Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Stabilizzazione de vigili del fuoco volontari discontinui - A.C. 1150 e abb. - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 1150/XVI   AC N. 3588/XVI
AC N. 4123/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 472
Data: 13/04/2011
Descrittori:
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO   IMMISSIONE IN RUOLO
VIGILI DEL FUOCO   VOLONTARIATO
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

13 aprile 2011

 

n. 472/0

 

Stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui

A.C. 1150 e abb.

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numeri dei progetti di legge

1150

3588

4123

Titolo

Modifica all'articolo 12 della legge 10 agosto 2000, n. 246, in materia di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui

Disposizioni in materia di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui

Norme per la stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui

Iniziativa

Parlamentare

Parlamentare

Parlamentare

Iter al Senato

No

No

No

Numero di articoli

1

3

3

Date:

 

 

 

presentazione

24 maggio 2088

30 giugno 2010

1° marzo 2011

assegnazione

24 settembre 2008

3 agosto 2010

23 marzo 2011

Commissione competente

I (Affari costituzionali)

I (Affari costituzionali)

I (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Referente

Referente

Pareri previsti

V Commissione (Bilancio) e XI Commissione (Lavoro) (ex art. 73, co. 1-bis, del reg., relativamente alle disposizioni in materia previdenziale)

V Commissione (Bilancio), VI Commissione (Finanze) (ex art. 73, co. 1-bis, del reg., per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e X Commissione (Attività produttive)

V Commissione (Bilancio), VI Commissione (Finanze) (ex art. 73, co. 1-bis, del reg., per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XI Commissione (Lavoro) (ex art. 73, co. 1-bis, del reg., relativamente alle disposizioni in materia previdenziale)

 


Contenuto

Le proposte di legge in esame intervengono in materia di riapertura delle graduatorie di concorsi per l’assunzione di vigili del fuoco e di stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui.

 

In particolare, l’art. 1 delle proposte di legge n. 3588 e n. 4123 prevede l’esaurimento delle graduatorie degli idonei dei seguenti concorsi:

§          concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con DM 6 marzo 1998 (pubblicato nella GU, 4a serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998;

La validità della graduatoria di questo concorso è stata ripetutamente prorogata; da ultimo, è intervenuto l’art. 24-bis del decreto-legge n. 248 del 2007, che ha portato al 31 dicembre 2008 il termine entro il quale è possibile assumere gli idonei.

§          concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario, indetto con DM 5 novembre 2001 (pubblicato nella GU, 4a serie speciale, n. 92 del 20 novembre 2001);

§          concorso indetto con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Ministero dell'interno 27 agosto 2007 (pubblicato nella GU, 4a serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007), previsto solo dalla pdl 4123.

Si tratta, in particolare, di una procedura selettiva, per la stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui prevista dall’art. 1, comma 519, legge finanziaria 2007.

§          concorsi riservati ai vigili volontari ausiliari collegati in congedo negli anni 2004 e 2005.

La disposizione non specifica gli estremi dei concorsi.

 

Le disposizioni non prevedono un termine di validità delle graduatorie, che dunque sembrerebbero prorogate a tempo indefinito, ma sono finalizzate a consentire l’assunzione degli idonei entro il 31 dicembre 2011 (per la pdl 4123; la pdl 3588 fa invece riferimento al 31 dicembre 2010).

 

Si segnala che, nel frattempo, è stato svolto un ulteriore concorso, per titoli ed esami, per 814 posti di vigile del fuoco.

Nel bando è prevista una riserva del 25 per cento dei posti al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili nel fuoco che risulti iscritto negli appositi elenchi da almeno 3 anni ed abbia effettuato 120 giorni di servizio.

Con DM 25 marzo 2011 - Direzione Centrale per le Risorse Umane - è stata disposta l'assunzione di un contingente di 814 unità di Allievi Vigili del Fuoco, con decorrenza 27 aprile 2011.

 

L’articolo 1, comma 2, delle pdl 3588 e 4123 e l’articolo unico della pdl 1150 prevedono una nuova stabilizzazione per i vigili del fuoco discontinui, inserendo un comma 2-bis nell’articolo 12 della legge n. 246/2000.

L’articolo 12 della legge 10 agosto 2000, n. 246, prevede che il Ministero dell'interno nei bandi di concorso per l'arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevede la partecipazione ai concorsi stessi, a domanda individuale, dei vigili volontari discontinui, con una anzianità di servizio di almeno un anno ed un'età anagrafica sino a 37 anni (comma 2). I vigili volontari discontinui di cui sono esentati dalla prova preselettiva per l'accertamento dell'attitudine specifica al profilo di vigile del fuoco, ferma restando la verifica dell'idoneità psico-fisica, e, a parità di punteggio in graduatoria, hanno la precedenza in relazione all'anzianità maturata come vigile volontario discontinuo (comma 3).

L’articolo 1, comma 2, delle pdl 3588 e 4123 autorizza la stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui i quali alla data della procedura selettiva (si intende quella prevista dall’articolo 3) risultino iscritti da almeno tre anni negli elenchi del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, abbiano espletato almeno centoventi giorni di servizio anche non continuativi e non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età.

La disposizione riprende la procedura di stabilizzazione prevista per i vigili del fuoco volontari dall’articolo 1, comma 526, secondo e terzo periodo, della legge finanziaria 2007 (L 296/2006), con la differenza che, anziché richiamare il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente (che prevede, tra l’altro, un’età massima di 37 anni), è prevista un’età massima di 45 anni.

La procedura di stabilizzazione prevista dall’articolo 1, comma 526, della legge finanziaria 2007 è stata introdotta per l’anno 2008 ed è stata successivamente prorogata (da ultimo dal combinato disposto dell’articolo 1, comma 1, del D.L. 225/2010 e del D.P.C.M. 25 marzo 2011), fino al 31 dicembre 2011.

Si ricorda altresì che l’art. 6 del DPR n. 76/2004, che indica i requisiti per il reclutamento dei vigili del fuoco volontari, richiede un’età massima non superiore a 45 anni.

 

L’articolo 1, comma 2, non precisa il limite temporale nel quale devono essere state espletati i 120 giorni di servizio.

Si ricorda che con riferimento alle procedure di stabilizzazione prevista dalla legge finanziaria 2007 è intervenuta una norma di interpretazione autentica, secondo cui il limite massimo del quinquennio previsto dall’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine della possibilità di accesso alle forme di stabilizzazione di personale precario, costituisce principio generale e produce effetti anche nella stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle forme disciplinate dalla medesima legge. Conseguentemente la disposizione che prevede il requisito dell’effettuazione di non meno di centoventi giorni di servizio, richiesto ai fini delle procedure di stabilizzazione, si interpreta nel senso che tale requisito deve sussistere nel predetto quinquiennio (art. 3, comma 91, L 244/2007).

 

Viene inoltre previsto che il periodo prestato in servizio concorre al raggiungimento del diritto alla pensione, computando gli anni effettivamente prestati come vigile del fuoco discontinuo.

La stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui è autorizzata per un triennio a decorrere dal 1° marzo 2011 (per la pdl 4123; la pdl 3588 fa invece riferimento al 1° marzo 2010).

 

L’articolo unico della pdl 1150 prevede invece la stabilizzazione, per il solo anno 2008, dei vigili del fuoco discontinui i quali, pur avendo più di 37 anni alla data della procedura selettiva, hanno espletato fino ad una massimo di 3 anni di servizio; anche in tal caso il periodo prestato in servizio concorre al raggiungimento del diritto alla pensione.

 

L’art. 1, comma 3, delle pdl 3588 e 4123 prevede l’abrogazione dell’articolo 1, comma 526, secondo periodo, della legge finanziaria 2007 (L 296/2006), che, come già ricordato, disciplina la stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui per gli anni dal 2008al 2011.

Andrebbe in proposito valutato se tale abrogazione non sia suscettibile di incidere su procedure di stabilizzazione in corso di svolgimento.

Dal punto di vista della formulazione tecnica, andrebbe comunque altresì abrogato il terzo periodo del comma 526, che è strettamente connesso al secondo.

 

L’art. 2 delle pdl 3588 e 4123 dispone che ai fini della stabilizzazione il candidato deve superare con esito favorevole una prova selettiva.

Le modalità di svolgimento della prova sono stabilite con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro due mesi, previo parere favorevole delle organizzazioni di categoria.

Anche la legge finanziaria 2007, con riferimento alla stabilizzazione dei vigili del fuoco, rinviava ad un decreto del ministero dell’interno la determinazione dei criteri, del sistema di selezione e di modalità abbreviate per il corso di formazione (art. 1, comma 526, terzo periodo).

La disposizione in esame subordina l’emanazione di un decreto ministeriale al parere favorevole – e quindi, in sostanza, all’accordo – delle organizzazioni di categoria.

Al medesimo decreto è altresì rimessa la determinazione dei criteri per l’assegnazione del candidato presso i diversi comandi provinciali dei vigili del fuoco.

 

L’art. 3 delle pdl 3588 e 4123 reca la norma di copertura finanziaria.

In particolare, l’art. 3 della pdl 3588 quantifica gli oneri nel limite massimo di spesa di 500 milioni di euro a decorrere dal 2010.

Appare opportuno adeguare la suddetta decorrenza all’effettiva data di entrata in vigore della proposta in esame.

Alla copertura dell’onere si provvede mediante maggiori entrate derivanti da modifiche al regime di tassazione di soggetti operanti nel settore bancario, finanziario ed assicurativo. In particolare, la proposta in commento intende diminuire la quota massima di deducibilità fiscale degli interessi passivi applicabile, a fini IRES e IRAP, a soggetti che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo (dal 97 al 91 per cento per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007; dal 96 all’88 per cento, per quelli successivi).

La lettera a) del comma 1 reca modifiche al regime di indeducibilità degli interessi passivi (previsto dall'articolo 82, commi 2 e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112) operante per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007. Si valuti al riguardo l’opportunità di non intervenire su disposizioni aventi natura transitoria e, di conseguenza, di eventualmente modificare la copertura finanziaria della proposta in esame.

Viene inoltre diminuita la quota di deducibilità, per gli enti creditizi e finanziari, delle svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito (dallo 0,30 per cento allo 0,20; viene a tal fine modificato l’articolo 106 del dPR 917/1986, Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR).

L’articolo 3 della pdl 4123 quantifica invece gli oneri nel limite massimo di spesa di 500 milioni di euro a decorrere dal 2011.

Alla copertura si provvede mediante l’aumento delle aliquote sui prodotti alcolici, da disporre, dal 1° marzo 2011, con decreto del Ministro dell’economia, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 300 milioni di euro annui.

Le disposizioni da cui derivano gli oneri non richiamano peraltro il limite massimo fissato dall’art. 3.

Relazioni allegate

Le proposte di legge, di iniziativa parlamentare, sono corredate della relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento legislativo risulta necessario, in quanto i progetti di legge modificano la normativa vigente in tema di assunzione di personale da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto delle proposte di legge è ascrivibile alla materia ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. g)), Cost.).

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 303 del 2010, ha ritenuto manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di Stato con riferimento agli articoli 3 (principio di uguaglianza) e 97 (principio di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione) Cost., relativa alla procedura di stabilizzazione dei vigili del fuoco prevista dalla legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 519, L 296/2006).

Collegamento con lavori legislativi in corso

Si ricorda che l’AC 1529, in corso di esame in sede referente presso le Commissioni riunite Affari costituzionale e Difesa, prevede l’estensione ai concorsi per il reclutamento del personale nella carriera iniziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della riserva totale di posti per i volontari delle forze armate in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale. Viene comunque fatta salva la riserva di posti, prevista dall’art. 5, comma 2, DLgs 217/2005, in favore di chi abbia già svolto esperienze nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco come volontario del Servizio civile nazionale o delle Forze armate o abbia fatto parte del personale volontario dei vigili del fuoco.

 


 

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