Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento lavoro | ||||
Titolo: | Salvaguardia dei lavoratori esodati - Schema di D.M. n. 1 (art. 1, comma 231, L. 228/2012) - Elementi per l'istruttoria normativa | ||||
Riferimenti: |
| ||||
Serie: | Atti del Governo Numero: 1 | ||||
Data: | 02/04/2013 | ||||
Descrittori: |
|
Salvaguardia dei lavoratori esodati
2 aprile 2013
|
Indice |
Presupposti normativi|Contenuto|Osservazioni| |
Presupposti normativiLo schema di decreto è adottato in attuazione dell'articolo 1, commi 231-233, della legge n.228/2012, ove è previsto che le disposizioni previgenti alla legge di riforma delle pensioni (articolo 24 del D.L. 201/2011, c.d. riforma Fornero) continuino a trovare applicazione nei confronti di ulteriori categorie di lavoratori (c.d. esodati). Per quanto concerne le procedure di emanazione del provvedimento, l'articolo 1, comma 232, della legge n.228/2012, prevede l'adozione di un decreto interministeriale (del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge (poiché la legge n.228/2012 è entrata in vigore il 1° gennaio 2013 il termine, peraltro di carattere non perentorio, è scaduto il 2 marzo 2013), nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 24, comma 15, della legge n.201/2011 e dell'articolo 22 del decreto-legge n.95/2012, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro 20 giorni dalla data di assegnazione.
Il Governo e il Parlamento sono intervenuti a più riprese per tutelare le aspettative dei c.d. esodati, ossia dei soggetti prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici al momento dell'adozione della riforma pensionistica e fuoriusciti dal mercato del lavoro, ampliando progressivamente la platea dei lavoratori ai quali continua ad applicarsi la normativa previgente. La questione degli esodati trae origine dalla riforma pensionistica realizzata del Governo Monti (articolo 24 del D.L. 201/2011, c.d. riforma Fornero), che a decorrere dal 2012 ha sensibilmente incrementato i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al pensionamento. La riforma, in particolare, ha portato a 66 anni il limite anagrafico per il pensionamento di vecchiaia; velocizzato il processo di adeguamento dell'età pensionabile delle donne nel settore privato (66 anni dal 2018); per quanto concerne il pensionamento anticipato, abolito il previgente sistema delle quote, con un considerevole aumento dei requisiti contributivi (42 anni per gli uomini e 41 anni per le donne) e l'introduzione di penalizzazioni economiche per chi comunque accede alla pensione prima dei 62 anni. Al fine di salvaguardare le aspettative dei soggetti prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici, la riforma ha dettato una disciplina transitoria, individuando alcune categorie di lavoratori ai quali continua ad applicarsi la normativa previgente, preordinando allo scopo specifiche risorse finanziarie. Tale platea comprende, in particolare, i lavoratori che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011; i lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della riforma) e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità; i lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore alla data del 4 dicembre 2011, nonché lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la data del 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; i lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; i lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 si trovino in esonero dal servizio; i lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 sono in congedo per assistere figli con disabilità grave, a condizione che maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito di anzianità contributiva di 40 anni. All'articolo 24 del D.L. 201/2011 è stata data attuazione con il DM 1° giugno 2012 .
Da ultimo, sulla materia è intervenuto l'articolo 1, commi 231-237, della L. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013), prevedendo che le disposizioni previgenti alla legge di riforma continuino a trovare applicazione anche nei confronti: dei lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità (ordinaria o in deroga) a seguito di accordi (governativi o non governativi) stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014; dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 36° mese dalla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011 (con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011 , ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, attività lavorativa retribuita, comunque non riconducibile al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, entro il limite di 7.500 euro annui; oppure collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011, i quali avvieranno la contribuzione volontaria al termine della fruizione della mobilità ordinaria); dei lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (a condizione che abbiano conseguito un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500 e perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014); dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, debbano attendere il termine della fruizione stessa per poter effettuare il versamento volontario (a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011, e cioè entro il 6 dicembre 2014). Per effetto dei ripetuti interventi del legislatore è stata fin qui garantita copertura previdenziale ad un totale di circa 130.000 lavoratori (fino al 2014), con stanziamenti complessivi pari a 9,81 miliardi di euro. | Presupposti normativiProcedure di emanazione Normativa vigente |
ContenutoIl provvedimento si compone di 10 articoli.
L'articolo 1 dello schema di decreto definisce le finalità del provvedimento, individuando nella tabella di cui all'articolo 9 il limite massimo numerico e la ripartizione dei soggetti interessati alla concessione dei benefici.
L'articolo 2 stabilisce le condizioni necessarie affinché ai lavoratori appartenenti alle varie categorie possano continuare ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze pensionistiche previgenti alla riforma. Al riguardo si fa presente che nel definire la platea il provvedimento in esame riproduce il testo dell'articolo 1, comma 231, della legge n.228/2012 (v. sopra), con eccezione della lettera b) (prosecutori volontari), per i quali sembra introdurre una limitazione non prevista in legge.
L'articolo 3 fissa i criteri di precedenza di cui l'INPS deve tenere conto nell'esame delle domande presentate dai soggetti interessati. In particolare, per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga, si deve tenere conto della data di cessazione del rapporto di lavoro; per í lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, si deve tenere conto della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari; per i lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo, si deve tenere conto della data di cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, tali lavoratori conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari. La disposizione prevede, poi, che nel caso di raggiungimento del limite numerico connesso ai limiti finanziari stabiliti dall'articolo 1, comma 234, della legge n. 228 del 2012 non vengano prese in considerazione ulteriori domande.
Gli articoli 4 e 5 indicano la documentazione che deve essere presentata a corredo dell'istanza da parte, rispettivamente, dei lavoratori collocati in mobilità e dei lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo.
L'articolo 6 prevede l'istituzione di apposite commissioni per l'esame delle istanze di cui agli articoli 4 e 5 (senza oneri a carico dell'amministrazione), composte da due funzionari della Direzione territoriale del lavoro (DTL) competente e da un funzionario dell'INPS, designato dal Direttore della sede provinciale dell'istituto.
L'articolo 7 stabilisce che le decisioni di accoglimento emesse dalle commissioni devono essere comunicate con tempestività all'INPS, anche con modalità telematica. Avverso i provvedimenti delle commissioni l'interessato può presentare domanda di riesame entro 30 giorni.
L'articolo 8 prevede che i prosecutori volontari soggetti presentino l'istanza di accesso al beneficio entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
L'articolo 9 individua il contingente numerico dei lavoratori che, in conformità agli articoli 1 e 2 del provvedimento, hanno titolo ad ottenere il beneficio, rinviando alla tabella allegata. Si tratta di 2.560 lavoratori in mobilità, 1.590 prosecutori volontari, 5.130 lavoratori cessati e 850 prosecutori volontari in attesa di concludere la mobilità.
L'articolo 10 reca le disposizioni finali in ordine alla registrazione e pubblicazione del decreto. | Platea dei beneficiariCriteri di precedenza Istanze e documentazione Commissioni per l'esame delle istanze Categorie di beneficiari |
OsservazioniCon riguardo all'articolo 2, ove si definisce la platea dei soggetti beneficiari, si segnala che lo schema di decreto riproduce il testo dell'articolo 1, comma 231, della legge n.228/2012, con eccezione della lettera b) (prosecutori volontari), per i quali sembra introdurre un ulteriore criterio, non previsto in legge. Lo schema di decreto, infatti, escluderebbe dal riconoscimento dei benefici i lavoratori che, dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione, abbiano ripreso l'attività lavorativa (a qualsiasi titolo) prima del 4 dicembre 2011. Con riguardo all'articolo 3, sotto il profilo letterale si osserva che il comma 3 dovrebbe richiamare il comma 233 (anziché il comma 232) dell'art. 1 della legge n. 228/2011 e che, per errore materiale, ricorre per due volte la locuzione relativa al raggiungimento del limite numerico. Con riguardo all'articolo 6, che prevede l'istituzione, presso le Direzioni territoriali del lavoro, di apposite commissioni per l'esame delle istanze presentate dai lavoratori collocati in mobilità e dai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo, si osserva che la legge n.228/2012 non le contempla (limitandosi a prevedere, al comma 233, che l'attività di monitoraggio sia svolta all'INPS). Inoltre, con riguardo ai taluni profili problematici relativi ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 231, lettera d), della legge n.228/2012 (riprodotto dall'articolo 2, comma 1, lettera d), dello schema di decreto in esame), ossia i prosecutori volontari in attesa di concludere la mobilità, si segnala l'interrogazione Gnecchi-Bobba 5-00039, del 15 marzo 2013. |