Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Attività professionali nel settore dell'estetica - AA.C. 2182-4169-4350 - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 2182/XVII   AC N. 4169/XVII
AC N. 4350/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 557
Data: 29/03/2017
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo


+ maggiori informazioni sul dossier
+ maggiori informazioni sugli atti di riferimento

Attività professionali nel settore dell'estetica

29 marzo 2017
Schede di lettura


Indice

Contenuto|


Contenuto

Le tre proposte di legge recano norme relative alle attività professionali nel settore dell'estetica e sono finalizzate alla definizione di un quadro normativo unitario delle professioni afferenti alle attività estetiche, anche alla luce dell'emersione di nuove figure professionali nel settore.

In particolare:

  • la proposta di legge A.C. 4169 Donati apporta numerose modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 - recante disciplina dell'attività di estetista – e mira a rendere la professione di estetista più conforme al quadro evolutivo, regolamentando altresì figure professionali ad oggi prive di specifica disciplina normativa;
  • la proposta di legge A.C. 4350 Vignali mira a definire una disciplina unitaria a livello nazionale delle professioni dell'estetica, ampliandone e coordinandone le definizioni e i profili professionali, disciplinando le modalità di esercizio delle attività, stabilendo requisiti professionali omogenei e assicurando parità di condizioni di accesso al mercato da parte di tutti gli operatori professionali del settore;
  • la proposta di legge A.C. 2182  Della Valle reca l'istituzione dell'Elenco nazionale degli estetisti professionali e detta norme specifiche in materia di qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista.

Quadro normativo di riferimento

Si ricorda che la L. n. 1/1990, come modificata dal D.L. n. 7/2007, dal D. Lgs. n. 59/2010 e dal D. Lgs. n. 147/2012, costituisce la normativa di riferimento per la disciplina dell'attività di estetista. In particolare, la legge:

  • disciplina le prestazioni ed i trattamenti oggetto dell'attività, nonché le modalità di svolgimento delle attività medesime, escludendo dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico;
  • disciplina l'esercizio in forma di impresa, individuale o societaria, dell'attività professionale di estetista, assoggettato a segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  • prevede che, per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale;
  • disciplina i requisiti per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista (superamento, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento, alternativamente: a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue, seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista (corso organizzato dalle regioni); b) di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista; c) di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b).
  • reca norme in materia di esercizio professionale dell'attività di estetista nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, disponendo altresì che nelle imprese diverse da quelle artigiane, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale;
  • subordina lo svolgimento dell'attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, al possesso della qualificazione professionale;
  • prevede che, al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale, le regioni emanino norme di programmazione dell'attività di estetista e dettino disposizioni ai comuni per l'adozione di regolamenti che si uniformino alla legge;
  • prevede che le regioni predispongano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni regionali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale, i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione, di qualificazione e di specializzazione e dell'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3, nonché di corsi di aggiornamento e di riqualificazione professionale. A tal fine si prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della sanità, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge provveda con decreto, sentite le regioni e le organizzazioni della categoria a struttura nazionale, alla definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (in attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. n. 352/1994, recante i contenuti tecnico culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame al fine del conseguimento della qualifica professionale di estetista);
  • detta norme in materia di requisiti per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista;
  • consente o svolgimento dell'attività di estetista anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere (si segnala al riguardo che la L. 17 agosto 2005, n. 174, recante disciplina dell'attività di acconciatore, ha modificato la denominazione "attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna" nella denominazione «attività di acconciatore»);
  • prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora dello sviluppo economico), di concerto con il Ministro della salute, emani, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate, un decreto recante norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici di cui all'elenco allegato alla medesima legge (al riguardo, cfr, infra, paragrafo "Definizione delle professioni").

La legge contiene altresì un allegato recante l'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico (modificato dai D.M. n. 110/2011 e n. 206/2015).


Princìpi e finalità degli interventi normativi

L'art. 1 della proposta di legge A.C. 4350 definisce l'ambito di applicazione dell'intervento normativo, individuato nella definizione dei princìpi fondamentali per la disciplina delle professioni nel settore dell'estetica. 

Si precisa, infatti, che, nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, la proposta di legge reca i princìpi fondamentali per la disciplina delle professioni nel settore dell'estetica (comma 1). Tali professioni sono riservate esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 e sono esercitate secondo le forme stabilite dall'articolo 5 della medesima proposta (comma 2).

Al riguardo, si ricorda che la disciplina delle professioni rientra, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, nell'ambito della competenza legislativa concorrente. Conseguentemente, spetta alla legislazione dello Stato determinare i principi fondamentali, in conformità con i quali le regioni possono esercitare la propria potestà legislativa. In proposito si richiama il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo il quale "la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale" (cfr, in tal senso, le sentenze della Corte costituzionale n. 98 del 2013, n. 138 del 2009, n. 93 del 2008, n. 300 del 2007, n. 40 del 2006 e n. 424 del 2005).

La proposta di legge A.C. 4350 dispone altresì, all'art. 8, l'abrogazione espressa della L. n. 1/1990, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione fino alla data indicata dalle disposizioni regionali adottate sulla base dei princìpi previsti dalla medesima proposta di legge. In caso di mancata adozione delle disposizioni regionali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico o del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo le disposizioni di attuazione previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. In ogni caso, è consentito ai soggetti in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, della qualificazione e dell'abilitazione professionali di estetista, di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1,  l'esercizio dell'attività professionale e restano salve le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2011, n. 110  (di attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge n. 1/1990 in relazione agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista), riguardo al quale si rinvia al paragrafo seguente.

La proposta di legge A.C. 2182 ha invece la finalità di istituire (articolo 1), presso il Ministero della salute, l'Elenco nazionale degli estetisti professionali, prevedendo altresì che il Ministero stabilisca il contributo obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare annualmente, in modo da assicurare la copertura dei costi relativi alla tenuta dell'Elenco. L'iscrizione all'Elenco è condizione obbligatoria per l'esercizio dell'attività di estetista professionale ed è consentita solo dopo la frequenza con esito positivo del percorso di formazione previsto dalla medesima proposta.


Definizione delle professioni

Le proposte di legge in esame recano la definizione delle professioni del settore dell'estetica.

In particolare, la Le professioni nell'A.C. 4169proposta di legge A.C. 4169, all'art. 1, co. 1, lett. a), n. 1), modifica l'articolo 1, co. 1, della legge n. 1 del 1990, specificando che l'attività di estetista comprende non solo tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, ma anche gli annessi cutanei. Lo scopo dell'attività resta quello di mantenere il corpo umano in perfette condizioni, di migliorarne e di proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, mentre viene aggiunta la finalità del concorso  al mantenimento e al recupero del benessere psico-fisico della persona. Ulteriore modifica, rispetto alla normativa vigente, riguarda l'inserimento del massaggio tra le tecniche con le quali l'attività può essere svolta 

Come chiarito nella relazione illustrativa, la specificazione relativa agli annessi cutanei – intesi come peli, ciglia e unghie – è finalizzata a garantire un orientamento uniforme nella definizione dell'ambito di attività dell'estetista, al fine di ricomprendervi quei servizi "di nicchia" che, al tempo dell'approvazione della legge n. 1 del 1990, non erano ancora diffusi. Per lo stesso motivo si giustifica la specificazione relativa alla tecnica del massaggio, anche alla luce del proliferare, accanto a quelli estetici, di numerose tipologie di massaggio c.d. "del benessere". Si segnala, al riguardo, che la risoluzione n.  85939 dell'8 giugno 2015 del Ministero dello sviluppo economico reca chiarimenti in merito all'attività di massaggi rivolti al benessere della persona. Nello specifico, si ribadisce che le attività di massaggi non riconducibili a quelle aventi finalità terapeutiche né a quelle eseguite sulla superficie del corpo umano, con lo scopo esclusivo o prevalente di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti e, invece, finalizzate al più generico mantenimento di una naturale condizione di "benessere", in assenza di specifiche disposizioni legislative, non devono essere sottoposte a specifiche restrizioni  all'esercizio, quali, ad esempio, il possesso del titolo abilitante alla professione di estetista, fatti salvi, in ogni caso, il rispetto delle generali norme igienico-sanitarie applicabili nonché ogni eventuale profilo demandato alle disposizioni regionali o comunali.

La proposta di legge A.C. 4169, inoltre, all'art. 1, co. 1, lett. a), n. 3) aggiunge il comma 3-bis all'art. 1 della L. n. 1/1990, volto a inserire nell'ambito di disciplina della medesima legge anche le attività di tatuaggio, di piercing, di onicotecnico e di truccatore, la cui definizione è recata dalla successiva lett. g), che prevede l'inserimento dell'art. 9-bis alla medesima L. n. 1/1990. In particolare, la norma inserita reca le seguenti definizioni:

  • tatuaggio: la colorazione permanente di parti ottenuta con l'introduzione o con la penetrazione sottocutanea e intradermica di pigmenti mediante aghi, ovvero con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni;
  • piercing: la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura. La norma evidenzia in  seguito il divieto di eseguire tatuaggi e piercing, a esclusione del piercing al padiglione auricolare, sui minori di diciotto anni senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, nonché il divieto di eseguire tatuaggi e piercing sui minori di sedici anni. L'esecuzione di piercing al lobo sui minori di sedici anni non può avvenire senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore.
  • onicotecnica: la costruzione, la ricostruzione, l'applicazione e la decorazione su unghie naturali di prodotti specifici anche semipermanenti e di interventi periodici per formare unghie naturali e artificiali. L'attività di onicotecnico comprende ogni prestazione eseguita a esclusivo scopo decorativo, sulla superficie di unghie artificiali delle mani e dei piedi, nonché le attività di manicure e di pedicure estetico;
    truccatore:il decoratore del viso e del corpo con cosmetici a scopo di abbellimento artistico.
Si segnala in proposito che, in assenza di una legislazione specifica in materia di tatuaggi e piercing, la normativa attualmente vigente è costituita dalle «Linee-Guida emanate dal Ministero della salute per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza» del 1998 (Circolare del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1998 n. 2.9/156 e Circolare del 16 luglio 1998 n. 2.8/633). Tali circolari prendono in considerazione i rischi di trasmissione di infezioni causate da patogeni a trasmissione ematica oltre che di infezioni cutanee ed effetti tossici dovuti alle sostanze utilizzate per la pigmentazione del derma. Le misure da applicare per il controllo del rischio sono: norme igieniche generali; misure di barriera e precauzioni universali; nonché misure di controllo ambientali. Si registra, sul punto, anche una grande disomogeneità dell'approccio normativo regionale. Una parte delle regioni ha recepito le linee guida del Ministero della Salute, emanando atti normativi, mentre alcune regioni non hanno emanato alcun provvedimento. In ambito comunitario si segnalala Risoluzione ResAP (2008)1 del 20 febbraio 2008, che indica requisiti e criteri per la valutazione della sicurezza dei tatuaggi e del trucco permanente. La risoluzione disciplina diversi aspetti: - etichettatura e composizione dei prodotti per tatuaggio e trucco permanente; - rischi delle sostanze impiegate nella composizione degli inchiostri; - condizioni igieniche necessarie per la pratica del tatuaggio e del trucco permanente; - obbligo di divulgazione dei rischi sulla salute che i tatuaggi e il trucco permanente possono comportare.  La risoluzione contiene anche una lista di sostanze vietate negli inchiostri e un elenco di restrizioni per altri componenti.
La norma specifica che le attività professionali di tatuatore, piercer, onicotecnico  e truccatore sono effettuate, in primo luogo, nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalle norme vigenti e, in secondo luogo,  con l'utilizzazione di apparecchi conformi alla normativa tecnica definita ai sensi delle norme vigenti.
Al riguardo, si ricorda che la L. n. 1/1990 prevede che l'attività di estetista possa essere svolta anche con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, specificamente elencati nell'allegato alla medesima legge, subordinatamente al processo della qualificazione professionale ivi prevista. L'art. 10, co. 1, della medesima legge n. 1 del 1990 prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora dello sviluppo economico), di concerto con il Ministro della salute, adotti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate, un decreto recante norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla predetta legge, e aggiorna, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica del settore, il medesimo elenco. Sulla base di tale disposizione, è stato emanato il regolamento n. 110/2011, con decreto interministeriale, che reca norme in materia di caratteristiche tecnico-dinamiche, meccanismi di regolazione, modalita' di esercizio e di applicazione e cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, anche alla luce della normativa comunitaria dettata dalla direttiva 2006/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione. Si segnala, in proposito, che con il D.M. n. 206/2015 del Ministro dello sviluppo economico si è proceduto all'aggiornamento dell'elenco deagli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista, di cui all'allegato della L. n. 1/1990 e agli allegati n. 1 (elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico con i corrispondenti riferimenti alle relative schede del regolamento di attuazione) e n. 2 (schede tecnico-informative recanti le caratteristiche tecnico-dinamiche, i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici pe uso elettrico) del citato D.M. n. 1/2010. Tale aggiornamento si è reso necessario a seguito della sentenza n. 1417/2014 del Consiglio di Stato, che aveva annullato le disposizioni del D.M. n. 110/2011 nelle parti in cui non includevano, o includevano con ingiustificate limitazioni, dall'uso corrente degli esercenti la professione di estetista taluni apparecchi elettromeccanici per uso estetico (in particolare, gli stimolatori a ultrasuoni a bassa frequenza per il trattamento della adiposità localizzata, della luce pulsata per foto depilazione e il laser per la depilazione estetica), tenuto conto anche dell'evoluzione tecnologica del settore. 

Le professioni nell'A.C. 4350Analogamente, l'articolo 2 della proposta di legge A.C. 4350 introduce una definizione dell'attività di estetista, che coincide con quella dell'A.C.4169. L'unica differenza consiste nella specificazione che in tale attività  sono comprese anche le attività di make up artist, onicotecnico e lash-eyebrow marker. La proposta introduce altresì le definizioni di: tatuatore, la cui attività consiste nella decorazione corporea permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o con la penetrazione sottocutanea e intradermica di pigmenti mediante aghi, denominata « tatuaggio » e può essere svolta con l'utilizzazione delle attrezzature elencate nell'allegato 1 e piercer,  la cui attività consiste nella perforazione di una qualsiasi parte superficiale del corpo umano allo scopo di inserire oggetti di piccola dimensione o altre decorazioni a fini di abbellimento, denominata « piercing » e può essere svolta con l'utilizzazione delle attrezzature elencate nell'allegato 1. La norma dispone altresì il divieto di eseguire tatuaggi e piercing su minori di diciottoanni senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, nonché il divieto assoluto di eseguire tatuaggi e piercing su minori di quattordici anni, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare da eseguire previo consenso informato. Ulteriori definizioni riguardano l'attività di: make up artist, la cui attività consiste nella decorazione artistica del viso e del corpo effettuata con l'utilizzo di prodotti e di cosmetici specifici e anallergici; onicotecnico, la cui attività consiste nella costruzione e nella decorazione su unghie naturali realizzata mediante l'utilizzo di prodotti specifici, con ripresa periodica del lavoro, e comprende ogni prestazione eseguita, al solo scopo decorativo, sulla superficie di unghie sintetiche, nonché le attività di manicure e pedicure estetico; lash-eyebrow marker, la cui attività consiste nell'applicazione di peli sintetici su ciglia e su sopracciglia naturali mediante speciali colle anallergiche; socio-estetista, la cui attività consiste nello svolgimento di trattamenti estetici rivolti a soggetti deboli e in condizioni di fragilità ovvero a soggetti sottoposti a trattamenti sanitari, eseguiti al fine di migliorarne la qualità della vita.

In linea generale, la norma esclude dalle attività sopra descritte le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico, prevedendo comunque la possibilità di fornire alla clientela prodotti erboristici e cosmetici e integratori alimentari idonei a favorire e ad accrescere lo stato di benessere derivante dalle prestazioni svolte, a seguito di specifici corsi regionali di aggiornamento. 

A.C. 2182Come già rilevato, la proposta di legge A.C. 2182 disciplina invece la qualificazione professionale specificamente per l'esercizio dell'attività di estetista, per la quale si rinvia al seguente paragrafo.


Abilitazione e qualificazione professionale

Le proposte di legge in esame recano norme in materia di abilitazione e qualificazione professionale.

In particolare, l'A.C. 4169 individua, in aggiunta rispetto al percorso per il conseguimento della qualifica professionale di estetista (già individuato dalla L. n. 1/1990), il percorso per il conseguimento della qualifica professionale di:

- operatore di tatuaggi e di piercing(esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di 2 anni, con un minimo di 600 ore);

- onicotecnico e truccatore (esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di un anno, con un minimo di 300 ore).

La proposta di legge A.C. 4350 individua il percorso per il conseguimento della qualifica professionale di estetista, nonché di tatuatore e piercer.

Più in dettaglio, la La qualificazione professionale nell'A.C. 4169proposta di legge A.C. 4169 reca le seguenti disposizioni al riguardo:

- l'art. 1, co. 1, lett. b), p.to 2), aggiunge 2 commi all'art. 3 della L. n. 1/1990: in dettaglio, il comma 1-bis dispone che, al termine dei percorsi formativi, coloro che hanno ottenuto la qualifica professionale possono frequentare corsi regionali di specializzazione in socio-estetica, della durata di 600 ore. La "socio-estetica" è successivamente definita, in modo analogo a quanto previsto dalla proposta A.C. 4350, come lo svolgimento di trattamenti estetici mirati verso soggetti deboli e in condizioni di fragilità ovvero di soggetti sottoposti a trattamenti sanitari, eseguiti al fine di migliorarne la qualità della vita (co. 1-ter);

- l'art. 1, co. 1, lett. g) aggiunge l'art. 9-bis alla L. n. 1/1990, il quale, al co. 7, dispone che la qualificazione professionale di operatore di tatuaggi e di piercing si intende conseguita dopo la conclusione dell'obbligo scolastico mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 600 ore. 

Secondo quanto rilevato dalla relazione illustrativa, la regolamentazione delle attività di tatuatore e piecer risponde all'esigenza di normare un settore attualmente privo di specifica disciplina, sebbene la materia sia stata già oggetto della risoluzione ResAP (2008)1 del Consiglio d'Europa, del 20 febbraio 2008, sui requisiti e criteri per la valutazione della sicurezza dei tatuaggi e del trucco permanente, volta alla tutela della salute pubblica, alla quale dovrebbero uniformarsi le legislazioni dei singoli Stati membri dell'Unione europea. L'unica normativa nazionale in materia è infatti costituita dalle Linee guida emanate dal Ministero della sanità per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza.

Agli operatori già qualificati in estetica sono riconosciuti i crediti formativi. Il successivo co. 8 prevede che le qualificazioni professionali di onicotecnico e di truccatore si intendono conseguite dopo la conclusione dell'obbligo scolastico mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di un anno, con un minimo di 300 ore. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui ai commi 7 e 8 - organizzati ai sensi dell'articolo 6 della L. n. 1/1990 - devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione dei rischi connessi alle tecniche utilizzate. La qualificazione professionale di estetista abilita all'esercizio delle attività di onicotecnico e di truccatore. Agli operatori qualificati in onicotecnica e trucco sono riconosciuti crediti formativi per il conseguimento della qualifica professionale di estetista.

La qualificazione professionale nell'A.C. 4350La proposta di legge A.C. 4350, all'art. 3, co. 1, dispone in materia di abilitazione professionale per lo svolgimento delle attività di estetista, nonché per quella di tatuatore e piercer, riprendendo la disciplina vigente in materia di attività di estetista (per la quale si rinvia all'apposito box).

L'art. 3, co. 2 abilita coloro che sono in possesso dell'abilitazione professionale di estetista a svolgere l'attività di socio-estetista dopo aver frequentato un corso regionale di specializzazione della durata di 600 ore.

I corsi e l'esame teorico-pratico  -  organizzati ai sensi del successivo art. 4 - devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione dei rischi connessi alle tecniche utilizzate (art. 3, co. 3). Il  successivo co. 5 abilita gli operatori in possesso della qualifica di estetista a esercitare le attività di make up artist, onicotecnico e lash-eyebrow marker di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e). Il comma 6 specifica che nelle imprese che svolgono le attività di estetista, nonché di tatuatore e piercer, il personale dipendente deve essere in possesso della descritta qualificazione professionale di cui al comma 1, fatta eccezione per i corsi per l'abilitazione ivi previsti, mentre il comma 7 dispone che nelle società, i soci che esercitano le attività ddi estetista, nonché di tatuatore e piercer, devono essere abilitati ai sensi del medesimo comma 1. Il comma 8, infine, prevede che le imprese possano avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge, purché in possesso della qualificazione professionale di cui al comma 6.

La proposta di legge A.C. La qualificazione professionale nell'A.C. 21822182, all'art. 3, detta norme in materia di qualificazione per l'esercizio dell'attività professionale di estetista e di operatore nel settore delle scienze estetiche.  Tale esercizio è subordinato al conseguimento di un'apposita qualificazione professionale previo svolgimento di un percorso formativo, successivo al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado, rispondente ai livelli essenziali delle prestazioni relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché in raccordo con il sistema dell'istruzione tecnica e professionale (comma 1). Il comma 2 prevede che, ai sensi delle disposizioni vigenti volte a dare attuazione al sistema regionale di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà rispetto al sistema di istruzione tecnica e professionale nazionale, tali percorsi formativi, in conformità alla programmazione regionale, possono essere erogati, oltre che dalle istituzioni formative delle regioni, dagli istituti tecnici e professionali nell'indirizzo relativo ai servizi socio-sanitari, nel rispetto dell'autonomia scolastica.  Il percorso formativo citato è suddiviso in due fasi: a) un corso di formazione professionale di base della durata di tre anni, al termine del quale lo studente consegue la qualifica di operatore professionale, previo superamento di un apposito esame dinanzi alla commissione di cui al comma 4, valida ai fini dell'avviamento al lavoro subordinato; b) un corso di qualificazione professionale della durata di un anno, al quale si accede successivamente al conseguimento della qualifica di operatore professionale di cui alla lettera a), che si conclude con la certificazione di frequenza e con l'ammissione a un esame teorico-pratico d'idoneità dinanzi alla commissione di cui al successivo comma 4, il cui esito positivo comporta il rilascio di un diploma professionale di tecnico nel settore delle scienze estetiche, qualificante per l'esercizio dell'attività professionale (comma 3). Il comma 4 disciplina la composizione della commissione di esame: cinque elementi esperti nelle materie indicate nei corsi di qualificazione (un docente esperto dei requisiti normativi e legislativi del settore estetico; un docente di estetica generale; un docente di cultura generale; un commissario interno; un commissario esterno che ricopre il ruolo di funzionario dell'assessorato regionale o provinciale competente per la formazione). Il percorso formativo prevede l'alternanza fra periodi di formazione e studio in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, da svolgere presso le imprese abilitate del settore, che collegano la formazione teorica con l'esperienza tecnica e pratica, secondo le disposizioni vigenti in materia di alternanza tra scuola e lavoro (comma 5).

Si ricorda al riguardo che la L. n.107/2015 (c.d. Buona scuola) ha previsto il rafforzamento del collegamento fra scuola e lavoro, attraverso l'introduzione di una durata minima dei percorsi di alternanza negli ultimi 3 anni di scuola secondaria di secondo grado (almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei) e l'adozione della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, riconoscendo allo studente, tra l'altro, la possibilità di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dell'esperienza in azienda con il proprio indirizzo di studio. Ha, altresì, previsto la costituzione presso le Camere di commercio, del registro nazionale per l'alternanza scuola- lavoro. L'alternanza si attua sulla base di convezioni stipulate dalle scuole con le imprese e può svolgersi sia all'interno della scuola (con corsi di orientamento, incontri formativi) sia fuori (stage presso le strutture ospitanti). Al termine del percorso di alternanza vengono rilasciati attestati di frequenza, certificati di competenze e crediti formativi, questi ultimi utili sia per la prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per l'eventuale passaggio nei percorsi di apprendistato. Si ricorda, altresì, che l'art. 43, c. 5, del D.Lgs. 81/2015 (attuativo della legge delega in materia di lavoro 183/2014, cd. Jobs act) dispone che possono essere, altresì, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico professionali rispetto a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore. Possono essere, inoltre, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a due anni, per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l'esame di Stato. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la richiamata legge sulla "Buona scuola" ha disposto l'istituzione presso le camere di commercio, del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, al fine di mettere in contatto gli studenti con le imprese che offrono percorsi di alternanza, consultabile gratuitamente, in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. La legge di bilancio per il 2017 (L. 232/2016) ha introdotto un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che assumono con contratti a tempo indeterminato, anche in apprendistato (decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018), studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato presso il medesimo datore di lavoro.

 

Le competenze acquisite durante il percorso formativo, il periodo di inserimento, la formazione specialistica e quella continua acquisita durante l'arco della vita lavorativa, nonché le competenze acquisite con percorsi di apprendimento secondo gli indirizzi dell'Unione europea in materia di apprendimento permanente, registrate nel libretto formativo del cittadino ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, danno titolo ad appositi crediti formativi riconosciuti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale (comma 6).

Si ricorda al riguardo che il citato art. 2, co. 1, lett. i), del D.Lgs. n. 276/2003 definisce «libretto formativo del cittadino» il libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate. Per l'approvazione del modello di libretto formativo del cittadino è stato emanato il D.M. 10 ottobre 2005. Si segnala che l' art. 15, comma 4 del D.Lgs. n. 150/2015 ha abrogato l'art. 2, co. 1, lett. i), del D. Lgs. n. 276/2003, sostituendo il libretto formativo con il fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2015. Si segnala pertanto l'opportunità di aggiornare il riferimento normativo in questione.

Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi di cui al comma 6, possono essere valutati anche i periodi di inserimento consistenti nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese del settore, effettuata in qualità di titolare dell'impresa, di socio partecipante al lavoro, di familiare coadiuvante o di lavoratore dipendente ovvero secondo le tipologie contrattuali di collaborazione previste dalle norme vigenti che siano equivalenti, come mansioni o monte ore, a quelle previste dalla contrattazione collettiva (comma 7). 8. Ferma restando l'autonomia scolastica degli istituti tecnici professionali prevista dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e 15 marzo 2010, n. 88, è istituito, presso i medesimi istituti, un corso di studio denominato « scienze estetiche applicate », della durata di cinque anni. Al termine del corso, per acquisire il relativo diploma, è necessario superare, con esito positivo, l'esame di Stato.


Esercizio delle professioni

Le proposte di legge in esame recano altresì disposizioni, che differiscono solo per alcuni profili, in materia di esercizio dell'attività di estetista.

  • In primo luogo e con riferimento alle Forme di esercizio dell'attività nell'A.C. 4169modalità di esercizio delle attività:

  • la proposta di legge A.C. 4169(estendendo alle attività professionali di tatuatore, piercer, onicotecnico e truccatore quanto già previsto dall'art. 3 della L. n. 1/1990 per la sola categoria degli estetisti), all'art. 1, co. 1, lett. c),  introduce l'art. 9-bis alla L. n. 1/1990, che estende sostanzia,mente alle attività professionali di tatuatore, piercer, onicotecnico e truccatore alla disciplina vigente per l'attività di estetista, specificando che anche queste sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da presentare allo sportello unico di cui all'articolo 38 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, fatti salvi i requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici e igienico-sanitari. Le medesime attività professionali sono esercitate in forma di impresa individuale o societaria, previa iscrizione all'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della L. 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580. Presso ogni sede dell'impresa nella quale è esercitata l'attività deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualifica professionale ai sensi dei commi 7 e 8 (v. infra). È vietato lo svolgimento delle attività in forma ambulante o di posteggio. Le attività di onicotecnico e di truccatore possono essere svolte unitamente a quella di estetista o a quella di acconciatore, di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, anche in forma di imprese distinte esercitate nella medesima sede.
    Con riferimento agli acconciatori, si segnala che la L. 17 agosto 2005, n. 174, recante disciplina dell'attività di acconciatore, ha modificato la denominazione "attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna" nella denominazione «attività di acconciatore». A tale modifica è ascrivibile la previsione di cui all'art. 1, co. 1, lett. f) dell'A.C. 4169.
    Le attività di onicotecnico e di truccatore possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente o presso una sede designata dal cliente o da un altro committente a condizione che siano esercitate dal titolare dell'impresa o da un suo dipendente in possesso della qualifica professionale di cui al comma 8, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti comunali. La norma richiama infine le sanzioni di cui all'art. 12 della L. n. 1/1990 in caso di esercizio abusivo delle citate attività professionali.
    Si segnala inoltre che l'art. 2 della L. n. 1/1990, come dapprima sostituito dal comma 1 dell'art. 78 del D. Lgs. n. 59/2010 e poi modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 147/2012, già prevede: 1) che l'attività professionale di estetista sia  esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti; 2) che l'esercizio dell'attività di estetista sia soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si ricorda inoltre che l'articolo 49, comma 4-bis, del D.L. n. 78/2010, riformulando l'articolo 19 della legge 241/1990, ha sostituito la dichiarazione di inizio attività (Dia) - recata da ogni normativa statale e regionale - con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).  Si ricorda al riguardo, inoltre, che la legge delega di riforma delle pubbliche amministrazioni (legge n. 124/2015) ha introdotto alcune disposizioni volte a semplificare i procedimenti amministrativi in favore dei cittadini e delle imprese. In particolare, l'articolo 5 ha delegato il Governo per: la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di silenzio assenso, nonché quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per quali è sufficiente una comunicazione preventiva; l'introduzione di una disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa. In sede di attuazione, il Governo ha esercitato la delega con più decreti legislativi. Il primo di essi (D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126, c.d. "SCIA 1") contiene alcune disposizioni generali applicabili ai procedimenti relativi alle attività non assoggettate ad autorizzazione espressa. L'attuazione della legge delega di riforma delle pubbliche amministrazioni (legge n. 124/2015) è proseguita con il decreto legislativo 5 novembre 2016, n. 222 (c.d. SCIA 2), che provvede alla mappatura e alla individuazione delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso, e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento. Il D.Lgs. n. 222/2016 individua, definisce e disciplina i regimi amministrativi delle attività private. È allegata al decreto una Tabella suddivisa in tre sezioni contenente un elenco di attività ed il relativo regime giuridico applicato. Alle attività commerciali e assimilabili è dedicata la Sezione I della Tabella, che comprende le attività di commercio su area pubblica e privata, l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, strutture ricettive e stabilimenti balneari, attività di spettacolo e intrattenimento, sale giochi, autorimesse, distributori di carburante, officine di autoriparazione, acconciatori ed estetisti, panifici, tintolavanderie, arti tipografiche, fotografiche e di stampa.
  • analogamente, la proposta di legge A.C. 4350, all'art. 5, commi da 1 a 3: a) prevede che le professioni di cui all'articolo 2 della proposta sono esercitate in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti; b) assoggetta l'esercizio dell'attività di estetica a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico per le attività produttive secondo le norme vigenti; c) prevede che, presso ogni sede dell'impresa dove è esercitata l'attività di estetica è designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3 della proposta, il quale garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica ed è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della SCIA. 

    • In Modalità di svolgimento dell'attività nell'A.C. 4169secondo luogo e con riferimento specifico alle modalità di svolgimento dell'attività:

    • la proposta di legge A.C. 4169, all'art. 1, co. 1, lett. c), sostituisce il co. 5 dell'art. 4 della L. n. 1/1990, prevedendo che l'attività di estetista possa essere svolta:
      a) anche presso il domicilio dell'esercente o presso il domicilio del committente, a condizione che il servizio prestato comporti il rispetto dei protocolli igienico-sanitari nello svolgimento del trattamento e che sia esercitato dal titolare dell'impresa, da un suo socio o da un suo dipendente in possesso della qualifica professionale di cui all'articolo 6. Se il committente è un'impresa l'attività può essere svolta in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5 (v. infra);
      b) anche mediante concessione in uso a terzi, in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente, di una cabina della propria attività e delle attrezzature funzionali alla prestazione svolta, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e fiscali. Possono essere anche attivate le attività di acconciatore e di estetista, nello stesso locale che risponda ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5. Il successivo co. 5-bis, inserito dalla norma in commento, dispone che presso un centro di estetica possono essere erogate le prestazioni di cui all'articolo 1 della L. n. 1/1990 anche in modo occasionale, utilizzando professionisti qualificati in base ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5, mentre il co. 5-ter consente a chi esercita tale attività di fornire alla clientela prodotti erboristici e integratori alimentari idonei a favorire l'efficacia delle prestazioni svolte, a seguito di specifici corsi regionali di aggiornamento, ove previsto.
      Al riguardo, si segnala che la medesima proposta di legge, all'art. 1, co. 1, lett. e), sostituisce il co. 1 dell'art. 7 della L. n. 1/1990, prevedendo che le imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, erboristici e integratori alimentari, strettamente collegati allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non sono tenute alla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
      In proposito, si ricorda che il D.Lgs. 31-3-1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, all'art. 7 detta norme in materia di esercizi di vicinato e, al co. 2, prevede che nella SCIA il soggetto interessato dichiari: a) di essere in possesso dei requisiti, individuati nell'art. 5 del medesimo dcreto; b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso; c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio; d) l'esito della eventuale valutazione in caso di applicazione della disposizione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) circa l'impatto del nuovo esercizio sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano ed in relazione a programmi di qualificazione della rete commerciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori.

    • la proposta di legge A.C. 4350, all'art. 5, co.4 consente che le attività disciplinate dalla proposta di legge (e quindi non limitatamente all'attività di estetista, come previsto dalla proposta di legge A.C. 4169) siano svolte:
    1. anche presso il domicilio o la sede indicata dal committente, a condizione che il servizio prestato comporti il rispetto dei protocolli igienico-sanitari nello svolgimento del trattamento e che sia esercitato dal titolare dell'impresa, da un suo socio o da un suo dipendente in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3;
    2. anche mediante concessione in uso a terzi, in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente, di una postazione della propria attività e delle attrezzature funzionali alla prestazione svolta, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e fiscali. 
      La relazione illustrativa della proposta di legge precisa, al riguardo, che tale previsione risponde all'esigenza di adeguamento ai nuovi modelli di governance delle imprese del settore del benessere, caratterizzati da dinamismo e condivisione degli spazi: il c.d. "affitto di poltrona" e il coworking consentono lo svolgimento dell'attività, di carattere prevalentemente personale, da parte di due imprenditori in spazi condivisi o confinanti.
      Il successivo co. 5 prevede che le professioni dell'estetica e dell'acconciatura possano essere svolte nello stesso locale, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 6 per le rispettive attività, mentre il co. 6 non consente lo svolgimento delle attività disciplinate dalla proposta di legge in forma ambulante o di posteggio.
      In merito alle prestazioni erogabili, l'art. 2, co. 12 e 13, consente agli esercenti tali attività descritte di fornire alla clientela prodotti erboristici e cosmetici e integratori alimentari idonei a favorire e ad accrescere lo stato di benessere derivante dalle prestazioni svolte, a seguito di specifici corsi regionali di aggiornamento, ove previsti. In tali casi non si applicano le disposizioni vigenti relative all'esercizio delle attività commerciali. Le imprese autorizzate alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale di cui all'articolo 6 e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso della qualificazione professionale prevista dall'articolo 3, comma 6. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.

    Si segnala inoltre che la proposta A.C. 2182 riconosce la stagionalità dell'attività di estetista, prevedendo altresì che il Governo, con apposito provvedimento da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, disponga l'inserimento dell'attività di estetista nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.

    Per lavoro stagionale si intende un'attività lavorativa che si svolge per un periodo specifico dell'anno, nell'ambito di quelle elencate dal DPR 1525/1963, così come modificato, da ultimo, dal DPR 378/1995 (che ha incluso nel suddetto elenco alcune attività turistiche), solitamente sulla base di un contratto a tempo determinato, a cui si applica la disciplina di cui al D.Lgs. 81/2015, con alcune eccezioni (in relazione, tra l'altro, ai limiti di durata e quantitativi) connesse alla specialità dell'attività stagionale. Importanti integrazioni possono essere poste dalla contrattazione collettiva, anche con riferimento all'intensificazione dell'attività lavorativa che si verifica in determinati periodi dell'anno in alcuni settori.

    Sul punto si segnala che il richiamato DPR 1525/1963 trova applicazione sino all'adozione del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 21, c. 2, del D.Lgs. 81/2015 (attuativo della legge delega in materia di lavoro 183/2014, cd. Jobs act).


    Competenze in materia di abilitazione professionale

    Le proposte di legge in esame dettano norme in materia di competenze delle regioni in materia di abilitazione professionale.

    In Competenze delle regoni nell'A.C. 4169particolare, la proposta di legge A.C. 4169, all'art. 1, co. 1, lett. g), come già visto, aggiunge l'art. 9-bis alla L. n. 1/1990, che dispone, al co. 15, che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di ciascuna attività professionale, definisca i criteri per il riconoscimento degli attestati di qualifica per l'attività di tatuaggio, piercing, onicotecnico e truccatore ottenuti in precedenza, previo superamento di un esame.

    L'art. 1, co. 1, lett. d) della proposta integra altresì le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico (già previste dall'art. 6, co.3, della L. n. 1/1990) con le seguenti: il massaggio del benessere, la fisica, l'elettrologia e le tecniche di dermopigmentazione.

    Competenze delle regioni nell'A.C. 4350Analogamente, la proposta di legge A.C. 4350, all'art. 4 disciplina le competenze delle regioni in materia di abilitazione professionale, disponendo che, previo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative a  livello nazionale, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e delle prove di esame di cui all'art. 3, individuando gli standard professionali di competenza e ai fini del rilascio dei diplomi di abilitazione professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale (co. 1).  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le regioni predispongono, in conformità al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni regionali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale, i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione, di qualificazione e di specializzazione e dell'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3 (co. 2) (vd. infra). 

      Il comma 3 della proposta elenca diffusamente le materie fondamentali di insegnamento per lo svolgimento delle singole attività (di estetista, di tatuaggio e piercing, di onicotecnico di make up artist di lash-eyebrow marker di socio-estetista).

    La Comeptenze delle regioni nell'A.C. 2182proposta di legge A.C. 2182, all'art. 4, individua le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di qualificazione professionale, prevedendo, i particolare, che, previo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le regioni e le province autonome definiscono i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e delle prove di esame, individuando i requisiti professionali di competenza in funzione dell'integrazione dei sistemi territoriali di istruzione e formazione e ai fini del rilascio dei diplomi di qualificazione professionale in maniera uniforme nel territorio nazionale (comma 1). Il comma 2 individua le materie fondamentali di insegnamento, suddividendole nelle seguenti aree: a) area cultura generale ed etica professionale; b) area cultura scientifica e professionale; c) area cultura giuridica e imprenditoriale; d) area tecnica e operativa; e) area cultura organizzativa e comportamentale; f) area cultura artistica; g) area formazione pratica. Il comma 4 detta norme in materia di:

    1. riconoscimento dei crediti formativi;
    2. definizione del valore da attribuire all'eventuale inserimento lavorativo presso uno studio medico specializzato in dermatologia, cosmetologia, medicina, chirurgia estetica o in indirizzi affini, ai fini dell'inserimento nel percorso formativo per conseguire la qualificazione professionale;
    3. svolgimento obbligatorio di percorsi formativi specifici e integrativi per i soggetti in possesso di diplomi universitari o di laurea per l'esercizio delle professioni mediche o sanitarie e per i laureati in scienze delle attività motorie e sportive o in possesso di diplomi equiparati, nonché per i soggetti in possesso di diplomi rilasciati da istituti tecnico-professionali del sistema dell'istruzione secondaria di secondo grado, di diplomi di istruzione e formazione tecnica superiore o di alta formazione professionale, ai fini del conseguimento della qualificazione professionale di cui all'articolo 3;
    4. definizione dei criteri per l'organizzazione di corsi obbligatori di aggiornamento professionale finalizzati a elevare o a riqualificare il livello di competenza degli operatori qualificati ai sensi della presente legge;
    5. definizione dei criteri per l'individuazione di livelli intermedi di uscita dai percorsi di istruzione e formazione professionale ai fini dell'esercizio, in forma imprenditoriale, dei servizi di manicure e di pedicure estetici, nonché dell'attività onicotecnica e di tecnico dell'abbronzatura artificiale.

    Al fine di incentivare il conseguimento della qualificazione professionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di istituire e di autorizzare lo svolgimento dei corsi e degli esami di cui all'articolo 3 anche presso istituti di formazione pubblici o privati accreditati, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e di funzionamento ed esercitando la vigilanza tecnica e amministrativa. Non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attività professionale di estetista gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali non autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti. L'attività professionale di estetista svolta in forma societaria ha diritto di accedere al Fondo impresa ai fini della formazione professionale. Ai sensi della legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono previsti corsi formativi di aggiornamento obbligatori per le operatrici del settore che esercitavano la professione prima della data di entrata in vigore della legge. Tale percorso formativo prevede un massimo di quaranta ore complessive. La formazione può essere effettuata a distanza e con tutoraggio in sede e può essere finanziata dal Fondo sociale europeo o dal fondo interprofessionale Fondimpresa. La certificazione dell'avvenuto corso di aggiornamento è equiparato al titolo di diploma professionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b).


    Sanzioni

    Per quanto riguarda le sanzioni per l'esercizio dell'attività in violazione di legge, prevedono modifiche all'attuale quadro sanzionatorio, di cui all'art. 12 della legge n. 1 del 1990, tanto la proposta C. 4169 (Donati), quanto la proposta C. 4350 (Vignali).

    L'art.12 della legge di disciplina dell'attività di estetista prevede oggi:
    • l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 516 a 2.582 euro nei confronti di chi esercita l'attività senza i requisiti di legge (superamento dell'esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso regionale oppure da specifica attività lavorativa). Competente per l'irrogazione della sanzione è l'autorità regionale;
    • l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 516 a 1.032 euro nei confronti di chi esercita l'attività senza l'autorizzazione comunale. Competente per l'irrogazione della sanzione è l'autorità comunale.
    Quanto al procedimento di contestazione, applicazione e riscossione della sanzione, si applica la legge n. 689 del 1981.

    In particolare, la Le sanzioni nell'A.C. 4169proposta C. 4169 (art. 1, co. 1, lett. h) novella l'art. 12 della legge n. 1/90 prevedendo:

    • un innalzamento della sanzione amministrativa pecuniaria per l'esercizio dell'attività senza i requisiti di legge, che viene portata nel minimo da 516 a 5.000 euro e nel massimo da 2.582 a 50.000 euro;
    • la soppressione del richiamo alla competenza dell'autorità regionale all'irrogazione della sanzione. In merito si osserva che la semplice soppressione della parola "regionale", senza l'individuazione di una diversa autorità competente, potrebbe non modificare il quadro delle competenze attuali. Infatti, il rinvio alla legge n. 689 del 1981, comporta l'applicazione del principio dell'art. 17 di tale legge in base al quale nelle materie di competenza delle regioni, per le funzioni amministrative ad esse delegate, l'accertamento della violazione deve essere presentato all'ufficio regionale competente;
    • la sostituzione della sanzione per l'esercizio dell'attività senza autorizzazione comunale, con una sanzione per l'esercizio dell'attività senza la segnalazione certificata allo sportello unico (prevista dall'art. 2 della legge n, 1/90, che non è oggetto di modifica). Anche questa sanzione viene innalzata (da 2.000 a 5.000 euro).

    Le sanzioni dell'art. 12, così modificate, si applicheranno anche in caso di esercizio abusivo delle attività di esecutore di tatuaggi e piercing, di onicotecnico e di truccatore (cfr. art. 9-bis, introdotto dall'art. 1, co. 1, lett. g) della proposta di legge.

    La proposta di legge Le sanzioni nell'A.C. 4350C. 4350, che abroga la legge del 1990, delinea all'art. 7 un quadro sanzionatorio per la violazione della disciplina delle attività nel settore dell'estetica all'articolo 7, individuando i seguenti illeciti amministrativi:

    Illecito
    Sanzione amministrativa pecuniaria
    Svolgimento delle attività senza abilitazione professionale
    da 20.000 a 100.000 euro
    Svolgimento delle attività in violazione delle disposizioni sulla forma dell'impresa, sul responsabile tecnico, sulla sede
    da 12.000 a 30.000 euro e obbligo di eliminare la violazione
    Svolgimento dell'attività in violazione delle disposizioni sui requisiti igienico sanitari o sugli apparecchi
    da 3.000 a 10.000 euro e sequestro dell'attrezzatura
    Violazione delle disposizioni su tatuaggi e piercing su minori
    da 12.000 a 30.000 euro

    La proposta di legge prevede inoltre, in caso di reiterazione dell'illecito e di particolare gravità dello stesso, l'applicazione di sanzioni interdittive quali la sospensione temporanea - da 1 a 6 mesi - dell'iscrizione nel registro delle imprese.

    L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative è individuata nella Camera di Commercio competente per territorio mentre i proventi delle stesse sanzioni sono destinati al comune ove ha sede l'attività. In generale, la proposta prevede, analogamente alla disciplina attuale, l'applicazione del procedimento delineato dalla legge n. 689 del 1981.

    La legge 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale, è la norma fondamentale in tema di illeciti amministrativi. Tale legge stabilisce che la sanzione amministrativa pecuniaria consiste "nel pagamento di una somma di denaro non inferiore a 6 euro e non superiore a 10.329 euro", tranne che per le sanzioni proporzionali, che non hanno limite massimo; nel determinarne l'ammontare, l'autorità amministrativa deve valutare la gravità della violazione, l'attività svolta dall'autore per eliminare o attenuarne le conseguenze, le sue condizioni economiche e la sua personalità (artt. 10 e 11).
    L'applicazione della sanzione avviene secondo il seguente schema:
    • accertamento, contestazione-notifica al trasgressore;
    • pagamento in misura ridotta o inoltro di memoria difensiva all'autorità amministrativa;
    • archiviazione o emanazione di ordinanza ingiunzione di pagamento da parte dell'autorità amministrativa;
    • eventuale opposizione all'ordinanza ingiunzione davanti all'autorità giudiziaria (giudice di pace o tribunale);
    • accoglimento dell'opposizione, anche parziale, o rigetto (sentenza ricorribile per cassazione);
    • eventuale esecuzione forzata per la riscossione delle somme.

    In base al comma 7 dell'art. 7, gli importi delle sanzioni amministrative sono aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

    In merito si osserva che l'aggiornamento ministeriale non viene ancorato ad alcun parametro.

    Si ricorda quanto previsto, ad esempio, per le sanzioni del codice della strada. L'art. 195, comma 3, del D.Lgs. n. 285 del 1992, dispone: «La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1».

    Tenuto conto che anche per le sanzioni amministrative vige una riserva di legge, si valuti l'opportunità di ancorare a qualche parametro oggettivo l'aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie.