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Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (DOC 437) Programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei
Riferimenti:
SCH.DEC 437/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 387
Data: 15/03/2012
Descrittori:
CONTABILITA' DI ENTI ED AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE   INCREMENTO DI PERSONALE
UNIVERSITA'     
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

Programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei

 

(Schema di decreto legislativo n. 437)

 

 

 

 

 

N. 387 – 15 marzo 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Estremi del provvedimento

 

 

Atto n.:

 

437

 

 

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto legislativo

Titolo breve:

 

Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei

 

Riferimento normativo:

 

art. 5, commi 1, lettere b) e c), 4, lettere da b) a f), 5 e 7 della legge 2010, n. 240

 

 

 

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

Assegnazione

 

 

Alla  

 

ai sensi

 

 

 

(termine per l’esame: 27 marzo 2012)

 

 

Alla Commissione Bilancio

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 27 marzo 2012)

 

 

 


INDICE

 

 

 

ARTICOLI 3 e 4. 4

Piano economico-finanziario e programmazione del personale. 4

ARTICOLI 5-7. 5

Limiti alle spese di personale e per l’indebitamento.. 5

ARTICOLI 8 e 9. 7

Costo standard e valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei7

ARTICOLO 10. 8

Programmazione finanziaria triennale del Ministero.. 8

ARTICOLO 12. 9

Disposizione finanziaria.. 9



PREMESSA

 

Lo schema di decreto legislativo in esame reca la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, ai sensi dell’articolo 5, commi 1, lettere b) e c), 4, lettere da b) a f), 5 e 7 della legge n. 240/2010[[1]].

L’articolo 5, comma 1, indica gli obiettivi da raggiungere mediante l’adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario. Tra questi, alla lettera b), individua la  revisione della disciplina concernente la contabilità, al fine di garantirne coerenza con la programmazione triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneità, e di consentire l'individuazione della esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e dell'andamento complessivo della gestione nonché la previsione di meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli atenei. Alla lettera c)  prevede l’introduzione, sentita l'ANVUR, di un sistema di valutazione ex post delle politiche di reclutamento degli atenei, sulla base di criteri definiti ex ante.

Al comma 4, la legge elenca principi e criteri direttivi cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega di cui al comma 1. Tra questi:

a)       adozione di un piano economico-finanziario triennale che garantisca la sostenibilità di tutte le attività dell'ateneo;

b)      previsione che gli effetti delle misure di cui alla legge delega trovino adeguata compensazione nei piani previsti alla lettera d); comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, con cadenza annuale, dei risultati della programmazione triennale riferiti al sistema universitario nel suo complesso, ai fini del monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica;

c)       predisposizione di un piano triennale diretto a riequilibrare i rapporti di consistenza del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il numero dei professori e ricercatori assunti per chiamata diretta in base alle disposizioni dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230; previsione che la mancata adozione, parziale o totale, del predetto piano comporti la non erogazione delle quote di finanziamento ordinario relative alle unità di personale che eccedono i limiti previsti;

d)      determinazione di un limite massimo all'incidenza complessiva delle spese per l'indebitamento e delle spese per il personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle entrate complessive dell'ateneo, al netto di quelle a destinazione vincolata;

e)      introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso, calcolato secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio e ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università, cui collegare l'attribuzione all'università di una percentuale della parte di fondo di finanziamento ordinario non assegnata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180; individuazione degli indici da utilizzare per la quantificazione del costo standard unitario di formazione per studente in corso, sentita l'ANVUR.

Il comma 5 prevede che.  nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera c), il Governo si attenga al principio e criterio direttivo dell'attribuzione di una quota non superiore al 10 per cento del fondo di funzionamento ordinario correlata a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, elaborati da parte dell'ANVUR e fondati su: la produzione scientifica dei professori e dei ricercatori successiva alla loro presa di servizio ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia nell'ateneo; la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e di post-dottorato, o, nel caso delle facoltà di medicina e chirurgia, di scuola di specializzazione, nella medesima università; la percentuale dei professori reclutati da altri atenei; la percentuale dei professori e ricercatori in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca internazionali e comunitari; il grado di internazionalizzazione del corpo docente.

Si ricorda che la relazione tecnica allegata al disegno di legge ha affermato che la delega legislativa in materia di interventi per la qualità e l’efficienza del sistema universitario non reca oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Il provvedimento, composto da 12 articoli, è corredato di relazione tecnica vidimata dalla Ragioneria generale dello Stato la quale afferma che dall’attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento non si prevedono effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, non comportando l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri e rientrando nella fattispecie dei provvedimenti emanati in regime di neutralità finanziaria.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 3 e 4

Piano economico-finanziario e programmazione del personale

Le norme:

·        introducono l'obbligo per le università di adottare un bilancio unico d’ateneo di previsione triennale, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo, per la cui predisposizione le università tengono conto dei piani triennali per la programmazione ed il reclutamento del personale (articolo 3);

·        prevedono che le università adottino piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici. a tempo indeterminato e determinato (articolo 4).

Il comma 2 dell'articolo 4 fissa gli obiettivi della programmazione del reclutamento del personale precisando una serie di indicatori e criteri nell'ambito dei quali deve essere pianificato il reclutamento. In particolare, oltre alla prescrizione secondo la quale va assicurata la sostenibilità della spesa, si precisa l'obiettivo di realizzare, nell'arco del triennio, un determinato equilibrio nella composizione dell'organico del personale docente e ricercatore e di mantenere un equilibrato rapporto tra l'organico delpersonale dirigente e tecnico amministrativo a tempo indeterminato, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, e il personale docente, entro valori di riferimento che saranno definiti con successivo decreto del Ministro.

Si prevede poi che, fermo restando il rispetto dei limiti per le spese dì personale e per le spese di indebitamento, fissati dal successivo articolo 7, per quegli atenei con una percentuale di professori di prima fascia superiore al 30% del totale dei professori, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi della normativa citata non può comunque essere inferiore al numero dei professori di prima fascia.

 

La relazione tecnica afferma che per quanto riguarda le disposizioni di cui agli articoli in esame, non si prevedono oneri a carico della finanza pubblica in quanto trattasi di definizione di termini ed individuazione di atti programmatici sottoposti all’approvazione degli organi di governo degli atenei finalizzati, su un arco temporale triennale, al perseguimento di specifici obiettivi in tema di programmazione economico-finanziaria complessiva delle attività delle università ed in tema di reclutamento del personale.

 

Nulla da osservare al riguardo, in quanto le disposizioni in esame appaiono finalizzate a

migliorare la trasparenza, l’uniformità e la comprensione dei bilanci delle università, in conformità a quanto disposto dall’art. 17 del decreto legislativo n. 91 del 2011, in tema di armonizzazione dei sistemi contabili della PA, e non appaiono suscettibili di determinare effetti sulla finanza pubblica.

 

ARTICOLI 5-7

Limiti alle spese di personale e per l’indebitamento

Le norme:

·        definiscono il limite massimo dell'incidenza delle spese dipersonale (assegni fissi per il personale docente e ricercatore a tempo indeterminato e determinato; assegni fissi per il personale dirigente, tecnico-amministrativo e per i collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato e determinato; trattamento economico del direttore generale; fondi destinati alla contrattazione integrativa; contratti di insegnamento), sostenute nell’anno di riferimento, che non deve superare l’80% delle entrate date dalla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento, e da tasse, soprattasse e contributi universitari riscossi nello stesso anno (articolo 5);

La norma specifica  che per contributi statali si intende la somma algebrica delle assegnazioni di competenza nell’anno di riferimento del Fondo per l finanziamento ordinario, del Fondo per la programmazione del sistema universitario e di eventuali ulteriori assegnazioni statali con carattere di stabilità, destinate alle spese di personale. Per tasse, soprattasse e contributi universitari, la norma specifica che si intende il valore delle riscossioni totali, nell’anno di riferimento, a carico degli iscritti, ad eccezione delle tasse riscosse per conto terzi, e che tale valore è calcolato al netto dei rimborsi effettuati agli studenti nello stesso periodo.

·        limita l'indebitamento alle sole spese di investimento come definite dall’articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350[2] e specifica che l'indicatore d’indebitamento degli atenei è calcolato rapportando l’onere complessivo di ammortamento annuo alla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento, dei contributi statali per investimento ed edilizia e delle tasse, soprattasse e contributi universitari nell’anno di riferimento, al netto delle spese di personale. Il limite massimo dell’indicatore suddetto è pari al 15 per cento (articolo 6);

·        disciplina, ferme restando le norme in materia di assunzioni a tempo indeterminato e determinato previste dalla legislazione vigente che definiscono i livelli occupazionali massimi su scala nazionale, i limiti alle assunzioni annuali di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato, rapportandoli alla spesa relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell’anno precedente, in misura diversa in relazione agli scostamenti dagli indicatori previsti dagli articoli precedenti (articolo 7).

.

La relazione tecnica rappresenta le seguenti voci considerate per ilcalcolo dei nuovi indicatori:

Indicatore Spese di Personale = A/B

A = Spese personale a carico dell'ateneo = (Assegni fissi personale di ruolo + Assegni fissi personale a tempo determinato + Fondo accessorio personale TA + Contratti di insegnamento) - Finanziamenti esterni pubblici/privati vincolati a spese di personale;

B = FFO + Fondo programmazione triennale + Entrate contributive al netto dei rimborsi

La RT evidenzia che l’inserimento della contribuzione studentesca tra le entrate da considerare per la determinazione dell’indicatore relativo alle spese di personale è strettamente correlato anche con l’inclusione fra le spese delle ulteriori voci relative alle spese del personale a tempo determinato caratterizzate da un maggior grado di variabilità e flessibilità nell’ambito della programmazione di bilancio degli atenei. Secondo la RT,   l’indicatore così individuato permette una visione complessiva delle spese sostenute da un ateneo per il personale impegnato nella didattica, nella ricerca e nei servizi di supporto, andando inoltre nella direzione di impegnare le università a graduare le spese di personale a tempo determinato nel caso di variazioni delle entrate contributive correlate alla dinamica delle iscrizioni ai corsi universitari.

Indicatore Spese di Indebitamento = C/D

C = Rata annua mutui (capitale + interessi)

D = FFO + Fondo programmazione triennale + Contributi statali per investimento ed edilizia + Entrate contributive al netto dei rimborsi - Fitti passivi - Spese personale a carico dell’ateneo.

La RT specifica che, conseguentemente alla revisione degli indicatori di cui agli articoli 5 e 6, con l’articolo 7 si definiscono, dall’entrata in vigore del decreto e per il prossimo triennio e con l’esigenza di assicurare la piena sostenibilità finanziaria dei bilanci degli atenei, le modalità per perseguire detta sostenibilità attraverso una graduazione delle possibilità di reclutamento e di contrazione di forme di indebitamento per spese di investimento che tengano conto dell’andamento e della combinazione di entrambi gli indicatori individuati. Sia la possibilità di spesa per assunzioni di personale, sia quella per spese di indebitamento sono articolate per fasce, direttamente proporzionali alla distanza del valore degli indicatori riportati dal singolo ateneo al termine dell’esercizio finanziario precedente rispetto ai valori di riferimento di cui agli articoli 5 e 6. La RT evidenzia, inoltre, che la graduazione delle possibilità direclutamento degli atenei (proporzionata in ogni caso anche alle cessazioni dell’anno precedente), non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica, prevedendo il decreto di mantenere ferme le disposizioni limitative in materia di assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato previste dalla legislazione vigente.

 

Nulla da osservare al riguardo, in quanto le disposizioni in esame non appaiono suscettibili

di determinare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

 

 

ARTICOLI 8 e 9

Costo standard e valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei

Le norme:

·        definiscono il costo standard unitario di formazione per studente in corso, la cui determinazione è definita con decreto ministeriale, con il parere dell’ANVUR (articolo 8);

·        disciplinano l’introduzione di un sistema di valutazione ex post delle politiche di reclutamento degli atenei, definendone le finalità ed individuandone i criteri di riferimento, la cui ponderazione viene affidata ad un successivo decreto ministeriale, sentita l’ANVUR (articolo 9).

 

 

La relazione tecnica afferma che quanto previsto dagli articoli in esame non genera oneri a carico della finanza pubblica in quanto sono previste unicamente attività a carico del Ministero e dell’ANVUR che rientrano nell’ambito delle normali attività istituzionali, non suscettibili, pertanto, di generare oneri addizionali.

 

Al riguardo, andrebbe acquisita una conferma dal Governo circa la possibilità che l’introduzione di un sistema di valutazione ex post sia supportato con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, ai fini del rispetto della clausola di invarianza contenuta nel successivo articolo 12.

 

ARTICOLO 10

Programmazione finanziaria triennale del Ministero

La norma stabilisce che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca individua con proprio decreto di validità almeno triennale, le percentuali del fondo di finanziamento ordinario da ripartire in relazione a criteri basati sul costo standard per studente, sulla valutazione dei risultati della didattica e della ricerca, sui risultati conseguiti nell’ambito delle politiche di reclutamento delpersonale e agli interventi perequativi di cui alla legge n. 240/2010. Prevede, inoltre, che il Ministero dia comunicazione annuale al Ministero dell'economia e delle finanze dell’esito della programmazione medesima, in particolare ai fini del monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che l’articolo in esame attua il collegamento tra le misure di incentivazione e di sostegno previste dalla legge n. 240 del 2010 e la distribuzione del fondo di finanziamento ordinario delle università statali (FFO) di cui all'articolo 5 della legge 537 del 1993, il cuistanziamento complessivo grava sul capitolo 1694 dello stato di previsione della spesa del MIUR. La RT specifica che per sua natura, il Fondo copre oneri in parte modulabili e lo stanziamento complessivo costituisce il limite massimo di spesa. Fa inoltre presente che, nell’ambito della dotazione annuale e ferma restando l’attribuzione a tutti gli atenei statali di una quota base, viene ora previsto che la parte che residua sarà ripartita, in termini percentuali, secondo criteri valutativi che tengono in considerazione la qualità del sistema universitario, il costo standard per studente in corso, i risultati conseguiti nell’ambito delle politiche di reclutamento del personale, le finalità di perequazione del sistema universitario.

La relazione afferma, infine, che tale indicazione metodologica del sistema di ripartizione non comporta, di per sé, la necessità di incrementare la dotazione del fondo.

 

Nulla da osservare, al riguardo.

 

ARTICOLO 12

Disposizione finanziaria

La normaprevede che all'attuazione del provvedimento si provveda nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente negli appositi programmi dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’'anno 2012 e per gli esercizi successivi e dispone che dall’attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ricorda che nell’articolo in esame viene precisato che all’attuazione delle disposizioni previste nel decreto si provvederà entro i limiti delle disponibilità finanziarie vigenti come risultanti dallo stato di previsione degli stanziamenti del ministero per l’anno 2012 e per gli esercizi successivi. A tale riguardo, conferma che l’entrata in vigore del provvedimento non comporterà l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica.

 

Nulla da osservare per i profili di quantificazione, fatto salvo quanto rilevato con riferimento agli articoli 3 e 4.



[1] “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”.

[2] Legge finanziaria 2004.