Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento lavoro | ||
Titolo: | Armonizzazione dei requisiti pensionistici di alcune categorie di lavoratori - Schema di DPR n. 11 (art. 24, comma 18, D.L. 201/2011) | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 10 | ||
Data: | 21/05/2013 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XI-Lavoro pubblico e privato |
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Armonizzazione dei
requisiti pensionistici di alcune categorie di lavoratori Schema di D.P.R. n. 11 |
(art. 24,
comma 18, D.L. 201/2011) |
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n. 10 |
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21 maggio 2013 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Lavoro ( 066760-4974 / 066760-4884 – * st_lavoro@camera.it |
Ha partecipato alla redazione del dossier: |
Servizio Studi – Dipartimento Difesa ( 066760-4172 / 066760-4398 – * st_difesa@camera.it |
Per i profili di carattere finanziario si
rinvia all’apposita documentazione a cura del Servizio del bilancio dello
Stato |
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La
documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle
esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e
dei parlamentari. |
File: LA0019.doc |
INDICE
§
Capo I: Disposizioni
generali
§
Capo II: Comparto
difesa-sicurezza, vigili del fuoco e soccorso pubblico
§
Capo III: Personale iscritto
presso l’INPS, l’ex-ENPALS e l’ex-INPDAP
§
Capo IV: Disposizioni
finali
Numero dello
schema di decreto |
11 |
Titolo |
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP |
Ministro
competente |
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze |
Norma di
riferimento |
Articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 |
Numero di
articoli |
16 |
Date: |
|
presentazione |
29 marzo 2013 |
assegnazione |
8 maggio 2013 |
termine per
l’espressione del parere |
7 giugno 2013 (XI Commissione) 23 maggio 2013 (V Commissione) |
termine per
l’emanazione dell’atto |
31 ottobre 2012 (termine scaduto non perentorio) |
Commissioni
competenti |
XI (Lavoro) V (Bilancio) sulle conseguenze di carattere finanziario[1] |
Lo schema di regolamento di delegificazione in esame reca, in attuazione dell’articolo 24, comma 18, del D.L. 201/2011, l’armonizzazione dei requisiti pensionistici del personale del comparto difesa-sicurezza, vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l’INPS, l’ex-ENPALS e l’ex-INPDAP, alla nuova disciplina previdenziale.
Il comma
§ i lavoratori
indicati all’articolo 78, comma 23, della L 388/2000[4] che hanno effettuato lavori di sottosuolo in miniere, cave o torbiere ed hanno cessato la loro prestazione
lavorativa a seguito della chiusura definitiva di tali attività, senza poter
raggiungere il diritto a conseguire i benefici di cui all'articolo 18 della L.
153/1969[5];
§ il personale delle
Forze di polizia e delle Forze
armate, di cui al D.Lgs. 195/1995[6];
§ il personale dei vigili del fuoco nonché dei rispettivi dirigenti, di cui alla L.
1570/1941[7].
Si
fa presente che lo schema di regolamento in esame dà attuazione solo parzialmente
alla norma di legge, in quanto non reca disposizioni specifiche riguardanti i
lavoratori di miniere, cave e torbiere[8],
Il regolamento è
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, il quale stabilisce che, con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in
materia, che si pronunciano entro 30 giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista
dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme
generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme
vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
Si ricorda che lo schema di decreto regolamento era già stato presentato per l’esame
da parte della competenti Commissioni parlamentari il 4 febbraio 2013, ma
l’esame non è stato avviato a causa del termine della Legislatura.
Si fa presente, inoltre, che secondo quanto riportato nell’audizione del 7 novembre 2012 del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali presso le Commissioni I, IV e XI della
Camera dei deputati, lo schema tiene altresì conto di quanto contenuto nell’Ordine del giorno 9/1-00619/1[9] (Gasparri) approvato dall’Assemblea del Senato il
La
riforma pensionistica (articolo 24 del D.L. 201/2011)
L’articolo 24 del richiamato D.L.
201/2011 ha ridefinito i requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia
a decorrere dal 1° gennaio 2012 (comma 6), disponendo l’innalzamento a 66 anni
del limite minimo per accedere alla pensione di vecchiaia (sia per i lavoratori
dipendenti sia per quelli autonomi), nonché l’anticipazione della disciplina a
regime dell’innalzamento progressivo dell’età anagrafica delle lavoratrici
dipendenti private al 2018 (in luogo del 2026) Più specificamente, sono stati
ridefiniti i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia nei
seguenti termini:
· 62 anni per le lavoratrici dipendenti private, la cui
pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della
medesima; tale requisito anagrafico viene ulteriormente innalzato a 63 anni e 6
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014; 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016;
66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018;
· 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui
pensione è liquidata a carico dell'AGO nonché della gestione separata INPS;
tale requisito anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1°
gennaio 2014; 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016; 66 anni a
decorrere dal 1° gennaio 2018;
· 66 anni per i lavoratori dipendenti privati e i
pubblici dipendenti (lavoratori e, ai sensi dell’articolo 22-ter del D.L.
78/2009, lavoratrici), la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle
forme sostitutive ed esclusive della medesima. Si ricorda che l’articolo 22-ter
del D.L. 78/2009 è intervenuto in materia di requisiti anagrafici richiesti ai
fini del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia delle lavoratrici
dipendenti iscritte alle forme esclusive dell'AGO per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti (cioè le lavoratrici dipendenti pubbliche). Al
riguardo, si ricorda che l’articolo 12, comma 12-sexies, del decreto-legge
78/2010, ha stabilito, in relazione all'età pensionabile delle dipendenti
pubbliche, che il raggiungimento del requisito anagrafico dei 65 anni ai fini
del riconoscimento della pensione di vecchiaia operi, a regime, a decorrere dal
1° gennaio 2012 (e non più dal 2018, come previsto dalla normativa previgente,
la quale continua invece a trovare applicazione per le lavoratrici che maturino
i requisiti da essa richiesti entro il 31 dicembre 2011);
· 66 anni per i lavoratori autonomi la cui pensione è
liquidata a carico dell'AGO, nonché della gestione separata INPS.
Inoltre, è stato stabilito (comma 9)
un limite anagrafico minimo per l’accesso alla pensione di vecchiaia per i
lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e
delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione
separata INPS. In particolare, i requisiti anagrafici devono essere tali da
garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a
67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturino il
diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021.
Il successivo comma
Sulla base delle nuove disposizioni,
l’accesso al trattamento pensionistico è consentito esclusivamente qualora risulti
maturata un’anzianità contributiva di:
· nel 2012, 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e
1 mese per le donne;
· nel 2013, 42 anni e 2 mesi per gli uomini e 41 anni e
2 mesi per le donne;
· a decorrere dal 2014, 42 anni e 3 mesi per gli uomini
e 41 anni e 3 mesi per le donne.
In virtù di tale disposizione viene
soppressa, sempre a decorrere dal 2012, la possibilità di accedere al
pensionamento anticipato con il sistema delle cd. “quote” introdotto dalla L.
247/2007, con un’anzianità minima compresa tra 35 e 36 anni di contributi.
Inoltre, è stata prevista
l’applicazione di una riduzione percentuale del trattamento pensionistico per
ogni anno di pensionamento anticipato rispetto all’età di 62 anni (pari all’1%,
con elevazione al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto a 2 anni).
L’articolo 1 reca le disposizioni generali, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 24, comma 18, del D.L. 201/2011 (comma 1), specificando altresì che i lavoratori interessati che maturino entro il 31 dicembre 2012 i requisiti anagrafici e contributivi, richiesti dalla normativa previgente all’entrata in vigore del regolamento in esame, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa (comma 2).
Inoltre, ai sensi del successivo comma 3 si prevede la non applicazione, con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2013 maturino i requisiti per il pensionamento indicati nello schema di regolamento in esame, le disposizioni sulle decorrenze, di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del D.L. 78/2010 (cd. finestre annuali, vedi supra).
Infine, il comma 4 prevede che per tutti i requisiti anagrafici per il
pensionamento trovi applicazione la
disciplina degli adeguamenti alla
speranza di vita.
Il Capo II (articoli 2-5) reca disposizioni concernenti il personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico.
La normativa previdenziale vigente
Attualmente, le
disposizioni in materia previdenziale per le categorie del comparto difesa-sicurezza, vigili del fuoco e
soccorso pubblico sono contenute nel
D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165[10],
emanato in attuazione della delega di cui all’articolo 2, comma 23 della L.
335/1995 (che ha disposto appunto una specifica delega, relativa alle età di
pensionamento ed ai requisiti di accesso al trattamento pensionistico per
particolari categorie di lavoratori che, in relazione alla natura dell'attività
svolta, non possono ricomprendersi nella disciplina pensionistica generale).
Il richiamato D.Lgs.
165/1997, quindi, ha disciplinato il regime pensionistico del personale
militare delle Forze armate, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia
di Finanza nonché del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e
del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
Più specificamente, ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 165/1997, i limiti di età per la
cessazione dal servizio per tale personale sono stati elevati al compimento dei
60 anni di età.
A tale regola derogano gli ufficiali, i quali hanno
specifiche età pensionabili in relazione
ai diversi gradi e carriere ricoperti.
Per una puntuale disamina delle età per il pensionamento degli
ufficiali si rimanda alla apposita tabella allegata al presente dossier.
Per quanto concerne invece
le pensioni di anzianità, l’articolo
6, comma 1, del medesimo D.Lgs. 165/1997 ha stabilito, in generale, che il diritto alla pensione di anzianità si
consegua secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 25, 26, 27 e 29,
della L. 335/1995.
Il richiamato comma 25 dell’articolo
1 della L. 335/1995 ha stabilito che il diritto alla pensione di anzianità dei
lavoratori dipendenti a carico dell'A.G.O.[11] per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle forme di essa sostitutive ed
esclusive si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva pari o
superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni di età anagrafica; o al
raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.
Il successivo comma
Il diritto alla pensione anticipata
di anzianità per le forme esclusive dell'A.G.O. (comma 27) è conseguibile,
nella fase transitoria, oltre che nei casi previsti dal precedente comma anche,
ferma restando l'età anagrafica prevista dalla citata tabella B, in base alla
previgente disciplina degli ordinamenti previdenziali di appartenenza nonché, a
prescindere dall'età anagrafica richiamata, in presenza dei requisiti di
anzianità contributiva indicati nalla tabella C allegata alla L. 335/1995, con
applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui alla
successiva tabella D, che operano altresì per i casi di anzianità contributiva
ricompresa tra i 29 e i 37 anni alla data del 31 dicembre 1995. I lavoratori,
ai quali si applica la predetta tabella D, possono accedere al pensionamento al
1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito
contributivo prescritto.
Infine, il comma
L’articolo 6, comma
Successivamente, tale
disciplina normativa è stata integrata dalle disposizioni dl D.L. 78/2010, il quale ha stabilito
l’applicazione al richiamato personale della disciplina delle decorrenze (cd. finestre) (articolo 12,
comma 1), nonché l’adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della
speranza di vita (articolo 12, comma 12-quater).
L’articolo 12, commi 1 e 2, del D.L.
78/2010 aveva introdotto le cd. decorrenze annuali[12]
rispettivamente, per i soggetti che, a decorrere dal 2011 avessero maturato il
requisito anagrafico per il diritto, rispettivamente, alla pensione di
vecchiaia (comma 1) e alla pensione di anzianità (comma 2). Più specificamente,
la norma aveva stabilito che il termine di decorrenza della pensione di
vecchiaia (compresi i trattamenti liquidati interamente con il sistema
contributivo) fosse pari:
-
per i lavoratori dipendenti,
a 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per il relativo trattamento;
-
per gli iscritti
alle gestioni INPS relative agli artigiani, commercianti, coltivatori diretti e
alla Gestione separata INPS, 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti[13].
Successivamente,
l’articolo 18, comma 22-ter, del D.L. 98/2011 ha modificato tale disciplina,
disponendo che i soggetti richiamati che maturino i requisiti per il diritto al
pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica (cioè raggiungano i 40 anni
di contributi versati) conseguano il diritto alla decorrenza con un posticipo
ulteriore pari a:
o
un mese dalla data di maturazione dei requisiti previsti rispetto a
quelli stabiliti dallo comma 2 dell’articolo 2 del D.L. 78/2010 per i soggetti
che maturino i requisiti nel 2012;
o due mesi per i soggetti che
maturino i requisiti nel 2013;
o tre mesi per i soggetti che
maturino i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Successivamente, il comma 5
dell’articolo 24 del D.L. 201/2011 ha disposto, con riferimento esclusivamente
ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 abbiano maturato i requisiti
per il pensionamento di vecchiaia ordinario e anticipato (di cui ai commi da 6
ad 11 del medesimo articolo 24), la non applicazione delle disposizioni di cui
all’articolo 12, commi 1 e 2 del D.L. 78/2010, e delle disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 21, primo periodo, del D.L. 138/2011, recanti,
rispettivamente, disposizioni in materia di decorrenze (c.d. finestre) per la
generalità dei lavoratori e per il personale del comparto scuola.
Nell’ambito degli interventi volti
al progressivo innalzamento dei requisiti anagrafici per il diritto all’accesso
dei trattamenti pensionistici, grande rilievo assumono i provvedimenti volti
all’adeguamento dei requisiti anagrafici
per l’accesso al sistema pensionistico all’incremento della speranza di vita (accertato
dall'ISTAT).
Il principio è stato originariamente
introdotto dal comma 2 dell’articolo 22-ter
del D.L. 78/2009. Tale disposizione prevedeva che l’adeguamento avrebbe dovuto
decorrere dal 1° gennaio 2015, con modalità tecniche demandate ad un apposito
regolamento di delegificazione, da emanare entro il 31 dicembre 2014.
Successivamente la normativa in
questione è stata interessata, pur in un breve periodo temporale, da numerosi
interventi (articolo 12, commi 12-bis
- 12-quinquies, del D.L. 78/2010;
articolo 18, comma 4, del D.L. 98/2011; articolo 24, commi 12-13, del D.L.
201/2011) che ne hanno modificato ed integrato la struttura.
Attualmente, sulla base di quanto
disposto da tali ulteriori interventi (in primo luogo l’articolo 12 del D.L.
78/2010, che sostanzialmente ha sostituito la disciplina di cui al D.L. 78/2009
senza, peraltro, disporne l’abrogazione), il primo adeguamento è stato
anticipato al 1° gennaio 2013; allo stesso tempo, è stato anticipato al 2011
(in luogo del 2014) l’obbligo per l'ISTAT di rendere disponibili i dati
relativi alla variazione della speranza di vita. Inoltre, è stato posticipato
al 31 dicembre di ciascun anno (in luogo del 30 giugno) l’obbligo per l'ISTAT
di rendere disponibile il dato relativo alla variazione.
Inoltre, è stato previsto un secondo
aggiornamento nel 2016 ed un terzo nel 2019, mentre successivamente si avranno
aggiornamenti con cadenza biennale.
Per valori del requisito anagrafico
superiori a 65 anni è stato contestualmente disposto l’adattamento dei
coefficienti di trasformazione, al fine di assicurare trattamenti pensionistici
correlati alla maggiore anzianità lavorativa maturata.
L’articolo 2 precisa che le disposizioni del Capo II recano l’armonizzazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico del personale
militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della
guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento
civile (ovvero, Polizia di Stato, Corpo della Polizia penitenziaria e Corpo
forestale dello Stato) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelli
vigenti nell'Assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.), tenendo conto delle specificità e delle obiettive peculiarità dei
rispettivi ordinamenti.
Al riguardo, si ricorda che il principio di specificità, richiamato anche dal Presidente del
Consiglio nel corso delle Comunicazioni rese alla Camera lo scorso 27 marzo
2013, è stato per la prima volta inserito nell’ordinamento giuridico italiano
con l’articolo 19 della L. 183/2010,
recante la delega al Governo in materia di lavori usuranti. La citata
disposizione stabilisce, infatti, che “ai fini della definizione degli
ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della
tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità
del ruolo delle Forze armate e delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, nonché della condizione di stato giuridico del personale ad
esse appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi
e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni
di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della
sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza
operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti”. La medesima
disposizione, affida, poi, al Consiglio centrale di rappresentanza militare
(Cocer) il compito di partecipare, in rappresentanza del personale militare,
alle attività negoziali svolte, in attuazione del principio di specificità, e
concernenti il trattamento economico del personale militare.
L’articolo 3 reca disposizioni in materia di pensioni di vecchiaia.
In particolare, il comma
Requisiti attuali fino al 31 dicembre 2012 |
Requisiti dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 (1) |
Requisiti dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 (2) |
Requisiti dal 1° gennaio 2018 (3) |
60 |
61 e 3 mesi |
61e 8 mesi |
63 |
61 |
62 e 3 mesi |
62 e 8 mesi |
64 |
62 |
63 e 3 mesi |
63 e 8 mesi |
64 |
63 |
64 e 3 mesi |
64 e 8 mesi |
65 |
65 |
66 e 3 mesi |
66 e 3 mesi |
66 e 7 mesi |
(1) requisiti comprensivi degli incrementi di speranza di
vita per il triennio 2013-2015.
(2) requisiti comprensivi degli incrementi di speranza di
vita per il triennio 2016-2018.
(3) requisiti comprensivi degli incrementi di speranza di
vita per il triennio 2013-2015, i quali in ogni caso non possono essere
inferiori a quelli relativi all’anno 2017 come rideterminati per effetto
dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo
1, comma 4, dello schema di regolamento in esame.
Il successivo comma 2, derogando alle disposizioni di cui al precedente comma, in relazione alle peculiarità caratterizzanti il personale di seguito individuato, dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza e il corrispondente personale della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato, il conseguimento al diritto alla pensione di vecchiaia con i requisiti indicati nella Tabella B (allegata allo schema di regolamento in esame e di seguito riportata), e con un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni.
Requisiti attuali fino al 31 dicembre 2012 |
Requisiti dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 (1) |
Requisiti dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 (2) |
Requisiti dal 1° gennaio 2018 (3) |
60 |
61 e 3 mesi |
61e 8 mesi |
62 |
(4) requisiti comprensivi degli incrementi di speranza di
vita per il triennio 2013-2015.
(5) requisiti comprensivi degli incrementi di speranza di
vita per il triennio 2016-2018.
(6) requisiti comprensivi degli incrementi di speranza di
vita per il triennio 2013-2015, i quali in ogni caso non possono essere
inferiori a quelli relativi all’anno 2017 come rideterminati per effetto
dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo
1, comma 4, dello schema di regolamento in esame.
Al riguardo, si segnala (come evidenziato dal Consiglio di Stato nel
proprio parere) che il comma 2 non prevede che il diritto al pensionamento si
consegua, come precisato nel comma precedente, esclusivamente con i requisiti
anagrafici indicati nelle tabella di riferimento. Ciò potrebbe comportare, di
conseguenza, un aumento dei limiti anagrafici ordinamentali per i soli
ufficiali, possibilità comunque che sarebbe esclusa dal successivo articolo 5,
comma 2.
L’articolo 4 reca disposizioni in materia di pensioni anticipate.
In particolare, il comma 1 riconosce l’accesso alla pensione, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e con riferimento ai soggetti interessati che maturino i requisiti a partire dalla medesima data, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici richiesti ai sensi del comma precedente, a condizione di aver maturata un'anzianità contributiva minima di 42 anni e 3 mesi, comprensivo dell'adeguamento alla speranza di vita stabilito con il D.M. 6 dicembre 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze[14].
Al riguardo, si segnala che il testo non prevede l’applicazione
dell’ulteriore innalzamento previsto per la generalità dei lavoratori
dall’articolo 18, commi
22-ter - 22-quinquies del D.L. 98/2011 (che ha disposto un ulteriore posticipo
delle decorrenze del pensionamento di anzianità, pari a 1 mese per coloro che
maturano i requisiti nel
Allo stesso tempo,
sulla quota retributiva di trattamento relativa alle anzianità contributive
maturate antecedentemente il 1° gennaio
2012, è applicata una riduzione
percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento
rispetto all'età di 58 anni fino al 31 dicembre 2018 e rispetto all'età di 59
anni a decorrere dal 1 gennaio 2019. La percentuale annua è inoltre elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo
rispetto a due anni.
Infine, nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera, la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.
Le riduzioni percentuali continuano ad applicarsi, in riferimento all'età di effettiva cessazione dal servizio, anche sul trattamento rideterminato ai sensi dell'articolo 1864, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 66/2010, concernente il trattamento di quiescenza del personale in ausiliaria.
Al riguardo, la categoria
dell'ausiliaria comprende il personale militare che a seguito di cessazione
dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado
rivestito o a domanda ha manifestato la
propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della
provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra
amministrazione. (articolo 886 e seguenti del Codice dell’ordinamento militare,
D.lgs. n. 66 del 2010). Il personale militare permane in ausiliaria:
a) fino a 65 anni, se con limite di età per la
cessazione dal servizio pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni;
b) fino a 67 anni, se con limite di età per la
cessazione dal servizio pari o superiore a 62 anni e, comunque, per un periodo
non inferiore ai 5 anni.
Ai sensi dell’articolo 1864 del richiamato Codice, per
il personale la cui pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema
contributivo, il trattamento pensionistico da attribuire all'atto del
collocamento in ausiliaria viene determinato applicando il coefficiente di
trasformazione indicato nella tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n.
335, come periodicamente rideterminato ai sensi dell’ articolo 1, comma 11
della stessa legge. Al termine del periodo di permanenza in tale posizione, il
trattamento pensionistico viene rideterminato applicando il coefficiente di
trasformazione corrispondente all'età di cessazione dall'ausiliaria.
Il successivo comma 2 prevede, basandosi sostanzialmente su un sistema di “quote”, che il diritto alla pensione anticipata si consegua, altresì:
o a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, con un requisito anagrafico non inferiore a 58 anni e 3 mesi ed un requisito contributivo non inferiore a 37 anni. Il requisito anagrafico di cui al periodo precedente tiene conto dell'adeguamento alla speranza di vita stabilito con il richiamato D.M. 6 dicembre 2011 (lettera a));
o a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, con un requisito anagrafico non inferiore a 58 anni e 3 mesi ed un requisito contributivo non inferiore a 39 anni. Al requisito anagrafico di cui al periodo precedente si applica l'adeguamento alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del D.L. 78/2010 (lettera b));
o a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, con un requisito anagrafico non inferiore a 59 anni, comprensivo degli incrementi per l'adeguamento alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del D.L. 78/2010, e con un requisito contributivo non inferiore a 40 anni (lettera c)).
o a decorrere dal 1° gennaio 2021, con un requisito anagrafico non inferiore a 59 anni più gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del D.L. 78/2010, (lettera d)).
L’articolo 5 reca disposizioni transitorie e finali.
Più specificamente, si prevede che nei confronti del personale che maturi, entro il 31 dicembre 2012, i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa previgente alla data in vigore del regolamento in esame ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza (cioè la finestra) del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, il diritto alla prestazione pensionistica si consegua secondo tale normativa (comma 1).
Resta invece fermo il collocamento a riposo d'ufficio al raggiungimento dell’anzianità massima contributiva prevista dalla normativa vigente in relazione a ciascun grado o qualifica di appartenenza.
Al riguardo, il comma 2 dell’articolo 5 specifica che, nei confronti dei soggetti che siano già in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al pensionamento il richiamato limite massimo di anzianità contributiva non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia (sostanzialmente l’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia non modifica il limite ordinamentale vigente), fatto salvo in ogni caso il mantenimento in servizio fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, nei casi in cui essa non sia immediata.
In relazione a ciò, quindi, come d’altronde anche evidenziato dal Consiglio di Stato nel proprio parere, “l’amministrazione o ente datore di lavoro colloca a riposo d’ufficio il dipendente qualora allo scadere del limite ordinamentale abbia raggiunto i requisiti per il diritto a pensione e il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico”.
Infine (comma 3), ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del D.L. 201/2011 (che ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità maturate a decorrere dalla medesima data, il calcolo della quota di pensione corrispondente a tali anzianità secondo il metodo di calcolo contributivo – cd. calcolo pro-rata), l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 165/1997 è consentito esclusivamente nell'ipotesi in cui la massima anzianità contributiva sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 e a condizione che il prescritto requisito anagrafico venga raggiunto entro il 31 dicembre 2012 con l'applicazione del regime delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 2, del D.L. 78/2010.
L’articolo 12,
commi 1-6, del D.L. 78/2010, ha introdotto una serie di misure volte alla
riduzione strutturale della spesa pensionistica, incidendo sui requisiti di
accesso alla pensione. In particolare, la norma è intervenuta sulla decorrenza dei trattamenti pensionistici
(c.d. “finestre”), innalzando il termine a 12 mesi per i lavoratori
dipendenti e a 18 mesi per determinate categorie di lavoratori autonomi.
Tale termine è
stato successivamente integrato dall’articolo 18, commi 22-ter – 22-quinquies, del
D.L. 98/2011, che, per i soggetti richiamati che avessero maturato i requisiti
per il diritto al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica (cioè
raggiungano i 40 anni di contributi versati), ha disposto il conseguimento del
diritto alla decorrenza con un posticipo ulteriore, pari a un mese dalla data
di maturazione dei requisiti previsti per i soggetti che maturino i requisiti
nel 2012; due mesi per i soggetti che maturino i requisiti nel 2013; tre mesi
per i soggetti che maturino i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Infine, l’articolo 24, comma 5, del D.L. 201/2011, al
fine di salvaguardare le aspettative dei lavoratori prossimi al pensionamento,
ha disposto, con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1°
gennaio 2012 maturino i requisiti per il pensionamento di vecchiaia e
anticipato, la non applicazione delle disposizioni del D.L. 78/2010.
Il Capo III (articoli 6-15) reca disposizioni per differenti categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP[15].
L’articolo 6 reca disposizioni in merito al soppresso fondo spedizionieri doganali.
Il Fondo previdenziale ed assistenziale degli
spedizionieri doganali è stato istituito dall'articolo 15 della L. 22 dicembre
1960, n. 1612[16], ed è stato
soppresso dalla L. 16 giugno 1997, n.
Per il pagamento delle pensioni in essere, nonché per
l'erogazione delle quote aggiuntive (si tratta delle quote di pensione maturate
sulla base delle anzianità assicurative acquisite presso il soppresso Fondo al
31 dicembre 1997) e dell'indennità di buonuscita, è stata istituita,
nell'ambito dell'INPS, una apposita gestione speciale ad esaurimento alla quale
affluiscono, altresì, le attività e le passività quali risultano dal rendiconto
del soppresso Fondo dal 1° gennaio 1998, fatta salva la copertura finanziaria
prevista per gli oneri derivanti dalla norma in oggetto. Alla medesima gestione
sono inoltre imputate le somme che a qualsiasi titolo risultano a credito e a
debito del medesimo Fondo
L’articolo in esame:
o prevede l’erogazione al compimento dei 66 anni (dai 65 attuali) della quota di pensione di cui all’articolo 2, comma 1, della L. 230/1997 (comma 1);
Tale comma ha
stabilito la conservazione della quota di pensione maturata sulla base delle
anzianità assicurative acquisite presso il soppresso Fondo al 31 dicembre 1997
per gli spedizionieri doganali già iscritti all'A.G.O., compresi i titolari di
posizioni assicurative presso il soppresso Fondo, ancorché cancellati dal Fondo
medesimo con diritto a prestazione differibile, nonché per i soggetti iscritti
alla Gestione speciale I.N.P.S. ex articolo 2, comma 26, della L. 335/1995.
Tali quote sono erogate dall'INPS secondo la tabella A, sezione uomini,
allegata al D.Lgs. 503/1992, in aggiunta ai trattamenti pensionistici maturati
sulla base delle anzianità acquisite presso le gestioni dell'assicurazione
generale obbligatoria di rispettiva competenza e delle normative vigenti per
tali gestioni.
o modificando l’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42[17], viene estesa anche agli iscritti al soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, la facoltà di totalizzare i periodi assicurativi al fine del conseguimento di un’unica pensione (comma 2).
La totalizzazione è l’istituto in base al
quale il soggetto iscritto a due, o più, forme di assicurazione obbligatoria
IVS, ha la facoltà di utilizzare, sommandoli, i periodi assicurativi maturati,
al fine di perfezionare i requisiti richiesti per il conseguimento della
pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità ed indiretta.
In seguito alla
nuova disciplina della totalizzazione, introdotta dal D.Lgs. 42/2006, (emanato
in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1, commi 1, lettera d), 2, lettera o), e 46, della L. 23 agosto 2004, n. 243), dal 1° gennaio 2006 è
stata estesa a tutti i lavoratori la totalizzazione gratuita dei periodi
assicurativi, cioè la possibilità di cumulare tutta la contribuzione versata in
diverse gestioni pensionistiche (precedentemente
riservata ai soli soggetti con pensione liquidata esclusivamente con il sistema
contributivo). In particolare, l’articolo 1, comma 1, del
D.Lgs. 42 del
L’articolo 7 reca disposizioni inerenti il pensionamento anticipato per i lavoratori di aziende in crisi e dei poligrafici (si tratta, in sostanza, di dipendenti - non giornalisti - di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa, sospesi dal lavoro per crisi).
L’articolo in esame:
o innalza i requisiti contributivi richiesti per il pensionamento dei lavoratori poligrafici dipendenti di aziende in crisi di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a), della L. 5 agosto 1981, n. 416[18]. In particolare, vengono definiti nuovi requisiti contributivi al fine del riconoscimento del trattamento di pensione, in luogo dei contributi mensili e settimanali previsti dalla normativa vigente (v. infra), caratterizzati da un livello minimo di anni di anzianità contributiva crescente negli anni, e precisamente: almeno 35 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2013, 36 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 37 anni a regime a decorrere dal 1° gennaio 2018 (comma 1, lettera a));
Il richiamato
articolo 37, comma
o si sopprime il beneficio dell’aumento dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni al fine del riconoscimento dell’anzianità contributiva stessa (comma 1, lettera b));
o si
prevede che l’anzianità contributiva
massima non possa, comunque, risultare superiore a 35 anni non più a regime,
bensì a 35 anni fino al 31 dicembre
Testo a fronte
L. n.
416/1981 |
Schema
DPR n. 11 |
Art. 37 |
Art. 37 |
1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli è data facoltà di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti: a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 384 contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni; i periodi di sospensione per i quali è ammesso il trattamento di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti utili d'ufficio secondo quanto previsto dalla presente lettera; l'anzianità contributiva non può comunque risultare superiore a 35 anni; |
1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli è data facoltà di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti: a) per i lavoratori poligrafici,
limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che possano far valere
nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti almeno 35 anni di anzianità contributiva a
decorrere dal 1° gennaio 2013, 36 anni di anzianità contributiva a decorrere
dal 1° gennaio 2015 e 37 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1°
gennaio 2018; i periodi di sospensione per i quali è ammesso il
trattamento di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti utili d'ufficio
secondo quanto previsto dalla presente lettera; l'anzianità contributiva non
può comunque risultare superiore a 35 anni fino al 31 dicembre |
L’articolo 8 reca disposizioni per il personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto.
In particolare:
o si modificano i requisiti d’accesso alla pensione di vecchiaia del solo personale viaggiante degli iscritti al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto al 31 dicembre 1995 (di cui all’articolo 3 della L. 26 luglio 1984, n. 413[19]). L’accesso non è riconosciuto più ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 503/1992 (ai sensi del quale per determinate categorie di lavoratori, tra i quali rientra anche quella in oggetto, continuano ad applicarsi le norme vigenti al 31 dicembre 1992, e cioè 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne), bensì al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di 5 anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore per il regime generale obbligatorio (comma 1);
o si sopprime, a fini di coordinamento formale con la precedente disposizione, il primo periodo del comma 6 del richiamato articolo 3 (comma 2).
Testo
a fronte
D. Lgs.
n. 414/1996 |
Schema DPR n. 11 |
Art. 3. |
Art. 3. |
1. Per i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, è prevista la possibilità di liquidare i seguenti trattamenti pensionistici: a) pensione di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti secondo la normativa vigente nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti; b) per il solo personale viaggiante, pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; c) pensione di invalidità specifica ai
sensi degli articoli 12, primo comma, lettera a), e 13, primo comma,
lettere a) e b), della legge
28 luglio 1961, n. 830; d) pensione di anzianità. |
1. Per i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, è prevista la possibilità di liquidare i seguenti trattamenti pensionistici: a) pensione di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti secondo la normativa vigente nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti; b) per il solo personale viaggiante, pensione di vecchiaia, al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio; c) pensione di invalidità specifica ai
sensi degli articoli 12, primo comma, lettera a), e 13, primo comma,
lettere a) e b), della legge
28 luglio 1961, n. 830; d) pensione di anzianità. |
Omissis |
Omissis |
|
6. Restano altresì confermate le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , in conseguenza dell'opzione esercitata dall'iscritto ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 , e dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54. |
L’articolo 9 reca disposizioni inerenti ai piloti del pilotaggio marittimo.
Si ricorda che l’articolo 4, della L. 413/1984 ha
introdotto l’obbligo di iscrizione all’INPS di diversi soggetti del settore
marittimo, quali i piloti del pilotaggio marittimo riuniti in corporazioni e i
marittimi abilitati al pilotaggio.
Il successivo articolo
Inoltre, ai fini del conseguimento dei richiamati
requisiti, i servizi militari sono considerati utili e valutati secondo la
normativa vigente nell'A.G.O. e tenendo conto dell’eventuale doppia valutazione
della navigazione compiuta in tempo di guerra. La pensione così conseguita è
equiparata, a tutti gli effetti, alla pensione di vecchiaia prevista
dall’A.G.O. e spetta ai superstiti in base alle norme dell'assicurazione
stessa.
Secondo la circolare INPS n. 35 del 14 marzo 2012,
esplicativa delle disposizioni di cui all’articolo 24 del D.L. 201/2011[20], ha disposto
che (punto 11.3-lavoratori marittimi) continui ad applicarsi la previgente
normativa in materia di età anagrafica per l’accesso alla pensione di
vecchiaia, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 503/1992, per le seguenti
categorie: piloti del pilotaggio marittimo, riuniti in corporazioni presso i
porti italiani, personale abilitato al pilotaggio ai sensi dell'articolo 96 del
codice della navigazione, i quali conseguono il diritto a pensione di vecchiaia
a 60 anni (uomini) e a 55 anni (donne).
Resta inoltre ferma la previsione di cui all’articolo
31 della L. 413/1984, secondo la quale i lavoratori marittimi possono ottenere
la pensione anticipata di vecchiaia a 55 anni di età, a condizione cha facciano
valere gli specifici requisiti ivi previsti la pensione anticipata di vecchiaia[21] al compimento
del 55° anno di età, a condizione di avere effettuato 1040 settimane di
contribuzione - esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività
di navigazione - accreditata ai sensi della L. 413, nonché della normativa
preesistente, di cui almeno 520 settimane di effettiva navigazione al servizio
di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo).
Infine, la stessa circolare ribadisce l’applicazione
ai lavoratori marittimi con qualifica di pilota di porto, la disciplina
introdotta dal D.L. 78/2010 in materia di decorrenze annuali del trattamento
pensionistico (cd. finestre); continuano altresì ad applicarsi, ai sensi dello
stesso D.L. 78/2010 le disposizioni previste dalle L. 243/2004 e 247/2007 in
tema di decorrenza del trattamento pensionistico nei confronti dei lavoratori
per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica
attività lavorativa per raggiungimento del limite di età.
L’articolo in esame:
o prevede il conseguimento della pensione di vecchiaia per i piloti del pilotaggio marittimo riuniti in corporazioni, di cui agli articoli 86 e seguenti del codice della navigazione e dei marittimi abilitati al pilotaggio ai sensi dell'articolo 96 del codice della navigazione al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di 5 anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio (comma 1);
o modificando l’articolo 31 della L. 413/1984, si prevede un progressivo innalzamento dell’età pensionabile, che passa dagli attuali 55 anni a 56 anni fino al 31 dicembre 2014, 57 anni fino al 31 dicembre 2017 e 58 anni a regime dal 1° gennaio 2018 (comma 2).
Testo a fronte
L.
413/1984 |
Schema
DPR n. 11 |
Art. 31 |
Art. 31 |
1. I lavoratori marittimi possono ottenere la pensione anticipata di vecchiaia, al compimento del cinquantacinquesimo anno di età, purché facciano valere millequaranta settimane di contribuzione - esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione - accreditata ai sensi della presente legge nonché della normativa preesistente, di cui almeno cinquecentoventi settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo. |
1. I lavoratori marittimi possono ottenere la pensione anticipata di vecchiaia, al compimento del cinquantaseiesimo anno di età, fino al 31 dicembre 2014, cinquantasettesimo anno di età fino al 31 dicembre 2017 e cinquantottesimo anno di età a decorrere dal 1° gennaio 2018, purché facciano valere millequaranta settimane di contribuzione - esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione - accreditata ai sensi della presente legge nonché della normativa preesistente, di cui almeno cinquecentoventi settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo. |
Gli articoli 10, 11 e 12 recano disposizioni concernenti i lavoratori dello spettacolo.
L’articolo 4 del D.Lgs.
182/1997, emanato in
attuazione della delega conferita dalla L.
335/1995 in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello
spettacolo, ha stabilito per gli artisti
già iscritti all’ENPALS[22] alla data del 31 dicembre 1995,
i seguenti limiti di età ai fini del
conseguimento al diritto alla pensione di vecchiaia:
-
per
lavoratori appartenenti alle categorie degli attori di prosa, operetta, rivista,
varietà ed attrazioni, presentatori e disc-jockey; degli attori generici
cinematografici, attori doppiaggio cinematografico; dei direttori d'orchestra e
sostituti, nonché dei figuranti e indossatori, l’età anagrafica è stata
progressivamente elevata fino a raggiungere i limiti, dal 1° gennaio 2001, di
63 anni per gli uomini e 58 per le donne[23];
-
per i
lavoratori appartenenti alle categorie degli artisti lirici, professori
d'orchestra, orchestrali, coristi, concertisti e cantanti di musica leggera,
continuano ad applicarsi i limiti di età stabiliti dalle disposizioni vigenti
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 182 del 1997: 60 anni
per gli uomini e 55 anni per le donne;
- per
i lavoratori appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini, a
decorrere dal 1° gennaio
Per i lavoratori iscritti all’ENPALS dopo il 31 dicembre
1995, l’articolo 4, comma 12, del D.Lgs. 182/1997, rinvia ai criteri generali fissati dall’articolo
1, commi 20, 21 e 22, della L. 335/1995[24].
L’articolo 10 modifica l’età pensionabile dei ballerini e tersicorei.
L’articolo 3, comma 7, del D.L. 30 aprile 2010, n. 64[25], ha modificato
i requisiti pensionistici concernenti i tersicorei
ed i ballerini iscritti al Fondo
pensioni ENPALS successivamente alla data del 31 dicembre 1995.
In particolare, tale comma ha interamente sostituito
il comma 4 dell’articolo 4 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182[26], concernente i
requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori dello
spettacolo, fissando l’età pensionabile per le richiamate categorie al
compimento del quarantacinquesimo anno
di età anagrafica, senza distinzione
di sesso, con l’impiego, per i lavoratori cui si applica integralmente il
sistema contributivo o misto, del coefficiente di trasformazione di cui
all’articolo 1, comma 6, della L. 335/1995, relativo all’età superiore prevista
per il calcolo della pensione, pari a 65 anni.
E’ stato peraltro previsto che, per i due anni
successivi alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia
di età pensionabile, i lavoratori assunti a tempo indeterminato che abbiano
raggiunto o superato l'età pensionabile (ossia, la nuova età pensionabile),
abbiano facoltà di esercitare un’opzione, rinnovabile annualmente, per restare
in servizio. Tale opzione deve essere esercitata attraverso presentazione di
istanza all'ENPALS, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
disposizione o almeno tre mesi prima del perfezionamento del diritto alla
pensione, fermo restando il limite massimo di pensionamento di vecchiaia
fissato a 47 anni per le donne e a 52 per gli uomini.
L’articolo in esame innalza di un anno l’età pensionabile, fissandola a 46 anni.
L’articolo 11 reca disposizioni concernenti la pensione di vecchiaia degli attori, sostituendo la tabella C allegata all’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 182/1997, con la seguente.
|
Decorrenza
della pensione |
Età |
Uomini |
Dal 1° gennaio 2013 |
64 anni |
Donne |
Dal 1° gennaio 2013 |
60 anni |
|
Dal 1° gennaio 2015 |
61 anni |
|
Dal 1° gennaio 2017 |
62 anni |
|
Dal 1° gennaio 2019 |
63 anni |
|
Dal 1° gennaio 2021 |
64 anni |
Il richiamato comma dispone che il diritto alla pensione di vecchiaia è
subordinato al compimento dell'età indicata nell'allegata tabella C per i
lavoratori già iscritti alla data del 31 dicembre 1995 ed appartenenti alle
seguenti categorie: attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni,
presentatori e disc-jockey; attori generici cinematografici, attori di
doppiaggio cinematografico; direttori d'orchestra e sostituti; figuranti e
indossatori.
La vigente tabella C prevede i seguenti limiti di età:
Decorrenza della pensione |
Uomini |
Donne |
Dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1999 |
61 |
56 |
Dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 2000 |
62 |
57 |
Dal 1° gennaio 2001 |
63 |
58 |
L’articolo
12 concerne le categorie degli artisti
lirici, professori d'orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di
musica leggera.
Più specificamente, l’articolo in esame
modifica l’articolo 4, comma 3, del D.Lgs. 182/1997, che stabilisce
l’applicazione dei limiti di età per l’accesso ai requisiti pensionistici,
stabiliti dalla normativa vigente alla
data di entrata in vigore del D.Lgs. 182/1987 (cioè l’11 luglio 1997), per
i lavoratori dello spettacolo già iscritti alla data del 31 dicembre 1995,
appartenenti alle categorie richiamate (cioè 60 anni per gli uomini e 55 per le
donne, vedi supra).
Il nuovo
testo del comma 3 dell’articolo 4 prevede che per tali categorie la
pensione di vecchiaia si consegua:
o
all’età
di 61 anni per gli uomini (comma 1,
lettera a));
o
all’età
di 57 anni per le donne (comma 1, lettera b)). Per queste ultime si prevede comunque un innalzamento progressivo dell’età, e
precisamente 58 anni a decorrere dal 1°
gennaio 2015, 59 anni dal 1° gennaio 2017, 60 anni a decorrere dal 1° gennaio
2019 e 61 anni a regime dal 1° gennaio 2021.
Testo a fronte
D.Lgs.
n. 182/1997 |
Schema
DPR n. 11 |
Art. 4. |
Art. 4. |
3. Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti alla data del 31 dicembre 1995, appartenenti alle categorie degli artisti lirici, professori d'orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera, continuano a trovare applicazione i limiti di età stabiliti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. |
3. Per i lavoratori dello spettacolo già
iscritti alla data del 31 dicembre 1995, appartenenti alle categorie degli
artisti lirici, professori d'orchestra, orchestrali, coristi, concertisti,
cantanti di musica leggera, la
pensione di vecchiaia si consegue: a)
all’età di 61 anni per gli uomini; b)
all’età di 57 anni per le donne. Tale requisito è fissato a 58 anni a
decorrere dal 1° gennaio |
L’articolo 13 reca disposizioni in materia di sportivi professionisti.
In particolare, si sostituisce il comma 1 dell’articolo 3 del D.Lgs 30 aprile 1997, n. 166[27], inerente le modalità di calcolo ed i requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche per i soggetti richiamati.
Tale comma ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 1998, per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti (istituito presso l'ENPALS) che, alla data del 31 dicembre 1995, potessero far valere un'anzianità assicurativa e contributiva di almeno 18 anni interi, o inferiore a 18 anni, l'età pensionabile venisse gradualmente elevata in ragione di un anno anagrafico ogni 18 mesi fino a raggiungere, a regime, l'età di 47 anni per le donne e di 52 anni per gli uomini.
Il nuovo
testo del comma 1 dell’articolo 3 prevede che per i soggetti già iscritti
al richiamato Fondo al 31 dicembre 1995 la pensione di vecchiaia si consegua:
o
all’età
di 53 anni per gli uomini (comma 1,
lettera a));
o
all’età
di 49 anni per le donne (comma 1, lettera b)). Per queste ultime si prevede comunque un innalzamento progressivo dell’età, e
precisamente 50 anni a decorrere dal 1°
gennaio 2015, 51 anni dal 1° gennaio 2017, 52 anni a decorrere dal 1° gennaio
2019 e 53 anni a regime dal 1° gennaio 2021.
Si segnala che la relazione
illustrativa al provvedimento in esame evidenzia che la richiamata
armonizzazione “opera nei confronti di coloro che accedono al pensionamento con
il sistema di calcolo misto, in quanto tale adeguamento è già stato effettuato
nei confronti dei lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 (sistema di calcolo contributivo)”.
Testo a fronte
D.Lgs n. 166/1997 |
Schema di DPR n
. 11 |
Art. 3. |
Art. 3. |
|
1. Per
i lavoratori già iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 1995, la
pensione di vecchiaia si consegue: a)
all’età di 53 anni per gli uomini; b)
All’età di 49 anni per le donne. Tale requisito è fissato a 50 anni a
decorrere dal 1° gennaio |
L’articolo 14 regolamenta specifiche deroghe alla disciplina in esame connesse alle conseguenze relative alla perdita del titolo abilitante per i lavoratori individuati nello schema di decreto in esame.
In particolare, il comma 1 dispone l’applicazione dei requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia, vigenti prima dell'entrata in vigore dello schema in esame, nei confronti dei lavoratori per i quali venga meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età e i cui ordinamenti di settore (che disciplinano il rilascio ed il rinnovo del titolo stesso) non ne prevedano l'elevazione. Nei casi in cui tali limiti possano essere elevati per motivi di idoneità, la deroga trova applicazione solamente nel caso in cui il lavoratore, sottoposto a giudizio di idoneità, non abbia ottenuto il rinnovo del titolo abilitante da parte dell'Autorità competente.
I commi da
Il comma 2 prevede una specifica deroga per i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, quali nel caso in cui venga meno il titolo abilitante, per i quali trovano applicazione, al ricorrere delle condizioni in precedenza richiamate, i requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2011.
Ai sensi del comma 3, ai lavoratori appartenenti ai profili professionali dell’ENAV (controllore del traffico aereo, pilota e operatore radiomisure, nonché di esperto di assistenza ai volo e meteo, di cui all'articolo 5 della L. 7 agosto 1990, n. 248), continuano ad applicarsi i requisiti di accesso ed il regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2012.
Il comma
Infine, il comma 5 abroga l'articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 149, che dispone la possibilità, per i dipendenti dell'ENAV appartenenti ai profili professionali in precedenza individuati e in possesso di una anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, di usufruire della possibilità di raggiungere l’età pensionabile con 57 anni anagrafici e 35 contributivi (requisiti richiesti ai fini della pensione di anzianità ai sensi dell’articolo 1, comma 25 e ss. della L. 335/1995).
L’Ente
nazionale di assistenza al volo (ENAV) S.p.A. origina dalla trasformazione,
disposta dalla legge 21 dicembre 1996, n. 665, dell'Azienda autonoma di
assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG) in ente di diritto
pubblico e dalla successiva trasformazione di tale ente, prevista dalla stessa
legge, in società per azioni, a decorrere dal 1° gennaio 2001.
L’ENAV S.p.A., interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze e
sottoposta alla vigilanza del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, è
a)
di traffico
aereo, consistenti nel servizio di controllo della circolazione aerea e di
informazione di volo e nel servizio consultivo e di allarme;
b)
di meteorologia
aeroportuale;
c)
di informazione aeronautica;
d)
di
telecomunicazioni aeronautiche;
e)
di
radio-navigazione e radio-diffusione.
Svolge inoltre attività di promozione, studio e
ricerca, di produzione cartografica, di formazione e addestramento del
personale aeronautico specialistico, proprio o di terzi; provvede al controllo
delle procedure operative e alla certificazione degli impianti.
L’articolo 15 reca le deroghe alla disciplina introdotta dalla schema in esame, al fine di salvaguardare specifiche categorie di lavoratori in particolari situazioni lavorative.
In particolare, ai
sensi del comma 1, si conferma l’applicazione delle disposizioni in
materia di requisiti di accesso e di
regime delle decorrenze (cd.
finestre, vedi supra) dei trattamenti pensionistici vigenti al 31
dicembre 2012, ai soggetti di cui agli articoli da
o collocati in mobilità, ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 223/1991, sulla base di accordi sindacali stipulati entro il 15 settembre 2012 ancorché alla medesima data gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attività lavorativa, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità (di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della medesima L. 223/1991) (lettera a));
o collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della L. 223/1991, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 15 settembre 2012 e che alla medesima data siano cessati dall'attività lavorativa (lettera b));
o che,
entro il 15 settembre 2012, siano
stati autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione e
che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili per la decorrenza
del trattamento pensionistico entro il
15 settembre
o che, alla data del 15 settembre 2012, risultino essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001, con perfezionamento entro 24 mesi (dalla data di inizio del predetto congedo) del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento, indipendentemente dall'età anagrafica, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della L. 243/2004 (lettera d));
o che
abbiano risolto il rapporto di lavoro
entro il 15 settembre
o che, in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 15 settembre 2012 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa, avrebbero maturato, secondo la previgente disciplina pensionistica, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 15 settembre 2015 (lettera f));
o collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento (ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), della lL. 416/1981), in forza di accordi di procedura sottoscritti entro il 15 settembre 2012 (lettera g)).
L’articolo 16, infine, prevede che le disposizioni dello schema di regolamento entrino in vigore il 1° gennaio 2013.
Lo schema di Regolamento è corredato della relazione illustrativa, dalla relazione tecnica e dalle schede sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e del nulla osta della Ragioneria generale dello Stato.
Allo schema di regolamento è altresì allegato, come richiesto dall’articolo 17, comma 2, della legge n.400 del 1988, il parere del Consiglio di Stato.
L’articolo 24, comma 18, del D.L. 201/2011 ha previsto l’adozione di un regolamento, da emanare entro il
§ lavoratori
indicati all’articolo 78, comma 23, della legge 388/2000[30], che abbiano effettuato lavori di sottosuolo
in miniere, cave o torbiere ed hanno cessato la
loro prestazione lavorativa a seguito della chiusura definitiva di tali
attività, senza poter raggiungere il diritto a conseguire i benefici di cui
all'articolo 18 della L. 153/1969[31];
§ il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, di cui al D.Lgs. 195/1995[32];
§ il personale dei vigili del fuoco nonché dei rispettivi
dirigenti, di cui alla L. 1570/1941[33];
§ i lavoratori
iscritti al Fondo speciale istituto presso l’INPS ai sensi dell’articolo 43
della L. 488/1999[34] dei dipendenti della
Ferrovie dello Stato S.p.A..
Attualmente, le disposizioni in materia previdenziale
per le richiamate categorie sono contenute, principalmente, nel D.Lgs.
Varie discipline speciali (di seguito riportate)
derogano alla normativa generale (di cui al sopraindicato d.lgs.165/1997) per
quanto attiene all’età di pensionamento dei gradi apicali delle diverse
carriere.
Ai sensi dell’articolo 924, comma 1, del D.Lgs.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 1840, comma 1, il personale
militare è collocato a riposo al compimento del 60° anno di età, fatti salvi
gli speciali limiti di età previsti per gli ufficiali delle Forze armate dagli articoli da
Ai sensi del
successivo comma 2, il personale menzionato
è collocato a riposo, con diritto a pensione, al raggiungimento del limite di
età, se in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 20 anni.
Esercito
italiano
L’articolo 925 del D.Lgs. 66/2010
individua gli speciali limiti di età
per la cessazione dal servizio
permanente oltre il 60° anno di età per gli ufficiali dell’Esercito, in
relazione al grado rivestito ed al ruolo
di appartenenza. I gradi degli ufficiali non menzionati nello stesso
articolo seguono la disciplina di cui all’articolo 924.
Limiti
di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali
dell’Esercito |
|||||||
Grado |
Ruolo normale Armi Fanteria,
Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni
|
Ruolo Normale Arma Trasporti e
Materiali |
Ruolo normale Corpo Ingegneri |
Ruolo Normale Corpi Sanitario, Corpo di
commissariato |
Ruolo Speciale Arma Fanteria,
Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni |
Ruolo Speciale Arma Trasporti e
Materiali |
Corpi Sanitario, Commissariato |
Generale Corpo
d’Armata / Tenente Generale |
63 |
65 |
65 |
65 |
= |
65 |
= |
Generale di
Divisione / Maggiore Generale |
61 |
65 |
63 |
65 |
= |
65 |
= |
Generale di Brigata / Brigadiere Generale |
60 |
63 |
61 |
63 |
= |
= |
= |
Colonnello |
60 |
61 |
60 |
61 |
61 |
61 |
61 |
Tenente Colonnello |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
Maggiore |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
Primo Capitano |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
Capitano |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
Tenente |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
Sottotenente |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
Marina
militare
L’articolo 926 del D.Lgs. 66/2010
individua gli speciali limiti di età
per la cessazione dal servizio
permanente oltre il 60° anno di età per gli ufficiali della Marina militare, in relazione al grado rivestito ed al ruolo di appartenenza.
I gradi degli ufficiali non menzionati nello stesso articolo seguono la
disciplina di cui all’articolo 924.
Limiti
di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei corpi
militari della Marina |
||||||||||
GRADO |
Corpo di Stato Maggiore |
Corpo genio navale Corpo Armi navali |
Corpo Sanitario |
Corpo di Commissariato |
Corpo Capitanerie di porto |
|||||
Ruolo Normale |
Ruolo Speciale |
Ruolo Normale |
Ruolo Speciale |
Ruolo Normale |
Ruolo Speciale |
Ruolo Normale |
Ruolo Speciale |
Ruolo Normale |
Ruolo Speciale |
|
Ammiraglio ispettore capo / Ammiraglio di Squadra |
63 |
= |
65 |
= |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
Ammiraglio ispettore / ammiraglio di Divisione |
61 |
= |
63 |
= |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
Contrammiraglio |
60 |
= |
61 |
= |
63 |
= |
63 |
= |
63 |
= |
Capitano di vascello |
60 |
61 |
60 |
61 |
61 |
61 |
61 |
61 |
61 |
61 |
Capitano di Fregata |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
61 |
60 |
60 |
60 |
Capitano di Corvetta |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
Primo Tenente di Vascello |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
Tenete di Vascello |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
Sottot. Vascello |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
Guardiamarina |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
Aeronautica
militare
L’articolo 927 del D.Lgs. 66/2010
individua gli speciali limiti di età
per la cessazione dal servizio
permanente oltre il 60° anno di età per gli ufficiali dell’Aeronautica militare, in relazione al grado rivestito ed al ruolo di appartenenza.
I gradi degli ufficiali non menzionati nello stesso articolo seguono la
disciplina di cui all’articolo 924.
Limiti
di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali
dell'Aeronautica militare |
||||||||||
GRADO |
Arma Aeronautica Ruolo Naviganti |
Arma Aeronautica Ruolo delle Armi |
Corpo del Genio Aeronautico |
Corpo Commissariato Aeronautico |
Corpo Sanitario Aeronautico |
|||||
Ruolo Normale |
Ruolo Speciale |
Ruolo Normale |
Ruolo Speciale |
Ruolo Normale |
Ruolo Speciale |
Ruolo Normale |
Ruolo Speciale |
Ruolo Normale |
Ruolo Speciale |
|
Generale Squadra Aerea / Generale ispettore capo |
63 |
= |
65 |
= |
65 |
= |
65 |
= |
65 |
= |
Generale Divisione Aerea / Generale ispettore |
61 |
= |
65 |
= |
63 |
= |
65 |
= |
65 |
= |
Generale Brigata Aerea / Brigadiere generale |
60 |
= |
63 |
= |
61 |
= |
63 |
= |
63 |
= |
Colonnello |
60 |
61 |
61 |
61 |
60 |
61 |
61 |
61 |
61 |
61 |
Tenente Colonnello |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
Maggiore |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
Primo Capitano |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
Capitano |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
Tenente |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
Sottotenente |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
Guardia di
Finanza
Ai sensi
dell’articolo 1840, comma 1, del D.Lgs. 66/2010, gli ufficiali della Guardia di
Finanza seguono le disposizioni di cui alla Tabella n. 5 allegata all’articolo
36, comma 1, del D.Lgs. 69/2001, di seguito riportata.
Limiti di età per la cessazione dal
servizio permanente degli ufficiali della Guardia di Finanza |
||||
Grado |
Ruolo normale |
Ruolo speciale |
Ruolo aeronavale |
Ruolo tecnico-logistico-amministrativo |
Generale di
Corpo d'Armata |
65 |
- |
- |
- |
Generale di
Divisione |
65 |
- |
- |
- |
Generale di
Brigata |
63 |
- |
62 |
63 |
Colonnello |
60 |
61 |
60 |
61 |
Tenente Colonnello |
60 |
60 |
60 |
60 |
Maggiore |
60 |
60 |
60 |
60 |
Capitano |
60 |
60 |
60 |
60 |
Tenente |
60 |
60 |
60 |
60 |
Sottotenente |
60 |
60 |
60 |
60 |
Arma dei carabinieri
Ai sensi dell’articolo 928 del D.Lgs. 66/2010, i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di età, per gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:
a) generale di corpo d’armata:
65 anni;
b) generale di divisione: 65
anni;
c) generale di brigata: 63 anni;
d) colonnello del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico: 61 anni
LIMITI DI
ETÀ PER |
|||||
Grado |
Ruolo
Normale |
Ruolo
Speciale |
Ruolo
Tecnico-Logistico |
Ruolo ad
esaurimento in servizio permanente |
Ruolo
tecnico-operativo ad esaurimento |
Generale di Corpo d'Armata |
(65) |
( - ) |
- |
- |
- |
Generale di Divisione |
(65) |
( - ) |
(65) |
- |
- |
Generale di Brigata |
(63) |
( - ) |
(63) |
- |
- |
Colonnello |
60 |
61 |
61 |
- |
- |
Tenente Colonnello |
60 |
60 |
60 |
60 |
- |
Maggiore |
60 |
60 |
60 |
60 |
63 |
Capitano |
60 |
60 |
60 |
60 |
61 |
Tenente |
60 |
60 |
60 |
60 |
61 |
Sottotenente |
60 |
60 |
60 |
60 |
61 |
Polizia di Stato
Ai sensi dell’articolo 58, secondo comma, del D.P.R.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 28 del richiamato D.Lgs.
334/2000, il personale in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento appartenente ai ruoli
ad esaurimento dei commissari e dei dirigenti conserva i limiti di età per il
collocamento a riposo d'ufficio previsti dai precedenti ordinamenti.
Le disposizioni di
cui all’articolo 13 del D.Lgs. 334/2000 si applicano al personale appartenente
ai ruoli dei dirigenti e direttori tecnici (articolo 37 del medesimo D.Lgs.
334) nonché al personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari
(articolo 53 del medesimo D.Lgs. 334)
Limiti di età per il collocamento a riposo del
personale della polizia di stato che espleta funzioni di polizia |
|
Ruolo degli agenti e assistenti: |
al compimento
degli anni 60 |
Ruolo dei
sovrintendenti: |
al compimento
degli anni 60 |
Ruolo degli ispettori: |
al compimento
degli anni 60 |
Ruolo dei
commissari e ruolo direttivo speciale: |
al compimento
degli anni 60 |
Ruolo dei dirigenti: |
|
- primo
dirigente |
al compimento
degli anni 60 |
- dirigente
superiore |
al compimento
degli anni 63 |
- dirigente
generale di pubblica sicurezza e dirigente generale di pubblica sicurezza di
livello B |
al compimento
degli anni 65 |
Ai sensi dell’articolo 136, comma 2, del D.Lgs.
Per effetto del combinato disposto di cui all’articolo 2, comma 1 del D.Lgs. 165/1997 e dell’articolo 59, commi 1-2, della L. 449/1997, per il personale operativo (Vigili, Capi Squadra e Capi reparto) il limite di cessazione è di 60 anni, mentre per il personale Direttivo e Dirigente il limite è di 65 anni (in pratica tale personale segue la normativa generale).
L’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n.
Si ricorda che:
o
l'articolo 1,
comma 25, della L. n. 335, con riferimento a tutti i fondi pensionistici
obbligatori relativi a lavoratori dipendenti (nonché agli autonomi INPS)
unitamente al requisito contributivo di 35 anni (già vigente nel regime
generale INPS), ha stabilito un requisito anagrafico di 57 anni - ovvero un
requisito contributivo assoluto non inferiore a 40 anni;
o
l’articolo 1,
comma
o
l'articolo 1,
comma
Anni mancanti a 37 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Penalizzazioni |
1% |
3% |
5% |
7% |
9% |
11% |
13% |
o
l’articolo 1,
comma 29 e l’allegata Tabella E, infine, riguardo alla decorrenza delle pensioni
di anzianità, hanno disposto, a regime, 4 decorrenze annuali scaglionate per
trimestri per poter accedere al pensionamento d'anzianità, tenendo conto del
possesso dei requisiti contributivi ed anagrafici: requisiti entro il 1°
trimestre dell'anno e almeno 57 anni di età: 1° luglio dello stesso anno;
requisiti entro il 2° trimestre dell'anno e almeno 57 anni di età: 1° ottobre
dello stesso anno; requisiti entro il 3° trimestre dell'anno: 1° gennaio
dell'anno successivo; requisiti entro il 4° trimestre dell'anno: 1° aprile
dell'anno successivo.
In
via transitoria, le decorrenze erano indicate nell’allegata Tabella E.
Il successivo comma
Anno |
Età anagrafica |
dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1999 |
50 |
dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 2000 |
51 |
dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2002 |
52 |
dal 1° luglio 2002 |
53 |
[1] Per i profili di carattere finanziario si rinvia all’apposita documentazione a cura del Servizio del bilancio dello Stato.
[2]
Termine così prorogato dall’articolo
12, comma 88, del D.L. 95/2012. Il termine originario era il
[3] Si fa presente che il comma
[4] L.
[5] L'articolo citato dispone che per gli
iscritti alla Gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere
che siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per
almeno 15 anni a lavori di sotterraneo, i requisiti di assicurazione e di
contribuzione, pari a 35 anni o 1820 contributi settimanali, possono essere
perfezionati con la maggiorazione di anzianità di cui al terzo comma dell'art.
33 del D.P.R.
Al fine di comprovare
l'effettivo espletamento dei 15 anni di lavoro in sotterraneo, l'interessato
deve esibire idonea documentazione dalla quale risultino i periodi di lavoro in
sotterraneo, coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria
La pensione è posta a carico
della Gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere.
[6] D.Lgs.
[7] L.
[8] Secondo quanto riportato nell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) allegata allo schema di regolamento, la dispensa dei lavoratori di miniere, cave e torbiere è stata decisa dal Governo "in considerazione della usura del tutto particolare che caratterizza tali tipologie lavorative".
[9]
Numerazione resoconto Senato G1,
seduta n. 728 del
[10]
“Attuazione delle deleghe conferite
dall'articolo 2, comma 23, della L.
[11] L’Assicurazione generale Obbligatoria (A.G.O.) è il principale istituto di assistenza obbligatoria e previdenza in Italia, ed è affidata all’INPS. Le prestazioni erogate dall'A.G.O. sono la pensione di vecchiaia (al raggiungimento dell'età pensionabile); la pensione di anzianità (al raggiungimento dell'anzianità contributiva); la pensione di inabilità (al verificarsi di un evento invalidante totale); l’assegno di invalidità (al verificarsi di una riduzione della capacità lavorativa); la pensione ai superstiti (indiretta e di reversibilità); la pensione supplementare di vecchiaia (per il lavoratore pur titolare di un'altra pensione liquidata presso un fondo previdenziale esonerativo, esclusivo o sostitutivo, non abbia maturato i contributi sufficienti per il diritto alla pensione autonoma).
Sono automaticamente iscritti all'A.G.O. per i trattamenti di invalidità, vecchiaia e superstiti tutti i lavoratori che prestano attività retribuita alle dipendenze di terzi.
La legge può tuttavia prevedere l’iscrizione dei lavoratori ad altri fondi di previdenza, comportanti l’esclusione (quali ad esempio quelli concernenti i lavoratori statali sanitari e degli enti locali) o la sostituzione (ad esempio i giornalisti) dell’assicurazione generale. Ad ogni modo, i regimi esclusivi e sostitutivi sono alternativi al regime generale ma non ne escludono la competenza, che continua ad esistere seppure in via residuale. Difatti, nel caso in cui cessi il rapporto di lavoro che aveva determinato l’iscrizione alle richiamate forme previdenziali senza aver maturato il diritto al pensionamento, per il corrispondente periodo di iscrizione si provvede mediante la costituzione in favore dei lavoratori interessati di una posizione assicurativa nell’A.G.O.. Si precisa, comunque, che tale procedura ha in realtà perso la sua importanza dopo l’estensione della possibilità dei prosecuzione volontaria del versamento dei contributi da parte dei soggetti iscritti ai fondi alternativi, disciplinata dal D.Lgs. 184/1997.
Gli artigiani, i commercianti , i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli sono iscritti in apposite sezioni (gestioni speciali), dotate di autonomia finanziaria e di separata contabilità.
Si ricorda che le prestazioni previdenziali sono dovute al lavoratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia versato con regolarità i contributi (principio dell'automaticità delle prestazioni), pur nei limiti della prescrizione.
[12] Si ricorda che in materia erano precedentemente intervenute
[13] Successivamente, l’articolo 22-ter
del D.L. 98/2011 ha posticipato la decorrenza dei richiamati trattamenti di
anzianità per i soggetti che acquisiscano tale diritto indipendentemente
dall’età anagrafica (cioè raggiungano i 40 anni di contributi versati):
- un mese dalla data di
maturazione dei requisiti previsti rispetto a quelli stabiliti dallo stesso
comma 2 per i soggetti che maturino i requisiti nel 2012;
- due mesi per i soggetti che
maturino i requisiti nel 2013;
- tre mesi per i soggetti che
maturino i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Tale ulteriore
posticipo non trova applicazione per il personale della scuola, per il quale
resta fermo quanto stabilito dall’articolo 59, comma 9, della L. 449/1997.
[14]
Pubblicato
nella G.U. n. 289 del
[15] Si ricorda che l’articolo 21, commi 1-9, del D.L. 201/2011 ha disposto la soppressione di INPDAP ed ENPALS, con il conseguente trasferimento delle funzioni e del personale all’INPS.
[16]
“Riconoscimento giuridico della
professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo
previdenziale a favore degli spedizionieri doganali”. Tale articolo è stato
successivamente abrogato dall’articolo 23 del D.P.R.
[17] “Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi”.
[18] “Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria”.
[19]
“Attuazione della delega conferita
dall'art. 1, commi 70 e 71, della L.
[20] La norma ha ridefinito i requisiti di accesso al pensionamento (cd. riforma Fornero).
[21] Ai sensi dell’articolo 31, comma 3, tale pensione è equiparata, a tutti gli effetti, alla pensione di vecchiaia prevista dalla predetta assicurazione generale obbligatoria e spetta ai superstiti in base alle norme dell'assicurazione stessa.
[22] Si ricorda che ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del D.L. 201/2011 l’ENPALS è stato soppresso dal 1° gennaio 2012, con conseguente trasferimento delle funzioni all’INPS.
[23] L’età anagrafica è stata da ultimo così modificata dall’art. 59, comma 12, della Legge 449 del 1997.
[24] In sintesi, il richiamato comma 20 dispone, per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, che il diritto alla pensione, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegua al compimento di 57 anni di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno 5 anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale. Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento della anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, nonché dal sessantacinquesimo anno di età. I successivi commi 21 e 22 sono stati abrogati dall’articolo 19, comma 2, del D.L. 112/2008. Essi disponevano, con riferimento alle pensioni di vecchiaia liquidate interamente con il sistema contributivo, per i pensionati di età inferiore ai 63 anni il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro dipendente nella loro interezza e con quelli da lavoro autonomo nella misura del 50% per la parte eccedente il trattamento minimo INPS e fino a concorrenza con i redditi stessi (comma 21); mentre per i pensionati di età pari o superiore ai 63 anni il divieto di cumulo della pensione con redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50% per la parte eccedente il trattamento minimo INPS e fino a concorrenza dei redditi stessi (comma 22).
[25]
“Attuazione della delega conferita
dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della L.
[26]
D.lgs.
[27]
“Attuazione della delega conferita
dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della L.
[28]
Si ricorda che il termine originario era
il
[29] Il regolamento è adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della L.
[30] L.
[31] L'articolo citato dispone che per gli
iscritti alla Gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere
che siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per
almeno 15 anni a lavori di sotterraneo, i requisiti di assicurazione e di
contribuzione, pari a 35 anni o 1820 contributi settimanali, possono essere
perfezionati con la maggiorazione di anzianità di cui al terzo comma dell'art.
33 del D.P.R.
[32] D.Lgs.
[33] L.
[34] L.
[35]
“Attuazione delle deleghe conferite
dall'articolo 2, comma 23, della L.
[36]
“Riordino dei ruoli del personale
direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1,
della L.
[37]
[38] Tale comma ha esteso, con effetto dal 1° gennaio 1995, le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell'A.G.O. dei lavoratori dipendenti, pari al 2%, ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'assicurazione predetta, per le anzianità contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data.