Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||||
Titolo: | Delitti contro l'ambiente - A.C. 957 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 34 | ||||
Data: | 19/06/2013 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | II-Giustizia |
Delitti contro l'ambiente
19 giugno 2013
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ContenutoLa proposta di legge si compone di 7 articoli attraverso i quali si perseguono essenzialmente due obiettivi:
In particolare, e rinviando per un commento più approfondito al Dossier n. 34, l'articolo 1 della proposta di legge novella il codice penale introducendovi nuovi delitti. Si tratta:
Tutti i delitti introdotti sono aggravati se i fatti sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio (art. 452-undecies); sono perseguibili a titolo di colpa i fatti di cui agli articoli 452-bis, 452-quinquies, 452-septies e 452-octies (art. 452-duodecies), con pene diminuite di un terzo ed è disciplinata l'applicazione di pene accessorie (art. 452-terdecies); è equiparata – ai fini dei delitti contro l'ambiente disciplinati dal codice penale – l'autorizzazione in materia ambientale acquisita illecitamente alla mancata autorizzazione (art. 452-quinquiesdecies). La proposta disciplina inoltre una forma di ravvedimento operoso (art. 452-sexiesdecies), prevedendo una diminuzione di pena nei confronti di chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione dei fatti, nell'individuazione dei colpevoli e nel consentire la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti ovvero di chi - prima del dibattimento - provvede alla messa in sicurezza e alla bonifica. Quest'ultima è oggetto dell'art. 452-quaterdecies, in base al quale, in caso di condanna per uno dei delitti contro l'ambiente previsti dal codice, il giudice deve ordinare la bonifica, il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato ovvero dell'ente del quale il condannato abbia la rappresentanza o del quale sia amministratore. L'adempimento degli obblighi di bonifica e ripristino è condizione necessaria per accedere all'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena. L' articolo 2 della proposta novella il decreto legislativo n. 231 del 2001 in tema di responsabilità delle persone giuridiche per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, al fine di introdurvi il nuovo articolo 25-undecies.1 dedicato ai delitti ambientali disciplinati dal codice penale e il nuovo articolo 26-bis, volto ad attenuare la responsabilità per l'ente che collabori con le autorità. L'articolo 3 novella l'art. 12-sexies del DL n. 306 del 1992 per prevedere anche in caso di commissione di uno dei delitti contro l'ambiente introdotti nel codice penale la c.d. confisca di valori ingiustificati. L' articolo 4 del progetto di legge contiene una delega al Governo per l'adozione, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto legislativo volto a individuare le fattispecie penali attualmente vigenti abrogate, anche parzialmente, dalle disposizioni di riforma, con particolare riferimento al Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) e alle disposizioni sull'inquinamento provocato dalle navi (d.lgs. n. 202 del 2007); coordinare con la riforma le disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. n. 231 del 2001); coordinare con la riforma la normativa oggi vigente apportandovi le modifiche strettamente necessarie «al solo fine di evitare duplicazioni, lacune e attenuazioni del regime sanzionatorio» (comma 4); aggiornare la normativa alla luce dei provvedimenti approvati in sede di Unione europea nelle more dell'emanazione del decreto legislativo. L' articolo 5 della proposta di legge disciplina la legittimazione all'azione di risarcimento del danno ambientale con particolare riguardo agli enti territoriali e al ruolo delle associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della L. 349/1986, introducendo nel Codice dell'ambiente l'articolo 310-bis. La nuova disposizione:
L'articolo 6 novella il codice di procedura penale, e le relative norme di attuazione, coordinandone la disciplina con le modifiche introdotte in materia di reati ambientali mentre l'articolo 7 dispone sull'entrata in vigore della riforma, prevista il giorno successivo alla pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale. | Codice penale, Dei delitti contro l'ambienteLa responsabilità degli enti per reati ambientali La delega al Governo L'azione per il risarcimento del danno ambientale |
Relazioni allegate o richiesteLa proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è accompagnata dalla sola relazione illustrativa. |
Necessità dell'intervento con leggeLa proposta di legge interviene su disposizioni di rango primario e su materie coperte da riserva di legge. Si giustifica, pertanto, l'intervento con legge. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteLa proposta di legge riguarda la materia dei reati ambientali, rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art.117, secondo comma, lettera l) (giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa) della Costituzione. |
Rispetto degli altri princìpi costituzionaliIn ordine alla formulazione degli articoli 452-bis, 452-quater, 452-septies e 452-octies, le disposizioni specificano che la condotta deve essere illecita «o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative». Si evidenzia l'esigenza di valutare tale specificazione alla luce del principio di legalità, offensività e tassatività dei reati (art. 25 Cost.). In relazione alla formulazione dell'art. 452-ter c.p., che impedisce al giudice di valutare qualsiasi circostanza attenuante, ivi compresa la minore età dell'autore del reato, si consiglia di valutare la disposizione alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale che richiede di adeguare il trattamento sanzionatorio alla personalità del reo (cfr. sentenza n. 38 del 1985; sentenza additiva n. 168 del 1994). L'intervento sul bilanciamento delle circostanze deve essere considerato anche alla luce del fatto che il delitto è perseguito anche a titolo di colpa. |
Compatibilità comunitaria |
Procedure di contenziosoIn materia di responsabilità per danni ambientali e azioni di risarcimento del danno ambientale, il 26 gennaio 2012 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato complementare - ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) (procedura di infrazione n. 2007/4679) contestando, in particolare, la non corretta trasposizione nell'ordinamento italiano della direttiva n. 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale. Precedentemente il 20 novembre 2009 la Commissione europea aveva trasmesso un parere motivato, contestando all'Italia varie non conformità del decreto legislativo 152/2006 alla direttiva 2004/35/CE. Le Autorità italiane avevano risposto con note dell'1 e del 2 dicembre 2009 e con nota del 2 febbraio 2010 notificando i provvedimenti legislativi intesi a risolvere alcuni dei problemi sollevati dalla Commissione.
Nel parere motivato complementare la Commissione ha affermato di ravvisare nel decreto legislativo n. 152/2006, con cui l'Italia ha recepito la direttiva, i seguenti profili di non conformità alla citata direttiva:
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Incidenza sull'ordinamento giuridicoLa proposta di legge interviene sulla vigente legislazione con la tecnica della novellazione. In particolare, l'articolo 4 conferisce una delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni penali introdotte con la normativa sanzionatoria attualmente vigente. |
Formulazione del testo
In generale, per quanto riguarda il proposto quadro sanzionatorio, si evidenzia che in base all'art. 24 del codice penale la pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a 50 euro né superiore a 50.000 euro. L'art. 66 del codice aggiunge che – anche laddove concorrano più aggravanti, ovvero il giudice ritenga la misura massima della multa inefficace tenuto conto delle condizioni economiche del reo – la pena della multa non può mai superare i 30.987 euro; in presenza invece di un concorso di reati, la multa non può superare i 64.557 euro (art. 78 c.p.). L'articolato proposto prevede multe, sempre unite alla pena detentiva, che raggiungono i due milioni di euro: in merito pare opportuno valutare l'esigenza di un coordinamento con la prima parte del codice penale, anche ai fini della conversione della pena pecuniaria in pena detentiva. In relazione al combinato degli articoli 4 (delega al Governo per il coordinamento della normativa penale, da esercitare entro 18 mesi) e 7 (immediata entrata in vigore di tutte le disposizioni di legge), si osserva che l'entrata in vigore delle nuove disposizioni penali prima della ricognizione e del coordinamento delle fattispecie penali vigenti determina in relazione a molteplici condotte un concorso di norme penali. La parallela vigenza di condotte punite a titolo di contravvenzione (contenute nel codice dell'ambiente) con i delitti introdotti nel codice penale potrebbe risolversi a scapito delle fattispecie più gravi, in ossequio al principio del favor rei e produrre una inefficacia delle nuove disposizioni. |