Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Provvidenze in favore dei grandi invalidi A.C. 4039 Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 4039/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 468
Data: 07/04/2011
Descrittori:
ASSEGNI DI INVALIDITA'   GRANDI INVALIDI
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

 

7 aprile 2011

 

n. 468/0

 

Provvidenze in favore dei grandi invalidi

A.C. 4039

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

4039

Titolo

Nuove disposizioni in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

4

Date:

 

presentazione

27 gennaio 2011

assegnazione

24 febbraio 2011

Commissione competente

XI Commissione lavoro

Sede

Referente

Pareri previsti

I, IV, V, VI  e XII


Contenuto

La proposta di legge C. 4039 (Schirru ed altri) interviene sulla disciplina dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare, di cui alla legge n.288 del 2002. Il provvedimento, in particolare, è volto a trasformare l’assegno in un beneficio unico di tipo finanziario, eliminando la non più attuale alternatività con l'accompagnatore militare.

 

La proposta di legge si compone di 4 articoli.

 

Il comma 1 dell’articolo 1 prevede la concessione, a domanda, di un assegno mensile, non reversibile ed esente da imposte, da corrispondere per tredici mensilità. Destinatari di tale assegno sono i pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, A-bis), B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al D.P.R. 915/1978.

La misura dell’assegno, per i soggetti affetti dalle invalidità specificate alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della medesima tabella E (le più gravi) è pari a 900 euro per il primo anno di applicazione, mentre per i soggetti con infermità di cui alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E, è prevista una riduzione dell’importo dell’assegno del 50%.

A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge il comma 3 prevede un meccanismo di adeguamento annuale dell’assegno, secondo le modalità stabilite dalla legge 10 ottobre 1989, n. 342.

Il successivo comma 2 prevede l’estensione del beneficio di cui al precedente comma –corrisposto con le stesse misure e con le medesime modalità - anche ai grandi invalidi per servizio di cui al secondo comma dell'articolo 3 della L. 2 maggio 1984, n. 111 (si tratta degli invalidi per servizio affetti dalle invalidità specificate nella tabella E allegata al D.P.R. 834/1981), nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella richiamata tabella E, che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.

 

L’articolo 2, comma 1, individua gli organismi preposti all’erogazione dell’assegno. In particolare, spetta all’Ufficio territoriale del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragionerie territoriali dello Stato – ovvero all'ente di previdenza che ha in carico la partita di pensione, nel caso di invalidità riconosciute dipendenti da cause di servizio, provvedere mensilmente al pagamento dell'assegno, previa domanda e verifica d'ufficio della sussistenza dei requisiti.

Per gli invalidi che nell'anno precedente quello di entrata in vigore del provvedimento in esame, abbiano fruito dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore previsto dalla L. 288, è prevista (comma 2) la liquidazione d'ufficio, con corresponsione dell’assegno sostitutivo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento in esame. Per i soggetti che non abbiano fruito dell'assegno sostitutivo in precedenza, la decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. A tale fine, fa fede la data del timbro postale di spedizione.

 

L’articolo 3 prevede, al comma 1, che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente proposta di legge si provveda con le risorse disponibili a legislazione vigente, a valere sulle dotazioni finanziarie di spesa iscritte in bilancio per l'anno 2010 sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capp. 1316, 1319 e 2198), considerando inoltre il contemporaneo assorbimento, sui suddetti capitoli, delle somme destinate al finanziamento di piani gestionali specifici individuati per il finanziamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 288 - della quale è prevista l’abrogazione ai sensi dell’articolo 4 – nonché le economie di spesa che, in base alla norma, si dovrebbero realizzare sul cap. 1315 relativo all’ “Assegno annuo vitalizio ai combattenti della guerra 1914-18 e delle guerre precedenti, insigniti dell'ordine di Vittorio Veneto nonché alle "portatrici" della Carnia e zone limitrofe”.

In particolare, la norma fa riferimento alle somme iscritte sui seguenti capitoli del MEF:cap. 1316 “Pensioni ed assegni di guerra, assegni di medaglia al valor militare ed altre indennità di guerra ivi compresi gli interessi legali in quanto dovuti” e cap. 1319 “Assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio che non possano più fruire dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile (iscritti alla Missione «Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia», programma «Protezione sociale per particolari categorie») e al cap. 2198 “Pensioni privilegiate tabellari e decorazioni al valor militare” (iscritto alla Missione «Politiche previdenziali», programma «Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati»).

 

Per quanto concerne gli oneri relativi alle partite amministrate dal Ministero dell’economia e delle finanze, le relazione illustrativa reca peraltro una tabella con l’indicazione dei prevedibili oneri di spesa.

 

Il successivo comma 2 precisa che la liquidazione dell'assegno sostitutivo è incompatibile con l'attribuzione di un accompagnatore da parte del servizio civile nazionale. Si dispone altresì l’obbligo, a carico dell'invalido o di un suo procuratore o rappresentante, di comunicare immediatamente l'eventuale assegnazione di un accompagnatore all'ufficio che ha in carico la partita di pensione per la conseguente revoca dell'assegno sostitutivo, con effetto dalla data di assegnazione dell'accompagnatore.

 

L’articolo 4, infine, provvede ad abrogare la legge 288/2002, che attualmente disciplina l’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare.

 

Relazioni allegate

Alla proposta di legge è allegata la relazione illustrativa.

Nella relazione illustrativa si evidenzia, in primo luogo, come la legge n.288 del 2002 abbia trovato difficoltà a rispondere alle esigenze degli operatori, sia in virtù di specifiche disposizioni legislative, quali la sospensione della leva obbligatoria, sia in relazione alle difficoltà, da parte del servizio civile, di assicurare il beneficio previsto.

Inoltre, la modulata gradualità di accesso al beneficio, prevista per i differenti soggetti, è stata, di fatto, superata, seppure con molte difficoltà, con ripetuti interventi di integrazione delle risorse finanziarie (L. 44/2006 per il biennio 2006-2007, L. 184/2009 per il biennio 2008-2009), in considerazione delle particolari patologie che contraddistinguono la categoria, al fine di consentire l'integrale accoglimento delle richieste presentate da tutti i pensionati aventi titolo.

La proposta di legge in esame, “tramite il superamento del sistema delle priorità di cui alla legge n. 288 del 2002, appare più aderente allo spirito costituzionale di dover garantire pari diritti a fronte di analoghe situazioni caratterizzate da condizioni patologiche altamente invalidanti, da cui discende la trasformazione dell'istituto in diritto soggettivo perfetto e non più contingentabile alle disponibilità finanziarie”.

 

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge si rende necessario in quanto la materia è attualmente disciplinata da fonti normative di rango primario (legge n.288 del 2002).

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le norme contenute nel provvedimento in esame possono essere ricondotte alla materia di legislazione esclusiva stataleprevidenza sociale”, di cui all’articolo 117, comma 2, lettera o), Cost.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Si evidenzia l’opportunità che l’articolo 1, commi 1 e 2, venga redatto in forma di novella dell’articolo 21 del D.P.R. n.915 del 1978 (come sostituito dall’articolo 1 della legge n.288 del 2002, di cui si dispone peraltro l’abrogazione), che reca il “Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra”.

 

Si evidenzia altresì l’opportunità che l’articolo 1, comma 3, richiami direttamente l’articolo 1 della L. 6 ottobre 1986, n. 656, come modificato dalla legge n.342 del 1989.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Si fa presente che la VI Commissione (Finanze e tesoro) del Senato ha avviato, in sede referente, l’esame di una proposta di legge (AS 466) che reca una disciplina complessiva dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare, in termini sostanzialmente analoghi a quelli previsti dal provvedimento in esame.

 

Si ricorda, altresì, che la XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera sta esaminando, in sede referente, una serie di proposte di legge (AC 1719 e abbinate) in materia di trattamenti pensionistici di guerra.

 

Formulazione del testo

Con riferimento all’articolo 3, concernente la copertura degli oneri, si segnala che la vigente normativa contabile non consente la copertura di nuove disposizioni di spesa a valere su risorse già iscritte a bilancio.

Si rileva in ogni caso l’opportunità di una riformulazione della norma, ai fini del suo aggiornamento con riferimento all’esercizio finanziario in corso.

In particolare, per le economie relative al capitolo 1315, occorre chiarire l’esercizio finanziario di riferimento al fine di verificarne l’effettiva utilizzabilità.

Al fine di verificare l’effettiva idoneità delle risorse utilizzate nella copertura finanziaria, sulla base della ricognizione delle risorse disponibili a legislazione vigente, si rileva infine l’opportunità di una quantificazione degli oneri che si verrebbero a determinare a seguito delle norme introdotte dalla proposta in esame.

 

Quadro della normativa vigente

1) DPR 915/1978

L’articolo 21 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, T.U. in materia di pensioni di guerra, prevede che i mutilati e gli invalidi di guerra affetti da mutilazioni o indennità particolarmente gravi, prevista nell’allegata tabella E, abbiano diritto ad un’indennità di assistenza e di accompagnamento (primo comma).

Inoltre, i pensionati affetti da alcune tipologie di invalidità [indicate dalle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della tabella E] hanno diritto ad un accompagnatore militare o un accompagnatore del servizio civile (secondo comma), secondo le modalità previste dalla L. 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza, e dalla L. 6 marzo 2001, n. 64, istitutiva del servizio civile nazionale.

Nel caso in cui gli enti preposti non siano in grado di procedere all’assegnazione degli accompagnatori, agli aventi diritto è corrisposto un assegno mensile, nei limiti peraltro delle risorse di bilancio (articolo 1, comma 2, L. 288/2002).

Per la particolare assistenza di cui necessitano, alcune categorie di invalidi [ascritti alla lettera A numeri 1), 2), 3), 4) comma secondo e alla lettera A-bis numero 1), della tabella E] possono inoltre chiedere l’assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno di questi possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento (articolo 21, terzo comma),

Un’altra categoria di invalidi [quella di cui alla lettera A-bis, numero 2), cioè i grandi invalidi affetti da cecità bilaterale assoluta, accompagnata dalla perdita dei due arti superiori o inferiori, ovvero affetti dalla perdita dei quattro arti] ha diritto ad un secondo accompagnatore militare e, in suo luogo, può chiedere un’indennità di accompagnamento aggiuntiva (articolo 21, quinto comma).

Gli importi delle integrazioni delle indennità di assistenza ed accompagnamento di cui ai citati commi 4 e 5 sono stati aumentati dall’articolo 2 della legge 29 dicembre 1990. Essi sono inoltre (ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 6 ottobre 1986, n. 656) adeguati automaticamente ogni anno in base all'indice di variazione delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria (di cui all’art. 9 della L. 3 giugno 1975, n. 160).

 

2) Legge 111/1984

La L. 2 maggio 1984, n. 111, recante l’adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, ha stabilito, al secondo comma dell’articolo 3, che gli invalidi di guerra e per servizio affetti dalle invalidità specificate nella tabella E allegata al citato D.P.R. 834 (tabella che va ad aggiornare quella allegata al D.P.R. 915/1978), nelle lettere A), numeri 1, 2, 3 e 4, comma secondo; A-bis); B), numero 1; C); D); E), numero 1, potessero ottenere, a richiesta, anche nominativa, un accompagnatore militare.

 

3) Legge 288/2002

La legge 27 dicembre 2002, n. 288, recante provvidenze in favore dei grandi invalidi, oltre a modificare l’articolo 21, secondo comma, del D.P.R. 915/1978, ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai grandi invalidi affetti da determinate infermità [di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al richiamato D.P.R. 915], qualora gli enti preposti non siano in grado di procedere  all'assegnazione degli accompagnatori (entro 60 giorni dalla richiesta) di cui al secondo comma dell'articolo 21 dello stesso D.P.R. 915, spetti in sostituzione un assegno mensile, esente da imposte, di 878 euro per dodici mensilità, nei limiti di spesa di cui al successivo articolo 3, comma 1. Tale assegno è corrisposto in misura ridotta, pari al 50%, per i soggetti con infermità di cui alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della tabella E allegata al più volte richiamato D.P.R. 915.

Alla liquidazione degli assegni in oggetto provvedono le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.

Tale assegno può essere adeguato con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse del fondo appositamente istituito.

Entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, si procede all'accertamento del numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione delle priorità indicate, si provvede, nell'ambito delle risorse disponibili e previa definizione delle procedure da seguire per la corresponsione dei benefici economici, alla determinazione del numero degli assegni da liquidare, con precedenza per coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge e ai quali gli enti preposti non siano stati né siano in grado di assicurarlo.

 

4) Legge 44/2006

La L. 7 febbraio 2006, n. 44, ha rideterminato per gli anni 2006 e 2007 l’entità ed i modi di fruizione dell'assegno previsto in favore dei pensionati affetti da invalidità ai sensi dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2002, n. 288, fissandolo:

·   in 900 euro mensili, esenti da imposte, per dodici mensilità in favore degli invalidi di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E annessa al D.P.R. 915/1978;

·   in misura ridotta del 50% in favore degli invalidi di cui alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della richiamata tabella E.

 

Tale beneficio spetta anche ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della L. 111/1984, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.

Inoltre, si dispone il diritto, per i soggetti che al 1° gennaio 2006 percepiscono l'assegno sostitutivo, ai sensi della L. 288/2002, alla fruizione, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e la data di entrata in vigore della L. 44/2006, dell'importo fissato dalla stessa L. 44 con detrazione delle somme eventualmente percepite nello stesso periodo ai sensi della L. 288/2002.

Infine, riprendendo un’identica disposizione contenuta nell’articolo 1 della L. 288, si stabilisce che alla liquidazione degli assegni sostitutivi debbano provvedere le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.

 

4) Legge 184/2009

La legge 3 dicembre 2009, n. 184, haesteso agli anni 2008 e 2009 l’efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1 della L. 44/2006, al fine di consentire l’erogazione, in un’unica soluzione nel 2009, dell'assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare per il biennio 2008-2009. Per far fronte al maggior onere derivante dall'attuazione di tale previsione, determinato in 11.009.494 euro per il 2009, la norma ha effettuato una corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del D:L. 282/2004.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

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