Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare | ||
Titolo: | Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: Regolamento per il riordino del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato - Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 256 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Nota breve - Commissione per la semplificazione Numero: 15 | ||
Data: | 05/10/2010 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione |
Senato della Repubblica
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Camera dei deputati |
n. 15 – 5 ottobre 2010
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: Regolamento per il riordino del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di StatoAtto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 256Elementi di valutazione sulla qualità del testo
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Numero dell'atto del Governo |
256 |
Titolo |
Regolamento per il riordino del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato |
Norma di autorizzazione |
Art. 2, co. 634 e 635, della legge n. 244/2007 Art. 26, co. 1, del decreto-legge n. 112/2008 |
Numero di articoli |
14 |
Date: |
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Presentazione |
24 settembre 2010 |
Assegnazione |
28 settembre 2010 |
termine per l’espressione del parere |
28 ottobre 2010 |
Commissione competente per il parere |
Commissione parlamentare per la semplificazione |
Introduzione
L'A.G. 256 - trasmesso alle Camere il 24 settembre 2010 - è costituito da uno schema di regolamento di delegificazione in materia di riordino del Fondo di assistenza del personale della Polizia di Stato, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112[1] e dell'art. 2, comma 634, della legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244).
Esso ha l'obbiettivo di razionalizzare gli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza (di seguito, il "Fondo"), pervenendo, altresì, alla riduzione del numero
dei componenti di uno degli organi collegiali (cfr. relazione illustrativa).
Il Fondo è stato istituito dalla legge 12 novembre 1964, n. 1279[2]. Esso provvede all'assistenza morale e materiale del personale della Polizia di Stato e dei familiari, attraverso vari interventi di carattere sociale, ricreativo e culturale (ad esempio, assistenza agli orfani ed ai malati cronici; sussidi economici per i dipendenti collocati a riposo per malattie non riconosciute dipendenti da causa di servizio, che non abbiano maturato il diritto alla pensione e il cui nucleo familiare sia privo di reddito; assegnazione di borse di studio; ecc.).
Secondo la relazione illustrativa, il Fondo è privo di un organico ed attualmente è amministrato sotto la direzione del Direttore dell'Ufficio programmazione ed interventi assistenziali della Direzione centrale per gli affari generali del Dipartimento della pubblica sicurezza. Esso si avvale delle risorse umane assegnate al suddetto Ufficio programmazione.
Il provvedimento in esame è corredato di relazione illustrativa, analisi tecnico-normativa, analisi di impatto della regolamentazione e relazione tecnica.
La relazione illustrativa pone in evidenza il fatto che sullo schema in esame sono state sentite le organizzazioni sindacali rappresentative della Polizia di Stato e dà conto in maniera dettagliata delle richieste di tali organizzazioni e delle ragioni che non hanno consentito di accogliere parte di tali richieste.
Allo schema di regolamento in esame, composto da 14 articoli, sono altresì allegati:
1) il parere interlocutorio espresso dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 18 gennaio 2010;
2) il parere favorevole n. 75/2010 reso dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 26 agosto 2010;
3) un nuovo testo che l'Amministrazione proponente ha predisposto sulla base delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato (con relativa relazione illustrativa). Il nuovo testo è composto da 12 articoli.
Nel suddetto parere favorevole n. 75/2010, il Consiglio di Stato ha dato atto che le disposizioni contenute nel nuovo testo dello schema di regolamento risultano formulate in piena adesione alle osservazioni contenute nel parere interlocutorio.
I principi e i criteri direttivi
L'art. 2, comma 634, della legge finanziaria per il 2008 stabilisce che, al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti di delegificazione, da emanare entro il 31 ottobre 2009, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30%, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell’attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b);
g) trasferimento, all’amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi;
h) riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;
i) riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.
L'art. 26, comma 1, del decreto-legge 112/2008 prevede:
(1) al primo periodo: la soppressione, a partire dal 20 novembre 2008, degli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione di alcuni enti tra i quali quelli non inclusi nell’elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che non fossero confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine;
(2) al secondo periodo: la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del suddetto comma 634 dell’art. 2 della legge finanziaria per il 2008. Tale termine si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino, ma gli enti in questione sono comunque soppressi se i suddetti regolamenti di riordino non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010. L'art. 10-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, inserito dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25, ha interpretato il presente periodo nel senso che l'effetto soppressivo da esso previsto concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unità, con esclusione degli enti già espressamente esclusi dal primo periodo. L'art. 7, comma 30, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha modificato la suddetta disposizione interpretativa, al fine di specificare che sono esclusi dall'ambito di applicazione del secondo periodo gli enti comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Come si è già avuto modo di rilevare, la relazione illustrativa afferma che il Fondo è privo di un organico e si avvale delle risorse umane assegnate all'Ufficio programmazione ed interventi assistenziali della direzione centrale per gli affari generali del Dipartimento della pubblica sicurezza.
Esso, pertanto, non sembrerebbe ricadere nell'ambito di applicazione del secondo periodo che, come interpretato dal decreto-legge 194/2009, si applica agli enti con dotazione superiore alle 50 unità.
Peraltro, Il Fondo non è ricompreso tra quelli inclusi nell'elenco ISTAT e pertanto sembrerebbe escluso sia dal primo che dal secondo periodo (e dunque dall'intera procedura c.d. taglia-enti).
A tal proposito si rileva che il provvedimento in esame è stato adottato il 15 ottobre 2009, quando la disposizione interpretativa del secondo periodo non era ancora stata adottata e il secondo periodo dell'art. 26, comma 1, si limitava a fare riferimento a tutti gli enti pubblici economici (senza esclusioni espresse), ingenerando quei dubbi alla cui risoluzione erano finalizzati i due già ricordati interventi interpretativi del 2010.
Per quanto concerne il rispetto, da parte del provvedimento in esame, dei suelencati principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 634, della legge finanziaria per il 2008, la relazione illustrativa dell'A.G. n. 256 osserva che:
- per quanto concerne il principio di cui alla lettera h) ("riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento"), presso il Fondo di assistenza del personale della pubblica sicurezza non sono presenti uffici di livello dirigenziale o strutture organizzative diverse da quelle indicate nel provvedimento;
- per quanto concerne invece il principio di cui alla lettera i) ("riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento"), la Polizia di Stato è esclusa dalla riduzione delle strutture dirigenziali disposta dall'art. 74 del decreto-legge 112/2008.
Il contenuto del provvedimento
L'articolo 1 modifica la denominazione del Fondo, che da "Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza" diviene "Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato". Esso, riproducendo quanto già previsto attualmente dall'art. 1 della legge 1279/1964, stabilisce che il Fondo è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico; ha sede in Roma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'interno.
La disciplina attualmente in vigore, nell'attribuire i compiti di vigilanza al Ministero dell'interno fa espresso riferimento al Dipartimento per la pubblica sicurezza. Tale riferimento non è contenuto nel provvedimento in esame.
Gli articoli 2 e 3 elencano le finalità del Fondo.
Il comma 1 dell'articolo 2 stabilisce, in via generale, che il Fondo cura l'assistenza in favore del personale della Polizia di Stato mediante interventi complementari ed integrativi di quelli già realizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza e da altri enti e istituzioni assistenziali.
Il comma 2 contiene invece una elencazione di interventi specifici (interventi assistenziali in ambito scolastico; a favore degli orfani; in caso di gravi malattie; ecc.).
I suddetti interventi, così come le ulteriori attività di cui all'articolo 3 riproducono - integrandolo ed aggiornandolo - l'elenco delle attività che il Fondo già svolge, ai sensi dell'articolo 2 della legge 1279/1964.
La relazione illustrativa sottolinea, in particolare, che, rispetto alla formulazione vigente, lo schema di regolamento in esame specifica meglio gli intereventi del Fondo in relazione alla stipula di contratti di assicurazione e prevede, in maniera innovativa, che il Fondo possa, previe intese con l'INPDAP, provvedere al pagamento anticipato di quote delle pensioni privilegiate.
Il Consiglio di Stato ha osservato che:
- per esigenze di coordinamento del testo e di unitarietà della materia trattata, i due articoli in questione dovrebbero essere accorpati;
- andrebbe chiarito che i compiti elencati al comma 2 dell'articolo 2 non riguardano attività strumentali ma costituiscono la specificazione delle stesse finalità complessivamente e genericamente indicate nel comma 1 del medesimo articolo.
L'articolo 4 stabilisce che gli organi del Fondo sono il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori (che vengono poi disciplinati dai successivi articoli 5, 6 e 8).
L'articolo 5 è dedicato al Presidente. Esso è il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. Egli ha la rappresentanza legale del Fondo e presiede il Consiglio di amministrazione.
Il comma 2 elenca gli ulteriori compiti specifici del Presidente. Nel testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri, per l'esercizio di tali compiti (ad eccezione dell'adozione dei provvedimenti d'urgenza e dell'esercizio delle attribuzioni delegate dal Consiglio d'amministrazione) il Presidente può avvalersi di un Segretario delegato (le cui funzioni sono disciplinate dall'articolo 7).
Il testo che incorpora le osservazioni del Consiglio di Stato elimina invece la figura del Segretario delegato, ma prevede che i medesimi compiti possano essere svolti, a titolo gratuito, dal dirigente preposto al Servizio assistenza e attività sociali della Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza. Conseguentemente, l'articolo 7 è soppresso ed il suo contenuto, mutatis mutandis, è inserito nell'articolo 5.
Il Consiglio di Stato ha infatti osservato che la previsione di un segretario delegato - che, pur non costituendo un organo dell'ente, sembra assumere compiti e funzioni di grande rilievo nel quadro organizzativo del Fondo - lungi dal realizzare una riduzione di uffici e di personale, introduce una nuova figura di amministratore.
L'articolo 6 concerne il Consiglio di amministrazione, al quale sono attribuiti i poteri di indirizzo, programmazione e controllo strategico. Esso è composto - oltre che dal Presidente / Capo della Polizia - dal Vice Direttore generale della pubblica sicurezza per l'espletamento delle funzioni vicarie e da due membri, prescelti tra i prefetti o i dirigenti generali di pubblica sicurezza in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. I componenti, ivi compreso il Presidente ed il segretario, svolgono l'incarico a titolo gratuito.
La relazione illustrativa pone in evidenza che, in ottemperanza al principio di cui all'art. 2, comma 634, lettera d), della legge finanziaria per il 2008 ("razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30%, con salvezza della funzionalità dei predetti organi"), la disposizione in esame riduce il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione, passando dagli attuali 5 membri ed il Presidente, a 4 componenti, ivi compreso il Presidente.
L'articolo 8 disciplina il Collegio dei revisori dei conti, i cui componenti svolgono l'incarico a titolo gratuito.
La relazione illustrative e la relazione tecnica pongono in evidenza che la disposizione in esame comporta economie, in quanto attualmente ai revisori dei conti viene corrisposto un compenso annuo lordo pari a circa complessivi euro 14.000,00.
Rispetto al testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri, il testo che incorpora le osservazioni del Consiglio di Stato non prevede più la figura dei membri supplenti.
Il Consiglio di Stato ha infatti osservato che il criterio fissato dalla lettera d) dell'art. 2, comma 634, della legge finanziaria per il 2008 è riferito indistintamente a tutti gli organi collegiali e che dunque l'Amministrazione avrebbe dovuto prevedere comunque la riduzione dei componenti del Collegio dei revisori dei conti, ancorchè l'incarico sia stato previsto a titolo gratuito. Il Consiglio di Stato ha demandato all'Amministrazione il compito di valutare l'opportunità di ridurre il numero dei soli componenti supplenti, in modo da non compromettere la funzionalità dell'organo.
L'articolo 9 stabilisce che, fermo quanto previsto dal provvedimento in esame, l'organizzazione ed il funzionamento del Fondo ed il funzionamento degli organi sono definiti con lo Statuto.
Il comma 2 - che prevede un termine per l'adozione dello Statuto e prevede l'approvazione di quest'ultimo da parte del Ministero dell'interno - non è riprodotto nel testo che incorpora le osservazioni del Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato ha infatti osservato che il suddetto comma si fonda su una immotivata espansione della delega regolamentare contenuta nella norma primaria: l'art. 2, comma 264, della legge finanziaria per il 2008, infatti, mentre non contiene un formale criterio in tal senso, enuncia principi e criteri direttivi espressamente finalizzati al riordino degli organi e degli uffici degli enti pubblici non economici (al fine di evitarne l'automatica soppressione); ne consegue che non si può attrarre nell'orbita di tale processo di riordino anche l'assetto delle funzioni statuali sovraordinate, che si manifestano specificamente nel potere di approvazione dello statuto da un lato e nel potere di vigilanza dall'altro. Tali funzioni restano affidate agli organi individuati dalla legge istitutiva dell'ente, vale a dire, rispettivamente, al Presidente della Repubblica e al Ministro dell'interno (cfr. articoli 1, secondo comma, e 4, primo comma, della legge 1279/1964).
L'articolo 10 concerne la gestione economico-finanziaria. Esso dispone, tra l'altro, che il Fondo conformi il proprio ordinamento amministrativo contabile alle previsioni di cui al d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97[3], recependole in un proprio regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
L'articolo 11 stabilisce che il patrimonio del Fondo è costituito dai beni, mobili e immobili, di proprietà del Fondo, nonchè dai beni di qualsiasi natura che ad esso pervengano a titolo oneroso o gratuito.
L'articolo 12 elenca le entrate del Fondo.
L'articolo 13 prevede che, per la realizzazione dei suoi scopi il Fondo, qualora risulti indispensabile possa ricorrere al supporto di associazioni di volontariato senza fini di lucro iscritte nei registri previsti dalla legge. Tale attività di supporto non deve comportare oneri aggiuntivi a carico del Fondo.
L'articolo 14 reca una disposizione transitoria e prevede inoltre che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento in esame, sono abrogati gli artt. 3, 4, 5 e 6 della legge 1279/1964.
A tal proposito, il Consiglio di Stato ha osservato che sembrerebbe corretto limitare l'abrogazione espressa ai soli articoli 3 e 5 della suddetta legge.
Ciò in quanto l'articolo 4, oltre a contenere una disposizione di prima applicazione che non sembra confliggere con le disposizioni del provvedimento in esame, reca anche la procedura di approvazione dello statuto medesimo che, come è stato già detto, secondo il Consiglio di Stato non può essere attratta nel processo di riordino attuato con il provvedimento in questione.
Per quanto concerne l'articolo 6 della legge 1279/1964, esso, recando il termine di entrata in vigore della legge medesima, costituisce un dato giuridico cristallizzato nel tempo e non può formare oggetto di intervento abrogativo in questa sede.
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[1] "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
[2] "Istituzione del Fondo di assistenza per il personale di pubblica sicurezza". Precedentemente, il D.P.R. 10 luglio 1952, n. 1112 aveva istituito ed eretto in ente morale il "Fondo assistenza previdenza e premi per il personale di pubblica sicurezza", approvandone il relativo statuto.
[3] "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70".