Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 2302) Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque
Riferimenti:
AC N. 2302/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 152
Data: 15/02/2011
Descrittori:
FIUMI E TORRENTI   FONDALI MARINI
ISTITUZIONE DI SEDI ED UFFICI PUBBLICI   LAGHI STAGNI LAGUNE
MARE   SOVRINTENDENZE DEI BENI CULTURALI
TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI     
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 2302

 

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell’ambito del

Ministero per i beni e le attività culturali

 

(Nuovo testo)

 

 

 

 

 

N. 152 – 15 febbraio 2011

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

2302

 

Titolo breve:

 

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell’ambito del Ministero per i beni e le attività culturali

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Granata

Gruppo:

FLI

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLI 1-10. 3

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e relative competenze. 3



PREMESSA

Il provvedimento in esame, nel nuovo testo elaborato dalla VII Commissione, dispone l’Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e l’organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell’ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.

Il provvedimento, composto da 10 articoli, non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

 

ARTICOLI 1-10

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e relative competenze

Le norme:

·  dispongono l’istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, della Soprintendenza del mare e delle acque interne competente per le attività relative alla tutela, alla valorizzazione e allo sviluppo del patrimonio storico-culturale del mare territoriale, dei paesaggi culturali costieri e delle acque interne e per l’attuazione di quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004). Dalla Soprintendenza dipendono due centri tecnici operativi, quello di Venezia e quello di Orbetello, per ciascuno dei quali è individuato l’ambito territoriale di competenza (articolo 1);

·  elencano le competenze della nuova Soprintendenza (articolo 2).

Si tratta delle seguenti competenze:

a)       programmazione, organizzazione e attuazione di ricerche archeologiche subacquee;

b)      programmazione, organizzazione e attuazione di studi relativi alle attività economiche e di difesa delle zone costiere;

c)       adozione di misure per la fruizione dei beni storico-culturali sommersi;

d)      studio, pubblicazione scientifica, elaborazione e pubblicazione di materiale didattico;

e)      organizzazione di archivi video fotografici, disegni e carte tematici;

f)        allestimento museale e mostre;

g)      redazione annuale di indicazioni topografiche riguardanti la presenza di beni storico-culturali sommersi da trasmettere alle Forze dell’ordine e alle capitanerie di porto di competenza.

h)      istituzione e gestione di una biblioteca specializzata;

i)         progettazione e organizzazione di ricerche archeologiche subacquee in Paesi terzi nell’ambito della cooperazione internazionale;

j)        coordinamento e indirizzo delle funzioni relative alla pubblica fruizione delle coste;

k)       ricerca, tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico-archeologico-monumentale e paesaggistico inerente il mare e le acque interne;

l)         realizzazione di progetti di cooperazione transfrontaliera;

·  dispongono che le attività oggetto della disciplina in esame siano svolte sotto la supervisione di archeologi (articolo 4);

·  prevedono che per i progetti di ricerca e di recupero di beni storico-culturali sommersi la Soprintendenza possa avvalersi della collaborazione dei competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali (articolo 6);

·  stabiliscono l’istituzione, presso la Soprintendenza, di un Albo dei volontari subacquei, singoli o riuniti in organizzazioni, al fine di sistematizzare l’apporto del volontariato alle attività di ricerca, vigilanza e tutela dei beni storico-culturali sommersi (articolo 7);

·  affidano ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, la disciplina della struttura amministrativa, del funzionamento e dell’organico della Soprintendenza, cui sono trasferite le competenze relative a ricerca, tutela e valorizzazione dei beni storico-culturali sommersi attualmente attribuite alle Soprintendenze competenti per materia, negli ambiti individuati dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) (articolo 9);

·  dispongono che all’attuazione delle norme in esame si provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 10).

 

Al riguardo, si osserva che, in assenza di relazione tecnica, non risulta possibile verificare gli  effetti finanziari derivanti dalle norme in esame. Al fine di una valutazione di tale impatto finanziario, andrebbero infatti acquisiti dati ed elementi volti a definire il complesso delle esigenze connesse all’istituzione della nuova Soprintendenza e all’esercizio dei compiti ad essa affidati.

In primo luogo, si rileva che la definizione dell’assetto amministrativo e dell’organico è demandata ad un decreto ministeriale: non si dispone, pertanto, di dati relativi all’entità e alla provenienza del personale che dovrà essere impiegato presso il nuovo organismo anche se, dalla clausola di invarianza di cui all’articolo 10, sembra desumersi che si tratti di personale già assegnato ad altre Soprintendenze. Anche in tal caso andrebbero forniti elementi volti a confermare che detto personale sia in possesso delle competenze richieste e che l’assegnazione del medesimo al nuovo organismo non determini i presupposti per ulteriori oneri.

Quanto alle attività previste, andrebbe chiarito se esse siano riconducibili al quadro delle funzioni già svolte in materia dagli uffici del Ministero dei beni culturali e dalle Soprintendenze, ovvero se le stesse presuppongano l’esercizio di nuovi compiti con possibili oneri a carico della finanza pubblica, tenendo conto anche del carattere tecnico e specialistico delle attività indicate dall’articolo 2.

Si rileva, tra l’altro, che la nuova Soprintendenza dovrà avvalersi anche di archeologi.

Inoltre il testo in esame nulla dispone in merito alla Soprintendenza del mare della Regione Sicilia, istituita nel 2004, le cui competenze sembrerebbero fatte salve dal provvedimento in esame.

Sul punto sarebbe opportuna una conferma da parte del Governo.

Riguardo ai centri operativi di Orbetello e Venezia, andrebbero indicati i costi connessi alla loro operatività.

Infine, andrebbero definiti gli eventuali costi connessi all’istituzione e al funzionamento dell’Albo dei volontari previsto dall’articolo 7.