Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||
Titolo: | Diritto del figlio adottato non riconosciuto alle informazioni sulle proprie origini biologiche - A.C. 784 Elementi per esame in assemblea | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 102 Progressivo: 1 | ||
Data: | 12/06/2015 |
Diritto del figlio adottato non riconosciuto alle informazioni sulle proprie origini biologiche
12 giugno 2015
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Indice |
Contenuto|Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva| |
Il testo unificato all'esame dell'Assemblea, composto da tre articoli, amplia la possibilità per il figlio adottato o comunque non riconosciuto alla nascita, di conoscere le proprie origini biologiche.
ContenutoI legittimati alla richiesta di accesso L'articolo 1 introduce una prima modifica al comma 5 dell'art. 28 della legge 184/1983. Tale modifica estende, oltre che all'adottato, anche al figlio non riconosciuto alla nascita la possibilità, compiuti i 25 anni, di chiedere al tribunale dei minorenni (del luogo di residenza del figlio) di accedere alle informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici, ove la madre abbia revocato la sua volontà di anonimato dichiarata alla nascita del figlio (la revoca è contemplata dal nuovo comma 7, v. ultra).
Due nuovi periodi introdotti nello stesso comma 5 prevedono che:
Le eccezioni al divieto di accessoAttraverso la riformulazione del citato comma 7 dell'art. 28, è disciplinata la possibilità di accesso alle proprie informazioni biologiche nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata. Si consente, infatti, tale accesso:
Il nostro ordinamento appresta una forma di tutela del diritto alla riservatezza anche dopo la morte. Ciò avviene nei limiti previsti dall'articolo 9 del cd. Codice della privacy, che individua puntualmente gli interessi che giustificano il mantenimento della protezione: la tutela dell'interessato e ragioni familiari meritevoli di protezione (D.Lgs. n. 196/2003, art. 9, comma 3).
L'obbligo di interpello della madreLa disposizione del comma 7 è integrata dal contenuto del nuovo comma 7-bis dell'art. 28, che disciplina il procedimento di interpello per l'accesso alle informazioni sulle proprie origini. Tale previsione pare diretta a sanare l'incostituzionalità parziale del comma 7 dell'art. 28 della legge 184/1983, sancita dalla sentenza n. 178/2013 della Corte costituzionale. Il procedimento è avviato su istanza dei legittimati ad accedere alle informazioni, in mancanza di revoca dell'anonimato da parte della madre: - l'adottato che abbia raggiunto i 25 anni di età ovvero la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psicofisica; - il figlio non riconosciuto alla nascita; - i genitori adottivi, legittimati solo per per gravi e comprovati motivi nonchè i responsabii delle strutture ospedaliere e sanitarie, in caso di grave pericolo per la salute del minore. L'istanza di interpello nei confronti della madre può essere presentata, una sola volta, al tribunale per i minorenni del luogo di residenza del figlio. Il tribunale dei minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, avvalendosi preferibilmente del personale dei servizi sociali deve allora contattare la madre per verificare se intenda mantenere l'anonimato. Al fine di garantire che il procedimento si svolga con modalità che assicurino la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della madre, il tribunale per i minorenni tiene conto, in particolare, dell'età e dello stato di salute psicofisica della madre, delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali. Ove la madre confermi di voler mantenere l'anonimato, il tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili. L'La modifica al codice della privacyarticolo 2 modifica il codice della privacy (art. 93 del d. lgs.196/2003) con riguardo al certificato di assistenza al parto. In particolare, è modificata la disposizione in base a cui il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, solo decorsi 100 anni dalla formazione del documento. E' introdotta una clausola di salvaguardia delle disposizioni contenute nei commi 7 e 7-bis dell'articolo 28 della legge 184/1983 (modificati dall'articolo 1 del testo unificato). In tal modo, il vincolo dei 100 anni viene meno in caso di revoca dell'anonimato, di decesso della madre o di autorizzazione del tribunale all'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario. L'Informazioni alla madrearticolo 3 modifica il regolamento sullo stato civile (DPR n. 396/2000), laddove (art. 30) disciplina attualmente la dichiarazione di nascita, nel rispetto della eventuale volontà della madre di non essere nominata. Viene inserito un nuovo comma - in coordinamento con le nuove disposizioni introdotte nella legge 183 - sulle informazioni da rendere alla madre e i dati che debbono essere raccolti dal personale sanitario. In particolare, la madre dovrà essere informata, anche in forma scritta:
Il personale sanitario deve raccogliere i dati anamnestici non identificanti della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, e trasmetterli senza ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, unitamente all'attestazione dell'informativa.
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Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referenteLa Commissione Giustizia ha deliberato, il 6 maggio 2014, una indagine conoscitiva sul provvedimento. In tale ambito, sono stati auditi:
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I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultivaLa Commissione Affari Costituzionali ha espresso, nella seduta del 13 maggio 2014, un parere favorevole con tre osservazioni. La prima riguarda l'opportunità di consentire al figlio l'accesso alle proprie origini biologiche in caso di morte della madre; ciò in relazione al diritto alla riservatezza che parrebbe debba essere riconosciuto a quest'ultima anche "post mortem". Una seconda osservazione riguarda l'opportunità, da parte della Commissione di merito, di verificare l'adeguatezza della procedura di interpello della madre in relazione alle necessarie cautele di massima riservatezza. L'ultima osservazione concerne l'opportunità di introdurre una disciplina transitoria che stabilisca se la nuova disciplina trovi applicazione anche nei confronti del figlio non riconosciuto che sia già nato al momento dell'entrata in vigore della legge. La Commissione Affari sociali ha espresso, nella seduta del 12 maggio, un parere favorevole con quattro osservazioni: Con la prima si chiede di valutare l'opportunità di sopprimere la possibilità, per la persona incapace, di essere sostituita dal legale rappresentante, salvo che per l'acquisizione delle informazioni di carattere sanitario. La seconda osservazione riguarda l'opportunità di consentire l'accesso alle informazioni biologiche al figlio di madre deceduta. L'ultima osservazione riguarda l'opportunità di aggiungere, con una norma transitoria, una disciplina differenziata dell'interpello della madre, distinguendo le procedure riguardanti le dichiarazioni rese prima dell'entrata in vigore della presente legge – a garanzia del diritto all'anonimato già espresso dalla madre – rispetto alle dichiarazioni che saranno rese per il futuro. |