Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Controllo Parlamentare
Titolo: L'attività di controllo parlamentare n. 11/XVI GIUGNO 2009
Serie: L'attività di controllo parlamentare    Numero: 11    Progressivo: 2009
Data: 30/06/2009
Descrittori:
ATTIVITA' PARLAMENTARE NON LEGISLATIVA   CONTROLLO SUL GOVERNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Notiziario mensile

Numero 11/XVI

GIUGNO 2009

 

L’attività di controllo

parlamentare

 

MONITORAGGIO DI:

NOMINE GOVERNATIVE

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

RELAZIONI AL PARLAMENTO ED ALTRI ADEMPIMENTI

 

a cura del Servizio per il Controllo parlamentare

 

 

INDICE


 

AVVERTENZA  1

Sezione I3

NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI E SOCIETA’3

In evidenza ad maggio 2009  4

a) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento) dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 nel mese di maggio 2009  7

b) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 scadute e non ancora rinnovate nel mese di maggio 2009 o previste in scadenza entro il 31 luglio 2009  18

c) Principali cariche in società partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze o in enti e autorità comunque non ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978, rinnovate o in scadenza entro il mese di luglio 2009  28

Sezione II37

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO   37

In evidenza a maggio 2009  38

Note annunciate al 31 maggio 2009 in attuazione di atti di indirizzo  44

Ministero della difesa  44

Ministero dell’economia e delle finanze  47

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti49

Ministero dell’interno  56

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali65

Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite le note di attuazione annunciate al 31 maggio 2009  80

Sezione III81

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE  81

L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento  82

Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1°- 31 maggio 2009  83

Relazioni governative  83

Relazioni non governative  85

Nuove relazioni previste da fonti normative  85

Relazioni governative  85

Relazioni non governative  85


AVVERTENZA

 

Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, per offrire notizie, dati statistici ed altre informazioni utili per l’attività parlamentare.

            A tal fine il notiziario è suddiviso in tre sezioni in modo da considerare analiticamente gli adempimenti governativi a fronte di obblighi derivanti da leggi ovvero da deliberazioni non legislative della Camera dei deputati, nonché dalla trasmissione degli atti per i quali è prevista l’espressione di un parere parlamentare.

 

La pubblicazione si apre con la Sezione I relativa alle nomine governative negli istituti ed enti pubblici, uno dei temi di grande interesse per il mondo politico. Il Servizio per il controllo parlamentare, a questo proposito, ha iniziato ad estendere il monitoraggio delle nomine governative al di là dei confini stabiliti dalla legge n. 14 del 24 gennaio 1978, che riguarda le richieste di parere parlamentare e le comunicazioni al Parlamento di nomine effettuate dal Governo in enti pubblici. Infatti, in considerazione della grande importanza che hanno nell’economia nazionale grandi società privatizzate, in cui lo Stato però mantiene, tramite il Ministero dell’economia e delle finanze, importanti quote di partecipazione e spesso di controllo, conservando quindi un sostanziale potere di scelta degli amministratori, il Servizio ne monitora le nomine per darne conto nella pubblicazione, in una apposita sottosezione (la terza della prima sezione).

Scendendo maggiormente nel dettaglio, la sezione I dà conto, nella sottosezione a), delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della suddetta legge n. 14 del 1978 nel periodo considerato dalla pubblicazione.

Si tratta pertanto delle nomine effettuate a seguito di proposte di nomina trasmesse per l’espressione del parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978), informando quindi sull’esito dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari di entrambe le Camere in sede di nomina da parte governativa, o comunicate dal Governo (ai sensi dell’articolo 9 della richiamata legge n. 14). Vengono anche specificate le procedure di nomina previste dalle norme relative ai singoli enti e fornite notizie essenziali sull’attività degli stessi.

Nella sottosezione b) vengono elencate ed analizzate le principali cariche di nomina governativa, sempre ricomprese nell’ambito della legge n. 14 del 1978, scadute e non ancora rinnovate nel periodo considerato o che scadranno nel periodo immediatamente successivo.

La sottosezione c), come anticipato all’inizio, riguarda le principali cariche in scadenza (comprendendo anche quelle intanto già rinnovate) sempre nel periodo preso in esame, in importanti società partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze, che esulano quindi dal campo di applicazione della legge n. 14 del 1978. Anche in questo caso, si forniscono, oltre ai dati sulle cariche, notizie essenziali sulle società e le loro attività.

La Sezione I cerca quindi di fornire un quadro della situazione delle nomine governative in molti enti pubblici o privatizzati tramite l’utilizzo di una banca dati istituita negli ultimi mesi del 2002 (e che da allora è cresciuta estendendo, come si diceva, il proprio monitoraggio a nuovi campi d’azione) dal Servizio per il controllo parlamentare per colmare una lacuna avvertita non solo a livello parlamentare. Tale banca dati viene implementata dal Servizio stesso tramite la ricerca e l’esame di documenti di varia provenienza (prevalentemente parlamentare e governativa) nonché il contatto diretto con i Ministeri competenti per le nomine e con gli enti stessi. Lo scopo è appunto quello di fornire dati di non facile reperibilità, ordinati in modo cronologico e logicamente coerente per far sì che l’utente possa meglio orientarsi in un campo vario e complesso. In tal modo è possibile disporre, tra l’altro, di uno scadenzario delle principali nomine che dovranno poi essere rinnovate ed avere notizia dell’esito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni.

 

Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti in atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni) approvati in Assemblea o in Commissione. Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare detti atti ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti). Tali segnalazioni sono elencate nel paragrafo “I nostri solleciti”.

 

Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto dal Servizio sulle relazioni al Parlamento la cui trasmissione sia prevista da norme di legge, distinte tra “governative” e “non governative”. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, stabilite cioè da nuove norme entrate in vigore nel periodo considerato.

           

Le informazioni riportate sono tratte dalle tre banche dati (una per ognuno dei settori a cui si riferiscono le tre sezioni del notiziario) sviluppate e gestite dal Servizio per il controllo parlamentare, e costantemente alimentate sulla base dei dati contenuti nelle Gazzette Ufficiali, degli atti parlamentari, nonché delle informazioni acquisite direttamente dai Ministeri.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione I

 

NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI E SOCIETA’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sezione è ripartita in tre sottosezioni che danno conto: 1) delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14/1978, relativa al controllo parlamentare sulle nomine, nel mese di maggio 2009, indicando i nominativi dei titolari, le cariche assunte, le modalità, le date di nomina e il tipo di controllo parlamentare previsto (espressione del parere da parte delle Commissioni competenti o comunicazione al Parlamento da parte dei Ministeri, evidenziando altresì i casi in cui non sia stata seguita nessuna delle due procedure); 2) delle nomine scadute e non ancora rinnovate negli enti medesimi nello stesso periodo e di quelle in scadenza fino al 31 luglio 2009 con l’indicazione dei titolari e delle cariche in scadenza (o scadute), delle procedure di nomina e del tipo di controllo parlamentare previsto per il rinnovo delle suddette cariche; 3) delle principali nuove nomine effettuate e di quelle in scadenza in società partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze o in enti pubblici o autorità amministrative indipendenti, non ricompresi nel campo della citata legge n. 14/1978, entro il 31 luglio 2009, con l’indicazione dei titolari, delle procedure di nomina, delle date di scadenza e dell’eventuale rinnovo se già avvenuto.


 

In evidenza ad maggio 2009

 

La prima sezione della pubblicazione “l’attività di controllo parlamentare” dà conto delle nomine governative negli enti, monitorando il mese di maggio 2009, con una proiezione previsionale sulle cariche in scadenza fino al 31 luglio 2009. La sezione è composta da tre sottosezioni, che danno conto sia delle cariche rinnovate nel mese di aprile 2009 (con dati aggiornati alla metà di giugno 2009) sia di quelle da rinnovare entro la fine di luglio 2009, nei campi degli enti pubblici, delle autorità amministrative indipendenti, nonché delle più importanti società partecipate o controllate direttamente dal Ministero dell’economia e delle finanze.

 

IN QUESTO NUMERO:

 

- Nel mese di maggio è stata annunciata la nomina, comunicata dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978, di un nuovo componente ad integrazione del consiglio di amministrazione (che era stato rinnovato non integralmente per un quadriennio nei primi mesi del 2009) della Stazione sperimentale per la seta.Alla fine di maggio del 2009 scadranno invece i mandati dei componenti del Cda della Stazione sperimentale per l’industria delle pelli e delle materie concianti,che erano stati nominati per cinque anni con D.M. del 28 maggio 2004, integrato da D.M. del 3 dicembre 2004.

 

- Sempre nel mese di maggio 2009 le competenti Commissioni parlamentari hanno espresso pareri favorevoli sulle proposte di nomina di Sergio Gelardi a componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia CSC, quale rappresentante della Regione Sicilia, e di Umberto Vattani. per un secondo mandato da presidente dell’Istituto nazionale per il commercio estero ICE. Si anticipa che entrambi sono stati poi nominati dal Governo nel mese di giugno 2009.

 

-Il 4 maggio 2009 sono stati prorogati gli incarichi commissariali di Arturo Diaconale presso l’Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e di Silvio Vetrano presso l’Ente parco nazionale dell’Asinara.

 

- Nel mese di maggio 2009 sono stati nominati i presidenti delle Autorità portuali di La Spezia, Giovanni Lorenzo Forcierie Piombino, Luciano Guerrieri (confermato per un secondo mandato) mentre è scaduto il mandato del presidente dell’Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci, Paolo Piro.

 

- 26 maggio 2009 è giunto a scadenza il mandato del consiglio direttivo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia INGV, mentre resterà in carica, in quanto prorogato da ultimo con D.P.C.M. del 16 gennaio 2009, il presidente Enzo Boschi, fino a sessanta giorni dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo di riordino dell’istituto, ai sensi della L. n. 165 del 27 settembre 2007 (si veda infra).

 

- Il 27 maggio 2009 sono scaduti i quattro anni dalla nomina, effettuata con D.P.C.M. del 27 maggio 2005, di Elio Bava a presidente dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica INRIM, mentre il mandato del consiglio di amministrazione scadrà nel mese di novembre 2009.

 

- Il 31 maggio 2009, o alla data di entrata in funzione della nuova Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR (non ancora avvenuta), è giunto a scadenza (ed è iniziato il periodo di prorogatio) il mandato dei componenti del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario CNVSU, come da proroga prevista  dall’art. 14 del D.L. 30 giugno 2008, n. 113.

 

- Ancora entro giugno 2009 sono previsti in scadenza i mandati dei presidenti dell’Ente parco nazionale del Gargano,Gatta, dell’Istituto nazionale di statistica ISTAT,Biggeri, quelli dei componenti del consiglio dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private di interesse collettivo ISVAP e quelli dei commissari straordinari dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica,Grassi, Galli e Boschetti.

 

- Nel mese di luglio 2009 sono previsti in scadenza i mandati del presidente dell’Ente parco nazionale dello Stelvio, Ferruccio Tomasi e quelli dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale per il commercio estero ICE.

 

- Con D.P.R. del 22 maggio 2009 si è concluso l’iter della riconferma di Giovanni Petrucci a presidente del Comitato olimpico nazionale italiano CONI, ente pubblico non ricadente nelle procedure previste dalla L. n. 14/1978 sul controllo parlamentare delle nomine governative negli enti.

 

- Tra i mesi di aprile e luglio 2009 è previsto che si riuniscano le assemblee che devono rinnovare gli amministratori delle seguenti società partecipate direttamente dal Ministero dell’economia e delle finanze: EUR Spa,Ente nazionale di assistenza al volo ENAV Spa, Gestore servizi elettrici GSE Spa, Ente nazionale per le strade ANAS Spa e Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi FINTECNA Spa.

 

- Il 28 maggio 2009 è stato rinnovato per un anno il mandato del presidente della società Sistemi di consulenza per il Tesoro SICOT Srl, Guido Montanino.

 

Per l’approfondimento sulle nomine e le scadenze nei singoli enti e società, si rinvia alle relative note.

 

Per quanto riguarda il campo degli enti pubblici, il Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009 ha rinviato ad altra data l’esame dello schema di regolamento per la definizione della struttura e del funzionamento della costituenda Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR (su cui si veda infra nella sottosezione b).

Il Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2009 ha approvato, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per il programma di governo, uno schema di regolamento, sul quale verranno acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e della Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione, che riordina l’Opera nazionale per i figli degli aviatori ONFA, quale ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa e contabile, con lo scopo di provvedere all’assistenza degli orfani del personale militare dell’Aeronautica.


 

a) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento) dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della

L. n. 14/1978 nel mese di maggio 2009

 

 

In questa sottosezione si dà conto delle principali nomine soggette a controllo parlamentare effettuate dal Governo nel periodo considerato, delle procedure e del tipo di controllo parlamentare seguiti.

In particolare si specifica se per il rinnovo delle suddette cariche sia stata trasmessa dal Governo la richiesta di parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della L. n. 14 del 24/1/1978, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, definiti successivamente come: istituti e (...) enti pubblici anche economici, che riguarda generalmente i presidenti o comunque gli organi di vertice degli enti e in qualche caso anche i vicepresidenti o i componenti di consigli o commissioni), o la mera comunicazione al Parlamento (ai sensi dell’articolo 9 della suddetta L. n. 14/1978, che riguarda generalmente i componenti dei consigli degli enti o i commissari straordinari), o se in occasione dei precedenti rinnovi sia invalsa la prassi di non attivare queste procedure.

 

La citata L. 14/1978 stabilisce, tra l’altro, dall’art. 1 all’art. 8, che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare (…). Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire. (…) L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni. (…) La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico. (…) Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.

 

Le richieste di parere parlamentare su proposte di nomina trasmesse dal Governo, sono poi assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi del comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento della Camera, che stabilisce che: nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. (…) In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall’assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. (…) Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.

 

Per quanto riguarda le nomine che il governo comunica al Parlamento, sempre la legge 24 gennaio 1978, n. 14, all’articolo 9, stabilisce che le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei ministri o dai ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l’esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.

 

Qualora lo statuto o la stessa legge istitutiva del singolo ente (o categoria di enti) contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare, ulteriori rispetto a quelle generali contenute nella L. n. 14/1978, allora se ne dà conto nella colonna relativa alla procedura di nomina.

 

Si ricorda per inciso, riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, che il D.L. 16/5/1994, n. 293, (convertito con L. 15/7/1994, n. 444), sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l’altro che: (…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.


 

 
Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare

Data nomina

Procedura di nomina

Stazione sperimentale per la seta

SSS

Componenti del consiglio di amministrazione:

 

Ambrogio Scotti, Eugenio Tettamanti,

Ettore Vismara,

Stefano Botto Poala,

Paolo De Ponti, Marco Galimberti, Gaudenzia Bellassai,

Luca Ronzoni e

Si ricorda che queste nomine furono comunicate dal Ministro dello sviluppo economico al Parlamento, ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978, con lettera del 29/1/2009 e annunciate alla Camera il 2/2/2009

D.M. del 29/1/2009

D.M. del Ministro dello sviluppo economico,

in rappresentanza: 1 dello

stesso Ministero,

1 della  Regione Lombardia,

6 degli industriali del settore e

Piercarlo Viganò

Nomina comunicata dal Ministro dello sviluppo economico al Parlamento, ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978, con lettera del 30/4/2009 e annunciata alla Camera il 5/5/2009

D.M. del 30/4/2009

1 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

 

Con lettera del 30 aprile 2009, annunciata alla Camera il 5 maggio 2009, il Ministro dello sviluppo economico ha comunicato, ai sensi dell’articolo 9 della L. n. 14/1978, la nomina di Piercarlo Viganò quale rappresentante del Ministero dell’istruzione, università e ricerca nel consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale per la seta in Milano SSS. Precedentemente lo stesso Ministro aveva comunicato, con lettera del 29 gennaio 2009, annunciata alla Camera il 2 febbraio 2009, la nomina per quattro anni degli altri otto componenti del Cda, effettuata con D.M. del 29 gennaio 2009. Il nuovo consigliere scadrà dall’incarico insieme agli altri già nominati, il 29 gennaio 2013. Il consigliere Eugenio Tettamanti è stato nominato presidente della stazione dal Cda nella riunione del 17 febbraio 2009.

Le Stazioni sperimentali per l'industria sono enti pubblici economici di ricerca sottoposti alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, disciplinati dal D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540, (integrato e modificato dal D.Lgs. 23 febbraio 2001, n. 71), Riordino delle stazioni sperimentali per l'industria, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59, che all’art. 2 ne specifica la natura giuridica e le funzioni, consistenti principalmente in: a) attività di ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitiva; b) attività di certificazione di prodotti o di processi produttivi; c) analisi e controlli; d) consulenza alle imprese, alle pubbliche amministrazioni ed enti pubblici; e) attività di documentazione, divulgazione, promozione della qualità e supporto alla formazione negli specifici settori produttivi, anche al fine di consentire la crescita occupazionale qualificata; f) partecipazione all'attività di normazione tecnica; g) attività ad esse affidate dallo Stato, dalle Regioni, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali. L’articolo 3 riconosce alle stazioni potestà statutaria, ed è appunto lo statuto dei singoli enti che, ai sensi dell’articolo 4, determina: a) la composizione del Consiglio di amministrazione in numero non superiore a diciotto componenti, nonché le rappresentanze in seno al Consiglio medesimo, stabilendo in due terzi il numero dei componenti di provenienza imprenditoriale ed in un terzo i componenti in rappresentanza delle amministrazioni e degli enti locali; b) le funzioni ed i poteri degli organi della Stazione Sperimentale.

L’A.C. 1441-ter-B,Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, attualmente in corso di seconda lettura da parte della Camera dei deputati, ai commi da 2 a 4 dell’articolo 28,Progetti di innovazione industriale e misure per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria,reca una delega al Governo per il riordino delle stazioni sperimentali per l’industria e per la soppressione di un altro ente vigilato dal Ministero dello sviluppo economico, l’Istituto nazionale delle conserve alimentari INCA (oltre ad istituire all’articolo 20, sempre sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, ente pubblico di ricerca destinato a sostituire l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente ENEA).

 


 
Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare

 

Data nomina

Procedura di nomina

Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Commissario straordinario:

 

Arturo Diaconale

Nomina comunicata al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della

L. n. 14/1978 con lettera del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22/5/2009 che, si anticipa, è stata annunciata alla Camera il 9/6/2009

D.M. del 4/5/2009 (decorrente dal 2/5/2009)

D.M. del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

 

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha prorogato per ulteriori 2 mesi con proprio decreto del 4 maggio 2009 con decorrenza dal 2 maggio 2009, fino al 1° luglio 2009 e comunque non oltre la nomina del presidente, il mandato commissariale di Arturo Diaconale presso l’Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Diaconale aveva sostituito il precedente commissario straordinario Giandonato Morra, che era stato nominato con D.M. del 16 luglio 2008, poi prorogato più volte fino alla scadenza del 1° marzo 2009, che sostituiva a sua volta il commissario Stefano Allavena, nominato il 2 marzo 2007 e anch’esso più volte prorogato nell’incarico. L’ultimo presidente dell’ente parco in questione, Walter Mazzitti, nominato con D.M. del 14 gennaio 2002, era scaduto dall’incarico il 14 gennaio 2007.

Gli enti parco nazionali sono disciplinati dalla legge n. 394 del 6 dicembre 1991, hanno personalità di diritto pubblico, sede legale ed amministrativa nel territorio del parco e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni interessate e previa espressione del parere da parte delle competenti Commissioni delle Camere.

 


Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare

Data nomina

Procedura di nomina

Ente parco nazionale dell’Asinara

Commissario straordinario:

 

Silvio Vetrano

Nomina comunicata al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della

L. n. 14/1978 con lettera del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25/5/2009 che, si anticipa, è stata annunciata alla Camera il 9/6/2009

D.M. del 4/5/2009

(con decorrenza dal 2/5/2009)

D.M. del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

 

Il 4 maggio 2009, con decorrenza dal 2 maggio 2009, è stato prorogato per altri tre mesi fino al 1° agosto 2009, e comunque sempre non oltre la nomina del presidente, il mandato di Silvio Vetrano come commissario straordinario dell’Ente parco nazionale dell’Asinara. Si ricorda che il 10 luglio 2008 erano scaduti i cinque anni dalla nomina a presidente dell’ente parco in oggetto di Pietro Deidda, che era stato nominato con D.M. del 10 luglio 2003, entrando però in carica insieme al primo consiglio direttivo dell’ente parco, nominato il 17 dicembre 2003. Fino a quella data l’ente era stato retto dal comitato di gestione provvisoria del parco, previsto dall’articolo 4 del D.P.R. 3 ottobre 2002 di istituzione dello stesso. Presidente e consiglio direttivo sono quindi scaduti insieme dal loro mandato il 17 dicembre 2008, entrando allora nel periodo di 45 giorni di prorogatio previsto dal citato D.L. n. 293/1994, convertito con L. n. 444/1994.


 


Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare

Data nomina

Procedura di nomina

Autorità portuale di La Spezia

Presidente:

 

Giovanni Lorenzo Forcieri

Pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 1 della

L. n. 14/1978 dalle Commissioni

IX Trasporti (Camera)

il 20/5/2009  e

8° Lavori pubblici, comunicazioni (Senato) il 13/5/2009

27/5/2009

D.M. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la regione nell'ambito di una terna proposta da province, comuni e camere di commercio

 

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 maggio 2009, è stato nominato il nuovo presidente dell’Autorità portuale di La Spezia,Giovanni Lorenzo Forcieri, conformemente ai pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978, dalle competenti Commissioni parlamentari il 13 e il 20 maggio 2009. Il decreto è stato notificato il 28 maggio 2009 (si ricorda che il quadriennio dell’incarico dei presidenti delle autorità portuali decorre dalla data della notifica del decreto di nomina all’interessato). Il quadriennio del suo predecessore, Cirillo Orlandi, era scaduto il 2 maggio 2009 (in quanto era stato nominato con D.M. del 15 aprile 2005 notificato il 2 maggio 2005) data in cui aveva avuto inizio il periodo (fino a 45 giorni) di prorogatio (previsto dal D.L. n. 293/1994, convertito con la L. n. 444/1994) nelle more della procedura di nomina del nuovo presidente. Sul nominativo di Forcieri, contenuto nella terna che a norma dell’art. 8, comma 1 della L. n. 84/1994 era stata formata dalla provincia, dalla camera di commercio e dai comuni interessati, era stata espressa la prescritta intesa della Regione Liguria il 30 aprile 2009.

L'autorità portuale ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria. L’art. 8 della legge del 28 gennaio 1994, n. 84, stabiliva che i presidenti di questi enti fossero nominati dall’allora Ministro dei trasporti e della navigazione, oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la regione, nell'ambito di una terna proposta da province, comuni e camere di commercio. La citata legge istitutiva n. 84/1994 assegna all'autorità portuale compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali, manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell'ambito portuale e mantenimento dei fondali del porto, nonché affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale. Hanno particolare rilievo competenze specifiche come le autorizzazioni alle imprese portuali, la vigilanza sull'applicazione delle tariffe, la concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale e l'adozione del piano regolatore portuale.

 


Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare

Data nomina

Procedura di nomina

Autorità portuale di Piombino

Presidente:

 

Luciano Guerrieri

Pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 1 della

L. n. 14/1978 dalle Commissioni

IX Trasporti (Camera)

il 19/5/2009 e

8° Lavori pubblici, comunicazioni (Senato) il 13/5/2009

27/5/2009

D.M. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la regione nell'ambito di una terna proposta da province, comuni e camere di commercio

 

Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 maggio 2009, è stato confermato, per un secondo mandato, il presidente dell’Autorità portuale di Piombino, Luciano Guerrieri, conformemente ai pareri favorevoli espressi dalle competenti Commissioni parlamentari il 13 e il 19 maggio 2009. Il decreto è stato notificato il 9 giugno 2009, alla scadenza del primo mandato, e da tale data decorrono i 4 quattro anni del secondo. Guerrieri era stato infatti nominato la prima volta con D.M. del 7 giugno 2005, notificato il 10 giugno 2005. Sul nominativo di Guerrieri, contenuto nella rosa di nomi (in realtà in questo caso solo due e non tre come previsto del citato art. 8, comma 1 della L. n. 84/1994) predisposta dalla provincia, dalla camera di commercio e dai comuni interessati, era stata espressa la prescritta intesa della Regione Toscana  il 15 aprile 2009.

 

Il Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2009, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ha avviato la procedura per la nomina dell’attuale commissario straordinario Enrico Saggese a presidente dell’Agenzia spaziale italiana ASI. 

Si anticipa che il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso la relativa proposta di nomina, annunciata alle Camere e assegnata, rispettivamente, alle Commissioni: X Attività produttive della Camera (che si è espressa favorevolmente sulla candidatura il 24 giugno 2009) e 10ª Industria, commercio e turismo del Senato, il 9 giugno 2009.

Saggese era stato nominato commissario straordinario dell’Agenzia spaziale italiana ASI, insieme al  subcommissario Piero Benvenuti, il 1° agosto 2008 dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca e conformemente ai pareri favorevoli espressi sul relativo schema di D.P.C.M. dalle competenti Commissioni delle Camere. Infatti il suddetto schema di D.P.C.M. recante il commissariamento dell'ASI, era stato trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 1, comma5, della legge 27 settembre 2007, n. 165, annunciato alla Camera il 23 luglio 2008, ed era stato seguito dai pareri favorevoli espressi dalla 10° Commissione Industria, commercio e turismo del Senato il 29 luglio 2008 e dalla X Commissione attività produttive della Camera il 31 luglio 2008.

Il precedente presidente, Giovanni Fabrizio Bignami, era stato nominato con D.P.C.M. del 13 aprile 2007, mentre il Cda era stato nominato con D.M. dell’allora Ministro dell’università e della ricerca del 18 maggio 2007.

L’ente, istituito con la legge n. 186 del 30 maggio 1988 e riordinato da ultimo con il D.L. 4 giugno 2003, n. 128, ha la responsabilità, nell’ambito delle competenze del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed in coordinamento con numerosi ministeri, in particolare quelli della difesa, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e con la Presidenza del Consiglio, di promuovere, coordinare e condurre le attività spaziali nazionali e di predisporre ed attuare il Piano spaziale nazionale. L’Italia è stato il primo paese europeo e il terzo al mondo, a lanciare un proprio satellite e lo stretto legame di collaborazione con la Nasa, sia nella costruzione della Stazione spaziale internazionale, sia nella partecipazione al programma internazionale di esplorazione di Marte, si aggiunge al fatto che l’Italia è il terzo paese contributore dell’Agenzia spaziale europea. L’ASI, strumento operativo principale della politica di intervento pubblico nel settore spaziale, opera sul fronte della scienza e della tecnologia di punta, nella sperimentazione e promozione dei servizi avanzati nelle telecomunicazioni, nella protezione civile, nella difesa, nel monitoraggio ambientale e nella gestione delle risorse naturali.


 

 
Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare

 

Data nomina

Procedura di nomina

Fondazione Centro sperimentale di cinematografia CSC

Componente del consiglio di amministrazione:

 

Sergio Gelardi

Pareri favorevoli espressi ai sensi  dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 426 del 18/9/1997 e

dell’art. 1 della

L. n. 14/1978, dalla Commissione

VII Cultura (Camera) il 26/5/2009 e dalla Commissione

7° Istruzione pubblica (Senato) il19/5/2009

Si anticipa che Gelardi  è stato nominato il 9/6/2009

D.M. del Ministro per i beni e le attività culturali, in rappresentanza della Regione Sicilia, come 1 dei 2 consiglieri che possono essere designati da soggetti che contribuiscono per almeno un milione l'anno alla Fondazione.

Gli altri componenti del Cda erano stati nominati con D.M. del Ministro per i beni e le attività culturali (che designa il presidente e 3 consiglieri) il 23/7/2008 (mentre un altro di competenza del Ministro dell'economia e delle finanze non è stato ancora nominato)

 

Si anticipa che il 9 giugno 2009 è stato nominato un nuovo componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia CSC. Il Ministro per i beni e le attività culturali aveva trasmesso, con lettera del 23 aprile 2009, annunciata all’Assemblea il 28 aprile 2009 e assegnata alle Commissioni Istruzione e Cultura delle Camere (che si sono espresse favorevolmente su di essa rispettivamente il 19 e il 26 maggio 2009) la proposta di nomina di Sergio Gelardi a componente del consiglio di amministrazione della fondazione, ai sensi dell’articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, come modificato e integrato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 32, secondo cui: il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, ed è composto dal presidente, indicato dal medesimo Ministro, e da quattro componenti, designati, rispettivamente, tre dal Ministro per i beni e le attività culturali ed uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti del consiglio di amministrazione sono individuati tra personalità di elevato profilo culturale, con particolare riguardo al campo cinematografico ed audiovisivo, e con comprovate capacità organizzative. Possono far parte del consiglio di amministrazione due ulteriori rappresentanti di soggetti pubblici o privati che partecipino alle attività della Fondazione con un contributo annuo di almeno un milione di euro. Essi restano in carica per l'anno cui si riferisce il contributo. Il contributo annuo può essere erogato anche per più anni, in tal caso i consiglieri in questione possono restare in carica per periodi più lunghi. Gelardi è stato proposto appunto come uno dei due rappresentanti di cui al secondo capoverso del comma 1, in particolare come rappresentante della Regione Sicilia in seno al consiglio. L’altro componente del consiglio nominato ai sensi della suddetta norma, in questo caso come rappresentante della Regione Piemonte, Daniela Formento, è in carica già dal 29 ottobre 2007 (si rileva che su questa nomina all’epoca non fu richiesto il parere parlamentare). Il presidente e gli altri componenti del Cda di competenza del Ministero per i beni e attività culturali furono invece nominati per quattro anni lo scorso 23 luglio 2008, conformemente ai pareri favorevoli espressi dalle Commissioni competenti di Camera e Senato alla metà del mese di luglio 2008. Si trattava di Francesco Alberoni (già nominato presidente per due precedenti mandati il 5 marzo 2002 e il 17 giugno 2004) e dei consiglieri di amministrazione Giuseppe (Pupi) Avati, Dario Edoardo Viganò e Giancarlo Giannini (anche quest’ultimo, come il presidente, è al terzo mandato, mentre gli altri due sono stati nominati per la prima volta). Non risulta invece ancora nominato il consigliere di competenza del Ministro dell’economia e delle finanze.

Il Centro, nato nel 1935, trasformato in fondazione con il citato D.Lgs. n. 426/1997 e riordinato con il D.Lgs. n. 32/2004, si occupa di alta formazione, conservazione e ricerca nel campo della cultura cinematografica.


 

 
Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare

 

Data nomina

Procedura di nomina

Istituto nazionale per il commercio estero

ICE

Presidente:

 

Umberto Vattani

Pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 1 della

L. n. 14/1978 dalla

Commissione

10° Industria, commercio e, turismo (Senato)

il 13/5/2009

e dalla Commissione

X Attività produttive (Camera)

il 26/5/2009

Si anticipa che Vattani  è stato nominato il 12/6/2009

D.P.C.M. su proposta del Ministro dello sviluppo economico

 

Le Commissioni X Attività produttive, commercio e turismo della Camera e 10° Industria, commercio e turismo del Senato hanno espresso parere favorevole sulla proposta di rinnovo per un secondo mandato di Umberto Vattani a presidente dell’Istituto nazionale per il commercio estero ICE, rispettivamente il 26 e il 13 maggio 2009. Si anticipa che nel mese di giugno la nomina è stata conformemente perfezionata dal Governo. Il primo mandato di Vattani, che era stato nominato per 4 anni rinnovabili una volta con D.P.C.M. del 17 luglio 2005, è in scadenza, con il consiglio di amministrazione dell’ICE, il prossimo 18 luglio 2009.

Ai sensi della L. n. 68 del 25 marzo 1997 di riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero, l’ICE è un ente pubblico non economico retto dalla suddetta legge e dallo statuto di cui al D.M. 11 novembre 1997, n. 474, è dotato di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. L’istituto ha il compito di promuovere e sviluppare il commercio con l'estero, nonché i processi di internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale, segnatamente con riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese, singole o associate. Fornisce altresì servizi alle imprese estere volti a potenziare i rapporti con il mercato nazionale e concorre a promuovere gli investimenti esteri in Italia. L’ICE svolge le sue funzioni in raccordo con le regioni, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e i soggetti interessati. Il presidente dell'istituto e i membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra soggetti di comprovata competenza nel campo dell'economia e del commercio internazionale. Il primo viene nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro vigilante, mentre i componenti del Cda sono nominati con decreto del suddetto Ministro; tutti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.


 

b) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978

scadute e non ancora rinnovate nel mese di maggio 2009

o previste in scadenza entro il 31 luglio 2009

 


Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare previsto

 

Data scadenza

Procedura di nomina

Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci

Presidente:

 

Paolo Silverio Piro

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della

L. n. 14/1978

18/5/2009

D.M. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la regione nell'ambito di una terna proposta da province, comuni e camere di commercio

 

Il 18 maggio 2009 sono scaduti i quattro anni del mandato del presidente dell’Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci,Paolo Silverio Piro (che era stato nominato con D.M. del 12 maggio 2005, notificato il 18 maggio 2005) e hanno avuto inizio i 45 giorni di prorogatio previsti dal citato D.L. n. 293/1994, convertito con la L. n. 444/1994.

 


Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare previsto

 

Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia

INGV

Componenti del consiglio direttivo:

 

Gian Michele Calvi,

Michele Dragoni, Raffaele Pignone e Claudio Eva

(è presieduto dal presidente dell’ente, Enzo Boschi)

Comunicazione al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della

L. n. 14/1978

26/5/2009

D.M. del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (che ne designa 2, 1 viene designato dalla Presidenza del Consiglio e 1 dalla Conferenza Stato-Regioni)

 

Il 26 maggio 2009 è scaduto il mandato quadriennale (ed è iniziato il periodo di prorogatio di cui supra) del consiglio direttivo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia INGV, nominato con D.M. del Ministro dell’istruzione, università e ricerca il 26 maggio 2005.

Il presidente dell’istituto, Enzo Boschi, nominato per la prima volta con D.P.C.M. del 17 marzo 2000 e rinnovato con D.P.C.M. del 7 maggio 2004 (nomina ribadita nel citato D.M. del 26 maggio 2005 di nomina del consiglio direttivo), è stato prorogato nell’incarico con D.P.C.M. del 23 luglio 2008 e ancora con D.P.C.M. del 16 gennaio 2009, che stabilisce che le sue funzioni sono prorogate, senza soluzione di continuità, fino a sessanta giorni dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo di riordino dell’istituto, in conformità con la legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, con cui il Governo è autorizzato ad adottare, allo scopo, uno o più decreti legislativi.

L’INGV è stato istituito con il D.Lgs n. 381 del 29 settembre 1999 come ente di ricerca non strumentale nel quale sono confluiti l'Istituto nazionale di geofisica ING, l'Osservatorio vesuviano OV, nonché alcuni istituti del Consiglio nazionale delle ricerche CNR quali: l’Istituto internazionale di vulcanologia di Catania IIV, l’Istituto di geochimica dei fluidi di Palermo IGF e l’Istituto di ricerca sul rischio sismico di Milano IRRS. L'INGV ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e di ordinamento autonomo e promuove ed effettua, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di organismi internazionali, attività di ricerca nel campo delle discipline geofisiche, della vulcanologia e delle loro applicazioni.

 


Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare previsto

 

Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto nazionale di ricerca metrologica

INRIM

Presidente:

 

Elio Bava

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della

L. n. 14/1978

27/5/2009

 

D.P.C.M. previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione università e ricerca, sentite le Commissioni parlamentari competenti

 

Il 27 maggio 2009 è scaduto il mandato quadriennale di Elio Bava a presidente dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica INRIM, ente derivante dalla fusione degli Istituti Gustavo Colonnetti e Galileo Ferraris. Bava, già presidente del preesistente Istituto Galileo Ferraris e poi commissario straordinario del nuovo istituto INRIM dal 7 aprile 2004, era stato nominato presidente dello stesso con D.P.C.M. del 27 maggio 2005 a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 20 maggio 2005, conformemente ai pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.

Il Cda dell’istituto fu invece nominato, sempre per quattro anni, con D.M. del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 21 novembre 2005 e il suo mandato verrà quindi a scadere nel prossimo mese di novembre.

Riguardo alla procedura di nomina del presidente dell’INRIM, si ricorda che l’articolo 6 comma 2 del D.Lgs. 5 giugno 1998 n. 204, stabilisce che la nomina dei presidenti degli enti di ricerca, dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna [oggi: Ente italiano montagna EIM], dell'ASI e dell'ENEA è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, sentite le Commissioni parlamentari competenti, fatte salve le procedure di designazione previste dalla normativa vigente per specifici enti e istituzioni. I presidenti degli enti di cui al presente comma possono restare in carica per non più di due mandati.

L’INRIM è stato istituito dal D.Lgs. 21 gennaio 2004 n. 38 (a norma del l'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137) che all’art. 6 comma 2 stabilisce che il presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con pluriennale esperienza nella gestione di enti ed istituti complessi sia pubblici sia privati, nazionali e internazionali nel settore della ricerca. È nominato con la procedura di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo del 5 giugno 1998, n. 204, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

L’art. 2, relativo alle finalità dell’ente, dispone che L'INRIM è un ente pubblico nazionale con il compito di svolgere e promuovere attività di ricerca scientifica, nei campi della metrologia. L'INRIM svolge le funzioni di istituto metrologico primario, già di competenza dell'istituto «Gustavo Colonnetti» e dell'Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 273. L'INRIM, valorizza, diffonde e trasferisce le conoscenze acquisite nella scienza delle misure e nella ricerca sui materiali, allo scopo di favorire lo sviluppo del sistema Italia nelle sue varie componenti. L'INRIM ha personalità giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformità al presente decreto legislativo, alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché, per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita la vigilanza nei confronti dell'INRIM e, con il Ministero dello sviluppo economico, può stipulare con esso apposite convenzioni per l’individuazione e la disciplina delle relazioni tra la ricerca e le applicazioni nei campi della metrologia.


 


Ente

Carica di riferimento e titolari

Controllo parlamentare previsto

 

Data scadenza

Procedura di nomina

Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti

Componenti del Consiglio di amministrazione:

 

Bernardo Finco

(presidente),

Franco Donati,

Michele De Maio,

Mario Pavone,

Giovanni Duranti,

Giuseppe Volpi,

Riccardo Grotto e

Nicola Andreanini

Comunicazione al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della

L. n. 14/1978

28/5/2009

D.M. del Ministro dello sviluppo economico, in rappresentanza: 1 dello stesso Ministro, 1 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,

1 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e 6 degli industriali del settore

 

Nel maggio del 2009 sono scaduti anche i mandati dei componenti del Cda della Stazione sperimentale per l’industria delle pelli e delle materie concianti che erano stati nominati per cinque anni con D.M. del 28 maggio 2004 (con cui venivano nominati i 6 componenti di provenienza imprenditoriale) integrati con D.M. del 3 dicembre 2004 (con cui venivano nominati i tre componenti di designazione governativa). Sulle stazioni sperimentali per l’industria si veda anche supraalla sottosezione a).

 


Ente

Carica di riferimento e titolari

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario

CNVSU

Componenti del Comitato

(organo destinato ad essere sostituito dal consiglio direttivo ai sensi del D.L. 3/10/2006, n. 262 conv. in L. 24/11/2006, n. 286 e del D.P.R. 21/2/2008, n. 64):

Luigi Biggeri (presidente),

Giovanni Azzone (vicepresidente),

Carlo Calandra Buonaura,

Alessandro Corbino,

Giacomo Elias,

Luigi Fabbris,

Guido Fiegna,

Daniela Primicerio e Patrizio Rigatti

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della

L. n. 14/1978

31/5/2009, o alla data di entrata in funzione

dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR

D.M. del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari

 

Il 14 maggio 2004, conformemente ai pareri espressi dalle Commissioni cultura e istruzione delle Camere, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nominava per 4 anni i componenti del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario CNVSU, organismo previsto dall'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui funzionamento è stato disciplinato con D.M. 4 aprile 2000, n. 178; la sua costituzione, con la nomina dei primi componenti, era stata disposta con D.M. del 4 aprile 2000, n. 179. L’attuale comitato, oggi in prorogatio, sarebbe stato inizialmente in scadenza il 14 maggio 2008 ed era stato poi prorogato al 31 maggio 2009 o alla data di entrata in funzione dell’ANVUR (si veda infra), dall’art. 14 del D.L. 30 giugno 2008, n. 113.

Il Comitato nasceva come organo istituzionale dell’allora Ministero dell’università e della ricerca con il compito di fissare i criteri generali per la valutazione delle attività delle università, predisporre una relazione annuale sulla valutazione del sistema universitario, promuovere la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie e pratiche di valutazione, attuare un programma annuale di valutazioni esterne delle università, effettuare valutazioni tecniche su proposte di nuove istituzioni universitarie statali e non statali in vista dell'autorizzazione al rilascio di titoli aventi valore legale, predisporre rapporti sullo stato di attuazione e sui risultati della programmazione, nonché realizzare studi e documentazione sullo stato dell'istruzione universitaria, sull'attuazione del diritto allo studio e sugli accessi ai corsi di studio universitari, predisporre studi e documentazione per la definizione dei criteri di riparto della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università e svolgere per il Ministro attività consultive, istruttorie, di valutazione, di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica, anche in relazione alle distinte attività delle università, nonché ai progetti e alle proposte presentate dalle medesime.

Ai sensi degli articoli 138-142 del D.L. n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 286 del 24 novembre 2006, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario CNVSU, insieme al Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca CIVR e ai Comitati di valutazione del Consiglio nazionale delle ricerche CNR e dell'Agenzia spaziale italiana ASI, sono destinati ad essere soppressi e sostituiti dalla nuova Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR, attualmente in fase di costituzione. Il D.P.R. 21 febbraio 2008, n. 64 recante il regolamento concernente la struttura e il funzionamento della nuova agenzia è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2008.


 

 
Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private di interesse collettivo

ISVAP

Componenti del consiglio:

 

Gianluca Brancadoro, Giovanni

De Marco,

Stefano

Della Pietra,

Antonio Marotti e

Vincenzo Nastasi

Comunicazione al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della

L. n. 14/1978

14/6/2009

D.P.C.M. di concerto con il Ministro dello sviluppo economico

 

I cinque componenti in carica del consiglio dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private di interesse collettivo ISVAP, nominati con D.P.C.M. 19 maggio 2005, sono scaduti dal loro incarico quadriennale il 14 giugno 2009 in quanto detto incarico decorre dalla data della notifica del decreto di nomina, il 14 giugno 2005. (Il sesto componente, Michele Scandroglio, ha lasciato l’incarico il 20 novembre 2008 a seguito della sua elezione a deputato). Il presidente Giancarlo Giannini scadrà invece dal suo incarico quinquennale il 5 luglio 2012, essendo stato nominato per un secondo mandato con D.P.R. del 20 giugno 2007, notificato il 5 luglio 2007 (era stato nominato per la prima volta il 6 maggio 2002).

L’ISVAP è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, istituito con legge 12 agosto 1982, n. 576, ed è un'autorità indipendente dotata di autonomia giuridica, patrimoniale, contabile, organizzativa e gestionale. Sono organi dell'ISVAP il presidente, che esercita anche le funzioni di direttore generale, e il consiglio. L'esercizio della vigilanza da parte dell'ISVAP ha per scopo la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore assicurativo, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema assicurativo, alla tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori.


 

 
Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare previsto

 

Data scadenza

Procedura di nomina

Ente parco nazionale del Gargano

Presidente:

 

Giacomo Diego Gatta

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della

L. n. 14/1978

14/6/2009

 

D.M. del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione

 

Il 16 giugno 2009 è scaduto il mandato del presidente dell’Ente parco nazionale del Gargano, Giacomo Diego Gatta ed è iniziato il periodo di 45 giorni di prorogatio previsto dal citato D.L. n. 293/1994, conv. con L. n. 444/1994. Si ricorda in proposito che il mandato di Gatta, che era stato nominato il 14 giugno 2004, era stato interrotto dalla nomina di Ciro Pignatelli a commissario straordinario per sei mesi con il D.M. 26 febbraio 2008, che revocava contestualmente l’incarico del presidente. Il 22 aprile 2008 però, la terza sezione del Tar di Bari accoglieva un ricorso presentato da Gatta e da un componente del consiglio direttivo sciolto, ritenendo illegittimo il provvedimento del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio uscente e reintegrando così nell’incarico il presidente Gatta, che lo ha mantenuto fino ad arrivare alla scadenza naturale del suo mandato.

 

 
Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare previsto

 

Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto nazionale di statistica

ISTAT

Presidente:

 

Luigi Biggeri

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della

L. n. 14/1978

27/6/2009

D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri

 

Il 27 giugno 2009 è in scadenza il secondo mandato di Luigi Biggeri a presidente dell’Istituto nazionale di statistica ISTAT. Sulla sua riconferma, effettuata con D.P.R. del 27 giugno 2005, a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2005, su proposta dell’allora Ministro per la funzione pubblica, la I Commissione della Camera si espresse favorevolmente, il 25 maggio 2005 (seguita il 15 giugno 2005 da analogo parere della I Commissione del Senato). Si ricorda che Biggeri era stato nominato la prima volta con D.P.R. del 10 maggio 2001. Ai sensi del D.Lgs. n. 322 del 6 luglio 1989, il presidente dell’istituto è nominato, per quattro anni rinnovabili una sola volta, con D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, scelto fra i professori ordinari di materie statistiche economiche e affini. I componenti del consiglio dell’ente e quelli del comitato per l’indirizzo e il coordinamento dell’informazione statistica, scadranno invece dal loro mandato nel 2011.

L’istituto, persona giuridica di diritto pubblico con ordinamento autonomo, sottoposto alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri, provvede: alla predisposizione del programma statistico nazionale; all’esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal suddetto programma; all'indirizzo, al coordinamento e all’assistenza tecnica delle attività statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale; alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale; alla ricerca e allo studio sui risultati dei censimenti e delle rilevazioni effettuate, nonché sulle statistiche riguardanti fenomeni d'interesse nazionale e inserite nel programma triennale; alla pubblicazione e diffusione dei dati, delle analisi e degli studi effettuati dall'istituto o da altri uffici del Sistema statistico nazionale, in particolare alla pubblicazione dell'Annuario statistico italiano e del Bollettino mensile di statistica; alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi; allo svolgimento di attività di formazione e di qualificazione professionale per gli addetti al Sistema statistico nazionale; ai rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore dell'informazione statistica e alla promozione di studi e ricerche in materia statistica.

Si ricorda che il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Parlamento, entro il 31 maggio di ciascun anno, una relazione sull'attività dell'ISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione, nonché sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale in vigore.


 

 
Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Agenzia nazionale per lo sviluppo dell' autonomia scolastica

(fusione dell’Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa

INDIRE con gli istituti regionali ricerca educativa IRRE)

Commissari straordinari:

 

Onorato Grassi, Flaminio Galli e Leopolda Boschetti

Comunicazione al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della

L. n. 14/1978

30/6/2009

e comunque fino alla costituzione degli organi

D.P.C.M. su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

 

Con D.P.C.M. del 4 febbraio 2009 erano stati prorogati, fino al 30 giugno 2009 e, comunque, fino alla costituzione degli organi, i mandati dei tre commissari straordinari dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica, in carica dal 10 gennaio 2007 e successivamente prorogati con D.P.C.M. dell’11 giugno, del 13 novembre 2007 e del 18 aprile 2008, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale ma non comunicati al Parlamento benché previsto dall’art. 9 della L. n. 14/1978.

L’agenzia è stata istituita ai sensi dei commi 610 e 611 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) e subentra all’Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa INDIRE e agli istituti regionali di ricerca educativa IRRE. La norma dispone che allo scopo di sostenere l’autonomia delle istituzioni scolastiche nella dimensione dell’Unione europea ed i processi di innovazione e di ricerca educativa nelle medesime istituzioni, nonché per favorirne l’interazione con il territorio, è istituita presso il Ministero della pubblica istruzione, […] l’Agenzia [...], avente sede a Firenze, articolata, anche a livello periferico, in nuclei allocati presso gli uffici scolastici regionali ed in raccordo con questi ultimi, con le seguenti funzioni: a) ricerca educativa e consulenza pedagogico - didattica; b) formazione e aggiornamento del personale della scuola; c) attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione; d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza; e) collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore; f) collaborazione con le regioni e gli enti locali.


 

 
Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare previsto

 

Data scadenza

Procedura di nomina

Ente parco nazionale dello Stelvio

Presidente:

 

Ferruccio Tomasi

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della

L. n. 14/1978

15/7/2009

 

D.M. Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione

 

Il 15 luglio 2009 verrà a scadenza il primo mandato di Ferruccio Tomasi come presidente dell’Ente parco nazionale dello Stelvio. Tomasi era stato nominato il 15 luglio 2004 a seguito dei pareri favorevoli espressi dalle competenti Commissioni parlamentari il 30 giugno 2004. Sulla procedura di nomina dei presidenti degli enti parco nazionali su veda supra quanto detto riguardo all’Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

 

 
Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare previsto

 

Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto nazionale per il commercio estero

ICE

Componenti del consiglio di amministrazione:

 

Giovanni Cobolli Gigli,

Giancarlo Lombardi,

Michele Perini e Roberto Snaidero

Comunicazione al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della

L. n. 14/1978

18/7/2009

D.M. del Ministro per lo sviluppo economico

 

Il 18 luglio 2009 è prevista la scadenza del mandato del consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale per il commercio estero ICE, che era stato nominato per 4 anni il 18 luglio 2005. In proposito si veda supra quanto detto sul rinnovo dell’incarico del presidente dell’istituto, Umberto Vattani.


 

c) Principali cariche in società partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze o in enti e autorità comunque non ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978,

rinnovate o in scadenzaentro il mese di luglio 2009

 

 

 
Ente

Carica di riferimento e

titolari

Data nomina

 

Data scadenza

Procedura di nomina

Comitato olimpico nazionale italiano CONI

Presidente:

 

Giovanni Petrucci

22/5/2009

22/5/2013

Eletto dal Consiglio nazionale dell’ente e nominato con D.P.R.

 

Giovanni Petrucci è stato confermato presidente del Comitato olimpico nazionale italiano CONI con D.P.R. del 22 maggio 2009, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 15 maggio 2009 e dell’elezione da parte del Consiglio nazionale del 6 maggio 2009.

Ai sensi del D.Lgs. n. 242 del 23 Luglio 1999, recante: riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano CONI, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 15 dell'8 gennaio 2004, il CONI ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali. Il CONI (art. 2) è la Confederazione delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate e si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale (...) CIO. L'ente cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali. Cura inoltre, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, anche d’intesa con la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, istituita ai sensi dell’articolo 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive, nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva (...). Inoltre, assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport. Lo statuto è adottato a maggioranza dei componenti del consiglio nazionale, su proposta della giunta nazionale, ed è approvato, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica [oggi: dell’economia e delle finanze]. L'organizzazione periferica del CONI è disciplinata dallo statuto dell'ente (...). Lo statuto disciplina le procedure per l’elezione del Presidente e della Giunta nazionale. Riguardo agli organi dell’ente, l’art. 3 stabilisce che essi siano: il consiglio nazionale; la giunta nazionale; il presidente; il segretario generale; il collegio dei revisori dei conti.

Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi (...). L’art. 8 specifica inoltre che:  1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, anche nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali, svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto. 2. Il presidente è eletto dal Consiglio nazionale. 3. Il presidente, eletto ai sensi del comma 2, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica (...).

 



Ente

Carica di riferimento e

titolari

Data nomina

Data scadenza

Procedura di nomina

Sistemi di consulenza per il tesoro

SICOT Srl

Amministratore unico:

 

Guido Montanino

28/5/2009

Scadenza prevista

alla data dell’assemblea di approvazione del bilancio d’esercizio 2009, entro 120 giorni dalla data di conclusione dell’esercizio sociale, quindi entro il 30/4/2010

Nominato dall’assemblea dei soci per non più di tre esercizi annuali

 

Il 28 maggio 2009 l’amministratore unico della Sistemi di consulenza per il tesoro SICOT Srl, Guido Montanino, il cui incarico era venuto a scadenza il 30 aprile 2009, è stato riconfermato per un anno. Lo statuto della società prevede che l’amministratore unico rimanga in carica per un periodo non superiore a tre esercizi annuali, a decorrere dall’esercizio di nomina, e che venga sostituito dall’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della sua carica. L’assemblea doveva essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale 2008, il 31 dicembre 2008, quindi entro il 30 aprile 2009. Contestualmente l’assemblea ha approvato una modifica dello statuto con la quale è stata prevista la possibilità di attribuire l’amministrazione della società, attualmente affidata ad un amministratore unico, ad un consiglio di amministrazione.

La SICOT ha per oggetto, ai sensi dell'art. 63, comma 6, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria 2001), la prestazione, a favore del Dipartimento del Tesoro, di attività di consulenza per la gestione delle partecipazioni azionarie detenute dalla pubblica amministrazione e per l'attuazione dei processi di privatizzazione relativi a tali partecipazioni, di attività di monitoraggio dell'andamento dei mercati finanziari e borsistici, italiani ed esteri, nonché di servizi nel campo amministrativo e finanziario. La società può inoltre compiere, purché in via strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, utili e/o opportune.

 



Ente

Carica di riferimento e

titolari

Data nomina

Data scadenza

Procedura di nomina

EUR Spa

Presidente:

 

Paolo Cuccia

 

Amministratore delegato:

 

Mauro Miccio

 

Componenti del consiglio di amministrazione:

 

Ignazio Abrignani, Paolo Gobello, Tiziana Mazzarocchi, Umberto Mosso e Roberto Sergio

Il Cda, il presidente e l’amministratore delegato sono stati  nominati il 27/3/2006

Scadenza prevista

alla data dell’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio del 2008, entro 120 o 180 giorni dalla data di conclusione dell’esercizio sociale,

il 31/12 2008, quindi entro il 30/4/2009 o il 30/6/2009

Il Cda è nominato dall’assemblea degli azionisti.

Il presidente è nominato dall’assemblea degli azionisti o, eventualmente, dal Cda. L’amministratore delegato è nominato dal Cda (gli amministratori durano in carica un periodo non superiore a 3 esercizi annuali)

 

Gli attuali amministratori di EUR Spa,il cui consiglio di amministrazione è stato nominato nel 2006, dovrebbero essere rinnovati (tutti o in parte, essendo rieleggibili) in occasione dell’assemblea della società che dovrà approvare il bilancio dell’esercizio 2008, prevista per il 13 luglio prossimo. La società (derivante dalla trasformazione dell’Ente autonomo esposizione universale di Roma, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 304 e il cui capitale sociale è detenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze per il 90% e dal Comune di Roma per il 10%) ha il compito di valorizzare e riqualificare l’omonimo quartiere della capitale ed è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, stabilito dall’assemblea entro i suddetti limiti. Gli amministratori vengono eletti dall’assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti (hanno diritto a presentare liste soci che rappresentino almeno l’1% delle azioni aventi diritto al voto).

In base allo statuto approvato dall’assemblea degli azionisti, l'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 (quindi entro il 30 aprile) o entro 180 giorni (quindi entro il 30 giugno) dalla chiusura dell'esercizio sociale (il 31 dicembre di ogni anno), essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o, comunque, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società. Il presidente del consiglio di amministrazione è nominato dall’assemblea o, in mancanza, dal consiglio di amministrazione stesso.

Il consiglio può rimanere in carica fino a tre esercizi annuali, è rieleggibile e può nominare un amministratore delegato.

L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui sopra (tra 3 e 9) provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

 



Ente

Carica di riferimento e

titolari

Data nomina

Data scadenza

Procedura di nomina

Società nazionale assistenza al volo

ENAV Spa

Presidente:

 

Bruno Nieddu

 

Amministratore delegato:

 

Guido Pugliesi

 

Componenti del consiglio di amministrazione:

 

Riccardo Gabellini, Carlo Griselli, Fabrizio Franco Testa,

Giuseppe Vallone e Luciano Vannozzi

Nieddu è stato nominato consigliere e presidente il 29/3/2006;

Pugliesi è stato nominato consigliere il 29/3/2006 e amministratore delegato il 5/4/2006; Griselli, Testa e Vannozzi sono stati nominati consiglieri il 29/3/2006;

Gabellini e Vallone sono stati nominati consiglieri il 1°/3/2007

Scadenza prevista

alla data dell’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio del 2008, entro 120 o 180 giorni dalla data di conclusione dell’esercizio sociale,

il 31/12 2008, quindi entro il 30/4/2009 o il 30/6/2009

Il Cda è nominato dall’assemblea degli azionisti.

Il presidente è nominato dall’assemblea degli azionisti o, eventualmente, dal Cda. L’amministratore delegato è nominato dal Cda (gli amministratori durano in carica un periodo non superiore a 3 esercizi annuali)

 

Anche gli amministratori della Società nazionale di assistenza al volo ENAV Spa (trasformato dal 1° gennaio 2001 in società per azioni a totale controllo pubblico dall’articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 1996, n. 665, così come modificato dall’articolo 35 della legge 17 maggio 1999, n. 144) essendo stati nominati per tre esercizi nel marzo del 2006, dovrebbero essere rinnovati (tutti o in parte, essendo rieleggibili) in occasione dell’assemblea che dovrà approvare il bilancio dell’esercizio 2008, fissata per il 16 luglio 2009.

Lo statuto della società prevede che l'assemblea ordinaria sia convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 (quindi entro il 30 aprile) o entro 180 giorni (quindi entro il 30 giugno) dalla chiusura dell'esercizio sociale (il 31 dicembre di ogni anno), quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società. La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, stabilito dall’assemblea entro i suddetti limiti.

L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro il limite di cui sopra (tra 3 e 7) provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica. L’amministratore unico o il consiglio di amministrazione possono rimanere in carica fino a tre esercizi annuali.

L’ENAV ha per oggetto l’esercizio dei sistemi di assistenza al volo, dei sistemi e delle attività di sviluppo, produzione, erogazione, vendita ed esportazione dei servizi della navigazione aerea in Italia e all’estero e di qualsiasi attività comunque connessa o complementare.

 



Ente

Carica di riferimento e

titolari

Data nomina

Data scadenza

Procedura di nomina

ANAS Spa

Presidente:

 

Pietro Ciucci

 

Componenti del consiglio di amministrazione:

 

Eugenio Pinto, Sergio Scicchitano, Uberto Siola e Giuseppe Spampinato

Il Cda e il presidente sono stati  nominati il 20/7/2006;

Spampinato è stato nominato il 30/10/2007

Scadenza prevista

alla data dell’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio del 2008, entro 180 giorni dalla data di conclusione dell’esercizio sociale,

il 31/12 2008, quindi entro il 30/6/2009

Il presidente e il Cda sono nominati dall'assemblea degli azionisti su designazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

(per 3 esercizi annuali)

 

Gli attuali amministratori dell'Ente nazionale per le strade Anas Spasaranno rinnovati (tutti o in parte, essendo rieleggibili) in occasione dell’assemblea della società che dovrà approvare il bilancio dell’esercizio 2008 e che si dovrebbe svolgere il 1° luglio prossimo.

Il 20 luglio 2006 l'assemblea degli azionisti dell'Anasaveva nominato Pietro Ciucci presidente del Consiglio di amministrazione dell’ente, al posto di Vincenzo Pozzi, congiuntamente con gli altri quattro componenti del Cda: Enrico Della Gatta (sostituito il 10 ottobre 2007 da Giuseppe Spampinato), Eugenio Pinto, Sergio Scicchitano e Uberto Siola.

Il presidente e il  Cda sono nominati dall'assemblea degli azionisti su designazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178). Lo statuto della società prevede che il Cda rimanga in carica per un periodo non superiore a tre esercizi annuali, a decorrere dall’esercizio di nomina, e venga sostituito dall’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della sua carica. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 180 giorni (quindi entro il 30 giugno) dalla chiusura dell'esercizio sociale (il 31 dicembre di ogni anno).

L’Anas è il gestore nazionale della rete stradale ed autostradale italiana di interesse nazionale. La società ha come socio unico il Ministero dell’economia e delle finanze ed è sottoposta al controllo ed alla vigilanza tecnica ed operativa del Ministero delle infrastrutture e trasporti. Le funzioni attribuite all’Anas relativamente alla rete stradale ed autostradale di interesse nazionale sono, tra l’altro: gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e autostrade; adeguamento e progressivo miglioramento della rete delle strade e delle autostrade e della relativa segnaletica; costruzione di nuove strade e autostrade; vigilanza sull’esecuzione dei relativi lavori e controllo della gestione delle autostrade; adozione di provvedimenti necessari per la sicurezza sulle strade e sulle autostrade; realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione.

 



Ente

Carica di riferimento e

titolari

Data nomina

Data scadenza

Procedura di nomina

Finanziaria per i settori industriale e dei servizi FINTECNA Spa

Presidente e amministratore delegato:

 

Maurizio Prato

 

Componenti del Consiglio d’amministrazione:

 

Vincenzo Dettori

Corrado Crialese, Giuseppe Maresca, Emilio Acerna, Alessandro Pansa e Franco Neppi

Prato è stato nominato consigliere il 13/6/2006 e presidente e amministratore delegato il 23/4/2008; Dettori è stato nominato consigliere il 13/6/2006 e vicepresidente il 23/4/2008; Crialese, Maresca, Acerna, Pansa e Neppi sono stati nominati consiglieri il 13/6/2006

Scadenza prevista

alla data dell’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio del 2008, entro 180 giorni dalla data di conclusione dell’esercizio sociale,

il 31/12 2008, quindi entro il 30/6/2009

I consiglieri sono nominati dall’Assemblea degli azionisti, il presidente e amministratore delegato dal consiglio di amministrazione (gli amministratori sono nominati per 3 esercizi annuali)

 

Entro il 30 giugno 2009 è previsto in scadenza il consiglio di amministrazione della Finanziaria per i settori industriale e dei servizi FINTECNA. Il Cda, attualmente composto dal presidente e amministratore delegato Maurizio Prato, dal vicepresidente Vincenzo Dettori e dai consiglieri Corrado Crialese, Giuseppe Maresca, Emilio Acerna, Alessandro Pansa e Franco Neppi, era stato nominato il 13 giugno 2006.

Lo statuto della società prevede che il Cda rimanga in carica per un periodo non superiore a tre esercizi annuali, a decorrere dall’esercizio di nomina, e che venga sostituito dall’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della sua carica. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 180 giorni (quindi entro il 30 giugno) dalla chiusura dell'esercizio sociale (il 31 dicembre di ogni anno), in considerazione del fatto che la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e svolge attività di assunzione e gestione di partecipazioni.

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove, stabilito dall’assemblea entro i suddetti limiti.

L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro il limite di cui sopra (tra 5 e 9) provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

La società ha per oggetto l'assunzione, gestione e dismissione di partecipazioni in società o enti in genere, ivi compresi quelli in stato di liquidazione, operanti in Italia ed all'estero nei settori industriale, immobiliare e dei servizi, nonché il compimento di attività di servizio connessa alla gestione di società, enti e aziende in genere, anche afferente a processi di liquidazione; il tutto, comunque, con esclusione di qualsiasi attività finanziaria nei confronti del pubblico. Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società può partecipare a gare d'appalto, assumere concessioni da pubbliche amministrazioni e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie o utili, realizzare la compravendita di complessi produttivi o intere aziende o società, sia industriali sia commerciali o di servizi, l'acquisto e la cessione di crediti e debiti di qualsivoglia natura, e qualsiasi altra operazione ritenuta opportuna.

 



Ente

Carica di riferimento e

titolari

Data nomina

Data scadenza

Procedura di nomina

Gestore dei servizi elettrici

GSE Spa

Presidente:

 

Carlo Andrea Bollino

 

Amministratore delegato

 

Nando Pasquali

 

Componenti del consiglio di amministrazione:

 

Massimo Masini

(vicepresidente dal 14/2/2006)

Stefano Bertollini

Vittorio Corsini

Luca Di Carlo

Francesco Parlato

Bollino è stato nominato consigliere e presidente il 9/2/2006;

Pasquali  è stato nominato consigliere il 9/2/2006 e AD il 14/2/2006; Masini è stato nominato consigliere il 9/2/2006 e vicepresidente il 14/2/2006;

Stefano Bertollini

Vittorio Corsini

Luca Di Carlo

Francesco Parlato sono stati nominati consiglieri il 9/2/2006

Scadenza prevista

alla data dell’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio del 2008, entro 180 giorni dalla data di conclusione dell’esercizio sociale,

il 31/12 2008, quindi entro il 30/6/2009

Il Cda è nominato dall’assemblea degli azionisti.

Il presidente è nominato dall’assemblea degli azionisti o, eventualmente, dal Cda. L’amministratore delegato è nominato dal Cda (gli amministratori sono nominati per 3 esercizi annuali)

 

Anche i componenti del consiglio di amministrazione della Gestore dei Servizi Elettrici - GSE Spa dovranno essere rinnovati, in tutto o in parte, entro il 30 giugno 2009. Lo statuto della società prevede infatti che il Cda rimanga in carica per un periodo non superiore a tre esercizi annuali, a decorrere dall’esercizio di nomina, e che venga sostituito dall’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della sua carica. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 180 giorni (quindi entro il 30 giugno) dalla chiusura dell'esercizio sociale (il 31 dicembre di ogni anno).

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, stabilito dall’assemblea entro i suddetti limiti.

L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro il limite di cui sopra (tra 3 e 7) provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

Il Gestore dei Servizi Elettrici opera per la promozione dello sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi economici destinati alla produzione energetica da fonti rinnovabili e con azioni informative tese a diffondere la cultura dell'uso dell'energia compatibile con le esigenze dell'ambiente.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione II

 

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.


 

In evidenza a maggio 2009

 

Le attuazioni governative:

Nel periodo considerato dalla presente pubblicazione sono state trasmesse al Servizio per il controllo parlamentare da parte dei Ministeri competenti le note relative all’attuazione di 25 ordini del giorno e di 1 mozione.

Di tali attuazioni 8 sono state trasmesse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 8 dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, 7 dal Ministero dell’interno, 2 dal Ministero della difesa ed 1 dal Ministero dell’economia e delle finanze. Si riscontra pertanto un incremento nel numero delle attuazioni: 26 a fronte delle 20 del mese precedente.

Sul piano del numero complessivo delle attuazioni trasmesse rispetto al totale degli atti segnalati a ciascun Dicastero, dall’inizio della legislatura ad oggi, va evidenziato che il Ministero della difesa ha dato seguito a 26 atti di indirizzo su 44, facendo registrare la più alta percentuale di attuazione (pari al 59%). A seguire, maggiormente adempienti risultano il Dipartimento per i rapporti con le regioni, che ha attuato 8 atti su 19 segnalati (con una percentuale di attuazione del 42%) ed il Dicastero degli affari esteri, con 27 atti attuati su 83 (con una percentuale di attuazione del 33%).

 

Premesso che nella Sezione II della presente pubblicazione si dà conto testualmente di quanto riferito dai Dicasteri in merito ai singoli atti di indirizzo, si evidenzia che nel periodo considerato delle 20 attuazioni trasmesse riferite ad ordini del giorno:

 

12 danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell’esame dell’Atto Camera 1713, divenuto legge n. 203 del 2008, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)". Tali atti di indirizzo sono stati attuati dai Ministeri della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’interno e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 1713, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 220, di cui finora attuati 26;

 

4 attuazioni danno seguitoad ordini del giorno presentati nel corso dell’esame dell’Atto Camera 1185, divenuto legge n. 126 del 2008, di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie". Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell’interno.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 1185, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 135, di cui finora attuati 18;

 

2 attuazioni rispondono ad ordini del giorno presentati nel corso dell’esame dell’Atto Camera 1386, divenuto legge n. 133 del 2008, di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria". Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministero dell’interno e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Si fa presente che gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 1386, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 256, di cui finora attuati 45;

 

2 attuazionidanno seguito ad ordini del giorno presentati in occasione della discussione dell’Atto Camera 1714, divenuto legge n. 204 del 2008, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011". Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministero della difesa e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 1714, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 18, di cui finora attuati 3;

 

            1 attuazione risponde ad un ordine del giorno presentato nel corso dell’esame dell’Atto Camera 1366, divenuto legge n. 125 del 2008, concernente "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica". Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministero dell’interno.

            Si fa presente che gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 1366, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 40, di cui finora attuati 13;

 

1 attuazionedà seguito ad un ordine del giorno presentato in occasione della discussione dell’Atto Camera 1857, divenuto legge n. 186 del 2008, concernente "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina". Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministero dell’interno.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 1857, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 22, di cui finora attuati 3;

 

1 attuazionedà seguito ad un ordine del giorno presentato in occasione della discussione dell’Atto Camera 1972, divenuto legge n. 2 del 2009, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" . Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 1972, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 126, di cui finora attuati 2.

 

            2 attuazioni danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso della discussione dell’Atto Camera 22, divenuto legge n. 10 del 2009, recante “Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia”. Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministero dell’interno.

            Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 22, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 3, di cui finora attuati 2.

 


 

Le nostre segnalazioni:

Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare ai Ministeri individuati come competenti per l’attuazione gli ordini del giorno dopo la pubblicazione della legge cui essi si riferiscono sulla Gazzetta Ufficiale.

In particolare, nel periodo 1°-31 maggio 2009 sono stati così segnalati[1], 104 ordini del giorno dei quali:

 

1 riferito alla legge n. 184 del 2008, concernente "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, recante disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi" (A.C. 1707) al Ministero dell’interno;

 

1 riferito alla legge n. 203 del 2008, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2009” (A.C. 1713) al Ministero dell’economia e delle finanze;

 

1 riferito alla legge n. 9 del 2009, concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa” (A.C. 2044) al ministro per la semplificazione normativa;

 

97 riferiti alla legge n. 33 del 2009, concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi” (A.C. 2187).

32 ordini del giorno sono stati inviati al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, 25 al Ministero dell’economia e delle finanze, 12 al Ministero dello sviluppo economico, 10 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, 8 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 5 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 3 al ministro del turismo, 2 al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 2 al ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, 1 al Ministero per i beni e le attività culturali, 1 al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 1 al ministro per i rapporti con le regioni;

 


4 riferiti alla legge n. 38 del 2009, concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori” (A.C. 2232).

2 ordini del giorno sono stati inviati al ministro per le pari opportunità, 1 al Ministero della giustizia ed 1 al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali;

 

 

Nel periodo considerato sono state inoltre segnalate* dal Servizio per il controllo parlamentare 8risoluzioni:

 

- Renato FARINA ed altri n. 7/00031, concernente il riconoscimento dello status di “monumento nazionale” alle “Malghe di Porzus” in provincia di Udine, al Ministero per i beni e le attività culturali;

- Livia TURCO ed altri n. 7/00138, concernente iniziative a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie attualmente privi di indennizzo, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

- RAMPELLI ed altri n. 7/00140, sull’integrazione scolastica dei bambini stranieri, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

- PIANETTA n. 7/00141, sull’azione internazionale dell’Italia per la tutela e la promozione dei diritti umani, al Ministero degli affari esteri;

- FUCCI ed altri n. 7/00152, concernente iniziative per assicurare la piena applicazione dell’articolo 6, comma 3, della legge n. 80 del 2006 in materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

- Guido DUSSIN ed altri n. 8/00040, concernente la definizione di un programma poliennale di interventi per la difesa del suolo, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

- GOISIS ed altri n. 8/00041, sulle iniziative da intraprendere a tutela di diritti degli insegnanti che prestano servizio in classi di montagna, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

- VANNUCCI ed altri n. 8/00043, concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni alle imprese creditrici, al Ministero dell’economia e delle finanze.

 

 

            Sono state inoltre segnalate* dal Servizio per il Controllo parlamentare 5 mozioni:

 

- CICCHITTO ed altri n. 1/00050, concernente iniziative in vista dello svolgimento dell’Expo di Milano 2015, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

- VOLONTE’ ed altri n. 1/00152 (Testo modificato nel corso della seduta), CICCHITTO ed altri n. 1/00154 (Nuova formulazione) e DI GIUSEPPE ed altri n. 1/00159 (Nuova formulazione), concernenti iniziative in materia di parità scolastica, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

- CICCHITTO ed altri n. 1/00155, concernente iniziative per il contrasto della povertà e dell’emarginazione, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.


 

Note annunciate al 31 maggio 2009

in attuazione di atti di indirizzo

 

Ministero della difesa

 

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/1713/222

Ordine del giorno

Andrea

Orlando

Assemblea

20/5/2009

IV

Utilizzazione delle risorse a disposizione del Ministero della difesa, con particolare riferimento all’ammodernamento degli arsenali militari marittimi

 

L’ordine del giorno Andrea Orlando ed altri n. 9/1713/222, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 13 novembre 2008, impegnava l’esecutivo ad avvalersi di tutti gli strumenti previsti dal decreto-legge n. 112 del 2008 per una effettiva utilizzazione delle risorse a disposizione del Ministero della difesa, con particolare riferimento all’ammodernamento degli arsenali militari marittimi di Taranto e La Spezia ed alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali sul territorio.

            In merito a tale impegno il Ministero della difesa ha trasmesso la seguente nota:

Il Governo è ben consapevole dell'importanza che gli arsenali della Marina militare rivestono quali strutture strategiche di supporto delle forze navali e rilevanti realtà nel tessuto industriale e occupazionale delle aree nelle quali gli arsenali di Taranto, La Spezia e Augusta insistono.

In tale quadro, anche in attuazione degli impegni assunti con l’o.d.g. in oggetto, il Ministero della difesa ha, infatti, recentemente dato nuovo impulso alle attività destinate ad avviare una soluzione definitiva e organica per il settore industriale della Difesa, costituendo il Centro Riconversione Arsenali Marina Militare, specialmente incaricato di dare attuazione, per gli Arsenali, alle soluzioni individuate dal Comitato Area Industria Difesa (CAID), istituito nel 2007. Il Centro, tra l'altro, dovrà procedere: all'elaborazione degli schemidei provvedimenti normativi regolamentari e statutari necessari per la costituzione di un organismo pubblico ispirato ad una gestione industriale degli arsenali sulla base dei principi di economicità e redditività; alla definizione delle regole di governance tese ad armonizzare la visione industriale con le esigenze operative della Difesa; a sviluppare le ipotesi di piano industriale, già elaborato dal CAID, con l'individuazione delle potenziali risorse strumentali e finanziarie; ad elaborare uno schema di contratto di lavoro con connotazioni industriali.

I lavori del Centro, seguiti direttamente dal Sottosegretario di Stato alla difesa delegato, consentiranno di individuare gli interventi necessari ed adeguati per implementare nuovi modelli organizzativi e gestionali, nella prospettiva di rivitalizzare l'attività e la gestione dei tre arsenali, perseguendo nel contempo la salvaguardia dei livelli occupazionali. A tale azione, di carattere strategico, si accompagna l'attenta gestione delle risorse finanziarie destinate con carattere di priorità agli interventi infrastrutturali di settore e di quelle individuate negli appositi programmi di investimento per gli impianti, nonché la ben finalizzata utilizzazione dei nuovi strumenti offerti dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che, in particolare, all'articolo 14-bis, consente un ampio ed estremamente flessibile ricorso a permute, gestioni e valorizzazioni, oltreché a mirate dismissioni, immobiliari e mobiliari, che potranno rivelarsi di grande importanza anche nello specifico settore”.

 

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/1714/4

Ordine del giorno

Franzoso

Assemblea

20/5/2009

IV

Ripristino della funzionalità dell’arsenale di Taranto

 

            L’ordine del giorno Franzoso ed altri n. 9/1714/4, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 13 novembre 2008, impegnava l’esecutivo ad assumere iniziative volte a consentire, in prospettiva, il ripristino della piena funzionalità dell’arsenale militare marittimo di Taranto.

            In merito a tale impegno il Ministero della difesa ha trasmesso la seguente nota:

“Il Governo, nella piena consapevolezza sia della rilevanza che gli arsenali rivestono quali strutture strategiche di supporto delle forze navali e quali importanti realtà socio-economiche del Paese, sia per le possibili ricadute sotto il profilo occupazionale del personale civile impiegato nell'area industriale della Difesa, intende dare piena attuazione all'impegno assunto con l’o.d.g. in oggetto, che esso affronta con una politica di globale efficientamento delsistema arsenalizio,all'interno del quale garantire il ripristino delle condizioni di piena operatività dell'arsenale di Taranto nell'interesse legittimo dei lavoratori dipendenti e nell'ottica del mantenimento e del rilancio di una struttura di rilevante importanza per la Marina militare e per l'area industriale della Difesa in generale, tenuto anche conto del rilevante impatto socio-economico che essa ha sul territorio che, da sempre, la ospita.

In tal senso il Ministero della difesa ha, infatti, recentemente dato nuovo impulso all'apposito Comitato (CAID) istituito nel 2007 per elaborare le linee d'azione al fine di avviare una soluzione definitiva e organica per l'intero settore industriale della Difesa, costituendo il Centro Riconversione Arsenali Marina Militare, specialmente incaricato di: elaborare gli schemi dei provvedimenti normativi regolamentari e statutari necessari per la costituzione di un Organismo pubblico ispirato ad una gestione industriale degli arsenali sulla base dei principi di economicità e redditività; definire delle regole di governance tese ad armonizzare la visione industriale con le esigenze operative della Difesa; sviluppare le ipotesi di piano industriale, già elaborato dal CAID, con l'individuazione delle potenziali risorse strumentali e finanziarie, anche sulla base delle possibilità previste dall'articolo 14-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; elaborare uno schema di contratto di lavoro con connotazioni industriali.

I lavori del Centro, seguiti direttamente dal Sottosegretario. di Stato alla difesa delegato, consentiranno di individuare gli interventi necessari ed adeguati per implementare nuovi modelli organizzativi e gestionali, nella prospettiva di rivitalizzare l'attività e la gestione dell'arsenale di Taranto, insieme a quelli di La Spezia e Augusta, perseguendo nel contempo, la salvaguardia dei livelli occupazionali".

 

 

Atti di indirizzo segnalati

(dall’inizio della XVI legislatura al

31 maggio 2009)

44

Note di attuazione pervenute

26

Percentuale

di attuazione

59%


 

Ministero dell’economia e delle finanze

 

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

1/00084

Mozione

Molteni

Assemblea

26/5/2009

VI

Iniziative a sostegno dei diritti delle persone con disabilità

 

            La mozione Molteni ed altri n. 1/00084, accolta dal Governo ed approvata dall’Assemblea nella seduta del 28 gennaio 2009, impegnava l’esecutivo ad attuare un sistema integrato di interventi sociali a favore delle persone non autosufficienti o diversamente abili, a predisporre percorsi di inserimento lavorativo attraverso il potenziamento di attività di formazione, a favorire sempre più l’istruzione scolastica per migliorare le condizioni di vita delle persone diversamente abili.

In merito a tali impegni il Ministero dell’economia e delle finanze, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

            “In data 12 dicembre 2008 sono stati trasmessi al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali gli elementi di competenza dell'Amministrazione finanziaria occorrenti per valutare l'opportunità della riorganizzare di un sistema di agevolazioni fiscali a favore delle persone diversamente abili e delle loro famiglie e, in particolare, di reintrodurre la deduzione fino a 1.820 euro per le spese pagate dal contribuente agli addetti alla propria assistenza personale o a quella delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile (articolo l, comma 349, lettera b), punto 3, della legge 30 dicembre 2004, n. 311), prevista per l'anno 2006.

Da questi elementi - dei quali non si è tenuto conto in sede di risposta alla mozione in oggetto - si poteva trarre che l'Amministrazione finanziaria aveva già dato attuazione, sebbene con diversa modalità, a quanto auspicato dai proponenti la mozione. Infatti era già stata introdotta, in luogo di una deduzione fino ad un massimo di 1.820 euro per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale dei disabili, una detrazione ‘a regime’ dall'imposta lorda, a decorrere dal 1° gennaio 2007, anche in considerazione degli effetti di minor gettito che la reintroduzione di una deduzione fino a 1.820 euro avrebbe comportato (la deduzione, invero, incide sulla base imponibile).

L'articolo 15, comma 1, lettera i-septies, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), ha previsto la possibilità di detrarre dall'imposta lorda le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro.

Questa agevolazione, nella forma di detrazione dall'imposta lorda, può soddisfare le aspettative sottese dalla richiesta formulata dagli Onorevoli proponenti a sostegno dei diritti delle persone con disabilità.

Giova in ogni caso ricordare che il citato Testo unico prevede ulteriori agevolazioni fiscali a favore dei soggetti disabili in forma di deduzioni dal reddito complessivo ovvero di detrazioni dall'imposta lorda, a fronte di oneri e spese effettivamente sostenuti e rimasti a loro carico.

In particolare, l'articolo 10, comma 1, lettera b), del TUIR, contempla la deducibilità dal reddito complessivo delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti aventi diritto indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali spese sono deducibili anche se sono state sostenute, nell'interesse dei portatori di disabilità, da parte dei loro familiari (comma 2 del citato articolo 10).

L'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR riconosce inoltre ai soggetti disabili la detrazione dall'Irpef, in misura pari al 19 per cento, delle spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione (motoveicoli ed autoveicoli), al sollevamento, nonché delle spese sostenute per l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici volti a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione dei predetti soggetti”.

 

 

Atti di indirizzo segnalati

(dall’inizio della XVI legislatura al

31 maggio 2009)

434

Note di attuazione pervenute

6

Percentuale

di attuazione

1%


 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

 

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/1713/35

Ordine del giorno

Mazzoni

Assemblea

20/5/2009

VIII

Iniziative volte a consentire la possibilità per tutte le imprese di partecipare singolarmente ad appalti di importi inferiori al milione di euro

 

            L’ordine del giorno Mazzoni ed altri n. 9/1713/35, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 13 novembre 2008, impegnava l’esecutivo a restituire la possibilità reale a tutte le imprese – comprese quelle di piccole e medie dimensione - di partecipare singolarmente ad appalti di importi inferiori al milione di euro con le stesse procedure applicate alle gare sottosoglia attualmente di importo inferiore ai 150 mila euro, modificando il dettato introdotto con il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni apportate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

In merito a tale impegno il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la seguente nota:

            “L'intervento correttivo relativo all'articolo 36, comma 5 del Codice dei contratti pubblici, dovuto al d.lgs. n. 152/08 precisa che, in generale, i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre e solamente a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla medesima gara. L'articolo modificato dal terzo decreto correttivo contiene, poi, una deroga che si applica qualora le stazioni appaltanti si avvalgano della facoltà di cui all'articolo 122, comma 9, e all'articolo 124, comma 8, (esclusione automatica delle offerte anomale). In questo caso è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati. In ogni caso si applica l'articolo 353 del codice penale in caso di inosservanza di tale divieto. La modifica ha tenuto conto delle osservazioni espresse dalla Conferenza Unificata-Anci e dall'VIII Commissione Camera nel parere reso in data 29 luglio 2008, in merito al d.lgs. n. 152/08.

Un'ulteriore modifica ha interessato anche l'articolo 37, comma 7 del Codice che, recependo una condizione espressa dalla VIII Commissione Camera nel parere reso in data 29 luglio 2008, detta, per i consorzi di cooperative di cui all'articolo 34, comma 1 , lettera b) del Codice, in analogia a quanto previsto per l'articolo 36, comma 5 dello stesso Codice, disposizioni tese a garantire la par condicio ai fini della partecipazione alle gare per i consorzi di cooperative e i consorzi stabili”.


 


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/1972/128

Ordine del giorno

Braga

Assemblea

20/5/2009

VIII

Ruolo della Conferenza unificata ai fini dell’approvazione del cosiddetto "piano casa"

 

            L’ordine del giorno Braga ed altri n. 9/1972/128, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 14 gennaio 2009, impegnava l’esecutivo a valutare gli effetti dell’articolo 18 del decreto-legge n. 185 del 2009, come modificato dalla legge di conversione (nel corso del cui esame è stato presentato l’atto di indirizzo in titolo), con cui si prevedeva, tra l’altro, che non fosse più necessaria l'intesa della Conferenza unificata per l'approvazione del cosiddetto “piano casa”, ma il semplice parere della stessa.

            In merito a tale impegno il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la seguente nota:

            “L'articolo 7-quater, comma 12, della legge 9 aprile 2009, n. 33 di conversione del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 ha ripristinato l'intesa in Conferenza unificata ai fini dell'approvazione del Piano Casa”.

 

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/1185/11

Ordine del giorno

Gregorio Fontana

Assemblea

20/5/2009

IX

Individuazione di risorse da destinare al Fondo per la promozione ed il sostegno del trasporto pubblico locale

9/1185/81

Ordine del giorno

Dionisi

 

            Gli ordini del giorno Gregorio Fontana ed altri n. 9/1185/11 e Dionisi n. 9/1185/81, accolti dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 26 giugno 2008, impegnavano l’esecutivo a ripristinare, almeno parzialmente, le autorizzazioni di spesa relative al Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, istituito con l’articolo 1, comma 304, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008), stante l’azzeramento della dotazione triennale destinata al predetto Fondo disposta con il decreto-legge n. 93, nel corso della cui conversione in legge è stato presentato l’atto di indirizzo in titolo.

            In merito a tale  impegno il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

            “Entrambi gli ordini del giorno impegnano il Governo a valutare le conseguenze della cancellazione degli stanziamenti previsti dall'art. 1 comma 304 della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) relativamente al Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale e, conseguentemente a ripristinarne le relative autorizzazioni di spesa.

In particolare, l'art. 1 comma 304 della legge n. 244/2007 prevede che il Fondo sia destinato alle finalità di cui all'art. 1 co. 1031 della legge n. 296/06 (mobilità dei pendolari) e della legge n. 211/92 (sviluppo del trasporto rapido di massa) e dispone, per lo stesso, una dotazione iniziale complessiva di 353 milioni di euro per le annualità 2008, 2009 e 2010.

La legge n. 126/2008 "Conversione in legge del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere d'acquisto delle famiglie" ha ridotto, azzerandole, le predette autorizzazioni di spesa.

Riguardo quanto sopra osservato, si evidenzia che il successivo decreto legge n, 112/2008, così come convertito con modificazioni con legge 2 agosto 2008 n. 133, all'art. 63, co. 12, ha provveduto alla restituzione del predetto Fondo, con identica dotazione finanziaria per il triennio 2008/2010 e con l'ulteriore dotazione di 110 milioni di euro per l'annualità 2011.

Si evidenzia, quindi, che ad oggi risultano pienamente accolte le richieste contenute nei citati ordini del giorno parlamentari. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti evidenzia inoltre la necessità che i futuri stanziamenti annuali destinati al fondo in argomento siano progressivamente incrementati al fine di produrre, nell'arco del prossimo decennio effetti significativi per il settore che consentano allo stesso di adeguarsi agli standard europei”.

 

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/1713/32

Ordine del giorno

Vanalli

Assemblea

26/5/2009

VIII

Disciplina dell’incentivo di cui all’articolo 92 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

 

            L’ordine del giorno Vanalli ed altri n. 9/1713/32, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 13 novembre 2008, impegnava l’esecutivo a rivedere la disposizione di cui all'articolo 61, comma 8, del decreto-legge n. 112 del 2008, e la disciplina dell'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, garantendo massima autonomia agli enti locali nella quantificazione dell'incentivo, comunque non superiore al 2 per cento dell'importo a base di gara delle opere pubbliche, escludendo qualsiasi compartecipazione di altri enti nella ripartizione dell'incentivo stesso.

In merito a tale impegno il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la seguente nota:

            “La quaestio riguarda l'applicazione dell'articolo 61, comma 8, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133 e, in particolare, l'applicazione dell'articolo 18, comma 4 sexies, decreto legge n. 185/2008, convertito con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2 - "Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"

Si rileva che, in un primo tempo, l'articolo 1, comma 10 quater, lettera b) del decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con modifiche in legge 22 dicembre 2008, n. 201, aveva abrogato il comma 8 dell'articolo 61 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, poi ripristinato con la legge 2/2009.

Il citato articolo 18, comma 4 sexies inserisce il comma 7 bis al citato articolo 61, prevedendo che, con decorrenza 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del Codice dei contratti pubblici è destinata nella misura dello 0,5% alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5%, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del medesimo articolo.

Sulla problematica è intervenuto il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per la ragioneria generale dello Stato, con circolare n. 36 del 23 dicembre 2008, recante "Decreto legge 25 giugno 2008, 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - Applicazione della disposizione concernente ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza", che ha ritenuto opportuno fornire chiarimenti in ordine all'applicazione di alcune norme introdotte dal testo legislativo in esame.

Secondo la citata circolare "1a riduzione del compenso incentivante, operante a partire dal 1 ° gennaio 2009, si ritiene debba trovare applicazione a tutti i compensi comunque erogati a decorrere dalla predetta data e non solo ai lavori avviati dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina. Di conseguenza, la riduzione va applicata con riferimento a tutta 1’attività progettuale non ancora remunerata a tale data, anche in presenza di contratti integrativi definiti secondo la previgente disciplina. Il  tenore letterale della norma, infatti, laddove parla di destinazione a decorrere dal primo gennaio 2009, appare indicativo di una precisa volontà del legislatore in tal senso. La disposizione, nella parte in cui prevede la riduzione della percentuale da corrispondere al personale per le predette finalità incentivanti, ha portata generalizzata e opera con riferimento alle pubbliche amministrazioni cui si applica il citato decreto legislativo. Si evidenzia però che - secondo quanto previsto dal comma 17 - gli enti territoriali, gli enti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti del Servizio sanitario nazionale non devono procedere al suddetto versamento. Pertanto, si ritiene che le suddette economie di spesa debbano incidere in termini positivi sui rispettivi saldi di bilancio."

Sul punto si ritiene utile segnalare il recente parere espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti n. 40/2009/PAR emesso nell'adunanza del 24 febbraio 2009, concernente un quesito posto dal Sindaco del Comune di Cologno al Serio in ordine alla corresponsione degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del Codice, con particolare riferimento alla decorrenza della riduzione dell'incentivo.

Nella prima parte dello stesso, viene confermata la non applicabilità della disposizione in esame agli enti territoriali con riferimento al versamento in apposito capitolo del bilancio dello Stato, ritenendo corretto l'orientamento secondo cui le economie di spesa debbano incidere in termini positivi sui rispettivi saldi di bilancio.

Nella seconda parte dove viene chiarita la sussistenza o meno del regime di retroattività delle disposizioni de quibus la Corte ritiene che "i compensi erogati a decorrere dal 1° gennaio 2009 (esclusione della riduzione del compenso), ma relativi ad attività realizzate prima di tale data, vadano assoggettati alla previgente disciplina. Ciò in considerazione che le relative risorse fanno carico a fondi costituiti secondo la legislazione vigente in data anteriore e che, pertanto, non sono compresi nel disposto legislativi ".

 

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/1713/43

Ordine del giorno

Beltrandi

Assemblea

26/5/2009

IX

Trasformazione dei veicoli in circolazione in veicoli elettrici

 

L’ordine del giorno Beltrandi ed altri n. 9/1713/43, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 13 novembre 2008, impegnava l’esecutivo: a valutare l’estensione del beneficio fiscale della detrazione dell’imposta lorda già applicabile nei casi di acquisto di impianti di generazione di energia termica da fonti rinnovabili; a stabilire, al fine di consentire la conversione dei veicoli circolanti alla trazione elettrica, che le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore, limitatamente alla trasformazione dei veicoli in circolazione in veicoli elettrici, fossero consentite senza un preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo e senza una prova presso i competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

            In merito a tali impegni il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

            “Nel merito, con riferimento alla possibilità di consentire modifiche ai veicoli in circolazione per trasformarli in veicoli elettrici senza preventivo nulla osta del costruttore e senza alcun controllo da parte degli Uffici della Motorizzazione, si osserva quanto segue.

Con le modifiche apportate all'ad. 75 del Codice della strada con decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, è già stata prevista la possibilità di adottare norme specifiche per la modifica di veicoli in circolazione senza necessità del nulla osta della casa costruttrice dei veicoli stessi.

Di contro, osservato che la trasformazione di un veicolo in circolazione con motore termico in veicolo elettrico comporta sostanziali modifiche con rilevanti implicazioni sugli aspetti della sicurezza della circolazione stradale, appare necessario che le trasformazioni stesse siano regolate da procedure consolidate che ne garantiscano qualità e sicurezza, competenza dei soggetti che materialmente eseguono le modifiche, nonché opportuni ed adeguati controlli. Per tali inderogabili motivazioni il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ritiene imprescindibile il controllo finale da parte dei competenti Uffici della Motorizzazione”.

 

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

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Comm.

Comp.

Oggetto

9/1185/17

Ordine del giorno

Dima

Assemblea

26/5/2009

VIII

Individuazione delle risorse finanziarie per la realizzazione di interventi infrastrutturali in Calabria e Sicilia

9/1713/54

Ordine del giorno

Misiti

 

            Gli ordini del giorno Dima ed altri n. 9/1185/17 e Misiti ed altri n. 9/1713/54, accolti dal Governo rispettivamente nelle sedute dell’Assemblea del 26 giugno e del 13 novembre 2008, impegnavano l’esecutivo ad adottare iniziative per garantire la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari per lo sviluppo delle regioni Sicilia e Calabria.

            In merito a tale impegno il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la seguente nota:

“Entrambi gli ordini del giorno si riferiscono alle riduzioni di spesa, operate con la legge finanziaria per il 2009, aventi ad oggetto infrastrutture che si sarebbero dovute realizzare nelle Regioni Sicilia e Calabria. In particolare le riduzioni di spesa derivano dalla soppressione dei capitoli istituiti (dalla legge finanziaria per il 2008) a seguito delle disposizioni introdotte dai commi 91-93 dell'art. 3 del decreto legge n. 262/2006, convertito in legge n. 286/2006, successivamente modificate dall'art. 1, comma 1155, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), con le quali era stato disposto il trasferimento delle risorse finanziarie (c.d. ex Fintecna, ossia inerenti agli impegni assunti dall'azionista Fintecna nei confronti della società Stretto di Messina S.p.A.) originariamente destinate alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina ad interventi infrastrutturali ed ambientali nelle Regioni Sicilia e Calabria.

Ciò premesso si evidenzia che - pur avendo il decreto legge n. 93/2008, convertito dalla legger. 126/2008 effettivamente destinato le risorse di cui all'art. 3, commi 91-93 del decreto legge n. 262/2006 ad altre finalità - il Governo, in conformità agli impegni assunti in relazione ai predetti ordini del giorno, ha già assunto significative iniziative per garantire la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari per lo sviluppo delle Regioni Sicilia e Calabria.

Si intende far riferimento agli interventi deliberati dal CIPE nella seduta del 6 marzo 2009 e, innanzi tutto, euro per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Inoltre si riportano di seguito gli ulteriori interventi localizzati nelle Regioni Sicilia e Calabria, per i quali il CIPE nella predetta seduta ha deliberato l'assegnazione di risorse: .

- completamento dell'Asse Autostradale Salerno - Reggio Calabria;

- strada statale 106 Jonica, Megalotto 3 - I stralcio e variante Nova Siri;

- A1 9 Agrigento - Caltanissetta, tratto dal Km. 44 al Km. 74;

- strada Licodia Eubea,, Collegamento strada statale 117 bis, Il stralcio;

- collegamento tra 1a strada statale 514 e la strada statale 194 Ragusana;

- reti metropolitane di Palermo e Catania;

- investimenti per Catania”.

 

 

Atti di indirizzo segnalati

(dall’inizio della XVI legislatura al

31 maggio 2009)

180

Note di attuazione pervenute

13

Percentuale

di attuazione

7%


 

Ministero dell’interno

 

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

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Comm.

Comp.

Oggetto

9/1185/6

Ordine del giorno

Cazzola

Assemblea

14/5/2009

I

Previsione di agevolazioni fiscali per il lavoro straordinario delle Forze dell’ordine e dei Vigili del fuoco impegnati in compiti di servizio

 

            L’ordine del giorno Cazzola ed altri n. 9/1185/6, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 26 giugno 2008, impegnava l’esecutivo a valutare l'opportunità di prevedere specifiche misure di agevolazione fiscale per il lavoro straordinario svolto dalle Forze dell'ordine e dai Vigili del fuoco impegnati in compiti di servizio, nonché per voci retributive specifiche di natura equipollente a quelle indicate nella legge n. 247 del 2007.

            In merito a tale impegno il Ministero dell’interno ha trasmesso la seguente nota:

            “Al riguardo, la legge n. 133/2008 ha disposto, per le Forze di polizia, l'inapplicabilità di disincentivi economici per assenze per malattia e per permesso retribuito nel caso di malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative e di addestramento, nonché della soppressione del trattamento economico aggiuntivo per infermità dipendente da causa di servizio. Analoga disposizione per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è stata inserita nel disegno di legge n. 1167, attualmente all'esame del Senato. Nello stesso disegno di legge è previsto il riconoscimento della specificità delle Forze di polizia, in relazione. alla delicatezza ed importanza delle funzioni istituzionali svolte.

L'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009, ha disposto che, nell'anno 2009, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego, al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, venga riconosciuta, in via sperimentale, sul trattamento economico accessorio, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. Tale beneficio, peraltro, è legato alla titolarità di un reddito complessivo da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35:000 euro.

La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sono individuate con D.P.C.M. 27 febbraio 2009, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 15 aprile 2009, su proposta dei Ministri interessati e di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e il Ministro dell'Economia e Finanze”.


 

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

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Comm.

Comp.

Oggetto

9/1386/27

Ordine del giorno

Vannucci

Assemblea

14/5/2009

I

Misure a sostegno del Corpo dei Vigili del fuoco

 

L’ordine del giorno Vannucci ed altri n. 9/1386/27, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 23 luglio 2008, impegnava l’esecutivo: a valutare l'opportunità di utilizzare le risorse di cui all'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008 (nel corso della cui conversione in legge è stato presentato l’atto di indirizzo in titolo) ed a norme precedenti, programmate complessivamente per vari comparti, con particolare attenzione alle carenze di organico del Corpo dei Vigili del fuoco ed alla sua diffusione nel territorio; a velocizzare la messa in disponibilità delle risorse di cui al comma 1328 dell’articolo unico della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), derivanti dall’incremento dell’addizionale sul diritto di imbarco degli aeromobili, che sarebbero dovute affluire al dipartimento dei Vigili del fuoco.

In merito a tale impegno il Ministero dell’interno ha trasmesso la seguente nota:

“Si rappresenta che la situazione degli organici del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco permane tuttora critica, considerato che, a fronte di 34.710 unità teoriche, ne risultano in servizio circa 32.000.

Il Governo, al fine di dare soluzione a tale problematica, è intenzionato a realizzare una progressiva copertura del turn over, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, in base alle disposizioni delle leggi finanziarie 2007 e 2008, così come modificate dal decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008.

In tale ottica, l'Amministrazione dell'Interno si avvarrà anche delle risorse finanziarie di cui all'art. 61, comma 22, del citato decreto legge n. 112/2008, finalizzate all'assunzione di personale, per le quali gli uffici competenti stanno procedendo, congiuntamente alle altre Amministrazioni interessate, alla predisposizione del decreto del Presidente della Repubblica finalizzato alla ripartizione delle risorse stesse e, dunque, alla individuazione anche della quota parte riservata al Ministero dell'Interno.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie di cui al comma 1328 dell’articolo unico della legge finanziaria per l’anno 2007, si fa presente che sono state assunte iniziative con il Dicastero dell’Economia e Finanze per attivare le procedure necessarie ai fini della riassegnazione delle somme che le società aeroportuali versano in attuazione della normativa in parola, anche se, ad oggi, tali versamenti risultano in misura inferiore rispetto a quelli previsti. A tal riguardo, questa Amministrazione si è comunque attivata presso il citato Dicastero affinché tali somme vengano interamente versate nei capitoli di bilancio di entrata e successivamente riassegnate.

Con l’occasione, si fa presente che nel recente decreto legge n. 185/2008, recante “misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, come convertito dalla legge n. 2/2009, è stato previsto, all’articolo 4, comma 3-bis, che una quota parte delle risorse del fondo (30 milioni annui) istituito dal citato comma 1328 dell’articolo unico della legge finanziaria per l’anno 2007, venga utilizzato, per il 40% ai fini dell’attuazione dei patti per il soccorso pubblico da stipularsi annualmente tra Governo e parti sociali, per migliorare la qualità del servizio di soccorso prestato dal personale del Corpo Nazionale e per il 60%, per l’istituzione di una speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente espletato all’esterno”.

 

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

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Comm.

Comp.

Oggetto

9/1366/54

Ordine del giorno

Tassone

Assemblea

14/5/2009

I

Sottoscrizione di accordi di riammissione di clandestini con tutti gli Stati extraeuropei che ancora non li abbiano siglati

 

            L’ordine del giorno Tassone n. 9/1366/54, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 16 luglio 2008, rilevato in premessa che ogni sforzo per contrastare l'immigrazione clandestina è destinato a produrre effetti limitati se non è accompagnato da accordi di riammissione dei clandestini con gli Stati cui appartengono, impegnava l’esecutivo ad adottare ogni utile iniziativa al fine di siglare gli accordi di riammissione con tutti gli Stati extraeuropei ancora mancanti e quelli che prevedono il pattugliamento congiunto delle coste.

            In merito a tale impegno il Ministero dell’interno ha trasmesso la seguente nota:

“La connotazione transnazionale del fenomeno migratorio impone unapiena sinergia tra Paesi di origine, di transito e di destinazione finale dei flussimigratori illegali; da ciò discende l'importanza della cooperazione internazionalenon solo tra Stati membri dell'Unione Europea, ma anche tra questi ultimi e Paesiterzi, che devono essere coinvolti nella gestione e nel controllo delle migrazioni econcretamente sostenuti nei loro sforzi.

Il principale strumento di collaborazione internazionale èrappresentato dagli Accordi bilaterali in materia di riammissione.

L'Italia ha sottoscritto 30 accordi di riammissione, di cui 8 con Paesiextraeuropei (Algeria, Egitto, Filippine, Georgia, Marocco, Nigeria, Tunisia e SriLanka), 15 con Stati membri dell'Unione Europea (Austria, Bulgaria, Francia,Grecia, Spagna, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania,Slovacchia, Slovenia, Ungheria) e 7 con altri Paesi europei (Albania, BosniaErzegovina, Croazia, Macedonia, Moldavia, Serbia-Montenegro e Svizzera).

Negli ultimi anni, inoltre, l'Italia ha sottoscritto numerosi accordi dicooperazione di polizia, che contemplano anche la lotta all'immigrazioneclandestina e al traffico di esseri umani, e stabilito rapporti di collaborazione direttacon le autorità diplomatico-consolare dei principali Paesi di origine dei flussi diimmigrazione illegale, per semplificare e facilitare le procedure di accertamentodella nazionalità degli stranieri irregolari ai fini del rilascio dei documenti diviaggio necessari per il loro rimpatrio.

In data 4 febbraio 2009 è stato firmato a Tripoli dal Ministrodell'Interno il protocollo d'attuazione dell'Accordo di collaborazione fra Italia eLibia del dicembre 2007, per contrastare l'immigrazione clandestina.

A seguito di quanto concordato in occasione della visita in Libia delMinistro dell'Interno lo scorso 3 febbraio, dall'11 al 13 marzo si è svolto a Roma unincontro tra delegazioni tecniche di Italia e Libia per definire le modalità relativeallo svolgimento dei pattugliamenti congiunti per la prevenzione e il contrastodell'immigrazione clandestina. Nell'occasione è stata stabilita la cessione di treunità guardacoste che saranno messe a disposizione dopo alcuni interventi diadattamento richiesti dalla parte libica a seguito del sopralluogo effettuato sui mezzinavali. Subito dopo è previsto lo svolgimento della necessaria attività addestrativa (della durata 3/4 settimane) del personale libico, al termine della quale avverrà ilpassaggio di proprietà delle unità guardacoste per l'avvio dei pattugliamenti dal 15maggio 2009. Inoltre, con modalità da definire, verranno messe a disposizioneulteriori 3 unità guardacoste.

Sempre in tema di immigrazione, la Libia, il 2 marzo scorso, haratificato il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione con l'Italia, cheprevede, all'art. 19, l'intensificazione della collaborazione bilaterale in campomigratorio con un esplicito richiamo sia ai protocolli del 2007, che allarealizzazione di un sistema di controllo delle frontiere terrestri libiche (per taleultima finalità il Governo italiano sosterrà il 50% dei costi, mentre peril restante50% a carico dell'Unione Europea è stato preannunciato un primo stanziamento difondi).

In data 26 febbraio u.s. a Bruxelles si è riunito il Consiglio deiMinistri di Affari Interni e di Giustizia dell'Unione Europea. In tale sede sono stateaccolte le richieste principali contenute nel documento congiunto sul contrastoall'immigrazione illegale nel Mediterraneo firmato da Italia, Malta, Grecia e Ciproil 13 gennaio scorso. I quattro Paesi mediterranei, nella loro proposta congiunta,hanno chiesto all'Unione Europea un maggior sostegno nella lotta all'immigrazioneillegale, l'intensificazione del coordinamento a livello europeo e l'incremento deifinanziamenti destinati a Frontex., l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne, per renderne più efficace il funzionamento.

Tali punti saranno inseriti nel programma di Stoccolma, che individuerà per ilprossimo quadriennio le priorità dell'Unione in materia di giustizia e affari interni, eche sarà presentato dalla Commissione europea nel maggio prossimo. Anche ilCommissario europeo per la Giustizia, Sicurezza e Libertà, Jacques Barrot, e ilrappresentante governativo della Svezia, prossimo presidente di turno dell'Unione,hanno convenuto sulle iniziative in questione”.


 

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

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Comm.

Comp.

Oggetto

9/22-A/3

Ordine del giorno

Esposito

Assemblea

26/5/2009

I

Previsione di requisiti diversi per liste presentate da partiti o forze politiche già rappresentati in sede di Parlamento europeo

9/22-A/4

Ordine del giorno

Zaccaria

 

            Gli ordini del giorno Esposito ed altri n. 9/22-A/3 e Zaccaria ed altri n. 9/22-A/4, accolti dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 3 febbraio 2009, impegnavano l’esecutivo, in sede di interpretazione dell’articolo 12 della legge n. 18 del 1979, a prevedere requisiti diversi per liste presentate da partiti o forze politiche già rappresentati in sede di Parlamento europeo.

            In merito a tali impegni il Ministero dell’interno ha trasmesso la seguente nota:

Si rappresenta che la normativa che disciplina l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia prevede alcune ipotesi di esonero dalla sottoscrizione delle liste di candidati, fra l'altro, a favore dei partiti o gruppi politici che, nell'ultima elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, hanno presentato candidature con proprio contrassegno e hanno ottenuto almeno un seggio fra i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (art. 12, quarto comma, secondo periodo, della legge 24 gennaio 1979, n. 18).

Questa Amministrazione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 12 sopra citato, nell'ambito dell'attività di organizzazione delle predette consultazioni elettorali, provvede a fornire agli Uffici elettorali circoscrizionali costituiti presso le Corti d'Appello di Milano, Venezia, Roma, Napoli e Palermo, competenti in ordine all'ammissione delle candidature per le predette elezioni, gli elementi conoscitivi per le valutazioni e le determinazioni di competenza dei medesimi Uffici.

Fermo restando che esula dalle attribuzioni di questo Ministero qualunque margine di apprezzamento in ordine all'individuazione dei partiti aventi diritto all'esonero ai sensi della citata normativa (di competenza, come detto, dei magistrati preposti ai suddetti Uffici centrali), in vista di tali adempimenti è stato acquisito da questa Amministrazione presso gli uffici dello stesso Parlamento europeo l'elenco, che risulta aggiornato alla data del 17 aprile 2009, relativo ai partiti presenti in tale Consesso con propri eletti, quali membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Pertanto, oltre ai dati desunti dal verbale dell'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte Suprema di Cassazione, di proclamazione dei candidati eletti alle elezioni europee del 12 e 13 giugno 2004, verrà anche trasmessa la suddetta comunicazione del Parlamento europeo, insieme con le analoghe comunicazioni fatte pervenire dai Segretari Generali della Camera e del Senato, a tutti gli Uffici elettorali circoscrizionali”.


 

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

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Comm.

Comp.

Oggetto

9/1857/19

Ordine del giorno

Landolfi

Assemblea

27/5/2009

I

Istituzione presso le Prefetture delle stazioni uniche appaltanti

 

            L’ordine del giorno Landolfi ed altri n. 9/1857/19, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 26 novembre 2008, impegnava l’esecutivo ad avviare, nell’ambito dell’attività di prevenzione dei reati riferibili alla criminalità organizzata, verifiche finalizzate a prevedere l'inserimento nell’ordinamento di idonee disposizioni di legge volte ad individuare nelle Prefetture competenti per territorio il ruolo di stazione unica appaltante per le amministrazioni pubbliche ricostituite a seguito di infiltrazioni e condizionamenti malavitosi.

            In merito a tale impegno il Ministero dell’interno ha trasmesso la seguente nota:

            “Nel quadro dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, e in conformità allo schema della sicurezza partecipata, sono state avviate iniziative tese al coinvolgimento dei governi locali nella programmazione degli interventi da attuarsi sul territorio.

In tale ambito, alcune Prefetture hanno sottoscritto specifici contratti di sicurezza con Regioni, Province e Comuni, finalizzati alla contrattualizzazione degli impegni, in relazione agli obiettivi di contrasto alle infiltrazioni mafiose.

In particolare, in alcune province della Calabria, è stata prevista l'istituzione, con apposita convenzione tra la Prefettura e gli enti locali, di una stazione unica appaltante, quale organismo deputato ad espletare le gare d'appalto per tutti i lavori, i servizi e le forniture di interesse comunale, provinciale e degli altri enti che vi aderiscono.

L'iniziativa trova fondamento nelle previsioni di cui all'articolo 33 del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli appalti), che consente alle stazioni appaltanti ed agli enti aggiudicatari di acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi e consorziandosi.

Parimenti, il sistema delineato dalle leggi finanziarie degli ultimi anni ha prefigurato la costituzione di aggregazioni di enti allo scopo di uniformare e rendere più celeri gli appalti in materia di forniture e servizi.

Invero, la concentrazione delle procedure dirette all'espletamento delle relative gare presso una stazione unica, almeno a livello provinciale, indipendentemente dai benefici che può arrecare in termini di efficienza economica, consente di realizzare una sorta di "spersonalizzazione" dell'attività amministrativa nel settore degli appalti pubblici, fornendo agli enti locali un validostrumento ditutela nei confronti di pressioni e condizionamenti criminali ed agevolando in tal modo l'attività di prevenzione generale antimafia.

Nei sensi auspicati nell'ordine del giorno, giova peraltro segnalare la proposta di legge (A.C. 1893) recante "Modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di centrali di committenza per gli appalti pubblici degli enti locali i cui consigli sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso", intesa ad introdurre per i comuni e le province sciolti a seguito di infiltrazioni malavitose, l'obbligo di affidare, per un periodo non inferiore a trentasei mesi, alle Prefetture competenti per territorio, quali centrali di committenza, le funzioni per l'espletamento delle gare d'appalto per tutti i lavori, i servizi e le forniture di interesse comunale e provinciale.

Tale previsione è finalizzata a riconoscere agli amministratori e ai funzionari pubblici la possibilità di sottrarsi ai pericoli di condizionamenti criminali, senza tuttavia ledere la potestà di indirizzo politico e amministrativo degli enti interessati”.

 

Tipo atto e

Numero

Primo

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Sede

esame

Data

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Comm.

Comp.

Oggetto

9/1713/90

Ordine del giorno

Lo Moro

Assemblea

27/5/2009

I

Gestione del Fondo di prevenzione del fenomeno dell’usura e previsione di iniziative di sostegno alle famiglie coinvolte

 

            L’ordine del giorno Lo Moro ed altri n. 9/1713/90, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 13 novembre 2008, impegnava l’esecutivo: a potenziare il Fondo di prevenzione del fenomeno dell’usura ed a valutare l’opportunità di assegnare detto Fondo al Ministero dell’interno (anziché a quello dell’economia e delle finanze) per un miglior raccordo con il Fondo di solidarietà delle vittime delle richieste estorsive e dell’usura; ad attivare misure di sostegno alle famiglie colpite.

            In merito a tali impegni il Ministero dell’interno ha trasmesso la seguente nota:

            L'ordine del giorno in oggetto sintetizza gli elementi contenuti nel rapporto annuale "Sos Impresa", redatto dall'associazione di categoria "Confersercenti".

In tale documento, oltre ad essere indicato il giro d'affari degli usurai legati alla criminalità organizzata ed il presunto fatturato, che crescerebbe in misura del 40% l'anno, si afferma che il fenomeno dell'usura è maggiormente avvertito nelle regioni meridionali più esposte al rischio di influenza dei sodalizi delinquenziali di tipo mafioso, nelle quali colpisce persone e famiglie in condizioni economiche disagiate.

L'usura certamente rappresenta un'attività illecita di particolare rilevanza per la criminalità organizzata, non soltanto per i consistenti profitti che se ne traggono, ma anche perché la forza di intimidazione riesce a garantire, grazie al silenzio, alla collaborazione estorta e al condizionamento psicologico del soggetto passivo del reato, una sorta di garanzia di impunità.

Tuttavia, soprattutto negli ultimi anni, si è potuto registrare una forte reazione della società civile, che si è manifestata attraverso iniziative adottate da imprenditori, associazioni di categoria, organizzazioni di volontariato e, soprattutto, dalle istituzioni mediante campagne informative, finalizzate a promuovere la cultura della legalità, nonché a consentire l'erogazione di contributi resi disponibili da fondi statali e regionali, nonostante l'attuale fase di recessione economica.

D'altra parte, la conseguente difficoltà di accesso ai canali di credito legali potrebbe rivelarsi un'ulteriore occasione per la criminalità organizzata, la quale, offrendo meccanismi alternativi di finanziamento illegale ad imprenditori e commercianti che rischiano la bancarotta, potrebbe tentare di assumere il controllo delle aziende, utili anche ai fini del riciclaggio di profitti illeciti.

Il fenomeno resta costantemente sotto la massima attenzione delle Forze di Polizia, che, nel corso del 2008, hanno rilevato, a livello nazionale, 331 episodi di usura, con un decremento, rispetto al dato del 2007, pari al 13,35%.

Nel corso del 2008, inoltre, sono state deferite complessivamente all'Autorità Giudiziaria, per reati specifici, 1.398 persone (lo 0,50 in più rispetto al 2007).

Tutto ciò premesso, per quel che concerne, più propriamente, le misure a sostegno delle vittime, a cui si riferisce l'ordine del giorno, si rammenta che l'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ha istituito presso l'allora Ministero `del Tesoro, il Fondo per la-prevenzione del fenomeno dell'usura, con la finalità predetta e per offrire garanzie alle banche in favore delle imprese (Confidi) e delle famiglie (Fondazioni antiusura).

Le relative risorse debbono essere utilizzate, per il 70% per 1' assegnazione di contributi a favore dei "Confidi", al fine di garantire i crediti concessi dalle banche alle piccole e medie imprese ad elevato rischio finanziario e per il 30%, per finanziamenti a favore di fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione.

Il Fondo, nonostante l'evidente rilievo sotto il profilo della prevenzione, sin dall'anno 2002, non è stato destinatario di alcuna risorsa finanziaria.

Pertanto, su proposta del Commissario straordinario pro-tempore per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'intervenuto articolo 1-bis del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 275, convertito nella legge 21 febbraio 2006, n. 49, è stato disposto e perfezionato, per l'anno finanziario 2006, il trasferimento al fondo di che trattasi, della somma di 70 milioni di euro dal Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, gestito dal Ministero dell'Interno.

Il protrarsi della situazione di insufficienti disponibilità finanziarie, ha indotto anche l'attuale titolare del predetto ufficio a proporre analogo trasferimento di ulteriori 70 milioni di euro.

Il relativo provvedimento di concerto è stato adottato in data 9 dicembre 2008”.

 

 

Atti di indirizzo segnalati

(dall’inizio della XVI legislatura al

31 maggio 2009)

109

Note di attuazione pervenute

29

Percentuale

di attuazione

27%


 

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

 

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/1386/52

Ordine del giorno

Mosella

Assemblea

14/5/2009

XII

Adozione di politiche di sostegno per i giovani e le famiglie

 

            L’ordine del giorno Mosella ed altri n. 9/1386/52, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 23 luglio 2008, impegnava l’esecutivo a valutare l’adozione di politiche di sostegno per i giovani e le famiglie, tanto italiane quanto migranti, che prendano in considerazione sia forme di provvidenze economiche, sia lo sviluppo della rete dei servizi sul territorio, a partire dai consultori familiari e dagli asili nido.

            In merito a tale impegno il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:

            “Si rappresenta, in primo luogo, che è in fase di attuazione il Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, gestito congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Tale Piano prevede un finanziamento statale nel triennio 2007-2009 per l'incremento dei posti disponibili nei servizi per i bambini da zero a tre anni. I relativi criteri di riparto e l'attività di monitoraggio sono stati definiti nel 2007 tramite l'intesa in Conferenza Unificata, promossa dal Ministro delle politiche per la famiglia, insieme al Ministro della solidarietà sociale, di concerto con gli altri Ministri interessati.

La finanziaria 2007 ha destinato al Piano 300 milioni di euro per il triennio 2007-2009. Nel decreto di riparto del Fondo famiglia 2007, inoltre, sono stati stanziati ulteriori 50 milioni per sostenere lo sviluppo dei servizi socio educativi, di cui 40 milioni per il Piano e 10 per cofinanziare le Sezioni primavera.

Il 26 settembre 2007 è stata siglata l'intesa, prevista in Conferenza Unificata, con la quale sono state ripartite 340 milioni di risorse statali e 264 milioni di risorse regionali: Il 28 settembre 2007 sono state impegnate con decreto direttoriale le risorse statali ripartite dalla intesa per l'esercizio finanziario 2007 (140 milioni).

A dicembre .2007 sono stati impegnati ulteriori 50 milioni resi disponibili (25 da rimodulazione Fondo famiglia e 25 da integrazione del Fondo destinato al Piano).

La finanziaria 2008 ha destinato al Fondo ulteriori 66 milioni, 10 dei quali sono stati destinati alla sperimentazione.

In data 14 febbraio 2008 è stata sancita una .nuova intesa che, tra le altre cose, definisce il riparto tra le regioni e province autonome degli ulteriori 106 milioni che sono stati destinati ad incrementare le risorse del Piano (25+25+56). Le regioni del Nord cofinanziano con ulteriori 16 milioni circa.

Pertanto ad oggi le risorse complessivamente dedicate al Piano sono pari a 446 milioni di risorse statali e 281 milioni di cofinanziamento regionale, per un totale di 727 milioni nel triennio 2007-2009.

In secondo luogo, è attiva da due anni una sperimentazione di sezioni nido aggregate alla scuola dell'infanzia (2-3 anni) finanziate sul territorio nazionale dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, d'intesa con il Dipartimento per le politiche della famiglia ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Per l'anno scolastico 2007-2008 questo Ministero ha contribuito al finanziamento con circa. 10 milioni di euro, mentre per l'anno scolastico 2008-2009 sono stati trasferiti alla Direzione regionale scolastica per la Lombardia 1,4 milioni di euro.

In terzo luogo, è partito nel gennaio 2009 il progetto "Azioni di sistema e assistenza tecnica per gli obiettivi di servizio"- Servizi per l'infanzia. Questo Ministero e il Dipartimento per le politiche della famiglia gestiscono congiuntamente il progetto per il quale sono stati loro assegnati 2 milioni di euro per il periodo 2007-2013.

Il progetto ha ad oggetto in particolare due linee di intervento, una rivolta alle amministrazioni supportanti e l'altra alle amministrazioni regionali.

Con particolare riferimento alla prima si ricordano alcune delle azioni prioritarie, tra le quali emergono quelle di supporto alle funzioni dell'Amministrazione, operando sia nella direzione di un lavoro di consulenza verso i compiti e le funzioni ad essa proprie sia nella produzione diretta di parte di tali compiti e funzioni, attraverso la costituzione del gruppo di lavoro del Nucleo operativo presso il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza.

La seconda linea di intervento focalizzerà l'attenzione sul supporto alle Amministrazioni regionali nell'attuazione e valutazione dei Piani d'azione regionali.

Alla fine del 2009 inizierà la fase della valutazione intermedia, a fronte della quale le Regioni potranno acquisire parte delle risorse premiali, sulla base dei risultati ottenuti nello sviluppo dei servizi per la prima infanzia. Come è noto l'ISTAT si è impegnata, con apposito protocollo con il Dipartimento per le politiche per lo sviluppo, a rendere disponibili per la fine del prossimo anno i dati al 21.12.2008 per la valutazione intermedia, ed a tal fine i comuni e le regioni dovranno contribuire fortemente a tale accelerazione.

Quanto, poi, al Fondo nazionale per l'infanzia, di cui all'art. 1 della legge 28.08.1997, n. 285, si fa presente che esso è confluito, ad eccezione della quota riservata alle c.d. "15 città riservatarie" nel Fondo Nazionale per le politiche sociali che viene ripartito, in armonia con il dettato costituzionale, in maniera indistinta tra le Regioni.

La quota destinata alle 15 città riservatarie per il 2008 è stata di circa 44 milioni di euro, somma trasferita nello scorso mese di settembre. Si rende noto, inoltre, che è attivo presso questo Dicastero un Tavolo di coordinamento ispirato alla metodologia sperimentata in sede di Unione Europea del coordinamento aperto per condividere le priorità annuali su cui le 15 città possono far convergere i finanziamenti loro destinati.

Con le risorse del Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, invece, istituito dall'art. 1, comma 1267, della legge finanziaria 2007, questa Amministrazione ha finanziato una serie di progetti presentati da Regioni, Enti locali ed Enti e associazioni iscritti ai registri di cui all'art. 52 e ss del d.P.R. 394/1999 e all'art. 6 del d.lgs. 215/2003, finalizzati a favorire l'inclusione della popolazione immigrata.

Gli interventi hanno riguardato le aree di intervento individuate dalla direttiva 3.08.2007, adottata dal Ministro della Solidarietà sociale di concerto con il Ministro per la pari opportunità, quali: il sostegno all'accesso alloggio; l'accoglienza degli alunni stranieri; la tutela dei minori stranieri non accompagnati; la valorizzazione delle seconde generazioni; la tutela delle donne immigrate a rischio di marginalità sociale; la diffusione della lingua italiana; la diffusione della conoscenza dell'ordinamento italiano e dei possibili percorsi di inclusione sociale.

Deve tuttavia segnalarsi che la disposizione istitutiva del Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 50/2008, per violazione delle competenze regionali in materia di servizi sociali. Successivamente l'art. 5, comma 11, del d.l. 93/2007, recante «Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie», convertito nella legge 126/2008, ha modificato l'art. 1, comma 1267, della legge finanziaria 2007, tagliando la disponibilità finanziaria del Fondo per le annualità 2008 e 2009”.

 

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/1713/85

Ordine del giorno

Vico

Assemblea

14/5/2009

XI

Previsione di forme di sostegno straordinario al reddito dei lavoratori

 

            L’ordine del giorno Vico ed altri n. 9/1713/85, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 13 novembre 2008, impegnava l’esecutivo a valutare l’opportunità di concedere opportune forme di sostegno straordinario al reddito dei lavoratori che, a seguito di crisi aziendale, siano licenziati o i cui contratti non siano rinnovati a scadenza, indipendentemente dal settore di appartenenza, dalla forma contrattuale e dal numero di lavoratori dell’impresa.

            In merito a tale impegno il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:

            “Con la legge finanziaria 2009 (art. 2, comma 36), sono state stanziate risorse pari a 600 milioni di euro da destinare agli interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga alla vigente normativa, per tenere indenni dalla crisi economica attuale i lavoratori dipendenti di imprese che non possono accedere alle disposizioni normative della legge n. 223/91 (norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro).

Si fa presente, altresì, che il decreto-legge 29.11.2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28.01.2009, n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", all'art. 19 ha individuato interventi per il sostegno al reddito anche per quelle categorie di lavoratori oggetto dell'atto parlamentare in questione, per i quali è stato previsto uno stanziamento di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

Infatti, all'art. 19, lett. a), è prevista l'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali, in favore di quei lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali dipendenti da aziende alle quali non si applica la normativa della integrazione salariale.

La durata massima del trattamento non può superare le 90 giornate.

Nella medesima legge, l'art. 19, lett. b) ha previsto l'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti, in favore di quei lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali dipendenti da aziende alle quali non si applica la normativa della integrazione salariale, sempre per un massimo di 90 giornate.

Con il decreto legge n. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009, inoltre, sono stati previsti interventi mirati in favore dei lavoratori inquadrati con tipi di contratti atipici che in precedenza erano esclusi dalle forme di tutela al reddito de quo.

Infatti, i lavoratori c.d. precari, dunque con contratto di lavoro atipico rispetto a quelli con contratto a tempo indeterminato, con il più volte citato decreto legge n. 185/2008, trovano espressamente previsione di sostegno al reddito.

Nello specifico si è disposto a favore:

- dei lavoratori inquadrati con il contratto di apprendisti (art. 19, comma 1, lett. c) in via sperimentale per il triennio 2009/2011, in casi di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, un intervento di integrazione salariale pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali;

- dei collaboratori coordinati e continuativi (art. 19, comma 2) la liquidazione di una somma in un'unica soluzione pari al 10% del reddito percepito l'anno precedente nel caso in cui si trovino nelle condizioni indicate, nello specifico, dal citato comma 2 dell'art. 19;

- dei lavoratori somministrati e apprendisti (art. 19, comma 8) che possono essere indennizzati con il ricorso alle risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori in deroga alla vigente normativa.

Si fa presente, altresì, che in applicazione del decreto legge n. 185/2008 è stato sottoscritto, in data 17 febbraio 2009, un accordo tra Stato e Regioni che ha consentito di mobilitare risorse al fine di estendere l'integrazione salariale ai settori, alle categorie e ai lavoratori che ne sono privi.

Inoltre, l'art. 19, comma 9 bis, del citato decreto legge, ha disposto che "in sede di prima assegnazione delle risorse destinate per l'anno 2009, di cui al comma 9 del presente articolo, nelle more della definizione degli accordi con le regioni e al fine di assicurare la continuità di trattamenti e prestazioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna quota parte dei fondi disponibili direttamente alle regioni ed eventualmente alle province".

Pertanto, con decreto ministeriale n. 45080 del 19.02.2009, ai sensi dell'art. 19, comma 9 bis, sono state assegnate provvisoriamente alle Regioni e alle Province autonome complessivi 151, 5 milioni di euro”.

 

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/1713/175

Ordine del giorno

Damiano

Assemblea

14/5/2009

XI

Incremento delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali e misure a sostegno dei lavoratori con contratto atipico

 

            L’ordine del giorno Damiano ed altri n. 9/1713/175, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 13 novembre 2008, impegnava l’esecutivo a valutare l’opportunità di: dare urgente attuazione alla delega prevista dalla legge n. 247 del 2007 (articolo unico, commi 28 e 29) in materia di riordino degli istituti a sostegno del reddito; prevedere l’incremento delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali, con particolare riferimento alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria; stabilire con urgenza un intervento specifico a sostegno dei lavoratori con contratto atipico, privi di qualsiasi forma di tutela sociale.

            In merito a tale impegno il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:

            “Si segnala, in via preliminare, che anche le domande di CIGS da parte di imprese che rientrano nella normativa generale di riferimento (legge n. 223/91) hanno subito un aumento nel periodo 1° gennaio - 28 febbraio 2009 (n. 460 istanze presentate), rispetto al medesimo periodo 1° gennaio - 28 febbraio 2008 (n. 234 istanze presentate), come si evince dalle tabelle allegate.

Per quanto riguarda, poi, la necessità di una previsione di strumenti di sostegno al reddito da riconoscere in favore dei lavoratori precari (c.d. atipici), che a seguito di contrazione lavorativa vengono espulsi dal ciclo produttivo, si rappresenta quanto segue.

Con la legge finanziaria 2009 (art. 2, comma 36), sono state stanziate risorse pari a 600 milioni di euro da destinare agli interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga alla vigente normativa, per tenere indenni dalla crisi economica attuale i lavoratori dipendenti di imprese che non possono accedere alle disposizioni normative della legge n. 223/91 (norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro).

Si fa presente, altresì, che il decreto-legge 29.11.2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28.01.2009, n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", all'art. 19 ha individuato interventi per il sostegno al reddito anche per quelle categorie di lavoratori oggetto dell'atto parlamentare in questione, per i quali è stato previsto uno stanziamento di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

Infatti, all'art. 19, lett. a), è prevista l'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali, in favore di quei lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali dipendenti da aziende alle quali non si applica la normativa della integrazione salariale.

La durata massima del trattamento non può superare le 90 giornate.

Nella medesima legge, l'art. 19, lett. b) ha previsto l'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti, in favore di quei lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali dipendenti da aziende alle quali non si applica la normativa della integrazione salariale, sempre per un massimo di 90 giornate.

Con il decreto legge n. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009, inoltre, sono stati previsti interventi mirati in favore dei lavoratori inquadrati con tipi di contratti atipici che in precedenza erano esclusi dalle forme di tutela al reddito de quo.

Infatti, i lavoratori cd. precari, dunque con contratto di lavoro atipico rispetto a quelli con contratto a tempo indeterminato, con il più volte citato decreto legge n. 185/2008, trovano espressamente previsione di sostegno al reddito.

Nello specifico si è disposto a favore:

- dei lavoratori inquadrati con il contratto di apprendisti (art. 19, comma l, lett. c) in via sperimentale per il triennio 2009/2011, in casi di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, un intervento di integrazione salariale pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali;

- dei collaboratori coordinati e continuativi (art. 19, comma 2) la liquidazione di una somma in un'unica soluzione pari al 10% del reddito percepito l'anno precedente nel caso in cui si trovino nelle condizioni indicate, nello specifico, dal citato comma 2 dell'ari. 19;

- dei lavoratori somministrati e apprendisti (art. 19, comma 8) che possono essere indennizzati con il ricorso alle risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori in deroga alla vigente normativa.

Si fa presente, altresì, che in applicazione del decreto legge n. 185/2008 è stato sottoscritto, in data 17 febbraio 2009, un accordo tra Stato e Regioni che ha consentito di mobilitare risorse al fine di estendere l'integrazione salariale ai settori, alle categorie e ai lavoratori che ne sono privi.

Inoltre, l'art. 19, comma 9 bis, del citato decreto legge, ha disposto che "in sede di prima assegnazione delle risorse destinate per l'anno 2009, di cui al comma 9 del presente articolo, nelle more della definizione degli accordi con le regioni e alfine di assicurare la continuità di trattamenti e prestazioni, ho Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna quota parte dei fondi disponibili direttamente alle regioni ed eventualmente alle province".

Pertanto, con decreto ministeriale n. 45080 del 19.02.2009, ai sensi dell'art. 19, comma 9 bis, sono state assegnate provvisoriamente alle Regioni e alle Province autonome complessivi 151, 5 milioni di euro”.

 

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/1713/186

Ordine del giorno

Siragusa

Assemblea

14/5/2009

XI

Individuazione delle risorse finanziarie destinate alla conclusione del processo di stabilizzazione dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili

 

            L’ordine del giorno Siragusa ed altri n. 9/1713/186, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 13 novembre 2008, impegnava l’esecutivo ad individuare, d’intesa con le amministrazioni interessate, le opportune risorse finanziarie che consentano di portare a termine il processo di stabilizzazione, a tempo pieno, dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili.

            In merito a tale impegno il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:

            “Con riferimento all'impegno del Governo, assunto con l'ordine del giorno in oggetto, concernente il tema della stabilizzazione dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili, “parzialmente avviato sulla base delle risorse previste dai commi 550 e 551 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244", si rappresenta quanto segue.

La normativa appena citata, in particolare il comma 550, autorizza questo Ministero, previa intesa con la Regione interessata, a stipulare annualmente convenzioni con i Comuni già destinatari degli interventi previsti dalla legge finanziaria 2007 (art. l, comma 1166, della legge n. 296/2006) per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati da almeno un triennio, in attività socialmente utili presso i medesimi Comuni oppure presso soggetti affidatari di analoghe attività - sulla base di apposite convenzioni intervenute, ai sensi del decreto legislativo n. 468/1997, tra detti soggetti e gli enti locali - destinando a tal fine risorse finanziarie pari complessivamente ad euro 55 milioni annui.

Il comma 551, inoltre, ha previsto la possibilità per gli enti utilizzatori di procedere all'assunzione dei soggetti di cui al precedente comma, con contratti a tempo indeterminato e determinato, anche in deroga ai vincoli posti per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno.

Nonostante il plurale usato in relazione ai Comuni con cui il Ministero è autorizzato a stipulare le convenzioni, tale normativa in concreto si rivolge soltanto al Comune di Palermo.

Il Comune di Palermo, infatti, è l'unico destinatario degli interventi di cui all'art. 1, comma 1166, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come richiesto dall'art. 2, comma 550, legge n. 244/2007 per individuare i Comuni con cui il Ministero è autorizzato a stipulare le convenzioni.

Peraltro, con questo Comune, già a decorrere dal 2002, sono state stipulate convenzioni per le medesime finalità della normativa in esame, sulla base di apposita norma autorizzatoria, contenuta nella legge finanziaria dell'anno di riferimento.

Per l'anno 2008 la norma autorizzatoria è costituita, appunto, dall'art. 2, commi 550 e 551, legge n. 244/2007. Sulla base di essa, in data 11 marzo 2008, questo Ministero d'intesa con la Regione Siciliana, ha stipulato con il Comune di Palermo l'apposita convenzione per la realizzazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU.

Per quanto concerne, poi, le risorse finanziarie destinate all'attuazione della normativa in esame, si rappresenta che lo stanziamento iniziale di euro 55 milioni annui, ridotto, tra gli altri, dal decreto legge n. 93/2008, è stato reintegrato - ai sensi dell'art. 5 del decreto legge n. 93/2008 - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno 2008 (registrato alla Corte dei Conti il 4 luglio 2008) modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2008 (registrato alla Corte dei Conti il 04.09.2008) sul programma di spesa "Sostegno al reddito" dello stato di previsione di questo Ministero.

Per l'annualità 2009, la norma rilevante in materia è l'art. 41, comma 16 terdecies della legge 27.02.2009, n. 14, di conversione del decreto legge 30.12.2008, n. 207, recante "Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti".

Essa autorizza, dal 2009, una spesa di euro 55 milioni annui per la stipula di convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di. misure di politica attiva del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU e nella disponibilità dei Comuni della Regione Siciliana da almeno un triennio.

Tuttavia, per le incongruenze che si rinvengono nella sua formulazione, la norma necessita di adeguati chiarimenti e/o modifiche - attualmente allo studio degli uffici competenti - prima di procedere alla stipula dell'apposita convenzione con il Comune di Palermo, d'intesa con la Regione Siciliana”.

 

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/1713/200

Ordine del giorno

Baretta

Assemblea

14/5/2009

XI

Forme di sostegno al reddito dei lavoratori esclusi dalle tutele previste dal sistema degli ammortizzatori sociali

 

            L’ordine del giorno Baretta ed altri n. 9/1713/200, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 13 novembre 2008, impegnava l’esecutivo a valutare la predisposizione di opportune forme di sostegno al reddito dei lavoratori esclusi, in base alla normativa vigente, dalle tutele previste dal sistema degli ammortizzatori sociali e che, a seguito della situazione di crisi economica in atto, perdano il lavoro o i cui contratti non siano rinnovati.

            In merito a tale impegno il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:

            “Con la legge finanziaria 2009 (art. 2, comma 36), sono state stanziate risorse pari a 600 milioni di euro da destinare agli interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga alla vigente normativa, per tenere indenni dalla crisi economica attuale i lavoratori dipendenti di imprese che non possono accedere alle disposizioni normative della legge n. 223/91 (norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro).

Si fa presente, altresì, che il decreto-legge 29.11.2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28.01.2009, n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", all'art. 19 ha individuato interventi per il sostegno al reddito anche per quelle categorie di lavoratori oggetto dell'atto parlamentare in questione, per i quali è stato previsto uno stanziamento di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

Infatti, all'art. 19, lett. a), è prevista l'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali, in favore di quei lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali dipendenti da aziende alle quali non si applica la normativa della integrazione salariale.

La durata massima del trattamento non può superare le 90 giornate.

Nella medesima legge, l'art. 19, lett. b) ha previsto l'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti, in favore di quei lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali dipendenti da aziende alle quali non si applica la normativa della integrazione salariale, sempre per un massimo di 90 giornate.

Con il decreto legge n. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009, inoltre, sono stati previsti interventi mirati in favore dei lavoratori inquadrati con tipi di contratti atipici che in precedenza erano esclusi dalle forme di tutela al reddito de quo.

Infatti, i lavoratori c.d. precari, dunque con contratto di lavoro atipico rispetto a quelli con contratto a tempo indeterminato, con il più volte citato decreto legge n. 185/2008, trovano espressamente previsione di sostegno al reddito.

Nello specifico si è disposto a favore:

- dei lavoratori inquadrati con il contratto di apprendisti (art. 19, comma 1, lett. c) in via sperimentale per il triennio 2009/2011, in casi di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, un intervento di integrazione salariale pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali;

- dei collaboratori coordinati e continuativi (art. 19, comma 2) la liquidazione di una somma in un'unica soluzione pari al 10% del reddito percepito l'anno precedente nel caso in cui si trovino nelle condizioni indicate, nello specifico, dal citato comma 2 dell'art. 19;

- dei lavoratori somministrati e apprendisti (art. 19, comma 8) che possono essere indennizzati con il ricorso alle risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori in deroga alla vigente normativa.

Si fa presente, altresì, che in applicazione del decreto legge n. 185/2008 è stato sottoscritto, in data 17 febbraio 2009, un accordo tra Stato e Regioni che ha consentito di mobilitare risorse al fine di estendere l'integrazione salariale ai settori, alle categorie e ai lavoratori che ne sono privi.

Inoltre, l'art. 19, comma 9 bis, del citato decreto legge, ha disposto che "in sede di prima assegnazione delle risorse destinate per l'anno 2009, di cui al comma 9 del presente articolo, nelle more della definizione degli accordi con le regioni e al fine di assicurare la continuità di trattamenti e prestazioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna quota parte dei fondi disponibili direttamente alle regioni ed eventualmente alle province".

Pertanto, con decreto ministeriale n. 45080 del 19.02.2009, ai sensi dell'art. 19, comma 9 bis, sono state assegnate provvisoriamente alle Regioni e alle Province autonome complessivi151,5milioni di euro”.

 

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/1713/243

Ordine del giorno

Della Vedova

Assemblea

14/5/2009

XI

Utilizzo da parte dei lavoratori dipendenti del proprio TFR per il pagamento delle rate di mutuo per l’acquisto o la ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione principale

 

            L’ordine del giorno Della Vedova ed altri n. 9/1713/243, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 13 novembre 2008, impegnava l’esecutivo a valutare l’opportunità di una riforma che preveda tra gli impieghi del TFR a disposizione dei nuovi lavoratori o di coloro che abbiano trattenuto in azienda o presso l’INPS il TFR stesso, la possibilità di destinarlo al pagamento delle rate di mutuo per l’acquisto o la ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione principale.

In merito a tale impegno il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:

            “Il provvedimento n. 1713, approvato dal Parlamento e divenuto legge n. 203/2008 (legge finanziaria 2009), non contiene norme di attuazione del richiamato ordine del giorno concernente, in particolare, la possibilità di consentire ai lavoratori dipendenti di utilizzare il proprio TFR - sia esso trattenuto in azienda o versato al Fondo di tesoreria presso l'INPS ovvero conferito ad una forma di previdenza complementare - per il pagamento delle rate di mutuo per l'acquisto della prima casa per sé o per i figli.

La disciplina del trattamento di fine rapporto, per i lavoratori dipendenti che abbiano deciso di non destinare lo stesso ad una forma di previdenza complementare, è recata dall'art. 2120 c.c. che, al comma 6 e ss. già prevede e regola, seppure con modalità diverse da quelle prospettate nell'ordine del giorno di che trattasi, la possibilità di usufruire di un anticipo del TFR a determinate condizioni.

Il comma 6 e ss. dell'art. 2120 c.c. recita infatti: "Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

a. eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b. acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto".

Relativamente al TFR conferito ad una forma di previdenza complementare, si rammenta che l'art. 11, comma 7, lett. b) del d.lgs. n. 252/2005 riconosce al lavoratore la possibilità di ottenere, decorsi almeno otto anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari, una anticipazione per un importo non superiore al 75 per cento del montante accumulato fino al momento della richiesta, per far fronte all'acquisto ovvero alla ristrutturazione della prima casa per se stesso o per i figli. Nel computo dell'anzianità di iscrizione sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione.

Si riporta altresì il testo del richiamato art. 11, comma 7, lett. b): "Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;

b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento; (... omissis...)".

 

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/1713-B/10

Ordine del giorno

Paladini

Assemblea

14/5/2009

XI

Utilizzo della cassa integrazione guadagni

 

            L’ordine del giorno Paladini ed altri n. 9/1713-B/10, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 19 dicembre 2008, impegnava l’esecutivo ad intraprendere opportune iniziative per il pagamento da parte dello Stato delle ore non lavorate ai dipendenti delle aziende in crisi che riducano l’orario di lavoro senza licenziare, mettere in cassa integrazione o in mobilità i propri dipendenti.

            In merito a tale impegno il Ministero del lavoro, della salute, delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:

            “La cassa integrazione guadagni è, nel nostro ordinamento, una prestazione che integra ovvero sostituisce la retribuzione dei lavoratori che sono stati sospesi, o che lavorano a orario ridotto, a causa di diverse ipotesi di difficoltà aziendale.

In particolare la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) riguarda imprese del settore industriale indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati ed è ammessa al verificarsi delle seguenti condizioni, chiamate "cause integrabili", caratterizzate dalla certezza della ripresa dell'attività produttiva:

a) situazioni critiche aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore;

b) situazioni critiche temporanee di mercato.

Gli eventi che, oltre a non essere imputabili al datore di lavoro, risultano totalmente imprevedibili ed estranei al normale rischio d'impresa, sono definiti eventi oggettivamente non evitabili.

Rientrano in questa casistica:

-          gli eventi tipicamente inerenti l'attività produttiva (mancanza di commesse, mancanza di materie prime, sostituzione/manutenzione di impianti);

-           gli eventi determinati dalla forza maggiore o dal caso fortuito (ordine di sospensione dell'attività per ragioni sanitarie, l'occupazione delle aziende da parte dei disoccupati, gli eventi naturali come i terremoti, le alluvioni o il maltempo nelle lavorazioni all'aperto).


La CIGO è sottoposta a limiti di durata, tranne che nei casi in cui la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro derivino da eventi oggettivamente non evitabili. Può essere autorizzata per un periodo massimo di:

 - 3 mesi, se consecutivi (in casi eccezionali, sono possibili proroghe trimestrali) fino ad un massimo complessivo di 12 mesi;

 - 12 mesi, non consecutivi, in due anni.

Le richieste di ammissione a trattamenti di cassa integrazione ordinaria sono di esclusiva competenza dell'INPS.

La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) consente, invece, di sospendere l'attività lavorativa e di integrare la retribuzione dei lavoratori a fronte di situazioni di crisi più lunghe e dall'esito incerto.

Le ipotesi che giustificano il ricorso alla CIGS sono: situazioni di crisi aziendale; processi di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale; l'apertura di procedure concorsuali; contratti di solidarietà.

In caso di crisi aziendale il trattamento di integrazione salariale straordinaria non può essere superiore a 12 mesi, mentre in caso di cessazione di attività il programma di crisi aziendale può essere effettuato in 12 mesi ovvero in 24 mesi.

La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale non può essere superiore a 24 mesi. Possono essere concesse 2 proroghe, ciascuna di durata non superiore a 12 mesi, in caso in cui il programma di risanamento presenti particolari complessità, ovvero per la rilevanza delle conseguenze occupazionali.

La CIGS concessa nei casi di procedure concorsuali ha una durata massima di 12 mesi, ma può essere concessa una proroga per un periodo non superiore a 6 mesi in caso in cui ci siano fondate prospettive di ripresa dell'attività.

Nello specifico la CIGS per procedure concorsuali può essere concessa in caso di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa o di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata, nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni nonché a seguito di accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182-bis L.F.

L'accordo per la stipula dei contratti di solidarietà difensivi non può essere inferiore ai 12 mesi né superiore ai 24. Le aziende richiedenti possono beneficiare dell'integrazione salariale connessa alla stipula dei contratti di solidarietà difensivi per un periodo che varia a seconda della sede in cui insiste l'unità produttiva (per un massimo di 48 mesi per le aziende del Nord e di 60 per quelle del Sud).

La durata dell'integrazione salariale straordinaria non può superare i 36 mesi nell'arco di un quinquennio (c.d. fisso, da agosto 2005 ad agosto 2010) compresi i periodi di cassa integrazione ordinaria.

Inoltre, l'intervento straordinario di integrazione salariale è incompatibile con l'intervento ordinario di integrazione salariale.

Si fa presente che, allo stato della normativa vigente, salvi ulteriori interventi normativi, relativamente alle aziende che non dovessero rientrare nel campo di applicazione della normativa a regime in materia di CIGS (legge n. 223/91), l'articolo 2, comma 36, della legge finanziaria 2009 ha previsto, nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione, la possibilità - ricorrendo i requisiti indicati nella medesima norma - di concedere trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, in deroga alla normativa vigente.

L'articolo 19, comma 9 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha poi disposto che "in sede di prima assegnazione delle risorse destinate per l'anno 2009, di cui al comma 9 del presente articolo, nelle more della definizione degli accordi con le regioni e al fine di assicurare la continuità di trattamenti e prestazioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna quota parte dei fondi disponibili direttamente alle regioni ed eventualmente alle province".

Pertanto, con decreto ministeriale n. 45080 del 19.02.2009, ai sensi del sopra citato art. 19, comma 9 bis, sono state assegnate provvisoriamente alle regioni e alle province autonome complessivi 151,5 milioni di euro”.

 

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/1714/6

Ordine del giorno

Lupi

Assemblea

14/5/2009

XI

Iniziative volte al finanziamento degli enti nazionali di formazione professionale per l’anno 2009

 

            L’ordine del giorno Lupi ed altri n. 9/1714/6, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 13 novembre 2008, impegnava l’esecutivo al reintegro delle dotazioni del Fondo previsto dalla legge n. 40 del 1987, stanziate nella legge finanziaria ogni anno per gli enti di formazione professionale, a supporto delle azioni di coordinamento e di sistema della formazione professionale iniziale.

            In merito a tale impegno il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:

            “Con riferimento all'impegno del Governo, assunto con l'ordine del giorno in oggetto, ed in particolare in relazione ai 13 milioni di euro previsti, ai sensi della legge 14 febbraio 1987, n. 40, e successive modificazioni, per gli enti di formazione professionale a supporto delle azioni di coordinamento e di sistema della formazione professionale iniziale, si precisa che questo Ministero ha provveduto a predisporre l'allegato "Emendamento alla legge finanziaria 2009" (*) da inserire, previa condivisione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel primo provvedimento utile del Governo.

Si evidenzia, inoltre, che la copertura finanziaria non è stabilita nella suddetta legge n. 40/87 ma viene prevista, annualmente, nella legge finanziaria, a valere sul bilancio dello Stato o sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo.

Allo stato si è in attesa di riscontro da parte del Ministero dell'economia e delle finanze”.

 

(*) Il testo dell’emendamento alla legge finanziaria 2009 cui si fa riferimento, trasmesso al Servizio per il controllo parlamentare in allegato alla nota di attuazione è il seguente: “Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n.:845, come modificato dall'art. 9, comma 5, del decreto legge 20 maggio 1993, n., 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,. n: 236, per le finalità di: cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, come modificata dall'art. 20-bis della legge 23 febbraio 2006, n. 51, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il finanziamento degli enti nazionali di formazione professionale entro il limite massimo di 9,5 milioni di euro per l'anno 2009.

 

 

Atti di indirizzo segnalati

(dall’inizio della XVI legislatura al

31 maggio 2009)

212

Note di attuazione pervenute

49

Percentuale

di attuazione

23%

 

 




Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite le note di attuazione

annunciate al 31 maggio 2009

 

 

 

Primo firmatario

Tipo di Atto

Numero

Pag.

On.

Baretta

Ordine del giorno

9/1713/200

72

On.

Beltrandi

Ordine del giorno

9/1713/43

53

On.

Braga

Ordine del giorno

9/1972/128

50

On.

Cazzola

Ordine del giorno

9/1185/6

56

On.

Damiano

Ordine del giorno

9/1713/175

69

On.

Della Vedova

Ordine del giorno

9/1713/243

74

On.

Dima

Ordine del giorno

9/1185/17

54

On.

Dionisi

Ordine del giorno

9/1185/81

50

On.

Esposito

Ordine del giorno

9/22-A/3

60

On.

Fontana Gregorio

Ordine del giorno

9/1185/11

50

On.

Franzoso

Ordine del giorno

9/1714/4

45

On.

Landolfi

Ordine del giorno

9/1857/19

61

On.

Lo Moro

Ordine del giorno

9/1713/90

62

On.

Lupi

Ordine del giorno

9/1714/6

78

On.

Mazzoni

Ordine del giorno

9/1713/35

49

On.

Misiti

Ordine del giorno

9/1713/54

54

On.

Molteni

Mozione

1/00084

47

On.

Mosella

Ordine del giorno

9/1386/52

65

On.

Orlando Andrea

Ordine del giorno

9/1713/222

44

On.

Paladini

Ordine del giorno

9/1713-B/10

76

On.

Siragusa

Ordine del giorno

9/1713/186

71

On.

Tassone

Ordine del giorno

9/1366/54

58

On.

Vanalli

Ordine del giorno

9/1713/32

51

On.

Vannucci

Ordine del giorno

9/1386/27

57

On.

Vico

Ordine del giorno

9/1713/85

67

On.

Zaccaria

Ordine del giorno

9/22-A/4

60

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione III

 

RELAZIONI AL PARLAMENTO

E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sezione tratta della trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative ecc.) delle relazioni previste dalle norme vigenti che sono pervenute nel periodo in esame. Conclude la sezione l’indicazione delle eventuali nuove relazioni ove previste da norme entrate in vigore nel periodo esaminato.


 

L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento

 

            Il Servizio per il controllo parlamentare effettua un monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri, nonché altri soggetti non governativi, devono trasmettere periodicamente al Parlamento come stabilito dalle vigenti disposizioni legislative.

A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene tenuta costantemente aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, riscontrabili nell’Allegato A al resoconto della relativa seduta, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. L’aggiornamento si completa con l’accertamento delle relazioni per le quali l’obbligo di trasmissione sia venuto meno a seguito dell’abrogazione della norma istitutiva, ovvero sia da ritenersi - per le più diverse ragioni - superato o, comunque, non più attuale o rilevante alla luce della situazione di fatto (ad esempio, una relazione che abbia ad oggetto programmi o interventi ormai completati senza che la norma che prevede la relazione stessa sia stata esplicitamente abrogata). Ciò nell’ottica di contribuire ad una riduzione degli obblighi residui, che potrebbe utilmente affiancarsi al processo di semplificazione legislativa.

Al fine di definire un quadro complessivo degli adempimenti vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare intrattiene costanti contatti con i competenti uffici interni alle amministrazioni (governative e non) anche attraverso la predisposizione e l’invio di schede informative contenenti l’elenco delle relazioni a carico di ciascun presentatore. Per ogni relazione, vengono indicati la norma istitutiva dell’obbligo, l’argomento, la frequenza della trasmissione (con la data entro la quale si aspetta il prossimo invio), nonché le informazioni sull’ultima relazione inviata. In una distinta sezione di ogni scheda vengono, inoltre, elencate le relazioni la cui trasmissione risulti in ritardo rispetto alla scadenza prevista e di cui pertanto si sollecita la trasmissione al Parlamento.

Tali schede vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari interessate per materia, con l’intento di fornire uno strumento di agevole consultazione che consenta da un lato ad ogni presentatore di essere al corrente dell’esito delle verifiche effettuate dal Servizio per il controllo parlamentare e, dall’altro, di informare i parlamentari dello stato di adempimento degli obblighi.

Nella presente Sezione si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio circoscritta alla sola indicazione delle relazioni trasmesse nel periodo considerato dalla pubblicazione, nonché degli eventuali obblighi di nuova introduzione.


Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo

1°- 31 maggio 2009

 

Relazioni governative

 

Presidenza del Consiglio dei ministri

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 287/1990,

art. 23, co. 1

Attività dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

(Dati relativi al 2008, Doc. XLV n. 2)

X Attività produttive

18/5/2009

L. 186/1982,

art. 31, co. primo

Stato della giustizia amministrativa e incarichi conferiti a norma dell'articolo 29, comma 3, della legge n. 186 del 1982

(Dati relativi al 2007, Doc. LXI n. 1)

II Giustizia

V Bilancio

19/5/2009

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 468/1978,

art. 30, co. 1,

primo e terzo periodo

Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica

(Dati sull'andamento dell'economia nel 2008 e aggiornamento previsioni per il triennio 2009-2011, Doc. XXVI-bis n. 1, nonché dati sulla situazione di cassa al 31 dicembre 2008 e stima del fabbisogno di cassa per il 2009, Doc. XXVI n. 4)

V Bilancio

5/5/2009

 

 

Ministero della giustizia

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 354/1975,

art. 20, co. ultimo

Attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti

(Dati relativi al 2008, Doc. CXVIII n. 1)

II Giustizia

27/5/2009

L. 193/2000,

art. 5, co. 3

Svolgimento da parte di detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali

(Dati relativi al 2008, Doc. CXCIV n. 1)

II Giustizia

XI Lavoro

27/5/2009

 

Ministero dell’interno

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 345/1991,

art. 5, co. 1,

primo periodo

Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA)

(Dati relativi al II semestre 2008, Doc. LXXIV n. 2)

I Affari costituzionali

II Giustizia

5/5/2009

 

 

Ministro per le politiche europee

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 11/2005,

art. 15, co. 1

Partecipazione dell'Italia all'Unione europea

(Dati relativi al 2008, Doc. LXXXVII n. 2)

XIV Politiche Unione europea

26/5/2009

 

 

Ministero dello sviluppo economico

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 26/1986,

art. 11, co. unico

Utilizzo ed effetti delle provvidenze per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia

(Dati relativi al triennio 2004-2006, Doc. LXV n. 1)

X Attività produttive

4/5/2009

L. 468/1978,

art. 15, co. 5

Interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta dell'occupazione, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi

(Dati relativi al 2008, Doc. XIII n. 1-sexies)

V Bilancio

11/5/2009

D.Lgs. 257/2003,

art. 23, co. 1

Attività svolta dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e dalle società o consorzi partecipati

(Dati relativi al 2007, Doc. CCIV n. 1)

X Attività produttive

27/5/2009


 

Relazioni non governative

 

Fonte istitutiva

Soggetto

competente

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 35/2005,

art. 7, co. 2

Fondazione

Ugo Bordoni

Relazione sull'attività svolta

(Dati relativi al 2008, Doc. XXVII n. 8)

IX Trasporti

7/5/2009

L. 127/1997,

art. 16, co. 2

Difensore civico della provincia autonoma di Bolzano

Relazione sull'attività svolta

(Dati relativi al 2008, Doc. CXXVIII n. 12)

I Affari costituzionali

18/5/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuove relazioni previste da fonti normative (*)

 

 

Relazioni governative

 

nessuna

 

(*) Si tratta di relazioni previste da nuove norme entrate in vigore nel periodo preso in considerazione dal presente bollettino

 

 

 

 

Relazioni non governative

 

nessuna



[1] Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell'attuazione, a più di un Ministero. Pertanto la somma degli atti segnalati ai Ministeri può non coincidere con il totale degli atti da segnalare.

* Le risoluzioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell’Assemblea o delle Commissioni.

* Le mozioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell’Assemblea.