Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno - A.C. 2326-A (Elementi per l'esame in Assemblea)
Riferimenti:
AC N. 2326-A/XVI   AC N. 2326/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 198    Progressivo: 1
Data: 15/01/2010
Descrittori:
MINORI   RATIFICA DEI TRATTATI
REATI SESSUALI   VITTIME DI AZIONI CRIMINOSE
Organi della Camera: II-Giustizia
III-Affari esteri e comunitari

 

15 gennaio 2010

 

n. 198/1

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

A.C. 2326-A

Elementi per l'esame in Assemblea

 

Numero del progetto di legge

2326-A

Titolo

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Data approvazione in Commissione

14 gennaio 2009

 

 


Contenuto

La Convenzione di Lanzarote, non ancora entrata in vigore, è il primo strumento internazionale con il quale si prevede che gli abusi sessuali contro i bambini siano considerati reati. Oltre alle fattispecie di reato più diffuse in questo campo (abuso sessuale, prostituzione infantile, pedopornografia, partecipazione coatta di bambini a spettacoli pornografici) la Convenzione disciplina anche i casi di grooming (adescamento attraverso internet) e di turismo sessuale. La Convenzione delinea misure preventive che comprendono lo screening, il reclutamento e l’addestramento di personale che possa lavorare con i bambini al fine di renderli consapevoli dei rischi che possono correre e di insegnare loro a proteggersi, stabilisce inoltre programmi di supporto alle vittime, incoraggia la denuncia di presunti abusi e di episodi di sfruttamento e prevede l’istituzione di centri di aiuto via telefono o via internet.

Il disegno di legge, ampiamente modificato nel corso dell’esame presso le Commissioni riunite, è articolato in due Capi.

Il Capo I reca la ratifica e l’ordine di esecuzione della Convenzione (artt. 1 e 2) e individua nel Ministero dell’interno l’autorità nazionale responsabile in relazione alla registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali (art. 3), prevedendo esplicitamente a tal fine il rispetto del Trattato di Prum (ratificato dall’Italia con legge n. 85 del 2009).

Il Capo II (artt 4-9) contiene invece disposizioni di adeguamento interno, che incidono in primo luogo sul diritto e sulla procedura penale.

L’articolo 4 modifica il codice penale.

In particolare, le lettere da a) a d) prevedono:

§         il raddoppio dei termini di prescrizione in caso di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne (salvo che ricorra la circostanza attenuante dallo stesso contemplata) e violenza sessuale di gruppo in danno di minore di anni 14 (novella all’art. 157 c.p.);

§         l’introduzione del reato di pedofilia e pedopornografia culturale (art. 414-bis c.p.), individuato nella condotta di chi con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti di prostituzione minorile (art. 600-bis), pornografia minorile (art. 600-ter), detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater) anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 (pornografia virtuale), turismo sessuale (art. 600-quinquies), violenza sessuale (art. 609-bis), atti sessuali con minorenne (art. 609-quater), corruzione di minorenne (art. 609-quinquies). La pena è la reclusione da tre a cinque anni e la stessa pena si applica a chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più dei delitti indicati.

§         l’aumento delle pene nel caso di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati indicati nei confronti di minori (comma aggiuntivo all’art. 416 c.p.);

§         quale ulteriore aggravante dell’omicidio la circostanza che il fatto sia commesso in occasione della commissione dei reati di atti sessuali con un minore di età compresa tra i 14 ed i 18 anni, in cambio di denaro o di altra utilità, o di pornografia minorile (novella all’art. 576 c.p.).

Le lettere da e) ad i) intervengono in materia di delitti contro la personalità individuale.

In particolare, in materia di prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.) vengono individuate ulteriori condotte riconducibili all’induzione, agevolazione e sfruttamento della prostituzione (primo comma), si interviene sulla fattispecie di cui al secondo comma (compimento di atti sessuali con un minorenne in cambio di denaro o altra utilità economica) anche attraverso la ridefinizione della nozione di utilità e si modifica la disciplina delle aggravanti.

In materia di pornografia minorile (art. 600-ter), si amplia il novero delle condotte riconducibili a tale delitto; in particolare, vengono aggiunti alle esibizioni pornografiche il concetto di spettacoli pornografici e al concetto di induzione alla pornografia minorile quello di reclutamento; si prevede inoltre la sanzionabilità di colui che, a prescindere da tali condotte attive, tragga comunque profitto da tali esibizioni e spettacoli.

Il provvedimento interviene anche sul regime delle circostanze di cui all’articolo 600-sexies, introducendo nuove circostanze aggravanti: somministrazione di sostanze pregiudizievoli della salute del minore, fatto commesso in danno di tre o più persone oppure approfittando della situazione di necessità del minore.

Vengono inoltre introdotti due nuovi articoli nel codice penale, che intervengono sulle circostanze attenuanti dei delitti contro la personalità individuali (art. 600-octies) e individuano ulteriori peneaccessorie applicabili nel caso di condanna per i medesimi delitti (art. 600-novies).

Le lettere da l) a p) dell’articolo 4, intervenendo infine sui delitti di violenza sessuale:

§         estendono l’ambito soggettivo di applicazione del delitto di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater);

§         intervengono sul delitto di corruzione di minorenne (art. 609-quinquies), in particolare sanzionando anche il comportamento di chi faccia assistere un infraquattordicenne al compimento di atti sessuali, ovvero gli mostri materiale pornografico al fine di indurlo a compiere o a subire atti sessuali;

§         coordinano la disposizione sulle pene accessorie (art. 609-nonies) con l’introduzione del delitto di adescamento di minorenne (v. infra);

§         novellano la disciplina della comunicazione al tribunale per i minorenni (art. 609-decies, c.p.);

§         introducono il nuovo delitto di adescamento di minorenni (art. 609-undecies), punito con la reclusione da uno a tre anni. La condotta del nuovo reato consiste nel compiere qualsiasi atto volto a carpire la fiducia di un minore di sedici anni, attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante internet o altre reti o mezzi di comunicazione; la fattispecie è caratterizzata dal dolo specifico (il soggetto agente deve avere agito al fine di commettere delitti di sfruttamento sessuale di minore o delitti di violenza sessuale).

L’articolo 5 reca modifiche al c.p.p., alcune delle quali in funzione di coordinamento della disciplina processuale con le modifiche apportate al c.p.:

§         con la novella all’art. 51, c. 3-bis, c.p.p., viene inserito il richiamo al nuovo settimo comma dell’art. 416 c.p. nell’elenco di delitti per i quali le funzioni di p.m. devono essere esercitate dall’ufficio presso il tribunale del capoluogo del distretto;

§         con la novella all’art. 282-bis c.p.p., si interviene in materia di allontanamento dalla casa familiare, attraverso l’ampliamento del catalogo dei delitti che possono comportare la misura dell’allontanamento dalla casa familiare a prescindere dai limiti edittali di pena;

§         si esclude l’applicazione del patteggiamento al caso di prostituzione minorile (art. 444 c.p.p.).

La disposizione interviene anche in materia di incidente probatorio (novelle agli artt. 392, comma 1-bis, e 398, comma 5-bis, c.p.p.), con modifiche volte a coordinare l’istituto con la previsione del nuovo delitto di adescamento di minorenni.

L’articolo 6, novellando la legge n. 1423 del 1956, sulle misure di prevenzione personali, prevede che il giudice possa prescrivere il divieto di avvicinamento a luoghi determinati, abitualmente frequentati da minori.

L’articolo 7, attraverso una novella all’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario, integra il catalogo dei delitti per i quali la concessione di benefici penitenziari ai condannati è subordinata alla partecipazione, con esito positivo, ad uno specifico programma di riabilitazione. Ai già previsti delitti di violenza sessuale, la disposizione aggiunge i delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, turismo sessuale, corruzione di minorenni e adescamento di minorenni.

L’articolo 8, novellando l’art. 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, integra il catalogo dei reati da cui deriva l’applicabilità della confisca penale obbligatoria nell’ambito delle misure di prevenzione antimafia; la medesima disposizione prevede ulteriori ipotesi di confisca obbligatoria, anche perequivalente, in caso di condanna o patteggiamento della pena per alcuni delitti in danno dei minori.

L’articolo 9 ammette al patrocinio a spese dello Stato le persone offese, oltre che dai delitti di violenza sessuale (come nel testo vigente), anche dei delitti di sfruttamento sessuale di minori, di corruzione di minorenne, di adescamento di minorenne, di tratta di persone anche in deroga ai limiti di reddito generalmente previsti (art. 76, TU spese di giustizia).

L’articolo 10, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria.

 

Relazioni allegate

Il provvedimento è corredato della relazione illustrativa, dell’analisi tecnico-normativa (ATN) e dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Vengono principalmente in rilievo le seguenti materie di competenza esclusiva dello Stato contemplate dall’art. 117, secondo comma, Cost.: politica estera e rapporti internazionali dello Stato (lett. a); giurisdizione e norme processuali, ordinamento penale (lett. l).

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Sul nuovo reato di adescamento di minorenni (art. 609-undecies) si è svolto un ampio dibattito presso le Commissioni riunite (seduta del 2 dicembre), nell’ambito del quale è emersa la necessità di un approfondimento in vista dell’esame in Assemblea.

In tale occasione si è convenuto di mantenere la formulazione del testo base (corrispondente a quella contenuta nel testo unificato delle proposte di legge 665 e abb.) e il Governo ha ritirato un emendamento volto sostanzialmente a ripristinare il testo del disegno di legge originario; nell’emendamento del Governo la fattispecie di reato veniva in particolare individuata nella condotta di chi ”allo scopo di abusare o di sfruttare sessualmente un minore di anni sedici o un incapace, ovvero di indurlo alla prostituzione o ad esibizioni pornografiche o alla produzione del materiale di cui all'articolo 600-ter, intrattiene con lui, attraverso l'utilizzazione della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da condurre a un incontro”.

In proposito, si ricorda che l’articolo 23 della Convenzione di Lanzarote delinea in termini parzialmente diversi da entrambe le disposizioni la condotta di reato, richiedendo in particolare:

       che il soggetto agente proponga intenzionalmente un incontro ad un bambino, per mezzo delle tecnologie di comunicazione e di informazione;

       che tale proposta sia seguita da atti materiali riconducibili a detto incontro.

Si segnala, inoltre, che nella giurisprudenza manca una chiara definizione della nozione di “adescamento”, nozione richiamata a livello normativo soltanto dall’art. 600-ter, terzo comma, c.p. Tale disposizione configura come delitto la condotta di chi “con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto”. Su tale disposizione si è recentemente pronunciata la Corte di cassazione (sent. n. 15927 del 5 marzo 2009) osservando come essa abbia “di mira un comportamento propedeutico al più grave delitto di cui al comma 1. Esso, infatti, punisce il «pericolo di un altro pericolo», vale a dire, l’adescamento”. La Corte ha aggiunto che, con tale disposizione, si finisce “per sanzionare, a livello semplicemente di pericolo, una condotta che, in sé, se realizzata – e cioè l’adescamento – non trova una sanzione autonoma come tale (anche se potrebbe essere ricondotta nell’alveo del tentativo di sfruttamento o induzione alla prostituzione)”, rilevando anche come non si possa “neppure ignorare l’elevato tasso di indeterminatezza che caratterizza in generale questa previsione, come a confermare ulteriormente che il comportamento incriminato si caratterizza per il suo ampio spettro informativo”.

 

Nella seduta del 10 dicembre la Commissione affari costituzionali ha espresso sul testo del provvedimento parere favorevole.

Compatibilità comunitaria

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Al fine di adeguare la normativa UE ai contenuti della Convenzione del Consiglio d’Europa del 2007, il 25 marzo 2009 la Commissione europea ha presentato una proposta di decisione quadro relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI (COM(2009)135).

Oltre ad integrare nel quadro giuridico dell’Unione le disposizioni della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, la Commissione afferma che la proposta di decisione quadro apporterà un valore aggiunto rispetto allo standard di protezione  stabilito dalla Convenzione stessa. La proposta rafforzerebbe infatti alcuni aspetti della Convenzione in particolare per quanto riguarda: l’interdizione a carico del condannato dall’esercizio di attività che comportino contatti con i minori; l’introduzione di meccanismi che impediscano l’accesso alla pagine internet contenenti materiale pedopornografico; la qualifica di reato nel caso in cui si costringa un minore a compiere atti sessuali con un terzo o l’abuso sessuale on line a danno di minori; la non applicazione di sanzioni alle giovani vittime.

Rispetto agli obblighi imposti dalla Convenzione del Consiglio d’Europa, la proposta intende inoltre introdurre disposizioni più stringenti per quanto riguarda il livello delle sanzioni, l’accesso all’assistenza legale gratuita per le vittime e il contrasto delle attività che incitano all’abuso e al turismo sessuale a danno di minori.

Nella comunicazione “Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso “ presentata il 2 dicembre 2009 COM(2009)665, la Commissione europea ha inserito  la proposta di decisione quadro in questione nel gruppo di proposte legislative che verranno formalmente ritirate e ripresentate al più presto, tenendo conto della nuova base giuridica.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Il coordinamento si realizza essenzialmente attraverso l’uso della tecnica della novellazione.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Nell’elaborazione del testo adottato come testo base, i relatori hanno tenuto conto del lavoro svolto dalla Commissione Giustizia in merito all'esame delle proposte di legge n. 665 ed abbinate in materia di pedofilia (cfr. seduta del 22 ottobre).

Come comunicato dal Presidente nella seduta dell’8 ottobre, la Commissione giustizia ha convenuto sull'opportunità di procedere nell'esame del disegno di legge n. 2326 di ratifica e conversione della Convenzione di Lanzarote e di sospendere l'esame delle proposte di legge n. 665, per evitare delle sovrapposizioni su medesime materie.

 

 

 

 


                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Giustizia

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File: gi0232a.doc