Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento trasporti | ||
Titolo: | La questione TELECOM - Versione aggiornata | ||
Serie: | Documentazione e ricerche Numero: 67 | ||
Data: | 16/10/2013 | ||
Descrittori: |
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La questione Telecom
29 ottobre 2013
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L'attuale assetto di Telecom e la disciplina OPA
L'attuale assetto azionario di Telecom Spa (società quotata) vede la società controllata da Telco Spa (società non quotata) con una partecipazione pari al 22% circa. Il patto parasociale che regola Telco Spa è stato recentemente modificato dall'accordo del 24 settembre 2013. Precedentemente all'accordo, il 46,18% del capitale sociale (azioni classificate come Azioni B) risultava detenuto dalla società spagnola Telefonica, mentre il 53,82% del capitale (azioni classificate come azioni A) era detenuto da investitori italiani (Generali, Mediobanca e Intesa San Paolo). Le azioni di tipo B conferiscono ai loro possessori uguali diritti amministrativi e patrimoniali, fatta eccezione per il divieto di diritto di voto in determinate delibere relative ad attività da svolgersi in mercati delle telecomunicazioni di paesi in cui siano in vigore limitazioni o restrizioni, legali o regolamentari, da parte delle competenti autorità (Brasile e Argentina). L'accordo del 24 settembre prevede un aumento di capitale della società in due fasi, al termine del quale (1° gennaio 2014) la società Telefonica dovrebbe acquisire il 70% del capitale di Telco (per ulteriori dettagli cfr. l'audizione del presidente della Consob di fronte alle Commissioni riunite Lavori pubblici e Industria del Senato del 26 settembre 2013). Nell'audizione del presidente della Consob testé richiamata, si ricorda che la società Telecom Spa capitalizza circa 11 miliardi di euro ed il suo gruppo occupa oltre 80.000 dipendenti: La società ha un indebitamento finanziario netto di circa 29 miliardi di euro e lordo di circa 38 miliardi di euro.
Con riferimento all'applicabilità all'aumento di capitale della disciplina in materia di OPA, si ricorda che l'articolo 106 del Testo unico della finanza (decreto legislativo n. 58/1998) prevede l'obbligo di lanciare un'offerta pubblica di acquisto quando l'azionista venga a detenere in una società quotata una quota superiore al 30 per cento. L'articolo 45 del regolamento emittenti della CONSOB integra la disposizione prevedendo che l'obbligo di offerta pubblica di acquisto scatti anche nel caso in cui si acquisisca il controllo di una società non quotata che a sua volta detenga una partecipazione superiore al 30% in una società quotata e questa costituisca la parte prevalente del patrimonio della società non quotata.
Si ricorda che per offerta pubblica di acquisto si intende una operazione di borsa mediante la quale una persona fisica o giuridica dichiara pubblicamente agli azionisti di una società quotata di essere disposta a comprare i loro titoli ad un prezzo superiore a quello di borsa per acquisire o rafforzare il suo controllo sulla società in questione.
Come precisato nella citata audizione del presidente della CONSOB, nessuno dei due requisiti appare allo stato ricorrere con riferimento alla Telecom, in quanto l'acquisizione da parte di Telefonica del controllo di Telco risulterà operativa dal 1° gennaio 2014, subordinatamente all'ottenimento di tutte le autorizzazioni regolamentari ed antitrust (incluse quelle di Brasile e Argentina) e comunque non è previsto un aumento dell'attuale quota (22% circa) di Telco in Telecom. Nel corso dell'audizione è stato altresì precisato che la normativa è conforme a quanto previsto dalla direttiva 2004/25/CE, il cui testo in proposito non risulta però di univoca interpretazione. Questa prevede l'obbligo di OPA "a seguito dell'acquisizione del controllo secondo il diritto nazionale della società emittente", affermando però allo stesso tempo che "l'obbligo scatta qualora si raggiunga una percentuale tale da esercitare il controllo". Tutti gli Stati membri, tranne quattro (Spagna, Danimarca, Estonia e Repubblica Ceca) hanno adottato un modello a soglia fissa, nella maggior parte dei casi definita al 30% o al 33% dei diritti di voto. Per approfondimenti vedi qui. | L'accordo del 24 settembre 2013La disciplina OPA |
La disciplina dei poteri speciali nelle aziende strategicheNel dibattito sul nuovo assetto azionario di Telecom ha assunto un particolare rilievo la disciplina dei poteri speciali del governo nelle aziende operanti in settori strategici. Per mezzo del decreto-legge n. 21 del 2012 sono stati infatti ridefiniti, anche mediante il rinvio ad atti di normazione secondaria (DPCM), l'ambito oggettivo e soggettivo, la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio da parte dello Stato (in particolare, del Governo) dei cosiddetti "poteri speciali", attinenti alla governance di società operanti in settori considerati strategici. Per "poteri speciali" si intendono, tra gli altri, la facoltà di dettare specifiche condizioni all'acquisito di partecipazioni, di porre il veto all'adozione di determinate delibere societarie e di opporsi all'acquisto di partecipazioni. L'obiettivo del provvedimento è di rendere compatibile con il diritto europeo la disciplina nazionale dei poteri speciali del Governo, che si ricollega agli istituti della "golden share" e "action spécifique" – previsti rispettivamente nell'ordinamento inglese e francese - e che in passato era già stata oggetto di censure sollevate dalla Commissione europea e di una pronuncia di condanna da parte della Corte di giustizia UE. Per definire i criteri di compatibilità comunitaria della disciplina dei poteri speciali, la Commissione europea ha adottato una apposita Comunicazione , con la quale ha affermato che l'esercizio di tali poteri deve comunque essere attuato senza discriminazioni ed è ammesso se si fonda su "criteri obiettivi, stabili e resi pubblici" e se è giustificato da "motivi imperiosi di interesse generale". Riguardo agli specifici settori di intervento, la Commissione ha ammesso un regime particolare per gli investitori di un altro Stato membro qualora esso sia giustificato da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica purché, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, sia esclusa qualsiasi interpretazione che poggi su considerazioni di ordine economico. Nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o con riguardo ai movimenti di capitali, le deroghe ammesse non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali. In ogni caso, secondo quanto indicato dalla Commissione, la definizione dei poteri speciali deve rispettare il principio di proporzionalità, vale a dire deve attribuire allo Stato solo i poteri strettamente necessari per il conseguimento dell'obiettivo perseguito. Gli indirizzi contenuti nella predetta Comunicazione hanno costituito la base per l'avvio da parte della Commissione delle procedure di infrazione nei confronti delle disposizioni del decreto-legge n. 332/1994, recanti la disciplina generale dei poteri speciali. Procedure di infrazione in materia di golden share hanno riguardato anche il Portogallo, il Regno Unito, la Francia, il Belgio, la Spagna e la Germania. Nel dettaglio, il decreto-legge reca anzitutto (all'articolo 1) la nuova disciplina dei poteri speciali esercitabili dall'esecutivo rispetto alle imprese operanti nei comparti della difesa e della sicurezza nazionale. La principale differenza con la normativa precedente si rinviene nell'ambito operativo della nuova disciplina, che consente l'esercizio dei poteri speciali rispetto a tutte le società, pubbliche o private, che svolgono attività considerate di rilevanza strategica, e non più soltanto rispetto alle società privatizzate o in mano pubblica. Per effetto delle norme in commento, alla disciplina secondaria (decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) saranno affidate le seguenti funzioni:
Le norme fissano puntualmente il requisito per l'esercizio dei poteri speciali nei comparti della sicurezza e della difesa, individuato nella sussistenza di una minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. L'esecutivo potrà imporre specifiche condizioni all'acquisto di partecipazioni in imprese strategiche nel settore della difesa e della sicurezza; potrà porre il veto all'adozione di delibere relative ad operazioni straordinarie o di particolare rilevanza, ivi incluse le modifiche di clausole statutarie eventualmente adottate in materia di limiti al diritto di voto o al possesso azionario; potrà opporsi all'acquisto di partecipazioni, ove l'acquirente arrivi a detenere un livello della partecipazione al capitale in grado di compromettere gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale. Sono poi disciplinati gli aspetti procedurali dell'esercizio dei poteri speciali e le conseguenze che derivano dagli stessi o dalla loro violazione. Sono nulle le delibere adottate con il voto determinante delle azioni o quote acquisite in violazione degli obblighi di notifica nonché delle delibere o degli atti adottati in violazione o inadempimento delle condizioni imposte. Con il D.P.C.M. 30 novembre 2012, n. 253 è stato adottato il regolamento che individua le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale al fine dell'esercizio dei poteri speciali e gli atti/operazioni infragruppo esclusi dall'ambito operativo della nuova disciplina. Il 30 settembre 2013 è stato comunicato alle Camere lo schema di DPCM correttivo il quale prevede l'inclusione nelle attività di rilevanza strategica per la sicurezza e la difesa nazionale anche delle reti e degli impianti utilizzati per la fornitura dell'accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi del servizio universale e dei servizi a banda larga e ultralarga. L'articolo 2 reca la disciplina dei poteri speciali nei comparti dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Con disposizioni simili a quelle previste dall'articolo 1 del provvedimento per il comparto sicurezza e difesa, alla disciplina secondaria - attraverso regolamenti (anziché DPCM) da adottare previo parere delle Commissioni parlamentari competenti - sono affidate le seguenti funzioni:
I poteri speciali esercitabili nel settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni consistono nella possibilità di far valere il veto dell'esecutivo alle delibere, agli atti e alle operazioni concernenti asset strategici, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, ovvero imporvi specifiche condizioni; di porre condizioni all'efficacia dell'acquisto di partecipazioni da parte di soggetti esterni all'UE in società che detengono attivi "strategici" e, in casi eccezionali, opporsi all'acquisto stesso. Le norme, in rapporto alle tipologie di poteri esercitabili e alle loro modalità di esercizio, ripropongono – con alcune differenze - la disciplina prevista dall'articolo 1 in relazione alle società operanti nel comparto difesa e sicurezza, secondo quanto segnalato di seguito. Gli obblighi di notifica sono estesi alle delibere, atti o operazioni aventi ad oggetto il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società, la modifica di clausole statutarie riguardanti l'introduzione di limiti al diritto di voto o al possesso azionario. Il veto alle delibere, atti o operazioni può essere espresso qualora essi diano luogo a una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa – nazionale ed europea - di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, ivi compresi le reti e gli impianti necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operatività dei servizi pubblici essenziali. Nel computo della partecipazione rilevante ai fini dell'acquisto si tiene conto della partecipazione detenuta da terzi con cui l'acquirente ha stipulato patti parasociali. Anche per le violazioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione della nullità degli atti. Sui regolamenti di attuazione è previsto un parere rinforzato del Parlamento: qualora i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove non intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di regolamento, indicandone le ragioni in un'apposita relazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato. L'articolo 3 reca norme transitorie e abrogazioni al fine di includervi tutti i provvedimenti riguardanti la previgente disciplina. Si prevede inoltre una condizione di reciprocità operante per l'acquisto, da parte di un soggetto estraneo all'Unione europea, di partecipazioni in società che detengono attivi di rilevanza strategica. È quindi abrogata la disciplina dei poteri speciali indicata dall'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, la quale ha luogo a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti ovvero dei regolamenti che completano l'individuazione dei singoli settori. L'articolo novella, inoltre, l'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 332/94, prevedendo che la facoltà – ivi prevista - di introdurre nello statuto societario un limite massimo di possesso azionario trovi applicazione con riferimento alle società a controllo diretto o indiretto pubblico operanti nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e degli altri pubblici servizi (secondo le modifiche intervenute in sede parlamentare). S'introducono, infine, alcune novelle al codice del processo amministrativo, volte a estendere il rito abbreviato e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (TAR del Lazio) ai provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri speciali nei settori disciplinati dal decreto-legge. Il nuovo articolo 3-bis prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta sulla base dei poteri attribuiti, con particolare riferimento ai casi specifici e agli interessi pubblici che hanno motivato l'esercizio di tali poteri. Nella riunione del 9 ottobre 2013 il Consiglio dei ministri ha proceduto all'esame preliminare di tre ulteriori schemi di DPR emanati in attuazione del decreto-legge n. 21/2012 e volti a: 1) individuare le attività strategiche nei settori dell'energia dei trasporti e delle comunicazioni 2) individuare le procedure per l'attivazione dei poteri speciali per le aziende che operino in attività strategiche nel settore della difesa e della sicurezza nazionale; 3) individuare le procedure dei poteri speciali per le aziende che operino in attività strategiche nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Gli schemi saranno trasmessi al Parlamento e al Consiglio di Stato, nonchè alle Autorità indipendenti di settore, per l'espressione dei poteri di competenza. | I poteri specialiI poteri speciali nei comparti della difesa e della sicurezza nazionale I poteri speciali nei comparti dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni |
La decisione di Telecom sullo scorporo della reteCollegato alla questione della proprietà di Telecom è anche la vicenda dell'eventuale "scorporo" della rete. Nella medesima riunione il Consiglio di amministrazione ha infine ribadito il mandato al management (formalizzato in data 6 Dicembre 2012) affinchè proseguano i contatti in corso con la Cassa Depositi e Prestiti per un eventuale suo ingresso nel capitale della società della rete di accesso. In base al comunicato stampa della società del 4 luglio 2013 sono state invece interrotte le trattative con il gruppo cinese Hutchison Whampoa in merito alla possibile integrazione con Telecom della società 3Italia, controllata da tale gruppo. Il progetto di societarizzazione della rete è stato successiva audizione presso la Commissione trasporti della Camera del 16 luglio 2013, la parte di rete scorporata dovrebbe essere quella non replicabile dagli operatori alternativi (comprendente il c.d. "ultimo miglio", vale a dire il tratto terminale delle rete dagli armadi alle singole utenze). Alla nuova società dovrebbero essere conferiti il sistemi passivi (cavi, permutatori, canaline) e attivi (sistemi tecnologici e informatici necessari per la fornitura dei servizi) solamente per la parte in fibra, mentre per quella in rame i sistemi attivi rimarrebbero in capo a Telecom. Nella riunione del consiglio di amministrazione del 15 luglio 2013, la società ha tra l'altro deciso di "congelare" il progetto di societarizzazione, subordinandolo alla verifica degli aspetti regolatori, anche alla luce delle recenti decisioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sui canoni di accesso alla rete che "rischiano di comprometterne la fattibilità" (al riguardo, cfr. infra il paragrafo Le dicisioni della AGCOM). | Il progetto di societarizzazione della rete di accessoPossibile ingresso di nuovi soci Perimetro dello scorporo |
Il quadro normativoLa decisione del Consiglio di amministrazione Telecom è stata comunicata, ai sensi dell'articolo 50-ter del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259/2003) all'Autorità nazionale di regolamentazione del settore, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). L'articolo 50-ter, introdotto dal decreto legislativo n. 70/2012, di recepimento della direttiva 2009/140/UE, stabilisce infatti che un'impresa verticalmente intergrata, designata come avente significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti, qualora intenda trasferire i propri beni relativi alle reti di accesso, o una parte significativa degli stessi, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi o intenda istituire un'entità commerciale separata per la fornitura di prodotti di accesso ai fornitori al dettaglio, comprese le sue divisioni, deve informare anticipatamente e tempestivamente l'AGCOM, per consentire a quest'ultima di valutare l‟effetto del trasferimento o dell'istituzione. L'entità commerciale separata può essere destinataria degli obblighi previsti dal codice. L'obbligo di informazione sussiste anche per le imprese, designate come aventi significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti, che intendono cedere tutte, o parte significativa, delle proprie attività nelle reti di accesso locale, a un'entità giuridicamente separata appartenente a una diversa proprietà. La norma si colloca nel contesto del processo di liberalizzazione avviato dall'Unione europea (direttive 2002/19/UE; 2002/20/UE, 2002/21/UE e 2002/22/UE, direttive recepite con il codice delle comunicazioni elettroniche): tale processo è stato tra le altre cose caratterizzato: 1) dalla generalizzazione (salvo poche eccezioni) del sistema dell'autorizzazione generale (che si concretizza in una denuncia di inizio attività con la regola del silenzio-assenso) per l'impresa che voglia entrare nel settore; 2) dall'individuazione dei mercati rilevanti e delle imprese che in tali mercati occupino un significativo potere di mercato (generalmente gli ex-monopolisti, in Italia Telecom Italia) ai fini dell'imposizione di specifici obblighi a loro carico. In questo contesto, interviene in particolare l'articolo 49 del codice (come modificato dal decreto legislativo n. 70/2012), il quale prevede che, in tema di accesso alla rete, possa essere imposto all'operatore detentore di significativo potere di mercato (in Italia Telecom Italia): 1) di concedere agli altri operatori l'accesso agli elementi di rete che non sono attivi; 2) di consentire la selezione o la preselezione del vettore o l'offerta di rivendita delle linee di contraenti; 3)·di fornire l'accesso a servizi correlati, come identità, posizione e presenza. Si prevede poi che l'Autorità, nel valutare l'opportunità di imporre obblighi in materia di accesso e di risorse di rete, tenga conto degli investimenti pubblici effettuati. L'AGCOM può imporre alle imprese detentrici di un significativo potere di mercato e verticalmente integrate (nuovo articolo 50-bis del Codice, introdotto anch'esso dal decreto legislativo n. 70/2012), nel caso in cui gli obblighi sopra menzionati si siano rivelati inefficaci in relazione ai mercati per la fornitura all'ingrosso di determinati prodotti di accesso, a titolo di misura eccezionale e previa autorizzazione della Commissione europea, l'obbligo di collocare le attività relative alla fornitura all'ingrosso dei suddetti prodotti in un'entità commerciale operante in modo indipendente. Questa entità commerciale fornirà prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese del settore, compresa la società madre, negli stessi tempi e agli stessi termini e condizioni. Si segnala infine che in materia interviene anche l'articolo 47, comma 2-quater, del decreto-legge n. 5/2012, il quale prevede che l'AGCOM individui le misure idonee per: a) assicurare l'offerta disaggregata dei prezzi relativi all'accesso all'ingrosso alla rete fissa e ai servizi accessori, in modo che il prezzo del servizio di accesso all'ingrosso alla rete fissa indichi separatamente il costo della prestazione dell'affitto della linea e il costo delle attività accessorie, quali il servizio di attivazione della linea stessa e il servizio di manutenzione correttiva; b) rendere possibile, per gli operatori richiedenti, acquisire tali servizi anche da imprese terze operanti in regime di concorrenza sotto la vigilanza e secondo le modalità indicate dall'Autorità medesima, assicurando, comunque, il mantenimento della sicurezza della rete. A modifica di tale disposizione interviene da ultimo l'articolo 32 della legge europea 2013 (legge n. 96/2013), che attenua il carattere precettivo delle disposizioni che vincolano l'AGCOM al fine di superare i rilievi contenuti nella procedura di infrazione europea 2012_2138, che appunto contesta, tra le altre cose, l'imposizione di un obbligo all'Autorità di regolazione, in contrasto con i suoi requisiti di indipendenza. | La comunicazione all'AgcomCenni alla disciplina del settore |
Le decisioni dell'AGCOMPeraltro, l'AGCOM ha recentemente (vedi il comunicato dell'11 luglio 2013) approvato i provvedimenti relativi alle condizioni tecniche ed economiche di offerta 2013 dei servizi di accesso in rame di Telecom Italia. La decisione, che dovrà essere sottoposta al parere della Commissione europea e solo successivamente adottata in via definitiva, comprende, oltre alla definizione dei prezzi dei servizi in rame, anche misure per facilitare l'accesso agli armadi di strada della rete Telecom, funzionali allo sviluppo delle reti di nuova generazione ed in particolare delle reti in fibra ottica secondo la tecnologia FTTCab (con la fibra ottica che arriva appunto agli armadi di distribuzione, per poi utilizzare la tradizionale rete in rame per raggiungere l'utente finale). Per quel che riguarda i prezzi per i servizi in rame, l'Autorità evidenzia, nella decisione adottata, la generale riduzione dei prezzi dei canoni mensili, con una riduzione particolarmente marcata (da 19,50 euro a 15,14 euro, ossia – 22,36%) per il bitstream (servizio di interconnessione all'ingrosso che consiste nella fornitura, da parte dell'operatore di telecomunicazioni dominante, in Italia Telecom Italia, della capacità trasmissiva tra la postazione di un cliente finale ed un punto di interconnessione di un altro operatore; si distingue dai servizi ULL, unbundling local loop, per essere gestito interamente dall'operatore dominante). Anche i servizi ULL (che invece consistono nell'utilizzazione da parte degli operatori alternativi dei cavi dell'operatore dominante) vedono una riduzione del canone da 9,28 euro a 8,68 euro (-6,47%), attribuito dall'Autorità al "decremento dei costi di manutenzione correttiva, a sua volta determinato dai guadagni di efficienza che l'Autorità aveva richiesto e Telecom Italia ha conseguito". L'Autorità colloca la decisione assunta sull'accesso alla rete in rame nel quadro di un processo regolatorio che vedrà entro il mese di settembre 2013: a) la definizione delle condizioni tecniche ed economiche dei servizi di accesso in fibra per il 2013; b) la conclusione dell'analisi dei mercati dell'accesso di rete fissa ai fini della regolamentazione per il triennio 2014-2016; sull'analisi è già stato acquisito il parere dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato. Nel medesimo comunicato dell'11 luglio 2013, l'Autorità ha inoltre reso noto di aver avviato, per quanto concerne nello specifico il progetto di societarizzazione della rete comunicato da Telecom Italia, un'attività pre-istruttoria volta a verificare che "la proposta rivesta le caratteristiche di serietà ed affidabilità" anche alla luce delle linee guida approvate dal Berec, l'organismo europeo di coordinamento delle autorità nazionali di regolamentazione del settore delle comunicazioni elettroniche. Solo terminata questa fase avrà avvio, nel mese di settembre 2013, l'analisi coordinata dei mercati rilevanti, quelli dell'accesso alla rete, ai sensi del già sopra richiamato articolo 50-ter del Codice delle comunicazioni elettroniche (al riguardo vedi anche le precisazioni del comunicato AGCOM del 15 luglio 2013). Alla decisione assunta dall'AGCOM sui servizi di accesso in rame, la società Telecom ha replicato con un comunicato dello stesso 11 luglio 2013, rilevando che "La decisione avrà un impatto materiale sui conti di Telecom Italia [in un precedente passaggio del comunicato valutato in circa 110 milioni di euro su base annua di perdite ndr] che dovrà essere valutato dal CdA sia per quanto riguarda l'impatto sui programmi di investimento sia per quanto riguarda il percorso di societarizzazione della rete di accesso; un progetto del quale si conferma la validità, anche alla luce degli orientamenti comunitari, ma che la decisione di Agcom mette fortemente a rischio." Come già sopra si è ricordato, nella riunione del consiglio di amministrazione del 15 luglio 2013, la società ha poi deciso il congelamento del progetto. Inoltre, l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato ha sanzionato, con delibera del 9 maggio 2013, la società Telecom Italia S.p.A. per aver abusato, con due distinti comportamenti, della posizione dominante detenuta nella fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete locale e alla banda larga, ostacolando l'espansione dei concorrenti nei mercati dei servizi di telefonia vocale e dell'accesso ad internet a banda larga. La società è stata diffidata inoltre dal ripetere in futuro tali comportamenti e sanzionata con una multa complessiva di 103,794 milioni di Euro. Al termine di un'istruttoria avviata il 23 giugno 2010, l'Antitrust ha stabilito infatti che l'abuso di Telecom si é realizzato attraverso due distinte condotte: dai dati emersi risulta che Telecom, nell'esercizio della propria discrezionalità, ha trattato gli ordinativi provenienti dagli altri operatori in modo discriminatorio rispetto a quelli provenienti dalle proprie divisioni interne. Attraverso tali comportamenti Telecom ha ostacolato l'accesso dei concorrenti all'infrastruttura, sia nel caso della fornitura di servizi su linea attiva, sia nel caso della fornitura di servizi su linea non attiva. Ciò ha di fatto reso significativamente più difficoltoso, per gli altri operatori, il processo di attivazione dei servizi di accesso alla rete rispetto alle divisioni interne di Telecom. In secondo luogo, Telecom ha disegnato una politica tariffaria per la grande clientela business contraddistinta dalla capacità, dati i costi di accesso alla rete praticati agli altri operatori, di comprimere i margini dei concorrenti altrettanto efficienti, con effetti restrittivi della concorrenza sul mercato al dettaglio dei servizi di accesso alla clientela non residenziale. | L'accesso alla rete TelecomL'attività pre-istruttoria AGCOM sul progetto di societarizzazione La reazione di Telecom Il provvedimento sanzionatorio dell'AGCM |
L'assetto della rete telefonica nei principali paesi europeiNel corso dell'audizione del 23 luglio 2013 di fronte alla Commissione Lavori pubblici del Senato, l'autorità garante della concorrenza e del mercato ha fornito alcuni elementi di informazione in ordine all'assetto della rete telefonica nei principali paesi europei. Dal quadro fornito emerge che in Gran Bretagna nel 2006 l'Autorità nazionale di regolamentazione ha imposto la nascita di Openreach, società responsabile della rete fissa di accesso che si configura come un'entità funzionalmente separata e garantisce una parità di trattamento a tutti gli operatori di rete, in termini di condizioni economiche (prezzo, condizioni commerciali, tempistiche) e di sistemi, processi e informazioni commerciali fornite. Un processo di separazione funzionale volontaria si è realizzato in Svezia, dove l'operatore verticalmente integrato ha proceduto dal 2008 a creare la divisione Skanova Access a cui ha affidato la gestione dei servizi di accesso, sia alla rete in rame sia in fibra. Dal punto di vista societario, Skanova Access costituisce una divisione legalmente distaccata dell'operatore storico Telia Sonera con sistemi informatici separati e sottoposta ad obblighi di financial auditing, nonostante l'intero assetto proprietario resti in capo all'operatore storico. In altri importanti paesi, come Francia, Olanda e Polonia non sono state adottate misure di separazione funzionale della rete fissa d'accesso dei rispettivi operatori dominanti. In Francia, in capo all'operatore storico francese Orange (ex-France Telecom) permangono solo obblighi di separazione contabile per quanto concerne la gestione della rete in quanto l'Autorità nazionale di regolamentazione ha ritenuto che un'eventuale separazione, anche proprietaria, non eliminerebbe comunque i rischi di natura anticompetitiva derivanti dall'assetto complessivo francese. In Olanda, l'Autorità nazionale di regolamentazione ha condotto una specifica analisi in merito all'opportunità di importare il modello britannico di separazione della rete di accesso, giudicando però sufficiente il livello di competitività presente sul mercato, anche in considerazione della presenza della rete via cavo. In Polonia, l'Autorità nazionale di regolamentazione ha imposto nel 2006 obblighi di non discriminazione, trasparenza, separazione contabile e controllo dei prezzi in capo all'operatore storico Telekomunikacja Polska S.A. In Spagna, infine, non sussistono obblighi di separazione funzionale o contabile in capo all'operatore storico Telefonica. | Gran BretagnaSvezia Francia Olanda Polonia Spagna |
Nuovo piano UE per le telecomunicazioniSi ricorda infine che l'11 settembre 2013 la Commissione europea ha annunciato, con una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio, la predisposizione di un pacchetto di misure legislative in materia di telecomunicazioni.
E' prevista anche la semplificazione delle norme per gli operatori delle telecomunicazioni attraverso un'unica autorizzazione per operare in tutti i 28 Stati membri (invece di 28 autorizzazioni diverse). Per quanto riguarda la tutela giuridica dell'internet aperta (neutralità della rete), sarà vietato bloccare o rallentare i contenuti di internet, dovendosi fornire agli utenti un accesso alla rete completo e aperto, indipendentemente dal costo dell'abbonamento o dalla velocità della connessione. Le proposte della Commissione dovranno essere approvate dal Parlamento europeo e dai 28 Stati membri dell'UE. | Fine del roamingAutorizzazione unica |