Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: RUE - Ufficio SG - Ufficio Rapporti con l'Unione europea
Titolo: L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito
Serie: Documentazione per le Commissioni - Attività dell'Unione europea   Numero: 44
Data: 22/01/2021
Organi della Camera: III Affari esteri, XIV Unione Europea


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L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito

22 gennaio 2021
Edizione aggiornata


Indice

Introduzione|Principali elementi dell'Accordo|La riserva di adeguamento alla Brexit|Valutazione del Parlamento britannico|Interscambio commerciale|


Introduzione

Il 1° gennaio 2021 è entrato provvisoriamente in vigore l' accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito, in attesa della pronuncia da parte del Parlamento europeo e della successiva adozione formale da parte del Consiglio dell'UE, per l'entrata in vigore definitiva.
L'accordo prevede che l'applicazione provvisoria non possa andare oltre il 28 febbraio 2021. Il Parlamento europeo ha avviato l'esame dell'accordo l'11 gennaio 2021.
L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra UE e Regno Unito è stato concluso sulla base dell' articolo 217 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che prevede l'approvazione all' unanimità degli Stati membri dell'UE in sede di Consiglio e l'approvazione del Parlamento europeo.
L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra UE e Regno Unito – come anche l'accordo di recesso - è stato considerato come un accordo riferito a materie di competenza esclusiva dell'UE e quindi non essendo un accordo misto non richiede la ratifica di ciascun Stato membro dell'UE, secondo le rispettive norme costituzionali, che avrebbe implicato la necessità di una ratifica da parte dei Parlamenti nazionali.
I negoziati sull'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra UE e Regno Unito, conclusisi il 24 dicembre 2020, erano stati avviati il 2 marzo 2020, a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo di recesso del Regno Unito il 1° febbraio 2020. La negoziazione non è stata agevole e si è svolta in condizioni rese ancora più complesse in virtù della crisi pandemica. La finalizzazione, che nell'ultima fase ha avuto luogo tramite incontri ai massimi livelli, è intervenuta all'ultimo momento utile per evitare la prospettiva del no deal, come specificato oltre.
Il 29 dicembre 2020 il Consiglio dell'UE ha approvato la decisione relativa alla firma dell'accordo. Il 30 dicembre 2020 l'accordo è stato ratificato dal Parlamento del Regno Unito (con 521 voti a favore e 73 contrari presso la House of Commons e l'approvazione da parte della House of Lords) e firmato lo stesso giorno, a nome dell'UE, dal Presidente del Consiglio europeo Charles Michel e dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, e a nome del Regno Unito dal Primo ministro, Boris Johnson. L'accordo è stato, infine pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'UE il 31 dicembre 2020.
Si rileva che si tratta del primo caso in cui l'applicazione provvisoria – istituto utilizzato per gli accordi cosiddetti "misti" relativi a materie non interamente di competenza esclusiva dell'UE, che richiedono la ratifica, oltre che di Parlamento europeo e Consiglio, anche da parte di ciascuno Stato membro dell'UE - di un accordo commerciale dell'Ue con un paese terzo interviene prima della pronuncia del Parlamento europeo. Tale fattispecie si è resa necessaria per evitare il vuoto normativo (cosiddetta ipotesi di no deal) che si sarebbe creato a partire dal 1° gennaio 2021 - data di cessazione del periodo transitorio nel corso del quale il Regno Unito, pur essendo un paese terzo, ha continuato a partecipare in via straordinaria all'Unione doganale ed al mercato interno dell'UE – in assenza di un accordo vigente. La Conferenza dei Presidenti dei gruppi politici del Parlamento europeo il 28 dicembre 2020 ha avallato la decisione sull'applicazione provvisoria, indicando però che non costituisce precedente per la futura approvazione di accordi da parte del PE. L' applicazione provvisoria è comunque, nel contesto della conclusione tardiva dell'accordo, funzionale alla possibilità, per il Parlamento europeo, di esercitare le proprie funzioni di controllo quali regolate dai Trattati.
Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2021:
  • è terminato il periodo transitorio, previsto dall'Accordo di recesso del Regno Unito dalla UE, iniziato il 1° febbraio 2020 e che, a partire da tale data, il Regno Unito non fa più parte dell'Unione doganale dell'UE e del mercato unico; cessa pertanto la libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali tra il Regno Unito e l'Unione europea;
  • il quadro delle relazioni tra UE e Regno Unito è regolato dal nuovo Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e dall'Accordo di recesso che ha disciplinato anche per il futuro alcune situazioni giuridiche connesse alla precedente partecipazione del Regno Unito all'UE: la liquidazione finanziaria degli obblighi esistenti da parte del Regno Unito, i diritti dei cittadini del Regno Unito residenti nell'UE e dei cittadini dell'UE residenti nel Regno Unito e la regolamentazione dei confini tra Irlanda ed Irlanda del Nord.
Il testo finale dell'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione non è del tutto conforme al mandato negoziale che il Consiglio dell'Unione aveva indirizzato alla Commissione europea nel febbraio 2020. I principali elementi di differenza sono in estrema sintesi i seguenti:
  • la mancanza di allineamento automatico dinamico del Regno Unito alla normativa europea, in particolare sugli aiuti di Stato;
  • la mancata previsione di un ruolo per la Corte di giustizia dell'Unione;
  • gli esiti dell'accordo in materia di pesca, settore che negli auspici dell'UE avrebbe dovuto essere interamente liberalizzato.  
Analogamente divergenti rispetto alle aspettative europee sono, tra l'altro, l'assenza di un accordo su politica estera e difesa, la scarsa ambizione in tema di mobilità delle persone e la mancata partecipazione del Regno Unito al programma Erasmus +.  

Principali elementi dell'Accordo


Struttura dell'Accordo

L'intesa raggiunta tra UE e Regno Unito si compone dei seguenti testi giuridici:

Portata dell'Accordo

L'accordo riguarda non solo gli scambi di merci e servizi, ma anche un'ampia gamma di altri settori di interesse dell'Unione, quali gli investimenti, la concorrenza, gli aiuti di Stato, la trasparenza fiscale, i trasporti aerei e stradali, l'energia e la sostenibilità, la pesca, la protezione dei dati e il coordinamento in materia di sicurezza sociale.
Si osserva che, in virtù della situazione diversa ed eccezionale in cui si trova il Regno Unito in relazione all'Unione europea rispetto ad altri paesi terzi con i quali l'Unione ha negoziato e concluso accordi, l'accordo commerciale e di partenariato tra l'UE e il Regno Unito è il primo accordo commerciale dell'UE che prevede zero tariffe e zero quote con un paese terzo.
L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione non prevede barriere tariffarie o quote su tutte le merci conformi alle opportune regole in materia di origine. L'uscita definitiva del Regno Unito dall'Unione doganale dell'UE e dal mercato interno implica però barriere non tariffarie, sotto forma di certificazioni doganali e di origine e controlli fitosanitari per l'immissione di beni e prodotti agricoli o animali dal Regno Unito nell'UE.
Il Regno Unito ha deciso in via unilaterale ed autonoma (al di fuori della cornice dell'accordo) di sospendere per 6 mesi l'introduzione di controlli alle frontiere sulle merci in arrivo dall'UE.
Le disposizioni dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione non disciplinano gli scambi di merci tra l'UE e l'Irlanda del Nord, ai quali si applica il protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord, allegato all'Accordo di recesso.
Presupposto del partenariato è l'impegno a favore dei principi democratici, dello Stato di diritto e dei diritti umani, nonché della lotta ai cambiamenti climatici e contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa. La violazione di uno qualsiasi di questi elementi essenziali consente alle parti di denunciare o sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione dell'accordo sugli scambi e la cooperazione o di eventuali accordi integrativi.
In particolare, l'articolo Inst.35 dell'accordo prevede che ogni atto o omissione che possa vanificare nella sostanza l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici si considera sempre un inadempimento grave e sostanziale che può determinare la denuncia o la sospensione, in tutto o in parte, del funzionamento dell'accordo o di un eventuale accordo integrativo. Si rileva che è la prima volta che una clausola di rispetto dell'Accordo di Parigi di tale tenore è prevista in un accordo commerciale dell'UE con un Paese terzo.
Tra i settori e le materie che non sono stati disciplinati dall'intesa, ma sono rinviati a futuri accordi si segnala in particolare:
  • l'eventuale cooperazione nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune e in materia di difesa, per il rifiuto del Regno Unito di avviare un negoziato su tali temi;
  • la regolamentazione di un eventuale accesso reciproco ai servizi e in particolare dei servizi finanziari;
  • il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali.
Si segnala che il Regno Unito, al momento, ha riprodotto tali e quali nel proprio ordinamento molti degli accordi commerciali che l'UE ha con paesi terzi, attraverso accordi bilaterali "di continuità" con 60 paesi, mediante un semplice " roll over", alle stesse condizioni, degli accordi europei. Solo con il Giappone è stato firmato un accordo che, secondo il Governo britannico, andrebbe oltre le disposizioni degli accordi esistenti con l'UE.
L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione non esclude la possibilità per gli Stati membri di stipulare disposizioni o accordi bilaterali con il Regno Unito concernenti questioni specifiche contemplate dall'accordo sugli scambi e la cooperazione in 3 settori:
  • trasporto aereo;
  • cooperazione amministrativa nel settore delle dogane e dell'IVA;
  • sicurezza sociale.
Tali accordi bilaterali dovranno comunque rispettare le seguenti condizioni: compatibilità con il funzionamento dell'accordo sugli scambi e la cooperazione o del mercato interno senza comprometterne il funzionamento; compatibilità con il diritto dell'Unione e gli interessi dell'Unione; rispetto del principio di non discriminazione in base alla nazionalità sancito dal Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE).
In settori non contemplati dall'accordo sugli scambi e la cooperazione tra UE e Regno Unito, gli Stati membri mantengono la piena competenza a negoziare e concludere accordi bilaterali con il Regno Unito, ma sono tenuti ad informare la Commissione riguardo alle proprie intenzioni e ai progressi dei negoziati.

Condizioni di parità (Level playing field)

Entrambe le parti si sono impegnate a garantire il cosiddetto level playing field, ossia la salvaguardia di livelli elevati di protezione in settori quali la tutela dell'ambiente, la lotta contro i cambiamenti climatici e la fissazione del prezzo del carbonio, i diritti sociali e del lavoro, la trasparenza fiscale e gli aiuti di Stato, con un'efficace applicazione delle regole a livello nazionale, un meccanismo vincolante di risoluzione delle controversie e la possibilità, aperta a entrambe le parti, di adottare misure correttive.
L'accordo raggiunto in tale ambito prevede, infatti un punto di equilibrio che consente al Regno Unito di modificare in futuro le proprie disposizioni in materia di level playing field e all'UE di adire, in tal caso, un organo indipendente di arbitrato e risoluzione delle controversie e in mancanza di accordo di assumere eventuali misure di ritorsione commerciale (l'introduzione di dazi e quote) .
Si tratta, dunque, di un meccanismo "simmetrico" di disincentivazione della divergenza, attivabile da una delle parti in caso di modifiche alle normative sul mercato decise dall'altra parte.
Si ricorda che l'UE, al fine di evitare la possibilità di meccanismi di dumping o concorrenza sleale, aveva chiesto l' impegno da parte del Regno Unito a rispettare - sia sotto il profilo della non regressione, sia di un eventuale futuro adeguamento automatico di natura evolutiva - il regime europeo in materia di aiuti di Stato e gli standard sociali, fiscali, ambientali e climatici definiti nel contesto normativo dell'Unione europea. Il Regno Unito ha da ultimo accettato l'impegno alla non regressione rispetto al quadro normativo europeo esistente, mentre ha rifiutato la richiesta di un adeguamento automatico alle future eventuali evoluzioni normative della disciplina europea in materia di mercato unico, secondo il modello seguito da Norvegia, Islanda e Liechtenstein nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE).
Su richiesta del Regno Unito, l'accordo prevede una clausola di riesame che può essere attivata dopo quattro anni ai fini del giusto equilibrio nel tempo degli impegni assunti con l'accordo.
Una parte può scegliere di preservare la situazione di fatto alla base dello squilibrio, modificare le clausole dell'accordo o addirittura denunciarlo, nel caso in cui le parti non addivenissero ad un'intesa.
Non è comunque possibile sospendere la parte relativa al level playing field, preservando il resto del partenariato economico.
Le misure di "riequilibrio" o di "riesame":
  • devono rispettare il principio di proporzionalità;
  • possono essere attivate in caso di divergenze "significative" (ad esempio a seguito di modifiche nella regolamentazione e se i sussidi, pur legittimi, avessero effetti distorsivi), che incidono in modo rilevante sugli scambi o sugli investimenti tra le parti;
  • si applicano solo alla parte "economica" dell'accordo. Le parti relative ai cittadini (quali la sicurezza sociale) e alla sicurezza interna non sono interessate da tali meccanismi.
Dal punto di vista procedurale, le parti avviano consultazioni e, in caso di perdurante disaccordo, si prevede il ricorso a un collegio arbitrale, che emette il lodo definitivo entro 30 giorni dalla data della sua costituzione.
Aiuti di Stato
In materia di aiuti di Stato sono stati definiti principi generali vincolanti e principi specifici di natura settoriale (nell'aviazione, nell'energia e nella finanza).
È stato previsto anche un obbligo di trasparenza, con specifici requisiti imposti alle autorità che concedono i sussidi, che sono tenute ad indicare il valore e la motivazione del sussidio. Ciò permetterebbe alle imprese concorrenti che si sentissero danneggiate di presentare i propri ricorsi disponendo delle informazioni necessarie.
Il Regno Unito si è impegnato ad istituire un'autorità indipendente cui sarebbe conferito un ruolo adeguato nel regime di controllo delle sovvenzioni.
Le imprese dell'UE potranno impugnare gli aiuti di Stato concessi alle imprese del Regno Unito dinanzi ai tribunali nazionali britannici se ritengono che violino i principi comuni stabiliti nell'accordo commerciale e le imprese del Regno Unito godranno di diritti equivalenti nell'UE.
Le imprese potrebbero anche rivolgersi alla Commissione europea in caso di un problema di natura "sistemica".
Nell'ambito del rispetto della politica climatica sono previsti vari impegni al di sotto dei quali non si può regredire: l'inclusione degli obiettivi 2030 (riduzione almeno del 40% delle emissioni di gas a effetto serra, rispetto ai livelli del 1990; una quota almeno del 32% di energia rinnovabile; un miglioramento almeno del 32,5% dell'efficienza energetica), la prezzatura del carbonio e la riduzione degli agenti che inducono la riduzione dello strato di ozono. Il Regno Unito si impegna a definire un proprio sistema di prezzatura del carbonio.

Certificazione di origine, barriere non tariffarie e quote, Iva e accise

Per beneficiare del regime commerciale di tariffe e contingenti zero le imprese devono garantire che i loro prodotti siano originari dell'Unione europea o del Regno Unito.
A tal fine, l'accordo prevede il raggiungimento di una quota delle componenti di ogni prodotto che varia a seconda dei comparti. Si prevede il " cumulo bilaterale" pieno (sia dei materiali che dei processi di trasformazione): i materiali e la lavorazione provenienti da Stati dell'UE saranno comunque considerati come input britannici.
Non è pero ammesso l'accumulo diagonale, che includerebbe come input britannico parti di prodotto di paesi come Giappone e Turchia, con i quali il Regno Unito e l'UE hanno un accordo commerciale.
Sui prodotti animali possono beneficiare del cumulo bilaterale solo quelli derivanti da animali nati e allevati nelle due parti.
Per alcuni prodotti, come vino, automotive, prodotti chimici e farmaceutici gli operatori potranno autocertificare il rispetto degli standard regolatori previsti dalle parti.
L'accordo prevede la quasi totale assenza di limiti quantitativi alle esportazioni di beni tra UE e Regno Unito, con alcune eccezioni come il tonno e l'alluminio.
Circa gli aspetti sanitari e fitosanitari (SPS) delle merci, si prevede il mantenimento degli standard UE per tutte le merci in ingresso nell'UE e l'assicurazione nell'accordo che l'UE sarà trattata come entità unica per quanto riguarda gli aspetti SPS.
In materia di IVA ed accise l'accordo prevede il mantenimento delle regole sullo scambio automatico delle informazioni e la possibilità di effettuare controlli simultanei. L'accordo prevede, inoltre, due specifici protocolli per la cooperazione amministrativa per combattere le frodi di IVA e per l'assistenza doganale. Inoltre, viene previsto il mutuo riconoscimento della qualifica di operatore economico autorizzato.
L'accordo prevede anche una disposizione per la restituzione all'altra parte di oggetti di valore culturali illecitamente sottratti.

Servizi

A partire dal 1° gennaio 2021, in considerazione del fatto che il Regno Unito non beneficia più della libera circolazione delle persone e, di conseguenza, della libera prestazione dei servizi, le imprese britanniche per fornire qualunque tipo di servizi in uno Stato dell'UE dovranno avere una sede in quello Stato ed essere autorizzate secondo le normative nazionali, senza validità negli altri Stati membri.
In tema di servizi, l'accordo si limita a prevedere che i fornitori di servizi dell'UE non sono trattati meno favorevolmente rispetto agli operatori del Regno Unito e viceversa. Gli investitori del Regno Unito possono anche istituire persone giuridiche nell'Unione per offrire servizi in tutto il mercato unico e viceversa.
L'accordo non contiene disposizioni relative ai servizi finanziari. In particolare non contiene la previsione di una decisione di equivalenza da parte dell'UE. Una dichiarazione allegata all'accordo prevede l'impegno delle parti a concordare un memorandum di intesa sui servizi finanziari, volto a stabilire una cornice per la cooperazione in tale ambito, entro marzo 2021.
Gli operatori del Regno Unito hanno dunque perso il "passaporto finanziario" (che permette di operare in qualunque Stato membro del mercato unico senza avere sedi sul suo territorio), basato sul riconoscimento reciproco della "equivalenza" delle normative. Qualunque futura decisione da parte dell'UE di concedere o ritirare l'"equivalenza" per le normative finanziarie non potrà che essere unilaterale, e non soggetta quindi a nessun tipo di vincolo.
In tema di servizi finanziari, si ricorda che la Commissione europea, al fine di garantire la stabilità dei mercati finanziari nell'UE, ha adottato , il 21 settembre 2020, una decisione di equivalenza della normativa del Regno Unito con la legislazione dell'UE relativamente alle compensazione centrale dei derivati tramite controparti centrali stabilite nel Regno Unito per un periodo temporaneo fino al 30 giugno 2022 (18 mesi) e, il 25 novembre 2020, una decisione di equivalenza della normativa del Regno Unito con la legislazione dell'UE sui depositari centrali di titoli per un periodo temporaneo fino al 30 giugno 2021 (6 mesi).
Si segnala, inoltre, che l'art. 22 del decreto-legge 31 dicembre 2020 n 183 (cd. " Milleproroghe") reca disposizioni sull'operatività in Italia degli intermediari e delle imprese di assicurazione britanniche dopo lo scadere del periodo di transizione (31 dicembre 2020). L'articolo si propone, tramite l'estensione di alcune previsioni del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, di agevolare un'ordinata gestione del passaggio dal regime fondato sul principio di mutuo riconoscimento in ambito europeo a quello applicabile agli intermediari di paesi terzi. E' previsto che gli intermediari che hanno presentato, entro la data di entrata in vigore del citato decreto-legge, un'istanza per operare in Italia come impresa di paese terzo ovvero per la costituzione di un intermediario italiano a cui cedere l'attività, ma per i quali non sia ancora intervenuto il rilascio o il diniego dell'autorizzazione, possano continuare a prestare il servizio/l'attività già esercitato/a prima del termine del periodo di transizione, fino al rilascio dell'autorizzazione e comunque non oltre il 30 giugno 2021. In tale periodo, è consentito svolgere le sole attività per le quali è stata richiesta l'autorizzazione, limitandosi alla gestione dei rapporti esistenti.
Anche il settore dei servizi dell'audiovisivo rimane fuori dall'accordo. I fornitori di servizi tv e video on demand britannici non saranno più in grado di offrire servizi ai telespettatori europei a meno che non trasferiscano parte della loro attività in uno Stato membro dell'UE.
L'accordo contiene, infine, una clausola della nazione più favorita: eventuali trattamenti più favorevoli concessi da una delle due parti ad altre parti per gli investitori di queste ultime si estendono anche alla relazione tra UE e Regno Unito.

Riconoscimento delle qualifiche professionali

L'accordo non prevede il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, e rimanda anche in questo caso a futuri negoziati, limitati e settoriali. I cittadini del Regno Unito che esercitano le professioni di medico, infermiere, dentista, farmacista, veterinario, avvocato, ingegnere ed architetto - per le quali all'interno dell'UE è previsto il reciproco riconoscimento della qualifica – dovranno ottenere il riconoscimento in ogni Stato dell'UE in cui intendono operare.
L'accordo prevede che l'UE e il Regno Unito possano in futuro concordare caso per caso e per specifiche professioni accordi per il mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali.

Commercio digitale e proprietà intellettuale

L'Accordo contiene disposizioni volte ad agevolare il commercio digitale, rimuovendo gli ostacoli ingiustificati e garantendo un ambiente online aperto, sicuro e affidabile per le imprese e i consumatori, unitamente a standard elevati di protezione dei dati personali. L'accordo contiene inoltre disposizioni che garantiscono la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Appalti

Si prevede un accesso che va oltre quanto previsto dall'accordo plurilaterale sugli appalti pubblici dell'OMC (GPA) e prevede la non discriminazione tra imprese britanniche e imprese europee, se stabilite nel Regno unito e indipendentemente dalle loro dimensioni e viceversa

Pesca

L'Unione europea e il Regno Unito hanno concordato un nuovo quadro per la gestione comune delle risorse ittiche nelle acque di pertinenza.
La quota di pesca da parte delle flotte degli Stati membri dell'UE diminuirà progressivamente (15% il primo anno e 2,5% ogni successivo), fino ad un obiettivo finale di riduzione del 25% rispetto alle quote attuali, in un periodo transitorio di 5 anni e mezzo (fino al 30 giugno 2026).
Le flotte dei paesi dell'UE nel periodo transitorio potranno continuare, come avviene attualmente, a pescare nell'area ricompresa tra 6 e 12 miglia nautiche dalla costa del Regno Unito.
Terminato il periodo transitorio (fino al 30 giugno 2026), la discussione sulla ripartizione delle quote e dell'accesso alle acque sarà annuale sulla base di una intesa tra le parti.
In mancanza di una intesa, il Regno Unito avrà il diritto di revocare completamente l'accesso delle imbarcazioni dell'UE alle sue acque, ma l'UE potrebbe imporre tariffe sulle esportazioni di pesce dal Regno Unito nell'UE. Tariffe potrebbero essere imposte dall'UE anche ad altre merci del Regno Unito, ma dovrebbero essere proporzionate all'impatto economico e sociale della revoca totale dell'accesso alla pesca nelle acque del Regno Unito. L'accordo prevede comunque un sistema di arbitrato per cercare di risolvere le controversie sulla pesca.
Si ricorda che il Regno Unito aveva inizialmente richiesto una riduzione del pescato da parte delle flotte europee del 80% nelle proprie acque territoriali e il diritto esclusivo per i pescherecci britannici nell'area tra le 6 e le 12 miglia nautiche dalla propria costa.

Energia

Poiché il Regno Unito non partecipa più al mercato unico dell'energia elettrica e alle piattaforme commerciali dell'UE, l'accordo sugli scambi e la cooperazione crea un nuovo quadro per la cooperazione bilaterale nel settore, volto ad assicurare che l'approvvigionamento energetico sia efficiente sotto il profilo dei costi, pulito e sicuro e a istituire nuovi meccanismi di cooperazione in materia di energie rinnovabili, in particolare nel Mare del Nord, e di lotta ai cambiamenti climatici.
L'accordo contiene inoltre disposizioni sostanziali in materia di parità di condizioni e di liberalizzazione, anche in termini di condizioni per le sovvenzioni nel settore dell'energia.
La parte sull'energia nucleare è stata stralciata dall'accordo unico e trasferita in un accordo separato che disciplina la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare, data la diversa base giuridica (basata sul Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica).

Trasporti

Per quanto riguarda i trasporti, l'accordo sugli scambi e la cooperazione prevede una connettività aerea e stradale continua e sostenibile, nel rispetto dell'integrità del mercato unico.
Sono previste disposizioni volte ad assicurare che la concorrenza tra gli operatori dell'Unione e del Regno Unito avvenga in condizioni di parità, in modo da non compromettere i diritti dei passeggeri e la sicurezza dei trasporti.
Per quanto riguarda i diritti di traffico aereo, l'accordo consente i servizi di terza e quarta libertà dell'aria (connettività diretta tra UE e Regno Unito) e prevede la possibilità di accordi supplementari bilaterali tra Regno Unito e singoli Stati Membri sui servizi di quinta libertà cargo da o verso destinazioni extra-UE.
Nel campo della sicurezza aerea il Regno Unito continuerà a riconoscere le certificazioni di sicurezza emesse dall'EASA (l'Agenzia europea per la sicurezza aerea) mentre l'UE e l'EASA non riconosceranno automaticamente le certificazioni rilasciate dall'Autorità britannica per l'Aviazione civile (CAA), dato che questa sta costruendo le proprie capacità autonome in tale delicato ambito.
In materia di trasporto stradale sono previsti i servizi "punto a punto" senza restrizioni quantitative. Anche il transito è permesso. Gli operatori europei potranno svolgere due servizi aggiuntivi di cabotaggio all'interno del Regno Unito, mentre gli operatori britannici potranno svolgere o due servizi in cross trade (operazioni di trasporto tra due Stati membri) o un servizio in cross trade e un servizio di cabotaggio (operazioni di trasporto tra due punti di uno stesso Stato membro). Regole specifiche (due operazioni di cabotaggio) sono previste per i servizi in partenza dall'Irlanda del Nord verso l'Irlanda.

Partecipazione ai programmi dell'UE

L'accordo prevede che il Regno Unito continui a partecipare ai programmi dell'Unione europea nel periodo 2021-2027, a condizione di un contributo finanziario del Regno Unito (in base al PIL) e del pagamento una quota di ingresso ai programmi (pari al 4% del contributo operativo annuale). I programmi a cui il Regno Unito intende partecipare sono i seguenti:
  • Orizzonte Europa nell'ambito della ricerca e sviluppo tecnologico;
  • programma di ricerca e formazione Euratom;
  • ITER per la costruzione di un reattore sperimentale termonucleare internazionale;
  • Copernicus, programma di osservazione satellitare della terra;
  • Peace plus a sostegno del processo di pace in Irlanda del Nord.
L'accordo prevede inoltre che il Regno Unito continui ad avere accesso al sistema dell'UE sulla sorveglianza satellitare, limitatamente all'accesso di fornitura di alcuni servizi (inventario e tracciamento degli oggetti nello spazio).
Il Regno Unito non parteciperà al programma Galileo, per un sistema di posizionamento e navigazione satellitare civile dell'UE, e ha deciso di non proseguire la partecipazione al programma dell'UE Erasmus+ nel settore dell'istruzione superiore.
Il Regno Unito nel corso dei negoziati aveva avanzato la richiesta di continuare a partecipare al programma Erasmus+ solo per due anni, che l'UE non ha accettato indicando che la partecipazione ai programmi dell'UE era possibile solo per l'intero periodo di programmazione finanziaria 2021-2027. Il Regno Unito successivamente  ha annunciato la predisposizione di un proprio programma di scambio nell'istruzione superiore denominato Alan Turing, in onore del matematico inglese e che dovrebbe disporre di un bilancio annuale di circa 100 milioni di sterline.
Si ricorda che, secondo fonti di stampa, nel 2019 il Regno Unito ha ospitato nelle proprie università circa 30.000 studenti dell'UE e inviato circa 15.000 studenti del Regno Unito nelle università di altri Stati dell'UE.  Secondo i dati forniti dal dipartimento per l'istruzione del Regno Unito, per il periodo 2014-2020 il Regno Unito ha contribuito al bilancio del programma Erasmus+ per circa 1,8 miliardi di euro, ricevendo fondi dallo stesso programma per circa 1 miliardo di euro.
Il Governo Irlandese ha indicato la volontà di far partecipare al programma Erasmus+ anche gli studenti dell'Irlanda del Nord, sostenendone il relativo costo (stimato in 2 milioni di euro l'anno).

Indicazione Geografiche di Origine

L'accordo non contiene disposizioni in materia di tutela di future indicazioni geografiche di origine protette, ma solo una clausola per il riesame che impegna le parti a ridiscuterne in futuro.
Il Regno Unito, nel corso del negoziato, avrebbe condizionato l'inserimento di un articolo per tutelare eventuali future indicazioni geografiche di origine al superamento delle norme - previste dall'accordo di recesso del Regno Unito dall'UE entrato in vigore lo scorso 1° febbraio 2020 - di tutela delle indicazioni geografiche di origine vigenti al 31 dicembre 2020. L'UE non avrebbe accolto tale richiesta anche perché le indicazioni geografiche tutelate dall'Accordo di recesso godono della tutela giurisdizionale della Corte di giustizia dell'UE, che non sarebbe stata garantita nel nuovo accordo.

Cooperazione nel settore giudiziario in materia penale e civile

L'accordo stabilisce un nuovo quadro in materia di cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale e civile.
In particolare l'accordo prevede:
  • l'impegno delle parti a rispettare la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e a permetterne l'efficacia diretta nei rispettivi ordinamenti;
  • la definizione di un quadro di protezione dei dati personali, sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione sul nuovo regime di protezione britannico;
    Nelle more della decisione di adeguatezza sul regime di protezione dei dati da parte del Regno Unito da parte della Commissione europea, l'accordo prevede un regime transitorio di 4 mesi, estendibile di ulteriori 6 mesi per consentire ai dati di essere trasferiti dall'UE al Regno Unito, in considerazione del fatto che al 1° gennaio 2021 la normativa britannica di tutela dei dati personali sarà identica a quella europea e che le divergenze, pur attese, non dovrebbero materializzarsi troppo rapidamente.
L'accordo prevede (art. LAW.OTHER.137 sospensione) che in caso di carenze gravi e sistemiche all'interno di una parte per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali, il principio dello Stato di diritto o per quanto riguarda la protezione dei dati personali, l'altra parte può sospendere la parte III dell'accordo, relativa alla cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale, o alcuni dei suoi titoli mediante notifica scritta.
Quindi, un eventuale recesso dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo o una revoca della decisione dell'adeguatezza della protezione dei dati comporterebbe la sospensione della parte dell'accordo sulla sicurezza interna.
L'accordo non prevede però alcun meccanismo di controllo su come il Regno Unito gestisce concretamente i dati.
In materia di PNR ( Passenger Name Record) l'accordo regola il trasferimento di tali informazioni dall'UE verso il Regno Unito, definendo anche le salvaguardie applicabili, attraverso un meccanismo graduale di introduzione del nuovo regime rispetto a quello attuale. Il Regno Unito si impegna a cancellare i dati PNR dei passeggeri in uscita dal Regno Unito verso l'UE.
Per quanto riguarda lo scambio di informazioni di carattere operativo, gestito all'interno dell'UE nell'ambito del Sistema Informazioni Schengen simile al SIS II - del quale il Regno Unito non fa più parte dal 1° gennaio 2021 - l'accordo prevede meno obblighi rispetto alla situazione attuale a causa anche della reticenza del Regno Unito ad impegnarsi in un sistema simile. In particolare, il Regno Unito non ha voluto concedere la cosiddetta "disponibilità" (availability), ovvero lo scambio di tutte le informazioni su un soggetto a sua disposizione e si è anche opposto a fissare scadenze vincolanti entro le quali fornire informazioni.
Il Regno Unito, in quanto paese terzo al di fuori dell'area Schengen, non farà più parte del sistema di mandato d'arresto europeo, né sarà membro delle Agenzie dell'UE Europol o Eurojust, con le quali si prevedono però delle forme di cooperazione già previste per i paesi terzi.
Circa la cooperazione giudiziaria, il sistema creato si basa sulla relativa Convenzione conclusa nell'ambito del Consiglio d'Europa, ma con alcuni miglioramenti (semplificazione delle procedure e fissazione di scadenze più stringenti per fornire i riscontri richiesti). Anche per lo scambio di informazioni sui casellari giudiziari l'accordo si basa sull'apposita Convenzione del Consiglio d'Europa.
L'accordo prevede anche una cooperazione nel contrasto al riciclaggio, con l'impegno ad andare oltre gli impegni concordati in ambito GAFI, in particolare sulla trasparenza circa la titolarità effettiva ( beneficial ownership) dei trusts.
Il Gruppo d'azione finanziaria Internazionale (Gafi), costituito nel 1989 è un organismo intergovernativo che ha per scopo l'elaborazione e lo sviluppo di strategie di lotta al riciclaggio dei capitali di origine illecita.
L'accordo comprende anche la cooperazione in tema di confisca e sequestro dei beni.
Il meccanismo di risoluzione delle controversie della parte sulla sicurezza interna è di natura eminentemente politica e non prevede l'arbitrato, ma solo un processo di consultazione tra le Parti (per un periodo di tre mesi).
Se la parte ricorrente non è soddisfatta, può ricorrere alla sospensione delle disposizioni dell'accordo relativa alla cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale.

Visti

A seguito della fine della libera circolazione tra le persone, i cittadini dell'UE e quelli del Regno Unito dovranno esibire un passaporto.
L'accordo prevede l'esenzione dell'obbligo di visto di corto soggiorno (fino a 90 giorni in un periodo di 180 giorni).
È consentito l'ingresso temporaneo – al di fuori di quote e delle limitazioni previste dal nuovo sistema di immigrazione a punti previsto dal Regno Unito -  senza obblighi di visto per motivi di lavoro nei casi di:

a) trasferimenti intra-societari (movimenti all'interno di un'azienda con soggiorno di durata massima di 3 anni per dirigenti e specialisti). In tal caso i lavoratori trasferiti all'interno dell'azienda possono essere accompagnati dai loro partner e persone a carico;

b) per prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti (con soggiorno di durata complessiva non superiore a 12 mesi);

c) per visitatori di breve durata per motivi professionali (con soggiorno di durata complessiva non superiore a 90 giorni nell'arco di 12 mesi);

La lista delle attività ricomprese è comunque limitata e soggetta a restrizioni o condizioni che possono variare in ogni Stato membro dell'UE e non comprende ad esempio musicisti e artisti).
Si ricorda che il nuovo sistema di immigrazione a punti per lavoratori qualificati previsto dal Regno Unito prevede le seguenti condizioni: disporre di un'offerta di lavoro da uno sponsor autorizzato dall' Home Office al livello di competenza richiesto; uno stipendio minimo pari a £ 25.600 (circa 28.300 euro al cambio attuale); conoscenza della lingua inglese a livello intermedio B1 (secondo il quadro comune europeo di riferimento per le lingue).
Il passaporto europeo per gli animali non sarà più valido nel Regno Unito.

Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

Nonostante l'accordo non preveda alcun capitolo specifico sulla mobilità delle persone, esso contiene un'importante parte relativa al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Tra le prestazioni coperte, vi sono le pensioni di vecchiaia, mentre vi sono limiti all'esportazione delle prestazioni, ad esempio i sussidi di disoccupazione o di invalidità.
L' accesso all'assistenza sanitaria è previsto, con un meccanismo simile all'attuale Tessera Europea Assicurazione Malattia.
I residenti sono trattati come i cittadini, ma il Regno Unito ha confermato di voler estendere anche ai cittadini UE non coperti dall'Accordo di recesso la sovrattassa prevista per gli stranieri residenti nel Paese da meno di cinque anni al fine di accedere alle prestazioni del servizio sanitario nazionale britannico (NHS). Per quanto riguarda i lavoratori, vi è la facoltà per i datori di lavoro di coprire i costi della sovrattassa a loro volta, permettendo che essi non siano quindi a carico del lavoratore.
Norme specifiche sono state previste per i lavoratori frontalieri. Per quanto riguarda le pensioni, è consentito totalizzare i contributi anche se maturati in diversi Stati Membri.
Gli Stati Membri sono chiamati a notificare se intendono scegliere, per i lavoratori distaccati britannici, il regime contributivo previsto dal Reg. 883/2004 (ossia la normativa dello Stato inviante). Altrimenti si passa alla nuova regola generale dell'applicazione della legislazione dello Stato in cui si presta effettivamente servizio. È prevista la reciprocità, quindi l'opzione esercitata da uno Stato Membro ha come conseguenze che il Regno Unito riconosce a sua volta che si applichi la legge nazionale dello Stato inviante per i lavoratori distaccati del Paese che ha esercitato l'opzione di applicare la normativa attuale.
L'accordo contiene un Protocollo sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale con una durata di quindici anni, estendibili dalle parti.
Il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale è u na delle tre aree dove gli Stati Membri possono negoziare e concludere accordi bilaterali con il Regno Unito che integrino il Protocollo, purché non siano in contraddizione con esso.
L'accordo prevede delle regole ad hoc per la risoluzione delle controversie nell'ambito del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: il meccanismo di soluzione delle controversie si applica solo in caso di violazioni "sistemiche" (ad esempio, il mancato recepimento di un atto giuridico) e non in caso di violazioni individuali. In tal caso, spetta agli interessati eventualmente far valere i propri diritti presso i tribunali locali.

Cooperazione tematica

L'accordo prevede un capitolo relativo alla collaborazione sulla sicurezza sanitaria, permettendo la partecipazione, sia pure come Stato terzo, del Regno Unito ai meccanismi europei di early warning and response e al Comitato di sicurezza sanitaria quando le circostanze la rendano necessaria. Si tratta quindi di una partecipazione temporanea e solo in presenza di una minaccia comune.
L'accordo contiene anche un breve capitolo sulla cooperazione in tema di cibersicurezza, nel quale si prevede un dialogo tra le parti sul tema e la cooperazione tra UE e Regno Unito in ambito ENISA (agenzia dell'UE per la cibersicurezza) e CERT-UE ( Computer Emergency Response Team).
Le parti hanno poi concordato un accordo sulla sicurezza delle informazioni classificate. Si tratta di un accordo separato, "supplementare" rispetto all'accordo principale di commercio e cooperazione.

Cooperazione parlamentare

L'accordo prevede (art. INST.5) che il Parlamento europeo e il Parlamento del Regno Unito possano istituire un'Assemblea parlamentare di partenariato composta di membri del Parlamento europeo e membri del parlamento del Regno Unito, come sede di scambio di pareri sul partenariato, che:
  • può chiedere al Consiglio di partenariato ogni informazione utile in relazione all'attuazione dell'accordo o eventuale accordo integrativo, che il consiglio di partenariato deve quindi trasmetterle;
  • è informata delle decisioni e delle raccomandazioni del consiglio di partenariato;
  • può rivolgere raccomandazioni al consiglio di partenariato.

Governance dell'Accordo

La governance dell'accordo è affidata ad un Consiglio di partenariato incaricato di sovrintendere al conseguimento degli obiettivi dell'accordo stesso e degli eventuali accordi integrativi. Il Consiglio di partenariato sarà la sede in cui le parti discuteranno di tutte le questioni che potrebbero insorgere e avrà il potere di adottare decisioni vincolanti.
L'accordo non prevede, dunque, alcun ruolo della Corte di giustizia dell'UE - come inizialmente richiesto dall'UE - nell'interpretazione del diritto dell'UE in caso di controversie, ad eccezione di controversie legate alla partecipazione del Regno Unito a programmi dell'UE.
Il Consiglio di partenariato:
  • è copresieduto da un membro della Commissione europea e da un rappresentante del Regno Unito a livello ministeriale. Si riunisce almeno una volta l'anno, ma può incontrarsi più spesso su richiesta dell'UE o del Regno Unito. Qualsiasi decisione viene presa di comune accordo tra l'UE e il Regno Unito;
  • può adottare decisioni su qualunque materia prevista dall'accordo sugli scambi e la cooperazione o da eventuale accordo integrativo. Tramite il Consiglio di partenariato o i comitati specializzati, l'Unione e il Regno Unito possono decidere, di modificare determinati aspetti non essenziali dell'accordo sugli scambi e la cooperazione o di qualsiasi accordo integrativo soltanto nei casi ivi previsti specificamente;
  • è assistito da 1 comitato di partenariato commerciale, 10 comitati commerciali specializzati per settore (beni; cooperazione doganale e regole di origine; misure sanitarie e fitosanitarie; ostacoli tecnici agli scambi; servizi, investimenti e commercio digitale; proprietà intellettuale; appalti pubblici; cooperazione regolamentare; parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale; iva e recupero crediti da dazi e imposte) e 8 comitati specializzati tematici (energia; trasporto aereo; sicurezza aerea; trasporto su  strada; coordinamento della sicurezza sociale; pesca; cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie; partecipazione ai programmi dell'UE).
In caso di controversie è previsto che l'UE e il Regno Unito avviino consultazioni per risolvere la questione in buona fede. Se la controversia persiste, la parte ricorrente può richiedere la costituzione di un collegio arbitrale indipendente composto da tre giudici scelti congiuntamente dalle parti sulla base di un elenco prestabilito. Il collegio arbitrale si dovrà riunire e deliberare entro un tempo prestabilito, adottando una decisione vincolante per le Parti.
Se una Parte non ottemperi alla decisione del collegio arbitrale l'altra Parte potrà sospendere le sue obbligazioni derivanti dall'accordo in un modo "proporzionato ed appropriato" in tutte le aree economiche, ad esempio mediante l'imposizione di tariffe sulle merci se l'altra Parte persiste nel violare i propri obblighi in materia di sicurezza sociale, trasporto o pesca.
Si tratta di meccanismi di " sospensione incrociata" che sono essenziali per garantire il rispetto degli impegni assunti. Si prevede tuttavia una  gradualità di azioneprima si interviene nelle aree oggetto di violazione e poi su altre, nel caso in cui permanga la violazione. La "sospensione incrociata" deve comunque  rispettare il requisito della proporzionalità nella reazione. Il Regno Unito ha ottenuto di rafforzare l'onere della prova in capo alla parte che intende sospendere l'applicazione di una parte dell'accordo. Per passare alla  sospensione di aree non strettamente comprese nella parte commerciale, si prevede un  meccanismo a "cascata" di sospensione titolo per titolo. Tale meccanismo di sospensione è a sua volta soggetta ad arbitrato.
Uno dei punti di contenzioso tra l'UE e il Regno Unito ha riguardato la possibilità di sospendere parti del nuovo Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione in caso di violazioni dell'Accordo di recesso, secondo le condizioni previste dal nuovo accordo .
La questione è stata risolta tramite un riferimento che non cita esplicitamente l'Accordo di recesso: l'articolo INST.24, paragrafo 4, (misure correttive temporanee) dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede la possibilità di procedere alla sospensione degli obblighi previsti dall'accordo se una parte persiste a non rispettare un lodo di un collegio arbitrale costituito a norma di un precedente accordo concluso dalle parti.

La riserva di adeguamento alla Brexit

La Commissione europea ha presentato, nel contesto della predisposizione del bilancio settennale dell'Unione (Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, QFP), la proposta di regolamento che stabilisce una riserva di adeguamento alla Brexit ( COM(2020) 854), che prevede un ristoro finanziario per eventuali conseguenze negative che potranno derivare dall'Accordo per imprese, comunità locali o amministrazioni pubbliche dell'Unione.
La proposta è all'esame del Parlamento europeo, che la dovrebbe approvare nell'ambito della sessione 7- 11 febbraio 2020.
Si tratta di uno strumento di emergenza, posto al di fuori dei massimali del QFP, dell'ammontare di 5,371-miliardi di euro in prezzi correnti (articolo 4). Ne potranno beneficiare tutti gli Stati membri per le regioni ed i settori economici maggiormente colpiti dalla Brexit, mitigando così l'impatto del recesso del Regno Unito sulla coesione economica, sociale e territoriale dell'UE (articolo 3).
Tra le misure finanziabili, l'articolo 5 elenca:
  • l'assistenza a aziende e comunità locali;
  • misure per sostenere l'occupazione;
  • misure per facilitare regimi di certificazione o autorizzazione di prodotti.
Nell'anno 2021, a titolo di pre-finanziamento (articolo 4), saranno disponibili 4,245 miliardi; i restanti 1,126 miliardi saranno invece disponibili nel 2024 previa valutazione della Commissione europea (articolo 11). Nel 2021 all'Italia dovrebbero spettare 87,2 milioni di euro.

Valutazione del Parlamento britannico

Il 21 gennaio 2021 la Commissione sulla futura relazione con l'Unione europea della House of Commons ha pubblicato il proprio rapporto finale, dal titolo "La necessità di un esame parlamentare nel 2021 ed oltre". Nel testo si mette in rilievo l'importanza che il Parlamento possa anche in futuro proseguire nello scrutinio della relazione con l'UE ed in particolare che:
  1. sia assicurata l'informazione al Parlamento sull'operato dei nuovi organi posti in essere dall'Accordo di recesso e dall'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
  2. il Governo britannico elabori quanto prima nuove proposte per il coinvolgimento delle Camere;
  3. un Comitato di collegamento (liaison Committee) formato dai Presidenti di specifiche Commissioni parlamentari abbia accesso alla documentazione relativa a riunioni importanti UE-Regno Unito e possa suggerire al Governo temi da affrontare nelle riunioni medesime;
  4. sia stabilito senza ritardi il nuovo quadro delle relazioni interparlamentari, sottolineando l'importanza di rapporti stretti con i Parlamenti europei;
  5. prosegua senza ritardi la collaborazione tra amministrazioni nazionali per l'attuazione dell'Accordo.
La pubblicazione del rapporto è stato l'ultimo atto della Commissione sulla futura relazione con l'Unione europea, non più operativa dal 16 gennaio 2021.

Interscambio commerciale

Secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2019 l'interscambio commerciale tra Regno Unito e Italia è stato pari a circa 35,6 miliardi di euro, di cui circa 25,2 miliardi di euro per esportazioni dell'Italia nel Regno Unito e 10,4 miliardi di euro per importazioni dal Regno Unito, con una bilancia commerciale positiva per 14,26 miliardi di euro ( fonte osservatorio economico MAECI, dicembre 2020).
Si riporta di seguito una tabella a cura della DG Trade della Commissione europea relativa allo scambio commerciale dell'UE, per il 2018 e il 2019, per valori totali, quote di mercato e saldo commerciale, a 28 stati Membri (con il Regno Unito) e a 27 Stati membri (senza il Regno Unito), nonché allo scambio commerciale del Regno Unito con l'UE e i principali Paesi terzi.