Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Disposizioni in materia di violenza sessuale - AA.C. 611 e 666 - Lavori preparatori nella XV legislatura
Riferimenti:
AC N. 611/XVI   AC N. 666/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 8    Progressivo: 1
Data: 03/06/2008
Descrittori:
REATI SESSUALI     
Organi della Camera: II-Giustizia


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Disposizioni in materia di violenza sessuale

AA.C. 611 e 666

Lavori preparatori nella XV legislatura

 

 

 

 

n. 8/1

 

 

3 giugno 2008

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento giustizia

SIWEB

 

 

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File: gi0015a.doc

 

 


INDICE

Lavori preparatori nella XV legislatura

Progetti di legge

§      A.C. 212, (on. Fabris), Modifiche al codice penale in materia di sottrazione di minori5

§      A.C. 950, (on. Lussana), Nuove disposizioni in materia di delitti contro la vita e l'incolumità individuale  11

§      A.C. 1249, (on. Bianchi ed altri), Nuove norme per il potenziamento della lotta contro la violenza sessuale  23

§      A.C. 1249-bis, (on. Bianchi ed altri), Nuove norme per il potenziamento della lotta contro la violenza sessuale  37

§      A.C. 1256, (on. Nan), Disposizioni per la tutela della morale pubblica e per la prevenzione delle molestie e delle aggressioni sessuali45

§      A.C. 1374, (on. Caparini ed altri), Modifiche al codice penale concernenti l'innalzamento dell'età del consenso nei rapporti sessuali49

§      A.C. 1595, (on. Cirielli ed altri), Introduzione dell'articolo 640-quinquies del codice penale in materia di truffa ai danni di soggetti minori o anziani53

§      A.C. 1623, (on. Bellillo ed altri), Disciplina organica degli interventi integrali contro la violenza sulle donne  57

§      A.C. 1819, (on. Lussana), Introduzione del delitto di molestia insistente  69

§      A.C. 1823, (on. Prestigiacomo ed altri), Nuove disposizioni in materia di contrasto ai reati di violenza sessuale  73

§      A.C. 1901, (on. Codurelli ed altri), Introduzione degli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale in materia di molestie persistenti77

§      A.C. 2033, (on. Brugger ed altri), Introduzione degli articoli 660-bis e 660-ter del codice penale in materia di molestie persistenti85

§      A.C. 2066-bis, (on. Incostante), Nuove disposizioni contro la violenza sessuale  89

§      A.C. 2101, (on. Mura ed altri), Disposizioni in materia di reati in ambito familiare, di violenza sessuale e di molestie  95

§      A.C. 2101-bis, (on. Mura ed altri), Disposizioni in materia di reati in ambito familiare e di violenza sessuale  105

§      A.C. 2169, (Governo), Misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché repressione dei delitti contro la persona e nell'ambito della famiglia, per l'orientamento sessuale, l'identità di genere ed ogni altra causa di discriminazione  111

§      A.C. 2169-bis, (on. Governo), Misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché repressione dei delitti contro la persona e nell'ambito della famiglia  145

§      A.C. 2385, (on. Angela Napoli ), Modifiche agli articoli 609-bis e 609-ter del codice penale in materia di violenza sessuale  165

§      A.C. 2875, (on. Sanza), Modifiche agli articoli 609-bis e 609-ter del codice penale, agli articoli 444 e 656 del codice di procedura penale, nonché all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e altre disposizioni in materia di violenza sessuale  169

§      A.C. 2903, (on. Bimbi ed altri), Disposizioni per la prevenzione della violenza e il sostegno delle persone che la subiscono, nonché modifica all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena  175

Iter alla Camera

Esame in sede referente

-       II Commissione (Giustizia)

Seduta del 20 dicembre 2006  195

Seduta dell’8 marzo 2007  203

Seduta del 17 maggio 2007  213

Seduta del 30 maggio 2007  215

Seduta del 31 maggio 2007  217

Seduta del  5 giugno 2007  219

Seduta del 6 giugno 2007  227

Seduta del 7 giugno 2007  235

Seduta del 12 giugno 2007  239

Seduta del 12 giugno 2007  241

Seduta del 13 giugno 2007  243

Seduta del 20 giugno 2007  244

Seduta del 1° agosto 2007  245

Seduta del 18 settembre 2007  255

Seduta del 4 ottobre 2007  257

Seduta del 10 ottobre 2007  259

Seduta dell’11 ottobre 2007  261

 

 

 


Lavori preparatori nella XV legislatura

 


Progetti di legge

 


N. 212

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato FABRIS

¾

 

Modifiche al codice penale in materia di sottrazione di minori

 

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Presentata il 28 aprile 2006

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Onorevoli Colleghi! - Il numero delle sottrazioni internazionali di minori dal 1999 alla metà del 2005 è di 1.267 casi, che hanno coinvolto circa 2.280 minori. Se teniamo conto che si può ritenere che i casi noti siano circa un terzo del totale, otteniamo la cifra di 6.840 minori sottratti. Delle sottrazioni in Italia non ci sono dati ufficiali, ma ogni anno ci sono varie centinaia di bambini portati all'estero da uno dei due coniugi, segnatamente dal coniuge straniero qualora si tratti di matrimoni contratti tra italiani e stranieri, con i quali il coniuge italiano non riesce ad entrare in contatto o dei quali, nella peggiore delle ipotesi, non riesce ad avere nemmeno notizie.

Nel 70 per cento dei casi il responsabile della sottrazione è la madre, nel 30 per cento il padre. E quasi sempre dopo la sottrazione viene impedito al minore qualsiasi contatto con l'altro genitore e, per aumentare il distacco, non gli viene più insegnata la lingua dell'altro genitore se di nazionalità diversa. Gli strumenti per la soluzione dei casi di sottrazione internazionale di minori sono, come noto, la Convenzione europea del 1980 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e ristabilimento dell'affidamento, la Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo del 1989 e la Convenzione de L'Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori del 1980. Purtroppo, però, queste Convenzioni non trovano sempre concreta ed efficace applicazione.

In particolare, avendo riguardo ai casi risolti con la Convenzione de L'Aja del 1980, nel 1999, su circa 80 casi, ne sono stati risolti solo 8, nel 2000, su 81 casi, ne sono stati risolti 10; in Germania, nel 2002, su 140 casi, ne sono stati risolti 69, e nel 2003, su 159 casi, ne sono stati risolti 57; nel complesso degli Stati aderenti alla Convenzione de L'Aja, nel 1999, su 952, sono stati risolti 518 casi. La presente proposta di legge mira ad assicurare una tutela penale più efficace al minorenne e all'infermo di mente che vengano sottratti al genitore affidatario, al tutore, al curatore o a chi comunque ne abbia la vigilanza o la custodia. La normativa penale attualmente in vigore, segnatamente l'articolo 574 del codice penale, colloca il reato di «sottrazione di persone incapaci» nell'ambito dei «delitti contro l'assistenza familiare», anziché nel capo dei «delitti contro la libertà personale», ponendo come condizione di procedibilità dell'azione penale la querela da parte del genitore esercente la potestà, del tutore o del curatore, lascia alla discrezione di questi ultimi la valutazione sull'opportunità o meno di dare avvio a un procedimento penale limitando del tutto il potere delle Forze dell'ordine nella repressione di reati particolarmente riprovevoli e di grande allarme sociale (si pensi, ad esempio, al clamore suscitato dai casi in cui il genitore straniero non affidatario porta il minore all'estero, negando all'altro finanche la possibilità di visita, e da quelli in cui dei nomadi hanno tentato di sottrarre i minori alle proprie madri).

A ciò si aggiunga che la sanzione, stabilita nella reclusione da uno a tre anni, non permette né l'arresto facoltativo in flagranza (ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale) né il fermo di indiziato di delitto (articolo 384 del codice di procedura penale). Il bene inteso come diritto del minore alla libertà di matrimonio e di scelta, all'autodeterminazione personale e alla spontaneità oggi non è tutelato, anche se è incontestabile che la libertà personale del minore, presente e futura, risulta fortemente condizionata dalle scelte imposte dal genitore sottraente.

La coercizione nell'immediato è fortemente correlata alle fasce di età dei soggetti sottratti: nel caso di un minore di pochi mesi di vita, che non ha ancora una percezione strutturata dei luoghi abituali, la sottrazione non è legata a un ambiente ma a delle persone (il genitore al quale viene sottratto e il relativo ambito parentale). Ciò che oggi quindi si configura come reato di sottrazione (articolo 574 del codice penale) va quindi a ledere la sfera relazionale del soggetto sottratto. Un minore, anche se di poche settimane di vita, non sceglie volontariamente di interrompere ogni rapporto con un genitore, i nonni, gli zii, i cugini. Si tratta di un'imposizione coercitiva e violenta, anche se un bambino in tenera età non ha la capacità di discernimento necessaria a viverla come tale.

La consapevolezza di soggetti appartenenti a fasce di età superiori è estremamente più strutturata, in proporzione all'età: comprensione e padronanza della lingua, spazi abitativi, scuola (personale docente e non docente, socializzazione con soggetti adulti legati a un concetto di autorità diverso da quello della famiglia), rete parentale, rete sociale e religiosa, attività extrascolastiche, eccetera. Anche per un minore sottratto all'età di pochi mesi, tuttavia, esistono delle riserve: il mero fatto che non possa manifestare il proprio disagio non significa che tale disagio oggettivamente non esista già nell'immediato, e tanto meno esistono garanzie che il disagio non aumenti con il crescere dell'età e della consapevolezza.

La soluzione prospettata dalla presente proposta di legge è quella di riconoscere il minore o l'infermo di mente come soggetto di diritto, configurando il reato di chi intenda privarlo della libertà personale come ciò che realmente è de facto et de iure, vale a dire la violazione di un suo inalienabile diritto e non già la violazione di un diritto di chi ne abbia la vigilanza o la custodia. Pertanto il bene giuridico tutelato deve essere il diritto del minore e non il diritto del genitore esercente la potestà.

Appare a tale fine indispensabile, quindi, abrogare l'articolo 574 del codice penale e introdurre l'articolo 605-bis del codice penale stabilendo per tale reato la procedibilità d'ufficio e aumentando la pena sia nel minimo che nel massimo. In aggiunta, si è specificato che qualora il minore o l'infermo di mente sia sottratto a scopo di lucro si applicano le pene previste dall'articolo 630 del codice penale, vale a dire la reclusione da venticinque a trenta anni. E si è stabilito, inoltre, che per entrambi i tipi di reato di sottrazione previsti dalla presente proposta di legge non si tenga conto delle circostanze attenuanti di cui agli articoli 62 e 62-bis del codice penale. L'inasprimento delle sanzioni penali e la possibilità di procedere d'ufficio, anche con il fermo e l'arresto, costituiranno indubbiamente un particolare deterrente nei confronti di chi sia intenzionato a commettere tale reato.



 


proposta di legge

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Art. 1.

(Abrogazione dell'articolo 574 del codice penale).

1. L'articolo 574 del codice penale è abrogato.

 

Art. 2.

(Sottrazione di soggetti incapaci di agire).

1. Dopo l'articolo 605 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 605-bis. - (Sottrazione di soggetti incapaci di agire). - Chiunque sottrae un minore degli anni diciotto, o un infermo di mente, al genitore esercente la potestà ai sensi dell'articolo 316 del codice civile, al tutore di cui all'articolo 346 del codice civile, al curatore di cui all'articolo 424 del codice civile, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito con la reclusione da due a sette anni.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.

Nel caso in cui la sottrazione avvenga a fini di lucro, si applicano le pene previste dall'articolo 630.

Per il reato di cui al primo, al secondo e al terzo comma non si tiene conto delle circostanze attenuanti di cui agli articoli 62 e 62-bis ai fini dell'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale».

 

Art. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 


 

N. 950

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato LUSSANA

¾

 

Nuove disposizioni in materia di delitti contro la vita e l'incolumità individuale

 

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Presentata il 31 maggio 2006

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è diretta a introdurre una nuova disciplina dei reati di violenza sessuale, sia delineando un nuovo inquadramento sistematico della relativa categoria, sia inasprendo le pene previste dal vigente codice penale nonché dettando specifiche disposizioni processuali e sanzionatorie.

Lo scopo principale di questo intervento è legato alla necessità di dare un segnale di forza e intransigenza nei confronti di chi si rende colpevole di reati tanto infamanti, anche in considerazione dell'aumento degli episodi di violenza commessi in danno delle vittime e, sempre più spesso, delle donne.

Peraltro questi reati, oltre a provocare seri danni alla incolumità individuale, incidono anche sulla integrità psicologica della vittima rischiando di provocare un danno permanente alla sua vita. In ragione di questo, sembra giusto e doveroso parlare di una vera e propria «morte psicologica» della vittima, che difficilmente riuscirà a tornare alla sua vita normale dopo aver subìto violenza.

Tali considerazioni di fondo hanno portato a compiere una scelta sistematica di notevole rilievo, con l'abrogazione delle figure di reato attualmente contenute nella sezione II del capo III del titolo XII (concernente i delitti contro la libertà individuale) e il contestuale inserimento delle fattispecie di reato in esame nel capo I (concernente i delitti contro la vita e l'incolumità individuale) del medesimo titolo XII del libro II del codice penale (delitti contro la persona).

In tal modo la materia della violenza sessuale non rientrerebbe più nei delitti contro la libertà personale, ma si troverebbe ad essere inserita tra i delitti contro la vita e l'incolumità individuale, al pari dell'omicidio e delle lesioni personali.

La proposta di legge, oltre alla nuova configurazione sistematica, incide sulle pene oggi previste, innalzandole in nome di una finalità retributiva della pena troppo spesso dimenticata e nella convinzione che siano necessarie punizioni severe nei confronti di chi si rende colpevole di reati tanto infamanti.

Infine, la proposta di legge contiene una previsione innovativa per la ritenuta necessità di intervenire con strumenti efficaci che vadano ben oltre la severità punitiva e siano in grado di rimuovere una piaga sociale che rappresenta un costante pericolo a danno della vita e dell'incolumità individuale, oltre che della libertà fisica e psichica delle persone. Per tale motivo, viene introdotto il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale per i soggetti condannati per i reati di violenza sessuale, di gruppo oppure a danno di minori.

Passando all'esame delle singole disposizioni, l'articolo 1 abroga gli articoli 609-bis e seguenti del codice penale, mentre l'articolo 2 provvede al nuovo inquadramento sistematico dei reati di violenza sessuale nel capo I del titolo XII del libro II del codice penale, subito dopo l'articolo 586 (Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto).

In generale, sono state aumentate le pene attualmente previste e contestualmente ridotti gli effetti di talune circostanze attenuanti, in modo da precludere l'accesso a forme di premialità previste dal codice penale o il ricorso alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi.

In particolare l'articolo 3, introducendo l'articolo 586-bis del codice penale, disciplina il reato di violenza sessuale attualmente previsto dall'articolo 609-bis, con l'aumento nel minimo e nel massimo della pena irrogata e la previsione di una maggiore discrezionalità del giudice nella concessione delle attenuanti, nonché con l'aumento della pena fino alla metà in caso di recidiva.

L'articolo 4, introducendo l'articolo 586-ter del codice penale, modifica parzialmente la disciplina delle circostanze aggravanti di questo reato prevedendo un aumento delle pene di base e delle pene minime per casi di particolare gravità (Lesioni gravi o gravissime).

L'articolo 5 introduce l'articolo 586-quater del codice penale e riproduce il contenuto dell'articolo 609-quater (Atti sessuali con minorenne), come recentemente modificato dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET), che ha ampliato la categoria dei soggetti che compiono atti sessuali con minori di sedici anni per colpire tutta la gamma possibile di coloro che possono abusare della loro posizione di fiducia, autorità e influenza nei confronti del minore.

L'articolo 6 riproduce, con la nuova numerazione di articolo 586-quinquies, il contenuto dell'articolo 609-quinquies (Corruzione di minorenne) del codice penale.

L'articolo 7 introduce una nuova disposizione, l'articolo 586-sexies del codice penale, in tema di «molestie sessuali», diretta a colpire chiunque costringe taluno ad assistere ad atti sessuali e a sancire una pena aggravata nel caso la persona offesa abbia una età inferiore ai quattordici o ai dieci anni.

L'articolo 8 introduce l'articolo 586-septies del codice penale in tema di «ignoranza dell'età della persona offesa», inserendolo tra i reati per i quali il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.

L'articolo 9, introducendo l'articolo 586-octies del codice penale, riprende il contenuto della modifica attuata con la citata legge n. 38 del 2006 che, sulla procedibilità d'ufficio per reati sessuali su minori, ne ha ampliato le ipotesi ai casi in cui la violenza sia commessa su minore di anni diciotto anziché di quattordici, come era previsto prima della riforma.

L'articolo 10, introducendo l'articolo 586-nonies del codice penale, inasprisce le pene della violenza sessuale di gruppo, oggi prevista dall'articolo 609-octies, fino alla previsione dell'ergastolo nel caso di morte della vittima.

Le principali differenze con la disciplina attuale attengono all'assenza della espressa definizione delle fattispecie di violenza sessuale di gruppo (attualmente qualificata come «partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis») e all'eliminazione della diminuzione di pena oggi prevista per i semplici partecipanti, che ha rappresentato troppo spesso una efficace via di fuga per coloro che si sono trincerati dietro di essa, adducendo di essersi limitati ad assistere allo stupro perpetrato da altri. Si ritiene che tale linea di difesa non possa essere tollerata oltre e sia compito del legislatore dare un segnale preciso in tale senso.

Dal punto di vista procedurale, l'articolo 11 prevede l'arresto obbligatorio per tutti i casi di violenza sessuale, sia quando viene commessa nelle forme aggravate sia quando viene commessa a danno di minori oppure dal «branco».

Inoltre, in ragione della esigenza di celebrare nel più breve tempo possibile i relativi processi, si prevede l'applicazione del rito direttissimo. Tale rito, infatti, non riveste carattere premiale ed è azionabile unilateralmente e unicamente dal pubblico ministero. Esso, come il giudizio immediato, salta l'udienza preliminare, con economia di tempo e di attività processuali, e affluisce direttamente innanzi al giudice dibattimentale. In presenza dei reati di violenza sessuale, si reputa che la scelta di questo rito rappresenti un valido ausilio non solo nei confronti delle vittime, evitando loro il trauma di dover rivivere a distanza di tanto tempo drammatiche esperienze, ma soprattutto sia utile sotto il profilo della difesa sociale per evitare che i colpevoli possano nuocere ulteriormente.

I commi 2 e 3 del medesimo articolo 11 prevedono l'esclusione della possibilità di chiedere il patteggiamento e l'inapplicabilità dei benefìci previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, allo scopo di far scontare interamente le pene inflitte con sentenza definitiva per tali reati senza possibilità di usufruire di benefìci quali l'affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà o la liberazione anticipata.

L'articolo 12 dispone che al cittadino straniero, in caso di condanna per i delitti in oggetto, si applichi la sanzione accessoria dell'espulsione dal territorio dello Stato prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Da ultimo, l'articolo 13 prevede che i soggetti resisi responsabili dei reati di violenza sessuale siano sottoposti al trattamento del blocco androgenico totale, con la somministrazione di farmaci adeguati, previa valutazione del giudice che tenga conto della personalità e della pericolosità sociale del reo oppure dei suoi rapporti con la vittima del reato.

Naturalmente il trattamento del blocco androgenico totale dovrà essere inserito in un programma di recupero psicoterapeutico, svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che si dovrà avvalere dell'ausilio di centri convenzionati, pubblici e privati, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.

In chiusura, l'articolo 14, qualificando il suddetto trattamento farmacologico come misura di sicurezza detentiva, dispone che venga associato a una terapia di recupero psicoterapeutico per un equivalente periodo di tempo.


 


 

 

PROPOSTA DI LEGGE

 

Art. 1.

1. Gli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-sexies, 609-septies e 609-octies del codice penale sono abrogati.

 

Art. 2.

1. Nel capo I del titolo XII del libro II del codice penale, dopo l'articolo 586 sono inseriti gli articoli da 586-bis a 586-nonies, introdotti dagli articoli da 3 a 10 della presente legge.

 

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 586 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 586-bis. (Violenza sessuale). - Chiunque con violenza, minaccia o abuso di autorità costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da sette a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o a subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena può essere diminuita in misura non eccedente i due terzi.

La pena è aumentata fino alla metà in caso di recidiva».

 

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 586-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 586-ter. (Circostanze aggravanti). - La pena è della reclusione da otto a quattordici anni se i fatti di cui all'articolo 586-bis sono commessi:

1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici;

2) con l'uso di armi, di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze in grado di ridurre, in tutto o in parte, la capacità di intendere o di volere della persona offesa;

3) da persona travisata o che simula la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) in presenza di una delle circostanze previste ai numeri 4), 5), 6), 8), 9) e 11) dell'articolo 61.

La pena è della reclusione da dieci a sedici anni se il fatto è commesso:

1) in danno di una persona che non ha compiuto gli anni dieci;

2) in presenza di due o più delle circostanze indicate nel primo comma.

La pena è dell'ergastolo se dal fatto è derivata, per qualsiasi ragione, la morte della persona offesa.

La pena non può comunque essere inferiore a otto anni se dal fatto è derivata alla persona offesa una lesione personale grave.

La pena non può comunque essere inferiore a dieci anni se dal fatto è derivata alla persona offesa una lesione personale gravissima».

 

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 586-ter del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 586-quater. (Atti sessuali con minorenne). - Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 586-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel medesimo articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 586-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 586-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi».

 

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 586-quater del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 586-quinquies. (Corruzione di minorenne). - Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore degli anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

 

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 586-quinquies del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 586-sexies. (Molestie sessuali). - Chiunque costringe taluno ad assistere ad atti sessuali è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 5.000 euro.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa di 10.000 euro se la persona offesa non ha compiuto gli anni quattordici al momento del fatto.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa di 15.000 euro se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci al momento del fatto».

 

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 586-sexies del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 586-septies. (Ignoranza dell'età della persona offesa). - Quando i delitti previsti negli articoli 586-bis, 586-ter, 586-quater, 586-sexies e 586-nonies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 586-quinquies, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa».

 

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 586-septies del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 586-octies. (Querela di parte). - I delitti previsti dagli articoli 586-bis, 586-ter e 586-quater sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se il fatto di cui all'articolo 586-bis è commesso nei confronti di persona che  al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;

2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;

3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;

4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;

5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 586-quater, quarto comma».

 

Art. 10.

1. Dopo l'articolo 586-octies del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 586-nonies. (Violenza sessuale di gruppo). - Chiunque partecipa ad atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a sedici anni.

La pena è della reclusione da dieci a venti anni se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 586-ter, primo comma.

La pena è della reclusione non inferiore a dodici anni se il fatto è commesso:

1) in danno di persona che non ha compiuto gli anni dieci;

2) in presenza di due o più delle circostanze indicate nel secondo comma.

La pena è dell'ergastolo se dal fatto è derivata, per qualsiasi ragione, la morte della persona offesa.

La pena non può essere inferiore a dodici anni se dal fatto è derivata alla persona offesa una lesione personale grave.

La pena non può essere inferiore a quindici anni se dal fatto è derivata alla persona offesa una lesione personale gravissima.

La pena è aumentata fino alla metà in caso di recidiva».

Art. 11.

1. Per i responsabili dei reati di cui agli articoli 586-bis, 586-ter, 586-quater, 586-quinquies, 586-sexies, 586-nonies del codice penale, introdotti dalla presente legge, è previsto l'arresto obbligatorio e si procede con giudizio direttissimo.

2. Agli imputati per i reati previsti dal comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale.

3. I condannati per i delitti di cui al comma 1 sono esclusi dalla concessione dei benefìci di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

 

Art. 12.

1. In caso di condanna per i delitti di cui agli articoli 586-bis, 586-ter, 586-quater, 586-quinquies, 586-sexies e 586-nonies del codice penale, introdotti dalla presente legge, al cittadino straniero si applica la sanzione accessoria dell'espulsione dal territorio dello Stato, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 285, e successive modificazioni.

 

Art. 13.

1. I condannati alla reclusione per i reati di cui agli articoli 586-bis, 586-ter, 586-quater, 586-quinquies, 586-sexies e 586-nonies del codice penale, introdotti dalla presente legge, possono essere sottoposti al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, previa valutazione del giudice della pericolosità sociale e della personalità del reo, nonché dei rapporti con la vittima del reato.

2. Il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale deve essere adottato nei seguenti casi:

a) recidiva;

b) qualora i reati di cui al comma 1 siano commessi su minori.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale è inserito in un programma di recupero psicoterapeutico, svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che a tale fine si avvale dell'ausilio di centri convenzionati, pubblici e privati, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.

 

Art. 14.

1. Dopo il numero 4) del terzo comma dell'articolo 215 del codice penale, è aggiunto il seguente:

«4-bis) il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale associato, per un equivalente periodo di tempo, a terapia di recupero psicoterapeutico».

 


N. 1249

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato BIANCHI, SUPPA, BUCCHINO, BURTONE, CANCRINI, D'ANTONA, FINCATO, GHIZZONI, GRASSI, LAGANÀ FORTUGNO, OTTONE, PELLEGRINO, SAMPERI, SERVODIO, SQUEGLIA

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Nuove norme per il potenziamento della lotta contro la violenza sessuale

 

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Presentata il 29 giugno 2006

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Onorevoli Colleghi! - La violenza contro le donne è forse, tra le violazioni dei diritti umani, quella più vergognosa.

«Essa non conosce confini né geografia, cultura o ricchezza. Fin tanto che continuerà, non potremo pretendere di aver compiuto dei reali progressi verso l'uguaglianza, lo sviluppo e la pace» (Kofi Annan, Segretario generale delle Nazioni Unite, 25 novembre 2000). Ancora oggi queste parole risultano più che mai attuali.

L'Italia, grazie a una lunga battaglia delle donne, si è dotata soltanto da pochi anni di una legislazione per il perseguimento dei reati di violenza sessuale. La legge 15 febbraio 1996, n. 66, ha rappresentato un passaggio fondamentale di questo percorso: riconoscendo che la sessualità è uno dei «veicoli» attraverso i quali si esprime la personalità umana, una modalità di «comunicazione» interpersonale, essa attribuisce alla violenza sessuale la gravità e la «dignità» di reato contro la persona.

Mentre, infatti, i «delitti sessuali» nell'originario codice Rocco rientravano tra i «delitti contro la moralità pubblica e il buon costume», è solo con la legge n. 66 del 1996 che essi ottengono l'attuale collocazione, all'interno del libro secondo del codice penale, nell'ambito del titolo XII dedicato ai «delitti contro la persona», al capo III recante «dei delitti contro la libertà individuale». La violenza sessuale non è più vista come una lesione ad «inafferrabili e vaghi interessi pubblici e sociali sovrastanti quelli delle persone offese dalle violenze sessuali» (Coppi F., «I reati sessuali», Torino, 2000), ma come un'offesa diretta ed immediata a diritti fondamentali ed esclusivi dell'individuo. Non è la moralità pubblica ad essere offesa, ma la persona e ad essere violato è il diritto di ognuno di determinarsi con assoluta libertà in campo sessuale.

La legge n. 66 del 1996 ha costituito una grande conquista di civiltà per il nostro Paese permettendo di far emergere il fenomeno e, incoraggiando la denuncia da parte delle donne, ha reso possibile il diffondersi di centri e di case antiviolenza su gran parte del territorio nazionale, associazioni di donne che svolgono un'importante funzione di accoglienza, soccorso e assistenza delle vittime, anche durante i processi.

Tuttavia, nonostante i passi in avanti compiuti, continuano ad allarmare i fatti di cronaca, anche recenti, che evidenziano come la violenza sessuale sia tuttora diffusa, anche nelle odiose ed efferate forme del «branco».

«I reati sessuali costituiscono un problema molto serio nelle società occidentali (...) mentre vi sono difficoltà nello stimare la diffusione degli abusi sessuali, è dimostrato quanto sia grave l'incidenza di queste aggressioni sull'intera vita delle vittime e delle loro famiglie», così si esprimono Marshall e Anderson, medici canadesi fautori di un programma clinico per il trattamento degli aggressori sessuali in ambiente comunitario e carcerario (Marshall W.L.-Anderson D.-Fernandez Y., in «Trattamento cognitivo comportamentale degli aggressori sessuali», Centro Scientifico, 2001).

Il reale livello di incidenza di tale tipologia di reati è a tutt'oggi difficile da stimare, perché frequentemente non vengono denunciati, soprattutto nei casi di molestia o violenza su minori e in quelli di stupro, dove si riscontra una «cifra nera» maggiore che non in altri settori.

Ciononostante, a decorrere dagli anni novanta, studi statistici rilevano un incremento del numero delle denunce di reati di violenza sessuale (dalle circa 1.000 unità annue degli anni settanta e ottanta, alle circa 1.500 unità degli anni novanta); «l'aumento delle denunce rappresenta il prezzo che la donna paga per il raggiungimento della libertà sessuale» (Traverso-Manna, «Analisi statistica e considerazioni criminologiche sulle denunce di violenza carnale in Italia nel periodo 1982-1987», in «Rassegna italiana di criminologia», 1991).

Quando il reato sessuale viene perpetrato da un aggressore non conosciuto dalla vittima, studi statistico-criminologici descrivono il profilo del delinquente sessuale come quello del maschio celibe di età intorno ai trentacinque anni, spesso con basso livello di scolarizzazione. Il non esser mai stato sposato può essere un'importante variabile nella prognosi di recidiva, in quanto il soggetto ha spesso scarso interesse a sviluppare relazioni permanenti con una donna.

Nei reati sessuali, una forte causalità è spesso attribuibile anche a «fattori di stato» (e non «di tratti») quali la rabbia, la poca autostima e la scarsa empatia per la vittima, fattori purtroppo «pressoché invisibili alle abituali rilevazioni attuabili» (Ferracuti S., «Il delinquente persistente», in «Rassegna italiana di criminologia», vol. XI-XII, 2000-2001).

Mentre la medicina si interessa di approfondire e scandagliare gli «impulsi» appartenenti alla sfera istintiva e difficilmente controllabili dalla funzione volitiva, la giurisprudenza è ferma all'esame delle funzioni superiori dell'intelletto: intelletto e volontà.

Approcci interdisciplinari evidenziano come «agire sulla prevenzione e/o riduzione della recidiva e sulla tutela della vittima non possa prescindere dall'approfondita conoscenza dei fattori che identificano situazioni di rischio favorevoli alla reiterazione del comportamento abusante» (De Leo G.-Cuzzocrea V.-Di Tullio D'Elisiis M.S.-Lepri G.L., «L'abuso sessuale sui minori», in «Rassegna penitenziaria e criminologia», 2001).

Nella categoria criminale rientrano anche alcuni serial killer che uccidono più persone in momenti successivi, individui nei quali si manifesta con particolare evidenza la pochezza del piacere sessuale nell'atto perverso, poiché a predominare è una violenza carica di odio e di rabbia, il ripetersi nell'individuo di una motivazione costruita da una sadica e distruttiva associazione di sesso e morte (Introna F., «Sexuals offenders: spunti di criminologia e di psicopatologia forense», in «Rivista italiana di medicina legale», 2002).

In generale, rispetto ad autori di altri tipi di reato, in chi ha scontato la condanna per un reato sessuale si riscontra una minore percentuale di recidiva.

Tuttavia, quando la reiterazione avviene, essa riguarda un numero di individui non numerosi ma normalmente plurirecidivi e le violenze, in tali situazioni, avvengono per lo più in ambito domestico e nei rapporti di coniugio.

Incentrandosi la tutela penale attorno al concetto di libertà sessuale come diritto della persona, è evidente come tale diritto non venga degradato in presenza di un rapporto coniugale.

La gran parte della letteratura internazionale e alcuni recenti progetti europei in tema di maltrattamenti, abusi e violenza sessuale, mettono in luce come il fenomeno persista in determinate forme e tipologie: l'incremento riguarda in particolare i maltrattamenti domestici e in ambito familiare, ed è in crescita un aspetto «inedito» di vessazione, il cosiddetto «stalking».

Da una ricerca curata dall'associazione Differenza Donna - effettuata su un campione di 68 donne della provincia e del comune di Roma che si sono rivolte ai centri antiviolenza nel periodo compreso fra giugno 1999 e dicembre 2000 - si evince che: con riferimento alle donne che hanno subìto violenza, per il 36,8 per cento dei casi l'autore della persecuzione è l'ex-convivente o fidanzato, negli altri 63,2 per cento dei casi l'ex-marito; quindi la persecuzione, fisica, verbale o psicologica, avviene nella maggior parte dei casi da parte dell'ex-partner anche dopo la separazione.

Secondo una ricerca dell'Istituto nazionale di statistica presentata nel novembre 2005 da Laura Linda Sabbadini, sugli abusi sessuali sulle donne in Italia, solo un quarto degli stupri avviene per strada e solo nel 18 per cento dei casi il violentatore è sconosciuto alla vittima. La violenza sessuale sulle donne ha per complice le mura domestiche. A essere oggetto di uno stupro o un tentato stupro è il 2,6 per cento delle donne fra 14 e 59 anni di età. La strada è il luogo delle violenze nel 27 per cento dei casi. In tre casi su quattro l'abuso sessuale, tentato o realizzato, ha per protagonista un familiare, un amico, un parente. Il 3,1 per cento delle donne nel corso della vita lavorativa è stato sottoposto a ricatti sessuali sul posto di lavoro: l'1,8 per cento per essere assunto e l'1,8 per cento per mantenere il posto di lavoro o avanzare di carriera. Il 55,6 per cento ha finito con il cambiare lavoro volontariamente, solo il 4,4 per cento ha continuato a lavorare, il 3,5 per cento è stato licenziato. Sono per lo più le donne con titolo di studio elevato a essere vittime di ricatti sessuali nel corso della vita: le donne che presentano il tasso di vittimizzazione più basso hanno infatti al massimo la licenza elementare (1,3 per cento). Il nord-est e le isole presentano il minore numero di vittime, così come i comuni più piccoli e medio-piccoli. Inoltre, quando una donna subisce un ricatto sessuale, nel 77,1 per cento dei casi non ne parla con nessuno sul posto di lavoro.

Anche l'Osservatorio di Telefono rosa rivela, su un campione di segnalazioni del 2005, che la violenza sulle donne è soprattutto un fenomeno casalingo e che l'aumento della violenza tra le mura domestiche è legato anche all'aumento di uso di alcol (11,2 per cento) e di droghe (4,8 per cento). La donna risulta più esposta a situazioni a rischio, anche a causa delle difficoltà economiche che la vedono in svantaggio e della carenza dei servizi sociali. Quanto al profilo della vittima della violenza, il più tipico è quello della donna coniugata tra i 35 e i 54 anni di età, con figli, casalinga (24,7 per cento) o impiegata (20,7 per cento) o appunto disoccupata (14,9 per cento), e con un diploma di scuola media superiore.

In relazione a questo complesso fenomeno è utile avere a mente il quadro legislativo e l'evoluzione normativa in materia di maltrattamenti in Italia. Tra i reati, previsti dal codice penale, riconducibili a casi di maltrattamenti:

percosse (articolo 581 del codice penale), reato punibile con una pena fino a sei mesi di reclusione;

lesione personale (articolo 582 del codice penale), reato punibile da tre mesi a tre anni di reclusione e procedibile a querela di parte se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni;

lesione personale grave (articolo 583, primo comma, del codice penale), reato procedibile d'ufficio e punito con la reclusione da tre a sette anni;

lesione personale gravissima (articolo 583, secondo comma, del codice penale), reato procedibile d'ufficio e punito fino a dodici anni di reclusione;

omicidio preterintenzionale (articolo 584 del codice penale), reato punibile con la reclusione da dieci a diciotto anni;

omicidio con dolo (articolo 575 del codice penale), reato punibile con anni di reclusione non inferiori a ventuno;

ingiuria (articolo 594 del codice penale), reato procedibile a querela di parte;

violenza privata (articolo 610 del codice penale), reato procedibile d'ufficio e punibile fino ad anni quattro di reclusione;

minaccia (articolo 612 del codice penale), reato a querela di parte o procedibile d'ufficio a seconda della modalità della minaccia (ad esempio con armi);

maltrattamenti in famiglia (articolo 572 del codice penale), reato sanzionato con la reclusione da uno a cinque anni. Il reato può manifestarsi con qualsiasi comportamento commissivo od omissivo tendente a infliggere sofferenze (Cassazione penale, sezione VI, 16 maggio 1996; Manente, 2002) ed è costituito da una molteplicità di comportamenti per ognuno dei quali sia presente nell'aggressore la volontà di maltrattare la vittima dal punto di vista fisico, psicologico, morale o sessuale.

Con l'approvazione della legge 4 aprile 2001, n. 154, recante «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari», sono stati introdotti nel nostro ordinamento civile e penale strumenti innovativi volti a contrastare il problema della violenza familiare e garantire una rapida, anche se temporanea, tutela di chi subisce violenza all'interno delle mura domestiche. Tale legge prevede che sia l'autore della violenza a doversi allontanare dal domicilio familiare, evitando così che sia la vittima a doversi rifugiare in un luogo sicuro e protetto per sottrarsi alle condotte violente del partner e salvaguardare se stessa e i suoi eventuali figli. Prima dell'entrata in vigore della legge n. 154 del 2001, in ambito penale l'esigenza di tutela poteva essere garantita dall'applicazione di alcune misure cautelari come il divieto o l'obbligo di dimora (articolo 283 del codice di procedura penale) o la custodia cautelare in carcere (articolo 285 del codice di procedura penale), mentre in sede civile l'unico percorso per ottenere l'allontanamento del coniuge violento era quello della separazione. Ma in tale caso l'adozione da parte del giudice civile di provvedimenti provvisori e urgenti (fra cui l'assegnazione della casa e l'eventuale mantenimento) prevedeva tempi spesso troppo lunghi; rimanevano inoltre escluse dall'applicazione di tali provvedimenti tutte le coppie di fatto.

Sotto il profilo penale è stata introdotta una nuova misura cautelare (allontanamento dalla casa familiare, articolo 1 della citata legge n. 154 del 2001, che introduce l'articolo 282-bis del codice di procedura penale), consistente nell'obbligo di «lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza alcuna autorizzazione del giudice che procede». All'interno di queste disposizioni il giudice penale può poi impartire anche specifiche prescrizioni, «qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti» (comma 2 del citato articolo 282-bis), come ad esempio il divieto di avvicinarsi a luoghi determinati ovvero «a luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti».

Sotto il profilo civile, invece, è stata istituita una nuova azione avente ad oggetto l'«ordine di protezione contro gli abusi familiari» (articolo 2 della citata legge n. 154 del 2001, che introduce gli articoli 342-bis e 342-ter del codice civile) nei casi in cui la condotta del coniuge o del convivente «è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente». Sulla base dell'articolo 3 della legge in oggetto, che introduce l'articolo 736-bis del codice di procedura civile, possono essere impartiti diversi ordini di protezione, fra cui quello dell'allontanamento dalla casa familiare nei casi e nelle modalità previsti per l'azione penale, l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare o di altre associazioni che abbiano come forma statutaria il sostegno e l'accoglienza dei soggetti vittime di abusi e maltrattamenti, l'obbligo da parte della persona allontanata di versare un assegno periodico a favore delle persone conviventi che a seguito dell'allontanamento rimangono prive di mezzi adeguati (anche direttamente dal datore di lavoro, ove previsto dalla legge).

Tale legge costituisce una valida risposta per quelle donne che per sfuggire alla violenza sono costrette ad andare via di casa con i figli. Le associazioni non governative che gestiscono i centri antiviolenza e, in particolar modo, gli uffici legali dei centri fanno ampiamente ricorso a questa legge che viene recepita e applicata da giudici civili e penali con riscontri positivi di tutela, anche se temporanea, dei soggetti maltrattati.

Dal quadro esaminato emerge non tanto la mancanza di strumenti legislativi quanto la necessità, da un lato, di intervenire per dare effettiva attuazione alle leggi vigenti; dall'altro, appare opportuno introdurre alcune modifiche e disposizioni integrative alla legislazione in tema di violenza sessuale, al fine di rafforzare le strategie di contrasto, di riduzione e di prevenzione di un fenomeno in preoccupante crescita.

A tal fine, la presente proposta di legge mira a un potenziamento complessivo della lotta contro la violenza sessuale, mediante l'introduzione delle seguenti misure:

1) istituzione di un «pool» specializzato di magistrati per tutti i reati legati alla sfera delle violenze, degli abusi sessuali, del maltrattamento e tentato omicidio in ambito familiare, presso le procure della Repubblica, affinché tale attività sia effettuata e coordinata da personale altamente specializzato (articolo 2, comma1);

2) potenziamento delle unità specializzate di polizia giudiziaria presso le questure, affinché il personale sia dotato di appropriata formazione e numericamente adeguato all'ambito territoriale in cui opera (articolo 2, comma 2);

3) predisposizione di sportelli, presso le questure, al servizio del cittadino. Tale previsione contempla l'accoglimento, da parte di psicologi ed assistenti sociali preparati ad hoc, delle vittime di abusi, maltrattamenti e violenze sessuali; ciò potrebbe facilitare la persona offesa dal reato a trovare il coraggio di raccontare la violenza subita - accantonando paure e vergogne che potrebbero sorgere dinanzi a personale delle Forze dell'ordine - e a decidere di denunciare il delitto perpetrato a suo danno (articolo 2, comma 3);

4) istituzione di un Osservatorio per il coordinamento delle azioni di lotta alla violenza sessuale, presso il Ministero dell'interno, con compiti di coordinamento delle attività di prevenzione e contrasto e di monitoraggio del fenomeno a livello nazionale (articolo 3);

5) previsione di modifica dell'attuale articolo 609-bis del codice penale, concernente il reato di violenza sessuale. Appare utile superare l'attuale formulazione che richiede il requisito della «costrizione» della vittima ai fini dell'imputazione, in favore di quella basata sulla «mera mancanza di consenso» all'atto sessuale, onde tutelare pienamente il diritto di libertà sessuale. La vigente disposizione richiede infatti una condotta coartativa della volontà della vittima, attuata attraverso «violenza o minaccia o mediante abuso di autorità» al compimento dell'atto: si richiede una sorta di «onere di resistenza» in capo alla vittima come presupposto dell'accesso alla tutela penale. Spesso, però, l'aggredito è persona che non reagisce, ad esempio perché terrorizzata, oppure perché ritiene così di evitare un male ancora peggiore, oppure in quanto la violenza è perpetrata in ambito familiare. La modifica proposta - di introduzione della mera mancanza di consenso ai fini dell'imputazione del reato - ci sembra un'opzione che, per quanto delicata, risponda a nuove esigenze di tutela, e che rispetti, al contempo, il principio costituzionale di sufficiente determinatezza della fattispecie penale, di cui all'articolo 25 della Costituzione (articolo 4);

6) introduzione tra le circostanze aggravanti dei reati di violenza sessuale - tassativamente indicate all'articolo 609-ter del codice penale - quella del fatto commesso su persona in stato di gravidanza. Tale previsione aggiuntiva, tra l'altro prevista in alcune legislazioni europee, tra cui quella francese, mira a sopperire a una grave dimenticanza del legislatore del 1996 (articolo 5);

7) introduzione della possibilità di concedere, in sede di condanna, la sospensione condizionale della pena, a condizione che il condannato decida di sottoporsi a un trattamento terapeutico o riabilitativo. L'aggiunta della suddetta ipotesi, mediante lettera aggiuntiva al comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, concernente l'esecuzione delle pene detentive, si configura quale incentivo (non obbligo) nei confronti dei colpevoli di delitti sessuali, ad accettare la cura psichiatrica o il trattamento psicoterapeutico. La necessità di fornire l'occasione della cura accanto all'applicazione della sanzione appare utile proprio nei casi di delitti sessuali e in particolare in quelli di pedofilia, la cui commissione, pur in presenza di una piena imputabilità, normalmente dipende da cause patologiche o disturbi della personalità (articolo 6);

8) introduzione nel nostro codice penale di una nuova fattispecie di reato, l'articolo 609-ter.1, recante misure per contrastare in modo specifico il fenomeno delle «molestie assillanti», cosiddetto «stalking». In Italia non esiste ancora una fattispecie penale e ancora si conosce poco del fenomeno, anche se indagini effettuate dai centri antiviolenza indicano che le molestie assillanti possono avere conseguenze spesso letali. Numerosi studi internazionali indicano come oltre il 70 per cento delle donne che hanno subìto maltrattamenti da parte del proprio compagno continua a essere a rischio di subire violenza anche dopo la separazione. Le donne spesso, anche dopo essersi liberate dall'uomo violento separandosi, continuano a essere minacciate, riportando danni importanti a breve e a lungo termine che ledono la loro integrità psico-fisica, con costi individuali e sociali altissimi. Una legge contro lo «stalking» è stata introdotta per la prima volta negli Stati Uniti, in California nel 1990. Lo «stalking» si caratterizza per una serie di azioni lesive ripetute nel tempo e dirette verso una specifica persona; si attua con atteggiamenti come seguire, telefonare ostinatamente, lasciare messaggi in segreteria, inviare lettere, fare regali, andare sul posto di lavoro, danneggiare oggetti di proprietà della vittima, appostarsi, inseguire. Queste azioni possono o meno essere accompagnate da minacce credibili a cui può fare seguito una vera e propria aggressione o un omicidio. Per questi motivi è necessario introdurre nuove disposizioni che permettano di intervenire per contrastare il fenomeno dello «stalking», graduando l'intervento, dapprima con misure dissuasive, successivamente con misure cautelari e punitive nel caso di reiterazione della condotta, nei confronti degli autori della molestia assillante (articolo 7);

9) previsione del gratuito patrocinio in favore delle vittime dei reati di violenza sessuale, disposizione che, inquadrandosi nella logica solidaristica dello Stato moderno, predispone le condizioni sociali per un'effettiva tutela della persona (articolo 8);

10) previsione di risorse finanziarie aggiuntive per incentivare la creazione dei pool, potenziare l'organico degli addetti alle attività di investigazione e di contrasto del fenomeno e favorire programmi di aggiornamento e di formazione professionale adeguati agli scopi previsti dalla presente proposta di legge (articoli 9 e 10).

 



 


proposta di legge

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Art. 1.

(Finalità).

1. La presente legge reca norme finalizzate al potenziamento della lotta contro la violenza sessuale, nonché misure volte alla specializzazione delle Forze dell'ordine e della magistratura per il perseguimento dei reati inerenti le violenze e gli abusi sessuali, al coordinamento delle funzioni e delle azioni previste dalla legislazione vigente in materia, nonché disposizioni volte al rafforzamento della tutela delle vittime dei reati di violenza sessuale, inclusi quelli di molestie assillanti disciplinati dall'articolo 609-ter.1 del codice penale, introdotto dall'articolo 7 della presente legge.

Art. 2.

(Istituzione di pool sui reati di violenza sessuale, presso le procure della Repubblica, istituzione di sportelli di sostegno al cittadino presso le questure e potenziamento delle unità specializzate di polizia giudiziaria).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e allo scopo di consentire lo svolgimento coordinato delle funzioni previste dalla legislazione vigente in materia di violenza sessuale sono istituite, presso le procure della Repubblica, strutture specializzate sui reati inerenti la sfera della violenza sessuale, denominate «pool».

2. Al fine di potenziare le unità specializzate di polizia giudiziaria costituite presso le squadre mobili di ogni questura e di favorire il coordinamento con le attività dei pool di cui al comma 1, sono previsti corsi di formazione professionale e di aggiornamento in materia di abusi, maltrattamenti e violenze sessuali.

3. Presso ogni questura è istituito uno sportello al fine di dare sostegno e assistenza ai cittadini, in relazione ai fenomeni di abusi, ai maltrattamenti e ai reati inerenti le violenze sessuali. A tale scopo, ogni sportello deve prevedere nella propria dotazione organica almeno uno psicologo e un assistente sociale.

Art. 3.

(Istituzione dell'Osservatorio per il coordinamento delle azioni di lotta alla violenza sessuale).

1. Per il coordinamento delle attività di prevenzione e contrasto dei reati inerenti le violenze sessuali e per il monitoraggio del fenomeno sul territorio nazionale è istituito presso il Ministero dell'interno l'Osservatorio per il coordinamento delle azioni di lotta alla violenza sessuale, di seguito denominato «Osservatorio». La nomina dei componenti dell'Osservatorio è disposta con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale.

2. Il decreto di cui al comma 1, recante, altresì, disposizioni sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Osservatorio, è emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e previa intesa acquisita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, i compensi spettanti ai componenti dell'Osservatorio.

4. L'Osservatorio è composto da:

a) un rappresentante della Polizia di Stato, proposto dal Capo della Polizia;

b) un rappresentante dell'Arma dei carabinieri, proposto dal Comandante generale dell'Arma;

c) un rappresentante del Corpo della guardia di finanza, proposto dal Comandante generale del Corpo;

d) un rappresentante del Ministero dell'interno e un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale, indicati, rispettivamente, dal Ministro dell'interno e dal Ministro della solidarietà sociale;

e) tre membri delle regioni proposti dalla Conferenza unificata, rappresentanti rispettivamente le aree del nord, del centro e del sud del territorio nazionale;

f) due rappresentanti delle associazioni dei centri antiviolenza, designati dal Coordinamento nazionale dei centri antiviolenza.

5. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:

a) raccoglie, con cadenza mensile, dati sugli atti di violenza sessuale perpetrati nel territorio nazionale e li elabora al fine di predisporre una carta delle maggiori aree a rischio. Tale elaborazione è finalizzata al potenziamento degli interventi da parte delle Forze dell'ordine;

b) redige annualmente, entro il 31 dicembre, sulla base dei dati forniti dalla Polizia dello Stato, dall'Arma dei carabinieri, dal Corpo della guardia di finanza e dai pool sui reati di violenza sessuale di cui all'articolo 2, una relazione al Parlamento in cui delinea il quadro evolutivo delle fenomenologie criminali attinenti ai reati di violenza sessuale, presenta l'elenco delle aree del territorio nazionale ritenute più a rischio e propone nuovi strumenti di tutela delle vittime di reati a sfondo sessuale;

c) individua, sulla base degli elaborati e delle informazioni di cui alle lettere a) e b), gli interventi prioritari di prevenzione e di lotta ai reati di violenza sessuale;

d) individua nuove modalità di intervento, anche mediante l'utilizzazione di strumenti ad alta tecnologia;

e) predispone e coordina campagne di educazione e di comunicazione sui reati di violenza sessuale dedicando particolare attenzione a specifiche campagne di comunicazione rivolte ai cittadini extracomunitari, anche al fine di promuovere la conoscenza della cultura e dei costumi nazionali nonché delle pene previste per i reati di violenza sessuale.

6. Gli interventi di cui al comma 5 confluiscono in un programma, approvato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, per la realizzazione del quale è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2006, di 300 milioni di euro per l'anno 2007 e di 700 milioni di euro per l'anno 2008.

7. Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

Art. 4.

(Modifica all'articolo 609-bis del codice penale, concernente il reato di violenza sessuale).

1. Il primo comma dell'articolo 609-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Chiunque costringe taluno a compiere o subire atti sessuali senza il suo consenso, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 609-ter del codice penale, concernente le circostanze aggravanti il reato di violenza sessuale).

1. Al primo comma dell'articolo 609-ter del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«5-bis) nei confronti di persona in stato di gravidanza».

Art. 6.

(Modifica all'articolo 656 del codice di procedura penale, concernente l'esecuzione delle pene detentive).

1. Dopo la lettera c) del comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale è inserita la seguente:

«c-bis) nei confronti dei condannati per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, che non si sottopongano ad un trattamento terapeutico-riabilitativo».

Art. 7.

(Introduzione dell'articolo 609-ter.1 del codice penale, concernente il reato di molestie assillanti).

1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è inserito il seguente:

«609-ter.1 - (Molestie assillanti) - Chiunque, con comportamenti intrusivi e reiterati di sorveglianza, controllo, ricerca di contatto e di momenti di intimità indesiderati, pone taluno in uno stato di soggezione, paura o disagio emotivo, tali da ledere la altrui libertà morale o personale o la salute psicofisica, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa di 20.000 euro.

Il delitto di cui al primo comma è perseguibile a querela della persona offesa.

La persona che si ritiene offesa dalle condotte di cui al primo comma può presentare all'autorità giudiziaria competente richiesta di diffida all'autore delle stesse. In presenza di specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato da parte delle persone denunciate, l'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del giudice che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia assillante.

Se nonostante la diffida formale l'indagato compie nuovi atti di molestia assillante il giudice può prescrivere all'indagato le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis, 283 e 285 del codice di procedura penale, nonché ordinare le misure previste dagli articoli 342-bis e 342-ter del codice civile».

Art. 8.

(Gratuito patrocinio per le vittime
di reati di violenza sessuale).

1. Il patrocinio delle vittime di reati legati alla sfera delle violenze sessuali di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-ter.1, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale è a totale carico dello Stato.

Art. 9.

(Risorse finanziarie finalizzate al potenziamento dell'attività di prevenzione, vigilanza e repressione dei reati di violenza sessuale).

1. Per l'espletamento delle attività della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri di prevenzione, vigilanza e repressione dei reati di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-ter.1, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, nonché per il potenziamento delle attività dei pool e delle unità specializzate di polizia giudiziaria, per la formazione e l'aggiornamento professionali degli addetti di cui alla presente legge, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, la spesa di 200 milioni di euro.

Art. 10.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2 e dell'articolo 3, comma 7, valutato in 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 6, valutato in 200 milioni di euro per l'anno 2006, in 300 milioni di euro per l'anno 2007 e in 700 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 8, valutato in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede, per gli anni 2006, 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9, valutato in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 


N. 1249-bis

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati BIANCHI, SUPPA, BUCCHINO, BURTONE, CANCRINI, D'ANTONA, FINCATO, GHIZZONI, GRASSI, LAGANÀ FORTUGNO, OTTONE, PELLEGRINO, SAMPERI, SERVODIO, SQUEGLIA

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Nuove norme per il potenziamento della lotta contro la violenza sessuale

 

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Presentata il 29 giugno 2006

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(Testo risultante dallo stralcio dell'articolo 7 della proposta di legge n. 1249, deliberato dall'Assemblea il 17 ottobre 2007)

 

 


 


proposta di legge

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Art. 1.

(Finalità).

1. La presente legge reca norme finalizzate al potenziamento della lotta contro la violenza sessuale, nonché misure volte alla specializzazione delle Forze dell'ordine e della magistratura per il perseguimento dei reati inerenti le violenze e gli abusi sessuali, al coordinamento delle funzioni e delle azioni previste dalla legislazione vigente in materia, nonché disposizioni volte al rafforzamento della tutela delle vittime dei reati di violenza sessuale, inclusi quelli di molestie assillanti disciplinati dall'articolo 609-ter.1 del codice penale, introdotto dall'articolo 7 della presente legge.

 

Art. 2.

(Istituzione di pool sui reati di violenza sessuale, presso le procure della Repubblica, istituzione di sportelli di sostegno al cittadino presso le questure e potenziamento delle unità specializzate di polizia giudiziaria).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e allo scopo di consentire lo svolgimento coordinato delle funzioni previste dalla legislazione vigente in materia di violenza sessuale sono istituite, presso le procure della Repubblica, strutture specializzate sui reati inerenti la sfera della violenza sessuale, denominate «pool».

2. Al fine di potenziare le unità specializzate di polizia giudiziaria costituite presso le squadre mobili di ogni questura e di favorire il coordinamento con le attività dei pool di cui al comma 1, sono previsti corsi di formazione professionale e di aggiornamento in materia di abusi, maltrattamenti e violenze sessuali. 

3. Presso ogni questura è istituito uno sportello al fine di dare sostegno e assistenza ai cittadini, in relazione ai fenomeni di abusi, ai maltrattamenti e ai reati inerenti le violenze sessuali. A tale scopo, ogni sportello deve prevedere nella propria dotazione organica almeno uno psicologo e un assistente sociale.

 

Art. 3.

(Istituzione dell'Osservatorio per il coordinamento delle azioni di lotta alla violenza sessuale).

1. Per il coordinamento delle attività di prevenzione e contrasto dei reati inerenti le violenze sessuali e per il monitoraggio del fenomeno sul territorio nazionale è istituito presso il Ministero dell'interno l'Osservatorio per il coordinamento delle azioni di lotta alla violenza sessuale, di seguito denominato «Osservatorio». La nomina dei componenti dell'Osservatorio è disposta con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale.

2. Il decreto di cui al comma 1, recante, altresì, disposizioni sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Osservatorio, è emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e previa intesa acquisita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, i compensi spettanti ai componenti dell'Osservatorio.

4. L'Osservatorio è composto da:

a) un rappresentante della Polizia di Stato, proposto dal Capo della Polizia;

b) un rappresentante dell'Arma dei carabinieri, proposto dal Comandante generale dell'Arma;

 c) un rappresentante del Corpo della guardia di finanza, proposto dal Comandante generale del Corpo;

d) un rappresentante del Ministero dell'interno e un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale, indicati, rispettivamente, dal Ministro dell'interno e dal Ministro della solidarietà sociale;

e) tre membri delle regioni proposti dalla Conferenza unificata, rappresentanti rispettivamente le aree del nord, del centro e del sud del territorio nazionale;

f) due rappresentanti delle associazioni dei centri antiviolenza, designati dal Coordinamento nazionale dei centri antiviolenza.

5. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:

a) raccoglie, con cadenza mensile, dati sugli atti di violenza sessuale perpetrati nel territorio nazionale e li elabora al fine di predisporre una carta delle maggiori aree a rischio. Tale elaborazione è finalizzata al potenziamento degli interventi da parte delle Forze dell'ordine;

b) redige annualmente, entro il 31 dicembre, sulla base dei dati forniti dalla Polizia dello Stato, dall'Arma dei carabinieri, dal Corpo della guardia di finanza e dai pool sui reati di violenza sessuale di cui all'articolo 2, una relazione al Parlamento in cui delinea il quadro evolutivo delle fenomenologie criminali attinenti ai reati di violenza sessuale, presenta l'elenco delle aree del territorio nazionale ritenute più a rischio e propone nuovi strumenti di tutela delle vittime di reati a sfondo sessuale;

c) individua, sulla base degli elaborati e delle informazioni di cui alle lettere a) e b), gli interventi prioritari di prevenzione e di lotta ai reati di violenza sessuale;

d) individua nuove modalità di intervento, anche mediante l'utilizzazione di strumenti ad alta tecnologia;

 e) predispone e coordina campagne di educazione e di comunicazione sui reati di violenza sessuale dedicando particolare attenzione a specifiche campagne di comunicazione rivolte ai cittadini extracomunitari, anche al fine di promuovere la conoscenza della cultura e dei costumi nazionali nonché delle pene previste per i reati di violenza sessuale.

6. Gli interventi di cui al comma 5 confluiscono in un programma, approvato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, per la realizzazione del quale è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2006, di 300 milioni di euro per l'anno 2007 e di 700 milioni di euro per l'anno 2008.

7. Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

 

Art. 4.

(Modifica all'articolo 609-bis del codice penale, concernente il reato di violenza sessuale).

1. Il primo comma dell'articolo 609-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Chiunque costringe taluno a compiere o subire atti sessuali senza il suo consenso, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni».

 

Art. 5.

(Modifica all'articolo 609-ter del codice penale, concernente le circostanze aggravanti il reato di violenza sessuale).

1. Al primo comma dell'articolo 609-ter del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«5-bis) nei confronti di persona in stato di gravidanza».

 

Art. 6.

(Modifica all'articolo 656 del codice di procedura penale, concernente l'esecuzione delle pene detentive).

1. Dopo la lettera c) del comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale è inserita la seguente:

«c-bis) nei confronti dei condannati per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, che non si sottopongano ad un trattamento terapeutico-riabilitativo».

 

Art. 7.

....................................

....................................

....................................

 

Art. 8.

(Gratuito patrocinio per le vittime di reati di violenza sessuale).

1. Il patrocinio delle vittime di reati legati alla sfera delle violenze sessuali di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-ter.1, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale è a totale carico dello Stato.

 

Art. 9.

(Risorse finanziarie finalizzate al potenziamento dell'attività di prevenzione, vigilanza e repressione dei reati di violenza sessuale).

1. Per l'espletamento delle attività della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri di prevenzione, vigilanza e repressione dei reati di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-ter.1, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, nonché per il potenziamento delle attività dei pool e delle unità specializzate di polizia giudiziaria, per la formazione e l'aggiornamento professionali degli addetti di cui alla presente legge, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, la spesa di 200 milioni di euro.

 

Art. 10.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2 e dell'articolo 3, comma 7, valutato in 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 6, valutato in 200 milioni di euro per l'anno 2006, in 300 milioni di euro per l'anno 2007 e in 700 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 8, valutato in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede, per gli anni 2006, 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9, valutato in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e

 

2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 11.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 


N. 1256

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato NAN

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Disposizioni per la tutela della morale pubblica e per la prevenzione delle molestie e delle aggressioni sessuali

 

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Presentata il 30 giugno 2006

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Onorevoli Colleghi! - Le notizie di questi ultimi tempi sono purtroppo sempre più ricche di episodi a sfondo sessuale.

L'aumento vertiginoso di molestie, di aggressioni e di stupri impone una presa di posizione per cercare di contenere il fenomeno.

Il legislatore ha già provveduto ad aggravare le sanzioni penali per questo tipo di reato, ma ciononostante il fenomeno è in aumento.

Occorre pertanto cercare di andare a colpire questi comportamenti non soltanto con delle sanzioni più gravi, ma limitando e sopprimendo tutto ciò che possa stimolare tali condotte.

In particolare, va rilevato che le rivendite di giornali autorizzate vendono, senza alcuna discrezione, giornali e riviste che sono esposti in modo da colpire l'attenzione senza alcuna remora per la pubblica decenza.

Minorenni e minorati si trovano così involontariamente colpiti nelle loro curiosità da fotografie che stimolano spesso interessi morbosi.

Con troppa facilità e senza alcuna discrezione la stessa cosa avviene attraverso quasi tutti i portali di ricerca della rete INTERNET, utilizzata, è noto, soprattutto da giovani.

Inoltre, tragiche vicende di stupri collettivi, che giungono addirittura all'omicidio, diventano argomento di cronache che travalicano le esigenze di informazione e divengono, descrivendo raccapriccianti dettagli, racconti che possono essere dannosi per l'immaginario di chi è predisposto a tali azioni.

La presente proposta di legge si prefigge pertanto di prevenire tali fenomeni, impedendo che notizie, immagini od ogni altro dato suscettibile di colpire in modo «perverso» l'opinione pubblica sia facilmente accessibile e possa, pertanto, stimolare comportamenti contrari alla morale pubblica e pericolosi per la tutela personale e sessuale dell'individuo.

La proposta di legge è composta da quattro articoli.

L'articolo 1 è riferito alle rivendite pubbliche di giornali quotidiani, di periodici, di riviste e dei materiali pubblicitari che possono turbare la morale pubblica.

L'articolo 2 è riferito ai siti INTERNET con contenuti a sfondo sessuale.

L'articolo 3 è finalizzato a contenere la descrizione dei «particolari» che, nel contesto di una notizia, possono stimolare fantasie morbose o atti di molestia sessuale, contrari alla morale pubblica e alla dignità personale.

L'articolo 4 prevede le sanzioni da applicare in caso di violazione della legge.



 


proposta di legge

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Art. 1.

1. È vietata la pubblica esposizione di giornali quotidiani, di periodici, di riviste e di materiali pubblicitari che riproducono fotografie o altre immagini che possono turbare la morale pubblica.

2. Il materiale di cui al comma 1 può essere esposto in un settore riservato del locale di vendita, fermo restando l'obbligo di imporre il divieto di accesso per i minorenni.

3. In caso di mancanza di una apposita area di vendita da adibire ai sensi del comma 2, il materiale di cui al comma 1 può essere mostrato su sua richiesta espressa, dell'acquirente, fermo restando il divieto di esposizione al pubblico.

Art. 2.

1. È vietato consentire il libero accesso ai siti INTERNET che riproducono contenuti a sfondo sessuale e che divulgano immagini o notizie finalizzate a promuovere o a suscitare fantasie di tipo sessuale.

2. Ai siti di cui al comma 1 si può accedere solo dopo avere autocertificato la propria maggiore età e avere fatto espressa richiesta di accesso.

3. I siti di cui al comma 1 non possono essere pubblicizzati.

Art. 3.

1. Gli organi della stampa quotidiana e periodica, nonché delle reti televisive e radiofoniche, pubbliche e private, sono tenuti, nella diffusione delle notizie, a evitare il racconto e la descrizione di dettagli e di particolari che possono stimolare fantasie sessuali o che sono comunque contrari alla morale pubblica e alla dignità personale.

Art. 4.

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 1 e all'articolo 3 è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 10.000.

2. Chiunque vìola le disposizioni di cui all'articolo 2 è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

 

 

 

 


N. 1374

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati CAPARINI, ALLASIA, FILIPPI, GOISIS, MONTANI, PINI

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Modifiche al codice penale concernenti l'innalzamento
dell'età del consenso nei rapporti sessuali

 

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Presentata il 13 luglio 2006

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Onorevoli Colleghi! - Nel 1833 con l'English Factories Act, il primo intervento legislativo a favore dell'infanzia, veniva vietato nel Regno Unito il lavoro in fabbrica ai bambini di età inferiore ai nove anni. Nel 1924 con la Dichiarazione dei diritti del fanciullo c'è il primo riconoscimento ufficiale dei diritti cosiddetti «primari» dei bambini e degli adolescenti: diritto di essere nutriti, curati, accolti, soccorsi se orfani o abbandonati, di ricevere aiuto e di essere protetti. Questa dichiarazione verrà poi ampliata e aggiornata nel 1959 e poi nel 1989, quando verrà riconosciuto al bambino il diritto alla famiglia, all'educazione, allo sviluppo fisico, intellettuale, morale, sociale e spirituale. Kempe, pediatra nordamericano, è stato uno dei primi studiosi a occuparsi degli abusi sui bambini, non solo dello sfruttamento lavorativo, ma anche del maltrattamento psicologico, dell'incuria, dell'abbandono, della trascuratezza alimentare, scolastica e sanitaria e dell'abuso sessuale nei casi di pedofilia, di pornografia, di atti di libidine, di prostituzione, di rapporti sessuali devianti. Al V Congresso internazionale sull'infanzia maltrattata e abbandonata, tenutosi a Montreal nel 1984, ha sostenuto che «è definito abuso ogni atto omissivo o autoritario che mette in pericolo o danneggia la salute o lo sviluppo emotivo di un bambino, comprendendovi anche la violenza fisica e le punizioni corporali irragionevolmente severe, gli atti sessuali, lo sfruttamento in ambito lavorativo e la mancanza di rispetto dell'emotività del fanciullo».

Questo punto è essenziale per comprendere il cambiamento della filosofia di pensiero, in quanto chiarisce in maniera ufficiale e definitiva che il bambino è un individuo con la sua personalità, la sua emotività, la sua dignità e come tale deve essere rispettato. Inoltre, viene definito l'abuso sessuale come «il coinvolgimento di bambini e adolescenti in attività sessuali che essi non comprendono ancora completamente, alle quali non sono in grado di acconsentire con piena consapevolezza o che sono tali da violare i tabù di una particolare società».

In Italia il 15 febbraio 1996 è stata approvata una legge che definisce la violenza sessuale un reato contro la persona e non più contro la morale pubblica. In questo modo la violenza è tale anche senza atti sessuali completi. Ciò che è importante è l'atto in sé, l'intenzione. Con la legge 3 agosto 1998, n. 269, recante «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù» sono state apportate modifiche al codice penale per inasprire la lotta alla pedofilia, allo sfruttamento sessuale, alla pornografia e al traffico di minori. La fattispecie degli atti sessuali con minorenne è disciplinata dall'articolo 609-quater che sancisce la soglia del compimento del quattordicesimo anno di età per delimitare il confine penale tra lecito ed illecito nel compimento degli atti sessuali consensuali con i minorenni.

Il codice individua nell'età dei quattordici anni il limite di «intoccabilità» del minore, salva la previsione dell'età minima di sedici anni quando ricorre uno dei particolari rapporti tassativamente elencati dalla norma. In particolare, trattasi dell'ascendente, del genitore (anche adottivo), del tutore o di altra persona con cui, per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia il minore di sedici anni abbia una relazione di convivenza ovvero sia affidato. In queste ipotesi la legge tutela il minore che ha compiuto gli anni quattordici ma non ancora i sedici, sulla base della presunzione di una sorta di «vizio» della volontà del minore medesimo. Entro certi limiti, la non punibilità del compimento di atti sessuali tra minori è prevista al secondo comma dell'articolo 609-quater per il minorenne che compia atti sessuali con altro minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, purché la differenza di età tra i soggetti non sia superiore a tre anni (al di fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 609-bis riguardante la violenza sessuale).

Nella «Dichiarazione di consenso in tema di abuso sessuale all'infanzia», redatta e approvata nel 1998 dal Coordinamento nazionale dei centri e dei servizi di prevenzione e trattamento dell'abuso in danno di minori, documento che vuole essere una guida per gli interventi da parte degli operatori del settore, l'abuso è definito come il coinvolgimento di un minore in attività sessuali (non necessariamente caratterizzate da violenza esplicita), effettuato da un partner preminente; nel documento si sottolinea poi come quello degli abusi sia un fenomeno diffuso, l'esperienza del quale resta non verbalizzata e non elaborata, caratterizzato da un forte legame di dipendenza fisica e affettiva della vittima dall'abusante.

L'esistenza del minore abusato viene profondamente scossa nell'equilibrio psichico, facendogli perdere, oltre ai riferimenti esterni, anche il senso della propria identità e della sicurezza. E con queste la libertà. Il bambino, proiettato violentemente in una realtà che non gli appartiene perché non è propria della sua età biologica, viene violentato anche nella sua dignità di essere umano. Non considerato più come persona, ma come oggetto, rimane paralizzato nella violenza che poi lo accompagnerà nella crescita e nello sviluppo della personalità con conseguenze nella socializzazione.

Per questo è di fondamentale importanza intervenire con leggi ancora più severe per coloro che abusano, ma anche individuare preventivamente quelle situazioni a rischio e creare i presupposti affinché lo sviluppo del minore possa essere garantito nella sua integrità. Ad avviso del proponente, dovrebbe essere innalzata da quattordici a sedici anni l'età del consenso sessuale. Infatti, la ragione della tutela del minore di sedici anni risiede nell'immaturità, anche sessuale, e nel rispetto dovuto all'infanzia e alla prima adolescenza, unitamente al rilievo del difetto del riconoscimento di una «libertà sessuale» come diritto di scelta e di libera esplicazione delle proprie qualità e facoltà sessuali. Di conseguenza, dove il fondamento della tutela del minore di sedici anni in relazione a determinate persone è ravvisabile nella soggezione, anche morale, in cui il minore viene a trovarsi, il limite dei sedici anni dovrebbe essere innalzato alla maggiore età, anche in ragione della particolare influenza che tali persone possono esercitare sul minore. In tali casi si ritiene che anche nell'età compresa tra i sedici e i diciotto anni gli atti sessuali con il minore abusano della sua inesperienza o del vincolo di sangue. Tale scelta, oltretutto, si pone in linea con quanto stabilito dalla decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che, tra le sue linee guida, prevede l'estensione della protezione accordata al minore fino al compimento del diciottesimo anno di età.

Le ulteriori modifiche proposte agli articoli 609-ter, 609-quinquies e 609-sexies del codice penale sono conseguenti alla proposta di innalzare a sedici anni l'età del consenso sessuale. Infatti, se si ritiene che il soggetto minore di sedici anni non sia in grado di comprendere e di esplicare liberamente le proprie facoltà sessuali - e, come tale, debba essere tutelato dalla legge - a maggior ragione si giudica doveroso elevare a diciotto anni l'età fino alla quale deve essere accordata tutela alla vittima degli altri reati contro la libertà sessuale.

Tale scelta, quindi, si impone per l'articolo 609-ter, primo comma, numero 1), che prevede la violenza sessuale aggravata nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici; per l'articolo 609-quinquies in tema di corruzione di minorenne, che incrimina il compimento di atti sessuali se compiuti in presenza del minore di anni quattordici; e per l'articolo 609-sexies, che considera ininfluente l'ignoranza dell'età della persona offesa qualora la violenza sessuale, gli atti sessuali con minorenne, la corruzione di minorenne, la violenza sessuale di gruppo, siano commessi in danno di minore di anni quattordici. Oltretutto, l'estensione della protezione accordata al minore sino al compimento del diciottesimo anno di età è coerente anche con quanto recentemente previsto dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET, che, nell'incriminare la prostituzione, la pornografia, la pornografia virtuale e simili, innalza a diciotto anni l'età della vittima in luogo degli attuali sedici e quattordici anni.

Per le ragioni esposte, si augura una rapida approvazione della presente proposta di legge.



 


proposta di legge

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Art. 1.

1. All'articolo 609-ter, primo comma, numero 1), del codice penale la parola: «quattordici» è sostituita dalla seguente: «sedici».

2. All'articolo 609-quater, primo comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), la parola: «quattordici» è sostituita dalla seguente: «sedici»;

b) al numero 2), la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «diciotto».

3. All'articolo 609-quinquies del codice penale la parola: «quattordici» è sostituita dalla seguente: «sedici».

4. All'articolo 609-sexies del codice penale la parola: «quattordici» è sostituita dalla seguente: «sedici».  

 


N. 1595

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati CIRIELLI, LISI, MANCUSO, MAZZOCCHI, MELONI, MINASSO, MURGIA, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, SALERNO, SILIQUINI, ULIVI, ZACCHERA

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Introduzione dell'articolo 640-quinquies del codice penale in materia di truffa ai danni di soggetti minori o anziani

 

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Presentata il 4 agosto 2006

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Onorevoli Colleghi! - Le statistiche demografiche segnalano un costante aumento del numero di anziani che, sempre più avanti negli anni, vivono in casa da soli o con il coniuge e che, da sempre, sono gli obiettivi principali dei truffatori. Il basso livello delle sanzioni per truffa non consente agli investigatori e alla magistratura di usufruire delle necessarie e opportune misure di sicurezza volte a contenere e prevenire questi reati. In questo campo gli arresti sono sempre più rari e i truffatori se la cavano sempre con poco: per la truffa, oggi, sono previsti al massimo cinque anni di reclusione, ma la pena si risolve, solitamente, con condanne di qualche mese in quanto i responsabili di tali raggiri si appellano sempre alle attenuanti, ai riti alternativi e alla continuazione. Inoltre, allo stato attuale, l'indagato può essere arrestato solo se colto in flagranza di reato e questo caso non si verifica quasi mai in quanto le vittime, ovviamente, comprendono ciò che è successo soltanto dopo essere state raggirate. Non ultimo è, poi, il problema relativo all'avvio dell'inchiesta, che può avvenire solo se la vittima sporge formale querela; addirittura, a volte, le denunce vengono ritirate per paura di ritorsioni da parte delle persone querelate. C'è da aggiungere, infine, che non sempre si può contestare il reato di rapina, per il quale è prevista una pena più pesante, in quanto è possibile comminare detta pena solo allorquando le vittime subiscono una violenza; ma, ovviamente, i truffatori prediligono, per loro natura, il raggiro.

Sono necessarie, dunque, pene più severe e il concetto di certezza della pena va, pertanto, perseguito con ogni mezzo.

La speciale tutela giuridica di soggetti minori e anziani, sotto un profilo strettamente penalistico, trova il suo baluardo nell'articolo 643 del codice penale, dedicato al reato di «circonvenzione d'incapace». Purtroppo, nell'articolo in questione, sotto il profilo soggettivo, la disposizione fa riferimento esclusivamente a soggetti legalmente o naturalmente incapaci o che, comunque, versano in uno stato di infermità o di deficienza psichica. Inoltre, la stessa disposizione è vincolata al compimento di un atto che comporti un qualsiasi effetto giuridico per l'agente o per altri. Proprio da tale peculiarità discende, di fatto, una restrizione del campo applicativo dell'articolo 643 del codice penale. Ne consegue che il giudice dovrà comunque procedere, in via preliminare, ad accertare la ricorrenza di uno stato di incapacità o di minorazione della sfera intellettiva e volitiva. Risulta evidente che, qualora la vittima del reato non versi in un siffatto stato, il soggetto agente non sarà punibile.

La presente proposta di legge introduce l'articolo 640-quinquies del codice penale, che prevede, grazie all'introduzione della fattispecie concreta di truffa ai danni di soggetti minori e anziani, un aggravio della pena prevista dall'articolo 640 per chiunque abusi della condizione di debolezza e di vulnerabilità di soggetti anziani o abusi dei bisogni, delle passioni o dell'inesperienza di un soggetto minore; la pena prevista in tali circostanze è, infatti, la reclusione da due a sei anni e la multa da mille a diecimila euro.

Il reato di truffa ai danni di soggetti minori e anziani, così come previsto dalla presente proposta di legge, contribuisce a scoraggiare ulteriormente gli attori di questi crimini. L'inserimento di una nuova fattispecie di reato all'interno del codice penale è dettato dall'esigenza di una maggiore attenzione proprio verso i soggetti più anziani e i minori da parte dello Stato in materia di sicurezza. Dunque, si introduce nel codice penale una nuova fattispecie di reato per colpire, con pene severe, chi approfitta degli anziani e dei minori, li truffa o li deruba in casa; una nuova fattispecie che possa riassumere in sé reati che già esistono, ma aggravi le pene per chi li commette quando a subirne le conseguenze sono i cosiddetti «soggetti deboli». Questi sono gli obiettivi che si prefigge di raggiungere la proposta di legge che oggi si pone alla vostra attenzione.

Con le truffe ai danni di queste categorie di persone siamo giunti all'assoluta abiezione morale: siamo al cospetto di crimini la cui connotazione maggiore è la viltà.

La presente proposta di legge è volta a colmare un vuoto legislativo che persiste da ormai troppo tempo e vuole contribuire a tutelare gli anziani e i minori da crimini messi in atto da veri e propri artisti della truffa in grado di recitare, alla stregua di navigati attori teatrali, la parte giusta per carpire la buona fede di indifesi anziani e di ingenui minori.



 


proposta di legge

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Art. 1.

1. Dopo l'articolo 640-quater del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 640-quinquies. - (Truffa ai danni di soggetti minori o anziani). - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusa della condizione di debolezza o di vulnerabilità dovuta all'età del soggetto offeso, ovvero abusa della situazione di bisogno, della condizione emotiva o della inesperienza di una persona minore, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000».

 

 

 


N. 1623

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati BELLILLO, CESINI, CRAPOLICCHIO, DE ANGELIS, LICANDRO, PAGLIARINI, FERDINANDO BENITO PIGNATARO, SGOBIO, SOFFRITTI, TRANFAGLIA, VACCA, VENIER

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Disciplina organica degli interventi integrali
contro la violenza sulle donne

 

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Presentata l'11 settembre 2006

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Onorevoli Colleghi! - La Costituzione sancisce il diritto di ogni persona alla vita e all'integrità fisica e morale. Agli articoli 2 e 3 viene definita la natura laica del nostro ordinamento che si persegue garantendo al singolo libertà ed uguaglianza in tutte le formazioni sociali nelle quali si realizza la sua personalità. Per rendere formali tali postulati, si specifica l'obbligo dello Stato di intervenire per eliminare ogni eventuale discriminazione che determina disuguaglianze fra le persone. Le relazioni fra le persone, fra uomini e donne in particolare, sono quindi sostenute dai valori della libertà, dell'uguaglianza e del vivere insieme.

In Italia l'ordinamento ha cancellato quasi del tutto norme, leggi e regolamenti che dividendo gli uomini dalle donne riducevano queste ultime ad una subumanità sottomessa a quella maschile.

Grandi sono le trasformazioni intervenute nel nostro Paese in questi ultimi trent'anni, soprattutto con la conquista per le donne del diritto al lavoro, all'istruzione, alla procreazione responsabile, alla contraccezione, al divorzio, e con la penalizzazione dello stupro; finalmente si sono conquistate il diritto alla cittadinanza. Ma le trasformazioni, soprattutto economiche, degli ultimi anni, le migrazioni, l'aumento delle ineguaglianze e delle ingiustizie sociali hanno indebolito il sistema dei diritti che aveva caratterizzato quasi tutta la seconda metà del XX secolo. Una notevole percentuale fra i soggetti più deboli è formata dalle donne. Di fronte alla debolezza delle istituzioni nel sostenere i diritti delle persone rispetto alle esigenze dei mercati, molte donne sono state ricacciate nel ruolo domestico perdendo di fatto la propria autonomia economica e sessuale, mentre si sta allargando il fenomeno della violenza contro di loro. La violenza contro le donne si presenta quindi come un insieme di fenomeni che caratterizzano una situazione che comprende tutte le aggressioni subite dalle donne a seguito dei condizionamenti socio-culturali che agiscono sui due sessi, in tutte le loro relazioni. Tale violenza non riguarda solo la sfera privata: essa si manifesta come simbolo più brutale delle disuguaglianze esistenti nella società ed è rivolta contro le donne in quanto tali, poiché i loro aggressori ritengono che esse abbiano meno diritti. Lo Stato deve dotarsi di provvedimenti di azione positiva che intervengano per cancellare ogni atto di violenza palesemente lesiva dei diritti fondamentali, quali quelli alla libertà, all'uguaglianza, alla vita, alla sicurezza e alla non discriminazione, sanciti dalla Costituzione.

Con questa proposta di legge s'intende dare omogeneità al diritto, che in Italia contiene su questo tema risposte parziali e testi privi di una visione unitaria, in attuazione delle direttive e delle raccomandazioni formulate dalle istituzioni internazionali. Si citano, tra gli altri, la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di violenza contro le donne del 1993, le risoluzioni del Vertice di Pechino del settembre 1995, la risoluzione del Parlamento europeo del 1997 a favore di una campagna nei confronti delle violenze contro le donne, la risoluzione della Commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite del 1997, la Dichiarazione del 1999 nell'Anno europeo dedicata alla lotta alla violenza contro le donne e, ancora, l'approvazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio del programma per prevenire e combattere la violenza contro bambini, giovani e donne e per proteggere le vittime (decisione n. 803/2004/CE).

La presente iniziativa legislativa si propone di definire tutti gli aspetti preventivi, educativi, sociali, d'assistenza e follow-up delle vittime, e le sanzioni riferite alle violenze e alle discriminazioni; si tratta di una proposta di legge integrale e multidisciplinare che, come intervento principale, disciplina tutto il processo di socializzazione e dell'istruzione. Nello stabilire le misure di intervento in materia educativa, tratta le tematiche legate alle trasmissioni televisive, in particolare nell'ambito della pubblicità, che dovranno delineare un'immagine rispettosa della parità e delle scelte di vita di ciascuna donna. Prevede interventi di sostegno alle vittime: riconoscimento dei loro diritti da parte delle istituzioni, assistenza legale gratuita, assistenza sociale, sostegno economico. La risposta legale deve essere integrale, cioè deve riguardare sia la normativa ordinamentale, con la creazione di nuove istituzioni, sia la normativa penale e civile, compresa la formazione degli operatori sanitari, di polizia, e della magistratura.

Nella sanità occorre prevedere un piano di sensibilizzazione affinché gli operatori siano in grado di individuare in modo tempestivo eventuali abusi e violenze e di offrire le necessarie prestazioni sul piano fisico e psicologico, coordinandole con le altre misure di assistenza.

I casi di violenza colpiscono anche i minori che vivono in ambito familiare. La proposta di legge ne esige la protezione, garantendone la tutela con l'individuazione di effettive misure di protezione, da definire nei piani per la realizzazione di servizi sociali. Inoltre, si prevedono nell'ambito dell'amministrazione penitenziaria programmi specifici per detenuti condannati per violenza contro le donne.



 


proposta di legge

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Art. 1.

(Oggetto).

1. La presente legge è volta a combattere la violenza sulle donne, intesa come espressione diretta delle discriminazioni, della situazione di ineguaglianza e delle relazioni di potere degli uomini sulle donne, anche qualora esercitata dal coniuge o da altri individui legati da relazioni affettive.

2. La presente legge stabilisce misure di tutela integrale al fine di prevenire, sanzionare e sradicare la violenza sulle donne e definisce le modalità per prestare assistenza alle vittime di tale violenza.

3. La nozione di violenza sulle donne comprende qualsiasi atto di violenza fisica e psicologica, ivi compresi gli attentati alla libertà sessuale, le minacce, la costrizione e la privazione arbitraria della libertà.

Art. 2.

(Finalità).

1. La presente legge prevede un insieme di misure contro la violenza sulle donne volte al raggiungimento delle seguenti finalità:

a) rafforzare le misure di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, dotando le autorità di strumenti efficaci in ambito educativo, sanitario, sociale e pubblicitario;

b) riconoscere i diritti delle donne vittime di violenze, affinché possano rivendicarli dinanzi agli organi pubblici competenti, garantendo così un accesso rapido, trasparente ed efficace ai servizi sociali istituiti a tale scopo;

c) istituire un sistema di servizi sociali di cura, di emergenza, di assistenza e di recupero integrale;

d) garantire i diritti delle donne in ambito lavorativo, sia nel settore privato sia in quello pubblico;

e) garantire i diritti economici delle donne vittime della violenza al fine di agevolarne il reinserimento sociale;

f) istituire un sistema integrale di tutela istituzionale, nel cui ambito lo Stato, tramite l'Ufficio contro la violenza sulle donne di cui all'articolo 18, in collaborazione con l'Osservatorio nazionale delle violenze contro le donne di cui all'articolo 19, dia impulso a politiche pubbliche che consentano di offrire assistenza alle vittime;

g) rafforzare le norme di diritto penale esistenti, al fine di garantire alle donne vittime di violenze una tutela integrale dinanzi a tutti i tribunali;

h) coordinare le risorse e gli strumenti delle diverse autorità pubbliche, al fine di garantire la prevenzione dei casi di violenza sulle donne, nonché l'effettiva comminazione di sanzioni adeguate;

i) promuovere la collaborazione e la partecipazione delle associazioni e delle organizzazioni della società civile che si battono contro la violenza sulle donne.

Art. 3.

(Piani di sensibilizzazione).

1. Le autorità pubbliche, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, promuovono campagne d'informazione e sensibilizzazione volte alla prevenzione della violenza di genere.

2. Le campagne di cui al comma 1 sono realizzate in modo da garantirne l'accesso alle persone in difficoltà.

Art. 4.

(Princìpi e valori del sistema scolastico).

1. Il sistema scolastico mira a educare al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della parità fra uomo e donna, contrasta gli ostacoli alla parità e forma i cittadini alla risoluzione pacifica dei conflitti in tutti gli ambiti della vita personale, familiare e sociale.

2. Tutti i corsi di studio contribuiscono a consolidare negli studenti la maturità personale, sociale e morale necessaria a conferire loro autonomia e capacità d'analisi, nonché spirito critico contro l'ineguaglianza, ai fini della promozione di una reale parità tra i sessi.

Art. 5.

(Promozione della parità).

1. Al fine di garantire la parità effettiva, le istituzioni scolastiche devono vigilare affinché il materiale didattico utilizzato non contenga stereotipi sessisti o discriminatori e promuovere il pari valore di donne e uomini.

Art. 6.

(Formazione iniziale e permanente dei docenti).

1. Le istituzioni scolastiche adottano le misure necessarie ad includere, nei programmi di formazione iniziale e permanente degli insegnanti, una formazione specifica in materia di parità tra uomo e donna al fine di promuovere l'educazione al rispetto dei diritti, la prevenzione dei conflitti, l'individuazione tempestiva delle violenze nell'ambito familiare, sulle donne e sui bambini, la corresponsabilità in ambito domestico.

2. Nelle facoltà universitarie sono istituiti corsi di laurea, corsi di specializzazione e master che prevedono programmi improntati ai principi di cui al comma 1.

Art. 7.

(Partecipazione ai consigli scolastici).

1. Sono assunte misure atte a garantire l'inclusione nei consigli scolastici di individui capaci di dare impulso all'adozione di misure formative atte a promuovere la parità, anche attraverso la rappresentanza delle associazioni delle donne esistenti sul territorio.

Art. 8.

(Pubblicità illecita).

1. È vietata qualsiasi iniziativa pubblicitaria che utilizzi l'immagine della donna in maniera umiliante o discriminatoria. A tal fine, l'Ufficio contro la violenza sulle donne di cui all'articolo 18, le organizzazioni ed associazioni femminili, le associazioni dei consumatori e degli utenti e quelle operanti a tutela degli interessi della donna sono legittimati a chiedere il ritiro o la rettifica delle iniziative pubblicitarie che violino il divieto.

Art. 9.

(Disposizioni concernenti i mass media).

1. I mass media devono promuovere la tutela e la difesa della parità tra uomo e donna ed evitare qualsiasi discriminazione, in particolare rispetto alla presenza delle donne della politica, dell'economia e della finanza nelle trasmissioni televisive.

Art. 10.

(Settore sanitario, formazione e sensibilizzazione).

1. Gli enti e le strutture del Servizio sanitario nazionale e il Ministero della salute promuovono corsi di formazione per gli operatori sanitari, finalizzati all'individuazione tempestiva dei casi di violenza, nonché corsi per la popolazione e interventi mirati nei confronti delle persone che abbiano commesso violenze sulle donne.

2. Nell'ambito del Servizio sanitario nazionale sono istituite commissioni interregionali contro la violenza sulle donne, per coordinare, valutare e proporre le misure ritenute necessarie per contribuire allo sradicamento di tale forma di violenza.

Art. 11.

(Garanzia dei diritti delle vittime).

1. La Repubblica promuove l'informazione, l'assistenza sociale e l'assistenza legale gratuita alle vittime delle violenze sulle donne, al fine di rendere effettivi i diritti costituzionali all'integrità fisica e morale, alla libertà, alla sicurezza e alla non discriminazione.

Art. 12.

(Diritto all'informazione).

1. Le donne vittime di violenze hanno diritto a una piena informazione e a servizi di consulenza adatti alla loro situazione da parte dei servizi sociali. Nel Piano nazionale per i servizi sociali sono garantite le risorse necessarie ai fini di cui al presente articolo.

Art. 13.

(Diritto all'assistenza sociale integrale).

1. I servizi sociali devono garantire alle donne vittime di violenze le cure, le soluzioni di emergenza e il sostegno necessari ai fini di un totale recupero.

2. I servizi sociali devono altresì garantire alle donne vittime di violenze il loro sostegno attraverso percorsi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro.

3. L'attività dei servizi sociali di cui ai commi 1 e 2 è coordinata con quella delle Forze di polizia e dei magistrati preposti ai casi di violenza sulle donne, ai quali possono chiedere provvedimenti d'urgenza.

Art. 14.

(Assistenza legale).

1. Le donne vittime di violenza che non hanno i mezzi necessari possono godere dell'assistenza legale gratuita.

Art. 15.

(Diritti di lavoro e in materia di previdenza sociale).

1. Le donne vittime di violenze hanno diritto alla riduzione e alla riorganizzazione dell'orario di lavoro, alla mobilità geografica, alla sospensione dell'attività lavorativa con conservazione del posto di lavoro o alla risoluzione del contratto di lavoro.

2. La sospensione o la risoluzione del contratto di lavoro danno luogo al diritto all'indennità di disoccupazione. Il tempo di sospensione è considerato come periodo di contribuzione effettiva ai fini delle prestazioni della previdenza sociale e di disoccupazione.

3. Le imprese che durante i periodi di assenza di lavoratrici vittime di violenza assumono, con contratto a tempo determinato, personale che le sostituisce, hanno diritto all'esenzione totale dal pagamento degli oneri sociali. La lavoratrice riprende il proprio lavoro alle condizioni in essere prima della sospensione del contratto.

4. Le assenze o i ritardi motivati dalla situazione fisica o psicologica causata dalle violenze sono giustificati in base al parere dei servizi sociali o sanitari.

 

Art. 16.

(Programma di assistenza occupazionale).

1. Nell'ambito del Piano per l'occupazione, è attuato un programma di intervento per le donne vittime di violenze in cerca di lavoro.

 

Art. 17.

(Accesso all'alloggio e ai centri di accoglienza pubblici per adulti).

1. Le donne vittime di violenza hanno priorità d'accesso a un alloggio protetto e ai centri d'accoglienza pubblici per adulti.

Art. 18.

(Ufficio contro la violenza sulle donne).

1. È istituito, presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ufficio contro la violenza sulle donne. L'Ufficio formula le politiche inerenti alla violenza di genere e coordina e promuove tutte le iniziative in tale ambito. Il titolare dell'Ufficio ha capacità di agire.

Art. 19.

(Osservatorio nazionale delle violenze contro le donne).

1. È istituito l'Osservatorio nazionale delle violenze contro le donne, nell'ambito dell'Ufficio contro la violenza sulle donne di cui all'articolo 18. L'Osservatorio valuta la collaborazione istituzionale, elabora relazioni e avanza proposte di modernizzazione in materia.

2. L'Osservatorio elabora annualmente una relazione sull'applicazione del codice penale e sulla sua efficacia nella tutela delle vittime. La relazione indica le riforme necessarie in questo ambito per garantire i massimi livelli di protezione.

3. Le funzioni, il funzionamento e la composizione dell'Osservatorio sono valutati periodicamente e in ogni caso è garantita la partecipazione delle organizzazioni femminili che insistono sull'intero territorio nazionale, nonché delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

Art. 20.

(Istituzione di unità speciali delle Forze di polizia).

1. Sono istituite unità speciali delle Forze di polizia dedite alla prevenzione della violenza sulle donne ed al controllo dell'applicazione dei provvedimenti di legge adottati.

Art. 21.

(Programmi di collaborazione).

1. Le autorità pubbliche mettono a punto programmi di collaborazione volti a promuovere la prevenzione, l'assistenza e la repressione alla violenza sulle donne, coinvolgendo gli organi della sanità, della giustizia, delle Forze di polizia e dei servizi sociali.

Art. 22.

(Amministrazione penitenziaria).

1. L'Amministrazione penitenziaria realizza programmi specifici per i detenuti condannati per violenze sulle donne. Si tiene conto dell'applicazione del detenuto e dei risultati conseguiti nell'ambito del programma ai fini della concessione dei permessi o della libertà condizionata.

 

 


N. 1819

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato LUSSANA

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Introduzione del delitto di molestia insistente

 

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Presentata il 12 ottobre 2006

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Onorevoli Colleghi! - Nel nostro Paese si stanno verificando con sempre maggiore frequenza gravi episodi di cronaca nera che impongono una maggiore attenzione da parte della nostra legislazione nei confronti delle molestie e delle minacce messe in atto da molestatori assillanti, in grado di procurare - secondo la definizione che ne forniscono gli psichiatri - una vera e propria «sindrome da molestie assillanti». Si tratta di qualcosa di molto più grave della molestia o del disturbo alle persone, sanzionati dal nostro codice penale con l'arresto fino a sei mesi. Secondo la terminologia mutuata dal mondo anglosassone, lo «stalking» consiste in una persecuzione asfissiante che finisce per sconvolgere l'esistenza della vittima, costringendola a vivere in una condizione di perenne attenzione, se non addirittura di terrore. Oltre l'80 per cento delle vittime sono donne e il fenomeno è in paurosa ascesa, tanto da non poter essere ulteriormente ignorato, visto che oltre il 5 per cento degli omicidi in Italia è stato preceduto da atti di «stalking». Questi episodi di minaccia e di molestie continue sono considerati penalmente rilevanti nel nostro Paese solo quando integrano la fattispecie prevista dall'articolo 660 del codice penale, norma che punisce la molestia o il disturbo alle persone. Tuttavia la «molestia assillante» non si ascrive all'interno di questo reato, che si manifesta al massimo come semplice contravvenzione fino al comprovato atto della molestia stessa (un esempio rientrante in questi casi è la violenza fisica). Circostanza, questa che comprova come, oltre un certo limite, le attuali norme sanzionatorie - quali quelle dell'articolo 610 del codice penale sulla violenza privata o dell'articolo 612 del codice penale che punisce le minacce - siano chiaramente insufficienti mentre occorrerebbe, invece, individuare una nuova e specifica figura di reato che consenta di punire coloro che in modo intenzionale e persistente seguono, molestano o minacciano un'altra persona, prima che tali comportamenti sfocino in ben più gravi episodi di omicidio. In ragione di quanto illustrato si è fermamente convinti della necessità di prevedere una nuova e più grave fattispecie di reato, che assorbe e unifica, aggiungendovi il requisito della ripetitività nel tempo, reati quali quelli di minaccia, di percosse e di violenza privata nei confronti del medesimo soggetto.

La presente proposta di legge, pertanto, definisce la fattispecie prevedendo che commette il delitto di molestia insistente chiunque pone in essere intenzionalmente, in modo malevolo e persistente, un comportamento finalizzato a seguire o a molestare un'altra persona con attività che allarmano o suscitano una ragionevole paura o disagio emotivo, che ledono la libertà morale o personale o la salute psicofisica della persona offesa. Tale fattispecie viene punita con una pena superiore a quella prevista per la semplice molestia, ma inferiore rispetto a quella stabilita per la violenza privata; mentre la pena della reclusione viene innalzata fino a quattro anni nel caso di reiterazione del reato o se il reato è commesso dopo specifica diffida formale da parte dell'autorità giudiziaria richiesta dalla persona perseguitata. Quest'ultima previsione è necessaria per evitare che i comportamenti persecutori possano degenerare in fatti ben più gravi se non vengono tempestivamente controllati e ridimensionati.

La modulazione della pena risponde a una precisa scelta, ovvero quella di rendere possibile nei confronti del persecutore l'applicazione di misure coercitive, quali il divieto di frequentare i luoghi in cui vive e lavora la vittima, per le ipotesi più lievi, o la custodia in carcere, per i casi più gravi.

È inoltre prevista l'istituzione di uno sportello aperto al pubblico presso ogni questura e di un numero verde nazionale allo scopo di dare sostegno alle persone che si ritengono vittime di molestie insistenti e agli operatori della sicurezza che si occupano delle segnalazioni delle presunte vittime.



 


proposta di legge

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Art. 1.

(Delitto molestia insistente).

1. Chiunque pone in essere un intenzionale, malevolo e persistente comportamento finalizzato a seguire o a molestare un'altra persona con attività che allarmano o suscitano una ragionevole paura o disagio emotivo, che ledono la libertà morale o personale o la salute psicofisica della persona offesa, è punito con la reclusione fino a due anni.

2. Al fine di tutelare l'incolumità fisica o psicologica o la libertà personale o morale della persona offesa, dei suoi congiunti o di suoi conoscenti, il giudice può prescrivere all'indagato di non avvicinarsi al domicilio o ad altri luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, o al domicilio di parenti, di affini o di conoscenti della stessa.

3. La persona che si ritiene offesa dalle condotte di cui al comma 1 può presentare all'autorità giudiziaria competente formale richiesta di diffida all'autore delle stesse. L'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del giudice, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia insistente.

4. Se il reato è reiterato o commesso dopo specifica diffida da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, irrogata ai sensi del comma 3, la pena è aumentata fino a quattro anni.

Art. 2.

(Istituzione dello sportello aperto al pubblico e del numero verde nazionale).

1. Presso ogni questura è istituito uno sportello aperto al pubblico a tutela delle persone che sono fatte oggetto di molestie insistenti, individuate ai sensi dell'articolo

1. Ogni sportello deve prevedere la presenza di uno psicologo, di uno psichiatra e di un assistente sociale. È compito dello sportello prestare assistenza e sostegno alle persone che si ritengono vittime di molestie insistenti.

2. È istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime di molestie insistenti, con il compito di fornire una prima assistenza psicologica e giuridica, e, in particolare, di indirizzare le vittime presso gli sportelli di cui al comma 1. Il numero verde nazionale è attivo 24 ore su 24 e il personale ad esso adibito è scelto, nell'ambito dell'organico del Ministero della giustizia, tra soggetti in possesso di adeguate competenze in campo giuridico e psicologico.



N. 1823

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati PRESTIGIACOMO, ANGELI, ARMOSINO, ASCIERTO, BIANCOFIORE, BONIVER, BONO, BRIGANDÌ, CICCIOLI, GIULIO CONTI, COSENZA, FILIPPONIO TATARELLA, FRASSINETTI, GERMONTANI, GOISIS, LA LOGGIA, LISI, LO MONTE, MARRAS, MELE, RICARDO ANTONIO MERLO, MURGIA, NESPOLI, ANTONIO PEPE, RAISI, PAOLO RUSSO, RUVOLO, SANTELLI, STRADELLA, TONDO, TUCCI, ULIVI

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Nuove disposizioni in materia di contrasto ai reati di violenza sessuale

 

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Presentata il 12 ottobre 2006

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Onorevoli Colleghi! - Con questa proposta di legge si vuole integrare l'attuale sistema normativo, relativo al contrasto del fenomeno della violenza sessuale, con due disposizioni finalizzate a due precisi obiettivi.

In primo luogo, si intende rafforzare la presenza e il sostegno delle istituzioni in favore delle vittime di reati così efferati; in secondo luogo, ci si propone di intensificare le misure repressive attualmente previste nei confronti dei colpevoli, escludendo anche per coloro che hanno commesso il delitto di «corruzione di minorenne» (articolo 609-quinquies del codice penale) la possibilità di ricorrere al beneficio processuale dell'applicazione della pena su richiesta (comunemente noto come «patteggiamento»).

Passando a un esame più dettagliato, l'articolo 1 del provvedimento pone a carico dello Stato le spese processuali sostenute dalle vittime dei delitti.

Questo rappresenta un segnale di riconoscimento e di attenzione, forte e tangibile, per la posizione della persona offesa, meritevole di una tutela più incisiva e concreta rispetto a quella accordatale attualmente dal sistema.

Il beneficio del gratuito patrocino, naturalmente concepito per contribuire al riequilibrio della parità delle parti nel processo accusatorio, verrebbe esteso - a prescindere da ogni valutazione di carattere economico e, comunque, con condizioni e meccanismi da stabilire con un successivo regolamento - a quelle vittime che sono state lese e offese nei valori più intimi.

L'articolo 2 presta, invece, particolare attenzione alla posizione processuale dell'autore del reato, escludendo la possibilità di ricorrere al patteggiamento allargato per il delitto di cui al citato articolo 609-quinquies del codice penale. Come è noto la legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet, all'articolo 11, era già intervenuta in tale materia, ma aveva omesso di escludere il meccanismo del patteggiamento per il reato in oggetto.

L'articolo 3, infine, contiene la copertura finanziaria del provvedimento.



 


proposta di legge

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Art. 1.

(Gratuito patrocinio per le vittime di reati di violenza sessuale).

1. Il patrocinio delle vittime dei delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale è posto a carico dello Stato.

2. L'onorario e le spese spettanti al difensore per i delitti di cui al comma 1 sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale relativa ad onorari, diritti e indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.

3. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il regolamento di attuazione del presente articolo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Esclusione dall'applicazione della pena su richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «609-quater» sono inserite le seguenti: «, 609-quinquies».

Art. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


N. 1901

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati CODURELLI, RUSCONI, DE BIASI, INCOSTANTE, CINZIA MARIA FONTANA, DI SALVO, SAMPERI, CORDONI, INTRIERI, MOTTA, BENZONI, CASSOLA, TREPICCIONE, LARATTA, PELLEGRINO, CARTA, FIANO, BURTONE, FOGLIARDI, BARANI, FASCIANI, OTTONE, RAMPI, MIGLIOLI, MARIANI, GHIZZONI, MARINO, SCHIRRU, CRISCI, CECCUZZI, ROSSI GASPARRINI, FEDI, POLETTI

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Introduzione degli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale
in materia di molestie persistenti

 

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Presentata l’8 novembre 2006

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Onorevoli Colleghi! - Il fenomeno cosiddetto dello «stalking» (derivante dal verbo inglese to stalk, che possiamo tradurre in italiano come inseguire, pedinare, fare la posta), configura quell'insieme di «comportamenti ripetuti ed intrusivi di sorveglianza e controllo, di ricerca di contatto e comunicazione nei confronti di una vittima che risulta infastidita e/o preoccupata da tali attenzioni e comportamenti non graditi», per usare la definizione datane nello studio «Sindrome del molestatore assillante (stalking): una rassegna»; condotto dal professor Paolo Curci e dal dottor Gian Maria Galeazzi del dipartimento di patologia neuropsicosensoriale dell'università di Modena e Reggio Emilia.

L'interesse che si sta concentrando verso questo fenomeno è nato in seguito a casi di molestie che hanno avuto come vittime personalità dello spettacolo e ad aggressioni nei loro confronti, prima delle quali il colpevole aveva adottato questa forma di persecuzione. Ma, al di là di questi episodi «clamorosi», recenti studi epidemiologici hanno mostrato che i casi di stalking che risultano di gran lunga prevalenti si verificano nel contesto della violenza domestica. Secondo una classificazione del professor Curci e del dottor Galeazzi ricavata dagli studi maggiormente qualificati su questo tema (per esempio: Mullen P.E., Pathè M., Purcell R., Stuart G.W. «Study of stalkers», Am J Psychiatry, 1999), gli stalker agiscono tipicamente attraverso:

a) comunicazioni intrusive, distinte secondo il mezzo usato (telefoniche, per posta, e-mail, facsimile o altro, ad esempio messaggi lasciati sulla macchina o sulla porta di casa del molestato);

b) contatti, distinti in comportamento di controllo indiretto (seguire, spiare, mantenere la sorveglianza attorno l'abitazione) oppure di approccio diretto al molestato, in pubblico, sul luogo di lavoro;

c) comportamenti associati, come ordinare beni per conto del molestato, inviare doni, far trovare oggetti (per esempio, animali o parti di animali morti), vandalizzare le proprietà del molestato (per esempio tagliare le gomme dell'automobile), uccidere gli animali domestici della vittima.

Strumento per eccellenza dello stalker rimane comunque il telefono, con cui iniziano, nella maggior parte dei casi, le «campagne di stalking»: del resto, i mezzi indiretti di comunicazione, come appunto il telefono, appaiono i più utili e semplici, affinché il molestatore assillante possa raggiungere la propria vittima. Il telefono, e di recente anche i brevi messaggi da cellulare (gli sms), divengono un vero e proprio mezzo di persecuzione, consentendo di superare distanze geografiche e convenzioni sociali.

Per i medesimi motivi, anche attraverso la rete INTERNET, con la diffusione del suo utilizzo da parte di milioni di persone in ogni parte del mondo, vengono posti in essere comportamenti di stalking (attuati tramite i servizi classici della rete, e-mail e chat) dando vita al cosiddetto cyberstalking.

Tuttavia, tali mezzi sono sempre più spesso solo l'inizio della campagna di stalking, cui vengono ad aggiungersi, in un momento successivo, i contatti indiretti dello stalker con la propria vittima (pedinamenti, appostamenti) o di approccio diretto.

Secondo quanto sostenuto dal dottor Marco Strano, direttore scientifico del Telematic Journal of Clinical Criminology (www.criminologia.org) alla luce delle ricerche più recenti, sviluppate in prevalenza nel mondo scientifico statunitense, è possibile sintetizzare una tipologia, semplificata, di persecutori:

1) soggetti che non riescono ad accettare l'abbandono del partner o di altre figure significative e attuano una vera e propria persecuzione nel tentativo maldestro di ristabilire il rapporto o semplicemente di vendicarsi dei torti subiti nel corso del distacco (la maggior parte dei casi). Sono i molestatori statisticamente più pericolosi per quanto riguarda la possibilità che lo stalking degeneri in atti di violenza fisica nei confronti della vittima;

2) soggetti che sfogano attraverso lo stalking un rancore dovuto a cause molteplici nei confronti di una persona con cui sono entrati in conflitto, al di fuori di un rapporto affettivo. Tipico il caso dell'ex collega di lavoro che si è comportato male con lui o del professionista (esempio dal un medico) che gli ha provocato un danno giudicato grave. Normalmente questi stalker presentano un livello di pericolosità contenuta per ipotesi di violenza fisica, rappresentata attraverso le molestie e gli insulti, ma difficilmente agìta;

3) molestatori sessuali abituali o conquistatori maldestri, che individuano l'oggetto del loro desiderio nella vittima (anche sconosciuta) ed effettuano una serie di tentativi di approccio. I soggetti appartenenti a questa categoria talvolta presentano modalità compulsive o possono giungere a vere e proprie forme di delirio. Per ciò che attiene agli indici di pericolosità, i molestatori sessuali possono divenire potenziali stupratori, mentre la categoria dei cosiddetti «conquistatori maldestri» normalmente è pressoché innocua.

Talvolta si rilevano soggetti che possono essere inseriti parzialmente in più di una delle tre categorie.

Il comportamento di stalking, così come descritto, presenta dunque numerose sfaccettature sia nelle modalità di attuazione della campagna persecutoria sia nella motivazione che porta all'ossessione-compulsione dello stalker nei confronti della propria vittima.

Tuttavia, benché tale fenomeno descriva una costellazione comportamentale, solo in alcuni casi è ascrivibile ad un conclamato disturbo psichiatrico con manifestazioni deliranti o con anomalie patologiche della personalità, rilevando nella prevalenza dei casi motivazioni razionali attinenti ad un desiderio di vendetta o all'incapacità di accettare e di elaborare cognitivamente l'abbandono di un partner o di un'altra figura significativa.

La ricerca psichiatrica sul fenomeno dello stalking si è spinta anche su un altro fondamentale campo, che riguarda l'impatto psicologico dello stalking sulle vittime. Del resto, l'impatto delle molestie è, in parte, implicito nella definizione stessa della sindrome.

Come sostenuto dal professor Curci e dal dottor Galeazzi, per definizione, infatti, nei casi di molestie assillanti le comunicazioni e la ricerca di contatto indiretto e/o diretto del molestatore risultano non solo sgradite e inopportune alla vittima, ma anche fonte di preoccupazione e paura per la propria sicurezza personale e/o di persone care, fino ad un vero senso di terrore.

Da un punto di vista pratico, l'impatto per le vittime di una campagna di stalking può essere estremamente gravoso: giornate di lavoro perse, necessità di aumentare il grado di protezione personale con conseguenti spese per la sicurezza, cambiamento di residenza eccetera.

A tutto ciò si accompagna una variabile frequenza ed intensità di sintomi correlati: tra i più diffusi, secondo uno studio condotto negli Stati Uniti (Pathè M., Mullen P.E., «The impact of stalkers on their victims», Br J Psychiatry, 1997), sono gli stati ansiosi, i disturbi del sonno e i ricordi intrusivi.

Dal medesimo studio emerge come la continua insistenza del molestatore e la sua capacità di penetrare nella vita privata della vittima, unitamente alla percezione che gli interventi legali sono inefficaci a fronteggiare i comportamenti molesti, provocano in quasi tutti i soggetti vessati un vero e proprio senso di impotenza e una percentuale rilevante di essi giunge a contemplare, e in alcuni casi anche tentare, il suicidio per sfuggire alla condizione di persecuzione cui è sistematicamente sottoposta.

Anche senza giungere a queste reazioni estreme, altri studi (tra cui ricordiamo, Hall D.M, «The victims of stalking», Meloy J.R., ed., The Psichology of stalking, San Diego, Academic Press, 1998) hanno evidenziato quanto una campagna persecutoria possa incidere sulla vittima fino a registrare un vero cambiamento di carattere. Infatti, si è verificato che in seguito alle molestie nel soggetto/vittima aumenta il grado di «timorosità», sospettosità, introversione e stato di allarme, ma anche il nervosismo e il senso di rabbia, e alcuni soggetti giungono alla depressione.

Di fronte a un fenomeno quale lo stalking, letteralmente capace di distruggere la vita della vittima designata, anche il mondo giuridico ha dovuto affrontare specificamente tale problema.

La giurisprudenza nordamericana è stata la prima a dare una definizione giuridica del fenomeno dello stalking e a porvi un rimedio. Nel 1994 tutti gli Stati degli USA avevano approvato una legislazione anti-stalking: ad essere punito è colui che, secondo una formula che si rinviene nella maggior parte delle leggi dei vari Stati, pone in essere un intenzionale, malevolo e persistente comportamento consistente nel seguire o nel molestare un'altra persona.

Anche il Canada ha una normativa, contenuta nel Criminal Code of Canada, che definisce il delitto di molestia criminale (criminal harassment), che si concretizza nel molestare intenzionalmente o imprudentemente un'altra persona in ciascuno di questi modi:

1) seguendo o comunicando direttamente o indirettamente con quella persona o con suoi conoscenti;

2) sorvegliando i luoghi dove quella persona o un suo conoscente risiede, lavora o si trova ad essere;

3) mettendo in atto condotte minacciose di qualsiasi tipo dirette a quella persona o ai suoi familiari, tali da indurre la persona stessa a temere ragionevolmente per la sua sicurezza.

Nel Regno Unito, al fine di affrontare in modo più preciso della precedente legislazione i comportamenti di stalking, è stato adottato il Protection from Harassment Act del 1997. Esso prevede che la persona non deve attuare una condotta che sa o dovrebbe sapere essere causa di molestia a un'altra. Se una persona ragionevole in possesso delle medesime informazioni pensa che la condotta dell'imputato corrisponde a molestia, ciò significa che il crimine è stato commesso.

Occorre peraltro dimostrare che l'imputato sapeva o avrebbe dovuto sapere che la sua condotta avrebbe causato timore di violenza nella vittima. In presenza di semplice abuso verbale, ai fini della punibilità è necessaria la ripetizione del comportamento molesto per due volte.

Anche la legislazione degli Stati della Federazione australiana prevede una disciplina volta a contrastare il fenomeno dello stalking, contemplando, tra l'altro, la possibilità di emanare provvedimenti inibitori (intervention/protettive or restraining order) che, qualora vengano trasgrediti dallo stalker, comportano l'aggravante del reato o l'esecuzione dell'arresto o la fine della sospensione condizionale della pena detentiva per stalking già giudicata, anche se il reato è consumato senza minacce esplicite o atti violenti.

In Italia a tutt'oggi non esiste una specifica legislazione per contrastare e punire colui che pone in essere un comportamento ripetitivo e assillante di molestie. Le condotte degli stalker sono considerate penalmente rilevanti quando integrano la fattispecie contravvenzionale di cui all'articolo 660 del codice penale, rubricato come «Molestia o disturbo alle persone». La ratio della norma in questione è volta alla tutela della tranquillità pubblica proprio per l'incidenza che il relativo turbamento può avere sull'ordine pubblico, stante la possibilità di reazione del molestato, mentre l'interesse della vittima riceve una protezione solo riflessa. Altre condotte, quali l'ingiuria, la minaccia semplice o aggravata, la violenza privata, il danneggiamento, sono punite autonomamente a titolo di delitto.

In considerazione della rapidità con cui il fenomeno dello stalking sta dilagando anche nel nostro Paese e delle conseguenze che tali campagne persecutorie creano in capo alle vittime, ci è apparso assolutamente necessario porre rimedio al mancato riconoscimento giuridico del fenomeno con la presente proposta di legge, la cui elaborazione non sarebbe stata possibile senza il fondamentale contributo della Commissione per le pari opportunità della provincia di Lecco.


 


proposta di legge

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Art. 1.

(Introduzione degli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale).

1. Dopo l'articolo 612 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 612-bis. - (Molestie persistenti). - Chiunque ponga in essere un comportamento intenzionale, malevolo e ripetuto nel tempo, finalizzato a molestare un'altra persona con attività che procurano allarme o suscitano una ragionevole paura o disagio emotivo, ovvero che ledono la altrui libertà morale o personale o la altrui salute psico-fisica, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.000.

Il giudice, al fine di tutelare l'incolumità fisica o psicologica o la libertà personale o morale della persona offesa, dei suoi congiunti o di suoi conoscenti, può prescrivere all'indagato di non avvicinarsi al domicilio o ad altri luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa o da congiunti o conoscenti della stessa.

Se la frequentazione dei luoghi di cui al secondo comma è necessaria all'indagato per motivi di lavoro o di cura, il giudice, quando lo ritiene opportuno, prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

Art. 612-ter. - (Diffida e pericolo di reiterazione). - La persona che si ritiene offesa da condotta che può presentare gli elementi del reato di cui all'articolo 612-bis può presentare all'autorità competente formale richiesta di diffida all'autore della stessa.

Quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato da parte delle persone denunciate per il reato di cui all'articolo 612-bis, l'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia persistente.

La diffida è notificata all'indagato con le forme di cui agli articoli da 148 a 171 del codice di procedura penale.

Se nonostante la diffida formale l'indagato commette nuovi atti di molestia persistente espressamente denunciati all'autorità, il reato è perseguibile d'ufficio e la pena detentiva prevista dal primo comma dell'articolo 612-bis è aumentata fino a quattro anni.

I soggetti condannati per il reato di molestie persistenti possono essere ammessi, con decisione dell'autorità giudiziaria, alla sostituzione della pena detentiva con trattamenti di recupero presso strutture di rieducazione specializzate».

Art. 2.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


N. 2033

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati BRUGGER, ZELLER, WIDMANN, BEZZI, NICCO

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Introduzione degli articoli 660-bis e 660-ter del codice penale in materia di molestie persistenti

 

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Presentata il 6 dicembre 2006

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende introdurre anche in Italia il reato di molestie persistenti, comunemente denominato come fenomeno di «stalking» nei Paesi anglosassoni, ovvero «sindrome del molestatore assillante», intendendosi con esso un insieme di comportamenti che una persona compie in modo persistente nei confronti della propria vittima. Il nostro codice penale prevede, all'articolo 660, il reato di molestia o disturbo alle persone, punito con il carcere fino a sei mesi o una multa fino a 516 euro. La giurisprudenza dettata in materia dalla Corte di cassazione ha peraltro aggiunto che, affinché una condotta possa assumere rilievo, non è sufficiente la semplice molestia o il disturbo, ma è necessario che sia accompagnata da petulanza e da insistenza.

Diversi studi epidemiologici hanno dimostrato che gli episodi di «stalking» avvengono con maggiore frequenza all'interno dell'ampia casistica della violenza domestica e solo quando colpiscono personaggi dello spettacolo assumono la dovuta rilevanza da parte dell'opinione pubblica. Inoltre va rilevato che i vari psichiatri che hanno studiato il fenomeno sono giunti alla conclusione che gli effetti di tali condotte sulle vittime arrivano a sconvolgerne l'esistenza, provocando disturbi d'ansia e del sonno, paura, terrore e stato perenne di allerta nei casi più comuni: il fenomeno viene considerato nella sua gravità solo nel momento in cui sfocia in un omicidio o in un suicidio.

A tal proposito si citano alcuni dati sulla portata del fenomeno per il quale è necessario configurare una specifica fattispecie di reato: oltre il 5 per cento degli omicidi in Italia ha avuto come prologo comportamenti di «stalking»; più dell'80 per cento delle vittime sono donne, di cui il 20 per cento ha un'età compresa tra i 18 e i 24 anni, il 7 per cento circa ha tra i 35 e i 44 anni e circa l'1,5 per cento ha più di 55 anni; solo a Roma è stato denunciato che il 21 per cento della popolazione è vittima di molestie assillanti almeno una volta nella vita.

Dai dati esposti si desume che esistono sostanzialmente due tipologie di «stalker»: la prima è costituita da uomini che, nel 55 per cento dei casi, hanno un'età compresa tra i 18 e i 25 anni e molestano la vittima a causa di un abbandono o di un amore non corrisposto; la seconda categoria è sempre costituita da uomini la cui età sale a 55 anni e oltre se la causa del comportamento patologico è una separazione o un divorzio.

Sempre sulle basi degli studi psichiatrici effettuati sul fenomeno di «stalking», è stato rilevato che il semplice ricorso alle vie legali non serve a contenere gli episodi di molestie che determinano, quindi, un senso di impotenza nella vittima. La strategia migliore, allo stato attuale, sembra essere l'indifferenza: il molestatore infatti sembra alimentare la sua petulanza con la reazione manifesta della vittima, sia essa di paura, rabbia o altro.

Per tutti i motivi che sono stati spiegati è urgente un intervento legislativo anche in Italia, posto che tale fenomeno è esploso con l'avvento di INTERNET e che è entrato nei codici penali negli anni novanta: la prima è stata l'America, che nel 1994 aveva in tutti i suoi Stati una legge anti-stalking; il Regno Unito ha adottato il «Protection from Harassment Act» nel 1997. Nella legislazione di questi Paesi, per la configurazione del reato, sembra essere prevalso il consenso su ciò che una persona ragionevole giudicherebbe minaccioso, prescindendo dalla presenza di minacce: ciò ha determinato evidenti ripercussioni sulla difficoltà di classificare l'importanza e la gravità dei comportamenti molesti.

Per venire incontro alle tante vittime del fenomeno, dando loro una concreta possibilità di difesa, nonché per contenere e reprimere il diffondersi del fenomeno stesso, la presente proposta di legge prevede l'introduzione di due articoli nel codice penale, in materia di molestie persistenti e di reiterazione della condotta molesta. L'articolo 660-bis introduce la fattispecie del reato di molestie persistenti inteso quale «comportamento intenzionale malevolo e persistente finalizzato a seguire o a molestare un'altra persona» che da ciò risulta infastidita e preoccupata e associa a tale comportamento un senso di minaccia e di paura. Per tale reato si giudica più efficace, ai fini del contenimento degli atti molesti, una pena pecuniaria elevata, fino a 20.000 euro, che è raddoppiata in caso di reiterazione. Il successivo articolo 660-ter disciplina, invece, il caso della reiterazione della condotta molesta, inasprendo le pene della reclusione e della multa e prevedendo la possibilità di un recupero del molestatore attraverso il suo inserimento in strutture specializzate.

L'articolo 2 stabilisce, infine, che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



 


proposta di legge

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Art. 1.

(Introduzione degli articoli 660-bis e 660-ter del codice penale in materia di molestie persistenti).

1. Dopo l'articolo 660 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 660-bis. - (Molestie persistenti). - Chiunque pone in essere un comportamento intenzionale malevolo e persistente finalizzato a seguire o a molestare un'altra persona con atti ripetuti e intrusivi di sorveglianza che procurano alla vittima fastidi e preoccupazioni, suscitando in essa reazioni ragionevoli di paura o di disagio emotivo, ovvero che limitano la sua libertà personale o che incidono sulla sua salute psico-fisica, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro.

Art. 660-ter. - (Diffida e pericolo di reiterazione). - Qualora ricorra il fondato pericolo di reiterazione del reato da parte di un molestatore già denunciato per il reato di cui all'articolo 660-bis, la vittima delle molestie persistenti può chiedere all'autorità competente la diffida formale dell'indagato.

La diffida formale è notificata all'indagato a norma degli articoli da 148 a 171 del codice di procedura penale.

Se l'indagato commette nuovi atti di molestia, nonostante la diffida formale, il reato è perseguibile d'ufficio e, in questo caso, la pena della reclusione è raddoppiata a quattro anni e la multa è aumentata fino a 40.000 euro.

I soggetti condannati per il reato di cui all'articolo 660-bis possono essere inseriti, su decisione dell'autorità giudiziaria competente, in programmi di recupero attuati presso strutture specializzate».

 

Art. 2.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


N. 2066-bis

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato INCOSTANTE

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Nuove disposizioni contro la violenza sessuale

 

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Presentata il 14 dicembre 2006

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(Testo risultante dallo stralcio dell'articolo 3 della proposta di legge n. 2066, deliberato dall'Assemblea il 17 ottobre 2007)

 


 


proposta di legge

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Art. 1.

(Finalità).

1. La presente legge è volta a potenziare e a migliorare gli strumenti di contrasto alla violenza sessuale, anche al fine di attuare una maggiore tutela delle vittime dei reati sessuali.

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale).

1. All'articolo 609-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Chiunque costringe taluno a compiere o subire atti sessuali senza il suo consenso è punito con la reclusione da cinque a dieci anni»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La pena è aumentata di un terzo, se da siffatta condotta del colpevole deriva:

1) danno alla donna in stato di gravidanza;

2) danno al feto, in maniera diretta o indiretta;

3) contagio di malattie gravi o gravissime;

4) gravidanza;

5) sindrome post traumatica da stress».

 

Art. 3.

....................................

....................................

....................................

Art. 4.

(Istituzione di nuclei specializzati).

1. Sono istituiti, presso gli ospedali sede di pronto soccorso, nuclei specializzati per le vittime di violenze sessuali, in funzione ventiquattro ore al giorno, con personale fornito di adeguata preparazione in campo medico-legale e psicologico. Tali nuclei specializzati comprendono almeno uno psicologo e un ginecologo.

2. Ciascun nucleo specializzato di cui al comma 1 accoglie la vittima della violenza sessuale, la aiuta a superare lo choc e ad affrontare la procedura necessaria per le indagini, comprendente visita ginecologica e accertamenti medici, visita medico-legale, raccolta e adeguata conservazione dei reperti, in modo da consentire la denuncia della violenza sessuale entro i sei mesi successivi, nonché ogni altra attività utile.

3. Presso i commissariati e i posti di polizia di pubblica sicurezza e presso i comandi dell'Arma dei carabinieri è disponibile l'elenco completo dei nuclei specializzati di cui al comma 1.

4. Presso ciascuna procura della Repubblica è istituito un pool di magistrati specializzato nel perseguimento di tutti i reati collegati alla sfera delle violenze, degli abusi e dei maltrattamenti sessuali.

Art. 5.

(Patrocinio a spese dello Stato e istituzione dell'albo speciale degli avvocati specializzati).

1. Il patrocinio per le vittime di reati di violenza sessuale è a totale carico dello Stato.

2. È istituito presso ogni tribunale della Repubblica un albo speciale in cui sono iscritti gli avvocati che si occupano di reati legati alla sfera delle violenze sessuali. Da tale albo sono tratti gli avvocati da assegnare alle vittime del reato, in caso di patrocinio a spese dello Stato.

 

Art. 6.

(Modifica del termine di prescrizione dell'azione penale per i delitti di violenza sessuale sui minori).

1. All'articolo 609-septies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per i delitti di violenza sessuale sui minori, la decorrenza dei termini di prescrizione dell'azione penale inizia dal giorno in cui la vittima raggiunge la maggiore età».

Art. 7.

(Risorse finanziarie finalizzate alla formazione professionale del personale).

1. Per la formazione e l'aggiornamento professionali del personale adibito agli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di 200 milioni di euro.

Art. 8.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2007, a 300 milioni di euro per l'anno 2008 e a 700 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per gli anni 2007, 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


N. 2101

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati MURA, BELISARIO, OSSORIO, PALOMBA

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Disposizioni in materia di reati in ambito familiare, di violenza sessuale e di molestie

 

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Presentata il 21 dicembre 2006

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si prefigge di combattere il fenomeno della violenza sessuale ponendo in essere una strategia articolata su più fronti. La violenza sessuale che, lo si sottolinea, nella grande maggioranza dei casi ha come vittime le donne. Le cronache dell'estate 2006 e dei primi mesi autunnali hanno mostrato come i reati di natura sessuale continuino a ripetersi con una frequenza preoccupante. Le statistiche rilevano che molti di questi reati si consumano all'interno delle mura domestiche e hanno come protagonisti familiari o conoscenti delle vittime. Anche le aggressioni che si verificano all'aperto non sono poche, e di volta in volta divengono sempre più feroci e sempre più sfrontate. Le vittime vengono aggredite in pieno giorno mentre stanno attendendo l'autobus, mentre si recano sul posto di lavoro o mentre stanno andando a fare la spesa. L'aggressione si verifica anche in ore in cui sul luogo sono presenti molte persone che non intervengono per paura o perché non si accorgono di quanto sta accadendo oppure, purtroppo, fingono di non accorgersene.

I reati di violenza sessuale si caratterizzano per una particolare efferatezza e per i danni, spesso permanenti, di natura fisica e psicologica che provocano sulle vittime. Chi ha subìto una violenza sessuale, oltre alla sofferenza fisica, subisce un'estrema umiliazione da parte dell'aggressore che provoca danni ingenti alla psiche e alla personalità tali da non consentire per anni o per sempre una vita normale.

Oltre alla violenza fisica, posta in essere in maniera esplicita, si verifica sovente un'altra forma di violenza che influisce sulla libertà e sulla psiche della vittima che la subisce. Tale violenza si configura come una molestia insistente e ripetuta nel tempo finalizzata a porre in essere contatti fisici e momenti di intimità in maniera totalmente unilaterale. Per questo genere di violenza che, proprio perché ripetuta a lungo nel tempo, provoca seri danni alla vittima, non è ancora prevista una specifica forma di reato, e la presente proposta di legge provvede ad introdurla prevedendo la relativa sanzione penale.

L'articolo 1 della presente proposta di legge, al fine di consentire una maggiore efficacia alle azioni di contrasto dei reati in ambito familiare e di violenza sessuale, istituisce corsi di formazione e aggiornamento professionali in materia di violenze sessuali, maltrattamenti ed abusi per le Forze di polizia, con particolare riferimento alla polizia giudiziaria.

L'articolo 2 della presente proposta di legge stabilisce che presso il Ministero dell'interno è istituito l'Osservatorio nazionale sui reati in ambito familiare e di violenza sessuale, con il fine di analizzare, prevenire e contrastare i medesimi reati. La nomina dei componenti e le disposizioni sull'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio sono disposte con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e della solidarietà sociale.

L'articolo 3 della presente proposta di legge stabilisce che l'Osservatorio è composto da un rappresentante del Ministero dell'interno, designato dal Ministro dell'interno, che lo presiede; un rappresentante del Ministero della giustizia, designato dal Ministro della giustizia; un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale, designato dal Ministro della solidarietà sociale; un rappresentante della Polizia di Stato, esperto nel settore dei reati in ambito familiare e di violenza sessuale, designato dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza; un rappresentante dell'Arma dei carabinieri, esperto nel settore dei reati in ambito familiare e di violenza sessuale, designato dal Comandante generale dell'Arma; tre rappresentanti, designati dal coordinamento nazionale delle associazioni e dei centri antiviolenza.

L'articolo 4 della presente proposta di legge stabilisce che l'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:

a) raccoglie i dati relativi ai reati in ambito familiare e di violenza sessuale commessi su tutto il territorio nazionale, e li elabora con riguardo a modalità, contesti e territori cui fanno riferimento, anche al fine di individuare le zone dove si verifica una maggiore frequenza di tali reati, mettendo tale elaborazione a disposizione della magistratura, delle Forze dell'ordine, degli enti locali e delle sedi scientifiche, culturali ed operative;

b) individua e propone gli interventi prioritari di prevenzione e di contrasto dei reati in ambito familiare e di violenza sessuale;

c) promuove e coordina campagne informative e campagne educative volte alla prevenzione dei reati in ambito familiare e di violenza sessuale, con particolare attenzione nei confronti delle scuole;

d) predispone una relazione annuale sul fenomeno dei reati in ambito familiare e di violenza sessuale, che i Ministri dell'interno, della giustizia e della solidarietà sociale illustrano alle competenti Commissioni parlamentari.

L'articolo 5 della presente proposta di legge stabilisce che gli interventi di cui all'articolo 4 confluiscono in un programma, approvato dal Ministro dell'interno di concerto con i Ministri della giustizia e della solidarietà sociale, per la realizzazione del quale è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2007, di 200 milioni di euro per l'anno 2008 e di 500 milioni per l'anno 2009.

L'articolo 6 della presente proposta di legge, al comma 1, stabilisce che per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa di 400.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il comma 2 del medesimo articolo 6 stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, i compensi spettanti ai componenti dell'Osservatorio.

L'articolo 7 della presente proposta di legge reca una modifica all'articolo 609-bis primo comma, del codice penale, prevedendo che le parole: «da cinque a dieci anni» siano sostituite dalle seguenti: «da sette a tredici anni».

L'articolo 8 della presente proposta di legge reca modifiche all'articolo 609-ter del codice penale, prevedendo che, al primo comma, alinea, le parole: «da sei a dodici anni» siano sostituite dalle seguenti: «da otto a quattordici anni» e che, al secondo comma, le parole: «da sette a quattordici anni» siano sostituite dalle seguenti: «da dieci a quindici anni».

L'articolo 9 della presente proposta di legge prevede l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 609-quater del codice penale.

L'articolo 10 della presente proposta di legge reca una modifica all'articolo 609-quinquies del codice penale, prevedendo che le parole: «da sei mesi a tre anni» siano sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni».

L'articolo 11 della presente proposta di legge reca modifiche all'articolo 609-octies del codice penale, prevedendo che, al secondo comma, le parole: «da sei a dodici anni» siano sostituite dalle seguenti: «da otto a quindici anni» e che il quarto comma del medesimo articolo 609-octies sia abrogato.

L'articolo 12 della presente proposta di legge dispone che chiunque, indebitamente ponendo in essere con continuità atti volti alla sorveglianza, alla molestia, all'intrusione nella vita privata e pubblica o al contatto fisico indesiderato, infligge a un'altra persona un grave stato di disagio emotivo, di paura o di soggezione, tale da ledere la libertà morale o personale o la salute psicofisica della persona medesima, è punito con la reclusione fino a due anni.

L'articolo 13, comma 1, della presente proposta di legge dispone che la persona che si ritiene vittima di taluna delle condotte di cui all'articolo 12 può presentare all'autorità giudiziaria competente richiesta di diffida dell'autore delle stesse. L'autorità di pubblica sicurezza, previa autorizzazione del giudice, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia reiterata.

Il comma 2 dell'articolo 13 dispone che, per tutelare l'incolumità fisica o psicologica della persona offesa, il giudice può rivolgere all'indagato ogni opportuna prescrizione, compresi i divieti di avvicinarsi al domicilio e ad altri luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa o dai suoi familiari, nonché di contattarla attraverso il mezzo telefonico o altro strumento di comunicazione elettronica.

Il comma 3 dell'articolo 13 dispone che se, nonostante la diffida formale, l'indagato compie nuovi atti di molestia reiterata la pena della reclusione è aumentata da uno a cinque anni.

L'articolo 14, comma 1, della presente proposta di legge prevede che all'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 e dell'articolo 6, valutato in 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il comma 2 dell'articolo 14 prevede che all'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, valutato in 100.000.000 di euro per l'anno 2007, in 200.000.000 di euro per l'amo 2008 e in 500.000.000 di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

L'articolo 15 della presente proposta di legge dispone che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 



 


proposta di legge

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Art. 1.

1. Al fine di consentire una maggior efficacia delle azioni di contrasto dei reati in ambito familiare e di violenza sessuale, sono istituiti corsi di formazione e aggiornamento professionali, in materia di violenze sessuali, maltrattamenti e abusi, per le Forze di polizia, con particolare riferimento alla polizia giudiziaria.

Art. 2.

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'Osservatorio nazionale sui reati in ambito familiare e di violenza sessuale, di seguito denominato «Osservatorio», con il fine di analizzare, prevenire e contrastare i medesimi reati. La nomina dei componenti, nonché le disposizioni sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Osservatorio, sono disposte con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e della solidarietà sociale.

Art. 3.

1. L'Osservatorio è composto da:

a) un rappresentante del Ministero dell'interno, designato dal Ministro dell'interno;

b) un rappresentante del Ministero della giustizia, designato dal Ministro della giustizia;

c) un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale, designato dal Ministro della solidarietà sociale;

d) un rappresentante della Polizia di Stato, esperto nel settore dei reati in ambito familiare e di violenza sessuale, indicato dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza;

e) un rappresentante dell'Arma dei carabinieri, esperto nel settore dei reati in ambito familiare e di violenza sessuale, indicato dal Comandante generale dell'Arma;

f) tre rappresentanti designati dal coordinamento nazionale delle associazioni e dei centri antiviolenza.

Art. 4.

1. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:

a) raccoglie i dati relativi ai reati in ambito familiare e di violenza sessuale commessi sul territorio nazionale e li elabora con riguardo alle modalità, ai contesti e ai territori cui fanno riferimento, anche al fine di individuare le zone che registrano una maggiore frequenza di tali reati, mettendo tale elaborazione a disposizione della magistratura, delle Forze dell'ordine, degli enti locali e delle sedi scientifiche, culturali ed operative;

b) individua e propone gli interventi prioritari di prevenzione e di contrasto dei reati in ambito familiare e di violenza sessuale;

c) promuove e coordina campagne informative e campagne educative volte alla prevenzione dei reati in ambito familiare e di violenza sessuale, con particolare attenzione nei confronti delle scuole;

d) predispone una relazione annuale sul fenomeno dei reati in ambito familiare e di violenza sessuale, che i Ministri dell'interno, della giustizia della solidarietà sociale illustrano alle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 5.

1. Gli interventi di cui all'articolo 4 sono illustrati in un programma, approvato dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia della solidarietà sociale, per la realizzazione del quale è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2007, di 200 milioni di euro per l'anno 2008 e di 500 milioni di euro per l'anno 2009.

Art. 6.

1. Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, i compensi spettanti ai componenti dell'Osservatorio.

Art. 7.

1. All'articolo 609-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sette a tredici anni».

Art. 8.

1. All'articolo 609-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a quattordici anni»;

b) al secondo comma, le parole: «da sette a quattordici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a quindici anni».

Art. 9.

1. Il secondo comma dell'articolo 609-quater del codice penale è abrogato.

Art. 10.

1. All'articolo 609-quinquies del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni».

Art. 11.

1. All'articolo 609-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a quindici anni»;

b) il quarto comma è abrogato.

 

Art. 12.

1. Chiunque, indebitamente ponendo in essere con continuità atti volti alla sorveglianza, alla molestia, all'intrusione nella vita privata e pubblica o al contatto fisico indesiderato, infligge a un'altra persona un grave stato di disagio emotivo, di paura o di soggezione, tale da ledere la libertà morale o personale o la salute psicofisica della persona medesima, è punito con la reclusione fino a due anni.

Art. 13.

1. La persona che si ritiene vittima delle condotte di cui all'articolo 12 può presentare all'autorità giudiziaria competente richiesta di diffida dell'autore delle stesse. L'autorità di pubblica sicurezza, previa autorizzazione del giudice, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia reiterata.

2. Per tutelare l'incolumità fisica o psicologica della persona offesa, il giudice può rivolgere all'indagato ogni opportuna prescrizione, compresi i divieti di avvicinarsi al domicilio e ad altri luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa o dai suoi familiari, nonché di contattarla attraverso il mezzo telefonico o un altro strumento di comunicazione elettronica.

3. Se nonostante la diffida formale irrogata ai sensi del comma 1 l'indagato compie nuovi atti di molestia reiterata, la pena della reclusione è aumentata da uno a cinque anni.

Art. 14.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 e dell'articolo 6, valutato in 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, valutato in 100.000.000 di euro per l'anno 2007, in 200.000.000 di euro per l'anno 2008 e in 500.000.000 di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


N. 2101-bis

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati MURA, BELISARIO, OSSORIO, PALOMBA

¾

 

Disposizioni in materia di reati in ambito familiare e di violenza sessuale

 

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Presentata il 21 dicembre 2006

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(Testo risultante dallo stralcio degli articoli 12 e 13 della proposta di legge n. 2101, deliberato dall'Assemblea il 17 ottobre 2007)

 

 


 


proposta di legge

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Art. 1.

1. Al fine di consentire una maggior efficacia delle azioni di contrasto dei reati in ambito familiare e di violenza sessuale, sono istituiti corsi di formazione e aggiornamento professionali, in materia di violenze sessuali, maltrattamenti e abusi, per le Forze di polizia, con particolare riferimento alla polizia giudiziaria.

Art. 2.

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'Osservatorio nazionale sui reati in ambito familiare e di violenza sessuale, di seguito denominato «Osservatorio», con il fine di analizzare, prevenire e contrastare i medesimi reati. La nomina dei componenti, nonché le disposizioni sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Osservatorio, sono disposte con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e della solidarietà sociale.

Art. 3.

1. L'Osservatorio è composto da:

a) un rappresentante del Ministero dell'interno, designato dal Ministro dell'interno;

b) un rappresentante del Ministero della giustizia, designato dal Ministro della giustizia;

c) un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale, designato dal Ministro della solidarietà sociale;

d) un rappresentante della Polizia di Stato, esperto nel settore dei reati in ambito familiare e di violenza sessuale, indicato dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza;

e) un rappresentante dell'Arma dei carabinieri, esperto nel settore dei reati in ambito familiare e di violenza sessuale, indicato dal Comandante generale dell'Arma;

f) tre rappresentanti designati dal coordinamento nazionale delle associazioni e dei centri antiviolenza.

Art. 4.

1. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:

a) raccoglie i dati relativi ai reati in ambito familiare e di violenza sessuale commessi sul territorio nazionale e li elabora con riguardo alle modalità, ai contesti e ai territori cui fanno riferimento, anche al fine di individuare le zone che registrano una maggiore frequenza di tali reati, mettendo tale elaborazione a disposizione della magistratura, delle Forze dell'ordine, degli enti locali e delle sedi scientifiche, culturali ed operative;

b) individua e propone gli interventi prioritari di prevenzione e di contrasto dei reati in ambito familiare e di violenza sessuale;

c) promuove e coordina campagne informative e campagne educative volte alla prevenzione dei reati in ambito familiare e di violenza sessuale, con particolare attenzione nei confronti delle scuole;

d) predispone una relazione annuale sul fenomeno dei reati in ambito familiare e di violenza sessuale, che i Ministri dell'interno, della giustizia della solidarietà sociale illustrano alle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 5.

1. Gli interventi di cui all'articolo 4 sono illustrati in un programma, approvato dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia della solidarietà sociale, per la realizzazione del quale è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2007, di 200 milioni di euro per l'anno 2008 e di 500 milioni di euro per l'anno 2009.

Art. 6.

1. Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, i compensi spettanti ai componenti dell'Osservatorio.

Art. 7.

1. All'articolo 609-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sette a tredici anni».

Art. 8.

1. All'articolo 609-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a quattordici anni»;

b) al secondo comma, le parole: «da sette a quattordici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a quindici anni».

Art. 9.

1. Il secondo comma dell'articolo 609-quater del codice penale è abrogato.

Art. 10.

1. All'articolo 609-quinquies del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni».

Art. 11.

1. All'articolo 609-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a quindici anni»;

b) il quarto comma è abrogato.

 

Artt. 12-13.

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....................................

....................................

Art. 14.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 e dell'articolo 6, valutato in 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, valutato in 100.000.000 di euro per l'anno 2007, in 200.000.000 di euro per l'anno 2008 e in 500.000.000 di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


N. 2169

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CAMERA DEI DEPUTATI

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DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dal ministro per i diritti e le pari opportunità

(POLLASTRINI)

dal ministro della giustizia

(MASTELLA)

dal ministro delle politiche per la famiglia

(BINDI)

di concerto con il ministro dell'interno

(AMATO)

con il ministro della pubblica istruzione

(FIORONI)

con il ministro della solidarietà sociale

(FERRERO)

con il ministro dell'università e della ricerca

(MUSSI)

con il ministro della salute

(TURCO)

con il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali

(LANZILLOTTA)

con il ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

e con il ministro del lavoro e della previdenza sociale

(DAMIANO)

¾

 

Misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché repressione dei delitti contro la persona e nell'ambito della famiglia, per l'orientamento sessuale, l'identità di genere ed ogni altra causa di discriminazione

 

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Presentata il 25 gennaio 2007

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Onorevoli Deputati! - Il presente disegno di legge è stato predisposto e proposto congiuntamente dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, dal Ministro della giustizia e dal Ministro delle politiche per la famiglia, a testimonianza del fatto che il Governo intende affrontare il tema della violenza contro le persone che più vi sono esposte, quali i minori, gli anziani e le donne, in modo integrato, affrontando anche i delicati temi della violenza in famiglia o della violenza facilitata da relazioni di tipo affettivo o familiare. L'approccio integrato non riguarda solo i soggetti proponenti, ma anche gli interventi disciplinati, che vanno dalle misure di sensibilizzazione e prevenzione, a modifiche del codice penale, del codice di procedura penale e del codice civile, al fine di assicurare riconoscimento e tutela, sostanziale e processuale, alle vittime di delitti accomunati dalla caratteristica dello squilibrio di forza tra l'aggressore e la parte offesa.

In questo quadro si iscrivono anche le disposizioni relative alla violenza cosiddetta «di genere», dovendosi con tale espressione intendere tutte le forme di coartazione della libertà, di sopraffazione e di dominio sulla vita e sul corpo femminile, di sopruso o riduzione dell'autonomia e della libertà personali, anche in relazione all'orientamento sessuale, in contesti che sottendono modelli culturali, espliciti o impliciti, portatori di rapporti asimmetrici tra i generi e le generazioni. In quanto mette in discussione il principio di uguaglianza e l'universalità dei diritti umani, la violenza di genere non riguarda una categoria di cittadini o la sola sfera privata, ma investe la società nella sua interezza. Una normativa che la contrasti e la reprima rientra pertanto a pieno titolo tra gli obiettivi prioritari di un sistema democratico.

Non è peraltro solo un problema di repressione o di ordine pubblico. L'eredità sociale e culturale che affiora dietro le cifre delle statistiche dimostra che esiste un'emergenza sociale. In Italia una donna su due è vittima di una o più molestie a sfondo sessuale nell'arco della vita; un omicidio su quattro avviene tra le mura domestiche; il 70 per cento delle vittime è donna; ogni tre morti violente una riguarda donne uccise dal marito, dal convivente o dal fidanzato; oltre il 90 per cento delle vittime di violenza o di molestie non denuncia il fatto.

La maggiore consapevolezza della gravità di tali fenomeni e della necessità di affrontarli in tutti i loro aspetti è anche il frutto dell'azione di organizzazioni e associazioni femminili che da molti anni sono impegnate contro ogni forma di violenza di genere e suggeriscono un approccio multidimensionale che non si limita alla repressione del reato, ma affronta in modo integrato i diversi aspetti sociali, relazionali e soggettivi del problema.

Esclusivamente di carattere repressivo non può e non deve in particolare risultare l'approccio alle violenze che si manifestano nell'ambito familiare coinvolgendone le relative dinamiche. Occorre, al contrario, promuovere una nuova consapevolezza culturale e soprattutto garantire risposte di natura sociale che assicurino la presa in carico dell'intero nucleo familiare senza escludere gli autori degli atti di violenza.

Il disegno di legge si propone sia di dare una risposta concreta a tale impegno, sia di compiere un ulteriore passo avanti nell'attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, sia di rispondere alle molteplici sollecitazioni internazionali, contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro la donna del 1979, nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro la donna del 1993, nelle risoluzioni della IV Conferenza mondiale sulla donna di Pechino (1995). E ancora: nel Rapporto del Parlamento europeo del luglio 1997, nella risoluzione della Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite del 1997 e nella Dichiarazione del 1999, Anno europeo della lotta contro la violenza di genere. Più recentemente, la raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (2002)5 e la decisione n. 803/2004/CE del Parlamento europeo, del 21 aprile 2004, con la quale è stato approvato un programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza esercitata contro l'infanzia, i giovani e le donne e proteggere le vittime e i gruppi a rischio. Ultimo, in ordine di tempo, il Piano 2006 del Consiglio d'Europa contro la violenza alle donne, con particolare riferimento alla violenza domestica.

Il disegno di legge propone tre livelli integrati di intervento in tutti i casi di violenza: misure di sensibilizzazione e prevenzione contro la violenza in famiglia, di genere e contro le discriminazioni; riconoscimento di diritti alle vittime di violenza; tutela penale delle vittime di violenza, ampliamento della tutela processuale, sia penale che civile.

Le misure di sensibilizzazione e prevenzione consistono innanzitutto nella previsione di interventi di informazione; di formazione scolastica e universitaria; di formazione specifica del personale sanitario; di divieto dei messaggi pubblicitari offensivi e discriminatori in relazione al genere; di monitoraggio statistico costante del fenomeno della violenza in famiglia e di genere, funzionale alla progettazione di nuove politiche di contrasto.

Il provvedimento introduce poi una vera e propria «carta dei diritti» della vittima di violenze, volta a garantire, per la prima volta, un supporto psicologico ma anche sociale, economico, familiare e previdenziale. L'aiuto alle vittime è strutturato in modo tale da assicurare loro un pronto intervento relativo all'intero nucleo familiare ed un sostegno a medio termine volto alla ricostruzione della loro piena autonomia. Si prevede che le vittime possano contare su una rete di servizi territoriali tra loro integrati, efficacemente operanti nell'ambito dei servizi sociali garantiti dalla fondamentale riforma del 2000, dotati di personale specializzato e in grado di affrontare sia problemi immediati che problemi di medio e lungo termine. L'intervento dei servizi socio-assistenziali sarà peraltro facilitato dalla previsione di un obbligo di comunicazione che il disegno di legge pone a carico dell'autorità giudiziaria investita dei singoli casi.

A livello centrale si prevede che siano finanziati programmi di reinserimento lavorativo, assimilabili a quelli già operanti in materia di tratta. La vittima di violenze che denuncia l'aggressione sofferta spesso è per ciò solo privata pure della possibilità di sostentamento per sé e per i propri figli, dipendendo anche economicamente dall'autore della violenza per essere questi coniuge o convivente, ovvero datore di lavoro. Il programma di protezione aiuta la donna vittima di violenze a reinserirsi socialmente e professionalmente riconoscendole nuovi spazi e possibilità anche economiche di mantenersi autonomamente.

Si prevedono anche interventi in favore dei minori affidati alla cura della vittima di violenze, per evitare che gli stessi subiscano in seconda battuta gli effetti del comportamento delittuoso già sofferti dalla madre.

L'intervento nella materia penale opera a vari livelli.

Quanto agli interventi in tema di violenza sessuale, il disegno di legge opera sulla descrizione delle aggravanti previste dall'articolo 609-ter del codice penale, sottolineando la gravità del fatto commesso da chi abbia con la vittima un rapporto privilegiato anche e soprattutto di tipo familiare, perché tale condizione normalmente crea un affidamento e un conseguente abbassamento del livello di guardia nella vittima, e individuando situazioni di particolare e deprecabile prevaricazione sulla parte offesa; amplia il novero delle condotte tipiche dei reati di corruzione di minorenne, estendendola al caso di esibizione di materiale pornografico, attualmente estranea alla descrizione della condotta tipica contenuta nell'articolo 609-quinquies del medesimo codice penale; estende il principio dell'inescusabilità dell'ignoranza dell'età minore di quattordici anni della parte offesa anche ai delitti contro la libertà individuale.

Si segnala in particolare la nuova fattispecie delittuosa dell'adescamento di minorenni, che mira a reprimere quelle forme di approfittamento della fiducia di un minore degli anni sedici, realizzate mediante l'instaurazione di relazioni amichevoli, anche attraverso forme di comunicazione a distanza (telefono, sms, chat line, eccetera), in funzione del compimento di delitti sessuali. In tal modo si è inteso approntare uno strumento, noto e sperimentato dalle legislazioni di altri Stati europei, volto a prevenire i reati di sfruttamento sessuale ed abuso dei minori la cui commissione risulta spesso agevolata proprio dalle relazioni stabilitesi tra il reo e la vittima.

Il disegno di legge incide anche sui meccanismi di computo della pena relativa ai reati di violenza sessuale, escludendo il bilanciamento tra circostanze attenuanti e circostanze aggravanti, con l'effetto di comportare un inasprimento delle sanzioni applicabili. Peraltro, considerando che l'attuale assetto normativo prevede già ora pene consistenti, non si è ritenuto di prevedere ulteriori specifici aggravamenti.

Il disegno di legge interviene sulla fattispecie del delitto di maltrattamenti in famiglia, aumentando le pene detentive previste per le varie ipotesi e trasformando in aggravante l'essere la vittima persona di età inferiore ai quattordici anni.

Di particolare interesse è la nuova fattispecie delittuosa degli atti persecutori, finalizzata ad assicurare un più efficace intervento repressivo rispetto a comportamenti vessatori, perduranti nel tempo e sovente precursori di più efferate aggressioni. Per tale delitto, tra l'altro, è proposto un regime sanzionatorio che consente l'applicazione di misure cautelari, ciò che potrà in molti casi contribuire ad evitare che si giunga ai drammatici epiloghi di cui ormai troppo spesso narra la cronaca.

Il disegno di legge prevede inoltre nuove figure delittuose idonee a sanzionare adeguatamente la sottrazione di minorenni, consensuale o no, allorché il minore sia condotto o trattenuto all'estero. Con ciò si intende dare una risposta sanzionatoria più appropriata in particolare a quei casi in cui la sottrazione dei minori avviene, direttamente o indirettamente, ad opera di uno dei genitori, specie quando si tratta di figli nati da coppie di cui uno dei genitori sia cittadino straniero. Attualmente, se uno dei genitori - direttamente o indirettamente - sottrae il figlio, trasferendolo lecitamente o illecitamente all'estero e qui trattenendolo, spesso impedendo ogni forma di contatto, anche epistolare e telefonico, con l'altro genitore, il regime penale, qualora non sia ravvisabile un'ipotesi di sequestro di persona, è tale da comportare sanzioni di fatto lievi, e quindi di scarsa efficacia dissuasiva, e tali da non consentire il ricorso a strumenti investigativi, quali ad esempio le intercettazioni telefoniche, che spesso sarebbero indispensabili a fini della localizzazione del minore.

Nei fatti, e specie se il genitore che opera la sottrazione è straniero e porta il figlio all'estero, si tratta di situazioni difficilmente reversibili, che danneggiano gravemente la personalità del minore, sradicato dal suo ambiente di vita e dalle sue relazioni affettive.

Apprestare più penetrante tutela penale e consentire il ricorso a strumenti investigativi più efficaci può contribuire a scoraggiare comportamenti antigiuridici che spesso rimangono privi di effettiva sanzione. Si consideri che, nei fatti, la soluzione dei casi che coinvolgono cittadini stranieri è attualmente affidata per lo più ai canali diplomatici, dal momento che la Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 15 gennaio 1994, n. 64, non è stata ratificata da alcuno Stato nord-africano o medio-orientale, ad eccezione della Turchia e di Israele.

Per queste situazioni, il disegno di legge propone dunque una fattispecie autonoma di reato, punita con pene più gravi di quelle stabilite dagli articoli 573 e 574 del codice penale, commisurate al grado di allarme sociale e proporzionate alla gravità dell'offesa inflitta.

In una più complessiva ottica di tutela dei soggetti deboli, si è ritenuto fosse questa la sede opportuna per introdurre una modifica anche all'attuale disciplina del delitto di truffa, con riferimento all'ingravescente fenomeno delle truffe ai danni di persone anziane. In tali situazioni, cui vanno aggiunte quelle in cui il truffatore sfrutta le caratteristiche di personalità della vittima o delle condizioni di fatto sfavorevoli rispetto ad una corretta valutazione del contesto, si verifica un approfittamento particolarmente spregevole della credulità della vittima, spesso cagionando un danno non solo economico, ma anche morale, sia sotto il profilo del conseguente sentimento di profonda vergogna e disistima personale della vittima, sia sotto il profilo dell'angoscia per avere perso risorse economiche non di rado essenziali. Ciò comporta grave allarme sociale, cui non corrisponde, attualmente, un'adeguata risposta sanzionatoria.

Si prevede pertanto l'introduzione di una specifica aggravante al secondo comma dell'articolo 640 del codice penale, con l'effetto non solo di rendere più adeguata la pena irrogabile rispetto all'effettiva gravità del reato ed all'allarme sociale suscitato, ma di consentire altresì interventi idonei anche in sede cautelare.

Il disegno di legge, inoltre, apporta alcune integrazioni alle norme che reprimono le forme di discriminazione razziale, etnica e religiosa: viene introdotto anche il riferimento alle forme di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere; ciò consente, tra l'altro, di rendere operante in generale, ma più specificamente nella materia dei reati di violenza sessuale, l'aggravante prevista dall'articolo 3 della cosiddetta «legge Mancino» (decreto-legge n. 122 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205 del 1993).

In particolare, e con riferimento ai reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è prevista la possibilità che la Presidenza del Consiglio dei ministri si costituisca parte civile nel processo per ottenere il risarcimento dei danni causati allo Stato da tali delitti.

Nella materia processuale, le innovazioni elaborate mirano a rendere più veloce e più efficace il processo e ad assicurare alla vittima, con particolare riferimento ai delitti di violenza sessuale, protezione e sostegno più intensi, congrui alla gravità dell'offesa subita e alle sue conseguenze traumatiche.

L'esigenza della celerità dei processi motiva la scelta di prevedere, come doveroso, il ricorso al rito immediato, ampliando peraltro il termine entro cui esso può essere chiesto.

Ancora, il disegno di legge prevede la possibilità per i soggetti istituzionalmente preposti all'assistenza alle vittime dei delitti di violenza sessuale o commessi nell'ambito familiare, e in particolare per gli enti locali e i centri antiviolenza, di intervenire nel processo, offrendo così alla vittima un significativo, solidale affiancamento nel corso del processo.

Di particolare importanza è la disposizione che riconosce all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, attribuito alla responsabilità del Ministro delle politiche per la famiglia, la possibilità di intervenire in giudizio a sostegno dei minori vittime di abusi.

Analoga facoltà è prevista a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri rispetto ai procedimenti per delitti di violenza di genere o per ragioni discriminatorie.

 Il disegno di legge prevede, inoltre, l'introduzione di precauzioni nella concessione di benefìci ai detenuti condannati per delitti in materia sessuale ai danni di minorenni. In particolare si prevede che tali benefìci debbano essere subordinati ad una positiva partecipazione a specifici programmi di riabilitazione.

Infine, si prevedono misure finalizzate a conferire maggiore efficacia agli ordini di protezione in materia civile.

Il disegno di legge è ripartito in quattro capi.

Nel capo I, denominato «Misure di sensibilizzazione e di prevenzione contro la violenza in famiglia, di genere e contro le discriminazioni», sono contenute le norme concernenti le campagne di informazione e di sensibilizzazione sul problema della violenza di genere, gli interventi programmati sul sistema educativo, sul sistema sanitario e sul sistema comunicativo.

L'articolo 1 (Campagne di informazione e di sensibilizzazione) prevede che i poteri pubblici, ciascuno per le proprie competenze, realizzino campagne periodiche di informazione e di sensibilizzazione al fine di prevenire la violenza in famiglia, di genere e le discriminazioni, anche acquisendo il parere dell'Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale, di genere e per ragioni di orientamento sessuale.

Si tratta di una norma di principio che responsabilizza i poteri pubblici alla prevenzione del fenomeno della violenza e delle discriminazioni.

Come si è detto nella parte generale della presente relazione, il problema non riguarda infatti solo i protagonisti delle singole vicende, ma la società nel suo complesso.

L'articolo 2 (Princìpi e strumenti nel sistema dell'istruzione e della formazione) inserisce tra le finalità del sistema formativo - inteso nel suo complesso, sia con riguardo alla formazione scolastica, sia con riguardo alla formazione universitaria e post-universitaria, sia per quello che riguarda i corsi di specializzazione e di aggiornamento professionali - la valorizzazione della pari dignità sociale e di fronte alla legge di ogni persona, senza discriminazioni di nessun genere. La norma costituisce attuazione del principio di eguaglianza contenuto all'articolo 3 della Costituzione poiché, nell'imporre come obiettivo ultimo la rimozione dei pregiudizi nei confronti dei portatori di differenze, coinvolge tutto il sistema dell'istruzione scolastica, universitaria e post-universitaria nella rimozione degli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che impediscono la piena uguaglianza di uomini e donne.

Al comma 2 l'articolo prevede che tra le iniziative formative rivolte ai docenti sia data priorità a quelle volte ad approfondire le tematiche del rispetto del principio di uguaglianza tra i sessi costituzionalmente garantito e della dignità della donna.

L'articolo 3 (Princìpi e strumenti nel sistema sanitario) al comma 1 detta una disposizione di principio - che novella il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 - volta a confermare nel sistema sanitario le finalità di valorizzazione della pari dignità sociale di ogni persona, senza discriminazione alcuna. Anche questo intervento, così come quello in ambito formativo, nel dare attuazione all'articolo 3 della Costituzione, responsabilizza l'amministrazione sanitaria alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono la piena uguaglianza di uomini e donne, nel rispetto e nella valorizzazione della differenza di genere.

Il comma 2 arricchisce il contenuto del titolo II del libro II del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che, nel medesimo titolo II, denominato «Contrasto alla violenza nelle relazioni familiari», prevede solo una norma di rinvio alla disciplina introdotta con la legge n. 154 del 2001. Il titolo II è pertanto modificato nella denominazione e reintitolato «Contrasto alla violenza nelle relazioni familiari e sostegno alle vittime attraverso misure di tipo sanitario, previdenziale e di comunicazione».

Il comma 3 prevede che nell'ambito delle iniziative di formazione professionale del personale sanitario siano promossi programmi di sensibilizzazione e di formazione specifica sui temi della violenza: chi per primo ha il contatto con la vittima della violenza deve infatti essere in grado di riconoscere il problema con immediatezza e di fornire alla vittima l'assistenza più idonea, anche di tipo psicologico.

L'articolo 4 (Sistema comunicativo e pubblicità discriminatoria) introduce, nel contesto della prevenzione dei fenomeni di violenza di genere, accanto alle campagne di sensibilizzazione e di formazione a carico dei pubblici poteri, un intervento specifico sui messaggi mediatici e pubblicitari. Si proibisce a tutti i mass media di utilizzare a fini pubblicitari l'immagine della donna o i riferimenti all'orientamento sessuale della persona o alla identità di genere in modo vessatorio o discriminatorio.

Analogamente a quanto già avviene in materia di pubblicità ingannevole, si introduce la possibilità di ricorso, su istanza del Ministro per i diritti e le pari opportunità e di tutte le amministrazioni interessate in ragione dei propri compiti istituzionali, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Tale Autorità ha facoltà di inibire la prosecuzione della trasmissione illecita ed anche di rimuovere gli effetti dannosi che nelle more si siano prodotti.

Al fine di rafforzare la possibilità di verifica del prodursi di situazioni vietate dalla norma in commento, si prevede che l'iniziativa del Ministro per i diritti e le pari opportunità possa essere assunta anche su sollecitazione del pubblico degli spettatori, così come di associazioni e organizzazioni che abbiano per scopo istituzionale la tutela dei princìpi di eguaglianza e non discriminazione

L'articolo 5 (Statistiche sulla violenza), al fine di individuare le tipologie di intervento più utili per il contrasto dei fenomeni di violenza in famiglia e di genere e di valutare tramite un'adeguata attività di monitoraggio l'effetto delle politiche di prevenzione attuate, prevede che l'Istituto nazionale di statistica realizzi rilevazioni statistiche su violenza e maltrattamenti, che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più a rischio, con cadenza almeno quadriennale. Solo un costante monitoraggio del fenomeno della violenza, dei soggetti maggiormente a rischio e dell'esito degli interventi già operati consentirà infatti ai poteri pubblici di comprendere come meglio orientare i successivi interventi al fine di adeguarli alle mutate esigenze che provengono dall'analisi del sociale.

L'articolo 6 (Sistema previdenziale) opera in ambito previdenziale e consente alle lavoratrici autonome, che siano state vittime dei reati di cui agli articoli 572, 609-bis e 609-octies del codice penale, che per questo si trovino impossibilitate a svolgere la propria attività e che siano prive di copertura assicurativa per i rischi da malattia, di essere esonerate, secondo modalità che verranno stabilite con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, dal versamento di contributi e premi per un periodo massimo di sei mesi, durante il quale è riconosciuto un accredito figurativo.

L'articolo 7 (Registro dei centri antiviolenza) prevede l'istituzione di un registro in cui sono iscritti i centri antiviolenza che agiscono in ambito sovraregionale, ovvero che operano nell'ambito di una rete con dimensione sovraregionale, e che svolgono compiti di assistenza alle vittime della violenza. Tale registro è collocato presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri con lo scopo di monitorare l'esistenza e l'operatività dei centri antiviolenza, di garantire livelli minimi di prestazione il più possibile omogenei su tutto il territorio nazionale e di orientare eventuali politiche di intervento. L'iscrizione nel registro, aggiornata con periodicità annuale, avviene tramite procedure stabilite con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità, che definisce anche le modalità per documentare il possesso dei requisiti prescritti dallo stesso articolo.

 Il possesso dei requisiti richiesti rappresenta un filtro necessario a selezionare i centri antiviolenza effettivamente operativi sul territorio secondo criteri di continuità, professionalità e trasparenza. È richiesto ai centri di documentare l'avvenuta costituzione da almeno un anno con statuto, la loro democraticità interna, lo scopo sociale di tutela delle vittime di violenza e l'assenza di fini di lucro. Sono inoltre richiesti la tenuta di un elenco aggiornato degli iscritti, con indicazione delle quote versate dagli stessi, la tenuta di libri contabili e la redazione di un bilancio annuale, in conformità alle norme in materia di contabilità delle organizzazioni non lucrative a carattere sociale. Sono richiesti altresì requisiti di moralità per i legali rappresentanti, oltre all'assenza di eventuali conflitti di interesse.

Il capo II comprende una sorta di carta dei diritti delle persone e delle famiglie vittime di fenomeni di violenza.

L'articolo 8 (Livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali in favore delle persone e delle famiglie vittime di reati) disciplina i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere assicurate alle vittime dei reati di violenza sessuale, di induzione e sfruttamento alla prostituzione minorile, di maltrattamento, di corruzione di minorenne e di atti sessuali con minorenne, nonché di violenza sessuale di gruppo.

In primo luogo viene in rilievo la necessità dell'informazione delle vittime sulle misure previste dalla legge riguardo alla loro protezione e alla loro sicurezza e riguardo ai diritti di assistenza e soccorso. Il diritto di informazione è un diritto «strumentale» all'esercizio degli altri diritti pure riconosciuti in questa disposizione.

Viene poi in rilievo il livello di assistenza sociale integrata che deve essere assicurata alla vittima. La normazione proposta attua un concetto di assistenza sociale piuttosto ampio, comprensivo del primo soccorso, dell'accoglienza e del recupero integrale. Le vittime della violenza hanno infatti una pluralità di esigenze che vanno dalle prime cure per gli effetti fisici della lesione sofferta, alla necessità di essere inserite in un contesto sicuro per evitare il possibile perpetrarsi di ulteriori violenze, alla necessità di un aiuto concreto per il reinserimento a livello sociale. Questo ultimo fenomeno è particolarmente sentito nei casi di violenza perpetrata in ambito familiare, laddove la rottura dei rapporti, derivata dalla presa di coscienza della vittima che infine decide di denunciare il familiare o il convivente, comporta la necessità di trovare una diversa sistemazione abitativa, spesso senza i mezzi economici per farlo.

L'assistenza alla vittima si sviluppa nella prestazione di assistenza psicologica, nel sostegno sociale, nell'appoggio in materia di formazione e di inserimento professionale. La disposizione, sulla scorta di quanto già previsto dalla legge quadro sui servizi sociali (legge n. 328 del 2000), prevede che i servizi che assistono le vittime debbano integrarsi tra loro e, quel che più conta, che debbano essere facilmente individuabili e fornire un'assistenza anche a medio termine potenzialmente rivolta all'intero nucleo familiare.

L'articolo 9 (Programmi di protezione della vittima di violenza) prevede che le regioni, gli enti locali e i centri antiviolenza possano presentare, per il finanziamento statale a valere sull'apposito Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità istituito presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, progetti concernenti programmi di protezione sociale e di reinserimento delle vittime di violenza per ragioni di genere o di orientamento sessuale che, per effetto della violenza subita, manifestano difficoltà di reinserimento a livello sociale e lavorativo. I programmi di protezione sociale e di reinserimento potranno riguardare il soddisfacimento delle esigenze abitative della vittima, quanto meno con riferimento alla durata del processo penale, il reinserimento professionale, le esigenze di cura e sostegno dei figli a carico. Le procedure e i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti per la realizzazione dei programmi di protezione sociale e di reinserimento sono stabiliti con apposita intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

La norma introduce una procedura che ricalca quella già attuata con successo per la protezione delle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché dagli articoli 12 e 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228. I centri antiviolenza potranno presentare progetti destinati a sostenere la vittima di violenza nella fase di reinserimento sociale e lavorativo; tali progetti potranno farsi carico delle esigenze di cura e sostegno dei figli a carico, al fine di evitare che si creino delle vittime ulteriori in coloro che già subiscono il trauma di assistere alla violenza perpetrata su una persona amata. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità istituito presso il Dipartimento sarà destinato in parte al soddisfacimento di siffatte istanze di finanziamento.

Nel capo III, intitolato «Delitti contro la persona e la famiglia», si concentrano tutte le norme che, innovando il codice penale, il codice di procedura penale, alcune leggi speciali e l'ordinamento penitenziario, rappresentano l'immediata realizzazione della tutela contro forme di violenza e prevaricazione finora trascurate, sottovalutate, dimenticate.

L'articolo 10 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi) interviene sull'articolo 572 del codice penale, aggravando le pene in esso previste sia per la fattispecie base, sia per la prima delle ipotesi aggravate. Inoltre, la commissione del reato ai danni di persona minore degli anni quattordici, legata all'autore del reato dalle relazioni elencate nel primo comma della norma, viene a costituire ipotesi aggravata del reato medesimo.

L'articolo 11 (Sottrazione e trattenimento di minore all'estero) introduce nel codice penale l'articolo 574-bis, relativo alla sottrazione del minorenne al genitore esercente la potestà genitoriale o al tutore, allorché il minore sia condotto o trattenuto all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore. Attualmente, una simile condotta non può che rientrare, a seconda dell'età del minore e della presenza o meno del suo consenso, nell'ambito di applicazione degli articoli 573 o 574 del codice penale, che prevedono la pena della reclusione fino, rispettivamente, a due o tre anni. Le nuove disposizioni comminano la pena della reclusione da uno a sei anni nel caso in cui un minore di quattordici anni o ultraquattordicenne, se dissenziente, sia condotto all'estero ovvero non riaccompagnato in Italia; la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni nel caso in cui il minore condotto ovvero trattenuto all'estero sia di età superiore ai quattordici anni e consenziente.

Così come configurato, il delitto rientra nella giurisdizione del giudice italiano anche allorché la condotta criminosa sia iniziata all'estero (come nel caso in cui il minore sia condotto all'estero in vacanza con il consenso del genitore esercente la potestà genitoriale, e poi non più fatto rientrare in Italia, infrangendo l'accordo iniziale). In tal modo, si tutelano tutte le situazioni familiari consolidate nel territorio italiano, a prescindere dalla nazionalità dei soggetti coinvolti. Il terzo comma, infine, prevede la pena accessoria della sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale a carico dell'autore del reato che sia genitore del minore sottratto.

L'articolo 12 (Modifiche alle norme sui delitti contro la personalità individuale e la libertà personale) prevede una serie di interventi sostanziali sugli articoli contenuti nella sezione I e, più massicciamente, nella sezione II del capo III del titolo XII del libro II del codice penale, intitolate la prima ai delitti contro la personalità individuale e la seconda ai delitti contro la libertà personale.

Comma 1. La norma estende ai delitti contenuti nella sezione I, se commessi contro persone minorenni, la regola dell'inescusabilità dell'ignoranza dell'età della persona offesa, inferiore ai quattordici anni, sancita dall'articolo 609-sexies a proposito dei delitti contro la libertà personale. L'attuale lacuna può infatti rendere inoperante l'aggravante specifica contemplata da alcuni articoli della sezione I e consentire addirittura che gli autori di gravissimi reati, quali la pornografia minorile ovvero la prostituzione minorile, restino impuniti.

Comma 2. La precisazione così introdotta all'articolo 609-bis, che costituisce una specificazione dell'articolo 133 del medesimo codice, vuole portare ad una particolare attenzione nell'individuazione dei casi di minore gravità del delitto di violenza sessuale.

Comma 3. La previsione specifica l'aggravante di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numero 2), ampliando l'elencazione dei mezzi di interferenza con la volontà della vittima a tutti quelli, ancorché non classificabili come sostanze narcotiche o stupefacenti, comunque capaci di ridurre la capacità della vittima a determinarsi liberamente.

Commi 4 e 5. Sempre nell'ambito delle aggravanti previste dall'articolo 609-ter, primo comma, il numero 5), che attualmente si limita a stabilire l'aggravante relativa alla commissione del delitto ai danni di minore degli anni sedici da parte del genitore anche adottivo, dell'ascendente o del tutore, viene ampliato a ricomprendere l'ipotesi di delitto commesso ai danni di persona anche maggiorenne da parte delle categorie di persone già menzionate.

Viene poi introdotto il numero 5-bis), che aggrava il delitto commesso dal coniuge o dal convivente, ovvero da persona cui la vittima comunque sia o sia stata legata da relazione affettiva: si vogliono così sottolineare la gravità e la spregevolezza dell'approfittamento di una situazione di consuetudine nelle relazioni intime.

Il numero 5-ter) dispone poi l'aggravante anche relativamente al caso di violenza sessuale ai danni di minorenne, senza ulteriori specificazioni, perpetrata da chi con il minorenne medesimo abbia una relazione di convivenza ovvero di affidamento per qualsiasi ragione.

Infine, il numero 5-quater) qualifica come specifica aggravante la commissione del reato di violenza sessuale ai danni di donna in stato di gravidanza.

Comma 6. Si applica anche al delitto di atti sessuali con minorenne il criterio valutativo chiarito descrivendo il comma 2.

Comma 7. L'articolo 609-quinquies, che prevede il reato di corruzione di minorenne, attualmente punisce chi compie atti sessuali alla presenza di persona minore dei quattordici anni, al fine di farla assistere. Si prevedono due integrazioni:

a) la prima individua come condotta punibile, rientrante nel concetto di corruzione di minorenne, anche l'esibizione di materiale pornografico qualificata dall'intendimento di indurre il minorenne a compiere o a subire atti sessuali;

b) la seconda introduce anche per questo reato, nelle due ipotesi previste, l'aggravante relativa al rapporto di parentela, vigilanza o convivenza.

Comma 8. Si introducono due nuovi articoli. L'articolo 609-undecies prevede il reato di adescamento di minorenni. Il fenomeno, conosciuto all'estero come «grooming», è un metodo usato per indebolire la volontà del minore in modo da ottenerne il massimo controllo. In questo processo, ancora scarsamente studiato in Italia, colui che abusa «cura» (grooms) la vittima, inducendola gradualmente a superare le resistenze attraverso tecniche di manipolazione psicologica. Il metodo può essere diverso: ad esempio mediante una subdola opera di convincimento effettuata attraverso una normale comunicazione (ad esempio, chat) o supportando questa attività con l'invio di immagini pedopornografiche al minore. Il fine è sempre lo stesso: cioè quello di convincere la potenziale vittima della normalità dei rapporti sessuali tra adulti e minori.

Questa tipologia di adescamento, proprio perché svolta in maniera «amichevole», è in realtà molto insidiosa ed è utilizzata soprattutto in INTERNET e attraverso lo scambio di sms.

Il dibattito circa la possibilità di inserire il «grooming» come una vera e propria fattispecie di reato nella legislazione penale degli Stati membri dell'Unione europea è alquanto recente: il Comitato per la Convenzione sul Cyber Crime del Consiglio d'Europa in un suo rapporto ha messo in guardia i Paesi interessati circa il rischio del «grooming» effettuato attraverso INTERNET ed i telefoni cellulari. In effetti se ne parla molto però, specialmente in Europa, la legislazione nazionale dei Paesi è alquanto carente. Infatti l'unico Stato che ha recentemente introdotto la previsione del «grooming» come fattispecie di reato è il Regno Unito specificando che: «è reato ogni condotta tesa ad organizzare un incontro, per se stessi o per conto di terzi, con un minore al fine di abusarne sessualmente». Altri Paesi che hanno introdotto una ancora più specifica fattispecie di reato relativa al «grooming» sono l'Australia, il Canada e alcuni Stati degli USA, i quali hanno previsto sanzioni penali per il solo fatto di instaurare una comunicazione (attraverso INTERNET) al fine di sedurre un minore per poi abusarne sessualmente.

Ai sensi della citata Convenzione, allo stato attuale, per «grooming» si intende la condotta dell'adulto che comunica con il minore o compie altre azioni finalizzate ad incontrarlo, con l'intento di commettere reati quali l'abuso sessuale, la prostituzione o per organizzare performance pornografiche.

Il limite di età della vittima, entro il quale si configura il reato in oggetto, è stato individuato tenendo in conto l'influenzabilità che normalmente caratterizza i soggetti minorenni appartenenti a tale fascia.

L'articolo 609-duodecies prevede uno specifico meccanismo di valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti, già utilizzato da una serie di norme che hanno inteso sottolineare la gravità dei reati di cui si occupano (inter alia, si veda l'articolo 7 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172; l'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205). In sostanza, si esclude che il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti possa portare alla prevalenza delle attenuanti o all'equivalenza. Pertanto, l'applicazione di eventuali attenuanti opererà solo sulla pena già risultante dall'applicazione delle aggravanti. L'effetto è che le pene in concreto applicabili risulteranno più alte.

L'articolo 13 (Atti persecutori) individua la nuova fattispecie delittuosa degli atti persecutori, che ricomprendono sia le molestie persecutorie, sia le minacce persecutorie. Si vuole così dare adeguato inquadramento e punizione a condotte concrete ormai frequenti, ma allo stato non classificabili in ipotesi di reato che ne rispecchino l'effettiva offensività e pericolosità.

Secondo la descrizione della condotta che si propone, gli atti persecutori consistono nella ripetizione assillante di molestie oppure di minacce, tali da sconvolgere la qualità di vita della parte offesa, ovvero da porla in stato di grave disagio fisico o psichico, soggezione o paura per la sicurezza personale propria e dei propri cari.

Come già sopra evidenziato, sono stati fissati limiti di pena più congrui alla gravità dell'offesa arrecata, e tali altresì da consentire l'applicazione di misure cautelari, in modo da assicurare le eventuali connesse esigenze di tutela sociale. Per i casi più gravi, infine, si prevede la perseguibilità d'ufficio.

Si sottolinea qui che tale nuova fattispecie criminosa assicura un'efficace repressione anche di quei comportamenti vessatori perduranti nel tempo classificati come atti di «bullismo».

L'articolo 14 (Modifica all'articolo 640 del codice penale) introduce nell'articolo 640 del codice penale, relativo al delitto di truffa, una specifica ipotesi aggravata, richiamando il contenuto dell'articolo 61, numero 5), del medesimo codice, e cioè i casi in cui il fatto sia commesso profittando di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. Con questa innovazione si produce l'effetto di innalzare la pena fino a cinque anni di reclusione e di rendere possibile, se ne ricorrano le esigenze previste dalla legge, l'applicazione di misure cautelari.

 L'articolo 15 (Modifiche al codice penale), al comma 1, lettera a), integra l'articolo 157 del codice penale, in tema di prescrizione dei reati, nella parte in cui elenca i reati per i quali il normale termine prescrizionale è raddoppiato. I delitti per i quali viene quindi ad operare questo meccanismo sono caratterizzati da una particolare condizione di soggezione o comunque di debolezza nei confronti dell'autore del reato, di talché è verosimile una concreta difficoltà di emersione dei fatti.

Il comma 1, lettera b), estende i casi di non punibilità previsti dall'articolo 384 del codice penale, che si riferisce ai precedenti delitti contro l'attività giudiziaria, attualmente limitati alle ipotesi in cui la commissione del reato sia da ricollegare alla necessità di salvare se stessi ovvero un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore, al caso di rapporto di convivenza more uxorio.

Il comma 1, lettera c), modifica l'articolo 576, primo comma, numero 5), che, in relazione al delitto di omicidio volontario, prevede una specifica aggravante per il caso in cui l'omicidio avvenga nell'atto della commissione di reati di violenza sessuale. L'attuale testo della norma citata fa ancora riferimento agli articoli di legge, ormai abrogati, precedenti alla riforma attuata con la legge n. 66 del 1996. È quindi necessario aggiornarne il testo, non senza aver precisato che l'attuale articolo 576, primo comma, numero 5), nelle more, è comunque sempre stato interpretato dalla giurisprudenza in senso conforme alla correzione oggi proposta.

Il comma 1, lettera d), interviene ad eliminare da una serie di articoli del codice penale il riferimento all'articolo 609-ter, la cui citazione appare impropria, essendo escluso che tale norma sia classificabile fra quelle che definiscono fattispecie autonome di reato, trattando invece delle forme aggravate del reato di cui all'articolo 609-bis. Si tratta pertanto di un mero intervento di correzione sistematica.

L'articolo 16 (Modifiche al codice di procedura penale), al comma 1, lettera a), aggiunge la fattispecie degli atti persecutori all'elenco dei reati per i quali l'articolo 266 del codice di procedura penale consente il ricorso alle intercettazioni. Tale previsione è in linea con quanto già previsto nel caso delle ipotesi «minori» di minaccia e di molestie: identiche essendo le modalità commissive, analogo deve essere il ricorso ai mezzi di prova già specialmente previsti per tali reati. Si provvede inoltre ad inserire, nel novero delle ipotesi in ordine alle quali è comunque consentito il ricorso alle intercettazioni, i reati previsti dagli articoli 573 e 574, nonché 574-bis, con riferimento al secondo comma, del codice penale, trattandosi di delitti che condividono natura, caratteristiche e necessità di indagine con la fattispecie di cui all'articolo 574-bis, primo comma, introdotto dal presente disegno di legge, per il quale il ricorso alle intercettazioni è consentito a cagione della pena edittale prevista. In tutti i suddetti casi, lo strumento intercettativo appare infatti decisivo, specie per consentire di rintracciare il minore sottratto.

Il comma 1, lettera b), prevede che i provvedimenti con i quali il giudice dispone l'allontanamento dell'imputato dalla casa familiare siano comunicati all'autorità di pubblica sicurezza, in modo che la medesima possa valutare l'eventuale adozione di misure in tema di armi.

Il comma 1, lettera c), introduce una nuova speciale misura coercitiva, che completa quella di cui all'articolo 282-bis del codice di procedura penale, consistente nel divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ovvero dai suoi prossimi congiunti o conviventi. Trattasi di misura particolarmente significativa e opportuna, anche in relazione al reato - di nuova introduzione - di atti persecutori. Con tale previsione sarà infatti possibile impedire che l'aggressore prosegua nell'opera di molestia o minaccia della vittima e dei suoi familiari, con effetto preventivo di sicura efficacia. Anche in relazione a questa categoria di misure è stabilito l'obbligo di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza.

Il comma 1, lettera d), prevede una modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale e rende obbligatorio l'arresto in flagranza nei casi di violenza sessuale di gruppo, di violenza sessuale aggravata e di atti sessuali con minorenne.

Questa previsione, fra l'altro, spiega i suoi effetti anche sull'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, in materia di immigrazione, consentendo l'espulsione dello straniero condannato per tali reati, quale misura di sicurezza.

Il comma 1, lettera e), prevede una modifica all'articolo 392 del codice di procedura penale, che individua i casi in cui è possibile svolgere l'incidente probatorio.

Attualmente, la norma permette, nei procedimenti per i delitti di violenza e abuso sessuale, nonché per i delitti di cui agli articoli 600-bis e seguenti del codice penale (prostituzione e pornografia minorile), l'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche qualora non ricorrano le altre condizioni previste in generale dalla legge. Sostanzialmente, la previsione mira ad estromettere quanto prima il minore degli anni sedici dal processo penale, evitandogli nei limiti del possibile ulteriori turbamenti e traumi.

L'innovazione rende possibile effettuare con incidente probatorio, sempre con riferimento ai reati citati, l'assunzione della testimonianza del minore ultrasedicenne, nonché della parte offesa anche maggiorenne, trattandosi di delitti portatori di conseguenze psicologicamente distruttive anche nei confronti dei soggetti adulti o quasi adulti. Si giustifica pertanto anche nei loro confronti l'esigenza di limitare quanto possibile la reiterazione del confronto in sede giudiziaria con la ricostruzione di esperienze drammatiche e dolorosamente umilianti.

Il comma 1, lettera f), sempre nell'ambito della disciplina dell'incidente probatorio relativa ai reati di cui agli articoli 609-bis e seguenti del codice penale, intende abrogare il comma 2-bis dell'articolo 393 del codice di procedura penale, che attualmente impone al pubblico ministero, in tali casi, di depositare tutti gli atti di indagine compiuti, assegnando perciò a tale incombente una disciplina più gravosa - e pregiudizievole rispetto alle indagini ancora in corso - rispetto a quanto invece non sia previsto a proposito di tutte le altre ipotesi di reato. Il pubblico ministero, pertanto, attualmente si trova a dover scegliere se acquisire subito le dichiarazioni della parte offesa minorenne utilizzabili nel dibattimento e «scoprire» tutte le proprie carte, ovvero continuare a tenere riservate le proprie indagini, ma sacrificare i vantaggi (oggettivi e soggettivi) dell'audizione della parte offesa minorenne in epoca prossima alla commissione del reato.

Il comma 1, lettera g), si pone sulla scia di una recente sentenza della Corte costituzionale (n. 63 del 2005) ed estende il ricorso a modalità protette all'audizione del minore ultrasedicenne e della parte offesa maggiorenne, allorché il giudice ne ravvisi la necessità o l'opportunità in relazione alle esigenze di tutela delle persone coinvolte. Resta ovviamente la necessità di conservare la tutela anche nei confronti dell'adulto infermo di mente, che sia testimone e non anche parte offesa del reato, in ossequio al citato intervento della Corte costituzionale.

Conseguentemente, l'udienza dedicata all'audizione della persona potrà svolgersi presso l'abitazione della persona medesima, sia essa maggiorenne o minorenne.

Inoltre, il novero dei delitti per i quali è possibile il ricorso a questa modalità protetta di audizione è esteso alle fattispecie di cui agli articoli 572, 609-quinquies (in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 262 del 1998) e 612-bis (introdotto dal presente disegno di legge) del codice penale.

Il comma 1, lettera h), sulla scia delle innovazioni introdotte all'articolo 398, comma 5-bis, del codice procedura penale, interviene sull'articolo 498, comma 4-ter, del medesimo codice, nella parte in cui prevede e disciplina l'utilizzo dello specchio unidirezionale e dell'impianto citofonico, integrando l'elenco dei delitti per i quali opera l'innovazione procedimentale ed ampliando alla vittima maggiorenne inferma di mente la possibilità di usufruirne, anche qui con riferimento alla sentenza n. 63 del 2005 della Corte costituzionale.

Va altresì osservato che il richiamo, operato già ora dal comma 4-bis dell'articolo 498 all'articolo 398, comma 5-bis, estende anche alla fase dibattimentale le modalità protette di audizione delle persone vittime e testimoni dei reati indicati, nella nuova estensione stabilita con l'intervento operato sull'articolo 398 medesimo.

Il comma 1, lettera i), analogamente all'articolo 15, comma 1, lettera d), interviene ad eliminare dal codice di procedura penale il riferimento all'articolo 609-ter del codice penale quale autonoma ipotesi di reato.

L'articolo 17 (Giudizio immediato) prevede il ricorso doveroso al giudizio immediato, sempre che ne sussistano in concreto i presupposti fissati dal codice di procedura penale, allorché il pubblico ministero procede per i reati di cui agli articoli 609-bis e seguenti del codice penale. La disposizione proposta, che non modifica l'istituto del rito immediato, intende imprimere velocità ai processi per tali delitti, senza tuttavia pregiudicare le esigenze relative alla raccolta delle prove.

Al fine di agevolare il ricorso al rito speciale, ed in considerazione della frequente possibilità che, specie nel caso di effettuazione di incidente probatorio, non sia possibile completare le indagini nel termine di novanta giorni, si prevede di elevare a centoventi giorni dall'iscrizione della notizia di reato il termine entro il quale i pubblico ministero deve trasmettere la richiesta di giudizio immediato alla cancelleria del giudice.

L'articolo 18 (Delitti motivati da odio o discriminazione fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere) interviene su una serie di disposizioni (contenute nella legge 13 ottobre 1975, n. 654, e nel decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205) che reprimono le forme di discriminazione razziale, etnica e religiosa, integrandole mediante il riferimento anche alle forme di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere.

In particolare, si estende il delitto di istigazione al compimento di atti discriminatori o al compimento di atti di violenza determinati da motivi discriminatori anche alle motivazioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. Del pari si estende il divieto di ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione di genere, della partecipazione a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, della prestazione di assistenza alla loro attività. L'intervento sulla cosiddetta «legge Mancino» (citato decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205), oltre all'integrazione della rubrica dell'articolo 1, molto più significativamente amplia la circostanza aggravante prevista dall'articolo 3 estendendone la configurabilità alla finalità di discriminazione o di odio motivato dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere.

Si è ritenuto peraltro necessario, in ossequio al generale principio stabilito dall'articolo 609-septies del codice penale, di escludere la perseguibilità d'ufficio, ricollegata dall'articolo 6 della cosiddetta «legge Mancino» alla configurabilità dell'aggravante di cui all'articolo 3, per il delitto di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis del codice penale.

L'articolo 19 (Intervento in giudizio), ai commi 1 e 2, consente ai soggetti pubblici o privati che abbiano prestato assistenza istituzionale alle vittime di reati di maltrattamento in famiglia, violenza sessuale, anche di gruppo, atti sessuali con minorenni, atti persecutori, di affiancare la vittima stessa anche nel corso del processo, assicurandole un significativo e solidale sostegno. Qualora tali delitti siano commessi ai danni di minorenni o nell'ambito familiare, la norma consente l'intervento in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, operante presso il Ministro delle politiche per la famiglia, palesandosi così la rilevanza etica e sociale dei valori tutelati dalle norme incriminatrici. Analoga facoltà (comma 3) è prevista a riguardo dei procedimenti per i medesimi delitti che coinvolgano profili discriminatori o collegati alla violenza di genere. Il richiamo anche alle norme successive all'articolo 91 del codice di procedura penale chiarisce la necessità che simili interventi abbiano il consenso della parte offesa.

Il comma 4 prevede, infine, analoga possibilità di intervento a favore dell'ente locale o del soggetto privato che presta assistenza alla vittima di una serie specifica di reati, tra cui quelli previsti dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75, e dall'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, nell'ambito di particolari programmi di assistenza, reinserimento e protezione, previsti da leggi speciali.

L'articolo 20 (Costituzione di parte civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nei procedimenti per delitti qualificati dalla discriminazione) prevede che nei procedimenti per i delitti commessi per finalità di discriminazione, motivati da ragioni di discriminazione o aggravati da tale finalità, la Presidenza del Consiglio dei ministri può costituirsi parte civile.

La norma esprime la convinzione che l'odio discriminatorio che caratterizza tali delitti, comunque sia motivato, si ripercuote sull'ordine sociale, fomentando la violenza e l'astio e arrecando allo Stato un danno del quale è così possibile chiedere il risarcimento.

L'articolo 21 (Modifica all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354) arricchisce della previsione di specifici programmi di riabilitazione rivolti ai detenuti e agli internati condannati per delitti qualificati dalla violenza o dallo sfruttamento di natura sessuale ai danni di minorenni la materia relativa ai permessi premio, alle misure alternative alla detenzione e all'assegnazione al lavoro all'esterno, già dettagliatamente disciplinata dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario. Con ciò si confida che le autorità preposte all'applicazione dei benefìci indaghino in modo approfondito sulla propensione dei detenuti a delinquere ulteriormente, valorizzando specifici percorsi riabilitativi. Per la definizione di tali percorsi si rimanda peraltro a un successivo decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il capo IV, intitolato «Modifiche al codice civile», intende completare il sistema già innovato dalla legge 4 aprile 2001, n. 154.

L'articolo 22 (Modifiche all'articolo 342-ter del codice civile) intende dare maggiore efficacia e cogenza agli ordini di protezione che il giudice può impartire ai sensi dell'articolo 342-bis del codice civile nelle situazioni in cui la condotta del coniuge o del convivente sia causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale, ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente. La misura che costituisce generalmente il contenuto dell'ordine di protezione, e cioè l'allontanamento del maltrattante, può essere vanificata dalla sua resistenza nella prima fase esecutiva, ciò che pone in una situazione di ulteriore pericolo la parte lesa - e sovente l'intero nucleo familiare al quale il reo appartiene - esposta a prevedibili e pericolose rappresaglie. Con questa innovazione normativa, il giudice autorizza immediatamente il ricorso alla forza pubblica per l'esecuzione dell'allontanamento e, in ogni caso, gli ordini medesimi saranno comunicati all'autorità di pubblica sicurezza, in modo che la medesima possa valutare l'eventuale adozione di misure in tema di armi. Analogamente a quanto previsto al riguardo delle misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter (introdotto dal presente disegno di legge) del codice di procedura penale.



 


 disegno di legge

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Capo I

MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE E DI PREVENZIONE CONTRO LA VIOLENZA IN FAMIGLIA, DI GENERE E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

Art. 1.

(Campagne di informazione e di sensibilizzazione).

 

1. Le amministrazioni statali, nell'ambito delle proprie risorse e competenze e avuto riguardo al Piano d'azione nazionale contro la violenza sessuale, di genere e per ragioni di orientamento sessuale, realizzano interventi di informazione e di sensibilizzazione, anche acquisendo il parere dell'Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale, di genere e per ragioni di orientamento sessuale, al fine di prevenire la violenza in famiglia, di genere e le discriminazioni.

Art. 2.

(Princìpi e strumenti nel sistema dell'istruzione e della formazione).

1. Il sistema dell'istruzione e della formazione della Repubblica comprende tra le sue finalità la valorizzazione dell'uguaglianza e della pari dignità sociale di ogni persona di fronte alla legge, senza discriminazioni fondate sulla razza, nazionalità, religione, condizioni personali, opinioni, età, sesso od orientamento sessuale e si impegna per la rimozione degli ostacoli che impediscono la realizzazione di tali valori.

2. Al comma 2 dell'articolo 284 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunte, in fine,  le seguenti parole: «, nonché, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, alle iniziative sul rispetto del principio di uguaglianza tra i sessi costituzionalmente garantito nonché della dignità della donna».

 

Art. 3.

(Princìpi e strumenti nel sistema sanitario).

1. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza alcuna distinzione di razza, nazionalità, religione, età, sesso od orientamento sessuale».

2. La rubrica del titolo II del libro II del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituita dalla seguente: «Contrasto alla violenza nelle relazioni familiari e sostegno alle vittime attraverso misure di tipo sanitario, previdenziale e di comunicazione».

3. Nel titolo II del libro II del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente:

«Art. 24-bis. - (Sistema sanitario). - 1. Il Ministro della salute, di concerto con i Ministri per i diritti e le pari opportunità, delle politiche per la famiglia e dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di tutelare le vittime di violenza, promuove, nei limiti delle risorse disponibili, programmi di sensibilizzazione e di formazione del personale sanitario anche attraverso l'integrazione dei programmi di studio dei diplomi universitari e dei programmi di specializzazione delle professioni socio-sanitarie con contenuti concernenti la prevenzione e la diagnosi precoce della violenza, nonché l'intervento e il sostegno alle vittime di violenze familiari determinate anche da conflitti culturali e intergenerazionali».

 

Art. 4.

(Sistema comunicativo e pubblicità discriminatoria).

1. Nel titolo II del libro II del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24-bis, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è aggiunto il seguente:

«Art. 24-ter. - (Sistema comunicativo e pubblicità discriminatoria). - 1. I mezzi di comunicazione promuovono la protezione e la tutela dell'uguaglianza tra uomini e donne ed evitano ogni discriminazione tra loro.

2. È vietato utilizzare in modo vessatorio o discriminatorio a fini pubblicitari l'immagine della donna o i riferimenti all'orientamento sessuale della persona o alla identità di genere.

3. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità, anche su denuncia del pubblico, di associazioni ed organizzazioni, nonché ogni altra pubblica amministrazione che vi abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, possono chiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato che siano inibiti gli atti di pubblicità in contrasto con il divieto di cui al comma 2, che sia inibita la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.

4. Per l'esercizio delle funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nell'ambito della tutela dalla pubblicità discriminatoria e per le relative sanzioni si applica, in quanto compatibile, l'articolo 26 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

Art. 5.

(Statistiche sulla violenza).

1. Nel titolo II del libro II del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24-ter, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è aggiunto il seguente:

«Art. 24-quater. - (Statistiche sulla violenza). - 1. Ai fini della progettazione e della realizzazione di politiche di contrasto alla violenza in famiglia e contro le donne e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica sulla violenza e sui maltrattamenti che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più a rischio con cadenza almeno quadriennale».

Art. 6.

(Sistema previdenziale).

1. Nel titolo II del libro II del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24-quater, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è aggiunto il seguente:

«Art. 24-quinquies. - (Sistema previdenziale). - 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, da adottare entro il 30 luglio 2007, nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo da determinare con il medesimo decreto, sono individuate, per le lavoratrici autonome prive di copertura assicurativa per i rischi da malattia e che si trovino impossibilitate a svolgere la loro attività perché vittime di alcuno dei reati di cui agli articoli 572, 609-bis e 609-octies del codice penale, le modalità di esonero dal versamento dei contributi e premi per un periodo fino a un massimo di sei mesi. Durante tale periodo è riconosciuto un accredito figurativo calcolato sulla media delle quote versate durante i sei mesi precedenti al periodo di esonero».

Art. 7.

(Registro dei centri antiviolenza).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito, nell'ambito delle strutture di competenza e senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica, un registro in cui sono iscritti i centri antiviolenza che agiscono in ambito sovraregionale ovvero che operano nell'ambito di una rete con dimensione sovraregionale, con lo scopo di prestare assistenza alle vittime della violenza di genere o per ragioni di orientamento sessuale.

2. Con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità sono stabilite le procedure per l'iscrizione nel registro e le modalità per documentare il possesso dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno un anno e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo o preminente la tutela delle vittime di violenza, senza fine di lucro;

b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

c) predisposizione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite, con indicazione delle quote versate dagli associati e delle altre entrate; tenuta dei libri contabili conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

d) svolgimento di un'attività continuativa nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di iscrizione nel registro;

e) non avere i suoi rappresentanti legali subìto alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi, in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. Il registro è aggiornato annualmente, anche con la cancellazione dei centri antiviolenza per i quali siano venuti meno i requisiti necessari per l'iscrizione.

 

Capo II

DIRITTI DELLE VITTIME DI REATI

Art. 8.

(Livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali in favore delle persone e delle famiglie vittime di reati).

1. Costituiscono livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali in favore delle persone e delle famiglie vittime dei delitti di cui agli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche per la famiglia, del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro per i diritti e le pari opportunità, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

a) l'informazione sulle misure previste dalla legislazione vigente riguardo la protezione, la sicurezza ed i diritti di assistenza e di soccorso delle vittime di violenza;

b) l'esistenza di servizi cui siano chiaramente attribuite le relative competenze socio-assistenziali, dotati di personale specializzato, facilmente individuabili e raggiungibili dall'utenza;

c) la previsione che i servizi siano in grado di svolgere funzioni di pronto intervento anche psicologico e di successiva presa in carico delle situazioni a medio termine, anche a fini di ricomposizione familiare;

 d) l'integrazione tra i servizi, qualora ne esistano diversi con competenze ripartite;

e) la stabilità e la continuità dei servizi, siano essi pubblici o privati convenzionati, accreditati o comunque riconosciuti dalle regioni;

f) la previsione di azioni di sostegno sociale, di protezione, di supporto all'istruzione, alla formazione e all'inserimento professionali;

g) nei casi più gravi, nei quali sia nociva la permanenza in famiglia, l'inserimento delle vittime in comunità di tipo familiare per un periodo sufficiente a realizzare un progetto di reinserimento sociale.

Art. 9.

(Programmi di protezione della vittima di iolenza).

1. Le regioni, gli enti locali e i centri antiviolenza iscritti nel registro di cui all'articolo 7 possono presentare, per il finanziamento da parte dello Stato a valere sulle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, progetti concernenti programmi di protezione sociale e di reinserimento delle vittime della violenza per ragioni di genere ovvero di orientamento sessuale che, per effetto della violenza subita, manifestano difficoltà di reinserimento a livello sociale e lavorativo.

2. I programmi di protezione sociale e di reinserimento possono riguardare il soddisfacimento delle esigenze alloggiative della vittima, almeno per il periodo di durata del processo penale, il reinserimento professionale e le esigenze di cura e di sostegno dei figli a carico.

3. Le procedure e i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti dei programmi di protezione sociale e di reinserimento sono determinati con apposita intesa da adottare in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Capo III

DELITTI CONTRO LA PERSONA E LA FAMIGLIA

Art. 10.

(Maltrattamenti contro familiari e onviventi).

1. L'articolo 572 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 572. - (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 571, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni».

Art. 11.

(Sottrazione e trattenimento di minore all'estero).

1. Nel libro II, titolo XI, capo IV, del codice penale, dopo l'articolo 574 è aggiunto il seguente:

«Art. 574-bis. - (Sottrazione e trattenimento di minore all'estero). - Chiunque sottrae un minore al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore, conducendolo all'estero ovvero omettendo di farlo rientrare in Italia, contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo, con la reclusione da uno a sei anni.

 Se il fatto è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni.

Se il fatto è commesso da uno dei genitori, la condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dal presente articolo comporta la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori».

Art. 12.

(Modifiche alle norme sui delitti contro la personalità individuale e la libertà personale).

1. Nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, dopo l'articolo 604 è aggiunto il seguente:

«Art. 604-bis. - (Ignoranza dell'età della persona offesa). - Quando i delitti previsti negli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 601 e 602 sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona».

2. All'articolo 609-bis del codice penale, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Ai fini della concedibilità dell'attenuante il giudice valuta, oltre all'intensità del dolo e alla materialità del fatto, le modalità della condotta criminosa, il danno arrecato alla parte offesa e le condizioni psicofisiche della vittima».

3. All'articolo 609-ter, primo comma, numero 2), del codice penale, dopo le parole: «stupefacenti o» sono inserite le seguenti: «comunque idonee a ridurne la capacità di determinarsi, o».

4. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore».

 5. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5) sono aggiunti i seguenti:

«5-bis) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, il convivente o comunque la persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza;

5-ter) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, quando il colpevole sia persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza;

5-quater) nei confronti di donna in stato di gravidanza».

6. All'articolo 609-quater del codice penale, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Ai fini della concedibilità dell'attenuante il giudice valuta, oltre all'intensità del dolo e alla materialità del fatto, le modalità della condotta criminosa, il danno arrecato alla parte offesa e le condizioni psicofisiche della vittima».

7. All'articolo 609-quinquies del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Alla stessa pena soggiace chiunque mostra materiale pornografico a persona minore degli anni quattordici, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di stabile convivenza».

8. Nel libro II, titolo XII, capo III, sezione II, del codice penale, dopo l'articolo

 609-decies sono aggiunti i seguenti:

«Art. 609-undecies. - (Adescamento di minorenne). - Chiunque, allo scopo di sedurre, abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici, intrattiene con lui, anche attraverso l'utilizzazione della rete INTERNET o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da carpire la fiducia del minore medesimo è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 609-duodecies. - (Computo delle circostanze). - Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 609-ter, 609-quater, quinto comma, 609-quinquies, terzo comma, e 609-octies, terzo comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle predette aggravanti e le diminuzioni di pena si operano sulla pena risultante dall'aumento conseguente alle medesime aggravanti».

Art. 13.

(Atti persecutori).

1. Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 612-bis. - (Atti persecutori). - Chiunque ripetutamente molesta o minaccia taluno in modo tale da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porlo in uno stato di soggezione o di grave disagio fisico o psichico, ovvero in modo tale da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di persona ad esso legata da stabile legame affettivo, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.

Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio».

Art. 14.

(Modifica all'articolo 640 del codice penale).

1. All'articolo 640, secondo comma, del codice penale, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-bis) se ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, numero 5)».

Art. 15.

(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 157, sesto comma, le parole: «e 589, secondo e terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «, 572, 589, secondo e terzo comma, 600-bis, 600-ter, 609-bis aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-octies e 609-undecies,»;

b) all'articolo 384, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto, ovvero persona con cui, pur senza esserne coniuge, come tale conviva, da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore»;

c) al primo comma dell'articolo 576, il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies»;

d) agli articoli 604, 609-sexies, 609-septies, primo comma, 609-nonies, commi primo e secondo, 609-decies, primo comma, e 734-bis, le parole: «, 609-ter» sono soppresse.

Art. 16.

(Modifiche al codice di procedura penale).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 266, comma 1, lettera f), dopo le parole: «reati di» sono inserite le seguenti: «sottrazione consensuale di minorenne, sottrazione di persone incapaci, sottrazione e trattenimento di minore all'estero,» e dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: «atti persecutori,»;

b) all'articolo 282-bis, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio»;

c) dopo l'articolo 282-bis è inserito il seguente:

«Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi.

3. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio»;

 d) al comma 2 dell'articolo 380, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) delitti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis e di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater del codice penale, qualora ricorra una o più circostanze tra quelle indicate all'articolo 609-ter del medesimo codice, nonché delitto di violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 609-octies del citato codice penale»;

e) all'articolo 392, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1»;

f) all'articolo 393, il comma 2-bis è abrogato;

g) al comma 5-bis dell'articolo 398 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «dagli articoli» è inserita la seguente: «572,»;

2) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis»;

3) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni ovvero persone offese anche maggiorenni»;

4) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;

5) le parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova»;

h) al comma 4-ter dell'articolo 498 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «di cui agli articoli» è inserita la seguente: «572,»;

2) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis»;

3) dopo le parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato»;

i) negli articoli 190-bis, comma 1-bis, 282-bis, comma 6, 398, comma 5-bis, 444, comma 1-bis, 472, comma 3-bis, e 498, comma 4-bis, le parole: «, 609-ter» sono soppresse.

Art. 17.

(Giudizio immediato).

1. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se ricorrono le condizioni previste dagli articoli 453 e seguenti del codice di procedura penale, il pubblico ministero procede con le forme del giudizio immediato. In tale caso, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 454 del codice di procedura penale è di centoventi giorni.

Art. 18.

(Delitti motivati da odio o discriminazione fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere).

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;

b) al comma 1, lettera b), le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti:

 «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;

c) al comma 3, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».

2. La rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è sostituita dalla seguente: «Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: «o religioso» sono sostituite dalle seguenti: «, religioso o motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere».

4. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, dopo le parole «comma 1,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 609-bis del codice penale,».

Art. 19.

(Intervento in giudizio).

1. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, l'ente locale impegnato direttamente o tramite servizi per l'assistenza della persona offesa e il centro antiviolenza che presta assistenza alla persona offesa possono intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.

2. Nei procedimenti per i delitti di cui al comma 1, se commessi in danno di minori o nell'ambito familiare, la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche attraverso l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, può intervenire  in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri può altresì intervenire ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale nei procedimenti per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, caratterizzati da violenza di genere o altra finalità discriminatoria.

4. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e per i delitti previsti dall'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, nei quali la persona offesa sia stata destinataria di un programma di assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di interventi nell'ambito del programma speciale di assistenza di cui all'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, l'ente locale o il soggetto privato che ha prestato assistenza alla persona offesa nell'ambito dei suddetti programmi può intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 20.

(Costituzione di parte civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nei procedimenti per delitti qualificati dalla discriminazione).

1. Nei procedimenti per i delitti commessi per finalità di discriminazione, motivati da ragioni di discriminazione o aggravati da tale finalità, la Presidenza del Consiglio dei ministri può costituirsi parte civile.

Art. 21.

(Modifica all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354).

1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefìci ai detenuti e agli internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 609-bis e 609-octies, se commessi in danno di persona minorenne, e 609-quater del codice penale, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione a un programma di riabilitazione specifica».

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati programmi di riabilitazione, ai fini di cui all'articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, con specifico riferimento a quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 4-bis della medesima legge n. 354 del 1975, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

Capo IV

MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Art. 22.

(Modifiche all'articolo 342-ter del codice civile).

1. Il quarto comma dell'articolo 342-ter del codice civile è sostituito dai seguenti:

«Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Qualora disponga l'allontanamento dalla casa familiare, il giudice prevede l'ausilio della forza pubblica e l'allontanamento coattivo del destinatario dell'ordine che non provveda spontaneamente a tale adempimento. Il giudice può altresì indicare le misure idonee a prevenire violazioni successive del predetto provvedimento.

Il decreto emesso ai sensi dell'articolo 342-bis è sempre comunicato all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio».

 


N. 2169-bis

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dal ministro per i diritti e le pari opportunità

(POLLASTRINI)

dal ministro della giustizia

(MASTELLA)

dal ministro delle politiche per la famiglia

(BINDI)

di concerto con il ministro dell'interno

(AMATO)

con il ministro della pubblica istruzione

(FIORONI)

con il ministro della solidarietà sociale

(FERRERO)

con il ministro dell'università e della ricerca

(MUSSI)

con il ministro della salute

(TURCO)

con il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali

(LANZILLOTTA)

con il ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

e con il ministro del lavoro e della previdenza sociale

(DAMIANO)

¾

 

Misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché repressione dei delitti contro la persona e nell'ambito della famiglia

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

(Testo risultante dallo stralcio degli articoli 13 e 18 del disegno di legge n. 2169, deliberato dall'Assemblea il 17 ottobre 2007)

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disegno di legge

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Capo I

MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE E DI PREVENZIONE CONTRO LA VIOLENZA IN FAMIGLIA, DI GENERE E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

Art. 1.

(Campagne di informazione e di sensibilizzazione).

1. Le amministrazioni statali, nell'ambito delle proprie risorse e competenze e avuto riguardo al Piano d'azione nazionale contro la violenza sessuale, di genere e per ragioni di orientamento sessuale, realizzano interventi di informazione e di sensibilizzazione, anche acquisendo il parere dell'Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale, di genere e per ragioni di orientamento sessuale, al fine di prevenire la violenza in famiglia, di genere e le discriminazioni.

Art. 2.

(Princìpi e strumenti nel sistema dell'istruzione e della formazione).

1. Il sistema dell'istruzione e della formazione della Repubblica comprende tra le sue finalità la valorizzazione dell'uguaglianza e della pari dignità sociale di ogni persona di fronte alla legge, senza discriminazioni fondate sulla razza, nazionalità, religione, condizioni personali, opinioni, età, sesso od orientamento sessuale e si impegna per la rimozione degli ostacoli che impediscono la realizzazione di tali valori.

2. Al comma 2 dell'articolo 284 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, alle iniziative sul rispetto del principio di uguaglianza tra i sessi costituzionalmente garantito nonché della dignità della donna».

Art. 3.

(Princìpi e strumenti nel sistema sanitario).

1. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza alcuna distinzione di razza, nazionalità, religione, età, sesso od orientamento sessuale».

2. La rubrica del titolo II del libro II del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituita dalla seguente: «Contrasto alla violenza nelle relazioni familiari e sostegno alle vittime attraverso misure di tipo sanitario, previdenziale e di comunicazione».

3. Nel titolo II del libro II del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente:

«Art. 24-bis. - (Sistema sanitario). - 1. Il Ministro della salute, di concerto con i Ministri per i diritti e le pari opportunità, delle politiche per la famiglia e dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di tutelare le vittime di violenza, promuove, nei limiti delle risorse disponibili, programmi di sensibilizzazione e di formazione del personale sanitario anche attraverso l'integrazione dei programmi di studio dei diplomi universitari e dei programmi di specializzazione delle professioni socio-sanitarie con contenuti concernenti la prevenzione e la diagnosi precoce della violenza, nonché l'intervento e il sostegno alle vittime di violenze familiari determinate anche da conflitti culturali e intergenerazionali».

 

Art. 4.

(Sistema comunicativo e pubblicità discriminatoria).

1. Nel titolo II del libro II del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24-bis, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è aggiunto il seguente:

«Art. 24-ter. - (Sistema comunicativo e pubblicità discriminatoria). - 1. I mezzi di comunicazione promuovono la protezione e la tutela dell'uguaglianza tra uomini e donne ed evitano ogni discriminazione tra loro.

2. È vietato utilizzare in modo vessatorio o discriminatorio a fini pubblicitari l'immagine della donna o i riferimenti all'orientamento sessuale della persona o alla identità di genere.

3. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità, anche su denuncia del pubblico, di associazioni ed organizzazioni, nonché ogni altra pubblica amministrazione che vi abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, possono chiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato che siano inibiti gli atti di pubblicità in contrasto con il divieto di cui al comma 2, che sia inibita la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.

4. Per l'esercizio delle funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nell'ambito della tutela dalla pubblicità discriminatoria e per le relative sanzioni si applica, in quanto compatibile, l'articolo 26 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

Art. 5.

(Statistiche sulla violenza).

1. Nel titolo II del libro II del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24-ter, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è aggiunto il seguente:

«Art. 24-quater. - (Statistiche sulla violenza). - 1. Ai fini della progettazione e della realizzazione di politiche di contrasto alla violenza in famiglia e contro le donne e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica sulla violenza e sui maltrattamenti che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più a rischio con cadenza almeno quadriennale».

Art. 6.

(Sistema previdenziale).

1. Nel titolo II del libro II del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24-quater, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è aggiunto il seguente:

«Art. 24-quinquies. - (Sistema previdenziale). - 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, da adottare entro il 30 luglio 2007, nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo da determinare con il medesimo decreto, sono individuate, per le lavoratrici autonome prive di copertura assicurativa per i rischi da malattia e che si trovino impossibilitate a svolgere la loro attività perché vittime di alcuno dei reati di cui agli articoli 572, 609-bis e 609-octies del codice penale, le modalità di esonero dal versamento dei contributi e premi per un periodo fino a un massimo di sei mesi. Durante tale periodo è riconosciuto un accredito figurativo calcolato sulla media delle quote versate durante i sei mesi precedenti al periodo di esonero».

Art. 7.

(Registro dei centri antiviolenza).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito, nell'ambito delle strutture di competenza e senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica, un registro in cui sono iscritti i centri antiviolenza che agiscono in ambito sovraregionale ovvero che operano nell'ambito di una rete con dimensione sovraregionale, con lo scopo di prestare assistenza alle vittime della violenza di genere o per ragioni di orientamento sessuale.

2. Con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità sono stabilite le procedure per l'iscrizione nel registro e le modalità per documentare il possesso dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno un anno e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo o preminente la tutela delle vittime di violenza, senza fine di lucro;

b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

c) predisposizione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite, con indicazione delle quote versate dagli associati e delle altre entrate; tenuta dei libri contabili conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

d) svolgimento di un'attività continuativa nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di iscrizione nel registro;

e) non avere i suoi rappresentanti legali subìto alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi, in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. Il registro è aggiornato annualmente, anche con la cancellazione dei centri antiviolenza per i quali siano venuti meno i requisiti necessari per l'iscrizione.

Capo II

DIRITTI DELLE VITTIME DI REATI

Art. 8.

(Livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali in favore delle persone e delle famiglie vittime di reati).

1. Costituiscono livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali in favore delle persone e delle famiglie vittime dei delitti di cui agli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche per la famiglia, del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro per i diritti e le pari opportunità, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

a) l'informazione sulle misure previste dalla legislazione vigente riguardo la protezione, la sicurezza ed i diritti di assistenza e di soccorso delle vittime di violenza;

b) l'esistenza di servizi cui siano chiaramente attribuite le relative competenze socio-assistenziali, dotati di personale specializzato, facilmente individuabili e raggiungibili dall'utenza;

c) la previsione che i servizi siano in grado di svolgere funzioni di pronto intervento anche psicologico e di successiva presa in carico delle situazioni a medio termine, anche a fini di ricomposizione familiare;

d) l'integrazione tra i servizi, qualora ne esistano diversi con competenze ripartite;

e) la stabilità e la continuità dei servizi, siano essi pubblici o privati convenzionati, accreditati o comunque riconosciuti dalle regioni;

f) la previsione di azioni di sostegno sociale, di protezione, di supporto all'istruzione, alla formazione e all'inserimento professionali;

g) nei casi più gravi, nei quali sia nociva la permanenza in famiglia, l'inserimento delle vittime in comunità di tipo familiare per un periodo sufficiente a realizzare un progetto di reinserimento sociale.

Art. 9.

(Programmi di protezione della vittima di violenza).

1. Le regioni, gli enti locali e i centri antiviolenza iscritti nel registro di cui all'articolo 7 possono presentare, per il finanziamento da parte dello Stato a valere sulle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, progetti concernenti programmi di protezione sociale e di reinserimento delle vittime della violenza per ragioni di genere ovvero di orientamento sessuale che, per effetto della violenza subita, manifestano difficoltà di reinserimento a livello sociale e lavorativo.

2. I programmi di protezione sociale e di reinserimento possono riguardare il soddisfacimento delle esigenze alloggiative della vittima, almeno per il periodo di durata del processo penale, il reinserimento professionale e le esigenze di cura e di sostegno dei figli a carico.

3. Le procedure e i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti dei programmi di protezione sociale e di reinserimento sono determinati con apposita intesa da adottare in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

Capo III

DELITTI CONTRO LA PERSONA E LA FAMIGLIA

Art. 10.

(Maltrattamenti contro familiari e onviventi).

1. L'articolo 572 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 572. - (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 571, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni».

Art. 11.

(Sottrazione e trattenimento di minore all'estero).

1. Nel libro II, titolo XI, capo IV, del codice penale, dopo l'articolo 574 è aggiunto il seguente:

«Art. 574-bis. - (Sottrazione e trattenimento di minore all'estero). - Chiunque sottrae un minore al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore, conducendolo all'estero ovvero omettendo di farlo rientrare in Italia, contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo, con la reclusione da uno a sei anni.

Se il fatto è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni.

Se il fatto è commesso da uno dei genitori, la condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dal presente articolo comporta la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori».

 

Art. 12.

(Modifiche alle norme sui delitti contro la personalità individuale e la libertà personale).

1. Nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, dopo l'articolo 604 è aggiunto il seguente:

«Art. 604-bis. - (Ignoranza dell'età della persona offesa). - Quando i delitti previsti negli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 601 e 602 sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona».

2. All'articolo 609-bis del codice penale, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Ai fini della concedibilità dell'attenuante il giudice valuta, oltre all'intensità del dolo e alla materialità del fatto, le modalità della condotta criminosa, il danno arrecato alla parte offesa e le condizioni psicofisiche della vittima».

3. All'articolo 609-ter, primo comma, numero 2), del codice penale, dopo le parole: «stupefacenti o» sono inserite le seguenti: «comunque idonee a ridurne la capacità di determinarsi, o».

4. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore».

5. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5) sono aggiunti i seguenti:

«5-bis) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, il convivente o comunque la persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza;

5-ter) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, quando il colpevole sia persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza;

5-quater) nei confronti di donna in stato di gravidanza».

6. All'articolo 609-quater del codice penale, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Ai fini della concedibilità dell'attenuante il giudice valuta, oltre all'intensità del dolo e alla materialità del fatto, le modalità della condotta criminosa, il danno arrecato alla parte offesa e le condizioni psicofisiche della vittima».

7. All'articolo 609-quinquies del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Alla stessa pena soggiace chiunque mostra materiale pornografico a persona minore degli anni quattordici, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di stabile convivenza».

8. Nel libro II, titolo XII, capo III, sezione II, del codice penale, dopo l'articolo 609-decies sono aggiunti i seguenti:

«Art. 609-undecies. - (Adescamento di minorenne). - Chiunque, allo scopo di sedurre, abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici, intrattiene con lui, anche attraverso l'utilizzazione della rete INTERNET o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da carpire la fiducia del minore medesimo è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 609-duodecies. - (Computo delle circostanze). - Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 609-ter, 609-quater, quinto comma, 609-quinquies, terzo comma, e 609-octies, terzo comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle predette aggravanti e le diminuzioni di pena si operano sulla pena risultante dall'aumento conseguente alle medesime aggravanti».

Art. 13.

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Art. 14.

(Modifica all'articolo 640 del codice penale).

1. All'articolo 640, secondo comma, del codice penale, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-bis) se ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, numero 5)».

Art. 15.

(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 157, sesto comma, le parole: «e 589, secondo e terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «, 572, 589, secondo e terzo comma, 600-bis, 600-ter, 609-bis aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-octies e 609-undecies,»;

b) all'articolo 384, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto, ovvero persona con cui, pur senza esserne coniuge, come tale conviva, da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore»;

c) al primo comma dell'articolo 576, il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies»;

d) agli articoli 604, 609-sexies, 609-septies, primo comma, 609-nonies, commi primo e secondo, 609-decies, primo comma, e 734-bis, le parole: «, 609-ter» sono soppresse.

Art. 16.

(Modifiche al codice di procedura penale).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 266, comma 1, lettera f), dopo le parole: «reati di» sono inserite le seguenti: «sottrazione consensuale di minorenne, sottrazione di persone incapaci, sottrazione e trattenimento di minore all'estero,» e dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: «atti persecutori,»;

b) all'articolo 282-bis, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini del  l'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio»;

c) dopo l'articolo 282-bis è inserito il seguente:

«Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi.

3. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio»;

d) al comma 2 dell'articolo 380, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) delitti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis e di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater del codice penale, qualora ricorra una o più circostanze tra quelle indicate all'articolo 609-ter del medesimo codice, nonché delitto di violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 609-octies del citato codice penale»;

e) all'articolo 392, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1»;

f) all'articolo 393, il comma 2-bis è abrogato;

g) al comma 5-bis dell'articolo 398 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «dagli articoli» è inserita la seguente: «572,»;

2) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis»;

3) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni ovvero persone offese anche maggiorenni»;

4) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;

5) le parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova»;

h) al comma 4-ter dell'articolo 498 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «di cui agli articoli» è inserita la seguente: «572,»;

2) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis»;

3) dopo le parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato»;

i) negli articoli 190-bis, comma 1-bis, 282-bis, comma 6, 398, comma 5-bis, 444, comma 1-bis, 472, comma 3-bis, e 498, comma 4-bis, le parole: «, 609-ter» sono soppresse.

Art. 17.

(Giudizio immediato).

1. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se ricorrono le condizioni previste dagli articoli 453 e seguenti del codice di procedura penale, il pubblico ministero procede con le forme del giudizio immediato. In tale caso, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 454 del codice di procedura penale è di centoventi giorni.

Art. 18.

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Art. 19.

(Intervento in giudizio).

1. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, l'ente locale impegnato direttamente o tramite servizi per l'assistenza della persona offesa e il centro antiviolenza che presta assistenza alla persona offesa possono intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.

2. Nei procedimenti per i delitti di cui al comma 1, se commessi in danno di minori o nell'ambito familiare, la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche attraverso l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, può intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri può altresì intervenire ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale nei procedimenti per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, caratterizzati da violenza di genere o altra finalità discriminatoria.

4. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e per i delitti previsti dall'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, nei quali la persona offesa sia stata destinataria di un programma di assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di interventi nell'ambito del programma speciale di assistenza di cui all'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, l'ente locale o il soggetto privato che ha prestato assistenza alla persona offesa nell'ambito dei suddetti programmi può intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 20.

(Costituzione di parte civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nei procedimenti per delitti qualificati dalla discriminazione).

1. Nei procedimenti per i delitti commessi per finalità di discriminazione, motivati da ragioni di discriminazione o aggravati da tale finalità, la Presidenza del Consiglio dei ministri può costituirsi parte civile.

Art. 21.

(Modifica all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354).

1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefìci ai detenuti e agli internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 609-bis e 609-octies, se commessi in danno di persona minorenne, e 609-quater del codice penale, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione a un programma di riabilitazione specifica».

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati programmi di riabilitazione, ai fini di cui all'articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, con specifico riferimento a quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 4-bis della medesima legge n. 354 del 1975, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

Capo IV

MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Art. 22.

(Modifiche all'articolo 342-ter del codice civile).

1. Il quarto comma dell'articolo 342-ter del codice civile è sostituito dai seguenti:

«Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Qualora disponga l'allontanamento dalla casa familiare, il giudice prevede l'ausilio della forza pubblica e l'allontanamento coattivo del destinatario dell'ordine che non provveda spontaneamente a tale adempimento. Il giudice può altresì indicare le misure idonee a prevenire violazioni successive del predetto provvedimento.

Il decreto emesso ai sensi dell'articolo 342-bis è sempre comunicato all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio». 

 

 


N. 2385

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

¾

 

Modifiche agli articoli 609-bis e 609-ter del codice penale in materia di violenza sessuale

 

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Presentata il 15 marzo 2007

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Onorevoli Colleghi! - Gli episodi sempre più frequenti, che ci pervengono dalle cronache giudiziarie, dimostrano ancora una volta che il diritto all'autodeterminazione femminile in campo sessuale, che dovrebbe rappresentare, per le donne italiane del nuovo millennio, una conquista ormai consolidata, è a tutt'oggi una aspirazione spesso tradita.

Il fatto particolare, che ha dato origine alla presente proposta di legge, è il seguente: la violenza sessuale, perpetrata da un giovane ai danni della propria compagna, in avanzato stato di gravidanza, ha dato luogo ad una imputazione per violenza sessuale.

La Suprema Corte, pronunciatasi sul caso, ha stabilito una massima che ha scatenato una valanga di polemiche: la violenza sessuale, perpetrata ai danni di una donna incinta, non dà luogo all'applicazione di alcuna aggravante.

Ciò accade a causa della formulazione dell'articolo 609-bis del codice penale, nel testo novellato dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66, che recita testualmente: «Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; (...)».

Dalla formulazione dell'articolo citato si evince chiaramente che l'abuso delle condizioni di inferiorità integra una fattispecie costitutiva del reato, non una sua aggravante. Pertanto, in casi di minore gravità, la pena è diminuita fino a due terzi (articolo 609-bis, terzo comma, del codice penale), senza che a ciò possano contrapporsi, ai fini dell'elevazione della pena, situazioni particolarmente odiose quali l'approfondimento della condizione di inferiorità fisica della vittima, data dalla gravidanza avanzata, come è avvenuto nel caso concreto.

La proposta di legge in esame intende pertanto rimediare a simili distorsioni applicative: si propone a tale fine di ricondurre la violenza sessuale perpetrata con abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa dalla violenza sessuale nell'ambito delle aggravanti speciali del reato in oggetto mediante il suo inserimento nell'articolo 609-ter del codice penale, e sottoporre pertanto la fattispecie criminosa alla pena della reclusione da sei a dodici anni.

Vogliate credere, onorevoli colleghi, che la presente proposta di legge rappresenta un ulteriore passo in avanti nella nostra civiltà giuridica, che non può tollerare la presenza, all'interno del suo ordinamento normativo, di disposizioni carenti sotto il profilo della tutela dei soggetti deboli.



 


proposta di legge

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Art. 1.

1. Il numero 1) del secondo comma dell'articolo 609-bis del codice penale è abrogato.

Art. 2.

1. Al primo comma dell'articolo 609-ter del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«5-bis) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto».

 

 


N. 2875

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato SANZA

¾

 

Modifiche agli articoli 609-bis e 609-ter del codice penale, agli articoli 444 e 656 del codice di procedura penale, nonché all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e altre disposizioni in materia di violenza sessuale

 

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Presentata il 6 luglio 2007

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Onorevoli Colleghi! - I «delitti sessuali» sono attualmente previsti e disciplinati dal codice penale negli articoli da 609-bis a 609-decies e collocati nel titolo XII del libro secondo, dedicato ai delitti contro la persona. Peraltro, come si evince agevolmente dalla numerazione, gli articoli testé indicati non figuravano nell'originaria edizione del codice del 1930: la materia era infatti collocata in un diverso titolo, l'XI, dedicato ai delitti contro la moralità pubblica e il buon costume. Dopo circa settant'anni di applicazione e venti anni di dibattiti giuridici e di istanze sociali molto sentiti, la normativa originaria del cosiddetto «codice Rocco» è stata abrogata con l'approvazione della legge 15 febbraio 1996, n. 66, che, oltre a cambiare collocazione ai reati sessuali, ha anche modificato profondamente i modelli di illecito e la disciplina di questi reati. In tale modo, i reati in parola sono stati compresi nell'alveo dei delitti contro la persona, in quanto lesivi dell'incolumità, della libertà e della volontà degli individui e, al contempo, se ne è commisurato il trattamento sanzionatorio alla gravità.

Di grande importanza è stata l'eliminazione della distinzione tra violenza carnale e atti di libidine violenti, in quanto sono sempre la dignità e la libertà della persona ad essere offese, qualunque sia la forma dell'aggressione sessuale, senza che siano individuabili differenze qualitative fra di esse e fattispecie diverse per ogni tipo di violenza.

Orbene, a distanza di dieci anni da questa importante novella legislativa, i sempre più frequenti fatti di cronaca, che denunciano una recrudescenza dei delitti sessuali, dimostrano come sia ormai tempo d'intervenire nuovamente nella materia, con delle modifiche che rendano le fattispecie criminose più aderenti alle esigenze emerse nel tessuto sociale. In quest'ottica si spiegano le disposizioni della presente proposta di legge, che possono essere suddivise in due gruppi: il primo è composto dalle norme che focalizzano l'attenzione sul soggetto attivo dei reati, il secondo da quelle che, invece, si concentrano sulla tutela della vittima e sulla prevenzione dei reati sessuali.

In particolare, l'articolo 1 modifica l'articolo 609-bis del codice penale, concernente il reato di violenza sessuale: l'attuale formulazione specifica le modalità della condotta delittuosa, stabilendo che la costrizione a compiere o a subire atti sessuali avviene «con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità». A ben guardare però, tale indicazione appare non solo riduttiva, potendo la condotta assumere le forme più diverse, ma anche superflua, in quanto scopo dell'incriminazione è la tutela della libertà e della dignità della persona, sia nell'interesse del singolo, che costituisce il bene supremo, sia nell'interesse della collettività. Del resto, nel reato di sequestro di persona, che apre la sezione dei delitti contro la libertà personale (sezione II del capo III del citato titolo XII), nella quale si colloca anche quello di violenza sessuale, non viene specificata la modalità della condotta delittuosa, in quanto viene punito «chiunque priva taluno della libertà personale», senza che rilevi il modo in cui questo risultato viene ottenuto: cosicché non si vede per quale motivo giuridico nel delitto di sequestro di persona non sia specificata la modalità della condotta delittuosa, mentre nel reato di violenza sessuale, che presenta identica ratio di tutela, la modalità debba invece essere specificata.

L'articolo 2 propone una modifica all'articolo 609-ter del medesimo codice penale, che prevede numerose circostanze aggravanti del delitto di violenza sessuale. Tra queste si ritiene opportuno comprendere, come ulteriore fattispecie, l'aver commesso il fatto contro persona in stato di gravidanza, e ciò sia in ragione del fatto che in tali casi il reato appare ancora più odioso, sia in ragione del fatto che la donna in stato di gravidanza si trova in condizioni di ulteriore debolezza fisica e psichica.

L'articolo 3 estende l'inapplicabilità dell'articolo 444 del codice di procedura penale (concernente il cosiddetto «patteggiamento», cioè l'applicazione della pena su richiesta delle parti) al reato di corruzione di minorenne, inspiegabilmente escluso dall'ambito delle diverse fattispecie che impediscono l'accesso al procedimento speciale in oggetto, nonostante la gravità e l'allarme sociali che desta risultino analoghi rispetto a quelli delle altre figure di reato già contemplate dall'articolo 444.

L'articolo 4 modifica l'articolo 656 del codice di procedura penale, inserendo tra i casi in cui non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione della pena, quello del condannato per i delitti di violenza sessuale semplice o aggravata, di atti sessuali con minorenne, di corruzione di minorenne e di violenza sessuale di gruppo, salvo che il detenuto medesimo non si sottoponga a un trattamento terapeutico-riabilitativo. Ciò per contemperare il diritto del detenuto di accedere al beneficio in parola con le esigenze di tutela della collettività di fronte a reati che, nella maggior parte dei casi, vengono ripetuti.

L'articolo 5 estende a tutte le persone vittime dei reati di violenza sessuale semplice o aggravata, di atti sessuali con minorenne, di corruzione di minorenne e di violenza sessuale di gruppo, il patrocinio a spese dello Stato, senza che sia richiesto che il beneficiario sia cittadino non abbiente. Si tratta di una disposizione di natura squisitamente politica, che intende dare un segnale forte e concreto di sostegno da parte dello Stato alla posizione della persona offesa, che risulta meritevole di una tutela più incisiva e concreta rispetto a quella attualmente accordata.

Gli articoli 6 e 7 sono rivolti al contrasto e alla prevenzione dei reati sessuali, il primo attraverso l'istituzione del «Fondo per il contrasto della violenza nelle città metropolitane», destinato a finanziare progetti di contrasto e di prevenzione della microcriminalità, del racket e della violenza sessuale; il secondo attraverso l'istituzione di un apposito numero di chiamata di emergenza, costituito da un'unica cifra per rispondere a ragioni di speditezza della chiamata, collegato con i presidi di pubblica sicurezza.



 


proposta di legge

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Art. 1.

(Modifica all'articolo 609-bis del codice penale, concernente il reato di violenza sessuale).

1. Al primo comma dell'articolo 609-bis del codice penale, le parole: «, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità,» sono soppresse.

Art. 2.

(Modifica all'articolo 609-ter del codice penale, concernente le circostanze aggravanti il reato di violenza sessuale).

1. Al primo comma dell'articolo 609-ter del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«5-bis) nei confronti di persona in stato di gravidanza».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 444 del codice di procedura penale, concernente l'applicazione della pena su richiesta delle parti).

1. Al comma 1-bis dell'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo le parole: «609-quater» sono inserite le seguenti: «, 609-quinquies».

Art. 4.

(Modifica all'articolo 656 del codice di procedura penale, concernente l'esecuzione delle pene detentive).

1. Al comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) nei confronti dei condannati per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, fatta eccezione per coloro che si sottopongono a un trattamento terapeutico-riabilitativo».

Art. 5.

(Modifica dell'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, concernente il patrocinio a spese dello Stato per le vittime di reati di violenza sessuale).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 74 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:

«1-bis. È altresì assicurato, in ogni caso, il patrocinio nel processo penale per la difesa delle persone offese dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale».

Art. 6.

(Istituzione del Fondo per il contrasto della violenza nelle città metropolitane).

1. È istituito presso il Ministero dell'interno il «Fondo per il contrasto della violenza nelle città metropolitane», destinato a finanziare progetti di contrasto e di prevenzione della microcriminalità, del racket e della violenza sessuale.

2. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è stabilita in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

3. Il Ministro dell'interno, con proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti, le modalità e i termini di accesso al Fondo di cui al comma 1, nonché di verifica del diritto di accesso al medesimo Fondo, da parte delle città metropolitane che presentano progetti di sicurezza, predisposti sulla base di apposite mappature delle zone del rispettivo territorio considerate a rischio.

Art. 7.

(Istituzione del numero di chiamata di emergenza).

1. Per il potenziamento delle attività di prevenzione, vigilanza e repressione dei reati sessuali è istituito un apposito numero di chiamata di emergenza collegato con i presìdi di pubblica sicurezza sull'intero territorio nazionale.

2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta le modalità di istituzione del numero di chiamata di emergenza di cui al comma 1 nonché le modalità dei conseguenti interventi da parte delle autorità di pubblica sicurezza. In particolare, stabilisce che il numero sia costituito da un'unica cifra, per facilitarne l'uso in caso di emergenza.

Art. 8.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


N. 2903

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati BIMBI, BAFILE, CODURELLI, DE BIASI, FASCIANI, FINCATO, FRIGATO, FRONER, GAMBESCIA, GHIZZONI, LENZI, OTTONE

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Disposizioni per la prevenzione della violenza e il sostegno delle persone che la subiscono, nonché modifica all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena

 

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Presentata il 16 luglio 2007

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Onorevoli Colleghi! - Nell'ultimo quarto di secolo la crescente sensibilità dell'opinione pubblica nei confronti della violenza sulle donne e sui minori si è accompagnata ad alcuni strumenti legislativi pertinenti di prevenzione, contrasto e repressione delle fenomenologie della violenza interpersonale, familiare e nei rapporti affettivi, come pure delle forme pubbliche e private di prevaricazione personale e di discriminazione.

Questi interventi, a loro volta, hanno fatto emergere la necessità di sviluppare con sempre maggiore attenzione servizi, attività e stili professionali per l'individuazione precoce delle relazioni violente, dei rischi connessi, delle zone d'ombra, delle cause e delle motivazioni sociali che permettono o persino favoriscono il perpetuarsi di atteggiamenti e di comportamenti di violenza fisica, psicologica e relazionale contro le donne e i minori. Infatti, nonostante la riprovazione crescente da parte delle istituzioni, dell'opinione pubblica, dei mezzi di informazione e di comunicazione di massa, siamo di fronte a un duplice scacco: al crescere della riprovazione sociale non diminuiscono le fenomenologie della violenza; al crescere dell'attenzione istituzionale e della specializzazione delle cure rivolte alle vittime di violenza, l'emersione delle fattispecie violente resta tardiva dal punto di vista del loro riconoscimento e lenta dal punto di vista della presa in carico. In parte lo scacco riflette il passaggio da una situazione di ignoranza o di sottovalutazione dei fenomeni a una consapevolezza cui non corrispondono risposte adeguate. In parte il deficit delle risposte istituzionali dipende dal fatto che le risposte specializzate, sul piano repressivo come su quello della presa in carico delle vittime, scontano alcuni limiti: manca ancora un'adeguata percezione delle ragioni culturali profonde della persistenza delle relazioni violente specie nei rapporti familiari e affettivi; non si sono sviluppati adeguatamente servizi rivolti alle vittime delle violenze che affrontino precocemente e in maniera non segmentata l'esperienza della violenza subìta e che, inoltre, seguano tutto il percorso di reintegrazione personale e sociale della persona che subisce violenza anche accompagnandola attraverso i passaggi istituzionali, necessari, ma a volte difficili e dolorosi, e sostenendola nella ricostruzione di un progetto di vita. Queste osservazioni valgono per le fenomenologie della violenza più presenti all'opinione pubblica (quelle sulle donne e sui minori), come pure per la nuova emergenza della violenza e delle discriminazioni delle persone gay, lesbiche, bisessuali o transessuali (GLBT), ovvero con un diverso orientamento sessuale, che cominciano da pochissimo tempo a ricevere un'attenzione puntuale.

Fatta questa premessa, va considerato che dall'inizio degli anni '80 per quel che riguarda le donne, e dalla metà dei medesimi anni '80 per quel che riguarda i minori, si sono sviluppate, anche nel nostro Paese, da parte di associazioni, di gruppi di volontariato, di comuni o di altre agenzie a rilevanza pubblica, iniziative di ascolto (a cominciare dalle «help lines»), di prima accoglienza e di intervento precoce, che seguono l'approccio prima descritto, considerando la violenza subìta nella sua complessità, sostenendo la vittima nella ridefinizione del sé e del suo riorientamento del progetto di vita, accompagnandola per tutto il percorso.

Questo è stato, nel corso di circa un quarto di secolo, il lavoro dei centri antiviolenza e delle case-rifugio delle donne, dei centri antiabuso per minori e, più di recente, dei servizi di counseling per le persone GLBT e per i loro familiari. Tutti questi servizi hanno prodotto nuovi stili professionali e indicato il percorso per la creazione di nuove figure professionali; inoltre si sono sviluppati seguendo approcci tecnici e modelli di intervento tra loro differenti, ma tutti contraddistinti da un'attenzione multidisciplinare, globale e precoce ai comportamenti e alle relazioni violenti nonché dal lavoro di rete a livello territoriale.

Inoltre, particolarmente i centri antiviolenza promossi da associazioni di donne hanno fatto emergere due aspetti strutturali della violenza contro le donne e i minori: si tratta in maniera assolutamente prevalente di violenza da parte di familiari o di persone vicine alla vittima in senso affettivo o di contiguità personale; si tratta, con altrettanta prevalenza, di violenze perpetrate da parte di uomini nei confronti di donne e di minori.

Queste evidenze si sono accompagnate a una riflessione sugli aspetti culturali delle disuguaglianze di genere che, anche nelle società democratiche, tendono a riprodurre modelli di relazione tra donne e uomini e profili dell'identità femminile e maschile in cui permane la legittimazione della sopraffazione dei più forti nei confronti dei più deboli: un tipo di distorsione delle relazioni umane che si riverbera anche nella violenza contro le persone GLBT. Perciò le migliori pratiche dei centri antiviolenza e antiabuso assumono le caratteristiche e le distorsioni nelle relazioni di genere come il punto di osservazione cruciale delle dinamiche interpersonali della violenza.

Nel complesso, l'analisi delle fenomenologie della violenza su donne e su minori ha messo in luce come la carenza di servizi di prima accoglienza, di intervento precoce e di accompagnamento specificatamente orientati alle persone che hanno subìto violenza influisca negativamente sul riconoscimento delle violenze, sul successo della presa in carico e sull'esito degli interventi specializzati.

In sintesi, la presente proposta di legge nasce dall'esigenza di promuovere lo sviluppo dei centri antiviolenza, nelle loro diverse denominazioni, come servizi di prima accoglienza, di intervento precoce e di accompagnamento nel percorso di reintegrazione delle persone che subiscano violenze. La proposta di legge acquisisce le caratteristiche delle migliori pratiche dei centri antiviolenza e antiabuso sperimentate nell'arco del tempo, indicandone i criteri e le modalità di accreditamento e inserendoli all'interno dell'offerta di livelli essenziali di assistenza a favore delle vittime di violenza, diffusi territorialmente.

Sono obiettivi prioritari della presente proposta di legge:

a) istituire su tutto il territorio nazionale centri antiviolenza e case-rifugio, come servizi polifunzionali dedicati specificatamente alla prima accoglienza, all'intervento precoce e all'accompagnamento nel percorso di reintegrazione personale e sociale, in favore delle persone che subiscono violenza nei rapporti familiari, affettivi e interpersonali, nella vita privata come nella sfera pubblica e sui luoghi di lavoro;

b) dare riconoscimento alle migliori pratiche dei centri antiviolenza e antiabuso nonché alle nuove esperienze di counseling per le persone GLBT, e implementare la loro diffusione mediante una procedura di accreditamento regionale a partire da linee-guida nazionali, nel rispetto dei vincoli posti dal titolo V della parte seconda della Costituzione;

c) promuovere le migliori esperienze che, nel campo della violenza alle donne, dell'abuso sui minori e della violenza e discriminazione nei confronti delle persone GLBT, stanno sviluppando separatamente servizi di accoglienza che affrontano complessivamente le fenomenologie della violenza, rivolgendosi in maniera opportunamente differente ai diversi soggetti (donne, minori, persone GLBT) ma operando comunemente nella considerazione delle molteplici dimensioni delle relazioni interpersonali violente e delle fenomenologie correlate;

d) indicare, sia per le finalità di prevenzione dei fenomeni che per il successo dei percorsi dei reintegrazione, nelle disuguaglianze di genere e nei loro correlati culturali un'ancora persistente legittimazione di forme di sopraffazione nei legami interpersonali, e perciò un contesto rilevante a cui dare attenzione per individuare l'originarsi dei comportamenti violenti degli uomini verso le donne e i minori e, in generale, dei più forti verso i più deboli. Indicare, di conseguenza, la necessità di una formazione, capace di riconoscere gli aspetti culturali delle disuguaglianze di genere, per tutto il personale che opera per il contrasto alla violenza contro le donne, i minori e le persone GLBT;

e) prevedere l'istituzione dei centri antiviolenza di prima accoglienza, con le loro specificazioni, e il loro inserimento nei livelli essenziali delle prestazioni da assicurare alle persone che subiscono violenza;

f) prevedere programmi e percorsi di riabilitazione specifici per gli autori delle violenze, subordinando alla effettività della partecipazione ad essi la possibilità di sospensione condizionale della pena. 



 


proposta di legge

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Art. 1.

(Finalità).

1. La presente legge reca norme volte a potenziare i servizi e gli strumenti di prima accoglienza e di intervento precoce per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne, i minori e le persone di diverso orientamento sessuale, ponendo particolare attenzione alle cause precoci della violenza che, sul piano sociale e culturale, sono riconducibili alle diseguaglianze di genere.

2. La presente legge detta, altresì, i criteri per la definizione e per l'accreditamento dei centri antiviolenza come servizi di prima accoglienza e di intervento precoce, di prevenzione della violenza nelle relazioni interpersonali, affettive e sessuali, nella vita privata e nelle sfere pubblica e lavorativa, di sostegno e di reintegrazione personale e sociale delle vittime della violenza familiare, sessuale e nei rapporti interpersonali, nonché di formazione degli operatori dei medesimi centri antiviolenza.

3. La presente legge detta, inoltre, criteri per la riabilitazione dei condannati per taluni delitti di violenza.

Art. 2.

(Definizione, finalità e caratteristiche dei centri antiviolenza).

1. I centri antiviolenza sono servizi polifunzionali territoriali, pubblici e del settore privato sociale, che svolgono funzioni e attività di primo ascolto, di prima accoglienza, di intervento precoce e di sostegno nel percorso di reintegrazione personale e sociale, in favore delle persone che subiscono violenza. I centri antiviolenza operano anche con diverse denominazioni in relazione alle particolarità dell'utenza e si rivolgono prevalentemente o esclusivamente a una specifica tipologia di vittime: le donne, i minori e le persone di diverso orientamento sessuale.

 2. I centri antiviolenza offrono la prima accoglienza, nonché l'iniziale consulenza legale, psicologica, lavorativa e sociale alle persone che subiscono violenza; le indirizzano, orientano e accompagnano nella rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, operanti ai medesimi fini, nonché alle case-rifugio di cui all'articolo 3 e ai servizi specializzati; le affiancano nel rapporto con le altre agenzie territoriali, con la polizia e con la magistratura. I centri antiviolenza seguono il percorso di reintegrazione personale e sociale delle persone che subiscono violenza collaborando con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali anche nel monitoraggio a distanza dei risultati degli interventi. Nel caso di vittime di nazionalità straniera non parlanti la lingua italiana, i centri antiviolenza offrono anche un adeguato sostegno linguistico.

3. L'approccio professionale, culturale e formativo dei centri antiviolenza è caratterizzato in modo precipuo dall'attenzione alle cause precoci della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere, nelle relazioni affettive e sessuali, sin dalla prima socializzazione infantile. In tale prospettiva i centri organizzano e svolgono attività di sensibilizzazione sulle fenomenologie della violenza nonché attività formative e culturali per il contrasto della violenza; conducono e realizzano campagne informative e di sensibilizzazione; collaborano alle iniziative di formazione dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali e alle campagne istituzionali di informazione e di sensibilizzazione; conducono attività di rilevazione e di monitoraggio delle fenomenologie della violenza a livello territoriale; producono rapporti periodici nelle loro attività rivolti alle autorità pubbliche e ai cittadini.

Art. 3.

(Centri antiviolenza e case-rifugio. Lavoro di rete e formazione integrata degli operatori).

1. I centri antiviolenza che gestiscono una o più case-rifugio per l'accoglienza temporanea delle persone che subiscono violenza, anche ad indirizzo segreto, forniscono altresì l'équipe di sostegno per le persone ospitate nelle medesime strutture. Nel caso di ospiti maggiorenni le case-rifugio sono di norma organizzate attraverso l'autogestione delle attività della vita quotidiana e la compartecipazione alle spese.

2. Fatte salve le esigenze di sicurezza e di salvaguardia delle persone che subiscono violenza nei confronti dei loro persecutori e aggressori, le case-rifugio, anche ad indirizzo segreto, sono finalizzate all'accoglienza temporanea e sono gestite in modo tale da sostenere il mantenimento dei legami positivi delle persone ospitate con le reti familiari, amicali e di lavoro. In ogni caso, e in particolare per i minori, devono essere prese le misure idonee a evitare processi di istituzionalizzazione delle persone ospitate nelle case-rifugio.

3. I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità imprescindibili per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

4. Indipendentemente dalle metodologie d'intervento adottate e dagli specifici profili professionali degli operatori, la formazione delle diverse figure professionali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio promuove un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita dalle persone, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico. Fa altresì parte della formazione degli operatori dei centri antiviolenza e delle case-rifugio il riconoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili alle disegualianze di genere.

Art. 4.

(Linee-guida nazionali, Comitato nazionale antiviolenza, accreditamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio).

1. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con i Ministri delle politiche per la famiglia, della solidarietà sociale, della salute e dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Comitato nazionale antiviolenza di cui al comma 2, approva, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee-guida nazionali per il funzionamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, anche in relazione alle differenti tipologie dell'utenza. Le linee-guida sono aggiornate periodicamente.

2. Per le finalità di cui al comma 1, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito, nell'ambito delle strutture di competenza, il Comitato nazionale antiviolenza, per la valutazione dei servizi e delle attività di contrasto alla violenza sulle donne, sui minori e sulle persone di diverso orientamento sessuale. Il Comitato nazionale antiviolenza è costituito da esperti nei diversi aspetti della violenza alle persone, indicati dai Ministri responsabili dell'Osservatorio per il contrasto della violenza nei confronti delle donne e per ragioni di orientamento sessuale, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografa minorile, istituito ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, nonché da membri della Consulta di cui all'articolo 5 della presente legge. Il Comitato predispone le linee-guida nazionali di cui al comma 1, sulla cui base le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri e le modalità di accreditamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, anche in relazione alle differenti tipologie dell'utenza. Il Comitato nazionale antiviolenza valuta periodicamente la qualità e l'efficacia dell'attività dei centri antiviolenza, delle case-rifugio, dei servizi e delle attività di contrasto delle fenomenologie di violenza, in relazione alle finalità di sensibilizzazione, prevenzione e reintegrazione previste dalla presente legge. Inoltre il Comitato nazionale antiviolenza redige un rapporto periodico sulle politiche nazionali di contrasto della violenza e offre alle regioni e agli enti territoriali consulenza per la valutazione dei servizi territoriali che si occupano delle fenomenologie della violenza. Il Comitato nazionale antiviolenza, su richiesta dei Ministeri competenti, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, partecipa alla progettazione di programmi formativi nell'ambito della prima accoglienza e del lavoro di rete per il contrasto della violenza.

3. La formazione integrata delle figure professionali, la competenza nel riconoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere, l'adeguata durata dell'esperienza e dei servizi offerti nella prima accoglienza e nell'intervento precoce nonché la redazione di rapporti periodici sulle attività svolte costituiscono prerequisiti per l'accreditamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio per l'accoglienza temporanea delle persone che subiscono violenza.

Art. 5.

(Registro nazionale dei centri antiviolenza e Consulta nazionale dei centri antiviolenza).

1. Allo scopo di dare diffusione alle attività di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere nonché di incentivare l'uso delle buone pratiche a livello nazionale, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle strutture di competenza e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Registro nazionale dei centri antiviolenza, di seguito denominato «Registro», a cui possono iscriversi i centri antiviolenza accreditati a livello territoriale, nonché i servizi, le strutture, i centri antiviolenza e le case-rifugio che agiscono in ambito sovraregionale ovvero che operano nell'ambito di una rete con dimensione sovraregionale, in possesso delle caratteristiche di cui agli articoli 2 e 3 e che risultano debitamente accreditati in almeno due regioni o province autonome con le modalità e attraverso le procedure previste dall'articolo 4, comma 2.

2. Con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità sono stabilite le procedure per l'iscrizione nel Registro e le modalità per documentare il possesso da parte dei centri antiviolenza dei seguenti requisiti necessari ai fini della medesima iscrizione:

a) accreditamento con le modalità e attraverso le procedure di cui all'articolo 4, comma 2;

b) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno due anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo o preminente la prima accoglienza delle persone che subiscano violenza, senza fine di lucro;

c) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

d) predisposizione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite, con indicazione delle quote versate dagli associati e delle altre entrate; tenuta dei libri contabili conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

e) svolgimento di un'attività continuativa nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di iscrizione nel registro;

f) non avere rappresentanti legali che abbiano subìto condanne, passate in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione o che abbiano rivestito la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e di servizi, in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. Il Registro è aggiornato annualmente, anche con la cancellazione dei centri antiviolenza per i quali sono venuti meno i requisiti necessari per l'iscrizione stabiliti dal comma 2.

4. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito della struttura di competenza e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Consulta nazionale dei centri antiviolenza, costituita dai rappresentanti dei centri antiviolenza nonché dei comuni e delle province che hanno provveduto alla realizzazione di centri antiviolenza, gestiti direttamente dai medesimi enti o tramite convenzione con soggetti terzi.

Art. 6.

(Programmi di prima accoglienza e di intervento precoce a tutela delle persone che subiscono violenza).

1. Le regioni, gli enti locali e i centri antiviolenza iscritti nel Registro possono presentare, per il finanziamento da parte dello Stato a valere sulle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, progetti concernenti programmi di prima accoglienza e di intervento precoce, di protezione nelle case-rifugio per l'accoglienza temporanea e di reintegrazione personale e sociale delle persone che subiscono violenza.

2. I programmi di prima accoglienza e di intervento precoce, di protezione nelle case-rifugio e di reintegrazione personale e sociale di cui al comma 1 possono riguardare il soddisfacimento delle esigenze alloggiative della persona che ha subìto violenza, almeno per il periodo di durata del processo penale, il reinserimento professionale e le esigenze di cura e di sostegno degli eventuali figli a carico.

3. Le procedure e i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti ai programmi di prima accoglienza e di intervento precoce, di protezione sociale nelle case-rifugio e di reintegrazione personale e sociale sono determinati con apposita intesa da adottare in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

Art. 7.

(Livelli essenziali delle prestazioni di prima accoglienza e socio-assistenziali in favore delle persone che subiscono violenza).

1. Costituiscono livelli essenziali delle prestazioni di prima accoglienza e socio-assistenziali in favore delle persone che subiscono violenza, da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle politiche per la famiglia, della solidarietà sociale e per i diritti e le pari opportunità, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni:

a) l'informazione sulle misure previste dalla legislazione vigente riguardo la protezione, la sicurezza e i diritti di assistenza e di soccorso delle persone che subiscono violenza;

b) l'istituzione di centri antiviolenza, con personale formato anche a riconoscere le cause precoci della violenza che, sul piano sociale e culturale, sono riconducibili alle disuguaglianze di genere, operanti come servizi di prima accoglienza e di intervento precoce, in grado di svolgere attività di ascolto, di intervento e di sostegno nel percorso di reintegrazione personale e sociale, di indirizzare, orientare e accompagnare le persone che subiscono violenza nella rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali nonché alle case-rifugio e di affiancare tali persone nel rapporto con le istituzioni e con le altre agenzie territoriali operanti ai medesimi fini;

 c) l'istituzione di case-rifugio per l'accoglienza temporanea alle persone che subiscono violenza, anche ad indirizzo segreto, cui attribuire le competenze nell'ambito della progettazione del percorso di reintegrazione personale e sociale di cui alla lettera b);

d) la predisposizione di servizi cui siano attribuite competenze socio-assistenziali, facilmente individuabili e raggiungibili dall'utenza, operanti in rete con i centri antiviolenza e con le case-rifugio, dotati di personale specializzato ai fini del riconoscimento e del trattamento delle fenomenologie della violenza interpersonale, nei confronti delle donne, dei minori e delle persone di diverso orientamento sessuale, con adeguata formazione all'approccio interculturale nonché al riconoscimento delle cause della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere;

e) l'integrazione e l'operatività di rete tra i servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali qualora ne esistano diversi con competenze ripartite;

f) la stabilità e la continuità dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali pubblici, privati convenzionati, accreditati o comunque riconosciuti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

g) la previsione di azioni di sostegno sociale, di protezione e di supporto all'istruzione, alla formazione e all'inserimento professionali;

h) nei casi nei quali sia nociva la permanenza in famiglia, l'inserimento delle persone che subiscono violenza nelle case-rifugio, anche ad indirizzo segreto, per un periodo limitato, provvedendo comunque a garantire il mantenimento e la valorizzazione dei legami familiari, amicali e affettivi restati validi nonché un adeguato sostegno per un percorso di reintegrazione personale e di reinserimento sociale.

Art. 8.

(Modifica all'articolo 165 del codice penale, in materia di sospensione condizionale della pena).

1. Dopo il primo comma dell'articolo 165 del codice penale è inserito il seguente:

«Nei confronti dei condannati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla partecipazione a un programma di riabilitazione e alla periodica verifica della sua effettività».

2. La Consulta nazionale dei centri antiviolenza, di cui all'articolo 5, comma 4, della presente legge, definisce le linee nazionali per i programmi di riabilitazione previsti dal secondo comma dell'articolo 165 del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 9.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 4 e 5, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2007 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


Iter alla Camera

 


Esame in sede referente

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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Resoconto di mercoledì 20 dicembre 2006

 


SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 dicembre 2006. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 9.35.

Disposizioni in materia di violenza sessuale di introduzione nell'ordinamento del delitto di molestia insistente.

C. 950 Lussana, C. 1249 Bianchi, C. 1256 Nan, C. 1374 Caparini e C. 1819 Lussana.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pino PISICCHIO, presidente, relatore, preannunciando che il Governo sta per varare un disegno di legge sulla stessa materia, osserva che le proposte di legge C. 950 Lussana, C. 1249 Bianchi, C. 1256 Nan e C. 1374 Caparini intervengono, sotto diversi profili, nella materia di reati di violenza sessuale, mentre la proposta di legge C. 1819 Lussana è diretta esclusivamente ad introdurre nell'ordinamento il delitto di molestia insistente. Per quanto il delitto di molestia insistente non sia necessariamente connesso ad episodi di violenza sessuale, si è ritenuto opportuno abbinare la proposta che lo introduce alle proposte che hanno per oggetto la materia della violenza sessuale non solo per la ragione che la proposta C. 1249 Bianchi comunque reca una disposizione anch'essa volta a prevedere tale delitto, quanto piuttosto per la considerazione che spesso le molestie insistenti sono sorrette da una spinta psicologica riconducibile in ambito sessuale. L'abbinamento, in sostanza, si giustifica con l'esigenza di predisporre in materia di violenza sessuale una protezione delle potenziali vittime che punisca anche i comportamenti che potrebbero essere considerati come prodromi agli episodi di violenza sessuale.

Tra le proposte in esame, la proposta C. 950 Lussana è quella che più presenta un impianto sistematico di riforma della disciplina vigente in materia di reati di violenza sessuale. Essa, infatti, è diretta ad introdurre una nuova disciplina dei reati di violenza sessuale, sia delineando un nuovo inquadramento della relativa categoria, sia inasprendo le pene previste dal vigente codice penale nonché dettando specifiche disposizioni processuali e sanzionatorie. Lo scopo, come evidenziato dalla relazione illustrativa, è quello di dare un segnale di forza e di intransigenza nei confronti di chi si rende colpevole di reati tanto infamanti, anche in considerazione dell'aumento degli episodi di violenza siffatta che negli ultimi tempi si sono verificati nei confronti di giovani donne. La ratio del provvedimento può essere ravvisata nella considerazione che i reati di violenza sessuale incidono anche sull'integrità psicologica della vittima, provocando nella quasi totalità dei casi un danno psicologico permanente che segna la persona. Più in particolare, mentre gli articoli da 1 a 10 incidono sulla configurazione sistematica e sulle pene principali applicabili ai reati in esame, gli articoli da 11 a 12 dettano disposizioni processuali e in materia di sanzioni accessorie.

Gli articoli 1 e 2 inseriscono le fattispecie di reato in esame nel Capo I del Titolo XII del codice penale (Dei delitti contro la persona), concernente i delitti contro la vita e l'incolumità individuale provvedendo, contestualmente, all'abrogazione delle corrispondenti figure di reato attualmente contenute nella Sezione II  (concernente i delitti contro la libertà personale) del Capo III (Dei delitti contro la libertà individuale) del medesimo Titolo XII. Si ricorda che le fattispecie penali in tema di violenza sessuale sono state riformate nella XII legislatura dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), approvata come sbocco di un travagliato e sofferto iter parlamentare che aveva attraversato varie legislature. La prima rilevante differenza con la normativa previgente era, senza dubbio, proprio di natura sistematica: mentre il reato di violenza sessuale era, prima del 1996, collocato fra i delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume, con la riforma la sua collocazione è tra i delitti contro la libertà personale. Ciò testimonia un diverso apprezzamento della violenza sessuale, sintomo anche del mutamento della sensibilità sociale e culturale del Paese. Con la proposta di legge in esame, pertanto, si interviene nuovamente sulla questione sistematica dei delitti di violenza sessuale. Nella relazione di accompagnamento il presentatore della proposta osserva, a tale proposito, che i reati di violenza sessuale, «oltre a provocare seri danni alla incolumità individuale, incidono anche sulla integrità psicologica della vittima rischiando di provocare un danno permanente alla sua vita. In ragione di questo, sembra giusto e doveroso parlare di una vera e propria «morte psicologica» della vittima, che difficilmente riuscirà a tornare alla sua vita normale dopo aver subìto violenza».

Caratteristica comune delle figure di reato, come ricollocate all'interno del codice, appare, in generale, l'accentuato rigore sanzionatorio. L'attuale illecito principale di violenza sessuale (articolo 609-bis) è sostituito all'articolo 3 da quello di cui all'articolo 586-bis che, pur non modificando la fattispecie delittuosa, introduce alcune novità, quali: un incremento di 2 anni dei limiti di pena (alla reclusione da 5 a 10 anni è sostituita quella da 7 a 12 anni - articolo 586-bis, comma 1); la previsione della discrezionalità nella diminuzione della pena fino a 2/3 nei casi di minore gravità; la previsione di un aumento della pena fino alla metà per i recidivi. Quest'ultima disposizione deve essere coordinata con le modifiche alla disciplina della recidiva introdotte dalla legge n. 251 del 2005, che ha reso obbligatorio l'aumento della pena per i recidivi nelle ipotesi aggravate di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, e violenza sessuale di gruppo. L'articolo 4, inserendo l'articolo 586-ter, modifica parzialmente la disciplina delle circostanze aggravanti di cui all'attuale articolo 609-ter. Rispetto al vigente articolo 609-ter si registrano numerose novità: anzitutto, l'aumento di 2 anni dei limiti di pena per le aggravanti di cui al primo comma (si passa dalla reclusione da 6 a 12 anni a quella da 8 a 14 anni); l'ampliamento dell'ambito applicativo delle aggravanti di cui ai numeri 1 e 2 del comma 1; rispettivamente, è aumentato di 2 anni il limite di età della vittima della violenza sessuale (dai 14 anni si passa ai 16 anni) ed è precisato che le sostanze (alcoliche, narcotiche, stupefacenti, eccetera) usate nel commettere il reato possano ridurre in tutto o in parte la capacità volitive della vittima (attualmente, l'applicazione dell'aggravante è giustificata dall'uso di sostanze «gravemente lesive della salute della vittima»). In relazione al vigente secondo comma dell'articolo 609-ter, il corrispondente secondo comma dell'articolo 586-ter prevede che la violenza sessuale su minore di anni 10 comporti un incremento dell'entità dei limiti di pena: agli attuali limiti minimi e massimi di 7 e 14 anni sono sostituiti i nuovi di 10 e 16 anni. Identici limiti edittali sono previsti in relazione ad una nuova aggravante della violenza sessuale, ovvero la commissione del reato in presenza di due o più delle circostanze di cui al primo comma (articolo 586-ter, secondo comma, numero 2). Rispetto alla norma vigente sono, infine, aggiunti tre ulteriori commi che prevedono rispettivamente: la punibilità con l'ergastolo quando dal reato di violenza sessuale, per qualsiasi ragione, sia derivata la morte della persona offesa (terzo comma); la reclusione minima, rispettivamente, di 8 e 10 anni quando dal  reato sia derivata alla vittima una lesione personale grave o gravissima (quarto e quinto comma).

L'articolo 5 della proposta in esame riguarda gli atti sessuali con minorenne, di cui all'attuale articolo 609-quater del codice penale (recentemente novellato dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38), ora sostituito dall'articolo 586-quater. Nonostante la relazione alla proposta di legge affermi che la nuova norma riproduce il contenuto dell'articolo 609-quater, rispetto al testo vigente risulta tuttavia espunto (è da ritenere che si tratti di un refuso) il quinto comma, che attualmente prevede, in caso di atti sessuali con minore di anni 10, l'applicazione della reclusione da 7 a 14 anni, parificando sul piano sanzionatorio tale reato a quello di violenza sessuale. Mentre l'articolo 6, che inserisce l'articolo 586-quinquies sulla corruzione di minorenne, riproduce integralmente il contenuto del vigente articolo 609-quinquies, il successivo articolo 7 introduce nella materia in oggetto una nuova fattispecie penale consistente nelle «molestie sessuali». Il nuovo illecito penale si sostanzia nella costrizione ad assistere ad atti sessuali e rispetto al precedente articolo 586-quinquies - fermo restando l'aspetto finalistico - si differenzia per l'estensione generalizzata della tutela (non solo, quindi, agli infraquattordicenni) nonché per le modalità della condotta che prevedono la coartazione dell'altrui volontà; la pena per le molestie sessuali è poi stabilita nella reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 5.000 euro. Aggravanti di pena sono introdotte in relazione all'età della persona offesa (minore di 14 o di 10 anni). L'articolo 586-septies, introdotto nel codice penale dall'articolo 8 della proposta di legge, come il vigente articolo 609-sexies, ripropone la presunzione assoluta della conoscenza dell'età della persona offesa. L'ignoranza dell'età della vittima (ovvero, la circostanza che essa non abbia compiuto i 14 anni) non potrà, quindi, essere invocata a propria scusa nei delitti di violenza sessuale sopracitati né in quello di violenza sessuale di gruppo. Tra i delitti inescusati ex articolo 586-septies è ovviamente introdotto, per motivi di coordinamento, quello di molestie sessuali di cui al nuovo articolo 586-sexies.

L'articolo 9 del provvedimento in esame introduce il nuovo articolo 586-octies, riproducendo integralmente il contenuto del vigente articolo 609-septies, relativo alla procedibilità a querela di parte per alcuni dei reati di natura sessuale (violenza sessuale e atti sessuali con minorenne). La norma, in particolare, conferma la modifica introdotta dalla citata legge 38 del 2006 che ha innalzato da 14 a 18 anni la soglia di età della vittima entro la quale si procede d'ufficio per il reato di violenza sessuale. L'articolo 10, inserendo l'articolo 586-septies, modifica parzialmente la disciplina della fattispecie di violenza sessuale di gruppo, attualmente contenuta nell'articolo 609-octies. Rispetto alla vigente disciplina, le differenze attengono: all'assenza dell'espressa definizione della fattispecie di violenza sessuale di gruppo (attualmente qualificata come partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis); all'aumento, nel minimo e nel massimo, della pena irrogata (da 8 a 16 anni, anziché da 6 a 12); alla determinazione dell'aumento di pena da applicare - reclusione da 10 a 20 anni - nel caso in cui concorra una delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 586-ter, primo comma; alla irrogazione della pena della reclusione non inferiore a 12 anni qualora il fatto sia commesso in danno di persona che non ha compiuto gli anni 10 o in presenza di due o più delle circostanze di cui al citato articolo 586-ter, primo comma; all'applicazione della pena dell'ergastolo qualora dal fatto sia derivata, per qualsiasi ragione, la morte della persona offesa; alla previsione di una pena non inferiore, rispettivamente, a 12 o a 15 anni, se dal fatto è derivata alla persona offesa una lesione personale grave o gravissima; all'aumento della pena fino alla metà in caso di recidiva.

L'articolo 11 detta alcune disposizioni di carattere procedurale applicabili ai reati in esame. Per i responsabili di questi reati si prevede l'arresto obbligatorio ed il  giudizio direttissimo. I commi 2 e 3 prevedono l'inapplicabilità, rispettivamente agli imputati e ai condannati per i reati di cui al comma 1, del cosiddetto patteggiamento e dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354). L'articolo 12 prevede che, in caso di condanna per i delitti sopra citati, al cittadino straniero si applichi la sanzione accessoria dell'espulsione dal territorio dello Stato di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, articolo 13). Si osserva che, nonostante l'articolo 12 si riferisca alla espulsione come «sanzione accessoria», tale termine sembra formulato in senso atecnico, essendo questo tipo di espulsione già prevista a titolo di misura di sicurezza sia dall'articolo 215 del codice penale che dalla legge sull'immigrazione (articolo 15 del citato testo unico). L'articolo 13 dispone che i condannati alla reclusione per i delitti sopra menzionati possono essere sottoposti al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, previa valutazione del giudice della pericolosità sociale e della personalità del reo, nonché dei rapporti con la vittima del reato (comma 1). Tale trattamento diviene tuttavia obbligatorio nei casi di recidiva ovvero quando vittima dei reati siano minori (comma 2). È comunque stabilito che, sia nei casi in cui il trattamento viene adottato discrezionalmente dal giudice (comma 1) che in quelli in cui sia la legge ad imporlo (comma 2), esso viene inserito in un programma di recupero psicoterapeutico, svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria che a tal fine si avvale dell'ausilio di centri convenzionati, pubblici e privati, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e psichiatria. In merito, si ricorda che per i trattamenti sanitari obbligatori, l'articolo 32, comma 2, della Costituzione, prevede una riserva di legge qualificata unanimemente dalla dottrina come relativa e riferita alla sola legge statale. L'articolo 14, infine, qualificando implicitamente il trattamento farmacologico sopra citato, associato per un equivalente periodo di tempo a terapia di recupero psicoterapeutico, come una misura di sicurezza detentiva, inserisce un numero 4-bis nel primo comma dell'articolo 215 del codice penale, relativo alla classificazione delle misure di sicurezza.

La proposta di legge C. 1249 Bianchi, partendo dal presupposto che nell'ordinamento giuridico italiano non sia riscontrabile tanto la mancanza di previsioni legislative idonee a combattere i fenomeni di violenza sessuale, quanto la carenza di azioni, iniziative concrete ed adattamenti necessari per rendere più efficaci le azioni di contrasto, è diretta ad introdurre alcune specifiche misure, in parte anche parzialmente modificando le disposizioni legislative vigenti, allo scopo di realizzare un potenziamento complessivo della lotta contro la violenza citata. Le finalità del provvedimento sono indicate nell'articolo 1, e riguardano l'introduzione di norme finalizzate al potenziamento della lotta contro la violenza sessuale, di misure dirette alla specializzazione delle Forze dell'ordine e della magistratura per il perseguimento dei reati inerenti le violenze e gli abusi sessuali e al coordinamento delle funzioni e azioni previste dalla legislazione vigente in materia, di disposizioni dirette a rafforzare la tutela delle vittime dei reati di violenza sessuale compresa la nuova fattispecie di molestie assillanti introdotta dall'articolo 7 del progetto di legge.

Una delle novità più rilevanti della proposta di legge è, all'articolo 2, l'istituzione presso le procure della Repubblica, per la miglior realizzazione delle finalità indicate all'articolo 1, di strutture specializzate (denominate pool) sui reati inerenti la sfera della violenza sessuale. Vengono poi previsti (comma 2) corsi di aggiornamento in tema di abusi, maltrattamenti e violenze sessuali allo scopo di potenziare le unità specializzate di polizia giudiziaria costituite presso le squadre mobili di ogni questura e di favorire il coordinamento con le attività delle strutture specializzate di cui al comma precedente. Viene infine istituito (comma 3) presso ogni questura uno sportello per dare assistenza e sostegno  ai cittadini in relazione ai fenomeni di abusi, ai maltrattamenti ed ai reati inerenti le violenze sessuali, che deve prevedere nella propria dotazione organica almeno uno psicologo e un assistente sociale.

L'articolo 3 prevede l'istituzione di un Osservatorio per il coordinamento delle azioni di lotta alla violenza sessuale presso il Ministero dell'interno, con il compito di coordinare le attività di prevenzione e contrasto dei reati inerenti le violenze sessuali e di monitorare il fenomeno sul territorio nazionale.

L'articolo 4 è diretto a sostituire il comma 1 dell'articolo 609-bis che delinea la fattispecie del reato di violenza sessuale. La nuova formulazione del comma citato, punendo con la reclusione da cinque a dieci anni il comportamento di chiunque costringa taluno a compiere o subire atti sessuali senza il suo consenso, è diretta a superare l'attuale formulazione che richiede il requisito della costrizione della vittima ai fini dell'imputazione, in favore di quella basata sulla «mera mancanza di consenso» all'atto sessuale, onde tutelare pienamente il diritto di libertà sessuale. L'articolo 5, aggiungendo il numero 5-bis al comma 1 dell'articolo 609-ter del codice penale introduce, tra le circostanze aggravanti dei reati di violenza sessuale, quella del fatto commesso su persona in stato di gravidanza. Come evidenziato nella relazione illustrativa, tale previsione aggiuntiva mira a sopperire ad una grave dimenticanza del legislatore del 1996. L'articolo 6, inserendo una lettera aggiuntiva c)-bis al comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale (Esecuzione delle pene detentive), condiziona la concessione della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva ai condannati per i delitti di violenza sessuale (articolo 609-bis del codice penale), anche aggravata (articolo 609-ter), di atti sessuali con minorenne (articolo 609-quater), di corruzione di minorenne (articolo 609-quinquies) e di violenza sessuale di gruppo (articolo 609-octies) alla sottoposizione dei responsabili ad un trattamento terapeutico-riabilitativo. Tale previsione, come evidenziato nella relazione illustrativa, si configura quale incentivo (non obbligo), nei confronti dei colpevoli di delitti sessuali, ad accettare la cura psichiatrica o il trattamento psicoterapeutico, utili proprio nei casi di delitti sessuali e in particolare in quelli di pedofilia, la cui commissione, pur in presenza di una piena imputabilità, normalmente dipende da cause patologiche o disturbi della personalità.

L'articolo 7 è diretto ad introdurre nel codice penale, mediante l'inserimento dell'articolo 609-ter-1, il delitto di molestie assillanti, cosiddetto stalking, contemplato dalla legislazione statunitense fin dagli anni '90, che costituisce l'oggetto esclusivo della proposta di legge C. 1819 Lussana. Tale fattispecie criminosa si caratterizza per una serie di azioni lesive ripetute nel tempo e dirette verso una specifica persona, come seguire, telefonare ostinatamente, lasciare messaggi in segreteria, adottare comportamenti intrusivi di ogni tipo; tali azioni possono o meno essere accompagnate da minacce credibili a cui può far seguito una vera e propria aggressione o un omicidio. A tale proposito, la relazione illustrativa rileva che oltre il 70 per cento delle donne che hanno subìto maltrattamenti da parte del proprio compagno continua a essere a rischio di subire violenza anche dopo la separazione, ricevendo minacce, riportando danni importanti a breve e a lungo termine che ledono l'integrità psico-fisica con costi individuali e sociali altissimi. La nuova fattispecie delittuosa, perseguibile a querela di parte, punisce, con la reclusione fino a due anni e con la multa di 20.000 euro, chiunque, con comportamenti intrusivi e reiterati di sorveglianza, controllo, ricerca di contatto e di momenti di intimità indesiderati, pone taluno in uno stato di soggezione, paura o disagio emotivo tali da ledere la altrui libertà morale o personale o la salute psicofisica. Viene poi consentito alla persona che si ritiene offesa dai comportamenti sopra descritti di presentare all'autorità giudiziaria richiesta di diffida all'autore delle molestie. Qualora sussistano elementi che facciano ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato da parte  delle persone denunciate, l'autorità di pubblica sicurezza, autorizzata in tal senso dal giudice che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia assillante. Viene infine consentito al giudice, qualora nonostante la diffida formale l'indagato compia nuovi atti di molestia assillante, di prescrivere all'indagato medesimo le misure cautelari dell'allontanamento della casa familiare (articolo 282-bis del codice di procedura penale), del divieto e obbligo di dimora (articolo 283) e della custodia cautelare in carcere (articolo 285), nonché di adottare le misure, ovvero gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, di cui agli articoli 342-bis e 342-ter del codice civile.

L'articolo 8 prevede il gratuito patrocinio in favore delle vittime dei reati legati alla sfera delle violenze sessuali (articoli 609-bis, 609-ter, 609-ter.1, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale). Gli articoli 9 e 10 dettano le disposizioni relative alla copertura finanziaria del provvedimento, mentre l'articolo 11 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La proposta di legge C. 1374 Caparini, che consta di un solo articolo, mira a innalzare l'età del consenso sessuale da 14 a 16 anni, prevedendo la reclusione da 6 a 12 anni se la violenza sessuale è commessa nei confronti di persona che non ha ancora compiuto sedici anni (in luogo degli attuali quattordici). La reclusione è da 5 a 10 anni per chiunque compia atti sessuali con persona che al momento del fatto non ha compiuto sedici anni (in luogo degli attuali quattordici), ovvero con persona che non ha compiuto i diciotto anni (in luogo degli attuali sedici) quando il colpevole sia ascendente, genitore anche adottivo, tutore ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore sia affidato o che abbia con il minore una relazione di convivenza. Il comma 3 interviene sull'articolo 609-quinquies prevedendo il delitto di corruzione di minorenne per chiunque compia atti sessuali in presenza di persona minore di anni sedici (in luogo degli attuali quattordici), al fine di farla assistere. Infine, il comma 4 modifica l'articolo 609-sexies nel senso di escludere la rilevanza dell'ignoranza dell'età della persona offesa quando i delitti sessuali siano commessi in danno di minore degli anni sedici (in luogo degli attuali anni quattordici).

La proposta di legge C. 1256 Nan, nelle intenzioni del presentatore, mira alla prevenzione dei numerosi fenomeni di violenza ed aggressione a sfondo sessuale registratisi nell'ultimo periodo. Dal punto di vista sistematico, la proposta di legge in esame appare estranea al contenuto dei precedenti provvedimenti che, o intervengono con novelle sulla disciplina codicistica, ovvero introducono specifici delitti di natura sessuale. Il provvedimento prevede in particolare, specifici divieti da imporre ai rivenditori di giornali, ai media ed agli operatori Internet, i cui comportamenti nel veicolare notizie ed immagini sono individuati come strumento di stimolo a comportamenti contrari alla morale pubblica. L'articolo 1 impone il divieto di pubblica esposizione di giornali, periodici, riviste che riproducano fotografie o immagini che possono essere di turbamento della morale pubblica. Tale materiale dovrà essere esposto in un locale separato riservandone l'accesso ad una clientela adulta (si presume, tramite la richiesta di un valido documento d'identità). La norma precisa, infine che, in carenza di tale locale separato, il rivenditore potrà mostrare all'adulto le pubblicazioni dietro specifica richiesta, fermo restando il divieto di esposizione al pubblico. La norma appare, quindi, rivolta a coloro che a qualsiasi titolo, espongano al pubblico giornali e riviste a scopo di vendita e deve essere coordinata con l'articolo 528 del codice penale che ha per oggetto le pubblicazioni e spettacoli osceni, l'articolo 725 dello stesso codice relativo al commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza, gli articoli 14 e 15 della legge sulla stampa, 8 febbraio 1948, n. 47, l'articolo unico della legge 17 luglio 1975, n. 355 che prevede, però, la non  punibilità per i reati previsti dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 dei titolari e degli addetti a rivendita di giornali e di riviste per il solo fatto di detenere, rivendere, o esporre, nell'esercizio normale della loro attività, pubblicazioni ricevute dagli editori e distributori autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché con l'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2001 n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108).

L'articolo 2 della proposta di legge vieta il libero accesso ai siti INTERNET che riproducono contenuti a sfondo sessuale e divulgano immagini o notizie volte «a promuovere o a suscitare fantasie di tipo sessuale». Il sistema che il provvedimento prevede per l'accesso a tali siti - di cui la norma prevede il divieto di pubblicizzazione - si basa su due fattori, quali: l'espressa richiesta in tal senso e l'autocertificazione della propria maggiore età. L'articolo 3 impone ai mass media (giornali, TV, radio, ecc.) il divieto di diffondere notizie che, raccontando il fatto (di cronaca), descrivano dettagli e particolari che possano stimolare fantasie sessuali o comunque siano contrari alla morale pubblica e alla dignità personale. L'articolo 4, infine, prevede l'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni della legge in esame. In particolare, la violazione del divieto di esposizione al pubblico di pubblicazioni oscene (articolo 1) e la illecita diffusione di particolari o dettagli pruriginosi (articolo 3) sono punite a titolo contravvenzionale con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. L'illecito previsto dall'articolo 2 della proposta di legge (violazione delle norme sull'accesso ai siti INTERNET e sul divieto di pubblicità) è, invece, punito a titolo di delitto, con la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro.

Infine, la proposta di legge C. 1819 Lussana mira ad introdurre nell'ordinamento il delitto di molestia insistente. L'articolo 1 prevede la reclusione fino a 2 anni per chiunque ponga in essere un «intenzionale, malevolo e persistente comportamento finalizzato a seguire o a molestare un'altra persona con attività che allarmano o suscitano una ragionevole paura o disagio emotivo, che ledono la libertà morale o personale o la salute psicofisica della persona offesa» (comma 1). Chiunque si ritenga offeso da siffatta condotta può anzitutto rivolgersi all'autorità giudiziaria presentando una richiesta di diffida per l'autore dei comportamenti lesivi. L'autorità giudiziaria autorizzerà l'autorità di pubblica sicurezza a diffidare formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia (comma 3). Peraltro, il comma 2 dell'articolo 1 prevede che - nelle more del procedimento penale - il giudice possa prescrivere all'indagato di non avvicinarsi al domicilio o ad altri luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, o al domicilio di parenti, di affini o di conoscenti della stessa. Laddove la diffida venga violata o il delitto reiterato, la pena è aumentata fino a un massimo di 4 anni (comma 4). Si osserva che la proposta di legge non specifica la perseguibilità, a querela della persona offesa, del delitto di molestia insistente. L'articolo 2 istituisce presso ogni questura uno specifico sportello - con la presenza di psicologi, psichiatri e assistenti sociali - per assistere coloro che si ritengano vittime di molestie insistenti (comma 1). Al tempo stesso è istituito, a cura del Ministero della giustizia, un numero verde nazionale per fornire una prima assistenza alle vittime del delitto e indirizzarle agli sportelli presso le questure (comma 2).

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

 



II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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SEDE REFERENTE

Giovedì 8 marzo 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 13.35.

(omissis)

Disposizioni in materia di violenza sessuale ed introduzione nell'ordinamento del delitto di molestia insistente.

C. 950 Lussana, C. 1249 Bianchi, C. 1256 Nan, C. 1374 Caparini, C. 1819 Lussana, C. 2033 Brugger, C. 1901 Codurelli, C. 1823 Prestigiacomo, C. 2101 Mura e C. 2169 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 20 dicembre 2006.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, avverte che alle proposte di legge C. 950 Lussana, C. 1249 Bianchi, C. 1256 Nan, C. 1374 Caparini e C. 1819 Lussana sono stati abbinati i progetti di legge C. 2033 Brugger, C. 1901 Codurelli, C. 1823 Prestigiacomo, C. 2101 Mura e C. 2169 Governo. Nella seduta odierna intende limitarsi ad illustrare le linee portanti del disegno di legge del Governo C. 2169, riservandosi di illustrare nella seduta di domani le altre proposte di legge.

Il disegno di legge del Governo si propone tre livelli integrati di intervento che opererebbero in tutti i casi di violenza. Si tratta, in particolare, di misure di sensibilizzazione e prevenzione contro la violenza in famiglia, di genere e contro le discriminazioni; del riconoscimento di diritti alle vittime di violenza; della tutela penale delle vittime di violenza, ampliamento della tutela processuale, sia penale che civile.

Nello specifico, nel capo I sono contenute le norme concernenti le campagne di informazione e di sensibilizzazione sul problema della violenza di genere, gli interventi programmati sul sistema educativo, sul sistema sanitario e sul sistema comunicativo. Il capo II comprende una sorta di carta dei diritti delle persone e delle famiglie vittime di fenomeni di violenza. Nel capo III, intitolato «Delitti contro la persona e la famiglia», si concentrano tutte le norme che, come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento in esame, «innovando il codice penale, il codice di procedura penale, alcune leggi speciali e l'ordinamento penitenziario, rappresentano l'immediata realizzazione della tutela contro forme di violenza e prevaricazione finora trascurate, sottovalutate, dimenticate».

In relazione all'articolato del provvedimento in esame, l'articolo 1 prevede che le amministrazioni statali, ciascuno per le proprie competenze, realizzino campagne periodiche di informazione e di sensibilizzazione al fine di prevenire la violenza in famiglia, di genere e le discriminazioni.

L'articolo 2 inserisce tra le finalità del sistema formativo - inteso, come si legge nella relazione illustrativa, nel suo complesso, sia con riguardo alla formazione scolastica, sia con riguardo alla formazione universitaria e post-universitaria, sia per quello che riguarda i corsi di specializzazione e di aggiornamento professionali - la valorizzazione della pari dignità sociale e di fronte alla legge di ogni persona, senza discriminazioni di nessun genere.

L'articolo 3 introduce alcune modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di riordino della disciplina in materia sanitaria nonché al codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

Più in particolare, il comma 1 dell'articolo in esame, interviene a modificare il comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, mediante l'inserimento di un riferimento alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione fondata sulla razza, la nazionalità, la religione, l'età, il sesso o l'orientamento sessuale. Come evidenziato nella relazione di accompagnamento al provvedimento, questo intervento responsabilizza l'amministrazione sanitaria alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono la piena uguaglianza di uomini e donne, nel rispetto e nella valorizzazione della differenza di genere.

I commi 2 e 3 dell'articolo in commento introducono limitate modifiche al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

Il comma 2 sostituisce la rubrica del titolo II (Contrasto alla violenza nelle relazioni familiari) del Libro II (Pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti etico-sociali) del citato Codice con una nuova rubrica dal titolo più ampio, comprensiva anche del riferimento al sostegno alle vittime della violenza attraverso misure di tipo sanitario, previdenziale e di comunicazione. Contestualmente il comma 3 inserisce, nell'ambito del citato titolo II  del libro II del Codice, un nuovo articolo 24-bis, rubricato «Sistema sanitario», relativo alla promozione di programmi di sensibilizzazione e di formazione specifica sui temi della violenza.

L'articolo 4 introduce l'articolo 24-bis del decreto legislativo n. 198 del 2006 (Codice delle pari opportunità), al fine di vietare e sanzionare l'utilizzo vessatorio o discriminatorio, nei messaggi pubblicitari, dell'immagine della donna e dei riferimenti all'orientamento sessuale o alla identità di genere.

L'articolo 5 inserisce un ulteriore articolo aggiuntivo (24-quater) nel citato titolo II (Contrasto alla violenza nelle relazioni familiari) del Libro II (Pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti etico-sociali) del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, rubricato «Statistiche sulla violenza». Le nuove disposizioni prevedono che l'Istat, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, ai fini della progettazione e realizzazione di politiche di contrasto alla violenza in famiglia e contro le donne nonché ai fini del monitoraggio delle politiche di prevenzione, assicuri lo svolgimento, con cadenza almeno quadriennale, di una rilevazione statistica sulla violenza e sui maltrattamenti che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più a rischio.

L'articolo 6 introducendo l'articolo 24-quinquies al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, reca disposizioni volte alla tutela, in ambito previdenziale, delle lavoratrici autonome vittime di determinati reati. Più specificamente, il nuovo articolo 24-quinquies del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna riconosce alle lavoratrici autonome vittime dei reati di cui agli articoli 572, 609-bis e 609-octies del codice penale, che per questo si trovino impossibilitate a svolgere la propria attività e che allo stesso periodo siano prive di copertura assicurativa per i rischi da malattia, un beneficio previdenziale consistente nell'esonero dal versamento dei contributi e premi dovuti con conseguente accredito figurativo per un periodo massimo di sei mesi, calcolato sulla media delle quote versate durante i sei mesi precedenti al periodo di esonero. Andrebbe chiarito se i benefici previsti dalla disposizione in esame spettino solamente alle lavoratrici autonome prive completamente di una forma di copertura assicurativa per l'evento della malattia o se, invece, possano usufruirne anche le lavoratrici autonome che possiedono una copertura di durata inferiore ai sei mesi, per la differenza di durata. Inoltre, ai fini della determinazione dell'accredito figurativo - per la quale la disposizione sembra far riferimento al versamento effettuato durante i sei mesi precedenti al periodo di esonero - sarebbe opportuno considerare le modalità temporali di versamento dei contributi previste per le diverse gestioni assicurative dei lavoratori autonomi.

Il Capo II, che concerne i diritti delle vittime dei reati, delinea, secondo la relazione illustrativa, «una sorta di carta dei diritti delle persone e delle famiglie vittime di fenomeni di violenza».

L'articolo 7 istituisce il Registro dei Centri antiviolenza presso la Presidenza del Consiglio, Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, allo scopo di monitorare la presenza dei Centri antiviolenza sul territorio nazionale, contribuendo al contempo a garantirne livelli omogenei di prestazione e di orientarne politiche comuni di intervento.

L'articolo 8, costituito da un unico comma, definisce i livelli essenziali delle prestazioni socioassistenziali in favore delle persone e delle famiglie vittime di reati.

L'articolo 9 prevede che le regioni, gli enti locali e i centri antiviolenza iscritti al Registro di cui all'articolo 7, possano presentare progetti concernenti programmi di protezione sociale e di reinserimento delle vittime della violenza per ragioni di genere ovvero di orientamento sessuale con problemi e difficoltà di reinserimento sociale e lavorativo.

Il Capo III del disegno di legge, rubricato «Delitti contro la persona e la famiglia» interviene su alcune fattispecie penali  (articoli 10-15, articolo 18), sul rito penale (articoli 16-17, 19-20) e sull'ordinamento penitenziario (articolo 21).

In particolare, l'articolo 10 del disegno di legge sostituisce l'articolo 572 del codice penale. La nuova formulazione della fattispecie penale proposta dal Governo ricalca sostanzialmente l'attuale disposizione; si segnalano i seguenti elementi innovativi: il delitto è rubricato «Maltrattamenti contro familiari e conviventi» e, al primo comma, si specifica che il reato è commesso nei confronti di una persona della famiglia o comunque convivente. Il Governo mira così a recepire un orientamento già affermatosi in giurisprudenza anche sotto l'attuale vigenza dell'articolo 572. In giurisprudenza appare infatti consolidato quel filone giurisprudenziale che, ritenendo la famiglia un consorzio di persone legate da vincoli di solidarietà fondati sul legame affettivo, ha ritenuto irrilevante, ai fini del delitto di maltrattamenti, la natura giuridica o non del legame, giungendo ad affermare la configurabilità del delitto di maltrattamenti anche nei confronti di persona convivente more uxorio. La sanzione prevista per la fattispecie base del delitto è inasprita: dall'attuale reclusione da 1 a 5 anni si passa alla reclusione da 2 a 6 anni; la commissione del reato nei confronti di persona minore di 14 anni costituisce una circostanza aggravante, che comporta un generico aumento di pena; la sanzione prevista per una delle ipotesi aggravate (che, in generale, non vengono modificate) è inasprita: se dal fatto derivano lesioni personali gravi si applica la reclusione da 4 a 9 anni (attualmente reclusione da 4 a 8 anni).

L'articolo 11 del disegno di legge in commento aggiunge, in coda al titolo XI del codice penale (Delitti contro la famiglia), l'articolo 574-bis, rubricato «Sottrazione e trattenimento di minore all'estero».

La nuova fattispecie penale contiene elementi propri sia dell'articolo 573 che dell'articolo 574, ma si caratterizza per il fatto che la sottrazione del minore (infra o ultra quattordicenne) è accompagnata dal trattenimento del minore all'estero.

In particolare, l'articolo 574-bis sanziona con la reclusione da 1 a 6 anni chiunque sottragga un minore al genitore esercente la potestà o al tutore, conducendolo all'estero o (se già all'estero) non facendolo rientrare in Italia. Il delitto è procedibile a querela del genitore o del tutore (comma 1).

Se il minore è ultraquattordicenne ed ha acconsentito, si applica la reclusione da 6 mesi a 4 anni (comma 2).

Se il fatto è commesso da uno dei genitori, la condanna (o il patteggiamento della pena), comporta la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.

L'articolo 12 del disegno di legge novella alcuni articoli del codice penale e ne introduce di nuovi.

In particolare, il comma 1 inserisce l'articolo 604-bis, rubricato Ignoranza dell'età della persona offesa. La disposizione prevede che il colpevole di alcuni reati espressamente indicati non possa invocare l'ignoranza dell'età della persona offesa, quando la stessa sia minore di anni quattordici. Le fattispecie di reato richiamate sono le seguenti: articolo 600, Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù; articolo 600-bis, Prostituzione minorile; articolo 600-ter, Pornografia minorile; articolo 601, Tratta di persone; articolo 602, Acquisto e alienazione di schiavi.

In merito si osserva che mentre per gli articoli 600-bis e 600-ter l'aver commesso il fatto in danno di minore degli anni quattordici costituisce una circostanza aggravante, che comporta un aumento di pena da un terzo alla metà, le fattispecie di cui agli articoli 600, 601 e 602 dispongono che la pena sia aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto.

Il comma 2 interviene sull'articolo 609-bis del codice penale relativo al delitto di violenza sessuale per sostituirne il comma 3. La riformulazione proposta conferma la previsione attuale in forza della quale è prevista la diminuzione della pena in misura non eccedente i due terzi per i casi di minore gravità; precisa però che ai fini della concedibilità dell'attenuante il giudice deve valutare l'intensità del dolo; la  materialità del fatto; le modalità della condotta criminosa; il danno arrecato alla parte offesa; le condizioni psicofisiche della vittima.

In relazione alla formulazione di questo comma, al fine di evitare eventuali dubbi interpretativi andrebbe valutata l'opportunità di definire meglio il riferimento alla «materialità del fatto».

I commi da 3 a 5 intervengono sull'articolo 609-ter, relativo alle circostanze aggravanti del delitto di violenza sessuale. Il comma 3 specifica che la circostanza aggravante del delitto di violenza sessuale ricorre non solo se i fatti sono commessi con l'uso di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti, ma anche quando si tratta di sostanze comunque idonee a ridurre la capacità di determinarsi della persona offesa. Il comma 4 elimina dall'aggravante di cui al n. 5) - violenza sessuale commessa nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 16 della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore - il riferimento agli anni 16. Il comma 5 aggiunge tre ulteriori circostanze aggravanti. In particolare, inserendo il n. 5-bis, si prevede che il delitto di violenza sessuale sia aggravato quando la violenza è commessa in danno del coniuge, del convivente o anche della persona che - a prescindere dalla convivenza - sia legata da una stabile relazione affettiva con l'autore del reato; il n. 5-ter prevede l'aggravio di pena quando il reato sia commesso in danno di minorenne e il colpevole sia persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza; il n. 5-quater prevede il reato aggravato quando il fatto sia commesso in danno di una donna in stato di gravidanza. Il comma 6 interviene sull'articolo 609-quater (Atti sessuali con minorenne) e - analogamente a quanto disposto dal comma 2 in relazione al delitto di violenza sessuale - sostituisce il comma 4 prevedendo la diminuzione della pena in misura non eccedente i due terzi per i casi di minore gravità e precisando che, ai fini della concedibilità dell'attenuante, il giudice deve valutare l'intensità del dolo, la materialità del fatto, le modalità della condotta criminosa, il danno arrecato alla parte offesa e le condizioni psicofisiche della vittima.

Il comma 7 aggiunge due ulteriori commi all'articolo 609-quinquies del codice penale, relativo all'ipotesi di corruzione di minorenne. Con l'inserimento del comma 2 si configura il delitto anche in relazione alla condotta di colui che mostri materiale pornografico ad un minore di anni 14, al fine di (dolo specifico) indurlo a compiere o a subire atti sessuali.

Con il comma 3 si prevede un aumento di pena per l'ipotesi in cui il colpevole sia «l'ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di stabile convivenza».

Il comma 8 inserisce, in chiusura della Sezione II, dedicata ai delitti contro la libertà personale, due ulteriori fattispecie.

L'articolo 609-undecies, rubricato «Adescamento di minorenne», sanziona con la reclusione da 1 a 3 anni chiunque intrattiene una relazione con un minore di anni 16 tale da carpirne la fiducia, allo scopo di (dolo specifico) sedurlo, abusarne o sfruttarlo sessualmente. La relazione può svilupparsi anche attraverso l'utilizzazione di internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

L'articolo 609-duodecies chiarisce le modalità di computo delle circostanze. In particolare, si prevede che quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 609-ter, 609-quater, quinto comma, 609-quinquies, terzo comma, e 609-octies, terzo comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle predette aggravanti e le diminuzioni di pena si operano sulla pena risultante dall'aumento conseguente alle medesime aggravanti.

L'articolo 13 del disegno di legge inserisce nel codice penale l'articolo 612-bis,  rubricato Atti persecutori. Ai sensi del comma 1 integra la fattispecie di delitto la condotta di chiunque ripetutamente molesti o minacci un'altra persona, così da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porla in uno stato di soggezione o di grave disagio fisico o psichico, ovvero così da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o per la sicurezza di un'altra persona alla prima legata da un legame affettivo stabile. La sanzione è la reclusione fino a quattro anni. Per il delitto è prevista la procedibilità a querela della persona offesa. Ai sensi del comma 2 (che richiama l'articolo 339 del codice penale) il delitto di atti persecutori è aggravato - e si procede d'ufficio - se la minaccia è commessa con determinate modalità.

Ai sensi del comma 3, infine, si procede d'ufficio anche quando il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio.

L'articolo 14 del disegno di legge modifica l'articolo 640 del codice penale, relativo al delitto di truffa, delitto attualmente inserito nel capo II del libro secondo del codice penale concernente i delitti contro il patrimonio.

Le modifiche proposte con il disegno di legge in esame consistono nella previsione di una ulteriore aggravante per il delitto di truffa: inserendo il n. 1-bis al comma 2 dell'articolo 640 del codice penale si prevede infatti la pena della reclusione da 1 a 5 anni e la multa da 309 a 1.549 euro quando il fatto è commesso approfittando di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.

L'articolo 15 novella alcune disposizioni del codice penale. In particolare, con la lettera a) si modifica il comma 6 dell'articolo 157 del codice penale, relativo al termine di prescrizione del reato, così da prevedere, per una serie di nuovi delitti, il raddoppio dei termini ordinari. Ai delitti già attualmente previsti - l'articolo 157 richiama gli articoli 449 (Delitti colposi di danno); 589, comma 2 e comma 3 (Omicidio colposo commesso in violazione di norme sulla circolazione stradale; omicidio colposo plurimo) e tutti i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale - ne vanno ora aggiunti quelli relativi al maltrattamenti contro familiari e conviventi, alla prostituzione minorile, alla pornografia minorile, alla violenza sessuale aggravata, agli atti sessuali con minorenne, alla violenza sessuale di gruppo nonché all'adescamento di minorenne.

La lettera b) interviene sull'articolo 384 codice penale (casi di non punibilità), sostituendo il comma 1. Rispetto alla formulazione attuale, il disegno di legge prevede la non punibilità anche quando il delitto sia stato commesso per la necessità di salvare una persona con cui, pur senza esserne coniuge, l'autore del fatto conviva.

Con la lettera c) è sostituito il n. 5 del comma 1 dell'articolo 576 del codice penale, che attualmente prevede per il reato di omicidio una specifica aggravante quando l'omicidio avvenga nell'atto di commettere delitti di violenza sessuale.

La norma vigente fa, però, ancora riferimento agli ormai abrogati articoli 519, 520 e 521 del codice penale, anteriori alla riforma del 1996 (legge n. 6 del 1996) ed è quindi opportuno il coordinamento di tale disposizione con il nuovo quadro normativo.

L'articolo 16 introduce una lunga serie di modifiche a disposizioni del codice processuale penale (comma 1) aventi in parte natura di coordinamento con le novelle introdotte al codice penale dal disegno di legge in esame.

La lettera a), intervenendo sull'articolo 266 del codice di procedura penale, integra l'elenco dei reati (comma 1, lettera f) per i quali è consentito l'uso delle intercettazioni. I delitti in questione sono la sottrazione consensuale di minori e di incapaci (articoli 573 e 574 codice penale), la sottrazione e mantenimento all'estero di minore di 14 anni consenziente (nuovo articolo 574-bis, comma 2, codice penale) nonché quello di atti persecutori (nuovo articolo 612-bis del codice penale).

Per quanto riguarda il nuovo delitto di «Sottrazione e trattenimento di minore  all'estero (articolo 574-bis)», previsto dall'articolo 11 del disegno di legge in esame, si segnala che il riferimento operato dal comma in esame alla sola ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 574-bis, concernente la sottrazione e il mantenimento all'estero di minore di 14 anni consenziente, si giustifica in quanto l'entità della pena detentiva del reato di cui al comma 1 - limite massimo di 6 anni - già giustifica l'uso delle intercettazioni ai sensi della lettera a), comma 1 del citato articolo 266 del codice di procedura penale.

La lettera b) aggiunge un comma 6-bis all'articolo 282-bis del codice di procedura penale, relativo alla misura coercitiva dell'allontanamento della casa familiare, al fine di prevedere che i relativi provvedimenti adottati dal giudice vengano comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio.

La lettera c) prevede l'introduzione di una ulteriore misura coercitiva che dovrebbe aggiungersi ed integrare quella prevista dall'articolo 282-bis, comma 2, del codice di procedura penale ovvero il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e dai loro prossimi congiunti.

La lettera d) integra il contenuto dell'articolo 380 del codice di procedura penale (comma 1, nuova lettera d-bis) aggiungendo ai reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, la violenza sessuale e gli atti sessuali con minorenne, qualora ricorrano ipotesi aggravate, nonché la violenza sessuale di gruppo.

La lettera e) propone una nuova formulazione del comma 1-bis dell'articolo 392 del codice di procedura penale al fine di estendere i casi in cui durante le indagini preliminari, il PM o l'indagato possono chiedere di procedere con incidente probatorio all'assunzione di testimonianza.

La lettera g) novella il comma 5-bis dell'articolo 398 del codice di procedura penale, relativo all'opportunità di procedere con particolari cautele all'incidente probatorio.

La nuova norma estende la possibilità per il giudice di ricorrere a tale modalità protette di incidente probatorio sia in relazione a nuove tipologie di reato sia in relazione alle persone interessate all'assunzione della prova.

Al riguardo, anche in relazione a quanto disposto dalla sentenza n. 63 del 2005 della Corte costituzionale, il comma in esame prevede il ricorso all'utilizzo delle «modalità protette» di cui al comma 5-bis dell'articolo 398, anche nel caso in cui la persona offesa sia maggiorenne; dal punto di vista oggettivo, all'elenco dei reati sono aggiunti il maltrattamento in famiglia o verso i fanciulli, l'adescamento di minorenne, la corruzione di minorenne e il reato di atti persecutori.

La lettera h) - novellando il comma 4-ter dell'articolo 498 del codice di procedura penale - costituisce coordinamento normativo con le modifiche introdotte all'articolo 398 codice di procedura penale nonché adeguamento al citato dettato costituzionale.

La lettera i) persegue, infine, identiche finalità di coordinamento con le modifiche in precedenza introdotte dalla lettera d) dell'articolo 15, comma 1.

L'articolo 17 del provvedimento prevede il ricorso obbligatorio al giudizio immediato, in presenza dei presupposti, per i procedimenti per i reati di natura sessuale di cui agli articoli 609-bis (violenza sessuale), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne) e 609-octies (violenza sessuale di gruppo).

L'articolo 18 interviene su alcune disposizioni contenute nella legge n. 654 del 1975 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966) e nella cosiddetta legge Mancino (decreto-legge n. 122 del 1993, convertito dalla legge n. 205 del 1993, recante «Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa») integrandone il contenuto sanzionatorio con il riferimento  anche alle forme di discriminazione basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere.

È così modificato il contenuto dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 al fine di sanzionare anche l'istigazione o la commissione di atti discriminatori o di violenza o atti di provocazione alla violenza fondati su tale orientamento (comma 1, lettere a) e b). Analogo intervento è operato sul comma 3 che così vieta anche ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi religiosi o fondati sull'orientamento sessuale e l'identità di genere.

I commi 2, 3 dell'articolo 18 integrano poi, con identiche finalità, sia la rubrica dell'articolo 1 che il contenuto dell'articolo 3, comma 1 della citata legge Mancino. È, quindi, estesa la circostanza aggravante (aumento della pena fino alla metà) anche per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio motivato da orientamento sessuale o dall'identità di genere, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità.

Il comma 4 dell'articolo in esame, esclude, infine, la procedibilità d'ufficio per i delitti di violenza sessuale aggravati dalla indicata circostanza di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto-legge n. 122 del 1993. L'intervento, si legge nella relazione governativa, appare coerente col principio della perseguibilità a querela di parte di cui all'articolo 609-septies del codice penale.

L'articolo 19 del disegno di legge ammette l'intervento in giudizio, ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, di soggetti pubblici e privati che abbiano in qualche modo assistito la persona offesa.

Il comma 1 ammette l'intervento in giudizio dell'ente locale e del centro antiviolenza che presta assistenza alla parte offesa nei procedimenti penali per maltrattamenti in famiglia (articolo 572 del codice penale), violenza sessuale (articolo 609-bis del codice penale), atti sessuali con minore (articolo 609-quater), violenza sessuale di gruppo (articolo 609-octies) e atti persecutori (nuovo articolo 612-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 13 del disegno di legge).

L'articolo 20 prevede la possibile costituzione di parte civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nei procedimenti per delitti qualificati dalla discriminazione o aggravarti da detta finalità.

L'articolo 21 - novellando l'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) - introduce uno specifico filtro alla possibilità di concessione di benefici penitenziari (permessi, lavoro esterno, misure alternative) ai detenuti per i reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, se commessi in danno di minori e atti sessuali con minorenne.

Il magistrato di sorveglianza dovrà, infatti, valutare ai fini del riconoscimento di eventuali benefici anche la positiva partecipazione del reo ad uno specifico programma riabilitativo (comma 1).

Il comma 2 dell'articolo 21 prevede che alla disciplina dei citati programmi di riabilitazione provveda un decreto del Ministro della giustizia, di concerto col Ministro delle politiche della famiglia e quello dell'economia e delle finanze.

Il capo IV, composto dal solo articolo 22, prevede la sostituzione con due commi dell'attuale quarto comma dell'articolo 342-ter del codice civile in materia di contenuto degli ordini di protezione contro gli abusi familiari.

Le nuove disposizioni mirano ad evitare che la resistenza del destinatario alla esecuzione della misura contenuta nel decreto possa esporre la vittima del maltrattamento ad una situazione di ulteriore difficoltà. A tal fine, il nuovo comma 3 dell'articolo 342-ter del codice civile stabilisce l'immediato ricorso alla forza pubblica per rendere esecutivo l'allontanamento dalla casa familiare del maltrattante che non adempia volontariamente.

Il nuovo comma 4 prevede, infine, che a seguito della comunicazione dell'adozione  dell'ordine di protezione, l'autorità di pubblica sicurezza possa valutare eventuali provvedimenti limitativi del possesso di armi e munizioni; analoga comunicazione è fatta ai servizi sociali territoriali.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.


 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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SEDE REFERENTE

Giovedì 17 maggio 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Scotti.

La seduta comincia alle 10.30.

(omissis)

Disposizioni in materia di violenza sessuale ed introduzione nell'ordinamento del delitto di molestia insistente.

C. 950 Lussana, C. 1249 Bianchi, C. 1256 Nan, C. 1374 Caparini, C. 1819 Lussana, C. 2033 Brugger, C. 1901 Codurelli, C. 1823 Prestigiacomo, C. 2101 Mura, C. 2169 Governo e C. 2385 Angela Napoli.

(Seguito esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2007.

 

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, dopo aver ricordato che l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno è stato avviato il 20 dicembre 2006, avverte che l'esame preliminare si concluderà il 31 maggio prossimo. Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 30 maggio 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di violenza sessuale ed introduzione nell'ordinamento del delitto di molestia insistente.

C. 950 Lussana, C. 1249 Bianchi, C. 1256 Nan, C. 1374 Caparini, C. 1819 Lussana, C. 2033 Brugger, C. 1901 Codurelli, C. 1823 Prestigiacomo, C. 2101 Mura, C. 2169 Governo e C. 2385 Angela Napoli.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 maggio 2007.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, ricorda che l'esame dei provvedimenti in titolo è stato avviato il 20 dicembre 2006 e che nella seduta del 17 maggio scorso si è stabilito che l'esame preliminare si concluderà entro la seduta di domani.

Rosa SUPPA (Ulivo) sottolinea come i provvedimenti in esame riguardino una materia estremamente delicata ed importante e come il relativo esame preliminare sia stato più volte rinviato anche in attesa del disegno di legge C. 2169 del Governo. Ritiene, quindi, opportuno che la Commissione dedichi altre sedute all'esame preliminare, che pertanto potrà concludersi nel corso della prossima settimana.

Paola BALDUCCI (Verdi) concorda con le osservazioni dell'onorevole Suppa.

Gaetano PECORELLA (FI) si associa alle considerazioni dell'onorevole Suppa in ordine all'opportunità che la Commissione prosegua l'esame preliminare dei provvedimenti abbinati.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, in considerazione di quanto emerso nel corso della discussione, avverte che l'esame preliminare si concluderà giovedì 7 giugno prossimo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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SEDE REFERENTE

Giovedì 31 maggio 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti Andrea Annunziata.

La seduta comincia alle 9.40.

(omissis)

Disposizioni in materia di violenza sessuale ed introduzione nell'ordinamento del delitto di molestia insistente.

C. 950 Lussana, C. 1249 Bianchi, C. 1256 Nan, C. 1374 Caparini, C. 1819 Lussana, C. 2033 Brugger, C. 1901 Codurelli, C. 1823 Prestigiacomo, C. 2101 Mura, C. 2169 Governo e C. 2385 Angela Napoli.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 maggio 2007.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, ricorda che l'esame preliminare dei provvedimenti abbinati si concluderà il 7 giugno prossimo. Avverte inoltre che, per consentire lo svolgimento di un dibattito approfondito, al quale possano partecipare tutti i deputati interessati, anche appartenenti ad altre Commissioni, i provvedimenti in esame saranno iscritti al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute della Commissione di martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 giugno prossimi. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.50.


 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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SEDE REFERENTE

Martedì 5 giugno 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 13.40

Disposizioni in materia di violenza sessuale ed introduzione nell'ordinamento del delitto di molestia insistente.

C. 950 Lussana, C. 1249 Bianchi, C. 1256 Nan, C. 1374 Caparini, C. 1819 Lussana, C. 2033 Brugger, C. 1901 Codurelli, C. 1823 Prestigiacomo, C. 2101 Mura, C. 2169 Governo e C. 2385 Angela Napoli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 maggio 2007.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, dopo aver ricordato che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppi, ha stabilito che giovedì prossimo si concluderà l'esame preliminare dei progetti di legge in materia di violenza sessuale ed introduzione nell'ordinamento del delitto di molestia insistente, avverte che il Ministro per i diritti e le pari opportunità, onorevole Barbara Pollastrini, ha comunicato alla Presidenza l'impossibilità di partecipare per questa settimana ai lavori della Commissione, in ragione di indifferibili impegni istituzionali. Al fine di consentire l'intervento del Ministro prima che la Commissione proceda all'adozione del testo base, ritiene che la chiusura dell'esame preliminare possa essere posticipata a martedì 12 giugno prossimo. Avverte che l'onorevole Katia Bellillo sostituisce l'onorevole Silvio Crapolicchio per l'esame dei progetti di legge all'ordine del giorno.

Franca BIMBI (Ulivo) preliminarmente sottolinea che sul tema della tutela dei diritti delle donne, oggetto del disegno di legge n. 2169 del Governo, vi è una forte attenzione anche a livello internazionale. A tale proposito ricorda, tra l'altro, che l'ONU ha individuato il 25 novembre come la «Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne», che il 23 novembre scorso si è svolta presso la  Camera dei deputati la giornata parlamentare contro la violenza alle donne e che recentemente sono state aggiornate molte delle legislazioni di Stati esteri relative al tema della violenza sulle donne, reso ancor più drammatico dal gravissimo fenomeno degli stupri di guerra perpetrato anche in Paesi vicini ai confini nazionali. Ricorda altresì che il 30 maggio scorso le donne componenti dell'Ufficio di Presidenza della Camera hanno incontrato una delegazione della associazione messicana «Nuestras Hjas De Regreso A Casa», in ordine ai gravi crimini commessi contro le donne, nell'ultimo decennio, a Ciudad Juarez, ai confini tra il Messico e gli Stati Uniti, dove piu' di 500 donne sono state stuprate ed assassinate ed altrettante sono scomparse. In questo contesto ritiene che sia opportuno che il Governo abbia presentato un disegno di legge volto ad affrontare il grave problema della violenza contro le donne, che abbia riguardo, non soltanto ai profili repressivi e punitivi, ma anche a quelli preventivi di natura socio-culturale. A tale proposito sottolinea che si tratta di un fenomeno, come evidenziato dall'ultimo rapporto ISTAT, che nella maggior parte dei casi avviene in famiglia.

Soffermandosi sul contenuto del disegno di legge n. 2169, rileva con soddisfazione che per la prima volta il Governo ha inteso anche tutelare l'orientamento sessuale e prevedere disposizioni contro la violenza di genere, intendendo questa come la violenza in cui la vittima si identifica in quanto appartenente ad un determinato genere, quale può essere la donna, il bambino, l'anziano ovvero l'omosessuale. Si tratta, in particolare, di un tipo di violenza nella quale sono ricompresse tutte le forme di coartazione della libertà, di sopraffazione sulla vita e sul corpo della vittima (per lo più donna), di sopruso o riduzione dell'autonomia e della libertà personali, anche in relazione all'orientamento sessuale, in contesti che si basano su modelli culturali in cui i rapporti tra i generi sono asimmetrici. Fino all'adozione da parte del Governo del predetto disegno di legge, la lotta contro la violenza di genere è stata affidata agli enti locali e, in particolar modo, ai «centri antiviolenza» nati alla fine degli anni '60 per studiare il fenomeno della violenza in famiglia. Oltre a riconoscere soggettività giuridica a tali centri, ritiene che occorrano misure di sostegno di natura legislativa, come peraltro il disegno di legge presentato dal Governo intende effettuare.

Si sofferma, pertanto, sugli articoli 7 e 8 del disegno di legge, aventi ad oggetto rispettivamente l'istituzione del registro dei centri antiviolenza e l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali in favore delle persone e delle famiglie vittime dei reati di violenza sessuale, di induzione alla prostituzione minorile e di sfruttamento della stessa, di maltrattamento, di corruzione di minorenne e di atti sessuali con minorenne. Dopo aver sottolineato il proprio apprezzamento per le scelte effettuate dal Governo nei predetti articoli, rileva che questi possono essere migliorati in alcuni punti. Ad esempio, la disciplina di cui all'articolo 7 dovrebbe maggiormente tener conto che si interviene anche su materie rientranti nella competenza legislativa delle regioni. Inoltre esprime forti perplessità sulla limitazione della iscrizione nel registro ai soli centri antiviolenza che agiscono in ambito sovraregionale ovvero che operano nell'ambito di una dimensione sovraregionale. Tale limitazione non è condivisibile in quanto nella realtà quotidiana operano anche centri che hanno una dimensione più ridotta, ma che sono meritevoli di essere iscritti al registro di cui all'articolo 7, trattandosi, in alcuni casi, anche di centri riconosciuti come «buone pratiche europee». Circa l'articolo 8, esprime perplessità sulla lettera c) del comma 1 nella parte in cui viene posta la ricomposizione familiare come una finalità che deve essere perseguita nell'ambito dell'assistenza a favore delle vittime dei reati di violenza. Ritiene che tale finalità contrasti con la circostanza che spesso è proprio nell'ambito familiare che la violenza si verifica. Ciò significa che la tutela della vittima della violenza necessità l'allontanamento del soggetto violento dall'ambito familiare, come infatti si prevede  in altre parti del disegno di legge. Non si può non tener conto che il fenomeno della violenza in famiglia è caratterizzato da una estesa omertà da parte proprio delle vittime della violenza stessa.

Katia ZANOTTI (Ulivo) dopo avere ringraziato il presidente Pisicchio per avere organizzato i lavori della Commissione giustizia in modo da consentire a tutti i deputati e le deputate di intervenire nel dibattito, sottolinea la particolare complessità e delicatezza del tema in esame ed evidenzia come, alle relative problematiche, il legislatore italiano abbia dato sinora risposte troppo legate all'emergenza e al frazionamento degli interventi. Manca, pertanto, una normativa organica che affronti in modo complessivo tematiche di carattere trasversale e riguardanti l'intera società. Non solo i dati statistici forniti da organismi internazionali, ma anche quelli rilevati dai nostri organismi nazionali, e riferiti specificamente alla diffusione dei fenomeni di violenza di genere nella società italiana, appaiono estremamente allarmanti. Questi ultimi evidenziano, tra l'altro, come la maggior parte degli episodi di violenza si consumino all'interno della famiglia e non siano denunciati.

Evidenzia come la lotta contro la violenza di genere, per quanto tale forma di violenza si esplichi in un ambito interpersonale, non possa essere relegato entro tali confini, debba svilupparsi in un ambito sociale ed, in particolare, in un progetto organico che coinvolga i profili della prevenzione, dell'informazione, della formazione e del sostegno alle vittime della predetta forma di violenza oltre che quelli sanzionatori. Ritiene che si tratti di un fenomeno sociale in quanto si basa su un distorto rapporto tra uomo e donna, in cui questa è una vittima in preda di una sorta di dominio maschile. I progetti di legge in esame affrontano molti dei citati profili. Tuttavia, sembra ancora mancare il collante che consenta la visione di un quadro integrato di interventi.

In tale contesto, ritiene che il tema centrale ed il filo conduttore della disciplina dovrebbe essere rappresentato dal pieno riconoscimento della soggettività femminile e della libertà e responsabilità della procreazione, rifiutando ogni concezione della donna come soggetto debole, posto sullo stesso piano degli anziani e dei bambini. Sotto il profilo della prevenzione, ritiene inoltre essenziale la previsione di misure che, anche tramite il rafforzamento dell'integrazione dei servizi di sostegno, diano la concreta percezione di una maggiore sicurezza e tutela.

Per quanto concerne il contenuto del disegno di legge C. 2169, condivide sostanzialmente le opinioni dell'onorevole Bimbi. Fa presente, peraltro, l'opportunità di chiarire e distinguere le nozioni di violenza sessuale, di genere e per ragioni di orientamento sessuale, nonché di discriminazione, che rappresentano il presupposto per l'applicazione del provvedimento governativo. Considera senz'altro rilevanti le novità introdotte dagli articoli 7 e 8, anche se sottolinea che i requisiti richiesti ai centri antiviolenza, da un lato, sembrano in alcuni casi eccessivi, come, ad esempio, quello della dimensione sovraregionale, e, dall'altro, dovrebbero essere più puntuali ed articolati, in modo da evitare il rischio dell'iscrizione di soggetti non qualificati nell'apposito registro. Fa quindi presente che i medesimi centri antiviolenza, anche in considerazione dell'essenzialità del proprio ruolo, necessitano di un sostegno economico adeguato. Valuta, inoltre, favorevolmente la previsione dell'articolo 13, relativo agli atti persecutori. Sottolinea, peraltro, la mancanza di considerazione per la tutela delle donne emigranti, la mancanza di raccordo tra le varie misure previste per la neutralizzazione del partner violento, nonché la necessità di rafforzare il profilo dell'assistenza integrata alle vittime di violenza.

In conclusione, si riserva la presentazione di eventuali emendamenti volti a correggere i profili della disciplina del disegno di legge C. 2169 da ultimo evidenziati.

Katia BELLILLO (Com.It) esprime perplessità circa il fatto che la propria proposta di legge n. 1624, sottoscritta anche  dagli altri deputati del gruppo dei Comunisti Italiani e recante la disciplina organica degli interventi integrali contro la violenza sulle donne, non sia stata assegnata alla Commissione Giustizia e, quindi, abbinata ai progetti di legge oggi in esame e vertenti sulla medesima materia.

Sottolinea quindi come l'Italia abbia sempre avuto una visione parziale del fenomeno della violenza sulle donne, trascurando le direttive e le raccomandazioni delle istituzioni internazionali in materia, e prevedendo interventi normativi incentrati sulle norme punitive anziché su quelle preventive. La violenza sulle donne è invece un insieme complesso di fenomeni, la cui comprensione non può prescindere dal contesto socio-culturale nel quale si colloca e, in particolare, dai condizionamenti culturali che agiscono su entrambi i sessi. La violenza sulle donne, quale espressione di dominio di un sesso sull'altro, si manifesta come la più brutale forma di diseguaglianza. Essa viene perpetrata sulla donna in quanto tale e rappresenta il retaggio di culture e tradizioni arcaiche, secondo le quali le donne avrebbero meno diritti proprio in quanto donne ovvero in quanto rappresenterebbero una sorta di sottospecie dell'umanità.

Per questi motivi lo Stato deve assumere la tutela della donna contro la violenza come azione strutturale di fondo, al fine di riaffermare nella sua pienezza il diritto alla libertà, all'uguaglianza, alla vita e all'autodeterminazione di tutti i cittadini, a prescindere dalle distinzioni di sesso.

Fa inoltre presente che il fenomeno della violenza sulle donne costituisce un tassello di una problematica sociale più ampia, caratterizzata da tutte le forme di violenza perpetrate da coloro che si trovano in una posizione di forza nei confronti di chi si sente o è considerato diverso, come avviene nel caso di omofobia. Ritiene che, sotto questo profilo, il disegno di legge governativo sia piuttosto limitato e chiarisce come, al contrario, la sua proposta di legge affronti in modo organico tutta la problematica sociale testé descritta.

Per quanto concerne l'organizzazione dei lavori della Commissione giustizia, ritiene opportuno che l'esame si svolga assicurando ogni forma possibile di raccordo con le altre Commissioni, in modo da garantire il massimo confronto democratico, nonché disponendo l'audizione delle associazioni a tutela delle donne.

Conclude sottolineando la necessità che il fenomeno della violenza contro le donne sia affrontato dalle istituzioni anche promuovendo confronti culturali con la società civile, come, ad esempio, è avvenuto nei giorni scorsi a Marsciano quando è stato indetto un consiglio comunale aperto alla cittadinanza, al Presidente della Regione, al prefetto, al questore, ai parlamentari umbri e ad altri esponenti del mondo istituzionale, politico, sindacale e associativo, per denunciare la violenza contro le donne e discutere i temi della solidarietà, della famiglia, della giustizia e della sicurezza sociale.

Carolina LUSSANA (LNP) in primo luogo rileva che i dati statistici evidenziano come il fenomeno della violenza sessuale e quello più generale della violenza contro le donne sia esteso, nonostante troppo spesso le stesse vittime non denuncino le violenze nei loro confronti. Ricorda che la questione della tutela giuridica della donna contro gli atti di violenza sessuale è stata affrontata in Parlamento e nel Paese in maniera trasversale, portando addirittura a miglioramenti sotto il profilo culturale. Tuttavia emerge ancora un disagio familiare, che determina una sempre maggiore estensione del fenomeno della violenza contro le donne. Occorre pertanto portare a compimento un processo culturale che sancisca l'assoluta inviolabilità del corpo della donna. Riferendosi agli interventi appena svolti, osserva che all'esame della Commissione non si trova solo il disegno di legge del Governo, bensì una serie di progetti di legge, compresi quelli da lei presentati, che dovranno essere presi in esame quando si procederà all'adozione di un testo base ovvero di un testo unificato, che potrebbe eventualmente essere elaborato da un comitato ristretto.

Ritiene che il primo punto da affrontare sia quello della collocazione dei reati sessuali nell'ambito del codice penale. Si tratta di una scelta che presuppone la corretta individuazione del bene giuridico tutelato dalle norme penali in questione. Ricorda che con la riforma del 1996 i delitti sessuali sono stati trasformati da delitti contro la moralità pubblica e il buon costume a delitti contro la persona ed, in particolare contro la libertà personale. Tale scelta non tiene conto che i delitti sessuali, oltre a provocare seri danni alla incolumità individuale, incidono anche sulla integrità psicologica della vittima rischiando di provocare un danno permanente alla sua vita. In ragione di questo, sembra giusto e doveroso parlare di una vera e propria «morte psicologica» della vittima, che difficilmente riuscirà a tornare alla sua vita normale dopo aver subìto violenza. Occorrerebbe, pertanto, inserire i reati sessuali nell'ambito dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale, al pari dell'omicidio e delle lesioni personali.

Si sofferma quindi sul disegno di legge presentato dal Governo, evidenziando come questo, per quanto non sia condivisibile in alcune sue disposizioni, presenti elementi positivi. Condivide la scelta di procedere attraverso un intervento normativo organico che, attraverso misure preventive di carattere socio-culturale, affronti alla radice il problema della violenza alle donne e, quindi, non si limiti a modificare l'apparato sanzionatorio. È condivisibile anche la scelta di prevedere campagne di informazione e di sensibilizzazione al fine di prevenire la violenza in famiglia nonché di introdurre il principio secondo il quale la valorizzazione dell'uguaglianza e della pari dignità sociale di ogni persona debba rappresentare una delle finalità del sistema dell'istruzione e della formazione. Ritiene che sia positiva anche la previsione di contributi figurativi a favore delle lavoratrici autonome vittime di reati di violenza, così come la previsione di campagne di informazione che tutelino la donna ed il minore. Esprime particolare condivisione per la scelta del Governo di introdurre nel codice penale il reato di sottrazione e trattenimento di minore all'estero, così come ella stessa ha previsto in una proposta di legge da lei presentata.

Non condivide assolutamente la scelta del Governo di non innalzare le pene edittali previste dalla legislazione vigente per i reati sessuali, ma di escludere unicamente in alcuni casi il bilanciamento delle circostanze aggravanti con quelle attenuanti. Ritiene, infatti, che la pena minima di cinque anni prevista per il delitto di violenza sessuale sia eccessivamente lieve, specie in considerazione della possibilità di applicare l'istituto del patteggiamento allargato. A tale proposito, si sofferma sulla questione dell'applicabilità in via generale dell'istituto del patteggiamento a reati di gravità tale come quelli sessuali, ritenendo che la Commissione debba valutare l'opportunità di escludere il patteggiamento per tali reati. Per quanto attiene all'applicazione dei benefici penitenziari, ritiene che debbano essere previste disposizioni più rigorose di quelle previste dal disegno di legge del Governo, che si limita a prevedere che il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuti la positiva partecipazione a un programma di riabilitazione specifica da parte del condannato.

Sottolinea l'esigenza di estendere l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza a tutti i reati sessuali, anziché alle sole ipotesi di violenza aggravata o di gruppo. Valuta positivamente la previsione di un allargamento dei termini di prescrizione dei reati sessuali, mentre ritiene che debba essere prevista una particolare disciplina che consenta il gratuito patrocinio in caso di reati di tal genere.

Esprime una forte contrarietà all'articolo 18 volto a ampliare le fattispecie di reato previste dalla cosiddetta «legge Mancino» (decreto-legge n. 122 del 1993, convertito dalla legge n. 205 del 1993), integrandone il contenuto sanzionatorio con riferimento anche alle forme di discriminazione basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere. Dichiara di essere contraria a tale disposizione, non perché non ritiene che debbano essere sanzionate  tutte le forme di discriminazione, quanto piuttosto perché la fattispecie che si intende integrare costituisce un reato di opinione, punendo forme di manifestazione del pensiero piuttosto che atti concreti di discriminazione.

Si sofferma infine sulla questione relativa alla previsione di un trattamento terapeutico volto a ridurre il rischio di recidiva da parte di soggetti condannati per reati di natura sessuale. Ricorda che nella proposta di legge n. 950 da lei presentata si prevede il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, che in alcuni casi è discrezionale, mentre in altri è obbligatorio. Si tratta di un tema estremamente delicato, che la Commissione dovrebbe affrontare anche sulla base delle esperienze di quei Paesi che prevedono tale trattamento.

Edmondo CIRIELLI (AN) dopo aver sottolineato di condividere l'impegno volto ad introdurre nell'ordinamento disposizioni che effettivamente possano contrastare il fenomeno della violenza contro le donne, esprime perplessità sull'impianto estremamente complesso del disegno di legge del Governo. Ritiene, infatti, che proprio la complessità di tale provvedimento, volto ad introdurre nell'ordinamento una serie di misure di natura socio-culturale oltre che disposizioni penali che non hanno alcuna connessione con il fenomeno della violenza sessuale, possa comportare un significativo rallentamento dell'iter legislativo che la Commissione Giustizia aveva iniziato a percorrere dal dicembre scorso. Iter sostanzialmente diretto a rafforzare la tutela penale delle donne contro i reati sessuali, innalzando le pene previste dalla legislazione vigente nonché colmando le lacune del codice penale, come ad esempio quella relativa alla mancanza del delitto di molestie insistenti. Invita, pertanto, la Commissione, a concentrarsi sulle disposizioni di natura penale, prevedendo altri percorsi per quanto attiene alle disposizioni di natura sociale.

Daniele FARINA (RC-SE) rileva come alcune proposte di legge non risultino abbinate a quelle oggi in esame, pur riguardando la stessa materia. Al contrario, altri progetti di legge, come la proposta di legge n. 1374 presentata dall'onorevole Caparini, sono stati abbinati, pur sembrando in tutto o in parte estranei alla materia in esame. Inoltre, in considerazione della complessità dei temi trattati e del profondo interesse che gli stessi suscitano, ritiene che la Commissione non debba affrettare i tempi della discussione, come invece sembra essere stato deciso, concordando con l'onorevole Bellillo circa l'opportunità di procedere anche ad un ciclo di audizioni.

Paolo GAMBESCIA (Ulivo), anche alla luce delle osservazioni dell'onorevole Farina, sottolinea la necessità che la Commissione definisca al più presto, ed in modo puntuale, il tema sul quale incentrare la propria istruttoria. In particolare, ritiene che la Commissione debba scegliere se trattare della violenza sessuale ovvero del contenuto del disegno di legge governativo, che va ben oltre il tema della violenza sessuale, disciplinando altri ed eterogenei fenomeni di violenza e prevaricazione che, probabilmente, dovrebbero seguire un percorso autonomo. Questa scelta di base, dal punto di vista procedurale, potrà poi riflettersi sull'adozione di un testo base.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, replicando ai deputati Farina e Gambescia, osserva che l'abbinamento dei progetti di legge in esame è giustificato dalla sostanziale identità di materia oggetto dei medesimi. Naturalmente, tra i progetti di legge abbinati, alcuni, tra i quali il disegno di legge del Governo, hanno un contenuto più vasto. La scelta, ad esempio, di abbinare anche la proposta di legge n. 1374 è dovuta alla circostanza che questa è diretta a innalzare l'età del consenso sessuale da quattordici a sedici anni, e quindi ad estendere l'ambito applicativo del reato di violenza sessuale. In replica all'onorevole Bellillo, osserva che la proposta di legge n. 1623 recante una disciplina organica degli interventi integrali contro la  violenza sulle donne, da lei presentata, è stata assegnata alla Commissione Affari costituzionali, anziché alla Commissione Giustizia, in quanto non contiene alcuna disposizione di natura sanzionatoria. Riferendosi all'intervento dell'onorevole Gambescia, osserva che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, non ha scelto di affrontare in via generale ed astratta il tema della violenza sessuale o quello della violenza contro le donne, quanto piuttosto di accogliere la richiesta del gruppo della Lega di inserire nel programma dei lavori della Commissione la proposta di legge n. 950 presentata dall'onorevole Lussana, recante disposizioni proprio in materia di violenza sessuale. Una volta accolta tale richiesta, sono state inserite all'ordine del giorno della Commissione tutte le proposte di legge vertenti sul medesimo tema. Solo in un secondo momento, quando l'esame in sede referente era stato già avviato, il Governo ha presentato il disegno di legge n. 2169, il quale incidendo in gran parte sulla materia delle violenze sessuali è stato abbinato alle altre proposte di legge già in esame.

Per quanto attiene ad una presunta accelerazione dei lavori della Commissione in ordine ai provvedimenti in esame, ricorda che l'iter legislativo di questi è stato avviato il 20 dicembre scorso e che da allora, per quanto i provvedimenti siano stati quasi sempre inseriti all'ordine del giorno della Commissione, non si siano registrati interventi sul merito dei medesimi. Proprio in considerazione di tale scarsa considerazione nei confronti di un tema tanto rilevante quanto quello della violenza sessuale, dichiara di aver ritenuto opportuno proporre all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la fissazione di un termine entro il quale concludere l'esame preliminare. Molto probabilmente, qualora l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, non avesse accolto la sua proposta, nella seduta odierna non si sarebbero svolti interventi tanto interessanti. Dichiara di essere favorevole a qualsiasi approfondimento istruttorio dei temi oggetto dei progetti di legge in esame, anche eventualmente prevedendo una o due sedute dedicate alle audizioni richieste dai gruppi.

Rosa SUPPA (Ulivo) dichiara di condividere l'intervento del presidente, evidenziando come solo oggi si sia svolto un dibattito sul contenuto dei progetti di legge in esame.

Franco GRILLINI (SDpSE) si associa alla richiesta dell'onorevole Daniela Farina circa lo svolgimento di audizioni.

Lucia CODURELLI (Ulivo) sottolinea l'esigenza di colmare il vuoto normativo che caratterizza la legislazione a tutela delle donne. Rimandando ai contenuti della proposta di legge n. 1901 da lei presentata, invita la Commissione trovare un punto di equilibrio tra tutti i progetti di legge in esame, che possa essere considerato una giusta risposta alle esigenze che emergono quotidianamente dalla società civile.

Cinzia DATO (Ulivo) Sottolinea come la chiave per affrontare il fenomeno della violenza sulle donne, e determinarne l'emersione, sia rappresentata dalla comprensione degli aspetti socio-culturali e dalla conseguente predisposizione di interventi di carattere preventivo, atteso che gli interventi normativi di contenuto prevalentemente punitivo, come dimostrano i dati statistici, sono fortemente controproducenti. A tale proposito fa presente di avere presentato la proposta di legge C. 710, recante l'istituzione della Giornata nazionale contro la violenza sulle donne, che è stata assegnata alla Commissione affari costituzionali.

Ritiene che il disegno di legge governativo abbia un oggetto troppo ampio ed eterogeneo e che, in ogni caso, trascuri o non disciplini in modo soddisfacente taluni temi fondamentali quali, ad esempio: il recupero del violento, che spesso è recidivo; il sostegno nei confronti di chi abbia subito forme di violenza psicologica ed economica; il gratuito patrocinio, che  deve essere riconosciuto a prescindere dall'entità dei redditi dei conviventi; la durata del processo, che deve essere più rapida anche in caso di violenza sulle donne; l'allontamento del violento, che non potrebbe certamente essere richiesto dalla donna costretta a fuggire; i termini di prescrizione, sui quali sarebbe necessario un interventi più deciso.

Concorda, infine, sull'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni che, peraltro, dovrebbero coinvolgere in via prioritaria i centri antiviolenza, i quali hanno una quotidiana e diretta percezione delle sofferenze causate dal fenomeno della violenza sulle donne.

Pierluigi MANTINI (Ulivo) concorda pienamente con le osservazioni e le indicazioni del presidente Pisicchio in ordine all'organizzazione dei lavori della Commissione. Per quanto il contenuto del disegno di legge del Governo sia eterogeneo, il baricentro è evidentemente rappresentato dalle norme penali sostanziali e processuali e da taluni interventi in materia di diritto civile. Pertanto non può sussistere alcun dubbio sulla competenza prevalente della Commissione Giustizia. Ritiene altresì che la Commissione debba dare una rapida risposta ad un problema serio ed urgente, dimostrando di non essere avulsa dalla società e dai suoi problemi, e dando anche prova di praticità. Sotto tale ultimo profilo sarebbe opportuno limitare all'indispensabile il tempo dedicato alle eventuali audizioni, evitando che esse costituiscano l'occasione per uno studio pseudo-sociologico sulle cause della violenza.

Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.


 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 giugno 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il ministro delle politiche per la famiglia Rosy Bindi.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di violenza sessuale ed introduzione nell'ordinamento del delitto di molestia insistente.

C. 950 Lussana, C. 1249 Bianchi, C. 1256 Nan, C. 1374 Caparini, C. 1819 Lussana, C. 2033 Brugger, C. 1901 Codurelli, C. 1823 Prestigiacomo, C. 2101 Mura, C. 2169 Governo e C. 2385 Angela Napoli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 giugno 2007.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, avverte che è stato chiesto che la pubblicità della seduta sia assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Avverte altresì che l'onorevole Contento, insieme agli altri deputati del gruppo di Alleanza nazionale componenti la Commissione, ha presentato una richiesta di dati ed informazioni al Governo, ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del Regolamento, relativi agli effetti dell'applicazione della legge di riforma dei reati sessuali del 1996. Tale richiesta verrà sottoposta all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Siegfried BRUGGER (Misto-Min.ling) illustra la propria proposta di legge C. 2033, che ha un oggetto più limitato rispetto alla disciplina recata dal disegno di legge governativo in esame.

Con tale proposta di legge si intende introdurre anche in Italia il reato di molestie persistenti, comunemente denominato come fenomeno di stalking, intendendosi con esso un insieme di comportamenti che una persona compie in modo persistente nei confronti della propria vittima. Il nostro codice penale prevede, all'articolo 660, il reato di molestia o disturbo alle persone, che è una mera fattispecie contravvenzionale, punita con l'arresto fino a sei mesi o una multa fino a 516 euro. La giurisprudenza richiede inoltre che, affinché la condotta possa assumere rilievo, non è sufficiente la semplice molestia o il disturbo, ma è necessario che sia accompagnata da petulanza e da insistenza.

Diversi studi hanno dimostrato che gli episodi di stalking si collocano con maggiore frequenza all'interno dell'ampia casistica della violenza domestica e solo quando colpiscono personaggi dello spettacolo assumono la dovuta rilevanza da parte dell'opinione pubblica. Gli specialisti hanno rilevato che gli effetti di tali condotte sulle vittime arrivano a sconvolgerne l'esistenza, provocando disturbi d'ansia e del sonno, paura, terrore e stato perenne di allerta nei casi più comuni. Nella maggior parte dei casi le vittime sono donne, che vengono molestate in seguito ad un abbandono, un amore non corrisposto, una separazione o un divorzio.

Il fenomeno, che purtroppo viene considerato nella sua gravità solo nel momento in cui sfocia in un omicidio o in un suicidio, è esploso con l'avvento di internet e gli Stati Uniti, il Regno Unito ed altri  paesi europei sono già intervenuti con apposite normative. Ora è urgente un intervento legislativo anche in Italia.

Per contenere e reprimere il diffondersi dello stalking, la proposta di legge C. 2033 prevede l'introduzione di due nuovi articoli nel codice penale, in materia di molestie persistenti e di reiterazione della condotta molesta. L'articolo 660-bis introduce la fattispecie del reato di molestie persistenti inteso quale «comportamento intenzionale malevolo e persistente finalizzato a seguire o a molestare un'altra persona» che da ciò risulta infastidita e preoccupata e associa a tale comportamento un senso di minaccia e di paura. Per tale reato si giudica più efficace, ai fini del contenimento degli atti molesti, una pena pecuniaria elevata, fino a 20.000 euro, che è raddoppiata in caso di reiterazione. Il successivo articolo 660-ter disciplina, invece, il caso della reiterazione della condotta molesta, inasprendo le pene della reclusione e della multa e prevedendo la possibilità di un recupero del molestatore attraverso il suo inserimento in strutture specializzate.

Franco GRILLINI (SDpSE) preliminarmente avverte che il proprio intervento avrà per oggetto il disegno di legge del Governo, considerato che questo verosimilmente sarà adottato come testo base dalla Commissione. Per le stesse ragioni esposte con passione nella seduta di ieri dalle colleghe ivi intervenute, dichiara di concordare con la scelta del Governo di predisporre un corpo di norme contro la violenza nei confronti delle donne o, comunque, di persone appartenenti a determinati generi. Osserva che la violenza di genere si caratterizza per un particolare substrato culturale che coinvolge i rapporti tra persone di diverso genere che si manifesta anche nella efferatezza della modalità dei delitti commessi. La stessa efferatezza di tali delitti rappresenta un sintomo della particolare natura della violenza oggetto del disegno di legge del Governo. Si tratta di un fenomeno esteso, come drammaticamente risulta da una serie di diversi dati statistici, che dovrebbe essere oggetto di uno studio permanente da parte di un osservatorio specializzato, così come previsto dal disegno di legge. Considerato che i dati statistici testimoniano che la violenza nei confronti delle donne avviene, nella maggior parte dei casi, in famiglia, ricorda che in un titolo di un articolo pubblicato nei giorni scorsi sul quotidiano del partito della Margherita, «Europa», si è affermato che, oltre a difendere la famiglia, dalla famiglia ci si deve difendere.

Ritiene che la violenza nei confronti delle donne sia il frutto di una caratteristica culturale dell'Italia e più in generale, dei Paesi mediterranei che deve essere individuata nel «maschilismo criminale». Si tratta di un fenomeno che coinvolge in primo luogo i rapporti tra i due sessi ed in un secondo momento i rapporti tra il padre ed i figli. Nonostante la gravità del fenomeno, sottolinea che esso in Italia è del tutto sottovalutato, in quanto non si è compreso come si tratti di una vera e propria questione culturale che, come tale, deve essere affrontata anche attraverso interventi legislativi. Al contrario di quanto avviene in Italia, in Spagna il primo ministro, José Luis Rodrìguez Zapatero, ha posto come secondo punto del programma di Governo proprio la lotta contro il maschilismo criminale. Ritiene che sarebbe stato un importante segnale inserire tale obiettivo anche nell'ampio programma elettorale dell'Unione.

Dopo aver ricordato che il maschilismo criminale era presente anche nella cultura ellenistica, evidenzia come questo si basi sull'idea della supremazia maschile, che pone al centro il maschio adulto, il quale, secondo una concezione proprietaria, dispone della vita e della morte di donne, bambini e schiavi. Alla base delle brutali violenze di uomini contro donne e bambini che ancora oggi si perpetrano vi è una concezione proprietaria che porta l'uomo a considerarsi come il padrone della propria vittima. Spesso, infatti, si tratta di violenze efferate che rappresentano la reazione dell'uomo-padrone al tentativo della donna di porre fine ad una relazione che si basa sulla sopraffazione.

Ritiene che una delle cause delle violenze in famiglia sia anche la scarsa mobilità della famiglia, intendendo con ciò la difficoltà per i membri della famiglia ad uscire da essa. Una delle ragioni di tale scarsa mobilità è data dalla circostanza che, a causa di dissennate politiche per la famiglia, l'85 per cento delle famiglie vive in case di proprietà.

Si sofferma sull'articolo 18 del disegno di legge, volto a modificare la cosiddetta «legge Mancino», integrandone il contenuto sanzionatorio con riferimento anche alle forme di discriminazione basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere. Dichiarando di condividere pienamente tale disposizione, ricorda che questa riprende quanto già previsto dalle legislazioni della quasi totalità dei Paesi europei. Non si tratta, infatti, di un reato di opinione, come invece dichiarato dall'onorevole Lussana nella seduta di ieri, quanto piuttosto di una condotta il cui esito può anche essere letale, come è per esempio avvenuto recentemente a Torino dove un ragazzo di sedici anni si è tolto la vita perché emarginato ed insultato dai compagni di scuola a causa di una presunta omosessualità o, comunque, effeminatezza. Troppo spesso si crea un clima di violenza nei confronti di persone a causa del loro orientamento sessuale, che viene a sostanziarsi in atteggiamenti discriminatori. L'ampliamento delle fattispecie penali previste dalla «legge Mancino» servirà sicuramente a contrastare tale fenomeno.

In relazione al tema della violenza nei confronti dei minori, ricorda come egli già nella scorsa legislatura aveva più volte chiesto invano al Ministro della Giustizia i dati relativi ai processi svolti per reati contro i minori. Si tratta di un dato rilevante anche per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno, in quanto possono dare il senso della portata del fenomeno. Anche in questo caso si tratta di reati che hanno la propria spiegazione in un'idea proprietaria che vede i bambini come oggetti dei quali si può disporre a piacimento. Ritiene che per contrastare tale fenomeno dovrebbe essere affrontato in maniera seria anche il tema dell'autonomia dei minori.

Rosa SUPPA (Ulivo) dopo aver sottolineato che i progetti di legge in esame sono tutti diretti ad individuare misure per contrastare la violenza contro le donne ed i soggetti più deboli, replica all'onorevole Grillini evidenziando, da un lato, che tali fenomeni non sono una caratteristica della famiglia, quanto piuttosto di tutte le relazioni affettive e, dall'altro, che se dalla famiglia paradossalmente ci si deve difendere la ragione è dovuta alla circostanza che finora la famiglia non è stata difesa in maniera adeguata neanche dalle istituzioni. Circa il fenomeno della violenza nei confronti delle donne, rileva che la gravità dello stesso è data dalla sua estensione, coinvolgendo indistintamente tutti i ceti sociali ed i livelli culturali della popolazione. Per tale ragione ritiene che sia necessario prevedere sia nuove misure di prevenzione che nuove disposizioni di natura sanzionatoria.

Soffermandosi sui progetti di legge all'esame della Commissione, evidenzia che nessuno di questi pone in dubbio la scelta sistematica effettuata dal legislatore nel 1996 di collocare i reati sessuali tra i reati contro la persona ed, in particolare, tra quelli contro la libertà personale, anziché tra i reati contro la moralità pubblica. Solo la proposta di legge n. 950 presentata dall'onorevole Lussana è diretta a collocare tali reati nell'ambito dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale, confermando comunque la scelta del 1996 di considerare il reato sessuale come un reato contro la persona.

In ordine al disegno di legge presentato dal Governo, ritiene che sia da considerare con favore la scelta di prevedere un quadro normativo volto ad affrontare tutti i complessi profili del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e di soggetti deboli. Per quanto tale provvedimento contenga disposizioni attinenti a profili culturali, sanitari, previdenziali, di formazione nonché relativi alla pubblicità, osserva che la struttura portante dello  stesso è data proprio dalle disposizioni penali sostanziali e processuali, le quali rientrano nell'ambito della competenza esclusiva della Commissione Giustizia. Per tale ragione non ritiene opportuno che questo possa essere esaminato dalla Commissione Giustizia in congiunta con altre Commissioni.

Si sofferma, quindi, sulla proposta di legge C. 1249, presentata dall'onorevole Bianchi, di cui ella è seconda firmataria. Tale provvedimento reca una serie di disposizioni dirette a potenziare la lotta contro la violenza sessuale. Osserva che, tra i diversi progetti di legge abbinati, la proposta di legge n. 1249 è l'unica che incide sostanzialmente sulla formulazione della fattispecie criminosa del delitto di violenza sessuale, superando l'attuale formulazione che richiede il requisito della costrizione della vittima ai fini dell'imputazione. Ritiene, infatti, che il delitto di violenza sessuale dovrebbe basarsi unicamente sulla mera mancanza di consenso all'atto sessuale, al fine di tutelare pienamente il diritto di libertà sessuale. A tale proposito osserva che spesso è lo stato di assoggettazione della vittima a determinare la mancata reazione e quindi a configurare l'atto sessuale come una vera e propria costrizione. Invita la Commissione a valutare, pertanto, l'opportunità di ampliare l'ambito applicativo del delitto in questione, ritenendo sufficiente per la sua configurazione la mera mancanza di consenso. Altro punto qualificante della proposta di legge di cui ella è cofirmataria è l'istituzione di pool sui reati di violenza sessuale presso le procure della Repubblica nonché l'istituzione di sportelli di sostegno al cittadino presso le questure ed il potenziamento delle unità specializzate di polizia giudiziaria. Sottolinea, poi, la scelta di inserire nell'ordinamento il delitto di molestie assillanti. L'esigenza di prevedere tale reato nasce dalla constatazione che le violenze alle donne sono nella maggior parte dei casi precedute proprio dalle cosiddette molestie assillanti. Invita la Commissione a riflettere sull'opportunità di modificare la disciplina introdotta dalla legge n. 154 del 2001, che ha introdotto nell'ordinamento l'ordine di protezione contro gli abusi familiari, che consente, tra l'altro, anche l'allontanamento del soggetto violento dalla casa familiare . Si tratta di una disposizione di estrema importanza, la quale tuttavia nella pratica non ha dato i risultati sperati a causa della ristrettezza dei tempi di applicazione della misura ai casi concreti. Troppo spesso il soggetto violento allontanato è rientrato in famiglia con spirito di vendetta prima ancora della conclusione delle vicende processuali.

Gaetano PECORELLA (FI) formula alcune osservazioni di carattere preliminare, riservandosi di intervenire in modo analitico sugli aspetti tecnico-giuridici.

Rileva, in primo luogo, che il riferimento alla famiglia contenuto nel titolo del disegno di legge governativo può creare dei fraintendimenti circa l'oggetto della tutela, come d'altra parte dimostra l'intervento dell'onorevole Grillini, che, dal titolo medesimo, ritiene di trarre una conferma alla propria affermazione secondo la quale l'individuo dovrebbe difendersi dalla famiglia. Condivide, invece, le considerazioni dell'onorevole Suppa, poiché le forme di violenza in discussione non sono originate dalla famiglia in sé, ma, più in generale, dai rapporti di contiguità fra individui. In ogni caso, per evitare di incorrere in questo tipo di equivoci, ritiene che sarebbe opportuno espungere dal titolo del disegno di legge il riferimento alla famiglia.

Concorda con l'onorevole Grillini, quando questi afferma che la nostra società è ancora culturalmente connotata da forme di maschilismo criminale. Si domanda, tuttavia, con quali mezzi il legislatore possa intervenire per rimuovere una connotazione culturale della società e chiede se l'onorevole Grillini sia a conoscenza di interventi legislativi di altri Stati in tale direzione o, comunque, se egli abbia delle proposte o dei suggerimenti in proposito.

Sottolinea come le misure di prevenzione siano di fondamentale importanza per combattere il fenomeno della violenza sessuale, anche se, nel caso di specie, sono  particolarmente difficili da attuare, perché gli atti di violenza in questione sono quasi sempre commessi sotto una forte spinta emotiva, come la gelosia o la passionalità. Chiede quindi se per le misure di prevenzione previste nel disegno di legge il Governo abbia predisposto un'adeguata copertura finanziaria.

Paola BALDUCCI (Verdi) sottolinea la complessità e l'ampia articolazione del disegno di legge governativo, il cui oggetto va ben oltre il tema della violenza sessuale. Sotto il profilo dell'organizzazione dei lavori della Commissione, ritiene possibile che tale disegno di legge sia integrato con alcuni aspetti della disciplina recata dalle altre proposte di legge abbinate. La predetta integrazione potrebbe avvenire in via emendativa, dopo l'adozione del disegno di legge governativo quale testo-base, ovvero in sede di redazione di un testo unificato.

Manlio CONTENTO (AN) ritiene di fondamentale importanza comprendere per quale motivo, negli ultimi dieci anni, gli episodi di violenza sessuale siano sensibilmente aumentati, nonostante l'intervento normativo del 1996 abbia ridisegnato le relative fattispecie criminose e previsto sanzioni penali più severe. La risposta a questo interrogativo implica la previa analisi delle cause effettive del fenomeno della violenza sessuale ed appare pregiudiziale per la valutazione dell'utilità di un nuovo intervento normativo che intenda inasprire ulteriormente le sanzioni penali. Soprattutto se la causa del fenomeno è sociologica, l'intervento sul sistema sanzionatorie deve essere molto attentamente ponderato.

Ritiene quindi essenziale che la Commissione prosegua l'esame dei provvedimenti abbinati sulla base di una piattaforma di dati statistici, che potranno essere forniti dal Governo, attestanti proprio i risultati applicativi della legge n. 66 del 1996. Proprio per tale ragione, insieme ai deputati del suo gruppo, ha presentato una richiesta di dati ed informazioni al Governo, ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del Regolamento.

Passando all'esame delle disposizioni del disegno di legge governativo, ritiene che le previsioni di cui all'articolo 3, relative ai piani di sensibilizzazione e di formazione del personale sanitario, pur essendo condivisibili sul piano teorico, non siano in concreto efficaci anche perché è evidente la mancanza delle necessarie risorse. Prima di un intervento normativo, sarebbe più utile verificare, con gli idonei strumenti, se negli ultimi dieci anni sia cambiata la preparazione del personale del servizio sanitario nei confronti delle vittime di violenza sessuale. Altro punto del disegno di legge che suscita perplessità è la previsione di corsi di formazione in materia di valorizzazione dell'uguaglianza e della pari dignità sociale di ogni persona di fronte alla legge senza alcuna discriminazione. Si tratta di una norma manifesto che non tiene conto che tali principi, in un Paese civile, già dovrebbero essere patrimonio comune di ogni insegnante. In ordine alle disposizioni sui centri antiviolenza evidenzia l'esigenza istruttoria che alla Commissione siano forniti tutti i dati necessari per valutare l'attività concretamente svolta da tali centri. Solo sulla base di tali dati è possibile valutare la congruità delle norme che attribuiscono nuovi compiti e fondi ai centri antiviolenza.

Per quanto attiene alle disposizioni penali del disegno di legge del Governo, dopo aver precisato che il gruppo di Alleanza nazionale non è in linea di principio contrario all'inasprimento di pene per reati estremamente gravi, esprime forte perplessità sulla scelta del Governo di prevedere disposizioni speciali in ambito processuale, come ad esempio le norme sulla obbligatorietà del giudizio abbreviato, da applicare unicamente ai reati sessuali. Ritiene che in tale maniera il sistema processuale perda di organicità e coerenza. Inoltre vi è il rischio di introdurre nel codice di procedura penale disposizioni che non siano in linea con i principi del giusto processo. Non condivide neanche le disposizioni dirette a prevedere nuovi e più complessi criteri per ai quali il magistrato si dovrebbe affidare nel valutare l'applicabilità di nuove circostanze  attenuanti. Si tratta di sistemi complessi che aumenterebbero in maniera rilevante il rischio di vizi di legittimità della sentenza. Anche sulla scelta di limitare il bilanciamento delle circostanze per i reati sessuali dovrebbe essere attentamente valutata dalla Commissione, al fine di verificare che la deroga ai principi generali sia giustificata dalla reale gravità del reato base. Ad esempio, la deroga al principio del bilanciamento delle circostanze dovrebbe valere unicamente per i reati commessi con condotta violenta.

Dichiara di essere pienamente favorevole alla introduzione nell'ordinamento del nuovo delitto di molestie insistenti, ritenendo che proprio tali molestie siano spesso comportamenti prodromici di condotte violente.

Si sofferma quindi sull'istituto dell'allontanamento dalla casa familiare, sottolineando che l'la idoneità concreta a salvaguardare il soggetto debole dipende dalla immediatezza dell'applicazione della misura rispetto al momento della querela o della denuncia. Auspica l'adozione un intervento da parte del Consiglio Superiore della Magistratura volto ad assicurare che l'applicazione delle misure di protezione da parte dei magistrati avvenga quasi contestualmente alla denuncia o querela.

Condivide sia la scelta di estendere ai casi di convivenza, secondo quanto affermato oramai pacificamente dalla giurisprudenza, l'applicazione dell'articolo 384 del codice penale, relativo a casi di non punibilità in ordine a reati contro l'amministrazione della giustizia che la scelta di introdurre nel codice penale il reato di sottrazione e trattenimento di minore all'estero; mentre esprime perplessità sulla estensione dei casi in cui l'arresto è obbligatorio in flagranza. Si sofferma sull'ampliamento della fattispecie penale in materia di discriminazione prevista dalla «legge Mancino», ritenendo che il reato che il disegno di legge intende ampliare debba essere attentamente valutato sotto il profilo della offensività giuridica.

Non condivide neanche la disposizione che prevede la costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri in via generale per una serie di reati, ritenendo opportuno che la scelta di intervenire sia valutata volta per volta. Esprime forti perplessità sulle disposizioni, che rifacendosi alla materia dei reati ambientali, ammettono l'intervento in giudizio degli enti locali e dei centri antiviolenza, ritenendo che la possibilità di tale intervento dovrebbe essere sempre condizionato all'autorizzazione della vittima del reato.

Conclude sottolineando l'esigenza che al rafforzamento della tutela penale corrisponda un irrigidimento dei criteri per la concessione dei benefici penitenziari, poiché poco serve condannare un soggetto a dieci anni di pena quando dopo poco tempo può uscire dal carcere grazie alla concessione di tali benefici.

Erminia MAZZONI (UDC) fa propri i rilievi critici dell'onorevole Contento, invitando i colleghi a riflettere su quale debba essere l'oggetto dell'esame della Commissione.

A tal fine ricorda che il procedimento in Commissione si è avviato in seguito alla presentazione della proposta di legge C. 950 Lussana, incentrata sulla tutela delle vittime della violenza sessuale, alla quale sono state progressivamente abbinate altre proposte di legge, le quali o vertono sulla stessa materia ovvero intendono disciplinare fattispecie ad essa strettamente connesse. Si è dunque costituito un corpus di proposte di legge per molti aspetti omogeneo, che potrebbe essere sintetizzato in un testo unificato, poiché sembrano sussistere le condizioni per raccogliere e comporre in modo trasversale le diverse sensibilità politiche intorno al tema specifico della violenza sessuale.

In questo contesto il disegno di legge governativo, che pure presenta taluni aspetti positivi, soprattutto per quanto concerne le norme sulla prevenzione, sembra porsi quale elemento di disarmonia e confusione, anche in considerazione dell'ampiezza del suo oggetto. Tale disegno di legge, infatti, affronta il tema della violenza sessuale non in via primaria, ma in  un ambito molto più vasto e riferito alle complesse problematiche della violenza nella famiglia, della violenza di genere e della discriminazione in ragione dell'orientamento sessuale.

Ritiene quindi più opportuno e più proficuo che la Commissione focalizzi la propria attenzione sulla disciplina penalistica volta a reprimere lo specifico fenomeno della violenza sessuale.

Il ministro delle politiche per la famiglia Rosy BINDI, intende limitarsi, nella seduta odierna, a replicare ad alcune delle osservazioni formulate, riservandosi un successivo e più complessivo intervento.

Osserva anzitutto, pur non intendendo aprire una polemica sul punto, che non è la prima volta che con un intervento normativo si rompe l'unità del sistema di diritto processuale penale, sottolineando come ciò sia stato fatto in passato per scopi molto meno importanti. D'altra parte senza un intervento sul diritto processuale si rischia di vanificare l'efficacia delle nuove norme sostanziali.

In un contesto più generale, inoltre, ricorda che nel programma del Governo è previsto un intervento estremamente incisivo in materia processuale, rappresentato dall'istituzione di un giudice unico per la famiglia ed i minori, che sarebbe competente anche per le materie oggetto di discussione. Fa quindi presente che a tal fine è in corso di costituzione una apposita commissione di studio.

Con riferimento all'intervento dell'onorevole Grillini, che ha formulato molte osservazioni pregevoli e condivisibili, sottolinea tuttavia come dal titolo del disegno di legge governativo non possa certamente desumersi la necessità dell'individuo di difendersi dalla famiglia. Al contrario tale disegno di legge si fonda sulla considerazione che non è possibile chiudere gli occhi di fronte a statistiche tanto allarmanti, le quali dimostrano come la gran parte dei delitti contro le donne, i bambini e gli anziani si consumino nel contesto dei rapporti familiari e, più in generale, dei rapporti affettivi di convivenza. Il disegno di legge, inoltre, presuppone una presa d'atto della tipicità e specificità di questi particolari atti di violenza, che sono diversi da quelli che si consumano al di fuori del contesto familiare. In quest'ottica diviene comprensibile anche l'importanza attribuita all'aspetto della specifica formazione e della riabilitazione.

Evidenzia come un dato, in particolare, aiuti a comprendere l'assoluta peculiarità di questi tipi di atti di violenza: il fatto che l'aggressore molto spesso si autodenunci o addirittura si suicidi. Risulta quindi del tutto evidente la necessità di un sistema di pene ad hoc e che le istituzioni prendano a carico la riabilitazione non solo della vittima, ma anche dell'aggressore e del nucleo familiare stesso. La famiglia, pertanto, deve essere considerata in sé come soggetto di riparazione, in seguito ad atti di violenza che sono stati perpetrati al suo interno.

Invita quindi a cogliere queste profonde novità insite nel disegno di legge governativo, sottolineando come esso non sia ideologico ma, semmai, cerchi di superare una certa ideologia femminista.

Al di là di alcuni accenti eccessivi, condivide le osservazioni dell'onorevole Grillini relative alla società maschilista, ma ribadisce che non si può trascurare che la maggior parte delle violenze avviene nell'ambito dei rapporti familiari ed affettivi. Ciò non significa affatto che la famiglia sia la causa delle violenze, ma che essa costituisca il luogo dove talune specifiche violenze vengono perpetrate. Inoltre, in considerazione del valore che essa rappresenta e dei diritti che l'articolo 29 della Costituzione le riconosce quale soggetto autonomo, la famiglia deve essere considerata come titolare anche del diritto alla riabilitazione e riparazione.

Premessi questi brevi cenni, indispensabili per comprendere la chiave di lettura del disegno di legge in esame, occorre ulteriormente precisare che tale provvedimento governativo può essere attuato senza oneri.

Osserva inoltre che, ai sensi del nuovo Titolo V della Costituzione, è opportuna una legge che preveda livelli essenziali e uniformi di prestazioni assistenziali, ciò  per vincolare i modelli organizzativi del personale da parte delle regioni. Non si può infatti ignorare che da regione a regione il servizio reso ai cittadini in materia assistenziale cambi notevolmente.

Nel ricordare come una rete adeguata di servizi debba essere considerata un diritto esigibile del cittadino, sottolinea come i centri antiviolenza abbiano svolto un ruolo di supporto fondamentale.

Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.30.

 


 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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SEDE REFERENTE

Giovedì 7 giugno 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia di violenza sessuale ed introduzione nell'ordinamento del delitto di molestia insistente.

C. 950 Lussana, C. 1249 Bianchi, C. 1256 Nan, C. 1374 Caparini, C. 1819 Lussana, C. 2033 Brugger, C. 1901 Codurelli, C. 1823 Prestigiacomo, C. 2101 Mura, C. 2169 Governo e C. 2385 Angela Napoli.

(Seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 giugno 2007.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, avverte che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha giudicato essenziale per il compimento dell'istruttoria legislativa l'oggetto della richiesta di dati ed informazioni presentata dagli onorevoli Contento, Consolo, Cirielli e Bongiorno, ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del regolamento, e relativa ai dati applicativi della legge n 66 del 1996. Per la comunicazione di tali dati, è stata convenuta la data di martedì 19 giugno 2007.

Gaetano PECORELLA (FI) condivide sostanzialmente tutte le osservazioni svolte dall'onorevole Contento nella seduta di ieri, ma ritiene necessario analizzare alcuni ulteriori aspetti del disegno di legge del Governo.

Rileva quindi che il disegno di legge C. 2169 ha un'impostazione prevalentemente repressiva, sottolineando come invece le misure preventive e rieducative appaiono molto più adeguate quando si tratta di delitti di violenza sessuale, ovvero di comportamenti criminosi commessi da soggetti che tipicamente presentano problemi della personalità. D'altra parte l'aggravamento delle pene detentive determina un una maggiore permanenza del reo nel carcere, ed il carcere non appare certamente il luogo più appropriato per tentare di risolvere lo specifico problema di chi ha un disturbo psicologico che attiene alla sfera della sessualità. È pertanto necessario che il Governo non affronti solamente le problematiche relative alla vittima della violenza sessuale, ma preveda anche degli interventi preventivi adeguati relativi all'aggressore.

Considera inefficaci e poco credibili le misure di prevenzione di cui all'articolo 3, in base alle quali il servizio sanitario dovrebbe promuovere, nei limiti delle risorse disponibili, programmi di sensibilizzazione e di formazione del personale. Sembra peraltro evidente che non vi siano tali risorse disponibili, neanche per dare attuazione ad altre misure quali quelle di cui agli articoli 6 e 7.

Con specifico riferimento all'articolo 6, pur essendo astrattamente condivisibile la finalità di fornire tutela previdenziale a talune categorie di lavoratrici vittime dei reati e prive di copertura assicurativa, evidenzia la necessità di precisare le condizioni per l'acquisto della qualità di vittima di un reato. Precisazione necessaria ma di certo non semplice, dal momento che non appare sufficiente il mero l'inizio del procedimento penale, se del caso, tramite  la presentazione di querela, mentre appare eccessivo attendere il momento dell'irrevocabilità della sentenza.

L'articolo 10, che introduce il nuovo articolo 572 del codice penale, relativo ai maltrattamenti contro familiari e conviventi, non tiene conto che spesso si verificano delle situazioni transitorie di turbamento degli equilibri familiari. In tali casi, la previsione di pene detentive troppo elevate nel minimo, impedisce al giudice di modulare la concreta irrogazione della sanzione in vista di un'eventuale riconciliazione.

L'articolo 11, nell'introdurre l'articolo 574-bis del codice penale, relativo alla sottrazione e trattenimento di minore all'estero, prevede un trattamento sanzionatorio ingiustificatamente sproporzionato ed eccessivo rispetto all'ipotesi in cui il minore sia sottratto e trattenuto in Italia.

L'articolo 12, comma 1, introduce l'articolo 604-bis del codice penale, a norma del quale se i delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 601 e 602 sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona. A tale proposito osserva che viene sostanzialmente estesa la previsione già contenuta nell'articolo 609-sexies del codice penale. In ogni caso, rileva che la fattispecie non è costruita in modo tecnicamente corretto, in quanto l'età della vittima è un elemento costitutivo degli illeciti penali in questione e, pertanto, il dolo deve riguardare anche tale elemento affinché la fattispecie si perfezioni. Sottrarre un elemento costitutivo della fattispecie dalla sfera della consapevolezza dell'agente, significa introdurre surrettiziamente un profilo di responsabilità oggettiva.

L'articolo 12, commi 2 e 6, introducono dei criteri per la valutazione della gravità del reato che appaiono superflui e ultronei rispetto ai criteri generali di cui all'articolo 133 del codice penale.

Esprime inoltre perplessità in ordine all'opportunità di integrare l'articolo 609-ter del codice penale, tramite l'inserimento delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 12, comma 5, capoversi «5-bis)» e «5-quater)». La prima, che aggrava la pena se la violenza sessuale è commessa nei confronti del coniuge, del convivente o di persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva con il colpevole anche senza convivenza, potrebbe prestarsi a facili strumentalizzazioni, specie nel contesto di una separazione giudiziale fra coniugi. La seconda, che aggrava la pena nel caso in cui la vittima sia in stato di gravidanza, contraddice il principio secondo il quale per l'integrazione della fattispecie penale occorre la consapevolezza di tutti gli elementi costitutivi del reato.

Con riferimento all'articolo 8 del disegno di legge, rileva che la nuova fattispecie di cui all'articolo 609-undecies, che introduce il reato di adescamento di minorenne, è descritta in modo assolutamente generico, soprattutto in considerazione dell'indeterminatezza del concetto di «relazione tale da carpire la fiducia del minore». Esprime inoltre perplessità sulla disciplina di cui al nuovo articolo 609-duodecies del codice penale, perché ritiene sempre inopportuna l'introduzione di norme generali che impediscano al giudice di adeguare la pena al caso concreto, precludendo la possibilità di operare il bilanciamento delle circostanze.

Concorda con l'onorevole Contento circa il fatto che la modifica apportata dall'articolo 14 all'articolo 640 del codice penale appaia un elemento estraneo nel tessuto del disegno di legge governativo, per quanto sia condivisibile l'intenzione di tutelare gli anziani.

Paolo GAMBESCIA (Ulivo) dopo avere sottolineato l'importanza della partecipazione di tutti i gruppi alle sedute dedicate al dibattito sui provvedimenti in esame, ribadisce l'opportunità che la Commissione concentri la propria attenzione sul tema specifico della violenza sessuale, a prescindere dal fatto che il delitto sia perpetrato o meno all'interno della famiglia. Auspica infine che si possa addivenire ad un testo serio e concreto, che punisca severamente i comportamenti dolosi e che  sia privo di discutibili generalizzazioni o di norme-manifesto.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, concorda con l'onorevole Gambescia circa la necessità che la Commissione non svolga un lavoro dispersivo, concentrando invece l'attenzione su tematiche specifiche e tra loro logicamente e giuridicamente connesse, anche al fine di evitare di licenziare un testo che rappresenti un mero manifesto ideologico, come tale di difficile applicazione. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.


 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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SEDE REFERENTE

Martedì 12 giugno 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 15.35.

Disposizioni in materia di violenza sessuale ed introduzione nell'ordinamento del delitto di molestia insistente.

C. 950 Lussana, C. 1249 Bianchi, C. 1256 Nan, C. 1374 Caparini, C. 1819 Lussana, C. 2033 Brugger, C. 1901 Codurelli, C. 1823 Prestigiacomo, C. 2101 Mura, C. 2169 Governo, C. 2385 Angela Napoli, C. 2066 Incostante, C. 1595 Cirielli e C. 1639 De Simone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 giugno 2007.

Marilena SAMPERI (Ulivo) nel ricordare come alla base della legge n. 66 del 1996 vi fosse un ampio consenso nel Paese ed in Parlamento, sottolinea come anche oggi, nel riformare quella disciplina, sia necessario ricercare la massima convergenza possibile per poter affrontare adeguatamente una situazione di estrema gravità.

Il fenomeno il esame ha assunto dimensioni estremamente allarmanti, come dimostrano anche i dati statistici, e necessita di un approccio multidimensionale, ferma restando l'esigenza di focalizzare l'attenzione sul tema della violenza sessuale, per evitare che l'intervento legislativo sia dispersivo e privo di efficacia. Precisa che il disegno di legge governativo è senz'altro organico e completo, ma occorre affrontare il tema specifico della violenza sessuale, che costituisce un'emergenza sociale ed è in grado di raccogliere il consenso di tutti i gruppi parlamentari.

Sottolinea come non sia opportuno intervenire solo con l'inasprimento delle sanzioni, perché il problema ha radici culturali. Ritiene pertanto necessario intervenire attivamente anche con strumenti di prevenzione idonei ad innescare un progressivo processo di superamento della cultura maschilista del nostro Paese, al fine di rendere le donne più consapevoli dei propri diritti, della propria libertà e dignità. In tale contesto, ricorda infatti come il fenomeno della violenza sessuale si alimenti anche dell'atteggiamento omertoso delle donne.

Ritiene di fondamentale importanza che, nel corso dell'esame di un tema così delicato, si tengano in debito conto le osservazioni emerse in sede di Conferenza Stato-Regioni circa i livelli essenziali e l'esigibilità dei servizi, che costituiscono un gravoso impegno per gli enti locali, i quali, pertanto, necessitano di adeguata copertura finanziaria. Altrettanto rilevante è l'acquisizione delle valutazioni, basate sulla esperienza concreta, dei centri antiviolenza

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.


 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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SEDE REFERENTE

Martedì 12 giugno 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 15.35.

Disposizioni in materia di violenza sessuale ed introduzione nell'ordinamento del delitto di molestia insistente.

C. 950 Lussana, C. 1249 Bianchi, C. 1256 Nan, C. 1374 Caparini, C. 1819 Lussana, C. 2033 Brugger, C. 1901 Codurelli, C. 1823 Prestigiacomo, C. 2101 Mura, C. 2169 Governo, C. 2385 Angela Napoli, C. 2066 Incostante, C. 1595 Cirielli e C. 1639 De Simone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 giugno 2007.

Marilena SAMPERI (Ulivo) nel ricordare come alla base della legge n. 66 del 1996 vi fosse un ampio consenso nel Paese ed in Parlamento, sottolinea come anche oggi, nel riformare quella disciplina, sia necessario ricercare la massima convergenza possibile per poter affrontare adeguatamente una situazione di estrema gravità.

Il fenomeno il esame ha assunto dimensioni estremamente allarmanti, come dimostrano anche i dati statistici, e necessita di un approccio multidimensionale, ferma restando l'esigenza di focalizzare l'attenzione sul tema della violenza sessuale, per evitare che l'intervento legislativo sia dispersivo e privo di efficacia. Precisa che il disegno di legge governativo è senz'altro organico e completo, ma occorre affrontare il tema specifico della violenza sessuale, che costituisce un'emergenza sociale ed è in grado di raccogliere il consenso di tutti i gruppi parlamentari.

Sottolinea come non sia opportuno intervenire solo con l'inasprimento delle sanzioni, perché il problema ha radici culturali. Ritiene pertanto necessario intervenire attivamente anche con strumenti di prevenzione idonei ad innescare un progressivo processo di superamento della cultura maschilista del nostro Paese, al fine di rendere le donne più consapevoli dei propri diritti, della propria libertà e dignità. In tale contesto, ricorda infatti come il fenomeno della violenza sessuale si alimenti anche dell'atteggiamento omertoso delle donne.

Ritiene di fondamentale importanza che, nel corso dell'esame di un tema così delicato, si tengano in debito conto le osservazioni emerse in sede di Conferenza Stato-Regioni circa i livelli essenziali e l'esigibilità dei servizi, che costituiscono un gravoso impegno per gli enti locali, i quali, pertanto, necessitano di adeguata copertura finanziaria. Altrettanto rilevante è l'acquisizione delle valutazioni, basate sulla esperienza concreta, dei centri antiviolenza

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.


 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 giugno 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Intervengono il Ministro delle politiche per la famiglia Rosy Bindi ed il sottosegretario per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 14.10.

(omissis)

Disposizioni in materia di violenza sessuale ed introduzione nell'ordinamento del delitto di molestia insistente.

C. 950 Lussana, C. 1249 Bianchi, C. 1256 Nan, C. 1374 Caparini, C. 1819 Lussana, C. 2033 Brugger, C. 1901 Codurelli, C. 1823 Prestigiacomo, C. 2101 Mura, C. 2169 Governo, C. 2385 Angela Napoli, C. 2066 Incostante, C. 1595 Cirielli e C. 1639 De Simone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 giugno 2007.

Gaetano PECORELLA (FI) formula talune osservazioni di carattere tecnico. Esprime forti perplessità sull'opportunità e sulla sussistenza dei presupposti giuridici per disporre le intercettazioni nelle ipotesi e per i reati indicati dall'articolo 16. Evidenzia, inoltre, che l'articolo 17, relativo al giudizio immediato, non sembra introdurre nessuna novità dal punto di vista del diritto processuale penale, giacché a tale rito è comunque possibile accedere se sussistono le condizioni di cui all'articolo 453 del codice di procedura penale. Si domanda pertanto per quale motivo il termine di cui al predetto articolo sia stato aumentato da 90 a 120 giorni. Con riferimento all'articolo 19, dichiara la propria contrarietà all'ampliamento del numero dei soggetti che possono intervenire nel processo penale, specie se sostanzialmente privi di poteri procedurali e, dunque, legittimati a presenziare solo fisicamente al processo. Condivide la disposizione di cui all'articolo 20, che legittima lo Stato a costituirsi parte civile nei procedimenti per delitti relativi a finalità di discriminazione.

Paola BALDUCCI (Verdi) condivide le osservazioni dell'onorevole Pecorella, sottolineando, peraltro, che lo Stato, nelle ipotesi di cui all'articolo 20, potrebbe costituirsi parte civile anche in base alla normativa vigente.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI chiarisce che la disciplina di cui all'articolo 17 introduce una ipotesi di accesso al giudizio immediato diversa da quella generale, in quanto il pubblico ministero ha l'obbligo, e non la facoltà, di procedere con le forme del predetto giudizio. Conseguentemente, si è ritenuto di estendere il termine di cui all'articolo 454 del codice di procedura penale. Si riserva, quindi, di replicare alle altre osservazioni dell'onorevole Pecorella.

Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 giugno 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 15.40.

Disposizioni in materia di violenza sessuale ed introduzione nell'ordinamento del delitto di molestia insistente.

Esame C. 950 Lussana, C. 1249 Bianchi, C. 1256 Nan, C. 1374 Caparini, C. 1819 Lussana, C. 2033  Brugger, C. 1901 Codurelli, C. 1823 Prestigiacomo, C. 2101 Mura, C. 2169 Governo, C. 2385 Angela Napoli, C. 2066 Incostante, C. 1595 Cirielli e C. 1639 De Simone.

(Rinvio del seguito dell'esame - Abbinamento delle proposte di legge C. 1623 Bellillo e C. 212 Fabris).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 giugno 2007.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, avverte che è stata assegnata, ai fini dell'abbinamento alle proposte di legge in esame, la proposta di legge C. 1623 Bellillo, recante la disciplina organica degli interventi integrali contro la violenza sulle donne, già assegnata alla Commissione Affari costituzionali. Tale proposta è pertanto abbinata alle medesime proposte. Comunica altresì l'abbinamento della proposta di legge C. 212 Fabris, recante modifiche al codice penale in materia di sottrazione di minori. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 


 

 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 1o agosto 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Intervengono il Ministro per i diritti e le pari opportunità Barbara Pollastrini, il Ministro per i beni e le attività culturali Francesco Rutelli ed il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni in materia di violenza sessuale ed introduzione nell'ordinamento del delitto di molestia insistente.

C. 950 Lussana, C. 1249 Bianchi, C. 1256 Nan, C. 1374 Caparini, C. 1819 Lussana, C. 2033 Brugger, C. 1901  Codurelli, C. 1823 Prestigiacomo, C. 2101 Mura, C. 2169 Governo, C. 2385 Angela Napoli, C. 2066 Incostante, C. 1595 Cirielli, C. 1639 De Simone, C. 1623 Bellillo, C. 212 Fabris e C. 2903 Bimbi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 giugno 2007.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, ringrazia il ministro per la sua presenza in Commissione. Ricorda quindi come la Commissione abbia svolto sui provvedimenti abbinati un'istruttoria estremamente approfondita, svolgendo, inoltre, un ciclo di audizioni particolarmente articolato. È inoltre di comune interesse pervenire nel più breve tempo possibile all'approvazione di un provvedimento che affronti in modo adeguato un tema tanto delicato. Pertanto, in considerazione dell'impegno profuso da tutti i membri della Commissione, destano perplessità talune dichiarazioni del ministro, rilasciate in occasione di una trasmissione televisiva andata in onda nella giornata di ieri.

Il Ministro Barbara POLLASTRINI dopo aver ringraziato la Commissione per la discussione attenta, aperta e plurale che ha caratterizzato l'esame del disegno di legge, precisa di non avere rilasciato alcuna dichiarazione che possa giustificare le perplessità del presidente Pisicchio. Sottolinea quindi come la sua presenza odierna in Commissione non sia semplicemente un dovere, ma il momento importante di un percorso - culturale, innanzitutto - teso a cercare regole e strategie condivise per fronteggiare un male antico e tuttavia inesauribile nell'infliggere abissi sempre nuovi di crudeltà. Si tratta di una realtà che getta un'ombra su ogni società democratica e chiama l'intera classe dirigente del Paese, dell'informazione, del sapere, dell'economia, della giustizia, a un'assunzione di consapevolezza. Tuttavia, alle istituzioni e alla politica spetta una responsabilità in più per non indietreggiare, essere un passo avanti nello squarciare la più drammatica delle rimozioni e rompere quel muro del silenzio dietro cui si consumano quotidianamente oppressioni, malversazioni, molestie, schiavitù, violenze che annichiliscono donne e con esse bambini.

Occorre interrogarsi su un dato tragico: in Italia ed in Europa le donne tra i 15 e i 60 anni muoiono più per violenza che per incidenti o malattie. Un'indagine svolta dall'Istat su incarico del Ministero per i diritti e le pari opportunità, conclusasi nello scorso mese di febbraio, ha confermato che quasi una donna su tre tra i 16 e i 70 anni ha subito una grave molestia, una violenza fisica o sessuale. Si tratta di sei milioni di donne, il cui dramma si consuma spesso tra le mura domestiche, in famiglia e comunque nell'entourage familiare, per mano del partner, dell'ex marito, fidanzato o convivente. Solo in pochissimi casi la violenza è scatenata da raptus. Studi, ricerche, statistiche raccontano di un crescendo di crudeltà (pugni, calci, trascinamento per capelli, botte, minacce alle donne e ai figli, segregazioni). Anche innanzi a una creatura che sta per nascere vi sono reazioni caratterizzate dalla brutalità del dominio su una donna che può dedicare a una nuova persona la sua attenzione.

È un dramma che colpisce tutti i ceti sociali e abbraccia l'intero territorio nazionale. I bambini che assistono alle violenze ne rimangono segnati per la vita, come se le avessero subite direttamente. Ritiene che si debba parlare di 'violenze' al plurale perché a quelle di cui ha appena detto si sommano quelle che si consumano per strada, ad opera di sconosciuti, o nei luoghi di lavoro.

Oggi si aggiungono oppressioni e violenze che colpiscono donne migranti cui vengono negate le più elementari libertà fino al diritto a vivere in nome di fondamentalismi religiosi ovvero (sono in crescita) gay, lesbiche, transessuali, colpiti e umiliati in nome della loro diversità di amare. È vero che ci sono anche donne violente magari con i loro piccoli, ma è  pur vero che il fenomeno non raggiunge assolutamente le drammatiche cifre citate. I dati diffusi recentemente dal Ministero dell'Interno sono una conferma di ciò. Proprio le molestie e la violenza alle donne e per orientamento sessuale risultano essere il fenomeno davvero crescente rispetto ad altri delitti o forme di microcriminalità.

Rileva che su questa forma di dominio brutale e oppressivo, di offesa della dignità e della vita, si possa dire, che non è ammesso alcun relativismo etico. Oggi, libertà e sicurezza - in particolare per le donne - si presentano come un binomio inseparabile.

Prima di affrontare nel merito il disegno di legge del Governo, ritiene di dover fare due premesse.

In primo luogo, dichiara di non aver mai pensato di consegnare al Parlamento un testo «blindato». Mai il Governo ha ritenuto di affrontare una materia così complessa e delicata con spirito di autosufficienza di una maggioranza. Considera, infatti, il disegno di legge presentato migliorabile in ogni sua parte. Anzi ritiene che il confronto svolto in questa Commissione lo abbia arricchito e possa renderlo ancora più netto e cogente.

È dunque riconoscente ai deputati del centrodestra e del centrosinistra che hanno voluto dedicare intelligenza e passione per dare al Paese norme sagge e utili per aiutare a sconfiggere quello che è un male culturale, di mentalità e sociale.

In tanti aspettano che il Parlamento proceda con celerità. Se lo si saprà fare e con una larga maggioranza trasversale non sarà il successo di una parte ma davvero di tutti.

La seconda premessa riguarda la collocazione che deve essere data al confronto che ha animato anche la Commissione nell'affrontare la materia oggetto del disegno di legge del Governo. Il campo del confronto è quello dei diritti umani e, in particolare, dei diritti umani delle donne. Su quel terreno primario e essenziale di regole per il rispetto della dignità della persona su cui, al di là degli schieramenti, è dovere della politica, dei governi, delle nazioni ricercare principi comuni. Vi è l'impegno a ricostruire, anche così, quelle virtù della Repubblica condivise, ispirate a quei principi laici e liberali dello Stato che mettano al centro il valore della persona, della sua libertà e responsabilità, dei suoi diritti e doveri.

Le élites più lungimiranti, di orientamento anche molto diverso, individuano proprio nella tutela e nell'allargamento dei diritti umani il riferimento di politiche nazionali e internazionali capaci di ricostruire un nuovo ordine mondiale.

Ricorda di aver avuto l'onore di rappresentare l'Italia in una sessione straordinaria delle Nazioni Unite sui diritti umani. Dichiara che in quella sede solenne ha trovato conferma, dai rappresentanti di Paesi diversi, di quanto i diritti umani siano il riferimento nella ricostruzione del dialogo, della pace, della lotta a terrorismi e fondamentalismi e la bussola, la guida per la riscrittura di regole sovranazionali. Osserva che se è vero che oggi a milioni di persone è precluso il godimento dei più elementari diritti, è altrettanto vero che di queste la maggior parte sia donna. Del miliardo di persone più povere del pianeta, tre quarti sono donne. Le donne sono fra gli analfabeti le più analfabete nonché le più esposte alle malattie, ma anche le più annichilite da violenze d'ogni genere fino allo stupro etnico. È dunque sulla dignità, sulla libertà delle donne che si gioca la partita decisiva.

Come è stato detto molto bene anche nei recenti incontri europei, il dominio sul corpo delle donne è oggi «il campo di battaglia e insieme la posta dello scontro nelle civiltà e tra civiltà».

Ritiene che un Paese con la nostra storia e civiltà debba assumere questi temi - e in modo particolare la sfida dei diritti umani e dei diritti delle donne nel mondo - come la grande questione del nostro tempo. La violenza sulle donne o comunque quella inflitta per ragioni di identità o orientamento sessuale è il simbolo più brutale dell'ineguaglianza e della discriminazione. Essa si rivolge contro le donne per il fatto stesso d'essere tali, per essere  considerate, cioè, dai loro aggressori, indegne di godere dei diritti minimi di libertà e rispetto.

Allo stesso modo, mirando a umiliare l'identità sessuale di un individuo, essa colpisce l'elemento più fortemente caratterizzante la persona umana. Con esso colpisce ogni differenza: di orientamento sessuale, appartenenza religiosa, etnia, generazione, abilità. Tra le crudeltà che fanno indignare, crede che ne esista una che sia la più terribile: quella di ragazze e ragazzi violati perché resi ancora più indifesi da handicap e malattie.

Invita la Commissione a riflettere che non sia opportuno prevedere degli emendamenti migliorativi che attengono al capitolo delle aggravanti di pena non possa essere previsto un riferimento particolare a questa condizione. Sradicare la violenza di genere vuol dire dunque «liberare» l'intera società. E non è certo casuale che dall'Europa vengano direttive precise in tal senso.

Ricorda che leader europei, di governi diversi, hanno posto questa materia tra le priorità della loro azione, come il Presidente Zapatero che al momento dell'elezione indicò due priorità su tutte: lotta alla violenza alle donne e lotta al terrorismo. Conseguentemente, il suo governo ha stanziato 250 milioni di euro per un piano d'azione straordinario accompagnato da una legge organica. Ricorda anche la dichiarazione solenne del Presidente Sarkozy dopo la sua elezione sulla priorità assegnata ai diritti umani nel mondo e per le donne, nonché al programma speciale avanzato dal Cancelliere tedesco Angela Merkel.

Passando al disegno di legge presentato, osserva che una nuova legge contro le molestie e la violenza non esaurisce da sola la sfida di restituire all'integrità del corpo femminile il valore, anche simbolico, di architrave della tutela dei diritti umani. In questa stessa cornice vanno inserite le politiche contro la tratta, contro le mutilazioni genitali, gli impegni per alfabetizzazione, integrazione delle migranti in un quadro di diritti e doveri condivisi, provvedimenti contro l'omofobia, contro lo sfruttamento dei minori. Ricorda, a tale proposito, il «Programma d'azione straordinario contro la violenza e per la sicurezza e i diritti umani delle donne».

Altri capitoli importanti da affrontare sono quelli dei diritti civili, dell'occupazione, e dell'uguaglianza. Ma c'è qualcosa che appunto viene prima, perché riguarda l'identità stessa di un Paese, chiama in causa coscienze, cultura, mentalità. Ricorda che in Italia solo nel 1981 sono stati aboliti gli sconti di pena per il delitto d'onore e che solo nel 1996 la legge ha riconosciuto la violenza sessuale delitto contro la persona e non contro la morale. Tutto questo dimostra che si ha a che fare con qualcosa che è profondamente radicato nella società.

Seppure con diversi punti di vista, si deve decidere se continuare e perpetrare uno status quo o voltare pagina. Sottolinea che lei si impegnerà con tutte le sue forze affinché tale pagina possa essere voltata e affinché il citato «Programma d'azione» prenda l'avvio. Il traguardo è che fin dalla prossima finanziaria anche l'Italia si metta al pari di altri Paesi europei lungimiranti. Ciò non significa che si ripartirà da zero. Ribadisce che l'approvazione della legge n. 66 del 1996 è stato un punto di svolta culturale, frutto di battaglie decennali. Un ulteriore passo in avanti è stato compiuto con la legge n. 154 del 2001 con la possibilità dell'allontanamento dal nucleo familiare del coniuge. Oggi è necessario integrare quelle norme, affrontando il tema della violenza alle donne in modo più completo e nell'unica logica vincente: quella della prevenzione. Quella di poter intervenire, non lasciando nella loro solitudine disperata le donne, prima e durante il dramma. Si tratta di intervenire fin dalla scuola, nelle famiglie, in tutti i luoghi della formazione civile e sociale dei ragazzi per costruire una cultura del rispetto e del riconoscimento della diversità, del rifiuto della prevaricazione fisica, scardinando stereotipi e pregiudizi. Molto di questo impegno passerà da campagne di informazione, numeri verdi, misure per la formazione di medici e forze dell'ordine,  aiuto sociale e economico alle vittime, col traguardo del loro reinserimento. Ma è fondamentale anche puntare al recupero di quanti possano essere riportati all'equilibrio rispettoso dell'altro.

Questo è l'asse - anche culturale - attorno al quale il Governo, e il Ministero, hanno sviluppato l'impianto del Disegno di legge oggi in esame. Questa impostazione va nella direzione indicata da molti strumenti internazionali a partire dalla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro la donna del 1979, la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro la donna del 1993, le risoluzioni della IV Conferenza mondiale sulla donna di Pechino (1995), il Rapporto del Parlamento europeo del luglio 1997, la risoluzione della Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite del 1997, e più di recente, la raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (2002)5 e il Piano elaborato nel 2006 dal Consiglio d'Europa contro la violenza alle donne, con particolare riferimento alla violenza domestica.

Per quanto riguarda l'Italia, il punto di partenza è stata la consapevolezza di dover gettare le fondamenta di un Programma nazionale strategico e integrato capace di valorizzare le esperienze autogestite e radicate a livello territoriale dei Centri antiviolenza e le politiche messe in atto dai governi delle Città e dalle istituzioni locali.

Sottolinea che il disegno di legge ruota attorno a tre tasselli fondamentali: le misure di sensibilizzazione e prevenzione contro la violenza in famiglia, di genere e contro le discriminazioni; il riconoscimento di diritti alle vittime di violenza; l'ampliamento della tutela processuale, sia penale che civile, delle vittime.

Nella proposta governativa acquisiscono una centralità inedita gli interventi a favore della sensibilizzazione e dell'informazione della collettività e la formazione generale e specifica degli operatori. Tutti obiettivi sostanzialmente riconducibili al comune denominatore della prevenzione alla radice del fenomeno e che si affiancano a quelli sanzionatori.

Tra le finalità del sistema formativo - inteso nel suo complesso, sia con riguardo alla formazione scolastica, che alla formazione universitaria, post-universitaria e professionale - è stata inserita la valorizzazione della pari dignità sociale e giuridica di ogni persona. È data priorità alle iniziative formative che approfondire il tema del rispetto del principio di uguaglianza tra i sessi costituzionalmente garantito e della dignità della donna.

Per la prima volta si proibisce l'utilizzazione in modo vessatorio o discriminatorio a fini pubblicitari dell'immagine della donna o dei riferimenti all'orientamento sessuale o alla identità di genere.

Sotto il profilo della tutela della vittima e del suo recupero, il disegno di legge in esame introduce le novità più significative. A partire da una vera e propria «carta dei diritti» della vittima di violenze, volta a garantire, per la prima volta, standard minimi di supporto psicologico, sociale, economico, familiare e previdenziale. Lo stesso concetto di assistenza sociale viene esteso sensibilmente fino a comprendere il primo soccorso, l'accoglienza e il recupero integrale della vittima. A questo scopo sono previsti dal disegno di legge dei programmi di reinserimento lavorativo - finanziati con il Fondo per i diritti e le pari opportunità - che riconoscono alla donna nuovi spazi e opportunità di autonomia. Si affida all'Istat il monitoraggio costante del fenomeno della violenza e dell'esito delle misure applicate per consentire la definizione dei successivi interventi. Si è ritenuto inoltre preminente l'interesse del cittadino ad usufruire di livelli essenziali e uniformi di prestazioni assistenziali su tutto il territorio nazionale. Si prevede quindi che le vittime possano contare su una rete di servizi territoriali tra loro integrati, operanti nell'ambito dei servizi sociali garantiti dalla fondamentale riforma del Titolo V della Costituzione, dotati di personale specializzato. Sotto il profilo repressivo, il disegno di legge circoscrive gli interventi sanzionatori a quelli  necessari a colmare vuoti e lacune di tutela della legislazione vigente. Le innovazioni più significative riguardano il reato di maltrattamento in famiglia, le pene previste per i delitti di violenza sessuale, e, soprattutto, la configurazione di un nuovo reato (atti persecutori) volta ad assicurare un'adeguata tutela penale al fenomeno dello stalking.

Come è noto, molti stupri e violenze gravi sono il tragico epilogo di una lunga catena di molestie, percosse, persecuzioni vere e proprie, di fronte alle quali fino ad oggi la vittima era indifesa, lo Stato impotente. Nel disegno di legge proposto sono invece fissati limiti di pena tali da consentire l'applicazione di misure cautelari.

Gli altri interventi di carattere repressivo sono volti a conferire maggiore certezza alle sanzioni già previste dalla legge vigente, e ad accelerare l'iter processuale. Tanto chiedevano alcuni fondamentali atti dell'Unione europea tra cui la decisione quadro del 15 marzo 2001 e la direttiva del 29 aprile 2004 che il nostro Paese non ha ancora recepito integralmente.

Viene elevato di un anno il minimo della pena prevista per i maltrattamenti a danno del convivente il che consentirà agli inquirenti di avvalersi delle intercettazioni ambientali e telefoniche, altrimenti non consentite. In tal modo non graverà sulla sola vittima l'onere della prova.

Una nuova aggravante è stata introdotta per la violenza commessa dal coniuge, dal convivente, o comunque dal partner non convivente. La ratio della norma risiede nella convinzione che il rapporto affettivo abbassa la soglia di difesa della vittima. Un'aggravante ulteriore è prevista quando la violenza è commessa a danno di una donna in gravidanza.

Per i reati di violenza sessuale (in particolare, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, atti sessuali con minori e corruzione di minorenne) si è esclusa la possibilità che il giudice valuti prevalenti o equivalenti le circostanze attenuanti rispetto a quelle aggravanti. Si evita così che a seguito della riduzione della pena per la concessione delle attenuanti, il colpevole possa tornare in tempi brevi a contatto con la vittima.

Viene inoltre introdotto il reato di sottrazione e trattenimento di minore all'estero. Si tratta di un reato che viene di regola commesso dal marito o convivente allo scopo di sottrarre alla madre il figlio minore.

Si tratta di innesti su sistemi già esistenti (il codice penale, il codice di procedura penale, l'ordinamento penitenziario e il codice civile), per la riforma dei quali sono previste sedi e strumenti diversi. Si pensi, ad esempio, alle Commissioni per la riforma dei codici operanti presso il Ministero della giustizia.

Si è poi estesa la cosiddetta legge Mancino agli atti discriminatori fondati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere nonché a quelli perpetrati per ragioni di appartenenza razziale, etnica e religiosa.

Anche nel processo penale sono state introdotte alcune rilevanti modifiche.

Tra l'altro, si estende ai maltrattamenti in famiglia e agli atti persecutori la possibilità di ricorso all'incidente probatorio, cioè la possibilità di sentire la vittima prima ancora della celebrazione del pubblico dibattimento, e per di più con modalità protette, per evitare che vengano rivissute esperienze tragiche e mortificanti che spesso cagionano alla vittima un ulteriore danno.

Viene comunque prevista la possibilità per il pubblico ministero . di richiedere il giudizio immediato, un rito che consente di saltare un'intera fase processuale (l'udienza preliminare) e dare un corso più sollecito al processo.

Per la prima volta nei processi per violenza nei confronti delle donne possono intervenire in giudizio gli enti locali e i Centri antiviolenza che abbiano prestato assistenza alla donna. Analoga facoltà è stata prevista per la Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione a tutti i reati caratterizzati da motivi di discriminazione, compresa quella di genere.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri può inoltre costituirsi parte civile nei processi per atti discriminatori.

Si sofferma, quindi, sul dibattito svolto in Commissione Giustizia. In primo luogo sottolinea che la violenza di genere non può essere ridotta a un problema di repressione o di ordine pubblico. Essa coinvolge l'intera società.

Dietro questo fenomeno affiorano eredità sociali e culturali complesse che si sommano a nuove soprafazioni. Ricorda la tragica uccisione di Hina e alla impossibilità di costituirsi parte civile nel processo da parte delle associazioni.

Ad essere chiamata in causa è l'idea stessa di società che si intende promuovere.

Dal contrasto efficace verso le violazioni della sfera più intima della personalità - quella che attiene appunto all'identità sessuale e di genere - deriva il profilo democratico di una comunità e la sua capacità di sviluppare regole di rispetto reciproco dentro la cornice di uno spirito civico condiviso.

Questa è l'ispirazione che ha portato a inserire nel disegno di legge misure per il contrasto di fenomeni più recenti, ma in crescita esponenziale, quali la violenza per ragioni legate all'orientamento sessuale.

Anche queste forme di sopraffazione, come quella di genere, sono la spia di una regressione culturale che si nutre e prospera sull'incapacità di accogliere e vivere la differenza come elemento di ricchezza e valore in sé. E quanto ci sia bisogno di un segnale forte lo dicono anche drammi di questi mesi scatenati dall'omofobia e su cui ha già avuto modo di riferire alla Camera.

A essere messi in discussione sono, in ogni caso, il principio di uguaglianza e l'universalità dei diritti umani. Attraverso la violenza si manifesta il tentativo più radicale e definitivo di annientamento dell'»altro» da sé.

Come l'esperienza più recente dei Centri Antiviolenza testimonia, le diverse forme di brutalità richiamate si intrecciano e si sovrappongono.

Uno strumento integrato - come quello proposto dal governo - si pone dunque tra gli altri l'obbiettivo di promuovere una cultura del rispetto della «sacralità» del corpo umano.

Riaffermare, declinandolo in chiave moderna, questo fondamentale Habeas corpus è la pre-condizione per aggredire la cultura della segregazione e dell'esclusione che colpisce le donne e non solo, in ogni ambito sociale.

Ritiene che tale «visione» e questo impianto culturale non siano estranei all'efficacia che questa nuova legge, una volta approvata, dovrà dimostrare.

Ribadisce con chiarezza la sua totale disponibilità a migliorare la proposta del governo. Ciò a partire, come è stato suggerito dagli interventi, dal titolo stesso. Si riferisce all'esplicitazione di molestie e violenze alle donne e non solo di genere.

Accoglie, anche, il richiamo alla necessità di snellire e semplificare in alcune parti il testo.

Ugualmente la proposta può essere migliorata nelle parti che affrontano il tema della cultura del rispetto delle differenze, dell'immagine della donna nella comunicazione, nella pubblicità, nei media.

La carta dei diritti delle vittime può essere arricchita estendendo, ad esempio, la rete pubblica dell'accoglienza, delle tutele, dell'accompagnamento sociale.

Infine, ritiene che possono essere rafforzati i punti riguardanti le pene, la loro certezza e il sistema delle garanzie.

È invece contraria a eliminare l'attenzione ai delitti per orientamento sessuale per ragioni culturali, di sensibilità e di interpretazione dell'uguaglianza dei diritti delle persone.

Nel rispetto pieno del Titolo V della Costituzione, ritiene davvero importanti le valutazioni e le proposte che tendono a valorizzare i Centri antiviolenza e le Case delle donne maltrattate. L'obiettivo non può che essere quello di capitalizzare saperi ed esperienze a cui va tutta la riconoscenza.

Creare un sistema di riconoscimento attraverso una griglia qualitativa è un obiettivo su cui si sente di lavorare e  migliorare la proposta di legge anche alla luce della proposta di legge presentata dall'onorevole Franca Bimbi e altre colleghe che ringrazia.

Sottolinea che la sua disponibilità a migliorare il testo e la sua gratitudine per il lavoro svolto dalla Commissione sono pari alla tensione morale che lei ha nel volere norme che siano di aiuto in una grande battaglia di civiltà. È la stessa motivazione che l'ha indotta a proporre un «Osservatorio nazionale contro le violenze e per i dritti umani e la sicurezza» che ora si sta definendo nelle sue linee (monitoraggio dati, campagne culturali e informative, ascolto dei centri, associazioni, governi locali, forze dell'ordine, coordinamento di azioni mirate tra ministeri, ospedali, scuole).

A tale proposito chiede alla Commissione un sostegno nella discussione sulla finanziaria affinché siano previsti i fondi per la tutela dei diritti umani e che questi siano ben spesi.

Conclude auspicando che il disegno di legge, eventualmente migliorato, possa essere approvato in tempi rapidi.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, ringrazia il ministro per aver svolto una relazione tanto ampia e dettagliata. Ricorda, peraltro, che sono all'esame della Commissione ben sedici progetti di legge abbinati e che il disegno di legge governativo, per l'ampiezza del suo contenuto e per l'articolazione della sua struttura, introduce un elemento di particolare complessità all'interno dell'esame delle tematiche in questione. Sottolinea, quindi, come un intervento normativo più mirato da parte del Governo, probabilmente avrebbe favorito una rapida approvazione da parte della Commissione.

Marilena SAMPERI (Ulivo) ringrazia il ministro per la sua presenza in Commissione ed esprime un giudizio complessivamente favorevole sul disegno di legge governativo. Rileva, tuttavia, che tale disegno di legge è particolarmente articolato ed è stato abbinato a molteplici altre proposte di legge, il cui esame era stato già avviato. Auspica, quindi, che la disponibilità manifestata dal ministro ad apportare miglioramenti al testo del disegno di legge possa facilitare l'adozione di un testo-base e consentire il superamento della situazione di stallo che si è venuta a creare.

Paolo GAMBESCIA (Ulivo) sottolinea come il disegno di legge governativo abbia un contenuto estremamente eterogeneo, solo in parte riconducibile alle diverse proposte di legge in esame che affrontano temi specifici. Tale circostanza impedisce alla Commissione di procedere speditamente nell'esame, nonostante l'impegno e la volontà in tal senso dei gruppi sia di maggioranza che di opposizione. Si chiede se non sia opportuno stralciare dal disegno di legge governativo le disposizioni relative alla violenza sulle donne, che potrebbero essere approvate in tempi rapidissimi. Ciò non esclude che l'esame debba proseguire ad essere altrettanto approfondito su temi importanti come l'omofobia e, in generale, la violenza sui deboli. Ritiene, quindi, che la disponibilità del ministro dovrebbe andare oltre l'ipotesi del miglioramento dell'impianto del disegno di legge governativo, tenendo conto dell'estrema difficoltà di unificare in un testo-base i molteplici aspetti del disegno di legge governativo, tenendo altresì conto del contenuto di tutte le altre proposte di legge abbinate. Sarebbe, quindi, necessario verificare se ed in quale misura l'accordo di governo imponga di non esaminare separatamente, eventualmente procedendo ad uno stralcio, i contenuti del disegno di legge in esame.

Paola BALDUCCI (Verdi) sottolinea l'impegno di tutte le deputate e di tutti i deputati, non solo della Commissione Giustizia, per velocizzare quanto più possibile i tempi di esame dei provvedimenti abbinati. Ritiene che il testo del Governo sia pregevole ed avanzato, ma osserva che è necessario stabilire alcune priorità e seguire per queste ultime un percorso più celere, evitando che il legislatore si areni su un provvedimento di tale importanza.

Il Ministro Barbara POLLASTRINI ribadisce di non avere mai affermato che la  Commissione Giustizia non ha affrontato in modo sufficientemente serio e responsabile l'esame del disegno di legge, ricordando d'altra parte che è stato necessario un lungo percorso anche per l'approvazione della vigente normativa contro la violenza.

Sottolinea che l'Italia è in ritardo sul piano della tutela del diritti fondamentali contro i fenomeni di violenza e che tale ritardo deve essere colmato con un provvedimento ambizioso e di ampio respiro. Ritiene, pertanto, che il testo del disegno di legge possa essere migliorato e forse semplificato, ma non concorda con l'ipotesi dello stralcio di una parte della disciplina. Questo, infatti, contrasterebbe con un'interpretazione moderna e avanzata della tutela dei diritti umani, che deve essere concepita secondo una impostazione complessiva ed integrata.

Franco GRILLINI (Ulivo) ritiene che il testo del Governo debba essere mantenuto nella sua interezza ed adottato come testo-base. Ciò in quanto la violenza è un fenomeno globale che ha un'unica radice. Uno stralcio avrebbe, infatti, il significato di abbandonare parti fondamentali del provvedimento.

Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.



II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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SEDE REFERENTE

Martedì 18 settembre 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti e Luigi Scotti.

La seduta comincia alle 14.40.

(omissis)

Disposizioni in materia di violenza sessuale e introduzione nell'ordinamento del delitto di molestia insistente.

C. 950 Lussana, C. 1249 Bianchi, C. 1256 Nan, C. 1374 Caparini, C. 1819 Lussana, C. 2033 Brugger, C. 1901 Codurelli C. 1823 Prestigiacomo, C. 2101 Mura, C. 2169 Governo, C. 2385 Angela Napoli, C. 2066 Incostante, C. 1595 Cirielli, C. 1639 De Simone, C. 1623 Bellillo, C. 212 Fabris, C. 2903 Bimbi, C. 2781 Cirielli e C. 2875 Sanza.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1o agosto 2007.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, ricorda che la Commissione ha avviato l'esame dei provvedimenti in materia di violenza sessuale e di introduzione nell'ordinamento del delitto di molestia insistente il 20 dicembre 2006. Nel corso dell'esame preliminare è stato abbinato il disegno di legge del Governo C. 2169, che ha ampliato le materie oggetto di intervento normativo, introducendovi anche quelle relative alla repressione dei delitti nell'ambito della famiglia, per l'orientamento sessuale, l'identità di genere ed ogni altra causa di discriminazione. Anche alla luce di tale ampliamento dell'intervento normativo, si è ritenuto opportuno procedere ad una serie di audizioni volte ad approfondire i diversi temi oggetto di esame, le quali ancora non si sono concluse.

Osserva che nel corso dell'iter legislativo è emersa la condivisione da parte di tutti i gruppi dell'esigenza sia di modificare  la disciplina vigente in materia di reati sessuali in base all'applicazione pratica delle disposizioni penali riformate nel 1996 sia di introdurre nell'ordinamento il reato di molestie insistenti. A tale proposito, rileva come nel corso dell'estate si siano susseguiti numerosi casi di violenza contro le donne preceduti da atti riconducibili alla fattispecie delle molestie insistenti, rispetto ai quali, non essendo espressamente puniti dalla legge con fattispecie e pene adeguate, l'ordinamento non offre strumenti di tutela adeguati. Ritenendo che la gravità del fenomeno sia tale da rendere urgente e necessario un intervento volto a colmare tale lacuna dell'ordinamento, evidenzia la possibilità di procedere in tempi brevi ad uno stralcio delle diverse disposizioni dei progetti di legge in tema di molestie insistenti, per poterle così esaminare, anche a partire dalla prossima settimana, in sede legislativa. L'eventuale stralcio di queste disposizioni lascerebbe naturalmente impregiudicato l'esame delle altre materie oggetto del disegno di legge del governo e delle proposte abbinate.

Paola BALDUCCI (Verdi) dichiara di essere d'accordo ad un eventuale stralcio delle disposizioni in materia di molestie insistenti, ritenendo oramai indifferibile l'esigenza di colmare una grave lacuna dell'ordinamento che finisce per penalizzare in maniera tragica le donne. A tale proposito ritiene che la nuova fattispecie penale debba essere formulata in maniera tale da ricomprendervi anche ipotesi riconducibili al fenomeno del cosiddetto mobbing, oggetto di una recente sentenza della Corte di Cassazione.

Federico PALOMBA (IDV) dichiara che il proprio gruppo è favorevole allo stralcio delle disposizioni in materia di molestie insistenti, ritenendo che i tempi di esame di tutte le diverse questioni oggetto dei progetti di legge abbinati non consentirebbero di colmare la lacuna dell'ordinamento evidenziata dal presidente in tempi rapidi, come invece sarebbe necessario.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, dopo aver avvertito che la questione dello stralcio delle disposizioni in materia di molestie insistenti sarà nuovamente sottoposta alla Commissione nella seduta di giovedì prossimo, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame a tale seduta.

La seduta termina alle 15.


 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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SEDE REFERENTE

Giovedì 4 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 10.45.

Disposizioni in materia di violenza sessuale ed introduzione nell'ordinamento del delitto di molestia insistente.

C. 950 Lussana, C. 1249 Bianchi, C. 1256 Nan, C. 1374 Caparini, C. 1819 Lussana, C. 2033 Brugger, C. 1901 Codurelli, C. 1823 Prestigiacomo, C. 2101 Mura, C. 2169 Governo, C. 2385 Angela Napoli, C. 2066 Incostante, C. 1595 Cirielli, C. 1639 De Simone, C. 1623 Bellillo, C. 212 Fabris, C. 2903 Bimbi, C. 2781 Cirielli e C. 2875 Sanza.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 settembre 2007.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, ricorda che nella seduta del 18 settembre scorso ha posto la questione dello stralcio delle disposizioni in materia di molestie insistenti dal disegno di legge n. 2169 del Governo, al fine di consentire una celere approvazione in sede legislativa di tale disposizione, sulla quale si è registrato il consenso unanime dei gruppi in Commissione. Ricorda, altresì, che tale proposta lascia del tutto impregiudicato l'iter legislativo per tutte le disposizioni non oggetto dello stralcio, le quali, su richiesta del Governo, potrebbero essere anche immediatamente  inserite nel calendario dei lavori dell'Assemblea, determinadosi così una necessaria accelerazione del relativo esame in Commissione.

Ricorda, altresì, che, nella medesima seduta del 18 settembre, gli onorevoli Balducci, a nome del gruppo dei Verdi, e Palomba, a nome del gruppo Italia dei valori, hanno dichiarato di condividere la proposta di stralcio. Inoltre, nella seduta del 19 settembre, gli onorevoli Pecorella, a nome del gruppo di Forza Italia, e Cirielli, a nome del gruppo di Alleanza nazionale, intervenendo sui lavori della Commissione, hanno dichiarato il proprio assenso sia allo stralcio che all'eventuale trasferimento in sede legislativa della disposizione stralciata. Considerata l'urgenza dell'introduzione nell'ordinamento di disposizioni volte a punire la condotta di molestie insistenti, invita tutti i rappresentanti dei gruppi a chiarire la propria posizione circa il predetto stralcio.

Elettra DEIANA (RC-SE) rileva che sono imminenti le votazioni in Assemblea e che, pertanto, la Commissione non è al momento in grado di svolgere un dibattito adeguato sul tema proposto dal Presidente. Preannuncia, quindi, il proprio intervento nella prossima seduta.

Franco GRILLINI (SDpSE) concordando con l'onorevole Deiana sull'esigenza di rinviare il dibattito alla prossima seduta, preannuncia la contrarietà del proprio gruppo all'eventualità di uno stralcio.

Giuseppe CONSOLO (AN), Gaetano PECORELLA (FI) e Federico PALOMBA (IdV) ricordano che i rispettivi gruppi sono favorevoli allo stralcio proposto dal Presidente.

Pino PISICCHIO, presidente, in considerazione dell'esigenza manifestata dall'onorevole Deiana, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


 

 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 16.15.

(omissis)

Disposizioni in materia di violenza sessuale ed introduzione nell'ordinamento del delitto di molestia insistente.

C. 950 Lussana, C. 1249 Bianchi, C. 1256 Nan, C. 1374 Caparini, C. 1819 Lussana, C. 2033 Brugger, C. 1901 Codurelli, C. 1823 Prestigiacomo, C. 2101 Mura, C. 2169 Governo, C. 2385 Angela Napoli, C. 2066 Incostante, C. 1595 Cirielli, C. 1639 De Simone, C. 1623 Bellillo, C. 212 Fabris, C. 2903 Bimbi, C. 2781 Cirielli e C. 2875 Sanza.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 ottobre 2007.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, ricorda che nelle precedenti sedute è stata da lui rappresentata l'ipotesi di procedere allo stralcio delle disposizioni relative dirette ad introdurre nell'ordinamento il reato di molestie insistenti, al fine di procedere celermente all'approvazione in sede legislativa di una disposizione necessaria ed urgente, in ordine alla quale vi è un consenso unanime da parte di tutti i gruppi. Ritiene opportuno, comunque, ricordare che l'approvazione di tali disposizioni non comporterebbe in alcun modo la sospensione dell'esame delle altre disposizioni contenute nel disegno di legge del Governo.

Giulia BONGIORNO (AN) dichiara di essere favorevole allo stralcio delle disposizioni in materia di molestie insistenti, in quanto solo in questo modo sarebbe possibile introdurre in tempi rapidi nell'ordinamento una norma volta a tutelare in maniera efficace le donne. Lo stralcio è necessario in ragione dell'eterogeneità del contenuto del disegno di legge, il quale, contenendo norme aventi ad oggetto materie tra di loro diverse, non può trovare sicuramente una veloce e facile approvazione. Tale testo, infatti, contiene alcune disposizioni che sono del tutto condivisibili, le quali, tuttavia, sono accompagnate da altre sulle quali non vi è un consenso tale da permettere una rapida approvazione di esso. Ritiene che la scelta del Governo di presentare un testo di contenuto eterogeneo e quindi di difficile approvazione determini una grave responsabilità politica, comportando sostanzialmente l'impossibilità di approvare le disposizioni urgenti e necessarie sulle quali vi è comunque un consenso unanime.

Daniele FARINA (RC-SE) dichiara di non condividere assolutamente l'intervento dell'onorevole Bongiorno, in quanto le cosiddette disposizioni eterogenee del disegno di legge del Governo sono tutte volte a tutelare persone che sono vittime di violenza o comunque di atteggiamenti discriminatori. Lo stralcio impedirebbe tale complessiva tutela.

Siegfried BRUGGER (Misto-Min.ling), quale presentatore di una proposta di legge volta specificamente ad introdurre nell'ordinamento il reato di molestie insistenti, esprime il proprio favore alla ipotesi di stralcio prospettata dal Presidente, condividendo pienamente l'intervento dell'onorevole Bongiorno.

Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.40.

 


 

 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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SEDE REFERENTE

Giovedì 11 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Luigi Scotti e Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 10.15.

(omissis)

Disposizioni in materia di violenza sessuale ed introduzione nell'ordinamento del delitto di molestia insistente.

C. 950 Lussana, C. 1249 Bianchi, C. 1256 Nan, C. 1374 Caparini, C. 1819 Lussana, C. 2033 Brugger, C. 1901 Codurelli, C. 1823 Prestigiacomo, C. 2101 Mura, C. 2169 Governo, C. 2385 Angela Napoli, C. 2066 Incostante, C. 1595 Cirielli, C. 1639 De Simone, C. 1623 Bellillo, C. 212 Fabris, C. 2903 Bimbi, C. 2781 Cirielli e C. 2875 Sanza.

(Seguito dell'esame e rinvio - Richiesta di stralcio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 ottobre 2007.

Franco GRILLINI (SDpSE) nel ribadire quanto più volte affermato nel corso dei suoi precedenti interventi, valuta positivamente il disegno di legge governativo, poiché ritiene che un intervento di carattere organico e complessivo sia giustificato dal fatto che tutte le forme di violenza hanno una radice culturale comune. Si oppone, pertanto, all'ipotesi di uno stralcio della sola norma relativa alle molestie insistenti.

Ritiene altresì che il provvedimento del Governo nella sua interezza, riguardando un tema di tale urgenza e rilevanza, potrebbe essere approvato tanto dalla Camera quanto dal Senato seguendo un percorso preferenziale, in un periodo di circa due mesi. A tal fine, sottolinea l'importanza di conoscere quali siano le intenzioni del Governo e, in particolare, di comprendere se questi intenda chiedere l'inserimento del disegno di legge nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Con riferimento all'intervento svolto dall'onorevole Bongiorno nella precedente seduta, ritiene inopportuno creare contrapposizioni tra soggetti e tipi di violenza, invitando piuttosto tutti i gruppi ad esplicitare con chiarezza i propri intendimenti, anche sul tema dell'omofobia.

Giulia BONGIORNO (AN) precisa di non voler creare nessuna gerarchia di valori né distinzioni fra tipi di violenza, e di non avere nessuna difficoltà a discutere anche il tema dell'omofobia. Ritiene, infatti, che il reale problema da affrontare abbia natura tecnica e consista nel fatto che il disegno di legge in questione contiene molte fattispecie formulate in modo generico ed impreciso, che rendono indispensabili approfondimenti e correzioni. Concorda, quindi, con le considerazioni dell'onorevole Pecorella, che ha evidenziato la possibilità di stralciare la disposizione sulle molestie insistenti, la cui fattispecie appare delineata con sufficiente precisione, al fine di colmare in tempi rapidissimi una grave lacuna dell'ordinamento.

Ricorda, in particolare, come la violenza sulle donne costituisca in moltissimi casi il punto terminale di una escalation che inizia proprio con le molestie insistenti. Punire lo stalking, pertanto, significa bloccare questa possibilità di escalation.

Giuseppe CONSOLO (AN) concorda pienamente con le osservazioni dell'onorevole Bongiorno. Con riferimento alle osservazioni dell'onorevole Grillini, ricorda che nella presente legislatura manca qualsiasi presupposto che possa fare immaginare l'approvazione del disegno di legge governativo da parte di entrambi i rami del Parlamento. Puntare unicamente all'approvazione dell'intero provvedimento significa avere la certezza politica di non ottenere nulla, mentre sussiste la possibilità di approvare rapidamente la norma sullo stalking, che rappresenta una questione drammatica e urgente.

Gaetano PECORELLA (FI) rileva la mancanza, nella prima parte del disegno di legge governativo, di una norma di copertura finanziaria e sottolinea, in particolare, come il complesso degli interventi  di carattere preventivo e assistenziale ivi contenuto non sia dotato di risorse adeguate.

Quanto alle osservazioni dell'onorevole Grillini, sottolinea come dall'articolo 10 in poi il disegno di legge intervenga su numerose materie eterogenee, che è impensabile poter esaminare adeguatamente in un breve periodo di tempo. Ribadisce quindi l'opportunità di stralciare la norma relativa allo stalking, che potrebbe essere approvata in sede legislativa in tempi estremamente rapidi. Per la parte restante del provvedimento rimarrebbe valida l'ipotesi prospettata dall'onorevole Grillini, di seguire una corsia preferenziale che assicuri comunque l'approvazione in tempi ragionevolmente brevi. In sostanza, l'ipotesi dello stralcio, per lo stalking, e l'utilizzo di un percorso preferenziale, per le altre parti del provvedimento, sono fra loro conciliabili.

Erminia MAZZONI (UDC) si associa alle considerazione degli onorevoli Bongiorno, Consolo e Pecorella ed esprime il proprio favore per ipotesi di uno stralcio della norma sulle molestie insistenti. Ricorda, quindi, come la gravità del fenomeno dello stalking sia stata recentemente evidenziata dalla stampa, che ha fornito statistiche allarmanti. Il Parlamento deve dimostrare di essere in grado di colmare le lacune dell'ordinamento e di reagire con prontezza a questi tipi di emergenza sociale. Naturalmente, lo stralcio della predetta disposizione non esclude la necessità di esaminare in tempi rapidi anche la parte restante del provvedimento, che, peraltro, necessita di talune correzioni.

Franco GRILLINI (SDpSE) rileva che le osservazioni dell'onorevole Consolo contengono un elemento di profonda verità poiché, effettivamente, sussiste il concreto rischio che il disegno di legge si areni e non venga mai approvato. Si potrebbe, d'altra parte, rilevare che la gravità della situazione non è stata percepita dalla maggioranza e dal Governo nella precedente legislatura, oppure sottolineare come i più gravi fenomeni di violenza si verifichino all'interno della famiglia. Tuttavia, data l'urgenza di intervenire e la condivisa intenzione di porre un freno alla violenza in tutte le sue manifestazioni, qualunque polemica appare sterile. Il legislatore, infatti, si trova in una inaccettabile situazione di stallo, di fronte alla quale manca anche una precisa presa di posizione del Governo. È quindi necessario che tutti i gruppi politici assumano un atteggiamento collaborativo.

Lancia quindi una sfida a tutti i gruppi politici e, in particolare, a quelli di opposizione, affinché gli stessi dimostrino se è vero che non hanno una posizione pregiudiziale nei confronti dell'omofobia. Propone quindi di valutare un'ipotesi di stralcio che riguardi non solo le disposizioni relative gli atti persecutori, ma anche le condotte motivate da odio o discriminazione fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.

Luigi COGODI (RC-SE) osserva che l'ipotesi prospettata dell'onorevole Grillini, di stralciare e approvare con la massima rapidità le norme sulle molestie insistenti unitamente a quelle contro l'omofobia, era stata già avanzata dal suo gruppo. L'intolleranza determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere deve essere contrastata urgentemente. Ritiene che non si possa creare una gerarchia tra i diversi tipi di violenza e sottolinea come l'omofobia nasca dallo stesso ambiente sottoculturale che scatena la violenza sulle donne. Ogni altra argomentazione appare capziosa. Rileva infine che il problema delle risorse finanziarie, evidenziato dall'onorevole Pecorella, esiste e che il Governo deve affrontarlo seriamente.

Erminia MAZZONI (UDC) ritiene che l'ipotesi di stralcio prospettata dall'onorevole Grillini non sia affatto provocatoria e che non sussista alcun motivo per non aderirvi. La tutela contro i fenomeni di omofobia è conforme al principio di non discriminazione che si pone alla base del nostro ordinamento. Auspica, tuttavia, che il successivo esame della parte restante del provvedimento sia affrontato dall'onorevole  Grillini senza pregiudizi nei confronti della famiglia. Tale pregiudizio, infatti, non sarebbe assolutamente condivisibile, poiché la famiglia non è causa delle violenze. Al contrario il disagio della famiglia è la conseguenza dei mancati interventi del legislatore.

Giuseppe CONSOLO (AN) preannuncia sin d'ora il voto favorevole del gruppo di Alleanza nazionale su una proposta di stralcio, relativa alle norme sulle molestie insistenti e contro l'omofobia, così come delineata dall'onorevole Grillini.

Mario PEPE (FI) aderisce alla proposta delineata dall'onorevole Grillini.

Gaetano PECORELLA (FI) a nome del gruppo di Forza Italia, valuta favorevolmente la proposta delineata dall'onorevole Grillini. Invita peraltro quest'ultimo a contribuire ad una migliore formulazione dei reati di omofobia, soprattutto ove siano configurati come reati di opinione.

Franco GRILLINI (SDpSE) accoglie senz'altro l'invito dell'onorevole Pecorella precisando, tuttavia, che le fattispecie relative all'omofobia non sembrano formulate in termini di reati di opinione. Quanto all'auspicio precedentemente formulato dall'onorevole Mazzoni, ricorda di essersi sempre battuto a favore dei diritti della famiglia, ma di tutti i tipi di famiglia.

Paolo GAMBESCIA (Ulivo) rileva con soddisfazione che, per quanto sia stato necessario molto tempo ed un notevole impegno per raggiungere questa posizione condivisa, finalmente abbia prevalso il senso di responsabilità.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI dichiara di essere favorevole alla proposta di stralcio delineata dall'onorevole Grillini. D'altra parte, ritiene significativo sottolineare che tale proposta segna il sostanziale ritorno all'ipotesi prospettata dal Ministero della giustizia sin dal novembre 2006. Già da allora, infatti, si era identificato nelle molestie insistenti e nelle manifestazioni di omofobia i settori nei quali intervenire con urgenza.

Pino PISICCHIO, presidente, alla luce del dibattito svoltosi, propone di chiedere all'Assemblea lo stralcio degli articoli 13 e 18 del disegno di legge C. 2169, con il nuovo titolo «Misure di repressione degli atti persecutori e delle condotte motivate da odio o discriminazione fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere» (C. 2169-ter), dell'articolo 7 della proposta di legge C. 1249, con il nuovo titolo «Introduzione dell'articolo 609-ter.1 del codice penale, concernente il reato di molestie assillanti» (C. 1249-ter), degli articoli 12 e 13 della proposta di legge C. 2101, con il nuovo titolo «Introduzione del delitto di molestie insistenti» (C. 2101-ter) e dell'articolo 3 della proposta di legge C. 2066, con il nuovo titolo «Introduzione dell'articolo 609-bis.1, concernente il reato di molestie assillanti» (C. 2066-ter). Per quanto attiene alle restanti parti dei progetti di legge, queste assumerebbero rispettivamente i seguenti titoli: «Misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché repressione dei delitti contro la persona e nell'ambito della famiglia «(C. 2169-bis), «Nuove norme per il potenziamento della lotta contro la violenza sessuale» (C. 1249-bis), «Disposizioni in materia di reati in ambito familiare e di violenza sessuale» (C. 2101-bis) e «Nuove disposizioni contro la violenza sessuale» (C. 2066-bis).

La Commissione approva la proposta di richiedere all'Assemblea lo stralcio, nei termini indicati dal Presidente.

Pino PISICCHIO, presidente, sottolinea come l'approvazione della predetta proposta rappresenti un momento particolarmente importante non solo per la Commissione, ma per l'intero Paese. Dà quindi atto a tutti i membri della Commissione di avere compiuto uno sforzo di grande rilievo politico, del quale li ringrazia. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.55.