Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Accordo tra Italia, Grecia e Albania sul progetto "Trans Adriatic Pipeline" - A.C. 1710
Riferimenti:
AC N. 1710/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 84
Data: 23/10/2013
Descrittori:
ALBANIA   GASDOTTI E OLEODOTTI
GRECIA   RATIFICA DEI TRATTATI
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari


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Accordo tra Italia, Grecia e Albania sul progetto "Trans Adriatic Pipeline"

23 ottobre 2013
Elementi per l'istruttoria legislativa



Indice

Contenuto dell'accordo|Contenuto del disegno di legge di ratifica|




Contenuto dell'accordo

L'Accordo del 13 febbraio 2013 sul Gasdotto transadriatico (TAP) è stato preceduto, in margine all'inaugurazione a New York della sessione annuale dei lavori dell'Assemblea generale dell'ONU, da un Memorandum d'intesa italo-greco-albanese del 27 settembre 2012, quale accordo preliminare sulla cooperazione allo sviluppo della realizzazione del progetto Trans Adriatic Pipeline - TAP, conformemente alla normativa comunitaria di settore.

Per la realizzazione del Gasdotto si è dato luogo alla costituzione della Società Trans Adriatic Pipeline AG, sulla cui ripartizione societaria ha aggiornato il Parlamento, rispetto alla relazione introduttiva al disegno di legge - che era stato presentato al Senato il 27 giugno 2013 -, il viceministro degli esteri Marta Dassù, che nella seduta del 17 ottobre 2013 ha informato l'Assemblea di Palazzo Madama sulla nuova articolazione dell'azionariato della Società TAP AG, nel quale sono entrati diversi operatori già soci del Consorzio Shah Deniz - che gestisce direttamente lo sviluppo del giacimento di gas in Azerbaijan, il cui trasporto verso l'Europa meridionale è l'oggetto principale dell'Accordo all'esame della commissione affari esteri.

Un ulteriore elemento intervenuto dopo la presentazione al Senato del disegno di legge è stato evidenziato dal Viceministro degli Affari esteri, ovvero la vendita dei volumi di gas del giacimento azero avvenuta il 19 settembre 2013, una delle più grandi della storia, per un valore di circa 200 miliardi di dollari su accordi venticinquennali.

Tra i maggiori acquirenti del gas azero figurano per l'Italia ENEL e Hera. Infine, nel dibattito nell'Assemblea del Senato, era emerso un elemento centrale non ancora presente nella relazione introduttiva al disegno di legge, ovvero che nel frattempo effettivamente il Consorzio operante in Azerbaijan ha scelto il Gasdotto transadriatico piuttosto che la soluzione di Nabucco West, togliendo l'aleatorietà che ancora circondava la realizzazione dell'infrastruttura TAP.

A sua volta, il Gasdotto transadriatico è stato concepito quale prosecuzione di fatto del Gasdotto transanatolico, la cui realizzazione è stata concordata nel dicembre 2012 dai governi dell'Azerbaijan e della Turchia. Una volta realizzato, il Gasdotto transadriatico sarà lungo circa 800 km, dei quali 105 km nel Mare Adriatico, per un trasporto di circa 10 miliardi di metri cubi di gas ogni anno, raddoppiabili senza necessità di ulteriore posa di tubi.

La nuova infrastruttura deve naturalmente rispettare le regole europee, in particolare quelle del cosiddetto terzo pacchetto sull'energia, recepite in Italia con il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.

Il decreto legislativo in questione, sulla base della delega legislativa di cui all'articolo 1 e all'articolo 17, commi 3 e 4, della legge n. 96/2010 (comunitaria 2009), mira a dare attuazione alla direttiva 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, alla direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, nonché alla direttiva 2008/92/CE concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. Con lo stesso decreto si è provveduto inoltre ad introdurre disposizioni o modificare le norme vigenti per tenere conto anche dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 713/2009 che istituisce un'agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, del regolamento (CE) n. 714/2009 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, del regolamento (CE) n. 715/2009 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale, nonché del regolamento (CE) n. 994/2010 recante misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas. In tal modo si è provveduto a dare completa attuazione all'intero "terzo pacchetto" di provvedimenti comunitari relativi al mercato interno dell'energia. L'intervento normativo, in attuazione della disciplina comunitaria, si pone gli obiettivi di aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti, di aumentare la concorrenza nel mercato interno dell'elettricità e del gas, di assicurare un'efficace separazione tra imprese del gas che sono proprietarie e che gestiscono reti di trasporto e imprese che utilizzano le reti di trasporto medesime per l'importazione e la vendita di gas, di tutelare maggiormente i consumatori e in particolare i clienti "vulnerabili" (in termini di sicurezza delle forniture e di tutela dei prezzi di fornitura).
In particolare, proprio sulla base del sopra ricordato Memorandum d'intesa del 27 settembre 2012, le Parti hanno potuto avvalersi della facoltà di richiedere una esenzione dal cosiddetto "diritto di accesso dei terzi" - che in linea di principio la legislazione europea garantisce ai non possessori delle infrastrutture e delle reti fisiche allo scopo di assicurare una maggiore concorrenza -, esenzione riconosciuta proprio agli operatori nel campo del collegamento o trasporto, nonché dell'immagazzinamento.

L'accordo si compone di un preambolo e 14 articoli.

L'articolo 1 rinvia, per il significato di termini rilevanti impiegati nel testo dell'Accordo, all'Appendice al medesimo, nella quale vengono definiti i significati da attribuire, tra l'altro, alle espressioni:

Trattato sulla Carta europea dell'energia;

Trattato della Comunità per l'energia;

Investitore del progetto, ovvero la Trans Adriatic Pipeline AG, società costituita in base alla legislazione elvetica;

Partecipanti al progetto, che sono l'Investitore, gli Azionisti, i trasportatori, gli appaltatori, i finanziatori e i Venditori del gas,

Trasportatore, ovvero qualsiasi persona avente diritto legale per il trasporto del gas naturale attraverso tutto o parte del Gasdotto transadriatico;

Autorità statale, ovvero, in riferimento a ciascuna delle Parti, il governo centrale o federale, o qualsiasi autorità regionale, comunale, provinciale e locale, o altri enti di quella Parte;

Entità statale, ovvero qualsiasi entità in cui, direttamente e indirettamente, una delle Parti dell'Accordo ha una partecipazione di controllo o di proprietà o analogo interesse economico;

Trans Adriatic Pipeline, ovvero il sistema per il trasporto attraverso gasdotto di gas naturale destinato a collegare il confine greco-turco, attraverso la Repubblica greca e poi la Repubblica di Albania, attraversando l'Adriatico, fino ad un'area nei pressi di Lecce: la definizione del TAP comprende tutti i beni materiali connessi a tale Gasdotto, con tutti gli impianti, attrezzature, macchinari, tubazioni, serbatoi, stazioni di compressione, cavi in fibra ottica e altre attività fisiche accessorie.

Il Trattato sulla Carta europea dell'energia, con atto finale, protocollo e decisioni, fatto a Lisbona il 17 dicembre 1994, è stato ratificato dall'Italia con legge 10 novembre 1997, n. 415, ed è in vigore per il nostro Paese dal 16 aprile 1998.
Il Trattato sulla Carta europea dell'energia deriva dall'impegno degli Stati firmatari della precedente Carta europea dell'energia (L'Aja, 17 dicembre 1991), contenuto al Titolo III della stessa, di "perseguire gli obiettivi e i principi della Carta (...) negoziando in buona fede un accordo di base e dei protocolli", capaci di conferire carattere vincolante agli impegni generali sanciti dalla Carta.
La Carta europea dell'energia è stata firmata da tutti i paesi dell'Europa occidentale e orientale, e dagli Stati prima facenti parte della Unione Sovietica, nonché dagli Stati Uniti,. dal Giappone, dall'Australia e dal Canada. La Carta enuncia i principi di una liberalizzazione nei mercati delle risorse energetiche, oltre a indicare il quadro giuridico capace di consentire la più ampia cooperazione tra imprese e paesi diversi da quello di origine, assicurando alle prime libertà di movimento e di investimento, e tutela giurisdizionale o arbitrale in caso di controversie.
Nel complesso il Trattato cerca di definire una cornice che agevoli l'interscambio di prodotti e attività nel campo energetico, con l'eliminazione di ostacoli alla concorrenza, come ad esempio i contingentamenti nell'importazione o nell'esportazione, e con l'impegno a non adottare misure estreme come l'interruzione dell'erogazione in caso di controversie, se non dopo aver esperito le procedure stabilite. Del pari facilitato è il trasferimento di capitali e tecnologie. E' prevista la promozione e .protezione degli investimenti, e la concessione a quelli già effettuati di un trattamento alla· stregua di quello più favorevole già accordato ad altri soggetti, mentre per il futuro ci si limita a una procedura mirante a limitare al massimo le eccezioni alla clausola più vantaggiosa. Gli articoli 12 e 13 stabiliscono altresì il risarcimento di danni derivanti da guerre, rivoluzioni, rivolte, stati di emergenza o altri avvenimenti similari, nonché la garanzia che gli investimenti effettuati da soggetti appartenenti ad uno degli Stati contraenti non potranno costituire oggetto di nazionalizzazione, espropriazioni, requisizioni o altre misure con analogo effetto se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, in conformità alle disposizioni di legge e dietro equo indennizzo.
L'articolo 18 riconosce i diritti di sovranità nazionale sulle risorse energetiche, in particolare per quanto concerne la localizzazione degli impianti di sfruttamento e l'intensità dello stesso, nonché l'imposizione di royalties e la partecipazione nazionale alle attività in questione. L'articolo 19 impegna le Parti a limitare al minimo l'impatto ambientale dello sfruttamento e della produzione di risorse energetiche.
Anche in materia fiscale, il Trattato prevede la concessione a tutte le Parti della clausola della Nazione più favorita, con esplicita eccezione tuttavia delle disposizioni più favorevoli derivanti dall'appartenenza di un paese a organizzazioni regionali di integrazione economica.
Il Trattato che istituisce la Comunità dell'energia crea un mercato integrato dell'energia (elettricità e gas) tra la Comunità europea e le parti contraenti.
Sono membri della Comunità dell'energia la Comunità europea, l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Montenegro, la Serbia e la Missione di amministrazione temporanea delle Nazioni Unite nel Kosovo, in applicazione della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Peraltro, uno o più paesi membri dell'Unione europea (UE) possono partecipare alla Comunità dell'energia su richiesta del Consiglio ministeriale. Paesi terzi possono essere accettati come osservatori.
Il Trattato si applica ai territori delle parti aderenti e al territorio sotto la giurisdizione della Missione di amministrazione temporanea delle Nazioni Unite nel Kosovo.
Il Trattato è entrato in vigore il 1° luglio 2006 e è stato concluso per una durata di 10 anni. La sua applicazione può essere prorogata sia per l'insieme delle Parti, su decisione adottata all'unanimità dal Consiglio ministeriale, sia per le parti che hanno votato la proroga (a condizione che il loro numero corrisponda a almeno i due terzi del numero di membri della Comunità dell'energia).
La Comunità dell'energia ha i seguenti obiettivi:
  • creare un quadro giuridico e commerciale stabile favorevole agli investimenti per consentire un approvvigionamento di energia stabile e permanente;
  • creare uno spazio normativo unico per gli scambi di energia di rete;
  • potenziare la sicurezza degli approvvigionamenti nello spazio normativo unico e sviluppare le relazioni con i paesi vicini;
  • migliorare l'efficienza energetica e la situazione ambientale in questo settore e promuovere il ricorso alle energie rinnovabili;
  • sviluppare la concorrenza sul mercato dell'energia di rete.
Un aspetto importante delle attività della Comunità dell'energia riguarda l'attuazione di una parte della legislazione comunitaria - o "acquis comunitario" - nell'insieme degli Stati Parti contraenti del Trattato in materia di energia, ambiente, concorrenza e energie rinnovabili, come pure del rispetto di talune norme comunitarie di portata generale relative a sistemi tecnici, ad esempio in materia di trasporti o raccordi transfrontalieri.
Il Trattato stabilisce peraltro un meccanismo per il funzionamento dei mercati regionali dell'energia che copre il territorio delle Parti del Trattato e degli Stati membri dell'UE interessati (Austria, Bulgaria, Grecia, Ungheria, Italia, Romania e Slovenia). Tale meccanismo prevede una serie di misure relative al trasporto dell'energia di rete a lunga distanza, alla sicurezza dell'approvvigionamento, alla fornitura di energia alle popolazioni, all'armonizzazione, alla promozione delle fonti di energia rinnovabile e dell'efficienza energetica come pure in caso di crisi improvvisa dell'energia di rete sul territorio di un membro della Comunità dell'energia.
Il Trattato, inoltre, crea un mercato dell'energia senza frontiere interne tra le Parti, all'interno del quale sono vietate tra le stesse Parti tutte le misure quali i dazi doganali, le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione di energia e tutte le misure aventi effetti equivalenti (salvo eccezioni quali: ordine e sicurezza pubblici, protezione della salute delle persone e degli animali, tutela dei vegetali, protezione della proprietà industriale o commerciale). Il Trattato disciplina inoltre le relazioni con i paesi terzi e l'assistenza reciproca in caso di interruzione delle forniture. La Commissione svolge un ruolo di coordinatore di tali attività.

L'articolo 2 contiene l'impegno delle Parti a consentire l'attuazione del progetto in coordinamento reciproco, fornendo per l'esecuzione del medesimo condizioni stabili, trasparenti e non discriminatorie (comma 1).

Il comma 2 stabilisce l'intesa delle Parti a che il trasporto sia effettuato conformemente alle disposizioni dell'Accordo in esame e alla legislazione derivante dai Trattati comunitari e dal Trattato della Comunità per l'energia, senza imposizione di ritardi irragionevoli, restrizioni o oneri.

L'articolo 3 prevede anzitutto al (comma 1) una clausola di salvaguardia nei confronti delle disposizioni del presente Accordo, per quanto riguarda la Grecia e l'Italia, delle disposizioni obbligatorie dei Trattati comunitari, e, per l'Albania, delle disposizioni obbligatorie del Trattato della Comunità per l'energia.

Il comma 2 stabilisce inoltre che i Partecipanti al progetto vanno considerati investitori ai fini dell'articolo 1, comma 7 del Trattato sulla Carta europea dell'energia, mentre ogni interesse che possono avere in qualsiasi accordo relativo al progetto va considerato un investimento nel territorio della Parte interessata ai fini dell'articolo 1, comma 6 del medesimo Trattato sulla Carta europea dell'energia.

L'articolo 4 designa, per i tre Paesi Parti dell'Accordo, i soggetti abilitati a trasmettere e ricevere comunicazioni e avvisi relativi al medesimo, nonché ad agire da coordinatori dei diritti e degli obblighi derivanti dall'Accordo in esame: per la Repubblica italiana, tale soggetto è il Dipartimento per l'energia, Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche presso il Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 5, comma 1 prevede la stipula di uno specifico Accordo tra il governo ospitante e l'Investitore del progetto, al quale aderiranno l'Albania e la Grecia, quali Parti nei cui territori sarà ubicata la maggior parte del Gasdotto transadriatico. L'Accordo, tenendo conto della salvaguardia cui al precedente articolo 3, comma 1, include disposizioni sulle tasse che saranno applicate all'Investitore del progetto nella giurisdizione greca e albanese.

Il comma 2 prevede che nessuna legge ordinaria della Grecia o dell'Albania potrà limitare, diminuire o avere un effetto sfavorevole nei confronti dei diritti concessi dall'Accordo del governo ospitante con l'Investitore del progetto o con qualsiasi Partecipante allo stesso; nessuna legge greca o albanese potrà inoltre derogare, abrogare o prevalere sull'Accordo del governo ospitante o su parte di esso.

In base all'articolo 6 ciascuna Parte dovrà adottare ogni provvedimento per facilitare la realizzazione del progetto nel proprio territorio, incluse tutte le autorizzazioni necessarie, senza irragionevoli ritardi o restrizioni, seppure in conformità delle leggi della Parte interessata.

L'articolo 7, comma 1, prevede che nessuna delle Parti dovrà interrompere, limitare o ritardare il flusso in entrata o in uscita di gas naturale attraverso il gasdotto transadriatico, se non ricorrendo a una delle autorità competenti ai sensi del regolamento UE sulle forniture di gas (regolamento 994/2010).

I commi 2 e 3, invece, riguardano minacce di interruzione o ritardo di altri aspetti del progetto, nei confronti delle quali la Parte interessata per territorio dovrà compiere ogni ragionevole tentativo per eliminarle. In ogni modo, la Parte nel cui territorio si sia verificato un evento di interruzione o ritardo di qualsiasi aspetto del progetto dovrà immediatamente comunicarlo alle altre Parti dell'Accordo e all'Investitore del progetto, con completa e dettagliata informazione.

L'articolo 9 riguarda le questioni fiscali: in particolare, per la determinazione della base imponibile dell'Investitore del progetto verranno applicate le disposizioni nazionali pertinenti in base ai principi dell'OCSE. Vi saranno inoltre accordi preliminari sui prezzi, giuridicamente vincolanti, stipulati tra le autorità fiscali di ciascuna delle Parti tra di loro e con l'autorità fiscale elvetica - è infatti svizzera la giurisdizione dello statuto dell'Investitore del progetto -, in coerenza con le clausole dei trattati sull'eliminazione della doppia imposizione. È previsto che gli accordi preliminari sui prezzi abbiano una durata minima di 25 anni, e che non possano essere modificati o risolti se non con il consenso dell'Investitore del progetto.

L'articolo 10 istituisce una Commissione di attuazione composta da due rappresentanti per ciascuna Parte dell'Accordo. La Commissione, mero organo consultivo senza poteri decisionali e vincolanti, vigilerà sul rispetto dell'accordo e opererà al fine di concordare un Protocollo con le Parti, d'intesa con l'Investitore del progetto, per l'istituzione degli standard coerenti e uniformi di cui al precedente articolo 8. A tale proposito, si ricorda che l'articolo 8 in questione, in ragione della natura transfrontaliera del progetto, contiene il riconoscimento delle Parti dell'essenzialità di applicare al progetto un insieme coerente e uniforme di standard tecnici, di sicurezza, ambientali, sociali e del lavoro.

L'articolo 11, in materia di responsabilità, è assai rilevante: esso prevede che qualsiasi mancanza o rifiuto di adempiere ai propri obblighi, di adottare misure e di concedere diritti o benefici previsti dal presente Accordo costituirà una violazione ai sensi del medesimo. La responsabilità di una delle Parti, in conformità del diritto internazionale generale, è estesa anche agli atti od omissioni di qualsiasi autorità o entità statale.

L'articolo 12 riguarda le modifiche o la risoluzione dell'Accordo, che nessuna delle Parti può modificare o disapplicare senza il previo consenso scritto delle altre Parti. La durata dell'Accordo è prevista fino alla data di completamento dell'eventuale smantellamento di tutto il Gasdotto transadriatico. Nessuna delle Parti potrà denunciare o recedere dall'Accordo senza il preventivo consenso di ciascuna delle altre Parti. Tuttavia, qualora il Consorzio del giacimento Shah Deniz non dovesse scegliere di servirsi del Gasdotto transadriatico per il trasporto di gas naturale verso l'Europa, si cercheranno fonti alternative di approvvigionamento. In mancanza di ciò, una delle Parti potrà recedere allora dall'Accordo, previo invio, con tre mesi di anticipo, di una comunicazione scritta alle altre Parti inoltrata per la via diplomatica.

Parimenti per via diplomatica, ai sensi dell'articolo 13, dovranno inoltre essere risolte le controversie relative all'interpretazione e all'attuazione dell'Accordo in esame, il quale entrerà in vigore (articolo 14) alla data in cui saranno stati scambiati tra le Parti i rispettivi strumenti nazionali di ratifica, mediante i quali altresì ciascuna Parte adotta le misure giuridiche necessarie all'applicazione dell'Accordo.



Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-greco-albanese sul Gasdotto transadriatico, approvato dal Senato il 17 ottobre, si compone di quattro articoli.

Il primo reca l'autorizzazione alla ratifica del provvedimento, il secondo il relativo ordine di esecuzione.

L'articolo 4, infine, stabilisce che la legge di autorizzazione alla ratifica entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

L'articolo 3, comma 1 è dedicato alla copertura finanziaria degli oneri previsti dall'attuazione dell'Accordo, per i quali si autorizza di 1.150 euro per il 2013 e di 1.155 euro a decorrere dal 2014.

L'analisi tecnico-finanziaria quantifica a tale riguardo le spese di viaggio e di missione per la partecipazione di due rappresentanti italiani, un dirigente e un funzionario, alle riunioni della Commissione di attuazione di cui all'art. 10, con oneri pressoché identici nel caso di missione in Grecia o in Albania.

La copertura si rinviene mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2013-2015 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Il disegno di legge è corredato anche di un'Analisi tecnico-normativa (ATN) dalla quale emerge l'assenza della necessità di ulteriori norme di attuazione dell'Accordo TAP, nonché l'assenza di incompatibilità di esso con il quadro normativo vigente, inclusi i principi costituzionali, con le competenze delle Regioni e degli enti locali, con le competenze dell'Unione europea.

Il disegno di legge è altresì corredato di una Analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in base alla quale destinatari indiretti del provvedimento sono gli operatori economici del settore energetico, tra i quali, per il nostro Paese, Snam rete gas, Enel Energia S.p.A., ENI Gas Power S.p.A., nonché le municipalità ove il Gasdotto transiterà. L'AIR informa inoltre dell'avvenuta ratifica da parte del Parlamento albanese (25 marzo 2013) e del Parlamento greco (9 aprile 2013). L'Accordo in esame, prosegue l'AIR, si inserisce nella Strategia energetica nazionale adottata con decreto interministeriale nel marzo 2013, all'interno della quale il Gasdotto transadriatico potrà contribuire a una significativa riduzione dei costi energetici, che dovrebbero allinearsi all'ingrosso ai livelli europei; a una maggiore sicurezza di approvvigionamento e flessibilità del sistema; a un effetto positivo sulla crescita economica.