Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro - A.C. 1843-A - Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 1843-A/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 97    Progressivo: 1
Data: 17/03/2014
Descrittori:
COMMISSIONI D'INCHIESTA   INCHIESTE PARLAMENTARI
OMICIDIO   REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE
SEQUESTRO DI PERSONA     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni


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Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

17 marzo 2014
Elementi per l'esame in Assemblea


Indice

Contenuto|Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva|


Contenuto

La proposta di legge in esame (A.C. 1843-A Fioroni ed altri) prevede l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro.

L'articolo 1 della proposta in esame attribuisce alla Commissione il compito di accertare sia nuovi elementi che possono integrare le conoscenze acquisite dalle precedenti Commissioni parlamentari di inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e sull'assassinio di Aldo Moro, sia eventuali responsabilità su tali fatti riconducibili ad apparati, strutture e organizzazioni comunque denominati ovvero a persone a essi appartenenti o appartenute.

Ai sensi dell'articolo 2, i lavori della Commissione devono essere conclusi entro diciotto mesi dal suo insediamento con la presentazione di una relazione sulle risultanze delle indagini ed eventualmente relazioni di minoranza.

L'articolo 3 prevede che la Commissione sia composta da 20 senatori e 20 deputati, scelti dai rispettivi Presidenti in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. Il numero di componenti è stato così ridotto in sede referente (il testo originario della proposta di legge prevedeva che la Commissione fosse composta da 25 senatori e 25 deputati).

La Commissione è convocata entro 10 giorni dalla nomina dei componenti per la costituzione dell'ufficio di presidenza, composto dal presidente, due vicepresidenti e due segretari ed eletto a scrutinio segreto. Il presidente deve essere eletto con la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione, altrimenti si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede come per il presidente. Tale procedura trova applicazione anche nel caso di elezioni suppletive.

L'articolo 4 prevede l'applicazione degli articoli 366 (rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (falsa testimonianza) del codice penale per le audizioni a testimonianza che si svolgono davanti la Commissione, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria.

In tema di segreto viene estesa alla Commissione della disciplina sul segreto professionale (art. 200 c.p.p) e bancario. Per quanto riguarda il segreto di Stato si prevede l'applicazione della L. 124/2007, che prevede tra l'altro l'inopponibilità del segreto di Stato per fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale. E' esclusa l'opponibilità del segreto d'ufficio (art. 201 c.p.p.) per i fatti rientranti nei compiti della Commissione. Infine, è fatta salva l'opponibilità del segreto fra difensore e parte processuale, precisando – con il richiamo dell'art. 203 c.p.p. – che il personale dipendente dai servizi di sicurezza non è tenuto a rivelare alla Commissione i nomi dei propri informatori.

L'articolo 5 richiama quanto già previsto dall'art. 82 Cost. in merito alla possibilità per la Commissione di procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

A questo riguardo, la proposta di legge introduce una limitazione a questi poteri. Analogamente a quanto previsto dalle leggi istitutive delle Commissioni d'inchiesta "antimafia" a partire dal 2006 (L. 277/2006, L. 132/2008 e L. 87/2013) si precisa che la Commissione non può adottare provvedimenti con riguardo alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e delle altre forme di comunicazione, né limitazioni della libertà personale, ad eccezione dell'accompagnamento coattivo dei testimoni di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

La norma richiamata prevede che il giudice possa ordinare l'accompagnamento coattivo del testimone, del perito, della persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, del consulente tecnico, dell'interprete o del custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, se omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti. Il giudice può, inoltre, condannarli, con ordinanza, a pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

I commi da 3 a 8 dell'articolo 5 recano la disciplina della richiesta di atti e documenti.

Con riferimento alla trasmissione di atti e documenti da parte dell'autorità giudiziaria è prevista la possibilità di ottenere tali atti dall'autorità giudiziaria anche in deroga all'obbligo del segreto delle indagini preliminari (art. 329 c.p.p.). L'autorità giudiziaria può ritardare la trasmissione di copia degli atti e documenti richiesti soltanto per ragioni di natura istruttoria, emettendo un decreto motivato che ha efficacia per sei mesi e che può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto. Si precisa che il decreto perde la propria efficacia e non può essere rinnovato, una volta che siano chiuse le indagini preliminari.

E' inoltre previsto il potere della Commissione di stabilire gli atti e i documenti che non dovranno essere divulgati, fermo restando che la Commissione garantisce la segretezza degli atti eventualmente coperti da segreto.

Per quanto riguarda gli atti assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte di altre commissioni di inchiesta, il segreto non può essere opposto alla Commissione.

Viene previsto come di consueto il vincolo del segreto per i componenti la Commissione, i funzionari e tutti i soggetti che, per ragioni d'ufficio o di servizio, ne vengono a conoscenza; analogamente è sanzionata la diffusione anche parziale di tali atti e documenti. La violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale, che punisce la rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio con la reclusione da sei mesi a tre anni (articolo 6).

Inoltre, si demanda ad un regolamento interno l'organizzazione delle attività e il funzionamento della Commissione (articolo 7, comma 1), che può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritiene necessarie.

L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7, comma 5, è pari a 35.000 euro per l'anno 2014 e a 25.000 euro per l'anno 2015, posta a carico, in parti uguali, dei bilanci interni della Camera e del Senato.

L'articolo 8 dispone infine in ordine all'entrata in vigore della legge, fissata al giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

La I Commissione Affari costituzionali ha iniziato l'esame della proposta di legge il 10 dicembre 2013, giungendo alla sua approvazione il 9 gennaio 2014, dopo quattro sedute.

L'unica modifica apportata in sede referente consiste nella riduzione della composizione della Commissione d'inchiesta da 50 a 40 membri.

In precedenza, la Commissione aveva iniziato l'esame di una proposta di istituzione di una Commissione monocamerale di inchiesta sullo stesso tema (Doc. XXII, n. 13).


I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

La II Commissione Giustizia e la V Commissione Bilancio hanno espresso parere favorevole.