Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Il decreto-legge per il pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione - D.L. 35/2013 - A.C. 676-B - Elementi di valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
DL N. 35 DEL 08-APR-13   AC N. 676-B/XVII
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 4
Data: 03/06/2013
Descrittori:
DEBITI   DECRETO LEGGE 2013 0035
PAGAMENTO   PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
AS N. 662/XVII     


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Il decreto-legge per il pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione

3 giugno 2013
Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale



Indice

Contenuto|Precedenti decreti-legge sulla stessa materia|Collegamento con lavori legislativi in corso|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Rispetto degli altri princìpi costituzionali|



Contenuto

Il decreto-legge n. 35/2013, a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame parlamentare, si compone di 18 articoli (a fronte dei 13 originari), che definiscono un insieme di regole e procedure volte ad accelerare il recupero dei crediti nei confronti delle amministrazioni vantati da imprese, cooperative e professionisti, per un importo complessivo di 40 miliardi di euro, da erogare nell'arco dei prossimi dodici mesi, accordando priorità ai crediti che le imprese non hanno ceduto al sistema creditizio.

L'esame della Camera in seconda lettura si limita alle parti oggetto di modifica da parte del Senato. In particolare, oltre alle puntuali modificazioni introdotte in talune disposizioni, il Senato ha introdotto:

♦ nell'ambito dell'articolo unico  del disegno di legge di conversione, il comma 2, concernente l'esclusione dei componenti delle commissioni tributarie soprannumerari e della Commissione tributaria centrale dall'elettorato attivo e passivo per le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria;

♦ nell'ambito del decreto-legge:

 

  •  l'articolo 1, comma 17-ter, che novella l'articolo 5, comma 1-ter del decreto-legge n. 138 del 2011 al solo fine di precisare - con previsione di dubbia portata normativa - che "Le disponibilita' derivanti da specifiche autorizzazioni legislative di spesa iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, e relative al potenziamento di infrastrutture, sono" comunque ed inderogabilmente "versate in Tesoreria entro trenta giorni dalla richiesta dell'ente interessato";
  •  l'articolo 5-bis, concernente la cessione della garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie;
  • il comma 01 dell'articolo 6, che novella l'articolo 9 del decreto-legge n. 185/2008, aggiungendo il riferimento, oltre che alle forniture ed appalti, anche alle prestazioni professionali;
  • una nuova formulazione dell'articolo 10, comma 2, lettera d), riguardante il regime applicabile nelle Regioni e Province autonome;
  • il comma 2-ter dell'articolo 10, che proroga dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 il termine fissato dall'articolo 7 del decreto-legge n. 70 del 2011 per la cessazione di Equitalia S.p.a. e di Riscossione Sicilia S.p.a., dalle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, delle entrate dei comuni e delle società da essi partecipate;
  • i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'articolo 10, riguardanti – rispettivamente – la dichiarazione di dissesto dei comuni, la proroga della disciplina in materia di utilizzo dei proventi degli oneri di urbanizzazione e l'imposta municipale propria;
  • una integrazione dell'articolo 10-bis, recante una norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge n. 98/2012;
  • l'articolo 10-ter, che novella il testo unico degli enti locali in materia di esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale;
  • l'articolo 10-quater, concernente l'attribuzione ai comuni del corrispettivo del gettito IMU relativo agli immobili di proprietà comunale;
  • l'articolo 10-quinquies, riguardante i criteri per la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio;
  • ·l'articolo 10-sexies, in materia di semplificazione dei criteri di riparto del fondo di solidarietà comunale nell'anno 2013;
  •  il comma 5-bis dell'articolo 11, riguardante l'accordo con la Regione Sardegna sulle modifiche da apportare al patto di stabilità interno.


Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Non risultano precedenti decreti-legge in materia. Il provvedimento in titolo deroga espressamente e/o novella taluni dei decreti-legge convertiti nel biennio finale della scorsa legislatura.

A titolo esemplificativo,  il decreto-legge n. 95/2012 è novellato dall'articolo 1, comma 17-ter, introdotto dal Senato (che dispone una deroga ad altra disposizione dello stesso decreto), dall'articolo 10, comma 1 e dagli articoli 10-ter e 10-quinquies ed è derogato anche dall'articolo 1, comma 17; il decreto-legge n. 16/2012 è derogato dall'articolo 1, comma 6; il decreto-legge n. 201/2011 è novellato dall'articolo 10, commi 3 e 4 ed è derogato dal comma 2 del medesimo articolo; il decreto-legge n. 138/2011 è novellato dall'articolo 1, comma 17-bis, introdotto dal Senato. L'articolo 10-bis, introdotto dalla Camera e modificato dal Senato, reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.


Collegamento con lavori legislativi in corso

Con riguardo all'articolo 10, comma 4-ter, introdotto dal Senato e concernente l'utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni edilizie e dalle relative sanzioni, si segnala che l'VIII Commissione Ambiente della Camera ha avviato, nella seduta del 29 maggio 2013, l'esame in sede referente della proposta di legge A.C. 70, recante norme per il contenimento dell'uso del suolo e la rigenerazione urbana. Tale proposta, all'articolo 8, comma 2,  disciplina l'utilizzo dei proventi degli oneri relativi all'urbanizzazione primaria e secondaria e al costo di costruzione, prevedendo che siano versati in un conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e in altri tessuti urbani da tutelare, all'acquisizione delle aree da espropriare, nonché, nel limite massimo del 30%, a spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale.



Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento è riconducibile nel suo complesso alle materie di competenza esclusiva dello Stato sistema tributario e contabile dello Stato e perequazione delle risorse finanziarie (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.) e alla materia di competenza concorrente tra Stato e regioni coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma).

 

 

L'articolo 11, comma 8-bis, introdotto dal Senato, contiene una disposizione di carattere ordinamentale volta ad autorizzare gli uffici legali delle Regioni ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti, delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative delle Regioni medesime. Tale previsione - di dubbia portata normativa, data l'autonomia regionale in materia di organizzazione - appare avulsa da un idoneo contesto normativo.

 

La disposizione deve essere valutata alla luce della competenza legislativa residuale delle regioni in materia di organizzazione amministrativa della regione.



Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Durante l'esame al Senato è stato introdotto, nell'art. 1 del disegno di legge di conversione il comma 2, concernente l'esclusione dei componenti delle commissioni tributarie soprannumerari e della Commissione tributaria centrale dall'elettorato attivo e passivo per le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.

Si tratta di una disposizione di carattere ordinamentale, che appare estranea al contenuto del decreto-legge. A tale proposito, si ricorda che l'inserimento di disposizioni di carattere sostanziale in un disegno di legge di conversione non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge.

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, tenuto conto che il secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione "istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario" ha rilevato come "l'esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalità del testo originario non risponde soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma sia imposta" dalla stessa norma costituzionale.