Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Armonizzazione dei requisiti pensionistici di alcune categorie di lavoratori - Schema di DPR n. 11 (art. 24, comma 18, D.L. 201/2011)
Riferimenti:
SCH.DEC 11/XVII     
Serie: Atti del Governo    Numero: 10
Data: 21/05/2013
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2011 0201   TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

 

Armonizzazione dei requisiti pensionistici di alcune categorie di lavoratori

Schema di D.P.R. n. 11

(art. 24, comma 18, D.L. 201/2011)

 

 

 

 

 

 

n. 10

 

 

 

 

 

 

21 maggio 2013

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Lavoro

( 066760-4974 / 066760-4884 – * st_lavoro@camera.it

Ha partecipato alla redazione del dossier:

Servizio Studi – Dipartimento Difesa

( 066760-4172 / 066760-4398 – * st_difesa@camera.it

 

 

Per i profili di carattere finanziario si rinvia all’apposita documentazione a cura del Servizio del bilancio dello Stato

 

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File: LA0019.doc



Dati identificativi

 

Numero dello schema di decreto

11

Titolo

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP

Ministro competente

Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Norma di riferimento

Articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201

Numero di articoli

16

Date:

 

presentazione

29 marzo 2013

assegnazione

8 maggio 2013

termine per l’espressione del parere

7 giugno 2013 (XI Commissione)

23 maggio 2013 (V Commissione)

termine per l’emanazione dell’atto

31 ottobre 2012 (termine scaduto non perentorio)

Commissioni competenti

XI (Lavoro)

V (Bilancio) sulle conseguenze di carattere finanziario[1]


Presupposti normativi

Lo schema di regolamento di delegificazione in esame reca, in attuazione dell’articolo 24, comma 18, del D.L. 201/2011, l’armonizzazione dei requisiti pensionistici del personale del comparto difesa-sicurezza, vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l’INPS, l’ex-ENPALS e l’ex-INPDAP, alla nuova disciplina previdenziale.

 

Il comma 18 ha previsto l’adozione di un regolamento di delegificazione, da emanare entro il 31 ottobre 2012[2] (termine non perentorio) su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l’armonizzazione dei requisiti di accesso ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.), tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività, ivi compresi quelli relativi a[3]:

§      i lavoratori indicati all’articolo 78, comma 23, della L 388/2000[4] che hanno effettuato lavori di sottosuolo in miniere, cave o torbiere ed hanno cessato la loro prestazione lavorativa a seguito della chiusura definitiva di tali attività, senza poter raggiungere il diritto a conseguire i benefici di cui all'articolo 18 della L. 153/1969[5];

§      il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, di cui al D.Lgs. 195/1995[6];

§      il personale dei vigili del fuoco nonché dei rispettivi dirigenti, di cui alla L. 1570/1941[7].

 

Si fa presente che lo schema di regolamento in esame dà attuazione solo parzialmente alla norma di legge, in quanto non reca disposizioni specifiche riguardanti i lavoratori di miniere, cave e torbiere[8],

 

Il regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale stabilisce che, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro 30 giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

 

Si  ricorda che lo schema di decreto regolamento era già stato presentato per l’esame da parte della competenti Commissioni parlamentari il 4 febbraio 2013, ma l’esame non è stato avviato a causa del termine della Legislatura.

 

Si fa presente, inoltre, che secondo quanto riportato nell’audizione del 7 novembre 2012 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali presso le Commissioni I, IV e XI della Camera dei deputati, lo schema tiene altresì conto di quanto contenuto nell’Ordine del giorno 9/1-00619/1[9] (Gasparri) approvato dall’Assemblea del Senato il 23 maggio 2012, con il quale il Governo è stato impegnato a prevedere, nell'ambito del regolamento di armonizzazione, norme di tutela delle specificità del personale del comparto sicurezza e difesa e del comparto vigili del fuoco esclusivamente con riguardo al solo allungamento dell'età per il conseguimento della pensione di vecchiaia e di anzianità in relazione ai diritti quesiti e al previgente ordinamento. Il richiamato OdG ha anche impegnato il Governo: a procedere prima dell'adozione del regolamento, ad un incontro con i sindacati più rappresentativi e con il Cocer; ad avviare forme pensionistiche complementari, salvaguardando il personale attualmente in servizio già assoggettato al cosiddetto sistema contributivo puro, nei medesimi termini previsti per il personale del comparto Stato, nel rispetto dei vincoli del bilancio pubblico; ad avviare, dopo l'emanazione del regolamento in questione, con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni interessate, un tavolo di concertazione al fine di definire un complessivo progetto di riordino dei ruoli e delle carriere del personale del comparto sicurezza e difesa e del comparto dei vigili del fuoco.

 

La riforma pensionistica (articolo 24 del D.L. 201/2011)

 

L’articolo 24 del richiamato D.L. 201/2011 ha ridefinito i requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 2012 (comma 6), disponendo l’innalzamento a 66 anni del limite minimo per accedere alla pensione di vecchiaia (sia per i lavoratori dipendenti sia per quelli autonomi), nonché l’anticipazione della disciplina a regime dell’innalzamento progressivo dell’età anagrafica delle lavoratrici dipendenti private al 2018 (in luogo del 2026) Più specificamente, sono stati ridefiniti i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia nei seguenti termini:

·      62 anni per le lavoratrici dipendenti private, la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima; tale requisito anagrafico viene ulteriormente innalzato a 63 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014; 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016; 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018;

·      63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO nonché della gestione separata INPS; tale requisito anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014; 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016; 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018;

·      66 anni per i lavoratori dipendenti privati e i pubblici dipendenti (lavoratori e, ai sensi dell’articolo 22-ter del D.L. 78/2009, lavoratrici), la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima. Si ricorda che l’articolo 22-ter del D.L. 78/2009 è intervenuto in materia di requisiti anagrafici richiesti ai fini del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell'AGO per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (cioè le lavoratrici dipendenti pubbliche). Al riguardo, si ricorda che l’articolo 12, comma 12-sexies, del decreto-legge 78/2010, ha stabilito, in relazione all'età pensionabile delle dipendenti pubbliche, che il raggiungimento del requisito anagrafico dei 65 anni ai fini del riconoscimento della pensione di vecchiaia operi, a regime, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (e non più dal 2018, come previsto dalla normativa previgente, la quale continua invece a trovare applicazione per le lavoratrici che maturino i requisiti da essa richiesti entro il 31 dicembre 2011);

·      66 anni per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO, nonché della gestione separata INPS.

 

Inoltre, è stato stabilito (comma 9) un limite anagrafico minimo per l’accesso alla pensione di vecchiaia per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata INPS. In particolare, i requisiti anagrafici devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturino il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021.

Il successivo comma 10 ha innalzato, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995, che maturino i requisiti a partire dalla medesima data, il limite massimo di 40 anni richiesto ai fini del riconoscimento del diritto al pensionamento in base al solo requisito di anzianità contributiva a prescindere dall’età anagrafica (c.d. “quarantesimi”).

Sulla base delle nuove disposizioni, l’accesso al trattamento pensionistico è consentito esclusivamente qualora risulti maturata un’anzianità contributiva di:

·      nel 2012, 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne;

·      nel 2013, 42 anni e 2 mesi per gli uomini e 41 anni e 2 mesi per le donne;

·      a decorrere dal 2014, 42 anni e 3 mesi per gli uomini e 41 anni e 3 mesi per le donne.

In virtù di tale disposizione viene soppressa, sempre a decorrere dal 2012, la possibilità di accedere al pensionamento anticipato con il sistema delle cd. “quote” introdotto dalla L. 247/2007, con un’anzianità minima compresa tra 35 e 36 anni di contributi.

Inoltre, è stata prevista l’applicazione di una riduzione percentuale del trattamento pensionistico per ogni anno di pensionamento anticipato rispetto all’età di 62 anni (pari all’1%, con elevazione al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto a 2 anni).


Contenuto

Capo I: Disposizioni generali

L’articolo 1 reca le disposizioni generali, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 24, comma 18, del D.L. 201/2011 (comma 1), specificando altresì che i lavoratori interessati che maturino entro il 31 dicembre 2012 i requisiti anagrafici e contributivi, richiesti dalla normativa previgente all’entrata in vigore del regolamento in esame, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa (comma 2).

Inoltre, ai sensi del successivo comma 3 si prevede la non applicazione, con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2013 maturino i requisiti per il pensionamento indicati nello schema di regolamento in esame, le disposizioni sulle decorrenze, di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del D.L. 78/2010 (cd. finestre annuali, vedi supra).

 

Infine, il comma 4 prevede che per tutti i requisiti anagrafici per il pensionamento trovi applicazione la disciplina degli adeguamenti alla speranza di vita.

 

Capo II: Comparto difesa-sicurezza, vigili del fuoco e soccorso pubblico

Il Capo II (articoli 2-5) reca disposizioni concernenti il personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico.

 

 

La normativa previdenziale vigente

 

Attualmente, le disposizioni in materia previdenziale per le categorie del  comparto difesa-sicurezza, vigili del fuoco e soccorso pubblico sono contenute nel D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165[10], emanato in attuazione della delega di cui all’articolo 2, comma 23 della L. 335/1995 (che ha disposto appunto una specifica delega, relativa alle età di pensionamento ed ai requisiti di accesso al trattamento pensionistico per particolari categorie di lavoratori che, in relazione alla natura dell'attività svolta, non possono ricomprendersi nella disciplina pensionistica generale).

Il richiamato D.Lgs. 165/1997, quindi, ha disciplinato il regime pensionistico del personale militare delle Forze armate, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza nonché del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Più specificamente, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 165/1997, i limiti di età per la cessazione dal servizio per tale personale sono stati elevati al compimento dei 60 anni di età.

A tale regola derogano gli ufficiali, i quali hanno specifiche età pensionabili in relazione ai diversi gradi e carriere ricoperti.

 

Per una puntuale disamina delle età per il pensionamento degli ufficiali si rimanda alla apposita tabella allegata al presente dossier.

 

Per quanto concerne invece le pensioni di anzianità, l’articolo 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. 165/1997 ha stabilito, in generale, che il diritto alla pensione di anzianità si consegua secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 25, 26, 27 e 29, della L. 335/1995.

 

Il richiamato comma 25 dell’articolo 1 della L. 335/1995 ha stabilito che il diritto alla pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti a carico dell'A.G.O.[11] per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni di età anagrafica; o al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.

Il successivo comma 26 ha disposto che per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali richiamate, fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, nella fase di prima applicazione, il diritto alla pensione di anzianità si consegue in riferimento agli anni indicati nella tabella B (allegata allo stesso provvedimento), con il requisito anagrafico indicato nella medesima tabella (colonna 1), ovvero, a prescindere dall'età anagrafica, al conseguimento della maggiore anzianità contributiva indicata sempre nella stessa tabella B.

Il diritto alla pensione anticipata di anzianità per le forme esclusive dell'A.G.O. (comma 27) è conseguibile, nella fase transitoria, oltre che nei casi previsti dal precedente comma anche, ferma restando l'età anagrafica prevista dalla citata tabella B, in base alla previgente disciplina degli ordinamenti previdenziali di appartenenza nonché, a prescindere dall'età anagrafica richiamata, in presenza dei requisiti di anzianità contributiva indicati nalla tabella C allegata alla L. 335/1995, con applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui alla successiva tabella D, che operano altresì per i casi di anzianità contributiva ricompresa tra i 29 e i 37 anni alla data del 31 dicembre 1995. I lavoratori, ai quali si applica la predetta tabella D, possono accedere al pensionamento al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito contributivo prescritto.

Infine, il comma 29 ha previsto che i lavoratori in possesso degli specifici requisiti individuati in precedenza possano accedere a specifiche decorrenze per il pensionamento.

 

L’articolo 6, comma 2 ha inoltre stabilito che, in considerazione della specificità del rapporto di impiego e delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività, il diritto alla pensione di anzianità si consegua, altresì, al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza (così come modificata in ragione dell'aliquota annua di rendimento di cui all'articolo 17, comma 1, della L. 724/1994), senza le riduzioni percentuali previste dalla L. 335/1995 ed in corrispondenza dell'età anagrafica fissata nella tabella B allegata allo stesso D.Lgs. 165/1997.

Successivamente, tale disciplina normativa è stata integrata dalle disposizioni dl D.L. 78/2010, il quale ha stabilito l’applicazione al richiamato personale della disciplina delle decorrenze (cd. finestre) (articolo 12, comma 1), nonché l’adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita (articolo 12, comma 12-quater).

 

L’articolo 12, commi 1 e 2, del D.L. 78/2010 aveva introdotto le cd. decorrenze annuali[12] rispettivamente, per i soggetti che, a decorrere dal 2011 avessero maturato il requisito anagrafico per il diritto, rispettivamente, alla pensione di vecchiaia (comma 1) e alla pensione di anzianità (comma 2). Più specificamente, la norma aveva stabilito che il termine di decorrenza della pensione di vecchiaia (compresi i trattamenti liquidati interamente con il sistema contributivo) fosse pari:

-      per i lavoratori dipendenti, a 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per il relativo trattamento;

-      per gli iscritti alle gestioni INPS relative agli artigiani, commercianti, coltivatori diretti e alla Gestione separata INPS, 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti[13].

Successivamente, l’articolo 18, comma 22-ter, del D.L. 98/2011 ha modificato tale disciplina, disponendo che i soggetti richiamati che maturino i requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica (cioè raggiungano i 40 anni di contributi versati) conseguano il diritto alla decorrenza con un posticipo ulteriore pari a:

o     un mese dalla data di maturazione dei requisiti previsti rispetto a quelli stabiliti dallo comma 2 dell’articolo 2 del D.L. 78/2010 per i soggetti che maturino i requisiti nel 2012;

o     due mesi per i soggetti che maturino i requisiti nel 2013;

o     tre mesi per i soggetti che maturino i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Successivamente, il comma 5 dell’articolo 24 del D.L. 201/2011 ha disposto, con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 abbiano maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia ordinario e anticipato (di cui ai commi da 6 ad 11 del medesimo articolo 24), la non applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2 del D.L. 78/2010, e delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 21, primo periodo, del D.L. 138/2011, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di decorrenze (c.d. finestre) per la generalità dei lavoratori e per il personale del comparto scuola.

 

Nell’ambito degli interventi volti al progressivo innalzamento dei requisiti anagrafici per il diritto all’accesso dei trattamenti pensionistici, grande rilievo assumono i provvedimenti volti all’adeguamento dei requisiti anagrafici per l’accesso al sistema pensionistico all’incremento della speranza di vita (accertato dall'ISTAT).

Il principio è stato originariamente introdotto dal comma 2 dell’articolo 22-ter del D.L. 78/2009. Tale disposizione prevedeva che l’adeguamento avrebbe dovuto decorrere dal 1° gennaio 2015, con modalità tecniche demandate ad un apposito regolamento di delegificazione, da emanare entro il 31 dicembre 2014.

Successivamente la normativa in questione è stata interessata, pur in un breve periodo temporale, da numerosi interventi (articolo 12, commi 12-bis - 12-quinquies, del D.L. 78/2010; articolo 18, comma 4, del D.L. 98/2011; articolo 24, commi 12-13, del D.L. 201/2011) che ne hanno modificato ed integrato la struttura.

Attualmente, sulla base di quanto disposto da tali ulteriori interventi (in primo luogo l’articolo 12 del D.L. 78/2010, che sostanzialmente ha sostituito la disciplina di cui al D.L. 78/2009 senza, peraltro, disporne l’abrogazione), il primo adeguamento è stato anticipato al 1° gennaio 2013; allo stesso tempo, è stato anticipato al 2011 (in luogo del 2014) l’obbligo per l'ISTAT di rendere disponibili i dati relativi alla variazione della speranza di vita. Inoltre, è stato posticipato al 31 dicembre di ciascun anno (in luogo del 30 giugno) l’obbligo per l'ISTAT di rendere disponibile il dato relativo alla variazione.

Inoltre, è stato previsto un secondo aggiornamento nel 2016 ed un terzo nel 2019, mentre successivamente si avranno aggiornamenti con cadenza biennale.

Per valori del requisito anagrafico superiori a 65 anni è stato contestualmente disposto l’adattamento dei coefficienti di trasformazione, al fine di assicurare trattamenti pensionistici correlati alla maggiore anzianità lavorativa maturata.

 

L’articolo 2 precisa che le disposizioni del Capo II recano l’armonizzazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (ovvero, Polizia di Stato, Corpo della Polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelli vigenti nell'Assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.), tenendo conto delle specificità e delle obiettive peculiarità dei rispettivi ordinamenti.

 

Al riguardo, si ricorda che il principio di specificità, richiamato anche dal Presidente del Consiglio nel corso delle Comunicazioni rese alla Camera lo scorso 27 marzo 2013, è stato per la prima volta inserito nell’ordinamento giuridico italiano con l’articolo 19 della L. 183/2010, recante la delega al Governo in materia di lavori usuranti. La citata disposizione stabilisce, infatti, che “ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate e delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché della condizione di stato giuridico del personale ad esse appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti”. La medesima disposizione, affida, poi, al Consiglio centrale di rappresentanza militare (Cocer) il compito di partecipare, in rappresentanza del personale militare, alle attività negoziali svolte, in attuazione del principio di specificità, e concernenti il trattamento economico del personale militare.

 

 

L’articolo 3 reca disposizioni in materia di pensioni di vecchiaia.

 

In particolare, il comma 1, in riferimento agli ufficiali, stabilisce che, fermo restando quanto previsto al successivo comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e con riferimento ai soggetti indicati in precedenza che maturino i requisiti a partire dalla medesima data, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente con i requisiti anagrafici indicati nella Tabella A (allegata allo schema di regolamento in esame e di seguito riportata), e con un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni.

 

 

 

Requisiti attuali fino al 31 dicembre 2012

Requisiti dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 (1)

Requisiti dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 (2)

Requisiti dal 1° gennaio 2018 (3)

60

61 e 3 mesi

61e 8 mesi

63

61

62 e 3 mesi

62 e 8 mesi

64

62

63 e 3 mesi

63 e 8 mesi

64

63

64 e 3 mesi

64 e 8 mesi

65

65

66 e 3 mesi

66 e 3 mesi

66 e 7 mesi

(1)     requisiti comprensivi degli incrementi di speranza di vita per il triennio 2013-2015.

(2)     requisiti comprensivi degli incrementi di speranza di vita per il triennio 2016-2018.

(3)     requisiti comprensivi degli incrementi di speranza di vita per il triennio 2013-2015, i quali in ogni caso non possono essere inferiori a quelli relativi all’anno 2017 come rideterminati per effetto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 1, comma 4, dello schema di regolamento in esame.

 

Il successivo comma 2, derogando alle disposizioni di cui al precedente comma, in relazione alle peculiarità caratterizzanti il personale di seguito individuato, dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza e il corrispondente personale della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato, il conseguimento al diritto alla pensione di vecchiaia con i requisiti indicati nella Tabella B (allegata allo schema di regolamento in esame e di seguito riportata), e con un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni.

 

Requisiti attuali fino al 31 dicembre 2012

Requisiti dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 (1)

Requisiti dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 (2)

Requisiti dal 1° gennaio 2018 (3)

60

61 e 3 mesi

61e 8 mesi

62

(4)     requisiti comprensivi degli incrementi di speranza di vita per il triennio 2013-2015.

(5)     requisiti comprensivi degli incrementi di speranza di vita per il triennio 2016-2018.

(6)     requisiti comprensivi degli incrementi di speranza di vita per il triennio 2013-2015, i quali in ogni caso non possono essere inferiori a quelli relativi all’anno 2017 come rideterminati per effetto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 1, comma 4, dello schema di regolamento in esame.

 

Al riguardo, si segnala (come evidenziato dal Consiglio di Stato nel proprio parere) che il comma 2 non prevede che il diritto al pensionamento si consegua, come precisato nel comma precedente, esclusivamente con i requisiti anagrafici indicati nelle tabella di riferimento. Ciò potrebbe comportare, di conseguenza, un aumento dei limiti anagrafici ordinamentali per i soli ufficiali, possibilità comunque che sarebbe esclusa dal successivo articolo 5, comma 2.

 

L’articolo 4 reca disposizioni in materia di pensioni anticipate.

 

In particolare, il comma 1 riconosce l’accesso alla pensione, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e con riferimento ai soggetti interessati che maturino i requisiti a partire dalla medesima data, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici richiesti ai sensi del comma precedente, a condizione di aver maturata un'anzianità contributiva minima di 42 anni e 3 mesi, comprensivo dell'adeguamento alla speranza di vita stabilito con il D.M. 6 dicembre 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze[14].

 

Al riguardo, si segnala che il testo non prevede l’applicazione dell’ulteriore innalzamento previsto per la generalità dei lavoratori dall’articolo 18, commi 22-ter - 22-quinquies del D.L. 98/2011 (che ha disposto un ulteriore posticipo delle decorrenze del pensionamento di anzianità, pari a 1 mese per coloro che maturano i requisiti nel 2012, a 2 mesi per coloro che maturano i requisiti nel 2013 e a 3 mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 2014); al riguardo la relazione illustrativa fa presente che non si è tenuto conto di ciò “in considerazione dell’unificazione del requisito per uomini e donne”.

 

Allo stesso tempo, sulla quota retributiva di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 58 anni fino al 31 dicembre 2018 e rispetto all'età di 59 anni a decorrere dal 1 gennaio 2019. La percentuale annua è inoltre elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

Infine, nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera, la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.

Le riduzioni percentuali continuano ad applicarsi, in riferimento all'età di effettiva cessazione dal servizio, anche sul trattamento rideterminato ai sensi dell'articolo 1864, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 66/2010, concernente il trattamento di quiescenza del personale in ausiliaria.

 

Al riguardo, la categoria dell'ausiliaria comprende il personale militare che a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda ha manifestato  la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione. (articolo 886 e seguenti del Codice dell’ordinamento militare, D.lgs. n. 66 del 2010). Il personale militare permane in ausiliaria:

a) fino a 65 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni;

b) fino a 67 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 62 anni e, comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni.

Ai sensi dell’articolo 1864 del richiamato Codice, per il personale la cui pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo, il trattamento pensionistico da attribuire all'atto del collocamento in ausiliaria viene determinato applicando il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente rideterminato ai sensi dell’ articolo 1, comma 11 della stessa legge. Al termine del periodo di permanenza in tale posizione, il trattamento pensionistico viene rideterminato applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di cessazione dall'ausiliaria.

 

Il successivo comma 2 prevede, basandosi sostanzialmente su un sistema di “quote”, che il diritto alla pensione anticipata si consegua, altresì:

o    a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, con un requisito anagrafico non inferiore a 58 anni e 3 mesi ed un requisito contributivo non inferiore a 37 anni. Il requisito anagrafico di cui al periodo precedente tiene conto dell'adeguamento alla speranza di vita stabilito con il richiamato D.M. 6 dicembre 2011 (lettera a));

o    a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, con un requisito anagrafico non inferiore a 58 anni e 3 mesi ed un requisito contributivo non inferiore a 39 anni. Al requisito anagrafico di cui al periodo precedente si applica l'adeguamento alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del D.L. 78/2010 (lettera b));

o    a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, con un requisito anagrafico non inferiore a 59 anni, comprensivo degli incrementi per l'adeguamento alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del D.L. 78/2010, e con un requisito contributivo non inferiore a 40 anni (lettera c)).

o    a decorrere dal 1° gennaio 2021, con un requisito anagrafico non inferiore a 59 anni più gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del D.L. 78/2010, (lettera d)).

 

L’articolo 5 reca disposizioni transitorie e finali.

 

Più specificamente, si prevede che nei confronti del personale che maturi, entro il 31 dicembre 2012, i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa previgente alla data in vigore del regolamento in esame ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza (cioè la finestra) del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, il diritto alla prestazione pensionistica si consegua secondo tale normativa (comma 1).

 

Resta invece fermo il collocamento a riposo d'ufficio al raggiungimento dell’anzianità massima contributiva prevista dalla normativa vigente in relazione a ciascun grado o qualifica di appartenenza.

Al riguardo, il comma 2 dell’articolo 5 specifica che, nei confronti dei soggetti che siano già in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al pensionamento il richiamato limite massimo di anzianità contributiva non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia (sostanzialmente l’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia non modifica il limite ordinamentale vigente), fatto salvo in ogni caso il mantenimento in servizio fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, nei casi in cui essa non sia immediata.

In relazione a ciò, quindi, come d’altronde anche evidenziato dal Consiglio di Stato nel proprio parere, “l’amministrazione o ente datore di lavoro colloca a riposo d’ufficio il dipendente qualora allo scadere del limite ordinamentale abbia raggiunto i requisiti per il diritto a pensione e il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico”.

 

Infine (comma 3), ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del D.L. 201/2011 (che ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità maturate a decorrere dalla medesima data, il calcolo della quota di pensione corrispondente a tali anzianità secondo il metodo di calcolo contributivo – cd. calcolo pro-rata), l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 165/1997 è consentito esclusivamente nell'ipotesi in cui la massima anzianità contributiva sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 e a condizione che il prescritto requisito anagrafico venga raggiunto entro il 31 dicembre 2012 con l'applicazione del regime delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 2, del D.L. 78/2010.

 

L’articolo 12, commi 1-6, del D.L. 78/2010, ha introdotto una serie di misure volte alla riduzione strutturale della spesa pensionistica, incidendo sui requisiti di accesso alla pensione. In particolare, la norma è intervenuta sulla decorrenza dei trattamenti pensionistici (c.d. “finestre”), innalzando il termine a 12 mesi per i lavoratori dipendenti e a 18 mesi per determinate categorie di lavoratori autonomi.

Tale  termine è stato successivamente integrato dall’articolo 18, commi 22-ter – 22-quinquies, del D.L. 98/2011, che, per i soggetti richiamati che avessero maturato i requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica (cioè raggiungano i 40 anni di contributi versati), ha disposto il conseguimento del diritto alla decorrenza con un posticipo ulteriore, pari a un mese dalla data di maturazione dei requisiti previsti per i soggetti che maturino i requisiti nel 2012; due mesi per i soggetti che maturino i requisiti nel 2013; tre mesi per i soggetti che maturino i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Infine, l’articolo 24, comma 5, del D.L. 201/2011, al fine di salvaguardare le aspettative dei lavoratori prossimi al pensionamento, ha disposto, con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturino i requisiti per il pensionamento di vecchiaia e anticipato, la non applicazione delle disposizioni del D.L. 78/2010.

 

Capo III: Personale iscritto presso l’INPS, l’ex-ENPALS e l’ex-INPDAP

Il Capo III (articoli 6-15) reca disposizioni per differenti categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP[15].

 

Spedizionieri doganali

L’articolo 6 reca disposizioni in merito al soppresso fondo spedizionieri doganali.

Il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali è stato istituito dall'articolo 15 della L. 22 dicembre 1960, n. 1612[16], ed è stato soppresso dalla L. 16 giugno 1997, n. 230, a decorrere dal 1° gennaio 1998. Dalla stessa data la medesima norma ha stabilito il subentro dell'INPS nelle attività riguardanti l' erogazione dei trattamenti pensionistici e della buonuscita.

Per il pagamento delle pensioni in essere, nonché per l'erogazione delle quote aggiuntive (si tratta delle quote di pensione maturate sulla base delle anzianità assicurative acquisite presso il soppresso Fondo al 31 dicembre 1997) e dell'indennità di buonuscita, è stata istituita, nell'ambito dell'INPS, una apposita gestione speciale ad esaurimento alla quale affluiscono, altresì, le attività e le passività quali risultano dal rendiconto del soppresso Fondo dal 1° gennaio 1998, fatta salva la copertura finanziaria prevista per gli oneri derivanti dalla norma in oggetto. Alla medesima gestione sono inoltre imputate le somme che a qualsiasi titolo risultano a credito e a debito del medesimo Fondo

 

L’articolo in esame:

o    prevede l’erogazione al compimento dei 66 anni (dai 65 attuali) della quota di pensione di cui all’articolo 2, comma 1, della L. 230/1997 (comma 1);

Tale comma ha stabilito la conservazione della quota di pensione maturata sulla base delle anzianità assicurative acquisite presso il soppresso Fondo al 31 dicembre 1997 per gli spedizionieri doganali già iscritti all'A.G.O., compresi i titolari di posizioni assicurative presso il soppresso Fondo, ancorché cancellati dal Fondo medesimo con diritto a prestazione differibile, nonché per i soggetti iscritti alla Gestione speciale I.N.P.S. ex articolo 2, comma 26, della L. 335/1995. Tali quote sono erogate dall'INPS secondo la tabella A, sezione uomini, allegata al D.Lgs. 503/1992, in aggiunta ai trattamenti pensionistici maturati sulla base delle anzianità acquisite presso le gestioni dell'assicurazione generale obbligatoria di rispettiva competenza e delle normative vigenti per tali gestioni.

 

o    modificando l’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42[17], viene estesa anche agli iscritti al soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, la facoltà di totalizzare i periodi assicurativi al fine del conseguimento di un’unica pensione (comma 2).

 

La totalizzazione è l’istituto in base al quale il soggetto iscritto a due, o più, forme di assicurazione obbligatoria IVS, ha la facoltà di utilizzare, sommandoli, i periodi assicurativi maturati, al fine di perfezionare i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità ed indiretta.

In seguito alla nuova disciplina della totalizzazione, introdotta dal D.Lgs. 42/2006, (emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1, commi 1, lettera d), 2, lettera o), e 46, della L. 23 agosto 2004, n. 243), dal 1° gennaio 2006 è stata estesa a tutti i lavoratori la totalizzazione gratuita dei periodi assicurativi, cioè la possibilità di cumulare tutta la contribuzione versata in diverse gestioni pensionistiche (precedentemente riservata ai soli soggetti con pensione liquidata esclusivamente con il sistema contributivo). In particolare, l’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 42 del 2006, ha previsto che ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità è possibile, per i soggetti interessati, di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, di qualsiasi durata ai fini del conseguimento di un'unica pensione.

 

Lavoratori delle aziende in crisi e dei poligrafici

L’articolo 7 reca disposizioni inerenti il pensionamento anticipato per i lavoratori di aziende in crisi e dei poligrafici (si tratta, in sostanza, di dipendenti - non giornalisti - di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa, sospesi dal lavoro per crisi).

 

L’articolo in esame:

o    innalza i requisiti contributivi richiesti per il pensionamento dei lavoratori poligrafici dipendenti di aziende in crisi di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a), della L. 5 agosto 1981, n. 416[18]. In particolare, vengono definiti nuovi requisiti contributivi al fine del riconoscimento del trattamento di pensione, in luogo dei contributi mensili e settimanali previsti dalla normativa vigente (v. infra), caratterizzati da un livello minimo di anni di anzianità contributiva crescente negli anni, e precisamente: almeno 35 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2013, 36 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 37 anni a regime a decorrere dal 1° gennaio 2018 (comma 1, lettera a));

Il richiamato articolo 37, comma 1, ha riconosciuto a determinate categorie di lavoratori la facoltà di optare, entro 60 giorni dall'ammissione al trattamento di Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS) ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro 60 giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per specifici trattamenti incentivanti. In particolare (lettera a) del comma 1), per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unità ammesse, ai quali è riconosciuto un trattamento di pensione a condizione che i soggetti interessati possano far valere nell’A.G.O. almeno 384 contributi mensili, ovvero 1664 contributi settimanali, sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni. I periodi di sospensione per i quali è ammesso il trattamento di CIGS, inoltre, sono riconosciuti utili d'ufficio secondo quanto previsto dalla stessa lettera a); l'anzianità contributiva non può comunque risultare superiore a 35 anni.

o    si sopprime il beneficio dell’aumento dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni al fine del riconoscimento dell’anzianità contributiva stessa (comma 1, lettera b));

o    si prevede che l’anzianità contributiva massima non possa, comunque, risultare superiore a 35 anni non più a regime, bensì a 35 anni fino al 31 dicembre 2014, a 36 anni fino al 31 dicembre 2017 e a 37 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018 (comma 1, lettera c)).


Testo a fronte

 

L. n. 416/1981

Schema DPR n. 11

Art. 37
(Esodo e prepensionamento)

Art. 37
(Esodo e prepensionamento)

1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli è data facoltà di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti:

a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 384 contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni; i periodi di sospensione per i quali è ammesso il trattamento di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti utili d'ufficio secondo quanto previsto dalla presente lettera; l'anzianità contributiva non può comunque risultare superiore a 35 anni;

1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli è data facoltà di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti:

a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 35 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2013, 36 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2015 e 37 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018; i periodi di sospensione per i quali è ammesso il trattamento di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti utili d'ufficio secondo quanto previsto dalla presente lettera; l'anzianità contributiva non può comunque risultare superiore a 35 anni fino al 31 dicembre 2014, a 36 anni fino al 31 dicembre 2017 e a 37 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018.

 


 

Pubblici servizi di trasporto

L’articolo 8 reca disposizioni per il personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto.

In particolare:

o    si modificano i requisiti d’accesso alla pensione di vecchiaia del solo personale viaggiante degli iscritti al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto al 31 dicembre 1995 (di cui all’articolo 3 della L. 26 luglio 1984, n. 413[19]). L’accesso non è riconosciuto più ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 503/1992 (ai sensi del quale per determinate categorie di lavoratori, tra i quali rientra anche quella in oggetto, continuano ad applicarsi le norme vigenti al 31 dicembre 1992, e cioè 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne), bensì al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di 5 anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore per il regime generale obbligatorio (comma 1);

o    si sopprime, a fini di coordinamento formale con la precedente disposizione, il primo periodo del comma 6 del richiamato articolo 3 (comma 2).

 


Testo a fronte

 

D. Lgs. n. 414/1996

Schema DPR n. 11

Art. 3.
(Regime pensionistico degli iscritti al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto al 31 dicembre 1995)

Art. 3.
(Regime pensionistico degli iscritti al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto al 31 dicembre 1995)

1. Per i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, è prevista la possibilità di liquidare i seguenti trattamenti pensionistici:

a) pensione di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti secondo la normativa vigente nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

b) per il solo personale viaggiante, pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

c) pensione di invalidità specifica ai sensi degli articoli 12, primo comma, lettera a), e 13, primo comma, lettere a) e b), della legge 28 luglio 1961, n. 830;

d) pensione di anzianità.

 

1. Per i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, è prevista la possibilità di liquidare i seguenti trattamenti pensionistici:

a) pensione di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti secondo la normativa vigente nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

b) per il solo personale viaggiante, pensione di vecchiaia, al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio;

c) pensione di invalidità specifica ai sensi degli articoli 12, primo comma, lettera a), e 13, primo comma, lettere a) e b), della legge 28 luglio 1961, n. 830;

d) pensione di anzianità.

Omissis

Omissis

6. In materia di età pensionabile, restano confermate le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano altresì confermate le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , in conseguenza dell'opzione esercitata dall'iscritto ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 , e dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

6. Restano altresì confermate le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , in conseguenza dell'opzione esercitata dall'iscritto ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 , e dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

 

 

Lavoratori marittimi

L’articolo 9 reca disposizioni inerenti ai piloti del pilotaggio marittimo.

 

Si ricorda che l’articolo 4, della L. 413/1984 ha introdotto l’obbligo di iscrizione all’INPS di diversi soggetti del settore marittimo, quali i piloti del pilotaggio marittimo riuniti in corporazioni e i marittimi abilitati al pilotaggio.

Il successivo articolo 31 ha stabilito che i lavoratori marittimi possono ottenere la pensione anticipata di vecchiaia al compimento di 57 anni  di età, a condizione che posseggano 1.040 settimane di contribuzione - esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione - accreditate ai sensi della stessa L. 413, nonché della normativa preesistente, di cui almeno 520 settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.

Inoltre, ai fini del conseguimento dei richiamati requisiti, i servizi militari sono considerati utili e valutati secondo la normativa vigente nell'A.G.O. e tenendo conto dell’eventuale doppia valutazione della navigazione compiuta in tempo di guerra. La pensione così conseguita è equiparata, a tutti gli effetti, alla pensione di vecchiaia prevista dall’A.G.O. e spetta ai superstiti in base alle norme dell'assicurazione stessa.

 

Secondo la circolare INPS n. 35 del 14 marzo 2012, esplicativa delle disposizioni di cui all’articolo 24 del D.L. 201/2011[20], ha disposto che (punto 11.3-lavoratori marittimi) continui ad applicarsi la previgente normativa in materia di età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 503/1992, per le seguenti categorie: piloti del pilotaggio marittimo, riuniti in corporazioni presso i porti italiani, personale abilitato al pilotaggio ai sensi dell'articolo 96 del codice della navigazione, i quali conseguono il diritto a pensione di vecchiaia a 60 anni (uomini) e a 55 anni (donne).

Resta inoltre ferma la previsione di cui all’articolo 31 della L. 413/1984, secondo la quale i lavoratori marittimi possono ottenere la pensione anticipata di vecchiaia a 55 anni di età, a condizione cha facciano valere gli specifici requisiti ivi previsti la pensione anticipata di vecchiaia[21] al compimento del 55° anno di età, a condizione di avere effettuato 1040 settimane di contribuzione - esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione - accreditata ai sensi della L. 413, nonché della normativa preesistente, di cui almeno 520 settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo).

Infine, la stessa circolare ribadisce l’applicazione ai lavoratori marittimi con qualifica di pilota di porto, la disciplina introdotta dal D.L. 78/2010 in materia di decorrenze annuali del trattamento pensionistico (cd. finestre); continuano altresì ad applicarsi, ai sensi dello stesso D.L. 78/2010 le disposizioni previste dalle L. 243/2004 e 247/2007 in tema di decorrenza del trattamento pensionistico nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età.

 

L’articolo in esame:

o    prevede il conseguimento della pensione di vecchiaia per i piloti del pilotaggio marittimo riuniti in corporazioni, di cui agli articoli 86 e seguenti del codice della navigazione e dei marittimi abilitati al pilotaggio ai sensi dell'articolo 96 del codice della navigazione al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di 5 anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio (comma 1);

o    modificando l’articolo 31 della L. 413/1984, si prevede un progressivo innalzamento dell’età pensionabile, che passa dagli attuali 55 anni a 56 anni fino al 31 dicembre 2014, 57 anni fino al 31 dicembre 2017 e 58 anni a regime dal 1° gennaio 2018 (comma 2).

 

 

Testo a fronte

 

L. 413/1984

Schema DPR n. 11

Art. 31
(Età di pensionamento per particolari categorie)

Art. 31
(Età di pensionamento per particolari categorie)

1. I lavoratori marittimi possono ottenere la pensione anticipata di vecchiaia, al compimento del cinquantacinquesimo anno di età, purché facciano valere millequaranta settimane di contribuzione - esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione - accreditata ai sensi della presente legge nonché della normativa preesistente, di cui almeno cinquecentoventi settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.

 

1. I lavoratori marittimi possono ottenere la pensione anticipata di vecchiaia, al compimento del cinquantaseiesimo anno di età, fino al 31 dicembre 2014, cinquantasettesimo anno di età fino al 31 dicembre 2017 e cinquantottesimo anno di età a decorrere dal 1° gennaio 2018, purché facciano valere millequaranta settimane di contribuzione - esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione - accreditata ai sensi della presente legge nonché della normativa preesistente, di cui almeno cinquecentoventi settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo. 

 

Lavoratori dello spettacolo

Gli articoli 10, 11 e 12 recano disposizioni concernenti i lavoratori dello spettacolo.

 

L’articolo 4 del D.Lgs. 182/1997, emanato in attuazione della delega conferita dalla L.  335/1995 in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo, ha stabilito per gli artisti già iscritti all’ENPALS[22] alla data del 31 dicembre 1995, i seguenti limiti di età ai fini del conseguimento al diritto alla pensione di vecchiaia:

-      per lavoratori appartenenti alle categorie degli attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, presentatori e disc-jockey; degli attori generici cinematografici, attori doppiaggio cinematografico; dei direttori d'orchestra e sostituti, nonché dei figuranti e indossatori, l’età anagrafica è stata progressivamente elevata fino a raggiungere i limiti, dal 1° gennaio 2001, di 63 anni per gli uomini e 58 per le donne[23];

-      per i lavoratori appartenenti alle categorie degli artisti lirici, professori d'orchestra, orchestrali, coristi, concertisti e cantanti di musica leggera, continuano ad applicarsi i limiti di età stabiliti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 182 del 1997: 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne;

-      per i lavoratori appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini, a decorrere dal 1° gennaio 1998 l'età pensionabile è stata gradualmente elevata in ragione di un anno anagrafico ogni diciotto mesi, fino a raggiungere – con decorrenza 1° gennaio 2007 - l'età di 52 anni per gli uomini e 47 anni per le donne.

 

Per i lavoratori iscritti all’ENPALS dopo il 31 dicembre 1995, l’articolo 4, comma 12, del D.Lgs. 182/1997, rinvia ai criteri generali fissati dall’articolo 1, commi 20, 21 e 22, della L. 335/1995[24].

 

L’articolo 10 modifica l’età pensionabile dei ballerini e tersicorei.

L’articolo 3, comma 7, del D.L. 30 aprile 2010, n. 64[25], ha modificato i requisiti pensionistici concernenti i tersicorei ed i ballerini iscritti al Fondo pensioni ENPALS successivamente alla data del 31 dicembre 1995.

In particolare, tale comma ha interamente sostituito il comma 4 dell’articolo 4 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182[26], concernente i requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori dello spettacolo, fissando l’età pensionabile per le richiamate categorie al compimento del quarantacinquesimo anno di età anagrafica, senza distinzione di sesso, con l’impiego, per i lavoratori cui si applica integralmente il sistema contributivo o misto, del coefficiente di trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6, della L. 335/1995, relativo all’età superiore prevista per il calcolo della pensione, pari a 65 anni. 

E’ stato peraltro previsto che, per i due anni successivi alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di età pensionabile, i lavoratori assunti a tempo indeterminato che abbiano raggiunto o superato l'età pensionabile (ossia, la nuova età pensionabile), abbiano facoltà di esercitare un’opzione, rinnovabile annualmente, per restare in servizio. Tale opzione deve essere esercitata attraverso presentazione di istanza all'ENPALS, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione o almeno tre mesi prima del perfezionamento del diritto alla pensione, fermo restando il limite massimo di pensionamento di vecchiaia fissato a 47 anni per le donne e a 52 per gli uomini.

 

L’articolo in esame innalza di un anno l’età pensionabile, fissandola a 46 anni.

 

L’articolo 11 reca disposizioni concernenti la pensione di vecchiaia degli attori, sostituendo la tabella C allegata all’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 182/1997, con la seguente.

 

 

Decorrenza della pensione

Età

Uomini

Dal 1° gennaio 2013

64 anni

Donne

Dal 1° gennaio 2013

60 anni

 

Dal 1° gennaio 2015

61 anni

 

Dal 1° gennaio 2017

62 anni

 

Dal 1° gennaio 2019

63 anni

 

Dal 1° gennaio 2021

64 anni

 

Il richiamato comma dispone che il diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato al compimento dell'età indicata nell'allegata tabella C per i lavoratori già iscritti alla data del 31 dicembre 1995 ed appartenenti alle seguenti categorie: attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, presentatori e disc-jockey; attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico; direttori d'orchestra e sostituti; figuranti e indossatori.

La vigente tabella C prevede i seguenti limiti di età:

 

Decorrenza della pensione

Uomini

Donne

Dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1999

61

56

Dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 2000

62

57

Dal 1° gennaio 2001

63

58

 

L’articolo 12 concerne le categorie degli artisti lirici, professori d'orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera.

Più specificamente, l’articolo in esame modifica l’articolo 4, comma 3, del D.Lgs. 182/1997, che stabilisce l’applicazione dei limiti di età per l’accesso ai requisiti pensionistici, stabiliti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 182/1987 (cioè l’11 luglio 1997), per i lavoratori dello spettacolo già iscritti alla data del 31 dicembre 1995, appartenenti alle categorie richiamate (cioè 60 anni per gli uomini e 55 per le donne, vedi supra).

 

Il nuovo testo del comma 3 dell’articolo 4 prevede che per tali categorie la pensione di vecchiaia si consegua:

o    all’età di 61 anni per gli uomini (comma 1, lettera a));

o    all’età di 57 anni per le donne (comma 1, lettera b)). Per queste ultime si prevede comunque un innalzamento progressivo dell’età, e precisamente 58 anni a decorrere dal 1° gennaio 2015, 59 anni dal 1° gennaio 2017, 60 anni a decorrere dal 1° gennaio 2019 e 61 anni a regime dal 1° gennaio 2021.

 

 

Testo a fronte

 

D.Lgs. n. 182/1997

Schema DPR n. 11

Art. 4.
(Modalità di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche)

Art. 4.
(Modalità di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche)

3. Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti alla data del 31 dicembre 1995, appartenenti alle categorie degli artisti lirici, professori d'orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera, continuano a trovare applicazione i limiti di età stabiliti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

3. Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti alla data del 31 dicembre 1995, appartenenti alle categorie degli artisti lirici, professori d'orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera, la pensione di vecchiaia si consegue:

a) all’età di 61 anni per gli uomini;

b) all’età di 57 anni per le donne. Tale requisito è fissato a 58 anni a decorrere dal 1° gennaio 2015, a 59 anni a decorrere dal 1° gennaio 2017, a 60 anni a decorrere dal 1° gennaio 2019 e a 61 anni a decorrere dal 1° gennaio 2021.

 

Sportivi professionisti

L’articolo 13 reca disposizioni in materia di sportivi professionisti.

In particolare, si sostituisce il comma 1 dell’articolo 3 del D.Lgs 30 aprile 1997, n. 166[27], inerente le modalità di calcolo ed i requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche per i soggetti richiamati.

Tale comma ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 1998, per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti (istituito presso l'ENPALS) che, alla data del 31 dicembre 1995, potessero far valere un'anzianità assicurativa e contributiva di almeno 18 anni interi, o inferiore a 18 anni, l'età pensionabile venisse gradualmente elevata in ragione di un anno anagrafico ogni 18 mesi fino a raggiungere, a regime, l'età di 47 anni per le donne e di 52 anni per gli uomini.

 

Il nuovo testo del comma 1 dell’articolo 3 prevede che per i soggetti già iscritti al richiamato Fondo al 31 dicembre 1995 la pensione di vecchiaia si consegua:

o    all’età di 53 anni per gli uomini (comma 1, lettera a));

o    all’età di 49 anni per le donne (comma 1, lettera b)). Per queste ultime si prevede comunque un innalzamento progressivo dell’età, e precisamente 50 anni a decorrere dal 1° gennaio 2015, 51 anni dal 1° gennaio 2017, 52 anni a decorrere dal 1° gennaio 2019 e 53 anni a regime dal 1° gennaio 2021.

 

Si segnala che la relazione illustrativa al provvedimento in esame evidenzia che la richiamata armonizzazione “opera nei confronti di coloro che accedono al pensionamento con il sistema di calcolo misto, in quanto tale adeguamento è già stato effettuato nei confronti dei lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 (sistema di calcolo contributivo)”.

 

Testo a fronte

 

D.Lgs n. 166/1997

Schema di DPR n . 11

Art. 3.
(Modalità di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche)

Art. 3.
(Modalità di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 per i lavoratori di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, l'età pensionabile è gradualmente elevata in ragione di un anno anagrafico ogni diciotto mesi fino a raggiungere l'età di 47 anni per le donne e di 52 anni per gli uomini.

 

1. Per i lavoratori già iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 1995, la pensione di vecchiaia si consegue:

a) all’età di 53 anni per gli uomini;

b) All’età di 49 anni per le donne. Tale requisito è fissato a 50 anni a decorrere dal 1° gennaio 2015, a 51 anni a decorrere dal 1° gennaio 2017, a 52 anni a decorrere dal 1° gennaio 2019 e a 53 anni a decorrere dal 1° gennaio 2021.

 

 

L’articolo 14 regolamenta specifiche deroghe alla disciplina in esame connesse alle conseguenze relative alla perdita del titolo abilitante per i lavoratori individuati nello schema di decreto in esame.

 

In particolare, il comma 1 dispone l’applicazione dei requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia, vigenti prima dell'entrata in vigore dello schema in esame, nei confronti dei lavoratori per i quali venga meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età e i cui ordinamenti di settore (che disciplinano il rilascio ed il rinnovo del titolo stesso) non ne prevedano l'elevazione. Nei casi in cui tali limiti possano essere elevati per motivi di idoneità, la deroga trova applicazione solamente nel caso in cui il lavoratore, sottoposto a giudizio di idoneità, non abbia ottenuto il rinnovo del titolo abilitante da parte dell'Autorità competente.

 

I commi da 2 a 4 prevedono specifiche norme per determinate categorie di personale del settore del trasporto aereo.

 

Il comma 2 prevede una specifica deroga per i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, quali nel caso in cui venga meno il titolo abilitante, per i quali trovano applicazione, al ricorrere delle condizioni in precedenza richiamate, i requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2011.

 

Ai sensi del comma 3, ai lavoratori appartenenti ai profili professionali dell’ENAV (controllore del traffico aereo, pilota e operatore radiomisure, nonché di esperto di assistenza ai volo e meteo, di cui all'articolo 5 della L. 7 agosto 1990, n. 248), continuano ad applicarsi i requisiti di accesso ed il regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2012.

 

Il comma 4, a decorrere dal 1° gennaio 2013, prevede, per i lavoratori richiamati al comma precedente, a condizione che gli stessi maturino i requisiti a partire dalla medesima data, la possibilità di accedere alla pensione nei regimi misto e contributivo con età inferiori ai 60 anni esclusivamente se risulti maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 2 mesi per gli uomini e 41 anni e 2 mesi per le donne (con ciò uniformando la disciplina alle disposizioni dell’articolo 24, comma 10, del D.L. 201/2011). Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Allo stesso tempo, analogamente alle disposizioni previste dallo stesso D.L. 201/2011, viene stabilita una riduzione del trattamento pensionistico sulla quota retributiva relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012. La riduzione è pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 60 anni. La percentuale annua è elevata a due punti per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a 2 anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.

 

Infine, il comma 5 abroga l'articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 149, che dispone la possibilità, per i dipendenti dell'ENAV appartenenti ai profili professionali in precedenza individuati e in possesso di una anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, di usufruire della possibilità di raggiungere l’età pensionabile con 57 anni anagrafici e 35 contributivi (requisiti richiesti ai fini della pensione di anzianità ai sensi dell’articolo 1, comma 25 e ss. della L. 335/1995).

 

L’Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) S.p.A. origina dalla trasformazione, disposta dalla legge 21 dicembre 1996, n. 665, dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG) in ente di diritto pubblico e dalla successiva trasformazione di tale ente, prevista dalla stessa legge, in società per azioni, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

L’ENAV S.p.A., interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze e sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è la Società a cui lo Stato demanda la gestione e il controllo del traffico aereo civile in Italia. L’ENAV organizza ed eroga i seguenti servizi:

a)           di traffico aereo, consistenti nel servizio di controllo della circolazione aerea e di informazione di volo e nel servizio consultivo e di allarme;

b)           di meteorologia aeroportuale;

c)           di informazione aeronautica;

d)           di telecomunicazioni aeronautiche;

e)           di radio-navigazione e radio-diffusione.

Svolge inoltre attività di promozione, studio e ricerca, di produzione cartografica, di formazione e addestramento del personale aeronautico specialistico, proprio o di terzi; provvede al controllo delle procedure operative e alla certificazione degli impianti.

 

L’articolo 15 reca le deroghe alla disciplina introdotta dalla schema in esame, al fine di salvaguardare specifiche categorie di lavoratori in particolari situazioni lavorative.

In particolare, ai sensi del comma 1, si conferma l’applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze (cd. finestre, vedi supra) dei trattamenti pensionistici vigenti al 31 dicembre 2012, ai soggetti di cui agli articoli da 6 a 13 dello schema di regolamento in esame ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente alla predetta data:

 

o    collocati in mobilità, ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 223/1991, sulla base di accordi sindacali stipulati entro il 15 settembre 2012 ancorché alla medesima data gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attività lavorativa, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità (di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della medesima L. 223/1991) (lettera a));

o    collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della L. 223/1991, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 15 settembre 2012 e che alla medesima data siano cessati dall'attività lavorativa (lettera b));

o    che, entro il 15 settembre 2012, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili per la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 15 settembre 2015, a condizione di non aver comunque ripreso l’attività lavorativa successivamente all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione; inoltre, alla data del 15 settembre 2012 deve risultare accreditato o accreditabile almeno un contributo volontario (lettera c));

o    che, alla data del 15 settembre 2012, risultino essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001, con perfezionamento entro 24 mesi (dalla data di inizio del predetto congedo) del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento, indipendentemente dall'età anagrafica, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della L. 243/2004 (lettera d));

o    che abbiano risolto il rapporto di lavoro entro il 15 settembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile e, senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa, avrebbero maturato, secondo la previgente disciplina pensionistica, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 15 settembre 2015 (lettera e));

o    che, in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 15 settembre 2012 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa, avrebbero maturato, secondo la previgente disciplina pensionistica, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 15 settembre 2015 (lettera f));

o    collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento (ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), della lL. 416/1981), in forza di accordi di procedura sottoscritti entro il 15 settembre 2012 (lettera g)).

Capo IV: Disposizioni finali

L’articolo 16, infine, prevede che le disposizioni dello schema di regolamento entrino in vigore il 1° gennaio 2013.

 


Relazioni e pareri allegati

Lo schema di Regolamento è corredato della relazione illustrativa, dalla relazione tecnica e dalle schede sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e del nulla osta della Ragioneria generale dello Stato.

Allo schema di regolamento è altresì allegato, come richiesto dall’articolo 17, comma 2, della legge n.400 del 1988, il parere del Consiglio di Stato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Tabella: Requisiti pensionistici per Forze Armate e Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile

L’articolo 24, comma 18, del D.L. 201/2011 ha previsto l’adozione di un regolamento, da emanare entro il 31 ottobre 2012[28], su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze[29], per l’armonizzazione dei requisiti di accesso ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, compresi quelli relativi ai:

§      lavoratori indicati all’articolo 78, comma 23, della legge 388/2000[30], che abbiano effettuato lavori di sottosuolo in miniere, cave o torbiere ed hanno cessato la loro prestazione lavorativa a seguito della chiusura definitiva di tali attività, senza poter raggiungere il diritto a conseguire i benefici di cui all'articolo 18 della L. 153/1969[31];

§      il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, di cui al D.Lgs. 195/1995[32];

§      il personale dei vigili del fuoco nonché dei rispettivi dirigenti, di cui alla L. 1570/1941[33];

§      i lavoratori iscritti al Fondo speciale istituto presso l’INPS ai sensi dell’articolo 43 della L. 488/1999[34] dei dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.A..

 

Attualmente, le disposizioni in materia previdenziale per le richiamate categorie sono contenute, principalmente, nel D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165[35], emanato in attuazione della delega di cui all’articolo 2, comma 23 della L. 335/1995, che ha disposto appunto una specifica delega, relativa alle età di pensionamento ed ai requisiti di accesso al trattamento pensionistico per particolari categorie di lavoratori che, in relazione alla natura dell'attività svolta, non possono ricomprendersi nella disciplina pensionistica generale. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 165/1997, i limiti di età per la cessazione dal servizio per il personale in precedenza richiamato sono stati elevati a 60 anni.

Varie discipline speciali (di seguito riportate) derogano alla normativa generale (di cui al sopraindicato d.lgs.165/1997) per quanto attiene all’età di pensionamento dei gradi apicali delle diverse carriere.

 


Pensione di vecchiaia

Ai sensi dell’articolo 924, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (recante il Codice dell’ordinamento militare), i militari cessano dal servizio permanente al raggiungimento del 60° anno di età, salvo le diverse disposizioni contenute nello stesso provvedimento e di seguito riportate.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 1840, comma 1, il personale militare è collocato a riposo al compimento del 60° anno di età, fatti salvi gli speciali limiti di età previsti per gli ufficiali delle Forze armate dagli articoli da 925 a 928 e, per gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, dal D.Lgs. 69/2001.

Ai sensi del successivo comma 2, il personale menzionato è collocato a riposo, con diritto a pensione, al raggiungimento del limite di età, se in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 20 anni.


Esercito italiano

L’articolo 925 del D.Lgs. 66/2010 individua gli speciali limiti di età per la cessazione dal servizio permanente oltre il 60° anno di età per gli ufficiali dell’Esercito, in relazione al grado rivestito ed al ruolo di appartenenza. I gradi degli ufficiali non menzionati nello stesso articolo seguono la disciplina di cui all’articolo 924.

 

Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell’Esercito

Grado

Ruolo normale Armi Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio,  Trasmissioni

Ruolo Normale Arma Trasporti e Materiali

Ruolo normale Corpo Ingegneri

Ruolo Normale Corpi Sanitario, Corpo di commissariato

Ruolo Speciale Arma Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni

Ruolo Speciale Arma Trasporti e Materiali

Corpi Sanitario, Commissariato

Generale Corpo d’Armata / Tenente Generale

63

65

65

65

=

65

=

Generale di Divisione / Maggiore Generale

61

65

63

65

=

65

=

Generale di Brigata / Brigadiere Generale

60

63

61

63

=

=

=

Colonnello

60

61

60

61

61

61

61

Tenente Colonnello

60

60

60

60

60

60

60

Maggiore

60

60

60

60

60

60

60

Primo Capitano

60

60

60

60

60

60

60

Capitano

60

60

60

60

60

60

60

Tenente

60

60

60

60

60

60

60

Sottotenente

60

60

60

60

60

60

60


Marina militare

L’articolo 926 del D.Lgs. 66/2010 individua gli speciali limiti di età per la cessazione dal servizio permanente oltre il 60° anno di età per gli ufficiali della Marina militare, in relazione al grado rivestito ed al ruolo di appartenenza. I gradi degli ufficiali non menzionati nello stesso articolo seguono la disciplina di cui all’articolo 924.

Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei corpi militari della Marina

GRADO

Corpo di Stato Maggiore

Corpo genio navale Corpo Armi navali

Corpo Sanitario

Corpo di Commissariato

Corpo Capitanerie di porto

Ruolo Normale

Ruolo Speciale

Ruolo Normale

Ruolo Speciale

Ruolo Normale

Ruolo Speciale

Ruolo Normale

Ruolo Speciale

Ruolo Normale

Ruolo Speciale

Ammiraglio ispettore capo / Ammiraglio di Squadra

63

=

65

=

65

65

65

65

65

65

Ammiraglio ispettore / ammiraglio di Divisione

61

=

63

=

65

65

65

65

65

65

Contrammiraglio

60

=

61

=

63

=

63

=

63

=

Capitano di vascello

60

61

60

61

61

61

61

61

61

61

Capitano di Fregata

60

60

60

60

60

60

61

60

60

60

Capitano di Corvetta

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

Primo Tenente di Vascello

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

Tenete di Vascello

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

Sottot. Vascello

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

Guardiamarina

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60


Aeronautica militare

L’articolo 927 del D.Lgs. 66/2010 individua gli speciali limiti di età per la cessazione dal servizio permanente oltre il 60° anno di età per gli ufficiali dell’Aeronautica militare, in relazione al grado rivestito ed al ruolo di appartenenza. I gradi degli ufficiali non menzionati nello stesso articolo seguono la disciplina di cui all’articolo 924.

Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica militare

GRADO

Arma Aeronautica Ruolo Naviganti

Arma Aeronautica Ruolo delle Armi

Corpo del Genio Aeronautico

Corpo Commissariato Aeronautico

Corpo Sanitario Aeronautico

Ruolo Normale

Ruolo Speciale

Ruolo Normale

Ruolo Speciale

Ruolo Normale

Ruolo Speciale

Ruolo Normale

Ruolo Speciale

Ruolo Normale

Ruolo Speciale

Generale Squadra Aerea / Generale ispettore capo

63

=

65

=

65

=

65

=

65

=

Generale Divisione Aerea / Generale ispettore

61

=

65

=

63

=

65

=

65

=

Generale Brigata Aerea / Brigadiere generale

60

=

63

=

61

=

63

=

63

=

Colonnello

60

61

61

61

60

61

61

61

61

61

Tenente Colonnello

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

Maggiore

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

Primo Capitano

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

Capitano

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

Tenente

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

Sottotenente

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60


Guardia di Finanza

Ai sensi dell’articolo 1840, comma 1, del D.Lgs. 66/2010, gli ufficiali della Guardia di Finanza seguono le disposizioni di cui alla Tabella n. 5 allegata all’articolo 36, comma 1, del D.Lgs. 69/2001, di seguito riportata.


 

Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Guardia di Finanza

Grado

Ruolo normale

Ruolo speciale

Ruolo aeronavale

Ruolo tecnico-logistico-amministrativo

Generale di Corpo d'Armata

65

-

-

-

Generale di Divisione

65

-

-

-

Generale di Brigata

63

-

62

63

Colonnello

60

61

60

61

Tenente Colonnello

60

60

60

60

Maggiore

60

60

60

60

Capitano

60

60

60

60

Tenente

60

60

60

60

Sottotenente

60

60

60

60

 

 

 

 

 

Arma dei carabinieri

Ai sensi dell’articolo 928 del D.Lgs. 66/2010, i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di età, per gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:

a)  generale di corpo d’armata: 65 anni;

b)  generale di divisione: 65 anni;

c)  generale di brigata: 63 anni;

d) colonnello del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico: 61 anni

 

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Grado

Ruolo Normale

Ruolo Speciale

Ruolo Tecnico-Logistico

Ruolo ad esaurimento in servizio permanente

Ruolo tecnico-operativo ad esaurimento

Generale di Corpo d'Armata

(65)

( - )

-

-

-

Generale di Divisione

(65)

( - )

(65)

-

-

Generale di Brigata

(63)

( - )

(63)

-

-

Colonnello

60

61

61

-

-

Tenente Colonnello

60

60

60

60

-

Maggiore

60

60

60

60

63

Capitano

60

60

60

60

61

Tenente

60

60

60

60

61

Sottotenente

60

60

60

60

61


Polizia di Stato

Ai sensi dell’articolo 58, secondo comma, del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335  (“Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”), i limiti per il collocamento a riposo del personale della polizia di stato che espleta funzioni di polizia sono individuati nella Tabella B allegata al provvedimento, così sostituita dalla tabella 2 allegata all’articolo 13 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334[36].

Inoltre, ai sensi dell’articolo 28 del richiamato D.Lgs. 334/2000, il personale in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento appartenente ai ruoli ad esaurimento dei commissari e dei dirigenti conserva i limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio previsti dai precedenti ordinamenti.

Le disposizioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 334/2000 si applicano al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e direttori tecnici (articolo 37 del medesimo D.Lgs. 334) nonché al personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari (articolo 53 del medesimo D.Lgs. 334)

Limiti di età per il collocamento a riposo del personale della polizia di stato che espleta funzioni di polizia

 

Ruolo degli agenti e assistenti:

al compimento degli anni 60

Ruolo dei sovrintendenti:

al compimento degli anni 60

Ruolo degli ispettori:

al compimento degli anni 60

Ruolo dei commissari e ruolo direttivo speciale:

al compimento degli anni 60

Ruolo dei dirigenti:

 

- primo dirigente

al compimento degli anni 60

- dirigente superiore

al compimento degli anni 63

- dirigente generale di pubblica sicurezza e dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B

al compimento degli anni 65


Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

Ai sensi dell’articolo 136, comma 2, del D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217 (recante l’”Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252”), i limiti di età per il collocamento a riposo del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco continuano ad essere disciplinati dall'articolo 11 della L. 850/1973[37], dagli articoli 2, comma 1, e 7, comma 1, del D.Lgs. 165/1997, nonché dall'articolo 5 della L. 252/2004. 

 

Per effetto del combinato disposto di cui all’articolo 2, comma 1 del D.Lgs. 165/1997 e dell’articolo 59, commi 1-2, della L. 449/1997, per il personale operativo (Vigili, Capi Squadra e Capi reparto) il limite di cessazione è di 60 anni, mentre per il personale Direttivo e Dirigente il limite è di 65 anni (in pratica tale personale segue la normativa generale).


Pensione di anzianità (disciplina generale)

L’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165, ha disposto che il diritto alla pensione di anzianità si consegue secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 25, 26, 27 e 29, della L. 335/1995.

 

Si ricorda che:

o     l'articolo 1, comma 25, della L. n. 335, con riferimento a tutti i fondi pensionistici obbligatori relativi a lavoratori dipendenti (nonché agli autonomi INPS) unitamente al requisito contributivo di 35 anni (già vigente nel regime generale INPS), ha stabilito un requisito anagrafico di 57 anni - ovvero un requisito contributivo assoluto non inferiore a 40 anni;

o     l’articolo 1, comma 26, ha disposto, in fase di prima applicazione, un progressivo aumento di tale requisito anagrafico (da 52 a 57 anni) e di quello contributivo assoluto (da 36 a 40); la decorrenza del primo a regime è dal 2006, del secondo dal 2008. Sono esclusi dall'applicazione dei nuovi requisiti i soggetti che avevano già maturato il precedente minimo (cioè i 35 anni di contribuzione) entro il 31 dicembre 1995, anche in caso di collocamento in quiescenza successivo ;

o     l'articolo 1, comma 27, ha inoltre previsto, in via transitoria, altre due fattispecie di accesso al pensionamento anticipato per i soli lavoratori dipendenti pubblici (tra cui, dunque, le categorie in esame); in virtù di tali fattispecie - costituite da requisiti meno severi - si consegue il diritto a una pensione anticipata, con l'applicazione di meccanismi di riduzione dell'importo. Più specificamente, la prima fattispecie prevede il raggiungimento del requisito anagrafico di cui al precedente punto n. 1 e di quello contributivo previgente nel relativo ordinamento previdenziale (si ricorda che l'articolo 8 del D.Lgs. 502/1993 prevedeva, a regime, l'applicazione del requisito dei 35 anni di contribuzione anche alle forme pensionistiche relative ai dipendenti pubblici); sul trattamento così conseguito é operata una riduzione proporzionale agli anni mancanti ai 35 anni (di anzianità contributiva), fino al massimo di un abbattimento del 35% a fronte di 20 anni di anzianità contributiva. La seconda fattispecie fa riferimento alla sola anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995, prescindendo dall'età anagrafica; i requisiti sono così indicati nell'allegata tabella C e sono i seguenti: 32 anni di anzianità contributiva, a fronte di un'anzianità contributiva tra i 19 e i 21 anni al 31 dicembre 1995; 31 anni per un'anzianità tra i 22 e i 25 (alla medesima data); - 30 anni per un'anzianità tra i 26 e i 29 (alla medesima data). I trattamenti pensionistici così conseguiti sono soggetti a riduzioni percentuali, in rapporto agli anni mancanti al 37° anno di anzianità contributiva, secondo quanto indicato dalla allegata tabella D; tali riduzioni, peraltro, si applicano anche ai casi di anzianità contributiva ricompresa tra i 29 e i 37 anni (alla data del 31 dicembre 1995).

 

Anni mancanti a 37

1

2

3

4

5

6

7

Penalizzazioni

1%

3%

5%

7%

9%

11%

13%

 

o     l’articolo 1, comma 29 e l’allegata Tabella E, infine, riguardo alla decorrenza delle pensioni di anzianità, hanno disposto, a regime, 4 decorrenze annuali scaglionate per trimestri per poter accedere al pensionamento d'anzianità, tenendo conto del possesso dei requisiti contributivi ed anagrafici: requisiti entro il 1° trimestre dell'anno e almeno 57 anni di età: 1° luglio dello stesso anno; requisiti entro il 2° trimestre dell'anno e almeno 57 anni di età: 1° ottobre dello stesso anno; requisiti entro il 3° trimestre dell'anno: 1° gennaio dell'anno successivo; requisiti entro il 4° trimestre dell'anno: 1° aprile dell'anno successivo.

In via transitoria, le decorrenze erano indicate nell’allegata Tabella E.

 

Il successivo comma 2, ha altresì previsto, introducendo specifici regimi di deroga - per determinate carriere all’interno dei vari Corpi e in considerazione della specificità del rapporto di impiego e delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività -  che il diritto alla pensione di anzianità si consegua al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, così come modificata in ragione dell'aliquota annua di rendimento di cui all'articolo 17, comma 1, della L. 724/1994[38], senza le riduzioni percentuali previste dalla citata L. 335/1995, ed in corrispondenza dell'età anagrafica fissata nella tabella B allegata al medesimo D.Lgs. 165/1997, di seguito riportata (in sostanza, c’era la possibilità di andare in pensione a 53 anni a regime con l’80% dell’aliquota di rendimento maturata).

 

Anno

Età anagrafica

dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1999

50

dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 2000

51

dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2002

52

dal 1° luglio 2002

53

 

 



[1]     Per i profili di carattere finanziario si rinvia all’apposita documentazione a cura del Servizio del bilancio dello Stato.

[2]     Termine così prorogato dall’articolo 12, comma 88, del D.L. 95/2012. Il termine originario era il 30 giugno 2012.

[3]     Si fa presente che il comma 18 ha inoltre espressamente previsto che la disciplina pensionistica dei lavoratori iscritti al Fondo speciale istituto presso l’INPS (ai sensi dell’articolo 43 della L. 488/1999) per i dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.A. sia quella generale dell’articolo 24, superando quindi il regime agevolato in precedenza previsto. Si ricorda, in proposito, che sulle problematiche relative alla riconduzione di tali lavoratori alla disciplina previdenziale generale, nella scorsa Legislatura sono state presentate alcune interrogazioni in XI commissione (5-06696 Paladini, del 3 maggio 2012;  5-06825 Damiano, del 10 maggio 2012; 5-07075 Gnecchi, del 13 maggio 2012). Il 15 maggio 2012 il Governo, nel confermare l’applicazione della disciplina generale, ha evidenziato che l’introduzione di un regime previdenziale specifico (volto soprattutto a tenere conto delle peculiarità delle attività lavorative svolte dal personale viaggiante e di macchina) richiede una modifica alla disciplina del D.L. 201/2011

[4]     L. 23 dicembre 2000 n. 388, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). Per questi lavoratori, l’articolo 78, comma 23 dispone un particolare sistema di calcolo dell'anzianità: il numero delle settimane coperte da contribuzione obbligatoria valide ai fini del conseguimento della pensione viene moltiplicato per un coefficiente pari a 1,2 se l'attività tutelata ha avuto una durata inferiore a cinque anni, pari a 1,225 se l'attività ha avuto una durata compresa tra cinque e dieci anni, pari infine a 1,25 se si è protratta per più di dieci anni.

[5]     L'articolo citato dispone che per gli iscritti alla Gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere che siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo, i requisiti di assicurazione e di contribuzione, pari a 35 anni o 1820 contributi settimanali, possono essere perfezionati con la maggiorazione di anzianità di cui al terzo comma dell'art. 33 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (l'anzianità è maggiorata di un periodo pari a quello compreso fra la data di decorrenza della pensione e il compimento del 60° anno di età), per un massimo di 5 anni.

      Al fine di comprovare l'effettivo espletamento dei 15 anni di lavoro in sotterraneo, l'interessato deve esibire idonea documentazione dalla quale risultino i periodi di lavoro in sotterraneo, coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria

      La pensione è posta a carico della Gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere.

[6]     D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195, Attuazione dell'art 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

[7]     L. 27 dicembre 1941, n. 1570, Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi.

[8]     Secondo quanto riportato nell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) allegata allo schema di regolamento, la dispensa dei lavoratori di miniere, cave e torbiere è stata decisa dal Governo "in considerazione della usura del tutto particolare che caratterizza tali tipologie lavorative".

[9]     Numerazione resoconto Senato G1, seduta n. 728 del 23 maggio 2012.

[10]   “Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della L. 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego“.

[11]   L’Assicurazione generale Obbligatoria (A.G.O.) è il principale istituto di assistenza obbligatoria e previdenza in Italia, ed è affidata all’INPS. Le prestazioni erogate dall'A.G.O. sono la pensione di vecchiaia (al raggiungimento dell'età pensionabile); la pensione di anzianità (al raggiungimento dell'anzianità contributiva); la pensione di inabilità (al verificarsi di un evento invalidante totale); l’assegno di invalidità (al verificarsi di una riduzione della capacità lavorativa); la pensione ai superstiti (indiretta e di reversibilità); la pensione supplementare di vecchiaia (per il lavoratore pur titolare di un'altra pensione liquidata presso un fondo previdenziale esonerativo, esclusivo o sostitutivo, non abbia maturato i contributi sufficienti per il diritto alla pensione autonoma).

Sono automaticamente iscritti all'A.G.O. per i trattamenti di invalidità, vecchiaia e superstiti tutti i lavoratori che prestano attività retribuita alle dipendenze di terzi.

La legge può tuttavia prevedere l’iscrizione dei lavoratori ad altri fondi di previdenza, comportanti l’esclusione (quali ad esempio quelli concernenti i lavoratori statali sanitari e degli enti locali) o la sostituzione (ad esempio i giornalisti) dell’assicurazione generale. Ad ogni modo, i regimi esclusivi e sostitutivi sono alternativi al regime generale ma non ne escludono la competenza, che continua ad esistere seppure in via residuale. Difatti, nel caso in cui cessi il rapporto di lavoro che aveva determinato l’iscrizione alle richiamate forme previdenziali senza aver maturato il diritto al pensionamento, per il corrispondente periodo di iscrizione si provvede mediante la costituzione in favore dei lavoratori interessati di una posizione assicurativa nell’A.G.O.. Si precisa, comunque, che tale procedura ha in realtà perso la sua importanza dopo l’estensione della possibilità dei prosecuzione volontaria del versamento dei contributi da parte dei soggetti iscritti ai fondi alternativi, disciplinata dal D.Lgs. 184/1997.

Gli artigiani, i commercianti , i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli sono iscritti in apposite sezioni (gestioni speciali), dotate di autonomia finanziaria e di separata contabilità.

Si ricorda che le prestazioni previdenziali sono dovute al lavoratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia versato con regolarità i contributi (principio dell'automaticità delle prestazioni), pur nei limiti della prescrizione.

[12]   Si ricorda che in materia erano precedentemente intervenute la L. 335/1995, la L. 243/2008 e la L. 247/2007. Quest’ultima, in particolare, aveva stabilito (articolo 1, comma 5) transitoriamente le decorrenze per coloro che accedevano al pensionamento anticipato di anzianità con 40 anni di contributi e al pensionamento di vecchiaia con i requisiti stabiliti dai rispettivi ordinamenti, i quali avrebbero conseguito il diritto alla decorrenza della pensione entro la fine del 2011. Al riguardo, in primo luogo, per i lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti per accedere al pensionamento anticipato di anzianità con almeno 40 anni di anzianità contributiva, è stato introdotta in via transitoria una disciplina più favorevole per quanto riguarda la decorrenza del trattamento pensionistico rispetto a quella precedentemente prevista dalla L. 243/2004 a partire dal 1° gennaio 2008, permettendo nuovamente di usufruire di due “finestre”. Inoltre, fu introdotta ex novo una disciplina transitoria delle decorrenze del trattamento pensionistico per i lavoratori dipendenti che accedono al pensionamento di vecchiaia, prevedendosi quattro “finestre”. Un'altra fattispecie di disciplina transitoria riguarda invece la decorrenza del pensionamento per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti, che accedono al pensionamento anticipato di anzianità con 40 anni di anzianità contributiva e al pensionamento di vecchiaia con i requisiti stabiliti dai rispettivi ordinamenti; anche in questo caso vengono previste nuovamente quattro “finestre” per la decorrenza del trattamento pensionistico.

[13]   Successivamente, l’articolo 22-ter del D.L. 98/2011 ha posticipato la decorrenza dei richiamati trattamenti di anzianità per i soggetti che acquisiscano tale diritto indipendentemente dall’età anagrafica (cioè raggiungano i 40 anni di contributi versati):

-      un mese dalla data di maturazione dei requisiti previsti rispetto a quelli stabiliti dallo stesso comma 2 per i soggetti che maturino i requisiti nel 2012;

-      due mesi per i soggetti che maturino i requisiti nel 2013;

-      tre mesi per i soggetti che maturino i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Tale ulteriore posticipo non trova applicazione per il personale della scuola, per il quale resta fermo quanto stabilito dall’articolo 59, comma 9, della L. 449/1997.

[14] Pubblicato nella G.U. n. 289 del 13 dicembre 2011. Il D.M., in particolare, ha innalzato a decorrere dal 1° gennaio 2013 i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, di cui all'articolo 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del D.L. 78/2010, di tre mesi, nonché e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva, di cui alla Tabella B allegata alla L. 243/2003, di 0,3 unità.

 

[15]   Si ricorda che l’articolo 21, commi 1-9, del D.L. 201/2011 ha disposto la soppressione di INPDAP ed ENPALS, con il conseguente trasferimento delle funzioni e del personale all’INPS.

[16]   “Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali”. Tale articolo è stato successivamente abrogato dall’articolo 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze. Ai sensi del richiamato articolo 15, tale Fondo aveva carattere previdenziale e assistenziale a favore di tutti gli iscritti, alimentato dai contributi che ciascuno di essi è tenuto a versare, determinati annualmente in relazione al fabbisogno del fondo e al numero e all'importanza delle operazioni di ciascuno degli iscritti. Si ricorda che la pensione di vecchiaia per gli iscritti spetta, a domanda, ai lavoratori che abbiano maturato: 65 anni di età sia uomo che donna; un’anzianità contributiva di 20 anni se cancellati dal Fondo prima della soppressione dello stesso il 31 dicembre 1997; un'anzianità contributiva inferiore ai 20 anni se ancora iscritti al Fondo alla data di soppressione.

[17]   “Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi”.

[18]   “Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria”.

[19]   “Attuazione della delega conferita dall'art. 1, commi 70 e 71, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di soppressione del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto”.

[20]   La norma ha ridefinito i requisiti di accesso al pensionamento (cd. riforma Fornero).

[21]   Ai sensi dell’articolo 31, comma 3, tale pensione è equiparata, a tutti gli effetti, alla pensione di vecchiaia prevista dalla predetta assicurazione generale obbligatoria e spetta ai superstiti in base alle norme dell'assicurazione stessa.

[22]   Si ricorda che ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del D.L. 201/2011 l’ENPALS è stato soppresso dal 1° gennaio 2012, con conseguente trasferimento delle funzioni all’INPS.

[23]   L’età anagrafica è stata da ultimo così modificata dall’art. 59, comma 12, della Legge 449 del 1997.

[24]   In sintesi, il richiamato comma 20 dispone, per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, che il diritto alla pensione, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegua al compimento di 57 anni di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno 5 anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale. Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento della anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, nonché dal sessantacinquesimo anno di età. I successivi commi 21 e 22 sono stati abrogati dall’articolo 19, comma 2, del D.L. 112/2008. Essi disponevano, con riferimento alle pensioni di vecchiaia liquidate interamente con il sistema contributivo, per i pensionati di età inferiore ai 63 anni il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro dipendente nella loro interezza e con quelli da lavoro autonomo nella misura del 50% per la parte eccedente il trattamento minimo INPS e fino a concorrenza con i redditi stessi (comma 21); mentre per i pensionati di età pari o superiore ai 63 anni il divieto di cumulo della pensione con redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50% per la parte eccedente il trattamento minimo INPS e fino a concorrenza dei redditi stessi (comma 22).

[25]   “Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS”.

[26]   D.lgs. 30 aprile 1997, n. 182, “Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS”.

[27]   “Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals)”.

[28]   Si ricorda che il termine originario era il 30 giugno 2012, termine posticipato dall’articolo 12, comma 88, del D.L. 95/2012.

[29]   Il regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In particolare, si prevede un decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, l’emanazione di regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

[30]   L. 23 dicembre 2000 n. 388, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). Per questi lavoratori, l’articolo 78, comma 23 dispone un particolare sistema di calcolo dell'anzianità: il numero delle settimane coperte da contribuzione obbligatoria valide ai fini del conseguimento della pensione viene moltiplicato per un coefficiente pari a 1,2 se l'attività tutelata ha avuto una durata inferiore a cinque anni, pari a 1,225 se l'attività ha avuto una durata compresa tra cinque e dieci anni, pari infine a 1,25 se si è protratta per più di dieci anni.

[31]   L'articolo citato dispone che per gli iscritti alla Gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere che siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo, i requisiti di assicurazione e di contribuzione, pari a 35 anni o 1820 contributi settimanali, possono essere perfezionati con la maggiorazione di anzianità di cui al terzo comma dell'art. 33 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (l'anzianità è maggiorata di un periodo pari a quello compreso fra la data di decorrenza della pensione e il compimento del 60° anno di età), per un massimo di 5 anni. Al fine di comprovare l'effettivo espletamento dei 15 anni di lavoro in sotterraneo, l'interessato deve esibire idonea documentazione dalla quale risultino i periodi di lavoro in sotterraneo, coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria. La pensione è posta a carico della Gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere.

[32]   D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195, Attuazione dell'art 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

[33]   L. 27 dicembre 1941, n. 1570, Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi.

[34]   L. 23 dicembre 1999 n. 488, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)”.

[35]   “Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della L. 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego“.

[36]   “Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78”.

[37]   La L. 850/1973 è stata abrogata dall'art. 35, D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, ad eccezione degli articoli 9, 14, 19 e 20.

[38]   Tale comma ha esteso, con effetto dal 1° gennaio 1995, le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell'A.G.O. dei lavoratori dipendenti, pari al 2%, ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'assicurazione predetta, per le anzianità contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data.