Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Abrogazione dei limiti all'esercizio e all'uso delle postazioni pubbliche di telefonia e di internet A.C. 3736 - A.C. 3787 Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 3787/XVI   AC N. 3736/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 400
Data: 08/11/2010
Descrittori:
ABROGAZIONE DI NORME   RETI DI COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE
SERVIZIO TELEFONICO     
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni

 

8 novembre 2010

 

n. 400/0

 

Abrogazione dei limiti all'esercizio e all'uso
delle postazioni pubbliche di telefonia e di internet

A.C. 3736 - A.C. 3787

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

A.C. 3736

Titolo

Abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente limiti all'esercizio e all'uso delle postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche e dei punti di accesso ad internet mediante tecnologia senza fili

Iniziativa

Parlamentare

Numero di articoli

1

Date:

 

presentazione o trasmissione alla Camera

29 settembre 2010

assegnazione

13 ottobre 2010

Commissione competente

Commissioni riunite I (Affari Costituzionali) e IX (Trasporti)

Sede

Referente

Pareri previsti

II, X, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 

Numero del progetto di legge

A.C. 3787

Titolo

Abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante disposizioni in materia di integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet

Iniziativa

Parlamentare

Numero di articoli

1

Date:

 

presentazione o trasmissione alla Camera

19 ottobre 2010

assegnazione

26 ottobre 2010

Commissione competente

Commissioni riunite I (Affari Costituzionali) e IX (Trasporti)

Sede

Referente

Pareri previsti

II, X, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


 


Contenuto

Le proposte in esame sono volte ad abrogare l’art. 7 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, recante Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale[1] (c.d. decreto Pisanu), concernente limiti all'esercizio e all'uso delle postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche e dei punti di accesso ad internet mediante tecnologia senza fili.

 

L’articolo oggetto dell’intervento abrogativo reca disposizioni relative all’apertura di esercizi pubblici di telefonia e Internet, nonché al monitoraggio delle operazioni svolte dall’utente presso tali esercizi.

Il comma 1 prevede l’obbligo di richiesta della licenza, al questore, in capo a chiunque intenda aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualunque natura che abbiano come caratteristica la messa a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci di apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche. La licenza non è richiesta nel caso in cui s’intenda installare solo telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.

La disposizione, in virtù del testo originario, esplicava effetti limitati nel tempo a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all’ entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 144/2005 in esame e sino al 31 dicembre 2007. L’applicazione della norma è stata poi prorogata, e da ultimo, modificata dal comma 1 dell’art. 3 del D.L. n. 194/2009[2] che ne ha prorogato il termine sino al 31 dicembre 2010.

Il comma 2 estende l’obbligo di cui al comma 1 anche a coloro che già esercitano le attività sopra elencate con l’obbligo di richiedere la licenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n. 144/2005.

Il comma 3 reca disposizioni in merito al rilascio della licenza. In particolare, la norma sembrerebbe configurare un ipotesi di silenzio-assenso, considerato che la licenza “si intende rilasciata” dopo la decorrenza di sessanta giorni dalla richiesta. Si prevede, poi, l’applicazione – nei limiti della compatibilità – delle disposizioni contenute nei capi III e IV del titolo I e nel capo II del titolo III del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza[3].

 

Il titolo I, relativo ai provvedimenti di polizia e alla loro esecuzione, reca al capo III la disciplina delle autorizzazioni di polizia. In particolare, si prevede che:

§          le autorizzazioni di polizia, nella cui categoria sono ricomprese le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni etc., sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge. Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere la approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha provveduto all'autorizzazione;

§          oltre le condizioni stabilite dalla legge ,chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse;

§          le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata;

§          salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

-          a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

-          a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

§          le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta;

§          le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione;

        quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di un anno, computato secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.

Il capo IV reca disposizioni relative all’inosservanza degli ordini dell'autorità di pubblica sicurezza e alle contravvenzioni.

Il titolo III, relativo agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici, prevede al capo II disposizioni relative ai pubblici esercizi, disciplinando requisiti, limiti e condizioni per il rilascio delle relative licenze

 

La norma mantiene ferme le disposizioni contenute nel D.Lgs. 259/2003[4] recante il codice delle comunicazioni elettroniche, nonché le attribuzioni in materia degli enti locali.

 

Il citato decreto legislativo prevede – all’articolo 25 – per la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione di una dichiarazione. In effetti, l'impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale e sul sito Internet. Tale dichiarazione costituisce denuncia di inizio attività: l'impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione. Il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività.

L’articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche – riprendendo quanto già enucleato all’articolo 3 – prevede che l'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è libera, fatte salve le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanità pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela dell'ambiente e della protezione civile, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice.

Pertanto, le disposizioni dell’articolo in esame sopra illustrate sembrano recare una deroga alla disciplina amministrativa recata dal codice delle comunicazioni elettroniche.

 

Il comma 4 demanda ad un decreto del Ministero dell’interno, di concerto con i Ministri delle comunicazioni e per l’innovazione, di stabilire le misure cui sono tenuti i titolari e gestori di esercizi pubblici ai fini del monitoraggio delle operazioni effettuate dall’utente degli apparecchi per collegamenti telematici e per l’archiviazione dei relativi dati, anche derogando alle normativa di tutela della privacy di cui al d.lgs. n. 196/2003, nonché le misure di preventiva acquisizione dei dati anagrafici riportati su documenti di identità per i soggetti utilizzatori di postazioni non vigilate per comunicazioni telematiche, ovvero di postazioni che permettono l’accesso ad internet con tecnologia senza fili. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 16 agosto 2005, il quale ha specificato gli obblighi specifici a carico dei gestori e titolari di pubblici esercizi. Ai sensi dell’art. 1, tali soggetti sono tenuti a identificare chi accede ai servizi telefonici e telematici offerti, prima dell'accesso stesso o dell'offerta di credenziali di accesso, acquisendo i dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché il tipo, il numero e la riproduzione del documento presentato dall'utente. Con riguardo all’utilizzo delle postazioni internet senza fili, l’art. 4 del D.M. prevede che i soggetti che offrono accesso alle reti telematiche utilizzando tecnologia senza fili in aree messe a disposizione del pubblico sono tenuti ad adottare le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per impedire l'uso di apparecchi terminali che non consentono l'identificazione dell'utente, ovvero ad utenti che non siano identificati, secondo le modalità indicate dal citato art. 1 dello stesso D.M.

Il comma 5 affida all’organo del Ministero dell’interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni il compito di controllo sull’osservanza delle misure indicate nel decreto del Ministro dell’Interno di cui al comma 4, nonché di accesso ai dati. La disposizione fa, comunque, salve le modalità di accesso ai dati previste dal codice di procedura penale e dal citato codice in materia di protezione dei dati.

Relazioni allegate

La proposte di legge in esame sono accompagnate dalla relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento legislativo è reso necessario dalla finalità di abrogazione di una disposizione legislativa. Sotto il profilo del contenuto, va rilevato che, secondo quanto messo in evidenza dalla relazione, la proposta appare volta a rendere meno rigida la regolamentazione dell'accesso ad internet nel nostro Paese.

 

Si ricorda a tal proposito che la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del citato decreto-legge 144/2005 sottolineava, in particolare, che la necessità di una specifica autorizzazione di polizia e l’adozione di specifiche misure di identificazione degli utenti non contrastassero con il principio della libera fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica sancito dal Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in quanto il Codice stesso fa salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e sicurezza dello Stato. Secondo la relazione tale circostanza sembra consentire un regime autorizzatorio quale quello di cui all’art. 7, atteso che lo stesso è destinato ad incidere non sulle attività inerenti alla fornitura delle reti o dei servizi di comunicazione elettronica, ma sull’offerta all’utente occasionale di specifici servizi in locali pubblici o aperti al pubblico.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La norma di cui si dispone l’abrogazione è riconducibile alla materia ordine pubblico e sicurezza, di competenza legislativa dello Stato (art. 117, comma 2, lettera h)). 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

I provvedimenti recano un’abrogazione espressa dell’articolo 7 del decreto-legge n. 144/2005.

 

Impatto sui destinatari delle norme

Le proposte sono destinate ad avere effetti prevalentemente su titolari e gestori di esercizi pubblici di telefonia e Internet.

 

Formulazione del testo

Nulla da rilevare in proposito.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[1]     Convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

[2]     Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

[3]     Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

[4]    Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante Codice delle comunicazioni elettroniche.