Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Proroga di termini previsti da disposizioni legislative - D.L. 150/2013 - A.C. 2027 - Schede di lettura | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 115 Progressivo: 1 | ||
Data: | 04/02/2014 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni | ||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative D.L. 150/2013 – A.C. 2027 |
Schede di
lettura |
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n. 115/1 |
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4 febbraio 2014 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni ( 066760-3855 / 066760-9475 – * st_istituzioni@camera.it |
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File:
D13150a.doc |
INDICE
§ Articolo 1, comma 1 (Vigili del fuoco: accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo
reparto)
§ Articolo 1, comma 2 (Vigili del fuoco: personale in posizione di comando o fuori ruolo)
§ Articolo 1, commi 4 e 5 (Assunzioni a tempo indeterminato in
pubbliche amministrazioni)
§ Articolo 1, comma 14 (Concorsi per dirigenti delle Agenzie fiscali)
§ Articolo 1, comma 14-bis (Contratti dei dirigenti
dell’Agenzia italiana del farmaco)
§ Articolo 2, comma 1 (Rimozione del relitto Costa Concordia)
§ Articolo 2, comma 8 (Rimborso dei finanziamenti per il sisma in Emilia Romagna)
§ Articolo 2-bis (Mandato dei magistrati
onorari)
§ Articolo 3, comma 2 (Impiego di guardie private nel contrasto alla pirateria)
§ Articolo 3-bis (Modifiche delle
circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti)
§ Articolo 4, comma 1 (Corsi di formazione salvamento acquatico)
§ Articolo 4, comma 2 (Aggiornamento dei diritti aeroportuali al tasso d’inflazione)
§ Articolo 4, comma 2-bis (Gestione commissariale
della Galleria Pavoncelli)
§ Articolo, 4 comma 4-bis (Disposizioni in materia
di revisione triennale dell'attestato SOA)
§ Articolo 4, commi 5 e 6 (Qualificazione del contraente generale
delle grandi opere)
§ Articolo 4, comma 7 (Proroga di termini in materia di impianti funiviari)
§ Articolo 4, comma 8 (Sfratti)
§ Articolo 4, commi 8-ter - 8-quinquies (Capitanerie di porto)
§ Articolo 4-bis (Fonti rinnovabili in edilizia)
§ Articolo 5, comma 2 (Revisione obbligatoria delle macchine agricole)
§ Articolo 6, comma 1 (Dismissione della sede del MIUR di Piazzale Kennedy)
§ Articolo 6, comma 2 (Introduzione dei nuovi strumenti contabili nelle università)
§ Articolo 6, comma 3 (Edilizia scolastica)
§ Articolo 6, comma 6-bis (Validità dell’idoneità
per posti di professore e ricercatore
universitari)
§ Articolo 7, comma 1 (Sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco)
§ Articolo 7, comma 1-bis (Aggiornamento del
nomenclatore tariffario)
§ Articolo 8, comma 1 (Termini di consegna per via telematica dei certificati di maternità)
§ Articolo 8, comma 2 (Finanziamento di Italia Lavoro S.p.A.)
§ Articolo 8, comma 2-bis (Fondi di solidarietà)
§ Articolo 8, comma 2-ter (Prestazioni di lavoro
accessorio)
§ Articolo 9, comma 1 (Esercizio dell’attività di
consulenza finanziaria)
§ Articolo 9, comma 2 (Contenzioso tributario pendente dinanzi alla Commissione tributaria
centrale)
§ Articolo 9, comma 3 (Finanziamenti della Banca d’Italia alle banche)
§ Articolo 9, commi 4 e 5 (Controllo sugli agenti in attività
finanziaria e sui mediatori creditizi)
§ Articolo 9, comma 6 (Aliquota ridotta per uso
combustione)
§ Articolo 9, comma 9 (Risorse per i Fondi pensione
del settore pubblico)
§ Articolo 9, commi 10-13 (Proroga di termini di natura contabile)
§ Articolo 9, comma 14 (Iscrizione al registro dei revisori legali)
§ Articolo 9, comma 15 (Fondo carta acquisti)
§ Articolo 9, comma 15-bis (Pagamenti effettuati con carte di debito)
§ Articolo 10 (Proroga di termini in materia ambientale)
§ Articolo 11 (Adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive
turistico-alberghiere)
§ Articolo 12 (Divieto di partecipazioni incrociate televisive ed editoriali)
§ Articolo 13 (Servizi pubblici locali)
§ Le disposizioni del decreto legge 150/2013
per tipologia di proroga
Articolo 1,
comma 1
(Vigili del fuoco: accesso alle
qualifiche di capo squadra
e di capo reparto)
L’articolo 1, comma 1, proroga per tutto il 2014 la disposizione che limita l'accesso con concorso alla qualifica di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco esclusivamente a chi già riveste la qualifica di vigile del fuoco coordinatore, tramite valutazione per soli titoli. Esso proroga altresì per tutto il 2014 la disposizione che limita l'accesso con concorso alla qualifica di capo reparto del medesimo Corpo esclusivamente ai capi squadra esperti con cinque anni di servizio effettivo nella qualifica, tramite valutazione per soli titoli.
Si tratta in particolare della proroga di una deroga alle procedure ordinarie di accesso alle due qualifiche disposta dall’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 79/2012 fino al 2013. Il comma in esame novella tale disposizione prevedendo l’applicazione della deroga anche per tutto il 2014.
La procedura di accesso ordinaria ai ruoli del Corpo dei vigili del fuoco, compresa l’immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, è stabilita dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante il nuovo ordinamento del personale del Corpo, provvedimento con il quale il rapporto di impiego è stato profondamente innovato con il passaggio del Corpo dal regime privatistico a quello di diritto pubblico[1].
Si ricorda che il D.Lgs. 217/2005 ha istituito i seguenti ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative (art. 1):
- ruolo dei vigili del fuoco;
- ruolo dei capi squadra e dei capi reparto;
- ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.
Ciascun ruolo è articolato in più qualifiche; il ruolo dei vigili del fuoco (art. 3) è suddiviso in quattro qualifiche:
- vigile del fuoco;
- vigile del fuoco qualificato;
- vigile del fuoco esperto;
- vigile del fuoco coordinatore.
Anche il ruolo dei capi squadra e dei capi reparto è suddiviso in quattro qualifiche (art. 10), ossia:
- capo squadra;
- capo squadra esperto;
- capo reparto;
- capo reparto esperto.
L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, ossia alla qualifica di capo squadra, è disciplinata dall’articolo 12 del decreto legislativo 217/2005 che prevede due canali:
§ nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli, riservato al personale con la qualifica di vigile del fuoco coordinatore (art. 12, comma 1, lett. a);
§ nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli ed esame scritto a contenuto tecnico-pratico riservato a tutto il personale del ruolo dei vigili del fuoco (non solamente a quelli inquadrati nella qualifica di coordinatore) con sei anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale prescritti (art. 12, comma 1, lett. b).
In entrambi i casi è previsto anche il superamento di un corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi.
Il passaggio alla qualifica di capo reparto (art. 16 del D.Lgs. 217/2005) avviene in maniera analoga:
§ nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento del corso di formazione professionale, al quale sono ammessi i capi squadra esperti con cinque anni di servizio effettivo nella qualifica (art. 16, comma 1, lett. a);
§ nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli ed esame scritto a contenuto tecnico-pratico e successivo corso di formazione professionale riservato al personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto con quattro anni di servizio e frequenza dei corsi di aggiornamento professionale (art. 16, comma 1, lett. b).
In deroga a questa procedura, e in via temporanea, è intervenuto, come anticipato, il decreto-legge n. 79 del 2012 (articolo 3: comma 1, per i capo squadra; comma 2, per i capo reparto).
Nel dettaglio, l’art. 3, comma 1, introduce una deroga alla
disciplina ordinaria suesposta, prevedendo che per l’accesso alle qualifiche di
capo squadra, relativamente alla
copertura dei posti disponibili per ciascuno degli anni dal 2008 al 2013, si applichi esclusivamente la procedura
concorsuale di accesso attraverso la valutazione
dei soli titoli riservata al personale con la qualifica di vigile del fuoco
coordinatore, disciplinata dall’art. 12, comma 1, lett. a) del D.Lgs.
n.217/2005.
La disposizione prevede, inoltre, sia il differimento temporale
della decorrenza giuridica dei posti messi a concorso all’anno successivo a
quello in cui si è verificata la disponibilità, sia il differimento della
decorrenza economica, non contemplando come ulteriore effetto la retroattività degli
effetti economici.
Allo stesso modo, l’art. 3, comma 2, introduce una deroga alla
disciplina ordinaria per l’accesso alle qualifiche di capo reparto, relativamente alla copertura dei posti disponibili
per ciascuno degli anni dal 2006 al 2013,
prevedendo che si applichi esclusivamente la procedura concorsuale di accesso
attraverso la valutazione dei soli
titoli riservata ai capi squadra esperti con cinque anni di servizio,
disciplinata dall’art. 12, comma 1, lett. a)
del D.Lgs. n.217/2005.
Di seguito viene, da una parte, differita la decorrenza giuridica dei posti messi a concorso all’anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità, dall’altra, si dispone che la decorrenza economica sia fissata al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione previsto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 217/2005.
Il comma in esame proroga appunto di un anno (fino al 2014) le suddette due deroghe alla disciplina ordinaria di accesso alla qualifica di capo squadra e capo reparto.
La disposizione in commento mantiene implicitamente ferma la previsione che la decorrenza giuridica dei posti messi a concorso sia fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità, e la decorrenza economica al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.
Articolo 1, comma 2
(Vigili del fuoco: personale in posizione
di comando o fuori ruolo)
L’articolo 1, comma 2 riguarda il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso organi costituzionali, uffici di diretta collaborazione dei ministri e uffici della Presidenza del Consiglio.
La disposizione, in particolare, proroga a tutto il 2014 l’articolo 1, comma 6-septies, del D.L. 300/2006 (cd. Mille-proroghe) il quale prevede che, nei confronti del suddetto personale, fino al 31 dicembre 2012:
- si continui ad applicare l'articolo 57 del D.P.R. 1957/3[2], secondo cui la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta (nei limiti delle risorse disponibili) a carico dell'amministrazione di appartenenza;
- non operi il limite di 5 unità di personale di livello dirigenziale che può essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo contemporaneamente (art. 133, c. 1, ultimo periodo, D.Lgs. 217/2005);
- non vengano imputati all’amministrazione di
destinazione il trattamento economico e ogni altro onere finanziario relativo
al personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo (art. 133, c. 3,
D.Lgs. 217/2005).
Il richiamato termine,
originariamente previsto al 31 dicembre 2011 dall’articolo 1, comma 6-septies, del D.L. 300/2006, è stato
prorogato al 31 dicembre 2012 dall’articolo 15, comma 2, del D.L. 216/2011 e,
successivamente, al 30 giugno 2013 dall’articolo 1, commi 388 e 394, della L.
228/2012 (Stabilità 2013), che contestualmente ha attribuito ad uno o
più D.P.C.M. la possibilità di stabilire un’ulteriore proroga. In attuazione
della citata previsione è stato adottato il D.P.C.M. 26 giugno 2013, che, da
ultimo, ha prorogato al 31 dicembre 2013 il suddetto termine (art. 1, comma 1,
lett. a)).
Comando e collocamento fuori ruolo:
quadro normativo
Nel pubblico impiego l’istituto del comando è disciplinato dall’articolo 56 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3 (“TU delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”), il quale stabilisce che – per riconosciute esigenze di servizio, o quando sia richiesta una speciale competenza, purché per un periodo di tempo determinato ed in via eccezionale – l’impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso altri enti pubblici. Il successivo articolo 57 del Testo Unico precisa che la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell’amministrazione di appartenenza, mentre alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l’ente presso cui detto personale presta servizio. Successivamente l’articolo 133, comma 3, del D.Lgs. 217/2005 ha disposto che il trattamento economico e ogni altro onere finanziario relativi al personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo sono a carico dell'amministrazione di destinazione.
Per quanto riguarda specificamente il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso determinati organismi, l’articolo 1, comma 6-septies, del D.L. 300/2006 ha disposto che fino al 31 dicembre 2011 (termine prorogato al 31 dicembre 2013, da ultimo, dall’articolo 1, comma 1, lett. a), del DPCM 26 giugno 2013) continui ad applicarsi l’articolo 57 del citato Testo unico, secondo cui la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell’amministrazione di appartenenza e non si applichi invece quanto previsto dal citato articolo 133, comma 3, del D.Lgs. 217/2005, nonché il limite di 5 unità di personale di livello dirigenziale che può essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo contemporaneamente, come previsto dall’art. 133, c. 1, del D.Lgs. 217/2005.
Per quanto concerne il collocamento fuori ruolo, questo, a differenza del comando e del distacco, pone l’impiegato fuori dai quadri organici dell’amministrazione di appartenenza. Nel collocamento fuori ruolo si ha l’utilizzazione dell’impiegato presso altra amministrazione, con conseguente interruzione del preesistente rapporto d’impiego, così che il posto rimasto vacante può essere ricoperto da un altro titolare. La retribuzione è a carico dell’amministrazione presso la quale si presta il servizio. Nel nostro ordinamento l’istituto è regolamentato dagli articoli 58 e 59 della richiamata L. 3/1957[3].
Articolo 1, comma 3
(Assegnazioni temporanee di personale non
dirigenziale presso il Ministero dei beni culturali e l’INPS)
L’art. 1, comma 3, nel testo risultante dalle modifiche
apportate al Senato, dispone che le assegnazioni
temporanee del personale non
dirigenziale presso il Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo e presso l’INPS, fatta eccezione per il personale del comparto scuola, possono essere “prorogate” di un anno, in deroga al limite
massimo di 3 anni previsto dall’art. 30, co. 2-sexies, del d.lgs. 165/2001 (introdotto nel 2010), e ai fini della
predisposizione di un piano di revisione dell’utilizzo del personale comandato.
La proroga opera nelle more della definizione della procedura di mobilità
e, per ciò che concerne il personale impiegato presso l’INPS, del completamento
del piano di rientro dalla situazione di esubero, determinatasi a seguito della
soppressione degli altri enti previdenziali (ENPALS, IPOST, ma soprattutto
INPDAP) e del conseguente trasferimento del relativo personale e delle funzioni
all’INPS[4].
Dal punto di vista della formulazione
del testo, dopo le parole “procedure di mobilità” sarebbe opportuno inserire le
parole “di cui all’articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni”.
Inoltre, essendo i comandi presso il
Mibact cessati il 24 novembre 2013 – 3 anni a decorrere dal 24
novembre 2010, data di entrata in vigore della L. 183/2010 (v. infra) –,
occorrerebbe fare riferimento al “differimento” (e non alla “proroga”) delle
assegnazioni temporanee (v. art. 4, lett. o), della Circolare 2001 dei Presidenti di Camera e Senato sulla
formulazione tecnica dei testi normativi).
Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che l’art. 30 del
d.lgs. 165/2001 ha disposto che le amministrazioni possono ricoprire posti
vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti
appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni,
che facciano domanda di trasferimento, e che sono nulli gli accordi, gli atti o
le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del
principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo
personale. In particolare, il co. 2-bis ha previsto che, prima di procedere all’espletamento di
procedure concorsuali, si devono attivare le procedure di mobilità, immettendo in ruolo, prioritariamente, i
dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di
fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di
trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio.
Il co. 2-sexies, introdotto dall’art. 13, co.
2, della L. 183/2010, ha disposto, inoltre, che le pubbliche amministrazioni,
per motivate esigenze organizzative, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi
ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni (a decorrere dal 24 novembre 2010, data di entrata in
vigore della L. 183/2010).
L’art. 13, co. 3, della stessa L. 183/2010 ha peraltro
disposto che, entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, le
pubbliche amministrazioni potevano rideterminare le assegnazioni temporanee in
corso in base a quanto previsto dal co. 2-sexies
dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001, prevedendo anche che, in caso di mancata rideterminazione, i rapporti in corso continuavano
ad essere disciplinati dalle fonti originarie.
Con
riferimento al Mibact, si fa presente che, con nota prot. n. 41479 del 13 novembre 2013, la Direzione generale per
l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio ed il
personale del medesimo Ministero aveva chiesto
l’avviso del Dipartimento della Funzione pubblica e della Ragioneria generale
dello Stato in merito alla possibilità
di attivare le procedure di mobilità del personale all’epoca comandato presso
le sedi centrali e periferiche del Ministero, per far fronte all’espletamento
delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale.
Successivamente, con circolare n. 469 del
18 dicembre 2013,
indirizzata ai direttori degli Istituti centrali e periferici del Mibact, la medesima
Direzione generale aveva dato
conto della situazione del personale comandato.
In
particolare, aveva fatto presente che era in corso una quantificazione degli
effetti finanziari collegati all’attivazione della mobilità, la quale, una vota
effettuata, sarebbe potuta essere rappresentata agli organi di controllo “anche ai
fini dell’eventuale riattivazione, da gennaio 2014, dei comandi del personale
cessato a decorrere dal 25 novembre 2013”. Inoltre, aveva rappresentato
l’esigenza di procedere ad una “iniziativa legislativa volta a prevedere, in
via immediata, il trasferimento definitivo del personale comandato […] o in
alternativa la proroga del suddetto termine triennale”.
Con
riferimento all’esclusione del personale
del comparto scuola dalle disposizioni di proroga relative al personale
comandato presso il MIBACT, si evidenzia che il rappresentante del Governo,
rispondendo alle perplessità sollevate al riguardo dalla relatrice presso la 7^
Commissione del Senato nella seduta del 22 gennaio
2014, ha
osservato che, “per quanto riguarda il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, il rientro di detto personale è certamente
necessario”[5].
Articolo 1, commi 4 e 5
(Assunzioni a tempo indeterminato in
pubbliche amministrazioni)
I commi 4 (lettere a) e b) e
5, prorogano al 31 dicembre 2014 sia il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato in specifiche amministrazioni pubbliche,
sia le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013 adottate, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle percentuali del turn over previste dalla legislazione
vigente.
Come evidenziato nella Relazione illustrativa, visti i recenti interventi volti alla riduzione delle dotazioni organiche, in un’ottica di contenimento e revisione della spesa pubblica, alcune amministrazioni si sono trovate nell’impossibilità di utilizzare, nel 2013, le risorse finanziarie destinate nell’ambito delle rispettive facoltà. Al fine di consentire l’utilizzo delle suddette risorse si prevede di prorogare di un ulteriore anno la possibilità di utilizzare i budget assunzionali per alcune amministrazioni (Ministeri, Agenzie, enti pubblici non economici, enti pubblici di ricerca, Corpi di polizia e università) relativi agli anni antecedenti il 2012 (comunque non oltre il 2008) e il 2013.
Si segnala che per le disposizioni richiamate dal comma 4, lettere a) e b) (concernenti la proroga dei
termini in materia di stabilizzazione di specifiche categorie di lavoratori in
determinate pubbliche amministrazioni, vedi infra),
il termine, prorogato al 31 dicembre 2012 dall’articolo 1, commi 1 e 2, del
D.L. 216/2011, è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2013 dall’articolo
1, commi 388 e 394, della L. 228/2012, che attribuiva ad uno o più D.P.C.M. la
possibilità di stabilire un’ulteriore proroga. In attuazione della citata
previsione è stato adottato il D.P.C.M. 19 giugno 2013, che, da ultimo, ha
prorogato al 31 dicembre 2013 il suddetto termine (art. 1, lettere a) e b)).
Con una disposizione introdotta al Senato
(comma 4, lett. b-bis), viene inoltre prorogata
al 30 giugno 2015 l'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione
al tirocinio tecnico-pratico relative alla selezione pubblica per l'assunzione
di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle
entrate.
Il
comma 4, lettera a), dell’articolo in esame proroga al 31 dicembre 2014 il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato di cui all’articolo 1, commi 523, 527 e 643,
della L. 296/2006 e all’articolo 66, comma 3 del D.L. 112/2008.
Il richiamato comma 523 della L. 296/2006 ha stabilito limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato a partire dal 2008 per alcune pubbliche amministrazioni. Si tratta in particolare delle seguenti amministrazioni:
- amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali;
- enti pubblici non economici;
- enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001.
Tali amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. Tale limite è esteso anche alle assunzioni del personale ancora in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001[6]
L’articolo 1, comma 527 della L. 296/2006 ha disposto per il 2008 la possibilità di assumere personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime[7].
Il comma 643 ha autorizzato gli enti di ricerca pubblici, per gli anni 2008 e 2009 a procedere ad assunzioni di personale con rapporto a tempo indeterminato entro il limite dell’80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, purché nei limiti delle risorse relative alle cessazioni di rapporti a tempo indeterminato verificatesi nell’anno precedente[8].
L’articolo 66 del D.L. 112/2008, contiene alcune disposizioni inerenti le assunzioni di personale e la stabilizzazione del personale precario di pubbliche amministrazioni, volte a contenere ulteriormente il turn over del personale pubblico. Si tratta, in sostanza, delle amministrazioni richiamate dall’articolo 1, commi 523 e 526, della L. 296/2006 (Finanziaria per il 2007), ossia: le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; delle agenzie, comprese le agenzie fiscali; degli enti pubblici non economici e degli enti indicati all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001.
In particolare, il comma 3 dell’articolo 66, in relazione ai processi di semplificazione amministrativa, di razionalizzazione organizzativa e di riduzione delle dotazioni organiche, ha disposto che le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523, della L. 296/2006 (sopra elencate) possano effettuare, per l’anno 2009, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, le assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. In ogni caso, il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell’anno precedente.
Il comma 4, lettera b), dell’articolo in esame proroga
al 31 dicembre 2014 il termine previsto dall’articolo 1, comma 2, del
D.L. 216/2011 per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato,
da parte di specifiche amministrazioni, in relazione alle cessazioni
verificatesi negli anni dal 2009 al 2012, di cui all'articolo 3, comma 102,
della legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007) e all'articolo 66, commi 9-bis, 13 e 14, del D.L. 112/2008. Ove
previste, anche le relative autorizzazioni ad assumere possono essere concesse
entro il 31 dicembre 2014.
L'articolo 3, comma 102, della L. 244/2007 ha previsto limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per il quinquennio 2010-2014, per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della L. 296/2006 (vedi commento al comma 4, lett. a), ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le quali possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.
L’articolo 66, comma 9-bis, del D.L. 112/2008 ha previsto un regime speciale in materia di turn over a favore dei soli Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per cui, per gli anni 2010 e 2011, tali amministrazioni possono procedere, secondo le procedure di cui all’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001[9], all’assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 20 per cento per il triennio 2012-2014, del 50 per cento nell'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016. Si ricorda che l’articolo 3, comma 1, del DPCM 23 settembre 2013, derogando a quanto disposto dal citato comma 9-bis in tema di percentuali del turn-over, prevede che le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (indicate nella Tabella C del provvedimento) possono procedere per l'anno 2013 all'assunzione di un contingente di personale a tempo indeterminato pari a 2.939 unità, corrispondente ad una spesa complessiva per l'anno 2013 pari a 26.262.174,34 euro e, a regime, pari a 119.743.818,36 euro.
L’art. 66, comma 13, del D.L. n. 112/2008 ha previsto che - fermi restando i limiti in materia di programmazione triennale di cui all’art. 1, c. 105, della legge finanziaria per il 2005 - per il triennio 2009-2011 le università possono procedere, per ogni anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell’anno precedente. Tale quota è destinata per una quota non inferiore al 50 per cento all’assunzione di ricercatori e per una quota non superiore al 20 per cento all’assunzione di professori ordinari[10]. Le suddette quote, nel rispetto dei limiti di spesa indicati, non si applicano agli Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale. Nei limiti previsti dal comma in oggetto, per l'anno 2009, è compreso anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre, le suddette limitazioni non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. Infine, l'autorizzazione legislativa (ex art. 5, comma 1, lettera a) della L. 537/1993) concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
Infine, l'articolo 66, comma 14, del D.L. 112/2008 ha disposto un regime speciale per le assunzioni a tempo indeterminato presso gli enti di ricerca. In particolare, tali enti:
§ hanno avuto la facoltà, limitatamente al 2010, di procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro i limiti individuati dall’articolo 1, comma 643, della L. 296/2006 (vedi commento al comma 4, lett. a);
§ possono procedere, per ciascun anno del successivo triennio 2011-2013, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente; tale limite viene poi fissato nella misura del 50 per cento per il 2014 e il 2015 e del 100 per cento a decorrere dal 2016.
La lettera b-bis) del comma 4 in esame, introdotta al Senato, novellando il
comma 4-bis dell’articolo 1 del D.L.
n. 216 del 2011, proroga ulteriormente al 30 giugno 2015 (in luogo del
termine del 31 dicembre 2012 originariamente previsto) l'efficacia delle
graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico relative
alla selezione pubblica per l'assunzione
di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate.
La disposizione modificata prevedeva la proroga al 31 dicembre 2013 dell'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008. In ottemperanza ai princìpi di buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente.
Il comma 5 proroga al 31 dicembre 2014 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013 adottate, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle percentuali del turn over indicate dalla legislazione vigente.
Si ricorda che l’articolo 1, comma 91, della L. 228/2012 autorizza,
per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le
assunzioni in deroga alle percentuali del turn over indicate nell’articolo 66, comma 9-bis, del D.L. 112/2008, che possono
essere incrementate fino al 50 per cento
(in luogo del 20 per cento) per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e al 70 per
cento (in luogo del 50 per cento) nel 2015.
Le suddette assunzioni sono autorizzate con DPCM, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che
intende procedere alle assunzioni[11].
Articolo 1, commi 6-7
(Regolamenti di organizzazione dei
Ministeri; prosecuzione
di incarichi scaduti)
I commi 6 e 7 dell’articolo 1 prorogano al 28 febbraio 2014 i termini per l’adozione dei regolamenti di organizzazione dei ministeri, e ampliano il campo di intervento oggettivo dei medesimi.
L’intervento normativo riguarda il processo di riorganizzazione dei ministeri conseguente alla riduzione delle dotazioni organiche prevista dal decreto-legge sulla cd. spending review (art. 2, co. 1, D.L. 95/2012), i cui termini erano da ultimo fissati al 31 dicembre 2013 con il D.L. 101/2013 (articolo 2, comma 7).
Per quanto riguarda le misure
di razionalizzazione organizzativa, si ricorda che il D.L. 95/2012 prosegue
un filone di interventi normativi con i quali, a partire dal 2008, si è
disposto un progressivo ridimensionamento degli assetti organizzativi delle
amministrazioni statali e di varie categorie di enti pubblici nazionali (tali
riduzioni sono state previste dapprima dall’articolo 74 del D.L. 112/2008 e,
successivamente, dall’articolo 2, comma 8-bis,
del D.L. 194/2009 e dall’articolo 1, commi 3-5, del D.L. 138/2011).
L’ultima misura del programma di riduzione degli assetti organizzativi delle p.a. è appunto rappresentata dall’articolo 2, comma 1, del D.L. 95/2012 (c.d. spending review), che ha disposto la riduzione, con specifiche eccezioni (comparto sicurezza, magistratura, personale amministrativo degli uffici giudiziari, Presidenza del Consiglio dei Ministri e personale già interessato dalle riduzioni di cui al D.L. 87/2012), degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni dello Stato in misura non inferiore al 20% per il personale dirigenziale (di livello generale e non generale) e del 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, per il personale non dirigenziale[12].
I tagli previsti non si applicano, oltre che alle categorie citate,
anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha già provveduto alla
riduzione con il D.P.C.M. del 15 giugno 2012 sulla base dell’art. 2, co. 7-bis, D.L. 194/2009,
nonché al Ministero dell’economia e
delle finanze e alle agenzie fiscali, per le quali lo stesso decreto ha
previsto un programma di riduzione ad hoc
(art. 23-quinquies, D.L. 95/2012).
Un’ulteriore deroga è quella prevista per il personale dell’Amministrazione civile dell’interno, al quale le
riduzioni si applicano solo all’esito della procedura di soppressione e
razionalizzazione delle province prevista dall’articolo 17 del decreto (poi
dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale) e, comunque, entro il 30
aprile 2013. La sospensione della riduzione delle dotazioni organiche del
Ministero è stata confermata fino al 30 giugno 2014 dal comma 5 dell’art. 12
del D.L. 93/2013.
Le riduzioni di organico sono disposte con specifici D.P.C.M. da adottare entro il 31 ottobre 2012. In sede di attuazione, le amministrazioni possono adottare riduzioni in misura inferiore alle percentuali indicate a condizione che siano compensate per la differenza dalle maggiori riduzioni operate da altre amministrazioni (comma 5).
Nei
casi di mancata adozione dei
provvedimenti di riduzione entro il termine,
il comma 6 prevede che l’amministrazione responsabile sia soggetta alla sanzione del divieto di assunzione di
personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.
I
criteri per l’applicazione delle misure di riduzione degli assetti
organizzativi sono stati ulteriormente specificati con direttiva
della Presidenza del consiglio n. 10/2012 del 24
settembre 2012.[13]
Nel disegno prefigurato dall’art. 2 del D.L. 95/2012, la riduzione
delle dotazioni organiche si accompagna a una ridefinizione degli assetti organizzativi delle amministrazioni
interessate che vi
provvedono con regolamenti di
organizzazione adottati secondo i
rispettivi ordinamenti.
Ai sensi dell’art. 2, co. 10, i regolamenti devono contenere le seguenti misure:
§ la concentrazione
dell'esercizio delle funzioni istituzionali (lettera a));
§ la riorganizzazione
degli uffici con funzioni ispettive e di controllo (lettera b));
§ la
rideterminazione della
rete periferica su base regionale o interregionale (lettera c));
§ l’unificazione delle strutture che
svolgono funzioni logistiche e
strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni (lettera d);
§ accordi tra amministrazioni per
l'esercizio unitario delle funzioni di cui alla precedente lettera d), anche
con strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e l'utilizzo
congiunto delle risorse umane (lettera e);
§ la
'tendenziale' eliminazione degli incarichi di cui all’articolo 19,
comma 10, del D.Lgs. n. 165/2001[14] (lettera f).
In caso di mancata adozione dei regolamenti di riordino, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.
Si ricorda inoltre, che, l’art. 2, comma 10-bis, del D.L. 95/2012 ha previsto che per le pubbliche amministrazioni dello Stato, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non può essere incrementato se non con disposizione legislativa di rango primario.
Il termine originario per l’adozione dei nuovi regolamenti di organizzazione
era stabilito in sei mesi dall’adozione dei rispettivi D.P.C.M. di riduzione
delle dotazioni organiche. Ciascuna amministrazione interessata avrebbe dovuto
modificare l’organizzazione “secondo i rispettivi ordinamenti”.
Al fine di semplificare ed accelerare il riordino organizzativo
conseguente alla rideterminazione delle dotazioni organiche, solo per i ministeri, lo stesso decreto
sulla spending review, ha
previsto che i regolamenti di organizzazione siano adottati con D.P.C.M., su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze (art. 2,
comma 10-ter, del D.L. 95/2012), in deroga al procedimento ordinario stabilito
dall’art. 17, co. 4-bis, della L.
400/1988 (nonché dall’art. 4 del D.Lgs. 300/1999) che prevede regolamenti governativi di
delegificazione, adottati con D.P.R., sentito il Consiglio di Stato
e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia.
Il termine per l’uso di tale deroga al sistema delle fonti era inizialmente fissato al 31 dicembre 2012 e successivamente prorogato al 28 febbraio 2013 dall’art. 1, co. 406, L. 228/2012 (legge di stabilità 2013).
I suddetti D.P.C.M. sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ex art. 3, commi da 1-3, della legge n. 20/1994. A differenza dei regolamenti adottati con d.P.R., non è riconosciuta l’obbligatorietà del parere da parte del Consiglio di Stato, ma solo la facoltà al Presidente del Consiglio di richiederlo, né è previsto il parere delle commissioni parlamentari. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.
Si ricorda, peraltro, che la citata direttiva n. 10/2012 ha rimarcato come il d.P.C.M. costituisca uno strumento più celere in termini procedurali e temporali, che i Ministeri possono, ma non hanno l’obbligo di utilizzare, entro i termini previsti. Pertanto, nel caso in cui tale facoltà non venga esercitata, si ricorre al D.P.R. previsto dalla disciplina ordinaria.
Successivamente, l’articolo 2, comma 7, del D.L. 101/2013 (conv. L. 125/2013) ha stabilito un nuovo termine unico per tutte le amministrazioni che avessero provveduto alla rideterminazione dell’organico, fissato alla data del 31 dicembre 2013. Parallelamente, la stessa disposizione ha prorogato al 31 dicembre 2013 il termine entro il quale i Ministeri possono adottare i propri regolamenti mediante d.P.C.M., specificando che per i Ministeri il termine s’intende rispettato con l’approvazione preliminare del Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti.
Alla data odierna, sono stati adottati i regolamenti di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze (d.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67), del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (d.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105) e del Ministero dello sviluppo economico (d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158). In nessuno dei casi ricordati, il Presidente del Consiglio si è avvalso della facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.
Rispetto al quadro normativo descritto, il comma 6, in primo luogo, con una modifica non testuale, proroga ulteriormente i termini per l’adozione dei previsti regolamenti di organizzazione dei ministeri, stabilendo che al 31 dicembre 2013 è sufficiente aver provveduto alla trasmissione dello schema di regolamento al Ministro per la pubblicazione amministrazione. Il termine per la effettiva adozione del regolamento di organizzazione è posticipato al 28 febbraio 2014.
Si consideri che la deroga all'assetto delle fonti normative, disposta dall’art. 2, comma 10-ter del D.L. 95/2012, rispetto a quanto a stabilito dal citato art. 17 L.400/1988 comporta anche una deroga all’assetto dei rapporti tra potere esecutivo e potere legislativo nella materia dell’organizzazione dei ministeri. In considerazione della portata sia formale che sostanziale di tale deroga, essa era giustificata dal citato comma con il “fine di semplificare ed accelerare il riordino” delle strutture organizzative ed era limitata temporalmente al 31 dicembre 2012. In altre parole, la portata eccezionale della norma era giustificata dalla sua temporaneità.
Posto che la deroga
all’assetto ordinario dei rapporti tra potere legislativo e potere esecutivo è
stata poi protratta al 31 dicembre 2013 (dall’articolo 2, comma 7, del D.L.
101/2013), la nuova proroga disposta dal comma in esame conferisce all’assetto
derogatorio ulteriore stabilità nel tempo, ponendo così un interrogativo in
merito alla sua effettiva temporaneità.
Vale ribadire, inoltre, in
merito il costante orientamento del Comitato per la legislazione, per la quale il
ricorso ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri non appare
conforme alle esigenze di un coerente utilizzo delle fonti normative, in quanto
si demanda ad un atto di natura politica la definizione di una disciplina che
dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto, secondo
una procedura difforme rispetto a quella dell'articolo 17, co. 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400,
che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura.
In ordine alla modifica del
termine del 31 dicembre 2013, entro il quale gli schemi di regolamento debbono
essere trasmessi al Ministero della pubblica amministrazione, si osserva che
l’adempimento richiesto è un atto interno al procedimento di adozione del
D.P.C.M., privo di pubblicità. Pertanto il rispetto del termine non è
conoscibile e controllabile.
In secondo luogo, la disposizione in commento dispone che gli assetti organizzativi definiti con i regolamenti di organizzazione adottati con d.P.C.M., qualora determinino comprovati effetti di riduzione di spesa, possono derogare alla disciplina legislativa vigente concernente le strutture di primo livello di ciascun ministero, fermi restando i due diversi modelli organizzativi, uno basato sui dipartimenti e uno sulle direzioni generali ai sensi dall’articolo 3 del D.Lgs. 300/1999.
Sul punto, occorre ricordare che il D.Lgs. 300/1999[15], che ha disciplinato n via generale il riordino dei ministeri sulla base della delega contenuta nell’art. 11 della L. 59/1997, ha indicato due modelli organizzativi, basata sulla tipologia di strutture di primo livello, che possono essere dipartimenti o direzioni generali (articolo 3).
Per quanto attiene alla differenza tra i due modelli, si rileva che i dipartimenti sono costituiti per esercitare in modo organico ed integrato le funzioni del ministero; ad essi sono attribuiti compiti finali riguardo a grandi aree di materie omogenee, nonché compiti di organizzazione e di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite. Al vertice del dipartimento viene collocato un dirigente - responsabile dei risultati conseguiti dagli uffici sulla base degli indirizzi formulati dal ministro- dal quale dipendono gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento. Il modello di organizzazione imperniato sulle direzioni generali, invece, prevede che al vertice, con poteri di coordinamento di tutte le direzioni generali possa essere istituto l'ufficio del segretario generale, che opera alle dirette dipendenze del ministro.
Con il riassetto normativo delle fonti ad opera della L. 59/1997 e del D.Lgs. 300/1999, l’organizzazione interna dei ministeri è disciplinata da una pluralità di fonti normative. Le strutture di primo livello (dipartimenti o direzioni generali) sono stabilite direttamente da un atto avente forza di legge, nella specie il D.Lgs. 300/1999[16], che fissa per ciascun ministero il numero massimo di dipartimenti o di direzioni generali, a seconda del modello organizzativo prescelto. Nell’ambito di tale struttura primaria, si provvede a definire il numero (nonché l’organizzazione, la dotazione organica e le funzioni) degli uffici di livello dirigenziale generale in cui sono articolati i dipartimenti o le direzioni generali, mediante regolamenti di delegificazione adottati con D.P.R. ex art. 17, co. 4-bis, L. 400/1988 (così dispone l’art. 4, co. 1, del D.Lgs. 300/1999). L’articolazione interna degli uffici di livello dirigenziale generale è demandata al ministro che provvede, con proprio decreto di natura non regolamentare, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti ex art. 17, co. 4-bis, lett. e), L. 400/1988 (ripreso da art. 4, co. 4, D.Lgs. 300/1999).
Pertanto,
alla luce della ricostruzione normativa svolta, la
disposizione in esame attribuisce ad una fonte di rango subordinato, quale il
decreto del Presidente del Consiglio, la possibilità di incidere non più solo
su disposizioni sinora disciplinate nei regolamenti di organizzazione, come già
previsto dall’art. 2, co. 10-ter, del D.L. 95/2012, ma altresì sulle
disposizioni di rango legislativo e, segnatamente, quelle contenute nel D.Lgs. 300/1999.
Ciò oltre a determinare un’ulteriore deroga
all’ordinario assetto delle fonti normative, merita di essere valutato alla
luce del principio di riserva di legge in materia di organizzazione dei
ministeri, posto dall’articolo 95, terzo comma, Cost., ai sensi del quale “la
legge […] determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei
ministeri”.
Con le
modifiche proposte, infatti, alla fonte di grado primario (legge o atto avente
forza di legge) sarebbe riservata solo la disciplina del numero, della
denominazione e delle attribuzioni dei Ministeri.
Si segnala, inoltre, che tra i regolamenti già adottati con lo strumento semplificato del D.P.C.M., quello del Ministero dello sviluppo economico (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158) ha previsto l’eliminazione dei dipartimenti e l’istituzione della figura del Segretario Generale.
In conseguenza della proroga stabilita per il riordino organizzativo, il quarto periodo del comma 6 proroga al 28 febbraio 2014 il termine per la prosecuzione degli incarichi conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi dell’art. 19, co. 4, del D.Lgs. 165/2001, che l’articolo 2, co. 8, D.L. 101/2013 aveva già autorizzato, per esigenze funzionali strettamente necessarie e adeguatamente motivate, fino alla data di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Tale proroga si applica solo all’interno delle amministrazioni ministeriali che abbiano provveduto alla trasmissione dello schema di regolamento di organizzazione entro il 31 dicembre 2013.
Ai sensi dell’articolo 19, co. 4, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente, a dirigenti della prima fascia o, in misura non superiore al 70% della relativa dotazione, ai dirigenti di seconda fascia, oppure con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali.
Nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, è stata inserita infine una disposizione di salvaguardia, affinché in ogni caso i nuovi assetti organizzativi (fermo restando lo svolgimento delle funzioni demandate alle strutture) non comportino nel loro complesso maggiori oneri o minori risparmi, rispetto a quanto previsto dal decreto-legge sulla cd. spending review (art. 2 D.L. 95/2012).
Il comma 7, soppresso nel corso dell’esame presso il Senato, dispone che con i regolamenti di organizzazione dei ministeri previsti dall'articolo 2, co. 10-ter del D.L. 95/2012, all’esito degli interventi di riduzione delle dotazioni organiche e adottati con D.P.C.M., si possa modificare anche la disciplina regolamentare degli uffici di diretta collaborazione dei rispettivi ministri.
Si trattava di un’ulteriore deroga all’ordinario assetto delle fonti normative in materia di organizzazione dei ministeri, che prevede che l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei ministri (c.d. uffici di staff) sia affidata ad un regolamento di delegificazione, distinto rispetto a quello generale che disciplina gli altri uffici (c.d. uffici di line) del Ministero.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 300/1999, il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Articolo 1, comma 8
(Disposizioni concernenti gli ufficiali
dei ruoli speciale
e tecnico-logistico dell'Arma dei Carabinieri)
Il comma 8, dell’articolo 1, novellando l'art. 2223 del Codice dell'ordinamento militare, pospone di un ulteriore anno, dal 2014 al 2015, l'applicazione della disciplina sull'aspettativa per riduzione di quadri (ARQ) nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell’Arma dei Carabinieri recata dall'art. 907 del Codice, che prevede che le eccedenze nei gradi di colonnello o generale dei ruoli di tali ruoli siano eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione quadri, a prescindere dal fatto che l'eccedenza risulti compensata da una carenza nella dotazione del medesimo grado, in un altro ruolo. Il comma 8, pertanto, proroga a tutto il 2014 il periodo in cui l'ARQ non opera in caso di compensazione con carenze presenti in altri ruoli nello stesso grado, applicandosi l'art. 906 (riduzione di quadri per eccedenze in più ruoli) del richiamato Codice.
Si ricorda che il D.L. n. 216/2011, di proroga termini, all'art.1, comma 8 era già intervenuto a novellare l’articolo 2223 del Codice dell’ordinamento militare posticipando di un anno, dal 2012 al 2013, l’applicazione dell’articolo 907 del Codice medesimo il quale prevede che le eccedenze rispetto al numero massimo degli organici nei gradi di generale e di colonnello dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri devono essere superate attraverso il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dell'ufficiale del rispettivo ruolo anagraficamente più anziano e, a parità di età, dell'ufficiale meno anziano nel grado, se colonnello, ovvero dell'ufficiale più anziano in grado e, a parità di anzianità, dell'ufficiale anagraficamente più anziano, se generale.
Conseguentemente, aveva esteso di un anno, quindi sino al 2012, agli ufficiali dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri, le disposizioni di cui all’articolo 906 del Codice dell’ordinamento militare che attualmente prevedono un differente criterio di gestione delle citate eccedenze rispetto al numero massimo degli organici nei gradi di generale e di colonnello dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri.
L’articolo 906 prevede, infatti, che qualora il conferimento delle promozioni annuali nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, determini eccedenze rispetto agli organici previsti dal Codice medesimo, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri – che è disposto al 31 dicembre dell’anno di riferimento – può essere effettuato solamente se la predetta eccedenza non può essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza armata dal Codice.
Se si determinano eccedenze in più ruoli di una Forza armata non totalmente riassorbibili, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri:
§ se colonnello, l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado;
§ se generale, l'ufficiale più anziano in grado e, a parità di anzianità, l'ufficiale anagraficamente più anziano.
Successivamente, la legge di stabilità per il 2013, all'art. 1, comma 411, lett. a) aveva ulteriormente posticipato di un anno, dal 2013 al 2014, l'applicazione della disciplina ex art. 907 del Codice, contestualmente prorogando di una anno dal 2012 al 2013 le disposizioni di cui all'art. 906 del Codice.
Articolo 1, comma 9
(Termine per l’adozione del DPCM relativo
alla misura delle assunzioni nelle università per il triennio 2014-2016)
L’articolo 1, comma 9, proroga al 30 giugno 2014 il termine per l’adozione
del DPCM con il quale ridefinire,
per il triennio 2014-2016, la
disciplina per l’individuazione della misura delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e del conferimento di
contratti di ricerca a tempo determinato nelle università.
Il riferimento
contenuto nella disposizione è all’art.
7, co. 6, del d.lgs. 49/2012, in base al quale il DPCM doveva essere
emanato entro il mese di dicembre
antecedente al successivo triennio di programmazione.
Preliminarmente
si ricorda, tuttavia, che in materia è successivamente
intervenuto l’art. 14, co. 3, del D.L.
95/2012 (L. 135/2013), che ha disposto in merito ai limiti assunzionali per il
sistema delle università statali nel suo complesso, a decorrere dal 2012, stabilendo, altresì, che all’attribuzione del contingente di assunzioni spettante a ciascuna
università si provvede con decreto ministeriale, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 7
del d.lgs. 49/2012 (quest’ultimo esplicitamente riferito, nel testo del
d.lgs. 49/2012, al solo 2012).
Con il riferimento
all’art. 7 del d.lgs. 49/2012, l’art. 14, co. 3, del D.L. 95/2012 sembrava aver
dato seguito alla risoluzione della 7^ Commissione del Senato Doc. XXIV,
n. 38,
che aveva impegnato il Governo a sopprimere la previsione di rinviare ad un
DPCM la definizione dei parametri assunzionali, rilevando la necessità che la
relativa disciplina fosse sancita a livello legislativo, al fine di non ledere
l’autonomia universitaria (v. infra).
Peraltro,
l’applicabilità anche agli anni successivi al 2012 delle disposizioni recate
dall’art. 7 del d.lgs. 49/2012 era stata, da ultimo, esplicitamente confermata
dal Governo alla Camera il 4 dicembre 2013, in occasione della risposta all’interrogazione a risposta immediata
3-00496.
In proposito, dunque, sembrerebbe necessaria una
verifica sulla portata normativa della disposizione introdotta, in quanto la
previsione di adozione del DPCM sembrerebbe essere stata superata da ciò prevede
in materia l’art. 14, co. 3, del D.L. 95/2012 (L. 135/2013).
Il d.lgs. 49/2012, che reca la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, adottato sulla base dell’art. 5 della L. 240/2010, ha individuato, fra l’altro, i principi di riferimento per la predisposizione di piani triennali per la programmazione dei reclutamenti, che riguardano il personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, a tempo indeterminato e determinato (art. 4).
Ha, inoltre, stabilito che il limite massimo all’incidenza delle spese per il personale è calcolato rapportando le spese di personale (sostenute dall’ateneo nell’anno di riferimento) alla “somma algebrica” dei contributi statali per il funzionamento e delle tasse, soprattasse e contributi universitari (rispettivamente, assegnati o riscossi nello stesso anno) e che il suo limite massimo è fissato nella misura dell’80% (a fronte del previgente 90% rapportato al solo FFO) (art. 5)
Al contempo, ha fissato un nuovo limite massimo alle spese per l’indebitamento (art. 6).
In particolare, l’art. 7 ha individuato – limitatamente all’anno 2012 – le combinazioni dei livelli degli indicatori di spesa per il personale e di spesa per indebitamento rilevanti, per ciascun ateneo, per la determinazione, tra l’altro, della misura delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e del conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato[17], rimettendo ad un DPCM, da emanare con cadenza triennale, la ridefinizione della questione per gli anni successivi.
Con riferimento a tale ultima previsione - derivante dal parere reso dalla VII Commissione della Camera il 22 marzo 2012 -, la 7a Commissione del Senato aveva approvato, il 19 giugno 2012, la prima citata risoluzione Doc. XXIV, n. 38.
Successivamente, è intervenuto l’art. 14, co. 3, del D.L. 95/2012 (L. 135/2013), di cui già si è
detto.
Con Decreto Ministeriale 22 ottobre 2012, n. 297 sono stati definiti i criteri per l’attribuzione a ciascuna istituzione universitaria statale del contingente di spesa per l’anno 2012, espresso in termini di punti organico, secondo quanto disposto dal citato art. 14, co. 3, del D.L. 95/2012.
Per l’anno 2013 i medesimi criteri sono stati definiti con Decreto Ministeriale 9 agosto 2013, n. 713.
Articolo 1, comma 10
(Riduzione dei costi sostenuti dalle
pubbliche amministrazioni
per organi collegiali e incarichi)
L’articolo 1, comma 10, proroga al 31 dicembre 2014 il limite ai compensi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni a componenti di organi di collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, che non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, diminuiti del 10 per cento.
Tale limite, inizialmente previsto fino al 2013, è stato introdotto dall’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 78/2010 (convertito dalla L. 122/2010) nell’ambito di un pacchetto di misure volte a contenere i costi degli organi collegiali e di titolari di incarichi nella pubblica amministrazione.
Il citato articolo 6, comma 3, ha disposto dal 1° gennaio 2011 una riduzione del 10 per cento - rispetto agli importi risultanti al 30 aprile 2010 - delle indennità, dei compensi, dei gettoni, delle retribuzioni e di tutte le utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni incluse nel conto economico consolidato (individuate in un elenco annualmente redatto dall’ISTAT), incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. Sino al 31 dicembre 2013 – termine prorogato dalla disposizione in esame al 31 dicembre 2014 – i predetti emolumenti non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, nell’importo ridotto del 10 per cento. Le disposizioni si applicano ai commissari straordinari del Governo e a tutti i commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Restano inoltre ferme le riduzioni già disposte dalla legge finanziaria per il 2006 (art. 1, comma 58, L. 266/2005)[18].
Articolo 1, commi 11-12
(Aliquote di valutazione e promozioni
degli ufficiali del ruolo speciale della Guardia di finanza)
Il comma 11, modificato dal Senato, proroga fino al 2018 (la formulazione originaria del decreto-legge indicava quale anno terminale il 2016) le modalità per la promozione a colonnello e la relativa determinazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo della Guardia di finanza, che pertanto continuano ad essere fissate con determinazione del Comandante Generale. Ai sensi del comma 12, da tale disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica.
In particolare il comma 11 modifica il decreto legislativo n. 69 del 2001 (che disciplina il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza) agli articoli 51 e 52.
La lettera a) del comma in esame, modificando il comma 2, lettera a), dell’articolo 51, estende di tre anni il periodo transitorio (2002-2015) per l’avanzamento al grado di colonnello per gli ufficiali del ruolo speciale, disponendo che fino al 2018 le aliquote di valutazione continuano ad essere fissate con determinazione del Comandante Generale.
Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo normale e il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche previste dallo stesso decreto legislativo, l’articolo 51 concerne le aliquote di valutazione per l’avanzamento al grado superiore, per le quali vengono indicate modalità diverse a seconda del grado e del ruolo (normale, speciale, aeronavale, tecnico-logistico-amministrativo) e ambito temporale diverso. In particolare l’articolo 51, comma 1, interviene relativamente agli ufficiali del ruolo normale (cioè gli ufficiali provenienti dall’Accademia della Guardia di finanza), la cui pianta organica viene completata con gli ultimi passaggi a colonnello nel 2012, mentre per gli ufficiali del ruolo speciale (come definiti dall’articolo 8 del D.Lgs.) il comma 2, lettera a), nel testo previgente, dispone che per l'avanzamento al grado di colonnello, le aliquote di valutazione per gli anni dal 2002 al 2015 sono fissate con determinazione del Comandante Generale tenuto conto dei transiti dal ruolo normale a quello speciale previsti dall'articolo 43.
Analogamente la lettera b) novella l'articolo 52, comma 5,
lettera a), disponendo che fino al 2018
il numero annuale di promozioni al
grado di colonnello per gli ufficiali
del ruolo speciale continua ad essere fissato con determinazione del Comandante Generale, tenuto conto dei transiti
dal ruolo normale, anziché secondo gli automatismi definiti dal decreto
legislativo stesso a regime.
La disposizione ha lo scopo di ridurre le promozioni al grado superiore per evitare che siano promossi troppi colonnelli con superamento dell’organico previsto per tale grado.
In questo caso si determina l’istituto denominato “aspettativa per riduzione dei quadri” (c.d. “a.r.q.”), che comporta il collocamento in aspettativa del personale in eccesso fino alla data del pensionamento per limiti di età: in sostanza il personale collocato in aspettativa per riduzione dei quadri percepisce il 95% dello stipendio senza prestare la propria attività lavorativa.
La tabella 3 allegata al D.Lgs. n. 69/2001 stabilisce, a regime, in 6 unità il numero delle promozioni al grado di colonnello (a fronte di un organico di 12 colonnelli del ruolo speciale).
Con la proroga al 2018 del periodo transitorio disposta dal comma in esame si permetterà di continuare a effettuare un numero di promozioni inferiore (mediamente 2-3 all’anno), che eviterà il ricorso all’istituto dell’ aspettativa per riduzione dei quadri.
Il Senato ha introdotto la lettera b-bis) che, modificando la nota 5 della tabella 1 (relativa agli ufficiali del ruolo normale del Corpo della Guardia di finanza) del decreto legislativo n. 69 del 2001, proroga di un anno l’applicazione dei requisiti di comando previsti dalla tabella M allegata alla legge n. 1137 del 1955 per la promozione da capitano a maggiore.
Ai sensi della richiamata tabella M, per gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza nel grado di capitano sono previsti, quale periodo minimo di comando ai fini dell’avanzamento al grado di maggiore, due anni di comando di compagnia o di tenenza o comando equipollente anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di tenente.
In sostanza i requisiti di
comando indicati dalla nota 5
della tabella 1 (quattro anni, di cui almeno due in comando territoriale)
saranno richiesti a partire dalla formazione dell'aliquota di valutazione per
la promozione al grado di maggiore per l'anno 2016 (attualmente l’anno di
riferimento è il 2015).
Si segnala che la legge 1137
del 1955, recante disposizioni sull’ avanzamento
degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, la cui
disciplina era già stata sostituita dal decreto legislativo n. 490 del 1997,
risulta abrogata dall'art. 2268, comma 1, n. 410, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n.
66 (Codice dell’ordinamento militare).
Articolo 1, comma 13
(Riduzione della spesa delle federazioni
sportive e delle discipline sportive associate iscritte al CONI)
L’articolo 1, comma 13, nel testo risultante dalle modifiche
apportate al Senato, continua a differire l'applicazione alle federazioni sportive e alle discipline sportive associate iscritte al CONI delle disposizioni in materia di riduzione dei costi degli apparati
amministrativi contenute nell’art. 6 del
D.L. 78/2010 (L. 122/2010).
Il primo differimento, relativo alle sole federazioni sportive iscritte al CONI, è stato disposto, fino al 1° gennaio 2012, dall’art. 2, co. 2-quaterdecies, del D.L. 225/2010 (L. 10/2011). Il differimento sia per le federazioni sportive che per le discipline sportive associate è stato disposto, al 1° gennaio 2013, dall’art. 14, co. 2-bis, del D.L. 216/2011 (L. 14/2012), e da ultimo, al 1° gennaio 2014, dall’art. 1, co. 409, della L. 228/2012 (L. di stabilità 2013).
In particolare, l’ulteriore differimento al 1° gennaio 2015 è disposto nel limite di spesa di 2 milioni di euro.
Al relativo onere per l’anno 2014 provvede il CONI, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato del corrispondente importo.
Preliminarmente si
ricorda, come già negli anni scorsi, che, per comprendere la portata del
differimento della norma citata – che prevede numerose misure di contenimento
della spesa pubblica, differenziate sia per oggetto, sia per destinatario –, occorre
innanzitutto specificare la natura giuridica delle federazioni sportive e delle
discipline sportive associate, al fine di individuare le misure contenute
nell’art. 6 del D.L. 78/2010 alle stesse applicabili.
Ai sensi del d.lgs. 242/1999, come modificato dal d.lgs. 15/2004, il CONI riconosce a fini sportivi, fra gli altri, le federazioni sportive nazionali
(attualmente, 45) e le discipline sportive associate (attualmente, 19) che, ai sensi
dell’art. 15, hanno natura di associazione
con personalità giuridica di diritto privato. Fanno eccezione – pur
qualificandosi come federazioni sportive nazionali – l'Aeroclub d'Italia, l'Automobile
club d'Italia e l'Unione italiana
tiro a segno, i quali, in virtù dell’art. 18, co. 6, dello stesso d.lgs.,
mantengono la personalità giuridica di diritto
pubblico.
Peraltro, nessuna delle 3 federazioni sportive nazionali con personalità giuridica di diritto pubblico è presente nell’ultimo elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, ai sensi dell'art. 1, co. 3, della L. n. 196/2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica)[19]. Né è presente nel medesimo elenco alcuna delle discipline sportive associate.
Sono, invece, presenti due delle 42 federazioni sportive nazionali con personalità giuridica di diritto privato[20].
Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate non perseguono fini di lucro e svolgono l'attività sportiva seguendo gli indirizzi del CIO, delle federazioni internazionali e del CONI (artt. 15 e 16 del d.lgs. 242/1999). A differenza delle federazioni, le discipline sportive associate sono preposte all’organizzazione di discipline sportive non olimpiche. I bilanci delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate sono approvati annualmente dall'organo di amministrazione federale e sottoposti all’approvazione della Giunta nazionale del CONI.
Con
riguardo ai profili finanziari, il
CONI - che fruisce, per il finanziamento
dello sport, di una quota delle entrate erariali e extraerariali derivanti
dai giochi pubblici[21] - assegna
contributi agli altri organismi sportivi[22].
Ai sensi dell’art. 7, co. 5, lett. e) ed e1), dello Statuto[23], spetta alla giunta nazionale del CONI esercitare, sulla base di criteri e modalità stabiliti dal Consiglio Nazionale, il controllo sulle Federazioni sportive nazionali in merito agli aspetti di rilevanza pubblicistica e, in particolare, in merito all’utilizzazione dei contributi finanziari erogati, nonché stabilire i criteri di assegnazione dei medesimi alle Federazioni, e sulle discipline sportive associate, anche in merito alla utilizzazione dei contributi assegnati annualmente[24].
Considerato,
dunque, che la natura giuridica delle federazioni sportive e delle discipline sportive
associate non è omogenea, occorre distinguere le disposizioni dell’articolo 6
del D.L. 78/2010 che possono considerarsi applicabili.
In particolare,
alle federazioni sportive private e
alle discipline sportive associate si applicherebbe l’art. 6, co.
2, del D.L. 78/2010, che prevede la gratuità della
partecipazione agli organi collegiali, nonché della titolarità di organi, degli
enti che ricevono contributi a carico
delle finanze pubbliche[25].
Alle federazioni sportive pubbliche si
applicherebbero le misure previste dall’art.
6, commi 1 e 3, del D.L. 78/2010, che rendono onorifica la partecipazione
agli organi collegiali e riducono del 10% i compensi dei componenti degli
organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e
organi collegiali comunque denominati delle pubbliche amministrazioni inserite
nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione. Quest’ultima disposizione dovrebbe, pertanto,
ritenersi applicabile anche alle due federazioni sportive private inserite nel
medesimo conto.
Alle federazioni sportive
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione si
applicherebbero anche le disposizioni dell’art.
6, commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14 del D.L. 78/2010, che prevedono misure di
contenimento delle spese per studi ed incarichi di consulenza, relazioni
pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, sponsorizzazioni,
missioni, formazione, autovetture e buoni taxi.
Articolo 1, comma 14
(Concorsi per dirigenti delle Agenzie
fiscali)
Il comma 14 dell’articolo 1 proroga - dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 - il termine entro cui l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio sono autorizzate ad espletare procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, prorogando, nel frattempo, gli incarichi già attribuiti.
In particolare, la disposizione fa riferimento al termine per il completamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 8, comma 24, primo periodo, del decreto-legge n. 16 del 2012, che viene prorogato al 31 dicembre 2014.
Il Senato ha tuttavia posto una condizione alla proroga al 31 dicembre 2014, stabilendo che tali procedure devono essere indette entro il 30 giugno 2014.
La disposizione richiamata prevede che, fermi restando i limiti assunzionali a legislazione vigente, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio sono autorizzate ad espletare procedure concorsuali da completare entro il 31 dicembre 2013 per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 530, della legge n. 2296 del 2006, e all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del D.L. n. 203 del 2005. Quest’ultima disposizione stabilisce che una quota parte delle risorse previste per il finanziamento di specifici programmi di assunzione del personale dell'amministrazione economico-finanziaria, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, viene destinata alle agenzie fiscali al fine di potenziarne l'azione di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale oltreché l'attività di monitoraggio e contenimento della spesa.
Il Senato ha altresì modificato il secondo periodo, precisando che nelle more del procedimento, ferma restando la possibilità di prorogare o modificare gli incarichi già attribuiti ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 24 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2012, non è in nessun caso consentito il conferimento di nuovi incarichi oltre il limite complessivo di quelli attribuiti, in applicazione di tale disposizione, alla data del 31 dicembre 2013.
Detto secondo periodo autorizzava transitoriamente le stesse Agenzie, salvi gli incarichi già affidati, ad attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso.
La norma appare corrispondere
nei contenuti a quella contenuta nell'articolo 1, comma 8-quinquies, secondo periodo (introdotto nel corso
dell’esame al Senato) dell'A.C. 1906-A, "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, decreto-legge
decaduto.
Articolo 1, comma 14-bis
(Contratti dei dirigenti dell’Agenzia
italiana del farmaco)
Il comma 14-bis, inserito nel corso dell’esame presso il Senato, consente la proroga, fino al 31 marzo 2015, dei contratti a tempo determinato di diritto privato per l’attribuzione di funzioni dirigenziali stipulati dall’AIFA con personale tecnico o altamente qualificato.
La stipula di tali contratti, previsti dall’articolo 48, comma 7,
del D.L. n. 269/2003[26], era stata
consentita fino al 31 ottobre 2014
dall’articolo 2, comma 13-quater, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125: la
disposizione in commento interviene a prorogare il termine da ultimo citato
prima della sua scadenza.
Più specificamente, con una modifica del citato articolo 2, comma 13-quater, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, viene previsto che i citati contratti a tempo determinato di diritto privato in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto citato, anche eccedenti la quota di cui all'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001[27] - che prevede limiti per l’affidamento di incarichi dirigenziali a termine - possono essere prorogati, comunque non oltre il 31 marzo 2015 – invece che fino al 31 ottobre 2014 come previsto in precedenza -, anche in sede di riorganizzazione realizzata ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del D.L. n. 95/2012, - che prevede regolamenti di organizzazione delle amministrazioni pubbliche ispirati a determinati criteri - nel limite dei posti disponibili in pianta organica.
Si ricorda che l’articolo 48, comma 7, del D.L. n. 269/2003 dispone, dal 1° gennaio 2004, che, con decreto del Ministro della salute, siano trasferite all'AIFA le unità di personale già assegnate agli uffici della Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici del Ministero della salute, le cui competenze transitano alla medesima Agenzia. Il personale trasferito non può superare il 60 per cento del personale in servizio alla data del 30 settembre 2003 presso la stessa Direzione Generale. Detto personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. A seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero della salute e le relative risorse sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. Resta confermata la collocazione nel comparto di contrattazione collettiva attualmente previsto per il personale trasferito. L'Agenzia può assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non può far fronte con personale in servizio, e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato. L'Agenzia può altresì avvalersi, nei medesimi limiti di disponibilità finanziaria, e comunque per un numero non superiore a 40 unità, di personale in posizione di comando dal Ministero della salute, dall'Istituto Superiore di sanità, nonché da altre Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dalle Aziende sanitarie e dagli Enti pubblici di ricerca.
Il comma 6 dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009, individua criteri, modalità e limiti percentuali di affidamento di incarichi dirigenziali a termine. In particolare, stabilisce che il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione può essere effettuato entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell’8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia; non può prevedere una durata superiore ai tre anni per gli incarichi di segretario generale e di funzione dirigenziale di livello generale e di cinque anni per gli altri incarichi dirigenziali; deve avvenire, dietro specifica motivazione, a favore di persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione, che possano dimostrare il possesso di specifiche esperienze; può prevedere l’integrazione del trattamento economico tramite un’indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il successivo comma 6-bis dispone che, per il calcolo delle percentuali di cui sopra, si deve operare un arrotondamento all’unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all’unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.
L’articolo 2, comma 10, del D.L. n. 95/2012[28] (c.d. Spending Review) prevede che le amministrazioni adottino regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando misure volte: a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni; b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo; c) alla rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale; d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni; e) alla conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni, ricorrendo anche a strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane; f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi dirigenziali a termine di cui all'articolo 19, comma 10, del D.Lgs. n. 165/2001.
La relativa spesa è finanziata con le risorse di cui all’articolo 48, comma 8, lettera b), del D.L. 269/2003, ovvero dalle tariffe e dai diritti derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento delle tariffe per prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati[29].
Articolo 2, comma 1
(Rimozione del relitto Costa Concordia)
L'articolo 2, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2013 al 31 luglio 2014, le
ordinanze del Presidente del Consiglio sulla gestione commissariale del Capo
Dipartimento della Protezione Civile per la prosecuzione dei compiti
finalizzati al superamento
dell'emergenza del relitto Costa Concordia, e l’istituzione dell’Osservatorio
di monitoraggio delle operazioni connesse al progetto di rimozione e recupero
proposto dalla Costa Crociere S.p.A.
I costi derivanti dalla prosecuzione dei suddetti interventi sono
coperti per il limite massimo di 5
milioni di euro, secondo la quantificazione prevista nelle ordinanze del Presidente
del Consiglio prorogate.
Inl particolare, la proroga
in esame consente il proseguimento fino al 31 luglio 2014 degli interventi
previsti nell’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012[30], e successive modificazioni, e nell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 4023 del 2012[31].
La proroga di atti amministrativi con legge è già stata prevista dall’articolo 2, comma
1 del D.L. 1/2013, che, in particolare, atteso il permanere di gravi condizioni
di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di
evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nelle gestioni delle medesime
emergenze, ha stabilito che continuano a produrre effetti fino al 31 dicembre
2013 le disposizioni contenute nelle suddette ordinanze.
Con il D.P.C.M. 20 gennaio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza per il naufragio della nave Costa Concordia nel comune dell’Isola del Giglio fino al 31 gennaio 2013.
L’articolo 2, comma 1 del D.L. 1/2013[32] ha stabilito la prosecuzione delle disposizioni delle due citate ordinanze fino al 31 dicembre 2013.
Tale prosecuzione temporale è stata prevista in deroga al divieto di proroga o rinnovo delle suddette gestioni commissariali, come previsto dall’art. 3, comma 2, del D.L. 59/2012, secondo cui le gestioni commissariali operanti ai sensi della legge 225/1992[33], non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012 e che, per la prosecuzione dei relativi interventi, si applicano, i commi 4-ter e 4-quater dell’art. 5 della citata legge n. 225/1992, introdotti dal D.L. 59/2012, sentite le amministrazioni locali interessate. A tale fine, dovranno con ordinanza essere individuate le amministrazioni subentranti con poteri ordinari alle gestioni commissariali.
L’articolo 1 dell'O.P.C.M. 3998/2012 ha previsto la nomina a Commissario delegato
per l'emergenza Costa Concordia del Capo Dipartimento della Protezione
Civile, Franco Gabrielli, preposto ai seguenti compiti:
§
coordinamento
degli interventi strettamente connessi al superamento del contesto
emergenziale;
§
controllo
sull'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica posti in
essere dai privati connessi con il recupero della nave;
§
intimazione
e diffida ad adempiere nei confronti dei soggetti responsabili per lo
svolgimento degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e
bonifica di loro competenza, eventuale esercizio del potere sostitutivo, in
caso di inadempienza nonché rivalsa per le spese a tal fine sostenute;
§
eventuali
attività di messa in sicurezza e bonifica delle aree pubbliche o, comunque, di
competenza della pubblica amministrazione;
§
ricognizione
dei costi sostenuti dalle Amministrazioni, dagli Enti pubblici e dalle altre
strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile intervenute
sino all'adozione dell’ordinanza;
§
controllo
che la rimozione del relitto venga effettuata in condizioni di sicurezza per la
tutela delle matrici ambientali.
L’articolo 3 stabilisce in
particolare che per l'attuazione della presente ordinanza il Commissario
delegato può nominare un soggetto
attuatore e che entrambi i soggetti sono autorizzati, ove ritenuto
indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto
dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004[34] e dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario, a specifiche disposizioni di legge.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede
nel limite massimo di euro cinque
milioni a valere sulle risorse finanziarie iscritte nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2012 nell'ambito della
autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112[35], che saranno trasferite al Dipartimento
della protezione civile e dalla medesima gestite in contabilità ordinaria.
Con ordinanza 88/2013, Costa Crociere S.p.A ha provveduto al diretto rimborso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei costi sostenuti sino alla data del 15 maggio 2012 per un importo complessivo di € 792.545,55, nonché al rimborso diretto al Ministero dell'interno dell'importo di € 4.284.767,31 per oneri di natura straordinaria sostenuti sino alla data del 30 aprile 2012.
Successivamente, l’articolo
1 dell’ordinanza 4019/2012[36], per accelerare le attività finalizzate al
superamento dell'emergenza, ha previsto un’apposita conferenza di servizi svoltasi il 15 maggio 2012, indetta dal Commissario delegato per l’acquisizione
di tutte le indicazioni occorrenti per l'eventuale miglioramento del progetto
inerente alla rimozione e al recupero della nave, così come proposto dalla
Costa crociere S.p.A., nonché per l'esame e il rilascio dei pareri, visti,
concessioni e nulla-osta, e per la valutazione d'incidenza ambientale, previsti
a normativa vigente per il progetto stesso.
Con l’ordinanza 4023/2012 sono state approvate le operazioni del progetto di
rimozione e recupero della nave da crociera Costa Concordia proposto
dalla Costa Crociere S.p.A. con le determinazioni assunte dalla suddetta
Conferenza dei servizi del 15 maggio 2012 e con l’articolo 2 della medesima ordinanza è stato istituito, al fine di
assicurare l'esecuzione del suddetto progetto - con oneri a carico della Costa
Crociere S.p.A - un Osservatorio di
monitoraggio, anche per quanto concerne gli aspetti di natura ambientale,
che preveda la partecipazione di un rappresentante della regione Toscana, con
funzioni di Presidente, del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'ARPAT, della Provincia di Grosseto,
del comune dell'Isola del Giglio, del Ministero dell'interno, del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ISPRA, della Capitaneria di Porto,
del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore della Sanità.
Con l'ordinanza 114/2013 sono stati istituiti il Centro di Coordinamento e la Sala Situazioni, integrati dall’ordinanza 115/2013, per garantire il coordinamento con tutti i soggetti coinvolti nella gestione del contesto operativo connesso alle operazioni di rotazione della nave Costa Concordia.
Articolo 2, commi 2 e 2-bis
(Commissario ad acta per la chiusura degli interventi nelle aree
colpite dal sisma del 1980)
Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 il termine di conclusione delle opere e dell’incarico del commissario ad acta, relativamente agli interventi per la ricostruzione, nei comuni delle regioni della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, previsti dall'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219[37], prevedendo altresì la conferma del compenso per il funzionamento dell’ufficio del commissario ad acta, pari a 100.000 euro anche per il 2014.
Il comma 2 modifica i termini dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 49 del D.L.83/2012[38], in particolare:
-
la lettera
a) interviene sul comma 1 dell’articolo 49 prorogando dal 31 dicembre 2013
al 31 dicembre 2014 la cessazione dell’incarico del commissario ad acta;
- la lettera b) interviene:
· sul comma 2 dell’articolo 49, spostando dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014, il termine in cui il commissario ad acta, previa ricognizione delle pendenze, provvede alla consegna di tutti i beni, trattazioni e rapporti in capo alle amministrazioni individuate, secondo le ordinarie competenze, con decreto interministeriale, emanato di concerto dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico e presenta ai medesimi Ministri la relazione conclusiva dell'attività svolta;
· sul comma 3 dell’articolo 49, prevedendo, come per il biennio 2012-2013, anche per il 2014, la copertura dell'onere per il compenso a saldo e per il funzionamento della struttura di supporto del Commissario ad acta, nel limite di 100.000 euro, gravante sulle disponibilità della contabilità speciale 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale 1728 di cui all'articolo 86, comma 3, della legge 289/2002.
Durante l’esame al Senato, è stato introdotto il comma 2-bis che fissa al 1° maggio 2014 il termine per la cessazione degli effetti delle suddette disposizioni. Tale previsione non si applica nel caso in cui le competenti Commissioni parlamentari, prima della stessa data, si siano espresse favorevolmente su una relazione di rendicontazione dell'attività svolta e dei finanziamenti utilizzati presentata dal commissario ad acta alle Camere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Nella relazione illustrativa al presente decreto viene specificato che la proroga in esame è finalizzata in particolare alla prosecuzione dei progetti ancora in corso, conclusi dal Commissario ad acta, individuato quale soggetto attuatore per il completamento della viabilità Lioni-Grottaminarda (collegamento dell’Autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria con l’Autostrada A16 Napoli-Bari), nell’ambito delle attività relative al Piano strategico per il Sud.
Nella delibera CIPE n. 27/2012, nell’ambito delle attività volte al completamento degli interventi infrastrutturali, di cui al citato articolo 32 della legge 219/1981, per le aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, sono stati assegnati alla Regione Campania 70 milioni a valere sulle risorse recate dall’art. 32, comma 1, del decreto-legge 98/2011 (15 milioni per il 2012, 5 milioni per il 2013, 15 milioni per il 2014, 25 milioni per il 2015 e 10 milioni per il 2016), per la realizzazione del progetto esecutivo della strada a scorrimento veloce Lioni – Grottaminarda, approvato, con apposito decreto n. 709 del 28 luglio 2010 dal Commissario ad acta, istituito dall’art. 86 della citata legge 289/2002 (legge finanziaria 2003).
Il suddetto intervento Lioni – Grottaminarda viene previsto nel Programma infrastrutture strategiche (PIS) della legge 443/2001 (c.d. legge obiettivo) a partire dalla delibera CIPE 121/01, che, nell’Allegato 1, include, nell’ambito dei Corridoi trasversali e dorsale appenninica, tra i Sistemi stradali ed autostradali, l’Asse Nord - Sud tirrenico - adriatico: Lauria - Contursi - Grottaminarda - Termoli – Candela.
In particolare, la strada a scorrimento veloce Lioni – Grottaminarda costituisce il completamento del collegamento tra la A3 Salerno - Reggio Calabria, svincolo di Contursi, e la A16 Napoli - Bari, svincolo di Grottaminarda, collegamento in grande parte già realizzato, come sottolineato nella delibera CIPE 27/2012.
Con la delibera CIPE 62/2011, nell’ambito dell’assegnazione di risorse ad infrastrutture strategiche interregionali e regionali per l’attuazione del Piano nazionale per il sud, è stato assegnato all’Asse Nord/Sud Tirrenico - Adriatico: Lauria - Contursi - Grottaminarda - Termoli - Candela. Tratta Lioni- Grottaminarda 1° lotto funzionale, un finanziamento di 220 milioni di euro a valere sulle quote regionali 2007-2013 del Fondo per lo sviluppo e la coesione istituito ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo n. 88/2011.
In tale ambito, per il proseguimento verso Lioni, è stato individuato un 2° stralcio funzionale tra lo svincolo di Frigento e lo svincolo di San Teodoro, per uno sviluppo di circa 3,5 km per un costo pari a circa 70 milioni di euro, assegnati dalla citata delibera CIPE 27/2012.
Il commissario ad acta, previsto dall’articolo 86, comma 1, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) è stato nominato con il D.M. 21 febbraio 2003 nella persona dell’ing. Filippo D'Ambrosio.
Il citato articolo 86 della legge 289/2002, finalizzato alla definitiva chiusura di tutti gli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della legge 219/1981, oltre alla nomina del citato commissario ad acta, ha revocato tutte le concessioni per le opere di viabilità, finanziate ai sensi della legge 219/1981, i cui lavori non avessero conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni, ed ha altresì disposto che il commissario ad acta, entro 24 mesi dalla definizione degli stati di consistenza, affidasse l'esecuzione delle opere medesime con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione, avvalendosi della disciplina straordinaria di cui alla medesima legge 219 del 1981, nulla disponendo sul termine della relativa definitiva consegna.
In seguito, con il decreto del 21 dicembre 2005 del Ministro delle attività produttive, a completamento del programma complessivo di attività ed in aggiunta alle funzioni già trasferite con il citato D.M. 21 febbraio 2003 ha trasferito al Commissario ad acta tutte le restanti attività connesse a vari progetti di infrastrutturazione, di cui al citato art. 32 della legge 219/1981 e relative dotazioni finanziarie, ad eccezione del contenzioso che rimane presso i competenti uffici ministeriali.
La normativa per la ricostruzione e le
risorse stanziate
Gli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 hanno colpito circa 200 comuni, dei quali una sessantina seriamente danneggiati, lasciando - oltre ai 2.914 morti e 8.800 feriti - 280.000 senzatetto e 150.000 edifici da ricostruire. I comuni interessati dall’opera di ricostruzione e sviluppo sono stati complessivamente 687, classificati a seconda della gravità dei danni, in comuni “disastrati”, “gravemente danneggiati” e “danneggiati”.
Per fronteggiare l’emergenza, il Governo ha emanato dapprima il D.L. 776/1980, con cui sono stati adottati i primi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto e, successivamente, il D.L. 75/1981 (convertito dalla legge n. 219/1981), con cui sono stati disposti ulteriori stanziamenti.
I numerosi provvedimenti emanati successivamente per fronteggiare l’emergenza sono stati raccolti in un Testo unico approvato con il D.lgs. 76/1990 integrato poi dalla legge 32/1992, in virtù della quale spetta al CIPE deliberare la ripartizione, tra le Amministrazioni dello Stato e tra gli enti locali interessati, dei finanziamenti in favore degli interventi ricostruttivi e di sviluppo (per la Campania e la Basilicata, si veda da ultimo la delibera CIPE n. 45/2012, che per la prosecuzione degli interventi di cui all’art. 3, comma 2, della citata legge 32/1992, ha ripartito un importo pari a 33,4 milioni di euro a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento della protezione civile con la legge finanziaria 2000, di cui 23,4 milioni di euro per la Regione Campania e 10,0 milioni di euro per la Regione Basilicata).
I finanziamenti sono stati integrati in seguito dal comma 1013 dell’art. 1 della L. 296/2006 (finanziaria 2007) e dall’art. 2, comma 115, della L. 244/2007 (finanziaria 2008).
In occasione dello stanziamento dei contributi quindicennali autorizzati dalla finanziaria per il 2007, la Corte dei Conti ha predisposto una relazione, nel luglio 2008, relativamente alla gestione dei fondi per il terremoto in Irpinia e Basilicata e alle esigenze finanziarie per il completamento degli interventi.
Articolo 2, comma 2-ter
(Servizio di raccolta e gestione dei
rifiuti urbani nel territorio
di Palermo)
Il comma 2-ter, inserito nel corso dell’esame al Senato, è finalizzato a consentire la prosecuzione della gestione commissariale nel settore dei rifiuti urbani in atto nel territorio della Regione Sicilia, fino alla data del 30 giugno 2014, limitatamente alle seguenti attività, localizzate principalmente nel territorio di Palermo:
§ completamento della c.d. sesta vasca della discarica di Bellolampo, sita nel comune di Palermo, messa in sicurezza dell’intera discarica e, nelle more del citato completamento, realizzazione di speciali forme di gestione dei rifiuti;
§ miglioramento ed incremento della raccolta differenziata nel medesimo Comune;
§ completamento del sistema impiantistico previsto nel piano regionale di gestione dei rifiuti urbani.
Tale prosecuzione viene garantita stabilendo l’applicazione, dal 1° gennaio fino al 30 giugno 2014, delle disposizioni dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge 43/2013, che hanno prorogato, fino al 31 dicembre 2013, limitatamente alle attività succitate, la gestione commissariale in atto nella Regione Sicilia.
Il comma 1 dell’art. 2 del D.L. 43/2013 ha infatti precisato – in deroga alle norme del D.L. 59/2012 (v. infra) – che, sino al 31 dicembre 2013, le disposizioni di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3887 del 9 luglio 2010 (recante “Immediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Siciliana”) continuano a produrre effetti limitatamente agli interventi succitati (completamento della discarica di Bellolampo, ecc.).
L’art. 2, comma 2, del D.L. 43/2013 ha altresì stabilito che le funzioni del Commissario, che l’ordinanza n. 3887 ha individuato nel Presidente della Regione Siciliana, sono affidate a soggetto nominato dal Presidente della regione medesima. Tale passaggio di funzioni è avvenuto con il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 514/GAB del 29 aprile 2013 che, in attuazione del citato articolo 2, ha nominato il dott. Marco Lupo Commissario Delegato.
Relativamente al D.L. 59/2012 (recante “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”), si ricorda che esso, al fine di contenere e sottoporre a più restrittiva disciplina le gestioni emergenziali svolte sotto l'egida della Protezione civile (ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della Protezione civile), ha stabilito che la durata della dichiarazione dello stato di emergenza non possa, di regola, superare i novanta giorni e che uno stato di emergenza già dichiarato possa essere prorogato ovvero rinnovato, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri, di regola per non più di sessanta giorni (così novellando l'articolo 5, comma 1-bis, della citata L. 225/1992). Lo stesso decreto, all'articolo 3, comma 2, ha disposto, per le gestioni commissariali in corso, il divieto di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.
Alla copertura degli oneri derivanti dal comma in esame si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria dell'ordinanza n. 3887/2010.
Si ricorda che l’art. 7 della citata ordinanza ha destinato, alla copertura degli oneri da essa derivanti, nel limite massimo di 200 milioni di euro, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS, che a decorrere dal 2011 ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione, FSC), assegnate alla regione Siciliana con la delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009. Lo stesso articolo stabilisce che per l’attuazione degli interventi affidatigli, il Commissario delegato, oltre alle citate risorse:
a) dispone delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali, comunque assegnate o destinate alla realizzazione di opere in materia di gestione dei rifiuti;
b) attiva le procedure necessarie per assicurare il cofinanziamento comunitario degli interventi previsti dalla presente ordinanza;
c) avanza istanze di finanziamento su programmi nazionali e comunitari.
Articolo 2, comma 3
(Commissario liquidatore della Gestione
"Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della
città di Palermo")
L'articolo 2, comma 3, proroga di quattro mesi l'incarico - in scadenza il 31 dicembre 2013 - del Commissario liquidatore della Gestione denominata "Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo", in liquidazione coatta amministrativa.
La proroga segue quella di sei mesi già disposta con l'articolo 12, comma 40, del decreto-legge n. 95 del 2012 (L. 135 del 2012)[39]. Tale disposizione previde che, in relazione alle liquidazioni coatte amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in corso alla data di entrata in vigore di quel decreto-legge, qualora alla medesima data il commissario fosse in carica da più di cinque anni, il relativo incarico cessasse decorso un anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per materia subentrasse nella gestione delle residue attività liquidatorie. L’art. 1, comma, 416, della legge di stabilità 2013 (L. 228 del 2012) previde, in seguito, la facoltà di prorogare l'incarico del commissario per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi.
La gestione «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo» fu istituita dal decreto-legge n. 19 del 1988 (recante "Misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia), assieme ad analoga gestione per la città di Catania.
La loro liquidazione coatta amministrativa discese dall’articolo 26, comma 1, della legge n. 559 del 1993, che statuì che le gestioni fuori bilancio allora in essere (esclusi i fondi di rotazione) fossero soppresse e assoggettate a liquidazione.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (n. 20623 del 1999), i sindaci di Palermo e Catania furono nominati commissari liquidatori della gestione fuori bilancio concernente le particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, rispettivamente di Palermo e di Catania.
Con nota del 17 dicembre 2002, il sindaco di Palermo rappresentò l’insussistenza dei presupposti per la prosecuzione e per ulteriori proroghe dell’incarico di commissario liquidatore della gestione fuori bilancio concernente le particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo. Di qui il passaggio di consegne, nell'aprile seguente, al Ministero dell'economia, e di lì a poco – con il decreto del Ragioniere generale dello Stato del 26 maggio 2003 - la nomina di altro commissario liquidatore (nella persona del dott. Stefano Nannerini).
Questi riferì (con nota del 13 aprile 2013) di essere prossimo alla chiusura della liquidazione. Ritenuto che una proroga dell’incarico del commissario meglio rispondesse alla gestione della fase conclusiva della procedura liquidatoria, il decreto dirigenziale (del Ragioniere generale dello Stato) 28 giugno del 2013 prorogò (in base alle indicate previsioni della legge di stabilità 2013) l’incarico del commissario per un ulteriore periodo di sei mesi, ai fini della chiusura della liquidazione. Prevedeva che l'incarico cessasse definitivamente il 31 dicembre 2013, e qualora a tale data la liquidazione non fosse risultata chiusa, il ministero dell’economia e delle finanze sarebbe subentrato nella gestione delle attività liquidatorie residue, con le medesime forme e modalità della liquidazione coatta amministrativa.
A tale fine, prevedeva il citato decreto dirigenziale che entro trenta giorni dalla data di cessazione il commissario consegnasse al ministero il rendiconto dell’intera gestione liquidatoria, le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari, gli elenchi delle pendenze e del contenzioso in essere, corredati della relativa documentazione giustificativa e di riferimento, nonché l’elenco dei creditori ammessi al piano di riparto, unitamente ad una relazione del comitato di sorveglianza, versando all’entrata del bilancio dello Stato le residue disponibilità finanziarie della gestione.
La proroga della gestione commissariale fino al 30 aprile 2014 è volta ad evitare il subentro del Ministero dell’economia e delle finanze nella gestione delle residue attività liquidatorie che, in ragione del diverso iter procedurale cui soggiace la pubblica amministrazione, soprattutto nella gestione del contenzioso (rappresentato sostanzialmente da due vertenze in fase conclusiva), potrebbe comportare tempi maggiori per la conclusione della liquidazione stessa. Anche in considerazione del fatto che le procedure di liquidazione risultano essere prossime alla conclusione, il termine quadrimestrale è stato ritenuto dal Governo sufficiente per la conclusione della liquidazione stessa.
Articolo 2, comma 4
(Agevolazioni per impianti alimentati da
fonti rinnovabili e della sperimentazione delle zone a burocrazia zero nelle
zone colpite dal sisma del maggio 2012)
L'articolo 2, comma 4, proroga al 31 dicembre 2014 alcuni termini riguardanti i territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012:
§ la lettera a) posticipa di un anno la data limite di entrata in esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili al fine di accedere alle incentivazioni;
§ la lettera b) posticipa di un anno l’applicazione in via sperimentale della disciplina delle zone a burocrazia zero.
A tal fine, la norma interviene sul decreto-legge n. 74 del 2012[40].
In particolare, la lettera a), posticipa al 31 dicembre 2014 due termini, ora previsti al 31 dicembre 2013, entro i quali nelle citate zone terremotate debbono entrare in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili
§ realizzati o in fase di realizzazione nei o sui fabbricati, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, per alle incentivazioni cui avevano diritto alla data dell’8 giugno 2012 (data di entrata in vigore del D.L. 74/2012);
§ già autorizzati alla data del 30 settembre 2012, per accedere agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012.
Quadro normativo relativo agli incentivi
previsti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili[41]
In Italia convivono molteplici meccanismi di incentivazione per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. In particolare:
- tariffe incentivanti onnicomprensive (feed in tariff) CIP 6 per l’energia elettrica immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili o assimilate che hanno ottenuto tale diritto;
- sistema dei certificati verdi (CV) per l’energia elettrica netta prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2012 (decreto interministeriale 18 dicembre 2008);
- tariffe incentivanti onnicomprensive (feed in tariff) per l’energia elettrica immessa in rete da impianti alimentati da fonte rinnovabile, ad esclusione degli impianti alimentati da fonte solare, di potenza fino a 1 MW (200 kW per l’eolico) entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2012 (DM 18 dicembre 2008);
- tariffe incentivanti per l’energia elettrica netta immessa in rete da impianti alimentati da fonte rinnovabile, ad esclusione degli impianti alimentati da fonte solare, entrati in esercizio dall’1 gennaio 2013: tali tariffe incentivanti trovano applicazione in modalità feed in tariff nel caso di impianti di potenza fino a 1 MW e in modalità feed in premium nel caso degli altri impianti (DM 6 luglio 2012);
- sistema di conto energia (feed in premium) per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici entrati in esercizio fino al 26 agosto 2012 (DM 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011);
- tariffe incentivanti per l’energia elettrica netta immessa in rete da impianti fotovoltaici entrati in esercizio dal 27 agosto 2012: tali tariffe incentivanti trovano applicazione in modalità feed in tariff nel caso di impianti di potenza fino a 1 MW e in modalità feed in premium nel caso degli altri impianti (DM 5 luglio 2012);
- sistema di conto energia (feed in premium) per l’energia elettrica prodotta da impianti solari termodinamici (DM 11 aprile 2008).
Con la lettera b) dispone la proroga di una anno, e cioè sino al 31 dicembre 2014, dell’applicazione in via sperimentale della disciplina delle zone a burocrazia zero alle province interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012.
Si ricorda che l’articolo 43 del D.L. 78/2010 consente l’istituzione di "zone a burocrazia zero" nel Meridione d'Italia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dell'articolo 118 della Costituzione.
In tali zone le nuove iniziative produttive godono di tre tipi di vantaggi:
§ i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualunque natura ed oggetto avviati su domanda di parte), ad esclusione di quelli di natura tributaria, sono adottati in via esclusiva da un Commissario di Governo e si intendono conclusi positivamente entro 30 giorni dall’avvio del procedimento se entro tale termine non è adottato un provvedimento espresso. Le amministrazioni che promuovono e istruiscono procedimenti amministrativi avviati d'ufficio - ad eccezione di quelli di natura tributaria - trasmettono al Commissario di Governo, i dati e i documenti necessari per l'adozione dei relativi provvedimenti conclusivi. Le disposizioni non sono applicabili agli atti riguardanti la pubblica sicurezza e l'incolumità pubblica;
§ le risorse previste per le zone franche urbane dall'articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 2006 sono utilizzate dal sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi alle nuove iniziative produttive in argomento, qualora vi sia coincidenza territoriale tra la "zona a burocrazia zero" e una delle zone franche urbane istituite con delibera CIPE n. 14 del 2009 nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
§ priorità assoluta da parte delle Prefetture - nella realizzazione ed attuazione dei piani di presidio e sicurezza del territorio - alle iniziative da assumere negli ambiti territoriali in cui insistono le zone a burocrazia zero.
La Corte costituzionale, con sentenza 19-22 luglio 2011, n. 232 (Gazz. Uff. 27 luglio 2011, n. 32 - Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 43, nella parte in cui è destinato ad applicarsi anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono entro l'ambito delle materie di competenza regionale concorrente e residuale.
Successivamente, la legge di stabilità per il 2012 (legge 183/2011, articolo 14) ha disposto l’applicazione in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, su tutto il territorio nazionale, della disciplina delle zone a burocrazia zero, previste dal citato articolo 43 del D.L. n.78/2010 solo per il Meridione d'Italia.
Articolo 2, comma 5
(Proroga del termine per la presentazione
dei rendiconti delle contabilità speciali già intestate al soppresso ufficio
del Commissario delegato per la ricostruzione in Abruzzo)
Il comma 5 proroga fino al 31 marzo 2014 il termine per la rendicontazione delle contabilità speciali intestate al cessato ufficio del Commissario delegato per la ricostruzione dei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 2009.
La norma in esame proroga fino al 31 marzo 2014 il termine indicato nell’articolo 5, comma 5-bis, della legge 225/1992, entro il quale il Presidente della Regione Abruzzo, ex Commissario delegato per la ricostruzione, deve rendicontare le spese inerenti alle contabilità speciali n. 5340 e 5281, in considerazione dell’elevato numero di soggetti coinvolti e dei mandati di pagamento effettuati.
L'articolo 5 comma 5-bis, della legge 225/1992[42] prevede che i Commissari delegati titolari di contabilità speciali rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo lo schema da stabilito con decreto del 27 marzo 2009 del Ministro dell'economia e delle finanze[43]. L’articolo 1, comma 1 del D.L. 83/2012, ha stabilito la cessazione dello stato di emergenza il 31 agosto 2012.
Il Commissario Delegato per la
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma
A seguito dell’evento sismico verificatosi nella Regione Abruzzo il 6 aprile 2009, il Governo emana il D.L. 39/2009, che all’articolo 4, comma 2, attribuisce al Presidente della Regione Abruzzo la qualità di Commissario Delegato alla realizzazione degli interventi urgenti in virtù dell’art 5, comma 4, della citata legge 225/1992, per cui è consentito di avvalersi di commissari delegati per far fronte a tutte quelle situazioni di emergenza che sono conseguenza di eventi naturali di straordinaria eccezionalità.
Successivamente, all’articolo 1 del D.L. 195/2009, il Presidente della Regione Abruzzo, Dott. Gianni Chiodi, assume le funzioni di Commissario Delegato per la Ricostruzione dei territori colpiti dal sisma, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l’intera durata dello stato di emergenza, operando in sostituzione del Commissario Delegato Guido Bertolaso, Capo del Dipartimento della protezione Civile (nominato ai sensi del D.P.C.M. 6 aprile 2009[44]), il quale cessa dall’incarico il 31 gennaio 2010.
L’Ordinanza del 22 dicembre 2009, n.3833 del Presidente del Consiglio dei Ministri, disciplina, all’art. 1, il suddetto passaggio di consegne.
L’articolo 1, comma 1 del D.L.83/2012, stabilisce che lo stato di emergenza cessa il 31 agosto 2012.
Le contabilità speciali
In particolare, per la gestione dell’emergenza determinatesi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati sono state istituite le contabilità speciale 5281 e 5430, che operano come centri di calcolo, in modo da registrare e rilevare, rispettivamente, da un parte i costi ed i pagamenti effettuati per l’assistenza di emergenza, e dall’altra quelli per le attività e gli interventi di ricostruzione.
Il conto 5281, gestito dalla Struttura per la Gestione dell'Emergenza, raccoglie le risorse trasferite ai Comuni (Pagamento CAS, Beni Mobili, Indennizzi alle imprese, ecc...), le spese per il personale, le spese per alberghi e strutture ricettive, rimborsi alle ASL, pagamenti per forniture beni e servizi ed altro.
Il conto 5430, gestito dalla Struttura Tecnica di Missione, raccoglie le risorse per spese connesse direttamente alla ricostruzione e trasferite a Comuni (per ricostruzione pubblica o privata), ATER, e Provveditorato alle OO.PP.
A seguito della chiusura della contabilità speciale 5430 prevista nell’articolo 8 dell'O.P.C.M. 3996 del 17 gennaio 2012, a partire dalla data del 15 marzo 2012, il pagamento delle anticipazioni per la riparazione e ricostruzione degli edifici sono a valere sulla contabilità speciale 5281.
Da ultimo, l'articolo 67-bis, comma 5, del D.L. 83/2012[45] ha previsto, entro il 30 settembre 2012, il trasferimento ai comuni, province ed enti attuatori delle residue disponibilità della contabilità speciale intestate al suddetto Commissario delegato.
Articolo 2, commi 6 e 7
(Impiego delle FF.AA. nei servizi di
vigilanza e protezione del territorio nel comune di L'Aquila)
I commi 6 e 7 dell’articolo 2 autorizzano
l'ulteriore prosecuzione dell'impiego nei servizi di vigilanza e protezione
del territorio del Comune di L'Aquila in funzione anticrimine, in concorso con
le Forze di polizia, per il 2014 di
un contingente di 135 unità di personale militare, posto
a disposizione del prefetto de L'Aquila, autorizzandone
la relativa spesa.
Si ricorda che il Ministero della difesa è stato autorizzato, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009 n. 3754, art. 16, ad impiegare, nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo, un contingente inizialmente di 700 unità di personale delle Forze armate per la vigilanza e la protezione degli insediamenti. Tale autorizzazione era concessa in deroga al contingente di cui al “Piano di impiego” delle Forze Armate nel controllo del territorio, di cui all'art. 7-bis del D.L. n. 92/2008 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008 n. 125.
L'autorizzazione all'impiego di un contingente di personale delle Forze armate nei servizi di vigilanza e protezione del territorio dei comuni terremotati è stata prorogata con successive ordinanze, in cui di volta in volta si autorizzava un contingente di diversa entità. Le proroghe disposte con OPCM per il 2012 e il 2013 hanno previsto l'impiego di 135 unità per le predette finalità.
Precisamente, il comma 6 autorizza l'ulteriore prosecuzione dell'impiego nei servizi in questione per il 2014 di un contingente di 135 unità di personale militare, posto a disposizione del prefetto de L'Aquila, la cui proroga è stata disposta, da ultimo ai sensi dell’art. 8, commi 7 e 8 del D.L. n. 43/2013 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015) fino al 31 dicembre 2013. L'attuale proroga della presenza dei militari nel Comune di L'Aquila viene disposta, per ulteriori tre mesi, a fini di vigilanza nel centro storico e, per l’intero anno 2014, di vigilanza presso gli Uffici giudiziari.
Dalla relazione illustrativa si apprende che la necessità di tale proroga è stata rappresentata dal Prefetto di L’Aquila, dal Ministero dell’Interno, nonché dal Sindaco di L’Aquila.
A tale contingente si applicano le disposizioni di cui all'art. 7-bis, comma 3 del richiamato D.L. n. 92/2008 (il personale delle Forze armate impiegato nei suddetti servizi agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza), nonché il trattamento economico previsto dal decreto adottato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo (che prevede la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario e di un'indennità omnicomprensiva -determinata ai sensi dell'art. 20 della legge n. 128/20019 e comunque non superiore al trattamento economico accessorio previsto per le Forze di polizia- individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della Difesa) e dell'art. 23, comma 7 del D.L. n. 95/2012 (c.d. spending review) recante l'ultima proroga a tutto il 2013 del Piano di impiego in questione.
Si ricorda che il piano di impiego, ai sensi del richiamato articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, consente - per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità - ai prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate di disporre di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati, per lo svolgimento di servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili o di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1, il piano può essere autorizzato per un periodo di 6 mesi per un contingente non superiore a 3.000 unità. Il comma 3 del medesimo articolo precisa inoltre che il personale delle Forze armate non appartenente all’Arma dei carabinieri agisce nell'ambito del piano di impiego con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto. Il comma 4 reca la copertura finanziaria degli oneri, per il 2008 e 2009, comprendenti le spese per il trasferimento e l'impiego del personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario e di un'indennità omnicomprensiva, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa.
Proroghe del piano di impiego sono state disposte:
- dall'articolo 24 del richiamato decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, cha al comma 74 reca la proroga, a decorrere dal 4 agosto 2009, per due ulteriori semestri per un contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250 unità, interamente destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia (i commi 74 e 75 recano l'autorizzazione di spesa per gli anni 2009 e 2010, rispettivamente per le forze armate e le forze di polizia);
- dall'articolo 55, comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, fino al 31 dicembre 2010;
- dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011,) fino al 30 giugno 2011;
-
dall'art.
33, comma 19 della legge di stabilità per il 2012, fino al 31 dicembre 2012;
- infine, come già ricordato, dall'art. 23, comma 7 del D.L. n. 95/2012 (c.d. spending review) fino a tutto il 2013.
Il comma 7 reca l'autorizzazione di spesa, la quale viene concessa nel limite dell'ammontare di 1,4 milioni di euro nel 2014, determinato in relazione al periodo di impiego e al personale interessato - contingente non superiore a 135 unità di personale delle Forze armate - e comunque nel limite delle risorse effettivamente disponibili di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), ovvero delle risorse annualmente assegnate dal CIPE agli interventi di ricostruzione e alle altre misure di cui al medesimo decreto.
Dalla relazione illustrativa si apprende che gli oneri connessi alla presente proroga per complessivi euro 1.400.000, vengono quantificati in euro 400.000 per lo svolgimento delle attività in oggetto nel centro storico del Comune di L’Aquila nei primi tre mesi del 2014 ed euro 1.000.000 per lo svolgimento di tali attività per l'intero 2014 negli Uffici giudiziari del Comune di L’Aquila.
Articolo 2, comma 8
(Rimborso dei finanziamenti per il sisma
in Emilia Romagna)
Il comma 8 proroga di un anno - rispetto alla durata massima originariamente prevista – il periodo per la restituzione del debito per quota capitale relativo ai finanziamenti concessi per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi da parte dei contribuenti interessati dal sisma del maggio 2012 titolari di redditi di impresa (inclusi quelli di impresa commerciale), di reddito di lavoro autonomo, esercenti attività agricole alle condizioni previste, titolari di reddito di lavoro dipendente proprietari di unità immobiliare adibita ad abitazione principale alle condizioni previste.
I soggetti finanziati devono restituire la sola quota capitale del finanziamento, secondo un piano di ammortamento originariamente previsto in due anni, prorogato in un anno dalla norma in esame, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013, mentre le spese e gli interessi sono accollati dallo Stato.
In particolare i finanziamenti agevolati ai quali si applica la proroga di un anno rispetto alla durata massima originariamente prevista sono:
§ finanziamento ai titolari di reddito di impresa che hanno i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati, in aggiunta ai predetti contributi, per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013. Tale finanziamento può essere richiesto anche dagli esercenti attività commerciali o agricole, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività effettuate nell’esercizio di dette imprese, e dai titolari di reddito di lavoro dipendente proprietari di un immobile adibito ad abitazione principale dichiarato inagibile per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 (articolo 11, comma 7, del D.L. n. 174 del 2012);
§ finanziamento richiesto dai titolari di reddito di lavoro autonomo, dagli esercenti attività agricole nonché dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F (articolo 11, comma 7-bis, del D.L. n. 174 del 2012);
§ finanziamento garantito dallo Stato a favore dei titolari di imprese industriali, commerciali, agricole ovvero per i lavoratori autonomi, che abbiano subito un danno economico alle loro attività a seguito del sisma del maggio 2012, al fine di poter fare fronte al pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013 (articolo 1, comma 367, della legge n. 228 del 2012);
§ finanziamento per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dovuti dal 1° luglio 2013 al 15 novembre 2013 (articolo 6, comma 3, del D.L. n. 43 del 2013).
Per le modalità di accesso a tali finanziamenti è prevista una procedura analoga a quella prevista per i finanziamenti agevolati di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, a cui i finanziamenti in esame possono aggiungersi. I soggetti finanziatori stipulano contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana. Tali contratti prevedono finanziamenti assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6 miliardi di euro, e prevedono l’intervento di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Il comma in esame opera dichiaratamente in modo subordinato al rispetto della compatibilità con la normativa europea sotto il profilo di sovracompensazioni di danni, tenuto conto anche degli indennizzi assicurativi e richiede:
§ la previa modifica dei contratti di finanziamento,
§ la connessa rimodulazione dei piani di ammortamento,
§ il conseguente adeguamento delle convenzioni in essere da parte di Cassa depositi e prestiti Spa e Associazione bancaria italiana.
Tali convenzioni e i successivi adeguamenti sono stati stipulati sulla base delle stesse norme che hanno disciplinato i suddetti finanziamenti (articolo 11, comma 7, del D.L. n. 174 del 2012; articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; articolo 6, comma 5, del D.L. n. 43 del 2013).
Con le decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012, adottate ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Commissione ha valutato la compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato degli interventi disposti in seguito al sisma del 20 e del 29 maggio (D.L. 74 del 2012, D.L. 83 del 2012 e D.L. 95 del 2012). Non sono stati valutati, in quanto adottati successivamente, il D.L. n. 174 del 2012, la legge n. 228 del 2012 e il D.L. n. 43 del 2013.
Si ricorda che l’articolo 108 TFUE attribuisce alla Commissione un ruolo di controllo sui regimi di aiuti esistenti presso gli Stati membri (paragrafo 1) nonché di verifica dei progetti di nuovi aiuti o di modifica degli aiuti esistenti (paragrafo 3). Allorché riscontri un’incompatibilità dell’aiuto, essa può adottare una decisione con cui viene ordinato allo Stato di sopprimere o modificare la misura. Nel caso in cui lo Stato non si conformi alla decisione, la Commissione ha la possibilità di adire direttamente la Corte di giustizia senza attivare la procedura pre-contenziosa di infrazione.
La copertura dei maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti, è prevista nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (relativo al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate), risorse già stanziate per la copertura degli interessi dei contratti vigenti negli importi di 145 milioni di euro per l’anno 2013 e 70 milioni per il 2014. Non sono pertanto previsti ulteriori stanziamenti.
La relazione tecnica evidenzia che le risorse per la copertura degli oneri sono adeguate per far fronte anche ai maggiori interessi, considerato che le risorse necessarie per la copertura dei contratti già stipulati, come emerge da una nota della Regione Emilia Romagna (di cui la relazione dà contezza), ammontano a circa 22 milioni di euro.
Viene, altresì, specificato che sono fatte salve le garanzie dello Stato già previste.
I decreti ministeriali del 14 novembre 2012 e 28 novembre 2012 hanno disciplinato la concessione delle garanzie dello Stato sui finanziamenti previsti dal D.L. n. 174 del 2012 e hanno definito i criteri e le modalità operative delle garanzie stesse. Le garanzie dello Stato sono elencate nell'allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze recante l’elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti (ai sensi dell'articolo 31 della legge di contabilità e finanza pubblica).
Si ricorda, infine, che le circolari n. 45/E e n. 46/E del 2012 dell'Agenzia delle Entrate hanno chiarito alcune questioni interpretative riguardanti il finanziamento agevolato in commento.
Si dispone inoltre che la rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 sia corrisposta unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati. Pertanto anche tale rata viene inglobata nel nuovo piano di ammortamento.
Si ricorda che i soggetti finanziati devono restituire la sola quota capitale, mentre gli interessi e le spese sono accollati allo Stato che li restituisce ai soggetti finanziatori mediante un credito d’imposta pari per ciascuna scadenza di rimborso all’importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione del debito tributario, senza applicazione dei limiti di legge, ovvero può essere ceduto nell'ambito del gruppo cui la società appartiene, secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del DPR n. 602 del 1973, in materia di riscossione delle imposte sul reddito (articolo 11, comma 10 del D.L. n. 174 del 2012).
La norma appare analoga nei contenuti, ma differente nell'ampiezza della proroga (un anno, in luogo di tre anni), a quella contenuta nell'articolo 1, commi da 10-bis a 10-quater dell'A.C. 1906-A, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative", decreto-legge decaduto. Le norme richiamate, inserite nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione del D.L. n. 126 del 2013 non convertito, prevedevano una proroga di tre anni.
Articolo 2-bis
(Mandato dei magistrati onorari)
L’articolo 2-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, interviene sulla recente disciplina della legge di stabilità 2014 (L. 247 del 2013) che ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2014 di alcune disposizioni in materia di magistratura onoraria.
L’art. 1, comma 290, della legge di stabilità 2014 ha disposto la proroga di un anno del mandato dei giudici onorari di tribunale, dei vice procuratori onorari e dei giudici di pace. La proroga è derivata dalla necessità di non ostacolare la riforma in corso della geografia giudiziaria di cui ai D.Lgs. n. 155 e n. 156 del 2012 assicurando, nelle circoscrizioni giudiziarie, la continuità delle funzioni svolte dalla magistratura onoraria.
In primo luogo, il comma 290 prevede la proroga del mandato dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari il cui mandato
scade il 31 dicembre 2013 (e non ulteriormente confermabili sulla base
delle disposizioni dell’ordinamento
giudiziario, R.D. n. 12/1941)[46], nonché dei giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre
2014 (e per i quali non è consentita una ulteriore conferma ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge n. 374 del
1991)[47].
Tale proroga opera fino alla riforma organica della magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.
I termini in questione sono stati già prorogati da diversi provvedimenti di urgenza e, da ultimo, dall'articolo 15 del D.L. n. 212 del 2011 (Disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia civile) e, successivamente, dall'articolo 1, comma 395, della legge di stabilità 2013 (L. 228/2012).
L’articolo 2-bis in esame – novellando il citato art. 1, comma 290 – proroga di un ulteriore anno i termini già differiti dalla legge di stabilità 2014.
In particolare, per effetto della novella:
§ Il mandato dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari è prorogato anche se in scadenza entro il 31 dicembre 2014 (anziché entro il 31 dicembre 2013);
§ Il mandato dei giudici di pace è prorogato anche se in scadenza entro il 31 dicembre 2015 (anziché entro il 31 dicembre 2014);
L’ulteriore proroga annuale opera fino alla riforma organica della magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 (anziché non oltre il 31 dicembre 2014).
L’art. 1, comma 290 della legge di stabilità 2014 ha, inoltre, modificato l'art. 245, comma 1, del D.Lgs. n. 51 del 1998, con la proroga dell'applicabilità delle disposizioni dell’ordinamento giudiziario introdotte dal ricordato D.Lgs. 51, in forza delle quali magistrati onorari possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario. Sulla base del testo novellato, tale disciplina potrà continuare ad applicarsi fino all’attuazione del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2014.
Il termine originario del 2 giugno 2004, fissato dall’articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998 e prorogato da vari provvedimenti d’urgenza, era stato già differito al 31 dicembre 2013 dal citato art. 1, comma 395, della legge di stabilità 2013 (L. 228 del 2012).
L’art. 2-bis modifica, inoltre, l’art. 245, comma 1, del D.Lgs. 51/1998 stabilendo che l’utilizzo di GOT e VPO presso tribunali e procure della Repubblica – previsto dall’ordinamento giudiziario – sia possibile fino alla riforma organica della magistratura onoraria e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2015 (anziché fino al 31 dicembre 2014).
Articolo 3, comma 1
(Poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata
approvazione
del bilancio degli enti locali nei termini previsti)
Il comma 1 dell’articolo 3 conferma per l’anno 2014 l’applicazione delle misure previste dall’articolo 1, comma 1-bis, del D.L. n. 314/2004[48], concernenti la disciplina per lo scioglimento dei consigli degli enti locali per mancata approvazione del bilancio nei termini previsti, ai sensi dell’articolo 141, comma 1, lettera c) del TUEL[49], e l’attribuzione al Prefetto dei relativi poteri sostitutivi ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Tale procedura, introdotta per la prima volta in via transitoria con riferimento alla mancata approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2002 (D.L. n. 13/2002), è stata poi confermata negli anni successivi e dal 2004 estesa anche ai casi di mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio di bilancio, con l’articolo 1, comma 1-bis, del D.L. n. 314/2004. Tale ultima disposizione è stata poi annualmente prorogata, da ultimo al 2013, dall’articolo 1, comma 397, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013).
Si ricorda che la procedura per lo scioglimento del Consiglio nelle ipotesi di mancata approvazione nei termini del bilancio di previsione e dell’attribuzione al Prefetto dei relativi poteri sostitutivi, è stata introdotta per la prima volta dall’articolo 1 del D.L. n. 13/2002, ai soli fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2002, in quanto, a seguito della cessazione dei CO.RE.CO. (Comitati regionali di controllo), ed in assenza di una disposizione transitoria, era sorto il problema di quale organo fosse legittimato a nominare i commissari ad acta che devono redigere o approvare un documento contabile essenziale per regolare la vita amministrativa dell’ente.
Come già sopra illustrato tale
disciplina, introdotta nel 2002 con l’articolo 1 del D.L. n. 13/2002, aveva carattere transitorio, in quanto diretta a colmare il vuoto
normativo determinatosi con
l’abrogazione della norma costituzionale. Essa è stata poi annualmente prorogata e, dal 2004 in poi, ai sensi dell’articolo
1, comma 1-bis, del D.L. n. 314/2004, estesa anche alla disciplina delle ipotesi di scioglimento dei consigli per mancata
adozione dei provvedimenti di riequilibrio
di bilancio, previsti dall'articolo 193 del TUEL.
Con il D.L. n. 174/2012 (articolo 3, comma 1,
lettera l), inoltre, l’applicazione della procedura in questione è stata estesa anche alle ipotesi di mancata
approvazione del rendiconto di gestione entro i termini previsti dal TUEL (articolo 227, comma 2-bis,
del TUEL).
La norma in commento intende, dunque, prorogare all’anno 2014 la procedura che attribuisce al Prefetto i poteri di impulso e sostitutivi, prima spettanti al Comitato regionale di controllo, relativi alla nomina del commissario ad acta incaricato di predisporre lo schema del bilancio ovvero di provvedere all’approvazione del bilancio stesso, in caso di inadempimento degli enti locali agli obblighi fondamentali di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio.
La procedura richiamata prevede che, trascorso il termine entro il quale il bilancio di previsione degli enti locali deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il Prefetto nomina un commissario affinché predisponga d'ufficio lo schema di bilancio per sottoporlo al consiglio.
In tale caso, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il Prefetto assegna al consiglio un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.
Fermo restando che spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio non oltre il termine di 50 giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del TUEL, alla predetta nomina provvede il prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamente.
Articolo 3, comma 1-bis
(Centrale unica di committenza per l'acquisizione
di lavori, servizi
e forniture comunali)
Il comma 1-bis, introdotto durante l’esame al Senato, proroga al 30 giugno 2014 il termine a decorrere dal quale i comuni con popolazione non superiore a
5.000 abitanti devono obbligatoriamente
affidare ad un'unica centrale di
committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.
Il termine, inizialmente fissato al 31 marzo 2012 dall’art. 23, comma 5, del D.L. 201/2011, è stato da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2013 dall’articolo 5-ter del D.L. 43/2013.
In considerazione dell’entrata in vigore del citato obbligo e della sua applicabilità alle gare bandite successivamente al 31 dicembre 2013, il comma in esame fa salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati dal 1° gennaio 2014 fino all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Si fa notare che nel parere reso dalla Conferenza delle Regioni in data 23 gennaio 2014 viene auspicata una proroga sino al 31 dicembre 2014. Tale termine più ampio apparirebbe, secondo le regioni, necessario alla luce delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 530, della legge di stabilità 2014 (L. 147/2013).
Tale comma 530 ha prorogato il termine per il completamento dell’obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni fino a 5.000 abitanti, prevedendo uno step intermedio al 30 giugno 2014 per quanto riguarda l’attivazione di ulteriori tre funzioni fondamentali e disponendo che il completamento della gestione associata di tutte le funzioni previste debba avvenire comunque entro il 31 dicembre 2014 termine (prorogato di 12 mesi rispetto al termine precedente).
Considerato che secondo il disposto dell’art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006 (v. infra), le centrali uniche di committenza andranno costituite nell’ambito delle unioni di comuni, ove esistenti, la Conferenza delle Regioni ritiene che solo un differimento fino al 31 dicembre 2014 “consentirà alle nuove unioni (istituite ex comma 530) di essere in grado di costituire al loro interno le centrali uniche di committenza che, a far data dal 1° gennaio 2015, dovranno provvedere alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture per i Comuni che ad esse fanno riferimento”.
Si ricorda che il citato art. 23, commi 4 e 5, del decreto legge n. 201/2011, con l’introduzione del comma 3-bis all’art. 33 del D.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contatti pubblici), ha introdotto l’obbligo per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti situati nel territorio di ciascuna provincia di affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture:
- nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti;
- ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.
Il comma 5 aveva quindi specificato che tali disposizioni si applicassero alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012. Il termine, come detto poc’anzi, è stato successivamente prorogato più volte, fino al 31 dicembre 2013.
La finalità della norma contemplata dall’art. 23 è quella di consentire un’aggregazione della domanda al fine di ridurre i costi di gestione.
Quanto alle centrali di committenza si rammenta la definizione recata dall’art. 3, comma 34, del Codice dei contratti pubblici, secondo cui la centrale di committenza è “un'amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori”. La relativa disciplina è contenuta, invece, nell’art. 33 succitato, ai sensi del quale le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi. Lo stesso articolo stabilisce che tali centrali sono tenute all’osservanza del Codice.
La disciplina dettata dal comma 3-bis dell’art. 33 del Codice dei contratti è stata integrata dall’art. 1, comma 4, del D.L. n. 95/2012, che ha introdotto un periodo al comma 3-bis volto a consentire ai piccoli comuni, in alternativa all’adesione alla centrale di committenza, di effettuare i propri acquisti utilizzando gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, comprese le convenzioni Consip, nonché il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) disciplinato dall’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici).
Un’ulteriore integrazione è stata recentemente disposta dal comma 343 dell’art. 1 della L. 147/2013 che prevede una deroga, all’obbligo in questione (adesione alla centrale di committenza unica), per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché per lavori, servizi o forniture di importo inferiore a 40.000 euro.
Articolo 3, comma 2
(Impiego di guardie private nel contrasto
alla pirateria)
L’articolo 3, comma 2, proroga dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 il termine entro il quale è ammesso l’impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitino in acque internazionali, a difesa delle stesse da atti di pirateria, ancorché non abbiano frequentato i previsti corsi tecnico-pratici previsti dalla legge.
A tal fine viene novellato l’art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 107/2011, che ammetteva tale impiego sino al 31 dicembre 2012 purché le guardie abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi quali appartenenti alle Forze armate alle missioni internazionali in incarichi operativi ed abbiano tale condizione attestata dal Ministero della difesa. Il termine originariamente previsto è stato prorogato, dapprima, al 30 giugno 2013 (art. 1, co. 388, L. 228/2012) e, successivamente, al 31 dicembre 2013 (D.P.C.M. 6 aprile 2013).
Si ricorda che l’articolo 5 del D.L. 107/2011 (conv. L. 130/2011) ha introdotto una normativa volta a consentire l’impiego di nuclei militari, ovvero di guardie private, allo scopo di prevenire ed eventualmente respingere attacchi di pirati al naviglio nazionale.
In particolare, il
comma 1 dell'articolo richiamato prevede che il Ministero della difesa possa
stipulare con l'armatoria privata italiana e con altri soggetti aventi analogo
potere di rappresentanza, convenzioni per la protezione delle navi battenti
bandiera italiana che debbano attraversare spazi marittimi internazionali a
rischio di episodi di pirateria, mediante l'imbarco
a titolo oneroso e a richiesta degli armatori, di Nuclei militari di protezione
(NMP) della Marina, composti eventualmente anche di personale delle altre Forze
armate, dotati di armamento previsto per l'espletamento del servizio. Gli
spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria sono individuati tramite
decreto del Ministero della difesa sentiti i Ministri degli affari esteri e
delle infrastrutture e dei trasporti, valutate le indicazioni periodiche dell'International Maritime Organization
(IMO).
Sempre nell’ambito delle
attività internazionali di contrasto della pirateria, nei casi in cui non sono
previsti i servizi di protezione di cui al precedente comma 1, il comma 4
prevede la possibilità di impiego di
guardie giurate a bordo delle navi mercantili a protezione delle stesse e
nei limiti di cui ai successivi commi 5, 5-bis
e 5-ter.
Ai sensi del successivo comma 5, il suddetto impiego è consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle "best management practices" di autoprotezione del naviglio definite dall'International Maritime Organization (IMO), nonché autorizzate alla detenzione delle armi ai sensi del comma 5-bis, mediante il ricorso a guardie giurate individuate tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici previsti ex lege. In deroga a tale requisito, fino al 31 dicembre 2012 (secondo il testo originario del D.L.) possono essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano frequentato i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa. Il comma 5-ter rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione delle modalità attuative dei commi 5 e 5-bis, che è stato adottato con D.M. 28 dicembre 2012, n. 266.
Successivamente, l'art. 1,
comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha prorogato al 30 giugno 2013
la scadenza dei termini indicati nella Tabella 2 allegata alla stessa legge,
tra cui, al n. 31, quello stabilito dall'art. 5, comma 5, del D.L. 107/2011 per
l'impiego a bordo delle navi battenti bandiera italiana di guardie giurate che
non abbiano ancora frequentato i corsi teorico-pratici, mentre l'art. 1, comma
394, della stessa legge ha previsto la possibilità, con uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di prorogare ulteriormente fino al 31 dicembre
2013 il termine del 30 giugno 2013. Ciò che è stato da ultimo disposto mediante
D.P.C.M. 6 aprile 2013 nelle more dell'attivazione dei menzionati corsi
teorico-pratici.
Per quanto concerne i corsi previsti dalla legge e richiesti dal comma 5, si ricorda che il decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154[50], all'art. 6 disciplina l’addestramento del personale addetto ai controlli di sicurezza, il cui contingente deve essere numericamente adeguato alle specifiche esigenze, rimettendone l’organizzazione ai soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria di cui al decreto stesso attraverso specifici corsi teorico-pratici, anche per il tramite di organizzazioni esterne. Spetta al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza provvede a definire i programmi di addestramento del personale, differenziati a seconda delle mansioni alle quali il personale sarà adibito.
Articolo 3, comma 3
(Applicazione delle disposizioni in
materia di dichiarazione sostitutiva ai cittadini stranieri)
L’articolo 3, comma 3, posticipa al 30 giugno 2014 il termine di decorrenza (da ultimo fissato al 31 dicembre 2013) dell'applicazione anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia delle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive.
E’ la terza volta che viene rinviato il termine di applicazioni di queste disposizioni, inizialmente fissato dal D.L. 5/2012 al 1° gennaio 2013: prima la legge di stabilità 2013 ha spostato il termine al 20 giugno 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, co. 388 e tabella 2, n. 21); poi il termine è stato nuovamente differito al 31 dicembre 2013 con il D.P.C.M. 26 giugno 2013, emanato in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 394 della medesima legge di stabilità 2013, che prevedeva la possibilità di disporre ulteriori proroghe (fino al 31 dicembre 2013) delle disposizioni prorogate al 30 giugno 2013 di cui ai commi da 388 a 393, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Le previsioni di cui si tratta sono contenute nei commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 17 del decreto-legge n. 5 del 2012 (convertito L. 35/2012), i quali mirano all’equiparazione dello straniero non comunitario regolarmente soggiornante in Italia con il cittadino italiano, per quanto concerne l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
In particolare, l'articolo 17, comma 4-bis del decreto-legge n. 5 del 2012 ha modificato la disposizione (di cui all’articolo 3, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2001, recante il testo unico in materia di documentazione amministrativa) che consente ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive[51] (di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico), limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. La modifica apportata dal decreto-legge n. 5 ha eliminato ogni riferimento all’applicazione di speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
In via analoga, l'articolo 17, comma 4-ter del decreto-legge n. 5 del 2012 è intervenuto sulla disposizione speciale, prevista dal regolamento di attuazione del Testo unico in materia di immigrazione (D.P.R. n. 395 del 1999) che, all’articolo 2, comma 1, riconosce ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti il diritto di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui sopra - fatte salve le disposizioni del testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. n. 286 del 1998) o del regolamento stesso che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti. La modifica apportata dal decreto-legge n. 5 ha eliminato quest'ultimo periodo, venendo così meno il riferimento all’applicabilità di disposizioni speciali contenute nella normativa di settore.
L’articolo 17, comma 4-quater, rinvia l’acquisto dell’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter a far data al 1° gennaio 2013, termine – come accennato - più volte rimandato, da ultimo dalla disposizione in esame.
Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, la proroga disposta dal comma 3 in commento si rende necessaria poiché non sono stati conclusi i lavori di interconnessione avviati con il Ministero della giustizia e con altre amministrazioni interessate alla realizzazione dei collegamenti telematici necessari per l’accesso diretto al Sistema Informativo del Casellario (SIC), alle banche dati dei certificati dei carichi pendenti, nonché all’acquisizione delle altre informazioni di interesse per la concessione dei titoli di soggiorno.
Articolo 3, comma 4
(Mantenimento delle contabilità speciali
per la costituzione degli uffici periferici dello Stato nelle province di
Monza-Brianza,
Fermo e Barletta-Andria-Trani)
Il comma 4 interviene sulle risorse finanziarie recate dalle leggi che istituiscono le province di Monza e della Brianza, di Fermo
e di Barletta-Andria-Trani (leggi
nn. 146, 147 e 148 del 2004[52]), destinate
alla costituzione degli uffici
periferici dell’amministrazione dello
Stato ed assegnate alle contabilità speciali istituite presso
il commissario di ciascuna provincia e poi trasferite ai prefetti incaricati di
completare gli interventi.
In particolare, il comma dispone la proroga al 31 dicembre 2014 del termine per il mantenimento delle predette contabilità speciali, termine questo più volte prorogato da una serie di interventi normativi che si sono susseguiti nel corso del tempo, ad iniziare dall’articolo 4-bis del decreto-legge n.97/2008 fino, da ultimo, al DPCM 26 giugno 2013, come di seguito si illustra in dettaglio.
Per i fini di cui sopra, il comma 4 novella l’articolo 3, comma 5 del D.L. n. 194/2009.
Si ricorda che con le già citate leggi nn. 146, 147 e 148 del 2004 sono state istituite tre nuove province: Monza e Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani.
Nelle tre leggi istitutive, con formulazione identica (art. 4, commi 1 e 2, L. 146/2004; art. 5, commi 1 e 2, L. 147/2004; art. 4, commi 1 e 2, L. 148/2004), si è disposto in ordine all’adozione (con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno) dei provvedimenti necessari per l'istituzione nelle nuove province degli uffici periferici dello Stato, incluse le occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato, entro i limiti delle risorse rese disponibili dalle medesime leggi istitutive e tenendo conto, nella loro dislocazione, delle vocazioni territoriali.
Le citate leggi istitutive avevano fissato un termine minimo ed uno massimo entro i quali dovevano essere emanati i provvedimenti di costituzione degli uffici periferici dello Stato: non prima di trentaquattro mesi (30 aprile 2007[53]) e non oltre quattro anni (30 giugno 2008) dalla data di entrata in vigore delle leggi; quest’ultimo termine è stato successivamente differito al 30 giugno 2009 dall’art. 4-bis, comma 4, D.L. 97/2008[54].
In applicazione di tale disposizione di proroga, l’art. 12, comma 1, D.L. 207/2008[55] ha disposto la conservazione nel conto dei residui del bilancio 2009 delle disponibilità finanziarie recate dalle leggi istitutive delle nuove province ed esistenti alla chiusura dell’esercizio finanziario 2008.
Inoltre, per la realizzazione di tutti gli adempimenti connessi all’istituzione delle nuove province, e quindi anche a quelli relativi alla costituzione degli uffici periferici, è stato inizialmente nominato un commissario per ciascuna provincia[56]. Le leggi istitutive delle nuove province hanno previsto altresì l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono individuate le procedure per la gestione da parte del commissario delle risorse rese disponibili ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali. I richiamati DPCM sono stati emanati in data 23 gennaio 2006 e con essi sono state costituite le contabilità speciali presso le tesorerie provinciali[57].
Successivamente l’art. 6-bis, comma 4, primo periodo, del D.L. 300/2006[58] è intervenuto sulle risorse finanziarie sopra citate, assegnate alle contabilità speciali istituite presso il commissario di ciascuna provincia, provvedendo a mantenerle fino al 31 dicembre 2009 sulle contabilità medesime[59].
L’articolo 3, comma 5 del D.L. n. 194 del 30 dicembre 2009 (legge n. 25/2010) – novellato dal comma 4 qui in esame - ha dunque prorogato il predetto termine provvedendo a mantenere le predette risorse iscritte sulle contabilità speciali fino al completamento degli interventi e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.
Successivamente, tale termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012, dall’articolo 15, comma 6 del D.L. n. 216/2011 (legge n. 14/2012); poi al 30 giugno 2013, dall'articolo 1, comma 388 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013); e, infine, al 31 dicembre 2013, dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente del Consiglio 26 giugno 2013, attuativo di quanto consentito dall’articolo 1, comma 394 della medesima legge di stabilità 2013.
La relazione illustrativa e tecnica al decreto legge ricorda che le apposite contabilità speciali, costituite nel 2006 e intestate ai commissari governativi pro-tempore, sono state trasferite con decorrenza 1º settembre 2009 a disposizione dei prefetti. Su tali contabilità sono affluiti i fondi necessari per l’impianto di un primo nucleo di uffici periferici relativi alle predette province. Negli anni seguenti, afferma la relazione, è stata manifestata dai titolari delle contabilità speciali l’esigenza di provvedere alla ridefinizione del fabbisogno individuato, mediante la rimodulazione della spesa indispensabile alla realizzazione degli interventi previsti. Si è, pertanto, proceduto nel corso degli ultimi esercizi finanziari all’accreditamento, in favore delle contabilità speciali, delle ulteriori risorse finanziarie già assegnate al bilancio del Ministero dell’interno. L’utilizzo delle somme accreditate nelle rispettive contabilità speciali è subordinato al perfezionamento dell’iter di approvazione di apposito D.P.C.M. di rimodulazione ed integrazione delle risorse del piano finanziario.
La relazione motiva la necessità di un ulteriore intervento di proroga in ragione del fatto che il completamento degli interventi integrativi richiede tempi tecnici che vanno oltre la scadenza dell’esercizio 2013, ed è stato pertanto necessario evitare che le risorse per tali interventi costituissero, alla chiusura dell'esercizio 2013, economie di bilancio, con conseguente impossibilità di provvedere alla realizzazione delle attività previste dai D.P.C.M. in via di definizione.
Secondo la relazione tecnica, le eventuali risorse che rimarranno disponibili al termine dell’esercizio 2014 costituiranno economie che saranno versate allo stato di previsione del Ministero dell’interno[60].
Si osserva che né la relazione illustrativa e né la relazione tecnica forniscono comunque gli ammontari delle somme attualmente accreditate e giacenti sulle contabilità speciali in oggetto.
Articolo 3-bis
(Modifiche delle circoscrizioni
giudiziarie de L'Aquila e Chieti)
La norma in esame si ricollega alle perduranti condizioni di inagibilità in cui versano gli edifici che ospitano i tribunali de L’Aquila e Chieti gravemente danneggiati dal terremoto del 2009.
L’articolo 3-bis – introdotto nel corso dell’esame al Senato - differisce infatti di ulteriori tre anni il termine di efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, previste dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 155 del 2012, di riforma della geografia giudiziaria.
L’art. 11, comma 3, dello stesso decreto legislativo ha già previsto, in considerazione delle indicate problematiche, che tale riforma delle circoscrizioni acquisti efficacia decorsi tre anni dalla sua data di entrata in vigore. Essendo il D.Lgs. 155 in vigore dal 13 settembre 2012, per le circoscrizioni giudiziarie de L’Aquila e Chieti nonché delle relative sedi distaccate, era previsto che la riforma entrasse in vigore il 13 settembre 2015.
La proroga disposta dall’art. 3-bis in esame sposta l’efficacia della riforma, con riguardo a L’Aquila e Chieti, al 13 settembre 2018.
Alla copertura degli oneri conseguenti alla proroga di cui sopra, quantificati in 500 mila euro per il 2015, in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in 1,5 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
Articolo 4, comma 1
(Corsi di formazione salvamento acquatico)
Il comma 1 dell’articolo 4, modificato nel corso dell’esame al Senato, differisce al 30 giugno 2014 (è il 31 dicembre 2014 nel testo vigente del decreto) il termine, già fissato al 30 giugno 2013 dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) e poi prorogato al 31 dicembre 2013 dal DPCM 26 giugno 2013, per l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988 (regolamenti ministeriali), che disciplini i corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico. Il termine originario, individuato dall’articolo 15, comma 3-quinquies del decreto-legge n. 216/2011, era il 31 dicembre 2012.
Si ricorda che attualmente i corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico non sono disciplinati da norme di rango legislativo o regolamentare, ma vengono autorizzati sulla base di circolari ministeriali.
Inoltre, la proroga differisce, sempre al 30 giugno 2014, i termini entro i quali, fino all’emanazione del decreto:
§ è prorogata la validità delle autorizzazioni, rilasciate entro il 31 dicembre 2011, per lo svolgimento dei corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico e per il rilascio dei relativi brevetti.
§ non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni per lo svolgimento dei corsi.
Articolo 4, comma 2
(Aggiornamento dei diritti aeroportuali
al tasso d’inflazione)
Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2013 (erroneamente il testo
della disposizione indica il 31 dicembre 2012) al 31 dicembre 2014:
§ il termine per l’adozione dei decreti di determinazione dei diritti aeroportuali fondati sui parametri del: 1) tasso di inflazione programmato; 2) obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore aeroportuale; 3) remunerazione del capitale investito; 4) ammortamenti dei nuovi investimenti realizzati con capitale proprio o di credito, sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE, e nell’ambito della sottoscrizione dei contratti di programma stipulati tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e il gestore aeroportuale (ai sensi dell’articolo 10, comma 10 della legge n. 537/1993, come sostituito dall’articolo 11-nonies del decreto-legge n. 203/2005);
§ la correlata facoltà concessa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di stabilire con proprio decreto l’aggiornamento dell’importo dei diritti aeroportuali al solo tasso d’inflazione programmato, nelle more dell’adozione dei decreti indicati al punto precedente e della stipula dei contratti di programma tra ENAC e società di gestione aeroportuale.
La disposizione sulla quale si interviene è l’articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 248/2007.
Il termine originario previsto dal D.L. 248/2007 per l'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge n. 537/1993, era il 31 dicembre 2008; la disposizione prevedeva che decorso il termine il Ministro dei trasporti provvedesse, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato.
Il termine originario del 31 dicembre 2008 è stato prorogato al 31 dicembre 2009 dall’articolo 28 del D.L. 207/2008 e al 31 dicembre 2010 dall’articolo 5, co. 6 del D.L. 194/2009. Quest’ultima norma ha anche stabilito la decadenza dell'aggiornamento della misura dei diritti al tasso di inflazione programmato – disposto dal Ministero nelle more della emanazione dei sopra citati decreti - qualora i concessionari non presentino completa istanza di stipula del contratto di programma entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010. Il D.L. 225/2010 (Proroga termini 2011) ha fissato il termine al 31 marzo 2011; il D.P.C.M. 25 marzo 2011, recante “Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, ha prorogato il termine al 31 dicembre 2011; l’articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 216/2011 ha prorogato il termine al 31 dicembre 2012, l’articolo 1, comma 388 della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) al 30 giugno 2013 e il DPCM 26 giugno 2013 al 31 dicembre 2013.
In materia, si ricorda che con il D.M. 7 febbraio 2013 del Ministero delle infrastrutture e trasporti (in G.U. del 17/5/2013) è stata aggiornata la misura dei diritti aeroportuali per l'anno 2012 in base al tasso di inflazione programmato. Sono esclusi i diritti per gli aeroporti di Napoli, Pisa, Brindisi, Bari e Bologna in quanto per questi scali i diritti sono già stati definiti nei relativi Contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con le società concessionarie.
E' prevista inoltre una nuova misura dei diritti aeroportuali anche per gli scali di Catania, Cagliari, Venezia Tessera, Roma Ciampino e Fiumicino, per i quali e' stato già stipulato il Contratto di programma con ENAC, ma le cui tariffe non sono ancora entrate in vigore. Per questi aeroporti, pertanto, l'aggiornamento decadrà in caso di entrata in vigore delle tariffe previste nei rispettivi contratti.
In Italia, la gestione degli aeroporti è affidata a società di gestione i cui rapporti con lo Stato sono regolati attraverso contratti di programma stipulati con l’ENAC, nell’ambito di concessioni la cui durata massima è stabilita dall’articolo 704 del codice della navigazione in quaranta anni.
Nel quadro del rapporto concessionario, la riscossione da parte delle società di gestione aeroportuale dei diritti aeroportuali (diritto di approdo e di partenza degli aeromobili, diritto per il ricovero o la sosta allo scoperto di aeromobili, diritto per l’imbarco passeggeri), posti a carico delle compagnie aeree, consente alle società medesime il recupero del costo delle infrastrutture e dei servizi connessi all'esercizio degli aerei e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci. Secondo l’articolo 10, comma 10, della legge n. 537/1993 - come modificato dall’articolo 11-nonies del D.L. n. 203/2005 - la misura dei diritti è fissata per ciascun aeroporto con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE. La variazione è determinata prendendo a riferimento il tasso di inflazione programmato, l'obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore aeroportuale, la remunerazione del capitale investito, gli ammortamenti dei nuovi investimenti realizzati con capitale proprio o di credito, che sono stabiliti in contratti di programma stipulati tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e il gestore aeroportuale Il termine per l’emanazione dei decreti, come si è visto, è stato più volte prorogato, da ultimo al 31 dicembre 2014 dalla disposizione in commento. Nel corso della XVI Legislatura si è intervenuti in materia, per i soli aeroporti con traffico superiore a otto milioni di passeggeri annui (in questa categoria rientrano, secondo i dati relativi al 2010, gli scali di Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Milano Linate), con l’articolo 17, comma 34-bis, del D.L. n. 78/2009 che, al fine di incentivare l’adeguamento delle infrastrutture, ha autorizzato l’ENAC a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi.
In questo contesto, gli articoli 71-82 del decreto-legge n. 1/2012 hanno previsto il recepimento della direttiva 2009/12/CE, che ha istituito un quadro comune per la disciplina dei diritti aeroportuali.
La direttiva 2009/12/CE ha stabilito principi comuni per la riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti della Comunità con riferimento a tutti gli scali comunitari con traffico annuale superiore a cinque milioni di passeggeri, prevedendo l'istituzione di un'autorità di vigilanza indipendente in ogni Stato membro. La direttiva prevede inoltre che l'importo dei diritti sia determinato, in un quadro di libera concorrenza, attraverso il confronto fra gestori e utenti aeroportuali.
La nuova normativa non si applica peraltro ai contratti di programma attualmente in essere, conclusi entro il 31 dicembre 2012, come previsto nella clausola di salvaguardia inserita nell’art. 22, co. 3, del decreto legge n. 5 del 2012. La nuova disciplina dei diritti aeroportuali sarà pertanto applicabile ai nuovi contratti che saranno stipulati alla scadenza di quelli in essere.
Articolo 4, comma 2-bis
(Gestione commissariale della Galleria
Pavoncelli)
Il presente comma, introdotto durante l’esame al Senato, proroga, dal 31 marzo 2014 al 30 novembre 2016 la durata della gestione commissariale della “Galleria Pavoncelli”, al fine di completare i lavori di realizzazione dell’opera.
La conclusione dei lavori riguardanti la Galleria Pavoncelli è garantita dai 95 milioni di euro, previsti a copertura degli interventi infrastrutturali indicati nell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3858/2010.
La gestione commissariale, istituita dall’ordinanza 3858/2010, doveva terminare il 31 marzo 2014, come stabilito dall’art. 4, comma 1, del D.L. 43/2013, termine ora modificato dalla presente disposizione.
La proroga avviene in deroga all’art. 3, comma 2, del D.L. 59/2012, per cui le gestioni commissariali operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.
Lo stato di emergenza in
relazione alla vulnerabilità sismica della “Galleria Pavoncelli” è stato dichiarato fino al 30 novembre 2010 dal
D.P.C.M. del 6 novembre 2009 e, successivamente, con il D.P.C.M. 17 dicembre
2010 è stato prorogato fino al 30
novembre 2011.
Con l’O.P.C.M. 3858/2010 è stato nominato un Commissario delegato per provvedere:
• alla realizzazione delle opere di completamento della Galleria Pavoncelli bis, costituente by pass alla citata Galleria Pavoncelli;
• alla realizzazione delle ulteriori opere infrastrutturali comunque necessarie al superamento dell'emergenza.
Nelle premesse della suddetta ordinanza si segnala che il canale principale dell'acquedotto del Sele - Calore, che attraverso lo schema idrico convoglia le acque delle sorgenti di Caposele e di Cassano Irpino in Puglia, Campania e Basilicata, in particolare il tratto iniziale denominato “Galleria Pavoncelli”, versa in condizioni statiche precarie, sia a causa della sua vetustà e sia perché interessato dai fenomeni sismici del 1980, a seguito dei quali lo stesso, pur già oggetto di interventi di ristrutturazione nel tratto iniziale denominato “Galleria Pavoncelli”, continua a manifestare nuovi fenomeni di dissesto. La medesima ordinanza segnala che nuovi eventi sismici potrebbero ingenerare il definitivo cedimento del canale, in particolare in corrispondenza della citata “Galleria Pavoncelli”, provocando l'interruzione dell'approvvigionamento idrico di ampie zone delle regioni Puglia, Campania e Basilicata interessando oltre un milione di cittadini, con i correlati pericoli per l'ordine pubblico e la sicurezza igienico-sanitaria.
Con riguardo allo stato dei lavori e delle risorse impegnate per la messa in sicurezza e il completamento della “Galleria Pavoncelli”, l’11° Allegato infrastrutture del DEF 2013 (aggiornamento di settembre 2013), che reca lo stato di avanzamento relativo al Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui alla legge n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo), riporta un costo dell’opera deliberata dal CIPE di 166,54 milioni di euro interamente disponibili. Dalla rilevazione dell’AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 ottobre 2013, risulta stipulato il contratto in data 28 giugno 2012 e avviati i lavori in data 20 novembre 2012.
Articolo 4, comma 3
(Costituzione Centri di istruzione
automobilistica da parte
di autoscuole consorziate)
Il comma 3 dell’articolo 4 differisce al 31 dicembre 2014 il termine, già fissato al 30 giugno 2013 dall’articolo 1, comma 388, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) e quindi prorogato al 31 dicembre 2013 dal DPCM 26 giugno 2013, per l’applicazione della disposizione recata dall’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2011, in base alla quale alle autoscuole è consentito, secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di demandare, integralmente o parzialmente, la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, a un centro di istruzione automobilistica, costituito da più autoscuole consorziate.
Si ricorda che il decreto legislativo n. 59/2011 ha recepito le direttive 2006/126/CE e 2009/119/CE in materia di patente di guida.
La disposizione precisa che il differimento dell’applicazione vale con riferimento alle categorie di patente indicate dal comma 3 dell’articolo 116 del codice della strada lettere a), b), c), d), e), h), i), n) ed o) come sostituito dall'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo n. 59/2011.
Le categorie interessate richiamate dalla disposizione in commento sono le seguenti:
a) AM: ciclomotori a due ruote con velocità massima non superiore a 45 km/h, veicoli a tre ruote e quadricicli leggeri;
b) A1: motocicli di cilindrata massima di 125 cm³;
c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW;
d) A: motocicli con cilindrata superiore a 50 cm³, tricicli di potenza superiore a 15 kW;
e) B1: quadricicli la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW;
f) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente;
g) C1E:
1) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;
2) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;
h) D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri;
i) D1E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg.
Rimangono quindi escluse dal differimento dell’applicazione della disposizione, oltre alle patenti di categoria B, già escluse dalla stessa:
§ BE: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg;
§ C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata e' superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
§ CE: complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;
§ D: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
§ DE: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.
Articolo 4, comma 4
(Contrasto alle pratiche di servizio
abusivo taxi e di noleggio con conducente – Soppresso al Senato)
Il comma 4 dell’articolo 4, soppresso nel corso dell’esame al Senato, proroga al 31 dicembre 2014 il termine, fissato da ultimo al 30 giugno 2013 dall’articolo 1, comma 388, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), e poi prorogato al 31 dicembre 2013 dal D.P.C.M. 26 giugno 2013, per l’emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti recante le disposizioni attuative per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. Con il suddetto decreto dovrebbero altresì definirsi gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi.
Il decreto dovrà essere emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Il termine originario, previsto dall’art. 2, comma 3 del D.L. n. 40 del 2010, era individuato al 25 maggio 2010.
Le successive proroghe del termine sono state disposte dall’art. 51, comma 7 del n. 78 del 2010 (al 31 dicembre 2010), dalla Tabella 1 del D.L. n. 225 del 2010 (al 31 marzo 2011), dall’art. 3, comma 11-bis del D.L. n. 138 del 2011, dal D.P.C.M. 25 marzo 2011 (al 31 dicembre 2011), dall’art. 11, comma 4 del D.L. n. 216 del 2011, al 30 giugno 2012 e dall’art. 17 del D.L. n. 83 del 2012 (al 31 dicembre 2012), dall’art. 1, comma 388 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013; al 30 giugno 2013) e dal D.P.C.M. 26 giugno 2013 (al 31 dicembre 2013).
Articolo, 4 comma 4-bis
(Disposizioni in materia di revisione
triennale dell'attestato SOA)
Il comma 4-bis, introdotto durante l’esame al
Senato, proroga dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 la maggiore tolleranza (pari al 50%) relativa alla congruità tra
la cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e il costo del
personale dipendente, effettuata in sede di verifica triennale per
la certificazione obbligatoria da parte delle società organismi di attestazione
(SOA), verso le ditte che partecipano alle gare d’appalto per l’esecuzione di
lavori pubblici.
La proroga in esame modifica il termine del 31 dicembre 2013 indicato
dall’articolo 33-quinquies del D.L.
179/2012, con cui a sua volta era stato prorogato il termine originario
stabilito al 31 dicembre 2012 dall’art. 1, comma 3, lett. d) del D. L. 73/2012.
L’art. 1, comma 3, lett. d),
del decreto legge n. 73 del 2012[61], ha
introdotto il comma 21-bis, all’art. 357
del D.P.R. n. 207 del 2010[62], in base al quale, in sede di verifica triennale dell’attestazione SOA, è stabilita, in via transitoria fino al 31 dicembre 2012,
una maggiore tolleranza (dal 25% al 50%)
nella verifica dell’attestato SOA relativamente alla congruità (art. 77, comma
6 del citato D.P.R.) tra la cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature
tecniche e il costo del personale dipendente.
In dettaglio, l’articolo 77, comma 6, del Regolamento dispone che la verifica di
congruità tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e
costo del personale dipendente, di cui all'articolo 79, comma 15, è effettuata
con riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale precedente
la scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra di affari
in lavori accertata in sede di attestazione originaria, come eventualmente
rideterminata figurativamente ai sensi dell'articolo 79, comma 15, con una tolleranza del venticinque per cento.
La cifra di affari è ridotta in proporzione alla quota di scostamento superiore
al venticinque per cento, con conseguente eventuale revisione della
attestazione. Le categorie in cui deve essere effettuata la suddetta revisione triennale
sono indicate dalla impresa in sede di stipula del contratto con le SOA.
Articolo 4, commi 5 e 6
(Qualificazione del contraente generale
delle grandi opere)
Il comma 5 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2014, il termine (contemplato dall’art. 189, comma 5, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006) a decorrere dal quale trova applicazione la disciplina sulla qualificazione del contraente generale delle grandi opere, relativamente alla dimostrazione del possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa. Per effetto della proroga, fino al 31 dicembre 2014, tali requisiti potranno essere dimostrati con il possesso di certificati rilasciati dalle speciali società organismi di attestazione (SOA) relativamente agli ordinari contratti pubblici di lavori, in luogo della speciale disciplina prevista per la realizzazione di grandi opere.
Il comma 6 apporta una conseguente modifica all’art. 357, comma 27, del regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. 207/2010) prorogando, fino alla medesima data del 31 dicembre 2014 il termine (fissato al 31 dicembre 2013), fino al quale i contraenti generali possono documentare l'esistenza dei requisiti a mezzo copia conforme delle attestazioni SOA possedute.
Articolo 4, comma 7
(Proroga di termini in materia di
impianti funiviari)
L’articolo 4, comma 7, come modificato nel corso dell’esame al Senato, prevede l’ulteriore proroga, per un periodo non superiore a dodici mesi, dei termini per l’adeguamento degli impianti funiviari ai requisiti costruttivi e di revisione previsti dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985. La proroga è consentita previa verifica da parte degli organi di controllo della idoneità al funzionamento e della sicurezza degli impianti; essa vale anche nei confronti degli impianti inattivi da non più di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (nel testo vigente del decreto-legge il termine è di sei mesi, e non si fa riferimento a tale ultima fattispecie).
La disposizione fa riferimento ai termini di cui all’articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge n. 216/2011. Il citato articolo 11-bis, comma 1, eleva a quattro anni il termine previsto dall’articolo 145, comma 46, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001). L’articolo 145, così come da ultimo modificato, dispone che gli impianti a fune di cui si prevede l'ammodernamento a valere sui benefìci di cui all'articolo 8, comma 3, della legge n. 140/1999 (Norme in materia di attività produttive), o con altri benefìci pubblici statali, regionali o di enti locali, possono godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di quattro anni del termine per l’adeguamento ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri).
La proroga deve intendersi
riferita ai singoli impianti, la cui scadenza dipende dall’anno di costruzione,
o dalla data dell’ultima revisione.
Il testo originario dell’art. 145, comma 46, della legge n. 388/2000 prevedeva una proroga di un anno; l’art. 31, comma 1, della legge n. 166/2002 ha modificato la disposizione prevedendo una proroga di due anni; l’art. 9-bis del decreto-legge n. 236/2002 ha inserito tra gli impianti oggetto di proroga anche le opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Torino del 2006; il decreto legge n. 225/2010 ha previsto un’ulteriore proroga di due anni.
Va ricordato che, per individuare la scadenza della vita tecnica, delle revisioni speciali e generali delle diverse tipologie di impianti, occorre fare riferimento al paragrafo 3 delle norme regolamentari contenute nel decreto ministeriale 2 febbraio 1985 “Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri”. In particolare, la vita tecnica complessiva massima di ogni impianto, intesa come durata dell'intervallo continuativo di tempo nel corso del quale la sicurezza e la regolarità del servizio possono ritenersi garantite rispettando le medesime condizioni realizzate all'atto della prima apertura al pubblico esercizio, è stabilita in: 60 anni per le funivie bifune a va e vieni e funicolari terrestri su rotaie od impianti assimilabili; 40 anni per le funivie bifune e monofune con veicoli a collegamento temporaneo (se costruite ed aperte all'esercizio dopo il 1960); 40 anni per le funivie monofune con veicoli a collegamento permanente (se costruite ed aperte all'esercizio dopo il 1960); 30 anni per sciovie, ascensori, scale mobili ed impianti assimilabili.
Il comma 8 proroga di ulteriori 6 mesi, quindi fino al 30 giugno 2014 il termine di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo prevista dall’art. 1, comma 1, del D.L. 158/2008, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 412, della legge di stabilità 2013 (L. 228/2012).
La proroga riguarda gli immobili adibiti ad uso abitativo situati nei comuni elencati dall’art. 1, comma 1, della L. 9/2007, cioè:
§ comuni capoluoghi di provincia;
§ comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
§ comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/2003[63].
La proroga in esame è disposta in favore delle c.d. fasce deboli della popolazione. La norma si riferisce infatti ai conduttori per i quali si verificano tutte le seguenti condizioni:
§ reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro;
§ presenza, nel nucleo familiare, di persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%;
§ non sono in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.
La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico.
Si ricorda che il citato comma 412 ha da ultimo prorogato, al 31 dicembre 2013, il termine già sospeso fino al 15 ottobre 2008 dall’articolo 22-ter del D.L. 248/2007. Tale termine era stato poi prorogato fino al 30 giugno 2009 dall’art. 1, comma 1, del D.L. 158/2008, in attesa dell’avvio del Piano nazionale di edilizia abitativa conosciuto come “Piano casa” (contemplato dall’art. 11 del D.L. 112/2008); fino al 31 dicembre 2009 dall’articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2009; fino al 31 dicembre 2010, dall’articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009; fino al 31 dicembre 2011, dall’articolo 2, comma 12-sexies, del decreto-legge n. 225 del 2010 e, fino al 31 dicembre 2012, dall'art. 29, comma 16, del D.L. 216/2011.
Il secondo periodo del comma in esame, dispone in merito alla copertura degli oneri finanziari, dovuti all'esclusione dal reddito imponibile dei locatori, del reddito da fabbricati degli immobili interessati dalla proroga, ai soli fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società; l'agevolazione risulta valida per tutta la durata della proroga del periodo di sospensione dello sfratto. A tali oneri, quantificati in 1,7 milioni di euro per l’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’art. 10, comma 5, del decreto-legge 282/2004.
Articolo 4, comma 8-bis
(Programma straordinario di edilizia
residenziale pubblica per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato
impegnati nella lotta alla criminalità organizzata)
Il comma 8-bis, introdotto durante l’esame al Senato, prevede la proroga dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2016 del termine per la ratifica degli Accordi di programma, finalizzati alla rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.
L’articolo 12 del D.L. 83/2012[64] prevede interventi, per la riqualificazione di aree urbane, con particolare riguardo a quelle degradate, attraverso un nuovo strumento operativo, il “Piano nazionale per le città”, e per la rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.
La presente modifica interviene sul comma 7 dell’articolo 12 del D.L. 83/2012, in cui è prevista la possibilità a favore dei programmi di edilizia sovvenzionata[65] ed agevolata[66] inclusi nel citato Programma straordinario (art. 18 del D.L. 152/1991), per i quali sia stato ratificato l'accordo di programma entro il 31 dicembre 2007 ai sensi dell‘art. 13, comma 2, del decreto legge n. 273 del 2005, di rilocalizzazione degli interventi edilizi nella stessa regione o in regioni confinanti (ma esclusivamente nei comuni capoluogo di provincia), fissando al 31 dicembre 2013, il termine per la ratifica degli accordi di programma conseguenti.
L’art. 18 del decreto-legge n. 152/1991 ha dato avvio ad un programma straordinario di edilizia residenziale (sovvenzionata ed agevolata) da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. La realizzazione degli interventi (tanto di recupero che di nuova costruzione) veniva affidata ai comuni, agli IACP, ad imprese di costruzione e loro consorzi e a cooperative e loro consorzi. Sotto il profilo finanziario, l’art. 18 prevedeva un finanziamento attraverso un limite di impegno di 50 miliardi di lire per l'edilizia agevolata, e un finanziamento di 900 miliardi di lire per l'edilizia sovvenzionata. Con la delibera CIPE n. 98/1991[67] si fissavano, quindi, i limiti di costo per l’attuazione del programma straordinario[68], mentre con D.M. del 17 gennaio 1992 si disciplinava il confronto pubblico concorrenziale per la realizzazione del programma stesso.
Successivamente l’art. 11 della legge 136/1999 (Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale) ha stabilito ulteriori modalità attuative del programma straordinario. Spetta al Ministro dei lavori pubblici - in qualità di Segretario generale del CER - comunicare ai Presidenti delle Giunte regionali interessate, entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 136:
- l’elenco delle proposte di attuazione dei programmi straordinari di edilizia residenziale per la mobilità dei dipendenti pubblici, cui si riferiscono i procedimenti ancora pendenti;
- i soggetti attuatori o proponenti di tali proposte.
Compete, invece, al presidente della giunta regionale proporre al sindaco del comune territorialmente competente ed al soggetto attuatore o proponente la sottoscrizione di un accordo di programma, nell’ambito delle disponibilità delle somme accantonate. La ratifica di tale accordo da parte del consiglio comunale determina direttamente la immediata ammissione del programma al finanziamento. Lo stesso articolo 11 dispone però l’esclusione dal finanziamento per gli accordi di programma non ratificati entro il 31 dicembre 2007[69]. Il successivo art. 12 ha, tra l’altro, previsto la possibilità di introdurre varianti ai programmi sulla mobilità dei dipendenti pubblici, impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, qualora questi siano già stati ammessi al finanziamento, siano stati approvati dal consiglio comunale e qualora dalla variante non derivino variazioni nel finanziamento pubblico o nel numero degli alloggi e l’esclusione dal finanziamento qualora la convenzione urbanistica con il comune per la realizzazione dei programmi non sia conclusa entro il 31 dicembre 2007[70].
L’art. 4, comma 150, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004) è intervenuto sulla disciplina delle procedure relative all’attuazione degli accordi di programma, prevedendo la rilocalizzazione del programma in altra regione, nel caso in cui la regione interessata non provveda all’attivazione degli accordi di programma entro trenta giorni dalla richiesta del soggetto proponente. La rilocalizzazione avviene su proposta del soggetto proponente, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ed ha luogo attraverso la sottoscrizione di un accordo di programma tra il presidente della giunta regionale e il sindaco del comune interessati alla nuova localizzazione. L’accordo di programma deve essere ratificato dal consiglio comunale entro diciotto mesi dalla sottoscrizione: termine da ultimo prorogato al 31 dicembre 2007 dall’art. 13, comma 2, del decreto legge n. 273/2005.
Articolo 4, commi 8-ter
- 8-quinquies
(Capitanerie di porto)
Il comma 8-ter dell’articolo 4 differisce al 31 dicembre 2014 il termine, già fissato al 31 dicembre 2013 dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), per l’emanazione del regolamento governativo di riforma delle Capitanerie di porto.
La norma prorogata, contenuta nel D.L. n. 207 del 2008, il cui termine è stato più volte differito (il termine originario era il 31 dicembre 2009), prevede che su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con regolamento di delegificazione (di cui all’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988), sentito il Ministro della difesa per quanto di competenza, si provveda:
a) alla redazione di un testo unico delle disposizioni concernenti i compiti e le funzioni attribuiti al Corpo delle Capitanerie di Porto al fine di realizzare una semplificazione, razionalizzazione e snellimento delle stesse;
b) ad adeguare la struttura organizzativa centrale e periferica del Corpo al nuovo quadro istituzionale e dei rapporti per delineare un assetto rispondente ai maggiori impegni soprattutto in materia di sicurezza marittima in ambito dell’Unione europea ed internazionale nonché per realizzare una corrispondenza con i livelli di governo regionale e, a tal fine, ripartire le funzioni di coordinamento, ispettive e di controllo, svolte da strutture regionali ed interregionali del Corpo da quelle operative di vigilanza e controllo e amministrative, attribuite alle Capitanerie di porto e agli uffici dipendenti;
c) ad adeguare l’assetto ordinativo ai vari livelli gerarchici e degli organici per accrescere l’efficacia dell’organizzazione centrale e periferica del Corpo, privilegiando la sua componente operativa, allo scopo di potenziare gli assetti diretti a garantire la sicurezza in mare e nei porti anche mediante flessibilità organizzativa sottesa ad esigenze operative, da conseguire con atti amministrativi.
La norma è stata nel tempo più volte prorogata: il regolamento avrebbe dovuto essere prima emanato entro il 31 dicembre 2009, termine successivamente spostato al 31 dicembre 2010 dal decreto-legge n. 194/2009 (Proroga termini 2010), poi al 31 marzo 2011 dal decreto-legge n. 225/2010 (Proroga termini 2011), al 31 dicembre 2011 dal D.P.C.M. 25 marzo 2011, al 31 dicembre 2012 dal D.L. n. 216 del 2011 e, infine, al 31 dicembre 2013 dall’articolo 1, comma 419, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013).
L’ulteriore proroga è giustificata dalla disposizione alla luce dell’esigenza di completare “il programma di cui all’articolo 2, comma 99” della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007). A tal fine si integrano le autorizzazioni di spesa di cui al medesimo comma 99 e al comma 98 di 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.
In realtà le disposizioni citate non recano un esplicito riferimento a un programma di interventi da effettuare. Il comma 98 prevede uno stanziamento di spesa per le esigenze di funzionamento e per l’esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera; il comma 99 prevede uno stanziamento di spesa per sviluppare e adeguare la componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera.
Il comma 8-quater prevede un’ulteriore integrazione dell’autorizzazione di spesa di cui agli articoli 2, commi 98 e 99 della legge n. 244/2007, finalizzata nello specifico alle funzioni di prevenzione e lotta operativa agli inquinamenti del mare nonché di sorveglianza sulle aree marine protette. L’incremento è di un milione di euro per il 2014, di 0,8 milioni di euro per il 2015 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.
Il comma 8-quinquies prevede la copertura finanziaria degli interventi di cui ai commi 8-bis e 8-ter. In particolare, l’onere è posto a carico di:
§ per 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a carico dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero delle politiche agricole;
§ per 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 a carico dell’accantonamento del fondo di conto capitale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
§ per 1 milione di euro per l’anno 2014 e 800.000 euro per l’anno 2015 a carico dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell’ambiente;
§ per 300000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 a carico dell’accantonamento del fondo speciale di conto capitale del Ministero dell’ambiente.
Articolo 4-bis
(Fonti
rinnovabili in edilizia)
L’articolo 4-bis, introdotto al Senato, proroga di un anno alcuni termini relativi agli obblighi di installazione di impianti a fonti rinnovabili negli edifici nuovi e in quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.
Più in particolare, vengono modificate alcune scadenze recate dall’Allegato 3 del decreto legislativo n. 28/2011[71], riguardante gli obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, in modo da far slittare di un anno le date limite per la presentazione della richiesta del titolo edilizio per fruire di percentuali agevolate in via transitoria sulla copertura dei consumi termici e sulla potenza degli impianti da fonti rinnovabili da installare.
La versione attualmente vigente dell’Allegato 3 prevede, nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, alcuni obblighi che entrano in vigore gradualmente secondo fasi temporali scandite dalla data di presentazione della richiesta del titolo edilizio. Nel dettaglio:
§ secondo il punto 1, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:
a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.
La modifica introdotta dalla norma in esame rende sufficiente la copertura della percentuale del 20% della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento (oltre al 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria) quando la richiesta del pertinente titolo edilizio sia presentata fino al 31 dicembre 2014. L’obbligo di coprire la percentuale del 35% scatta dunque solo dal 1° gennaio 2015.
§ secondo il punto 3, la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, deve essere calcolata dividendo la superficie dell’edificio, misurata in m2, per un coefficiente K (m2/kW) che assume i seguenti valori:
a) K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017.
La modifica introdotta dalla norma in esame proroga l’applicabilità del coefficiente più favorevole (il denominatore di 80) per calcolare la potenza degli impianti da fonti rinnovabili da installare qualora la richiesta del pertinente titolo edilizio sia presentata fino al 31 dicembre 2014. L’obbligo di utilizzare il coefficiente K=65 scatta dunque solo dal 1° gennaio 2015.
Si ricorda che l’articolo 11 del
decreto legislativo 28/2011 dispone che i progetti di edifici di nuova
costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti
prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di
calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di
integrazione e le decorrenze di cui all'allegato 3. L'inosservanza di tale
obbligo comporta il diniego del rilascio
del titolo edilizio.
Per quanto concerne
l’incentivazione, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai
fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'allegato 3 accedono agli
incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili,
limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei
medesimi obblighi.
Si segnala inoltre che:
§ le leggi regionali possono stabilire incrementi dei
valori di cui all'allegato 3;
§ nelle zone territoriali che rivestono carattere
storico, artistico o di particolare pregio ambientale le soglie percentuali di
cui all'Allegato 3 sono ridotte del 50 per cento;
§ tali obblighi non si applicano ai beni culturali (come
definiti alla parte seconda del Codice del beni culturali di cui al D.Lgs.
42/2004), alle ville, ai giardini e ai parchi che si distinguono per la loro
non comune bellezza, ai complessi di cose immobili che compongono un
caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri
ed i nuclei storici, e a quelli specificamente individuati come tali negli
strumenti urbanistici, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle
prescrizioni implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere o
aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici.
Articolo 5, comma 1
(Obbligo di produzione della mozzarella
di bufala campana in stabilimenti separati)
Il comma 1 dell’articolo 5 posticipa dal 1° gennaio 2013 al 1° luglio 2014 (nel testo originario del decreto-legge la proroga era fissata al 1° gennaio 2015) il termine a decorrere dal quale la produzione della “mozzarella di bufala campana”, registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, deve essere effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari.
L’obbligo è stato previsto originariamente dall’art. 4-quinquiesdecies del decreto-legge n. 171/2008, il quale aveva disposto, altresì, che, per consentire alle aziende interessate un'adeguata programmazione delle rispettive attività, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali avrebbe dovuto provvedere, con proprio decreto, entro il 30 giugno 2009, a definire le modalità per l'attuazione di tale obbligo.
Ciò è avvenuto, dapprima,
con l’emanazione del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 6
marzo 2013, e poi, con il decreto dello
stesso Ministro del 10 aprile 2013, che ha modificato il precedente in modo
da tener conto dell’inevitabile produzione di sottoprodotti o derivati del
latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP
Mozzarella di Bufala Campana, compresa la ricotta, includendo gli stessi tra
quelli che possono essere prodotti all'interno degli stabilimenti che producono
mozzarella di bufala campana DOP.
Il decreto aveva, quindi, previsto che, a decorrere dal 30 giugno
2013, gli operatori inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di
bufala campana fossero tenuti a produrre il formaggio mozzarella di bufala campana
nonché i sottoprodotti o derivati della stessa materia prima, in stabilimenti
esclusivamente dedicati a tali produzioni. Si disponeva, altresì, il divieto di
produzione in tali stabilimenti di altri tipi di formaggi o preparati
alimentari. All'interno degli stabilimenti che lavorano mozzarella di bufala
campana DOP veniva vietata la detenzione e lo stoccaggio di materie prime e
cagliate diverse da latte e cagliate bufaline idonee alle lavorazioni prima
richiamate e ad esse esclusivamente dedicate. I produttori inseriti nel
sistema di controllo della DOP venivano richiesti di comunicare all'organismo
di controllo della DOP mozzarella di bufala campana DOP ed all'Ispettorato
centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti
agroalimentari gli stabilimenti esclusivamente dedicati alle produzioni entro il 30 giugno 2013.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2013 ha, poi, prorogato il termine di cui all'articolo 4-quinquiesdecies al 31 dicembre 2013, disponendo, altresì, che le disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 aprile 2013 si applicassero a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Si ricorda, al riguardo, che la XIII Commissione Agricoltura ha seguito la problematica relativa alle modalità di produzione della mozzarella di bufala, anche in riferimento all’introduzione dell’obbligo di differenziare le produzioni dei sottoprodotti o derivati, svolgendo una serie di audizioni dei rappresentanti del comparto. In particolare: il 16 luglio 2013 è stato ascoltato il Consorzio per la tutela del formaggio mozzarella di bufala campana DOP; il 10 settembre 2013 sono stati sentiti i rappresentanti di Confagricoltura mentre il 17 settembre 2013 la Commissione ha ascoltato i rappresentanti dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno nonché l’Assessore all’agricoltura della regione.
Articolo 5, comma 2
(Revisione obbligatoria delle macchine
agricole)
Il comma 2 dell’articolo 5, modificato al Senato, differisce i termini previsti per l’emanazione di un decreto ministeriale che dovrà introdurre l’obbligo di revisione delle macchine agricole soggette ad immatricolazione. In particolare, viene spostato dal 28 febbraio 2013 al 31 dicembre 2014 il termine per l’emanazione del decreto e dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2015 il termine a partire dal quale si deve procedere alla revisione (il testo vigente del decreto prevede invece una proroga, rispettivamente, al 30 giugno 2014 e al 1° gennaio 2015).
In tal senso, viene infatti modificato l’articolo 111, comma 1, del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), come sostituito dall’articolo 34, comma 48, del decreto-legge n. 179/2012.
Il testo del citato comma 1 dell’articolo 111, precedentemente alla modifica operata dalla disposizione in commento, stabiliva che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, dovesse emanare, entro il 28 febbraio 2013 un decreto ministeriale che preveda la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione. Lo stesso decreto dovrà disporre, a far data 1° gennaio 2014, la revisione obbligatoria delle macchine agricole, soggette ad immatricolazione, già in circolazione. Nel disporre la revisione delle macchine agricole già in circolazione si dovrà tener conto del loro stato di vetustà e si dovrà dare precedenza alle macchine immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009.
Il decreto ministeriale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, avrebbe dovuto inoltre stabilire criteri, modalità e contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del D.Lgs. n. 81/2008,[72] il quale disciplina gli obblighi di Informazione, formazione e addestramento del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori.
Nel testo precedente alla modifica introdotta dal decreto-legge n. 179/2012, l’articolo 111, comma 1 consentiva al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, di disporre, con decreto ministeriale, la revisione generale o parziale delle macchine agricole soggette all'immatricolazione.[73] La revisione è diretta all’accertamento della permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione e lo stato di efficienza delle suddette macchine.
Articolo 6, comma 1
(Dismissione della sede del MIUR di
Piazzale Kennedy)
L’articolo
6, comma 1, proroga di sei mesi – dal termine originario del 1° gennaio
2014 al 30 giugno 2014 – il termine
per la dismissione della sede del MIUR di piazzale Kennedy
e per la risoluzione del relativo contratto di locazione.
A tal fine, novella l’art. 1, co. 48, della L.
228/2012 (legge di stabilità 2013), che costituisce una delle misure
individuate dal MIUR per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa indicati, ai sensi dell’art. 7, co. 12-15, del D.L. 95/2012 (L.
135/2012), dall’allegato 2 dello stesso D.L.[74].
In particolare, il comma
48 citato indica un risparmio di spesa conseguente alla dismissione pari 6 milioni di euro a decorrere dal 2014[75].
Al riguardo la relazione tecnica all’A.S. 1214, fatto
presente che la proroga si rende necessaria in considerazione del fatto che la nuova sede presso la quale si
trasferirà il personale attualmente operante presso la sede di piazzale Kennedy
(nuova sede che, in base alla relazione illustrativa, è vicina alla sede
centrale di viale Trastevere) non è ancora pronta a causa di ritardi imprevisti nei lavori di
ristrutturazione, evidenzia che la stessa proroga determina una riduzione
del risparmio di spesa pari 3 milioni di euro, ai quali il MIUR farà fronte con
la riduzione dello stanziamento iscritto sul cap. 1659, pg 11[76].
Articolo 6, comma 2
(Introduzione dei nuovi strumenti
contabili nelle università)
L’articolo 6, comma 2, come modificato
durante l’esame al Senato, proroga (dal 1° gennaio 2014) al 1° gennaio 2015 il termine per
l’introduzione, da parte delle università, del sistema di contabilità
economico-patrimoniale e del bilancio unico d'ateneo, nonché dei sistemi e
delle procedure di contabilità analitica.
A
tal fine, novella l’art. 7, co. 3, del d.lgs. 18/2012.
Il
testo del decreto-legge prevedeva che all’adozione dei nuovi strumenti si
procedesse “entro il 31 dicembre 2014”.
La
relazione illustrativa all’A.S. 1214
faceva presente che la proroga si rende necessaria per la complessità insita
nell’introduzione delle nuove procedure.
Il d.lgs. 27 gennaio 2012, n. 18, emanato sulla base di una
delle deleghe conferite dalla L. 240/2010 (art. 5, co. 1, lett. b), primo periodo, e co. 4, lett. a)), aveva disposto che, entro il
termine del 1° gennaio 2014, le
università dovessero adottare un sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico di ateneo,
e dotarsi di sistemi e procedure di contabilità
analitica, ai fini del controllo di gestione[77].
In particolare, l’art.
2 del d.lgs. ha rimesso la definizione
dei principi contabili e degli schemi di bilancio necessari per la
predisposizione dei documenti contabili – che costituiscono elementi della
nuova disciplina al quale devono uniformarsi
anche le università non statali[78] – a un decreto
MIUR-MEF, sentita la CRUI, in
conformità alle disposizioni contenute nel d.lgs.
91/2011 (emanato in attuazione dell’art. 2 della L. 196/2009, e volto
all’armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni definite pubbliche).
L’art. 4, inoltre, ha disposto che le università considerate amministrazioni
pubbliche sono tenute alla classificazione
delle spese per missioni e programmi. In particolare, esse devono predisporre un prospetto, da allegare al
bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio e al bilancio
unico d'ateneo d'esercizio, contenente tale classificazione.
La definizione
dell’elenco delle missioni e dei programmi, nonché dei criteri cui le università si attengono ai fini di una omogenea riclassificazione dei dati
contabili, è stata demandata – dal combinato disposto degli artt. 4, co. 4,
e 7, co. 1, del d.lgs. – ad un decreto
MIUR-MEF, sentita la CRUI.
Sia il decreto
previsto dall’art. 2, sia quello previsto dall’art. 4 del d.lgs. 18/2012, dovevano
essere emanati entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del provvedimento.
I relativi schemi, tuttavia, sono stati presentati alle Camere il 14
agosto 2013 (Atto n. 22 e Atto n. 23). Il 3 ottobre 2013 la VII
Commissione della Camera ha espresso parere favorevole con osservazione sull’Atto n. 22 e parere favorevole con osservazioni sull’Atto n. 23.
La 7^ Commissione del Senato, invece, ha espresso parere favorevole con condizione e osservazioni sull’Atto n. 22 e parere favorevole con osservazioni sull’Atto n. 23 l’8
ottobre 2013, formulando, fra l’altro, l’indirizzo di posticipare il termine
per l’adozione dei nuovi strumenti contabili.
In particolare, nella premessa del parere sull’Atto n. 22 si evidenziava
che “secondo i dati Cineca, 22 atenei hanno già adottato il nuovo sistema, 18
sarebbero pronti a farlo il 1° gennaio 2014, altri 20 non saranno pronti a quella
data (qualche ateneo è poi fuori dalla piattaforma Cineca)”.
Il DM 16 gennaio 2014, n. 21,
recante classificazione della spesa delle università per missioni e programmi,
è stato pubblicato nella G.U. n. 24 del 30 gennaio 2014.
Il DM 14 gennaio 2014, n. 19,
recante principi contabili e schemi di bilancio in contabilità
economico-patrimoniale per le università, è stato pubblicato nella G.U. n. 25
del 31 gennaio 2014.
Per completezza, si ricorda, peraltro, che l’art. 1, co. 418, della L.
147/2013 (legge di stabilità 2014) ha disposto che, in considerazione degli
effetti derivanti dall’adozione del bilancio unico d’ateneo, il fabbisogno finanziario programmato riferito
alle università statali per il 2014 è
determinato con riferimento al fabbisogno programmato per il 2013, incrementato
del 3 per cento.
Tale disposizione – presente nel testo iniziale del ddl, quando era ancora vigente il termine del 1°
gennaio 2014 per l’adozione dei nuovi strumenti contabili – è stata approvata
nella vigenza della proroga disposta dal decreto-legge in esame, che, come ante evidenziato, prevedeva che alla
stessa adozione si procedesse “entro il 31 dicembre 2014”.
Articolo 6, comma 3
(Edilizia scolastica)
L’articolo 6, comma 3, proroga (dal 28 febbraio 2014) al 30 giugno 2014 il termine per l’affidamento dei lavori finalizzati alla riqualificazione e alla messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali – di cui all’art. 18, co. 8-ter-8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) – per le regioni nelle quali l’autorità giudiziaria ha sospeso gli effetti delle graduatorie propedeutiche all’assegnazione delle risorse agli enti locali proprietari degli immobili. La proroga evita la revoca dei finanziamenti.
L’art. 18, co. 8-ter -8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) ha autorizzato, per l’anno 2014, la spesa di 150 milioni di euro per attuare misure
urgenti in materia di riqualificazione
e messa in sicurezza delle istituzioni
scolastiche statali, con
particolare riferimento a quelle in cui sia stata censita la presenza di amianto[79], disponendo la
ripartizione delle risorse a livello
regionale per essere poi assegnate agli enti locali proprietari degli
immobili ad uso scolastico, sulla base del numero
degli edifici scolastici e degli alunni
presenti nella singola regione, nonché della situazione del patrimonio
edilizio scolastico, come da Tabella 1 allegata
al decreto.
Gli enti locali dovevano
presentare alle regioni, entro il 15
settembre 2013, i progetti esecutivi
immediatamente cantierabili di messa in sicurezza, ristrutturazione e
manutenzione straordinaria degli edifici scolastici. Le regioni dovevano
presentare al MIUR, entro il 15 ottobre
2013, le graduatorie, alle quali
si faceva riferimento per l’assegnazione
delle risorse, da effettuare entro il 30 ottobre 2013 con decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. L’assegnazione del finanziamento autorizzava gli
enti locali ad avviare le procedure di gara ovvero di affidamento dei lavori.
In particolare, il co. 8-quinquies – ora oggetto di novella – ha disposto che il mancato
affidamento dei lavori entro il 28
febbraio 2014 comporta la revoca dei
finanziamenti. Ha, altresì, stabilito che le eventuali economie di spesa
che dovessero rendersi disponibili alla chiusura delle procedure previste,
ovvero le risorse derivanti dalle revoche, vengono riassegnate dal MIUR in base
alla graduatoria delle richieste. Lo stesso Ministero provvede al trasferimento
delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2014, secondo gli stati di
avanzamento dei lavori debitamente certificati.
Le risorse sono state attribuite agli enti locali di tutte le regioni,
ad eccezione della Puglia, con DM 906 del 5 novembre 2013. La premessa del decreto
evidenzia, infatti, che con decreto monocratico n. 505 del 18 ottobre 2013 il TAR di Lecce ha disposto la sospensione della graduatoria regionale[80].
Articolo 6, commi 4-6
(Riassegnazione al Fondo ordinario delle
Università di somme
già relative al progetto “Super B Factory”)
Il comma 4 dispone la proroga di un anno del termine di conservazione in bilancio, impedendone per tale periodo la perenzione amministrativa, delle somme relative al progetto bandiera denominato "Super B Factory'', inserito nel Programma Nazionale della Ricerca 2011-2013, iscritte nel conto dei residui sul capitolo 7236 "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca" dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
La proroga, di un anno, opera nel limite di 40.357.750 euro e in relazione a ciascun esercizio di provenienza delle stesse somme.
Pertanto, il predetto importo è mantenuto in bilancio e versato all’entrata del bilancio dello Stato per 22.000.000 euro nell’anno 2014 e per 18.357.750 euro nell’anno 2015, ai fini della riassegnazione, nei medesimi anni, al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali dello stato di previsione dello stesso Ministero (capitolo 1694/MIUR).
Si ricorda al riguardo che l’articolo 36, comma 1 del R.D. n. 2440/1923, dispone che i residui delle spese correnti e delle spese in conto capitale, non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento (c.d. residui propri), si intendono perenti agli effetti amministrativi[81]. Le somme così eliminate possono successivamente riprodursi in bilancio, fino a non oltre la decorrenza dei termini di prescrizione, con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio (c.d. residui impropri o di stanziamento) possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un anno.
La relazione tecnica afferma che il predetto importo di 40.357.750 euro fa riferimento a risorse che si riferiscono all’annualità 2011per 22.000.000 euro, e all’annualità 2012 per 18.357.750 euro. Poiché tali risorse non sono, alla data (presumibilmente, quindi, a seguito di una ricognizione degli impegni giuridici sottostanti) gravate da diritti soggettivi o da obbligazioni giuridicamente rilevanti, il comma 4 in esame provvede quindi a rifinalizzarle destinandole all’incremento del “Fondo per il finanziamento ordinario delle università”.
Il comma 5 dispone che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal mantenimento in bilancio delle somme e riassegnazione alla spesa delle stesse di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente utilizzo - per 22.000.000 euro per il 2014 e per 18.357.750 euro per l'anno 2015 - del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008 (legge n. 189/2008).
Infine, il comma 6 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari, istituito, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154 del 2008, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia (cap. 7593/MEF), è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti, in termini di cassa, da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative. All'utilizzo del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.
A
legge di bilancio per il 2014-2016( L. n. 148/2013), il Fondo risulta dotato
di 313,2
milioni nel 2014, di 324,7 milioni nel 2015 e a di 294,7 milioni
nel 2016.
Si ricorda che sulle disponibilità del predetto
Fondo è intervenuto l’articolo 3, comma 4
del D.L. n. 120 del 15 ottobre 2013 (legge n. 137/2013), che ne ha operato
una riduzione di 249 milioni di euro per
il 2014, a compensazione degli
interventi previsti dal medesimo articolo 15.
Inoltre,
il D.L. n. 151 del 30 dicembre 2013,
all’articolo 4, comma 3 ne ha
disposto una riduzione per 6
milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015,
a compensazione delle misure previste nel predetto articolo, e all’articolo 7, comma 10, reca una ulteriore riduzione di 3,2 milioni di euro per l’anno 2014.
Si ricorda, infine, che i commi 4-6 sopra commentati riproducono, con talune modifiche, i commi da 20-duodecies – 20-quaterdecies, introdotti nel corso dell’esame in prima lettura al Senato del D.L. n. 126/2013 (A.C. 1906) all’articolo 1 del medesimo provvedimento[82], successivamente decaduto.
Articolo 6, comma 6-bis
(Validità dell’idoneità per posti di
professore
e ricercatore universitari)
L’articolo 6, comma 6-bis, introdotto durante l’esame al Senato, dispone che l’idoneità conseguita per posti di professore e ricercatore universitari sulla base della previgente disciplina in materia è prorogata per ulteriori 2 anni, rispetto ai vigenti 5.
La disposizione sembrerebbe finalizzata a consentire a coloro che hanno conseguito l’idoneità in base alla L. 210/1998 di poter ancora essere chiamati dalle università ai sensi dell’art. 29, co. 4 e 8, della L. 240/2010.
Al riguardo si
ricorda che l’art. 2, co. 1, lett. g), della L. 210/1998, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e
dei professori universitari di ruolo[83], aveva disposto che i regolamenti per la disciplina
delle relative procedure dovevano prevedere che gli idonei nelle procedure di
valutazione comparativa relative a professori
associati e ordinari, salvo il caso di rinuncia, avevano titolo alla nomina
in ruolo da parte delle università entro il termine di tre anni, decorrente dalla data del provvedimento di accertamento
della regolarità formale degli atti della commissione che li aveva proposti.
In seguito, l’art. 1 della L. 230/2005, nel prevedere nuove
modalità di reclutamento dei professori universitari, ha fatto salve le procedure
di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore bandite
non oltre il 30 giugno 2006, disponendo che i candidati giudicati idonei, e non
chiamati a seguito di procedure già espletate, ovvero i cui atti sono
approvati, conservano l'idoneità per un
periodo di cinque anni dal suo conseguimento.
In materia si
ricorda anche che l’art. 29, co. 4,
della L. 240/2010 ha disposto che
coloro che hanno conseguito l'idoneità
per i ruoli di professore associato e
ordinario possono comunque essere destinatari
di chiamata ai sensi della L. 210/1998, fino al termine del periodo di durata
dell'idoneità stessa previsto dall'art. 1, co. 6, della L. 230/2005.
Al contempo, il co. 8 dello stesso art. 29 ha disposto
che, ai fini dei procedimenti di chiamata dei professori da parte delle università,
di cui all’art. 18 della stessa L. 240/2010, l’idoneità conseguita ai sensi della L. 210/1998 è equiparata
all’abilitazione di cui all’art. 2, co. 1, lett. g), della medesima legge, nonché dell’art. 1, co. 6, della L.
230/2005, limitatamente al periodo di
durata della stessa.
Articolo 7, comma 1
(Sistema di remunerazione della filiera
distributiva del farmaco)
L’articolo 7, comma 1, proroga, dal 31 dicembre 2013, al 1° gennaio 2015 il termine entro il quale avviare un nuovo sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco (distributori intermedi e farmacie). L’intervento legislativo avviene modificando l’articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge n. 95/2012.
La disposizione è stata modificata nel corso dell’esame in sede referente. Il testo originario del decreto poneva il 1° gennaio 2015 come termine dal quale avviare un nuovo sistema di remunerazione della filiera distributiva. Con la modifica introdotta, tale termine costituisce il termine ultimo per la decorrenza suddetta, la quale però può iniziare anche in una data precedente.
Il decreto-legge n. 95/2012[84], all'articolo 15, comma 2, quinto periodo, ha disposto la sostituzione dell'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco con un nuovo metodo, da definirsi sulla base di un accordo tra l'AIFA e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Il termine, originariamente fissato al 1° gennaio 2013, è stato posticipato dall'articolo 1, comma 388, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), al 30 giugno 2013. Il successivo comma 394 ha disposto che tale termine potesse essere ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013.
Ai sensi del decreto-legge n. 95/2012, l'accordo deve essere definito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sulla base sulla base dei seguenti criteri:
§ estensione delle modalità di tracciabilità e controllo a tutte le forme di distribuzione dei farmaci;
§ possibilità di introduzione di una remunerazione della farmacia basata su una prestazione fissa in aggiunta ad una ridotta percentuale sul prezzo di riferimento del farmaco, in modo da garantire, “stante la prospettata evoluzione del mercato farmaceutico”, una riduzione della spesa per il Servizio sanitario nazionale.
Solo con l'entrata in vigore del nuovo metodo di remunerazione, perdono di efficacia le disposizioni che prevedono l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni in regime di SSN. La base di calcolo per definire il nuovo metodo di remunerazione è riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012 e, deve essere garantita in ogni caso l'invarianza dei saldi di finanza pubblica. In attesa dell’adozione di una nuova metodologia di remunerazione delle farmacie, il D.L. n. 78/2010, ha rideterminato le percentuali di ricavo dovute dal SSN (quote di spettanza) ai grossisti e ai farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci di classe A, interamente rimborsati dal SSN. Tale rideterminazione abbassa la quota dei grossisti al 3 per cento (precedentemente al 6,65 per cento) portando quella dei farmacisti al 30,35 (precedentemente al 26,7 per cento). Per i farmacisti la quota di spettanza del 30,35 per cento deve intendersi come quota minima a questi spettante.
Articolo 7, comma 1-bis
(Aggiornamento del nomenclatore
tariffario)
Il comma 1-bis, inserito nel corso dell’esame al Senato, proroga dal 31 maggio 2013 al 30 giugno 2014 l'aggiornamento del Nomenclatore tariffario dei dispositivi medici di cui all'articolo 11 del D.M. n. 332/1999, Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'àmbito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe.
L’intervento normativo è attuato intervenendo sull’articolo
5, comma 2-bis, del decreto-legge n. 158/2012[85].
Il D.M. n. 332/1999 individua le prestazioni di assistenza protesica che comportano l'erogazione dei dispositivi riportati negli elenchi 1, 2 e 3 del nomenclatore, definendone le modalità di erogazione. I dispositivi indicati negli elenchi del tariffario erano erogabili fino al 31 dicembre 2001. Entro tale data il Ministro della sanità avrebbe dovuto ridefinire la disciplina dell'assistenza protesica e le tariffe massime da corrispondere ai soggetti erogatori dei dispositivi di cui all'elenco 1 del nomenclatore (articolo 1). Ai sensi dell’articolo 11 del regolamento, i successivi aggiornamenti del nomenclatore tariffario sarebbero dovuti intervenire periodicamente, con cadenza massima triennale.
Successivamente, il decreto- legge n. 158/2012, all’articolo 5, comma 2-bis, ha chiesto l’aggiornamento del tariffario del 2001, attualmente in vigore, entro il termine del 31 maggio 2013.
L'elenco n. 1 del nomenclatore contiene i dispositivi (protesi, ortesi e ausili tecnici) costruiti su misura e quelli di serie la cui applicazione richiede modifiche eseguite da un tecnico abilitato su prescrizione di un medico specialista ed un successivo collaudo da parte dello stesso. L'elenco n. 1 contiene, inoltre, i dispositivi di fabbricazione continua o di serie che, per essere consegnati ad un determinato paziente, necessitano di essere specificamente individuati e allestiti a misura da un tecnico abilitato, su prescrizione del medico specialista. I dispositivi contenuti nell'elenco n. 1 sono destinati esclusivamente al paziente cui sono prescritti. L'elenco n. 2 del nomenclatore contiene i dispositivi (ausili tecnici) di serie, la cui applicazione o consegna non richiede l'intervento del tecnico abilitato. L'elenco n. 3 del nomenclatore contiene gli apparecchi acquistati direttamente dalle aziende sanitarie locali ed assegnati in uso con procedure indicate.
In ultimo si ricorda che nel corso del question time[86] alla Camera dei deputati, nella seduta del 13 novembre 2013, il Ministro della salute, rispondendo ad una interrogazione in materia, ha dichiarato: “Nel corso delle audizioni tenutesi presso la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato, in data 31 luglio 2013, ho già avuto occasione di fornire tutti i chiarimenti circa le difficoltà emerse durante l’iter per l'aggiornamento del nomenclatore tariffario... In quella occasione ebbi cura di segnalare che è assolutamente necessario aggiornare il vigente nomenclatore per garantire ai pazienti la disponibilità di protesi, ortesi ed ausili più adeguati alle loro esigenze e che siano di supporto anche ai familiari che li assistono. Ricordo che il nuovo progetto di aggiornamento del nomenclatore prevede una serie di iniziative innovative sia a favore dell'assistenza integrativa nel settore dei dispositivi medici monouso, sia per l'assistenza protesica. Tali innovazioni complessivamente generano un incremento degli oneri a carico del SSN stimato in circa 321 milioni di euro annui. Tale maggiore spesa ha indotto il MEF, già nel 2010, ad una valutazione non favorevole che di fatto ha determinato la sospensione dell’iter di approvazione... È mio convincimento che il disegno di legge di stabilità per il 2014 non recando riduzioni al Fondo sanitario nazionale, se si escludono le misure in materia di pubblico impiego, pone le condizioni per l'individuazione della necessaria copertura finanziaria. Pertanto intendo ribadire anche in questa sede che è mia ferma volontà inserire il progetto di aggiornamento dell'attuale nomenclatore tariffario delle protesi per i soggetti disabili nella prossima iniziativa di politica sanitaria, qual è il Patto per la salute 2013-2015, che nel rispetto degli attuali vincoli di finanza pubblica, è in corso di perfezionamento con le regioni e che mi auguro possa essere adottato entro la fine dell'anno in corso”.
Articolo 7, comma 1-ter
(Cessazione degli accreditamenti
provvisori
delle strutture sanitarie private)
Il comma 1-ter, inserito nel corso dell’esame presso il Senato, proroga al 31 ottobre 2014 la scadenza per la cessazione degli accreditamenti provvisori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private nonché degli stabilimenti termali che non siano confermati dagli accreditamenti definitivi. Più in particolare, mediante la sostituzione di un periodo della lettera t) del comma 796 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), viene stabilito che le Regioni provvedano ad adottare provvedimenti diretti a garantire che dal 31 ottobre 2014 - invece che dal 1° gennaio 2013, come attualmente previsto - cessino gli accreditamenti provvisori sopracitati.
Qualora, entro la data indicata le Regioni non provvedano, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina il presidente della regione o altro soggetto commissario ad acta ai fini dell’adozione dei predetti provvedimenti.
La normativa
nazionale configura l’accreditamento
come uno strumento di selezione dei soggetti erogatori per conto del SSN.
Come
sottolineato dalla Corte Costituzionale[87] e dal Consiglio di Stato[88], i rapporti tra l'Ente pubblico preposto all'attività
sanitaria (Aziende sanitarie locali) ed i soggetti accreditati (strutture o
professionisti esercenti attività sanitarie) sono pertanto qualificati come
rapporti pubblicistici da inquadrare nello schema della concessione di servizio pubblico.
L’individuazione
dei requisiti, la definizione delle procedure e delle modalità di verifica e di
controllo è stata demandato alle Regioni, comportando una differente evoluzione
dei percorsi normativi e l’adozione di diverse modalità di implementazione.
Il D.Lgs. n.
502/92[89] e successive modificazioni ed integrazioni, ha
stabilito che le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di
assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti
accreditati. Le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a
carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare
globale predefinito determinato in base alle funzioni assistenziali e alle
attività svolte.
Il D.Lgs. n. 229/1999[90], modificando il D.Lgs. n. 502/1992, ha previsto che
la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e
sociosanitarie per conto del SSN, siano subordinate ad una autorizzazione alla realizzazione rilasciata dal Comune previo
nulla osta regionale sulla base del fabbisogno complessivo di assistenza e
della localizzazione della struttura (art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992). Successivamente, per gli studi odontoiatrici,
medici e di altre professioni sanitarie, se attrezzati per erogare prestazioni
di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di
particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del
paziente, è richiesta l'autorizzazione
all'esercizio (art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992).
L’autorizzazione all’esercizio è rilasciata dalla Regione o dal Comune previo
accertamento dei requisiti minimi di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997[91]. A questo punto, le strutture autorizzate che ne
facciano richiesta possono essere accreditate dalla Regione, la concessione
dell’accreditamento è comunque
subordinata al possesso di ulteriori requisiti e alla funzionalità rispetto
agli indirizzi di programmazione regionale nonché alla verifica dell’attività
svolta e dei risultati raggiunti (art. 8-quater
D.Lgs. n. 502/1992). Infine, gli accordi
contrattuali, definiti da Regioni e ASL, indicano i volumi e le tipologie
delle prestazioni, le responsabilità e gli impegni reciproci, tra cui tariffe,
debito informativo ed obiettivi specifici (art. 8-quinquies D.Lgs. n. 502/1992).
Il D.Lgs. n. 229/1999 ha previsto l’emanazione di un atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni in materia di
accreditamento, analogo al D.P.R. 14 gennaio 1997 in materia di
autorizzazione, con il fine di definire una base di criteri di accreditamento
da rappresentare in tutte le normative regionali e rendere omogenee sul
territorio nazionale alcune garanzie di qualità delle cure.
La modificazione
del titolo V della Costituzione (di cui alla legge costituzionale n. 3/2001) ha
bloccato tale percorso, consentendo per 10 anni lo sviluppo autonomo (seppure
moderato da scambi e confronti e dal comune riferimento al D.P.R. 14 gennaio
1997 già citato) dei modelli regionali di accreditamento.
Nel marzo 2010,
il Ministero della salute e la Commissione salute della Conferenza delle
Regioni e Province autonome hanno affidato all’Agenas, il compito di
individuare, in collaborazione con un Gruppo tecnico per l’accreditamento,
elementi di qualità da condividere nei sistemi di garanzia
(autorizzazione/accreditamento)[92].
Va poi ricordato
che la Legge Finanziaria 2007 (n. 296/2006),
in attuazione del Patto della Salute siglato tra il Ministro della Salute e le
Regioni nel marzo 2006, prevede il passaggio all’accreditamento definitivo in
determinati termini e modalità, disponendo, in particolare, che le regioni
provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio
2013 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture
sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali.
Le regioni sono
inoltre autorizzate ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che, a
decorrere dal 1° gennaio 2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti
in assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e conseguente
determinazione, ai sensi dell’art. 8-quater,
comma 8, del D.Lgs. n. 502/1992[93].
Infine il D.L. n. 112/2008[94], interviene sulla disciplina delle tariffe e dell’accreditamento di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992.
Articolo 8, comma 1
(Termini di consegna per via telematica
dei certificati di maternità)
L’articolo 8, comma 1, modifica alcuni termini in tema di consegna, per via telematica, dei certificati medici relativi alla maternità (certificato di gravidanza indicante la data presunta del parto, certificato di parto e certificato di interruzione di gravidanza).
Più specificamente, la disposizione, intervenendo sull’articolo 21 del D.Lgs. 151/2001, così come modificato dall’articolo 34 del D.L. 69/2013:
§ posticipa il termine per l’adozione del decreto interministeriale[95] chiamato a definire le modalità per la trasmissione dei suddetti certificati, che dovrà essere emanato entro nove mesi (in luogo dei sei originariamente previsti) dalla data di entrata in vigore della norma che lo prevede (quindi entro il 22 marzo 2014). Il decreto deve far riferimento al sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al D.M. 26 febbraio 2010;
§ dispone che la sostituzione del medico del SSN alla lavoratrice nell’obbligo di consegnare all’INPS, per via telematica, i suddetti certificati, operi a decorrere dal duecentosettantesimo giorno (in luogo del novantesimo originariamente previsto) successivo all’entrata in vigore del citato decreto interministeriale. Fino a tale data, l’obbligo di presentazione del certificato rimane a carico della lavoratrice.
Si ricorda che l’articolo 34 del D.L. 69/2013, modificando l’articolo 21 del D.Lgs. 151/2001, ha previsto che i certificati di gravidanza, di parto e di interruzione di gravidanza siano trasmessi all’INPS esclusivamente per via telematica e che il relativo obbligo gravi non più sulla lavoratrice, ma sul medico del SSN.
Infine, si segnala che il DM 26 febbraio 2010 disciplina il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia. Si ricorda che l’obbligo della trasmissione telematica dei certificati di malattia nel settore pubblico e privato è sancito dall’articolo 7 del D.L. 179/2012 a partire dal 18 dicembre 2012.
Articolo 8, comma 2
(Finanziamento di Italia Lavoro S.p.A.)
L’articolo 8, comma 2, proroga, per l’anno 2014, il finanziamento
previsto dall’articolo 19, comma 16, del D.L. n. 185/2008, pari a 13 milioni di euro, in favore della
società Italia Lavoro S.p.A.[96], come contributo per gli oneri di
funzionamento e per i costi generali di struttura, mediante assegnazione da
parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Alla copertura del
suddetto onere si provvede mediante una corrispondente riduzione del Fondo
sociale per occupazione e formazione.
Si segnala che la norma ripropone in maniera identica il contenuto
dell’articolo 2, comma 17, del D.L. 126/2013, non convertito in legge.
Il comma 16 dell’articolo 19 del D.L. 185/2008 attribuisce per il 2009 a Italia Lavoro S.p.A. 13 milioni di euro (a valere sul Fondo per l'occupazione) come contributo per gli oneri di funzionamento e per i costi generali di struttura. Tale finanziamento è stato oggetto di successive proroghe, tutte di pari importo, ad eccezione di quella relativa all’anno 2013 (per il quale la proroga è stata stabilita nella misura del 90 per cento dell'importo suddetto di 13 milioni di euro)[97].
Articolo 8, comma 2-bis
(Fondi di solidarietà)
Il comma 2-bis, introdotto nel
corso dell’esame al Senato, proroga il termine per l’adeguamento dei fondi di
solidarietà sperimentali di
settore, già istituiti ai sensi dell’articolo
2, comma 28, della L. 662/1996, alle disposizioni della legge n. 92/2012, che
ha definito un nuovo sistema di sostegno al reddito per i settori non coperti
dalla Cassa integrazione guadagni ordinaria, basato sull’istituzione di nuovi fondi
di solidarietà bilaterali.
La disposizione, in particolare, ai
fini della stipula degli accordi finalizzati all’adeguamento dei fondi, dispone
l’ulteriore proroga del termine al 30 giugno 2014 (anche in virtù
dell’abrogazione del D.M. 477/1997 dal 1° gennaio 2014; v. infra), o, se anteriore, alla data dell’effettivo adeguamento alla nuova
disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 3, comma 42,
della L. 92/2012 (v. infra).
L’articolo 2, comma 28, della L. 662/1996, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, ha definito in via sperimentale, rimandando ad appositi decreti interministeriali, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali.
Con il D.M. 27 novembre 1997, n. 477 sono state emanante le modalità di istituzione dei richiamati fondi sperimentali. Più specificamente, l’articolo 1 ha stabilito l’emanazione, per gli enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché per le categorie e settori di impresa sprovvisti di un sistema pubblico di ammortizzatori sociali mirato a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale e di crisi, dei regolamenti di cui all’articolo 2, comma 28, della L. 662/1996, nel momento in cui fossero stati depositati presso il Ministero del lavoro i contratti collettivi nazionali (che dovevano contenere specifici parametri) stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Merita ricordare, infine, che il sistema dei fondi sperimentali è stato esteso a Poste Italiane S.p.A. dall’articolo 40 della L. 448/1998 ed al settore del trasporto pubblico locale dall’articolo 1, comma 303, della L. 244/2007.
Per quanto
attiene più specificamente alle modalità di istituzione dei richiamati fondi sperimentali, l’articolo 1-bis, comma 1, del D.L. 78/2009, ha
disposto che entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
D.L. 78/2009, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro,
dovessero essere emanate, in via eccezionale, norme in deroga alle singole
disposizioni dei regolamenti previsti dall’articolo 1, comma 1, del D.M.
477/1997.
Il richiamato
termine è stato successivamente
prorogato al 31 dicembre 2012 dall’articolo
6, comma 2-bis, del D.L. 216/2011,
e, da ultimo, al 31 dicembre 2013
dall’articolo 7, comma 6, del D.L. 76/2013.
Successivamente, in materia è intervenuta la L. 92/2012, che ha previsto, in generale (articolo 3), l’istituzione dei fondi di solidarietà bilaterali (per aziende con più di 15 dipendenti) in sostituzione degli ammortizzatori sociali in deroga, nei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale. In particolare, l’articolo 3, comma 42, ha stabilito l’adeguamento della disciplina dei fondi ex L. 662/1996 alle norme della legge medesima, con apposito decreto interministeriale da stipulare tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 ottobre 2013. L’entrata in vigore dei richiamati decreti ha determinato, ai sensi del successivo comma 43, l’abrogazione del D.M. 477/1997 (con decorrenza 1° gennaio 2014).
Da ultimo, l’articolo 1, comma 185, lettera b), della L. 147/2013 (Legge di stabilità per il 2014), modificando il richiamato comma 42, ha soppresso il termine del 31 ottobre 2013 per l’adeguamento della disciplina dei fondi di solidarietà ex articolo 2, comma 28, della L. 662/1996, con la conseguenza che non vi sono più limiti temporali per la contrattazione collettiva ai fini dell’istituzione dei fondi di solidarietà.
Articolo 8, comma 2-ter
(Prestazioni di lavoro accessorio)
Il comma 2-ter, introdotto nel corso dell’esame al Senato, dispone la proroga per il 2014 di quanto previsto, per il solo anno 2013, dall’articolo 70, comma 1, del D.Lgs. 276/2003, in base al quale i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito possano svolgere prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo annuo.
Si ricorda che l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 70 del D.Lgs. 276/2003 (aggiunto dall’articolo 46-bis, comma 1, lett. d), del D.L. 83/2012) dispone, per il solo 2013, che i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito possano svolgere prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi (compresi gli enti locali, fermi restando i vincoli vigenti in materia di contenimento delle spese di personale) nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare (lettera d)). L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa, relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
Il lavoro accessorio
Il lavoro accessorio è disciplinato dagli articoli da 70 a 74 del D.Lgs. 276/2003 (come ripetutamente modificati dal D.L. 112/2008, dal D.L. 5/2009, dal D.L. 78/2009, dalla L. 191/2009, dal D.L. 83/2012, dalla L. 92/2012 e da ultimo dal D.L. 76/2013).
Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono le attività lavorative (non più di natura meramente occasionale) che, con riferimento alla totalità dei committenti, diano complessivamente luogo a compensi non superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare (annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente). Le prestazioni possono essere rese in tutti i settori, da parte di qualsiasi committente, con qualsiasi lavoratore (salvo alcuni limiti nel settore agricolo), mentre per quanto concerne le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti (fermo restando il limite dei compensi fissato in linea generale a 5.000 euro annui), si prevede che le attività svolte a favore di ciascun committente non possono comunque superare i 2.000 euro annui.
L’assolvimento dell’obbligo retributivo e contributivo connesso alle prestazioni, avviene attraverso l’acquisto presso le rivendite autorizzate, da parte dei datori di lavoro, di uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio (cd. voucher), che garantiscono la retribuzione nonché la copertura previdenziale ed assicurativa, da consegnare al prestatore di lavoro accessorio. Il valore nominale dei buoni è fissato con specifico decreto, con il quale vengono anche stabiliti gli aggiornamenti periodici del valore stesso, ed è stabilito tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative affini a quelle richiamate in precedenza, nonché del costo di gestione del servizio e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. Attualmente il valore nominale del buono, fissato con D.M. 12 marzo 2008, è pari a 10 euro. Il monitoraggio sui dati relativi ai voucher riscossi, venduti e sul numero dei lavoratori così retribuiti è effettuato dall’INPS.
Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario (individuato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con apposito decreto, con il quale sono anche regolamentati i criteri e le modalità per il versamento dei contributi e delle relative coperture assicurative e previdenziali), all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. Spetta al concessionario provvedere al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, nonché effettuare il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali alla Gestione separata INPS (in misura pari al 13% del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL (in misura pari al 7% del valore nominale del buono), trattenendo l'importo autorizzato dal decreto a titolo di rimborso spese. Il D.lgs. 276/2003 dispone l’adeguamento delle aliquote dei contributi previdenziali rispetto a quelle previste per gli iscritti alla Gestione separata dell’INPS, da rideterminare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Si ricorda che (nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 5425 del 2011) al lavoro accessorio non è applicabile il criterio generale di ripartizione del carico previdenziale tra committente e prestatore di lavoro, previsto dall'articolo 2, comma 30, della L. 335/1995, con la conseguenza che i contributi previdenziali, compresi nel valore nominale del voucher, sono a totale carico del committente.
Infine, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari, in considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell’ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche.
Articolo 9, comma 1
(Esercizio
dell’attività di consulenza finanziaria)
L’articolo 9, comma 1, modificato dal Senato, proroga al 30 giugno 2014 (il testo originario prevedeva la proroga al 31 dicembre 2014) il termine per continuare ad esercitare l’attività di consulenza in materia di investimento, nelle more dell’attuazione della normativa relativa all’Albo delle persone fisiche consulenti finanziari, gestito dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), previsto dal D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164 (decreto legislativo di recepimento della c.d. norme europee “Mifid”).
Il termine è stato, da ultimo prorogato, al 31 dicembre 2013 dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del DPCM 26 giugno 2013, intervenuto sull'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, che a sua volta (con una modifica non testuale) aveva posticipato il termine originariamente previsto al 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2012.
Nel dettaglio, la norma in commento modifica il termine contenuto nell’articolo 19, comma 14, del D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
Per effetto delle norme in esame, nonostante l'esercizio professionale di servizi e attività di investimento sia riservato dalla legge (ai sensi dell’articolo 18 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) a banche e imprese di investimento, i soggetti che al 31 ottobre 2007 prestavano consulenza in materia di investimenti possono continuare a svolgere tale servizio, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, fino al 30 giugno 2014 (in luogo del 31 dicembre 2013).
Si ricorda inoltre che l’articolo 18-bis del TUF ha previsto, al comma 1, che la riserva di attività di cui al richiamato articolo 18 del TUF non pregiudichi la possibilità per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. Al comma 2 si è prevista l’istituzione dell'albo delle persone fisiche consulenti finanziari, alla cui tenuta provvede un organismo i cui rappresentanti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentite la Banca d'Italia e la Consob.
L'organismo vigila sul rispetto delle disposizioni rilevanti e, per i casi di violazione delle regole di condotta, delibera, in relazione alla gravità dell'infrazione, la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi, ovvero la radiazione dal medesimo. Si è affidato a un regolamento Consob (delibera CONSOB del 12 gennaio 2010, n. 17130) di determinare i principi e i criteri relativi, fra l’altro, alla formazione dell'albo e alle relative forme di pubblicità, all'iscrizione all'albo e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione, alle cause di incompatibilità, alle regole di condotta che i consulenti devono rispettare nel rapporto con il cliente, avuto riguardo alla disciplina cui sono sottoposti i soggetti abilitati, alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai consulenti finanziari, all'attività dell'organismo, alle modalità di aggiornamento professionale dei consulenti finanziari.
Poiché il suddetto organismo - condizionante l’operatività della normativa di cui alle richiamate disposizioni - non è stato ancora istituito, si pone la necessità di prevedere un ulteriore termine per l’esercizio della predetta attività di consulenza, in attesa dell’adozione di una regolamentazione sistematica che consenta di istituire il previsto albo delle persone fisiche consulenti finanziari e il relativo organismo competente.
Articolo 9, comma 2
(Contenzioso tributario pendente dinanzi
alla
Commissione tributaria centrale)
Il comma 2 dell’articolo 9 proroga al 31 dicembre 2014 il termine (originariamente fissato al 31 dicembre 2012 dall’articolo 3, comma 2-bis, lett. a) del D.L. n. 40 del 2010, e successivamente differito al 31 dicembre 2013 dall'articolo 29, comma 16-decies, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216) per l'esaurimento del contenzioso tributario pendente dinanzi alla Commissione tributaria centrale concernente ricorsi iscritti a ruolo in primo grado da oltre 10 anni, per i quali l'amministrazione finanziaria dello Stato risulti soccombente nei primi due gradi di giudizio. Sono escluse le controversie aventi ad oggetto istanze di rimborso.
A tale scopo, la norma modifica l’articolo 3, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40.
Si ricorda, al riguardo, che nel sistema del contenzioso tributario disciplinato dal DPR n. 636/1972, antecedente all’attuale D.Lgs n. 546/1992, erano previsti tre gradi di giudizio, oltre alla fase di legittimità. In particolare, il decreto n. 636/1972 prevedeva un giudizio davanti alla Commissione tributaria di primo grado, la cui decisione era ricorribile alla Commissione di secondo grado. Avverso la pronuncia di quest’ultima era poi consentito il ricorso alla Corte d’appello o, in alternativa, alla Commissione tributaria centrale (Ctc).
Con l’insediamento delle nuove Commissioni tributarie provinciali e regionali avvenuto il 1° aprile 1996, sulla base dei decreti legislativi nn. 545 e 546 del 1992, le controversie già pendenti, a tale data, in primo e secondo grado sono state attribuite alle neointrodotte Commissioni provinciali e regionali, con applicazione – ferme restando alcune regole particolari previste nelle norme transitorie tra il vecchio e il nuovo regime – del D.Lgs n. 546/1992.
Per le cause, invece, ancora pendenti, sempre al 1° aprile 1996, davanti alla Ctc (nonché quelle per le quali ancora non era spirato il termine per l’impugnativa dinanzi allo stesso giudice “centrale”), l’articolo 75 del D.Lgs n. 546/1992 ha previsto che continuasse a valere la disciplina procedurale prevista dal DPR n. 636/1972.
In tale contesto è intervenuto il predetto articolo 3, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, che ha prescritto modalità accelerate di definizione delle controversie tributarie ancora pendenti dinanzi alla Commissione tributaria centrale che originano da ricorsi iscritti a ruolo in primo grado, alla data del 26 maggio 2010 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L. n. 40/2010), da oltre 10 anni, per le quali risulti soccombente l'Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio.
Lo spostamento del termine disposto dalla norma in commento discende dal fatto che alla data del 31 dicembre 2013 si stima che restino ancora da definire da parte di alcune Sezioni regionali 14.598 controversie (come da tabella allegata).
Sezioni regionali C.T.C |
Fascicoli pendenti
al |
Stima fascicoli
pendenti al |
C.T.R. ABRUZZO |
313 |
250 |
C.T. II° BOLZANO |
158 |
130 |
C.T.R. CALABRIA |
58 |
28 |
C.T.R. LAZIO |
6.771 |
5.821 |
C.T.R. LOMBARDIA |
2.203 |
1.346 |
C.T.R. SICILIA |
547 |
277 |
C.T.R. TOSCANA |
7.173 |
6.746 |
Totale
nazionale |
17.223 |
14.598 |
Articolo 9, comma 3
(Finanziamenti della Banca d’Italia alle
banche)
Il comma 3 dell’articolo 9 proroga al 31 dicembre 2014 la disciplina derogatoria disposta dall’articolo 8, comma 30, del decreto-legge n. 201 del 2011, concernente il regime di opponibilità della cessione del credito, quale garanzia da fornire alla Banca d’Italia per finanziamenti alle banche.
Al riguardo, si ricorda che al fine di incentivare e semplificare le modalità di prestazione di finanziamenti da parte della Banca d’Italia a banche per esigenze di liquidità, il citato articolo 8, comma 30, del D.L. n. 201 del 2011 ha esteso la deroga alla normativa civilistica in materia di garanzie in relazione ai finanziamenti della Banca d‘Italia.
Precisamente, nell’ipotesi in cui la Banca d’Italia eroghi finanziamenti garantiti da pegno o cessione di credito, la norma deroga ai requisiti di opponibilità della garanzia nei confronti del debitore e dei terzi – stabiliti dal codice civile (artt. 1264, 1265, 2800) e dalla disciplina relativa ai contratti di garanzia finanziaria (artt. 1, lett. q), e 2, lett. b), D.Lgs. n. 170/2004) – e considera a tal fine sufficiente la sottoscrizione del contratto di garanzia. La garanzia prestata è sottratta a revocatoria fallimentare, in applicazione dell’art. 67, comma 4, R.D. n. 267/1942, che già esclude la revocatoria stessa nei confronti dell’istituto di emissione.
La disciplina derogatoria si applicava originariamente ai contratti di garanzia finanziaria stipulati entro il 31 dicembre 2012; detto termine è stato prima prorogato al 30 giugno 2013 dall’articolo 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e, successivamente, al 31 dicembre 2013, dall’articolo 1, comma 1, lett. b) del D.P.C.M. 26 giugno 2013.
Articolo 9, commi 4 e 5
(Controllo sugli agenti in attività
finanziaria e sui mediatori creditizi)
I commi 4 e 5 dell’articolo 9 prorogano i termini per l'esercizio dei poteri di controllo della Banca d’Italia sugli agenti ed i mediatori creditizi disposti dall’articolo 128-decies, commi 3, 4 e 4-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB).
Al riguardo si ricorda che il citato articolo 128-decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, reca disposizioni concernenti la trasparenza ed i connessi poteri di controllo a carico dell’agente in attività finanziaria e del mediatore creditizio.
La disciplina previgente attribuiva, fino al 31 dicembre 2013, alla Banca d’Italia il compito di verificare il rispetto degli obblighi di trasparenza da parte degli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari nonché da parte dei mediatori creditizi.
A decorrere dal 1° gennaio 2014 tali compiti sarebbero stati assegnati all’apposito Organismo istituito dall’articolo 128-undecies dello stesso TUB. Tale Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, è dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti.
Su tale quadro normativo intervengono le disposizioni in esame, e precisamente:
§ il comma 4, che proroga dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 il termine per l'esercizio da parte della Banca d'Italia del controllo sugli agenti e sui mediatori creditizi (previsto dai commi 3 e 4 dell’articolo 128-decies del TUB);
§ il comma 5, che proroga dal 1° gennaio 2014 al 1° luglio 2014 il termine per lo svolgimento di tali controlli da parte del succitato Organismo (previsto dal comma 4-bis dell’articolo 128-decies del TUB).
Secondo la Relazione illustrativa (A.S. 1214) non sarebbe ancora terminata la formazione del personale da adibire all’attività ispettiva.
Articolo 9, comma 6
(Aliquota
ridotta per uso combustione)
Il comma 6 dell’articolo 9 proroga al 30 giugno 2014 il termine per l’adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico - di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze - per la determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi (produzione combinata di energia elettrica e calore).
L’articolo 3-bis del D.L. n. 16 del 2012 ha disposto l’applicazione di una aliquota per uso combustione ridotta nei casi di produzione combinata di energia elettrica e calore.
In attesa dell’emanazione del decreto interministeriale attuativo, il comma 2 stabilisce che per l’anno 2012 alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas con deliberazione n. 16/98 dell’11 marzo 1998 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 dell’8 aprile 1998, ridotti del 12%.
Si ricorda che tale misura restrittiva del quantitativo di combustibile ammesso all’uso agevolato, inizialmente prevista dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, era stata inizialmente prorogata sino al 30 giugno 2013 dall'articolo 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e, successivamente, sino al 31 dicembre 2013, dall'articolo 1 del D.P.C.M. 23 luglio 2013.
Tale termine viene ora ulteriormente prorogato al 30 giugno 2014.
Articolo 9, commi 7 e 8
(Proroga termini per l’armonizzazione dei
sistemi contabili
delle pubbliche amministrazioni)
I commi 7 e 8 dell’articolo 9 del provvedimento in esame prorogano alcuni dei termini previsti dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91[98] in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni[99], con riguardo:
- al termine per l’emanazione del regolamento previsto dall’articolo 4, comma 3, lettera b) di tale decreto, concernente la revisione delle disposizioni sull’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici nazionali di cui alla legge n. 70 del 1975[100] dettate dal D.P.R. n. 97 del 2003[101]: tale termine - inizialmente stabilito al 31 dicembre 2012, poi prorogato al 30 giugno 2013 dall’articolo 1, comma 388, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) e, da ultimo, posposto al 31 dicembre 2013 dal D.P.C.M. 26 giugno 2013[102] - viene prorogato al 31 dicembre 2014 (comma 7).
Come riportato nella Relazione tecnica, tale proroga risulta necessaria al fine di consentire il completamento dell’iter di adozione del provvedimento, già predisposto dai competenti uffici del Ministero dell’economia e delle finanze;
- al termine previsto dall’articolo 18, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 91, entro il quale adottare il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze per l’individuazione di uno schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società partecipate ed altri organismi controllati: anche tale termine, inizialmente stabilito al 31 dicembre 2012 e poi oggetto delle medesime proroghe sopra indicate (al 30 giugno e poi al 31 dicembre 2013) viene prorogato al 31 dicembre 2014 (comma 7).
Come riportato nella Relazione tecnica, tale proroga risulta necessaria in quanto il relativo schema di regolamento, già predisposto dai competenti uffici del Ministero dell’economia e delle finanze, è ancora in fase di interlocutoria con le altre amministrazioni e dovrà essere sottoposto al parere sia del Consiglio di Stato che delle competenti Commissioni parlamentari;
- al
termine per l’avvio dell'attività
di sperimentazione finalizzata
all'armonizzazione degli schemi contabili delle PA non territoriali, di cui
all'art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 91/2011, che viene posticipato di un
anno e, dunque, a partire dal 2015 (comma 8).
Si ricorda che il comma richiamato demanda, entro il 31 dicembre 2013[103], al fine di valutare gli effetti derivanti da un avvicinamento tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale, ad un decreto del Ministro dell’economia la disciplina di una attività di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari. Tale attività, prevista a partire dal 2014, viene ora posticipata a partire dal 2015.
Si ricorda che in attuazione della citata disposizione
è stato emanato il D.M. Economia 1°
ottobre 2013, recante le modalità per l’avvio, appunto a decorrere dal 1°
gennaio 2014, della sperimentazione della
tenuta della contabilità finanziaria sulla base della nuova configurazione del
principio della competenza finanziaria, nonché le istruzioni operative relative
alla classificazione di bilancio per missioni e programmi.
Si ricorda che le disposizioni sopra commentate riproducono i commi 2 e 4 dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione del D.L. n. 126/2013 (decaduto), introdotti nel corso dell’esame in prima lettura al Senato.
Articolo 9, comma 8-bis
(Applicazione della disciplina
sull’armonizzazione dei bilanci per Regioni a statuto speciale, province
autonome ed enti ivi ubicati)
Il comma 8-bis, introdotto nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato, dispone
che, per le Regioni a statuto speciale e per
le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché per gli enti locali ubicati nelle
medesime Regioni speciali e Province autonome, sono prorogati di 12 mesi i termini - previsti
dall’articolo 38, comma 1 del D.Lgs. n. 118/2011 - a decorrere dai quali trova
applicazione la disciplina in materia di armonizzazione dei bilanci e degli
schemi contabili degli enti territoriali, di cui al medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
Dunque,
per le Regioni a Statuto speciale, per le province autonome e per gli enti
locali ivi ubicati la predetta disciplina trova applicazione a decorrere dall’anno 2016, anziché a
decorrere dall’anno 2015.
Si rammenta che il Decreto legislativo n. 118/2011[104], prevede all’articolo 36, ai fini di una corretta entrata a regime della nuova disciplina dell’armonizzazione contabile dei documenti e dei sistemi contabili di Regioni, enti locali e dei loro enti e organismi strumentali, recata dal Titolo I del medesimo decreto, una fase sperimentale decorsa la quale il nuovo sistema trovi applicazione.
Quanto alla tempistica di tale periodo di sperimentazione, l’articolo 36 del D.Lgs. n. 118 ne disponeva, in origine, una durata biennale (per gli anni 2012 e 2013), decorsa la quale i nuovi principi contabili dell’armonizzazione (come integrati, in considerazione degli esiti della sperimentazione da successivi decreti legislativi) avrebbero trovato applicazione a decorrere dall’anno 2014, ai sensi dell’articolo 38 del medesimo D.Lgs.
Su tale tempistica è intervenuto l’articolo 9 del D.L. n. 102/2013, il quale, al comma 1, lettera a), ha modificato il citato articolo 36 del D.Lgs. n. 118, prolungando di un anno la durata della sperimentazione del nuovo regime contabile, e, alla lettera b), conseguentemente, ha modificato l’articolo 38 del medesimo D.Lgs., facendo decorrere l’operatività della nuova disciplina di armonizzazione dall’anno 2015[105].
Si rammenta che per la disciplina in questione si dovrà procedere a norma dell'articolo 37, comma 1, del medesimo decreto legislativo 118/2011, nel quale si dispone, al primo periodo, che la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo stesso, nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite, nel rispetto dei rispettivi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 42/2009 (federalismo fiscale), vale a dire in modo concordato con ciascuna regione e provincia autonoma.
In ordine
alla nuova decorrenza disposta dal comma 8-bis in esame, sembra doversi ritenere
che la stessa si determinerà comunque solo all’esito delle procedure
previste per le autonomie speciali dall’articolo 37 suddetto; ciò anche
alla luce di quanto recentemente
statuito su una parte del medesimo articolo dalla Corte Costituzionale con sentenza n.178 del 2012[106].
Con
riguardo, poi, alla formulazione della norma, si segnala l’opportunità di
inserire espressamente la proroga in questione nell’articolo 38 del D.Lgs. n. 118/2011,
atteso che questa incide direttamente su un termine previsto da tale articolo,
differendone la decorrenza per una parte dei soggetti (le autonomie speciali)
interessati dallo stesso.
Infine si ricorda che il comma 8-bis riproduce nella sostanza il comma 01, introdotto - nel corso dell’esame in prima lettura al Senato del D.L. n. 126/2013 (A.C. 1906) - all’articolo 1 del medesimo decreto legge[107], successivamente decaduto.
Articolo 9, comma 9
(Risorse per i Fondi
pensione del settore pubblico)
L’articolo 9, comma 9, prevede la facoltà di utilizzo di specifiche risorse anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Si tratta, secondo quanto riportato nello stesso comma, delle risorse di cui all’articolo 74, comma 1, della L. 388/2000, limitatamente alle somme già impegnate sul capitolo 2156 (“Intervento contributivo per i fondi gestori di previdenza complementare dei pubblici dipendenti”, recante in pratica le somme versate dalle pubbliche amministrazioni in qualità di datore di lavoro ai fini dei piani di accumulo relativi alle posizioni individuali dei singoli lavoratori) dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’esercizio finanziario 2013.
Secondo quanto risultante da un’interrogazione al sistema informativo della RGS la dotazione del richiamato capitolo in termini di somme impegnate in competenza risulta pari, per il 2013, a 56.890.971 euro.
Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, l’utilizzo delle risorse dovrebbe servire per il funzionamento del Fondo Sirio (per i lavoratori dei Ministeri, Enti Pubblici non Economici, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'E.N.A.C. e del C.N.E.L.), per il quale l'ex gestione INPDAP, per consentire lo start up del Fondo, ha erogato una «dote» iniziale a copertura delle spese di costituzione e di avvio, prevista con D.P.C.M. del 20 dicembre 1999 e successive modifiche, di euro 724.069,50, pari ad euro 2,75 per 263.298 lavoratori quale platea interessata.
L’articolo 74, comma 1, della L. 388/2000 ha assegnato specifiche risorse per fare fronte all'obbligo della pubblica amministrazione di contribuire, quale datore di lavoro, al finanziamento dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, in corrispondenza delle risorse contrattualmente definite eventualmente destinate dai lavoratori allo stesso fine.
Tali risorse sono costituite:
§ dalle somme, pari a 200 miliardi di lire (103.291.379,82 euro) per ciascuno degli anni 1999 e 2000, già stanziate dall'articolo 26, comma 18, della L. 448/1998;
§ da ulteriori 100 miliardi di lire (51.645.689,91 euro) annui per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003;
§ per gli anni successivi al 2003 si provvede con la tabella C della legge finanziaria.
Articolo 9, commi 10-13
(Proroga di termini di natura contabile)
Il comma 10 dell’articolo 9 è volto a prorogare negli esercizi finanziari 2014 e 2015 la facoltà per le Amministrazioni centrali di rimodulare le dotazioni finanziarie tra le missioni di spesa di ciascuno stato di previsione, già prevista dall’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 78/2010 per il triennio 2011-2013.
In particolare, con il comma in esame le amministrazioni centrali possono procedere - in deroga a quanto previsto in materia di flessibilità delle dotazioni di bilancio dall’articolo 23 della legge di contabilità pubblica - con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese rimodulabili del bilancio di cui all'articolo 21, comma 7, della legge n. 196/2009.
Si ricorda che, a fronte di consistenti riduzioni delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa a legislazione vigente, operate a decorrere dal 2011[108], il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, all’articolo 2, comma 1, ha introdotto per il solo triennio 2011-2013, norme di flessibilità degli stanziamenti di bilancio che derogano alla disciplina generale recata dalla legge n. 196/2009, che consentono alle amministrazioni centrali, con il disegno di legge di bilancio, per “motivate esigenze”, di rimodulare le dotazioni finanziarie “tra le missioni” di ciascun stato di previsione della spesa (laddove l’articolo 23[109] della legge di contabilità riconosce tale facoltà solo nell’ambito di un singolo programma o fra programmi della stessa missione).
Come previsto dal citato articolo 2 del D.L. n. 78/2010, si ricorda che la facoltà di effettuare rimodulazioni tra le missioni di spesa di ciascuno stato di previsione del bilancio dello Stato può essere esercitata solo per motivate esigenze ed entro i seguenti limiti:
§ esclusivamente con riferimento alle spese rimodulabili[110] di cui all’articolo 21, comma 7 della legge n. 196/2009, riconducibili, cioè, a quelle disposte da fattori legislativi e di adeguamento al fabbisogno;
§ nel rispetto dell’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica;
§ restando precluso l’utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
In relazione all’attuale contenuto della legge di bilancio e
agli attuali strumenti di flessibilità,
come configurati nella legge n. 196/2009, va ricordato che essi saranno
destinati ad essere sostituiti dall’entrata a regime del nuovo contenuto della
legge di bilancio, come delineato in attuazione della riforma dell’articolo 81
della Costituzione.
Come risulta dalla disciplina
contenuta nell’articolo 15 della legge n. 243/2012 (recante “Disposizioni per
l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81,
sesto comma, della Costituzione”) con la nuova legge di bilancio si provvede,
sostanzialmente, ad unificare in un unico documento gli attuali contenuti della
legge di stabilità e della legge di bilancio, come ora previsti,
rispettivamente, all’articolo 11 e agli articoli 21-30 della legge n. 196 del
2009. Le disposizioni recate dall’articolo 15 sulla nuova legge di bilancio
entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Il comma 11 proroga all’anno 2014 la norma – contenuta nell’articolo 6, comma 14, del D.L. n. 95/2012 - che autorizza ad effettuare con decreto del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, in ciascun stato di previsione della spesa, tra capitoli, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della compatibilità delle medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
Si ricorda che il citato comma 14 introduce la possibilità di disporre, limitatamente agli esercizi finanziari 2012 e 2013, con decreto del Ministro competente, variazioni compensative di sola cassa tra capitoli di ciascun stato di previsione della spesa, al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l’emissione di ruoli di spesa fissa. Le variazioni possono essere effettuate solo previa verifica (effettuata dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato) della loro compatibilità con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Le variazione debbono essere trasmesse al Parlamento ed alla Corte dei conti.
Il comma 12 dispone una estensione temporale della facoltà, che può essere esercitata dal Ministro dell’economia e delle finanze, di prolungare di un anno i termini di conservazione in bilancio dei residui passivi relativi a spese in conto capitale.
In particolare, la norma dispone che tale facoltà possa essere esercitata anche per gli esercizi finanziari 2013 e 2014.
Il comma precisa che tale estensione opera nelle more del completamento
della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009).
L’articolo 36, comma 1, del R.D. 2440/1923, dispone, in via generale, che i residui propri delle spese correnti e delle spese in conto capitale, non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento (c.d. residui propri), si intendono perenti agli effetti amministrativi e le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio (c.d. residui impropri o di stanziamento) possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un anno.
Si ricorda che la possibilità di prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione in bilancio dei residui passivi propri relativi a spese in conto capitale, rispetto a quanto previsto dalle norme di contabilità generale, è concessa al Ministro dell’economia e finanze dall'articolo 30, comma 11, della legge di contabilità nazionale (n. 196/2009) limitatamente ai tre esercizi finanziari successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 196/2009 (1° gennaio 2010), vale a dire negli esercizi 2011, 2012 e 2013.
Essa può essere esercitata dal Ministro dell’economia soltanto in presenza di determinate condizioni e modalità, quali:
§ la proposta di proroga, adeguatamente motivata, da parte dei Ministri competenti, che illustri lo stato di attuazione dei programmi di spesa e i relativi tempi di realizzazione;
§ la valutazione da parte del Ministero dell’economia delle cause che ne determinano la necessità di proroga e al fine di evitare l'insorgenza di possibili contenziosi con conseguenti oneri.
Come riportato nella Relazione tecnica, tale facoltà è stata esercitata, come previsto, per gli ultimi tre esercizi consuntivati: nel 2011 ai fini della conservazione dei residui (ove richiesto) che sarebbero andati in perenzione con il consuntivo 2010; nel 2012 per la conservazione dei residui che sarebbero andati in perenzione con il consuntivo 2011, e nel 2013 per la conservazione dei residui che sarebbero andati in perenzione con il consuntivo 2012. Evitando la perenzione amministrativa si è altresì evitato il conseguente allungamento della tempistica per i pagamenti, dal momento che si sarebbe resa necessaria la procedura di reiscrizione in bilancio delle somme andate in perenzione[111].
La Relazione sottolinea la necessità di esercitare tale facoltà anche per gli esercizi 2013 e 2014 causa il persistere di "situazioni per le quali la perenzione amministrativa dei residui passivi potrebbe determinare oneri e aggravi per l’ulteriore allungamento della tempistica dei pagamenti. Inoltre si determinerebbe un aumento delle passività nel conto del Patrimonio dello Stato che potrebbe essere evitato grazie ai pagamenti che verrebbero effettuati nel corso dell’esercizio per il quale verrebbe prorogata la conservazione dei residui".
Alla luce di quanto esposto
nella Relazione tecnica, la proroga contenuta nel comma in esame, per quanto espressa in termini non del tutto chiari,
sembrerebbe estendere agli esercizi finanziari 2013 e 2014 non
l’esercizio della facoltà prevista dal comma 11, dell’articolo 30 della legge
di contabilità - che, infatti, è già stata esercitata nel 2013 – quanto la
possibilità di esercitarla negli anni 2014 e 2015 con riferimento agli impegni
di spesa in conto capitale relativi, rispettivamente, agli esercizi 2013 e 2014,
e, dunque, per la conservazione in bilancio dei residui passivi destinati alla
perenzione con il consuntivo dell’esercizio 2013 e dell’esercizio 2014.
L’interpretazione in tal senso è peraltro confermata dalla Circolare del Ministero dell’economia e finanze del 19 dicembre 2013, n. 45, la quale – con riferimento alla identica disposizione introdotta nel corso dell’esame al Senato del D.L. 31 ottobre 2013, n. 126 (poi decaduto), all’articolo 1, comma 20-sexies – precisa che essa consentirebbe di conservare nell’esercizio 2014 residui di parte capitale che altrimenti andrebbero in perenzione con il consuntivo 2013, e nell’esercizio 2015 residui altrimenti perenti con la chiusura dell’esercizio 2014. La Circolare reca, altresì - anticipatamente rispetto alla conversione in legge del D.L. n. 216/2013 - le istruzioni per permettere alle Amministrazioni di avanzare eventuali proposte di conservazione nel bilancio dell’esercizio 2014 dei residui propri relativi alle spese in conto capitale in tempo utile per la predisposizione del rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2013.
Ai fini di una maggiore
chiarezza circa la portata normativa del comma 12, sarebbe opportuna una sua
riformulazione nel senso sopraindicato, vale a dire precisando che la proroga è
volta a consentire l’esercizio, negli anni 2014 e 2015, della facoltà di cui al
comma 11 dell’art. 30 della legge di contabilità (prolungamento di un anno
della conservazione in bilancio dei residui passivi di conto capitale) con
riferimento agli impegni di spesa in conto capitale relativi agli esercizi 2013
e 2014.
Il
comma 13 dispone che, nelle more del perfezionamento della revisione
delle strutture organizzative dei Ministeri prevista dall'art. 2, comma 10-ter, del D.L. n. 95/2012, al fine di
assicurare la continuità nella gestione, le amministrazioni sono autorizzate
a gestire le risorse ad esse assegnate secondo la precedente
struttura del bilancio dello Stato.
Si ricorda che, l’articolo 2 del D.L. n.
95/2012 ha introdotto una serie di misure di riduzione delle dotazioni
organiche delle amministrazioni pubbliche.
Entro sei mesi dall'adozione dei
provvedimenti di cui sopra, il comma 10 ha previsto che le amministrazioni
interessate adottino i regolamenti di organizzazione, secondo i
rispettivi ordinamenti, applicando misure volte, tra l’altro:
a) alla
concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il
riordino delle competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;
b) alla
riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
c) alla
rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale;
d) all'unificazione,
anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche e
strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni.
Il successivo comma 10-ter, al fine di semplificare ed
accelerare il riordino previsto dal comma 10, nonché di quanto previsto
dal medesimo D.L. n. 95/2012 all’articolo 23-quinquies circa la riduzione delle dotazioni organiche e il riordino
del MEF, ha disposto che fino al 31 dicembre 2012 i regolamenti di
organizzazione dei Ministeri sono adottati con D.P.C.M., su proposta
del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle
finanze. I relativi decreti sono soggetti al controllo preventivo di legittimità
della Corte dei conti.
I termini per l’adozione dei
regolamenti di organizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche
interessate dalle riduzioni sono stati successivamente prorogati alla data del
31 dicembre 2013 dall’articolo 2, comma 7, del D.L. 101/2013 (conv. L.
125/2013). Infine, solo per i regolamenti dei Ministeri è stata introdotta
un’ulteriore proroga al 28 febbraio 2014 dall’articolo 1, comma 6, del
decreto-legge in esame, per il commento del quale si rinvia alla specifica
scheda di lettura nel presente Dossier).
Alla data attuale, tre soli Ministeri risultano aver adottato i regolamenti di riorganizzazione a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del D.L. n. 95/2012: il Ministero dell’economia e delle finanze (D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67[112]), il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105[113]) e il Ministero dello sviluppo economico (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158[114]).
Infine, si ricorda che nella legge di contabilità pubblica e in altre disposizioni che regolano la disciplina contabile vi sono previsioni, in ordine alle modalità di gestione da parte delle amministrazioni statali delle risorse ad esse assegnate che hanno incidenza anche sulla struttura organizzativa dei Ministeri.
Si segnala in proposito l’articolo 21, comma 2 della legge n. 196/2009, il quale dispone che la realizzazione di ciascun programma di spesa deve essere affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri (ex art. 3, D.Lgs. n. 300/1999).
Tale previsione è peraltro ribadita nei principi e criteri direttivi della delega per il completamento della struttura del bilancio dello Stato, di cui all’articolo 40 della legge n. 196. La medesima delega prevede inoltre l'univoca corrispondenza tra il programma, le relative risorse e strutture assegnate, e ciascun Ministero, in relazione ai compiti e alle funzioni istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando ove possibile la condivisione di programmi tra più Ministeri.
Inoltre, si ricorda l’articolo 6, comma 10 del medesimo D.L. n. 95/2012, il quale prevede che, nelle more del riordino della disciplina della gestione del bilancio dello Stato, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, il dirigente responsabile della gestione, in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza a partire dall'esercizio finanziario 2013, ha l'obbligo di predisporre un apposito piano finanziario pluriennale sulla base del quale ordina e paga le spese, da aggiornare con cadenza mensile.
Con riferimento alla formulazione della
norma, ed in particolare al richiamo alla “precedente struttura del bilancio”
si osserva che essa, per quanto espressa in termini non del tutto chiari,
sembra, in via interpretativa, fare riferimento alla struttura dei Ministeri
vigente prima del processo riorganizzativo, secondo i vigenti regolamenti di
organizzazione.
Si ricorda che le disposizioni sopra commentate riproducono i commi 20-bis-20-ter e 20-sexies-20-septies dell’articolo 1 del D.L. n. 126/2013 (decaduto), introdotti nel corso dell’esame in prima lettura al Senato.
Articolo 9, comma 14
(Iscrizione al registro dei revisori
legali)
La disposizione in esame – modificata nel corso dell’esame al Senato - interviene sul decreto legislativo n. 39 del 2010 allo scopo di ristabilire, ai fini dell’iscrizione al registro dei revisori legali, l’equipollenza tra l’esame di idoneità professionale previsto dal citato decreto e l’esame per l’iscrizione all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
Il comma 14, nella versione originaria del decreto-legge, nelle more dell’entrata in vigore del regolamento che disciplina le modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione professionale, consente l’accesso all’esercizio dell’attività di revisione legale (come riformata dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39[115], di attuazione delle Direttiva 2006/43/CE sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati) in base alla disciplina previgente recata dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 88 del 1992 (attuativo della abrogata direttiva 84/253/CEE).
La disciplina transitoria sull’accesso al Registro, già oggetto di intervento, negli identici termini, dall’art. 1, comma 19, del D.L. 126/2013 – decaduto per mancata conversione - intende rimediare al ritardo nell’adozione del regolamento sugli esami di abilitazione. La nuova norma ristabilisce di fatto l’equipollenza, ai fini dell’iscrizione al registro dei revisori legali (già prevista dall’art. 43, comma 8, del D.Lgs. 39) tra l’esame per l’iscrizione all’albo dei commercialisti ed esperti contabili ed il nuovo esame di idoneità professionale previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 39/2010 per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale. Tale equipollenza era stata superata a seguito dell’entrata in vigore (il 13 settembre 2012) di uno dei regolamenti attuativi del D.Lgs. 39 del 2010 - il decreto 20 giugno 2012, n. 145 del Ministro dell’economia e delle finanze. L’art. 17 del regolamento, in sede di prima formazione del Registro, ha previsto infatti che avevano diritto all'iscrizione al Registro le persone fisiche e le società che erano già iscritte al precedente registro e coloro che, prima del 13 settembre 2012, avevano acquisito il diritto ad essere iscritti alle “vecchie condizioni”. Tuttavia, chi non era riuscito a maturare i requisiti entro tale data, si è visto di fatto negare l’accesso al registro perché la mancanza del regolamento attuativo sull’esame di idoneità professionale ha impedito l’indizione delle successive sessioni di esame[116].
L’art. 9, comma 14, determina, quindi, la riapertura del Registro dei revisori contabili, ristabilendo la validità dell'equipollenza fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento di attuazione. Rimane ferma, tuttavia, la necessità di possedere i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) del citato DM 145/2012 ovvero i requisiti di onorabilità, il titolo di studio (specifica laurea triennale) ed il compiuto tirocinio triennale.
Il Senato ha riformulato il comma 14, aggiungendo un comma 4-bis all’art. 4 del citato D.Lgs. 39 del 2010 con cui – ai fini dell’ammissione al Registro dei revisori legali - sono esonerati dall’esame di idoneità previsto dall’art. 4 dello stesso decreto legislativo coloro che abbiano superato le prove d'esame per l'iscrizione nelle sezioni A (art. 46, D.Lgs 39) e B (art. 47, D.Lgs 39) dell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
La norma in esame non ha carattere transitorio e ristabilisce l’equipollenza, ai fini dell’iscrizione al Registro dei revisori legali tra l’esame per l’iscrizione al citato Albo ed il nuovo esame di idoneità professionale previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 39/2010 per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale.
Si osserva che
l’equipollenza, a regime, tra i due esami esonera, di fatto, coloro che abbiano
superato l’esame per l’iscrizione all’Albo dei dottori commercialisti ed
esperti contabili da numerose prove di particolare qualificazione professionale
previste dalla direttiva 2006/43/CE per l’esercizio della revisione legale.
Nonostante la ripristinata equipollenza, permane tuttavia l'obbligo di completare il tirocinio formativo (che per i dottori commercialisti ed esperti contabili è di diciotto mesi mentre per i revisori è di tre anni).
Pare utile, a fini di
chiarezza della norma, esplicitare il momento in cui è possibile effettuare l’iscrizione
nel nuovo registro dei revisori contabili (prima o dopo il completamento del
tirocinio).
Articolo 9, comma 15
(Fondo
carta acquisti)
L’articolo 9, comma 15, dispone un finanziamento di 35 milioni per il proseguimento, nell'ultimo bimestre del 2013, del Programma Carta acquisti e l’avvio della fase sperimentale della Carta. Il comma riproduce il testo dell’articolo 2, commi 7 e 8 del decreto-legge n. 126/2013, decaduto per la mancata conversione entro i termini previsti.
La Carta acquisti ordinaria, istituita dal decreto-legge n. 112/2008[117], a legislazione vigente viene concessa ai richiedenti residenti con cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, ovvero ai cittadini nella fascia di bisogno assoluto, di età uguale o superiore ai 65 anni o con bambini di età inferiore ai tre anni. La Carta, utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare e sanitaria e per il pagamento delle spese energetiche, vale 40 euro al mese e viene caricata ogni due mesi con 80 euro, sulla base degli stanziamenti disponibili.
L’articolo 60 del decreto-legge n. 5/2012[118] ha stabilito l’avvio di una fase di sperimentazione della Carta della durata di un anno, nei comuni con più di 250.000 abitanti (nell’ elenco delle dodici città assegnatarie fanno parte anche le città meridionali di Napoli, Bari, Palermo e Catania), sottolineando l’obiettivo di utilizzare la carta acquisti come strumento di contrasto alla povertà assoluta tra le fasce della popolazione in condizione di maggiore bisogno. Le modalità attuative sono state definite dal D.M. 13 gennaio 2013. I beneficiari sono individuati dai Comuni, sulla base del reddito ISEE del nucleo familiare di appartenenza e di ulteriori parametri patrimoniali. Le famiglie beneficiarie devono contare almeno un componente di età minore di 18 anni. Fra i beneficiari sono stati compresi anche i cittadini di altri Stati dell'Unione europea ovvero i cittadini di Stati esteri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Il beneficio parte da un valore minimo di 231 euro al mese per nuclei con due persone, sale a 281 euro per quelli con tre persone, a 331 euro per quattro persone e a 404 euro se la famiglia ha cinque o più componenti.
Infine l’articolo 3, commi da 2 a 5, del decreto-legge n. 76/2013[119] ha esteso la sperimentazione della nuova social
card ai restanti territori delle
regioni del Mezzogiorno, nel limite di 140
milioni per il 2014 e di 27 milioni per il 2015. Tali risorse sono stanziate a valere sulla riprogrammazione delle
risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie,
già destinate ai Programmi operativi 2007-2013, nonché mediante la
rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli
interventi del Piano di Azione Coesione. Tale sperimentazione costituisce il Programma Promozione dell’inclusione
sociale.
Lo stanziamento di 35 milioni di euro per l’ultimo bimestre del 2013 è disposto a valere sul Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti di cui all’articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112/2008.
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo da ripartire per il finanziamento degli interventi in favore di particolari categorie di lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica del 2012 di cui al primo periodo del comma 235 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228).
Si ricorda che l’articolo 1, commi da 231 a 237, della L. n. 228/2012 ha ampliato la platea dei soggetti salvaguardati dall’applicazione della nuova normativa in materia di requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici (D.L. n. 201/2011 – c.d. riforma Fornero). In particolare, il comma 235 al fine di finanziare interventi in favore delle categorie di lavoratori individuati da specifiche disposizioni normative, ha istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 36 milioni di euro per l'anno 2013 (il Fondo da ripartire per il finanziamento degli interventi in favore di particolari categorie di lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica del 2012 è allocato nel cap. 4362 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). Tale Fondo viene anche finanziato con le risorse derivanti da economie verificatesi a fronte degli oneri finanziari programmati per l’attuazione di specifiche norme sempre in materia di tutela di tali categorie di lavoratori.
Nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti, viene prorogato il contratto in essere, stipulato il 24 marzo 2010, al fine di garantire la prosecuzione del programma Carta acquisti ordinaria[120], e l’avvio della Carta acquisti sperimentale[121], fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore.
Ai sensi dell’articolo 81, comma 35, lettera b), il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi deve essere individuato, tenendo conto della disponibilità di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresì di precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici. Si ricorda che attualmente Poste Italiane è il Gestore del programma Carta acquisti. Per quanto riguarda l’attuale gara, questa è stata bandita dalla Consip il 17 ottobre 2013, il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato al 12 dicembre 2013[122].
Articolo 9, comma 15-bis
(Pagamenti
effettuati con carte di debito)
Il comma 15-bis, inserito nel corso dell’esame
al Senato, differisce dal 1° gennaio 2014 al
30 giugno 2014 il termine a
decorrere dal quale le imprese ed i
professionisti che effettuano vendita di prodotti e prestazione di servizi sono
tenuti ad accettare pagamenti effettuati con carte di debito (bancomat).
La norma è finalizzata a
consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all'obbligo di dotarsi
di POS.
L’articolo 15, commi 4 e 5, del D.L. n. 179 del 2012 ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2014 i soggetti privati che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi anche professionali (imprese e professionisti) sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito (bancomat). L’attuazione di tale disposizione è stata demandata ad un decreto interministeriale il quale, oltre a stabilire eventuali importi minimi, modalità e termini, anche in relazione ai soggetti interessati, può disporre l’obbligo di accettare ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.
Si evidenzia che, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 15, comma 5, sopra citato, il decreto 24 gennaio 2014 del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha previsto l'obbligo di accettare pagamenti con carte di debito per acquisiti superiori a 30 euro soltanto per le aziende e i professionisti che fatturano più di 200 mila euro. Con successivo decreto possono essere individuate nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato e può, inoltre, essere disposta l'estensione degli obblighi ad ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.
Il decreto entra in vigore il 28 marzo 2014 (decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2014).
Al riguardo si sottolinea
l’opportunità di una norma di coordinamento che posticipi al 30 giugno 2014
l’entrata in vigore del decreto 24 gennaio 2014, nuovo termine stabilito dalla
norma in commento.
Articolo 9, comma 15-ter
(Acquisizione della documentazione nella Banca
dati nazionale dei contratti pubblici)
Il comma 15-ter, introdotto durante l’esame al Senato, differisce dal 1° gennaio 2013 al 1° luglio 2014 il termine per l’acquisizione della documentazione, comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, per le procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, da effettuarsi, esclusivamente con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.
Il termine del 1° luglio 2014 non si applica:
§ per i bandi e gli avvisi di gara pubblicati dal 1° gennaio 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
§
per gli inviti di presentazione dell’offerta, in
caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, già inviati a partire
dal 1° gennaio 2014 fino alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
L’articolo 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163[123], introdotto dall’articolo 20, comma 1 lettera a) del D.L. 5/2012[124], ha previsto, al fine di semplificare le procedure amministrative previste nel Codice, che la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici - a decorrere dal 1° gennaio 2013 – provveda alla acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice medesimo. L’acquisizione della suddetta documentazione è effettuata, esclusivamente, come da modifica introdotta dall’art. 2, comma 13-sexies, del D.L.101/2013, attraverso la BDNCP, istituita presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici[125] (AVCP).
Nella BDNCP dovranno confluire i dati previsti dall'articolo 7 del Codice, ovvero tutti i dati che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei contratti pubblici (articolo 7 del Codice).
Articolo 9, commi 15-quater
e 15-quinquies
(Detrazioni per carichi di famiglia di
soggetti non residenti)
Il comma 15-quater, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, proroga all’anno 2014 la detrazione fiscale per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti, originariamente introdotta dall’articolo 1, comma 1324, della legge n. 296 del 2006 per l’anno 2007 e successivamente prorogata nel tempo.
In particolare, la proroga per il 2014 è disposta dalla lettera a) della norma in esame, la quale modifica il richiamato comma 1324.
La precedente proroga, per
l’anno 2013, è stata disposta dall’articolo 1, comma 526, della legge n. 228 del 2012.
La legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) ha introdotto il diritto alle detrazioni per carichi di famiglia ai soggetti non residenti, estendendo ad essi l’applicazione dell'articolo 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), a condizione che essi dimostrino:
§ che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, a 2.840,51 euro, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato;
§ di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.
La norma è introdotta in deroga all’articolo 24, comma 3 del TUIR, ai sensi del quale i soggetti non residenti non hanno diritto alle detrazioni per carichi di famiglia. Si considerano non residenti coloro che, cittadini italiani o meno, non risultano iscritti per la maggior parte del periodo d'imposta nelle anagrafi della popolazione residente, e non hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile (articolo 2, comma 2, del TUIR). Per poter essere considerati soggetti passivi IRPEF, i soggetti non residenti devono aver percepito redditi prodotti in Italia, i quali costituiscono il loro reddito complessivo ai fini IRPEF.
Con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze n. 149, del 2 agosto 2007 sono state
delineate le modalità di presentazione delle domande che i residenti all’estero
devono seguire per richiedere le
detrazioni d’imposta.
La lettera b) della norma in esame stabilisce che la suddetta detrazione fiscale non rileva ai fini della determinazione dell’acconto d’imposta sul reddito delle persone fisiche da versare per l’anno 2014.
Si segnala che l’articolo 5 del disegno di legge: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013 bis" (attualmente all’esame della Camera dei deputati, A.C. 1864), al fine di sanare una procedura di infrazione (2013/2027), prevede l’estensione a regime di agevolazioni fiscali, tra cui le detrazioni per carichi di famiglia, ai contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell’UE o dello Spazio economico europeo (SEE), producono almeno il 75% del proprio reddito complessivo in Italia (cd. “non residenti Schumacker”).
In particolare, l’articolo 5 del ddl europea 2013 bis prevede che, in deroga alle disposizioni generali, nei confronti di alcuni soggetti non residenti in Italia l’IRPEF si applica secondo le regole del TUIR (articoli da 1 a 23, i quali prevedono, tra l’altro, deduzioni, detrazioni e regime fiscale agevolato dei cd. “minimi”), alle seguenti condizioni concomitanti:
§ che si tratti di soggetti residenti in uno dei Paesi membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni;
§ che il reddito prodotto in Italia sia pari almeno al 75 per cento del reddito dagli stessi complessivamente prodotto;
§ che nello Stato di residenza manchino agevolazioni fiscali analoghe.
Di conseguenza, nel caso di approvazione dell'articolo 5, ai residenti UE e SEE la disciplina dell'IRPEF ordinaria, applicabile oggi ai soggetti residenti (in particolare gli articoli 1-23 TUIR, ivi comprese le detrazioni per carichi di famiglia), si applicherebbe a regime.
Continuerebbero ad essere esclusi, invece, i residenti al di fuori dell'UE e del SEE, per i quali fino al 2013, e in caso di approvazione della norma in esame, fino al 2014, le detrazioni per carichi di famiglia sono previste solo in deroga alla norma generale dall’articolo 1, comma 1324, della legge n. 296 del 2006 (norma prorogata negli anni).
Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 15-quater, pari a 1,3 milioni per il 2014 e a 4,7 milioni per il 2015, vi provvede il comma 15-quinquies mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente (Tabella A) della legge di stabilità 2014, riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutte le voci indicate.
Articolo 10
(Proroga di termini in materia ambientale)
L’articolo 10, modificato nel corso dell’esame al Senato, dispone una serie di proroghe in materia di rifiuti.
Il comma 1 proroga di un ulteriore anno, cioè al 31 dicembre 2014, il termine – previsto dall'art. 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003 – di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg.
Si ricorda che l’art. 6 del citato decreto legislativo n. 36, con cui è stata data attuazione alla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, ha, infatti, indicato tra i rifiuti che non possono essere ammessi in discarica, alla lettera p) del comma 1, anche i rifiuti con PCI superiore a 13.000 kJ/kg che dovranno, invece, essere smaltiti in appositi impianti di termovalorizzazione, ai fini di potenziare il recupero energetico. Occorre ricordare che tale divieto non era previsto dalla direttiva comunitaria n. 31, ma è stato introdotto con la finalità di potenziare il recupero energetico dei rifiuti attraverso processi di termovalorizzazione.
Si ricorda inoltre che l’art. 2, comma 4-sexiesdecies, del decreto-legge n. 225 del 2010, ha integrato il testo della citata lettera p) prevedendo che il divieto di smaltimento in discarica in esso contemplato non si applica ai rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita (c.d. fluff) e dei rottami ferrosi “per i quali sono autorizzate discariche monodedicate che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225”, cioè alla data del 27 febbraio 2011.
Si ricorda che il termine oggetto del comma in esame era stato prorogato al 31 dicembre 2011 dal D.P.C.M. 25 marzo 2011, che a sua volta aveva differito il termine in precedenza fissato dal decreto-legge 225/2010. Il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2012 dal decreto-legge n. 216 del 2011 e, da ultimo, al 31 dicembre 2013 dal decreto-legge n. 1 del 2013.
Il comma 2, è volto a prorogare di 6 mesi, quindi fino al 30 giugno 2014, il termine della fase transitoria prevista dall’art. 11, comma 2-ter, del decreto-legge n. 195 del 2009, durante le quale, nel territorio della Regione Campania, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite dai comuni, in luogo del subentro in tali funzioni da parte delle province, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo 11.
Si ricorda che l’art. 11 del decreto-legge n. 195 del 2009, nell’ambito della legislazione emanata per fronteggiare l’emergenza rifiuti in Campania, al comma 2, ha previsto il subentro delle amministrazioni provinciali, anche per il tramite di specifiche società provinciali, nei contratti in corso con soggetti privati svolgenti in tutto o in parte le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti. Lo stesso comma 2 ha consentito alle amministrazioni provinciali, in alternativa, di affidare il servizio in via di somma urgenza, nonché prorogare i contratti in cui sono subentrate per una sola volta e per un periodo non superiore ad un anno con abbattimento del 3% del corrispettivo negoziale inizialmente previsto.
Il termine della citata fase transitoria è stato più volte prorogato nel corso degli anni e da ultimo fissato al 31 dicembre 2013 dall'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge n. 43 del 2013 . In precedenza tale termine era stato fissato al 30 giugno 2013 dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2013. Tale ultima disposizione ha altresì disposto che, a partire dalla scadenza del termine della citata fase transitoria, si applicheranno, anche sul territorio della Regione Campania, le disposizioni di cui all’art. 14, comma 27, lettera f), del decreto-legge n. 78/2010 , che considera funzioni fondamentali dei comuni “l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi”.
Il comma 3 dell'articolo in esame proroga fino al 30 giugno 2014, il termine, previsto dall'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 195 del 2009, entro il quale, nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania, e per le esigenze della regione stessa, gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino all'8%.
Si rammenta che il suddetto termine era stato già prorogato al 31 dicembre 2013 dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 2 del 2012.
Il comma 3-bis, introdotto durante l’esame al Senato, proroga di un anno, e cioè sino al 31 dicembre 2014, la durata della disciplina emergenziale nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione in atto nel territorio della Regione Puglia.
Lo stato di emergenza cui la norma fa riferimento è stato dichiarato nel 1994, con il D.P.C.M. 8 novembre 1994 e successivamente prorogato, di anno in anno, fino al 31 dicembre 2012, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (l’ultimo dei quali è stato il D.P.C.M. 13 gennaio 2012).
Nell’impossibilità di continuare a prorogare lo stato di emergenza con appositi D.P.C.M., in virtù del divieto posto dal decreto-legge n. 59/2012, l’art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2013, in deroga alle norme del citato D.L. 59/2012.
La norma in esame provvede a prorogare di un ulteriore anno lo stato di emergenza, modificando il termine previsto dal citato articolo 3-bis.
Relativamente al D.L. 59/2012 (recante “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”), si ricorda che esso, al fine di contenere e sottoporre a più restrittiva disciplina le gestioni emergenziali svolte sotto l'egida della Protezione civile (ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della Protezione civile), ha stabilito che la durata della dichiarazione dello stato di emergenza non possa, di regola, superare i novanta giorni e che uno stato di emergenza già dichiarato possa essere prorogato ovvero rinnovato, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri, di regola per non più di sessanta giorni (così novellando l'articolo 5, comma 1-bis, della citata L. 225/1992). Lo stesso decreto, all'articolo 3, comma 2, ha disposto, per le gestioni commissariali in corso alla data di entrata in vigore del decreto, il divieto di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.
Il comma 3-ter, introdotto durante l’esame al Senato, dispone che dalle proroghe stabilite dall'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Tale clausola di invarianza finanziaria era presente nel testo iniziale solamente con riferimento al comma 2. Nel corso dell’esame al Senato tale clausola è stata espunta dal citato comma ed inserita nel comma in esame al fine di garantire l’invarianza finanziaria con riferimento all’attuazione di tutte le disposizioni dell'articolo in esame.
Articolo 11
(Adeguamento alla normativa antincendio
delle strutture ricettive turistico-alberghiere)
L’articolo in esame, modificato
nel corso dell’esame al Senato, stabilisce (al comma 1) una nuova proroga, fino al 31 dicembre 2014, del termine fissato per l’adeguamento alla normativa antincendio delle
strutture ricettive turistico-alberghiere:
§ con oltre 25 posti letto;
§ esistenti alla data di entrata in vigore
del D.M. 9 aprile 1994 (approvativo della regola tecnica di prevenzione
incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive
turistico-alberghiere);
§ in
possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di
adeguamento antincendio,
approvato con D.M. interno 16 marzo 2012.
Si ricorda che il punto 21.2 del D.M. 9 aprile 1994, con cui è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, ha previsto l’adeguamento delle attività ricettive esistenti, alle nuove disposizioni dettate dalla regola tecnica, entro otto anni “per l'adeguamento, all'interno delle camere per ospiti, dei materiali di rivestimento, dei tendaggi e dei materassi” alla prescrizioni dettate dalla regola tecnica in materia di reazione al fuoco dei materiali. Per le altre prescrizioni (ad eccezione di quelle di carattere gestionale, per le quali veniva fissato un termine di 2 anni per l’adeguamento) il termine previsto era invece il 31 dicembre 1999. L’art. 3-bis del D.L. 411/2001 ha prorogato il previsto termine di 8 anni e quello del 31 dicembre 1999 fino al 31 dicembre 2004. Il termine è poi stato ulteriormente prorogato ed è stato differito, da ultimo, al 31 dicembre 2013 dall’art. 15, comma 7, del D.L. 216/2011.
Tale ultima disposizione di proroga limitava la sua applicazione alle sole strutture ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, poi successivamente approvato con il D.M. interno 16 marzo 2012 richiamato dalla norma in esame.
Il successivo comma 8 ha rafforzato la citata disposizione prevedendo l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 4 del D.P.R. 151/2011 (provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti) in caso di:
§ omessa presentazione dell'istanza;
§ mancata ammissione al piano straordinario;
§ mancato completamento dell’adeguamento antincendio al 31 dicembre 2013.
La relazione illustrativa al ddl di conversione del D.L. 216/2011 ha rilevato che tale adeguamento, se non sostenuto da mirati interventi, rischia di compromettere l’esercizio di numerose attività (circa 14 mila strutture) in un settore di assoluto rilievo per il Paese. La relazione ha anche ricordato la procedura di infrazione per il non corretto recepimento della direttiva 89/391/CE, avviata il 29 settembre 2011 dalla Commissione europea che, tra l’altro, ha censurato le proroghe che si susseguono ormai dal 2001 e che stanno procrastinando all’infinito l’applicazione delle disposizioni di sicurezza antincendio con rischi (anche) per la sicurezza dei lavoratori, alla cui tutela mira la citata direttiva.
La medesima relazione illustrativa ha altresì rilevato che l’applicazione del D.P.R. 151/2011 di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, introducendo il sistema della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) e connesse verifiche in tempi stretti, rischia di determinare ulteriori difficoltà nell’adeguamento antincendio con chiusura di numerosissime attività. Di qui la necessità di pervenire ad una soluzione “ponte”, individuata nel piano straordinario, che accompagni, con la gradualità necessaria, le strutture verso il vigente regime di semplificazione antincendio per tutti gli adempimenti relativi ai successivi rinnovi e alle verifiche periodiche.
Le disposizioni illustrate in precedenza erano già presenti nel testo iniziale del decreto-legge. La riscrittura dell'articolo in esame operata nel corso dell’esame al Senato ha introdotto le seguenti integrazioni al testo:
§ è stato chiarito che il possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio (approvato con D.M. interno 16 marzo 2012) deve verificarsi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
§ è stato introdotto un comma 2, che prevede l’emanazione, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, di un D.M. interno finalizzato all’aggiornamento e alla semplificazione (in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto) delle disposizioni della regola tecnica approvata con D.M. 9 aprile 1994;
§ è stato introdotto un comma 3, ai sensi del quale all'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.
I commi 1 e 2 dell'articolo in esame riproducono, nella sostanza, il testo dei corrispondenti commi dell'art. 1-quinquies dell'A.C. 1906-A, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative", decreto-legge decaduto.
Articolo 12
(Divieto di partecipazioni incrociate
televisive ed editoriali)
L’articolo 12 proroga di un anno, al 31 dicembre 2014, il termine
previsto dall’articolo 43, comma 12 del Testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177/2005), relativo al divieto di partecipazioni incrociate tra
editoria, televisione e comunicazioni elettroniche nel Sistema integrato
delle comunicazioni (SIC). Il termine originario era individuato dal Testo
unico nel 31 dicembre 2010.
Il termine stabilito al 31 dicembre 2010 era già stato prorogato, prima al 31 marzo 2011 dal decreto legge n. 225/2010, poi al 31 dicembre 2012 dal D.L. n. 34 del 2011, quindi al 31 dicembre 2013 dall’articolo 1, comma 427, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013).
L’articolo 43, comma 12, così come modificato dalla disposizione in commento, stabilisce il divieto fino al 31 dicembre 2014 di acquisire partecipazioni editoriali in imprese editrici di giornali quotidiani per:
§ i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete; in particolare si prevede il divieto di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, qualora abbiano conseguito, sulla base dell’ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) adottato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ricavi superiori all’8 per cento del valore complessivo del sistema integrato delle comunicazioni;
§ i soggetti, richiamati dal precedente comma 11, operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche con ricavi superiori al 40 per cento del valore complessivo del settore; anche per tali soggetti vale il divieto di cui al punto precedente.
Il comma 11 dell’articolo 43 fa in particolare riferimento ad imprese operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche come definito dall’articolo 18 del codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)[126]. Tale disposizione rimette all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la definizione del mercato rilevante, ai fini dell’applicazione del diritto della concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche.
E’ prevista una deroga al divieto solo qualora la partecipazione riguardi imprese editrici di giornali quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica.
Il divieto si applica invece anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
Si ricorda che la definizione di Sistema integrato delle comunicazioni è contenuta nell’articolo 2,
comma 1, lettera s) del testo unico dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici che è costituito dal settore economico che comprende le seguenti
attività: stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica
anche per il tramite di Internet; radio e servizi di media audiovisivi; cinema;
pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi;
sponsorizzazioni. L’articolo 43 del testo unico ha introdotto le sopra citate
specifiche limitazioni al fine di evitare il determinarsi di posizioni
dominanti. Per quanto riguarda i limiti connessi ai ricavi, il comma 9 dello
stesso articolo 43 prevede che, fermo restando il divieto di costituzione di
posizioni dominanti nei singoli mercati, i soggetti tenuti all'iscrizione nel
registro degli operatori di comunicazione non possono né direttamente, né
attraverso soggetti controllati o collegati, conseguire ricavi superiori al 20
per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni. Il
comma 10 precisa che i predetti ricavi sono quelli derivanti dal finanziamento
del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da
pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da
sponsorizzazioni, da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto
vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti
pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate
direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all'articolo 2, comma
1, lettera s), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e
dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e
fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa a
carattere nazionale, dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il
tramite di internet, da pubblicità on
line e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta, incluse le risorse
raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione, e
dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di
fruizione del pubblico.
Articolo 13
(Servizi pubblici locali)
L’articolo 13 deroga sotto due profili le vigenti disposizioni in materia di servizi pubblici locali: sia consentendo fino al 31 dicembre 2014, ricorrendo specifici presupposti, la prosecuzione di gestioni non conformi agli orientamenti dell’Unione europea, che sarebbero dovute cessare entro il 31 dicembre 2013; sia spostando al periodo compreso tra l’entrata in vigore e il 31 dicembre 2014 gli effetti della mancata istituzione o designazione di enti di governo di ambiti o bacini ottimali che doveva essere effettuata entro il 30 giugno 2012.
Per il primo profilo la deroga riguarda le disposizioni contenute nell’art. 34 del D.L.179/2012; per il secondo essa riguarda le disposizioni contenute nell’art. 3-bis del D.L. 138/2011. In particolare, l’articolo 34 del D.L.179/2012 costituisce l’ultimo intervento normativo di carattere generale effettuato nel comparto dei servizi pubblici locali, che ha visto, nella precedente legislatura, un sovrapporsi di diverse discipline per effetto di decreti-legge, di un intervento referendario e di una declaratoria di incostituzionalità.
Per gli aspetti legati al concorso
delle società partecipate da amministrazioni pubbliche agli obiettivi di
finanza pubblica, invece, l’art. 1, comma 553, della legge 147/2013, stabilità
per il 2014, ha previsto per i servizi pubblici locali l’individuazione di
parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell’ambito della banca
dati unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita presso il Ministero
dell'economia e delle finanzeai sensi dell’art. 13 della legge 196/2009.
Quindi, l’effetto derogatorio prodotto dall’articolo in esame si riflette: sia sul termine del 31 dicembre 2013, entro il quale, in base a tale articolo gli enti che hanno affidato servizi pubblici locali erano tenuti a conformare gli affidamenti a quanto richiesto in materia dall’Unione europea pena la cessazione degli stessi affidamenti; sia sul termine del 30 giugno 2012 entro il quale, in base all’art. 3-bis del D.L. 138/2011, dovevano essere definiti ambiti ottimali di svolgimento dei servizi pubblici e istituiti i relativi enti di governo.
L’art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012 con modificazioni,
ha previsto che l’affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica sia basato su una relazione dell’ente affidante, da rendere pubblica
sul sito internet dell’ente stesso. Nella relazione devono essere indicate le
ragioni della forma di affidamento prescelta e deve essere attestata la
sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo. Dalla relazione
devono risultare gli specifici obblighi di servizio pubblico e di servizio
universale.
Specifiche disposizioni sono previste per gli affidamenti già effettuati e
tuttora in corso, che prevedono obblighi di conformazione e scadenze: in
base al comma 21 gli affidamenti in
essere alla data di entrata in vigore del decreto, non conformi ai requisiti
previsti dalla normativa europea, devono essere adeguati entro il termine del
31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, una relazione che dia conto
delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento
europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti
specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando
le compensazioni economiche se previste. Per gli affidamenti in cui non è
prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad
inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto
un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi
previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data
del 31 dicembre 2013.
Il comma 22 prevede che gli affidamenti
diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione
pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel
contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli
affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e
senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre
2020.
Il comma 23 novella le disposizioni
vigenti in materia di ambiti territoriali (art. 3-bis D.L. 138/2011), prevedendo che le funzioni di organizzazione
dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli
appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione,
di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di
affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente
dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei
istituiti o designati dalle regioni e dalle province autonome.
Da tale disciplina il comma 25 espressamente esclude i servizi di distribuzione di gas naturale e di distribuzione di energia elettrica, nonché quelli di gestione delle farmacie comunali.
La portata derogatoria dell’articolo in esame - che si traduce sostanzialmente in una proroga per un intero anno del termine per effettuare adempimenti già stabiliti a legislazione vigente e nella possibilità di mantenere per un altro anno assetti di servizi pubblici locali che potrebbero essere non conformi alla normativa comunitaria evitando la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013, comminata dall’art. 34 citato in caso di “mancato adempimento degli obblighi previsti” – risulta circoscritta a seguito dell’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame presso il Senato.
Più specificamente, nella formulazione del comma 1 entrata in vigore, l’oggetto della deroga riguarda le disposizioni del comma 21 dell’art. 34 D.L. 179/2012, che richiede agli enti che hanno affidato servizi pubblici locali non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea di adeguarsi entro il termine del 31 dicembre 2013 procedendo:
§ alla pubblicazione, entro la stessa data, di una relazione sul sito internet dell'ente affidante, che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;
§
all’inserimento nel contratto di servizio, o
negli altri atti che regolano il rapporto, di un termine di scadenza
dell'affidamento se a tempo indeterminato.
In deroga a tali
prescrizioni, il testo in vigore del comma 1 non fa più scattare la sanzione
della perdita di efficacia degli affidamenti non conformi al 31 dicembre 2013 per
l’eventuale inadempimento, a condizione che siano già state avviate dall’ente
di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo le procedure
di affidamento. Infatti, esso consente un altro periodo annuale, entro il quale
procedere alla conformazione; inoltre, per una motivazione di garanzia di
continuità, durante questo periodo si consente che il servizio prosegua con i
gestori già operanti, fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.
Il riferimento all’ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale ha l’effetto di limitare la portata applicativa della disposizione ai servizi pubblici a rete, per i quali il comma 23 del citato art. 34 D.L. 179/2012 ha previsto che le funzioni organizzative di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo siano esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali. Quindi questa disposizione rende indispensabile per i servizi a rete l’istituzione di tali enti, e la definizione degli ambiti di riferimento, da effettuare entro il 30 giugno 2012.
Tale termine è stabilito dall’articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, modificato prima dall'art. 53, comma 1, lett. a), D.L. 83/2012, conv. con modificazioni dalla legge 134/2012, poi dalla citata disposizione dell’art. 34, comma 23, nonché da ultimo, per i profili relativi al reclutamento di personale e conferimento incarichi, dall’art. 1, comma 557, della legge 147/2013. L’art. 3-bis stabilisce che, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all’art. 8 della legge 131/2003, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.
Nel corso dell’esame presso il Senato, il comma 1 è stato modificato, prevedendo espressamente come presupposto dell’applicazione della disposizione che la relazione sopra richiamata sia stata effettivamente adottata e pubblicata. In mancanza di tale adempimento non può applicarsi la disposizione di deroga il che esclude automatismi nella prosecuzione dei rapporti con i gestori in essere, in conformità ai più recenti orientamenti in materia della Corte dei conti.
Il parere del 17 gennaio 2014, n. 20, della sezione della Corte dei conti di controllo per la Lombardia chiarisce, con riferimento alla gestione di servizio di igiene ambientale, che “nelle more dell’istituzione degli ATO permane in capo ai comuni la potestà di gestione di dei servizi (…). Tuttavia, l’affidamento in concreto di detto servizio (anche nell’ipotesi di gestione già instaurata) dovrà avvenire secondo i principi di trasparenza, parità di trattamento e concorrenza e, in ogni caso, tramite procedure di selezione comparativa, escluso ogni automatico rinnovo in favore degli attuali affidatari”.
Resta invece compresa nell’ambito applicativo della deroga la fattispecie dell’inadempimento, al 31 dicembre 2013, dell’obbligo di inserimento, che doveva essere contestuale all’adozione della relazione, nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto di un termine di scadenza dell'affidamento.
Occorre tenere presente che la ratio del comma 21 dell’art. 34 D.L. 179/2013 è quella di assicurare, anche attraverso gli adempimenti dell’adozione e pubblicazione della relazione e della fissazione di un termine per gli affidamenti a tempo indeterminato in essere, la conformità alla normativa comunitaria.
Per quanto riguarda gli orientamenti comunitari in materia di appalti pubblici di servizi e in house providing, può ricordarsi che la Corte di giustizia ha ritenuto coerente il modello in house con le direttive in materia di appalti di servizi con alcune pronunce, a partire dalla sentenza 18 novembre 1999, causa C‑107/98, Teckal, con ulteriori approfondimenti per specifiche fattispecie, come quelli che emergono dalle sentenze 11 gennaio 2005, causa C-26/03, Stadt Halle, e 10 settembre 2009, causa C-573/07, Sea s.r.l., fino alla sentenza della Grande Sezione del 9 giugno 2009 causa C‑480/0 Commissione c. Germania. La giurisprudenza richiamata ritiene che “esulano dal campo di applicazione delle direttive in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici i contratti stipulati da un’amministrazione aggiudicatrice qualora, da un lato, l’ente pubblico eserciti sulla sua controparte contrattuale, soggetto giuridicamente distinto da esso, un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e qualora, dall’altro, tale soggetto realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente pubblico (v., in tal senso, sentenza Teckal, cit., punti 49 e 50). Quindi rientra nel potere organizzativo delle autorità pubbliche “autoprodurre” beni, servizi o lavori mediante il ricorso a soggetti che, ancorché giuridicamente distinti dall'ente conferente, siano legati a quest'ultimo da una “relazione organica” (c.d. affidamento in house).
Il meccanismo dell'affidamento diretto a soggetti in house, deve, però, essere strutturato in modo da evitare che esso possa risolversi in una ingiustificata compromissione dei principi che presiedono al funzionamento del mercato e, dunque, in una violazione delle prescrizioni contenute nel Trattato a tutela della concorrenza.
In altri termini, il modello operativo in esame non deve costituire il mezzo per consentire alle autorità pubbliche di svolgere, mediante la costituzione di apposite società, attività di impresa in violazione delle regole concorrenziali, che richiedono che venga garantito il principio del pari trattamento tra imprese pubbliche e private (art. 345 TFUE).
Nel corso dell’esame presso il Senato, il comma 1 è stato oggetto di un’altra modifica, per prevedere che l’avvio delle procedure di affidamento, con la pubblicazione della relazione di cui al comma 20 dell’art. 34 D.L. 179/2012 - presupposto che quindi consente la continuazione del servizio da parte dei gestori già operanti fino al subentro dei nuovi e comunque non oltre il 31 dicembre 2014 - sia effettuato non solo dall’ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo, come previsto dalla formulazione entrata in vigore, ma dall'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, dall'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo. La disposizione include in tal modo i servizi pubblici a rete e quelli non a rete.
La portata di questa modifica, che andrebbe verificata, sembra da un lato quella di rendere applicabile l’art. 13 anche a servizi pubblici locali non a rete e, dall’altro, di rendere equivalente la pubblicazione della relazione all’avvio di procedure di affidamento. Tale equivalenza non dovrebbe comunque tradursi in deroga alla normativa di derivazione comunitaria in tema di appalti.
Quanto all’obbligo di istituire o designare gli enti di governo, anche esso è oggetto di un’altra disposizione di portata derogatoria, stabilita dal comma 2, che attribuisce poteri sostitutivi anche in merito all’obbligo di effettuare adempimenti conformi. Pertanto il comma 2 dispone in relazione a due fattispecie:
§ mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale;
§ mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014.
In merito alla prima fattispecie va rilevato che l’obbligo di istituire gli enti doveva essere adempiuto entro il 30 giugno 2012; lo stesso obbligo era già corredato di norma, contenuta nell’art. 3-bis D.L. 138/2011, diretta ad assicurare che fosse portato a termine in via sostitutiva. Per l’intervento sostitutivo è richiamato il procedimento previsto dall’art. 8 della legge 131/2003, imperniato sull’intervento del Consiglio dei Ministri, finalizzato ad organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.
Invece, il comma 2 prevede l’esercizio di poteri sostitutivi da parte del prefetto per entrambe le fattispecie. Tali poteri si traducono nel compimento degli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014. Tale comma – che, in quanto successivo al comma 1 dell’art. 3-bis D.L. 138/2011 ne realizza un’abrogazione implicita - consente, implicitamente, una proroga del termine del 30 giugno 2012 al 30 giugno 2014.
L’attribuzione di poteri
sostitutivi prefettizi in caso di mancata istituzione o designazione degli enti
in questione, competenza che l’art. 3-bis sopra richiamato attribuisce alle regioni e alle province autonome,
richiede un’attenta valutazione sotto il profilo della compatibilità con
l’autonomia costituzionalmente garantita di tali enti a garanzia della quale
l’art. 120 Cost. prevede una specifica disciplina per interventi sostitutivi.
Come sopra accennato, la previsione dell’esercizio di poteri sostitutivi a decorrere dal 30 giugno 2014 comporta una sostanziale proroga di sei mesi del termine del 31 dicembre 2013 nel caso di totale inerzia dell’ente rispetto all’obbligo di conformarsi agli adempimenti prescritti dall’art. 34 D.L. 179/2012. Invece, se l’ente ha già avviato le procedure di affidamento entro tali sei mesi, l’intervento sostitutivo prefettizio ha ad oggetto gli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento, da realizzare entro il 31 dicembre 2014.
Il comma 3, superando il termine del 31 dicembre 2013 entro il quale sarebbero dovuti cessare tutti gli affidamenti non conformi alla disciplina vigente, dispone la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea al 31 dicembre 2014. Va notato che la formulazione del comma fa conseguire tale cessazione al mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2. Tuttavia si nota che: il termine previsto dal comma 1 non è stabilito per un adempimento da rispettare, ma per consentire la prosecuzione di gestioni in essere; dei termini previsti dal comma 2, il primo, fissato sei mesi prima di quello del 31 dicembre 2014, è a carico dell’ente, mentre il secondo è carico del soggetto che interviene in via sostitutiva.
In definitiva, con le
disposizioni in esame, il comparto normativo dei servizi pubblici locali – che
nella scorsa legislatura ha visto il succedersi di provvedimenti d’urgenza, in
un intreccio reso complesso anche dall’intervento di un referendum popolare e di
una sentenza di illegittimità costituzionale della Consulta[127], non risulta ancora connotato da una
disciplina giuridica stabile. La provvisorietà del relativo assetto andrebbe
valutata alla luce dei requisiti che in sede di Unione europea legittimano
modelli organizzativi dei servizi pubblici locali derogatori dei principi di
concorrenza quali la gestione in house.
Il comma 4 esclude dall’ambito applicativo delle disposizioni degli altri commi i settori del gas, dell’energia elettrica e delle farmacie comunali, in quanto gli stessi settori erano già esclusi dall’applicazione delle ricordate disposizioni dell’art. 34 D.L. 179/2012.
1. Proroga
di termini di applicazione di disposizione di legge |
Art. |
Argomento |
Termine
iniziale |
N.
proroghe1 |
Nuovo
termine |
1, co. 2 |
Vigili del
fuoco: personale in posizione di comando o fuori ruolo |
31.12.2011 |
4 |
31.12.2014 |
1, co. 4 |
Assunzioni a
tempo indeterminato in pubbliche amministrazioni |
Diversi termini in relazione alle norme interessate |
Diverse a seconda della norma originaria |
31.12.2014 |
1, co. 4 |
Assunzioni a
tempo indeterminato in pubbliche amministrazioni |
Diversi termini in relazione alle norme interessate |
Diverse a seconda della norma originaria |
31.12.2014 |
1, co. 5 |
Autorizzazione
alle assunzioni per il comparto sicurezza-difesa e vigili del fuoco |
31.12.2013 |
1 |
31.12.2014 |
1, co. 10 |
Riduzione dei
costi sostenuti dalle pubbliche amministrazioni per organi collegiali e
incarichi |
31.12.2013 |
1 |
31.12.2014 |
2, co. 4 (lett. a) |
Agevolazioni
per impianti alimentati da fonti rinnovabili nelle zone colpite dal sisma del
maggio 2012 |
31.12.2013 |
1 |
31.12.2014 |
2, co. 4 (lett. b) |
Sperimentazione
delle zone a burocrazia zero nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012 |
31.12.2013 |
1 |
31.12.2014 |
2, co. 5 |
Presentazione
dei rendiconti delle contabilità speciali intestate all’ufficio del
Commissario per la ricostruzione della regione Abruzzo |
10.9.2012 |
1 |
31.3.2014 |
2, co. 6 e 7 |
Impiego delle
FF.AA. nei servizi di vigilanza e protezione nel comune de L'Aquila
(vigilanza centro storico) |
9.11.2009 |
5 |
31.3.2014 |
2, co. 6 e 7 |
Impiego delle
FF.AA. nei servizi di vigilanza e protezione nel comune de L'Aquila
(vigilanza uffici giudiziari) |
9.11.2009 |
5 |
31.12.2014 |
2, co. 8 |
Rimborso dei
finanziamenti per il sisma in Emilia-Romagna |
2 anni dal finanziamento |
1 |
3 anni dal finanziamento |
2-bis |
Magistrati
onorari: giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari |
31.12.2013 |
1 |
31.12.2014 |
2-bis |
Magistrati
onorari: giudici di pace |
31.12.2014 |
1 |
31.12.2015 |
3, co. 4 |
Mantenimento
contabilità speciali per costituzione uffici periferici dello Stato nelle
province di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani |
30.6.2008 |
7 |
31.12.2014 |
4, co. 7 |
Funivie |
Variabile a seconda dell’inizio dell’esercizio |
5 |
Variabile a seconda dell’inizio dell’esercizio |
4, co. 8 |
Sfratti |
15.10.2008 |
3 |
30.6.2014 |
4-bis |
Fonti
rinnovabili in edilizia |
1.1.2014 |
1 |
1.1.2015 |
6, co. 3 |
Edilizia
scolastica |
28.2.2014 |
1 |
30.6.2014 |
6, co. 6-bis |
Validità delle
idoneità per posti di professore e ricercatori universitari |
3 anni dal concorso |
2 |
7 anni dal concorso |
8, co. 2-ter |
Prestazioni di
lavoro accessorio |
31.12.2013 |
1 |
31.12.2014 |
13, co. 1, 3 e 4 |
Affidamento
dei servizi pubblici locali |
31.12.2013 |
1 |
31.12.2014 |
13, co. 2, 3 e 4 |
Definizione
degli ambiti ottimali di svolgimento dei servizi pubblici locali |
30.6.2012 |
1 |
31.12.2014 |
2. Proroga
di rinvio di applicazione di disposizioni di legge |
Art. |
Argomento |
Termine
iniziale |
N.
proroghe1 |
Nuovo
termine |
1, co. 8 |
Disposizioni
concernenti gli ufficiali dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma
dei Carabinieri |
31.12.2012 |
3 |
31.12.2015 |
3, co. 1-bis |
Centrale unica
di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture comunali |
31.3.2012 |
3 |
30.6.2014 |
3, co. 3 |
Applicazione
delle disposizioni in materia di dichiarazione sostitutiva ai cittadini
stranieri |
1.1.2013 |
3 |
30.6.2014 |
3-bis |
Modifiche alle
circoscrizioni giudiziarie de L’Aquila e Chieti |
13.9.2015 |
1 |
13.9.2018 |
5, co. 1 |
Obbligo di
produzione della mozzarella di bufala campana in stabilimenti separati |
1.1.2013 |
1 |
1.1.2014 |
6, co. 1 |
Dismissione della sede del MIUR di Piazzale Kennedy |
1.1.2014 |
1 |
30.6. 2014 |
9, co. 2 |
Contenzioso
tributario pendente dinanzi alla Commissione tributaria centrale |
31.12.2012 |
2 |
31.12.2014 |
9, co. 4-5 |
Controllo
sugli agenti in attività finanziaria e sui mediatori creditizi |
1.1.2014 |
1 |
1.7.2014 |
9, co. 8-bis |
Armonizzazione
dei bilanci per Regioni a statuto speciale, province autonome ed enti ivi
ubicati |
1.1.2014 |
2 |
1.1.2016 |
9, 15-ter |
Acquisizione
della documentazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici |
1.1.2013 |
1 |
1.7.2014 |
10, co. 1 |
Entrata in
vigore del divieto di smaltimento in discarica di rifiuti con PCI superiore a
13000 kJ/Kg |
1.1.2007 |
8 |
31.12.2014 |
3. Proroga
di termini di regimi derogatori |
Art. |
Argomento |
Termine
iniziale |
N.
proroghe1 |
Nuovo
termine |
1, co. 1 |
Vigili del
fuoco: accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto |
31.12.2013 |
1 |
31.12.2014 |
1, co. 3 |
Assegnazione
di personale non dirigente presso il ministero dei beni Culturali e l’INPS |
24.11.2013 |
1 |
24.11.2014 |
1, co. 13 |
Contenimento
dei costi delle Federazioni sportive iscritte al CONI |
31.5.2010-1.1.2011 |
4 |
1.1.2015 |
1, co. 14-bis |
Contratti
dirigenti dall'Agenzia italiana del farmaco |
31.10.2014 |
1 |
31.3.2015 |
3, co. 1 |
Poteri
sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio degli
enti locali nei termini previsti |
31.12.2005 |
9 |
31.12.2014 |
3, co. 2 |
Impiego di
guardie private nel contrasto alla pirateria |
31.12.2012 |
3 |
31.12.2014 |
9, co. 3 |
Finanziamenti
della Banca d’Italia alle banche |
31.12.2012 |
3 |
31.12.2014 |
9, co. 10 |
Rimodulazione
delle dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione
del bilancio dello Stato |
31.12.2013 |
1 |
31.12.2015 |
9, co. 11 |
Effettuazione
di variazione compensative di sola cassa in ciascun stato di previsione del
bilancio dello Stato |
31.12.2013 |
1 |
31.12.2014 |
9, co. 12 |
Prolungamento
dei termini di conservazione in bilancio dei residui passivi delle spese in
conto capitale |
31.12.2013 |
1 |
31.12.2014 |
9, 15-quater- |
Detrazioni per
carichi di famiglia per soggetti non residenti |
31.12.2009 |
5 |
31.12.2014 |
4. Proroga
di termini di norme transitorie |
Art. |
Argomento |
Termine
iniziale |
N.
proroghe1 |
Nuovo
termine |
1, co. 11 (lett. a e b) e 12 |
Aliquote di
valutazione e numero di promozioni degli ufficiali del ruolo speciale della
Guardia di finanza |
31.12.2010 |
2 |
31.12.2018 |
1, co. 11 (lett. b-bis) e 12 |
Requisiti di
comando per la promozione a maggiore del ruolo normale della Guardia di
finanza |
31.12.2011 |
2 |
31.12.2015 |
4, co. 4-bis |
Disposizioni
in materia di revisione triennale dell'attestato SOA |
31.12.2012 |
3 |
30.6.2014 |
4, co. 5 e 6 |
Qualificazione
del contraente generale delle grandi opere |
31.12.2013 |
1 |
31.12.2014 |
10, co. 2 |
Gestione
comunale dei rifiuti in Campania |
31.10.2010 |
6 |
30.6.2014 |
10, co. 3 |
Aumento della
capacità ricettiva degli impianti di compostaggio in Campania |
31.12.2011 |
2 |
30.6.2014 |
10, co. 3-bis |
Durata della
disciplina emergenziale della tutela delle acque in Puglia |
31.12.1994 |
20 |
31.12.2014 |
11 |
Adeguamento
delle strutture turistiche alla normativa antincendio |
31.12.1999 |
11 |
31.12.2014 |
5. Proroga
di termini per l’adozione di atti governativi |
Art. |
Argomento |
Termine
iniziale |
N.
proroghe1 |
Nuovo
termine |
1, co. 6 e 7 |
Regolamenti di
organizzazione dei Ministeri; prosecuzione di incarichi scaduti |
31.12.2012 |
3 |
28.2.2014 |
1, co. 9 |
Termine per
l’adozione del DPCM relativo alla misura delle assunzioni nelle università
per il triennio 2014-2016 |
31.12.2013 |
1 |
30.6.2014 |
4, co. 1 |
Corsi di
formazione per il salvamento acquatico e rilascio di nuove autorizzazioni |
30.12.2012 |
3 |
20.6.2014 |
4, co. 2 |
Aggiornamento
dei diritti aeroportuali al tasso d’inflazione |
31.12.2009 |
3 |
31.12.2014 |
4, co. 3 |
Costituzione
Centri di istruzione automobilistica da parte di autoscuole consorziate |
19.1.2013 |
3 |
31.12.2014 |
4, co. 8-bis |
Programma
straordinario di edilizia residenziale pubblica per i dipendenti delle
amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità
organizzata |
31.12.2013 |
1 |
31.12.2016 |
4, co. 8-ter-8-quinquies |
Capitanerie di
porto |
31.12.2009 |
6 |
31.12.2014 |
5, co. 2 |
Revisione
obbligatoria delle macchine agricole |
28.2.2013 |
1 |
31.12.2014 |
6, co. 2 |
Nuovi strumenti contabili delle università |
1.1.2014 |
1 |
1.1.2015 |
7, co. 1 |
Sistema di
remunerazione della filiera distributiva del farmaco |
1.1.2013 |
3 |
1.1.2015 |
7, co. 1-bis |
Aggiornamento
del nomenclatore tariffario |
31.5.2013 |
1 |
20.6.2014 |
8, co. 1 |
Termini di
consegna per via telematica dei certificati di maternità |
22.12.2013 |
1 |
22.3.2014 |
8, co. 2-bis |
Fondi di
solidarietà |
4.9.2009 |
3 |
30.6.2014 |
9, co. 6 |
Aliquota
ridotta per uso combustione |
31.12.2012 |
3 |
30.6.2014 |
9, co. 7-8 |
Armonizzazione
dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni |
31.12.2012 |
3 |
31.12.2014 |
9, 15-bis |
Pagamenti
effettuati con carte di debito |
1.1.2014 |
1 |
30.6.2014 |
6. Proroga
di gestioni commissariali |
Art. |
Argomento |
Termine
iniziale |
N.
proroghe1 |
Nuovo
termine |
2, co. 1 |
Rimozione del
relitto Costa concordia |
31.1.2013 |
1 |
31.7.2014 |
2, co. 2 e 2-bis |
Commissario ad acta per la chiusura degli
interventi nelle aree colpite dal sisma del 1980 |
31.12.2013 |
1 |
31.12.2014 |
2, co. 2-ter |
Servizio di
raccolta e gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo |
31.12.2012 |
2 |
30.6.2014 |
2, co. 3 |
Commissario
liquidatore della Gestione "Particolari e straordinarie esigenze, anche
di ordine pubblico, della città di Palermo" |
7.7.2013 |
2 |
30.4.2014 |
4, co. 2-bis |
Gestione
commissariale della Galleria Pavoncelli |
30.11.2011 |
2 |
30.11.2016 |
7. Proroga
di graduatorie concorsuali |
Art. |
Argomento |
Termine
iniziale |
N.
proroghe1 |
Nuovo
termine |
1, co. 4 |
Assunzioni di
personale presso l’Agenzia delle entrate |
31.12.2013 |
1 |
30.06.2015 |
1, co. 14 |
Concorsi per
dirigenti delle Agenzie fiscali |
31.12.2013 |
1 |
31.12.2014 |
8. Altre
tipologie di proroga |
Art. |
Argomento |
Termine
iniziale |
N.
proroghe1 |
Nuovo
termine |
7, co. 1-ter |
Cessazione
degli accreditamenti provvisori delle strutture sanitarie private |
1.1.2010 |
3 |
31.102014 |
9, co. 1 |
Esercizio
dell’attività di consulenza finanziaria |
31.12.2010 |
4 |
30.6.2014 |
9, co. 15 |
Proroga del
contratto con Poste italiane per la gestione del programma Carta acquisti |
24.3.2010 |
1 |
Fino alla data del contratto con il nuovo gestore |
Le seguenti disposizioni non recano proroga di termini:
§ Art. 6, co. 4-6: Riassegnazione al Fondo ordinario delle Università di somme già relative al progetto “Super B Factory”
§ Art. 8, co. 2: Finanziamento di Italia Lavoro S.p.A.
§ Art. 9, co. 9: Fondi pensione del settore pubblico
§ Art. 9, co. 13: Autorizzazione a gestire le risorse delle amministrazioni secondo la precedente struttura del bilancio dello Stato nelle more dell’adozione dei regolamenti di riorganizzazione dei ministeri
§ Art. 9, co. 14: Iscrizione al registro dei revisori legali.
Le seguenti disposizioni sono state soppresse nel corso dell’esame del Senato:
§ Art. 1, co. 7: regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei ministri
§ Art. 4, co. 4: Servizi taxi e di noleggio di conducente.
[1] Secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 2, l'assunzione dei vigili del fuoco avviene mediante pubblico concorso, procedura in cui sono contemplate significative riserve a favore di alcune categorie di soggetti: al comma 2 è prevista una riserva in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di indizione del bando di concorso,sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio, mentre ai commi 5 e 6 si prevedono, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, riserve a favore del coniuge, di figli o fratelli superstiti degli appartenenti al Corpo deceduti o divenuti inabili per cause di servizio.
Si ricorda, inoltre, che la L. 4 novembre 2010, n. 183, il cosiddetto “collegato lavoro”, introduce il riconoscimento normativo della specificità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre che delle Forze armate e delle Forze di polizia, la quale concerne sia l’attività svolta sia lo stato giuridico del relativo personale (art. 19). Detta specificità è riconosciuta, in particolare, ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale. La connotazione in termini di specificità discende dalla considerazione della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché dei peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e dei correlati impieghi in attività usuranti. L’intervento ha un valore eminentemente programmatico in quanto la disciplina attuativa del principio della specificità è demandata a successivi provvedimenti legislativi, con i quali si dovrà provvedere altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie.
[2] Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato
[3] Il collocamento fuori ruolo può essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa. In particolare, l’articolo 58 dispone che l'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella qualifica iniziale del ruolo stesso è lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo. Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto dei ministri competenti di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, sentito l'impiegato. Il successivo articolo 59 stabilisce che all'impiegato collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'articolo 57, che precisa che la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell’amministrazione di appartenenza, mentre alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l’ente presso cui detto personale presta servizio. Inoltre, l'impiegato collocato fuori ruolo che consegue la promozione o la nomina a qualifica superiore rientra in organico andando ad occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo.
[4] Si ricorda che ai sensi dell’art. 2 del D.L. 95/2012 (L. 135/2012), il D.P.C.M. 23 gennaio 2013 ha rideterminato la pianta organica dell’I.N.P.S. (nonché dell’E.N.A.C.), che è risultata essere formata da 345 unità dirigenziali e 23.075 unità non dirigenziali, con consistenti riduzioni di organico.
[5] In base ad informazioni assunte per le vie brevi dai competenti uffici del Mibact, inoltre, l’eccezione per il personale della scuola è stata determinata dall’onere che si sarebbe determinato per la sostituzione dei docenti comandati, quantificato dal MEF in 2,5 milioni di euro.
[6] Tali limitazioni non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate (di cui alla L. 331/2000, al D.Lgs. 215/2001 e alla L. 226/2004), fatto salvo quanto previsto all’articolo 25 della medesima L. 226/2004 in materia di reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa.
[7] A tal fine, l’apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è stato finanziato per un importo pari a 25 milioni di euro per l’anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, importo ridotto per il 2013 di 29.821.278 euro dall’articolo 15, comma 3, lett. b), del D.L. 102/2013 e di 13 milioni di euro dall’articolo 3, comma 8, lett. b), del D.L. 151/2013.
[8] Con riferimento al personale degli enti di ricerca, si ricorda che il reclutamento dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca è regolato sulla base delle norme concernenti il pubblico impiego. Nel rispetto delle norme generali e dei singoli decreti di organizzazione degli enti, ciascun ente definisce la programmazione pluriennale del fabbisogno del personale e le singole procedure di reclutamento sulla base dei propri regolamenti interni, generalmente nell’ambito di un piano triennale di attività, formulato e rivisto annualmente sulla base del programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 204/1998.
[9]
Tale comma ha disposto che il reclutamento è adottato da ciascuna
amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno
di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della L. 449/1997. Per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi
compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e
provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con
organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è inoltre
subordinato all'emanazione di appositi D.P.C.M. (adottati nel corso degli anni.
Per l’autorizzazione a bandire procedure di reclutamento, si veda anche l'art.
4, commi 3 e da 3-quinquies a 3-septies, D.L. 101/2013.
[10] L’art. 7, c. 4-bis, del D.L. 194/2009 ha previsto che l’art. 66, c. 13, non si applica a 3 istituti universitari ad ordinamento speciale, ossia all’Istituto universitario di studi superiori di Pavia, all’Istituto italiano di scienze umane di Firenze e alla Scuola IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi di Lucca. A sua volta, l’art. 10 della L. 183/2010 stabilisce che agli istituti universitari ad ordinamento speciale non si applicano le disposizioni che prevedono che la somma disponibile per le assunzioni nelle università statali – pari, per ciascun anno, al 50 per cento della spesa relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell’anno precedente - è destinata, per una quota non inferiore al 60 per cento, all’assunzione di ricercatori a tempo indeterminato e di contrattisti. Ai sensi di tale disposizione rimane, invece, fermo anche per gli istituti universitari ad ordinamento speciale il menzionato limite del 50 per cento.
[11] A tale previsione si è data attuazione con il DPCM 23 settembre 2013 con il quale sono state tra l’altro autorizzate assunzioni da parte dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
[12] Tali riduzioni si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito degli interventi già disposti, dal precedente D.L. 138/2011 per le amministrazioni destinatarie. Per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente.
[13] Le misure sulla spending review concernenti la rideterminazione degli organici previste dal decreto-legge n. 95/2012 hanno ricevuto attuazione per le seguenti amministrazioni:
- Ministero dell’economia e delle finanze, con d.P.C.M. 25 ottobre 2012;
- forze armate (Esercito italiano, Marina militare e Aeronautica militare), con d.P.C.M. 11 gennaio 2013;
- Ministero della difesa, Ministero dello sviluppo economico, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero della salute, nonché alcuni enti pubblici di ricerca (20) ed altri enti pubblici non economici (20) con unico con d.P.C.M. 22 gennaio 2013;
- Enti parco, con d.P.C.M. 23 gennaio 2013;
- INPS ed ENAV, con d.P.C.M. 23 gennaio 2013;
- Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con d.P.C.M. 6 marzo 2013.
[14] L’articolo 19, comma 10, del D.Lgs. n.
165/2001 prevede che i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di
uffici dirigenziali svolgano, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni
interessate, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri
incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli
enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.
[15] D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.
[16] D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.
[17] La
disciplina introdotta dall’art. 7
del d.lgs. 49/2012 per il 2012 è la seguente:
a)
gli atenei che al
31 dicembre dell’anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle
spese di personale pari o superiore all'80% e dell'indicatore delle spese per
indebitamento superiore al 10%, possono procedere all'assunzione di personale a
tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del
proprio bilancio per una spesa annua non
superiore al 10% di quella
relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente;
b)
gli atenei che al
31 dicembre dell’anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle
spese di personale pari o superiore all'80% e dell'indicatore delle spese per
indebitamento non superiore al 10%, possono procedere all'assunzione di
personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri
a carico del proprio bilancio per una spesa
annua non superiore al 20% di
quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno
precedente;
c)
gli atenei che al
31 dicembre dell’anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle
spese di personale inferiore all'80%, possono procedere all'assunzione di
personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri
a carico del proprio bilancio per una spesa
annua non superiore al 20% di quella relativa al corrispondente personale
cessato dal servizio nell'anno precedente, maggiorata
di un importo pari al 15% del margine ricompreso tra l'82% delle entrate di
cui all'art. 5, co. 1, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'art.
6, co. 4, lett. c), e la somma delle
spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di
ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre dell'anno precedente e comunque nel rispetto dei limiti di spesa
di cui all'art. 66, co. 13, del D.L. 112/2008.
Sono state in ogni caso consentite le assunzioni di personale riservate alle categorie
protette e quelle relative a personale docente e ricercatore coperte da
finanziamenti esterni.
[18] Il comma 58 ha stabilito che le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.
[20] Si tratta del Comitato italiano paraolimpico
(CIP) e della Federazione italiana giuoco squash (FIGS). Per completezza, si evidenza
che l’elenco reca, in calce, una nota che chiarisce che alcune delle
federazioni sono da ritenersi escluse in pendenza del secondo grado di giudizio
dinanzi al Consiglio di Stato.
[21] La L. 311/2004 (legge finanziaria 2005) ha
previsto che, “a partire dal 1° gennaio 2005, una quota parte delle entrate
erariali ed extra-erariali derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva,
dalle scommesse, dal gioco del lotto, dall'enalotto, dal bingo, dagli
apparecchi da divertimento ed intrattenimento, dalle lotterie ad estrazione
istantanea e differita, nonché da eventuali giochi di istituzione successiva a
tale data, è destinata al CONI per il finanziamento dello sport”. Da ultimo,
l’art. 30-bis, co. 4, del D.L.
185/2008 (L. 2/2009) ha fissato in € 470 mln la quota in favore del CONI per ciascuno
degli esercizi 2009 e 2010 ed ha previsto che, a decorrere dal 2011, l’importo
sia determinato con decreto del MEF. Inoltre, il CONI è stato incluso, per il triennio
2010-2012, tra i destinatari delle risorse del Fondo per le esigenze urgenti ed
indifferibili (art. 1, co. 23-ter e
23-octiesdecies, lett. b), del D.L. 194/2009-L. 25/2010). Da
ultimo, l’art. 1, co. 307, della L. 147/2013 (L. di stabilità 2014) ha
attribuito al CONI un contributo di 2 milioni di euro per l’anno 2014, finalizzato all’organizzazione del Campionato
mondiale di pallavolo femminile del 2014.
[22] Il bilancio del CONI, unitamente alla
relazione sull’attività svolta, è trasmesso alle Camere dall’autorità di
governo vigilante, ai sensi dell’art. 30, co. 5, della L. 70/1975. Il controllo
sulla gestione finanziaria dell’ente è effettuato dalla Corte dei Conti, la cui
ultima relazione alle Camere, riferita all’esercizio 2011, è stata trasmessa il 12 dicembre 2012 (Doc. XV, n. 486).
[23] Adottato dal Consiglio nazionale del CONI il
18 settembre 2013 e approvato con DPCM 12 novembre 2013.
[24] Si veda anche l’art. 23 dello Statuto del
CONI. Il medesimo articolo chiarisce anche che, oltre quelle il cui carattere
pubblico è espressamente previsto dalla legge, hanno valenza pubblicistica, tra
le altre, le attività delle federazioni sportive nazionali relative
all’utilizzazione dei contributi pubblici, alla prevenzione e repressione del
doping, nonché le attività relative alla preparazione olimpica e all’alto
livello, alla formazione dei tecnici, all’utilizzazione e alla gestione degli
impianti sportivi pubblici. Nell’esercizio delle attività a valenza
pubblicistica, le federazioni sportive nazionali si conformano agli indirizzi e
ai controlli del CONI ed operano secondo principi di imparzialità e
trasparenza. La valenza pubblicistica dell’attività non modifica l’ordinario
regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche
soggettive connesse.
[25] Secondo quanto precisato dalla Ragioneria
generale dello Stato con Circolare n. 40 del 23 dicembre 2010, l’ambito
applicativo della disposizione, con le esclusioni espressamente previste, è
costituito da tutti gli enti (con personalità giuridica di diritto pubblico e
privato, anche non ricompresi nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione) che ricevono, non “una tantum”, contributi a carico delle
finanze pubbliche.
[26]
D.L. 30 settembre 2003, n. 269, Disposizioni urgenti per favorire lo
sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326.
[27] D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
[28] D.L. 6 luglio 2012, n. 95, Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135.
[29] Ai sensi del comma 295 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), tali risorse affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia italiana del farmaco e devono essere versate su un apposito conto corrente intestato alla medesima.
[30] O.P.C.M. 20 gennaio 2012, n. 3998, Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione al naufragio della nave da crociera Costa - Concordia, nel territorio del comune dell'Isola del Giglio.
[31] O.P.C.M. 15 maggio 2012, n. 4023, Ulteriori disposizioni di protezione civile inerenti la rimozione e il recupero della nave da crociera Costa - Concordia nel territorio del comune dell'Isola del Giglio.
[32] D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 1° febbraio 2013, n. 11.
[33] Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.
[34] Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario.
[35] Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.
[36] Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in relazione al naufragio della nave da crociera Costa - Concordia, nel territorio del comune dell'Isola del Giglio.
[37] Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.
[38] Misure urgenti per la crescita del Paese.
[39] Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.
[40] D.L. 6 giugno 2012, n. 74, Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2012, n. 122.
[41] http://www.autorita.energia.it/allegati/elettricita/TUP.pdf
[42] Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.
[43] Ministero dell'economia e delle finanze, D.M. 27-3-2009, Schema di rendiconto dei commissari delegati titolari di contabilità speciali di cui all'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
[44] Dichiarazione dello stato di emergenza in Abruzzo.
[45] Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, Misure urgenti per la crescita del Paese.
[46] Si ricorda che il decreto legislativo n. 51 del 1998 ha tra l'altro introdotto nell’ordinamento giudiziario i giudici onorari di tribunale (GOT) e i vice procuratori onorari (VPO) quali magistrati onorari addetti, rispettivamente, al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario, in relazione a specifiche materie (si vedano gli articoli 42-bis e ss., e gli articoli 71 e ss. dell’ordinamento giudiziario). La nomina a GOT, come a VPO, avviene con decreto del Ministro della giustizia, in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario competente per territorio (articolo 42-ter, del citato regio decreto n. 12). I predetti magistrati onorari durano in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta (articolo 42-quinquies e articolo 71, secondo comma, del citato regio decreto n. 12). La nomina dei magistrati onorari in questione, pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale, ha la predetta durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla nomina.
[47] L'articolo 7, comma 1, della legge n. 374 del 1991 prevede che il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per un secondo e terzo mandato di pari durata. I giudici di pace confermati per un ulteriore periodo di due anni in applicazione dell'articolo 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 4820, al termine del biennio possono essere confermati per un ulteriore mandato di quattro anni. Ulteriore nomina non è consentita se non decorsi quattro anni dalla cessazione del precedente incarico. Resta ferma la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età.
[48] D.L. 30 dicembre 2004 n. 314, Proroga di termini, convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, L. 1 marzo 2005, n. 26.
[49] Si ricorda che lo scioglimento dei consigli
per mancata approvazione del bilancio di previsione è previsto dall’articolo
141, comma 1, lettera c), del Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267
del 2000. In tale specifica ipotesi, l’articolo 141 prevede che i consigli
comunali e provinciali, in via generale, vengono sciolti con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.
[50] Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
[51] Gli articoli 46 e 47 del citato Testo unico riguardano rispettivamente le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà.
Per quanto riguarda la prime, si tratta di dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, che comprovano una serie di stati, qualità personali e fatti dell’interessato, quali la data e il luogo di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici ecc.
L’atto di notorietà concerne invece stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato. Esso è stato sostituito dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, e consiste in una dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate, anche per via telematica, unitamente a una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. Il comma 3 dell’art. 47 prevede che fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
[52] L. 11
giugno 2004, n. 146, Istituzione della
provincia di Monza e della Brianza; L. 11 giugno 2004, n. 147, Istituzione della provincia di Fermo; L.
11 giugno 2004, n. 148, Istituzione della
provincia di Barletta-Andria-Trani.
[53] L’art. 6-bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17), Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ha anticipato di due mesi (al 30 aprile 2007) il termine originario di 36 mesi previsto dalle leggi istitutive delle nuove province.
[54] D.L. 3 giugno 2008, n. 97, Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini, convertito con modificazione dalla L. 2 agosto 2008, n. 129.
[55] D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
[56] Si vedano i tre distinti decreti del Ministro dell’interno del 7 dicembre 2004.
[57] Le contabilità speciali sono conti particolari accesi, a favore di Amministrazioni, enti o funzionari, presso le Sezioni di tesoreria provinciale, alimentati dalle somme versate a favore degli intestatari e da questi utilizzati per i propri pagamenti, mediante l’emissione di appositi titoli di spesa (ordini di pagamento).
Non possono essere costituite, né alimentate contabilità speciali con fondi provenienti dal bilancio dello Stato, salvo che ciò non sia autorizzato da specifiche disposizioni legislative. Nessuna contabilità speciale può essere tenuta dai tesorieri senza la preventiva autorizzazione della Direzione generale del Tesoro (attuale Ministero dell’economia e delle finanze).La normativa di carattere generale sulle contabilità speciali è contenuta agli articoli 585-591 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), con alcune deroghe in materia previste dall’articolo 10 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili).
I pagamenti sono eseguiti dalle sezioni di tesoreria su ordini emessi dai responsabili delle amministrazioni cui sono intestate le contabilità e sempre entro i limiti dei fondi medesimi.
Le contabilità speciali (come i conti correnti) costituiscono operazioni estranee al bilancio, effettuate mediante le Sezioni di tesoreria provinciale (mediante la tesoreria centrale nel caso dei conti correnti). Le operazioni di riscossione e pagamento sono contabilizzate in sede separata, rispetto a quelle concernenti la gestione del bilancio dello Stato e non incidono, ovviamente, sui risultati finanziari dell’esercizio.
La situazione contabile delle contabilità speciali, relative al servizio di cassa effettuato dalle tesorerie per conto dei titolari, è esposto nel Conto riassuntivo del tesoro, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.
Si osserva che la legge di contabilità pubblica n. 196/2009 prevede – quale criterio direttivo della delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, contenuta nell’articolo 40, comma 2, lettera p) - delega che avrebbe dovuto essere esercitata entro il 1 gennaio 2014- la progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione della gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle gestioni fuori bilancio (istituite dalla legge n. 1041/1971), nonché delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, e dei casi di urgenza e necessità.
Inoltre, l’articolo 15 della legge n. 243/2012, recante le norme attuative del principio dell’equilibrio dei bilanci pubblici (cd. pareggio di bilancio), introdotto in Costituzione dalla Legge Cost. n. 1/2012, nel disciplinare il contenuto della nuova legge di bilancio (che si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016) dispone che con legge dello Stato dovrà essere disciplinato il progressivo superamento delle gestioni contabili operanti su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria e la riconduzione delle relative risorse finanziarie al bilancio dello Stato.
[58] D.L. n. 300/2006, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (L. n. 17/2007).
[59] Quanto disposto dal comma 4 costituisce attuazione della risoluzione n. 112 approvata dalle Commissioni I e V della Camera dei deputati il 31 gennaio 2007 - Risoluzione 7-00112 (Violante ed altri) presentata il 31/01/2007 e conclusa il 06/02/2007, che impegnava il Governo ad adottare le iniziative necessarie per consentire la conservazione a bilancio delle risorse stanziate dalle leggi istitutive delle nuove province per garantirne la costituzione.
[60] La relazione tecnica indica il capitolo 3560 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, che presumibilmente, in quanto non esistente a legge di bilancio 2014-2016 (D.M. 27 dicembre 2013), sarà di nuova istituzione.
[61] Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione.
[62] Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici.
[63] Si ricorda che all'aggiornamento dell'elenco
dei comuni ad alta tensione abitativa provvede, ai sensi dell’art. 8, comma 4,
della legge n. 431 del 1998, il CIPE con propria delibera, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con i Ministri
dell'interno e della giustizia. Il CIPE ha aggiornato gli elenchi con una serie
di delibere e, da ultimo, con delibera 13 novembre 2003, n. 87. L’elenco dei
comuni è consultabile anche sul sito internet: http://www.confedilizia.it/ELENCO
COMUNI ALTA TENSIONE ABITATIVA.htm.
[64] Misure urgenti per la crescita del Paese.
[65] Per edilizia sovvenzionata si intende l'insieme degli interventi diretti alla costruzione di nuovi alloggi da parte di soggetti pubblici nonché al recupero del patrimonio edilizio degli enti pubblici (art. 1 della legge n. 457/1978). Gli alloggi realizzati o recuperati sono generalmente assegnati in locazione ai soggetti in possesso dei requisiti prescritti. L'attuazione dei programmi di edilizia sovvenzionata è affidata in massima parte ai comuni e agli IACP.
[66] Per edilizia agevolata si intende l’intervento indiretto dello Stato attraverso la concessione di agevolazioni ai cittadini che non possiedono i requisiti per usufruire dei benefici dell'edilizia sovvenzionata (art. 1 della legge n. 457/1978). L'intervento pubblico a sostegno dei programmi di edilizia agevolata consiste principalmente nella concessione di mutui agevolati, assistiti dal contributo statale, di agevolazioni fiscali e/o di contributi in conto capitale. Le tipologie di interventi ammessi a finanziamento sono tradizionalmente la costruzione ed il recupero degli immobili.
[67] Pubblicata sulla G.U. 20 gennaio 1992, n. 15.
[68] In particolare, si precisava che “al finanziamento di 900 mld per l’edilizia sovvenzionata corrisponde una previsione di realizzazione di 9.000 alloggi ed al limite annuo di d’impegno di 50 mld una previsione di realizzazione di 8.400 alloggi”.
[69] Il termine del 31 dicembre 2007 è stato introdotto, dopo una lunga serie di successive proroghe, dall’art. 13, comma 2, del decreto legge n. 273/2005.
[70] Si veda la nota precedente.
[71] Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
[72] D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
[73] Le tipologie di macchine agricole soggette o e quelle non soggette all’immatricolazione sono indicate nell’articolo 110, comma 1, del citato D.Lgs. n. 285/1992.
[74] Nell’allegato 2
del D.L. 95/2012, la riduzione di spesa relativa al MIUR risulta
complessivamente pari a (in milioni di euro):
|
2013 |
2014 |
2015 |
Saldo netto da finanziare |
182,9 |
172,7 |
236,7 |
Indebitamento netto |
157,3 |
172,7 |
236,7 |
[75] Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nella seduta della V Commissione della Camera dell’11 novembre 2012, aveva peraltro fatto presente che la sede di Piazzale Kennedy era, allo stato, occupata al 40 per cento e che il personale sarebbe stato trasferito nelle altre sedi senza procedere a nuove locazioni, in considerazione della complessiva riduzione del personale impiegato presso il Ministero.
Per completezza, si rammenta anche che lo snellimento della struttura centrale del MIUR era presente tra le proposte avanzate con riferimento al citato dicastero nel Rapporto sulla spending review, presentato al consiglio dei Ministri del 30 aprile 2012 dal Ministro per i Rapporti con il Parlamento, con delega per il Programma di Governo.
[76] Il capitolo 1659 reca gli stanziamenti relativi a spese per acquisto di beni e servizi. In particolare, il piano di gestione 11, concernente fitto di locali ed oneri accessori, reca una disponibilità per il 2014, quale risultante dal DM 106303 del 27 dicembre 2013 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014 - 2016 pari ad € 4.166.437.
[77] In base alla nuova
disciplina, il quadro informativo economico-patrimoniale delle università è formato
da:
§ bilancio unico d’ateneo di previsione annuale autorizzatorio, composto da budget economico e budget degli investimenti;
§ bilancio unico d’ateneo di previsione triennale, composto anch’esso da budget economico e budget degli
investimenti;
§ bilancio unico d’ateneo di esercizio, composto da stato
patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa, e
corredato da una relazione sulla gestione;
§ bilancio consolidato con le proprie
aziende, società, o altri enti controllati, composto da stato patrimoniale,
conto economico e nota integrativa.
Le sole università considerate amministrazioni
pubbliche ai sensi dell’art. 1, co. 2, L. 196/2009 (ovvero,
rientranti nel conto economico della P.A., redatto annualmente dall’ISTAT: da
ultimo, v. l’elenco
pubblicato nella G.U. n. 229 del 30 settembre 2013, in base al quale
risultano inserite nel conto economico consolidato le università e gli istituti
di istruzione universitaria pubblici) sono tenute anche a predisporre un bilancio preventivo
unico d’ateneo non autorizzatorio e
un rendiconto
unico d’ateneo in contabilità finanziaria,
al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle
amministrazioni pubbliche.
[78] Cfr. XVI
legislatura, Atto del Governo n. 395,
relazione illustrativa.
[79] Ha previsto, inoltre, che, fino al 31 dicembre 2014, i sindaci
e i presidenti delle province, interessati dai piani per la
riqualificazione e la messa in sicurezza delle scuole statali, per le suddette
finalità (nonché per quelle analoghe indicate al comma 8) operano in qualità di
commissari governativi con poteri derogatori rispetto alla normativa
vigente, da definire con DPCM
(adottato il 27 gennaio 2014).
[80] In base ai dati diffusi dal
MIUR, sono stati ammessi al finanziamento 692 interventi (su 2.515
ammissibili), di cui 202 solo per la bonifica dell’amianto.
[81] Si ricorda che la perenzione amministrativa consiste nell'eliminazione dalla contabilità finanziaria dei residui passivi, una volta decorso un determinato lasso di tempo, e la loro iscrizione nel conto del patrimonio. La perenzione, fino alla decorrenza dei termini per la prescrizione, non comporta la decadenza del diritto del creditore: nel momento in cui deve essere effettuato il relativo pagamento, le somme di volta in volta occorrenti devono essere reiscritte in bilancio per essere pagate (D.P.R. 24 aprile 2001, n. 270).
[82] Gli stessi commi da 20-duodecies a 20-quaterdecies a loro volta avevano contenuto analogo a disposizioni approvate nel corso dell’esame in sede referente del D.L. n. 104/2013 presso la Commissione VII della Camera dei deputati (articolo 23, commi da 20-bis a 20-quater dell’A.C. 1574-A).Le disposizioni, non recavano però misure di compensazione finanziaria degli effetti ivi previsti, e sono state pertanto soppresse in corso di esame presso l’Assemblea della Camera per il parere contrario espresso dalla Commissione Bilancio ex art. 81, quarto comma Cost.
[83] In base alla L. 210/1998, la competenza ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, nonché di professori associati e di ricercatori, era stata trasferita alle università. Per la disciplina delle modalità di espletamento delle procedure, la L. 210/1998 aveva previsto l’emanazione di regolamenti di delegificazione, nel rispetto dei criteri da essa stessa indicati.
[84] D.L. 6 luglio 2012, n. 95, Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135.
[85] D.L. 13 settembre 2012, n. 158, Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.
[86] Risposta all’interrogazione Iniziative per l’aggiornamento del Nomenclatore tariffario n. 3-00438.
[87] Corte Costituzionale, sentenza n. 204 del 6 luglio 2004.
[88] Consiglio di Stato, V Sezione, sentenza n. 1989 del 29 gennaio 2008.
[89] D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.
[90] D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419.
[91] D.P.R. 14 gennaio 1997, Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da
parte delle strutture pubbliche e private. Il D.P.R. 14 gennaio 1997 definisce
i requisiti minimi strutturali, organizzativi, tecnologici per l’esercizio
delle attività sanitarie (autorizzazione). Riconosce alle Regioni la competenza
a definire procedure, modalità e tempi di verifica, soggetti verificatori,
durata dell’autorizzazione. Le strutture di nuova realizzazione devono da
subito attenersi ai requisiti specificati, così pure quelle che attuano
ampliamenti o modifiche. Le altre strutture devono adeguarsi nei termini
indicati dalle Regioni, entro un massimo di cinque anni. I termini sono decorsi
dalla entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione dello stesso DPR.
Infine il D.P.R. 14 gennaio 1997 indica in maniera chiara che l’accreditamento
si basa su requisiti ulteriori definiti dalle Regioni.
[92] Age.na.s, Fattori/criteri di qualità delle organizzazioni sanitarie da condividere nei sistemi di autorizzazione/accreditamento delle Regioni e da adottare a livello nazionale, come elementi di garanzia del sistema delle cure, febbraio 2011.
[93] Conseguentemente, la Regione può definire il fabbisogno di attività e l’eventuale volume di attività superiore da ammettere per l’accreditamento delle strutture, può avviare il sistema dell’accreditamento definitivo, confermare o meno i transitori accreditamenti delle strutture private ex legge 724/94 in forma provvisoria o definitiva nonché trasmettere il provvedimento di ricognizione al Comitato per la verifica dei LEA di cui all’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
[94] D.L. 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.
[95] Adottato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
[96] Italia Lavoro SpA è una società totalmente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, la quale opera, in base alla relativa normativa, come ente strumentale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione sociale.
[97] Così come stabilito dall’articolo 1, comma 405, della L. n. 228/2012, che proroga, per il 2013, l'applicazione di specifici interventi di sostegno al reddito previsti dall’articolo 19, commi 14, 15 e 16, del D.L. n. 185/2008.
[98] Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91,
è stato emanato in attuazione della delega legislativa per l’armonizzazione dei
sistemi contabili disposta dall’articolo 2 della legge n. 196/2009.
[99] Il citato decreto legislativo riguarda le pubbliche amministrazioni non territoriali. Per le amministrazioni territoriali, l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio è disciplinata da un apposito decreto legislativo, emanato in attuazione della legge delega n. 42/2009 sul federalismo fiscale (D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118).
[100] Legge 20 marzo 1975, n. 70, recante
disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del
personale dipendente.
[101] D.P.R. 27 febbraio 2003, recante il
regolamento per l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui
alla legge n. 70 del 1973.
[102] Recante “Proroga di termini di interesse del
Ministero dell'economia e delle finanze”.
[103] Si ricorda che il termine per l’emanazione del decreto, inizialmente posto al 31 dicembre 2012, è stato prorogato dapprima al 30 giugno 2013 dall’articolo 1, comma 388, della legge n. 288/2012 (legge di stabilità 2013) e poi al 31 dicembre 2013 con il D.P.C.M. 26 giugno 2016, recante “Proroga di termini di interesse del Ministero dell'economia e delle finanze”.
[104] D.Lgs. 23 giugno 2012, recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009.
[105] Il medesimo articolo 9 ha inoltre consentito,
entro il 30 settembre 2013, che ulteriori enti possano accedere al terzo anno
di sperimentazione (comma 4). Si ricorda, in proposito, che gli enti in
sperimentazione sono stati individuati con Decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri 25 maggio 2012 e 29 marzo 2013, rispettivamente per l’anno 2012 e
l’anno 2013. Il primo di tali due D.P.C.M., individua ai fini della
sperimentazione le regioni Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia e Sicilia, 12
province e 68 comuni, ai quali poi il successivo D.P.C.M. 29 marzo 2013 ne ha
aggiunto un ulteriore (per un totale, quindi, di 69 comuni).
Infine, il D.M. 15 novembre
2013, in attuazione del citato articolo 9 del D.L. n. 102, ha incluso ulteriori
enti nella sperimentazione. Pertanto nel 2014, la sperimentazione è estesa a n.
12 province, n. 374 comuni e n. 5 unioni di comuni. Il citato D.M., non
ancora pubblicato in G.U., è disponibile al seguente indirizzo internet:
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/Sperimentazione/DECRETO_MINISTERO_ECONOMIA_E_FINANZE_terzo_anno_di_sperimentazione.pdf.
[106] Non troverà invece applicazione il secondo periodo del medesimo comma 1, atteso che la Corte costituzionale con sentenza n. 178 del 2-11 luglio 2012, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale: ciò in quanto esso disponeva che, qualora non risultassero concluse le procedure di cui al primo periodo entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati in considerazione degli esiti della sperimentazione (recanti dunque la disciplina definitiva dell’armonizzazione, integrativa e modificativa di quella già contenuta nel D.Lgs. n. 118), le disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 e dei predetti decreti legislativi avrebbero trovato immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, sino al completamento delle procedure medesime da parte delle stesse.
[107] Gli stessi commi da 20-duodecies a 20-quaterdecies a loro volta avevano contenuto analogo a disposizioni approvate nel corso dell’esame in sede referente del D.L. n. 104/2013 presso la Commissione VII della Camera dei deputati (articolo 23, commi da 20-bis a 20-quater dell’A.C. 1574-A).Le disposizioni, non recavano però misure di compensazione finanziaria degli effetti ivi previsti, e sono state pertanto soppresse in corso di esame presso l’Assemblea della Camera per il parere contrario espresso dalla Commissione Bilancio ex art. 81, quarto comma Cost.
[108] In particolare, il D.L. n. 78/2010 ha
disposto, a decorrere dall’anno 2011, la riduzione lineare del 10% delle spese
rimodulabili delle missioni di ciascun Ministero che, ai sensi dell’articolo
21, commi 5 e 7, della legge di contabilità, fanno riferimento a quelle
derivanti da fattori legislativi e alle spese di adeguamento al fabbisogno.
[109] L’articolo 23 della legge n. 196/2009 prevede che, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, i Ministri devono indicare, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi, gli obiettivi di ciascun Dicastero e quantificare le risorse necessarie per il loro raggiungimento, tenendo conto delle istruzioni fornite annualmente, con apposita circolare, dal Ministero dell’economia. Per quanto concerne la quantificazione delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi dei rispettivi dicasteri, l’articolo 23, al comma 1 e 3, prevede inoltre che i Ministri competenti possono proporre la rimodulazione delle risorse tra programmi appartenenti alla stessa missione di spesa. Per motivate esigenze, con il disegno di legge di bilancio possono inoltre essere effettuate rimodulazioni delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, compensative all’interno di un programma o tra programmi di una medesima missione di spesa. Resta preclusa la possibilità di utilizzare stanziamenti di spesa in conto capitale per il finanziamento di spese correnti.
In allegato a ciascuno stato di previsione della spesa devono essere indicate le autorizzazioni legislative di cui si propone la modifica e il corrispondente importo.
[110] Si ricorda che le spese del bilancio statale,
secondo la definizione contenuta nell’articolo 21, comma 5, della citata legge
di contabilità, si ripartiscono in rimodulabili e non rimodulabili. Le spese
non rimodulabili sono quelle “per le quali l'amministrazione non ha la
possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle
variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione”.
Esse corrispondono alle spese definite come “oneri inderogabili”, vale a dire
le spese vincolate a meccanismi o parametri (determinati da leggi o da altri
atti normativi) che ne regolano autonomamente l’evoluzione. Gli oneri inderogabili
sono costituiti esclusivamente dalle spese obbligatorie, ossia quelle relative
a particolari finalità espressamente elencate: pagamento di stipendi, assegni,
pensioni ed altre spese fisse, interessi passivi, obblighi comunitari ed
internazionali, ammortamento di mutui, nonché le spese vincolate a particolari
meccanismi o parametri, determinati da leggi ne regolano l’evoluzione (v. art.
10, comma 15, del D.L. n. 98/2011).
Le spese rimodulabili sono individuate, dal
comma 7 dell’articolo 21, nelle spese derivanti da fattori legislativi (intendendo
come tali quelle autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne
determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di
iscrizione in bilancio) e nelle spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese
non predeterminate legislativamente, ma quantificate tenendo conto delle
esigenze delle amministrazioni.
[111] Si ricorda che la perenzione amministrativa consiste nell'eliminazione dalla contabilità finanziaria dei residui passivi, una volta decorso un determinato lasso di tempo, e la loro iscrizione nel conto del patrimonio. La perenzione, fino alla decorrenza dei termini per la prescrizione, non comporta, infatti, la decadenza del diritto del creditore: nel momento in cui deve essere effettuato il relativo pagamento, le somme di volta in volta occorrenti devono essere reiscritte in bilancio per essere pagate (D.P.R. 24 aprile 2001, n. 270).
[112] A seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2012, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.
[113] A seguito del D.P.C.M. 22 gennaio 2013 recante la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
[114] A seguito del medesimo D.P.C.M. 22 gennaio 2013.
[115]
Il D.Lgs. 39/2010 ha attuato la Direttiva
2006/43/CE sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.
Il provvedimento, oltre a modificare alcuni aspetti della professione di
revisore contabile ha previsto l’istituzione di un registro unico gestito del
Ministero dell’Economia che sostituisce quello fino ad allora tenuto dal
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e l'albo speciale delle società
di revisione presso la Consob. (v. D.M. Economia e finanze 20 giugno 2012, n.
144). L’art. 4 del D.Lgs 39 ha previsto che un regolamento del Ministro della giustizia debba disciplinare le
modalità di attuazione della nuova disciplina
dell’esame professionale dei revisori legali, definendo, tra l’altro: il contenuto e le modalità di presentazione
delle domande di ammissione all’esame di idoneità professionale; le modalità di
nomina della commissione esaminatrice e gli adempimenti cui essa è tenuta;il
contenuto e le modalità di svolgimento dell’esame di idoneità professionale; i casi di equipollenza con esami di
Stato per l’abilitazione all’esercizio di professioni regolamentate e le
eventuali integrazioni richieste.
Con il regolamento (non ancora emanato), il Ministro della giustizia può, inoltre, integrare e specificare le materie d’esame.
[116] V. anche la Nota esplicativa 11 settembre 2012 della Ragioneria Generale dello Stato, che chiariva che:
§ i revisori iscritti nel vecchio Registro, transiteranno al nuovo elenco senza necessità di alcuna istanza e senza oneri aggiuntivi (fatta salva la necessità di integrare le informazioni contenute nel vecchio registro entro il termine di 90 giorni);
§ i revisori e i tirocinanti che presenteranno richiesta di iscrizione da oggi saranno interamente assoggettati alla nuova disciplina.
[117] D.L. 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.
[118] D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.
[119] D.L. 28 giugno 2013, n. 76, Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.
[120] Di cui al decreto-legge n. 112/2008.
[121] Di cui al decreto-legge n. 5/2012.
[122] La scheda gara è visibile all’indirizzo:
http://www.consip.it/on-line/Home/Gare/Bandidigara/Bandiincorso/scheda996.html
[123] Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
[124] Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
[125] Istituita all’articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
[126] Decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche.
[127] La successione temporale degli interventi di diversa natura è la seguente:articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, referendum del 12 e 13 giugno 2011, art. 4 del decreto-legge n. 138 del 2011, articolo 25, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2012, articolo 53 del decreto-legge n. 83 del 2012, sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 2012 (depositata il 19 luglio), art. 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179.