Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 2724-A: D.L. n. 134/2009 Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010
Riferimenti:
AC N. 2724/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 49
Data: 20/10/2009
Descrittori:
ANNO SCOLASTICO   CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
PERSONALE DELLA SCUOLA     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

 

A.C. 2724-A

 

Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010

 

(D.L. n. 134/2009)

 

 

 

 

 

 

N. 49 – 20 ottobre 2009

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

2724

Titolo breve:

 

Conversione in legge del decreto-legge n. 134 del 2009 recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Pelino

Gruppo:                                     

 

 

                                            

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 


INDICE

 

 

 

ARTICOLO 1, comma 1. 3

Disposizioni in materia di lavoratori a tempo determinato nel settore scolastico.. 3

ARTICOLO 1, comma 2. 4

Conferimento delle supplenze temporanee. 4

ARTICOLO 1, comma 3. 6

Progetti per attività di carattere straordinario.. 6

ARTICOLO 1, comma 4-sexies.. 7

Procedure di mobilità professionale. 7



PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del DL 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010.

Il testo, modificato durante l’esame presso la Commissione di merito[1], non è corredato di relazione tecnica.

La relazione illustrativa specifica che dal decreto legge non derivano nuove o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Al riguardo, in merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva innanzitutto, circa l’indicazione contenuta nella relazione illustrativa secondo cui dal decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, che tale affermazione non è riportata nel testo del provvedimento. Andrebbe pertanto valutata l’opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria nel testo del decreto, da riferire non al bilancio dello Stato (come indicato dalla relazione illustrativa), bensì all’aggregato costituito dalla finanza pubblica.

 

Si esaminano, di seguito, le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 1, comma 1

Disposizioni in materia di lavoratori a tempo determinato nel settore scolastico

La norma, integrando l’art. 4 della legge n. 124/1999[2] in materia di supplenze scolastiche, dispone che i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro  a tempo indeterminato e consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo.

 

La relazione illustrativa specifica che le modifiche di cui alla norma in esame si rendono necessarie a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea del 13 settembre 2007 in materia di parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato[3].

La relazione precisa inoltre “che il rapporto di lavoro che s'instaura tra il docente supplente e l'amministrazione scolastica ha caratteristiche del tutto peculiari, tali da giustificare e da rendere necessaria una diversità di trattamento, poiché il regime specifico delle supplenze nel settore della scuola si caratterizza quale disciplina separata e speciale, nell'ambito dei rapporti di lavoro a tempo determinato, in ragione della necessità di garantire, attraverso la continuità didattica, il diritto costituzionale all'educazione, all'istruzione e allo studio e quindi la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo”. La relazione evidenzia altresì che tale disposizione si rende necessaria stante il fatto che le supplenze “sono caratterizzate sia dalla precarietà del rapporto, legata all'assenza del titolare, sia dalla mancanza di continuità, in quanto i vari periodi di servizio di supplenza attengono a distinti contratti di lavoro. Di conseguenza, anche il trattamento economico è legato alla precarietà e alla discontinuità del rapporto del supplente con l'amministrazione e, quindi, legittimamente esso è riferito, per ciascun periodo di supplenza, allo stipendio iniziale del docente di ruolo, non essendo configurabile per i rapporti di lavoro del personale supplente un'effettiva progressione di carriera”.

 

Nulla da osservare in ordine ai profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 1, comma 2

Conferimento delle supplenze temporanee

Normativa vigente: l’art. 4 della legge 124/1999 distingue tre tipologie di supplenze - che danno luogo al conferimento di incarichi a tempo determinato - e indica a quali graduatorie si attinge per le nomine dei docenti:

-          supplenze annuali (ovvero, dal 1° settembre al 31 agosto) per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che presumibilmente rimangano tali per l'intero anno scolastico, qualora non si possano utilizzare docenti di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o docenti in soprannumero;

-          supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche (ovvero, dal 1° settembre al 30 giugno) per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti, che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, ovvero per la copertura di ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario;

-          supplenze temporanee più brevi nei casi diversi da quelli citati, per esempio assenze per malattie; il conferimento di queste ultime è consentito solo per l’effettiva permanenza delle esigenze di servizio e la retribuzione compete limitatamente a tale durata.

Nei casi di supplenze annuali e di supplenze fino al termine delle attività didattiche, per l’assegnazione degli incarichi si utilizzanole graduatorie provinciali. Per le supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto ed il conferimento dell’incarico compete al dirigente di ciascuna istituzione scolastica autonoma.

 

La norma[4] dispone che l’amministrazione scolastica assegni le supplenze per assenza temporanea dei titolari, con precedenza assoluta ed a prescindere dall’inserimento nelle graduatorie di istituto, alle categorie di personale sotto elencate, che siano già destinatarie di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche, nell’anno scolastico 2008-2009, e non abbiano potuto stipulare per l’anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili:

·        docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento;

·        docenti che, nell’anno scolastico 2008-2009, abbiano conseguito attraverso graduatorie di istituto, supplenze temporanee di almeno 180 giorni;

·        personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, purché già destinatario di contratto a tempo determinato.

Il predetto personale non deve essere destinatario di un contratto a tempo indeterminato né risultare collocato a riposo.

 

La relazione illustrativa afferma che, trattandosi di modifiche apportate alle previgenti modalità procedurali relative al conferimento di supplenze, che non incidono comunque sull’entità complessiva del personale da nominare per supplenze brevi nell’anno scolastico 2009-2010, la disposizione è priva di effetti onerosi per la finanza pubblica.

La relazione fa presente che il personale interessato, in caso di mancato conferimento di un nuovo contratto di supplenza almeno fino al termine dell’anno scolastico, avrebbe titolo ad un’indennità di disoccupazione a carico dell’INPS. La norma consentirebbe invece al personale individuato di percepire nei periodi di espletamento delle supplenze brevi la retribuzione contrattuale.

Infine, la relazione sottolinea che in tal modo si realizzerebbe un’economia di spesa per l’INPS per effetto della minore erogazione dell’indennità di disoccupazione e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dovendosi in caso contrario comunque retribuire le supplenze con personale inserito nelle graduatorie d’istituto.

 

L’indennità ordinaria di disoccupazione spetta ai lavoratori, assicurati contro la disoccupazione, che siano stati licenziati. Non spetta ai lavoratori che si dimettano volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa. Per ottenerla bisogna essere assicurati all'Inps da almeno due anni e avere almeno 52 contributi settimanali per la disoccupazione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro. A partire dal 1° gennaio 2008 la durata dell'indennità di disoccupazione passa da 7 a 8 mesi, che diventano 12 per coloro che hanno superato i cinquanta anni di età. L'importo è calcolato in base alla retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti di un importo massimo mensile lordo, stabilito per legge. Per il 2009 tale importo è di € 886,31 elevato a € 1.065,26 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione mensile lorda superiore a € 1.917,48. Per la disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2008, la percentuale è pari al 60% per i primi 6 mesi, al 50% per il settimo e l'ottavo mese e al 40% per i mesi successivi.

L’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti spetta ai lavoratori che non hanno 52 contributi settimanali comprensivi di quota di disoccupazione negli ultimi due anni, ma che:

-          nell'anno solare precedente la domanda hanno lavorato almeno 78 giornate, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.);

-          risultino assicurati da almeno due anni (devono avere, cioè, almeno un contributo settimanale comprensivo di quota di disoccupazione versato prima del biennio solare precedente l'anno di presentazione della domanda).

Spetta, di regola, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente e per un massimo di 180 giornate. L'importo è pari al 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi, nei limiti di un importo massimo mensile lordo di 858,58 €, elevato a 1.031,93 € per i lavoratori che hanno una retribuzione lorda mensile superiore a  euro 1.857,48.[5]

 

Nulla da osservare in ordine ai profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 1, comma 3

Progetti per attività di carattere straordinario

La norma prevede la possibilità per l’amministrazione scolastica di promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario da realizzarsi prioritariamente mediante l’utilizzo dei lavoratori precari della scuola, di cui al comma 2, percettori dell’indennità di disoccupazione, cui può essere corrisposta un’indennità di partecipazione a carico delle risorse messe a disposizione dalle regioni

Si segnala che l’art. 4, comma 2, del DM n. 82/2009[6] prevede che coloro che sono impegnati in progetti attivati sulla base di convenzioni con le regioni non possono accettare, durante lo svolgimento dei progetti stessi, supplenze temporanee, salva diversa previsione recata dalle singole convenzioni.

 

La relazione illustrativa afferma che la disposizione in esame assicurerebbe la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo anche in collaborazione con le regioni e con fondi a loro carico. Specifica, inoltre, che tali iniziative sono finalizzate al rafforzamento delle competenze degli alunni in relazione all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, all’integrazione ed al sostegno dei soggetti svantaggiati o disabili, al contrasto dei fenomeni di dispersione scolastica nonché all’allungamento del tempo scuola.

 

Al riguardo, al fine di escludere oneri a carico delle regioni, andrebbe confermato che la norma assume per queste ultime carattere facoltativo e che può, pertanto, essere applicata soltanto qualora le regioni mettano a disposizione le necessarie risorse.

Inoltre, al fine di escludere effetti sui saldi di finanza pubblica, andrebbe confermato che la norma non può intendersi come derogatoria dei limiti previsti per il rispetto del patto di stabilità.

 

ARTICOLO 1, comma 4-sexies

Procedure di mobilità professionale

La norma riconosce l’abilitazione all’insegnamento conseguita dai docenti con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso la scuola pubblica, ammessi con riserva ai corsi speciali indetti ai sensi del D.L. n. 143/2004[7], quale titolo valido per la partecipazione a tutte le procedure per la mobilità professionale previste dalla normativa vigente.

 

Al riguardo, al fine di valutare l’eventuale impatto finanziario della norma, andrebbero acquisiti chiarimenti circa le procedure di mobilità ivi menzionate.

 



[1] V. Commissione lavoro – sedute del 13 e 14 ottobre 2009.

[2] “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”.

[3] Principio contenuto nella direttiva 1999/70/CE del Consiglio relativa all'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, attuata nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368.

[4] Come risultante dalla modifica apportata nel corso dell’esame in sede referente.

[5] Fonte: INPS

[6] Concernente la precedenza assoluta nell’assegnazione delle supplenze per assenza temporanea del personale in servizio nelle scuole

[7] “Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università”.