Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Introduzione della patente nautica a punti - AA.C. 841, 3644 e 4153 Elementi per l'istruttoria legislativa - Seconda edizione
Riferimenti:
AC N. 4153/XVI   AC N. 841/XVI
AC N. 3644/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 420
Data: 06/04/2011
Descrittori:
NAVIGAZIONE E NAUTICA DA DIPORTO   PATENTE
SANZIONI AMMINISTRATIVE     
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni

SIWEB

 

6 aprile 2011

 

n. 420/0

 

Introduzione della patente nautica a punti

AA.C. 841,3644 e 4153

Elementi per l’istruttoria legislativa

Seconda edizione

 

 

Numero del progetto di legge

A.C. 841

A.C. 3664

A.C. 4153

Titolo

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni

Istituzione della patente nautica a punti per i conducenti di natanti, imbarcazioni e navi da diporto, nonché delega al Governo per l'adeguamento della disciplina sanzionatoria

Istituzione dell'archivio nazionale dei mezzi nautici da diporto e della patente nautica a punti per i conducenti di natanti, imbarca­zioni e navi da diporto, delega al Governo per la disciplina della medesima e disposizioni concer­nenti lo sportello telematico del diportista

Iniziativa

On. Fallica ed altri

On. Nastri

On Meta ed altri

Iter al Senato

no

no

no

Numero di articoli

4

5

4

Date:

 

 

 

presentazione

7 maggio 2008

20 luglio 2010

8 marzo 2011

assegnazione

28 luglio 2008

30 settembre 2010

24 marzo 2011

Commissione

IX Commissione Trasporti

IX Commissione Trasporti

IX Commissione Trasporti

Sede

Referente

Referente

Referente

Pareri previsti

I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e XIV

I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e XIV

I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, XII e XIV

 

 


Contenuto

Le tre proposte di legge sono volte ad introdurre la patente nautica a punti[1], al fine di ridurre gli incidenti in mare e responsabilizzare maggiormente i conducenti di natanti e imbarcazioni. Esse riproducono in larga parte i contenuti di una proposta (AC 1579) che la Commissione trasporti della Camera ha esaminato nel corso della precedente legislatura, senza peraltro concluderne l’iter di approvazione.

Si ricorda che l’art. 39 del d.lgs. n. 171/2005 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE) dispone che chi assume il comando di una unità da diporto di lunghezza superiore ai ventiquattro metri, deve essere in possesso della patente per nave da diporto mentre per le imbarcazioni e i natanti di lunghezza pari o inferiore ai 24 metri che navigano entro sei miglia dalla costa non è richiesta la patente nautica; i requisiti per la conduzione sono esclusivamente l’età: aver compiuto 18 anni per le imbarcazioni , 16 anni per i natanti, 14 anni per i natanti a vela, con superficie velica superiore a quattro metri quadrati (commi 2 e 3).

Si prescinde da tali requisiti di età per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole dì avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi (comma 4).

La patente è comunque obbligatoria, per unità da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro metri, nei seguenti casi:

a)        per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, su moto d'acqua;

b)        per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell'unità sia installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o se a iniezione diretta, o a 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel, comunque con potenza superiore a 30 kw o a 40,8 cv (comma 1).

I motoscafi ad uso privato sono equiparati, ai fini dell'abilitazione al comando, alle unità da diporto (comma 5).

A.C. 841

L’articolo 1 reca l’istituzione della patente nautica a punti per i conducenti di natanti, imbarcazioni e navi da diporto.

Il comma 1 dell’articolo 1 in esamedispone che alla patente nautica a punti sia attribuito un punteggio di venti punti - annotato nella banca dati istituita ai sensi dell'articolo 2 - che può subire delle decurtazioni, in base alla gravità delle violazioni, nelle misure che verranno indicate dal decreto legislativo (da adottarsi in attuazione della delega prevista dal successivo articolo 4). Il comma 2 dispone che dell’accertamento delle violazioni cui sono collegate riduzioni del punteggio deve essere data notizia - entro un mese dalla definizione della contestazione effettuata - al personale addetto alla citata banca dati. La comunicazione - che può essere effettuata solo se il conducente del natante, dell'imbarcazione o della nave da diporto, responsabile della violazione, sia stato identificato inequivocabilmente - è a carico dell’organo cui è riconducibile l’accertamento della violazione ed avviene per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal Ministero dei trasporti.

Ai sensi del comma 3, ogni variazione di punteggio deve essere comunicata agli interessati da parte del personale addetto alla banca dati. Il comma 4 prevede che, attraverso la frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalle scuole che rilasciano la patente nautica ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere riacquistati fino a sei punti sulla patente. Con decreto del Ministro sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione e i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento. Il comma 5 dispone la riattribuzione del punteggio completo iniziale entro il limite di venti punti nel caso in cui il soggetto titolare della patente nautica per un periodo di tre anni non violi alcuna norma di comportamento da cui derivi una decurtazione del punteggio. Ai sensi del comma 6, il titolare che abbia subito la perdita totale dei venti punti deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica; a tal fine il competente ufficio del Ministero dei trasporti, su comunicazione del personale della banca dati, dispone la revisione della patente nautica. Qualora il titolare della patente nautica non si sottoponga ai predetti accertamenti entro un mese dalla data della notifica del provvedimento di revisione, la patente viene sospesa, con atto definitivo, a tempo indeterminato.

L’articolo 2, comma 1, istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una banca dati dei soggetti abilitati alla guida di natanti, di imbarcazioni e di navi da diporto, in possesso della patente nautica. Nella banca dati vengono riportati anche i casi di incidente e di violazione delle norme che comportano una decurtazione del punteggio della patente nautica. Il comma 2 indica gli elementi informativi che, in relazione a ciascun natante, devono essere riportati nella banca dati: dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione; eventuali modifiche tecniche apportate; dati relativi allo stato giuridico del costruttore e del mandatario, nonché del conducente; eventuali incidenti in cui sono incorsi, con l'indicazione dei danni causati a persone e cose; dati relativi alla sospensione e alla decurtazione dei punti dalla patente nautica.

Il comma 3 demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di stabilire - con proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge – le modalità di costituzione e di aggiornamento periodico della banca dati, prevedendo la possibilità di collegamento per via telematica alla banca dati, al fine di assicurare il controllo dello stato delle patenti nautiche a punti da parte dei conducenti.

L’articolo 3, comma 1, istituisce il patentino nautico a punti per la guida dei natanti che non rientrano fra quelli di cui al citato art. 39 del d.lgs. n. 171/2005. I commi 2 e 3 prevedono che con decreti dirigenziali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verrà disciplinato il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato del patentino nautico a punti, e che gli aspiranti al conseguimento del patentino possono frequentare appositi corsi organizzati dagli enti preposti al rilascio del medesimo patentino.

L’articolo 4 delega il Governo ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina delle sanzioni per le violazioni delle norme di comportamento dei conducenti in possesso della patente nautica e del patentino nautico a punti, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a)       indicare le norme di comportamento la cui violazione determina l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie;

b)       individuare le norme di comportamento la cui violazione determina l'applicazione, oltre che delle sanzioni amministrative pecuniarie, della decurtazione di punti della patente nautica o dal patentino nautico e l'indicazione del numero dei punti decurtati;

c)       prevedere i casi di ritiro, temporaneo o definitivo della patente nautica o del patentino nautico.

 

A.C. 3644

La proposta ricalca in ampia misura i contenuti della AC 841, con alcune limitate differenze. All’art. 1, il comma 1 specifica le finalità dell’iniziativa, volte a ridurre le violazioni delle norme sulla navigazione da diporto e gli incidenti che ne possono derivare. Il comma 2 istituisce la patente nautica a punti, per la conduzione di natanti, imbarcazioni e navi da diporto. L’articolo 2 reca una disciplina della patente a punti che risulta analoga a quella della pdl AC 841. Al comma 5, si pone un termine di due mesi dall’entrata in vigore della legge per l’emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, ai fini dei corsi di aggiornamento, reca i criteri per il rilascio dell'autorizzazione e i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi stessi. L’articolo 2, comma 1, istituisce, oltre alla banca dati dei natanti, un archivio nazionale dei soggetti abilitati alla guida di natanti, imbarcazioni e navi da diporto, previsione non presente nella pdl AC 841. Nell’archivio vengono riportati i dati relativi agli incidenti e di violazione delle norme che comportano decurtazione del punteggio della patente. Per quanto riguarda gli elementi costitutivi della banca dati, specificati dal comma 2, sono previsti, oltre agli elementi relativi allo stato giuridico del costruttore, del mandatario e del conducente, anche i dati relativi al proprietario, anche con riservato dominio, ovvero dell’utilizzatore a seguito di leasing o di usufrutto.

L’articolo 4 istituisce una patente nautica a punti per la guida di particolari tipi di natanti, con propulsione a motore (specificazione non recata dall’art. 3 della pdl AC 841) per i quali l’art. 39 del d.lgs. n. 171/2005 non prevede attualmente l’obbligo di patente. Anche per questa patente si prevede un punteggio iniziale di venti punti (comma 2). La perdita totale del punteggio comporta la sospensione della patente fino al superamento di un nuovo esame di idoneità (comma 3). La mancanza per due anni di violazioni di norme che determinano decurtazioni consente al termine di tale periodo di riacquisire due punti; il limite massimo di punti accreditabili è fissato a dieci (comma 4). Ai sensi del comma 5, la disciplina per il rilascio la convalida la revisione e la revoca di questa  patente è demandata ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge. L’articolo 5 infine reca una delega al Governo, da esercitarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge (mentre l’art. 4 della pdl AC 841 fissa un temine di due mesi), al fine di emanare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina delle sanzioni per le violazioni delle norme di comportamento dei conducenti in possesso della patente nautica a punti. I principi e criteri direttivi di cui alle lettere a), b) e c) coincidono con quelli previsti dalla pdl AC 841. Viene aggiunta una lettera d), che prevede il rilascio di un certificato di abilitazione professionale per i soggetti che svolgono a livello professionale l’attività di natanti, imbarcazioni e navi da diporto, che deve essere collegato al meccanismo di decurtazione di punti previsto per la patente nautica, prevedendone nei casi più gravi la sospensione o il ritiro.

 

A.C. 4153

La proposta si differenzia dalle due precedenti per il più ampio rinvio all’emanando decreto legislativo (articolo 4), per la previsione dell’istituzione dello sportello telematico del diportista (articolo 2) e per la mancata previsione del patentino nautico a punti (articolo 3 dell’AC 841 e articolo 4 dell’AC 3664).

In particolare l’articolo 1 istituisce l’archivio nazionale dei mezzi nautici da diporto, costituito da quattro sezioni:

§         natanti da diporto,

§         imbarcazioni da diporto,

§         navi da diporto,

§         patenti nautiche.

L’archivio contiene dati relativi alle suddette unità, al loro proprietario, utilizzatore, armatore, costruttore e mandatario, dati relativi alla patente nautica (scaden­za, revisione, sospensione, revoca, decurtazione e attribuzione di punti) e dati relativi alle violazioni e all’incidentalità.

Le disposizioni di attuazione relative all’archivio dovranno essere definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

L’articolo 2 prevede l’emanazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l’istituzione degli sportelli telematici del diportista, presso le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, abilitate quali sportelli telematici dell’automobilista.

Si ricorda che l’organizzazione dello sportello telematico del diportista avrebbe dovuto essere disciplinata, ai sensi dell’articolo 65, comma 1, lettera m), del D.Lgs. n. 171/2005, dal regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto (D.M. n. 146/2008), ma alla citata disposizione non è stata data attuazione, come segnalato anche nella relazione illustrativa alla proposta di legge in commento.

Per quanto riguarda gli sportelli telematici dell’automobilista, si evidenzia che gli stessi sono stati istituiti dal D.P.R. n. 358/2000 allo scopo di semplificare i procedimenti relativi all'immatricolazione, reimmatricolazione e registrazione della proprietà e ai passaggi di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi. Gli sportelli possono essere attivati: presso gli uffici provinciali della motorizzazione, gli uffici provinciali dell'A.C.I. che gestiscono il P.R.A., le delegazioni dell'A.C.I. e presso le imprese di consulenza automobilistica.

L’articolo 3 istituisce la patente nautica a punti per i conducenti di natanti, imbarcazioni e navi da diporto. Ai titolari di patente nautica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 4, viene attribuito un punteggio di venti punti; lo stesso punteggio viene attribuito alle patenti rilasciate successivamente a tale data.

L’articolo 4 reca la delega al Governo per l’emanazione di un decreto legislativo recante la disciplina della patente nautica a punti e delle sanzioni per le violazioni delle norme di comportamento.

Al decreto legislativo è demandata la disciplina di aspetti che le altre due proposte di legge disciplinano direttamente. Ci si riferisce in particolare a:

§       modalità di accertamento delle violazioni e di comunicazione delle variazioni del punteggio all'archivio di cui all’art. 1 e agli interessati;

§       attribuzione di un punteggio aggiuntivo in assenza di violazioni e possibilità di recupero del punteggio decurtato attraverso la frequenza di appositi corsi;

§       nuovo esame in caso di perdita totale del punteggio.

Il decreto dovrà essere emanato entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I commi 2 e 3 dell’articolo 4 disciplinano la procedura per l’emanazione del decreto legislativo di cui al comma 1 e degli eventuali decreti legislativi integrativi o modificativi.

Relazioni allegate

Sono allegate le relazioni illustrative.

Necessità dell’intervento con legge

Le proposte intervengono in materia regolata con norme di rango legislativo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La nautica da diporto non è esplicitamente menzionata né tra le materie che l’articolo 117, secondo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato, né tra quelle di legislazione concorrente, di cui all’articolo 117, terzo comma (per le quali spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato). Va tuttavia rilevato che la principale finalità perseguita dalle proposte (riduzione delle infrazioni del codice nautico e, quindi, degli incidenti), ed il contenuto delle stesse sembrano ricondurre il testo alla materia “ordine pubblico e sicurezza”, demandata alla competenza legislativa dello Stato, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. h), inteso il termine sicurezza come comprensivo di aspetti che riguardano la tutela della sicurezza delle persone, anche non direttamente afferenti l’ordine pubblico.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Il D.Lgs. n. 171/2005 ha dato attuazione alla direttiva 2003/44/CE del 16 giugno 2003, in materia di ravvicinamento della normativa degli stati membri con riferimento alle imbarcazioni da diporto. Tale direttiva ha apportato ampie modifiche alla direttiva 94/25/CE, che costituisce la fonte principale di disciplina comunitaria in questa materia. Le proposte di legge in esame appaiono conformi alle prescrizioni dettate da tale direttiva.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’art. 4 della pdl C 841 e l’art. 5 della pdl C 3644 recano una delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni delle norme di comportamento dei conducenti in possesso della nuova patente nautica a punti. La delega contenuta nell’art. 4 della pdl C 4153 riguarda, oltre alle sanzioni, anche la disciplina della patente nautica a punti.

L’art. 1, comma 4, della pdl C 841 e l’art. 2, comma 5, della pdl C 3644 prevedono che con decreto ministeriale siano stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione delle scuole che rilasciano le patenti nautiche e i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.

L’art. 2, comma 3, della proposta C 841 prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio regolamento, stabilisca le modalità di costituzione e di aggiornamento periodico della banca dati istituita dal comma 1. Analoga previsione è contenuta all’art. 3, comma 3, della pdl C 3644 (con riferimento alla banca dati e all’archivio nazionale dei soggetti abilitati alla guida di natanti) e all’art. 1, comma 4, della pdl C 4153.

L’art. 2 della proposta C 4153 stabilisce che le procedure per l’istituzione degli sportelli telematici del diportista dovranno essere individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Coordinamento con la normativa vigente

Le proposte introducono una autonoma regolamentazione della patente nautica a punti, senza apportare espresse modifiche alla normativa vigente, recata dall’art. 39 del d.lgs. n. 171/2005. Sarebbe da valutare l’opportunità di formulare – laddove possibile - le modifiche proposte con il testo in esame in termini di novella al citato decreto legislativo.

Circa l’istituzione del patentino nautico e della patente nautica a punti per particolari tipi di natanti – prevista rispettivamente all’art. 3, comma 1, della proposta C 841 e all’art. 3, comma 1 della pdl C 3664 e relativa alla conduzione di natanti non compresi fra quelli indicati dall’art. 39 del codice nautico - si segnala che tale formulazione dovrebbe essere meglio specificata.

 


 

 

Dipartimento Trasporti                                                                                                               ( 67602614 - *st_trasporti@camera.it

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[1]   Si ricorda che la patente a punti è stata introdotta nel codice della strada dall’art. 7 del decreto legislativo n. 9/2002.