Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento attività produttive | ||||
Titolo: | Attività professionali nel settore dell'estetica - AA.C. 2182-4169-4350 - Schede di lettura | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 557 | ||||
Data: | 29/03/2017 | ||||
Organi della Camera: | X-Attività produttive, commercio e turismo |
Attività professionali nel settore dell'estetica
29 marzo 2017
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Indice |
Contenuto| |
ContenutoLe tre proposte di legge recano norme relative alle attività professionali nel settore dell'estetica e sono finalizzate alla definizione di un quadro normativo unitario delle professioni afferenti alle attività estetiche, anche alla luce dell'emersione di nuove figure professionali nel settore. In particolare:
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Princìpi e finalità degli interventi normativiL'art. 1 della proposta di legge A.C. 4350 definisce l'ambito di applicazione dell'intervento normativo, individuato nella definizione dei princìpi fondamentali per la disciplina delle professioni nel settore dell'estetica. Si precisa, infatti, che, nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, la proposta di legge reca i princìpi fondamentali per la disciplina delle professioni nel settore dell'estetica (comma 1). Tali professioni sono riservate esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 e sono esercitate secondo le forme stabilite dall'articolo 5 della medesima proposta (comma 2). Al riguardo, si ricorda che la disciplina delle professioni rientra, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, nell'ambito della competenza legislativa concorrente. Conseguentemente, spetta alla legislazione dello Stato determinare i principi fondamentali, in conformità con i quali le regioni possono esercitare la propria potestà legislativa. In proposito si richiama il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo il quale "la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale" (cfr, in tal senso, le sentenze della Corte costituzionale n. 98 del 2013, n. 138 del 2009, n. 93 del 2008, n. 300 del 2007, n. 40 del 2006 e n. 424 del 2005).
La proposta di legge A.C. 4350 dispone altresì, all'art. 8, l'abrogazione espressa della L. n. 1/1990, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione fino alla data indicata dalle disposizioni regionali adottate sulla base dei princìpi previsti dalla medesima proposta di legge. In caso di mancata adozione delle disposizioni regionali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico o del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo le disposizioni di attuazione previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. In ogni caso, è consentito ai soggetti in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, della qualificazione e dell'abilitazione professionali di estetista, di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, l'esercizio dell'attività professionale e restano salve le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2011, n. 110 (di attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge n. 1/1990 in relazione agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista), riguardo al quale si rinvia al paragrafo seguente. La proposta di legge A.C. 2182 ha invece la finalità di istituire (articolo 1), presso il Ministero della salute, l'Elenco nazionale degli estetisti professionali, prevedendo altresì che il Ministero stabilisca il contributo obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare annualmente, in modo da assicurare la copertura dei costi relativi alla tenuta dell'Elenco. L'iscrizione all'Elenco è condizione obbligatoria per l'esercizio dell'attività di estetista professionale ed è consentita solo dopo la frequenza con esito positivo del percorso di formazione previsto dalla medesima proposta. |
Definizione delle professioniLe proposte di legge in esame recano la definizione delle professioni del settore dell'estetica. In particolare, la Le professioni nell'A.C. 4169proposta di legge A.C. 4169, all'art. 1, co. 1, lett. a), n. 1), modifica l'articolo 1, co. 1, della legge n. 1 del 1990, specificando che l'attività di estetista comprende non solo tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, ma anche gli annessi cutanei. Lo scopo dell'attività resta quello di mantenere il corpo umano in perfette condizioni, di migliorarne e di proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, mentre viene aggiunta la finalità del concorso  al mantenimento e al recupero del benessere psico-fisico della persona. Ulteriore modifica, rispetto alla normativa vigente, riguarda l'inserimento del massaggio tra le tecniche con le quali l'attività può essere svoltaÂ
Come chiarito nella relazione illustrativa, la specificazione relativa agli annessi cutanei – intesi come peli, ciglia e unghie – è finalizzata a garantire un orientamento uniforme nella definizione dell'ambito di attività dell'estetista, al fine di ricomprendervi quei servizi "di nicchia" che, al tempo dell'approvazione della legge n. 1 del 1990, non erano ancora diffusi. Per lo stesso motivo si giustifica la specificazione relativa alla tecnica del massaggio, anche alla luce del proliferare, accanto a quelli estetici, di numerose tipologie di massaggio c.d. "del benessere". Si segnala, al riguardo, che la risoluzione n. 85939 dell'8 giugno 2015 del Ministero dello sviluppo economico reca chiarimenti in merito all'attività di massaggi rivolti al benessere della persona. Nello specifico, si ribadisce che le attività di massaggi non riconducibili a quelle aventi finalità terapeutiche né a quelle eseguite sulla superficie del corpo umano, con lo scopo esclusivo o prevalente di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti e, invece, finalizzate al più generico mantenimento di una naturale condizione di "benessere", in assenza di specifiche disposizioni legislative, non devono essere sottoposte a specifiche restrizioni all'esercizio, quali, ad esempio, il possesso del titolo abilitante alla professione di estetista, fatti salvi, in ogni caso, il rispetto delle generali norme igienico-sanitarie applicabili nonché ogni eventuale profilo demandato alle disposizioni regionali o comunali.
La proposta di legge A.C. 4169, inoltre, all'art. 1, co. 1, lett. a), n. 3) aggiunge il comma 3-bis all'art. 1 della L. n. 1/1990, volto a inserire nell'ambito di disciplina della medesima legge anche le attività di tatuaggio, di piercing, di onicotecnico e di truccatore, la cui definizione è recata dalla successiva lett. g), che prevede l'inserimento dell'art. 9-bis alla medesima L. n. 1/1990. In particolare, la norma inserita reca le seguenti definizioni:
Si segnala in proposito che, in assenza di una legislazione specifica in materia di tatuaggi e piercing, la normativa attualmente vigente è costituita dalle «Linee-Guida emanate dal Ministero della salute per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza» del 1998 (Circolare del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1998 n. 2.9/156 e Circolare del 16 luglio 1998 n. 2.8/633). Tali circolari prendono in considerazione i rischi di trasmissione di infezioni causate da patogeni a trasmissione ematica oltre che di infezioni cutanee ed effetti tossici dovuti alle sostanze utilizzate per la pigmentazione del derma. Le misure da applicare per il controllo del rischio sono: norme igieniche generali; misure di barriera e precauzioni universali; nonché misure di controllo ambientali. Si registra, sul punto, anche una grande disomogeneità dell'approccio normativo regionale. Una parte delle regioni ha recepito le linee guida del Ministero della Salute, emanando atti normativi, mentre alcune regioni non hanno emanato alcun provvedimento. In ambito comunitario si segnalala Risoluzione ResAP (2008)1 del 20 febbraio 2008, che indica requisiti e criteri per la valutazione della sicurezza dei tatuaggi e del trucco permanente. La risoluzione disciplina diversi aspetti: - etichettatura e composizione dei prodotti per tatuaggio e trucco permanente; - rischi delle sostanze impiegate nella composizione degli inchiostri; - condizioni igieniche necessarie per la pratica del tatuaggio e del trucco permanente; - obbligo di divulgazione dei rischi sulla salute che i tatuaggi e il trucco permanente possono comportare.  La risoluzione contiene anche una lista di sostanze vietate negli inchiostri e un elenco di restrizioni per altri componenti.
La norma specifica che le attività professionali di tatuatore, piercer, onicotecnico e truccatore sono effettuate, in primo luogo, nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalle norme vigenti e, in secondo luogo, con l'utilizzazione di apparecchi conformi alla normativa tecnica definita ai sensi delle norme vigenti.
Al riguardo, si ricorda che la L. n. 1/1990 prevede che l'attività di estetista possa essere svolta anche con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, specificamente elencati nell'allegato alla medesima legge, subordinatamente al processo della qualificazione professionale ivi prevista. L'art. 10, co. 1, della medesima legge n. 1 del 1990 prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora dello sviluppo economico), di concerto con il Ministro della salute, adotti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate, un decreto recante norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla predetta legge, e aggiorna, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica del settore, il medesimo elenco. Sulla base di tale disposizione, è stato emanato il regolamento n. 110/2011, con decreto interministeriale, che reca norme in materia di caratteristiche tecnico-dinamiche, meccanismi di regolazione, modalita' di esercizio e di applicazione e cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, anche alla luce della normativa comunitaria dettata dalla direttiva 2006/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione. Si segnala, in proposito, che con il D.M. n. 206/2015 del Ministro dello sviluppo economico si è proceduto all'aggiornamento dell'elenco deagli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista, di cui all'allegato della L. n. 1/1990 e agli allegati n. 1 (elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico con i corrispondenti riferimenti alle relative schede del regolamento di attuazione) e n. 2 (schede tecnico-informative recanti le caratteristiche tecnico-dinamiche, i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici pe uso elettrico) del citato D.M. n. 1/2010. Tale aggiornamento si è reso necessario a seguito della sentenza n. 1417/2014 del Consiglio di Stato, che aveva annullato le disposizioni del D.M. n. 110/2011 nelle parti in cui non includevano, o includevano con ingiustificate limitazioni, dall'uso corrente degli esercenti la professione di estetista taluni apparecchi elettromeccanici per uso estetico (in particolare, gli stimolatori a ultrasuoni a bassa frequenza per il trattamento della adiposità localizzata, della luce pulsata per foto depilazione e il laser per la depilazione estetica), tenuto conto anche dell'evoluzione tecnologica del settore.Â
Le professioni nell'A.C. 4350Analogamente, l'articolo 2 della proposta di legge A.C. 4350 introduce una definizione dell'attività di estetista, che coincide con quella dell'A.C.4169. L'unica differenza consiste nella specificazione che in tale attività  sono comprese anche le attività di make up artist, onicotecnico e lash-eyebrow marker. La proposta introduce altresì le definizioni di: tatuatore, la cui attività consiste nella decorazione corporea permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o con la penetrazione sottocutanea e intradermica di pigmenti mediante aghi, denominata « tatuaggio » e può essere svolta con l'utilizzazione delle attrezzature elencate nell'allegato 1 e piercer, la cui attività consiste nella perforazione di una qualsiasi parte superficiale del corpo umano allo scopo di inserire oggetti di piccola dimensione o altre decorazioni a fini di abbellimento, denominata « piercing » e può essere svolta con l'utilizzazione delle attrezzature elencate nell'allegato 1. La norma dispone altresì il divieto di eseguire tatuaggi e piercing su minori di diciottoanni senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, nonché il divieto assoluto di eseguire tatuaggi e piercing su minori di quattordici anni, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare da eseguire previo consenso informato. Ulteriori definizioni riguardano l'attività di: make up artist, la cui attività consiste nella decorazione artistica del viso e del corpo effettuata con l'utilizzo di prodotti e di cosmetici specifici e anallergici; onicotecnico, la cui attività consiste nella costruzione e nella decorazione su unghie naturali realizzata mediante l'utilizzo di prodotti specifici, con ripresa periodica del lavoro, e comprende ogni prestazione eseguita, al solo scopo decorativo, sulla superficie di unghie sintetiche, nonché le attività di manicure e pedicure estetico; lash-eyebrow marker, la cui attività consiste nell'applicazione di peli sintetici su ciglia e su sopracciglia naturali mediante speciali colle anallergiche; socio-estetista, la cui attività consiste nello svolgimento di trattamenti estetici rivolti a soggetti deboli e in condizioni di fragilità ovvero a soggetti sottoposti a trattamenti sanitari, eseguiti al fine di migliorarne la qualità della vita. In linea generale, la norma esclude dalle attività sopra descritte le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico, prevedendo comunque la possibilità di fornire alla clientela prodotti erboristici e cosmetici e integratori alimentari idonei a favorire e ad accrescere lo stato di benessere derivante dalle prestazioni svolte, a seguito di specifici corsi regionali di aggiornamento. A.C. 2182Come già rilevato, la proposta di legge A.C. 2182 disciplina invece la qualificazione professionale specificamente per l'esercizio dell'attività di estetista, per la quale si rinvia al seguente paragrafo. |
Abilitazione e qualificazione professionaleLe proposte di legge in esame recano norme in materia di abilitazione e qualificazione professionale. In particolare, l'A.C. 4169 individua, in aggiunta rispetto al percorso per il conseguimento della qualifica professionale di estetista (già individuato dalla L. n. 1/1990), il percorso per il conseguimento della qualifica professionale di: - operatore di tatuaggi e di piercing(esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di 2 anni, con un minimo di 600 ore); - onicotecnico e truccatore (esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di un anno, con un minimo di 300 ore). La proposta di legge A.C. 4350 individua il percorso per il conseguimento della qualifica professionale di estetista, nonché di tatuatore e piercer. Più in dettaglio, la La qualificazione professionale nell'A.C. 4169proposta di legge A.C. 4169 reca le seguenti disposizioni al riguardo: - l'art. 1, co. 1, lett. b), p.to 2), aggiunge 2 commi all'art. 3 della L. n. 1/1990: in dettaglio, il comma 1-bis dispone che, al termine dei percorsi formativi, coloro che hanno ottenuto la qualifica professionale possono frequentare corsi regionali di specializzazione in socio-estetica, della durata di 600 ore. La "socio-estetica" è successivamente definita, in modo analogo a quanto previsto dalla proposta A.C. 4350, come lo svolgimento di trattamenti estetici mirati verso soggetti deboli e in condizioni di fragilità ovvero di soggetti sottoposti a trattamenti sanitari, eseguiti al fine di migliorarne la qualità della vita (co. 1-ter); - l'art. 1, co. 1, lett. g) aggiunge l'art. 9-bis alla L. n. 1/1990, il quale, al co. 7, dispone che la qualificazione professionale di operatore di tatuaggi e di piercing si intende conseguita dopo la conclusione dell'obbligo scolastico mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 600 ore. Secondo quanto rilevato dalla relazione illustrativa, la regolamentazione delle attività di tatuatore e piecer risponde all'esigenza di normare un settore attualmente privo di specifica disciplina, sebbene la materia sia stata già oggetto della risoluzione ResAP (2008)1 del Consiglio d'Europa, del 20 febbraio 2008, sui requisiti e criteri per la valutazione della sicurezza dei tatuaggi e del trucco permanente, volta alla tutela della salute pubblica, alla quale dovrebbero uniformarsi le legislazioni dei singoli Stati membri dell'Unione europea. L'unica normativa nazionale in materia è infatti costituita dalle Linee guida emanate dal Ministero della sanità per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza.
Agli operatori già qualificati in estetica sono riconosciuti i crediti formativi. Il successivo co. 8 prevede che le qualificazioni professionali di onicotecnico e di truccatore si intendono conseguite dopo la conclusione dell'obbligo scolastico mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di un anno, con un minimo di 300 ore. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui ai commi 7 e 8 - organizzati ai sensi dell'articolo 6 della L. n. 1/1990 - devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione dei rischi connessi alle tecniche utilizzate. La qualificazione professionale di estetista abilita all'esercizio delle attività di onicotecnico e di truccatore. Agli operatori qualificati in onicotecnica e trucco sono riconosciuti crediti formativi per il conseguimento della qualifica professionale di estetista. La qualificazione professionale nell'A.C. 4350La proposta di legge A.C. 4350, all'art. 3, co. 1, dispone in materia di abilitazione professionale per lo svolgimento delle attività di estetista, nonché per quella di tatuatore e piercer, riprendendo la disciplina vigente in materia di attività di estetista (per la quale si rinvia all'apposito box). L'art. 3, co. 2 abilita coloro che sono in possesso dell'abilitazione professionale di estetista a svolgere l'attività di socio-estetista dopo aver frequentato un corso regionale di specializzazione della durata di 600 ore. I corsi e l'esame teorico-pratico  - organizzati ai sensi del successivo art. 4 - devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione dei rischi connessi alle tecniche utilizzate (art. 3, co. 3). Il successivo co. 5 abilita gli operatori in possesso della qualifica di estetista a esercitare le attività di make up artist, onicotecnico e lash-eyebrow marker di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e). Il comma 6 specifica che nelle imprese che svolgono le attività di estetista, nonché di tatuatore e piercer, il personale dipendente deve essere in possesso della descritta qualificazione professionale di cui al comma 1, fatta eccezione per i corsi per l'abilitazione ivi previsti, mentre il comma 7 dispone che nelle società , i soci che esercitano le attività ddi estetista, nonché di tatuatore e piercer, devono essere abilitati ai sensi del medesimo comma 1. Il comma 8, infine, prevede che le imprese possano avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge, purché in possesso della qualificazione professionale di cui al comma 6. La proposta di legge A.C. La qualificazione professionale nell'A.C. 21822182, all'art. 3, detta norme in materia di qualificazione per l'esercizio dell'attività professionale di estetista e di operatore nel settore delle scienze estetiche. Tale esercizio è subordinato al conseguimento di un'apposita qualificazione professionale previo svolgimento di un percorso formativo, successivo al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado, rispondente ai livelli essenziali delle prestazioni relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché in raccordo con il sistema dell'istruzione tecnica e professionale (comma 1). Il comma 2 prevede che, ai sensi delle disposizioni vigenti volte a dare attuazione al sistema regionale di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà rispetto al sistema di istruzione tecnica e professionale nazionale, tali percorsi formativi, in conformità alla programmazione regionale, possono essere erogati, oltre che dalle istituzioni formative delle regioni, dagli istituti tecnici e professionali nell'indirizzo relativo ai servizi socio-sanitari, nel rispetto dell'autonomia scolastica. Il percorso formativo citato è suddiviso in due fasi: a) un corso di formazione professionale di base della durata di tre anni, al termine del quale lo studente consegue la qualifica di operatore professionale, previo superamento di un apposito esame dinanzi alla commissione di cui al comma 4, valida ai fini dell'avviamento al lavoro subordinato; b) un corso di qualificazione professionale della durata di un anno, al quale si accede successivamente al conseguimento della qualifica di operatore professionale di cui alla lettera a), che si conclude con la certificazione di frequenza e con l'ammissione a un esame teorico-pratico d'idoneità dinanzi alla commissione di cui al successivo comma 4, il cui esito positivo comporta il rilascio di un diploma professionale di tecnico nel settore delle scienze estetiche, qualificante per l'esercizio dell'attività professionale (comma 3). Il comma 4 disciplina la composizione della commissione di esame: cinque elementi esperti nelle materie indicate nei corsi di qualificazione (un docente esperto dei requisiti normativi e legislativi del settore estetico; un docente di estetica generale; un docente di cultura generale; un commissario interno; un commissario esterno che ricopre il ruolo di funzionario dell'assessorato regionale o provinciale competente per la formazione). Il percorso formativo prevede l'alternanza fra periodi di formazione e studio in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, da svolgere presso le imprese abilitate del settore, che collegano la formazione teorica con l'esperienza tecnica e pratica, secondo le disposizioni vigenti in materia di alternanza tra scuola e lavoro (comma 5). Si ricorda al riguardo che la L. n.107/2015 (c.d. Buona scuola) ha previsto il rafforzamento del collegamento fra scuola e lavoro, attraverso l'introduzione di una durata minima dei percorsi di alternanza negli ultimi 3 anni di scuola secondaria di secondo grado (almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei) e l'adozione della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, riconoscendo allo studente, tra l'altro, la possibilità di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dell'esperienza in azienda con il proprio indirizzo di studio. Ha, altresì, previsto la costituzione presso le Camere di commercio, del registro nazionale per l'alternanza scuola- lavoro. L'alternanza si attua sulla base di convezioni stipulate dalle scuole con le imprese e può svolgersi sia all'interno della scuola (con corsi di orientamento, incontri formativi) sia fuori (stage presso le strutture ospitanti). Al termine del percorso di alternanza vengono rilasciati attestati di frequenza, certificati di competenze e crediti formativi, questi ultimi utili sia per la prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per l'eventuale passaggio nei percorsi di apprendistato. Si ricorda, altresì, che l'art. 43, c. 5, del D.Lgs. 81/2015 (attuativo della legge delega in materia di lavoro 183/2014, cd. Jobs act) dispone che possono essere, altresì, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico professionali rispetto a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore. Possono essere, inoltre, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a due anni, per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l'esame di Stato. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la richiamata legge sulla "Buona scuola" ha disposto l'istituzione presso le camere di commercio, del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, al fine di mettere in contatto gli studenti con le imprese che offrono percorsi di alternanza, consultabile gratuitamente, in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. La legge di bilancio per il 2017 (L. 232/2016) ha introdotto un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che assumono con contratti a tempo indeterminato, anche in apprendistato (decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018), studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato presso il medesimo datore di lavoro.
 Le competenze acquisite durante il percorso formativo, il periodo di inserimento, la formazione specialistica e quella continua acquisita durante l'arco della vita lavorativa, nonché le competenze acquisite con percorsi di apprendimento secondo gli indirizzi dell'Unione europea in materia di apprendimento permanente, registrate nel libretto formativo del cittadino ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, danno titolo ad appositi crediti formativi riconosciuti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale (comma 6). Si ricorda al riguardo che il citato art. 2, co. 1, lett. i), del D.Lgs. n. 276/2003 definisce «libretto formativo del cittadino» il libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate. Per l'approvazione del modello di libretto formativo del cittadino è stato emanato il D.M. 10 ottobre 2005. Si segnala che l' art. 15, comma 4 del D.Lgs. n. 150/2015 ha abrogato l'art. 2, co. 1, lett. i), del D. Lgs. n. 276/2003, sostituendo il libretto formativo con il fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2015. Si segnala pertanto l'opportunità di aggiornare il riferimento normativo in questione.
Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi di cui al comma 6, possono essere valutati anche i periodi di inserimento consistenti nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese del settore, effettuata in qualità di titolare dell'impresa, di socio partecipante al lavoro, di familiare coadiuvante o di lavoratore dipendente ovvero secondo le tipologie contrattuali di collaborazione previste dalle norme vigenti che siano equivalenti, come mansioni o monte ore, a quelle previste dalla contrattazione collettiva (comma 7). 8. Ferma restando l'autonomia scolastica degli istituti tecnici professionali prevista dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e 15 marzo 2010, n. 88, è istituito, presso i medesimi istituti, un corso di studio denominato « scienze estetiche applicate », della durata di cinque anni. Al termine del corso, per acquisire il relativo diploma, è necessario superare, con esito positivo, l'esame di Stato. |
Esercizio delle professioniLe proposte di legge in esame recano altresì disposizioni, che differiscono solo per alcuni profili, in materia di esercizio dell'attività di estetista.
Si segnala inoltre che la proposta A.C. 2182 riconosce la stagionalità  dell'attività di estetista, prevedendo altresì che il Governo, con apposito provvedimento da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, disponga l'inserimento dell'attività di estetista nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525. Per lavoro stagionale si intende un'attività lavorativa che si svolge per un periodo specifico dell'anno, nell'ambito di quelle elencate dal DPR 1525/1963, così come modificato, da ultimo, dal DPR 378/1995 (che ha incluso nel suddetto elenco alcune attività turistiche), solitamente sulla base di un contratto a tempo determinato, a cui si applica la disciplina di cui al D.Lgs. 81/2015, con alcune eccezioni (in relazione, tra l'altro, ai limiti di durata e quantitativi) connesse alla specialità dell'attività stagionale. Importanti integrazioni possono essere poste dalla contrattazione collettiva, anche con riferimento all'intensificazione dell'attività lavorativa che si verifica in determinati periodi dell'anno in alcuni settori. Sul punto si segnala che il richiamato DPR 1525/1963 trova applicazione sino all'adozione del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 21, c. 2, del D.Lgs. 81/2015 (attuativo della legge delega in materia di lavoro 183/2014, cd. Jobs act).
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Competenze in materia di abilitazione professionaleLe proposte di legge in esame dettano norme in materia di competenze delle regioni in materia di abilitazione professionale. In Competenze delle regoni nell'A.C. 4169particolare, la proposta di legge A.C. 4169, all'art. 1, co. 1, lett. g), come già visto, aggiunge l'art. 9-bis alla L. n. 1/1990, che dispone, al co. 15, che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di ciascuna attività professionale, definisca i criteri per il riconoscimento degli attestati di qualifica per l'attività di tatuaggio, piercing, onicotecnico e truccatore ottenuti in precedenza, previo superamento di un esame. L'art. 1, co. 1, lett. d) della proposta integra altresì le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico (già previste dall'art. 6, co.3, della L. n. 1/1990) con le seguenti: il massaggio del benessere, la fisica, l'elettrologia e le tecniche di dermopigmentazione. Competenze delle regioni nell'A.C. 4350Analogamente, la proposta di legge A.C. 4350, all'art. 4 disciplina le competenze delle regioni in materia di abilitazione professionale, disponendo che, previo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e delle prove di esame di cui all'art. 3, individuando gli standard professionali di competenza e ai fini del rilascio dei diplomi di abilitazione professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale (co. 1). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le regioni predispongono, in conformità al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni regionali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale, i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione, di qualificazione e di specializzazione e dell'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3 (co. 2) (vd. infra).  Il comma 3 della proposta elenca diffusamente le materie fondamentali di insegnamento per lo svolgimento delle singole attività (di estetista, di tatuaggio e piercing, di onicotecnico di make up artist di lash-eyebrow marker di socio-estetista). La Comeptenze delle regioni nell'A.C. 2182proposta di legge A.C. 2182, all'art. 4, individua le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di qualificazione professionale, prevedendo, i particolare, che, previo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le regioni e le province autonome definiscono i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e delle prove di esame, individuando i requisiti professionali di competenza in funzione dell'integrazione dei sistemi territoriali di istruzione e formazione e ai fini del rilascio dei diplomi di qualificazione professionale in maniera uniforme nel territorio nazionale (comma 1). Il comma 2 individua le materie fondamentali di insegnamento, suddividendole nelle seguenti aree: a) area cultura generale ed etica professionale; b) area cultura scientifica e professionale; c) area cultura giuridica e imprenditoriale; d) area tecnica e operativa; e) area cultura organizzativa e comportamentale; f) area cultura artistica; g) area formazione pratica. Il comma 4 detta norme in materia di:
Al fine di incentivare il conseguimento della qualificazione professionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di istituire e di autorizzare lo svolgimento dei corsi e degli esami di cui all'articolo 3 anche presso istituti di formazione pubblici o privati accreditati, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e di funzionamento ed esercitando la vigilanza tecnica e amministrativa. Non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attività professionale di estetista gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali non autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti. L'attività professionale di estetista svolta in forma societaria ha diritto di accedere al Fondo impresa ai fini della formazione professionale. Ai sensi della legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono previsti corsi formativi di aggiornamento obbligatori per le operatrici del settore che esercitavano la professione prima della data di entrata in vigore della legge. Tale percorso formativo prevede un massimo di quaranta ore complessive. La formazione può essere effettuata a distanza e con tutoraggio in sede e può essere finanziata dal Fondo sociale europeo o dal fondo interprofessionale Fondimpresa. La certificazione dell'avvenuto corso di aggiornamento è equiparato al titolo di diploma professionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b). |
SanzioniPer quanto riguarda le sanzioni per l'esercizio dell'attività in violazione di legge, prevedono modifiche all'attuale quadro sanzionatorio, di cui all'art. 12 della legge n. 1 del 1990, tanto la proposta C. 4169 (Donati), quanto la proposta C. 4350 (Vignali). L'art.12 della legge di disciplina dell'attività di estetista prevede oggi:
Quanto al procedimento di contestazione, applicazione e riscossione della sanzione, si applica la legge n. 689 del 1981.
In particolare, la Le sanzioni nell'A.C. 4169proposta C. 4169 (art. 1, co. 1, lett. h) novella l'art. 12 della legge n. 1/90 prevedendo:
Le sanzioni dell'art. 12, così modificate, si applicheranno anche in caso di esercizio abusivo delle attività di esecutore di tatuaggi e piercing, di onicotecnico e di truccatore (cfr. art. 9-bis, introdotto dall'art. 1, co. 1, lett. g) della proposta di legge.
La proposta di legge Le sanzioni nell'A.C. 4350C. 4350, che abroga la legge del 1990, delinea all'art. 7 un quadro sanzionatorio per la violazione della disciplina delle attività nel settore dell'estetica all'articolo 7, individuando i seguenti illeciti amministrativi:
La proposta di legge prevede inoltre, in caso di reiterazione dell'illecito e di particolare gravità dello stesso, l'applicazione di sanzioni interdittive quali la sospensione temporanea - da 1 a 6 mesi - dell'iscrizione nel registro delle imprese. L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative è individuata nella Camera di Commercio competente per territorio mentre i proventi delle stesse sanzioni sono destinati al comune ove ha sede l'attività . In generale, la proposta prevede, analogamente alla disciplina attuale, l'applicazione del procedimento delineato dalla legge n. 689 del 1981. La legge 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale, è la norma fondamentale in tema di illeciti amministrativi. Tale legge stabilisce che la sanzione amministrativa pecuniaria consiste "nel pagamento di una somma di denaro non inferiore a 6 euro e non superiore a 10.329 euro", tranne che per le sanzioni proporzionali, che non hanno limite massimo; nel determinarne l'ammontare, l'autorità amministrativa deve valutare la gravità della violazione, l'attività svolta dall'autore per eliminare o attenuarne le conseguenze, le sue condizioni economiche e la sua personalità (artt. 10 e 11).
L'applicazione della sanzione avviene secondo il seguente schema:
In base al comma 7 dell'art. 7, gli importi delle sanzioni amministrative sono aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. In merito si osserva che l'aggiornamento ministeriale non viene ancorato ad alcun parametro. Si ricorda quanto previsto, ad esempio, per le sanzioni del codice della strada. L'art. 195, comma 3, del D.Lgs. n. 285 del 1992, dispone: «La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1».
Tenuto conto che anche per le sanzioni amministrative vige una riserva di legge, si valuti l'opportunità di ancorare a qualche parametro oggettivo l'aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie. |