione Ires enti non a scopo di lucro e Iacp)................................................................................... 101

Articolo 1, commi 53 e 54 (Dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria)......................................................................................... 103

Articolo 1, comma 55 (Credito d’imposta adeguamento tecnologico per invio telematico corrispettivi)............................................................ 107

Articolo 1, comma 56 (Esonero obbligo di fatturazione nei contratti di sponsorizzazione)............................................................................. 109

Articolo 1, commi 57 e 58 (Accise in materia di autotrasporto).......... 111

Articolo 1, comma 59 (Cedolare secca sugli immobili commerciali)... 114

Articolo 1, commi 60-65 (Proroga e rimodulazione dell’iperammortamento).................................................................... 116

Articolo 1, comma 66 (Estromissione agevolata beni strumentali)...... 122

Articolo 1, comma 67 (Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili)        124

Articolo 1, comma 68 (Proroga detrazioni sistemazione a verde)....... 128

Articolo 1, comma 69 (Proroga di termini in materia bancaria e creditizia)        130

Articolo 1, commi 70-72 (Modifiche al credito d’imposta per ricerca e sviluppo).......................................................................................... 131

Articolo 1, commi 73-77 (Credito di imposta per le imprese che acquistano prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati)....................... 140

Articolo 1, commi 78-81 (Credito d'imposta formazione 4.0).............. 144

Articolo 1, commi 82 e 83 (Fondazioni ex Ipab operanti in ambito sociale, sanitario e socio-sanitario)............................................................... 148

Articolo 1, commi 84-87 (Contributo per l'Istituto di riabilitazione e formazione dell'ANMIL).................................................................... 149

Articolo 1, comma 88 (Proroga della convenzione con Radio radicale) 150

Articolo 1, commi 89 e 90 (Canone RAI)........................................... 152

Articolo 1, commi 91-94 (Contributi dello Stato a società partecipate) 154

Articolo 1, commi 95, 96, 98 e 105 (Fondo investimenti Amministrazioni centrali)........................................................................................... 156

Articolo 1, comma 97 (Risorse del contratto di programma ANAS per interventi sugli svincoli delle tangenziali dei capoluoghi di provincia) 162

Articolo 1, comma 99 (Spazi finanziari per il sisma 2016).................. 163

Articolo 1, comma 100 (Proroga dei termini di ultimazione dei programmi di riqualificazione urbana)................................................................ 164

Articolo 1, comma 101 (Contributo alla RAI)..................................... 168

Articolo 1, comma 102 (Sperimentazione nelle città di velocipedi elettrici)        169

Articolo 1, comma 103 (Accesso alle zone a traffico limitato delle auto elettriche o ibride)............................................................................ 171

Articolo 1, comma 104 (Finanziamento autostrade ciclabili).............. 173

Articolo 1, commi 107-114 (Contributo per i piccoli investimenti dei comuni)............................................................................................ 174

Articolo 1, comma 115 (Riduzione del Fondo investimenti )................ 179

Articolo 1, commi 116-121 (Cessione di una quota di partecipazione in Invitalia SGR e in fondi da essa gestiti).............................................. 180

Articolo 1, commi 122,123 e 126 (Fondo investimenti Enti Territoriali) 186

Articolo 1, comma 124 (Personale utilizzato a tempo parziale da enti locali diversi da quelli di appartenenza)...................................................... 190

Articolo 1, comma 125 (Finanziamento per eventi calamitosi in Liguria)        192

Articolo 1, comma 127 (Riqualificazione di aree industriali dismesse) 193

Articolo 1, comma 128 (Elettrificazione della linea ferroviaria Biella – Novara)............................................................................................ 195

Articolo 1, comma 129 (Restauro della sede della “Società Dante Alighieri”)........................................................................................ 196

Articolo 1, comma 130 (Limiti acquisti di beni e servizi con Mercato elettronico della PA - MEPA)............................................................ 197

Articolo 1, commi 131 e 132 (Aeroporto di Reggio Calabria)............. 198

Articolo 1, comma 133 (Continuità territoriale con riferimento all’aeroporto di Crotone).................................................................. 199

Articolo 1, commi 134-148 (Risorse per la messa in sicurezza del territorio)......................................................................................... 202

Articolo 1, commi 149-152 (Risorse per il personale civile del Ministero dell'interno)...................................................................................... 215

Articolo 1, commi 153-155 (Interventi settore idrico)......................... 218

Articolo 1, commi 156-161 (Erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici di bonifica ambientale e rimozione dell’amianto)....... 229

Articolo 1, commi 162-170 e 106 (Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici)................................................................................. 232

Articolo 1, commi 171-175 (Fondo per la progettazione).................... 238

Articolo 1, commi 176-178 (Acceleratore degli investimenti regionali) 246

Articolo 1, commi 179-183 e 368 (InvestItalia).................................. 248

Articolo1, commi 184-199 (Definizione agevolata debiti tributari contribuenti in difficoltà economica).................................................. 252

Articolo 1, comma 200 (Rifinanziamento della “Nuova Sabatini”)...... 260

Articolo 1, comma 201 (Potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy)........................................................... 263

Articolo 1, comma 202 (Strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa)........................................................................... 266

Articolo 1, comma 203 (Fondo per contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell’Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) sulla microelettronica)......................................................... 269

Articolo 1, commi 204 e 205 (Rifinanziamento del Fondo crescita sostenibile per le aree di crisi industriale)......................................... 270

Articolo 1, commi 206-220 (Investimenti in capitale di rischio).......... 275

Articolo 1, comma 221 (Confidi)....................................................... 286

Articolo 1, commi 222-225 (Chiusura del Fondo rotativo fuori bilancio “Fondo Start Up”)............................................................................ 288

Articolo 1, comma 226 (Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things)............................................................................................. 291

Articolo 1, comma 227 (Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di difesa cibernetica)............................................................ 295

Articolo 1, commi 228, 230 e 231 (Voucher Manager)....................... 297

Articolo 1, comma 229 (Inclusione di ulteriori beni nella disciplina dell’iperammortamento).................................................................... 301

Articolo 1, commi 232 e 233 (Riqualificazione energetica degli edifici della P.A.) 303

Articolo 1, commi 234 e 235 (Finanziamenti per il trasporto merci intermodale con vie navigabili interne).............................................. 307

Articolo 1, commi 236, 238 e 240 (Portali per la raccolta di capitali on-line) 309

Articolo 1 comma 237 (Consulenza in materia di investimenti)........... 311

Articolo 1, comma 239 (Modifiche alla disciplina degli esperti indipendenti per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati in cui è investito il patrimonio degli OICR).................................................... 313

Articolo 1, commi 241-243 (Monitoraggio e controllo progetti settore aeronautico)..................................................................................... 316

Articolo 1, comma 244 (Scuola europea di industrial engineering and management).................................................................................... 319

Articolo 1, comma 245 (Modifiche alla normativa in materia di limiti all’utilizzo del denaro contante)........................................................ 320

Articolo 1, comma 246 (Concessioni demaniali marittime)................. 323

Articolo 1, comma 247 (Proroga dell'incentivo all'occupazione nel Mezzogiorno)................................................................................... 326

Articolo 1, commi 248-250 (Rifinanziamento trattamenti di integrazione salariale straordinaria gruppo ILVA)................................................ 328

Articolo 1, commi 251-253 (Trattamenti di mobilità di deroga)........... 330

Articolo 1, comma 254 (Stanziamento risorse per le aree di crisi complessa della regione Lazio)......................................................... 333

Articolo 1, commi 255-259 (Istituzione del Fondo per il reddito di cittadinanza e del Fondo per la revisione del sistema pensionistico)... 335

Articolo 1, comma 260 (Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici).................................................................................... 342

Articolo 1, commi 261-268 (Riduzioni transitorie della misura dei trattamenti pensionistici di importo elevato)....................................... 347

Articolo 1, comma 269 (Previdenza complementare dei dipendenti statali)        354

Articolo 1, commi 270-272 (Personale province e città metropolitane in materia di politiche attive del lavoro)................................................ 355

Articolo 1, commi 273 e 274 (Imposta sostitutiva sui redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno)................................................................................... 358

Articolo 1, comma 275 (Fondo per i poli universitari tecnico-scientifici nel Mezzogiorno)................................................................................... 362

Articolo1, comma 276 (Contratti a tempo determinato nei territori colpiti dal sisma del 2016)........................................................................... 363

Articolo 1, comma 277 (Pensionamento anticipato per i dipendenti di aziende editoriali e stampatrici di periodici in crisi)........................... 364

Articolo 1, comma 278 (Congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente)....................................................................................... 365

Articolo 1, comma 279 (Lavoratori esposti all’amianto)..................... 366

Articolo 1, comma 280 (Contributo in favore della Federazione italiana per il superamento dell'handicap)...................................................... 369

Articolo 1, commi 281 e 290 (Apprendistato e alternanza scuola-lavoro)        370

Articolo 1, comma 282 (Piani di recupero occupazionale).................. 372

Articolo 1, commi 283 e 284 (Indennizzo per la cessazione di attività commerciale).................................................................................... 374

Articolo 1, comma 285 (Politiche attive del lavoro)............................ 376

Articolo 1, comma 286 (Fondo nazionale per le politiche migratorie). 378

Articolo 1, commi 287-288 (Fondo per il sostegno diretto alle minoranze cristiane perseguitate nelle aree di crisi)........................................... 380

Articolo 1, comma 289 (Contributo annuo del MAECI al Comitato atlantico).......................................................................................... 382

Articolo 1, commi 291-295 (Incentivi giovani conducenti del settore autotrasporto).................................................................................. 383

Articolo 1, comma 296 (Dispositivi antiabbandono)........................... 386

Articolo 1, comma 297 (Compensazioni per i maggiori oneri del trasporto merci ferroviario)............................................................................. 388

Articolo 1, commi 298-300 (Assunzioni nella pubblica amministrazione)        390

Articolo 1, commi 301 e 302 (Limiti di spesa per assunzioni nella PA) 394

Articolo 1, commi 303 e 304 (Assunzioni presso il Ministero dello sviluppo economico)....................................................................................... 397

Articolo 1, commi 305 e 306 (Assunzioni di personale per arsenali e stabilimenti militari)......................................................................... 399

Articolo 1, commi 307-311 (Assunzione di personale amministrativo presso il Ministero della giustizia)................................................................ 401

Articolo 1, comma 312 (Assunzioni sisma Umbria)............................ 406

Articolo 1, comma 313 (Assunzioni Ministero Interno)....................... 407

Articolo 1, commi 314 e 315 (Assunzioni di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)............................... 409

Articolo 1, comma 316 (Assunzione di personale a contratto presso gli uffici della rete diplomatico-consolare).............................................. 411

Articolo 1, comma 317 (Assunzioni presso il Ministero dell’ambiente) 413

Articolo 1, commi 318 e 319 (Assunzioni e ampliamento di organici presso l’Avvocatura dello Stato)................................................................... 417

Articolo 1, commi 320 e 321 (Assunzioni nella giustizia amministrativa) 420

Articolo 1, comma 322 (Assunzioni di nuovi referendari della Corte dei conti)............................................................................................... 422

Articolo 1, commi 323-325 (Disposizioni in materia di personale delle Agenzie fiscali)................................................................................. 424

Articolo 1, commi 326–328 (Contributo in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione)..................................................................................... 427

Articolo 1, comma 329 (Comando di personale presso il Ministero della Salute).............................................................................................. 430

Articolo 1, commi 330-332 (Assunzioni di personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali)        432


 

Articolo 1, comma 333 (Adeguamento delle retribuzioni del personale a contratto degli uffici della rete diplomatico-consolare)....................... 435

Articolo 1, comma 334 (Trattamento economico del personale del MAECI in servizio all’estero)........................................................................ 437

Articolo 1, comma 335 (Personale della carriera diplomatica)........... 440

Articolo 1, comma 336 (Dotazione organica di personale  dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)........................................ 442

Articolo 1, comma 337 (Compiti della società Cassa depositi e prestiti per la cooperazione allo sviluppo)........................................................... 444

Articolo 1, commi 338, 339, 342 (Assunzioni nel Mibac).................... 447

Articolo 1, comma 340 (Risorse per le istituzioni culturali)................ 452

Articolo 1, comma 341 (Risorse per l’Istituto per la storia del Risorgimento italiano)....................................................................... 454

Articolo 1, comma 343 (Rapporti di lavoro a tempo determinato in istituti e luoghi della cultura)......................................................................... 455

Articolo 1, comma 344 (Obbligo di comunicazione)........................... 457

Articolo 1, comma 345 (Dotazione organica del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca).......................................................... 458

Articolo 1, commi 346 e 347 (Assunzioni a tempo indeterminato ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente))....................... 459

Articolo 1, commi 348 e 349 (Assunzioni presso il MEF).................... 462

Articolo 1, commi 350-353 (Revisione degli assetti organizzativi periferici del Ministero dell'economia e delle finanze)....................................... 463

Articolo 1, comma 354 (Consultazione delle fatture elettroniche)....... 466

Articolo1, commi 355-359 (Assunzioni nel Ministero della salute)...... 468

Articolo 1, commi 360-366 (Disposizioni in materia di procedure concorsuali nelle pubbliche amministrazioni)..................................... 473

Articolo 1, commi 369-371 (Assunzioni di personale da parte dell’Accademia della Crusca)............................................................ 476

Articolo 1, commi 372-374 (Assunzioni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)............................................................. 479

Articolo 1, commi 375 e 376 (Dirigenza sanitaria del Ministero della salute e dell'AIFA)............................................................................ 482

Articolo 1, commi 377-380 (Assunzioni di magistrati ordinari)........... 484

Articolo 1, commi 381-388 (Assunzioni straordinarie nelle Forze di Polizia)............................................................................................ 488

Articolo 1, commi 389-393 (Assunzioni straordinarie nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)........................................................................... 495

Articolo 1, commi 394 - 397 (Personale Capitanerie di porto)............ 498

Articolo 1, comma 398 (Armonizzazione trattamento assicurativo personale volontario Vigili del fuoco)................................................ 501

Articolo 1, comma 399 (Divieto assunzioni personale)....................... 502

Articolo 1, commi 400 e 401 (Assunzioni e progressioni di carriera di ricercatori universitari).................................................................... 503

 

 


INDICE VOLUME II

 

Articolo 1, comma 402 (Chiamata diretta di ricercatori negli enti pubblici di ricerca) 509

Articolo 1, comma 403 (Deroga alla disciplina delle assunzioni a tempo determinato per le Università private) 511

Articolo 1, commi 404 e 980 (Finanziamento degli enti di ricerca vigilati dal MIUR) 513

Articolo 1, commi 405 e 406 (Interventi per l’Accademia Nazionale dei Lincei) 514

Articolo 1, commi 407 e 408 (Contributo straordinario all’European Brain Research Institute) 516

Articolo 1, commi 409-413 (Scuola superiore meridionale) 518

Articolo 1, comma 414 (Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute) 521

Articolo 1, comma 415 (Assunzioni di personale educativo) 522

Articolo 1, comma 416 (Risorse per la Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice) 523

Articolo 1, commi 417 e 418 (INAIL) 524

Articolo 1, commi 419-421 (Investimenti mobiliari e immobiliari dell’INAIL) 527

Articolo 1, commi 422-433 (Dismissioni immobiliari) 529

Articolo 1, comma 434 (Società partecipate del Ministero dell’economia e delle finanze) 536

Articolo 1, comma 435 (Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro) 537

Articolo 1, commi 436-441 e 444 (Pubblico impiego: risorse per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici) 539

Articolo 1, comma 442 (Risorse aggiuntive per il comparto sicurezza e difesa) 545

Articolo 1, comma 443 (Trattamento economico accessorio per il personale dipendente DIA) 548

Articolo 1, comma 445 (Assunzioni presso l'Ispettorato nazionale del lavoro e sanzioni in materia di lavoro) 549

Articolo 1, commi 446-449 (Assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità) 555

Articolo 1, comma 450 (Assunzioni da parte delle Camere di Commercio) 558

Articolo 1, comma 451 (Riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate) 560

Articolo 1, comma 452 (Contributi in favore di biblioteche per ciechi o ipovedenti) 565

Articolo 1, commi 453 e 454 (Contributo in favore dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità) 567

Articolo 1, comma 455 (Dotazione del Fondo persone con disabilità grave – Fondo Dopo di noi) 569

Articolo 1, commi 456-458 (Istituzione del Fondo inclusione delle persone sorde e con ipoacusia) 571

Articolo 1, comma 459 (Fondo per le politiche giovanili) 573

Articolo 1, commi 460-464 (Istituzione del Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti) 574

Articolo 1, commi 465-469 (Interventi per gli Istituti tecnici superiori) 576

Articolo 1, commi 470-477 (Consiglio Nazionale Giovani) 581

Articolo 1, commi 478-480 (Misure di contrasto alla povertà educativa) 585

Articolo 1, comma 481 (Fondo nazionale servizio civile) 588

Articolo 1, comma 482 (Nuova disciplina del Fondo per le politiche della famiglia) 590

Articolo 1, commi 483 e 484 (Incremento del Fondo caregiver familiare) 598

Articolo 1, commi 485 e 486 (Misure di conciliazione vita-lavoro) 600

Articolo 1, comma 487 (Carta Famiglia) 602

Articolo 1, comma 488 (Buono per l’iscrizione in asili nido) 604

Articolo 1, commi 489-491 (Istituzione del Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità) 606

Articolo 1, comma 492 (Incremento del Fondo per le vittime di violenza domestica) 609

Articolo 1, commi 493-507 (Fondo Indennizzo Risparmiatori - FIR). 611

Articolo 1, comma 508 (Regolamento diretto di transazioni in cambi e titoli di imprese italiane operanti su mercati internazionali) 620

Articolo 1, comma 509 (Potenziamento della COVIP) 622

Articolo 1, commi 510-512 (Risorse per riduzione tempi di attesa prestazioni sanitarie) 623

Articolo 1, comma 513 (Sistema AGENAS di analisi e monitoraggio delle performance delle aziende sanitarie) 626

Articolo 1, commi 514-516 (Fabbisogno sanitario nazionale standard 2019 -2021) 628

Articolo 1, comma 517 (Estensione dell’ambito di attività dell’educatore professionale socio-pedagogico e pedagogista) 635

Articolo 1, commi 518 (Borse di studio per la formazione specifica di medici di medicina generale) 637

Articolo 1, comma 519 (Disposizioni per la valorizzazione dell’Istituto Mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione - ISMETT) 638

Articolo 1, comma 520 (Fondo per il diritto al lavoro dei disabili) 640

Articolo 1, comma 521 (Contratti di formazione specialistica) 641

Articolo 1, comma 522 (Medici in servizio presso reti dedicate alle cure palliative) 643

Articolo 1, comma 523 (Finanziamento IRCCS delle reti oncologica e cardiovascolare del Ministero salute) 646

Articolo 1, comma 524 (Qualificazione degli IRCCS come organismi di ricerca) 648

Articolo 1, commi 525 e 536 (Pubblicità sanitaria e Incarichi di direttore sanitario nelle strutture private di cura) 649

Articolo 1, commi 526-532 (Trasferimenti al FSN da parte dell’INAIL per la trasmissione in via telematica dei certificati medici di infortunio e malattia professionale) 651

Articolo 1, comma 533 (Retribuzioni per i disabili) 654

Articolo 1, commi 534 e 535 (Infortuni domestici) 656

Articolo1, commi 537-542 (Iscrizione agli albi professionali di taluni professionisti in ambito sanitario ed equipollenza dei diplomi universitari di educatore professionale socio-sanitario) 658

Articolo 1, comma 543 (Disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali) 664

Articolo 1, comma 544 (Accertamenti diagnostici neonatali) 665

Articolo 1, commi 545-549 (Disposizioni varie in materia di spesa sanitaria e di concorsi per dirigenti medici) 668

Articolo 1, comma 550 (Trasferimento fondi medicinali innovativi e oncologici innovativi) 671

Articolo 1, commi 551 e 552 (Disposizioni in materia di sconto per le farmacie) 673

Articolo 1, commi 553 e 554 (Disposizioni in materia di negoziazione dei prezzi dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale) 676

Articolo 1, commi 555-556 e 559 (Programmi di edilizia sanitaria e contributo in favore del CNAO) 678

Articolo 1, comma 557 (Eventuale superamento dei limiti di spesa per i dispositivi medici) 680

Articolo 1, comma 558 (Sistemi e registri di sorveglianza sanitaria e dispositivi medici impiantabili) 681

Articolo 1, comma 560 (Fondazione per la ricerca sul pancreas) 683

Articolo 1, commi 561 e 562 (Risorse per i servizi di supporto per l’istruzione degli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio). 685

Articolo 1, comma 563 (Carta europea della disabilità) 687

Articolo 1, comma 564 (Fondo piattaforma italiana fosforo) 688

Articolo 1, comma 565 (Assunzioni Enti parco) 689

Articolo 1, commi 566-568 (Prevenzione incendi in istituti e luoghi della cultura, sedi del Ministero per i beni e le attività culturali, e sedi di altri Ministeri sottoposte a vincolo) 691

Articolo 1, commi 569 e 571 (Misure di prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo) 695

Articolo 1, comma 570 (Commissario per la casa da gioco di Campione d’Italia) 697

Articolo 1, comma 572 (Ospedale Mater Olbia) 699

Articolo 1, comma 573 (Finanziamento delle spese di manutenzione e gestione del sistema informativo della banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento -DAT) 702

Articolo 1, commi 574-584 (Disposizioni in materia di limiti per la spesa farmaceutica) 704

Articolo 1, comma 585 (Anagrafe nazionale vaccini ed anagrafi regionali vaccini) 709

Articolo 1, commi 586-588 (Presidenza italiana del G20, partecipazione dell’Italia ad EXPO 2020 a Dubai e disciplina enti internazionalistici) 710

Articolo 1, comma 589 (Partecipazione dell’Italia a iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale) 715

Articolo 1, comma 590 (Dotazione del fondo per la promozione dell’Italia) 717

Articolo1, comma 591 (Servizi penitenziari minorili) 719

Articolo 1, commi 592-596 (Disposizioni in tema di indennizzo in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti) 721

Articolo 1, commi 597-600 (Verifica dell’assegnazione degli stanziamenti statali ordinari in conto capitale su base territoriale) 728

Articolo 1, comma 601 (Modifiche alla misura “Resto al Sud”) 732

Articolo 1, commi 602-603 e 607 (Risanamento fondazioni lirico-sinfoniche) 736

Articolo 1, commi 604, 616 e 803 - secondo periodo (Card cultura per i diciottenni) 740

Articolo 1, commi 605, 608, 615, 818 (Risorse per lo spettacolo e per il cinema) 743

Articolo 1, commi 606, 614 e 619 (Risorse per le attività culturali e la sicurezza del patrimonio culturale in aree colpite da eventi sismici) 747

Articolo 1, comma 609 (Risorse per la promozione delle arti applicate) 749

Articolo 1, comma 610 (Risorse per la riqualificazione delle periferie urbane) 750

Articolo 1, comma 611 (Risorse per la digitalizzazione del patrimonio culturale) 751

Articolo 1, commi 612 e 613 (Risorse per le Capitali della cultura) 752

Articolo 1, comma 617 (Disposizioni in materia di filatelica) 755

Articolo 1, comma 618 (Salvaguardia siti e patrimonio culturale immateriale Unesco) 757

Articolo 1, comma 620 (Promozione dell’arte contemporanea italiana all’estero) 758

Articolo 1, commi 621-628 (Sport bonus) 759

Articolo 1, commi 629-633 (Riassetto della CONI Servizi Spa e modifica del sistema di finanziamento dello sport) 763

Articolo 1, commi 634-639 (Riforma dei concorsi pronostici sportivi) 770

Articolo 1, comma 640 (Somme per il Fondo “Sport e periferie”) 775

Articolo 1, commi 641-644 (Ripartizione dei diritti audiovisivi del campionato italiano di calcio) 777


 

Articolo 1, commi 645 e 646 (Ulteriori disposizioni in materia di sport) 782

Articolo 1, commi 647-650 (Disposizioni in materia di giustizia sportiva) 784

Articolo 1, comma 651 (Disposizioni in materia di titolarità dei diritti audiovisivi sportivi) 795

Articolo 1, comma 652 (Incremento del contributo al programma Special Olympics Italia) 797

Articolo 1, comma 653 (Mutui con finalità sportive) 799

Articolo 1, commi 657, 660 e 661 (Xylella fastidiosa) 805

Articolo 1, commi 658 e 659 (Fondo di garanzia prima casa e Cassa Depositi e Prestiti) 808

Articolo 1, commi 662-664 (Istituzione di un fondo per la gestione e la manutenzione delle foreste italiane e aumento percentuali di compensazione del legno) 812

Articolo 1, comma 665 (Interventi per il ripristino ambientale e per il sostegno della filiera del legno) 814

Articolo 1, comma 668 (Fondo derrate alimentari agli indigenti) 816

Articolo 1, commi 669-671 (Rafforzamento del sistema dei controlli per la tutela della qualità dei prodotti agroalimentari) 817

Articolo 1 commi 673 e 674 (Sostegno al reddito per i lavoratori della pesca nel periodo di sospensione dell’attività) 820

Articolo 1, commi 675-685 (Revisione delle concessioni demaniali marittime, sospensione dei canoni per le imprese balneari danneggiate dal maltempo) 822

Articolo 1, comma 686 (Esclusione del commercio al dettaglio su aree pubbliche dalle norme attuative della direttiva Bolkestein) 835

Articolo 1, comma 687 (Permanenza nei ruoli della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN) 849

Articolo 1, comma 688 (Incremento dell’autorizzazione di spesa per la struttura tecnica interregionale per i rapporti con il personale convenzionato con il SSN) 850

Articolo 1, commi 689-691 (Accisa sulla birra) 851

Articolo 1, commi 692-698 (Regime fiscale per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee) 854

Articolo 1, comma 699 (Regime fiscale per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi) 859

Articolo 1, commi 700 e 701 (Vendita diretta prodotti agricoli) 861

Articolo 1, commi 702 e 703 (Aziende agricole prealpine di collina) 863

Articolo 1, comma 704 (Eventi sismici del maggio 2012 - Contributo per la gestione commissariale del Veneto) 865

Articolo 1, comma 705 (Trattamento fiscale dei familiari dell’imprenditore agricolo) 866

Articolo 1, commi 706-717 (Bonus occupazionale per giovani eccellenze) 867

Articolo 1, commi 718 e 719 (A.N.P.A.L.) 871

Articolo 1, comma 720 (Incremento del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’Agenzia delle entrate) 873

Articolo 1, commi 721-724 (Modifiche al Testo unico sulle società a partecipazione pubblica) 875

Articolo 1, commi 725-727 (Equipe formative per innovazione didattica e digitale nelle scuole) 881

Articolo 1, commi 728 e 729 (Incremento del tempo pieno nella scuola primaria) 883

Articolo 1, comma 730 (Incremento delle dotazioni organiche dei licei musicali) 885

Articolo 1, comma 731 (Incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica) 887

Articolo 1, commi 732-737 (Istituto di ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile e Commissione speciale per la riconversione economica della città di Taranto) 888

Articolo 1, commi 738-740 (Rapporto di lavoro del personale ex co.co.co. presso le istituzioni scolastiche) 891

Articolo 1, comma 741 (Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione) 894

Articolo 1, comma 742 (Risorse per iniziative a favore degli studenti con disabilità nelle Istituzioni AFAM) 896

Articolo 1, commi 743-745 (Interventi a valere sul fondo Kyoto) 898

Articolo 1, comma 746 (Inquinamento acustico) 903

Articolo 1, comma 747 (Stanziamento del Fondo risorse decentrate MIBAC) 905

Articolo 1, comma 748 (Fondo per l’attuazione del programma di Governo) 906

Articolo 1, comma 749 (Fondi per le connessioni ferroviarie) 907


 

Articolo 1, comma 750 (Museo della Civiltà istriano-fiumano-dalmata e Archivio museo storico di Fiume) 909

Articolo 1, commi 751 e 752 (Pneumatici fuori uso - PFU) 910

Articolo 1, commi 753-755 (Fondo per sopravvenute esigenze di spese per acquisto di beni e servizi) 913

Articolo 1, comma 756 (Incremento dello stanziamento per la legge quadro sugli animali di affezione) 914

Articolo 1, commi 757, 760 e 761 (Servizi di pulizia e di mantenimento del decoro nelle scuole) 915

Articolo 1, comma 758 (Stanziamento per il Fondo di mobilità al servizio delle fiere) 920

Articolo 1, comma 759 (Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia) 921

Articolo 1, comma 762 (Limite de minimis per gli incentivi all’editoria e all’emittenza locale) 923

Articolo 1, comma 763 (Incremento del Fondo per il funzionamento delle scuole) 925

Articolo 1, commi 764 e 765 (Fondo contenzioso enti locali e contributi Torino per errata determinazione gettiti IMU) 926

Articolo 1, comma 766 (Soppressione dell’incremento di fondi disposto con il decreto n. 119 del 2018) 928

Articolo 1, commi 767 e 768 (Misure di razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l’immigrazione) 930

Articolo 1, comma 769 (Accesso dei Comuni al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati) 933

Articolo 1, commi 770 e 771 (Consip) 935

Articolo 1, commi 772-775 (Soppressione delle riduzioni tariffarie e dei contributi per le imprese editrici e radiotelevisive) 936

Articolo 1, comma 776 (Corrispettivo in favore di Consip) 940

Articolo1, comma 777 (Oneri in capo alle società emittenti) 941

Articolo 1, comma 778 (Interventi nei settori industriali ad alta tecnologia) 942

Articolo 1, comma 779 (Riduzione dei versamenti alla CSEA) 943

Articolo 1, comma 780 (Fondo efficienza giustizia - riqualificazioni) 946

Articolo 1, comma 781 (Riduzione del contributo alle Nazioni Unite) 948

Articolo 1, comma 782 (Riduzione dei seggi all'estero per le elezioni europee) 951

Articolo 1, comma 783 (Acquisizione all’erario di somme non utilizzate dalle scuole e dal MIUR) 953

Articolo 1, commi 784-787 (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) 955

Articolo 1, comma 788 (Abrogazione del "Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta") 958

Articolo 1, commi 789-791 (Rinegoziazione dei contributi ad organismi internazionali) 960

Articolo 1, commi 792 e 794-796 (Revisione del sistema di reclutamento dei docenti nella scuola secondaria e titolarità di tutti i docenti sulla singola scuola) 962

Articolo 1, comma 793 (Incremento del Fondo “La Buona Scuola”) 978

Articolo 1, commi 797 e 798 (Riduzioni e riprogrammazione di spese della Difesa) 980

Articolo 1, commi 799-801 (Terra dei fuochi e bonifiche dei siti inquinati) 984

 


INDICE VOLUME III

Articolo 1, comma 802 (Plastiche monouso) 989

Articolo 1, comma 803 , primo periodo (Indennità giornaliera settore pesca per periodi di fermo non obbligatorio) 993

Articolo 1, comma 803 , secondo periodo (Card cultura per i diciottenni) 994

Articolo 1, comma 804 (Disposizioni inerenti agli istituti del Mibac dotati di autonomia speciale) 995

Articolo 1, comma 805 (Fruizione crediti d’imposta) 998

Articolo 1, commi 806-809 (Agevolazioni per la vendita al dettaglio di giornali e periodici) 1001

Articolo 1, comma 810 (Contributi diretti a imprese radiofoniche e a imprese editrici di quotidiani e periodici) 1004

Articolo 1, commi 811 e 812 (Carta d’identità elettronica) 1009

Articolo 1, commi 813 e 814 (Disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta) 1015

Articolo 1, commi 815-817 (Celebrazioni ovidiane) 1017

Articolo 1, commi 819-826 (Semplificazione delle regole di finanza pubblica) 1019

Articolo 1, commi 827-830 (Disapplicazione di sanzioni agli enti locali per violazioni del patto di stabilità e del pareggio di bilancio) 1027

Articolo 1, comma 831 (Contabilità economico patrimoniale) 1031

Articolo 1, commi 832-843 (Misure per il rilancio degli investimenti e concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario) 1032

Articolo 1, comma 844 (Premialità di spese per investimento delle regioni) 1042

Articolo 1, commi 845-848 (Compensazione dei crediti e dei debiti delle regioni e delle province autonome in materia di tassa automobilistica) 1044

Articolo 1, commi 849-872 (Anticipazioni di liquidità agli enti territoriali e rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali) 1048

Articolo 1, comma 873 (Assunzioni personale sanitario nelle zone colpite dal sisma) 1059

Articolo 1, comma 874 (Ripiano del disavanzo a seguito di cancellazione di crediti) 1061

Articolo 1, commi 875-886 (Rapporti finanziari con le autonomie speciali) 1063

Articolo 1, comma 887 (Accoglienza richiedenti protezionale nelle Province autonome di Trento e Bolzano) 1074

Articolo 1, comma 888 (Minoranza italiana in Croazia e Slovenia e esuli istriani, giuliani e dalmati) 1076

Articolo 1, commi 889 e 890 (Contributi alle province per la manutenzione di strade e scuole) 1077

Articolo 1, comma 891 (Interventi bacino del Po) 1080

Articolo 1, commi 892-895 (Rimborso minor gettito TASI comuni) 1082

Articolo 1, comma 896 (Fondo sperimentale di riequilibrio delle province) 1085

Articolo 1, commi 897-900 (Utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo) 1088

Articolo 1, comma 901 (Spese per lavori pubblici urgenti degli enti locali) 1091

Articolo 1, commi 902-905 (Semplificazione adempimenti contabili degli enti locali) 1092

Articolo 1, comma 906 (Anticipazioni di tesoreria enti locali) 1096

Articolo 1, comma 907 (Anticipazione di somme ai comuni in dissesto per pagamenti in sofferenza) 1098

Articolo 1, comma 908 (Servizi di tesoreria dei piccoli comuni) 1100

Articolo 1, commi 909-911 (Fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici) 1102

Articolo 1, comma 912 (Deroghe al Codice dei contratti pubblici per lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea) 1105

Articolo 1, commi 913-916 (Programma straordinario per le periferie urbane) 1107

Articolo 1, commi 917 e 919 (Imposta comunale sulla pubblicità) 1112

Articolo 1, comma 918 (Risorse per il Ponte San Michele) 1114

Articolo 1, comma 920 (Fondo per la sicurezza urbana) 1115

Articolo 1, comma 921 (Fondo di solidarietà comunale) 1116

Articolo 1, commi 922-930 e 932 (Gestione commissariale per il debito pregresso di Roma Capitale) 1120

Articolo 1, comma 931 (Fondi per la metropolitana di Roma) 1129

Articolo 1, commi 933-936 (Ripristino straordinario della piattaforma stradale della grande viabilità di Roma) 1132

Articolo 1, commi 937, 938 e 952 (Disposizioni per il finanziamento degli investimenti regionali) 1134

Articolo 1, comma 939 (Disposizioni per agevolare la riduzione del debito delle regioni) 1139

Articolo 1, commi 940-950 (Rivalutazione quote societarie) 1141

Articolo 1, comma 951 (Commissari per il completamento del Piano nazionale per le città) 1143

Articolo 1, comma 953 (Proventi economici pattuiti tra operatori del settore delle fonti rinnovabili ed enti locali) 1146

Articolo 1, commi 954-957 (Incentivi per impianti di biogas realizzati da imprenditori agricoli) 1149

Articolo 1, commi 958 e 959 (Tavolo di lavoro in materia di autonomia di entrata delle Regioni) 1153

Articolo 1, comma 960 (Piano di riequilibrio finanziario pluriennale) 1156

Articolo 1, commi 961-964 (Rinegoziazione del debito degli enti locali relativo ai prestiti gestiti da Cassa depositi e prestiti S.p.A. per conto del MEF) 1159

Articolo 1, commi 965-967 (Riduzione dei costi della politica nelle regioni e nelle province autonome) 1161

Articolo 1, comma 968 (Elezioni suppletive) 1169

Articolo 1, comma 969 (Fondo aree di confine) 1172

Articolo 1, comma 970 (Fondo nazionale della montagna) 1176

Articolo 1, commi 971-977 (Fabbisogno finanziario delle università) 1177

Articolo 1, comma 978 (Turn over nelle università statali “virtuose”) 1182

Articolo 1, comma 979 (Incremento Fondo per il finanziamento ordinario delle università) 1186

Articolo 1, comma 980 (Finanziamento degli enti di ricerca vigilati dal MIUR) 1187

Articolo 1, comma 981 (Incremento Fondo borse di studio universitarie) 1188

Articolo 1, commi 982-984 (112 Numero Unico Europeo) 1189

Articolo 1, commi 985 e 987 (Esenzione IMU e proroga sospensione mutui su immobili inagibili sisma 2012) 1192

Articolo 1, comma 986 (Esclusione ISEE immobili inagibili) 1195

Articolo 1, comma 988 (Proroga stato di emergenza sisma Centro Italia) 1196

Articolo 1, comma 989 (Emergenza sisma Centro Italia - Contributo Camera dei deputati) 1198

Articolo 1, comma 990 (Proroga gestione straordinaria sisma Centro Italia) 1199

Articolo 1, commi 991, 993-995, 997 e 998 (Proroga termini sisma centro Italia) 1201

Articolo 1, comma 992 (Recupero di somme eccedenti i contributi dovuti in caso di contenzioso sugli interventi sostitutivi per la ricostruzione nelle regioni Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici iniziati nel 1997) 1204

Articolo 1, comma 996 (Contributo per i comuni colpiti dagli eventi sismici dell’aprile 2009 diversi dal Comune dell’Aquila) 1206

Articolo 1, commi 999 e 1000 (Proroga Convenzione Fintecna sisma 2012) 1207

Articolo 1, comma 1001 (Assunzioni di personale in deroga - sisma 2012) 1209

Articolo 1, commi 1002 e 1003 (Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro) 1211

Articolo 1, commi 1004 e 1005 (Disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche con riferimento alla città di Genova) 1213

Articolo 1, commi 1006-1009 (Proroga sospensione pagamento ratei mutui - sisma 2012) 1214

Articolo 1, comma 1010 (Comunicazione ammontare danni subiti eventi sismici) 1217

Articolo 1, commi 1011 e 1012 (Fondo per la ricostruzione sisma 2012) 1220

Articolo 1, commi 1013 e 1014 (Contributi alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del 1994) 1222

Articolo 1, commi 1015–1018 (Riduzione Fondo crediti di dubbia esigibilità enti locali) 1225

Articolo 1, comma 1019 (Rifinanziamento delle misure di sostegno dell'autotrasporto) 1229

Articolo 1, comma 1020 (Zona franca urbana della Città Metropolitana di Genova) 1230

Articolo 1, comma 1021 (Insediamenti di container in zone emergenziali per lo svolgimento di servizi di interesse generale) 1233

Articolo 1, comma 1022 (Regime fiscale strutture periferiche enti pubblici non economici 1235

Articolo 1, commi 1023 e 1024 (Finanziamento del piano di investimenti straordinario del porto di Genova) 1237

Articolo ,1 commi 1025-1027 (Flussi veicolari nel porto di Genova) 1239

Articolo 1, commi 1028 e 1029 (Investimenti per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e per la resilienza di strutture e infrastrutture nei territori in emergenza) 1241

Articolo 1, comma 1030 (Utilizzo da parte delle Regioni delle risorse disponibili per il dissesto idrogeologico) 1247

Articolo 1, commi 1031-1047 (Incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici e detrazioni fiscali sulle spese per le infrastrutture di ricarica) 1249

Articolo 1, comma 1048 (Riduzione della tassa automobilistica per i veicoli storici) 1257

Articolo 1, commi 1049 e 1050 (Attività di revisione dei veicoli adibiti a trasporto di merci) 1259

Articolo 1, comma 1051 (Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento - PREU) 1261

Articolo 1, comma 1052 (Imposta unica giochi a distanza e scommesse) 1263

Articolo 1, commi 1053 e 1054 (Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni) 1265

Articolo 1, comma 1055 (Abrogazione IRI) 1267

Articolo 1, commi 1056 e 1065 (Differimento della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti) 1269

Articolo 1, commi 1057-1064 (Incentivi rottamazione per acquisto veicoli non inquinanti) 1271

Articolo 1, comma 1066 (Rideterminazione dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni) 1276

Articolo 1, commi 1067-1069 (Deducibilità delle perdite su crediti in sede di prima applicazione dell’IFRS 9) 1277

Articolo 1, commi 1070 e 1071 (Facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali) 1280

Articolo 1, comma 1072 (Bilanci capogruppo BCC) 1282

Articolo 1, comma 1073 (Comunicazione non finanziarie delle grandi imprese) 1285

Articolo 1, commi 1074-1078 (Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati) 1287

Articolo 1, comma 1079 (Deducibilità delle quote di ammortamento del valore dell’avviamento e di altri beni immateriali) 1291

Articolo 1, comma 1080 (Soppressione dell’Aiuto alla crescita economica – ACE) 1294

Articolo 1, commi 1081-1083 (Vendita GPL) 1296

Articolo 1, comma 1084 (Imposta di registro) 1300

Articolo 1, commi 1085-1087 (Abrogazione deduzioni e credito d'imposta IRAP) 1302

Articolo 1, commi 1088 e 1089 (Cartolarizzazione crediti con finanziamento e trasferimento rischio su società di cartolarizzazione) 1304

Articolo 1, comma 1090 (Supporto alle PMI da parte delle società di cartolarizzazione) 1307

Articolo 1, comma 1091 (Potenziamento uffici comunali gestione entrate) 1309

Articolo 1, comma 1092 (Riduzione base imponibile IMU) 1312

Articolo 1, comma 1093  (Modalità di commisurazione Tari) 1313

Articolo 1, comma 1094 (Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G) 1315

Articolo 1, commi 1095-1098 (Disposizioni in materia di giochi) 1317

Articolo 1, commi 1099-1100 (Vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo) 1319

Articolo 1, commi 1101-1111 (Interventi in materia di riorganizzazione delle frequenze radiotelevisive) 1324

Articolo 1, commi 1112-1113 (Agenzia Torino 2006) 1337

Articolo 1, comma 1114 (Celebrazioni della figura di Nilde Iotti) 1338

Articolo 1, comma 1115 (Tabelle A e B) 1339

Articolo 1, comma 1116 (Incremento Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione) 1349

Articolo 1, commi 1117-1120 (Monitoraggio dell’andamento dei conti pubblici e accantonamento di 2 miliardi di euro per il 2019.) 1352

Articolo 1, commi 1121-1126 (Disposizioni in materia di premi e contributi INAIL ed in materia di tutela assicurativa INAIL) 1355

Articolo 1, comma 1127 (Acconto cedolare secca) 1361

Articolo 1, comma 1128 (Imposta di bollo virtuale per banche e intermediari finanziari) 1363

Articolo 1, comma 1129 (Contributo di sbarco nel comune di Venezia) 1364

Articolo 1, comma 1130 (Clausola di salvaguardia) 1365

Articolo 1, comma 1131 (Proroghe in materie di interesse. 1367

della Presidenza del Consiglio dei ministri) 1367

Articolo 1, comma 1132, lettere a) e b) (Proroghe in materie di interesse del Ministero dell'interno) 1374

Articolo 1, comma 1132, lettera c) (Poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio degli enti locali) 1378

Articolo 1, comma 1133, lettera a) (Rendicontazione di ordini collettivi di pagamento) 1380

Articolo 1, comma 1133 lettera b) (Proroga aliquote TASI) 1381

Articolo 1, comma 1133, lettera c) (Proroga termini in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico) 1383

Articolo 1, comma 1133, lettera d) (Contenimento costi Agenzie fiscali) 1384

Articolo 1, comma 1134, lettera a) (Divieto di partecipazioni incrociate TV editoria) 1385

Articolo 1, comma 1134, lettera b) (Mediatori, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori marittimi e spedizionieri) 1388

Articolo 1, comma 1135, lettera a) (Galleria Pavoncelli) 1390

Articolo 1, comma 1135, lettera b) (Differimento dell'entrata in vigore del documento unico di circolazione) 1392

Articolo 1, comma 1135, lettera c)  (Proroghe in materia di impianti a fune delle regioni Abruzzo e Marche) 1394

Articolo 1, comma 1136, lettera a) (Norme transitorie in materia di reddito di inclusione) 1396

Articolo 1, comma 1136, lett. b) (Differimento dei termini in materia di UNIEMENS nel settore agricolo) 1397

Articolo 1, comma 1136, lettera c) (Piani recupero occupazionale) 1398

Articolo 1, comma 1137 (Proroga di norma relativa alle assunzioni da parte dell'AIFA) 1399

Articolo 1, comma 1138, lettera a) (Proroghe di termini in materia di edilizia scolastica) 1400

Articolo 1, comma 1138, lettera b) (Inclusione scolastica degli studenti con disabilità) 1402

Articolo 1 comma 1139, lettera a)  (Proroga di termini in materia di intercettazioni) 1405

Articolo 1, comma 1139, lettera b) (Funzioni di dirigente dell’esecuzione penale esterna) 1409

Articolo 1, comma 1139, lettera c) (Funzionalità uffici giudiziari) 1410

Articolo 1, comma 1139, lettera d) (Proroga di termini in materia di circoscrizioni giudiziarie de L’Aquila e Chieti) 1412

Articolo 1, comma 1139, lettera e) (Albo delle giurisdizioni superiori) 1414

Articolo 1, comma 1140, lettera a) (Proroga banche dati Prum) 1416

Articolo 1, comma 1140, lettera b) (Proroghe in materie di interesse del Ministero della Difesa) 1418

Articolo 1, comma 1141 (Adeguamento antincendio strutture ricettive) 1420

Articolo 1, comma 1142 (Proroghe in materia di promozione delle opere europee ed italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi) 1422

Articolo 1, comma 1143 (Tecnici inquinamento acustico) 1428

PARTE II – Approvazione degli stati di previsione. 1429

Articoli 2-15 (Approvazione degli stati di previsione) 1429

Articoli 16 e 17 (Quadri generali riassuntivi) 1441

Articolo 18 (Disposizioni diverse) 1446

Articolo 19 (Entrata in vigore) 1452

APPENDICE - Elenco dei provvedimenti attuativi della legge di bilancio 2019. 1453

 

 


Articolo 1, comma 802
(Plastiche monouso)

 


802.  Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 226-ter è inserito il seguente:

« Art. 226-quater. - (Plastiche monouso) - 1. Ai fini di prevenire la produzione di rifiuti da prodotti di plastica monouso e di quella dei materiali di origine fossile, nonché di prevenire l'abbandono e di favorire la loro raccolta differenziata e il relativo riciclaggio di materia, nonché di facilitare e promuovere l'utilizzo di beni di consumo ecocompatibili coerentemente con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea “Strategia europea per la plastica nell'economia circolare”, COM(2018) 28 definitivo, i produttori, su base volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023:

a) adottano modelli di raccolta differenziata e di riciclo di stoviglie in plastica da fonte fossile con percentuali crescenti di reintroduzione delle materie prime seconde nel ciclo produttivo;

b) producono, impiegano e avviano a compostaggio stoviglie fabbricate con biopolimeri di origine vegetale;

c) utilizzano entro il 31 dicembre 2023 biopolimeri, con particolare attenzione alle fonti di approvvigionamento nazionale, in modo massivo e in alternativa alle plastiche di fonte fossile per la produzione di stoviglie monouso.

2. Per le finalità e gli obiettivi di cui al comma 1 i produttori promuovono:

a) la raccolta delle informazioni necessarie alla messa a punto di materie prime, processi e prodotti ecocompatibili e la raccolta dei dati per la costruzione di Life Cycle Assessment certificabili;

b) l'elaborazione di standard qualitativi per la:

1) determinazione delle caratteristiche qualitative delle materie prime e degli additivi impiegabili in fase di produzione;

2) determinazione delle prestazioni minime del prodotto durante le fasi di impiego, compreso il trasporto, lo stoccaggio e l'utilizzo;

c) lo sviluppo di tecnologie innovative per il riciclo dei prodotti in plastica monouso;

d) l'informazione sui sistemi di restituzione dei prodotti in plastica monouso usati da parte del consumatore.

3. Le informazioni di cui alla lettera d) del comma 2 riguardano in particolare:

a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;

b) il ruolo degli utenti di prodotti di plastica monouso e dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio dei prodotti di plastica monouso e dei rifiuti di imballaggio;

c) il significato dei marchi apposti sui prodotti di plastica monouso.

4. Al fine di realizzare attività di studio e verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti istituti di ricerca, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con una dotazione di euro 100.000 a decorrere dall'anno 2019. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le specifiche modalità di utilizzazione del Fondo ».


 

 

Il comma 802 detta disposizioni finalizzate alla prevenzione della produzione di rifiuti derivanti da prodotti di plastica monouso e a favorirne la raccolta e il riciclaggio. A tal fine vengono invitati i produttori, su base volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023, ad adottare una serie di iniziative (modelli di raccolta e riciclo, utilizzo di biopolimeri, elaborazione di standard qualitativi dei prodotti, sviluppo di tecnologie innovative, attività di informazione, ecc.).

Lo stesso comma prevede l’istituzione, presso il Ministero dell’ambiente, di un fondo (con una dotazione di 100.000 euro a decorrere dal 2019) destinato a finanziare attività di studio e verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti istituti di ricerca.

 

Il comma 802 detta una disciplina articolata, che viene collocata nel nuovo articolo 226-quater del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell’ambiente).

Di seguito si illustra il dettaglio delle disposizioni.

Finalità della disposizione (art. 226-quater, comma 1)

Il comma 1 del nuovo articolo 226-quater del D.Lgs. 152/2006, introdotto dal comma in esame, indica le seguenti finalità perseguite dall’articolo in questione:

§  prevenire la produzione di rifiuti da prodotti di plastica monouso e di quella dei materiali di origine fossile;

§  prevenire l’abbandono di tali rifiuti;

§  favorire la loro raccolta differenziata e il relativo riciclaggio di materia;

§  facilitare e promuovere l’utilizzo di beni di consumo ecompatibili.

 

Lo stesso comma precisa che tali finalità sono coerenti con gli obiettivi indicati nella “Strategia europea per la plastica nell’economia circolare” (COM(2018) 28 def.).

Nel contesto del piano d'azione per l'economia circolare, il 16 gennaio 2018 la Commissione europea ha adottato la Comunicazione "Strategia europea per la Plastica nell'economia circolare" (in relazione alla quale il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione in data 13 settembre 2018).
Le principali azioni proposte includono misure per:

-   rendere riciclabili tutti gli imballaggi di plastica nell'UE entro il 2030;

- affrontare la questione delle microplastiche e delle oxo-plastiche aggiunte intenzionalmente nei prodotti (cosmetici, vernici, detergenti, etc.);

- frenare il consumo di plastica monouso e il marine litter (attraverso una proposta legislativa).

Tale ultima proposta è stata adottata il 28 maggio 2018 dalla Commissione europea: si tratta della proposta di direttiva sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (COM(2018) 340 final), giunta alle fasi finali del suo iter presso le istituzioni europee. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato le proprie posizioni sul testo, rispettivamente, il 24 e il 31 ottobre del 2018, quindi il 19 dicembre 2018 hanno siglato congiuntamente un accordo provvisorio che deve essere approvato da entrambi affinché la direttiva possa entrare in vigore.

Nella relazione del Governo in merito alla proposta di direttiva sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, trasmessa al Parlamento nel giugno 2018, viene sottolineato come le materie plastiche siano tra le componenti principali dei rifiuti marini, stimate a rappresentare fino all'85% dei rifiuti marini trovati lungo le coste (beach litter), sulla superficie del mare e sul fondo dell'oceano (marine litter). Nella stessa relazione viene evidenziato che si stima che vengano prodotte annualmente, a livello mondiale, 300 milioni di tonnellate di materie plastiche, di cui almeno 8 milioni di tonnellate si perdono in mare ogni anno.

Iniziative volontarie da adottare in via sperimentale (art. 226-quater, commi 1 e 2)

Per le finalità indicate, il comma 1 del nuovo art. 226-quater del Codice dell’ambiente prevede che i produttori, su base volontaria e in via sperimentale, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2023:

§  adottano modelli di raccolta differenziata e di riciclo di stoviglie in plastica da fonte fossile con percentuali crescenti di reintroduzione delle materie prime seconde nel ciclo produttivo;

§  producono, impiegano e avviano a compostaggio stoviglie fabbricate con biopolimeri di origine vegetale;

§  utilizzano entro il 31 dicembre 2023 biopolimeri, con particolare attenzione alle fonti di approvvigionamento nazionale, in modo massivo e in alternativa alle plastiche di fonte fossile per la produzione di stoviglie monouso.

 

Per le medesime finalità, il comma 2 prevede che i produttori promuovono:

a) la raccolta delle informazioni necessarie alla messa a punto di materie prime, processi e prodotti ecocompatibili e la raccolta dei dati per la costruzione di sistemi di certificazione del ciclo di vita dei prodotti (life cycle assessment)

b) l’elaborazione di standard qualitativi per la determinazione delle caratteristiche qualitative delle materie prime e degli additivi impiegabili in fase di produzione, nonché delle prestazioni minime del prodotto durante le fasi di impiego, compreso il trasporto, lo stoccaggio e l’utilizzo;

c) lo sviluppo di tecnologie innovative per il riciclo dei prodotti in plastica monouso;

d) l’informazione sui sistemi di restituzione dei prodotti in plastica monouso usati da parte del consumatore.

Informazione sui sistemi di restituzione dei prodotti in plastica monouso (art. 226-quater, comma 3)

Il comma 3 del nuovo art. 226-quater del Codice dell’ambiente precisa il contenuto delle informazioni che (in base alla lettera d) del comma 2) i produttori devono occuparsi di diffondere sui sistemi di restituzione dei prodotti in plastica monouso usati da parte del consumatore, stabilendo che le stesse riguardano in particolare:

§  i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;

§  il ruolo degli utenti di prodotti di plastica monouso e dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio dei prodotti di plastica monouso e dei rifiuti di imballaggio;

§  il significato dei marchi apposti sui prodotti di plastica monouso.

Fondo per ricerche, verifiche tecniche e monitoraggio delle attività (art. 226-quater, comma 4)

Al fine di realizzare attività di studio e verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti istituti di ricerca, il comma 4 del nuovo art. 226-quater del Codice dell’ambiente prevede l’istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero dell’ambiente, con una dotazione di 100.000 euro a decorrere dal 2019.

 

La disciplina delle specifiche modalità di utilizzazione del fondo è demandata ad un apposito decreto del Ministro dell’ambiente, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 803 , primo periodo
(Indennità giornaliera settore pesca per
periodi di fermo non obbligatorio)

 

803.  All'articolo 1, comma 346, quarto periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « A decorrere dall'anno 2018 e nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'anno 2018, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, e a decorrere dall'anno 2019, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui ».

 

 

Il comma 803, primo periodo, riduce da € 5 mln a € 4,5 mln annui, a decorrere dal 2019, il limite di spesa entro il quale l’indennità giornaliera onnicomprensiva è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei periodi di fermo non obbligatorio.

 

La norma citata novella l’art. 1, co. 346, quarto periodo, della L. 232/2016 (bilancio di previsione per il 2017); tale periodo è stato aggiunto dall'art. 1, co. 135, della L. 205/2017 (bilancio di previsione per il 2018).

 

Il richiamato comma 135 ha reso permanente l’indennità giornaliera onnicomprensiva riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei periodi di fermo non obbligatorio.

In particolare, la suddetta indennità giornaliera onnicomprensiva è stata riconosciuta, a decorrere dal 2018 e nel limite di 5 milioni di euro annui, ad ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, in relazione ai periodi di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, fino ad un massimo di 30 euro e per un periodo non superiore complessivamente a 40 giorni in corso d’anno.

Sul tema si ricorda che l’art. 10, co. 1-bis, del D.L. 91/2017 ha esteso ai periodi interessati da misure di arresto temporaneo non obbligatorio l'indennità giornaliera onnicomprensiva, pari a 30 euro, già prevista per i suddetti lavoratori in relazione ai periodi di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio; l'estensione è disposta per il 2017 e fino ad un periodo complessivo (per ciascun lavoratore) di 40 giorni (di sospensione per arresto temporaneo non obbligatorio), nonché nel rispetto di un limite di spesa pari a 7 milioni di euro.


 

Articolo 1, comma 803 , secondo periodo
(Card cultura per i diciottenni)

 

803.  Gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2019, pari a 290 milioni di euro, sono ridotti di 20 milioni di euro.

 

 

Vedi la scheda relativa ai commi 604, 616 e 803 nel volume II.


 

Articolo 1, comma 804
(Disposizioni inerenti agli istituti del Mibac
dotati di autonomia speciale)

 


804.  Gli istituti e i musei dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, pongono in essere processi per assicurare una più efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, volti a garantire maggiori entrate proprie a decorrere dall'anno 2019; a tal fine agli stessi non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a legislazione vigente. Sono conseguentemente ridotti di 2.350.000 euro, a decorrere dal medesimo anno, gli stanziamenti per spese di funzionamento dei pertinenti centri di responsabilità da destinare ai suddetti istituti e musei.


 

 

L’articolo 1, comma 804, riduce, dal 2019, lo stanziamento per spese di funzionamento degli istituti del Ministero per i beni le attività culturali dotati di autonomia speciale. Al contempo, stabilisce l’esonero dall’applicazione delle norme di contenimento delle spese, al fine di consentire a tali istituti di porre in essere processi che permettano una più efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali – consistenti nella tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale –, volta a garantire un incremento delle entrate proprie.

 

Preliminarmente, si ricorda che, in base all’art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004), nell’espressione “istituti della cultura” sono inclusi anche i musei (che la disposizione in esame cita,  invece, esplicitamente).

 

In particolare, la riduzione annua dello stanziamento per spese di funzionamento è pari a € 2.350.000.

Al riguardo, la relazione tecnica all’A.C. 1334 precisava che le risorse finanziarie per il funzionamento, afferenti ai Centri di responsabilità amministrativa che esercitano la vigilanza sugli istituti dotati di autonomia speciale, venivano ridotte nella seguente misura:

§  CDR 5- Direzione generale archivi – cap. 3030/pg 21: € 43.750;

§  CDR 6 Direzione generale biblioteche e istituti culturali cap. 3530/pg 21: € 131.250;

§  CDR 17 Direzione generale educazione e ricerca – cap. 2044/pg 1: € 131.250;

§  CDR 19 Direzione generale musei – cap. 5650/pg 7: € 2.000.000;

§  CDR 21 Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio – cap. 4550/pg 19: € 43.750.

In base all’art. 30, co. 2 e 3, del DPCM 171/2014 – recante Regolamento di organizzazione del Ministero –, come modificato dall'art. 2, co. 1, lett. f), del DPCM 238/2017 -, gli istituti dotati di autonomia speciale sono 40, di cui 32 di rilevante interesse nazionale.

In particolare, sono dotati di autonomia speciale la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, l'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, l'Archivio Centrale dello Stato, il Centro per il libro e la lettura, l'Istituto centrale per la grafica,  l'Opificio delle pietre dure.

Sono, altresì, dotati di autonomia speciale i seguenti istituti e musei di rilevante interesse nazionale: la Galleria Borghese; le Gallerie degli Uffizi; la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea; le Gallerie dell'Accademia di Venezia; il Museo e Real Bosco di Capodimonte; il Museo Nazionale Romano; il Parco Archeologico del Colosseo; il Parco Archeologico di Pompei; la Pinacoteca di Brera; la Reggia di Caserta; il Complesso monumentale della Pilotta; la Galleria dell'Accademia di Firenze; la Galleria Nazionale delle Marche; la Galleria Nazionale dell'Umbria; le Gallerie Estensi; le Gallerie Nazionali d'arte antica; i Musei reali; il Museo delle Civiltà; il Museo Archeologico Nazionale di Napoli; il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria; il Museo Archeologico Nazionale di Taranto; i Musei del Bargello; il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia; il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare; il Parco archeologico dei Campi Flegrei; il Parco archeologico dell'Appia antica; il Parco archeologico di Ercolano; il Parco archeologico di Ostia antica; il Parco archeologico di Paestum; il Palazzo Ducale di Mantova; il Palazzo Reale di Genova; Villa Adriana e Villa d'Este.

 

Per quanto concerne le misure di contenimento delle spese attualmente gravanti sulle pubbliche amministrazioni – tra cui sono inclusi gli istituti dotati di autonomia speciale, in quanto unità locali del Mibac (qui l’elenco 2018 delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato) – si ricorda che nel corso degli ultimi anni si sono stratificati numerosi interventi normativi, volti sia al contenimento della spesa pubblica che ad una sua progressiva riqualificazione. Gli interventi più numerosi riguardano il contenimento della spesa per consumi intermedi delle PA, attuato sia incidendo sulle modalità di determinazione dei prezzi di acquisto, sia attraverso l’introduzione di limiti alla capacità di spesa annua delle Amministrazioni (riduzione della spesa per beni e servizi, per autovetture, per incarichi di consulenza, studio e ricerca, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, missioni e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ecc.). Ulteriori misure di contenimento sono state introdotte con riferimento alle spese per immobili (controllo delle spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, riduzione delle spese per i canoni di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, ecc.), alle spese per organi collegiali  ed altri organismi, nonché per i costi di personale.

 

Una disamina delle norme attualmente vigenti di contenimento della spesa pubblica è contenuto nella Circolare del MEF 23 marzo 2018, n. 14. In particolare, nell’Allegato 1, le misure sono esposte, con riferimento alle singole norme di legge, in relazione a ciascun ambito applicativo di riferimento.

 

 


 

Articolo 1, comma 805
(Fruizione crediti d’imposta)

 


805.  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge sono stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta in maniera tale da assicurare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica non inferiori a 5.590.250 euro annui a decorrere dal 2020.


 

 

Il comma 805 prevede risparmi di spesa mediante la riduzione dei crediti d’imposta attribuiti agli esercenti di sale cinematografiche, agli esercenti di attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano investimenti in editoria e programmi di ristrutturazione economica.

 

In particolare, le disposizioni interessate dalla riduzione sono:

Credito d’imposta per esercenti di sale cinematografiche

L’articolo 18, comma 1, della legge di riforma del settore del cinema e dell’audiovisivo (14 novembre 2016, n. 220) ha istituito un credito d'imposta a favore degli esercenti sale cinematografiche, commisurato ad un'aliquota massima del 20 per cento sugli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive, con particolare riferimento alle opere italiane ed europee, anche con caratteristiche di documentario, effettuata nelle rispettive sale cinematografiche, con modalità adeguate a incrementare la fruizione da parte del pubblico. La misura agevolativa ha l’obiettivo dichiarato di potenziare l'offerta cinematografica e la presenza in sala cinematografica di opere audiovisive italiane ed europee.

Il decreto attuativo del Ministro dei beni e le attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è stato emanato il 15 marzo 2018. L’Agenzia delle entrate, con propria risoluzione n. 81, ha successivamente istituito i relativi codici tributo.

Credito d’imposta per esercenti di attività di vendita di libri al dettaglio

Il comma 319 della legge di bilancio 2018 (27 dicembre 2017, n. 205) ha riconosciuto un credito di imposta, a decorrere dall'anno 2018, in favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio in esercizi specializzati. Possono usufruire del credito di imposta anche gli esercenti che effettuano la vendita al dettaglio di libri di seconda mano.

Il credito di imposta è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, ed è parametrato agli importi pagati quali IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione ovvero ad altre spese individuate con il d.m. attuativo (di cui al comma 321) anche in relazione all’assenza di librerie sul territorio comunale.

Il credito di imposta è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti (comma 319).

È previsto che gli esercizi destinatari possano accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis".

Il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è stato emanato il 23 aprile 2018. L’Agenzia delle entrate, con propria risoluzione, ha successivamente istituito i relativi codici tributo.

Credito d’imposta per investimenti in editoria e programmi di ristrutturazione economica

L’articolo 8 della legge sull’editoria (legge 7 marzo 2001, n. 62) ha istituito un credito di imposta, pari al 3 per cento dei costi sostenuti, a favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano entro il 31 dicembre 2004 investimenti in beni strumentali, anche mediante contratti di locazione finanziaria.

Gli investimenti hanno ad oggetto: a) beni strumentali nuovi, ad esclusione degli immobili, destinati esclusivamente alla produzione dei seguenti prodotti editoriali in lingua italiana: giornali, riviste e periodici, libri e simili, nonché prodotti editoriali multimediali; b) programmi di ristrutturazione economico-produttiva.

Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere anche in compensazione. Le modalità attuative sono state definite con  DPCM 6 giugno 2002, n. 143.

 

La riduzione dei crediti d’imposta illustrati è attuata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio.

A questo provvedimento spetta definire la riduzione delle quote percentuali di fruizione delle singole agevolazioni, previste dalla normativa vigente esposta supra.

La riduzione deve assicurare, a decorrere dall’anno 2020, effetti di risparmio non inferiori complessivamente a euro 5.590.250, quale somma degli importi evidenziati nell’elenco incluso nel testo legislativo.

 

La Relazione tecnica di accompagno evidenzia che il risparmio complessivo è stato prudenzialmente stimato, sulla base di un’ipotesi di riduzione percentuale delle misure, rispettivamente del 15 per cento per l’agevolazione degli esercenti delle sale cinematografiche, del 25 per cento per quelle afferenti gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, nonché delle imprese produttrici di prodotti editoriali che investono in beni strumentali o in programmi di ristrutturazione economica.

 

Un analogo strumento di riduzione di spesa era stato adoperato nella legge finanziaria per il 2014 (articolo 1, comma 577, legge 27 dicembre 2013, n. 147), che demandava a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui all'elenco 2 allegato alla medesima legge, la definizione delle quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta, in misura non inferiore all'85 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva del credito d'imposta. Il conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stato emanato il 20 febbraio 2014.

 


 

Articolo 1, commi 806-809
(Agevolazioni per la vendita al dettaglio di giornali e periodici)

 


806.  Per gli anni 2019 e 2020, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici è riconosciuto, nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2019 e di 17 milioni di euro per l'anno 2020, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché ad altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 808, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 2.000 euro. L'agevolazione si estende anche agli esercenti attività commerciali non esclusivi, come individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.

807.  Gli esercizi di cui al comma 806 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ». Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24.

808.  Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative dei commi 806 e 807 anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

809.  Agli oneri derivanti dai commi da 806 a 808 si provvede:

a)  quanto a 13 milioni di euro nell'anno 2019 e a 4 milioni di euro nell'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dall'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198;

b)  quanto a 13 milioni di euro nell'anno 2020, a valere sulle risorse disponibili già destinate al credito d'imposta di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 13 milioni di euro per l'anno 2020.


 

 

I commi da 806 a 809 prevedono un credito d’imposta per le attività commerciali che esercitano esclusivamente la vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. L’agevolazione è limitata agli anni 2019 e 2020 ed è parametrata sugli importi pagati a titolo di Imu, Tasi, Cosap e Tari, nonché su altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con successivo decreto.

 

I commi in commento introducono un’agevolazione fiscale per le edicole e gli altri rivenditori al dettaglio, che svolgono esclusivamente vendita di quotidiani, riviste e periodici. Essa si estende a quegli esercizi i quali – pur non esclusivamente dedicati alla vendita dei giornali – siano però gli unici punti vendita nel comune considerato (come identificati dall’art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 170 del 2001).

 

Si rammenta che tale ultima disposizione prevede che possono esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusività, le seguenti tipologie di esercizi commerciali:

a) le rivendite di generi di monopolio;

b) le rivendite di carburanti e di oli minerali;

c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;

d) le strutture di vendita medie e grandi, nonché i centri commerciali,  come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;

e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;

f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

 

Il credito d’imposta è riconosciuto per due anni (2019 e 2020) e nel limite, rispettivamente, di 13 milioni di euro e di 17 milioni. A ciascun esercente il credito d’imposta spetta nel limite di 2000 euro all’anno. Se ne può fruire entro i limiti delle regole europee sugli aiuti de minimis e solo mediante modulo F24 in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (comma 807).

 

Il comma 808 rimanda la definizione delle modalità attuative a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti, nonché alla definizione d eventuali altre spese da ammettere al credito d’imposta.

 

Si segnala che le disposizioni in commento sono ricalcate sull’art. 1, commi 319-321, della legge di bilancio per il 2018 (n. 205 del 2017) per le librerie.

Viene in particolare istituito un credito di imposta, a decorrere dall'anno 2018, in favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio in esercizi specializzati con codice ATECO principale 4761. Possono usufruire del credito di imposta anche gli esercenti che effettuano la vendita al dettaglio di libri di seconda mano. Il credito di imposta è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, ed è parametrato agli importi pagati quali IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione ovvero ad altre spese individuate con il d.m. attuativo (di cui al comma 321) anche in relazione all’assenza di librerie sul territorio comunale. Il credito di imposta è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti (comma 319).

 

Il comma 809 reca le norme di copertura:

a)   13 milioni di euro nell’anno 2019 e 4 milioni di euro nell’anno 2020 a valere sul il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione (per la quota Presidenza del Consiglio dei ministri);

b)  13 milioni di euro nell’anno 2020 a valere sulle risorse disponibili già destinate al credito di imposta con le somme destinate al credito d’imposta previsto dall’art. 4 del decreto legge n. 63 del 2012 in materia di modernizzazione del sistema di distribuzione dei giornali e tracciabilità delle vendite; il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, è ridotto di 13 milioni di euro per il 2020.

 


 

Articolo 1, comma 810
(Contributi diretti a imprese radiofoniche e a
imprese editrici di quotidiani e periodici)

 


810.  Nelle more di una revisione organica della normativa di settore, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sono progressivamente ridotti fino alla loro abolizione, secondo le seguenti previsioni:

a)  a decorrere dal 1° gennaio 2020:

1)  la legge 7 agosto 1990, n. 230, è abrogata;

2)  all'articolo 1, comma 1247, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « , nonché alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250 » sono soppresse;

b)  il contributo diretto erogato a ciascuna impresa editrice di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, in deroga a quanto stabilito all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, è ridotto progressivamente con le seguenti modalità:

1)  per l'annualità 2019, l'importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale è ridotto del 20 per cento della differenza tra l'importo spettante e 500.000 euro;

2)  per l'annualità 2020, l'importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale è ridotto del 50 per cento della differenza tra l'importo spettante e 500.000 euro;

3)  per l'annualità 2021, l'importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale è ridotto del 75 per cento della differenza tra l'importo spettante e 500.000 euro;

c)  a decorrere dal 1° gennaio 2022 non possono accedere al contributo le imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70;

d)  al fine di perseguire obiettivi di valorizzazione e diffusione della cultura e del pluralismo dell'informazione, dell'innovazione tecnologica e digitale e della libertà di stampa, con uno o più decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità per il sostegno e la valorizzazione di progetti, da parte di soggetti sia pubblici che privati, finalizzati a diffondere la cultura della libera informazione plurale, della comunicazione partecipata e dal basso, dell'innovazione digitale e sociale, dell'uso dei media, nonché progetti volti a sostenere il settore della distribuzione editoriale anche avviando processi di innovazione digitale, a valere sul Fondo per il pluralismo di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.


 

 

Il comma 810 dispone – nelle more di una revisione organica della disciplina di settore – l’abolizione, o la progressiva riduzione fino all’abolizione, dei contributi diretti a favore di determinate categorie di imprese radiofoniche e di imprese editrici di quotidiani e periodici.

Inoltre, prevede il sostegno, a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di progetti finalizzati, tra l’altro, a diffondere la cultura della libera informazione plurale e dell’innovazione digitale e sociale, nonché a sostenere il settore della distribuzione editoriale.

 

Preliminarmente, è utile ricordare che, nella XVII legislatura, il settore del sostegno all’editoria è stato interessato da un ampio intervento di riforma, che ha visto, in particolare, l’istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (art. 1, L. 198/2016), destinato al sostegno dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale (quest’ultima, di competenza del Ministero dello sviluppo economico), e la ridefinizione della disciplina per l’erogazione dei contributi diretti.

In particolare, il d.lgs. 70/2017 – intervenuto in attuazione dell’art. 2, co. 1 e 2, lett. da a) a g), della stessa L. 198/2016, e le cui disposizioni si applicheranno a decorrere dalle domande presentate nel 2019 con riferimento all'annualità del contributo 2018 –, nel ridefinire la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, ha disposto, anzitutto, che i contributi spettano nei limiti delle risorse a ciò destinate, per ciascuna tipologia, con il DPCM che ripartisce la quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che, in caso di insufficienza delle risorse, agli aventi diritto spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.

L’intervento di riforma ha, inoltre, ridefinito la platea dei beneficiari dei contributi. Nello specifico, la L. 198/2016 ha stabilito quale condizione necessaria per il finanziamento l'esercizio esclusivo, in ambito commerciale, di un'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale, e la costituzione dei soggetti beneficiari come:

·      cooperative giornalistiche;

·      enti senza fini di lucro o imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto;

·      limitatamente a cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, imprese editrici di quotidiani e periodici la maggioranza del cui capitale è detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali senza fini di lucro.

Inoltre, ha previsto il mantenimento dei contributi, con la possibilità di definire criteri specifici sia per i requisiti di accesso, sia per i meccanismi di calcolo dei contributi, per:

·      imprese editrici di quotidiani e di periodici espressione delle minoranze linguistiche;

·      imprese ed enti che editano periodici per non vedenti e ipovedenti;

·      associazioni dei consumatori;

·      imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero.

A sua volta, il d.lgs. 70/2017 ha specificato che, ad eccezione delle imprese e degli enti che editano periodici per non vedenti e ipovedenti, gli altri soggetti possono richiedere i contributi per una sola testata.

 

La L. 198/2016 ha, invece, escluso esplicitamente dai contributi:

·      organi di informazione di partiti o movimenti politici e sindacali. Il d.lgs. 70/2017 ha specificato che sono comprese nell'esclusione, oltre alle imprese editrici, anche le imprese radiofoniche organi di partiti politici presenti in almeno un ramo del Parlamento (art. 4, L. 250/1990);

·      periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico. Il d.lgs. 70/2017 ha specificato che si tratta di quelli che hanno diffusione prevalente tra gli operatori dei settori di riferimento;

·      imprese editrici di quotidiani e periodici che fanno capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in borsa.

 

Abolizione dei contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale

 

Il comma 810, lett. a), prevede, a “decorrere dal 1° gennaio 2020”, l’abrogazione della L. 230/1990, e la novella dell’art. 1, co. 1247, della L. 296/2006, in materia di contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale.

 

Durante l’esame parlamentare, non è stato chiarito se l’intenzione sia quella di abolire i suddetti contributi a partire dall'annualità di contributo 2020, ovvero a partire dalle richieste di contributo presentate nel 2020 con riferimento all’annualità di contributo 2019.

Al riguardo si ricorda, infatti, preliminarmente, che, in base all’art. 8, co. 2, del DPR 223/2010, le domande per l’accesso al contributo devono essere presentate dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi.

 

Nello specifico, si ricorda che la L. 230/1990 aveva concesso un contributo (per il solo triennio 1990-1992) alle imprese radiofoniche private che nel triennio 1987-1989 avessero (fra l’altro) trasmesso quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno di nove ore comprese tra le 7 e le 20.

Successivamente, l’art. 1, co. 1247, della L. 296/2006 ha disposto che i contributi previsti dall’art. 4 della L. 250/1990 – a favore delle imprese radiofoniche che risultavano essere organi di partiti politici presenti in almeno un ramo del Parlamento e che, oltre ad aver registrato la testata e a non essere editori o controllori delle imprese editrici di quotidiani o periodici organi dei medesimi partiti politici, trasmettevano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, per non meno del 50% delle ore di trasmissione comprese fra le 7 e le 20 – sono corrisposti anche alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della L. 230/1990[1].

Ancora in seguito, l’art. 12, co. 1, del già citato D.P.R. 223/2010 ha disposto che le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della L. 230/1990 mantengono il diritto all’intero contributo, anche in presenza di riparto percentuale fra gli altri aventi diritto.

Qui la pagina dedicata sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Riduzione e abolizione dei contributi diretti a favore di determinate categorie di imprese editrici di quotidiani e periodici

 

Il comma 810, lett. b) e c), dispone la progressiva riduzione, fino alla totale abolizione dal 1° gennaio 2022, dei contributi concessi, ai sensi dell’art. 2, co. 1, del d.lgs. 70/2017, alle seguenti categorie di imprese editrici di quotidiani e periodici:

·      imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici (art. 2, co. 1, lett. a), d.lgs. 70/2017);

·      imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro. Al riguardo si ricorda, peraltro, che il contributo a tali imprese è stato previsto limitatamente a un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della L. 198/2016 (art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. 70/2017) e che, dunque, terminerebbe comunque con l’annualità di contributo 2022;

·      enti senza fini di lucro, ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto (art. 2, co. 1, lett. c), d.lgs. 70/2017).

 

In particolare, in deroga a quanto stabilito dall’art. 8 del medesimo d.lgs. 70/2017 – che ha fissato i criteri di calcolo dell’ammontare dei contributi da concedere a ciascuna categoria –, prevede che l’importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale sarà ridotto:

·      per l’annualità 2019, del 20% della differenza tra l’importo spettante in base alla normativa vigente e € 500 mila;

·      per l’annualità 2020, del 50% della differenza tra l’importo spettante in base alla normativa vigente e € 500 mila;

·      per l’annualità 2021, del 75% della differenza tra l’importo spettante in base alla normativa vigente e € 500 mila.

 

A “decorrere dal 1° gennaio 2022” – rectius: a decorrere dall’annualità 2022” – le medesime categorie di imprese editrici non hanno più diritto ai contributi.

 

Progetti per la diffusione della cultura della libera informazione plurale, dell’innovazione digitale e sociale, e a sostenere il settore della distribuzione editoriale

 

Il comma 810, lett. d), dispone che con uno o più DPCM sono individuate le modalità per il sostegno e la valorizzazione, a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di progetti, presentati da soggetti sia pubblici che privati, finalizzati a:

·      diffondere la cultura della libera informazione plurale, della comunicazione partecipata, dell’innovazione digitale e sociale, dell’uso dei media;

·      sostenere il settore della distribuzione editoriale, anche con l’avvio di processi di innovazione digitale[2].

 

 


 

Articolo 1, commi 811 e 812
(Carta d’identità elettronica)

 

 


811.  Al comma 2-bis dell'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Ai fini della riduzione degli oneri amministrativi e di semplificazione delle modalità di richiesta, gestione e rilascio della carta d'identità elettronica, il Ministero dell'interno può stipulare convenzioni, nel limite di spesa di 750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, con soggetti, dotati di una rete di sportelli diffusa in tutto il territorio nazionale, che siano identity provider e che abbiano la qualifica di certification authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale. Per le finalità di cui al periodo precedente, gli addetti alle procedure definite dalla convenzione sono incaricati di un pubblico servizio e sono autorizzati a procedere all'identificazione degli interessati, con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione di domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni. Il richiedente la carta d'identità elettronica corrisponde all'incaricato l'importo del corrispettivo previsto dal decreto predisposto ai sensi dell'articolo 7-vicies quater, comma 1, comprensivo dei diritti fissi e di segreteria, che restano di spettanza del soggetto convenzionato, il quale riversa, con le modalità stabilite dalla convenzione con il Ministero dell'interno, i soli corrispettivi, comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto, delle carte d'identità elettroniche rilasciate ».

812.  Al comma 1 dell'articolo 66 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole da: « con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri » fino a: « decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 2-bis dell'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 ».


 

 

I commi 811 e 812 consentono al Ministero dell’interno di stipulare convenzioni per la gestione e il rilascio della carta d’identità elettronica con soggetti dotati di alcuni requisiti, nel limite di spesa di 750 mila euro a decorrere dal 2019. Gli addetti alle procedure definite dalla convenzione sono incaricati di pubblico servizio e sono autorizzati a procedere all’identificazione degli interessati. I soggetti incaricati dalla convenzione riversano i corrispettivi delle carte d’identità elettroniche rilasciate e trattengono i diritti fissi e di segreteria. Sono altresì apportate alcune modifiche conseguenziali al codice dell’amministrazione digitale (CAD).

 

 

Il comma 811 integra la disposizione di cui all’art. 7-vicies ter, comma 2-bis del D.L. 43/2005, al fine di consentire al Ministero dell’interno di stipulare convenzioni ai fini della riduzione degli oneri amministrativi e di semplificazione delle modalità di richiesta, gestione e rilascio della carta d’identità elettronica, nel limite di spesa di 750 mila euro a decorrere dal 2019.

 

La carta d’identità elettronica (CIE) rappresenta uno degli strumenti principali del processo di informatizzazione della pubblica amministrazione. Infatti, oltre a mantenere la funzione del documento cartaceo attestante l’identità della persona, la CIE dovrebbe avere la funzione di strumento di accesso ai servizi innovativi che le pubbliche amministrazioni locali e nazionali mettono a disposizione per via telematica.

La CIE è un documento amministrativo che certifica l’identità e pertanto è strettamente collegato esigenze di pubblica sicurezza: in generale, infatti, la carta d’identità costituisce un mezzo di identificazione ai fini di polizia, ma ha carattere facoltativo e il suo ottenimento costituisce un diritto del cittadino. Tuttavia l’autorità di polizia può obbligare le persone pericolose o sospette di dotarsi della carta d’identità (art. 4, Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).

Tra i diversi provvedimenti intervenuti in materia di CIE si ricorda, in primo luogo, l’articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 70/2011 che ha riservato al Ministero dell’interno la responsabilità, in precedenza attribuita ai comuni, sul processo di produzione e rilascio della stessa. Successivamente, l’articolo 40 del D.L. n. 1/2012 ha previsto la definizione di una tempistica graduale per il rilascio della carta d’identità elettronica. Inoltre, ha stabilito che le carte d’identità elettroniche devono essere munite anche della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.

 

Il citato comma 2-bis dell’art. 7-vicies ter, del D.L. 43/2005 dispone che l'emissione della carta d'identità elettronica è riservata al Ministero dell'interno, che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori, di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza. Inoltre affida ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città autonomie locali, la definizione delle caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di emissione, di rilascio della carta d'identità elettronica, nonché di tenuta del relativo archivio informatizzato. Tale decreto è stato adottato con decreto del Ministero dell’interno del 23 dicembre 2015.

 

Ai sensi del decreto del Ministero dell’Interno del 23 dicembre 2015, la carta di identità elettrica è il documento munito di elementi per l’identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l’identità anagrafica del suo titolare.

La CIE può essere richiesta presso il proprio comune di residenza o presso il comune di dimora, o presso il consolato se cittadino italiano residente all’estero ed iscritto in ANPR.

Il documento può essere richiesto in qualsiasi momento e la sua durata varia secondo le fasce d’età di appartenenza. Nel dettaglio:

§  3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;

§  5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;

§  10 anni per i maggiorenni.

Il cittadino, nel momento della domanda:

§  in caso di primo rilascio esibisce all’operatore comunale un altro documento di identità in corso di validità. Se non ne è in possesso dovrà presentarsi al comune accompagnato da due testimoni;

§  in caso di rinnovo o deterioramento del vecchio documento consegna quest’ultimo all’operatore comunale;

§  consegna all’operatore comunale il codice fiscale e il numero della ricevuta di pagamento della carta (se disponibile);

§  verifica con l’operatore comunale i dati anagrafici rilevati dall’anagrafe comunale;

§  fornisce, se lo desidera, indirizzi di contatto per essere avvisato circa la spedizione del suo documento;

§  indica la modalità di ritiro del documento desiderata (consegna presso un indirizzo indicato o ritiro in comune);

§  fornisce all’operatore comunale la fotografia;

§  procede con l’operatore comunale all’acquisizione delle impronte digitali, secondo le modalità definite

§  fornisce, se lo desidera, il consenso ovvero il diniego alla donazione degli organi;

§  firma il modulo di riepilogo procedendo altresì alla verifica finale sui dati.

I comuni vengono dotati di un’infrastruttura costituita da postazioni di lavoro informatiche, corredate di personal computer, stampante multifunzione, scanner di impronta, lettore per la verifica delle funzionalità del documento, lettore di codice a barre, lettore di smart card, attraverso le quali possono acquisire tutti i dati del cittadino, e cioè:

a) elementi biometrici primari;

b) elementi biometrici secondari;

c) firma autografa nei casi previsti;

d) autorizzazione o meno all’espatrio;

e) tramite un canale sicuro, inviarli, per la certificazione al Centro nazionale dei servizi demografici (CNSD) ubicato presso il Ministero dell’Interno, che a sua volta li trasmetterà all’IPZS per la produzione, personalizzazione, stampa e consegna del documento elettronico all’indirizzo indicato dal titolare.

In sede di richiesta di emissione della carta di identità elettronica è prevista anche la facoltà del cittadino maggiorenne di indicare, il consenso o il diniego o la non espressione di volontà rispetto alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte.

 

In base al D.M. 23 dicembre 2015, pertanto, le funzioni per lo svolgimento delle attività di produzione, distribuzione, gestione e supporto all'utilizzo della CIE vengono svolte dal Ministero dell'interno, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dai comuni, dai consolati e dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

La disposizione in esame introduce lo strumento convenzionale con la finalità di ridurre gli oneri amministrativi e semplificare le modalità di richiesta, gestione e rilascio della carta d'identità elettronica. Le convenzioni possono essere stipulate con soggetti che abbiano i seguenti requisiti:

§  siano dotati di una rete di sportelli diffusa su tutto il territorio nazionale;

§  siano Identity provider;

§  abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

 

Nell’ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID), gli Identity provider sono soggetti privati accreditati dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) che, nel rispetto delle regole emesse dall’Agenzia, forniscono le identità digitali SPID per l’accesso ai servizi delle pubbliche amministrazioni e gestiscono l’autenticazione degli utenti.

L’elenco degli Identity provider accreditati è pubblicato sul sito dell’AgID. Sono otto operatori privati: Aruba, Infocert, Namirial, Poste Italiane, Register.it, Sielte, TIM, Intesa.

Ai sensi del DM 23 dicembre 2015, sulle modalità tecniche di emissione della CIE, per Certification Authority si intende la struttura del Centro nazionale dei servizi demografici che emette i certificati di autenticazione in rete, componente della piattaforma e dell’infrastruttura per l’emissione della CIE.

 

In base alla formulazione della disposizione, le procedure affidate ai soggetti privati convenzionati non sono definite dalla legge, in quanto si rimanda ad una definizione da parte della convenzione.

La disposizione infatti, prevede che «gli addetti alle procedure definite dalla convenzione sono incaricati di pubblico servizio e sono autorizzati a procedere all’identificazione degli interessati con l’osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione delle domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni».

La definizione di “incaricati di pubblico servizio”, che implica il riconoscimento della natura pubblicistica delle attività assegnate ai soggetti convenzionati, determina l’applicabilità delle forme di tutela e di responsabilità penale previste nel nostro ordinamento per tali soggetti, nonché delle altre disposizioni relative all’attività amministrativa riconducibili allo svolgimento di un pubblico servizio.

 

Si ricorda, in proposito, che la nozione di incaricato di pubblico servizio è contenuta nell’art. 358 del codice penale, in base al quale, agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito in proposito che “al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p., ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della P.A. Non rilevano, invece, la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme di diritto pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tanto meno il rapporto di lavoro subordinato con l'organismo datore di lavoro" (Cass. n. 17109/2011).

 

Gli stessi sono inoltre autorizzati per legge a procedere all’identificazione degli interessati nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

 

Per quanto riguarda gli importi da corrispondere da parte del richiedente la carta di identità elettronica si rinvia ai corrispettivi previsti nel decreto predisposto ai sensi dell’articolo 7-vicies quater, comma 1, del D.L. n. 7/2005. I soggetti convenzionati riversano i corrispettivi delle carte d’identità elettroniche rilasciate, comprensivi dell’IVA, e trattengono i diritti fissi e di segreteria.

Il citato articolo 7-vicies quater, comma 1, del D.L. n. 7/2005 prevede, all'atto del rilascio delle carte valori di cui all'articolo 7-vicies ter da parte delle competenti amministrazioni pubbliche, che i soggetti richiedenti sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la loro produzione e spedizione, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi ad esse connessi.

L'importo e le modalità di riscossione sono determinati annualmente con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

In attuazione di tale disposizione sono stati emanati una serie di decreti ministeriali che fissano i diritti per le diverse tipologie di documenti.

 

Attualmente, la CIE viene stampata dal Poligrafico dello Stato, a un costo di € 16,79, a recupero dei costi di emissione.

A questo importo si aggiungono i diritti di segreteria e diritti fissi che spettano al Comune, stabiliti in massimo € 5,16 per diritto fisso e € 0,26 per diritto di segreteria, per un totale di € 22,21.

Il Comune può deliberare la riduzione o soppressione dei propri diritti; in molti casi le Amministrazioni hanno preso questa decisione anche per semplificare il pagamento da parte dei cittadini, soprattutto nel caso in cui avvenga per contanti, riducendo l’importo richiesto a 22,00 €.

Sul totale delle CIE emesse, il Ministero riconosce ai Comuni la cifra forfetaria di € 0,70 per ciascun documento.

 

Il comma 812 apporta alcune modifiche conseguenziali al codice dell’amministrazione digitale (CAD), stabilendo che le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d’identità elettronica sono definite non con D.P.C.M., come previsto dall’art. 66, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005, ma ai sensi del citato comma 2-bis dell’art. 7-vicies ter del D.L. n. 7/2005, che viene integrato dal precedente comma 472.

La disposizione richiamata rinvia, anche dopo le modifiche introdotte, ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città autonomie locali, per la definizione delle caratteristiche tecniche, delle modalità di produzione, di emissione, di rilascio della carta d'identità elettronica, nonché di tenuta del relativo archivio informatizzato.

 

 


 

Articolo 1, commi 813 e 814
(Disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta)

 


813.  Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  all'articolo 4:

1)  al primo comma, le parole: « munito del bollo dell'ufficio postale » sono soppresse;

2)  al quarto comma, le parole: « dall'ufficio postale » sono sostituite dalle seguenti: « dal punto di accettazione dell'operatore postale »;

b)  all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: « supporto analogico » sono sostituite dalle seguenti: « supporto digitale » e le parole: « tre giorni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque giorni »;

c)  all'articolo 7, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente »;

d)  all'articolo 8, comma 1, le parole: « lo stesso giorno » sono sostituite dalle seguenti: « entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica ».

814.  Al fine di consentire il completamento della disciplina regolatoria e la conclusione dei tempi di realizzazione da parte degli operatori postali, il termine di cui all'articolo 1, comma 97-quinquies, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato è differito al 1° giugno 2019. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

I commi 813 e 814  intervengono sula disciplina delle notificazioni degli atti giudiziari a mezzo posta di cui alla legge n. 890 del 1982.

 

 

Il comma 813 modifica la disciplina della legge n. 890 del 1982 sulla notificazione postale degli atti giudiziari prevedendo che:

§  non sia necessario il bollo dell’ufficio postale sull’avviso di ricevimento (lett. a) n. 1);

§  i termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, qualora la data non risulti, ovvero sia comunque incerta, siano computati da quanto attestato sull'avviso medesimo dal punto di accettazione (anziché dall’ufficio postale) che lo restituisce (lett. a) n. 2);

§  nel caso di smarrimento dell'avviso di ricevimento, qualora il mittente indichi un indirizzo di posta elettronica certificata, l’operatore fa una copia digitale (e non più analogica) dell’avviso di ricevimento e provvede entro 5 giorni (invece che in tre giorni) a trasmettere copia dell’avviso al mittente (lett. b);

§  se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario, l'operatore postale gliene dà notizia con raccomandata il cui costo è a carico del mittente (lett. c);

§  il piego è depositato entro due giorni (anziché entro il giorno successivo) dal tentativo di notifica alle persone abilitate che si siano rifiutate di riceverlo (lett.d).

 

Il comma 814 prevede che il termine del 1° giugno 2018, previsto dall’articolo 1, comma 97-quinquies, secondo periodo, della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n, 190), in materia di smarrimento dell’avviso di ricevimento e delle conseguenti copie che l’operatore postale è incaricato a rilasciare dell’avvenuto recapito del piego raccomandato, anche in forma digitale, sia differito al 1° giugno 2019, in modo da consentire il completamento della disciplina regolatoria e la conclusione dei tempi di realizzazione da parte degli operatori postali. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Con riguardo al servizio di notificazioni a mezzo posta, più in generale, è opportuno ricordare che i commi 57 e 58 dell'articolo 1 della legge n. 124 del 2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha previsto l'apertura al mercato della comunicazione, a mezzo posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del Codice della strada. In particolare, tali disposizioni hanno soppresso, a decorrere dal 10 settembre 2017, l’attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane Spa (quale fornitore del Servizio universale postale) dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari (ai sensi della legge 890/1982) nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada ai sensi dell’art. 201 del Nuovo Codice della strada (D.lgs. n. 285/1992), introducendo nel decreto legislativo 261/1999 le necessarie disposizioni di coordinamento.

A seguito di tale intervento le notificazioni e le comunicazioni sopra indicate possono essere fornite oltre che dal fornitore del servizio postale universale (Poste italiane Spa, ai sensi della legge n. 261 del 1999, fino al 2026) ma anche dagli altri operatori postali che, secondo la legislazione vigente, possono fornire singole prestazioni rientranti nel servizio universale, a condizione che siano dotati dell’apposita licenza individuale rilasciata da parte del Ministero dello sviluppo economico.

 

 

 


 

Articolo 1, commi 815-817
(Celebrazioni ovidiane)

 


815.  Le somme relative al contributo straordinario di cui all'articolo 4 della legge 29 dicembre 2017, n. 226, iscritte in bilancio nell'anno 2018 e non impegnate al termine del medesimo esercizio, possono esserlo in quello successivo. Ai relativi effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 700.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

816.  All'articolo 3 della legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

b)  al comma 5, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ».

817.  All'articolo 2, comma 1, alinea, della legge 29 dicembre 2017, n. 226, le parole: « 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 2017, 2018 e 2019 ».


 

 

I commi 815-817 autorizzano l’impegno nel 2019 delle somme (relative al 2017 e al 2018) non impegnate entro il 2018, stanziate dalla L. 226/2017 per progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Ovidio.

Inoltre, prorogano (dal 31 dicembre 2018) al 31 dicembre 2019 il termine previsto per la realizzazione delle iniziative e per l’operatività del Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, nonché il termine, per la trasmissione, da parte del medesimo Comitato, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'invio alle Camere, di una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate, insieme con il rendiconto sull'utilizzazione dei contributi ricevuti.

 

L’intervento è stato necessitato dalla circostanza che il Comitato promotore delle celebrazioni è stato istituito, con l’integrazione dei tre esperti, con D.I. 474 del 31 ottobre 2018.

 

Preliminarmente, si ricorda che la L. 226/2017 ha dichiarato il 2017, nel quale sono ricorsi i duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone, "anno ovidiano" e ha riconosciuto meritevoli di finanziamento i progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Ovidio, da realizzare nel 2017 e nel 2018.

Ha, altresì, previsto:

§  l'istituzione del Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri – o da un suo delegato – e composto dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca – o da loro delegati –, dal presidente della regione Abruzzo, dal sindaco del comune di Sulmona, dal presidente del Consiglio di amministrazione della DMC (Destination Management Company) Terre d'amore in Abruzzo, e da tre personalità di chiara fama della cultura e letteratura latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio, che doveva essere nominato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto interministeriale (MIBAC-MIUR);

§  l’istituzione, da parte del Comitato promotore, di un Comitato scientifico, composto da non più di dieci personalità di chiara fama della cultura e letteratura latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio – incluse, di diritto, le tre personalità di chiara fama facenti parte dello stesso Comitato promotore, tra le quali il Comitato scientifico elegge il proprio coordinatore –, che formula gli indirizzi generali per le iniziative da realizzare ai fini delle celebrazioni;

§  la redazione, da parte del Comitato promotore, sulla base degli indirizzi del Comitato scientifico, di un programma di attività da realizzare, e l’individuazione dei soggetti attuatori di ogni attività.

In base al testo originario della legge, il Comitato promotore doveva durare in carica fino al 31 dicembre 2018, data entro la quale doveva trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'invio alle Camere, una relazione conclusiva sulle attività realizzate e il rendiconto sull'utilizzo dei contributi ricevuti. Gli stessi documenti, entro la medesima data, dovevano essere pubblicati sul sito web di cui il Comitato promotore deve dotarsi.

Al Comitato promotore è stato attribuito un contributo straordinario per lo svolgimento delle iniziative celebrative pari a € 350.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Una quota non inferiore al 20% di tali somme deve essere riservata agli interventi di recupero edilizio e riorganizzazione dei luoghi legati alla vita e all'opera di Ovidio.

 

Più nello specifico, il comma 815, nell’autorizzare l’impegno nel 2019 delle somme non impegnate entro il 2018, dispone che ai relativi effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a € 700.000 per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 1, co. 349, della L. 208/2015, relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche, nonché degli altri istituti centrali e dotati di autonomia speciale del Mibac, pari a € 30 mln annui a decorrere dal 2016.

Si tratta della stessa autorizzazione di spesa utilizzata per la copertura degli oneri (per il 2017 e il 2018) dalla L. 226/2017.

 

I commi 816 e 817, ai fini sopra indicati, novellano l’art. 2, co. 1, e l’art. 3, co. 3 e 5, della medesima L. 226/2017, con riferimento agli anni nei quali possono essere realizzate le iniziative da finanziare e al termine per l’operatività del Comitato promotore delle celebrazioni e per l’invio della relazione conclusiva.

Articolo 1, commi 819-826
(Semplificazione delle regole di finanza pubblica)

 


819.  Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

820.  A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

821.  Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

822.  Qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa degli enti di cui al comma 819 non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, si applica il comma 13 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

823.  A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

824.  Le disposizioni dei commi da 819 a 823 si applicano anche alle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2021. L'efficacia del presente comma è subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dai commi 98 e 126. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni del presente comma acquistano comunque efficacia.

825.  L'articolo 43-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è abrogato. Con riferimento al saldo non negativo degli anni 2017 e 2018, restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di certificazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 43-bis.

826.  Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi da 819 a 825 del presente articolo, il fondo di cui al comma 122 è ridotto di 404 milioni di euro per l'anno 2020, di 711 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.334 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.528 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.931 milioni di euro per l'anno 2024, di 2.050 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.891 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.678 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2028.


 

 

I commi da 819 a 826 innovano la disciplina vigente sulle regole di finanza pubblica relative all'equilibrio di bilancio degli enti territoriali, contenuta nella legge di bilancio per il 2017 ai commi 463 e seguenti (la maggior parte dei quali è conseguentemente abrogata). Le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni ordinarie, dal 2021, potranno utilizzare in modo pieno il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell'equilibrio di bilancio, in ossequio a quanto disposto dal Giudice costituzionale.

 

 

Ai sensi del comma 819, le norme dettate dall'articolo costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, sulla cui base le regioni a statuto speciale, le province autonome, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica[3].

La materia relativa al coordinamento della finanza pubblica è ascritta alla competenza legislativa concorrente ai sensi, in particolare, dell'art.117, terzo comma. Spettano pertanto allo Stato la definizione di principi e alle regioni ordinarie (non citate nella disposizione in esame) l'adozione di disposizioni attuative e di dettaglio. Sulla base dei principi statali si fonda l'obbligo di partecipazione delle regioni e degli enti locali alla  realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica.

Secondo la giurisprudenza costituzionale i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica si applicano anche alle autonomie speciali (esplicitamente richiamate nella disposizione in commento) "in quanto necessari per preservare l’equilibrio economico - finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost)"[4].

 

Il comma 820 dispone che, dal 2019, ai fini del conseguimento dell'equilibrio di bilancio per le autonomie speciali e gli enti locali[5]  concorreranno sia il risultato di amministrazione, sia il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, nel rispetto del D.Lgs. n.118 del 2011[6].

La nuova disciplina viene dichiaratamente introdotta in attuazione di due sentenze della Corte costituzionale (la n. 247 del 2017 e la n. 101 del 2018).

 

La Corte costituzionale, con la sent. n. 247 del 2017, nel rigettare  la questione di legittimità prospettata con riferimento (fra l'altro) ad una disposizione legislativa in materia di pareggio di bilancio[7], fornisce una  interpretazione costituzionalmente orientata della norma con riferimento alle regole sull'avanzo di amministrazione e sul fondo vincolato.

La Corte afferma infatti che "l’interpretazione non può che essere quella secondo cui l’avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell’ente che lo realizza"[8] e che in ogni caso l’avanzo "non può essere oggetto di “prelievo forzoso” attraverso indirette prescrizioni tecniche"[9]; avverte inoltre che non può essere impedita la "naturale utilizzazione del fondo pluriennale vincolato, trasformandolo di fatto in un indebito contributo [..] agli obiettivi di finanza pubblica"[10].

Con la successiva sentenza n.101 del 2018[11], la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità dell’articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016 (disposizione per molti aspetti analoga a quella oggetto della precedente sentenza) nella parte in cui:

i) "stabilisce che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell’equilibrio del bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza”;

ii) "non prevede che l’inserimento dell’avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti  territoriali  abbia  effetti neutrali rispetto alla determinazione dell’equilibrio dell’esercizio di competenza".

La Corte, richiamando precedenti pronunce, ha affermato che "ove le norme [...] comunque riconducibili al coordinamento della finanza pubblica, precludessero l’utilizzazione negli esercizi successivi dell’avanzo di amministrazione e dei fondi destinati a spese pluriennali [...] il cosiddetto pareggio verrebbe [...] a configurarsi come “attivo strutturale inertizzato”, cioè inutilizzabile per le destinazioni già programmate e, in quanto tale, costituzionalmente non conforme agli artt. 81 e 97 Cost".

 

Il comma 821, in linea con quanto disposto nel precedente comma, dispone che le autonomie speciali e gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. Il rispetto di tale equilibrio viene desunto, per ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione[12].

 

Il comma 822 opera un esplicito richiamo alla clausola di salvaguardia (di cui all'art.17, comma 13, della legge 196/2009) che demanda al Ministro dell'economia, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'adozione delle conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Nell'operare tale rinvio, il comma circoscrive la facoltà di assumere iniziative al verificarsi di andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea.

 

Tale disposizione va necessariamente interpretata alla luce dell'ordinamento costituzionale che riserva alle autonomie speciali un grado di autonomia particolarmente ampio, che trova fondamento nei rispettivi statuti, approvati con legge costituzionale.

 

In conseguenza dell'introduzione di nuove regole di finanza pubblica, il comma 823, primo periodo, dispone che cessino di avere applicazione dall'anno 2019:

 

1) le disposizioni della legge 232/2016 relative:

§  all'obbligo in capo agli enti territoriali di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (art.1, commi 465);

§  alle modalità con cui è assicurato il pareggio di bilancio (comma 466);

§  agli adempimenti cui sono tenuti gli enti territoriali al fine del monitoraggio del rispetto dell'obiettivo del pareggio di bilancio (commi 468-474);

§  alle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo di bilancio e alle modalità con cui viene effettuato tale accertamento (commi 475-478; 480-481);

§  al sistema premiale in favore degli enti territoriali (comma 469);

§  alle iniziative attribuite al Ministro dell'economia qualora gli andamenti di spesa dei medesimi enti non siano coerenti con gli impegni assunti con l'unione europea (comma 482);

§  all'assegnazione di spazi finanziari agli enti locali e alle regioni per investimenti, incluse le sanzioni per la mancata sottoscrizione di intese regionali, il non utilizzo degli spazi medesimi o il mancato rispetto di obblighi informativi (commi 485-493, 502[13], 505-508);

§  al contributo chiesto alla regione Sicilia per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'Accordo in materia di finanza pubblica del 2016 (comma 509);

 

2) le norme della legge 205/2017 relative agli effetti sul pareggio della chiusura delle contabilità speciali di protezione civile (art.1, commi 787-790[14]);

3) le disposizioni del decreto-legge 91/2017 volte ad agevolare il ricorso alle intese regionali a favore di spese per investimento (art.6-bis).

 

Il comma 823, al secondo periodo, stabilisce che, nonostante l'abrogazione disposta al periodo precedente, restano comunque fermi: i) gli obblighi (e la relativa disciplina)[15], per gli enti locali, di monitoraggio e di certificazione dell'equilibrio di bilancio (inteso come saldo non negativo) per l'anno 2018; ii) l’applicazione delle eventuali sanzioni in caso di mancato conseguimento dell'equilibrio per l'anno 2017 (accertato ai sensi dell'art.1, commi 477 e 478).

La disciplina sanzionatoria cui il comma 823, ultimo periodo, fa riferimento parrebbe essere quella recata all'art.1, comma 475, della legge n.232/2016[16].

 

Il richiamato comma 475 stabilisce una serie di sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466[17]. In particolare:

a)  l’ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’importo corrispondente allo scostamento registrato;

b)  nel triennio successivo la regione o la provincia autonoma inadempiente è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale l'importo corrispondente ad un terzo dello scostamento registrato;

c)  nell'anno successivo a quello di inadempienza l’ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all’importo dei corrispondenti impegni effettuati nell’anno precedente ridotti dell'1 per cento;

d)  nell'anno successivo a quello di inadempienza l’ente non può ricorrere all’indebitamento per gli investimenti;

e)  nell'anno successivo a quello di inadempienza l’ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo ed è fatto divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi di tale divieto;

f)  nell'anno successivo a quello di inadempienza il presidente, il sindaco e i componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione sono tenuti a versare al bilancio dell'ente il 30 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione.

 

La disposizione in commento andrebbe peraltro interpretata in combinato disposto con l'art. 1, comma 2-sexies, del D.L. 91/2018 che, sempre in tema di sanzioni relative al mancato rispetto per l'anno 2017 del saldo di bilancio, ha disposto la loro non applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Sardegna.

 

Il comma 824 dispone in ordine all'applicazione della nuova disciplina nei confronti delle Regioni ordinarie, che avverrà a partire dall'anno 2021. Tale disposizione è frutto di un'intesa fra lo Stato e le regioni sancita al punto n.5) del dispositivo dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regione lo scorso 15 ottobre.

Le regioni hanno concordato con lo Stato che il pieno utilizzo dell'avanzo di amministrazione, riconosciuto dalla Corte costituzionale (v. supra, in relazione all'illustrazione del comma 820),  venga posticipato al 2021. Inoltre, le parti hanno convenuto di verificare, in occasione della predisposizione della legge di bilancio per il 2020, la possibilità di anticipare la decorrenza dell'utilizzo, senza vincoli, dell'avanzo.

Il secondo periodo del comma 824, che recepisce il punto n.10) del medesimo Accordo, subordina l’efficacia del comma stesso al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell’Intesa in Conferenza Stato regioni sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui ai D.P.C.M. previsti dai commi 98 e 126 dell'art.1 del disegno di legge (si vedano le relative schede di lettura).

 

 

Il comma 825, nel disporre l'abrogazione dell'articolo 43-bis del D.L. 50/2017, con cui sono attribuiti spazi finanziari ai comuni colpiti da recenti eventi sismici[18], stabilisce contestualmente che - con riferimento al saldo non negativo degli anni 2017 e 2018 -  rimangono fermi per gli enti locali gli obblighi di certificazione degli investimenti realizzati[19] dagli stessi.

 

Il comma 826 reca disposizioni sulla copertura degli oneri finanziari recati dall'articolo in commento, che sono posti a carico del citato Fondo per gli investimenti degli enti territoriali.

La riduzione è pari a 404 milioni di euro per l’anno 2020, 711 milioni per l’anno 2021, 1.334 milioni per l’anno 2022, 1.528 milioni per l’anno 2023, 1.931 milioni per l’anno 2024, 2.050 milioni per l’anno 2025, 1.891 milioni per l’anno 2026, 1.678 milioni di euro per l’anno 2027 e 1.500 milioni a decorrere dall’anno 2028.

 


 

Articolo 1, commi 827-830
(Disapplicazione di sanzioni agli enti locali per violazioni
del patto di stabilità e del pareggio di bilancio)

 


827.  Le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 475, lettera e), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non si applicano per le amministrazioni comunali che hanno rinnovato i propri organismi nella tornata elettorale del giugno 2018.

828.  Le limitazioni amministrative previste dall'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dall'articolo 1, comma 723, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative, rispettivamente, al mancato rispetto del patto di stabilità interno e al mancato conseguimento del saldo non negativo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge n. 208 del 2015, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali per i quali la violazione è stata accertata dalla Corte dei conti e che, alla data del predetto accertamento, si trovano in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 244 e degli articoli 243-bis e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

829.  Per gli enti locali che hanno adottato la procedura semplificata di cui all'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel caso in cui il mancato raggiungimento del saldo ivi indicato è diretta conseguenza del pagamento dei debiti residui mediante utilizzo di quota dell'avanzo accantonato.

830.  Le limitazioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 723, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative al mancato conseguimento per l'anno 2016 del saldo non negativo di cui al comma 710 del medesimo articolo 1, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali per i quali la violazione è stata accertata dalla Corte dei conti e che, alla data del predetto accertamento, si trovano in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 244 e degli articoli 243-bis e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.


 

 

I commi da 827 a 830 escludono, in specifiche ipotesi, l’applicazione delle sanzioni previste a carico degli enti locali per le violazioni della normativa sul patto di stabilità interno e sul pareggio di bilancio.

 

Si rammenta che la legge di bilancio per il 2017 (articolo 1, commi 463-482, della legge n. 232/2016) ha messo a regime, per tutti gli enti territoriali, la nuova regola di finanza pubblica valida in sostituzione del patto di stabilità interno, basata sul conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Sono inoltre disciplinati gli obblighi in capo agli enti al fine del monitoraggio degli adempimenti e un articolato sistema sanzionatorio/premiale da applicare, rispettivamente, in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo e in caso di rispetto del saldo a determinate condizioni.

Le misure sanzionatorie per il mancato raggiungimento del saldo obiettivo per l’anno 2017, recate dal comma 475 della legge n. 232/2016[20], consistono:

a)     nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio delle province o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato, nel triennio successivo allo scostamento. In caso di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue, ed in caso di mancato versamento delle stesse, si prevedono apposite procedure di acquisizione da parte dell'erario degli importi dovuti;

b)     per le regioni e province autonome, nel versamento al bilancio statale, nel triennio successivo, dell’importo corrispondente allo scostamento registrato. In mancanza, lo scostamento è recuperato sulle giacenze regionali depositate presso la tesoreria statale;

c)      nel divieto di impegnare spese di parte corrente (per le regioni al netto delle spese per la sanità) nell’anno successivo in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento, ridotti dell'1 per cento;

d)     nel divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare gli investimenti;

e)      nel divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo (ovvero di concludere contratti di servizio con soggetti privati che si configurino sostanzialmente come elusivi del divieto di assumere personale);

f)       nella riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori.

 

Le disposizioni introdotte dai commi in esame sono volte ad eliminare alcune sanzioni previste in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno e del vincolo di saldo non negativo nei confronti degli enti locali che si trovino in determinate condizioni, quali il rinnovo dei propri organismi nella tornata elettorale del giugno 2018, accertamento successivo della Corte dei conti in caso di enti in stato di dissesto o in piano di rientro da una condizione di predissesto, adozione della procedura semplificata di dissesto nel caso di violazione del vincolo di bilancio dovuta al pagamento dei debiti residui mediante utilizzo della quota di avanzo accantonato.

 

In particolare:

§  in favore dei comuni che hanno rinnovato i propri organismi in elezioni svoltesi nel 2018, il comma 827 prevede la disapplicazione della sanzione consistente nel divieto di assumere personale a qualsiasi titolo (sanzione di cui all’articolo 1, comma 475, lett. e), della legge n. 232/2016). La norma riguarda il mancato conseguimento del vincolo di pareggio dell’anno 2017;

§  per gli enti locali per i quali la violazione dei vincoli di finanza pubblica sia stata accertata successivamente dalla Corte dei conti e che si trovano in stato di dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale al momento in cui la violazione del vincolo è stata accertata, il comma 828 dispone la disapplicazione delle “limitazioni amministrative” previste dall’articolo 31, comma 26, della legge 183/2011 (che reca le sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno degli anni dal 2012 al 2015, dal 2016 sostituito dalla disciplina del pareggio di bilancio) e dall’articolo 1, comma 723, della legge n. 208/2015 (che reca le sanzioni per il mancato rispetto del vincolo di pareggio dell’anno 2016).

La disposizione di cui al comma 828 sembra consentire, in sostanza, che agli enti locali, che si trovino nelle condizioni di cui sopra, non si applichino, nell’anno 2019 (anno successivo all’accertamento delle violazioni), le sanzioni per il mancato conseguimento degli obiettivi finanziari degli anni pregressi. Viste le norme sanzionatorie richiamate, la disposizione dovrebbe riguardare i casi di mancato rispetto del patto di stabilità interno e del vincolo di saldo non negativo negli anni dal 2012 al 2016.

In merito alla disposizione in esame si segnala, peraltro, che essa prevede la disapplicazione delle “limitazioni amministrative” previste dalle disposizioni che recano le sanzioni per la violazione dei vincoli di finanza pubblica. Non appare chiaro, tuttavia, quali misure sanzionatorie, tra quelle richiamate dal comma, si configurino come “limitazioni amministrative” ai fini della loro disapplicazione nei confronti degli enti locali.

§  per gli enti locali in stato di dissesto, che hanno adottato la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti (di cui all’articolo 258 del TUEL), il comma 829 dispone la disapplicazione delle sanzioni previste dall’articolo 1, comma 475, della legge n. 232/2016 nel caso in cui il mancato raggiungimento del saldo obiettivo sia diretta conseguenza del pagamento dei debiti residui mediante utilizzo di una quota dell’avanzo accantonato. La norma riguarda il mancato conseguimento del vincolo di pareggio dell’anno 2017;

§  per gli enti locali per i quali il mancato conseguimento del saldo non negativo per l’anno 2016 sia stato accertato dalla Corte dei conti e che si trovano in stato di dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale al momento in cui la violazione del vincolo è stata accertata, il comma 830 dispone la disapplicazione delle “limitazioni amministrative” previste dall’articolo 1, comma 723, della legge n. 208/2015.

Con riferimento alla disposizione del comma 830, si rileva che essa sembra configurare una fattispecie che rientra tra quelle già considerate e disciplinate dal precedente comma 828 (essendo le sanzioni previste dall’articolo 1, comma 723, della legge n. 208/2015 del tutto analoghe a quelle previste dall’articolo 1, comma 475, della legge n. 232/2016).


 

Articolo 1, comma 831
(Contabilità economico patrimoniale)

 

831.  All'articolo 233-bis, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «fino all'esercizio 2017» sono soppresse.

 

 

Il comma 831 consente agli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato.

 

Il comma 831, in particolare, dispone la soppressione della previsione, da parte dell'articolo 233-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL), della scadenza dell'esercizio 2017 quale termine ultimo del periodo entro il quale gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti sono esonerati dalla predisposizione del bilancio consolidato.


 

Articolo 1, commi 832-843
(Misure per il rilancio degli investimenti e concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario)

 


832.  In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 103 del 23 maggio 2018, il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è ridotto di 750 milioni di euro per l'anno 2020.

833.  Al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici, alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo pari a 2.496,2 milioni di euro per l'anno 2019. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sul contributo di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 4 allegata alla presente legge e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2019, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

834.  Il contributo di cui al comma 833 è destinato dalle regioni a statuto ordinario al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti, per un importo almeno pari a 800 milioni di euro per l'anno 2019 e a 565,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

835.  Al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici, alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo pari a 1.746,2 milioni di euro per l'anno 2020. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sul contributo di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 5 allegata alla presente legge e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2019, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

836.  Il contributo di cui al comma 835 è destinato dalle regioni a statuto ordinario al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti, per un importo almeno pari a 343 milioni di euro per l'anno 2020, a 467,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 467,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

837.  Gli investimenti diretti e indiretti di cui ai commi 834 e 836 sono considerati nuovi se:

a)  gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento, iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente all'esercizio 2019, risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio 2019 in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 4 allegata alla presente legge relativamente all'anno 2019;

b)  gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento, iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente all'esercizio 2020, risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio 2020 in misura almeno corrispondente alla somma degli importi indicati nelle tabelle 4 e 5 allegate alla presente legge relativamente all'anno 2020;

c)  per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023 gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento iscritti a decorrere dal bilancio di previsione 2019-2021 devono registrare un incremento rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 relativamente all'esercizio 2020, in misura almeno corrispondente alla somma degli importi indicati nelle tabelle 4 e 5 allegate alla presente legge relativamente a ciascuno degli anni 2021 e 2022 e in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 5 relativamente all'anno 2023;

d)  sono verificati attraverso il sistema di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

838.  Le regioni a statuto ordinario effettuano gli investimenti di cui ai commi 834 e 836 nei seguenti ambiti:

a)  opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici del territorio, ivi compresi l'adeguamento e il miglioramento sismico degli immobili;

b)  prevenzione del rischio idrogeologico e tutela ambientale;

c)  interventi nel settore della viabilità e dei trasporti;

d)  interventi di edilizia sanitaria e di edilizia pubblica residenziale;

e)  interventi in favore delle imprese, ivi comprese la ricerca e l'innovazione.

839.  Entro il 31 luglio di ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, le regioni a statuto ordinario adottano gli impegni finalizzati alla realizzazione di nuovi investimenti diretti e indiretti previsti nelle tabelle 4 e 5 allegate alla presente legge, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento certificano l'avvenuto impegno di tali investimenti mediante comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità del monitoraggio e della certificazione.

840.  In caso di mancato o parziale impegno degli investimenti previsti nelle tabelle 4 e 5 allegate alla presente legge in ciascun esercizio, la regione è tenuta a effettuare all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 maggio dell'anno successivo, un versamento di importo corrispondente al mancato impegno degli investimenti di cui alle tabelle 4 e 5. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria dello Stato.

841.  Fermo restando l'obbligo delle regioni a statuto ordinario di effettuare gli investimenti di cui ai commi 834 e 836, il concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario, di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo complessivamente pari a 2.496,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.746,2 milioni di euro per l'anno 2020, è realizzato:

a)  nell'esercizio 2019 attraverso il mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo di cui al comma 833, con effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per un importo pari a 2.496,2 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per un importo pari a 800 milioni di euro e per il restante importo, pari a 1.696,2 milioni di euro, mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi indicati nella tabella 6 allegata alla presente legge;

b)  nell'esercizio 2020 attraverso il mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo di cui ai commi 833 e 835, con effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per un importo pari a 1.746,2 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per un importo pari a 908,4 milioni di euro e per il restante importo, pari a 837,8 milioni di euro, mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi indicati nella tabella 6 allegata alla presente legge.

842.  L'efficacia delle disposizioni dei commi da 833 a 841 del presente articolo è subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dai commi 98 e 126. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni dei commi da 833 a 841 acquistano comunque efficacia.

843.  Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi da 832 a 842, il fondo di cui al comma 122 è ridotto di 2.496,2 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020.


 

 

I commi da 832 a 843 recepiscono i contenuti dell'accordo in sede di Conferenza Stato regioni del 15 ottobre 2018.

Nel merito, si riduce il contributo alla finanza pubblica a carico delle regioni ordinarie per il 2020 in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n.103 del 2018 (comma 832), si attribuiscono alle regioni contributi per la realizzazione di nuovi investimenti (commi 833-840) e si stabilisce che tali contributi sono compensati, per pari importo, a titolo di concorso alla finanza pubblica per gli anni 2019-2010 (comma 841). Il comma 842 individua nel 31 gennaio 2019 il termine entro cui deve essere raggiunta l’Intesa in Conferenza Stato regioni sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente.

 

I commi in esame recepiscono i punti da 1) a 4) e 6) e 10) dell'accordo, sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs. 281/1997, tra Governo e Regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica, di rilancio degli investimenti pubblici e sul riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale.

Il comma 832 riduce di 750 milioni di euro il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario, di cui all’articolo 46, comma 6, del D.L. 66/2014, per l’anno 2020. La finalità dichiarata nella disposizione è di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 103 del 2018.

L’art. 46, comma 6, dispone che le regioni a statuto ordinario sono tenute ad assicurare un contributo[21] alla finanza pubblica. Al primo periodo si stabilisce che detto contributo sia pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. Con il secondo periodo, detto contributo è stato incrementato di 3.452 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2020.

Nella sentenza n.103 del 2018[22] la Corte costituzionale ha censurato l'estensione al 2020 (prevista dall'art.1, comma 527, della L. 232/2016) della vigenza dei contributi alla finanza pubblica di cui al comma 6, primo periodo. Si è determinata ad avviso della Corte una lesione dell'art.117, terzo comma, e dell'art.119 della Costituzione per l'inosservanza del canone di transitorietà[23] dei tagli di risorse imposti alle regioni. Ad essere cesurata è la terza proroga consecutiva del contributo alla finanza pubblica, che ha finito col raddoppiare la vigenza del taglio di 750 milioni annui dall'iniziale triennio 2015-2017 al periodo 2015-2020[24].

 

I commi 833 e 835 attribuiscono alle regioni ordinarie un contributo complessivo pari a 2.496,20 milioni di euro per il 2019 e a 1.746,20 milioni per il 2020 con la finalità di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici.

Per ciascuno degli anni considerati è previsto un riparto degli importi totali fra le singole regioni contenuto nelle tabelle 4 e 5 allegate alla legge (e riportate a seguire, si vedano in particolare la seconda e la terza colonna). Tale riparto può essere modificato, a parità di risorse complessive stanziate, con accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, entro il 31 gennaio 2019.


 

Tabella 4 - Riparto contributo statale alle Regioni per investimenti pubblici

(anno 2020)

 

       Tabella allegata alla legge e richiamata all'art.1, comma 833.


 

Tabella 5 - Riparto contributo statale alle Regioni per investimenti pubblici

(anno 2020)

 

Tabella allegata alla legge e richiamata all'art.1, comma 835.

 

I commi 834 e 836 dispongono che i contributi complessivi (di cui ai commi 494 e 496) siano volti alla realizzazione di nuovi investimenti diretti e indiretti secondo una determinata scansione temporale del finanziamento nell'arco del quadriennio di riferimento (si vedano le colonne quarta, quinta, sesta e settima delle tabelle 4 e 5).

Rispetto al contributo complessivo per il 2019, il finanziamento da parte delle regioni per gli investimenti è pari ad almeno 800 milioni di euro per l’anno 2019 e 565,40 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 (comma 834).

Rispetto al contributo per il 2020, il finanziamento è pari ad almeno 343 milioni per l’anno 2020, 467,80 milioni per il 2021 e 467,70 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (comma 836).

 

Il comma 837 enuclea i criteri che consentono di definire come nuovi gli investimenti effettuati dalle regioni (e quindi di legittimare l'utilizzo dei contributi di cui ai commi 833 e 835).

Occorre, nello specifico, che:

a)   gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento per il 2019, contenuti nel bilancio di previsione 2019-2021, siano maggiori rispetto a quanto previsto, per il medesimo esercizio 2019, nel precedente bilancio di previsione (2018-2020). Tale differenza deve essere almeno pari all'importo indicato nella tabella 4 relativamente al 2019;

b)  gli stanziamenti per investimenti per il 2020, come iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021, siano maggiori rispetto a quanto previsto, per il medesimo esercizio, nello scorso bilancio di previsione (2018-2020). In questo caso la differenza deve essere almeno pari alla somma degli importi indicati nelle precedenti tabelle 4 e 5 relativamente all’anno 2020;

c)   per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023, gli stanziamenti per spese di investimento iscritti a decorrere dal bilancio di previsione 2019-2021 registrino un incremento rispetto a quanto previsto relativamente all’esercizio 2020 nel bilancio 2018-2020. Tale incremento deve essere almeno pari alla somma degli importi indicati nelle precedenti tabelle 4 e 5 relativamente a ciascuno degli anni 2021 e 2022 e in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella precedente tabella 5 relativamente all’anno 2023.

 

Ai sensi del comma 837 (lettera d)), gli investimenti sono verificati attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche di cui al D.Lgs. 229/2011[25].

 

Gli investimenti sono realizzabili negli ambiti individuati al comma 838.

Si tratta dei seguenti:

a)   messa in sicurezza degli edifici e[26] del territorio, anche ai fini dell'adeguamento e miglioramento sismico degli immobili;

b)  prevenzione del rischio idrogeologico e tutela ambientale;

c)   viabilità e trasporti;

d)  edilizia sanitaria ed edilizia pubblica residenziale;

e)   agevolazioni alle imprese, incluse la ricerca e l’innovazione.

 

Il comma 839 definisce i termini entro cui le regioni sono tenute ad adottare gli impegni finanziari (31 luglio di ciascuno degli anni previsti) per la realizzazione di tali investimenti e a certificare (31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento) l’avvenuto impegno degli stessi. Il Ministero dell’economia è chiamato a definire le modalità del monitoraggio e della certificazione (quest'ultima è effettuata tramite comunicazione alla Ragioneria generale dello Stato).

 

Sono poi previste (al comma 840) sanzioni in caso di mancato o parziale impegno delle risorse per la realizzazione dei richiamati investimenti. Esse consistono nell'obbligo della regione di effettuare un versamento all'entrata del bilancio dello Stato - entro il 31 maggio dell’anno successivo - per un importo corrispondente al mancato impegno. In assenza del versamento il recupero avviene a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.

 

Il comma 841 interviene sulla disciplina che impone alle regioni a statuto ordinario il concorso alla finanza pubblica, per il settore non sanitario, per gli esercizi finanziari 2019 e 2020.

Si ricorda che la disciplina vigente,  richiamata dal comma in commento, pone in capo alle regioni, per gli anni a venire[27], i seguenti contributi alla finanza pubblica:

§  ai sensi dell'art. 46, comma 6, D.L. 66/2014, 4202 milioni di euro per il 2019[28] (ai sensi del combinato disposto del primo e del secondo periodo del comma 6) e  3.452 milioni per il 2020;

§  ai sensi dell'art.1, comma 680, della L. 208/2015 (che si rivolge anche alle autonomie speciali), 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 e 2020.

 

Con il comma 841 si recepisce uno dei punti qualificanti dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza unificata il 15 ottobre scorso, in cui a compensazione (di parte) del concorso alla finanza pubblica per il settore non sanitario che la legislazione vigente richiamata prevede a carico delle regioni ordinarie per il biennio 2019-2020, le regioni rinuncino ai trasferimenti di cui alle richiamate tabelle 4 e 5

Rimane comunque fermo l’obbligo delle regioni a statuto ordinario di effettuare gli investimenti di cui ai commi 834 e 836.

 

Nello specifico, il comma 841 stabilisce le modalità con cui le regioni a statuto ordinario sono tenute a perseguire il concorso alla finanza pubblica, nei limiti di un importo complessivamente pari a 2.496,20 milioni di euro per l’anno 2019 e 1.746,20 milioni per l’anno 2020.

Esso è realizzato:

a)   nell’esercizio 2019 attraverso il mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo per la realizzazione dei nuovi investimenti di cui al comma 833, con effetti positivi: i) in termini di saldo netto da finanziare per un importo pari a 2.496,20 milioni di euro; ii) in termini di indebitamento netto per un importo pari a 800 milioni di euro e per (i restanti) 1.696,20 milioni mediante il conseguimento di un avanzo di bilancio. Ciascuna regione è chiamata ad assicurare un saldo positivo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, secondo gli importi indicati nella (terza colonna della) tabella 6 (v. infra);

b)  nell’esercizio 2020 attraverso il mancato trasferimento del contributo per la realizzazione di nuovi investimenti (di cui ai commi 833 e 835), con effetti positivi: i)  in termini di saldo netto da finanziare per un importo pari a 1.746,20 milioni; ii) in termini di indebitamento netto per 908,40  milioni, mentre per i restanti importo pari a 837,80 milioni mediante il conseguimento di un valore positivo di bilancio secondo gli importi indicati nella (quarta colonna della) tabella 6.

 

Tabella 6 - Riparto del valore positivo del saldo positivo di bilancio che le Regioni assicurano a titolo di contributo alla finanza pubblica (anni 2019 e 2020)

 

Tabella allegata alla legge e richiamata all'srt.1, comma 841.

 

Il comma 842[29], primo periodo, subordina l’efficacia delle disposizioni recate dai commi da 833 a 841 al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell’Intesa in Conferenza Stato regioni sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui ai DPCM previsti dall'art.1, commi 98 e 126, della legge (si vedano le relative schede di lettura).

 

I commi da 833 a 841 acquistano comunque efficacia se non si raggiunge l'intesa entro il 31 gennaio e in assenza di una proposta di riparto delle risorse aggiuntive entro il 15 febbraio.

 

Ai sensi del comma 843, la copertura degli oneri dell'articolo (pari a 2.496,20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020) è assicurata mediante riduzione delle risorse del fondo investimenti enti territoriali di cui al comma 122.

Articolo 1, comma 844
(Premialità di spese per investimento delle regioni)

 


844.  Al fine di favorire l'incremento degli investimenti sul territorio, all'articolo 6, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In aggiunta alle risorse accantonate ai sensi del secondo periodo, a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2033 è stanziato un importo di 50 milioni di euro annui finalizzato a spese di investimento, da attribuire alle regioni a statuto ordinario che hanno rispettato il parametro di virtuosità di cui al terzo periodo secondo i criteri definiti con il decreto di cui al quarto periodo ».


 

 

Il comma 844 stanzia 50 milioni di euro annui, dal 2021 al 2033, per la spesa di investimento delle regioni che aderiscono volontariamente alle misure, previste dall’articolo 6, comma 20, del DL 78/2010, di riduzione dei costi della pubblica amministrazione (riduzioni di spese per indennità e gettoni di presenza, riduzione dei componenti degli organi collegiali, riduzione delle spese per consulenze esterne, per missioni, per attività di formazione, per le autovetture di servizio).

 

La norma in esame reca una modifica al comma 20 dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, il quale dispone diverse misure di riduzione dei costi degli apparati amministrativi.

 

Tra le misure recate dall'articolo 6 si ricordano: la riduzione dei costi degli organi collegiali (commi 1-5); la riduzione del 10% del compenso degli organi di amministrazione e controllo di società non quotate del conto della P.A. e di società totalmente possedute dalle amministrazioni pubbliche (comma 6), i limiti per le amministrazioni pubbliche del conto P.A., incluse le autorità indipendenti, alle spese per studi, incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, missioni, formazione e per autovetture (commi 7-14).

In particolare, la norma recata al citato comma 20 dell’articolo 6 - oltre a disporre in merito all’applicazione delle disposizioni di risparmio contenute nell’articolo stesso – dispone una redistribuzione, tra le regioni a statuto ordinario, del 10% dei trasferimenti per il c.d. “federalismo amministrativo”, a vantaggio delle regioni che abbiano contenuto i compensi dei consiglieri regionali e che abbiano applicato “volontariamente” le misure di contenimento della spesa recate dallo stesso articolo 6.

 

Nel dettaglio, il comma 20 dell’articolo 6 del D.L. n. 78/2010, che viene qui novellato, stabilisce che dal 2011 una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (c.d. “federalismo amministrativo”) venga accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che hanno adempiuto a quanto detto sopra, vale a dire: che abbiano ridefinito gli emolumenti spettanti ai consiglieri regionali nell’ambito del “tetto” stabilito dall’art. 3 del D.L. n. 2/2010 e che abbiano aderito “volontariamentealle norme di riduzione dei costi degli apparati amministrativi contemplate nell'articolo 6.

Ai fini ed agli effetti di cui al periodo precedente, si considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario che, oltre ad aver rispettato il patto di stabilità, hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente, al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno.

Tali disposizioni sono state attuate con il D.M. 21 dicembre 2012.

 

Ad integrazione di tale normativa, il comma 844 in esame aggiunge un periodo alla fine del comma 20, stanziando a decorrere dall’anno 2021 e fino al 2033 l’importo di ulteriori 50 milioni di euro annui (650 milioni complessivi) – in aggiunta, dunque, alle risorse accantonate di cui ai periodi precedenti - finalizzati a spesa di investimento delle regioni a statuto ordinario da attribuire in favore di quelle che hanno rispettato il parametro di virtuosità sopra illustrato (ossia rispetto del patto di stabilità e rapporto tra spesa di personale e spesa corrente “nettizzata” inferiore o uguale alla media nazionale), secondo i criteri definiti dal citato D.M. 21 dicembre 2012.

In merito il D.M. stabilisce quanto segue:

-  la quantificazione della spesa di personale e della spesa corrente è effettuata sulla base dei dati trasmessi annualmente dalle regioni alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale;

-  la quantificazione delle spese per il ripiano dei disavanzi sanitari è effettuata sulla base dei dati tratti dai verbali del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti;

-  ai fini dell'individuazione delle regioni che hanno rispettato il patto di stabilità interno e della quantificazione del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno, si procede sulla base dei dati trasmessi dalle regioni per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno;

-  la verifica del rispetto delle condizioni è effettuata sulla base dei dati relativi ai due anni precedenti a quello della effettiva erogazione delle risorse oggetto di accantonamento.

 


 

Articolo 1, commi 845-848
(Compensazione dei crediti e dei debiti delle regioni e delle province autonome in materia di tassa automobilistica)

 


845.  Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a effettuare, per ciascun anno dall'esercizio 2020 all'esercizio 2034 compreso, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connesse alle modalità di riscossione della tassa automobilistica nel territorio nazionale, a carico di somme a qualsiasi titolo corrisposte, con l'esclusione di quelle destinate al finanziamento della sanità, secondo la tabella 7 allegata alla presente legge.

846.  Le compensazioni relative alle autonomie speciali sono effettuate nel rispetto delle norme statutarie e dei relativi ordinamenti finanziari.

847.  In conseguenza di quanto disposto dai commi 845 e 846, le compensazioni in materia di tassa automobilistica si intendono concluse in via completa e definitiva per gli esercizi successivi al 2008.

848.  L'articolo 22-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è abrogato.


 

 

I commi 845-848 recano la conclusione definitiva delle compensazioni interregionali relative alla riscossione della tassa automobilistica per gli esercizi successivi al 2008, mediante un piano di rateizzazione della durata di 15 anni, dal 2020 al 2034.

 

Il comma 845 autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze – (in particolare il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato) a effettuare, per ciascun anno dall’esercizio 2020 all’esercizio 2034 compreso, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connesse alle entrate regionali derivanti dalla riscossione della tassa automobilistica. La norma precisa che le compensazioni sono a carico di somme a qualsiasi titolo corrisposte, con l’esclusione di quelle destinate al finanziamento della sanità, secondo gli importi della tabella 7 allegata alla legge in esame, che si riporta a seguire.

Ai sensi del comma 846, le compensazioni relative alle autonomie speciali sono effettuate nel rispetto delle norme statutarie e dei relativi ordinamenti finanziari.

 

Le norme danno attuazione a quanto concordato tra le regioni stesse in sede di Conferenza delle regioni e province autonome, nella seduta del 21 giugno 2018. In quella sede, infatti, è stata approvata la tabella delle compensazioni dei debiti e crediti fra regioni in materia di tassa automobilistica per gli esercizi successivi al 2008.

Come illustrato nella relazione che accompagnava il disegno di legge, la necessità di tali compensazioni derivano dal fatto che ogni regione incassa, tramite gli intermediari abilitati dalla normativa nazionale (Poste, Tabaccherie e Agenzie automobilistiche), oltre alle tasse automobilistiche dovute dai soggetti residenti, anche le tasse di competenza delle altre regioni; non tutti gli incassi sono riversati dagli intermediari sulla base della competenza regionale e, pertanto, ciò porta a disallineamenti nei dati degli archivi della tassa automobilistica. A tale problematica si aggiungono gli errori commessi dai contribuenti, che possono provocare l’errata destinazione dei versamenti.

Le regioni, al fine di superare definitivamente la problematica delle compensazioni, si sono impegnate ad aderire, a decorrere dal 1° gennaio 2019, al servizio di pagamento pagoBollo, progettato e realizzato in collaborazione fra l’Agenzia per l’Italia Digitale e l’Automobile Club d’Italia e pienamente integrato con il Sistema pagoPA, che dovrebbe garantire una maggiore rispondenza tra quanto dovuto e quanto incassato e dunque ridurre al minimo la necessità di ricorrere a compensazioni successive. La relazione illustrativa ricorda infine come l’obbligo per le regioni di adesione al sistema pagoPA, è sancito dall’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD, D.Lgs. 82/2005) e dall’articolo 15, comma 5-bis, del D.L. 179/2012.

 

 

Quanto alla tassa automobilistica, si ricorda che le regioni a statuto ordinario sono titolari del gettito della tassa automobilistica a decorrere dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 504/1992, articoli 23-27) e, a decorrere dal 1° gennaio 1999 (L.449/1999, articolo 17, comma 10), sono inoltre titolari delle competenze in materia di accertamento, riscossione, recupero, applicazione delle sanzioni, rimborsi e contenzioso.

Nelle regioni a statuto speciale Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Sardegna la tassa automobilistica è rimasto un tributo erariale, del cui gettito ricevono una compartecipazione la regione Valle d’Aosta (L. 690/1981, articolo 5, comma 6), nella misura di dieci decimi e la regione Sardegna (L.cost. 3/1948, articolo 8), nella misura di sette decimi. La regione Friuli Venezia Giulia non riceve compartecipazione alcuna. La compartecipazione all’imposta erariale è stata, invece, sostituita da un imposta propria nelle Province autonome di Trento e di Bolzano (D.Lgs. n. 268/1992, art. 3) a decorrere dal 1° gennaio 1999 e nella Regione siciliana (L.R. n. 16 del 2015) a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Per tale ragione, gli importi indicati nella tabella riferiti alla regione Friuli Venezia Giulia (cui non spetta alcuna compartecipazione alla tassa automobilistica) sono da attribuire al bilancio dello Stato, analogamente ai 3/10 degli importi riferiti alla regione Sardegna (in quanto alla regione spettano come detto i sette decimi).

 

Il comma 847 chiarisce che, con la norma in esame, si intendono concluse in via completa e definitiva le compensazioni in materia di tassa automobilistica per gli esercizi successivi al 2008.

Conseguentemente è abrogata la disciplina vigente che regola le compensazioni interregionali relative alla tassa automobilistica, stabilita dall’articolo 22-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 (comma 848).

 

La norma citata autorizzava il MEF (RGS) a effettuare, se necessario anche in più anni, a carico di somme a qualsiasi titolo corrisposte, con l'esclusione di quelle destinate al finanziamento della sanità, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connesse alle modalità di riscossione della tassa automobilistica sul territorio nazionale a decorrere dall'anno 2005, secondo gli importi da concordare in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Tale procedura era applicata nelle more della definizione di un meccanismo automatico di acquisizione dei proventi derivanti dalla riscossione della tassa automobilistica spettante a ciascuna regione e provincia autonoma in base alla legislazione vigente.

 

 


 

Articolo 1, commi 849-872
(Anticipazioni di liquidità agli enti territoriali e rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali)

 


849.  Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti Spa e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.

850.  Le anticipazioni di cui al comma 849 sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2017 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio.

851.  Alle anticipazioni, che non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applicano gli articoli 203, comma 1, lettera b), e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché l'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, fermo restando l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare, successivamente al perfezionamento delle suddette anticipazioni, le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

852.  Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo n. 267 del 2000. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.

853.  La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma 849 entro il termine del 28 febbraio 2019 ed è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 849, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

854.  Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale il termine è di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.

855.  Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 15 dicembre 2019, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori.

856.  Gli istituti finanziatori verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 853, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui allo stesso comma 853 entro il termine di cui al comma 854. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziatori possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 852.

857.  Nell'anno 2020, le misure di cui ai commi 862, 864 e 865 sono raddoppiate nei confronti degli enti di cui al comma 849 che non hanno richiesto l'anticipazione di liquidità entro il termine di cui al comma 853 e che non hanno effettuato il pagamento dei debiti entro il termine di cui al comma 854.

858.  Ai fini della tutela economica della Repubblica, le disposizioni di cui ai commi da 859 a 872 costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

859.  A partire dall'anno 2020, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

a)  le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente;

b)  le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

860.  Gli enti del Servizio sanitario nazionale applicano le misure di cui al comma 865. Per l'applicazione delle predette misure, si fa riferimento ai tempi di pagamento e ritardo calcolati sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente e al debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

861.  I tempi di pagamento e ritardo di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare.

862.  Entro il 31 gennaio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

a)  al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b)  al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c)  al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d)  all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

863.  Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

864.  Nell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859, relative all'esercizio precedente, gli enti che adottano solo la contabilità economico-patrimoniale, ad eccezione degli enti del Servizio sanitario nazionale:

a)  riducono del 3 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi superiori a sessanta giorni, oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;

b)  riducono del 2 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni;

c)  riducono dell'1,50 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra undici e trenta giorni;

d)  riducono dell'1 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra uno e dieci giorni.

865.  Per gli enti del Servizio sanitario nazionale che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, le regioni e le province autonome provvedono ad integrare i contratti dei relativi direttori generali e dei direttori amministrativi inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato. La quota dell'indennità di risultato condizionata al predetto obiettivo non può essere inferiore al 30 per cento. La predetta quota dell'indennità di risultato:

a)  non è riconosciuta qualora l'ente sanitario registri ritardi superiori a sessanta giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;

b)  è riconosciuta per la metà qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra trentuno e sessanta giorni;

c)  è riconosciuta per il 75 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra undici e trenta giorni;

d)  è riconosciuta per il 90 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra uno e dieci giorni.

866.  Le regioni trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, una relazione in merito all'applicazione e agli esiti del comma 865. La trasmissione della relazione costituisce adempimento anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le cui disposizioni continuano ad applicarsi a decorrere dall'esercizio 2013 ai sensi dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano relazionano al citato Tavolo sullo stato di applicazione del comma 865.

867.  A decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. Per l'anno 2019 la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019. Per le amministrazioni che ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico, di cui al comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'obbligo del presente adempimento permane fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale il predetto standard viene adottato.

868.  A decorrere dal 2020, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

869.  A decorrere dal 1° gennaio 2019, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono pubblicati e aggiornati:

a)  con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall'inizio dell'anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861;

b)  con cadenza mensile i dati riguardanti le fatture ricevute nell'anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861.

870.  A decorrere dall'anno 2019, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, è pubblicato, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente.

871.  Le informazioni di cui al comma 869, lettera b), costituiscono indicatori rilevanti ai fini della definizione del programma delle verifiche di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da parte dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

872.  Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette misure.


 

 

I commi da 849 a 857 ampliano le possibilità per gli enti locali, le regioni e le province autonome di richiedere anticipazioni di liquidità finalizzate al pagamento di debiti, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. I commi disciplinano, inoltre, il limite di ammontare, le garanzie, i termini per la richiesta e per il rimborso delle anticipazioni.

I commi da 858 a 872 disciplinano una serie di incentivi e penalità rivolte agli enti pubblici al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali.

 

 

Legislazione vigente. L'articolo 222 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL - decreto legislativo n. 267 del 2000) disciplina le anticipazioni di tesoreria per i comuni, le province e le città metropolitane. Il tesoriere, su richiesta dell'ente, concede delle anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei 3/12 (elevato a 5/12 per gli enti in dissesto economico-finanziario) delle entrate afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio (entrate correnti) accertate nel penultimo anno precedente. Gli interessi decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione che regola il rapporto con il tesoriere. Alternativamente, l'articolo 195 del TUEL consente agli enti locali, ad eccezione di quelli in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di approvazione del piano di riequilibrio da parte del Ministero dell'interno, di disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222.

 

Le regioni, ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 118 del 2011, possono contrarre anticipazioni, unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10% dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza di natura corrente, salvo che la convenzione di tesoreria preveda un limite più basso. Gli enti pubblici strumentali delle regioni, invece, possono contrarre anticipazioni per un limite non eccedente il 10% dell'ammontare complessivo delle entrate derivanti dai trasferimenti correnti dalla regione. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione.

 

Per quanto riguarda le province autonome, le anticipazioni di tesoreria sono disciplinate dalla specifica disciplina.

 

Il comma 849, con la finalità di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) amplia, rispetto alla legislazione vigente, le possibilità per gli enti di ottenere delle anticipazioni di cassa. Esso dispone, infatti, che le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea (e quindi non soltanto il tesoriere dell'ente) possano concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni  e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al riconoscimento della legittimità dei debiti stessi ad opera della deliberazione del consiglio dell'ente prevista dall'articolo 194 del TUEL.

 

Il comma 850 precisa che le anticipazioni devono essere concesse entro il limite massimo di 3/12 delle entrate accertate nel 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio per gli enti locali, e del 5% delle entrate relative al primo titolo di entrata accertate nell'anno 2017 per le regioni.

 

Il comma 851, dopo aver rammentato che le anticipazioni non costituiscono una forma di indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003, precisa che alle anticipazioni non si applicano le condizioni poste dall'articolo 203 (Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento) e dall'articolo 204 (Regole particolari per l'assunzione di mutui) del TUEL, nonché dall'articolo 62 (Mutui e altre forme di indebitamento) del decreto legislativo n. 118 del 2011. Rimane tuttavia fermo l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare, successivamente al perfezionamento delle suddette anticipazioni, le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

 

L'articolo 3, comma 16, della legge finanziaria 2004 (legge n. 350 del 2003) dispone che, ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del TUEL, ad eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Le regioni a statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare l'indebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 76 del 2000 solo per finanziare spese di investimento.

Il successivo comma 17 del medesimo articolo precisa le operazioni finanziarie che devono intendersi quali forme di indebitamento agli effetti dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione. Si tratta dell'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap (cosiddetto upfront), le operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, il residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia. Inoltre, costituisce indebitamento il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualità consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario.

Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato art. 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio.

 

Il comma 852 dispone che le anticipazioni di cassa agli enti locali siano assistite, quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento, da una delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 206 del TUEL. Alle anticipazioni, inoltre, si applicano le disposizioni recate dall'articolo 159 (Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali), comma 2, e dall'articolo 255 (Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento), comma 10, del TUEL. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.

 

Il comma 853 fissa al 28 febbraio 2019 il termine entro il quale la richiesta di anticipazione di liquidità deve essere presentata agli istituti finanziari di cui al comma 849. La richiesta deve essere corredata da una apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente che riporta l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione. La dichiarazione deve essere redatta utilizzando il modello generato dalla Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2013.

 

Il comma 854 dispone che il pagamento dei debiti per i quali è stata ottenuta l'anticipazione debba avvenire entro 15 giorni dalla data di erogazione. Tale termine è posticipato a 30 giorni nel caso di debiti degli enti del SSN.

 

Il comma 855 dispone che il rimborso delle anticipazioni debba avvenire entro il momento dell'avvenuto ripristino della normale gestione di liquidità, e comunque non oltre il 15 dicembre 2019.

 

Il comma 856 dispone che, in caso di mancato rimborso entro i termini stabiliti, gli istituti finanziatori possono chiedere la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 852.

 

Il comma 857 dispone che nell'anno 2020 le misure di cui ai successivi commi 862, 864 e 865 sono raddoppiate nei confronti degli enti che non hanno richiesto l'anticipazione rispettando il termine di cui al comma 853 e che non hanno effettuato il pagamento entro il termine di cui al comma 854.

 

Il comma 858 precisa che i successivi commi da 859 a 872 sono da considerarsi quali princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

 

Il comma 859 indica le condizioni in base alle quali le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) applicano le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864.

In particolare si applicano:

a.   le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864 se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente;

b.   Le misure di cui ai commi 862 o 864 se le amministrazioni pubbliche medesime rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulla base delle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispetto dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002.

 

Il comma 860 riguardano i debiti commerciali degli enti del SSN, i quali applicano le misure di cui al comma 865 facendo riferimento ai tempi di pagamento e ritardo calcolati sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente e al debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2014.

 

Il comma 861 specifica che i tempi di pagamento e ritardo di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2013. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno provveduto a pagare.

 

Il comma 862 dispone che entro il 31 gennaio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dallo Stato che adottano la contabilità finanziaria stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione. Il comma stabilisce poi i parametri per il calcolo dell'accantonamento sulla base della spesa per Acquisto di beni e servizi ovvero della mancata riduzione del debito commerciali residuo ovvero dei giorni di ritardo nel pagamento.

 

Il comma 863 dispone che l'accantonamento al Fondo di cui al comma precedente è adeguato nel corso dell'esercizio sulla base delle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per Acquisto di beni e servizi e che non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

 

Il comma 864 stabilisce la penalità, in termini di riduzione dei costi di competenza per consumi intermedi, a carico degli enti che adottano solo la contabilità economico patrimoniale, ad eccezione di quelli del SSN, nell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859.

 

Il comma 865 dispone che i contratti dei Direttori generali e dei Direttori amministrativi degli enti del SSN che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente sono integrati con degli obiettivi riguardanti i tempi stessi. La quota dell'indennità di risultato condizionata al rispetto di tali obiettivi non può essere inferiore al 30%. Il comma individua inoltre una serie di penalità, a carico dell'indennità medesima, sulla base dei ritardi di pagamenti effettivamente registrati.

 

Il comma 866 dispone che le regioni trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trenta e di Bolzano, una relazione in merito all'applicazione e agli esiti del comma 865. La trasmissione della relazione costituisce adempimento anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge n. 191 del 2009, le cui disposizioni continuano ad applicarsi a decorrere dall'esercizio 2013 ai sensi dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge n. 95 del 2012. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano relazionano al citato Tavolo sullo stato di applicazione del comma 865.

 

Il comma 867 stabilisce che, a decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009 comunicano, mediante la Piattaforma elettronica di cui comma 861, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. Per l'anno 2019 la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019. Per le amministrazioni che ordinano gli incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo informatico, di cui al comma 8-bis dell'articolo 14 della legge n. 196 del 2009, l'obbligo del presente adempimento permane fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale il predetto standard viene adottato.

 

Il comma 868 dispone che a decorrere dal 2020, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a) e al comma 865, lettera a) si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, e che non hanno trasmesso alla Piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

 

Il comma 869 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2019, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono pubblicati, ed aggiornati:

a.   con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall'inizio dell'anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal sistema informativo della Piattaforma elettronica di cui al comma 861;

b.   con cadenza mensile i dati riguardanti le fatture ricevute nell'anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre 12 mesi, come desunti dal sistema informativo della Piattaforma elettronica di cui comma 861.

 

Il comma 870 dispone che a decorrere dall'anno 2019, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, è pubblicato, sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente.

 

Il comma 871 stabilisce che le informazioni di cui al comma 869, lettera b), costituiscono indicatori rilevanti ai fini della definizione del programma delle verifiche di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 2009 dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

 

Il comma 872, infine, attribuisce al competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile il compito di verificare la corretta attuazione delle predette misure.

 


 

Articolo 1, comma 873
(Assunzioni personale sanitario nelle zone colpite dal sisma)

 


873.  Alle regioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con riferimento alle assunzioni effettuate a tempo determinato per far fronte all'emergenza sisma.


 

 

Il comma 873 prevede l’esclusione delle spese relative alle assunzioni del personale a tempo determinato effettuate per fronteggiare l’emergenza Sisma del Centro Italia – vale a dire delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 -, in sede di valutazione del contenimento della spesa del SSN di cui all’articolo 17, commi 3 e 3 bis, del decreto-legge n. 98/2011[30]. Alla copertura finanziaria degli oneri finanziari recati dalla disposizione si provvede con le risorse già finalizzate a legislazione vigente.

 

 

L’articolo 17 del D.L. citato concerne la razionalizzazione della spesa sanitaria.

I commi citati estendono per gli anni dal 2013 al 2020 le norme per il contenimento della spesa per il personale del SSN previste, dall'articolo 2, commi 71, 72 della legge 23 dicembre 2009, n. 191[31].

Viene poi previsto che alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale, ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo, fino al totale conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi previsti all'articolo 2, commi 71 e 72, della citata legge n. 191 del 2009.

 

In proposito va ricordato che per il triennio 2010-2012, in materia di spese per il personale (compresi i soggetti non inquadrati come lavoratori dipendenti) del Servizio sanitario nazionale, il citato articolo 2, commi 71, 72 e 73, della legge n. 191 del 2009 stabilisce misure di contenimento delle spese, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e al rispetto dei livelli di finanziamento previsti per il Servizio sanitario nazionale.

Il comma 71 ridefinisce la disciplina sui vincoli alla spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale[32] e, dopo aver confermato i vincoli alla spesa per il personale già stabiliti, per il triennio 2007-2009, dall’articolo 1, comma 565, della legge finanziaria per il 2007[33], dispone che tali enti adottino le misure necessarie a garantire che la spesa per il personale per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 sia ridotta dell'1,4 per cento rispetto a quella del 2004.

Il comma 72 prevede, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria da parte degli enti del SSN, comprendendo in tale ambito anche le azioni riguardanti i processi di riorganizzazione e la razionalizzazione e l’efficientamento della rete ospedaliera, i seguenti adempimenti: programma annuale di riduzione della spesa per il personale[34] e conseguente ridimensionamento dei fondi della contrattazione integrativa; individuazione standard delle strutture semplici e complesse e delle posizioni organizzative e di coordinamento, rispettivamente, delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, secondo la disponibilità dei fondi della contrattazione integrativa.

Il comma 73 affida la verifica del raggiungimento, per il triennio 2010-2012, degli obiettivi stabiliti dai commi 71 e 72, al Tavolo di verifica degli adempimenti, previsto dall’articolo 12 della citata Intesa 23 marzo 2005.

 


 

Articolo 1, comma 874
(Ripiano del disavanzo a seguito di cancellazione di crediti)

 


874.  Al fine di sostenere la trasparenza e le spese di investimento, entro l'esercizio finanziario 2020 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono ripianare in trenta esercizi, a quote costanti, l'eventuale disavanzo derivante dalla cancellazione, effettuata nel 2017 in sede di riaccertamento ordinario per carenza dei presupposti giuridici dei crediti e dei debiti relativi alla Programmazione 2007/2013, derivanti da assegnazioni dello Stato e dell'Unione europea e dei crediti tributari contabilizzati come « accertati e riscossi » entro l'esercizio 2002 a seguito di comunicazione dei competenti uffici dello Stato, non effettivamente versati.


 

 

Il comma 874 autorizza le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano a ripianare in 30 esercizi il disavanzo conseguente alla cancellazione nei bilanci di alcune partite creditorie, di cui era venuto meno il presupposto giuridico.

 

Nello specifico, la cancellazione, effettuata nel 2017 in sede di riaccertamento ordinario, riguarda crediti (e debiti) relativi alla Programmazione 2007/2013, derivanti da assegnazioni dello Stato e dell'Unione Europea e crediti tributari contabilizzati come "accertati e riscossi" entro l'esercizio 2002 a seguito di comunicazione dei competenti uffici dello Stato, non effettivamente versati.

 

Il ripiano potrà avvenire in 30 rate, a quote costanti (pertanto pari, ciascuna, ad un trentesimo del disavanzo complessivo), in deroga alla legislazione vigente, secondo cui il maggiore disavanzo deve essere imputato per intero al primo esercizio utile, salva la possibilità di ricorso al piano di rientro, con ripiano del deficit da effettuare "negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale" (art.42, comma 12, del D.lgs. n.118 del 2011).

 

Tale regola di bilancio è stata peraltro già oggetto di deroga.

L'art. 9, comma 5, del decreto-legge n.78 del 2015, ha infatti autorizzato le regioni a ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2014 nei dieci esercizi successivi secondo quote costanti, contestualmente alla deliberazione da parte dell'ente territoriale del piano di rientro dal disavanzo.

L'art.1, commi da 779 a 781, dell'articolo 1 della legge n.205/2017 (legge di bilancio 2018) consente alle Regioni che si impegnano a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti di ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2014 in un massimo di venti esercizi.

 

La finalità dichiarata della disposizione in esame è duplice: 1)  "sostenere la trasparenza" e 2) favorire "le spese di investimento". Quanto alla trasparenza, l'intervento normativo si ricollega ad un più ampio processo in atto di "pulizia contabile" dei bilanci degli enti territoriali, da perseguire fra l'altro evitando il mantenimento di crediti e debiti di dubbia esigibilità. Quanto alle spese di investimento, l'eventuale imputazione dell'intero disavanzo al primo esercizio utile (o anche ai tre successivi) comprimerebbe i margini di manovra del bilancio regionale, con effetti negativi sul livello degli investimenti complessivi.

 

Il ripiano del disavanzo in 30 esercizi è una facoltà che può essere attivata entro l'esercizio finanziario 2020.

 

Si segnala che il Governo, al punto n.12 dell'Accordo sottoscritto con la Regione siciliana in materia di finanza pubblica lo scorso 19 dicembre, ha assunto l'impegno di presentare e favorire l'approvazione nel corso dell'esame della legge di bilancio, della disposizione in commento.

 


 

Articolo 1, commi 875-886
(Rapporti finanziari con le autonomie speciali)

 


875.  Al fine di assicurare il necessario concorso delle regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 31 gennaio 2019 sono ridefiniti i complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e ciascuno dei predetti enti, mediante la conclusione di appositi accordi bilaterali, che tengano conto anche delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 13 maggio 2015, n. 154 del 4 luglio 2017 e n. 103 del 23 maggio 2018 e che garantiscano, in ogni caso, il concorso complessivo alla finanza pubblica di cui al secondo periodo. In caso di mancata conclusione degli accordi entro il termine previsto dal primo periodo, in applicazione dei princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica previsti dagli articoli 117, terzo comma, e 119, primo comma, della Costituzione, il contributo complessivo alla finanza pubblica per gli anni dal 2019 al 2021 è determinato in via provvisoria negli importi indicati nella tabella 8 allegata alla presente legge, quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico, salva diversa intesa con ciascuno dei predetti enti entro l'esercizio finanziario di riferimento. Gli importi della predetta tabella 8 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordi stipulati tra le regioni interessate entro il 30 aprile di ciascun anno, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 maggio del medesimo anno. L'importo del concorso previsto dai periodi precedenti è versato al bilancio dello Stato da ciascuna autonomia speciale entro il 30 giugno di ciascun anno; in mancanza di tale versamento, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a recuperare gli importi a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Per la regione Friuli Venezia Giulia resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 151, lettera a), della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

876.  Le disposizioni recate dai commi da 877 a 879, di attuazione dell'Accordo sottoscritto il 16 novembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, entrano in vigore dal giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

877.  Il contributo alla finanza pubblica della regione autonoma Valle d'Aosta è stabilito nell'ammontare complessivo di 194,726 milioni di euro per l'anno 2018, 112,807 milioni di euro per l'anno 2019 e 102,807 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con i predetti contributi sono attuate le sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018.

878.  E' fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare per un periodo di tempo definito il contributo posto a carico della regione Valle d'Aosta, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento del contributo stesso; contributi di importi superiori sono concordati con la regione. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il predetto contributo può essere incrementato per un periodo limitato di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento.

879.  In applicazione del punto 7 dell'Accordo firmato il 16 novembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta è attribuito alla regione l'importo complessivo di euro 120 milioni finalizzati alle spese di investimento, dirette e indirette, della regione per lo sviluppo economico e la tutela del territorio, da erogare in quote di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

880.  Le disposizioni recate dai commi da 881 a 886, di attuazione dell'Accordo sottoscritto il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione siciliana, entrano in vigore dal giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

881.  Il contributo alla finanza pubblica della Regione siciliana è stabilito nell'ammontare complessivo di 1.304,945 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.001 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con i predetti contributi sono attuate le sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018.

882.  E' fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare per un periodo di tempo definito il contributo posto a carico della Regione siciliana, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento del contributo stesso; contributi di importi superiori sono concordati con la regione. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il predetto contributo può essere incrementato per un periodo limitato di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento.

883.  In applicazione del punto 9 dell'Accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione siciliana è attribuito alla regione l'importo complessivo di euro 540 milioni da destinare ai liberi consorzi e alle città metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole, da erogare in quote di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

884.  La Regione siciliana provvede a riqualificare la propria spesa dal 2019 al 2025 attraverso il progressivo aumento della spesa per investimenti incrementando i relativi impegni verso l'economia in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente.

885.  Sono abrogati i commi 510 , 511 e 512 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il comma 829 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il primo periodo del comma 830 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, trova applicazione solo per il 2018. Resta fermo l'obbligo a carico della Regione siciliana di destinare ai liberi consorzi del proprio territorio 70 milioni di euro annui aggiuntivi rispetto al consuntivo 2016, di cui al punto 4 dell'Accordo tra il Governo e la Regione siciliana sottoscritto in data 12 luglio 2017.

886.  La Regione siciliana può applicare i commi da 779 a 781 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a condizione che nel 2018 abbia incrementato gli impegni delle spese per investimento dell'esercizio 2018 in misura non inferiore al 2 per cento rispetto al corrispondente valore del 2017. Nelle more dell'approvazione del rendiconto 2018, la condizione è verificata provvisoriamente rispetto ai dati risultanti dal rendiconto per l'esercizio 2018 approvato dalla Giunta regionale per la preventiva approvazione per consentirne la parifica e riconfermata con i dati del rendiconto parificato.


 

 

Il comma 875 determina il contributo complessivo agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e  Sardegna per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. Il contributo al contenimento del debito pubblico richiesto a ciascuna autonomia dovrà essere determinato da accordi bilaterali con lo Stato (entro il 31 marzo 2019) ed è comunque definito, in via provvisoria, nel caso in cui non vengano raggiunti accordi.

I commi da 876 a 879 disciplinano il contributo alla finanza pubblica della Regione Valle d'Aosta, in attuazione dell'Accordo con il Governo sottoscritto il 16 novembre scorso.

I commi da 880 a 886 disciplinano il contributo alla finanza pubblica della Regione Siciliana, in attuazione dell'Accordo con il Governo sottoscritto lo scorso 18 dicembre.

 

 

Il comma 875 prevede che il contributo delle regioni Friuli Venezia Giulia e della Sardegna agli obiettivi di finanza pubblica deve essere concordato nell’ambito della definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e ciascuna autonomia, in ragione della particolare autonomia di cui esse godono, sancita da norme di rango costituzionale.

Gli accordi bilaterali dovranno concludersi entro il 31 gennaio 2019, assicurare comunque il contributo complessivo stabilito in 1.252 milioni di euro per il 2019 e 1.372 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e tenere conto delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, 154 del 2017 e 103 del 2018.

 

 

Le sentenze richiamate nelle disposizioni in esame hanno ribadito la legittimità del concorso alla riduzione del debito pubblico nei confronti delle regioni ordinarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Con specifico riferimento alle autonomie speciali, dalla giurisprudenza della Corte è possibile ricavare i seguenti punti fermi:

- i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica si applicano anche alle autonomie speciali poiché la specialità non implica "potestà di deviare rispetto al comune percorso definito dalla Costituzione, sulla base della condivisione di valori e principi insensibili alla dimensione territoriale, tra i quali spicca l’adempimento da parte di tutti dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale [...], dei quali doveri il coordinamento rappresenta la traduzione sul piano dei rapporti finanziari, anche in ragione della responsabilità che incombe su tutti i cittadini" (sent. n.154 del 2017);

- le disposizioni statali che fissano limiti alla spesa degli enti territoriali "possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla condizione [...] che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente" (ex multis, sent. n.154 del 2017);

- i rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie speciali sono regolati dal principio pattizio;

-  il principio dell’accordo "non implica un vincolo di risultato, bensì di metodo" (sent. n.19 del 2015) e va declinato nella forma della leale collaborazione;

- un'eventuale determinazione unilaterale da parte dello Stato "deve essere concepita come rimedio ultimo per assicurare il rispetto dei vincoli europei connessi alla manovra di bilancio e deve sempre avere una valenza provvisoria in relazione all’auspicato raggiungimento dell’intesa in tempi utili alle future manovre" (sent. n.19 del 2015, nonchè sent. n.77 e n.154 del 2017);

- il meccanismo pattizio "può essere derogato dal legislatore ordinario, fino a che gli statuti o le norme di attuazione lo consentono" (sent. n.154 del 2017). agli accordi sottoscritti fra Stato e Regioni non può riconoscersi, in generale, "un affidamento tutelabile in ordine all’immutabilità delle relazioni finanziarie tra Stato e Regioni. Non è, infatti, coerente con il carattere dinamico del coordinamento finanziario impedire alla legislazione statale di introdurre – fermo il metodo pattizio per le autonomie speciali – nuovi contributi alla finanza pubblica, ove non espressamente esclusi dagli accordi stipulati" (sent. n.154 del 2017);

- le autonomie differenziate vantano una situazione paritaria rispetto alle richieste di contribuire agli equilibri della finanza pubblica, fermo restando che è legittima la disposizione secondo cui (solo) con riferimento alle province autonome e alla regione Trentino-Alto Adige si impone il rispetto dell’accordo raggiunto con lo Stato in data 15 ottobre 2014 in quanto solo in tale accordo vi è una clausola che circoscrive i casi in cui lo Stato può modificare i contributi richiesti;

- se è vero che la quantificazione del contributo spettante a ciascuna autonomia e le modalità di contribuzione devono essere demandate a specifici accordi con lo Stato, è anche vero che "il perdurante rifiuto opposto dalle autonomie speciali alla stipula degli accordi previsti dalle disposizioni impugnate" "non appare rispondente al (...) principio di leale collaborazione" (sent. n.108 del 2018) e potrebbe essere consentita, secondo la Corte, "per il solo caso di uno stallo nelle trattative", un'eventuale determinazione unilaterale da parte dello Stato "sia pure con il carattere di provvisorietà" del riparto pro quota tra le autonomie speciali del contributo complessivo loro imposto.

 

In caso di mancato accordo, il contributo al pagamento del debito pubblico per ciascun anno e ciascuna regione è determinato negli importi definiti nella tabella 8 allegata alla legge (e che si riporta a seguire).

 

Contributo alla finanza pubblica                          (importi in milioni di euro)

 

2019

2020

2021

Friuli Venezia Giulia

716

836

836

Sardegna

536

536

536

Totale

1.252

1.372

1.372

Tabella 8, allegata alla legge e richiamata dall'art.1, comma 510

 

La norma precisa che gli importi relativi ai singoli esercizi hanno carattere provvisorio e potranno essere modificati con intesa con la regione interessata entro l'esercizio finanziario di riferimento. Gli importi imputati alle regioni potranno inoltre essere modificati mediante accordi tra le regioni interessate (sottoscritti entro il 30 aprile e comunicati al Ministero dell’economia e delle finanze entro il 31 maggio) a condizione che venga comunque assicurato il contributo complessivo.

Per ciascun esercizio, l’importo determinato nella citata tabella dovrà essere versato al bilancio dello Stato dalla regione entro il 30 giugno. In caso di mancato versamento il Ministero dell’economia e delle finanze provvederà a recuperare l’importo dovuto a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali spettanti alla regione.

Si ricorda che il sistema di finanziamento delle regioni a statuto speciale è basato sulle compartecipazioni ai tributi erariali che ciascuna regione riceve nelle quote stabilite da norme statutarie. Nella maggioranza dei casi le entrate spettanti di ciascun tributo sono versate direttamente sul conto infruttifero intestato alla regione presso la tesoreria dello Stato.

 

Per la regione Friuli-Venezia Giulia la norma precisa che resta fermo quanto stabilito dalla legge di stabilità 2011 (art. 1, comma 151, lett. a), legge 220/2010) che attribuisce alla regione la somma complessiva di 960 milioni di euro (con un piano di rateizzazione annuale fino al 2030) a titolo di arretrati per gli anni 2008 e 2009 per la definizione del contenzioso riguardante le quote delle ritenute IRPEF sui redditi da pensione spettanti alla regione.

La citata norma della legge di stabilità 2011 recepisce il protocollo d'intesa stipulato tra la regione Friuli Venezia Giulia e il Governo in data 29 ottobre 2010, con il quale è stato definito – tra l’altro - il contenzioso riguardante le quote delle ritenute IRPEF sui redditi da pensione spettanti alla regione a decorrere dal 2008, ai sensi dell'art. 49 dello statuto di autonomia (L.cost. 1/1963) e delle norme di attuazione recate dal D.Lgs. 137/2007.

Per la definizione del contenzioso, il comma 151 alla lettera a) riconosce alla regione, per le annualità 2008 e 2009, la somma complessiva di 960 milioni di euro a titolo di arretrati. La somma è attribuita alla regione secondo un piano di rateizzazione annuale fino al 2030, che vede per le annualità a decorrere dal 2016, l’attribuzione di 20 milioni di euro annui.

 

Nella norma in esame non vengono menzionate:

i) la regione Trentino-Alto Adige e le due Province autonome di Trento e di Bolzano in quanto il contributo dei tre enti agli obiettivi di finanza pubblica è già stato stabilito con l’accordo stipulato il 15 ottobre 2014, per gli anni dal 2018 al 2022. In recepimento dell’accordo, infatti, l’articolo 79 dello statuto di autonomia (DPR 670/1972) determina il contributo alla finanza pubblica, riferito al sistema territoriale regionale integrato, in termini di saldo netto da finanziare, in complessivi 905,315 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022.

L’articolo 79 dello statuto, modificato dalla legge di stabilità 2015 in attuazione dell’accordo del 15 ottobre 2014, disciplina il concorso dei tre enti agli obiettivi di finanza pubblica. In particolare il comma 4-bis determina il contributo alla finanza pubblica, riferito al sistema territoriale regionale integrato. Dei complessivi 905,315 milioni di euro, 15,9091 sono posti in capo alla Regione e la restante quota è ripartita tra le Province sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale. Il contributo è versato all'erario entro il 30 aprile di ciascun anno (comma 4-sexsies). Il comma 4-ter, inoltre, stabilisce che a decorrere dall'anno 2023, il suddetto contributo è rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle PA.

Il comma 4 del medesimo articolo, infine, stabilisce che non sono applicabili alla Regione le disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, diversi da quelli previsti dalle norme dello statuto sull'ordinamento finanziario delle stesse.

 

ii) la regione Valle d'Aosta, per la quale ai commi da 876 a 879 prevedono una disciplina specifica, in attuazione dell'accordo tra il Governo e la regione in materia di finanza pubblica sottoscritto lo scorso 16 novembre (infra);

 

iii) la regione Siciliana, a cui è riservata una disciplina specifica ai commi da 880 a 886 (infra) in attuazione dell'accordo sottoscritto il 19 dicembre 2018 fra il Ministro dell'economia e il Presidente della regione.

 

Il comma 875, come esposto nella relazione tecnica originariamente presentata al disegno di legge trasmesso alle Camere, è neutrale per il bilancio dello Stato, in quanto i relativi effetti finanziari sono già scontati nei tendenziali di bilancio.

 

Di seguito si dà conto degli ultimi provvedimenti concernenti il contributo alla finanza pubblica richiesto alle restanti autonomie speciali interessate dalla norma in esame.

 

Per la regione Friuli-Venezia Giulia la legge di stabilità 2015, in attuazione del Protocollo di intesa del 23 ottobre 2014  ha determinato il contributo della regione agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto (L. 190/2014, art. 1, commi 513 - 516 e 522 – 523). Successivamente la legge di bilancio 2018 (a seguito di accordo formalizzato in data 30 gennaio 2018) ha sancito il passaggio, anche per la regione Friuli-Venezia Giulia, alla disciplina del pareggio di bilancio a decorrere dal 2018 (comma 815). Al fine di dare seguito all’accordo del 2014, inoltre, viene in sostanza ridotto il contributo alla finanza pubblica richiesto alla regione per le annualità 2018 e 2019, di un importo pari a 120 milioni di euro per ciascun anno (comma 816).

 

Per la regione Sardegna, l’accordo sottoscritto il 21 luglio 2014 (recepito dal D.L. 133/2014, art. 42, commi 9-12), oltre a definire la misura del concorso alla finanza pubblica della regione, stabilisce per essa il passaggio alla disciplina del pareggio di bilancio a decorrere dall’anno 2015. Con la legge di bilancio 2018 (comma 851) la regione riceve un contributo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019, in attesa della definizione del complesso dei rapporti finanziari fra lo Stato e la regione Sardegna, anche in relazione alle sentenze della Corte costituzionale n.77 del 2015 e n.154 del 2017.

 

Il comma 876 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi dal 877 a 879 sono volte a dare attuazione al citato Accordo tra il Governo e la Regione Valle d'Aosta in materia di finanza pubblica, sottoscritto il 16 novembre 2018 e che esse entrino in vigore dal giorno della pubblicazione della legge di bilancio.

 

Il comma 876:

§  quantifica l'ammontare del contributo alla finanza pubblica della Regione recependo il punto n.2 dell'Accordo: esso è pari a 194,726 milioni per il 2018, a 112,807 per il 2019 e a 102, 807 a decorrere dal 2020;

§  stabilisce che con tale contributo si dà attuazione alle sentenze della Corte costituzionale nn. 77 del 2015, 154 del 2017 e 103 del 2018 (commentate in sede di illustrazione del comma 875, v. supra). Tale precisazione ripropone il contenuto del punto n.3 dell'Accordo.

 

Il comma 878 fa salva la possibilità dello Stato di modificare tale contributo a condizione che:

§  la variazione (c'è da ritenere in aumento) del contributo sia circoscritta nel tempo;

§  sia adottata in presenza di "eccezionali esigenze di finanza pubblica";

§   non superi del 10 per cento l'importo del contributo, a meno che: i) non intervenga un accordo con la regione; ii) o l'intervento risulti necessario per assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico (in questo caso l'incremento massimo non può comunque eccedere il 20 per cento rispetto al contributo originario).

La disposizione in commento recepisce i punti nn. 5 e 6 dell'Accordo sottoscritto il 16 novembre scorso.

 

Al riguardo, tale previsione reca un contenuto simile a quanto previsto al punto n.14 dell'accordo di finanza pubblica sottoscritto fra il Governo, la regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 15 ottobre 2014. La presenza di una clausola che circoscrive i casi in cui lo Stato è abilitato ad incrementare i contributi a carico delle autonomie speciali costituisce una garanzia importante per l'ente territoriale. Tale presenza ha infatti consentito alla Corte costituzionale (sent. 154 del 2017) di respingere le censure avanzate da altre regioni a statuto speciale avverso norme primarie che, mentre incrementavano i contributi alla finanza pubblica di queste ultime non facevano altrettanto con le province autonome e la regione Trentino-Alto Adige, in riferimento alle quali veniva sancito il pieno rispetto dell’accordo in materia di finanza pubblica del 15 ottobre 2014.

 

Il comma 879 riconosce alla Regione un trasferimento complessivo di 120 milioni di euro da destinare a spese di investimento in opere pubbliche. L'importo è erogato negli anni 2019-2025 in ragione di 10 milioni annui nel primo biennio e 20 milioni annui nel restante quinquennio). Tale disposizione è finalizzata a dare attuazione al punto n.7 del citato Accordo, ai sensi del quale peraltro i richiamati finanziamenti sono disposti "a titolo transattivo e a saldo e stralcio di ogni reciproca pretesa" fra le parti.

Il punto n.7 dell'Accordo va peraltro letto alla luce del punto n.6  in cui la regione assume l'impegno di ritirare, a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni legislative che recepiscono il medesimo Accordo, "tutti i ricorsi contro lo Stato pendenti dinnanzi alle diverse giurisdizioni relativi alle impugnative di leggi o di atti consequenziali in materia di finanza pubblica" e "a rinunciare [..] agli effetti finanziari positivi derivanti da pronunce di accoglimento di ricorsi pendenti anche da altre regioni con riferimento alle disposizioni oggetto dei predetti ricorsi".

Si rammenta che, per quanto concerne la regione Valle d’Aosta, l'intervento normativo più recente è contenuto nella legge di bilancio 2018 (art.1, comma 841), con cui sono stati ridotti gli accantonamenti a carico della regione a titolo di concorso alla finanza pubblica di 45 milioni per il 2018, di 100 milioni per il 2019 e di 120 milioni annui a decorrere dal 2020. Si tratta di una norma introdotta nelle more della definizione dei rapporti tra lo Stato e la regione, attraverso la procedura pattizia, che ha avuto luogo, come detto, lo scorso 16 novembre. Il precedente accordo bilaterale, sottoscritto il 21 luglio 2015, ha riguardato la definizione del patto di stabilità interno per il 2014 e 2015 e la definizione dei rapporti finanziari concernenti il subentro della regione allo Stato nei rapporti attivi e passivi con Trenitalia S.p.A. per i servizi di trasporto ferroviari locali in ambito regionale, nonché la definizione dei contenziosi pendenti tra Stato e regione.

 

 

Il comma 880 stabilisce che i commi da 881 a 886: 1) dettano una disciplina finalizzata a dare attuazione all'Accordo sottoscritto il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della regione Siciliana; 2) entrino in vigore dal giorno della pubblicazione della legge di bilancio nella Gazzetta Ufficiale.

 

Il comma 881 dispone che il contributo alla finanza pubblica della Regione sia pari a 1.304,945 milioni di euro per l'anno 2018 e a 1.001 milioni annui a decorrere dal 2019, come convenuto fra le parti al punto n.7 del richiamato Accordo.

In modo simmetrico a quanto disposto al comma 875 per le regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna e 877 per la regione Valle d'Aosta, il comma prevede che con tali contributi si dia attuazione alle sentenze della Corte Costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018 (illustrate in sede di commento al comma 875).

 

Il comma 882 fa salva la facoltà da parte dello Stato di modificare (nel senso di "incrementare" come precisato al punto n.10 dell'Accordo) il contributo posto a carico della regione Siciliana. Tale modifica è legittima a condizione che sia adottata nel rispetto della disciplina ivi prevista, che è peraltro la medesima dettata per la regione Valle d'Aosta al comma 878 (e al cui commento si rinvia). Tale disposizione ha come base pattizia fra le parti i punti nn. 10 e 11 dell'Accordo.

 

Il comma 883 attribuisce alla Regione 540 milioni da destinare ai liberi consorzi e città metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole. Tale importo è erogato in quote pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 100 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025. Il comma chiarisce che la finalità della disposizione è quella di dare attuazione del punto 9 del citato Accordo del 19 dicembre scorso.

 

Il comma 884 sancisce l'impegno per la regione Siciliana, assunto nel richiamato Accordo (al punto n.12), ad accrescere la spesa per investimenti in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno nel periodo compreso fra il 2019-2025. La norma riproduce i contenuti (estendendone di fatto la vigenza fino all'anno 2025) recati all'art.1, comma 830, della legge n.205/2017 (v. infra).

 

Il comma 885, nel dare seguito ad un ulteriore impegno assunto dal Governo in sede di sottoscrizione del richiamato Accordo (sempre al punto n.12), abroga le seguenti disposizioni:

1)  i commi 510, 511 e 512 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

 

Tali disposizioni imponevano alla Regione siciliana (sulla base di quanto previsto nel precedente Accordo sottoscritto in data 20 giugno 2016) di realizzare, per gli anni dal 2017 al 2020, riduzioni strutturali della spesa corrente in misura non inferiore al 3 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente e autorizzavano il Ministero dell'economia a trattenere un importo commisurato all'eventuale sforamento rispetto all'obiettivo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione siciliana.

 

2)  il comma 829 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205

Tale comma escludeva dal computo della riduzione della spesa corrente di cui ai citati commi 510, 511 e 512 alcune voci di spesa (oneri destinati ai liberi consorzi, per l'assistenza ai disabili gravi e gravissimi e in generale non autosufficienti, per il servizio del debito, per interessi a seguito di anticipazioni di liquidità).

 

Il comma in esame inoltre dispone che il primo periodo del comma 830 dell'articolo 1 della legge n.205/ 2017 trovi applicazione solo per il 2018.

La disposizione "impegna" la Regione nel periodo dal 2018 al 2022 a ad accrescere, in modo progressivo, gli investimenti in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente.

 

Precisa infine che resta fermo l'obbligo a carico della Regione siciliana di destinare ai liberi consorzi del proprio territorio 70 milioni di euro annui aggiuntivi rispetto al consuntivo 2016, come previsto nell'Accordo sottoscritto tra il Governo e la regione Siciliana il 12 luglio 2017.

 

Il comma 886 stabilisce che la regione Siciliana può applicare i commi da 779 a 781 dell'articolo 1 della legge n.205/2017 (legge di bilancio 2018), a condizione che nel 2018 si registri un incremento degli impegni delle spese per investimento in misura non inferiore al 2 per cento rispetto al corrispondente valore del 2017. Anche la disposizione in esame attua uno specifico impegno contenuto nell'Accordo del 19 dicembre scorso (al punto n.12).

 

Le richiamate norme contenute nella manovra economica per il 2018 consentono alle Regioni che si impegnano a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti di ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2014 in un massimo di venti esercizi (rispetto ai dieci previsti dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 78/2015, che - come ricordato in sede di commento al comma 874, opera a sua volta in deroga alle disposizioni contabili vigenti di carattere ordinario), con quote costanti.

 

In via provvisoria, in attesa dell'approvazione del rendiconto 2018, la condizione è considerata verificata avendo a riferimento i dati risultanti dal rendiconto per il 2018 come approvato dalla Giunta regionale nel testo da sottoporre a parifica ed è "riconfermata con i dati del rendiconto parificato".

 

Si rammenta che, per quanto concerne la regione Siciliana, rilevano in particolare:

§  l’accordo sottoscritto il 20 giugno 2016 con lo Stato, recepito dal decreto legge 113/2016 (art. 11 comma 4) e dalla legge di bilancio 2017 (art. 1, commi 509-516). In relazione al concorso agli obiettivi di finanza pubblica, l'accordo estende alla regione l’applicazione della normativa sul pareggio di bilancio. Per gli esercizi 2016 e 2017, per bilanciare le maggiori entrate attribuite con l’accordo, si prevede un saldo obiettivo pari rispettivamente a 227,88 e 577,51 milioni di euro. A decorrere dal 2018, invece, la regione è tenuta a garantire il pareggio di bilancio inteso come saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali.

§  l'accordo del 12 luglio 2017, con cui è stata rideterminata la misura della compartecipazione regionale all’IVA, è stato stabilito il contributo della Regione ai liberi consorzi di comuni (enti che hanno sostituito le province siciliane) ed è stato istituito un tavolo tecnico per la definizione del contenzioso finanziario pendente tra Stato e Regione al 31 dicembre 2016.

 


 

Articolo 1, comma 887
(Accoglienza richiedenti protezionale nelle
Province autonome di Trento e Bolzano)

 


887.  Il finanziamento previsto nei protocolli di intesa stipulati dalle province autonome di Trento e di Bolzano con i rispettivi Commissariati del Governo per l'affidamento della gestione e il sostenimento delle spese per l'accoglienza straordinaria delle persone richiedenti protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati costituisce entrata nei bilanci delle stesse province autonome a titolo di trasferimento statale vincolato a detto scopo. Eventuali somme non utilizzate sono oggetto di riversamento al bilancio dello Stato. Questa disposizione ha effetto a partire dall'esercizio finanziario 2014.


 

 

Il comma 887 stabilisce che il finanziamento previsto nei protocolli d’intesa stipulati dalle Province autonome di Trento e Bolzano con i rispettivi Commissariati di Governo per l’affidamento della gestione dell’accoglienza dei richiedenti asilo e dei minori non accompagnati costituisce entrata nei bilanci delle Province a titolo di trasferimento statale vincolato, con obbligo di riversare al bilancio dello Stato le somme non utilizzate. La disposizione si applica, con effetto retroattivo, a decorrere dall’esercizio finanziario 2014.

 

Le Province autonome di Trento e Bolzano gestiscono il progetto di accoglienza straordinaria delle persone richiedenti protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati che il Ministero dell’interno assegna al territorio. L’accoglienza è finanziata dallo stesso Ministero per il tramite del Commissariato del Governo, che rimborsa a ciascuna Provincia i costi sostenuti entro un budget di spesa predefinito.

Con la disposizione in esame si prevede che il finanziamento previsto nei protocolli d’intesa a tal fine stipulati costituisce entrata nei bilanci delle Province autonome a titolo di trasferimento statale vincolato.

La disposizione precisa che eventuali somme non utilizzate devono essere riversate al bilancio dello Stato.

 

Si stabilisce infine la retroattività della disposizione a decorrere dall’esercizio finanziario 2014.

La giurisprudenza costituzionale ha in più occasioni ricordato come il legislatore ordinario possa, nei limiti consentiti, emanare norme retroattive, purché trovino adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti. Tanto nel caso della norma propriamente interpretativa, quanto in quella della norma semplicemente retroattiva, la legge rimane dunque pur sempre soggetta al controllo di conformità rispetto al canone generale di ragionevolezza, che assume in materia un valore particolarmente stringente poiché riferito alla certezza dei rapporti preteriti, nonché al legittimo affidamento dei soggetti interessati (ex multis sentenza n. 432/1997).

La Corte ha altresì ricordato come «il divieto di retroattività della legge (art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale), pur costituendo valore fondamentale di civiltà giuridica, non riceve nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'art. 25 Cost.», riservata alla materia penale (in particolare sentenze n. 170 del 2013, n. 15 del 2012, n. 236 del 2011, e n. 393 del 2006), con la conseguenza che «il legislatore - nel rispetto di tale previsione - può emanare norme con efficacia retroattiva, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti «motivi imperativi di interesse generale», ai sensi della CEDU (ex plurimis sentenza n. 78 del 2012).

 


 

Articolo 1, comma 888
(
Minoranza italiana in Croazia e Slovenia e
esuli istriani, giuliani e dalmati)

 

888.  Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2019.

 

 

Il comma 888 autorizza la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2019 per la prosecuzione degli interventi a favore della minoranza italiana in Croazia, Slovenia e Montenegro di cui alla legge n. 73 del 2001.

 

La disposizione autorizza la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2019 per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi a favore della minoranza italiana in Croazia, Slovenia e Montenegro.

 

I due precedenti interventi di rifinanziamento della legge n. 73/2001 – avvenuti contestualmente al rifinanziamento della legge 72/2001, che reca interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia – sono stati disposti dalla legge di stabilità 2013 e dalla legge di stabilità 2016.

In particolare, l’articolo 1, comma 294, della legge n. 228/2012 (stabilità 2013) aveva autorizzato la spesa di 2,3 milioni di euro  per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge n. 72/2001; il comma  295 aveva disposto il finanziamento di 3,5 milioni di euro per ciascuna annualità 2013, 2014 e 2015 per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge n. 73/2001.

L’articolo 1, comma 362 della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) ha autorizzato la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la prosecuzione degli interventi (di cui alla legge n. 72 del 2001) a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia; nonché la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la prosecuzione degli interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia di cui alla legge n. 73 del 2001.

 


 

Articolo 1, commi 889 e 890
(Contributi alle province per la manutenzione di strade e scuole)

 


889.  Alle province delle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e di scuole. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 20 gennaio 2019, per il 50 per cento, tra le province che presentano una diminuzione della spesa per la manutenzione di strade e di scuole nell'anno 2017 rispetto alla spesa media con riferimento agli anni 2010, 2011 e 2012 e in proporzione a tale diminuzione e, per il restante 50 per cento, in proporzione all'incidenza determinata al 31 dicembre 2018 dalla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, commi 838 e 839, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rispetto al gettito dell'anno 2017 dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli, dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del Fondo sperimentale di riequilibrio. Le spese finanziate dalle risorse assegnate per ogni annualità devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicembre di ogni anno. Al fine di assicurare l'elaborazione e l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al primo periodo, all'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « edilizia scolastica » sono inserite le seguenti: « relativamente alle figure ad alto contenuto tecnico-professionale di ingegneri, architetti, geometri, tecnici della sicurezza ed esperti in contrattualistica pubblica e in appalti pubblici ».

890.  Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 889, il fondo di cui al comma 122 è ridotto di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033.


 

 

I commi 889 e 890 disciplinano l’attribuzione alle Province delle Regioni a Statuto ordinario di un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 (complessivi 3,750 miliardi) per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole. Il contributo è ripartito, con decreto del Ministero dell’Interno, entro il 20 gennaio 2019, sulla base dei criteri indicati dalla norma.

 

Il comma 889 attribuisce un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 alle Province delle Regioni a Statuto ordinario da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole.

 

Il contributo è ripartito, con decreto del Ministero dell’Interno da emanarsi entro il 20 gennaio 2019, di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, secondo i seguenti criteri:

§  per il 50 per cento, da ripartire tra le Province che presentano una diminuzione della spesa per la manutenzione di strade e scuole nell’anno 2017, rispetto alla spesa media riferita al triennio 2010-2012, da assegnare in proporzione alla suddetta diminuzione;

§  per il 50 per cento, da ripartire tra le Province in proporzione all’incidenza determinata, al 31 dicembre 2018, dalla manovra di finanza pubblica rispetto al gettito 2017 dell’imposta Rc auto, dell’imposta provinciale di trascrizione, nonché del fondo sperimentale di riequilibrio.

La misura del concorso alla manovra di finanza pubblica delle Province, da considerare ai fini del calcolo della sua incidenza sulle entrate, è quella determinata dall’articolo 1, comma 418, della legge n. 190/2014 e dell’articolo 47 del D.L. n. 66/2014, tenuto conto delle riduzioni consentite ai sensi dell’articolo 1, commi 838 e 839, della legge n. 205/2017.

 

Il comparto delle province è stato interessato, a partire dal 2010, da una serie di misure finanziarie volte ad assicurare il concorso di tali enti al risanamento dei conti pubblici, in nome del principio del coordinamento della finanza pubblica, quantificato in importi via via più consistenti, anche in relazione all'aggravarsi della crisi economica e finanziaria.

Con il D.L. n. 66/2014 (art. 47), citato dalla norma in esame, il concorso alla finanza pubblica delle province è stato assicurato mediante la richiesta di risparmi di spesa corrente da versare al bilancio dello Stato, pari a complessivi 444,5 milioni per il 2014, 576,7 milioni per il 2015 e a 585,7 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, relativi alle seguenti categorie di spesa: spese per acquisto di beni e servizi, per autovetture, per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Ma il concorso più rilevante è quello richiesto dall’art. 1, comma 418, legge n. 190/2014, che (anche a seguito della riforma avviata con la legge n. 56/2014 che limita il novero delle funzioni da esercitare dalle province/Città metropolitane) richiede alle province/Città metropolitane risparmi di spesa corrente nell'importo di 1 miliardo di euro per il 2015, di 2 miliardi per il 2016 e di 3 miliardi a decorrere dal 2017, da versare ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.

A seguito delle conseguenti difficoltà economico-finanziarie del comparto, dal 2016 diversi sono stati i contributi trasferiti alle province e città metropolitane per l’esercizio delle funzioni fondamentali e, in particolare, in materia di strade e scuole. Alcuni di questi contributi[35], ai sensi del citato articolo 1, comma 839, della legge n. 205/2017, sono stati versati direttamente dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato, a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti. Soltanto nel caso in cui i suddetti contributi eccedano il concorso alla finanza pubblica, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento della parte eccedente all'ente interessato.

 

A garanzia del pieno utilizzo delle somme nell’anno di erogazione, il comma dispone che le spese finanziate con le risorse assegnate per ogni annualità, devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate entro il 31 dicembre di ogni anno.

 

L’ultimo periodo del comma 889 prevede, infine, una integrazione alla disposizione, introdotta dalla legge di bilancio 2018 (comma 845, legge n. 205/2017), che ha dato facoltà alle province di procedere dal 2018 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinare, prioritariamente, alle attività in materia di viabilità ed edilizia scolastica. L’integrazione è volta a precisare che tali assunzioni, relativamente alle attività di edilizia scolastica, sono riferite a figure ad alto contenuto tecnico-professionale di ingegneri, architetti, geometri, tecnici della sicurezza ed esperti in contrattualistica pubblica e codice degli appalti.

 

Alla copertura degli oneri derivanti dalla concessione del contributo in esame alle province si provvede a valere sulle risorse del Fondo investimenti enti territoriali, istituito dal comma 122 del provvedimento in esame (comma 890).

 


 

Articolo 1, comma 891
(Interventi bacino del Po)

 


891.  Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti e dell'ANAS Spa, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.


 

 

Il comma 891 istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro (50 milioni annui dal 2019 al 2023) per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza sul bacino del Po.

 

L’assegnazione delle risorse previste è disposta, a favore delle Città metropolitane, delle Province territorialmente competenti e dell’ANAS S.p.A., in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata.

 

Si precisa poi che l’assegnazione delle risorse viene effettuata in base ad un piano di classificazione dei progetti presentati, secondo criteri di priorità legati:

§  al miglioramento della sicurezza;

§  al traffico interessato;

§  e alla popolazione servita.

 

Si prevede, inoltre, la certificazione da parte dei soggetti attuatori in merito alla avvenuta realizzazione degli investimenti entro l’anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, attraverso apposita rendicontazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al D.Lgs. 229/2011.

 

Si fa notare che la finalità della messa in sicurezza dei ponti è perseguita anche dai commi 134-148 dell'articolo in esame. Tali commi prevedono due distinti programmi - gestiti rispettivamente dalle singole regioni e dal Ministero dell’interno - aventi però la medesima finalità di consentire la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ivi inclusa la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti (v. lettera b) dei commi 135 e 141).

Si ricorda inoltre che l'art. 15-quater del D.L. n. 148/2017 ha autorizzato una spesa nei limiti di 35 milioni di euro per il 2017, a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (art. 1, comma 140, della L. 232/2016 - legge di bilancio 2017), con la finalità di realizzare gli interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po. In attuazione di tale disposizione, con il D.M. 1° febbraio 2018 sono stati indicati i singoli ponti beneficiari del finanziamento statale e i relativi soggetti attuatori.

Ulteriori risorse, sempre a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, per effetto dell’art. 1, comma 1076, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), sono state assegnate per gli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di  province e città metropolitane, tra cui ponti e viadotti, in cui si autorizza la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, ripartiti dal D.M. 16 febbraio 2018.

In merito agli specifici interventi infrastrutturali incidenti sul fiume Po, nella risposta all’interrogazione 5-00147 del mese di luglio 2018, il Governo ha precisato che è in corso una valutazione specifica per l'estensione del finanziamento agli altri ponti esistenti che necessitano di interventi manutentivi e conservativi, impegnandosi inoltre nella pianificazione per la realizzazione di un nuovo ponte della Becca in prossimità di quello storico che assorba tutto il traffico pesante attraverso un intervento che potrebbe essere realizzato anche nell'ambito del Contratto di programma ANAS, previa ripresa in carico da parte dello Stato della ex strada statale n. 617 Bronese.


 

Articolo 1, commi 892-895
(
Rimborso minor gettito TASI comuni)

 


892.  Per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 190 milioni di euro annui da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.

893.  Il contributo di cui al comma 892 è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 20 gennaio 2019, in proporzione al peso del contributo di ciascun ente di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017.

894.  Le spese finanziate con le risorse assegnate con il decreto di cui al comma 893 devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicembre di ogni anno.

895.  Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 892 a 893 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti Legge di bilancio 2019 ».


 

 

I commi da 892 a 895 attribuiscono ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, un contributo a ristoro del minor gettito ad essi derivante in conseguenza della sostituzione dell’IMU sull’abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili.

Il contributo è assegnato nell’importo complessivo di 190 milioni annui, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.

Il riparto avverrà tramite decreto del Ministro dell’interno, in proporzione alla ripartizione dei contributi già effettuata nei due anni precedenti.

Tali contributi dovranno essere monitorati attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche.

 

La norma è finalizzata a confermare per gli anni dal 2019 al 2033 la concessione di un contributo, assegnato anche negli anni precedenti, finalizzato a ristorare i comuni interessati dalla perdita di gettito conseguente all’introduzione della TASI, ai sensi dell’articolo 1, comma 639, della legge n. 147/2013. Infatti, la sostituzione dell’IMU con la TASI presupponeva l’invarianza di gettito, in connessione con la possibilità per ciascuno dei comuni interessati di poter applicare un’aliquota TASI all’1 per mille su tutte le fattispecie imponibili. Tuttavia tale invarianza non era assicurata nei casi in cui le previgenti aliquote TASI non consentivano l’integrale applicazione dell’incremento a compensazione della perdita di gettito IMU sull’abitazione principale.

Di conseguenza, contributi destinati alla compensazione degli oneri derivanti dal passaggio al regime TASI sono stati concessi in favore dei comuni a partire dal 2014. Per tale anno, ai sensi dell’articolo 1, comma 731, della legge n. 147/2013 (come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera d), del D.L. n. 16/2014[36]), il contributo è stato assegnato nell’importo di 625 milioni di euro, ripartito con il D.M. 6 novembre 2014.

Per il 2015, il contributo è stato concesso nell’importo di 530 milioni dall’ articolo 8, comma 10, del D.L. n. 78/2015 e ripartito con D.M. 22 ottobre 2015.

Per il 2016, il contributo è stato autorizzato dall’articolo 1, comma 20, della legge n. 208/2015, nell’importo di 390 milioni, e ripartito tra i comuni interessati con il D.M. 26 maggio 2016.

Per il 2017, il contributo compensativo è stata assegnato ai comuni nell’importo di 300 milioni con il D.P.C.M. 10 marzo 2017, in sede di ripartizione delle risorse del “Fondo per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare”, istituito dall’articolo 1, comma 433, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017). Per il 2018, la legge di bilancio per il 2018 ha confermato tale contributo (articolo 1, commi 870-871, legge n. 205/2017), nella misura di 300 milioni di euro.

 

Si ricorda, infine, che per la medesima finalità, nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale, è costituito, dal 2016[37], un accantonamento di risorse, nell’importo massimo di 80 milioni di euro (ridotti a 66 milioni dall’art. 14 del D.L. n. 50/2017), destinato specificatamente ai comuni che necessitano di compensazioni degli introiti derivanti dalla TASI, ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni interessati l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base.

 

La disposizione determina, secondo la relazione tecnica, effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica per 190 milioni di euro annui dal 2019 al 2033.

Il decreto di riparto, del Ministero dell’interno, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dovrà essere emanato entro il 20 gennaio 2019, e dovrà suddividere le risorse in proporzione al peso del contributo di ciascun ente nella tabella B allegata al D.P.C.M. 10 marzo 1997, che riporta la ripartizione del contributo di 300 milioni per il 2017.

Le spese finanziate con tali risorse devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate (manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale), ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Si ricorda che l’Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011[38], relativo al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, definisce al Punto 6 la liquidazione come “la fase del procedimento di spesa con la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto del creditore, si determina la somma da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto”.

 

I comuni beneficiari, inoltre, effettuano per tali investimenti il monitoraggio delle opere pubbliche attraverso il sistema previsto dal D.Lgs. n. 229/2011, classificando le opere sotto la voce “Contributo investimenti legge di bilancio 2019”.

Il D.Lgs. n. 229/2011 prevede che i soggetti attuatori di opere pubbliche inviino alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (MEF) specifiche informazioni periodiche sullo stato di attuazione delle stesse.

 

 


 

Articolo 1, comma 896
(Fondo sperimentale di riequilibrio delle province)

 

896.  All'articolo 4, comma 6-bis, primo e terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: « Per gli anni 2016, 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Dall'anno 2016 ».

 

 

Il comma 896 rende permanenti le disposizioni relative alle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, nonché quelle per la determinazione dei trasferimenti erariali non fiscalizzati da corrispondere alle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna.

 

In particolare, il comma mette a regime le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale che, adottate a partire dal 2013 con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, sono state via via confermate annualmente per gli esercizi successivi da specifiche disposizioni di legge, da ultimo, all’anno 2018, dall’articolo 1, comma 1 del D.L. n. 91/2018.

A tal fine, il comma 896 novella l’articolo 4, comma 6-bis, del D.L. n. 210/2015, che stabilisce l’applicazione del D.M. 4 maggio 2012 per le modalità di riparto del Fondo e l’emanazione di un decreto annuale del Ministero dell'interno per la ricognizione delle risorse da attribuire a ciascuna provincia.

Il citato D.M. 4 maggio 2012 prevede i seguenti criteri di riparto:

a)   il 50% in proporzione al valore della spettanza figurativa dei trasferimenti fiscalizzati di ciascuna provincia;

b)  il 38% in proporzione al gettito della soppressa addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, negli importi quantificati per ciascuna provincia nel documento della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale in data 22 febbraio 2012;

c)   il 5% in relazione alla popolazione residente;

il 7% in relazione all'estensione del territorio provinciale.

 

Si rammenta che il Fondo sperimentale di riequilibrio per le province delle regioni a statuto ordinario è stato istituito dall'articolo 21 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, attuativo della legge delega sul federalismo fiscale (L. n. 42/2009), per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l’attribuzione alle province dell’autonomia di entrata. Esso è operante dal 2012, e la sua durata si protrarrà fino all’istituzione del fondo perequativo vero e proprio destinato ad operare a regime, disciplinato dall’articolo 23 del medesimo D.Lgs. n. 68/2011.

Il Fondo è alimentato dal gettito della compartecipazione provinciale all’IRPEF, la cui aliquota è determinata in misura tale da compensare la soppressione dei trasferimenti erariali ed il venir meno delle entrate legate all’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, anch’essa soppressa dall’anno 2012.

La soppressione dei trasferimenti erariali delle province è stata attuata con il D.P.C.M. 12 aprile 2012, nell’importo di 1.039,9 milioni[39]. Il Fondo sperimentale di riequilibrio è stato di conseguenza determinato per il 2012 nel medesimo ammontare di risorse, pari a 1.039,9 milioni, con il D.M. Interno 4 maggio 2012, e ripartito tra le province delle regioni a statuto ordinario sulla base dei criteri recati dal D.M. medesimo. Negli anni successivi, l’ammontare complessivo di risorse finanziarie lorde a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio è stato sostanzialmente confermato.

Va segnalato che le disponibilità di bilancio del fondo sperimentale di riequilibrio delle province sono state significativamente erose nel corso di questi anni per effetto delle manovre di finanza pubblica e delle riduzioni disposte da diversi provvedimenti normativi che ne hanno, di fatto, inficiato la finalità perequativa ad esso assegnata dal legislatore. La sovrapposizione di siffatti provvedimenti di contenimento ed il cumulo degli effetti degli stessi hanno prodotto, infatti, un sostanziale azzeramento del Fondo.

Nel bilancio di previsione per il 2019 (cap. 1352/Interno), il Fondo presenta una dotazione di 106,5 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021[40].

 

Il comma in esame interviene anche in merito alla determinazione dei trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione da corrispondere in favore delle province appartenenti alla regione Sicilia e alla regione Sardegna, confermando a regime l’applicazione delle norme applicate negli anni precedenti.

Si tratta delle disposizioni recate dall'articolo 10, comma 2, del D.L. 6 marzo 2014, n. 16[41], cui rinvia l’articolo 4, comma 6-bis, del D.L. n. 210/2015 che viene qui novellato.

La norma riguarda i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione (vale a dire quei trasferimenti residuali degli enti locali delle regioni a statuto ordinario che, non presentando il carattere della generalità e della permanenza, non sono stati soppressi dai provvedimenti attuativi del federalismo fiscale) spettanti agli enti locali delle Regioni Sicilia e Sardegna in quanto, soltanto in queste regioni - contrariamente a quanto avviene nelle altre regioni a statuto speciale - la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato[42].

Tali trasferimenti continuano ancora ad essere assegnati agli enti come spettanza ed erogati dal Ministero dell’interno alle scadenze indicate nel suo decreto del 21 febbraio 2002[43]


 

Articolo 1, commi 897-900
(Utilizzo del risultato di amministrazione
per gli enti in disavanzo)

 


897.  Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione.

898.  Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

899.  Per gli anni 2019 e 2020 le regioni a statuto ordinario utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione secondo le modalità di cui ai commi 897 e 898 senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità.

900.  Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la disposizione del quarto periodo del comma 897 si applica in caso di ritardo nell'approvazione del rendiconto da parte della Giunta per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; resta ferma l'applicazione al bilancio della quota accantonata del risultato di amministrazione prevista dall'articolo 1, commi 692 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.


 

 

I commi 897-900 introducono la facoltà per gli enti locali in disavanzo di utilizzare, pur con alcune limitazioni, il risultato di amministrazione.

 

Il comma 897, in particolare, dispone che è comunque consentita ? quindi anche agli enti in disavanzo oltre che a quelli in avanzo ? l’applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del risultato di amministrazione complessivo come risultante dal relativo prospetto (in particolare dalla lettera A)) al 31 dicembre dell'esercizio precedente[44].

Si specifica, inoltre, che le disposizioni si applicano agli enti soggetti al decreto legislativo n. 118 del 2011 (in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi). È inoltre apportata una modifica di carattere formale.

 

La quota del risultato di amministrazione come sopra definita è applicata al bilancio di previsione al netto della quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni di liquidità. È quindi incrementata dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

 

Nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, gli elementi da applicare si individuano con riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) per le regioni e di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL) per gli enti locali.

 

Il comma introduce inoltre una sanzione per gli enti in ritardo nell’approvazione dei propri rendiconti, stabilendo che questi non possono beneficiare della facoltà concessa dal comma medesimo.

 

Il comma 898 disciplina il caso in cui l’importo riportato alla lettera A) del prospetto del risultato di amministrazione risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazioni di liquidità. In tal caso gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

 

Il comma 899, nel confermare l'applicazione delle modalità di utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione previste dai commi 897 e 898 alle regioni a statuto ordinario, dispone che queste ultime non dovranno operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità.

 

Il comma 900 dispone che per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la misura di cui all’ultimo periodo del comma 897 si applica in caso di ritardo nell’approvazione del rendiconto da parte della Giunta per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e che resta ferma l’applicazione al bilancio della quota accantonata del risultato di amministrazione prevista dall’articolo 1, commi 692 e seguenti, della legge n. 208 del 2015.

 

 


 

Articolo 1, comma 901
(Spese per lavori pubblici urgenti degli enti locali)

 

901.  All'articolo 191, comma 3, primo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti,» sono soppresse.

 

 

Il comma 901 semplifica le modalità di riconoscimento, da parte delle Giunte degli enti locali, delle spese per lavori pubblici urgenti cagionati da eventi eccezionali e imprevedibili.

 

Il comma 901 modifica l'articolo 191, comma 3, del Testo unico degli enti locali (di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000) in modo tale da prevedere che la Giunta di un ente locale possa sottoporre alla deliberazione consiliare il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da tali spese anche nell’ipotesi in cui non ricorra la circostanza della dimostrata insufficienza dei fondi specificamente previsti in bilancio per tali finalità.

 

 

 


 

Articolo 1, commi 902-905
(Semplificazione adempimenti contabili degli enti locali)

 


902.  A decorrere dal bilancio di previsione 2019, l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sostituisce la trasmissione delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero dell'interno da parte dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni e delle comunità montane.

903.  A decorrere dal 1° novembre 2019, l'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« Art. 161. - (Certificazioni finanziarie e invio di dati contabili) - 1. Il Ministero dell'interno può richiedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle unioni di comuni e alle comunità montane specifiche certificazioni su particolari dati finanziari, non presenti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le certificazioni sono firmate dal responsabile del servizio finanziario.

2. Le modalità per la struttura e per la redazione delle certificazioni nonché i termini per la loro trasmissione sono stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, adottato previo parere dell'ANCI e dell'UPI e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

3. I dati delle certificazioni sono resi noti mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e vengono resi disponibili per l'inserimento nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° novembre 2019 ».

904.  All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: « e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio » sono sostituite dalle seguenti: « , nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, ».

905.  A decorrere dall'esercizio 2019, ai comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente non trovano applicazione le seguenti disposizioni:

a)  l'articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

b)  l'articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c)  l'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

d)  l'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

e)  l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

f)  l'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.


 

 

I commi 902-904 semplificano gli adempimenti contabili degli enti locali, prevedendo, a decorrere dal bilancio di previsione per il 2019, unicamente l’invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche in luogo delle apposite certificazioni.

Il comma 905 prevede un trattamento normativo più favorevole per i comuni (e le loro forme associative) che approvano i bilanci entro i termini previsti dal TUEL (Testo unico enti locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000).

 

In particolare, il comma 902 prevede che l’invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) sostituisce la trasmissione al Ministero dell’interno delle certificazioni sui principali dati del bilancio e del rendiconto della gestione, attualmente richieste dall’articolo 161 del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali - TUEL), che disciplina le certificazioni finanziarie, che viene conseguentemente sostituito (comma 903).

 

In particolare, il nuovo testo dell’articolo 161 – che non reca più l’obbligo della redazione delle suddette certificazioni e della relativa trasmissione al Ministero dell’interno - prevede che specifiche certificazioni sui principali dati finanziari potranno tuttavia essere sempre richieste dal Ministero dell’interno, in relazione a dati non presenti nella BDAP, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell’interno da pubblicare in Gazzetta ufficiale, previo parere dell’ANCI e dell’UPI, come già previsto nel testo previgente. In ogni caso le certificazioni sono firmate dal solo responsabile del servizio finanziario (anche sotto questo profilo si consegue una semplificazione amministrativa, posto che il previgente articolo 161 prevedeva che le certificazioni fossero firmate dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziario).

In caso di mancato invio alla BDAP dei dati dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, entro 30 giorni dal termine stabilito per la loro approvazione[45], è prevista la sanzione consistente nella sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute agli enti locali dal Ministero dell’interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale (sanzione già prevista dal previgente articolo 161, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 in caso di mancato invio delle certificazioni).

In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione per il 2019, la sanzione prevista dall’articolo 161, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 (sospensione dei pagamenti) si applica a decorrere dal 1° novembre 2019.

 

Il comma 904 interviene a precisare l’applicazione di una ulteriore norma sanzionatoria prevista per gli enti locali in caso di mancata approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del mancato invio dei relativi dati alla BDAP, introdotta dal comma 1-quinquies dell’articolo 9 del D.L. n. 113/2016, consistente nel divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo per gli enti locali che non rispettino i predetti termini previsti dal TUEL.

In particolare, il comma 904 modifica la norma precisando che la sanzione si applica in caso di mancato invio alla BDAP, entro 30 giorni dal termine stabilito per l'approvazione dei citati documenti contabili (e non più in caso di mancato rispetto del temine 30 giorni “dalla loro approvazione” per l’invio alla BDAP, come stabilito dal testo previgente del citato comma 1-quinquies dall’articolo 9 del D.L. n. 113/2016).

Si ricorda che l’articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016, stabilisce il divieto per gli enti territoriali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione (anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, compresa la stipula di contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi) in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione di determinati documenti contabili (quali il bilancio di previsione, il rendiconto ed il bilancio consolidato) nonché per l'invio dei relativi dati entro 30 giorni dalla loro approvazione alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni.

 

Il comma 905 prevede, infine, un trattamento normativo più favorevole per i comuni (e le loro forme associative) che approvano i bilanci entro i termini previsti dal TUEL (Testo unico enti locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000), ossia il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell’anno successivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all’esercizio di riferimento.

In particolare, si prevede che, a decorrere dall’esercizio 2019, a tali enti non si applicano una serie di disposizioni che prevedono:

§  l’obbligo di comunicazione al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico (di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, della legge n.67/1987);

§  l’obbligo di adozione, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento, di piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio (articolo 2, comma 594, della legge n.2004/2007);

§  l’obbligo di contenere le spese di missione (che non possono superare il 50% della spesa sostenuta nel 2009 e il 30% della spesa sostenuta nel 2011) e le spese per acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture (che non possono superare l’80% della spesa sostenuta nel 2009 ) (articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge n. 78/2010 e articolo 5, comma 2, del decreto-legge n.95/2012);

§  l’obbligo di attestare con idonea documentazione, da parte del responsabile del procedimento, che gli acquisti di immobili siano indispensabili e non dilazionabili (articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge n.98/2011);

§  specifici obblighi volti a ridurre, anche attraverso il recesso contrattuale, le spese per locazione e manutenzione di immobili (articolo 24 del decreto-legge n.66/2014).

 


 

Articolo 1, comma 906
(Anticipazioni di tesoreria enti locali)

 


906.  Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a quattro dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2019.


 

 

Il comma 906 dispone l’aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da parte degli enti locali, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti fino al 31 dicembre 2019, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali.

 

Il limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria – che, si ricorda, è ordinariamente stabilito dall’articolo 222 del TUEL entro la misura massima dei tre dodicesimi delle entrate correnti – è stato aumentato a cinque dodicesimi a partire dal 2014, con l'art. 2, comma 3-bis, del D.L. n. 4/2014, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali e poi annualmente prorogato fino, da ultimo, al 31 dicembre 2018[46] (dall’art. 1, comma 618, della legge n. 205/2017).

Tali tempi, si ricorda, sono definiti dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 231/2002, attuativo della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura, che può essere ampliato fino a 60 giorni nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto.

Con riferimento alla disciplina delle anticipazioni di tesoreria, si ricorda che l’articolo 222 del TUEL (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni) prevede che il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, conceda anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

Gli enti locali sono tenuti al pagamento degli interessi sulle anticipazioni di tesoreria, che decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme.

È fatto divieto ai suddetti enti di impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali.


 

Articolo 1, comma 907
(Anticipazione di somme ai comuni in dissesto
per pagamenti in sofferenza)

 


907.  Al fine di favorire il ripristino dell'ordinata gestione di cassa del bilancio corrente, i comuni che, nel secondo semestre del 2016, abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono motivatamente chiedere al Ministero dell'interno, entro il 31 gennaio 2019, l'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza. L'assegnazione di cui al periodo precedente, nella misura massima complessiva di 20 milioni di euro e di 300 euro per abitante, è restituita, in parti uguali, nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di mancato versamento entro il termine previsto, è disposto da parte dell'Agenzia delle entrate il recupero delle somme nei confronti del comune inadempiente, all'atto del pagamento allo stesso dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli enti in disavanzo possono applicare al bilancio la quota del risultato di amministrazione accantonato nel fondo anticipazioni per il rimborso triennale dell'anticipazione.


 

 

Il comma 907 mira a favorire il ripristino dell'ordinata gestione di cassa del bilancio corrente dei comuni che abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario attraverso l’anticipazione di somme da parte del Ministero dell’interno da destinare ai pagamenti in sofferenza di tali enti.

 

 In particolare, il primo periodo dispone, a favore dei comuni che nel secondo semestre 2016 abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico degli enti locali), la facoltà di chiedere al Ministero dell'interno un’anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza.

 

Occorre che la richiesta al Ministero sia corredata da una motivazione e sia avanzata entro il 31 gennaio 2019.

 

Ai sensi del secondo periodo dell'emendamento in esame:

i)    l'assegnazione delle somme richieste è effettuata entro il limite massimo complessivo di 20 milioni di euro e di 300 euro per abitante;

ii)  le somme corrisposte sono restituite in parti uguali, nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno.

In caso di mancato versamento nei termini previsti, il terzo periodo dispone che l'Agenzia delle entrate provveda al recupero nei confronti del comune inadempiente all'atto del pagamento allo stesso dell'imposta municipale propria (IMU).

 All'agenzia delle entrate è dunque demandato il compito di procedere a forme di compensazione delle somme dovute dal comune inadempiente a valere sugli importi al medesimo spettanti a titolo di imposta municipale propria.

Si ricorda che l'IMU è disciplinata dall'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214). L'imposta si applica al possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

 

Quanto alla copertura finanziaria delle disposizioni in esame, il terzo periodo dispone che i relativi oneri siano a valere sulla dotazione del fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all’articolo 243-ter del TUEL.

 

 


 

Articolo 1, comma 908
(Servizi di tesoreria dei piccoli comuni)

 


908.  All'articolo 9 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, operanti nei piccoli comuni possono anch'esse affidare in via diretta, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa».


 

 

Il comma 908 estende alle amministrazioni operanti nei piccoli comuni la facoltà, già concessa ai piccoli comuni stessi, di avvalersi della società Poste italiane S.p.A. per la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa.

 

 

L'articolo 9, comma 3, della legge n. 158 del 2017 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni) prevede che i piccoli comuni possono:

a)   stipulare convenzioni con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché i pagamenti in conto corrente postale, in particolare quelli concernenti le imposte comunali, i pagamenti dei vaglia postali nonché altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di comuni o frazioni non serviti dal servizio postale, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia;

b)   affidare la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane S.p.A..

 

 

Il comma estende alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, operanti nei piccoli comuni, la facoltà di affidare in via diretta, ai sensi dell'articolo 40 (Interventi nel settore postale), comma 1, della legge n. 448 del 1998 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane S.p.A..

 

Le amministrazioni interessate sono (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

 

 


 

Articolo 1, commi 909-911
(Fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici)

 


909.  All'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: « Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici, esigibili negli esercizi successivi, effettuate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale è ridotto di pari importo » sono sostituite dalle seguenti: « Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall'allegato n. 4/2 del presente decreto ».

910.  All'articolo 183, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « Le spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi, la cui gara è stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale e il fondo pluriennale è ridotto di pari importo » sono sostituite dalle seguenti: « Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall'allegato n. 4/2 del medesimo decreto legislativo ».

911.  All'articolo 200, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « del piano delle opere pubbliche di cui all'articolo 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « del programma triennale dei lavori pubblici previsto dall'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ».


 

 

L’articolo 1, commi 909-911, detta norme volte a favorire gli investimenti degli enti territoriali, prevedendo che le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del Fondo pluriennale vincolato, secondo modalità definite con decreto interministeriale (del Ministero dell’economia e finanze e del Ministero dell’interno) da adottare entro il 30 aprile 2019.

 

 

I commi 909-911 prevedono che le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del Fondo pluriennale vincolato, secondo modalità definite con decreto del Ministero dell’economia e finanze (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato) e del Ministero dell’interno (Dipartimento per gli affari interni e territoriali) da adottare entro il 30 aprile 2019, su proposta della Commissione per l’armonizzazione contabile degli enti territoriali.

L’intervento è volto ad aggiornare la disciplina del fondo pluriennale vincolato riguardante i lavori pubblici (definita sulla base del vecchio codice dei contratti pubblici) al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (previsto dall’allegato 2/4 al decreto legislativo n.118/2011) al nuovo codice dei contratti pubblici (adottato con decreto legislativo n.50/2016).

Secondo la relazione illustrativa al ddl di bilancio l’aggiornamento della disciplina del fondo pluriennale vincolato “determina il superamento degli ostacoli di natura contabile alla realizzazione degli investimenti pubblici”.

A tal fine vengono modificati l’articolo 56, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, e gli articoli 183, comma 3, e 200, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 267/2000 (quest’ultimo per mere finalità di coordinamento normativo).

 

L’articolo 56, comma 4, del decreto legislativo n.118/2011 e l’articolo 183, comma 3, del decreto legislativo n.267/2000 (Testo unico degli enti locali), di contenuto sostanzialmente analogo, attualmente prevedono che le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici, esigibili negli esercizi successivi, effettuate sulla base della gara (formalmente indetta) per l'affidamento dei lavori, concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato, mentre in mancanza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale è ridotto di pari importo.

 

Il Fondo pluriennale vincolato è stato previsto dall’articolo 9 della legge n.243 del 2012, che in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione ha introdotto norme per assicurare l’equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, stabilendo che si considerano in equilibrio i bilanci che, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali. Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Si tratta, più precisamente, di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, prevalentemente di conto capitale. Esso, che in taluni casi prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, risulta immediatamente utilizzabile a seguito dell'accertamento delle entrate che lo finanziano, consentendo in tal modo di poter procedere all'impegno delle spese esigibili nell'esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario), e all'impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo). In altri termini, il fondo pluriennale vincolato è lo strumento che gestisce e rappresenta contabilmente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione delle risorse e il loro effettivo impiego, nei casi in cui le entrate vincolate e le correlate spese sono accertate e impegnate nel corso del medesimo esercizio e imputate a esercizi differenti.

Per approfondimenti sul funzionamento del Fondo pluriennale vincolato si rinvia al seguente link.

Per quanto concerne il decreto legislativo n. 118/2011 e i principi contabili applicati, volti all’armonizzazione della contabilità di regioni ed enti locali, si rinvia al seguente link.

 


 

Articolo 1, comma 912
(Deroghe al Codice dei contratti pubblici per lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea)

 


912.  Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro.


 

 

Il comma 912 introduce, fino al 31 dicembre 2019, una deroga alle procedure di affidamento dei contratti di lavori sotto soglia europea, disciplinate dall’art. 36 del Codice dei contratti pubblici, al fine di prevedere l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e la procedura negoziata per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro. 

 

Il comma 912 introduce una deroga all’art 36, comma 2 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016), che disciplina tra l’altro l'applicazione di procedure semplificate, ivi compreso l'affidamento diretto, per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (c.d. contratti sottosoglia).

In sintesi, il Codice dei contratti pubblici disciplina gli affidamenti di lavori:

§  per importi inferiori a 40.000 euro, mediante procedura diretta, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (art. 36, comma 2, lett. a);

§  per importi da 40.000 euro e fino a 150.000 euro, mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici (art. 36, comma 2, lett. b);

§  per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti (art. 36, comma 2, lett. c).

 

Per effetto della deroga introdotta dalla disposizione in esame, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento di lavori:

§  di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici;

§  di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici.

 

La disposizione in esame specifica che le suddette deroghe, introdotte nelle more di una complessiva revisione del Codice dei contratti pubblici, hanno validità fino al 31 dicembre 2019.

 

 


 

Articolo 1, commi 913-916
(Programma straordinario per le periferie urbane)

 


913.  Le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d'opera, nonché quelle costituite dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono revocate e rimangono acquisite al fondo a tale scopo istituito nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri o, se finanziate ai sensi dell'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al Fondo per lo sviluppo e la coesione, per essere destinate, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al finanziamento di spese di investimento dei comuni e delle città metropolitane.

914.  Le convenzioni stipulate nell'ambito del Programma di cui al comma 913 e concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2/2017 del 3 marzo 2017 e n. 72/2017 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, producono effetti nel corso dell'anno 2019, ai sensi del comma 916 del presente articolo, con riguardo al rimborso delle spese sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base al cronoprogramma.

915.  Al rimborso delle spese di cui al comma 914 si provvede mediante utilizzo dei residui iscritti nel Fondo per lo sviluppo e la coesione per le medesime finalità del Programma straordinario di cui al comma 913.

916.  Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti beneficiari provvedono all'adeguamento delle convenzioni già sottoscritte alle disposizioni del comma 913.


 

 

I commi da 913 a 916 intervengono sulle risorse destinate al programma straordinario per le periferie urbane, prevedendo che le convenzioni in essere con 96 enti beneficiari (successivi ai primi 24 beneficiari), producano effetti finanziari dal 2019. Viene quindi superato quanto stabilito, da ultimo, dal D.L. 91/2018 (cd. proroga termini), che per tali 96 enti aveva previsto il congelamento delle risorse per il 2019. Tali effetti sono limitati unicamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Le risorse relative alle economie di spesa prodotte nel corso degli interventi rimangono nel Fondo di provenienza, per essere destinate a interventi per spese di investimento dei Comuni e delle città metropolitane. La norma dà seguito all’accordo raggiunto in Conferenza unificata il 18 ottobre 2018 tra il Governo e i rappresentanti delle autonomie territoriali.

 

Le norme in esame intervengono sulle risorse destinate al Programma straordinario per le periferie urbane , dando seguito all’accordo raggiunto in Conferenza unificata il 18 ottobre 2018 tra il Governo e i rappresentanti delle autonomie territoriali e, quindi, superando quanto stabilito, da ultimo, dal DL 91/2018 (cd. proroga termini), che aveva previsto il congelamento delle risorse per il 2019 per 96 enti beneficiari.

Il comma 913 prevede la revoca delle risorse finanziarie derivanti da eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d’opera, nonché gli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia (di seguito “Programma”) di cui all’articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Le risorse in questione rimangono acquisite al fondo a tale scopo istituito nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri o, se finanziate ai sensi dell’articolo 1, commi 140 e 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al Fondo sviluppo e coesione. Le medesime risorse sono destinate, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al finanziamento di spese di investimento dei comuni e delle città metropolitane.

Il comma 914 stabilisce che le convenzioni stipulate nell’ambito del Programma producono effetti nel corso dell’anno 2019, ma unicamente con riguardo al rimborso delle spese sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base al cronoprogramma.

Il comma 915 dispone che al rimborso delle spese sostenute e certificate si provvede mediante utilizzo dei residui iscritti sul Fondo di sviluppo e coesione per le medesime finalità (la Relazione tecnica, sulla base dei cronoprogrammi trasmessi dagli enti, stima le spese da rimborsare in 450 milioni per il 2019, a fronte di residui nel FSC, per la medesima finalità, pari a 530 milioni di euro).

Il comma 916 prevede che entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti beneficiari provvedono all’adeguamento delle convenzioni già sottoscritte.

 

La legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 208/2015) ha stabilito procedure finalizzate alla predisposizione di un "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di province. Per il finanziamento del programma è stata prevista l'istituzione di un apposito Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2016, allocata sul capitolo 2097 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il programma è finalizzato:

§  alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana

§  al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile,

§  allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati (comma 974).

Con il D.P.C.M. 25 maggio 2016 è stato emanato il bando (in attuazione dei commi 975-976) con il quale sono stati definiti le modalità e la procedura di presentazione dei progetti e istituito il "Nucleo di valutazione" dei medesimi progetti, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, incaricato della selezione dei progetti medesimi.

Con il successivo D.P.C.M. 6 dicembre 2016 è stata approvata la graduatoria del Programma straordinario (120 progetti). In particolare, l'art. 1 del D.P.C.M. 6 dicembre 2016 prevede che i primi 24 progetti della graduatoria (pubblicata in allegato al decreto), sono finanziati mediante le risorse stanziate dalla citata legge di stabilità 2016, attraverso la stipula della relativa convenzione/accordo di programma, mentre gli ulteriori progetti in graduatoria sono finanziati mediante le risorse successivamente disponibili.

Con riferimento alla graduatoria dei progetti, si fa notare che lo stanziamento complessivo richiesto per la realizzazione di tutti i 120 progetti, è pari a 2.061,3 milioni di euro, di cui:

§  501,9 milioni relativi ai primi 24 progetti della graduatoria;

§  1.559,4 milioni, necessari per la realizzazione degli altri 96 progetti.

 

Al finanziamento del complesso dei progetti si è provveduto tramite tre tranche di risorse, stanziate:

§  500 milioni dalla legge di stabilità per il 2016;

§  761,32 milioni dalle deliberazioni del CIPE 3 marzo 2017, n. 2 e 7 agosto 2017, n. 72, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) della programmazione 2014-2020, in attuazione del comma 141 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, ripartite per 603,9 milioni in favore delle città e dei comuni del Mezzogiorno e per 157,4 milioni in favore del Centro Nord;

§  800 milioni derivanti da riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese[47], di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, ai sensi del D.P.C.M 29 maggio 2017.

Le risorse autorizzate dal D.P.C.M 29 maggio 2017 (800 milioni) sono portate in aumento delle disponibilità di bilancio del Fondo sviluppo e coesione (iscritto sul cap. 8000//MEF) e gestite secondo le procedure previste per la programmazione e l’utilizzo del FSC 2014-2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 703, della legge n.190 del 2014.

Dunque, mentre la prima tranche di risorse stanziate in favore del Programma straordinario per la riqualificazione delle periferie (vale a dire i 500 milioni autorizzati dalla legge 208/2015) è stata iscritta sull'apposito capitolo 2097 del MEF (ora soppresso, in quanto lo stanziamento era annuale e riferito solo al 2016), le successive due tranches vengono a far capo al capitolo 8000 del MEF, relativo al Fondo Sviluppo e coesione, ed iscritte sull’apposito piano di gestione (PG10), su cui sono iscritti sia i 798,17 milioni deliberati dal CIPE (per appostazione diretta), sia gli 800 milioni di cui al D.P.C.M 29 maggio 2017 (per successivo trasferimento).

Il comma 3 del citato D.P.C.M. 29 maggio 2017 prevede che le erogazioni in favore dei soggetti aventi diritto siano effettuate dal Ministero dell'economia e finanze, sulla base delle richieste inoltrate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo le indicazioni contenute nell'articolo 5, commi 3, 4 e 5 del D.P.C.M. 6 dicembre 2016 (come sostituito dall'art. 1 del D.P.C.M. 16 febbraio 2017).

Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati, secondo l'ordine di priorità definito ai sensi del D.P.C.M. 6 dicembre 2016, i progetti ai fini della stipulazione di convenzioni da parte degli enti locali con gli enti promotori dei progetti medesimi. I termini per la stipula della convenzione sono stati fissati al 28 febbraio 2017.

Per quel che concerne i tempi e le modalità di erogazione dei finanziamenti in favore dei progetti e le condizioni necessarie per l'erogazione delle diverse quote di finanziamento, i decreti prevedono:

§  una quota di finanziamento anticipato non superiore al 20%, che viene erogata soltanto in esito alla verifica da parte del Gruppo di monitoraggio dell'effettiva approvazione, da parte degli enti beneficiari, dei progetti definitivi o esecutivi degli interventi proposti e del rilascio da parte delle autorità competenti di tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari per realizzare gli interventi, che dovranno essere trasmessi e attestati dal responsabile unico del procedimento in una relazione tecnica analitica;

§  le successive quote di finanziamento sono previste in base allo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi. In particolare, una quota di finanziamento, pari al 30%, è erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 40% del progetto, anche per singolo intervento, ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. Una quota di finanziamento, pari ad un ulteriore 30%, è erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo sopracitato e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 70% del progetto, anche per singolo intervento, ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. La quota di finanziamento, pari al 15%, è erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo predetto e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 100% del progetto, anche per singolo intervento.

§  la restante quota di finanziamento, pari al 5%, è erogata soltanto in seguito alla implementazione dei dati nel sistema informativo ed alla verifica della conclusione, nel rispetto del cronoprogramma, di tutti gli interventi realizzati e delle spese effettivamente sostenute e della certificazione della corretta esecuzione delle opere e dei servizi, nonché della effettiva approvazione degli atti di collaudo delle opere realizzate (art. 5, D.P.C.M. 6/12/2017).

 

Sulla materia è intervenuto, da ultimo, l’articolo 13 (commi 02 e 03) del decreto-legge n.91/2018 (cd. proroga termini) il quale ha disposto che l’efficacia delle convenzioni già concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del D.P.C.M. 29 maggio 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi della legge n. 232 del 2016 (ossia le convenzioni stipulate con i 96 enti successivi ai primi 24 beneficiari) è differita all’anno 2020 (per tali enti le convenzioni sono state quindi sostanzialmente congelate). Conseguentemente, le amministrazioni sono tenute, ferma rimanendo la dotazione complessiva loro assegnata, a rimodulare i relativi impegni di spesa e i connessi pagamenti a valere sul Fondo sviluppo e coesione.

La norma ha effetti positivi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto pari a 140 milioni di euro per l’anno 2018, 320 milioni di euro per l’anno 2019, 350 milioni di euro per l’anno 2020 e 220 milioni di euro per l’anno 2021. Tali risorse sono state destinate a un Fondo di nuova istituzione (nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze) da utilizzare per favorire gli investimenti delle città metropolitane, delle province e dei comuni da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti.

A seguito delle rimostranze dell’ANCI e dell’UPI per il congelamento delle risorse derivante dal decreto-legge n.91/2018, soprattutto in relazione agli impegni di spesa già assunti da numerose amministrazioni, si è avviato un confronto con il Governo che ha portato al raggiungimento di un accordo in Conferenza unificata il 18 ottobre 2018.

 

 

 


 

Articolo 1, commi 917 e 919
(Imposta comunale sulla pubblicità)

 


917.  In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.

919.  A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.


 

 

I commi 917 e 919 consentono ai comuni, in deroga alle norme vigenti, di dilazionare il rimborso ai contribuenti delle maggiorazioni dell’imposta sulla pubblicità avvenute negli anni 2013-2018, rese inefficaci dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 2018.

Si reintroduce inoltre, a decorrere dal 2019, la facoltà per tutti i comuni di prevedere aumenti tariffari fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato soggette all’imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni.

 

In particolare, il comma 917 dispone, in deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune, che i rimborsi delle somme acquisite  dai  comuni a  titolo di maggiorazione  dell’imposta  comunale sulla  pubblicità e del diritto sulle  pubbliche affissioni  per gli anni dal 2013 al  2018  possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.

 

Si ricorda che l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dispone che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

 

La disposizione interviene a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.15 del 2018, la quale ha sostanzialmente disposto che le delibere di aumento delle tariffe dell’imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni, approvate dai comuni entro il 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore della norma di abolizione di tale facoltà: decreto-legge n. 83 del 2012) sono efficaci solo per il 2012. Da ciò discende la sostanziale inefficacia delle delibere confermative, espresse o tacite, delle maggiorazioni disposte per gli anni successivi al 2012.

 

Si ricorda che l’articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, abroga, a decorrere dal 26 giugno 2012, l’articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità.

 

Il comma 919 reintroduce, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la facoltà per gli enti locali di prevedere aumenti tariffari fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni  di  esso  arrotondate a  mezzo  metro quadrato, soggette all’imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni.

 


 

Articolo 1, comma 918
(Risorse per il Ponte San Michele)

 


918.  Con riguardo alla realizzazione delle opere svolte per consentire il rapido ripristino del Ponte San Michele tra Calusco e Paderno d'Adda, nonché alla necessità di un sostegno ai servizi di trasporto pubblico locale nelle more della riapertura della suddetta infrastruttura, sono stanziati 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 in favore della regione Lombardia.


 

 

Il comma 918 prevede uno stanziamento 1,5 milioni di euro per il 2019, in favore della Regione Lombardia, per interventi relativi alla viabilità del Ponte San Michele tra Calusco e Paderno d’Adda.

 

La norma in esame specifica che lo stanziamento di 1,5 milioni di euro, previsto a favore della regione Lombardia, è volto alla realizzazione delle opere necessarie per consentire il rapido ripristino del Ponte San Michele tra Calusco e Paderno d’Adda, e per offrire un sostegno ai servizi di trasporto pubblico locale, nelle more della riapertura della suddetta infrastruttura.

Si rammenta che l’art. 16-bis del D.L. n. 109/2018 ha previsto tra l’altro interventi di manutenzione straordinaria del ponte ferroviario e stradale “San Michele sull'Adda” di Paderno D'Adda, attraverso l’applicazione di disposizioni che prevedono: la nomina dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. a Commissario per la realizzazione delle opere e la sua competenza all'approvazione dei relativi progetti; la dichiarazione di indifferibilità, di urgenza e di pubblica utilità per gli interventi da praticarsi sull'area di sedime nonché per quelli strettamente connessi alla realizzazione dell'opera; la possibilità per il Commissario di avvalersi dell’l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa; la realizzazione delle opere relative a queste tratte ferroviarie a valere sulle risorse previste nell'ambito del Contratto di programma stipulato tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; e l’autorizzazione al Commissario, al fine di non incorrere nelle limitazioni del patto di stabilità interno, a richiedere i trasferimenti di cassa, in via prioritaria, a valere sulle risorse di competenza nazionale e, in via successiva, sulle risorse di competenza regionale, che insieme concorrono a determinare la copertura finanziaria dell'opera.

In proposito nella interrogazione a risposta orale 3/00240 il Governo ha dichiarato, in merito alle alternative temporanee per la viabilità, che “il rappresentante di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha manifestato la disponibilità a realizzare un ponte componibile, che, alla luce degli approfondimenti svolti, sopporterebbe il carico di 10 mila veicoli leggeri” e che tale ponte “potrebbe essere costruito in dieci mesi e avrebbe un costo di circa 1,5 milioni di euro”.


 

Articolo 1, comma 920
(Fondo per la sicurezza urbana)

 

920.  Il fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2019, di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

 

 

Per incrementare le risorse destinate al finanziamento di iniziative urgenti dei comuni in materia di sicurezza urbana, anche attraverso l'assunzione a tempo determinato di personale della polizia municipale, il Fondo per la sicurezza urbana istituito dall’articolo 35-quater del D.L. 113/2018 è incrementato di 25 milioni di euro per l’anno 2019, di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.

 

Il Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana è stato istituito dall’articolo 35-quater del D.L. 113/2018, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e sicurezza. La dotazione ivi prevista è stata di 2 milioni di euro per il 2018 e di 5 milioni per ciascun anno 2019 e 2020 nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Nel D.L. 13/2018 si prevede inoltre la possibilità di alimentare il Fondo altresì con l’utilizzo di risorse provenienti dal Fondo unico di giustizia, nel quale confluiscono somme o proventi di beni, sequestrati nell'ambito di taluni procedimenti penali o di applicazione di misure di prevenzione (indicati dall'articolo 61, comma 23 del decreto-legge n. 112 del 2008).

Il Fondo per la sicurezza urbana è destinato al concorso statale del finanziamento di iniziative urgenti dei comuni in materia di sicurezza urbana, anche attraverso l'assunzione a tempo determinato di personale della polizia municipale e in deroga al limite di spesa posto per tal tipo di assunzioni dal decreto-legge n. 78 del 2010 (art. 9, comma 28).

 

 


 

Articolo 1, comma 921
(Fondo di solidarietà comunale)

 


921.  Il Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in deroga all'articolo 1, comma 449, lettere da a) a d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è confermato per l'anno 2019 sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, recante « Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2018 », salve le operazioni aritmetiche relative ai nuovi comuni risultanti da procedure di fusione. Rimangono confermate le modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell'interno e le modalità di recupero da parte dell'Agenzia delle entrate degli importi dovuti a titolo di alimentazione del Fondo. Rimane inoltre confermato l'accantonamento di 15 milioni di euro di cui all'articolo 7 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018 e il prioritario utilizzo dello stesso per le medesime finalità dell'anno 2018. Il riparto del predetto accantonamento è effettuato con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.


 

 

Il comma 921 conferma, per l’anno 2019, la ripartizione del Fondo di solidarietà comunale sulla base dei medesimi importi indicati nel D.P.C.M. di riparto delle risorse spettanti per l’anno 2018, in deroga agli ordinari criteri di riparto del Fondo.

Restano confermate anche le modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell’interno e le modalità di recupero degli importi dovuti a titolo di alimentazione del Fondo da parte dell’Agenzia delle entrate.

 

Si rammenta che il Fondo di solidarietà comunale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi. Esso è stato istituito[48] dall’articolo 1, comma 380, della legge di stabilità per il 2013 (legge 228/2012) in ragione della nuova disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), introdotta dalla legge medesima, che ha attribuito ai comuni l’intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato. La dotazione annuale del Fondo, definita per legge, è in parte assicurata, come detto, attraverso una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente.

Nella legge di bilancio per il 2019, il Fondo - iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno (cap. 1365) – presenta una dotazione pari a 6.458.8 milioni per gli anni 2019, 2020 e 2021.

 

La norma in esame dispone che, per l’anno 2019, il Fondo di solidarietà comunale sia ripartito sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati[49] al D.P.C.M. 7 marzo 2018, che ha ripartito le risorse spettanti per l'anno 2018, fatte salve le operazioni aritmetiche relative ai nuovi comuni risultanti da procedure di fusione.

Tale conferma degli importi avviene in deroga ai criteri di ripartizione definiti dall’articolo 1, comma 449, lettere da a) a d), della legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232/2016).

 

Si ricorda che nella dotazione del Fondo di solidarietà comunale vi sono due componenti: a) una componente “ristorativa”, costituita dalle risorse necessarie al ristoro del minor gettito derivante ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna per le esenzioni e le agevolazioni IMU e TASI previste dalla legge di stabilità 2016, determinata in 3.767,5 milioni di euro e ripartita tra i comuni sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili esentati relativo all’anno 2015; b) una componente “tradizionale”, destinata al riequilibrio delle risorse storiche (di cui 464,1 milioni destinati ai comuni delle regioni Siciliana e della Sardegna e 1.885,6 milioni destinati ai comuni delle regioni a statuto ordinario), parte della quale viene annualmente accantonata e ripartita tra i comuni delle RSO secondo criteri perequativi.

Il citato comma 449 della legge n. 232/2016, che reca i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale, prevede che il Fondo sia ripartito:

a) per 3.767,45 milioni di euro tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI relativo all'anno 2015, come derivante dall’applicazione del nuovo sistema di esenzione introdotto dalla legge di stabilità per il 2016[50].

b) nell’importo massimo di 66 milioni di euro, tra i comuni per i quali il riparto delle risorse di cui sopra non assicura il ristoro[51] di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base.

c) per 1.885,6 milioni ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, quota parte dei quali da distribuirsi secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, come approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente. La norma prevede un aumento progressivo negli anni della percentuale di risorse da distribuire con i criteri perequativi (da ultimo stabilita, dalla legge di bilancio per il 2018, al 45 per cento per l'anno 2018, 60 per cento per l'anno 2019, 85 per cento per l'anno 2020 e 100 per cento a decorrere dall'anno 2021[52]);

d) per 464,1 milioni ai comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna. Tale importo è ripartito assicurando a ciascun comune una somma pari all’ammontare algebrico del medesimo fondo di solidarietà comunale dell’anno precedente, eventualmente rettificato, variata in misura corrispondente alla variazione del fondo di solidarietà comunale complessivo;

d-bis) per gli anni dal 2018 al 2021, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi, anche successivamente all’applicazione dei correttivi[53], in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa. A decorrere dall'anno 2022, tale quota di 25 milioni di euro annui sarà destinata ad incremento del contributo straordinario per le fusioni di comuni.

 

Rimangono inoltre confermate le modalità:

§  di erogazione degli importi da parte del Ministero dell’interno.

In merito, si ricorda che con il D.L. n. 78/2015 (art. 3, co. 1) sono state stabilite dal 2016 nuove modalità di erogazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, al fine di consentire ai comuni di averne immediata disponibilità, disponendo che entro il 31 marzo di ogni anno il Ministero dell’interno disponga il pagamento di un primo acconto pari all’8% delle risorse di riferimento di ciascun ente, da contabilizzare nei bilanci a titolo di riscossione IMU, e che poi, entro il 1° giugno, il Ministero dell’interno comunica all’Agenzia delle entrate l’ammontare da recuperare nei confronti dei singoli comuni, dall’IMU riscossa tramite il sistema del versamento unitario, ai fini della riassegnazione per il reintegro del FSC nel medesimo anno. Il Ministero dell'interno, provvede a erogare a ciascun comune quanto attribuito a titolo di Fondo solidarietà comunale in due rate da corrispondere entro i mesi di maggio e ottobre, di cui la prima pari al 66 per cento, comunque nei limiti della disponibilità di cassa del capitolo 1365, relativo al Fondo di solidarietà comunale, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno (D.P.C.M. 7 marzo 2018, art. 10).

§  di recupero degli importi dovuti a titolo di alimentazione del Fondo da parte dell’Agenzia delle entrate.

Si ricorda che la dotazione annuale del Fondo, definita per legge, è in parte assicurata, come detto, attraverso una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente. Gli importi dovuti dai singoli comuni sono comunicati dal Ministero dell'interno all'Agenzia delle entrate, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa tramite il sistema del versamento unitario. La trattenuta da parte dell'Agenzia delle entrate è effettuata in due rate di pari importo, a giugno e dicembre.

 

Resta confermato, infine, anche l’accantonamento di 15 milioni di euro fissato dal D.P.C.M. 7 marzo 2018 (articolo 7), destinato, ai sensi dell’art. 1, comma 452, delle legge n. 232/2016, a eventuali conguagli ai singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori ai fini del riparto delle somme.

Per l’anno 2018 tale accantonamento è stato prioritariamente destinato (dall’art. 7, comma 2) alla compensazione del mancato recupero a carico del comune di Sappada delle somme di cui agli allegati 1 e 2 del citato D.P.C.M.. Anche tale finalizzazione viene confermata per l’anno 2019 dal comma in esame.

Al netto di tale assegnazione, l’accantonamento è destinato a eventuali conguagli ai singoli comuni derivanti da rettifiche; l’ulteriore disponibilità è destinata all'incremento dei contributi straordinari in favore delle fusioni di comuni.

Il comma in esame prevede che il riparto di tale accantonamento è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.


 

Articolo 1, commi 922-930 e 932
(Gestione commissariale per il debito pregresso di Roma Capitale)

 


922.  I debiti derivanti dall'utilizzo, avvenuto in tutto o in parte in data successiva al 28 aprile 2008, di contratti quadro di aperture di credito stipulati prima di tale data e dalla conversione totale o parziale, avvenuta in data successiva al 28 aprile 2008, di prestiti flessibili stipulati prima di tale data, inseriti nel documento predisposto dal Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono quelli relativi al finanziamento di spese di investimento sulla base del quadro economico progettuale, o di analogo documento consentito per l'accesso al credito, approvato alla data del 28 aprile 2008.

923.  I debiti di cui al comma 922 sono quelli relativi agli impegni assunti alla data del 28 aprile 2008 sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate ancorché relativi ad alcune delle voci del quadro economico progettuale, o di analogo documento consentito per l'accesso al credito, oggetto del finanziamento, ivi comprese le spese tecniche e di progettazione.

924.  Sono compresi tra i debiti di cui al comma 922 quelli derivanti dai prestiti flessibili, inseriti nel piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, stipulati in data antecedente al 28 aprile 2008 e finalizzati al rifinanziamento di debito già in ammortamento. Ai medesimi debiti non si applica il comma 923.

925.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma è autorizzato ad assumere nel piano di rientro, con i limiti di cui al comma 926 del presente articolo, gli oneri derivanti dall'emanazione da parte di Roma Capitale di provvedimenti ai sensi dell'articolo 42-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anche adottati in pendenza di giudizio, qualora l'indebita utilizzazione di beni immobili per scopi di interesse pubblico abbia comportato la loro modificazione, anteriormente alla data del 28 aprile 2008, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità ovvero qualora sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio o l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera ovvero il decreto di esproprio.

926.  Ai fini di cui al comma 925, il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma procede ad autorizzare il pagamento, sul bilancio separato del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale previsto dai commi 1 e 3 dell'articolo 42-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, entrambi devalutati in applicazione dell'articolo 248, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come richiamato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2008, determinato da Roma Capitale, e al ristoro del pregiudizio derivante da occupazione senza titolo di cui al comma 3 del medesimo articolo 42-bis limitatamente agli importi maturati sino alla data del 28 aprile 2008.

927.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e fatti salvi gli effetti del periodico aggiornamento del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, con le modalità di cui all'articolo 1, commi 751 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini della definitiva rilevazione della massa passiva del piano di rientro, Roma Capitale, tramite i responsabili dei servizi competenti per materia, entro il termine perentorio di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008.

928.  Le istanze presentate ai sensi del comma 927 sono accompagnate da specifica attestazione che le obbligazioni si riferiscono a prestazioni effettivamente rese alla data del 28 aprile 2008 e che le stesse rientrano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresì che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione. Le istanze che si riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono altresì riferirsi a provvedimenti di riconoscimento del debito fuori bilancio assunti in conformità a quanto previsto dall'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

929.  Per le eventuali obbligazioni per le quali non sia stata presentata un'idonea istanza ai sensi dei commi 927 e 928, l'attestazione si intende resa in senso negativo circa la sussistenza del debito.

930.  La definitiva rilevazione della massa passiva è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su specifica proposta del Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma. Nelle more del definitivo accertamento della massa passiva del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, il Commissario straordinario procede, con le modalità stabilite dai periodici aggiornamenti del piano di rientro di cui all'articolo 1, commi 751 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, o a seguito della presentazione di specifiche istanze avanzate da Roma Capitale, corredate di idonea attestazione circa la sussistenza, la certezza e la liquidità del credito, all'estinzione delle posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008.

932.  Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dell'accertamento definitivo del debito pregresso del comune di Roma, di cui al comma 930 del presente articolo, stabilisce il termine finale per l'estinzione dei debiti oggetto di ricognizione, determinando contestualmente, ai sensi e per gli effetti del comma 13-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale.


 

 

I commi da 922-930 e il comma 932 sono volti alla definitiva individuazione della massa passiva del debito riferibile alla gestione commissariale del Comune di Roma e all’estinzione dei debiti oggetto di ricognizione, al fine di giungere alla conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale. Vengono pertanto introdotte disposizioni che puntano a chiarire l’attribuzione in capo alla gestione commissariale di alcune poste relative al debito finanziario (commi 922-924) e al debito commerciale, in particolare riferito a indennizzi derivanti da espropri (commi 925-926). Infine, viene posto il termine perentorio di 36 mesi entro cui Roma Capitale può avanzare specifiche istanze di liquidazione di crediti riferibili alla gestione commissariale, per giungere alla definitiva rilevazione della massa passiva da approvare tramite D.P.C.M, che deve stabilire anche il termine finale per l’estinzione dei debiti (commi 927-930 e 932).

 

La gestione commissariale del Comune di Roma è stata istituita dall’articolo 78 del D.L. n. 112/2008, che aveva nominato il Sindaco del comune di Roma Commissario straordinario del Governo, con il compito di provvedere alla ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate (con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati) e di predisporre e attuare il piano di rientro dall’indebitamento pregresso del comune.

In forza di tale disposizione, nell’ordinamento contabile del Comune di Roma (poi Roma Capitale ai sensi del D.Lgs. n.156/2010) sono state distinte due gestioni, tra loro separate:

§  la Gestione commissariale del Comune, che ha preso in carico tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008;

§  la Gestione ordinaria, competente per il periodo successivo alla suddetta data, ed affidata agli organi istituzionali dell’ente comunale.

Il piano di rientro è stato approvato con D.P.C.M. 5 dicembre 2008.

Il D.L. n. 78 del 2010 (articolo 14, comma 13-bis) ha ribadito che il Commissario di Governo (non più individuato nella figura del Sindaco) procedesse all'accertamento definitivo del debito del comune di Roma, al fine di redigere il piano di rientro delle passività pregresse del comune, aggiornato in termini di crediti certi, liquidi ed esigibili. Il Commissario straordinario ha dunque predisposto il documento concernente l’accertamento del debito alla data del 30 luglio 2010, che individuava un disavanzo pari a 16,7 miliardi.

L’articolo 1, comma 751, della legge n. 208/2015 ha previsto periodici aggiornamenti del Piano di rientro, che il Commissario straordinario deve proporre alla Presidenza del Consiglio entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno. Da ultimo, il Piano di rientro è stato aggiornato al 30 novembre 2017 e approvato con D.P.C.M. 5 luglio 2018. Tale ultimo aggiornamento reca un debito commerciale di 3,1 miliardi di euro, un debito finanziario di 8 miliardi e una massa attiva di 1,7 miliardi.

Per quanto concerne il finanziamento della gestione commissariale, prima la norma istitutiva e poi, stabilmente, il D.L. n. 78/2010, hanno assegnato una dotazione di 500 milioni di euro annui.

Tale contributo trova copertura (articolo 14, comma 14, del D.L. n. 78/2010) per 300 milioni di euro in un fondo annuale allocato su apposito capitolo di bilancio iscritto nello stato di previsione del MEF; la quota restante di 200 milioni è reperita mediante l’istituzione di un’addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri in partenza dagli aeroporti di Roma e da un incremento dell’addizionale comunale IRPEF dello 0,4 per cento.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Relazione sulla gestione commissariale per il 2017 presentata al Parlamento a settembre 2018 dall’attuale Commissario straordinario dott. Alessandro Beltrami (nominato con D.P.C.M. 12 aprile 2018).

 

I primi tre commi riguardano la riferibilità alla gestione commissariale di alcune partite contabili che fanno parte del debito finanziario, presumibilmente al fine di chiarire un dubbio interpretativo sorto nel corso del 2017 in merito all’attribuzione della competenza tra la Gestione Commissariale e la gestione ordinaria di Roma Capitale.

 

In particolare, il comma 922 dispone che i debiti derivanti dall’utilizzo, avvenuto in tutto o in parte in data successiva al 28 aprile 2008, di contratti quadro di aperture di credito stipulati in data antecedente a tale data e i debiti derivanti dalla conversione totale o parziale, avvenuta in data successiva al 28 aprile 2008, di prestiti flessibili stipulati in data antecedente a tale data, inseriti nel documento predisposto dal Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, sono quelli relativi al finanziamento di spese di investimento sulla base del quadro economico progettuale (o di analogo documento consentito per l’accesso al credito) approvato alla data del 28 aprile 2008.

 

Dalla Relazione relativa alla gestione commissariale presentata al Parlamento nel settembre 2018 si evince che nel corso del 2017 è stata portata a termine la ricognizione dei contratti di mutuo in corso, raggruppabili in due categorie:

§  679 mutui con una pluralità di istituti, per un valore nominale di debito residuo in conto capitale pari a circa 4,5 miliardi di euro, aventi una documentazione contrattuale completa che consente di accertare l’effettiva competenza del debito in capo alla gestione commissariale;

§  784 mutui derivanti da aperture di credito e prestiti flessibili, per un valore nominale di debito residuo in conto capitale pari a circa 800 milioni di euro, per i quali allo stato attuale non è possibile accertare l’effettiva competenza del debito in capo alla gestione commissariale, dal momento che non si può riscontrare la riferibilità a obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data del 28 aprile 2008, come stabilito dal documento di accertamento del debito al 30 luglio 2010. Tale ultimo documento inseriva per la prima volta – innovando rispetto all’originario piano di rientro del 2008 – all’interno del debito finanziario il debito derivante da aperture di credito e prestiti flessibili stipulati ante 28 aprile 2008 non ancora utilizzati a tale data (per un importo di 644 milioni di euro di quota residua), a condizione che le aperture di credito fossero correlate a obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data del 28 aprile 2008 (gare aggiudicate).

La Relazione illustrativa al ddl di bilancio originario fa presente che le rate dei mutui oggetto della norma sono state regolarmente pagate dai Commissari Straordinari fino alla data del 30 giugno 2017, quando è emerso il dubbio interpretativo in merito all’attribuzione della competenza tra la Gestione Commissariale e la gestione ordinaria di Roma Capitale.

La norma in esame pare quindi volta a chiarire a quali documenti fare riferimento per verificare che il perfezionamento dell’obbligazione sottostante il debito sia avvenuto entro la data del 28 aprile 2008, e che quindi il debito relativo sia in capo alla gestione commissariale ed inserito nel piano di rientro.

 

Il comma 923 precisa che tali debiti sono quelli relativi agli impegni assunti alla data del 28 aprile 2008 sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate ancorché relativi ad alcune delle voci del quadro economico progettuale (o di analogo documento consentito per l’accesso al credito) oggetto del finanziamento, ivi incluse le spese tecniche e di progettazione.

 

Il comma 924 include tra i debiti di cui al comma 1 quelli derivanti dai prestiti flessibili, inseriti nel citato piano di rientro, stipulati in data antecedente al 28 aprile 2008 e finalizzati al rifinanziamento di debito già in ammortamento. A tale tipologia di debiti non si applica il comma 2.

 

I commi 925 e 926 riguardano i debiti potenziali derivanti da procedure espropriative pregresse. Tale voce di debito è inclusa nel “debito commerciale” per indennizzi derivanti da espropri.

La Relazione relativa alla gestione commissariale presentata al Parlamento nel settembre 2018  quantifica tale posta contabile in 975 milioni di euro. Si tratta di una partita soggettivamente indistinta, registrata sul sistema informativo, per la quale risulta difficile reperire la documentazione amministrativa alla base della posizione debitoria. A livello quantitativo, si tratterebbe di quasi 1900 pratiche relative agli anni 1950-1990 quantificate nell’importo indicato, sulla base di elementi induttivi, dall’Ufficio unico espropriazioni del Comune, in assenza di un dato certo sul numero esatto dei proprietari/creditori e della effettiva consistenza delle aree espropriate.

 

Il comma 925 autorizza il Commissario straordinario ad assumere nel Piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma gli oneri derivanti dall’emanazione da parte di Roma Capitale di provvedimenti di acquisizione di beni immobili utilizzati per scopi di interesse pubblico (ex articolo 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”) anche adottati in pendenza di giudizio, qualora l’indebita utilizzazione di beni immobili per scopi di interesse pubblico abbia comportato la loro modificazione, anteriormente alla data del 28 aprile 2008, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità (o nei casi in cui tali atti siano stati annullati).

 

Il comma 926 prevede che il Commissario straordinario del Governo procede, limitatamente agli importi maturati sino alla data del 28 aprile 2008, ad autorizzare il pagamento sul bilancio separato del Piano di rientro dell’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, nonché  per il pregiudizio derivante da occupazione senza titolo.

Si ricorda che i commi 1 e 3 dell’articolo 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) prevedono che l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per:

§  il pregiudizio patrimoniale, determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità (rinviando, nel caso in cui l'occupazione riguardi un terreno edificabile, alle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7);

§  il periodo di occupazione senza titolo, per il quale è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma;

§  il pregiudizio non patrimoniale, forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.

L’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale deve essere devalutato in applicazione dell’articolo 248, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL), così come richiamato dal D.P.C.M. del 4 luglio 2008.

Il comma 4 dell’articolo 248 del TUEL dispone che, dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del piano di rilevazione della massa passiva, i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate, non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.

 

I commi da 927 a 930 e 932 sono volti alla definitiva individuazione della massa passiva del debito riferibile alla gestione commissariale, al fine di giungere alla conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale medesima.

 

In particolare, il comma 927 dispone che Roma Capitale, tramite i responsabili dei servizi competenti per materia, presenti specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal comune di Roma in data precedente al 28 aprile 2008, entro il termine perentorio di 36 mesi.

 

Ai sensi del comma 928, tali istanze devono essere accompagnate da specifica attestazione da cui risulti che:

§  le obbligazioni si riferiscono a prestazioni effettivamente rese alla data del 28 aprile 2008,

§  le stesse rientrano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale,

§  non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo,

§  il debito non è caduto in prescrizione.

Le istanze che si riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori bilancio (riconoscibili ai sensi dell’articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) devono altresì riferirsi a provvedimenti di riconoscimento del debito (fuori bilancio) assunti in conformità a quanto previsto dall’articolo 78, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.

Si ricorda che per la gestione commissariale del Comune di Roma è stata individuata una procedura peculiare rispetto a quella di carattere generale relativa al dissesto degli enti locali prevista dal Testo unico degli enti locali (TUEL), con particolare riferimento all’attività di rilevazione della massa passiva e a quella di riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Per quanto concerne la rilevazione della massa passiva, le prescrizioni cui deve conformarsi il piano di rientro sono individuate dall’articolo 3 del D.P.C.M. 4 luglio 2008. In particolare la procedura prevede l’acquisizione, da parte degli uffici competenti del Comune di Roma, dell’attestazione, a firma dei responsabili dei vari servizi (articolo 3, comma 1) e la successiva decisione dell’inserimento delle posizioni debitorie nel bilancio relativo al piano di rientro da parte del Commissario straordinario sulla base degli elementi di prova del debito desunti dalla documentazione, da altri atti e dall’attestazione di cui sopra (articolo 3, comma 3).

Per i c.d. “debiti fuori bilancio”, l’articolo 1, comma 26, del D.L. n. 138/2011 ha previsto una modalità semplificata di liquidazione degli importi inseriti nel Piano di rientro, secondo cui, fermo restando il disposto degli articoli 194 e 254 del TUEL, è sufficiente una determinazione dirigenziale assunta con l’attestazione dell’avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del Segretario generale del Comune di Roma Capitale.

Secondo l’articolo 194 del TUEL, gli enti locali con deliberazione consiliare riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive; copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni; ricapitalizzazione di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; acquisizione di beni e servizi, in violazione delle regole generali, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

 

Ai sensi del comma 929, per le eventuali obbligazioni per le quali non sia stata prodotta idonea istanza ai sensi di quanto previsto dai precedenti commi 6 e 7, l'attestazione si intende resa in senso negativo circa la sussistenza del debito.

 

Il comma 930 prevede l’approvazione della definitiva rilevazione della massa passiva tramite Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su specifica proposta del Commissario Straordinario.

Nelle more del definitivo accertamento della massa passiva, il Commissario Straordinario procede, con le modalità stabilite dai periodici aggiornamenti del Piano di Rientro (o a seguito della presentazione di specifiche istanze avanzate da Roma Capitale, corredate da idonea attestazione circa la sussistenza, certezza e liquidità del credito) all’estinzione delle posizioni debitorie, derivanti da obbligazioni contratte in data precedente al 28 aprile 2008.

Si ricorda che il comma 751 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015 ha dettato una procedura che prevede la revisione semestrale del Piano di rientro (il 31 maggio ed il 31 dicembre), su proposta del Commissario Straordinario, approvata entro il termine di 30 giorni con D.P.C.M. sentiti i Ministeri competenti.

 

Secondo il comma 932, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione dell’accertamento definitivo del debito pregresso del comune di Roma viene stabilito il termine finale per l’estinzione dei debiti oggetto di ricognizione determinando, contestualmente, la conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale.

Si ricorda che per la gestione commissariale del comune di Roma non è previsto normativamente un espresso termine di chiusura delle relative attività. L’articolo 14, comma 13-ter, del D.L. n. 78/2010 stabilisce infatti che la gestione commissariale ha termine qualora risultino esaurite le attività di carattere gestionale di natura straordinaria e residui una attività meramente esecutiva, alla quale provvedono gli uffici di Roma Capitale.


 

Articolo 1, comma 931
(Fondi per la metropolitana di Roma)

 


931.  Per la revisione progettuale del completamento della linea C della metropolitana di Roma e per l'acquisto di materiale rotabile relativo alla linea medesima, nonché per interventi di manutenzione straordinaria per le linee A e B della metropolitana di Roma è autorizzata la spesa di 55 milioni di euro per l'anno 2019, di 65 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021.


 

 

Il comma 931 autorizza la spesa di 55 milioni di euro per l’anno 2019, di 65 milioni di euro per l’anno 2020 e di 25 milioni di euro per l’anno 2021 per la revisione progettuale del completamento della Linea C della metropolitana di Roma e per l’acquisto di materiale rotabile relativo alla linea medesima, nonché per interventi di manutenzione straordinaria per le linee A e B della metropolitana di Roma.

 

Il tracciato della Linea C è lungo complessivamente 42 km e comprende 42 stazioni. Il tracciato fondamentale si articola in 6 tratte: - T2: Clodio/Mazzini–Fori Imperiali/Colosseo; - T3: Fori Imperiali/Colosseo-San Giovanni; - T4: San Giovanni-Malatesta; - T5: Malatesta-Teano-Alessandrino; - T6A: Alessandrino-Bivio Torrenova; - T7: Bivio Torrenova-Pantano e deposito Graniti.

Nell’Allegato Infrastrutture al DEF 2017, appendice 1 – Programmi di interventi - Programma città metropolitana di Roma, tra gli interventi della categoria “Completamento delle linee ferroviarie, metropolitane e tranviarie in esecuzione”, è inserito l’intervento “Metro C: completamento realizzazione in corso fino a Colosseo con integrazione delle opere in corso per recepire prescrizione MIT - incremento di materiale rotabile”, classificato “invariante”, con la nota “Presente nelle 25 Opere del PIS (ALL.INF. DEF 2015)”.

È altresì inserito, tra gli interventi della categoria “Estensione della rete di trasporto rapido di massa”, l’intervento “Metro C: project review per tratta Colosseo - Clodio Mazzini”, classificato “project review”.

La Regione Lazio, con DGR n. 48 del 6 febbraio 2018, ha approvato lo schema del 3° atto aggiuntivo all’Accordo procedimentale del 29 maggio 2002 relativo alla linea C della metropolitana di Roma, nel quale sono previste la ricognizione degli impegni assunti nel tempo e la definizione dei nuovi impegni di contribuzione dei soggetti finanziatori; sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi; è definito il programma di completamento dei lavori e delle attività per la messa in esercizio della linea C fino a Colosseo/Fori Imperiali.

Nel documento si riporta, tra l’altro, che la spesa complessiva per la realizzazione delle tratte del tracciato fondamentale da T3 a T7, compreso il Deposito-Officina di Graniti, ed escluse le opere della tratta T2, per le quali non è ancora stato definito ed approvato il progetto definitivo, risulta ridefinita in 3.019,545 milioni di euro e che il quadro della copertura finanziaria è così determinato: 1.907,0 milioni (il 63,2%) a carico dello Stato; 257,2 milioni (l’8,5%) a carico della Regione; 855,3 milioni (il 28,3%) a carico del Comune.

Nell’Allegato Infrastrutture al DEF 2018, capitolo IV, “Lo stato di attuazione degli interventi programmati”, paragrafo IV, sistemi di trasporto rapido di massa per le aree metropolitane, tabella Programma città metropolitana di Roma - Interventi invarianti, sono inseriti: tra gli interventi della categoria “Completamento delle linee ferroviarie, metropolitane e tranviarie in esecuzione”, l’intervento “Metro C: realizzazione tratta T3 con integrazione delle opere in corso per recepire prescrizione MIT - incremento di materiale rotabile”, con un costo di 1.136,26 milioni; tra gli interventi della categoria “Rinnovo e miglioramento del parco veicolare”, l’intervento “Metro C – incremento di materiale rotabile (4 treni)” con un costo di 36,40 milioni di euro.

Nella Tabella “Programma città metropolitana di Roma - Interventi da sottoporre a project review”, tra gli interventi della categoria “Estensione della rete di trasporto rapido di massa”, è invece inserito l’intervento “Metro C - tratta Colosseo - Clodio Mazzini”, con obiettivi della project review “revisione e ottimizzazione tracciato”.

Il CIPE, con delibera n. 35 del 26 aprile 2018, ha autorizzato il cambio del soggetto aggiudicatore da Roma Metropolitana Srl a Parco archeologico del Colosseo per le opere della tratta T3 relative alla messa in sicurezza dell’Attico del Colosseo, per circa 3 milioni di euro, su richiesta del MIBACT per garantire la tempestività degli interventi di messa in sicurezza dell’Attico del Colosseo.

Il CIPE, con delibera n. 36 del 26 aprile 2018, ha approvato varianti alla Tratta T3 “San Giovanni-Colosseo/Fori Imperiali” e autorizzato l’utilizzo dei finanziamenti in modo che l'erogazione dei contributi sia commisurata, in relazione all'avanzamento dei lavori, alle quote percentuali di contribuzione fra gli enti finanziatori applicate all'importo complessivo della spesa di cui al Quadro Economico, superando le suddivisioni finanziarie tra le diverse tratte definite nelle precedenti delibere del CIPE riguardanti la linea C di Roma.

Dalla rilevazione dell’ANAC sullo stato di attuazione delle infrastrutture strategiche e prioritarie, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2018, risulta che in relazione alle criticità determinatesi in fase di realizzazione dell’opera (sospensione delle attività da parte del CG con nota 8596 del 17 dicembre 2015), il MIT d’intesa con il Sub-Commissario di Roma Capitale ha convocato gli Enti finanziatori ed il soggetto attuatore ad una riunione finalizzata all’istituzione di un Tavolo Tecnico di coordinamento tra le istituzioni competenti, con la finalità di dare soluzione alle suddette criticità.

Il Tavolo Tecnico nelle varie riunioni ha convenuto innanzitutto di accertare la situazione dei pagamenti nei confronti del Contraente Generale e di verificare l’immediata disponibilità dei fondi ai fini della loro erogazione per i pagamenti dei contratti in essere che riguardano i progetti definitivi approvati per le tratte T3, T4-5, T6, T7 e deposito Graniti, e le attività propedeutiche della tratta T2.

Il quadro economico, come elaborato da Roma Metropolitane nella nota prot. 578 del 27 gennaio 2016, risulta ridefinito in 3.019,545 milioni di euro. Riguardo all’avanzamento realizzativo dell’intera opera, risultano in corso i lavori, con un avanzamento del 62,59%.

 

 


 

Articolo 1, commi 933-936
(Ripristino straordinario della piattaforma stradale
della grande viabilità di Roma)

 


933.  E' assegnata a Roma Capitale una dotazione finanziaria pari a 40 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro per l'anno 2020 per interventi di ripristino straordinario della piattaforma stradale della grande viabilità da eseguire anche, nei casi emergenziali, con il Ministero della difesa.

934.  Ai fini di cui al comma 933 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per l'acquisto di mezzi strumentali al ripristino delle piattaforme stradali.

935.  Gli oneri sostenuti per il concorso del Ministero della difesa alle attività di cui ai commi 933 e 934 del presente articolo sono ristorati da Roma Capitale secondo le modalità previste dall'articolo 44-ter, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito delle risorse stanziate al comma 933 del presente articolo.

936.  Il Fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto di 40 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro per l'anno 2020.


 

 

I comma 933-936 assegnano a Roma Capitale una dotazione finanziaria di 60 milioni di euro (40 milioni per l'anno 2019 e 20 milioni per il 2020) per interventi di ripristino straordinario della piattaforma stradale della grande viabilità da eseguire anche, nei casi emergenziali, con il Ministero della difesa, e autorizzano la spesa di 15 milioni di euro (5 milioni annui dal 2019 al 2021) per l'acquisto di mezzi strumentali al ripristino delle piattaforme stradali.

 

Il comma 933 assegna a Roma Capitale una dotazione finanziaria di 60 milioni di euro (40 milioni per l'anno 2019 e 20 milioni per il 2020) per interventi di ripristino straordinario della piattaforma stradale della grande viabilità da eseguire anche, nei casi emergenziali, con il Ministero della difesa.

In relazione ai predetti interventi Roma Capitale può avvalersi, nei casi emergenziali, del concorso del Ministero della Difesa.

Al riguardo, si ricorda che nell’ambito della Difesa il genio militare è una delle specialità delle forze armate, il cui compito è la realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture ed opere di supporto all'attività di combattimento. Il genio militare si suddivide in arma del genio e corpo degli ingegneri per l'esercito, genio navale per la marina militare, e genio aeronautico per l'aeronautica militare.

Per le finalità indicate dal comma precedente, il comma 934 autorizza la spesa di 15 milioni di euro (5 milioni annui dal 2019 al 2021) per l'acquisto di mezzi strumentali al ripristino delle piattaforme stradali.

 

Nei casi di concorso del Ministero della difesa nelle succitate attività di ripristino, il comma 935 prevede che Roma Capitale ristori i relativi oneri secondo le modalità previste dall’articolo 44-ter, comma 1, della legge n. 196 del 2009,  nell’ambito delle risorse stanziate dal comma 933.

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 44-ter della L. 196/2009 ha disposto la progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere sulle contabilità speciali o sui conti correnti di tesoreria. In particolare, si attribuisce alle amministrazioni centrali la facoltà di gestire in forma diretta, anziché tramite funzionari delegati, le gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilità ordinaria. Si specifica, inoltre, che gli introiti delle gestioni interessate provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, organismi pubblici e privati e dall'Unione europea sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e quindi riassegnati agli stati di previsione dei Ministeri interessati.

 

Il comma 936 prevede, a copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni in esame, la riduzione di 40 milioni di euro per l'anno 2019 e 20 milioni di euro per l'anno 2020 del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi di cui all’art. 49, comma 2, lett. a) del D.L. n. 66/2014, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.


 

Articolo 1, commi 937, 938 e 952
(Disposizioni per il finanziamento degli investimenti regionali)

 


937.  Al fine di favorire gli investimenti, all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura sia costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa. L'eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito può essere coperto nell'esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa ».

938.  Al fine di garantire la correlazione tra gli investimenti e il debito autorizzato e non contratto, dopo la lettera d) del comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inserite le seguenti:

« d-bis) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati con il ricorso al debito non contratto;

d-ter) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione ».

952.  All'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« g-bis) le variazioni che, al fine di ridurre il ricorso a nuovo debito, destinano alla copertura degli investimenti già stanziati in bilancio e finanziati da debito i maggiori accertamenti di entrate del titolo 1 e del titolo 3 rispetto agli stanziamenti di bilancio. Tali variazioni sono consentite solo alle regioni che nell'anno precedente hanno registrato un valore dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 41, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, rispettoso dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 »;

b)  al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il responsabile finanziario della regione può altresì variare l'elenco di cui all'articolo 11, comma 5, lettera d), al solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra gli interventi già programmati per spese di investimento ».


 

 

I commi 937, 938 e 952 apportano modifiche all’ordinamento contabile delle regioni al fine di favorire gli investimenti pubblici. Le norme stabilite dai commi 937 e 938 consentono alle regioni di finanziare gli investimenti con debiti da contrarre solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa; il comma 952 consente alle regioni, nel caso di maggiori entrate tributarie che non rendono necessario il ricorso al debito previsto in bilancio per finanziare gli investimenti, di modificare la distribuzione delle coperture al fine di non contrarre il debito.

 

I commi 937, 938 e 952 apportano modifiche all’ordinamento contabile delle regioni, disciplinato dal decreto legislativo 118 del 2011, rispettivamente modificano gli articoli 40, 11 e 51, al fine di favorire gli investimenti pubblici.

 

Il decreto legislativo n. 118/2011 (come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014), disciplina l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali. In particolare il Titolo I (articoli da 1 a 18-bis) contiene i principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali, in particolare l’articolo 11 disciplina gli schemi di bilancio e il loro contenuto. Il Titolo III, interamente aggiunto dal D.Lgs. 126/2014 (articoli da 36 a 73), disciplina specificamente l’ordinamento finanziario e contabile delle regioni; in particolare l’articolo 40 contiene le norme sull’equilibrio di bilancio e l’articolo 51 le norme sulle variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale.

 

Il comma 937 introduce all’articolo 40, ove è prevista la disciplina l’equilibrio di bilancio, il comma 2-bis. La norma introdotta stabilisce che, a decorrere dal 2018, le regioni possono autorizzare spese di investimento finanziate da debito da contrarre solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa.

L’eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito può essere coperto nell’esercizio successivo con il ricorso al debito da contrarre, anche in questo caso, solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa.

Viene espressamente previsto che resta fermo quanto stabilito al comma 2 dell’articolo 40 del decreto legislativo n.118/2011.

 

Tale disposizione, in riferimento al solo esercizio 2015, stabilisce che a decorrere dal 2016 il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento (risultante dal rendiconto 2015), può essere coperto con il ricorso al debito, il quale può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa.

Al riguardo si ricorda che a partire dall’esercizio 2016, le nuove regole introdotte dal D.Lgs. 126/2014 non consentivano più di coprire le spese di investimento con i mutui autorizzati dalla legge di bilancio ma non ancora perfezionati (debiti autorizzati e non contratti), possibilità prevista, invece, dalla precedente disciplina contabile delle regioni dettata dal D.Lgs. 76/2000.

 

La possibilità di autorizzare spese di investimento finanziate da debito da contrarre è subordinata alla condizione che le regioni abbiano registrato nell'ultimo anno valori degli indicatori di tempestività dei pagamenti per l’acquisto di beni e servizi in linea con quanto stabilito dal DPCM 22 settembre 2014. I tempi di pagamento devono inoltre rientrare nei termini stabiliti dall’articolo 4 del D.Lgs. 231/2002.

 

Il D.P.C.M. 22 settembre 2014 definisce (agli articoli 9 e 10) le modalità di calcolo e della pubblicazione su internet dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni per l’acquisto di beni e servizi.

Il D.Lgs. n. 231/2002 emanato in attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, all’articolo 4 stabilisce il termine massimo dei pagamenti per ciascuna tipologia di transazione.

 

Il comma 938, al fine di mantenere comunque il collegamento tra l’investimento e il debito autorizzato e non contratto, obbliga le regioni ad inserire nella Relazione sulla gestione allegata al rendiconto le informazioni relative alle spese di investimento finanziate da debiti autorizzati e non contratti.

L’articolo 11 del D.L.gs. 118/2011, disciplina gli schemi di bilancio e, al comma 6, elenca le informazioni necessarie che gli enti sono tenuti ad inserire nella Relazione sulla gestione allegata al rendiconto. La norma in esame aggiunge, solo per le regioni, due ulteriori contenuti:

§  l’elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell’esercizio finanziati col ricorso al debito non contratto (lettera d-bis);

§  l’elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell’anno, distinti per anno di formazione (lettera d-ter).

 

Il comma 952 consente alle regioni di apportare le variazioni al bilancio di previsione in via amministrativa, al fine di non contrarre il debito iscritto in bilancio per finanziare investimenti, nel caso in cui abbiano accertato maggiori entrate, che non rendano più necessario il ricorso al debito.

A tal fine la norma apporta modifiche all’articolo 51 del D.Lgs. 118/2011 che disciplina le modalità di variazione del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale.

In particolare il comma 2 dell’articolo 51, elenca le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione che, nel corso dell’esercizio, la giunta regionale può autorizzare con provvedimento amministrativo.

La lettera a) della norma in esame inserisce in questo elenco un’altra tipologia di variazione consentita. Secondo quanto stabilito dalla nuova lettera g-bis), la giunta può autorizzare le variazioni necessarie a destinare alla copertura degli investimenti, anziché il debito da contrarre, le maggiori – rispetto a quanto già previsto in bilancio – entrate tributarie ed extratributarie accertate.

 

Tale facoltà è concessa alle sole regioni che siano in regola con i tempi di pagamento. In analogia con quanto stabilito nel comma 937, la regione ha facoltà di apportare le variazioni al bilancio nel caso illustrato, solo se abbia registrato nell'ultimo anno valori degli indicatori di tempestività dei pagamenti per l’acquisto di beni e servizi in linea con quanto stabilito dal DPCM 22 settembre 2014 e abbia registrato tempi di pagamento che rientrino nei termini stabiliti dall’articolo 4 del D.Lgs. 231/2002.

Nella condizione posta dalla nuova lettera g-bis), inoltre, vi è rinvio diretto alla norma - articolo 41, comma 2, terzo periodo del decreto legge n. 66 del 2014 - che disciplina le esclusioni ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento. In sostanza viene specificato che non devono essere considerati i pagamenti effettuati mediante l’utilizzo delle anticipazioni di liquidità ottenute dal Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e degli spazi finanziari secondo la disciplina dettata dall’art. 32, comma 2 del decreto legge 66/2014 e dall’articolo 1, commi 1 e 10 del decreto legge 35/2013.

 

La lettera b) del comma 952, infine, attribuisce al responsabile finanziario la competenza di modificare l’elenco delle coperture degli investimenti, nella nota integrativa al bilancio. A tal fine modifica il comma 4 del citato articolo 51 che disciplina casi e modalità di variazione del bilancio gestionale.

Il periodo inserito alla fine del comma 4, stabilisce che il responsabile finanziario della regione, nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione, può variare l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili, al solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra gli interventi già programmati per spese di investimento.

L’articolo 11 del D.Lgs. 118/2011 definisce tipologia e contenuto degli schemi di bilancio. Il comma 5 contiene l’elenco dei contenuti della ‘nota integrativa allegata al bilancio di previsione’ tra cui alla lettera d), l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

In sostanza le variazioni possono essere solo compensative, nell’ambito dell’elenco già approvato delle spese per investimenti.

 


 

Articolo 1, comma 939
(Disposizioni per agevolare la riduzione del debito delle regioni
)

 


939.  L'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è sostituito dal seguente:

« Art. 6-bis. - (Disposizioni per agevolare la riduzione del debito delle regioni) - 1. Al fine di favorire la riduzione del debito, per le regioni che effettuano operazioni di estinzione anticipata, per gli anni 2019 e 2020, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato, nel limite delle stesse operazioni di estinzione anticipata, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero purché le suddette somme non siano relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate sono destinate dalle regioni alla riduzione del debito e agli investimenti ».


 

 

Il comma 939 reca disposizioni per la riduzione del debito delle regioni, autorizzando, per le regioni che effettuano operazioni di estinzione anticipata del debito, lo svincolo di destinazione delle somme che esse ricevono dallo Stato a diverso titolo, per gli anni 2019 e 2020.

 

Il comma 939, allo scopo di agevolare la riduzione del debito delle regioni, riscrive l’art. 6-bis del decreto legge n. 91 del 2017 modificando il presupposto dell’autorizzazione allo svincolo di destinazione delle somme spettanti alle regioni dallo Stato.

Il novellato articolo 6-bis, per le regioni che effettuano operazioni di estinzione anticipata del debito, per gli anni 2019 e 2020, autorizza lo svincolo di destinazione delle somme spettanti alle regioni stesse dallo Stato.

Lo svincolo di destinazione è autorizzato nel limite delle stesse operazioni di estinzione anticipata e solo nel caso in cui non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero nel caso in cui le suddette somme non siano relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte.

La norma specifica infine che le risorse svincolate sono destinate dalle regioni alla riduzione del debito e agli investimenti.

 

Come già ricordato, l’articolo 6-bis del decreto legge n. 91 del 2017 già conteneva l’autorizzazione allo svincolo di destinazione delle somme spettanti alle regioni dallo Stato, ma con presupposti diversi e in parte diversa motivazione.

La norma, infatti, al fine di favorire gli investimenti, disciplinava lo svincolo di destinazione delle somme spettanti alle regioni dallo Stato, per le regioni che rendevano disponibili spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio nell'ambito delle intese territoriali di cui all'articolo 10 della legge n. 243 del 2012. Inizialmente previsto per gli anni 2017-2019, poi esteso al 2010 del decreto legge n. 91 del 2018, lo svincolo era consentito nel limite del doppio degli spazi finanziari resi disponibili. Presenti inoltre le medesime condizioni, confermate nel nuovo articolo 6-bis. Lo svincolo era infatti consentito purché non esistessero obbligazioni sottostanti già contratte ovvero purché le suddette somme non fossero relative ai livelli essenziali delle prestazioni. Analoga infine la disposizione finale secondo cui le risorse svincolate dovevano essere destinate dalle regioni alla riduzione del debito e agli investimenti, con la specificazione (assente nel testo attuale) che ciò doveva comunque avvenire nel rispetto delle regole del concorso degli enti alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dalla legge di bilancio 2017.

 


 

Articolo 1, commi 940-950
(Rivalutazione quote societarie)

 


940.  I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

941.  La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 940, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

942.  Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate al comma 945.

943.  Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.

944.  Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

945.  Le imposte sostitutive di cui ai commi 942 e 943 sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

946.  Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

947.  Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2020.

948.  Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 943, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 942.

949.  Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 49,5 milioni di euro per l'anno 2019.

950.  Agli oneri derivanti dai commi da 940 a 949, pari a 49,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, a 5,8 milioni di euro per l'anno 2024 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, si provvede, per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 940 a 948 e, per gli anni successivi, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


 

 

I commi 940-950 consentono la rivalutazione dei beni e delle partecipazioni per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.

 

Tale disciplina è stata più volte introdotta dal legislatore, come misura temporanea a carattere facoltativo e oneroso, da ultimo con la legge di bilancio 2017. La formulazione delle norme vigenti è analoga a quella delle precedenti rivalutazioni.

La rivalutazione ha per oggetto beni di impresa e le partecipazioni iscritte in bilancio al 31 dicembre 2017 ed è effettuata attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili; per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è fissata un'imposta sostitutiva del dieci per cento.

Le norme in esame di conseguenza aumentano la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica – FISPE di 49,5 milioni nel 2019 (comma 949).

All’onere derivante dalle norme in esame, che è pari a 49,5 milioni nel 2019, 2,5 milioni nel 2021, 8,4 milioni nel 2022, 5,7 milioni nel 2023, 5,8 milioni nel 2024, e a 6 milioni di euro per ciascun anno dal 2025 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del predetto FISPE. Per l’anno 2019 la copertura degli oneri avviene mediante utilizzo delle entrate disposte dai commi da 940 a 948 (comma 950).

Articolo 1, comma 951
(Commissari per il completamento del Piano nazionale per le città)

 


951.  All'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. In caso di inerzia realizzativa, sentito il comune interessato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, può nominare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un commissario per attuare o completare gli interventi già finanziati. I commissari sono individuati tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nel caso di accertata impossibilità dei predetti dirigenti, la nomina di commissario può avvenire tra soggetti qualificati con comprovata esperienza nel settore del finanziamento di opere infrastrutturali. Gli oneri per i compensi dei commissari, determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono posti a carico delle risorse destinate al comune per gli interventi finanziati nel contratto di valorizzazione urbana per i quali è stato nominato il commissario ».


 

 

Il comma 951 detta disposizioni finalizzate al completamento degli interventi del Piano nazionale per le città (previsto dall’art. 12 del D.L. 83/2012). A tal fine viene prevista e disciplinata, in caso di inerzia realizzativa, sentito il comune interessato, la nomina di Commissari (con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), con oneri a carico delle risorse destinate dal Piano al medesimo comune (nuovo comma 4-bis dell’art. 12 del D.L. 83/2012).

 

Nomina del Commissario

La nomina del Commissario, finalizzata a garantire l’attuazione o il completamento degli interventi già finanziati dal Piano, avviene, in caso di inerzia realizzativa:

- sentito il comune interessato;

- con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Soggetti che possono essere nominati commissario

I commissari sono individuati tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).

Nel caso di accertata impossibilità dei predetti dirigenti la nomina a commissario può avvenire tra soggetti qualificati con comprovata esperienza nel settore del finanziamento di opere infrastrutturali.

Compensi dei commissari e copertura degli oneri

La nomina dei commissari avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La norma in esame dispone infatti che gli oneri per i compensi dei commissari, determinati con apposito decreto ministeriale (adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze), sono posti a carico delle risorse destinate al Comune per gli interventi finanziati nel contratto di valorizzazione urbana (v. infra) e per i quali è stato nominato il commissario.

 

 

Il Piano nazionale per le città

L’articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, ha introdotto disposizioni per la riqualificazione di aree urbane, con particolare riguardo a quelle degradate, attraverso un strumento operativo denominato “Piano nazionale per le città” affidato alla gestione di una apposita Cabina di regia (istituita, in attuazione del medesimo articolo, con il D.M. Infrastrutture 3 agosto 2012).

Ai sensi dei commi 1 e 2 del citato articolo, i Comuni hanno inoltrato alla Cabina di regia proposte di contratti di valorizzazione urbana.

Per l’attuazione degli interventi del Piano è stato istituito, ai sensi del comma 5 dell’articolo in questione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), un apposito “Fondo per l‘attuazione del Piano nazionale per le città” nel quale sono confluite le risorse, non utilizzate o provenienti da revoche, relativamente ad alcuni programmi in materia di edilizia residenziale di competenza del MIT, ammontanti complessivamente a 224 milioni di euro.

In seguito alla selezione delle proposte, operata dalla Cabina di regia, il MIT ha emanato il decreto dipartimentale 8 febbraio 2013, n. 1105, con cui sono state assegnate le risorse del fondo citato nonché ulteriori 94 milioni di euro derivanti dalle risorse destinate dal Ministero per la coesione territoriale alle “Zone Franche Urbane”.

L’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 69/2013 ha previsto la possibilità di rifinanziare il Piano nazionale per le città con i fondi strutturali europei 2007-2013 non utilizzati.

L’art. 1, comma 601, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha incrementato la dotazione finanziaria del Fondo per l'attuazione del piano nazionale per le città, di 7 milioni di euro per l'anno 2017.

In uno studio dell’IFEL (Fondazione Anci) diffuso nell’estate del 2016 è stato sottolineato che “nell’84% dei casi esaminati, gli interventi non risultano ancora conclusi”.

Nella nota integrativa al Rendiconto generale dello Stato per l’anno 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, redatta dalla Ragioneria Generale dello Stato, si legge che “per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale per le città, a seguito dello stato di avanzamento delle opere oggetto del Programma, nel corso del 2017, sono stati effettuati pagamenti per un totale di euro 58.906.973,73 a favore delle città”.

 

 


 

Articolo 1, comma 953
(Proventi economici pattuiti tra operatori del settore
delle fonti rinnovabili ed enti locali)

 


953. Ferma restando la natura giuridica di libera attività d'impresa dell'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali, nel cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 3 ottobre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida nazionali in materia, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi medesimi sono rivisti alla luce del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, e segnatamente dei criteri contenuti nell'allegato 2 al medesimo decreto. Gli importi già erogati e da erogare in favore degli enti locali concorrono alla formazione del reddito d'impresa del titolare dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili.


 

 

Il comma 953 dispone che i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore dell’attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica con gli enti locali sul cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi sottoscritti prima del 3 ottobre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida nazionali in materia, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo tali accordi piena efficacia. Dalla data di entrata in vigore della norma, gli accordi sono rivisti alla luce delle predette linee guida. Gli importi già erogati o da erogarsi in favore degli enti locali concorrono alla formazione del reddito di impresa del titolare dell’impianto alimentato da fonti rinnovabili.

 

Il comma 953 dispone, al primo periodo, che, ferma restando la natura giuridica di libera attività d’impresa dell’attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali sul cui territorio insistono gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi sottoscritti prima della data di entrata in vigore delle linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo tali accordi piena efficacia.

 

La data di entrata in vigore delle linee guida nazionali per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, approvate con D.M. 10 settembre 2010, è il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. del medesimo decreto, avvenuta il 18 settembre 2010 e, dunque, è il 3 ottobre 2010.

 

Il secondo periodo dispone che dalla data di entrata in vigore della norma in esame, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi sono rivisti alla luce delle predette linee guida (approvate con D.M. 10 settembre 2010) e, segnatamente, dei criteri contenuti nell’allegato 2. Si dispone altresì che gli importi già erogati o da erogarsi in favore degli enti locali concorrono alla formazione del reddito di impresa del titolare dell’impianto alimentato da fonti rinnovabili.

 

Ai sensi dell’articolo 12, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 387/2003, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento e riattivazione sono soggette ad una procedura semplificata di autorizzazione unica. L’autorizzazione unica è rilasciata, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico e per gli impianti con potenza termica inferiore, dalle Regioni (o dalle province delegate dalla regione). A tal fine, i predetti soggetti indicono una conferenza di servizi, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione e al procedimento partecipano tutte le amministrazioni interessate.

Ai sensi del comma 6 dell’articolo 12 del citato D.Lgs. n. 387/2003, l'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province.

 

Il decreto ministeriale 10 settembre 2010, con il quale sono state approvate le Linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ha chiarito, all’Allegato 2, che per l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni interessati dalle opere, e che l'autorizzazione unica può prevedere l'individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni da orientare (secondo criteri definiti dal medesimo decreto ministeriale) su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi.

Il D.M. in questione è stato adottato all’indomani della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2010, nella quale la Corte, censurando una disposizione legislativa della regione Calabria sul punto, ha affermato che la legge statale vieta tassativamente l’imposizione di corrispettivo (le cosiddette misure di compensazione patrimoniale) quale condizione per il rilascio dei suddetti titoli abilitativi, tenuto conto che la costruzione e l’esercizio di impianti per l’energia (nel caso di specie, eolica) sono libere attività d’impresa soggette alla sola autorizzazione amministrativa della Regione, ex art. 12, comma 6, D.Lgs. n. 387/2003. Sono, al contrario, ammessi gli accordi che contemplino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, nel senso che il pregiudizio subito dall’ambiente per l’impatto del nuovo impianto, oggetto di autorizzazione, viene compensato dall’impegno ad una riduzione delle emissioni inquinanti da parte dell’operatore economico proponente”.

In varie pronunce, l’organo giurisdizionale amministrativo ha riconosciuto l’invalidità di convenzioni già stipulate che imponevano il pagamento di misure compensative patrimoniali da parte delle società titolari degli impianti in questione nei confronti dei Comuni disponendo la ripetizione, in favore delle società ricorrenti, delle somme indebitamente pagate (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 1.4.2008 n. 709; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 29 gennaio 2008 n. 118; Cons. Stato, sez. III, 14.10.2008 n. 2849; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 7.6.2013 n. 1347; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 7.6.2013, n. 1361; T.A.R. Molise, 23.1.2014 n. 55, TAR Puglia Bari, 24 maggio 2018, n. 737).

 


 

Articolo 1, commi 954-957
(Incentivi per impianti di biogas realizzati da imprenditori agricoli)

 


954.  Fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione, attuativo dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, riferito all'anno 2019 e successive annualità, gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto, continuano ad accedere agli incentivi secondo le procedure, le modalità e le tariffe di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016. L'accesso agli incentivi di cui ai commi dal presente a 957 è condizionato all'autoconsumo in sito dell'energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali.

955.  Ferma restando la modalità di accesso diretto, l'ammissione agli incentivi di cui al comma 954 è riconosciuta agli impianti tenuti all'iscrizione a registro ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016 nel limite di un costo annuo di 25 milioni di euro calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016. Il primo bando è pubblicato entro il 31 marzo 2019.

956.  Il Gestore dei servizi energetici-GSE Spa forma e pubblica la graduatoria delle domande iscritte a registro nel suo sito internet, secondo i seguenti criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico fino a eventuale saturazione del contingente di potenza messo a bando:

a)  impianti localizzati, in tutto o in parte, in aree agricole classificate vulnerabili ai nitrati ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 1999;

b)  impianti che richiedono una tariffa pari al 90 per cento di quella di cui al comma 954;

c)  anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

957.  Le disposizioni di cui ai commi da 954 a 956 cessano di applicarsi alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione di cui al comma 954, salvo che nelle seguenti ipotesi:

a)  agli impianti ad accesso diretto che entrano in esercizio entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 954;

b)  agli impianti iscritti in graduatoria in posizione utile;

c)  agli impianti che partecipano alle procedure indette ai sensi dei commi da 954 a 956 prima della data di pubblicazione del decreto di cui al comma 954.


 

 

I commi 954-957 introducono una disciplina di sostegno, di natura sostanzialmente transitoria a favore di nuovi impianti di biogas fino a 300 kW - che dunque entrano in esercizio dopo l’entrata in vigore della legge di bilancio 2019 –, realizzati da imprenditori agricoli, anche in forma consortile, alimentati con sottoprodotti provenienti da attività di allevamento e della gestione del verde.

Tali specifiche categorie di impianti continuano ad accedere agli incentivi previsti per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi del decreto ministeriale 23 giugno 2016, fino alla data di pubblicazione del nuovo decreto di incentivazione per tale settore, riferito all’anno 2019 e successive annualità, e nel limite di un costo medio annuo pari a 25 milioni di euro, il quale non può comunque determinare un superamento del costo indicativo annuo medio degli incentivi previsti per le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico.

L’accesso agli incentivi è condizionato all’autoconsumo in sito dell’energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali.

Il Gestore dei servizi energetici forma e pubblica la graduatoria delle domande iscritte a registro nel suo sito internet, secondo specifici criteri di priorità, definiti dalla legge, da applicare in ordine gerarchico fino a eventuale saturazione del contingente di potenza messo a bando.

Le disposizioni incentivanti cessano di applicarsi alla data di pubblicazione del nuovo decreto di incentivazione, salvo che in specifiche e predeterminate ipotesi.

 

Nel dettaglio, il comma 954 prevede che fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione, attuativo dell’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, riferito all’anno 2019 e successive annualità, gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l’ottanta per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante venti per cento da loro colture di secondo raccolto, continuano ad accedere agli incentivi secondo le procedure, le modalità e le tariffe di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2016 recante “incentivazione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico”, pubblicato in G.U. n. 150 del 29 giugno 2016. L’accesso agli incentivi è condizionato all’autoconsumo in sito dell’energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali.

 

Si ricorda che l’articolo 24 del D.Lgs. 03/03/2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), prevede i criteri generali ed i meccanismi di incentivazione alla produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012.

In particolare, il comma 5 demanda la concreta definizione delle modalità per l'attuazione dei citati sistemi di incentivazione a fonti secondarie: decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

Per accedere agli incentivi, relativi al D.M. 23/06/2016, sono previste tre diverse modalità, a seconda della potenza dell’impianto e della categoria di intervento:

1) Accesso diretto

Gli impianti di piccola taglia - nuovi od oggetto di interventi di ricostruzione, riattivazione, potenziamento o rifacimento - possono presentare domanda a seguito dell’entrata in esercizio (modalità non più disponibile a seguito del superamento del termine del 31 dicembre 2017).

2) Iscrizione ai Registri

Gli impianti di media taglia - nuovi od oggetto di interventi di ricostruzione, riattivazione, potenziamento o rifacimento - devono essere iscritti ai Registri per l'assegnazione del contingente di potenza disponibile e, se rientrati in posizione utile, possono presentare domanda dopo aver realizzato l'impianto.

3) Aggiudicazione delle procedure competitive di Aste al ribasso

Gli impianti di grande taglia - nuovi od oggetto di interventi di ricostruzione, riattivazione, potenziamento - devono partecipare alle procedure di Aste al ribasso per l’assegnazione del contingente di potenza disponibile e, se rientrati in posizione utile, possono presentare domanda dopo aver realizzato l’impianto.

In caso di interventi di potenziamento, per determinare la modalità di accesso agli incentivi, la potenza da considerare corrisponde all’incremento di potenza a seguito dell’intervento.

 

 

Il comma 955 prevede che, ferma restando la modalità di accesso diretto, l’ammissione agli incentivi è riconosciuta agli impianti tenuti all’iscrizione a registro nel limite di un costo annuo di 25 milioni di euro calcolato dal GSE secondo le modalità indicate dal citato decreto ministeriale del 23 giugno 2016.

Tale limite non può comunque determinare un superamento del costo indicativo annuo medio degli incentivi previsti per le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico (5,8 mld Euro: cfr. art. 27 D.M. 23 giugno 2016).

Il primo bando è pubblicato entro il 31 marzo 2019.

 

Il comma 956 indica criteri di priorità in base ai quali il GSE forma e pubblica la graduatoria delle domande iscritte a registro.

Il comma 957 prevede che le disposizioni in esame cessino di applicarsi alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione di cui al comma 954, salvo che nelle seguenti ipotesi:

a)   agli impianti ad accesso diretto che entrano in esercizio entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto;

b)  agli impianti iscritti in graduatoria in posizione utile;

c)   agli impianti che partecipano alle procedure indette ai sensi della disciplina in esame prima della data di pubblicazione del predetto decreto.

 

Come evidenziato nella relazione tecnica, “posto che l’onere che discende dalla norma è ristorato dalla componente A3 della bolletta elettrica a carico degli utilizzatori finali, la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica”.

 

L’efficacia degli incentivi introdotti non è stata condizionata ad una procedura di notifica alla Commissione UE.

 


 

Articolo 1, commi 958 e 959
(Tavolo di lavoro in materia di autonomia di entrata delle Regioni)

 


958.  Al fine di consentire la piena attuazione dei princìpi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, stabiliti dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, con particolare riferimento alla definizione delle procedure e delle modalità di applicazione delle norme in materia di fiscalizzazione dei trasferimenti di cui agli articoli 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 e di attribuzione alle regioni a statuto ordinario di una quota del gettito riferibile al concorso di ciascuna regione nell'attività di recupero fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, nonché al fine di valutare eventuali adeguamenti della normativa vigente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle regioni.

959.  Per la partecipazione alle riunioni del tavolo di lavoro di cui al comma 958 non spettano ai componenti indennità o gettoni di presenza.


 

 

I commi 958 e 959 dispongono l'istituzione, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Governo e delle regioni, finalizzato alla completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario contenuti nel decreto legislativo 68/2011[54]

 

Ai sensi del comma 958, l'attività dell'istituendo tavolo tecnico consiste principalmente nella definizione delle procedure e delle modalità di applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n.68 concernenti i seguenti ambiti:

1)  Fiscalizzazione dei trasferimenti statali che saranno soppressi a partire dal 2020.

 

Al fine di assicurare l'autonomia di entrata, vengono soppressi i trasferimenti statali (art.7 del D.Lgs. 68/2011) e, contestualmente, viene ridefinita la compartecipazione delle regioni ordinarie al gettito dell'IRPEF (art.2). Nello specifico, si dispone la rideterminazione dell'addizionale ad esse spettante a decorrere dal 2020 che deve essere tale da garantire un gettito corrispondente ai trasferimenti statali da sopprimere (al netto del gettito già in essere con l'applicazione dell'addizionale vigente).

 

Oltre alla compartecipazione contenuta all'art.2 richiamato dalla legge, si ricorda che il D.lgs. 68/2011 attribuisce la compartecipazione al gettito IVA, la facoltà di ridurre le aliquote o disporre deduzioni dell'IRAP, trasforma in tributi propri delle regioni una serie di tributi minori e introduce un sistema di perequazione.

 

2)  Attribuzione di una quota del gettito riferibile al concorso di ciascuna regione nell’attività di recupero fiscale in materia di IVA.

La disposizione di riferimento è l'articolo 9, comma 2, del D.lgs.68/2011, ai sensi del quale alla regione spetta, in relazione ai principi di territorialità[55], una quota (commisurata all'aliquota di compartecipazione) del gettito riferibile al concorso della regione stessa nella attività di recupero fiscale in materia di IVA.

Le modalità di condivisione degli oneri di gestione della predetta attività di recupero fiscale sono disciplinate con specifico atto convenzionale sottoscritto tra regione ed Agenzia delle entrate.

Le modalità di attribuzione alle regioni delle risorse sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia.

 

Per completezza di informazione si segnala che l'articolo 9, nel suo complesso, detta una disciplina che prevede anche il riversamento dell'intero gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali (comma 1) e una compartecipazione al gettito di ulteriori tributi erariali eventualmente attribuiti alle regioni a titolo di concorso nella attività di recupero fiscale (comma 3).

 

Nell'ambito dell'attività assegnata al tavolo tecnico è contemplata anche la valutazione di eventuali adeguamenti della normativa vigente.

 

L'istituzione del tavolo è motivata, come si legge nella relazione illustrativa, dalle complessità tecniche relative alla rideterminazione dell'addizionale regionale IRPEF, a invarianza di pressione fiscale complessiva, per assicurare la fiscalizzazione dei trasferimenti oggetto di soppressione e all'individuazione delle modalità di attribuzione di una quota del gettito dell'IVA riferito alle attività di recupero fiscale. L'esito dell'attività del tavolo dovrebbe consentire di evitare ulteriori rinvii dell'attuazione delle citate disposizioni recate nel D.Lgs. 68/2011.

 

Il termine per l'attuazione delle citate disposizioni (e di altre contenute nel medesimo provvedimento), inizialmente previsto per il 2013, è stato infatti più volte posticipato con interventi legislativi, l'ultimo dei quali è l'art.1, comma 778, della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018).

 

Quanto alla composizione del tavolo tecnico, di esso fanno parte:

i) rappresentanti del Ministero dell'economia (e in particolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento delle finanze);

ii) rappresentanti del Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

iii) rappresentati delle regioni.

 

 

Il comma 959 stabilisce che la partecipazione alle riunioni del tavolo non determina, in capo ai componenti, il diritto a percepire indennità o gettoni di presenza.

 

 


 

Articolo 1, comma 960
(Piano di riequilibrio finanziario pluriennale)

 


960.  In considerazione dei tempi necessari per la conclusione dell'iter di accoglimento o diniego da parte della Corte dei conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale previsto dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario possono richiedere al Ministro dell'interno un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione previsto dall'articolo 243-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nella misura massima del 50 per cento dell'anticipazione massima concedibile, da riassorbire in sede di concessione dell'anticipazione stessa a seguito dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Le somme anticipate devono essere destinate al pagamento dei debiti fuori bilancio nei confronti delle imprese per beni, servizi e forniture, previo formale riconoscimento degli stessi, nonché a effettuare transazioni e accordi con i creditori. In caso di diniego del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ovvero di mancata previsione nel predetto piano delle prescrizioni per l'accesso al Fondo di rotazione di cui al primo periodo, le somme anticipate sono recuperate dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le somme recuperate sono versate alla contabilità speciale relativa al citato Fondo di rotazione.


 

 

Il comma 960 consente agli enti che hanno chiesto di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario, tramite la presentazione di un apposito Piano, di ottenere un’anticipazione dal Ministero dell’interno nelle more della valutazione dell’istanza da parte della Corte dei Conti.

Le somme anticipate, a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, sono vincolate al pagamento dei debiti fuori bilancio nei confronti delle imprese e a transazioni e accordi con i creditori.

L’anticipo concesso viene riassorbito in caso di approvazione del Piano di riequilibrio, mentre in caso di diniego del Piano le somme devono essere recuperate.

 

La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è uno strumento straordinario, previsto per gli enti locali in condizione di grave squilibrio strutturale (cd. pre-dissesto), volto a prevenire il dissesto ed a ripristinare gli equilibri finanziari. La procedura, che si colloca nell’ambito di un sistema articolato, nel quale sono previsti diversi strumenti per far fronte alle situazioni di squilibrio delle gestioni, favorisce l’emersione di disavanzi occulti, offrendo agli amministratori un utile strumento di auto-risanamento volto a scongiurare la più grave situazione di dissesto finanziario. In tal modo la gestione della crisi resta affidata agli organi ordinari dell’ente e nel contempo le iniziative di riequilibrio vengono sottoposte alla costante vigilanza delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della verifica della piena sostenibilità economico-finanziaria delle misure indicate dal piano allo scopo di garantire l’effettivo raggiungimento del risanamento dell’ente.

L’articolo 243-bis del TUEL (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000) consente ai comuni e alle province per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, con deliberazione consiliare trasmessa alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno. Il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale deliberato dal consiglio dell’ente locale ha una durata compresa tra quattro e venti anni.

L’articolo 243-ter del TUEL prevede, per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario, un'anticipazione a valere sul "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali”, nella misura massima stabilita in base ai criteri fissati dal D.M. 11 gennaio 2013 (recante “Accesso al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali”).

La sezione regionale di controllo della Corte dei conti delibera sull'approvazione o sul diniego del piano secondo la procedura prevista dall’articolo 243-quater, anche sulla base della relazione effettuata dalla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali operante presso il Ministero dell'interno, che svolge la fase istruttoria tenendo conto delle Linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti.

 

La disposizione, in particolare, in considerazione dei tempi necessari per la conclusione dell’iter di accoglimento o diniego da parte della Corte dei conti del  piano di riequilibrio finanziario pluriennale, prevede che gli enti i quali fanno istanza di accesso alla procedura di riequilibrio finanziario possono richiedere al Ministro dell’interno un’anticipazione a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali.

La misura massima di tale anticipazione è pari al 50 per cento dell’anticipazione massima concedibile in caso di approvazione del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La norma pone un vincolo di destinazione delle somme anticipate al pagamento dei debiti fuori bilancio nei confronti delle imprese per beni, servizi e forniture, previo formale riconoscimento degli stessi, nonché a effettuare transazioni e accordi con i creditori.

Le somme anticipate verranno:

§  riassorbite in sede di concessione dell’anticipazione stessa, in caso di approvazione del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

§  recuperate dal Ministero dell’interno e versate alla contabilità speciale relativa al citato Fondo di rotazione, in caso di diniego del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti (ovvero di mancata previsione nel predetto piano delle prescrizioni per l’accesso al Fondo di rotazione). In questo caso, il Ministero dell’interno recupera le somme dall’ente locale a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso all’ente e, in caso di incapienza, tramite trattenuta effettuata dall’Agenzia delle entrate sul pagamento all’ente dell’imposta municipale propria (secondo le modalità previste dai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge n. 228/2012).

 

 

 


 

Articolo 1, commi 961-964
(Rinegoziazione del debito degli enti locali relativo ai prestiti gestiti da Cassa depositi e prestiti S.p.A. per conto del MEF)

 


961.  I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa a comuni, province e città metropolitane, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi le caratteristiche di cui al comma 962 del presente articolo, possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento.

962.  Possono essere oggetto di rinegoziazione ai sensi del comma 961 i mutui che, alla data del 1° gennaio 2019, presentino le seguenti caratteristiche:

a)  interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;

b)  oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui;

c)  scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;

d)  debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;

e)  mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2003;

f)  senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;

g)  non oggetto di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.

963.  Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28 febbraio 2019, si provvede, in base alle caratteristiche di cui al comma 962, a individuare i mutui che possono essere oggetto delle operazioni di rinegoziazione, nonché a definire i criteri e le modalità di perfezionamento di tali operazioni, fermo restando che le condizioni dei mutui a seguito delle operazioni di rinegoziazione sono determinate sulla base della curva dei rendimenti di mercato dei titoli di Stato, secondo un piano di ammortamento a tasso fisso e a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi.

964.  La gestione delle attività strumentali al perfezionamento delle operazioni di rinegoziazione è effettuata dalla Cassa depositi e prestiti Spa in base alla convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003.


 

 

I commi 961-964 introducono la possibilità di rinegoziare i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. a comuni, province e città metropolitane e trasferiti al MEF.

 

Il comma 961 dispone la possibilità di rinegoziare i mutui specificandone la finalità nella riduzione dell'ammontare di passività a carico degli enti e rinviando al comma 962 per l'indicazione delle caratteristiche che i mutui debbono presentare per poter essere oggetto di rinegoziazione. Mantiene inoltre ferma l'articolazione temporale dei piani di ammortamento.

 

Si ricorda che l'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 2003 dispone la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni. Con successivo decreto del MEF del 5 dicembre 2003 sono state determinate, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 5, le funzioni, le attività e le passività della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che sono trasferite al MEF e quelle assegnate alla gestione separata.

 

Il comma 962 elenca le caratteristiche che devono essere possedute dai mutui alla data del 1° gennaio 2019:

a)   interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;

b)  oneri di rimborso a diretto carico dell’ente locale beneficiario dei mutui;

c)   scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;

d)  debito residuo da ammortizzare superiore a euro 10.000,00;

e)   non rinegoziati ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2003 con il quale la Cassa depositi e prestiti è stata autorizzata a rinegoziare i mutui, di cui risultano intestatari e pagatori i comuni, le province, le comunità montane, isolane o di arcipelago e le unioni di comuni;

f)    senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;

g)  non oggetto di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.

 

Il comma 963 rinvia a un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2019, l'individuazione dei mutui che possono essere oggetto delle operazioni di rinegoziazione, nonché la definizione dei criteri e delle modalità di perfezionamento di tali operazioni.

 

Il comma 964 fa rientrare la gestione delle attività strumentali al perfezionamento delle operazioni di rinegoziazione nell'ambito della convenzione stipulata dalla Cassa con il MEF ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 dicembre 2003.


 

Articolo 1, commi 965-967
(Riduzione dei costi della politica nelle regioni
e nelle province autonome)

 


965.  Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2019, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro sei mesi dalla medesima data qualora occorra procedere a modifiche statutarie, provvedono a rideterminare, ai sensi del comma 966, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale. Qualora gli enti di cui al primo periodo non vi provvedano entro i termini previsti, ad essi non è erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni di cui al terzo periodo adottano le disposizioni di cui al primo periodo entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data.

966.  I criteri e i parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi di cui al comma 965 sono deliberati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo 2019, con intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di favorire l'armonizzazione delle rispettive normative. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 marzo 2019 le regioni e le province autonome provvedono in ogni caso a rideterminare i trattamenti previdenziali e i vitalizi di cui al comma 965 entro i termini previsti dal medesimo comma, secondo il metodo di calcolo contributivo.

967.  Gli enti interessati documentano il rispetto delle condizioni di cui al comma 965, secondo i criteri di cui al comma 966, mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il quindicesimo giorno successivo all'adempimento. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il quindicesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze l'attestazione relativa al rispetto degli adempimenti. Entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal comma 965, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco delle regioni e delle province autonome che non hanno inviato la comunicazione prescritta dal presente comma, ai fini dell'esecuzione della riduzione lineare dei trasferimenti prevista dal comma 965. I trasferimenti sono riconosciuti per intero a partire dall'esercizio in cui la regione abbia adempiuto.


 

 

I commi 965-967 intervengono sulla disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi in essere in favore di coloro che abbiano rivestito la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale. I trattamenti previdenziali devono essere ridefiniti sulla base di criteri e parametri definiti in sede di Conferenza Stato-regioni o, in assenza, sulla base del metodo di calcolo contributivo.

Qualora gli enti territoriali non provvedano entro i termini previsti, si procede alla decurtazione di taluni trasferimenti statali destinati ai medesimi.

 

Il comma 965 stabilisce che, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2019, le regioni e le province autonome siano tenute a rideterminare la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in essere, nei confronti di coloro che abbiano rivestito le predette cariche, secondo quanto disposto dal comma 966.

I termini temporali per la rideterminazione dei trattamenti, da effettuare con le modalità previste dai propri ordinamenti, sono i seguenti:

§  entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (quindi il termine è il 30 aprile 2019);

§  entro sei mesi dalla medesima data (cioè il 30 giugno 2019), qualora occorra procedere a modifiche statutarie.

 

Qualora i predetti enti non provvedano entro i termini previsti si applica una sanzione, consistente nella mancata erogazione di una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali al netto di quelli destinati ad alcuni settori:

§  Servizio sanitario nazionale;

§  politiche sociali e per le non autosufficienze;

§  trasporto pubblico locale.

 

Si ricorda che le regioni, nell'ambio della propria autonomia statutaria e legislativa, sono già tenute, ai sensi del decreto-legge n.138 del 2011, ad adeguare i propri ordinamenti prevedendo il «passaggio ad un sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali» (art. 14, comma 1, lettera f). Il decreto-legge (art.14, comma 2) dispone altresì conseguenze di carattere sanzionatorio in caso di mancato adeguamento delle regioni a tale misura di contenimento della spesa (così come alle altre misure contenute al comma 1, lettere da a) a h)).

 

Successivamente il decreto-legge n.174 del 2012 (art.2, comma 1, lettera m) ha rafforzato la portata dell'obbligo contenuto nelle citate norme del decreto-legge n.138/2011, stabilendo che il loro mancato rispetto avrebbe determinato, a decorrere dal 2013, ulteriori sanzioni (consistenti, fra le altre, nel blocco di una quota, pari all'80 per cento, dei trasferimenti erariali (esclusi quelli destinati a specifiche finalità, v. infra) a favore delle regioni.

 

Il decreto-legge n. 174 del 2012 esclude dall'ambito di applicazione della norma i "trattamenti già in erogazione" a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge. La disposizione in esame ricomprende invece i “trattamenti già in essere”.

 

L'applicazione di gran parte delle disposizioni del DL 174/2012 è condizione per la concessione di una serie di trasferimenti erariali alle regioni (al di fuori di quelli dovuti a titolo di finanziamento del trasporto pubblico locale, delle politiche sociali e del servizio sanitario regionale) a decorrere dal 2013. Inoltre, si prevede il commissariamento delle regioni in caso di mancata attuazione delle misure di risparmio (comma 5). Un'ulteriore sanzione consiste nella decurtazione di una quota dei trasferimenti erariali, corrispondente alla metà delle somme destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del consiglio regionale e di quelli della giunta. In base a tale disposizione, nelle more dell'attuazione del passaggio al sistema contributivo per i consiglieri, le regioni hanno facoltà di prevedere o corrispondere trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale solo a condizione che abbiano compiuto 66 anni di età e abbiano ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a 10 anni.

All’entrata in vigore del D.L.174/2012 è seguita, nel 2014, l’adozione di un ordine del giorno dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, volto ad individuare parametri minimi e comuni per le leggi regionali da adottare sull'istituto dell'assegno vitalizio, con l'obiettivo di disporre di un quadro interregionale omogeneo.

Sono state quindi approvate da parte delle regioni, previsioni normative volte a superare l'istituto degli assegni "vitalizi" per i consiglieri regionali e a ridisciplinare l'intera materia, anche prevedendo riduzioni temporanee.

Tra queste si ricordano in particolare: L.R. 15 maggio 2018, n.11, della regione Calabria; art. 6 L.R. 4 giugno 2018, n. 95 della regione Lazio; L.R. 26 febbraio 2018, n. 1, della regione Valle d’Aosta; L.R. 3 del 2018 della regione Veneto; L.R. 23 aprile 2018, n. 3 della regione Umbria; art. 12 L.R. 28 luglio 2017, n. 23 della regione Campania; L.R 29 maggio 2017, n. 10 della regione Basilicata; L.R. 13 febbraio 2015, n. 2, della regione Friuli Venezia Giulia; L.R. 24 novembre 2014, n. 12 della regione Lazio; L.R. 23 settembre 2014, n. 49 della regione Lombardia; L.R. 18 aprile 2014, n. 11 e L.R. 4 maggio 2015, n. 9, della regione Molise; L.R. 15 dicembre 2014, n. 21 della regione Piemonte (che è successivamente intervenuta nuovamente sulla materia con la L.R. 5/2017 recante misure di trasparenza in materia di assegni vitalizi); L.R. 29 dicembre 2014, n. 86 e art. 2 L.R. 20 luglio 2018, n. 37 della regione Toscana; L.R. 11 luglio 2014 n. 4 e n. 5 della regione Trentino Alto Adige; L.R. 23 dicembre 2014, n. 43 della regione Veneto. Per la regione Sardegna l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha approvato la delibera 18 dicembre 2014, n. 31.

 

Si ricorda che i trasferimenti erariali alle regioni a statuto ordinario hanno registrato una contrazione nel corso degli anni. Benché la riforma che avrebbe dovuti trasformarli in entrate tributarie proprie, avviata con la legge delega n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, non sia ancora attuata (in quanto rinviata più volte, da ultimo, con la legge di bilancio 2018, al 2020), tali trasferimenti costituiscono attualmente una piccola parte delle entrate regionali. La parte più cospicua di essi finanzia il trasporto pubblico locale, l’assistenza e le politiche sociali, il diritto allo studio e l’edilizia scolastica, la politica abitativa, interventi nel campo della prevenzione e dell’edilizia sanitaria (non è qui considerato il Fondo sanitario nazionale, in quanto finanziato da entrate regionali e trasferimenti perequativi secondo una specifica disciplina. Secondo gli ultimi dati disponibili, la spesa sanitaria assorbe, per il 2015, in media l’83,33% della spesa corrente nelle regioni a statuto ordinario e il 46,10 di quelle a statuto speciale -Corte di conti, Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni. Esercizio 2015, giugno 2017, p. 249).

Per quanto riguarda le regioni a statuto speciale e le province autonome, il loro sistema di finanziamento non prevede trasferimenti erariali, se non per specifici interventi che non rientrano fra le competenze istituzionali. Le funzioni ordinarie attribuite a ciascun ente da norme statuarie sono infatti finanziate con le quote di compartecipazione ai tributi erariali riscossi nel proprio territorio, stabilite anch’esse da norme statutarie.

La quantificazione dei trasferimenti erariali alle regioni non è compito agevole. L’ultima analisi accurata è stata fatta in occasione dell’Audizione della Corte dei conti sui Trasferimenti finanziari agli enti territoriali nel maggio 2016, presso la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo amministrativo, a cui si rinvia per approfondimenti.

 

Come si legge nella relazione tecnica: “Le disposizioni di cui al presente articolo, essendo volte a garantire una riduzione dei costi della politica nelle regioni a statuto speciale, ordinario e nelle province autonome, sono suscettibili di determinare risparmi di spesa per la finanza pubblica, in atto, non quantificabili”.

 

Il comma 965 si applica senza alcuna distinzione nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.

Al riguardo, si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 198 del 2012 (che per altri aspetti è richiamata a seguire), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011, che prevedeva conseguenze di carattere sanzionatorio in caso di mancato adeguamento delle autonomie speciali alle misure di contenimento della spesa previste al comma 1, consistenti, fra le altre, nel "passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del [..] [medesimo] decreto e con efficacia a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del [..] [medesimo] decreto, al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali".  La Corte ha motivato la propria decisione rilevando che la "disciplina relativa agli organi delle Regioni a statuto speciale e ai loro componenti è contenuta nei rispettivi statuti. Questi, adottati con legge costituzionale, ne garantiscono le particolari condizioni di autonomia, secondo quanto disposto dall'art. 116 Cost. L'adeguamento da parte delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome ai parametri di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011 richiede, quindi, la modifica di fonti di rango costituzionale. A tali fonti una legge ordinaria non può imporre limiti e condizioni".

Con la sentenza n.23 del 2014, la Corte ha dichiarato infondata la questione di legittimità, sollevata da alcune regioni a statuto speciale, riferita al citato art. 2 del decreto-legge n.174/2012. Ciò, fra l'altro, in considerazione della previsione della clausola di salvaguardia secondo cui le "regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione" e nel presupposto che "a mezzo della clausola di salvaguardia [...] gli evocati parametri di rango statutario assumono «la funzione di generale limite» (sentenze n. 241 e n. 64 del 2012, n. 152 del 2011) per l’applicazione delle disposizioni del comma 1, nel senso che la prima ha la funzione di rendere queste ultime applicabili agli enti ad autonomia differenziata, «solo a condizione che, in ultima analisi, ciò avvenga nel “rispetto” degli statuti speciali» (sentenza n. 215 del 2013)".

 

Nel caso in cui entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio svolgano consultazioni elettorali in una data regione, quest'ultima è tenuta a rideterminare i trattamenti previdenziali:

§  entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo Consiglio regionale;

§  entro sei mesi dalla medesima data, qualora occorra procedere a modifiche statutarie.

 

Il comma 966 demanda ad un'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome l'individuazione dei criteri e dei parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi in esame. L'intesa, che deve essere deliberata entro il 31 marzo 2019, è diretta a favorire l’armonizzazione delle normative territoriali.

Qualora l'intesa non sia raggiunta entro il 31 marzo 2019, le regioni e le province autonome provvedono in ogni caso a rideterminare i trattamenti previdenziali e i vitalizi entro i termini previsti dal comma 965 e secondo il metodo di calcolo contributivo.

 

Con riferimento al calcolo dei trattamenti secondo il metodo contributivo per le prestazioni previdenziali dei lavoratori dipendenti tiene conto di una serie articolata di parametri, definiti da diversi atti normativi primari e secondari (per una disamina complessiva si veda il dossier del Servizio studi, Rideterminazione dell’importo delle pensioni superiori a 4.500 euro mensili. A.C. 1071, 24 settembre 2018).

Entro i 15 giorni successivi all’adempimento, le regioni documentano l’adempimento della rideterminazione dei trattamenti con una comunicazione al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. A sua volta, il Dipartimento, entro il quindicesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione, trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze l'attestazione relativa al rispetto degli adempimenti. Entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al comma 1, il medesimo Dipartimento trasmette al Ministero dell'economia l'elenco delle regioni e delle province autonome che non hanno corrisposto all'obbligo di comunicare l'avvenuto adempimento, ai fini della conseguente riduzione lineare dei trasferimenti. I trasferimenti sono riconosciuti per intero a partire dall’esercizio in cui la regione abbia adempiuto (comma 967).

Viene dunque posto in capo al Dipartimento per gli affari regionali un potere di “verifica” della rispondenza dei provvedimenti adottati dalle regioni - a statuto ordinario e a statuto speciale – e dalle Province autonome rispetto alle prescrizioni della presente disciplina, verifica che rileva ai fini del successivo trasferimento dei trasferimenti erariali.

 

La giurisprudenza della Corte costituzionale sulla previsione di vincoli ed obiettivi nella disciplina delle attribuzioni dei consiglieri regionali, anche in considerazione della situazione di eccezionale gravità del contesto finanziario, ha dato una lettura estensiva delle norme di principio nella materia del coordinamento della finanza pubblica. Pur ribadendo, in via generale, che possono essere ritenuti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica le norme che «si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi», la Corte ha, nei fatti, avallato le scelte del legislatore statale di introdurre vincoli specifici per il contenimento della spesa delle regioni e degli enti locali, quali, ad esempio, quelli relativi alle riduzioni di spesa per incarichi di studio e consulenza (sentenza n. 262 del 2012), all'obbligo di soppressione o accorpamento da parte degli enti locali di agenzie ed enti che esercitino funzioni fondamentali e funzioni loro conferite (sentenza n. 236 del 2013), alla determinazione del numero massimo di consiglieri e assessori regionali e alla riduzione degli emolumenti dei consiglieri (sentenze n. 198 del 2012 e n. 23 del 2014).

In particolare, con le sentenze n. 198 del 2012 e n. 23 del 2014, la Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle regioni, che evidenziavano come la previsione del passaggio ad un sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali costituisse non un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ma una disposizione di dettaglio. In quelle sentenze la Corte ha affermato che, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, nell'esercizio della funzione di coordinamento della finanza pubblica, «lo Stato deve limitarsi a porre obiettivi di contenimento senza prevedere in modo esaustivo strumenti e modalità per il loro perseguimento, in modo che rimanga uno spazio aperto all'esercizio dell'autonomia regionale (sentenza n. 182 del 2011); che i vincoli imposti con tali norme possono «considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un “limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa” (sentenza n. 236 del 2013, sentenza n. 182 del 2011, nonché sentenze n. 297 del 2009; n. 289 del 2008; n. 169 del 2007)»; che la disciplina dettata dal legislatore non deve ledere il canone generale della ragionevolezza e proporzionalità dell'intervento normativo rispetto all'obiettivo prefissato (sentenze n. 236 del 2013 e n. 326 del 2010)». Circa il rapporto tra principi fondamentali e disciplina di dettaglio la Corte ha rilevato che «la specificità delle prescrizioni, di per sé, neppure può escludere il carattere di principio di una norma, qualora essa risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione (sentenze n. 237 del 2009 e n. 430 del 2007)» (sentenza n. 16 del 2010); in quest'ottica, «possono essere ricondotti nell'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario (sentenze n. 52 del 2010, n. 237 del 2009 e n. 417 del 2005).

 

Nella legislatura in corso, misure analoghe a quelle che il provvedimento in esame dispone con riferimento alla disciplina previdenziale di Presidenti, i consiglieri e assessori regionali sono state assunte con riguardo ai deputati e ai senatori. L'Ufficio di Presidenza della Camera, nella riunione del 12 luglio 2018, ha infatti approvato una deliberazione concernente la rideterminazione, secondo il metodo di calcolo contributivo, della misura degli assegni vitalizi e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata, nonché dei trattamenti previdenziali di reversibilità di coloro che hanno rivestito la carica di deputati, relativi agli anni di mandato svolti fino al 31 dicembre 2011. Le nuove misure avranno efficacia dal 1° gennaio 2019. Una analoga misura è stata deliberata dal Consiglio di Presidenza del Senato il 16 ottobre 2018.

Si ricorda inoltre che nel corso della XVII legislatura la materia dei vitalizi e del trattamento pensionistico dei parlamentari e dei consiglieri regionali era stata oggetto di esame parlamentare: nella seduta del 26 luglio 2017 la Camera dei deputati ha approvato un testo volto a disporre l'applicazione di un nuovo trattamento previdenziale contributivo e la rideterminazione dei trattamenti e vitalizi in essere. Il testo è stato trasmesso al Senato (A.S. 2888) dove l'esame in sede referente non si è concluso prima della fine della legislatura.

Nel corso dell’esame del provvedimento sono state svolte audizioni di esperti e sono stati acquisiti diversi documenti in materia.

Per i contenuti della principale giurisprudenza costituzionale in materia di interventi normativi volti a ridefinire, retroattivamente, i trattamenti in essere si rinvia al dossier del Servizio Studi, Rideterminazione dell’importo delle pensioni superiori a 4.500 euro mensili. A.C. 1071, 24 settembre 2018.

 


 

Articolo 1, comma 968
(Elezioni suppletive)

 


968.  Al fine di ridurre gli oneri connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali, dopo il comma 3 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è inserito il seguente:

« 3-bis. Qualora entro il termine di centottanta giorni dalla dichiarazione della vacanza si svolgano altre consultazioni elettorali nel medesimo territorio o in una parte di esso, il Governo può disporre la proroga del termine di cui al comma 3 fino alla data necessaria per permettere lo svolgimento contestuale con tali consultazioni ».


 

 

Il comma 968 introduce la possibilità per il Governo di prorogare il termine per le elezioni suppletive nei collegi uninominali di Camera e Senato, fino ad un massimo di 180 giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni, così da permettere l’accorpamento con eventuali altre consultazioni elettorali che si svolgano, entro tale termine, nel medesimo territorio.

 

La disposizione, con la finalità di ridurre gli oneri connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali per l’elezione suppletive della Camera e del Senato, consente al Governo, nel caso in cui entro 180 giorni dalla data di dichiarazione della vacanza si svolgano nel medesimo territorio (o anche in una parte di esso) altre consultazioni elettorali, di disporre la proroga del termine per le elezioni suppletive (fissato in via generale in 90 giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni) fino alla data necessaria per permettere l’accorpamento con le altre consultazioni elettorali.

 

Si ricorda che il sistema elettorale per le elezioni politiche è disciplinato dal testo unico per le elezioni della Camera (DPR 361/1957) e dal testo unico per le elezioni del Senato (D.Lgs. 533/1993).

Nel 2017 è stata approvata la nuova legge elettorale (legge 3 novembre 2017, n. 165 che modifica i due testi unici citati) che ha trovato applicazione la prima volta nelle elezioni del 4 marzo 2018.

La nuova legge delinea un sistema elettorale misto, parte maggioritario e parte proporzionale, simile per i due rami del Parlamento. Una parte dei seggi, 231 seggi alla Camera e 109 al Senato, sono assegnati in collegi uninominali, costituiti all'interno di circoscrizioni, con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato. I restanti seggi sono assegnati nell’ambito di collegi plurinominali.

Il nuovo sistema elettorale ha reso pertanto necessario disciplinare – rispetto al sistema previgente - la copertura dei seggi uninominali che si rendessero, per qualsiasi motivo, vacanti nel corso della legislatura. A tal fine, sono state estese a tutto il territorio nazionale le norme per le elezioni suppletive della Val d’Aosta e del Trentino - Alto Adige. In queste due regioni, infatti, anche con il sistema elettorale previgente, i seggi venivano assegnati in tutto (Val d’Aosta) o in parte (Trentino - Alto Adige) in collegi uninominali.

Tale disciplina prevede che quando rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio attribuito con sistema maggioritario nell’ambito collegio uninominale, si dà luogo ad elezioni suppletive nel collegio interessato, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza naturale della legislatura. Le elezioni suppletive sono indette entro 90 giorni dalla data della vacanza, dichiarata dalla Giunta delle elezioni. Qualora il termine di 90 giorni cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre 45 giorni; se invece il termine cade in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre 30 giorni. (art. 21-ter del D.Lgs. 533/1993).

 

Il citato articolo 21-ter del D.Lgs. 533/1993, oggetto della modifica operata dalla disposizione in esame, concerne la vacanza del seggio nel collegio uninominale della Valle d’Aosta e dei seggi nei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige, ma si applica anche alle elezioni suppletive nel caso di vacanza nei collegi uninominali della Camera (in virtù del rinvio disposto dall’art. 86, comma 4 del DPR 361/1957) e del Senato (si veda l’art. 19, comma 1, del D.Lgs. 533/1993) nell’intero territorio nazionale.

Pertanto, la proroga che può essere disposta in base al comma in esame si applica alle elezioni suppletive di tutti i collegi uninominali di Camera e Senato.

 

Quando, invece, rimanga vacante un seggio assegnato in un collegio plurinominale esso è attribuito nell’ambito del medesimo collegio plurinominale al candidato primo dei non eletti secondo l’ordine di presentazione. (D.P.R. 361/1957, art. 84, comma 1). Sono dettate infine norme per l’individuazione del deputato subentrante in caso di esaurimento della lista.

 

Le prime elezioni suppletive, dopo le consultazioni del 4 marzo 2018, sono state indette per il 20 gennaio 2019 in Sardegna, nel collegio uninominale 1, a seguito delle dimissioni dell’on. Andrea Mura, accolte dalla Camera dei deputati il 27 settembre 2018 (DPR 21 novembre 2018, Indizione dei comizi per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 01 della XXVI Circoscrizione Sardegna, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 novembre 2018, n. 272. La dichiarazione della Giunta delle elezioni di accertamento della vacanza del seggio è del 4 ottobre 2018, mente la data delle elezioni è stata deliberata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro dell’interno, nella seduta del 20 novembre 2018).

 

Si ricorda infine che l’articolo 7, comma 1, del D.L. 98/ 2011, stabilisce che a decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei presidenti delle province e delle regioni, dei consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato e della Camera, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno (c.d. election day). Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce altresì che qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia le consultazioni si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.

In precedenza, si sono verificati diversi casi di accorpamento di consultazioni elettorali diverse, la cui effettuazione ha richiesto l’adozione di un provvedimento legislativo ad hoc.

Due provvedimenti regolano, a regime, il procedimento elettorale nella eventualità che si svolgano negli stessi giorni consultazioni elettorali diverse:

§  il D.L. 161/1976 che disciplina alcuni aspetti del procedimento elettorale nel caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle regionali (anche a statuto speciale), provinciali e comunali;

§  il D.L. 300/1994 che ha dettato disposizioni per permettere lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative.

 

 


 

Articolo 1, comma 969
(Fondo aree di confine)

 


969.  All'articolo 1, comma 1159, alinea, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « di 15 milioni di euro per l'anno 2019, di 16 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021 ». Al citato comma 1159, l'ultimo periodo dell'alinea è soppresso e le lettere a) e b) sono abrogate.


 

 

Il comma 969 aumenta lo stanziamento per il triennio 2019-2021 del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ridefinendo i destinatari delle risorse.

 

In particolare, il comma in esame interviene sulla disciplina del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dal D.L. n. 81/2007, articolo 6, comma 7 (cd. “Fondo Letta”).

A tal fine viene modificato l’articolo 1, comma 1159, della legge di bilancio per il 2018, il quale, oltre a rifinanziare il Fondo per il triennio 2018-2020 ne ha ridefinito la disciplina, individuandone i beneficiari nei comuni della Regioni Veneto appartenenti alle province di Belluno, Treviso e Venezia confinanti con la Regioni Friuli Venezia-Giulia.

 

Le modifiche introdotte dal comma 969 sono volte a:

a)   incrementare le risorse in favore del Fondo per le aree confinanti di 10 milioni di euro per l’anno 2019 e di 6 milioni di euro per l’anno 2020 e rifinanziando il Fondo anche per l’anno 2021, nell’importo di 20 milioni di euro. Le somme sono iscritte sul cap. 2149/MEF, per essere poi trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A seguito del rifinanziamento disposto dal comma in esame, il Fondo - gestito dal Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri ed iscritto presso il bilancio della Presidenza stessa (cap. 446/Presidenza) - risulta ora dotato di 15 milioni di euro per il 2019, di 16 milioni per il 2020 e di 20 milioni  per il 2021.

b)   ridefinire i destinatari delle risorse del Fondo, che vengono ora a ricomprendere - come già previsto nella disciplina previgente le modifiche apportate dalla legge di bilancio dello scorso anno - tutte le aree “confinanti” con le regioni a statuto speciale e le province autonome.

Si ricorda che il comma 1159 dell’articolo 1 della legge n. 205/2017, che viene qui novellato, individuava quali destinatari del c.d. Fondo Letta:

1) i comuni appartenenti alle province confinanti con due regioni a statuto speciale non beneficiari delle misure del c.d. “Fondo Brancher” (Fondo per lo sviluppo dei comuni confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano, istituito dalla L. 191/2009, art. 2, commi 117 e 117?bis): si trattava, in sostanza dei comuni della provincia di Belluno - unica provincia confinante con due regioni a statuto speciale (Trentino–Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia) confinanti o meno con il Friuli-Venezia Giulia;

2) i comuni confinanti appartenenti alle regioni a statuto ordinario che confinano con due regioni a statuto speciale non beneficiari delle misure del “Fondo Brancher: si trattava dei comuni della regione Veneto - unica regione confinante con due regioni a statuto speciale (Trentino–Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia) – appartenenti alle province di Treviso e di Venezia confinanti con il Friuli-Venezia Giulia.

La nuova formulazione del comma 1159, derivante dalla disposizione in esame, determina una estensione dell’ambito territoriale di riferimento del Fondo per le aree confinanti, che verrebbe ora a riguardare tutti i comuni confinanti con le autonomie speciali.

 

Andrebbe peraltro chiarito se, a seguito della riformulazione disposta dal comma in esame, i comuni beneficiari del c.d. Fondo Brancher possano ora beneficiare anche delle risorse di cui al presente comma, attribuite al Fondo Letta.

 

Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano è stato istituito dall’articolo 6, comma 7, del D.L. 81/2007 (cd. “Fondo Letta”), e poi successivamente modificato dall’articolo 35 del D.L. n. 159/2007 e dall’articolo 2, comma 45, della legge n. 203/2008 (finanziaria 2009).

I destinatari del fondo erano individuati nelle tre macroaree costituite dai territori confinanti con le tre Regioni a Statuto speciale: Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. I criteri di ripartizione delle risorse del Fondo tra le tre macroaree sono stati definiti con il D.P.C.M. 13 ottobre 2011, che ne ha altresì individuato i singoli comuni beneficiari. Per la ripartizione delle risorse degli anni 2007-2011[56], cfr. Decreto del 14 settembre 2012.

Il Fondo, che dal 2011 non presentava più alcuna dotazione in bilancio, è stato poi rifinanziato dalla legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 1159) nell’importo di 1 milione di euro per l’anno 2018, 5 milioni per l’anno 2019 e 10 milioni di euro per l’anno 2020.

La legge di bilancio per il 2018 ha introdotto una nuova disciplina del Fondo, destinato al finanziamento di progetti di sviluppo economico e di integrazione, individuandone come beneficiari i soli comuni della Regione Veneto appartenenti alle province di Belluno, Treviso e Venezia confinanti con la Regione Friuli Venezia-Giulia. Si tratta, nello specifico, di 66 comuni della regione Veneto confinanti con la regione Friuli Venezia Giulia, di cui 51comuni appartenenti alla provincia di Belluno, 7 comuni della provincia di Venezia e 8 Comuni della provincia di Treviso (comma 1159, art. 1, L. n. 205/2017).

Con la disposizione recata dal comma 969 in esame, le risorse del Fondo tornano ad essere destinate a tutte le aree “confinanti” con le regioni a statuto speciale e le province autonome.

Il Fondo, gestito dal Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, viene erogato sulla base di criteri e modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tenendo conto della effettiva condizione di svantaggio del comune in termini sociali, economici e morfologici. Il D.P.C.M. è emanato sentite la Conferenza unificata e le Commissioni parlamentari competenti.

In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi finanziati dal Fondo, si dispone che le corrispondenti risorse già assegnate sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo (commi 1160-1161, L. n. 205/2017).

 

 

Relativamente al Fondo per lo sviluppo dei comuni confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano, i cui beneficiari risultano esclusi dalla misura in esame, si rammenta che esso è stato istituito ai sensi dell’articolo 2, commi 117-117-bis della legge n. 191/2009 (legge di stabilità per il 2010)[57], il quale dispone che le province autonome di Trento e di Bolzano concorrano, nel rispetto del principio di leale collaborazione, al conseguimento di obiettivi di perequazione e di solidarietà attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l’integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti con le due province. A tal fine, ciascuna delle due province autonome di Trento e di Bolzano assicura annualmente un intervento finanziario pari a 40 milioni di euro. Le risorse stanziate annualmente dalle Province autonome non transitano nel bilancio di previsione o nel conto finanziario della Presidenza del Consiglio, ma affluiscono in un apposito conto speciale di Tesoreria intestato all'Organismo di indirizzo (ODI), previsto dal comma 117-bis dell’art. 2 della legge n. 191/2009.

Il territorio di riferimento è composto da 48 comuni confinanti, di cui 42 confinanti con la Provincia autonoma di Trento e 6 con la Provincia autonoma di Bolzano, appartenenti alla Regione Lombardia e alla Regione Veneto.

 

 


 

Articolo 1, comma 970
(Fondo nazionale della montagna)

 

970.  Il Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è finanziato per un importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

 

 

Il comma 970 dispone il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna per un importo di 10 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021

 

Il Fondo nazionale per la montagna, istituito dall’articolo 2 della legge n. 97 del 1994, è iscritto nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 7469). Le risorse vengono poi trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie (cap. 932), in quanto competente in materia di montagna.

Le risorse del Fondo sono ripartite fra le Regioni secondo i criteri stabiliti con deliberazione del CIPE. L’ultimo finanziamento del Fondo per la montagna è stato autorizzato dall’articolo 1, comma 761, della legge n. 208/2015 nella misura originaria di 5 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Tali risorse non risultano ancora state oggetto di ripartizione da parte del CIPE.

Per quanto concerne i criteri di ripartizione, l’ultima deliberazione del CIPE (Delibera n. 10 del 18 febbraio 2013, relativa alla ripartizione delle risorse stanziate per il 2010) stabilisce i seguenti criteri: estensione del territorio montano; popolazione residente nelle aree montane; salvaguardia dell'ambiente e dello sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali; reddito medio pro-capite; livello dei servizi; entità dei trasferimenti finanziari ordinari e speciali.

 


 

Articolo 1, commi 971-977
(Fabbisogno finanziario delle università)

 


971.  Le università statali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per il periodo 2019-2025, garantendo che il fabbisogno finanziario da esse complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno realizzato nell'anno precedente, incrementato del tasso di crescita del prodotto interno lordo (PIL) reale stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al fine di favorire il rilancio degli investimenti e le attività di ricerca e innovazione nel territorio nazionale, le riscossioni e i pagamenti sostenuti per tali finalità non concorrono al calcolo del fabbisogno finanziario.

972.  Per il solo anno 2019, nelle more della piena attuazione del sistema SIOPE +, di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2018, non concorrono al calcolo del fabbisogno finanziario esclusivamente i pagamenti per investimenti. Il fabbisogno programmato per l'anno 2019 del sistema universitario è determinato sulla base del fabbisogno programmato per l'anno 2018, al netto della media dei pagamenti per investimenti dell'ultimo triennio, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

973.  Il fabbisogno programmato per l'anno 2020 del sistema universitario è determinato sulla base del fabbisogno realizzato per l'anno 2019, al netto della differenza tra la media delle riscossioni e dei pagamenti per ricerca dell'ultimo triennio, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

974.  Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite le modalità tecniche di attuazione dei commi da 971 a 973.

975.  Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, comunica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'assegnazione del fabbisogno finanziario del sistema universitario statale. Entro il 15 marzo di ciascun anno il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascuna università, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e di eventuali esigenze straordinarie degli atenei, assicurando, comunque, l'equilibrata distribuzione del fabbisogno, al fine di garantire la necessaria programmazione delle attività di didattica e della gestione ordinaria.

976.  Al fine di consentire agli enti di cui al comma 971 un costante monitoraggio del fabbisogno finanziario realizzato nel corso di ciascun esercizio, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, alla pubblicazione della scheda riepilogativa del fabbisogno finanziario, riferita ai singoli enti, all'interno dell'area riservata della banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

977.  A decorrere dall'anno 2021, per gli enti di cui al comma 971 che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato nell'esercizio precedente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prevede, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie, penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento registrato, nel rispetto del principio di proporzionalità.


 

 

I commi da 971 a 977 ridefiniscono, per il periodo 2019-2025, i criteri per la determinazione annuale del fabbisogno finanziario programmato delle università statali, ai fini del concorso di tali enti alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

 

In particolare, il comma 971 prevede che il sistema universitario statale concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per il periodo dal 2019 al 2025, garantendo che il fabbisogno finanziario complessivamente generato dal comparto in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno realizzato nell’anno precedente, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall’ultima Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza.

Ai fini della formulazione della norma andrebbe precisato se con la dicitura fabbisogno realizzato si intenda il fabbisogno determinato a consuntivo.

 

Non concorrono al calcolo del fabbisogno finanziario in questione le riscossioni ed i pagamenti sostenuti per investimenti e per attività di ricerca e innovazione sul territorio nazionale.

Al riguardo, la relazione tecnica precisa che le riscossioni ed i pagamenti per la ricerca, oggetto di esclusione, si riferiscono esclusivamente alle riscossioni ed ai pagamenti direttamente imputabili all’attività progettuale degli atenei.

 

In materia di fabbisogno finanziario programmato del sistema universitario statale, si ricorda che, per il triennio 2016-2018, l’art. 1, co. 747-748, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) aveva stabilito che continuavano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 1, co. 637, della L. 296/2006 (L. finanziaria 2007), in base alle quali il fabbisogno finanziario complessivamente generato dal comparto non poteva essere superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente, incrementato del 3%[58].

Il medesimo co. 637 stabiliva anche che il Ministro dell’istruzione, dell'università e della ricerca procedeva annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo l'equilibrata distribuzione delle opportunità formative.

 

Il comma 972 disciplina la fase transitoria del nuovo calcolo del fabbisogno, prevedendo che, nelle more della piena attuazione del sistema SIOPE +, per il solo anno 2019 non concorrono al calcolo del fabbisogno finanziario soltanto ed esclusivamente i pagamenti per investimenti.

In merito, la relazione illustrativa precisa che l’esclusione limitata alle sole spese per investimenti dipende dal fatto che il monitoraggio infrannuale delle spese di ricerca potrà avvenire esclusivamente a seguito della piena attuazione del sistema SIOPE +, in vigore per il sistema universitario statale (ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 maggio 2018) a decorrere dal 1° gennaio 2019 e che le riscossioni per ricerca e investimenti vengono contabilizzate dagli atenei, nel loro complesso, all’interno del macro aggregato “Contributi agli investimenti”, di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 5 settembre 2017, in vigore dal 1° gennaio 2018.

Pertanto, il fabbisogno programmato per il 2019 viene determinato sulla base del fabbisogno programmato per il 2018, calcolato al netto della media dei pagamenti per investimenti dell’ultimo triennio, incrementato del tasso di crescita del PIL reale, stabilito dall’ultima Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza.

Per il 2019, la Nota di aggiornamento del DEF 2018, presentata a ottobre 2018 (Doc. LVII, n. 1-bis), indica una crescita del PIL reale programmatico per l’anno 2019 all’1,5 per cento (cfr. Tavola II.4, pag. 44).

 

L’art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017) ha previsto l’evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+, al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l’integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE[59] con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica dei crediti commerciali (PCC) e, in prospettiva, di seguire l’intero ciclo delle entrate e delle spese. Il sistema SIOPE chiede a tutte le amministrazioni pubbliche di:

§  ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici, emessi secondo lo standard definito dall'Agenzia per l'Italia digitale (Agid);

§  trasmettere gli ordinativi informatici al tesoriere/cassiere solo ed esclusivamente per il tramite dell’infrastruttura SIOPE (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici), gestita dalla Banca d’Italia.

L’evoluzione da SIOPE a SIOPE+ è realizzata attraverso successivi decreti del Ministero dell’economia e delle finanze che, gradualmente, estenderanno i nuovi adempimenti a tutte le Amministrazioni pubbliche. Le prime applicazioni del progetto SIOPE+ sono state disciplinate dal decreto MEF del 14 giugno 2017 e dal decreto MEF del 25 settembre 2017, riguardanti, rispettivamente, l’avvio della sperimentazione dal 1° luglio 2017 per n. 7 enti (1 regione, 1 provincia e 5 comuni) e poi dal 1°ottobre 2017 per ulteriori n. 23 enti (1 regione, 1 città metropolitana, 4 province, 17 comuni), per un totale di 30 enti sperimentatori e l’avvio a regime dal 1° gennaio 2018 per tutte le regioni e le Province autonome, le città metropolitane, le province; dal 1° aprile 2018 per Comuni oltre 60.000 abitanti; dal 1° luglio 2018 per Comuni da 10.001 a 60.000 abitanti; dal 1° ottobre 2018 per Comuni fino a 10.000 abitanti; nonché per le aziende sanitarie e ospedaliere. Con il D.M. economia del 30 maggio 2018 è stato esteso l’avvio a regime dal 1° gennaio 2019 per ulteriori enti rientranti tra le pubbliche amministrazioni, tra cui le università.

 

Per l’anno 2020, il comma 978 dispone che il fabbisogno programmato è determinato sulla base del fabbisogno realizzato per il 2019, calcolato al netto della differenza tra la media delle riscossioni e dei pagamenti per ricerca dell’ultimo triennio, incrementato del tasso di crescita del PIL reale, stabilito dall’ultima Nota di aggiornamento del DEF.

 

Il comma 974 demanda la definizione delle modalità tecniche di attuazione delle disposizioni recante dai tre commi precedenti a un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

Quanto alla procedura di determinazione del fabbisogno per ciascuna università, il comma 975 dispone che, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il MEF comunica al MIUR l’assegnazione del fabbisogno finanziario del sistema universitario statale nel suo complesso.

Entro il 15 marzo di ciascun anno il MIUR procede, poi, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascuna università, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse, nonché – e ciò costituisce una novità rispetto alla normativa vigente – di eventuali esigenze straordinarie degli atenei. È assicurata comunque l’equilibrata distribuzione del fabbisogno, al fine di garantire la necessaria programmazione delle attività di didattica e della gestione ordinaria.

 

Al fine di monitorare costantemente il fabbisogno finanziario realizzato da ciascuna università statale nel corso di ciascun esercizio, il comma 976 stabilisce che entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento, il MEF provvede a pubblicare la scheda riepilogativa del fabbisogno finanziario, riferita ai singoli atenei, all’interno dell’area riservata della banca dati amministrazioni pubbliche, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 196/2009, denominata «Banca dati delle amministrazioni pubbliche» (BDAP).

 

Infine, il comma 977 dispone che, a decorrere dal 2021, il MIUR stabilisce, per gli atenei statali che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato nell’esercizio precedente, penalizzazioni economiche, nell’ambito dei criteri di ripartizione delle risorse ordinarie del FFO, commisurate allo scostamento registrato, nel rispetto del principio di proporzionalità.

 

Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), istituito nello stato di previsione del MIUR (cap. 1694) dall'art. 5, co. 1, lett. a), della L. 537/1993, è relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale – destinata a confluire nel Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) (art. 1, co. 870, L. 296/2006) – e della spesa per le attività sportive universitarie[60].

 

 


 

Articolo 1, comma 978
(Turn over nelle università statali “virtuose”)

 


978.  Nell'ambito del livello complessivo del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come definito dalla presente legge sono autorizzate, negli anni 2019 e 2020, maggiori facoltà assunzionali, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite di spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 e di ulteriori 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per le università statali che nell'anno precedente a quello di riferimento presentano un indicatore delle spese di personale, come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, inferiore al 75 per cento e un indicatore di sostenibilità economico-finanziaria che tiene conto delle spese di personale, degli oneri di ammortamento e delle spese per fitti passivi, come definito agli effetti dell'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012, maggiore di 1,10. Le maggiori facoltà assunzionali sono ripartite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra gli atenei che rispettano le condizioni di cui al periodo precedente, previa specifica richiesta da parte degli stessi, corredata del parere del collegio dei revisori dei conti, dalla quale risulti la sostenibilità economico-finanziaria dei conseguenti maggiori oneri strutturali a carico dei rispettivi bilanci.


 

 

Il comma 978 consente alle università statali “virtuose”, per gli anni 2019 e 2020, facoltà di assunzione oltre il 100% del turn over, nel limite della spesa fissato.

 

La relazione tecnica all’A.C. 1334-B evidenziava che la previsione determina maggiori facoltà di assunzioni pari a 219,73 punti organico in ciascuno dei due anni 2019 e 2020, pari, complessivamente, a 439,47 punti organico dal 2020[61].

Al riguardo il Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del MIUR, in un articolo pubblicato da Il Sole 24 Ore il 15 gennaio 2019 ha fatto presente che i 220 punti organico aggiuntivi sono considerati fuori dal blocco disposto dall’art. 1, co. 399, della legge in commento, in base al quale le università, in relazione alle ordinarie facoltà di assunzione riferite al 2019, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 1° dicembre 2019 (fatti salvi gli inquadramenti nel ruolo di professore associato ai sensi dell’art. 24, co. 5, della L. 240/2010, che possono essere disposti al termine del contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, co. 3, lett. b), della stessa legge).

 

In particolare, l’articolo 1, comma 978, stabilisce che, nell’ambito delle disponibilità complessive del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), negli anni 2019 e 2020 sono autorizzate, per le università statali che nell’anno precedente a quello di riferimento presentano un indicatore delle spese di personale inferiore al 75% e un indicatore di sostenibilità economico-finanziaria maggiore di 1,10, facoltà di assunzione superiori al 100% della spesa relativa al personale a tempo indeterminato e ai ricercatori a tempo determinato complessivamente cessati dal servizio nell'anno precedente – previsto, a decorrere dal 2018, dall’art. 66, co. 13-bis, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) –, nel limite di una spesa di € 25 mln annui dal 2019 e di ulteriori € 25 mln annui dal 2020.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 7 del d.lgs. 49/2012 – recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei – aveva individuato, per il 2012, le combinazioni dei livelli degli indicatori di spesa per il personale[62] e di spesa per indebitamento[63] rilevanti, per ciascun ateneo, per la determinazione, tra l'altro, della misura delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e del conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato, rimettendo ad un DPCM, da emanare ogni tre anni, entro il mese di dicembre che precede il successivo triennio di programmazione, la definizione della disciplina applicabile agli anni successivi[64].

Su questa base, per il triennio 2015-2017 era intervenuto il DPCM 31 dicembre 2014, poi modificato dall’art. 1, co. 303, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) che, in particolare, aveva elevato, in misura diversa, la percentuale di assunzioni possibili per gli atenei non “virtuosi” (ossia, nel caso specifico, che riportavano, al 31 dicembre dell'anno precedente, un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80% o un importo delle spese di personale e degli oneri di ammortamento superiore all'82% delle entrate, costituite dai contributi statali per il funzionamento e da tasse, soprattasse e contributi universitari, al netto delle spese per fitti passivi) e per gli atenei “virtuosi” (ossia, nel caso specifico, che riportavano, al 31 dicembre dell'anno precedente, valori inferiori a quelli indicati).

 

Quanto all’indicatore di sostenibilità economica e finanziaria (ISEF), da ultimo, l’art. 1, co. 634, della L. 205/2017 – nello stabilire che, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, le università statali “virtuose”, da individuare con DPCM tenuto conto, tra l’altro, dell’indicatore di sostenibilità economica e finanziaria, possono incrementare l’ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinati al trattamento accessorio del personale –, ha specificato che lo stesso indicatore è definito agli effetti dell'applicazione dell'art. 7 del medesimo d.lgs. 49/2012.

La definizione di tale indicatore era presente negli allegati al DM 30 gennaio 2013, n. 47 – relativo a autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica – in base al quale lo stesso indicatore era determinato in base ai limiti alle spese di personale e alle spese di indebitamento, di cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs. 49/2012.

Peraltro, successivamente il DM 47/2013 è stato sostituito dal DM 12 dicembre 2016, n. 987, che, pur continuando a far riferimento all’ISEF (nell’allegato E), non ne reca la definizione.

 

Le maggiori facoltà di assunzione sono ripartite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca fra gli atenei che, in possesso delle condizioni indicate, avanzano specifica richiesta, corredata dal parere del collegio dei revisori dei conti, dalla quale risulti la sostenibilità economico-finanziaria dei conseguenti maggiori oneri strutturali a carico dei rispettivi bilanci.

Al riguardo, la già citata relazione tecnica sottolineava che la specifica richiesta al MIUR da parte degli atenei, corredata dal parere del collegio dei revisori dei conti, è particolarmente importante considerando, fra l’altro, che dal 2016 non c’è più il blocco degli scatti stipendiali del personale docente e che dal 2020 gli scatti torneranno ad essere biennali[65].

 

Per completezza si ricorda che, già in precedenza, varie disposizioni legislative hanno consentito agli atenei “virtuosi” – definiti di volta in volta – di estendere le proprie facoltà assunzionali.

In particolare, l’art. 66, co. 13-bis, del D.L. 112/2008 – come modificato dall’art. 1, co. 460, della L. 147/2013, dall’art. 1, co. 346, della L. 190/2014 e dall’art. 1, co. 251 della L. 208/2015 – ha consentito alle università aventi un indicatore delle spese di personale inferiore all'80% di procedere, per il 2015, alla stipula di contratti per ricercatori a tempo determinato, sia di tipo "a" che di tipo "b" (art. 24, L. 240/2010), in aggiunta alle facoltà assunzionali previste per il sistema universitario, anche utilizzando le cessazioni dei ricercatori di tipo "a" avvenute nell'anno precedente, già assunti a valere sulle facoltà assunzionali di cui allo stesso co. 13-bis, e, a decorrere dal 2016, alla stipula di contratti per ricercatori a tempo determinato di tipo "a", senza soggiacere alle limitazioni da turn-over.

Da ultimo, l’art. 1, co. 672, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha consentito alle università che avevano un valore dell’indicatore delle spese di personale inferiore all’80% di attivare, entro il 31 dicembre 2018, procedure di chiamata di professori di prima e seconda fascia, nonché di ricercatori a tempo indeterminato (ruolo ad esaurimento, a seguito della L. 240/2010), riservate a personale già in servizio presso università che si trovassero in una situazione di significativa e conclamata “tensione finanziaria” – deliberata dagli organi competenti – e che avessero un valore dell’indicatore delle spese di personale pari o superiore all’80%.

 

 


 

Articolo 1, comma 979
(Incremento Fondo per il finanziamento ordinario delle università)

 

979.  La dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2019.

 

 

Il comma 979 dispone l’incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di € 40 mln per il 2019.

 

Tale incremento si somma a quello disposto, a decorrere dal 2019, dall’art. 1,  co. 400.

 

Il FFO è allocato sul cap. 1694 dello stato di previsione del MIUR.

In base al DM 31 dicembre 2018, di riparto in capitoli, le risorse per il 2019 sono pari ad € 7.450.770.950.

Con riferimento all’istituzione del FFO e ai criteri di ripartizione dello stesso, si rinvia alla scheda dei commi 971-977.

 


 

Articolo 1, comma 980
(Finanziamento degli enti di ricerca vigilati dal MIUR)

 

980.  La dotazione del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

 

 

Si veda in merito la scheda relativa ai commi 404 e 980 nel volume II.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 981
(Incremento Fondo borse di studio universitarie)

 


981.  Al fine di ampliare i livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2019.


 

 

Il comma 981 incrementa di € 10 mln, per il 2019, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, al fine di ampliare i livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi.

 

Il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio è allocato sul cap. 1710 dello stato di previsione del MIUR.

In base al DM 31 dicembre 2018, di riparto in  capitoli, le risorse del Fondo per il 2019 sono pari a  € 246,8 mln.

 

In base all’art. 18 del D.Lgs. 68/2012, come modificato dall'art. 2, co. 2-ter, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013), nelle more della completa definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dell'attuazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale di cui al d.lgs. 68/2011, si provvede al fabbisogno finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, mediante:

§  il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni;

§  il gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio, il cui importo è articolato in tre fasce (a seconda della condizione economica dello studente);

§  risorse proprie delle regioni, pari almeno al 40% dell'assegnazione del Fondo integrativo statale.

Con particolare riguardo al Fondo integrativo statale, negli ultimi anni si è registrato un costante intervento finalizzato ad aumentarne le risorse, al fine di ridurre il numero degli studenti c.d. "idonei non beneficiari", ossia di studenti che, per mere ragioni legate all’insufficienza dei fondi, non si vedono riconosciuti i benefici, pur rientrando pienamente in tutti i requisiti di eleggibilità per l'accesso agli stessi.

Il Fondo è quindi passato da uno stanziamento di € 149,2 mln per il 2013 a uno stanziamento di € 234,2 mln per il 2018, con un incremento percentuale del 57%.

Qui il FOCUS sul diritto allo studio universitario curato dal Servizio Studi della Camera.


 

Articolo 1, commi 982-984
(112 Numero Unico Europeo)

 


982.  Al fine di completare l'estensione dell'operatività del numero unico europeo 112, di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, a tutte le regioni del territorio nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, denominato « Fondo unico a sostegno dell'operatività del numero unico europeo 112 », con una dotazione di 5,8 milioni di euro per l'anno 2019, di 14,7 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

983.  Le risorse del fondo di cui al comma 982 sono destinate a contribuire al pagamento degli oneri connessi alla retribuzione del personale delle regioni impiegato per il funzionamento del servizio relativo al numero unico europeo 112, sulla base di specifici accordi tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della salute e le regioni.

984.  Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 982 del presente articolo, pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 14,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 20,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per la realizzazione degli interventi connessi con l'attuazione del numero di emergenza unico europeo di cui all'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.


 

 

I commi 982-984 istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell’economica il Fondo unico a sostegno dell’operatività del Numero Unico Europeo 112, con una dotazione pari a 5,8 milioni di euro per il 2019, 14,7 milioni per il 2020 e 20,6 milioni a decorrere dal 2021. Le risorse sono destinate a contribuire alle spese per il personale delle regioni impiegato a tal fine.

 

Il comma 982 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’interno, a decorrere dal 2019, il Fondo unico a sostegno dell’operatività del Numero Unico per le Emergenze 112 (N.U.E.) al fine di estenderne la piena operatività a tutte le regioni del territorio nazionale (comma 1).

In base alla normativa europea il 112 è un numero di emergenza unico per tutti gli Stati membri, che consente al cittadino europeo, dal telefono fisso e mobile, di chiedere l’intervento di emergenza grazie a una centrale operativa in grado di smistare la richiesta al terminale adeguato.

 

Si ricorda, in proposito, che il Numero Unico di Emergenza Europeo 112 è stato introdotto nel 1991 (direttiva 91/396/CEE). Dal 1998 la normativa dell’UE impone agli Stati membri di garantire che tutti gli utenti di telefonia fissa e mobile possano chiamare gratuitamente il 112. Dal 2003 gli operatori di telecomunicazioni devono fornire ai servizi di emergenza informazioni sulla localizzazione del chiamante per consentire loro di reperire rapidamente le vittime di incidenti. Gli Stati membri hanno inoltre il compito di sensibilizzare i cittadini sull’uso del 112.

I paesi UE hanno adottato il 112 con tempi diversi. L’Italia, che già era stata oggetto di una procedura di infrazione (2006/2114), ha avviato i primi progetti nel 2009, sulla base del decreto del Ministro delle comunicazioni 22 gennaio 2008.

Da allora, per favorire la piena attuazione del numero di emergenza unico, il legislatore è intervenuto più volte. Il D.Lgs. 70/2012 ha introdotto una disposizione nel Codice delle comunicazioni elettroniche (articolo 75-bis, D.Lgs. 259/2003) con la quale ha attribuito al Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, poteri di indirizzo e coordinamento per l'individuazione e l'attuazione delle iniziative volte alla piena realizzazione del numero di emergenza unico europeo, anche attraverso il ricorso ai centri unici di risposta. Per la realizzazione del numero unico possono essere stipulati protocolli d'intesa con le regioni interessate, anche per l’utilizzo di strutture già esistenti.

Successivamente, la legge 124 del 2015 (art. 8, co. 1, lettera a)) ha previsto tra i criteri di delega per la riforma della p.a. l’istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale, con centrali operative da realizzare in ambito regionale secondo modalità stabilite dai protocolli di intesa previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche, autorizzando al contempo la spesa di 10 milioni di euro per il 2015, 20 milioni per il 2016 e 28 milioni annui a decorrere dal 2017 e fino al 2024 (art. 8, co. 3). Da ultimo, sempre al fine di favorire il processo di attuazione, l’art. 14 del decreto legge 14/2017 ha consentito alle regioni che avessero rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di bandire nell’anno successivo procedure concorsuali finalizzate all’assunzione di personale a tempo indeterminato da utilizzare per le attività connesse al numero unico europeo 112 e alle relative centrali operative.

 

La dotazione del nuovo Fondo è pari a 5,8 milioni di euro per il 2019, 14,7 milioni per il 2020 e 20,6 milioni a decorrere dal 2021. Tali risorse sono destinate a contribuire al pagamento degli oneri relativi alla retribuzione del personale delle regioni impiegato per il funzionamento del Numero unico, sulla base di specifici accordi tra Ministero dell’interno, Ministero dell’economia, Ministero della salute e regioni (comma 983).

 

Per quanto riguarda il processo di attuazione, la regione Lombardia è riuscita ad attivare i primi call center per il numero 112 su tutto il territorio regionale a partire dal 2011. Successivamente, il Numero Unico Europeo 112 per le emergenze europee con localizzazione è stato attivato nel Lazio (solo per le zone coperte dalla numerazione 06), in Friuli Venezia Giulia, Liguria e Piemonte e Valle d’Aosta, Sicilia. Sono stati successivamente stipulati protocolli d’intesa per l’attivazione del 112 nelle Marche, in Umbria ed in Toscana. Secondo l’ultimo Rapporto Ue sullo stato di attuazione del NUE 112 (febbraio 2018), in Italia, la copertura del servizio ha raggiunto più del 42 per cento della popolazione.

Al momento restano attivi i numeri di emergenza nazionali: il 112 dei Carabinieri, il 113 della Polizia di Stato, il 115 dei Vigili del Fuoco, il 118 per il Soccorso sanitario.

 

All’onere determinato dalla disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all’art. 41-bis della legge n. 234/2012 (comma 984).

 

 

 


 

Articolo 1, commi 985 e 987
(Esenzione IMU e proroga sospensione mutui
su immobili inagibili sisma 2012)

 


985.  Per i comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

987.  Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2019. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro per l'anno 2019, con le risorse delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.


 

 

Il comma 985 proroga l’esenzione dalla applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), per gli immobili distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 30 novembre 2012, per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

Il comma 987 proroga al 31 dicembre 2019 la sospensione dei mutui relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, nei territori colpiti da taluni eventi alluvionali del 2014 e nei territori colpiti dal sisma del 2012.

 

Per un’analisi approfondita delle disposizioni emanate nella XVI legislatura per il terremoto 2012 si rinvia al tema "Il terremoto in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto" contenuto nel dossier della Camera dei deputati di inizio della XVII legislatura.

 

Il comma 985 proroga al 31 dicembre 2019 il termine per l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), fissato dall’articolo 8, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 74/12 (da ultimo prorogato al 31 dicembre 2018 dall'art. 1, comma 722, della L. 205/17 - legge di bilancio 2018), per gli immobili distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 30 novembre 2012, nei territori colpiti dal sisma del 2012.

La proroga si applica ai comuni delle regioni Emilia–Romagna, Lombardia e Veneto, individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del D.L. n. 148/17.

Si ricorda che tali comuni sono elencati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.

In particolare, l’articolo 2-bis, comma 43, del D.L. n. 148/17 ha previsto, a far data dal 2 gennaio 2019, la riduzione del perimetro dei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012.

 

Per quanto riguarda il perimetro dei comuni della regione Emilia–Romagna a far data dal 2 gennaio 2019, esso è stato delimitato ai seguenti comuni: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda.

 

L'articolo 2-bis, comma 43, del D.L. n. 148/17 ha previsto inoltre che i Presidenti delle regioni interessate dal sisma 2012, in qualità di commissari, possano procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, per ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale.

 

Si rammenta che con il decreto legge n.148 del 2017, articolo 2-bis, comma 44, è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del termine di scadenza dello stato di emergenza per i territori colpiti dal sisma 2012.

 

Il comma 987 proroga al 31 dicembre 2019 il termine previsto all’articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del D.L. 4/2014 (prorogato da ultimo al 31 dicembre 2018, dall’art. 1, comma 726, della legge di bilancio 2018 (L. n. 205/17) relativo alla sospensione di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subìto nei territori colpiti dall’evento alluvionale del 17 e 19 gennaio 2014 nei medesimi territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e dagli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto.

In particolare l’articolo 3, comma 2-bis, del D.L. n. 4 del 2014 prevede che i soggetti devono avere la residenza o la sede legale o operativa:

§  in un Comune colpito dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014 nonché dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (si tratta dei Comuni seguenti: Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro – articolo 3, comma 1, del D.L. n. 4 del 2014);

§  in uno dei Comuni della regione Veneto indicati nell'allegato 1-bis del D.L. n. 4 del 2014, che sono stati colpiti, nel periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, da eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere alluvionale, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi territori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 4 del 2014;

§  in uno dei Comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari (articolo 1, del D.L. n. 74 del 2012);

§  nei Comuni di Ferrara, Mantova, nonché, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, nei Comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de’ Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta (art. 67-septies, del D.L. n. 83 del 2012).

 

Il secondo periodo del comma 987 dispone che per gli oneri previsti al primo periodo si provvede, nel limite di 200.000 euro per l’anno 2019, con le risorse di cui alle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale e intestate ai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

Nello specifico, tali risorse provengono dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e dalle erogazioni liberali.

 


 

Articolo 1, comma 986
(Esclusione ISEE immobili inagibili)

 


986.  Per l'anno 2019, nel limite di spesa di 2 milioni di euro, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nel calcolo del patrimonio immobiliare di cui al comma 2 del medesimo articolo sono esclusi gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali.


 

 

Il comma 986 esclude per l’anno 2019 ai fini dell’accertamento dell’indicatore della situazione patrimoniale (Isee), nel calcolo del patrimonio immobiliare, gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o dichiarati non agibili in seguito a calamità naturali.

 

L’esclusione è disposta per l’anno 2019 e nel limite di spesa di 2 milioni di euro.

 

Si ricorda che l’Isee, istituito dal D.Lgs. 109/1998, è l'indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata. L'accesso a queste prestazioni, infatti, come ai servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate (telefono fisso, luce, gas, ecc.) è legato al possesso di determinati requisiti soggettivi e alla situazione economica della famiglia.

Per una ricognizione dettagliata della disciplina dell’indicatore della situazione patrimoniale si rinvia alla scheda di lettura Riforma ISEE del Servizio Studi della Camera dei deputati.

Le verifiche di agibilità degli immobili colpiti da eventi sismici sono svolte da professionisti abilitati che adottano gli strumenti di rilievo (scheda AeDES) previsti all’articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014 e all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2015.

Si ricorda inoltre che, per effetto delle novità introdotte dall’art. 3, comma 1, lett. i) e lett. j), del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 (cd Scia 2), che, rispettivamente hanno sostituito l’art 24 e abrogato l'art. 25 del Testo unico dell’edilizia 380/2001, il certificato di agibilità di un immobile, in precedenza  rilasciato dall’amministrazione comunale, costituisce oggi un'attestazione (segnalazione certificata a firma di un professionista abilitato), in ordine alla sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti tecnologici in essi installati, la cui verifica in ordine ai presupposti di sicurezza sopra citati è affidata direttamente al soggetto che realizza l'intervento edilizio.


 

Articolo 1, comma 988
(Proroga stato di emergenza sisma Centro Italia)

 


988.  All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al comma 4-bis, il secondo periodo è soppresso;

b)  dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

« 4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 360 milioni di euro per l'anno 2019 ».


 

 

Il comma 988 proroga al 31 dicembre 2019 lo stato di emergenza per i territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi dall'agosto del 2016 nel centro Italia. Inoltre incrementa di 360 milioni di euro la dotazione per il 2019 del Fondo per le emergenze nazionali.

 

La norma in esame interviene sull'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, già modificato da successive disposizioni.

In particolare, novella il comma 4-bis che già disciplinava una proroga al 31 dicembre 2018 dello stato di emergenza per le aree terremotate (già prorogato con successivi provvedimenti) e definisce la copertura dei relativi oneri finanziari. La modifica prevede la soppressione del secondo periodo della disposizione, che prevedeva la possibilità di concedere un'ulteriore proroga con deliberazione del Consiglio dei Ministri per un periodo complessivo di dodici mesi, in deroga alle disposizioni del nuovo codice della protezione civile.

Si ricorda che il nuovo codice di protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, all'articolo 24, comma 3, stabilisce un limite temporale allo stato di emergenza di rilievo nazionale, che non può superare i dodici mesi prorogabili per non più di ulteriori dodici. Lo stato di emergenza dichiarato nel 2016 con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazione, rispettivamente, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, era già stato prorogato fino al 28 febbraio 2018.

Il comma 4-bis è stato introdotto in sede di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Per dettagli si veda il Dossier n. 22/1.

 

La norma introduce quindi il nuovo comma 4-ter che estende il periodo di emergenza fino al 31 dicembre 2019; per l'anno 2019 incrementa di 360 milioni di euro la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del nuovo codice della protezione civile.

Questo prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile, di un Fondo destinato a finanziare gli interventi conseguenti agli eventi per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale.

Per una ricostruzione di tutte le precedenti proroghe e delle risorse già stanziate, si veda il documento UVI di analisi DA/21 "Ricostruire".

 

 


 

Articolo 1, comma 989
(Emergenza sisma Centro Italia - Contributo Camera dei deputati)

 


989.  L'importo di 85 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 2 ottobre 2018 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2018, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 ottobre 2018. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.


 

 

Il comma 989 destina al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate dell’Italia centrale (istituito dall’art. 4 del D.L. 189/2016), per l’esercizio 2018, l’importo di 85 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 2 ottobre 2018 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell’entrata.

 

 

Il comma destina al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate dell’Italia centrale (istituito dall’art. 4 del D.L. 189/2016), per l’esercizio 2018, l’importo di 85 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 2 ottobre 2018 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell’entrata.

Lo stesso comma dispone che le risorse in questione, frutto di economie di bilancio della Camera, dovranno poi essere trasferite alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, nominato con D.P.C.M. 5 ottobre 2018.

Tale comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge in esame nella Gazzetta Ufficiale.

 

La disposizione riproduce quella introdotta, per l’esercizio 2017, dall’art. 18, comma 37, della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017).

Si ricorda che la nomina dell’attuale commissario è stata prevista dall’art. 38, comma 1, del D.L. 109/2018, e che, in attuazione di tale disposizione, è stato emanato il D.P.C.M. 5 ottobre 2018 che ha nominato Commissario il professor Piero Farabollini.

 


 

Articolo 1, comma 990
(Proroga gestione straordinaria sisma Centro Italia)

 


990.  Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione e di consentire la progressiva cessazione delle funzioni commissariali, con riassunzione delle medesime da parte degli enti ordinariamente competenti, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 189 del 2016 è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati.


 

 

Il comma 900 proroga dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2020 la gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione post sisma del centro Italia. La proroga riguarda, nei limiti di spesa previsti per il 2018, anche gli Uffici speciali per la ricostruzione, la struttura alle dipendenze del Commissario straordinario e del personale assunto da Comuni e dal Dipartimento della Protezione civile a fronte dell'emergenza. Il comma dispone inoltre la proroga automatica, fino alla data della proroga prevista del personale distaccato, comandato, fuori ruolo o altro, presso gli Uffici per la ricostruzione e la struttura commissariale.

 

Il comma proroga fino al 31 dicembre 2020 il termine della gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione che l'articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 aveva fissato al 31 dicembre 2018. Ciò nell'indicata finalità di garantire un'accelerazione del processo di ricostruzione, la progressiva cessazione delle funzioni commissariali e la riassunzione delle stesse da parte degli enti competenti.

La suddetta proroga interessa anche le disposizioni di cui gli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto che riguardano rispettivamente: gli Uffici speciali per la ricostruzione e la relativa dotazione di personale; la struttura facente capo al Commissario straordinario; il personale dei Comuni e del Dipartimento delle Protezione civile reclutato per far fronte all'emergenza sismica.

In particolare, l'articolo 3, prevede l'istituzione da parte delle Regioni (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria) e dai Comuni interessati, di Uffici speciali per la ricostruzione con compiti istruttori di supporto agli enti locali. A tali uffici è assegnato personale distaccato o comandato dalle Regioni e dai Comuni, oppure assunto con forme contrattuali flessibili, o ancora assegnato nell'ambito delle 225 unità di cui si avvale la struttura commissariale.

L'articolo 50 prevede che il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi ivi previsti con i poteri conferitigli, in piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile e disciplina l'articolazione interna della propria struttura. Oltre al personale già assegnato con DPR 9 settembre 2016 (articolo 2) la struttura commissariale può avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo 225 unità di personale (di cui 100 unità provenienti da amministrazioni pubbliche), destinate a operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione, a supporto delle Regioni e dei Comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio.

L'articolo 50-bis stabilisce che, ferma restando la struttura degli Uffici speciali per la ricostruzione, i Comuni specificati dagli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, possano assumere, per ciascuno degli anni 2017 e 2018, fino al 700 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile o incrementare la durata di contratti a tempo parziale già in essere. Analogamente il Dipartimento della Protezione civile può assumere con contratto a tempo determinato della durata di un anno fino a un massimo di 20 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile e prorogare contratti in essere fino alla scadenza dello stato di emergenza.

Per maggiori dettagli si veda il Dossier DA/21 (paragrafo Governance) a cura dell'Ufficio Valutazione Impatto del Senato, nonché il tema “Terremoti”, curato dal Servizio studi della Camera.

 

La proroga si applica nei limiti di spesa annui previsti per il 2018 in base alle disposizioni richiamate.

Tali disposizioni prevedono:

§  3 milioni di euro per gli Uffici speciali per la ricostruzione;

§  15 milioni di euro per la struttura commissariale, con la previsione che agli eventuali maggiori oneri si fa fronte con le risorse disponibili sulla contabilità speciale, entro il limite massimo di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.;

§  29 milioni di euro per il personale dei comuni e del Dipartimento della protezione civile.

 

Il comma in esame dispone che a partire dal giorno della pubblicazione della legge sulla Gazzetta ufficiale, il personale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro istituto analogo presso gli Uffici per la ricostruzione e la struttura Commissariale (con riferimento alle 100 unità provenienti dalle amministrazioni pubbliche) è prorogato automaticamente fino alla data della proroga indicata dal precedente periodo (31 dicembre 2020), salvo espressa rinuncia da parte degli interessati.


 

Articolo 1, commi 991, 993-995, 997 e 998
(Proroga termini sisma centro Italia)

 


991.  All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al comma 11, le parole: « 16 gennaio 2019 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 1° giugno 2019 » e le parole: « fino a un massimo di 60 rate » sono sostituite dalle seguenti: « fino a un massimo di 120 rate »;

b)  al comma 13, le parole: « allegati 1 e 2, » sono sostituite dalle seguenti: « allegati 1, 2 e 2-bis », le parole: « 31 gennaio 2019 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 1° giugno 2019 » e le parole: « fino a un massimo di sessanta rate » sono sostituite dalle seguenti: « fino a un massimo di centoventi rate ».

993.  All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 16, primo periodo, le parole: « fino all'anno di imposta 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno d'imposta 2020 ».

994.  All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: « dal 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2020 ».

995.  All'onere di cui al comma 994, pari a 10 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

997.  L'imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa di occupazione per gli spazi ed aree pubbliche ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, non è dovuta per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

998.  Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comma 997.


 

 

Il comma 991 proroga al 1° giugno 2019 il termine per la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi, nonché degli adempimenti e dei versamenti contributivi, nelle zone colpite dal sisma del Centro Italia del 2016, elevando a 120 il numero di rate in cui sono dilazionabili i  versamenti.

Il comma 993 esenta da IRPEF e IRES, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati e, comunque, fino all’anno di imposta 2020 (in luogo di quello relativo al 2018), il reddito dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017 (individuati dagli allegati al decreto-legge n. 189 del 2016), ove distrutti o oggetto di sgombero in quanto inagibili.

I commi 994 e 995 prorogano al 1° gennaio 2020 (in luogo del 1° gennaio 2019) la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme accertate e a qualunque titolo dovute all’INPS (articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78/2010), nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, e dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali.

I commi 997 e 998 prevedono che non siano dovute l’imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dai predetti eventi sismici del Centro Italia.

 

Il comma 991, lettera a), modifica l’articolo 48, comma 11 del decreto-legge n. 189 del 2016, che detta la disciplina della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari (versamenti e adempimenti tributari in genere) prevista a favore dei contribuenti interessati dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016.

In particolare, viene modificato il comma 11 dell'articolo 48, disponendo che la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi in favore dei soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, decorra dal 1° giugno 2019 anziché dal 16 gennaio 2019; il numero delle rate mensili in cui può essere dilazionato il versamento è elevato da 60 a 120.

La lettera b) del comma 991 modifica il comma 13 dell'articolo 48, che dispone la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. Anche per tali adempimenti viene prorogato, dal 31 gennaio 2019 al 1° giugno 2019, il termine entro il quale dovranno essere effettuati, prevedendo che le somme dovute potranno essere rateizzate fino a un massimo di 120 rate mensili, in luogo delle 60 previste dal testo vigente. La misura viene altresì estesa ai comuni colpiti dagli eventi calamitosi del 18 gennaio 2017 (di cui all’allegato 2-bis del D.L. n. 189 del 2016).

 

Il comma 993 esenta da IRPEF e IRES, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e, comunque, fino all’anno di imposta 2020 (in luogo di quello relativo al 2018), il reddito dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017 (individuati dagli allegati al decreto-legge n. 189 del 2016), purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.

A tal fine è modificato il comma 16, primo periodo, dell’articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

 

Detti immobili, secondo la normativa vigente, sono altresì esenti da TASI e IMU fino al 2020.

 

Il comma 994 – modificando l’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 - stabilisce che nei comuni interessati dai terremoti del Centro Italia del 2016 (individuati dai già menzionati allegati) sia prorogata di un anno, ovvero al 1° gennaio 2020 (in luogo del 1° gennaio 2019) la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme accertate e a qualunque titolo dovute all’INPS (articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78/2010), nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, e dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali.

Al relativo onere (comma 995), pari a 10 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze a seguito delle attività di riaccertamento dei residui (articolo 49, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66).

Il comma 997 dispone che non siano dovute l’imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Il comma 998 affida a un regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare, d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del menzionato comma 997.


 

Articolo 1, comma 992
(Recupero di somme eccedenti i contributi dovuti in caso di contenzioso sugli interventi sostitutivi per la ricostruzione nelle regioni Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici
iniziati nel 1997)

 


992.  Qualora nell'esercizio dei poteri sostitutivi comunali di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, insorga, per inadempimenti non imputabili al beneficiario del contributo di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 6 del 1998, un contenzioso relativo alla progettazione, direzione o realizzazione dei lavori di ricostruzione, resta comunque fermo l'obbligo del beneficiario di restituire al comune le somme eccedenti il contributo dovuto, relative alle spese sostenute dal medesimo comune per l'intervento sostitutivo, ad eccezione dei maggiori costi conseguenti agli inadempimenti oggetto di contenzioso. Tali maggiori costi sono recuperati dal comune nei confronti dei soggetti responsabili degli stessi, sulla base degli esiti del contenzioso.


 

 

Il comma 992 prevede, in caso di contenzioso sulla realizzazione di lavori di ricostruzione privata relativi alla crisi sismica che ha colpito le regioni Marche e Umbria dal 26 settembre 1997, l’obbligo a carico del privato di restituzione delle spese sostenute per l’esercizio del potere sostitutivo da parte del Comune in merito alla realizzazione degli interventi di ricostruzione.

 

In occasione degli interventi in favore delle regioni Marche e Umbria, interessate dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, l’art. 3, comma 6, del D.L. n. 6/1998 ha previsto l’esercizio del potere sostitutivo del comune, in caso di inadempienza del privato beneficiario dei contributi per la ricostruzione, erogati ai sensi dell’art. 4 del medesimo D.L. n. 6/1998.

In tale caso, il comma 992 qui commentato prevede, nell’ipotesi in cui sorga un contenzioso relativo alla progettazione, direzione o realizzazione dei lavori di ricostruzione, per inadempimenti non imputabili al soggetto privato beneficiario del contributo, l’obbligo a carico del medesimo beneficiario di restituire al Comune le somme eccedenti il contributo dovuto, per le spese sostenute dal medesimo Comune per l’effettuazione dell’intervento sostitutivo, ad eccezione dei maggiori costi conseguenti agli inadempimenti oggetto di contenzioso.

Il comma 992 precisa, inoltre, che tali maggiori costi sono recuperati dal Comune nei confronti dei soggetti responsabili degli stessi, sulla base degli esiti del contenzioso.

 


 

Articolo 1, comma 996
(Contributo per i comuni colpiti dagli eventi sismici dell’aprile 2009 diversi dal Comune dell’Aquila)

 

996.  All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il periodo: « Per l'anno 2018 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro. », è inserito il seguente: « Per l'anno 2019 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro ».

 

 

Il comma 996, assegna un contributo di 2 milioni di euro, per l’anno 2019, in favore dei comuni colpiti dagli eventi sismici dell’aprile 2009 diversi dal Comune dell’Aquila.

 

Si tratta di una disposizione che prolunga ulteriormente i finanziamenti previsti per i citati comuni, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione, dall’art. 3, comma 2, del D.L. 113/2016.

Tali finanziamenti, inizialmente previsti per l’esercizio 2016, sono stati estesi anche agli esercizi successivi con successivi provvedimenti.

L’ultimo rifinanziamento è stato operato, da ultimo, con il comma 710, lettera b), della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), che ha assegnato un contributo di 2 milioni di euro per il 2018.

La disposizione in esame, analoga a quella della citata lettera b), propone, quindi, anche per il 2019, un finanziamento di 2 milioni di euro.

 


 

Articolo 1, commi 999 e 1000
(Proroga Convenzione Fintecna sisma 2012)

 


999.  Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al primo periodo, le parole: « negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 »;

b)  al secondo periodo, le parole: « per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuna annualità ».

1000.  All'onere di cui al comma 999, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.


 

 

Con i commi 999 e 1000 si proroga anche all’anno 2020, l’applicazione delle disposizioni relative alla stipula della convenzione con Fintecna o con una società da questa interamente controllata, al fine di assicurare alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, il supporto necessario unicamente per le attività tecnico-ingegneristiche, dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012. Per la copertura dei relativi oneri connessi alla disposizione di proroga in esame, quantificati in 2 milioni di euro, il comma 1000 stabilisce si provveda mediante utilizzo del fondo di parte corrente del Ministero dell’economia e delle finanze (c.d. fondo residui perenti).

 

Il comma 999 modifica il comma 14-bis dell’art. 10 del D.L. 83/2012 prorogando, anche per l’anno 2020, l’applicazione delle disposizioni (contenute nel comma 14 del medesimo art. 10) relative alla stipula di un’apposita convenzione con Fintecna o con una società da questa interamente controllata, al fine di assicurare alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, il supporto necessario unicamente per le attività tecnico-ingegneristiche, dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012.

L'art. 10 oggetto di intervento, recante Ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, ha previsto al comma 14 una apposita convenzione da stipularsi tra i Commissari delegati e Fintecna o società da questa interamente controllata, per assicurare alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto il supporto necessario unicamente per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Successivamente è stato introdotto un comma 14-bis, in base al quale le disposizioni del comma 14 sulla convenzione si applicavano anche negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (tale previsione è stata inserita dall'art. 1, comma 3-bis, D.L. 12 maggio 2014, n. 74, come convertito; per le successive proroghe in materia, si vedano l'art. 11, comma 2-ter, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, come convertito, e l'art. 1, comma 759, lett. a) e b), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018).

 

Riguardo alla succitata convenzione si ricorda che essa è stata stipulata il 20 febbraio 2013 con ordinanza n. 21 del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato (i relativi testi sono pubblicati nel B.U.R. Emilia-Romagna n. 44/2013). La durata è stata originariamente prevista tra il 1 agosto 2012 e il 31 dicembre 2013 con possibilità di proroga per un altro anno, poi successivamente prorogata. L'oggetto della convenzione con Fintecna è la disponibilità fino ad un massimo di 20 unità di personale, dotate delle necessarie competenze professionali tecnico-ingegneristiche, per la realizzazione delle attività necessarie al ripristino dell’operatività degli impianti, degli edifici e delle infrastrutture oggetto degli interventi per il terremoto. Per un quadro delle attività svolte in tale ambito, si veda la pagina web Fintecna per l'Emilia. A tal fine, Fintecna può anche stipulare contratti di prestazione di servizi, anche professionali e contratti di collaborazione a progetto con soggetti professionalmente qualificati.

 

Per la copertura dei relativi oneri connessi alla disposizione di proroga in esame, quantificati nel limite di 2 milioni di euro, il comma 1000 stabilisce si provveda mediante utilizzo del fondo di parte corrente del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’art. 49, comma 2, del D.L. 66/2014 (c.d. fondo residui perenti).

Si ricorda che originariamente la copertura degli oneri era stabilita a valere sulle risorse disponibili nelle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal sul Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012.


 

Articolo 1, comma 1001
(Assunzioni di personale in deroga - sisma 2012)

 

1001.  Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: « 2017, 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 2017, 2018, 2019 e 2020 ».

 

 

Il comma 1001 proroga a tutto il 2020 la possibilità - concessa fino al 31 dicembre 2019, dall’art. 3-bis, comma 2, del D.L. 113/2016 - alle autorità indicate di assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vigenti vincoli in materia di personale previsti da specifiche disposizioni.

 

Il comma proroga a tutto il 2020 la possibilità - concessa fino al 31 dicembre 2019, dall’art. 3-bis, comma 2, del D.L. 113/2016, ai Commissari delegati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, ai comuni colpiti e alle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia - di assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vigenti vincoli in materia di personale previsti da specifiche disposizioni.

 

L’articolo 3-bis in parola detta disposizioni riguardanti i comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 volte a prorogare i termini per la comunicazione delle spese sostenute per fronteggiare la ricostruzione e ad autorizzare l’assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente. Il comma 2, al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale conseguente al sisma del 2012, autorizzava per gli anni 2017 e 2018, i Commissari delegati, ossia i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, i comuni colpiti dal sisma e le prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli in materia di personale attualmente previsti da specifiche disposizioni, entro i medesimi limiti di spesa previsti e con le modalità stabilite. Ai conseguenti oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali dei Presidenti delle regioni in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (senza pregiudizio degli interventi e risorse finanziarie già programmate e da programmare, ai sensi del D.L. n. 74/2012, in favore delle popolazioni dei territori colpiti dal sisma del 2012). Con la legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 760, lett. a), b) e c), L. 27 dicembre 2017, n. 205) a decorrere dal 1° gennaio 2018 si era già prorogata, anche per l’anno 2019, la facoltà di  assunzioni di personale con contratto di lavoro flessibile in deroga alla legislazione vigente, estendendo tale facoltà anche alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, e stabilendo altresì le quote di riparto relative alle assunzioni previste.

 

Per una disamina delle norme adottate nella passata e nella presente legislatura a fronte degli eventi sismici del mese di maggio 2012, si rinvia rispettivamente al dossier e al tema web Terremoti della Camera, nonché al documento UVI di analisi DA/21 "Ricostruire".

 


 

Articolo 1, commi 1002 e 1003
(Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di
gravi infortuni sul lavoro)

 


1002.  Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al primo periodo, le parole: « al 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2020 »;

b)  al secondo periodo, le parole: « nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 ».

1003.  All'onere di cui al comma 1002, nel limite di 500.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.


 

 

I commi 1002 e 1003 prorogano al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale i commissari delegati nei territori colpiti dal sisma del 29 maggio 2012 riconoscono il compenso per lavoro straordinario dalle unità lavorative impiegate.

 

I commi 1002 e 1003 prorogano al 31 dicembre 2020 il termine (attualmente previsto al 31 dicembre 2019 ai sensi dell’articolo 14, comma 9, del D.L. 244/2016) entro il quale i commissari delegati (i Presidenti delle Regioni colpite dal sisma) dei territori colpiti dal sisma riconoscono alle unità lavorative (ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa) alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (che hanno riguardato i territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo), nei limiti di trenta ore mensili (comma 1002, lett. a)).

 

Inoltre, viene riconosciuto anche per il 2020 lo stanziamento di 500.000 euro già previsto fino al 2019 (vedi infra) (comma 1002, lett. b)).

 

All’onere derivante dal comma 1002 lett. b), nel limite di 500.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del D.L. 66/2014 (comma 1003).

 

L’articolo 14, comma 9, del D.L. 244/2016 ha prorogato al 31 dicembre 2019 il termine (originariamente fissato al 31 dicembre 2014 dall’articolo 6-sexies, comma 3, del D. L. 43/2013) per il riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario rese per l’espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (che hanno riguardato i territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo), da parte dei Commissari delegati (ossia i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto). Ai relativi oneri, pari a 600.000 euro per ciascun anno, e nel limite di 500.000 euro per il 2019, si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 (istituito dall’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 74/2012).

Si ricorda che il suddetto termine è stato prorogato fino al 31 dicembre 2015, dall’art. 1, c. 544, della L. 190/2014 (Stabilità 2015), fino al 31 dicembre 2016, dall’art. 1, c. 439, della L. 208/2015 (Stabilità 2016), fino al 31 dicembre 2018 dall’articolo 14, comma 9, del D.L. 244/2016 e fino al 31 dicembre 2019 dall’articolo 1, comma 761, della L. 205/2017.


 

Articolo 1, commi 1004 e 1005
(Disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
anche con riferimento alla città di Genova)

 


1004.  Per far fronte alle accresciute esigenze di rafforzare il dispositivo di soccorso tecnico urgente e di implementazione dei servizi resi nella città di Genova, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato alla spesa di euro 1.600.000 per l'anno 2019 per l'adeguamento delle sedi di servizio nella città di Genova e per l'incremento della dotazione di mezzi idonei al soccorso tecnico urgente in quell'ambito urbano.

1005.  Al fine di potenziare la risposta operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, per l'acquisto e l'adeguamento strutturale delle sedi di servizio territoriali del medesimo Corpo.


 

 

Questi commi recano stanziamenti in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Si autorizza la spesa di 1,6 milioni per il 2019 per l'adeguamento delle sedi di servizio nella città di Genova e l'incremento della dotazione di mezzi idonei al soccorso tecnico urgente in quella città.

Inoltre si autorizza la spesa di 5 milioni annui dal 2019 al 2023, per l'acquisto e l'adeguamento strutturali delle sedi di servizio territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

Il primo di questi due commi autorizza la spesa di 1,6 milioni per il 2019 a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'adeguamento delle sedi di servizio nella città di Genova e l'incremento della dotazione di mezzi idonei al soccorso tecnico urgente in quella città.

 

Il secondo comma autorizza la spesa di 5 milioni annui dal 2019 al 2023, per l'acquisto e l'adeguamento strutturali delle sedi di servizio territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 


 

Articolo 1, commi 1006-1009
(Proroga sospensione pagamento ratei mutui - sisma 2012)

 


1006.  Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata all'anno 2020 la sospensione, prevista dall'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2019, comprese quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1007.  Gli oneri di cui al comma 1006 sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

1008.  Agli oneri derivanti dai commi 1006 e 1007, quantificati in 1,253 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 1,253 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

1009.  Le disposizioni dei commi 1006 e 1007 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.


 

 

I commi da 1006 a 1009 prorogano all’anno 2020, per gli enti locali di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. da corrispondere nell'anno 2019, incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi delle leggi di stabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015. Viene altresì previsto che tali oneri siano pagati, senza sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

Alla copertura degli oneri, quantificati in 1,253 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa in materia di credito di imposta e i finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione. Si recano norme per la compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno. Le norme entrano in vigore a far data dalla pubblicazione della legge in esame.

 

I commi prorogano all’anno 2020, per gli enti locali di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 (e individuati dall'art. 2-bis del D.L. 148/2017), la sospensione (prevista dall'art. 14, comma 5-bis del D.L. 244/2016) degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. da corrispondere nell'anno 2019, incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi delle leggi di stabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015 (comma 1006).

L’individuazione dei comuni colpiti è stata operata dall'art. 1, comma 1, del D.L. 74/2012. A tali territori sono stati aggiunti quelli, in presenza di nessi causali tra danni accusati ed eventi sismici suddetti, dei comuni indicati dall'art. 67-septies del D.L. 83/2012.

L’art. 2-bis, comma 43, del D.L. 148/2017, ha stabilito che, a far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, sia ridotto a 30 Comuni: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno e Vigarano Mainarda.

La richiamata disposizione dettata dall’art. 14, comma 5-bis, del D.L. 244/2016, ha previsto, per gli enti locali colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, la proroga all'anno 2018 della sospensione, prevista dal comma 456 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa da corrispondere nell'anno 2017, incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi delle leggi di stabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015.

 

Viene altresì previsto che tali oneri siano pagati, senza sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi (comma 1007).

 

Alla copertura degli oneri conseguenti, quantificati in 1,253 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede - ai sensi del comma 1008 - mediante riduzione di pari importo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3-bis (che disciplina il credito di imposta e i finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione), comma 6, del D.L. 95/2012.

Si ricorda che il comma 6 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 95/2012 aveva autorizzato una spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

 

Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. 154/2008 è ridotto in misura corrispondente.

 

Le citate norme entrano in vigore a far data dalla pubblicazione della legge in esame (comma 1009).

 

 


 

Articolo 1, comma 1010
(Comunicazione ammontare danni subiti eventi sismici)

 


1010.  L'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, è sostituito dal seguente:

« 1. Tenuto conto delle oggettive difficoltà, anche sul piano probatorio, della ricostruzione delle realtà economiche a distanza di anni dall'evento sismico, sotto il profilo sia del danno emergente che del lucro cessante, i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite devono essere presentati, a pena di decadenza, entro quattrocentottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 ».


 

 

Il comma 1010 prevede che i dati relativi all’ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo nell’aprile 2009 e le eventuali osservazioni in merito alle somme effettivamente percepite siano presentati, a pena di decadenza, entro 480 giorni, anziché 300 giorni, dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento di recupero.

 

Il comma 1010 novella a tal fine l’art. 1-septies del D.L. n. 55 del 2018, recante misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in materia di recupero di aiuti di Stato.

 

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018, ha disposto la nomina del commissario straordinario per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegali e la procedura per l'attuazione della decisione della Commissione europea C(2015) 5549 del 14 agosto 2015.

 

Nell'ambito di tale procedura, è previsto che il Commissario straordinario provveda a dare notizia ai beneficiari di agevolazioni fiscali, previdenziali ed assicurative, identificati sulla base delle informazioni fornite dalle amministrazioni o dagli enti che le hanno concesse, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 241/1990, dell’avvio del procedimento di recupero.

 

La comunicazione di avvio del procedimento indica quali sono, in linea generale ed esemplificativa, i costi ammissibili per i danni materiali ed economici provocati dalle calamità naturali, sulla base di quanto stabilito dalla normativa rilevante in materia; indica quali sono i mezzi di prova a disposizione dei beneficiari e invita a presentare, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i dati relativi all’ammontare dei danni subiti per effetto del sisma del 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite.

 

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 dispone anche che, durante il periodo concesso per l’invio dei dati e delle osservazioni, resta sospeso il termine assegnato al Commissario straordinario per l’adozione del provvedimento di recupero. Tale termine, previsto dall’art. 48, co. 2, della legge n. 234 del 2012 ha una durata pari a 45 giorni dal decreto di nomina del Commissario medesimo.

 

La disposizione in esame amplia il termine per l'invio dei dati e delle osservazioni, già esteso da trenta a centoventi giorni per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 aprile 2018 ed ulteriormente esteso a 300 giorni dal D.L. n. 55 del 2018.

L’ampliamento del termine a 480 giorni dalla comunicazione dell’avvio del procedimento è motivato in ragione delle difficoltà oggettive, anche sul piano probatorio, di ricostruire le realtà economiche a distanza di anni dall’evento sismico, sotto il profilo sia del danno emergente sia del lucro cessante.

Trascorso il termine, il Commissario straordinario quantifica, entro i successivi 25 giorni, l’importo degli aiuti da recuperare, determinato come differenza tra il totale delle agevolazioni complessivamente concesse e l’importo dei danni ammissibili subiti da ciascun beneficiario.

 

Si ricorda che l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) dichiara compatibili con il mercato interno “gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali”. Nella valutazione dei regimi di aiuto di cui all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, la Commissione europea è tenuta a verificare che le circostanze relative alle calamità naturali invocate per giustificare la concessione dell’aiuto e che le seguenti condizioni siano soddisfatte. In particolare, deve essere dimostrato che il danno per cui viene concessa la compensazione sia una conseguenza diretta della calamità naturale e che l’aiuto non deve comportare un trasferimento eccedente rispetto alla compensazione del danno ma solo ovviare al danno provocato dalla calamità naturale. Secondo il costante parere della Commissione europea, terremoti, alluvioni ed eruzioni vulcaniche costituiscono calamità naturali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, e dunque le imprese danneggiate a seguito di tali eventi possono, in via di principio, qualificarsi come beneficiari di aiuto per l’importo del danno subito. La norma del Trattato trova una sua declinazione giuridica nell’articolo 50 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE. L’articolo 50 citato dispone che i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati (tra gli altri) da terremoti sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica purché soddisfino le seguenti condizioni: a) le autorità pubbliche competenti di uno Stato membro hanno riconosciuto formalmente il carattere di calamità dell'evento; b) esiste un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa. I regimi di aiuti connessi a una determinata calamità sono adottati nei tre anni successivi alla data dell'evento. Gli aiuti sono concessi entro quattro anni dall'evento. I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità nazionale competente o da un'impresa di assicurazione. Tra i danni vi sono quelli materiali ad attivi (ad esempio immobili, attrezzature, macchinari, scorte) e la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento. Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità. Il danno viene calcolato individualmente per ciascun beneficiario. L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100% dei costi ammissibili.

In ambito nazionale, si richiama la disciplina relativa agli aiuti di Stato recata dalla legge n. 234 del 2012, ed in particolare l’articolo 48, comma 2, relativo alle procedure di recupero che reca disposizioni sulla procedura e sui termini per dare attuazione alle decisioni di recupero notificate dalla Commissione europea all’Italia. La disposizione prevede - nel caso di più amministrazioni interessate - la nomina di un commissario straordinario che con proprio provvedimento individua - entro quarantacinque giorni dal decreto di nomina - i soggetti tenuti alla restituzione dell’aiuto, nonché gli importi ed i termini del pagamento.

 


 

Articolo 1, commi 1011 e 1012
(Fondo per la ricostruzione sisma 2012)

 


1011.  Il comma 758 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente:

« 758. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ».

1012.  Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui al comma 1011, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 17,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.


 

 

I commi 1011 e 1012 incrementano con 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 la dotazione del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012, raddoppiando l’incremento di dotazione già disposto con la legge di bilancio 2018; si prevedono le modalità di compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno.

 

Con il comma 1011, si sostituisce il comma 758 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), incrementando con 35 milioni di euro - dunque raddoppiando l’incremento di dotazione già disposto con la legge di bilancio 2018 - per ciascuno degli anni 2019 e 2020 la dotazione del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012. La relativa copertura finanziaria è a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’art. 3-bis, comma 6, del DL 95/2012, concernente disposizioni in materia di credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici in questione.

 

Il comma 758 previgente aveva previsto che, al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione nei territori di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito, fosse incrementato di 17,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 17,5 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis (in materia di Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione), comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Si ricorda che il comma 6 dell'articolo 3-bis del D.L. 95/2012 aveva autorizzato una spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

 

Il comma 1012 prevede inoltre le modalità di compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno. A tal fine, è ridotto di 17,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali.

L’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (come introdotto dal comma 512 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007), dotato, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l’anno 2010 e di 175 milioni di euro per l’anno 2011. Il fondo è stato poi rifinanziato con successive disposizioni di legge.

Si ricorda che il fondo, già istituito, limitatamente all’anno 2007, dall’articolo 1, comma 511, della legge finanziaria per il 2007, è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti in termini di cassa da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato (limiti di impegno), concessi in virtù di autorizzazioni legislative. Al suo utilizzo si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.

 

Per una ricostruzione del quadro degli stanziamenti per la ricostruzione, anche con riferimento al sisma del 2012, si veda il documento UVI di analisi DA/21 "Ricostruire".

 


 

Articolo 1, commi 1013 e 1014
(Contributi alle imprese danneggiate dall'alluvione
del Piemonte del 1994)

 


1013.  All'articolo 1, comma 771, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « è assegnato un contributo » sono inserite le seguenti: « di importo non superiore al limite previsto dai regolamenti della Commissione europea relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti de minimis ».

1014.  All'articolo 1, comma 774, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 marzo 2019 ».


 

 

I commi 1013 e 1014 novellano le disposizioni della legge di bilancio per il 2018 in materia di contributi alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994, stabilendo per questi il tetto previsto dai regolamenti della Commissione europea relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione per gli aiuti de minimis. Il decreto ministeriale attuativo - che definisce i criteri e le modalità per l'accesso al contributo nonché delle modalità per il riparto delle risorse - dovrà essere adottato entro il 31 marzo 2019.

 

Il comma 1013 modifica il comma 771 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) avente ad oggetto l’assegnazione di un contributo alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 che abbiano versato contributi previdenziali e premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (ossia pari all’intero importo dovuto diminuito del 10 per cento). La modifica introdotta stabilisce che tale contributo sia di importo non superiore al tetto previsto dai regolamenti della Commissione europea relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione per gli aiuti de minimis.

Il comma 1014 modifica il comma 774 della medesima disposizione della legge n. 205 del 2018, che rimette ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione dei criteri e delle modalità per l'accesso al contributo, nonché delle modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 773 vigente (pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019). La modifica prevede che il citato decreto debba essere adottato entro il 31 marzo 2019 (anziché entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio per il 2018, come nel testo previgente).

 Si ricorda che la legge di bilancio per il 2018, legge n. 205 del 2017, ai commi 771-774 ha disposto a favore delle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994, che abbiano versato contributi previdenziali e premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'assegnazione di un contributo, secondo modalità da definirsi con successivo decreto ministeriale, a seguito di istanza all'Agenzia delle entrate.

Le norme in parola richiamano i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015. Con questa, è stato chiesto all’Italia di recuperare gli aiuti incompatibili concessi e versati a singole imprese nel quadro delle misure di legge adottate in merito ad agevolazioni fiscali e contributive a favore delle imprese in aree colpite da calamità naturale in Italia del 1990, concernenti tutti settori esclusi all’agricoltura. Per approfondimenti sulle singole discipline di aiuto si veda il relativo approfondimento.

 

Gli aiuti de minimis

Gli articoli 107-109 del TFUE recano la disciplina sugli aiuti di Stato. In particolare, sono incompatibili (salvo deroghe contemplate dai Trattati) con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, ovvero comunque di origine pubblica, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza (articolo 107, paragrafo 1). Gli aiuti di Stato oggetto della disciplina di cui all’articolo 107 rispondono ai seguenti requisiti, oltre a quelli precedentemente richiamati: devono assicurare un vantaggio economicamente quantificabile per i beneficiari; devono essere selettivi (con conseguente esclusione di aiuti di carattere generale); devono recare pregiudizio agli scambi tra gli Stati e produrre una alterazione della concorrenza. In capo agli Stati membri vige l’obbligo di notificare alla Commissione l’intenzione di adottare una misura suscettibile di tradursi in un aiuto di Stato. Contestualmente lo Stato membro deve attenersi all’obbligo del cosiddetto stand still, consistente nella sospensione dell’efficacia della misura potenzialmente suscettibile di essere qualificata come aiuto di Stato fino all’avvenuta pronuncia positiva della Commissione europea.

L’articolo 107 prevede tuttavia aiuti (automaticamente) compatibili con il mercato interno e aiuti che possono essere considerati compatibili con il medesimo. Questi ultimi devono essere autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio.

Tra gli aiuti compatibili si ricordano gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti, e gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.

Si ricorda inoltre il regolamento della Commissione n.1998/2006, cosiddetto “de minimis” (relativo agli aiuti di importanza minore). La norma “de minimis” prevede una deroga per le sovvenzioni di importo minimo, stabilendo una soglia al di sotto della quale gli aiuti non rientrano più nel campo di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e sono pertanto dispensati dalla procedura di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. La soglia “de minimis” riguarda gli aiuti concessi su un periodo di tre anni che non superano la soglia dei 200 mila euro. Per il trasporto su strada è contemplata una specifica soglia di 100 mila euro. Dal campo di applicazione del regolamento sono esclusi alcuni settori, quali pesca, produzione primaria di prodotti agricoli, aiuti all’esportazione, aiuti che favoriscono i prodotti nazionali, settore carboniero, aiuti destinati all’acquisto di veicoli e aiuti alle imprese in difficoltà.


 

Articolo 1, commi 1015–1018
(Riduzione Fondo crediti di dubbia esigibilità enti locali)

 


1015.  Nel corso del 2019 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione « Fondi e Accantonamenti » ad un valore pari all'80 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

a)  con riferimento all'esercizio 2018 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;

b)  se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine del 2018 si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

1016.  La facoltà di cui al comma 1015 può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui al medesimo 1015, rispettano entrambe le seguenti condizioni:

a)  l'indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;

b)  se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato al 30 giugno 2019 si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

1017.  I commi 1015 e 1016 non si applicano agli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che, con riferimento ai mesi precedenti all'avvio di SIOPE+ di cui all'articolo 14, commi 8-bis e 8-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture.

1018.  Gli oneri recati dai commi da 1015 a 1017 sono pari a 30 milioni di euro per l'anno 2019 in termini di indebitamento netto.


 

 

I commi da 1015 a 1018 riconoscono agli enti locali che nel 2018, o in alternativa, nel primo semestre 2019, abbiano rispettato determinati parametri di virtuosità, la facoltà di modificare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per il 2019 ad un valore pari all’80 per cento (in luogo dell’85%) dell’accantonamento quantificato.

 

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, recante «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi) richiede che per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio venga effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine viene stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L’ente locale è dunque obbligato a stanziare in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel Prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Tale quota nel 2019 è pari almeno all'85 per cento dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo (tale gradualità è stata integrata nel citato allegato 4/2 dall’articolo 1, comma 509, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - stabilità 2015).

Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità - che in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell’esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio - in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione.

 

In particolare, il comma 1015 dispone che, nel corso del 2019, gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l’esercizio 2019, ad un valore pari all’80 per cento dell’accantonamento quantificato nel relativo allegato al bilancio medesimo (in luogo della percentuale dell’85 per cento prevista dalla normativa vigente), se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

a)   con riferimento all’esercizio 2018, l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti rispetta i termini di pagamento delle transazioni commerciali (di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 231/2002) e le fatture ricevute e scadute nell’esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;

b)  se il debito commerciale residuo, rilevato alla fine del 2018, si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

 

Si ricorda che l'articolo 33 del D.Lgs. n. 33/2013 prevede l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di pubblicare l’indicatore di tempestività, annuale e trimestrale, dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture.

In particolare, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti, elaborato secondo le modalità previste dall'art.9 del D.P.C.M. del 22 settembre 2014[66], viene calcolato in termini di ritardo medio di pagamento ovvero come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura, o richiesta equivalente di pagamento, e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto per ciascuna fattura, rapportata alla somma degli importi delle fatture pagate nel periodo di riferimento.

 

In merito ai termini di pagamento, si ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 231/2002, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a 30 giorni, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini non possono essere superiori a 60 giorni.

Il termine di 30 giorni è raddoppiato per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333 e per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.

 

Il comma 1016 prevede che tale facoltà può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui sopra, rispettano entrambe le seguenti condizioni:

a) l’indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019, rispetta i termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 231/2002, e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;

b) se il debito commerciale residuo si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

 

Il comma 1017 dispone la non applicazione della facoltà prevista dai commi precedenti agli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo e che, con riferimento ai mesi precedenti all’avvio di SIOPE+, non hanno trasmesso alla Piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture.

 

Si ricorda che l’articolo 14 della legge di contabilità (legge n. 196/2009), relativo al controllo e monitoraggio dei conti pubblici, prevede al comma 8-bis che, al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard ordinativo informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, e che i tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento trasmesse con modalità diverse.

Con decreto del MEF del 14 giugno 2017 è stata disposta la sperimentazione (terminata a fine 2017) e l’avvio a regime (dal 2018) per gli enti territoriali delle disposizioni riguardanti lo sviluppo della rilevazione SIOPE, secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 8-bis, della legge di contabilità (SIOPE+).

 

Infine, il comma 1018 quantifica gli oneri recati dai commi precedenti in 30 milioni di euro per l’anno 2019 in termini di indebitamento netto.

La relazione tecnica conferma che la norma in esame, ampliando la capacità di spesa degli enti locali, determina effetti finanziari negativi sull’indebitamento netto e sul fabbisogno di 30 milioni di euro per il 2019.


 

Articolo 1, comma 1019
(Rifinanziamento delle misure di sostegno dell'autotrasporto)

 


1019.  Al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'auto-strada A10, nel comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, derivanti dalla necessità di percorrere tratti autostradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e dalle difficoltà logistiche relative all'ingresso e all'uscita dalle aree urbane e portuali, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.


 

 

La disposizione assegna agli autotrasportatori 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, al fine di compensare il settore delle maggiori spese conseguenti al crollo del ponte Morandi di Genova.

 

Il comma 1019 stanzia 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza del crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018.

Le spese che gli autotrasportatori negli ultimi quattro mesi sono stati costretti ad affrontare derivano dalla forzata percorrenza di tratti autostradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali.

 

In proposito è opportuno ricordare che il comma 3 dell’articolo 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, cd. Decreto Genova, (conv. legge n.130 del 2018), ha autorizzato una spesa pari a 20 milioni di euro per l’anno 2018, che sono trasferiti direttamente alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato, a sostegno degli autotrasportatori a copertura delle maggiori spese da questi sostenute per la forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e per le difficoltà logistiche dipendenti dall’ingresso e dall’uscita delle aree urbane e portuali.  La definizione delle tipologie di spesa ammesse a ristoro, nonché i criteri e le modalità per l’erogazione a favore degli autotrasportatori delle risorse, nei limiti delle disponibilità sono rimesse ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

 


 

Articolo 1, comma 1020
(Zona franca urbana della Città Metropolitana di Genova)

 


1020.  All'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per quello successivo »;

b)  al comma 4, le parole: « 31 dicembre 2018 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019, limitatamente al primo anno di attività »;

c)  il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 4 sono concesse fino a un massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020. All'onere di 10 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede ai sensi dell'articolo 45 ».


 

 

Il comma 1020 prevede che le esenzioni disposte per le imprese che hanno subito una riduzione del fatturato all’interno della ZFU della Città metropolitana di Genova siano concesse anche per l’esercizio 2019 ed estende tali agevolazioni, per il primo anno di attività, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019. A tal fine autorizza una spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

 

Si ricorda che l’articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, ha istituito la zona franca nel territorio della Città metropolitana di Genova, prevedendo che le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca e che hanno subìto a causa dell’evento una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo dell'ultimo triennio 2015-2017, possono richiedere, ai fini della prosecuzione delle proprie attività nel Comune di Genova, specifiche agevolazioni.

 

In particolare, la lettera a) del comma 1020 modifica il comma 3 dell’articolo 8 del decreto n. 109 del 2018 e dispone che le esenzioni per la ZFU, attualmente concesse solo per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (29 settembre 2018), sono prorogate anche per l’esercizio 2019.

 

Si ricorda che le esenzioni richiamate al comma 3 dell’articolo 8 del decreto n. 109 del 2018 sono:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività d'impresa svolta nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di euro 100.000 riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca.

 

La lettera b) modifica il comma 4, articolo 8, del decreto n. 109 del 2018, disponendo che le esenzioni spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019, limitatamente al primo anno di attività; termine precedentemente previsto al 31 dicembre 2018.

 

Infine la lettera c) sostituisce interamente il comma 5 del decreto richiamato e integra il previgente limite di spesa di 10 milioni di euro per il 2018. Il nuovo comma 5, infatti, stabilisce che le esenzioni per la ZFU sono concesse fino a un massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

 

Per l’istituzione della ZFU nella Città Metropolitana di Genova si rimanda al dossierDisposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze” dei Servizio studi di Camera e Senato.

Si rammenta, in questa sede che le Zone Franche Urbane (ZFU) sono aree infra-comunali di dimensione minima prestabilita dove si concentrano programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese. Obiettivo prioritario delle ZFU è favorire lo sviluppo economico e sociale di quartieri ed aree urbane caratterizzate da disagio sociale, economico e occupazionale, e con potenzialità di sviluppo inespresse. Possono beneficiare delle agevolazioni le piccole e micro imprese (nel caso della ZFU Sisma Centro Italia le imprese di qualsiasi dimensione nonché i titolari di reddito di lavoro autonomo) che alla data di presentazione della domanda: hanno la sede principale o l’unità locale dove si svolge l’attività all’interno della ZFU; sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese; sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

Con decreto interministeriale 5 giugno 2017, per i nuovi bandi l'accesso alle agevolazioni è esteso ai professionisti. I settori ammessi, nel rispetto dei regolamenti de minimis della Unione Europea, sono individuati dalle norme istitutive e di regolazione delle singole ZFU. Le agevolazioni consistono in: esenzione dalle imposte sui redditi; esenzione dall'IRAP; esenzione dall'imposta municipale propria; esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Per una ricognizione completa della normativa che disciplina le Zone franche urbane si rimanda all’approfondimento Le attuali Zone Franche Urbane (ZFU) sul Portale della documentazione.

 

 


 

Articolo 1, comma 1021
(Insediamenti di container in zone emergenziali
per lo svolgimento di servizi di interesse generale)

 


1021.  Al fine di garantire la continuità dei servizi di interesse generale a seguito di eventi emergenziali di cui all'articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, i sindaci dei comuni interessati dai suddetti eventi indicano tempestivamente ai concessionari di servizi pubblici, che ne abbiano fatto richiesta mediante apposita istanza di autorizzazione, le aree pubbliche nella loro disponibilità da destinare agli insediamenti di container, immediatamente rimuovibili al venir meno dell'esigenza, al fine di consentire il regolare svolgimento dei servizi, prima resi negli immobili, per i quali sia intervenuta dichiarazione d'inagibilità. L'assegnazione è effettuata a titolo gratuito e per un periodo di tempo predeterminato, eventualmente rinnovabile, mentre le spese per l'installazione e le utenze sono a carico dei concessionari. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dai concessionari di servizi pubblici per garantire la continuità del servizio in occasione di eventi emergenziali verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

Il comma 1021 stabilisce, nel caso di eventi emergenziali di protezione civile, l’utilizzo da parte dei concessionari di servizi pubblici di aree pubbliche rese disponibili, previa autorizzazione dei Sindaci dei Comuni interessati, al fine di insediare container rimuovibili, per il regolare svolgimento dei servizi già resi negli immobili dichiarati inagibili. 

 

Il comma 1021 prevede l’indicazione da parte dei Sindaci dei Comuni interessati da eventi emergenziali di protezione civile, di cui all'articolo 7 del Codice di protezione civile (D. Lgs. n. 1/2018), ai concessionari di servizi pubblici delle aree pubbliche disponibili, da destinare agli insediamenti di container, per il regolare svolgimento dei servizi già resi negli immobili dichiarati inagibili.

 

L’art. 7 del Codice di protezione civile (D. Lgs. n. 1/2018) distingue gli eventi emergenziali in:

a)    emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b)   emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;

c)    emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

 

Il comma 1021 prevede altresì che per l’utilizzo di tali spazi occorre una richiesta di autorizzazione presentata dai concessionari di servizi pubblici e stabilisce che i container in questione debbano essere immediatamente  rimuovibili al venir meno dell’esigenza.

L’assegnazione è effettuata a titolo gratuito e per un periodo di tempo predeterminato, eventualmente rinnovabile, mentre le spese per l’installazione e le utenze sono a carico dei concessionari.

La disposizione fa salvi i comportamenti tenuti dai concessionari di servizi pubblici per garantire la continuità del servizio in occasione di eventi emergenziali verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge.

 

 


 

Articolo 1, comma 1022
(Regime fiscale strutture periferiche enti pubblici non economici

 


1022.  All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche non si considerano commerciali » sono sostituite dalle seguenti: « Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali ». Le minori entrate di cui al precedente periodo sono valutate in euro 300.000 annui a decorrere dal 2019.


 

 

Il comma 1022 esenta dalle imposte sui redditi, qualificandole come “non commerciali”, le attività svolte dalle strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, alle condizioni previste dalla legge.

 

Le norme a tal fine integrano l’articolo 148, comma 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi -  TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986), che prevede un regime agevolativo in favore di particolari categorie di enti non commerciali, prevalentemente associativi, che consiste nella decommercializzazione ai fini IRES delle attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso il pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché delle cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Detta norma stabilisce, in sostanza, la non imponibilità ai fini IRES di talune prestazioni rese da specifiche categorie di enti non commerciali, quando sussistono congiuntamente i seguenti presupposti:

a) le attività agevolate devono essere effettuate dagli organismi tassativamente indicati;

b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese in favore degli iscritti, associati o partecipanti ovvero di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

c) le stesse attività devono essere effettuate "in diretta attuazione degli scopi istituzionali".

 

La disposizione in esame introduce nel novero dei soggetti che possono usufruire di tale detassazione anche le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse.

L’ultimo periodo del comma, infine, quantifica le minori entrate derivanti dalla norma in euro 300.000 annui a decorrere dal 2019.

 

Al riguardo si segnala che, in mancanza di ulteriori precisazioni nel testo della norma, non appare agevole individuare puntualmente i soggetti destinatari dell’agevolazione; nell’elenco pubblicato dalla Ragioneria Generale dello Stato nell’anno 2005, che individua gli enti ed organismi pubblici non territoriali, diversi dagli organi costituzionali, rilevanti per le attività di vigilanza sui bilanci e di controllo legale dei conti svolte dall’Ispettorato Generale di Finanza, sono considerati Enti preposti a servizi di pubblico interesse, tra gli altri: l’Automobil Club d’Italia (ACI) e le relative articolazioni provinciali, alcuni Consorzi (Adda, Oglio, Ticino, parco nazionale dello Stelvio) e gli Enti parco, l’Ente acquedotti siciliani, l’Ente irriguo Umbro-Toscano, l’Ente sviluppo irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, l’ Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) e la Lega navale italiana.


 

Articolo 1, commi 1023 e 1024
(Finanziamento del piano di investimenti straordinario
del porto di Genova)

 


1023.  Al fine di contrastare gli effetti negativi, diretti e indiretti, derivanti dal crollo del ponte Morandi, attraverso la realizzazione di piani di sviluppo portuali, dell'intermodalità e dell'integrazione tra la città e il porto di Genova, è riconosciuto all'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale un finanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022.

1024.  I finanziamenti di cui al comma 1023 sono finalizzati anche alla realizzazione di interventi di completamento di opere in corso, di attuazione di accordi di programma e di attuazione di piani di recupero di beni demaniali dismessi.


 

 

I commi 1023-1024 attribuiscono all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale un finanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022.

 

Gli interventi finanziati sono finalizzati al contrasto degli effetti negativi, diretti ed indiretti, derivanti dal crollo del ponte Morandi, attraverso la realizzazione di piani di sviluppo portuali, dell’intermodalità e dell’integrazione città-porto.

In base al comma 1024, i finanziamenti sono finalizzati anche alla realizzazione di interventi di completamento di opere in corso, di attuazione di accordi di programma e di attuazione di piani di recupero di beni demaniali dismessi.

 

Si ricorda che il decreto-legge n. 109 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 130 del 2018, all’articolo 9-bis ha previsto l’adozione da parte del Commissario straordinario, di un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova.

 

Con riferimento a tale piano di interventi in particolare si prevede che il Commissario Straordinario di cui all'articolo 1, comma 1,del decreto-legge n. 109 del 2018 adotti, entro il 15 gennaio 2019, con propri provvedimenti, su proposta dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, il citato programma, da realizzare a cura della medesima Autorità di Sistema Portuale entro 36 mesi dalla data di adozione del provvedimento commissariale, con le deroghe di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge n. 109, nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo, ivi incluse le risorse previste nel bilancio dell'Autorità di Sistema Portuale e da altri soggetti.

 

Il decreto-legge n. 109 del 2018 prevede anche ulteriori disposizioni dirette a sostenere il sistema portuale ligure in relazione alle conseguenze derivanti dal crollo del cosiddetto “ponte Morandi”. Si prevede in particolare la progettazione e realizzazione di infrastrutture ad alta automazione per ottimizzare i flussi veicolari logistici in entrata e in uscita dal porto di Genova, ivi inclusa la realizzazione del varco di Ponente (articolo 6), per le quali sono stanziati 30 milioni complessivi assegnati nel biennio 2018-2020; la realizzazione di una zona logistica semplificata nell’area del porto e del “retroporto” di Genova (articolo 7) e il riconoscimento per gli anni 2018 e 2019 ai porti ricadenti nell’ambito della Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale di una quota del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, di cui all’articolo 18- bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, pari al 3 per cento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sull’importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto nel limite di 30 milioni di euro annui. Per le medesime finalità alla medesima Autorità di sistema portuale è assegnato un contributo aggiuntivo di 4,2 milioni di euro per l'anno 2018 (art. 9). L'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale è inoltre autorizzata ad assumere, per gli anni 2018 e 2019, con contratti di lavoro a tempo determinato, venti unità di personale con funzioni di supporto operativo e logistico all'emergenza, con imputazione dei relativi oneri a valere sulle risorse del bilancio dell'Autorità medesima (art. 2, comma 3-bis).

 

Si ricorda inoltre che l’articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 119 del 2018 prevede un incremento del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all’articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2018 da assegnare all’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale.

 

Con riguardo alle modalità di finanziamento delle Autorità di sistema portuale ai sensi dell’articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché per approfondimenti in merito alle Zone logistiche semplificate si rinvia ai relativi paragrafi del tema dell’attività parlamentare sul sito della Camera dei deputati: “Il sistema portuale e il trasporto marittimo e su vie navigabili interne”.

 


 

Articolo ,1 commi 1025-1027
(Flussi veicolari nel porto di Genova)

 


1025.  Le attività di ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel Porto di Genova di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono affidate, per l'anno 2019, al Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

1026.  Fra le attività di cui al comma 1025 è, in particolare, ricompresa la progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento, a cui sono assegnate per l'anno 2019 risorse per il valore di 2 milioni di euro.

1027.  Agli oneri derivanti dai commi 1025 e 1026 si provvede a valere sulle somme previste dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.


 

 

I commi 1025-1027 affidano, per l’anno 2019, al Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 le attività di ottimizzazione dei flussi veicolari nel porto di Genova, prevedendo che tra queste sia ricompresa la progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento (per la quale sono attribuiti 2 milioni di euro per l’anno 2019). E’ individuata la copertura finanziaria dell’intervento.

 

L’articolo 6 del decreto-legge n. 109 del 2018 prevede che, per poter garantire l’ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso e in uscita dal porto di Genova, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovraintende alla progettazione e alla realizzazione, in via d’urgenza, di infrastrutture ad alta automazione, di sistemi informatici e delle relative opere accessorie.

Più nel dettaglio il comma 1 del citato articolo stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovraintende alla progettazione e alla realizzazione, con carattere di urgenza, di infrastrutture ad alta automazione, di sistemi informatici e delle relative opere accessorie per garantire l’ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso e in uscita dal porto di Genova, ivi compresa la realizzazione del varco di ingresso di Ponente. Per la realizzazione delle suddette attività il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita i poteri necessari, anche di natura espropriativa per pubblica utilità, per l’immediata realizzazione del sistema informatico e delle relative infrastrutture accessorie. La disposizione fa salve le competenze attribuite all’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il Commissario straordinario pone in essere le attività necessarie al fine di garantire, in via d'urgenza, la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione del cosiddetto ponte Morandi e il ripristino del connesso sistema viario. Il commissario straordinario è stato nominato con il DPCM 4 ottobre 2018 nella persona del sindaco di Genova, dott. Marco Bucci.

 

La copertura finanziaria dell’intervento è effettuata a valere sulle risorse di cui al comma 1 dell’articolo 6 del citato decreto-legge n. 109 del 2018.

Tale disposizione prevede, per far fronte agli oneri derivanti dall’esecuzione delle attività sopra descritte un’autorizzazione di spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2018, 15 milioni di euro per l’anno 2019 e 7 milioni di euro per l’anno 2020.

 

 


 

Articolo 1, commi 1028 e 1029
(Investimenti per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e per la resilienza di strutture e infrastrutture
nei territori in emergenza)

 


1028.  E' autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, al fine di permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del medesimo triennio degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi Commissari delegati, nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero nei casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia terminato da non oltre sei mesi, ai sensi e nei limiti dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del citato decreto legislativo. Detti investimenti sono realizzati secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018. Per gli investimenti di valore superiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 2, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere finanziata anche la sola progettazione da realizzare nell'anno 2019.

1029.  Per le finalità di cui al comma 1028, è istituto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Le risorse di cui al periodo precedente sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in apposito fondo del Dipartimento della protezione civile. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, dette risorse sono assegnate ai Commissari delegati ovvero ai soggetti responsabili di cui all'articolo 26, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Gli interventi sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i relativi dati sono rilevati dai Commissari delegati che li trasmettono con la classificazione « Mitigazione dissesto idrogeologico - piani dei commissari » ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 229 del 2011.


 

 

I commi 1028-1029 autorizzano la spesa complessiva di 2,6 miliardi di euro (800 milioni di euro per il 2019 e 900 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021), al fine di permettere la realizzazione di investimenti finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza di strutture e infrastrutture, nei territori in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza e lo stesso (alla data di entrata in vigore della presente legge) risulta ancora in corso oppure è terminato da non oltre 6 mesi.

Sono inoltre disciplinate le modalità di realizzazione e di monitoraggio degli interventi, nonché di utilizzo delle risorse.

 

La relazione illustrativa presentata dal Governo nel corso dell’esame parlamentare evidenziava che la disposizione in esame “nasce dalla duplice esigenza di fornire una risposta urgente all’emergenza derivante dai gravi eventi alluvionali dei mesi di ottobre e novembre 2018 e di procedere ad un avvio tempestivo degli investimenti volti alla mitigazione del rischio idrogeologico del territorio e alla maggiore resilienza delle infrastrutture e strutture”.

Si osserva che tale delimitazione del campo di applicazione ai soli eventi calamitosi dell’autunno del 2018 non trova tuttavia riscontro nel testo della disposizione in esame, che sembrerebbe riferita a tutti gli stati di emergenza ancora aperti, nonché a quelli terminati da non oltre 6 mesi.

In effetti la stessa relazione illustrativa affermava, in altro punto, che “la disposizione è applicabile a tutti gli stati di emergenza per eventi idrogeologici ed idraulici ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero nei casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia terminato da non oltre sei mesi”.

Qualora la norma fosse destinata alle sole calamità iniziate nell’ottobre 2018, allora si configurerebbe, nella sostanza, come una sorta di rifinanziamento e prolungamento del Fondo per gli investimenti delle regioni e delle province autonome colpite da eventi calamitosi istituito, finanziato e disciplinato dall’art. 24-quater del D.L. 119/2018 (convertito dalla legge n. 136/2018).

Tale articolo, al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018, ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione iniziale di 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Tale fondo è destinato alle esigenze per investimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico.

 

Di seguito si illustra il dettaglio delle disposizioni dettate dai commi in esame.

Stanziamento per investimenti urgenti e territori destinatari (comma 1028, primo periodo)

Il primo periodo del comma 1028 autorizza la spesa complessiva di 2,6 miliardi di euro (800 milioni di euro per il 2019 e 900 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021), al fine di permettere l’immediato avvio e la realizzazione nell’arco del medesimo triennio degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti nei territori in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza e lo stesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta ancora in corso oppure è terminato da non oltre 6 mesi.

La norma specifica che gli investimenti urgenti a cui fa riferimento sono quelli previsti dall’art. 25, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile).

In base a tali disposizioni, con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:

- alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;

- alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza.

Finalità degli investimenti (comma 1028, primo periodo)

Il primo periodo del comma 1028 stabilisce altresì che gli investimenti finanziati con le risorse autorizzate devono essere finalizzati esclusivamente:

§  alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico;

§  nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate:

-      dai Commissari delegati, nominati a seguito delle deliberazioni (adottate dal Consiglio dei ministri) dello stato di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;

Si ricorda che l’art. 24, comma 1, del D.Lgs. 1/2018 dispone che al verificarsi degli eventi che presentano i requisiti di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 7 (vale a dire “emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari”), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile. Per coordinare l'attuazione di tali ordinanze possono essere nominati (ai sensi dell’art. 25, comma 7) commissari delegati che operano in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale.

-      ai sensi e nei limiti dell’art. 26, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 1/2018, nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, lo stato di emergenza sia terminato da non oltre 6 mesi.

Si fa notare che il citato art. 25, comma 7, del D.Lgs. 1/2018, dispone altresì che, successivamente alla scadenza dello stato di emergenza, i commissari curano (fino alla chiusura della contabilità speciale aperta per l’attuazione delle ordinanze di protezione civile) la prosecuzione delle attività in regime ordinario.

L’art. 26 del medesimo decreto legislativo prevede che “almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, è adottata apposita ordinanza volta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati” e, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dispone che, con la medesima ordinanza, “possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati e disposizioni finalizzate all'eventuale rimodulazione del piano degli interventi nei limiti delle risorse disponibili”.

Per completezza si ricorda che il successivo art. 27 dispone, al comma 5, che per la prosecuzione e il completamento degli interventi e delle attività previste dalle ordinanze di protezione civile, ove non ultimati o conclusi alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, la durata della contabilità speciale può essere prorogata per un periodo di tempo determinato e comunque non superiore a 36 mesi.

Fino a tale scadenza, il soggetto già titolare della contabilità speciale può essere autorizzato alla gestione della medesima contabilità in qualità di autorità ordinariamente competente (art. 26, comma 2).

Modalità di realizzazione degli interventi (comma 1028, periodi secondo e terzo)

Il secondo periodo del comma 1028 dispone che gli investimenti in questione sono realizzati secondo le modalità previste dall’ordinanza di protezione civile 15 novembre 2018, n. 558.

Con tale ordinanza (pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018) sono stati disciplinati i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018.

Tale ordinanza è stata emanata in seguito alla delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 con cui è stato dichiarato, per la durata di 12 mesi dalla data del provvedimento stesso, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 ottobre 2018 nei territori citati. Per l'attuazione dei primi interventi urgenti (di cui all’art. 25, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs. 1/2018), nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in rassegna, si provvede nel limite di 53,5 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali (di cui all'art. 44, comma 1, del D.Lgs. 1/2018).

 

Il terzo periodo prevede che per gli interventi di valore superiore alla soglia di rilevanza europea può essere finanziata anche la sola progettazione da realizzare nell’anno 2019.

La norma si applica agli appalti di lavori nei settori speciali.

La norma in questione, infatti, nel definire la soglia, fa riferimento all’art. 35, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), che indica in 5,5 milioni di euro (5.548.000 euro per l’esattezza, ai sensi di quanto disposto dal regolamento (UE) n. 2364/2017) la soglia di rilevanza europea per gli appalti di lavori nei settori speciali.

Ai sensi degli artt. 114-121 del D.Lgs. 50/2016 si considerano “speciali” i settori seguenti: gas ed energia termica; elettricità; acqua; servizi di trasporto; porti e aeroporti; servizi postali; estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi.

Fondo per la realizzazione degli interventi e modalità di utilizzo delle relative risorse (comma 1029, periodi primo, secondo e terzo)

Per le finalità di cui al comma precedente, il comma 1029 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un fondo con una dotazione corrispondente all’autorizzazione di spesa recata dal comma 1028, vale a dire di 800 milioni di euro per il 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Le risorse di cui al periodo precedente sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in apposito fondo del Dipartimento della protezione civile.

Tali risorse sono assegnate, con apposito D.P.C.M. adottato su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile, ai Commissari delegati o ai soggetti responsabili di cui all’art. 26, comma 1, del D.Lgs. 1/2018.

Monitoraggio degli interventi (comma 1029, quarto periodo)

Il quarto periodo del comma 1029 prevede che gli interventi sono monitorati ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 229, e i relativi dati sono rilevati dai Commissari che li trasmettono con la classificazione “Mitigazione dissesto idrogeologico - piani dei commissari” ai sensi del medesimo decreto legislativo.

Relativamente al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti, si rinvia al Box nella scheda relativa ai commi 95 e ss.

 


 

Articolo 1, comma 1030
(Utilizzo da parte delle Regioni delle risorse
disponibili per il dissesto idrogeologico)

 


1030.  Per far fronte alle esigenze di contrasto al dissesto idrogeologico ed ai rischi ambientali, le regioni utilizzano prioritariamente le risorse allo scopo disponibili nell'ambito dei programmi cofinanziati dai fondi europei della programmazione 2014/2020 e dei programmi complementari di azione e coesione, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa europea e nazionale, fino a complessivi 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.


 

 

Il comma 1030 prevede che le Regioni, per la realizzazione di interventi nel settore della prevenzione dei rischi ambientali e del dissesto idrogeologico, utilizzino in via prioritaria le risorse allo scopo disponibili nell’ambito dei programmi cofinanziati dai fondi della programmazione europea 2014/2020, nonché nell’ambito dei programmi complementari di azione e coesione, nel limite di 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021.

 

Il comma 1030 prevede che per la realizzazione di interventi nel settore della prevenzione dei rischi ambientali e del dissesto idrogeologico, le Regioni utilizzano in via prioritaria, rispetto ad altre fonti di finanziamento, le risorse allo scopo disponibili nell’ambito dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei della programmazione 2014/2020[67] (FESR e FEASR), nonché nell’ambito dei programmi complementari di azione e coesione.

 

Lo stesso comma precisa che l’utilizzo delle citate risorse deve avvenire:

§  nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa europea e nazionale;

§  nel limite di 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021.

 

La relazione tecnica presentata dal Governo nel corso dell’esame parlamentare sottolineava che le risorse in questione sono “allocate negli specifici assi prioritari dedicati ai rischi ambientali nell’ambito dei programmi regionali che, sulla base dei dati disponibili sul sistema ufficiale di monitoraggio, risultano non ancora impegnate da parte delle Amministrazioni regionali. Trattandosi di risorse già destinate all’obiettivo del contrasto al dissesto idrogeologico ed ai rischi ambientali, le stesse sono immediatamente attivabili nell’ambito delle ordinarie procedure di gestione dei Programmi operativi in cui sono allocate. In ogni caso, trattandosi di risorse già nella disponibilità delle Amministrazioni regionali, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

 


 

Articolo 1, commi 1031-1047
(I
ncentivi per l’acquisto di veicoli elettrici e detrazioni fiscali sulle spese per le infrastrutture di ricarica)

 


1031.  In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, è riconosciuto:

a)  a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km), secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO2 g/km

Contributo (euro)

0-20

6.000

21-70

2.500

 

b)  in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO2 g/km

Contributo (euro)

0-20

4.000

21-70

1.500

 

1032.  Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

1033.  Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1031.

1034.  Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

1035.  Ai fini di quanto disposto dal comma 1034, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.

1036.  Il contributo di cui al comma 1031 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

1037.  Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

1038.  Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

1039.  Dopo l'articolo 16-bis del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è inserito il seguente:

« Art. 16-ter. - (Detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica) - 1. Ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.

2. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.

3. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile ».

1040.  Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi 1031 e seguenti, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo di cui al comma 1031 e della detrazione di cui al comma 1039.

1041.  Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1031 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.

1042.  A decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO2 g/km

Imposta (euro)

161-175

1.100

176-200

1.600

201-250

2.000

Superiore a 250

2.500

 

1043.  L'imposta di cui al comma 1042 è altresì dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato.

1044.  L'imposta di cui al comma 1042 non si applica ai veicoli per uso speciale di cui all'allegato II, parte A, punto 5, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007.

1045.  L'imposta di cui al comma 1042 è versata, dall'acquirente o da chi richiede l'immatricolazione, con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso in materia di imposte sui redditi.

1046.  Fino al 31 dicembre 2020 il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro del veicolo per la determinazione del contributo di cui al comma 1031 e dell'imposta di cui al comma 1042 è relativo al ciclo di prova NEDC, come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del medesimo veicolo.

1047.  Al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure di cui ai commi 1031 e seguenti è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un sistema permanente di monitoraggio, che si avvale anche delle informazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


 

 

I commi da 1031 a 1047 introducono disincentivi, sotto forma di imposta, per l’acquisto di autovetture nuove con emissioni di CO2 superiori ad una certa soglia e contestualmente incentivi, sotto forma di sconto sul prezzo, per l’acquisto di autovetture nuove a basse emissioni.

 

Il comma 1031 viene a introdurre, in via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021, un contributo tra i 1.500 e i 6.000 euro per chi acquisti, anche in locazione finanziaria e immatricoli in Italia un autoveicolo nuovo, sempre di categoria M1, caratterizzato da base emissioni inquinanti, inferiori a 70 g/KM, quindi sostanzialmente per i veicoli totalmente elettrici o ibridi.

 

L’ammontare del contributo è differenziato sulla base di due fasce di emissioni e della circostanza per cui l'acquisto avvenga contestualmente alla consegna per la rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4.

 

Di seguito si riporta la tabella relativa al contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro in caso di contestuale rottamazione:  

 

 

Emissioni di

CO2 g/KM

CONTRIBUTO (euro)

0-20

6.000

21-70

2.500

 

In assenza di rottamazione il contributo è invece pari a:

 

Emissioni di

CO2 g/KM

CONTRIBUTO (euro)

0-20

4.000

21-70

1.500

 

Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi alla medesima persona intestataria del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto. In caso di locazione finanziaria del nuovo veicolo, quello consegnato per la rottamazione deve risultare intestato all'utilizzatore o a un familiare da almeno dodici mesi (comma 1032). Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione (comma 1033).

Entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il mancato riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista (comma 1034). A tal fine il venditore è tenuto a consegnare i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. Tali veicoli non possono essere rimessi comunque in circolazione (comma 1035).

Ai sensi del comma 1036 il contributo viene corrisposto mediante sconto sul prezzo di acquisto dal venditore all’acquirente, e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

 

Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano detto importo come credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le disposizioni dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 e senza applicazione dei limiti per le compensazioni stabiliti dall’articolo 34 della legge n. 388/2000 e dall’articolo l, comma 53, della legge 244 del 2007, presentando esclusivamente il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle entrate (comma 1037). È fatto obbligo alle imprese costruttrici o importatrici di conservare copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita (comma 1038).

 

 

Il nuovo comma 1039 prevede poi una nuova detrazione fiscale per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati a energia elettrica. In particolare, tale disposizione modifica il decreto legge n. 63 del 2013, inserendo un articolo aggiuntivo (16-ter) relativo alla disciplina di tale detrazione, riconosciuta ai contribuenti rispetto all'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 in relazione all'acquisto o posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici.

La detrazione:

§  è ripartita in dieci quote annuali di pari importo;

§  è riconosciuta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute;

§  è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.   

 

Per la disciplina applicativa dell’incentivo e della detrazione si rinvia all’emanazione di un decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti e con il Ministero dell’economia e finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (comma 1040). Si fa in particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo di cui al (nuovo) comma 1031 e della detrazione d'imposta di cui al (nuovo) comma 1039. Il limite complessivo di spesa, che costituisce limite per la concessione del beneficio risulta pari a 60 milioni di euro per il 2019 e a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai sensi del comma 1041, per l’erogazione del contributo viene infatti istituito un apposito Fondo presso il Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Per il monitoraggio delle misure descritte nei commi 1031 e seguenti è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un sistema permanente di monitoraggio, che si avvale delle informazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 1047).

 

 

Il comma 1042 istituisce, a decorrere dal 1° marzo 2019 (e non già dal 1° gennaio, come previsto dal comma 611 sostituito) e fino al 31 dicembre 2021, un’imposta parametrata al numero dei grammi di biossido di carbonio (CO2) emessi per chilometro, a carico di chi acquisti, anche in locazione finanziaria, e immatricoli in Italia- inclusi, ai sensi del comma 1043, anche i veicoli già immatricolati in altri Stati che vengano reimmatricolati in Italia- un veicolo nuovo di categoria M1, quindi un’autovettura (veicolo a motore destinato al trasporto di persone, avente al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) con emissioni di CO2 superiori a 160 CO2 g/km.  Viene così rimodulato l'importo da versare in base a 4 fasce di emissioni, indicate nella tabella riportata nella norma:

 

 

Emissioni di

CO2 g/KM

IMPOSTA (euro)

161-175

1.100

176-200

1.600

201-250

2.000

>250

2.500


Il nuovo comma 1044 viene a prevedere che l'imposta non sia applicata ai veicoli per uso speciale di cui all'allegato II, parte A, punto 5 della direttiva 2007/46/CE: camper, veicoli blindati, ambulanze, auto funebri, veicoli con accesso per sedia a rotelle, caravan, gru mobili, carrelli "dolly", rimorchi per trasporto eccezionale e altri veicoli per uso speciale che non rientrano in nessuna delle precedenti definizioni.

 

Circa le modalità di versamento, si prevede (comma 1045) che l’imposta venga versata dall’acquirente o da chi richiede l’immatricolazione, in base agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso in materia di imposte sui redditi.

 

Ai fini della determinazione del contributo, il (nuovo) comma 1046 prevede che, fino al 31 dicembre 2020, il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro sia quello  relativo al ciclo di prova NEDC (New European Driving Cycle), cioè il vecchio sistema di calcolo delle emissioni. Il dato di stima viene riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione di ciascun veicolo ed è quello da utilizzare per determinare il contributo.

Il ciclo NEDC è costituito dalla ripetizione di quattro cicli "urbani", a una velocità massima di 50 km/h e uno extraurbano, alla velocità massima di 120 km/h e per stimare i livelli di emissioni inquinanti dei veicoli e per il consumo di carburante.

Il ciclo NEDC è stato sostituito, a decorrere dal 1° settembre 2017 per i nuovi modelli di auto e dal 1° settembre 2018 per tutte le nuove immatricolazioni, dal nuovo test denominato WLTP (procedura mondiale di prova per veicoli leggeri) per la misurazione delle emissioni di CO2, degli altri inquinanti (ossido di azoto e particelle PM) e dei consumi di carburante.

 

Il regolamento (CE) n. 443/2009 definisce con precisione i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove, al fine di ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri, fissando un obiettivo di 95 g CO2/Km come livello medio di emissioni per il nuovo parco auto europeo da raggiungere nel 2021. L'Unione europea ha avviato a tale fine, dal 2010 un monitoraggio dell'emissione media di CO2. Le emissioni medie erano di 186 g/Km nel 1995 e sono scese a 161 g/Km nel 2005; i dati del monitoraggio hanno mostrato dal 2010 una riduzione delle emissioni medie di 22 g/km. L'emissione media di CO2 nel 2015 è stata di 119,6 g/Km. Nel 2017 l'emissione media delle nuove auto immatricolate è stata di 118,5 g/km, in aumento di 0,4 g/km rispetto alla media del 2016. A fine 2017, 17 Paesi su 28 dell'UE hanno registrato un valore emissivo medio in aumento rispetto al 2016.

L'obiettivo di emissioni fu introdotto quando era in vigore il test per le emissioni c.d. NEDC (Direttiva EU 90/C81/01), il quale è stato ora sostituito (dal 1° settembre 2017 per i nuovi modelli di auto e dal 1° settembre 2018 per tutte le immatricolazioni) dal nuovo test per la misurazione delle emissioni di CO2, degli altri inquinanti (ossido di azoto e particelle PM) e dei consumi di carburante denominato WLTP (procedura mondiale di prova per veicoli leggeri), molto più accurato e realistico con riferimento alle reali condizioni di guida rispetto alla misurazione delle emissioni usata in precedenza. L'attuale test WLTP rende pertanto più difficile per l'industria il raggiungimento dell'obiettivo dei 95 gCO2/km e di quelli successivi che saranno stabiliti.

Nella Comunicazione "L'Europa in movimento", COM(2017) 283 final), del maggio 2017, la Commissione UE disegna un'agenda UE per una transizione verso una mobilità pulita competitiva e interconnessa, concentrandosi sul contributo fondamentale che il trasporto su strada deve fornire.

A novembre 2017 è stato quindi pubblicato dalla Commissione europea il secondo pacchetto mobilità, che include una proposta di regolamento sulla riduzione delle emissioni di CO2 post-2021, per le autovetture ed i veicoli commerciali leggeri, in particolare prevedendo una ulteriore riduzione delle emissioni del 15% al 2025 rispetto al target del 2021 e una riduzione delle emissioni del 30% al 2030 rispetto al target del 2021.  Al Consiglio europeo del 9 ottobre 2018, i Ministri dell'ambiente degli Stati membri dell'UE hanno concordato un ulteriore abbattimento delle emissioni di CO2 del 15% al 2025 e del 35% al 2030 per le vetture. Il Parlamento europeo aveva votato il 3 ottobre 2018 a favore di una riduzione maggiore delle emissioni (rispettivamente al 20% ed al 40%) prevedendo anche un "malus" fino ad un 5% in più per i costruttori, in caso di mancato raggiungimento di una quota imposta di auto e VCL elettrici (ZLEV: Zero e Low Emission Vehicle) sul totale venduto (20% al 2025 e 35% al 2030). Il Consiglio ha però concordato, solo per le autovetture, sull'applicazione di un moltiplicatore pari a 2 agli ZLEV venduti dai costruttori, nei Paesi dove la media di questi veicoli è inferiore del 60% alla media europea di ZLEV al 2021.

Sono attualmente in corso i negoziati tra Consiglio, Parlamento e Commissione UE per stabilire la soglia finale del taglio di emissioni che costituirà la posizione UE nell'ambito della prossima COP24, il vertice delle Nazioni Unite sul clima, in programma il 13-14 dicembre 2018 in Polonia.

L'accordo definitivo tra Commissione, Parlamento e Consiglio è previsto a inizio 2019.

L'International Transport Forum dell'OECD ha in corso numerose iniziative di studio sul ruolo dei trasporti nella decarbonizzazione. Tra queste l'iniziativa Decarbonizing Transport, lanciata nel 2016, che riunisce oltre 70 governi, organizzazioni internazionali (tra cui OECD,  Banca Mondiale), istituzioni (tra cui la Commissione europea, Commissioni dell'ONU, il network POLIS di città e regioni), fondazioni, organizzazioni di settore e aziende (automobilistiche e non). L'Iniziativa sta valutando le varie misure di riduzione delle emissioni, identificando un catalogo di possibili opzioni per i responsabili decisionali verso una mobilità ad emissioni zero, senza sostenere a priori misure o politiche specifiche, ma partendo dai dati che mostrano che i cambiamenti climatici non possono essere fermati senza la decarbonizzazione dei trasporti, in quanto il settore del trasporto emette circa il 23% della CO2 legata all'energia che alimenta il riscaldamento globale.

 

 


 

Articolo 1, comma 1048
(Riduzione della tassa automobilistica per i veicoli storici)

 


1048.  All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento.

1-ter. L'onere derivante dal comma 1-bis è valutato in 2,05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 ».


 

 

Il comma 1048 prevede la riduzione della tassa automobilistica nella misura del 50% per i veicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra 20 e 29 anni

 

Nello specifico viene modificato l’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che attualmente esenta dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a partire dal trentesimo anno dalla loro costruzione. La norma in commento introduce un nuovo comma 1-bis a tale articolo 63, che dispone la riduzione del 50% della tassa per i veicoli (si tratta di autoveicoli e motoveicoli) che abbiano un’anzianità compresa tra 20 e 29 anni, a condizione che siano in possesso del certificato di rilevanza storica e che il riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione. La norma in commento introduce pertanto un’agevolazione per veicoli che avendo anzianità inferiore a trenta anni ancora non possono usufruire dell’esenzione totale dalla tassa automobilistica.

Il certificato di rilevanza storica è disciplinato dall'articolo 4 del decreto ministeriale 17 novembre 2009 (“Disciplina e procedure per l'iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonché per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica”) ed attesta la data di costruzione, la marca, il modello e le caratteristiche tecniche del veicolo, con specifica indicazione di tutte quelle utili per la verifica dell'idoneità alla circolazione, la sussistenza ed elencazione delle originarie caratteristiche di fabbricazione, nonché la specifica indicazione di quelle modificate o sostituite.

Il certificato è rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), che rientrino nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.

 

Il nuovo comma 1-ter che viene introdotto al citato articolo 63 della legge 342/2000 quantifica l'onere derivante dal comma 1-bis in 2,05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.


 

Articolo 1, commi 1049 e 1050
(Attività di revisione dei veicoli adibiti a trasporto di merci)

 


1049.  All'articolo 80, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t » sono sostituite dalle seguenti: « o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) ».

1050.  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, dà attuazione alle modifiche apportate dal comma 1049 nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.


 

 

I commi 1049 e 1050 consentono l’affidamento in concessione alle imprese di autoriparazione delle attività di revisione dei veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate per trasporto di merci non pericolose o deperibili.

 

Nello specifico, si modifica l’articolo 80, comma 8, del Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), che prevede attualmente la possibilità per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di affidare in concessione quinquennale le revisioni relative a veicoli a motore che contengano al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione.

Il comma 1049 estende la possibilità di affidare in concessione quinquennale alle suddette imprese di autoriparazione anche le revisioni dei veicoli a motore con massa a pieno carico superiore a 3,5 t, se tali veicoli siano destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP).

Il richiamato comma 8 prevede altresì che tali imprese debbano essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione  di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.

 

Il comma 1050 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotti con proprio decreto i provvedimenti necessari alla attuazione delle modifiche sopra indicate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.

 

 


 

Articolo 1, comma 1051
(Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento - PREU)

 


1051.  Le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono incrementate, rispettivamente, di 1,35 per gli apparecchi di cui alla lettera a) e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b) a decorrere dal 1° gennaio 2019. La percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 68 per cento e all'84 per cento, rispettivamente, per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le operazioni tecniche per l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

Il comma 1051 incrementa a decorrere dal 1° gennaio 2019 dell’1,35 e dell’1,25 per cento le aliquote del prelievo erariale unico (PREU) applicabili rispettivamente agli apparecchi cosiddetti new slot e videolottery.

 

La norma incrementa il prelievo erariale unico (PREU) applicabile agli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito identificati dall'articolo 110, comma 6, lettera a), i cosiddetti amusement with prizes (AWP o new slot) e lettera b), le cosiddette videolottery (VLT), del regio decreto n. 773 del 1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

 

Più precisamente, si tratta degli apparecchi dotati di attestato di conformità rilasciato dal Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, slot machine, e di quelli facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, videolottery.

 

Si ricorda che, da ultimo, l’articolo 9, comma 6, del decreto legge n. 87 del 2018 (cd. decreto dignità), convertito con legge n. 96 del 2018, ha aumentato la misura del prelievo erariale unico sui predetti apparecchi, fissando le aliquote nella seguente modalità:

§  al 19,25 per cento (AWP) e al 6,25 per cento (VLT) dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018;

§  al 19,6 per cento (AWP) e al 6,65 per cento (VLT) dal 1° maggio 2019;

§  al 19,68 per cento (AWP) e al 6,68 per cento (VLT) dal 1° gennaio 2020,

§  al 19,75 per cento (AWP) e al 6,75 per cento (VLT) dal 1° gennaio 2021

§  al 19,6 per cento (AWP) e al 6,6 per cento (VLT) dal 1° gennaio 2023.

 

La norma in esame incrementa pertanto le predette aliquote di un ulteriore 1,35 per cento per i cosiddetti amusement with prizes (AWP o new slot) e dell’1,25 per cento per le cosiddette videolottery (VLT) a decorrere dal 1° gennaio 2019.

 

Con una seconda modifica, viene fissata inoltre la percentuale minima destinata alle vincite (pay-out) rispettivamente al 68 per cento per gli AWP e all'84 per cento per le VLT, specificando che le operazioni tecniche per l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincita devono essere concluse entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2019.

 


 

Articolo 1, comma 1052
(Imposta unica giochi a distanza e scommesse)

 


1052.  A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è stabilita:

a)  per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza, nella misura del 25 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;

b)  per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, nelle misure del 20 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;

c)  per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura del 22 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.


 

 

Il comma 1052 stabilisce che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse sia applicata ai giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza, fissando la relativa aliquota. Viene inoltre modificata l'aliquota applicata alle scommesse a quota fissa diverse da quelle ippiche, differenziando fra quelle per cui la raccolta avviene su rete fisica e quelle per cui la raccolta avviene a distanza, nonché l'aliquota per le scommesse a quota fissa su eventi simulati.

 

Il comma 1052 modifica il decreto legislativo n. 504 del 1998, il quale disciplina l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero (articolo 1 del decreto legislativo).

 

La base imponibile per i concorsi pronostici è costituita dall'ammontare della somma corrisposta dal concorrente per il gioco al netto di diritti fissi e compensi ai ricevitori, mentre per le scommesse è costituita dall'ammontare della somma giocata per ciascuna scommessa (articolo 2).

 

Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse (articolo 3).

 

L'articolo 4 stabilisce le aliquote, differenziate per i concorsi pronostici (26,80 per cento) e per diverse categorie di scommesse a totalizzazione (20 per cento) e a quota fissa (con aliquote che variano fra il 2 e l'8 per cento su eventi diversi dalle corse dei cavalli e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori). Per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore e a quota fissa (salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 498, della legge di bilancio 2005) l'aliquota è pari al 15,70 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa.

 

Il comma in esame prevede che, a decorrere dal l° gennaio 2019, l'imposta unica sia stabilita:

 

a) per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza, nella misura del 25 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;

b) per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, nelle misure del 20 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;

c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura del 22 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.

 

 

 


 

Articolo 1, commi 1053 e 1054
(Proroga della rideterminazione del valore
di acquisto dei terreni e delle partecipazioni)

 


1053.  All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2019»;

b)  al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019»;

c)  al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019».

1054. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 1053 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari all'11 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1° gennaio 2019, e al 10 per cento per le partecipazioni che, alla medesima data, non risultano qualificate e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata al 10 per cento.


 

 

Per effetto dei commi 1053-1054 viene prorogata la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva.

 

Gli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) hanno introdotto la possibilità di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti da persone fisiche e società semplici alla data del 1° gennaio 2002, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (testo unico delle imposte sui redditi - TUIR).

 

Il valore da assumere in luogo del costo o valore di acquisto deve essere determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da specifiche categorie di soggetti. Il valore così rideterminato è assoggettato un’imposta sostitutiva.

Il decreto legge n. 282 del 2002 ha poi riaperto i termini per la rivalutazione dei suddetti valori, applicandola a partecipazioni e terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2003. In seguito, i termini sono stati riaperti annualmente sino alla proroga contenuta nella disposizione in esame (comma 1053) che consente di effettuare la rivalutazione per le partecipazioni in società non quotate e per i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2019.  Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2019. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2019.

 

Il comma 1054 ridetermina il valore delle aliquote per la determinazione dell'imposta sostitutiva. Detta aliquota – a differenza delle passate edizioni della disciplina in esame – è pari all'11 per cento per le partecipazioni qualificate alla data del 1º gennaio 2019, e al 10 per cento per le partecipazioni non risultano qualificate. Per quanto riguarda la rideterminazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola, l'aliquota viene fissata al 10 per cento.

 

 


 

Articolo 1, comma 1055
(Abrogazione IRI)

 


1055.  In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017:

a)  al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

1)  all'articolo 23, comma 1, lettera g), le parole: « , nonché quelli di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo » sono soppresse;

2)  l'articolo 55-bis è abrogato;

3)  all'articolo 116:

3.1)  il comma 2-bis è abrogato;

3.2)  la rubrica è sostituita dalla seguente: « Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria »;

b)  il comma 548 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è abrogato.


 

 

Il comma 1055 dispone l'abrogazione dell'Imposta sul reddito d'impresa (IRI) dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018.

 

L'IRI è stata introdotta e disciplinata dalla legge di bilancio 2017 (commi 547 e 548, che ha a tal fine inserito nel TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. n. 917 del 1986, l’articolo 55-bis) come regime opzionale per le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria. L’esercizio di tale opzione comporta l'applicazione di un'aliquota del 24 per cento sugli utili trattenuti presso l'impresa. Si deducono dal reddito d'impresa le somme prelevate a carico degli utili (o delle riserve di utili) dall'imprenditore o dai soci, che vengono invece tassate secondo le ordinarie regole Irpef.  Scopo delle norme è incentivare il reinvestimento degli utili all'interno delle piccole e medie imprese. Il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 58) ha precisato il trattamento tributario spettante alle somme prelevate da riserve IRI in caso di fuoriuscita dal regime (anche a seguito della cessazione dell'attività). Per effetto della legge di bilancio 2018 (comma 1063), che ne ha differito di un anno l'applicazione, l'imposta è operativa dal 1° gennaio 2018. (per un'illustrazione della disciplina si veda il relativo tema dell'attività parlamentare sul sito della Camera e la scheda illustrativa dell’Agenzia delle Entrate).

Il regime opzionale IRI, in vigore dal 1° gennaio 2018, viene quindi abrogato a decorrere dal medesimo periodo d’imposta (ovvero quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017) e dunque con efficacia retroattiva, in deroga all’articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000).

L'abrogazione del regime IRI è stata illustrata nella Nota di aggiornamento al DEF 2018, in relazione all'introduzione di diverse misure di agevolazione per le piccole e medie imprese e per il reinvestimento degli utili, quali l'innalzamento delle soglie per il regime forfettario (per cui si veda la scheda di lettura dei commi 9 e 11 del disegno di legge in esame) e l’aliquota ridotta per l’imposta sui redditi di impresa, da applicare agli utili destinati all’acquisto di beni strumentali e alle nuove assunzioni (per cui si rinvia alla scheda di lettura dei commi 28-34).

 

Coerentemente la relazione tecnica ascrive effetti finanziari all’abrogazione in esame, in termini di competenza, già dall’anno 2018: in particolare, si stima un maggior gettito complessivo (somma algebrica tra minor gettito IRI e maggior gettito IRPEF) pari a 1.212,1 milioni di euro nel 2018, 1.231,3 milioni nel 2019 e 1.255,7 milioni dal 2020, mentre gli effetti di cassa decorrono dal 2019.

 


 

Articolo 1, commi 1056 e 1065
(Differimento della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti)

 


1056.  La deduzione della quota del 10 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, è differita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026.

1065. Ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 non si tiene conto delle disposizioni del comma 1056.


 

 

I commi dispongono il differimento, per gli enti creditizi e finanziari, della deduzione della quota del 10 per cento di componenti negative di reddito legate alla valutazione dei crediti. L'articolo 16 del decreto legge n. 83 del 2015, che ha stabilito la deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti, aveva fissato un piano per la deduzione delle eccedenze non portate in deduzione in sede di prima applicazione della disciplina. Per la quota relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, la deducibilità viene sospesa e trasferita alla fine del periodo precedentemente fissato.

 

Il comma 1056 dispone che la deduzione della quota del 10 per cento dell’ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 4 e 9 dell’articolo 16 del decreto legge n. 83 del 2015 per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, è differita al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026.

In particolare, l'articolo 16 del decreto legge n. 83 del 2015 ha stabilito la deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti di enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione, modificando l'articolo 106, comma 3, del TUIR. A seguito della novella, per gli enti creditizi e finanziari le svalutazioni e le perdite (nette) su crediti verso la clientela iscritti in bilancio e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio.

Il decreto aveva stabilito altresì che, in via transitoria, per il primo periodo di applicazione, le svalutazioni, le perdite (ad eccezione di quelle originate da cessione del credito), le rettifiche e le riprese di valore nette assoggettate all'imposta sul reddito e all'imposta regionale sull'attività produttiva (IRAP) fossero deducibili nei limiti del 75 per cento e che l'eccedenza fosse deducibile pro quota nei successivi esercizi, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025. Il comma in esame, pertanto, sospende la quota dell'eccedenza relativa agli esercizi passati che gli enti creditizi e finanziari avrebbero potuto portare in deduzione nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, per trasferirla alla fine del periodo precedentemente fissato.   

 

Il comma 1065 stabilisce che il differimento disposto dal comma 1056 non incide sulla determinazione dell’acconto dell’imposta sul reddito delle società e dell’IRAP dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

 

 

 


 

Articolo 1, commi 1057-1064
(Incentivi rottamazione per acquisto veicoli non inquinanti)

 


1057.  A coloro che, nell'anno 2019, acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3 e che consegnano per la rottamazione un veicolo delle medesime categorie di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi, è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1 e 2.

1058.  Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

1059.  I veicoli usati di cui al comma 1058 non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

1060.  Il contributo di cui al comma 1057 è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

1061.  Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

1062.  Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

a)  copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

b)  copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;

c)  originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 1058.

1063.  Per la concessione del contributo di cui al comma 1057 è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2019. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Agli oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

1064.  Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi 1057 e seguenti.


 

 

I commi da 1057 a 1064 recano incentivi economici per la rottamazione di veicoli di potenza inferiore o uguale a 11kW (categorie L1e e L3e) e il contestuale acquisto in Italia, anche in locazione finanziaria, di veicoli elettrici o ibridi nuovi di fabbrica.

 

 

Con l'obiettivo di incentivare l'acquisto di veicoli ecologici ed eliminare progressivamente dalla circolazione i mezzi di trasporto più inquinanti, il comma 1057 riconosce a chi acquista, nel 2019, in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11kW, delle categorie L1e e L3e e che consegnino per la rottamazione un veicolo delle medesime categorie di cui siano proprietari o utilizzatori (in caso di locazione finanziaria, da almeno 12 mesi) un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto sino ad un massimo di 3.000 euro qualora il veicolo consegnato per la rottamazione appartenga di categoria 0, 1 e 2.

 

I veicoli della categoria L1e comprendono i veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h; I veicoli della categoria L3e comprendono i veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (art. 47 C. d. S).

 

Si ricorda che, nella legislazione vigente, sono previste esenzioni o riduzioni della tassa automobilistica (bollo auto) per i veicoli elettrici, per quelli alimentati esclusivamente a GPL o gas metano, e per quelli con alimentazione ibrida. Sulla materia la competenza legislativa spetta alle Regioni, pertanto tali agevolazioni non sono uniformi su tutto il territorio nazionale.

 

L'articolo 20 del D.P.R. n. 39 del 1959 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) prevede l'esenzione dal bollo per cinque anni per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, nuovi azionati da motore elettrico. Molte Regioni prevedono, per il periodo successivo al quinquennio di esenzione, la riduzione del bollo per gli autoveicoli elettrici a un quarto di quello previsto per i veicoli a benzina (mentre per i motocicli ed i ciclomotori la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero). Per gli autoveicoli omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano, molte Regioni prevedono la riduzione della tassa automobilistica a un quarto di quella prevista per i corrispondenti veicoli a benzina. Per le autovetture ibride (a doppia alimentazione benzina/metano o GPL, ovvero benzina/elettrica o idrogeno) alcune Regioni prevedono una esenzione limitata nel tempo (tre o cinque anni), altre Regioni prevedono una riduzione del bollo che va calcolato in base alla sola potenza del motore termico e non a quella complessiva del veicolo. Alcune Regioni, infine, prevedono una esenzione per un limitato periodo a favore degli autoveicoli sui quali viene installato un impianto per l'alimentazione a GPL o metano.

 

Si ricorda che nella XVII legislatura sono state adottate varie disposizioni in materia di mobilità sostenibile, tra le quali le misure previste nelle tre leggi di bilancio 2016, 2017 e 2018.

Nella legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), si segnala il comma 866 che prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo finalizzato all'acquisto diretto nonché alla riqualificazione elettrica o al noleggio di mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, anche per garantire l'accessibilità alle persone a mobilità ridotta. Ai sensi del comma 866, sul Fondo sono affluite le risorse disponibili di cui all'art. 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successivi rifinanziamenti (in Tabella E della legge 190/2014), pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, e sono stati assegnati, sempre in base al comma 866, 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni di euro per l'anno 2022. Per il differimento (al 1° gennaio 2017) dell'applicabilità delle disposizioni di tale comma 866 è intervenuto l'art. 7, comma 11-quater, del D.L. 210/2015. In attuazione del comma 866 sono stati emanati due decreti ministeriali di riparto dei fondi (D.M. 10 giugno 2016, n. 209, e D.M. 28 ottobre 2016, n. 345), nonché il D.M. 23 gennaio 2017, n. 25, di individuazione di modalità innovative e sperimentali per il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, in particolare per le persone a mobilità ridotta.

La legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'articolo 1, commi 613-615, istituisce un piano strategico della mobilità sostenibile, incrementando le risorse attribuite al Fondo istituito dal citato comma 866 della legge di stabilità 2016 (nella misura di 200 milioni di euro per il 2019 e di 250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033), estendendone le finalità. Il Piano strategico in questione è destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali nonché degli orientamenti e della normativa europea. Nell'ambito del piano si prevede inoltre un programma di interventi finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, per il quale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Finanziamenti per la mobilità sostenibile sono altresì previsti dal comma 140, che ha istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, rifinanziato per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033 dal comma 1072 della legge di bilancio 2018), per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.C.M. 21 luglio 2017 recante "Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese". In base a tale decreto, al settore "trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie" sono destinati complessivamente circa 19,4 miliardi di euro nel periodo 2017-2032.

La legge di bilancio 2018 (comma 71) ha previsto la possibilità di destinare fino a 100 milioni di euro delle risorse già disponibili del Fondo per il rinnovamento del parco mezzi del trasporto pubblico locale e regionale, per ciascuno degli anni 2019-2033 (cioè delle risorse stanziate dal comma 613 della legge di stabilità 2017, che hanno incrementato il Fondo istituito dal comma 866 della legge di stabilità 2016), a progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile, finalizzati all'introduzione di mezzi su gomma o imbarcazioni ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, che siano presentati dai comuni e dalle città metropolitane. Alle stesse finalità possono essere destinate anche le risorse già stanziate per la competitività delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto.

 

Il comma 1058 stabilisce in capo al venditore del veicolo nuovo, l'obbligo di consegnare quello usato ricevuto dall'acquirente a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al DPR n. 358 del 2000[68]. Si stabilisce che il predetto obbligo debba essere ottemperato entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena il non riconoscimento del contributo. Il successivo comma 1059 vieta di rimettere in circolazione i veicoli resi e dispone che vengano avviati alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati, ai fini della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

Il comma 1060 precisa che la corresponsione del contributo da parte del venditore avviene mediante compensazione con il prezzo di acquisto del nuovo veicolo.

Il comma 1061 stabilisce che le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsino al venditore l'importo del contributo, recuperandolo sotto forma di credito di imposta per il versamento delle ritenute IRPEF operate in qualità di sostituto di imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IVA, dovute - anche in acconto - per l'esercizio in cui viene richiesto al PRA l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

Il comma 1062 introduce in capo alle imprese costruttrici o importatrici, l'obbligo di conservare specifica documentazione fino al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di emissione della fattura di vendita del nuovo veicolo, nonché di trasmettere tale documentazione al venditore. L'obbligo di conservazione riguarda i seguenti documenti: copia della fattura di vendita e atto di acquisto; copia del libretto, della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in assenza, copia dell'estratto cronologico; l'originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dal citato sportello telematico dell'automobilista.

Per la concessione del contributo in esame, il comma 1063 autorizza la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2019. Si prevede, altresì, che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della Legge n. 196 del 2009.

 

Si ricorda, infine che il citato articolo 17 della L. n. 196 del 2009, nel disciplinare la Copertura finanziaria delle leggi, stabilisce al, comma 13, che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assuma tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del D. Lgs. n. 165 del 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

 

Infine il comma 1064 demanda a un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, la disciplina attuativa delle disposizioni recate dai commi esaminati.

 


 

Articolo 1, comma 1066
(Rideterminazione dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni)

 


1066. La percentuale della somma da versare nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è elevata all'85 per cento per l'anno 2019, al 90 per cento per l'anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021.


 

 

Il comma 1066 eleva la misura dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni, che viene innalzato dal 59 all'85 per cento per l'anno 2019, al 90 per cento per l'anno 2020 e infine fissato al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021.

 

 

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 1216 del 1961, gli assicuratori debbono versare all'ufficio del registro, entro il mese solare successivo, l'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare, nonché eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente. Il successivo comma 1-bis dispone altresì che, entro il 16 novembre di ogni anno, gli assicuratori versino a titolo di acconto una somma pari a una percentuale dell'imposta dovuta per l'anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. A partire dal successivo mese di febbraio, l'acconto può essere scomputato dai versamenti mensili previsti dal comma 1.

 

Il comma in esame eleva la percentuale dell'imposta dovuta per l'anno precedente che deve essere versata dagli assicuratori, a titolo di acconto, entro il 16 novembre di ogni anno. La quota, già elevata dall’articolo 1, commi 991 e 992 della legge di bilancio 2018, viene elevata dal 59 per cento all'85 per cento per l'anno 2019, dal 74 per cento al 90 per cento per l'anno 2020 e viene infine fissata al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021. 

 


 

Articolo 1, commi 1067-1069
(Deducibilità delle perdite su crediti in sede
di prima applicazione dell’IFRS 9)

 


1067. Per i soggetti che applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell'International financial reporting standard (IFRS) 9, iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo IFRS 9, nei confronti della clientela, sono deducibili dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle società per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi.

1068. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i componenti di cui al comma 1067 del presente articolo relativi ai crediti verso la clientela sono deducibili dalla base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi.

1069. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 1067 e 1068 si applicano in sede di prima adozione dell'IFRS 9 anche se effettuata in periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore della presente legge.


 

 

I commi dal 1067 al 1069 stabiliscono che i componenti reddituali derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione delle perdite su crediti di cui allo standard internazionale IFRS 9, iscritti in bilancio da enti creditizi e finanziari in sede di prima adozione del medesimo principio, sono deducibili dalla base imponibile dell’imposta sul reddito delle società e dell'IRAP per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo d’imposta di prima adozione dell’IFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi d’imposta successivi.

 

La valutazione contabile del deterioramento delle attività creditizie è una delle fondamentali problematiche che hanno caratterizzato la gestione di banche e altri intermediari finanziari durante la crisi finanziaria iniziata nel biennio 2007-2009. Per evitare che la registrazione delle perdite sia tardiva e non in grado di stimare l'effettiva erosione del valore degli attivi, nel 2014 l’International accounting standards board (IASB) ha pubblicato il documento "IFRS 9 Financial instruments", comprendente un nuovo standard contabile per gli accantonamenti per perdite su crediti.

Il modello contabile per la rilevazione delle perdite su crediti utilizzato fino al 1° gennaio 2018, comunemente definito come “incurred loss model” (modello basato sulle perdite subite), richiedeva la contabilizzazione delle perdite su crediti subite alla data di chiusura del bilancio, e non delle probabili perdite future. Il nuovo standard IASB è invece basato sulle “perdite attese su crediti” e ha sostituito il precedente proponendo un approccio incentrato sulla probabilità di registrare perdite future su crediti.

Le novità derivanti dall'introduzione, a far data dal 1° gennaio 2018, del principio internazionale IFRS 9 comportano, pertanto, che i valori contabili delle attività deteriorate per l'esercizio in corso debbano essere calcolati considerando non più le perdite creditizie registrate, come richiesto dal previgente IAS 39, bensì le perdite creditizie attese (expected credit losses, ECL), proiettando tale stima sull’intera durata residua dell’attività stessa. Tali perdite attese sono oggetto di periodica revisione determinando la rilevazione di rettifiche o riprese di valore.

Tale innovazione metodologica dovrebbe garantire una maggiore capacità del bilancio di rappresentare il deterioramento degli attivi e il relativo impatto patrimoniale.

 

In tale contesto, il comma 1067, stabilisce che i componenti reddituali derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell’International financial reporting standard (IFRS) 9, iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo IFRS 9, nei confronti della clientela, sono deducibili dalla base imponibile dell’imposta sul reddito delle società per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo d’imposta di prima adozione dell’IFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi d’imposta successivi.

 

Tali norme, che modulano la deducibilità dei componenti reddituali derivanti dall’applicazione degli standard contabili internazionali, si applicano agli enti creditizi e finanziari, per i quali le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono integralmente deducibili (ai sensi dell’articolo 106, comma 3 del TUIR).

 

Il comma 1068 estende la deducibilità all'IRAP disponendo che le banche, gli altri enti finanziari e le imprese di assicurazione possano dedurre i componenti negativi definiti dal comma 1067 relativi ai crediti verso la clientela dalla base imponibile ai fini dell’IRAP per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo d’imposta di prima adozione dell’IFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi d’imposta successivi.

Il comma 1069 chiarisce, infine, che, in deroga al principio dell’irretroattività delle norme tributarie stabilito dallo Statuto del Contribuente (articolo 3 della legge n. 212 del 2000) le norme introdotte si applicano in sede di prima applicazione del principio contabile IFRS9, ancorché effettuata prima dell’entrata in vigore del provvedimento in esame (dunque anche se applicato prima del 1° gennaio 2019).

 

 

 


 

Articolo 1, commi 1070 e 1071
(Facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali)

 


1070.  Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - (Facoltà di applicazione) -1. I soggetti di cui all'articolo 2 i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato hanno facoltà di applicare i princìpi contabili di cui al presente decreto».

1071.  I soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato possono avvalersi della facoltà di applicazione dei princìpi contabili internazionali ai sensi dell'articolo 2-bis del medesimo decreto legislativo n. 38 del 2005, introdotto dal comma 1070 del presente articolo, a decorrere dall'esercizio precedente all'entrata in vigore della presente legge.


 

 

I commi 1070 e 1071 in esame introducono la facoltà, anziché l'obbligo, per i soggetti non quotati di applicare i principi contabili internazionali.

 

Il comma 1070 inserisce nel decreto legislativo n. 38 del 2005 un nuovo articolo 2-bis volto a concedere la facoltà, anziché l'obbligo attualmente previsto, di applicare i principi contabili internazionali ad alcuni dei soggetti ? individuati dall'articolo 2 del medesimo articolo ? i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

 

Si ricorda che l’articolo 2 del D.Lgs. n. 38 del 2005 individua i soggetti cui si applicano i principi contabili internazionali, in ottemperanza alle disposizioni europee, le quali (articolo 4 del regolamento UE 1606/2002) dispongono che le società quotate applichino i principi contabili internazionali. In particolare, la norma comunitaria dispone che le società soggette al diritto di uno Stato membro redigano i loro conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali qualora, alla data del bilancio, i loro titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro.

Viene fatta salva la possibilità (successivo articolo 5) che gli Stati membri estendano l'applicazione di detti principi anche ad altre società, benché non quotati. L’Italia (articolo 2 del D.Lgs. n. 38 del 2005) ha esercitato detta opzione scegliendo di applicare i principi contabili internazionali alle scritture di una platea più ampia delle sole società quotate.

Ai sensi del richiamato articolo 2 D.Lgs. n. 38 del 2005, sono obbligati alla redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali:

§  le società quotate (cioè che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea);

§  le società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, sebbene non quotati in mercati regolamentati;

§  le banche, le società finanziarie italiane e le società di partecipazione finanziaria mista italiane che controllano banche o gruppi bancari; le SIM, le SGR, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento;

§  le società consolidate da quelle per le quali vige l'obbligo di adozione dei principi contabili, fatta eccezione per le società minori che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile;

§  le imprese di assicurazione quotate, ovvero quelle che redigono il bilancio consolidato del gruppo assicurativo (articolo 95 codice della assicurazioni private, D:Lgs. 209 del 2005). Ad essi si applica il relativo provvedimento IVASS (ex ISVAP) n. 3 del 13 luglio 2007, come successivamente modificato nel tempo.

 

Il comma 1071 consente ai predetti soggetti di cui all’articolo 2 del D.Lgs. n. 38 del 2005, ove non quotati (ovvero i cui titoli non sono ammessi a negoziazione su un mercato regolamentato) di avvalersi della facoltà di utilizzo dei predetti principi contabili internazionali a partire dall’esercizio di imposta precedente al 1° gennaio 2019 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame).

 

 


 

Articolo 1, comma 1072
(Bilanci capogruppo BCC)

 


1072.  All'articolo 38 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  la rubrica è sostituita dalla seguente: « Obblighi di redazione (articoli 2 e 42 della direttiva 86/635/CEE e articolo 2, paragrafo 10, della direttiva 2013/34/UE) »;

b)  dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Nel caso di gruppi bancari cooperativi di cui all'articolo 37-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la società capogruppo e le banche di credito cooperativo ad essa affiliate in virtù del contratto di coesione costituiscono un'unica entità consolidante ».


 

 

Il comma 1072 modifica la disciplina delle scritture contabili dei gruppi bancari cooperativi. Si chiarisce in particolare che, ai fini della redazione del bilancio consolidato, la società capogruppo e le banche facenti parte del gruppo bancario cooperativo costituiscono un’unica entità consolidante. Ne consegue che, nella redazione del bilancio consolidato, le poste contabili relative a capogruppo e banche affiliate siano iscritte con modalità omogenee

 

Più in dettaglio, le norme in esame apportano alcune modifiche all’articolo 38 del D.Lgs. n. 136 del 2015 sui bilanci di banche e intermediari finanziari.

 

Il decreto legislativo n. 136 del 2015 ha attuato nell’ordinamento nazionale la direttiva 2013/34/UE, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di banche e intermediari finanziari. Il decreto si applica a due distinte categorie di intermediari finanziari:

§  confidi minori e operatori di microcredito, che non sono tenuti alla redazione dei bilanci secondo le norme contabili internazionali IFRS (“intermediari non IFRS”);

§  intermediari finanziari e bancari tenuti alla redazione dei bilanci secondo i princìpi IFRS (“intermediari IFRS”). Si ricorda al riguardo che il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, esercitando le opzioni previste dal regolamento (CE) 1606/2002, prevede all’articolo 2 l’obbligo di utilizzare i princìpi contabili internazionali IFRS (International Financial Reporting Standards) per alcuni soggetti, tra cui le banche italiane e le società finanziarie individuate dalla legge. Tali soggetti, ai sensi del successivo articolo 3, devono redigere anche il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali.

 

In particolare, le norme in esame (comma 1072, lettera b), che aggiunge il comma 2-bis all’articolo 38 del D.Lgs. n. 136 del 2015) prevedono, nel caso di gruppi bancari cooperativi (costituiti ai sensi dell’articolo 37-bis del Testo Unico Bancario, D.Lgs. n. 385 del 1993), che la società capogruppo e le banche di credito cooperativo ad essa affiliate in virtù del contratto di coesione costituiscano un’unica entità consolidante. Di conseguenza, le relative poste contabili dell’attivo e del passivo sono iscritte a bilancio secondo criteri omogenei.

 

Si rammenta inoltre che il provvedimento in esame (commi 1070-1071) concede la facoltà di applicare i principi contabili internazionali ad alcuni soggetti, attualmente individuati tra quelli obbligati all’utilizzo di detti principi, ove non siano quotati (tra cui, per l’appunto, le banche non quotate).

 

In ordine alle banche di credito cooperativo, si ricorda in questa sede che il decreto-legge n. 18 del 2016 ne ha disposto una complessiva riforma, consentendo l'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo (BCC) solo agli istituti appartenenti ad un gruppo bancario cooperativo.

Il “gruppo bancario cooperativo” è il cardine della nuova disciplina (articolo 37-bis del TUB) ed ha al vertice una capogruppo bancaria, costituita in forma di società per azioni, con un patrimonio netto di almeno 1 miliardo. A valle fanno parte del gruppo sia le BCC affiliate alla capogruppo attraverso un “contratto di coesione” volto ad assicurare l’unità finanziaria e di governance del gruppo nel suo insieme, sia le altre società bancarie, finanziarie e strumentali, diverse da BCC, controllate dalla capogruppo. La riforma ha parallelamente innalzato i limiti del numero minimo di soci e il valore nominale della partecipazione detenibile da ciascun socio.

Successivamente, l'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2018 ha elevato da 90 a 180 il numero dei giorni utili per la stipula del contratto di coesione e per l'adesione al gruppo bancario cooperativo, di fatto allungando i tempi del completamento della riforma. Inoltre la quota del capitale della capogruppo detenuta dalle BCC aderenti è stata fissata almeno al 60 per cento; si è stabilito che i componenti dell'organo di amministrazione espressione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo devono essere almeno la metà più due. È stato inoltre specificato il carattere localistico delle BCC tra i parametri da rispettare nel contratto di coesione; è stato disciplinato il processo di consultazione sulle strategie del gruppo nonché il grado di autonomia delle singole BCC in relazione alla relativa classe di rischio.

Il decreto-legge n. 119 del 2018 (articolo 20-bis) ha modificato la disciplina delle banche di credito cooperativo costituite nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, consentendo loro di costituire, in alternativa al gruppo bancario cooperativo previsto dal Testo Unico Bancario, un sistema di tutela istituzionale, vale a dire un accordo di responsabilità contrattuale o previsto dalla legge, stipulato da un gruppo di banche, che tutela gli enti partecipanti e soprattutto ne garantisce la liquidità e la solvibilità. Lo stesso provvedimento (articolo 20-ter) ha esteso la vigilanza dell'autorità governativa anche alle società capogruppo dei gruppi bancari cooperativi. L'articolo 20 del provvedimento ha inoltre disciplinato l'istituto del gruppo IVA con riferimento ai gruppi bancari cooperativi chiarendo che il vincolo finanziario, la cui esistenza è presupposto per la costituzione del gruppo IVA, si considera sussistente anche tra i partecipanti al gruppo bancario cooperativo.

 

Per completezza si rammenta che il predetto articolo 38 del D.Lgs. n. 136 del 2015 individua i soggetti tenuti alla redazione del bilancio consolidato, e cioè:

a) gli intermediari IFRS che controllano un gruppo bancario, di SIM o finanziario e che non siano a loro volta controllati da intermediari tenuti a redigere il bilancio consolidato;

b) gli intermediari IFRS, diversi da quelli di cui alla lettera a), che controllano banche, SIM o società finanziarie non appartenenti a gruppi e che non siano a loro volta controllati da intermediari tenuti a redigere il bilancio consolidato;

c) gli intermediari IFRS, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, che controllano altre imprese e che non siano a loro volta controllati da intermediari tenuti a redigere il bilancio consolidato.

Le imprese controllate incluse nel consolidamento, le imprese sottoposte a controllo congiunto e le imprese collegate sono tenute a trasmettere tempestivamente all'intermediario tenuto a redigere il bilancio consolidato le informazioni richieste ai fini della redazione del bilancio consolidato.

 

Viene conseguentemente modificata la rubrica dell’articolo 38 (lettera a) del comma in esame) inserendovi il riferimento all’articolo 2 della direttiva 86/635/CEE.

Tale direttiva ha introdotto norme di armonizzazione dei conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari ed è stata recepita nell’ordinamento dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, provvedimento in gran parte ripreso dal D.Lgs. n. 136 del 2015, il quale ha contestualmente disposto l’abrogazione del D.Lgs. n. 87 del 1992 (salva una sua residua applicazione transitoria).

Con le modifiche in esame viene inserito nella rubrica il riferimento all’articolo 2 della direttiva 86/635/CEE, che ne definisce con precisione l’ambito applicativo, ivi compresi i casi in cui si esclude l’applicazione delle regole di armonizzazione dei bilanci delle banche.

 


 

Articolo 1, comma 1073
(Comunicazione non finanziarie delle grandi imprese)

 


1073.  Al fine di rafforzare la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni di cui alla direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, dopo le parole: «principali rischi,» sono inserite le seguenti: «ivi incluse le modalità di gestione degli stessi».


 

 

Il comma 1073 modifica la disciplina delle comunicazioni non finanziarie da parte di imprese e gruppi di grandi dimensioni. In particolare, viene specificato che l'informativa sui principali rischi che derivano dalle attività dell'impresa rispetto ai temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, deve avere ad oggetto anche le modalità di gestione dei medesimi rischi.

 

Si ricorda che il decreto legislativo n. 254 del 2016 ha recepito nell'ordinamento nazionale la direttiva 2014/95/UE relativa alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

Tale direttiva impone alle grandi imprese l’introduzione di una politica in materia di diversità applicata in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo relativamente ad aspetti quali, ad esempio, l'età, il sesso, o il percorso formativo e professionale, gli obiettivi di tale politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati nel periodo di riferimento.

Il considerando 18 al riguardo chiarisce che la diversità di competenze e di punti di vista dei membri degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza delle imprese favorisce una buona comprensione dell'organizzazione della società interessata e delle sue attività. Consente ai membri di detti organi di contestare in modo costruttivo le decisioni adottate dalla dirigenza e di essere più aperti alle idee innovative, lottando così contro l'omologazione delle opinioni dei membri, il cosiddetto fenomeno del «pensiero di gruppo». Contribuisce in tal modo all'efficace sorveglianza della dirigenza e a una governance efficiente dell'impresa. È pertanto importante per accrescere la trasparenza sulla politica in materia di diversità applicata. Consentirebbe di informare il mercato sulle pratiche di governo societario e pertanto contribuirebbe a creare una pressione indiretta sulle imprese per spingerle a diversificare la composizione del proprio consiglio.

 

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo, sono chiamate alla pubblicazione delle informazioni non finanziarie le società italiane quotate sui mercati regolamentati d’Italia o dell’Unione Europea, le banche, le assicurazioni e le imprese di riassicurazione, che superano una specifica soglia dimensionale.

Tale soglia è identificata con riferimento sia al numero medio di dipendenti, che deve risultare superiore a 500, che a parametri di bilancio. In particolare, deve risultare soddisfatta nel bilancio dell'ultimo esercizio, in alternativa, almeno una delle due seguenti condizioni:

1) totale dello stato patrimoniale pari ad almeno 20 milioni di euro;

2) totale di ricavi netti delle vendite e delle prestazioni di 40 milioni di euro.

 

Le società così identificate devono fornire al pubblico, a corredo della tradizionale rendicontazione finanziaria, una dichiarazione individuale di carattere non finanziario (articolo 3 del decreto legislativo 254 del 2016) che renda conto dei propri impatti ambientali, sociali e attinenti il personale, del rispetto dei diritti umani e del contrasto della corruzione attiva e passiva.

 

Fra le informazioni non finanziarie da fornire al pubblico specificamente identificate dall'articolo 3 del decreto legislativo 254 del 2016, rientrano i rischi generati e subiti nei vari ambiti di riferimento per le attività dirette, per i prodotti, per le politiche commerciali e, se rilevanti, per i rapporti di fornitura e subappalto.

La disposizione in esame prevede che l'informativa sui principali rischi derivanti dalle attività dell'impresa rispetto ai citati temi di carattere non finanziario debba avere ad oggetto anche le modalità di gestione dei medesimi rischi.

 

 


 

Articolo 1, commi 1074-1078
(Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati)

 


1074.  All'articolo 39-octies del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al comma 3, lettera a), le parole: «10,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11 per cento»;

b)  al comma 5:

1)  alla lettera a), le parole: «euro 25» sono sostituite dalle seguenti: «euro 30»;

2)  alla lettera b), le parole: «euro 30» sono sostituite dalle seguenti: «euro 32»;

3)  alla lettera c), le parole: «euro 120» sono sostituite dalle seguenti: «euro 125»;

c)  al comma 6:

1)  le parole: «euro 175,54» sono sostituite dalle seguenti: «euro 180,14»;

2)  è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico rideterminate, per l'anno 2019, ai sensi all'articolo 39-quinquies, il predetto onere fiscale minimo è pari al 95,22 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al “PMP-sigarette”».

1075.  Nell'allegato I al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla voce «Tabacchi lavorati», le aliquote indicate alle lettere b) e c) sono stabilite, rispettivamente, nella misura del 23,5 per cento e del 59,5 per cento.

1076.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tabella A «sigarette» allegata alla determinazione direttoriale del 25 gennaio 2018, prot. n. 11047/R.U., la tabella B «sigari» allegata alla determinazione direttoriale del 7 gennaio 2015, prot. n. 30/R.U., e le tabelle C «sigaretti» e D «tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette», allegate al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge.

1077.  All'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995 nonché le misure percentuali previste dal comma 3, lettera a), e dal comma 6, e gli importi di cui al comma 5 del medesimo articolo fino, rispettivamente, a 0,5 punti percentuali, a 2 punti percentuali e a euro 5»;

b)  dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. L'onere fiscale minimo di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, non può superare la somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al “PMP-sigarette” di cui all'articolo 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504»;

c)  al comma 3, secondo periodo, le parole: «alla misura percentuale» sono sostituite dalle seguenti: «alle misure percentuali».

1078. Le disposizioni del comma 1077 si applicano a decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico rideterminate, per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.


I commi da 1074-1078 aumentano la componente specifica per il calcolo dell'accisa complessiva delle sigarette e l'accisa minima applicabile ad altri tabacchi lavorati. Vengono inoltre incrementati l'onere fiscale minimo per le sigarette e le aliquote base per il calcolo delle accise per sigarette, sigari e sigaretti. 

 

In estrema sintesi, si ricorda che l’attuale struttura della tassazione dei tabacchi lavorati in Italia, armonizzata su base europea dalla direttiva 2011/64/UE e riformata dal decreto legislativo n. 188 del 2014 in attuazione della delega fiscale (legge n. 23 del 2014), prevede l’applicazione (tranne che per i tabacchi da inalazione senza combustione, assoggettati a un’accisa specifica per unità di prodotto) di un’accisa correlata al prezzo di vendita.

Con riferimento alla struttura delle accise sulle sigarette, la tassazione è di tipo misto, ovvero presenta:

§  una componente specifica, in cui la tassazione è calcolata come un ammontare fisso secondo la quantità di prodotto, uguale per tutti i prodotti indipendentemente dal prezzo; la base imponibile è definita in termini fisici, mentre l’aliquota è espressa in termini monetari;

§  una componente ad valorem, calcolata in percentuale rispetto ad un determinato parametro, generalmente il prezzo di vendita del prodotto. Per tale componente, dunque, la base imponibile è definita in termini monetari e l’aliquota viene definita come percentuale della base. Il riferimento adottato, a seguito della riforma del decreto legislativo n. 188 del 2014, è quello del “prezzo medio ponderato” di vendita per chilogrammo convenzionale.

Per le sigarette è altresì previsto un onere fiscale minimo, che tiene conto sia dell’accisa che dell’IVA.

Per i prodotti diversi dalle sigarette sono previste imposte di tipo ad valorem. È prevista, inoltre, un'accisa minima, espressa in termini monetari, rispetto a un quantitativo minimo corrispondente convenzionalmente a un chilogrammo di prodotto.

 

Ai sensi dell'articolo 39-octies, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1995 (testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative - di seguito "testo unico"), l’accisa globale sulle sigarette è dunque costituita dalla somma delle diverse componenti sopra illustrate, sulla cui determinazione quantitativa incide il comma 1074 dell'articolo in esame. In particolare, la componente specifica, cioè fissa per unità di prodotto, attualmente pari al 10,5 per cento della fiscalità complessiva (accisa più IVA) gravante sul prezzo medio ponderato delle sigarette (PMP sigarette), calcolato ai sensi dell’articolo 39-quinquies, comma 2 del testo unico, viene aumentata all'11 per cento.

 

Le ulteriori modifiche apportate dal comma 1074 all'articolo 39-octies, comma 3, del testo unico, sono volte ad accrescere:

§  l'accisa minima da 25 a 30 euro per chilogrammo convenzionale, con riferimento ai sigari;

§  l'accisa minima da 30 a 32 euro per chilogrammo convenzionale, con riferimento ai sigaretti;

§  l'accisa minima da 120 a 125 euro per chilogrammo convenzionale, con riferimento al tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;

§  l'onere fiscale minimo delle sigarette da 175,54 a 180,14 euro per chilogrammo convenzionale. Con riferimento all'onere fiscale minimo, viene inoltre stabilito che, a decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico (come rideterminate per l’anno 2019) il predetto onere fiscale minimo è pari al 95,22 per cento della somma dell’accisa globale e dell’imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al prezzo medio ponderato - PMP per le sigarette. 

 

Il comma 1075 stabilisce l'aliquota di base per il calcolo dell'accisa, aumentandola dal 59,1 al 59,5 per cento per le sigarette e dal 23 al 23,5 per cento per i sigaretti.

 

In conseguenza delle modifiche apportate dai precedenti commi, il comma 1076 sostituisce le tabelle del testo unico con quelle allegate al disegno di legge in esame.

 

Il comma 1077 modifica l'articolo 1 del richiamato decreto legislativo n. 188 del 2014. 

La lettera a) stabilisce che, con decreto del MEF, su proposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, possono essere variate le aliquote di base di cui al comma 1 dell’articolo 39-octies del testo unico accise, nonché le misure percentuali previste dal comma 3, lettera a), e dal comma 6, e gli importi di cui al comma 5 del medesimo articolo fino, rispettivamente, a 0,5 punti percentuali, a 2 punti percentuali e a euro 5.

La lettera b) inserisce all’articolo 1 il nuovo comma 2-bis, ai sensi del quale l’onere fiscale minimo di cui all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE, non può superare la somma dell’accisa globale e dell’IVA calcolate con riferimento al PMP sigarette di cui all’articolo 39-quinquies del testo unico.

La lettera c) contiene una modifica di coordinamento al comma 3, secondo periodo, dell’articolo 1, sostituendo le parole "alla misura percentuale" con "alle misure percentuali".

Il comma 1078, infine, dispone che le modifiche apportate dal comma 1077 si applicano a decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico rideterminate, per l’anno 2019, ai sensi all’articolo 39-quinquies del testo unico.

 

 


 

Articolo 1, comma 1079
(Deducibilità delle quote di ammortamento del valore
dell’avviamento e di altri beni immateriali)

 


1079.  Le quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate cui si applicano i commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, non ancora dedotte fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, sono deducibili per il 5 per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, per il 3 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, per il 10 per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, per il 12 per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, per il 5 per cento del loro ammontare complessivo nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e al 31 dicembre 2029. Restano ferme le quote di ammortamento previste precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, se di minore ammontare rispetto a quelle rideterminate in base alla disposizione del primo periodo; in tal caso, la differenza è deducibile nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2029.


 

 

Il comma 1079 rinvia al 2019 la possibilità di dedurre le quote di ammortamento del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate - DTA, cui si applicano le disposizioni del DL n. 225 del 2010 in materia di conversione in credito d’imposta, che non sono state ancora dedotte fino al periodo d’imposta 2017.

In particolare, la deducibilità di tali componenti si articola dal 2019 al 2029 con percentuali individuate puntualmente dalle norme in esame in deroga alla disciplina generale. Per il 2018 non viene concessa alcuna deducibilità.

 

 

Si ricorda che le divergenze tra la normativa civilistica per la redazione del bilancio e la normativa fiscale per la determinazione della base imponibile possono far emergere una differenza tra risultato economico e reddito imponibile in un determinato esercizio. Tale differenza è temporanea quando è destinata ad annullarsi negli esercizi successivi. Nel caso in cui alla differenza temporanea consegua il pagamento anticipato di un'imposta rispetto all'esercizio di competenza, nel conto economico e nello stato patrimoniale vengono registrate delle poste di "rettifica" che hanno lo scopo di riconciliare l'imposta dovuta a fini fiscali con quella di competenza. Le attività per imposte anticipate rappresentano la voce contabile che, nello stato patrimoniale del bilancio, compensa la voce dei debiti tributari per la quota di competenza di esercizi futuri. Per approfondimenti cfr. Raoli, E., "La contabilizzazione e lo "storno" delle attività per imposte anticipate", Documento di ricerca, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 2 luglio 2018.

L'articolo 2, commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter, della legge n. 225 del 2010 consente di trasformare in credito d'imposta le DTA se nel bilancio individuale venga rilevata una perdita d'esercizio ai fini dell'IRES, ovvero qualora emerga un valore della produzione netta negativo, ai fini dell'IRAP.

 

Con riferimento all’ammortamento dei beni immateriali, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR (articolo 103, D.P.R. n. 917 del 1986) chiarisce che le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili - in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge – per un ammontare non superiore al 50 per cento del costo; quelle relative al costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge. Per quanto riguarda le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio, esse sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso.

 

La rimodulazione è riferita alle quote non ancora dedotte nel periodo d’imposta in corso fino al 31 dicembre 2017 e prevede la seguente articolazione: sono deducibili per il 5% per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, per il 3% nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, per il 10% per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, per il 12% per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, per il 5% per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2029.

 

Nell'ultimo periodo del comma si chiarisce che restano ferme le quote di ammortamento precedenti, ove di minore ammontare rispetto a quelle rideterminate in base al predetto rinvio/rimodulazione. La differenza di ammontare tra le quote precedenti e quelle rideterminate viene resa deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2029.

 

Come anticipato e come rilevato anche in relazione tecnica, per il periodo d’imposta 2018 non viene concessa alcuna deducibilità.

 

La relazione tecnica coerentemente associa alla disposizione effetti di maggior gettito in termini di competenza già dall’anno 2018.

 


 

Articolo 1, comma 1080
(Soppressione dell’Aiuto alla crescita economica – ACE)

 


1080.  L'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e i commi da 549 a 553 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono abrogati; tuttavia, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2017, emanato in attuazione del citato articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011, relativamente all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.


 

 

Il comma 1080 prevede la soppressione della normativa in materia di aiuto alla crescita economica (ACE). 

 

L’ACE è un’agevolazione fiscale introdotta nel 2011 per favorire il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano. La misura si sostanzia nella deduzione dal reddito imponibile netto di un importo pari al rendimento figurativo degli incrementi di capitale. Si rinvia alla documentazione web per ulteriori informazioni.

 

L'abrogazione dell’ACE è stata illustrata nella Nota di aggiornamento al DEF 2018 con riferimento all'introduzione di un’aliquota ridotta per l’imposta sui redditi di impresa, da applicare agli utili destinati all’acquisto di beni strumentali e alle nuove assunzioni (articolo 8 del DDL in esame, alla cui scheda si rinvia). 

 

In particolare, vengono abrogati l’articolo 1 del decreto legge n. 201 del 2011 e i commi da 549 a 553 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017).

 

Le norme in esame precisano che continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2017, che consentono di utilizzare le eccedenze ACE pregresse per il periodo d’imposta 2018, allo scopo – come precisato in relazione illustrativa - di salvaguardare i diritti quesiti. La relazione chiarisce che in tale ottica devono considerarsi utilizzabili le eccedenze ACE anche per i soggetti che partecipano al consolidato fiscale o alla trasparenza fiscale secondo le regole dettate dal predetto D.M. 3 agosto 2017.

 

La relazione tecnica ascrive alla misura in oggetto un maggior gettito complessivo (in termini di cassa) pari a circa 228 milioni di euro nel 2019, 2.372,5 milioni nel 2020 e a circa 1.453 milioni nel 2021.

 

 

 


 

Articolo 1, commi 1081-1083
(Vendita GPL)

 


1081.  Al fine di garantire il pieno funzionamento del sistema sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, e, conseguentemente, contrastare i fenomeni di elusione ed evasione di imposte nel settore della distribuzione di GPL, al decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  agli articoli 8 e 13, al comma 2, lettera a), dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 2359 » sono inserite le seguenti: « , primo comma, numeri 1) e 2), »;

b)  agli articoli 8 e 13, al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e proprietario dell'impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) »;

c)  all'articolo 18, comma 12, le parole: « Nel caso previsto dal comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « Nei casi previsti dai commi 1, 2, 3 e 7 »;

d)  all'articolo 18, dopo il comma 14 è inserito il seguente:

« 14-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, chiunque non risulti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 non può esercitare l'attività di distribuzione e vendita di GPL; le amministrazioni periferiche competenti adottano i relativi provvedimenti inibitori dell'attività ».

1082.  Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge controllano o sono controllate da società titolari dell'autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 degli articoli 8 e 13 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 3), del codice civile si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1081, lettera a), entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e all'ente competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.

1083.  I consorzi costituiti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 8 e 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1081, lettera b), entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e all'ente competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.


 

 

I commi da 1081 a 1083 recano disposizioni in materia di distribuzione e vendita di GPL, prevedendo che chiunque non risulti in possesso dei requisiti di legge non possa esercitare l’attività di distribuzione e vendita di GPL; le amministrazioni competenti periferiche adottano i relativi provvedimenti inibitori dell’attività.

 

Il comma 1081 apporta alcune modifiche al d.lgs. 22 febbraio 2006, n. 128, finalizzate a garantire il pieno funzionamento del sistema sanzionatorio previsto dallo stesso d.lgs. 128/2006, e, conseguentemente, a contrastare i fenomeni di elusione e evasione di imposte nel settore della distribuzione di GPL.

 

Si ricorda che il d.lgs. 22 febbraio 2006, n. 128 reca il riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della L. 23 agosto 2004, n. 239, Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia. Tale disposizione ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo volto a riordinare le norme relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione di gas di petrolio liquefatti, al fine di garantire la sicurezza di approvvigionamento e i livelli essenziali delle prestazioni nel settore dello stoccaggio e della vendita di gas di petrolio liquefatti (GPL).

 

Più in dettaglio:

§  si specifica che il riferimento alle società controllate di cui all’art. 2359 del codice civile, contenuto nell’art. 8, co. 2, del citato d.lgs. n. 128/2006 (riguardante i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di distribuzione di GPL attraverso bombole) e nell’art. 13, co. 2 dello stesso d.lgs. (riguardante i requisiti soggettivi per l'esercizio dall'attività di distribuzione di GPL attraverso serbatoi) è da intendersi limitato alle società di cui all’art. 2359 del codice civile citato, comma 1, nn. 1) e 2), ossia, rispettivamente, le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria e le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

§  Ai medesimi articoli 8 e 13 del d.lgs. 128/2006 si aggiunge come requisito per l’interessato alla disponibilità di un impianto, in aggiunta al requisito di far parte di un consorzio di imprese di durata non inferiore ai cinque anni, quello di essere proprietario dell’impianto.

§  Amplia l’ambito di applicazione della sanzione accessoria, prevista dall’art. 18, co. 12, della sospensione della autorizzazione di cui all'art. 2, co. 1, o di quella di vendita, qualora prevista, per un periodo da due a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca definitiva. Tale sanzione è ora non più limitata alla violazione prevista dal comma 7 (chiunque, senza autorizzazione del proprietario del serbatoio, travasa GPL in serbatoi di terzi installati presso i consumatori ed a loro concessi in comodato o in locazione), ma è estesa alla violazione:

-      delle norme di cui al comma 1 (articolo 5 sugli obblighi di sicurezza, art. 8 sui requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di distribuzione di GPL attraverso bombole; art. 9 sui requisiti oggettivi per l'esercizio dell'attività di distribuzione di GPL attraverso bombole; art. 13 sui requisiti soggettivi per l'esercizio dall'attività di distribuzione di GPL attraverso serbatoi; art. 14 sui requisiti oggettivi per l'esercizio dell'attività di distribuzione di GPL attraverso serbatoi e art. 15 sulle norme transitorie);

-      delle norme di cui al comma 2 (articolo 7 sui divieti);

-      delle norme di cui al comma 3 (articolo 12 sulla proprietà collaudo e riempimento delle bombole);

§  inserisce un’ulteriore sanzione all’articolo 18, secondo la quale, fatto salvo quanto previsto nel precedente comma 1, chiunque non risulti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 non può esercitare l’attività di distribuzione e vendita di GPL; le amministrazioni competenti periferiche adottano i relativi provvedimenti inibitori dell’attività.

 

Il comma 1082 prevede che le imprese che alla data di entrata in vigore della legge di bilancio controllino o siano controllate da società titolari dell’autorizzazione prevista per l'installazione e l'esercizio di un impianto o siano titolari dell'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali con stoccaggio di GPL ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 3) del codice civile (le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa) si adeguino alle disposizioni di cui al precedente comma 1, lettera a) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dandone comunicazione al MISE e alla regione, la provincia autonoma o l'ente al quale le stesse hanno conferito le funzioni autorizzative amministrative relative a: installazione ed esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali; dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali; variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali; variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali.

 

Il comma 1083 dispone che i consorzi costituiti ai sensi degli articoli 8 e 13, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 (i consorzi di imprese di durata non inferiore ai cinque anni, costituiti ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile, titolari della autorizzazione prevista per l'installazione e l'esercizio di un impianto o per l'installazione e l'esercizio di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali con stoccaggio di GPL) si adeguano alle disposizioni di cui al precedente comma 1, lettera b) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico alla regione, la provincia autonoma o l'ente al quale le stesse hanno conferito le funzioni autorizzative amministrative sopra illustrate.

 

 


 

Articolo 1, comma 1084
(Imposta di registro)

 

1084.  L'articolo 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

 

 

Il comma 1084 qualifica espressamente come interpretazione autentica, così conferendogli efficacia retroattiva, la norma della legge di bilancio 2018 (comma 87) che ha modificato l’articolo 20 del Testo Unico dell’imposta di registro limitando l’attività riqualificatoria dell’amministrazione finanziaria in materia di atti sottoposti a registrazione: essa può essere svolta unicamente sulla base degli elementi desumibili dall'atto sottoposto a registrazione, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati.

 

In particolare, le norme in esame chiariscono che l’articolo 1, comma 87, lettera a) della legge di bilancio 2018 costituisce interpretazione autentica dell’articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, al fine di conferire efficacia retroattiva alle modifiche introdotte dal richiamato comma 87.

 

Si ricorda che il comma 87, lettera a) della legge di bilancio 2018 ha modificato la norma che dispone che l'imposta di registro sia applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponde il titolo o la forma apparente (articolo 20 del D.P.R. n. 131 del 1986).

Con una prima modifica, si dispone che sia fatto riferimento all’atto presentato, in luogo di riferirsi “agli atti”. In secondo luogo, le norme chiariscono che l’interpretazione avviene sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati.

 

Tale norma è considerata dalla recente giurisprudenza della Cassazione non come una disposizione antielusiva: pertanto viene riconosciuta all’amministrazione finanziaria la possibilità di riqualificare come cessione d’azienda il conferimento di beni in una società e la successiva cessione di quote della stessa, a prescindere dall’intento elusivo (Cass. n. 22492/2014 e da ultimo Cass. civ. Sez. V, 12 maggio 2017, n. 11873). Nella sentenza n. 2054/2017, invece, la Cassazione ha ammesso la riqualificazione delle operazioni poste in essere dai contribuenti solo qualora il Fisco dimostri l’intento elusivo.

 

In sostanza, la legge di bilancio 2018 ha limitato l’attività riqualificatoria dell’amministrazione finanziaria posta in essere sulla base dell’articolo 20 del Testo unico dell’imposta di registro, poiché essa può essere svolta unicamente sulla base degli elementi desumibili dall'atto sottoposto a registrazione, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati. E’ stata fatta salva la disciplina dell’abuso del diritto contenuta nello statuto dei diritti del contribuente, nell’ambito delle attribuzioni e poteri degli uffici nella determinazione della base imponibile.

 

Per effetto delle modifiche in esame, le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2018 sono qualificate espressamente come norme di interpretazione autentica (come prescritto dall’articolo 1, comma 2 dello Statuto del Contribuente, legge n. 212 del 2000): di conseguenza, la modifica non si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018, ma ha portata retroattiva anche per le registrazioni precedenti a tale data.

 


 

Articolo 1, commi 1085-1087
(Abrogazione deduzioni e credito d'imposta IRAP)

 


1085.  All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  il numero 3) della lettera a) del comma 1 è abrogato;

b)  al comma 4-bis.2, le parole: «numeri 2) e 3)» sono sostituite dalle seguenti: «numero 2)».

1086.  Il comma 21 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

1087.  Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.


 

 

I commi 1085-1086 abrogano la deduzione dall'IRAP prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3) del decreto legislativo n. 446 del 1997 e il credito d'imposta previsto dal comma 21 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014. Quota parte di tali risparmi di spesa è destinata (comma 1087) ad incrementare il Fondo interventi strutturali di politica economica.

 

Il comma 1085 modifica l'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997 che istituisce, tra l'altro, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

 

In particolare, l'intervento modifica le disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta (articolo 11), abrogando il numero 3) della lettera a) del comma 1, recante norme per la deduzione di importi nella determinazione della base imponibile

 

Le disposizioni di cui si prevede l'abrogazione, dispongono che le persone giuridiche soggette alla relativa imposta sul reddito (articolo 87, comma 1, lettere a), b), c) e d)), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, possono dedurre dalla base imponibile un importo fino a 15.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentato a 21.000 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni; tale deduzione è alternativa a quella di cui al numero 2), e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni.

Il citato numero 2) della lettera a) del comma 1, prevede anch'esso la deducibilità di un importo pari a 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni.

 

In conseguenza del venire meno della facoltà di deduzione prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), viene prevista una modifica di coordinamento al comma 4-bis.2 del medesimo articolo, dove i riferimenti al numero 3) vengono abrogati.

 

Il comma 1086 dispone l'abrogazione del comma 21 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015). La norma in argomento prevede che ai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, spetti un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, pari al 10 per cento dell'imposta lorda (IRAP). L'abrogazione del credito d'imposta comporta una minore spesa quantificata in 163 milioni di euro dal 2019. Quota parte di tali risparmi di spesa è destinata (comma 1087) ad incrementare il Fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282 del 2004, per 50 milioni di euro in ciascuno degli anni 2019 e 2020.

 

 


 

Articolo 1, commi 1088 e 1089
(Cartolarizzazione crediti con finanziamento e trasferimento rischio su società di cartolarizzazione)

 


1088.  All'articolo 7 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al comma 1:

1)  alla lettera a), dopo le parole: « emittente i titoli » sono aggiunte le seguenti: « , avente per effetto il trasferimento del rischio inerente ai crediti nella misura e alle condizioni concordate »;

2)  dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) alle operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla titolarità di beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi beni »;

b)  dopo il comma 2-septies sono aggiunti i seguenti:

« 2-octies. Il soggetto finanziato titolare dei crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1, lettera a), può destinare i crediti stessi, nonché i diritti e i beni che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti, al soddisfacimento dei diritti della società di cartolarizzazione o ad altre finalità, anche effettuando la segregazione dei medesimi crediti, diritti e beni, con facoltà di costituire un pegno sui beni e sui diritti predetti a garanzia dei crediti derivanti dal finanziamento concesso dalla società di cartolarizzazione.

2-novies. Il contratto relativo all'operazione suddetta può prevedere l'obbligo del soggetto finanziato di corrispondere alla società di cartolarizzazione tutte le somme derivanti dai crediti cartolarizzati, analogamente ad una cessione ».

1089.  Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i beni e i diritti che sono destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti nelle operazioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 7 della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata dal comma 1088, lettera a), numero 1), del presente articolo, nonché le modalità con cui tali beni e diritti possono costituire patrimonio separato e gli effetti di tale separazione. Con i decreti di cui al periodo precedente sono altresì definiti le modalità e le finalità con le quali il soggetto di cui al comma 2-octies dell'articolo 7 della legge n. 130 del 1999, introdotto dal comma 1088, lettera b), del presente articolo, effettua la destinazione dei crediti cartolarizzati, gli effetti dell'eventuale segregazione, le modalità di costituzione delle garanzie sui beni, sui diritti e sui crediti segregati, anche nel caso in cui il soggetto finanziato sia soggetto a procedura concorsuale, e l'eventuale conferimento alla società di cartolarizzazione per l'amministrazione e la gestione dei crediti cartolarizzati.


 

 

I commi 1088 e 1089 modificano la disciplina delle operazioni di cartolarizzazione, specificando che essa è applicabile alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate mediante l'erogazione di un finanziamento al soggetto cedente da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli, qualora tali operazioni abbiano per effetto il trasferimento del rischio sui crediti, nella misura e alle condizioni concordate. Fra le altre operazioni alle quali risulta applicabile la disciplina vengono inoltre ricomprese le operazioni di cartolarizzazione dei proventi che derivano dalla titolarità di immobili, beni mobili registrati, nonché diritti reali o personali aventi ad oggetto i citati beni.

 

Il comma 1088 novella la legge n. 130 del 1999, che disciplina le operazioni di cartolarizzazione.

Si tratta di operazioni realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari a società che hanno per oggetto esclusivo la cartolarizzazione dei crediti. Per finanziarie l'acquisto delle attività creditizie tali società emettono titoli caratterizzati da un vincolo di destinazione: le somme corrisposte dai debitori ceduti sono infatti destinate in via esclusiva, dalla stessa società che ha acquistato i crediti, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziarne l'acquisto.

 

L'articolo 7 della legge n. 130 del 1999 individua le ulteriori operazioni alle quali si applica, in quanto compatibile, la disciplina delle operazioni di cartolarizzazione, tra le quali rientrano le operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate mediante l'erogazione di un finanziamento al soggetto cedente da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli.

Per effetto del comma 1088 viene posta l'ulteriore condizione che tali operazioni abbiano per effetto il trasferimento del rischio sui crediti, nella misura e alle condizioni concordate (modifiche alla lettera a) del citato articolo 7, comma 1).

In tale ipotesi si consente al soggetto finanziato, titolare dei crediti cartolarizzati, di destinare i crediti stessi e altri beni al soddisfacimento dei diritti della società di cartolarizzazione, anche mediante segregazione patrimoniale dei medesimi crediti o costituendo apposite garanzie reali (nuovo comma 2-octies all’articolo 7). I contratti relativi a tali operazioni possono prevedere l’obbligo del soggetto finanziato di trasferire alla società di cartolarizzazione tutte le somme che derivano dai crediti cartolarizzati (nuovo comma 2-novies);

 

Viene inoltre introdotta una nuova ipotesi di applicazione della disciplina in tema di cartolarizzazioni: essa si estende alle operazioni di cartolarizzazione dei proventi che derivano dalla titolarità di immobili e beni mobili registrati, nonché diritti reali o personali aventi ad oggetto i citati beni (nuova lettera b-bis) all’articolo 7, comma 1).

 

Il comma 1089 delega al MEF l'adozione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, di uno o più provvedimenti volti a definire:

§  i beni e i diritti che sono destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti nelle operazioni di cui al comma 1, lettera a), dell’articolo 7 della legge n. 130 del 1999 (come modificata dal comma 640);

§  le modalità con cui tali beni e diritti possono costituire patrimonio separato e gli effetti di tale separazione.

§  le modalità e le finalità con le quali il soggetto di cui al comma 2-octies dell’articolo 7 della legge n. 130 del 1999 effettua la destinazione dei crediti cartolarizzati,

§  gli effetti dell’eventuale segregazione,

§  le modalità di costituzione delle garanzie sui beni, sui diritti e sui crediti segregati, anche nel caso in cui il soggetto finanziato sia soggetto a procedura concorsuale,

§  l’eventuale conferimento alla società di cartolarizzazione per l’amministrazione e la gestione dei crediti cartolarizzati.

 


 

Articolo 1, comma 1090
(Supporto alle PMI da parte delle società di cartolarizzazione)

 


1090.  All'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al comma 1-bis:

1)  al primo periodo, le parole: « emittente i titoli » sono sostituite dalle seguenti: « di cartolarizzazione »;

2)  è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso in cui i titoli emessi dalla società di cartolarizzazione siano destinati a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i titoli di debito destinati ad essere sottoscritti da una società di cartolarizzazione possono essere emessi anche in deroga all'articolo 2483, secondo comma, del codice civile e il requisito della quotazione previsto dall'articolo 2412 del medesimo codice si considera soddisfatto rispetto alle obbligazioni anche in caso di quotazione dei soli titoli emessi dalla società di cartolarizzazione »;

b)  al comma 1-ter, alinea, dopo le parole: « all'articolo 3 possono » sono inserite le seguenti: « , anche contestualmente e in aggiunta alle operazioni realizzate con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, » e le parole: « dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « dalle persone fisiche e dalle imprese che presentino un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro ».


 

 

Il comma 1090 amplia l'ambito di applicazione della disciplina delle operazioni di cartolarizzazione, in modo da includere le microimprese fra i soggetti ai quali le società di cartolarizzazione possono concedere finanziamenti.

 

Il comma 1090 novella la legge n. 130 del 1999, che disciplina le operazioni di cartolarizzazione.

Si tratta di operazioni realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari a società che hanno per oggetto esclusivo la cartolarizzazione dei crediti. Per finanziarie l'acquisto delle attività creditizie tali società emettono titoli caratterizzati da un vincolo di destinazione: le somme corrisposte dai debitori ceduti sono infatti destinate in via esclusiva, dalla stessa società che ha acquistato i crediti, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziarne l'acquisto.

 

L'articolo 1 della legge n. 130 del 1999, che individua l’ambito di applicazione di tale disciplina, viene modificato prevedendo, in particolare:

§  che la disciplina sulle cartolarizzazioni trovi applicazione per le operazioni di sottoscrizione o acquisto di obbligazioni e titoli similari, ovvero cambiali finanziarie, se effettuate da parte della società di cartolarizzazione, in luogo della società che emette i titoli;

§  nel caso in cui la società di cartolarizzazione emetta titoli destinati a investitori qualificati, che i titoli di debito destinati alla sottoscrizione da parte di società di cartolarizzazione possano essere emessi anche in deroga alle norme del codice civile (articolo 2483, comma 2) che consentono la sottoscrizione da parte dei soli investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale;

§  che, ai fini dell’operatività delle norme che disapplicano i limiti alle emissioni obbligazionarie (previsti dal codice civile all’articolo 2412) se i titoli sono negoziati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, il requisito della quotazione è da ritenersi soddisfatto anche quando sono quotati i soli titoli emessi dalla società di cartolarizzazione;

§  l'ampliamento del novero delle ipotesi in cui la società di cartolarizzazione può concedere finanziamenti, che per effetto delle norme in esame sono estese anche nel contesto delle sopra menzionate operazioni;

§  l'ampliamento della platea dei soggetti cui possono essere concessi finanziamenti da parte delle società di cartolarizzazione. Con le modifiche in commento tale facoltà è concessa nei confronti delle imprese con un totale di bilancio pari o superiore a 2 milione di euro, espungendo dalle norme di riferimento l’esclusione delle microimprese, come definite dalla disciplina europea (imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro).

 


 

Articolo 1, comma 1091
(Potenziamento uffici comunali gestione entrate)

 


1091.  Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.


 

 

Il comma 1091 consente ai comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini di legge, di destinare, con proprio regolamento, il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’IMU e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5% e limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti assunzionali di legge.

 

L’articolo 23 del D.Lgs. 75/2017 ha disposto una progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale contrattualizzato delle amministrazioni pubbliche, demandata alla contrattazione collettiva (per ogni Comparto o Area di contrattazione) e realizzata attraverso i fondi per la contrattazione integrativa, all’uopo incrementati nella loro componente variabile.

A tal fine, si specifica che la contrattazione collettiva opera, tenendo conto delle risorse annuali destinate alla contrattazione integrativa, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione (distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale) delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

Il comma 2 del richiamato articolo 23 stabilisce, nelle more di quanto in precedenza previsto, che al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi, e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (assicurando comunque l'invarianza della spesa), l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 ), dal 1° gennaio 2017 non possa superare il corrispondente importo determinato per il 2016.

 

La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell’Irap a carico dell’amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all’impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell’articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005.

 

Si ricorda che, in applicazione del principio di sussidiarietà e al fine di rafforzare gli strumenti della lotta all'evasione fiscale, il legislatore ha previsto un maggior coinvolgimento degli enti territoriali nell'attività di accertamento e riscossione. Per quanto concerne i comuni, l'articolo 1, comma 1 del D.L. n. 203/2005 disponeva in origine l'attribuzione a tali enti di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme riscosse con il concorso dei medesimi. Tale ammontare è stato in un primo momento elevato al 50 per cento (articolo 2, comma 10, lettera b), del D.Lgs. n. 23 del 2011). Successivamente, per gli anni 2012, 2013 e 2014, ai comuni è stato assegnato l'intero maggior gettito ottenuto a seguito dell'intervento svolto dall'ente stesso nell'attività di accertamento (articolo 1, comma 12-bis, del D.L. 138 del 2011). Con la legge di stabilità 2015 (comma 702 della legge n. 190 del 2014) per il triennio 2015-2017 la predetta quota era stata fissata nella misura del 55 per cento; secondo tale assetto normativo, ai comuni sarebbe spettato un ammontare inferiore a quello temporaneamente attribuito nel triennio precedente (2012-2014), ancorché in misura più elevata di quanto stabilito in via ordinaria dalla legge (D.Lgs. n. 23 del 2011). L'articolo 10, comma 12-duodecies del decreto-legge n. 192 del 2014, modificando il D.L. n. 138 del 2011 ha disposto che fino al 2017 venga riconosciuto ai comuni il 100 per cento delle maggiori somme riscosse per effetto della partecipazione dei comuni stessi all'azione di contrasto all'evasione.

Da ultimo, l'incentivo previsto per la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario pari al 100 per cento del riscosso è stato esteso agli anni 2018 e 2019 ( articolo 4, comma 8-bis del D.L. n. 193 del 2016).

 

Il beneficio attribuito non può superare il quindici per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale.

 

Le norme in commento non si applicano qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.


 

Articolo 1, comma 1092
(Riduzione base imponibile IMU)

 


1092.  All'articolo 13, comma 3, lettera 0a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori ».


 

 

Il comma 1092 estende la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU e TASI, prevista dalla legge per gli immobili concessi in comodato d’uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo in presenza di figli minori.

 

Il comma 1092 estende la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU, prevista dalla legge per gli immobili concessi in comodato d’uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo in presenza di figli minori.

Viene a tal fine aggiunto un periodo all’articolo 13, comma 3, lettera 0a), del decreto-legge n. 201 del 2011, che contiene la disciplina dell’IMU.

Si ricorda in questa sede che le regole sulla base imponibile IMU, di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, si applicano anche alla TASI, in virtù del rinvio operato dall’articolo 1, comma 675 della legge n. 147 del 2013, ivi compresa  la riduzione a metà della base imponibile per l’immobile concesso in comodato d’uso ai parenti.

Di conseguenza le modifiche in commento sembrano valere anche a fini della base imponibile TASI: anche per detta imposta, la riduzione del 50 per cento della base imponibile opera in favore del coniuge del comodatario, nel caso di morte di quest’ultimo in presenza di figli minori.

 

In tema di tassazione immobiliare, si ricorda che l’articolo 1, comma 12 del provvedimento in esame eleva dal 20 al 40 per cento la percentuale di deducibilità ai fini Ires e Irpef dell’Imu dovuta sugli immobili strumentali e che il comma 1133, alla lettera b) consente ai comuni di confermare, anche per gli anni 2019 e 2020, la stessa maggiorazione della TASI già disposta per gli anni 2016-2018 con delibera del consiglio comunale.


 

Articolo 1, comma 1093
 (Modalità di commisurazione Tari)

 

1093.  All'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2018 e 2019 ».

 

 

Il comma 1093 proroga al 2019 la modalità di misurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti.

 

In particolare, sono prorogate al 2019 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE).  A tal fine è modificato il comma 652 della legge di stabilità per il 2014 (articolo 1 della legge n. 147 del 2013).

 

In base al comma 652 della legge di stabilità per il 2014, il comune, in alternativa ai criteri previsti dal metodo normalizzato, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Tale disciplina conferma la facoltà già prevista dall’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 102 del 2013 di commisurare le tariffe della Tares, alternativamente al metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie. In base a quest’ultima norma, quindi, viene confermata la modalità di commisurazione della TARI basata su un criterio medio-ordinario e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti.

Si rammenta che l'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE applica al settore della gestione dei rifiuti il principio "chi inquina paga", di cui all'articolo 191, par. I, seconda alinea, Trattato FUE, stabilendo che i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti. Gli Stati membri possono decidere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano contribuire alla copertura di tali costi.

L’utilizzo del criterio medio-ordinario, prorogato nel tempo, è stato da ultimo esteso al 2018 dall'art. 1, comma 38, L. 27 dicembre 2017, n. 205, legge di stabilità 2018.

 


 

Articolo 1, comma 1094
(Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G)

 


1094.  I maggiori introiti derivanti dalla gara per la procedura di assegnazione di diritti d'uso delle frequenze nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz, di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rispetto a quanto considerato nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica a legislazione vigente indicate nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, concorrono al conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, in coerenza con i criteri di contabilizzazione previsti per i saldi di finanza pubblica.


 

 

Il comma 1094 prevede che i maggiori introiti, pari a circa 4 miliardi di euro, derivanti dalla gara per la procedura di assegnazione di diritti d'uso delle frequenze disponibili per i servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri concorrano al conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

 

Si tratta dei maggiori introiti derivanti dalla gara per la procedura di assegnazione di diritti d'uso delle frequenze nelle Bande 694-790 MHZ, 3600-3800 MHZ e 26.5-27.5 GHZ.

Gli introiti erano previsti dall’articolo 1, comma 1026, della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017), nell’ambito di una serie di misure per favorire lo sviluppo dei sistemi wireless e mobili di quinta generazione (5G). In quella sede, le entrate dalla messa all’asta delle suddette frequenze erano state quantificate presuntivamente in misura non inferiore a 2.500 milioni di euro, di cui 500 milioni relativi alle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz.

La procedura di assegnazione delle frequenze agli operatori di comunicazione a banda larga è stata definita dall’AGCOM con la delibera 231/18/CONS, a seguito della quale il MISE ha avviato la procedura di gara per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz, che si è conclusa il 2 ottobre 2018. Le aggiudicazioni hanno riguardato i lotti per la banda 700 Mhz  FDD, quelli per la banda 3700 Mhz ed i lotti per la banda 26 Ghz, mentre nessuna offerta è stata fatta per i lotti 700 MHz SDL per la quale i soggetti interessati potranno partecipare ad una successiva fase di gara.

 

L'ammontare totale delle offerte per le bande di frequenza che sono state messe a gara a settembre/ottobre 2018, è pari, secondo quanto riportato sul sito del MISE, a 6.550,4 milioni di euro, così suddivise, in milioni di euro:


 

 

Banda 694-790 MHz

2.039,9

Banda 3,6-3,8 GHz

4.346,8

Banda 26,5-27,5 GHz

163,7

Totale

6.550,4

 

Rispetto alla previsione della legge di bilancio 2018 si evidenzia quindi un maggiore introito di 4.050,4 milioni di euro di cui, come evidenziato anche nella Relazione tecnica, 4.000 milioni circa relativi alle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, che in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno si realizzeranno nel 2022.

 

Nella Relazione tecnica al disegno di legge di bilancio è indicato un importo di 6.540,6 milioni di euro quale importo di aggiudicazione della gara e di 4.040,6 come maggiori introiti derivanti dalla gara medesima. La differenza riguarda la banda 3,6-3,8 GHz per la quale è indicato un introito di 4.337 milioni di euro.

Nell’allegato 3 alla medesima relazione tecnica sono quantificati effetti sull’indebitamento pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021.

Secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1045, della legge n. 205 del 2017 gli introiti derivanti dall'assegnazione delle bande di frequenza sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2018 al 2022, secondo i seguenti importi assicurati prioritariamente con gli introiti derivanti dall'assegnazione delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz: 1.250 milioni di euro per l'anno 2018, 50 milioni di euro per l'anno 2019, 300 milioni di euro per l'anno 2020, 150 milioni di euro per l'anno 2021 e la restante quota, in misura non inferiore a 750 milioni di euro, per l'anno 2022.

Posto che gli importi sopra indicati sono assegnati con riferimento ad un’entrata stimata pari a 2,5 miliardi di euro, nella medesima norma, con la disposizione in questione si provvede a distribuire le maggiori entrate derivanti dagli esiti della gara sostanzialmente riferiti all’aggiudicazione della banda 3,6-3,8 GHz.

 

Per approfondimenti si rinvia al relativo tema dell’attività parlamentare, sul Portale della documentazione del sito della Camera dei deputati.

 


 

Articolo 1, commi 1095-1098
(Disposizioni in materia di giochi)

 


1095.  Al fine di consentire l'espletamento della procedura di selezione per l'attribuzione della nuova concessione per l'esercizio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, di cui all'articolo 1, comma 576, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la gestione del gioco continua ad essere assicurata dall'attuale concessionario fino all'aggiudicazione della nuova concessione e, comunque, non oltre il 30 settembre 2019.

1096.  All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «anni dal 2013 al 2018» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 2013 al 2019».

1097.  All'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «sono prorogate al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogate fino all'aggiudicazione delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019».

1098.  Ferma restando la riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, prevista dall'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dopo il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il 31 dicembre 2019» e le parole: «tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2020». Gli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto non possono presentare parametri di funzionamento superiori ai limiti previsti per gli apparecchi attualmente in esercizio.


 

 

I commi 1095-1098 prevedono alcune proroghe in materia di concessioni pubbliche per l'esercizio dei giochi numeri a totalizzatore nazionale, per la raccolta del Bingo, relativamente alle scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché relativamente al rilascio dei nulla osta per i vecchi apparecchi con vincita in denaro. Viene inoltre stabilito che gli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto non possono presentare parametri di funzionamento superiori ai limiti previsti per gli apparecchi attualmente in esercizio.

 

Il comma 1095, in particolare, proroga la gestione dell’attuale concessionario per l'esercizio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale fino all’aggiudicazione della nuova concessione e, comunque, non oltre il 30 settembre 2019, al fine di consentire l'espletamento della procedura di selezione per l'attribuzione della nuova concessione – c.d. "Gara Superenalotto" – prevista dalla legge di bilancio 2017 (legge n. 32 del 2017, articolo 1, comma 576).

 

I giochi numerici a totalizzatore nazionale (GNTN) sono giochi di sorte basati sulla scelta di numeri da parte dei consumatori all’atto della giocata, ovvero sull’attribuzione alla giocata medesima di numeri determinati casualmente, come il Superenalotto.

 

Il comma 1096 estende alle concessioni in scadenza nel 2019 la previsione dell'indizione di una gara per l'attribuzione di 210 concessioni di gioco per la raccolta del Bingo. La normativa precedentemente vigente (legge n. 147 del 2013, comma 636) riguardava invece le sole concessioni in scadenza nel periodo 2013-2018.

 

Il comma 1097 proroga fino all’aggiudicazione della nuova concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019 le concessioni in essere e la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati in materia di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati. La normativa precedentemente vigente (legge n. 205 del 2017, comma 1048) prevedeva il termine del 31 dicembre 2018.

 

Il comma 1098 prevede che, ferma restando la riduzione già prevista a legislazione vigente degli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito identificati dall’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ? le cosiddette amusement with prizes (AWP) o new slot ? il termine entro cui non potranno più essere rilasciati nulla osta per tali apparecchi è spostato al 31 dicembre 2019 anziché al vigente 31 dicembre 2018.

Inoltre, il comma dispone che tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2020, rispetto al termine precedentemente previsto al 31 dicembre 2019.

Il comma stabilisce infine che gli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto non possono presentare parametri di funzionamento superiori ai limiti previsti per gli apparecchi attualmente in esercizio.

Per una panoramica sulla disciplina dei giochi si consiglia la consultazione della scheda di lettura Giochi del Servizio Studi della camera dei deputati.


 

Articolo 1, commi 1099-1100
(Vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo)

 


1099.  Al comma 545 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al secondo periodo, le parole: « e le altre autorità competenti effettuano » sono sostituite dalle seguenti: « , di concerto con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, effettua »;

b)  al secondo periodo, dopo le parole: « agendo d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati » sono inserite le seguenti: « e comminando, se del caso, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma »;

c)  al terzo periodo, le parole: « o qualsiasi altra forma di collocamento » sono sostituite dalle seguenti: « ad un prezzo uguale o inferiore a quello nominale ».

1100.  Dopo il comma 545 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono inseriti i seguenti:

« 545-bis. A decorrere dal 1° luglio 2019, ferme restando le specifiche disposizioni in materia di manifestazioni sportive, per le quali continua ad applicarsi la specifica disciplina di settore, i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominativi, previa efficace verifica dell'identità, e riportano la chiara indicazione del nome e del cognome del soggetto che fruisce del titolo di accesso, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'accesso all'area dello spettacolo è subordinato al riconoscimento personale, attraverso controlli e meccanismi efficaci di verifica dell'identità dei partecipanti all'evento, compresi i minorenni. Sono esclusi da tale prescrizione gli spettacoli di attività lirica, sinfonica e cameristica, prosa, jazz, balletto, danza e circo contemporaneo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato previa intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le regole tecniche attraverso cui i siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali dell'evento assicurano la rimessa in vendita dei titoli di ingresso nominativi o il cambio di nominativo.

545-ter. Gli organizzatori delle attività di spettacolo possono valersi della collaborazione dei propri dipendenti o dei soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2009, per la vigilanza e per il controllo all'accesso, nonché per la verifica del possesso dei titoli di ingresso in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009.

545-quater. I siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali dell'evento assicurano la possibilità di rimettere in vendita i titoli di ingresso nominativi e garantiscono adeguata visibilità e pubblicità alla rivendita, agendo da intermediari e provvedendo alla modifica dei dati richiesti dal comma 545-bis. Il biglietto così rivenduto a persone fisiche deve essere ceduto al prezzo nominale e senza rincari, ferma restando la possibilità per i siti internet di rivendita primari, per i box office autorizzati o per i siti internet ufficiali dell'evento di addebitare congrui costi relativi unicamente alla gestione della pratica di intermediazione e di modifica dell'intestazione nominale. I siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati e i siti internetufficiali dell'evento consentono inoltre la variazione a titolo non oneroso dell'intestazione nominativa del titolo attraverso la modifica delle generalità del fruitore addebitando unicamente congrui costi relativi alla gestione della pratica di modifica dell'intestazione nominale. La presente disposizione non si applica in materia di manifestazioni sportive.

545-quinquies. Salva l'ipotesi di cessione autorizzata del titolo di ingresso nominativo secondo le modalità previste dai commi da 545-bis a 545-quater, nel caso di diversità tra il nominativo dell'acquirente e quello del soggetto che ne fruisce, i titoli di ingresso sono annullati, senza alcun rimborso ».


 

 

L’articolo 1, commi 1099 e 1100, interviene sulla disciplina volta a contrastare la vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetti diversi dai titolari dei sistemi di emissione dei biglietti (c.d. secondary ticketing), introdotta dalla legge di bilancio 2017.

In particolare, dispone che, dal 1° luglio 2019, i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominali.

Continua a non essere oggetto di sanzione la vendita effettuata da una persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali, ma con l’ulteriore condizione che tale vendita deve essere effettuata ad un prezzo uguale o inferiore a quello nominale.

La nuova disciplina non si applica agli spettacoli di attività lirica, sinfonica, cameristica, nonché di balletto, prosa, jazz, danza e circo contemporaneo, né alle manifestazioni sportive, per le quali resta ferma la specifica disciplina di settore.

 

A tali fini, è stato modificato l’art. 1, co. 545, della L. 232/2016 e sono stati introdotti nello stesso articolo i commi da 545-bis a 545-quinquies.

 

Preliminarmente, si ricorda che, al fine di contrastare il fenomeno del c.d. secondary ticketing, ossia del collocamento di biglietti per attività di spettacolo acquistati in maniera massiva e successivamente rivenduti a prezzi superiori rispetto a quelli esposti sul biglietto, l’art. 1, co. 545-546, della L. 232/2016 ha disposto che la vendita, o qualsiasi altra forma di collocamento, di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetti diversi dai titolari dei sistemi per la loro emissione (organizzatori degli spettacoli e titolari di biglietterie automatizzate autorizzate) è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l’inibizione della condotta e con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 180.000.

In caso di utilizzo delle reti di comunicazione elettronica, è prevista la rimozione dei contenuti o, nei casi più gravi, l’oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie.

I compiti di accertamento e intervento spettavano, in base al testo originario, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e alle altre autorità competenti, che agiscono d’ufficio o su segnalazione degli interessati.

Sempre in base al testo originario, la vendita, o qualsiasi altra forma di collocamento, effettuata da persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali, non è sanzionata.

La definizione della disciplina attuativa è stata rimessa a un decreto interministeriale (Ministro dell’economia e delle finanze, Ministro della giustizia e Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo), da emanare sentite l’AGCOM e la SIAE.

E’, dunque, intervenuto il D.I. 12 marzo 2018, che ha disposto che i titolari dei sistemi di emissione – intendendosi tali i soggetti responsabili, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, del funzionamento del sistema informatico idoneo all'emissione automatizzata dei titoli di accesso ad attività di spettacolo e della trasmissione per via telematica o tramite supporto magnetico dei riepiloghi da inviare alla SIAE – assicurano che la vendita, o altre forme di collocamento attraverso reti di comunicazione elettronica, di titoli di accesso ad attività di spettacolo avvengano esclusivamente attraverso sistemi informatici che, essendo idonei a distinguere l'accesso effettuato da una persona fisica rispetto a quello effettuato da un programma automatico, impediscano l'acquisto da parte di tale programma, e siano in grado di identificare l'acquirente. Ha, inoltre, disposto che, ai fini della vigilanza, l’AGCOM adotta un apposito regolamento per assicurare la tutela dei titolari di diritti d'autore e dei consumatori.

 

In particolare, con le modifiche all’art. 1, co. 545, della L. 232/2016 è stato disposto che:

§  i compiti di accertamento e intervento spettano (esclusivamente) all’AGCOM, di concerto con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Ai medesimi soggetti spetta anche, se del caso, comminare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente.

Si ricorda che il potere sanzionatorio delle autorità indipendenti è previsto dall’art. 2, co. 20, della L. 481/1995;

§  continua a non essere oggetto di sanzione la vendita effettuata da una persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali, nonché alla nuova condizione che la stessa vendita sia effettuata ad un prezzo uguale o inferiore a quello nominale. Tale esclusione, peraltro, ora non riguarda più anche altre forme di collocamento (diverse dalla vendita) dei titoli di accesso agli spettacoli.

 

I nuovi commi da 545-bis a 545-quinquies dell’art. 1 della L. 232/2016 stabiliscono, invece, che – a decorrere dal 1° luglio 2019 – i titoli di accesso alle attività di spettacolo che si svolgono in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominali e che, pertanto, i medesimi titoli recano, anche per i minorenni, l’indicazione del nome e del cognome della persona che ne fruirà, nel rispetto di quanto dispone il codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003).

La nuova disciplina non si applica agli spettacoli di attività lirica, sinfonica, cameristica, nonché di balletto, prosa, jazz, danza e circo contemporaneo, né alle manifestazioni sportive, per le quali resta ferma la specifica disciplina di settore.

 

Al riguardo, si ricorda che il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla bigliettazione negli spettacoli dal vivo, svolta dalla VII Commissione della Camera tra il 2016 e il 2017, evidenziava che fra le ipotesi di lavoro di cui il Governo avrebbe potuto tenere conto all'atto di emanare il decreto attuativo dell'art. 1, co. 545, della L. 232/2016, vi era quella del biglietto nominativo. Sottolineava, però, che tale soluzione – se si era rivelata efficace per le manifestazioni sportive (perché ispirata a motivi di ordine pubblico) – era tuttavia di più difficile praticabilità per i concerti di grande richiamo, per i quali la verifica della corrispondenza fra la persona acquirente e quella presente avrebbe potuto rivelarsi onerosa, rischiosa e problematica per i consumatori. Aveva, pertanto, concluso che tale soluzione si poteva limitare agli eventi dai numeri più contenuti.

 

I siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali dell’evento – che garantiscono adeguata visibilità e pubblicità alla rivendita – assicurano la possibilità di rivendere i titoli di ingresso nominali o di variare l’intestazione nominativa, secondo regole tecniche stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, adottato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa con il Mibac e sentita l’AGCOM.

Il biglietto deve essere rivenduto a persone fisiche senza rincari, salva la possibilità di addebitare congrui costi relativi unicamente alla gestione della pratica di intermediazione e di modifica dell’intestazione nominale.

 

Si dispone, quindi, che l’accesso all’area dello spettacolo è subordinato al riconoscimento personale, tramite controlli e meccanismi efficaci di verifica dell’identità.

In caso di differenze tra il nominativo dell’acquirente e quello del soggetto che ne fruisce, i titoli di ingresso sono annullati, senza alcun rimborso.

 

Per la vigilanza e per il controllo all’accesso, nonché per la verifica del possesso dei biglietti, gli organizzatori delle attività di spettacolo possono avvalersi della collaborazione dei propri dipendenti o, in conformità con quanto previsto dall’art. 5 del decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre 2009, come modificato, da ultimo, con DM 24 novembre 2016, dei soggetti iscritti nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, di cui all’art. 1 del medesimo D.M.

 

 

 

 


 

Articolo 1, commi 1101-1111
(Interventi in materia di riorganizzazione
delle frequenze radiotelevisive)

 


1101.  All'articolo 8, comma 2, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole da: « e riserva, comunque, » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « riservando alla diffusione di contenuti in ambito locale una quota della capacità trasmissiva determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri ».

1102.  All'articolo 8 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, individuando in ciascuna area tecnica di cui al comma 1030 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, più frequenze in banda UHF per la realizzazione di reti, di cui almeno una con copertura non inferiore al 90 per cento della popolazione dell'area, finalizzate alla messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale ».

1103.  All'articolo 1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  le parole: « PNAF 2018 » sono sostituite dalla seguente: « PNAF »;

b)  dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Entro il 31 gennaio 2019 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aggiorna il PNAF di cui al periodo precedente »;

c)  il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « Le frequenze in banda III VHF sono pianificate sulla base dell'Accordo di Ginevra 2006 e di successivi accordi internazionali sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico, per la radiofonia digitale e, ove necessario, per il servizio televisivo digitale terrestre. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni pianifica per la realizzazione di un multiplex contenente l'informazione regionale da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale una rete con decomponibilità per macroaree con frequenze in banda UHF ».

1104.  All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al secondo periodo, le parole: « 30 settembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2019 »;

b)  al terzo periodo, le parole: « 30 settembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2019 » e le parole: « in banda 470-694 MHz UHF » sono soppresse;

c)  al quarto periodo, le parole: « Entro il 28 febbraio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 30 giugno 2019 » e le parole da: « , e assegna » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le modalità e le condizioni economiche, orientate al costo, secondo cui il concessionario del servizio pubblico nel multiplex contenente l'informazione regionale ha l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva assegnata, comunque non inferiore a un programma, nel periodo transitorio, a favore di ognuno dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale assegnatari dei diritti d'uso dei canali CH 51 e 53 alla data di entrata in vigore della presente disposizione che rilascino i rispettivi diritti d'uso nel periodo transitorio ai sensi del comma 1032 ».

1105.  All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 1031 sono inseriti i seguenti:

« 1031-bis. L'assegnazione dell'ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri, aggiuntive rispetto a quelle destinate alla conversione dei diritti d'uso di cui al comma 1031 e pianificate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel PNAF, da destinare al servizio televisivo digitale terrestre per gli operatori di rete nazionali e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale, avviene mediante procedura onerosa senza rilanci competitivi, indetta entro il 30 novembre 2019 dal Ministero dello sviluppo economico, in attuazione delle procedure stabilite entro il 30 settembre 2019 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 29 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sulla base dei seguenti princìpi e criteri: a) assegnare la capacità trasmissiva e le frequenze sulla base di lotti con dimensione pari alla metà di un multiplex; b) determinare un valore minimo delle offerte sulla base dei valori di mercato individuati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; c) considerare il valore delle offerte economiche presentate; d) garantire la continuità del servizio, la celerità della transizione tecnologica nonché la qualità delle infrastrutture tecnologiche messe a disposizione dagli operatori di rete nazionali operanti nel settore, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale; e) valorizzare le esperienze maturate dagli operatori di rete nazionali nel settore, con particolare riferimento alla realizzazione di reti di radiodiffusione digitale; f) valorizzare la capacità strutturale di assicurare l'efficienza spettrale, le professionalità e le competenze maturate nel settore, l'innovazione tecnologica e l'ottimale, effettivo e tempestivo sfruttamento della capacità trasmissiva e delle frequenze aggiuntive; g) assicurare la miglior valorizzazione dello spettro, tenendo conto dell'attuale diffusione di contenuti di buona qualità in tecnologia televisiva digitale terrestre alla più vasta maggioranza della popolazione italiana. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione degli introiti, versati su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, ad appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per interventi finalizzati a incentivare l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui alla lettera c) del comma 1039, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive, secondo modalità operative e procedure di erogazione stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

1031-ter. La durata dei diritti d'uso delle frequenze derivanti dalla conversione di cui al comma 1031 nonché di quelle derivanti dall'assegnazione mediante la procedura di cui al comma 1031-bis è stabilita secondo quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

1031-quater. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1031 e 1031-bis, nel caso in cui il medesimo diritto d'uso della frequenza sia assegnato a più di un operatore di rete nazionale, qualora sorga una controversia inerente alla gestione e all'utilizzo della stessa, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza di una delle parti, adotta una decisione vincolante che risolve la controversia. La decisione dell'Autorità deve essere motivata, nonché pubblicata nel sito internetdell'Autorità stessa nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, ha efficacia dalla data di notifica alle parti interessate ed è ricorribile in via giurisdizionale. Laddove l'Autorità accerti l'inottemperanza a tale decisione, il Ministero dello sviluppo economico può revocare il diritto d'uso sulla frequenza interessata. La procedura di cui al presente comma non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale ».

1106.  All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  alla lettera b) e alla lettera e), le parole: « PNAF 2018 » sono sostituite dalla seguente: « PNAF »;

b)  la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, delle frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della presente disposizione dal multiplex del servizio pubblico contenente l'informazione regionale e contestuale attivazione delle frequenze destinate dal PNAF per la realizzazione del nuovo multiplex con decomponibilità per macroaree »;

c)  alla lettera d), le parole: « nonché delle frequenze che risultino pianificate dal PNAF 2018 per i soggetti di cui alle lettere b) e c), » sono soppresse;

d)  alla lettera d), dopo le parole: « d'impresa » sono aggiunte le seguenti: « nonché rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte degli operatori di rete titolari dei diritti d'uso in ambito locale delle frequenze corrispondenti ai canali CH 51 e 53 per successive aree geografiche come individuate alla lettera a), comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 »;

e)  la lettera f) è sostituita dalla seguente:

« f) individuazione delle scadenze, comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, della sequenza di rilasci e contestuali attivazioni di frequenze secondo i criteri e per gli operatori nazionali titolari dei diritti d'uso dei canali CH 50 e 52 di cui alla lettera d), da realizzare per successive aree geografiche come individuate alla lettera a), della sequenza di rilasci di frequenze secondo i criteri e per gli operatori in ambito locale titolari dei diritti d'uso dei canali CH 51 e 53 di cui alla lettera d), da realizzare per successive aree geografiche come individuate alla lettera a), comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, nonché delle scadenze per il rilascio delle restanti frequenze e attivazione delle frequenze previste dal PNAF e oggetto dei rimanenti diritti d'uso di cui alle lettere b), c) ed e) »;

f)  dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Il Ministro dello sviluppo economico, entro il 15 aprile 2019, aggiorna il decreto di cui al periodo precedente ».

1107.  All'articolo 1, comma 1033, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  le parole: « 30 settembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 marzo 2019 »;

b)  le parole: « 30 giugno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 ottobre 2019 ».

1108.  All'articolo 1, comma 1034, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 marzo 2019 »;

b)  le parole: « 30 giugno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 ottobre 2019 ».

1109.  All'articolo 1, comma 1035, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « 31 maggio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ».

1110.  All'articolo 1, comma 1039, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  nell'alinea, le parole: « 293,4 milioni » sono sostitute dalle seguenti: « 344,4 milioni »;

b)  alla lettera c), le parole da: « 25 milioni » fino a: « 2019-2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 25 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 76 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020 e 25 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022 ».

1111.  Lo stanziamento di spesa di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è ridotto di 51 milioni di euro per l'anno 2020.


 

 

I commi 1101-1111 recano diversi interventi volti a favorire un ordinato svolgimento della riorganizzazione delle frequenze radiotelevisive a seguito dell’assegnazione delle frequenze in banda 700 Mhz per lo sviluppo della rete 5G e a superare le problematiche emerse con particolare riferimento all’entità della capacità trasmissiva assegnata per l’emittenza locale, alla nuova struttura del multiplex regionale destinato ai fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale, all’assegnazione delle frequenze alla radiofonia digitale, nonché con riferimento alla distribuzione tra i vari soggetti beneficiari delle risorse volte a favorire la transizione verso le nuove modalità di esecuzione del servizio televisivo digitale terrestre. Ulteriore elemento di novità introdotto nell’ambito di tali disposizioni è la definizione di una procedura competitiva per l’assegnazione di ulteriore eventuale capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale.

 

Tali interventi sono anche diretti a recepire la segnalazione effettuata dall’AGCOM sull’attuazione delle disposizioni previste dell’art. 1, commi 1030 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) il 17 luglio 2018 nonché le risultanze delle attività svolte in sede di tavolo di coordinamento TV 4.0 (qui la documentazione presentata dagli operatori del settore nelle riunioni del 15 ottobre 2018, del 27 novembre 2018 e del 5 novembre 2018).

Nella segnalazione dell’AGCOM del 17 luglio 2018 l’Autorità aveva rappresentato:

§  alcuni elementi di criticità relativamente alla formulazione di alcune disposizioni della citata legge di bilancio per il 2018, con particolare riguardo alla esatta qualificazione giuridica del concetto di “diritti d’uso della capacità trasmissiva” e quindi l’individuazione dei parametri di conversione dei precedenti diritti d’uso delle frequenze per gli operatori nazionali:

§  l’esigenza di una rimodulazione della riserva di destinazione di un terzo della capacità trasmissiva complessivamente pianificata a favore dell’emittenza locale.

Con riferimento alla prima problematica l’AGCOM ha aperto, con la Delibera n. 474/18/CONS una consultazione pubblica concernente la definizione dei criteri per la conversione dei diritti d’uso delle frequenze in ambito nazionale per il servizio digitale terrestre in diritti d’uso di capacità trasmissiva e per l’assegnazione in ambito nazionale dei diritti d’uso delle frequenze pianificate, in considerazione di ciò le valutazioni dell’AGCOM, non rappresentano conclusioni finali ma elementi sottoposti alla valutazione per gli operatori del settore. Appare tuttavia utile alla comprensione degli interventi posti in essere dalla disposizione normativa in esame richiamare sinteticamente i punti più significativi contenuti nell’allegato a tale delibera.

L’AGCOM ha innanzi tutto chiarito come le previsioni della legge di bilancio per il 2018 (e in particolare dell’articolo 1, comma 1031 che disciplina tale conversione) “trovano coerenza con l’impianto generale della normativa di settore nel senso che la citata conversione dei “diritti d’uso delle frequenze” in “diritti d’uso della capacità trasmissiva” deve essere intesa quale mero passaggio intermedio del più ampio processo di conversione dei “diritti d’uso di frequenze DVB-T” in “diritti d’uso di frequenze DVB-T2” (ossia il nuovo standard trasmissivo che consente di accrescere la capacità trasmissiva) indicato nell’ambito della legge di bilancio 2018.

Pertanto l’AGCOM si è concentrata sull’individuazione di un parametro di conversione dei diritti d’uso delle frequenze attualmente esistenti in nuovi diritti d’uso di frequenze DVB-T2, essendo il riferimento alla capacità trasmissiva da intendersi “come “unità di misura” che l’Autorità è chiamata ad utilizzare per tracciare una sorta di “equivalenza” tra nuove reti DVB-T2 ed attuali reti DVB-T”.

Tuttavia l’Autorità, a seguito degli approfondimenti istruttori effettuati, ha rilevato l’impossibilità di determinare un fattore di conversione, di applicazione generale, che garantisca la conservazione della capacità trasmissiva esercita da ogni singolo operatore a valle del passaggio tecnologico da DVB-T a DVB-T2. Ciò in quanto “la capacità trasmissiva veicolata da un multiplex, sia esso DVB-T che DVB-T2, non è un valore standardizzato (a livello internazionale) né predefinito (cioè valevole per tutti gli operatori di rete), bensì un valore variabile (entro un certo intervallo), che dipende dalle scelte imprenditoriali effettuate dal singolo operatore nella configurazione della propria rete” che peraltro sono in concreto assai differenziate tra i diversi operatori.

In considerazione di ciò, l’AGCOM ha rilevato che “non possa essere utilizzato, ai fini della conversione dei diritti d’uso delle frequenze attualmente assegnate agli operatori nazionali, un criterio che prenda a riferimento la capacità trasmissiva effettivamente esercita dagli stessi” ma che occorra far riferimento a “una serie di reti teoriche (c.d. reti di riferimento) che impiegano una configurazione di parametri tecnici di tipo convenzionale (Reference Planning Configuration)”.

L’AGCOM ricorda che “nel PNAF 2010, per la pianificazione delle frequenze delle reti in DVB-T sono stati utilizzati parametri tecnici cui corrisponde una capacità trasmissiva netta convenzionale pari a 19,91 Mbit/s (circa 20 Mbit/s) per multiplex. Nel PNAF 2018, le frequenze sono state pianificate per la realizzazione di reti che utilizzano il nuovo standard trasmissivo DVB-T2 e una system variant cui corrisponde una capacità trasmissiva netta convenzionale pari a circa 37 Mbit/s per multiplex”.

In ragione di tale parametro l’Autorità ha calcolato che gli attuali multiplex nazionali (si tratta di 20 multiplex) presentino una capacità complessiva di 400 Mb/s mentre i nuovi multiplex nazionali riconosciuti dal PNAF (sono stati pianificati 10 multiplex nazionali, anche in considerazione del vincolo di cui all’articolo 8, del decreto legislativo n. 177 del 2005, che richiede una riserva di un terzo della capacità trasmissiva per l’emittenza locale), assicurerebbe una capacità trasmissiva pari a 370 Mb/s (anche qui calcolata in termini convenzionali), che non consente una conversione equivalente delle frequenze. L’Autorità concludeva quindi che, alla luce dei citati valori teorici di capacità trasmissiva sopra indicati, un ulteriore multiplex nazionale (che assicurerebbe una capacità trasmissiva convenzionale di 37 Mb/s) avrebbe potuto consentire più agevolmente una sorta di conversione equivalente (chiarendo tuttavia l’assenza di frequenze disponibili a legislazione vigente).

Alla luce di ciò si inquadra l’eliminazione del vincolo normativo di assicurare un terzo della capacità trasmissiva alle televisioni locali sopra ricordato.

Si segnala peraltro che a seguito dell’intervento normativo posto in essere i multiplex nazionali disponibili sarebbero 12, cui corrisponderebbe, alla luce di quanto considerato dall’AGCOM, una capacità trasmissiva convenzionale di 444 Mb/s.

 

Il comma 1101 modifica pertanto l’articolo 8 del decreto legislativo n. 177 del 2005 avente ad oggetto i principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale. Tale disposizione prevedeva la riserva di un terzo della capacità trasmissiva, determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti abilitati a diffondere i propri contenuti in tale ambito (articolo 8, comma 2). La norma interviene mantenendo l’obbligo di riservare alla diffusione di contenuti in ambito locale una quota della capacità trasmissiva determinata con l'adozione del Piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri ma eliminando il riferimento alla riserva di un terzo della capacità trasmissiva per le emittenti locali. Pertanto l’entità di tale capacità trasmissiva sarà definita nell’ambito del citato Piano.

Il comma 1102 aggiunge un nuovo comma all’articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 177 del 2005 (Testo unico della radiotelevisione) prevedendo che l’AGCOM adotti il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, individuando in ciascuna area tecnica di cui al comma 1030 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 più frequenze in banda UHF (ossia la banda 470-694 mhz) per la realizzazione di reti, di cui almeno una con copertura non inferiore al 90% della popolazione dell’area, finalizzate alla messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale.

 

Il comma 1103 novella l'articolo 1, comma 1030, della legge di bilancio per il 2018 prevedendo:

§  la modifica della denominazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da “PNAF 2018” a PNAF;

§  un aggiornamento del PNAF 2018 (rinominato come PNAF), adottato dall’AGCOM con la delibera 290/18/CONS, entro il 31 gennaio 2019;

§  l’integrazione del citato comma con l’indicazione, in ordine alla pianificazione delle frequenze in banda III VHF (ossia in banda 174-230 mhz), del rispetto dei successivi accordi internazionali sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico (oltre che dell’Accordo di Ginevra 2006, già indicato nel testo vigente). Sono state inoltre mantenute le previsioni secondo le quali “sono oggetto di pianificazione esclusivamente le frequenze attribuite all’Italia” e “le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, in banda III VHF e 470-694 MHz, non attribuite internazionalmente all'Italia nelle aree di coordinamento definite dagli accordi internazionali di cui al primo periodo, non possono essere pianificate né assegnate”;

Dall’esame dei contributi che i diversi operatori hanno fornito nell’ambito del tavolo TV 4.0, si segnala che è stata da più parti sottolineata l’opportunità di consentire l’utilizzo non solo delle frequenze attribuite all’Italia ma anche di quelle “non interferenti” al fine di assicurare un miglioramento della fruizione delle frequenze disponibili.

§  la revisione della pianificazione delle frequenze indicate sulla banda III VHF (ossia in banda 174-230 mhz), che dovranno essere assegnate prioritariamente alla radiofonia digitale e soltanto “ove necessario” al servizio televisivo digitale terrestre mentre nel testo vigente del comma 1030 tali frequenze sono pianificate per realizzare un multiplex regionale per la trasmissione di programmi televisivi in ambito locale e per massimizzare il numero di blocchi coordinati destinabili in ciascuna regione alla radiofonia digitale;

Tale intervento sembra andare incontro alla richiesta, presentata nell’ambito del tavolo TV 4.0 di assicurare una capacità trasmissiva sufficiente per la radiofonia digitale (in particolare si veda il contributo di Eurodab e di Dab Italia), posto che le risorse frequenziali disponibili non parevano essere sufficienti per un regolare sviluppo di tale forma di diffusione radiofonica.

§  l’introduzione dell’obbligo per l’AGCOM di pianificare con frequenze in banda UHF (ossia in banda 470-694 mhz) una rete con decomponibilità per macroaree per la realizzazione, da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (ossia della RAI), di un multiplex contenente l’informazione regionale.

Il comma 1031 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018 prevede l’assegnazione al concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale di diritti d'uso delle frequenze in banda III VHF (ossia in banda 174-230 mhz) per la realizzazione di un multiplex contenente l'informazione regionale da parte del concessionario del servizio pubblico e per la trasmissione di programmi in ambito locale, destinando la capacità trasmissiva al trasporto di fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale selezionati secondo la procedura di cui al comma 1034 e riservando il 20 per cento della capacità trasmissiva alla trasmissione dei programmi di servizio pubblico contenente l'informazione a livello regionale. Tali disposizioni sono abrogate ai sensi della lettera c) del comma 1104.

 

Si ricorda che le frequenze in banda III VHF e UHF sono le uniche frequenze destinate al servizio televisivo digitale terrestre e alla radiofonia digitale.

 

Il comma 1104 modifica l’articolo 1, comma 1031, della legge di bilancio per il 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) prevedendo:

§  il differimento al 31 marzo 2019 del termine fissato originariamente al 30 settembre 2018 affinché l’AGCOM proceda alla individuazione dei criteri per la conversione dei diritti d'uso delle frequenze di cui sono titolari gli operatori di rete nazionali in diritti d'uso di capacità trasmissiva in multiplex nazionali di nuova realizzazione in tecnologia DVB-T2;

§  il differimento al 31 marzo 2019 del termine fissato originariamente al 30 settembre 2018 affinché l’AGCOM proceda a definire i criteri per l’assegnazione in ambito nazionale dei diritti d'uso delle frequenze pianificate ai sensi del comma 1030 per il servizio televisivo digitale terrestre agli operatori di rete nazionali;

Con riferimento a tale profilo l’allegato alla Delibera n. 474/18/CONS dà conto dell’attuale situazione posto che tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2018, erano titolari dei diritti d’uso delle frequenze per la radiodiffusione televisiva digitale terrestre in ambito nazionale sono i destinatari dei diritti d’uso delle frequenze per l’esercizio delle nuove reti in tecnologia DVB-T2. Allo stato i diritti d’uso delle 20 reti nazionali esistenti sono attribuiti ad 8 operatori (5 Rai S.p.A., 5 Elettronica Industriale S.p.A., 5 Persidera S.p.A., 1 Cairo Network S.p.A., 1 3lettronica Industriale S.p.A., 1 Prima Tv S.r.l., 1 Europa Way S.r.l., 1 Premiata Ditta Borghini&Stocchetti di Torino S.r.l.). Nell’ambito delle nuove reti in tecnologia DVB-T2 ai medesimi 8 operatori dovranno essere assegnate le 10 reti nazionali disponibili (occorre tenere presente che a seguito dell’abrogazione della riserva di un terzo della capacità trasmissiva agli operatori locali, le reti disponibili – stando a quanto emerso nell’ambito del tavolo TV 4.0 – potrebbero essere 12, mentre resterebbero 2 reti per la diffusione in ambito locale, invece delle attuali 4). L’AGCOM rileva quindi che “l’attuale distribuzione delle reti tra gli 8 operatori (tutte in numero dispari), l’applicazione del meccanismo di conversione previsto dalla Legge di Bilancio è destinata a produrre il seguente scenario: ai tre operatori che attualmente eserciscono 5 reti trasmissive in 10 tecnologia DVB-T devono essere assegnati diritti d’uso di frequenze per 2,5 reti trasmissive in tecnologia DVB-T2; ai rimanenti cinque operatori che attualmente eserciscono 1 rete trasmissiva in tecnologia DVB-T devono essere assegnati i diritti d’uso di frequenze per 0,5 di una rete trasmissiva in tecnologia DVB-T2”. Tale distribuzione, essendo impossibile l’assegnazione di un diritto d’uso di frequenza per l’esercizio “parziale” di una rete trasmissiva (pari alla metà), imporrebbe “che gli operatori titolari di un solo diritto d’uso di capacità trasmissiva si uniscano nell’esercizio delle nuove reti DVBT2 attraverso la costituzione di apposite intese. (…) Sebbene una rete trasmissiva risulti per sua natura indivisibile, in termini di siti e impianti, la capacità trasmissiva veicolata da un multiplex (che è un componente della rete) è frazionabile tra più operatori”.

Nell’ambito dei contributi forniti in sede di Tavolo di coordinamento TV 4.0 diversi operatori hanno espresso riserve su tale configurazione con particolare riferimento ai rischi di abuso nei confronti dei titolari di un solo diritto d’uso (in tal senso il contributo di 3elettronica) di mancato rispetto di disposizioni europee e di compromissione dei diritti dei titolari di frequenze (in tal senso il contributo di Cairo network).

§  il differimento al 30 giugno 2019 del termine fissato originariamente al 28 febbraio 2019 affinché il Ministero dello sviluppo economico assegni i diritti d’uso delle frequenze pianificate agli operatori di rete nazionale sulla base dei criteri definiti dall’AGCOM;

§  l’abrogazione delle previsioni concernenti la realizzazione del multiplex regionale a cura del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (che sono adesso disciplinate dal comma 1103) e l’introduzione della previsione secondo la quale l’AGCOM individua le modalità e le condizioni economiche, orientate al costo, secondo cui il concessionario del servizio pubblico nel multiplex contenente l’informazione regionale ha l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva assegnata, comunque non inferiore a un programma, nel periodo transitorio, a favore di ognuno dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale assegnatari dei diritti d'uso dei canali 51 e 53 che rilascino i rispettivi diritti d’uso nel periodo transitorio.

 

Il comma 1105 introduce i commi aggiuntivi da 1031-bis a 1031-quater all'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018. Le principali disposizioni sono sintetizzate qui di seguito.

Si prevede (nuovo comma 1031-bis della legge di bilancio per il 2018) l’assegnazione di ulteriore eventuale capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri, aggiuntiva rispetto a quelle destinate alla conversione dei diritti d’uso e pianificate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel PNAF, mediante procedura onerosa con aggiudicazione all’offerta economica più elevata senza rilanci competitivi, indetta entro il 30 novembre 2019 dal Ministero dello sviluppo economico, in attuazione delle procedure stabilite, entro il 30 settembre 2019 dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

§  assegnazione della capacità trasmissiva in lotti di dimensione pari alla metà di un multiplex;

§  fissazione di un valore minimo delle offerte sulla base di quanto indicato dall’AGCOM, considerando il valore delle offerte economiche presentate;

§  garanzia della continuità del servizio, della celerità della transizione tecnologica, e della qualità delle infrastrutture di rete messe a disposizione dagli operatori nazionali di rete;

§  valorizzazione sia delle esperienze degli operatori nazionali di rete, sia dell’ottimale utilizzo dello spettro tenendo conto anche della capacità di assicurarne l’uso efficiente e dell’attuale diffusione di contenuti di buona qualità alla parte più vasta della popolazione italiana;

§  sfruttamento effettivo e tempestivo della capacità trasmissiva delle frequenze assegnate;

Il MEF è autorizzato a riassegnare su appositi capitoli di spesa nello stato di previsione del MISE per gli interventi finalizzati ad incentivare l'acquisto di apparecchiature televisive e la sperimentazione di nuove tecnologie televisive gli introiti derivanti dall’assegnazione della nuova capacità trasmissiva disponibile secondo modalità operative e procedure di erogazione stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

In senso contrario all’assegnazione di eventuale ulteriore capacità trasmissiva mediante procedura onerosa in sede di Tavolo di coordinamento TV4.0 si è pronunciata Confindustria Radio Televisioni).

 

È poi introdotto un nuovo comma 1031-ter alla legge di bilancio per il 2018, che stabilisce che la durata dei diritti d'uso è fissata secondo quanto stabilito dal Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003).

L’articolo 27 del decreto legislativo n. 259 del 2003 stabilisce che i diritti individuali di uso delle frequenze radio (…) vengono rilasciati per una durata adeguata al tipo di servizio e comunque non eccedente la durata dell'autorizzazione generale (che non può superare i 20 anni ed è rinnovabile), tenuto conto dell'obiettivo perseguito e della necessità di prevedere un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti. La disposizione prevede anche i limiti previsti con riferimento alla cessione di tali diritti.

 

Le controversie riguardanti le assegnazioni di diritti d'uso sono decise dall'Autorità su istanza di una delle parti. Le decisioni sono motivate e sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità. La decisione è ricorribile in via giudiziale e qualora l'Autorità accerti la mancata ottemperanza della decisione assunta, il MISE può revocare l'uso della frequenza (nuovo comma 1031-quater).

 

Il comma 1106 novella l'articolo 1, comma 1032 della legge di bilancio 2018 che disciplina i principi riguardanti la realizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, del calendario nazionale per la riorganizzazione delle frequenze televisive (emanato con il decreto del MISE 8 agosto 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2018), prevedendo, oltre ad alcune modifiche di carattere formale e di coordinamento (lettere a) e c)):

§  la riscrittura della lettera c) del comma concernente il rilascio delle frequenze in capo al concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (ossia della RAI) e la contestuale attivazione del nuovo multiplex, al fine di adeguarlo alle modifiche intervenute (lettera b);

§  l’esplicita menzione dell’obbligo di rilascio da parte degli operatori di rete titolari dei diritti d'uso in ambito locale delle frequenze corrispondenti ai canali CH 51 e 53 per successive aree geografiche nel periodo transitorio dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, non presente nel testo vigente del comma 1032, lettera d) che faceva esclusivamente riferimento agli operatori nazionali (lettera d);

§  l’individuazione delle scadenze della sequenza di rilasci e contestuali attivazioni con specifico riferimento agli operatori nazionali titolari dei diritti d’uso dei CH 50 e 52 e per gli operatori in ambito locale titolari dei diritti d’uso dei canali CH 51 e 53 da realizzare per successive aree geografiche che nel testo vigente erano disciplinati esclusivamente alla lettera d) del comma 1032 (lettera e) nonché con riferimento ai soggetti di cui alle lettere b), c) ed e) del medesimo comma (ossia gli operatori di rete in ambito locale, il concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e i titolari delle frequenze residue).

Come emerge dai lavori del Tavolo di coordinamento TV4.0 il rilascio delle frequenze corrispondenti ai canali 50-53, ricadenti nella banda 702-734 Mhz nel periodo transitorio 1° gennaio 2020-31 dicembre 2021, deriva dall’assunzione di obblighi internazionali da parte dell’Italia che si è impegnata a non utilizzare tali frequenze anticipatamente rispetto al termine del 30 giugno 2022. Diversi contributi da parte degli operatori televisivi in ambito locale hanno rilevato elementi di criticità (si vedano i contributi di Associazione TV locali, Aeranti Corallo, ALPI).

§  l’aggiornamento del decreto dell’8 agosto 2018 da effettuarsi entro il 15 aprile 2019 (lettera f).

 

Il comma 1107 modifica il comma 1033 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2018, che disciplina i principi secondo i quali il Ministero dello sviluppo economico assegna i diritti d’uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre agli operatori di rete affinché questi li mettano a disposizione di fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale. In particolare vengono differiti dal 30 settembre 2018 al 30 marzo 2019 il termine entro il quale il Ministero provvede ad avviare le procedure per l’assegnazione dei citati diritti e dal 30 giugno 2019 al 30 ottobre 2019 il termine per la conclusione delle stesse.

Il comma 1108 modifica il comma 1034 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 avente ad oggetto la disciplina delle modalità secondo le quali si procede all’assegnazione della capacità trasmissiva ai fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale legittimamente operanti. In particolare viene differito dal 31 dicembre 2018 al 30 marzo 2019 il termine entro il quale il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure per la formazione di una graduatoria dei fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale per ciascuna delle aree tecniche individuate. Viene inoltre differito dal 30 giugno 2019 al 30 ottobre 2019 il termine delle procedure di assegnazione della capacità trasmissiva da parte degli operatori di rete ai fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale.

Il comma 1109 modifica il comma 1035 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 differendo dal 31 maggio 2019 al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale l’AGCOM dovrà aggiornare il piano di numerazione automatica dei canali del servizio televisivo digitale terrestre.

Il comma 1110 modifica il comma 1039 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 che si riferisce alle spese per l’attuazione di quanto previsto dalle disposizioni in tema di riorganizzazione delle frequenze radiotelevisive prevedendo in particolare la rimodulazione delle risorse attribuite per l’attuazione delle disposizioni citate prevedendo un aumento di 51 milioni di euro per l’anno 2020 destinati ad assicurare un contributo ai costi a carico degli utenti finali per l’acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva nell’anno 2020.

Il comma 1111 individua la copertura finanziaria riducendo di 51 milioni di euro le somme disponibili nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico sul fondo riaccertamento dei residui di cui all’articolo 34-ter, comma 5 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, sul capitolo di spesa 7041.

 

 


 

Articolo 1, commi 1112-1113
(Agenzia Torino 2006)

 


1112.  Una quota pari a 29 milioni di euro delle disponibilità finanziarie intestate all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici « Torino 2006 » è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di settembre 2019 e resta acquisita all'erario.

1113.  All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ».


 

 

I commi 1112-1113 recano disposizioni finanziarie relative all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpiciTorino 2006” e la proroga al 31 dicembre 2020 del termine di scadenza della gestione commissariale.

 

Il comma 1112 prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, con acquisizione all'erario, entro il mese di settembre 2019, di 29 milioni di euro relativi alle disponibilità finanziarie liquide intestate all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici “Torino 2006”.

Il comma 1113 proroga dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2020 il termine di scadenza della gestione commissariale per lo svolgimento delle residue attività dell'Agenzia Torino 2006. A tal fine si interviene sull'articolo 2, comma 5-octies, del D.L. n. 225/2010.

 

Si rammenta che inizialmente l'articolo 3, comma 25, legge n. 244 del 2007 aveva previsto che, a decorrere dal 1º gennaio 2008, le residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006, istituita dall’articolo 2 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, fossero svolte, entro il termine di tre anni, da un commissario liquidatore nominato con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, prevedendosi che le disponibilità che residuano alla fine della gestione liquidatoria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. In attuazione di tale disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° febbraio 2008, è stato nominato Commissario liquidatore dell’Agenzia l’Ingegner Domenico Arcidiacono. Con il medesimo decreto sono stati precisati i compiti del commissario, nonché le dotazioni di mezzi e di personale necessari al suo funzionamento, nei limiti delle risorse residue a disposizione dell’Agenzia. E' quindi intervenuto l'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge n. 225/2010, che ha inizialmente disposto il differimento del termine fino alla completa definizione delle attività residue affidate al commissario liquidatore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014. Quest'ultimo termine era stato più volte prorogato, da ultimo, prima della disposizione in esame, con l'articolo 1, comma 1151, della legge n. 205/2017, al 31 dicembre 2018.

Articolo 1, comma 1114
(Celebrazioni della figura di Nilde Iotti)

 

1114.  Al fine di consentire lo svolgimento delle celebrazioni della figura di Nilde Iotti, in occasione del ventesimo anno dalla sua scomparsa e del centesimo anno dalla sua nascita, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

 

 

Il comma 1114 è finalizzato a consentire lo svolgimento delle celebrazioni della figura di Nilde Iotti.

 

Le celebrazioni saranno svolte in occasione del ventesimo anno dalla morte e del centesimo anno dalla nascita di Nilde Iotti.

 

Nilde Iotti è nata il 10 aprile 1920 ed è morta il 4 dicembre 1999.

 

Al fine indicato, si autorizza la spesa di € 100 mila per ciascuno degli anni 2019 e il 2020.

 

Non è indicato il soggetto preposto all’organizzazione delle celebrazioni.

 

Al riguardo, si ricorda che la L. 420/1997 aveva inteso ricondurre ad unità, attraverso un unico provvedimento a cadenza annuale, l’intervento statale a favore di comitati nazionali per lo svolgimento di celebrazioni e manifestazioni culturali di particolare rilevanza. Al fine indicato, ha previsto l’istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali, alla quale ha affidato il compito di deliberare, per quanto qui interessa,     sulla costituzione e organizzazione dei comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali, sull’ammissione al contributo finanziario statale e sulla misura dello stesso.

Nel tempo, tuttavia, sono stati numerosi gli interventi disposti con altre procedure. In particolare, vari comitati promotori di celebrazioni sono stati costituiti con legge.

 


 

Articolo 1, comma 1115
(Tabelle A e B)

 


1115.  Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2019-2021, sono determinati, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.


 

 

Il comma 1115 dispone in ordine all’entità dei fondi speciali determinati dalle tabelle A e B allegate al disegno di legge in esame. Si tratta degli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

 

    Gli importi della Tabella A (fondo speciale di parte corrente) ammontano complessivamente a 292,1 milioni per il 2019 e a 362 milioni annui dal 2020. Per quanto riguarda la Tabella B (conto capitale), il disegno di legge prevede importi pari a 472,6 milioni per il 2019 e a 498,9 milioni annui a decorrere dal 2020.

I prospetti che seguono riportano gli stanziamenti complessivi di cui alle tabelle A e B, a legislazione vigente, nel disegno di legge di bilancio (A.C. 1334) e nella legge n. 145 del 2018.

                                                                                                     (importi in milioni)

Tabella A

2019

2020

2021

Bilancio a legislazione vigente

92,1

112

112

A.C. 1334

292,1

362

362

Legge n. 145/2018

238

260,4

291,5

                                                                                                                (importi in milioni)

Tabella B

2019

2020

2021

Bilancio a legislazione vigente

272,6

248,9

248,9

A.C. 1334

472,6

498,9

498,9

Legge n. 145/2018

330,3

333,3

373,9

 

 

L'articolo 21, comma 1-ter, lett. d), della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009) inserisce tra i contenuti della prima sezione del disegno di legge di bilancio la  determinazione  degli  importi  dei fondi speciali e le relative tabelle. Con la disposizione in esame si provvede a determinare gli importi da iscrivere nei fondi speciali per ciascun anno, determinati nelle misure indicate per la parte corrente nella Tabella A e per quella in conto capitale nella Tabella B, allegate al disegno di legge di bilancio, ripartite per Ministeri. In sede di relazione illustrativa al disegno di legge sono indicate le finalizzazioni, vale a dire i provvedimenti per i quali viene preordinata la copertura. Ulteriori finalizzazioni possono essere specificate nel corso dell’esame parlamentare, con riferimento ad emendamenti che incrementano la dotazione dei fondi speciali. In ogni caso le finalizzazioni non hanno efficacia giuridica vincolante. Attraverso i fondi speciali viene quindi delineata la proiezione finanziaria triennale della futura legislazione di spesa che il Governo intende presentare al Parlamento.

Nei prospetti seguenti sono riportati, suddivisi per Ministero, gli importi degli accantonamenti di parte corrente e di conto capitale nel disegno di legge di bilancio (A.C. n. 1334). Si riportano altresì le finalizzazioni indicate nella relazione illustrativa.

Gli importi delle Tabelle A e B a legislazione vigente per i singoli Dicasteri, ove sussistenti. sono stati forniti dalla RGS su richiesta degli Uffici parlamentari.

 

 

Tabella A - Fondo speciale di parte corrente

(importi in migliaia di euro)

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

                                                                                                          (migliaia di euro)

 

2019

2020

2021

Bilancio a legislazione vigente

25.928

51.136

51.136

A.C. 1334

70.928

131.136

106.136

Legge n. 145/2018

58.819

76.526

76.792

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 


 

Ministero dello sviluppo economico

                                                                                                          (migliaia di euro)

 

2019

2020

2021

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

A.C. 1334

10.000

10.000

10.000

Legge n. 145/2018

9.750

9.750

9.750

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

 

 

Ministero del lavoro e politiche sociali

                                                                                                           (migliaia di euro)

 

2019

2020

2021

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

A.C. 1334

10.000

10.000

10.000

Legge n. 145/2018

2.000

2.000

2.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero della giustizia

                                                                                                           (migliaia di euro)

 

2018

2019

2020

Bilancio a legislazione vigente

2.661

661

661

A.C. 1334

17.661

20.661

30.661

Legge n. 145/2018

15.633

16.105

24.653

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 


 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

                                                                                                     (migliaia di euro)

 

2019

2020

2021

Bilancio a legislazione vigente

49.376

46.037

46.037

A.C. 1334

74.376

76.037

86.037

Legge n. 145/2018

63.374

70.041

79.690

 

 

Finalizzazioni: coperture finanziarie dei provvedimenti concernenti le seguenti ratifiche:

§  Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015 (legge n. 125/18);

§  Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017 (A.S. n. 772);

§  Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l’applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l’applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016 (A.C. n. 1127);

§  Ratifica ed esecuzione dell’Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l’approvazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015 (A.C. n. 1126);

§  Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010 (A.C. n. 1123);

§  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003 (A.S. n. 676);

§  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014 (AS 659);

§  ulteriori accordi internazionali.

 

 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

                                                                                                      (migliaia di euro)

 

2019

2020

2021

Bilancio a legislazione vigente

5.000

5.000

5.000

A.C. 1334

15.000

15.000

15.000

Legge n. 145/2018

11.180

10.950

14.550

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

 

 

 

Ministero dell'interno

                                                                                           (migliaia di euro)

 

2019

2020

2021

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

A.C. 1334

15.000

20.000

20.000

Legge n. 145/2018

17.030

22.420

27.010

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

                                                                                                      (migliaia di euro)

 

2019

2020

2021

Bilancio a legislazione vigente

9.000

9.000

9.000

A.C. 1334

14.000

14.000

14.000

Legge n. 145/2018

12.200

12.200

12.200

 

Finalizzazioni: interventi diversi

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

                                                                                                     (migliaia di euro)

 

2019

2020

2021

Bilancio a legislazione vigente

93

176

176

A.C. 1334

10.093

10.176

10.176

Legge n. 145/2018

3.262

1.513

3.513

 

Finalizzazioni:

§  copertura finanziaria del provvedimento legislativo riguardante l’introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi (legge n. 117/18):

§  interventi diversi.

 

 

 

 

Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo

                                                                                                     (migliaia di euro)

 

2019

2020

2021

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

A.C. 1334

20.000

20.000

20.000

Legge n. 145/2018

19.000

17.000

20.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero per i beni e le attività culturali

                                                                                                     (migliaia di euro)

 

2019

2020

2021

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

A.C. 1334

20.000

20.000

20.000

Legge n. 145/2018

15.410

15.273

15.188

 

Finalizzazioni: interventi diversi

 


 

Ministero della salute

                                                                                                         (migliaia di euro)

 

2019

2020

2021

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

A.C. 1334

15.000

15.000

20.000

Legge n. 145/2018

10.375

6.667

6.139

 

Finalizzazioni: interventi diversi

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella B - Fondo speciale di conto capitale

(importi in migliaia di euro)

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

                                                                                                     (migliaia di euro)

 

2019

2020

2021

Bilancio a legislazione vigente

103.848

50.148

50.148

A.C. 1334

226.848

203.148

183.148

Legge n. 145/2018

212.123

198.148

178.148

 

Finalizzazioni:

§  potenziamento e ammodernamento della Guardia di finanza;

§  interventi diversi.

 

 

Ministero dello sviluppo economico

                                                                                                     (migliaia di euro)

 

2019

2020

2021

Bilancio a legislazione vigente

43.000

43.000

43.000

A.C. 1334

60.000

70.000

80.000

Legge n. 145/2018

35.000

30.000

40.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

Ministero del lavoro e politiche sociali

                                                                                                                              (migliaia di euro)

 

2019

2020

2021

Bilancio a legislazione vigente

27.753

27.753

27.753

A.C. 1334

27.753

27.753

27.753

Legge n. 145/2018

2.753

2.753

22.753

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero della giustizia

                                                                                                                              (migliaia di euro)

 

2019

2020

2021

Bilancio a legislazione vigente

15.000

25.000

25.000

A.C. 1334

15.000

25.000

25.000

Legge n. 145/2018

-

-

-

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

                                                                                                          (migliaia di euro)

 

2019

2020

2021

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

A.C. 1334

10.000

10.000

10.000

Legge n. 145/2018

10.000

10.000

10.000

 

Finalizzazioni: finanziamento di accordi internazionali.

 

 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

                                                                                                                                    (migliaia di euro)

 

2019

2020

2021

Bilancio a legislazione vigente

30.000

30.000

30.000

A.C. 1334

30.000

30.000

30.000

Legge n. 145/2018

-

-

-

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

                                                                                            (migliaia di euro)

 

2019

2020

2021

Bilancio a legislazione vigente

50.000

50.000

50.000

A.C. 1334

50.000

50.000

50.000

A.C. 1334-B

50.000

50.000

50.000

 

Finalizzazioni:

§  interventi per la difesa del suolo;

§  interventi diversi.

 

 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

                                                                                                                                    (migliaia di euro)

 

2019

2020

2021

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

A.C. 1334

30.000

40.000

50.000

Legge n. 145/2018

-

-

30.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

 

Ministero per i beni e le attività culturali

                                                                                                                  (migliaia di euro)

 

2019

2020

2021

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

A.C. 1334

20.000

20.000

20.000

Legge n. 145/2018

19.400

19.400

20.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

 


 

Ministero della salute

                                                                                          (migliaia di euro)

 

2019

2020

2021

Bilancio a legislazione vigente

3.000

23.000

23.000

A.C. 1334

3.000

23.000

23.000

Legge n. 145/2018

1.000

23.000

23.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 


 

Articolo 1, comma 1116
(Incremento Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili
in corso di gestione)

 


1116.  Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 13,630 milioni di euro per l'anno 2019, di 11,470 milioni di euro per l'anno 2020, di 102,410 milioni di euro per l'anno 2021, di 150,900 milioni di euro per l'anno 2022, di 111,060 milioni di euro per l'anno 2023, di 226,190 milioni di euro per l'anno 2024, di 239,910 milioni di euro per l'anno 2025, di 271,450 milioni di euro per l'anno 2026, di 277,830 milioni di euro per l'anno 2027, di 275,350 milioni di euro per l'anno 2028, di 261,770 milioni di euro per l'anno 2029 e di 252,160 milioni di euro per l'anno 2030, di 251,460 milioni di euro per l'anno 2031, di 250,940 milioni di euro per l'anno 2032, di 250,420 milioni di euro per l'anno 2033, di 249,910 milioni di euro per l'anno 2034 e di 249,390 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035.


 

 

Il comma 1116 incrementa la dotazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di 13,630 milioni di euro per l'anno 2019, di 11,470 milioni di euro per l'anno 2020, di 102,410 milioni di euro per l'anno 2021, di 150,900 milioni di euro per l'anno 2022, di 111,060 milioni di euro per l'anno 2023, di 226,190 milioni di euro per l'anno 2024, di 239,910 milioni di euro per l'anno 2025, di 271,450 milioni di euro per l'anno 2026, di 277,830 milioni di euro per l'anno 2027, di 275,350 milioni di euro per l'anno 2028, di 261,770   milioni di euro per l'anno 2029, di 252,160 milioni di euro per l'anno 2030, di 251,460 milioni di euro per l'anno 2031, di 250,940 milioni di euro per l'anno 2032, di 250,420 milioni di euro per l'anno 2033, di 249,910 milioni di euro per l'anno 2034 e di 249,390 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035.

 

Si tratta del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (capitolo 3076), che viene ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Si sottolinea che nel testo iniziale del provvedimento il fondo era incrementato di 250 milioni di euro per l’anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020. A seguito di tale rifinanziamento, nel ddl di bilancio per il 2019-2021 il relativo capitolo di bilancio (cap. 3076/MEF) presentava, nel triennio, una dotazione di 250,3 milioni di euro per il 2019, 405,5 milioni per il 2020 e di 638,8 milioni per il 2021. Su tale rifinanziamento è stata peraltro posta la copertura finanziaria di numerose norme introdotte nel provvedimento nel corso dell’esame parlamentare, per cui la dotazione del relativo capitolo di bilancio si è ridotta, come illustrato per il triennio di riferimento nella tabella seguente.

 


 

(in milioni di euro)

Capitolo 3076/MEF

2019

2020

2021

Dotazione iniziale a legislazione vigente (a)

0,257

5,545

238,803

Rifinanziamento apportato dal ddl iniziale (b)

250

400

400

Importo utilizzato a copertura di nuove norme introdotte durante l’esame parlamentare

 =(b)-(c)

236,37

388,53

297,59

Rifinanziamento residuo (c)

13,63

11,47

102,41

Dotazione attuale =(a)+(c)

13,887

17,015

341,213

 

 

 

 


 

Articolo 1, commi 1117-1120
(Monitoraggio dell’andamento dei conti pubblici
e accantonamento di 2 miliardi di euro per il 2019.)

 


1117.  Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, è assicurato il monitoraggio continuo dell'andamento dei conti pubblici.

1118.  Per l'anno 2019, le dotazioni del bilancio dello Stato, in termini di competenza e cassa, sono accantonate e rese indisponibili per la gestione, per un importo complessivo pari a 2 miliardi di euro, secondo quanto indicato nell'allegato 3 annesso alla presente legge. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Camere, gli accantonamenti di spesa, su richiesta dei Ministri interessati, possono essere rimodulati nell'ambito degli stati di previsione della spesa, ferma restando la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

1119.  Il monitoraggio degli andamenti tendenziali di finanza pubblica effettuato con il Documento di economia e finanza e con la relativa Nota di aggiornamento è aggiornato entro il mese di luglio. Il Ministro dell'economia e delle finanze informa il Consiglio dei ministri degli andamenti tendenziali di finanza pubblica entro i dieci giorni successivi. Qualora dal monitoraggio di luglio gli andamenti tendenziali dei conti pubblici risultino coerenti con il raggiungimento degli obiettivi programmatici per l'esercizio 2019, valutati al netto delle maggiori entrate derivanti dalle operazioni di dismissione degli immobili pubblici, gli accantonamenti di cui al comma 1118, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono resi disponibili.

1120.  Qualora dal monitoraggio di luglio dovessero evidenziarsi scostamenti o rischi di scostamenti rilevanti per l'esercizio finanziario 2019 rispetto agli obiettivi programmatici di finanza pubblica, sulla base delle risultanze della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, con la medesima procedura di cui al comma 1119, gli accantonamenti sono confermati per l'esercizio in corso o sono resi disponibili.


 

 

I commi 1117-1120 dettano norme per garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. In particolare, si dispone l’accantonamento di una serie di voci di spesa (indicate in apposito Allegato) per un ammontare complessivo di 2 miliardi di euro nel 2019 e si definisce uno specifica procedura di monitoraggio dell’andamento dei conti pubblici.

 

In primo luogo si prevede che per l’anno 2019, le dotazioni del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, sono accantonate e rese indisponibili, per un importo complessivo pari a 2 miliardi, secondo quanto indicato nell’apposito Allegato). Ferma restando la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica, gli accantonamenti sono rimodulabili con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, su richiesta dei Ministri interessati.

Entro il mese di luglio 2019 è previsto un monitoraggio degli andamenti tendenziali di finanza pubblica (volto ad aggiornare quello realizzato con il Documento di economia e finanza), che il Ministro dell’economia e delle finanze deve comunicare al Consiglio dei ministri entro i dieci giorni successivi (quindi, al più tardi, entro il 10 agosto 2019)

 

Il monitoraggio di luglio può rilevare che:

§  gli andamenti tendenziali dei conti pubblici, valutati al netto delle maggiori entrate derivanti da operazioni di dismissione di immobili pubblici, risultano coerenti con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica per il 2019: in tal caso con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze, gli accantonamenti sono resi disponibili;

§  vi sono scostamenti o rischi di scostamenti rilevanti per l’esercizio finanziario 2019 rispetto agli obiettivi programmatici di finanza pubblica per il 2019: in tal caso, sulla base delle risultanze della NADEF, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze, gli accantonamenti sono confermati per il 2019 o resi disponibili.

 

La disposizione non prevede espressamente la possibilità, all’esito del monitoraggio, di rendere disponibili gli accantonamenti solo parzialmente.

 

Si rileva che la disposizione prevede che gli accantonamenti possano essere resi disponibili anche nel caso in cui dal monitoraggio emergano scostamenti o rischi di scostamenti rilevanti rispetto agli obiettivi programmatici di finanza pubblica per il 2019, senza prevedere particolari condizioni.

 

La disposizione prevede, poi, che l’aggiornamento del monitoraggio degli andamenti tendenziali di finanza pubblica venga effettuato, entro il mese di luglio, dopo la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (NADEF), il cui termine di presentazione al Parlamento (ossia il 27 settembre) è tuttavia successivo a tale data;

 

Si fa presente che ai sensi della normativa vigente (articolo 7, comma 2, della legge n.196/2009), il Documento di economia e finanza (DEF) deve essere presentato alle Camere entro il 10 aprile, mentre la Nota di aggiornamento al DEF (NADEF) entro il 27 settembre.

 

Si fa presente che la vigente legge di contabilità prevede una procedura di monitoraggio delle leggi di spesa.

Ai sensi dell’articolo 17, commi 12-12-quater e comma 13, della legge n.196/2009, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi di spesa, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.

Nel caso di possibili scostamenti viene delineata una procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa. Si prevede, a tal fine, che il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa di successive misure correttive, provvede con proprio decreto, per l'esercizio in corso, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente; qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, si provvede (su proposta del MEF) con DPCM, previa delibera del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa. Gli schemi di entrambi i decreti (decreto del MEF e DPCM) vanno trasmessi alle Commissioni bilancio delle Camere, che si esprimono entro sette giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati. Qualora gli scostamenti non siano compensabili nel corso dell’esercizio, il Ministro dell'economia assume tempestivamente (comma 13) le conseguenti iniziative legislative. Per gli esercizi successivi a quello in corso si provvede con la legge di bilancio.

 


 

Articolo 1, commi 1121-1126
(Disposizioni in materia di premi e contributi INAIL ed in materia di tutela assicurativa INAIL)

 


1121.  Ai fini della revisione delle tariffe, con effetto dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, dei premi e contributi INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e dell'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, considerate le risultanze economico-finanziarie e attuariali e tenuto conto degli andamenti prospettici del predetto Istituto, in aggiunta alle risorse indicate nel citato articolo 1, comma 128, della legge n. 147 del 2013, si tiene conto delle seguenti minori entrate, pari a euro 410 milioni per l'anno 2019, a euro 525 milioni per l'anno 2020 e a euro 600 milioni per l'anno 2021.

1122.  Alle minori entrate derivanti dal comma 1121 si provvede mediante:

a)  riduzione per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 delle risorse strutturali destinate dall'INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i seguenti importi:

1)  euro 110 milioni per il 2019;

2)  euro 100 milioni per il 2020;

3)  euro 100 milioni per il 2021;

b)  riduzione per ciascuno degli anni 2020 e 2021 delle risorse destinate allo sconto per prevenzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e relative modalità di applicazione, per i seguenti importi:

1)  euro 50 milioni per il 2020;

2)  euro 50 milioni per il 2021;

c)  ulteriore riduzione delle risorse strutturali di cui alle lettere a) e b) per l'anno 2021 fino a un importo complessivo massimo di euro 50 milioni qualora, previa verifica dell'INAIL unitamente al Ministero dell'economia e delle finanze, non si riscontrassero delle eccedenze, rispetto al livello delle entrate per premi e contributi ovvero in termini di minori spese rispetto a quanto previsto nei saldi di finanza pubblica, per la predetta annualità. La riduzione, operata fino a concorrenza del suddetto importo di 50 milioni di euro, è così ripartita:

1)  fino a un importo di euro 25 milioni, con riferimento ai finanziamenti alle imprese, di cui alla lettera a);

2)  fino a un importo di euro 25 milioni, con riferimento allo sconto per prevenzione, di cui alla lettera b);

d)  utilizzo delle maggiori entrate ai fini IRES per euro 173,8 milioni per l'anno 2020 ed euro 147,2 milioni per l'anno 2021;

e)  per l'anno 2021, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1127 e 1128, pari a 176,1 milioni di euro.

1123.  Ai fini dell'applicazione del comma 1122 si provvede:

a)  a fornire apposita evidenza contabile, in sede di predisposizione del progetto di bilancio per gli anni interessati, della riduzione delle risorse destinate dall'INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b)  a rimodulare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le percentuali di riduzione dello sconto per prevenzione sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 38 del 2000 e delle disposizioni di applicazione delle nuove tariffe, entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'applicazione della riduzione.

1124.  L'INAIL, per garantire la sostenibilità delle nuove tariffe di cui al comma 1121, comunque sottoposte a revisione al termine del primo triennio di applicazione, ne assicura il costante monitoraggio degli effetti e, in caso di accertato significativo scostamento negativo dell'andamento delle entrate, tale da compromettere l'equilibrio economico-finanziario e attuariale della gestione assicurativa, propone tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze l'adozione delle conseguenti misure correttive.

1125.  Per consentire l'applicazione delle nuove tariffe di cui al comma 1121 a decorrere dal 1° gennaio 2019, il termine del 31 dicembre previsto dall'articolo 28, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è differito, per il 2019, al 31 marzo dello stesso anno. Per il medesimo anno sono altresì differiti al 16 maggio 2019 i termini di cui all'articolo 28, quarto comma, primo periodo, e sesto comma, e di cui all'articolo 44, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In caso di pagamento del premio in quattro rate ai sensi del citato articolo 44 del testo unico, come integrato dall'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, i termini di scadenza della prima e della seconda rata per il 2019 sono unificati al 16 maggio del medesimo anno.

1126.  In relazione alla revisione delle tariffe operata ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della legge 23 dicembre 2013, n. 147, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e dei criteri di calcolo per l'elaborazione dei relativi tassi medi, sono apportate a decorrere da tale data le seguenti modificazioni:

a)  all'articolo 10, sesto comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: « Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo, » sono inserite le seguenti: « complessivamente calcolato per i pregiudizi oggetto di indennizzo, » e dopo le parole: « a somma maggiore dell'indennità che » sono inserite le seguenti: « a qualsiasi titolo ed indistintamente »;

b)  all'articolo 10, settimo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: « a norma degli articoli 66 e seguenti » sono aggiunte le seguenti: « e per le somme liquidate complessivamente ed a qualunque titolo a norma dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 »;

c)  all'articolo 10, ottavo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo la parola: « rendita » è inserita la seguente: « complessivamente » e dopo le parole: « calcolato in base alle tabelle di cui all'articolo 39 » sono aggiunte le seguenti: « nonché da ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo »;

d)  all'articolo 11, primo comma, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: « per le somme » sono inserite le seguenti: « a qualsiasi titolo » e dopo le parole: « e per le spese accessorie » sono inserite le seguenti: « nei limiti del complessivo danno risarcibile »;

e)  all'articolo 11, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: « dell'ulteriore rendita » sono inserite le seguenti: « a qualsiasi titolo » e dopo le parole: « calcolato in base alle tabelle di cui all'articolo 39 » sono aggiunte le seguenti: « nonché ad ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo »;

f)  all'articolo 142, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: « solo previo accantonamento di una somma » sono inserite le seguenti: « a valere sul complessivo risarcimento dovuto » e dopo le parole: « erogate o da erogare » sono aggiunte le seguenti: « a qualsiasi titolo »;

g)  all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Nella liquidazione dell'importo dovuto ai sensi dei commi precedenti, il giudice può procedere alla riduzione della somma tenendo conto della condotta precedente e successiva al verificarsi dell'evento lesivo e dell'adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Le modalità di esecuzione dell'obbligazione possono essere definite tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta e le risorse economiche del responsabile »;

h)  all'articolo 106, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole: « risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi e sufficienti e al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto » sono sostituite dalle seguenti: « il reddito pro capite dell'ascendente e del collaterale, ricavato dal reddito netto del nucleo familiare superstite, calcolato col criterio del reddito equivalente, risulti inferiore alla soglia definita dal reddito pro capite, calcolato con il medesimo criterio del reddito equivalente, in base al reddito medio netto delle famiglie italiane pubblicato periodicamente dall'ISTAT e abbattuto del 15 per cento di una famiglia tipo composta di due persone adulte ». I relativi oneri sono considerati nell'ambito del nuovo sistema tariffario, di cui all'alinea del presente comma;

i)  all'articolo 85, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole: « di lire un milione » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 10.000 » e le parole: « aventi rispettivamente i requisiti di cui ai precedenti numeri 2), 3), e 4) » sono soppresse. I relativi oneri sono considerati nell'ambito del nuovo sistema tariffario, di cui all'alinea del presente comma;

l)  il premio supplementare previsto dagli articoli 153 e 154 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, non è più dovuto;

m)  all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le parole: « e all'INAIL » sono soppresse;

n)  all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole: « 130 per mille » sono sostituite dalle seguenti: « 110 per mille ».


 

 

I commi 1121 e 1124 prevedono una riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. I commi 1122 e 1123 dispongono, ai fini del concorso alla copertura finanziaria dei conseguenti oneri, una riduzione delle risorse destinate dall'INAIL al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed una riduzione delle risorse già destinate allo sconto, relativo all'attività di prevenzione della singola azienda, del tasso medio nazionale (di premio) concernente la specifica lavorazione. Le lettere da l) a n) del comma 1126 prevedono ulteriori modifiche inerenti al livello dei premi INAIL, con riferimento ad alcuni settori. Il comma 1125 modifica, per il solo anno 2019, alcuni termini temporali, relativi all'autoliquidazione ed ai pagamenti dei premi in oggetto. Le lettere da a) a i) del comma 1126 prevedono alcune modifiche alla disciplina sulla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

 

Il comma 1121 stanzia 410 milioni di euro per il 2019, 525 milioni per il 2020 e 600 milioni per il 2021 per una riduzione, nel medesimo triennio 2019-2021, dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; per quanto riguarda, invece, le risorse già destinate allo sconto, relativo all'attività di prevenzione della singola azienda, del tasso medio nazionale (di premio) inerente alla specifica lavorazione, il comma 1122, lettera b), ed il comma 1123, lettera b), prevedono una riduzione, pari a 50 milioni, per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Le risorse summenzionate di cui al comma 1121 sono stanziate in aggiunta a quelle già previste dall'articolo 1, comma 128, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, ai fini della riduzione degli stessi premi e contributi, per gli anni successivi al 2013. Resta fermo che le riduzioni sono stabilite (in genere, con cadenza annua) con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL.

Ai fini del concorso alla copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal comma 1121, si provvede, per quanto riguarda le misure di copertura inerente a profili lavoristici ed aziendali, oltre che con la riduzione summenzionata delle risorse per lo sconto relativo all'attività di prevenzione e con gli effetti fiscali positivi in termini di maggiori entrate IRES (derivanti dalla riduzione degli oneri contributivi), mediante (comma 1122):

§  la riduzione, nella misura di 110 milioni per il 2019 e di 100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, delle risorse strutturali destinate dall'INAIL al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese). La riduzione deve risultare (ai sensi del comma 1123, lettera a), in apposita evidenza contabile nel bilancio dell'INAIL;

§  un'eventuale ulteriore riduzione, per il 2021, in caso di esigenza di copertura finanziaria, sia delle suddette risorse strutturali sia delle risorse summenzionate per gli sconti (sui premi INAIL) relativi all'attività di prevenzione, nella misura massima complessiva di 50 milioni, ripartita fino a 25 milioni per ciascuna delle due tipologie di risorse.

 

Il comma 1124 disciplina l'attività di monitoraggio sugli effetti finanziari delle riduzioni summenzionate dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

 

Il comma 1125 modifica, per il solo anno 2019, in relazione ai tempi di attuazione della riduzione suddetta, alcuni termini temporali, relativi all'autoliquidazione (che viene differita al 31 marzo 2019) ed ai pagamenti dei premi in oggetto.

 

Il comma 1126  prevede, con decorrenza dal 2019, alcune modifiche alla disciplina sulla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché, con riferimento ad alcuni settori, modifiche relative al livello dei premi INAIL.

 

Le novelle di cui alle lettere da a) a f) specificano che occorre tener conto di tutte le prestazioni derivanti dalla suddetta tutela, ivi comprese le indennità relative al danno biologico, ai fini di:

§  determinare l'importo (del danno) che eventualmente ecceda il suddetto valore globale, nei casi in cui, in base alla normativa, sussista la responsabilità civile del datore di lavoro al risarcimento di tale quota ulteriore. Resta fermo il principio che l'INAIL paghi (con diritto di regresso nei confronti del datore) anche tale quota ulteriore; a quest'ultimo riguardo, in base alla novella di cui alla lettera d), sembrano rientrare nel limite del complessivo danno risarcibile - ai fini della determinazione del limite delle somme che l'INAIL deve anticipare - anche le "spese accessorie";

§  determinare l'importo che l'impresa di assicurazione - nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti - deve accantonare prima di procedere alla liquidazione del danno (al fine di garantire la copertura del credito dell'INAIL verso l'impresa di assicurazione medesima).

La lettera g) inserisce, in primo luogo, il principio che, nella determinazione dell'importo dovuto dal datore di lavoro (e che l'INAIL, come detto, deve anticipare) nei casi in cui, in base alla normativa, sussista la responsabilità civile del datore di lavoro al risarcimento di una quota ulteriore rispetto alla prestazioni INAIL, il giudice può procedere ad una riduzione della somma spettante, tenendo conto della condotta precedente e successiva all'evento lesivo e dell'eventuale adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. In secondo luogo, la novella prevede che le modalità di esecuzione dell'obbligazione in esame possano essere definite tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta e le risorse economiche del responsabile.

Le novelle di cui alla lettera h) e alla lettera i) riguardano i casi di infortunio mortale.

In particolare, la prima novella concerne i requisiti per la rendita INAIL in favore degli ascendenti (o dei genitori adottanti) viventi ed a carico del defunto ed in favore dei fratelli e sorelle conviventi con il medesimo infortunato defunto ed a suo carico. La norma fino ad ora vigente prevede, con riferimento esclusivo agli ascendenti, che la vivenza a carico sia provata qualora risulti che essi si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti e sempre che al mantenimento di essi concorresse in modo efficiente il defunto. La novella sopprime tale norma, ponendo, sia per gli ascendenti sia per i fratelli e sorelle suddetti, un requisito reddituale, come prova della vivenza a carico del defunto.

Si ricorda che ai soggetti in esame è riconosciuta la rendita solo in mancanza di coniuge e figli superstiti aventi diritto.

La novella di cui alla lettera i) riguarda l'assegno una tantum, che, nella normativa fino ad ora vigente, viene attribuito - in aggiunta alla rendita INAIL - al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi ultimi, ai fratelli e sorelle, aventi i relativi requisiti per la rendita INAIL. La novella eleva la misura dell'assegno da 516,46 a 10.000 euro e sopprime la condizione della sussistenza dei requisiti per la rendita INAIL ai fini del riconoscimento dell'assegno una tantum ai figli, agli ascendenti ed ai fratelli e sorelle. Di conseguenza, l'assegno è riconosciuto in tutti i casi in cui manchino i soggetti aventi, come detto, la relativa priorità.

La novella di cui alla lettera l) sopprime il premio supplementare dovuto da alcuni datori di lavoro, in relazione all'incidenza delle retribuzioni concernenti gli operai esposti ad inalazioni di silice libera o di amianto in determinate concentrazioni.

La lettera m) esclude i premi INAIL dall'ambito di applicazione delle riduzioni contributive relative al settore edile.

La lettera n) riduce dal 130 per mille al 110 per mille il tasso massimo, applicabile, per le lavorazioni più pericolose, al valore di base del premio INAIL.

 

 


 

Articolo 1, comma 1127
(Acconto cedolare secca)

 

1127.  All'articolo 3, comma 4, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: « e del 95 per cento dal 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « , del 95 per cento dal 2012 al 2020 e del 100 per cento dal 2021 ».

 

 

Il comma 1127 modifica la disciplina della cedolare secca, innalzando al 100 per cento la misura dell’acconto dovuto a decorrere dal 2021.

 

In particolare, il comma 1127 modifica l'articolo 3, comma 4, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che disciplina la cedolare secca sugli affitti, prevedendo l’incremento al 100 per cento della misura dell’acconto, rispetto all’attuale 95%, a decorrere dal 2021.

L’articolo 3 richiamato fissava la misura dell’acconto all'85 per cento per l'anno 2011 e al 95 per cento dal 2012, demandando a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di versamento.

 

In attuazione di quanto disposto, l’Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento del 7 aprile 2011 che stabilisce che il pagamento dell’acconto (dovuto se la cedolare per l’anno precedente supera i 51,65 euro) va effettuato:

in un’unica soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo è inferiore a 257,52 euro;

in due rate, se l’importo dovuto è superiore a 257,52 euro:

§  la prima, del 40% (del 95%), entro il 30 giugno;

§  la seconda, del restante 60% (del 95%), entro il 30 novembre.

Il saldo si versa entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce, o entro il 31 luglio, con la maggiorazione dello 0,40%.

Si ricorda che la cedolare secca è un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile). In più, per i contratti in regime di cedolare secca non vanno pagate l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. La cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto.

La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente. L’imposta sostitutiva si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti.

È inoltre, prevista un’aliquota ridotta per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, lettera a) e b) del dl 551/1988). Si tratta, in pratica, dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri comuni capoluogo di provincia e nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe).

Dal 2013 l'aliquota per questi contratti è pari al 15% (DL 102/2013), ridotta al 10% per il quadriennio 2014-2017. Il Dl 47/2014 ha disposto che la stessa aliquota sia applicabile anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei 5 anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. Infine, con la legge di bilancio 2018 è stata prorogata di altri 2 anni (2018 e 2019) l’aliquota ridotta al 10% per i contratti a canone concordato.

Per una panoramica più dettagliata sul regime della cedolare secca si consiglia la lettura del paragrafo Regime fiscale delle locazioni sul Portale della documentazione, all’interno del tema “Tassazione delle persone fisiche”.

Per un’analisi degli effetti in termini di gettito e di lotta all’evasione si rinvia al volume Gli Immobili in Italia-2017 del Dipartimento delle Finanze del Mef e dell’Agenzia delle Entrate.

 

 

Si ricorda che il comma 59 del provvedimento estende il regime agevolato della cedolare secca ai contratti stipulati nell’anno 2019 relativi a locali commerciali classificati nella categoria catastale C/1 fino a 600 mq di superficie.

 


 

Articolo 1, comma 1128
(Imposta di bollo virtuale per banche e intermediari finanziari)

 


1128.  All'articolo 82, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « e al 95 per cento per gli anni successivi » sono sostituite dalle seguenti: « , al 95 per cento per gli anni dal 2010 al 2020 e al 100 per cento per gli anni successivi ».


 

 

Il comma 1128 dispone che la percentuale della somma da versare a titolo di acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale da banche e intermediari finanziari passi dal 95 al 100 per cento a partire dagli anni successivi al 2020.

 

Il comma 1128 modifica la disciplina della somma da versare prevista a titolo di acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale.

 

Si ricorda che l’articolo 15-bis del DPR n. 642 del 1972 prevede che alcuni soggetti - Poste, banche, intermediari finanziari, nonché imprese di assicurazione - entro il 16 aprile di ogni anno, versano un acconto dell'imposta di bollo virtuale dovuta sugli assegni bancari e postali in forma libera in circolazione. La misura dell’acconto, originariamente fissata al 70 per cento dell’imposta dovuta, è stata elevata al 75 per cento per l'anno 2008, all'85 per cento per il 2009 e al 95 per cento per gli anni successivi dall’articolo 82, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, modificato dalla norma in esame.

 

La modifica in commento tiene ferma la percentuale del 95 per cento dell’imposta per gli anni che vanno dal 2010 al 2020, mentre per gli anni successivi al 2020 la innalza al 100 per cento.


 

Articolo 1, comma 1129
(Contributo di sbarco nel comune di Venezia)

 


1129.  Il comune di Venezia è autorizzato ad applicare, per l'accesso, con qualsiasi vettore, alla Città antica e alle altre isole minori della laguna, il contributo di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, alternativamente all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del medesimo articolo, entrambi fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.


 

 

Il comma 1129 autorizza il comune di Venezia ad adottare nelle proprie politiche di bilancio, in alternativa all’imposta di soggiorno, l’applicazione del contributo di sbarco previsto per le isole minori, per l'accesso, con qualsiasi vettore, alla Città antica e alle altre isole minori della laguna. Inoltre, l’importo massimo consentito per entrambe tali misure è elevato a 10 euro.

 

Si rammenta che l’imposta di soggiorno è stata introdotta dal decreto legislativo n. 23 del 2011, in esercizio della delega contenuta nella legge sul federalismo fiscale (n. 42 del 2009) di attuazione dell’art. 119 della Costituzione. L’imposta è prevista dall’art. 4, comma 1, e i comuni possono fissarla al massimo in 5 euro.

 

Nel comma 3-bis è previsto che i comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori in alternativa all’imposta di soggiorno possono praticare il contributo di sbarco fino a un massimo di 2,50 euro nei confronti dei passeggeri che utilizzando vettori che svolgono il collegamento di linea con l’isola o vettori aeronavali che prestano il servizio di trasporto di persone a fini commerciali. Tuttavia, il regolamento comunale, che stabilisce le modalità applicative del contributo, può elevare la misura massima a 5 euro in casi particolari, previsti dallo stesso art. 4, comma 3-bis.

 

Inoltre, essa, nel far rinvio all’imposta di soggiorno prevista per il solo comune di Roma (Roma Capitale) nell’art. 14, comma 16, lett. e) del decreto legge n. 78 del 2010 (convertito nella legge n. 122 del 2010), in materia di concorso dei comuni al rispetto del Patto di stabilità, eleva a 10 euro l’importo massimo di entrambe le misure.

 


 

Articolo 1, comma 1130
(Clausola di salvaguardia)

 


1130.  Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.


 

 

Il comma 1130 prevede che le disposizioni della legge si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

 

La disposizione in commento stabilisce che le norme della legge in esame non sono idonee a disporre in senso difforme a quanto previsto negli statuti speciali di regioni e province autonome (si tratta pertanto di una clausola a salvaguardia dell'autonomia riconosciuta a tali autonomie territoriali). Tale inidoneità, che la norma in esame esplicita, trae invero origine dal rapporto fra le fonti giuridiche coinvolte e, nello specifico, rileva che norme di rango primario (quali quelle recate dal decreto-legge) non possono incidere sul quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale, fonte di grado superiore) e dalle relative norme di attuazione. Le norme di rango primario si applicano pertanto solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di tali enti.

 

Si tratta di una clausola, costantemente inserita nei provvedimenti che intervengono su ambiti materiali ascrivibile alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che rende più agevole l'interpretazione delle norme legislative coperte dalla stessa, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale. La mancata previsione della clausola potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire la Corte costituzionale, nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione legislativa (incidente su attribuzioni ad esse riservate dai propri statuti speciali).

 

La presenza di una siffatta clausola tuttavia non esclude a priori la possibilità che una o più norme (ulteriori) del provvedimento legislativo possano contenere disposizioni lesive delle autonomie speciali, quando "singole norme di legge, in virtù di una previsione espressa, siano direttamente e immediatamente applicabili agli enti ad autonomia speciale"[69].

La norma in esame specifica che il rispetto degli statuti e delle norme di attuazione è assicurato anche con "riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione. L'articolo 10 della citata legge costituzionale, nello specifico, ha introdotto la cosiddetta clausola di maggior favore nei confronti delle regioni e delle province con autonomia speciale. L'articolo prevede infatti che le disposizioni della richiamata legge costituzionale (e quindi, ad esempio, delle disposizioni che novellano l'art.117 della Costituzione rafforzando le competenze legislative in capo alle regioni ordinarie) si applichino ai predetti enti "per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite" e comunque "sino all’adeguamento dei rispettivi statuti".

Tale disposizione attribuisce agli enti territoriali ad autonomia speciale competenze aggiuntive rispetto a quelle già previste nei rispettivi statuti e consente alla Corte costituzionale di valutare, in sede di giudizio di legittimità, se prendere ad esempio a parametro l’articolo 117 della Costituzione, anziché le norme statutarie, nel caso in cui la potestà legislativa da esso conferita nell'ambito di una determinata materia assicuri una autonomia più ampia di quella prevista dagli statuti speciali.

 


 

Articolo 1, comma 1131
(Proroghe in materie di interesse

della Presidenza del Consiglio dei ministri)

 


1131.  Nelle materie di interesse delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a)  all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1)  al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2018 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

2)  al comma 6-quater, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

b)  all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

c)  all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

1)  al comma 2, le parole: « negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 » e le parole: « 31 dicembre 2018 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

2)  al comma 4, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

d)  all'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

e)  il termine per procedere alle assunzioni autorizzate dall'articolo 1, commi 673 e 811, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è prorogato al 31 dicembre 2019;

f)  all'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: « 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2019 »;

g)  all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole: « Fino al 31 gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 gennaio 2020 »;

h)  all'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2018 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ».


 

 

Il comma reca una serie di distinte proroghe, in materia di:

§  assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nel quadriennio 2009-2012, per alcune amministrazioni pubbliche (lettera a), n. 1);

§  utilizzo temporaneo di segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica (lettera a), n. 2);

§  assunzioni per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (lettera b));

§  assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nel periodo 2013-2017, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca (lettera c), n. 1);

§  assunzioni autorizzate per il comparto Sicurezza e del comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico, di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 192 del 2014 (lettera c), n. 2);

§  assunzioni presso le amministrazioni dello Stato (inclusi Corpi di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco) a valere sull'apposito Fondo istituito dalla legge n. 232 del 2016 (lettera d));

§  assunzioni presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e l'Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) (lettera e));

§  divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative (lettera f));

§  termine entro il quale il Presidente del Consiglio (anche tramite il direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) possa delegare i direttori delle Agenzie d’informazione per la sicurezza interna e esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato, a svolgere colloqui investigativi con i detenuti a fini di prevenzione del terrorismo internazionale (lettera g));

§  trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici a seguito degli eventi sismici del 2016, in ordine sia allo stoccaggio in siti per il deposito temporaneo sia alla facoltà di autorizzazione in deroga di aumenti di quantitativi e tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati (lettera h)).

 

La lettera a) reca una duplice proroga.

 

Il suo numero 1) proroga al 31 dicembre 2019 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, ed il termine per le relative autorizzazioni alle assunzioni ove previste, in specifiche amministrazioni pubbliche.

Si tratta, in particolare, delle assunzioni relative ad amministrazioni dello Stato, enti pubblici non economici, comprese le agenzie, enti di ricerca, Corpi di polizia e Corpo nazionale di vigili del fuoco, Università - ossia le amministrazioni richiamate all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 216 del 2011, recante esso stesso una prima proroga (semestrale) di un termine che, lì posto al 31 dicembre 2012, è stato successivamente più volte prorogato, in ultimo al 31 dicembre 2018 dall'articolo 1, comma 1148, lettera b), n. 1 della legge n. 205 del 2017).

Il suo numero 2) proroga al 31 dicembre 2019 il termine per l’utilizzo temporaneo di segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica per specifiche esigenze funzionali.

Questa novella incide sull'articolo 1, comma 6-quater, del decreto-legge n. 216 del 2011, il quale dispose, nel testo originario, fino al 31 dicembre 2015 la possibilità di utilizzo temporaneo del contingente di 30 unità di personale in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica. Tale contingente di personale era costituito (articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge n. 203 del 2005) dai segretari comunali e provinciali, rimasti privi di incarico e posti a disposizione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali sino al passaggio in mobilità (fatta salva la cessazione dell'utilizzo temporaneo nel caso di conferimento di incarico da parte di un Comune o di una Provincia).

L'utilizzo temporaneo previsto dal richiamato comma 6-quater è finalizzato a soddisfare le esigenze funzionali di cui all'articolo 10-bis, comma 2, del decreto-legge n. 203 del 2005, vale a dire l'esigenza di garantire il rafforzamento delle attività di semplificazione delle norme e delle procedure amministrative e di monitoraggio dei servizi resi dalla pubblica amministrazione alle imprese e ai cittadini, nonché delle attività connesse alla gestione del personale  in eccedenza (di cui agli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001).

Il termine originario è stato successivamente prorogato da una serie di norme, da ultimo al 31 dicembre 2018 dall’articolo 1, comma 1148, lettera b), n. 2, della legge n. 205 del 2017.

 

La lettera b) proroga al 31 dicembre 2019 il termine per le autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 150 del 2013, adottate, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle limitazioni assunzionali previste per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente.

La novella incide sull'articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 150 del 2013. Tuttavia, a seguito dei rinvii normativi, le autorizzazioni alle assunzioni sopra ricordate sono disciplinate dall'articolo 1, commi 90 e 91, della legge n. 228 del 2012.

In particolare il comma 90 prevede che - per le finalità di incremento di efficienza nell'impiego delle risorse, nonché tenuto conto della specificità e peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali possano procedere ad assunzioni di personale a valere sull’apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il successivo comma 91 dispone che le assunzioni di cui al comma 90 sono autorizzate, anche in deroga alle percentuali del turn over indicate dalla legislazione vigente (articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008), che possono essere incrementate fino al 50% (in luogo del 20%) per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70% (in luogo del 50%) per l'anno 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.

Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi del richiamato comma 91 sono state successivamente prorogate di anno in anno, da ultimo al 31 dicembre 2018 dall'articolo 1, comma 1148, lettera c) della legge n. 205 del 2017.

 

La lettera c) reca una duplice proroga.

 

Il suo numero 1) proroga al 31 dicembre 2019 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nel quadriennio 2013-2016, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 192 del 2014 (e successive modificazioni). Contestualmente, prevede che le richiamate assunzioni possano essere effettuate anche in relazione alle cessazioni verificatesi nel 2017.

Le assunzioni qui considerate sono di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici (ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001) e gli enti di ricerca.

Il medesimo articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 192 del 2014 venne a prevedere una prima proroga (al 31 dicembre 2015).

Successivamente, tale termine è stato prorogato di anno in anno (con ampliamento 'a slittamento' dell'arco temporale cui riferire le cessazioni intervenute).

La più recente proroga è stata al 31 dicembre 2018 - per cessazioni intervenute anche nel 2016 - disposta dall'articolo 1, comma 1148, lettera d), n. 1 della legge n. 205 del 2018.

 

Il suo numero 2) proroga al 31 dicembre 2019 il termine per le autorizzazioni alle assunzioni aggiuntive nel comparto Sicurezza e del comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico, di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 192 del 2014.

Quest'ultima disposizione prorogava (al 31 dicembre 2015) le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014 relative agli stessi comparti, in attuazione dell'articolo 1, comma 464, della legge n. 147 del 2013 (legge finanziaria 2014).

Quest'ultimo dispose l’effettuazione, nel 2014, di assunzioni aggiuntive nel comparto Sicurezza e del comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, ed articolo 1, comma 91, della legge n. 228 del 2012).

La norma citata della legge finanziaria 2014 veniva a disporre che siffatte assunzioni potessero essere effettuate a condizione che: il turn-over complessivo relativo allo stesso anno non fosse superiore al 55% (con un incremento quindi pari al 5% rispetto a quanto previsto dall’articolo 1, comma 91, della legge n. 228 del 2012); e che il contingente complessivo di assunzioni fosse corrispondente ad una determinata spesa annua lorda (pari a 51,5 milioni di euro per il 2014 e a 126 milioni a decorrere dal 2015), con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della Guardia di Finanza.

Quella prima proroga disposta dal decreto-legge n. 192 del 2014 è stata seguita da altre, di anno in anno, da ultimo al 31 dicembre 2018 per effetto dell'articolo 1, comma 1148, lettera d), n. 2 della legge n. 205 del 2017.

 

La lettera d) proroga il termine per procedere alle assunzioni (finanziate con l’apposito Fondo di cui all’articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016, istituito per sovvenzionare vicende contrattuali e nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche) presso le amministrazioni dello Stato, inclusi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (nonché le agenzie, anche fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo).

Il termine (già oggetto di proroga da parte dell'articolo 1, comma 1148, lettera e) della legge n. 205 del 2017) sarebbe risultato scadere il 31 dicembre 2018.

Esso è ora posticipato al 31 dicembre 2019.

 

La lettera e) posticipa al 31 dicembre 2019 il termine per le assunzioni prevista dai commi 673 e 811 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017.

Il citato comma 673 concerne la stabilizzazione del personale precario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA: ente nazionale di ricerca e sperimentazione costituito - ai sensi dell'articolo 1, comma 381 della legge n. 190 del 2014 - per incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria-INEA nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura-CRA; lo statuto è stato adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 gennaio 2017, n. 39).

Il citato comma 811 concerne il superamento del precariato dell'Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP, un tempo ISFOL: è un ente pubblico di ricerca che svolge analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro, delle politiche dell’istruzione e della formazione, delle politiche sociali e di tutte le politiche pubbliche che abbiano effetti sul mercato del lavoro; è sorto il 1° dicembre 2016 come trasformazione dell’ISFOL (attivo dal 1973), per effetto dell’articolo 4, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 185 del 2016; conta circa 450 dipendenti, tra personale di ricerca e personale tecnico-amministrativo; fa parte del Sistema statistico nazionale). 

 

La lettera f) dispone su un termine relativo ai contratti di collaborazione delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 7, comma 5-bis (introdotto dal decreto legislativo n. 75 del 2017) del decreto legislativo n. 165 del 2001 (l'atto primario recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) fa divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del divieto sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione sono, altresì, soggetti a responsabilità dirigenziale e non ricevono la retribuzione di risultato.

Tale divieto di contratto è previsto applicarsi dal 1° gennaio 2019 (secondo l'articolo 22, comma 8 del medesimo decreto legislativo n. 75 del 2017).

La lettera f) posticipa tale termine di applicazione del divieto di contratto al 1° luglio 2019.

 

La lettera g) proroga al 31 gennaio 2020 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio, anche tramite il direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, possa delegare i direttori delle Agenzie d’informazione per la sicurezza interna e esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere colloqui investigativi con i detenuti a fini di prevenzione del terrorismo internazionale.

Tale facoltà è stata ammessa, in via transitoria, dall'articolo 6 del decreto-legge n. 7 del 2015 (recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale), mediante modifica all'articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2005, in cui veniva così introdotto il citato comma 2-bis.

Sono seguite proroghe di anno in anno, da ultimo disposta (al 31 gennaio 2019) dall'articolo 1, comma 1120, lettera c) della legge n. 205 del 2017.

 

L’autorizzazione a tali colloqui investigativi è rilasciata dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma, in presenza di specifici e concreti elementi informativi che rendano assolutamente indispensabile l’attività di prevenzione. Dello svolgimento dei colloqui è data comunicazione scritta entro cinque giorni al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma. Inoltre, le autorizzazioni ai colloqui e le successive comunicazioni sono annotate in un registro riservato presso l’ufficio del procuratore generale.

Devono essere informati dello svolgimento dei colloqui anche il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e, a conclusione delle operazioni, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. 

 

La lettera h) proroga al 31 dicembre 2019 il termine ricorrente nel decreto-legge n. 189 del 2016 (adottato per sostenere le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) all'articolo 28 (relativo al trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici) al comma 7.

Quel comma ha previsto che fossero individuati (anche in deroga alla normativa vigente, previa verifica tecnica della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica) dai soggetti pubblici all'uopo autorizzati, eventuali e ulteriori appositi siti per il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti fino al 31 dicembre 2018, autorizzati, sino alla medesima data, a ricevere i materiali predetti, e a detenerli nelle medesime aree per un periodo non superiore a dodici mesi.

I siti di deposito temporaneo venivano autorizzati nei limiti temporali necessari fino al 31 dicembre 2018, con possibilità di detenere rifiuti già trasportati per un periodo non superiore a dodici mesi.

Per consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento dei materiali, la disposizione prevedeva che potessero essere autorizzati in deroga, fino al 31 dicembre 2018, aumenti di quantitativi e tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell'idoneità e compatibilità dell'impianto, senza che ciò determini modifica e integrazione automatiche delle autorizzazioni vigenti degli impianti.

Il termine che ricorre in siffatte previsioni era il 31 dicembre 2018, dunque. La novella lo posticipa al 31 dicembre 2019.

 


 

Articolo 1, comma 1132, lettere a) e b)
(Proroghe in materie di interesse del Ministero dell'interno)

 


1132.  Nelle materie di interesse del Ministero dell'interno sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a)  all'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

b)  all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;


 

 

Il comma 1132. lettere a) e b) prevedono la proroga - al 31 dicembre 2019 - dei termini vigenti in materia di:

§  utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini stranieri (lettera a));

§  impiego di guardie private nel contrasto della pirateria (lettera b)).

 

 

La lettera a) proroga al 31 dicembre 2019 le disposizioni – di cui all’articolo 17, commi 4-bis e seguenti, del decreto-legge n. 5 del 2012 - che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare dichiarazioni sostitutive (le cosiddette autocertificazioni) limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

 

Qui rilevano le disposizioni recate dal decreto-legge n. 5 del 2012, all'articolo 17, comma 4-bis e comma 4-ter.

Esse miravano ad una equiparazione dello straniero regolarmente soggiornante in Italia con il cittadino italiano, per quanto concerne l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

In particolare, il richiamato comma 4-bis dell'articolo 17 del decreto-legge n. 5 del 2012 ha modificato la disposizione (di cui all’articolo 3, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) la quale consente ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 (relativo alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni) ed all'articolo 47 (relativo alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà) del citato Testo unico, limitatamente - si è ricordato - agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

La modifica così recata eliminava ogni riferimento all’applicazione di speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

In via analoga, il comma 4-ter dell'articolo 17 del decreto-legge n. 5 del 2012 è intervenuto sulla disposizione speciale prevista dal regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 394 del 1999), la quale (suo articolo 2, comma 1) riconosce ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti il diritto di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, fatte salve le disposizioni del Testo unico o del regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.

Anche in tal caso, veniva soppresso il riferimento all’applicabilità di disposizioni speciali contenute nella normativa di settore.

Il comma 4-quater specificava la decorrenza delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter: dal 1° gennaio 2013.

Il termine testé ricordato è stato oggetto di più proroghe (al 30 giugno 2014, decreto-legge n. 150 del 2013; al 30 giugno 2015, decreto-legge n. 119 del 2014; al 31 dicembre 2015, decreto-legge n. 192 del 210; al 31 dicembre 2016, decreto-legge n. 210 del 2015; al 31 dicembre 2017, decreto-legge n. 244 del 2017; al 31 dicembre 2018, legge n. 205 del 2017, cfr. suo articolo 1, comma 1122, lettera a)).

Esso è ora posposto al 31 dicembre 2019.

 

In un precedente disegno di legge contenente analoga disposizione di posticipazione del termine, si leggeva - nella relazione illustrativa - che un ulteriore differimento fosse motivato dalla mancata adozione del decreto del Ministro dell’interno che - ai sensi dell’articolo 15, comma 4-quinques, del decreto-legge n. 5 del 2012 - deve individuare le modalità per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonché le misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione.

Si leggeva che "le criticità, di complessa risoluzione, relative all’attivazione dei collegamenti telematici necessari per l’acquisizione d’ufficio dei dati (collegamenti resi obbligatori, tra l’altro, in seguito alle modifiche normative apportate dal decreto legislativo n. 10 del 2016), non hanno consentito l’emanazione del decreto ministeriale nei tempi previsti. Nelle more della messa a punto delle cennate modalità di collegamento tra uffici e banche dati e dell’emanazione del decreto, l’entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2017 delle disposizioni di cui all’articolo 17, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2012 comporterebbe per gli uffici coinvolti nei procedimenti di cui all’articolo stesso un quadro di incertezza normativa e la necessità di far ricorso, per la verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate, all’acquisizione di documentazione per via postale, fax eccetera, con conseguente aggravio del procedimento sia in termini di adempimenti richiesti che di spese connesse, nel quadro di un sempre più gravoso impegno delle Forze di polizia nelle straordinarie attività di controllo connesse all’emergenziale fenomeno dei flussi migratori e della minaccia terroristica internazionale".

 

La lettera b) proroga al 31 dicembre 2019 il termine circa l'impiego delle guardie giurate a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria.

A tal fine viene novellato l’articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 107 del 2011, che ammette tale impiego, anche in assenza di frequenza dei corsi tecnico-pratici previsti, purché le guardie abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi quali appartenenti alle Forze armate alle missioni internazionali in incarichi operativi ed abbiano tale condizione attestata dal Ministero della difesa.

 

La vicenda normativa è ripercorribile nel modo che segue.

Nel 2011 un decreto-legge di proroga delle missioni internazionali all'estero - il decreto-legge n. 107 del 2011, come convertito dalla legge n. 130 - previde alcune misure di contrasto della pirateria.

A tal fine autorizzava il Ministero della difesa, nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria, di stipulare con l'armatoria privata italiana (e con altri soggetti dotati di specifico potere di rappresentanza della categoria) convenzioni per la protezione delle navi mercantili battenti bandiera italiana in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria, finalizzate all'impiego di Nuclei militari di protezione della Marina militare a bordo di tali navi.

Tale previsione è stata indi abrogata dal decreto-legge n. 7 del 2015.

Inoltre il decreto-legge n. 107 del 2011 previde (articolo 5, commi 4, 5, 5-bis e 5-ter) la possibilità che fossero impiegate guardie giurate nelle attività di contrasto della pirateria internazionale, nelle acque soggette al rischio di pirateria.

L'impiego è consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle «best management practices» di autoprotezione del naviglio definite dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonché autorizzate alla detenzione delle armi.

Le guardie giurate sono individuate preferibilmente tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici individuati dal Ministero dell'interno (cfr. di questo il decreto ministeriale 28 dicembre 2012, n. 266).

Fino al 31 dicembre 2012 - venne poi a prevedere il decreto-legge n. 215 del 2011 - avrebbero potuto essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che avessero partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa.

Questo è il termine oggetto di proroga.

Esso è stato man mano posticipato (dai decreti-legge: n. 150 del 2013; n. 109 del 2014; n. 192 del 2014; n. 7 del 2015; n. 67 del 2016; n. 244 del 2017; infine dall'articolo 1, comma 1122, lettera c) della legge n. 205 del 2017) fino al 31 dicembre 2018.

Tale ultima scadenza è ulteriormente posticipata - al 31 dicembre 2019 - dalla disposizione in esame.

 

Per quanto concerne i corsi previsti dalla legge e richiesti dal comma 5, si ricorda che il decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 15464, all'art. 6 disciplina l’addestramento del personale addetto ai controlli di sicurezza, il cui contingente deve essere numericamente adeguato alle specifiche esigenze, rimettendone l’organizzazione ai soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria di cui al decreto stesso attraverso specifici corsi teorico-pratici, anche per il tramite di organizzazioni esterne. Spetta al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza provvede a definire i programmi di addestramento del personale, differenziati a seconda delle mansioni alle quali il personale sarà adibito.

La relazione illustrativa del disegno del disegno di legge di conversione di un decreto-legge recente una precedente proroga del termine (il decreto-legge n. 244 del 2016) ebbe modo di ricordare come i corsi di addestramento per le guardie giurate fossero stati banditi senza registrare adesioni negli anni 2015 e 2016, in concomitanza del regime di proroga di cui sopra. "Al fine di risolvere tali criticità è stato predisposto uno schema di decreto di modifica del citato decreto n. 266 del 2012 che prevede la possibilità di creare un percorso semplificato per l’ammissione di retta all’esame di certificazione per quanti avessero svolto attività a bordo in servizio antipirateria per un periodo cumulativo non inferiore a 90 giorni. Tuttavia, tale schema è in corso di definizione in quanto è stato sottoposto al parere del Consiglio di Stato che ha espresso un parere interlocutorio (n. 2283 del 3 novembre 2016) richiedendo alcune modifiche al testo e osservando, peraltro, come sia in imminente scadenza la facoltà di deroga sopra indicata. Allo stato, senza l’intervento normativo di proroga, alla data del 1° gennaio 2017 non vi saranno guardie giurate in possesso dei requisiti attualmente richiesti dall’articolo 3, comma 2, del citato decreto n. 266 del 2012 per svolgere i servizi di protezione del naviglio nelle aree a rischio a favore degli armatori nazionali".

 

 


 

Articolo 1, comma 1132, lettera c)
(P
oteri sostitutivi del Prefetto in caso di
mancata approvazione del bilancio degli enti locali)

 


1132.  Nelle materie di interesse del Ministero dell'interno sono disposte le seguenti proroghe di termini:

c)  all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, le parole: « , per l'anno 2018, » sono soppresse.


 

 

La lettera c) del comma 1132 rende permanente l’applicazione della procedura che attribuisce al prefetto i poteri di impulso e sostitutivi relativi alla nomina del commissario ad acta, in caso di inadempimento dell'ente locale all’obbligo di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio.

 

A tal fine, la norma novella l’articolo 1, comma 1-bis, del D.L. n. 314/2004. Tale disposizione rende applicabile per l’anno 2018 la speciale procedura - introdotta in via transitoria per la prima volta nel 2002 e poi di anno in anno confermata - che disciplina lo scioglimento dei consigli degli enti locali nelle ipotesi di mancata approvazione del bilancio nei termini previsti, ai sensi dell’articolo 141, comma 1, lettera c), del TUEL[70]. Togliendo il riferimento all’anno 2018, la norma in esame ne rende permanente l’applicazione.

La procedura prevede che, trascorso il termine entro il quale il bilancio di previsione dell’ente locale deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il Prefetto nomina un commissario affinché predisponga d'ufficio lo schema di bilancio per sottoporlo al consiglio.

Il Prefetto assegna al consiglio un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante l’apposito commissario, all'amministrazione inadempiente, ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione medesimo e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

Fermo restando che spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalità di nomina del commissario non oltre il termine di 50 giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso, nell'ipotesi in esame, alla predetta nomina provvede il prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamente.

Tale procedura si applica anche nell'ipotesi di scioglimento per mancata adozione, da parte degli enti locali, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'articolo 193 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000). Tale disposizione stabilisce che, con delibera consiliare, l’ente locale dia atto del permanere degli equilibri generali del bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotti i provvedimenti di riequilibrio espressamente indicati.

 

Si ricorda che la disciplina normativa sopra descritta è stata introdotta per la prima volta in via transitoria nel 2002 con l’articolo 1 del D.L. n. 13/2002, per colmare il vuoto normativo che si era venuto a determinare a seguito della riforma costituzionale del 2001 e della cessazione dei CO.RE.CO. (Comitati regionali di controllo)[71], cui era affidato il potere di nominare i commissari ad acta per la redazione e l’approvazione del bilancio nelle ipotesi di inadempienza dell’ente. Tale procedura è stata poi estesa nel 2004 anche ai casi di mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio di bilancio, con l’articolo 1, comma 1-bis, del D.L. n. 314/2004.

Tale ultima disposizione è stata poi di anno in anno prorogata, da ultimo all’esercizio 2018, dall’articolo 1, comma 1122, lettera d), della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017).

Si rammenta, inoltre, che a partire dal 2012, con il D.L. n. 174/2012 (articolo 3, comma 1, lettera l) l’applicazione della procedura in questione è stata estesa anche alle ipotesi di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro i termini previsti dal TUEL (articolo 227, comma 2-bis, del TUEL).


 

Articolo 1, comma 1133, lettera a)
(Rendicontazione di ordini collettivi di pagamento)

 


1133.  Nelle materie di interesse del Ministero dell'economia e delle finanze sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a)  all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, le parole: « 30 giugno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2019 » e le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;


 

 

Il comma 1133, lettera a) reca una proroga dei termini temporali inerenti la fase di prima applicazione della rendicontazione dettagliata degli ordini collettivi di pagamento relativi alle competenze fisse e accessorie del personale centrale e periferico dello Stato.

 

In particolare, la norma in esame novella l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 2018 (recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 93 del 2016 recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa"). Tale comma stabilisce che, in sede di prima applicazione, la rendicontazione dettagliata dei menzionati ordini collettivi di pagamento relativi alle competenze fisse ed accessorie del personale centrale e periferico dello Stato (articolo 11, comma 3-ter del medesimo decreto legislativo n. 29 del 2018), relativa all'anno 2017, sia presentata entro il 30 giugno 2018 e il relativo termine di controllo sia fissato al 31 dicembre 2018. Tali termini sono prorogati, rispettivamente, al 30 giugno 2019 e al 31 dicembre 2019.

 

Si ricorda che, in via generale, i rendiconti amministrativi sono presentati all'ufficio di controllo competente entro il venticinquesimo giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento, corredati dalla documentazione giustificativa della spesa in originale, o in copia conforme (articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 2018).

 


 

Articolo 1, comma 1133 lettera b)
(Proroga aliquote TASI)

 


1133.  Nelle materie di interesse del Ministero dell'economia e delle finanze sono disposte le seguenti proroghe di termini:

b)  all'articolo 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018 »;


 

 

Il comma 1133, lettera b) consente ai comuni di confermare, anche per l’anno 2019, la stessa maggiorazione della TASI già disposta per gli anni 2016-2018 con delibera del consiglio comunale.

 

Con espressa deliberazione del consiglio comunale, i comuni possono quindi  confermare, anche per l’anno 2019, la stessa maggiorazione della TASI già disposta per gli anni 2016-2018 con delibera del consiglio comunale, a tal fine modificando l’articolo 1, comma 28 della legge di stabilità 2016.

 

Il comma 26 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), come successivamente novellato dalla legge di bilancio 2017 e dalla legge di bilancio 2018, ha disposto fino al 2018 la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti.

Il successivo comma 28 della legge di stabilità 2016 aveva tenuto ferma per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati da imposta (tra cui le abitazioni principali di lusso), la possibilità per i comuni di adottare la maggiorazione dell’aliquota TASI fino allo 0,8 per mille (di cui al comma 677 della legge di stabilità 2014), nella stessa misura prevista per il 2015, con delibera del consiglio comunale.

Il comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (come modificato nel tempo) consente al comune di determinare l'aliquota TASI rispettando in ogni caso uno specifico vincolo: la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille (e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile). Inoltre lo stesso comma aveva fissato per il 2014 ed il 2015 il livello massimo di imposizione della TASI al 2,5 per mille. Negli anni 2014-2015 i comuni sono stati autorizzati a superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a specifiche condizioni, ovvero a patto di finanziare detrazioni d'imposta sulle abitazioni principali che generino effetti equivalenti alle detrazioni IMU. 

Le leggi di bilancio 2017 e 2018 hanno modificato il comma 28 al fine di consentire ai comuni di confermare, anche il biennio 2017-2018, la stessa maggiorazione della TASI già disposta per il 2016, con delibera del consiglio comunale.

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 1092 del provvedimento in esame estende la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU e TASI, prevista dalla legge per gli immobili concessi in comodato d’uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo in presenza di figli minori. L’articolo 1, comma 12 del provvedimento in esame eleva dal 20 al 40 per cento la percentuale di deducibilità ai fini Ires e Irpef dell’Imu dovuta sugli immobili strumentali.

 


 

Articolo 1, comma 1133, lettera c)
(Proroga termini in materia di razionalizzazione
del patrimonio pubblico)

 


1133.  Nelle materie di interesse del Ministero dell'economia e delle finanze sono disposte le seguenti proroghe di termini:

c)  all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2018 e 2019 »;


 

 

Il comma 1133, lettera c) estende all’anno 2019 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Consob e utilizzati a fini istituzionali.

 

Originariamente il blocco dell’adeguamento automatico dei canoni era previsto per il triennio 2012-2014 dall’articolo 3, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (c.d. spending review); esso è stato poi esteso all’anno 2015 dall’articolo 10, comma 7, del D.L. n. 192/2014, al 2016 dall’articolo 10, comma 6, del D.L. n. 210/2016, al 2017 dall’articolo 13, comma 3, del D.L. n. 244/2016 e al 2018 dall’art. 1, comma 1125, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

 

In particolare, con il comma in esame si estende al 2019 quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del D.L. n. 95 del 2012, il quale - nell’ambito di numerose misure introdotte per ridurre e razionalizzare gli spazi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per scopi istituzionali nonché per contenere la spesa per locazioni passive - ha disposto il 'blocco' per il triennio 2012-2014 - blocco poi esteso, come detto, al 2018 - degli adeguamenti Istat relativi ai canoni dovuti dalle Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, nonché dalle autorità indipendenti inclusa la Consob, per l’utilizzo di immobili in locazione passiva, di proprietà pubblica o privata.

Si segnala che il comma 14-bis dell’articolo 5 del D.L. 95 medesimo ha esteso all’ordinamento della Banca d’Italia i principi in materia di contenimento della spesa recati dai commi 1 (blocco aggiornamento Istat) e 4 (riduzione del 15 per cento dei canoni di locazione) dell’articolo 3.

Articolo 1, comma 1133, lettera d)
(Contenimento costi Agenzie fiscali)

 


1133.  Nelle materie di interesse del Ministero dell'economia e delle finanze sono disposte le seguenti proroghe di termini:

d)  all'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: « al 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « al 2023 ».


 

 

Il comma 1133, lettera d) proroga al 2023 le disposizioni di contenimento della spesa previste per le Agenzie fiscali dall’articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

 

Si ricorda che l’articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, consentiva alle Agenzie fiscali di assolvere - per gli anni dal 2011 al 2020 - alle disposizioni di contenimento della spesa vigenti per le amministrazioni dello Stato effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento.

 

La norma in commento estende quindi le predette disposizioni di risparmio agli anni 2021-2023.

 

Si segnala, in merito alle Agenzie fiscali che i commi da 323 a 325 del provvedimento prorogano dal 31 dicembre 2018 al 30 aprile 2019 le posizioni organizzative speciali (POS) e le posizioni organizzative temporanee (POT), istituite presso le Agenzie fiscali, finalizzate a consentire l’avvio del nuovo assetto organizzativo delle funzioni direttive previsto dalla legge di bilancio 2018.

Inoltre, i commi da 326 a 328 autorizzano l’Agenzia delle entrate ad erogare una quota non superiore a 70 milioni di euro per l’anno 2019, a 20 milioni di euro per il 2020 e a 10 milioni di euro per l’anno 2021 a titolo di contributo in favore dell’ente pubblico Agenzia delle entrate-Riscossione.

Da ultimo, il comma 720 aumenta di 8 milioni annui a decorrere dal 2019 il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’Agenzia delle entrate.

 

 


 

Articolo 1, comma 1134, lettera a)
(Divieto di partecipazioni incrociate TV editoria)

 


1134.  Nelle materie di interesse del Ministero dello sviluppo economico sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a)  all'articolo 43, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: « , prima del 31 dicembre 2018, » sono soppresse;


 

 

Il comma 1134, lettera a), eliminando il riferimento al termine del 31 dicembre 2018, rende definitivo il divieto di incroci proprietari tra televisione e comunicazione ed editoria, il quale impedisce sia ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, con ricavi superiori all'8% del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), che alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore al 40% dei ricavi di detto settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica. 

 

A tal fine viene novellato l'articolo 43, comma 12, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (d.lgs. 177/2005).

Il termine originario del 31 dicembre 2010 era stato prorogato più volte: prima al 31 marzo 2011 dal decreto legge n. 225 del 2010, poi al 31 dicembre 2012 dal D.L. n. 34 del 2011, quindi al 31 dicembre 2013 dall’articolo 1, comma 427, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), al 31 dicembre 2014 dall’articolo 12 del decreto-legge n. 150 del 2013, al 31 dicembre 2015 dall’articolo 3, comma 3 del D.L. n. 192 del 2014, al 31 dicembre 2016 dall’articolo 3, comma 1, del D.L. 210 del 2015, al 31 dicembre 2017 dall’art. 6, co. 1 del D.L. n. 244/2016 e infine al 31 dicembre 2018 dall'art. 1, comma 1132, lett. b), della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018).

 

L’articolo 43, comma 12 stabilisce il divieto di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o di partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani per:

§  i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, qualora abbiano conseguito, sulla base dell’ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) adottato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ricavi superiori all’8 per cento del valore complessivo del sistema integrato delle comunicazioni;

§  i soggetti, richiamati dal comma 11 dell’art. 43, operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche con ricavi superiori al 40 per cento del valore complessivo del settore.

 

Il comma 11 dell’articolo 43 fa in particolare riferimento ad imprese operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche come definito dall’articolo 18 del codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003). Tale disposizione rimette all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la definizione del mercato rilevante, ai fini dell’applicazione del diritto della concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche.

 

È prevista una deroga al divieto solo qualora la partecipazione riguardi imprese editrici di giornali quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica.

Il divieto si applica invece anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

 

Si ricorda che la definizione di Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) è contenuta nell’articolo 2, comma 1, lettera s) del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (TUSMA) ed è costituito dal settore economico che comprende le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet; radio e servizi di media audiovisivi; cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni. L’articolo 43 del testo unico ha introdotto le citate limitazioni al fine di evitare il determinarsi di posizioni dominanti. Per quanto riguarda i limiti connessi ai ricavi, il comma 9 dello stesso articolo 43 prevede che, fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni. Il comma 10 precisa che i predetti ricavi sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all'articolo 2, comma 1, lettera s), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di Internet, da pubblicità on line e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione, e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), con la Delibera n. 9/2019/CONS, ha chiuso il procedimento per la valutazione del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) relativo all'anno 2017, come previsto ai sensi del citato articolo 43, comma 9 del "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" (TUSMAR, decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177).

Per quanto riguarda la distribuzione delle quote dei principali soggetti presenti nel SIC, nessuno di essi ha realizzato nel 2017 ricavi superiori al limite del 20%. I primi dieci gruppi operanti nel SIC rappresentano congiuntamente – con quasi 11 miliardi di euro – il 62% delle risorse totali e le quote più rilevanti sono detenute da Comcast Corporation/Sky (15,4%), Fininvest (15,2%) e RAI Radiotelevisione Italiana (14,1%). Seguono Google (4,1%), Cairo Communication (3,8%), GEDI Gruppo Editoriale (3,2%), Facebook (2,7%), Discovery (1,3%), Italiaonline (1,3%) e Gruppo 24 Ore (1,1%).

Il SIC ha avuto nel 2017 un valore complessivo di  17,5 miliardi di euro (l'1,01% del Pil), con una riduzione dello 0,9% rispetto al 2016 (era l’1,05% del PIL nel 2016). Nel SIC sono comprese le seguenti aree di attività:

·        servizi di media audiovisivi e radio;

·        editoria quotidiana e periodica (e agenzie di stampa);

·        editoria annuaristica;

·        editoria elettronica e pubblicità online;

·        cinema;

·        pubblicità esterna;

·        iniziative di comunicazione di prodotti e servizi e sponsorizzazioni

Tra le aree economiche che costituiscono l'aggregato del sistema delle comunicazioni, quella dei servizi di media audiovisivi e radio conferma il proprio primato per incidenza sul totale, con 8.848 milioni € di ricavi, pari al 50,6% delle risorse economiche. Il comparto editoriale costituito da quotidiani, periodici e agenzie di stampa mantiene, con 3.763 milioni € di ricavi pari al 21,5%, la seconda posizione. Una sempre maggiore incidenza sul SIC, pari a circa il 14%, è esercitata dall'area che include l'editoria elettronica e la pubblicità online. Per approfondimenti si può consultare l'Allegato alla Delibera n. 9/2019.

 

 


 

Articolo 1, comma 1134, lettera b)
(Mediatori, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori marittimi e spedizionieri)

 


1134.  Nelle materie di interesse del Ministero dello sviluppo economico sono disposte le seguenti proroghe di termini:

b)  i termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) dei soggetti iscritti negli elenchi e ruoli di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ai sensi dei decreti del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla data del 31 dicembre 2019.


 

 

Il comma 1134, lett. b), dispone per i soggetti che esercitano l’attività di mediatore, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere, già iscritti nei ruoli ed elenchi soppressi dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, la riapertura dei termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019 e sino al 31 dicembre 2019.

 

La disposizione prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019 e sino al 31 dicembre 2019, la riapertura dei termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) per i soggetti iscritti negli elenchi e ruoli per le attività di intermediazione commerciale, di agente e rappresentante di commercio, di mediatore marittimo e di spedizioniere

 

Si ricorda che gli articoli 73, 74, 75 e 76 del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) hanno previsto con riferimento, rispettivamente, ai soggetti esercenti attività di mediazione di affari e commerciale, di agente e rappresentante di commercio, di mediatore marittimo e di spedizioniere, la soppressione dei rispettivi ruoli ed elenchi, la sottoposizione a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) nonché l’iscrizione nel registro delle imprese ovvero nel REA.

Con i quattro decreti del Ministro dello sviluppo economico del 26 ottobre 2011, emanati ai sensi dell’articolo 80 del D.lgs. n.59/2010 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, sono state definiti le modalità ed i termini per iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti appartenenti alle predette categorie professionali.

I suddetti termini sono stati più volte prorogati con appositi decreto ministeriale.

 

Da ultimo, si segnala l’articolo 11-ter del D.L. 25/07/2018, n. 91 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), il quale, con riferimento ai soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio, ha stabilito che: “I termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo e sino alla data del 31 dicembre 2018”.


 

Articolo 1, comma 1135, lettera a)
(Galleria Pavoncelli)

 


1135.  Nelle materie di interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a)  all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2019 »;


 

 

Il comma 1135, lett. a), proroga ulteriormente al 31 maggio 2019 l’operatività della gestione commissariale - attualmente già prorogata al 31 dicembre 2018- relativa alla gestione emergenziale connessa alla vulnerabilità sismica della "Galleria Pavoncelli".

 

La proroga in esame viene effettuata intervenendo sul termine previsto dall'art. 4, comma 1, del D.L. 43/2013, che viene prorogato al 31 maggio 2019.

L’art. 4, comma 1, del D.L. 43/2013 (convertito dalla L. 71/2013), recava la proroga della gestione commissariale relativa alla Galleria Pavoncelli, in considerazione del permanere di gravi condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica della medesima galleria, fino al 31 marzo 2014 precisando che fino alla medesima data dovesse operare anche il Commissario delegato. Tale termine era stato successivamente prorogato dall'art. 1, comma 1, del D.L. 73/2014, e poi dall’art. 14, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244. Tale ultima disposizione aveva fissato il termine, ora prorogato, del 31 dicembre 2017. Tale termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2018 dal succitato comma 1137 della L. 205/2017.

La “Galleria Pavoncelli” è una galleria idraulica lunga 15 chilometri, con inizio a Caposele (AV) e termine in località Padula in agro di Pescopagano (PZ); essa rappresenta l’inizio dell'opera idraulica che consente il trasporto verso la Puglia delle acque di sorgente del fiume Sele, meglio conosciuta come Canale Principale.

Ulteriori informazioni sull’opera, nonché sui dati relativi ai costi e al quadro finanziario della stessa, sono reperibili nel Sistema informativo opere strategiche (SILOS) all’interno della scheda n. 153 (“Sistema irriguo della Campania occidentale - Piana del Sele - Nuova galleria Pavoncelli Bis”).

Si ricorda che la gestione commissariale in questione è stata istituita con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, con la quale è stato nominato un Commissario delegato per provvedere:

§  alla realizzazione delle opere di completamento della Galleria Pavoncelli bis, costituente by pass alla citata Galleria Pavoncelli;

§  alla realizzazione delle ulteriori opere infrastrutturali comunque necessarie al superamento dell'emergenza.

Nelle premesse della citata ordinanza si evidenzia che il canale principale dell'acquedotto del Sele-Calore, che attraverso lo schema idrico convoglia le acque delle sorgenti di Caposele e di Cassano Irpino in Puglia, Campania e Basilicata, in particolare il tratto iniziale denominato “Galleria Pavoncelli”, versa in condizioni statiche precarie, sia a causa della sua vetustà e sia perché interessato dai fenomeni sismici del 1980, a seguito dei quali lo stesso, pur già oggetto di interventi di ristrutturazione nel tratto iniziale denominato “Galleria Pavoncelli”, continua a manifestare nuovi fenomeni di dissesto. La medesima ordinanza segnala che nuovi eventi sismici potrebbero ingenerare il definitivo cedimento del canale, in particolare in corrispondenza della citata “Galleria Pavoncelli”, provocando l'interruzione dell'approvvigionamento idrico di ampie zone delle regioni Puglia, Campania e Basilicata interessando oltre un milione di cittadini, con i correlati pericoli per l'ordine pubblico e la sicurezza igienico-sanitaria.

Lo stato di emergenza in relazione alla vulnerabilità sismica della “Galleria Pavoncelli” era stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 30 novembre 2010 dal D.P.C.M. del 6 novembre 2009 e, successivamente, con il D.P.C.M. 17 dicembre 2010, prorogato fino al 30 novembre 2011.

Si ricorda, infine, che l’art. 3, comma 2, del D.L. 59/2012, recante Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile, aveva stabilito che le gestioni commissariali operanti ai sensi della L. 225/1992 non fossero suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.

 

 


 

Articolo 1, comma 1135, lettera b)
(Differimento dell'entrata in vigore del
documento unico di circolazione)

 


1135.  Nelle materie di interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disposte le seguenti proroghe di termini:

b)  al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

1)  all'articolo 1, comma 1, le parole: « 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2020 »;

2)  all'articolo 7, comma 1, le parole: « 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2020 »;


 

 

Il comma 1135, lett. b) differisce al 1° gennaio 2020 l'entrata in vigore del documento unico di circolazione dei veicoli.

 

La lettera b) del comma 1135 modifica in tal senso il decreto legislativo n. 98 del 2017 il quale, con l’ottica della semplificazione amministrativa, ha previsto la carta di circolazione costituisca il nuovo documento unico di circolazione dei veicoli ed ha conseguentemente soppresso il certificato di proprietà. L'entrata in vigore della disciplina, originariamente fissata al 1° luglio 2018 era stata già differita dalla legge di bilancio per il 2018 (art. 1, comma 1140) al 1° gennaio 2019.

Le modifiche qui apportate prevedono nello specifico che:

1.   sia differita l'entrata in vigore del documento unico di circolazione dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020;

2.   conseguentemente sia differita di un anno, al 1° gennaio 2020, l’entrata in vigore di quanto previsto dall’articolo 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo che disciplina le abrogazioni delle norme del Codice della strada incompatibili con il nuovo sistema e contiene le necessarie norme di coordinamento. Tale intervento è effettuato invece modificando l’articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

 

Con il D.P.R. 8 novembre 2018, n. 144, pubblicato in G.U il 29 dicembre 2018 ed entrato in vigore il 13 gennaio 2019, è stato emanato il Regolamento che modifica gli articoli 245, 247, 264 e 402 del regolamento di attuazione del codice della strada in materia di emissione della carta di circolazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).

 

Si ricorda che il decreto legislativo n. 98 del 2017 stabilisce in dettaglio che, all’attuale documentazione di proprietà degli automezzi, che prevede due documenti, il certificato di proprietà e la carta di circolazione, si sostituisca un unico documento. Tale documento unico sarà costituito dalla carta di circolazione con conseguente soppressione del certificato di proprietà, attuando quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera d) e 5 della legge n. 124 del 2015 (cosiddetta legge Madia).

Il nuovo documento riguarda gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi >3,5 t. Il decreto legislativo definisce le modalità di rilascio presso la Motorizzazione civile o tramite lo Sportello telematico dell'automobilista (STA), che comprende anche gli uffici di ACI-PRA.

Il certificato di proprietà, di cui si prevede la soppressione, è attualmente rilasciato dall'ACI cui è affidata la gestione del Pubblico Registro Automobilistico (PRA); la carta di circolazione, che contiene i dati tecnici del veicolo ed i dati i intestazione, è invece rilasciata dalla Motorizzazione civile che fa capo al Ministero delle infrastrutture e trasporti. Nel documento unico saranno annotati anche i dati relativi privilegi e ipoteche, a provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del veicolo, annotati presso il PRA, nonché i provvedimenti di fermo amministrativo, con modalità anche telematiche.

Con il Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 23 ottobre 2017  erano state fissate le prime modalità di annotazione, nel documento unico di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, dei dati richiesti dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo, relativi alla situazione giuridico-patrimoniale dei veicoli.

All’unico documento, inoltre, corrisponderà una tariffa unica, che sostituirà i diritti di Motorizzazione e gli emolumenti per l’iscrizione o la trascrizione di ogni veicolo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Per l’adozione di tale tariffa unica era prevista la determinazione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, da adottare entro il termine perentorio del 30 aprile 2018, sentiti l'ACI e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese di consulenza automobilistica, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

 


 

Articolo 1, comma 1135, lettera c)
 (Proroghe in materia di impianti a fune delle regioni
Abruzzo e Marche)

 


1135.  Nelle materie di interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disposte le seguenti proroghe di termini:

c)  all'articolo 43, comma 5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: « la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2017, limitatamente agli skilift siti nel territorio della regione Abruzzo, è prorogata di un anno » sono sostituite dalle seguenti: « la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, limitatamente agli skilift siti nel territorio delle regioni Abruzzo e Marche, è prorogata di un anno ».


 

 

Il comma 1135, lett. c) proroga di un anno la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, limitatamente agli skilift siti nelle Regioni Abruzzo e Marche.

 

 

La lettera c) del comma 1135 modifica il comma 5-bis dell’articolo 43 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, (conv. L. n. 96 del 2017):

·     prorogando di un ulteriore anno la vita tecnica degli impianti di rissalita;

·     estendendo l'ambito di applicazione della disposizione anche agli skilift siti nella regione Marche.

 

Il comma 5-bis dell’art. 43 del D.L. n. 50 proroga di un anno la vita tecnica degli impianti di risalitain scadenza nel 2017, limitatamente agli skilift siti nella regione Abruzzo, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell’esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali.

La norma prevede una deroga espressa a quanto previsto dal decreto ministeriale n. 203 del 2015 che contiene le norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie, destinate al trasporto di persone.

Tale decreto ministeriale stabilisce la vita tecnica di ogni impianto a fune, distinguendo tra quelli costruiti prima e dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 210 del 2003, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2000/9/CE - relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone - precisando che spirato il periodo di vita tecnica dell’impianto, cessano gli effetti dell'autorizzazione o del nulla osta tecnico rilasciato.

La direttiva 2000/9/CE è stata successivamente abrogata e sostituita dal regolamento UE n. 424 del 9 marzo 2016, che stabilisce le norme sulla messa a disposizione sul mercato e la libera circolazione dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza destinati agli impianti a fune e contiene norme relative alla progettazione, alla costruzione e alla messa in servizio degli impianti a fune nuovi.

 

Sulla vita tecnica degli impianti a fune sono intervenute negli ultimi anni diverse norme legislative:

§  il decreto-legge n. 150 del 2013 , ha disposto una proroga dei termini per la scadenza della vita tecnica degli impianti a fune;

§  il decreto-legge n. 133 del 2014 (art. 31-bis, co. 1) ha eliminato i termini della vita tecnica complessiva massima degli impianti funicolari aerei e terrestri, quando gli stessi risultano positivi alle verifiche effettuate dai competenti uffici ministeriali secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il comma 2 dell’art. 31-bis, ha previsto quindi, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale, la possibilità di una proroga per gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, non sia scaduta, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali. In attuazione del comma 2 è stato emanato il decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25/11/2014 che ha confermato la concessione della proroga di un anno della scadenza della vita tecnica degli impianti a fune (Gazzetta ufficiale del 12 dicembre 2014). Il comma 3 dell’art. 31-bis ha esteso i benefici di cui ai commi 1 e 2 anche gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, è scaduta da non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali

§  il decreto-legge n. 185 del 2015 (art. 10, co. 2-bis) ha quindi portato la proroga, originariamente di un anno, a due anni.

 

Le disposizioni attuative delle proroghe sono contenute nel decreto direttoriale 25 dicembre 2014 e nel decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti n. 10 del 2 febbraio 2016. Le disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone sono state invece recentemente definite con D.M. 11 maggio 2017.

 


 

Articolo 1, comma 1136, lettera a)
(Norme transitorie in materia di reddito di inclusione)

 


1136.  Nelle materie di interesse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a)  all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dopo le parole: « per l'anno 2018 » sono inserite le seguenti: « e per l'anno 2019 »;


 

 

Il comma 1136, lett. a) estende al 2019 l'ambito di applicazione di una norma, già vigente con riferimento esclusivo al 2018, da applicarsi in caso di mancata sottoscrizione dei progetti personalizzati previsti per l’accesso al Reddito di inclusione.

 

La norma transitoria oggetto della proroga - dal 2018 al 2019 - di cui alla lettera a) prevede che il beneficio economico connesso all'istituto del Reddito di inclusione (ReI) sia riconosciuto da parte dell'INPS anche in assenza della sottoscrizione, da parte dei componenti il nucleo familiare, del progetto personalizzato. Il beneficio è sospeso in caso di mancata comunicazione della sottoscrizione decorsi sei mesi dalla prima erogazione.

La norma oggetto di proroga prevede altresì che il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale possa limitare la deroga ad un periodo più breve rispetto a quello summenzionato di sei mesi.

 

 


 

Articolo 1, comma 1136, lett. b)
(Differimento dei termini in materia di UNIEMENS
nel settore agricolo)

 

1136.  Nelle materie di interesse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono disposte le seguenti proroghe di termini:

b)  all'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: « gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « gennaio 2020 »;

 

 

Il comma 1136, lett. b) riguarda il differimento dal 2019 al 2020 dell'estensione del sistema UNIEMENS al settore agricolo.

 

La disposizione di cui alla lettera b) differisce dal 2019 al 2020 l'estensione del sistema di invio all'INPS delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti denominato UNIEMENS (sistema concernente i dati contributivi e retributivi). A tal fine novella l'art. 8, co. 2, della L. 199/2016.

Si ricorda che la norma oggetto di differimento specifica che l'adattamento del sistema UNIEMENS al settore agricolo non comporta modifiche al vigente sistema di tutele assistenziali e previdenziali previste per i lavoratori agricoli, ivi compreso il sistema degli elenchi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli, e contestualmente determina l'attivazione del servizio di tariffazione da parte dell'INPS.

 

 


 

Articolo 1, comma 1136, lettera c)
(Piani recupero occupazionale)

 

1136.  Nelle materie di interesse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono disposte le seguenti proroghe di termini:

c)  all'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2019 ».

 

 

La lettera c) del comma 1136 prevede l’utilizzo per il 2019 delle restanti risorse, stanziate per la concessione, nelle aree di crisi industriale complessa, di interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga, al fine di completare i piani di recupero occupazionale previsti.

 

Come specificato nella Relazione tecnica, la previsione in esame non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica disciplinando l’utilizzo di risorse nell’anno 2019 comunque programmate in termini di ammortizzatori in deroga al fine del completamento di piani di recupero occupazionali previsti e con riferimento a specifiche situazioni occupazionali di territorio.

Si segnala che analoga previsione è contenuta al comma 282 del provvedimento in esame (alla cui scheda di lettura si rimanda).

 


 

Articolo 1, comma 1137
(Proroga di norma relativa alle assunzioni da parte dell'AIFA)

 


1137.  Nelle materie di interesse del Ministero della salute sono disposte le seguenti proroghe di termini: all'articolo 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al comma 2, primo periodo, le parole: « Nel triennio 2016-2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Nel quadriennio 2016-2019 »;

b)  al comma 2, secondo periodo, le parole: « negli anni 2016, 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ».


 

 

Il comma 1137 estende al 2019 l'ambito di applicazione di una norma transitoria sulle assunzioni da parte dell'AIFA (Agenzia italiana del farmaco), norma posta, nella disciplina finora vigente, con riferimento al triennio 2016-2018.

 

Tale norma (art. 9-duodecies del D.L. n.78/2015[72], convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2015)  prevede che, negli anni suddetti, l'AIFA possa bandire concorsi, in deroga alle procedure di mobilità (nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche), intesi a garantire l'assunzione (a tempo indeterminato) di non più di 80 unità per ciascuno degli anni medesimi. Le procedure concorsuali in oggetto sono indette per titoli ed esami, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, presti servizio, a qualunque titolo e da almeno sei mesi, presso la stessa Agenzia.

Resta fermo il rispetto dei limiti della dotazione organica dell'AIFA, della programmazione triennale del fabbisogno e della procedura di autorizzazione, inerente all'avvio delle procedure concorsuali e alle relative assunzioni (autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze).

 


 

Articolo 1, comma 1138, lettera a)
(Proroghe di termini in materia di edilizia scolastica)

 


1138.  Nelle materie di interesse del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a)  all'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ». Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente;


 

 

Il comma 1138, lettera a), proroga (dal 31 dicembre 2018) al 31 dicembre 2019 il termine per alcuni pagamenti in materia di edilizia scolastica.

 

In particolare, la proroga riguarda il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati, relativi alla riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali, di cui all’art. 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013).

Il riferimento specifico è al termine contenuto nel co. 8-quinquies, ultimo periodo, dell’art. 18 del D.L. 69/2013, fissato inizialmente al 31 dicembre 2014 e successivamente prorogato, di anno in anno, dall’art. 6, co. 4, lett. c), del D.L. 192/2014 (L. 11/2015), dall’art. 7, co. 8, del D.L. 210/2015 (L. 21/2016), dall’art. 4, co. 1, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017) e dall’art. 1, co. 1143, lett. a), della L. 205/2017.

Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.

 

La relazione tecnica all’A.C. 1334-B evidenziava che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, dal momento che si tratta di risorse già impegnate sul cap. 7105/pg 1 dello stato di previsione del MIUR.

 

L’art. 18, co. 8-ter–8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) ha destinato € 150 mln per il 2014 all'attuazione di misure urgenti in materia di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui fosse stata censita la presenza di amianto.

In particolare, ha previsto la ripartizione delle risorse a livello regionale, da assegnare successivamente agli enti locali proprietari degli immobili ad uso scolastico, corrispondentemente al numero degli edifici scolastici e degli alunni presenti nella singola regione, oltre che alla situazione del patrimonio edilizio scolastico, sulla base delle quote indicate nella Tabella 1 ad esso allegata.

Gli enti locali dovevano presentare alle regioni, entro il 15 settembre 2013, i progetti esecutivi immediatamente cantierabili. A loro volta, le regioni dovevano presentare al MIUR, entro il 15 ottobre 2013, le graduatorie, alle quali si faceva riferimento per l’assegnazione delle risorse, cui si provvedeva entro il 30 ottobre 2013 con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca[73].

L’assegnazione del finanziamento autorizzava gli enti locali ad avviare le procedure di gara ovvero di affidamento dei lavori.

Ha, altresì, stabilito che le eventuali economie di spesa che si sarebbero rese disponibili alla chiusura delle procedure previste, ovvero le risorse derivanti dalle revoche, sarebbero state riassegnate dal MIUR in base alla graduatoria delle richieste.

I termini relativi alla procedura sono stati più volte ridefiniti: in particolare, il termine per l'affidamento dei lavori, da parte degli enti locali (il mancato rispetto del quale comportava la revoca del finanziamento), è stato, da ultimo, differito al 31 dicembre 2014 – ovvero al 28 febbraio 2015 per le regioni nelle quali erano intervenuti provvedimenti di sospensione delle procedure a seguito di contenzioso – dall'art. 6, co. 4, del D.L. 192/2014 (L. 11/2015); il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento dei lavori, come già detto, era stato, da ultimo, prorogato al 31 dicembre 2018 dall’art. 1, co. 1143, lett. a), della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018).

 


 

Articolo 1, comma 1138, lettera b)
(Inclusione scolastica degli studenti con disabilità)

 


1138.  Nelle materie di interesse del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono disposte le seguenti proroghe di termini:

b)  al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

1)  all'articolo 18, comma 1, alinea, le parole: « 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° settembre 2019 »;

2)  all'articolo 19, ovunque ricorrono, le parole: « 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° settembre 2019 »;

3)  all'articolo 20, comma 4, le parole: « pari ad euro 15,11 milioni annui a decorrere dall'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a euro 5,04 milioni nell'anno 2019 e a euro 15,11 milioni annui a decorrere dall'anno 2020 ». E' autorizzata la spesa di 5,03 milioni di euro per l'anno 2019 in favore delle istituzioni scolastiche al fine di realizzare misure di accompagnamento all'attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo integrale dei risparmi di spesa recati dal presente numero.


 

 

Il comma 1138,  lettera b), differisce (dal 1° gennaio 2019) al 1° settembre 2019 l’entrata in vigore di alcune disposizioni recate dal d.lgs. 66/2017 – in materia di inclusione scolastica degli studenti con disabilità – relative, tra l’altro, alla introduzione del Profilo di funzionamento e alla costituzione presso ogni ambito territoriale del Gruppo territoriale per l’inclusione.

Al contempo, autorizza una spesa di € 5,03 mln per il 2019, al fine di realizzare misure di accompagnamento per le scuole per l’attuazione delle novità in materia di inclusione scolastica degli studenti con disabilità introdotte dal d.lgs. 66/2017.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che, con riferimento alle procedure di certificazione e documentazione dello studente con disabilità, il d.lgs. 66/2017 aveva  stabilito che, dal 1° gennaio 2019, il Profilo di funzionamento avrebbe sostituito la Diagnosi funzionale e il Profilo dinamico-funzionale. Nello specifico, il nuovo documento, redatto dall’unità di valutazione multidisciplinare (DPR 24 febbraio 1994), è propedeutico alla predisposizione del Progetto individuale (art. 14, co. 2, L. 328/2000) e del Piano educativo individualizzato (PEI).

Per quanto riguarda la progettazione e l’organizzazione scolastica per l’inclusione, aveva previsto che:

§  a decorrere dal 1° gennaio 2019, il Progetto individuale sarebbe stato redatto dall’ente locale, in collaborazione con i genitori e le istituzioni scolastiche;

§  a decorrere dal 1° settembre 2019, il Piano educativo individualizzato (PEI) è elaborato e approvato, all’inizio di ogni anno scolastico, dai docenti contitolari o dal consiglio di classe con la partecipazione dei genitori, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne alla scuola, e con il supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare e tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento;

§  ogni scuola predispone, all’interno del Piano triennale dell’offerta formativa, il Piano per l’inclusione, che individua strumenti e strategie, modalità didattiche e di coordinamento degli interventi;

§  a decorrere dal 1° gennaio 2019, presso ogni ambito territoriale sarebbe stato istituito il Gruppo territoriale per l’inclusione (GIT), presieduto da un dirigente tecnico o scolastico e composto da 3 dirigenti scolastici dell’ambito di riferimento, 2 docenti per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione e 1 per il secondo ciclo;

§  a decorrere dal 1° settembre 2019, presso ogni Ufficio scolastico regionale è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR), che ha il compito di fornire consulenza all’USR, e supporto ai GIT, nonché alle reti di scuole per la realizzazione dei piani di formazione in servizio del personale. Al GLIR partecipano pariteticamente rappresentanti di regioni, enti locali, associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative[74];

§  a decorrere dal 1° settembre 2017, presso ogni istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI), con compiti di supporto al collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione, composto da docenti, eventualmente personale ATA, specialisti dell’Azienda Sanitaria locale.

Relativamente alla richiesta ed assegnazione delle risorse per il sostegno didattico, aveva disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2019:

§  il dirigente scolastico, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, avrebbe proposto al GIT la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia;

§  il GIT, sulla base del Piano per l'inclusione, dei Profili di funzionamento, dei Piani educativi individualizzati, dei Progetti individuali ove esistenti, trasmessi dai singoli dirigenti scolastici, nonché sentiti questi ultimi in relazione ad ogni studente con disabilità certificata, avrebbe verificato la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formulato una proposta all'USR;

- l'USR avrebbe assegnato le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.

 

Con nota Prot. 1553 del 4 agosto 2017 il MIUR aveva fornito alcuni chiarimenti circa i diversi tempi previsti per l’avvio delle novità previste dal d.lgs, in particolare esplicitando che le innovazioni relative agli aspetti di certificazione e di conseguente ricaduta sulla didattica si sarebbero applicate dal 1° gennaio 2019, allorché il profilo di funzionamento avrebbe sostituito la Diagnosi funzionale ed il Profilo dinamico funzionale. “Pertanto, tutte le disposizioni previste dall'articolo 5, da comma l a comma 5, relative alla procedura di certificazione e di documentazione per l'inclusione scolastica ed il conseguente Progetto individuale, di cui al successivo articolo 6, il Piano educativo individualizzato (articolo 7, comma l) e la successiva richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico (articolo 10 del citato decreto legislativo n. 66/2017) entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2019. Di contro le disposizioni relative alle modalità di elaborazione ed approvazione del Piano educativo individualizzato (articolo 7, comma 2) entreranno in vigore dal 1° settembre 2019”.

 

Rispetto al quadro descritto, in particolare, si è ora differita (dal 1° gennaio 2019) al 1° settembre 2019 l’entrata in vigore delle disposizioni relative:

§  alla costituzione presso ogni ambito territoriale dei GIT;

§  alla sostituzione della Diagnosi funzionale e del Profilo dinamico-funzionale con il Profilo di funzionamento;

§  alla redazione del Progetto individuale;

§  alla richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico.

 

Al contempo, si è differita (dal 1° gennaio 2019) al 1° settembre 2019 l’abrogazione di alcune disposizioni vigenti relative all’individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, fra le quali, in particolare, il regolamento emanato con DPCM 185/2006, recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap.

 

Conseguentemente, gli oneri derivanti dalla costituzione dei GIT sono stati ridotti, per il 2019, (da € 15,11 mln) a € 5,04 mln.

Al riguardo, si ricorda che, in base alla relazione tecnica di cui era corredato lo schema di decreto legislativo (A.G. 378), per i docenti è previsto un maggiore onere per il semiesonero.

 

Ai fini indicati, sono stati novellati gli artt. 18, 19 e 20 del d.lgs. 66/2017.

 

I risparmi di spesa derivanti dal differimento relativo alla costituzione dei GIT sono utilizzati integralmente per coprire gli oneri derivanti dalla realizzazione delle misure di accompagnamento per le scuole per l’attuazione delle novità in materia di inclusione scolastica degli studenti con disabilità introdotte dal d.lgs. 66/2017, pari, nel 2019, a € 5,03 mln.

Articolo 1 comma 1139, lettera a)
 (Proroga di termini in materia di intercettazioni)

 


1139.  Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a)  all'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

1)  al comma 1, le parole: « dopo il 31 marzo 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « dopo il 31 luglio 2019 »;

2)  al comma 2, le parole: « decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° agosto 2019 »;


 

 

Il comma 1139, lettera a), proroga al 1° agosto 2019 il termine a partire dal quale acquista efficacia la riforma della disciplina delle intercettazioni introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017.

 

La lettera a), numero 1) modifica l’art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2017, di riforma della disciplina delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni che ha previsto che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi del giudice emessi dopo il 31 marzo 2019. Tale termine è prorogato al 1° agosto 2019.

 

Il D.Lgs. n. 216 del 2017 ha attuato la delega volta a riformare la disciplina delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni, conferita al Governo dalla legge n. 103 del 2017 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario) sulla base di specifici principi e criteri direttivi. L’articolo 9 del decreto legislativo prevedeva nella sua versione originaria che le disposizioni di riforma della disciplina delle intercettazioni (con alcune eccezioni) avrebbero dovuto applicarsi alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi del giudice emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto. La nuova disciplina delle intercettazioni avrebbe, quindi, acquistato efficacia il 26 luglio 2018. Tale termine è stato prorogato al 1 aprile 2019 dal D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2018, n. 108.

La proroga disposta dal decreto-legge non riguarda gli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 216/2017:

§  l’art. 1 inserisce nel codice penale il delitto di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente per punire con la reclusione fino a quattro anni chiunque, partecipando a incontri o conversazioni private con la persona offesa, ne registra il contenuto all'insaputa dell'interlocutore (microfoni o telecamere nascoste) per diffonderlo allo scopo di recare un danno all'altrui reputazione;

§  l’art. 6 semplifica i presupposti per disporre le intercettazioni nei procedimenti per i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, quando tali reati siano puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a 5 anni. Se si procede per tali delitti, infatti, si deroga ai presupposti dell’art. 267 c.p.p. e l'intercettazione dovrà risultare necessaria (non più assolutamente indispensabile) e saranno sufficienti indizi di reato (anche non gravi). Le intercettazioni ambientali tra presenti nel domicilio e altri luoghi di privata dimora non possono essere eseguite mediante l'inserimento di un captatore informatico (cd. trojan) su dispositivo elettronico portatile quando non vi è motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

Tali disposizioni sono in vigore dal 26 gennaio 2018.

La stessa legge n. 103 ha, inoltre, parzialmente modificato la disciplina dei costi delle intercettazioni, conferendo in materia una ulteriore delega al Governo, esercitata con il D.lgs. n. 120 del 2018.

 

 

Il numero 2) della lettera a), modifica invece il comma 2 del citato articolo 9 del decreto legislativo n. 216 del 2017.

In particolare la disposizione in esame proroga al 1° agosto 2019 il termine a partire dal quale acquista efficacia la disposizione (art. 2, comma 1, lett. b) del citato D.Lgs 216 del 2017) che introduce un’eccezione al generale divieto di pubblicazione degli atti (art. 114 c.p.c.), tale da consentire la pubblicabilità dell’ordinanza di custodia cautelare di cui all’art. 292 c.p.c.

La proroga di cui al n. 2) è conseguente a quella disposta dal n.1) della medesima lettera a) della disposizione in commento che, come si è detto procrastina l’applicazione della riforma delle intercettazioni al 1 agosto 2019. Tale  riforma, infatti, modifica altresì il contenuto dell’ordinanza con la quale il giudice concede la misura cautelare di cui all’art. 292 c.p.p., disponendo che solo i brani essenziali delle conversazioni intercettate possano essere riprodotti nell’ordinanza e solo quando gli stessi siano necessari per esporre le esigenze cautelari o gli indizi.

 

L'articolo 114, comma 2, c.p.c. dispone il divieto di pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti da segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare. Il D.Lgs 216 del 2017, all’art. 2, comma 1, lett. b) esclude dal suddetto divieto di pubblicazione l’ordinanza indicata dall’art. 292 c.p.c.

Si ricorda peraltro che l’art. 292 è esso stesso oggetto di riforma da parte del D.lgs. 216 del 2017. In particolare l’art. 3, comma 6, lettera f) di tale provvedimento ha introdotto, nell’art. 292 c.p.c. un nuovo comma 2-quater, il quale prevede che quando è necessario per l'esposizione delle esigenze cautelari e degli indizi, delle comunicazioni e conversazioni intercettate sono riprodotti soltanto i brani essenziali. Tale disposizione come si è visto, per effetto della proroga disposta dalla lettera a) si applicherà esclusivamente alle intercettazioni disposte dopo il 1 agosto 2019.

 

In relazione ai profili oggetto della proroga, la riforma prevista dal decreto legislativo n. 216 del 2017, in estrema sintesi:

§  a tutela della riservatezza delle comunicazioni dei difensori nei colloqui con l'assistito, ne vieta la trascrizione, anche sommaria;

§  prevede - con riguardo alla garanzia di riservatezza delle comunicazioni non penalmente rilevanti o contenenti dati sensibili - che quando l'ufficiale di polizia giudiziaria ascolta una comunicazione di questa natura non la trascriva, neanche sommariamente. L'ufficiale avrà, tuttavia, un obbligo di annotazione, anche sommaria, dei contenuti di quelle comunicazioni affinché il PM possa, eventualmente, compiere valutazioni diverse, chiedendo la trascrizione anche di quelle comunicazioni quando le ritenga utili alle indagini;

§  in relazione alla procedura di selezione delle intercettazioni, disciplina la fase del deposito dei verbali e delle registrazioni, con la possibilità offerta alle parti di prenderne cognizione, e la fase dell'acquisizione del materiale intercettato al fascicolo delle indagini. Tale fase segue una duplice procedura, a seconda che le intercettazioni debbano o meno essere utilizzate per motivare una misura cautelare: nel primo caso, l'acquisizione è disposta dal PM a seguito del provvedimento del giudice che adotta la misura cautelare; nel secondo caso è disposta dal giudice che ha autorizzato le operazioni all'esito di un contradditorio tra accusa e difesa che può essere anche solo cartolare;

§  prevede, a tutela dei difensori, che questi possano ottenere la trasposizione su supporto informatico delle registrazioni acquisite al fascicolo, e copia dei verbali delle operazioni. La trascrizione delle intercettazioni, attualmente prevista al termine dell'udienza di stralcio, dovrà invece essere effettuata all'apertura del dibattimento; solo in quella fase le parti potranno estrarre copia delle intercettazioni;

§  stabilisce che tutti gli atti delle intercettazioni non acquisiti al fascicolo siano restituiti al PM per la conservazione nell'archivio riservato tenuto presso l'ufficio del PM e siano coperti da segreto; ogni accesso all'archivio dovrà essere registrato. Il GIP potrà accedere e ascoltare le registrazioni; i difensori delle parti potranno ascoltare le registrazioni ma non potranno ottenere copia delle registrazioni e degli atti;

§  per quanto riguarda l'uso delle intercettazioni nel procedimento cautelare, prevede che, tanto nella richiesta di misura cautelare fatta dal PM, quanto nell'ordinanza del giudice che concede la misura, possano essere riprodotti solo i brani essenziali delle comunicazioni intercettate, che risultino necessari a sostenere la richiesta del PM o a motivare la decisione del giudice. Anche in questa fase, i difensori potranno esaminare gli atti e le registrazioni, ma non estrarre copia.

§  dispone, poi, che sia il PM ad acquisire al fascicolo delle indagini le intercettazioni utilizzate per l'adozione di una misura cautelare; ciò farà seguito, peraltro, a un vaglio di rilevanza del materiale presentato dal PM a corredo della richiesta, effettuato dal giudice della cautela, che dovrà restituire al PM gli atti contenenti le comunicazioni e conversazioni intercettate ritenute dal giudice non rilevanti o inutilizzabili per la conservazione nell'archivio riservato;

§  disciplina le intercettazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili (c.d. trojan). Tali intercettazioni saranno consentite nei luoghi di privata dimora solo quando vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo un'attività criminosa; il presupposto non è richiesto però se si procede per uno dei gravi delitti previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e comma 3-quater del codice di procedura penale. Il PM e il giudice dovranno motivare l'esigenza di impiego di questa modalità e indicare in quali luoghi e tempi sarà possibile attivare il microfono. Dovrà essere costantemente garantita la sicurezza e l'affidabilità della rete di trasmissione attraverso la quale i dati intercettati vengono trasferiti agli impianti della procura della Repubblica; spetterà a un decreto del Ministro della giustizia definire i dettagli tecnici dei programmi informatici da utilizzare, che dovranno comunque assicurare la possibilità di disattivare il dispositivo alla fine delle operazioni rendendolo inservibile.

 

 


 

Articolo 1, comma 1139, lettera b)
(Funzioni di dirigente dell’esecuzione penale esterna)

 


1139.  Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia sono disposte le seguenti proroghe di termini:

b)  all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, le parole: « fino al 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2019 »;


 

 

Il comma 1139, lett. b) proroga fino al 31 dicembre 2019 l’efficacia della disposizione (art. 3, co. 1-bis, D.L. n. 146 del 2013) che, in deroga alla disciplina dei ruoli e delle qualifiche della carriera dirigenziale penitenziaria, e in attesa dello svolgimento di specifici concorsi pubblici, consente ai dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di dirigente dell’esecuzione penale esterna.

 

L’ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, dettato dal decreto legislativo n. 63 del 2006, prevede infatti (articoli 3 e 4) tre distinti ruoli per i dirigenti di istituto penitenziario, i dirigenti di esecuzione penale esterna ed i dirigenti medici psichiatri e dispone che alla carriera si acceda dalla qualifica iniziale di ciascun ruolo, unicamente mediante pubblico concorso.

 

Nelle more dell’espletamento dei concorsi per dirigente di esecuzione penale esterna, il legislatore ha dunque consentito di coprire tali posti attingendo al ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.

La deroga era originariamente introdotta per un periodo di tre anni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 146 del 2013, e dunque fino al 22 febbraio 2017[75]; tale termine è stato poi prorogato al 31 dicembre 2018 dall’art. 10, co. 2, del decreto-legge n. 244 del 2016.

La legge di bilancio 2019 proroga di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2019, tale deroga.

 

 


 

Articolo 1, comma 1139, lettera c)
(Funzionalità uffici giudiziari)

 


1139.  Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia sono disposte le seguenti proroghe di termini:

c)  all'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

1)  al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

2)  al comma 3, le parole: « per l'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2018 e 2019 »;


 

 

Il comma 1139, lett. c), in relazione al passaggio dai comuni allo Stato degli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari (previsto dalla legge di stabilità 2015), proroga di un ulteriore anno – ovvero fino al 31 dicembre 2019 – la possibilità di continuare ad avvalersi del personale comunale per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali.

 

Il comma 1139, lett. c), intervenendo sul comma 1 dell’art. 21-quinquies, del DL n. 83/2015 (L. 132/2015), proroga di un anno (fino al 31 dicembre 2019) la possibilità, per gli uffici giudiziari, di continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal personale comunale ivi distaccato o comandato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria. Si tratta di un termine – originariamente fissato al 31 dicembre 2015 - già più volte prorogato dal legislatore[76].

 

La proroga si inquadra nell’ambito della disciplina del trasferimento dai comuni allo Stato, dal 1° settembre 2015, dell’obbligo di corrispondere le spese per gli uffici giudiziari, trasferimento disposto dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014, art. 1, commi da 526 a 530).
Il passaggio delle indicate competenze è previsto sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'ANCI. In particolare, il comma 526 ha precisato come il trasferimento non sciogliesse i rapporti giuridici in corso di cui fosse parte il comune (in cui subentra il Ministero) e che ai comuni non fossero più dovuti canoni per la locazione degli immobili sedi di uffici giudiziari. Infatti, poiché l’art. 1 della legge 392 del 1941 stabiliva che le spese necessarie per i locali ad uso degli uffici giudiziari (per le pigioni, riparazioni, manutenzione, pulizia, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali, per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti, per i registri e gli oggetti di cancelleria) costituissero spese obbligatorie dei comuni che ospitano detti uffici, a titolo di parziale rimborso, lo Stato erogava ai comuni un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita nella tabella allegata alla stessa legge del 1941. Un regolamento, adottato con D.P.R. 18 agosto 2015, n. 133, ha dettato le misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione della nuova disciplina che trasferisce allo Stato l’onere delle spese per gli uffici giudiziari.

 

Il comma 1139, lett. c), inoltre, modifica il comma 3 dello stesso art. 21-quinquies, prevedendo che, per il 2019, il Ministero della giustizia possa autorizzare gli uffici giudiziari ad avvalersi del personale comunale secondo i criteri fissati nella convenzione quadro con l’ANCI, nei limiti di importi di spesa pari al 10 per cento di quanto stanziato nel capitolo n. 1550 dello stato di previsione del Ministero nell’esercizio precedente, e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La Relazione tecnica che accompagnava il disegno di legge di bilancio quantificava tale misura percentuale in 27,5 milioni di euro.

 

Si ricorda che, per il 2015, le autorizzazioni potevano essere concesse nel limite del 15% di quanto stanziato nel capitolo allora di nuova istituzione; nel 2016 nel limite del 20%; nel 2017 nel limite del 15% e, infine, per il 2018 nel limite del 10%. Tale percentuale è confermata per l’esercizio 2019.

 


 

Articolo 1, comma 1139, lettera d)
(Proroga di termini in materia di circoscrizioni giudiziarie de L’Aquila e Chieti)

 


1139.  Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia sono disposte le seguenti proroghe di termini:

d)  all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: « decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 14 settembre 2021 »;


 

 

Il comma 1139, lett. d), differisce al 14 settembre 2021 la data di efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonché di soppressione delle relative sedi distaccate, previste dalla riforma della geografia giudiziaria del 2012.

 

 

Il comma 1139, lett. d) – novellando l’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155 - differisce al 14 settembre 2021 l’entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria, prevista dagli artt. 1 e 2 dello stesso decreto legislativo, in relazione alle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti e alla soppressione delle relative sedi distaccate.

 

La riforma della geografia giudiziaria introdotta dal D.Lgs 155 del 2012 ha previsto, nella corte d’appello di L’Aquila, il mantenimento dei soli tribunali di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo.

Dovranno quindi essere soppressi, e ricompresi nel circondario del tribunale de L’Aquila, i tribunali di Avezzano e di Sulmona; analogamente, dovranno essere soppressi, e ricompresi nel circondario del tribunale di Chieti, i tribunali di Lanciano e di Vasto.

Anche in Abruzzo, come già accaduto nel resto del Paese, la riforma della geografia giudiziaria ha previsto la soppressione di tutte le sezioni distaccate di tribunale. Per quanto riguarda i circondari di L’Aquila e Chieti, gli unici per i quali la soppressione non è stata ancora operata, dovranno venire meno le sezioni distaccate di Ortona e di Atessa.

 

Rimangono, quindi, in funzione fino a tale data nell’assetto pre-riforma gli uffici giudiziari delle circoscrizioni de L’Aquila e Chieti, comprese le citate sezioni distaccate di tribunale.

 

Si ricorda come, già in sede di entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria (13 settembre 2012), l’art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 155 del 2012 aveva previsto - in considerazione delle condizioni di inagibilità in cui versavano gli edifici che ospitano i tribunali de L’Aquila e Chieti gravemente danneggiati dal terremoto del 2009 – che per tali tribunali la riforma della geografia giudiziaria acquistasse efficacia a partire dal 13 settembre 2015.

È poi intervenuto l’art. 3-bis del decreto-legge n. 150 del 2013 che, per il distretto di corte d’appello de L’Aquila, ha posticipato l’efficacia della riforma al 13 settembre 2018.

Tale termine è stato ulteriormente differito al 13 settembre 2020 dal decreto legge n. 8 del 2017; le motivazioni di tale ultima proroga, hanno fatto riferimento non più al terremoto del 2009 bensì alle «esigenze di funzionalità delle sedi dei tribunali de L'Aquila e di Chieti, connesse agli eventi sismici del 2016 e 2017».

 

Posto che la riforma della geografia giudiziaria comporta risparmi di spesa, anche la proroga in esame è accompagnata da una specifica copertura finanziaria.


 

Articolo 1, comma 1139, lettera e)
(Albo delle giurisdizioni superiori)

 


1139.  Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia sono disposte le seguenti proroghe di termini:

e)  all'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: « sei » è sostituita dalla seguente: « sette ».


 

 

Il comma 1139, lett. e) proroga di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l’iscrizione all’albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti prima dell’entrata in vigore della riforma forense.

 

La disposizione di proroga interviene sull’art. 22 della legge forense (legge n. 247 del 2012) per prorogare di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l’iscrizione all’albo speciale che abilita gli avvocati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte dei Conti, alla Corte costituzionale e al Tribunale superiore delle acque pubbliche degli avvocati che maturino i requisiti previsti prima della riforma, entro 7 anni (in luogo degli attuali 6 anni) dalla riforma stessa e dunque entro il 2 febbraio 2020.

 

L’art. 22 della legge professionale consente l’iscrizione all’Albo speciale a seguito del superamento dell'apposito esame da parte di avvocati con almeno 5 anni di anzianità d'iscrizione all'albo territoriale (la disciplina previgente prevedeva l'esercizio per 12 anni della professione di avvocato davanti alle Corti di appello e ai Tribunali). L'art. 22 prevede, inoltre, che l'iscrizione possa essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di 8 anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF.

La normativa in vigore prima della riforma, della quale si prevede ora l’ulteriore proroga di efficacia, subordina l’iscrizione all’albo speciale ai seguenti requisiti:

§  12 anni di iscrizione nell'albo ordinario (senza alcun ulteriore requisito), ovvero

§  5 anni di iscrizione nell'albo ordinario e superamento di un esame.

Inoltre, possono essere iscritti nell'albo speciale, a condizione che siano iscritti in un albo degli avvocati, anche se non hanno materialmente esercitato la professione:

§  i professori universitari di ruolo di discipline giuridiche dopo quattro anni di insegnamento;

§  ex consiglieri di cassazione e di corte d'appello;

§  avvocato generale, vice-avvocato generale o avvocato distrettuale dello Stato, ecc.;

§  coloro che avendo conseguita l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano esercitato per almeno otto anni un incarico di insegnamento.

 

Si ricorda che il termine originario previsto dalla legge n. 247 era di tre anni dall’entrata in vigore della riforma; termine che scadeva il 2 febbraio 2016. Sono poi intervenuti:

§  il decreto-legge di proroga termini n. 210 del 2015 che ha portato i 3 anni di vigenza della norma transitoria a 4 anni (scadenza al 2 febbraio 2017);

§  il decreto-legge di proroga termini n. 244 del 2016, che ha portato i 4 anni di vigenza della norma transitoria a 5 anni (scadenza al 2 febbraio 2018);

§  la legge di bilancio 2018 (l. n. 205 del 2017, art. 1, co. 470), che ha portato i 5 anni di vigenza della norma transitoria a 6 anni.

 

La legge di bilancio 2019 proroga ulteriormente la vigenza della disciplina transitoria, fino al settimo anno successivo alla riforma forense.


 

Articolo 1, comma 1140, lettera a)
(Proroga banche dati Prum)

 


1140.  Nelle materie di interesse del Ministero della difesa sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a)  al comma 1 dell'articolo 17 della legge 30 giugno 2009, n. 85, la parola: « 2018 » è sostituita dalla seguente: « 2019 »;


 

 

Il comma 1140, lett. a), proroga al 31 dicembre 2019 il termine per ultimare il trasferimento, da parte delle Forze di polizia, alla banca dati nazionale del DNA dei profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali prima del 14 luglio 2009

 

 

Il comma 1140, lett. a) - novellando l’art. 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, di adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prum - proroga al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale le Forze di polizia, previo nulla osta dell’autorità giudiziaria, devono trasferire alla banca dati nazionale del DNA i profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali prima della data di entrata in vigore della stessa legge 85/2008 (il 14 luglio 2009).

Il termine per il citato trasferimento dei profili del DNA era stato già prorogato al 31 dicembre 2018 dall’art. 1, comma 1122, lett, f) della legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 2015).

 

L’istituzione della banca dati del DNA è stata prevista dalla legge n. 85 del 2009, con cui l’Italia ha aderito al Trattato di Prum, sottoscritto da Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria il 27 maggio 2005, volto a rafforzare la cooperazione di polizia in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera ed all’immigrazione clandestina.

La legge, allo scopo di facilitare l'identificazione degli autori di delitti, permette la comparazione dei profili del DNA di persone già implicate in procedimenti penali con gli analoghi profili ottenuti dalle tracce biologiche rinvenute sulla scena di un crimine. La medesima legge prevede sia l’istituzione di una banca dati nazionale del DNA presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza che di un Laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

La banca dati nazionale provvede, nei casi tipizzati, alla raccolta dei profili del DNA:

§  dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, (specificamente indicati all'articolo 9 della legge);

§  relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali;

§  di persone scomparse o loro consanguinei e di cadaveri e resti cadaverici non identificati.

 

La disciplina transitoria della legge n. 85 del 2009 (art. 17, comma 1) aveva previsto che i profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge 85, previo nulla osta dell’autorità giudiziaria, fossero trasferiti dalle Forze di polizia alla banca dati nazionale del DNA entro un anno dalla data della sua entrata in funzione.

L’effettiva entrata in funzione della banca dati del DNA, collegata all’adozione del regolamento attuativo, ha scontato il notevole ritardo derivante dall’emanazione di tale regolamento (D.P.R. 7 aprile 2016, n. 87), entrato in vigore solo il 10 giugno 2016.

Il termine di un anno per il trasferimento dei reperti alla banca dati del DNA, previsto dalla norma transitoria della legge 85/2009, risulta, quindi, già scaduto. D’altra parte, l’art. 35 del regolamento attuativo - pur prevedendo che i profili del DNA ricavati da reperti biologici e da campioni biologici di soggetti che al momento del prelievo rientravano nelle previsioni della legge n. 85/2009 (acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in funzione della banca dati del DNA) fossero inseriti nella stessa banca dati (con le modalità tecniche indicate dallo stesso regolamento) - non ha fissato alcun termine entro il quale, nelle ipotesi indicate, i profili del DNA dovessero essere obbligatoriamente trasferiti.

 


 

Articolo 1, comma 1140, lettera b)
(Proroghe in materie di interesse del Ministero della Difesa)

 


1140.  Nelle materie di interesse del Ministero della difesa sono disposte le seguenti proroghe di termini:

b)  all'articolo 2188-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: « 31 dicembre 2018 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ».


 

 

Il comma 1140, alla lett. b), proroga - al 31 dicembre 2019 - i provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative dell'Esercito italiano.

 

La lettera b) novella l'art. 2188-bis del Codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010) inerente l'adozione di provvedimenti di soppressione, ovvero di riconfigurazione, di comandi, enti e altre strutture ordinative dell'Esercito che concorrono alla contrazione strutturale non inferiore al 30% richiesta dalla legge di delega per la revisione dello strumento militare (legge n. 244/2012, articolo 2, comma 1, lettera b)). L'articolo 2188-bis, introdotto dal d. lgs. n. 7/2014, art. 5, comma 1, lett. a) di attuazione della richiamata delega, stabilisce che i provvedimenti di soppressione o di riconfigurazione sono adottati dal Ministro della difesa, con proprio decreto, emanato su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative per le materie di competenza. La novella in esame proroga di un anno il termine entro cui adottare i suddetti provvedimenti, dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019.

 

Si tratta dei provvedimenti di soppressione riguardanti:

§  i Centri documentali di Ancona, Brescia, Cagliari, Caserta, Catania, Chieti, Como, Lecce, Milano, Palermo, Salerno, Udine, Verona e Roma;

§  il Comando militare esercito Molise.

 

Dei provvedimenti di riconfigurazione riguardanti i Comandi militari:

§  il Comando forze operative terrestri dislocato a Verona, riconfigurato nella sede di Roma in Comando forze operative terrestri e Comando operativo Esercito.

§  Esercito Abruzzo, riconfigurato e ridenominato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alle soppressioni del Comando Militare Esercito Molise e del Centro Documentale di Chieti;

§  Esercito Friuli Venezia Giulia, riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Udine;

§  Esercito Lombardia con sede a Milano, riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Milano;

§  Esercito Marche, riconfigurato e ridenominato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Ancona;

§  il Comando militare della Capitale, riconfigurato anche in ragione dei compiti acquisiti in seguito alla soppressione del Centro Documentale di Roma; 

§  il Comando militare autonomo della Sardegna che acquisisce, tra l'altro, le funzioni del soppresso Centro Documentale di Cagliari; 

§  il Comando militare autonomo della Sicilia che acquisisce, tra l'altro, le funzioni del soppresso Centro Documentale di Palermo;

§  il Comando supporti in Verona, riconfigurato in Comando delle forze operative terrestri di supporto, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni.

 

 

 

 


 

Articolo 1, comma 1141
(Adeguamento antincendio strutture ricettive)

 


1141.  Nelle materie di interesse del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 31 dicembre 2019, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2019 della SCIA parziale ».


 

 

Il comma 1141  proroga al 31 dicembre 2019 il termine per l’adeguamento alle disposizioni in materia di prevenzione incendi previsto per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto.

 

Il comma 1141 modifica l’art. 1, comma 1122, lettera i), della L. n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), inserendovi la proroga al 31 dicembre 2019, nelle materie di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del termine per l’adeguamento alle disposizioni in materia di prevenzione incendi previsto dal comma 1122 citato, per le strutture ricettive turistico alberghiere con oltre 25 posti letto localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, come individuati dalla deliberazione del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018.

 

In particolare, il richiamato art. 1, comma 1122, lettera i) della legge di bilancio 2018 ha posticipato al 30 giugno 2019 il termine per il completamento dell'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere) e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012[77].

Si ricorda che, con la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 ottobre 2018 nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

 

La norma prevede altresì, ai fini dell’operatività della proroga, la previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2019, della SCIA parziale.

 

Si tratta dello strumento già individuato dal citato art. 1, comma 1122, lett. i), che aveva previsto la previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 1° dicembre 2018, di una SCIA parziale, in quanto attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture, reazione al fuoco dei materiali, compartimentazioni, corridoi, scale, ascensori e montacarichi, impianti idrici antincendio, vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove prevista la reazione al fuoco dei materiali, vie d’uscita ad uso promiscuo con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali, locali adibiti a deposito.

 


 

Articolo 1, comma 1142
(Proroghe in materia di promozione delle opere europee ed italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi)

 

1142.  Nelle materie di interesse del Ministero per i beni e le attività culturali sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a)  agli articoli 44-bis, comma 1, lettera a), e 44-ter, commi 1, lettera a), 2, lettera a), 3, lettera a), e 4, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: « per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « per il periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019 »;

b)  agli articoli 44-bis, comma 2, e 44-quater, commi 2 e 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: « dal 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio 2019 ».

 

 

Il comma 1142 proroga (dal 1 °gennaio 2019) al 1° luglio 2019 il termine a decorrere dal quale si prevede:

§  l’avvio del graduale innalzamento degli obblighi di programmazione in opere europee e di investimento in opere europee prodotte da produttori indipendenti da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi e della concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;

§  l’avvio del graduale innalzamento degli obblighi di programmazione e di investimento in opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte, nell’ambito delle previste quote di programmazione e investimento in opere europee;

§  l’introduzione degli obblighi di investimento e di programmazione in opere europee anche per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta.

 

Ai fini indicati, sono stati novellati l’art. 44-bis, co. 1, lett. a), e co. 2, alinea, l’art. 44-ter, co. 1, lett. a), co. 2, lett. a), co. 3, lett. a), co. 4, lett. a), l’art. 44-quater, co. 2 e 6, del d.lgs. 177/2005, tutti inseriti dall’art. 2, co. 1, del d.lgs. 204/2017.

 

Le definizioni di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari, di opere europee e di produttore indipendente

 

In base all’art. 2, co. 1, lett. a), del d.lgs. 177/2005, per "servizio di media audiovisivo" si intende un servizio, quale definito agli artt. 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche. Nello specifico, con tale espressione si intende o la radiodiffusione televisiva (o servizio di media audiovisivo lineare, definito dalla lett. i) del medesimo co. 1 come un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi) – e, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il live streaming, la trasmissione televisiva su Internet quale il webcasting e il video quasi su domanda quale il near video on demand –, o un servizio di media audiovisivo a richiesta (o servizio di media audiovisivo non lineare, definito dalla lett. m) del medesimo co. 1 come un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media).

Non rientrano nella definizione di "servizio di media audiovisivo":

- i servizi prestati nell'esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti Internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunità di interesse;

- ogni forma di corrispondenza privata, compresi i messaggi di posta elettronica;

- i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi;

- i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale, quali, a titolo esemplificativo: i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo; i giochi in linea; i motori di ricerca; le versioni elettroniche di quotidiani e riviste; i servizi testuali autonomi; i giochi d'azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo e di fortuna.

Costituisce, inoltre, servizio di media audiovisivo una comunicazione commerciale audiovisiva.

In base alla lett. b) del medesimo co. 1, è “fornitore di servizi di media” la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e che ne determina le modalità di organizzazione. Sono escluse da tale definizione le persone fisiche o giuridiche che si occupano solo della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi.

 

La definizione di opere europee è recata dalla lett. cc) del medesimo co. 1. In particolare, possono essere considerate tali:

- le opere originarie di Stati membri;

- le opere originarie di Stati terzi che siano parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d’Europa, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata dall’Italia con L. 327/1991 (a condizione che le opere originarie di Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie nel paese terzo interessato);

- le opere co-prodotte nell’ambito di accordi conclusi nel settore audiovisivo tra l’UE e paesi terzi (anche in tal caso, a condizione che le opere originarie di Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie nel paese terzo interessato).
Le opere originarie di Stati membri e di Stati terzi parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, inoltre, devono essere opere realizzate essenzialmente con il contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più Stati membri o terzi, parti della medesima Convenzione europea, e devono rispondere a una delle seguenti condizioni:

- essere realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;

- la produzione deve avvenire sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;

- il contributo dei co-produttori di tali Stati è prevalente nel costo totale della coproduzione e questa non è controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati.

Infine, le opere prodotte nel quadro di accordi bilaterali di coproduzione conclusi tra Stati membri e paesi terzi sono considerate opere europee a condizione che la quota a carico dei produttori dell'UE nel costo complessivo della produzione sia maggioritaria e che la produzione non sia controllata da uno o più produttori stabiliti fuori del territorio degli Stati membri.

 

La definizione di produttore indipendente è recata dalla lett. p) del medesimo co. 1 (come sostituita dall'art. 1, co. 1, del citato d.lgs. 204/2017).

In particolare, possono essere considerati produttori indipendenti gli operatori della comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da, ovvero collegati a, fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e, alternativamente:

- per un periodo di 3 anni non destinano più del 90% della propria produzione ad un solo fornitore di servizi media audiovisivi;

- sono titolari di diritti secondari.

 

Obblighi di programmazione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari

 

In particolare, con riferimento all’art. 44-bis del d.lgs. 177/2005, è stato prorogato (dal 1° gennaio 2019) al 1° luglio 2019 il termine a decorrere dal quale si prevede, per i fornitori sopra indicati, l’innalzamento al 53% del tempo di diffusione da riservare alle opere europee, con l’esclusione del tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite.

Tale quota è innalzata – in base al d.lgs. 204/2017 – al 56% per il 2020 e al 60% dal 2021.

Pertanto, anche per i primi sei mesi del 2019 resta fermo che i medesimi fornitori devono riservare alle opere europee almeno il 50% del proprio tempo di diffusione giornaliero, sempre con le esclusioni indicate.

È stata prorogata, inoltre, alla medesima data del 1° luglio 2019 la decorrenza dell’obbligo di riservare alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte, una sotto quota minima (della quota prevista per la programmazione delle opere europee), pari ad almeno la metà per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e ad almeno un terzo per gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari.

In base all’art. 44-sexies del d.lgs. 177/2005, la definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana e la misura effettiva della sotto quota sono stabilite con regolamento dei Ministri dello sviluppo economico e per i beni e le attività culturali, sentita l’AGCOM e le competenti Commissioni parlamentari.

 

Pertanto, anche per i primi sei mesi del 2019 rimane ferma la previsione secondo cui almeno il 10% – o il 20%, nel caso della concessionaria del servizio pubblico – del tempo di trasmissione (meglio puntualizzato, poi, con il D.I. 22 febbraio 2013) è riservato alle opere europee degli ultimi 5 anni, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte.

 

Obblighi di investimento in opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari

 

Con riferimento all’art. 44-ter del d.lgs. 177/2005, è stato prorogato (dal 1° gennaio 2019) al 1° luglio 2019 il termine a decorrere dal quale si prevede, per i fornitori sopra indicati, l’avvio dell’innalzamento delle quote, diversificate fra la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e gli altri fornitori.

 

In particolare, per i fornitori diversi dalla concessionaria, l’innalzamento della quota al 12,5%, da destinare per almeno cinque sesti a opere europee prodotte da produttori indipendenti, decorre dal 1° luglio 2019.

Tale quota – in base al d.lgs. 204/2017 – dal 2020 è innalzata al 15%, sempre da destinare per almeno cinque sesti a opere prodotte da produttori indipendenti.

Pertanto, anche per i primi sei mesi del 2019, la quota di investimento resta ferma al 10% ed è destinata esclusivamente a opere europee prodotte da produttori indipendenti.

In particolare, per tali fornitori, le quote da riservare al pre-acquisto o all’acquisto o alla produzione di opere europee sono riferite ai propri introiti netti annui, ossia quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, secondo le ulteriori specifiche contenute in un regolamento AGCOM.

Dalla medesima data del 1° luglio 2019 decorre il termine a partire dal quale la sotto quota minima (della quota prevista per l’investimento in opere europee) da riservare alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti è elevata al 3,5%.

Tale quota – in base al d.lgs. 204/2017 – è innalzata al 4% per il 2020 e al 4,5% dal 2021.

Pertanto, anche per i primi sei mesi del 2019, la sotto quota minima resta ferma al 3,2%.

Anche in tal caso, in base all’art. 44-sexies del d.lgs. 177/2005, la misura effettiva di tale sotto quota è definita con regolamento interministeriale.

 

Per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, l’innalzamento della quota al 18,5%, da destinare per almeno cinque sesti a opere europee prodotte da produttori indipendenti, decorre dal 1° luglio 2019.

Tale quota – in base al d.lgs. 204/2017 – dal 2020 è innalzata al 20%, da destinare per almeno cinque sesti a opere prodotte da produttori indipendenti.

Pertanto, anche per i primi sei mesi del 2019, la quota di investimento resta ferma al 15% ed è destinata esclusivamente a opere europee prodotte da produttori indipendenti.

In particolare, per la concessionaria, le quote da riservare al pre-acquisto o all’acquisto o alla produzione di opere europee sono riferite ai ricavi derivanti dal canone di abbonamento all’offerta radiotelevisiva e dalla pubblicità, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi, secondo le ulteriori specifiche contenute in un regolamento AGCOM.

Dalla medesima data del 1° luglio 2019 decorre il termine a partire dal quale la sotto quota minima (della quota prevista per l’investimento in opere europee prodotte da produttori indipendenti) da riservare alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte è elevata al 4%.

Tale quota – in base al d.lgs. 204/2017 – è innalzata al 4,5% per il 2020 e al 5% a decorrere dal 2021.

 

Pertanto, anche per i primi sei mesi del 2019, la sotto quota minima resta ferma al 3,6%.

Anche in tal caso, in base all’art. 44-sexies del d.lgs. 177/2005, la misura effettiva di tale sotto quota è definita con regolamento interministeriale.

 

Obblighi dei fornitori dei servizi di media audiovisivi a richiesta

 

Con riferimento all’art. 44-quater del d.lgs. 177/2005, è stato prorogato (dal 1° gennaio 2019) al 1° luglio 2019 il termine a decorrere dal quale si applicano ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana gli obblighi di:

§  programmazione di opere europee realizzate negli ultimi 5 anni, in misura non inferiore al 30% del proprio catalogo, secondo quanto previsto con regolamento dell’AGCOM;

§  investimento in opere europee prodotte da produttori indipendenti, con particolare riferimento alle opere diffuse entro 5 anni dalla produzione, in misura non inferiore al 20% dei propri introiti netti annui in Italia, secondo quanto previsto con regolamento dell’AGCOM.

Il regolamento dell’AGCOM è adottato nel rispetto, fra l’altro, delle disposizioni relative ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, in quanto compatibili.

 

Al riguardo si ricorda che l’art. 44, co. 4 e 7, del d.lgs. 177/2005 – nel testo precedente le modifiche apportate con il d.lgs. 204/2017 – prevedeva che i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana dovevano promuovere, gradualmente e tenuto conto delle condizioni di mercato, la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse, secondo le modalità definite dall'AGCOM con proprio regolamento. Prevedeva, altresì, che la promozione poteva riguardare, fra l’altro, il contributo finanziario che tali servizi apportavano alla produzione di opere europee e all’acquisizione di diritti sulle stesse, o la percentuale o il rilievo delle stesse opere nei cataloghi dei programmi offerti.

La relativa disciplina di dettaglio è stata definita dall’AGCOM con il regolamento adottato con delibera 188/11/CONS, che ha previsto, alternativamente, una riserva di produzione del 20% di opere europee nel catalogo del fornitore dei servizi a richiesta, oppure un contributo finanziario annuale alla produzione o all'acquisizione di diritti sulle opere europee per i propri cataloghi pari ad almeno il 5% dei ricavi.

A seguito del d.lgs. 204/2017 – che ha disciplinato l’argomento inserendo nel d.lgs. 177/2005 l’art. 44-quater – tali disposizioni non sono più presenti nell’art. 44 dello stesso d.lgs. 177/2005.

 


 

Articolo 1, comma 1143
(Tecnici inquinamento acustico)

 

1143.  Nelle materie di interesse del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, le parole: « entro 12 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro 30 mesi ».

 

 

Il comma 1143 proroga da 12 a 30 mesi il termine per la presentazione dell’istanza alla Regione di competenza per l’inserimento nell'elenco nominativo dei soggetti abilitati allo svolgimento della professione di tecnico competente in acustica. 

 

L’articolo 21 del D.Lgs. 42/2017 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico) istituisce presso il Ministero dell'ambiente e disciplina l'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica.

Il comma 5 del citato art. 21 prevede che coloro i quali abbiano ottenuto il riconoscimento regionale della qualificazione di tecnico competente in acustica ai sensi della normativa vigente (D.P.C.M. 31 marzo 1998), presentino alla Regione l’istanza di inserimento nell'elenco dei tecnici competenti in acustica, secondo quanto previsto nell'allegato 1, punto 1, del medesimo D.Lgs. 42/2017, entro un termine di 12 mesi, prorogato ora a 30 mesi, dalla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs. 42/2017.

 

 


 

PARTE II –
Approvazione degli stati di previsione

Articoli 2-15
(Approvazione degli stati di previsione)

 

 


Art. 2.  Stato di previsione dell'entrata

1.  L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2019, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 3.  Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative

1.  Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2.  L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, per l'anno 2019, in 62.000 milioni di euro.

3.  I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2019, rispettivamente, in 3.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 22.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

4.  La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2019, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.

5.  Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma « Fondi di riserva e speciali », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2019, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 398,5 milioni di euro e 6.500 milioni di euro.

6.  Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2019, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

7.  Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2019, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

8.  Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria », nell'ambito della missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

9.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio », azione « Promozione e garanzia delle pari opportunità », nell'ambito della missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, derivanti dai contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna.

10.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma « Fondi da assegnare », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

11.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2019, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma « Rimborsi del debito statale », nell'ambito della missione « Debito pubblico » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

12.  Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2019, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma « Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », nonché nel programma « Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.

13.  Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.

14.  Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2019, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.

15.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce « Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti » dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

16.  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2019, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.

17.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo ».

18.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019, iscritti nel programma « Oneri per il servizio del debito statale », e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma « Rimborsi del debito statale », al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.

19.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dal Comitato italiano paralimpico (CIP), dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza.

Art. 4.  Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative

1.  Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2.  Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2019, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.

Art. 5.  Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative

1.  Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.

Art. 6.  Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative

1.  Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma « Amministrazione penitenziaria » e nel programma « Giustizia minorile e di comunità », nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2019.

Art. 7.  Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative

1.  Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2.  Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2019, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 8.  Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

1.  Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

Art. 9.  Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative

1.  Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2.  Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce « Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali » dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », nell'ambito della missione « Soccorso civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2019, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3.  Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2019, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza ».

4.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2019, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma « Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose », nell'ambito della missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2019, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

6.  Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2019, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.

7.  Ferma restando l'adozione dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale da parte delle amministrazioni dello Stato, al fine di consentire l'erogazione nell'anno successivo delle somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, per tutti gli appartenenti alle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010.

8.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno « Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali » e « Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali », in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

9.  Al fine di consentire la corresponsione nell'ambito del sistema di erogazione unificata delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato, per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con la società Poste Italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » della missione « Ordine pubblico e sicurezza » sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Art. 10.  Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

1.  Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 11.  Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative

1.  Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2.  Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 251 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

3.  Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2019, è fissato in 136 unità.

4.  Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2019, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.

5.  Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

6.  Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2019, le disposizioni del nono periodo del comma 2-bis dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

Art. 12.  Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative

1.  Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2.  Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

a)  ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1)  Esercito n. 63;

2)  Marina n. 47;

3)  Aeronautica n. 64;

4)  Carabinieri n. 0;

b)  ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1)  Esercito n. 0;

2)  Marina n. 27;

3)  Aeronautica n. 9;

c)  ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1)  Esercito n. 103;

2)  Marina n. 30;

3)  Aeronautica n. 40;

4)  Carabinieri n. 80.

3.  La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2019, come segue:

1)  Esercito n. 289;

2)  Marina n. 295;

3)  Aeronautica n. 245;

4)  Carabinieri n. 110.

4.  La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2019, come segue:

1)  Esercito n. 406;

2)  Marina n. 374;

3)  Aeronautica n. 281.

5.  La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2019, come segue:

1)  Esercito n. 500;

2)  Marina n. 207;

3)  Aeronautica n. 135.

6.  Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico dei programmi « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza », nell'ambito della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza » e « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2019, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.

7.  Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2019, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

8.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dal CIP, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.

9.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le proprie sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.

Art. 13.  Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e disposizioni relative

1.  Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2.  Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

3.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte nel capitolo 2827 del programma « Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale », nell'ambito della missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per l'anno finanziario 2019, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per il medesimo anno, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

4.  Per l'anno finanziario 2019 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.

5.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 « Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale » istituito nel programma « Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione », nell'ambito della missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 14.  Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative

1.  Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo », nell'ambito della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali relativi al Fondo unico per lo spettacolo.

3.  Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2019, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

4.  Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

Art. 15.  Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative

1.  Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2.  Per l'anno finanziario 2019, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministero della salute, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della missione « Ricerca e innovazione » dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.


 

 

Gli articoli da 2 a 15 dispongono l’approvazione dello stato di previsione dell’entrata e dei singoli stati di previsione della spesa, recando per ciascuno di essi anche altre disposizioni aventi carattere gestionale, per la gran parte riprodotte annualmente.

 

In particolare, l’articolo 2 definisce l’ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2019, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, come risultante dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1) nei seguenti importi:

Tabella 1 – Ammontare delle entrate

(valori in milioni di euro)

 

2019

2020

2021

BLV

Legge Bilancio

BLV

Legge Bilancio

BLV

Legge Bilancio

Entrate Tributarie

518.989

513.212

536.071

541.812

544.818

554.574

Entrate Extratributarie

64.902

63.167

63.344

60.849

60.366

60.368

Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali

2.259

2.259

2.251

2.251

2.258

2.258

Entrate finali

586.151

578.638

601.666

604.912

607.443

617.200

 

Per il 2019, i valori della legge di bilancio sono messi a raffronto con quelli derivanti dal bilancio a legislazione vigente (BLV). Nel triennio 2019-2021 si evidenzia di un progressivo incremento nel triennio delle entrate finali.

In merito all’andamento delle entrate va considerato che i provvedimenti di manovra (D.L. n. 119/2018 e legge di bilancio) hanno determinato una contrazione delle entrate finali rispetto al BLV per il 2019, per un importo pari a circa 7,5 miliardi nel 2019, ed un incremento di 3,2 miliardi nel 2020 e di circa 10 miliardi nel 2021 (per approfondimenti si rinvia al volume IV, paragrafo 2.2.1).

 

I successivi articoli da 3 a 15 recano l’autorizzazione all’impegno e la pagamento delle spese dei singoli Ministeri per l’esercizio finanziario 2019, in conformità agli annessi stati di previsione della spesa (Tabelle da 2 a 14).

Sebbene costituiscano oggetto di approvazione parlamentare le previsioni di entrata e di spesa, sia di competenza che di cassa, relative al bilancio triennale, va ricordato che, secondo quanto disposto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009), soltanto le previsioni del primo anno costituiscono tuttavia, per le spese, limite alle autorizzazioni di impegno e pagamento.

Con riferimento ai singoli stati di previsione della spesa, nella tabella seguente è illustrato il totale delle spese finali (cioè al netto delle passività finanziarie) autorizzate per ciascun Ministero per l’esercizio finanziario 2019, a raffronto con le spese previste a legislazione vigente, e nei due anni successivi.

Tabella 2 – Spese finali per ministero

 (dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

2019

2020

2021

 

BLV

Variazione

Legge di bilancio

Legge di bilancio

Legge di bilancio

Economia e finanze

360.682

2.574

363.256

368.745

373.236

Sviluppo economico

4.170

445

4.615

4.527

3.991

Lavoro

125.607

8.897

134.504

138.780

139.525

Giustizia

8.595

-13

8.582

8.580

8.404

Affari esteri

2.771

-12

2.759

2.711

2.660

Istruzione

59.271

234

59.505

58.187

55.493

Interno

24.450

536

24.986

25.545

23.814

Ambiente

837

-3

834

788

720

Infrastrutture  e trasporti

12.006

207

12.213

14.552

10.820

Difesa

21.510

-78

21.432

21.877

21.957

Politiche agricole

911

42

953

906

834

Beni culturali

2.733

-8

2.725

2.221

1.970

Salute

2.490

-864

1.626

1.594

1.648

SPESE FINALI

626.033

11.958

637.991

648.011

645.072

Di cui: Spese correnti

579.085

9.256

588.287

595.938

596.755

            Spese in c/capitale

47.002

2.702

49.704

52.074

48.317

 

Nel complesso, per il 2019 le spese finali del bilancio dello Stato ammontano, in termini di competenza, a 637.991 milioni, con un aumento di 11.958 milioni di euro rispetto alle spese previste a legislazione vigente.

L’incremento delle spese finali riguarda per oltre il 77 per cento le spese correnti e per il restante 23 per cento le spese in conto capitale.

Tra i Ministeri che registrano aumenti delle spese finali, si evidenzia, principalmente, il Ministero del lavoro, sul quale sono iscritti i due Fondi per il reddito di cittadinanza e per la revisione del sistema pensionistico:

 

Per approfondimenti relativi alle spese finali del bilancio dello Stato relative a ciascun Ministero, si rinvia al volume IV del presente dossier.

Articoli 16 e 17
(Quadri generali riassuntivi)

 


Art. 16.  Totale generale della spesa

1.  Sono approvati, rispettivamente, in euro 869.498.990.905, in euro 876.920.606.557 e in euro 889.908.278.333 in termini di competenza, nonché in euro 904.314.459.689, in euro 889.037.175.700 e in euro 898.896.915.917 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2019-2021.

Art. 17.  Quadro generale riassuntivo

1.  E' approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2019-2021, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.


 

 

Gli articoli 16 e 17 dispongono l’approvazione del totale generale della spesa e dei quadri generale riassuntivi per il triennio 2019-2021.

 

L’articolo 16 approva i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2019-2021, comprensivi del rimborso delle passività finanziarie, in termini di competenza e di cassa, come indicati nella tabella che segue, riepilogativa dei vari passaggi parlamentari del disegno di legge di bilancio. Nella riga (A) si riportano i totali generali della spesa nel ddl originario del Governo (A.C. 1334), nella riga (B) di quello approvato dalla Camera (A.S. 981) e nella riga (C) di quello approvato dal Senato (legge n. 145/2018).

Tabella 3 – Totali generali della spesa

 (valori in milioni di euro)

 

Competenza

Cassa

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

 (A) Spese complessive  ( A.C. 1334

877.347

878.866

891.882

913.000

891.099

900.958

(B) Spese complessive (A.S. 981)

877.584

878.795

891.929

913.215

891.010

901.006

differenza (B)-(A)

237

-71

47

215

-89

48

(C) Spese complessive (legge n. 145/2018)

869.499

876.921

889.908

904.314

889.037

898.897

differenza (C)-(B)

-8.085

-1.874

-2.021

-8.901

-1.973

-2.109

 

L’articolo 17 approva il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, e le relative tabelle ad esso allegate, che espongono i dati del bilancio integrato (entrate e spese), in termini di competenza e di cassa.

In particolare, il quadro riassuntivo del bilancio dello Stato espone i risultati differenziali del bilancio, indicando i valori effettivi del saldo netto da finanziare (corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali), del risparmio pubblico (pari alla differenza tra entrate tributarie ed extra-tributarie e le spese correnti) nonché del ricorso al mercato (quale differenza tra le entrate finale e le spese complessive).

Tabella 4 - Quadro generale riassuntivo del bilancio 2019-2021

                                                                                            (dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

Bilancio
2019

Bilancio
2020

Bilancio
2021

Tributarie

513.212

541.812

554.574

Extratributarie

63.167

60.849

60.368

Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali

2.259

2.251

2.258

Entrate finali

578.638

604.912

617.200

Spese correnti

588.287

595.938

596.755

Spese conto capitale

49.704

52.074

48.3317

Spese finali

637.991

648.011

645.072

Rimborso prestiti

231.508

228.909

244.836

Spese complessive

869.499

876.921

889.908

Saldo netto da finanziare

-59.352

-43.099

-27.872

Risparmio pubblico

-11.908

6.724

18.186

Ricorso al mercato

-290.861

-272.008

-272.708

 

Si ricorda che rispetto alla legislazione vigente, le previsioni di entrata e di spesa del bilancio dello Stato, sia in termini di competenza che di cassa, risultano notevolmente variate per il triennio 2019-2020, per effetto della manovra attuata con la legge di bilancio in esame.

Al provvedimento di manovra come presentato dal Governo (A.C. 1334), nel corso dell’esame parlamentare stati approvati numerosi emendamenti, i cui effetti sono stati recepiti con due Note di variazioni.

In particolare, gli emendamenti approvati alla Camera - i cui effetti sono stati recepiti nel disegno di legge di bilancio con la I Nota di variazioni (A.C. 1334/I) - hanno determinato una variazione delle previsioni integrate delle entrate e delle spese finali del bilancio dello Stato rispetto al disegno di legge iniziale di modesta entità, che non hanno modificato l’impatto complessivo del provvedimento.

In particolare, l’esame alla Camera ha determinato un incremento delle entrate di 239 milioni nel 2019 e di 54 milioni nel 2021, con una riduzione di 69 milioni per il 2020, per la gran parte derivante dall’effetto delle nuove disposizioni introdotte in materia di imposta sulle emissioni di diossido di carbonio delle nuove autovetture. Anche con riferimento alle spese, l’esame alla Camera ha determinato un incremento di 237 milioni nel 2019 e di 48 milioni nel 2021, con una riduzione di 70 milioni nel 2020.

Nel complesso, la I Nota di variazioni evidenziava che il disegno di legge di bilancio, come modificato dagli emendamenti approvati alla Camera determinava, un miglioramento del saldo netto da finanziare per l’anno 2019 di circa 2 milioni di euro.

 

Le modifiche approvate durante l’esame al Senato sono state, invece, molto consistenti. Gli effetti del maxiemendamento - recepiti con la II Nota di variazioni (A.S. 981/II) - hanno determinati importanti variazioni nell’entità delle entrate e delle spese, finalizzate alla riduzione del livello effettivo del saldo netto da finanziare, in conseguenza del recepimento degli accordi intervenuti tra il Governo e la Commissione europea.

Nel complesso, le modifiche apportate dal Senato all’articolato della Sezione I hanno comportato un miglioramento del saldo netto da finanziare di circa 6,8 miliardi di euro nel 2019 (0,4 miliardi di maggiori entrate e 6,3 miliardi di minori spese), di 12,1 miliardi nel 2020 (10 miliardi di maggiori entrate e circa 2 miliardi di minori spese) e di 15,9 miliardi nel 2021 (13,7 miliardi di maggiori entrate e 2,2 miliardi di minori spese). Un ulteriore apporto al miglioramento del saldo netto da finanziare per il 2019 è derivato da definanziamenti e riprogrammazioni delle risorse operati con la Sezione II (in particolare delle risorse iscritte nello stato di previsione del MEF), che hanno determinato una riduzione del saldo netto da finanziare di 1.754 milioni di euro sul 2019, derivante sostanzialmente da una riduzione delle spese in conto capitale.

 

In conseguenza delle variazioni intervenute nel corso dell’esame parlamentare, il quadro riassuntivo del bilancio dello Stato, di cui all’articolo 17 in esame indica un saldo netto da finanziare (in termini di competenza) pari a 59.352 milioni per il 2019, in 43.099 milioni per il 2020 e in 27.872 milioni per il 2021.

Tale saldo effettivo si pone molto al di sotto del livello massimo del saldo netto da finanziare, fissato dal comma 1 dell’articolo 1 della legge in esame (alla cui scheda si rinvia).

Al riguardo, il medesimo comma 1 precisa che il livello effettivo dei saldi (e in particolare del saldo netto da finanziare) validi ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sono quelli risultanti dal quadro generale riassuntivo di cui all'articolo 17 in esame.

(dati di competenza - importi in milioni di euro)

 

2019

2020

2021

Livello massimo del saldo netto da finanziare

-68.179

-55.343

-43.895

Saldo netto da finanziare effettivo, risultante dal quadro riassuntivo

-59.352

-43.099

-27.872

 

Nel quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato le spese del bilancio dello Stato sono esposte ripartite, per Ministero, in divisioni (secondo la classificazione funzionale) e in categorie (secondo la classificazione economica); le entrate sono esposte soltanto secondo la classificazione economica.

Nelle tabelle che seguono sono riportati i dati di bilancio, come esposti nel quadro generale riassuntivo, in soli termini di competenza.

Tabella 5 - Ripartizione per funzioni delle spese

                                                                            (dati di competenza, valori in milioni di euro)

DIVISIONI

Bilancio
2019

Bilancio
2020

Bilancio
2021

Servizi generali delle PA

547.773

551.014

571.390

Difesa

18.664

19.666

18.150

Ordine pubblico e sicurezza

25.924

26.046

25.708

Affari economici

52.052

56.396

52.810

Protezione dell’ambiente

1.464

1.444

1.368

Abitazione e assetto territoriale

7.481

4.154

3.158

Sanità

9.802

10.343

11.740

Attività ricreative, culturali e di culto

6.661

6.097

5.839

Istruzione

57.226

55.938

53.495

Protezione sociale

142.451

145.823

146.251

Spese complessive

869.499

876.921

889.908

Tabella 6 - Spese finali per categorie economiche

                                                                    (dati di competenza, valori in milioni di euro)

CATEGORIE

Bilancio
2019

Bilancio
2020

Bilancio
2021

Redditi da lavoro dipendente

93.480

93.210

91.679

Consumi intermedi

12.872

12.783

12.644

Imposte pagate sulla produzione

4.985

4.919

4.782

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

261.762

261.503

263.382

Trasferimenti correnti a famiglie e ist. sociali private

15.304

14.929

14.741

Trasferimenti correnti a imprese

10.043

9.410

8.634

Trasferimenti all'estero

1.567

1.498

1.494

Risorse proprie UE

18.335

18.933

19.019

Interessi passivi e redditi da capitale

78.898

82.554

87.876

Poste correttive e compensative

71.533

70.847

67.668

Ammortamenti

1.105

1.105

1.105

Altre uscite correnti

18.403

24.246

23.733

Totale Spese Correnti

588.287

595.938

596.755

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

5.275

5.790

5.218

Contributi investimenti ad amministrazioni pubbliche

20.091

21.994

21.672

Contributi agli investimenti ad imprese

9.565

11.597

9.804

Contributi investimenti a famiglie e ist. sociali private

261

211

102

Contributi agli investimenti a estero

465

394

505

Altri trasferimenti in conto capitale

10.795

9.143

9.328

Acquisizioni di attività finanziarie

3.251

2.946

1.688

Totale spese Conto Capitale

49.704

52.074

48.317

Totale Spese Finali

637.991

648.011

645.072

 

Tabella 7 - Entrate finali per categorie economiche

                                                                            (dati di competenza, valori in milioni di euro)

CATEGORIE

Bilancio
2019

Bilancio
2020

Bilancio
2021

I - Imposte sul patrimonio e sul reddito

270.523

271.999

275.938

II - Tasse e imposte sugli affari

181.017

206.514

214.116

III - Imposte sulla produzione, consumi e dogane

35.449

36.670

37.485

IV - Monopoli

10.073

11.378

113.675

V - Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco

15.151

15.252

15.361

Totale entrate tributarie

513.212

541.812

554.574

VI - Proventi speciali

891

840

793

VII - Proventi dei servizi pubblici minori

23.951

22.650

22.388

VIII – Proventi dei beni dello Stato

258

257

256

IX - Prodotti netti di aziende autonome e utili di gestione

1.315

1.315

1.15

X - Interessi su anticipazioni e crediti vari del tesoro

4.990

4.981

5.059

XI - Recuperi, rimborsi e contributi

28.720

27.765

27.615

XII - Partite che si compensano nella spesa

3.041

3.041

3.141

Totale entrate extratributarie

63.167

60.849

60.368

Totale alienazione ed ammortamento beni, ecc.

2.259

2.251

2.258

ENTRATE FINALI

578.638

604.912

617.200

 

 

 

 

 

 


 

Articolo 18
(Disposizioni diverse)

 

 


Art. 18.  Disposizioni diverse

1.  In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

2.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2019, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

3.  In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, è autorizzato ad apportare, con propri decreti da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, per l'esercizio finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.

4.  Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 2018 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 3, nonché da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, limitatamente alle autorizzazioni di spesa aventi natura di fabbisogno, nonché tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l'operatività delle amministrazioni.

5.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027 « Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.

6.  Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

7.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2019, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

8.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.

9.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.

10.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.

11.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

12.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

13.  In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.

14.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

15.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2019, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2018, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.

16.  Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate al CONI per il finanziamento dello sport, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

17.  Le risorse, pari ad euro 5 milioni, relative a iniziative di promozione integrata all'estero volte alla valorizzazione dell'immagine dell'Italia anche ai fini dell'incentivazione dei flussi turistici, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno finanziario 2019.

18.  Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso nonché da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'attività di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del Ministro competente.

19.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2019-2021 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati ed il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni a statuto ordinario.

20.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione, tra le diverse finalità di spesa, delle risorse finanziarie iscritte negli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

21.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

22.  Per corrispondere alle eccezionali indilazionabili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, le risorse iscritte sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione « Fondi da ripartire », programma « Fondi da assegnare », capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte sui pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2018. E' autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2018.

23.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.

24.  In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica » e programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2018.

25.  In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2019, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.

26.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2019, variazioni compensative negli stati di previsione delle amministrazioni interessate tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ».

27.  Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2019, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

28.  Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente da trasmettere entro il 31 gennaio 2019, possono essere disposte variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, delle risorse assegnate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nell'ambito degli stanziamenti annuali complessivamente assegnati ai Corpi di polizia. I decreti di cui al periodo precedente sono comunicati al Parlamento e alla Corte dei conti.

29.  In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

30.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati, a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

31.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo « Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso », iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2019. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio al termine dell'anno 2019 per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

32.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche in termini di residui, relativamente alle sole competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95.

33.  Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.

34.  In relazione al riordino delle attribuzioni, ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.

35.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nell'ambito della missione « L'Italia in Europa e nel Mondo », programma « Politica economica e finanziaria in ambito internazionale » e le spese connesse con l'intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », programma « Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario ».


 

 

L’articolo 18 riporta norme aventi carattere gestionale – di natura prettamente formale – riprodotte annualmente nella legge di bilancio.

 


 

Articolo 19
(Entrata in vigore)

 

1.  La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2019.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

 

L’articolo 19 dispone che la legge di bilancio entri in vigore il 1° gennaio 2019, ove non diversamente previsto.

 

Una diversa entrata in vigore, fissata al giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ossia il 30 dicembre 2018, è stabilita, in particolare, dalle seguenti disposizioni:

§  comma 254 (stanziamento di risorse per aeree di crisi della regione Lazio);

§  comma 801 (incremento del Fondo per la realizzazione degli interventi ambientali nella terra dei fuochi per il 2019);

§  comma 989 (versamento di somme della Camera dei deputati al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate);

§  comma 602 (sospensione delle rate dei mutui della Cassa depositi e prestiti per gli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 2012).

 

Da segnalare, inoltre, che il comma 990 dispone la proroga automatica fino al 31 dicembre 2020 del personale della gestione straordinaria per gli interventi del sisma 2016 a partire dalla data di pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale.


APPENDICE - Elenco dei provvedimenti attuativi
della legge di bilancio 2019

La presente tabella elenca i provvedimenti attuativi previsti dalla legge di bilancio, con indicazione del comma contenente il rinvio, l’argomento della disposizione, la tipologia dell’atto e il termine previsto per la sua adozione.

La sigla ST (Senza Termine) sta a indicare che la disposizione non prevede alcun termine per l’adozione del provvedimento attuativo.

 

Articolo 1

Comma

Argomento

Provvedimento attuativo

Termine previsto

16

Imposta sostitutiva per lezioni private e ripetizioni - modalità per l'esercizio dell'opzione e per il versamento dell'imposta

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il 31 marzo 2019

45

Disposizioni di attuazione dell'imposta sui servizi digitali.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sentite l'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale

Entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il 1° maggio 2019

46

Individuazione delle modalità applicative dell’imposta sui servizi digitali

 

Uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate

ST

53

Sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali:

§  i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti;

§  i tipi di dati che possono essere trattati;

§  le operazioni eseguibili;

§  le misure per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato.

Decreto del MEF, di concerto con il Ministero della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,

ST

54

Sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali:

?   i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti;

?   i tipi di dati che possono essere trattati;

?   le operazioni eseguibili;

?   le misure per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato.

Decreto del MEF, di concerto con il Ministero della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,

ST

55

Modalità attuative, modalità per usufruire del beneficio, regime dei controlli, norme per il monitoraggio e il rispetto del limite di spesa previsti per il credito d’imposta per l’acquisto di strumenti per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate

31 gennaio 2019

76

Criteri e modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta per le imprese che acquistano prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati

Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia

e delle finanze

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

76

Definizione dei requisiti tecnici e delle certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi, nonché i criteri e le modalità di applicazione del credito d'imposta concesso (dal comma 73) a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio

Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze

1 aprile 2019

85

Contributo per l'Istituto di riabilitazione e formazione (IRFA) dell'ANMIL

Un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dispone il trasferimento all'IRFA dell'ANMIL di un importo pari all'80 per cento del contributo, a titolo di primo acconto.

Entro il 31 marzo di ciascun anno

98

Ripartizione del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato, sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza

Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati

Nel caso di interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome sono adottati appositi decreti, previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

31 gennaio 2019

102

Attuazione e strumenti operativi della sperimentazione circolazione segway, hoverboard e monopattini

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

30 gg dalla data di entrata in vigore della legge

104

Modalità di erogazione delle risorse del Fondo per la realizzazione delle autostrade ciclabili e modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte degli enti territoriali delle risorse erogate

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte degli enti territoriali delle risorse erogate per le finalità di cui al presente comma

90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge

107

Assegnazione, per l’anno 2019, ai comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, di contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro.

Decreto del Ministero dell'interno

10 gennaio 2019

 

D.M. Interno 10 gennaio 2019 c

116

Cessione da parte di Invitalia di una quota di partecipazione in Invitalia SGR nonché in ulteriori fondi da essa gestiti

Direttiva del Ministro dello sviluppo economico a Invitalia

ST

117

Esercizio del diritto di opzione di acquisto sulle quote di cui al comma 116 da parte di CDP

Direttiva del Ministro dello sviluppo economico a Invitalia

ST

126

Destinazione risorse residue del Fondo investimenti Enti Territoriali

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata

10 marzo 2019

20 febbraio 2019 Intesa in conferenza unificata

134

Eventuale modifica della ripartizione (prevista dalla tabella 1 allegata alla legge di bilancio) delle risorse assegnate alle regioni a statuto ordinario, per il periodo 2021-2033, per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di circa 3,2 miliardi di euro.

Accordo (eventuale) in sede di Conferenza Stato-Regioni

31 gennaio 2020

141

Assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di circa 4,9 miliardi di euro per il periodo 2021-2033, di contributi annuali per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio

Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze

15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo

152

Individuazione delle misure e dei risparmi derivanti dall’ottimizzazione dei servizi di noleggio e assicurazione degli automezzi del programma “Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica” nell’ambito della missione “Ordine pubblico e sicurezza” dello stato di previsione del Ministero dell’interno, al fine di incrementare il fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente.

DM interno di concerto con economia e finanze

 

161

Diposizioni necessarie all’istituzione di un credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici di bonifica ambientale

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

162

Individuazione e disciplina di un'apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

31 gennaio 2019

168

Norme di coordinamento, in relazione alle funzioni e attività della Struttura prevista dal comma 162, con la legislazione vigente e, in particolare, con il D.Lgs. 50/2016

Decreto del Presidente della Repubblica

1 aprile 2019

174

Definizione dei termini e delle condizioni di utilizzo delle risorse assegnate alla Cassa depositi e prestiti per il finanziamento della progettazione di opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato

Decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Cassa depositi e prestiti

ST

179

Investitalia (struttura di missione per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei Ministri in materia di investimenti pubblici e privati)

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

ST

182

Determinazione delle misure occorrenti per realizzare un efficace coordinamento delle attività di InvestItalia con quelle della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici (di cui al comma 162), nonché con quelle delle altre strutture competenti in materia di investimenti e di sviluppo infrastrutturale.

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata

ST

203

Fondo per contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell’Importante Progetto di Interesse

Comune Europeo (IPCEI) sulla microelettronica

DM sviluppo economico, economia e finanze per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo

ST

205

Rifinanziamento del Fondo crescita sostenibile da destinare agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale complessa e delle aree di crisi non complessa

Decreto del Ministro dello sviluppo economico (per il riparto delle risorse tra gli interventi finanziati)

ST

208

Modalità di realizzazione degli investimenti in fondi di Venture Capital da parte del MISE, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato

Decreto del MISE, di concerto con il MEF

ST

215

modalità e criteri per l'attuazione delle disposizioni che disciplinano i piani di risparmio a lungo termine costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019

Decreto del MISE, di concerto con il MEF,

Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge

221

Confidi

DM  sviluppo economico, economia per l'assegnazione delle risorse residue a valere sul Fondo di garanzia PMI ai confidi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale

ST

224

Chiusura del Fondo Start Up fuori bilancio

Convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e la Simest Spa per la gestione a stralcio

 

226

Individuzione dell'organismo competente alla gestione del Fondo per intelligenza artificiale, blockchain e internet of things e delle modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli

Regolamento (ex art. 17, co. 1 legge n. 400/1988) su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

ST

228

Voucher Manager

DM sviluppo economico per l'istituzione dell'elenco delle società di consulenza e dei manager qualificati, nonché per la determinazione di criteri, modalità e adempimenti formali per l'erogazione dei contributi e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese e alle reti d'impresa

90 giorni

242

Monitoraggio e controllo progetti settore aeronautico

DM sviluppo economico per la definizione dei criteri, delle modalità e degli obiettivi delle attività di cui al comma 241 (assicurare lo svolgimento delle attività di monitoraggio, controllo e valutazione sui progetti per lo sviluppo delle industrie del settore aeronautico finanziati ai sensi della legge n. 808/1985), che possono essere svolte anche attraverso il ricorso ad esperti e a società specializzate

ST

253

Concessione mobilità in deroga per lavoratori che abbiano cessato la CIGS in deroga per il periodo 1° dicembre 2017 - 31 dicembre 2018 e non abbiano diritto alla NASpI; interventi di politica attiva

DM Lavoro e Economia e finanze

ST

255

Attuazione degli interventi previsti dal Fondo per il reddito di cittadinanza e dal Fondo per la revisione del sistema pensionistico

Appositi provvedimenti normativi

ST

256

Attuazione degli interventi previsti dal Fondo per il reddito di cittadinanza e dal Fondo per la revisione del sistema pensionistico

Appositi provvedimenti normativi

ST

258

Modalità di ripartizione delle risorse tra le regioni interessate ai fini delle assunzioni previste dalla norma

DM lavoro e politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali

ST

275

Ripartizione delle risorse e individuazione delle università destinatarie del Fondo per i poli universitari tecnico-scientifici nel Mezzogiorno

DM MIUR, di concerto con MEF

ST

282

Ripartizione risorse per completamento piani di recupero occupazionale in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa

DM Lavoro e Economia e finanze

ST

284

Indennizzo per la cessazione di attività commerciale

DM lavoro, economia per l'adeguamento dell'aliquota contributiva aggiuntiva prevista per gli iscritti al fondo per gli interventi per la razionalizzazione commerciale

ST

294

Definizione delle modalità di richiesta e di erogazione del rimborso in favore di giovani conducenti

Provvedimento del Ministero del lavoro

1° aprile 2019

297

modalità di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

ST

298

Autorizzazione assunzioni a tempo indeterminato nella P.A.

DM Pubblica amministrazione  e Economia e finanze

ST

300

Definizione modalità semplificate per lo svolgimento di concorsi pubblici unici

DM Pubblica amministrazione 

1° marzo 2019

309

Disciplina modalità e criteri di assunzione di 35 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.

DM giustizia, con il concerto del Ministro per la Pubblica amministrazione

Entro il 1° aprile 2019

317

Accertamento annuale (per gli anni dal 2019 al 2025) delle risorse derivanti dalla riduzione delle convenzioni stipulate dal ministero dell’ambiente stipulate per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale

Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

ST

335

Rimodulazione, sulla base dei fabbisogni triennali programmati, della dotazione organica del personale della carriera diplomatica

 

D.P.C.M. adottato  su proposta del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, con le procedure di cui all’art. 4-bis, D.L. n. 86/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 97/2018)

ST

351

Revisione degli assetti organizzativi periferici del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di assicurare una maggiore funzionalità e flessibilità operativa degli uffici centrali e periferici, nonché di garantire l'uniformità del trattamento economico del personale in servizio.

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa delibera del Consiglio dei ministri.

ST

373

Rimodulazione dotazione organica del personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

D.P.C.M.

ST

379

Rideterminazione, sentito il CSM, delle piante organiche degli uffici giudiziari.

DM giustizia

Entro il 1° aprile 2019

381

Autorizzazione all’assunzione straordinaria di un contingente massimo di 6.150 unità delle Forze di polizia e ripartizione tra le amministrazioni interessate delle spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie.

D.P.C.M. o procedimento di cui all'art. 66, comma 9-bis, D.L. 112/2008 (D.P.C.M. di concerto con Ministro dell’economia e delle finanze)

A decorrere dal 1° ottobre di ciascun anno

398

Misure indennitarie per cause di servizio e monitoraggio e rideterminazione automatica delle medesime misure

DM Interno e Economia e finanze

ST

400

Riparto tra le università delle risorse aggiuntive destinate alla chiamata di ricercatori a tempo determinato di tipo B

DM MIUR

60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge

401, lett. a)

Riparto tra le università delle risorse del FFO destinate alla chiamata di ricercatori a tempo determinato di tipo B

DD MIUR

60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge

401, lett. b)

Riparto tra le università delle risorse del FFO destinate alla progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale

DD MIUR

60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge

402

Nomina commissioni deputate a valutare il merito eccezionale per la chiamata diretta di ricercatori in ciascun ente

DM di ciascun Ministro vigilante degli enti pubblici di ricerca

ST

422

Approvazione di un piano di cessione di immobili pubblici e disciplina dei criteri e delle modalità di dismissione degli immobili da attuare negli anni 2019, 2020 e 2021

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze

30 aprile 2019 e aggiornamento almeno annuale negli anni 2020 e 2021

423, lett. a)

Individuazione degli immobili di proprietà dello Stato, non utilizzati per finalità istituzionali, da inserire nel piano di dismissioni immobiliari

Uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia del Demanio

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (1° marzo 2019)

423, lett. b)

Individuazione degli immobili di proprietà dello Stato in uso al Ministero della difesa, diverso dall'abitativo, non più necessari alle proprie finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, da inserire nel piano di dismissioni immobiliari

Uno o più decreti del Ministro della difesa,  sentita l'Agenzia del Demanio

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (1° marzo 2019)

427

Riconoscimento all'Agenzia del demanio dei maggiori costi sostenuti per le attività connesse all'attuazione del piano di dismissione immobiliare a valere sulle conseguenti maggiori entrate

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

ST

458

Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia.

 

Un decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni interessate e la Conferenza unificata, dovrà stabilire i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia.

 

ST

464

Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti

D.P.C.M., su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per stabilire i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo.

ST

468

Attualizzazione degli standard organizzativi degli Istituti tecnici superiori e dei criteri di valutazione dei piani di attività realizzati

DM MIUR, di concerto con Lavoro, MISE, MEF, previa intesa in Conferenza unificata

180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge

482

Nuova disciplina Fondo politiche per la famiglia

Uno o più regolamenti con cui si provveda al riordino dell’organizzazione e del funzionamento dell’Osservatorio nazionale della famiglia, di quello per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, nonché dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza - Ministro per la famiglia e le disabilità

 

Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio

482

Nuova disciplina Fondo politiche per la famiglia

Sono previsti due decreti di riparto delle risorse del Fondo. Il primo decreto, adottato dal Ministro per la famiglia e le disabilità, dovrà ripartire le risorse destinate al funzionamento degli Osservatori la cui attività è sostenuta con le risorse del Fondo nonché ripartire le risorse per il finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della famiglia. Il secondo decreto, a firma del medesimo Ministro, ma da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, dovrà invece ripartire le risorse per le restanti finalità del Fondo, come ridisciplinato.

ST

487

Carta famiglia

I criteri e le modalità stabiliti da decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

488

Buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido

 

A decorrere dal 2022 il buono è determinato, nel rispetto del limite di spesa programmato e comunque per un importo non inferiore a 1.000 euro su base annua, con D.P.C.M., su proposta del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, con il concerto del MLPS e MEF, da adottare entro il 30 settembre 2021.

490

Variazioni di bilancio conseguenti alla modifica alla dotazione del Fondo mobilità disabili

Decreto/i del Ministro dell'economia

ST

491

Definizione degli interventi  finalizzati alla prevenzione dell'uso indebito del contrassegno disabili, nonché per l'innovazione tecnologica delle strutture, del contrassegno e della segnaletica per lea mobilità delle persone disabili.

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro, previa intesa in sede di conferenza unificata, sentiti l'ACI e le associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello nazionale

ST

501

le modalità di presentazione della domanda di indennizzo nonché il piano di riparto semestrale delle risorse disponibili. Istituzione della commissione tecnica per l’esame e l’ammissione delle domande all’indennizzo del Fondo, composta da 9 membri in possesso di idonei requisiti di competenza, onorabilità e probità

MEF

31 gennaio 2019

511

Ripartizione delle risorse finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie.

Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio.

533

Modalità di finanziamento dell’assegno di ricollocazione – partecipazione dell’INAIL

DM lavoro

2 marzo 2019

535

Attuazione delle modifiche apportate alla disciplina della tutela degli infortuni domestici

DM Lavoro e Economia e finanze

30 giugno2019

538

Istituzione di elenchi speciali finalizzati all’iscrizione agli albi professionali di taluni professionisti sanitari con diploma equipollente.

Decreto del Ministro della salute..

60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio.

544

Accertamenti diagnostici neonatali

 

D.P.C.M. di aggiornamento dei LEA, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari (procedura di aggiornamento dei LEA di cui all'art. 1, comma 554, della legge 208/2015).

553

Negoziazione dei prezzi dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale

Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i criteri e le modalità a cui l'AIFA si attiene nel determinare, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale

Entro il 15 marzo 2019.

557

Eventuale superamento dei limiti di spesa per i dispositivi medici

Un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, accerta l'eventuale superamento del limite annuo di spesa, a livello nazionale e regionale, per l'acquisto (da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale) di dispositivi medici.

Entro il 30 settembre di ogni anno

558

Sistemi e registri di sorveglianza sanitaria e dispositivi medici impiantabili.

Un D.P.C.M., su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali istituisce I sistemi di sorveglianza e i registri.

ST

563

Carta europea della disabilità.

Un decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attività culturali, definisce la definizione dei criteri per il rilascio della disability card nonché le modalità per l’individuazione degli aventi diritto, per la realizzazione e la distribuzione della stessa a cura dell’INPS.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge

567

Sicurezza antincendio in istituti e luoghi della cultura, sedi del Mibac e di altri Ministeri che siano sottoposte alle disposizioni di tutela

Uno o più DM Interno di concerto con MIBAC e MEF, sentite le amministrazioni interessate

120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge

569, lett. a)

Messa a disposizione degli enti locali  degli orari di funzionamento delle videolottery

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane

e dei monopoli

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge

569, lett. b)

Regole tecniche di produzione degli apparecchi amusement with prizes (AWP), cosiddette new slot

Decreto del MEF

Notifica alla Commissione europea, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge

585

Anagrafe nazionale vaccini.

Un decreto del Ministro della salute - sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - fissa i criteri di riparto tra le regioni e le province autonome dello stanziamento previsto Per la completa realizzazione e la gestione evolutiva dell'Anagrafe nazionale vaccini.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

599

Modalità attuative di verifica se e in quale misura le Amministrazioni centrali dello Stato si siano conformate all’obiettivo di destinare agli interventi nelle regioni del Mezzogiorno un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento (34%) o conforme ad altro criterio relativo a specifiche criticità.

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

30 giugno 2019

604

Definizione importi nominali, criteri e modalità di utilizzo della c.d. Card cultura per i giovani che compiono 18 anni nel 2019

DM MIBAC, di concerto con MEF

60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge

606

Riparto risorse destinate ad attività culturali nei territori dell’Italia centrale interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

DM MIBAC

ST

607

Definizione criteri di riparto di risorse fra le fondazioni lirico-sinfoniche

DM MIBAC

90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge

627

Sport bonus – modalità attuative

D.P.C.M.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

631

Eventuale rimodulazione degli importi destinati, in sede di prima applicazione, a CONI, Sport e salute spa e a copertura oneri derivanti da riforma dei concorsi pronostici sportivi

D.P.C.M., su proposta Autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con MEF, sentito CONI

ST

632

Eventuale rimodulazione annuale degli importi complessivamente destinati a CONI e Sport e salute spa

D.P.C.M., su proposta Autorità di governo competente in materia di sport di concerto con MEF

ST

633

Nomina presidente e membri del consiglio di amministrazione della società Sport e salute spa

Decreto Autorità di Governo competente in materia di sport; DM Salute, di concerto con MEF; DM MIUR, di concerto con MEF. Tutti i decreti sono adottati previo parere Commissioni parlamentari

ST

633

Definizione ulteriori requisiti manageriali e sportivi per le nomine negli organi della società Sport e salute spa

D.P.C.M., su proposta Autorità di governo competente in materia di sport, previo parere CONI

ST

633

Approvazione del contratto di servizio tra CONI e Sport e salute spa

Decreto Autorità di Governo competente in materia di sport

ST

634

forme di gioco che non comportano rischi connessi al disturbo da gioco d’azzardo

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli

ST

639

integrazione del gioco dei concorsi pronostici sportivi con attività sociali, sportive e culturali

Contratto di servizio stipulato tra l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e Sport e salute Spa,

ST

643

Disciplina applicativa per la ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al campionato italiano di calcio

D.P.C.M.

30 giugno 2019

656

Criteri e modalità per l’assegnazione a titolo gratuito di terreni agricoli a famiglie con almeno tre figli o a talune società di giovani imprenditori agricoli e di concessione di eventuali mutui per acquisto “prima casa” in prossimità del terreno assegnato

DM agricoltura, economia, famiglia, affari regionali

ST

662

Aumento percentuali di compensazione del legno

DM economia, agricoltura

31 gennaio 2019

664

Fondo per le foreste italiane

Decreto di natura non regolamentare del MIPAAFT, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni

60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio

665

Voucher per la rimozione ed il recupero di alberi o di tronchi, caduti o abbattuti in conseguenza degli eventi atmosferici avversi dei mesi di ottobre e novembre 2018

DM agricoltura, sviluppo economico ed economia e finanze

ST

667

Criteri e modalità di attuazione del catasto frutticolo nazionale

Decreto di natura non regolamentare del MIPAAFT, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni

90 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio

672

Attuazione di progetti nel settore apistico

DM agricoltura

60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio

673

Modalità relative al pagamento dell’indennità giornaliera - ai lavoratori della pesca per il 2019 - per l’arresto temporaneo obbligatorio dell’attività

DM lavoro, agricoltura ed economia

ST

674

Modalità relative al pagamento dell’indennità giornaliera - ai lavoratori della pesca per il 2019 - per l’arresto temporaneo non obbligatorio dell’attività

DM lavoro, agricoltura ed economia

ST

675

Fissazione dei  termini e delle modalità per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli affari europei, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per gli affari regionali e la Conferenza delle regioni e delle province autonome

120 gg dalla data di entrata in vigore della legge

679

priorità e modalità di azione e intervento per la valorizzazione turistica delle aree insistenti sul demanio marittimo

Avvio di  una procedura di consultazione pubblica

180 giorni dalla data di conclusione dei lavori da parte delle amministrazioni di cui al comma 678

690

modalità attuative delle disposizioni di agevolazione introdotte per i birrifici artigianali di minore dimensione

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze

28 febbraio 2019

701

Vendita al dettaglio di prodotti agricoli

Campagne di valorizzazione del territorio – promosse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano -attraverso le produzioni agroalimentari locali, nel limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2019

ST

703

Determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua, legate a specifici fattori di svantaggio

Decreto di natura regolamentare agricoltura e ambiente

45 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio

719

Adeguamento degli statuti di A.N.P.A.L. e A.N.P.A.L. Servizi S.p.A. alle disposizioni della norma

Regolamento di organizzazione approvato dal Ministro del lavoro e

delle politiche sociali, sentiti il Ministro dell'

economia e delle

finanze e il Ministro per la semplificazione

e la pubblica

amministrazione

 

60 giorni dall’entrata in vigore della disposizione

728

Definizione modalità di incremento del tempo pieno nella scuola primaria

DM MIUR, sentita  Conferenza unificata

60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge

734

Istituto di ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo

sviluppo sostenibile

DPR su proposta sviluppo economico per l'approvazione dello statuto

ST

736

Commissione speciale per la riconversione economica della città di Taranto

DM sviluppo economico per la composizione e l'organizzazione della Commissione

20 giorni

744

Individuazione, ai sensi del comma 8 dell’articolo 9 del D.L. n. 91 del 2014, di criteri e  modalità di concessione dei finanziamenti agevolati da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A ai soggetti pubblici competenti per interventi, a valere sul c.d. Fondo Kyoto, per l'efficientamento energetico ed il risparmio idrico  degli edifici scolastici

decreto del Ministro dell’ambiente e del Ministro dell’economia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’istruzione, dell'università e della ricerca

2 marzo 2019

759

modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia

Provvedimenti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione

760

Determinazione requisiti e modalità di partecipazione alla procedura selettiva volta ad assumere alle dipendenze dello Stato il personale delle imprese che hanno svolto servizi di pulizia nelle scuole

DM MIUR, di concerto con Lavoro, PA, MEF

ST

767

Accertamento degli eventuali ulteriori risparmi connessi alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari.

DM interno

Entro il 30 settembre di ciascun anno

768

Ripartizione tra i pertinenti capitoli di bilancio del Ministero dell’interno delle somme accertate derivanti dai risparmi di cui al comma 767 connessi alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari.

DM interno previo assenso del Ministero economia e finanze

ST

785

Definizione linee guida percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

DM MIUR

60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge

792, lett. d), nn.  1) e 2)

Indizione del concorso nazionale per reclutamento di docenti scuole secondarie

DM MIUR

Cadenza biennale

792, lett. d), n.  6)

Disciplina applicativa reclutamento di docenti nelle scuole secondarie

DM MIUR

ST

792, lett. f), n. 4)

Individuazione settori scientifico-disciplinari in cui sono acquisiti i crediti formativi necessari per l’accesso al concorso per docente nelle scuole secondarie

DM MIUR

ST

797

Rideterminazione programmi di spesa ministero della difesa

D.M. difesa, adottato di  concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze

30 gennaio 2019

800

Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati

Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari

1 maggio 2019

802

Modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo per la realizzazione di attività di studio e verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti istituti di ricerca relativamente alle plastiche monouso

Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

2 marzo 2019

805

riduzione dei crediti d’imposta attribuiti agli esercenti di sale cinematografiche, agli esercenti di attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle imprese produttrici di prodotti editoriali

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio

808

Agevolazione fiscale per le edicole che svolgono esclusivamente vendita di quotidiani, riviste e periodici. e per gli esercizi i quali siano gli unici punti vendita nel comune considerato

Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge

810

Individuazione modalità di sostegno a progetti finalizzati, tra l’altro, a diffondere la cultura della libera informazione plurale e dell’innovazione digitale e sociale, e a sostenere il settore della distribuzione editoriale

Uno o più D.P.C.M.

ST

889

Riparto del contributo alle Province delle Regioni a Statuto ordinario di 250 milioni di euro annui dal 2019 al 2033 per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole

Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con i Ministeri dell’Economia e Finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali

20 gennaio 2019

891

Assegnazione delle risorse del fondo per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata

ST

893

Riparto del contributo ai Comuni per ristoro TASI (attribuito dal comma 892)

Decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali

20 gennaio 2019

893

Riparto del contributo dovuto ai comuni a ristoro del minor gettito ad essi derivante in conseguenza della sostituzione dell’IMU

Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali

20 gennaio 2019

909

Definizione delle modalità secondo cui le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato.

Decreto del MEF (dipartimento RGS), di concerto con il Ministero dell’interno (Dipartimento affari interni e territoriali) e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie) su proposta della Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali

30 aprile 2019

916

Effetti dal 2019 delle convenzioni in essere relative al programma straordinario per le periferie urbane di cui al comma 913

Adeguamento alle norme del comma 913 delle convenzioni già sottoscritte da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Entro il 1° febbraio 2019

921

Riparto dell’accantonamento nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale, destinato a eventuali conguagli ai singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori ai fini del riparto delle somme del Fondo medesimo

Uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali

ST

927

Roma Capitale, tramite i responsabili dei servizi competenti per materia, presenta specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal comune di Roma in data precedente al 28 aprile 2008

Istanze di liquidazione di crediti da parte di Roma Capitale

Entro il 1°gennaio 2022

930

Approvazione della definitiva rilevazione della massa passiva del debito pregresso del Comune di Roma e fissazione del termine finale per l’estinzione dei debiti oggetto di ricognizione.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su specifica proposta del Commissario Straordinario del governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del Comune di Roma.

ST

951

Nomina di Commissari per il completamento degli interventi del c.d. Piano nazionale per le città

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato in caso di inerzia realizzativa, sentito il comune interessato.

Gli oneri per i compensi dei commissari sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

ST

955

Accesso agli incentivi per impianti di biogas realizzati da imprenditori agricoli

Pubblicazione del primo bando GSE

Entro il 31 marzo 2019

963

Individuazione dei mutui che possono essere rinegoziati ai sensi del comma 961, nonché definizione dei criteri e delle modalità di perfezionamento delle operazioni

Decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze

28 febbraio 2019

965

Rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi di coloro che hanno ricoperto la carica di presidente di regione, consigliere o assessore regionale

Provvedimento regionale

Entro il 30 aprile 2019 (o entro 3 mesi dalla prima riunione del nuovo consiglio regionale per le regioni nelle quali si debbano svolgere le elezioni entro il 29 giugno 2019) ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro il 30 giugno 2019 (o entro 6 mesi dalla prima riunione del nuovo consiglio regionale per le regioni nelle quali si debbano svolgere le elezioni entro il 29 giugno 2019).

966

Deliberazione dei criteri e parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi di coloro che hanno ricoperto la carica di presidente di regione, consigliere o assessore regionale (di cui al comma 965)

Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome

31 marzo 2019

974

Definizione delle modalità tecniche di attuazione delle disposizioni che ridefiniscono, per il periodo 2019-2025, i criteri per la determinazione annuale del fabbisogno finanziario programmato delle università statali

Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

ST

978

Ripartizione fra le università statali “virtuose” delle facoltà assunzionali maggiori del 100% del turn over, previste per gli anni 2019 e 2020

DM MIUR

ST

983

Contribuzione al pagamento degli oneri connessi alla retribuzione del personale delle regioni impiegato al servizio del numero unico europeo 112

Accordi tra Ministero dell’interno, dell’economia e delle finanze, della salute e le regioni

ST

997

Imposta per le insegne di esercizio attività commerciali e di produzione di beni o servizi e tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche territori regioni interessate eventi sismici del 2016

Regolamento MEF di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali

Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge

1014

Definizione dei criteri e delle modalità per l'accesso al contributo imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994, nonché delle modalità per il riparto delle risorse (modifica il comma 774 della legge n. 205 del 2018)

 

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

31 marzo 2019

 

1029

Assegnazione di risorse ai Commissari delegati (ovvero ai soggetti responsabili) per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché per l'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture nei territori in cui è in corso o è cessato da non oltre 6 mesi lo stato di emergenza

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile

ST

1040

Disciplina applicativa dell’incentivo e della detrazione per l’acquisto di autovetture a basse emissioni di CO2

 

Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze

60 gg dalla data di entrata in vigore della legge

1050

Provvedimenti di attuazione del comma 1049 (revisione veicoli massa superiore a 3,5 t)

Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti

30 gg dalla data di entrata in vigore della legge

1064

Disciplina applicativa dell’incentivo rottamazione per acquisto veicoli non inquinanti

Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze

60 gg dalla data di entrata in vigore della legge

1089

norme attuative della disciplina che estende l’applicazione oggettiva della legge sulla cartolarizzazione dei crediti

uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze

1 aprile 2019 (90 giorni dall’entrata in vigore della LDB 2019)

1100

Definizione regole tecniche per la vendita di biglietti nominativi per gli spettacoli in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, previa intesa con MIBAC e sentita AGCOM

60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge

1103

Aggiornamento del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze

Delibera AGCOM

31 gennaio 2019

1104 lett. a)

individuazione dei criteri per la conversione dei diritti d'uso delle frequenze degli operatori di rete nazionali in diritti d'uso di capacità trasmissiva in multiplex nazionali in tecnologia DVB-T2

Delibera AGCOM

31 marzo 2019

1104, lett. b)

Definizione dei criteri per l’assegnazione in ambito nazionale dei diritti d'uso delle frequenze pianificate

Delibera AGCOM

31 marzo 2019

1104, lett. c)

Assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze pianificate agli operatori di rete nazionale

Provvedimento Mise

30 giugno 2019

1104, lett. c)

Indicazione di modalità e condizioni economiche, secondo cui la RAI cede una quota della capacità trasmissiva ai soggetti operanti in ambito locale assegnatari dei diritti d'uso dei canali 51 e 53

Delibera AGCOM

Non definito

1105

Definizione delle procedure per l’assegnazione di eventuale ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale

Delibera AGCOM

30 settembre 2019

1105

Indizione di una procedura competitiva per l’assegnazione di ulteriore eventuale capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale

Provvedimento Mise

30 novembre 2019

1106

Aggiornamento del calendario nazionale per la riorganizzazione delle frequenze televisive di cui al DM 8 agosto 2018

Decreto Mise

15 aprile 2019

1107

Avvio delle procedure per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre agli operatori di rete affinché questi li mettano a disposizione di fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale

Provvedimento MISE

30 marzo 2019

1107

Conclusione delle procedure per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre agli operatori di rete affinché questi li mettano a disposizione di fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale

Provvedimento MISE

30 ottobre 2019

1108

Avvio delle procedure per la formazione di una graduatoria dei fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale per ciascuna delle aree tecniche individuate

Provvedimento MISE

30 marzo 2019

1108

Conclusione delle procedure per la formazione di una graduatoria dei fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale per ciascuna delle aree tecniche individuate

Provvedimento MISE

30 ottobre 2019

1109

Aggiornamento del piano di numerazione automatica dei canali

Delibera AGCOM

31 dicembre 2019

1118

Eventuale rimodulazione (rispetto a quanto stabilito nell’allegato 3 alla legge) delle dotazioni di bilancio (2 miliardi) accantonate per l’anno 2019 al fine di garantire il rispetto degli obiettivi programmatici

DM Ministro economia e finanze

ST

1119-1120

Eventuale disaccantonamento delle dotazioni di bilancio (2 miliardi) accantonate per l’anno 2019 al fine di garantire il rispetto degli obiettivi programmatici

D.P.C.M.

Dopo luglio 2019

 

 



[1]     Il riferimento alla L. 7 agosto 1990, n. 250, contenuto nell’art. 1, co. 1247, della L. 296/2006, è da intendersi come errore materiale.

[2]     Per ulteriori approfondimenti, si veda qui il tema web sul sistema di vendita e distribuzione dei prodotti editoriali, predisposto dal Servizio Studi della Camera.

[3]     Si tratta di una disposizione, identica (salvo che per il mancato riferimento nella disposizione in esame alle regioni a statuto ordinario, che tuttavia vengono menzionate al comma 824) all'art.1, comma 465, della legge di bilancio 2017, oggetto di abrogazione esplicita ai sensi del successivo comma 5.

[4]     Si veda la sent. della Corte costituzionale n. 154 del 2017, che richiama a sua volta la sent. n. 175 del 2014.

[5]     Ma non per le regioni ordinarie, v. comma 824.

[6]     "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

[7]     Art.1, comma 1, lettera b), della legge 164 del 2016.

[8]     Sent. n. 247 del 2017 (Considerando in diritto n.8, ultimo periodo). La Corte aggiunge che "all’interpretazione letterale della ricorrente si deve preferire tuttavia una lettura conforme a Costituzione delle norme contestate, secondo cui gli enti territoriali in avanzo di amministrazione hanno la mera facoltà – e non l’obbligo – di mettere a disposizione delle politiche regionali di investimento una parte o l’intero avanzo. È infatti nella piena disponibilità dell’ente titolare dell’avanzo partecipare o meno alle intese in ambito regionale" (Considerando in diritto n.8.1, quarto periodo).

[9]     Sent. n.247 del 2017, Considerando in diritto n.8.6.

[10]   In merito alla disciplina del fondo pluriennale vincolato, la Corte nella medesima pronuncia afferma che "accertamenti, impegni, obbligazioni attive e passive rimangono rappresentati e gestiti in bilancio secondo quanto programmato a suo tempo dall’ente territoriale. Pertanto, l’iscrizione o meno nei titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dell’entrata e nei titoli 1, 2 e 3 della spesa deve essere intesa in senso meramente tecnico-contabile, quale criterio armonizzato per il consolidamento dei conti nazionali. Tale aggregazione contabile non incide né quantitativamente né temporalmente sulle risorse legittimamente accantonate per la copertura di programmi, impegni e obbligazioni passive concordate negli esercizi anteriori alle scadenze del fondo pluriennale vincolato" (Considerando in diritto n.9, ottavo periodo) e che la "qualificazione normativa del fondo pluriennale vincolato costituisce una definizione identitaria univoca dell’istituto, la cui disciplina è assolutamente astretta dalla finalità di conservare la copertura delle spese pluriennali. Ciò comporta che nessuna disposizione – ancorché contenuta nella legge rinforzata – ne possa implicare un’eterogenesi semantica e funzionale senza violare l’art. 81 della Costituzione" (Considerando in diritto n.9.1, terzo periodo).

[11]   Prima di tale sentenza, la Corte era tornata ad occuparsi della questione con la sent. n.252 del 2017, che ha offerto a sua volta un'interpretazione adeguatrice dell'art.1, comma 1, della legge 164/2016. In quell'occasione il focus è posto sull'impiego dell’avanzo di amministrazione per liberare spazi finanziari in ambito regionale.

[12]   Tale prospetto è previsto nell’allegato 10 del citato D.lgs. 118/2011.

[13]   Sono invece fatte salve le disposizioni relative al concorso alla finanza pubblica della regione Trentino- Alto Adige e delle province autonome (commi 503 e 504).

[14]   Mentre non viene soppresso il comma 791 (di modifica dell’articolo 9-ter del decreto 91/2017), concernente l'utilizzo delle disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle regioni, aggiornandolo alla nuova normativa di cui agli abrogandi commi 787-790.

[15]   Di cui all'art.1, commi 469-474, della legge 232/2016.

[16]   Si intende per quanto non oggetto di censura della Corte costituzionale che, nella sentenza n.101/2018,  ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale della lettera b) del comma 475, nella parte in cui prevede che gli enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Friuli-Venezia Giulia siano tenuti a versare l'importo della sanzione per il mancato conseguimento dell'obiettivo di finanza pubblica al bilancio dello Stato anziché a quello delle suddette autonomie speciali.

[17]   Per approfondimenti si rinvia al Dossier dei servizi studio di Senato e Camera della legge n.232/2016 (legge di bilancio 2017).

[18]   Si tratta dei comuni colpiti dai sismi di cui agli allegati 1 (sisma del 24 agosto 2016 avvenuto in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), 2 (sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 in Abruzzo, Marche e Umbria) e 2-bis (sisma del 18 gennaio 2017 (in Abruzzo) al decreto-legge 189/2016.

[19]   Si tratta degli investimenti connessi alla ricostruzione, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonché al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, da realizzare, ai sensi dell'art.43-bis, comma 1, del citato D.L., attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, in riferimento ai quali era disposta una specifica assegnazione di spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali (ex art. 10, comma 4, L. 243/2012) in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti. 

[20]   Si ricorda che il sistema sanzionatorio messo a regime dal comma 475 della legge di bilancio per il 2017 è del tutto analogo a quello già vigente in precedenza, recato dal comma 26 dell’articolo 31 della legge n. 183/2011, con riferimento al patto di stabilità interno degli anni dal 2012 al 2015, e dal comma 723 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015, con riferimento al vincolo di pareggio dell’anno 2016.

[21]   Il contributo riguarda ambiti di spesa e importi proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni medesime, da recepire con Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

[22]   Per approfondimenti si rinvia alla Nota breve n.7 "Il contributo alla finanza pubblica di regioni e province autonome alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 103 del 2018" a cura del servizio Studi del Senato della Repubblica.

[23]   Sul necessario rispetto di tale principio la Corte si era espressa, fra l'altro, nelle sentt. n.141 del 2016 e n.154 del 2017.

[24]   Non risulta invece censurata l'estensione al 2020 (disposta anch'essa dall'art.1, comma 527, L. 232/2016) del contributo di cui al secondo periodo del comma 6 dell'art.46 del D.L. 66/2014, in quanto ritenuta rispettosa del principio di transitorietà, atteso che la durata complessiva, rispetto a quella iniziale di quattro anni, risulta accresciuta di soli due anni.

[25]   "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti". Per un approfondimento, si rimanda al box contenuto nella scheda relativa all’articolo 15 del presente dossier.

[26]   Sebbene l'attuale formulazione riguarda "la messa in sicurezza degli edifici del territorio", si ritiene che la disposizione possa essere più utilmente interpretata con l'aggiunta della congiunzione "e" dopo la parola "edifici".

[27]   Le norme richiamate hanno imposto contributi anche per gli anni trascorsi, che non si ritiene opportuno richiamare in questa sede. Per approfondimenti si veda il dossier "Legge di bilancio 2018", Volume II, a cura dei Servizi Studi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

[28]   Il comma 1, a seguito della richiamata modifica di cui all'art.1, comma 527, della L. 232/2016, prevede invero un ulteriore contributo, pari a 750 milioni, per il 2020. Tuttavia, come già segnalato in sede di commento del comma 1, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della disposizione che operava l'estensione del contributo al 2020, in quanto lesiva del principio di transitorietà della misura. Il comma 1 dell'articolo in commento stabilisce pertanto che per il 2020 tale contributo non sia dovuto (v. supra).

[29]   Il comma recepisce il punto n.10) del dispositivo dell'Accordo siglato in sede di Conferenza Stato regioni il 15 ottobre 2018.

[30]   Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

[31]   Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).

[32]   Il Servizio Sanitario Nazionale è composto da enti ed organi di diverso livello istituzionale, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute dei cittadini. Ne fanno parte: il Ministero che è l'organo centrale; enti ed organi di livello nazionale, CSS - Consiglio Superiore di Sanità, ISS - Istituto Superiore di Sanità, ISPESL - Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro, AGENAS - Agenzia nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, IRCCS - Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, IIZZSS - Istituti Zooprofilattici Sperimentali AIFA - Agenzia italiana del farmaco, Enti ed organi territoriali: Regioni e Province autonome, Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere (fonte www.salute.gov.it).

[33]   L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[34]   Personale dipendente a tempo indeterminato, determinato, che presta servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni.

[35]   Si tratta dei contributi assegnati ai sensi dei commi 838 della legge n. 205/2017, unitamente a quelli a quelli di cui all'articolo 1, comma 754, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

[36]   Si ricorda che l’originaria formulazione del comma 731 della legge di stabilità 2014 attribuiva ai comuni un contributo di 500 milioni di euro, finalizzandolo alla previsione, da parte dei medesimi enti, di detrazioni dalla TASI a favore dell’abitazione principale (che non erano più previste ex lege ma lasciate all’autonomia dei singoli comuni). Con le modifiche del decreto-legge n. 16 del 2014 – che ha attribuito ai comuni, per l’anno 2014, la possibilità di elevare l'aliquota massima TASI, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille - l’importo del contributo per il 2014 è stato innalzato a 625 milioni ed è stata eliminata la specifica finalizzazione delle risorse al finanziamento di detrazioni. Anche per il 2015, l’articolo 1, comma 679 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) ha confermato il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per l'anno 2014 (2,5 per mille); è stata inoltre confermata, per il medesimo anno 2015, la possibilità di superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, alle richiamate condizioni.

[37]   Dall’articolo 1, comma 17, lett. f), della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016).

[38]   Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

[39]   Secondo le risultanze contenute nel documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 22 febbraio 2012.

[40]   Già nell’aprile 2015, la Corte dei conti,  nella Relazione sul "Riordino delle province, aspetti ordinamentali e riflessi finanziari", analizzando i dati relativi alla ripartizione annuale del Fondo sperimentale di riequilibrio - che mostrano l'incidenza dei recuperi e delle riduzioni operate in forza delle disposizioni di finanza pubblica ed il significativo disallineamento tra le somme astrattamente imputabili in forza del decreto ministeriale di ripartizione del Fondo, quelle effettivamente assegnate e quelle, addirittura, oggetto di recupero (annualmente esposte nella tabella in appendice ai decreti di riparto) – sottolineava come le risorse da Fondo sperimentale di riequilibrio abbiano rappresentato in questi anni un'entrata solo nominale.

[41]   Che rinvia a tal fine all’articolo 4, comma 6, del D.L. n. 16 del 2012, disposizione con la quale si è provveduto per la prima volta nel 2012 - anno di prima applicazione della legge n. 42/2009 di attuazione del federalismo fiscale - alla quantificazione dei trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione ancora spettanti agli enti locali.

[42]   Si ricorda, al riguardo, che tutte le regioni e province autonome hanno competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti di autonomia e dalle norme di attuazione: per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta e per le Province autonome di Trento e di Bolzano sono poi intervenute specifiche norme di attuazione dello statuto speciale che hanno disciplinato la materia della finanza locale nel senso che è la regione [o la provincia autonoma] a provvedere alla finanza degli enti locali del proprio territorio con risorse del proprio bilancio. Ciò non è avvenuto nel caso regione Sardegna e della Regione siciliana, dove la finanza degli enti locali è, dunque, ancora a carico dello Stato.

      Per quanto concerne, in particolare, le province della regione Siciliana, si ricordano i procedimenti normativi in atto per la loro soppressione, nell'ambito dell’autonomia della regione.

[43]   Il decreto disciplina le modalità di erogazione dei trasferimenti erariali a favore degli enti locali, prevedendone l’erogazione in tre rate, entro i mesi di febbraio, maggio ed ottobre.

[44]   Per una ricostruzione dell'evoluzione delle regole di bilancio per gli enti locali, con specifico riferimento al tema dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, cfr. Ufficio parlamentare di bilancio, "Avanzi di amministrazione e regola del pareggio. La sentenza della Corte Costituzionale n. 247/2017", Focus tematico n. 5, 9 marzo 2018.

[45]   Si ricorda, a tal fine, che l'approvazione del bilancio di previsione è ordinariamente fissato al 31 dicembre di ogni anno (articolo 151, comma 1, del TUEL), o entro i termini previsti in caso di autorizzazione dell’esercizio provvisorio; l'approvazione del rendiconto è fissato al 30 aprile dell’esercizio successivo a quello di riferimento (articolo 227, comma 2, del TUEL); l'approvazione del bilancio consolidato è fissato al 30 settembre di ogni anno (articolo 151, comma 8, del TUEL).

[46]   Il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria è stato incrementato da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti, come detto, dall'art. 2, comma 3-bis, del D.L. n. 4 del 2014 sino alla data del 31 dicembre 2014. Tale termine è stato poi prorogato, dapprima, al 31 dicembre 2015 dall'art. 1, comma 542, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015), poi al 31 dicembre 2016 dall’articolo 1, comma 728, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), successivamente al 31 dicembre 2017 dall’articolo 1, comma 43, della legge n. 232/206 (legge di bilancio 2017) e infine al 31 dicembre 2018 dall’art. 1, comma 618, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018).

[47]   Per un approfondimento sulle risorse confluite nel Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese e per i decreti di riparto si rinvia all’apposito tema dell’attività parlamentare.

[48]   In sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio comunale previsto dal D.Lgs. n. 23/2011 di attuazione del federalismo municipale.

[49]   L’allegato 4, in particolare, riporta l’importo finale del Fondo per singolo comune.

[50]   Tale criterio di riparto riguarda la quota incrementale del Fondo assegnata, nell’importo sopra detto, a decorrere dal 2016 dalla legge n. 208/2015, a ristoro del minor gettito derivante ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna dalle esenzioni suddette.

[51]   Si tratta di un accantonamento di risorse costituito, a partire dal 2016, dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 17, lett. f), legge n. 208/2015), destinato specificatamente ai comuni che necessitano di compensazioni degli introiti derivanti dalla TASI. Esso pertanto viene ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni interessati l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base.

[52]   Negli anni passati, la perequazione he è stata applicata nella misura del 20 per cento nel 2015, del 30 per cento nel 2016 e del 40 per cento per l'anno 2017.

[53]   Il progressivo rafforzamento della componente perequativa nella ripartizione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale ha comportato la necessità di prevedere meccanismi in grado di contenere il differenziale di risorse, rispetto a quelle storiche di riferimento, che si determina con l’applicazione del meccanismo stesso della perequazione.

      Dapprima con l’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 113/2016 e, poi, con il comma 450 della legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232/2016) è stato definito un meccanismo correttivo da applicare nel caso in cui i criteri perequativi di riparto determinino una variazione, in aumento e in diminuzione, delle risorse attribuite a ciascun comune rispetto alle risorse di riferimento, tra un anno e l'altro, superiore ad una determinata percentuale, fissata, da ultimo, al 4% con il D.L. n. 50/2017 (art. 14), attenuando dunque gli effetti derivanti dall'applicazione dei fabbisogni standard e della capacità fiscale nel riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale destinata a finalità perequative, soprattutto per quei comuni che presentano una capacità fiscale superiore ai propri fabbisogni standard. Con il D.L. n. 50/2017, il meccanismo correttivo della perequazione è stato ulteriormente stabilizzato con la previsione di un accantonamento, per gli anni dal 2018 al 2021, nell’importo massimo di 25 milioni di euro derivanti da fondi comunali non utilizzati, proprio per evitare, nel periodo di transizione, eccessive penalizzazioni.

[54]   Recante "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario".

[55]   L'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge n.42 del 2009 ("Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", sulla base della quale è stato adottato il D.Lgs. 68/2011) stabilisce che, nell'ottica del principio di territorialità, occorre tener conto: 1) del luogo di consumo, per i tributi aventi quale presupposto i consumi; per i servizi, il luogo di consumo può essere identificato nel domicilio del soggetto fruitore finale; 2) della localizzazione dei cespiti, per i tributi basati sul patrimonio; 3) del luogo di prestazione del lavoro, per i tributi basati sulla produzione; 4) della residenza del percettore, per i tributi riferiti ai redditi delle persone fisiche.

[56]   Per quel che concerne le risorse, il Fondo, inizialmente dotato di 25 milioni per il 2007, è poi stato rifinanziato per 10 milioni per il 2008 e 5 milioni per il 2009 e per il 2010 (art. 2, comma 44, legge n. 244/2007) e per 22 milioni per il 2009 e per il 2010 e di 27 milioni per il 2011 (art. 2, co. 46, legge 203/2008).

[57]   Come successivamente modificato dall’art. 1, comma 519, della legge n. 147/2013.

[58]   In considerazione dell'adozione del bilancio unico d'ateneo (d.lgs. 18/2012), il fabbisogno finanziario programmato del sistema universitario per il 2016, doveva essere determinato incrementando del 3% il fabbisogno programmato per il 2015.

[59]   Quanto alla trasmissione, da parte delle amministrazioni pubbliche alla banca dati SIOPE, delle informazioni relative a incassi e pagamenti effettuati, si ricorda che l'art. 14, comma 7, della legge n. 196 del 2009 dispone che le amministrazioni pubbliche, fatta eccezione per gli enti di previdenza, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.

[60]   Con riguardo ai criteri di ripartizione del FFO, si veda il Focus predisposto dal Servizio Studi della Camera.

[61]   Il punto organico (PO) rappresenta il valore medio a livello di sistema del costo attribuito al professore di I fascia che funge come parametro di riferimento per graduare il costo delle altre qualifiche. Per il personale docente, i punti organico si traducono in:

·     1 professore I fascia = 1 PO;

·     1 professore II fascia = 0,7 PO;

·     1 ricercatore tipo b) = 0,5 PO;

·     1 ricercatore tipo a) = 0,4 PO.

[62]   In base all’art. 5 del d.lgs. 49/2012, l’indicatore delle spese di personale è calcolato rapportando le spese complessive di personale (sostenute dall’ateneo nell’anno di riferimento, al netto delle entrate derivanti da finanziamenti esterni) alla somma dei contributi statali per il funzionamento assegnati nello stesso anno (tra cui, il FFO) e delle tasse, soprattasse e contributi universitari (rispettivamente, assegnati o riscossi nello stesso anno).

[63]   In base all’art. 6 del d.lgs. 49/2012, l'indicatore di indebitamento degli atenei è calcolato rapportando l'onere complessivo di ammortamento annuo, al netto dei relativi contributi statali per investimento ed edilizia, alla somma dei contributi statali per il funzionamento e delle tasse, soprattasse e contributi universitari nell'anno di riferimento, al netto delle spese complessive di personale (al netto delle entrate derivanti da finanziamenti esterni) e delle spese per fitti passivi.

[64]   L'applicabilità anche agli anni 2013 e 2014 delle disposizioni recate dall'art. 7 del d.lgs. 49/2012 era stata esplicitamente confermata dal Governo alla Camera il 4 dicembre 2013, in occasione della risposta all'interrogazione a risposta immediata 3-00496, nonché, il 3 aprile 2014, nella risposta all'interrogazione a risposta in Commissione 5-01342. Peraltro, il termine per l'adozione del DPCM era stato prorogato al 30 giugno 2014 dall’art. 1, co. 9, del D.L. 150/2013 (L. 15/2014).

[65]   In base all’art. 1, co. 629, della L. 205/2017.

[66]   Per approfondimenti si veda anche la circolare RGS n. 22 del 22 luglio 2015.

[67]   Per approfondimenti si rinvia ai Temi dell’attività parlamentare I fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020  e Il Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020: le risorse aggiuntive nazionali sul sito della Camera dei Deputati.

[68]   Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (n. 29, allegato 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50). 

[69]   Si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2016. In altra decisione (la n.191 del 2017) la Corte afferma che occorre "verificare, con riguardo alle singole disposizioni impugnate, se esse si rivolgano espressamente anche agli enti dotati di autonomia speciale, con l’effetto di neutralizzare la portata della clausola generale". Sul tema si vedano altresì le sentenze nn.154 e 231 del 2017.

[70]   Si ricorda che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è ordinariamente fissato al 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, del TUEL. Tale termine viene tuttavia solitamente differito, con apposite norme di legge ovvero con decreti del Ministro dell’interno. Per l’anno 2019, il termine è stato differito al 28 febbraio 2019 con D.M. Interno 7 dicembre 2018.

      La mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini suddetti costituisce una delle ipotesi di scioglimento dei consigli, prevista dall’articolo 141, comma 1, lettera c), del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, da effettuarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

[71]   Si ricorda che il testo tutt’ora vigente del comma 2 dell’articolo 141 del TUEL prevede, infatti, che trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, sia l'organo regionale di controllo a nominare un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio un termine, non superiore a 20 giorni, per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

[72]   Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali.

[73]   Le risorse sono state ripartite con DM 906 del 5 novembre 2013, in base alle graduatorie approvate dalle competenti regioni, fatta eccezione per la Regione Puglia, per la quale le risorse sono state ripartite con DM 19 febbraio 2014, che ha anche apportato alcune rettifiche alle assegnazioni disposte con il DM 906/2013.

[74]   La composizione e l’articolazione del GLIR sono state disciplinate con DM 338 del 26 aprile 2018.

[75]   Il decreto-legge n. 146 del 2013 è stato infatti convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2014, entrata in vigore il 22 febbraio 2014.

[76]   Il termine del 31 dicembre 2015 è stato prorogato:

      al 31 dicembre 2016 dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, art. 1, comma 617);

      al 31 dicembre 2017 dalla legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016, art. 1, comma 14);

      al 31 dicembre 2018 dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, art. 1, comma 467).

[77]   Si tratta, in particolare, del Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi.