Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||
Titolo: | Doc. 207: Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (Schema di decreto del Presidente della Repubblica) | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Scheda di analisi Numero: 104 | ||||
Data: | 12/05/2010 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | X-Attività produttive, commercio e turismo |
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Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Analisi degli effetti finanziari |
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Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive
(Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 207) |
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N. 104 – 12 maggio 2010 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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Tel. 2174 – 9455
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685
DOC:
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207
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Natura dell’atto:
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Schema di decreto del Presidente della Repubblica |
Titolo breve:
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Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive
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Riferimento normativo:
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art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 988, n. 400 e art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
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Relatore per la Commissione di merito:
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Vignali |
Gruppo: |
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Relazione tecnica: |
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Alla
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(termine per l’esame: 28 maggio 2010)
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Alla Commissione Bilancio |
ai sensi
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(termine per l’esame: 13 maggio 2010)
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INDICE
Disciplina sullo sportello unico per le attività produttive
PREMESSA
Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca il regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del DL 112/2008.
L’articolo 38, comma 3, ha disposto che, con regolamento di delegificazione, si proceda alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive[1] in base ad una serie di principi e criteri, quali:
- lo sportello unico costituisce il solo punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva;
- lo sportello fornisce una risposta unica e tempestiva per tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento;
- può essere affidata a soggetti privati accreditati (“Agenzie per le imprese”) l'attestazione della sussistenza dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di impresa;
- i comuni che non hanno istituito lo sportello unico esercitano le relative funzioni delegandole alle camere di commercio (attraverso il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno").
Si ricorda che la norma, alla quale non sono stati ascritti effetti finanziari, è corredata di un obbligo di neutralità finanziaria riferito a tutto l’articolo 38.
Il testo, composto da 12 articoli e da un allegato tecnico, non è corredato di relazione tecnica.
La Ragioneria generale dello Stato, in una nota annessa al testo in esame e recante la data 6 luglio 2009, afferma di non avere osservazioni da formulare ai fini dell’ulteriore corso dello schema di DPR.
Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI
Disciplina sullo sportello unico per le attività produttive
Le norme dispongono - in attuazione del richiamato articolo 38, comma 3 - che lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) sia individuato come l’unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per i procedimenti riguardanti l’esercizio di attività produttive. Ai SUAP sono presentate, esclusivamente in modalità telematica, le domande e le dichiarazioni concernenti le attività produttive oggetto di autorizzazione. I SUAP inoltrano tali comunicazioni alle amministrazioni competenti (articoli 1 e 2).
Si ricorda che attualmente il DPR 447/1998 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per gli impianti e gli insediamenti produttivi) prevede che lo sportello unico assicuri l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari[2].
Il testo in esame – per il quale è prevista (articolo 12, comma 1) un’entrata in vigore differita e graduale[3] - contiene un espresso obbligo di neutralità finanziaria (articolo 12, comma 9).
Le norme dispongono inoltre quanto segue:
il portale “Impresa in un giorno” fornisce servizi informativi e operativi al SUAP e contiene un sistema di pagamento per gli oneri relativi ai procedimenti gestiti dal SUAP, integrando i sistemi informativi e i portali già realizzati da regioni o da enti locali (articolo 3);
le comunicazioni e le autorizzazioni ai richiedenti devono essere effettuate esclusivamente attraverso il SUAP (articolo 4, comma 2).
Sono inoltre attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l’edilizia produttiva (articolo 4, comma 6);
l’ufficio e il responsabile del SUAP sono individuati all’interno dei singoli comuni. Nelle more dell’individuazione del responsabile, tale funzione è esercitata dal segretario comunale (articolo 4, comma 4);
se il comune non ha istituito il SUAP, le funzioni sono delegate alla camera di commercio che, attraverso il portale, provvede alla gestione telematica dei procedimenti (articolo 4, commi 11-12).
In tal caso i rapporti tra i soggetti pubblici competenti sono regolati dall’apposita convenzione quadro tra Unioncamere e ANCI;
il responsabile del SUAP pone a carico degli interessati il pagamento delle spese e dei diritti previsti dalla legislazione vigente, compreso quello a favore di altre amministrazioni, provvedendo alla riscossione e al trasferimento delle somme (articolo 4, commi 13 e 14);
nel procedimento automatizzato, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dell’Agenzia per le imprese per l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti per la presentazione della domanda[4] (articolo 6, comma 1);
nel procedimento ordinario, l’Agenzia per le imprese può svolgere, su richiesta dei soggetti interessati, un’attività istruttoria che può essere estesa anche all’individuazione dei procedimenti da attivare, alla redazione delle prescritte documentazioni o al supporto organizzativo e gestionale delle conferenze di servizi (articolo 7);
è predisposto, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un piano di formazione per i dipendenti pubblici, in collaborazione con ANCI e UNIONCAMERE, mirato a diffondere la capacità delle amministrazioni di assicurare l’esercizio del diritto di iniziativa economica (articolo 11).
La relazione illustrativa precisa che il piano di formazione dovrà essere attuato “nell’ambito di una più complessiva razionalizzazione degli ordinari stanziamenti”;
il Governo e le regioni promuovono intese o accordi per definire l’operatività degli sportelli unici e per attivare appositi strumenti di controllo circa la loro funzionalità (articolo 12, comma 5).
L’allegato tecnico individua le modalità telematiche per la comunicazione e il trasferimento dei dati tra i vari SUAP. Le regioni possono integrare tale allegato, purché senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 12, comma 7);
viene abrogato, a decorrere dall’entrata in vigore delle nuove norme, il DPR 447/1998 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per gli impianti e gli insediamenti produttivi) (articolo 12, comma 8).
Si osserva che il DPR 447/1998, oggetto di abrogazione, contiene una norma (l’articolo 10) in base alla quale, per tutti i procedimenti di autorizzazione, gli enti locali pongono a carico degli interessati il pagamento delle spese e dei diritti previsti dalla legge[5]. Tali spese e diritti sono dovuti nella misura del 50 per cento anche nei casi di procedimenti mediante autocertificazione. L’articolo 10 è stato sostanzialmente riproposto nel testo in esame (all’articolo 4, commi 13 e 14), con la sola eccezione dell’obbligo di parziale corresponsione delle somme dovute (per spese e diritti) anche nei casi di autocertificazione. Sul punto si rinvia alle osservazioni formulate nella parte successiva della presente scheda.
La relazione illustrativa afferma che per dare attuazione alla disciplina in esame le amministrazioni sono tenute a riorganizzare i propri servizi e i propri uffici con criteri di semplificazione amministrativa e di ottimizzazione dei procedimenti, al fine di conseguire - attraverso uno sforzo di riqualificazione della spesa pubblica - economie gestionali a compensazione degli oneri derivanti dall’attuazione del provvedimento. Tale linea-guida informa la natura e la portata delle disposizioni, che devono intendersi tutte prive di effetti di maggiore spesa per le amministrazioni interessate. Per tali motivi non è stata predisposta la relazione tecnico-finanziaria.
L’analisi dell’impatto della regolamentazione precisa che il SUAP, già previsto a legislazione vigente, non ha avuto un’effettiva diffusione su tutto il territorio nazionale anche a causa del fatto che i comuni – soprattutto quelli piccoli – non sono adeguatamente informatizzati[6].
Da un’indagine Formez aggiornata a fine 2007 risulta che in Italia sono stati istituiti 5.718 SUAP (sul totale degli 8.101 comuni italiani), dei quali sono effettivamente operativi soltanto 3.297 (ossia circa il 40% del totale dei comuni).
In particolare, viene valutato che, per dare attuazione alle norme in esame, gli investimenti tecnologici richiesti sono minimi (PC, linea ADSL, casella di posta elettronica certificata, applicazioni relative alla firma digitale, protocollo informatico): si stima a tale proposito un investimento unitario iniziale pari a 1.500 euro e un costo di gestione pari a 500 euro all’anno. Tali costi sono sostenibili dalle PA coinvolte e rientrano pienamente nelle loro attuali capacità finanziarie. Inoltre, attraverso il portale “Impresa in un giorno”, i comuni che non saranno in grado di operare in modalità telematica potranno delegare a tale scopo la locale camera di commercio.
Al riguardo si osserva che la piena operatività dello sportello unico, prevista dalla disciplina in esame, richiede il trasferimento nella modalità telematica di tutte le comunicazioni fra i soggetti richiedenti e le amministrazioni, inclusi i sistemi di pagamento (articoli 2 e 4). Tale esigenza presuppone, come affermato dalla relazione illustrativa, una fase di adeguamento logistico, tecnico e organizzativo, da realizzare attraverso uno sforzo di riqualificazione della spesa e attraverso economie gestionali “a compensazione degli oneri derivanti dall’attuazione del regolamento”. Non si dispone di dati e di elementi in ordine alla portata applicativa di tali possibili economie né in ordine alla loro compensatività a fronte delle spese da sostenere.
Al fine di suffragare l’effettiva neutralità finanziaria delle norme in esame[7], occorrerebbe pertanto disporre di elementi di valutazione circa i possibili effetti finanziari degli interventi richiesti, nonché circa il carattere compensativo delle predette economie.
Si fa riferimento, in particolare, alle seguenti misure che appaiono suscettibili di determinare incrementi di spesa:
l’adeguamento delle dotazioni hardware e software nei comuni attualmente sprovvisti dei necessari strumenti tecnici (articolo 2; articolo 4, comma 2);
l’istituzione di appositi uffici per la gestione degli sportelli unici presso gli enti locali (articolo 4, comma 4);
la possibilità, per i comuni, di delegare le funzioni relative agli sportelli unici alle camere di commercio, sulla base di una convenzione quadro (articolo 4, commi 11-12);
la predisposizione di un piano di formazione per i dipendenti pubblici (articolo 11);
l’attivazione di appositi strumenti di controllo circa la funzionalità degli sportelli unici (articolo 12, comma 5).
Non è chiaro, inoltre, quale sia lo stato di realizzazione del portale “Impresa in un giorno”, gestito da Unioncamere, che dovrebbe intervenire sia per integrare i sistemi informatici già in uso sia per provvedere alla gestione telematica delle autorizzazioni nei comuni sprovvisti di idonei strumenti (articoli 3 e 4).
Si ricorda che le camere di commercio e Unioncamere rientrano nell’elenco delle pubbliche amministrazioni che concorrono a formare il conto consolidato della PA.
Andrebbe altresì chiarito se la mancata riproposizione – nella norma sull’attribuzione dei costi del procedimento (articolo 4, commi 13 e 14) - dell’obbligo di parziale corresponsione delle somme dovute per spese e diritti anche nei casi di autocertificazione[8] possa determinare minori entrate per gli enti titolari dei relativi compiti di autorizzazione.
Andrebbe infine chiarito se possano sussistere profili di onerosità connessi all’applicazione dell’articolo 6, comma 1, e dell’articolo 7 (funzioni istruttorie delle Agenzie per le imprese nel procedimento automatizzato o in quello ordinario). Tale chiarimento appare opportuno in relazione a quanto a suo tempo affermato dalla Ragioneria generale dello Stato in risposta ad una richiesta di precisazione[9] circa le modalità di intervento dei soggetti privati accreditati (articolo 38, commi 3 e 4, del DL 112/2008). Nell’occasione, la RGS aveva infatti affermato che “l’affidamento a privati accreditati dell’istruttoria è una mera facoltà che i comuni potranno esercitare compatibilmente con la disponibilità di risorse da destinare allo scopo”. Si osserva in proposito che il nuovo regolamento recante la disciplina sulle Agenzie per le imprese, attualmente all’esame del Parlamento (schema di DPR n. 208), esclude tassativamente[10] che possano essere corrisposti alle Agenzie, per il loro funzionamento, contributi o sovvenzioni di qualsiasi tipo a carico della finanza pubblica. Non è chiaro, tuttavia, se tale divieto debba intendersi esteso anche all’ipotesi di prestazioni di servizi da parte delle medesime Agenzie (come nel caso degli articoli 6 e 7, che prevedono tale possibilità nella fase istruttoria dei procedimenti).
In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all’articolo 12, comma 9 (clausola di neutralità finanziaria), si segnala l’opportunità di acquisire l’avviso del Governo in ordine alla possibilità che il provvedimento recante una esplicita clausola di neutralità finanziaria, sia corredato, in analogia a quanto previsto per provvedimenti di carattere legislativo ai sensi dell'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di una specifica relazione tecnica volta a suffragare l'ipotesi di invarianza sui saldi di finanzia pubblica.
[1] Di cui al DPR 447/1998: Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 59/1997 (Conferimento di funzioni a regioni ed enti locali, semplificazione amministrativa). Il DPR 447/1998 è oggetto di abrogazione da parte del testo in esame (articolo 12, comma 8).
[2] Articolo 3, comma 2, del DPR 447/1998.
[3] Sei mesi per tutte le norme del regolamento ad eccezione delle disposizioni in materia di procedimento ordinario (articoli 7 e 8), per le quali l’entrata in vigore è differita di un anno.
[4] Come ricordato in premessa, l’articolo 38, comma 3, lettera c), del DL 112/2008 prevede che l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa possa essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»).
[5] Dalle leggi statali e regionali. La struttura responsabile del procedimento provvede alla riscossione di tali spese e diritti, riversandoli alle amministrazioni che hanno svolto attività istruttorie.
[6] Dal punto di vista operativo, secondo l’analisi dell’impatto della regolamentazione, l’intervento in esame richiederà di procedere – entro tre anni dall’entrata in vigore della nuova disciplina – ad una valutazione del livello di conformità delle dotazioni hardware e software a livello comunale.
[7] Ai sensi dell’articolo 17, comma 7, legge 196/2009, la relazione tecnica dovrebbe riportare - per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria - i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime.
[8] Articolo 10 del DPR 447/1998, oggetto di abrogazione ai sensi dell’articolo 12, comma 8.
[9] Dossier Servizio Bilancio – Servizio Commissioni sul DL 112/2008 (Nota di verifica n. 7 del 1° luglio 2008).
[10] V. atto del Governo n. 208, articolo 8, comma 2.