Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
Riferimenti:
AC N. 1865/XVII     
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 26
Data: 09/12/2013
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO     
Organi della Camera: Comitato per la legislazione


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Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

9 dicembre 2013
Elementi di valutazione sulla qualità del testo



Indice

Contenuto|Tipologia del provvedimento|Collegamento con lavori legislativi in corso|Omogeneità delle disposizioni|Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione|Chiarezza e proprietà della formulazione del testo|



Contenuto

Il disegno di legge di stabilità, originariamente composto di 26 articoli ripartiti in sei titoli, a seguito dell'iter presso il Senato, risulta notevolmente modificato rispetto all'impianto originario. A seguito della posizione della questione di fiducia da parte del Governo, consta di un singolo articolo, ripartito in 531 commi, che riguardano numerosi ambiti. In particolare, il provvedimento contiene interventi relativi:

  • al patto di stabilità interno volte a ridefinire gli obiettivi del patto per le regioni e gli enti locali per gli anni 2014-2017;
  • alle politiche per la coesione;
  • per il sistema produttivo;
  • di carattere sociale;
  • sul mercato del lavoro;
  • sulla previdenza;
  • di contenimento della spesa per il pubblico impiego e di razionalizzazione della spesa della pubblica amministrazione;
  • in materia ambientale;
  • in materia di infrastrutture;
  • sul trasporto;
  • nel settore della difesa, con riguardo al personale militare, ai programmi di acquisizione di sistemi d'arma e al finanziamento delle missioni internazionali;
  • per l'agricoltura;
  • per l'istruzione, i beni culturali e l'editoria;
  • in materia di entrate;
  • in materia di politiche abitative.


Tipologia del provvedimento

Il disegno di legge di stabilità per il 2014 è stato approvato in prima lettura dal Senato.

Esso viene sottoposto all'esame del Comitato a norma dell'articolo 16-bis, comma 6-bis del regolamento, in quanto contenente una autorizzazione alla delegificazione (articolo 1, comma 251).

Il testo presentato al Senato non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

L'obbligo per il Governo di redigere l'AIR e gli eventuali casi di esclusione sono stabiliti dall'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
L'ATN dà conto dell'impatto normativo e della qualità redazionale dei testi sottoposti dal Governo al Parlamento; l'AIR consiste nella preventiva valutazione degli effetti della regolazione sull'ordinamento. Le due relazioni sono disciplinate, rispettivamente, dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 settembre 2008 e dal regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170.
Quest'ultimo, all'articolo 9, comma 3, prevede che si debba motivare l'eventuale esclusione dall'obbligo di redazione dell'AIR, indicando comunque in maniera sintetica "la necessità ed i previsti effetti dell'intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative".

La relazione illustrativa del provvedimento in titolo non ottempera a tale obbligo.



Collegamento con lavori legislativi in corso

Il comma 179 dispone un'autorizzazione di spesa finalizzata a "consentire la realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale", prevista dal disegno di legge S. 1058, già approvato dalla Camera.

Con riguardo al comma 325, si segnala che la Commissione Lavoro della Camera, nella seduta del 12 novembre 2013, ha avviato l'esame di alcune proposte di legge (C. 1253; C. 1547; C. 1778) volte alla riduzione dei trattamenti previdenziali di importo elevato.

Con riguardo al comma 353, che differisce il termine previsto per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni, si segnala che l'articolo 1, comma 6-bis del disegno di legge C. 1542-A, attualmente all'esame dell'Assemblea, introduce un termine intermedio al 30 giugno 2014 entro il quale i comuni devono svolgere in forma associata altre tre funzioni e sposta il termine ultimo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014.



Omogeneità delle disposizioni

In termini generali, si segnala che il disegno di legge contiene, in ragione della funzione ad esso attribuita dalla normativa vigente, disposizioni che incidono su diversi settori dell'ordinamento nell'ottica della manovra di finanza pubblica. I regolamenti parlamentari disciplinano in modo specifico il vaglio, affidato alle Presidenze di Assemblea, volto ad accertare che il disegno di legge di stabilità non contenga disposizioni estranee al suo oggetto e che siano rispettate le prescrizioni relative al contenuto proprio di tale strumento normativo, presenti nella legislazione vigente.

Si segnala soltanto, in presenza di un disegno di legge di un solo articolo, composto di 531 commi, l'opportunità di applicare, in sede di pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, l'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico sulla pubblicazione degli atti normativi statali, di cui al D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 (comma introdotto dall'articolo 17, comma 29, della legge n. 127 del 1997), a norma del quale "al fine di agevolare la lettura di una legge, decreto o altro atto normativo, i cui articoli risultino di particolare complessità in ragione dell'elevato numero di commi, la Presidenza del Consiglio dei ministri ne predispone, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, un testo corredato da sintetiche note a margine, stampate in modo caratteristico, che indichino in modo sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi. Tale testo viene pubblicato in una data indicata contestualmente alla pubblicazione della legge o dell'atto normativo e, comunque, non oltre quindici giorni dalla pubblicazione stessa".

Tale accorgimento appare tanto più utile in presenza di commi che risultano molto lunghi e presentano una struttura particolarmente complessa: a titolo esemplificativo, si segnalano i commi 421, 423 e 522, che recano numerose novelle, articolandosi in lettere e numeri.



Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Incidenza su fonti subordinate

Talune disposizioni incidono direttamente o indirettamente su fonti subordinate.

A titolo esemplificativo:

il comma 100 proroga in maniera non testuale i termini di decadenza previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico in data 5 luglio 2012;

il comma 126 incrementa in maniera non testuale il contingente numerico di lavoratori di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 22 aprile 2013;

il comma 131 modifica in via non testuale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2010, prevedendone l'applicazione anche nell'anno 2014;

il comma 423 novella in più punti il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

Tali circostanze, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appaiono coerenti con le esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente: si integra infatti una modalità di produzione legislativa che non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001).

Coordinamento con la normativa vigente

Il disegno di legge, nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, spesso non effettua gli opportuni coordinamenti con l'ordinamento, incidendo sulle preesistenti fonti normative mediante modifiche non testuali, in assenza delle opportune clausole di coordinamento con le discipline previgenti, oppure introducendo disposizioni che fanno sistema con quelle oggetto di altri provvedimenti, senza, tuttavia, collocarle al loro interno.

Modifiche non testuali

Modifiche non testuali della normativa vigente si riscontrano, in aggiunta alle numerosissime disposizioni che intervengono in via non testuale ad incrementare stanziamenti ovvero a ridurne la portata, a titolo meramente esemplificativo:

- ai commi 16, 65 e 188, che mutano in via non testuale la destinazione di fondi preesistenti;

- al comma 55, che assegna in via non testuale nuove funzioni al Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori;

- ai commi 119, 124, 169, 211 e 229, che prorogano o differiscono in via non testuale termini previsti dalla legislazione vigente;

- al comma 205, che interviene in via non testuale sull'articolo 1, comma 115, della legge n. 228 del 2012, in materia di gestioni commissariali delle province;

- ai commi 231, 232, 234, 236 e 237 che, recando una disciplina in favore delle zone danneggiate dal sisma del maggio del 2012, modificano in via non testuale varie disposizioni del decreto-legge n. 74 del 2012;

- al comma 312, che estende il novero di coloro che sono soggetti al così detto "tetto degli stipendi", senza a tal fine intervenire sull'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011;

- al comma 409, che interviene in materia di contributo unificato per le spese di giustizia, senza a tal fine novellare le norme che lo hanno istituito;

Nuove discipline in assenza di coordinamento

L'introduzione di nuove discipline in assenza delle necessarie clausole di coordinamento con la normativa vigente, si riscontra, ad esempio:

- al comma 75, che "esclude" in determinate circostanze e senza gli opportuni coordinamenti l'applicazione dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (DPR n. 380 del 2001);

- al comma 276 che, nel recare una disciplina apposita in materia di contenimento della spesa da parte degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, dispone che: "Per detti enti, la presente disposizione sostituisce tutta la normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica che prevede, ai fini del conseguimento dei risparmi di finanza pubblica, il concorso delle amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di spese di personale".

Disposizioni che fanno sistema con normative organiche

L'introduzione di discipline organiche in ambiti materiali che hanno formato oggetto, anche nel recente passato, di interventi normativi (e, talvolta, anche di una complessa stratificazione normativa), nel cui ambito dovrebbero essere opportunamente inserite, si riscontra, ad esempio:

- ai commi da 35 a 39 che introducono un'organica disciplina che interviene sulle funzioni dei notai, la quale sarebbe dovuta essere inserita nell'ambito della legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

- ai commi da 88 a 94, che introducono un'articolata disciplina in materia di rivalutazione di beni d'impresa;

- ai commi da 146 a 149, che introducono una disciplina rivolta agli operatori del settore alimentare;

- al comma 186, che reca una serie di interventi "in favore degli italiani nel mondo";

- ai commi da 294 a 300, che recano una articolata disciplina in materia di dismissione dei veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate, che parzialmente si sovrappone a quella contenuta all'articolo 214-bis del codice della strada;

- al comma 394, che interviene in materia di trasferimento dei servizi di pagamento bancari.

Portata normativa

Talune disposizioni non sembrano presentare un contenuto innovativo dell'ordinamento, limitandosi a richiamare la disciplina già vigente, a richiamare una futura normativa, ancora da adottare, ovvero ad esplicitare le finalità perseguite. Altre disposizioni appaiono invece di incerta portata normativa, in quanto richiamano in maniera generica la normativa vigente.

Richiami a una futura normativa

Talune disposizioni richiamano normative che risultano ancora in corso di approvazione, sia a livello europeo, sia a livello statale. A titolo esemplificativo:

il comma 117, capoverso 488 agisce "In vista della riforma dei regimi IVA speciali dell'Unione europea";

il comma 179 dispone un'autorizzazione di spesa finalizzata a "consentire la realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale";

il comma 395 prevede uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, "in stretta coerenza con le previsioni della direttiva dell'Unione europea «relativa alla trasparenza delle spese dei conti di pagamento, il trasferimento del conto di pagamento e l'accesso ai conti di pagamento»"; il riferimento è alla proposta di direttiva COM(2013)266, che dovrebbe essere esaminata nella seduta plenaria del Parlamento europeo dell'11 dicembre.

Indicazione di finalità

Nel provvedimento è frequente il ricorso ad una peculiare tecnica normativa – già utilizzata sia nei più recenti provvedimenti della scorsa legislatura, sia in molti della legislatura corrente – consistente nell'introduzione, nell'ambito di numerosi commi, formulati spesso in termini di novella, di una sorta di preambolo esplicativo, volto ad indicare la finalità della norma ed il contesto in cui si inserisce. A titolo esemplificativo:

i commi 21, 31, 137 e 171 recano un'ampia indicazione delle finalità;

i commi 64, 136 e 335 indicano prima gli obiettivi di carattere generale per poi precisare più specificamente le finalità dell'intervento;

il comma 135 indica le finalità sia nell'alinea sia nelle lettere b) e c);

il comma 182 esordisce indicando la finalità di "non ostacolare l'attuazione in corso della revisione delle circoscrizioni giudiziarie".


Disposizioni ricognitive

Talune disposizioni sembrano avere un contenuto meramente ricognitivo in quanto mantengono fermo quanto già disposto da altre disposizioni. A titolo esemplificativo:

i commi 207, 264 e 511 mantengono ferme altre disposizioni del disegno di legge;

i commi 87, lettera c), capoverso 1, 157, capoverso g-bis), 174, 206, capoverso 19-bis e 339 mantengono ferme previgenti disposizioni puntualmente indicate;

i commi 106, 135, lettera c), 276 e 456 mantengono ferme altre norme genericamente indicate.

Il comma 398 si limita a richiamare genericamente la normativa vigente, disponendo che "Per quanto non espressamente previsto dai commi 396 e 397, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi".


Disposizioni dichiarative

Talune disposizioni si autoqualificano come attuative o coerenti con la normativa vigente, anche di rango costituzionale. A titolo esemplificativo:

il comma 5 agisce "In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88";

il comma 335 è "in attuazione dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione";

il comma 6 dispone "in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020";

il comma 159 agisce "in coerenza ed a complemento della politica di operazione dell'Unione europea".

Il comma 441 annuncia che "L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 477".

Richiami normativi imprecisi o generici

Il provvedimento reca disposizioni che contengono richiami normativi imprecisi o generici. A titolo esemplificativo: il comma 8; richiama una norma "in quanto applicabile"; i commi 94, 400, 409, 466 e 486 richiamano altre norme "in quanto compatibili".

Il comma 60, relativo all'EXPO di Milano, richiama il DPCM 22 ottobre 2008, che risulta abrogato ad opera del successivo DPCM 6 maggio 2013, cui occorrerebbe fare riferimento, come già segnalato, con apposita condizione, dal Comitato per la legislazione nel parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 43/2013 (A. C. 1197)

Efficacia temporale

Reviviscenza

Il comma 117 sostituisce con un solo comma i commi 488 e 489 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012; la sostituzione del comma 488 sembra finalizzata a far rivivere il numero 41-bis, della tabella A – Parte II del testo unico delle imposte sui redditi, contestualmente limitandone l'ambito di applicazione.

Il comma 214 stabilisce che "Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, ai fini dell'erogazione delle risorse destinate alla stampa periodica edita e diffusa all'estero, continuano ad applicarsi i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48".

In realtà, la norma non si limita a richiamare l'ultrattività di una disposizione vigente, ma opera una vera e propria reviviscenza: il DPR n. 48/1983 risulta infatti abrogato ad opera dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 63/2012.

A proposito di tali disposizioni, si segnala che il paragrafo 15, lettera d) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi dispone che "Se si intende fare rivivere una disposizione abrogata o modificata occorre specificare espressamente tale intento".

Disposizioni formulate in termini di interpretazione autentica

I commi 74, 174, 280, 316 e 326 recano disposizioni formulate in termini di interpretazione autentica. Si segnala in proposito che in base alla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi "Deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo". Si segnala inoltre che, come più volte chiarito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica, oltre che in presenza di effettive incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore, purché l'eventuale portata retroattiva della disposizione non collida con l'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, non contrasti con altri valori e interessi costituzionalmente protetti e trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza.

In particolare, andrebbe valutata la portata normativa del comma 316, in quanto interviene su due disposizioni di carattere contrattuale: il DPR 11 settembre 2007, n. 170 recepisce l'accordo sindacale ed il provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007) e il DPR 13 giugno 2002, n. 163 recepisce lo schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003. Si segnala infine che la norma non fa riferimento alla disposizione di analogo tenore contenuta nell'articolo 11, comma 9 del DPR 16 aprile 2009, n. 52, recante il recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007.

Disposizioni transitorie di lunga durata

Il comma 124 proroga al 31 dicembre 2016 "la sospensione dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi [in favore degli enti non commerciali operanti nella sanità privata] già disposta [a decorrere dal 2003] fino al 31 dicembre 2005 dal comma 255 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivamente prorogata senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2015"; in proposito, si osserva che la disposizione in oggetto conferma la natura meramente transitoria della normativa in questione, ancorché la stessa decorra sin dall'anno 2003 e sia destinata a restare in vigore fino a tutto il 2016, sembrando dunque sottendere l'esigenza che la disciplina sia introdotta in via stabile e a regime.

Differimento di termine

Il comma 211 differisce al 31 dicembre 2014 il termine a decorrere dal quale diviene obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici. Tale termine era stato fissato, dall'articolo 4, comma 1 del decreto-legge n. 63/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e risulta quindi scaduto da quasi un anno.

Soppressioni e abrogazioni

In taluni casi, il provvedimento si limita a sopprimere autorizzazioni di spesa, senza provvedere all'abrogazione delle relative disposizioni (per esempio: commi 269 e 270).



Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Adempimenti

Il disegno di legge prevede numerosi adempimenti, che ammontano complessivamente a 83. Si segnalano quelli che presentano profili problematici in relazione al sistema delle fonti.

Rinvio ad altri atti normativi

Il comma 385 dispone che "Entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti normativi, anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, di razionalizzazione delle detrazioni per oneri" sostenuti dal contribuente per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda del 19 per cento.

Riguardo alla generica locuzione "provvedimenti normativi" sembrerebbe doversi escludere che essa costituisca un implicito riferimento all'adozione di un decreto-legge, dal momento che si prefigurerebbero – sin d'ora e in via legislativa – requisiti di necessità e urgenza privi del requisito della straordinarietà. Essa dovrebbe quindi sottintendere un richiamo ad altri provvedimenti, chiamati a intervenire nella materia tributaria, che l'articolo 23 della Costituzione riserva alla legge e, nel caso di specie, a disegni di legge di iniziativa governativa. In tal caso, il termine del 31 gennaio 2014 dovrebbe riferirsi all'esercizio dell'iniziativa da parte del Governo e non anche alla conclusione dell'esame parlamentare ed alla definitiva approvazione, nel rispetto degli interna corporis parlamentari. Si fa presente, però, che, a norma del comma 386, la mancata adozione di tali provvedimenti normativi determina automaticamente una riduzione delle detrazioni, anche con effetto retroattivo, e quindi sempre in deroga all'articolo 3 della citata legge n. 212 del 2000 (statuto del contribuente).

Delegificazione spuria

Talune disposizioni affidano a fonti subordinate il compito di incidere su disposizioni di rango legislativo, secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura, e della quale andrebbe altresì valutata la compatibilità con la riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione in materia tributaria. A titolo esemplificativo:

il comma 288 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la rimodulazione di aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti;

il comma 377, novellando il comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge n. 112/2008, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la possibilità di modificare la percentuale legislativamente prevista dal primo periodo del citato comma 7 relativa all'incidenza delle spese di personale.

il comma 387 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, una rimodulazione dei crediti di imposta indicati nell'allegato 2 al disegno di legge; il comma 390 delinea un secondo livello di delegificazione spuria, prevedendo che qualora si verifichi uno scostamento rispetto agli obiettivi perseguiti, "si procede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad una rideterminazione delle percentuali di fruizione in misura tale da assicurare la realizzazione dei predetti obiettivi". Il comma 212 – che andrebbe collocato di seguito al comma 387 – stabilisce che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 387 del presente articolo, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono abrogati";

il comma 430 demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, in misura tale da determinare maggiori entrate per cifre predeterminate con legge;

il comma 433, novellando l'articolo 188-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi (DPR n. 917/1986), autorizza il direttore dell'Agenzia delle entrate a modificare la percentuale (legislativamente prevista al primo periodo del comma novellato) relativa ai redditi delle persone fisiche residenti nel comune di Campione d'Italia.

Decreti di natura non regolamentare

Il testo approvato dal Senato prevede l'adozione di 9 decreti ministeriali di natura "non regolamentare", 8 dei quali a contenuto normativo (comma 29, capoverso 8-quater; comma 31, lettera c); comma 33; comma 283; comma 410, capoverso 13-ter; commi 411 e 412, al capoverso; comma 413, capoverso 4-bis); a tale proposito, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare, lo qualificava come "un atto statale dalla indefinibile natura giuridica" e che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che «deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di «fuga dal regolamento» (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante atti «atipici» di natura non regolamentare».

Decreti dirigenziali

I commi 98, 297 e 438 prevedono l'adozione di decreti dirigenziali (atti non facilmente inquadrabili nell'ambito del sistema delle fonti del diritto) di natura sostanzialmente regolamentare, dei quali andrebbe valutata la coerenza con il sistema delle fonti del diritto.

Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri

Talune disposizioni prevedono l'adozione di decreti del presidente del consiglio dei ministri a carattere normativo. A titolo esemplificativo:

il comma 39 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale del notariato, la definizione di termini, condizioni e modalità di attuazione dell'obbligo di versamento su apposito conto dedicato di una serie di onorari e somme a vario titolo dovute al professionista o a lui affidate;

il comma 144, capoverso Art. 62-ter.7 demanda ad un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, l'attuazione di quanto ivi previsto in materia di anagrafe nazionale degli assistiti (ANA);

il comma 522, capoverso 380, lettera c) demanda a decreti annuali del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, l'individuazione dei criteri di formazione di riparto del Fondo di solidarietà comunale.

In proposito si rammenta che il Comitato per la legislazione ha più volte segnalato, nei propri pareri, che il ricorso ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri non appare conforme alle esigenze di un coerente utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto di natura politica la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di regolamenti emanati a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (regolamenti governativi nella forma di decreti del Presidente della Repubblica ovvero regolamenti ministeriali).

Autorizzazione alla delegificazione

I commi da 251 a 253 autorizzano il Governo ad adottare un regolamento di delegificazione in materia di erogazione dei contributi statali alle istituzioni culturali di cui alla legge n. 534/1996. Al riguardo si segnala quanto segue:

il comma 251 si riferisce esclusivamente alla legge 17 ottobre 1996, n. 534 e non anche alla successiva normativa in materia (in particolare: articolo 32, commi 2 e 3 della legge n. 448/2001; articolo 2, comma 396 della legge n. 244/2007);

il comma 252 indica – utilizzando la formula che l'articolo 76 della Costituzione riserva alla legislazione delegata – i "principi e criteri direttivi" cui il Governo si deve attenere nell'adozione del regolamento, in luogo delle "norme generali regolatrici della materia" cu fa riferimento l'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per le autorizzazioni alla delegificazione;

sempre in difformità dal modello di delegificazione delineato dal citato articolo 17, comma 2 della legge n. 400/1988 non vengono individuate le norme da abrogare a seguito dell'entrata in vigore del regolamento;

il comma 253, relativamente all'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari:

  • per quanto concerne il termine per l'espressione del parere da parte del Consiglio di Stato deroga implicitamente al citato articolo 17, comma 2 (30 giorni in luogo dei 90 ivi previsti);
  • per quanto riguarda sia il parere del Consiglio di Stato, sia quello delle competenti Commissioni parlamentari fa decorrere i 30 giorni per la loro espressione "dalla ricezione" anziché dalla richiesta.

Coordinamento interno del testo

Al comma 78, andrebbe valutata l'opportunità di sopprimere l'ultimo periodo, il quale demanda ad un decreto ministeriale la definizione delle norme di attuazione del comma 77, visto che quest'ultimo comma, al primo periodo, già dispone in tal senso.

I commi 205 e 291 intervengono, in materia di gestione commissariale delle province, con disposizioni che si sovrappongono parzialmente e che dovrebbero essere unificate in un unico contesto normativo.

Andrebbe valutata l'opportunità di ricollocare il comma 215 dopo i commi da 301 a 326, cui fa riferimento allo scopo di estenderne l'applicazione, nell'ambito della propria autonomia, alla Banca d'Italia.

Andrebbe valutata l'opportunità di coordinare o quanto meno collocare in un unico contesto i commi 342 e 382 che intervengono, rispettivamente, a novellare l'articolo 80 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (DPR n. 670 del 1972) e a promuovere intese tra lo Stato e le province autonome allo scopo di rivedere le competenze in materie di finanza locale di cui al succitato articolo 80.

Il comma 531 dispone in via generale che la legge nella sua interezza entra in vigore il 1° gennaio 2014; i commi 77, 78, 83, 111, 140, 169, 323 e 434 specificano ulteriormente che le disposizioni in essi contenute dispiegano i loro effetti a partire dal 1° gennaio 2014, data di entrata in vigore della legge di stabilità stessa.