Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Cultura
Titolo: Delega al Governo per il codice dello spettacolo
Riferimenti: AC N.2652/XVII AC N.417/XVII AC N.454/XVII AC N.800/XVII AC N.964/XVII AC N.1102/XVII AC N.2989/XVII AC N.2861/XVII AC N.3636/XVII AC N.3931/XVII AC N.4086/XVII AC N.4520/XVII
Serie: Progetti di legge   Numero: 622
Data: 28/09/2017
Organi della Camera: VII Cultura

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia

A.C. 4652 e abb.

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 622

 

 

 

28 settembre 2017

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Cultura

( 066760-3255 – * st_cultura@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: CU0342.docx

 


INDICE

Schede di lettura

Premessa  3

A.C. 4652  5

§  Articolo 1 (Principi) 7

§  Articolo 2 (Deleghe al Governo) 13

§  Articolo 3 (Consiglio superiore dello spettacolo) 35

§  Articolo 4 (Dotazione del Fondo unico per lo spettacolo e interventi in favore di attività culturali nei territori interessati da eventi sismici) 38

§  Articolo 5 (Benefici e incentivi fiscali) 40

§  Articolo 6 (Regioni a statuto speciale e province autonome) 43

§  Articolo 7 (Nuovo inquadramento delle fondazioni lirico-sinfoniche) 44

Proposte di legge abbinate (A.C. 417, 454, 800, 964, 1102, 1702, 2989, 2861, 3636, 3842, 3931, 4086, 4520) 45

 

 


SIWEB

Schede di lettura

 


Premessa

Il disegno di legge A.C. 4652 – trasmesso alla Camera dei deputati il 21 settembre 2017 e risultante dallo stralcio dell'articolo 34 dell’A.S. 2287 (presentato dal Governo e recante “Disciplina del cinema, dell’audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali”), deliberato nella seduta del 6 ottobre 2016 – è stato approvato dalla Assemblea del Senato il 20 settembre 2017, con assorbimento dell’A.S. 459 e dell’A.S. 1116.

Lo stesso, modificato durante l’esame parlamentare, è collegato alla manovra di finanza pubblica.

 

Esso consta di 7 articoli.

Come evidenzia la relazione illustrativa dell’A.S. 2287-bis, 459 e 1116-A, l’intervento normativo è finalizzato a dare una risposta legislativa ad un settore che attende una riforma organica da oltre 30 anni.

In particolare, esso, oltre ad alcune disposizioni precettive, reca una delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e di quelle regolamentari che disciplinano l'attività, l'organizzazione e la gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché per la riforma, la revisione, e il riassetto della disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un testo unico normativo denominato “codice dello spettacolo”.

Rispetto al testo presentato dal Governo, la 7a Commissione del Senato, all’esito di un ciclo di audizioni, ha puntualizzato i principi e criteri direttivi.

 

Tra le principali novità, le seguenti:

-        si incrementa, a decorrere dal 2018, la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), al contempo disponendo lo scorporo dallo stesso delle risorse destinate alle fondazioni lirico-sinfoniche e introducendo, invece, tra i destinatari il settore dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, nonché quello delle attività musicali popolari contemporanee;

-        si prevede che annualmente almeno il 3% del FUS sia destinato alla promozione di programmi di educazione nei settori dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado (si tratta di una misura parallela a quella recata dalla L. 220/2016, a valere sul Fondo per il cinema e l’audiovisivo);

-        si sposta (dal 31 dicembre 2018) al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale le fondazioni lirico-sinfoniche devono rispettare i nuovi parametri organizzativi e finanziari al fine dell’inquadramento come “fondazione lirico-sinfonica”, ovvero cometeatro lirico-sinfonico”, e si delega il Governo a rivedere i criteri di ripartizione del contributo statale a favore delle stesse;

-        come per il settore del cinema, si prevede l'istituzione del Consiglio superiore dello spettacolo presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in sostituzione della Consulta dello spettacolo;

-        si estende l'Art-Bonus, ossia il credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a favore della cultura, a tutti i settori dello spettacolo;

-        si reintroduce, a regime, il credito di imposta a favore delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, nonché delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, previsto per il triennio 2014-2016, con riferimento alle opere prime e seconde, dall’art. 7, co. 1-6, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), estendendolo anche alle opere terze.

 

Al disegno di legge già approvato dal Senato sono state abbinate le proposte di legge 417, 454, 800, 964, 1102, 1702, 2989, 2861, 3636, 3842, 3931, 4086, 4520.

Nel prosieguo, si opererà prima il commento del disegno di legge A.C. 4652, indi, a seguire, la sintetica illustrazione delle proposte di legge abbinate.

 


A.C. 4652


Articolo 1
(Principi)

 

L’articolo 1 affida, innanzitutto, alla Repubblica, in attuazione degli artt. 9, 21, 33 e 36 della Costituzione, e nel quadro dei principi di cui all’art. 167 del Trattato sul funzionamento dell’UE, alla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e alla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali:

·        la promozione e il sostegno dello spettacolo, nella pluralità delle sue espressioni, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché quale componente dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale;

·        il riconoscimento del valore formativo ed educativo dello spettacolo, anche per favorire l'integrazione e per contrastare il disagio sociale;

·        il riconoscimento del valore delle professioni artistiche e della loro specificità, assicurando altresì la tutela dei lavoratori del settore;

·        il riconoscimento dell'utilità sociale dello spettacolo, anche ai sensi della L. 106/2016, relativa al Terzo settore.

 

Gli articoli della Costituzione richiamati riguardano, rispettivamente - per quanto qui rileva - la promozione dello sviluppo della cultura e la tutela del patrimonio artistico, il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con ogni mezzo di diffusione, la libertà dell’arte, il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, nonché alla durata massima della giornata lavorativa stabilita dalla legge.

A sua volta, l’art. 167 del Trattato sul funzionamento dell’UE affida all’Unione il compito di contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, nel rispetto delle loro diversità, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune. In particolare, l’Unione incoraggia la cooperazione fra Stati membri e, se necessario, appoggia e integra la loro azione con riferimento, fra gli altri, al settore della creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.

La Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale – approvata il 17 ottobre 2003 dalla Conferenza Generale dell’UNESCO e ratificata dall’Italia con L. 167/2007 – definisce patrimonio culturale immateriale le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale, e individua, in particolare, tra gli ambiti nei quali tale patrimonio culturale immateriale si manifesta, le arti dello spettacolo. Nello specifico, la Convenzione affida ad ogni Stato contraente il compito di individuare gli elementi del patrimonio culturale immateriale presente sul proprio territorio e di adottare i provvedimenti ritenuti necessari a garantirne la salvaguardia, intendendo come tale le misure volte a garantire la vitalità del patrimonio culturale immateriale, compresa l’identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione.

La Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali – approvata il 20 ottobre 2005 dalla XXIII Conferenza Generale dell’UNESCO e ratificata dall’Italia con L. 19/2007 – promuove la consapevolezza del valore della diversità culturale nella sua capacità di veicolare le identità, i valori e il senso delle espressioni della cultura, riaffermando al contempo e a tutti i livelli il legame tra cultura, sviluppo e dialogo. In particolare, individua tre principi fondamentali: il riconoscimento della natura specifica dei beni e dei servizi culturali; l'affermazione del diritto sovrano degli Stati in materia di politica culturale; la necessità di rafforzare e ridefinire la cooperazione internazionale in particolare con i Paesi in via di sviluppo al fine di accrescere la loro capacità di preservare il loro patrimonio e di promuovere le loro creazioni culturali.

 

Nello specifico, prevede che la Repubblica promuove e sostiene le attività di spettacolo svolte in maniera professionale, caratterizzate dalla compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico, in un contesto unico e non riproducibile, e in particolare:

·     attività teatrali;

·     attività liriche, concertistiche, corali;

·     attività musicali popolari contemporanee;

·     attività di danza classica e contemporanea;

·     attività circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione[1], nonché attività di spettacolo viaggiante;

·     attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare quali espressioni della pluralità dei linguaggi artistici;

·     carnevali storici e rievocazioni storiche.

 

Con riferimento ai carnevali storici e alle rievocazioni storiche, si ricorda che l’art. 4-ter del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) ha riconosciuto il valore storico e culturale del carnevale e delle attività e manifestazioni ad esso collegate, nonché di altre antiche tradizioni popolari e di ingegno italiane, e ha disposto che ne sia favorita la tutela e lo sviluppo in accordo con gli enti locali.

Su tale base, con decreto del Direttore Generale della Direzione generale Turismo del 30 luglio 2015 sono state definite condizioni e modalità per la concessione di contribuiti per la promozione dei carnevali storici nei territori per l’anno 2016. Le risorse, pari ad € 1.000.000,00, sono state appostate sul cap. 6823/pg1 dello stato di previsione del Mibact (Missione Turismo, Programma Sviluppo e competitività del turismo). Il bando è stato emanato l’8 ottobre 2015.

Con D.D. 1° febbraio 2016 è stata istituita la commissione per l'esame e la valutazione delle istanze di contributo presentate dagli enti, la cui composizione è stata poi modificata, per una sostituzione, con D.D. 18 maggio 2016.

La graduatoria, con relativi punteggi, è stata approvata con D.D. 3 febbraio 2017.

Come riportato nella risposta del 28 aprile 2017 all’interrogazione a risposta scritta 4-15117, la commissione ha, infine, provveduto a calcolare l'importo attribuito a ciascuna manifestazione ammessa al contributo, dandone comunicazione alla Direzione generale che ha provveduto a darne pubblicità sul sito web del Mibact, con avviso del 20 febbraio 2017.

 

Inoltre, la Repubblica riconosce:

·     il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza, quali fattori di crescita socio-culturale;

·     il valore delle espressioni artistiche della canzone popolare d'autore;

·     la peculiarità del linguaggio espressivo del teatro di figura, sia nelle forme tradizionali sia nelle interpretazioni contemporanee[2];

·     la tradizione dei corpi di ballo italiani;

·     l'apporto degli artisti di strada alla valorizzazione dei contesti urbani ed extra-urbani;

·     l'attività dei centri di sperimentazione e di ricerca, di documentazione e di formazione nelle arti dello spettacolo.

 

L’intervento pubblico a sostegno delle attività di spettacolo favorisce e promuove, in particolare:

·     la qualità dell'offerta, la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, riconoscendo il confronto e la diversità come espressione della contemporaneità;

·     la qualificazione delle competenze artistiche e tecniche, nonché l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo;

·     le attività di spettacolo realizzate con il diretto coinvolgimento dei giovani, fin dall'infanzia;

·     il teatro e altre forme di spettacolo per ragazzi, incentivando la produzione qualificata e la ricerca;

·     l'accesso alla fruizione delle arti della scena, con particolare attenzione alle nuove generazioni di pubblico, fin dall'infanzia.

Al riguardo, si veda il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale, approvato dalla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza il 4 aprile 2017 e, in particolare il par. 5.3 Cenni sulla formazione e fruizione del mondo dello spettacolo;

·     il riequilibrio territoriale e la diffusione nel Paese dell'offerta e della domanda delle attività di spettacolo, anche con riferimento alle aree geograficamente disagiate;

·     lo sviluppo di circuiti regionali di distribuzione, promozione e formazione tra i diversi soggetti e le strutture operanti nel settore dello spettacolo, anche con riferimento alle residenze artistiche, al fine di assicurare, anche in collaborazione con gli enti del Terzo settore, un'offerta di qualità su tutto il territorio nazionale e favorire la collaborazione con il sistema dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado.

Con riferimento alle residenze artistiche, si ricorda che l’art. 45 del DM 1 luglio 2014, recante i nuovi criteri per l’erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (v. infra), ha disposto che il Mibact, a seguito di specifici accordi di programma con una o più regioni, le cui finalità e i cui obiettivi sono stabiliti previa intesa triennale con la Conferenza Stato-regioni – da adottare entro il mese di ottobre dell'anno precedente a ciascun triennio di applicazione – può prevedere, nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo, interventi per progetti relativi all'insediamento, alla promozione e allo sviluppo del sistema delle residenze artistiche, quali esperienze di rinnovamento dei processi creativi, della mobilità, del confronto artistico nazionale e internazionale, di incremento dell'accesso e di qualificazione della domanda. Tali interventi hanno carattere concorsuale rispetto a quelli, prioritari, delle regioni.

Finalità e obiettivi degli accordi di programma previsti per l’attuazione dell’art. 45 del DM 1 luglio 2014 sono stati stabiliti, per il triennio 2015/2017, con intesa in Conferenza unificata del 18 dicembre 2014. In particolare, l’intesa prevede un cofinanziamento Stato-regioni, la cui partecipazione è pari, rispettivamente, al 40% e al 60% dell’intero valore[3].

Qui la pagina dedicata sul sito del Mibact, che riporta anche il D.D. 1332 del 23 agosto 2017, con il quale si è proceduto al riparto della quota del FUS 2017 relativa, fra l’altro, alle residenze artistiche;

·     la diffusione dello spettacolo italiano all'estero e i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, prevedendo forme di partenariato culturale, anche attraverso gli organismi preposti alla promozione all'estero, e favorendo la circolazione delle opere, con specifico riguardo alle produzioni di giovani artisti;

·     la trasmissione dei saperi, la formazione professionale e il ricambio generazionale, al fine di valorizzare il potenziale creativo dei nuovi talenti;

·     la conservazione del patrimonio musicale, teatrale, coreutico, nonché della tradizione della scena e dei suoi mestieri;

·     l'iniziativa dei singoli soggetti, volta a reperire risorse ulteriori rispetto al contributo pubblico;

·     le attività di spettacolo realizzate in luoghi di particolare interesse culturale, tali da consentire una reciproca azione di valorizzazione tra il luogo e l'attività.

Infine, l’intervento pubblico “favorisce e promuove” – mentre dovrebbe essere, più opportunamente, “definisce” – le modalità di collaborazione tra Stato ed enti locali per l'individuazione di immobili pubblici non utilizzati o che versino in stato di abbandono o di degrado o di beni confiscati da concedere, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione alla valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici, per le attività di spettacolo svolte in maniera professionale.

 

In materia, si ricordano le previsioni recate dall’art. 6, co. 1-3, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), che, in particolare, al fine di favorire il confronto culturale e la realizzazione di spazi di creazione e produzione artistica, nonché di musica, danza e teatro contemporanei, ha demandato ad un decreto interministeriale Mibact-MEF, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno, l'individuazione, su indicazione dell'Agenzia del demanio, anche sulla base di segnalazione degli stessi soggetti interessati, di beni immobili di proprietà dello Stato, con particolare riferimento alle caserme dismesse e alle scuole militari inutilizzate, da destinare a studi di giovani artisti italiani e stranieri. Gli immobili in questione devono essere individuati fra quelli non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del d.lgs. 85/2010.

I beni individuati sono locati o concessi per un periodo non inferiore a 10 anni ad un canone mensile simbolico non superiore ad € 150 con oneri di manutenzione ordinaria a carico del locatario o concessionario.

Tali beni sono locati o concessi dall'ente gestore, che predispone un bando pubblico ai fini della loro assegnazione ai progetti maggiormente meritevoli. I soggetti collettivi beneficiari della misura devono dimostrare che i soci o gli associati dispongano di un adeguato progetto artistico-culturale.

Per le medesime finalità, tra i beni immobili individuati possono essere inseriti anche i beni confiscati alla criminalità organizzata (ai sensi del d.lgs. 159/2011). Anche le regioni, le province, i comuni possono dare in locazione, su richiesta, i beni di loro proprietà.

In attuazione, è stato emanato il DI 22 dicembre 2015 (G.U. n. 156 del 6 luglio 2016) che ha stabilito che, entro il 30 gennaio di ciascun anno, l’Agenzia del demanio provvede a predisporre l'elenco degli immobili concedibili in uso o in locazione per ospitare studi di giovani artisti. In sede di prima applicazione, lo stesso DI ha individuato, nell’allegato A, 10 beni immobili pubblici da destinare a studi di giovani artisti, ferma restando la verifica dell'eventuale interesse culturale dei beni individuati, ai sensi del d.lgs. 42/2004.

Con riferimento a tale decreto, rispondendo, il 28 luglio 2016, all'interrogazione in Commissione 5-07091, il Governo ha fatto presente che "Si procederà quindi, attraverso gli uffici periferici, a verificare la fruibilità e funzionalità degli stessi immobili individuati nell'allegato A del provvedimento, nonché la loro conformazione e planimetria per meglio individuare, nel previsto bando di assegnazione, le finalità artistiche a cui essi meglio si adattano. Per dirimere le problematicità e le criticità che possono presentarsi nell'attuazione del decreto, per seguire le varie fasi che annualmente si dovranno porre in essere quando l'attuazione del decreto andrà a regime, e per fornire un supporto tecnico alla Commissione Interministeriale che valuterà i progetti artistici, si è proposto di creare un gruppo di lavoro all'interno del Ministero composto da funzionari del Segretariato generale, dell'Ufficio Legislativo, e delle Direzioni generali interessate (Spettacolo, Arte e Architettura Contemporanee e periferie Urbane, Educazione e Ricerca, Archeologia, Belle Arti e Paesaggio)".

Con circolare n. 52 del 25 novembre 2016, il Segretariato generale del Mibact ha poi evidenziato che, dalle verifiche condotte in sede tecnica con gli uffici delle istituzioni coinvolte, era emerso che alcuni degli immobili individuati necessitavano di ulteriori verifiche e possibili interventi rilevanti. Ha, pertanto, informato che l'emanazione dei bandi finalizzati all'assegnazione degli immobili alle cooperative ed associazioni di artisti avrebbe subito un temporaneo slittamento.

Per completezza, si ricorda che una previsione simile, ma non identica, è recata anche dall’A.C. 2950-A - approvato, con modifiche, dall’Assemblea della Camera il 26 settembre 2017 - con riferimento allo svolgimento delle attività delle imprese culturali e creative.

 

 


Articolo 2
(Deleghe al Governo)

 

L’articolo 2, comma 1, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti:

·     al coordinamento e riordino delle disposizioni in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche[4];

·     alla riforma della disciplina vigente nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche.

 

Al contempo, il testo dispone che a ciò si provvede mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo».

 

Occorre chiarire se il codice dello spettacolo riguardi solo i settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, ovvero anche quello delle fondazioni lirico-sinfoniche. In caso positivo, occorre modificare la previsione di adozione di “uno o più decreti legislativi”.

 

L’intervento è dichiaratamente finalizzato a dotare il settore di un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e di ottimizzazione della spesa, ed è volto a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione e l’innovazione, nonché la loro fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all’educazione permanente, in conformità alla Raccomandazione 2006/962/CE, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente.

 

La Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, definisce le competenze alla stregua di una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto, ed evidenzia che le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.

Il quadro di riferimento delinea 8 competenze chiave, tra cui, la consapevolezza ed espressione culturale, ossia la consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.

 

Con riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche, il testo specifica che il coordinamento e riordino previsto interessa sia le disposizioni legislative, sia quelle regolamentari adottate ai sensi dell’art. 24, co. 3-bis, del D.L. 113/2016 (L. 160/2016).

Al riguardo, si evidenzia che le disposizioni regolamentari previste dall’art. 24, co. 3-bis, del D.L. 113/2016 non sono ancora intervenute, neanche a livello di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri.

Si prevede, pertanto, una rilegificazione in un ambito per il quale recentemente è stata prevista una delegificazione, peraltro non ancora esercitata.

 

Si ricorda, infatti, che il citato art. 24, co. 3-bis, del D.L. 113/2016 (L. 160/2016) ha previsto, al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario delle fondazioni lirico-sinfoniche che versavano in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale (risanamento avviato ai sensi dell’art. 11 del D.L. 91/2013-L. 112/2013) e prevenire il verificarsi di ulteriori condizioni di crisi gestionale e di bilancio nel settore, la revisione con uno o più regolamenti di delegificazione – da adottare entro il 30 giugno 2017 – dell’assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, anche modificando o abrogando le disposizioni legislative vigenti in materia.

 

In materia, peraltro, dispone anche l’art. 7, che, novellando il già citato art. 24, co. 3-bis, posticipa il momento a partire dal quale le fondazioni lirico-sinfoniche saranno inquadrate, alternativamente, come “fondazione lirico-sinfonica” o “teatro lirico-sinfonico” (v. infra);

 

Principi e criteri direttivi generali

Tra i principi e i criteri direttivi per l’esercizio della delega – da attuare tenuto conto dei principi di cui all’art. 1 – il comma 2 prevede la razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato. Più nello specifico, stabilisce che sono attribuiti allo Stato, fra l’altro:

·     la gestione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e la determinazione – con decreti non aventi natura regolamentare, da emanare sentito il Consiglio superiore per lo spettacolo (di cui l’art. 3 prevede l’istituzione) e previa intesa con la Conferenza unificata – dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi a valere sul medesimo Fondo.

 

Il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), istituito dalla L. 163/1985 al fine di ridurre la frammentazione dell'intervento statale e la conseguente approvazione di apposite leggi di finanziamento, è attualmente il principale strumento di sostegno al settore dello spettacolo dal vivo, e lo è stato, fino al 2016, anche per il settore della cinematografia (per il quale, dal 2017, è stato istituito, ai sensi della L. 220/2016, l’apposito Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo).

Attualmente, le finalità del FUS consistono nel sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché nella promozione e nel sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero.

L'importo complessivo del Fondo[5] è allocato in differenti capitoli, sia di parte corrente che di conto capitale, dello stato di previsione del Mibact[6].

Dopo la riforma del titolo V della Costituzione, l’art. 1 del D.L. 24/2003 (L. 82/2003), in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all’art. 117 Cost. definisse gli ambiti di competenza dello Stato, aveva stabilito che i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo, previsti dalla L. 163/1985, e le aliquote di ripartizione annuale del FUS dovevano essere indicati annualmente con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali non aventi natura regolamentare.

In seguito, però, con la sentenza 255/2004, la Corte costituzionale ha evidenziato la necessità ineludibile di una riforma profonda della disciplina del finanziamento allo spettacolo dal vivo, caratterizzata da una procedura accentrata di ripartizione del FUS, per adeguarla alla mutata disciplina costituzionale derivante dal nuovo titolo V della Costituzione. La Corte sottolineava che "per i profili per i quali occorra necessariamente una considerazione complessiva a livello nazionale dei fenomeni e delle iniziative […] dovranno essere elaborate procedure che continuino a svilupparsi a livello nazionale, con l'attribuzione sostanziale di poteri deliberativi alle Regioni od eventualmente riservandole allo stesso Stato, seppur attraverso modalità caratterizzate dalla leale collaborazione con le Regioni".

Successivamente alla sentenza della Corte, è stata approvata la L. 239/2005, che ha previsto che i decreti ministeriali concernenti i contributi a valere sul FUS sono adottati d'intesa con la Conferenza unificata. I decreti possono comunque essere adottati qualora l'intesa non sia stata raggiunta entro 60 giorni dalla trasmissione alla Conferenza unificata.

Più recentemente, a seguito dell’art. 9 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) – che ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la rideterminazione dei criteri per l’erogazione e delle modalità per la liquidazione e l’anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo  – è intervenuto, previa intesa con la Conferenza unificata nella seduta del 12 giugno 2014, il DM 1 luglio 2014 (poi modificato con DM 5 novembre 2014, con DM 3 febbraio 2016, con DM 5 febbraio 2016, con DM 30 settembre 2016 e, da ultimo, con DM 3 gennaio 2017).

 

Al riguardo, si ricorda che il TAR Lazio, con sentenza n. 7479 del 28 giugno 2016, ravvisando la natura sostanziale di regolamento del DM 1° luglio 2014, lo aveva ritenuto illegittimo, in quanto emanato in violazione delle disposizioni procedimentali di cui all’art. 17 della L. 400/1988 (che prevede, tra l’altro, il parere obbligatorio del Consiglio di Stato), pur senza che la legge attributiva del potere contenesse alcuna indicazione espressa sotto il profilo formale, rilevante alla stregua di disciplina speciale. Secondo il Collegio, infatti, l’Amministrazione, nell’attuare la previsione legislativa, aveva posto in essere una vera e propria “ristrutturazione” del sistema del finanziamento dello spettacolo.

La medesima sentenza aveva, altresì, annullato anche i successivi atti che avevano portato all’assegnazione dei contributi relativi all’annualità 2015, in favore delle attività teatrali di prosa, ritenendo l’illegittimità anche sostanziale dell’intero sistema di valutazione stabilito dall’art. 5 del DM 1° luglio 2014.

Come risultante dal comunicato stampa del 2 luglio 2016, nello stesso giorno era intervenuta, su richiesta del Mibact, la sospensione della sentenza del TAR Lazio da parte del Consiglio di Stato.

Nelle more del giudizio di merito, l’art. 24, co. 3-sexies, del D.L. 113/2016 (L. 160/2016) ha disposto che l’art. 9, co. 1, del D.L. 91/2013 si interpreta nel senso che il decreto ministeriale ivi previsto ha la stessa natura non regolamentare prevista per i decreti di cui all’art. 1, co. 1, del D.L. 24/2003 e che le regole tecniche di riparto sono basate sull’esame comparativo di appositi programmi di attività pluriennale presentati dagli enti dello spettacolo e possono definire apposite categorie tipologiche dei soggetti ammessi alla presentazione della domanda per ciascuno dei settori di attività (danza, musica, teatro, circo, spettacolo viaggiante).

Da ultimo, con sentenza n. 5035 del 13 ottobre 2016, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del TAR Lazio n. 7479 del 28 giugno 2016, evidenziando che il DM 1 luglio 2014 ha natura non regolamentare e che deve, pertanto, ritenersi che l'art. 24, co. 3-sexies, del D.L. 113/2016 è una norma di interpretazione autentica non innovativa. Inoltre, ha evidenziato che il decreto ministeriale si colloca nell'ambito dei criteri predefiniti dal legislatore e che la considerazione complessiva dei parametri di valutazione e il loro effettivo contenuto inducono a ritenere che l'amministrazione statale abbia effettuato una ripartizione di punteggi tra dimensione qualitativa e quantitativa che non può ritenersi contraria al principio di ragionevolezza tecnica.

 

·     l’armonizzazione degli interventi con quelli degli enti pubblici territoriali, anche attraverso accordi di programma;

·     la promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo, nonché delle opere di “giovani” artisti e compositori emergenti (facendo, per queste, esplicito riferimento all’art. 7, co. 2, del D.L. 91/2013 - L. 112/2013, che non fa riferimento a “giovani”: v. infra), attraverso appositi spazi di programmazione nelle piattaforme radiotelevisive, anche mediante la previsione di specifici obblighi di trasmissione nel contratto di servizio tra Ministero dello Sviluppo economico e RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

Con riferimento agli obblighi di trasmissione riguardanti la RAI, si ricorda, preliminarmente che con DPCM 28 aprile 2017 – emanato in attuazione dell’art. 49, co. 1-quinquies, del d.lgs. 177/2005, inserito dall’art. 9, co. 1, della L. 198/2016 – l'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sull'intero territorio nazionale è stato concesso in esclusiva alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., per 10 anni a decorrere dal 30 aprile 2017. Al DPCM è allegato lo schema di convenzione.

In base all’art. 45 dello stesso d.lgs. 177/2005 – come modificato dalla L. 220/2015 – la società cui è affidato per concessione il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, svolge lo stesso sulla base di un contratto nazionale di servizio, stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, previa delibera del Consiglio dei ministri, nonché di contratti di servizio regionali e, per le province autonome, provinciali, con i quali sono individuati diritti e obblighi della concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni cinque anni[7].

Il servizio pubblico radiofonico, televisivo, e multimediale deve garantire, tra l’altro, per quanto qui maggiormente interessa: un adeguato numero di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche – definito ogni tre anni con delibera AGCOM – dedicate all’educazione, all’informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative; la diffusione di tali trasmissioni in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto e su tutti i programmi televisivi e radiofonici; la destinazione di una quota non inferiore al 15% dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, comprese quelle realizzate da produttori indipendenti;

·     l’attivazione di un tavolo programmatico tra Mibact ed Ente nazionale per il turismo (ENIT), ai fini dell’inserimento delle attività di spettacolo nei percorsi turistici in tutto il territorio nazionale;

·     la promozione tra le giovani generazioni della cultura e delle pratiche dello spettacolo, anche mediante le nuove tecnologie, attraverso misure rivolte alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e agli enti o istituti di alta formazione;

·     la promozione dell'integrazione e dell'inclusione, attraverso attività formative, nonché mediante la pratica e la fruizione delle attività di spettacolo anche in contesti disagiati;

·     l’individuazione, d’intesa con la Conferenza unificata, di strumenti di accesso al credito agevolato anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, incluso l’Istituto per il credito sportivo.

In base al Regolamento di riordino emanato con DPR 453/2000, l'Istituto per il credito sportivo, istituito con L. 1295/1957, è un ente pubblico economico che eroga, a favore di soggetti pubblici e privati, finanziamenti a medio e lungo termine, volti alla progettazione, costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili relativi a dette attività.

Tali previsioni sono state ampliate dallo Statuto. In particolare, in base allo Statuto emanato con D.I. 24 gennaio 2014, esso opera anche nel settore del credito per le attività culturali. Nello specifico, per quanto qui maggiormente interessa, rientrano nell’ambito delle attività proprie dell’Istituto, tra l’altro, il credito per il finanziamento di iniziative di sostegno e sviluppo delle attività culturali e per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e il miglioramento di luoghi e immobili destinati ad attività culturali o strumentali ad esse.

 

Ulteriori principi direttivi recati dal comma 2 concernono:

 

·     l’“adeguamento” della normativa vigente agli artt. 117 e 118 Cost., anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale.

Al riguardo si ricorda, innanzitutto, che, nel quadro delineato dall’art. 117 della Costituzione – che ha affidato la promozione e organizzazione delle attività culturali alla competenza legislativa concorrente (art. 117, terzo comma) – la Corte costituzionale, oltre ad affermare che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, “il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni” (sentenza n. 307/2004), ha chiarito che le attività culturali riguardano tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura e, dunque, anche le attività di sostegno degli spettacoli (sentenza n. 255/2004) e quelle di sostegno delle attività cinematografiche (sentenza n. 285/2005).

Sembrerebbe opportuno sostituire l’espressione “adeguamento” con “rispetto”;

·     l’indicazione esplicita delle disposizioni abrogate;

·     il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, anche al fine di semplificare il linguaggio normativo;

·     l’aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa;

·     il riconoscimento dell’importanza di assicurare la più ampia fruizione delle attività di spettacolo, tenendo conto anche delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, secondo i principi stabiliti dalle convenzioni internazionali applicabili in materia.

Al riguardo, si ricorda che con L. 18/2009 l’Italia ha ratificato e reso esecutiva la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. In particolare, l’art. 9 della Convenzione, al fine di consentire alle persone con disabilità di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, prevede che gli Stati adottano misure adeguate a garantire alle stesse, tra l’altro, l’accesso all’informazione e alla comunicazione. Tali misure includono l’identificazione e l’eliminazione di ostacoli e barriere all’accessibilità. Più nello specifico, l’art. 30 – dedicato alla partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport – dispone che gli Stati riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e adottano tutte le misure adeguate a garantire che le stesse abbiano accesso, tra l’altro, a programmi televisivi, film, spettacoli teatrali e altre attività culturali, in formati accessibili, e a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema.

 

Principi e criteri direttivi specifici per le fondazioni lirico-sinfoniche

Il comma 3 reca un criterio direttivo specifico, riferito alle fondazioni lirico-sinfoniche.

In particolare, esso concerne la revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale, anche tramite scorporo delle risorse ad esse destinate dal Fondo unico per lo spettacolo.

 

Al riguardo, si ricorda che, l'art. 11, co. 20, 20-bis e 21, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) ha dettato nuovi criteri per l'attribuzione del FUS alle fondazioni lirico-sinfoniche. In particolare – confermando che la quota del FUS destinata alle fondazioni è determinata annualmente con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Consulta per lo spettacolo, ed è attribuita ad ogni fondazione con decreto del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo, sentita la commissione consultiva per la musica –, ha modificato i criteri di erogazione dei contributi, disponendo che:

·      il 50% della quota è ripartito in considerazione dei costi di produzione derivanti dalle attività realizzate da ogni fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione;

·      il 25% della quota è ripartito in considerazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la capacità di reperire risorse;

·      il 25% della quota è ripartito in considerazione della qualità artistica dei programmi[8].

Ha, altresì, previsto l'intervento di un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la commissione consultiva per la musica, per la determinazione degli indicatori di rilevazione della produzione, dei parametri per la rilevazione del miglioramento dei risultati della gestione e di quelli per la rilevazione della qualità artistica dei programmi, nonché del procedimento per l'erogazione dei contributi.

Su tale base, è intervenuto il DM 3 febbraio 2014, che ha definito i criteri generali e le percentuali della quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche.

Da ultimo, l’assegnazione dei contributi FUS alle fondazioni lirico-sinfoniche è stata disposta per l’anno 2017 con D.D. 28 luglio 2017.

Di seguito, si riporta una tabella – tratta dalla relazione della Corte dei conti sul rendiconto 2016 – in cui sono messi a raffronto gli importi a valere sul FUS assegnati alle singole fondazioni dal 2013 al 2016.

 

 

Al fine di tale revisione, il medesimo comma 3 fa, anzitutto, riferimento alla coerenza con i princìpi di riparto delle risorse di cui all'art. 1, co. 583, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) – che ne stabiliscono l’attribuzione, per la gran parte, in rapporto ai contributi ricevuti da parte di soggetti privati ed enti locali[9] –, nonché con le disposizioni adottate ai sensi del già citato art. 24, co. 3-bis, del D.L. 113/2016 (L. 160/2016), che, come si è già detto, non sono ancora intervenute.

 

L'art. 1, co. 583, della L. 232/2016 ha autorizzato a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di ridurne il debito fiscale e incentivare le erogazioni liberali a loro favore che danno diritto al credito di imposta (c.d. Art-bonus: art. 1, D.L. 83/2014–L.106/2014), la spesa di € 10 mln per il 2017 – cui l’art. 11, co. 3, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017) ha aggiunto ulteriori € 10 mln –, di € 10 mln per il 2018 e di € 15 mln annui dal 2019. Si tratta di risorse aggiuntive rispetto, in particolare, a quelle a valere sul FUS, appostate sul cap. 6621 dello stato di previsione del Mibact[10], e a quelle di cui all’art. 145, co. 87, della L. 388/2000, appostate sul cap. 6652[11] dello stesso stato di previsione.

In attuazione del medesimo co. 583, i criteri e le modalità di ripartizione di tali risorse sono stati definiti con DM n. 105 del 3 marzo 2017, che ha stabilito, in particolare, che con Decreto del direttore generale competente è assegnata:

·     una quota del 60% delle risorse complessive annue in proporzione all’ammontare dei contributi annuali ricevuti da ciascuna fondazione lirico-sinfonica da parte di soggetti privati;

·     una quota del 30% delle risorse complessive annue in proporzione all’ammontare dei contributi annuali ricevuti da ciascuna fondazione lirico-sinfonica da parte degli enti territoriali;

·     una quota del 10% delle risorse complessive annue in proporzione all’ammontare dei contributi annuali ricevuti da ciascuna fondazione lirico-sinfonica a valere sul FUS.

Ha previsto, inoltre, che l’importo totale attribuito a ciascuna fondazione lirico-sinfonica non può superare il 10% delle risorse disponibili per ciascuna delle quote[12].

 

Ulteriori parametri da considerare ai fini della ripartizione del contributo statale sono costituiti da:

·        rafforzamento della responsabilità del sovrintendente sulla gestione economico-finanziaria delle singole fondazioni;

·        realizzazione di coproduzioni nazionali e internazionali;

·        promozione e diffusione della cultura lirica, con particolare riguardo alle aree disagiate;

·        risultati artistici e gestionali del triennio precedente.

Inoltre, testualmente, risultano inseriti fra i parametri da considerare ai fini della ripartizione del contributo statale anche la revisione delle modalità di nomina e dei requisiti del sovrintendente e del direttore artistico e la previsione che, nei casi di responsabilità accertata del sovrintendente per lo scorretto svolgimento delle funzioni relative alla gestione economico-finanziaria, allo stesso è preclusa la possibilità di essere nominato  per lo stesso ruolo, o per ruoli affini, anche in altre fondazioni lirico-sinfoniche.

Sembrerebbe necessaria una diversa collocazione delle due previsioni nel testo, dal momento che esse non sembrerebbero poter costituire un parametro per la ripartizione del contributo.

 

Con riferimento a quest’ultima previsione, rispetto alla normativa vigente, la principale novità sembrerebbe costituita dall’affidamento dell’individuazione dei requisiti del direttore artistico ad una fonte legislativa, e non più agli statuti delle singole fondazioni lirico-sinfoniche.

 

L’art. 11, co. 15, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) – come modificato dall’art. 5, co. 1, lett. c), del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) - nel prevedere l’adeguamento degli statuti delle fondazioni lirico sinfoniche entro il 31 dicembre 2014 alle disposizioni da esso recate, ha disposto, per quanto qui interessa, che tra gli organi vi è il sovrintendente, quale unico organo di gestione, nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su proposta del consiglio di indirizzo. Ha anche disposto che lo stesso  sovrintendente può essere coadiuvato da un direttore artistico e da un direttore amministrativo.

A sua volta, l’art. 13, co. 1, lett. d), del d.lgs. 367/1996 dispone che la nomina e la revoca del direttore artistico – i cui requisiti sono individuati dallo statuto – spetta al sovrintendente.

Il co. 2 del medesimo art. 13 stabilisce, inoltre, che il sovrintendente è scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione musicale e della gestione di enti consimili.

 

Principi e criteri direttivi specifici per i settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, nonché dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche

 

Ulteriori principi e criteri direttivi specifici, riferiti ai settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, nonché dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, sono stabiliti dal comma 4.

 

Per tutti i settori indicati, si tratta, in particolare, di:

·     ottimizzazione dell’organizzazione e del funzionamento dei diversi settori, sulla base dei princìpi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, efficienza, corretta, migliore e responsabile gestione, economicità, imprenditorialità e sinergia tra i diversi enti e soggetti operanti in ogni settore, o nell'ambito di settori diversi, anche al fine di favorire l’intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, sostenendo la capacità di operare in rete tra diversi soggetti e strutture del sistema e adeguando il quadro delle disposizioni legislative alla pluralità dei linguaggi e delle espressioni dello spettacolo contemporaneo (lett. a) e c));

·     riconoscimento del ruolo dell'associazionismo nell'ambito della promozione delle attività di spettacolo (lett. b));

·     ottimizzazione delle risorse attraverso l’individuazione di criteri e modalità di collaborazione nelle produzioni (lett. d));

·     ai fini del riparto del FUS, previsione che i decreti di natura non regolamentare relativi alla determinazione dei criteri per l’erogazione e alle modalità per la liquidazione dei contributi stabiliscano (lett. e)):

-    la definizione delle categorie dei soggetti ammessi a presentare domanda per ciascuno dei settori della danza, della musica, del teatro, delle attività circensi, degli spettacoli viaggianti, nonché dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche.

Al riguardo, si ricorda che l’art. 1, co. 627, della L. 232/2016 ha istituito nello stato di previsione del Mibact il Fondo nazionale per la rievocazione storica, con una dotazione di € 2 mln per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. In particolare, il Fondo è finalizzato alla promozione di eventi, feste e attività, nonché alla valorizzazione di beni culturali attraverso la rievocazione storica.

Con DM 418 del 25 settembre 2017 – il cui testo sarà disponibile dopo la registrazione da parte della Corte dei conti – sono stati definiti i criteri di accesso al Fondo.

 

L’inserimento dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche fra i settori ammessi a beneficiare delle risorse del FUS rappresenta, dunque, una novità;

-    l’adozione di regole tecniche di riparto sulla base dell’esame comparativo di programmi di attività pluriennale presentati dagli enti, che devono essere anche corredati di programmi per ciascuna annualità;

-    la valorizzazione della qualità delle produzioni;

-    l’erogazione di contributi per manifestazioni e spettacoli all’estero;

-    il finanziamento selettivo di progetti di giovani di età inferiore a 35 anni;

-    l’adozione di misure per favorire la mobilità artistica e la circolazione delle opere a livello europeo e internazionale;

-    l’attivazione di piani straordinari, di durata pluriennale, per la ristrutturazione e l’aggiornamento tecnologico di teatri, strutture e spazi stabilmente destinati allo spettacolo, con particolare riferimento a quelli ubicati nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;

-    il sostegno ad azioni di riequilibrio territoriale e diffusione, anche attraverso la realizzazione di specifici progetti di promozione e sensibilizzazione del pubblico, da realizzare in collaborazione con gli enti territoriali, mediante i circuiti di distribuzione che includano anche i piccoli centri urbani.

 

Ulteriori criteri direttivi riguardano singoli settori. In particolare, si prevede, anzitutto, la revisione della disciplina delle attività musicali di cui alla L. 800/1967, al fine di assicurare (lett. f)):

-      l’interazione tra i diversi organismi operanti nel settore, con particolare riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri di tradizione, alle istituzioni concertistico-orchestrali e ai complessi strumentali;

-      l’estensione delle misure di sostegno alle attività musicali popolari contemporanee.

La L. 800/1967 riguarda, attualmente, il sostegno dello Stato (ora, a valere sul FUS) alle manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da svolgere in Italia ed all'estero e di altre iniziative intese all'incremento ed alla diffusione delle attività musicali[13].

In particolare, in base all’art. 27, le manifestazioni liriche da attuare con il concorso finanziario dello Stato possono essere promosse da regioni, enti locali, enti provinciali per il turismo, ovvero istituzioni musicali ed enti con personalità giuridica pubblica o privata, non aventi scopo di lucro, ovvero che reimpiegano gli eventuali utili derivanti dalle manifestazioni sovvenzionate nell'organizzazione di attività analoghe. Inoltre, nelle località in cui operano le fondazioni lirico-sinfoniche, possono essere sovvenzionate soltanto manifestazioni liriche che rivestano carattere di particolare interesse culturale.

L’art. 28 disciplina i teatri di tradizione[14] e le istituzioni concertistico-orchestrali[15] [16].

la definizione delle figure che afferiscono all'organizzazione e alla produzione di musica popolare contemporanea e dei criteri e requisiti per l'esercizio di tali attività;

la valorizzazione delle musiche della tradizione popolare italiana, anche in chiave contemporanea, con progetti artistico-culturali di valenza regionale e locale;

-      il progressivo superamento del contrassegno SIAE per la registrazione delle opere musicali[17].

L’art. 181-bis della L. 633/1941, introdotto dall'art. 10, co. 1, della 248/2000, ha previsto che la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno – per quanto qui interessa – su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle protette ai sensi dell’art. 1, primo comma, della stessa legge[18], destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Il contrassegno è apposto ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato.

La definizione di tempi, caratteristiche e collocazione del contrassegno è stata demandata ad un DPCM. E’, pertanto, dapprima intervenuto il DPCM 338/2001, poi modificato dal DPCM 296/2002.

Successivamente, con sentenza 8 novembre 2007 (causa C-20/05), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea – richiamando la Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 (come modificata dalla Direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998), che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione – ha fatto presente che le disposizioni sopra citate, in quanto sussumibili nella categoria delle "regole tecniche", non potevano essere fatte valere nei confronti dei privati, in quanto non era intervenuta la preventiva notificazione alla Commissione.

In seguito, è stato dunque emanato il DPCM 31/2009, previamente notificato alla Commissione europea[19], che ha abrogato il DPCM 338/2001 e ha introdotto una nuova disciplina dei termini e delle modalità di richiesta, rilascio ed apposizione del contrassegno.

In particolare, l’art. 1, co. 2, del DPCM del 2009 ha stabilito che sono legittimamente circolanti, ai sensi dell’art. 181-bis della L. 633/1941, i supporti prodotti entro la data di entrata in vigore della L. 248/2000, purché conformi alla legislazione previgente in materia di contrassegno e di tutela del diritto d'autore, nonché i supporti prodotti dopo l'entrata in vigore della medesima L. 248/2000 e conformi alle disposizioni regolamentari di cui al DPCM 338/2001, come modificato dal DPCM 296/2002.

Per completezza, si ricorda che l’art. 6, co. 8, del DPCM aveva previsto, altresì, che ”sono fatti salvi in ogni caso gli atti e i rapporti intervenuti tra la SIAE ed i soggetti indicati dall'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, a seguito dell'entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248”. Tale disposizione è stata poi annullata dal Consiglio di Stato, sez. VI, che, con sentenza n. 584 del 2 febbraio 2012, ha osservato che “atteso il generale principio di irretroattività, non è consentito alla fonte regolamentare incidere sulla disciplina dei rapporti patrimoniali pregressi (anteriori o successivi alla citata sentenza della Corte di giustizia 8 novembre 2007), la cui definizione spetta al giudice munito di giurisdizione”.

 

Inoltre, si prevede la revisione della normativa relativa al settore della danza (lett. g)), attraverso:

-      la modifica della disciplina in materia di promozione delle attività di danza, d’intesa con le altre amministrazioni competenti, con l'introduzione di disposizioni finalizzate a dare impulso alle opere di ricostruzione del repertorio coreutico classico e contemporaneo, alla produzione artistica e alla sperimentazione[20];

-      l’introduzione di una normativa relativa all'istituzione delle scuole di danza, nonché al controllo e alla vigilanza sulle medesime e individuazione di criteri e requisiti per il conseguimento di una abilitazione per l’insegnamento della danza, tramite la definizione di percorsi formativi e professionalizzanti certificati e validi su tutto il territorio nazionale.

Dal punto di vista della formulazione del testo, la locuzione “requisiti finalizzati all’abilitazione di tale insegnamento” dovrebbe essere sostituita con la seguente: “requisiti finalizzati all’abilitazione per l’esercizio di tale insegnamento”.

 

Un ulteriore criterio direttivo riguarda la revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, ai fini del graduale superamento dell’utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse (lett. h)).

Al riguardo si ricorda che l’art. 9, co. 1-bis, del D.L. 91/2013 aveva stabilito che il decreto ministeriale relativo alla rideterminazione dei criteri per l’erogazione e delle modalità per la liquidazione e l’anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo – di cui si è detto antepoteva destinare graduali incentivi in favore di esercenti attività circensi e degli spettacoli viaggianti senza animali, nonché esercenti di circo contemporaneo[21].

L’art. 31 del già citato DM 1 luglio 2014 ha disposto che, ai fini della concessione dei contributi, è considerata "impresa circense" quella che, sotto un tendone di cui ha la disponibilità, in una o più piste, ovvero nelle arene prive di tendone, oppure all'interno di idonee strutture stabili, presenta al pubblico uno spettacolo nel quale si esibiscono clown, ginnasti, acrobati, trapezisti, prestigiatori, animali esotici o domestici ammaestrati.

In base all’art. 33, la domanda di contributo deve essere corredata, tra l’altro, di dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l’assenza di ogni violazione di disposizioni normative statali e dell'Unione Europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali.

Qualora l'impresa circense decida di non utilizzare uno o più animali precedentemente presenti nelle attività di spettacolo, la domanda dovrà essere corredata da idonea certificazione del corpo di polizia forestale relativa al ricovero degli animali stessi presso strutture abilitate.

Gli ulteriori elementi di cui deve essere corredata la domanda di contributo sono indicati dall’art. 3, co. 2, che stabilisce, in particolare, che il programma annuale deve contenere i dati e gli elementi relativi alla qualità artistica, tra cui, per l’attività circense e il circo contemporaneo, le Tabb. 26 e 27 dell’All. B includono le Attività circensi senza animali (in relazione all’obiettivo dell’innovazione dell’offerta)[22] [23].

 

Principi e criteri direttivi specifici per l’avvicinamento dei giovani alle attività dello spettacolo

Il comma 4, lett. i), riguarda l’introduzione di norme, nonché la revisione di quelle vigenti, volte all’avvicinamento dei giovani[24] alle attività di spettacolo, creando un efficace percorso di educazione delle nuove generazioni. In particolare, alla promozione di programmi di educazione nei settori dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado, in coerenza con l’art. 1, co. 7, lett. c) ed f), della L. 107/2015, e con l’art. 5 del d.lgs. 60/2017, si prevede che sia destinato (annualmente) almeno il 3% della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo.

Quest’ultimo è un obiettivo parallelo a quello previsto dall’art. 27, co. 1, lett. i), della L. 220/2016 che, in particolare, richiamando gli stessi contenuti della L. 107/2015, ha disposto che il Mibact, di concerto con il MIUR, sostiene, per un importo complessivo pari ad almeno il 3% della dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, il potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini.

 

Al riguardo, si ricorda, anzitutto, che l’art. 1, co. 7, lett. c) ed f), della L. 107/2015 ha inserito fra gli obiettivi del potenziamento dell’offerta formativa il potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l’alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini.

Inoltre, in attuazione della delega recata dall’art. 1, co. 180 e 181, lett. g), della stessa L. 107/2015, è stato emanato il citato d.lgs. 13 aprile 2017, n. 60, volto, fra l’altro, alla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e a sostenere la creatività.

In particolare, per quanto qui maggiormente interessa, il d.lgs. ha stabilito che le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia, prevedono, nel Piano triennale dell'offerta formativa, attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriale, di studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio, in ambito artistico, musicale, teatrale, coreutico (oltre che – per gli ambiti più attigui – cinematografico, architettonico, storico-artistico).

La progettualità delle istituzioni scolastiche si realizza mediante percorsi curricolari, anche in verticale, in alternanza scuola-lavoro o con specifiche iniziative extrascolastiche, e può essere programmata in rete con altre scuole e attuata con la collaborazione di istituti e luoghi della cultura, nonché di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, inclusi i soggetti del Terzo settore operanti in ambito artistico e musicale.

In particolare, con riferimento ai percorsi curricolari, essa si realizza nell'ambito delle componenti dello stesso curricolo denominate «temi della creatività», che riguardano, tra le altre, le aree musicale-coreutico (tramite la conoscenza storico-critica della musica, la pratica musicale, la danza e tramite la fruizione consapevole delle suddette arti) e teatrale-performativo (tramite la conoscenza storico-critica e la pratica dell'arte teatrale o cinematografica o di altre forme di spettacolo artistico-performativo e tramite la fruizione consapevole delle suddette arti).

Si prevede (art. 5), inoltre, a tali fini, l’adozione, con DPCM, con cadenza triennale, di un “Piano delle arti”, per la cui attuazione è istituito nello stato di previsione del MIUR il “Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico, della pratica artistica e musicale e della creatività”, con una dotazione di € 2 mln annui dal 2017, stabilendo anche che, nell’ambito dell’organico dell’autonomia, il 5% dei posti per il potenziamento è destinato alla promozione dei temi della creatività.

Specifiche misure finanziarie a valere sulle risorse del Fondo sono destinate a:

·     Poli a orientamento artistico e performativo, in cui possono costituirsi, previo riconoscimento da parte dell'Ufficio scolastico regionale, le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione di un medesimo ambito territoriale che hanno adottato, in una o più sezioni, curricoli verticali in almeno tre dei quattro temi della creatività (oltre a quelli già citati, si tratta dei temi artistico-visivo e linguistico-creativo), e a cui possono far riferimento le scuole di ogni grado dell'ambito territoriale per realizzare la progettualità relativa al settore musicale e artistico;

·     istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, organizzate in reti di scuole, che hanno nell'organico dell'autonomia posti per il potenziamento coperti da docenti impegnati nell'ampliamento dell'offerta formativa per lo sviluppo dei temi della creatività.

Si prevede, inoltre, che ogni istituzione scolastica secondaria di primo grado può attivare, nell'ambito delle ordinarie sezioni, percorsi a indirizzo musicale, prioritariamente per gruppi di studenti, in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa.

Relativamente ai licei musicali, si dispone che è progressivamente prevista, per ciascun corso quinquennale, la presenza di almeno otto insegnamenti di strumento differenti, e di non più di tre insegnamenti dello stesso strumento, con possibilità di derogare a tale limite sino a cinque insegnamenti solo nel caso del pianoforte.

Inoltre, si ricorda che, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato dai Fondi strutturali europei, il MIUR, con nota prot. n. 1479 del 10 febbraio 2017 ha emanato un avviso pubblico per la realizzazione, per quanto qui interessa, di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei. La comunicazione dell’approvazione delle relative graduatorie è stata formalizzata con nota del prot. n. 27307 dell'11 luglio 2017. In base al comunicato dell’11 luglio, saranno 270 i progetti e 266 le scuole che verranno finanziati, per uno stanziamento complessivo di quasi € 26 mln. In particolare, i licei musicali e coreutici (124 progetti) riceveranno oltre € 18 mln, con cui potranno potenziare gli ambienti didattici e i laboratori per l’approfondimento delle discipline di indirizzo e per la realizzazione di attività musicali e/o coreutiche, e attivare laboratori multimediali dotati di attrezzature per la realizzazione di attività musicali mediante le tecnologie digitali.

 

Principi e criteri direttivi specifici per i lavoratori dello spettacolo

Il comma 4, lett. l), riguarda la revisione delle disposizioni in materia di lavoro nel settore dello spettacolo. In particolare, si prevede una disciplina che, in armonia e coerenza con le disposizioni generali in materia, regolamenti il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate alle specifiche attività, tenendo conto anche del carattere intermittente delle prestazioni lavorative con riferimento alle specificità contrattuali e alle tutele sociali anche previdenziali e assicurative, e nel rispetto, quanto agli aspetti retributivi, dell'art. 36 della Costituzione e dell'art. 2099 del codice civile.

Dell’art. 36 Cost. si è già detto.

In base all’art. 2099 c.c., la retribuzione del lavoratore può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito. In mancanza di accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali. Il lavoratore può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura.

 

Ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, che ha integrato e ridefinito le categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'ENPALS (confluito, dal 1° gennaio 2012, nell’INPS, come disposto dall’art. 21 del D.L. 201/2011 - L. 214/2011), i lavoratori in questione sono suddivisi in tre gruppi, che comprendono personale artistico e non. Si tratta, in particolare, di:

-      lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo (tra i quali, artisti lirici, coristi, vocalisti, attori cinematografici, audiovisivi o di prosa, registi, direttori e ispettori di produzione, amministratori di direzione cinematografica e audiovisiva, compositori, coreografi, ballerini, tecnici, maestranze);

-      lavoratori a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al precedente raggruppamento (tra cui impiegati, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti);

-      lavoratori dello spettacolo con rapporti di lavoro a tempo indeterminato, di cui all’art. 3 del d.lgs. 708/1947, come successivamente modificato e integrato.

Per completezza, si ricorda che, a seguito dell’art. 39 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) è stata semplificata la gestione degli obblighi e delle formalità dei rapporti di lavoro nel settore dello spettacolo, che sono ora gli stessi validi per la generalità dei lavoratori. Come stabilito dalla Circolare ministeriale n. 22 del 17 giugno 2009 e dalla Circolare ENPALS n. 16 del 1° settembre 2009, non sussiste più, dunque, l'obbligo di iscrizione del personale tecnico ed artistico alle liste speciali che erano costituite presso gli Uffici speciali per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo e, per la sola regione Sicilia, presso l'Ufficio per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo per la Sicilia di Palermo.

 

Principi e criteri direttivi specifici in materia di iter autorizzativi per lo svolgimento di attività di pubblico spettacolo

Il comma 4, lett. m), riguarda la semplificazione degli iter autorizzativi e degli adempimenti relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo, inclusa l’autorizzazione di pubblica sicurezza. Al riguardo, il testo specifica che tale semplificazione avviene di concerto con le altre amministrazioni competenti – precisazione non necessaria, dal momento che il concerto è comunque previsto dalla procedura per l’emanazione dei decreti legislativi: v. infra – e che resta comunque fermo quanto previsto dai decreti adottati in attuazione dell’art. 5 della L. 124/2015.

L’art. 5 della L. 124/2015 ha delegato il Governo ad individuare i procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, quelli per i quali è necessaria l’autorizzazione espressa e quelli per quali è sufficiente una comunicazione preventiva. Ha, inoltre, previsto che, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, possono essere apportate disposizioni correttive e integrative.

In attuazione, è intervenuto, anzitutto, il d.lgs. 126/2016, che ha dettato alcune disposizioni generali applicabili ai procedimenti relativi alle attività non assoggettate ad autorizzazione, ma a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (tra le quali, come meglio si vedrà infra, sono inclusi gli eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio).

Successivamente, la tab. A del d.lgs. 222/2016 ha individuato 6 tipologie di attività di spettacolo, per ciascuna delle quali ha definito il regime amministrativo applicabile (comunicazione, autorizzazione, autorizzazione più comunicazione, ovvero autorizzazione più segnalazione certificata di inizio attività), indicando, in apposita colonna, le fonti normative dalle quali lo stesso discende.

 

Con specifico riferimento alle previsioni contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 773/1931), si ricorda che alcune semplificazioni sono state introdotte dall’art. 7 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), con particolare riferimento agli eventi fino a 200 partecipanti.

In particolare, l’art. 68 del R.D. 773/1931 dispone, anzitutto, che, senza licenza del Questore (ora, in base all’art. 19 del DPR 616/1977, licenza concessa dai comuni), non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione[25].

A seguito delle semplificazioni introdotte dall’art. 7, co. 8-bis, lett. a), del D.L. 91/2013, lo stesso art. 68 prevede che, per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla SCIA, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.

Inoltre, l’art. 69 del R.D. 773/1931 dispone che, senza licenza dell’autorità locale di pubblica sicurezza (ora, in base all’art. 19 del DPR 616/1977, licenza concessa dai comuni), è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti. Anche in tal caso, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 7, co. 8-bis, lett. b), del D.L. 91/2013, lo stesso articolo prevede che, per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla SCIA, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.

L’art. 80 del R.D. 773/1931 dispone, infine, che l'autorità di pubblica sicurezza (ora, ai sensi dell’art. 19 del DPR 616/1977, i comuni) non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Per l'applicazione delle previsioni recate dall’art. 80 citato, l’art. 141 del R.D. 635/1940, recante il regolamento per l'esecuzione del testo unico 773/1931, ha previsto l’istituzione di commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

a)  esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;

b)  verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;

c)  accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;

d)  accertare, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante (art. 4 della L:. 337/1968[26]);

e)  controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

A seguito delle modifiche apportate prima dall'art. 1, co. 1, del DPR 293/2002 e successivamente dall’art. 4, co. 1, lett. c), del d.lgs. 222/2016, per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti, o dei periti industriali o dei geometri, che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

 

Principi e criteri direttivi specifici per la diffusione dello spettacolo italiano all’estero e l’internazionalizzazione

Il comma 4, lett. n), concerne il sostegno alla diffusione dello spettacolo italiano all’estero e ai processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere e lo sviluppo di reti di offerta artistico-culturale di qualificato livello internazionale. Restano comunque ferme le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in materia di rapporti culturali con l’estero (art. 12, d.lgs. 300/1999).

Si tratta di uno degli obiettivi strategici del sostegno allo spettacolo dal vivo, indicato dall’art. 2, co. 1, lett. e), del già citato DM 1 luglio 2014.

Lo stesso DM, all’art. 44, disciplina la corresponsione di contributi specifici per tournee all’estero, determinati con riferimento ai soli costi di viaggio e trasporti degli spettacoli, che rappresentano la soglia massima di contribuzione assegnabile, sempre che sia prevista una partecipazione economica da parte del Paese ospitante o, in caso  di tournee in più Paesi, di almeno uno di essi.

 

A sua volta, lo stesso comma 4, lett. o), prevede il sostegno all'internazionalizzazione delle produzioni di giovani artisti italiani, nonché degli spettacoli di musica popolare contemporanea, anche attraverso iniziative di coproduzione artistica e collaborazioni intersettoriali.

 

Al riguardo, si ricorda che, a seguito dell’art. 1, co. 335, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) – che, al fine di favorire la creatività dei giovani autori, ha previsto che la SIAE destina ad attività di produzione culturale nazionale e internazionale, sulla base di un atto di indirizzo annuale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il 10% di tutti i compensi percepiti dalla riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi – il DM n. 266 del 28 maggio 2016, costituente atto di indirizzo per il 2016, ha incluso fra i progetti da privilegiare quelli che abbiano come obiettivo l’internazionalizzazione e il dialogo interculturale nei settori: arti visive, performative e multimediali; cinema; teatro e danza; libro e lettura; musica.

Su questa base, la SIAE ha avviato l’iniziativa S’ILLUMINA, articolata in 5 bandi, di cui uno relativo al sostegno dell’esecuzione pubblica di opere di giovani artisti in contesti live nazionali ed internazionali, nonché alla promozione internazionale dei giovani autori in ambito europeo ed extraeuropeo nei settori sopra citati, e un altro concernente il sostegno della traduzione delle opere nazionali di giovani autori in altre lingue e della distribuzione all'estero di opere di giovani autori nei settori: cinema; libro e lettura; musica. Qui la graduatoria relativa al bando indicato.

Anche il DM 366 del 4 agosto 2017, costituente atto di indirizzo per il 2017, ha incluso fra i progetti da privilegiare quelli sopra indicati.

 

Procedura per l’adozione dei decreti legislativi

Il comma 1 stabilisce che i decreti legislativi sono adottati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. I commi 5, 6 e 7 definiscono la procedura per l’emanazione dei suddetti decreti.

In particolare, essi sono adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Consiglio superiore dello spettacolo e previa acquisizione dell’intesa della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, da rendere entro 45 giorni dalla data di trasmissione dello schema. Trascorso tale termine, il Governo può comunque procedere alla trasmissione dello schema alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Trascorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente lo schema alle Camere con le osservazioni e le eventuali modifiche, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione.

Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi “sulle osservazioni del Governo” entro 10 giorni dalla data della nuova trasmissione, trascorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.

 

Occorre fare riferimento all’espressione del parere definitivo sullo schema da parte delle Commissioni parlamentari, e non al parere “sulle osservazioni del Governo”, come più volte rilevato dal Comitato per la legislazione.

 

Dai decreti legislativi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le risorse finanziarie occorrenti.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con la medesima procedura.

 


Articolo 3
(Consiglio superiore dello spettacolo)

 

L’articolo 3 istituisce il Consiglio superiore dello spettacolo, in sostituzione della Consulta per lo spettacolo (di cui al DPR 89/2007), che viene soppressa dalla data del primo insediamento del nuovo organo (dopo la soppressione della sua sezione cinema, a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo, prevista dall’art. 11 della L. 220/2016), con conseguente passaggio di attribuzioni.

 

Si tratterebbe, dunque, di un nuovo organismo parallelo al Consiglio superiore beni culturali e paesaggistici (di cui, da ultimo, all’art. 25 del Regolamento di organizzazione del Mibact emanato con DPCM 171/2014) – organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici, che si riunisce congiuntamente con la Consulta dello spettacolo per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza di ambedue gli organi –, nonché del Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo, istituito dall’art. 11 della L. 220/2016.

 

In particolare, le funzioni, la composizione e la disciplina sono analoghe, mutatis mutandis, a quelle previste per il Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo, riscontrandosi, invece, una differenza per quanto concerne il numero dei componenti.

 

Funzioni

Al Consiglio superiore dello spettacolo sono attribuiti compiti di consulenza e di supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo.

Più specificamente, il Consiglio, fra l’altro: svolge attività di analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche; formula proposte sugli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione dello spettacolo, sui relativi interventi normativi e regolamentari, nonché sui contenuti delle disposizioni applicative inerenti il riparto del FUS; esprime pareri sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali in materia, sui documenti di analisi predisposti dal Ministero e sui criteri di ripartizione delle risorse fra i diversi settori di attività e sulle condizioni per la concessione dei contributi; contribuisce a definire la posizione del Ministero in merito ad accordi internazionali in materia di spettacolo, nonché in materia di rapporti con le istituzioni, anche sovranazionali; organizza consultazioni periodiche con i rappresentanti dei settori professionali interessati e con altri soggetti sull’andamento del settore, sull’evoluzione delle relative professioni, nonché sulle relative condizioni di formazione e di accesso; emana linee guida cui deve attenersi il Ministero nella redazione delle relazioni analitiche e descrittive inerenti l’attività nel settore e delle relative analisi di impatto.

 

Composizione e funzionamento

Il Consiglio superiore dello spettacolo – che dura in carica 3 anni – è composto da 15 componenti, di cui:

·     4 scelti dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nell’ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria e dagli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi del settore dello spettacolo;

·     11 personalità del settore – di cui 3 su designazione della Conferenza unificata –, caratterizzate da particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità anche in ambito giuridico, economico, amministrativo e gestionale, nominate dal Ministro nel rispetto del principio di equilibrio di genere. Fra queste, lo stesso Ministro nomina il Presidente.

 

Occorrerebbe indicare esplicitamente che il Consiglio superiore dello spettacolo sarà nominato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, come avvenuto per la nomina del Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo.

 

I componenti del Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo, nominato con DM n. 109 del 6 marzo 2017, sono 11.

 

Il MIBACT comunica i nominativi dei componenti e del Presidente dell’organo alle Commissioni parlamentari competenti, allegando i relativi curriculum.

Ai componenti del Consiglio spetta solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

 

Con decreto del Ministro, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti il regime di incompatibilità dei componenti e le modalità di svolgimento dei compiti del Consiglio superiore.

 

Il corrispondente provvedimento relativo al Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo è stato emanato con DM n. 2 del 2 gennaio 2017.

 

Peraltro, si stabilisce sin d’ora che il Consiglio adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento e che i pareri dell’organo sono espressi, di norma, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ridotti a 10 in caso di urgenza. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Presso il Consiglio opera una segreteria tecnica, formata da personale in servizio presso il MIBACT. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento sono assicurate dallo stesso Ministero fra quelle disponibili a legislazione vigente.

 

L’art. 1 del DPR 89/2007 – che ha riordinato gli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali sulla base di quanto disposto dall'art. 29 del D.L. 223/2006 (L. 248/2006) – ha attribuito la denominazione di Consulta per lo spettacolo al Comitato per i problemi dello spettacolo istituito dall'art. 1, co. 67, del D.L. 545/1996 (L. 650/1996)[27]. Alla Consulta – che è nominata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, che la presiede, e che era originariamente divisa in cinque sezioni, rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, ciascuna delle quali composta da non più di sette componenti – sono state attribuite funzioni di consulenza e verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore ed in particolare con riferimento alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse statali per il sostegno alle attività dello spettacolo.

Lo stesso DPR ha rimesso a un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali la definizione del numero dei componenti di ciascuna sezione, delle modalità di convocazione e funzionamento, nonché delle modalità di designazione dei componenti da parte dei sindacati, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e da parte della Conferenza unificata.

E’, dunque, intervenuto il DM 29 ottobre 2007 il cui art. 1 ha disposto, per quanto qui più interessa, che ciascuna sezione ha un numero minimo di componenti pari a 5 (fermo restando il numero massimo di 7), costituiti da appartenenti a sindacati e associazioni di categoria, rappresentanti della Conferenza unificata, nonché dal Direttore generale competente per materia, che la presiede.

Da ultimo, con DM 2 dicembre 2016 si è proceduto alla nomina dei componenti della Consulta dello spettacolo per le sezioni musica, danza, prosa, attività circensi e spettacolo viaggiante per il biennio 2017-2018.

 

 


Articolo 4
(Dotazione del Fondo unico per lo spettacolo e interventi in favore di attività culturali nei territori interessati da eventi sismici)

 

L’articolo 4 incrementa, anzitutto, la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) di € 9,5 mln annui per il 2018 e il 2019[28] e di € 22,5 annui dal 2020.

Agli oneri derivanti dall’incremento della dotazione del FUS si provvede:

·     per il 2018 e a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014);

·     per il 2019:

   quanto a € 3 mln, mediante riduzione del medesimo Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione;

   quanto a € 5,5 mln, mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili (art. 1, co. 199, L. 190/2014);

   quanto a € 1 mln, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 10, co. 5, D.L. 282/2004-L. 307/2004).

 

Inoltre, autorizza per il 2018 la spesa di € 4 mln in favore di attività culturali – presumibilmente sempre di spettacolo dal vivo – nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Per la ripartizione di tali somme si richiamano le modalità previste dall'art. 11, co. 3, quarto periodo, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017).

Il richiamato art. 11, co. 3, quarto periodo, del D.L. 244/2016 ha previsto la possibilità, per l'anno 2017, di destinare quota parte delle somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo degli stanziamenti destinati al credito di imposta per il cinema (di cui all’art. 24, co. 1, della L. 183/2011) al sostegno dello spettacolo dal vivo, prevedendo un limite massimo di € 12 mln, di cui una quota non superiore a € 4 mln da ripartire in favore di attività culturali nei territori sopra indicati.

Le modalità di ripartizione della quota da destinare ai territori colpiti dal sisma sono state stabilite con DM 16 maggio 2017, n. 218, che – precisando innanzitutto che il riferimento è alle attività culturali di spettacolo dal vivo – ha stabilito che il 60% delle risorse è assegnato in egual misura tra le 4 regioni e il 40% è ripartito in base al fabbisogno dei territori, in proporzione alla diversa incidenza dei danni subiti, come risultante dalla nota prot. n. 1375 del 15 maggio 2017 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione (che, in particolare, ha indicato le seguenti quote di incidenza dei danni causati dal sisma: 10% Abruzzo; 14% Lazio; 62% Marche; 14% Umbria).

Il medesimo DM ha inoltre disposto, in particolare, che la promozione di attività culturali di spettacolo dal vivo nei territori dovrà essere prioritariamente rivolta ai più giovani, anche in collaborazione con il mondo della scuola, nonché agli anziani. I soggetti attuatori delle attività culturali dovranno essere individuati tra i professionisti che operano nelle regioni interessate dal sisma e, in via prioritaria, tra gli organismi finanziati nell’ambito del FUS.

 

Agli oneri derivanti si provvede mediante azzeramento dell’autorizzazione di spesa di € 4 mln per il 2018 disposta a favore del Teatro Eliseo dall’art. 22, co. 8, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017).

L’art. 22, co. 8, del D.L. 50/2017 ha autorizzato la spesa di € 4 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 in favore del Teatro Eliseo, per spese ordinarie e straordinarie, con la finalità di garantire la continuità delle attività del Teatro in occasione del centenario dalla sua fondazione come “Teatro Eliseo”, avvenuta nel 1918. In particolare, alla copertura degli oneri per il 2018 si provvedeva a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 10, co. 5, D.L. 282/2004–L. 307/2004).

 

 


Articolo 5
(Benefici e incentivi fiscali)

 

L’articolo 5 reca disposizioni volte ad estendere il c.d. ART-BONUS e a promuovere la produzione musicale delle opere di artisti emergenti.

 

Con riferimento al primo aspetto, dispone che il credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura spetta anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate per il sostegno delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione.

A tal fine, novella l’art. 1 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014).

 

In base alla disposizione citata, il credito di imposta spetta, in misura pari al 65% delle erogazioni effettuate, per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo[29].

A tali finalità, peraltro, ne sono state aggiunte altre con l’art. 17 del D.L. 189/2016 (L. 229/2016), pur senza procedere a novella. In particolare, è stato previsto che il credito di imposta spetta anche per le erogazioni liberali a favore del Mibact per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, di cui all'art. 1 dello stesso D.L., anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, e per il sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

Il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile, e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Esso è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Qui il sito dedicato.

 

Alla copertura dei relativi oneri, valutati in € 1,1 mln per il 2018, € 1,8 mln per il 2019, € 2,3 mln per il 2020 ed € 1,9 mln annui dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 10, co. 5, D.L. 282/2004–L. 307/2004).

 

Con riferimento al secondo aspetto, dispone che il credito d’imposta a favore delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, nonché delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, riconosciuto per il triennio 2014-2016 ai sensi dell’art. 7, co. 1-6, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), si applica (nuovamente) a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di promuovere la produzione musicale delle opere di artisti emergenti. Inoltre, novellando il co. 2 dello stesso art. 7 citato, dispone che il credito di imposta è riconosciuto anche per le opere terze.

Al riguardo, si rammenta che l’art. 7, co.1-6, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), al fine di sostenere il mercato dei contenuti musicali e l'offerta di opere dell'ingegno e di promuovere lo sviluppo di artisti emergenti, ha riconosciuto, per il triennio 2014-2016, un credito d'imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti per sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni musicali, fino all'importo di € 200.000 nei tre anni di imposta e nel limite di spesa di € 4,5 mln annui. In particolare, destinatarie sono state le imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, come definite dall’art. 78 della L. 633/1941[30], nonché le imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, purché esse fossero state indipendenti, ovvero non controllate da un editore di servizi media audiovisivi, e avessero speso almeno l'80% del beneficio concesso nel territorio nazionale favorendo la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici coinvolti.

In particolare, in base al co. 2, il credito per il triennio 2014-2016 è stato riconosciuto esclusivamente per opere prime[31] o seconde, escluse le demo autoprodotte[32], di nuovi talenti, definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti[33]. Nel caso di gruppi di artisti, si poteva usufruire del credito di imposta solo se nello stesso anno non ne avesse già usufruito più della metà dei componenti.

 

Alla copertura degli oneri derivanti da quest’ultima previsione, quantificati in € 4,5 mln dal 2018, si provvede:

·     per il 2018 e a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione, di cui all'art. 1, co. 200, della L. 190/2014 (L. di stabilità 2015);

·     per il 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, co. 199, della medesima L. 190/2014.

 


Articolo 6
(Regioni a statuto speciale e province autonome)

 

L’articolo 6 stabilisce che le disposizioni della legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

 


Articolo 7
(Nuovo inquadramento delle fondazioni lirico-sinfoniche)

 

Come già accennato, l’articolo 7 posticipa (dal 31 dicembre 2018) al 31 dicembre 2019 il momento a partire dal quale le fondazioni lirico-sinfoniche saranno inquadrate, alternativamente, come “fondazione lirico-sinfonica” o “teatro lirico-sinfonico”.

A tal fine, novella l’art. 24, co. 3-bis, lett. b), del D.L. 113/2016 (L. 160/2016).

 

Al riguardo, si ricorda che, tra i principi e i criteri direttivi indicati dal più volte citato art. 24, co. 3-bis, del D.L. 113/2016 per la revisione dell’assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, rientra l’individuazione dei requisiti che devono essere posseduti dalle fondazioni, alla data del 31 dicembre 2018, al fine dell'inquadramento come “fondazione lirico-sinfonica” ovvero “teatro lirico-sinfonico”, con conseguente revisione delle modalità di organizzazione, gestione e funzionamento, secondo princìpi di efficienza, efficacia, sostenibilità economica e valorizzazione della qualità.

 

 


Proposte di legge abbinate
(A.C. 417, 454, 800, 964, 1102, 1702, 2989, 2861, 3636, 3842, 3931, 4086, 4520)

 

Le proposte di legge abbinate si caratterizzano, a seconda dei casi, per la proposizione di un intervento complessivo sullo spettacolo dal vivo, ovvero per interventi relativi a specifici settori dello stesso.

 

In particolare, l’A.C. 417 e l’A.C. 964 costituiscono legge quadro per lo spettacolo dal vivo.

 

Nello specifico, l’A.C. 417, nell’indicare i compiti dello Stato, delle regioni e degli enti locali al fine di incentivare la produzione e la fruizione dello spettacolo dal vivo, dispone che alla Direzione generale per lo spettacolo dal vivo fanno capo tre sedi operative, dislocate al Nord, nel Centro e al Sud, finalizzate ad avvicinare gli interventi ai bisogni del territorio, conciliando le esigenze degli artisti con quelle dei produttori e dei fruitori. Nelle sedi operative, da collocare in uffici statali non utilizzati, devono essere impiegati dipendenti statali in esubero e, attraverso contratti di formazione, ovvero stage, studenti universitari e delle scuole secondarie superiori.

Disposizioni specifiche, con particolare riferimento alle condizioni per usufruire delle risorse pubbliche, riguardano i diversi settori dello spettacolo dal vivo.

Altre disposizioni intendono rilanciare la musica popolare bandistica, corale e dialettale.

Tra le agevolazioni, vi è la previsione di istituire un Fondo per la formazione musicale di giovani artisti, destinato a giovani italiani di età inferiore a 35 anni.

Infine, la proposta di legge reca una delega al Governo volta a sostenere la produzione artistica dello spettacolo dal vivo e ad incentivare l’attività di spettacolo dal vivo dei giovani artisti.

 

A sua volta, l’A.C. 964, in particolare, propone quali strumenti per la riorganizzazione e lo sviluppo del settore:

·        la semplificazione dell’articolazione strutturale e organizzativa dello spettacolo dal vivo, con nuovi presupposti per l’accesso al sostegno pubblico;

·        l’istituzione della banca dati professionale che censisce le persone fisiche in possesso dei requisiti per svolgere attività manageriale e artistica nel settore e l’attribuzione alla (oggi) Scuola nazionale dell’amministrazione del compito di concorrere alla formazione di manager per la gestione delle istituzioni culturali dello spettacolo;

·        la disciplina della professione di agente dello spettacolo dal vivo;

·        l’istituzione presso l’Istituto per il credito sportivo di un Fondo per la concessione di contributi in conto interessi e di un Fondo per la concessione di garanzie;

·        l’istituzione di un Fondo perequativo per lo spettacolo dal vivo e di un Fondo per l’innovazione e il sostegno dei giovani talenti, la cui titolarità è attribuita al Mibact;

·        agevolazioni fiscali.

Disposizioni specifiche riguardano i diversi settori dello spettacolo dal vivo.

Propone, inoltre, l’istituzione del Consiglio superiore dello spettacolo dal vivo, articolato in quattro comitati tecnici (musica, teatro, danza, circo e spettacolo viaggiante) – espressione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, dell’ANCI, dell’UPI, dello Stato e delle associazioni datoriali, e delle organizzazioni sindacali del settore più rappresentative a livello nazionale – nonché di un Osservatorio nazionale dello spettacolo che svolge funzioni consultive nei confronti della Conferenza unificata e instaura rapporti continuativi con le autonomie territoriali.

 

Le proposte di legge 2861, 3636, 3842, 3931 e 4520 riguardano le attività musicali. Anche l’A.C. 1102 reca misure per il sostegno delle attività musicali, unitamente a misure per il sostegno dello spettacolo dal vivo.

 

In particolare, l’A.C. 2861 prevede l’esenzione dal pagamento dei compensi spettanti alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) per l’esecuzione pubblica di opere musicali con un numero di spettatori inferiore a 200.

 

L’A.C. 3636 reca disposizioni volte a riconoscere, promuovere e valorizzare la musica popolare amatoriale e folcloristica, disponendo, innanzitutto, l’istituzione da parte delle regioni di elenchi telematici delle associazioni e delle fondazioni musicali popolari amatoriali e folcloristiche riconosciute, i cui dati sono trasmessi al Mibact ai fini dell’istituzione dell’elenco nazionale.

Prevede, inoltre, l’istituzione della Giornata nazionale della musica popolare amatoriale e folcloristica, da celebrare il 1° luglio di ogni anno, e misure volte a promuovere l’insegnamento della stessa musica nelle scuole.

Per l’attuazione delle sue finalità, la proposta di legge prevede, inoltre, l’istituzione di un Fondo, alimentato con una percentuale delle vincite non riscosse del gioco del lotto, non superiore al 10%, da fissare annualmente.

In particolare, una quota non superiore al 20% delle risorse del Fondo è destinato al finanziamento dei programmi – promossi da regioni, province e comuni – concernenti scambi di rapporti tra associazioni e fondazioni musicali popolari amatoriali e folcloristiche italiane con analoghe formazioni straniere, in particolare europee.

Si stabilisce, infine, che le associazioni e fondazioni musicali popolari amatoriali e folcloristiche riconosciute sono ammesse a beneficiare della quota del cinque per mille dell’IRPEF.

 

L’A.C. 3842 contiene una delega al Governo per la riforma del settore delle attività musicali contemporanee popolari dal vivo. Tra i principi e criteri direttivi del decreto legislativo attuativo della delega, sono inclusi:

§  la revisione della normativa fiscale relativa alla musica contemporanea popolare dal vivo;

§  la semplificazione dell’iter procedurale e normativo sulla sicurezza degli spettacoli;

§  il riordino e l’introduzione di norme volte all’avvicinamento dei giovani alle attività musicali contemporanee popolari dal vivo;

§  il riordino e l’introduzione di norme in materia di rapporto di lavoro nel settore;

§  la stabilizzazione del credito di imposta per le opere di artisti emergenti previsto dall’art. 7 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013).

Per il finanziamento degli interventi previsti dal decreto legislativo si prevede l’istituzione del Fondo per lo sviluppo dei settori della musica e degli spettacoli di musica contemporanea popolare dal vivo, con una dotazione annua di € 50 mln a decorrere dal 2017.

 

L’A.C. 3931 concerne il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali.

In particolare, dispone che le bande musicali che intendono beneficiare delle agevolazioni e degli incentivi previsti dallo stesso testo devono ottenere innanzitutto la qualifica di associazione banda musicale, attribuita dalla Consulta nazionale per le bande musicali – di cui si prevede contestualmente l’istituzione –, presieduta dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e composta da due rappresentanti indicati dalle regioni.

Istituisce, inoltre, il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, alimentato con una percentuale delle vincite non riscosse del gioco del lotto e delle lotterie nazionali, da fissare annualmente, in misura non superiore al 30%. In particolare:

·     una quota non superiore al 40% delle risorse del Fondo è destinata al cofinanziamento di iniziative per la valorizzazione e la promozione delle attività concertistiche delle associazioni bande musicali, nonché per la formazione professionale delle figure impegnate nelle attività bandistiche;

·     una quota non superiore al 10% delle risorse del Fondo è destinata alla promozione e al sostegno di iniziative pubbliche e di attività culturali di scambio che coinvolgono gruppi bandistici provenienti da diverse aree o regioni italiane nonché da stati esteri.

Si prevedono, infine, diverse agevolazioni fiscali a sostegno dell’attività delle bande musicali.

 

L’A.C. 4520 reca disposizioni volte a sostenere, riconoscere, valorizzare e tutelare la musica corale, bandistica e folclorica non professionistica.

Innanzitutto, si prevede l’istituzione presso il MIBACT di un Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione della musica corale, bandistica e folclorica non professionistica, con una dotazione annua di € 5 mln a decorrere dal 2017, le cui risorse sono destinate alla Federazione nazionale italiana delle associazioni regionali corali (FENIARCO), all’Associazione nazionale bande italiane musicali autonome (ANBIMA), e alla Federazione italiana tradizioni popolari (FITP), soggetti contestualmente riconosciuti di rilevanza nazionale.

Si dispongono, infine, una serie di agevolazioni fiscali a favore delle associazioni musicali corali, bandistiche e folcloristiche.

 

L’A.C. 1102 intende anzitutto promuovere l’accesso alla produzione musicale, valorizzando l’innovazione artistica, la sperimentazione e la ricerca. A tal fine, una delle principali novità proposte è costituita dalla istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico dell’Ufficio per la promozione della musica italiana, che opera in collaborazione con il Mibact. Sono inoltre previsti incentivi alla produzione di video musicali di particolare rilievo artistico e culturale e un credito di imposta per le imprese produttrici di prodotti fonografici.

Con riferimento, invece, al sostegno dello spettacolo dal vivo, prevede, in particolare, l’istituzione del Registro nazionale degli organizzatori e produttori di spettacoli dal vivo, gestito con la collaborazione delle Camere di commercio, e reca una delega al Governo per interventi fiscali.

 

Gli A.C. 454, 800, 1702 e 2989 concernono sostanzialmente il divieto di utilizzazione di animali nelle manifestazioni di spettacolo dal vivo.

 

In particolare, l’A.C. 800 stabilisce il divieto di utilizzo e sfruttamento degli animali in tutti gli spettacoli, feste e manifestazioni popolari, pubbliche e private, con la sola eccezione delle mostre di cani e di altri animali, o delle gare di agilità.

 

L’A.C. 454 e l’A.C. 1702 vietano a tutte le imprese circensi e dello spettacolo, incluse le esposizioni itineranti di animali, nonché alle imprese straniere transitanti nel territorio dello Stato, l’allevamento, la detenzione, l’addestramento e l’impiego di animali a scopo di lucro o per fini espositivi, nonché per lo svolgimento di attività di intrattenimento.

Per la ricollocazione degli animali dismessi dalle imprese di spettacolo, in particolare, la prima dispone la nomina di un commissario straordinario, mentre l’altra prevede l’individuazione di una sezione speciale nell’apposita direzione generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il compito, fra l’altro, in entrambi i casi, di coadiuvare e fornire assistenza alle imprese di spettacolo nella dismissione degli animali detenuti.

Entrambe le proposte di legge contengono, infine, disposizioni volte alla promozione dello spettacolo circense, del teatro viaggiante e del teatro di burattini, marionette e pupi, mediante contributi, anche in conto capitale, finalizzati, tra l’altro, all’acquisto e alla ristrutturazione delle attrezzature delle imprese circensi in fase di riconversione.

 

L’A.C. 2989 vieta la detenzione, l’utilizzo o l’esposizione di animali nelle esibizioni circensi e in ogni forma di spettacolo dal vivo, anche da parte di imprese straniere. Non rientrano in tale divieto le manifestazioni non a fini di lucro connesse a gare di agilità, a esposizioni o ad altre attività similari.

Disposizioni specifiche sono volte a tutelare gli animali durante lo svolgimento di gare di corsa.

Per la dismissione degli animali da parte delle imprese di spettacolo, dispone la nomina di un commissario straordinario cui è affidato il compito di coadiuvare e fornire assistenza per la ricollocazione degli animali detenuti.

Prevede, altresì, l’istituzione di un apposito Fondo per l’erogazione di un contributo per sostenere le imprese nel mantenimento degli animali nella fase di transizione, fino alla loro definitiva dismissione.

 

Infine, l’A.C. 4086 individua forme di finanziamento statale stabili per i carnevali storici.

Un primo canale è costituito da risorse a valere sul FUS che, a tal fine, viene incrementato di € 5 mln annui a decorrere dal 2017.

Ove tali risorse non soddisfino le istanze di finanziamento inviate dalle amministrazioni territoriali interessate, si prevede l’individuazione annuale, previe intese con ciascuna regione, delle manifestazioni alle quali abbinare una lotteria nazionale.



[1]     Qui approfondimenti sul circo contemporaneo.

[2]     Qui approfondimenti sul teatro di figura.

[3]     La relazione della Corte dei conti sul rendiconto 2016 evidenziava, al riguardo, che, a seguito di tale intesa, erano stati stipulati accordi con 13 regioni e la provincia di Trento, per una somma complessiva di 1,1 miliardi di euro, per la realizzazione di 77 residenze artistiche.

[4]     Attualmente le fondazioni lirico-sinfoniche sono 14. Infatti, si ricorda che la L. 800/1967 ha riconosciuto enti autonomi 11 teatri lirici – il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze (ora, Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino), il Teatro Comunale dell'Opera di Genova (ora, Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova), il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona – e 2 istituzioni concertistiche assimilate: l'Accademia nazionale di S. Cecilia di Roma e l'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari (ora, Fondazione teatro lirico di Cagliari). Agli enti sopra indicati si è aggiunta, a seguito della L. 310/2003, la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari. Con il d.lgs. 367/1996, gli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale sono stati trasformati in fondazioni di diritto privato.

[5]     Fino al 2016, stabilito annualmente in Tabella C della legge di stabilità.

[6]     In base al ddl di assestamento per il 2017 (A.C. 4639) – che non considera ancora la novità derivante dalla L. 220/2016 – si tratta di: cap. 1390–Osservatorio per lo spettacolo; cap. 1391–Consiglio nazionale dello spettacolo e interventi integrativi per i singoli settori; capp. 6120 e 6620–Commissioni per l'erogazione dei contributi; cap. 6621–Fondazioni lirico sinfoniche; cap. 6622–Attività musicali; cap. 6623–Attività teatrali di prosa; cap. 6624–Danza; cap. 6626–Attività teatrali di prosa svolte da soggetti privati; cap. 8721–Attività circensi e spettacolo viaggiante; cap. 8570–Produzione cinematografica; cap. 8571–Produzione, distribuzione, esercizio e industrie tecniche; cap. 8573–Promozione cinematografica.

      L’importo complessivo per gli anni 2017, 2018 e 2019 risulta pari, rispettivamente, a € 420,2 mln, € 414,9 mln e € 420,1 mln.

[7]   L’ultimo contratto nazionale di servizio approvato si riferisce al triennio 2010-2012 (D.M. 27 aprile 2011, G.U. 27 giugno 2011, n. 147).

Lo schema di contratto di servizio 2013-2015 è stato trasmesso alle Camere per l’espressione del prescritto parere della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (art. 1, co. 6, lett. b), n. 10), L. 249/1997), il 19 settembre 2013 (Atto del Governo n. 31). Il parere, favorevole con condizioni, è stato espresso nella seduta del 7 maggio 2014.

Al riguardo, intervenendo nell’ambito della discussione del ddl di riforma della RAI (L. 220/2015), il rappresentante del Governo aveva evidenziato (seduta della 8^ Commissione del Senato del 3 giugno 2015) che erano in corso approfondimenti rispetto alla prima versione predisposta dal Governo precedente.

[8]     Ha, altresì, previsto che, per il triennio 2014-2016, il 5% della quota del FUS doveva essere riservata alle fondazioni che avessero raggiunto il pareggio di bilancio nei tre esercizi finanziari precedenti.

[9]     La relazione della Corte dei conti riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche per l’esercizio 2015 (Doc. XV, n. 562, trasmessa alle Camere il 2 agosto 2017) evidenzia che i contributi pubblici e privati restano, nel complesso, sostanzialmente stabili rispetto all'esercizio precedente (+0,2%), ma ad un livello leggermente inferiore a quello registrato nel 2013 e 2012. Il sostegno pubblico del settore rappresenta l'85,3% del totale delle contribuzioni, leggermente inferiore al dato dell'esercizio precedente (pari a circa l’86%), e diminuisce dell' 1,7% in valore assoluto. L'apporto dello Stato (pari al 57% del totale dei contributi) cresce nel 2015, rispetto all’esercizio precedente, dell'1,7%. Le risorse erogate dalle Amministrazioni territoriali segnano una diminuzione pari al 7,8% e rappresentano poco più del 28% del totale. Le fonti di finanziamento private (pari al 14,7%) mostrano invece un discreto aumento (+ 13%) e invertono la tendenza recessiva riscontrata negli esercizi precedenti; esse risultano comunque, salvo alcune eccezioni, ancora non adeguate al fabbisogno. Le risorse proprie delle Fondazioni provenienti dai ricavi da vendite e prestazioni hanno registrato un discreto incremento (+4,9%), dopo la riduzione (pari a -8,5%) registrata nell'esercizio precedente. Il miglioramento del dato registrato nell'anno, comunque, non modifica il limitato significato di tali risorse rispetto sia al valore della produzione (incidendo per il 26,9%), sia riguardo ai costi gestionali, coperti anch'essi per il 26,9%.

[10]   Per il 2017, il ddl di assestamento per il 2017 (A.C. 4639) riporta la cifra di € 173.697.031.

[11]   Per il 2017, il ddl di assestamento per il 2017 (A.C. 4639) riporta la cifra di € 4.563.387. Le risorse relative al 2016 sono state ripartite con DM 538 del 25 novembre 2016. Quelle relative al 2017 sono state ripartite con DM 394 dell’8 settembre 2017, il cui testo sarà disponibile dopo la registrazione della Corte dei conti.

[12]   Nel caso in cui tale soglia sia superata da una o più fondazioni, le risorse eccedenti sono ripartite tra le altre fondazioni in proporzione, per ciascuna quota, all’ammontare dei contributi annuali ricevuti. Qualora, all’esito della eventuale ripartizione, vi siano ulteriori superamenti della soglia, si procede nuovamente alla distribuzione delle risorse eccedenti.

[13]   Precedentemente, essa recava anche una specifica disciplina per gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate – ora fondazioni lirico-sinfoniche –, poi superata da successivi interventi normativi.

[14]   L’art. 28, riconoscendo come teatri di tradizione Petruzzelli di Bari, Grande di Brescia, Massimo Bellini di Catania, Sociale di Como, Ponchielli di Cremona, Comunale di Ferrara, Sociale di Mantova, Comunale di Modena, Coccia di Novara, Regio di Parma, Municipale di Piacenza, Verdi di Pisa, Municipale di Reggio Emilia, Sociale di Rovigo, Comunale di Treviso, Comitato Estate Livornese di Livorno e Ente Concerti Sassari di Sassari, ha disposto, che il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, può, con proprio decreto, riconoscere la qualifica di «teatro di tradizione» a teatri che dimostrino di aver dato particolare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali. Attualmente, sono riconosciuti 29 teatri di tradizione.

[15]   L’art. 28 riconoscendo come istituzioni concertistico-orchestrali Haydn di Bolzano e Trento, AIDEM di Firenze, Angelicum di Milano, Pomeriggio Musicale di Milano, Sinfonica Siciliana di Palermo, Sinfonica di San Remo, ha disposto che, con la stessa procedura prevista per i teatri di tradizione, può essere riconosciuta la qualifica di istituzione concertistica-orchestrale alle istituzioni con complessi stabili o semistabili a carattere professionale che svolgono annualmente almeno cinque mesi di attività. Attualmente, sono riconosciute 14 istituzioni concertistico-orchestrali.

[16]   Per approfondimento sull’argomento, si v. le schede di sintesi del Quaderno Federmusica-Agis, La lirica e la musica sommerse. Rapporto sulle Istituzioni liriche e musicali al di là delle fondazioni lirico-sinfoniche (2016).

[17]   In materia, si v. le memorie depositate dalla Federazione industria musicale italiana (FIMI) nell’ambito dell’audizione tenuta presso il Senato il 25 gennaio 2017.

[18]   Si tratta delle opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

[19]   Procedimento di notifica n. 2008/0162/I, avviato, allo stato di progetto, in data 23 aprile 2008 (cfr. Comunicato del Ministero per i beni e le attività culturali pubblicato nella G.U. n. 104 del 7 maggio 2009).

[20]   In materia, si ricorda, a titolo di esempio, la New Italian Dance (NID) Platform, nata nel 2012 dalla collaborazione tra alcune realtà della distribuzione della danza (RTO), la Direzione Generale Spettacolo del Mibact e gli enti locali. La piattaforma opera con il duplice obiettivo di allargare e rinnovare l’attuale mercato italiano, facilitando la circuitazione di un maggior numero di produzioni, e di promuovere e diffondere la produzione coreografica italiana nel più ampio contesto internazionale, favorendo la conoscenza delle eccellenze italiane presso accreditati operatori stranieri e sviluppando scambi tra artisti ed operatori. Qui maggiori informazioni.

[21]   Nel corso dell’esame al Senato era stato anche approvato l’ordine del giorno G9.205, che impegnava il Governo a prevedere in futuro una riduzione progressiva dei contributi, a valere sul FUS, ad esercenti attività circensi e spettacoli viaggianti con animali, fino al completo azzeramento dei contributi nell'esercizio finanziario 2018.

[22]   Il punteggio massimo attribuibile a tale indicatore per la valutazione della qualità artistica (ai fini della valutazione delle domande di contributi, di cui all’art. 5, co. 2, del medesimo DM) è stato stabilito per il triennio 2015-2017 dall’All. B al D.D.G. 28 novembre 2014.

[23]   In materia, si veda anche l’indagine CENSIS-LAV, I circhi in Italia, del febbraio 2017.

[24]   Nel corso dell’audizione del 25 gennaio 2017 presso la 7^ Commissione del Senato, la Conferenza delle Regioni e delle province autonome ha evidenziato che l’espressione “giovani” non include chiaramente la fascia di età adolescenziale e infantile.

[25]   Con specifico riferimento alle feste da ballo in luogo esposto al pubblico, la Corte costituzionale, con sentenza 142/1967, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della prevista licenza del Questore, rispetto all'art. 17 della Costituzione.

In seguito, con sentenza 56/1970, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 68 citato nella parte in cui impone la licenza del Questore per gli intrattenimenti che si tengono in luoghi aperti al pubblico e che non siano indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali.

[26]   L’ultimo aggiornamento dell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante è stato adottato con decreto MIBACT 18 agosto 2016.

[27]   L’art. 1, co. 67, del D.L. 545/1996 è stato abrogato dall’art. 10 del DPR 89/2007.

[28]   Per l’importo del FUS per gli anni 2018 e 2019 risultante, a legislazione vigente, dal ddl di assestamento per il 2017, si veda la nota n. 6.

[29]   Al contempo, non si applica la disciplina ordinariamente prevista dal DPR 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) per le erogazioni liberali (detrazioni IRPEF e deduzioni IRES).

[30]   L'art. 78 della L. 633/1941 definisce come produttore di fonogrammi "la persona fisica o giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni". Il luogo di produzione è quello ove avviene la diretta registrazione originale.

[31]   Le “opere prime” sono le opere di esordio di un artista o autore.

[32]   Le demo (termine derivante dall’inglese: demonstration) autoprodotte sono campioni dimostrativi delle doti e delle capacità artistiche finalizzati alla promozione dell’opera presso case editrici e case discografiche. Per tali opere, la distribuzione avviene o in prima persona da parte dell’artista, ovvero dal suo agente.

[33]   L’art. 80 della L. 633/1941 qualifica artisti interpreti e artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell’ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico. In base all’art. 82, rientrano, inoltre, nella denominazione di artisti interpreti e di artisti esecutori: coloro che sostengono nell’opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario; i direttori dell’orchestra o del coro; i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico a sé stante e non di semplice accompagnamento.