Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||||
Titolo: | (DOC 317) Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note di verifica Numero: 288 | ||||||
Data: | 24/03/2011 | ||||||
Descrittori: |
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Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario
(Schema di decreto legislativo n. 317) |
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N. 288 – 24 marzo 2010 |
( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it
INDICE
Rideterminazione dell’addizionale IRPEF delle Regioni a statuto ordinario
Compartecipazione regionale all’IVA
Addizionale regionale all’IRPEF
Soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario
Attribuzione alle Regioni del gettito derivante dalla lotta all’evasione fiscale
Gestione dei tributi regionali
Livelli essenziali delle prestazioni e obiettivi di servizio
Fase a regime e fondo perequativo
Tributi connessi al trasporto su gomma
Soppressione dei trasferimenti statali alle Province e compartecipazione provinciale all’IRPEF
Sistema finanziario delle città metropolitane
Costi e fabbisogni standard nel settore sanitario
ARTICOLI da 24-quater a 24-octies
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica
Disposizioni finali relative di coordinamento.
PREMESSA
In data 23 marzo 2011 è stata trasmessa una nuova relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, relativa allo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.
In data 24 marzo è pervenuta, dall’ufficio legislativo del
Ministero dell’economia, la precisazione che tale relazione tecnica è riferita
alla proposta di parere presentata dal relatore presso
La presente Nota esamina la relazione tecnica da ultimo pervenuta rinviando - per i dati e gli elementi già contenuti nella relazione tecnica allegata al testo originario dello schema di decreto legislativo - al dossier n. 291 del 21 febbraio 2011.
Si ricorda che, in data 28 febbraio 2011, è pervenuta una nota della Ragioneria generale dello Stato in risposta alle osservazioni formulate in tale ultimo dossier.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Rideterminazione dell’addizionale IRPEF delle Regioni a statuto ordinario
La relazione tecnica in esame riproduce sostanzialmente il contenuto della relazione tecnica al testo originario dello schema di decreto, salvo il riferimento temporale al 2013, anziché al 2012, della decorrenza della rideterminazione dell’aliquota di base dell’addizionale e della soppressione della compartecipazione regionale al gettito dell’accisa sulla benzina.
La relazione precisa, inoltre, che la rideterminazione dell’aliquota di base deve essere tale da garantire risorse pari al gettito prodotto dall’aliquota di base vigente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame ed alle minori entrate derivanti, dal medesimo anno 2013, dalla soppressione dei trasferimenti statali di parte corrente, nonché dalla soppressione della compartecipazione regionale al gettito dell’accisa sulla benzina.
Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, si rinvia a quanto osservato nel Dossier n. 291 del 21 febbraio 2011.
Compartecipazione regionale all’IVA
La relazione tecnica in esame afferma che le norme attribuiscono a ciascuna regione a statuto ordinario una compartecipazione IVA. Sono confermati fino al 2012 i vigenti meccanismi di determinazione dell’aliquota di compartecipazione IVA. A decorrere dal 2013 si applicano le modalità di determinazione della predetta compartecipazione, fissate dall’articolo 11 del provvedimento, al fine di garantire l’integrale copertura dei LEP.
La relazione segnala, inoltre, che, a decorrere dal 2013, è prevista l’applicazione del criterio di territorialità ai fini dell’attribuzione del gettito della compartecipazione alle singole regioni, in modo da tener conto del luogo di effettivo consumo, identificato come quello in cui avviene la cessione dei beni. Nel caso di cessione di immobili rileva il luogo di ubicazione dei medesimi, mentre saranno effettuate elaborazioni dei dati delle dichiarazioni IVA, al fine di tenere conto della distribuzione territoriale delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in capo a soggetti equiparati, ai fini dell’imposta, ai consumatori finali (quali amministrazioni pubbliche ed ONLUS).
La relazione afferma che le disposizioni non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica.
Nulla da osservare al riguardo.
La relazione tecnica in esame riproduce sostanzialmente quanto contenuto nella relazione tecnica iniziale, salva la decorrenza temporale della facoltà per le Regioni di disporre la riduzione delle aliquote IRAP fino al loro azzeramento e le deduzioni della base imponibile. Tale decorrenza è ora prevista dall’anno 2013, anziché dal 2014.
Nulla da osservare al riguardo.
Addizionale regionale all’IRPEF
La relazione tecnica in esame riproduce sostanzialmente quanto contenuto nella relazione tecnica iniziale, salva la fissazione all’anno 2011 della decorrenza temporale della facoltà per le Regioni di disporre variazioni dell’aliquota di base dall’addizionale, nonché la previsione della inapplicabilità degli incrementi di aliquota in misura superiore allo 0,5 per cento nei confronti di tutti i contribuenti con redditi complessivi rientranti nei primi due scaglioni di reddito.
Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, si rinvia a quanto osservato nel Dossier n. 291 del 21 febbraio 2011.
Soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario
La relazione tecnica del 23 marzo 2011 presenta, con riferimento alla norma in esame, una modifica rispetto alla relazione tecnica originaria. Quest’ultima affermava infatti che, al fine dell’individuazione dei trasferimenti da sostituire con cespiti di carattere tributario, si sarebbe applicata la riduzione dei trasferimenti prevista dal comma 2 dell’art. 14 del DL n. 78/2010, pari a 4 mld per il 2011 e a 4,5 mld a decorrere dal 2012. La relazione tecnica in esame evidenzia invece che una puntuale quantificazione dei trasferimenti oggetto di fiscalizzazione potrà essere effettuata in relazione agli esiti del tavolo di confronto previsto dall’art, 26, comma 4, del provvedimento in esame, con cui si stabiliranno le modalità di applicazione del comma 3 del medesimo articolo 26. La relazione tecnica afferma che tale ultimo comma prevede che, a decorrere dal 2013, non si tenga conto, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, della riduzione dei trasferimenti statali alle Regioni a statuto ordinario prevista dal citato comma 2 dell’art. 14 del DL 78/2010.
Al riguardo si rinvia alle osservazioni formulate con riferimento al successivo articolo 26.
La relazione tecnica ricorda che l’articolo dispone dal 2013 la trasformazione in tributi propri regionali della tassa per l’abilitazione all’esercizio professionale; dell’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo; dell’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del patrimonio indisponibile; della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali; delle tasse sulle concessioni regionali e dell’imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili.
E’ previsto, inoltre, che la tassa automobilistica possa essere disciplinata come tributo proprio regionale, fermi restando i limiti massimi di manovrabilità stabiliti dallo Stato.
E’ prevista, infine, dal 2013, la soppressione della compartecipazione regionale all’accisa sulla benzina.
Il relativo minore gettito per le Regioni, compensato attraverso la rideterminazione dell’aliquota di base dell’addizionale IRPEF, è quantificato dalla relazione tecnica in esame, analogamente a quanto previsto dalla relazione tecnica al testo originario, in 1.734 milioni di euro, sulla base dei dati dei Rendiconti consuntivi regionali per l’anno 2008.
Nulla da osservare al riguardo.
Attribuzione alle Regioni del gettito derivante dalla lotta all’evasione fiscale
La relazione tecnica afferma che l’articolo[1] prevede il riversamento diretto alle Regioni, in relazione al principiuo di territorialità, dell’intero gettito derivante dall’attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati ed alle addizionali di cui al provvedimento in esame. Si prevede, inoltre, l’attribuzione di una quota di gettito derivante dall’attività di recupero fiscale in materia di IVA commisurta all’aliquota di compartecipazione.
Al riguardo, per il profilo della quantificazione, si rinvia a quanto osservato nel Dossier n. 291 del 21 febbraio 2011.
Gestione dei tributi regionali
La relazione tecnica in esame ricorda[2] che la disposizione disciplina i rapporti tra Stato e Regioni con riguardo al recupero dell’evasione fiscale. In particolare, è previsto, per la gestione dei tributi il cui gettito sia ripartito tra diversi livelli di Governo, l’istituzione, presso ciascuna sede regionale dell’Agenzia delle entrate, di un Comitato regionale di indirizzo. Tale istituzione è prevista nell’ambito dell’atto convenzionale che potrà essere stipulato dalle singole regioni al fine di definire con il MEF e l’Agenzia delle entrate le modalità gestionali dei tributi regionali e le modalità di ripartizione delle risorse derivanti dal recupero dell’evasione.
La relazione afferma che, trattandosi, di una facoltà rimessa all’autonomia organizzativa regionale, l’istituzione del suddetto Comitato regionale non potrà avvenire che nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Nulla da osservare al riguardo.
La relazione tecnica in esame[3] ricorda che la disposizione prevede che gli interventi statali sulle aliquote e sulle basi imponibili dei tributi di spettanza regionale siano possibili previa contestuale adozione di misure di compensazione.
La relazione afferma che non sono valutati gli effetti
finanziari di tale disposizione in quanto la relativa quantificazione sarà
effettuata in apposito DPCM d’intesa con
Nulla da osservare con riferimento ai profili trattati dalla relazione tecnica in esame. Per i restanti aspetti si rinvia a quanto osservato nel Dossier n. 291 del 21 febbraio 2011.
La relazione tecnica del 23 marzo, rispetto a quella orginaria, formula le seguenti specificazioni:
· la soppressione dei trasferimenti regionali sarà compensata dalla compartecipazione dei Comuni al gettito di tributi regionali – prioritariamente all’addizioinale regionale all’IRPEF – o mediante integrale devoluzione di tributi delle regioni;
· è previsto un tetto massimo, pari al 30%, alla quota di gettito tributario sostitutivo dei trasferimenti regionali ai comuni che può affluire al fondo perequativo transitorio previsto da ciascuna regione;
· la durata del predetto fondo perequativo transitorio è fissata in tre anni.
Al riguardo andrebbe chiarito se al termine della sua durata triennale, il fondo perequativo regionale confluisca nel Fondo perequativo comunale, disciplinato da altro provvedimento, o se cessi di esistere, con attribuzione diretta ai comuni del totale delle entrate tributarie sostitutive dei trasferimenti.
Livelli essenziali delle prestazioni e obiettivi di servizio
La relazione
tecnica afferma che la ricognizione, da parte della Società per gli
studi di settore (Sose SpA), dei livelli essenziali delle prestazioni garantiti
dalle regioni e dei relativi costi sarà effettuata senza oneri aggiuntivi a
carico della finanza pubblica e nell’ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
Il citato comma
Nulla da osservare, nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire una conferma dal Governo - che nella fase applicativa sia garantito l’allineamento, quantitativo e temporale, fra le esigenze finanziarie derivanti dai compiti affidati alla Sose SpA e l’autorizzazione di spesa di cui l’articolo 1, comma 23, della legge 220/2010 (autorizzazione che risulta limitata al triennio 2011-2013).
Fase a regime e fondo perequativo
La relazione tecnica ribadisce sostanzialmente i dati e le considerazioni contenute nella RT allegata al testo del provvedimento trasmesso alle Camere, fatta salva la decorrenza della disciplina dall’anno 2013, anziché dal 2014, come originariamente previsto. Con specifico riferimento all’istituzione di un fondo perequativo alimentato dal gettito della compartecipazione al gettito IVA calcolato in modo da garantire l’integrale finanziamento delle spese regionali relative ai livelli essenziali delle prestazioni, la nuova relazione tecnica precisa che tali spese saranno computate “in base ai valori di spesa storica e dei costi standard ove stabiliti nel primo anno di applicazione, per poi convergere gradualmente verso i costi standard”.
La precedente RT prevedeva che le predette spese fossero computate “anche” in base ai valori di spesa storica nel primo anno di applicazione, per poi convergere gradualmente verso i costi standard.
Al riguardo, si rileva che nella nuova relazione tecnica il riferimento alla spesa storica viene configurato come unico parametro per determinare il livello di finanziamento da garantire nel primo esercizio di applicazione della riforma, qualora non risultino ancora stabiliti i costi standard. Si osserva che, con riferimento alle funzioni essenziali diverse dalla sanità, tale previsione appare compatibile con l’ipotesi di neutralità finanziaria complessiva del provvedimento qualora il predetto parametro di spesa storica debba intendersi rapportato esclusivamente alla spesa erariale per le predette funzioni e, quindi, ai trasferimenti statali soppressi. Analoga questione riguarda anche il finanziamento nel primo anno delle funzioni non essenziali.
In ordine a quanto rappresentato appare utile una conferma da parte del Governo.
Sui restanti profili affrontati dalla RT, si rinvia al dossier n. 291 del 21 febbraio 2011.
Tributi connessi al trasporto su gomma
La relazione tecnica del 23 marzo, rispetto a quella originaria, presenta le seguenti modifiche:
- viene specificato che la soglia di manovrabilità dell’aliquota di riferimento (che resta fissata nella misura del 12,5 per cento) è ampliata a 3,5 punti percentuali (in luogo dei 2,5 punti precedentemente previsti) in aumento o in diminuzione;
- viene previsto che, con decreto ministeriale, si disponga l’uniforme tassazione dell’imposta per gli atti soggetti o non soggetti ad IVA, con applicazione generalizzata delle tariffe riguardanti questi ultimi atti. Tale modifica comporterà, per gli atti soggetti ad IVA, il passaggio dal pagamento di una tariffa in somma fissa (150,81 euro) a quello di una tariffa modulata sulla base delle caratteristiche di potenza e portata dei veicoli soggetti ad immatricolazione, con conseguente incremento di gettito a livello provinciale;
- vengono infine definite alcune linee di riforma, da attuarsi con legge di stabilità, delle modalità di applicazione dell’imposta provinciale di trascrizione. L’attuale disciplina, salvo quanto previsto per gli atti soggetti ad IVA, continua a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2011.
Al riguardo si osserva, in primo luogo, che la relazione tecnica non fornisce indicazioni quantitative in merito all’affermazione secondo cui la modifica dei criteri di tassazione degli atti soggetti ad IVA determinerà un incremento di gettito per le province. In tal caso andrebbe chiarito se tale incremento abbia natura transitoria, limitata al solo 2011, e sia destinato ad essere riassorbito in sede di riforma del sistema tariffario da attuarsi con legge di stabilità, o se esso sia destinato ad essere permanente, con eventuali effetti sulla pressione fiscale.
Si segnala inoltre che, fra i criteri di riordino dell’imposta, da attuarsi con legge di stabilità, la relazione non fa riferimento ad una clausola di neutralità finanziaria del relativo gettito. Andrebbe pertanto chiarito se da tale riforma possano scaturire possibili effetti di gettito.
Soppressione dei trasferimenti statali alle Province e compartecipazione provinciale all’IRPEF
La relazione tecnica del 23 marzo, rispetto a quella originaria, presenta le seguenti modifiche:
- viene specificato che la soppressione riguarda i soli trasferimenti statali alle province di parte corrente;
- la compensazione delle conseguenti minori entrate è prevista a valere sulla compartecipazione provinciale all’IRPEF[4], in luogo della compartecipazione all’accisa sulla benzina.
- viene modificata la stima dei trasferimenti di tipo A, oggetto di potenziale soppressione, precedentemente formulata, specificando che si tratta solo di quelli di parte corrente.
Tale stima viene ridotta da 1.139 mln a 900 mln per il 2012 e da 1.151 mln a 912 mln per il 2013;
- viene corrispondentemente modificata la stima dei trasferimenti correnti suscettibili di soppressione al netto dei tagli operati dal DL 78/2010.
Tale stima viene ridotta da 720 mln a 481 mln per il 2012 e da 732 mln a 493 mln per il 2013;
- viene specificato che una quota pari al 33 per cento del gettito derivante dalla predetta compartecipazione verrà attribuito a ciascuna Provincia sulla base dell’incidenza del gettito IRPEF riferibile al proprio territorio. La quota così determinata non dovrà comunque essere, per ciascuna Provincia, inferiore al gettito della soppressa addizionale provinciale all’energia elettrica.
Al riguardo si osserva in primo luogo che non sono forniti gli elementi alla base della revisione della stima, precedentemente operata, dei trasferimenti suscettibili di soppressione. Tale revisione, presumibilmente imputabile alla limitazione della stima ai soli trasferimenti di parte corrente, non risulta compiutamente ricostruibile a partire dai dati della relazione COPAFF del 30 giugno 2010.
Si segnala inoltre che per le Province la relazione tecnica considera la piena efficacia del taglio operato dal DL 78/2010.
Da ultimo, andrebbe chiarito se la percentuale di attribuzione diretta possa essere differente tra le diverse province (più elevata laddove il 33% del relativo gettito risulti inferiore a quello della soppressa addizionale provinciale all’energia elettrica), ovvero se tale percentuale debba in ogni caso essere uniforme tra tutte le province ed essere quindi incrementata per tutte nel caso in cui ciò sia necessario anche per una sola provincia.
La relazione tecnica del 23 marzo, rispetto a quella originaria, formula le seguenti specificazioni:
- è previsto un tetto massimo, pari al 30%, alla quota di gettito tributario sostitutivo dei trasferimenti regionali ai comuni che può affluire al fondo perequativo transitorio previsto da ciascuna regione;
- la durata del predetto fondo perequativo transitorio è fissata in tre anni.
Al riguardo andrebbe chiarito se al termine della sua durata triennale, il fondo perequativo regionale confluisca nel Fondo perequativo provinciale, di cui all’articolo 19, o se cessi di esistere, con attribuzione diretta alle province del totale delle entrate tributarie sostitutive dei trasferimenti.
La relazione tecnica afferma che spettano alle Province tutti gli altri tributi ad esse riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell’entrata in vigore del decreto. Nell’ambito della revisione dell’imposta di scopo di cui all’articolo 6 del decreto sul federalismo municipale, è disciplinata anche la facoltà di istituire tributi provinciali di scopo.
Nulla da osservare al riguardo.
Sistema finanziario delle città metropolitane
La relazione tecnica afferma che la disposizione attuativa dell’articolo 15 della legge n. 42/2009 disciplina il sistema finanziario delle città metropolitane, prevedendo che alle stesse siano sostanzialmente attribuite le fonti di entrata già attribuite alle province sostituite.
Nulla da osservare al riguardo.
Costi e fabbisogni standard nel settore sanitario
La relazione tecnica non aggiunge elementi rispetto a quella allegata al testo originario dello schema di decreto in esame.
Al riguardo, si rinvia a quanto osservato nel dossier riferito al testo originario dello schema di decreto[5].
ARTICOLI da 24-quater a 24-octies
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica
La relazione
tecnica evidenzia che gli articoli da 24-quater a 24-octies, riguardano
l’istituzione, la composizione, le modalità di funzionamento e le funzioni
della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, in
attuazione dell’articolo 5 della legge n. 42 del 2009.
Le funzioni di supporto della Conferenza sono esercitate da una specifica struttura di segreteria la cui istituzione non determina l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che il personale interessato è già dipendente della pubblica amministrazione e viene assegnato in posizione di prestito (comando).
Al fine di assicurare l’invarianza della spesa, viene prevista un’apposita clausola di salvaguardia che prevede che tale personale mantiene il trattamento economico nella misura già in godimento, di cui continuano a farsi carico le amministrazioni di appartenenza.
Al riguardo si rileva che non viene indicato il numero delle unità del contingente destinato alla composizione della specifica struttura di segreteria. In proposito si osserva che la determinazione, con successivo atto amministrativo, di un contingente non sufficientemente ristretto potrebbe determinare problemi di funzionalità presso le Amministrazioni di appartenenza, con eventuali profili di onerosità per le suddette Amministrazioni.
Disposizioni finali relative di coordinamento.
Normativa vigente: L’art. 14, comma 2, del D.L. n. 78/2010 ha disposto la riduzione delle risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, in misura pari a 4.000 milioni di euro per l’anno 2011 e a 4.500 milioni annui a decorrere dal 2012 (secondo, terzo e quarto periodo). La norma ha altresì disposto la neutralità delle misure sopra indicate ai fini dell’attuazione dell’articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42 sul federalismo fiscale (quinto periodo). Il prospetto riepilogativo allegato alla RT sul D.L. 78/2010 ha ascritto alle disposizioni effetti migliorativi, per gli importi sopra indicati, ai fini dei diversi saldi di finanza pubblica.
La relazione
tecnica evidenzia che, in conformità
a quanto stabilito dall’articolo 14, comma 2, del D.L. n. 78/2010, a
decorrere dall’anno 2013 nei confronti delle regioni a statuto ordinario non si
tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del
citato comma 2, concernente la riduzione dei trasferimenti statali alle Regioni
a statuto ordinario.
Al riguardo, si rileva che la previsione in base alla quale non si dovrà tener conto della riduzione dei trasferimenti disposta ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D.L. n. 78/2010 può ritenersi coerente con l’ipotesi di neutralità finanziaria complessiva del provvedimento a condizione che la procedura definita per l‘attuazione della norma consenta la preliminare individuazione delle risorse necessarie per compensare il venir meno degli effetti di miglioramento dei saldi scontati in occasione dell’approvazione del D.L. n. 78/2010.
Si ricorda che la legge delega n. 42/2009 ha espressamente disposto, all’art. 28, oltre all’obbligo di compatibilità con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita, riferito alla complessiva attuazione della riforma, un vincolo di non onerosità riferito ai singoli decreti da adottare nell’esercizio delle deleghe di cui agli articoli 2 e 23 della stessa legge.
[1] La relazione tecnica allo schema di decreto originario non considerava la disposizione, che recepisce quanto previsto dall’Intesa sancita in Conferenza Unificata.
[2] La relazione tecnica allo schema di decreto originario non considerava la disposizione, che recepisce quanto previsto dall’Intesa sancita in Conferenza Unificata
[3] La relazione tecnica allo schema di decreto originario non considerava la disposizione, che recepisce quanto previsto dall’Intesa sancita in Conferenza Unificata
[4] Di cui al comma 8 dell’art. 31 della legge n. 289/2002.
[5] Dossier n. 291 del 15 febbraio 2011.