L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito 22 gennaio 2021 |
Indice |
Introduzione|Principali elementi dell'Accordo|La riserva di adeguamento alla Brexit|Valutazione del Parlamento britannico|Interscambio commerciale| |
Introduzione
Il
1° gennaio 2021 è
entrato provvisoriamente in vigore
l'
accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito, in
attesa della pronuncia da parte del Parlamento europeo e della
successiva adozione formale da parte del Consiglio dell'UE, per l'entrata in vigore definitiva.
L'accordo prevede che l'applicazione provvisoria
non possa andare oltre il 28 febbraio 2021. Il
Parlamento europeo ha avviato l'esame dell'accordo l'11 gennaio 2021.
L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra UE e Regno Unito è stato concluso sulla base dell'
articolo 217 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che prevede l'approvazione all'
unanimità degli Stati membri dell'UE in sede di Consiglio e
l'approvazione del Parlamento europeo.
L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra UE e Regno Unito – come anche l'accordo di recesso - è stato considerato come un accordo riferito a
materie di competenza esclusiva dell'UE e quindi
non essendo un accordo misto
non richiede la ratifica di ciascun Stato membro dell'UE, secondo le rispettive norme costituzionali, che avrebbe implicato la necessità di una ratifica da parte dei Parlamenti nazionali.
I
negoziati sull'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra UE e Regno Unito,
conclusisi il 24 dicembre 2020, erano stati
avviati il 2 marzo 2020, a seguito
dell'entrata in vigore dell'accordo di recesso del Regno Unito il 1° febbraio 2020. La negoziazione non è stata agevole e si è svolta in condizioni rese ancora più complesse in virtù della crisi pandemica. La finalizzazione, che nell'ultima fase ha avuto luogo tramite incontri ai massimi livelli, è intervenuta all'ultimo momento utile per evitare la prospettiva del
no deal, come specificato oltre.
Il
29 dicembre 2020 il Consiglio dell'UE ha approvato la decisione relativa alla firma dell'accordo. Il
30 dicembre 2020 l'accordo è stato
ratificato dal Parlamento del Regno Unito (con 521 voti a favore e 73 contrari presso la
House of Commons e l'approvazione da parte della
House of Lords)
e
firmato lo stesso giorno, a nome dell'UE, dal Presidente del Consiglio europeo Charles Michel e dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, e a nome del Regno Unito dal Primo ministro, Boris Johnson. L'accordo è stato, infine
pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale dell'UE il 31 dicembre
2020.
Si rileva che si tratta del
primo caso in cui l'applicazione provvisoria – istituto utilizzato per gli accordi cosiddetti "misti" relativi a materie non interamente di competenza esclusiva dell'UE, che richiedono la ratifica, oltre che di Parlamento europeo e Consiglio, anche da parte di ciascuno Stato membro dell'UE -
di un accordo commerciale dell'Ue con un paese terzo
interviene prima della pronuncia del Parlamento europeo. Tale fattispecie si è resa
necessaria per evitare il vuoto normativo (cosiddetta ipotesi di
no deal) che si
sarebbe creato a partire dal 1° gennaio 2021 - data di cessazione del periodo transitorio nel corso del quale il Regno Unito, pur essendo un paese terzo, ha continuato a partecipare in via straordinaria all'Unione doganale ed al mercato interno dell'UE –
in assenza di un accordo vigente. La
Conferenza dei Presidenti dei gruppi politici del Parlamento europeo il 28 dicembre 2020 ha avallato la decisione sull'applicazione provvisoria, indicando però che
non costituisce precedente per la futura approvazione di accordi da parte del PE. L'
applicazione provvisoria è comunque, nel contesto della conclusione tardiva dell'accordo,
funzionale alla possibilità, per il Parlamento europeo, di esercitare le proprie funzioni di controllo quali regolate dai Trattati.
Si ricorda che a
partire dal 1° gennaio 2021:
Il testo finale dell'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione
non è del tutto conforme al
mandato negoziale che il Consiglio dell'Unione aveva indirizzato alla Commissione europea nel febbraio 2020. I
principali elementi di differenza sono in estrema sintesi i seguenti:
Analogamente divergenti rispetto alle aspettative europee sono, tra l'altro,
l'assenza di un accordo su politica estera e difesa, la
scarsa ambizione in tema di mobilità delle persone e la
mancata partecipazione del Regno Unito al programma Erasmus +.
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Principali elementi dell'Accordo |
Struttura dell'Accordo
L'intesa raggiunta tra UE e Regno Unito si compone dei seguenti testi giuridici:
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Portata dell'Accordo
L'accordo riguarda
non solo gli scambi di merci e servizi, ma anche un'ampia gamma di altri settori di interesse dell'Unione, quali gli
investimenti, la concorrenza, gli aiuti di Stato, la trasparenza fiscale, i trasporti aerei e stradali, l'energia e la sostenibilità, la pesca, la protezione dei dati e il coordinamento in materia di sicurezza sociale.
Si osserva che, in virtù della situazione diversa ed eccezionale in cui si trova il Regno Unito in relazione all'Unione europea rispetto ad altri paesi terzi con i quali l'Unione ha negoziato e concluso accordi, l'accordo commerciale e di partenariato tra l'UE e il Regno Unito è il primo accordo commerciale dell'UE che prevede zero tariffe e zero quote con un paese terzo.
L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione
non prevede barriere tariffarie o quote su tutte le merci conformi alle opportune regole in materia di origine. L'uscita definitiva del Regno Unito dall'Unione doganale dell'UE e dal mercato interno implica però
barriere non tariffarie, sotto forma di certificazioni doganali e di origine e controlli fitosanitari per l'immissione di beni e prodotti agricoli o animali dal Regno Unito nell'UE.
Il
Regno Unito ha deciso in via unilaterale ed autonoma (al di fuori della cornice dell'accordo)
di sospendere per 6 mesi l'introduzione di controlli alle frontiere sulle merci in arrivo dall'UE.
Le disposizioni dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione
non disciplinano gli scambi di merci tra l'UE e l'Irlanda del Nord, ai quali si applica il
protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord, allegato all'Accordo di recesso.
Presupposto del partenariato è l'impegno a favore dei
principi democratici, dello
Stato di diritto e dei
diritti umani, nonché della
lotta ai cambiamenti climatici e contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa.
La violazione di uno qualsiasi di questi elementi essenziali
consente alle parti di denunciare o sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione dell'accordo sugli scambi e la cooperazione o di eventuali accordi integrativi.
In particolare, l'articolo Inst.35 dell'accordo prevede che ogni
atto o omissione che possa vanificare nella sostanza
l'Accordo di Parigi
sui cambiamenti climatici si considera sempre un
inadempimento grave e sostanziale che può determinare la
denuncia o la sospensione, in tutto o in parte, del funzionamento dell'accordo o di un eventuale accordo integrativo. Si rileva che è la prima volta che una clausola di rispetto dell'Accordo di Parigi di tale tenore è prevista in un accordo commerciale dell'UE con un Paese terzo.
Tra i settori e le materie che non sono stati disciplinati dall'intesa, ma sono rinviati a futuri accordi si segnala in particolare:
Si segnala che il Regno Unito, al momento, ha riprodotto tali e quali nel proprio ordinamento molti degli accordi commerciali che l'UE ha con paesi terzi, attraverso accordi bilaterali "di continuità" con 60 paesi, mediante un semplice "
roll over", alle stesse condizioni, degli accordi europei. Solo con il Giappone è stato firmato un accordo che, secondo il Governo britannico, andrebbe oltre le disposizioni degli accordi esistenti con l'UE.
L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione non esclude la
possibilità per gli Stati membri di stipulare
disposizioni o accordi bilaterali con il Regno Unito concernenti questioni specifiche contemplate dall'accordo sugli scambi e la cooperazione in
3 settori:
Tali accordi bilaterali dovranno comunque rispettare le seguenti condizioni: compatibilità con il funzionamento dell'accordo sugli scambi e la cooperazione o del mercato interno senza comprometterne il funzionamento; compatibilità con il diritto dell'Unione e gli interessi dell'Unione; rispetto del principio di non discriminazione in base alla nazionalità sancito dal Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE).
In
settori non contemplati dall'accordo sugli scambi e la cooperazione tra UE e Regno Unito, gli
Stati membri mantengono la piena competenza a negoziare e concludere accordi bilaterali con il Regno Unito, ma sono tenuti ad informare la Commissione riguardo alle proprie intenzioni e ai progressi dei negoziati.
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Condizioni di parità (Level playing field)
Entrambe le parti si sono impegnate a
garantire il cosiddetto level playing field, ossia la salvaguardia di livelli elevati di protezione in settori quali la
tutela dell'ambiente, la lotta contro i cambiamenti climatici e la fissazione del prezzo del carbonio, i diritti sociali e del lavoro, la trasparenza fiscale e gli aiuti di Stato, con un'efficace applicazione delle regole a livello nazionale, un meccanismo vincolante di risoluzione delle controversie e la possibilità, aperta a entrambe le parti, di adottare misure correttive.
L'accordo raggiunto in tale ambito prevede, infatti un
punto di equilibrio che consente al
Regno Unito di modificare in futuro le proprie disposizioni in materia di level playing field e
all'UE di adire, in tal caso, un
organo indipendente di arbitrato e risoluzione delle controversie e in mancanza di accordo di assumere eventuali
misure di ritorsione commerciale (l'introduzione di dazi e quote)
.
Si tratta, dunque, di
un meccanismo "simmetrico" di disincentivazione della
divergenza, attivabile da una delle parti in caso di modifiche alle normative sul mercato decise dall'altra parte.
Si ricorda che l'UE, al fine di evitare la possibilità di meccanismi di
dumping o concorrenza sleale, aveva chiesto l'
impegno da parte del Regno Unito a rispettare - sia sotto il profilo della
non regressione, sia di un eventuale futuro
adeguamento automatico di natura evolutiva - il regime europeo in materia di
aiuti di Stato e gli
standard sociali, fiscali, ambientali e climatici definiti nel contesto normativo dell'Unione europea. Il
Regno Unito ha da ultimo accettato l'impegno alla non regressione rispetto al quadro normativo europeo esistente, mentre ha rifiutato la richiesta di
un adeguamento automatico alle future eventuali evoluzioni normative della disciplina europea in materia di mercato unico, secondo il modello seguito da Norvegia, Islanda e Liechtenstein nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE).
Su richiesta del Regno Unito, l'accordo prevede una
clausola di riesame che può essere attivata dopo quattro anni
ai fini del giusto equilibrio nel tempo degli impegni assunti con l'accordo.
Una
parte può scegliere di preservare la situazione di fatto alla base dello squilibrio, modificare le clausole dell'accordo o addirittura denunciarlo, nel caso in cui le parti non addivenissero ad un'intesa.
Non è comunque possibile sospendere la parte relativa al level playing field, preservando il resto del partenariato economico.
Le
misure di "riequilibrio" o di "riesame":
Dal punto di vista
procedurale, le parti avviano
consultazioni e, in caso di perdurante disaccordo, si prevede il ricorso a un
collegio arbitrale, che emette il lodo definitivo entro
30 giorni dalla data della sua costituzione.
Aiuti di Stato
In materia di
aiuti di Stato sono stati
definiti principi generali vincolanti e principi specifici di natura settoriale (nell'aviazione, nell'energia e nella finanza).
È stato previsto anche un
obbligo di trasparenza, con specifici requisiti imposti alle
autorità che concedono i sussidi, che sono tenute ad indicare il valore e la motivazione del sussidio. Ciò permetterebbe alle imprese concorrenti che si sentissero danneggiate di presentare i propri ricorsi disponendo delle informazioni necessarie.
Il Regno Unito si è impegnato ad istituire
un'autorità indipendente cui sarebbe conferito un ruolo adeguato nel regime di controllo delle sovvenzioni.
Le
imprese dell'UE potranno impugnare gli aiuti di Stato concessi alle imprese del Regno Unito dinanzi ai tribunali nazionali britannici se ritengono che violino i principi comuni stabiliti nell'accordo commerciale e le
imprese del Regno Unito godranno di diritti equivalenti nell'UE.
Le imprese potrebbero anche rivolgersi alla Commissione europea in caso di un problema di natura "sistemica".
Nell'ambito del rispetto della
politica climatica sono previsti vari
impegni al di sotto dei quali non si può regredire: l'inclusione degli
obiettivi 2030 (riduzione almeno del 40% delle emissioni di gas a effetto serra, rispetto ai livelli del 1990; una quota almeno del 32% di energia rinnovabile; un miglioramento almeno del 32,5% dell'efficienza energetica), la
prezzatura del carbonio e la riduzione degli agenti che inducono la riduzione dello strato di ozono. Il Regno Unito si impegna a definire un proprio sistema di prezzatura del carbonio.
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Certificazione di origine, barriere non tariffarie e quote, Iva e accise
Per beneficiare del
regime commerciale di tariffe e contingenti zero le imprese devono
garantire che i loro prodotti siano originari dell'Unione europea o del Regno Unito.
A tal fine, l'accordo
prevede il raggiungimento di una quota delle componenti di ogni prodotto che varia a seconda dei comparti. Si prevede il "
cumulo bilaterale" pieno (sia dei materiali che dei processi di trasformazione): i
materiali e la lavorazione provenienti da Stati dell'UE saranno comunque considerati come input britannici.
Non è pero ammesso l'accumulo diagonale, che includerebbe come input britannico parti di prodotto di paesi come Giappone e Turchia, con i quali il Regno Unito e l'UE hanno un accordo commerciale.
Sui
prodotti animali possono beneficiare del cumulo bilaterale solo quelli derivanti da
animali nati e allevati nelle due parti.
Per alcuni
prodotti, come
vino, automotive, prodotti chimici e farmaceutici gli
operatori potranno autocertificare il rispetto degli standard regolatori previsti dalle parti.
L'accordo prevede la quasi
totale assenza di limiti quantitativi alle esportazioni di beni tra UE e Regno Unito, con alcune
eccezioni come il
tonno e l'alluminio.
Circa gli
aspetti sanitari e fitosanitari (SPS) delle merci, si prevede il
mantenimento degli standard UE per tutte le merci in ingresso nell'UE e l'assicurazione nell'accordo che l'UE sarà trattata come entità unica per quanto riguarda gli aspetti SPS.
In materia di
IVA ed accise l'accordo prevede il
mantenimento delle regole sullo scambio automatico delle informazioni e la possibilità di effettuare controlli simultanei. L'accordo prevede, inoltre,
due specifici protocolli per la
cooperazione amministrativa per combattere le frodi di IVA e per l'assistenza doganale. Inoltre, viene previsto il
mutuo riconoscimento della qualifica di operatore economico autorizzato.
L'accordo prevede anche una disposizione per la
restituzione all'altra parte di
oggetti di valore culturali illecitamente sottratti.
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Servizi
A
partire dal 1° gennaio 2021, in considerazione del fatto che il Regno Unito non beneficia più della libera circolazione delle persone e, di conseguenza, della libera prestazione dei servizi,
le imprese britanniche per
fornire qualunque tipo di servizi in uno Stato dell'UE dovranno avere una sede in quello Stato ed essere autorizzate secondo le normative nazionali, senza validità negli altri Stati membri.
In tema di servizi, l'accordo si limita a prevedere che i
fornitori di servizi dell'UE non sono trattati meno favorevolmente rispetto agli operatori del Regno Unito e viceversa. Gli investitori del Regno Unito possono anche istituire persone giuridiche nell'Unione per offrire servizi in tutto il mercato unico e viceversa.
L'accordo non contiene disposizioni relative ai servizi finanziari. In particolare non contiene la previsione di una decisione di equivalenza da parte dell'UE. Una
dichiarazione allegata all'accordo prevede
l'impegno delle parti a concordare un
memorandum di intesa sui servizi finanziari, volto a stabilire una
cornice per la cooperazione in tale ambito,
entro marzo 2021.
Gli operatori del Regno Unito hanno dunque
perso il "passaporto finanziario" (che permette di operare in qualunque Stato membro del mercato unico senza avere sedi sul suo territorio), basato sul riconoscimento reciproco della "equivalenza" delle normative. Qualunque
futura decisione da parte dell'UE di concedere o ritirare l'"equivalenza" per le normative finanziarie non potrà che essere unilaterale, e non soggetta quindi a nessun tipo di vincolo.
In tema di servizi finanziari, si ricorda che la
Commissione europea, al fine di garantire la stabilità dei mercati finanziari nell'UE, ha adottato
, il 21 settembre 2020,
una decisione di equivalenza della normativa del Regno Unito con la legislazione dell'UE relativamente alle
compensazione centrale dei derivati tramite controparti centrali stabilite nel Regno Unito per un periodo temporaneo fino al 30 giugno 2022 (18 mesi) e, il 25 novembre 2020, una
decisione di equivalenza della normativa del Regno Unito con la legislazione dell'UE sui
depositari centrali di titoli per un periodo temporaneo fino al 30 giugno 2021 (6 mesi).
Si segnala, inoltre, che
l'art. 22 del decreto-legge 31 dicembre 2020 n 183 (cd. "
Milleproroghe") reca
disposizioni sull'operatività in Italia degli intermediari e delle imprese di assicurazione britanniche dopo lo scadere del periodo di transizione (31 dicembre 2020). L'articolo si propone, tramite l'estensione di alcune previsioni del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, di agevolare un'ordinata gestione del passaggio dal regime fondato sul principio di mutuo riconoscimento in ambito europeo a quello applicabile agli intermediari di paesi terzi. E' previsto che gli
intermediari che hanno presentato, entro la data di entrata in vigore del citato decreto-legge, un'istanza per operare in Italia come impresa di paese terzo ovvero per la costituzione di un intermediario italiano a cui cedere l'attività, ma per i quali non sia ancora intervenuto il rilascio o il diniego dell'autorizzazione,
possano continuare a prestare il servizio/l'attività già esercitato/a prima del termine del periodo di transizione, fino al rilascio dell'autorizzazione e comunque non oltre il 30 giugno 2021. In tale periodo, è consentito svolgere le sole attività per le quali è stata richiesta l'autorizzazione,
limitandosi alla gestione dei rapporti esistenti.
Anche il settore dei servizi dell'audiovisivo rimane fuori dall'accordo. I fornitori di servizi tv e video
on demand britannici non saranno più in grado di offrire servizi ai telespettatori europei a meno che non trasferiscano parte della loro attività in uno Stato membro dell'UE.
L'accordo contiene, infine, una
clausola della nazione più favorita: eventuali trattamenti più favorevoli concessi da una delle due parti ad altre parti per gli investitori di queste ultime si estendono anche alla relazione tra UE e Regno Unito.
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Riconoscimento delle qualifiche professionali
L'accordo
non prevede il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, e rimanda anche in questo caso a
futuri negoziati, limitati e settoriali. I cittadini del Regno Unito che esercitano le professioni di medico, infermiere, dentista, farmacista, veterinario, avvocato, ingegnere ed architetto - per le quali all'interno dell'UE è previsto il reciproco riconoscimento della qualifica – dovranno ottenere il riconoscimento in ogni Stato dell'UE in cui intendono operare.
L'accordo prevede che l'UE e il Regno Unito possano in
futuro concordare caso per caso e per specifiche professioni
accordi per il mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali.
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Commercio digitale e proprietà intellettuale
L'Accordo contiene disposizioni volte ad agevolare il commercio digitale,
rimuovendo gli ostacoli ingiustificati e garantendo un ambiente online aperto, sicuro e affidabile per le imprese e i consumatori, unitamente a standard elevati di protezione dei dati personali. L'accordo contiene inoltre disposizioni che garantiscono la
protezione dei diritti di proprietà intellettuale.
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Appalti
Si prevede un accesso che va oltre quanto previsto dall'accordo plurilaterale sugli appalti pubblici dell'OMC (GPA) e prevede la
non discriminazione tra imprese britanniche e imprese europee, se stabilite nel Regno unito e indipendentemente dalle loro dimensioni e viceversa
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Pesca
L'Unione europea e il Regno Unito hanno concordato un
nuovo quadro per la gestione comune delle risorse ittiche nelle acque di pertinenza.
La
quota di pesca da parte delle flotte degli Stati membri dell'UE
diminuirà progressivamente (15% il primo anno e 2,5% ogni successivo), fino ad un obiettivo finale di
riduzione del 25% rispetto alle quote attuali, in un
periodo transitorio di 5 anni e mezzo (fino al 30 giugno 2026).
Le
flotte dei paesi dell'UE nel periodo transitorio
potranno continuare, come avviene attualmente,
a pescare nell'area ricompresa tra 6 e 12 miglia nautiche dalla costa del Regno Unito.
Terminato il
periodo transitorio (fino al 30 giugno 2026), la
discussione sulla ripartizione delle quote e dell'accesso alle acque sarà annuale sulla base di una
intesa tra le parti.
In
mancanza di una intesa, il
Regno Unito avrà il diritto di revocare completamente l'accesso delle imbarcazioni dell'UE alle sue acque, ma
l'UE potrebbe imporre tariffe sulle esportazioni di pesce dal Regno Unito nell'UE.
Tariffe potrebbero essere imposte dall'UE
anche ad altre merci del Regno Unito, ma dovrebbero essere
proporzionate all'impatto economico e sociale della revoca totale dell'accesso alla pesca nelle acque del Regno Unito. L'accordo prevede comunque un
sistema di arbitrato per cercare di risolvere le controversie sulla pesca.
Si ricorda che il Regno Unito aveva inizialmente richiesto una riduzione del pescato da parte delle flotte europee del 80% nelle proprie acque territoriali e il diritto esclusivo per i pescherecci britannici nell'area tra le 6 e le 12 miglia nautiche dalla propria costa.
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Energia
Poiché il
Regno Unito non partecipa più al mercato unico dell'energia elettrica e alle piattaforme commerciali dell'UE, l'accordo sugli scambi e la cooperazione crea un
nuovo quadro per la cooperazione bilaterale nel settore, volto ad assicurare che
l'approvvigionamento energetico sia efficiente sotto il profilo dei costi, pulito e sicuro e a istituire nuovi meccanismi di
cooperazione in materia di energie rinnovabili, in particolare nel Mare del Nord, e di
lotta ai cambiamenti climatici.
L'accordo contiene inoltre disposizioni sostanziali in materia di
parità di condizioni e di liberalizzazione, anche in termini di condizioni per le
sovvenzioni nel settore dell'energia.
La
parte sull'energia nucleare è stata stralciata dall'accordo unico e trasferita in un
accordo separato che disciplina la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare, data la diversa base giuridica (basata sul Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica).
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Trasporti
Per quanto riguarda i trasporti, l'accordo sugli scambi e la cooperazione prevede una
connettività aerea e stradale continua e sostenibile, nel rispetto dell'integrità del mercato unico.
Sono previste
disposizioni volte ad assicurare che la
concorrenza tra gli operatori dell'Unione e del Regno Unito avvenga in condizioni di parità, in modo da non compromettere i diritti dei passeggeri e la sicurezza dei trasporti.
Per quanto riguarda i
diritti di traffico aereo, l'accordo
consente i servizi di terza e quarta libertà dell'aria (connettività diretta tra UE e Regno Unito) e prevede la
possibilità di accordi supplementari bilaterali tra Regno Unito e singoli Stati Membri sui servizi di quinta libertà cargo da o verso destinazioni extra-UE.
Nel campo della
sicurezza aerea il Regno
Unito continuerà a riconoscere le certificazioni di sicurezza emesse dall'EASA (l'Agenzia europea per la sicurezza aerea)
mentre l'UE e l'EASA non riconosceranno automaticamente le certificazioni rilasciate dall'Autorità britannica per l'Aviazione civile (CAA), dato che questa sta costruendo le proprie capacità autonome in tale delicato ambito.
In materia di
trasporto stradale sono
previsti i servizi "punto a punto" senza restrizioni quantitative. Anche il
transito è permesso. Gli operatori europei potranno svolgere
due servizi aggiuntivi di cabotaggio all'interno del Regno Unito, mentre gli
operatori britannici potranno svolgere o due servizi in cross trade (operazioni di trasporto tra due Stati membri)
o un servizio in cross trade e un servizio di cabotaggio (operazioni di trasporto tra due punti di uno stesso Stato membro). Regole specifiche (due operazioni di cabotaggio) sono previste per i servizi in partenza dall'Irlanda del Nord verso l'Irlanda.
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Partecipazione ai programmi dell'UE
L'accordo prevede che il
Regno Unito continui a partecipare
ai programmi dell'Unione europea nel periodo 2021-2027, a condizione di un
contributo finanziario del Regno Unito (in base al PIL) e del pagamento una
quota di ingresso ai programmi (pari al 4% del contributo operativo annuale). I programmi a cui il Regno Unito intende partecipare sono i seguenti:
L'accordo prevede inoltre che il Regno Unito
continui ad avere accesso al sistema dell'UE sulla
sorveglianza satellitare, limitatamente all'accesso di fornitura di alcuni servizi (inventario e tracciamento degli oggetti nello spazio).
Il Regno Unito
non parteciperà al
programma
Galileo, per un sistema di posizionamento e navigazione satellitare civile dell'UE, e ha deciso di
non proseguire la partecipazione al programma dell'UE
Erasmus+ nel settore dell'istruzione superiore.
Il Regno Unito nel corso dei negoziati
aveva avanzato la richiesta di continuare a partecipare al programma Erasmus+ solo per due anni, che l'UE non ha accettato indicando che la partecipazione ai programmi dell'UE era possibile solo per l'intero periodo di programmazione finanziaria 2021-2027. Il
Regno Unito successivamente ha annunciato la predisposizione di un
proprio
programma di scambio nell'istruzione superiore denominato Alan Turing, in onore del matematico inglese e che dovrebbe disporre di un
bilancio annuale di circa 100 milioni di sterline.
Si ricorda che, secondo fonti di stampa, nel
2019 il
Regno Unito ha ospitato nelle proprie università circa 30.000 studenti dell'UE e inviato circa
15.000 studenti del Regno Unito nelle università di altri Stati dell'UE. Secondo i dati forniti dal dipartimento per l'istruzione del Regno Unito, per il periodo 2014-2020 il
Regno Unito ha contribuito al bilancio del programma Erasmus+ per circa
1,8 miliardi di euro, ricevendo
fondi dallo stesso programma per circa 1 miliardo di euro.
Il
Governo Irlandese ha indicato la volontà di far partecipare al programma Erasmus+ anche gli studenti dell'Irlanda del Nord, sostenendone il relativo costo (stimato in 2 milioni di euro l'anno).
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Indicazione Geografiche di Origine
L'accordo non contiene disposizioni in materia di tutela di future indicazioni geografiche di origine protette, ma
solo una clausola per il riesame che impegna le parti a ridiscuterne in futuro.
Il Regno Unito, nel corso del negoziato, avrebbe condizionato l'inserimento di un articolo per tutelare eventuali future indicazioni geografiche di origine al superamento delle norme - previste dall'accordo di recesso del Regno Unito dall'UE entrato in vigore lo scorso 1° febbraio 2020 - di tutela delle indicazioni geografiche di origine vigenti al 31 dicembre 2020. L'UE non avrebbe accolto tale richiesta anche perché le indicazioni geografiche tutelate dall'Accordo di recesso godono della tutela giurisdizionale della Corte di giustizia dell'UE, che non sarebbe stata garantita nel nuovo accordo.
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Cooperazione nel settore giudiziario in materia penale e civile
L'accordo stabilisce un nuovo quadro in materia di cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale e civile.
In particolare l'accordo prevede:
L'accordo prevede (art. LAW.OTHER.137 sospensione) che in
caso di carenze gravi e sistemiche all'interno di una parte per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali, il principio dello Stato di diritto o per quanto riguarda la protezione dei dati personali,
l'altra parte può sospendere la parte III dell'accordo, relativa alla cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale, o alcuni dei suoi titoli mediante notifica scritta.
Quindi, un eventuale recesso dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo o una revoca della decisione dell'adeguatezza della protezione dei dati comporterebbe la sospensione della parte dell'accordo sulla sicurezza interna.
L'accordo
non prevede però alcun meccanismo di controllo su come il Regno Unito gestisce concretamente i dati.
In
materia di PNR (
Passenger Name Record) l'accordo regola il trasferimento di tali informazioni dall'UE verso il Regno Unito, definendo anche le salvaguardie applicabili, attraverso un
meccanismo graduale di introduzione del nuovo regime rispetto a quello attuale. Il
Regno Unito si impegna a cancellare i dati PNR dei passeggeri in uscita dal Regno Unito verso l'UE.
Per quanto riguarda lo
scambio di informazioni di carattere operativo, gestito all'interno dell'UE
nell'ambito del Sistema Informazioni Schengen simile al SIS II - del quale il Regno Unito non fa più parte dal 1° gennaio 2021 -
l'accordo prevede
meno obblighi rispetto alla situazione attuale a causa anche della reticenza del Regno Unito ad impegnarsi in un sistema simile. In particolare, il
Regno Unito non ha voluto concedere la cosiddetta "disponibilità" (availability), ovvero lo scambio di tutte le informazioni su un soggetto a sua disposizione
e si è anche opposto a
fissare scadenze vincolanti entro le quali fornire informazioni.
Il Regno Unito, in quanto
paese terzo al di fuori dell'area Schengen,
non farà più parte del sistema di mandato d'arresto europeo,
né sarà membro delle Agenzie dell'UE Europol o Eurojust, con le quali si prevedono però delle
forme di cooperazione già previste per i paesi terzi.
Circa la
cooperazione giudiziaria, il sistema creato si basa sulla relativa
Convenzione conclusa nell'ambito del Consiglio d'Europa, ma con alcuni miglioramenti (semplificazione delle procedure e fissazione di scadenze più stringenti per fornire i riscontri richiesti). Anche per lo scambio di informazioni sui casellari giudiziari l'accordo si basa sull'apposita Convenzione del Consiglio d'Europa.
L'accordo prevede anche una cooperazione nel
contrasto al riciclaggio, con l'impegno ad andare oltre gli impegni concordati in ambito GAFI, in particolare sulla trasparenza circa la titolarità effettiva (
beneficial ownership) dei
trusts.
Il Gruppo d'azione finanziaria Internazionale (Gafi), costituito nel 1989 è un organismo intergovernativo che ha per scopo l'elaborazione e lo sviluppo di strategie di lotta al riciclaggio dei capitali di origine illecita.
L'accordo comprende anche la
cooperazione in tema di
confisca e sequestro dei beni.
Il
meccanismo di risoluzione delle controversie della parte sulla sicurezza interna è di natura eminentemente politica e
non prevede l'arbitrato, ma solo un
processo di consultazione tra le Parti (per un periodo di tre mesi).
Se la parte
ricorrente non è soddisfatta, può ricorrere alla sospensione delle disposizioni dell'accordo relativa alla cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale.
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Visti
A seguito della fine della libera circolazione tra le persone, i cittadini dell'UE e quelli del Regno Unito dovranno esibire un passaporto.
L'accordo prevede
l'esenzione dell'obbligo di visto di corto soggiorno (fino a 90 giorni in un periodo di 180 giorni).
È consentito
l'ingresso temporaneo – al di fuori di quote e delle limitazioni previste dal nuovo sistema di immigrazione a punti previsto dal Regno Unito
- senza obblighi di visto per motivi di lavoro nei casi di:
a) trasferimenti intra-societari (movimenti all'interno di un'azienda con soggiorno di durata massima di 3 anni per dirigenti e specialisti). In tal caso i lavoratori trasferiti all'interno dell'azienda possono essere accompagnati dai loro partner e persone a carico; b) per prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti (con soggiorno di durata complessiva non superiore a 12 mesi); c) per visitatori di breve durata per motivi professionali (con soggiorno di durata complessiva non superiore a 90 giorni nell'arco di 12 mesi);
La
lista delle attività ricomprese è comunque limitata e soggetta a restrizioni o condizioni che possono variare in ogni Stato membro dell'UE e
non comprende ad esempio musicisti e artisti).
Si ricorda che il
nuovo sistema di immigrazione a punti per lavoratori qualificati previsto dal Regno Unito prevede le seguenti condizioni:
disporre di un'offerta di lavoro da uno sponsor autorizzato dall'
Home Office al livello di competenza richiesto; uno
stipendio minimo pari a £ 25.600 (circa 28.300 euro al cambio attuale); conoscenza della
lingua inglese a livello intermedio B1 (secondo il quadro comune europeo di riferimento per le lingue).
Il
passaporto europeo per gli
animali non sarà più valido nel Regno Unito.
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Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
Nonostante l'accordo non preveda alcun capitolo specifico sulla mobilità delle persone, esso contiene un'importante parte relativa al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Tra le prestazioni coperte, vi sono le
pensioni di vecchiaia, mentre vi sono
limiti all'esportazione delle prestazioni, ad esempio i sussidi di disoccupazione o di invalidità.
L'
accesso all'assistenza sanitaria è previsto, con un
meccanismo simile all'attuale Tessera Europea Assicurazione Malattia.
I residenti sono trattati come i cittadini, ma il Regno Unito ha confermato di voler estendere anche ai cittadini UE non coperti dall'Accordo di recesso la sovrattassa prevista per gli stranieri residenti nel Paese da meno di cinque anni al fine di accedere alle prestazioni del servizio sanitario nazionale britannico (NHS). Per quanto riguarda i lavoratori, vi è la facoltà per i datori di lavoro di coprire i costi della sovrattassa a loro volta, permettendo che essi non siano quindi a carico del lavoratore.
Norme specifiche sono state previste per i
lavoratori frontalieri. Per quanto riguarda le pensioni, è consentito totalizzare i contributi anche se maturati in diversi Stati Membri.
Gli
Stati Membri sono chiamati a notificare se intendono scegliere, per i
lavoratori distaccati
britannici, il regime contributivo previsto dal
Reg. 883/2004 (ossia la normativa dello Stato inviante). Altrimenti si passa alla nuova regola generale dell'applicazione della legislazione dello Stato in cui si presta effettivamente servizio. È
prevista la reciprocità, quindi l'opzione esercitata da uno Stato Membro ha come conseguenze che il Regno Unito riconosce a sua volta che si applichi la legge nazionale dello Stato inviante per i lavoratori distaccati del Paese che ha esercitato l'opzione di applicare la normativa attuale.
L'accordo contiene un
Protocollo sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale con una durata di quindici anni, estendibili dalle parti.
Il
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale è u
na delle tre aree dove gli Stati Membri possono negoziare e concludere accordi bilaterali con il Regno Unito che integrino il Protocollo, purché non siano in contraddizione con esso.
L'accordo prevede delle
regole ad hoc per la
risoluzione delle controversie nell'ambito del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: il
meccanismo di soluzione delle controversie si applica solo in caso di violazioni "sistemiche" (ad esempio, il mancato recepimento di un atto giuridico)
e non in caso di violazioni individuali. In tal caso,
spetta agli interessati eventualmente far valere i propri diritti presso i tribunali locali.
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Cooperazione tematica
L'accordo prevede un capitolo relativo alla collaborazione sulla sicurezza sanitaria, permettendo la
partecipazione, sia pure come Stato terzo, del Regno Unito ai meccanismi europei di early warning and response e al Comitato di sicurezza sanitaria quando le circostanze la rendano necessaria. Si tratta quindi di una
partecipazione temporanea e solo in
presenza di una minaccia comune.
L'accordo contiene anche un breve capitolo sulla
cooperazione in tema di cibersicurezza, nel quale si prevede un dialogo tra le parti sul tema e la cooperazione tra UE e Regno Unito in ambito ENISA (agenzia dell'UE per la cibersicurezza) e CERT-UE (
Computer Emergency Response Team).
Le parti hanno poi concordato un
accordo sulla sicurezza delle informazioni classificate. Si tratta di un accordo separato, "supplementare" rispetto all'accordo principale di commercio e cooperazione.
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Cooperazione parlamentare
L'accordo prevede (art. INST.5) che il
Parlamento europeo e il Parlamento del Regno Unito possano istituire
un'Assemblea parlamentare di partenariato composta di membri del Parlamento europeo e membri del parlamento del Regno Unito, come
sede di scambio di pareri sul partenariato, che:
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Governance dell'Accordo
La
governance dell'accordo è affidata ad un
Consiglio di partenariato incaricato di
sovrintendere al conseguimento degli obiettivi dell'accordo stesso e degli eventuali accordi integrativi. Il Consiglio di partenariato sarà la sede in cui le parti discuteranno di tutte le questioni che potrebbero insorgere e avrà il
potere di adottare decisioni vincolanti.
L'accordo
non prevede, dunque,
alcun ruolo della Corte di giustizia dell'UE - come inizialmente richiesto dall'UE - nell'interpretazione del diritto dell'UE in caso di controversie, ad
eccezione di controversie legate alla partecipazione del Regno Unito a programmi dell'UE.
Il
Consiglio di partenariato:
In caso di
controversie è previsto che l'UE e il Regno Unito avviino
consultazioni per risolvere la questione in buona fede. Se la controversia persiste, la parte ricorrente può richiedere la costituzione di un
collegio arbitrale indipendente composto da
tre giudici scelti congiuntamente dalle parti sulla base di un elenco prestabilito. Il
collegio arbitrale si dovrà riunire e deliberare entro un tempo prestabilito, adottando una
decisione vincolante per le Parti.
Se una Parte
non ottemperi alla decisione del collegio arbitrale l'altra
Parte potrà sospendere le sue
obbligazioni derivanti dall'accordo in un
modo "proporzionato ed appropriato" in tutte le aree economiche, ad esempio mediante l'imposizione di tariffe sulle merci se l'altra Parte persiste nel violare i propri obblighi in materia di sicurezza sociale, trasporto o pesca.
Si tratta di meccanismi di "
sospensione incrociata" che sono essenziali per garantire il rispetto degli impegni assunti. Si prevede tuttavia una
gradualità di azione:
prima si interviene nelle aree oggetto di violazione e poi su altre, nel caso in cui permanga la violazione. La "sospensione incrociata" deve comunque
rispettare il requisito della proporzionalità nella reazione. Il Regno Unito ha ottenuto di rafforzare l'onere della prova in capo alla parte che intende sospendere l'applicazione di una parte dell'accordo. Per passare alla
sospensione di aree non strettamente comprese nella parte commerciale, si prevede un
meccanismo a "cascata" di sospensione titolo per titolo. Tale meccanismo di sospensione è a sua volta soggetta ad arbitrato.
Uno dei punti di contenzioso tra l'UE e il Regno Unito ha riguardato la
possibilità di sospendere parti del nuovo Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione in caso di violazioni dell'Accordo di recesso, secondo le condizioni previste dal nuovo accordo
.
La questione è stata risolta tramite un
riferimento che non cita esplicitamente l'Accordo di recesso: l'articolo INST.24, paragrafo 4, (misure correttive temporanee) dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione
prevede la possibilità di procedere alla sospensione degli obblighi previsti dall'accordo
se una parte persiste a non rispettare un
lodo di un collegio arbitrale costituito a norma
di un precedente accordo concluso dalle parti.
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La riserva di adeguamento alla Brexit
La
Commissione europea ha presentato, nel contesto della predisposizione del bilancio settennale dell'Unione (Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, QFP), la
proposta di regolamento che stabilisce una riserva di adeguamento alla Brexit (
COM(2020) 854), che prevede un ristoro finanziario per eventuali
conseguenze negative che potranno derivare dall'Accordo
per imprese, comunità locali o amministrazioni pubbliche dell'Unione.
La proposta è all'esame del Parlamento europeo, che la dovrebbe approvare nell'ambito della sessione 7- 11 febbraio 2020.
Si tratta di uno
strumento di emergenza, posto al di fuori dei massimali del QFP, dell'ammontare di
5,371-miliardi di euro in prezzi correnti (articolo 4). Ne potranno beneficiare tutti gli Stati membri per le regioni ed i settori economici maggiormente colpiti dalla Brexit, mitigando così l'impatto del recesso del Regno Unito sulla coesione economica, sociale e territoriale dell'UE (articolo 3).
Tra le
misure finanziabili, l'articolo 5 elenca:
Nell'anno 2021, a titolo di
pre-finanziamento (articolo 4), saranno disponibili 4,245 miliardi; i restanti 1,126 miliardi saranno invece disponibili nel 2024 previa valutazione della Commissione europea (articolo 11). Nel
2021 all'Italia dovrebbero spettare
87,2 milioni di euro.
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Valutazione del Parlamento britannico
Il 21 gennaio 2021 la
Commissione sulla futura relazione con l'Unione europea della House of Commons ha pubblicato il proprio
rapporto finale, dal titolo "La necessità di un esame parlamentare nel 2021 ed oltre". Nel testo si mette in rilievo l'importanza che il Parlamento possa anche in futuro proseguire nello scrutinio della relazione con l'UE ed in particolare che:
La pubblicazione del rapporto è stato l'ultimo atto della Commissione sulla futura relazione con l'Unione europea,
non più operativa dal 16 gennaio 2021.
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Interscambio commerciale
Secondo gli ultimi dati disponibili, nel
2019
l'interscambio commerciale tra Regno Unito e Italia è stato pari a circa 35,6 miliardi di euro, di cui circa 25,2 miliardi di euro per esportazioni dell'Italia nel Regno Unito e 10,4 miliardi di euro per importazioni dal Regno Unito, con una
bilancia commerciale positiva per 14,26 miliardi di euro
(
fonte osservatorio economico MAECI, dicembre 2020).
Si riporta di seguito una tabella a cura della DG Trade della Commissione europea relativa allo scambio commerciale dell'UE, per il 2018 e il 2019, per valori totali, quote di mercato e saldo commerciale, a 28 stati Membri (con il Regno Unito) e a 27 Stati membri (senza il Regno Unito), nonché allo scambio commerciale del Regno Unito con l'UE e i principali Paesi terzi.
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