Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Documentazione in materia regionale | ||
Titolo: | Le elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010 - Il sistema di elezione e la normativa | ||
Serie: | Documentazione e ricerche Numero: 120 | ||
Data: | 25/02/2010 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
Commissione parlamentare per le questioni regionali
I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
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Camera dei deputati |
XVI LEGISLATURA |
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Documentazione e ricerche |
Le elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010
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Il sistema di elezione e la normativa |
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n. 120 |
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25 febbraio 2010 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Area osservatorio legislativo e parlamentare – Sezione Affari regionali ( 066760-9265 – * st_regioni@camera.it
Dipartimento Istituzioni ( 066760-9475 / 066760-3855 – * st_istituzioni@camera.it |
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File: Re0127.doc |
INDICE
Introduzione: la normativa per le elezioni regionali 2010
Le leggi elettorali delle Regioni
§ Recepimento della normativa nazionale
§ Convocazione dei comizi elettorali
§ Numero dei consiglieri regionali
§ Sistema e formula elettorale
§ Lista regionale e candidatura alla carica di Presidente
§ Premio di maggioranza e rappresentanza delle minoranze
§ La soglia di accesso alla ripartizione dei seggi
§ Scheda elettorale, voto di preferenza e voto disgiunto
§ Candidature e liste: presentazione e rappresentanza di genere
§ Ineleggibilità e incompatibilità
§ Limite alle spese elettorali
Parte prima: le norme comuni in assenza di legge elettorale regionale
La disciplina costituzionale e le leggi statali
§ 1. Le disposizioni costituzionali
§ 2. Suddivisione dei seggi assegnati alla regione tra liste provinciali e liste regionali
§ 3. Circoscrizioni e convocazione dei comizi elettorali
§ 5. Presentazione delle liste
§ 6. Scheda elettorale e modalità di votazione
§ 7. Attribuzione dei seggi proporzionali
§ 8. Attribuzione dei seggi maggioritari
§ 9. Elettorato passivo: ineleggibilità e incompatibilità
§ 10. Disciplina della campagna elettorale
Parte seconda: le leggi elettorali delle Regioni
§ Composizione del Consiglio regionale
§ Candidature e presentazione delle liste
§ Scheda e modalità di votazione
§ Attribuzione dei seggi proporzionali – soglia di sbarramento
§ Attribuzione dei seggi maggioritari
§ Composizione del Consiglio regionale – elezione diretta del Presidente della Regione
§ Convocazione dei comizi elettorali
§ Candidature e presentazione delle liste
§ Scheda e modalità di votazione
§ Elezione del Presidente, attribuzione dei seggi e premio di maggioranza
§ Rappresentanza di tutte le circoscrizioni elettorali
§ Composizione del Consiglio regionale – elezione diretta del Presidente della Regione
§ Circoscrizioni e convocazione dei comizi elettorali
§ Attribuzione dei seggi maggioritari
§ Limiti delle spese sostenute
§ Composizione del Consiglio regionale – elezione diretta del Presidente della Regione
§ Circoscrizioni e convocazione dei comizi elettorali
§ Scheda e modalità di votazione
§ Elezione del Presidente, attribuzione dei seggi e premio di maggioranza
§ Composizione del Consiglio regionale – elezione diretta del Presidente della Regione
§ Circoscrizioni e convocazione dei comizi elettorali
§ Scheda elettorale e sistema di votazione
§ Attribuzione dei seggi maggioritari
§ Composizione del Consiglio regionale – elezione diretta del Presidente della regione
§ Circoscrizioni e convocazione dei comizi elettorali
§ Scheda elettorale e modalità di votazione
§ Elezione del Presidente, attribuzione dei seggi e premio di maggioranza.
§ Limiti e documentazione delle spese sostenute
§ Composizione del Consiglio regionale – elezione diretta del Presidente della Regione
§ Circoscrizioni e convocazione dei comizi elettorali
§ Attribuzione dei seggi proporzionali
§ Attribuzione dei seggi maggioritari
Normativa statale – Disposizioni principali
§ Costituzione della Repubblica italiana. (art. 51, 117, 121, 122, 123, 126)
§ L. 17 febbraio 1968, n. 108 Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale
§ L. 23 febbraio 1995, n. 43 Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario
§ L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1 Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni”
§ L. 2 luglio 2004, n. 165 Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione
Normativa statale – Altre disposizioni
§ L. 4 aprile 1956, n. 212 Norme per la disciplina della propaganda elettorale
§ L. 23 aprile 1981, n. 154 Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale
§ Legge 19 marzo 1990 n. 55 Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale (art. 15)
§ L. 10 dicembre 1993, n. 515 Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
§ L. 3 giugno 1999, n. 157 Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici
§ L. 22 febbraio 2000, n. 28 Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica
Normativa della Regione Calabria
§ L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale”
§ L.R. 17 agosto 2009, n. 25 Norme per lo svolgimento di "elezioni primarie" per la selezione di candidati all'elezione di Presidente della Giunta regionale
§ L.R. 31 dicembre 2009, n. 57 Disposizioni transitorie alla legge regionale 17 agosto 2009, n. 25
§ Legge regionale 06 febbraio 2010, n. 4 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, recante: «Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale»
§ Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 6 Modifica alla Legge regionale 06 febbraio 2010, n. 4
Normativa della Regione Campania
§ L.R. 27 marzo 2009, n. 4 Legge elettorale.
Normativa della Regione Lazio
§ L.R. 13 gennaio 2005, n. 2 Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale
Normativa della Regione Marche
§ L.R. 16 dicembre 2004, n. 27 Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale
Normativa della regione Piemonte
§ L.R. 29 luglio 2009, n. 21 Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali
Normativa della Regione Puglia
§ L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale
§ Decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 2005, n. 146 Decreto di approvazione del modello di scheda per le elezioni regionali
Normativa della Regione Toscana
§ L.R. 13 maggio 2004, n. 25 Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale
§ L.R. 23 dicembre 2004, n. 74 Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)
§ L.R. 21 giugno 1983, n. 49 Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive in alcuni enti
§ L.R. 14 aprile 1995, n. 65 Disciplina delle spese relative alla campagna elettorale per le elezioni regionali: attuazione della legge 23 febbraio 1995, n. 43
§ L.R. 17 dicembre 2004, n. 70 Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale
§ D.P.G.R. 24 dicembre 2004, n. 75/R Regolamento di attuazione della legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale)
§ L.R. 5 agosto 2009, n. 50 Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)
Normativa della Regione Umbria
§ L.R. 4 gennaio 2010, n. 2 Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale
Appendice
Regione Abruzzo
§ Circoscrizioni e convocazione dei comizi elettorali
§ Candidature e liste: pari opportunità
§ Elettorato passivo: ineleggibilità e incompatibilità.
Normativa di riferimento
§ L.R. 19 marzo 2002, n. 1 Disposizioni sulla durata degli Organi e sull'indizione delle elezioni regionali
§ L.R. 30 dicembre 2004, n. 51 Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale
§ L.R. 12 febbraio 2005, n. 9: ”Modifiche alla L.R. 13.12.2004, n. 42: Integrazioni alla L.R. 19.3.2002, n. 1 recante disposizioni in materia di elezioni regionali”.
Regione Basilicata
Normativa di riferimento
§ Legge regionale 19 gennaio 2010, n. 3 Norme relative al sistema di elezione del Presidente della Giunta Regionale e dei Consiglieri Regionali, ai sensi della Legge 2 luglio 2004, n. 165 – Disposizioni di attuazione dell’art. 122, primo comma, della Costituzione
§ Legge regionale 5 febbraio 2010, n. 19 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 gennaio 2010, n. 3
Il dossier illustra il sistema di elezione dei Consigli regionali e dei Presidenti delle Giunte delle Regioni a statuto ordinario che si svolgeranno il 28 e 29 marzo 2010.
La parte introduttiva reca il quadro d’insieme della normativa vigente: il sistema elettorale comune, disciplinato dalla normativa nazionale e illustrato sinteticamente, e le principali modifiche apportate dalle regioni che hanno adottato una normativa elettorale.
Seguono le schede analitiche: nella prima parte sono illustrate le norme comuni in assenza di normativa regionale, nella seconda parte le norme adottate da ciascuna Regione. Oltre agli elementi principali del sistema di elezione (circoscrizioni e collegi, candidature e liste, ineleggibilità e incompatibilità, ripartizione e attribuzione dei seggi) sono anche ricordati gli aspetti essenziali della disciplina della campagna elettorale e della documentazione delle spese sostenute.
Gli adempimenti connessi al sistema di elezione sono illustrati, come di consueto, dalla pubblicazione del Ministero dell’Interno e da specifiche pubblicazioni curate da ciascuna regione che ha adottato una disciplina elettorale:
§ Ministero dell’Interno, Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature, guida curata dalla Direzione centrale dei servizi elettorali, in http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/elezioni/ .
§ Regione Campania, Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature ed i relativi modelli, pubblicate nel sito web dedicato http://redazione.regione.campania.it/elezioni2010/, nella sezione “Modulistica”.
§ Regione Lazio, Elezioni regionali 2010,Istruzioni integrative per la presentazione e l'ammissione delle candidature,nel sito della Regione, sezione Affari istituzionali - : www.regione.lazio.it/web2/contents/affari_istituzionali/.
§ Regione Marche, “Elezioni Regionali 2010 - Istruzioni relative alla presentazione e all’ammissione delle liste provinciali di candidati alla carica di consigliere regionale ed alle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale” disponibile nel sito dedicato www.elezioni.marche.it.
§ Regione Puglia, “Disposizioni per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta e di Consigliere regionale”, pubblicato nel B.U. Puglia n. 23 straordinario del 4 febbraio 2010; presente anche in: http://www.regione.puglia.it/index.php?page=prg&id=27 nella sezione ‘Per le forze politiche – modulistica’.
§ Regione Toscana, Guida alla presentazione delle liste, e tutta la modulistica nel sito dedicato www.regione.toscana.it/elezioni2010 (sezione ‘Per le forze politiche’, schede illustrative e modulistica).
§ Regione Umbria, Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature, in http://portal.regione.umbria.it/canale.asp?id=2104.
Introduzione:
la normativa per le elezioni regionali 2010
Il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei Consigli regionali è disciplinato da un complesso di leggi statali stratificatosi sulla originaria legge 17 febbraio 1968, n. 108, «Norme per l’elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale » - che reca l’elezione del solo Consiglio regionale con metodo interamente proporzionale - cui hanno fatto seguito:
§ legge 23 febbraio 1995, n. 43, «Nuove norme per l’elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario », la cosiddetta “legge Tatarella”, che ha introdotto l’attuale sistema maggioritario quando Presidente e Giunta erano eletti dal Consiglio regionale;
§ l’articolo 5 (disposizioni transitorie) della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, «Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle regioni», che ha introdotto l’elezione diretta del Presidente della Giunta e la contestualità della elezione del Consiglio regionale (c.d. “simul ... simul”)[1] in costanza dei ‘vecchi’ statuti regionali;
§ e, da ultimo, la legge 2 luglio 2004, n. 165, «Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione», la legge-quadro che stabilisce i principi cui sottostà la potestà legislativa della regione in materia elettorale, stante la disposizione costituzionale che la sottopone ai «limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica ».
A questo complesso di disposizioni (sorretto dagli articoli 121, 122 e 123 della Costituzione) si sono aggiunte quelle dettate in materia dai nuovi statuti che le regioni sono andate via via approvando. Questi – dopo qualche tentennamento iniziale, intesi ad attenuare la ‘rigidità’ della regola “simul ... simul” e, corrispettivamente, il sistema di elezione – hanno tutti recepito la forma di governo parlamentare ‘razionalizzato’ (ovvero ‘neoparlamentare’, elezione diretta e contestuale del Presidente della Giunta regionale) e – con lo statuto - determinato il (nuovo) numero dei componenti il Consiglio regionale.
All’appello degli statuti mancano – ad oggi – le regioni Basilicata, Molise e Veneto.
Quanto alle leggi elettorali delle regioni, nessuna di esse ha modificato sostanzialmente il sistema di elezione stabilito dalle leggi nazionali; tutte conservano l’impianto proporzionale in circoscrizioni corrispondenti al territorio delle province e l’esito maggioritario in sede regionale. Anche la misura della maggioranza consiliare garantita alla lista o alla coalizione ‘vincente’ resta per tutte ancorata al 55 e 60 per cento stabilito dalla legge n. 43 del 1995. Ancora tutte recepiscono espressamente la legislazione nazionale – anche integrativa – per quanto le leggi regionali non dispongono - o dispongono - diversamente.
Le regioni[2] Campania, Marche, Toscana e Umbria hanno emanato proprie leggi elettorali che sostituiscono quasi integralmente la disciplina statale. Le regioni Calabria, Lazio e Puglia hanno approvato leggi elettorali che in varia misura e per aspetti diversi sostituiscono, integrano e modificano la legislazione nazionale. La regione Piemonte ha modificato parzialmente soltanto le disposizioni che disciplinano la presentazione delle liste circoscrizionali e regionali.
La regione Basilicata ha approvato una legge che sopprime le candidature della lista regionale (il cosiddetto ‘listino’) salvo quella del candidato alla Presidenza della Giunta regionale. In limine però, dopo la delibera di impugnativa da parte del Governo, una successiva legge ne ha posposto l’applicazione alle votazioni per il rinnovo degli organi successivo a quello in corso.
La regione Calabria ha approvato una modifica statutaria che, in deroga al numero dei consiglieri stabilito dallo statuto, consente di attribuire seggi in sovrannumero secondo quanto prevede l’articolo 15 della legge n. 108 del 1968. Una modifica statutaria delle regioni Toscana e Umbria ha ridotto il numero dei componenti il Consiglio regionale rispetto a quello formato nelle elezioni del 2005. Lo statuto toscano fa però rinvio agli effetti della legge elettorale la quale, attualmente, prevede di attribuire un seggio in sovrannumero al candidato ‘secondo classificato’ alla carica di Presidente della Giunta regionale.
Nelle regioni Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna e, salvo quanto detto sopra, Piemonte si applica la disciplina nazionale.
Anche la regione Abruzzo ha approvato proprie leggi che modificano ed integrano la legislazione elettorale nazionale, ma in questa regione – e nella regione Molise - nel 2010 non si procede al rinnovo degli organi.
Di seguito è illustrato in modo sintetico il sistema elettorale vigente nelle regioni in assenza di legge elettorale regionale; per una descrizione dettagliata dello stesso si rinvia alla prima parte del dossier.
Il Presidente della Regione è eletto direttamente dal corpo elettorale, contestualmente alla elezione del Consiglio regionale, in base alla legge n. 108 del 1968 e alle successive integrazioni e modificazioni.
Il sistema di elezione è misto: proporzionale ad esito maggioritario.
Il voto è espresso per una delle liste che concorrono nelle circoscrizioni provinciali e per una delle liste regionali il cui capolista è candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. A ciascuna lista regionale è collegato uno o più gruppi di liste circoscrizionali. Alla coalizione di liste collegate al ‘candidato Presidente’ che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi per le liste regionali è assegnato il 55 o il 60 per cento dei seggi spettanti al Consiglio regionale.
L’80 per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale è attribuito in circoscrizioni provinciali a liste (provinciali) concorrenti, collegate – come gruppo di liste provinciali - a un candidato alla carica di Presidente della Regione. I seggi sono ripartiti fra le province (i collegi provinciali) in proporzione alla popolazione residente.
Il restante 20 per cento dei seggi è attribuito a candidati presenti in liste regionali il cui capolista è il candidato alla carica di Presidente della Regione.
La scheda elettorale di ciascuna circoscrizione provinciale riporta accanto al candidato alla carica di Presidente della Regione il simbolo delle liste a lui collegate e, per ciascuna lista, lo spazio per l’eventuale espressione di un voto di preferenza.
L’elettore vota, in unico turno, esprimendo un voto:
§ per il candidato alla presidenza della Regione; in questo caso il voto non si trasferisce alla o alle liste a questo collegate;
§ per una delle liste della circoscrizione provinciale, esprimendo, eventualmente, anche un voto di preferenza per un candidato della medesima lista; il voto si trasferisce anche al candidato alla carica di Presidente della Regione al quale quella lista è collegata;
§ disgiunto per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una lista a lui non collegata (panachage o ‘voto disgiunto’).
All’assegnazione dei seggi alle liste circoscrizionali provvede l’ufficio elettorale circoscrizionale secondo il metodo dei quozienti interi (quoziente corretto con +1). I seggi non assegnati in quella sede sono ripartiti fra le liste in sede regionale (Collegio Unico Regionale) dall’Ufficio elettorale regionale in base ai maggiori resti.
Alla assegnazione dei seggi concorrono soltanto le liste che hanno ottenuto (come gruppo di liste circoscrizionali) almeno il tre per cento del totale dei voti validi espressi per tutte le liste circoscrizionali, nonché le liste che pur non avendo raggiunto quella soglia individuale, siano collegate ad una lista regionale che abbia ottenuto almeno il cinque per cento del totale dei voti validi espressi per le liste regionali.
La prima ripartizione dei seggi assegnati a ciascun collegio è fatta dall’Ufficio elettorale circoscrizionale in base ai voti che ciascuna lista ha ottenuto nel collegio medesimo (cifra elettorale circoscrizionale). I seggi sono assegnati con metodo proporzionale sulla base dei quozienti interi (quoziente corretto con +1).
I seggi restanti sono assegnati ai gruppi di liste circoscrizionali (liste circoscrizionali aventi il medesimo contrassegno) nell’ambito del collegio unico regionale (CUR) in base alla somma dei voti residuali di ciascun gruppo di liste, con il metodo dei quozienti interi (quoziente naturale) e dei maggiori resti.
I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste circoscrizionali sono attribuiti nelle circoscrizioni provinciali secondo la graduatoria decrescente dei numeri indice della lista in ciascuna circoscrizione. I numeri indice sono ottenuti moltiplicando per cento i voti validi ottenuti dalla lista e dividendo il risultato per il totale dei voti validi espressi nella circoscrizione per tutte le liste.
In sede regionale è proclamato eletto Presidente della Regione il candidato primo nella lista regionale che ha ottenuto il maggior numero di voti validi nell’ambito del CUR.
Si procede successivamente alla verifica dei seggi conseguiti dall’insieme delle liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Regione.
Le successive operazioni sono intese ad attribuire la restante quota del 20 per cento dei seggi (quota maggioritaria) e a garantire che, quale che sia stata l’assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni e nel CUR, la lista, o la coalizione di liste collegate al candidato proclamato Presidente ottenga complessivamente il 55 o il 60 per cento dei seggi del Consiglio regionale.
In particolare:
a) si verifica il numero dei seggi attribuiti complessivamente in sede circoscrizionale alle liste collegate al candidato proclamato Presidente:
§ se questo è pari o superiore al 50 per cento dei seggi spettanti alla Regione, al gruppo di liste collegate è attribuita la metà della quota maggioritaria, ovvero il 10 per cento dei seggi del Consiglio;
a questi seggi sono proclamati i candidati della lista regionale collegata al candidato eletto Presidente (il cosiddetto ‘listino’) e, qualora residuino ulteriori seggi, i candidati delle liste circoscrizionali non già proclamati eletti;
l’altra metà della quota maggioritaria è assegnata alle liste non collegate al candidato proclamato Presidente della Regione ed è ripartito proporzionalmente fra queste;
§ se il numero di seggi conseguito dalle liste circoscrizionali è inferiore al 50 per cento dei seggi spettanti alla Regione, alla lista regionale collegata al candidato proclamato Presidente della Regione sono assegnati tutti i seggi riservati alla quota maggioritaria (20 per cento);
a questi seggi sono proclamati, nell’ordine, i candidati della lista regionale collegata al candidato proclamato Presidente e, in caso di seggi residuali, i candidati delle liste collegate non proclamati eletti nelle circoscrizioni;
b) successivamente occorre verificare se, dopo l’assegnazione dei seggi della quota maggioritaria le liste collegate al candidato proclamato Presidente della Regione hanno ottenuto:
§ almeno il 55 per cento dei seggi assegnati al Consiglio se il candidato proclamato Presidente (la sua lista regionale) ha ottenuto meno del 40 per cento dei voti validi;
§ almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale se il candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Regione ha ottenuto un numero di voti validi uguale o superiore al 40 per cento;
§ in entrambi i casi, qualora quel numero di seggi non sia stato già raggiunto, alle liste collegate al candidato proclamato Presidente della Regione è assegnato l’ulteriore numero di seggi (in soprannumero) necessario a che sia raggiunto il rapporto proporzionale dei seggi in relazione ai seggi conseguiti dalle altre liste.
I seggi così assegnati sono ripartiti proporzionalmente fra tutte le liste collegate al candidato proclamato Presidente della Regione con il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti. e, successivamente, a quei seggi sono proclamati candidati presenti nelle liste circoscrizionali.
Il quadro delle leggi elettorali regionali che sostituiscono, modificano, integrano e recepiscono la legislazione nazionale è articolato per le scelte fatte e per le modalità con cui quelle leggi sono intervenute: talune disposizioni regionali sono autonome, altre sono formulate come novelle che modificano il testo delle leggi nazionali, limitatamente alla applicazione che ne è fatta per l’elezione degli organi della rispettiva regione.
Come detto avanti, nessuna regione ha modificato il sistema di elezione stabilito dalle leggi elettorali nazionali: le modifiche introdotte riguardano prevalentemente:
- la disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
- la presentazione delle liste e delle candidature e, in particolare, la disciplina delle sottoscrizioni e l’introduzione della clausola di genere;
- la modifica o la soppressione del cosiddetto ‘listino’;
- la soglia di sbarramento;
- le modalità di assegnazione del premio di maggioranza e l’introduzione di un numero minimo di seggi da assegnare alle minoranze;
- la garanzia del seggio ai candidati alla carica di Presidente della Giunta, quando le loro liste abbiano ottenuto almeno un seggio.
Di seguito, nella seconda parte del dossier e in apposite schede è riportato – per ciascuna regione – l’elenco delle leggi che esse hanno approvato e la descrizione delle modifiche e delle innovazioni che queste hanno introdotto.
Qui sono riassunte in breve le principali linee comuni di quelle innovazioni.
Le leggi elettorali delle regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Puglia e Toscana recepiscono espressamente la legge n. 108/1968 e successive integrazioni e modificazioni per quanto le rispettive leggi regionali non dispongono diversamente. Attraverso il richiamo che ne fa l’articolo 1, comma 6, della legge n. 108/1968, il recepimento si estende – in quanto applicabili – alle «disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 5.000 abitanti».
In assenza della legge elettorale regionale, la data delle elezioni è fissata dal Governo ed i comizi elettorali sono convocati con decreto del Prefetto del capoluogo di regione in qualità di Rappresentante dello Stato per i rapporti con le autonomie (ex-Commissario del Governo). Questi determina anche l’assegnazione dei seggi alle circoscrizioni.
Nel Consiglio dei ministri tenutosi il 28 gennaio il Ministro dell’Interno ha indicato le giornate di domenica 28 e lunedì 29 marzo per il rinnovo degli organi regionali che dovrà svolgersi nell’anno 2010
A quelle date hanno aderito le regioni in cui la convocazione dei comizi – in base alle rispettive leggi elettorali - è rimessa al Presidente della Giunta regionale: Campania, Lazio, Marche, Puglia, Toscana e Umbria.
La regione Abruzzo specifica la disciplina della prorogatio per i casi in cui il Consiglio regionale venga sciolto autoritativamente, sia sciolto anticipatamente per altra causa, ovvero siano annullate le elezioni con le quali si era formato.
Gli statuti regionali (i nuovi statuti) determinano il numero dei componenti il Consiglio; numero che, in assenza dello Statuto, resta determinato dalla legge n. 108 del 1968. Stabilito dallo statuto, il numero dei componenti non è derogabile dalla legge elettorale.
La non modificabilità del numero dei consiglieri regionali contrasta però con la garanzia del premio di maggioranza introdotta dalla legge n. 43 del 1995. Questa prevede che alle liste collegate al candidato proclamato Presidente della Giunta regionale siano assegnati seggi in sovrannumero (o ‘aggiuntivi’) per far si che esse ottengano il 55, ovvero il 60 per cento dei seggi del Consiglio, quando per questo non siano sufficienti i seggi del premio di maggioranza.
Nelle elezioni che si svolgeranno nel marzo del 2010 si determinano in proposito quattro diverse situazioni:
§ regioni ove lo statuto fissa il numero dei consiglieri regionali e la legge elettorale non consente l’assegnazione di seggi in sovrannumero: Marche, Campania, Umbria;
§ regioni che non hanno ancora approvato il nuovo statuto ed in cui il numero dei consiglieri è disciplinato dalla legge nazionale; questa consente l’elezione in sovrannumero; Basilicata e Veneto;
§ regioni in cui lo statuto, accanto alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio regionale, reca una clausola di variabilità che consente l’aumento del numero dei consiglieri regionali ‘per assicurare una stabile maggioranza consiliare’; sono queste le regioni: Lombardia, Calabria, Toscana;
§ le regioni che hanno il nuovo statuto e che dovrebbero eleggere un numero fisso di consiglieri ma in cui, o l’assenza della nuova legge elettorale, o disposizioni regionali che richiamano l’applicabilità del sistema del sovrannumero, conducono ad eleggere consiglieri in deroga al numero fissato dallo Statuto; versano in questa condizione Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lazio, Puglia. Qualora ciò si verificasse, si dovrebbe ritenere che la disposizione transitoria posta dall’articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999 consenta di derogare al numero disposto dallo statuto sino a quando la legge elettorale regionale non stabilisca altro in proposito.
La tabella che segue riporta il numero dei componenti il Consiglio regionale, secondo i nuovi statuti, il numero indicato è comprensivo del Presidente della Giunta regionale.
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secondo disposizioni statutarie |
|
secondo disposizioni statutarie |
Abruzzo (non si vota) |
42 |
Marche |
43 |
Basilicata |
(30 secondo la legge 108/68) |
Molise (non si vota) |
(30 secondo la legge 108/68) |
Calabria |
50 |
Piemonte |
60 |
Campania |
61 |
Puglia |
70 |
Emilia Romagna |
50 |
Toscana |
55 |
Lazio |
71 |
Umbria |
31 |
Liguria |
51 |
Veneto |
(60 secondo la legge 108/68) |
Lombardia |
80 |
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Le leggi elettorali regionali che intervengono sulla formula elettorale hanno conservato l’esito maggioritario in sede regionale congiunto al sistema di competizione proporzionale tra le liste concorrenti nelle circoscrizioni, coalizzate o meno che esse siano. Resta per tutte, in sostanza, il sistema introdotto dalla legge n. 45 del 1993 (c.d. ‘legge Tatarella’). Le modifiche introdotte concernono in varia misura il sistema delle candidature e la sottoscrizione delle liste, la rappresentanza di genere e la rappresentanza di tutte le circoscrizioni, nuove cause di ineleggibilità e di incompatibilità, la soglia di sbarramento, le modalità di assegnazione del premio di maggioranza, l’assegnazione di una quota minima di seggi alle minoranze, l’elezione degli altri candidati alla carica di Presidente della Giunta e poco altro ancora.
Si ricorda che secondo la legge n. 45 del 1993, alla lista regionale è riservato un numero di candidati pari al 20 per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale, comprensivi del seggio riservato al candidato alla carica di Presidente della Regione. E’ il cosiddetto ‘listino’, i cui seggi sono assegnati, per la metà o per l’intera sua composizione, alla lista del candidato proclamato Presidente, a seconda del numero dei seggi che le liste circoscrizionali a lui coalizzate ottengono nelle circoscrizioni.
Il ‘listino’ è stato soppresso dalle leggi delle regioni Campania, Calabria, Marche, Puglia e Toscana.
Nelle regioni Campania e Marche non è presente una lista regionale ma la candidatura alla Presidenza della Giunta cui si collegano le liste circoscrizionali; nelle regioni Calabria, e Puglia la lista regionale contiene la sola candidatura alla Presidenza della Giunta. Nelle regioni Calabria, Campania e Marche, tutti i seggi di cui si compone il Consiglio sono assegnati alle circoscrizioni in proporzione alla popolazione residente. Tra questi non è computato il seggio spettante al Presidente della Giunta. Nella regione Puglia alle circoscrizioni è assegnato soltanto l’80 per cento dei seggi del Consiglio. In queste regioni ai seggi del premio di maggioranza sono proclamati i candidati presenti nelle liste circoscrizionali.
Anche la legge della regione Toscana sopprime la lista regionale e lascia per il voto la sola candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale. I seggi del Consiglio sono ripartiti nelle circoscrizioni; le liste circoscrizionali recano però in testa da una a cinque candidature – cosiddette – regionali. Le candidature regionali sono le medesime per tutte le liste circoscrizionali che recano il medesimo contrassegno e per tutti i gruppi di liste circoscrizionali collegate ad un medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta. Nell’ambito di seggi spettanti a ciascun gruppo di liste regionali o a ciascuna coalizione di liste collegate ad un medesimo candidato Presidente, i candidati regionali sono proclamati con precedenza sui candidati circoscrizionali.
La legge della regione Umbria conserva invece le candidature nella lista regionale e proclama immediatamente eletti i sei candidati della lista regionale collegata al candidato proclamato Presidente della Giunta.
In tutte le regioni i candidati comunque proclamati ai seggi assegnati con premio di maggioranza sono eventualmente surrogati da candidati presenti nelle liste circoscrizionali.
La legge della regione Lazio non interviene sulle candidature e sulla formula di assegnazione dei seggi.
Tutte le leggi elettorali regionali che intervengono sul sistema di attribuzione dei seggi conservano l’obiettivo di assegnare una sicura maggioranza consiliare alla coalizione collegata al candidato proclamato alla carica di Presidente della Giunta regionale.
Le leggi delle regioni Calabria e Toscana conservano il doppio valore della maggioranza stabilito dalla ‘legge Tatarella’: 55 o 60 per cento, a seconda che i voti al Presidente eletto siano stati pari o superiori ad una determinata percentuale; rispettivamente, 40 per cento la legge calabra e 45 per cento quella toscana. Tuttavia, mentre la legge calabra conserva l’assegnazione del premio di maggioranza in due quote fisse del 10 o del 20 per cento, la legge toscana ne dispone l’assegnazione in misura variabile: il numero di seggi necessari e sufficienti ad integrare al 55 o 60 per cento i seggi che la coalizione di maggioranza ha ottenuto nelle circoscrizioni.
Altrettanto avviene per le leggi delle regioni Campania e Marche, che fissano al 60 per cento il valore di maggioranza da attribuire alla coalizione vincente.
La legge della regione Lazio stabilisce che la maggioranza del 50 per cento dei seggi che dà luogo alla attribuzione del 10 per cento del premio di maggioranza (art. 15, comma 13° della legge n. 108/1968) debba essere computata senza considerare nel numero il seggio assegnato al candidato proclamato Presidente della Giunta.
La legge della regione Puglia attribuisce comunque alla coalizione vincente l’intero premio di maggioranza (13 seggi), salvo verificare successivamente se questi siano stati sufficienti a raggiungere le maggioranze del 55 o del 60 per cento stabilite dalla legge statale e dare luogo, nella eventualità, alla attribuzione dei seggi aggiuntivi che questa prevede.
Anche la legge della regione Umbria assegna alla lista o coalizione vincente l’intero premio di maggioranza (6 seggi), ma prevede contestualmente che la maggioranza non possa ottenere più del 65 per cento dei seggi assegnati al Consiglio. Quelli eventualmente in eccedenza sono revocati ed assegnati alle liste di minoranza. Si tratta di una misura intesa a garantire che la rappresentanza delle minoranze non sia inferiore al 35 per cento dei seggi del Consiglio.
Una misura analoga è prevista dalle leggi delle regioni Campania e Toscana.
In proposito, si ricorda qui nuovamente che le leggi delle regioni Campania, Marche, e Umbria non attribuiscono seggi in sovrannumero; l’assegnazione effettiva dei seggi è fatta in sede regionale, dopo la proclamazione del candidato Presidente della Giunta; solo successivamente, terminata l’assegnazione definitiva alle liste in sede regionale, i seggi sono riassegnati nelle circoscrizioni. Questo consente un sistema di compensazione di seggi fra la coalizione vincente e le altre liste, in modo che le assegnazioni rispettino i limiti posti dalla legge. Anche la legge della regione Toscana effettua la ripartizione dei seggi in sede regionale, sebbene preveda un seggio in sovrannumero da assegnare al candidato alla carica di Presidente che ottenga il numero di voti immediatamente inferiore a quello ottenuti dal Presidente proclamato.
Per l’articolo 7 della legge n. 43 del 1995 accedono alla ripartizione dei seggi soltanto i gruppi di liste circoscrizionali che ottengono almeno il 3% del totale regionale dei voti validi alle liste circoscrizionali, a meno che essi non siano collegati con una lista regionale che abbia ottenuto almeno il 5% del totale regionale dei voti validi alle liste regionali.
Di fatto, in forza del collegamento alla lista regionale, partecipano alla ripartizione e ottengono un seggio nel Collegio unico regionale anche liste circoscrizionali che superano di poco l’uno per cento in sede regionale. Le stesse partecipano inoltre anche alla assegnazione dei seggi della quota maggioritaria, eventualmente non attribuiti a candidati della lista regionale.
Sono intervenute a disciplinare la soglia, modificandola, le leggi delle regioni Calabria, Marche, Puglia e Toscana. Le altre leggi regionali hanno conservato la disciplina della legge nazionale.
Vale riassuntivamente il seguente prospetto:
Soglia di accesso alla ripartizione dei seggi
Calabria |
È stabilita per i gruppi di liste circoscrizionali Ciascuno deve ottenere almeno il 4% del totale regionale dei voti validi alle liste circoscrizionali, anche se collegato ad una lista regionale che abbia ottenuto il 5% del totale regionale dei voti validi alle liste regionali. Esclude quindi dall’accesso ai seggi tutte le liste circoscrizionali, anche quelle – ad esempio – della coalizione vincente, che non raggiungono il 4% |
Marche |
E’ stabilita una soglia di coalizione integrata, eventualmente, da quella di lista circoscrizionale. Non sono ammesse alla assegnazione di seggi le coalizioni (di fatto, le liste circoscrizionali apparentate in coalizioni) che abbiano ottenuto meno del 5% del totale dei voti validi riportati dalle coalizioni regionali. La cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione è data dalla somma dei voti validi ottenuti nella circoscrizione dalle liste appartenenti alla coalizione, più i voti espressi – senza indicazione di voto di lista - per il candidato Presidente di quella coalizione. Si ricorda in proposito che la legge elettorale vieta il panachage e dichiara nullo il ‘voto disgiunto’. La cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione è data dalla somma delle rispettive cifre elettorali circoscrizionali. Il valore di soglia è calcolato sul totale delle cifre elettorali regionali. Questa soglia (cioè, questa esclusione) non si applica se della coalizione fa parte almeno un gruppo di liste circoscrizionali che ha ottenuto più del 3% del totale regionale dei voti validi espressi in favore di tutte le liste circoscrizionali. |
Puglia |
4% del totale dei voti validi alle liste circoscrizionali. A partire dalle votazioni per la nona legislatura regionale (quella per cui si vota nel 2010), non sono ammessi alla distribuzione dei seggi i gruppi di liste che, anche se collegate ad altre liste, non abbiano individualmente superato la soglia del 4% del totale dei voti validi. |
Toscana |
A partire dalle prossime votazioni è stabilita una doppia soglia: di lista e di coalizione. Per partecipare alla assegnazione dei seggi un gruppo di liste circoscrizionali deve ottenere almeno il 4% del totale regionale dei voti validi espressi per tutte le liste circoscrizionali ed essere collegato ad un candidato presidente che abbia ottenuto almeno il 4% del totale regionale dei voti validi espressi per i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. |
Le leggi regionali che disciplinano (in toto o in parte) la formazione e la composizione della scheda elettorale e delle modalità di espressione del voto (Calabria, Campania, Marche, Puglia e Toscana) recepiscono sostanzialmente il modello disciplinato dalla legislazione nazionale.
La legge della regione Calabria stabilisce che il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale non è connotato, nella candidatura e nella scheda, da alcun contrassegno, né proprio, né delle liste collegate. Nella scheda della regione Toscana accanto al contrassegno delle liste circoscrizionali sono stampati i nomi dei candidati circoscrizionali e dei candidati regionali.
La sola legge toscana esclude l’espressione del voto di preferenza, le altre confermano la preferenza unica della legge nazionale. Soltanto la legge campana introduce la doppia preferenza, ma la subordina alla condizione che, qualora l’elettore vi ricorra, ciascuna delle due preferenze deve essere espressa per un candidato di genere diverso[3].
La sola legge della regione Marche dichiara nullo il voto disgiunto, mentre le altre confermano la facoltà di panachage.
Le molte disposizioni specifiche sulle modalità di espressione del voto e sulla validità di questi sono confermano il principio della massima conservazione della volontà dell’elettore.
Tutte le leggi elettorali regionali intervengono in diversa misura sulla formazione e presentazione delle liste e delle candidature. Le modifiche prevalenti riguardano la composizione delle liste regionali, le candidature di genere, la rappresentanza dei territori, i limiti alla candidabilità; l’esenzione dall’obbligo delle sottoscrizioni.
Quanto alla natura delle liste e alla loro composizione, si è detto delle leggi che hanno soppresso le candidature nelle liste regionali sia abolendo la stessa lista regionale, sostituita direttamente dalla candidatura alla carica di Presidente (Campania, Marche, Toscana), sia conservando la lista regionale per la sola candidatura alla Presidenza della Giunta regionale (Calabria, Puglia). Si è visto inoltre che la legge toscana ha introdotto candidati regionali in cima alle candidature circoscrizionali, mentre nelle altre quattro regioni ai seggi assegnati come premio di maggioranza sono proclamati candidati presenti nelle liste circoscrizionali.
Per far si che nelle liste circoscrizionali siano presenti un numero di candidati sufficienti a proclamazioni che soddisfino anche la quota maggioritaria, la legge calabra eleva da un terzo a due terzi il numero minimo delle candidature presenti in ciascuna lista circoscrizionale (vedi art. 9, co. 5, legge 108/1968) e la legge della regione Puglia impone che le liste circoscrizionali contengano un numero di candidati non inferiore a quello dei seggi spettanti alla circoscrizione e non superiore di un quarto a questo stesso numero.
A pena di inammissibilità, nelle regioni Campania, Marche, Puglia e Toscana i gruppi di liste circoscrizionali devo presentare candidature in almeno tre circoscrizioni. La legge della regione Marche precisa che non sono ammesse liste presentate in un numero minore di circoscrizioni, se pure collegate a gruppi di liste ammesse. Per altro verso, le leggi delle regioni Marche, Lazio e Toscana riproducono espressamente il limite alle candidature multiple già presente nella legge statale (art. 9, co. 7, legge 108/68): è consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni, purché con il medesimo contrassegno. Deve ritenersi che quel limite, in forza del rinvio integrativo e generale fatto alla legislazione nazionale, valga anche nelle regioni in cui la rispettiva legge elettorale non ne fa menzione, ma non lo disciplina diversamente.
Rappresentanza di genere
Tutte le leggi elettorali delle regioni recano disposizioni sulla rappresentanza di genere.
In riferimento alle liste provinciali, le regioni Campania, Marche, Umbria e Toscana pongono il limite di due terzi alla presenza di candidati di ciascun sesso in ciascuna lista provinciale, a pena di inammissibilità (ad eccezione della regione Umbria che prevede una sanzione pecuniaria).
Per le regioni Lazio e Puglia il limite dei due terzi è riferito al gruppo di liste e la sanzione (come per l’Umbria) è pecuniaria: i presentatori sono tenuti a versare alla Giunta regionale l’importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 157/1999 fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero di candidati eccedenti il numero massimo consentito.
Meno cogente la prescrizione per le liste della regione Calabria per le quali – a pena di inammissibilità – le liste elettorali (provinciali) devono «comprendere candidati di entrambi i sessi».
In riferimento alle liste regionali, nella regione Lazio, a pena di inammissibilità, i candidati di entrambi i sessi devono essere in numero pari; mentre la regione Umbria non reca disposizioni a riguardo. La regione Toscana che pur avendo abolito il cosidetto ‘listino’, prevede candidati regionali inseriti nelle liste provinciali, dispone per questi che ciascun genere deve essere rappresentato.
Nella disciplina della regione Abruzzo, infine, il limite - sia per le liste provinciali che regionali – è del 70 % ma non è prevista sanzione.
Rappresentanza dei territori
Un ulteriore vincolo è posto a garanzia della rappresentanza dei territori da alcune leggi in sede di presentazione delle candidature, da altre in sede di assegnazione dei seggi. Lo prevedono in sede di presentazione delle candidature la legge elettorale del Lazio per la lista regionale e in sede di assegnazione dei seggi le leggi elettorali della Campania (art. 11) e della Toscana (art. 22). Per conservare la corretta rappresentanza delle due province (fortemente diverse quanto a numero di abitanti) la legge regionale umbra sopprime il collegio unico regionale per l’assegnazione dei seggi non attribuiti a quoziente intero nelle circoscrizioni ed effettua l’assegnazione con seggi e voti residuali nell’ambito dei rispettivi collegi circoscrizionali. Al medesimo intento sono mirate in questa Regione le disposizioni che disciplinano la riassegnazione alle circoscrizioni dei seggi attribuiti alle liste in sede regionale: quello di evitare che i seggi spettanti ad una provincia ‘migrino’ all’altra in ragione del diverso peso che nelle due circoscrizioni ha il voto alle liste (vedi parte seconda, regione Umbria, Attribuzione dei seggi maggioritari).
Quanto alla sottoscrizione delle liste e delle candidature la regione Marche riduce per le liste provinciali scaglioni e numero delle sottoscrizioni necessarie; anche la regione Toscana riduce, in misura maggiore per le circoscrizioni di minore dimensione, il numero delle sottoscrizioni richieste dalla legge n. 108/1968. La regione Umbria invece aumenta il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione sia delle liste circoscrizionali che delle liste regionali.
La normativa delle regioni Calabria, Campania, Piemonte, Puglia, e Umbria esclude dall’obbligo di sottoscrizione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 9 della legge n. 108/1968, le liste che sono presentate da (o nel simbolo contengono elementi identificativi di) partiti e gruppi politici presenti in Parlamento, nel Consiglio regionale e - solo nel caso del Piemonte - nel Parlamento europeo. La regione Lazio aveva disposto l’esenzione dalla sottoscrizione limitatamente alle elezioni regionali del 2005.
Le disposizioni relative ai contrassegni o simboli riprendono in parte quelle già presenti nella legge n. 108/1968 e specificano ulteriormente i criteri di confondibilità (Calabria, Lazio, Marche Puglia e Toscana) o le adattano alle modifiche introdotte per la composizione e presentazione della lista regionale.
Non sono numerose le modifiche apportate alla disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità giacché per esse resta la competenza dei principi della legge statale, competenza che si esprime di fatto nella determinazione specifica di cause inderogabili dalla legge regionale. Solo la regione Abruzzo ha riscritto l’intera disciplina dell’elettorato attivo e passivo; le disposizioni recate dalla legge statale n. 154/1981 sono accolte sostanzialmente per intero nella legge regionale abruzzese, salvo l’assenza della ineleggibilità degli ecclesiastici e dei ministri di culto, prevista dall’articolo 2, comma 1, numero 4) della legge statale.
Nella altre regioni, di rilievo è, in primo luogo, la trasformazione della incompatibilità dei sindaci e dei presidenti di provincia della regione (art. 4 della legge n. 154/1981) in causa di ineleggibilità disposta dalle leggi delle regioni Lazio, Abruzzo e Puglia.
Le regioni Abruzzo e Toscana dispongono la non rieleggibilità del Presidente della Giunta regionale dopo il secondo mandato consecutivo; la legge toscana dispone inoltre la incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere regionale.
I limiti di spesa per ciascun candidato sono stati alzati dalla regione Lazio ed abbassati dalla regione Toscana. Il limite per le spese riferibili a ciascun partito (o gruppo di liste) è aumentato da entrambe le regioni.
La Toscana inoltre, poiché elimina la lista regionale, introduce un limite di spesa specifico per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.
Parte
prima:
le norme comuni in assenza di legge elettorale regionale
L’articolo 122 della Costituzione attribuisce alla legge regionale la potestà di disciplinare il sistema di elezione degli organi della regione ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali, nonché i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta.
Questa potestà è soggetta però ai vincoli direttamente posti dalla Costituzione e al limite dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.
La Costituzione stabilisce che la durata degli organi elettivi (il Consiglio regionale e, se eletto a suffragio universale e diretto, il Presidente della Giunta regionale) è sottratta alla competenza regionale e stabilita dalla legge della Repubblica.
Stabilisce inoltre direttamente (alcune del)le incompatibilità fra le cariche negli organi della regione e le cariche in altri organi politici, istituzionali e della giurisdizione. Altre cause di ineleggibilità e di incompatibilità sono rimesse alla legge regionale, secondo i principi ora dettati dalla legge (statale) 2 luglio 2004, n. 165, «Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione».
La competenza legislativa delle regioni in materia elettorale si connette (e interseca) con la potestà statutaria regionale e gli oggetti tipici che la Costituzione (articolo 123) le assegna: la «forma di governo» e i «principi fondamentali di organizzazione e funzionamento». Tra questi sono sicuramente compresi la determinazione della modalità di elezione (legittimazione) del Presidente e degli altri componenti la Giunta regionale e la determinazione del numero dei componenti il Consiglio regionale.
In assenza di una diversa scelta statutaria, l’ultimo comma dell’articolo 122 stabilisce direttamente la forma di governo delle regioni a statuto ordinario ed alcuni degli elementi che la connotano: l’elezione diretta del Presidente della Giunta, i poteri di questi e il rapporto con la ‘sua’ Giunta, la natura del rapporto di fiducia che intercorre fra il Presidente eletto ed il Consiglio regionale.
Lo statuto regionale potrà decidere per altra forma di governo modificare parzialmente taluni aspetti di questa. Sino ad allora il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale diretto e gli sono attribuiti i poteri previsti dalle disposizioni transitorie recate dall’articolo 5 della legge costituzionale n. 1/1999.
Due ulteriori vincoli connotano la forma di governo disciplinata dall’articolo 122 e dell’articolo 126 della Costituzione:
- il Presidente eletto nomina e revoca i componenti la Giunta regionale;
- la disciplina del rapporto di fiducia, la proposizione e la votazione di una mozione di sfiducia e, più in generale, le conseguenze della cessazione dalla carica del Presidente eletto. Questa, per qualsiasi causa si determini, comporta inevitabilmente lo scioglimento del Consiglio regionale e nuove elezioni delle due cariche;
Lo scioglimento del Consiglio regionale, secondo la formula “simul stabunt, simul cadent” connota la forma di Governo stabilita dall’articolo 122 della Costituzione. Le cause di scioglimento sono stabilite dall’articolo 126 della Costituzione: l’approvazione di una mozione di sfiducia[4], la rimozione, l’impedimento permanente, la morte, le dimissioni (volontarie) comportano le dimissioni della Giunta, lo scioglimento del Consiglio regionale e nuove elezioni. Scioglimento e nuove elezioni che conseguono anche alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio (autoscioglimento del Consiglio).
La forma di governo stabilita dall’articolo 122 Cost. è la forma di governo che vige nelle regioni a statuto ordinario «fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali». Così stabiliscono le disposizioni transitorie dettate dall’articolo 5 della legge costituzionale n. 1/1999. In deroga agli statuti vigenti esse fanno si che:
- il rinnovo dei Consigli regionali avviene contestualmente all’elezione del Presidente della Giunta regionale a suffragio universale e diretto, secondo le modalità previste dalla legislazione statale vigente: la legge n. 108 del 1968, come integrata e modificata dalla legge n. 45 del 1993 e dall’articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999;
- i candidati alla carica di Presidente della Giuntaprendono il posto dei capilista delle liste regionali; risulta eletto Presidente della Giunta regionale il candidato capolista della lista regionale che ottiene il maggior numero di voti validi;
- è comunque eletto consigliere regionale il candidato Presidente della maggiore lista di opposizione;
Quanto agli aspetti propri della forma di governo (rapporti fra gli organi) l’articolo 5 della legge costituzionale n. 1 dl 1999 stabilisce che:
- Il Presidente della Giunta fa parte del Consiglio regionale;
- nomina i componenti della Giunta regionale entro dieci giorni dalla proclamazione e può successivamente revocarli;
- nomina un Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza;
- può essere sfiduciato dal Consiglio regionale, con la conseguenza che con le sue dimissioni decade il consiglio e si procede a nuove elezioni.
I seggi assegnati alla regione sono suddivisi in due quote, relative ciascuna ad un diverso criterio di attribuzione. Questa suddivisione costituisce l’elemento principale sul quale è articolato il sistema di elezione.
La determinazione dei seggi spettante a ciascuna regione, in assenza di una diversa scelta statutaria, è stabilita dall’art. 2 della legge 108/1968. Quel numero è fissato per classi di abitanti nella regione sulla base dell’ultimo censimento generale (ora, 2001): dagli 80 consiglieri della regione Lombardia (popolazione superiore a 6 milioni di abitanti) ai 30 consiglieri delle regioni con popolazione inferiore al milione di abitanti (Umbria, Basilicata).
Per l’elezione di quattro quinti (80%) dei consiglieri da eleggere nelle circoscrizioni la legge n. 43/1995 rinvia alle modalità previste dalla legge n. 108/1968 (art. 1, comma 2, legge 43/1995). Questa, come si esprime la stessa legge n. 108/1968 (art. 1, comma 2), avviene «in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale».
Il restante quinto dei consiglieri (20%) «è eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti» secondo le modalità introdotte appunto dalla legge n. 43/1995 (art. 1, comma 3).
Ai due criteri di attribuzione dei seggi corrispondono due ambiti territoriali:
§ le circoscrizioni provinciali; in ciascuna regione costituiscono altrettanti collegi elettorali e corrispondono al territorio della provincia. In questo ambito vengono attribuiti i 4/5 sei seggi spettanti alla regione, con criterio proporzionale. Nel collegio unico regionale (CUR) costituito dal territorio dell’intera regione, sono attribuiti i seggi residuali non assegnati nei collegi circoscrizionali;
§ la circoscrizione regionale, è costituita dal territorio della regione; in questo ambito si determina l’elezione del Presidente della regione e la lista o coalizione regionale vincente e la attribuzione, con criterio maggioritario, di 1/5 dei seggi assegnati alla regione
I comizi elettorali sono convocati con decreto del rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie[5] emanato di intesa con il Presidente della Corte di Appello nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione. Il rappresentante dello Stato con il decreto di convocazione dei comizi determina il numero dei seggi del Consiglio regionale e la loro assegnazione alle singole circoscrizioni (legge 108/1968, art. 2, comma 3).
Il decreto deve essere notificato ai Presidenti delle regioni e comunicato ai sindaci. Questi ultimi ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso 45 giorni prima del giorno delle elezioni.
La ricomposizione dei due ambiti di attribuzione dei seggi in un’unica formula elettorale avviene attraverso il sistema delle candidature e dei collegamenti richiesti tra le liste concorrenti. La legge definisce due diversi tipi di candidature per due diverse liste, connesse tra loro:
§ in ciascun collegio provinciale per l’attribuzione dei seggi proporzionali concorrono «liste provinciali» composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere in quella circoscrizione e non inferiore ad un terzo di quello stesso numero (se del caso, arrotondato all’unità superiore - art. 9 della legge n. 108/68) . Ciascuna lista è identificata da un proprio contrassegno;
§ per l’assegnazione dei seggi maggioritari concorrono «liste regionali» composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei seggi da attribuire in ciascuna regione. La lista regionale è caratterizzata anche dalla indicazione del capolista che, per esplicita disposizione dell’articolo 5 della legge costituzionale 1/1999, è il candidato alla Presidenza della Giunta. Il suo nome dovrà comparire sulla scheda elettorale accanto al simbolo della lista. Questa è l’unica menzione che la legge fa del capolista, per altro senza alcuna diversa connotazione (art. 2 della legge n. 43/1995, sulle indicazioni che devono essere poste nella scheda elettorale). Sul piano formale, non essendo prevista alcuna dichiarazione specifica in proposito, il capolista risulta essere il candidato indicato con il numero «1» (secondo quanto è disposto per le liste provinciali e richiamato per le liste regionali, legge 43/1995, art. 1, comma 3, e legge 108/1968, art. 9, comma 6);
§ il sistema delle candidature è completato dalle modalità e dagli obblighi di collegamento (o apparentamento) tra le liste, ai fini dell’espressione del voto e del calcolo per l’attribuzione dei seggi.
Gli obblighi ed i criteri di collegamento possono essere così schematizzati:
ü ciascuna lista provinciale a pena di nullità della presentazione deve dichiarare di collegarsi ad una lista regionale e, per quanto è richiesto a quest’ultima, essere presente in almeno la metà dei collegi provinciali, o essere collegata tramite la lista regionale ad altre liste provinciali presenti complessivamente in almeno la metà dei collegi (legge 43/1995, art. 1, comma 8). La lista è identificata da un contrassegno (legge 108/1968, art. 9, comma 8, n. 4). L’identità del contrassegno connota un «gruppo di liste» presente nelle diverse circoscrizioni. Il gruppo di liste partecipa come tale alla ripartizione dei seggi proporzionali residuali (in sede di collegio unico regionale, legge 108/1968, art. 15, comma 8, n. 2) ed è collegato con dichiarazione di ciascuna lista provinciale alla medesima lista regionale (legge 43/1995, art. 1, comma 8);
ü ciascuna lista regionale a pena di nullità della presentazione deve essere collegata ad almeno un gruppo di liste provinciali presentate in almeno la metà dei collegi della regione con arrotondamento all’unità superiore (legge 43/1995, art. 1, comma 3). Lista regionale e liste collegate provinciali sono contrassegnate dal medesimo simbolo (legge 43/1995, art. 1, comma 8, ultimo periodo). Gruppi di liste provinciali (concorrenti tra loro nel medesimo collegio per l’assegnazione dei seggi proporzionali) possono collegarsi ad una medesima lista regionale. In questo caso la lista regionale è contrassegnata dal simbolo di tutte le liste provinciali collegate, oppure da un unico simbolo che non necessariamente deve contenere parti o richiami ai simboli delle liste collegate (legge 43/1995, art. 1, comma 9);
ü il collegamento è effettuato formalmente dalle «dichiarazioni di collegamento» rese dai delegati contestualmente alla presentazione della lista. Le dichiarazioni devono essere univoche e reciproche; ciascuna lista provinciale deve dichiarare il collegamento ad una sola lista regionale; tutte le dichiarazioni di collegamento devono corrispondere reciprocamente tra liste provinciali e liste regionali: «Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate» (legge 43/1995, art. 1, comma 3, e comma 8 per le liste provinciali).
ü quanto ai candidati, è consentito (come disposto dalla legge n. 108/1968, art. 9, comma 7) presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni, purché sotto lo stesso simbolo; per altro, non vi è divieto alla candidatura nelle liste provinciali e nella lista regionale cui queste sono collegate.
Si ricorda infine che gli articoli 51 e 117 della Costituzione, come modificati rispettivamente dalle leggi costituzionali n. 1/2003 e n. 3/2001, dispongono ora sulle pari opportunità tra donne e uomini introducendo l’obbligo, per la legislazione statale e regionale, di promuovere la parità di accesso alle cariche elettive.[6].
§ devono essere presentate alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo di provincia (dove si costituisce l’Ufficio centrale circoscrizionale)
§ sottoscritte da un numero minimo e massimo di elettori, in relazione al numero di abitanti della circoscrizione (quindi della provincia)[7]
numero abitanti provincia |
sottoscrizioni: minimo- massimo |
fino a 100.000 |
750-1.100 |
100.000–500.000 |
1.000–1.500 |
500.000–1.000.000 |
1.750–2.500 |
più di 1.000.000 |
2.000–3.000 |
§ devono essere presentate alla cancelleria della Corte di appello del capoluogo della regione (dove si costituisce l’Ufficio centrale regionale)
§ sottoscritte da un numero minimo e massimo di elettori, in relazione al numero di abitanti della regione (pari a quello stabilito per le elezioni del Senato dall’art. 9, comma 6, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533)[8]
numero abitanti regione |
sottoscrizioni: minimo- massimo |
fino a 500.000 |
1.000 – 1.500 (Molise) |
500.000–1.000.000 |
1.750–2.500 (Basilicata e Umbria) |
più di 1.000.000 |
3.500–5.000 (restanti regioni a statuto ordinario) |
La presentazione delle liste provinciali e regionali è disciplinata, per quanto compatibili, dalle medesime disposizioni.
§ devono essere presentate dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti quello della votazione;
§ documenti necessari:
ü dichiarazione di presentazione della lista (provinciale o regionale);
ü certificati attestanti che i presentatori sono elettori: di un comune della circoscrizione elettorale corrispondente alla rispettiva provincia per la lista provinciale, di un comune della regione per la lista regionale;
ü dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato (questa deve contenere l’esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcune delle cause di ineleggibilità previste dall’articolo 15, comma 1 della legge 55/1990 – norme antimafia)[9] ;
ü dichiarazione di collegamento della lista provinciale con una delle liste regionali e copia di analoga dichiarazione resa dai delegati della lista regionale (viceversa per la lista regionale);
ü certificato attestante l’iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un qualsiasi comune del territorio nazionale
ü modello di contrassegno della lista (nel caso della lista regionale può essere uno o più contrassegni);
§ con la presentazione della liste sono indicati «due delegati ... » (legge 108/968, art. 9, comma 9) che hanno il compito di rendere le dichiarazioni di collegamento (legge 43/1995, art. 1, comma 8)[10] ;
Resta confermata anche per le elezioni regionali l’abrogazione della di-sposizione che escludeva i partiti presenti in parlamento dall’obbligo di presentazione delle sottoscrizioni (legge 81/1993, art. 3, comma 6, che ha abrogato la lett. b) del primo comma dell’art. 1, del decreto legge n. 161/1976, convertito dalla legge n. 240/1976)[11].
Nell’uso dei simboli e del contrassegno, si è già detto delle norme che ne disciplinano positivamente il contenuto per l’identificazione del gruppo di liste, dei collegamenti e delle coalizioni ai fini del voto e della formula di attribuzione dei seggi. Le norme limitative dettate nella legge n. 108/1968 sono intese corrispondentemente ad evitare che i contrassegni posti sui manifesti e sulle schede possano risultare non univoci nell’indicare all’elettore la lista, il raggruppamento politico, il partito cui sono riferiti (legge 108/1968, art. 9, comma 4).
Per agevolare la sottoscrizione delle liste con autenticazione da parte di pubblici ufficiali del comune (legge 53/1990, art. 14), la legge n. 43/1995 ha imposto nuovi termini e modalità di apertura per gli uffici comunali, nonché appositi obblighi di pubblicità dei luoghi e tempi in cui è possibile sottoscrivere per la presentazione delle candidature: « nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla resi-denza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. » (legge 43/1995, art. 1, comma 4).
L’esame è compiuto dall’Ufficio centrale circoscrizionale per le liste provinciali e dall’Ufficio centrale regionale per le liste regionali.
L’articolo 10 della legge n. 108/1968 stabilisce termini e procedura in ordine all’ammissione delle candidature e ai relativi ricorsi. Quando non vi siano stati ricorsi, o l’Ufficio regionale avrà deciso in proposito, l’Ufficio centrale circoscrizionale compie le operazioni relative alla formazione dei manifesti e delle schede elettorali, comunicando ai delegati di lista le decisioni adottate in via definitiva.
I manifestisono stampati a cura della prefettura, le schede elettorali sono fornite dal Ministero dell’Interno (legge 108/1968, art. 11).
L’Ufficio elettorale circoscrizionale, come si è ricordato avanti, si costituisce in ogni circoscrizione presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo di provincia. E’ «composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale.» (L. 108/968, art. 8, comma 1). L’Ufficio decide in prima istanza sull’ammissione delle liste e delle candidature e compie le operazioni elettorali per l’attribuzione dei seggi e la proclamazione dei candidati in sede circoscrizionale (L. 108/1968, art.10, commi da 1 a 4 e art. 15, commi da 1 a 7).
L’Ufficio elettorale regionale, presso la Corte di appello del capoluogo della regione, è «composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte di appello medesima.» (L. 108/968, art. 8, comma 3). Decide « dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché per la attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale » (L. 108/1968, art. 10, commi da 5 a 9 e art. 15, commi da 8 a 18).
L’elettore dispone di una sola scheda e di due voti. La scheda secondo il modello recato dalle tabelle ‹A› e ‹B› allegate al decreto-legge n. 50/1995 (art. 2) è formata in modo da indicare chiaramente all’elettore, attraverso la composizione dei simboli in due rettangoli e la combinazione successiva dei rettangoli, i collegamenti tra le liste che concorrono per i seggi del collegio provinciale e le liste che concorrono in sede regionale. La tabella ‹A› allegata al decreto-legge n. 50/1995 reca anche una parte descrittiva che esplicita in dettaglio i criteri e le modalità di composizione della scheda.
Come si è detto, l’elettore dispone di due voti (L. 43/1995, art. 2). Può votare la sola lista provinciale (il simbolo o la preferenza) ed il voto si trasferisce alla lista regionale collegata; può votare congiuntamente anche la lista regionale collegata, o soltanto la lista regionale (il simbolo o il nome del capolista). In quest’ultimo caso il voto non si trasferisce ad alcuna lista provinciale. Da ultimo l’elettore può esprimere un voto disgiunto: per una lista provinciale la prima indicazione e per una lista regionale non collegata la seconda indicazione.
La formula per la ripartizione dei seggi in ambito circoscrizionale non ha subito modifiche sostanziali rispetto a quanto già stabilito dalla legge n. 108/1968. Con l’eccezione della introduzione della soglia di sbarramento (L. 43/1995, art. 7). La soglia opera nel senso di escludere totalmente dal computo elettorale le liste provinciali che non hanno raggiunto il minimo dei voti richiesti. La soglia è duplice e la verifica è effettuata dall’ufficio elettorale regionale.
L’ufficio elettorale regionale determina le cifre elettorali regionali di ciascun gruppo di liste provinciali (sommatoria delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in ciascun collegio) e le cifre elettorali regionali di ciascuna lista regionale. E’ ammesso alla ripartizione dei seggi il gruppo di liste provinciali la cui cifra elettorale regionale sia superiore al 3% di tutti i voti validi alle liste provinciali, oppure che – se inferiore a questa soglia - sia collegato ad una lista regionale la cui cifra elettorale regionale sia superiore al 5% del totale dei voti validi a tutte le liste regionali.
Effettuata la verifica delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi, il computo della formula procede in ciascuna circoscrizione (Ufficio centrale circoscrizionale) con la determinazione dei seggi conseguiti a quoziente intero (legge n. 108/1968, art. 15, commi 1-7) e, presso l’Ufficio centrale regionale, per i seggi da attribuire sulla base dei maggiori resti (art. 15, commi 8-11).
§ In ciascun collegio il quoziente è determinato dal totale dei voti validi alle liste provinciali diviso il numero di seggi da attribuire nel collegio, aumentato di una unità (quoziente corretto). La parte intera del risultato costituisce il quoziente. A ciascuna lista vengono attribuiti tanti seggi quante volte il quoziente divide la cifra elettorale di ciascuna lista.
§ I seggi non attribuiti nelle circoscrizioni provinciali sono ripartiti in sede di collegio unico regionale (CUR). Alla ripartizione partecipano tutte le liste ammesse, anche se non hanno conseguito alcun seggio con il quoziente intero. L’Ufficio elettorale regionale determina i voti residui di ciascuna lista provinciale (sommatoria dei voti residui in ciascuna circoscrizione) e il totale dei resti di tutte le liste (legge n. 108/1968, art. 15, comma 8, n. 2). Determina inoltre il numero complessivo dei seggi che non sono stati attribuiti in sede circoscrizionale (comma 8, n. 1).
Il «quoziente elettorale regionale» è dato dalla divisione della sommatoria di tutti i resti per il numero dei seggi che restano da attribuire (quoziente naturale) (comma 8, n. 3). L’attribuzione alle liste avviene sulla base dei quozienti interi e dei maggiori resti (comma 9). I seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste in sede di CUR sono assegnati alle singole liste nelle circoscrizioni in base alla graduatoria decrescente del rapporto tra il quoziente provinciale ed i resti che ciascuna lista in quel collegio ha trasferito al CUR (commi 10 e 11).
L’Ufficio centrale circoscrizionale (comma 18) proclama eletto, «per ogni lista della circoscrizione alla quale l’Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio» il candidato che dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale ha ottenuto la maggiore cifra individuale (totale dei voti di preferenza ottenuti) (comma 3, lett. e).
La formula di attribuzione dei seggi maggioritari considera il risultato delle liste regionali sia in termini di seggi (quelli conseguiti dalle liste provinciali collegate), sia in termini di voti (i voti alle liste regionali). L’Ufficio elettorale regionale determina in primo luogo i parametri del computo: la cifra elettorale di ciascuna lista regionale e i seggi provinciali conseguiti dalle liste collegate.
L’ufficio elettorale regionale verifica anzitutto quale sia la lista regionale che ha conseguito il maggior numero di voti (voti alle liste regionali). E quindi contemporaneamente qual è il candidato a Presidente della Giunta regionale che in ambito regionale ha ottenuto il maggior numero di voti validi. Questa lista per comodità di riferimento si può chiamare «Lista maggioritaria». Le altre liste regionali sono considerate collettivamente come «Liste minoritarie».
Verifica se il totale dei seggi provinciali conseguiti dai gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale maggioritaria sia pari o superiore al 50% dei seggi assegnati alla regione.
§ Se le liste provinciali collegate hanno conseguito almeno il 50% dei seggi assegnati alla regione:
alla lista regionale maggioritaria viene attribuita la metà della quota dei seggi riservati alla quota maggioritaria (di fatto, un ulteriore 10% dei seggi assegnati alla regione). A questi seggi sono proclamati, oltre il capolista, che è proclamato eletto quale presidente della Giunta regionale, gli altri candidati della lista regionale a seguire in ordine di lista sino a concorrenza di seggi disponibili [12];
la quota restante dei seggi maggioritari (10% dei seggi del Consiglio) viene ripartito tra i gruppi di liste provinciali non collegate alla lista regionale maggioritaria (prescindendo dal collegamento e dai risultati delle rispettive liste regionali).
La ripartizione viene effettuata con criterio proporzionale sulla base di quozienti interi e maggiori resti. A tal fine:
ü la sommatoria delle cifre elettorali regionali dei gruppi di liste interessati viene divisa per il numero dei seggi da attribuire determinando cosi (con la parte intera) il quoziente della ripartizione;
ü a ciascun gruppo di liste è attribuito anzitutto un numero di seggi pari al risultato della parte intera della divisione della rispettiva cifra regionale per il quoziente di ripartizione;
ü i seggi non attribuiti in questo modo sono assegnati in base alla graduatoria decrescente dei resti di queste operazioni;
ü i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono assegnati alle circoscrizioni sulla base della graduatoria decrescente del rapporto tra il quoziente provinciale ed i resti che ciascuna lista in quel collegio ha trasferito al CUR;
ü la medesima graduatoria già formata per la ripartizione dei seggi provinciali attribuiti in sede di collegio unico regionale.
Dovendo ricorrere in più casi alla scelta delle circoscrizioni cui attribuire seggi assegnati alle liste sul piano regionale, la nuova legge integra le precedenti disposizioni della legge n. 108/1968 precisando che: a) l’utilizzazione della graduatoria inizia dalla circoscrizione che succede all’ultima che si è vista attribuire un seggio; b) l’utilizzazione della graduatoria è ciclica, nel senso che, una volta esaurita l’ultima circoscrizione, per gli ulteriori seggi che dovranno essere attribuiti si riparte dalla prima circoscrizione (L. 108/1968, art. 15, comma 13, n. 3, aggiunto dalla legge n. 43/1965, art. 3). Anche per l’individuazione dei candidati da proclamare per ciascuna lista provinciale si segue il criterio utilizzato per i seggi attribuiti in sede di CUR, avvertendo che qualora nella circoscrizione siano stati proclamati eletti tutti i candidati di quella lista il seggio viene attribuito alla circoscrizione che segue nella graduatoria.
Come dispone l’articolo 5 della legge costituzionale n. 1/1999, l’ultimo di questi seggi è attribuito al candidato alla presidenza della regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto (c.d. Capo della opposizione).
§ Se le liste provinciali collegate NON hanno conseguito almeno il 50% dei seggi assegnati alla regione:
l’Ufficio elettorale regionale attribuisce alla lista regionale maggioritaria l’intera quota dei seggi maggioritari (20% dei seggi regionali). Sono proclamati eletti tutti i candidati della lista regionale maggioritaria;
Si ricorda che questa lista non può avere candidati in numero superiore, ma può contenerne in numero inferiore sino al minimo del 10% dei seggi regionali. In questo caso, i seggi che non possono essere attribuiti a candidati della lista regionale sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale maggioritaria seguendo il criterio e il metodo proporzionale dei quozienti interi e maggiori resti;
Il quoziente regionale è determinato dalla divisione della sommatoria delle cifre elettorali di ciascun gruppo di liste provinciali collegato per il numero di seggi che residuano dopo la proclamazione di tutti i candidati della lista regionale. Si dividono poi le cifre elettorali di ciascun gruppo di liste provinciali per il quoziente. A ciascun gruppo di liste provinciali è attribuito un seggio per ciascun quoziente intero e secondo la graduatoria decrescente dei resti di tali divisioni i seggi che ancora residuano;
in questo caso per l’attribuzione del seggio al candidato alla presidenza della regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto, poiché le liste minoritarie non ottengono alcun seggio di quelli riservati alla quota maggioritaria, si assegna il seggio attribuito con il minore resto o la minore cifra elettorale in ambito di CUR (seggi residuali non assegnati nei collegi circoscrizionali). Qualora tutti i seggi fossero stati assegnati a quoziente intero, l’Ufficio centrale regionale procede all’attribuzione di un seggio aggiuntivo. Di questo seggio si deve tenere conto per la determinazione della quota percentuale di seggi (55% o 60%) spettante alla lista maggioritaria nel Consiglio regionale (vedi oltre l’ulteriore verifica);
L’assegnazione dei seggi maggioritari tuttavia potrebbe non garantire alla lista regionale maggioritaria e alle liste regionali collegate la maggioranza del 60% dei consiglieri regionali: sicuramente quando i seggi provinciali conseguiti non raggiungono il 40% dei seggi assegnati al Consiglio.
Per assicurare che la lista regionale maggioritaria e le liste provinciali collegate ottengano comunque una maggioranza di consiglieri superiore al 50% la formula elettorale per decidere quale debba essere la maggioranza qualificata da attribuire alla lista maggioritaria prevede una ulteriore verifica:
l’Ufficio elettorale regionale verifica quale sia il risultato conseguito dalla lista regionale maggioritaria in termini di voti (voti alle liste regionali). La verifica deve rilevare se la lista regionale maggioritaria abbia conseguito una cifra pari o superiore al 40% di tutti i voti alle liste regionali.
ü se la lista regionale maggioritaria ha conseguito almeno il 40% dei voti validi alle liste regionali, essa, e le liste provinciali collegate, devono ottenere anche almeno il 60% dei consiglieri regionali;
− se questo numero di consiglieri è già stato raggiunto sommando i seggi attribuiti come premio di governabilità a quelli conseguiti in sede provinciale dai gruppi di liste collegate, allora il computo è esaurito e si procede alle proclamazioni.
− Se invece il complesso dei seggi ottenuti dalla lista regionale maggioritaria non raggiunge il 60% dei seggi assegnati alla regione, alla lista maggioritaria sono attribuiti in soprannumero ai seggi assegnati alla regione, tanti seggi quanti sono necessari con approssimazione alla unità inferiore a che essa disponga del 60% dei consiglieri che così vengono a costituire il Consiglio regionale;
ü se la lista regionale maggioritaria NON ha conseguito una cifra elettorale pari o superiore al 40% di tutti i voti alle liste regionali la formula tiene conto del minore successo elettorale ottenuto dalla lista maggioritaria e fissa al 55% dei consiglieri la maggioranza qualificata che il raggruppamento deve ottenere;
− se questo numero di consiglieri è già stato raggiunto sommando i seggi attribuiti come premio di governabilità a quelli conseguiti in sede provinciale dai gruppi di liste collegati, il computo della formula è esaurito e si procede alle proclamazioni;
− se invece questo risultato non è stato raggiunto (le liste provinciali collegate hanno ottenuto nelle circoscrizioni meno del 35% dei seggi regionali), allora alla lista maggioritaria sono attribuiti in soprannumero ai seggi assegnati alla regione, tanti seggi quanti sono necessari con approssimazione alla unità inferiore a che essa disponga del 55% dei consiglieri che così vengono a costituire il Consiglio regionale. I seggi attribuiti in soprannumero sono assegnati alle liste ed ai collegi secondo i criteri proporzionali dei quozienti interi e maggiori resti (come per la ripartizione dei seggi proporzionali).
Possono essere eletti alla carica di consigliere regionale i cittadini italiani che sono titolari del diritto di elettorato attivo e che hanno compiuto il 18° anno di età (legge 154/1981, art. 1).
La perdita della capacità elettorale attiva produce come diretta conseguenza l’estinzione del diritto di elettorato passivo.
L’articolo 15 della legge n. 55/1990[13] stabilisce alcune cause di incandidabilità alla carica di consigliere regionale, per coloro che hanno riportato condanna definitiva o siano sottoposti a procedimento penale o ad una misura di prevenzione in relazione a determinati delitti[14]. Queste cause di incandidabilità sono confermate dal primo comma dell’articolo 2 della legge 165/2004.
Si ricorda inoltre che ciascun candidato, all’atto della presentazione della candidatura, deve dichiarare esplicitamente di non essere in alcuna delle condi-zioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (legge 108/1968, articolo 9, comma 8).
La disciplina dei casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta e dei consiglieri è demandata, dall’articolo 122 primo comma della Costituzione, alla potestà legislativa regionale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.
Il comma 2° dello stesso articolo detta quindi alcune cause di incompatibilità con altre cariche istituzionali (membro di altro Consiglio o Giunta regionale, deputato, senatore, parlamentare europeo).
I casi di ineleggibilità e incompatibilità sono attualmente disciplinati dalle seguenti disposizioni:
− Costituzione, articoli 84, 104, 122, 135;
− legge 2 luglio 2004, n. 165, articoli 2 e 3
− legge 23 aprile 1981, n. 154, Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale;
− legge 19 marzo 1990, n. 55, Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, articolo 15;
Ai sensi della legge 2 luglio 2004, n. 165, Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma della Costituzione, le regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilità e incompatibilità, specificatamente individuati, nei limiti dei seguenti principi generali:
§ ineleggibilità (articolo 2)
- sussistenza di cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato “possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto”, ovvero possano “violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati”;
- inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora il candidato cessi dalle funzioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito;
- applicazione della disciplina delle cause di incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute alla elezione;
- non immediata rieleggibilità del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto allo scadere del secondo mandato consecutivo.
§ incompatibilità (articolo 3)
- sussistenza di cause di incompatibilità in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali ed altre situazioni o cariche, anche elettive, che possano “compromettere il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva”; sussistenza di cause di incompatibilità in caso di conflitto con funzioni svolte dai medesimi soggetti presso organismi internazionali o sopranazionali;
- eventuale fissazione della causa di incompatibilità tra assessore regionale e consigliere regionale;
- in caso di previsione della incompatibilità per lite pendente con la regione: il soggetto deve essere parte attiva nella lite; altrimenti la previsione della causa di incompatibilità è possibile solo a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato;
- fissazione di un termine dall’accertamento della causa di incompatibilità, non superiore a trenta giorni, entro il quale a pena di decadenza dalla carica deve essere effettuata l’opzione o deve cessare la causa che determina l’incompatibilità;
§ disposizioni comuni:
- competenza del consiglio regionale a decidere sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità dei propri membri e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatte le salve le competenze dell’autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi;
- eventuale differenziazione della disciplina di ineleggibilità e incompatibilità nei confronti del Presidente della Giunta, dei consiglieri regionali e dei componenti della Giunta (per le sole cause di incompatibilità).
Si ricorda infine che con Sentenza n. 379 del 6/12/2004 la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’articolo 45, comma 2, terzo periodo dello Statuto della regione Emilia-Romagna (delibera statutaria approvata in seconda lettura il 14/9/2004) che stabiliva la incompatibilità tra la carica di assessore con quella di consigliere regionale. La Corte motiva la sentenza affermando che la materia elettorale e i casi di ineleggibilità e incompatibilità sono riservate alla potestà legislativa regionale entro i principi stabiliti dalla legge statale (art. 122 Costituzione) e dunque la relativa disciplina sfugge dalle determinazioni statutarie.
Sono eleggibili a consigliere regionale e a Presidente della Giunta regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nel giorno fissato per le elezioni.
Le cause di ineleggibilità incidono direttamente sulla capacità di elettorato passivo, sono riferite a situazioni che potrebbero inquinare la campagna elettorale e dunque assumono rilievo fin dalla presentazione delle candidature.
Le cause di incompatibilità si riferiscono invece a situazioni inconciliabili con lo svolgimento del mandato elettorale, assumono rilievo solo al momento in cui la carica è assunta ed impediscono quindi di ricoprirla, salvo la possibilità di rimuovere la causa di incompatibilità nei modi previsti dalla legge.
Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità sono tassativamente elencate dalla legge. Poiché incidono sul diritto costituzionalmente garantito di accesso alle cariche pubbliche da parte di tutti i cittadini non ne può essere ampliato l’ambito di applicazione in forza di una di interpretazione estensiva o analogica delle disposizioni che le disciplinano.
I principi elencati nella legge 165/2004 sono, in alcuni casi, disciplinati positivamente dalla legge dello Stato o dalle leggi delle regioni, solo in questi casi trovano diretta applicazione. Il principio secondo il quale il Presidente della Giunta regionale – eletto a suffragio universale e diretto – non è immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo, è stato disciplinato solo dalle regioni Abruzzo (L.R. 51/2004, art. 1, comma 3) e Toscana (L.R. 25/2004, art. 12, comma 7).
Nell’assenza di diverse disposizioni legislative, adottate dalle regioni in attuazione dell’art. 122 Cost. e in conformità ai princìpi generali fissati dalla L. 165/2004 (sopra richiamati), trovano applicazione le seguenti cause di ineleggibilità e di incompatibilità:
Non possono essere eletti alla carica di consigliere regionale (e di Presidente della regione):
§ con riferimento all’intero territorio nazionale |
− i capi e i vice-capi di polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza presso il Ministero dell'interno; i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei Ministri; |
§ nel territorio in cui esercitano le funzioni, il comando o l’ufficio |
− i rappresentanti dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie[15], i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza; |
|
− gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato; |
|
− gli ecclesiastici ed i ministri di culto; |
|
− i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture ed ai tribunali amministrativi regionali nonché i vice pretori onorari e i giudici conciliatori; |
§ con riferimento all’ammini-strazione regionale: |
− i titolari e i componenti di organi che esercitano poteri di controllo istituzionale sull’amministrazione regionale; |
|
− i dipendenti della regione; |
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− i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della regione; |
|
− gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza, organizzazione o coordinamento del personale in istituto, consorzio, o azienda dipendente dalla regione |
§ i consiglieri regionali in carica in altra regione
|
|
Queste cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.[16]. La cessazione dalle funzioni deve comportare la effettiva astensione da ogni atto inerente l’ufficio.
Non può ricoprire la carica di consigliere regionale, di presidente della Giunta o di componente della Giunta regionale:
§ in relazione ad altre cariche istituzionali, con riferimento all’intero territorio nazionale: |
− deputato, senatore, parlamentare europeo; |
|
− ministro e sottosegretario di Stato; |
|
− giudice ordinario della Corte di Cassazione, componente del Consiglio superiore della magistratura; membro del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro; |
|
− magistrato del Tribunale superiore delle acque pubbliche, della Corte dei conti, del Consiglio di Stato, della Corte costituzionale; |
§ in relazione ad altre cariche istituzionali, con riferimento al territorio della regione |
− presidente ed assessore di Giunta provinciale; |
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sindaco e assessore di Giunta comunale |
§ in relazione ad incarichi inerenti particolari rapporti con la regione: |
− amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza da parte della regione (o che riceva dalla stessa una sovvenzione continuativa, in tutto o in parte facoltativa) |
|
− colui che ha parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'in-teresse della regione (a meno che non si tratti di cooperative o consorzi di cooperative); |
|
− il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui sopra; |
|
− colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo (non in materia tributaria) con la regione; |
|
− colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato della regione, ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito; |
|
− colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la regione, ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora; |
|
− colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la regione; |
§ colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità |
|
§ per i componenti della Giunta regionale |
le cause di ineleggibilità previste per i consiglieri regionali e il Presidente della Giunta |
Le cause di incompatibilità e le cause di ineleggibilità sopravvenute alle e-lezioni, importano la decadenza dalla carica di consigliere regionale. Queste possono essere rimosse con la cessazione dalle funzioni o dalle cariche che ne sono la causa. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui si è concretizzata la causa di ineleggibilità o incompatibilità.
§ il Consiglio regionale contesta all’interessato la causa di ineleggibilità sopravvenuta o la causa di incompatibilità (sia che esista al momento dell’elezione, sia che si verifichi successivamente);
§ il Consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere la causa di ineleggibilità o incompatibilità. Nel caso venga proposto accertamento in sede giurisdizionale i dieci giorni decorrono dalla data di notifica del ricorso [17];
§ scaduto questo termine, nei successivi dieci giorni il Consiglio delibera definitivamente e ove ritenga sussistere la causa di ineleggibilità o in-compatibilità invita il consigliere a rimuoverla o, ove sia possibile, ad optare per la carica che intende conservare;
§ se il consigliere non provvede entro i successivi dieci giorni, il Consiglio lo dichiara decaduto.
Quando le elezioni si svolgono nella stessa data è possibile presentare la propria candidatura in non più di due regioni: nel caso risulti eletto in entrambe il candidato dovrà optare per una delle cariche entro cinque giorni dall’ultima convalida di risultati. Se non opta, risulta eletto nella regione dove ha conseguito il maggior numero di voti validi in percentuale rispetto al numero dei votanti.
L’articolo 5 della legge 43/1995 stabilisce i limiti di spesa per la campagna elettorale ed estende alla elezione dei consigli regionali alcune disposizioni della legge 515/1993[18] che disciplina le campagne elettorali per l'elezione alla Camera e al Senato.
I limiti massimi di spesa per la campagna elettorale sono definiti come segue:
candidato in una lista provinciale |
€ 38.802,85 incrementati di € 0,0061 per ogni cittadino residente nella circoscrizione elettorale[19] |
candidato in più liste provinciali |
massimo consentito per una candida-tura nelle liste provinciale (quella re-lativa alla provincia con il più alto numero di residenti) aumentato del 10% |
candidato in una lista regionale |
€ 38.802,85 |
candidato in una o più liste provinciali e nella lista regionale |
massimo consentito per una candida-tura nelle liste provinciali aumentato del 30% |
partito, movimento o lista |
prodotto dell’importo di € 1,00 per il numero di iscritti nelle liste elettorali per l’elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali in cui ha presentato proprie liste[20] |
L’articolo 5, comma 2, della citata legge 43/1995 specifica che le spese per la propaganda elettorale riferibili direttamente al candidato sono computate nel limite di spesa di quest’ultimo (ad eccezione del capolista della lista regionale), anche qualora siano state sostenute dal partito o gruppo di appartenenza.
Inoltre, l’articolo 5, comma 4 della legge 43 estende alla elezione dei Consigli regionali e dei Presidenti della Giunta regionale l’applicazione delle seguenti disposizioni della legge 515/1993:
§ modalità di raccolta, pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati:
ü la raccolta dei fondi per il finanziamento della campagna elettorale di ciascun candidato può avvenire esclusivamente attraverso il “mandatario elettorale” nominato dal candidato il giorno successivo l’indizione delle elezioni (L. 515/1993, art. 7, comma 3). Il mandatario è tenuto a registrare tutte le operazioni di raccolta di fondi in un unico conto corrente bancario o postale (L. 515/1993, art. 7, comma 4). Sono esentati da questa procedura i candidati che finanziano con propri fondi la loro campagna elettorale, per un importo non superiore a € 2.582,28[21] (L. 43/1995, art. 5, comma 4, lett. a);
ü nel 2006 è stato abolito il limite massimo di contributi erogati al candidato da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica fissati da ultimo nella cifra di L. 25.172.425, corrispondenti a €13.000 (D.L. 1/2006, art. 3-ter che ha soppresso l’ultimo periodo del comma 4 del’art. 7 della L. 515/1993);
ü la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la campagna elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di mezzi messi a disposizione dal partito (prevista dall’articolo 2, 3° comma, numero 3, della legge 441/1982[22]), deve essere presentata entro tre mesi dalla proclamazione al Presidente del Consiglio regionale e al Collegio regionale di garanzia elettorale. La dichiarazione deve essere accompagnata dal rendiconto dettagliato dei contributi e servizi ricevuti e delle spese sostenute ed è sottoscritto dal mandatario. I candidati hanno l’obbligo di comunicare, anche mediante autocertificazione, i contributi ricevuti dai privati quando questi superano la somma di € 20.000.[23] Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione anche coloro che finanziano la campagna con propri fondi (e che come si è visto non hanno l’obbligo di nominare il mandatario), nonché i candidati non eletti che la trasmettono solamente al Collegio di garanzia elettorale e non anche al Presidente del Consiglio regionale. Per quest’ultimi il termine per la presentazione scade tre mesi dopo l’ultima proclamazione (L. 515/1993, art. 7 commi 6 e 7);
ü i Collegi regionali di garanzia elettorale sono costituiti presso ciascuna Corte di appello o, in mancanza, presso il Tribunale del capoluogo di regione, con il compito specifico di controllare la regolarità delle di-chiarazioni e dei rendiconti[24]. Questi si considerano approvati se il collegio non ne contesta la regolarità entro 180 giorni dalla ricezione (L. 515/1993, artt. 13 e 14);
§ tipologia delle spese elettorali : ai sensi dell’art. 11 della L. 515/1993 sono spese elettorali quelle relative a:
ü produzione, acquisto o affitto di mezzi di propaganda e loro distribuzione e diffusione anche attraverso strumenti di comunicazione di massa (giornali, radio, televisione), cinema e teatri;
ü organizzazione di manifestazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
ü operazioni relative alla presentazione delle liste (ad esempio la stampa dei moduli per la raccolta delle forme);
ü personale e strumentazione impiegato nella campagna elettorale.
Le spese relative ai locali delle sedi elettorali, le spese di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, sono calcolate in misura forfettaria nella misura del 30% dell’ammontare delle spese ammissibili.
§ pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati:
ü i rappresentanti dei partiti, movimenti, e liste di candidati sono tenuti a presentare al Presidente del Consiglio regionale, entro 45 giorni dall’insediamento, il consuntivo delle spese sostenute, per il successivo controllo da parte della Corte dei conti. I controlli si limitano “alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dagli aventi diritto e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse”.
ü La Corte dei conti riferisce direttamente, in questo caso, al Presidente del Consiglio regionale “sui risultati del controllo eseguito” entro 6 mesi dalla presentazione dei consultivi, prorogabili fino a 9 mesi. Copia del consuntivo deve essere depositata anche presso l’Ufficio centrale circoscrizionale (L. 515/1993, art. 12).
§ sanzioni: in caso di mancato rispetto delle norme sulla pubblicità delle spese per la campagna elettorale dei candidati e dei partiti e movimenti politici, si applicano le sanzioni dettagliatamente previste dall’articolo 15 della L. 515/1993.
La legge prevede l’erogazione, a carico dello Stato, di un contributo finanziario quale concorso alle spese elettorali sostenute per la elezione dei consigli regionali dai partiti e movimenti politici.
La legge 157/1999[25], dispone che il rimborso per le spese elettorali sostenute da partiti o movimenti politici è previsto per le campagne elettorali per il rinnovo dei seguenti organi (articolo 1, comma 1): Senato della Repubblica, Camera dei deputati, Parlamento europeo, Consigli regionali. I rimborsi sono corrisposti ripartendo tra i movimenti o partiti politici aventi diritto quattro fondi, corrispondenti agli organi da rinnovare. E’ previsto un rimborso per le spese elettorali anche per i comitati promotori dei referendum dichiarati ammissibili.
L’ammontare di ciascun fondo per il rimborso delle spese elettorali è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi da rinnovare, in questo caso del Consiglio regionale, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell’importo di € 1 per il numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati (L. 157/1999, art. 1, comma 5).
La legge 157/1999 rinvia, per la determinazione degli aventi diritto alla ripartizione dei fondi e per il calcolo di tale ripartizione alle leggi vigenti in materia. In particolare, con riferimento ai rimborsi elettorali per elezioni regionali si procede in primo luogo a distribuire il fondo tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione[26]. Nell’ambito di ciascuna regione, la quota spettante è quindi ripartita, proporzionalmente ai voti riportati, tra le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al Consiglio regionale della regione interessata (L. 43/1995, art. 6, co. 2).
L’erogazione del rimborso è disposta con decreto del Presidente della Camera dei deputati. I partiti o movimenti politici che intendono usufruire dei rimborsi sono tenuti a farne richiesta, a pena di decadenza, al presidente della Camera dei deputati entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste.
Quanto alle modalità di corresponsione dei rimborsi, il contributo è versato sulla base di quote annuali entro il 31 luglio di ogni anno. Le somme erogate o da erogare ai partiti a titolo di rimborso per le spese elettorali possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi (L. 157/1999, art. 1, co. 6[27]).
I rimborsi elettorali sono posti a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte dai partiti e movimenti politici. Per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici maturati in epoca pregressa, è istituito un fondo di garanzia alimentato dall’1 per cento delle risorse stanziate per l’erogazione dei rimborsi elettorali (L. 157/1999, art. 6-bis[28]).
Infine l'articolo 3 della legge 157 introduce una specifica disposizione intesaa promuovere la partecipazione delle donne alle attività politiche. Si prevede, a carico dei partiti, l'obbligo di destinare almeno un importo pari al 5% del totale dei rimborsi elettorali ricevuti ad iniziative connesse alle predette finalità. Dell'effettivo adempimento di tale obbligo, è data notizia attraverso l'iscrizione della quota in una apposita voce nell'ambito del rendiconto annuale dei partiti e movimenti politici previsto dall'articolo 8 della legge n. 2/1997[29].
La disciplina della campagna elettorale è dettata dalla legge n. 28/2000 (la cosiddetta legge sulla “par condicio”)[30] che si applica ad ogni tipo di consultazione elettorale, comprese le elezioni regionali (art. 1, co. 2).
La legge disciplina l’accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica, sia in campagna elettorale, sia al di fuori del periodo elettorale, con lo scopo di garantire parità di trattamento e imparzialità a tutti i soggetti politici e affida alla Commissione di vigilanza RAI-TV e all’Autorità di garanzia delle comunicazioni il compito di definire le disposizioni di dettaglio[31].
La campagna elettorale ha inizio con la data di convocazione dei comizi elettorali (L. 28/2000, art. 4) e termina il giorno antecedente la data fissata per le elezioni (L. 212/1956, art. 9[32]); da questo momento scatta il divieto di qualsiasi tipo di propaganda elettorale che perdura nei giorni in cui si svolgono le elezioni.
A partire dall’indizione dei comizi elettorali, la comunicazione politica radiotelevisiva può svolgersi soltanto in forme predefinite: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e programmi elettorali, confronti, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione (L. 28/2000, art. 4, co. 1).
Il riparto degli spazi tra i soggetti politici per la comunicazione politica radiotelevisiva è disciplinato da provvedimenti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (L. 28/2000, art. 4, co. 2).
La legge, a tal fine, distingue due periodi:
§ dalla data di convocazione dei comizi elettorali alla data di presentazione delle candidature gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare o comunque presenti nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo;
§ dalla data di presentazione delle candidature alla data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono invece ripartiti tra le coalizioni e le liste che hanno presentato candidati in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori.
In questo secondo periodo possono essere trasmessi messaggi autogestiti gratuiti da parte delle emittenti nazionali, secondo le modalità specifiche dettate dalla Commissione e dall’Autorità sulla base dei principi fissati dalla legge.
La legge 313/2003 ha novellato in misura rilevante la legge 28/2000 prevedendo (artt. da 11-bis a 11-septies), una specifica e distinta disciplina per le emittenti radiofoniche e televisive locali ed escludendo per queste ultime l’applicazione delle altre disposizioni legge n. 28, ad eccezione di quelle relative alla trasmissione di messaggi politici autogestiti (art. 4, commi 3 e 5) e alla diffusione dei sondaggi (art. 8). La disciplina per le emittenti locali prevede quanto segue:
§ per garantire la parità di trattamento e l’imparzialità a tutti i soggetti politici, le emittenti locali devono operare in conformità alle disposizioni del codice di autoregolamentazione in materia di programmi di informazione e di programmi di comunicazione politica, adottato con il decreto del Ministero delle comunicazioni dell’8 aprile 2004;
§ le emittenti locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti sia a pagamento[33], sia a titolo gratuito;
§ le emittenti locali che trasmettono gratuitamente messaggi autogestiti hanno diritto ad un rimborso da parte dello Stato, nella misura annualmente definita con decreto del ministro delle comunicazioni di concerto con il ministro dell’economia (L. 28/2000, art. 4, comma 5);
§ è permessa, a differenza di quanto previsto per le emittenti nazionali, la presenza di esponenti politici nelle trasmissioni radiotelevisive in campagna elettorale (L. 313/2003, art. 3 che stabilisce l’inapplicabilità alle emittenti locali delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 5, della legge n. 515 del 1993).
La Commissione e l’Autorità definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all’indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici cui debbono attenersi i programmi di informazione della concessionaria pubblica e delle emittenti radiotelevisive private (art. 5, comma 1). Inoltre, è vietato fornire, in qualunque trasmissione radiotelevisiva, anche indirettamente, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto (art. 5, comma 2).
Inoltre, dalla data di convocazione dei comizi elettorali è fatto divieto di propaganda istituzionale (art. 9). Mentre i sondaggi politici ed elettorali sono vietati nei quindici giorni precedenti le votazioni (art. 8).
La legge 28/2000 prevede inoltre una serie di sanzioni (art. 10), comminate anche dall’Autorità, che vanno ad aggiungersi a quelle già previste dall’articolo 15 della legge 515/1993.
Alla campagna elettorale per l’elezione dei consigli regionali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della legge 515/1993, secondo quanto dispone espressamente l’articolo 20 della medesima legge, che definiscono le agevolazioni postali e fiscali, e gli obblighi particolari dei comuni per lo svolgimento della campagna elettorale.
L’articolo 18 della legge n. 515/1993 dispone l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 4%: per il materiale tipografico, per l’acquisto di spazi di affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici sulla stampa, per l’affitto dei locali e l’allestimento di manifestazioni nei 90 giorni precedenti le elezioni, e commissionati da partiti, movimenti e liste di candidati. L’art. 17 dispone invece una tariffa postale agevolata per i candidati, nei trenta giorni precedenti le elezioni (le agevolazioni erano state soppresse con decorrenze 1/1/2000 dall’art. 41, co.1 della L. 448/1998, che è stato poi abrogato dall’art. 4 del DL 353/2003 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 febbraio 2004, n. 46).
I comuni sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici, senza oneri per i comuni stessi e per i partiti e movimenti, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti (art. 19 L. 515/1993).
Sono altresì in vigore le disposizioni della legge 212 del 1956 che regolano le affissioni di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda, nonché la predisposizione da parte dei comuni di speciali spazi da destinare a tali mezzi di propaganda.
Da ultimo si segnala che il decreto legge 194/2009[34] recante proroga di termini, prevede (all’art. 2, commi 8-octies e 8-novies) la possibilità di definire le violazioni alle norme sulle affissioni commesse dal 10 marzo 2009 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge stesso, tramite un versamento di mille euro.
La regione Calabria già in occasione delle scorse elezioni ha emanato disposizioni - con legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, composta di un unico articolo - in relazione ad alcuni aspetti della disciplina elettorale, senza incidere sull’impianto generale. In particolare ha fissato la soglia di sbarramento per la lista provinciale al 4% e introdotto norme sulla rappresentanza di genere.
Con la legge regionale 6 febbraio 2010, n. 4 (modificata dalla L.R. 12 febbraio 2010, n. 6) la regione conferma ed integra le disposizioni della L.R. 1/2005 e introduce modifiche più consistenti al sistema elettorale. In sintesi:
§ mantiene la ripartizione dei seggi del Consiglio regionale tra quota ‘proporzionale’ e quota ‘maggioritaria’ ma trasforma le percentuali in numeri ed abroga il cd. ‘listino’: 40 consiglieri sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti; mentre 9 consiglieri costituiscono il premio di maggioranza e sono eletti nell’ambito dei candidati delle liste circoscrizionali;
§ il premio di maggioranza è assegnato per intero (9 seggi) nel caso in cui le liste collegate al Presidente eletto abbiano ottenuto meno di 25 seggi, altrimenti vengono assegnati 4 seggi alle liste ‘maggioritarie’, 5 alle liste minoritarie;
§ unica candidatura regionale è quella alla carica di Presidente della Giunta regionale; collegata con una o più liste provinciali, si presenta con il solo nome, senza alcun simbolo.
§ legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 – Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale. § legge regionale 6 febbraio 2010, n. 4 – Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 recante “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale”. § legge regionale 12 febbraio 2010, n. 6 – Modifiche alla legge regionale 6 febbraio 2010, n. 4.
Disciplina delle elezioni primarie (si applica a decorrere dalla X legislatura) § Legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 - Norme per lo svolgimento di «elezioni primarie» per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale. (Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle LL.RR. 29 ottobre 2009, n. 38; L.R. 3 dicembre 2009, n. 44 e 31 dicembre 2009, n. 57) § Legge Regionale 31 dicembre 2009, n. 57 - Disposizioni transitorie alla legge regionale del 17 agosto 2009, n. 25. |
Per tutto quanto non espressamente disciplinato, la legge regionale rinvia alle disposizioni vigenti nell’ordinamento statale (L.R. 1/2005, art. 1, comma 7).
La regione Calabria ha altresì disciplinato con legge regionale 17 agosto 2009, n. 25, successivamente modificata dalle leggi regionali 38/2009, 44/2009 e 57/2009 - lo svolgimento di elezioni primarie ai fini della scelta dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale con un sistema basato su liste di aventi diritto al voto e per il quale ciascun elettore vota per una sola delle liste o coalizioni. A seguito di ricorso per questione di legittimità costituzionale presentato dal Governo[35], la regione ha prima apportato alcune modifiche alla disciplina ed in fine con legge regionale 31 dicembre 2009, n. 57 ne ha rinviato l’applicazione successivamente all’inizio della nona legislatura del Consiglio regionale della Calabria (ovvero la legislatura che avrà inizio con le elezioni 2010).
Il Consiglio regionale della Calabria è composto di 50 membri, compreso il Presidente della Giunta regionale[36].
Il comma 2 dell’art. 1 della L.R. 1/2005 (come modificato dalla L.R. 4/2010) aggiunge che resta ferma – ora in armonia con lo statuto - la disciplina concernente l’eventuale aumento del numero di consiglieri per consentire l’attribuzione del premio di maggioranza (dettata dall’art. 15 della legge 108/1968 come modificato dalla legge 43/1995 e integrato dall’art. 5 della Legge costituzionale 1/1999).
Dei 50 membri, 40 sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, mentre 9 costituiscono il premio di maggioranza ma sono eletti nell’ambito dei candidati delle liste circoscrizionali.
La legge regionale modifica – limitatamente alla regione Calabria - le disposizioni contenute nella legge 43/1995 e nella legge 108/1968 al fine di renderle coerenti con il sistema regionale, per il resto rimane valida la disciplina nazionale con le seguenti modifiche:
§ abolito il cd. listino, il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è l’unico componente della lista regionale;
§ le liste provinciali sono composte da un minimo di due terzi fino ad un massimo del numero di seggi spettanti alla circoscrizione[37].
§ una o più liste provinciali possono collegarsi con una lista regionale – composta dal solo candidato alla presidenza - che in ogni caso non è contrassegnata da alcun simbolo (art. 1, comma 9 L. 43/1995 come mod. dall’art. 2 della L.R. 1/2005).
Pari opportunità
Nelle liste elettorali – a pena di inammissibilità - devono essere presenti candidati di entrambi i sessi (art. 1, comma 6).
Esonero dalla sottoscrizione delle liste:
In deroga alla disciplina vigente, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste provinciali espressione di:
ü partiti rappresentati nel Parlamento italiano;
ü gruppi consiliari o componenti del gruppo misto di cui all’articolo 27 dello statuto[38] (art. 1, comma 4 come modificato dalla L.R. 4/2010);
ü le liste regionali – ovvero le candidature alla carica di Presidente (art. 1, comma 4 come modificato dalla L.R. 6/2010)
Uso dei simboli e dei contrassegni
La legge dispone inoltre sul divieto di presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti o movimenti.
A tal fine costituiscono elementi di confondibilità: “la rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento” (art. 1 comma 5)
La votazione avviene su un’unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista provinciale è collegata.
L’elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno della lista.
Il voto espresso alla sola lista provinciale, si intende validamente espresso anche per il candidato alla carica di Presidente.
Come nella normativa nazionale, è ammesso il voto disgiunto e si può esprimere una preferenza.
Il modello e la descrizione dettagliata della scheda sono contenuti nell’allegato A (art. 2 L. 43/1995 come modificato dall’art. 2, comma 2 della L.R. 1/2005).
La legge regionale modifica la soglia di sbarramento: sono ammesse alla ripartizione dei seggi le liste provinciali che abbiano ottenuto, nell’intera regione, almeno il 4% dei voti validi. La soglia deve essere raggiunta anche se la lista è collegata ad una lista regionale che abbia ottenuto il 5% dei voti validi (art. 1, comma 3).
Rimane invariata la disciplina dell’attribuzione dei seggi ‘proporzionali’. La ripartizione avviene prima a livello circoscrizionale a quoziente intero, poi a livello regionale per i seggi residui (attribuiti nel collegio unico regionale).
La disciplina è contenuta nel comma 13 dell’articolo 15 della legge 108/1968 come modificato – limitatamente alla regione Calabria - dall’art. 4 della legge regionale 1/2005.
L’Ufficio centrale regionale verifica anzitutto quale sia la lista regionale che ha conseguito il maggior numero di voti e proclama eletto il candidato a Presidente della Giunta regionale di quella lista.
Verifica se il totale dei seggi conseguiti dai gruppi di liste provinciali collegati al candidato proclamato eletto sia pari o superiore 25 seggi:
§ se le liste provinciali collegate hanno conseguito almeno 25 seggi, assegna a quelle liste 4 dei seggi da ripartire con sistema maggioritario; i restanti 5 seggi sono attribuiti alle liste non collegate al candidato Presidente proclamato eletto.
§ se le liste provinciali collegate hanno conseguito meno di 25 seggi, assegna a quelle liste tutti i 9 seggi da ripartire con sistema maggioritario.
La ripartizione dei seggi tra le liste viene effettuata con criterio proporzionale sulla base di quozienti interi e maggiori resti.
I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono poi assegnati alle circoscrizioni sulla base della graduatoria decrescente del rapporto tra il quoziente provinciale ed i resti che ciascuna lista in quel collegio ha trasferito al CUR. La disciplina è contenuta nel medesimo comma 3 dell’articolo 15 della legge 108/1968, al punto 3, dal terzo al settimo periodo.
La regione Campania con la legge regionale 4/2009 ha apportato alcune modifiche al sistema di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale che resta comunque a ripartizione proporzionale ed esito maggioritario realizzato tramite l’assegnazione del 20% dei seggi quale premio di maggioranza.
La legge regionale recepisce la normativa statale – espressamente le leggi 108/1968 e 43/1995 e la legge costituzionale 1/1999 – ad eccezione delle parti incompatibili con quanto disposto dalla legge regionale. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le altre disposizioni anche di natura regolamentare vigenti in materia (art. 1, commi 2 e 3).
§ legge regionale 27 marzo 2009, n. 1 – Legge elettorale. |
Rispetto al sistema delle leggi n. 108/1968 e 43/1995 le varianti principali sono:
§ l’abolizione del cd. ‘listino’; le liste circoscrizionali sono collegate dalla candidatura comune alla carica di Presidente della Giunta regionale; ai seggi del premio di maggioranza sono proclamati candidati presenti nelle liste circoscrizionali;
§ la lista o coalizione vincente ottiene comunque il 60% dei seggi assegnati al consiglio regionale (36 seggi), ma non può ottenerne più del 65% (39 seggi), escludendo dal computo il seggio spettante al Presidente della Giunta. Qualora per l’esito della votazione o per l’assegnazione del premio di maggioranza ottenesse un numero maggiore di seggi, quelli eccedentari sono stornati a favore delle liste non collegate al candidato eletto Presidente della Giunta; non sono attribuiti seggi eccedentari;
§ i seggi sono assegnati alle liste in sede regionale, ripartiti prima con il metodo d’Hondt fra la coalizione vincente e le altre liste circoscrizionali singolarmente; poi all’interno delle liste della coalizione di maggioranza con il metodo del quoziente corretto con +1;
§ nelle circoscrizioni i seggi sono assegnati in base al quoziente circoscrizionale e graduatoria dei resti ponderati (valore percentuale) rispetto al quoziente.
Il Consiglio regionale della Campania è composto da 60 consiglieri e dal Presidente della Giunta regionale[39]; i due organi sono eletti contestualmente a suffragio universale e diretto (art. 1, comma 1 e art. 5 comma 2).
I 60 consiglieri sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste provinciali concorrenti con applicazione di un premio di maggioranza (art. 1 comma 4).
È altresì membro del Consiglio regionale - compreso tra i 60 consiglieri - il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente (art. 5, comma 3).
Il sistema elettorale non prevede eventuale aumento del numero di consiglieri per l’attribuzione del premio di maggioranza.
Le elezioni sono indette con Decreto del Presidente della Giunta regionale in carica e possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio, ovvero entro tre mesi dalla cessazione anticipata (articolo 1, comma 1)[40].
Il sistema delle candidature è basato sulla presentazione di liste provinciali collegate – singolarmente come gruppo o in coalizione di più gruppi - ad un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.
La legge regionale detta le disposizioni illustrate di seguito e rinvia alla normativa statale, cui fa esplicito riferimento, per le modalità e i tempi di presentazione, la disciplina delle sottoscrizioni, l’esame e l’ammissione delle liste; normativa contenuta negli articoli 9, 10 e 11 della legge 108/1968 e nell’articolo 1, comma 3, della legge 43/1995[41].
Lista provinciale (articolo 3)
§ la presentazione di liste provinciali deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale; sono ammesse solo se presenti in almeno 3 circoscrizioni;
§ le liste provinciali contrassegnate da un medesimo simbolo e presentate in più circoscrizioni (definite gruppo di liste) sono collegate con il medesimo candidato alla carica di Presidente;
§ più gruppi di liste collegate con il medesimo candidato sono collegate in una coalizione di liste;
§ sono esonerate dalla sottoscrizione le liste espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano o di gruppi costituiti in Consiglio regionale nella legislatura in corso.
Candidatura alla carica di Presidente (articolo 2)
§ la presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale deve essere accompagnata:
ü dalla dichiarazione di collegamento con un gruppo di liste ovvero con una coalizione
ü dal certificato d’iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica
ü dalla dichiarazione di accettazione della candidatura
§ l’Ufficio centrale regionale esamina e ammette le candidature entro 24 ore dalla presentazione; effettua il sorteggio per l’ordine di stampa sulle schede e comunica gli esiti agli Uffici centrali circoscrizioni per gli adempimenti successivi.
Pari opportunità
La legge campana reca disposizioni sulla rappresentanza di genere in tre distinti ambiti:
§ presentazione delle liste: in ciascuna lista provinciale, a pena di inammissibilità, ciascuno dei due sessi non può essere rappresentato in misura superiore ai 2/3 dei candidati (art. 10, commi 2-3);
§ campagna elettorale: i soggetti politici devono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica e nei messaggi autogestiti (art. 10, comma 4);
§ voto di preferenza: poiché la legge regionale prevede la possibilità per l’elettore di esprimere uno o due voti di preferenza, «nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza». La Corte costituzionale con Sentenza n. 4/2010 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Governo avverso questa disposizione, cosiddetta ‘preferenza di genere’, sostenendo che si tratta di una norma promozionale, nello spirito delle disposizioni costituzionali e statutarie, tesa al riequilibrio tra i sessi nella rappresentanza politica. Trattandosi di mera facoltà per l’elettore di indicare due preferenze, la norma non incide sui diritti fondamentali di elettorato attivo e passivo[42].
La votazione avviene su un’unica scheda[43]. L’elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno della lista.
Il voto espresso alla sola lista provinciale, si intende validamente espresso anche per il candidato alla carica di Presidente. Come nella normativa nazionale, è ammesso il voto disgiunto.
L’elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome (o il nome ed il cognome) di uno o due candidati alla carica di consigliere regionale. Come già detto, la legge campana prevede, per la prima volta nella legislazione italiana, la ‘preferenza di genere’ nel caso di espressione di due voti di preferenza – a pena di nullità della seconda preferenza – queste dovranno essere per candidati di genere diverso (una di genere maschile e una di genere femminile).
Nel caso in cui l’elettore esprima il voto per un candidato Presidente e due preferenze per due liste diverse, i voti di lista sono nulli ed è valido il solo voto al candidato alla carica di Presidente.
La ripartizione e l’assegnazione dei 60 seggi avvengono in sede regionale. Le operazioni degli Uffici centrali circoscrizionali e dell’Ufficio centrale regionale sono descritte nell’articolo 7 della legge regionale 4/2009.
A seguito delle comunicazioni ricevute dagli uffici centrali circoscrizionali (commi 1-4), l’Ufficio centrale regionale calcola la cifra elettorale regionale di ciascun candidato alla carica di Presidente, di ciascun gruppo di liste e di ciascuna coalizione – somma dei voti espressi per le liste che la compongono, più i voti eventualmente espressi per il solo candidato Presidente - quindi procede nelle seguenti operazioni:
§ proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti (art. 5, comma 1 e art. 7, comma 5 lett. a));
§ verifica quale candidato alla carica di Presidente abbia ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore al candidato eletto, ai fini della riserva del seggio (vedi infra, comma 7, lett. c));
§ determina la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste e la cifra elettorale di maggioranza - della coalizione o del gruppo di liste collegate al Presidente eletto (comma 5, lett. b), c));
§ verifica della ‘clausola di sbarramento’, analoga a quella prevista dalla disciplina nazionale: esclude dalla ripartizione dei seggi il gruppo di liste provinciali che non abbia ottenuto almeno il 3% dei voti validi se non collegato con un candidato alla carica di Presidente che abbia ottenuto almeno il 5% dei voti validi (comma 5, lett. d));
§ per l’applicazione delle norme concernenti il premio di maggioranza e la garanzia per le minoranze contenute nell’articolo 6, procede ad una prima ripartizione dei 60 seggi tra la coalizione - o gruppo di liste – maggioritaria e i gruppi di liste ‘minoritarie’ non collegate con il Presidente eletto, con il metodo d’Hondt[44]; quindi procede alle seguenti verifiche (comma 5 lett. e) ed f)):
ü verifica se i seggi attribuiti alla coalizione maggioritaria siano almeno 36 (cioè il 60% di 60 seggi come dispone il comma 1 dell’articolo 6) e, in caso negativo, attribuisce alla coalizione maggioritaria tanti seggi quanti ne occorrono per raggiungere questa quota;
ü verifica se i seggi attribuiti alla coalizione maggioritaria siano superiori a 39 (cioè il 65% di 60 seggi, limite massimo consentito dal comma 2 dell’articolo 6): in caso positivo, sottrae alla coalizione maggioritaria tanti seggi quanti ne occorrono per raggiungere questa quota;
ü nel caso in cui venga attribuito il premio di maggioranza, ovvero vengano sottratti seggi a garanzia delle minoranze, procede ad una nuova ripartizione dei seggi restanti dalle precedenti operazioni, sempre con il metodo d’Hondt;
§ se il candidato eletto Presidente è collegato ad una coalizione, procede alla ripartizione dei seggi spettanti tra le liste che la compongono; a tal fine utilizza il metodo dei quozienti interi e maggiori resti sulla base del quoziente corretto: il quoziente di coalizione è ottenuto dividendo la cifra elettorale della coalizione per il numero di seggi spettanti + 1 (comma 5, lett. g).
Ripartizione dei seggi spettanti a ciascuna lista nelle circoscrizioni
I seggi spettanti a ciascuna lista sono assegnati nelle circoscrizioni provinciali sulla base del quoziente elettorale circoscrizionale. In particolare:
§ attribuzione dei seggi alle liste nelle circoscrizioni secondo i quozienti interi, sulla base del quoziente circoscrizionale elettorale: calcolato dall’Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del comma 3 lettera e) dividendo il totale dei voti validi alle liste espressi nella circoscrizione – comprese le liste eventualmente fuori soglia – per il numero di seggi spettanti alla circoscrizione + 1 (comma 6, lett. a));
§ attribuzione dei seggi che residuano sulla base delle maggiori cifre elettorali residuali percentuali, entro il numero di seggi spettanti a ciascuna circoscrizione (comma 7, lett. b));la cifra elettorale residuale è costituita dal ‘resto’ risultante dall’attribuzione a quoziente intero, parametrato al totale dei voti validi espressi nella circoscrizione (comma 6, lett. b)[45]);
§ in entrambe queste fasi, sono previste operazioni correttive nel caso in cui ad una lista vengano assegnati a quoziente intero più seggi di quelli spettanti (art. comma 7 lett. a) e nel caso l’operazione di attribuzione dei seggi residui non consenta di attribuire tutti i seggi spettanti a ciascuna lista (comma 7 lett. b), secondo periodo).
§ individua il seggio assegnato con la minore cifra elettorale residuale ad una delle lista collegate al candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto la seconda cifra elettorale regionale, al fine di riservarlo al candidato stesso (comma 7, lett. c)).
L’articolo 11 della legge campana dispone che per ogni circoscrizione elettorale venga eletto almeno un consigliere.
L’ufficio centrale regionale, al termine delle operazioni di ripartizione dei seggi alle liste nelle circoscrizioni, verifica tale condizione (articolo 7, comma 7, lett. d).
Qualora in una delle circoscrizioni elettorali l'applicazione dei criteri di legge comporti la mancata elezione di almeno un consigliere, in quella circoscrizione viene attribuito il seggio al candidato con la maggiore cifra individuale della lista circoscrizionale più votata tra quelle ammesse al riparto.
La legge regionale 4/2009 dispone inoltre in merito a:
§ surrogazioni: per qualsiasi causa si renda vacante un seggio, questo è attribuito al candidato che, nella stessa lista e nella stessa circoscrizione, segue immediatamente l’ultimo eletto; se i candidati della stessa lista sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione (art. 8);
§ supplenza: prevista nel caso di sospensione ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 55/1990 – concernente le condanne per reati di tipo mafioso – o per qualunque altra causa prevista dall’ordinamento. Il Consiglio, in tali casi, procede alla temporanea sostituzione utilizzando gli stessi criteri previsti per la surrogazione (art. 9).
La legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2 dispone in relazione ad alcuni aspetti della disciplina elettorale, lasciandone invariato l’assetto fondamentale. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, rinvia alla legge 108/1968 e alla legge 43/1995, nonché alle altre disposizioni vigenti nell’ordinamento in materia.
Le modifiche riguardano la presentazione di liste e candidature, le cause di ineleggibilità e le spese per la campagna elettorale.
§ legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2- Disposizioni in materia di elezione del presidente della regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del consiglio regionale. |
Di seguito vengono illustrate esclusivamente le integrazioni o modificazioni apportate al sistema vigente.
Il Consiglio regionale del Lazio è composto di 70 membri[46], oltre il Presidente della Regione.
Di questi, 56 (pari all’80%) vengono eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e 14 con sistema maggioritario, insieme con il Presidente della Regione, sulla base di liste regionali secondo le disposizioni della legge 43/1995 (art. 3, comma 1).
Sono candidati alla presidenza della regione i capilista delle liste regionali: è proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale (art. 2, comma 2 e 3).
E’ altresì assicurata l’elezione a consigliere regionale del candidato Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. Le modalità per l’attribuzione del seggio sono le stesse di quelle previste dall’art. 5 della L. cost. 1/1999 (vedi parte prima, capitolo 8, in particolare pag. 35).
Le elezioni possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica antecedente il compimento del quinquennio, mentre nei casi di scioglimento del Consiglio regionale si procede all’indizione dei comizi entro tre mesi (art. 5, comma 1 che modifica l’articolo 3, secondo comma della legge 108/1968 togliendo il riferimento il termine di cessazione dell’attività del Consiglio e introducendo la norma sulle elezioni anticipate).
Le elezioni sono indette con Decreto del Presidente della Regione (art. 5, comma 2 che modifica l’articolo 3, quarto comma della legge 108/1968).
Con altro decreto da emanare contemporaneamente, il Presidente della Regione determina i seggi del Consiglio regionale nonché la quota di essi da assegnazione alle singole circoscrizioni (art. 4 che modifica l’articolo 2, terzo comma della legge 108/1968)[47].
Fermo restando la disciplina concernente candidature e liste già illustrata[48] la regione Lazio detta le seguenti disposizioni in relazione alle pari opportunità e la rappresentanza territoriale:
ü in ciascun gruppo di liste provincialinessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai 2/3 dei candidati. Nel caso di non osservanza della disposizione, i presentatori sono tenuti a versare alla Giunta regionale l’importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 157/1999 (vedi parte prima, capitolo 10, paragrafo B, pag. 47), fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero di candidati eccedenti il numero massimo consentito (art. 3, comma 2).
ü in ciascuna lista regionale, a pena di inammissibilità, entrambi i sessi debbono essere rappresentati in pari misura (art. 3, comma 3)
ü ciascuna lista regionale, a pena di inammissibilità, deve inoltre essere composta in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna delle province del Lazio (art. 3, comma 3)
La disciplina non si discosta dalla normativa nazionale se non per i necessari adattamenti alle modifiche introdotte per la composizione delle liste[49].
La regione aveva previsto l’esonero dalla sottoscrizione degli elettori per leliste espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi già presenti in Consiglio, limitatamente alle elezioni regionali del 2005 (art. 8 commi 1-3) [50].
Uso dei simboli e dei contrassegni
Il comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale integra le disposizioni dettate dall’art. 9, comma 8, della legge 108/1968 al fine di evitare che i contrassegni possano risultare non univoci. In particolare:
ü ai fini del divieto di presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti o movimenti, costituiscono elementi di confondibilità: “la rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento”
ü non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi 3 anni.
Analogamente alla disciplina statale, dopo l’attribuzione dei seggi proporzionali, l’Ufficio centrale regionale verifica se la percentuale di seggi conseguiti dalle liste provinciali collegate alla lista regionale “maggioritaria” è più o meno il 50% dei seggi della regione, con la differenza che nella disciplina laziale le percentuali sono calcolate con l’esclusione del Presidente[51]:
ü se è almeno il 50%, proclama eletto il capolista alla carica di Presidente della Regione, quindi proclama eletti i primi candidati compresi nella lista fino a raggiungere il 10% dei seggi assegnati al Consiglio;
ü se invece la percentuale dei seggi conseguiti è inferiore al 50%, alle liste collegate alla lista maggioritaria viene attribuita l’intera quota maggioritaria, pari al 20% dei seggi, sempre dopo aver proclamato eletto il Presidente (art. 6).
La regione Lazio integra le disposizioni vigenti in materia di cause di ineleggibilità (art. 7). Non sono eleggibili alla carica di Presidente della Regione e a consigliere regionale anche:
ü i presidenti delle province del Lazio;
ü i sindaci dei comuni capoluogo di provincia del Lazio.
L’articolo 42 dello Statuto della regione Lazio stabilisce inoltre che possono essere nominati componenti della Giunta i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità per la carica di consigliere regionale.
L’articolo 9 della legge regionale modifica i seguenti importi, relativi ai limiti di spesa stabiliti dall’art. 5 della legge 43/1995:
candidato in una lista provinciale: |
50.000 euro + (0,03 euro x numero cittadini residenti nella circoscrizione elettorale) |
candidato in una lista regionale: |
50.000 euro |
partito, movimento o lista: |
prodotto dell’importo di euro 1,50 per il numero di elettori [iscritti nelle liste elettorali per l’elezione della Camera dei deputati] nelle circoscrizioni provinciali in cui ha presentato proprie liste |
La regione Marche ha emanato la legge regionale n. 27/2004 che reca una organica disciplina sul sistema di elezione del consiglio regionale e del Presidente della Giunta (senza disciplinare invece i casi di ineleggibilità e incompatibilità). Sebbene entrata in vigore, la legge non è stata applicata alle elezioni del 2005 perché l’efficacia ne è stata sospesa fino alla entrata in vigore del nuovo statuto dalla L.r. 5/2005[52]. Le principali modifiche che si applicano alla elezione del 2010 prevedono:
§ la soppressione delle liste regionali e, quindi, dei candidati del ‘listino’, sostituiti dalla candidatura alla carica di Presidente della regione;
§ limiti sono posti alla formazione e composizione delle liste e delle coalizioni; le candidature sono soltanto circoscrizionali;
§ l’elettore vota su scheda unica; può esprimere uno o due voti (lista e/o candidato Presidente), ma è escluso il voto disgiunto (il panachage rende nullo il voto);
§ la soglia di sbarramento per accedere alla ripartizione dei seggi è una soglia di coalizione, fissata al 5%, e non di lista;
§ la ripartizione e assegnazione di tutti i seggi avvengono in sede regionale; i seggi sono ripartiti tra le coalizioni con il metodo d’Hondt per la verifica del premio di maggioranza: alla coalizione vincente sono assegnati infatti almeno 25 seggi, corrispondente al 59,5 % di 42; l’attribuzione del premio di maggioranza in quota fissa fa sì che il numero totale dei consiglieri resti fermo a quello determinato dallo Statuto;
§ tra le liste della coalizione, la ripartizione è proporzionale con quoziente corretto con +1 e maggiori resti; i seggi spettanti a ciascuna lista sono poi assegnati nelle circoscrizioni in base al quoziente circoscrizionale calcolato sui seggi spettanti in base alla popolazione residente.
Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato, la legge regionale 27/2004 fa esplicito rinvio alla normativa nazionale sia con una formula residuale al comma 4 dell’articolo 1, sia in relazioni ad aspetti specifici della disciplina elettorale:
§ i casi di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali e del Presidente della Giunta (art. 3, comma 2)
§ la disciplina delle spese elettorali (art. 24)
§ legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 -Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale.
Applicazione limitata alle elezioni 2005: § Legge regionale 1 febbraio 2005, n. 5 – Norme relative alle elezioni regionali dell’anno 2005. Modifica della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27. (applicazione limitata |
Il Consiglio regionale delle Marche è composto da 42 consiglieri e dal Presidente della Giunta regionale[53], che è eletto contestualmente al Consiglio.
I 42 seggi sono interamente attribuiti nelle circoscrizioni a liste provinciali concorrenti collegate a un candidato Presidente. E’ eletto Presidente il candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Il sistema elettorale non prevede eventuale aumento del numero di consiglieri per l’attribuzione del premio di maggioranza.
Le circoscrizioni elettorali corrispondono al territorio delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro Urbino (art. 6, comma 1).
Le elezioni hanno luogo nel periodo che intercorre dalla seconda domenica precedente alla sesta domenica successiva alla scadenza del Consiglio regionale, mentre nei casi di scioglimento anticipato entro tre mesi.
Le elezioni sono indette con Decreto del Presidente della Giunta regionale, che deve essere pubblicato almeno 60 giorni prima del giorno delle elezioni (art. 7, comma 1)[54].
Il decreto di indizione stabilisce il numero di seggi attribuiti alle 5 circoscrizioni elettorali[55].
Il decreto è inoltre comunicato ai sindaci dei comuni marchigiani - che ne danno notizia ai cittadini con un manifesto che deve essere affisso 45 giorni prima della data stabilita per le elezioni; ai presidenti dei tribunali dei capoluoghi di provincia; al presidente della Corte d'appello di Ancona; ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali della Regione.
A seguito dell’indizione delle elezioni, il direttore del dipartimento della Giunta competente in materia[56], emana le istruzioni per lo svolgimento delle operazioni elettorali.
Il sistema delle candidature è basato sulla presentazione di liste provinciali collegate ad un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale (articolo 9).
§ ciascuna lista provinciale – composta di candidati alla carica di consigliere regionale - è contrassegnata da un simbolo e collegata a un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale;
§ le liste provinciali contrassegnate da un medesimo simbolo e presentate in più circoscrizioni (definite gruppo di liste) sono collegate con il medesimo candidato alla carica di Presidente;
§ la coalizione è il gruppo (o i gruppi) di liste collegate ad un medesimo candidato Presidente;la coalizione per essere ammessa deve essere costituita da almeno un gruppo di liste presentate col medesimo simbolo in tre circoscrizioni;
§ ciascuna lista provinciale è formata da un numero di candidati alla carica di consigliere regionale non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione e non inferiore ad un terzo;
§ quanto ai candidati alla carica di consigliere è consentito presentare la propria candidatura (per liste contrassegnate dallo stesso simbolo) al massimo in tre circoscrizioni (art. 10, comma 7);
§ la presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale – unica candidatura presentata a livello regionale - deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste in almeno tre circoscrizioni; la candidatura è efficace solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento di ciascun gruppo di liste col medesimo candidato (art. 11, comma 5).
In ogni lista provinciale – a pena di inammissibilità – nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi (art. 9, comma 6).
La disciplina della presentazione delle liste e della candidatura alla carica di Presidente è contenuta, rispettivamente, negli articoli 10 e 11 della legge regionale 27/2004[57].
Le liste devono essere presentate all’Ufficio centrale circoscrizionale[58]; le candidature alla carica di Presidente devono essere presentate all’Ufficio centrale regionale[59].
La disciplina è analoga normativa nazionale – con le differenze dovute al diverso tipo di candidatura - per quanto concerne:
§ tempi di presentazione e le modalità di sottoscrizione;
§ documenti necessari allegati:
ü alla lista dei candidati e alla candidatura alla carica di Presidente: certificati dei sindaci per le sottoscrizioni; dichiarazione di accettazione della candidatura e certificato di iscrizione nelle liste elettorali per ciascun candidato (art. 10, comma 8 e art. 11, comma 4);
ü alla dichiarazione di presentazione della lista e alla dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente: dichiarazione – reciproca – di collegamento; indicazione dei due delegati autorizzati a compiere una serie di operazioni e designazioni (art. 10, comma 9 e art. 11, comma 5).
Più dettagliata la disciplina sul contrassegno di lista, in particolar modo in relazione alla confondibilità degli stessi; disciplina - tuttavia - che non si applica alle liste corrispondenti a gruppi politici esistenti in Consiglio regionale, nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo (art. 10, comma 8 lett. d);
Sottoscrizione delle liste e delle candidature
Diverso invece il numero di sottoscrizioni – come di consueto entro un minimo e un massimo - richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature.
Per le liste provinciali (art. 10, comma 2):
numero abitanti della circoscrizione |
sottoscrizioni: minimo- massimo |
fino a 250.000 |
350-700 |
più di 250.000 |
500 – 1.000 |
Per la candidatura alla carica di Presidente (art. 11, comma 1) le sottoscrizioni devono essere da un minimo di 3.500 ad un massimo di 5.000.
Esame e ammissione delle candidature
La legge regionale disciplina l’esame e l’ammissione delle liste e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale nonché gli eventuali ricorsi sulle decisioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale agli articoli 12, 13 e 14 comma 1 della legge regionale 27/2004. Anche questo aspetto del procedimento elettorale ricalca sostanzialmente la disciplina nazionale, applicata al diverso sistema di candidature.
La votazione avviene su un’unica scheda. L’elettore può esprimere un voto per una lista provinciale - ed indicare una sola preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale – ed esprimere insieme il voto al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale [collegato alla lista] .
Il voto espresso alla sola lista provinciale, si intende validamente espresso anche per il candidato alla carica di Presidente.
Il voto espresso al solo candidato alla carica di Presidente, si intende validamente espresso anche per la coalizione collegata al Presidente.
Contrariamente alla normativa statale non è ammesso il voto disgiunto: il voto espresso ad una lista provinciale e ad un candidato Presidente non collegato alla stessa lista, è nullo (art. 16, comma 9).
L’articolo 16, comma 2 della legge regionale 27/2004 descrive la scheda elettorale, il cui modello è riportato in allegato alla legge stessa.
Per la stampa dei manifesti e delle schede si procede secondo le disposizioni contenute nell’articolo 11, comma 1, lettere 4 e 5 della legge 108/1968 (art. 14, comma 2) per mezzo della prefettura.
La ripartizione e l’assegnazione dei 42 seggi e del seggio del Presidente della Giunta, avvengono in sede regionale. A seguito delle comunicazioni ricevute dagli uffici centrali circoscrizionali (articolo 19, comma 2), l’Ufficio centrale regionale calcola la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste e di ciascuna coalizione – somma dei voti espressi per le liste che la compongono, più i voti eventualmente espressi per il solo candidato Presidente - quindi procede nelle seguenti operazioni:
§ verifica della ‘clausola di sbarramento’ di coalizione (art. 18): esclude dall’assegnazione dei seggi le coalizioni che non abbiano ottenuto almeno il 5% dei voti validi ottenuti da tutte le coalizioni regionali; si prescinde da questo valore solo nel caso in cui la coalizione sia composta da almeno un gruppo di liste che abbia ottenuto almeno il 3% dei voti validi ottenuti dalle liste (art. 19, comma 4, lett. c));
§ proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale e a Consigliere regionale (il 43° seggio) il candidato della coalizione che ha ottenuto il maggior numero di voti (art. 19, comma 4, lett. d));
§ verifica quale coalizione abbia ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore alla coalizione maggioritaria e proclama eletto consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente di quella coalizione (art. 19, comma 4, lett. e)); a tal fine, nelle operazioni di ripartizione dei seggi spettanti a ciascuna lista nelle circoscrizioni, verrà riservato il seggio assegnato con la minore cifra residuale (vedi infra, art. 19, comma 6, lett. c));
§ effettua una prima ripartizione dei 42 seggi tra le coalizioni, con il metodo d’Hondt[60] e, se necessario, attribuisce il premio di maggioranza. Alla coalizione che ha ottenuto il maggior numero di voti, vengono attribuiti 25 seggi, nel caso in cuitale quota non risulti già raggiunta o superata (art. 19, comma 4, lett. f) e g)). L’assegnazione del premio di maggioranza in quota fissa – 25 seggi su 42, corrispondente al 59,5 % – non comporta quindi un’eventuale aumento del numero di consiglieri regionali;
§ nel caso in cui venga attribuito il premio di maggioranza, procede ad una nuova ripartizione dei restanti seggi tra le altre coalizioni;
§ procede alla ripartizione dei seggi spettanti a ciascuna coalizione tra le liste che la compongono, utilizzando il metodo dei quozienti interi e maggiori resti sulla base però di un quoziente corretto (il quoziente di coalizione è ottenuto dividendo la cifra elettorale di ciascuna coalizione per il numero di seggi spettanti + 1). Alla fine di questa operazione ottiene il numero di seggi spettanti a ciascuna lista (art. 19, comma 4, lett. h));
Ripartizione dei seggi spettanti a ciascuna lista nelle circoscrizioni
I seggi spettanti a ciascuna lista sono assegnati nelle circoscrizioni provinciali sulla base al quoziente circoscrizionale calcolato sui seggi spettanti in base alla popolazione residente; in particolare:
§ attribuzione dei seggi alle liste nelle circoscrizioni secondo i quozienti interi (art. 19, comma 5, lett. a)), sulla base del quoziente circoscrizionale elettorale: calcolato dall’Ufficio centrale circoscrizionale - art. 19, comma 3, lett. e) - è il risultato della divisione tra il totale dei voti espressi nella circoscrizione – comprese le liste eventualmente fuori soglia – e il numero di seggi spettanti alla circoscrizione;
§ attribuzione dei seggi che residuano sulla base delle maggiori cifre elettorali residuali, entro il numero di seggi spettanti a ciascuna circoscrizione (art. 19, comma 6, lett. b));la cifra elettorale residuale è costituita dal ‘resto’ risultante dall’attribuzione a quoziente intero, parametrato al totale dei voti validi espressi nella circoscrizione ((art. 19, comma 5, lett. b));
§ il seggio assegnato con la minore cifra elettorale residuale ad una lista della coalizione che ha ottenuto la seconda cifra elettorale regionale è attribuito al candidato Presidente di quella coalizione (art. 19, comma 6, lett. c)).
In entrambe queste fasi, sono previste operazioni correttive nel caso in cui ad una lista vengano assegnati a quoziente intero più seggi di quelli spettanti (art. 19, comma 6 lett. a) e nel caso l’operazione di attribuzione dei seggi residui non consenta di attribuire tutti i seggi spettanti a ciascuna lista (art. 19, comma 6 lett. b)).
La legge regionale 27/2004 dispone inoltre in merito a:
§ surrogazioni: per qualsiasi causa si renda vacante un seggio, questo è attribuito al candidato che, nella stessa lista e nella stessa circoscrizione, segue immediatamente l’ultimo eletto (art. 20);
§ supplenza: prevista nel solo caso di sospensione ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 55/1990 – concernente le condanne per reati di tipo mafioso (art. 21).
La regione Piemonte ha emanato una sola disposizione concernente la presentazione delle liste.
§ Legge regionale 29 luglio 2009, n. 21, Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali |
La legge regionale 21/2009 – composta di un solo articolo - esclude dall’obbligo di sottoscrizione le liste di partiti e gruppi politici che hanno presentato candidature e ottenuto almeno un seggio nelle ultime elezioni degli organi attualmente in carica (Parlamento nazionale, membri italiani al Parlamento europeo, Consiglio regionale del Piemonte) e per liste presentate da gruppi collegati ai gruppi consiliari presenti al momento della convocazione dei comizi elettorali.
La legge regionale 31 gennaio 2005, n. 2 dispone in relazione ad alcuni aspetti della disciplina elettorale. Il sistema di elezione resta proporzionale nelle circoscrizioni e ad esito maggioritario in sede regionale; le principali modifiche concernono:
§ la soppressione delle liste regionali e dei relativi candidati; alla lista è sostituita la candidatura alla carica di Presidente della Giunta;
§ mantenuta la ripartizione tra quota proporzionale (56 seggi) e quota maggioritaria (13 seggi); quest’ultima è interamente assegnata alle liste che partecipano alla coalizione vincente; ai seggi del premio di maggioranza sono proclamati – nel limite dei posti spettanti ed in ordine di cifra individuale decrescente - candidati delle liste circoscrizionali non già proclamati ai seggi assegnati in base ai voti in favore delle liste circoscrizionali;
§ a partire dalla elezione del 2010 alle liste circoscrizionali si applica la soglia di sbarramento assoluta del 4%.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato, rinvia alla legge 108/1968 e alla legge 43/1995, nonché alle altre disposizioni vigenti nell’ordinamento in materia (art. 1).
§ Legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale (come modificata dall’art. 37 della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34). |
Il Consiglio regionale della Puglia è composto di 70 membri[61], compreso il Presidente della Regione.
Di questi, 56 (pari all’80%) vengono eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e 13 eletti tra i gruppi di liste collegate con il candidato Presidente (art. 3, comma 1).
Il Presidente della Regione è eletto in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale, le candidature sono presentate in collegamento con gruppi di liste. E’ proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale (art. 2).
E’ altresì assicurata l’elezione a consigliere regionale del candidato Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. Le modalità per l’attribuzione del seggio sono le stesse di quelle previste dall’art. 5 della L. cost. 1/1999 (vedi parte prima, capitolo 8, in particolare pag. 35).
Le elezioni possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica antecedente il compimento del quinquennio, mentre nei casi di scioglimento del Consiglio regionale si procede all’indizione dei comizi entro tre mesi (art. 5, comma 1 che modifica l’articolo 3, secondo comma della legge 108/1968)
Le elezioni sono indette con Decreto del Presidente della Regione (art. 5, comma 2 che modifica l’articolo 3, quarto comma della legge 108/1968)[62].
Con altro decreto da emanare contemporaneamente, il Presidente della Regione determina i seggi del Consiglio regionale e l’assegnazione di essi alle singole circoscrizioni. Viene specificato che i seggi da ripartire tra le circoscrizioni sono i 56 seggi da eleggere sulla base di liste circoscrizionali concorrenti (art. 4 che modifica l’articolo 2, terzo comma della legge 108/1968)[63].
Il territorio della regione è ripartito in circoscrizioni elettorali, corrispondenti alle province, “istituite con legge della Repubblica”, precisa la legge regionale (art. 10, comma 1, lett.) a)).
Le circoscrizioni elettorali della regione Puglia, quindi, sono 6: Bari, Foggia, Taranto, Brindisi, Lecce e la più recente provincia di Barletta-Andria-Trani.
Il sistema prevede la presentazione di liste circoscrizionali e, a livello regionale, la presentazione di candidature alla carica di Presidente della Giunta, in collegamento con uno o più gruppi di liste.
Liste circoscrizionali
§ devono essere composte da un numero di candidati non inferiore al numero di Consiglieri da eleggere in ciascuna circoscrizione e non superiore allo stesso numero aumentato di un quarto (art. 10, comma 1, lett.) b) di modifica dell’art. 9, comma 5° L. 108/1968)
§ devono essere presentate e ammesse in almeno tre circoscrizioni con lo stesso contrassegno; le liste presentate con il medesimo contrassegno costituiscono il gruppo di liste (art. 3, comma 2);
Pari opportunità:
In ciascun gruppo di listenessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai 2/3 dei candidati. Nel caso di non osservanza della disposizione, i presentatori sono tenuti a versare alla Giunta regionale l’importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 157/1999 (vedi parte prima, capitolo 10, paragrafo B, pag. 47), fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero di candidati in più rispetto al numero minimo (art. 3, comma 3).
Candidatura a Presidente della Regione
Presso l’Ufficio centrale regionale sono presentate le candidature a Presidente della Giunta, accompagnate da:
§ dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste;
§ dichiarazione di accettazione del collegamento (art. 2, commi 2-6).
Per le liste circoscrizionali si applicano le norme vigenti in materia di sottoscrizioni, autenticazione, termini di presentazione[64] (vedi parte prima, capitolo 5, pag. 28).
Per le candidature a Presidente della Regione, invece, si applicano le stesse norme per l’autenticazione delle dichiarazioni e i termini di presentazione, mentre la sottoscrizione deve ritenersi non necessaria in quanto non menzionata dalla legge regionale[65].
Uso dei simboli e dei contrassegni
Il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale integra le disposizioni dettate dall’art. 9, comma 8, della legge 108/1968 al fine di evitare che i contrassegni possano risultare non univoci. In particolare:
§ ai fini del divieto di presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti o movimenti, costituiscono elementi di confondibilità: “la rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento”;
§ non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi 3 anni.
In deroga alle disposizioni dettate dalla legge 108/1968, l’articolo 8, comma 1, (modificato di recente dall’art. 37 della L.R. 31-12-2009 n. 34) dispone per le elezioni regionali della IX legislatura (2010) l’esonero dalla sottoscrizione degli elettori per le liste circoscrizionali, con simbolo anche composito, espressione di partiti o movimenti:
§ rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio;
§ costituiti in gruppi parlamentari anche in una sola delle due Camere
§ presentate per iniziativa di un solo consigliere regionale in carica nella legislatura appena conclusa.
L’articolo 7 della legge regionale descrive la scheda elettorale e le modalità di votazione:
§ la scheda è unica: in rettangoli separati per ciascun candidato presidente, accanto al nome e cognome dello stesso, sono riportati i contrassegni della lista o delle liste collegate
§ è possibile il voto disgiunto
§ il modello della scheda è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale (da emanarsi entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale).[66]
La legge regionale modifica la soglia di sbarramento. A decorrere dalle elezioni per la IX legislatura (2010) sono ammesse alla ripartizione dei seggi i gruppi di liste che, anche se collegate, abbiano individualmente superato la soglia del 4% dei voti validi(art. 11, comma 1, lett. j) che ‘sostituisce’ l’art. 7 della legge 43/1995)[67].
Come già detto il sistema non è stato modificato per quanto concerne l’attribuzione dei seggi proporzionali. Effettuata la verifica delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi, il computo della formula procede in ciascuna circoscrizione (Ufficio centrale circoscrizionale) con la determinazione dei seggi conseguiti a quoziente intero (legge n. 108/1968, art. 15, commi 1-7) e, presso l’Ufficio centrale regionale, per i seggi da attribuire sulla base dei maggiori resti (art. 15, commi 8-11) (vedi parte prima, capitolo 7, pag. 32).
Nella fase di attribuzione dei seggi maggioritari, il sistema pugliese si differenzia dalla normativa nazionale per le liste regionali che – in assenza delle candidature – sono costituite successivamente all’assegnazione dei seggi alle liste circoscrizionali.
Parzialmente modificato anche il sistema di attribuzione del premio di maggioranza che avviene secondo le modalità descritte dall’articolo 9 della L.R. 2/2005 integrate dalle disposizioni delle leggi 108/1968 e 43/1995 come modificate dalla legge regionale[68].
§ i 13 seggi che costituiscono il premio di maggioranza sono attribuiti – tutti - alla coalizione maggioritaria e ripartiti tra i gruppi di liste che la compongono, proporzionalmente alle rispettive cifre elettorali, sulla base del quozienti interi e dei maggiori resti;
§ la ripartizione dei seggi a ciascun gruppo nelle circoscrizioni avviene secondo le disposizioni della legge 108/1968, articolo 15, commi 10 e 11, ovvero sulla base delle della graduatoria decrescente del rapporto tra il quoziente provinciale ed i resti che ciascuna lista in quel collegio ha trasferito al CUR;
§ risulta inoltre non modificato il meccanismo secondo cui per l’assegnazione del premio di maggioranza – in determinate condizioni – viene aumentato il numero di consiglieri di cui è composto il consiglio regionale (vedi parte prima, capitolo 8, pag. 36).
Formazione della “lista regionale”
La “lista regionale” viene formata dopo l’assegnazione dei seggi alle liste circoscrizionali ed è composta attingendo, in modo proporzionale, dalle liste circoscrizionali collegate al candidato eletto Presidente, che abbiano conseguito almeno un seggio (art. 9, L.r. 2/2005)
A tal fine l’Ufficio centrale regionale:
§ divide per 13 la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste collegate con il candidato eletto Presidente (che abbiamo ottenuto almeno un seggio), ottenendo così il quoziente;
§ assegna poi i seggi a ciascun gruppo di liste secondo la regola dei quozienti interi e dei maggiori resti;
§ i seggi spettanti a ciascun gruppo sono poi attribuiti alle circoscrizioni in base alla graduatoria decrescente del rapporto tra il quoziente provinciale e i resti che ciascuna lista ha trasferito al CUR, iniziando dalla circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito un seggio (secondo quanto stabilito dall’art. 15, commi 10 e 11 della legge 108/1968).
La regione Puglia integra le disposizioni vigenti in materia di cause di ineleggibilità (art. 6). Non sono eleggibili alla carica di Presidente della Regione e a consigliere regionale anche:
§ i presidenti delle province della Puglia
§ i sindaci dei comuni della Puglia.
L’articolo 43 dello Statuto della regione Puglia stabilisce inoltre che possono essere nominati componenti della Giunta i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità per la carica di consigliere regionale.
La regione Toscana ha emanato una organica disciplina in materia elettorale con le leggi regionali n. 25/2004 e 74/2004, applicata nelle scorse elezioni del 2005 e modificata ora in alcuni aspetti con la legge regionale n. 50/2009 e con la modifica apportata allo Statuto che diminuisce il numero dei consiglieri regionali da 63 a 53[69].
§ legge regionale 13 maggio 2004, n. 25, Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale, come modificata dalla legge regionale 5 agosto 2009, n. 50. § legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74, Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25. § legge regionale 21 giugno 1983, n. 49, Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive in alcuni enti. § legge regionale 14 aprile 1995, n. 65, Disciplina delle spese relative alla campagna elettorale per le elezioni regionali: attuazione della legge 23 febbraio 1995, n. 43.
Disciplina delle elezioni primarie: § legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70, Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale (come modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2005, n. 16). § DPGR 24 dicembre 2004, n. 75/R, Regolamento di attuazione della legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (come modificato dal DPGR 27 gennaio 2005, n. 17/R). |
Il sistema elettorale della legge toscana non si discosta, quanto a struttura ed esito, da quello della legge statale, ma introduce in questo due innovazioni che accrescono il grado di rappresentatività proporzionale dei voti conseguiti dai gruppi di liste su tutto il territorio regionale. Con l’abolizione della lista regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta non dispone di un gruppo di consiglieri che provengono da una ‘sua’ lista. Sono le liste provinciali ad indicare – in ciascuna circoscrizione – i candidati regionali (candidati in qualche modo ‘privilegiati’ o ‘capilista’ delle liste circoscrizionali). Questi sono eletti in forza dei voti ottenuti dalla propria lista circoscrizionale. In secondo luogo la ripartizione dei 53 seggi del consiglio regionale (non sono considerati i due seggi del candidato eletto e del maggior ‘perdente’) avviene in sede regionale. Questo rende più proporzionale il sistema in quanto accresce la cifra elettorale con la quale accedono alla ripartizione le liste minori (o territorialmente localizzate) e abbassa il quoziente di ripartizione.
Tra le modifiche introdotte dalla L.r. 50/2009 al sistema elettorale, si segnala:
§ l’innalzamento della soglia di accesso alla ripartizione dei seggi, portata al 4%;
§ innalzamento il numero massimo di candidati regionali (da 2 a 5) presenti in ciascuna lista provinciale;
§ nella ripartizione dei seggi alle liste, viene soppressa la norma secondo cui, prima di procedere con il metodo d’Hondt, veniva assegnato un seggio a ciascuna lista che avesse superato la soglia,
La regione dispone la non eleggibilità a Presidente della Giunta per chi ha già ricoperto quella carica per due mandati consecutivi (L.r. 24/2005, art. 12, comma 7).
La L.r. 50/2009, inoltre, introduce l’incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere regionale (art. 24-bis L.r. 25/2004). La nomina ad assessore comporta la decadenza dalla carica di consigliere regionale[70].
I casi – ulteriori - di incompatibilità e ineleggibilità, così come tutti gli altri aspetti non espressamente disciplinati dalla normativa regionale, restano disciplinati dalla normativa statale (art. 25, comma 1 L.r. 25/2004 e art. 17 della L.r. 74/2004).
La regione Toscana ha altresì disciplinato lo svolgimento di elezioni primarie, con la legge regionale 70/2004 (modificata dalla legge regionale 16/2005) e il relativo regolamento attuativo.
A seguito della modifica apportata con legge statutaria regionale 8 gennaio 2010, n. 1, il Consiglio regionale della Toscana è composto di 53 membri.
Fanno altresì parte del Consiglio, il Presidente della Giunta regionale (articolo 31 dello statuto) e il candidato alla presidenza della Giunta che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore a quelli ottenuti dal candidato eletto (art. 2, L.r. 25/2004)[71].
Il Presidente della Giunta regionale è eletto contestualmente al Consiglio.
I 53 seggi del Consiglio regionale sono attributi con metodo proporzionale e premio di maggioranza sulla base di liste provinciali concorrenti, costituite da candidati circoscrizionali e candidati regionali, collegate con un candidato alla presidenza della Giunta regionale.
Le circoscrizioni elettorali sono costituite dalle province (art. 7 L.r. 24/2004).
Le elezioni sono indette con Decreto del Presidente della Giunta regionale[72].
Il decreto di indizione stabilisce:
§ il numero massimo dei candidati circoscrizionali di ciascuna lista provinciale (ai sensi dell’art. 8 della L.r. 25/2004);
§ la data di svolgimento delle elezioni e gli orari di apertura dei seggi.
Le elezioni hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente la scadenza del Consiglio regionale (determinata con legge della Repubblica), mentre nei casi di cessazione anticipata, entro tre mesi dalla cessazione stessa (art. 4, comma 1 L.R. 25/2004).
Il decreto di indizione è comunicato al rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, ai sindaci dei comuni toscani, ai Presidenti delle Corti d’Appello.
I sindaci ne danno notizia con apposito manifesto che deve essere affisso 45 giorni prima della data stabilita per le elezioni. (art. 4 della L.r. 25/2004 e art. 1 della L.r. 74/2004).
Il sistema elettorale toscano si basa sulla presentazione di liste provinciali formate da candidati circoscrizionali (provinciali) e candidati regionali, collegate con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale69.
Liste provinciali
§ ciascuna lista è contrassegnata da un simbolo e collegata a un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, più liste provinciali possono essere collegate a un medesimo candidato Presidente;
§ ciascuna lista è formata da:
ü uno o pù candidati regionali; la modifica introdotta con legge regionale 50/2009 dispone il limite massimo di 5 candidati regionali (art. 8, comma 3 L.r. 25/2004;
ü candidati circoscrizionali: il numero massimo di candidati circoscrizionali di ciascuna lista è determinato in misura proporzionale alla popolazione residente risultante dell’ultimo censimento[73], ciascuna lista non può avere un numero di candidati circoscrizionali inferiore ad un terzo del numero massimo;
§ le liste provinciali contrassegnate da un medesimo simbolo e presentate in più circoscrizioni (definite gruppo di liste) hanno il medesimo (o i medesimi) candidati regionali ed il medesimo candidato alla carica di Presidente; sono ammesse solo se presentate in più della metà delle circoscrizioni (quindi in almeno 6 circoscrizioni);
§ più gruppi di liste collegate con il medesimo candidato alla carica di presidente costituiscono una coalizione di liste(artt. 8 e 9, L.r. 25/2004);
§ quanto ai candidati è consentito presentare la propria candidatura (per liste contrassegnate dallo stesso simbolo) al massimo in tre circoscrizioni; i candidati regionali possono presentarsi per le proprie liste anche come candidati circoscrizionali al massimo in due circoscrizioni (art. 10, commi 1 e 3, L.r. 25/2004).
Pari opportunità
In ciascuna lista provinciale – a pena di inammissibilità (art. 5 comma 1, lett. c) L.r. 74/2004):
§ non possono essere presentati più dei 2/3 dei candidati circoscrizionali dello stesso genere (art. 8, comma 4, L.r. 25/2004)
§ nelle candidature regionali i candidati regionali – nel numero massimo di 5 - ciascun genere deve essere rappresentato (art. 10, comma 2, L.r. 25/2004, come modificato dalla L.r. 50/2009)
Candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale
La presentazione della candidatura deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste.
La candidatura è efficace solo se accompagnata dalla dichiarazione di accettazione e se convergente con le dichiarazioni di collegamento di ciascun gruppo di liste col medesimo candidato (art. 12, L.r. 25/2004).
I candidati Presidenti non possono essere presentati come candidati regionali o circoscrizionali (art. 10, comma 4, L.r. 25/2004).
La candidatura è presentata all’Ufficio centrale regionale dal delegato designato da ciascuna lista provinciale (di cui all’art. 3, comma 6, L.r. 74/2004 – vedi infra). Ciascun candidato è contrassegnato da un simbolo, che deve essere depositato presso l’Ufficio centrale unitamente alle dichiarazioni di collegamento e di accettazione della candidatura (art. 4, L.r. 74/2004).
§ devono essere presentate all’Ufficio centrale circoscrizionale (istituito presso la cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo di provincia – art. 8, comma 1 L. 108/1968; artt. 2 e 3 L.r. 74/2004)
§ sottoscritte da un numero minimo e massimo di elettori, in relazione al numero di abitanti dei comuni compresi nella circoscrizione (quindi nella provincia) art. 11 L.r. 25/2004)
numero abitanti dei comuni della circoscrizione provinciale |
sottoscrizioni: minimo- massimo |
fino a 200.000 |
750-1.000 |
200.000–500.000 |
1.000–1.500 |
500.000–1.000.000 |
1.750–2.500 |
più di 1.000.000 |
2.000–3.000 |
§ documenti necessari:
ü dichiarazione di presentazione della lista provinciale;
ü modello di contrassegno della lista;
ü dichiarazione di collegamento della lista provinciale con un candidato alla carica di Presidente della Giunta;
ü certificati, rilasciati dai sindaci, attestanti che i presentatori sono elettori di un comune della circoscrizione elettorale corrispondente alla rispettiva provincia;
ü dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato (questa deve contenere l’esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcune delle cause di ineleggibilità previste dall’articolo 15, comma 1 della legge 55/1990 – norme antimafia);
ü certificato attestante l’iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune del territorio nazionale.
Con la presentazione della lista sono inoltre indicati due delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista, nonché un delegato e un supplente autorizzati a presentare all’Ufficio centrale regionale la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale e la relativa dichiarazione di collegamento (art. 11, comma 1 L.r. 25/2004 e art. 3, commi 4-6, L.r.74/2004).
Sono invariati, rispetto alla disciplina nazionale, i termini di presentazione delle liste e delle candidature (art. 3, comma 1 e art. 4, comma 2, L.r. 74/2004[74]).
L’esame e l’ammissione delle liste
La disciplina concernente l’esame e l’ammissione delle liste, dettata dagli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 74/2004, ricalca sostanzialmente la disciplina nazionale, applicata al diverso sistema di candidature.
L’elettore dispone di una sola scheda e di due voti. La scheda secondo il modello recato dalle tabelle ‹A› e ‹B› allegate alla legge regionale 74/2004 è formata in modo da indicare chiaramente all’elettore i collegamenti tra le liste provinciali e il candidato alla carica di Presidente della Giunta. Ciascuna lista provinciale è rappresentata, all’interno di un rettangolo, dal simbolo e dai candidati regionali e circoscrizionali distintamente indicati[75] (art. 13 L.r. 25/2004 e art. 7 L.r. 74/2004).
Le schede, così come il manifesto elettorale, sono stampate a cura della regione.
Anche nel sistema toscano l’elettore dispone di due voti (L.r. n. 25/2004, art. 14). Ciascun elettore può votare a favore di una lista provinciale[76] (si ricorda che non è prevista l’espressione della preferenza) ed il voto si trasferisce al candidato Presidente collegato; può votare congiuntamente, oltre la lista provinciale, anche il candidato Presidente, anche se non collegato alla lista prescelta.
Tutti i 53 seggi sono attribuiti a livello regionale. L’Ufficio centrale regionale compie le seguenti operazioni:
§ proclama eletto il candidato Presidente che ha ottenuto, a livello regionale, il maggior numero di voti validi (art. 15 L.r. 25/2004 e art. 11 L.r. 74/2004);
§ determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste (somma dei voti validi ottenuti in tutte le circoscrizioni dalle liste contrassegnate dallo stesso simbolo) (art. 16 L.r. 25/2004 e art. 11 L.r. 74/2004);
§ verifica quali liste circoscrizionali abbiano superato la “soglia di accesso ai seggi”, soglia calcolata sulla cifra elettorale regionale: ciascun gruppo di liste circoscrizionali – unito o meno in coalizione – deve aver ottenuto almeno il 4% dei voti validi espressi nella regione e deve essere collegata ad un candidato Presidente che abbia ottenuto anch’esso almeno il 4% dei voti complessivi (art. 18 L.r. 25/2004, come modificato dalla L.r. 50/2009).
§ procede all’attribuzione dei 53 seggi alle liste che hanno superato la soglia (art. 19, comma 2, L.r. 25/2004), applicando il sistema d’Hondt: ciascuna cifra elettorale regionale è divisa per 1,2,3,4...sino a concorrenza dei seggi ancora da attribuire. I seggi sono quindi assegnati alle liste che hanno i quozienti più alti (considerando anche la parte decimale). La L.r. 50/2009 ha modificato in tal senso il sistema di attribuzione dei seggi; nella precedente formulazione infatti, prima della ripartizione con il metodo d’Hondt, veniva assegnato un seggio a ciascun gruppo di liste che avesse superato la soglia di accesso;
§ verifica se i seggi così assegnati rispettino le disposizioni dettate dall’art. 17 della legge regionale 25/2004 circa il premio di maggioranza:
se il candidato eletto Presidente della Giunta regionale ha conseguito: |
la coalizione o il gruppo di liste collegate, ottiene: |
ü più del 45% dei voti validi |
32 seggi, corrispondente al 60% di 53 |
ü meno del 45% dei voti validi |
29 seggi, corrispondente al 55% di 53 |
e le garanzie della minoranza:
ü il complesso delle altre coalizioni o gruppi di liste deve ottenere comunque almeno il 35% dei seggi[77];
§ se i seggi assegnati al gruppo o coalizione di liste collegate al candidato eletto Presidente non raggiungono la quota minima prevista (60% o 55%, ovvero 32 o 29 seggi), al gruppo o coalizione di liste vengono assegnati tanti seggi fino al raggiungimento della quota prevista. Nel caso di coalizione, per ripartire i seggi tra le diverse liste, si applica il metodo d’Hondt di cui al comma 2 art. 19 L.r. 25/2004;
§ i restanti seggi (40% o 45%, ovvero 21 o 24 seggi) sono attribuiti alle altre liste non collegate al candidato eletto Presidente con il sistema d’Hondt (art. 19, comma 4, L.r. 25/2004);
§ se i seggi assegnati ai gruppi o coalizioni di liste non collegate al candidato eletto Presidente non raggiungono complessivamente la quota minima prevista del 35% (ovvero 19 seggi), a tali gruppi o coalizioni di liste vengono assegnati tanti seggi fino al raggiungimento di tale quota. Nel caso di più gruppi di liste, per ripartire i seggi si applica il metodo d’Hondt di cui al comma 2 art. 19 L.r. 25/2004;
§ i restanti seggi (65%, ovvero 34 seggi) sono attribuiti alle liste collegate al candidato eletto Presidente, applicando sempre il metodo d’Hondt (art. 19, comma 5, L.r. 25/2004).
Il candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore a quelli del candidato eletto, è eletto consigliere regionale al di fuori della quota di 53 seggi, ai sensi dell’art. 2, comma 2 e dell’art. 20, comma 1 della legge regionale 24/2004.
Gli altri candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale non risultati eletti, sono eletti consiglieri regionali qualora collegati ad una coalizione o gruppo di liste che abbia ottenuto almeno un seggio (ai sensi dell’articolo 19, quindi che abbia superato la soglia di sbarramento). A tal fine è loro riservato l’ultimo seggio assegnato (art. 20, comma 2, L.r. 24/2004).
Ripartizione dei seggi tra candidati regionali e provinciali
Una volta attribuiti i seggi ai gruppi di liste, in modo che vengano rispettate le quote di maggioranza e di minoranza, ed esclusi i seggi riservati ai candidati Presidenti non eletti, si procede alla ripartizione degli stessi tra i rispettivi candidati regionali e le liste provinciali:
§ si procede in primo luogo all’attribuzione dei seggi ai candidati regionali, secondo il numero – si ricorda fino a un massimo di 5 (art. 8, comma 3 L.r. 24/2005) e l’ordine di presentazione (art. 21, comma 2, L.r. 24/2004);
§ si determina quindi, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi da attribuire ai candidati circoscrizionali - numero di seggi attribuiti al gruppo di liste, meno l’eventuale seggio riservato al candidato presidente non eletto, meno i seggi attribuiti ai candidati regionali - (art. 21, comma 3, L.r. 24/2004);
§ si calcola quindi il quoziente elettorale di gruppo, che è dato dalla cifra elettorale regionale diviso il numero di seggi da attribuire ai candidati circoscrizionali (trascurando la parte decimale) e si assegnano i seggi alle liste provinciali sulla base dei quozienti interi e dei maggiori resti (art. 21, comma 4, L.r. 24/2004);
§ se ad una lista provinciale spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, si proclamano eletti tutti i candidati, quindi si procede al calcolo di un nuovo quoziente elettorale di gruppo con i voti delle altre liste e i seggi ancora da assegnare (art. 21, comma 5, L.r. 24/2004).
Rappresentanza di tutti i territori provinciali
La legge regionale 25/2004 dispone che tutti i territori delle circoscrizioni provinciali siano rappresentati, e quindi che in ciascuna circoscrizione risulti eletto almeno un consigliere regionale. Se ciò non dovesse verificarsi (applicando le norme già viste) l’articolo 22 dispone che per ciascuna circoscrizione in cui non è risultato eletto nessun candidato, si procede alla elezione del primo candidato (“che precede nell’ordine di elencazione”) della lista che in quella circoscrizione ha ottenuto il maggior numero di voti. Di conseguenza è ridotto di una unità il numero di consiglieri spettanti al gruppo di liste di cui fa parte la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Se la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione fa parte di un gruppo di liste che non ha titolo all’assegnazione di seggi (ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 21[78]) le disposizioni si applicano alla lista provinciale che segue la prima nell’ordine dei voti ottenuti nella circoscrizione.
L’articolo 14 della legge regionale 74/2004 stabilisce i limiti di spesa per la campagna elettorale.
Limiti di spesa:
candidato in una lista provinciale: |
10.000 euro + (0,005 euro x numero di elettori della circoscrizione) |
candidato in più liste provinciali: |
massimo consentito per una candida-tura nelle liste provinciali (quella re-lativa alla provincia con il più alto numero di elettori) + 10% |
candidato regionale: |
massimo consentito per una candida-tura nelle liste provinciali + 30% |
gruppo di liste[79] |
prodotto dell’importo di euro 1,2 per il numero di elettori residenti nelle circoscrizioni in cui si presentano |
candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale |
110.000 euro + (0,005 euro x numero di elettori della regione) |
Analogamente alla disciplina statale, il comma 3 specifica che le spese per la propaganda elettorale riferibili direttamente al candidato sono computate nel limite di spesa di quest’ultimo (ad eccezione del candidato alla carica di Presidente), anche qualora siano state sostenute dal partito o gruppo di appartenenza.
Il comma 6 dispone inoltre che alla disciplina delle spese elettorali si applicano:
§ le disposizioni della legge regionale 49/1983 (come modificata dalla legge regionale 65/1995)[80] concernenti la dichiarazione delle spese sostenute e delle obbligazioni assunte da parte dei candidati (art. 2 e 3 recepimento della normativa statale), nonché le disposizioni sulle le eventuali inadempienze e sulla pubblicità delle dichiarazioni (art. 6 e 7);
§ le disposizioni della legge 515/1993 concernenti (vedi parte prima, capitolo 10, paragrafo A, pag. 44)
ü i limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati (disciplina del mandatario e dichiarazione delle spese sostenute: art. 7, commi 3, 4, 6 e 7);
ü tipologia delle spese elettorali (art. 9),
ü pubblicità e controllo delle spese elettorali (art. 12),
ü Collegio regionale di garanzia (art. 13 e 14),
ü sanzioni (art. 15, intendendosi come limiti di spesa quelli posti dalla legge regionale).
Si ricorda infine che la legge regionale 14 aprile 1995, n. 65, Disciplina delle spese relative alla campagna elettorale per le elezioni regionali: attuazione della legge 23 febbraio 1995, n. 43”,detta disposizioni circa la pubblicità delle attività di propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva, nonché la pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti e liste di candidati.
Come già ricordato la regione Toscana ha disciplinato lo svolgimento di elezioni primarie con la legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 e il relativo regolamento attuativo[81].
In sintesi:
§ i partiti politici e le coalizioni che intendano presentare candidature per le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale possono, su loro richiesta, utilizzare questo strumento per la selezione dei candidati, presentando candidature alle elezioni primarie[82]. Sono previsti tre tipi distinti di elezioni primarie per la selezione del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, dei candidati regionali e dei candidati circoscrizionali. Modalità di presentazione delle liste, e documentazione necessaria sono disciplinati dagli articoli 2, 5, 7 e 19 della L.r. 70/2004;
§ sono elettori tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione;
§ le elezioni primarie sono indette con decreto del Presidente almeno 120 giorni prima del compimento del quinquennio della legislatura, le sezioni elettorali sono predisposte dai comuni sulla base dei criteri indicati dall’art. 9 della L.r. 70/2004;
§ la scheda elettorale è predisposta dalla regione sulla base del modello allegato al Regolamento attuativo della legge regionale; l’elettore dispone di un voto per ciascuna elezione primaria;
§ il risultato delle operazioni di voto è, per ciascuna elezione, una “graduatoria complessiva dei candidati”, che deve essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e almeno in due organi di stampa diffusi nella Regione;
§ non risulta ci sia un collegamento diretto tra questo risultato e la presentazione delle candidature per il rinnovo del Consiglio regionale e la presidenza della Giunta regionale;
§ è altresì prevista la possibilità che i soggetti che intendano svolgere la selezione dei propri candidati limitino l’elettorato attivo; in questo caso i soggetti stessi predispongono un “albo degli elettori” nonché il relativo regolamento per l’espletamento della selezione. Deve comunque essere garantita l’espressione del voto, degli aventi diritto, in modo personale, uguale, libero e segreto (art. 14).
La regione Umbria ha emanato la legge regionale 4 gennaio 2010, n. 1 con la quale apporta alcune modifiche al sistema elettorale regionale disciplinato dalla normativa statale. In particolare:
§ introduzione di norme sulla rappresentanza di genere e sulla rappresentanza territoriale;
§ obbligo di presentazione delle liste provinciali in entrambe le circoscrizioni;
§ aumento del numero minimo si sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste;
§ soppresso il collegio unico regionale per l’assegnazione dei seggi non attribuiti a quoziente intero nelle circoscrizioni, l’assegnazione con seggi e voti residuali è effettuata nell’ambito delle circoscrizioni provinciali;
§ prima ripartizione della quota proporzionale dei seggi (24) a livello circoscrizionale; attribuzione dei 6 seggi del ‘listino’ alla coalizione vincente; verifica delle due condizioni per l’eventuale attribuzione aggiuntiva di seggi alla maggioranza (che deve avere almeno 18 seggi ma non più di 19) o alla minoranza, nel caso in cui abbia ottenuto almeno 8 seggi. I seggi aggiuntivi sono ‘sottratti’ tra quelli inizialmente attribuiti a livello circoscrizionale.
§ legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 - Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.
A seguito della modifica statutaria che ha abbassato il numero dei componenti, il Consiglio regionale dell’Umbria è composto da 30 membri[83], oltre il Presidente della Regione, eletto contestualmente al Consiglio regionale (art. 2, comma 1)
Dei 30 consiglieri, 24 (pari all’80%) vengono eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e 6 con sistema maggioritario, insieme con il Presidente della Regione, sulla base di liste regionali secondo le disposizioni delle leggi 108/1968 e 43/1995 (art. 3, comma 1) come modificate, limitatamente alla regione Umbria, dalla legge regionale 1/2010.
Sono candidati alla presidenza della Regione i capilista delle liste regionali: è proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale (art. 1, commi 7-8).
E’ altresì assicurata l’elezione a consigliere regionale dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale non risultati eletti e collegati a liste che abbiamo ottenuto almeno un seggio (art. 2, comma 9).
Le elezioni possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica antecedente il compimento del quinquennio, mentre nei casi di scioglimento del Consiglio regionale si procede all’indizione dei comizi entro tre mesi (art. 5, comma 1 che modifica l’articolo 3, secondo comma della legge 108/1968).
Le elezioni sono indette con Decreto del Presidente della Regione (art. 5, comma 2 che modifica l’articolo 3, quarto comma della legge 108/1968).
Con altro decreto da emanare contemporaneamente, il Presidente della Regione determina i seggi del Consiglio regionale e l’assegnazione di essi nelle due circoscrizioni (art. 4 che modifica l’articolo 2, terzo comma della legge 108/1968)[84].
Rispetto alla disciplina ‘nazionale’ concernente il sistema delle candidature, la regione Umbria detta le seguenti disposizioni aggiuntive o sostitutive.
Candidatura alla carica di Presidente
La regione detta una disciplina specifica per la candidatura a Presidente della Giunta regionale.
L’articolo 2 della legge regionale 2/2010, oltre ad affermare che il candidato alla carica di Presidente è il capolista della lista regionale (comma 7), disciplina tempi e modi di presentazione, documenti necessari, nonché l’attività dell’Ufficio centrale regionale (commi da 2 a 6) in modo analogo alle norme contenute nelle leggi 108/1968 e 43/1995 sulla presentazione delle liste regionali (vedi parte prima, capitolo 5, Disposizioni comuni, pag. 29). L’articolo 1 della legge 43/1995 è inoltre modificato – limitatamente alla regione Umbria – per renderlo coerente con le disposizioni recate dalla legge regionale (art. 9, commi 1 e 4 di modifica dell’art. 1, commi 3 e 5 della legge 43/1995).
Liste provinciali
§ le liste provinciali devono essere presentate e ammesse in entrambe le circoscrizioni della regione con il medesimo contrassegno (art. 3, comma 2);
§ la coalizione, definita come il gruppo di liste – o l’insieme di gruppi di liste - collegate con il medesimo candidato Presidente, è ammessa se composta da almeno un gruppo di liste presente in entrambe le circoscrizioni (art. art. 2, comma 10);
Pari opportunità e rappresentanza territoriale
§ in ogni lista provincialenessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai 2/3 dei candidati. Nel caso di non osservanza della disposizione, i presentatori sono tenuti a versare alla Giunta regionale l’importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 157/1999 (vedi parte prima, capitolo 10, paragrafo B, pag. 47), fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero di candidati eccedenti il numero massimo consentito (art. 3, comma 3).
§ ciascuna lista regionale, a pena di inammissibilità, deve inoltre essere composta in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna delle province della Regione (art. 3, comma 4)
La legge umbra aumenta il numero minimo di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste.
Per le liste provinciali, l’articolo 6, comma 1, della legge regionale 2/2010 modifica il secondo comma dell’articolo 9 della legge 108/1968:
numero abitanti provincia |
sottoscrizioni: minimo- massimo |
fino a 100.000 |
750-1.100 |
100.000–500.000 |
1.200–1.500 |
500.000–1.000.000 |
2.000–2.500 |
più di 1.000.000 |
2.400–3.000 |
Le liste regionali devono essere sottoscritte da un minimo di 2.000 a un massimo di 2.500 elettori (art. 9 comma 3, che modifica l’art. 1 comma 3 della legge 43/1995).
Esonero dalla sottoscrizione delle liste
Nessuna sottoscrizione è richiesta (art. 6, comma 3, che introduce il comma 9-bis nell’articolo 9 della legge 108/1968):
§ per le liste (anche con simbolo composito o diverso da quello di singoli partiti o movimenti) che sono espressione di partiti o movimenti costituiti in gruppo nel Consiglio regionale – ad eccezione del gruppo misto - o nel Parlamento nazionale;
§ partiti, movimenti e gruppi politici presenti in Consiglio regionale che abbiano effettuato il collegamento con almeno un partito o un gruppo politico presente nel Parlamento nazionale in entrambe le Camere.
Uso dei simboli e dei contrassegni
Il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale integra le disposizioni dettate dall’art. 9, comma 8, della legge 108/1968 al fine di evitare che i contrassegni possano risultare non univoci. In particolare:
§ ai fini del divieto di presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti o movimenti, costituiscono elementi di confondibilità: “la rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento”
§ non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi 3 anni.
La disciplina regionale mantiene inalterata la soglia di sbarramento prevista dalla legge 43/1995, mentre modifica l’attribuzione dei seggi proporzionali che vengono assegnati tutti a livello circoscrizionale. Viene cioè eliminata l’attribuzione dei seggi residuali [dall’attribuzione a quoziente intero] nel collegio unico regionale (CUR).
L’Ufficio centrale circoscrizionale, dopo la determinazione dei seggi conseguiti a quoziente intero nelle circoscrizioni, calcola la cifra residuale di ciascuna lista nella circoscrizione ed assegna i seggi residui sulla base dei maggiori resti e, nel caso di parità, alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale (art. 15 della legge 108/1968: comma 3, lett. b); comma 8, num. 2 e 3 e commi da 9 a 11 come modificati, limitatamente alla regione Umbria, dall’art. 7 comma 1, lett. da a) a d) della L.R. 2/2010).
Questa assegnazione dei seggi alle liste nelle circoscrizioni non è definitiva[85]; essa deve superare una duplice verifica ai fini dell’attribuzione del premio di maggioranza o dell’eventuale ‘garanzia delle minoranze’ (vedi infra) in conseguenza della quale potrebbe verificarsi l’ipotesi che alcuni di questi seggi vengano riassegnati:
§ la coalizione che ha ottenuto il maggior numero di voti, deve conseguire almeno 18 seggi, ma non più 19;
§ le coalizioni e liste ‘minoritarie’ devono conseguire almeno 11 seggi, questo nel caso però abbiano conseguito, con la prima ripartizione di cui sopra, almeno 8 seggi.
La disciplina è contenuta nell’articolo 15, comma 13, della legge 108/1968 come modificato, limitatamente alla regione Umbria, dall’art. 7, comma 1, lettere da e) a l) della legge regionale 2/2010[86].
Dopo l’attribuzione dei seggi proporzionali, l’Ufficio centrale regionale:
a. individua la lista regionale che ha ottenuto il maggior numero di voti, quindi proclama eletto il candidato alla presidenza della Giunta e i successivi 6 candidati compresi nella lista stessa (numero 3);
b. verifica se la lista regionale ‘maggioritaria’ e le liste provinciali ad essa collegate abbiano conseguito – complessivamente – più o meno 18 seggi, corrispondente al 60% dei 30 seggi della regione arrotondato all’unità superiore (numero 7, primo periodo). Il numero 14-bis specifica che il seggio riservato al Presidente della Giunta è escluso dai conteggi delle percentuali;
1. in caso di verifica negativa, attribuisce una quota aggiuntiva di seggi fino a raggiungere 18 seggi (numero 7, secondo periodo);.
ü la quota aggiuntiva è ripartita tra le liste che compongono la coalizione sulla base delle cifre elettorali regionali conseguite dalle stesse, utilizzando il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti (numero 7, dal terzo al sesto periodo);
ü i seggi spettanti a ciascuna lista sono attribuiti nelle circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente delle cifre elettorali espresse in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. Nel fare questa operazione si comincia dalla circoscrizione in cui alla lista in questione non è stato ancora attribuito nessun seggio sulla base dei quozienti interi (numero 7, dal settimo periodo).
2. i seggi aggiuntivi sono sottratti alle liste non collegate al candidato Presidente proclamato eletto - già assegnati nella fase di attribuzione dei seggi proporzionali: a cominciare dal seggio attribuito con il peggiore resto (espresso in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale). Qualora tutti i seggi fossero stati attribuiti con i quozienti interi, si sottrae il seggio alla lista che ha conseguito la minore cifra elettorale a livello regionale e - al fine di individuare la circoscrizione in cui sottrarre il seggio – fa una graduatoria decrescente delle cifre elettorali espresse in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale (comma 14, primo, secondo e terzo periodo);
3. non possono essere utilizzati (comma 14, quinto periodo) i seggi assegnati ai candidati alla carica di Presidente non risultati eletti, le cui liste collegate hanno conseguito almeno un seggio, secondo la procedura dettata dalla legge regionale dall’articolo 2, comma 9 della L.R. 2/2010. Secondo quanto disposto da quella norma, l’Ufficio centrale regionale utilizza l’ultimo dei seggi spettanti alle suddette liste sulla base della graduatoria dei peggiori resti espressi in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale e, ove tutti i seggi siano stati attribuiti con i quozienti interi, utilizza il seggio assegnato al gruppo di liste che ha la minore cifra elettorale regionale e tra queste – al fine della scelta della circoscrizione - individua la lista con la minore cifra elettorale espressa in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale.
c. verifica se le coalizioni e le liste ‘minoritarie’ (non collegate con la lista regionale ‘maggioritaria’) abbiano conseguito almeno 11 seggi, ovvero il 35% dei 30 seggi del Consiglio, arrotondato all’unità superiore (numero 8, primo periodo). Questa verifica viene effettuata soltanto nel caso in cui, con la prima ripartizione proporzionale dei seggi, le liste ‘minoritarie’ abbiano ottenuto almeno 8 seggi (25% dei sei seggi) e, ovviamente, se la verifica al punto b. ha dato esito positivo.
1. in caso di verifica negativa, attribuisce una quota aggiuntiva di seggi che consenta – tenuti fermi i seggi assegnati a livello provinciale – di raggiungere quota 11 (numero 8, secondo periodo);
ü la quota aggiuntiva è ripartita tra le liste e le coalizioni ‘minoritarie’ sulla base delle cifre elettorali regionali conseguite dalle stesse, utilizzando il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti (numero 8, terzo periodo e numero 7, dal terzo al sesto periodo);
2. i seggi aggiuntivi sono sottratti alle liste collegate al candidato Presidente proclamato eletto a cominciare dal seggio attribuito con i peggiori resti espressi in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale e, ove tutti i seggi siano stati attribuiti con i quozienti interi, utilizza il seggio assegnato al gruppo di liste che ha la minore cifra elettorale regionale e tra queste – al fine della scelta della circoscrizione - individua la lista con la minore cifra elettorale espressa in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale(numero 14, quinto, sesto e settimo periodo);
3. in ogni caso, il primo seggio della quota aggiuntiva necessaria a raggiungere 11 seggi, spetta al candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore a quelli del candidato eletto Presidente (numero 14, ottavo periodo).
La legge regionale 2/2010 dispone inoltre in merito alla surroga dei consiglieri.
La disposizione è testualmente diretta ai candidati alla presidenza della Giunta regionale risultati eletti alla carica di consigliere, ai sensi del comma 9 dell’articolo 2 della legge regionale. Per qualsiasi causa cessino dalla carica, sono surrogati dai candidati nelle liste provinciali il cui seggio era stato riservato per la loro elezione a consigliere (art. 8).
Normativa statale – Disposizioni principali
Costituzione della Repubblica italiana.
(art. 51, 117, 121, 122, 123, 126)
Articolo 51
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge [87]. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini [88].
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
Articolo 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato [89].
Articolo 121.
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere [90].
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
Articolo 122
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta [91].
Articolo 123
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi [92].
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali [93].
Articolo 126
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio [94].
L.
17 febbraio 1968,
n. 108
Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale
TITOLO I
Disposizioni generali
Articolo 1
Norme generali.
1. I consigli regionali delle regioni a statuto normale sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.
2. L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.
3. Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.
4. Il territorio di ciascuna regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province.
5. I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.
6. Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 5.000 abitanti.
Articolo 2
Numero dei consiglieri regionali - Ripartizione tra le circoscrizioni.
1. Il consiglio regionale è composto:
di 80 membri nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;
di 60 membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;
di 50 membri in quelle con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;
di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;
e di 30 membri nelle altre regioni.
2. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi del relativo consiglio regionale stabilito dal precedente comma e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
3. La determinazione dei seggi del consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Commissario del Governo da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.
Articolo 3
Durata in carica dei consigli regionali e convocazione dei comizi per la loro rinnovazione.
1. I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni, salvo il disposto del comma seguente.
2. Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma.
3. Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione.
4. Le elezioni sono indette con decreto del commissario del Governo, emanato di intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni della regione.
5. Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente devono essere notificati al Presidente della giunta regionale e comunicati ai sindaci della regione.
6. I sindaci dei comuni della regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.
7. Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, deve essere comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della regione.
TITOLO II
Elettorato - Ineleggibilità - Incompatibilità
Articolo 4
Elettorato attivo e passivo.
1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dello elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno dell'elezione (3).
(3/a).
------------------------
(3) Comma così sostituito dall'art. 19, L. 8 marzo 1975, n. 39.
(3/a) L'art. 10, n. 8, L. 23 aprile 1981, n. 154, ha abrogato l'art. 4, secondo comma, e gli artt. 5, 6, 7 e 18 della presente legge.
Articolo 5
Cause di ineleggibilità.
(3/a).
Articolo 6
Cause di incompatibilità.
(3/a).
Articolo 7
Cause di decadenza.
(3/a).
------------------------
(3/a) L'art. 10, n. 8, L. 23 aprile 1981, n. 154, ha abrogato l'art. 4, secondo comma, e gli artt. 5, 6, 7 e 18 della presente legge.
TITOLO III
Procedimento elettorale
Articolo 8
Ufficio centrale circoscrizionale e regionale.
1. Presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale.
2. Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.
3. Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché per la attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale, presso la Corte di appello del capoluogo della regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte di appello medesima.
4. Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.
5. Per il Molise l'Ufficio centrale regionale è costituito presso il tribunale di Campobasso.
Articolo 9
Liste di candidati.
1. Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione (3/c); a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 (3/d).
2. Le liste devono essere presentate:
a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori inscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti (3/e).
3. La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto (3/e).
4. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.
5. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad un terzo arrotondato alla unità superiore.
6. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.
7. È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.
8. Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre:
1) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
2) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta da un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55 (3/f);
3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato (3/g);
4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi (3/h).
9. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.
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(3/c) Vedi, anche, l'art. 1, comma 11, L. 23 febbraio 1995, n. 43.
(3/d) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).
(3/e) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199). La lettera d) del comma 2 è stata, inoltre, così sostituita dall'art. 1, L. 23 febbraio 1995, n. 43.
(3/e) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199). La lettera d) del comma 2 è stata, inoltre, così sostituita dall'art. 1, L. 23 febbraio 1995, n. 43.
(3/f) Periodo aggiunto dall'art. 3, L. 18 gennaio 1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17).
(3/g) Numero così modificato dall'art. 5, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).
(3/h) Numero così sostituito dall'art. 11, L. 24 aprile 1975, n. 130.
Articolo 10
Esame ed ammissione delle liste - Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati.
1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:
1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito e comprendano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo precedente;
2) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 9, ottavo comma (3/i);
3) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il 21° anno di età al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
4) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.
2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.
3. L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alla ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.
4. Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.
5. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.
6. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.
7. Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.
8. L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.
9. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.
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(3/i) Numero così sostituito dall'art. 3, L. 18 gennaio 1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Articolo 11
Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione.
1. L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:
1) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'ultimo comma dell'articolo 9, appositamente convocati (3/l);
2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
4) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione (3/l);
5) trasmette immediatamente alla prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio (3/l).
2. Le schede sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.
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(3/l) Numero così sostituito dall'art. 13, L. 21 marzo 1990, n. 53.
Articolo 12
Norme speciali per gli elettori.
1. Gli elettori di cui all'art. 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.
2. I degenti in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della regione, con le modalità di cui agli artt. 42, 43, 44 e 45 del citato testo unico, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.
Articolo 13
Voto di preferenza.
1. L'elettore può manifestare una sola preferenza (4).
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(4) Così sostituito dall'art. 1, L. 23 febbraio 1995, n. 43.
Articolo 14
Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale.
1. I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.
2. Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.
3. Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma.
Articolo 15
Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'ufficio centrale regionale.
1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma del precedente art. 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:
1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.
2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al penultimo comma del presente articolo.
3. Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:
a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale, nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione (4/a);
b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura l’eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.
Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.
I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;
c) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati;
d) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale (4/a);
e) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del citato primo comma, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.
4. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dalla lettera f) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.
5. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale.
6. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta.
7. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.
8. L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'art. 8, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:
1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;
2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;
3) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al numero 1). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.
9. Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio.
10. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.
11. Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.
12. L'Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi (4/b).
13. A tal fine effettua le seguenti operazioni:
1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale, sommando le cifre elettorali ad essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a); individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dei commi precedenti al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali collegate a ciascuna lista regionale;
2) individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale;
3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, proclama eletti i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del decimo comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria;
4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale in questione;
5) proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale. Qualora alla lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, i seggi residui sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale. I seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali e attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;
6) verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti conseguiti da tutte le liste regionali;
7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo (4/c);
8) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) abbia dato esito positivo, effettua le operazioni di cui al numero 7) sostituendo alla percentuale del 55 per cento quella del 60 per cento (4/b).
14. Nei casi di cui ai numeri 7) e 8) del comma precedente, i seggi assegnati al consiglio ai sensi dell'articolo 2 sono aumentati in misura pari all'ulteriore quota di seggi assegnati ai sensi dei predetti numeri (4/d).
15. Nel caso in cui più gruppi di liste provinciali siano collegate alla lista di cui al numero 2) del tredicesimo comma, l'Ufficio centrale regionale compila altresì la graduatoria per le eventuali surroghe dei candidati ai sensi del terzo comma dell'articolo 16. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuno dei gruppi di liste provinciali di cui al periodo precedente successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza dei candidati proclamati eletti nella lista regionale e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei candidati eletti, disponendoli in una graduatoria decrescente. Tale graduatoria viene utilizzata per le eventuali surroghe di cui al terzo comma dell'articolo 16 (4/b).
16. L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.
17. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello o, per il Molise, del tribunale.
18. Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.
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(4/a) Lettera così modificata dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43.
(4/b) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43.
(4/c) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente n. 7, vedi l'art. 5, L. 15 maggio 1997, n. 127.
(4/d) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43. Vedi, anche, la L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
Articolo 16
Surrogazioni.
1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.
3. Nel caso in cui si renda necessaria per qualsiasi causa la sostituzione di un consigliere proclamato eletto nella lista regionale, il seggio è attribuito al primo dei candidati non eletti inclusi nella lista regionale e, qualora questa abbia esaurito i propri candidati, al gruppo di liste contrassegnate dallo stesso contrassegno secondo la graduatoria di cui al quindicesimo comma dell'articolo 15. Il seggio spettante al gruppo di liste viene quindi assegnato alla circoscrizione secondo le disposizioni di cui al decimo e all'undicesimo comma del medesimo articolo. Nella circoscrizione il seggio è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo eletto (4/e).
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(4/e) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43.
Articolo 16-bis
Supplenza.
1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e successive modificazioni, il consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del commissario del Governo, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16 (4/f).
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(4/f) Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 12 gennaio 1994, n. 30 (Gazz. Uff. 18 gennaio 1994, n. 13).
TITOLO IV
Convalida degli eletti e contenzioso
Articolo 17
Convalida degli eletti.
1. Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.
2. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.
3. In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.
4. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio per la immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.
5. Il Consiglio regionale non può annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.
Articolo 18
Poteri del Consiglio regionale in materia di decadenza e di incompatibilità.
(4/g).
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(4/g) Abrogato dall'art. 10, n. 8, L. 23 aprile 1981, n. 154.
Articolo 19
Ricorsi.
1. Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali, si osservano le norme di cui agli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della L. 23 dicembre 1966, n. 1147.
2. Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dai predetti articoli sono consentite a qualsiasi elettore della regione nonché al Commissario del governo.
3. Per tutte le questioni e le controversie deferite alla magistratura ordinaria, è competente, in prima istanza, il tribunale del capoluogo della regione.
TITOLO V
Disposizioni finali
Articolo 20
Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato e della Camera o delle elezioni provinciali e comunali.
1. Nel caso la elezione del Consiglio regionale delle regioni a statuto normale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti:
1) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede, che devono essere di colore diverso, relative a ciascuna delle elezioni alle quali deve partecipare e, dopo avere espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente stesso, il quale le pone nelle rispettive urne;
2) il presidente procede alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del Consiglio regionale.
2. Terminate le operazioni di scrutinio per tale elezione, il presidente:
a) provvede al recapito dei due esemplari del relativo verbale;
b) rinvia alle ore 8 del martedì lo spoglio dei voti per le altre elezioni, e, dopo aver provveduto a sigillare le urne contenenti le schede votate ed a chiudere e sigillare il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura ed alla custodia della sala della votazione;
c) alle ore 8 del martedì il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e del plico, riprende le operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio provinciale. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate entro le ore 16, se lo scrutinio riguarda una sola elezione, o entro le ore 20, se lo scrutinio riguarda le elezioni provinciali e quelle comunali; se lo scrutinio non è compiuto entro i predetti termini, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361.
3. Nel caso la elezione di uno o più consigli regionali abbia luogo contemporaneamente alle elezioni del Senato e della Camera dei deputati, si applicano le norme previste dai precedenti commi e quelle previste dalle leggi per tali elezioni. Allo scrutinio delle schede relative alla elezione del Consiglio regionale si procede dopo gli scrutini delle elezioni del Senato e della Camera dei deputati.
Articolo 21
Spese.
1. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle rispettive regioni. Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dalla applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali od alle regioni interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dalle regioni in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.
2. Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra la regione e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione. Il riparto, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal Commissario del governo per ciascuna regione, sulla base della documentazione resa dai comuni stessi.
3. Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione del Senato e della Camera dei deputati, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione, vengono ripartite tra lo Stato e la regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.
TITOLO VI
Disposizioni transitorie
(omissis)
L.
23 febbraio 1995, n. 43
Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario
Articolo 1.
1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto personale, eguale, libero e segreto.
2. Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e successive modificazioni.
3. Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione è eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista regionale è effettuata presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione nei termini di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e successive modificazioni. La presentazione della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione, con arrotondamento all'unità superiore. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate. La presentazione della lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'articolo 9, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n 533 . In caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni e in sede di prima applicazione della presente legge, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto, per le liste regionali, dal precedente periodo e, per le liste provinciali, dall'articolo 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, è ridotto alla metà.
4. Ai fini di cui al comma 3, in ogni regione ove si svolgono elezioni regionali, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra.
5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore alla metà dei candidati da eleggere ai sensi del comma 3.
6. In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina (3).
7. ... (4).
8. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali di cui al comma 5; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta. Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo.
9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale. In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.
10. ... (5).
11. Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale.
12. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, in sede di prima applicazione della presente legge le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 8 del ventiseiesimo giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione.
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(3) La Corte costituzionale, con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 422 (Gazz. Uff. 20 settembre 1995, n. 39 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma 6.
(4) Sostituisce la lettera d) del comma 2 dell'art. 9, L. 17 febbraio 1968, n. 108.
(5) Sostituisce l'art. 13, L. 17 febbraio 1968, n. 108.
Articolo 2.
1. La votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del capolista della lista regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata.
Articolo 3.
1. ... (6).
2. ... (7).
3. ... (8).
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(6) Apporta modifiche e integrazioni al terzo comma dell'art. 15, L. 17 febbraio 1968, n. 108.
(7) Inserisce 4 commi dopo l'undicesimo, all'art. 5, L. 17 febbraio 1968, n. 108.
(8) Aggiunge un comma all'art. 16, L. 17 febbraio 1968, n. 108.
Articolo 4.
1. Le elezioni dei consigli provinciali e comunali previste per la primavera del 1995 hanno luogo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, contestualmente all'elezione per il primo rinnovo dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario successivo all'entrata in vigore della presente legge.
2. ... (9).
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(9) Comma abrogato dall'art. 8, L. 30 aprile 1999, n. 120. Apportava modifiche e integrazioni alla L. 7 giugno 1991, n. 182 e al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.
Articolo 5.
1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari ad euro 38.802,85 (10) incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 (11) per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 38.802,85 (12). Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento. Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 30 per cento.
2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati, ad eccezione del capolista nella lista regionale, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441 .
3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste (13).
4. Alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli della legge 10 dicembre 1993, n. 515 , e successive modificazioni:
a) articolo 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di lire 5 milioni avvalendosi unicamente di denaro proprio fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale; commi 7 e 8;
b) articolo 8, intendendosi sostituiti ai Presidenti delle Camere i Presidenti dei consigli regionali;
c) articolo 11;
d) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 2; comma 3, intendendosi sostituiti i Presidenti delle Camere con il Presidente del consiglio regionale; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio centrale circoscrizionale;
e) articolo 13;
f) articolo 14;
g) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il Presidente del consiglio regionale; commi 11 e 12; comma 13, intendendosi per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659 , e successive modificazioni; commi 14 e 15; comma 16, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 3 del presente articolo e per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della citata legge 18 novembre 1981, n. 659 ; comma 19, primo periodo.
5. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla data delle elezioni.
--------------------------------------------------------------------------------
(10) L'originario importo di lire 60 milioni è stato rivalutato prima a lire 62.265.910 dall'art. 1, D.M. 21 marzo 2000 (Gazz. Uff. 30 marzo 2000, n. 75), poi ad euro 34.247,89 dall'art. 1, D.M. 12 marzo 2005 (Gazz. Uff. 19 marzo 2005, n. 65) ed infine a 38.802,85 dall’art. 1, D.M. 1° marzo 2010 (Gazz. Uff. 2 marzo 2010, n. 50).
(11) L'originario importo di lire 10 è stato prima rivalutato a 0,0054 euro dall'art. 1, D.M. 12 marzo 2005 (Gazz. Uff. 19 marzo 2005, n. 65) e poi a 0,0061 dall’art. 1, D.M. 1° marzo 2010 (Gazz. Uff. 2 marzo 2010, n. 50).
(12) L'originario importo di lire 60 milioni è stato rivalutato prima a lire 62.265.910 dall'art. 1, D.M. 21 marzo 2000 (Gazz. Uff. 30 marzo 2000, n. 75), poi ad euro 34.247,89 dall'art. 1, D.M. 12 marzo 2005 (Gazz. Uff. 19 marzo 2005, n. 65) ed infine a 38.802,85 dall’art. 1, D.M. 1° marzo 2010 (Gazz. Uff. 2 marzo 2010, n. 50).
(13) Comma prima modificato dall'art. 1, D.M. 21 marzo 2000 (Gazz. Uff. 30 marzo 20002, n. 75) e poi così sostituito dall'art. 2, L. 26 luglio 2002, n. 156. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 2.
Articolo 6.
1. Il contributo di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, è determinato nella misura risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1.200 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a lire 23 miliardi e 800 milioni per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per lo stesso anno.
2. Il contributo è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita proporzionalmente ai voti ottenuti, tra le liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al consiglio regionale della regione interessata (14).
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(14) Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 1, L. 29 novembre 2004, n. 298.
Articolo 7.
1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 3 per cento dei voti validi, a meno che sia collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento.
Articolo 8.
1. Se nel corso di ventiquattro mesi il rapporto fiduciario tra consiglio e giunta è comunque posto in crisi, il quinquennio di durata in carica del consiglio regionale è ridotto ad un biennio.
2. Con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica dichiara che si è verificato il presupposto previsto dal comma 1 per la riduzione della durata in carica del consiglio regionale.
Articolo 9.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1
Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta
regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni”
Articolo 1.
Modifiche all'articolo 121 della Costituzione.
1. All'articolo 121 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo comma, sono soppresse le parole: «e regolamentari»;
b) (2).
------------------------
(2) Sostituisce il quarto comma dell'articolo 121 della Costituzione.
Articolo 2.
Modifica dell'articolo 122 della Costituzione.
1. (3).
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(3) Sostituisce l'articolo 122 della Costituzione.
Articolo 3.
Modifica dell'articolo 123 della Costituzione.
1. (4).
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(4) Sostituisce l'articolo 123 della Costituzione.
Articolo 4.
Modifica dell'articolo 126 della Costituzione.
1. (5).
------------------------
(5) Sostituisce l'articolo 126 della Costituzione.
Articolo 5.
Disposizioni transitorie.
1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:
a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;
b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente.
L. 2 luglio 2004,
n. 165
Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione
Capo I
Articolo 1.
Disposizioni generali.
1. Il presente capo stabilisce in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, i princìpi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali.
Articolo 2.
Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di ineleggibilità.
1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione, le regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilità, specificamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti princìpi fondamentali:
a) sussistenza delle cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati;
b) inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilità, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato;
c) applicazione della disciplina delle incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);
d) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;
e) eventuale differenziazione della disciplina dell'ineleggibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali;
f) previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia.
Articolo 3.
Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di incompatibilità.
1. Le regioni disciplinano con legge i casi di incompatibilità, specificatamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti princìpi fondamentali:
a) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva;
b) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e le funzioni svolte dai medesimi presso organismi internazionali o sopranazionali;
c) eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale;
d) in caso di previsione della causa di incompatibilità per lite pendente con la regione, osservanza dei seguenti criteri:
1) previsione della incompatibilità nel caso in cui il soggetto sia parte attiva della lite;
2) qualora il soggetto non sia parte attiva della lite, previsione della incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la lite medesima sia conseguente o sia promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato;
e) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di incompatibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;
f) eventuale differenziazione della disciplina dell'incompatibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale, degli altri componenti della stessa Giunta e dei consiglieri regionali;
g) fissazione di un termine dall'accertamento della causa di incompatibilità, non superiore a trenta giorni, entro il quale, a pena di decadenza dalla carica, deve essere esercitata l'opzione o deve cessare la causa che determina l'incompatibilità, ferma restando la tutela del diritto dell'eletto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato.
Art.icolo 4.
Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di sistema di elezione.
1. Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti princìpi fondamentali:
a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;
b) contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalità diverse dal suffragio universale e diretto, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;
c) divieto di mandato imperativo.
Capo II
Articolo 5.
Durata degli organi elettivi regionali.
1. Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione.
L. 4
aprile 1956,
n. 212
Norme per la disciplina della propaganda elettorale
(1)
------------------------
(1) Per l'esenzione dall'imposta sulla pubblicità della propaganda elettorale, vedi l'art. 20, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639. Per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero vedi, anche, l'art. 8, D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.
Articolo 1.
L'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune.
L'affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti, inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale, o comunque diretti a determinare la scelta elettorale, da parte di chiunque non partecipi alla competizione elettorale ai sensi del comma precedente, è consentita soltanto in appositi spazi, di numero eguale a quelli riservati ai partiti o gruppi politici o candidati che partecipino alla competizione elettorale, aventi le seguenti misure:
metri 2,00 di altezza per metri 4,00 di base, nei Comuni sino a 10.000 abitanti;
metri 2,00 di altezza per metri 6,00 di base, nei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
metri 2,00 di altezza per metri 8,00 di base, nei Comuni con popolazione superiore o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di Provincia.
Tra gli stampati, giornali murali od altri e manifesti previsti dai precedenti commi si intendono compresi anche quelli che contengono avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.
I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (2).
Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.
------------------------
(2) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Articolo 2.
In ogni comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato. Contemporaneamente provvede a delimitare gli spazi di cui al secondo comma anzidetto secondo le misure in esso stabilite (3).
Il numero degli spazi è stabilito per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, secondo la seguente tabella:
da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 10;
da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 10 e non più di 20;
da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di Provincia aventi popolazione inferiore: almeno 20 e non più di 50;
da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 50 e non più di 100;
da 500.001 al 1.000.000 di abitanti: almeno 100 e non più di 500;
oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 500 e non più di 1.000.
Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o riquadro, nelle misure prescritte, il tabellone o riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini. L'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti di cui al comma precedente.
Per le elezioni a sistema uninominale, nei Comuni ripartiti fra più collegi, gli spazi sono distribuiti fra i vari collegi in proporzione della aliquota della popolazione dei Comuni stessi appartenente a ciascun collegio.
In caso di coincidenza di elezioni, la Giunta municipale provvederà a delimitare gli spazi distintamente per ciascuna elezione con le modalità previste nei commi precedenti.
Nel caso in cui la Giunta municipale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al presente articolo, il Prefetto nomina un suo Commissario. Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale.
Nell'ambito delle stesse disponibilità complessive, per le elezioni suppletive gli spazi assegnati ai candidati possono essere aumentati rispetto a quelli previsti dai commi precedenti (3/a).
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(3) Comma così modificato dall'art. 2, L. 24 aprile 1975, n. 130,, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
(3/a) Comma aggiunto dall'art. 1-quater, D.L. 13 maggio 1999, n. 131, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
Articolo 3.
La giunta municipale, entro i tre giorni di cui all'articolo 2, provvede a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'articolo 1 e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali ammesse.
In ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base.
L'assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati (4).
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(4) Così sostituito dall'art. 3, L. 24 aprile 1975, n. 130, riportata al n. D/VIII, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Articolo 4.
La giunta municipale, entro i tre giorni previsti all'articolo 2, provvede altresì a ripartire gli spazi di cui al secondo comma dell'articolo 1 fra tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste o candidature uninominali, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.
Gli spazi anzidetti sono ripartiti in parti uguali fra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di presentazione delle domande.
Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per metri 1 di altezza, tra le richieste medesime sarà stabilito un turno, mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei richiedenti stessi, in maniera che tutti possano usufruire di eguale spazio per eguale durata.
Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate (5).
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(5) Così sostituito dall'art. 3, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Articolo 5.
Nei casi in cui, entro il giorno 34° precedente la data fissata per le elezioni non siano state ancora comunicate le liste o le candidature uninominali ammesse, la giunta municipale provvede agli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse (5).
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(5) Così sostituito dall'art. 3, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Articolo 6.
Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.
La contravvenzione alle norme del presente articolo è punita con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 (6).
È responsabile esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale (6/a).
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(6) Così sostituito dall'art. 4, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Successivamente il comma 17 dell'art. 15, L. 10 dicembre 1993, n. 515, ha disposto che in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si applichi, in luogo delle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.
(6/a) Comma aggiunto dal comma 482 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
Articolo 7.
Le affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda negli spazi di cui all'art. 1 possono essere effettuate direttamente a cura degli interessati (7).
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(7) Articolo prima abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1973, dall'art. 58, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, e poi così sostituito dall'art. 5, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Articolo 8.
Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000 (8). Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.
Se il reato è commesso da pubblico ufficiale, la pena è della reclusione fino a due anni.
Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1 fuori degli appositi spazi è punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. Alla stessa pena soggiace chiunque contravviene alle norme dell'ultimo comma dell'art. 1 (9).
È responsabile esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale (9/a).
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(8) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Successivamente il comma 17 dell'art. 15, L. 10 dicembre 1993, n. 515, ha disposto che in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si applichi, in luogo delle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.
(9) Così sostituito dall'art. 6, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della stessa legge.
(9/a) Comma aggiunto dal comma 482 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
Articolo 9.
Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.
Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.
È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'art. 1 della presente legge.
Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000 (10) (10/cost).
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(10) Così sostituito dall'art. 8, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Successivamente il comma 17 dell'art. 15, L. 10 dicembre 1993, n. 515, ha disposto che in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si applichi, in luogo delle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.
(10/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-18 luglio 1998, n. 301 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
L. 23 aprile 1981,
n. 154
Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di
consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di
incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale
(1/a) (1/circ)
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(1/a) L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni della presente legge, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
- Ministero dell'interno: Circ. 19 marzo 1997, n. 4/97; Circ. 17 maggio 2000, n. 4.
Articolo 1.
Sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione (1/b).
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(1/b) L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. Vedi, ora, l'art. 55 del citato D.Lgs. n. 267/2000.
Articolo 2.
Non sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale:
1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei Ministri;
2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;
4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della regione, della provincia o del comune nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture ed ai tribunali amministrativi regionali nonché i vice pretori onorari e i giudici conciliatori;
7) i dipendenti della regione, della provincia e del comune per i rispettivi consigli (2/cost);
8) i dipendenti dell'unità sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione di cui all'articolo 15, nono comma, numero 2), L. 23 dicembre 1978, n. 833, ed i coordinatori dello stesso per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono o lo ricomprende (2/a);
9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o lo ricomprende o dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate;
10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della regione, della provincia o del comune;
11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio ò azienda dipendente rispettivamente dalla regione, provincia o comune;
12) i consiglieri regionali, provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altra regione, provincia, comune o circoscrizione.
Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 10) e 11) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 7) e 12) del precedente primo comma non hanno effetto se gli interessati cessano rispettivamente dalle funzioni o dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (2/b).
Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del primo comma, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della L. 23 dicembre 1978, n. 833 (3).
La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo e quarto del presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, senza assegni, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169.
Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.
Le cause di ineleggibilità previste dai numeri 8) e 9) del presente articolo non si applicano per la carica di consigliere provinciale (6/a).
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(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 27 ottobre-4 novembre 1999, n. 421 (Gazz. Uff. 10 novembre 1999, n. 45, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, numero 7, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione.
(2/a) La Corte costituzionale, con sentenza 11-17 febbraio 1987, n. 43 (Gazz. Uff. 25 febbraio 1987, n. 9 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del n. 8 nella parte in cui non dispone l'ineleggibilità dei dipendenti della USL facenti parte dell'ufficio di direzione ed i coordinatori dello stesso, per i consigli dei Comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria da cui dipendono.
(2/b) La Corte costituzionale, con sentenza 9-17 ottobre 1991, n. 388 (23 ottobre 1991, n. 42 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, terzo comma, nella parte in cui non prevede che la causa d'ineleggibilità a consigliere regionale del dipendente regionale cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2. Con sentenza 23-31 marzo 1994, n. 111 (Gazz. Uff. 6 aprile 1994, n. 15 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, terzo comma, nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilità a consigliere provinciale del dipendente provinciale cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2. Con la stessa sentenza, la Corte, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, terzo comma, nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilità a consigliere comunale del dipendente comunale cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2.
(3) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 11 agosto 1981, n. 271, (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199). Peraltro, il suddetto art. 2 è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
(6/a) L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. Vedi, ora, l'art. 60 del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.
Articolo 3.
Non può ricoprire la carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale:
1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da parte della regione, della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
2) colui che, come titolare, amministratore dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente, nell'interesse della regione, della provincia o del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione;
3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;
4) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con la regione, la provincia o il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di mandamento sede di pretura. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino (6/cost) (9/cost);
5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, della regione, della provincia o del comune ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la regione, la provincia o il comune ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
7) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante, rispettivamente, la regione, la provincia, il comune o la circoscrizione;
8) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nel precedente articolo 2.
L'ipotesi di cui al numero 2) del comma precedente non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.
Le ipotesi di cui ai numeri 4) e 7) del primo comma del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato (7/cost) (7/a).
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(6/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 2-4 giugno 1997, n. 160 (Gazz. Uff. 11 giugno 1997, n. 24, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 4, e degli artt. 6 e 7, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.
(9/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 4-24 giugno 2003, n. 223 (Gazz. Uff. 2 luglio 2003, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, numero 4 sollevata dalla Corte di cassazione, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione.
(7/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 10-20 febbraio 1997, n. 44 (Gazz. Uff. 26 febbraio 1997, n. 9, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata in riferimento all'art. 97 della Costituzione.
(7/a) L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. Vedi, ora, l'art. 63 del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.
Articolo 4.
Le cariche di membro di una delle due Camere, di Ministro e Sottosegretario di Stato, di giudice ordinario della Corte di cassazione, di componente del Consiglio superiore della magistratura, di membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di magistrato del Tribunale supremo delle acque, di magistrato della Corte dei conti, di magistrato del Consiglio di Stato, di magistrato della corte costituzionale, di presidente e di assessore di giunta provinciale, di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.
Le cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale sono altresì incompatibili rispettivamente con quelle di consigliere regionale di altra regione di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.
La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune (7/b) (8/cost).
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(7/b) L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. Vedi, ora, l'art. 65 del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.
(8/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-23 luglio 2002, n. 383 (Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 30, serie speciale) e con ordinanza 3-22 luglio 2003, n. 270 (Gazz. Uff. 30 luglio 2003, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 sollevata in riferimento agli articoli 5, 122 e 123 della Costituzione.
Articolo 5.
Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della regione, della provincia, del comune e della circoscrizione in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo (7/c).
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(7/c) L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. Vedi, ora, l'art. 67 del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.
Articolo 6.
La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge importa la decadenza dalla carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale.
Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle cariche di cui al comma precedente.
Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 2 della presente legge.
La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità (6/cost) (7/d).
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(6/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 2-4 giugno 1997, n. 160 (Gazz. Uff. 11 giugno 1997, n. 24, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 4, e degli artt. 6 e 7, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.
(7/d) L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. Vedi, ora, l'art. 68 del citato D.Lgs. n. 267/2000.
Articolo 7.
Nessuno può presentarsi come candidato in più di due regioni o in più di due province, o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri regionali, provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio regionale, provinciale, comunale o di circoscrizione.
Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due regioni, in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della regione, della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votati ed è surrogato nell'altro consiglio. Ai fini della surrogazione, per la elezione dei consigli dei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, si applica l'articolo 76 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta (8/a).
Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità (8/a).
Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal quarto comma decorre dalla data di notificazione del ricorso (8/b).
Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverli o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare (8/a).
Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio (8/a).
La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto (8/a).
Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore (8/a) (6/cost) (8/c).
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(8/a) La Corte costituzionale, con sentenza 14-22 ottobre 1996, n. 357 (Gazz. Uff. 30 ottobre 1996, n. 44 - Serie speciale), ha dichiarato che spetta allo Stato e, per esso, alla Autorità giudiziaria, il giudizio sui ricorsi in tema di ineleggibilità e incompatibilità promossi dai cittadini elettori nei confronti dei consiglieri regionali, indipendentemente dalla pendenza presso il Consiglio regionale del procedimento di cui all'art. 7, commi da tre a otto della presente legge.
(8/b) Comma aggiunto dall'art. 20, L. 3 agosto 1999, n. 265.
(6/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 2-4 giugno 1997, n. 160 (Gazz. Uff. 11 giugno 1997, n. 24, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 4, e degli artt. 6 e 7, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.
(8/c) L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. Vedi, ora, gli artt. 56, 57 e 69 del citato D.Lgs. n. 267/2000.
Articolo 8.
I dipendenti delle unità sanitarie locali nonché i professionisti con esse convenzionati non possono ricoprire le seguenti cariche:
1) presidente o componente del comitato di gestione o presidente dell'assemblea generale delle unità sanitarie locali da cui dipendono o con cui sono convenzionati;
2) sindaco od assessore del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono o lo ricomprende o con cui sono convenzionati, nonché sindaco o assessore di comune con popolazione superiore ai 30 mila abitanti che concorre a costituire l'unità sanitaria locale da cui dipendono o con cui sono convenzionati;
3) presidente o componente della giunta della comunità montana nel caso previsto dall'articolo 15, nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
4) componente del consiglio circoscrizionale nel caso in cui a detto consiglio siano attribuiti i poteri di cui all'articolo 15, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (9/a).
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(9/a) L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni della presente legge, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.
Articolo 9.
Le cause di incompatibilità previste dai numeri 2) 3) e 4) dell'articolo 8 della presente legge non hanno effetto se i dipendenti delle unità sanitarie locali, entro dieci giorni dalla data in cui diviene esecutiva la loro nomina, abbiano chiesto di essere collocati in aspettativa. In tal caso l'aspettativa deve essere concessa senza assegni per tutta la durata del mandato, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169.
Le stesse cause di incompatibilità non hanno effetto per i professionisti di cui all'articolo 8 della presente legge se, entro il termine di cui al comma precedente, cessano dalle funzioni che danno luogo alla incompatibilità.
In questo caso la convenzione rimane sospesa per tutta la durata del mandato elettivo ed il professionista può essere sostituito, per detto periodo, secondo le modalità stabilite per le sostituzioni dagli accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Le cause di incompatibilità di cui all'articolo 8 della presente legge non hanno effetto per i titolari di farmacia che richiedano la sostituzione, per la durata del mandato, con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti, nella conduzione professionale ed economica della farmacia (9/e).
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(9/e) L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni della presente legge, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.
Articolo 10.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
1) gli articoli 10 ed 11 della legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei consigli provinciali;
2) gli articoli 14, 15, 16, 17, 78 e 80 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;
3) l'articolo 3 della legge 10 settembre 1960, n. 962, recante modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122;
4) l'articolo 6 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, recante modificazioni alle norme sul contenzioso amministrativo;
5) la legge 25 febbraio 1971, n. 67, recante nuove norme in materia di eleggibilità a consigliere comunale;
6) la legge 22 maggio 1971, n. 280, di modifica all'articolo 15, numero 9), del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di eleggibilità a consigliere comunale;
7) l'articolo 7, commi secondo, terzo e quarto della legge 8 aprile 1976, n. 278, recante norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune;
8) gli articoli 4, secondo comma, 5, 6, 7 e 18 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei consigli regionali (14/a).
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(14/a) L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni della presente legge, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.
Articolo 11.
(15) (16).
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(15) Sostituisce il decimo comma dell'art. 28 e l'ottavo comma dell'art. 32, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.
(16) L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni della presente legge, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.
Articolo 12.
Le norme della presente legge si applicano anche ai giudizi in materia di ineleggibilità ed incompatibilità in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato.
Le dimissioni, presentate in occasione delle elezioni amministrative svoltesi l'8 giugno 1980 o in data successiva, dalle cariche contemplate dalla presente legge, al fine di rimuovere cause di ineleggibilità o incompatibilità non più previste, possono essere revocate, ad istanza dell'interessato, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In tal caso il rapporto di impiego viene ricostituito nello stato in cui si trovava al momento delle dimissioni, con restituzione delle indennità percepite a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nelle ipotesi concernenti le unità sanitarie locali (17).
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(17) L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni della presente legge, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.
Articolo 13.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (18).
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(18) L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni della presente legge, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.
Legge
19 marzo 1990 n. 55
Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di
altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale
(art. 15)
Articolo 15
1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati (32/c) (31/cost) (32/d) (36/cost);
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale (32/c) (32/d);
c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b) (32/g) (35/cost);
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo (32/c) (32/cost) (32/d);
e) [coloro che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se per essi è stato già disposto il giudizio, se sono stati presentati ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio (32/l)] (32/m);
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (32/c) (32/o) (32/d).
1-bis. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna (32/q).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo (32/o).
3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:
a) del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;
b) della giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti, della giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali (32/o).
4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse (32/o).
4-bis. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1: a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale (36/cost); b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina; c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto (32/o) (32/v) (34/cost).
4-ter. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 4-bis sono comunicati al commissario del Governo se adottati a carico del presidente della giunta regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale ed al prefetto negli altri casi. Il prefetto, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina. Nei casi in cui la causa di sospensione interviene nei confronti del presidente della giunta regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale, il commissario del Governo ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del commissario del Governo, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze del commissario del Governo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale (32/o) (32/x) (36/cost).
4-quater. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 4-bis, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina (32/o) (32/z).
4-quinquies. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione (32/o).
4-sexies. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (32/o) (33/b).
4-septies. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 nei confronti del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. Per il personale degli enti locali la sospensione è disposta dal capo dell'amministrazione o dell'ente locale ovvero dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le modalità e procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Per il personale appartenente alle regioni e per gli amministratori e i componenti degli organi delle unità sanitarie locali, la sospensione è adottata dal presidente della giunta regionale, fatta salva la competenza, nella regione Trentino-Alto Adige, dei presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine i provvedimenti emanati dal giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero, ai responsabili delle amministrazioni o enti locali indicati al comma 1 (32/o) (33/d) (33/cost).
4-octies. Al personale dipendente di cui al comma 4-septies si applicano altresì le disposizioni dei commi 4-quinquies e 4-sexies (32/o) (33/f).
5. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi (33/g).
6. Copie dei provvedimenti di cui al comma 5 sono trasmesse all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa (33/g) (33/i).
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(32/c) Con sentenza 23 aprile-6 maggio 1996, n. 141 (Gazz. Uff. 8 maggio 1996, n. 19 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato: a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera e), come modificato dall'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16, nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro per i quali, in relazione ai delitti indicati nella precedente lettera a), è stato disposto il giudizio, ovvero per coloro che sono stati presentati o citati a comparire in udienza per il giudizio; b) in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del citato art. 15, comma 1, lettere a), b), c), d), nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, di coloro i quali siano stati condannati, per i delitti indicati, con sentenza non ancora passata in giudicato; c) in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale del citato art. 15, comma 1, lettera f), nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato una misura di prevenzione quando il relativo provvedimento non abbia carattere definitivo.
(31/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 17-30 ottobre 1996, n. 364 (Gazz. Uff. 6 novembre 1996, n. 45, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera a), come modificato dall'art. 1 della L. 18 gennaio 1992, n. 16, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.
(32/d) Lettera così modificata dall'art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475.
(36/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 11-15 febbraio 2002, n. 25 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2002, n. 8, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1 lettera a) 4-bis lettera a) e 4-ter ora sostituiti dall'art. 58, comma 1 lettera a), e dall'art. 59, comma 1 lettera a), e comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.
(32/g) Lettera così sostituita dall'art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475.
(35/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 7-15 maggio 2001, n. 132 (Gazz. Uff. 23 maggio 2001, n. 20, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera c) come modificato, da ultimo, dall'art. 1 della legge 13 dicembre 1999, n. 475, sollevata in riferimento agli articoli 3, primo e secondo comma, 27, terzo comma, e 51, primo comma, della Cost.
(32/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 2-6 maggio 1996, n. 142 (Gazz. Uff. 8 maggio 1996, n. 19, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera e), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, in quanto la norma denunciata è stata espunta in radice dall'ordinamento a seguito della dichiarazione di illegittimità effettuato con sentenza n. 141 del 1996.
(32/m) Lettera abrogata dall'art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475.
(32/o) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies e 4-octies così sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17). Peraltro, il suddetto art. 1 è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 58 dello stesso decreto.
(32/q) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475. Vedi anche il comma 3 dello stesso art. 1. Vedi, ora, l'art. 58 dello stesso decreto.
(32/v) Comma da ultimo così sostituito dall'art. 1, L. 12 gennaio 1994, n. 30 (Gazz. Uff. 18 gennaio 1994, n. 13) e dall'art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475. Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato gli articoli 1, 2 e 4 della citata legge n. 30 del 1994. Vedi, ora, l'art. 59 dello stesso decreto.
(34/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 26 marzo-6 aprile 1998, n. 104 (Gazz. Uff. 15 aprile 1998, n. 15, Serie speciale), aveva dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera c), e del comma 4-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificata dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.
(32/x) Comma da ultimo così sostituito dall'art. 2, L. 12 gennaio 1994, n. 30 (Gazz. Uff. 18 gennaio 1994, n. 13). Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato gli articoli 1, 2 e 4 della citata legge n. 30 del 1994. Vedi, ora, l'art. 59 dello stesso decreto.
(32/z) Comma da ultimo così modificato dall'art. 4, L. 12 gennaio 1994, n. 30 (Gazz. Uff. 18 gennaio 1994, n. 13). Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato gli articoli 1, 2 e 4 della citata legge n. 30 del 1994. Vedi, ora, l'art. 59 dello stesso decreto.
(33/b) Comma da ultimo così sostituito dall'art. 2, L. 12 gennaio 1994, n. 30 (Gazz. Uff. 18 gennaio 1994, n. 13). Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato gli articoli 1, 2 e 4 della citata legge n. 30 del 1994. Vedi, ora, l'art. 58 dello stesso decreto.
(33/d) Comma da ultimo così sostituito dall'art. 2, L. 12 gennaio 1994, n. 30 (Gazz. Uff. 18 gennaio 1994, n. 13). Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato gli articoli 1, 2 e 4 della citata legge n. 30 del 1994. Vedi, ora, l'art. 94 dello stesso decreto.
(33/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 18-30 luglio 1997, n. 304 (Gazz. Uff. 20 agosto 1997, n. 34, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4-septies, introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 36, 97 e 98 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con sentenza 26 maggio-3 giugno 1999, n. 206 (Gazz. Uff. 9 giugno 1999, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4-septies, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, sollevata in riferimento agli articoli 3, 4, 24, secondo comma, 27, secondo comma, 35, 36 e 97, primo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 24-30 giugno 1999, n. 278 (Gazz. Uff. 7 luglio 1999, n. 27, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4-septies, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, sollevata in riferimento agli articoli 3, 4, 24, 27, 35 e 97 della Costituzione.
(33/f) La Corte costituzionale, con sentenza 19-27 aprile 1993, n. 197 (Gazz. Uff. 5 maggio 1993, n. 19 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 15, comma 4-octies, introdotto dall'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16, nella parte in cui, mediante rinvio al comma 4-quinquies, prevede la destituzione di diritto, anziché lo svolgimento del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 9, L. 7 febbraio 1990, n. 19.
(33/g) Vedi, ora, l'art. 59, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
(33/i) Articolo abrogato, salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti sugli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e i consiglieri regionali, dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, gli artt. 58, 59 e 94 dello stesso decreto.
L. 10 dicembre 1993, n. 515
Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica
(1) (2)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 dicembre 1993, n. 292, S.O.
(2) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:
- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 4 giugno 2002, n. 170/E.
Articolo 1.
Accesso ai mezzi di informazione.
1. Non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi detta alla concessionaria del servizio pubblico le prescrizioni necessarie a garantire, in condizioni di parità fra loro, idonei spazi di propaganda nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché l'accesso a tali spazi alle liste ed ai gruppi di candidati a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti politici di riferimento a livello nazionale. La Commissione disciplina inoltre direttamente le rubriche elettorali ed i servizi o i programmi di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale, in modo che siano assicurate la parità di trattamento, la completezza e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti ed i movimenti presenti nella campagna elettorale.
2. [Gli editori di quotidiani e periodici, i titolari di concessioni e di autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale o locale nonché tutti coloro che esercitano in qualunque ambito attività di diffusione radiotelevisiva i quali intendano diffondere o trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite o nell'ambito della programmazione radiotelevisiva, per consentire ai candidati, alle liste, ai gruppi di candidati a livello locale nonché ai partiti o ai movimenti politici a livello nazionale, l'accesso agli spazi dedicati alla propaganda in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria. I titolari di concessioni e di autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale o locale nonché tutti coloro che esercitano in qualunque ambito attività di diffusione radiotelevisiva sono tenuti a garantire la parità di trattamento anche nei programmi e servizi di informazione elettorale] (3).
3. [Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria definisce le regole alle quali i soggetti di cui al comma 2 debbono attenersi per assicurare l'attuazione del principio di parità nelle concrete modalità di utilizzazione degli spazi di propaganda, nonché le regole atte ad assicurare il concreto conseguimento degli obiettivi di cui all'ultimo periodo del comma 2. Il Garante definisce altresì, avuto riguardo ai prezzi correntemente praticati per la cessione degli spazi pubblicitari, i criteri di determinazione ed i limiti massimi delle tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale] (4).
4. [I comitati regionali per i servizi radiotelevisivi espletano le funzioni loro demandate dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e verificano il rispetto delle disposizioni dettate per le trasmissioni radiotelevisive dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nonché dal Garante ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo] (5).
5. Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni (6).
5-bis. La disciplina del presente articolo si applica alle elezioni suppletive, limitatamente alla regione o alle regioni interessate (7).
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(3) Comma abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.
(4) Comma abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.
(5) Comma abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.
(6) Comma così modificato dall'art. 5, L. 22 febbraio 2000, n. 28. Sui limiti di efficacia delle disposizioni contenute nel presente comma vedi l'art. 3, L. 6 novembre 2003, n. 313.
(7) Comma aggiunto dall'art. 1-bis, D.L. 13 maggio 1999, n. 131, nel testo integrato della relativa legge di conversione.
Articolo 2.
Propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva.
[1. Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma 2, è vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissione pubblicitaria radiotelevisiva. Non rientrano nel divieto:
a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
b) le pubblicazioni o le trasmissioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
c) le pubblicazioni o le trasmissioni di confronto tra più candidati.
2. Dalla chiusura della campagna elettorale è vietata qualsiasi forma di propaganda, compresa quella effettuata attraverso giornali e spot televisivi.
3. Le disposizioni dell'articolo 1 e del presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di stampa e radiofonici dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati impegnati nella competizione elettorale] (8).
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(8) Articolo abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.
Articolo 3.
Altre forme di propaganda.
1. Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma 2, la propaganda elettorale per il voto a liste, a gruppi di candidati o a singoli candidati a mezzo di manifesti e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 , e successive modificazioni.
2. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.
3. I giornali, le stazioni radio e televisive, i tipografi e chiunque altro sia chiamato a produrre materiale o a cedere servizi utilizzabili in qualunque forma a scopo di propaganda elettorale, ivi comprese consulenze ed intermediazioni di agenzia, sono tenuti ad accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, ovvero dai singoli candidati o loro mandatari, cui sono tenuti ad emettere fattura. Nel caso previsto dal comma 4 sono tenuti ad acquisire copia dell'autorizzazione del candidato o del suo mandatario.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli strumenti di propaganda elettorale relativi a uno o più candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatari. I costi sostenuti per tali forme di propaganda sono computati pro quota ai fini del calcolo del limite di spesa fissato dall'articolo 7.
Articolo 4.
Comunicazioni agli elettori.
1. Appena determinati i collegi elettorali uninominali, e ogni volta che essi siano rivisti, i comuni il cui territorio è ricompreso in più collegi provvedono ad inviare a ciascun elettore una comunicazione in cui sia specificato il collegio uninominale, sia della Camera dei deputati che del Senato della Repubblica, in cui l'elettore stesso eserciterà il diritto di voto e di sottoscrizione per la presentazione delle candidature.
Articolo 5.
Divieto di propaganda istituzionale.
[1. È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per la durata della stessa. Non rientrano nel divieto del presente articolo le attività di comunicazione istituzionale indispensabili per l'efficace assolvimento delle funzioni proprie delle amministrazioni pubbliche] (9).
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(9) Articolo abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.
Articolo 6.
Divieto di sondaggi.
[1. Nei quindici giorni precedenti la data delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.
2. La diffusione e la pubblicazione dei risultati, anche parziali, dei sondaggi per le elezioni politiche devono essere accompagnate dalle seguenti indicazioni della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:
a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;
b) committente ed acquirenti;
c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
d) domande rivolte;
e) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
f) criteri seguiti per l'individuazione del campione;
g) date in cui è stato realizzato il sondaggio;
h) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati] (10).
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(10) Articolo abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.
Articolo 7.
Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati.
1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta (11).
2. Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6 (12).
3. Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.
4. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato. [I contributi o i servizi erogati da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica non possono superare l'importo o il valore di 20 milioni di lire (13)] (14).
5. ... (15).
6. La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441 , deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione, oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 che ne cura la pubblicità. Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore ad euro 20.000, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate (16) (17).
7. Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 sono tenuti anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione (18).
8. Gli importi di cui al presente articolo sono rivalutati periodicamente con decreto del Ministro dell'interno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso.
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(11) Comma così sostituito dall'art. 3-ter, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Le cifre di cui al presente comma erano state rivalutate all'anno 1995, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso, rispettivamente, da L. 80.000.000 a L. 91.624.000, da L. 100 a L. 114,530, da L. 10 a L. 11,453 in virtù del disposto dell'art. 2, D.M. 4 marzo 1996 (Gazz. Uff. 8 marzo 1996, n. 57). Successivamente gli importi erano stati rivalutati, all'anno 1997, da L. 91.624.000 a L. 95.169.848,800, da L. 114,530 a L. 118,962, da L. 11,453 a L. 11,896, dall'art. 2, D.M. 26 febbraio 1998 (Gazz. Uff. 9 marzo 1998, n. 56) e, all'anno 2000, da L. 95.169.848,800 a L. 100.689.700,030, da L. 118,962 a L. 125,861, da L. 11,896 a L. 12,585, dall'art. 2, D.M. 23 febbraio 2001 (Gazz. Uff. 14 marzo 2001, n. 61).
(12) Comma così sostituito dall'art. 3-ter, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(13) L'importo previsto dall'ultimo periodo del presente comma è stato rivalutato all'anno 1995, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso, in L. 22.906.000 dall'art. 2, D.M. 4 marzo 1996 (Gazz. Uff. 8 marzo 1996, n. 57). Successivamente l'importo è stato rivalutato, all'anno 1997, da lire 22.906.000 a lire 23.792.462,200 dall'art. 2, D.M. 26 febbraio 1998 (Gazz. Uff. 9 marzo 1998, n. 56) e, all'anno 2000, da L. 23.792.462,200 a L. 25.172.425,007 dall'art. 2, D.M. 23 febbraio 2001 (Gazz. Uff. 14 marzo 2001, n. 61).
(14) Periodo soppresso dall'art. 3-ter, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(15) Modifica il terzo comma dell'art. 4, L. 18 novembre 1981, n. 659.
(16) L'importo previsto dal terzo periodo del presente comma - già rivalutato, all'anno 1995, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso, in L. 11.453.000 dall'art. 2, D.M. 4 marzo 1996 (Gazz. Uff. 8 marzo 1996, n. 57), all'anno 1997, a lire 11.896.231,100 dall'art. 2, D.M. 26 febbraio 1998 (Gazz. Uff. 9 marzo 1998, n. 56) e, all'anno 2000, a lire 12.586.212,503 dall'art. 2, D.M. 23 febbraio 2001 (Gazz. Uff. 14 marzo 2001, n. 61) - è stato così modificato dall'art. 3-ter, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(17) Comma così modificato dall'art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672.
(18) Comma così modificato dall'art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672.
Articolo 8.
Obblighi di comunicazione.
[1. Entro trenta giorni dalla consultazione elettorale gli editori di quotidiani e periodici e i titolari di concessioni e di autorizzazioni per l'esercizio delle attività di diffusione radiotelevisiva devono comunicare ai Presidenti delle Camere nonché al Collegio regionale di garanzia elettorale i servizi elettorali effettuati di cui all'articolo 2, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti] (19).
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(19) Articolo abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.
Articolo 9.
Contributo per le spese elettorali.
1. [Il contributo finanziario di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, è attribuito, in relazione alle spese elettorali sostenute per i candidati nella campagna per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ai partiti o movimenti, alle liste o ai gruppi di candidati. Ai fini dell'individuazione degli aventi diritto al rimborso, i candidati nei collegi uninominali per la elezione della Camera dei deputati che risultino collegati con più liste debbono dichiarare, all'atto della candidatura, a quale delle liste si collegano per il rimborso delle spese elettorali. Il contributo è corrisposto ripartendo tra gli aventi diritto due fondi relativi, rispettivamente, alle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. L'ammontare di ciascuno dei due fondi è pari, in occasione delle prime elezioni politiche che si svolgeranno in applicazione della presente legge, alla metà della somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1.600 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale] (20).
2. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica è ripartito su base regionale. A tal fine il fondo è suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita tra i gruppi di candidati e i candidati non collegati ad alcun gruppo in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale. Partecipano alla ripartizione del fondo i gruppi di candidati che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione o che abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale. Partecipano altresì alla ripartizione del fondo i candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti o che conseguano nel rispettivo collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi.
3. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati è ripartito, in proporzione ai voti conseguiti, tra i partiti e i movimenti che abbiano superato la soglia dell'1 per cento dei voti validamente espressi in àmbito nazionale. Il verificarsi di tale ultima condizione non è necessario per l'accesso al rimborso da parte dei partiti o movimenti che abbiano presentato proprie liste o candidature esclusivamente in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche. Per il calcolo del rimborso spettante a tali partiti e movimenti si attribuisce a ciascuno di essi, per ogni candidato eletto nei collegi uninominali, una cifra pari al rimborso medio per deputato risultante dalla ripartizione di cui al primo periodo del presente comma (21).
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(20) Comma abrogato dal comma 3 dell'art. 39-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 39-bis.
(21) Comma così modificato prima dall'art. 2, L. 3 giugno 1999, n. 157, poi dall'art. 2, L. 26 luglio 2002, n. 156 ed infine dal comma 3 dell'art. 39-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 2 della citata legge n. 156 del 2002 e il comma 4 dell'art. 39-bis del suddetto decreto-legge n. 223 del 2006.
Articolo 9-bis.
Contributo alle spese elettorali in occasione di elezioni suppletive.
1. In occasione di elezioni suppletive, il contributo finanziario di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, è attribuito ai partiti o movimenti politici collegati ai candidati che risultino eletti o che abbiano conseguito nel proprio collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi. Il contributo è ripartito tra i partiti e i movimenti politici in proporzione ai voti conseguiti dai candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. I candidati alle elezioni suppletive della Camera dei deputati dichiarano, all'atto della candidatura, a quale partito o movimento politico si collegano per il rimborso delle spese elettorali. La dichiarazione è facoltativa per i candidati alle elezioni suppletive del Senato della Repubblica; in caso di mancata dichiarazione, il contributo è erogato direttamente a tali candidati, sussistendo i requisiti di cui al primo periodo del presente comma.
2. A tal fine è istituito, in occasione di ciascun turno elettorale suppletivo, un fondo pari all'importo di lire 800 per il numero degli abitanti dei collegi elettorali interessati alla consultazione. Tale indice è soggetto a rivalutazione in base agli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (22).
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(22) Aggiunto dall'art. 1, L. 27 luglio 1995, n. 309 (Gazz. Uff. 27 luglio 1995, n. 174). L'art. 2 della stessa legge ha disposto che le norme di cui all'art. 9-bis si applicano per tutti i casi di elezioni suppletive successive alla tornata elettorale del 27 marzo 1994.
Articolo 10.
Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti.
1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero complessivo che si ricava sommando i totali dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per la Camera dei deputati e quelli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per il Senato della Repubblica nelle quali è presente con liste o candidati (23).
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(23) Comma prima modificato dall'art. 1, L. 3 giugno 1999, n. 157 e dall'art. 2, L. 26 luglio 2002, n. 156 e poi così sostituito dall'art. 3-quater, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 2 della citata legge n. 156 del 2002.
Articolo 11.
Tipologia delle spese elettorali.
1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:
a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.
2. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 95 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , non si applicano nel caso di riunioni, anche a carattere conviviale, connesse ad attività di propaganda consentite dalla legge o a seminari, convegni ed incontri di studio. Ai fini delle medesime disposizioni non sono da considerarsi donativi gli oggetti pubblicitari di valore vile di uso corrente.
Articolo 12.
Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati.
1. I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica devono presentare ai Presidenti delle rispettive Camere, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, per il successivo invio alla Corte dei conti, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.
2. Per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi di cui al comma 1, ferma restando l'attuale dotazione organica, è istituito presso la Corte dei conti un apposito collegio composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario.
3. I controlli devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dagli aventi diritto e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse. I controlli devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, salvo che il collegio di cui al comma 2, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi. La Corte dei conti riferisce direttamente ai Presidenti delle Camere sui risultati del controllo eseguito. Per la durata dell'incarico i componenti del collegio non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni.
4. Copia del consuntivo va altresì depositata presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale competente, che ne cura la pubblicità.
Articolo 13.
Collegio regionale di garanzia elettorale.
1. Presso la corte di appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna regione è istituito il Collegio regionale di garanzia elettorale composto, rispettivamente, dal presidente della corte di appello o del tribunale, che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per la metà, tra i magistrati ordinari e per la restante metà tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. Oltre ai componenti effettivi, il presidente nomina quattro componenti supplenti, di cui due tra i magistrati e gli altri due tra le categorie di cui al periodo precedente.
2. Non possono essere nominati componenti effettivi o supplenti del Collegio i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti, coloro che ricoprono incarichi direttivi e esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.
3. Per l'espletamento delle sue funzioni il Collegio si avvale del personale in servizio presso la cancelleria della corte di appello o del tribunale. Il Collegio può chiedere ai competenti uffici pubblici, ivi incluso quello del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, tutte le notizie utili per gli accertamenti da svolgere. Per l'effettuazione degli accertamenti il Collegio si avvale anche dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato (24).
4. I componenti del Collegio non appartenenti alla magistratura hanno diritto, per ciascuna seduta cui prendano parte, alla corresponsione di una indennità di presenza il cui ammontare è definito con decreto adottato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge (25).
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(24) La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre-5 novembre 1996, n. 387 (Gazz. Uff. 13 novembre 1996, n. 46, Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 3, 14, commi 1, 3, 4, 5 e 15, comma 8, sollevate in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione.
(25) Vedi, anche, l'art. 8, D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.
Articolo 14.
Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati.
1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 riceve le dichiarazioni e i rendiconti di cui all'articolo 7 e ne verifica la regolarità (26).
2. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.
3. Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione (27).
4. Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 6, e da ogni altro elemento emergano irregolarità, il Collegio, entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, le contesta all'interessato che ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti (28).
5. [Avverso le decisioni del Collegio regionale di garanzia elettorale, entro quindici giorni dalla comunicazione, è ammesso ricorso da parte del candidato al Collegio centrale di garanzia elettorale composto dal Primo Presidente della Corte di cassazione, o da un suo delegato scelto tra i presidenti di sezione della Corte di cassazione, e da sei membri nominati dal Primo Presidente della Corte di cassazione secondo i criteri di cui all'articolo 13. Il Collegio centrale di garanzia elettorale decide sui ricorsi entro novanta giorni] (29) (30).
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(26) La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre-5 novembre 1996, n. 387 (Gazz. Uff. 13 novembre 1996, n. 46, Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 3, 14, commi 1, 3, 4, 5 e 15, comma 8, sollevate in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione.
(27) La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre-5 novembre 1996, n. 387 (Gazz. Uff. 13 novembre 1996, n. 46, Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 3, 14, commi 1, 3, 4, 5 e 15, comma 8, sollevate in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione.
(28) La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre-5 novembre 1996, n. 387 (Gazz. Uff. 13 novembre 1996, n. 46, Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 3, 14, commi 1, 3, 4, 5 e 15, comma 8, sollevate in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione.
(29) Comma abrogato dall'art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672.
(30) La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre-5 novembre 1996, n. 387 (Gazz. Uff. 13 novembre 1996, n. 46, Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 3, 14, commi 1, 3, 4, 5 e 15, comma 8, sollevate in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione.
Articolo 15.
Sanzioni.
1. In caso di violazione delle norme di cui agli articoli 1 e 2 nonché delle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 e dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 1, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata nel periodo compreso tra il ventesimo e l'undicesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente periodo aumentata del doppio nel minimo e nel massimo. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata negli ultimi dieci giorni antecedenti la data di svolgimento delle elezioni, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del triplo nel minimo e nel massimo. La sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni è irrogata dal Garante anche nei confronti dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne sia stata accertata la corresponsabilità. Qualora la violazione avvenga durante la campagna elettorale, il Garante diffida inoltre immediatamente la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ovvero i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 a ripristinare entro un termine congruo, e comunque non oltre tre giorni, le condizioni al cui rispetto sono tenuti per legge e per disposizione del Garante o della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indicandone le modalità. In caso di inottemperanza alla diffida, il Garante dispone la sospensione dell'efficacia della concessione o della autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione. La stessa sanzione è applicata nei casi di recidiva.
2. In caso di inosservanza delle norme di cui all'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni (31).
3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (32).
4. In caso di violazione delle norme di cui all'articolo 6, comma 1, commessa fino all'apertura dei seggi elettorali, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 milioni a lire 1 miliardo. Qualora la violazione delle medesime norme sia commessa durante lo svolgimento delle votazioni, si applica la pena detentiva prevista dall'articolo 100, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, per le turbative elettorali; il giudice, con la sentenza di condanna, applica inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie (33). In caso di mancanza totale o parziale delle indicazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 6, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cento milioni.
5. In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, il Collegio regionale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni (34) (35).
6. In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati dall'articolo 7, comma 1, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.
7. L'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera della Camera di appartenenza.
8. In caso di mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, da parte di un candidato, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione di cui al comma 5 del presente articolo. La mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica (36) (37).
9. Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 6 del presente articolo, la decadenza dalla carica.
10. Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare, la quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento (38).
11. In caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali di cui all'articolo 7, comma 6, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all'articolo 14, comma 4, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dei limiti massimi previsti dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 7 per i contributi erogabili ai candidati.
12. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.
13. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali di cui all'articolo 9, i Presidenti delle Camere sospendono il versamento del contributo medesimo sino al deposito del consuntivo.
14. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cento milioni a lire un miliardo.
15. In caso di mancata indicazione nei consuntivi di cui all'articolo 12, comma 1, delle fonti di finanziamento il collegio della Corte dei conti di cui al comma 2 del medesimo articolo applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.
16. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 10, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto. Nel caso in cui la violazione dei limiti di spesa sia stata effettuata da un partito o movimento politico che abbia diritto al contributo dello Stato di cui all'articolo 9, il collegio della Corte dei conti ne dà comunicazione ai Presidenti delle Camere che provvedono ad applicare la sanzione mediante decurtazione dal contributo spettante al partito o movimento politico di una somma di pari entità.
17. In caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli articoli 6, 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212 , si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni (39).
18. ... (40).
19. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981 (41). [La responsabilità in materia di manifesti è personale e non sussiste responsabilità neppure del committente] (42).
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(31) Le disposizioni del presente comma non si applicano alle fattispecie previste dall'art. 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e dal comma 2 dell'art. 42-bis, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ai sensi di quanto disposto dalle medesime norme.
(32) Comma così modificato prima dal comma 483 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi dal comma 178 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle fattispecie previste dall'art. 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e dal comma 2 dell'art. 42-bis, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ai sensi di quanto disposto dalle medesime norme.
(33) Gli attuali primi due periodi, così sostituiscono l'originario primo periodo per effetto dell'art. 1, D.L. 4 febbraio 1994, n. 88.
(34) Comma così modificato dall'art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672.
(35) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-12 marzo 1998, n. 60 (Gazz. Uff. 18 marzo 1998, n. 11, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 5, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma della Costituzione.
(36) Comma così modificato dall'art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672.
(37) La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre-5 novembre 1996, n. 387 (Gazz. Uff. 13 novembre 1996, n. 46, Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 3, 14, commi 1, 3, 4, 5 e 15, comma 8, sollevate in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione.
(38) Comma così modificato dall'art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672.
(39) La Corte costituzionale, con sentenza 21-27 febbraio 1996, n. 52 (Gazz. Uff. 6 marzo 1996, n. 10 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui permette che il fatto previsto dall'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 venga punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.
(40) Sostituisce il comma 5 dell'art. 29, L. 25 marzo 1993, n. 81.
(41) Per la riduzione delle sanzioni nei confronti degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, vedi l'art. 1, comma 23, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545.
(42) Periodo aggiunto dal comma 483 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi soppresso dal comma 178 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
Articolo 16.
Norme finanziarie - Contributo per le elezioni europee.
1. Il contributo per le spese elettorali di cui all'articolo 9 viene erogato fino a concorrenza dell'ammontare complessivo di 91 miliardi di lire.
2. In relazione alle spese connesse all'attuazione dell'articolo 9, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, apposito capitolo per memoria, qualificato «capitolo per spese obbligatorie». Nel caso di elezioni politiche anticipate, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, pari a lire 61 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, che per il 1994 è aumentato a carico del Fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
3. A titolo di concorso nelle spese per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (43) è stabilito un contributo in favore dei partiti e dei movimenti che abbiano ottenuto almeno un rappresentante. Il contributo è corrisposto ripartendo tra gli aventi diritto un fondo il cui ammontare è pari, in occasione delle prime elezioni per il Parlamento europeo che si svolgeranno in applicazione della presente legge, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 800 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale. Il fondo viene ripartito tra i partiti e i movimenti aventi diritto al rimborso in proporzione ai voti ottenuti da ciascuno di essi sul piano nazionale.
4. Ai maggiori oneri connessi all'attuazione del comma 3, pari a lire 15,5 miliardi, si provvede a carico del Fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Le relative risorse affluiscono al capitolo istituito ai sensi del comma 2.
5. Per i contributi relativi alle spese per l'elezione al Parlamento europeo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12.
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(43) Il riferimento ai «rappresentanti italiani al Parlamento europeo» deve intendersi sostituito con quello ai «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, L. 27 marzo 2004, n. 78.
Articolo 17.
Agevolazioni postali.
1. Ciascun candidato in un collegio uninominale e ciascuna lista di candidati in una circoscrizione per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno diritto ad usufruire di una tariffa postale agevolata di lire 70, per plico di peso non superiore a grammi 70, per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e dà diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure a tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali (44).
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(44) Per la soppressione delle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo, vedi l'art. 41, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
Articolo 18.
Agevolazioni fiscali.
1. Per il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e del Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché, nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati si applica l'aliquota IVA del 4 per cento (45).
2. Nel numero 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: «materiale tipografico, attinente le campagne elettorali;».
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(45) Comma così modificato dall'art. 7, L. 8 aprile 2004, n. 90. Per l'estensione dell'agevolazione fiscale di cui al presente comma vedi l'art. 2-bis, D.L. 26 aprile 2005, n. 63, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
Articolo 19.
Interventi dei comuni.
1. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.
1-bis. Nel giorno delle elezioni i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali (46).
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(46) Comma aggiunto dall'art. 1-ter, D.L. 13 maggio 1999, n. 131, nel testo integrato della relativa legge di conversione.
Art. 20.
Elezioni europee, regionali, provinciali e comunali.
1. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (47) e per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario e, in quanto compatibili, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.
2. Per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia si applicano le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.
3. L'articolo 28 della legge 25 marzo 1993, n. 81 , è abrogato (48).
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(47) Il riferimento ai «rappresentanti italiani al Parlamento europeo» deve intendersi sostituito con quello ai «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, L. 27 marzo 2004, n. 78.
(48) Per la soppressione delle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo, vedi l'art. 41, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
Articolo 20-bis.
Regolamenti di attuazione.
1. Il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati approvano appositi regolamenti per l'attuazione, nelle parti di rispettiva competenza, della presente legge (49).
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(49) Aggiunto dall'art. 1, L. 15 luglio 1994, n. 448.
L.
3 giugno 1999,
n. 157
Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e
referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione
volontaria ai movimenti e partiti politici
(1) (2)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 giugno 1999, n. 129.
(2) Vedi, anche, il comma 275 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
Articolo 1.
Rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici.
1. È attribuito ai movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali (3).
1-bis. Specifiche disposizioni sono previste dal comma 5-bis per il rimborso da attribuire ai movimenti o partiti politici in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere (4).
2. L'erogazione dei rimborsi è disposta, secondo le norme della presente legge, con decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, per quanto riguarda il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, nonché per i comitati promotori dei referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con decreto del Presidente del Senato della Repubblica, a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica, si provvede all'erogazione dei rimborsi per il rinnovo del Senato della Repubblica. I movimenti o partiti politici che intendano usufruire dei rimborsi ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro dieci giorni (5) dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per il rinnovo degli organi di cui al comma 1.
3. Il rimborso di cui al comma 1 è corrisposto ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, i diversi fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al medesimo comma 1.
4. In caso di richiesta di uno o più referendum, effettuata ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, è attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alla somma risultante dalla moltiplicazione di un euro per ogni firma valida fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validità della richiesta e fino ad un limite massimo pari complessivamente a euro 2.582.285 annui, a condizione che la consultazione referendaria abbia raggiunto il quorum di validità di partecipazione al voto. Analogo rimborso è previsto, sempre nel limite di lire 5 miliardi di cui al presente comma, per le richieste di referendum effettuate ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione (6).
5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo del 13 giugno 1999, l'importo di cui al presente comma è ridotto a L. 3.400 (7).
5-bis. Per il rimborso previsto dal comma 1- bis, in relazione alle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 5 relativi, rispettivamente, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente periodo è suddiviso tra le ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione è suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi nell'ambito della ripartizione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (8).
6. I rimborsi di cui ai commi 1 e 1-bis sono corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno. I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti in un'unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui si è svolta la consultazione referendaria. L'erogazione dei rimborsi non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fidejussoria da parte dei movimenti o partiti politici aventi diritto. In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è comunque effettuato. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, è effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno. Le somme erogate o da erogare ai sensi del presente articolo ed ogni altro credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi (9).
7. Per il primo rinnovo del Parlamento europeo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e dei consigli regionali negli anni 1999 e 2000, nonché per le consultazioni referendarie il cui svolgimento sia previsto entro l'anno 2000, i rimborsi sono corrisposti in unica soluzione.
8. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o di irregolare redazione del rendiconto, redatto secondo le modalità di cui al medesimo articolo 8 della citata legge n. 2 del 1997, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, per i fondi di rispettiva competenza, sospendono l'erogazione del rimborso fino ad avvenuta regolarizzazione.
9. All'articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «lire 200» sono sostituite dalle seguenti: «lire 800». Al medesimo comma, le parole: «degli abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali».
10. In sede di prima applicazione e in relazione alle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Parlamento europeo del 13 giugno 1999, il termine di cui al comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge (10).
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(3) Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 1, L. 29 novembre 2004, n. 298.
(4) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 39-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 39-bis.
(5) Per il differimento del termine vedi il comma 1 dell'art. 1, L. 26 luglio 2002, n. 156, l'art. 14-undecies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, l'art. 51-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e il comma 8 dell'art. 3, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194.
(6) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 39-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 39-bis. Con D.P.C.D. 26 luglio 2006 (Gazz. Uff. 28 luglio 2006, n. 174, S.O.) e con D.P.C.D. 26 ottobre 2006 (Gazz. Uff. 31 ottobre 2006, n. 254) è stato disposto il rimborso per le spese sostenute dal Comitato promotore del referendum popolare svoltosi il 25 e il 26 giugno 2006.
(7) Comma così modificato dall'art. 2, L. 26 luglio 2002, n. 156. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 2.
(8) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 39-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 39-bis.
(9) Comma così modificato prima dall'art. 2, L. 26 luglio 2002, n. 156, poi dall'art. 39-quater decies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ed infine dal comma 1 dell'art. 39-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 del citato articolo 2 e il comma 4 del suddetto articolo 39-bis.
(10) Per la riduzione dell'importo del rimborso di cui al presente articolo vedi l'art. 56, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
Articolo 2.
Requisiti per partecipare al riparto delle somme.
1. La determinazione degli aventi diritto alla ripartizione dei fondi di cui all'articolo 1 della presente legge e dei criteri di riparto dei fondi medesimi, ad eccezione degli importi di cui al comma 5-bis dello stesso articolo 1, è disciplinata dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (11).
2. All'articolo 9, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «almeno il 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «almeno l'1 per cento».
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(11) Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 39-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 39-bis.
Articolo 3.
Risorse per accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.
1. Ogni partito o movimento politico destina una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi ricevuti per ciascuno dei fondi di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 1 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.
2. I movimenti ed i partiti politici di cui al comma 1 introducono una apposita voce all'interno del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 , al fine di dare espressamente conto dell'avvenuta destinazione delle quote dei rimborsi alle iniziative di cui al medesimo comma 1.
Articolo 4.
Erogazioni liberali.
1. All'articolo 13-bis, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, le parole: «compresi tra 500.000 e 50 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire».
Articolo 5.
Disciplina fiscale dell'attività di movimenti e partiti politici ed agevolazioni.
1. ... (12).
2. ... (13).
3. ... (14).
4. ... (15).
5. Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata temporanea non superiore a trenta giorni, effettuate da movimenti e partiti politici per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
6. I consigli comunali e provinciali, in base alle norme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono prevedere nei loro regolamenti le forme per l'utilizzazione non onerosa di strutture comunali e provinciali idonee ad ospitare manifestazioni ed iniziative dei partiti politici. I regolamenti comunali e provinciali dettano altresì le disposizioni generali per garantire ai partiti politici le forme di accesso alle strutture di cui al presente comma nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza. Gli oneri per l'utilizzazione di tali strutture sono posti a carico dei bilanci dei rispettivi enti.
7. Hanno diritto alle agevolazioni di cui ai commi 5 e 6 i partiti o movimenti politici che abbiano propri rappresentanti eletti nelle elezioni politiche, regionali, provinciali o comunali o per il Parlamento europeo.
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(12) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 13-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.
(13) Aggiunge l'art. 27-ter all'allegato B annesso al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
(14) Aggiunge l'art. 11-ter alle tabelle allegate al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
(15) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 3, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.
Articolo 6.
Modifiche ed integrazioni all'articolo 4 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 .
1. ... (16).
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(16) Aggiunge i commi 1-quinquies e 1-sexies all'art. 4, L. 2 gennaio 1997, n. 2.
Articolo 6-bis.
Garanzia patrimoniale.
1. Le risorse erogate ai partiti ai sensi della presente legge costituiscono, ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile, garanzia ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte dei partiti e movimenti politici beneficiari delle stesse. I creditori dei partiti e movimenti politici di cui alla presente legge non possono pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi l'adempimento delle obbligazioni del partito o movimento politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave.
2. Per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici maturati in epoca antecedente all'entrata in vigore della presente legge è istituito un fondo di garanzia alimentato dall'1 per cento delle risorse stanziate per i fondi indicati all'articolo 1. Le modalità di gestione e funzionamento del fondo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (17).
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(17) Articolo aggiunto dall'art. 39-quater decies, comma 2, D.L. 30 dicembre 2005, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso articolo 39-quater decies. Con D.M. 22 febbraio 2007, n. 31 (Gazz. Uff. 27 marzo 2007, n. 72) sono state stabilite le modalità di gestione e finanziamento del fondo per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e dei movimenti politici.
Articolo 7.
Disposizioni transitorie.
1. Per l'anno finanziario 1999, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, determina con proprio decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2 , l'ammontare del fondo da ripartire tra i partiti e movimenti politici aventi diritto, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai contribuenti nel 1998, ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 2 del 1997 .
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è effettuata la ripartizione del fondo tra i partiti e movimenti politici aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della citata legge n. 2 del 1997 . L'erogazione delle somme spettanti sulla base della predetta ripartizione avrà luogo negli esercizi finanziari 2000, 2001 e 2002, nei limiti delle disponibilità determinatesi in base all'applicazione dell'articolo 9 della presente legge. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Dalle somme spettanti ad ogni movimento o partito politico ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, viene trattenuto l'ammontare dei contributi eventualmente ricevuti in eccesso per l'anno finanziario 1998, rispetto alle dichiarazioni effettuate dai contribuenti nel 1997, ai fini del conguaglio previsto dall'articolo 4, comma 1-bis, della citata legge n. 2 del 1997 .
Articolo 8.
Testo unico.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centoventi giorni (18) dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico compilativo nel quale devono essere riunite e coordinate le norme di legge vigenti in materia di:
a) rimborso delle spese elettorali e finanziamenti a favore di partiti, movimenti politici, candidati e titolari di cariche elettive;
b) agevolazioni a favore dei medesimi soggetti di cui alla lettera a);
c) controlli e sanzioni previsti dalla legge.
2. Lo schema di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, è trasmesso, previo parere del Consiglio di Stato, da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine indicato al comma 1, alle Camere per l'acquisizione del parere delle commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni dall'assegnazione; trascorso inutilmente tale termine, il parere si intende acquisito.
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(18) Il termine per l'esercizio della delega è stato fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della L. 24 novembre 2000, n. 340, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 della stessa.
Articolo 9.
Copertura finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari a lire 208 miliardi per il 1999, a lire 198 miliardi per il 2000 e a lire 257 miliardi annue a decorrere dal 2001, si provvede a carico delle risorse rivenienti dalla soppressione delle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 18 novembre 1981, n. 659 , alla legge 10 dicembre 1993, n. 515 , alla legge 23 febbraio 1995, n. 43 , e alla legge 2 gennaio 1997, n. 2 .
Articolo 10.
Abrogazioni.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati:
a) gli articoli 1, 2 e 3, nonché l'articolo 8, commi 15, 16 e 17, e l'articolo 9, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2 , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 della presente legge;
b) gli articoli 1 e 2 della legge 2 maggio 1974, n. 195.
Articolo 11.
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L.
22 febbraio 2000,
n. 28
Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le
campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica
(2) (1/circ)
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(2) Sulla parità di accesso, ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie sono stati emanati il D.L. 20 marzo 1995, n. 83, corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 1995, n. 69, il D.L. 19 maggio 1995, n. 182, il D.L. 18 luglio 1995, n. 289, il D.L. 18 settembre 1995, n. 386, il D.L. 18 novembre 1995, n. 488, il D.L. 16 gennaio 1996, n. 19, il D.L. 19 marzo 1996, n. 129 e il D.L. 17 maggio 1996, n. 266, tutti non convertiti in legge.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:
- Ministero dell'interno: Circ. 18 settembre 2001, n. 156/2001.
Capo I
Disposizioni generali in tema di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica (3)
Articolo 1.
Finalità e àmbito di applicazione.
1. La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazioni per la comunicazione politica.
2. La presente legge promuove e disciplina altresì, allo stesso fine, l'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni referendum (3/a) (1/cost).
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(3) L'intitolazione «Capo I» e la relativa rubrica sono state aggiunte dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313. Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente Capo vedi l'art. 11-septies della presente legge inserito dal citato articolo 1.
(3/a) Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-septies della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.
(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 155 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sollevate in riferimento agli artt. 3, 21 e 42 della Costituzione.
Articolo 2.
Comunicazione politica radiotelevisiva.
1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica.
2. S'intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione.
3. È assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche.
4. L'offerta di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è obbligatoria per le concessionarie radiofoniche nazionali e per le concessionarie televisive nazionali con obbligo di informazione che trasmettono in chiaro. La partecipazione ai programmi medesimi è in ogni caso gratuita.
5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione», e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», previa consultazione tra loro e ciascuna nell'àmbito della propria competenza, stabiliscono le regole per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo (3/b) (4) (1/cost).
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(3/b) Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-septies della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.
(4) Le regole di cui al presente articolo sono state stabilite con Del.Comm.Vig.Rai 21 giugno 2000, con Del.Aut.gar.com. 22 giugno 2000, n. 200/00/CSP, e con Provv. 18 dicembre 2002.
(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 155 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sollevate in riferimento agli artt. 3, 21 e 42 della Costituzione.
Articolo 3.
Messaggi politici autogestiti.
1. Le emittenti radiofoniche e televisive che offrono spazi di comunicazione politica gratuita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, possono trasmettere messaggi politici autogestiti, gratuiti [o a pagamento], di seguito denominati «messaggi» (5).
2. La trasmissione di messaggi è facoltativa per le emittenti private e obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.
3. I messaggi recano la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica e hanno una durata compresa tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e da trenta a novanta secondi per le emittenti radiofoniche, a scelta del richiedente. I messaggi non possono interrompere altri programmi, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, di cui ogni emittente comunica alla Commissione o all'Autorità, con almeno quindici giorni di anticipo, la collocazione nel palinsesto. I messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.
4. Per ciascuna emittente radiofonica e televisiva nazionale gli spazi per i messaggi non possono superare il 25 per cento della effettiva durata totale dei programmi di comunicazione politica trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dalla medesima emittente o sulla medesima rete nell'àmbito della stessa settimana e nelle stesse fasce orarie. Possono essere previsti fino a un massimo di due contenitori per ogni giornata di programmazione.
5. [Le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento devono offrire spazi di comunicazione politica gratuiti di cui all'articolo 2 per un tempo pari a quello dei messaggi effettivamente diffusi nell'àmbito di contenitori, che possono essere al massimo in numero di quattro. Nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla medesima emittente] (6).
6. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai soggetti politici rappresentati negli organi la cui elezione è richiamata all'articolo 1, comma 2. L'assegnazione degli spazi in ciascun contenitore è effettuata mediante sorteggio. Gli spazi spettanti a un soggetto politico e non utilizzati non possono essere offerti ad altro soggetto politico. Ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessuno può diffondere più di un messaggio nel medesimo contenitore. Ogni messaggio reca [la denominazione «messaggio autogestito gratuito» o «messaggio autogestito a pagamento» e] l'indicazione del soggetto committente (7).
7. Le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti. [Le emittenti locali praticano uno sconto del 50 per cento sulle tariffe normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie] (8).
8. L'Autorità e la Commissione, ciascuna nell'àmbito delle rispettive competenze, fissano i criteri di rotazione per l'utilizzo, nel corso di ogni periodo mensile, degli spazi per i messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti e adottano le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo (8/a) (9) (1/cost).
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(5) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata.
(6) Comma abrogato dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata.
(7) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata.
(8) Periodo soppresso dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata.
(8/a) Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-septies della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.
(9) Le regole di cui al presente articolo sono state stabilite con Del.Comm.Vig.Rai 21 giugno 2000, con Del.Aut.gar.com. 22 giugno 2000, n. 200/00/CSP, e con Provv.Comm.Vig.Rai 18 dicembre 2002.
(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 155 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sollevate in riferimento agli artt. 3, 21 e 42 della Costituzione.
Articolo 4.
Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale.
1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione.
2. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'àmbito della propria competenza, regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri:
a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare, nonché tra quelli in esse non rappresentati purché presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento;
b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell'àmbito territoriale di riferimento;
c) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione nel caso di ballottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi;
d) per il referendum, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.
3. Dalla data di presentazione delle candidature per le elezioni di cui all'articolo 1, comma 2, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla Commissione e dall'Autorità, sulla base dei seguenti criteri:
a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione;
g) ogni messaggio reca l'indicazione «messaggio autogestito» e l'indicazione del soggetto committente.
4. La trasmissione dei messaggi autogestiti di cui al comma 3 è obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.
5. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle emittenti radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente stanziata. In sede di prima attuazione il rimborso per ciascun messaggio autogestito è determinato per le emittenti radiofoniche in lire 12.000 e per le emittenti televisive in lire 40.000, indipendentemente dalla durata del messaggio. La somma annualmente stanziata è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma. Il rimborso è erogato, entro i novanta giorni successivi alla conclusione delle operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente e dal soggetto politico, nei limiti delle risorse disponibili, dalla regione che si avvale, per l'attività istruttoria e la gestione degli spazi offerti dalle emittenti, del comitato regionale per le comunicazioni o, ove tale organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Nella regione Trentino-Alto Adige il rimborso è erogato dalle province autonome, che si avvalgono, per l'attività istruttoria, dei comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi sino alla istituzione dei nuovi organi previsti dal comma 13 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249 (17).
6. [Per le emittenti di cui al comma 5 i contenitori di cui al comma 3, lettera c), sono previsti fino a un massimo di sei per ogni giornata di programmazione. Ciascun soggetto politico può disporre al massimo di un messaggio sulla stessa emittente in ciascuna giornata di programmazione. L'Autorità regola il riparto degli spazi per i messaggi tra i soggetti politici a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione, e fissa il numero complessivo dei messaggi da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in relazione alle risorse disponibili in ciascuna regione, avvalendosi dei competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non ancora costituiti, dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi] (18).
7. [Le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito ai sensi dei commi 5 e 6, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, hanno facoltà di diffondere messaggi a pagamento, fino ad un massimo di due per ogni soggetto politico per ciascuna giornata di programmazione, alle condizioni stabilite dal comma 7 dell'articolo 3 e secondo le modalità di cui alle lettere da b) a g) del comma 3 del presente articolo. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari, nell'àmbito della medesima settimana, a quello destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito] (19).
8. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali [e locali] comunicano all'Autorità, entro il quinto giorno successivo alla data di cui al comma 1, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Fino al completamento delle operazioni elettorali, ogni successiva modificazione deve essere comunicata alla medesima Autorità con almeno cinque giorni di anticipo (20).
9. A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagna elettorale, la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica, comunque denominati, è ammessa esclusivamente secondo la disciplina del presente articolo.
10. Per le consultazioni referendarie la disciplina relativa alla diffusione della comunicazione politica e dei messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti si applica dalla data di indizione dei referendum.
11. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'àmbito della propria competenza, stabiliscono l'àmbito territoriale di diffusione di cui ai commi precedenti anche tenuto conto della rilevanza della consultazione sul territorio nazionale (21) (22).
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(17) Alla ripartizione dei contributi alle emittenti locali si è provveduto con D.M. 22 marzo 2000 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118), con D.M. 5 febbraio 2001 (Gazz. Uff. 11 aprile 2001, n. 85), con D.M. 3 aprile 2002 (Gazz. Uff. 7 maggio 2002, n. 105), con D.M. 6 maggio 2003 (Gazz. Uff. 14 maggio 2003, n. 110), con D.M. 7 maggio 2004 (Gazz. Uff. 28 maggio 2004, n. 124), con D.M. 30 marzo 2005 (Gazz. Uff. 8 aprile 2005, n. 81), con D.M. 29 marzo 2006 (Gazz. Uff. 18 maggio 2006, n. 114) e con D.M. 23 luglio 2007 (Gazz. Uff. 19 dicembre 2007, n. 294).
(18) Comma abrogato dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata.
(19) Comma abrogato dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata.
(20) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata.
(21) Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-septies della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.
(22) La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 155 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sollevate in riferimento agli artt. 3, 21 e 42 della Costituzione.
Articolo 5.
Programmi d'informazione nei mezzi radiotelevisivi.
1. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'àmbito della propria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione.
2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.
3. I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori.
4. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto» (13/b) (1/cost).
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(13/b) Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-septies della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.
(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 155 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sollevate in riferimento agli artt. 3, 21 e 42 della Costituzione.
Articolo 6.
Imprese radiofoniche di partiti politici.
1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti (13/c).
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(13/c) Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-septies della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.
Articolo 7.
Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici.
1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità.
2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:
a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati. Non si applicano, altresì, agli altri quotidiani e periodici al di fuori del periodo di cui al comma 1 (13/d) (1/cost).
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(13/d) Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-septies della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.
(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 155 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sollevate in riferimento agli artt. 3, 21 e 42 della Costituzione.
Articolo 8.
Sondaggi politici ed elettorali.
1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.
2. L'Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.
3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:
a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b) committente e acquirente;
c) criteri seguiti per la formazione del campione;
d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
f) domande rivolte;
g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
h) data in cui è stato realizzato il sondaggio (13/e).
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(13/e) Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-septies della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.
Articolo 9.
Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione.
1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.
2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali (13/f).
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(13/f) Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-septies della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.
Articolo 10.
Provvedimenti e sanzioni.
1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di quelle emanate dalla Commissione e dall'Autorità sono perseguite d'ufficio da quest'ultima secondo le disposizioni del presente articolo. Ciascun soggetto politico interessato può, comunque, denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto. La denuncia è comunicata, anche a mezzo telefax:
a) all'Autorità;
b) all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione;
c) al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;
d) al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.
2. L'Autorità, avvalendosi anche del competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nonché del competente ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni e della Guardia di finanza, procede ad una istruttoria sommaria e, contestati i fatti, anche a mezzo telefax, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. In caso di violazione degli articoli 2, 4, commi 1 e 2, e 6, l'Autorità ordina alle emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di comunicazione politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalle violazioni.
4. In caso di violazione degli articoli 3 e 4, commi 3 e 4, l'Autorità ordina all'emittente interessata, oltre all'immediata sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della presente legge (14):
a) la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito [o a pagamento], per la trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore dei soggetti danneggiati o illegittimamente esclusi, in modo da ripristinare l'equilibrio tra le forze politiche (15);
b) se del caso, il ripristino dell'equilibrio tra gli spazi destinati ai messaggi e quelli destinati alla comunicazione politica gratuita.
5. In caso di violazione dell'articolo 5, l'Autorità ordina all'emittente interessata la trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione.
6. In caso di violazione dell'articolo 7, l'Autorità ordina all'editore interessato la messa a disposizione di spazi di pubblicità elettorale compensativa in favore dei soggetti politici che ne siano stati illegittimamente esclusi.
7. In caso di violazione dell'articolo 8, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati.
8. Oltre a quanto previsto nei commi 3, 4, 5, 6 e 7, l'Autorità ordina:
a) la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa;
b) ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di rettifiche, alle quali è dato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della comunicazione da rettificare.
9. L'Autorità può, inoltre, adottare anche ulteriori provvedimenti d'urgenza al fine di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica.
10. I provvedimenti dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi. In caso di inerzia dell'Autorità, entro lo stesso termine i soggetti interessati possono chiedere al TAR del Lazio, anche in sede cautelare, la condanna dell'Autorità stessa a provvedere entro tre giorni dalla pronunzia. In caso di richiesta cautelare, i soggetti interessati possono trasmettere o depositare memorie entro cinque giorni dalla notifica. Il TAR del Lazio, indipendentemente dalla suddivisione del tribunale in sezioni, si pronunzia sulla domanda di sospensione nella prima camera di consiglio dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, e comunque non oltre il settimo giorno da questo. Le stesse regole si applicano per l'appello dinanzi al Consiglio di Stato (15/a).
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(14) Alinea così modificato dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata.
(15) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata.
(15/a) Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-septies della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.
Articolo 11.
Obblighi di comunicazione.
1. Entro trenta giorni dalla consultazione elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed anche nel caso di elezioni suppletive, i titolari di emittenti radiotelevisive, nazionali e locali, e gli editori di quotidiani e periodici comunicano ai Presidenti delle Camere nonché al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati ai sensi dei precedenti articoli, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.
2. In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni (15/b).
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(15/b) Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-septies della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.
Capo II
Disposizioni particolari per le emittenti locali (16)
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(16) Il presente Capo II, comprendente gli artt. da 11-bis a 11-septies è stato aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.
Articolo 11-bis.
Àmbito di applicazione.
1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle emittenti radiofoniche e televisive locali.
2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla programmazione regionale o comunque locale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dei soggetti privati titolari di concessione o di autorizzazione o comunque aventi altro titolo di legittimazione per trasmettere in àmbito nazionale.
Articolo 11-ter.
Definizioni.
1. Ai fini del presente Capo si intende:
a) per «emittente radiofonica e televisiva locale», ogni soggetto destinatario di autorizzazione o concessione o comunque di altro titolo di legittimazione all'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva in àmbito locale;
b) per «programma di informazione», il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca;
c) per «programma di comunicazione politica», ogni programma in cui assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni.
Articolo 11-quater.
Tutela del pluralismo.
1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica.
2. Al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità a tutti i soggetti politici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Capo le organizzazioni che rappresentino almeno il cinque per cento del numero totale delle emittenti radiofoniche o televisive locali o dell'ascolto globale televisivo o radiofonico di queste presentano al Ministro delle comunicazioni uno schema di codice di autoregolamentazione sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Decorso tale termine senza che le organizzazioni abbiano provveduto a presentare uno schema di codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni propone comunque uno schema di codice sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
3. Il codice di autoregolamentazione di cui al presente articolo deve comunque contenere disposizioni che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, consentano la comunicazione politica secondo una effettiva parità di condizioni tra i soggetti competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5. Il codice di autoregolamentazione disciplina le condizioni economiche di accesso ai messaggi politici autogestiti a pagamento, stabilendo criteri di determinazione dei prezzi da parte di ogni emittente che tengano conto della normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato e secondo un principio di comprovata parità di costo tra gli stessi candidati.
4. La Federazione nazionale della stampa italiana, l'Ordine nazionale dei giornalisti, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di cui al comma 2. Lo schema, con i relativi pareri, è immediatamente trasmesso all'Autorità, che delibera entro il termine di quindici giorni dalla sua ricezione tenuto conto dei pareri espressi.
5. Entro i successivi trenta giorni le organizzazioni di cui al comma 2 sottoscrivono il codice di autoregolamentazione, che è emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni, come deliberato dall'Autorità. Decorso tale termine senza che le organizzazioni di cui al comma 2 abbiano provveduto a sottoscrivere il codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni emana comunque con proprio decreto il codice di autoregolamentazione. Il codice di autoregolamentazione acquista efficacia nei confronti di tutte le emittenti radiofoniche e televisive locali il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni (19/a).
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(19/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 8 aprile 2004.
Articolo 11-quinquies.
Vigilanza e poteri dell'Autorità.
1. L'Autorità vigila sul rispetto dei princìpi contenuti nel presente Capo e di quanto disposto nel codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-quater, nonché delle disposizioni regolamentari e attuative emanate dall'Autorità medesima.
2. In caso di accertamento, d'ufficio o su denuncia da parte di soggetti politici interessati ovvero del Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l'Autorità, di comportamenti in violazione del presente Capo o del codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-quater e delle disposizioni regolamentari e attuative di cui al comma 1, l'Autorità adotta nei confronti dell'emittente ogni provvedimento, anche in via d'urgenza, idoneo ad eliminare gli effetti di tali comportamenti e può ordinare, se del caso, la programmazione di trasmissioni a carattere compensativo. Qualora non sia possibile ordinare trasmissioni a carattere compensativo, l'Autorità può disporre la sospensione delle trasmissioni dell'emittente per un periodo massimo di trenta giorni.
3. L'Autorità verifica il rispetto dei propri provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del presente Capo e, in caso di inottemperanza, irroga nei confronti dell'emittente la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 20.000 euro.
4. I provvedimenti dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi agli organi di giustizia amministrativa in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma.
Articolo 11-sexies.
Norme regolamentari e attuative dell'Autorità.
1. L'Autorità adegua le proprie disposizioni regolamentari e attuative alle disposizioni del presente Capo.
Articolo 11-septies.
Efficacia delle disposizioni di cui al Capo I per le emittenti locali.
1. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-quater, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui al Capo I della presente legge, ad eccezione degli articoli 4, commi 3 e 5, e 8 .
Capo III
Disposizioni finali (23)
Articolo 12.
Copertura finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando per gli anni 2000 e 2002 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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(23) L'intitolazione "Capo III" e la relativa rubrica sono state aggiunte dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.
Articolo 13.
Abrogazione di norme.
1. Gli articoli 1, commi 2, 3 e 4, 2, 5, 6 e 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono abrogati.
Articolo 14.
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Normativa della Regione Calabria
L.R. 7 febbraio 2005, n. 1
Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio
regionale”[95]
BUR 9 febbraio 2005, supplemento straordinario n. 7 al n. 2 del 1 febbraio 2005
Art. 1[96]
1. Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica.
2. Il numero dei Consiglieri regionali, in armonia con quanto previsto nello Statuto della Regione, è fissato in cinquanta, compreso il Presidente della Giunta regionale[97]. Resta salva l’applicazione dell’art. 15, commi 13 e 14, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, così come modificata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43 e dall’art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
3. Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste provinciali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento, non abbia ottenuto, nell’intera Regione, almeno il 4 per cento dei voti validi.
4. In deroga a quanto previsto dall’art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che sono espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano, nonché le liste provinciali che siano espressione di almeno un gruppo consiliare, ovvero di una delle componenti di cui all’articolo 27 dello Statuto.In ogni caso sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste regionali cui sono collegate le liste provinciali[98].
5. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l’elettore.
6. Al fine di assicurare la parità di accesso alle cariche elettive degli uomini e delle donne, ai sensi degli articoli 51 e 117, comma 7, della Costituzione, le liste elettorali devono comprendere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi.
7. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni di legge si applicano le vigenti norme della legislazione statale.
8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
«Art. 2[99]
(Composizione delle liste regionali)
1. All’articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:[100]
a) al comma 2 le parole “Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione” sono sostituite dalle seguenti: «Quaranta dei Consiglieri assegnati alla Regione»;
b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nove dei Consiglieri assegnati alla Regione sono eletti con sistema maggioritario nell’ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La lista regionale contiene come candidatura unica quella del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale »
c) non si applica la disposizione di cui al comma 5;
d) l’ultimo periodo del comma 8 è abrogato;
e) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale, che in ogni caso non è contrassegnata da alcun simbolo»
2. L’articolo 2 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 è sostituito dal seguente:
«1. La votazione per l'elezione del consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista provinciale è collegata. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale anche non collegato alla lista provinciale prescelta tracciando un segno sul nome del candidato. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista prescelta è collegata».
3. Le caratteristiche delle schede di votazione sono riportate nelle tabelle allegate alla presente legge con le lettere A e B.
4. In ogni ricorrenza nella legge 23 febbraio 1995, n. 43, in luogo della parola “capolista” deve leggersi “candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale”.
«Art. 3[101]
(Numero delle candidature nelle liste circoscrizionali)
1. All’articolo 9, comma quinto, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole «non inferiore ad un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a due terzi»[102].
«Art. 4[103]
(Assegnazione dei seggi con criterio maggioritario)
1.Ai nove seggi da assegnare con sistema maggioritario e agli eventuali seggi in sovrannumero di cui all’articolo 1, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2005 n. 1, sono proclamati dall’Ufficio elettorale circoscrizionale candidati presenti nelle liste circoscrizionali secondo il numero di seggi assegnati a ciascuna lista dall’Ufficio centrale regionale con la comunicazione di cui all’articolo 15, comma sedicesimo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108. A tal fine nella applicazione dell’articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni ».[104]
a) al numero 2) del tredicesimo comma sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e proclama eletto Presidente della giunta regionale il candidato della medesima lista, il quale fa parte del Consiglio regionale»;
b) il primo periodo del numero 3) del tredicesimo comma è sostituito dai seguenti::
«3. qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi pari o superiore a 25, assegna al medesimo gruppo di liste quattro[105] dei seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai successivi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo. I restanti cinque seggi da assegnare con sistema maggioritario sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2).”»;
c) il numero 4) del tredicesimo comma è sostituito dal seguente:
«4. qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi inferiore a 25, assegna al medesimo gruppo di liste i nove seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo del numero 3)).”»;
d) non si applica la disposizione di cui al numero 5);
e) il numero 7) del tredicesimo comma è sostituito dal seguente:
«7. nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dai gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 3), ovvero 4) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo).»;
f) al quattordicesimo comma le parole «ai sensi dell’articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1»;
g) non si applicano le disposizioni di cui al quindicesimo comma;
h) non si applica la disposizione e di cui all’art. 16, comma 3, della legge 17 febbraio 1968, n. 108.»
TABELLA A
Segue TABELLA A
N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: la prima e la seconda, iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, racchiusi in un rettangolo, i contrassegni delle liste presentate a livello provinciale, con una riga, posta a destra di ciascun contrassegno, destinata all'espressione dell'eventuale voto di preferenza.
Sulla destra di ogni rettangolo, nel quale sono riportati il contrassegno od i contrassegni di ogni lista provinciale, sono stampati il nome ed il cognome del candidato a Presidente della Giunta regionale collegato.
I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere in numero superiore a nove. - Le parti terza e quarta debbono essere utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.
In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse.
Qualora debbano essere riprodotti i contrassegni di più di nove liste provinciali, collegate con lo stesso candidato a Presidente della Giunta regionale, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata in senso verticale, in modo da consentire la stampa dei contrassegni di tutte le liste provinciali collegate.
I rettangoli più ampi, contenenti il nome e cognome del candidato a Presidente della Giunta regionale, sono disposti, sulla scheda, secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall’Ufficio centrale regionale ed avente efficacia per tutte le circoscrizioni elettorali della Regione. – I rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista provinciale e la linea destinata all'eventuale indicazione della preferenza sono collocati, all'interno del rettangolo più ampio con il nome e cognome del candidato a Presidente della Giunta regionale, seguendo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale.
La scheda deve essere piegata verticalmente, in modo che la prima parte ricada, verso destra, sulla seconda parte, entrambe sulla terza, il tutto sulla quarta ed, eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. - La scheda, così piegata, deve essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative al tipo di elezione, alla denominazione della Regione Calabria, alla data della votazione, alla circoscrizione elettorale regionale, alla firma dello scrutatore ed al bollo della sezione.
TABELLA B
L.R.
17 agosto 2009, n. 25
Norme per lo svolgimento di "elezioni primarie" per la selezione di
candidati all'elezione di Presidente della Giunta regionale
(1) (2)
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(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 17 agosto 2009, n. 15, suppl. straord. 24 agosto 2009, n. 1.
(2) La presente legge è suddivisa in capi (dal capo I al capo VI; manca però il capo IV, in quanto si passa dal capo III al capo V).
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge:
Capo I
Norme generali
Art. 1
Oggetto e finalità.
1. La presente legge, nel quadro della competenza regionale in materia elettorale, intende promuovere e favorire la partecipazione democratica dei cittadini al processo di selezione dei candidati alla Presidenza della Giunta regionale. A questo fine essa disciplina le "elezioni primarie" quale modalità di partecipazione degli elettori alla selezione delle candidature presentate dai partiti e dai gruppi politici organizzati.
2. Le "elezioni primarie" per la selezione delle candidature alla Presidenza della Giunta regionale si svolgono in ambito regionale mediante organizzazione delle relative procedure in tutti i Comuni della Regione.
3. Alla determinazione, organizzazione e funzionamento delle sedi di votazione, alle operazioni relative al procedimento elettorale e alla verifica dell'esito della votazione provvedono l'Amministrazione regionale e le amministrazioni comunali secondo le disposizioni della presente legge e del regolamento regionale di cui all'articolo 14.
Art. 2
Elezioni primarie ed elezioni regionali.
1. Possono partecipare alle elezioni primarie di cui all'articolo 1 i partiti, ed i gruppi politici organizzati che intendono presentare liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1995, n. 43, come integrate e modificate dalla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, e successive integrazioni e modificazioni.
2. Alla presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale, anche quando il partito o gruppo politico organizzato abbia partecipato con il medesimo contrassegno alle elezioni primarie, continuano ad applicarsi le disposizioni delle citate Legge 108 del 1968, Legge 43 del 1995 e della legge regionale n. 1 del 2005 e delle successive integrazioni e modificazioni alle medesime (3).
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(3) Articolo così sostituito dall’art. 1, L.R. 29 ottobre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 9 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 2. Elezioni primarie ed elezioni regionali. 1. I partiti ed i gruppi politici che intendono presentare liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1995, n. 43, come integrate e modificate dalla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, e successive integrazioni e modificazioni, partecipano alle "elezioni primarie" e, a pena della esclusione dal rimborso di cui all'articolo 15, alle elezioni regionali candidano alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato della rispettiva lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella "elezione primaria".».
Art. 3
Elettorato attivo e passivo.
1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
2. Possono essere candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Repubblica.
Art. 4
Candidature e liste.
1. Ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 2 presenta una lista contenente uno o più candidati.
2. Qualora più soggetti intendano effettuare collegamento fra le rispettive liste elettorali ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, "Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario", essi, conservando ciascuno il proprio contrassegno, presentano anche alle "elezioni primarie" candidature comuni alla carica di Presidente della Giunta regionale. Resta fermo, cumulativamente, il numero delle sottoscrizioni richiesto dall'articolo 6.
Capo II
Adempimenti procedurali e sezioni elettorali
Art. 5
Indizione e svolgimento delle "elezioni primarie".
1. Le "elezioni primarie" sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale per una data non successiva alla seconda domenica antecedente l'inizio del termine stabilito dall'articolo 9, comma 1, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, per la presentazione delle liste e delle candidature.
2. Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle "elezioni primarie".
3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale il decreto di indizione delle "elezioni primarie" è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione entro il quindicesimo giorno successivo allo scioglimento e le "elezioni primarie" si svolgono non oltre il decimo giorno antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle candidature.
Art. 6
Presentazione delle liste di candidati.
1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle "elezioni primarie", i soggetti di cui all'articolo 2 presentano alla Regione una dichiarazione corredata dalla seguente documentazione:
a) il contrassegno con cui intendono concorrere alle "elezioni primarie";
b) la lista dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale sottoscritta da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione non inferiore a tremila (0,16%) e non superiore a quattromila (0,22%). Ciascun elettore può sottoscrivere una sola lista di candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale;
c) a pena di inammissibilità della candidatura, la dichiarazione di accettazione sottoscritta da ciascun candidato; nessuno può essere candidato in più di una delle liste che partecipano alla "elezione primaria";
d) .......... (4);
e) l'ordine della successione dei candidati nella lista e, quando più soggetti presentano la medesima o le medesime candidature ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'ordine di successione dei contrassegni di lista nella scheda per "l'elezione primaria " dei candidati alla Presidenza della Giunta regionale;
f) un regolamento di autodisciplina della campagna elettorale, idoneo ad assicurare condizioni di parità fra i propri candidati, con riferimento anche all'entità, alle modalità e alla documentazione delle spese; tale regolamento indica anche le sanzioni stabilite per i candidati che non ne rispettino le prescrizioni;
g) l'indicazione delle cause e delle condizioni che comportano, per i candidati che abbiano partecipato alle "elezioni primarie ", un'eventuale esclusione dalla candidatura alle elezioni regionali;
h) ......... (5);
i) [l'attestazione del versamento di una cauzione di euro diecimila, secondo le modalità disciplinate dal regolamento regionale] (6).
2. Le modalità di presentazione alla Regione della documentazione prevista al comma 1 sono disciplinate dal regolamento regionale.
3. All'atto della presentazione delle liste i soggetti di cui all'articolo 2 nominano un proprio rappresentante presso l'Ufficio elettorale della Regione, abilitato a presenziare a tutte le operazioni, ad inserire osservazioni a verbale e a designare gli scrutatori aggiunti che eseguono lo spoglio delle schede espresse in favore dei candidati della propria lista.
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(4) La presente lettera è mancante nel Bollettino Ufficiale.
(5) La presente lettera è mancante nel Bollettino Ufficiale.
(6) Lettera abrogata dall’art. 2, L.R. 29 ottobre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 9 della stessa legge).
Art. 7
Pubblicità.
1. Il Presidente della Giunta regionale assicura la più ampia pubblicità sulla data e le modalità di svolgimento delle "elezioni primarie" mediante appositi avvisi su almeno due organi di stampa diffusi a livello regionale e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno.
2. I Comuni informano gli elettori sulle sedi di svolgimento delle "elezioni primarie".
Art. 8
Sezioni elettorali.
1. Ciascun Comune provvede alla individuazione delle sezioni elettorali per le "elezioni primarie" e alla individuazione delle relative sedi, secondo i criteri di cui al comma 2 e nei tempi stabiliti dal regolamento.
2. I Comuni individuano le sezioni elettorali per le "elezioni primarie", unificando in una o più sedi le sezioni elettorali ordinariamente previste per lo svolgimento delle elezioni regionali; a tal fine, i Comuni operano sulla base dei seguenti criteri:
a) istituiscono almeno una sezione elettorale in ogni Comune, aumentandone il numero sino a sei, in ragione del numero degli abitanti risultante dall'ultima rilevazione dell'Istituto nazionale di statistica, secondo i seguenti scaglioni:
- una sezione nei Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti;
- due sezioni nei Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- tre sezioni nei Comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti;
- da sei a quindici sezioni nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
b) individuano le sedi delle sezioni elettorali in luoghi pubblici a disposizione dell'amministrazione comunale, della Regione o di altri enti pubblici; la scelta delle sedi avviene avendo cura di non intralciare le normali attività che in esse si svolgono;
c) predispongono le urne per la conservazione delle schede [votate in numero pari a quello delle liste presentate; ciascuna urna è identificata dal medesimo colore della scheda che deve esservi inserita] (7);
d) in ciascuna sezione elettorale sono predisposti appositi spazi per l'effettuazione dello scrutinio da parte degli scrutatori aggiunti ai sensi dell'articolo 11, comma 3.
3. Il Presidente di ciascuna sezione elettorale è nominato dal Comune mediante sorteggio tra gli idonei all'ufficio di Presidente di sezione elettorale iscritti nell'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza nel regolamento elettorale). In caso di impedimento del Presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, o qualora, esperito il sorteggio, residuino seggi vacanti, agli stessi il Sindaco nomina un funzionario addetto all'Ufficio elettorale del Comune e, in subordine, altro funzionario in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale (8).
4. All'atto dell'insediamento della sezione elettorale, per ciascuna delle liste o delle coalizioni che hanno presentato liste di candidati, il presidente della sezione elettorale nomina, secondo le modalità previste dal regolamento, da due a quattro scrutatori aggiunti, che prestano la loro opera a titolo gratuito, scelti all'interno di un elenco fornito dai rappresentanti di cui all'articolo 6, comma 3.
5. Il Presidente della sezione elettorale di cui al comma 4, riceve lo stesso compenso stabilito per le elezioni regionali.
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(7) Parole soppresse dall’art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 29 ottobre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 9 della stessa legge).
(8) Periodo aggiunto dall’art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 29 ottobre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 9 della stessa legge).
Capo III
Operazioni elettorali
Art. 9
Scheda elettorale ed operazioni elettorali.
1. L'elettore vota indicando nella scheda uno solo dei candidati alla carica di presidente della Giunta regionale tra quelli presentati dalla lista, o dalla coalizione di liste che egli presceglie. Il voto si esprime ponendo un segno sul rigo che contiene il nome ed il cognome del candidato prescelto (9). Se il segno è posto solo sul contrassegno il voto è nullo se la lista ha presentato più di un candidato (10). Sono nulle le schede votate in favore di più candidati, o di liste, o di coalizioni di liste diverse da quella cui appartiene il candidato prescelto, ovvero se i segni posti su più contrassegni della medesima coalizione consentono l'identificazione del voto (11) (12).
2. La scheda per l'espressione del voto è ripartita in tanti riquadri quante sono le liste, o le coalizioni di liste che partecipano alle elezioni primarie. In ciascun riquadro è posto, nel mezzo, il contrassegno della lista nella dimensione di quattro centimetri di diametro e, accanto a questo, uno su ciascuna riga che si succede dall'alto in basso, è scritto il nome ed il cognome dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. Qualora più soggetti abbiano presentato la medesima o le medesime candidature ai sensi dell'articolo 4, comma 1, la scheda reca il contrassegno presentato da ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 2, disposti secondo l'ordine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) (13). Qualora i contrassegni riprodotti nel riquadro siano più di due, i primi sono posti l'uno accanto all'altro e gli altri sono posti in successione due a due sotto di essi sino ad esaurimento. In tal caso le righe che recano il nome ed il cognome di ciascun candidato sono poste accanto allo spazio occupato verticalmente dai contrassegni. La successione dei riquadri nella scheda è determinata per sorteggio dal Collegio regionale di garanzia elettorale. Prima della votazione le schede sono vidimate dal Presidente e dal segretario della sezione elettorale (14).
3. Il Presidente ovvero il Vicepresidente della sezione ammette al voto l'elettore previa esibizione di un documento di identità valido e, ove ne sia in possesso, della tessera elettorale di cui al D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120).
4. Il Presidente ovvero il Vicepresidente della sezione:
a) consegna la scheda all'elettore (15);
b) deposita nell'apposita urna la scheda restituita dall'elettore dopo l'espressione del voto (16).
5. Lo scrutatore:
a) verifica l'iscrizione dell'elettore nelle liste elettorali assegnate alla sezione;
b) registra l'avvenuto esercizio del voto annotando il nome dell'elettore.
6. È vietata qualsiasi registrazione o annotazione della scheda richiesta dall'elettore.
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(9) Periodo così modificato per effetto dell’art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 3 dicembre 2009, n. 44 (che ha modificato il presente periodo riportato nell’art. 4, L.R. n. 38/2009, sostitutivo del presente comma), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2 della suddetta L.R. n. 44/2009).
(10) Periodo così modificato per effetto dell’art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 3 dicembre 2009, n. 44 (che ha modificato il presente periodo riportato nell’art. 4, L.R. n. 38/2009, sostitutivo del presente comma), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2 della suddetta L.R. n. 44/2009).
(11) Periodo così modificato per effetto dell’art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 3 dicembre 2009, n. 44 (che ha modificato il presente periodo riportato nell’art. 4, L.R. n. 38/2009, sostitutivo del presente comma), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2 della suddetta L.R. n. 44/2009).
(12) Comma così sostituito dall’art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 29 ottobre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 9 della stessa legge), poi così modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo originario era così formulato: «1. Ciascun elettore esprime il proprio voto scegliendo la scheda della lista, o della coalizione di liste, per la quale intende votare. Le schede, di colore diverso per ciascuna delle liste presentate, sono predisposte dalla Regione secondo il modello allegato al regolamento regionale. L'elettore esprime un solo voto, per una sola delle liste presentate.».
(13) Periodo così modificato per effetto dell’art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 3 dicembre 2009, n. 44 (che ha modificato il presente periodo riportato nell’art. 4, L.R. n. 38/2009, sostitutivo del presente comma), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2 della suddetta L.R. n. 44/2009).
(14) Comma così sostituito dall’art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 29 ottobre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 9 della stessa legge), poi così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo originario era così formulato: «2. Nella scheda è riprodotto il contrassegno della lista nella dimensione di quattro centimetri di diametro ed accanto a questo una linea di colore nero sulla quale l'elettore scrive il nome del candidato della lista per il quale egli esprime il voto. Qualora più soggetti abbiano presentato la medesima o le medesime candidature ai sensi dell'articolo 4, comma 5, la scheda reca il contrassegno presentato da ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 2, disposti secondo l'ordine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e). Qualora i contrassegni riprodotti siano più di due, la linea nera per l'indicazione del nome del candidato prescelto è posta nello spazio sottostante la linea dei contrassegni. Prima della votazione le schede sono vidimate dal Presidente e dal segretario della sezione elettorale».
(15) Lettera così sostituita dall’art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 29 ottobre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 9 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «a) consegna la scheda della lista richiesta dall'elettore; ciascun elettore può esprimere il voto per una sola lista di candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale;».
(16) Lettera così sostituita dall’art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 29 ottobre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 9 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «b) deposita ciascuna scheda restituita dall'elettore dopo l'espressione del voto nell'urna riservata alle schede della lista per la quale l'elettore ha espresso il voto.».
Art. 10
Disciplina delle cause di nullità del voto.
1. Fermo quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1, la disciplina di dettaglio, delle cause di nullità del voto è disciplinata dal regolamento regionale secondo il principio del più ampio riconoscimento della manifestazione di volontà dell'elettore (17).
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(17) Articolo così sostituito dall’art. 5, L.R. 29 ottobre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 9 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 10. Espressione del voto. 1. Il voto è espresso scrivendo nello spazio sovrastante il rigo nero posto accanto al contrassegno della lista il cognome, ovvero il cognome ed il nome del candidato prescelto.
2. L'elettore esprime il proprio voto per uno solo dei candidati presenti nella lista da lui prescelta.
3. Le cause di nullità del voto sono disciplinate dal regolamento regionale secondo il principio del più ampio riconoscimento della manifestazione della volontà dell'elettore. È nullo il voto espresso per un candidato non appartenente alla lista della scheda votata.».
Art. 11
Scrutinio.
1. [Lo scrutinio delle schede votate è effettuato per ciascuna lista dagli scrutatori aggiunti di cui all'articolo 8, comma 5] (18).
2. Trascorso il termine stabilito per la votazione il Presidente e gli scrutatori procedono alla ricognizione del numero degli elettori ammessi a votare, delle schede consegnate per la votazione e delle schede non utilizzate. Queste ultime sono immediatamente chiuse in un plico sigillato per essere restituite all'amministrazione regionale. Di tutte le operazioni è redatto apposito verbale.
3. Terminate le operazioni di cui al comma 1, il presidente della sezione elettorale, assistito dagli altri componenti del seggio e dagli scrutatori aggiunti di cui all'articolo 8, comma 4, procede alle operazioni di scrutinio nei locali adibiti a sede della sezione seguendo a tal fine ed in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 53 e 54 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali (19). Al termine delle operazioni il Presidente della sezione consegna all'Ufficio elettorale comunale il verbale di scrutinio, le schede scrutinate e le altre schede (20).
4. Per ogni altro aspetto, lo scrutinio e le relative modalità di verbalizzazione sono disciplinate dal regolamento nel rispetto della libertà e segretezza del voto.
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(18) Comma abrogato dall’art. 6, comma 1, lettera a), L.R. 29 ottobre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 9 della stessa legge).
(19) Periodo così modificato per effetto dell’art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 3 dicembre 2009, n. 44 (che ha modificato il presente periodo riportato nell’art. 6, L.R. n. 38/2009, sostitutivo del presente comma), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2 della suddetta L.R. n. 44/2009).
(20) Comma così sostituito dall’art. 6, comma 1, lettera b), L.R. 29 ottobre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 9 della stessa legge), poi così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo originario era così formulato: «3. Il Presidente della sezione elettorale consegna agli scrutatori aggiunti di ciascuna lista l'urna contenente le schede votate per la rispettiva lista. Questi effettuano lo scrutinio nei locali adibiti a sede della sezione elettorale e redigono il relativo verbale nel quale, oltre il computo dei voti ottenuti da ciascun candidato, sono riportate le eventuali contestazioni insorte e la notizia di ogni altra decisione assunta in relazione alle operazioni di scrutinio. Al termine delle operazioni le schede scrutinate ed il verbale di scrutinio sono consegnati al Presidente della sezione elettorale.».
Art. 12
Graduatorie dei candidati.
1. La Regione riceve i dati dai Comuni ed elabora le graduatorie complessive dei candidati, per ciascun soggetto politico, formandole in ordine decrescente rispetto ai suffragi riportati.
2. La Regione rende pubbliche le graduatorie mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Avverso le graduatorie, entro due giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, è esperibile ricorso al Collegio regionale di garanzia elettorale, di cui all'articolo 13, di seguito denominato "Collegio di garanzia", che decide entro due giorni dalla ricezione del ricorso.
4. Le graduatorie definitive sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale; la Regione diffonde i risultati attraverso almeno due organi di stampa diffusi nella Regione e ogni altro mezzo ritenuto opportuno.
Capo V
Collegio regionale di garanzia elettorale
Art. 13
Collegio regionale di garanzia elettorale.
1. Entro quindici giorni dal decreto di indizione delle "elezioni primarie", il Consiglio regionale elegge, con una maggioranza di due terzi dei votanti, il Collegio regionale di garanzia elettorale composto da tre membri di riconosciuta indipendenza, dotati di esperienze e competenze nel campo del diritto pubblico o delle scienze politiche.
2. Il Collegio di garanzia elegge nel suo seno un Presidente e cessa dalle sue funzioni con la conclusione delle operazioni previste al comma 3.
3. Il Collegio di garanzia:
a) esamina i ricorsi presentati avverso le graduatorie regionali di cui all'articolo 12 e rende note le graduatorie definitive;
b) [restituisce la cauzione depositata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera i), entro dieci giorni dalla presentazione delle candidature alle elezioni regionali, ai soggetti che abbiano candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato che ottenuto il maggior numero di voti nelle elezioni primarie] (21).
4. Il Collegio di garanzia dà la più ampia pubblicità alle proprie decisioni.
5. Ai membri del Collegio di garanzia è attribuito un'indennità stabilita dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
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(21) Lettera abrogata dall’art. 7, L.R. 29 ottobre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 9 della stessa legge).
Capo VI
Disposizioni attuative
Art. 14
Regolamento (22).
1. Con regolamento regionale sono stabilite:
a) le modalità di presentazione dei contrassegni di cui all'articolo 6, delle liste dei candidati di cui all'articolo 4, e delle comunicazioni, delle dichiarazioni e della documentazione di cui all'articolo 6;
b) ......... (23);
c) le modalità di nomina dei membri delle sezioni elettorali e dei rappresentanti di lista e delle relative comunicazioni ai sensi dell'articolo 8;
d) i modelli delle schede elettorali, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2;
e) le modalità di svolgimento delle procedure elettorali incluso lo scrutinio nonché le modalità di verbalizzazione di tutte le operazioni;
f) le fattispecie di nullità del voto, specificando la disciplina che si applica alle votazioni per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale;
g) il dettaglio delle operazioni di competenza della Regione di cui all'articolo 6 e le relative modalità di verbalizzazione;
h) .......... (24);
i) le modalità di notifica dei ricorsi di cui all'articolo 12, comma 3, nonché le modalità con le quali sono rese pubbliche le decisioni del Collegio di garanzia;
l) le modalità di versamento della cauzione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera i).
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(22) Vedi, al riguardo, il Reg. 14 novembre 2009, n. 17.
(23) La presente lettera è mancante nel Bollettino Ufficiale.
(24) La presente lettera è mancante nel Bollettino Ufficiale.
Art. 15
Rimborso delle spese sostenute dai Comuni (25).
1. Gli oneri sostenuti dai comuni sono rimborsati dalla Regione, a seguito di rendiconto da presentare entro novanta giorni dallo svolgimento delle "elezioni primarie".
2. [La Regione riconosce ai soggetti di cui all'articolo 2 che abbiano partecipato alle "elezioni primarie" il rimborso forfetario delle spese sostenute nella misura di Euro 0,50 per ciascuna scheda votata in favore della rispettiva lista] (26).
3. [Dal rimborso delle spese sostenute sono escluse le liste cui il Collegio di garanzia nega la restituzione della cauzione ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera b)] (27).
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(25) Rubrica così sostituita dall’art. 8, comma 1, lettera a), L.R. 29 ottobre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 9 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Rimborsi ai comuni e rimborso delle spese sostenute dai soggetti che presentano candidature alle elezioni primarie.».
(26) Comma abrogato dall’art. 8, comma 1, lettera b), L.R. 29 ottobre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 9 della stessa legge).
(27) Comma abrogato dall’art. 8, comma 1, lettera b), L.R. 29 ottobre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 9 della stessa legge).
Art. 16
Disposizione finanziaria.
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, determinati per l'esercizio in corso in euro 600.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente" il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.
2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 1.1.01.04 relativa a "Consultazioni popolari".
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
Art. 16-bis
Disposizioni transitorie.
1. La presente legge troverà applicazione con decorrenza successiva all’inizio della nona legislatura del Consiglio regionale della Calabria (28).
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(28) Articolo aggiunto dall’art. 1, L.R. 31 dicembre 2009, n. 57, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2 della stessa legge).
Art. 17
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
L.R. 31 dicembre
2009, n. 57
Disposizioni transitorie alla legge regionale 17 agosto 2009, n. 25
(1)
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(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 31 dicembre 2009, n. 24, suppl. straord. 4 gennaio 2010, n. 1.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Dopo l’articolo 16 della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25, è aggiunto il seguente articolo:
«Art. 16-bis
Disposizioni transitorie.
1. La presente legge troverà applicazione con decorrenza successiva all’inizio della nona legislatura del Consiglio regionale della Calabria.».
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Legge regionale
06 febbraio 2010, n. 4
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, recante:
«Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio
regionale»
(BUR n. 2 dell’1 febbraio 2010, supplemento straordinario n. 3 del 8 febbraio 2010)
Art. 1
(Modificazioni e integrazioni all'articolo unico della
legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1)
omissis
le modifiche apportate all’articolo unico della legge regionale n.1 del 2005 sono riportate come novella in quel testo.
Art. 2
(Integrazioni della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1)
omissis
introduce gli articoli 2, 3 e 4 nella legge regionale n.1 del 2005; gli articoli qui omessi sono riportati come novella in quel testo.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 6
Modifica alla Legge regionale 06 febbraio 2010, n. 4
(BUR n. 1 del 12 febbraio 2010, supplemento straordinario n. 6 dell’ 1 febbraio 2010)
Art. 1
1. All'articolo 1 della legge regionale n. 4 del 6 febbraio 2010 al termine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste regionali cui sono collegate le liste provinciali".
2. All'articolo 2 della legge regionale n. 4 del 6 febbraio 2010, laddove introduce l'articolo 4 alla legge regionale n. 1 del 7 febbraio 2005, al comma 1, lettera b), dopo le parole "assegna al medesimo gruppo di liste" la parola 'cinque" è sostituita dalla parola "quattro".
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Normativa della Regione Campania
L.R. 27 marzo
2009, n. 4
Legge elettorale.
Pubblicata nel B.U. Campania 14 aprile 2009, n. 23.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge:
Articolo 1
Principi.
1. Il Presidente della Giunta regionale e il Consiglio regionale sono eletti a suffragio universale e diretto. Le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale si svolgono contestualmente, sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale in carica e possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio, ovvero, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dalla cessazione stessa.
2. All'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale si applicano la legge 17 febbraio 1968, n. 108, e la legge 23 febbraio 1995, n. 43, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, così come integrate dall'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, ad eccezione delle parti incompatibili con quanto disposto negli articoli che seguono o da questi ultimi derogate.
3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia.
4. I componenti del Consiglio regionale sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza. Le disposizioni relative alla lista regionale per l'elezione del Consiglio regionale contenute nella legge n. 108/1968 e nella legge n. 43/1995, comprese quelle di cui all'articolo 7 di quest'ultima, s'intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.
Articolo 2
Elezione e candidatura del Presidente della Giunta regionale.
1. Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate all'Ufficio centrale regionale nel rispetto delle forme e dei termini fissati dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 43/1995 e dall'articolo 9 della legge n. 108/1968.
2. La presentazione della candidatura è accompagnata, a pena di esclusione, dal certificato d'iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e dalla dichiarazione, resa dal candidato, di collegamento con le singole liste provinciali che fanno parte di un gruppo di liste ovvero di una coalizione di liste. Tale dichiarazione è efficace solo se corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai presentatori delle singole liste provinciali che formano il gruppo o che partecipano alla coalizione di liste con cui il candidato alla carica di Presidente della Giunta ha dichiarato il collegamento.
3. La candidatura non è ammessa se non è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del candidato e dalle dichiarazioni di cui al comma 2, autenticate nelle forme stabilite dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
4. Ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 108/1968, e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'Ufficio centrale regionale all'Ufficio centrale circoscrizionale.
5. L'Ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla presentazione, le candidature alla carica di Presidente se conformi alla presente legge e, acquisite le necessarie comunicazioni dagli uffici circoscrizionali, comunica senza indugio a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale l'avvenuta ammissione, in almeno tre circoscrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno; esso, subito dopo, effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda, comunicandone senza indugio gli esiti agli uffici centrali circoscrizionali per gli adempimenti cui questi ultimi sono tenuti in applicazione dell'articolo 11 della legge n. 108/1968.
Articolo 3
Presentazione delle liste provinciali. Gruppi di liste e coalizioni di liste.
1. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'articolo 9 della legge n. 108/1968 deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente alla presentazione della sua candidatura. Le liste provinciali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno tre circoscrizioni provinciali e se sussistono le ulteriori condizioni di legge.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge n. 108/1968, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano o di gruppi costituiti in Consiglio regionale nella legislatura in corso alla data della indizione delle elezioni.
3. Le liste provinciali recanti identico contrassegno presenti nelle diverse circoscrizioni provinciali sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. Le liste provinciali identificate dal medesimo contrassegno formano un gruppo di liste; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad esse collegato è a capo del gruppo di liste.
4. Più gruppi di liste provinciali che indicano il medesimo candidato Presidente sono riuniti in una coalizione di liste; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad essi collegato è a capo della coalizione. I gruppi di liste appartenenti alla coalizione del Presidente eletto partecipano all'attribuzione del premio di maggioranza.
Articolo 4
Scheda elettorale.
1. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio rettangolo, il contrassegno del gruppo di liste ovvero i contrassegni dei gruppi di liste riunite in coalizione con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.
2. Nel caso in cui l'elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto s'intende espresso anche a favore del candidato Presidente a essa collegato. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
3. L'elettore può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome dei due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.
4. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente e la preferenza per più di una lista, viene ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.
5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello di scheda, formato secondo le indicazioni contenute nel presente articolo.
Articolo 5
Elezione del Presidente della Giunta regionale.
1. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, è membro del Consiglio regionale.
3. È altresì membro del Consiglio regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.
Articolo 6
Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze.
1. Le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale ottengono almeno il sessanta per cento dei seggi del Consiglio attribuiti alle singole liste.
2. Alle liste di cui al comma 1 non può, in ogni caso, essere attribuito più del sessantacinque per cento dei seggi del Consiglio attribuiti alle singole liste.
3. Ai fini del calcolo delle percentuali di seggi del Consiglio, stabilite dai commi 1 e 2, non è computato il seggio del Consiglio che, per Statuto, spetta al Presidente eletto.
Articolo 7
Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale.
1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, numero 2, della legge 108/1968, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.
2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo, è allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 4.
3. Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:
a) somma i voti validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lett. b), ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale nelle singole sezioni della circoscrizione;
b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
c) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;
e) divide il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale.
4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.
5. L'Ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:
a) proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi; inoltre, per ciascun candidato Presidente, determina la percentuale dei voti ottenuti sul totale dei voti conseguiti da tutti i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. Individua, altresì, il candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, ai fini della riserva di un seggio da effettuare con le modalità di cui al comma 7, lettera c);
b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste provinciali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste provinciali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera b);
c) determina la cifra elettorale regionale di maggioranza attribuita alla coalizione di liste ovvero al gruppo di liste non riunito in coalizione con cui il Presidente eletto ha dichiarato collegamento, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle singole liste provinciali che ne fanno parte;
d) esclude dalla ripartizione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo ha ottenuto, nell'intera Regione, meno del tre per cento dei voti validi se non collegato a un candidato Presidente che ha ottenuto almeno il cinque per cento dei voti nella relativa elezione;
e) divide la cifra elettorale regionale di maggioranza e le cifre elettorali di ciascun gruppo di liste non collegato al Presidente eletto, ammessi alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4, ..., e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;
f) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera e), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettano alla coalizione ovvero al gruppo di liste collegato al Presidente eletto e a ciascun gruppo di liste provinciali non collegato al Presidente eletto. L'Ufficio verifica che il gruppo di liste o la coalizione di liste collegate al candidato eletto Presidente abbiano ottenuto almeno trentasei seggi in Consiglio; se i seggi ottenuti sono in numero inferiore, l'Ufficio attribuisce ad essi il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza; procede poi con le stesse modalità al riparto dei restanti seggi tra gli altri gruppi di liste ammessi. In ogni caso, al gruppo di liste o alla coalizione di liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente non possono essere attribuiti, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, più di trentanove seggi in Consiglio; se i seggi ad essi assegnati superano questo limite, l'Ufficio sottrae alla coalizione o al gruppo di liste collegate al Presidente eletto un numero di seggi strettamente necessario al raggiungimento dei trentanove seggi in Consiglio e li assegna in numero corrispondente ai gruppi di liste concorrenti;
g) se il Presidente proclamato eletto è collegato ad una coalizione di liste, procede alla ripartizione dei seggi assegnati tra i gruppi di liste che fanno parte della coalizione stessa. A tal fine divide la cifra elettorale regionale di maggioranza per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale della coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste che formano la coalizione, per il quoziente elettorale della coalizione, ed assegna a ciascun gruppo il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.
6. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:
a) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale ed assegna ad ogni lista provinciale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 7, lettera b);
b) moltiplica per cento i resti di ciascuna lista provinciale, calcolati ai sensi della lettera a), e li divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione di cui alla lettera a), alcun risultato intero. Il risultato di questa operazione costituisce la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista provinciale.
7. Dopo le operazioni di cui ai commi 5 e 6, l'Ufficio centrale regionale:
a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste provinciali a norma del comma 6, lettera a). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 5, lettere f) e g), toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);
b) dispone in un'unica graduatoria regionale decrescente, le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 6, lettera b), e ripartisce tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5, lettere f) e g). Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste provinciali del gruppo che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste provinciali del gruppo;
c) individua il seggio spettante al candidato Presidente della coalizione o del gruppo di liste non riunito in coalizione che ha ricevuto sul piano regionale un totale di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto Presidente. A tale scopo riserva l'ultimo dei seggi spettanti alle liste provinciali collegate in applicazione della lettera b). Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali collegate siano stati assegnati a quoziente intero, l'Ufficio riserva al candidato Presidente il seggio che sarebbe stato attribuito alla lista provinciale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale;
d) verifica il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 11, applicando quanto in esso previsto se ne ricorrono le condizioni.
8. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste provinciali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 6, lettera a) e i seggi residui spettanti a norma del comma 7, lettere b) e c). Quindi il Presidente dell'Ufficio proclama eletti alla carica di consigliere regionale il candidato Presidente che ha ricevuto sul piano regionale un totale di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto Presidente e i candidati di ogni lista provinciale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 3, lettera d).
9. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale, nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.
Articolo 8
Surrogazioni.
1. Se in corso di legislatura, per qualunque causa, si rende vacante un seggio del Consiglio regionale, questo è attribuito al candidato che nella graduatoria delle cifre individuali della medesima lista provinciale cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista nella medesima circoscrizione sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato all'esito delle operazioni disciplinate dall'articolo 7, commi 7 e 8.
2. Nel caso in cui si renda vacante il seggio assegnato ai sensi dell'articolo 7, comma 7, lettera c), quest'ultimo è attribuito alla lista e al candidato cui è stato sottratto in applicazione di tale ultima disposizione; in caso di indisponibilità di tale candidato, il seggio è assegnato al candidato che segue nella graduatoria delle cifre individuali della stessa lista provinciale. Se i candidati di tale ultima lista provinciale sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato all'esito delle operazioni disciplinate dall'articolo 7, commi 7 e 8.
Articolo 9
Supplenza.
1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, o per qualunque altra causa prevista dall'ordinamento, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al consigliere cui spetterebbe il seggio a norma dell'articolo 8.
2. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 8.
Articolo 10
Rappresentanza di genere.
1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge n. 108/1968, così come recepite dalla presente legge, si intendono integrate, nella regione Campania, dalle ulteriori disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. In ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati.
3. Qualora la lista non rispetti il rapporto percentuale di cui al comma 2 non è ammessa.
4. In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici devono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.
Articolo 11
Rappresentanza di tutte le circoscrizioni elettorali.
1. È garantita l'elezione di almeno un consigliere regionale per ogni circoscrizione elettorale.
2. Qualora in una delle circoscrizioni elettorali l'applicazione dei criteri di legge comporti il mancato rispetto di quanto previsto al comma 1, in quella circoscrizione è attribuito il seggio al candidato con la maggiore cifra individuale della lista circoscrizionale più votata tra quelle ammesse al riparto. In caso di parità di voti tra più liste circoscrizionali il seggio è attribuito alla lista che partecipa al gruppo cui è stato attribuito il maggior numero di seggi in consiglio. Il seggio così assegnato si sottrae all'ultimo attribuito al gruppo di liste cui la lista circoscrizionale più votata appartiene.
3. Se la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione fa parte di un gruppo di liste che abbia non più di un consigliere eletto per circoscrizione, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano alla lista che nella medesima circoscrizione segue nell'ordine delle maggiori cifre elettorali circoscrizionali.
Articolo 12
Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
Normativa della Regione Lazio
L.R.
13 gennaio 2005, n. 2
Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del
Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei
componenti della Giunta e del Consiglio regionale
Pubblicata nel B.U. Lazio 20 gennaio 2005, n. 2, S.O. n. 9.
Articolo 1
Recepimento.
1. All'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale si applicano le disposizioni della presente legge.
2. Per quanto non espressamente previsto, sono recepite la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), e successive modifiche e integrazioni.
3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni vigenti nell'ordinamento in materia.
Articolo 2
Elezione diretta del Presidente della Regione. Nomina a consigliere regionale del candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore.
1. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto, è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale.
2. Sono candidati alla presidenza della Regione i capilista delle liste regionali.
3. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
4. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, è membro del Consiglio regionale.
5. È altresì consigliere il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. A questi fini è utilizzato l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il candidato alla carica di Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 15, tredicesimo comma, numero 3, della Legge 108/1968; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui; oppure, qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si tiene conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.
Articolo 3
Numero dei consiglieri regionali.
1. Oltre al Presidente della Regione, il Consiglio regionale è composto da 70 membri, di cui 56 eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e 14 eletti con sistema maggioritario, insieme con il Presidente della Regione, sulla base di liste regionali, nei modi previsti dalle disposizioni vigenti nella Legge 43/1995.
2. In ogni gruppo di liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina. I movimenti ed i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al presente comma sono tenuti a versare alla Giunta regionale l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici), fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito. Il Presidente della Regione determina con proprio decreto l'ammontare della somma.
3. La lista regionale è composta in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna delle province della Regione e che entrambi i sessi siano rappresentati in pari misura. Sono inammissibili le liste regionali che non prevedano candidati residenti e la pari presenza di candidati di entrambi i sessi.
Articolo 4
Ripartizione tra le circoscrizioni provinciali. Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni.
1. Il terzo comma dell'articolo 2 della Legge 108/1968 è sostituito dal seguente:
"La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente della Regione emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.". [106]
Articolo 5
Convocazione dei comizi per la rinnovazione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Regione.
1. Il secondo comma dell'articolo 3 della Legge 108/1968 è sostituito dal seguente:
"Le elezioni del nuovo Consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio. Nei casi di scioglimento del Consiglio regionale, previsti dall'articolo 19, comma 4, dello Statuto, si procede all'indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione entro tre mesi.".
2. Il quarto comma dell'articolo 3 della Legge 108/1968 è sostituito dal seguente:
"Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione.". [107]
Articolo 6
Operazioni dell'Ufficio centrale regionale.
1. Il primo periodo del numero 3 del tredicesimo comma dell'articolo 15 della Legge 108/1968 è sostituito dal seguente:
"3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al Consiglio proclama eletti, oltre al Presidente della Regione, i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al Consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2).".
2. Il numero 4 del tredicesimo comma dell'articolo 15 della Legge 108/1968 è sostituito dal seguente:
"4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali, collegati alla lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale, abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al Consiglio, proclama eletto il Presidente della Regione e assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale in questione;". [108]
Articolo 7
Cause di ineleggibilità.
1. Oltre ai casi previsti dall'articolo 2, comma 1 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), non sono eleggibili a Presidente della Regione e a consigliere regionale, i presidenti delle province della Regione e i sindaci dei comuni capoluogo di provincia della Regione.
2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
Articolo 8
Liste e candidature.
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della Legge 108/1968, nelle prossime elezioni regionali, le liste che sono espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio alla data di entrata in vigore della presente legge sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori.
2. La medesima deroga si applica per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione per il Parlamento europeo abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto un numero minimo di due seggi, di cui almeno uno nella circoscrizione III - Italia Centrale. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito nel quale sia contenuto quello di un partito politico esente da tale onere ai sensi della presente legge.
3. Il medesimo esonero, in deroga all'articolo 1, comma 11, della Legge 43/1995 si applica anche per i candidati alla carica di Presidente della Regione e per le liste regionali collegati alle liste di cui ai commi 1 e 2.
4. I candidati alla carica di Presidente della Regione, con l'atto di accettazione della candidatura, dichiarano altresì di voler mantenere la carica qualora eletti consiglieri regionali.
5. Il numero 4 dell'ottavo comma dell'articolo 9 della Legge 108/1968 è sostituito dal seguente.
"4) un modello di contrassegno anche figurato in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all'organo preposto alla ricezione ed ammissione delle liste e delle candidature.". [109]
Articolo 9
Spese per la campagna elettorale.
1. Al comma 1, dell'articolo 5, della Legge 43/1995 la cifra di "euro 30.987,41" è sostituita con "euro 50.000,00" e la cifra di "euro 0,01" è sostituita con "euro 0,03".
2. Al comma 3, dell'articolo 5, della Legge 43/1995 la cifra di "euro 1,00" è sostituita con "euro 1,50". [110]
Articolo 10
Urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Normativa della Regione Marche
L.R.
16 dicembre 2004, n. 27
Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale
Pubblicata nel B.U. Marche 18 dicembre 2004, n. 135
TITOLO I
Disposizioni generali
Articolo 1
Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.
1. Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, attribuito a liste provinciali concorrenti ed a coalizioni regionali concorrenti, formate da uno o più gruppi di liste provinciali, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale è eletto contestualmente al Consiglio regionale.
3. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.
4. Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 15.000 abitanti e le disposizioni di cui alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 2
Elettorato attivo.
1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Regione, compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.
Articolo 3
Elettorato passivo.
1. Sono eleggibili a consigliere regionale e a Presidente della Giunta i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.
2. Fino a quando la Regione non avrà provveduto, con propria legge, a determinare le cause di ineleggibilità e di incompatibilità per i consiglieri regionali e per il Presidente della Giunta, si applicano le norme sull'ineleggibilità e l'incompatibilità vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 4
Composizione del Consiglio regionale.
1. Il Consiglio regionale è composto da 42 consiglieri e dal Presidente della Giunta regionale.
2. Quarantadue seggi di consigliere sono attribuiti nelle circoscrizioni provinciali; il seggio del Presidente è attribuito con le modalità di cui all'articolo 19, comma 4, lettere a), b) e d).
Articolo 5
Durata in carica.
1. La durata in carica del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale è stabilita con legge della Repubblica, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, salvo i casi di cessazione anticipata ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. I consiglieri e il Presidente della Giunta regionale entrano in carica all'atto della proclamazione.
Articolo 6
Circoscrizioni elettorali.
1. Il territorio regionale è ripartito, ai fini della elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale, in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino.
2. La ripartizione dei quarantadue seggi di cui all'articolo 4, comma 2, tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per il numero dei seggi, ed assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
TITOLO II
Procedimento elettorale
Articolo 7
Indizione delle elezioni.
1. Le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale sono indette con decreto del Presidente della Giunta ed hanno luogo nel periodo che intercorre dalla seconda domenica precedente alla sesta domenica successiva alla scadenza del Consiglio, determinata ai sensi dell'articolo 5, comma 1. Nei casi di cessazione anticipata del Consiglio, ad esclusione di quello di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione, le elezioni hanno luogo entro tre mesi dalla cessazione stessa.
2. Il decreto di indizione delle elezioni è pubblicato almeno sessanta giorni prima del giorno delle elezioni.
3. Il decreto di indizione delle elezioni indica il numero dei seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione provinciale.
4. Il decreto è comunicato immediatamente:
a) ai sindaci dei comuni della Regione, che ne danno notizia agli elettori con un manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni;
b) ai presidenti dei tribunali nella cui giurisdizione sono i comuni capoluogo di provincia della Regione;
c) al presidente della Corte d'appello del capoluogo della Regione;
d) ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali della Regione.
5. Successivamente all'indizione delle elezioni, il direttore del dipartimento della Giunta competente in materia, emana le istruzioni per lo svolgimento delle operazioni elettorali.
Articolo 8
Ufficio centrale circoscrizionale e regionale.
1. Per gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge n. 108/1968.
Articolo 9
Liste provinciali, gruppi di liste e coalizioni.
1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste provinciali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale.
2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a un candidato Presidente della Giunta regionale.
3. È definito gruppo di liste l'insieme delle liste provinciali presentate in più circoscrizioni elettorali e contrassegnate dal medesimo simbolo.
4. È definita coalizione il gruppo di liste o l'insieme di gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Non sono ammesse coalizioni che non siano formate almeno da un gruppo di liste presentate, col medesimo simbolo, in almeno tre circoscrizioni provinciali. Non possono aderire alle coalizioni liste presentate in un numero di circoscrizioni inferiore a tre.
5. Le liste provinciali sono formate da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale e non inferiore ad un terzo.
6. In ogni lista provinciale, a pena d'inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei seggi assegnati alla circoscrizione; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.
7. Le liste provinciali contrassegnate da un medesimo simbolo, presentate nelle circoscrizioni elettorali, sono collegate con il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.
Articolo 10
Presentazione delle liste di candidati.
1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione provinciale devono essere presentate ai sensi del primo comma dell'articolo 9 della legge n. 108/1968 alla cancelleria del tribunale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
2. Le liste sono presentate:
a) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 250.000 abitanti;
b) da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 250.000 abitanti.
3. La firma degli elettori è fatta su un modulo recante il contrassegno di lista, l'indicazione del candidato Presidente al quale la lista è collegata, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, e successivamente modificato dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120. Deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Sono valide le firme che risultino autenticate a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati e le candidature a Presidente della Giunta di cui all'articolo 11, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra.
5. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati; lo stesso elettore può sottoscrivere una lista di candidati e una candidatura a Presidente della Giunta.
6. I candidati sono elencati nella lista con numerazione progressiva.
7. È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni elettorali purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale il quale, nelle dodici ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra partendo dalla lista presentata per ultima, e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.
8. Alla lista dei candidati sono allegati:
a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata a norma del comma 3. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni. La dichiarazione di accettazione è corredata del certificato di nascita del candidato o di idonea documentazione sostitutiva;
c) il certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
d) un modello di contrassegno della lista, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti, formazioni e gruppi politici. Non è ammessa in particolare la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti la denominazione, i simboli o gli elementi caratterizzanti di simboli, che, per essere usati tradizionalmente dai partiti, dalle formazioni politiche e dai gruppi presenti in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o in Parlamento europeo, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Costituisce in particolare elemento di confondibilità anche una sola delle seguenti condizioni:
1) l'utilizzo di colori ed elementi grafici, i quali complessivamente risultino, nella posizione e nella rappresentazione grafica e cromatica, coincidere, sovrapponendo i due simboli, per oltre il 25 per cento del totale;
2) l'utilizzo di simboli, dati grafici ed effigi costituenti elementi di qualificazione dei contrassegni propri di altro partito, formazione politica o gruppo predetti;
3) l'utilizzo di parole che siano parte fondamentale e caratterizzante della denominazione di altri partiti, formazioni politiche o gruppi predetti.
La normativa di cui alla presente lettera d) non si applica alle liste corrispondenti a gruppi politici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o in quello europeo.
È fatta comunque salva la possibilità per le liste appartenenti ad una coalizione di utilizzare nell'ambito del proprio contrassegno il simbolo e la denominazione propri della coalizione e, viceversa, la possibilità per la coalizione di utilizzare nel contrassegno l'insieme dei contrassegni delle liste collegate.
9. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere:
a) la dichiarazione di collegamento ad un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, con indicazione del relativo contrassegno, allegato in triplice esemplare. La dichiarazione di collegamento è accompagnata da una dichiarazione di accettazione del collegamento, da parte del candidato stesso, firmata ed autenticata a norma del comma 3. In mancanza della dichiarazione di collegamento regolarmente accettata, la lista non può essere ammessa;
b) l'indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della lista:
1) a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale;
2) a dichiarare, ai fini di cui all'articolo 11, comma 5, lettera a), il collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta.
Articolo 11
Presentazione della candidatura a Presidente della Giunta.
1. La candidatura alla carica di Presidente della Giunta è presentata presso la cancelleria della Corte d'appello di cui all'articolo 8, terzo comma, della legge n. 108/1968, entro i termini di cui all'articolo 10, comma 1, da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione non inferiore a 3.500 e non superiore a 5.000.
2. La firma degli elettori è fatta su un modulo recante il contrassegno del candidato Presidente della Giunta, il suo nome e cognome, luogo e data di nascita, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore; la firma degli elettori è autenticata con le modalità di cui all'articolo 10, comma 3.
3. Ai fini della sottoscrizione della candidatura si applicano le disposizioni di cui all'articolo10, commi 4 e 5.
4. Alla candidatura sono allegati:
a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della candidatura, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
b) la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato Presidente. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata a norma dell'articolo 10, comma 3. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni. La dichiarazione di accettazione è corredata del certificato di nascita del candidato o di idonea documentazione sostitutiva;
c) il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
d) un modello di contrassegno del candidato Presidente della Giunta, semplice o composito, anche figurato, in triplice esemplare, che rappresenta il contrassegno della rispettiva coalizione. Per il contrassegno si applica quanto disposto all'articolo 10, comma 8, lettera d).
5. La dichiarazione di presentazione della candidatura di Presidente della Giunta deve contenere:
a) la dichiarazione, a pena di inammissibilità, di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno di tre circoscrizioni elettorali. Devono comunque essere indicati anche tutti i gruppi di liste con cui è effettuato il collegamento con il candidato Presidente. La dichiarazione di collegamento è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione sottoscritta dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate e autenticata secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 3;
b) l'indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della candidatura, a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti del candidato presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale regionale.
Articolo 12
Esame ed ammissione delle liste. Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati.
1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:
a) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito, comprendano un numero di candidati non inferiore al minimo prescritto e rispettino la disposizione di cui all'articolo 9, comma 6; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d);
b) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 10, comma 8, lettera b);
c) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il diciottesimo anno di età al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita o idonea documentazione sostitutiva, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
d) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;
e) corregge, in conseguenza delle decisioni di cui alle lettere b), c), d), la numerazione progressiva di cui all'articolo 10, comma 6, dei candidati di ogni lista.
2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.
3. L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.
4. Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista e all'Ufficio centrale regionale.
5. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.
6. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale. L'ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.
7. L'Ufficio centrale regionale decide nel giorno successivo. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali.
Articolo 13
Esame ed ammissione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta.
1. L'Ufficio centrale regionale, il quinto giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta:
a) verifica se le candidature sono conformi a quanto previsto dall'articolo 11, e dichiara non valide le candidature che non rispondano a tali disposizioni; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d);
b) elimina i candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
c) elimina i candidati che non abbiano compiuto o non compiano il diciottesimo anno di età al primo giorno delle elezioni o per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita o idonea documentazione sostitutiva, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
d) elimina i candidati per i quali, in seguito alle decisioni sull'ammissione delle liste, di cui all'articolo 12, sia venuto meno il collegamento minimo di cui all'articolo 11, comma 5, lettera a).
2. I delegati di ciascun candidato possono prendere cognizione, entro la sera stessa, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale regionale.
3. L'Ufficio centrale regionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati dei candidati ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno, e per deliberare seduta stante. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate, nella stessa giornata in cui sono assunte, ai delegati dei candidati ed agli uffici centrali circoscrizionali.
4. Contro le decisioni dell'Ufficio centrale regionale è ammesso reclamo allo stesso Ufficio centrale regionale. Il reclamo è presentato dai delegati del candidato, entro ventiquattro ore dalla comunicazione della decisione, alla cancelleria dell'Ufficio centrale regionale. L'ufficio decide nel giorno successivo. Le decisioni sono comunicate nelle ventiquattro ore ai delegati del candidato ed agli uffici centrali circoscrizionali.
Articolo 14
Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste e delle candidature. Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione.
1. L'Ufficio centrale circoscrizionale attende il decorso dei termini per la presentazione dei ricorsi di cui all'articolo 12, comma 5, e, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale; attende inoltre il decorso dei termini per le procedure e le decisioni sui reclami di cui all'articolo 13, comma 4. Immediatamente dopo compie le seguenti operazioni:
a) dichiara non ammesse le liste per le quali, in seguito alle decisioni dell'Ufficio centrale regionale, sia venuto meno il collegamento di cui all'articolo 10, comma 9, lettera a);
b) assegna un numero progressivo a ciascuna coalizione e a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'articolo 10, comma 9, lettera b), appositamente convocati;
c) determina definitivamente il numero progressivo assegnato ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
d) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate.
2. Per la stampa dei manifesti con le liste dei candidati, per l'affissione degli stessi, nonché per la stampa delle schede elettorali si procede secondo le modalità di cui all'articolo 11, primo comma, numeri 4 e 5, della legge n. 108/1968 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le schede sono realizzate con le modalità di cui all'articolo 16 e all'allegato A alla presente legge.
Articolo 15
Norme speciali per gli elettori.
1. Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.
2. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.
3. Gli elettori degenti in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della Regione, con le modalità di cui agli articoli 42, 43 e 44 del testo unico approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e dell'articolo 10 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.
Articolo 16
Scheda elettorale e modalità di votazione.
1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta avviene su un'unica scheda.
2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta collegato, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta e il relativo contrassegno sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.
3. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta, il nome e cognome del candidato Presidente e il relativo contrassegno che può essere costituito anche dall'insieme dei contrassegni delle liste collegate, sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo di cui al comma 2.
4. La collocazione progressiva dei più ampi rettangoli e, al loro interno, dei rettangoli relativi alle liste collegate è definita mediante i sorteggi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b).
5. Le schede di votazione sono realizzate secondo il modello descritto nell'allegato A alla presente legge.
6. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un solo voto di preferenza scrivendo il cognome ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime altresì il suo voto per uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta tracciando un segno sul simbolo o sul nome del candidato Presidente collegato alla lista per la quale esprime il voto.
7. L'elettore può anche esprimere soltanto il voto per il candidato Presidente, senza alcun voto di lista, tracciando un segno sul simbolo o sul nome del candidato prescelto. In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore della coalizione cui il candidato Presidente votato è collegato.
8. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato alla lista.
9. Sono nulli i voti espressi a favore di una lista provinciale e di un candidato Presidente non collegato alla lista stessa.
Articolo 17
Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale.
1. I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.
2. Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.
3. Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del comma 1.
Articolo 18
Clausola di sbarramento.
1. Non sono ammesse alla assegnazione dei seggi le coalizioni che abbiano ottenuto meno del cinque per cento del totale dei voti validi riportati dalle coalizioni regionali, a meno che siano composte da almeno un gruppo di liste che ha ottenuto più del tre per cento del totale dei voti validi espressi a favore delle liste.
Articolo 19
Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale.
1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, numero 2, della legge n. 108/1968, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.
2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, viene allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 8.
3. Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:
a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
b) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
c) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;
d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione. La cifra elettorale delle coalizioni è data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle singole sezioni della circoscrizione, dalle liste di ciascuna coalizione, più i voti espressi, senza indicazione di un voto di lista, per il candidato Presidente di ciascuna coalizione;
e) divide il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;
f) comunica tempestivamente all'Ufficio centrale regionale il risultato di tutte le operazioni compiute.
4. L'Ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:
a) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste provinciali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste provinciali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera a);
b) determina la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna coalizione, sommando le cifre elettorali circoscrizionali ad essa attribuite ai sensi del comma 3, lettera d);
c) esclude dalla ripartizione dei seggi le coalizioni che non abbiano ottenuto il risultato minimo di cui all'articolo 18 e, conseguentemente, i gruppi di liste ad esse collegate;
d) stabilisce quale coalizione regionale abbia la maggior cifra elettorale regionale. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale proclama quindi eletto alla carica di Presidente della Giunta ed a consigliere regionale il candidato di tale coalizione;
e) stabilisce quale coalizione regionale abbia ottenuto la seconda cifra elettorale i fini della riserva di un seggio per il relativo candidato Presidente, da effettuare con le modalità di cui al comma 6, lettera c);
f) divide la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione, ammessa alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4, ..., e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;
g) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera f), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettino a ciascuna coalizione regionale. Alla coalizione che ha riportato la maggior cifra elettorale regionale vengono comunque assegnati venticinque seggi, se tale quota non risulta già raggiunta o superata con le operazioni di cui al periodo precedente; si procede poi, con le stesse modalità, al riparto dei restanti seggi tra le altre coalizioni ammesse;
h) procede alla ripartizione dei seggi assegnati ad ogni coalizione ammessa alla ripartizione, tra i gruppi di liste collegati nella coalizione stessa. A tal fine calcola la cifra elettorale regionale riportata complessivamente dai gruppi di liste collegati in ciascuna coalizione, sommando le rispettive cifre elettorali di cui alla lettera a), e divide tale valore per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale di ciascuna coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste collegate, per il quoziente elettorale della rispettiva coalizione, ed assegna a ciascun gruppo il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.
5. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:
a) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista provinciale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 6, lettera b);
b) moltiplica per cento i resti di ciascuna lista provinciale, calcolati ai sensi della lettera a), e li divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione di cui alla lettera a), alcun risultato intero. Il risultato di questa operazione costituisce la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista provinciale.
6. Dopo le operazioni di cui ai commi 4 e 5, l'Ufficio centrale regionale:
a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste provinciali a norma del comma 5, lettera a). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 4, lettera h), toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);
b) dispone in un'unica graduatoria regionale decrescente, le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 5, lettera b), e ripartisce tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 4, lettera h). Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste provinciali del gruppo che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste provinciali del gruppo;
c) individua il seggio spettante al candidato Presidente della coalizione che ha ricevuto sul piano regionale la seconda cifra elettorale. A tale scopo riserva l'ultimo dei seggi spettanti alle liste collegate in tale coalizione in applicazione della lettera b). Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali della coalizione siano stati assegnati a quoziente intero, riserva al candidato Presidente il seggio che sarebbe stato attribuito alla lista provinciale della coalizione che ha riportato la minore cifra elettorale.
7. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste provinciali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 5, lettera a) e i seggi residui spettanti a norma del comma 6, lettere b) e c). Quindi il presidente dell'ufficio proclama eletti il candidato Presidente della coalizione che ha conseguito la seconda cifra elettorale e i candidati di ogni lista provinciale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 3, lettera c).
8. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.
9. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale, nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.
Articolo 20
Surrogazioni.
1. Ogni seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e nella stessa circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista nella stessa circoscrizione siano esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, secondo l'ordine delle cifre elettorali residuali percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, lettera b) e gli ulteriori criteri ivi previsti.
2. Nel caso in cui si renda necessario sostituire il consigliere candidato Presidente della Giunta collegato alla coalizione che ha conseguito la seconda cifra elettorale, il relativo seggio è attribuito, nella stessa circoscrizione, alla lista e al candidato che ne avrebbero avuto titolo secondo quanto disposto dall'articolo 19, comma 6, lettera b) e comma 3, lettera c).
Articolo 21
Supplenza.
1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e successive modificazioni, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al consigliere cui spetterebbe il seggio a norma dell'articolo 20.
2. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 20.
TITOLO III
Convalida e contenzioso
Articolo 22
Convalida degli eletti.
1. Al Consiglio regionale è riservata, secondo le norme del suo regolamento interno, la convalida della elezione dei propri componenti compreso il Presidente della Giunta.
2. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.
3. In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.
4. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio per la immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.
5. Il Consiglio regionale non può annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.
Articolo 23
Ricorsi.
1. Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali, si osservano le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 e le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge n. 108/1968.
TITOLO IV
Norme finali e transitorie
Articolo 24
Spese.
1. Per le spese relative alle elezioni del Presidente e del Consiglio regionale si applicano le disposizioni previste dalla legge n. 108/1968 e dalla successiva legislazione statale vigente in materia.
2. Per la determinazione dei compensi dei componenti dei seggi elettorali e per il rimborso delle spese elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici si applicano le disposizioni della normativa statale vigente.
Articolo 25
Norme finali.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Statuto regionale; esse non si applicano comunque alle elezioni regionali dell’anno 2005.
2. Il Presidente della Giunta promuove con i competenti organi dello Stato le forme di collaborazione ritenute più idonee per la migliore applicazione della presente legge.”[111].
Articolo 26
Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Allegato A
Modello della scheda di votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale
Descrizione
La scheda è di norma suddivisa in quattro parti uguali.
La prima parte, al pari della terza, contiene gli spazi necessari per riprodurre iniziando da sinistra, verticalmente ed in misura omogenea, racchiusi ciascuno in un apposito rettangolo, i contrassegni delle liste presentate a livello provinciale con una riga, posta a destra di ciascun contrassegno, destinata all'espressione dell'eventuale voto di preferenza.
Sulla seconda parte, così come sulla quarta, collocati a destra e geometricamente in posizione centrale rispetto al rettangolo ovvero all'insieme dei rettangoli contenenti i contrassegni delle liste provinciali, sono stampati il nome ed il cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta con accanto, a destra, il relativo contrassegno, che rappresenta il contrassegno della rispettiva coalizione.
Il tutto sopra descritto è contenuto all'interno di un ulteriore più ampio rettangolo.
I rettangoli più ampi sono disposti sulla scheda secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale circoscrizionale.
Del pari i rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista provinciale e la linea destinata all'eventuale indicazione della preferenza sono collocati, all'interno del rettangolo più ampio, seguendo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale.
In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, necessarie e sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse alla competizione elettorale.
La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada verso destra sulla seconda parte, entrambe sulla terza, il tutto sulla quarta ed, eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. La scheda, così piegata, deve essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative a: "Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Regione Marche", data della votazione, circoscrizione elettorale, firma dello scrutatore e bollo della sezione. Le dimensioni minime della scheda per la votazione (corrispondenti ad una scheda suddivisa in quattro parti) devono essere di centimetri 39 x 22 e la carta impiegata per la stampa deve essere di grammatura pari a 90 grammi al metro quadrato.
Esemplificazione grafica della parte esterna
Esemplificazione grafica della parte interna
L.R. 29 luglio 2009, n. 21
Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali
Pubblicata nel B.U. Piemonte 6 agosto 2009, n. 31.
Il Consiglio regionale ha approvato
La Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge:
Articolo 1
Modalità di presentazione delle liste provinciali e delle liste regionali.
1. La presentazione delle liste dei candidati di cui dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e delle liste regionali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) non richiede alcuna sottoscrizione nel caso di:
a) liste di partiti o gruppi politici che hanno presentato candidature con un proprio contrassegno e che hanno conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni nelle circoscrizioni elettorali ricomprese nel territorio nazionale per il Parlamento europeo o per il Parlamento nazionale o per il Consiglio regionale del Piemonte;
b) liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito che sia espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali;
c) liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali. La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento. La presente fattispecie è alternativa a quella prevista dalla lettera b).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
L.R. 28 gennaio 2005, n. 2
Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta
regionale
Pubblicata nel B.U. Puglia 31 gennaio 2005, n. 17.
Articolo 1
Recepimento.
1. All'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale si applicano le disposizioni della presente legge.
2. Per quanto non espressamente previsto e in quanto compatibili con la presente legge sono recepite la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario), con le successive modificazioni e integrazioni.
3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni vigenti, anche regolamentari, nell'ordinamento in materia.
Articolo 2
Elezione diretta del Presidente della Regione. Nomina a Consigliere regionale del candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore.
1. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto, è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale.
2. Presso l'Ufficio centrale regionale sono presentate le candidature a Presidente della Giunta regionale da parte di un delegato del candidato dalle ore 08,00 del trentesimo giorno alle ore 12,00 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione.
3. La presentazione della candidatura è accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste, dall'accettazione del collegamento da parte del candidato Presidente, nonché dal certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica del candidato.
4. La presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), e successive modifiche e integrazioni.
5. La candidatura di ciascun candidato Presidente è valida se accompagnata dalla dichiarazione di accettazione, autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53 del 1990, e successive modifiche e integrazioni, contenente delega a un elettore a effettuare il deposito di cui al comma 2.
6. L'Ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla presentazione, le candidature alla carica di Presidente se conformi alla presente legge e, acquisite le necessarie comunicazioni dagli Uffici circoscrizionali, comunica senza indugio all'Ufficio centrale circoscrizionale l'avvenuta ammissione, in almeno tre circoscrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno ed effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda.
7. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
8. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto, è membro del Consiglio regionale.
9. È altresì Consigliere il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. A questi fini è utilizzato l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il medesimo candidato non eletto alla carica di Presidente della Regione o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui; oppure, qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si tiene conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.
Articolo 3
Numero dei Consiglieri regionali.
1. Il Consiglio regionale è composto da settanta membri, compreso il Presidente eletto, di cui cinquantasei eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e tredici eletti tra i gruppi di liste collegate con il candidato Presidente eletto, secondo le modalità previste dal successivo articolo 9.
2. Le liste per le elezioni del Consiglio regionale devono essere presentate e ammesse in almeno tre circoscrizioni con lo stesso contrassegno.
3. In ogni gruppo di liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento dell'unità più vicina. I movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al presente comma sono tenuti a versare alla Giunta regionale l'importo del rimborso delle spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici), fino a un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale ai candidati in più rispetto a quello minimo consentito. Il Presidente della Regione determina con proprio decreto l'ammontare della somma.
Articolo 4
Ripartizione tra le circoscrizioni provinciali. Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni.
1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:
"La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente della Regione emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, in modo proporzionale alla popolazione residente, secondo l'ultimo censimento, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti. A tal fine, il numero degli abitanti della Regione è suddiviso per cinquantasei.".[112]
Articolo 5
Convocazione dei comizi per la rinnovazione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale.
1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:
"Le elezioni del nuovo Consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio. Nei casi di scioglimento del Consiglio regionale, previsti dallo Statuto, si procede all'indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione entro tre mesi.".
2. Il quarto comma dell'articolo 3 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:
"Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione.". [113]
Articolo 6
Cause di ineleggibilità.
1. Oltre ai casi previsti dal primo comma dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, non sono eleggibili a Presidente della Regione e a Consigliere regionale i Presidenti delle Province della Regione e i Sindaci dei Comuni della Regione.
2. Le cause d'ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
Articolo 7
Scheda elettorale.
1. La scheda per l'elezione del Presidente è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Nel caso in cui l'elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto s'intende espresso anche a favore del candidato Presidente a essa collegato.
2. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
3. Ciascun elettore può esprimere inoltre un solo voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.
4. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.
5. In caso di discordanza tra il voto di lista e il voto di preferenza al candidato, il voto viene attribuito alla lista del candidato prescelto e al candidato medesimo.
6. Qualora il candidato Consigliere non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista, sarà ritenuto valido il voto di lista, se espressamente votata.
7. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato della medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale lo stesso appartiene.
8. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato.
9. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente e la preferenza per più di una lista a esso collegata viene ritenuto valido il voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.
10. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello di scheda formato secondo le indicazioni contenute nel presente articolo.
Articolo 8
Liste e candidature.
1. 1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale), da ultimo modificato dall’articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, nelle prossime elezioni regionali per il rinnovo del Consiglio regionale della IX legislatura le liste circoscrizionali, con simbolo anche composito, che sono espressioni di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio o costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione delle elezioni anche in una sola delle Camere, o per iniziativa di un solo consigliere regionale in carica nella legislatura appena conclusa, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori. In tal caso la delega alla presentazione della lista viene effettuata dal legale rappresentante del gruppo o del partito, o dal consigliere regionale, i quali possono, a loro volta, sub delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio[114].
2. Il numero 4 del comma 8 dell'articolo 9 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:
"4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all'organo preposto alla ricezione e ammissione delle liste e delle candidature".[115]
Articolo 9
Lista regionale.
1. La lista regionale, prevista dalla legge n. 108 del 1968 così come modificata dalla legge n. 43 del 1995, deve intendersi composta, successivamente all'attribuzione di tutti i seggi da parte dell'Ufficio centrale regionale, esclusivamente attingendo dai gruppi di liste provinciali che abbiano conseguito almeno un seggio della quota proporzionale e secondo le modalità di cui ai successivi commi.
2. L'Ufficio centrale regionale divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali collegati con il Presidente eletto, ammesse ai sensi del comma precedente, per tredici; nell'effettuare l'operazione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente.
3. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo.
4. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali.
5. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma dell'articolo 15 della legge n. 108 del 1968, a iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio, ai sensi del decimo comma del citato articolo 15 della legge n. 108 del 1968.
6. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria.
Articolo 10
Modifiche alla legge n. 108 del 1968.
1. Alla legge n. 108 del 1968 vengono apportate le seguenti modifiche:
a) al quarto comma dell'articolo 1 dopo la parola: "Province" sono aggiunte le seguenti: "istituite dalla legge della Repubblica"; [116]
b) il quinto comma dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei Consiglieri da eleggere in ciascuna circoscrizione e non superiore allo stesso numero aumentato di un quarto, con arrotondamento all'unità superiore se il decimale è maggiore di cinque."; 3
c) alla lettera a) del terzo comma dell'articolo 15 le parole: "nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale" sono eliminate;
d) alla lettera d) del terzo comma dell'articolo 15 le parole: "comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale" sono eliminate;
e) al numero 1) del comma 13 dell'articolo 15 le parole: "le cifre elettorali a essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "il numero dei voti conseguito da ciascun candidato alla presidenza" e le parole: "a ciascuna lista regionale" sono sostituite dalle seguenti: "a ciascun candidato alla presidenza";
f) il numero 2) del comma 13 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:
"2) individua il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito il maggior numero di voti";
g) al numero 3) del comma 13 dell'articolo 15 le parole: "alla lista regionale" sono sostituite dalle seguenti: "al candidato Presidente";
h) al numero 4) del comma 13 dell'articolo 15 le parole: "alla lista regionale" sono sostituite dalle seguenti: "al candidato Presidente";
i) al numero 5) del comma 13 dell'articolo 15 il periodo "Proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale." è sostituito dal seguente: "Proclama eletto il candidato Presidente maggiormente suffragato e tutti i candidati.";
j) il numero 6) del comma 13 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:
"6) verifica quindi se i voti riservati al candidato Presidente risultato eletto sia pari o superiore al 40 per cento dei voti conseguiti da tutti i candidati alla carica di Presidente;";
k) al comma 15 dell'articolo 15 le parole: "alla lista" sono sostituite dalle seguenti: "al candidato Presidente". [117]
Articolo 11
Modifiche alla legge n. 43 del 1995.
1. Alla legge n. 43 del 1995 vengono apportate le seguenti modifiche [118]:
a) all'articolo 1, comma 3, le parole da "nei modi previsti ..." a "ridotti[119] alla metà" sono sostituite dalle seguenti: "nei modi previsti dal precedente articolo 9";
b) il comma 5 dell'articolo 1 è eliminato;
c) al comma 8 dell'articolo 1 le parole: "con una delle liste regionali" sono sostituite dalle seguenti: "con un candidato Presidente" e le parole: "dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta" sono sostituite dalle seguenti: "dal candidato Presidente"; le parole "Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo" sono eliminate;
d) al comma 9 dell'articolo 1 le parole "alla medesima lista regionale" sono sostituite dalle seguenti: "al medesimo candidato Presidente"; le parole: " In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste a essa collegate" sono eliminate;
e) il comma 11 dell'articolo 1 è eliminato;
f) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"1. La scheda e le modalità di espressione del voto sono quelle descritte nell'articolo 7 della presente legge";
g) al comma 1 dell'articolo 5 il periodo: "Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 30.987,41" è eliminato;
h) al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 5 le parole: "e nella lista regionale" sono eliminate;
i) al comma 2 dell'articolo 5 le parole: "capolista della lista regionale" sono sostituite dalle seguenti: "candidato Presidente"; [120]
j) l'art. 7 è sostituito dal seguente:
"Art. 7
Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali non collegate ad altre liste il cui gruppo abbia ottenuto nell'intera Regione meno del 5 per cento dei voti validi. Le liste collegate sono ammesse alla distribuzione dei seggi ove abbiano ottenuto, nell'intera Regione, complessivamente tra loro, almeno il 5 per cento dei voti validi. A partire dalle votazioni per le elezioni della IX legislatura, non sono ammessi all'assegnazione di seggi i gruppi di liste che, anche se collegate ad altre liste, non abbiano individualmente superato la soglia del 4 per cento dei voti validi.";
k) l'articolo 8 è eliminato.
Articolo 12
Norme di prima attuazione.
1. Nelle prime elezioni regionali successive all'entrata in vigore della presente legge e in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge n. 108 del 1968 e dall'articolo 2, comma 2, della presente legge le candidature a Presidente e le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 08,00 del ventiseiesimo giorno alle ore 12,00 del venticinquesimo giorno antecedenti quello ultimo della votazione.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Decreto
del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 2005, n. 146
Decreto di approvazione del modello di scheda per le elezioni regionali
Pubblicato nel B.U. Puglia 17 febbraio 2005, n. 28
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
VISTO l’art. 122 della Costituzione che attribuisce alle Regioni la competenza a disciplinare il sistema elettorale regionale;
VISTA la legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 recante “Norme per l’elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale”;
VISTE le leggi 17 febbraio 1968, n. 108 e 23 febbraio 1995, n. 43;
VISTO l’art. 7, comma 10, della citata legge regionale n. 2/2005, il quale demanda al Presidente della Giunta, l’approvazione, con decreto, del modello di scheda, formato secondo le indicazioni della legge stessa, da utilizzare per elezioni del Consiglio regionale e del Presedente della Giunta Regionale;
RITENUTO di dover ottemperare al dettato riveniente dalla precitata norma;
DECRETA
La scheda di votazione per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta deve avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle allegate tabelle A e B che fanno parte integrante del presente decreto.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sarà comunicato ai Prefetti della Regione per l’applicazione in sede di predisposizione della scheda di votazione in ciascuna circoscrizione elettorale.
Tabella A (allegata al Decreto n. 6/EL/REG/P emesso dal Presidente della Giunta regionale in data 14 febbraio 2005)
Modello della parte interna della scheda di votazione per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Regione Puglia
Tabella B (allegata al Decreto n. 6/EL/REG/P emesso dal Presidente della Giunta regionale in data 14 febbraio 2005)
Modello della parte esterna della scheda di votazione per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Regione Puglia
La scheda è di colore verde con pantone tipografico “GREEN U”.
Nel formato standard, suddivisa in quattro parti uguali, misura cm 39x22.
Le parti prima e seconda, iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, i contrassegni accanto al rettangolo contenente il nominativo del candidato alla carica di presidente della giunta posto geometricamente in posizione centrale rispetto ai contrassegni medesimi. Sulla destra è stampata accanto a ciascun contrassegno una riga per l’espressione di una preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale della lista votata. I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere, complessivamente, in numero superiore a 9.
Le parti terza e quarta vengono utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.
In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i candidati e dei rispettivi contrassegni ammessi.
Qualora in uno spazio debba riprodursi il nominativo di un unico candidato alla carica di presidente della giunta collegato a più di 9 liste provinciali, l’altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata, al fine di consentire la stampa di tutti i contrassegni nello stesso spazio.
In ogni caso, i contrassegni da riprodurre accanto al nominativo del candidato alla carica di presidente della giunta devono essere contenuti nel medesimo spazio.
I nominativi dei candidati alla carica di presidente della giunta, sono disposti, sulla scheda, secondo l’ordine risultato dal sorteggio compiuto dall’Ufficio Centrale Regionale ed avente efficacia per tutte le circoscrizioni elettorali della Regione.
I contrassegni di ciascuna lista provinciale ad essi collegati devono essere disposti secondo l’ordine risultato dai rispettivi sorteggi effettuati presso gli Uffici Centrali Circoscrizionali.
La scheda deve essere piegata, a cura dell’elettore, verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata dev’essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.
Normativa della Regione Toscana
L.R. 13 maggio 2004, n. 25
Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta
regionale
(1)
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(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 20 maggio 2004, n. 19, parte prima.
Articolo 1
Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.
1. Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto.
2. Il Presidente della Giunta regionale è eletto contestualmente al Consiglio regionale.
Articolo 2
Composizione del Consiglio regionale.
1. Il Consiglio regionale è composto da 53 membri (2).
2. Fanno inoltre parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che, nella relativa elezione, ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello ottenuto dal Presidente eletto.
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(2) Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 5 agosto 2009, n. 50, con la decorrenza indicata al comma 7 del successivo art. 2. La modifica ha riguardato la riduzione dell'originario numero di membri (da 63 a 53).
Articolo 3
Durata in carica.
1. La durata in carica del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale sono stabiliti con legge della Repubblica, ai sensi dell'articolo 122, primo comma della Costituzione, salvo i casi di cessazione anticipata ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. I consiglieri regionali e il Presidente della Giunta regionale entrano in carica all'atto della proclamazione e cessano dalle loro funzioni, rispettivamente, con la prima seduta del nuovo Consiglio e con la proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale.
Articolo 4
Indizione delle elezioni.
1. Le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale in carica ed hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente la scadenza determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 1 ovvero, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dalla cessazione stessa.
2. Il decreto di indizione delle elezioni indica il numero massimo dei candidati circoscrizionali di ciascuna lista provinciale, come stabilito dall'articolo 8, comma 3.
3. Il decreto è comunicato ai sindaci dei comuni toscani e ai Presidenti delle Corti d'Appello nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni toscani.
Articolo 5
Elettorato attivo.
1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.
Articolo 6
Elettorato passivo.
1. Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica.
Articolo 7
Circoscrizioni elettorali.
1. Il territorio regionale è suddiviso, ai fini della elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, in circoscrizioni corrispondenti alle province.
Articolo 8
Liste provinciali.
1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste provinciali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale.
2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a un candidato Presidente della Giunta regionale. Il simbolo e il collegamento sono desunti da quelli del gruppo di liste di cui la lista fa parte.
3. Le liste provinciali sono formate da uno o più candidati regionali il cui numero non può essere superiore a cinque e, distintamente indicati, dai candidati circoscrizionali, elencati in ordine progressivo (3). Il numero massimo dei candidati circoscrizionali di ciascuna lista provinciale è determinato in misura proporzionale alla popolazione residente, risultante dall'ultimo censimento generale; a tal fine, si divide il numero degli abitanti della Regione per il numero dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1, e si stabilisce il numero massimo dei candidati circoscrizionali in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Ciascuna lista provinciale non può contenere un numero di candidati circoscrizionali inferiore ad un terzo del numero massimo sopra determinato.
4. In ciascuna lista provinciale non possono essere presentati più di due terzi di candidati circoscrizionali dello stesso genere.
5. Più liste provinciali possono essere collegate ad un medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.
6. Le liste provinciali contrassegnate da un medesimo simbolo, presentate in più circoscrizioni elettorali, hanno il medesimo candidato regionale o i medesimi candidati regionali e sono collegate con il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.
7. Le liste provinciali contrassegnate da un determinato simbolo sono ammesse solo se liste contrassegnate dal medesimo simbolo siano presentate in più della metà delle circoscrizioni.
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(3) Periodo così modificato (mediante sostituzione delle parole "Le liste provinciali sono formate da uno o due candidati regionali" con le parole da "Le liste privinciali" a "superiore a cinque") dall'art. 2, comma 1, L.R. 5 agosto 2009, n. 50, con la decorrenza indicata al comma 7 del medesimo articolo.
Articolo 9
Gruppi di liste e coalizioni.
1. È definito gruppo di liste l'insieme delle liste provinciali presentate in più circoscrizioni elettorali e contrassegnate dal medesimo simbolo.
2. È definita coalizione di liste l'insieme di gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.
Articolo 10
Limiti di candidatura.
1. È consentito presentare la propria candidatura, per liste contrassegnate dallo stesso simbolo, al massimo in tre circoscrizioni.
2. Nelle candidature regionali quando le liste indicano più candidati, nel numero massimo di cinque, ciascun genere deve essere rappresentato (4).
3. I candidati regionali possono presentarsi, per le proprie liste, anche come candidati circoscrizionali, al massimo in due circoscrizioni.
4. I candidati Presidente della Giunta regionale non possono essere presentati come candidati regionali o candidati circoscrizionali.
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(4) Comma così modificato (mediante sostituzione delle parole "Nelle candidature regionali quando le liste indicano due candidati" con le parole da "Nelle candidature regioali" a "nel numero massimo di cinque") dall'art. 2, comma 2, L.R. 5 agosto 2009, n. 50, con la decorrenza indicata al comma 7 del medesimo articolo.
Articolo 11
Modalità di presentazione delle liste.
1. Presso l'ufficio centrale regionale sono depositati:
a) il simbolo di ciascun gruppo di liste;
b) la dichiarazione di collegamento di ciascun gruppo di liste ad un candidato Presidente.
2. Le liste provinciali sono presentate, presso l'ufficio centrale circoscrizionale:
a) da almeno 750 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con un numero di residenti fino a 200.000;
b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 200.000 residenti e fino a 500.000 residenti;
c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 residenti e fino a 1.000.000 di residenti;
d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di residenti.
3. La firma degli elettori è apposta su un apposito modulo recante il simbolo della lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati regionali, e, distintamente, dei candidati circoscrizionali, il nome e cognome del candidato Presidente a cui la lista è collegata e il relativo simbolo, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, con indicazione del comune nelle cui liste elettorali questi dichiara di essere iscritto.
4. La firma dell'elettore è autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
5. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista.
6. La lista contiene l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, oltre che del candidato Presidente cui è collegata, dei candidati regionali, e dei candidati circoscrizionali, rispettivamente elencati con una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.
7. La presentazione della lista è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione da parte dei singoli candidati regionali e dei singoli candidati circoscrizionali, autenticata ai sensi del comma 4.
Articolo 12
Modalità di presentazione delle candidature a Presidente della Giunta.
1. Presso l'ufficio centrale regionale sono presentate le candidature a Presidente della Giunta regionale.
2. La presentazione della candidatura è accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste.
3. Ciascun candidato Presidente è contrassegnato da un proprio simbolo.
4. La presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento sono autenticate ai sensi dell'articolo 11, comma 4.
5. La candidatura di ciascun candidato Presidente è efficace solo se è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione dello stesso, autenticata ai sensi dell'articolo 11, comma 4, e se convergente con la dichiarazione di collegamento di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b, al medesimo candidato Presidente.
6. I candidati Presidente della Giunta, all'atto della dichiarazione di accettazione della candidatura, indicano il Vicepresidente che intendono nominare, se eletti.
7. Non può essere candidato Presidente della Giunta chi ha già ricoperto quella carica per due mandati consecutivi.
Articolo 13
Scheda elettorale.
1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta avviene su un'unica scheda.
2. La scheda reca, entro un rettangolo, il simbolo di ciascuna lista provinciale, affiancato dalla lettera iniziale puntata del nome e dal cognome dei candidati regionali e circoscrizionali, distintamente indicati (5).
3. A destra del rettangolo di ciascuna lista provinciale è posto il rettangolo contenente il nome e il cognome e il simbolo del candidato Presidente cui la lista è collegata.
4. Nel caso di più liste provinciali collegate con uno stesso candidato Presidente, i rettangoli di ciascuna lista provinciale e quello del Presidente sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli delle liste sono posti sulla sinistra, in ordine progressivo, definito mediante sorteggio; il rettangolo del Presidente è collocato sulla destra rispetto a quelli delle liste e, all'interno di tale rettangolo, il nome e il cognome e il simbolo del candidato Presidente sono collocati in posizione centrale.
5. La sequenza sulla scheda dei rettangoli di cui al comma 2, e, ove presenti, di quelli più ampi di cui al comma 4, è definita mediante sorteggio.
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(5) Comma così sostituito dall'art. 16, L.R. 23 dicembre 2004, n. 74. Il testo originario era così formulato: «2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il simbolo di ciascuna lista provinciale, affiancato dal nome e dal cognome dei candidati regionali e circoscrizionali, distintamente indicati.».
Articolo 14
Espressione del voto.
1. Ciascun elettore può esprimere un voto a favore di una lista ed un voto a favore di un candidato Presidente anche se non collegato alla lista prescelta.
2. Nel caso in cui l'elettore tracci un unico segno sulla scheda, a favore di una lista, il voto stesso si intende anche espresso a favore del candidato Presidente a quella lista collegato.
Articolo 15
Elezione del Presidente della Giunta.
1. È eletto Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi.
Articolo 16
Cifre elettorali regionali dei gruppi di liste.
1. I seggi corrispondenti al numero dei consiglieri regionali da eleggere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sono assegnati a livello regionale.
2. Sono computati a tal fine i voti ottenuti dalle liste provinciali e sommati tra loro quelli ottenuti, nelle diverse circoscrizioni, dalle liste contrassegnate dal medesimo simbolo.
3. I voti computati ai sensi del comma precedente determinano la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste.
Articolo 17
Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze.
1. La coalizione di liste, o il gruppo di liste non unito in coalizione, collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ottiene almeno il 60 per cento dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1, se il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ha conseguito più del 45 per cento dei voti validi nella relativa elezione; ovvero, ottiene almeno il 55 per cento dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1, se il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ha conseguito meno del 45 per cento dei voti validi nella relativa elezione.
2. Il complesso delle altre coalizioni o gruppi di liste ottiene almeno il 35 per cento di seggi di cui all'articolo 2, comma 1.
Articolo 18
Soglia di accesso ai seggi.
1. I gruppi di liste, uniti o no in coalizione, possono accedere al riparto dei seggi se hanno ottenuto una cifra elettorale regionale pari almeno al 4 per cento dei voti complessivi e siano collegati a candidati Presidente della Giunta regionale che abbiano ottenuto almeno il 4 per cento dei voti complessivi nella relativa elezione (6).
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(6) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 3, L.R. 5 agosto 2009, n. 50, con la decorrenza indicata al comma 7 del medesimo articolo. Il testo originario era così formulato: «1. I gruppi di liste, uniti o no in coalizione, possono accedere al riparto dei seggi nei seguenti casi:
a) se hanno ottenuto una cifra elettorale regionale pari almeno all'1,5 per cento dei voti complessivi e siano collegati a candidati Presidente della Giunta che abbiano ottenuto almeno il 5 per cento dei voti complessivi;
b) se hanno ottenuto una cifra elettorale regionale pari almeno al 4 per cento dei voti complessivi e siano collegati a candidati Presidente della Giunta che abbiano ottenuto meno del 5 per cento dei voti complessivi.».
Articolo 19
Assegnazione dei seggi ai gruppi di liste.
1. L'attribuzione dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1, ai gruppi di liste la cui cifra elettorale regionale supera la soglia d'accesso dell'articolo 18 è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del Presidente della Giunta regionale.
2. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di liste di cui al comma 1, si divide la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire. I seggi sono quindi assegnati ai gruppi di liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio (7).
3. Se l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2 non consente il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 o al comma 2 dell'articolo 17, l'assegnazione dei seggi ai gruppi di liste di cui al precedente comma 1 avviene rispettivamente secondo le modalità dei successivi commi 4 e 5.
4. Qualora il gruppo o i gruppi di liste collegati al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale non abbiano conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista all'articolo 17, comma 1, a quel gruppo o a quei gruppi di liste viene assegnata tale quota di seggi; in caso di collegamento di più gruppi di liste al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, per determinare il numero di seggi spettante a ciascun gruppo si applicano le modalità previste al comma 2. I restanti seggi sono attribuiti ai gruppi di liste non collegati al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale secondo le modalità previste al comma 2.
5. Qualora il gruppo o i gruppi di liste non collegati al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale non abbiano conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista all'articolo 17, comma 2, a quel gruppo o a quei gruppi di liste viene assegnata tale quota di seggi; in caso di più gruppi di liste non collegati al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, per determinare il numero di seggi spettante a ciascun gruppo si applicano le modalità previste al comma 2. I restanti seggi sono attribuiti ai gruppi di liste collegati al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale secondo le modalità previste al comma 2.
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(7) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 4, L.R. 5 agosto 2009, n. 50, con la decorrenza indicata al comma 7 del medesimo articolo. Il testo originario era così formulato: «2. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di liste di cui al comma 1 si procede come segue:
a) è innanzitutto assegnato un seggio a ciascun gruppo di liste;
b) per l'assegnazione degli altri seggi si divide la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei seggi ancora da attribuire dopo le operazioni di cui alla lettera a). I seggi sono quindi assegnati ai gruppi di liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.».
Articolo 20
Elezione alla carica di consigliere dei candidati Presidente della Giunta.
1. Il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 2, sono eletti alla carica di consigliere regionale.
2. Gli altri candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale sono eletti alla carica di consigliere regionale se collegati ad almeno un gruppo di liste che abbia ottenuto seggi ai sensi dell'articolo 19. A tal fine, è loro riservato l'ultimo tra i seggi assegnati, ai sensi dell'articolo 19, ai gruppi di liste ad essi collegati.
Articolo 21
Assegnazione dei seggi ai candidati regionali e alle liste provinciali.
1. I seggi assegnati ai gruppi di liste ai sensi dell'articolo 19 e non già riservati ai candidati alla carica di Presidente della Giunta eletti ai sensi dell'articolo 20, comma 2, sono ripartiti tra i rispettivi candidati regionali e le rispettive liste provinciali. A tal fine è preliminarmente determinato il numero di seggi spettante a ciascun gruppo di liste, pari alla differenza tra i seggi assegnati ai sensi dell'articolo 19 e il seggio eventualmente riservato al candidato alla carica di Presidente della Giunta ad esso collegato ed eletto ai sensi dell'articolo 20, comma 2.
2. Si procede in primo luogo all'assegnazione dei seggi ai candidati regionali e alla relativa elezione. Nei limiti del numero di seggi determinato al comma 1, per ciascun gruppo di liste è eletto il candidato regionale ovvero, se più di uno, sono eletti i candidati regionali nel rispettivo ordine di presentazione.
3. È poi determinato per ciascun gruppo di liste il numero di seggi da ripartire alle rispettive liste provinciali. Tale numero è pari alla differenza tra il numero di seggi spettante ai sensi del comma 1 e il numero di candidati regionali risultati eletti ai sensi del comma 2.
4. Si procede quindi all'assegnazione dei seggi alle liste provinciali distintamente per ciascun gruppo di liste. A tal fine si divide la cifra elettorale regionale del gruppo di liste per il numero di seggi determinato ai sensi del comma 3, ottenendo così il quoziente elettorale di gruppo. Nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono quindi ad ogni lista provinciale tanti seggi quante volte il quoziente elettorale di gruppo risulti contenuto nella sua cifra elettorale provinciale. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste provinciali per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale provinciale; a parità di cifra elettorale provinciale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali provinciali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di gruppo.
5. Se ad una lista provinciale spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre liste del medesimo gruppo sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi delle liste stesse, per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua, poi, l'attribuzione dei seggi tra le varie liste, con le modalità previste dal comma 4.
6. Per ciascun gruppo di liste, sono eletti il candidato o i candidati, secondo l'ordine di presentazione, delle liste provinciali cui corrispondono i seggi assegnati ai sensi dei commi 4 e 5, fatti salvi i casi di cui all'articolo 22.
Articolo 22
Rappresentanza di tutti i territori provinciali.
1. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti articoli comporti la mancanza dei presupposti per l'elezione di almeno un consigliere regionale in tutte le circoscrizioni provinciali, in ciascuna delle circoscrizioni per le quali difettano i presupposti suddetti è eletto il candidato, che precede nell'ordine di elencazione, della lista provinciale che nella circoscrizione interessata ha ottenuto il maggior numero di voti. È corrispondentemente ridotto di una unità il numero dei consiglieri regionali da eleggersi, secondo i criteri dei precedenti articoli, in rappresentanza del gruppo di liste di cui fa parte la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione.
2. Se la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione fa parte di un gruppo di liste che non ha titolo all'elezione di consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5, le disposizioni del comma 1 si applicano alla lista provinciale che segue, nell'ordine dei voti ottenuti nella circoscrizione, quella che ne ha ottenuti il maggior numero.
3. Qualora, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, la variazione della circoscrizione nella quale eleggere un rappresentante di un determinato gruppo di liste comporti il venir meno dei presupposti per l'elezione di almeno un consigliere regionale in altra circoscrizione, si procede alla ulteriore applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti.
Articolo 23
Opzioni.
1. Il candidato che risulti eletto in più liste provinciali deve optare per l'elezione in una determinata circoscrizione, con conseguente elezione, per le altre liste provinciali, del primo candidato non già eletto che lo segue nell'ordine di elencazione dei candidati della lista.
2. Il candidato regionale eletto ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e che risulti eletto anche in una o più circoscrizioni provinciali può optare per l'uno o l'altro titolo di elezione. Nel caso che opti per l'elezione come candidato regionale, o nel caso che non esprima alcuna opzione, è eletto il primo candidato non già eletto che lo segue nell'ordine di elencazione dei candidati delle liste provinciali. Nel caso che opti per l'elezione in una circoscrizione provinciale, è eletto il candidato regionale che lo segue nell'ordine di elencazione dei candidati regionali dello stesso gruppo di liste, se non già eletto alla carica di consigliere regionale; in mancanza di altro candidato regionale da eleggere per lo stesso gruppo, è eletto il candidato, che si colloca più in alto nell'ordine di elencazione dei candidati non già eletti, della lista provinciale che fa parte del gruppo di liste che ha presentato il candidato regionale e che ha, rispetto alle altre liste provinciali del gruppo di liste, il quoziente elettorale, di cui all'articolo 21, comma 4 (o, nel caso, di cui all'articolo 21, comma 5), con il resto più alto tra quelli non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale.
Articolo 24
Surroga dei consiglieri regionali.
1. Il consigliere regionale che cessa dalla carica, per dimissioni o altra causa, è surrogato dal primo candidato non già eletto che lo segue nell'ordine di elencazione dei candidati della stessa lista provinciale nella quale è stato eletto il consigliere cessato dalla carica.
2. Il candidato regionale, eletto ai sensi dell'articolo 21, comma 2, che cessa dalla carica di consigliere regionale è surrogato dal candidato regionale che lo segue nell'ordine di elencazione dei candidati regionali dello stesso gruppo di liste, se non già eletto alla carica di consigliere regionale. In mancanza di altro candidato regionale da eleggere per lo stesso gruppo, il candidato regionale che cessa dalla carica è surrogato dal candidato, che si colloca più in alto nell'ordine di elencazione dei candidati non già eletti, della lista provinciale che fa parte del gruppo di liste che ha presentato il candidato regionale e che ha, rispetto alle altre liste provinciali del gruppo di liste, il quoziente elettorale, di cui all'articolo 21, comma 4 (o, nel caso, di cui all'articolo 21, comma 5), con il resto più alto tra quelli non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale.
3. Il candidato Presidente della Giunta regionale, eletto ai sensi dell'articolo 20, comma 1, che cessa dalla carica di consigliere regionale è surrogato da un candidato regionale o da un candidato circoscrizionale appartenente al gruppo di liste, tra quelli ad esso collegati, con il quoziente più alto tra quelli non utilizzati per l'assegnazione dei seggi di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b). Tale candidato regionale, o candidato circoscrizionale, è quindi individuato secondo le stesse modalità previste dal comma 2 per la surroga del candidato regionale che cessa dalla carica di consigliere regionale.
4. Il candidato Presidente della Giunta regionale, eletto ai sensi dell'articolo 20, comma 2, che cessa dalla carica di consigliere regionale è surrogato da un candidato regionale o da un candidato circoscrizionale appartenente al gruppo di liste il cui ultimo seggio è stato riservato per la sua elezione. Tale candidato regionale, o candidato circoscrizionale, è individuato secondo le stesse modalità previste dal comma 2 per la surroga del candidato regionale che cessa dalla carica di consigliere regionale.
5. I criteri del presente articolo si applicano anche nei casi di sostituzione provvisoria o di supplenza previsti dalla normativa vigente per i consiglieri regionali.
Articolo 24-bis
Incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere.
1. La carica di assessore regionale è incompatibile con quella di consigliere regionale.
2. La nomina ad assessore comporta la decadenza dalla carica di consigliere (8).
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(8) Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 5, L.R. 5 agosto 2009, n. 50, con la decorrenza indicata al comma 7 del medesimo articolo.
Articolo 25
Norme di rinvio.
1. Le ineleggibilità e le ulteriori incompatibilità sono disciplinate da legge regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica (9).
2. Apposita normativa regionale, da approvarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà alla disciplina:
a) delle operazioni relative al procedimento elettorale;
b) dei casi di invalidità del voto, secondo il principio del più ampio riconoscimento della manifestazione della volontà dell'elettore;
c) della convalida degli eletti;
d) delle misure incentivanti a favore delle candidature femminili.
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(9) Comma così modificato (mediante l'aggiunta della parola "ulteriori" prima della parola "incompatibilità" prima della parola "incompatibilità") dall'art. 2, comma 6, L.R. 5 agosto 2009, n. 50, con la decorrenza indicata al comma 7 del medesimo articolo.
Articolo 26
Decorrenza.
1. La presente legge si applica a decorrere dalla prima elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale successiva all'entrata in vigore del nuovo statuto regionale.
L.R.
23 dicembre 2004, n. 74
Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio
regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana,
in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per
l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)
Pubblicata nel B.U. Toscana 29 dicembre 2004, n. 53, parte prima.
Capo I
Procedimento elettorale
Sezione I
Indizione
Articolo 1
Decreto di indizione del Presidente della Giunta regionale.
1. Le elezioni per il Consiglio regionale e per il Presidente della Giunta regionale sono indette, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), con decreto del Presidente della Giunta
2. Il decreto di indizione delle elezioni stabilisce il numero massimo dei candidati circoscrizionali di ciascuna lista provinciale sulla base dell'articolo 8, comma 3 della L.R. n. 25/2004.
3. Il decreto di indizione stabilisce altresì la data di svolgimento delle elezioni e gli orari di apertura delle sezioni elettorali.
4. Il decreto è comunicato al rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, ai sindaci dei comuni toscani, ai presidenti delle Corti d'appello nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni toscani e ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali.
5. I sindaci ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.
Sezione II
Uffici centrali circoscrizionali e ufficio centrale regionale
Articolo 2
Ufficio centrale circoscrizionale e ufficio centrale regionale.
1. L'ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia è quello costituito ai sensi dell'articolo 8, comma 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) da ultimo modificata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario).
2. L'ufficio centrale regionale presso la Corte di appello del capoluogo della Regione è quello costituito ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della legge n. 108/1968.
Sezione III
Presentazione delle liste provinciali e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale
Articolo 3
Presentazione delle liste provinciali.
1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione provinciale, comprensive dei candidati regionali, ai sensi dell'articolo 8 comma 3, della L.R. n. 25/2004, sono presentate all'ufficio centrale circoscrizionale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; in tale periodo la cancelleria dell'ufficio centrale circoscrizionale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
2. Per il numero di firme necessarie per la presentazione delle liste di cui al comma 1 e le relative modalità di sottoscrizione, i criteri della loro composizione e i limiti di candidatura, si applicano gli articoli 8, 10 e 11 della L.R. n. 25/2004.
3. Ai fini della sottoscrizione, nei quindici giorni antecedenti il termine di presentazione delle liste, ogni comune assicura agli elettori di qualunque comune della circoscrizione la possibilità di sottoscrivere le liste dei candidati, durante l'orario di apertura dei propri uffici e, comunque, per non meno di otto ore al giorno dal lunedì al venerdì e durante le giornate del sabato e della domenica antecedenti il termine di presentazione delle liste; le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari di apertura sono resi noti al pubblico mediante avviso reso palese anche nelle ore di chiusura degli uffici nonché attraverso gli organi di informazione.
4. Unitamente alla lista dei candidati sono presentati:
a) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione; i sindaci rilasciano tali certificazioni nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;
b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato; la candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), da ultimo modificata dalla legge 30 aprile 1999, n. 120. La dichiarazione di accettazione della candidatura contiene l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), da ultimo modificata dalla legge 14 gennaio 2003, n. 7;
c) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato.
5. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati contiene l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.
6. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati contiene altresì l'indicazione di un delegato e di un supplente autorizzati a presentare all'ufficio centrale regionale, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata, le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e la relativa dichiarazione di collegamento.
Articolo 4
Presentazione dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.
1. Secondo le modalità previste dall'articolo 12 della L.R. n. 25/2004, le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate presso l'ufficio centrale regionale mediante una dichiarazione sottoscritta, per ciascun gruppo di liste provinciali, dal delegato di cui all'articolo 3, comma 6 accompagnata dalle dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) della L.R. n. 25/2004.
2. Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate all'ufficio centrale regionale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; per tale periodo la cancelleria rimane aperta dalle ore 8 alle ore 20, compresi i giorni festivi.
3. I delegati contestualmente alla presentazione delle candidature depositano presso l'ufficio regionale, in triplice copia, il simbolo da cui è contrassegnato il candidato Presidente nonché il simbolo da cui è contrassegnato ciascun gruppo di liste.
4. Non è ammessa la presentazione:
1) di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici;
2) da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento o in Consiglio regionale, possono trarre in errore l'elettore;
3) di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.
Sezione IV
Ammissione e ricorsi delle liste provinciali e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale
Articolo 5
Operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale.
1. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:
a) verifica se le liste siano state presentate nei termini e siano sottoscritte dal numero previsto di elettori;
b) cancella dalle liste i nomi dei candidati:
1) a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1 della legge n. 55/1990, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 3, comma 4, lettera b);
2) che non abbiano compiuto e che non compiano il diciottesimo anno di età il giorno delle elezioni;
3) per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
4) compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;
c) verifica altresì se le liste presentate rispettino le condizioni relative alla rappresentanza di genere di cui all'articolo 8, comma 4 e all'articolo 10, comma 2, della L.R. n. 25/2004; in caso negativo le esclude dalla consultazione elettorale;
d) verifica se le liste comprendano un numero di candidati ricompreso fra il massimo e il minimo previsto dall'articolo 8, comma 3 della L.R. n. 25/2004 ed esclude le liste non conformi;
e) verifica se le liste comprendano un numero di candidati superiore a quanto indicato nel decreto di cui all'articolo 1, comma 2; in caso affermativo, procede all'esclusione dei candidati eccedenti seguendo l'ordine di presentazione della lista, a partire dall'ultimo candidato; quindi verifica se le liste così modificate rispettino le condizioni sulla rappresentanza di genere previste dall'articolo 8, comma 4 e dall'articolo 10, comma 2, della L.R. n. 25/2004; se tali condizioni risultano rispettate la lista viene ammessa, altrimenti viene esclusa dalla consultazione elettorale;
f) verifica se i candidati Presidente della Giunta regionale siano stati presentati come candidati regionali o candidati circoscrizionali, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 della L.R. n. 25/2004; in caso affermativo, fatta salva la validità della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, procede all'esclusione delle candidature regionali o circoscrizionali e verifica ulteriormente se, per liste provinciali così modificate, sussistano ancora le condizioni di cui all'articolo 8, commi 6 e 7, della L.R. n. 25/2004.
2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro le otto ore successive alla scadenza delle operazioni di esame e ammissione delle liste di cui al comma 1, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.
3. L'ufficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi alle ore 12 del giorno successivo per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e quindi deliberare seduta stante; le decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.
4. Avverso le decisioni di esclusione di liste o di candidati, i delegati di lista possono ricorrere all'ufficio centrale regionale, entro il termine perentorio di ventiquattro ore dalla comunicazione, mediante deposito del ricorso all'ufficio centrale circoscrizionale.
5. L'ufficio centrale circoscrizionale, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'ufficio centrale regionale il ricorso con le proprie deduzioni; l'ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi. Le decisioni dell'ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali.
Articolo 6
Operazioni dell'Ufficio centrale regionale.
1. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati circoscrizionali e regionali, invia le liste stesse all'ufficio centrale regionale il quale, nelle dodici ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, verifica:
a) l'ammissibilità dei simboli ai sensi dell'articolo 4, comma 4;
b) la sussistenza delle condizioni previste dalle seguenti disposizioni della L.R. n. 25/2004:
1) articolo 8, comma 6;
2) articolo 8, comma 7;
3) articolo 10, commi 1 e 3;
4) articolo 10, comma 4.
2. Nel caso in cui le verifiche relative al comma 1, lettera a) e lettera b), numeri 1) e 2) diano esito negativo, l'ufficio centrale regionale esclude il candidato Presidente o i relativi gruppi di liste dalla consultazione elettorale.
3. Nel caso in cui le verifiche di cui al comma 1, lettera b), numeri 3) e 4) diano esito negativo, l'ufficio centrale regionale, rispettivamente:
a) procede all'esclusione delle candidature inammissibili sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse, a partire dall'ultima, fatto salvo il rispetto delle norme sulla rappresentanza di genere;
b) fatta salva la validità della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, procede all'esclusione delle candidature regionali e circoscrizionali e verifica ulteriormente se, per le liste provinciali così modificate, sussistano ancora le condizioni di cui al comma 1, lettera b) numeri 1) e 2).
4. I delegati e i rappresentanti di ciascun candidato e di ciascun gruppo di liste possono presentare opposizione, entro ventiquattro ore dalla comunicazione delle decisioni di cui ai commi 1, 2 e 3 all'ufficio centrale regionale che delibera, in via definitiva, entro le successive ventiquattro ore.
5. Le decisioni dell'ufficio centrale regionale sono comunicate ai ricorrenti e agli uffici centrali circoscrizionali.
Articolo 7
Manifesto e schede elettorali.
1. L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, ovvero, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale regionale:
a) effettua i sorteggi previsti dall'articolo 13 della L.R. n. 25/2004, al fine di determinare l'ordine dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e delle liste provinciali collegate sulla scheda elettorale; a tale scopo assegna in primo luogo un numero progressivo a ciascun candidato Presidente e, mediante sorteggio, ne determina la posizione sulla scheda. Nel caso di una coalizione, un successivo sorteggio determina la posizione di ciascuna lista provinciale all'interno del rettangolo più ampio che delimita la coalizione stessa. Tutti i sorteggi si effettuano alla presenza dei delegati di lista, di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, appositamente convocati;
b) procede per mezzo della Regione alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed al relativo invio ai sindaci dei comuni della provincia che ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;
c) trasmette immediatamente alla Regione le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede; i contrassegni dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale nonché delle liste provinciali, sono riportati sulla scheda elettorale secondo l'ordine determinato dai sorteggi di cui alla lettera a).
2. Le schede sono stampate in conformità ai modelli allegati A e B alla presente legge.
Sezione V
Spoglio dei voti e operazioni elettorali
Articolo 8
Validità e invalidità del voto.
1. La validità dei voti contenuti nella scheda è ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, secondo il principio del più ampio riconoscimento, fatto salvo quanto disposto al comma 4.
2. Sono in ogni caso validi, e dunque attribuiti alle rispettive liste provinciali:
a) i voti espressi tracciando un segno in una qualunque area del rettangolo entro il quale sono contenuti il simbolo della lista, nonché i nomi dei relativi candidati regionali e circoscrizionali;
b) i voti espressi tracciando uno o più segni, eventualmente oltre che sul simbolo della lista, anche sui nomi dei candidati regionali e circoscrizionali posti all'interno dello stesso rettangolo.
3. Sono altresì validi, e dunque attribuiti al rispettivo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale:
a) i voti espressi tracciando un segno in una qualunque area del rettangolo contenente il nome e il cognome e il simbolo del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.
b) i voti espressi tracciando un segno sia sul nome e cognome, sia sul simbolo del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.
4. Sono nulli i voti contenuti in schede che:
a) sono difformi da quelle di cui agli allegati della presente legge;
b) non portano la firma o il bollo prescritti;
c) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
Articolo 9
Invio del verbale delle sezioni all'ufficio centrale circoscrizionale.
1. I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'ufficio centrale circoscrizionale.
2. Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro all'ufficio centrale circoscrizionale.
3. Per le sezioni dei comuni sedi dell'ufficio centrale circoscrizionale si applica il comma 1.
Articolo 10
Operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale.
1. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali:
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale nonché le proteste e i reclami presentati in proposito, decide sull'assegnazione o meno dei voti relativi; un estratto del verbale concernente tali operazioni è rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione interessata.
2. Ultimato il riesame, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 4.
3. Compiute le operazioni di cui ai commi 1 e 2, l'ufficio centrale circoscrizionale determina la cifra elettorale di ciascun candidato alla Presidenza della Giunta regionale nonché la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale ed invia immediatamente all'ufficio centrale regionale estratto del verbale.
4. Un esemplare del verbale, con i documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti allegati, sono inviati dal presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale all'ufficio centrale regionale, il quale rilascia ricevuta.
5. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del Tribunale.
Articolo 11
Operazioni dell'ufficio centrale regionale. Proclamazione del Presidente e attribuzione dei seggi.
1. L'ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali dagli uffici centrali circoscrizionali:
a) procede alla somma dei voti validi ottenuti in tutte le circoscrizioni da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, proclamando eletto Presidente il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti validi, ai sensi dell'articolo 15 della L.R. n. 25/2004;
b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste, ai sensi dell'articolo 16 della L.R. n. 25/2004;
c) procede all'assegnazione dei seggi ai gruppi di liste ai sensi degli articoli 17, 18 e 19 della L.R. n. 25/2004.
Articolo 12
Operazioni dell'ufficio centrale regionale - Proclamazione dei consiglieri regionali.
1. L'ufficio centrale regionale proclama eletti:
a) alla carica di consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha ottenuto il numero di voti validi immediatamente inferiore a quello ottenuto dal Presidente eletto;
b) alla carica di consigliere gli altri candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale per i quali sussistano le condizioni previste dall'articolo 20, comma 2 della L.R. n. 25/2004.
2. L'ufficio centrale regionale, effettuate le operazioni previste agli articoli 21 e 22 della L.R. n. 25/2004, proclama eletti gli altri consiglieri regionali.
3. L'ufficio centrale regionale trasmette un esemplare del verbale delle proprie operazioni al Consiglio regionale.
Capo II
Spese
Articolo 13
Spese per la procedura elettorale.
1. Le spese inerenti le elezioni per il Presidente della Giunta regionale e per il Consiglio regionale sono a carico della Regione.
2. Il trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali corrisponde a quanto stabilito per le elezioni della Camera dei deputati.
3. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono anticipati dai comuni e rimborsati dalla Regione in base a rendiconto documentato presentato entro tre mesi dallo svolgimento delle consultazioni.
3-bis. Il rimborso di cui al comma 3, spettante ai comuni, è calcolato in base ad importi stabiliti per elettore e per sezione elettorale da una deliberazione della Giunta regionale (2).
4. Nel caso di svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali con altre consultazioni disposto dalla legge statale, la ripartizione degli oneri tra Stato e Regione, in base al principio di leale collaborazione, avviene mediante apposita intesa.
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(2) Comma aggiunto dall’art. 14, L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.
Articolo 14
Spese per la campagna elettorale.
1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a euro diecimila incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,005 per ogni elettore della circoscrizione.
2. Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle circoscrizioni in cui è presentata la candidatura aumentato del dieci per cento; per i candidati regionali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle circoscrizioni in cui è presentata la candidatura aumentato del trenta per cento.
3. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite a singoli candidati, ad eccezione del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui ai commi 1 e 2, tra le spese dei candidati stessi, eventualmente pro quota; tali spese sono quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti).
4. Le spese per la campagna elettorale di ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 10 comma 1 della L.R. n. 25/2004, escluse quelle di cui al comma 3, non possono superare la somma risultante dall'importo di 1,2 euro moltiplicato per il numero complessivo degli elettori residenti nelle circoscrizioni provinciali nelle quali si sono presentati.
5. Le spese di ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a euro centodiecimila incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,005 per ogni elettore della Regione.
6. Alla dichiarazione delle spese e delle obbligazioni assunte per la campagna elettorale di cui al comma 5, si applicano:
a) gli articoli 2, 3, 6 e 7 della legge regionale 21 giugno 1983, n. 49 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive in alcuni enti) come modificata dalla legge regionale 14 aprile 1995, n. 65;
b) le seguenti disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica) da ultimo modificata dalla legge 8 aprile 2004, n. 90 e come attuata dall'articolo 3 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 65 (Disciplina delle spese relative alla campagna elettorale per le elezioni regionali: attuazione della legge 23 febbraio 1995, n. 43) (3):
1) articolo 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di euro duemilacinquecento avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al presidente della Camera di appartenenza il presidente del Consiglio regionale; comma 7;
2) articolo 11;
3) articolo 12 intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive camere con il Presidente del Consiglio regionale;
4) articolo 13;
5) articolo 14;
6) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 5 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9 intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 5 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della camera di appartenenza il Presidente del Consiglio regionale; comma 11; comma 19, primo periodo.
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(3) Alinea così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 1° aprile 2005, n. 22, parte prima.
Capo III
Norme finali
Articolo 15
Intese.
1. Fermo restando l'articolo 13, comma 1, gli adempimenti per le elezioni regionali di competenza della Regione possono essere svolti anche mediante intese con gli organi statali.
Articolo 16
Modifica alla L.R. n. 25/2004.
1. Il comma 2 dell'articolo 13 della L.R. n. 25/2004 è sostituito dal seguente:
"2. La scheda reca, entro un rettangolo, il simbolo di ciascuna lista provinciale, affiancato dalla lettera iniziale puntata del nome e dal cognome dei candidati regionali e circoscrizionali, distintamente indicati.".
Articolo 17
Rinvio.
1. Per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale si osservano, per ciò che non è previsto dalla presente legge ed in quanto applicabili, le norme statali e regionali vigenti per le elezioni regionali ed in particolare:
a) legge n. 108/1968;
b) legge n. 43/1995;
c) L.R. n. 65/1995.
2. Cessa di avere applicazione il secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 108/1968.
Articolo 18
Entrata in vigore.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
L.R.
21 giugno 1983, n. 49
Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di
cariche elettive e di cariche direttive in alcuni enti
Pubblicata nel B.U. 29 giugno 1983. n. 32.
(omissis)
Articolo 2
1. Ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441 nonché dell'art. 5, comma 4, lett. a) e comma 5 della legge 23 febbraio 1995 n. 43, ciascun consigliere regionale, entro tre mesi dalla data delle elezioni, è tenuto a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale le dichiarazioni e gli atti di cui all'art. 2, comma 1, numeri 1), 2), e 3) della legge n. 441 del 1982.
2. Alla dichiarazione di cui all'art. 2, comma 1, n. 3) della legge 5 luglio 1982, n. 441 devono essere uniti gli allegati di cui all'art. 4, comma 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659, nonché quelli prescritti dall'art. 7, comma 6 della legge 10 dicembre 1995, n. 515.
3. Gli atti e le dichiarazioni, con i relativi allegati, trasmessi a norma dei commi precedenti, sono liberamente consultabili presso gli uffici del Consiglio regionale (2).
------------------------
(2) Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 14 aprile 1995, n. 65.
Articolo 3
1. Tutte le dichiarazioni obbligatorie ai sensi della presente legge devono essere effettuate su distinti moduli analitici predisposti a cura dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, che ciascun interessato ha l'onere di ritirare presso gli uffici consiliari (3).
------------------------
(3) Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 14 aprile 1995, n. 65.
(omissis)
Articolo 6
1. Nel caso di inadempienza degli obblighi di cui ai precedenti articoli, il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere ad adempiere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine non osservato. Nel caso di inosservanza della diffida il Presidente del Consiglio ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta utile.
2. Fermo restando quanto previsto dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, il Regolamento del Consiglio disciplina le sanzioni a carico del consigliere per l'inosservanza della diffida (4).
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(4) Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 14 aprile 1995, n. 65. Il secondo comma è stato così corretto con avviso di rettifica apparso nel B.U. 31 maggio 1995, n. 39.
Articolo 7
1. La conoscenza da parte di tutti i cittadini delle dichiarazioni previste dalla presente legge è assicurata mediante pubblicazione delle stesse sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Nello stesso bollettino debbono essere riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi.
3. Le dichiarazioni dei consiglieri di cui all'articolo 2 della presente legge sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque mesi dalla data delle elezioni.
(omissis)
L.R.
14 aprile 1995, n. 65
Disciplina delle spese relative alla campagna elettorale per le elezioni
regionali: attuazione della legge 23 febbraio 1995, n. 43
Pubblicata nel B.U. 21 aprile 1995, n. 31.
Articolo 1
Pubblicità delle spese elettorali dei candidati eletti Consiglieri regionali. (2)
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(2) Si omette l'articolo che modifica la L.R. 21 giugno 1983, n. 49.
Articolo 2
Pubblicità delle attività di propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva.
1. Le comunicazioni che gli editori di quotidiani e periodici e i titolari di concessioni e di autorizzazioni per l'esercizio di attività di diffusione radiotelevisiva devono effettuare al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 5, comma 4, lett. b) della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e dell'art. 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, entro il termine ivi previsto, devono essere effettuate su appositi moduli predisposti dall'Ufficio di presidenza che ciascun interessato ha l'onere di ritirare presso gli uffici consiliari.
2. Le comunicazioni di cui al comma precedente sono liberamente consultabili presso gli uffici consiliari, esse sono, altresì pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione entro tre mesi dalla data delle elezioni.
3. Nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il Presidente del Consiglio regionale, immediatamente dopo la scadenza del termine, ne dà comunicazione all'autorità competente all'applicazione della relativa sanzione amministrativa di cui all'art. 15, comma 12, della medesima legge.
Articolo 3
Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti e liste di candidati.
1. Il Presidente del Consiglio regionale invia alla Corte dei conti, entro dieci giorni dal ricevimento, i consuntivi relativi alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento che i rappresentanti di partiti, movimenti politici e liste di candidati devono presentare al Presidente del Consiglio regionale stesso, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e dell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995, n. 43.
2. I consuntivi di cui al comma precedente sono liberamente consultabili presso gli uffici consiliari; essi sono, altresì, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione entro tre mesi dalla data delle elezioni.
3. Sono, inoltre, liberamente consultabili presso gli uffici consiliari, nonché pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione entro un mese dal loro ricevimento, i risultati del controllo effettuato che la Corte dei conti riferisce al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e dell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995, n. 43.
4. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici e delle liste che abbiano ad usufruire del contributo per le spese elettorali di cui all'art. 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659 e successive modificazioni, immediatamente dopo la scadenza del termine il Presidente del Consiglio regionale provvede a darne comunicazione al Presidente della Camera dei deputati, ai fini della sanzione di cui all'art. 15, comma 13, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
5. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici e delle liste che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali, immediatamente dopo la scadenza del termine il Presidente del Consiglio regionale provvede a darne comunicazione alla Corte dei conti, ai fini della sanzione di cui all'art. 15, comma 14, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
Articolo 4
Dichiarazione di decadenza dei Consiglieri regionali inadempienti.
1. Il Regolamento interno del Consiglio regionale disciplina il procedimento per la dichiarazione di decadenza dei consiglieri regionali, ai sensi dell'art. 5, comma 4, lett. g) della legge 23 febbraio 1995, n. 43, nei casi previsti dall'art. 15, commi 7, 8 e 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
2. La dichiarazione di decadenza è deliberata dal Consiglio regionale, entro quindici giorni dalla data di ricezione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, della comunicazione di cui all'art. 15, comma 10, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
L.R.
17 dicembre 2004, n. 70
Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il
Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale
Pubblicata nel B.U. Toscana 20 dicembre 2004, n. 51, parte prima.
Capo I
Norme generali
Articolo 1
Oggetto e finalità.
1. La presente legge, nel quadro della competenza regionale in materia elettorale, disciplina le modalità di partecipazione degli elettori alla selezione dei candidati alla elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, di seguito denominate "elezioni primarie".
2. La presente legge intende favorire e promuovere la partecipazione democratica dei cittadini ai processi di selezione dei candidati alle elezioni regionali.
Articolo 2
Soggetti.
1. I soggetti che intendono presentare liste elettorali ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) possono presentare alla Regione candidature per le elezioni primarie se sostenute da un numero di firme pari a quello previsto dall'articolo 11 della L.R. n. 25/2004 ed a condizione che siano presentate candidature in non meno di sei circoscrizioni elettorali.
2. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 intendano presentare candidati alle elezioni primarie solo per la carica di Presidente della Giunta regionale, tali candidature sono sostenute da un numero di firme non inferiore a cinquemila e non superiore a settemila.
3. [Unitamente alla presentazione delle candidature ogni soggetto può comunicare la decisione di limitare l'elettorato attivo ai sensi dell'articolo 4; in difetto di tale comunicazione si applica l'articolo 3] (2).
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(2) Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.
Articolo 3
Elettorato attivo e passivo.
1. L'elettorato attivo e passivo è attribuito ai sensi degli articoli 5 e 6 della L.R. n. 25/2004.
Articolo 4
Albi degli elettori.
[1. Qualora i soggetti che presentino candidature per le elezioni primarie trasmettano la comunicazione di cui all'articolo 2, comma 3, il diritto di elettorato attivo è esercitato secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. Ciascun soggetto che intende partecipare alle elezioni primarie forma albi degli elettori, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 16.
3. Per l'esercizio del diritto di voto è necessaria l'iscrizione preventiva dell'elettore agli albi.
4. Non possono iscriversi ad un albo le persone che non godono di elettorato attivo ai sensi dell'articolo 3.
5. Gli albi degli elettori sono circoscrizionali e regionali.
6. I soggetti che formano albi degli elettori sono tenuti a trasmetterne una copia agli uffici elettorali dei comuni e alla Regione entro otto giorni dalla tenuta delle consultazioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento] (3).
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(3) Articolo abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.
Articolo 5
Candidature e definizione delle liste.
1. Le candidature alle elezioni primarie sono ammissibili solo se accompagnate da una dichiarazione di accettazione personalmente sottoscritta da ciascun candidato.
2. Le liste dei candidati regionali alle elezioni primarie sono formate da almeno due e non più di dieci candidati e sono presentate in ordine alternato di genere.
3. Nel caso in cui i candidati regionali siano due e i candidati alle elezioni primarie siano in numero pari è presentato un identico numero di candidati per ciascun genere; se i medesimi candidati sono in numero dispari i candidati di un genere possono al massimo raggiungere un numero superiore di un'unità rispetto all'altro genere.
4. Le liste dei candidati circoscrizionali alle elezioni primarie sono formate da un numero di candidati pari al numero massimo previsto per ciascuna circoscrizione dall'articolo 8 della L.R. n. 25/2004, aumentato di almeno un'unità; in ogni caso il numero dei candidati non può essere superiore al doppio dei candidati previsti per ciascuna circoscrizione.
5. Nelle liste dei candidati circoscrizionali alle elezioni primarie non possono essere presentati più dei due terzi di candidati dello stesso genere.
6. I candidati circoscrizionali alle elezioni primarie sono elencati in ordine alternato di genere, fino al conseguimento delle quote di cui al comma 5.
7. Per la Presidenza della Giunta regionale sono presentati almeno due e non più di tre candidati.
8. Si applicano i seguenti limiti di candidatura:
a) per liste contrassegnate dallo stesso simbolo, è consentito presentare la propria candidatura alle elezioni primarie in non più di tre circoscrizioni;
b) i candidati regionali possono presentarsi, per le proprie liste, anche come candidati circoscrizionali, in non più di due circoscrizioni;
c) i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale non possono essere presentati come candidati regionali o candidati circoscrizionali.
Capo II
Adempimenti procedurali e sezioni elettorali
Articolo 6
Indizione e svolgimento.
1. Il Presidente della Regione indice con decreto le elezioni primarie non oltre centoventi giorni antecedenti il compimento del quinquennio dalle elezioni del Consiglio regionale in carica; in caso di elezioni anticipate il decreto di indizione è adottato entro quindici giorni dal decreto di scioglimento.
2. Il decreto di indizione, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, indica il numero massimo di candidati per ciascuna circoscrizione sulla base delle modalità stabilite per le elezioni regionali dall'articolo 8, comma 3, della L.R. n. 25/2004 e di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4; indica altresì l'orario di apertura delle sezioni elettorali.
3. Le elezioni primarie si svolgono non oltre la decima domenica antecedente il compimento del quinquennio dalle elezioni del Consiglio regionale in carica; in caso di scioglimento anticipato le elezioni primarie si svolgono non oltre l'ottava domenica successiva al decreto di indizione.
4. Le elezioni primarie per la Presidenza della Giunta regionale si svolgono in ambito regionale mediante organizzazione delle relative procedure in tutti i comuni della Regione.
Articolo 7
Registrazione.
1. Entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione di cui all'articolo 6, i soggetti che intendano partecipare alle elezioni primarie presentano alla Regione una dichiarazione corredata dalla seguente documentazione:
a) il simbolo con cui intendono concorrere alle elezioni primarie;
b) l'indicazione del tipo di elezioni primarie per le quali intendono concorrere, anche congiuntamente, tra le seguenti:
1) elezioni primarie per la selezione del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale;
2) elezioni primarie per la selezione dei candidati regionali;
3) elezioni primarie per la selezione dei candidati circoscrizionali;
c) le liste dei candidati corredate dal numero di firme previsto all'articolo 2, commi 1 e 2;
d) [una comunicazione relativa all'eventuale limitazione dell'elettorato attivo ai sensi dell'articolo 2, comma 3] (4);
e) un regolamento di autodisciplina della campagna elettorale, idoneo ad assicurare condizioni di parità fra i propri candidati, con riferimento anche all'entità, alle modalità e alla documentazione delle spese; tale regolamento indica anche le sanzioni stabilite per i candidati che non ne rispettino le prescrizioni;
f) l'indicazione delle cause e delle condizioni che comportano, per i candidati che abbiano partecipato alle elezioni primarie, un'eventuale esclusione dalla candidatura alle elezioni regionali;
g) l'indicazione dei criteri con cui si intendono applicare i principi di un'equa rappresentanza di genere nella definizione delle liste dei candidati alle elezioni regionali;
h) l'attestazione del versamento di una cauzione di euro cinquemila, secondo le modalità disciplinate dal regolamento regionale.
2. Le modalità di presentazione alla Regione della documentazione prevista al comma 1 sono disciplinate dal regolamento regionale.
3. All'atto della registrazione i soggetti di cui all'articolo 2 nominano un proprio rappresentante presso l'Ufficio elettorale della Regione, abilitato a presenziare a tutte le operazioni e ad inserire osservazioni a verbale.
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(4) Lettera abrogata dall'art. 5, comma 1, lettera c), L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.
Articolo 8
Pubblicità.
1. Il Presidente della Giunta regionale assicura la più ampia pubblicità sulla data e le modalità di svolgimento delle elezioni primarie mediante appositi avvisi su almeno due organi di stampa diffusi a livello regionale e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno.
2. I comuni informano gli elettori sulle sedi di svolgimento delle elezioni primarie.
Articolo 9
Sezioni elettorali.
1. Ciascun comune provvede alla individuazione delle sezioni elettorali per le elezioni primarie e alla individuazione delle relative sedi, secondo i criteri di cui al comma 2 e nei tempi stabiliti dal regolamento.
2. I comuni individuano le sezioni elettorali per le elezioni primarie, unificando in una o più sedi le sezioni elettorali ordinariamente previste per lo svolgimento delle elezioni regionali; a tal fine, i comuni operano sulla base dei seguenti criteri:
a) almeno una sezione elettorale in ogni comune; i comuni territorialmente contigui possono accordarsi per la costituzione di un'unica sezione elettorale;
b) almeno una sezione elettorale ogni ventimila elettori;
c) distribuzione uniforme delle sezioni nel territorio comunale;
d) individuazione delle sedi delle sezioni elettorali in luoghi pubblici a disposizione dell'amministrazione comunale, della Regione o di altri enti pubblici; la scelta delle sedi avviene avendo cura di non intralciare le normali attività che in esse si svolgono.
3. Il presidente di ciascuna sezione elettorale è nominato dal comune mediante sorteggio tra gli idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale iscritti nell'albo di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza nel regolamento elettorale).
4. Il comune nomina:
a) due scrutatori di cui uno, su designazione del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570) da ultimo modificata dalla legge 30 aprile 1999, n. 120;
b) i rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 2, abilitati a presenziare a tutte le operazioni elettorali e ad inserire osservazioni a verbale.
5. Il comune nomina altresì, su indicazione del presidente, uno scrutatore che assume le funzioni di segretario.
6. Il presidente della sezione elettorale, qualora si rendesse necessario ai fini di un più celere svolgimento delle operazioni elettorali, può nominare, secondo le modalità previste dal regolamento, da due a quattro scrutatori aggiunti, che prestano la loro opera a titolo gratuito, scelti all'interno di un elenco fornito dai rappresentanti di cui al comma 4, lettera b) all'atto dell'insediamento della sezione elettorale.
7. Il presidente e gli altri membri della sezione elettorale di cui al comma 4, lettera a) e al comma 5, ricevono lo stesso compenso stabilito per le elezioni regionali.
Capo III
Operazioni elettorali
Articolo 10
Scheda elettorale ed operazioni elettorali.
1. Mediante disciplina adottata con regolamento, la Regione può disporre, anche in via sperimentale, l'utilizzo di postazioni informatiche, presso le sezioni elettorali di cui all'articolo 9, che consentano l'espressione del voto in modalità elettroniche, prevedendo un numero ridotto dei membri dei seggi elettorali; altrimenti le operazioni elettorali sono disciplinate dagli articoli seguenti.
2. Le schede per le elezioni primarie sono predisposte dalla Regione secondo i modelli allegati al regolamento regionale (5).
3. [Per ogni soggetto di cui all'articolo 2 è predisposta una scheda di colore diverso, secondo i modelli allegati al regolamento regionale] (6).
4. La scheda per le elezioni primarie del Presidente della Giunta regionale è distinta dalle schede per le elezioni primarie dei candidati circoscrizionali e regionali (7).
5. Il presidente ovvero il vicepresidente della sezione ammette al voto l'elettore previa esibizione di un documento di identità valido e, ove ne sia in possesso, della tessera elettorale di cui al D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120.)
6. Il presidente ovvero il vicepresidente della sezione:
a) consegna la scheda o le schede richieste dall'elettore (8);
b) a seconda dei casi, deposita le schede restituite dall'elettore dopo l'espressione del voto nell'urna delle schede per le elezioni primarie del Presidente della Giunta regionale o in quelle delle schede per le elezioni primarie dei candidati regionali e dei candidati circoscrizionali (9).
7. Lo scrutatore:
a) verifica l'iscrizione dell'elettore nelle liste elettorali assegnate alla sezione;
b) registra l'avvenuto esercizio del voto annotando il nome dell'elettore e il tipo di elezioni primarie cui ha partecipato (10).
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(5) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.
(6) Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera d), L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.
(7) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1-bis, L.R. 27 gennaio 2005, n. 16. Il testo originario era così formulato: «4. La scheda per le elezioni primarie del Presidente della Regione è distinta dalla scheda per le elezioni primarie dei candidati circoscrizionali e regionali».
(8) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 2, L.R. 27 gennaio 2005, n. 16. Il testo originario era così formulato: «a) consegna, per ciascun tipo di elezioni primarie, una sola scheda relativa al soggetto politico indicato dall'elettore».
(9) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 2-bis, L.R. 27 gennaio 2005, n. 16. Il testo origianrio era così formulato: «b) a seconda dei casi, deposita le schede restituite dall'elettore dopo l'espressione del voto nell'urna delle schede per le elezioni primarie del Presidente della Regione o in quella delle schede per le elezioni primarie dei candidati regionali e circoscrizionali».
(10) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 3, L.R. 27 gennaio 2005, n. 16. Il testo originario era così formulato: «7. Lo scrutatore: a) verifica l'iscrizione dell'elettore nelle liste elettorali assegnate alla sezione; nel caso in cui il soggetto promotore delle primarie abbia trasmesso la comunicazione di cui all'articolo 2, comma 3 è verificata anche l'iscrizione dell'elettore al relativo albo;
b) registra l'avvenuto esercizio del voto annotando il nome dell'elettore, il tipo di elezioni primarie cui ha partecipato e il relativo soggetto politico».
Articolo 11
Espressione del voto.
1. Il voto è espresso tracciando un segno sul candidato prescelto.
2. Per le elezioni primarie relative ai candidati circoscrizionali, ai candidati regionali e ai candidati alla Presidenza della Giunta regionale, ciascun elettore vota un solo candidato.
3. Le cause di nullità del voto sono disciplinate dal regolamento regionale secondo il principio del più ampio riconoscimento della manifestazione della volontà dell'elettore.
Articolo 12
Scrutinio.
1. Lo scrutinio e le relative modalità di verbalizzazione sono disciplinate dal regolamento nel rispetto della libertà e segretezza del voto (11).
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(11) Comma così modificato dall'art. 2, L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.
Articolo 13
Graduatorie dei candidati.
1. La Regione riceve i dati dai comuni ed elabora le graduatorie complessive dei candidati, per ciascun tipo di elezione primaria e ciascun soggetto politico, formandole in ordine decrescente rispetto ai suffragi riportati.
2. La Regione rende pubbliche le graduatorie mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Avverso le graduatorie, entro due giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, è esperibile ricorso al Collegio regionale di garanzia elettorale, di cui all'articolo 15, di seguito denominato "Collegio di garanzia", che decide entro due giorni dalla ricezione del ricorso.
4. Le graduatorie definitive sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale; la Regione diffonde i risultati attraverso almeno due organi di stampa diffusi nella Regione e ogni altro mezzo ritenuto opportuno.
Capo IV
Selezione dei candidati mediante albi degli elettori (12)
Articolo 14
Selezione dei candidati mediante albi degli elettori.
1. I soggetti che intendono svolgere la selezione dei propri candidati alle elezioni regionali limitando l'elettorato attivo, predispongono albi degli elettori che abbiano comunque i requisiti previsti dall'articolo 5 della L.R. n. 25/2004.
2. Entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione di cui all'articolo 6, sono presentati alla Regione:
a) liste di candidati circoscrizionali o regionali ovvero di candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, anche congiuntamente, sostenute da un numero di firme pari, rispettivamente, a quello previsto dall'articolo 11 della L.R. n. 25/2004 ed a condizione che siano presentate candidature per non meno di sei circoscrizioni elettorali, e a quello previsto dall'articolo 2, comma 2. Le liste dei candidati circoscrizionali e regionali sono formate nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 5, commi 3 e 5;
b) un regolamento in cui sono indicate le procedure e le modalità di voto che intendono seguire e che comunque preveda l'esercizio del voto, per gli aventi diritto, in modo personale, uguale, libero e segreto.
3. Il Collegio di garanzia esamina la documentazione di cui al comma 2 e ne verifica la rispondenza ai criteri stabiliti nel medesimo comma.
4. Nel caso in cui tale verifica dia esito negativo, il Collegio di garanzia comunica, entro due giorni, ai soggetti proponenti le modifiche ritenute opportune; i soggetti proponenti possono, entro il giorno successivo, presentare eventuali modifiche al regolamento proposto. Il Collegio di garanzia, entro il giorno successivo, decide definitivamente e ne dà comunicazione ai soggetti proponenti e alla Regione.
5. La Regione, avuta notizia delle decisioni favorevoli del Collegio di garanzia, concorda con i soggetti proponenti la data e le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali e il numero delle sezioni elettorali (13).
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(12) Il presente capo, comprendente unicamente l'art. 14, è stato così sostituito (unitamente al suddetto articolo) dall'art. 3, L.R. 27 gennaio 2005, n. 16. La formulazione originaria della rubrica del presente capo era la seguente: «Modalità diverse di selezione dei candidati».
(13) Il capo IV, unitamente al presente articolo, è stato così sostituito dall'art. 3, L.R. 27 gennaio 2005, n. 16. Il testo originario del presente articolo era così formulato: «Art. 14. Modalità diverse di selezione dei candidati. 1. I soggetti che intendono svolgere la selezione dei propri candidati alle elezioni regionali secondo modalità diverse da quelle previste dai capi I, II e III della presente legge, possono presentare alla Regione, entro venti giorni dal decreto di indizione di cui all'articolo 6:
a) un elenco degli elettori aventi diritto al voto, che rispondano ai requisiti previsti dall'articolo 5 della L.R. n. 25/2004;
b) liste di candidati circoscrizionali o regionali o di candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, anche congiuntamente. Le liste dei candidati circoscrizionali e regionali sono formate nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 5, commi 3 e 5;
c) un regolamento in cui sono indicate le procedure e le modalità di voto che intendono seguire e che comunque preveda l'esercizio del voto, per gli aventi diritto, in modo personale, libero, uguale e segreto.
2. Il Collegio di garanzia esamina la documentazione e il regolamento presentati e ne verifica la rispondenza ai criteri di cui al comma 1.
3. Nel caso in cui tale verifica dia esito negativo, il Collegio di garanzia comunica, entro quarantotto ore, ai soggetti proponenti le modifiche ritenute opportune; i soggetti proponenti possono, entro le successive ventiquattro ore, presentare eventuali modifiche al regolamento proposto. Il Collegio di garanzia, entro le successive ventiquattro ore, decide definitivamente e ne dà comunicazione ai soggetti proponenti e alla Regione.
4. La Regione, avuta notizia delle decisioni favorevoli del Collegio di garanzia, concorda con i soggetti proponenti la data e le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali e provvede alla costituzione di un'unica sezione elettorale speciale, su base regionale, o di almeno sei, e non più di dieci, sezioni elettorali speciali su base provinciale, a cui sono assegnati gli elettori di cui al comma 1, lettera a)».
Capo V
Collegio regionale di garanzia elettorale
Articolo 15
Collegio regionale di garanzia elettorale.
1. Entro quindici giorni dal decreto di indizione delle elezioni primarie, il Consiglio regionale elegge, con una maggioranza di due terzi dei votanti, il Collegio regionale di garanzia elettorale composto da tre membri di riconosciuta indipendenza, dotati di esperienze e competenze nel campo del diritto pubblico o delle scienze politiche.
2. Il Collegio di garanzia elegge nel suo seno un presidente e cessa dalle sue funzioni con la conclusione delle operazioni previste al comma 3.
3. Il Collegio di garanzia:
a) esamina i ricorsi presentati avverso le graduatorie regionali di cui all'articolo 13 e rende note le graduatorie definitive (14);
b) restituisce la cauzione depositata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h), entro dieci giorni dalla presentazione delle candidature alle elezioni regionali, ai soggetti che nella presentazione di dette candidature abbiano:
1) recepito integralmente le graduatorie definitive;
2) modificato le graduatorie ai fini esclusivi del rispetto delle quote di genere previste dalla L.R. n. 25/2004, e non peggiorando comunque la posizione in graduatoria di alcun esponente del genere sotto-rappresentato;
3) modificato le graduatorie a seguito delle eventuali esclusioni di candidati conseguenti al verificarsi delle cause e delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f).
4. Il Collegio di garanzia dà la più ampia pubblicità alle proprie decisioni.
5. Ai membri del Collegio di garanzia è attribuito un'indennità stabilita dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
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(14) Lettera così modificata dall'art. 4, L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.
Capo VI
Disposizioni attuative
Articolo 16
Regolamento (15).
1. Con regolamento sono stabilite:
a) [le modalità di formazione, gestione e trasmissione degli albi degli elettori] (16);
b) le modalità di presentazione delle liste dei candidati di cui all'articolo 5, e delle comunicazioni, delle dichiarazioni e della documentazione di cui agli articoli 2 e 7;
c) le modalità di nomina dei membri delle sezioni elettorali e dei rappresentanti di lista e delle relative comunicazioni ai sensi dell'articolo 9;
d) i modelli delle schede elettorali, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3;
e) le modalità di svolgimento delle procedure elettorali incluso lo scrutinio nonché le modalità di verbalizzazione di tutte le operazioni;
f) [le modalità con le quali è resa l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per i trattamenti di dati di competenza della Regione, nonché i tipi di dati e di operazioni eseguibili nell'ambito di tali trattamenti] (17);
g) le fattispecie di nullità del voto;
h) il dettaglio delle operazioni di competenza della Regione di cui all'articolo 7 e le relative modalità di verbalizzazione;
i) le modalità di notifica dei ricorsi di cui all'articolo 13 nonché le modalità con le quali sono rese pubbliche le decisioni del Collegio di garanzia;
l) le modalità di versamento della cauzione di cui all'articolo 7;
m) le modalità tecniche per l'espressione del voto con mezzi elettronici di cui all'articolo 10, comma 1.
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(15) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con D.P.G.R. 24 dicembre 2004, n. 75/R.
(16) Lettera abrogata dall'art. 5, comma 1, lettera e), L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.
(17) Lettera abrogata dall'art. 5, comma 1, lettera e), L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.
Articolo 17
Rimborsi ai comuni.
1. Gli oneri sostenuti dai comuni sono rimborsati dalla Regione, a seguito di rendiconto da presentare entro novanta giorni dallo svolgimento delle elezioni primarie.
Articolo 18
Trattamento dei dati.
[1. I trattamenti dei dati previsti dalla presente legge sono svolti per finalità di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sono svolti nel rispetto dei principi e dei livelli di tutela stabiliti dal predetto decreto legislativo] (18).
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(18) Articolo abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera f), L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.
Articolo 19
Norma transitoria.
1. In sede di prima applicazione della presente legge:
a) le firme di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 sono ridotte alla metà;
b) il Presidente della Giunta regionale indice le elezioni primarie non oltre cento giorni antecedenti il compimento del quinquennio dalle elezioni del Consiglio regionale in carica;
c) le elezioni primarie si svolgono non oltre l'ottava domenica antecedente il compimento del quinquennio dalle elezioni del Consiglio regionale in carica;
d) i soggetti che intendono partecipare alle elezioni primarie presentano la dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 1 entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni primarie.
Articolo 20
Disposizione finanziaria.
1. Agli oneri di cui alla presente legge, quantificati per il 2005 in euro 400.000,00 si fa fronte con le risorse stabilite nell'ambito della Unità Previsionale di Base (UPB) 840 "elezioni regionali".
Articolo 21
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
D.P.G.R.
24 dicembre 2004, n. 75/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme
per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio
regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale)
Pubblicato nel B.U. Toscana 29 dicembre 2004, n. 53, parte prima.
Articolo 1
Oggetto.
1. Il presente regolamento detta disposizioni attuative della legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale).
Articolo 2
Definizioni.
1. Agli effetti del presente regolamento si intende per:
a) "legge" la L.R. n. 70/2004;
b) "soggetti promotori" i soggetti politici che intendono partecipare alle elezioni primarie;
c) "sezioni speciali" le sezioni elettorali per lo svolgimento delle elezioni primarie.
Articolo 3
Albi degli elettori.
[1. I soggetti promotori che intendono limitare l'esercizio dell'elettorato attivo alle elezioni primarie, ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della legge, formano propri albi degli elettori (di seguito "albi").
2. Gli albi sono circoscrizionali, regionali, o di entrambi i tipi, in base alla tipologia di elezioni primarie che i soggetti intendono promuovere.
3. L'albo viene costituito raccogliendo le adesioni degli elettori in appositi moduli, che contengono, in forma leggibile, il cognome e il nome dell'elettore, l'indirizzo e il comune di residenza, il numero della sezione elettorale in cui egli esercita ordinariamente il proprio diritto di voto e la firma dell'elettore.
4. Gli oneri per la stampa e la riproduzione dei moduli per la raccolta delle adesioni ad un albo sono a carico del soggetto promotore.
5. I soggetti che formano albi trasmettono agli uffici elettorali dei comuni e all'ufficio elettorale della Regione, per tramite dei loro rappresentanti nominati ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera h), una copia in formato elettronico dell'elenco degli elettori iscritti nell'albo, comprendente i dati raccolti nel modulo di adesione.
6. La trasmissione degli albi all'ufficio elettorale del comune avviene, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 6 della legge, almeno otto giorni prima della data di svolgimento delle elezioni primarie.
7. Gli uffici elettorali dei comuni provvedono a trasmettere ai presidenti, al momento dell'insediamento dei seggi, l'elenco relativo a ciascuna sezione speciale.
8. Dopo che le elezioni primarie si sono svolte, l'ufficio elettorale del comune provvede alla distruzione della copia degli albi in suo possesso] (2).
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(2) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera a), D.P.G.R. 27 gennaio 2005, n. 17/R.
Articolo 4
Presentazione delle liste e delle candidature.
1. I soggetti che intendono presentare candidature alle elezioni primarie forniscono all'ufficio elettorale della Regione la documentazione richiesta dagli articoli 2, 5 e 7 della legge. In particolare presentano:
a) [l'eventuale comunicazione con la quale dichiarano di voler limitare l'elettorato attivo agli elettori iscritti ad un proprio albo] (3);
b) il simbolo con cui intendono concorrere alle elezioni primarie;
c) le liste dei candidati corredate dal numero di firme previsto dalla legge, autenticate ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) da ultimo modificata dalla legge 30 aprile 1999, n. 120;
d) le dichiarazioni di accettazione della candidatura;
e) il regolamento di autodisciplina della campagna elettorale, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e) della legge;
f) le dichiarazioni relative a quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, lettere f) e g) della legge;
g) l'attestazione del versamento della somma di cinquemila euro, a titolo di cauzione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h) della legge;
h) l'indicazione del rappresentante che il soggetto promotore nomina presso l'ufficio elettorale della Regione, autorizzato a presenziare a tutte le operazioni del procedimento elettorale.
2. Gli atti e i documenti di cui al comma 1, ad eccezione di quelli previsti nelle lettere d) e g), sono firmati dal rappresentante legale del soggetto promotore.
3. L'ufficio elettorale della Regione procede alle operazioni di registrazione previste dall'articolo 7 della legge e rilascia ricevuta ai soggetti che presentano la documentazione e la richiesta di partecipazione alle elezioni primarie.
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(3) Lettera abrogata dall'art. 4, comma 1, lettera b), D.P.G.R. 27 gennaio 2005, n. 17/R.
Articolo 5
Costituzione e insediamento delle sezioni speciali.
1. Entro venti giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di indizione delle elezioni primarie, i comuni provvedono all'individuazione delle sezioni speciali per lo svolgimento delle elezioni primarie, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 9 della legge, e ne informano in via telematica l'ufficio elettorale della Regione.
2. I comuni che ritengono opportuno accorpare la propria sezione speciale a quella di comuni limitrofi, individuano una sede comune e ne informano la Regione.
3. La sezione è insediata il giorno stesso delle elezioni.
4. Il comune notifica la nomina a tutti i membri del seggio almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni primarie.
5. Il comune nomina, per ogni sezione speciale, su indicazione dei soggetti promotori, due rappresentanti per ciascuna lista, che possono presenziare alle operazioni nelle sezioni speciali, prendere visione degli atti e inserire osservazioni a verbale; la nomina è comunicata senza formalità.
6. Nel caso di presentazione di più elenchi per la nomina di scrutatori aggiunti ai sensi dell'articolo 9 comma 6 della legge, il presidente di sezione che intende procedere alla nomina attinge in modo equilibrato dai vari elenchi.
7. I comuni provvedono alla costituzione della sezione speciale, fornendo ad ogni sede tre cabine elettorali, un'urna per ciascun tipo di elezioni primarie previste, e il materiale di cancelleria necessario (4).
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(4) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, D.P.G.R. 27 gennaio 2005, n. 17/R, nel quale, in luogo dell'art. 5, comma 7, è indicato erroneamente il comma 5 dell'art. 7 ove effettuare la modifica (comma peraltro inesistente).
Art. 6
Liste elettorali.
1. Le liste elettorali sono aggiornate all'ultima revisione semestrale e sono comprensive degli elettori che compiono il diciottesimo anno di età alla data di svolgimento delle elezioni primarie.
2. Nel caso in cui sia prevista in un comune una sola sezione speciale, il comune provvede a consegnare al presidente, all'atto dell'insediamento del seggio, le liste elettorali di tutte le sezioni elettorali ordinariamente previste per lo svolgimento delle elezioni regionali.
3. Nel caso in cui sia prevista in un comune la costituzione di due o più sezioni speciali, i comuni provvedono a ripartire fra di esse le sezioni elettorali ordinarie e consegnano al presidente, all'atto dell'insediamento della sezione, le liste elettorali delle sezioni elettorali ordinarie che sono state unificate in quella determinata sezione speciale.
Art. 7
Schede elettorali.
1. La Regione predispone e stampa le schede elettorali, secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge, e le consegna ai comuni in tempo utile rispetto all'insediamento delle sezioni speciali.
2. I modelli per le schede elettorali sono allegati al presente regolamento (allegati A, B e C) (5).
3. Le schede sono firmate da uno dei membri della sezione speciale al momento della consegna all'elettore.
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(5) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.P.G.R. 27 gennaio 2005, n. 17/R. Il testo originario era così formulato: «2. I modelli per le schede elettorali sono allegati al presente regolamento (allegati A e B)».
Art. 8
Operazioni elettorali.
1. Lo scrutatore registra l'avvenuto esercizio del voto nell'apposito spazio della lista elettorale di sezione ai sensi dell'articolo 10 comma 7 lettera b) della legge. Al termine delle operazioni la lista è sigillata in un plico chiuso (6).
2. Le operazioni di scrutinio iniziano dalle schede per le elezioni primarie dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale; a seguire si svolge lo scrutinio per i candidati regionali e per quelli circoscrizionali (7).
3. Il segretario verbalizza, in duplice esemplare, le operazioni di voto e i risultati dello scrutinio.
4. I presidenti di sezione comunicano telefonicamente agli uffici elettorali dei comuni i dati e i risultati dello scrutinio e provvedono a inviare immediatamente i verbali completi delle operazioni. Gli uffici elettorali dei comuni trasmettono all'ufficio elettorale della Regione gli estratti dei verbali di tutte le sezioni tramite fax o consegna a mano.
5. Un esemplare dei verbali di tutte le sezioni è inviato senza ritardo all'ufficio elettorale della Regione.
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(6) Periodo aggiunto dall'art. 2, comma 1, D.P.G.R. 27 gennaio 2005, n. 17/R.
(7) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 2, D.P.G.R. 27 gennaio 2005, n. 17/R. Il testo originario era così formulato: «2. Le operazioni di scrutinio iniziano dalle schede per le elezioni primarie dei candidati alla carica di Presidente della Regione; a seguire si svolge lo scrutinio per i candidati regionali e per quelli circoscrizionali. Per ciascun tipo di elezione primaria l'ordine di scrutinio fra le schede dei diversi promotori è determinato dall'ufficio elettorale della Regione con sorteggio e comunicato ai comuni».
Art. 9
Trattamento dei dati.
1. Nelle sedi delle sezioni speciali è affisso un avviso che fornisce informazioni generali relative alle modalità di utilizzazione dei dati (8).
2. Le tabelle, allegati D ed E al presente regolamento, identificano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 196/2003, i tipi di dati e le operazioni eseguibili in riferimento ai trattamenti di dati di competenza della Regione Toscana (9).
3. I dati personali oggetto dei trattamenti sono custoditi e controllati mediante idonee e preventive misure di sicurezza, nel rispetto degli obblighi di cui al titolo V del D.Lgs. n. 196/2003 e del relativo disciplinare tecnico, allegato B) al predetto decreto legislativo.
4. I plichi sigillati di cui all'articolo 8, comma 1 sono consegnati all'ufficio elettorale del comune che, decorso il termine per la presentazione delle liste alle elezioni regionali, provvede alla loro distruzione (10).
5. [I rappresentanti di lista presso le sezioni speciali possono richiedere agli elettori che hanno partecipato alle elezioni primarie del soggetto politico da cui sono stati nominati la firma di una dichiarazione che autorizza il trattamento dei dati personali, ai fini esclusivi dell'attività politica e associativa che tale soggetto politico intende promuovere] (11).
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(8) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, D.P.G.R. 27 gennaio 2005, n. 17/R. Il testo originario era così formulato: «1. L'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è resa, per i trattamenti di competenza regionale, in calce al decreto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge; è resa inoltre agli elettori tramite apposito avviso affisso nelle sedi delle sezioni speciali».
(9) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 2, D.P.G.R. 27 gennaio 2005, n. 17/R. Il testo originario era così formulato: «2. Le tabelle, allegati C e D al presente regolamento, identificano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 196/2003, i tipi di dati e le operazioni eseguibili in riferimento ai trattamenti di dati di competenza dei titolari Regione Toscana-Giunta regionale e Regione Toscana-Consiglio regionale».
(10) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 3, D.P.G.R. 27 gennaio 2005, n. 17/R. Il testo originario era così formulato: «4. Gli elenchi degli elettori che hanno partecipato alle elezioni primarie per un determinato soggetto promotore costituiscono un dato riservato, che il presidente della sezione elettorale provvede a sigillare in busta chiusa al termine delle operazioni elettorali. Le buste sono consegnate all'ufficio elettorale del comune che, decorso il termine fissato per la presentazione delle liste alle elezioni regionali, provvede alla loro distruzione».
(11) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera c), D.P.G.R. 27 gennaio 2005, n. 17/R.
Art. 10
Cause di nullità del voto.
1. Sono dichiarate nulle tutte le schede in cui sia espressa più di una sola preferenza.
2. Sono altresì dichiarate nulle le schede contenenti segni inequivocabili di identificazione dell'elettore.
3. Ai presidenti di sezione spetta il compito di valutare se l'intenzione di voto, da parte dell'elettore, risulti chiaramente espressa. Nei casi dubbi spetta al presidente di sezione la decisione definitiva circa l'attribuzione del voto o la sua dichiarazione di nullità.
Art. 11
Collegio regionale di garanzia elettorale.
1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale decide i ricorsi avverso le graduatorie regionali di cui all'articolo 13, comma 2 della legge sulla base della documentazione in possesso dell'ufficio elettorale della Regione e messa a disposizione in tempo utile alla decisione.
2. I ricorsi di cui all'articolo 13, comma 3 della legge sono presentati al Collegio regionale di garanzia elettorale a mano ovvero tramite fax il cui numero è indicato nel decreto dirigenziale di approvazione delle graduatorie di cui al comma 1.
3. Le decisioni dei ricorsi sono pubblicate per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 12
Versamento della cauzione.
1. La cauzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h) della legge è versata, mediante bonifico bancario, presso il conto corrente indicato dalla Regione in calce al decreto di indizione di cui all'articolo 6, comma 1 della legge.
2. All'atto della registrazione, il soggetto proponente indica le coordinate bancarie per l'eventuale restituzione della cifra versata a seguito delle deliberazioni del Collegio regionale di garanzia elettorale.
Art. 13
Modulistica degli atti.
1. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle operazioni elettorali, il dirigente responsabile dell'ufficio elettorale della Regione approva con proprio decreto la modulistica degli atti, delle dichiarazioni e dei verbali inerenti i procedimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. L'ufficio elettorale della Regione predispone altresì l'ulteriore documentazione necessaria allo svolgimento delle operazioni elettorali.
Art. 14
Sezioni elettorali per le modalità diverse di svolgimento delle elezioni primarie.
[1. Per ciascuna sezione elettorale di cui all'articolo 14, comma 4 della legge, il dirigente responsabile dell'ufficio elettorale della Regione nomina mediante sorteggio:
a) il presidente tra gli iscritti nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 53/1990;
b) tre scrutatori tra gli iscritti all'albo di cui alla legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570) da ultimo modificata dalla legge 30 aprile 1999, n. 120.
2. Su indicazione del presidente:
a) uno degli scrutatori assume le funzioni di vicepresidente;
b) uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario.
3. La Regione nomina i soggetti di cui al comma 1 tra i residenti nei comuni in cui si svolgono le operazioni per le elezioni primarie di cui all'articolo 14 della legge] (12).
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(12) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera d), D.P.G.R. 27 gennaio 2005, n. 17/R.
Art. 15
Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Allegati A – B – C - D (13)
(omissis)
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(13) I presenti allegati sono stati sostituiti, ai sensi dell'art. 5, D.P.G.R. 27 gennaio 2005, n. 17/R, dagli allegati da A ad E ivi riportati.
L.R. 5 agosto 2009, n. 50
Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del
Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)
(1)
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(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 12 agosto 2009, n. 30, parte prima.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga la seguente legge:
Preambolo
Visto l'articolo 122, primo comma, della Costituzione;
Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione);
Visto il parere espresso dalla Commissione regionale per le pari opportunità nella seduta del 27 luglio 2009;
Considerato quanto segue:
1. Che il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali è disciplinato dalla legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale);
2. Che il Consiglio regionale con l'approvazione dell'ordine del giorno del 27 giugno 2007 si è impegnato a prevedere una significativa riduzione del numero dei consiglieri regionali;
3. Che il Consiglio regionale con Delib.C.R. 18 dicembre 2007, n. 131, ha istituito una Commissione speciale per l'attuazione dell'ordine del giorno consiliare del 27 giugno 2007, attribuendole, fra gli altri, il compito di predisporre gli atti necessari all'attuazione dei punti 1 e 2 dell'ordine del giorno consiliare del 27 giugno 2007 ed eventuali atti correlati e/o conseguenti;
4. Che il Consiglio regionale con Delib.C.R. 10 dicembre 2008, n. 89, ha istituito una Commissione speciale per la normativa elettorale, con il compito di svolgere l'esame referente delle proposte di legge in materia di riforma del sistema elettorale regionale già presentate in Consiglio regionale o che potranno essere eventualmente presentate entro il termine di attività della Commissione stessa;
5. Che, alla luce del dibattito realizzatosi in questi mesi in ambito consiliare, si ritiene necessario procedere ad una modifica della legge elettorale vigente, attraverso l'introduzione di alcune modiche che realizzino la riduzione del numero dei consiglieri, l'incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere, la revisione del numero massimo dei candidati regionali, la revisione della soglia di accesso ai seggi, la modifica del sistema di assegnazione dei seggi ai gruppi di liste;
6. Che il parere della Commissione regionale per le pari opportunità non si configura come un complesso organico di emendamenti rispetto all'impianto normativo della proposta di legge;
Si approva la presente legge
Art. 1
Modifiche all'articolo 2 della L.R. n. 25/2004.
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale) il numero:"63" è sostituito dalla seguente parola: "cinquantatre".
Art. 2
Ulteriori modifiche alla L.R. n. 25/2004 e decorrenza delle stesse.
1. Al comma 3 dell'articolo 8 della L.R. n. 25/2004 il periodo: "Le liste provinciali sono formate da uno o due candidati regionali" è sostituito dal seguente: "Le liste provinciali sono formate da uno o più candidati regionali il cui numero non può essere superiore a cinque".
2. Al comma 2 dell'articolo 10 della L.R. n. 25/2004 il periodo: "Nelle candidature regionali quando le liste in dicano due candidati" è sostituito dal seguente: "Nelle candidature regionali quando le liste indicano più candidati, nel numero massimo di cinque".
3. Il comma 1 dell'articolo 18 della L.R. n. 25/2004 è sostituito dal seguente:
"1. I gruppi di liste, uniti o no in coalizione, possono accedere al riparto dei seggi se hanno ottenuto una cifra elettorale regionale pari almeno al 4 per cento dei voti complessivi e siano collegati a candidati Presidente della Giunta regionale che abbiano ottenuto almeno il 4 per cento dei voti complessivi nella relativa elezione.".
4. Il comma 2 dell'articolo 19 della L.R. n. 25/2004 è sostituito dal seguente:
"2. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di liste di cui al comma 1, si divide la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire. I seggi sono quindi assegnati ai gruppi di liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.".
5. Dopo l'articolo 24 della L.R. n. 25/2004 è inserito il seguente:
«Art. 24-bis
Incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere.
1. La carica di assessore regionale è incompatibile con quella di consigliere regionale.
2. La nomina ad assessore comporta la decadenza dalla carica di consigliere.».
6. Al comma 1 dell'articolo 25 della L.R. n. 25/2004, prima della parola: "incompatibilità" è inserita la seguente: "ulteriori".
7. La presente legge entra in vigore alla data dell'entrata in vigore della modifica statutaria che rende conformi allo Statuto la disposizione di cui all'articolo 1 sul numero dei consiglieri regionali e la disposizione di cui al comma 5, del presente articolo, sulla incompatibilità degli assessori regionali.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
L.R. 4 gennaio 2010, n. 2
Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente
della Giunta regionale
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Pubblicata nel B.U. Umbria 5 gennaio 2010, n. 1, suppl. ord.
Il Consiglio regionale ha approvato.
La Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge:
Articolo 1
Recepimento.
1. All’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale si applicano le disposizioni della presente legge.
2. Per quanto non espressamente previsto e in quanto compatibili con la presente legge sono recepite la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l’elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l’elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario), così come integrate dall’articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, con le successive modificazioni e integrazioni.
3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia.
Articolo 2
Elezione diretta del Presidente della Giunta regionale. Nomina a Consigliere regionale dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.
1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 63 dello Statuto regionale, è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente con il rinnovo del Consiglio regionale.
2. Presso l’Ufficio centrale regionale, di cui all’articolo 8 della legge n. 108/1968, sono presentate le candidature a Presidente della Giunta regionale da parte di un delegato del candidato dalle ore 08,00 del trentesimo giorno alle ore 12,00 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione.
3. La presentazione delle candidature di cui al comma 2 è accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste provinciali da parte del candidato Presidente, dall’accettazione del collegamento da parte dei delegati delle liste provinciali collegate, nonché dal certificato d’iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.
4. La presentazione delle candidature e le dichiarazioni di collegamento di cui al comma 3 devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) e s.m.i.
5. La candidatura alla carica di Presidente è valida se accompagnata dalla dichiarazione di accettazione, autenticata da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge n. 53/1990 e s.m.i., contenente la nomina del delegato ad effettuare la presentazione di cui al comma 2.
6. L’Ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla presentazione, le candidature alla carica di Presidente se conformi alla presente legge, comunica senza indugio agli Uffici centrali circoscrizionali, di cui all’articolo 8 della legge n. 108/1968, l’avvenuta ammissione delle candidature a Presidente della Giunta regionale, delle liste aventi il medesimo contrassegno ed effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda.
7. Sono candidati alla presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 43/1995.
8. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato alla presidenza che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
9. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 42 dello Statuto regionale, fa parte del Consiglio regionale. Sono altresì eletti consiglieri regionali i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, non risultati eletti ai sensi del comma 8, collegati a liste che abbiano conseguito almeno un seggio. A questi fini l’Ufficio centrale regionale utilizza l’ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste provinciali collegate con il medesimo candidato non eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale, sulla base dei peggiori resti espressi in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale, fatto salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 14, dell’articolo 15 della legge n. 108/1968, come modificato dalla presente legge. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, è individuato quello assegnato al gruppo di liste, collegato al candidato non eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale, che ha conseguito la minore cifra elettorale a livello regionale; entro tale gruppo è individuato il seggio che sarebbe stato assegnato alla lista provinciale che ha conseguito la minore cifra elettorale espressa in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale.
10. Ai fini di cui alla presente legge è definita coalizione il gruppo di liste o l’insieme di gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Non sono ammesse coalizioni che non siano formate almeno da un gruppo di liste presentate, col medesimo simbolo, in entrambe le circoscrizioni provinciali.
Articolo 3
Elezione del Consiglio regionale. Numero dei consiglieri.
1. Ai sensi dell’articolo 42 dello Statuto regionale, oltre al Presidente eletto, il Consiglio regionale è composto da trenta (30) membri, di cui ventiquattro (24) eletti sulla base di liste provinciali concorrenti e sei (6) eletti con il sistema maggioritario sulla base di liste regionali, insieme con il Presidente della Giunta regionale, nei modi previsti dalle disposizioni della legge n. 108/1968 e della legge n. 43/1995, come modificate dalla presente legge.
2. Le liste provinciali per le elezioni del Consiglio regionale devono essere presentate e ammesse in entrambe le circoscrizioni con lo stesso contrassegno.
3. In ogni lista provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità più vicina. I movimenti e i partiti politici presentatori di liste provinciali che non abbiano rispettato la proporzione di cui al presente comma sono tenuti a versare alla Regione una somma pari al rimborso delle spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici), fino a un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale ai candidati in eccesso rispetto al numero minimo consentito. L’ammontare della somma è stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
4. La lista regionale, a pena di inammissibilità, è composta in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna delle province della Regione.
Articolo 4
Ripartizione tra le circoscrizioni provinciali. Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni.
1. Il terzo comma dell’articolo 2 della legge n. 108/1968 è sostituito dal seguente:
“3. La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e la loro assegnazione alle singole circoscrizioni provinciali sono effettuate con decreto del Presidente della Giunta regionale, emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.”[121]
Articolo 5
Convocazione dei comizi per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.
1. Il secondo comma dell’articolo 3 della legge n. 108/1968 è sostituito dal seguente:
“2. Le elezioni del nuovo Consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio. Nei casi di scioglimento del Consiglio regionale, previsti dallo Statuto, si procede all’indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale entro tre mesi.”.
2. Il quarto comma dell’articolo 3 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:
“4. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale.” [122]
Articolo 6
Liste e candidature.
1. Il secondo comma dell’articolo 9 della legge n. 108/1968 è sostituito dal seguente:
“2. Le liste devono essere presentate:
a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
b) da almeno 1.200 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
c) da almeno 2.000 e da non più di 2.500 elettori inscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
d) da almeno 2.400 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.”[123]
2. Il numero 4 del comma 8 dell’articolo 9 della legge n. 108/1968 è sostituito dal seguente:
“4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli già presentati, ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti o gruppi politici. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l’elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all’organo preposto alla ricezione e ammissione delle liste e delle candidature.”3
3. Dopo il nono comma dell’articolo 9 della legge n. 108/1968 è inserito il seguente:
“9-bis. Nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste provinciali, con simbolo anche composito o diverso da quello di singoli partiti o movimenti, che sono espressione di partiti o movimenti costituiti in gruppo consiliare, escluso il gruppo misto, già presente in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi, o costituiti in gruppo del Parlamento nazionale, anche in una sola delle Camere, nella legislatura in corso alla stessa data. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti, movimenti e gruppi politici, presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi, che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento con almeno un partito o gruppo politico costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all’inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nei casi di cui ai precedenti periodi la delega alla presentazione della lista è effettuata dal legale rappresentante del partito o movimento, il quale può, a sua volta, sub delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio. L’esonero di cui al primo e secondo periodo si applica anche per le liste regionali e per i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale collegati alle liste di cui all’articolo 9 della presente legge.”3
Articolo 7
Modifiche all’articolo 15 della legge n. 108/1968.
1. All’articolo 15 della legge n. 108/1968 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del terzo comma, le parole “I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;” sono sostituite dalle seguenti: “I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti dall’Ufficio centrale regionale separatamente nelle singole circoscrizioni;” [124].
b) il numero 2) dell’ottavo comma è sostituito dal seguente:
“2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati, separatamente nelle singole circoscrizioni;”.
c) il numero 3) dell’ottavo comma è sostituito dal seguente:
“3) procede alla assegnazione alle predette liste provinciali dei seggi indicati al numero 1), sulla base dei maggiori resti espressi in cifra assoluta e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio. Ai fini di cui al primo periodo sono presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti alle liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.”4.
d) i commi nono, decimo e undicesimo sono abrogati4.
e) il numero 3) del tredicesimo comma è sostituito dal seguente:
“3) proclama quindi eletti il candidato alla presidenza della Giunta regionale ed i successivi sei candidati compresi nella lista regionale di cui al numero 2);” [125]
f) i numeri 4), 5) e 6) del tredicesimo comma sono abrogati5.
g) il numero 7) del tredicesimo comma è sostituito dal seguente:
“7) verifica se il totale dei seggi complessivamente conseguiti dalla lista regionale di cui al numero 2) e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al sessanta per cento dei seggi assegnati al Consiglio. Qualora tale verifica dia esito negativo, assegna ai gruppi di liste provinciali collegate al candidato alla presidenza della Giunta regionale risultato eletto una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi del primo periodo, consenta di raggiungere il sessanta per cento del totale dei seggi del Consiglio, con arrotondamento all’unità superiore. Tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2). A tal fine determina i voti di lista validi ottenuti da ciascuna lista provinciale collegata alle liste di cui al numero 2) e successivamente procede alla somma di tali voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno; divide, quindi, la somma dei voti validi conseguiti dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell’effettuare l’operazione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi i voti validi conseguiti da ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente delle cifre elettorali espresse in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio sulla base dei quozienti interi. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale. Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall’Ufficio centrale circoscrizionale, l’Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista dell’altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta. Se tutti i posti della graduatoria hanno già dato luogo all’assegnazione di seggi, l’attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria;”5.
h) il numero 8) del tredicesimo comma è sostituito dal seguente:
“8) verifica se il complesso delle coalizioni di liste, o dei gruppi di liste non uniti in coalizione, non collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale abbia ottenuto almeno il trentacinque per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale. Nel caso in cui la verifica prevista al primo periodo dia esito negativo, assegna alle coalizioni di liste, o gruppi di liste non uniti in coalizione, non collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il trentacinque per cento del totale dei seggi assegnati al Consiglio, con arrotondamento all’unità superiore. Tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegate alla lista regionale di cui al numero 2), secondo le modalità di cui al numero 7) del comma 13. Nel caso in cui il complesso delle coalizioni di liste, o dei gruppi di liste non uniti in coalizione, non collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ottiene meno del venticinque per cento dei seggi, con arrotondamento all’unità superiore, assegnati al Consiglio non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo periodo.”5
i) il quattordicesimo comma è sostituito dal seguente:
“14. Dei seggi assegnati nel caso di cui al numero 7) del comma 13 si tiene conto ai fini dei restanti seggi da attribuire tra i gruppi di liste provinciali non collegate alla lista regionale di cui al numero 2) del comma 13. A tale scopo è utilizzato l’ultimo dei seggi o, qualora necessario, gli ultimi seggi eventualmente spettanti alle coalizioni collegate ai candidati alla presidenza della Giunta regionale non risultati eletti, ad iniziare dai peggiori resti espressi in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali di cui al precedente periodo siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, sono utilizzati quelli assegnati ai gruppi di liste, collegate ai candidati non eletti alla carica di Presidente della Giunta regionale, che hanno conseguito la minore cifra elettorale a livello regionale, secondo la graduatoria crescente delle stesse cifre; entro il gruppo di liste è individuato quello che sarebbe stato assegnato alla lista provinciale che ha conseguito la minore cifra elettorale espressa in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale. Ai fini cui al primo, secondo e terzo periodo sono esclusi i seggi assegnati ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, non risultati eletti, collegati a liste che abbiano conseguito almeno un seggio. Dei seggi assegnati nel caso di cui al secondo periodo del numero 8) del comma 13 si tiene conto ai fini dei seggi attribuiti tra i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) del comma 13. A tale scopo è utilizzato l’ultimo dei seggi o, qualora necessario, gli ultimi seggi spettanti alla coalizione collegata al candidato alla presidenza della Giunta regionale risultato eletto, ad iniziare dai peggiori resti espressi in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali di cui al precedente periodo siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, sono utilizzati quelli assegnati ai gruppi di liste, collegati al candidato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale, che hanno conseguito la minore cifra elettorale a livello regionale, secondo la graduatoria crescente delle stesse cifre; entro il gruppo di liste è individuato quello che sarebbe stato assegnato alla lista provinciale che ha conseguito la minore cifra elettorale espressa in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale. In ogni caso, il primo seggio assegnato ai sensi del secondo periodo del numero 8) del comma 13 spetta al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato alla presidenza proclamato eletto.”5
l) dopo il quattordicesimo comma è inserito il seguente:
“14-bis. Ai fini del calcolo delle percentuali dei seggi assegnati al Consiglio, stabilite dai numeri 7 ed 8 del comma 13, non è computato il seggio del Consiglio che, per Statuto regionale, spetta al Presidente eletto.”5.
Articolo 8
Surroga dei consiglieri regionali.
1. I candidati alla presidenza della Giunta regionale, eletti ai sensi del secondo periodo, del comma 9, dell’articolo 2 che cessano dalla carica di consigliere regionale, per dimissioni o altra causa, sono surrogati dai candidati nelle liste provinciali i cui seggi sono stati riservati per la loro elezione.
Articolo 9
Modifiche all’articolo 1 della legge n. 43/1995.
1. Al primo periodo del comma 3 dopo le parole “Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione” sono aggiunte le seguenti: “, oltre al candidato alla Presidenza della Giunta regionale,”.
2. Al terzo periodo del comma 3 le parole “in non meno della metà delle” sono sostituite dalle seguenti: “in entrambe le” e le parole “con arrotondamento all’unità superiore” sono soppresse.
3. Al quinto periodo del comma 3 le parole “dall’articolo 9, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533” sono sostituite dalle seguenti: “dalla lettera c), comma 2 dell’articolo 9 della legge n. 108 del 1968 e successive modificazioni ed integrazioni”.
4. Il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidati pari ad un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione, oltre al candidato alla presidenza della Giunta regionale.”[126]
Articolo 10
Norma finale.
1. La presente legge entra in vigore alla data dell’entrata in vigore della modifica statutaria che rende conforme allo Statuto regionale la disposizione di cui all’articolo 3 sul numero dei consiglieri regionali.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
La regione Abruzzo ha emanato due leggi regionali (n. 1/2002 e n. 42/2004) di integrazione e modificazione, limitatamente al territorio della regione Abruzzo, della legge 108/1968. Successivamente la legge regionale 42/2004 è stata quasi interamente abrogata dalla legge regionale 12 febbraio 2005, n. 9, che modifica – e dunque mantiene in vigore - una sola disposizione della citata legge regionale 42/2004, riguardante la parità di accesso alle candidature[127]. In conclusione le disposizioni della normativa vigente (statale) modificate dalla regione Abruzzo riguardano:
− la convocazione dei comizi elettorali
− pari opportunità
Per tutto quanto non disciplinato si applicano le disposizioni dettate dalla legge 108/1968 e dalla legge 43/1995 (art. 2, comma 2 L.r. 9/2005)
La regione ha emanato inoltre una organica disciplina in materia di ineleggibilità e incandidabilità.
§ legge regionale 19 marzo 2002, n. 1 - Disposizioni sulla durata degli organi e sull’indizione delle elezioni regionali § legge regionale 13 dicembre 2004, n. 42 - Integrazioni alla legge regionale 19 marzo 2002, n. 1, recante disposizioni in materia di elezioni regionali. § legge regionale 30 dicembre 2004, n. 51 - Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale § legge regionale 12 febbraio 2005, 9, Modifiche alla L.R. 13.12.2004, n. 42: Integrazioni alla legge regionale 19 marzo 2002, n. 1, recante disposizioni in materia di elezioni regionali. |
Le elezioni possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio, ovvero entro tre mesi dalla cessazione anticipata. Le
La regione specifica inoltre la disciplina della prorogatio per i casi in cui il Consiglio regionale venga sciolto autoritativamente, sia sciolto anticipatamente per altra causa, ovvero siano annullate le elezioni con le quali si era formato (art. 3, comma 3, della legge 108/1968 come modificato – limitatamente alla regione Abruzzo – dall’art. 3 della legge 1/2002)
Le elezioni sono indette con Decreto del Presidente della Regione, sentito il Presidente del Consiglio regionale e d’intesa con il Presidente della Corte d’Appello. (art. 3, L.r. 1/2002 che modifica l’art. 3 della L. 108/1968).
Con altro decreto da emanare contemporaneamente, il Presidente della Regione determina i seggi del Consiglio regionale e l’assegnazione di essi alle singole circoscrizioni (art. 2, L.r. 1/2002 che modifica l’articolo 2, terzo comma della legge 108/1968).
Rimane ferma la suddivisione del territorio regionale in circoscrizioni corrispondenti ai territori delle province.
In ciascuna lista provinciale e regionalenessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al settanta per cento dei candidati (in caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità più vicina) [128]
Come già detto la regione Abruzzo ha emanato, con la legge regionale 30 dicembre 2004, n. 51, una organica disciplina in materia di ineleggibilità e incompatibilità.
Cause di ineleggibilità (art. 2)
Non possono essere eletti alla carica di Presidente della Giunta e di consigliere regionale nella regione Abruzzo:
§ con riferimento all’intero territorio nazionale |
− i ministri e sottosegretari di Stato; |
|
− i giudici ordinari della Corte costituzionale ed i membri del Consiglio superiore della magistratura; |
|
− i capi e i vice-capi di polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza presso il Ministero dell'interno; |
|
− i Prefetti della Repubblica; |
|
− i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei Ministri;
|
§ con riferimento a funzioni svolte o incarichi ricoperti nel territorio della regione Abruzzo |
− i magistrati ordinari, i magistrati amministrativi e contabili, i giudici di pace; |
|
− gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato; |
|
− i vice prefetti e i funzionari di pubblica sicurezza; |
|
− i segretari generali e i direttori generali delle amministrazioni provinciali comprese nella regione; |
|
− i segretari generali, i direttori generali ed i segretari dei comuni compresi nella regione; |
|
− il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario delle unità sanitarie locali[129]; |
|
− i presidenti e gli assessori delle province della regione; |
|
− i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
|
§ con riferimento all’ammini-strazione regionale: |
− i dirigenti e i dipendenti della regione; |
|
− gli amministratori e i dirigenti con funzioni di rappresentanza di ente o di azienda dipendente dalla regione; |
|
− Presidenti e consiglieri di amministrazione degli Enti d’ambito[130] e relativi enti gestori; |
|
− il difensore civico della regione Abruzzo; |
|
− i membri del Collegio regionale per le Garanzie statutarie. |
Queste cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre 90 giorni antecedenti il giorno fissato per la presentazione delle candidature[131].
Cause di incompatibilità (art. 3)
Non può ricoprire la carica di consigliere regionale, di presidente della giunta o di componente della giunta regionale nella regione Abruzzo
§ in relazione ad altre cariche istituzionali |
− deputato, senatore, parlamentare europeo; |
|
− membro del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro; |
|
− Giudice della Corte dei conti, |
|
− componente di altro Consiglio o Giunta regionale; |
|
− presidente e assessore di Giunta provinciale di altra regione; |
|
− sindaco e assessore di comuni di altre regioni; |
|
− assessore di comune (della regione[132]); |
|
− sindaci dei comuni (della regione132) con popolazione fino a 5000 abitanti; |
§ in relazione ad incarichi inerenti particolari rapporti con la regione |
− amministratore o dirigente con poteri di rappresentanza di ente o società che riceva dalla regione una sovvenzione continuativa, in tutto o in parte facoltativa; |
|
− colui che per atti compiuti allorché era amministratore o impiegato della regione – o di ente da essa dipendente - è stato dichiarato responsabile verso l’ente o la società con sentenza passata in giudicato e non ha ancora estinto il debito; |
|
− i titolari, gli amministratori e i dirigenti di imprese e società private sovvenzionate dalla regione in modo continuativo, nel caso in cui questi sussidi non sono concessi in forza di una legge regionale; |
|
− i titolari e gli amministratori di imprese e private vincolate con la regione per contratti d’opera o di somministrazioni;
|
§ per i componenti della giunta regionale |
− le cause di ineleggibilità previste per i consiglieri regionali e il Presidente della giunta |
Non può essere candidato Presidente della Giunta regionale chi ha già ricoperto l’incarico per due mandati consecutivi (art. 1, comma 3)
Rimozione delle cause di ineleggibilità e incompatibilità.
La procedura riproduce sostanzialmente la disciplina statale vigente (vedi parte prima, capitolo 9, pag. 43)
Si differenzia unicamente per il tempo entro cui deve avvenire l’opzione, stabilito in 5 giorni (art. 4, comma 3).
L.R. 19 marzo 2002, n. 1
Disposizioni sulla durata degli Organi e sull'indizione delle elezioni
regionali
Pubblicata nel B.U. Abruzzo 27 marzo 2002, n. 5.
Articolo 1
Recepimento della L. 17 febbraio 1968, n. 108.
1. È recepita la legge 17 febbraio 1968, n. 108, con le successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 1-bis
Integrazioni all'art. 1 della L. 17 febbraio 1968, n. 108.
1. Dopo il comma 4 dell'art. 1 della L. 17 febbraio 1968, n. 108 è aggiunto il seguente:
"4-bis. In ogni lista provinciale e regionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al settanta per cento dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina"[133]. [134]
Articolo 2
Determinazione ed assegnazione seggi alle circoscrizioni.
1. Il comma 3 dell'articolo 2 della L. 17 febbraio 1968, n. 108 è sostituito dal seguente:
"La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi". [135]
Articolo 3
Durata degli Organi regionali e indizione delle elezioni.
L'art. 3 della L. 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:
"1. La durata del Consiglio regionale è stabilita dalla legge dello Stato in cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data dell'elezione del nuovo Consiglio.
2. Le elezioni del nuovo Consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio. La prima riunione del nuovo Consiglio ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non è riunito il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente.
3. Nel caso di scioglimento del Consiglio regionale o di rimozione del Presidente della Giunta per atti contratti alla Costituzione, per gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale, con il decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.
4. Al di fuori delle ipotesi contemplate dal comma 3, in caso di scioglimento anticipato, il Presidente della Giunta, la Giunta e il Consiglio regionale sono prorogati sino all'insediamento del nuovo Consiglio.
5. In caso di annullamento delle elezioni, pronunciato dal giudice amministrativo, il Presidente della Giunta, la Giunta e il Consiglio regionale restano in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio, per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione e per la trattazione degli affari indifferibili ed urgenti.
6. Le elezioni sono indette entro tre mesi con decreto emanato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e d'intesa con il Presidente della Corte d'appello dell'Aquila.
7. Nel caso di annullamento delle elezioni, da parte del giudice amministrativo, i tre mesi di cui al comma precedente decorrono dallo spirare del termine per l'azione revocatoria.
8. Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al comma 3 dell'art. 2 sono comunicati ai Sindaci dei Comuni della Regione che ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto da affiggere 45 giorni prima della data stabilita per le elezioni.
9. Il decreto di convocazione dei comizi è inoltre comunicato ai presidenti delle Commissioni elettorali mandamentali della Regione" [136].
Articolo 4
Spese elettorali.
[1. Al comma 2 dell'articolo 21 della L. 17 febbraio 1968, n. 108 le parole "è reso esecutivo dal Commissario del Governo per ciascuna Regione" sono sostituite dalle parole "è reso esecutivo dal Presidente della Giunta regionale"][137] .
Articolo 5
Urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficio della Regione.
L.R.
30 dicembre 2004, n. 51
Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla
carica di consigliere regionale
Pubblicata nel B.U. Abruzzo 14 gennaio 2005, n. 3.
Articolo 1
Elettorato attivo e passivo.
1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione compilate secondo le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno della elezione.
2. Sono eleggibili a Presidente della Giunta ed a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno della elezione.
3. Non può essere candidato Presidente della Giunta chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi.
Articolo 2
Cause di ineleggibilità.
1. Non sono eleggibili a Presidente della Giunta e a Consigliere regionale:
a) i Ministri ed i Sottosegretari di Stato;
b) i giudici ordinari della Corte costituzionale ed i membri del Consiglio superiore della magistratura;
c) il capo e i vice capi della polizia, nonché gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno;
d) i prefetti della Repubblica ed i dipendenti civili dello Stato aventi la qualifica di direttore generale, o equiparata o superiore, ed i capi di gabinetto dei Ministri;
e) i magistrati ordinari, i magistrati amministrativi e contabili, i giudici di pace, che esercitano le loro funzioni nella Regione;
f) gli ufficiali delle forze armate, che esercitano le funzioni nel territorio della Regione;
g) i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;
h) i segretari generali e i direttori generali delle amministrazioni provinciali comprese nella Regione, i segretari generali, i direttori generali ed i segretari dei comuni compresi nella Regione;
i) i dirigenti e i dipendenti della Regione;
j) gli amministratori e i dirigenti con funzioni di rappresentanza di ente o di azienda dipendente dalla Regione, nonché i Presidenti ed i consiglieri di amministrazione degli Enti d'ambito di cui alla L.R. n. 36/1994 e alla L.R. n. 2/1997 e delle relative società di gestione;
k) il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario delle unità sanitarie locali;
l) il Difensore civico della Regione Abruzzo;
m) i membri del Collegio Regionale per le Garanzie statutarie;
n) i Sindaci dei Comuni della Regione con popolazione superiore a cinquemila abitanti, nonché i Presidenti e gli Assessori delle Province.
2. Le cause di ineleggibilità, di cui al comma 1, non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto, sono cessati per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa, non oltre novanta giorni antecedenti il giorno fissato per la presentazione delle candidature; le cause di ineleggibilità previste alle lettere a), b), l) e m) non hanno effetto se, nel termine predetto, le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio sono cessati per dimissioni.
3. La Regione, gli Enti e le Aziende dipendenti adottano i provvedimenti di cui al comma 2, entro sei giorni dalla richiesta. Ove non provvedano, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni, ha effetto dal sesto giorno successivo alla presentazione. L'aspettativa è concessa per tutta la durata del mandato e senza assegni. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.
4. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto sono cessati, nelle forme prescritte, entro sette giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento e sempre che questa sia anteriore al termine di cui al comma 2.
5. La domanda di dimissioni o aspettativa non ha effetto se non è accompagnata dalla cessazione delle funzioni con l'effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito.
Articolo 3
Cause di incompatibilità.
1. Non possono ricoprire la carica di Presidente o di componente della Giunta regionale, nonché di Consigliere regionale:
a) l'amministratore o il dirigente con poteri di rappresentanza di ente o società che ricevano dalla Regione, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
b) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato della Regione ovvero di ente o società da essa dipendenti, è stato dichiarato responsabile verso l'ente o la società, con sentenza passata in giudicato, e che non ha ancora estinto il debito;
c) i titolari, gli amministratori e i dirigenti di imprese e società private sovvenzionate dalla Regione in modo continuativo e con garanzia di assegnazioni o di interessi, nel caso in cui questi sussidi non sono concessi in forza di una legge generale della Regione;
d) i titolari e gli amministratori di imprese private vincolate con la Regione per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importano l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta.
2. La carica di componente della Giunta regionale è altresì incompatibile con le cariche, gli uffici e le situazioni considerate dall'art. 2 quali ragioni di ineleggibilità a Presidente della Giunta e a consigliere regionale.
3. La carica di Presidente e di componente della Giunta regionale, nonché la carica di Consigliere regionale sono incompatibili con quella di membro di una delle Camere, di membro del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, di Giudice della Corte dei Conti, di componente di altro Consiglio o Giunta regionale, di membro del Parlamento Europeo, di Presidente e di Assessore di Giunta provinciale di altra Regione, nonché di Sindaco e di Assessore di Comuni di altre Regioni; sono altresì incompatibili con le predette cariche gli Assessori comunali nonché i Sindaci dei Comuni fino a cinquemila abitanti.
4. Non possono far parte della Giunta regionale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Presidente e dei componenti della Giunta regionale; gli stessi non possono essere nominati rappresentanti della Regione.
Articolo 4
Cause di decadenza.
1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dall'art. 1, comma 2, comporta decadenza dalle cariche di Presidente e di componente della Giunta, nonché di Consigliere regionale.
2. Comportano altresì decadenza dalle cariche di Presidente della Giunta e di Consigliere regionale le cause di ineleggibilità previste dall'art. 2, allorché sopravvengano alle elezioni, sempre che l'ufficio, la carica, l'impiego e la funzione siano stati accettati.
3. Le cause di incompatibilità previste dall'art. 3, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, comportano decadenza dalle cariche di Presidente e di componente della Giunta, nonché di Consigliere regionale, se l'interessato non esercita l'opzione prevista dal comma 4.
4. Quando per un Consigliere regionale sussista o si verifichi qualcuna delle incompatibilità stabilite dalla presente legge, il Consiglio, nei modi previsti dal regolamento interno, provvede alla contestazione; il Consigliere ha dieci giorni di tempo per rispondere; nei dieci giorni successivi il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al Consigliere di optare entro cinque giorni tra il mandato consiliare e la carica ricoperta. Qualora il Consigliere non vi provveda, il Consiglio lo dichiara decaduto con deliberazione notificata all'interessato entro cinque giorni.
5. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore della Regione.
Articolo 4-bis
Rimozione cause.
1. In sede di prima applicazione le cause di cui al comma 2 dell'art. 2 debbono essere rimosse entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Articolo 5
Abrogazioni.
1. La L.R. 17 marzo 2004, n. 18 contenente: "Deroghe all'art. 4 della L. 23 aprile 1981, n. 154 recante norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale" è abrogata.
Articolo 6
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
L.R.
12 febbraio 2005, n. 9:
”Modifiche alla L.R. 13.12.2004, n. 42: Integrazioni alla L.R. 19.3.2002, n. 1
recante disposizioni in materia di elezioni regionali”.
Articolo 1
1. Al comma 1 dell’art. 1 della L.R. 42/2004 le parole “due terzi” sono sostituite dalle parole “settanta per cento”; dopo le parole “in ogni lista provinciale” sono inserite le parole “e regionale”.
Articolo 2
1. La L.R. 42/2004 è abrogata con eccezione dell’art. 1, comma 1 così come integrato e modificato dalla presente legge.
2. Alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale si applicano altresì le disposizioni della Legge 17.2.1968, n. 108 così come integrata dalla L.R. 19.3.2002, n. 1 e dalla Legge 23.2.1995, n. 43.
Articolo 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La regione Basilicata ha emanato la legge regionale 19 gennaio 2010, n. 3 che reca l’abrogazione delle candidature nelle liste regionali, ad eccezione di quella alla carica di Presidente della Giunta regionale, mantenendo sostanzialmente inalterato l’impianto del sistema elettorale disciplinato dalla normativa nazionale.
Il Governo – in assenza del nuovo statuto regionale – ha comunque deciso di impugnare la legge regionale per questione di legittimità costituzionale[138] e, di conseguenza, la regione ha deciso di rinviare l’applicazione della legge regionale alle elezioni per la decima legislatura. La legge regionale 5 febbraio 2010, n. 9 oltre che rinviarne l’applicazione, reca alcune modifiche alla legge regionale 3/2010.
§ Legge regionale 19 gennaio 2010, n. 3 – Norme relative al sistema di elezione del Presidente della Giunta Regionale e dei Consiglieri Regionali, ai sensi della Legge 2 luglio 2004, n. 165 – Disposizioni di attuazione dell’art. 122, primo comma, della Costituzione. § Legge regionale 5 febbraio 2010, n. 19 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 3 del 19 gennaio 2010 |
Benché abolisca i candidati regionali, la legge della regione Basilicata non modifica la ripartizione dei 30 seggi di cui è composto il Consiglio regionale tra quota proporzionale (24) e quota maggioritaria (6), né le modalità di determinazione del premio di maggioranza dettate dall’articolo 15 della legge 108/1968 cui la legge regionale rinvia.
Una volta stabilito il numero di seggi da assegnare alla coalizione vincente – ovvero ai gruppi di liste provinciali collegate al candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti - questi vengono ripartiti tra i candidati delle liste provinciali della coalizione.
Legge regionale 19 gennaio 2010, n. 3
Norme relative al sistema di elezione del Presidente della Giunta Regionale e
dei Consiglieri Regionali, ai sensi della Legge 2 luglio 2004, n. 165 –
Disposizioni di attuazione dell’art. 122, primo comma, della Costituzione
Pubblicata nel B.U. Basilicata 19 gennaio 2010, n. 3.
Articolo 1
1. La lista regionale di cui all’art. 5, comma 1, della Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, è composta unicamente dal candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale.
2. Al fine di garantire la formazione di una stabile maggioranza nel Consiglio regionale, viene determinato il numero dei seggi da attribuire alla lista regionale, in conformità a quanto stabilito a seconda degli esiti delle operazioni elettorali nelle diverse ipotesi di cui all’art. 15 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108, così come modificata dall’art. 3, Legge 23 febbraio 1995, n. 43, in quanto applicabile.
3. Assegnato il seggio al candidato Presidente della Giunta Regionale, unico componente della lista regionale, i rimanenti seggi da attribuire alla lista regionale vengono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali e attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo i criteri previsti al medesimo articolo 15 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108, così come modificata dall’art. 3, Legge 23 febbraio 1995, n. 43, in quanto applicabile.
3-bis. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L’Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l’ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell’ipotesi prevista al n. 3) del tredicesimo comma dell’art. 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 introdotto dal comma 2 dell’art. 3 della Legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l’Ufficio centrale regionale procede all’attribuzione di un seggio aggiuntivo del quale si deve tener conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale[139].
4. Il numero dei candidati nelle liste provinciali è determinato secondo quanto previsto dalla legge n. 108/1968, con riferimento alla ripartizione dei seggi assegnati alle diverse circoscrizioni, ai sensi dell’articolo 2 della stessa legge n. 108/1968 e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando che ai fini del riparto dei seggi afferenti alla quota proporzionale relativa alle liste provinciali di cui alla Legge n. 108/68, art. 15, comma 3, i seggi assegnabili per la quota proporzionale rimangono pari a 16 per la circoscrizione di Potenza e 8 per la circoscrizione di Matera[140].
Articolo 1-bis
La presente legge si applica per la elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale della Regione Basilicata della decima legislatura regionale[141].
Articolo 2
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Legge regionale 5 febbraio 2010, n. 19
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 gennaio 2010, n. 3
Pubblicata nel B.U. Basilicata 5 febbraio 2010, n. 8.
Articolo 1
(omissis)
aggiunge il comma 3-bis all’art. 1 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3
Articolo 2
All’art. 1 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3 al comma 4, dopo la parola “integrazioni” è aggiunta la seguente espressione: “, fermo restando che ai fini del riparto dei seggi afferenti alla quota proporzionale relativa alle liste provinciali di cui alla Legge n. 108/68, art. 15, comma 3, i seggi assegnabili per la quota proporzionale rimangono pari a 16 per la circoscrizione di Potenza e 8 per la circoscrizione di Matera.”.
Articolo 3
(omissis)
aggiunge l’articolo 1-bis alla L.R. 19 gennaio 2010, n. 3
Articolo 4
Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
[1] La ‘regola’ «simul stabunt, simul cadent» è posta – in via permanente - dall’articolo 126, terzo comma, della Costituzione per le regioni il cui statuto preveda che il Presidente della Giunta regionale sia eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del Consiglio regionale. La disposizione transitoria dell’articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999 – del medesimo tenore della normativa costituzionale - si applica per il periodo in cui le regioni non abbiano ancora approvato il nuovo statuto e procedano al rinnovo dei propri organi secondo la legislazione nazionale: «L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio».
[2] Le regioni Abruzzo, Calabria, Lazio, Marche, Puglia e Toscana avevano approvato una o più leggi già prima della elezione degli organi ora in scadenza. La legge della regione Marche si applica però per la prima volta alle elezioni del 2010. Toscana e Calabria sono intervenute successivamente introducendo ulteriori modifiche nel corso della legislatura in scadenza. In questa legislatura sono state approvate anche le leggi delle regioni Basilicata, Campania, Piemonte e Umbria.
[3] Regione Campania L.R. 4/2009, art. 4, comma 3. La Corte costituzionale con Sentenza n. 4/2010 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Governo avverso questa disposizione, cosiddetta ‘preferenza di genere’, sostenendo che si tratta di una norma promozionale, nello spirito delle disposizioni costituzionali e statutarie, tesa al riequilibrio tra i sessi nella rappresentanza politica. Trattandosi di mera facoltà per l’elettore di indicare due preferenze, la norma non incide sui diritti fondamentali di elettorato attivo e passivo.
[4] Il Consiglio regionale può votare una mozione di sfiducia motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti, non prima di tre giorni dalla sua presentazione.
[5] La legge 108/1968 attribuisce questo compito al Commissario di Governo. Si ricorda a tale proposito che la legge costituzionale n. 3/2001 ha abrogato l’articolo 124 della Costituzione che prevedeva la figura del Commissario di Governo. L’articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131 ha poi stabilito che in ogni regione a statuto ordinario il prefetto preposto all’ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo di regione, esercita le funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.
[6] A tale proposito si ricorda che con sentenza 12 settembre 1995, n. 422 la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 1, sesto comma, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle Regioni a statuto ordinario) il quale dispone che “In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina”.
[7] L. 108/1968, art. 9 e L. 43/1995, art. 1 comma 3.
[8] L. 43/1995, art. 1 comma 3.
[9] Articolo 15, comma 1, della Legge 19 marzo 1990, n. 55 Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, articolo 15, comma 1, e successive modifiche, da ultimo introdotte dalla legge 13 dicembre 1999, n. 475, Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.
[10] Sono inoltre incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di effettuare le designazioni dei rappresentanti di lista, di ricevere le comunicazioni e di proporre i ricorsi avverso le decisioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale.
[11] Per le regioni che hanno introdotto l’esclusione dall’obbligo di sottoscrizione delle liste, vedi nella parte introduttiva, Le leggi elettorali delle Regioni, Candidature e liste, in particolare pag.19.
[12] I candidati successivi in lista (qualora ve ne siano) potranno essere chiamati in successione quando dovesse procedersi alla sostituzione di un consigliere eletto con la quota maggioritaria (l. 108/1968, art. 16, ultimo comma, aggiunto dalla legge n. 43/1995). Si ricorda infatti che le liste regionali devono essere composte di un numero di candidati «non inferiore alla metà dei candidati da eleggere» con la quota maggioritaria.
[13] Articolo 15, comma 1, della Legge 19 marzo 1990, n. 55 Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, articolo 15, comma 1, e successive modifiche, da ultimo introdotte dalla legge 13 dicembre 1999, n. 475, Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.
[14] Non possono infatti presentare la propria candidatura per le elezioni regionali, coloro che hanno riportato una condanna definitiva per uno dei seguenti delitti:
§ associazione di tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; delitto concernente l’importazione, l’esportazione, la produzione, la vendita di armi; delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a tali reati;
§ peculato, peculato mediante profitto dell’errore altrui, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione per un atto d’ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione in atti giudiziari, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
§ delitti, diversi da quelli di cui al punto precedente, commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio per i quali sia stata comminata definitivamente la pena della reclusione superiore a sei mesi;
§ delitti non colposi per i quali sia stata inflitta una pena della reclusione non inferiore a due anni.
L'eventuale elezione di coloro che si trovano nelle condizioni descritte è nulla. L'organo che ha convalidato l'elezione è tenuto a revocarla non appena viene a conoscenza della loro esistenza.
[15] La 154/1981, art. 2, comma 1, punto 2, dispone che non sono eleggibili i Commissari di Governo. Si veda a tale proposito la nota n. 5
[16] Si ricorda che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 388/1991, anche la causa di ineleggibilità a consigliere regionale del dipendente della regione cessa con il collocamento in aspettativa; l’articolo 2, comma 3 della legge 154/1981 disponeva invece che per il dipendente, la causa di ineleggibilità cessava solamente con le dimissioni dalla carica. Questa parte è stata dichiarata illegittima dalla sentenza sopra citata.
[17] Dispone così il comma aggiunto dall’articolo 20 della legge n. 265/1999
[18] L. 10 dicembre 1993, n. 515, Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
[19] Gli importi sono stati da ultimo rivalutati con il decreto del Ministero dell’interno 1° marzo 2010, Rivalutazione dei limiti di spesa per la campagna elettorale dei candidati per le elezioni regionali (pubblicato sulla G.U. 2 marzo 2010, n. 50).
[20] L’importo è stato da ultimo così modificato dall’art. 2, comma 3, della legge 26 luglio 2002, n. 156, Disposizioni in materia di rimborsi elettorali.
[21] L’importo in lire, pari a 5 milioni, deve intendersi così convertito in euro ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 213/1998.
[22] L. 5 luglio 1982, n. 441, Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.
[23] L’importo è stato elevato da € 6.500, 24 a 20.000 dal decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1 (art. 3-ter).
[24] Ciascun Collegio è composto dal Presidente della Corte di appello o del tribunale, che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal presidente per un periodo di 4 anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati per la metà tra i magistrati ordinari e per la restante metà tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. Per l'effettuazione dei controlli, il Collegio può chiedere ai competenti uffici pubblici notizie e documenti e si avvale dei servizi di vigilanza e controllo dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.
[25] L. 3 giugno 1999, n. 157, Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici
[26] Poiché l’ammontare complessivo dei fondi relativi a ciascuna delle elezioni è attualmente determinato in ragione del numero degli aventi diritto al voto, l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, ha ritenuto di dover estendere lo stesso criterio del numero di elettori anche per la ripartizione del fondo tra le regioni. (Questo criterio è stato applicato la prima volta con Delibera dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati 22 luglio 1999, Piano di ripartizione del fondo relativo alle spese elettorali dei movimenti e partiti politici per il rinnovo del consiglio regionale della Sardegna, pubblicato sulla G.U. n. 173 del 26 luglio 1999).
[27] Il co. 6 dell’art. 1 della L. 157/1999 è stato in tal senso modificato dall’art. 39-quaterdecies, co. 2, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, conv. con mod. dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.
[28] Articolo introdotto dal citato art. 39-quaterdecies, co. 2, del D.L. 273/2005.
[29] L’articolo 8 della legge n. 2 del 1997, che è una delle disposizioni della predetta legge non abrogate dalla legge n. 157/1999, detta specifiche norme in relazione alla predisposizione di un rendiconto delle entrate e delle spese dei partiti o movimenti politici.
[30] Legge 22 febbraio 2000, n. 28, Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica. L’art. 13 ha abrogato gli articoli da 1 (limitatamente ai commi 2, 3, e 4) a 6 della legge 515/1993 che regolavano le modalità di accesso di partiti, movimenti e candidati ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali anche per il rinnovo dei consigli regionali.
[31] Per le elezioni regionali del 2010 le disposizioni di attuazione della disciplina della campagna elettorale sono state adottate dalla Commissione di vigilanza RAI con il Provvedimento 9 febbraio 2010, Regolamento recante le disposizioni di attuazione in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 28-29 marzo 2010, (pubblicato nella G.U. 12 febbraio 2010, n. 35)e dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con la Deliberazione 16 febbraio 2010, Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali, previste per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e il termine di presentazione delle candidature (pubblicato nella G.U. 19 febbraio 2010, n. 41).
[32] L. 4 aprile 1956, n. 212, Norme per la disciplina della propaganda elettorale.
[33] Nel periodo elettorale (che va dalla data di convocazione dei comizi elettorali, fino a tutto il penultimo giorno antecedente la consultazione elettorale), le emittenti locali che intendono diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento devono dare notizia dell’offerta dei relativi spazi mediante la trasmissione di un avviso, con cui informano i soggetti politici dell’avvenuto deposito, presso la propria sede, di un documento recante le modalità di prenotazione degli spazi e le relative tariffe (Codice di autoregolamentazione dell’8 aprile 2004, art. 6)
[34] Approvato definitivamente dall’Aula del Senato in data 25 febbraio 2009, non ancora pubblicato.
[35] Ricorso n. 99 del 20 ottobre 2009, pubblicato nella G.U. n. 49 del 9/12/2009.
[36] La composizione del Consiglio regionale è stabilita dall’articolo 15 dello Statuto della regione Calabria (Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25); articolo modificato di recente con legge regionale 19 gennaio 2010, n. 3, Modifiche allo Statuto della Regione Calabria, al fine di introdurre nello statuto la possibilità di aumento del numero di consiglieri regionali, anche se la legge elettorale calabra, disponendo l’attribuzione del premio di maggioranza in numero fisso, non prevede, al contrario della normativa ‘nazionale’, l’assegnazione di Consiglieri in sovrannumero. Vedi anche nell’Introduzione, Le leggi elettorali delle Regioni, Numero dei consiglieri regionali, in particolare pag.11.
[37] La legge regionale non reca disposizioni sul decreto di ripartizione dei 40 seggi tra le circoscrizioni, né sull’indizione dei comizi elettorali; si applica anche in questo caso la disciplina statale.
[38] L’art. 27 dello statuto della regione Calabria (L.R. 25/2004 come modificata dalla L.R. 3/2010) così dispone: «1. I Consiglieri regionali si costituiscono in gruppi, composti da almeno tre membri, secondo le norme fissate dal regolamento del Consiglio. 2. I gruppi consiliari possono essere composti da un numero inferiore, solo nel caso che gli stessi siano espressione di liste che abbiano raggiunto alle elezioni regionali la soglia del quattro per cento dei voti. 3. I Consiglieri regionali, che non facciano parte dei gruppi costituiti ai sensi dei commi precedenti, formano un unico gruppo misto, nel quale sono specificatamente garantite, ai fini organizzativi e di funzionamento, le singole componenti che siano emanazione di liste presenti alle elezioni regionali, secondo le norme del regolamento interno del Consiglio. (…)».
[39] Così dispone lo Statuto della regione Campania (Legge regionale 28 maggio 2009, n. 6) all’articolo 27.
[40] Con decreto presidenziale n. 15 del 2 febbraio 2010, sono state fissate le date relative alle elezioni regionali 2010. Il decreto presidenziale n. 16 del 2 febbraio 2010 reca invece il riparto dei seggi per ciascuna delle 5 circoscrizioni della Campania. I 60 seggi sono così assegnati: Avellino 5; Benevento 3; Caserta 9; Napoli 32; Salerno: 11. Entrambi i decreti sono stati pubblicati sul BURC n. 11 del 3 febbraio 2010.
[41] Si segnala che nel sito web della regione, nella speciale sezione dedicata alle elezioni 2010 http://redazione.regione.campania.it/elezioni2010/, nel settore “Modulistica” sono state pubblicate le istruzioni, le disposizioni normative ed i modelli per la presentazione delle liste provinciali e delle candidature alla carica di presidente della Giunta regionale.
[42] «la regola censurata non e' in alcun modo idonea a prefigurare un risultato elettorale o ad alterare artificiosamente la composizione della rappresentanza consiliare. […] la nuova regola rende maggiormente possibile il riequilibrio, ma non lo impone. Si tratta quindi di una misura promozionale, ma non coattiva. […] I diritti fondamentali di elettorato attivo e passivo rimangono inalterati. Il primo perché l'elettore può decidere di non avvalersi di questa ulteriore possibilità, che gli viene data in aggiunta al regime ormai generalizzato della preferenza unica, e scegliere indifferentemente un candidato di genere maschile o femminile. Il secondo perché la regola della differenza di genere per la seconda preferenza non offre possibilità maggiori ai candidati dell'uno o dell'altro sesso di essere eletti, posto il reciproco e paritario condizionamento tra i due generi nell'ipotesi di espressione di preferenza duplice. Non vi sono, in base alla norma censurata, candidati più favoriti o più svantaggiati rispetto ad altri, ma solo una eguaglianza di opportunità particolarmente rafforzata da una norma che promuove il riequilibrio di genere nella rappresentanza consiliare.» Sentenza Corte costituzionale n.4/2010, considerato in diritto, punto 3.3.
[43] Il modello di scheda, sulle indicazioni fornite dalla legge regionale, è adottato con decreto del Presidente della Regione (art. 4, comma 5)
[44] La cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione o gruppo di liste - viene suddivisa per 1, 2, 3, 4…. Con i quozienti così ottenuti si forma una graduatoria decrescente, dalla quale si scelgono i valori più alti fino al numero di seggi da assegnare.
[45] La cifra residuale percentuale è data dalla moltiplicazione per cento dei resti di ciascuna lista provinciale, diviso il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione (art. 7, comma 6, lett. b) L.R. 4/2009)
[46] Sul numero di consiglieri fissato dallo Statuto regionale e l’applicabilità della disciplina che consente l’elezione di consiglieri regionali in soprannumero, vedi nell’Introduzione, Le leggi elettorali delle Regioni, Numero dei consiglieri regionali, in particolare pag.11.
[47] Il Decreto n. 17 del 26 gennaio 2010 di indizione delle elezioni regionali nei giorni del 28 e 29 marzo 2010 e il Decreto n. 18 del 26 gennaio 2010 relativo alla ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, sono stati pubblicati nel Supplemento ordinario n. 19 del BURL n. 5 del 06/02/2010. L’assegnazione dei 56 seggi nelle circoscrizioni è la seguente: Frosinone 5, Latina 5, Rieti 2, Roma 41, Viterbo 3.
[48] Vedi parte prima, capitolo 5, pag. 28.
[49] La regione Lazio ha pubblicato il documento Istruzioni integrative per la presentazione e l'ammissione delle candidature nel sito della Regione, sezione Affari istituzionali - : www.regione.lazio.it/web2/contents/affari_istituzionali/.
[50] L’interpretazione secondo cui le parole “nelle prossime elezioni regionali”, contenute nel comma 1 dell’articolo 8 della L.R. 2/2005, è riferita alle sole elezioni 2005, è confermata dalle Istruzioni integrative per la presentazione e l'ammissione delle candidature dove esplicitamente viene esclusa l’applicazione dei commi 1, 2 e 3 dell’’articolo 8 della L.R. 2/2005 (Parte I, punto 4.).
[51] In sostanza attribuisce un seggio in più alla lista regionale maggioritaria; nella disciplina dettata dalla L.108/1968 infatti nel 10% e nel 20% attribuito alla lista maggioritaria è compreso il Presidente della Regione; vedi parte prima, capitolo 8, pag. 33.
[52] La legge regionale 5/2005 modifica l’art. 25 della L.r. 27/2004, nel senso che le disposizioni dettate dalla stessa legge si applicano a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Statuto e comunque non si applicano alle elezioni del 2005. Le elezioni 2005 si sono svolte secondo la disciplina statale con le poche modifiche introdotte dalla stessa legge regionale 5/2005 concernenti l’indizione dei comizi elettorali; la sottoscrizione delle liste provinciali e le pari opportunità. Il Governo aveva impugnato la legge regionale 27/2004, denunciando la non compatibilità delle disposizioni legislative – che dettano una disciplina organica in materia elettorale – con i principi della legislazione statale, in assenza del nuovo statuto regionale. A seguito di ciò la regione optò per la ‘sospensione’ della legge fino all’entrata in vigore del nuovo statuto. La Corte costituzionale decise comunque il ricorso con sentenza n. 3/2006. Poiché nel frattempo era entrato in vigore il nuovo statuto della regione, per la maggioranza dei rilievi ha dichiarato la inammissibilità delle questioni. Per l’articolo 4, comma 1 della L.R. 27/2004 - la norma che dispone che il consiglio regionale è composto da 42 consiglieri e dal Presidente della Giunta regionale - ha dichiarato la questione non fondata (vedi anche nota successiva).
[53] Lo Statuto della regione Marche (Legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1) all’articolo 11 dispone che il Consiglio regionale è composto da 42 consiglieri e all’articolo 7 che il Presidente della Giunta regionale è eletto contestualmente al Consiglio e fa parte dell’organo assembleare. La Corte costituzionale con sentenza n. 3/2006 (su ricorso del Governo) ha dichiarato – tra l’altro - non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 1 della L.R. 27/2004 (la norma che dispone che il consiglio regionale è composto da 42 consiglieri e dal Presidente della Giunta regionale) in quanto le disposizioni legislative sono in armonia con le disposizioni statutarie che dispongono che il Presidente della Giunta è eletto contestualmente al Consiglio e fa parte del Consiglio regionale; il legislatore sottolinea – in sostanza - che il Presidente della Giunta, fa parte del Consiglio ma non è un ‘componente del Consiglio regionale come gli altri membri di esso’.
[54] Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 11 del 25 gennaio 2010 avente per oggetto “Convocazione dei comizi per l’elezione del Consiglio e del presidente della Giunta regionale delle Marche ed assegnazione dei seggi alle circoscrizioni elettorali” è stato pubblicato nel B.U. della regione Marche edizione speciale n. 1 del 26 Gennaio 2010. Il decreto e ogni altra informazione e documentazione relativa alle elezioni è presente nel sito dedicato www.elezioni.marche.it.
[55] La ripartizione tra le circoscrizioni dei 42 seggi di cui è composto il Consiglio regionale - dispone la legge regionale in modo analogo alla disciplina nazionale – è effettuata in modo proporzionale alla popolazione risultante dall’ultimo censimento, con il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti sulla base del quoziente ottenuto dividendo il numero degli abitanti per il numero di seggi (articolo 6, comma 2, L.R. 27/2004). I seggi spettanti alle circoscrizioni sono i seguenti: Ancona 13, Ascoli Piceno 6, Fermo 5, Macerata 9, Pesaro e Urbino 9.
[56] Con Delibera della Giunta regionale 13 luglio 2009, n. 1133 (pubblicata nel BUR 24/7/09, n. 72) è stato costituito, presso la Segreteria generale della Giunta, l’Ufficio elettorale regionale con il compito di espletare gli adempimenti relativi all’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale del’anno 2010.
[57] L’Ufficio elettorale della Giunta regionale ha pubblicato il seguente documento “Elezioni Regionali 2010 - Istruzioni relative alla presentazione e all’ammissione delle liste provinciali di candidati alla carica di consigliere regionale ed alle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale” disponibile nel sito dedicato www.elezioni.marche.it (sezione ‘Procedimento’).
[58] Le legge regionale (art. 10, comma 1, L.R. 27/2004) rinvia espressamente alla norma della legge 108/68 (articolo 9, comma 1) sulla presentazione delle liste dei candidati all’Ufficio centrale circoscrizionale istituito presso la cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo di provincia ai sensi dell’articolo 8, comma 1 della legge 108/1968.
[59] Le legge regionale (art. 11, comma 1 L.R. 27/2004) rinvia espressamente alla norma della legge 108/68 (articolo 8, comma 3) che prevede la istituzione dell’Ufficio centrale regionale presso la cancelleria della Corte d’appello del capoluogo della Regione.
[60] La cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione viene suddivisa per 1, 2, 3, 4…. Con i quozienti così ottenuti si forma una graduatoria decrescente, dalla quale si scelgono i valori più alti fino al numero di seggi da assegnare. Se necessario
[61] La composizione del consiglio regionale della regione Puglia è stabilita dall’articolo 24 dello Statuto (Legge regionale 12 maggio 2004, n. 7). Sul numero di consiglieri fissato dallo Statuto regionale e l’applicabilità della disciplina che consente l’elezione di consiglieri regionali in soprannumero, vedi nell’Introduzione, Le leggi elettorali delle Regioni, Numero dei consiglieri regionali, in particolare pag.11.
[62] Decreto del Presidente della Giunta regionale 4 febbraio 2010, n. 108 - Indizione dei comizi elettorali, pubblicato nel B.U. Puglia n. 23 del 04-02-2010.
[63] L’assegnazione dei seggi alle circoscrizioni è stata effettuata con il Decreto del Presidente della Giunta regionale 4 febbraio 2010, n. 109 - Determinazione e assegnazione dei seggi alle circoscrizioni elettorali,pubblicato nel B.U. Puglia n. 23 del 04-02-2010. I 56 seggi risultano così ripartiti: Bari 17, Barletta-Trani-Andria 5, Brindisi 6, Foggia 9, Lecce 11, Taranto 8.
[64] Si segnala a tale proposito il documento “Disposizioni per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta e di Consigliere regionale”, pubblicato nel B.U. Puglia n. 23 straordinario del 4 febbraio 2010, presente anche in: http://www.regione.puglia.it/index.php?page=prg&id=27 nella sezione ‘Per le forze politiche – modulistica’.
[65] L’art. 11, comma 1, lett. a) della l.r. 2/2005 abroga le disposizioni dell’art. 1, comma 3 della legge 43/1995 concernenti la sottoscrizione delle liste regionali.
[66] Decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 2005, n. 146 Decreto di approvazione del modello di scheda per le elezioni regionali (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia n. 28 del 17/2/2005), il modello della scheda elettorale è rappresentato nelle allegate tabelle A e B.
[67] Nelle precedenti elezioni, invece, la soglia era fissata al 5% dei voti validi nell’intera regione sia per le liste provinciali non collegate ad altre liste; sia per le liste collegate tra loro, considerate complessivamente.
[68] Le modalità dettate della legge 108/1968 e dalla legge 43/1995 sono modificate dalla legge regionale per rendere coerente il sistema con la candidatura del Presidente, anziché della lista regionale (art. 10, comma 1 lett. da b) a k) di modifica degli articoli 9 e 15 della legge 108/1968; art. 11, comma 1, lett. da a) ad i) di modifica della legge 43/1995).
La legge regionale non modifica – tuttavia - la disposizione contenuta nell’articolo 15, comma 13, punto 3 riguardo la verifica dei seggi ottenuti dalla coalizione maggioritaria - se siano pari o superiori al 50 % dei seggi assegnati al Consiglio – al fine dell’attribuzione della 50% dei seggi del listino o dell’intera quota. Si ritiene tuttavia che questa disposizione non possa applicarsi in quanto contrasta con le disposizioni contenute nell’articolo 9 della legge regionale, disposizioni che assegnano tutti i 13 seggi di cui si compone la lista regionale, alla coalizione maggioritaria, a prescindere dalla percentuale di seggi ottenuti.
[69] Si segnala che nel sito web della regione Toscana, all’indirizzo: www.regione.toscana.it/elezioni2010, si possono trovare tutte le norme e le informazioni relative alle prossime elezioni. In particolare: la normativa, schede illustrative del sistema elettorale, la modulistica necessaria per la presentazione delle liste e delle candidature e il calendario degli adempimenti elettorali.
[70] Di conseguenza, al consigliere regionale nominato assessore non si applicano le disposizioni recate dall’articolo 25 della LR 25/2004 sulla surroga dei consiglieri regionali anche nei casi di sostituzione provvisoria.
[71] L’articolo 6 dello Statuto (promulgato in data 11 febbraio 2005 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12 dell’11 febbraio 2005 e modificato con L. statutaria regionale n. 1/2010) dispone che il Consiglio regionale è composto da 53 consiglieri, l’articolo 31 dispone inoltre che il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio. La L.R. 25/2004, come modificata dalla L.R. 50/2009, ribadisce all’articolo 2, primo comma, che i consiglieri sono 53 e, al secondo comma, che fanno inoltre parte del Consiglio il Presidente della Giunta e il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello ottenuto dal Presidente eletto. Questi due seggi sono considerati ‘aggiuntivi’ nel senso che tutte le operazioni eseguite ai sensi della legge elettorale, a cominciare dalla ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni provinciali (L.R. 42/2004 art. 8, comma 3) sono effettuate su 53. Il seggio aggiuntivo riservato al candidato Presidente arrivato secondo, non è previsto dallo Statuto; la recente modifica statutaria – tuttavia – oltre a diminuire il numero dei consiglieri regionali, aggiunge la locuzione “fatti salvi gli effetti dell’applicazione della legge elettorale” che può essere riferita anche questo seggio aggiuntivo.
[72] Decreto del Presidente 8 febbraio 2010, n. 14 - Indizione delle elezioni per il Consiglio Regionale e per il Presidente della Giunta Regionale, pubblicato nel B.U. Toscana n. 5 del 8/2/2010. Il numero massimo di candidati circoscrizionali è il seguente: a) Arezzo 5; b) Firenze 14; c) Grosseto 3; d) Livorno 5; e) Lucca 6; f) Massa Carrara 3; g) Pisa 6; h) Pistoia 4; i) Prato 3; j) Siena 4.
[73] Come già detto i seggi da distribuire sono 53, si applica il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti (art. 8, comma 3 della L.r. 25/2004). La ripartizione è effettuata con lo stesso Decreto di indizione delle elezioni, vedi nota n. 72.
[74] Liste provinciali e candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale devono essere presentate dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti quello della votazione.
[75] Il comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 25/2004, come modificato dall’art. 16 della l.r. 74/2004, dispone: “La scheda reca, entro un rettangolo, il simbolo di ciascuna lista provinciale, affiancato “dalla lettera iniziale puntata del nome e dal cognome dei candidati regionali e circoscrizionali, distintamente indicati”.
[76] tracciando un segno sul simbolo, o sui nomi dei candidati, o “in una qualunque area del rettangolo entro il quale sono contenuti il simbolo della lista, nonché i nomi dei relativi candidati regionali e circoscrizionali” (art. 8, L.r. 74/2004).
[77] La legge regionale nulla dispone riguardo i criteri di arrotondamento, in assenza di disposizioni, anche nella normativa statale, si ritiene si debba applicare l’arrotondamento matematico e dunque il 60% di 53 seggi risulterebbe 32 seggi, il 55% 29 seggi e il 35%, 19 seggi.
[78] Ripartizione dei seggi attribuiti al gruppo di liste tra le liste circoscrizionali: calcolo del quoziente elettorale di gruppo e attribuzione dei seggi secondo i quozienti interi e i più alti resti.
[79] La disposizione in esame fa riferimento alle spese del “gruppo di liste” ai sensi all’articolo 10, comma 1, della legge regionale 25/2004, dov’è stabilito che ciascuno può presentare la propria candidatura, per liste contrassegnate dallo stesso simbolo, al massimo in tre circoscrizioni; la disposizione esclude da tali spese quelle dei candidati regionali che possono presentarsi anche come candidati circoscrizionali in un massimo di 2 circoscrizioni (comma3). Si ricorda infine che la definizione di “gruppo di liste”, è contenuta invece nell’art. 9, comma 1, della legge 25/2004.
[80] L.R. 21 giugno 1983, n. 49, “Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive in alcuni enti” modificata dall’art. 1 della L.R. 14 aprile 1995, n. 65., “Disciplina delle spese relative alla campagna elettorale per le elezioni regionali: attuazione della legge 23 febbraio 1995, n. 43”.
[81] DPGR 24 dicembre 2004, n. 75/R, Regolamento di attuazione della legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale) modificato da successivo Regolamento 17 gennaio 2005, n. 17. Le elezioni primarie si sono svolte il giorno 13 dicembre 2009; sono state indette con Decreto del Presidente n. 179 del 30/10/2009, Indizione delle elezioni primarie (Pubblicato nel BUR n. 43 del 2/11/2009). Si segnala inoltre che nel sito web della regione Toscana dedicato elle elezioni regionali 2010, all’indirizzo: http://www.regione.toscana.it/elezioni2010 una ampia sezione è stata dedicata alle elezioni primarie, con materiale e schede informative.
[82] In particolare, le candidature per le elezioni primarie al fine della selezione dei candidati nelle liste circoscrizionali, sono sostenute da un numero di firme pari a quello per la presentazione delle liste per le elezioni effettive; esse devono essere presentate in almeno 6 circoscrizioni; le candidature presentate esclusivamente per la carica di Presidente della Giunta regionale, devono essere sostenute da non meno di 5.000 e non più di 7.000 firme.
[83] La legge regionale 4 gennaio 2010, n. 1 – Modificazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) - ha diminuito il numero di consiglieri regionali da 36 a 30 (articolo 42 dello Statuto) e il numero massimo dei componenti della Giunta, oltre il Presidente, da 9 a 8 (art. 67, comma 2 dello Statuto). Si ricorda che nella regione Umbria nelle scorse elezioni, si è votato con il sistema ‘nazionale’, mentre lo statuto non era stato ancora promulgato; quindi prima della modifica statutaria apportata dalla legge regionale 1/2010, il numero dei consiglieri in carica era minore di quello previsto dallo statuto approvato successivamente.
[84] Decreto PGR 21 gennaio 2010, n. 5 Convocazione dei comizi elettorali per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale e Decreto PGR 21 gennaio 2010, n. 6, ripartizione dei quattro quinti dei seggi e loro assegnazione alle circoscrizioni provinciali di Perugia e Terni (rispettivamente 18 e 6). Entrambi i decreti sono pubblicati nel BUR n. 4 del 25/1/2010; disponibili anche nel sito della regione, nella sezione dedicata ‘Speciale elezioni” http://portal.regione.umbria.it/canale.asp?id=2104.
[85] Con riguardo ai seggi attribuiti nelle circoscrizioni con i quozienti interi (art. 15, comma 3, L.108/1968) articolo 15 della legge 108/1968 al comma 4 dispone che il Presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale, proclama eletti nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto […] i candidati che hanno ottenuto la maggior cifra elettorale. La disposizione non è stata modificata dalla legge regionale in esame. Tuttavia applicando le disposizioni regionali sull’attribuzione dell’ulteriore quota di seggi alla maggioranza o alla minoranza alcuni di questi seggi potrebbero essere revocati.
[86] I successivi riferimenti normativi, se non indicato diversamente, si intendono riferiti al comma 13, articolo 15 della legge 108/1968, come modificato.
[87] Vedi gli artt. 3, comma primo; 56, comma terzo; 58, comma secondo; 84, comma primo; 97, comma terzo; 104, comma quarto; 106; 135, commi primo, secondo e sesto; XIII disp. trans. fin., comma primo.
[88] Periodo aggiunto dall'art. 1, L.Cost. 30 maggio 2003, n. 1 (Gazz. Uff. 12 giugno 2003, n. 134)
[89] Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131.
[90] Comma così modificato dall'art. 1, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1.
[91] Articolo così sostituito dall'art. 2, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1.
[92] Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1.
[93] Comma aggiunto dall'art. 7, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
[94] Articolo così sostituito dall'art. 4, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1.
[95] Il testo qui riprodotto è quello risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate dalla legge regionale 6 febbraio 2010, n. 4, «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, recante: 'Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale'», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Calabria n. 2 dell’1 febbraio 2010, supplemento straordinario n. 3 del 8 febbraio 2010.
[96] La numerazione dell’articolo è stata così sostituita dall’art. 1, comma 1, della legge regionale n. 4/2010;
[97] Disposizione modificata dall’art. 1, comma 2, della legge regionale n. 4/2010;
[98] Disposizione modificata dall’art. 1, comma 3, della legge regionale n. 4/2010, come a sua volta modificato dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 6, articolo 1, comma 1.
[99] Articolo introdotto dalla legge regionale n. 4 del 2001, articolo 2
[100] Si riporta di seguito il testo dell’articolo 1 della legge 23 febbraio 1993, n. 45, come risultante dalla modificazioni ed integrazioni apportate dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale Calabria, n. 4 del 2010:
Articolo 1.
1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto personale, eguale, libero e segreto.
2. Quaranta dei consiglieri assegnati alla Regione sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e successive modificazioni.
3. Nove dei Consiglieri assegnati alla Regione sono eletti con sistema maggioritario nell’ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La lista regionale contiene come candidatura unica quella del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista regionale è effettuata presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione nei termini di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e successive modificazioni. La presentazione della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione, con arrotondamento all'unità superiore. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate. La presentazione della lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'articolo 9, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n 533 . In caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni e in sede di prima applicazione della presente legge, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto, per le liste regionali, dal precedente periodo e, per le liste provinciali, dall'articolo 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, è ridotto alla metà.
4. Ai fini di cui al comma 3, in ogni regione ove si svolgono elezioni regionali, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra.
5. [Ogni lista
regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore alla metà
dei candidati da eleggere ai sensi del comma 3.] [Questa disposizione non si applica nella elezione del Presidente della
Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria]
6. In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina. [La Corte costituzionale, con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 422 (GUFF 20 settembre 1995, n. 39 – serie speciale, ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente comma 6];
7. ...[ Sostituisce la lettera d) del comma 2 dell'art. 9, L. 17 febbraio 1968, n. 108].
8. La presentazione delle liste provinciali dei candidati
di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive
modificazioni, deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione
di collegamento con una delle liste regionali di cui al comma 5; tale
dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai
delegati alla presentazione della lista regionale predetta. Le liste
provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo
simbolo. [Periodo abrogato
relativamente alla elezione del Presidente della Giunta regionale e del
Consiglio regionale della Calabria].
9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale, che in ogni caso non è contrassegnata da alcun simbolo.
10. ... [Sostituisce l’articolo 13 della legge 17 febbraio 1968, n. 108].
11. Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale.
12. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, in sede di prima applicazione della presente legge le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 8 del ventiseiesimo giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione
[101] Articolo introdotto dalla legge regionale n. 4 del 2010, articolo 2, successivamente modificato dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 6.
[102] Si riporta di seguito il comma 5 dell’art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge della regione Calabria n. 4/2010, che si applica limitatamente alla elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della regione Calabria
Articolo 9
Omissis
5. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad un terzo arrotondato alla unità superiore
[103] Articolo introdotto dalla legge regionale n. 4 del 2001, articolo 2 come successivamente modificato dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 6, articolo 1, comma 2.
[104] Si riporta qui di seguito il comma 13 dell’articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge della regione Calabria n. 4/2010, successivamente modificata con L.R. 6/2010, che si applica limitatamente alla elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della regione Calabria:
Articolo 15
Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'ufficio centrale regionale.
omissis
13. A tal fine effettua le seguenti operazioni:
1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale, sommando le cifre elettorali ad essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a); individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dei commi precedenti al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali collegate a ciascuna lista regionale;
2) individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale e proclama eletto Presidente della giunta regionale il candidato della medesima lista, il quale fa parte del Consiglio regionale;
3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi pari o superiore a 25, assegna al medesimo gruppo di liste quattro dei seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai successivi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo. I restanti cinque seggi da assegnare con sistema maggioritario sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2).;A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del decimo comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria;
4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi inferiore a 25, assegna al medesimo gruppo di liste i nove seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo del numero 3;
5) proclama quindi eletti tutti i candidati
compresi nella lista regionale. Qualora alla lista spettino più posti di quanti
siano i suoi candidati, i seggi residui sono ripartiti tra i gruppi di liste
provinciali collegati alla lista regionale. I seggi sono ripartiti tra i gruppi
di liste provinciali e attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le
modalità di cui al numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;
6) verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti conseguiti da tutte le liste regionali;
7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dai gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 3), ovvero 4) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo;
8) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) abbia dato esito positivo, effettua le operazioni di cui al numero 7) sostituendo alla percentuale del 55 per cento quella del 60 per cento.
14. Nei casi di cui ai numeri 7) e 8) del comma precedente, i seggi assegnati al consiglio dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 sono aumentati in misura pari all'ulteriore quota di seggi assegnati ai sensi dei predetti numeri.
15. Nel caso in
cui più gruppi di liste provinciali siano collegate alla lista di cui al numero
2) del tredicesimo comma, l'Ufficio centrale regionale compila altresì la
graduatoria per le eventuali surroghe dei candidati ai sensi del terzo comma
dell'articolo 16. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuno dei gruppi
di liste provinciali di cui al periodo precedente successivamente per 1, 2, 3,
4... sino a concorrenza dei candidati proclamati eletti nella lista regionale e
quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a
quello dei candidati eletti, disponendoli in una graduatoria decrescente. Tale
graduatoria viene utilizzata per le eventuali surroghe di cui al terzo comma
dell'articolo 16 (4/b).
16.L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.
17. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello o, per il Molise, del tribunale.
18. Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.
[105] Così modificato dall’art. 1, comma 2, della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 6 di modifica dell’articolo 2 della legge regionale n. 4 del 6 febbraio 2010.
[106] Si riporta il testo dell’art. 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato, limitatamente alla Regione Lazio, dalla presente legge regionale:
Articolo 2
Numero dei consiglieri regionali - Ripartizione tra le circoscrizioni.
1. Il Consiglio regionale è composto:
di 80 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;
di 60 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;
di 50 membri in quelle con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;
di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;
e di 30 membri nelle altre Regioni.
2. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione per il numero dei seggi del relativo Consiglio regionale stabilito dal precedente comma e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
3. La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente delle Regione emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.
[107]Si riporta il testo dell’art. 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato, limitatamente alla Regione Lazio, dalla presente legge regionale:
Articolo 3
Durata in carica dei consigli regionali e convocazione dei comizi per la loro rinnovazione.
1. I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni, salvo il disposto del comma seguente.
2. Le elezioni del nuovo Consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio. Nei casi di scioglimento del Consiglio regionale, previsti dall'art. 19, comma 4, dello Statuto, si procede all'indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione entro tre mesi.
3. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione.
4. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione .
5. Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente devono essere notificati al Presidente della Giunta regionale e comunicati ai Sindaci della Regione.
6. I Sindaci dei Comuni della Regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.
7. Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, deve essere comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della Regione.
[108] Si riporta il testo del tredicesimo comma dell’art. 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato, limitatamente alla Regione Lazio, dalla presente legge regionale:
13. A tal fine effettua le seguenti operazioni:
1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale, sommando le cifre elettorali ad essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a); individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dei commi precedenti al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali collegate a ciascuna lista regionale;
2) individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale;
3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al Consiglio proclama eletti, oltre al Presidente della Regione, i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al Consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del decimo comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria;
4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali, collegati alla lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale, abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al Consiglio, proclama eletto il Presidente della Regione e assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale in questione ;
5) proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale. Qualora alla lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, i seggi residui sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale. I seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali e attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;
6) verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti conseguiti da tutte le liste regionali;
7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al Consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del Consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;
8) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) abbia dato esito positivo, effettua le operazioni di cui al numero 7) sostituendo alla percentuale del 55 per cento quella del 60 per cento.
[109] Si riporta il testo dell’art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato, limitatamente alla Regione Lazio, dalla presente legge regionale:
Articolo 9
Liste di candidati
1. Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
2. Le liste devono essere presentate:
a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.
3. La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il Comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.
4. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.
5. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad un terzo arrotondato alla unità superiore.
6. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.
7. È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.
8. Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre:
1) i certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della circoscrizione. I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
2) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un Sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta da un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica di ciascun candidato;
4) un modello di contrassegno anche figurato in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all'organo preposto alla ricezione ed ammissione delle liste e delle candidature.
9. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.
[110] Si riporta il testo dei primi tre commi dell’art. 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, come modificato, limitatamente alla Regione Lazio, dalla presente legge regionale:
Articolo 5
1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a euro 50.000,00 incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,03 per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari a euro 50.000,00. Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento. Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 30 per cento.
2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati, ad eccezione del capolista nella lista regionale, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441.
3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 1,50 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste.
[111] Articolo così sostituito dall’art. 1 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 5
[112] Si riporta il testo dell’art. 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato, limitatamente alla Regione Puglia, dalla presente legge regionale:
Articolo 2 - Numero dei consiglieri regionali - Ripartizione tra le circoscrizioni.
1. Il Consiglio regionale è composto:
di 80 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;
di 60 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;
di 50 membri in quelle con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;
di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;
e di 30 membri nelle altre Regioni.
2. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione per il numero dei seggi del relativo Consiglio regionale stabilito dal precedente comma e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
3. La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente della Regione emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, in modo proporzionale alla popolazione residente, secondo l'ultimo censimento, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti. A tal fine, il numero degli abitanti della Regione è suddiviso per cinquantasei.
4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.
[113] Si riporta il testo dell’art. 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato, limitatamente alla Regione Puglia, dalla presente legge regionale:
Articolo 3
Durata in carica dei consigli regionali e convocazione dei comizi per la loro rinnovazione.
1. I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni, salvo il disposto del comma seguente.
2. Le elezioni del nuovo Consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio. Nei casi di scioglimento del Consiglio regionale, previsti dallo Statuto, si procede all'indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione entro tre mesi.
3. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione.
4. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione.
5. Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente devono essere notificati al Presidente della Giunta regionale e comunicati ai Sindaci della Regione.
6. I Sindaci dei Comuni della Regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.
7. Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, deve essere comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della Regione.
[114] Comma così sostituito dall’art. 37, L.R. 31 dicembre 2009, n. 34. Il testo originario era così formulato: «1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 108 del 1968, nelle prime elezioni regionali successive all'entrata in vigore della presente legge, le liste circoscrizionali, con simbolo anche composito, che sono espressioni di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio o costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione delle elezioni, anche in una sola delle Camere, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori. In tal caso la delega alla presentazione della lista viene effettuata dal legale rappresentante del gruppo o del partito, il quale può, a sua volta, sub-delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio.».
[115] Si riporta il testo dell’art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato, limitatamente alla Regione Puglia, dalla presente legge regionale:
Articolo 9
Liste di candidati.
1. Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
2. Le liste devono essere presentate:
a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.
3. La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il Comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.
4. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.
5. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei Consiglieri da eleggere in ciascuna circoscrizione e non superiore allo stesso numero aumentato di un quarto, con arrotondamento all'unità superiore se il decimale è maggiore di cinque.
6. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.
7. È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.
8. Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre:
1) i certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della circoscrizione. I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
2) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un Sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta da un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 ;
3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica di ciascun candidato;
4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all'organo preposto alla ricezione e ammissione delle liste e delle candidature.
9. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.
[116] Si riporta il testo del quarto comma dell’art. 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato, limitatamente alla Regione Puglia, dalla presente legge regionale:
4. Il territorio di ciascuna Regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive Province istituite dalla legge della Repubblica.
[117] Si riporta il testo dell’art. 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato, limitatamente alla Regione Puglia, dalla presente legge regionale:
Articolo 15
Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'ufficio centrale regionale.
1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma del precedente art. 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:
1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.
2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al penultimo comma del presente articolo.
3. Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:
a)
determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale nonché la cifra
elettorale di ciascuna lista regionale. La cifra elettorale di lista è data
dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n.
2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della
circoscrizione;
b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.
Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.
I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;
c) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati;
d)
comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il
quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non
attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati
in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti
residui comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale;
e) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del citato primo comma, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.
4. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dalla lettera f) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.
5. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale.
6. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta.
7. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.
8. L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'art. 8, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:
1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;
2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;
3) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al numero 1). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.
9. Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio.
10. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.
11. Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.
12. L'Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi.
13. A tal fine effettua le seguenti operazioni:
1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale, sommando il numero dei voti conseguito da ciascun candidato alla presidenza; individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dei commi precedenti al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali collegate a ciascun candidato alla presidenza;
2) individua il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito il maggior numero di voti;
3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate al candidato Presidente di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al Consiglio, proclama eletti i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al Consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del decimo comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria;
4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate al candidato Presidente di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al Consiglio, assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale in questione;
5) proclama eletto il candidato Presidente maggiormente suffragato e tutti i candidati. Qualora alla lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, i seggi residui sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale. I seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali e attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;
6) verifica quindi se i voti riservati al candidato Presidente risultato eletto siano pari o superiori al 40 per cento dei voti conseguiti da tutti i candidati alla carica di Presidente;
7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al Consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del Consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;
8) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) abbia dato esito positivo, effettua le operazioni di cui al numero 7) sostituendo alla percentuale del 55 per cento quella del 60 per cento.
14. Nei casi di cui ai numeri 7) e 8) del comma precedente, i seggi assegnati al Consiglio ai sensi dell'articolo 2 sono aumentati in misura pari all'ulteriore quota di seggi assegnati ai sensi dei predetti numeri.
15. Nel caso in cui più gruppi di liste provinciali siano collegate al candidato Presidente di cui al numero 2) del tredicesimo comma, l'Ufficio centrale regionale compila altresì la graduatoria per le eventuali surroghe dei candidati ai sensi del terzo comma dell'articolo 16. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuno dei gruppi di liste provinciali di cui al periodo precedente successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza dei candidati proclamati eletti nella lista regionale e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei candidati eletti, disponendoli in una graduatoria decrescente. Tale graduatoria viene utilizzata per le eventuali surroghe di cui al terzo comma dell'articolo 16.
16. L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.
17. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello o, per il Molise, del tribunale.
18. Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.
[118] Si riporta il testo dell’art. 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, come modificato, limitatamente alla Regione Puglia, dalla presente legge regionale:
Articolo 1
1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto personale, eguale, libero e segreto.
2. Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna Regione sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni.
3. Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna Regione è eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, nei modi previsti dal precedente articolo 9.
4. Ai fini di cui al comma 3, in ogni Regione ove si svolgono elezioni regionali, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra.
5. Ogni
lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore alla
metà dei candidati da eleggere ai sensi del comma 3
6. In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina. [La Corte costituzionale, con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 422 (Gazz. Uff. 20 settembre 1995, n. 39 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma 6.]
7. [Sostituisce la lettera d) del comma 2 dell'art. 9, L. 17 febbraio 1968, n. 108]
8. La
presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'articolo 9 della
legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, deve, a pena di
nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con un candidato Presidente di cui al
comma 5; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga
dichiarazione resa dal candidato
Presidente. Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono
contrassegnate dal medesimo simbolo.
9. Più
liste provinciali possono collegarsi al
medesimo candidato Presidente. In tal caso, la lista regionale è
contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad
essa collegate.
10. [Sostituisce l'art. 13, L. 17 febbraio 1968, n. 108]
11. Alle
liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli
articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e successive
modificazioni, intendendosi sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio
centrale circoscrizionale.
12. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, in sede di prima applicazione della presente legge le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 8 del ventiseiesimo giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione.
[119] Riferimento errato nel testo di legge regionale. Il testo della legge 43/1995 art. 1, comma 3, a cui si riferisce la legge regionale, è il seguente “ridotto della metà”.
[120] Si riporta il testo dei primi due commi dell’art. 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, come modificati, limitatamente alla Regione Puglia, dalla presente legge regionale:
1. Le spese
per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una
lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa
pari ad euro 34.247,89 incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di
euro 0,0054 per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista
regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro
34.247,89. Per coloro che si candidano in più liste provinciali le
spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più
alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento. Per coloro che
si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese per la campagna elettorale
non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle
candidature nelle liste provinciali aumentato del 30 per cento.
2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati, ad eccezione del candidato Presidente, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441 .
[121] Si riporta il testo dell’art. 2 della L. 17 febbraio 1968, n. 108, “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”, come modificato, limitatamente alla Regione Umbria, dalla presente legge regionale:
Articolo 2
Numero dei consiglieri regionali - Ripartizione tra le circoscrizioni.
1. Il consiglio regionale è composto:
di 80 membri nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;
di 60 membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;
di 50 membri in quelle con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;
di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;
e di 30 membri nelle altre regioni.
2. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi del relativo consiglio regionale stabilito dal precedente comma e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
3. La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e la loro assegnazione alle singole circoscrizioni provinciali sono effettuate con decreto del Presidente della Giunta regionale, emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica
[122] Si riporta il testo dell’art. 3 della L. 17 febbraio 1968, n. 108, “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”, come modificato, limitatamente alla Regione Umbria, dalla presente legge regionale:
Articolo 3
Durata in carica dei consigli regionali e convocazione dei comizi per la loro rinnovazione.
1. I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni, salvo il disposto del comma seguente.
2. Le elezioni del nuovo Consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio. Nei casi di scioglimento del Consiglio regionale, previsti dallo Statuto, si procede all'indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale entro tre mesi.
3. Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione.
4. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale.
5. Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente devono essere [notificati al Presidente della giunta regionale] (a) e comunicati ai sindaci della regione.
6. I sindaci dei comuni della regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.
7. Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, deve essere comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della Regione.
………………………………………………………………
(a) le parole tra parentesi quadre sono soppresse, ai sensi del precedente comma 4 (così nel Testo coordinato pubblicato in BUR Umbria n. 3 del 20/1/2010)
[123] Si riporta il testo dell’art. 9 della L. 17 febbraio 1968, n. 108, “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”, come modificato, limitatamente alla Regione Umbria, dalla presente legge regionale:
Articolo 9
Liste di candidati.
1. Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
2. Le liste devono essere presentate:
a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
b) da almeno 1.200 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
c) da almeno 2.000 e da non più di 2.500 elettori inscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
d) da almeno 2.400 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.
3. La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.
4. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.
5. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad un terzo arrotondato alla unità superiore.
6. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.
7. È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.
8. Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre:
1) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
2) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta da un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55;
3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato;
4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli già presentati, ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti o gruppi politici. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all'organo preposto alla ricezione e ammissione delle liste e delle candidature.
9. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.
9-bis. Nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste provinciali, con simbolo anche composito o diverso da quello di singoli partiti o movimenti, che sono espressione di partiti o movimenti costituiti in gruppo consiliare, escluso il gruppo misto, già presente in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi, o costituiti in gruppo del Parlamento nazionale, anche in una sola delle Camere, nella legislatura in corso alla stessa data. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti, movimenti e gruppi politici, presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi, che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento con almeno un partito o gruppo politico costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nei casi di cui ai precedenti periodi la delega alla presentazione della lista è effettuata dal legale rappresentante del partito o movimento, il quale può, a sua volta, sub delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio. L'esonero di cui al primo e secondo periodo si applica anche per le liste regionali e per i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale collegati alle liste di cui all'articolo 9 della presente legge.
[124] Si riporta il testo dell’art. 15, commi da 1 a 11, della L. 17 febbraio 1968, n. 108, “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”, come modificato, limitatamente alla Regione Umbria, dalla presente legge regionale:
Articolo 15
Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'ufficio centrale regionale.
1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma del precedente art. 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:
1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.
2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al penultimo comma del presente articolo.
3. Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:
a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale, nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.
I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti dall'Ufficio centrale regionale separatamente nelle singole circoscrizioni;
c) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati;
d) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale;
e) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del citato primo comma, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.
4. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dalla lettera f) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.
5. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale.
6. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta.
7. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.
8. L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'art. 8, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:
1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;
2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati, separatamente nelle singole circoscrizioni;
3) procede alla assegnazione alle predette liste provinciali dei seggi indicati al numero 1), sulla base dei maggiori resti espressi in cifra assoluta e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio. Ai fini di cui al primo periodo sono presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti alle liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.
9. [Divide, poi, la
somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il
risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I
seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai
gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso
di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A
parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio].
10. [I seggi spettanti a
ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole
circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi
in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si
moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide
il prodotto per il quoziente circoscrizionale].
11. [Qualora in una
circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero
già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale,
l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra
circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta].
[125] Si riporta il testo dell’art. 15, commi da 12 a 18, della L. 17 febbraio 1968, n. 108, “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”, come modificato, limitatamente alla Regione Umbria, dalla presente legge regionale:
Articolo 15
Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'ufficio centrale regionale.
omissis
12. L'Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi.
13. A tal fine effettua le seguenti operazioni:
1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale, sommando le cifre elettorali ad essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a); individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dei commi precedenti al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali collegate a ciascuna lista regionale;
2) individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale;
3) proclama quindi eletti il candidato alla presidenza della Giunta regionale ed i successivi sei candidati compresi nella lista regionale di cui al numero 2);
4)
[qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla
lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi
inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, assegna tutta la
quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale
in questione];
5)
[proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale.
Qualora alla lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, i seggi
residui sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegati alla lista
regionale. I seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali e
attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al numero
3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo];
6)
[verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla lista regionale
di cui al numero 2) sia pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti
conseguiti da tutte le liste regionali];
7) verifica se il totale dei seggi complessivamente conseguiti dalla lista regionale di cui al numero 2) e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al sessanta per cento dei seggi assegnati al Consiglio. Qualora tale verifica dia esito negativo, assegna ai gruppi di liste provinciali collegate al candidato alla presidenza della Giunta regionale risultato eletto una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi del primo periodo, consenta di raggiungere il sessanta per cento del totale dei seggi del Consiglio, con arrotondamento all'unità superiore. Tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2). A tal fine determina i voti di lista validi ottenuti da ciascuna lista provinciale collegata alle liste di cui al numero 2) e successivamente procede alla somma di tali voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno; divide, quindi, la somma dei voti validi conseguiti dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi i voti validi conseguiti da ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente delle cifre elettorali espresse in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio sulla base dei quozienti interi. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale. Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista dell'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta. Se tutti i posti della graduatoria hanno già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria;
8) verifica se il complesso delle coalizioni di liste, o dei gruppi di liste non uniti in coalizione, non collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale abbia ottenuto almeno il trentacinque per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale. Nel caso in cui la verifica prevista al primo periodo dia esito negativo, assegna alle coalizioni di liste, o gruppi di liste non uniti in coalizione, non collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il trentacinque per cento del totale dei seggi assegnati al Consiglio, con arrotondamento all'unità superiore. Tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegate alla lista regionale di cui al numero 2), secondo le modalità di cui al numero 7) del comma 13. Nel caso in cui il complesso delle coalizioni di liste, o dei gruppi di liste non uniti in coalizione, non collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ottiene meno del venticinque per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore, assegnati al Consiglio non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo periodo.
14. Dei seggi assegnati nel caso di cui al numero 7) del comma 13 si tiene conto ai fini dei restanti seggi da attribuire tra i gruppi di liste provinciali non collegate alla lista regionale di cui al numero 2) del comma 13. A tale scopo è utilizzato l'ultimo dei seggi o, qualora necessario, gli ultimi seggi eventualmente spettanti alle coalizioni collegate ai candidati alla presidenza della Giunta regionale non risultati eletti, ad iniziare dai peggiori resti espressi in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali di cui al precedente periodo siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, sono utilizzati quelli assegnati ai gruppi di liste, collegate ai candidati non eletti alla carica di Presidente della Giunta regionale, che hanno conseguito la minore cifra elettorale a livello regionale, secondo la graduatoria crescente delle stesse cifre; entro il gruppo di liste è individuato quello che sarebbe stato assegnato alla lista provinciale che ha conseguito la minore cifra elettorale espressa in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale. Ai fini cui al primo, secondo e terzo periodo sono esclusi i seggi assegnati ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, non risultati eletti, collegati a liste che abbiano conseguito almeno un seggio. Dei seggi assegnati nel caso di cui al secondo periodo del numero 8) del comma 13 si tiene conto ai fini dei seggi attribuiti tra i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) del comma 13. A tale scopo è utilizzato l'ultimo dei seggi o, qualora necessario, gli ultimi seggi spettanti alla coalizione collegata al candidato alla presidenza della Giunta regionale risultato eletto, ad iniziare dai peggiori resti espressi in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali di cui al precedente periodo siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, sono utilizzati quelli assegnati ai gruppi di liste, collegati al candidato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale, che hanno conseguito la minore cifra elettorale a livello regionale, secondo la graduatoria crescente delle stesse cifre; entro il gruppo di liste è individuato quello che sarebbe stato assegnato alla lista provinciale che ha conseguito la minore cifra elettorale espressa in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale. In ogni caso, il primo seggio assegnato ai sensi del secondo periodo del numero 8) del comma 13 spetta al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato alla presidenza proclamato eletto.
14-bis. Ai fini del calcolo delle percentuali dei seggi assegnati al Consiglio, stabilite dai numeri 7 ed 8 del comma 13, non è computato il seggio del Consiglio che, per Statuto regionale, spetta al Presidente eletto.
15. Nel caso in cui più gruppi di liste provinciali siano collegate alla lista di cui al numero 2) del tredicesimo comma, l'Ufficio centrale regionale compila altresì la graduatoria per le eventuali surroghe dei candidati ai sensi del terzo comma dell'articolo 16. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuno dei gruppi di liste provinciali di cui al periodo precedente successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza dei candidati proclamati eletti nella lista regionale e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei candidati eletti, disponendoli in una graduatoria decrescente. Tale graduatoria viene utilizzata per le eventuali surroghe di cui al terzo comma dell'articolo 16.
16. L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi
17. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello o, per il Molise, del tribunale.
18. Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.
[126] Si riporta il testo dell’art. 1 della L. 23 febbraio 1995, n. 43, “Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario”, come modificato, limitatamente alla Regione Umbria, dalla presente legge regionale
Articolo 1
1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto personale, eguale, libero e segreto.
2. Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e successive modificazioni.
3. Un quinto dei
consiglieri assegnati a ciascuna regione, oltre al candidato alla
Presidenza della Giunta regionale, è eletto con
sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, nei modi
previsti dagli articoli seguenti. La dichiarazione di presentazione di ciascuna
lista regionale è effettuata presso la cancelleria della corte d'appello del
capoluogo della regione nei termini di cui all'articolo 9 della legge 17
febbraio 1968, n. 108 , e successive modificazioni. La presentazione della
lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione
di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in entrambe le
province della regione con arrotondamento all’unità superiore. Tale
dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai
delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate. La
presentazione della lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di
elettori pari a quello stabilito dalla lettera c), comma 2 dell'articolo
9 della legge n. 108 del 1968 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di scioglimento del consiglio regionale che
ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni e in sede di prima
applicazione della presente legge, il numero minimo delle sottoscrizioni
previsto, per le liste regionali, dal precedente periodo e, per le liste
provinciali, dall'articolo 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n.
108 , e successive modificazioni, è ridotto alla metà.
4. Ai fini di cui al comma 3, in ogni regione ove si svolgono elezioni regionali, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra.
5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidati pari ad un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione, oltre al candidato alla presidenza della Giunta regionale.
6. In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina. [La Corte costituzionale, con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 422 (Gazz. Uff. 20 settembre 1995, n. 39 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma 6]
7. ... [Sostituisce la lettera d) del comma 2 dell'art. 9, L. 17 febbraio 1968, n. 108.].
8. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e successive modificazioni, deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali di cui al comma 5; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta. Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo.
9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale. In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.
10. ... [Sostituisce l'art. 13, L. 17 febbraio 1968, n. 108].
11. Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale.
12. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e successive modificazioni, in sede di prima applicazione della presente legge le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 8 del ventiseiesimo giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione.
[127]Alcune disposizioni della legge abruzzese n. 1/2002 – concernenti la prorogatio degli organi e le spese elettorali – sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con Sentenza n. 196/2003; la successiva legge regionale 42/2004 è stata impugnata dal Governo con Deliberazione 28/1/2005, in quanto, non essendo ancora in vigore lo statuto della regione, risulterebbero illegittime le modifiche – non limitate ad aspetti procedurali - apportate dalla legge abruzzese alla disciplina elettorale. A seguito del ricorso del Governo la regione ha deciso di abrogare la legge in questione, lasciando in vigore un’unica disposizione riguardante le parità di accesso alle candidature.
[128] art. 1, comma 1, della L.r. 42/2004 come modificato dalla L.r. 12 febbraio 2005, che introduce l’art. 1-bis dopo l’art. 1 della L.r. 1/2002, che a sua volta introduce il comma 4-bis all’art. 1 della L. 108/1968.
[129]Benché non specificato nel testo della legge abruzzese, sembra di dover ritenere che la ineleggibilità è riferita alle Aziende sanitarie locali della regione Abruzzo.
[130]Si tratta degli Enti di cui alla L.r. 2/97 (Ambiti territoriali ottimali).
[131]In sede di prima applicazione – ovvero per le elezioni che si sono svolte nel 2005 - l’articolo 4-bis della legge regionale 51/2004 dispone che le cause di ineleggibilità possono essere rimosse entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge (15/1/2005).
[132]Il comma 3 dell’articolo 3 della L.r. 51/2004 non specifica che si tratta dei comuni della regione; sembra comunque che la norma debba essere interpretata in tal senso in quanto le cariche di Sindaco e Assessori dei comuni di altra regione sono già state dichiarate incompatibili dal precedente periodo. Per quanto riguarda la carica di sindaco, inoltre, si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n) della L.r. 51/2004 stabilisce la ineleggibilità per i sindaci dei comuni della regione Abruzzo con popolazione superiore a 5000 abitanti.
[133] Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42 e successivamente modificato dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2005, n. 9.
[134] Si riporta il testo dell’art. 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato, limitatamente alla Regione Abruzzo, dalla presente legge regionale:
Articolo 1
Norme generali.
1. I consigli regionali delle Regioni a statuto normale sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.
2. L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.
3. Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.
4. Il territorio di ciascuna Regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive Province.
4-bis. In ogni lista provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.
5. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.
6. Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei Comuni con oltre 5.000 abitanti.
[135] Si riporta il testo dell’art. 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato, limitatamente alla Regione Abruzzo, dalla presente legge regionale:
Articolo 2
Numero dei consiglieri regionali - Ripartizione tra le circoscrizioni.
1. Il consiglio regionale è composto:
di 80 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;
di 60 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;
di 50 membri in quelle con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;
di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;
e di 30 membri nelle altre Regioni.
2. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione per il numero dei seggi del relativo consiglio regionale stabilito dal precedente comma e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti).
3. La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.
[136] La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-5 giugno 2003, n. 196 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23 - prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui introduce, sostituendo il testo dell'art. 3, L.R. 17 febbraio 1968, n. 108, le disposizioni dei commi 1, 2 - limitatamente al secondo e al terzo periodo -, 3, 4, 5, 7.
[137] La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-5 giugno 2003, n. 196 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23 - prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
[138] La regione Basilicata non ha ancora adottato lo statuto ai sensi dell’articolo 123 della Costituzione, come modificato dalla L. cost. 1/1999. In assenza dello Statuto, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, la potestà legislativa delle regioni in materia elettorale deve essere limitata ad aspetti di dettaglio della disciplina delle leggi statali vigenti. Il ricorso è stato deliberato dal Consiglio dei ministri in data 4 febbraio 2010.
[139] Comma aggiunto dall’art. 1, L.R. 5 febbraio 2010, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 4, comma 1, della medesima legge).
[140] Comma così modificato dall’art. 2, L.R. 5 febbraio 2010, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 4, comma 1, della medesima legge).
[141] Articolo aggiunto dall’art. 3, L.R. 5 febbraio 2010, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 4, comma 1, della medesima legge).