Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 5193) Ratifica dell'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra Italia e Afghanistan
Riferimenti:
AC N. 5193/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 423
Data: 07/06/2012
Descrittori:
AFGHANISTAN   COOPERAZIONE ECONOMICA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE   RATIFICA DEI TRATTATI
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 5193

 

Ratifica dell’Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra Italia e Afghanistan

 

 

 

 

 

 

 

N. 423 – 7 giugno 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

5193

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica  italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, fatto a Roma il 26 gennaio 2012.

 

Iniziativa:

 

 

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Stefani

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 

 

 

 


INDICE

 

 

 

ARTICOLI 1-7 dell’Accordo.. 3

Misure per la cooperazione allo sviluppo.. 3

 



PREMESSA

Il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l’esecuzione dell’Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell’Afghanistan, fatto a Roma, 26 gennaio 2012.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1-7 dell’Accordo

Misure per la cooperazione allo sviluppo

Le norme prevedono quanto segue:

         viene preliminarmente evidenziata la necessità di un rafforzamento della presenza diplomatica e civile dell’Italia a Herat, sottolineando la possibilità di una più stretta integrazione regionale, da perseguirsi mediante la promozione degli scambi commerciali e delle reti di transito lungo le rotte tradizionali del commercio (articolo 1);

         è stabilito che l’impegno italiano in favore dello sviluppo dell’Afghanistan, che ammonta ad oggi a 570 milioni di euro, sia diretto a contribuire alla ricostruzione e allo sviluppo dell’Afghanistan sulla base di quanto stabilito nell’Accordo quadro bilaterale per la cooperazione allo sviluppo, firmato il 19 ottobre 2010 e attualmente in vigore (articolo 2, commi 1 e 2);

         sono indicati i settori prioritari sui quali dovrà concentrarsi prevalentemente la cooperazione italiana: sviluppo economico e agricolo; buon governo e Stato di diritto; infrastrutture e risorse naturali, sostegno alla sanità e aiuto umanitario (articolo 2, comma 4);

         viene stabilito che l’Italia sosterrà il potenziamento delle infrastrutture strategiche della provincia di Herat, per il quale ha già offerto un credito d’aiuto di 150 milioni di euro (articolo 2, comma 5), e che l’Italia continuerà a prestare il proprio sostegno attraverso i Programmi prioritari nazionali in corso e ad offrire assistenza e formazione ai funzionari pubblici afghani anche attraverso istituti di alta formazione (articolo 2, comma 8);

         è prevista la convocazione di consultazioni annuali a livello tecnico tra il Ministro delle finanze dell’Afghanistan ed il Ministro degli esteri italiano (articolo 2, comma 9);

         viene stabilito che, in materia di cooperazione per la sicurezza, l’Italia continuerà a sostenere le forze di sicurezza afghane contribuendo in particolare alla loro formazione e al loro addestramento, nonché attuando specifiche iniziative di formazione  da tenersi sia in Italia che in Afghanistan con il coinvolgimento di istituzioni specializzate (articolo 3);

         viene disposto che la cooperazione bilaterale in materia di lotta al traffico di droga  sia regolata nel lungo periodo dallo specifico Accordo firmato a Roma il 2 giugno 2011, in conformità del quale verranno concordate e messe in atto attività di studio, ricerca ed eventuali analisi congiunte, nonché la formazione e l’addestramento del personale preposto a misure antidroga (articolo 4).

Si ricorda che il disegno di legge di ratifica del predetto Accordo non è ancora stato presentato al Parlamento;

         è prevista l’attuazione dei seguiti del Memorandum d’Intesa per la promozione della cooperazione economica firmato il 12 aprile 2011 e valido per cinque anni (articolo 5);

         è previsto il rafforzamento degli scambi accademici fra le università e la promozione della lingua italiana in Afghanistan e stabiliscono che l’Italia, previa disponibilità di fondi, continui a garantire alla Parte afghana 200 mensilità di borse di studio per corsi di alta formazione in Italia (articolo 6);

         viene stabilito che l’attuazione dell’Accordo in esame sarà seguita e rivista da una Commissione congiunta presieduta dai due Ministri degli esteri, con la partecipazione di rappresentanti di altri Ministeri competenti, che si terrà alternativamente in Afghanistan ed in Italia su base annuale (articolo 7).

 

La relazione tecnica afferma che dalle norme in esame non discendono impegni diretti per le amministrazioni coinvolte né ulteriori oneri per la finanza pubblica in quanto l‘Accordo, avente mero valore politico e programmatico, costituisce la cornice giuridica in cui andranno ad inserirsi gli impegni bilaterali di medio e lungo periodo tra i due Paesi.

La relazione precisa, in particolare, che:

-          le possibili iniziative congiunte di cui all’articolo 1 hanno carattere meramente eventuale e, ove si concretizzassero in ulteriori future intese, saranno oggetto di distinti provvedimenti per i quali verrà predisposta un’apposita copertura finanziaria;

-          l’importo di 570 milioni di euro indicato all’articolo 2 rappresenta una mera indicazione della dimensione complessiva dell’impegno italiano a favore delle attività di ricostruzione e sviluppo in Afghanistan dal 2001 al 2011, attraverso finanziamenti già deliberati dal Comitato direzionale o dal Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS) del Ministero degli affari esteri. Tali importi sono stati deliberati sulla base di coperture finanziarie assicurate sia dalle leggi finanziarie annuali (relativamente agli stanziamenti assegnati alla DGCS del Ministero degli affari esteri ai sensi della legge n. 49/1987[1]) sia dalle successive leggi per il finanziamento delle missioni di pace italiane all’estero, dal 2006 al 2011.

La RT è corredata di una tabella recante l’elenco delle leggi che fra il 2006 e il 2011 hanno autorizzato la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali. In una seconda tabella viene presentato (per il medesimo periodo 2006-2011) un quadro d’insieme delle risorse destinate all’Afghanistan nell’ambito delle predette leggi: si tratta  di un importo  pari a circa 170,5 milioni di euro per tutto il periodo considerato.

Si osserva - con riferimento al contenuto informativo di tali tabelle - che nei relativi prospetti le predette risorse non sono poste in relazione con le singole norme che le hanno autorizzate. Ciò rende non identificabile l’autorizzazione di spesa interessata, in quanto alcune di tali norme prevedono stanziamenti per la cooperazione destinati ad un insieme di paesi, fra i quali anche l’Afghanistan.

La relazione afferma, quindi, che l’articolo 2, paragrafo 1 (che prevede l’impegno italiano alla ricostruzione e allo sviluppo), non prevede alcun nuovo impegno di spesa che necessiti di ulteriore copertura finanziaria, in quanto si riferisce soltanto ad iniziative di cooperazione pregresse o in corso, già finanziate;

-        l’Accordo quadro bilaterale per la cooperazione allo sviluppo del 19 ottobre 2010 (articolo 2, comma 2) è già in vigore, essendo stato ratificato senza legge di autorizzazione[2], e non determina nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

-        il credito d’aiuto di 150 milioni di cui all’articolo 2, comma 5, è finanziato attraverso lo strumento del Fondo rotativo presso Artigiancassa ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 49/1987, la cui capienza è sufficiente;

-        gli ulteriori interventi previsti dall’articolo 2 (commi da 3 a 8) rientrano nell’ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo che saranno realizzate con gli ordinari stanziamenti della DGCS del Ministero degli affari esteri ai sensi della legge n. 49/1987, analogamente a quanto già accaduto negli anni scorsi, nel limite delle disponibilità assegnate dalle leggi di stabilità annuali;

-        le consultazioni previste dall’articolo 2, comma 9, rientrano tra le missioni istituzionali del Ministro degli affari esteri, che si avvarrà del personale già presente in loco;

-        le attività previste dall’articolo 3 (cooperazione per la sicurezza) saranno svolte nel quadro degli impegni NATO-ISAF e, una volta definite, formeranno oggetto di distinti provvedimenti, per i quali verrà predisposta apposita copertura finanziaria;

-        la ratifica dell’Accordo di cooperazione in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, del 2 giugno 2011 (articolo 4), è oggetto di un distinto disegno di legge, il cui iter è attualmente in corso a livello di concerto interministeriale;

-        il Memorandum d’intesa per la promozione della cooperazione economica del 12 aprile 2011 (articolo 5) non è suscettibile di determinare oneri relativamente al provvedimento in esame, in quanto consiste in una mera intesa programmatica a livello ministeriale, entrata già in vigore al momento della firma e che, a sua volta, non ha determinato nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

-        le 200 mensilità di borse di studio in favore di studenti afghani (articolo 6) non determinano nuovi o maggiori oneri per l’erario in quanto ad esse si provvede nei limiti delle disponibilità di fondi, a valere sul capitolo 2619 del Ministero degli affari esteri, concernente la concessione di borse di studio a studenti stranieri;

-        le riunioni della Commissione congiunta di cui all’articolo 7, non avente natura tecnica, avranno luogo ai massimi livelli di rappresentanza politica nell’ambito delle visite di Stato e degli incontri già previsti in sede multilaterale, con l’ausilio del personale già presente in loco.

 

Al riguardo si osserva che, in base a quanto affermato dalla relazione tecnica, alcune norme dell’Accordo hanno carattere essenzialmente programmatico e, sotto il profilo finanziario, si limitano ad una ricognizione delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Altre norme, invece, prevedono interventi e forme di cooperazione che richiederanno l’utilizzo di risorse umane, nonché di mezzi finanziari e strumentali, ulteriori rispetto a quelli già disponibili a legislazione vigente.

Si consideri  - fra l’altro - che in genere gli interventi di cooperazione non sono finanziati per periodi superiori ad un anno o ad un triennio.

Rispetto a tali previsioni, la relazione tecnica non fornisce indicazioni o elementi di stima circa i possibili effetti finanziari e in taluni casi opera un rinvio ai successivi provvedimenti legislativi con cui si provvederà alla copertura finanziaria.

Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, agli interventi in materia di ricostruzione e di sviluppo economico e agricolo, nonché in materia di infrastrutture, sanità, aiuti umanitari, formazione, addestramento delle forze di sicurezza, contrasto del traffico di droga, cooperazione fra le università, finanziamento di borse di studio.

Si rileva, pertanto, che una verifica di tali effetti finanziari sarà possibile se le misure prospettate dall’Accordo troveranno attuazione in provvedimenti legislativi sottoposti all’esame parlamentare corredati di relazione tecnica.

In proposito appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.



[1] “Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo”.

[2] Non ricorrendo alcuno dei requisiti di cui all’articolo 80 della Costituzione.