Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del 19/05/2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale - D.L. 63/2013 ' A.C. 1310-A - Schede di lettura
Riferimenti:
DL N. 63 DEL 04-GIU-13   AC N. 1310-A/XVII
Serie: Progetti di legge    Numero: 44    Progressivo: 1
Data: 27/07/2013
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2013 0063   DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA
EDILIZIA   RISPARMIO ENERGETICO
Organi della Camera: VI-Finanze
X-Attività produttive, commercio e turismo

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del 19/05/2010
sulla prestazione energetica nell’edilizia
per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni
in materia di coesione sociale

D.L. 63/2013 – A.C. 1310-A

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 44/1

 

 

 

27 luglio 2013

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi

Dipartimento Attività Produttive

( 066760-9574 – * st_attprod@camera.it

Dipartimento Finanze

( 066760-9496 – * st_finanze@camera.it

 

 

 

 

 

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File: D13063a.doc


INDICE

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Finalità) 3

§      Articolo 2 (Definizioni) 8

§      Articolo 3 (Ambito di intervento) 23

§      Articolo 4 (Metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica degli edifici) 30

§      Articolo 5 (Edifici a energia quasi zero) 36

§      Articolo 6 (Attestato di prestazione energetica - APE) 43

§      Articolo 7 (Relazione tecnica di progetto) 57

§      Articolo 8 (Funzioni delle regioni ed enti locali) 62

§      Articolo 9 (Norme transitorie) 70

§      Articolo 10 (Copertura finanziaria) 73

§      Articolo 11 (Informazione e comunicazione) 74

§      Articolo 12 (Sanzioni) 77

§      Articolo 13 (Abrogazioni) 83

§      Articolo 13-bis (Clausola di cedevolezza) 85

§      Articolo 14 (Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica) 88

§      Articolo 15 (Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica ed idrica ) 93

§      Articolo 15-bis (Banca dati degli incentivi in materia di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili) 95

§      Articolo 16 (Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili) 96

§      Articolo 16-bis (Interventi per favorire l’accesso al credito) 101

§      Articolo 17 (Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili) 102

§      Articolo 17-bis (Requisiti degli impianti termici) 105

§      Articolo 18 (Abrogazioni e disposizioni finali) 108

§      Articolo 19 (Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali) 112

§      Articolo 20 (Modifiche alla disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande) 114

§      Articolo 21, comma 1 (Finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga) 116

§      Articolo 21, commi 2-4 (Disposizioni finanziarie) 118

 

 


Schede di lettura


 

Articolo 1
(Finalità)

 

L'articolo 1 sostituisce il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 192 del 2005[1], allo scopo di adeguare le finalità del decreto stesso a quanto previsto dalla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia.

 

La Direttiva 2010/31 è volta a promuovere la prestazione energetica degli edifici, delle loro parti e delle unità immobiliari.

I punti fondamentali di essa sono i seguenti:

§       Metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici

Gli Stati membri adottano, a livello nazionale o regionale, una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici che tiene conto di determinati aspetti, tra cui:

-        le caratteristiche termiche dell'edificio (capacità termica, isolamento, ecc.);

-        l'impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda;

-        gli impianti di condizionamento d’aria;

-        l'impianto di illuminazione incorporato;

-        le condizioni climatiche interne.

§       Fissazione di requisiti minimi

Gli Stati membri devono fissare, in conformità alla citata metodologia di calcolo, i requisiti minimi di prestazione energetica in modo da conseguire livelli ottimali in funzione dei costi. I requisiti minimi di prestazione energetica sono riveduti ogni 5 anni.

Nel fissare i requisiti minimi, gli Stati membri possono distinguere tra gli edifici già esistenti e quelli di nuova costruzione, nonché tra diverse tipologie edilizie.

Gli edifici nuovi dovranno rispettare i requisiti e, prima dell'inizio dei lavori di costruzione, essere sottoposti ad una valutazione sulla fattibilità relativa all'installazione di sistemi di fornitura di energia da fonti rinnovabili, pompe di calore, sistemi di teleriscaldamento o telerinfrescamento urbano o collettivo e sistemi di cogenerazione.

§       Edifici a energia quasi zero

Entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a energia quasi zero. Gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi dovranno rispettare gli stessi criteri a partire dal 31 dicembre 2018.

E’ promosso l'incremento degli edifici di questo tipo tramite l'attuazione di piani nazionali, che comprendono:

-        l’indicazione del modo in cui lo Stato membro applica la definizione di edifici a energia quasi zero;

-        gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015;

-        informazioni sulle politiche e sulle misure finanziarie o di altro tipo adottate per promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici.

§       Incentivi finanziari e barriere di mercato

Gli Stati membri redigono un elenco degli strumenti esistenti ed eventualmente proposti che promuovono il miglioramento della prestazione energetica degli edifici. Tale elenco è aggiornato ogni tre anni.

§       Attestati di prestazione energetica

Gli Stati membri adottano un sistema di certificazione energetica degli edifici. L'attestato può comprendere informazioni sul consumo energetico degli edifici, nonché delle raccomandazioni per il miglioramento in funzione dei costi.

In caso di vendita o locazione di un edificio o di un'unità immobiliare, l’indicatore di prestazione energetica che figura nell’attestato di prestazione energetica va riportato in tutti gli annunci dei mezzi di comunicazione commerciali.

In caso di costruzione, vendita o locazione di un edificio o di un'unità immobiliare, l'attestato va mostrato al potenziale acquirente o nuovo locatario e consegnato all’acquirente o al nuovo locatario.

 

In particolare il nuovo comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 192 del 2005, riprendendo pressoché integralmente il paragrafo 1 dell'articolo 1 della direttiva, indica come finalità del decreto, in via generale, la promozione del miglioramento della prestazione energetica degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne e dell'efficacia sotto il profilo dei costi.

 

Il successivo comma 2, è stato oggetto di modifiche da parte del Senato, che ha integrato l’individuazione delle finalità cui è rivolto il provvedimento. Le integrazioni del Senato sono volte a reinserire, con parziali modifiche, finalità già presenti nel testo del D.Lgs. 192/2005 (si veda testo a fronte).

In particolare nel corso dell’esame in Senato, con riferimento all’elenco delle materie oggetto del decreto sono state inserite le lettere:

b-bis)  sull’adozione di criteri generali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici e per le relative informazioni in sede di transazioni immobiliari.

b-ter)   riguardante l’effettuazione di ispezioni periodiche degli impianti per la climatizzazione al fine di ridurre il consumo energetico e le emissioni inquinanti;

h-bis)  volta ad assicurare l’attuazione e la vigilanza sulle norme in materia di prestazione energetica degli edifici anche attraverso la raccolta e l’elaborazione di dati e informazioni;

h-ter)   volta promuovere l’uso razionale di energia anche attraverso informazione e sensibilizzazione utenti finali.

Rispetto al testo del D.lgs. 192/2005 le novità più rilevanti sotto il profilo dell’individuazione delle finalità, riconducibili all’attuazione della Direttiva 2010/31, appaiono:

§      la lettera a) relativa al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici;

§      la lettera b) sulla valorizzazione delle fonti rinnovabili negli edifici;

§      la lettera c) sugli incentivazione della diversificazione energetica;

§      la lettera d) sul sostegno della competitività tecnologica dell'industria nazionale;

§      la lettera e) parzialmente modificata nel corso dell’esame in Senato, che contiene una dettagliata specificazione della finalità di coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo di tecniche di costruzioni e apparecchiature e tecnologie sostenibili nel settore delle costruzioni e con l’occupazione.

§      la lettera f) sul conseguimento degli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale.

 

 

Articolo 1
(Modificazioni all’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)
Comma 1

 

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia

Articolo 1
Finalità

Testo previgente

Testo modificato

1. Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico.

1. Il presente decreto promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché' delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi.

2. Il presente decreto disciplina in particolare:

2. Il presente decreto definisce e integra criteri, condizioni e modalità per:

a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;

a) migliorare le prestazioni energetiche degli edifici;

b) l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;

b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici;

c) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione;

b-bis) determinare i criteri generali per la certificazione della prestazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione;

d) le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;

b-ter) effettuare le ispezioni periodiche degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva al fine di ridurre il consumo energetico;

e) i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;

 

 

c) sostenere la diversificazione energetica;

 

d) promuovere la competitività dell'industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico;

f) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore;

e) coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo di materiali, di tecniche di costruzione, di apparecchiature e di tecnologie sostenibili nel settore delle costruzioni e dell'occupazione;

g) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.

f) conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale;

3. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e le province autonome, avvalendosi di meccanismi di raccordo e cooperazione, predispongono programmi, interventi e strumenti volti, nel rispetto dei princìpi di semplificazione e di coerenza normativa, alla:

g) razionalizzare le procedure nazionali e territoriali per l'attuazione delle normative energetiche al fine di ridurre i costi complessivi, per la pubblica amministrazione e per i cittadini e per le imprese;

a) attuazione omogenea e coordinata delle presenti norme;

h) applicare in modo omogeneo e integrato la normativa su tutto il territorio nazionale;

b) sorveglianza dell'attuazione delle norme, anche attraverso la raccolta e l'elaborazione di informazioni e di dati;

h-bis) assicurare l’attuazione e la vigilanza sulle norme in materia di prestazione energetica degli edifici, anche attraverso la raccolta e l’elaborazione di informazioni e dati;

c) realizzazione di studi che consentano adeguamenti legislativi nel rispetto delle esigenze dei cittadini e dello sviluppo del mercato;

 

d) promozione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili, anche attraverso la sensibilizzazione e l'informazione degli utenti finali.

h-ter) promuovere l’uso razionale dell’energia anche attraverso l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali.


 

Articolo 2
(Definizioni)

 

L’articolo 2 introduce nuove definizioni rispetto a quelle recate dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 192 del 2005 e ne modifica parzialmente altre, in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva 2010/31.

Di seguito sono illustrate le modifiche maggiormente rilevanti all’impianto definitorio attuale.

Attestato di prestazione energetica

Una particolare rilevanza, in relazione alle procedure di infrazione nei confronti dell’Italia assume la nozione di «attestato di prestazione energetica». La direttiva 2010/31/UE all’articolo 2, numero 12) lo definisce come “documento riconosciuto da uno Stato membro o da una persona giuridica da esso designata in cui figura il valore risultante dal calcolo della prestazione energetica di un edificio o di un'unità immobiliare effettuato seguendo una metodologia adottata in conformità dell'articolo 3”.

La Commissione europea ha in più occasioni invitato l’Italia ad adeguare la legislazione nazionale alla Direttiva 2002/91/CE e poi alla Direttiva 2010/31 che l’ha sostituita. Il 24 novembre 2010 la Commissione ha inviato all’Italia un parere motivato (p.i. 2006/2378) contestandole la non completa attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico degli edifici entro il termine massimo consentito del 4 gennaio 2009. In particolare, la Commissione contesta all’Italia di non aver soddisfatto, nel proprio ordinamento quanto previsto dall’articolo 7 della direttiva, concernente l’obbligo di presentare un attestato di certificazione energetica in caso di vendita o locazione di un immobile, né l’obbligo di garantire l’indipendenza degli esperti certificatori). Inoltre, nell’avviso della Commissione, l’Italia non avrebbe finora adottato alcuna misura relativa all'obbligo di ispezioni periodiche degli impianti di condizionamento dell'aria.

Inoltre con sentenza del 13 giugno 2013 (causa C345/12) la Corte europea ha condannato l'Italia per non aver recepito correttamente la direttiva 2002/91/CE entro i termini, constatando che «la deroga contenuta nella legislazione italiana, all'obbligo di consegnare un attestato relativo al rendimento energetico, in caso di locazione di un immobile ancora privo dello stesso al momento della firma del contratto, non rispetta la direttiva 2002/91 (articolo 7, paragrafo 1), che non prevede una deroga simile». E che «il sistema di autodichiarazione da parte del proprietario per gli edifici aventi un rendimento energetico assai basso, è in contrasto con la direttiva (articolo 7, paragrafi 1 e 2 e articolo 10) che non prevede tale deroga».

L'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto n. 192 del 2005 reca la definizione di «attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio» limitandosi a qualificarlo come il documento “attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio”, non facendo alcun riferimento al rilascio del documento da parte di soggetti indipendenti e qualificati. In attuazione di quanto prescritto dalla Direttiva, la lettera l-bis) del comma 2 dell’articolo in esame, abrogando la vecchia definizione, modifica il nome del documento in "attestato di prestazione energetica dell'edificio" e ne prevede il rilascio ad opera di esperti qualificati e indipendenti: esso attesta la prestazione energetica di un edificio (attraverso l'utilizzo di specifici descrittori), fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica.

Alla lettera l-ter) è introdotto anche un "attestato di qualificazione energetica", che ha una natura dichiaratamente non imparziale, non essendo necessariamente richiesto che chi la redige sia estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio: per esso si intende il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio (o dell'unità immobiliare), in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico (o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione)[2].

Prestazione energetica di un edificio

La direttiva 2010/31/UE contiene (numero 4 dell’articolo 2) la definizione di «prestazione energetica di un edificio» (quantità di energia, calcolata o misurata, necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso ad un uso normale dell'edificio, compresa, in particolare, l'energia utilizzata per il riscaldamento, il rinfrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda e l'illuminazione) cui corrisponde la nuova lettera c) dell’articolo 2 del D.Lgs. 192, inserita nel corso dell’esame al Senato (che ha approvato il comma aggiuntivo 01, all’articolo 2 in commento).

La disposizione attuativa si differenzia dalla direttiva in quanto:

§      introduce l'unità di tempo ("annua")[3],

§      precisa che si tratta di energia "primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria",

§      elenca i vari bisogni energetici dell'edificio (la preparazione dell'acqua calda è solo "per usi igienici sanitari", l'illuminazione, gli impianti ascensori e le scale mobili solo per il settore terziario);

§      determina il tipo di descrittori (che tengono anche conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici)

§      precisa che la prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle due.

Edificio a “energia quasi zero”

La direttiva 2010/31/UE definisce (n. 2 dell’articolo 2) «edificio a energia quasi zero» l’edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente al suo allegato I. La disposizione specifica che il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l'energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze. Rispetto a tale definizione quella contenuta nella lettera l-octies) del comma 1 dell’articolo 2, si differenzia per alcuni aspetti: qui il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo "è coperto", in misura significativa (e non più "molto" significativa) da energia da fonti rinnovabili, la quale a sua volta deve essere prodotta all'interno del confine del sistema (laddove la direttiva richiedeva solo che in essa fosse "compresa" quella prodotta in loco, e poi consentiva che fosse prodotta anche "nelle vicinanze"). A tale definizione pertiene anche quella della lettera l-quinquies decies) per l'"energia prodotta in situ" (energia prodotta o captata o prelevata all'interno del confine del sistema), quella della lettera l-octies decies) per il "fattore di conversione in energia primaria" (rapporto adimensionale che indica la quantità di energia primaria impiegata per produrre un'unità di energia fornita, per un dato vettore energetico) e quella della lettera l-quinquies) per il "confine del sistema (o energetico dell'edificio)" (confine che include tutte le aree di pertinenza dell'edificio, sia all'interno che all'esterno dello stesso, dove l'energia è consumata o prodotta).

Sistema tecnico per l’edilizia

La direttiva 2010/31/UE contiene (numero 3 dell’articolo 2) una nozione di «sistema tecnico per l'edilizia» (impianto tecnologico per il riscaldamento, il rinfrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda, l'illuminazione di un edificio o di un'unità immobiliare, o per una combinazione di tali funzioni) che alla lettera l-vicies sexies) è declinata in guisa più generale, visto che come "sistema tecnico, per l'edilizia" si considera l'impianto tecnologico dedicato ad uno o ad una combinazione dei servizi energetici o ad assolvere a una o più funzioni connesse con i servizi energetici dell'edificio (precisando che un sistema tecnico è suddiviso in più sottosistemi). A tale definizione pertiene anche quella della lettera l-ter decies) sull'"energia esportata" (quantità di energia, relativa a un dato vettore energetico, generata all'interno del confine del sistema e utilizzata all'esterno dello stesso confine) e quella della lettera l-undetricies) sul "vettore energetico" (sostanza o energia fornite dall'esterno del confine del sistema per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'edificio).

Durante l’esame nelle Commissioni riunite alla Camera, la definizione di “energia esportata” (lettera l-terdecies)) è stata modificata in “quantità di energia, relativa ad un dato vettore energetico, generata all’interno del confine del sistema e ceduta per l’utilizzo all’esterno dello stesso confine”.

Ristrutturazione importante

La direttiva 2010/31/UE contiene (numero 10 dell’articolo 2) una definizione di «ristrutturazione importante» di un edificio articolata su due opzioni: a) il costo complessivo della ristrutturazione per quanto riguarda l'involucro dell'edificio o i sistemi tecnici per l'edilizia supera il 25% del valore dell'edificio, escluso il valore del terreno sul quale questo è situato; oppure b) la ristrutturazione riguarda più del 25% della superficie dell'involucro dell'edificio), ma si consentiva agli Stati membri la scelta tra di esse. Con la lettera l-vicies quater) il decreto legge in esame sceglie la seconda opzione, quella basata sulla metratura: sarà "ristrutturazione importante di un edificio" quando i lavori (in qualunque modo denominati: a titolo indicativo e non esaustivo, manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio; si precisa, però, che in tale calcolo entrano tutte le unità immobiliari che lo costituiscono (es. rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture).

Energia primaria

La direttiva 2010/31/UE contiene (numero 5 dell’articolo 2) una nozione di «energia primaria» (energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione) pedissequamente riprodotta alla nuova lettera l-quater decies). A tale definizione pertiene anche quella di cui alla lettera l-undecies) sull'"energia consegnata o fornita" (energia espressa per vettore energetico finale, fornita al confine dell'edificio agli impianti tecnici per produrre energia termica o elettrica per i servizi energetici dell'edificio).

Durante l’esame nelle Commissioni riunite alla Camera, la definizione di “fabbisogno annuale globale di energia primaria” (lettera l-sexies decies)) è stata modificata per specificare che i servizi su cui è basata la quantificazione dell’energia primaria sono quelli considerati nella determinazione della prestazione energetica.

La cogenerazione

La direttiva 2010/31/UE definisce (numero 13 dell’articolo 2) la «cogenerazione» una produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica; la lettera l-quater del comma 1 dell’articolo in commento, riproduce pedissequamente la direttiva, pur precisando in via aggiuntiva che il processo deve rispondere ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011.

Il D.M. 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazz. Uff. 19 settembre 2011, n. 218 contiene integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/CEE. Il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 recante «Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifiche alla direttiva 92/42/CEE», in particolare l'art. 12, cha infatti stabilito che gli allegati al decreto legislativo stesso possono essere modificati e integrati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformità alle direttive e alle decisioni della Commissione Europea. Il DM citato nel testo contiene dunque disposizioni relative alle: Tecnologie di cogenerazione; Calcolo della produzione da cogenerazione; Metodo di determinazione del rendimento del processo di cogenerazione.

Livello ottimale in funzione dei costi

La direttiva 2010/31/UE contiene (numero 14 dell’articolo 2) una nozione di «livello ottimale in funzione dei costi», secondo cui esso designa il livello di prestazione energetica che comporta il costo più basso durante il ciclo di vita economico stimato, dove: a) il costo più basso è determinato tenendo conto dei costi di investimento legati all'energia, dei costi di manutenzione e di funzionamento (compresi i costi e i risparmi energetici, la tipologia edilizia interessata e gli utili derivanti dalla produzione di energia), se del caso, e degli eventuali costi di smaltimento; e b) il ciclo di vita economico stimato è determinato da ciascuno Stato membro. Esso si riferisce al ciclo di vita economico stimato rimanente di un edificio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per l'edificio nel suo complesso oppure al ciclo di vita economico stimato di un elemento edilizio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per gli elementi edilizi. La lettera l-vicies) del comma 1 dell’articolo in esame, riproduce pedissequamente la definizione sul costo più basso e sul ciclo di vita economico stimato; aggiunge però che il livello ottimale in funzione dei costi si situa all'interno della scala di livelli di prestazione in cui l'analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico è positiva.

Impianto termico

Nel corso dell’esame presso il Senato, è stata inserita una definizione di “impianto termico” che modifica quella attualmente prevista dal decreto legislativo n. 192 del 2005 (Allegato A, n.18).

Le modifiche rispetto all’attuale definizione riguardano la specificazione che nella definizione (che resta quella di “impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato”), sono compresi eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo.

E’ inoltre aggiunta la specificazione che sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante. Tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è superiore ad un certo limite, che nel testo originario del decreto era di 10 kW, ed è stato dimezzato a 5 kW durante l’esame presso le Commissioni riunite alla Camera dei deputati.

Resta invece identica l’esclusione dalla definizione di impianti termici dei sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

Fabbisogno annuo di energia primaria

Attraverso una modifica approvata dal Senato è infine previsto l'inserimento, nell'articolo 2, di un comma 1-bis, recante una nuova definizione di fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale, quale "quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto". Rispetto alla definizione attualmente vigente (D.lgs. 192/05, Allegato A, n. 14), la nuova formulazione fa cadere la specificazione secondo la quale tale quantità di energia, richiesta per il mantenimento della temperatura di progetto, è da considerarsi "in regime di attivazione continuo".

 

Si ricorda inoltre che la direttiva 2010/31/UE contiene definizioni che non trovano riscontro nel decreto legge in commento, ma potrebbero ritenersi già in parte coperte dalla normativa vigente (il più volte citato D.lgs. 192/05). In particolare:

§       si definisce «caldaia» il complesso bruciatore-focolare concepito in modo da permettere di trasferire a fluidi il calore prodotto dalla combustione (numero 16), laddove l'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 192 del 2005 definisce tuttora «generatore di calore o caldaia» è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;

§       si definisce «potenza nominale utile» la potenza termica massima, espressa in kW, specificata e garantita dal costruttore come potenza che può essere sviluppata in regime di funzionamento continuo rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore (numero 17), laddove l'articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 192 del 2005 definisce «potenza termica utile di un generatore di calore» la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore (l'unità di misura utilizzata è il kW) e per l'articolo 2, comma 1, lettera l) del medesimo decreto n. 192 del 2005 sono «valori nominali delle potenze e dei rendimenti» i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo;

§       si definisce «pompa di calore» la macchina, dispositivo o impianto che trasferisce calore dall'ambiente naturale come l'aria, l'acqua o la terra verso edifici o applicazioni industriali, invertendo il flusso naturale del calore in modo tale che esso passi da una minore ad una maggiore temperatura (nel caso di pompe di calore reversibili, può anche trasferire calore dall'edificio all'ambiente naturale), laddove per l'articolo 2, comma 1, lettera i) del citato decreto legislativo n. 192 del 2005 è i) «pompa di calore» un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata.

 

 

Articolo 2
(Modificazioni all’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)
Comma 1

 

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia

Articolo 2
Definizioni

Testo vigente

Testo modificato

1. Ai fini del presente decreto si definisce:

1. Identico:

a) «edificio» è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti;

a) identica;

b) «edificio di nuova costruzione» è un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) identica;

c) «prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio» è la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico;

c) identica; «prestazione energetica di un edificio:, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio» è la quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell’immobile, i vari bisogni connessi ad un uso standard energetici dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione del livello di isolamento dell’edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti. della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico;

d) «attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio» è il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio;

d) «attestato di prestazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio» è il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio;

* Così modificata ai sensi dell'art. 18, comma 3

e) «cogenerazione» è la produzione e l'utilizzo simultanei di energia meccanica o elettrica e di energia termica a partire dai combustibili primari, nel rispetto di determinati criteri qualitativi di efficienza energetica;

e) identica;

f) «sistema di condizionamento d'aria» è il complesso di tutti i componenti necessari per un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidità e della purezza dell'aria;

f) identica;

g) «generatore di calore o caldaia» è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;

g) identica;

h) «potenza termica utile di un generatore di calore» è la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;

h) identica;

i) «pompa di calore» è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;

i) identica;

l) «valori nominali delle potenze e dei rendimenti» sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

l) identica;

 

l-bis) "attestato di prestazione energetica dell'edificio": documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica;

l-ter) "attestato di qualificazione energetica": il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione;

 

l-quater) "cogenerazione": produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011;

 

l-quinquies) "confine del sistema (o energetico dell'edificio) confine del sistema" o “confine energetico dell’edificio”: confine che include tutte le aree di pertinenza dell'edificio, sia all'interno che all'esterno dello stesso, dove l'energia è consumata o prodotta;

 

l-sexies) "edificio adibito ad uso pubblico": edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di enti pubblici;

 

l-septies) "edificio di proprietà pubblica": edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici ed occupati dai predetti soggetti;

 

l-octies) "edificio a energia quasi zero": edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del presente decreto, che rispetta i requisiti definiti al decreto di cui all'articolo 4, comma 1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all'interno del confine del sistema (in situ) prodotta in situ;

 

l-novies) "edificio di riferimento” o “target” per un edificio sottoposto a verifica progettuale, diagnosi, o altra valutazione energetica": edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d'uso e situazione al contorno, e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati;

 

l-decies) "elemento edilizio": sistema tecnico per l'edilizia o componente dell'involucro di un edificio;

 

l-undecies) "energia consegnata o fornita": energia espressa per vettore energetico finale, fornita al confine dell'edificio agli impianti tecnici per produrre energia termica o elettrica per i servizi energetici dell'edificio;

l-duodecies) "energia da fonti rinnovabili": energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

 

l-ter decies) "energia esportata": quantità di energia, relativa a un dato vettore energetico, generata all'interno del confine del sistema e utilizzata ceduta per l’utilizzo all'esterno dello stesso confine;

 

l-quater decies) "energia primaria": energia, da fonti rinnovabili e non, che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione;

 

l-quinquies decies) "energia prodotta in situ": energia prodotta o captata o prelevata all'interno del confine del sistema;

 

l-sexies decies) "fabbisogno annuale globale di energia primaria": quantità di energia primaria relativa a tutti i servizi, considerati nella determinazione della prestazione energetica, erogata erogati dai sistemi tecnici presenti all'interno del confine del sistema, calcolata su un intervallo temporale di un anno;

 

l-septies decies) "fabbricato": sistema costituito dalle strutture edilizie esterne, costituenti l'involucro dell'edificio, che delimitano un volume definito e dalle strutture interne di ripartizione dello stesso volume. Sono esclusi gli impianti e i dispositivi tecnologici che si trovano al suo interno;

 

l-octies decies) "fattore di conversione in energia primaria": rapporto adimensionale che indica la quantità di energia primaria impiegata per produrre un'unità di energia fornita, per un dato vettore energetico; tiene conto dell'energia necessaria per l'estrazione, il processamento, lo stoccaggio, il trasporto e, nel caso dell'energia elettrica, del rendimento medio del sistema di generazione e delle perdite medie di trasmissione del sistema elettrico nazionale e nel caso del teleriscaldamento, delle perdite medie di distribuzione della rete. Questo fattore può riferirsi all'energia primaria non rinnovabile, all'energia primaria rinnovabile o all'energia primaria totale come somma delle precedenti;

 

l-novies decies) "involucro di un edificio": elementi e componenti integrati di un edificio che ne separano gli ambienti interni dall'ambiente esterno;

 

l-vicies) "livello ottimale in funzione dei costi": livello di prestazione energetica che comporta il costo più basso durante il ciclo di vita economico stimato, dove:

1) il costo più basso è determinato tenendo conto dei costi di investimento legati all'energia, dei costi di manutenzione e di funzionamento e, se del caso, degli eventuali costi di smaltimento;

2) il ciclo di vita economico stimato si riferisce al ciclo di vita economico stimato rimanente di un edificio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per l'edificio nel suo complesso oppure al ciclo di vita economico stimato di un elemento edilizio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per gli elementi edilizi;

3) il livello ottimale in funzione dei costi si situa all'interno della scala di livelli di prestazione in cui l'analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico e' positiva;

 

l-vicies semel) "norma tecnica europea": norma adottata dal Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico;

 

l-vicies bis) "prestazione energetica di un edificio": quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono anche conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti;

 

l-vicies ter) "riqualificazione energetica di un edificio" un edificio esistente è sottoposto a riqualificazione energetica quando i lavori in qualunque modo denominati, a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo, ricadono in tipologie diverse da quelle indicate alla lettera l-vicies bis quater);

 

l-vicies quater) "ristrutturazione importante di un edificio": un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture;

 

l-vicies quinquies) "sistema di climatizzazione estiva” o “impianto” di condizionamento d'aria": complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata;

 

l-vicies sexies) "sistema tecnico, per l'edilizia": impianto tecnologico dedicato a uno a un servizio energetico o a una combinazione dei servizi energetici o ad assolvere a una o più funzioni connesse con i servizi energetici dell'edificio. Un sistema tecnico è suddiviso in più sottosistemi;

 

l-vicies septies) "teleriscaldamento" o "teleraffrescamento": distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;

 

l-duodetricies) "unità immobiliare": parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente;

 

l-undetricies) "vettore energetico": sostanza o energia fornite dall'esterno del confine del sistema per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'edificio.

Allegato A

18. impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate

 

l-tricies) “impianto termico”: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.

Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

2. Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre, le definizioni dell'allegato A.

2. Identico.

 

 

Allegato A

Punto 14

14. fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale è la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo;

Allegato A

Punto 14

14. Fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale è la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto.


 

Articolo 3
(Ambito di intervento)

 

L’articolo 3 prevede modificazioni all’articolo 3 del decreto legislativo 192/2005 al fine di adeguare l’ambito di intervento a quanto previsto dalla direttiva 2010/31/UE. In particolare, il comma 1 perde il riferimento alla normativa transitoria dell'articolo 12 (oramai superata) sull'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti. Al contempo, si precisa che il decreto si applica sia all'edilizia pubblica che alla privata (comma 2-bis): in rapporto ad ambedue esso disciplina la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici. I commi 3, 3-bis e 3-ter regolamentano le esclusioni.

 

Il nuovo comma 2-ter elenca dettagliatamente le materie disciplinate dal D.Lgs. 192/2005:

a)   la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici;

b)   le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici di nuova costruzione, oggetto di ristrutturazioni importanti o di riqualificazione energetica;

c)   la definizione di un Piano di azione per la promozione degli edifici a "energia quasi zero";

d)   l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari;

e)   lo sviluppo di strumenti finanziari e la rimozione di barriere di mercato per la promozione dell'efficienza energetica degli edifici;

f)     l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici; la realizzazione di un sistema coordinato di ispezione periodica degli impianti termici negli edifici;

g)   la realizzazione di un sistema di ispezione periodica degli impianti termici;

h)   i requisiti professionali e di indipendenza degli esperti o degli organismi cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione;

i)      la realizzazione e l'adozione di strumenti comuni allo Stato e alle regioni e province autonome per la gestione degli adempimenti a loro carico;

l)      la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;

m) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore.

 

I commi 3, 3-bis e 3-ter regolamentano le esclusioni.

Secondo il nuovo comma 3, l'ambito delle esclusioni dal campo di applicazione del D.Lgs. 192/2005 fa riferimento all'edificio (e non più anche all'impianto) che:

§      sia vincolato ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), fatto salvo l'obbligo di dotarsi dell'attestazione della prestazione energetica degli edifici (di cui all'articolo 6) e di uniformarsi alle norme sull'esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici (di cui all'articolo 7);

La norma fa riferimento alla parte seconda del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) che reca l’individuazione dei beni culturali sottoposti a tutela e all’art. 136, comma 1, lettere b) e c).

Relativamente ai beni culturali l’art. 10, comma 1, dispone che “sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”. Se il proprietario è un soggetto diverso allora è necessaria (ai sensi del comma 3), la dichiarazione dell’interesse culturale.

Il comma 4 del medesimo articolo 10 chiarisce che tra i beni citati rientrano “le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico”.

Possono essere considerati beni culturali, e quindi sottoposti a tutela, qualora intervenga la citata dichiarazione dell’interesse culturale, anche “le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose”.

Per quanto riguarda il rinvio all’art. 136, le citate lettere b) e c) si riferiscono ai seguenti beni paesaggistici:

-        le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del Codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza (lettera b);

-        i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici (lettera c).

Il testo vigente prima dell’entrata in vigore del decreto-legge circoscriveva l’esclusione dei beni vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 ai casi in cui il rispetto delle prescrizioni avrebbe comportato “una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici”.

Tale limitazione, soppressa nel testo del decreto-legge adottato dal Governo, è stata reinserita nel corso dell’esame al Senato, mediante l’introduzione di un nuovo comma 3-bis, ai sensi del quale i citati edifici vincolati sono esclusi dall'applicazione del D.Lgs. 192/2005 solo nei casi in cui il rispetto della prescrizione implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere e aspetto con particolare riferimento ai profili storici e/o artistici. A tale disposizione, che riproduce nella sostanza quella vigente prima dell’entrata in vigore del decreto, viene aggiunto un inciso volto a ricomprendere nei casi di esclusione quelli in cui l’intervento non sia conforme alla natura del vincolo a giudizio dell'autorità preposta.

§      sia industriale o artigianale quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

§      sia rurale non residenziale, purché sprovvisto di impianti di climatizzazione;

Si fa notare che nel testo previgente la pubblicazione del decreto-legge, i fabbricati agricoli non residenziali erano ricompresi nella medesima fattispecie insieme agli edifici industriali o artigianali riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili. Tali edifici rurali vengono quindi non solo presentati a parte, ma viene altresì introdotta come condizione da verificare ai fini dell’esclusione, che siano sprovvisti di impianti di climatizzazione.

§      sia fabbricato isolato con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati (non è riprodotta invece la precedente esclusione degli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile).

Riguardo ai fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati, il decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica (comma 3-ter).

§      sia non compreso nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo che il decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica;

§      sia adibito a luogo di culto e allo svolgimento di attività religiose.


Articolo 3

(Modificazioni all’articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)
Comma 1, lettere a)-d)

 

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia

Articolo 3
Ambito di intervento

Testo vigente

Testo modificato

1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica, ai fini del contenimento dei consumi energetici:

1. Identico:

a) alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti con le modalità e le eccezioni previste ai commi 2 e 3;

a) identica;

b) all'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti, secondo quanto previsto agli articoli 7, 9 e 12;

b) all'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti, secondo quanto previsto agli articoli 7 e 9;

c) alla certificazione energetica degli edifici, secondo quanto previsto all'articolo 6.

c) identica.

2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui all'articolo 4, è prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento. A tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione:

2. Identico.

a) una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di:

 

1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;

 

2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;

 

b) una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente (5);

 

c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:

 

1) ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio e ampliamenti volumetrici all'infuori di quanto già previsto alle lettere a) e b);

 

2) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;

 

3) sostituzione di generatori di calore.

 

 

2-bis. Il presente decreto si applica all'edilizia pubblica e privata.

 

2-ter. Il presente decreto disciplina in particolare:

 

a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici;

 

b) le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici quando sono oggetto di:

 

1) nuova costruzione;

 

2) ristrutturazioni importanti;

 

3) riqualificazione energetica;

 

c) la definizione di un Piano di azione per la promozione degli edifici a "energia quasi zero";

 

d) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari;

 

e) lo sviluppo di strumenti finanziari e la rimozione di barriere di mercato per la promozione dell'efficienza energetica degli edifici;

 

f) l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici;

 

g) la realizzazione di un sistema coordinato di ispezione periodica degli impianti termici negli edifici;

 

h) i requisiti professionali e di indipendenza degli esperti o degli organismi cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione;

 

i) la realizzazione e l'adozione di strumenti comuni allo Stato e alle regioni e province autonome per la gestione degli adempimenti a loro carico;

 

l) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;

 

m) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore.

3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici e di impianti:

3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici:

a) gli immobili ricadenti nell'àmbito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;

a) gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma 3-bis;

b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

 

c) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;

c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;

d) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;

c-bis) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.

 

 

e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo quanto disposto dal comma 3-ter;

 

f) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.

 

3-bis. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera a), il presente decreto si applica limitatamente alle disposizioni concernenti:

 

a) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6;

 

b) l'esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici, di cui all'articolo 7.

 

3-bis. 1. Gli edifici di cui al comma 3, lettera a), sono esclusi dal presente decreto ai sensi del comma 3-bis, solo nel caso in cui il rispetto della prescrizione implichi un’alterazione sostanziale del loro carattere e aspetto con particolare riferimento ai profili storici e artistici, ovvero non sia conforme alla natura del vincolo a giudizio dell’autorità preposta.

 

3-ter. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera d), il presente decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica.


 

Articolo 4
(Metodologia di calcolo e requisiti della
prestazione energetica degli edifici)

 

L’articolo 4, modificato nel corso dell’esame in Senato, novella la disciplina in materia di metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche negli edifici.

 

Il comma 1, lettera a) contiene la nuova lettera a) e la nuova lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 192/2005.

In particolare sono stabiliti i principi e criteri cui dovranno uniformarsi i successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico - di concerto con il ministro dell’Ambiente e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata - volti all’aggiornamento, ove necessario, della metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici (lettera a) nonché all’applicazione di prescrizioni e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici (lettera b) .

 

La nuova lettera a) dell’articolo 4 (D.lgs. 192/05) elencai criteri cui il MISE dovrà attenersi per l’applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici in conformità con quanto previsto ai paragrafi 1 e 2 dell’allegato I (Quadro comune generale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici) della Direttiva 2010/31.

Nei paragrafi 1 e 2 dell’Allegato I della citata Direttiva 2010/31, si prevede che la prestazione energetica di un edificio è determinata sulla base della quantità di energia, reale o calcolata, consumata annualmente per soddisfare le varie esigenze legate ad un uso normale dell'edificio e corrisponde al fabbisogno energetico per il riscaldamento e il rinfrescamento (energia necessaria per evitare un surriscaldamento) che consente di mantenere la temperatura desiderata dell'edificio e coprire il fabbisogno di acqua calda nel settore domestico (par. 1). Inoltre è specificato che (par. 2) la prestazione energetica di un edificio è espressa in modo chiaro e comprende anche un indicatore di prestazione energetica e un indicatore numerico del consumo di energia primaria, basato su fattori di energia primaria per vettore energetico, eventualmente basati su medie ponderate annuali nazionali o regionali o un valore specifico per la produzione in loco

 

La nuova lettera b) dell’articolo 4 (D.Lgs. 192/05) elenca i criteri generali per l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi, aggiornati ogni cinque anni, cui il MISE dovrà attenersi nell’emanazione dei decreti attuativi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, sulla base dell’applicazione della metodologia comparativa di cui all’articolo 5 della Direttiva 2010/31.

L’articolo 5 della Direttiva citato nel testo detta la disciplina del calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica, stabilendo un quadro metodologico comparativo per calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi (di cui all’Allegato III alla Direttiva stessa). Il quadro metodologico comparativo distingue tra edifici di nuova costruzione ed edifici esistenti e tra diverse tipologie edilizie. L’articolo in oggetto (par. 2) prevede inoltre che gli Stati membri calcolino livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica avvalendosi del quadro metodologico comparativo e di parametri pertinenti, quali le condizioni climatiche e l'accessibilità pratica delle infrastrutture energetiche, e comparano i risultati di tale calcolo con i requisiti minimi di prestazione energetica in vigore.

 

Il comma 1 lettera b) inserisce il comma 1-bis all’articolo 4 del decreto legislativo 192/2005, demandando a uno o più regolamenti, emanati con D.P.R. ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della L. 400/88, l'aggiornamento delle norme tecniche in materia di impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonché dei requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare l’attestazione della prestazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti nonché per la realizzazione di un sistema informativo coordinato per la gestione dei rapporti tecnici di ispezione.

Durante l’esame delle Commissioni riunite alla Camera, la norma è stata integrata per prevedere che, per le attività propedeutiche all’emanazione dei regolamenti, il Ministro dello sviluppo economico possa avvalersi delle competenze dell’ENEA.

L’aggiornamento deve essere effettuato in relazione a quanto previsto dall’articolo 8 (in materia di requisiti degli impianti tecnici per l’edilizia) e dagli articoli da 14 a 17 (in materia di ispezioni degli impianti di riscaldamento e condizionamento d’aria e di qualificazione degli esperti indipendenti) della Direttiva 2010/31.

L’articolo 8 della citata Direttiva detta disposizioni relative agli impianti tecnici per l'edilizia demandando agli Stati membri la determinazione dei requisiti di impianto relativi al rendimento energetica globale, alla corretta installazione e alle dimensioni, alla regolazione e al controllo adeguati degli impianti tecnici per l'edilizia installati negli edifici esistenti o di nuova costruzione.

Detti requisiti riguardano almeno quanto segue:a) impianti di riscaldamento; b) impianti di produzione di acqua calda; c) impianti di condizionamento d'aria; d) grandi impianti di ventilazione; o una combinazione di tali impianti. L’articolo 14 e l’articolo 15 concernono l’ispezione degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d’aria. L’articolo 16 disciplina la presentazione dei rapporti delle suddette ispezioni.

L’articolo 17 infine prescrive agli Stati membri di garantire che la certificazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria siano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati e/o accreditati, operanti in qualità di lavoratori autonomi o come dipendenti di enti pubblici o di imprese private. L'accreditamento degli esperti è effettuato tenendo conto della loro competenza. Gli Stati membri devono mettere a disposizione del pubblico informazioni sulla formazione e l'accreditamento e devono provvedere affinché siano messi a disposizione del pubblico elenchi periodicamente aggiornati di esperti qualificati e/o accreditati o elenchi periodicamente aggiornati di società accreditate che offrono i servizi di tali esperti.

 

Nel corso dell’esame in Senato è stato ampliato l’ambito dei regolamenti, (con l’aggiunta di un periodo alla fine del comma 1-bis), demandando ad essi anche la predisposizione di norme sulle modalità di progettazione, installazione e manutenzione di sistemi di controllo attivo (sistemi di automazione, controllo e monitoraggio).

 

 

Articolo 4
(Modificazioni all’articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)
Comma 1, lettere a)-c)

 

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia

Articolo 4
Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo
e requisiti della prestazione energetica

Testo vigente

Testo modificato

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti:

1. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili di competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro della difesa, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti:

a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della destinazione d'uso degli edifici. Questi decreti disciplinano la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici;

a) le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, in relazione ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato I della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, tenendo conto dei seguenti criteri generali:

 

1) la prestazione energetica degli edifici è determinata in conformità alla normativa tecnica UNI e CTI, allineate con le norme predisposte dal CEN a supporto della direttiva 2010/31/CE, su specifico mandato della Commissione europea

 

2) il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio energetico, espresso in energia primaria, su base mensile. Con le stesse modalità si determina l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema

 

3) si opera la compensazione mensile tra i fabbisogni energetici e l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema, per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato

 

4) ai fini della compensazione di cui al numero 3, è consentito utilizzare l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili all'interno del confine del sistema ed esportata, secondo le modalità definite dai decreti di cui al presente comma

b) i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della destinazione d'uso degli edifici;

b) l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi, aggiornati ogni cinque anni, in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, siano essi di nuova costruzione, oggetto di ristrutturazioni importanti o di riqualificazioni energetiche, sulla base dell'applicazione della metodologia comparativa di cui all'articolo 5 della direttiva 2010/31/UE, secondo i seguenti criteri generali:

 

1) i requisiti minimi rispettano le valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull'analisi costi benefici del ciclo di vita economico degli edifici;

 

2) in caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti sono determinati con l'utilizzo dell'"edificio di riferimento", in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche;

 

3) per le verifiche necessarie a garantire il rispetto della qualità energetica prescritta, sono previsti dei parametri specifici del fabbricato, in termini di indici di prestazione termica e di trasmittanze, e parametri complessivi, in termini di indici di prestazione energetica globale, espressi sia in energia primaria totale che in energia primaria non rinnovabile.

c) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica.

 

 

1-bis. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono aggiornate, in relazione all'articolo 8 e agli articoli da 14 a 17 della direttiva 2010/31/UE, le modalità di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione e la realizzazione di un sistema informativo coordinato per la gestione dei rapporti tecnici di ispezione e degli attestati di prestazione energetica. Per le attività propedeutiche all’emanazione dei decreti di cui al primo periodo, il Ministro dello sviluppo economico può avvalersi delle competenze dell’ENEA. Con gli stessi decreti, sono individuate modalità di progettazione, installazione e manutenzione di sistemi di controllo attivo, come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio, finalizzati al risparmio energetico.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, acquisita 1'intesa con la Conferenza unificata, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito denominato CNR, l'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente, di seguito denominato ENEA, il Consiglio nazionale consumatori e utenti, di seguito denominato CNCU.

2. I decreti di cui al comma 1-bis sono adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e, per i profili di competenza, con il Ministro della difesa, acquisita 1'intesa con la Conferenza unificata, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito denominato CNR, l'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente, di seguito denominato ENEA, il Consiglio nazionale consumatori e utenti, di seguito denominato CNCU.


 

Articolo 5
(Edifici a energia quasi zero)

 

L’articolo 5 introduce due nuovi articoli (successivi all’articolo 4 del D.Lgs. 192/2005), il primo in merito agli edifici ad energia quasi zero (articolo 4-bis), il secondo volto ad aumentare l’efficacia dei meccanismi incentivanti presenti nella normativa nazionale sul tema dell’efficienza energetica negli edifici (articolo 4-ter).

 

Il nuovo articolo 4-bis prevede che dal 1° gennaio 2021 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici ad energia quasi zero.

 

La norma attua l’articolo 9 della direttiva 2010/31/UE. Si segnala che per l’inadempimento della precedente Direttiva 2002/91/CE è stata deferita nell’aprile 2012 alla Corte europea di Giustizia, previo “parere motivato” del 25 gennaio 2013 della Commissione UE)

Si ricorda che, come già segnalato a proposito delle definizioni di cui all’articolo 2, la direttiva 2010/31/UE, all’articolo 2, lettera b), definisce «edificio a energia quasi zero» un edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all’allegato I. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze.

 

In linea con gli orientamenti europei, che prevedono per le pubbliche amministrazioni un ruolo “esemplare” in materia di efficientamento energetico, la norma prevede per queste un anticipo di due anni, analogamente all’articolo 9 della direttiva. A partire dal 31 dicembre 2018, infatti, gli edifici:

§      di nuova costruzione;

§      di proprietà di pubbliche amministrazioni;

§      occupati da pubbliche amministrazioni compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero.

 

Dal 30 giugno 2014 (tale termine è stato anticipato dal Senato, in quanto il testo originario prevedeva il 31 dicembre), però, con decreto interministeriale adottato dopo aver sentito la Conferenza unificata (il testo originario del decreto-legge richiedeva il parere della Conferenza unificata), è definito un Piano d'azione a tal fine ed esso - che può includere obiettivi differenziati per tipologia edilizia - è trasmesso alla Commissione europea, come richiesto dalla direttiva 2010/31/UE.

Esso dovrà applicarsi alle varie tipologie di edifici, con indicatori numerici del consumo di energia primaria, espresso in kWh/m² anno; dovrà indicare come si intende promuovere l'obiettivo degli edifici a energia quasi zero (tenendo conto, dell’esigenza prioritaria di contenere il consumo di territorio, come precisato durante l’esame presso le Commissioni riunite alla Camera), con uno step intermedio per gli edifici di nuova costruzione entro il 2015; dovrà individuare le esclusioni in casi specifici e sulla base dell'analisi costi-benefici sul costo di vita economico.

 

Il nuovo articolo 4-ter riguarda gli strumenti finanziari per incentivare l’efficienza energetica.

 

Il comma 1 dispone che gli incentivi pubblici all'efficienza energetica degli edifici siano concessi nel rispetto di requisiti di efficienza commisurati alla tipologia, al tipo di utilizzo e contesto in cui è inserito l'immobile, nonché all'entità dell'intervento.

 

Il comma 2 si focalizza sugli edifici di proprietà pubblica, ponendo particolare attenzione agli edifici scolastici, e agli ospedali (il riferimento agli ospedali è stato inserito durante l’esame presso le Commissioni riunite alla Camera).

Per il sostegno della realizzazione di progetti di miglioramento dell'efficienza energetica nell'edilizia pubblica (inclusa, secondo l’integrazione effettuata dal Senato, l’attestazione della prestazione energetica dell’intervento successiva a tale realizzazione), la norma prevede l’utilizzo del fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, con le modalità che verranno definite dal decreto attuativo del fondo stesso.

Si ricorda che tale fondo è stato istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico dall'articolo 22, comma 4, del D.Lgs. 28/2011, alimentato da un corrispettivo applicato al consumo di gas metano, pari a 0,05 ceuro/Sm3, posto a carico dei clienti finali.

Si segnala inoltre che per l’emanazione del decreto di attuazione, la norma istitutiva (articolo 22, comma 5, del D.Lgs. 28/2011) non prevede alcun termine.

Viene inoltre incrementata la dotazione del fondo attraverso i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 30/2013, destinati ai progetti energetico-ambientali con le modalità e i limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19.

L’art. 19 del D.Lgs. 30/2013[4] disciplina la messa all’asta delle quote di emissione di CO2 e, ai sensi del comma 1, il GSE (Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.) svolge il ruolo di responsabile del collocamento.

Ai sensi del comma 2, i proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote sono destinati al GSE e successivamente riversati al bilancio dello Stato per essere riassegnati ad appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di destinazione in conformità alla direttiva 2009/29/CE, degli stati di previsione interessati.

Il comma 3 disciplina il riparto delle risorse, che avviene con decreti interministeriali, secondo le seguenti percentuali:

§       70% a favore del Ministero dell'ambiente;

§       30% a favore del Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 6 prevede inoltre che il 50% della destinazione dei proventi delle aste sia a favore delle attività volte al contrasto dei cambiamenti climatici, tra le quali si segnalano in questa sede: lo sviluppo di energie rinnovabili al fine di rispettare l'impegno comunitario di utilizzare il 20 per cento di energia rinnovabile entro il 2020 e le misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni.

 

Con il decreto di cui all'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono definite le modalità di gestione e accesso del fondo stesso.

La norma, al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà pubblica, oltre all’utilizzo del citato Fondo, fa riferimento anche:

§      alle ESCO;

§      allo strumento del finanziamento tramite terzi;

§      al ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato (inserito durante l’esame presso le Commissioni riunite alla Camera);

§      a società private appositamente costituite (inserito durante l’esame presso le Commissioni riunite alla Camera).

 

Si ricorda che il D.Lgs. 115/2008 (di attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici) definisce:

§       «ESCO», una persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti;

§       «finanziamento tramite terzi» un accordo contrattuale che comprende un terzo, oltre al fornitore di energia e al beneficiario della misura di miglioramento dell'efficienza energetica, che fornisce i capitali per tale misura e addebita al beneficiario un canone pari a una parte del risparmio energetico conseguito avvalendosi della misura stessa. Il terzo può essere una ESCO.

 

Il medesimo decreto definisce «contratto di rendimento energetico» un accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore riguardante una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli investimenti in siffatta misura sono effettuati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente.

 

Il comma 3 prevede che l’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), entro 90 giorni, metta a disposizione un contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico dell'edificio (che, secondo un’integrazione effettuata dal Senato, deve essere analogo al contratto di rendimento energetico europeo EPC[5]), che individui e misuri gli elementi a garanzia del risultato e che promuova la finanziabilità delle iniziative, sulla base del modello contrattuale previsto dal Conto termico.

Il D.M. 28 dicembre 2012 (cd. conto termico) riguarda l’incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni. Il citato articolo 7, comma 12, fa riferimento ai contratti tipo di rendimento energetico sviluppati congiuntamente dalla «Consip S.p.a.» e dalle regioni, anche con il coinvolgimento dell'ANCI. Tali modelli contrattuali sono resi disponibili anche dal GSE sul proprio portale[6].

 

Il comma 4 prevede la redazione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, di un elenco delle misure finanziarie atte a favorire l'efficienza energetica negli edifici e la transizione verso gli edifici a energia quasi zero. Tale elenco dovrà essere

§      redatto entro il 31 dicembre 2013 (tale termine è stato anticipato dal Senato, mentre il testo originario prevedeva il 30 aprile 2014);

§      aggiornato ogni tre anni;

§      inviato alla Commissione nell'ambito del Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica.

 

 

Articolo 5
(Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
in materia di edifici a energia quasi zero)
Comma 1

 

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia

Testo vigente

Testo modificato

 

Art. 4-bis
(Edifici ad energia quasi zero)

 

1. A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero. Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione.

 

2. Entro il 31 dicembre 2014 30 giugno 2014, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, della coesione territoriale, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ognuno per i profili di competenza, con il parere della sentita la Conferenza unificata è definito il Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Tale Piano, che può includere obiettivi differenziati per tipologia edilizia, è trasmesso alla Commissione europea.

 

3. Il Piano d'azione di cui al comma 2 comprende, tra l'altro, i seguenti elementi:

 

a) l'applicazione della definizione di edifici a energia quasi zero alle diverse tipologie di edifici e indicatori numerici del consumo di energia primaria, espresso in kWh/m² anno;

 

b) le politiche e le misure finanziarie o di altro tipo previste per promuovere gli edifici a energia quasi zero, comprese le informazioni relative alle misure nazionali previste per l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, in attuazione della direttiva 2009/28/CE, tenendo conto dell’esigenza prioritaria di contenere il consumo del territorio;

 

c) l'individuazione, in casi specifici e sulla base dell'analisi costi-benefici sul ciclo costo di vita economico, di casi specifici per i quali non si applica della non applicabilità di quanto disposto al comma 1;

 

d) gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, in funzione dell'attuazione del comma 1.

 

Art. 4-ter
(Strumenti finanziari e superamento delle barriere di mercato)

 

1. Gli incentivi adottati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali per promuovere l'efficienza energetica degli edifici, a qualsiasi titolo previsti, sono concessi nel rispetto di requisiti di efficienza commisurati alla tipologia, al tipo di utilizzo e contesto in cui è inserito l'immobile, nonché all'entità dell'intervento.

 

2. Al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà pubblica, con particolare attenzione agli edifici scolastici e agli ospedali, anche attraverso le ESCO, il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato, società private appositamente costituite o lo strumento del finanziamento tramite terzi, il fondo di garanzia cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è utilizzato anche per il sostegno della realizzazione di progetti di miglioramento dell'efficienza energetica nell'edilizia pubblica, ivi inclusa l’attestazione della prestazione energetica dell’intervento successiva a tale realizzazione, entro i limiti delle risorse del fondo stesso. La dotazione del fondo è incrementata attraverso i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. Con il decreto di cui all'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono definite le modalità di gestione e accesso del fondo stesso.

 

3. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, mette a disposizione un contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico dell'edificio, analogo al contratto di rendimento energetico europeo EPC, che individui e misuri gli elementi a garanzia del risultato e che promuova la finanziabilità delle iniziative, sulla base del modello contrattuale previsto all'articolo 7, comma 12, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013.

 

4. Entro il 30 aprile 2014 31 dicembre 2013 il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, redige un elenco delle misure finanziarie atte a favorire l'efficienza energetica negli edifici e la transizione verso gli edifici a energia quasi zero. Tale elenco è aggiornato ogni tre anni e inviato alla Commissione nell'ambito del Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2012/27/UE.


 

Articolo 6
(Attestato di prestazione energetica - APE)

 

L’articolo 6 sostituisce l'articolo 6 del D.Lgs. 192/2005, per introdurre l’attestato di prestazione energetica (APE) al posto dell’attestato di certificazione energetica (ACE). Si prevede inoltre l’aggiornamento, con decreto ministeriale, delle Linee guida per la certificazione energetica degli edifici.

 

L'articolo attua gli articoli da 11 a 13 della direttiva 2010/31/UE, sul tema della certificazione della prestazione energetica degli edifici.

 

Il nuovo comma 1 rinomina l'attestato di certificazione energetica in "attestato di prestazione energetica" e stabilisce che esso venga fornito per

§      le nuove costruzioni o per gli edifici oggetto di importanti ristrutturazioni[7], a cura del costruttore;

§      per gli edifici esistenti venduti o locati ad un nuovo locatario, a cura del proprietario dell’immobile;

§      per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni aperti al pubblico con superficie superiore a 500 m2, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (dal 9 luglio 2015, la soglia è abbassata a 250 m2).

 

Si segnala che il nuovo testo dell'articolo 6, ai commi 1 e 2 usa l’espressione "vendita", a differenza del testo previgente che, nel comma 1-bis, faceva riferimento ai trasferimenti a titolo oneroso, sembrando così escludere dalla disciplina ulteriori trasferimenti di immobili a titolo oneroso come la permuta.

 

Rispetto al testo originario del presente decreto-legge, che richiedeva la redazione dell’APE “al termine dei lavori”, nella versione modificata dal Senato il riferimento non è più dato dalla fine dei lavori ma dal rilascio del certificato di agibilità.

 

Si ricorda che, nel testo previgente del D.Lgs. 192/2005, vigeva l’obbligo dell’ACE per gli edifici di nuova costruzione e quelli oggetto di integrale ristrutturazione. In caso di compravendita o locazione, per gli edifici preesistenti all’entrata in vigore del D.Lgs. 192/2005 (8 ottobre 2005) la norma prevedeva[8] un percorso graduale nei commi da 1-bis a 2-quater.

 

Si segnala che non è riproposta nel nuovo articolo 6 la norma che rendeva l’ACE prerequisito essenziale per accedere ad incentivi ed agevolazioni di qualsiasi natura destinati al miglioramento delle prestazioni energetiche. Peraltro, con il comma 1 dell’articolo 5, il presente decreto introduce il nuovo articolo 4-ter all’interno del D.Lgs. 192/2005 che preventiva incentivi pubblici per promuovere l'efficienza energetica degli edifici, imponendo per la loro concessione il requisito dell'efficienza commisurato alla tipologia, al tipo di utilizzo e contesto ed all'entità dell'intervento.

 

Al comma 2 si ribadisce che il proprietario è tenuto a produrre l’attestato di prestazione energetica, in caso di vendita o di nuova locazione di edifici ancora sprovvisti e a renderlo disponibile all’avvio trattative. Per gli edifici in costruzione il venditore o locatario rende nota ("fornisce evidenza") la futura prestazione energetica dell’edificio e produce l’attestato di prestazione energetica.

Nel testo originario l’APE deve essere prodotto “congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori”, mentre nel testo modificato dal Senato entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità”.

Durante i lavori del Senato, oltre alla vendita e la nuova locazione di edifici è stato introdotto anche il caso di trasferimento di immobili a titolo gratuito.

 

Il nuovo comma 3 stabilisce che nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici è inserita la clausola riguardante il ricevimento della documentazione in merito all’attestazione della prestazione energetica degli edifici.

Tale previsione era già contenuta nel comma 2-ter del testo previgente del D.Lgs. 192/2005, che però escludeva i contratti di locazione aventi ad oggetto edifici non ancora dotati ACE.

A causa di tale esclusione, la Corte europea ha condannato (con sentenza del 13 giugno 2013 ) l'Italia per non aver recepito correttamente la direttiva 2002/91/CE entro i termini, constatando fra l’altro che «la deroga contenuta nella legislazione italiana, all'obbligo di consegnare un attestato relativo al rendimento energetico, in caso di locazione di un immobile ancora privo dello stesso al momento della firma del contratto, non rispetta la direttiva 2002/91 (articolo 7, paragrafo 1), che non prevede una deroga simile».

 

Durante l’esame presso le Commissioni riunite alla Camera, è stato aggiunto il nuovo comma 3-bis, che dispone che l’APE sia allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione pena la nullità degli stessi contratti.

 

Il nuovo comma 4 riguarda la possibilità dell’APE cumulativo.

Riprendendo in parte riprende il contenuto del previgente comma 2, consente che l’attestazione della prestazione energetica riguardi più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio nel caso in cui:

§      abbiano la medesima destinazione d’uso;

§      siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto per la climatizzazione estiva e invernale.

Il nuovo comma 4, si discosta dal comma 2 del previgente articolo 6, principalmente in quanto esclude che la certificazione, per gli appartamenti di un condominio, possa basarsi sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo del medesimo condominio e della medesima tipologia.

 

In base al comma 5, l’APE ha una validità massima di 10 anni dal rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento che modifichi le prestazioni energetiche dell'edificio, analogamente a quanto previsto dal previgente comma 5 per l’ACE.

A differenza del testo previgente, il nuovo comma 5 subordina la validità dell’APE al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici, previsti dal DPR 16 aprile 2013, n. 74, recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari (il Senato ha integrato il riferimento normativo inserendo anche il DPR 16 aprile 2013, n. 75, riguardante i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici). Durante l’esame presso le Commissioni riunite alla Camera, la dicitura “impianti termici” è stata sostituita con la dicitura più generale di “sistemi tecnici dell’edificio”, pur ponendo l’accento in particolare sugli impianti termici.

 

Nel caso di mancato rispetto, l’APE decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata. A tali fini, i libretti di impianto, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 192 del 2005, sono allegati all’APE.

 

Si valuti la possibilità che il riferimento normativo corretto sia il comma 1-bis, anziché il comma 1 dell’articolo 4.

Infatti l'articolo 4 del decreto legislativo n.192 del 2005, nel testo derivante dalla modifiche introdotte dal decreto-legge in esame, prevede al comma 1-bis che, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, siano aggiornate le modalità di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione. Invece il comma 1, lettera b), richiamato dalla disposizione in esame, fa riferimento a decreti del Ministro dello sviluppo economico volti a definire l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari.

 

Il nuovo comma 6 estende l'obbligo, entro 180 giorni (tale termine è stato prorogato dal Senato, mentre nel testo originario era di 120 giorni), di produrre ed affiggere l’attestato di prestazione energetica anche agli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie superiore a 500 m2 e, dal 9 luglio 2015, anche a quelli di superficie superiore a 250 m2 (nel testo previgente era esplicitato solo l’obbligo di affissione e la soglia era di 1.000 m2).

L’obbligo ricade sul proprietario o sul soggetto gestore. Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono su comuni e province, che, sulla base delle rispettive competenze, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della Legge n. 23 del 1996 .

 

La disposizione riprende il contenuto dell'articolo 12 della direttiva 2010/31/UE.

 

Durante l’esame al Senato è stato introdotto il nuovo comma 6-bis che prevede l’utilizzo del fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento anche per la copertura delle spese relative alla certificazione energetica e agli adeguamenti, entro i limiti delle risorse del fondo stesso.

Si ricorda che tale fondo è stato istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico dall'articolo 22, comma 4, del D.Lgs. 28/2011, alimentato da un corrispettivo applicato al consumo di gas metano, pari a 0,05 ceuro/Sm3, posto a carico dei clienti finali.

Durante l’esame presso le Commissioni riunite della Camera, è stato specificato che la norma si riferisce agli adeguamenti di cui al precedente comma 6.

 

Il nuovo comma 7 riguarda, invece, gli edifici aperti al pubblico con superficie superiore a 500 m2, per i quali sia stato rilasciato l’APE per le nuove costruzioni e in occasione di vendita o di nuova locazione. In tali casi la norma impone al proprietario o al gestore l'obbligo di affissione dell'APE,

 

Il nuovo comma 8, analogamente al comma 2-quater del testo previgente, anticipa alla fase dell'annuncio commerciale di vendita o di locazione, contenuto in qualsiasi mezzo di comunicazione, l'obbligo di riportare gli indici di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.

 

Il nuovo comma 9, sempre con riguardo edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, prevede, in caso di un nuovo contratto o di rinnovo di un contratto relativo alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione, la predisposizione dell’APE.

La disposizione è analoga a quella contenuta nel comma 1-quater del testo previgente, senza, tuttavia, la fissazione del termine per predisporre l'attestato e senza la previsione dell'esposizione al pubblico della targa energetica.

 

Il nuovo comma 10 fa salva la validità dell’ACE in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.

 

Il nuovo comma 11 rende facoltativo l'attestato di qualificazione energetica (AQE[9]), da predisporre al fine di semplificare il successivo rilascio dell’APE. L’AQE rimane obbligatorio solo quando deve essere presentato da parte del direttore dei lavori al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori (articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 192/2005).

 

Si segnala inoltre che, nella versione modificata dal Senato, all’articolo 15 del D.Lgs. 192/2005, comma 4 (sulle sanzioni), il termine per la redazione dell’AQE è spostato a “prima del rilascio del certificato di agibilità”. Tuttavia all’articolo 7 del presente decreto non è stata introdotta l’analoga disposizione normativa correttiva che intervenga sull’articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 192/2005, che disciplina il rilascio dell’AQE e che prevede la sua presentazione al Comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. Occorrerebbe pertanto inserire tale modifica.

 

Negli altri casi, come si è detto, l'AQE è facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio dell'attestato di prestazione energetica, e contiene l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell’edificio.

La persona che redige l’AQE deve evidenziare sul frontespizio che il medesimo non costituisce attestato di prestazione energetica, nonché il proprio ruolo con riferimento all’edificio (ad esempio il progettista o il direttore dei lavori).

Si ricorda che l’AQE sostituiva, in via transitoria, l’ACE fino all’entrata in vigore delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

 

Il nuovo comma 12 prevede l’aggiornamento delle Linee guida per la certificazione energetica degli edifici emanate con il D.M. 26 giugno 2009, tramite decreto del Ministro dello sviluppo economico - adottato di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d’intesa con la Conferenza unificata, sentito il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) e avvalendosi delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, definite con i decreti attuativi del D.Lgs. 192/2005.

 

I criteri e contenuti dell’aggiornamento riguardano:

a)   la previsione di metodologie di calcolo semplificate, per gli edifici di ridotte dimensioni e prestazioni energetiche al fine di ridurre i costi a carico dei cittadini;

b)   la definizione di un attestato di prestazione energetica con tutti i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio e che consentano di confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori: la prestazione energetica dell’edificio; la classe energetica; la qualità energetica del fabbricato definita attraverso gli indici di prestazione termica; i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica; le emissioni di anidride carbonica; l’energia esportata; le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio; le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario;

c)   la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione per uniformare le informazioni sulla qualità energetica;

d)   la creazione di un sistema informativo nazionale che consenta la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici.

 

Si segnala che non è previsto un termine per l’emanazione del decreto di aggiornamento delle Linee guida.

 

Si evidenzia inoltre che il Ministero dello sviluppo economico ha emanato una circolare relativa al periodo di transizione, precisando che la nuova metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, prevista dal D.L. 63/2013 (articolo 4, comma 1), entrerà in vigore con l'emanazione dei provvedimenti attuativi. Pertanto per la redazione dell'APE restano al momento confermate le modalità di calcolo già utilizzate per l'ACE (in particolare il D.P.R. 59/2009). Nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE si continuerà ad applicare la normativa regionale in materia, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 192/2005.

 

Articolo 6
(Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
in materia di attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione)

Comma 1

 

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia

Testo previgente

Testo modificato

Articolo 6
Certificazione energetica degli edifici

Articolo 6
Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli edifici di nuova costruzione e quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), sono dotati, al termine della costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica, redatto secondo i criteri e le metodologie di cui all'articolo 4, comma 1.

1. L'attestato di certificazione energetica degli edifici e' denominato: "attestato di prestazione energetica" ed è rilasciato A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’attestato di prestazione energetica degli edifici è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica al termine dei lavori prima del rilascio del certificato di agibilità. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato e' prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato e' prodotto a cura del proprietario dell'immobile.

 

2. Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unita' non ne sia già dotato, il proprietario e' tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità.

 

3. (cfr comma 2-ter)

 

3-bis. L’attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito, o ai nuovi contratti di locazione pena la nullità degli stessi contratti.

(cfr comma 2)

4. L'attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L'attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d'uso, siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva.

1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli edifici che non ricadono nel campo di applicazione del comma 1 con la seguente gradualità temporale e con onere a carico del venditore o, del locatore:

 

a) a decorrere dal 1° luglio 2007, agli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile;

 

b) a decorrere dal 1° luglio 2008, agli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile con l'esclusione delle singole unità immobiliari;

 

c) a decorrere dal 1° luglio 2009 alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.

 

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2007, l'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata, conforme a quanto specificato al comma 6, è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'unità immobiliare, dell'edificio o degli impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed il legittimo affidamento in relazione ad iniziative già formalmente avviate a realizzazione o notificate all'amministrazione competente, per le quali non necessita il preventivo assenso o concessione da parte della medesima.

 

1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere la predisposizione dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica.

9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare interessati.

2. La certificazione per gli appartamenti di un condominio può fondarsi, oltre sulla valutazione dell'appartamento interessato:

(cfr comma 4)

a) su una certificazione comune dell'intero edificio, per i condomini dotati di un impianto termico comune;

 

b) sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso condominio e della stessa tipologia.

 

2-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, l'attestato di qualificazione energetica può essere predisposto a cura dell'interessato, al fine di semplificare il rilascio della certificazione energetica, come precisato al comma 2 dell'allegato A.

 

2-ter. Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.

3. Nei contratti di vendita, negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.

2-quater. Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica.

8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale gli indici di prestazione energetica dell’involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.

3. [Comma abrogato dal comma 2-bis dell'art. 35, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge di conversione]

 

4. [Comma abrogato dal comma 2-bis dell'art. 35, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge di conversione]

 

5. L'attestato relativo alla certificazione energetica, rilasciato ai sensi del comma 1, ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto.

5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed e' aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare. La validità temporale massima e' subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edificio; in particolare, per gli impianti termici, degli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dal decreto del 16 aprile 2013, concernente i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo manutenzione e ispezione degli impianti termici nonché i requisiti professionali per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli ispettori dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e' prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.

6. L'attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio. L'attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione.

Cfr comma 12, lett. b)

7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati, l'attestato di certificazione energetica è affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in luogo facilmente visibile per il pubblico.

6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m2 , ove l'edificio non ne sia già dotato, e' fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l'attestato di prestazione energetica entro centoventi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e di affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m2 di cui sopra, e' abbassata a 250 m2 . Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

 

6-bis. Il fondo di garanzia di cui all’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è utilizzato entro i limiti delle risorse del fondo stesso anche per la copertura delle spese relative alla certificazione energetica e agli adeguamenti di cui al precedente comma.

 

7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500 m², per i quali sia stato rilasciato l'attestato di prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, e' fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico.

 

10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.

 

11. L'attestato di qualificazione energetica, al di fuori di quanto previsto all'articolo 8, comma 2, e' facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio della prestazione energetica rilascio dell’attestato di prestazione energetica. A tale fine, l'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unita' immobiliare, in relazione al sistema di attestazione energetica sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di prestazione energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale e' od e' stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo.

8. Gli edifici di proprietà pubblica che sono oggetto dei programmi di cui all'articolo 13, comma 2, dei decreti adottati dal Ministero delle attività produttive il 20 luglio 2004, sono tenuti al rispetto dei commi 5 e 6 e all'affissione dell'attestato di certificazione energetica in luogo facilmente visibile al pubblico.

 

9. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all'articolo 4, comma 1, e tenuto conto di quanto previsto nei commi precedenti, predispone Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, sentito il CNCU,

12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all' articolo 4, e' predisposto l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 158 del 10 luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti:

prevedendo anche metodi semplificati che minimizzino gli oneri.

a) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini;

Cfr comma 6

b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori:

 

1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;

 

2) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile;

 

3) la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio;

 

4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;

 

5) le emissioni di anidride carbonica;

 

6) l'energia esportata;

 

7) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica;

 

8) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario;

 

c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini;

 

d) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici.


 

Articolo 7
(Relazione tecnica di progetto)

 

L’articolo 7 riguarda la fase di progettazione delle costruzioni e delle ristrutturazioni degli edifici, integrando il contenuto dei documenti progettuali prevedendo una valutazione preliminare della possibilità di inserimento di sistemi ad alta efficienza.

A tal fine, la norma interviene sull’articolo 8 del D.Lgs. 192/2005, sostituendo il comma 1 e aggiungendo il comma 1-bis.

 

Il nuovo comma 1 integra il contenuto delle relazioni tecniche di progetto, attestanti la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, in cui i progettisti devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto.

Durante l’esame presso le Commissioni riunite della Camera, l’elenco delle competenze dei progettisti (edili, impiantistiche, termotecniche, illuminotecniche) è stato integrato con le competenze elettriche.

Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, dovrà inoltre depositare tale documento presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti (durante l’esame al Senato è stata fornita l’alternativa di deposito della relazione alla domanda di concessione edilizia).

 

Si ricorda che l’articolo 28 della legge n. 10/1991[10] già prevede che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di costruzione o ristrutturazione, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della stessa legge.

 

Tali adempimenti non sono dovuti in caso di sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente portata termica superiore a 50 kw.

 

Riguardo all’attuazione di tale previsione, il nuovo comma 1 specifica che con decreto del Ministro dello sviluppo economico (di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata) vengano definiti gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica, distinguendo in funzione delle diverse tipologie di lavori:

§      nuove costruzioni;

§      ristrutturazioni importanti;

§      interventi di riqualificazione energetica.

 

Viene infine imposto l’onere aggiuntivo, ai soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti - che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori - di integrare la relazione tecnica di progetto con l’attestazione di verifica sulla applicazione della norma[11] che obbliga, negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, a soddisfare il fabbisogno energetico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate, salvo impedimenti di natura tecnica od economica

Tale attestazione integrativa è redatta dal Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, che secondo la stessa legge 10/1991 (articolo 19) deve essere nominato e comunicato al MiSE.

 

Il nuovo comma 1-bis, invece, prevede che, in caso di nuova costruzione, sia valutata la fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, a titolo puramente esemplificativo, sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo nei consumi (il testo originario del decreto utilizzava la dicitura “sistemi di misurazione intelligenti”, modificata durante l’esame alla Camera).

Durante l’esame presso le Commissioni riunite della Camera, il nuovo comma 1-bis è stato inoltre modificato per inserire tale previsione di fattibilità per l’inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza anche in caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante, in attuazione dell’articolo 7 della direttiva 2010/31/UE.

 

Si ricorda che l’articolo 6 della direttiva 2010/31/UE riguarda gli edifici di nuova costruzione, per i quali richiede una valutazione, prima dell’inizio dei lavori di costruzione, della fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi ad alta efficienza, come:

a)    sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energia da fonti rinnovabili;

b)    cogenerazione;

c)    teleriscaldamento o teleraffrescamento urbano o collettivo, in particolare se basato interamente o parzialmente su energia da fonti rinnovabili;

d)    pompe di calore.

 

L’articolo 7 della direttiva riguarda invece gli edifici esistenti, e prevede che gli Stati membri incoraggino, in relazione agli edifici destinati ad una ristrutturazione importante, a valutare e tener presenti i sistemi alternativi ad alto rendimento, per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile.

 

 

Articolo 7
(Modificazioni all’articolo 8 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192)

Commi 1 e 2

 

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia

Articolo 8
Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni

Testo previgente

Testo modificato

1. La documentazione progettuale di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è compilata secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata.

1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda di concessione edilizia . Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di mera sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del decreto 22 gennaio 2008 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 61 del 12 marzo 2008 regolamento di cui al decreto del Ministro delle sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica. Ai fini della più estesa applicazione dell'articolo 26, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per gli enti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 19 della stessa legge, la relazione tecnica di progetto e' integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione della norma predetta applicazione del predetto articolo 26, comma 7 redatta dal Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia nominato.

 

1-bis. In attuazione dell’ relazione all'articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell’articolo 7 in caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1, e' prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, a titolo puramente esemplificativo, sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo nei consumi misurazione intelligenti.

2. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.

2. Identico. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005 nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.

3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 è conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti di cui al comma 4. A tale scopo, il comune può richiedere la consegna della documentazione anche in forma informatica.

3. Identico.

4. Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le modalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale di cui al comma 1.

4. Identico.

5. I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4 anche su richiesta del committente, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile. Il costo degli accertamenti ed ispezioni di cui al presente comma è posto a carico dei richiedenti.

5. Identico.


 

Articolo 8
(Funzioni delle regioni ed enti locali)

 

L’articolo 8 interviene sulle funzioni delle Regioni, delle province autonome e degli enti locali, modificando e integrando l’articolo 9 del D.Lgs. 192/2005, sull’attuazione regionale del decreto.

Viene modificato il comma 3, riguardante la realizzazione da parte delle regioni e delle province autonome dei catasti degli impianti di climatizzazione, specificando meglio il flusso di informazioni in arrivo agli enti competenti in materia di controlli sugli impianti e da questi alle regioni.

Infine, l’articolo 9 viene integrato con 4 commi (dal comma 5-ter al comma 5-sexies) per introdurre alcune disposizioni di semplificazione burocratica, sui controlli e di collaborazione tra le varie amministrazioni coinvolte a livello centrale e locale.

 

Nel nuovo comma 3 viene introdotta la descrizione dettagliata del procedimento di alimentazione informatica dei catasti degli impianti di climatizzazione. In particolare:

§      il proprietario, conduttore, amministratore di condominio, o per essi un terzo, che si assume la responsabilità di mantenere in esercizio gli impianti deve comunicare entro 120 giorni (tale termine è stato introdotto durante l’esame presso le Commissioni riunite alla Camera) all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di proprietà o dai medesimi gestiti nonché le eventuali successive modifiche significative;

§      le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli impianti termici, comunicheranno al medesimo ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno;

§      a sua volta, l'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici trasmetterà annualmente alle regioni i dati per via informatica (il Senato ha precisato che la trasmissione si avvale del sistema informativo coordinato per la gestione dei rapporti tecnici di ispezione e degli attestati di prestazione energetica, di cui all’articolo 4, comma 1-bis).

 

Il commi 5-ter e 5-quater, introdotti dal decreto in esame, lasciano la possibilità alle regioni e alle province autonome di prendere provvedimenti migliorativi in termini di

a)  flessibilità applicativa dei requisiti minimi, anche con l’utilizzo di soluzioni alternative, in relazione a specifiche situazioni di impossibilità o di elevata onerosità, che comunque garantiscano un equivalente risultato sul bilancio energetico regionale;

b)  semplificazioni amministrative in materia di esercizio, manutenzione controllo e ispezione degli impianti termici, soprattutto in relazione all’integrazione dei controlli di efficienza energetica con quelli in tema di qualità dell’aria.

Resta fermo il divieto di aggravamento degli oneri e degli adempimenti amministrativi previsti dal presente decreto in conformità alla direttiva 2010/31/UE, ed inoltre tali provvedimenti migliorativi devono essere compatibili con il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, con la direttiva 2010/31/UE, con il D.Lgs. 192/2005 e devono essere notificati alla Commissione europea.

 

Il comma 5-quinquies, introdotto dal decreto in esame, riguarda i controlli.

Le regioni e le province autonome provvedono a:

a)  istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale;

b)  avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi.

 

Durante l’esame presso le Commissioni riunite alla Camera, è stata inserita la precisazione secondo cui le regioni e le province autonome provvedono a quanto previsto dalla norma, in conformità con

§      il DPR 16 aprile 2013, n. 74, recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari;

§      il DPR 16 aprile 2013, n. 75, riguardante i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici.

La precisazione tende ad introdurre un criterio di uniformità a livello nazionale nell’attività delle regioni e delle province autonome.

 

Il comma 5-sexies, introdotto dal decreto in esame, riguarda la collaborazione tra le regioni e le province autonome, anche attraverso propri enti o agenzie, e il Ministero dello sviluppo economico (per la sola lettera c) anche con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo il testo modificato dal Senato[12]), per la definizione congiunta:

a)  di metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici;

b)  di metodologie per la determinazione dei requisiti minimi di edifici e impianti;

c   di sistemi di classificazione energetica degli edifici;

d)  del Piano d’azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero;

e)  dell’azione di monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale.

 

Articolo 8
(Modificazioni all’articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)
Comma 1

 

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia

Articolo 9
Funzioni delle regioni e degli enti locali

Testo previgente

Testo modificato

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto.

1. Identico.

2. Le autorità competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e l'integrazione di questa attività nel sistema delle ispezioni degli impianti all'interno degli edifici previsto all'articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, così da garantire il minor onere e il minor impatto possibile a carico dei cittadini; tali attività, le cui metodologie e requisiti degli operatori sono previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, sono svolte secondo princìpi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, omogeneità territoriale e sono finalizzate a:

2. Identico.

a) ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti;

a) identica;

b) correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni del presente decreto;

b) identica;

c) rispettare quanto prescritto all'articolo 7;

c) identica;

d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche.

d) identica;

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente l'impegno degli enti o organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli impianti, nonché per adempiere in modo più efficace agli obblighi previsti al comma 2, possono promuovere la realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati.

 

 

 

In questo caso, stabilendo contestualmente l'obbligo per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, di comunicare ai Comuni le principali caratteristiche del proprio impianto e le successive modifiche significative e per i soggetti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1999, n. 551, di comunicare le informazioni relative all'ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente l'impegno degli enti o organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli impianti, nonché per adempiere in modo più efficace agli obblighi previsti al comma 2, possono promuovere la realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati. «A tali fini:

a) i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, comunicano entro 120 giorni all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di proprietà o dai medesimi gestiti nonché le eventuali successive modifiche significative;

b) le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli impianti termici, comunicano all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno;

c) l'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici trasmette annualmente alle regioni e alle province autonome i dati di cui alle lettere a) e b) per via informatica avvalendosi del sistema informativo di cui all’articolo 4, comma 1-bis.

3-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in accordo con gli enti locali, predispongono entro il 31 dicembre 2008 un programma di sensibilizzazione e riqualificazione energetica del parco immobiliare territoriale, sviluppando in particolare alcuni dei seguenti aspetti:

3-bis. Identico. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in accordo con gli enti locali, predispongono entro il 31 dicembre 2008 un programma di sensibilizzazione e riqualificazione energetica del parco immobiliare territoriale, sviluppando in particolare alcuni dei seguenti aspetti:

a) la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, anche in collaborazione con le imprese distributrici di energia elettrica e gas, in attuazione dei decreti del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004 concernenti l'efficienza energetica negli usi finali;

a) identica;

b) l'attivazione di accordi con le parti sociali interessate alla materia;

b) identica;

c) l'applicazione di un sistema di certificazione energetica coerente con i principi generali del presente decreto legislativo;

c) identica;

d) la realizzazione di diagnosi energetiche a partire dagli edifici presumibilmente a più bassa efficienza;

d) identica;

e) la definizione di regole coerenti con i principi generali del presente decreto legislativo per eventuali sistemi di incentivazione locali;

e) identica;

f) la facoltà di promuovere, con istituti di credito, di strumenti di finanziamento agevolato destinati alla realizzazione degli interventi di miglioramento individuati con le diagnosi energetiche nell'attestato di certificazione energetica, o in occasione delle attività ispettive di cui all'allegato L, comma 16.

f) la facoltà di promuovere, con istituti di credito, di strumenti di finanziamento agevolato destinati alla realizzazione degli interventi di miglioramento individuati con le diagnosi energetiche nell'attestato di prestazione energetica, o in occasione delle attività ispettive di cui all'allegato L, comma 16.*

 

* Così modificato ai sensi dell'art. 18, comma 3

3-ter. Ai fini della predisposizione del programma di cui al comma 3-bis, i comuni possono richiedere ai proprietari e agli amministratori degli immobili nel territorio di competenza di fornire gli elementi essenziali, complementari a quelli previsti per il catasto degli impianti di climatizzazione di cui al comma 3, per la costituzione di un sistema informativo relativo agli usi energetici degli edifici. A titolo esemplificativo, tra detti elementi, si segnalano: il volume lordo climatizzato, la superficie utile corrispondente e i relativi consumi di combustibile e di energia elettrica.

3-ter. Identico.

3-quater. Su richiesta delle regioni e dei comuni, le aziende di distribuzione dell'energia rendono disponibili i dati che le predette amministrazioni ritengono utili per i riscontri e le elaborazioni necessarie alla migliore costituzione del sistema informativo di cui al comma 3-ter.

3-quater. Identico.

3-quinquies. I dati di cui ai commi 3, 3-ter e 3-quater possono essere utilizzati dalla pubblica amministrazione esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo.

3-quinquies. Identico.

4. Per gli impianti che sono dotati di generatori di calore di età superiore a quindici anni, le autorità competenti effettuano, con le stesse modalità previste al comma 2, ispezioni dell'impianto termico nel suo complesso comprendendo una valutazione del rendimento medio stagionale del generatore e una consulenza su interventi migliorativi che possono essere correlati.

4. Identico.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riferiscono periodicamente alla Conferenza unificata e ai Ministeri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, sullo stato di attuazione del presente decreto.

5. Identico.

5-bis. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali considerano, nelle normative e negli strumenti di pianificazione ed urbanistici di competenza, le norme contenute nel presente decreto, ponendo particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all'uso razionale dell'energia e all'uso di fonti energetiche rinnovabili, con indicazioni anche in ordine all'orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare e con particolare cura nel non penalizzare, in termini di volume edificabile, le scelte conseguenti.

5-bis. Identico.

 

5-ter. In tale contesto, fermo restando il divieto di aggravamento degli oneri e degli adempimenti amministrativi previsti dal presente decreto in conformità alla direttiva 2010/31/UE, le regioni possono provvedere o prendere provvedimenti migliorativi le regioni e le province autonome possono adottare provvedimenti migliorativi di quelli disposti dal presente decreto, in termini di:

a) flessibilità applicativa dei requisiti minimi, anche con l'utilizzo di soluzioni alternative, in relazione a specifiche situazioni di impossibilità o di elevata onerosità, che comunque garantiscano un equivalente risultato sul bilancio energetico regionale;

b) semplificazioni amministrative in materia di esercizio, manutenzione controllo e ispezione degli impianti termici, soprattutto in relazione all'integrazione dei controlli di efficienza energetica con quelli in tema di qualità dell'aria.

 

5-quater. I provvedimenti di cui al comma 5-ter devono essere compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con la direttiva 2010/31/UE, con il presente decreto legislativo e devono essere notificati alla Commissione europea.

 

5-quinquies. Le regioni e le province autonome, in conformità con quanto previsto dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, provvedono inoltre a:

a) istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale, tenendo conto dei requisiti previsti dalle norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi.

b) avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi.

 

5-sexies. Le regioni e le province autonome, anche attraverso propri enti o agenzie, collaborano con il Ministero dello sviluppo economico e, per la sola lettera c) anche con il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la definizione congiunta:

a) di metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici;

b) di metodologie per la determinazione dei requisiti minimi di edifici e impianti;

c) di sistemi di classificazione energetica degli edifici, compresa la definizione del sistema informativo comune di cui all'articolo 6, comma 12, lettera d);

d) del Piano nazionale Piano d’Azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero, di cui all'articolo 4-bis, comma 2;

e) dell'azione di monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale di cui agli articoli 10 e 13.


 

Articolo 9
(Norme transitorie)

 

L’articolo 9 contiene le norme transitorie, e, in attesa dell’aggiornamento delle specifiche norme europee per l’attuazione della direttiva 2010/31/UE, elenca la normativa tecnica di riferimento per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici.

A tal fine viene interamente sostituito l’articolo 11 del D.Lgs. 192/2005, che conteneva una disciplina transitoria ormai superata.

 

Il nuovo articolo 11 contiene l’elenco delle norme tecniche che sostituiscono quelle adottate dal DPR n. 59/2009 per il calcolo della prestazione energetica degli edifici, nelle more dell’emanazione delle nuove norme europee.

Durante l’esame presso le Commissioni riunite alla Camera, tale elenco è stato integrato con la norma tecnica UNI EN 15193 (riguardante i requisiti energetici per illuminazione).

 

Si ricorda che l’articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 59/2009[13] richiamava, per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, le norme tecniche nazionali, definite nel contesto delle norme EN a supporto della direttiva 2002/91/CE, della serie UNI/TS 11300 e loro successive modificazioni.

a)  UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;

b)  UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.

Tale disposizione è stata abrogata con l’articolo 13, comma 1, del decreto-legge in esame.

 

Si ricorda che le norme tecniche sono documenti di natura volontaria elaborati con il consenso delle parti interessate (produttori, consumatori, pubblica amministrazione ecc.), che definiscono le prestazioni e le caratteristiche di prodotti, processi produttivi o servizi sotto diversi profili: qualitativi, dimensionali, tecnologici, di sicurezza ecc. Sono emesse da organismi nazionali e internazionali di normazione, enti di diritto privati riconosciuti, rappresentativi di organizzazioni imprenditoriali, pubbliche amministrazioni, associazioni di consumatori e componenti tecnico-scientifiche. Le norme tecniche assumono un carattere di documenti cogenti qualora vengano richiamate nei documenti legislativi.

 

 

Articolo 9
(Modificazioni all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)
Comma 1

 

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia

Articolo 11
Requisiti della prestazione energetica degli edifici

Testo previgente

Testo modificato

Articolo 11
Requisiti della prestazione
energetica degli edifici

Articolo 11
Norme transitorie

1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, il calcolo della prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale ed, in particolare, il fabbisogno annuo di energia primaria è disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificata dal presente decreto, dalle norme attuative e dalle disposizioni di cui all'allegato I.

1. Nelle more dell'aggiornamento delle specifiche norme europee di riferimento per l'attuazione della direttiva 2010/31/UE, le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, predisposte in conformità alle norme EN a supporto delle direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE, sono quelle di seguito elencate:

a) raccomandazione CTI 14/2013 "Prestazioni energetiche degli edifici - Determinazione dell'energia primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell'edificio", o normativa UNI equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono;

b) UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva e invernale;

c) UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione;

d) UNI/TS 11300 - 3 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva;

e) UNI/TS 11300 - 4 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria;

e-bis) UNI EN 15193 Prestazioni energetiche degli edifici – Requisiti energetici per illuminazione.

1-bis. Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6, comma 9, l'attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituito a tutti gli effetti dall'attestato di qualificazione energetica rilasciato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, o da una equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005.

 

1-ter. Trascorsi dodici mesi dall'emanazione delle Linee guida nazionali di cui all'articolo 6, comma 9, l'attestato di qualificazione energetica e la equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune perdono la loro efficacia ai fini di cui al comma 1-bis.

 


 

Articolo 10
(Copertura finanziaria)

 

L'articolo 10 sostituisce l'articolo 14 del D.Lgs. n. 192/2005, recante la copertura finanziaria del provvedimento.

 

In particolare il nuovo articolo 14 stabilisce una clausola di salvaguardia finanziaria per l’attuazione del D.Lgs. n. 192/2005, fatti salvi gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 4-ter (introdotto dall'articolo 5 del decreto in esame).

 

Anche il testo previgente prevedeva che l'attuazione del decreto legislativo n. 192 del 2005 dovesse avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatta eccezione per le misure di accompagnamento previste dall'articolo 13, comma 3 (a sua volta modificato dall'articolo 11 del testo in esame), e quantificate in 400.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

 

 

Articolo 10
(Modificazioni all’articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)
Comma 1

 

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia

Articolo 14
Copertura finanziaria

Testo previgente

Testo modificato

1. All'attuazione del presente decreto, fatta eccezione per le misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, si dovrà provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. All'attuazione del presente decreto, fatta salva l'implementazione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 4-ter, si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Agli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, pari a euro 400.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante utilizzo delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 119, lettera a), della legge 24 agosto 2004, n. 239.

 


 

Articolo 11
(Informazione e comunicazione)

 

L’articolo 11 riguarda i programmi di informazione, educazione e formazione al risparmio energetico del MiSE rivolti ai cittadini, agli operatori del settore tecnico e del mercato immobiliare nonché alle scuole, e prevede che tali progetti vadano condotti in sinergia con le misure di accompagnamento previste da recenti decreti in tema di fonti rinnovabili ed efficienza energetica.

 

In particolare si richiamano:

§      il cd. “Conto termico” (Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni);

§      il nuovo decreto che determina gli obiettivi nazionali di risparmio energetico 2013-2016 e potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi.

 

Si ricorda che il richiamato articolo 16 del D.M. 28 dicembre 2012 (cd. “conto termico”), al comma 1 prevede che (per conseguire il fine di favorire la definizione di interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio privato, pubblico e segnatamente dell'edilizia residenziale pubblica) il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definiscano, anche in collaborazione con altri enti ed associazioni comprese le rappresentanze degli enti locali, specifiche misure di accompagnamento e interventi di sensibilizzazione e formazione, anche nell'ambito di programmi nazionali e interregionali destinati alla promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica di cui sono titolari.

 

L’articolo 15 dell’altro D.M. 28 dicembre 2012 (relativo agli obiettivi di risparmio energetico per il triennio e al potenziamento dei certificati bianchi) al comma 1 prevede che l'ENEA sottoponga al Ministero dello sviluppo economico un programma per la promozione, sensibilizzazione, informazione e formazione da realizzare in ambito nazionale e interregionale e in stretta collaborazione con le Regioni e con le associazioni imprenditoriali più rappresentative. L'ENEA – cui compete di promuovere anche la conoscenza di strumenti utili a sollecitare l'effettuazione degli interventi di risparmio energetico – ai sensi del comma 2 predispone e pubblica, entro il 31 dicembre 2013 e successivamente con cadenza biennale, guide operative per promuovere l'individuazione e la definizione di progetti a consuntivo con particolare riferimento ai settori industriali del cemento, del vetro, della ceramica, dei laterizi, della carta, della siderurgia, dell'agricoltura e dei rifiuti. Le guide operative sono corredate della descrizione delle migliori tecnologie disponibili e delle potenzialità di risparmio in termini economici ed energetici derivanti dalla loro applicazione.

 Per il comma 3 l'ENEA predispone anche, in collaborazione con le regioni, la banca dati interoperabile sui progetti ammessi ai benefici del meccanismo dei certificati bianchi, consultabile via internet, previa approvazione da parte del Ministero dello sviluppo economico; l’ENEA, per il comma 4, con il RSE (Ricerca sul settore energetico s.p.a.) può fornire assistenza tecnica ai soggetti interessati, per la predisposizione dei progetti di efficienza energetica da sottoporre a valutazione a consuntivo e dei grandi progetti, dandone comunicazione al Gestore (GSE).

 

 

Articolo 11
(Modificazioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)
Comma 1

 

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia

Articolo 13
Misure di accompagnamento

Testo previgente

Testo modificato

1. Il Ministero delle attività produttive, predispone programmi, progetti e strumenti di informazione, educazione e formazione al risparmio energetico.

1. Identico.

2. I programmi e i progetti di cui sopra privilegiano le sinergie di competenza e di risorse dei pertinenti settori delle amministrazioni regionali e possono essere realizzati anche avvalendosi di accordi con enti tecnico scientifici e agenzie, pubblici e privati. Gli stessi programmi e progetti hanno come obiettivo:

a) la piena attuazione del presente decreto attraverso nuove e incisive forme di comunicazione rivolte ai cittadini, e agli operatori del settore tecnico e del mercato immobiliare;

b) la sensibilizzazione degli utenti finali e della scuola con particolare attenzione alla presa di coscienza che porti a modifiche dei comportamenti dei cittadini anche attraverso la diffusione di indicatori che esprimono l'impatto energetico e ambientale a livello individuale e collettivo. Tra questi indicatori, per immediatezza ed elevato contenuto comunicativo, si segnala l'impronta ecologica;

c) l'aggiornamento del circuito professionale e la formazione di nuovi operatori per lo sviluppo e la qualificazione di servizi, anche innovativi, nelle diverse fasi del processo edilizio con particolare attenzione all'efficienza energetica e alla installazione e manutenzione degli impianti di climatizzazione e illuminazione;

d) la formazione di esperti qualificati e indipendenti a cui affidare il sistema degli accertamenti e delle ispezioni edili ed impiantistiche.

2. Identico.

3. Le attività per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, lettere a) e b), sono integrate nel piano nazionale di educazione e informazione sul risparmio e sull'uso efficiente dell'energia realizzato dal Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi dell'articolo 1 comma 119, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239, limitatamente agli anni 2005 e 2006. Gli strumenti predisposti nell'àmbito di questa attività e i risultati raggiunti sono resi disponibili alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le attività di cui al comma 2, lettere a) e b), sono condotte in sinergia con le misure di accompagnamento previste dall'articolo 16 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, e all'articolo 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante disposizioni in materia di determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 1 del 2 gennaio 2013.

4. Le attività per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, lettere c) e d) competono alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, che possono provvedervi nell'àmbito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

4. Identico.


 

Articolo 12
(Sanzioni)

 

L'articolo 12 ridefinisce l’impianto sanzionatorio in materia di certificazione energetica degli edifici, sostituendo integralmente l'articolo 15 del D.Lgs. 192/2005. I commi 1 e 2 prevedono che le certificazioni energetiche siano rese in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e che le amministrazioni competenti eseguano i controlli del caso. I commi da 3 a 10 strutturano le sanzioni amministrative che le amministrazioni applicano nelle varie fattispecie.

 

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.Lgs. 192/2005, le competenze relative all'attuazione del decreto legislativo medesimo sono attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Il nuovo comma 1 del citato articolo 15 stabilisce che

§      l'APE;

§      il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7;

§      la relazione tecnica;

§      l'asseverazione di conformità;

§      l'AQE;

sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR n. 445/2000.

Il citato articolo 47 del testo unico citato rinvia, per le modalità, all’articolo 38 che prevede che le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica.

 

Il comma 2 rinvia a tale testo unico per le modalità dei controlli da parte delle autorità competenti che ricevono i documenti e che eventualmente applicano le sanzioni amministrative disposte dai successivi commi 3-6. Nel caso invece in cui ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76 , del testo unico 445/2000, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo 76.

 

Secondo l’articolo 71 del testo unico, le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

 

Secondo l’articolo 76, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

 

I commi da 3 a 10 dispongono le sanzioni amministrative, che vengono sintetizzate nella tabella che segue.

 

Co.

Soggetto Responsabile

Fattispecie sanzionabile

Sanzione

(euro)

3

Professionista qualificato

Relazione tecnica o APE non conformi

Da 700 a 4.200

4

Direttore lavori

Asseverazione di conformità delle opere e AQE non presentati al comune

Da 1.000 a 6.000

5

Proprietario, conduttore, amministratore del condominio

Controlli e manutenzione impianti di climatizzazione non effettuati

Da 500 a 3.000

6

Operatore

Rapporto di controllo tecnico non redatto

Da 1.000 a 6.000

7

Costruttore o proprietario

Nuove costruzioni e ristrutturazioni rilevanti senza APE

Da 3.000 a 18.000

8

Proprietario

Vendita senza APE

Da 3.000 a 18.000

9

Proprietario

Locazione senza APE

Da 300 a 1.800

10

Responsabile dell’annuncio

Annunci che non riportano i parametri energetici

Da 500 a 3.000

 

Oltre alle sanzioni riassunte in tabella, in certi casi quando il responsabile è un professionista, l’ente che applica la sanzione prende anche ulteriori provvedimenti:

§      nel caso del professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica o l’APE non conformi alle regole, oppure del direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'AQE, l'ente locale o la regione che applicano le sanzioni ne danno anche comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti (commi 3 e 4).

§      nel caso dell’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico, oltre alla sanzione, l'ente locale, o la regione (o la provincia autonoma, come ha specificato il Senato) competente in materia di controlli ne da comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti (comma 6).

 

Si segnala che non risultano previste sanzioni amministrative per la violazione dell’obbligo di produrre ed affiggere l’attestato di prestazione energetica per i grandi edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico, di cui al comma 6 dell'articolo 6 del D.Lgs. 192/2005.

 

Si segnala inoltre che, nella versione modificata dal Senato, all’articolo 15 del D.Lgs. 192/2005, comma 4, il termine per la redazione dell’AQE è spostato a “prima del rilascio del certificato di agibilità”. Tuttavia all’articolo 7 del presente decreto non è stata introdotta l’analoga disposizione normativa correttiva che intervenga sull’articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 192/2005, che disciplina il rilascio dell’AQE e che prevede la sua presentazione al Comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. Occorre pertanto inserire tale modifica.

 

 

Articolo 12
(Modificazioni all’articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

Comma 1

 


Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia

Articolo 15
Sanzioni

Testo previgente

Testo modificato

1. Il professionista qualificato che rilascia la relazione di cui all'articolo 8 compilata senza il rispetto delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1, o un attestato di certificazione o qualificazione energetica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 4, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.

1. L'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformità e l'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

2. Le autorità competenti che ricevono i documenti di cui al comma 1 eseguono i controlli con le modalità di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il professionista qualificato che rilascia la relazione di cui all'articolo 8 o un attestato di certificazione o qualificazione energetica non veritieri, è punito con la sanzione amministrativa pari al 70 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale; in questo caso l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

3. Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1 e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, e' punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L'ente locale e la regione, o la provincia autonoma che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

3. Il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune l'asseverazione di conformità delle opere e dell'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo vigente tariffa professionale; l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

4. Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore dei lavori che presenta al comune la asseverazione di cui all'articolo 8, comma 2, nella quale attesta falsamente la correttezza dell'attestato di qualificazione energetica o la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto o alla relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è punito con la sanzione amministrativa di 5000 euro.

 

5. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dell'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

 5. Il proprietario o il conduttore dell'unita' immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne e' assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

7. Il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente all'immobile, l'originale della certificazione energetica di cui all'articolo 6, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro.

 7. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall'articolo 6, comma 1, il costruttore o il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.

Comma abrogato dal comma 2-bis dell'art. 35, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

 

Comma abrogato dal comma 2-bis dell'art. 35, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

 

 

8. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.

 

9. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.

 

10. In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.


 

Articolo 13
(Abrogazioni)

 

L’articolo 13 abroga il regolamento che attualmente disciplina le metodologie di calcolo per la prestazione energetica degli edifici dalla data di entrata in vigore dei decreti attuativi previsti dal provvedimento in esame.

 

Al fine di coordinare l’attuale normativa con gli adeguamenti previsti dal decreto in esame, infatti, viene integrato l’articolo 16 del D.Lgs. 192/2005, concernente le abrogazioni e le disposizioni finali. In particolare, si fa decorrere dall'entrata in vigore dei decreti interministeriali (di cui all'articolo 4, comma 1, come novellato) l'abrogazione del D.P.R. 59/2009.

 

Si tratta del regolamento attuativo del D.Lgs. 192/2005, che contiene le metodologie di calcolo ed i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici relativamente alla climatizzazione invernale ed estiva (limitatamente all’involucro) e alla preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari.

 

 

 

Articolo 13
(Modificazioni all’articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)
Comma 1

 

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia

Articolo 16
Abrogazioni e disposizioni finali

Testo previgente

Testo modificato

1. Sono abrogate le seguenti norme della legge 9 gennaio 1991, n. 10:

a) l'articolo 4, commi 1, 2 e 4; l'articolo 28, commi 3 e 4; l'articolo 29; l'articolo 30; l'articolo 31, comma 2, l'articolo 33, commi 1 e 2; l'articolo 34, comma 3.

1. Identico.

1-bis. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è sostituito dal seguente:

«2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali».

1-bis. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è sostituito dal seguente:

«2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di prestazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali.*

* Così modificato ai sensi dell'art. 18, comma 3

2. Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si applica, in quanto compatibile con il presente decreto legislativo, e può essere modificato o abrogato con i decreti di cui all'articolo 4. Di tale decreto sono abrogate le seguenti norme:

a) l'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4; l'articolo 7, comma 7; l'articolo 8; l'articolo 11, commi 4, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20.

2. Identico.

3. È abrogato l'articolo 1 del D.M. 6 agosto 1994 del Ministro dell'industria commercio e artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 1994, recante recepimento delle norme UNI attuative del decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, recante il regolamento per il contenimento dei consumi di energia degli impianti termici degli edifici, e rettifica del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato.

3. Identico.

4. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono modificati con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza unificata, in conformità alle modifiche tecniche rese necessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte a livello comunitario a norma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

4 . Identico.

 

4-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59;


 

Articolo 13-bis
(Clausola di cedevolezza)

 

L’articolo 13-bis, inserito nel corso dell’esame in Senato, sostituisce l’articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 con riferimento al profilo dell'attuazione e dell'esecuzione degli atti dell'Unione europea, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza secondo quanto previsto dall’art. 117, comma quinto della Costituzione.

Si ricorda, al riguardo, che il citato articolo 117, comma quinto della Costituzione, prevede che le Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

Le disposizioni introdotte conservano la c.d. clausola di cedevolezza, aggiornando i riferimenti normativi in essa contenuti, secondo la quale le disposizioni contenute nel decreto legge si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma.

 

L’intervento dello Stato nelle materie di competenza regionale viene configurato come uno strumento dall’operatività eventuale, in quanto le norme del decreto sono destinate ad entrare in vigore solo nell’eventualità che alcune regioni non adottino proprie discipline attuative della direttiva e a produrre effetti solo per le regioni che, appunto, non abbiano adottato le necessarie leggi. La norma in oggetto persegue la duplice finalità di rispettare, da un lato, il riparto di competenze legislative delineato dal nuovo art. 117 Cost. nonché le competenze in materia di attuazione degli atti comunitari attribuite alle regioni dal quinto comma dell’art. 117 medesimo; dall’altro, di garantire allo Stato – attraverso l’esercizio del potere sostitutivo previsto espressamente dal medesimo quinto comma – uno strumento per evitare l’insorgere di una responsabilità nei confronti dell’Unione europea a seguito dell’eventuale mancata attuazione delle direttive da parte delle regioni e conseguentemente del verificarsi di ritardi tali da esporre l’Italia a procedure di infrazione.

 

In caso, cioè, di inadempienza legislativa delle regioni, lo Stato, con l’adozione del decreto legge in oggetto, evita di incorrere in una responsabilità che solo allo Stato può essere imputata dall’Unione europea con una disposizione che tiene conto dell’entrata in vigore delle modifiche apportate al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione dalla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Vi si prevede, infatti, un intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato, in caso di inadempienza delle Regioni nell’attuazione delle direttive.

La materia oggetto del decreto legge in esame integra una pluralità di temi inerenti l'efficienza energetica, lo sviluppo e la qualificazione dei servizi energetici,a, l'incolumità e la sicurezza pubblica e la tutela dell'ambiente, e presenta evidenti caratteristiche di non frazionabilità nella sua trattazione. Le disposizioni recate dal provvedimento appaiono pertanto riconducibili sia a materie rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, come quelle di della “tutela della concorrenza” e della “tutela dell’ambiente”, contemplate, rispettivamente, nell’articolo 117, comma 2, lettere e) e s), della Costituzione, sia a materie oggetto di legislazione concorrente tra lo Stato e le Regioni, come la materia inerente “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”.

il terzo comma dell’art. 117 Cost. rimette alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni la materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, ma la Corte costituzionale, con la sentenza n. 6 del 2004, ha dichiarato la legittimità costituzionale di una normativa statale di dettaglio in materia di energia (si trattava del D.L. 7/2002), applicando il principio dell’attrazione in sussidiarietà elaborato nella sentenza n. 303 del 2003 (c.d. sentenza Mezzanotte). A partire da tale sentenza, la Corte costituzionale ha dato, infatti, un'interpretazione dinamica dell'attribuzione di funzioni amministrative di cui al primo comma dell'art. 118 della Costituzione, in base al quale le funzioni amministrative, generalmente attribuite ai Comuni, possano essere allocate ad un livello diverso di governo per assicurarne l'esercizio unitario, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. L'allocazione delle funzioni amministrative ha riflessi anche sulla distribuzione delle competenze legislative. Infatti il principio di legalità di cui all'art. 97 Cost. impone che le funzioni amministrative siano organizzate e regolate dalla legge. Allora l'attrazione allo Stato delle funzioni amministrative comporta la parallela attrazione della funzione legislativa.

Pertanto anche se – sulla base di un’interpretazione strettamente letterale del dettato costituzionale - in una materia di competenza concorrente come l'energia, lo Stato dovrebbe limitarsi a stabilire i principi fondamentali, in virtù della capacità ascendente del principio di sussidiarietà, la normativa statale può anche presentare norme di dettaglio. La valutazione della necessità del conferimento di funzioni amministrative ad un livello superiore rispetto a quello comunale (cui spetterebbero tali funzioni in base all'art. 118, co. 1) spetta al legislatore statale ma deve essere proporzionata, non irragionevole e operare nell'ambito di un accordo con le regioni interessate.


Articolo 13-bis
(Modifica dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

 

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia

Articolo 17
Clausola di cedevolezza

Testo previgente

Testo modificato

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, per le norme afferenti a materie di competenza esclusiva delle regioni e province autonome, le norme del presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei princìpi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE.

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei princìpi fondamentali desumibili dal presente decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano già provveduto al recepimento


 

Articolo 14
(Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica)

 

L'articolo 14 al comma 1 prevede che la vigente detrazione d'imposta (pari al 55 per cento) per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici si applichi nella misura del 65 per cento alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del provvedimento) fino al 31 dicembre 2013; con riferimento agli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, il comma 2 stabilisce che la detrazione del 65 per cento si applichi alle spese sostenute dall'entrata in vigore del provvedimento sino al 30 giugno 2014; il comma 3 prevede infine che le suddette detrazioni vadano ripartite in dieci quote annuali di pari importo.

 

Più in dettaglio, il comma 1 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010, concernenti la detrazione d'imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, si applicano nella misura del 65 per cento (in luogo del 55 per cento precedentemente previsto) alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (ossia dal 6 giugno 2013) al 31 dicembre 2013.

 

Il testo originario del decreto escludeva dalla detrazione le spese:

§      per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia;

§      per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Nel corso dell’esame al Senato tali esclusioni sono state eliminate. Pertanto la detrazione del 65 per cento può essere utilizzata anche per gli interventi sopra indicati.

 

Si ricorda che la detrazione per le spese di riqualificazione energetica di edifici, originariamente fissata nella misura del 55 per cento e più volte oggetto di interventi normativi, è stata, da ultimo, disciplinata dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, che ne ha previsto l'applicazione sino al 30 giugno 2013.

 

Più in generale, si ricorda che l’agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta nella misura (originariamente) del 55 per cento delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Si tratta di riduzioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:

§       la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento: detrazione massima 100.000 euro;

§       il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti): detrazione massima 60.000 euro;

§       l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda: detrazione massima 60.000 euro;

§       la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale: detrazione massima 30.000 euro.

 

La norma che ha introdotto l’agevolazione in esame è contenuta nei commi da 344 a 349 dell'articolo unico della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006); successivamente la normativa in materia è stata più volte modificata. I cambiamenti si riferiscono, in particolare, alle procedure da seguire per avvalersi correttamente delle agevolazioni.

Il già ricordato articolo 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità per il 2011) ha stabilito una proroga per usufruire delle detrazioni per le spese sostenute e documentate sino al 31 dicembre 2011 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, fino al periodo d’imposta in corso alla predetta data.

L’articolo 4, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011 ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 la detrazione Irpef del 55 per cento delle spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio. A decorrere dal 1° gennaio 2013 era previsto che per tali interventi si applicasse la detrazione del 36 per cento come modificata dal nuovo articolo 16-bis del TUIR.

In sintesi la normativa al riguardo prevede che:

§       la detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) è pari al 55 per cento (ora al 65 per cento) delle spese sostenute, entro il limite massimo che varia a seconda della tipologia dell’intervento eseguito;

§       l’agevolazione non è cumulabile con altri benefici fiscali previsti da disposizioni di legge nazionali (come, ad esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio) o altri incentivi riconosciuti dalla Comunità europea; dal 1° gennaio 2009 la detrazione non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti dalla Comunità europea, dalle regioni o dagli enti locali;

§       non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva di inizio dei lavori all’Agenzia delle entrate;

§       i contribuenti non titolari di reddito d’impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (i titolari di reddito di impresa sono invece esonerati da tale obbligo e possono provare la spesa con altra idonea documentazione);

§       è previsto l’esonero dalla presentazione della certificazione energetica per la sostituzione di finestre, per gli impianti di climatizzazione invernale e per l’installazione di pannelli solari;

§       al momento del pagamento del bonifico effettuato dal contribuente che intende avvalersi della detrazione, le banche e le Poste Italiane Spa hanno l’obbligo di effettuare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori; dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 98 del 2011) la ritenuta sui bonifici è stata ridotta dal 10 al 4%;

§       per gli interventi eseguiti dal 2011 è obbligatorio ripartire la detrazione in dieci rate annuali di pari importo (per gli anni 2009 e 2010 andava ripartita in cinque rate).

 

Si evidenzia che, poiché i citati commi 344, 345, 346 e 347 prevedono dei limiti massimi di detrazione (di 100.000, 60.000 e 30.000 euro a seconda dei casi) ma non dei limiti massimi di spesa, l'innalzamento dal 55 al 65 per cento della percentuale di detrazione comporta automaticamente una diminuzione della spesa massima agevolabile in relazione al medesimo intervento.

In altri termini, l'aumentata detrazione non comporta benefici fiscali al di sopra di un livello di spesa minore, rispetto alla situazione previgente.

 

Poiché il Senato aveva soppresso l’esclusione della detrazione per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia e di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, si era provveduto alla copertura degli oneri conseguenti la soppressione

Nel corso dell’esame in sede referente alla Camera è stata soppressa tale specifica disposizione di copertura degli oneri, che è stata correttamente ricollocata all’articolo 21, comma 3, relativo alle disposizioni finanziarie.

 

Il comma 2 prevede, con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, l'applicazione della detrazione d'imposta del 65 per cento per le spese sostenute dall'entrata in vigore del decreto (6 giugno 2013) sino al 30 giugno 2014.

La norma incentiva la riqualificazione energetica di interi stabili condominiali, attraverso una maggiorazione dell’incentivo fiscale per un periodo di tempo più lungo. Si tratta della stessa detrazione prevista dal comma 1, applicata sino al 30 giugno 2014 anziché al 31 dicembre 2013 e riguardante interventi:

a)  relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile;

Si ricorda che l'articolo 1117 del codice civile è stato recentemente riformulato dall’articolo 1 della legge 11 dicembre 2012, n. 220 (Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici). Nel testo in vigore dal 18 giugno 2013, l'articolo 1117 prevede che sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:

§       tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune (come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate);

§       le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune (come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune);

§       le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune (come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche).

Il successivo articolo 1117-bis (aggiunto dalla citata legge 11 dicembre 2012, n. 220, ed in vigore dal 18 giugno 2013) estende l'applicazione delle disposizioni recate dal Capo II del codice civile (Del condominio negli edifici), in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condomini di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni.

b)  ovvero che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

 

Il comma 3 stabilisce che la detrazione spettante ai sensi del presente articolo va ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

La disposizione prevede inoltre l'applicazione, "in quanto compatibili", delle seguenti disposizioni:

§      articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

§      articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

 

Il comma 24 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) reca alcune precisazioni con riferimento alla proroga delle agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici che erano state disposte dal precedente comma 20.

In particolare, la lettera a) stabilisce che i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell’applicazione del comma 344 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008. Tali valori sono stati definiti con il D.M. 11 marzo 2008, pubblicato in Gazz. Uff. 18 marzo 2008, n. 66.

La lettera b) prevede la possibilità di ripartire la detrazione per tutti gli interventi in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all’atto della prima detrazione. Tale disposizione non è compatibile con la determinazione di dieci quote annuali effettuata dallo stesso comma 3.

La lettera c) specifica che non è richiesta l’acquisizione da parte del contribuente della certificazione energetica dell’edificio (articolo 1, comma 348, lettera b), della legge finanziaria 2007) per:

§       gli interventi su strutture opache verticali, orizzontali e finestre (comma 345 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007), limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari;

§       l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346 del medesimo articolo 1);

§       la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale a condensazione (comma 347 del medesimo articolo 1).

 

La seconda disposizione richiamata dal comma in esame (comma 6 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 185 del 2008) prevede l'obbligo per il contribuente di inviare una specifica comunicazione ai fini della detrazione.

Più in dettaglio, il comma 6 prevede che i contribuenti interessati alle detrazioni di cui ai commi da 344 a 347 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, fermi restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle relative disposizioni normative, devono inviare, nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (Provvedimento del 6 maggio 2009), in caso di interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, una comunicazione all’Agenzia delle entrate, in via telematica (anche mediante intermediari abilitati), entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio. Tale comunicazione serve a comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati. Per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d’imposta, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.

 

Il comma 3-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente, prevede che l’ENEA effettui il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica di edifici e degli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali. L’attività di monitoraggio si basa sull’elaborazione delle informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica.

L’ENEA trasmette quindi una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. Nell'ambito di tale attività, l'ENEA predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica multianno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale in commento ed assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano.


 

Articolo 15
(Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica ed idrica )

 

L'articolo 15 prevede che in attesa della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale - finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico (quest’ultimo inserito nel corso dell’esame al Senato) e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l’incremento del loro rendimento energetico e dell’efficienza idrica (tale ultima misura è stata introdotta nel corso dell’esame alla Camera) - si applicano le disposizioni recate dal precedente articolo 14 (per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici) e dal successivo articolo 16 (per gli interventi di ristrutturazione edilizia), alle cui schede si fa rinvio.

Occorrerebbe chiarire la portata normativa della disposizione in esame, in quanto le detrazioni per la messa in sicurezza e l’adeguamento antisismico degli edifici già presentano carattere strutturale, essendo disciplinate tra gli oneri detraibili ai fini Irpef nel Testo Unico delle imposte sui redditi (articolo 16-bis del D.P.R. n. 917 del 1986), senza alcuna scadenza temporale.

 

Al riguardo la relazione illustrativa (al ddl Senato 783) interpreta la norma nel senso che le disposizioni dell’articolo 14 (cd. riqualificazione energetica con detrazione al 65%) si rendono applicabili per la realizzazione di interventi per il miglioramento (ora anche l’adeguamento antisismico) e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, mentre quelle del successivo articolo 16 (proroga delle norme in materia di ristrutturazione edilizia con detrazione al 50%) si applicherebbero all’incremento del rendimento energetico degli edifici esistenti.

Si evidenzia che la normativa vigente prevede la detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica e quella al 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Al riguardo, anche tenendo conto delle modifiche apportate in sede referente, si ritiene utile precisare meglio quali detrazioni si applicano ai singoli interventi.

Nel corso nell’esame in sede referente è stato precisato che nel novero degli interventi per il miglioramento e la messa in sicurezza degli edifici esistenti è compresa l’installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico (anche di tipo domestico, produttivo ed agricolo) nei comuni dove è stato rilevato il superamento del limite massimo di tolleranza (stabilito dall’OMS o da norme vigenti) ovvero dove i sindaci o le autorità locali sono stati costretti ad adottare misure di precauzione o di divieto all’uso di acqua per i diversi impieghi .

 

Il comma 1-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente, prevede che nella definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, preannunciata nel comma 1, si tiene conto dell’opportunità di agevolare ulteriori interventi. Sono indicati, a titolo di esempio:

§      le schermature solari,

§      la micro-cogenerazione (tecnologia combinata di calore ed energia che trasforma il gas naturale sia in elettricità che in calore attraverso un unico processo in loco) e la micro-trigenerazione (produzione contemporanea di elettricità, calore e freddo utilizzando un solo combustibile) per il miglioramento dell’efficienza energetica;

§      gli interventi per promuovere l’efficientamento idrico;

§      gli interventi per promuovere la sostituzione delle coperture dell’amianto negli edifici.

 


 

Articolo 15-bis
(Banca dati degli incentivi in materia di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili)

 

L’articolo 15-bis, comma 1, istituisce presso il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) una banca dati nazionale in cui far confluire i flussi di dati relativi ai soggetti beneficiari di incentivi o sostegni finanziari per attività connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare si tratta degli incentivi e sostegni finanziari erogati dal GSE oppure da altre amministrazioni pubbliche.

Si ricorda che con la pubblicazione del DM 28/12/12, il c.d. decreto “Conto Termico”, si è da ultimo data attuazione al regime di sostegno introdotto dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. è il soggetto responsabile dell’attuazione e della gestione del meccanismo, inclusa l’erogazione degli incentivi ai soggetti beneficiari. Gli interventi incentivabili si riferiscono sia all’efficientamento dell’involucro di edifici esistenti (coibentazione pareti e coperture, sostituzione serramenti e installazione schermature solari) sia alla sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione invernale con impianti a più alta efficienza (caldaie a condensazione) sia alla sostituzione o, in alcuni casi, alla nuova installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili (pompe di calore, caldaie, stufe e camini a biomassa, impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar cooling per la produzione di freddo).

 

Il comma 2 demanda ad apposito decreto – da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - del Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, utilizzando le competenze istituzionali dell’ENEA, l’individuazione delle modalità di gestione dei flussi informativi della banca dati di cui al comma 1, oltre alle opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate e il GSE.

 

Il comma 3 specifica alla creazione della banca dati si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


 

Articolo 16
(Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili)

 

L'articolo 16, al comma 1, proroga dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 il termine di scadenza dell’innalzamento della percentuale di detrazione IRPEF dal 36 al 50 per cento e del limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro in relazione alle spese di ristrutturazione edilizia.

Il comma 2, modificato dal Senato, introduce una detrazione del 50 per cento per le ulteriori spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto-legge) per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, (per i forni la classe A), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, per un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali.

 

Più in dettaglio, il comma 1 proroga sino al 31 dicembre 2013 il termine precedentemente fissato al 30 giugno 2013 di scadenza dell'agevolazione introdotta al comma 1 dell’articolo 11 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, con cui è stata aumentata dal 36 per cento al 50 per cento la detrazione IRPEF delle spese effettuate, tramite bonifico tracciabile, per le ristrutturazioni edilizie delle abitazioni, ed è stato innalzato il limite di spesa massima agevolabile da 48.000 a 96.000 euro per unità immobiliare.

 

La norma in esame novella l’articolo 11, comma 1, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, prevedendo quindi la detrazione delle spese documentate sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore dello stesso decreto) fino al 31 dicembre 2013 (in luogo del 30 giugno 2013), relative agli interventi di cui all’articolo 16-bis del D.P.R. n. 917 del 1986 (c.d. TUIR).

 

Si ricorda al riguardo che l’articolo 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, inserendo un nuovo articolo 16-bis nel TUIR, ha posto a regime la detrazione IRPEF del 36 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia. Il beneficio sul quale calcolare la detrazione spetta fino al limite massimo di spesa di 48.000 euro da suddividere in dieci anni.

 

Pertanto, per effetto della norma in esame, nel periodo di tempo tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2013, spetta una detrazione del 50 per cento nel limite massimo di spesa di 96.000 euro.


 

La detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata introdotta dall'articolo 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La norma è stata successivamente modificata e prorogata e, infine, resa stabile come detto con il nuovo articolo 16-bis del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR).

La detrazione è concessa (comma 1 del nuovo articolo 16-bis) per i seguenti interventi:

§       manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;

§       manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;

§       ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, quando sia stato dichiarato lo stato di emergenza - anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione -anche se non rientranti nelle tipologie di intervento di cui alle lettere a) e b);

§       realizzazione di autorimesse o di posti auto pertinenziali, anche di proprietà comune;

§       eliminazione di barriere architettoniche;

§       adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi;

§       realizzazione di interventi di cablatura degli edifici e di contenimento di inquinamento acustico;

§       conseguimento di risparmi energetici;

§       adozione di misure antisismiche;

§       bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Il comma 2 del nuovo articolo 16-bis del TUIR ricomprende tra le spese sostenute quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia. Il comma 3 del nuovo articolo 16-bis riconduce a regime la detrazione d’imposta del 36 per cento sull’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative, istituita dall’articolo 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001.

 

Tra le altre disposizioni introdotte in materia si segnalano:

§       l’abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara (articolo 7, comma 2, lett. q), del D.L. n. 70 del 2011). In sostanza, a decorrere dal 14 maggio 2011, la norma prescrive l’obbligo di indicare taluni dati nella dichiarazione dei redditi e di conservare la documentazione prevista dal Provvedimento n. 149646 del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011;

§       la riduzione della percentuale (dal 10 al 4%) della ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l’obbligo di operare (articolo 25 del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall’articolo 23, comma 8 ,del decreto legge 98 del 2011);

§       con la risoluzione n. 55/E del 7 giugno 2012 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il contribuente che intenda fruire dell’agevolazione deve utilizzare un bonifico dal quale risulti: 1) la causale del versamento; 2) il codice fiscale del beneficiario della detrazione; 3) il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;

§       l’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori (articolo 7, comma 2, lett. r) del D.L. n. 70 del 2011; tale soppressione ha effetto anche per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici;

§       la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile (commi 12-bis e 12-ter dell’articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011);

§       l’obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali: dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali (articolo 4, comma 1 del D.L. n. 201 del 2011).

 

Il comma 1-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente alla Camera, ricomprende tra gli interventi ammessi alla detrazione del 65 per cento quelli relativi all’adozione di misure antisismiche (previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR, per i quali si prevede la detrazione a regime del 36 per cento, e fino al 31 dicembre 2013 del 50 per cento) sugli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica». Per ottenere il beneficio fiscale le procedure autorizzatorie degli interventi devono essere attivate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Gli interventi antisismici previsti dall’articolo 16-bis del TUIR riguardano, in particolare, l'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (in particolare sulle parti strutturali) per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

 

Il comma 2 prevede per i contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 una detrazione dall’imposta lorda del 50 per cento per le ulteriori spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto-legge) per l'acquisto dei seguenti prodotti finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione:

§      mobili:

§      grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+;

Per “grandi elettrodomestici” si considerano comunemente frigorifero, lavatrice, congelatore, lavastoviglie, lavasciuga, forno.

§      forni di classe A.

La direttiva 2010/30/UE ha previsto l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relativa ai prodotti. La direttiva è stata recepita nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 104. Per quanto riguarda l’etichetta energetica si veda l’apposito opuscolo dell’ENEA:

http://www.efficienzaenergetica.enea.it/doc/pubblicazioni/Op24.pdf

 

Per quanto riguarda la formulazione del testo, si osserva che la disposizione dovrebbe essere intesa nel senso di prevedere la detrazione, oltre che per l’acquisto di mobili, anche per l’acquisto di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (per i forni basta la classe A) limitatamente alle apparecchiature dotate di etichetta energetica.

Diversamente sarebbero ricomprese nelle detrazioni qualsiasi apparecchiatura per la quale sia prevista l’etichetta energetica (ad esempio televisori, lampade).

 

La detrazione, calcolata su un ammontare complessivo (mobili + grandi elettrodomestici) non superiore a 10.000 euro, deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

Per quanto riguarda la detrazione relativa all’acquisto di grandi elettrodomestici (inserita nel corso dell’esame al Senato) si tratta di una disposizione con effetto retroattivo, in quanto, essendo inserita nel corpo del comma 2 si fa riferimento alle “spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sia per l’acquisto di mobili che di grandi elettrodomestici.

 

Ai fini del riconoscimento della detrazione in oggetto la norma fa riferimento ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, cioè a coloro che usufruiscono delle possibilità di detrarre il 50 per cento - nel limite massimo di spesa di 96.000 euro - delle spese di ristrutturazione edilizia sostenute nel periodo di tempo tra il 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del D.L. n. 83 del 2012) e il 31 dicembre 2013 (termine esteso dal comma 1 del presente articolo).

 

Poiché la norma in esame non specifica le modalità di effettuazione del pagamento (non richiedendo, in particolare, esplicitamente il ricorso al c.d. bonifico parlante - ossia indicante la causale del pagamento, il codice fiscale del pagatore ed il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario del pagamento - come previsto in casi analoghi), limitandosi a parlare di "spese documentate", con comunicato stampa del 4 luglio 2013 l’Agenzia delle entrate ha fornito le prime indicazioni in merito alla detrazione del 50% per l’acquisto di mobili (testo originario dell’articolo 16), specificando che i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati.

Nei bonifici, pertanto, dovranno essere indicati:

§      la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;

§      il codice fiscale del beneficiario della detrazione;

§      il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

 

Si ricorda che la norma agevolativa in esame ricalca quella, di contenuto analogo, contenuta all'articolo 2 del decreto-legge n. 5 del 2009, rubricata "Detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici".

L’articolo 2 citato prevedeva infatti una detrazione IRPEF per le spese documentate sostenute dal 7 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009 per l'acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all'arredo dell'immobile in ristrutturazione.

L’agevolazione veniva riconosciuta ai contribuenti che fruivano della detrazione previste dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. ristrutturazioni) effettuati su singole unità immobiliari residenziali che siano iniziati a partire dal 1° luglio 2008.

L’ammontare della detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, era fissata nella misura del 20 per cento e calcolata su di un importo massimo complessivo di spesa non superiore a 10.000 euro. La detrazione era ripartita, tra gli aventi diritto, in cinque quote annuali di pari importo.


 

Articolo 16-bis
(Interventi per favorire l’accesso al credito)

 

L’articolo 16-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, dispone che il Ministero dell’economia e delle finanze, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, promuove con l’Associazione bancaria italiana (ABI) una verifica sulle condizioni per offrire credito agevolato ai soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni previste dal presente decreto-legge per gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia.


 

Articolo 17
(Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili)

 

L’articolo 17 modifica l’elenco dei requisiti previsti ai fini dell’esercizio dell’attività di installatore e manutentore straordinario degli impianti a fonti rinnovabili.

Il comma 1 sostituisce i primi due commi dell’articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. In sostanza, rispetto alla disciplina vigente, si introduce come requisito sufficiente per la qualifica professionale per l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie (nonché di caminetti e stufe) a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, anche la prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni (escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti). In conseguenza della nuova disposizione viene abrogata la norma sui requisiti previgenti in materia di formazione professionale

L’articolo 15 del decreto legislativo 28/2011 (recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) rinvia, per la determinazione dei requisiti professionali degli installatori, alle prime tre lettere del comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 che prevedono che i requisiti tecnico-professionali in materia siano solo e in alternativa, o diploma di laurea in materia tecnica specifica (conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta), o il diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo (con specializzazione relativa al settore delle attività di cui s’è detto, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto), seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, o il titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale (previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore).

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2013 il termine entro cui le regioni e le province autonome, nel rispetto dell'allegato 4 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28[14], attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (il differimento del termine dal 31 ottobre 2013 al 31 dicembre 2013 è stato disposto nel corso dell’esame in sede referente).

Si ricorda che il comma 3 dell’articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, prevedeva il termine del 31 dicembre 2012.

Inoltre è previsto anche che le regioni e le province autonome, possano riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore.

 

Articolo 17
(Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili)
Comma 1

 

Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE

Articolo 15
Sistemi di qualificazione degli installatori

Testo vigente

Testo modificato

1. La qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita col possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa, alle lettere a), b) o c) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo.

1. La qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

2. A decorrere dal 1° agosto 2013, i requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 si intendono rispettati quando:

a) il titolo di formazione professionale è rilasciato nel rispetto delle modalità di cui ai commi 3 e 4 e dei criteri di cui all'allegato 4 e attesta la qualificazione degli installatori;

b) il previo periodo di formazione è effettuato secondo le modalità individuate nell'allegato 4.

2. Entro il 31 ottobre 2013, le regioni e le province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le regioni e province autonome possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore.

3. Entro il 31 dicembre 2012, le Regioni e le Province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Identico.

4. Allo scopo di favorire la coerenza con i criteri di cui all'allegato 4 e l'omogeneità a livello nazionale, ovvero nel caso in cui le Regioni e le Province autonome non provvedano entro il 31 dicembre 2012, l'ENEA mette a disposizione programmi di formazione per il rilascio dell'attestato di formazione. Le Regioni e le Province autonome possono altresì stipulare accordi con l'ENEA e con la scuola di specializzazione in discipline ambientali, di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, per il supporto nello svolgimento delle attività di cui al comma 3.

4. Identico.

5. Gli eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dalle attività di formazione di cui ai commi 3 e 4 sono posti a carico dei soggetti partecipanti alle medesime attività.

5. Identico.

6. Il riconoscimento della qualificazione rilasciata da un altro Stato membro è effettuato sulla base di principi e dei criteri di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nel rispetto dell'allegato 4.

6. Identico.

7. I titoli di qualificazione di cui ai precedenti commi sono resi accessibili al pubblico per via informatica, a cura del soggetto che li rilascia.

7. Identico.


 

Articolo 17-bis
(Requisiti degli impianti termici)

 

L’articolo 17-bis, introdotto durante l’esame in Senato, prevede che gli impianti termici, installati dopo la data del 31 agosto 2013, devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione. E’ possibile derogare all’obbligo nel caso in cui si proceda alla sostituzione di generatori di calore con scarico a parete o in canna fumaria, e quando l’adempimento dell’obbligo sia incompatibile con norme a tutela degli edifici e per impossibilità tecnica. Inoltre è previsto che i generatori di calore debbano avere le certificazioni UNI prescritte.

 

Il comma 1 modifica il comma 9 dell’articolo 5 del regolamento di cui al D.P.R. 412/1993 e inserisce i due commi 9-bis e 9-ter.

Più in particolare l’obbligo di allacciare gli impianti termici ad appositi camini e canne fumarie è previsto solo per quelli installati successivamente al 31 agosto 2013. Sono ammesse deroghe in caso di sostituzione di generatori di calore individuali che risultino installati in data antecedente al 31 agosto 2013 con scarico a parete o in canna collettiva ramificata e quando l’adempimento dell’obbligo risulti incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento o quando il progettista attesti l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto. Comunque è sempre obbligatorio installare generatori di calore a gas che appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni.

 

Si ricorda che il comma 9, dell’articolo 5, del regolamento di cui al D.P.R. 412/1993 prevede che gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto dal periodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni.


Articolo 17-bis
(Requisiti degli impianti termici)

D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412
Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10

Articolo 5, comma 9
Requisiti e dimensionamento degli impianti termici

Testo previgente

Testo modificato

(omissis)

9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto dal periodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni.

9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.

 

9-bis. È possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:

 

a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;

 

b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;

 

c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.

 

9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.

 

9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter.


 

Articolo 18
(Abrogazioni e disposizioni finali)

 

L’articolo 18, modificato nel corso dell’esame in Senato, abroga le disposizioni incompatibili recate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

 

Il comma 1, fa decorrere sin dalla data di entrata in vigore del decreto in commento l'effetto abrogativo delle seguenti disposizioni:

§      articolo 2, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recanti le pregresse definizioni di «attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio», «cogenerazione» e «sistema di condizionamento d'aria»);

§      l'articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, che regolava in via transitoria l'esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1;

§      i punti 2 (definizione di attestato di qualificazione energetica), 11 (definizione di edificio adibito ad uso pubblico), 12 (definizione di edificio di proprietà pubblica ); i punti 18 ( definizione di impianto termico ) e 22 ( involucro edilizio) sono stati inseriti nell’ambito della sede referente, e, infine il punto 56 (definizione di unità immobiliare residenziale e assimilata ) dell'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, tutte evidentemente superate dalle nuove definizioni della novella all'articolo 2);

§      gli Allegati B (metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici) ed I (regime transitorio per la prestazione energetica degli edifici) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

§      il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28 (la pregressa fattispecie omissiva del direttore dei lavori sull'asseverazione di conformità delle opere e sull'attestato di qualificazione energetica);

§      il punto 4 dell'allegato 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo cui il previo periodo di formazione dell'installatore doveva avere precise caratteristiche per gli installatori di caldaie e di stufe a biomassa (una formazione preliminare di idraulico, installatore di canalizzazioni, tecnico del riscaldamento o tecnico di impianti sanitari e di riscaldamento o raffreddamento), per gli installatori di pompe di calore (una formazione preliminare di idraulico o di tecnico frigorista e competenze di base di elettricità e impianti idraulici), per gli installatori di sistemi solari fotovoltaici o termici (una formazione preliminare di idraulico o di elettricista e competenze di impianti idraulici, di elettricità e di copertura tetti, ivi compresi saldatura e incollaggio di giunti di tubi, sigillamento di raccordi, prove di tenuta, capacità di collegare cavi, buona conoscenza dei materiali di base per la copertura dei tetti, nonché dei metodi di isolamento e di impermeabilizzazione), ovvero un programma di formazione professionale che consentisse agli installatori di acquisire competenze adeguate corrispondenti a tre anni di formazione nei settori di competenze predette, comprendente sia la formazione in classe che la pratica sul luogo di lavoro.

 

Si ricorda che il comma 1 nel testo del decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri prevedeva altre abrogazioni che sono state eliminate nell’ambito dell’esame in Senato. Tali abrogazioni sono:

§       articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (che attribuiva allo Stato, alle regioni (e province autonome), avvalendosi di meccanismi di raccordo e cooperazione, la predisposizione di programmi, interventi e strumenti volti, nel rispetto dei princìpi di semplificazione e di coerenza normativa, alla attuazione omogenea e coordinata delle norme, alla sorveglianza dell'attuazione delle norme, anche attraverso la raccolta e l'elaborazione di informazioni e di dati, alla realizzazione di studi che consentano adeguamenti legislativi nel rispetto delle esigenze dei cittadini e dello sviluppo del mercato, nonché alla promozione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili, anche attraverso la sensibilizzazione e l'informazione degli utenti finali.

§       articolo 2, comma 1, lettere c), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante la pregresse definizioni di «prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio»,

§       l'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sui meccanismi di cooperazione promossi dal MiSe, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, al fine di realizzare iniziative di raccordo, concertazione e cooperazione per l'attuazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, anche con il supporto dell'ENEA e del CNR;

§       l'articolo 14 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che recava sia la clausola di invarianza finanziaria (comma 1) che la copertura di spesa per le misure di accompagnamento;

 

Il comma 2, stabilisce che l’abrogazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, modificato dal decreto legge in esame, ha effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti inteministeriali di cui all'articolo 4, comma 1 del medesimo decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Come illustrato con riferimento all’articolo 4 del decreto legge in esame, esso demanda a successivi decreti ministeriali, per l’emanazione dei quali non è previsto un termine, l’aggiornamento della metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici nonché all’applicazione di prescrizioni e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici. Dalla data in cui essi entreranno in vigore si determina l’effetto abrogativo delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 del decreto legislativo 192/2005 che delimitano l’ambito applicativo della disciplina del decreto legislativo stesso.

Non appare evidente la congruenza tra le disposizioni abrogate e quelle dalla cui entrata in vigore scatta l’effetto abrogativo.

Inoltre in presenza di una pluralità di decreti cui si fa riferimento richiamando l’autorizzazione di cui al nuovo articolo 4, comma 1 del decreto legislativo n. 192/2005 (la cui entrata in vigore presumibilmente avverrà in tempi diversi per ciascuno di essi), andrebbe valutata l’opportunità di chiarire il momento in cui si verifica l’effetto abrogativo

 

Il comma 2-bis, inserito nel corso dell’esame in Senato, aggiorna, in coerenza con le modifiche apportate dal decreto legge che nell’Allegato A, punto 4 del decreto legislativo 192/05 il riferimento ai soggetti esperti che effettuano la certificazione energetica.

Si ricorda che l’articolo 4, comma 1-bis prevede, tra l’altro, che con uno o più D.P.R. siano aggiornati i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione.

 

Il comma 3 introduce nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 un adeguamento alla nuova nomenclatura di fonte europea: pertanto, ovunque in esso ricorrano le parole: «attestato di certificazione energetica», andranno lette come riferite al nuovo istituto dell'«attestato di prestazione energetica».

 

Infine, il comma 3-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, dispone che determinati decreti di attuazione previsti dal provvedimento in esame siano emanati entro 180 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione.

Si tratta in particolare dei seguenti provvedimenti:

§      il decreto del Ministro dello sviluppo economico - di concerto con il ministro dell’Ambiente e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata - volto all’aggiornamento, ove necessario, della metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, da determinare in conformità alla normativa tecnica UNI e CTI (articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso 1);

§      il decreto del Ministro dello sviluppo economico che prevede l’aggiornamento delle “Linee guida per la certificazione energetica degli edifici” emanate con il D.M. 26 giugno 2009, da adottare di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d’intesa con la Conferenza unificata, sentito il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) e avvalendosi delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, definite con i decreti attuativi del D.Lgs. 192/2005 (articolo 6, comma 1, capoverso “art. 6”, comma 12);

§      il decreto del Ministro dello sviluppo economico (di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata) con il quale sono definiti gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto, distinguendo in funzione delle diverse tipologie di lavori, attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, in cui i progettisti devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto (articolo 7, comma 1, capoverso “1”, terzo periodo).

 


 

Articolo 19
(Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali)

 

L'articolo 19 reca modifiche all’articolo 74, primo comma, lettera c), del D.P.R. n. 633 del 1972, concernente il regime speciale IVA per le pubblicazioni editoriali, eliminando dal 1° gennaio 2014 l'applicazione di aliquote IVA agevolate per gli allegati e i supporti integrativi a quotidiani e prodotti editoriali.

 

Più in dettaglio il comma 1 reca una serie di novelle all’articolo 74, primo comma, lettera c), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con il quale è delineato il regime speciale IVA applicato alle pubblicazioni editoriali.

La lettera a) del comma 1 nel testo originario ne sostituisce il quinto periodo al fine di modificare il regime IVA applicabile ai c.d. supporti integrativi.

Nel corso dell’esame parlamentare la lettera a) è stata modificata ed è stata aggiunta una lettera a-bis), volta a ridefinire il concetto di “supporto integrativo”: per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione restano salvi dall’aumento dell’IVA i supporti allegati ai libri scolastici e universitari.

In particolare il testo originario della lettera a) eleva per tutti i supporti integrativi (ovvero i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, periodici e libri) l’aliquota IVA dal 4 per cento all’aliquota propria di ciascuno dei beni ceduti.

Ai sensi del previgente articolo 74 citato per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, periodici e libri a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo della confezione stessa.

Con la modifica apportata nel corso dell’esame in sede referente (nuova lettera a) e lettera a-bis)) viene fornita una nuova definizione dei supporti integrativi per i quali si applica l’aliquota IVA ridotta. In particolare essi sono: i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali, ceduti anche gratuitamente, in un'unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le università (inclusi i dizionari e i libri fruibili dai disabili visivi); deve peraltro ricorrere la condizione che tali beni ceduti abbiano un prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commerciabili separatamente.

Sono pertanto esclusi i supporti allegati ai quotidiani e ai periodici, per i quali si applica l'aliquota IVA propria di ciascuno dei beni ceduti.

 

 

La lettera b) modifica il sesto periodo della lettera c) dell'articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, concernente in questo caso il regime IVA applicabile ai beni diversi dai supporti integrativi, ceduti con giornali, quotidiani ecc. con prezzo indistinto ed in unica confezione.

Possono essere considerati tali i beni diversi da quelli che caratterizzano i supporti integrativi e che rientrano nelle seguenti categorie merceologiche: giocattoli, articoli da bigiotteria, gadget.

Anche in tale ipotesi, mentre la normativa originaria prevede che solo qualora il costo del bene ceduto (anche gratuitamente) con la pubblicazione è superiore al dieci per cento del prezzo dell'intera confezione l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti (altrimenti si applica l’aliquota agevolata del 4 per cento), per effetto della modifica in esame a tali beni si applica comunque l'aliquota IVA propria dei beni ceduti.

 

La lettera c) del testo originario abrogava l'ottavo periodo della lettera c) dell'articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972.

Tale disposizione prevede che non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentata prima della commercializzazione presso il competente ufficio IVA.

 

Nel corso dell’esame in sede referente le Commissioni riunite VI e X della Camera hanno provveduto ad una riformulazione di tale ottavo periodo, specificando che non si considerano supporti integrativi quelli che, integrando il contenuto dei libri, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio presentata, ai sensi dell’articolo 35 del n. 633 del 1972, prima della commercializzazione presso l’ufficio IVA.

 

Ai sensi del comma 2, le disposizioni in materia di IVA recate dal comma 1 si applicano ai prodotti editoriali consegnati o spediti a partire dal 1º gennaio 2014.


 

Articolo 20
(Modifiche alla disciplina IVA sulle somministrazioni
di alimenti e bevande
)

 

L'articolo 20 assoggetta all'aliquota IVA del 10 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la somministrazione di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici.

 

La norma in esame interviene modificando la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

In particolare Il comma 1 abroga il n. 38) della parte II (aliquota agevolata del 4 per cento) della tabella A allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 relativo alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività.

 

Conseguentemente il comma 2, come modificato dal Senato, modifica il n. 121) della parte III (aliquota del 10 per cento) della tabella A inserendo alla voce “somministrazioni di alimenti e bevande” la previsione che la erogazione sia “effettuata anche mediante distributori automatici”.

In sostanza tutte le forme di somministrazione di alimenti e bevande effettuate in qualsiasi luogo sono ora assoggettate all’aliquota IVA del 10 per cento, mentre prima era riservata solo ai distributori automatici che non fossero collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività, quali, ad esempio, autolavaggi, negozi.

 

Si segnala che la formulazione originaria del decreto-legge in esame novellava il n. 121 inserendovi oltre alle tipologie già previste (somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande), l’indicazione della “somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività”, per le quali si sarebbe applicata dal 1° gennaio 2014 l’aliquota IVA del 10 per cento. In sostanza tale nuova formulazione del n. 121 della parte III avrebbe ricompreso quanto prima già previsto dal soppresso n. 38 della parte II della tabella A. Tuttavia i distributori automatici non collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività sarebbero stati assoggettati all’aliquota IVA ordinaria, attualmente, del 22 per cento.

Rispetto al testo originario la nuova formulazione definita dal Senato assoggetta all’aliquota al 10 per cento le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici indipendentemente dal luogo in cui sono collocati.

Il comma 3 infine prevede l'applicazione delle disposizioni recate dai commi precedenti alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2014.

 

Secondo la relazione tecnica al disegno di legge di conversione (A.S. 783) l’innalzamento di 6 punti percentuali dell’aliquota per la somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici determina un incremento di gettito di 104 milioni di euro su base annua dal 2014.


 

Articolo 21, comma 1
(Finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga)

 

L’articolo 21, comma 1, incrementa il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione[15], di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008, nella misura di 47,8 milioni di euro per il 2013 e di 121,5 milioni di euro per il 2014, ai fini del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

 

Si ricorda che un ulteriore finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga è previsto (in misura di 715 milioni di euro, relativi interamente all'anno 2013) dall'articolo 4 del D.L. 21 maggio 2013, n. 54, attualmente in fase di conversione.

Tali importi si sommano agli stanziamenti per gli ammortizzatori sociali in deroga già previsti dalla legislazione antecedente, importi pari a 1.200 milioni di euro per il 2013, 1.000 milioni per il 2014, 700 milioni per il 2015 e 400 milioni per il 2016[16].

Complessivamente, riguardo agli stanziamenti stabiliti in via diretta dalle norme, l'importo per il 2013 risulta ora pari a 1.962,8 milioni di euro, mentre quello per il 2014 ammonta a 1.121,5 milioni (restano fermi gli importi summenzionati per gli anni 2015 e 2016). Inoltre, la relazione tecnica allegata al citato A.C. n. 1012 (disegno di legge di conversione del D.L. n. 54) osserva che un'ulteriore quota di risorse, stimata ivi pari a 288 milioni di euro per il 2013, proviene dalla revisione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013; tale revisione (oggetto del "Piano di Azione Coesione") può, infatti, prevedere[17] il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga nelle regioni, connessi a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione[18].

Sotto il profilo ordinamentale, si ricorda che, nell'attuale disciplina[19], gli ammortizzatori sociali in deroga sono previsti per gli anni 2013-2016 ed attuati (nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate) con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di specifici accordi governativi (relativi anche a settori produttivi e ad aree regionali). Gli ammortizzatori in oggetto consistono in trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, concessi o prorogati in deroga alla normativa vigente. Il trattamento concesso o prorogato in deroga ha una prima durata massima di dodici mesi; la misura degli eventuali trattamenti successivi - prorogati per singoli periodi massimi di dodici mesi, con la stessa procedura summenzionata - è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di ulteriori proroghe; nell'ipotesi di proroghe successive alla seconda, i trattamenti possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale.

Inoltre, il richiamato articolo 4, comma 2, del D.L. 54/2013, demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi, entro il termine ordinatorio di 30 giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto-legge, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e sentite le parti sociali, la definizione di criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga, con particolare riguardo a: i termini di presentazione, a pena di decadenza, delle relative domande; le causali di concessione; i limiti di durata e reiterazione delle prestazioni, anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito; le tipologie di datori di lavoro e di lavoratori beneficiari.

Lo stesso articolo 4, comma 2, infine, prevede che l'INPS, sulla base dei decreti di concessione inviati telematicamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle regioni, effettui un monitoraggio, anche preventivo, della spesa, rendendolo disponibile al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle finanze. In merito, si ricorda altresì che, in base alla normativa già vigente[20], ogni due mesi il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.


 

Articolo 21, commi 2-4
(Disposizioni finanziarie)

 

Il comma 2 dell'articolo 21 incrementa di 413,1 milioni di euro per il 2024 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5 della legge n. 7 del 2009, di ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008.

Come evidenziato dalla Relazione tecnica (A.S. 783), il rifinanziamento per l’anno 2024 in oggetto è disposto:

§      a reintegro delle riduzioni per gli anni 2014-2023 disposte a copertura degli oneri indicati dal comma 3, lettera b), dell’articolo in esame, pari a complessivi 326,3 milioni di euro (cfr. infra);

§      a parziale recupero della riduzione di 100 milioni di euro per il 2013 disposta dall’articolo 4, comma 1, lettera c), n. 2, del D.L. n. 54 del 2013 (interventi urgenti in materia di IMU e CIG – approvato dalla Camera dei deputati e in corso di esame al Senato (A.S. 843), a copertura degli interventi in esso previsti in materia di cassa integrazione guadagni.

 

Il comma 3 provvede in ordine alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da alcune disposizioni del provvedimento.

La norma, come modificata nel corso dell’esame parlamentare, quantifica gli oneri complessivi in 47,8 milioni di euro per l’anno 2013, 274 milioni di euro per l’anno 2014, 379,7 milioni di euro per l’anno 2015, 265,1 milioni di euro per l’anno 2016, 262,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e  413,1 milioni di euro per l’anno 2024.

Tali oneri sono derivanti dalle seguenti disposizioni:

§       articolo 14, che reca l’incremento dal 55 al 65% della detrazione d'imposta per le spese documentate sino al 31 dicembre 2013 relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici da parte di singoli proprietari e sino al 30 giugno 2014 per le spese inerenti le parti comuni degli edifici condominiali;

§       articolo 16, recante la proroga al 31 dicembre 2013 della detrazione al 50 % delle spese documentate per ristrutturazioni edilizie, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici ;

§       articolo 21, comma 1, che incrementa il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione nella misura di 47,8 milioni di euro per l’anno 2013 e di 121,5 milioni di euro per il 2014, ai fini del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga;

§       articolo 21, comma 2, che incrementa di 413,1 milioni di euro per l’anno 2024 l’autorizzazione di spesa di ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista.

 

A tali oneri si provvede:

a)       quanto a 48 milioni di euro per l’anno 2013, a 194 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2023 e a 379 milioni di euro per l’anno 2024, mediante l’utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dai precedenti articoli 14, 16, 19 e 20;

b)      quanto a 44,8 milioni di euro per l’anno 2014, a 54,7 milioni di euro per l’anno 2015 e a 34,7 milioni di euro per l’anno 2016 e a 31,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, mediante la corrispondete riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge n. 7/2009 di ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista.

Si ricorda, che a fronte di tali riduzioni negli anni dal 2014 al 2013, l’autorizzazione legislativa di spesa in questione viene contestualmente incrementata di 413,1 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi del comma 2 dell’articolo in esame.

L’articolo 5 della legge n. 7/2009 reca gli stanziamenti per l’attuazione delle norme del citato Trattato. Si tratta, in particolare, di 180 milioni per ciascuno degli anni dal 2009 al 2028, destinati alla realizzazione di progetti infrastrutturali da realizzarsi da parte dell'Italia, sulla base delle proposte avanzate dalla Grande Giamahiria araba libica. Nella legge di bilancio 2013-2015 (legge n. 229/2012 e relativo D.M. Economia 31 dicembre 2012), tali stanziamenti sono iscritti sul capitolo 7800/Ministero Infrastrutture e trasporti.

Si rileva che l’autorizzazione legislativa di spesa in oggetto è stata ridotta per il 2013 dall’articolo 4, comma 1, lettera c), n. 2 del D.L. n. 54/2013 (interventi urgenti in materia di IMU e CIG), in corso di conversione, il quale, a parziale copertura degli interventi in esso previsti in materia di cassa integrazione guadagni, ha disposto che 100 milioni di euro per il 2013 delle disponibilità esistenti su tale autorizzazione siano versati all’entrata del bilancio statale.

Successivamente, il D.L. n. 69/2013, anch’esso in corso di conversione, a parziale copertura degli oneri derivanti dalla costituzione del Fondo cd. “sblocca cantieri” ha ulteriormente ridotto, all’articolo 18, le risorse dell’autorizzazione di spesa in questione in misura pari a 50 milioni di euro per l'anno 2013, a 120 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a 142 milioni per l’anno 2016.

c)       quanto a 0,2 milioni di euro per l’anno 2014, a 20 milioni di euro per l’anno 2015 e a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo da ripartire iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, istituito, ai sensi dell’articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, con quota parte degli stanziamenti derivanti dal divieto, posto a decorrere dall’anno 2008, di riassegnazione alla spesa nei singoli stati di previsione dei Ministeri di somme versate all’entrata del bilancio dello Stato, autorizzate dai determinati provvedimenti legislativi indicati in un apposito elenco allegato alla legge medesima.

In particolare, il citato comma 616 dispone l'istituzione a decorrere dal 2008 di specifici fondi, da ripartire con decreti ministeriali, nei singoli stati di previsione dei Ministeri, in conseguenza della cessazione delle iscrizioni alla spesa di stanziamenti correlati a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato, autorizzate da particolari provvedimenti legislativi. Ai sensi del comma successivo, la dotazione finanziaria dei suddetti fondi – inizialmente costituita dal 50 per cento dei versamenti riassegnabili nel 2006 - è rideterminata annualmente, in base all’andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi finanziari precedenti

Nella legge di bilancio per il 2013-2015 (Legge n. 229/2012 e relativo D.M. Economia 31 dicembre 2012 di riparto in capitoli dei programmi di spesa), il fondo in questione, iscritto sul capitolo 1740/Sviluppo economico, risulta dotato di 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2013-2015;

d)       quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2014 e a 35 milioni di euro per l’anno 2015, mediante corrispondente riduzione della quota di pertinenza statale dell’otto per mille IRPEF, di cui all’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 47, commi 2 e 3, della legge n. 222/1985, una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica[21].

In merito alle risorse dell’otto per mille IRPEF di competenza statale, si ricorda che nella legge di bilancio 2013-2015 (Legge n. 229/2012 e relativo D.M. Economia 31 dicembre 2012 di riparto in capitoli dei programmi di spesa), la quota dell’otto per mille IRPEF di pertinenza statale, iscritta sul cap. 2780 dello stato di previsione del Ministero dell’economia, risulta pari a 13,8 milioni di euro nel 2013, 86,1 milioni nel 2014 e a 95,7 milioni nel 2015.

Si segnala che le risorse dell’otto per mille IRPEF dello Stato per l’anno 2015 sono state, di recente, oggetto di riduzioni, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera c-sexies) del D.L. n. 35/2013 (riduzione di 2,1 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015). Anche le risorse per l’anno 2013 sono state oggetto di riduzione ai sensi dell’articolo 61, comma 1, lettera d), del D.L. n. 69/2013 (riduzione di 10 milioni di euro per l’anno 2013).

e)       quanto a 41 milioni di euro per l’anno 2015, mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

e-bis) quanto a 15 milioni di euro per l’anno 2014 e a 35 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo finalizzato ad escludere dall'ambito di applicazione dell'IRAP alcune categorie di persone fisiche, istituito dall'articolo 1, comma 515, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013).

Si ricorda che il comma 515 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo con dotazione di 188 milioni di euro per il 2014, di 252 milioni di euro per il 2015 e di 242 milioni di euro a decorrere dal 2016, volto a esentare dall’IRAP, a decorrere dal 2014, le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano anche in locazione beni strumentali di ammontare massimo determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Si segnala che il D.L. 28 giugno 2013, n. 76 (in corso di esame al Senato – A.S. 890) dispone, all’articolo 12, comma 1, lettera e), a copertura degli oneri da esso recati, una riduzione di 150 milioni nel 2014 e di 120 milioni nel 2015 del Fondo IRAP in questione.

 

Il comma 4 autorizza infine il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 



[1]     D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia".

[2]     Per «edificio di nuova costruzione» la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto n. 192 del 2005 definiva "un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto". È però da ritenere che, sia pure non toccata dalla presente novella, tale definizione vada trasposta alla data di entrata in vigore della nuova disciplina in commento.

[3]     Si tratta di un intervallo temporale che ispira anche la definizione, recata dalla lettera l-sexies decies) di "fabbisogno annuale globale di energia primaria": quantità di energia primaria relativa a tutti i servizi erogati dai sistemi tecnici presenti all'interno del confine del sistema, calcolata su un intervallo temporale di un anno.

[4]     Il citato decreto legislativo 30/2013 ha attuato la direttiva 2009/29/CE che revisiona il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra (Emission Trading System - ETS) per il periodo successivo al 2012, modificando la direttiva 2003/87/CE (recepita nell’ordinamento nazionale con il D.Lgs. 216/2006) allo scopo di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra nel nuovo orizzonte temporale.

[5]     EPC è l’acronimo di “Energy Performance Contract”. Il contratto di EPC è un contratto stipulato tra un Ente (o beneficiario) e una ESCo, con lo scopo di riqualificare il sistema edificio-impianto termico, aumentando l'efficienza e diminuendo le emissioni. L’investimento è interamente finanziato dalla ESCo che si ripaga con i risparmi energetici (ed economici) ottenuti grazie all’intervento di riqualificazione energetica.

[6]     Si veda anche il link:

http://www.gse.it/it/conto%20termico/come%20accedere%20agli%20incentivi/Pagine/default.aspx

[7]     La definizione di "importanti ristrutturazioni" è contenuta nell' articolo 2, comma 1, lettera l-vicies-quater), introdotto dal provvedimento in esame: quando i lavori insistono su oltre il 25 per cento dell'involucro dell' edificio.

[8]     Tale integrazione riguardante la graduale estensione dell’obbligo della certificazione energetica a tutti gli edifici preesistenti all’entrata in vigore del D.Lgs. 192/2005 (8 ottobre 2005), oggetto di compravendita o locazione, fu introdotta con il decreto legislativo n. 311 del 2006, recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, al fine di rendere il provvedimento maggiormente aderente alle disposizioni dell’articolo 7 della direttiva 2002/91/CE.

[9]     L’AQE è dall'articolo 2, comma 1, lettera l-ter) del D.Lgs. 192/2005 come documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia e la classe energetica di appartenenza dell'edificio.

[10]    Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

[11]    Articolo 26, comma 7, della legge 10/1991.

[12]    Nel testo originario il riferimento era al Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

[13]    Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

[14]    Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

[15]    L’articolo 18, comma 1 del D.L. 185/2008 ha disposto che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - nonché di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene le risorse destinate alle infrastrutture – provveda ad assegnare, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, al Fondo sociale per occupazione e formazione (appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali), una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate. Nel nuovo Fondo sociale per occupazione e formazione affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione (di cui all’articolo 1, comma 7, del D.L. n. 148 del 1993), nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione. Le risorse del FAS sono state trasferite al Fondo sociale per occupazione e formazione con la delibera CIPE, n. 2 del 6 marzo 2009.

[16]    Ai sensi dell'articolo 2, comma 65, della L. 92/2012, nonché (per l'anno 2013) dell'articolo 1, comma 254, della L. 228/2012.

[17]    Ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della L. 228/2012.

[18]    La parte di risorse relative alle misure di politica attiva è gestita dalle regioni interessate.

[19]    Cfr. l'art. 2, commi 64 e 66, della L. 28 giugno 2012, n. 92.

[20]    Art. 2, comma 66, della L. 28 giugno 2012, n. 92.

[21]    Tali destinazioni vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse. Il successivo articolo 48 della legge n. 222/1985 dispone che le quote dell’8 per mille sono utilizzate: dallo Stato, per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; e dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo. Successive disposizioni legislative hanno previsto che la scelta sulla destinazione dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche possa essere effettuata anche a favore di altre confessioni religiose. I criteri e le procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale sono disciplinati dal D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, come successivamente modificato dal D.P.R. 23 settembre 2002, n. 250.