Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Disposizioni per la realizzazione dell'agenda digitale nazionale - A.C. 5093 - Elementi per l'istruttori legislativa
Riferimenti:
AC N. 5093/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 640
Data: 17/05/2012
Descrittori:
INTERNET   RETI DI COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni

SIWEB

 

17 maggio 2012

 

640/0

 

Disposizioni per la realizzazione
dell’agenda digitale nazionale

A.C. 5093

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

5093

Titolo

Disposizioni per la realizzazione dell’agenda digitale nazionale

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

37

Date:

 

presentazione alla Camera

28 marzo 2012

assegnazione

11 aprile 2012

Commissione competente

IX (Trasporti)

Sede

Referente

Pareri previsti

I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Contenuto

L’articolo 1 dichiara che la proposta di legge in esame è finalizzata alla realizzazione dell’agenda digitale italiana, attraverso i seguenti interventi:

a)       azioni del governo e del Parlamento;

b)       sostegno al venture capital dedicato alle startup innovative;

c)       semplificazione e incentivi fiscali per le imprese innovative;

d)       superamento del divario culturale;

e)       sviluppo dell’inclusione digitale;

f)         miglioramento dei servizi on line per i cittadini.

L’articolo 2 reca la definizione di alcune espressioni utilizzate dalla proposta di legge.

L’articolo 3 prevede che ogni anno, entro il 30 giugno, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un Ministro da questo delegato, presenta al Parlamento il Piano annuale per l’Agenda digitale nazionale che indica le iniziative realizzate e quelle programmate in materia, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a)    realizzazione delle reti di comunicazioni fisse e mobili a banda larga;

b)    digitalizzazione della pubblica amministrazione;

c)    digitalizzazione dell’amministrazione regionale;

d)    riduzione del divario digitale;

e)    sviluppo del commercio elettronico;

f)      politiche di inclusione digitale;

g)    alfabetizzazione informatica.

Il Piano è redatto con la collaborazione dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione.

L’articolo 4 istituisce la Consulta permanente per l’innovazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la funzione di organismo consultivo permanente per la realizzazione dell’Agenda digitale nazionale. Sarà composta da professori competenti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti di imprese e università.

L’articolo 5 istituisce una Commissione parlamentare bicamerale per l'innovazione digitale con funzioni prevalentemente di indirizzo.

L’articolo 6 identifica come “startup innovative”, non in via esclusiva, le imprese italiane che hanno beneficiato o hanno le caratteristiche per beneficiare di qualche forma di supporto operativo alla loro attività di avvio ed espansione, erogata da abilitatori startup, ossia quei soggetti che concorrono finanziariamente all’avvio e alla crescita delle startup. I requisiti e le procedure necessarie all’identificazione degli abilitatori startup devono essere definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le parti interessate, entro il 31 dicembre 2012.

Il comma 2 dell’articolo 6 novella l’articolo 2463-bis c.c. relativo alla società a responsabilità limitata semplificata (istituita dal dl 1/2012 c.d. “liberalizzazioni”: società costituite da persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni, con un capitale, in deroga alla normativa generale, compreso tra 1 e 10.000 euro) prevedendo, in particolare:

§       che il requisito dell’età(massimo 35 anni) non debba essere posseduto da tutti i soci bensì da uno o più dei soggetti che costituiscono la s.r.l. ei quali detengano più della metà del capitale sociale (lettera a));

§       che il divieto di cessione delle quote della società a soci privi dei requisiti di età opera quando “questi detengano complessivamente almeno la metà del capitale (lettera c)).

Al riguardo si rileva l’opportunità di una riformulazione della disposizione, posto che, anche alla luce della modifica introdotta alla lettera a) l’avverbio “complessivamente” utilizzato nella lettera c) appare come riferito alla situazione che si verrebbe a creare a seguito della cessione di quote impedita dalla disposizione.

Il comma 3 dell’articolo 6 in esame estende la novellata disciplina del terzo comma dell’articolo 2643-bis c.c.anche alle start-up innovative costituite in forma di s.r.l. semplificata.

L’articolo 7 istituisce e disciplina il Fondo per l’Italia, finalizzato alla promozione del  finanziamento di nuove iniziative imprenditoriali con elevato contenuto di innovazione, con una dotazione finanziaria, per il primo triennio, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2012, a 40 milioni di euro per l’anno 2013 e a 50 milioni di euro per l’anno 2014. Le norme specificano le caratteristiche del fondo e le modalità di remunerazione del capitale investito.

L’articolo 8 disciplina l’individuazione tramite gara del soggetto gestore del Fondo per l’Italia, che a sua volta seleziona i soggetti beneficiari.

L’articolo 9 disciplina i vincoli all’autonomia operativa dei soggetti beneficiari del Fondo, prevedendo che una quota dei capital raccolti (almeno il 70 per cento) dai soggetti beneficiari siano investiti in società non quotate nelle fasi di sperimentazione (micro-seed capital e seed capital), costituzione o avvio dell’attività (startup capital), sviluppo del prodotto (capitale di espansione).

L’articolo 10 prevede misure di sostegno per le imprese in fase di startup che abbiano optato per il regime di contabilità semplificata o che siano costituite in forma di società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell'articolo 2463-bis del codice civile. Per tali imprese si prevede quindi l’applicazione dell’ACE (aiuto economico alla crescita, istituito dal DL 201/2011: deduzione fiscale legata all’aumento di capitale delle imprese, al fine di favorire la loro capitalizzazione), ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato, incrementandolo di ulteriori 3 punti percentuali a copertura del maggior rischio di capitale sostenuto dagli investitori.

L’articolo 11 include le startup innovative operanti in Italia fra le imprese italiane destinatarie dei servizi messi a disposizione dall’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE.

L’articolo 12 prevede una specifica agevolazione, fiscale e contributiva , per un’impresa startup innovativa che remuneri una prestazione d’opera professionale o lavorativa, in tutto o in parte, con quote della società stessa secondo le forme e i modi previsti dalla legge. In particolare, tali quote sono esentate da ogni onere fiscale e non concorrono a contribuire al monte dei compensi su cui effettuare calcoli contributivi previdenziali.

L’articolo 13 prevede, al comma 1, l’istituzione presso la Società CONSIP di un’apposita direzione per la promozione dell’acquisto di prodotti e servizi di imprese startup innovative all’interno della pubblica amministrazione, tramite l’istituzione di un albo di fornitori ad esse riservato.

Al riguardo, con riferimento alla prevista istituzione di Consip, si osserva che Consip è una società per azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne è l'azionista unico. Sebbene tale Società operi secondo gli indirizzi strategici del MEF e svolga un’attività con finalità di interesse e di profilo pubblico disciplinata dalla legge, la sua organizzazione è – in quanto organo avente forma privatistica - disciplinata dal diritto societario. Di norma sono infatti gli statuti delle società a totale partecipazione pubblica che provvedono ad adeguare l’organizzazione interna alle nuove attività e funzioni ad esse eventualmente conferite dalla legge. Si segnala altresì che le previsioni contenute nell’articolo in esame potrebbero essere coordinate con le norme recentemente introdotte in materia di acquisto di beni e servizi dal decreto legge n. 52/2012, attualmente all’esame del Senato, il quale disciplina, tra l’altro, i compiti conferiti al Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione.

L’articolo 14 riguarda la selezione di alcuni capoluoghi di provincia italiani che presentano caratteristiche particolarmente favorevoli per le startup innovative, nei quali applicare a tali imprese le agevolazioni previste dalla normativa sulle zone franche urbane. Agli oneri si provvede, ove non risultasse sufficiente il maggior gettito delle imposte indirette (si deve ritenere indotto dagli effetti positivi sull’economia derivanti dalle agevolazioni in commento), a valere sui proventi della lotta all’evasione fiscale.

Al riguardo, ferma restando l’opportunità di un approfondimento sull’idoneità della copertura finanziaria, si rileva che non appaiono definite le modalità con le quali si procederà ad accertare l’ammontare dei proventi dell’evasione fiscale da utilizzare con finalità di copertura.

L’articolo 15 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo per il finanziamento dei costi di costituzione e di avviamento di incubatori privati e di soggetti che operino in azioni di comunicazione, promozione e formazione di nuova imprenditorialità. Il massimale di finanziamento è determinato con decreto del Ministro dello sviluppo economico ed è differenziato in base alle tipologie di startup di riferimento.

L’articolo 16 dispone che la costituzione di una startup innovativa avviene attraverso la Camera di commercio.

Al riguardo si segnala che risulterebbe opportuno fare riferimento invece allo sportello unico per le imprese.

Per le startup che operano in attività particolari come l’edizione di giochi per computer, la produzione di software non connesso all’edizione e la ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell’ingegneria, viene inoltre prevista per 6 anni la possibilità di stabilirsi in qualsiasi sede indipendentemente dalla destinazione d’uso del fabbricato.

L'articolo 17 prevede l’ esenzione totale dal versamento degli oneri contributivi e previdenziali per i primi tre anni di attività per le nuove imprese startup innovative con fatturato inferiore a 1 milione di euro.

Si segnala l’opportunità di chiarire se il fatturato sia da riferirsi complessivamente al primo triennio di attività o debba essere considerato su base annuale.

L’articolo 18 dispone per le imprese di nuova costituzione con fino a nove dipendenti relative all’edizione di giochi per computer, alla produzione di software non connesso all’edizione e alla ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell’ingegneria, uno sgravio contributivo pari al 100 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per i dipendenti assunti con contratti di apprendistato fino al 31 dicembre 2016.

L’articolo 19 propone l’introduzione di una riduzione dell’IRAP del 20 per cento sui lavoratori delle piccole e medie imprese impegnati in attività di formazione.

Al riguardo, si segnala l’opportunità di precisare se la riduzione è riferita all’aumento della quota deducibile ai fini IRAP del costo del lavoro, ovvero se la riduzione riguardi l’aliquota o l’imposta lorda dovuta. Andrebbe altresì precisato il coordinamento dell’agevolazione con quella già prevista dall’art.2 del DL 20172011 per l’assunzione di lavoratrici e giovani di età inferiore ai 35 anni. Più in generale si rileva che la rubrica dell’articolo fa riferimento ad agevolazioni per spese di “formazione del personale sui nuovi media e tecnologie”, laddove la disposizione fa riferimento unicamente a “attività di formazione”.

L’articolo 20 dispone che, a titolo sperimentale per il triennio 2012-2014, i redditi generati dalla cessione di beni e di servizi in favore di soggetti esteri da parte di microimprese e di piccole imprese italiane non concorrono, nella misura di un terzo, alla determinazione del reddito imponibile di impresa, qualora le operazioni di cessione tramite piattaforme di commercio elettronico in favore di un soggetto non italiano, siano effettuate tramite strumenti di pagamento elettronico che garantiscono la piena tracciabilità delle transazioni e ciascuna operazione sia di importo inferiore a 5.000 euro.

L’articolo 21 esenta le prestazioni di commercio elettronico diretto, regolate con l'intervento di intermediari finanziari abilitati, dall’obbligo di emissione della fattura, salvo che sia richiesta dal cliente. I corrispettivi relativi a tali prestazioni devono comunque essere annotati in un apposito registro.

L’articolo 22 estende il regime speciale IVA previsto per il settore dell’editoria alla cessione in formato elettronico dei prodotti editoriali definiti dall'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62.

L’articolo 23 intende introdurre agevolazioni fiscali in favore delle aziende che operano nel settore del software video ludico, sotto forma di credito di imposta in favore dei soggetti che operano nella filiera del software video ludico, - ivi compresi quelli che finanziano progetti di ricerca in tale ambito -  ovvero di esclusione da imposta degli utili reinvestiti, nonché delle somme investite in quote di fondi mobiliari chiusi o in società di investimento di venture capital e dedicati alle imprese del settore video ludico. Per i crediti di imposta previsti ai commi 1, 2 e 3 è richiesta la preventiva autorizzazione della Commissione europea.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che la disposizione in esame non specifica cosa si intenda per “software video ludico”. Inoltre i crediti di imposta previsti dai commi 1 e 2 appaiono di natura permanente laddove la copertura del provvedimento di cui all’articolo 37 è limitata al triennio 2012-2014.

L’articolo 24 istituisce, per gli anni 2012, 2013 e 2014, un credito d’imposta del 25 per cento dei costi sostenuti a favore delle imprese che sviluppano nel territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell'ingegno digitali. L’agevolazione è erogata nel rispetto delle regole de minimis dell’Unione europea (vale a dire entro il limite ritenuto compatibile, in quanto di lieve entità, con il divieto di aiuti di Stato previsto dall’Unione europea) ed è riconosciuta nel limite di spesa complessivo di 10.000.000 di euro annui e fino a esaurimento delle risorse disponibili.

L’articolo 25 disciplina l’ accessibilità dei siti internet della pubblica amministrazione per le persone disabili, deboli e svantaggiate.

L’articolo 26 reca una serie di modifiche al Codice dell’amministrazione digitale al fine di garantire la più ampia accessibilità alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni.

L’articolo 27 stabilisce che il materiale didattico e formativo utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado sia soggetto a:

§       obbligo di deposito legale, ai fini della costitu­zione dell'archivio nazionale della produzione editoriale;

§       obbligo di deposito della versione digitale accessibile agli alunni disabili.

L’articolo 28 stabilisce che il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri prevede ogni anno almeno una campagna di comunicazione istituzionale per la promozione delle potenzialità dell’economia digitale.

L’articolo 29 dispone che le campagne informative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla illiceità dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti abbiano come oggetto principale l’illiceità dell’acquisto di prodotti delle opere dell’ingegno abusivi o contraffatti mediante strumenti telematici digitali.

L’articolo 30 stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2013, in ogni nuovo contratto di servizio della RAI sia prevista l’attuazione di un piano di alfabetizzazione informatica e sulle potenzialità dell’economia digitale.

L’articolo 31 autorizza, per il triennio 2013-2015, l’assunzione di vincitori e idonei delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale di livello dirigenziale, a tempo indeterminato, per l'area informatica, nel settore dei sistemi informativi automatizzati, anche avvalendosi delle graduatorie di altre pubbliche amministrazioni pur di diverso comparto.

L’articolo 32 prescrive alle pubbliche amministrazioni l’obbligo di rendere fruibili gratuitamente i dati in loro possesso, mediante un contratto di Italian Open Data Licence (IODL), salvo eventuali eccezioni da esplicitare e motivare espressamente nel sito internet dell'amministrazione.

L’articolo 33 prevede che la riservatezza dei dati personali sia assicurata dalle pubbliche amministrazioni mediante l’adozione di efficaci modelli organizzativi-gestionali che garantiscano la conformità dei software posseduti e utilizzati in ambito pubblico “ai diritti di licenza d’uso lecitamente acquisiti”.

L’articolo 34 sancisce - dal 1° gennaio 2013 - l’obbligo, per l'UNEP (Ufficio notificazioni e protesti) del Ministero della giustizia di effettuare le notificazioni richieste dagli uffici giudiziari esclusivamente per via telematica.

L’articolo 35 disciplina la diffusione delle tecnologie digitali nella sanità

L’articolo 36 semplifica le procedure per l’installazione di impianti con le tecnologie per la connessione “Wireless” WiFi o Hiperlan.

L’articolo 37 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento, quantificati in 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, nell’ambito delle spese rimodulabili, con eccezione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università; del fondo unico per lo spettacolo; delle risorse destinate alla ricerca, all’istruzione scolastica e al finanziamento del cinque per mille dell'IRPEF; delle risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali.

Relazioni allegate

Alla proposta di legge è allegata la relazione illustrativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle materie di competenza esclusiva statale del “sistema tributario” (Art. 117, secondo comma, lettera e), in forza delle numerose disposizioni di agevolazione fiscale previste) e “coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale” (Art. 117, secondo comma, lettera r) ). Assume rilievo anche la materia di legislazione concorrente “ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi” (Art. 117, terzo comma). Al riguardo si ricorda che la giurisprudenza costituzionale ha precisato che, in merito al principio di sussidiarietà, ritenuto titolo giustificativo dell’intervento statale in materie formalmente attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni, “l’attrazione in sussidiarietà” comporta la necessità che lo Stato coinvolga le Regioni stesse «poiché l’esigenza di esercizio unitario che consente di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà» (sentenza n. 303 del 2003 ex plurimis ). Al riguardo, il provvedimento prevede l’obbligo d’intesa con riferimento all’adozione del Piano annuale per l’agenda digitale nazionale prevista dall’articolo 3.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Con riferimento alle numerose disposizioni di agevolazioni fiscali previste dal provvedimento, si segnala che il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nello stabilire in via generale il divieto di aiuti di Stato tali da alterare la concorrenza (art. 107) prevede una procedura di autorizzazione da parte della Commissione europea di quegli aiuti che possano essere ritenuti, in deroga, compatibili con il mercato interno (art. 108). Tale procedura autorizzatoria è prevista dal provvedimento unicamente per i crediti di imposta di cui all’articolo 23, mentre per la sola agevolazione di cui all’articolo 24 si fa riferimento alla fruizione della stesa nel rispetto dei limiti de minimis vale a dire entro quegli importi ritenuti dalla Commissione europea come di lieve entità e quindi non tali da alterare la concorrenza. Si ricorda tuttavia che con il regolamento 800/2008 sono stati ritenuti compatibili con il mercato interno tutti gli aiuti riconducibili a determinate categorie, tra le quali rientrano anche “gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione”

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 19 maggio 2010 la Commissione europea ha adottato la comunicazione “Un’agenda digitale europea” (COM(2010)245) che, nell’ambito delle iniziative faro di “Europa 2020”, mira a stabilire il ruolo chiave delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per raggiungere gli obiettivi che l'UE si è prefissata per il 2020.

In particolare, si individuano le azioni fondamentali per affrontare in modo sistematico sette aree problematiche nelle TIC, tra le quali: la frammentazione dei mercati digitali, la mancanza di interoperabilità, l’aumento della criminalità informatica, la mancanza di investimenti nelle reti, l’impegno insufficiente nella ricerca e nell’innovazione, la mancanza di alfabetizzazione informatica.

Nell’ambito dell’agenda digitale europea, il 20 settembre 2010 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo di fornire ai cittadini europei l’accesso alla banda larga (base per il 2013 e veloce per il 2020), composto da:

§       una proposta di decisione sulla creazione di un programma per la politica dello spettro radio (COM(2010)471), che espone orientamenti per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio per realizzare il mercato interno; mira a garantirne l'uso e la gestione efficiente, la promozione della neutralità della tecnologia e del servizio, l'applicazione di un sistema di autorizzazione più snello. Entro il 2015 la Commissione dovrà trasmettere una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e gli Stati membri dovranno attuare la decisione.

Il 15 febbraio il Parlamento europeo in sessione plenaria ha approvato con una risoluzione legislativa la posizione del Consiglio. Ciò a seguito dell’accordo politico raggiunto il 24 ottobre 2011 tra il Parlamento europeo e il Consiglio, dopo cinque triloghi informali, e i cui elementi fondamentali sono: liberazione della banda di frequenza 800 MHz per i servizi internet a banda larga senza fili in tutti gli Stati membri entro il 1° gennaio 2013; sviluppo della banda larga mobile ad almeno 30 Mbps entro il 2020 per tutti i cittadini dell'UE, colmando così il divario digitale e contribuendo a conseguire gli obiettivi dell'agenda digitale europea; assegnazione di almeno 1200 MHz di spettro al traffico mobile di dati entro il 2015.

§       una comunicazione per promuovere gli investimenti nella rete di banda larga (COM(2010)472), che indica l’obiettivo di assicurare l’accesso a internet per tutti i cittadini ad una velocità di connessione superiore a 30 megabit per secondo, e per almeno il 50% delle famiglie la disponibilità di un accesso a internet con una velocità superiore a 100 Megabit per secondo entro il 2020; sulla comunicazione il Consiglio del 2-3 dicembre 2010 ha adottato conclusioni.

Sul documento il Consiglio del 3 ottobre 2010 ha adottato conclusioni e il Parlamento europeo il 6 luglio 2011 ha approvato una risoluzione.

§       una raccomandazione sull’accesso regolato alla rete Next Generation Access (NGA) (C(2010)6223, pubblicato in G.U.U.E. L, n. 251 del 25.9.2010), che mira a favorire lo sviluppo del mercato unico rafforzando la certezza del diritto e promuovendo gli investimenti, la concorrenza e l'innovazione sul mercato dei servizi a banda larga.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

Alcune disposizioni (art. 32: obbligo open data nella pubblica amministrazione; art. 33 sicurezza della riservatezza dei dati nella pubblica amministrazione; art. 35: sanità digitale) risultano rivolte anche alle amministrazioni regionali e degli enti locali, oltre che alle amministrazioni pubbliche statali.

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 4, comma, 3, prevede l’emanazione di un D.P.C.M. con il quale sono stabiliti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, i criteri di partecipazione alla Consulta permanente per l’innovazione.

L’articolo 6, comma 4, stabilisce che i requisiti e le procedure necessarie all’identificazione degli abilitatori startup siano definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012.

L’articolo 7, comma 5, demanda a un D.P.C.M., da emanare sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, la fissazione della soglia massima di redditività dei fondi del Fondo per l’Italia, oltre il quale è sospesa la remunerazione delle risorse pubbliche.

L’articolo 8, comma 3, prevede l’emanazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che individua le caratteristiche dei soggetti che possono concorrere ad essere incaricati della gestione del Fondo per l’Italia ed i criteri di selezione e individuazione dei beneficiari del Fondo stesso.

Il comma 2 dell’articolo 13 prevede l’emanazione di un decreto del Ministro dell’economia e finanze con il quale venga adottato il regolamento di organizzazione e funzionamento della direzione della CONSIP, istituita ai sensi dello stesso articolo 13. Ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, un decreto del Ministero dell’economia e finanze stabilirà la disciplina delle facilitazioni delle startup innovative che divengono fornitrici della pubblica amministrazione.

Il comma 3 dell’articolo 14 stabilisce che i limiti di esenzione fiscale per le startup innovative insediate nei comuni appositamente individuati siano fissati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Il comma 4 dello stesso articolo 14 stabilisce che i limiti di esonero dal versamento dei contributi per le startup innovative insediate nei comuni appositamente individuati siano fissati annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L’articolo 15, comma 5, rinvia a un decreto del Ministro dello sviluppo economico la determinazione del massimale di finanziamento per gli incubatori privati e i soggetti che svolgono azioni di comunicazione, promozione e formazione di nuova imprenditorialità.

L’articolo 19, comma 2, prevede che i criteri e le tipologie di formazione validi per la concessione della riduzione IRAP, prevista dal comma 1 dello stesso articolo, siano definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

Le misure necessarie per l’attuazione dell’articolo 20 (detassazione dei ricavi del commercio elettronico internazionale delle micro e piccole imprese) sono definite, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame.

L’articolo 25, comma 2, prevede l’emanazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, di un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, che definisca le iniziative per l’inclusione digitale dei disabili, il monitoraggio dell’accessibilità informatica e le competenze di un apposito gruppo di lavoro permanente.

Le risorse per l’assunzione nella pubblica amministrazione di personale di livello dirigenziale per l’area informatica sono ripartite tra le amministrazioni interessate con D.P.C.M., su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame (articolo 31, comma 4).

L’articolo 35, comma 1, prevede l’emanazione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per la promozione dell'utilizzo di dispositivi connessi per la raccolta di dati clinici, per la diffusione di informazioni ai medici, ai ricercatori e ai pazienti e per l'offerta diretta di cure attraverso la telemedicina. Il successivo comma 2 demanda a un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro della salute, la fissazione di criteri per assicurare l'interoperabilità dei sistemi informatici.

 

Coordinamento con la normativa vigente e con lavori legislativi in corso

Si segnala la recente approvazione dell’articolo 47 del D.L. n. 5/2012[1], che ha istituito la Cabina di regia per l’Agenda digitale italiana, entrata in funzione il 1° marzo 2012, presso il Ministero dello sviluppo economico, con il compito di accelerare il percorso di attuazione dell'Agenda digitale italiana, coordinando gli interventi dei diversi soggetti pubblici diretti a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, potenziare l'offerta di connettività a larga banda, incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e promuovere la crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi.

La Cabina di Regia è articolata in sei gruppi di lavoro che curano i principali target dell’Agenda digitale: infrastrutture e sicurezza; e-Commerce; alfabetizzazione digitale e competenze digitali; e-Government; ricerca e innovazione e smart cities e communities.

Entro il 30 giugno 2012 la Cabina di Regia dovrà produrre la relazione “la strategia italiana per un’Agenda digitale” che si tradurrà concretamente in progetti operativi e in un apposito pacchetto normativo.

 

E’ poi in corso di esame presso la Commissione trasporti della Camera l’A.C. 4891, di iniziativa Gentiloni ed altri, recante “Disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali”. La pdl si propone di creare condizioni più favorevoli per la diffusione dei servizi elettronici e digitali (e-government, banda larga, digitalizzazione dell’economia e della società), sia presso la pubblica amministrazione, che presso imprese e cittadini.

 

Si segnala infine il Documento di economia e finanza 2012 (doc. LVII, n. 5) individua l’agenda digitale come una delle quattro priorità a cui andranno destinati i fondi strutturali recentemente riprogrammati, unitamente allo sblocco della quota di cofinanziamento nazionale del Fondo sviluppo e coesione. Le azioni previste prevedono il completamento del piano nazionale banda larga nel Mezzogiorno; la diffusione della banda larga ultraveloce; la realizzazione di data center per la creazione di un sistema di cloud computing propriamente rivolto a scuole, biblioteche digitali, educazione televisiva.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Trasporti                                                                                                              ( 2614 - *st_trasporti@camera.it

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[1]     Recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, e convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.