Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 3996) DL 228/2010, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia
Riferimenti:
AC N. 3996/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 260
Data: 25/01/2011
Descrittori:
ASSISTENZA ALLO SVILUPPO   FORZE ARMATE
FORZE DI POLIZIA   MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI MILITARI     
Organi della Camera: IV-Difesa
V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
DL N. 228 DEL 29-DIC-10     

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3996-A

 

Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali

delle forze armate e di polizia

 

 

(Conversione del decreto legge n. 228/2010)

 

 

 

 

 

N. 260 – 25 gennaio 2011

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissioni (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissioni

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

3996

Titolo breve:

 

Proroga missioni internazionali – Conversione in legge del decreto-legge n. 228 del 2010.

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

III e IV

 

Relatori per le

Commissioni di merito:

 

Dozzo e Cirielli

 

 

Gruppo:

 

LNP e PdL

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Commissioni riunite III e IV

 

Oggetto:

 

 

 



INDICE

ARTICOLO 1. 6

Iniziative in favore dell’Afghanistan.. 6

ARTICOLO 2. 7

Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. 7

ARTICOLO 3. 12

Regime degli interventi12

ARTICOLO 4. 17

Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.. 17

ARTICOLO 5. 22

Disposizioni in materia di personale. 22

ARTICOLI 6 e 7. 26

Disposizioni in materia penale e contabile. 26

ARTICOLO 8. 27

Copertura finanziaria.. 27

 


 

PREMESSA

 

Il disegno di legge dispone la conversione del DL 29 dicembre 2010, n. 228, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2011.

Il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nel corso dell’esame in sede referente, le Commissioni di merito hanno apportato al testo modifiche ed integrazioni .

Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

 

Art.1

comma 1

Interventi per la Cooperazione allo sviluppo di cui alla L. 49/1987 (Afghanistan)

Missione di stabilizzazione (Afghanistan e Pakistan)

16.500.000

Art. 1

comma 1

Partecipazione ai Fondi fiduciari NATO (Afghanistan)

1.500.000

Art. 1

comma 6

Componente civile del Provincial Reconstruction Team in Herat

24.244

Art. 1       TOTALE

 

18.024.244

(euro) Art. 2

Comma 1

Interventi per la Cooperazione allo sviluppo di cui alla L. 49/1987 (Iraq, Libano, Myanmar, Pakistan, Somalia e Sudan)

10.500.000

Art. 2

Comma 1

Interventi di sminamento di cui alla L. 58/2001

1.000.000

Art. 2

Comma 1

Sostegno di iniziative contro le mutilazioni genitali femminili

500.000

(*)

Art. 2

Comma 2

Partecipazione ai Fondi fiduciari NATO (Iraq, Kosovo, Serbia, Albania)

1.000.000

Art. 2

Comma 3

Contributo italiano al Tribunale speciale delle Nazioni Unite in Libano

800.000

Art. 2

Comma 4

Partecipazione a operazioni civili di mantenimento della pace e diplomazia preventiva e progetti di cooperazione OSCE

617.951

Art. 2

Comma 5

Interventi a sostegno di Iraq e Yemen e  per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza e per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio

12.827.451

(*)

Art.2

Comma 6

Finanziamento del Fondo di cui all’art. 3, comma 159, L. 350/2002 per misure di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e degli istituti culturali e scolastici all’estero

10.000.000

Art.2

Comma 7

Interventi  a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell’Africa sub-sahariana

2.750.000

Art.2

Comma 8

Partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC e altre organizzazioni internazionali

1.583.328

Art.2

Comma 9

Invio in missione di personale di ruolo presso le sedi in Afhanistan, Iraq e Pakistan

454.050

Art.2

Comma 9

Viaggi di congedo in Italia del personale in servizio presso le sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan e per i familiari a carico

61.971

Art.2

Comma 9

Invio in missione di un funzionario diplomatico per assistere la presenza italiana in Kurdistan

180.436

Art. 2

Comma 10

Partecipazione di personale del Ministero degli esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei rappresentanti speciali dell’Unione europea

318.700

Art.2

Comma 10

Viaggi di servizio del personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq e Pakistan

36.000

Art.2

Comma 11

Partecipazione italiana alla Fondazione Iniziativa adriatico-ionica

300.000

Art. 2

Comma 11

Fondo Fiduciario InCE

1.000.000 (*)

Art. 2

Comma 11-bis

Contributo straordinario al Comitato Atlantico italianao

250.000

(*)

Art. 2       TOTALE

 

44.179.887 (*)

 

Art. 4

comma 1

ISAF ed EUPOL – Afghanistan

380.770.000

Art. 4

comma 2

UNIFIL– Libano

106.240.346

Art. 4

comma 3

MSU, EULEX in Kosovo; (Joint Enterprise Balcani)

35.770.354

Art. 4

comma 4

(ALTHEA), IPU dell’UE – Bosnia Erzegovina

147.799

Art. 4

comma 5

Active Endeavour - Mediterraneo

12.935.084

Art. 4

comma 6

Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2)

594.139

Art. 4

comma 7

Unione europea (EUBAM) - Valico di Rafah

60.346

Art. 4

comma 8

UNAMID - Darfur  (Sudan)

126.459

Art. 4

comma 9

Unione europea - EUPOL RD Congo

206.026

Art. 4

Comma 10

United Nations Peacekeeping Force (UNFICYP) – Cipro

132.039

Art. 4

Comma 11

Assistenza alle Forze armate albanesi

653.993

Art. 4

Comma 12

694.810

Art. 4

Comma 13

Operazione militare UE (Atalanta) e operazione della NATO di contrasto alla pirateria

25.112.656

Art. 4

Comma 14

Addestramento forze armate e di polizia irachene

4.107.115

Art. 4

Comma 15

Impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq

12.169.041

Art. 4

Comma 16

 

Impiego di personale militare dell’Unione Europea (EUTM)  Somalia

681.198

Art. 4

Comma 17

Contratti di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture nelle missioni internazionali

80.506.000

Art. 4

Comma 18

Interventi urgenti, acquisti  e lavori da eseguire in economia in Afghanistan, Libano e Balcani

7.988.794

Art. 4

Comma 19

Forze di Polizie italiane – Albania e Paesi dell’area balcanica

3.497.465

Art. 4

Comma 20

Polizia di Stato (EULEX) – Kosovo

853.940

Art. 4

Comma 20

Polizia di Stato (EULEX e UNMIK) – Kosovo

30.700

Art. 4

Comma 21

Polizia di Stato (EUPOL COPPS) - Palestina

64.040

Art. 4

Comma 22

Carabinieri e Polizia di Stato (EUPM) – Bosnia Erzegovina

269.002

Art. 4

Comma 23

Guardia di finanza – Libia

8.297.164

Art. 4

Comma 24

Guardia di finanza (ISAF) – Afghanistan

1.471.724

Art. 4

Comma 24

Guardia di finanza (EUPOL) – Afghanistan

368.141

Art. 4

Comma 25

Guardia di finanza (EULEX) – Kosovo

411.201

Art. 4

Comma 26

Guardia di finanza (JMOUs) - Afghanistan e Emirati Arabi Uniti e JMOU in Kosovo

309.077

Art. 4

Comma 27

magistrati, Polizia penitenziaria e pers. amministrativo del Ministero della giustizia (EULEX) – Kosovo

260.991

Art. 4

Comma 28

Un magistrato EUPOL COPPS- Palestina

19.254

Art. 4

Comma 29

Due magistrati EUPM – Bosnia-Erzegovina

96.971

Art. 4

Comma 30

Mantenimento del dispositivo info-operativo AISE a protezione delle Forze armate  impiegate in missioni internazionali

5.000.000

Art. 4

Comma 31

Dotazione del fondo di cui all’art. 55, comma 5-septies, DL n. 78/2010

2.500.000

Art. 4       TOTALE

 

692.345.869

Art.1, 2 e 4 TOTALE

 

754.550.000

(*)

 

(*) Gli importi sono stati modificati a seguito degli emendamenti approvati nel corso dell’esame in sede referente

 


VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Iniziative in favore dell’Afghanistan

Le norme autorizzano le seguenti spese a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011:

·        euro 16.500.000, ad integrazione delle risorse finanziarie di cui alla legge n. 49/1987[1], come determinate dalla tabella C, allegata alla legge n. 220/2010 (legge finanziaria 2011) per iniziative di cooperazione in Afghanistan, ed euro 1.500.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell’esercito nazionale afgano (comma 1). la norma prevede, altresì, la partecipazione ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e in Pakistan, la cui organizzazione è finanziata a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al comma 1 (comma 2). Nell’ambito del medesimo stanziamento di cui al comma 1, si provvederà alla realizzazione di una Casa della società civile a Kabul, quale centro culturale per lo sviluppo di rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan (comma 4).

La norma precisa inoltre:

·          che le attività operative della missione di stabilizzazione sono finalizzate al sostegno del settore sanitario ed educativo[2], delle istituzioni e dell’apparato tecnico, della piccola e media impresa localizzata in particolare nell’area di frontiera e dei mezzi di comunicazione locali (comma 3);

·          che ai fini suddetti il Ministero degli esteri identifica le misure per favorire l’intervento delle ONG che intendano operare in Afghanistan e in Pakistan per fini umanitari (comma 5);

·        euro 24.244,00 per le esigenze operative e di funzionamento della componente civile del Provincial Reconstruction Team (PRT) di Herat ( comma 6).

I Provincial Reconstruction Teams (PRTs) sono organi della NATO operativi in Afghanistan nell’ambito della missione ISAF ed articolati in 27 aree territoriali. I PRTs – dotati di una componente militare e di una civile – svolgono prevalentemente attività di assistenza e supporto alle locali popolazioni e istituzioni civili. La componente civile del PRT di Herat, è diretta da un funzionario diplomatico dell’Amministrazione degli Affari esteri[3].

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, sottolinea che le disposizioni del presente articolo comportano oneri solo come limite massimo di spesa. Per quanto concerne specificamente il comma 6, la RT precisa che alla direzione della componente civile del Provincial Reconstruction Team (PRT)di Herat è preposto un funzionario diplomatico, che svolge anche funzioni di Rappresentate regionale per l’Italia del Senior Civilian Representative (SCR) NATO.

Gli oneri indicati dal testo e dalla RT fanno riferimento, come detto, alle spese di funzionamento. In una norma successiva (art. 2, co. 10) sono autorizzate, per un importo di euro 318.700, spese relative, tra l’altro, al trattamento di missione complessivo e alla spese di viaggio per il personale italiano impiegato presso il PRT e al suo vertice funzionale.

In merito alla esigenze operative della medesima struttura, la RT fornisce i dati e gli elementi di quantificazione dell’onere recato dalla norma, con specifico riferimento a: comunicazioni, dotazioni e strumenti di sicurezza, spese per viaggi di servizio del Capo struttura, noleggio e manutenzione veicoli, spese di interpretariato e traduzione.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione, considerato che gli oneri recati dalle norme sono limitati all’entità dei rispettivi stanziamenti.

Dal  punto di vista della formulazione del testo , andrebbe precisato se – come sembra potersi desumersi dal contenuto delle norme - l’autorizzazione di spesa cui fanno riferimento i commi 2 e 4 sia quella, contenuta al comma 1, finalizzata ad iniziative di cooperazione in Afghanistan (16,5 milioni di euro).

 

ARTICOLO 2

Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione

Le norme autorizzano le seguenti spese a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011:

·        euro 10.500.000, per iniziative volte al miglioramento delle condizioni di vita e per la ricostruzione civile in Iraq, Libano, Myanmar, Pakistan, Sudan e Somalia, ad integrazione delle risorse finanziarie di cui alla legge n. 49/1987, come determinate dalla tabella C, allegata alla legge finanziaria 2011;

·        euro 1.000.000, per interventi di sminamento di cui alla legge 58/2001.

La norma precisa che, nell’ambito dello stanziamento di euro 10.500.000, il Ministro degli affari esteri può destinare risorse per la cooperazione in altre aree di crisi, in caso di necessità e urgenza di intervento, nel limite del 15 per cento;

·        euro 500.000 per il sostegno alla realizzazione di iniziative dirette ad eliminare le mutilazioni genitali femminili[4] (comma 1).

Si segnala che nella Tabella C, allegata alla legge finanziaria 2011, risulta, alla rubrica Ministero degli affari esteri, uno stanziamento per la legge n. 49/1987, per il triennio 2011-2013, pari ad euro 176 mln per il primo anno e 180 mln per gli altri due anni. Il fondo per lo sminamento umanitario, istituito dalla legge n. 58/2001, non risulta incluso in Tabella C.

·        euro 1.000.000,per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati all’addestramento della polizia federale irachena e delle forze di sicurezza kosovare, al reinserimento nella vita civile del personale militare serbo in esubero e alla distruzione di munizioni obsolete in Albania (comma 2);

·        euro 800.000,per l’erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano (comma 3);

·        euro 617.951, per la partecipazione alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonché ai progetti di cooperazione promossi dall’OSCE[5] (comma 4);

·        euro 12.827.451 per gli interventi a sostegno della stabilizzazione in Iraq e Yemen, per il contributo all’Unione per il Mediterraneo e la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza a tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio (comma 5).

Si segnala che tale autorizzazione di spesa, originariamente pari a 14.327.451 euro, è stata ridotta nel corso dell’esame in sede referente con l’approvazione di due emendamenti riferiti, rispettivamente, ai commi 1 e 11.

La norma[6] inoltre dispone che ai predetti interventi non si applicano le disposizioni di cui all’art. 6, comma 14, del DL n. 78/2010. Quest’ultima norma dispone che, a decorrere dal 2011, la spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, (con l’esclusione delle autovetture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di quelle utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica) non può essere superiore all’80 per cento della spesa 2009. Alla norma non sono ascritti effetti diretti di minor spesa sui saldi di finanza pubblica. La RT allegata al decreto legge afferma che i risparmi conseguibili per effetto della disposizione in riferimento, al pari di tutte le altre disposizioni di cui all’art. 6, risultano compresi in quelli ascritti all’articolo 2 del medesimo provvedimento[7] (riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili delle missioni di ciascun Ministero);

·        euro 10.000.000, per il finanziamento del fondo di cui all’art. 3, comma 159, della legge n. 350/2003 (legge finanziari 2004)[8], destinato al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all’estero. La norma [9]  prevede altresì che al personale inviato in missione per gli interventi tecnici a tutela della funzionalità dei sistemi informatici e degli apparati di comunicazione, spetti l’indennità di missione di cui al R.D. n. 941/1926[10] da corrispondere mediante le ordinarie dotazioni di bilancio di cui alla Tabella 6 della legge n. 221/2010[11] (comma 6);

·        euro 2.750.000, per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell’Africa sub-sahariana ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l’anno 2011 per l’attuazione della legge  n. 180/1992[12] (comma 7);

·        euro 1.583.328, per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC[13] e a quelle di altre organizzazioni internazionali (comma 8);

·        euro 454.050, per l’invio in missione di personale di ruolo presso le rappresentanze italiane (sedi nel testo) in Afghanistan, Iraq e Pakistan, euro 61.971, per il parziale pagamento, al personale in servizio presso le medesime rappresentanze e per i familiari a carico, delle spese di viaggio per congedo in Italia[14], ed euro 180.436 per l’invio in missione di un funzionario diplomatico con l’incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan (comma 9).

La norma precisa che al personale inviato in missione presso le rappresentanze italiane in Afghanistan, Iraq e Pakistan, è corrisposta un’indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'80% dell’indennità di servizio all’estero riconosciuta dall’Amministrazione degli affari esteri[15]. Al funzionario diplomatico inviato in Kurdistan è corrisposta un'indennità pari all'80% dell’indennità di servizio all’estero riconosciuta dall’Amministrazione degli affari esteri[16] ed il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attività, il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore alla scadenza decreto in esame;

·        euro 318.700, per la partecipazione di personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, tra le quali le missioni PESD, nonché agli uffici dei Rappresentanti speciali dell’UE per le varie aeree di crisi, ed euro 36.000 per i viaggi di servizio[17] del personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq e Pakistan (comma 10).

Ai funzionari è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80% dell’indennità di servizio all’estero riconosciuta dall’Amministrazione degli affari esteri[18]; per incarichi presso il contingente italiano in missioni internazionali l’indennità non può superare il trattamento attribuito per la stessa missione all’organo di vertice del contingente;

·        euro 1.300.000, per la partecipazione italiana al Fondo Fiduciario InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (1.000.000) e per la partecipazione italiana alla Fondazione Iniziativa Adriatico-Ionica (300.000) (comma 11)[19];

·        euro 250.000 quale contributo straordinario per la funzionalità del Comitato Atlantico italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948 (comma 11-bis).

La norma, introdotta nel corso dell’esame in seder referente, dispone inoltre che al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento del Ministero medesimo.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, afferma che le disposizioni dell’articolo in esame comportano oneri solo come limite massimo di spesa. La RT espone analiticamente gli elementi posti alla base della quantificazione. Alla stessa si rinvia per l’illustrazione, nel dettaglio, delle voci di costo relative a ciascuna autorizzazione di spesa.

Gli elementi ed i criteri posti alla base della quantificazione degli oneri recati dall’articolo in esame risultano identici a quelli riferiti, per analoghe fattispecie, dalla RT del precedente provvedimento di proroga missioni internazionali di pace (DL n. 102/2010).

Con specifico riferimento all’invio in missione di “personale di ruolo presso le sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan” (comma 9), la RT individua le Rappresentanze italiane interessate dalla disposizione. Trattasi delle ambasciate italiane a Kabul, Baghdad e Islamabad, nonché del Consolato italiano a Karachi (Pakistan).

 

Al riguardo, si osserva che l’autorizzazione di spesa recata dal comma 5 è stata ridotta di 1,5 milioni di euro - rispetto all’ammontare previsto dal testo originario - a seguito delle modifiche approvate nel corso dell’esame in sede referente. Tali modifiche hanno introdotto due distinte autorizzazioni di spesa, la cui copertura insiste sull’importo di euro 14.327.451, previsto dal testo originario per gli interventi a sostegno di Iraq, Yemen ed altri territori bellici. A tale proposito, tenuto conto che la predetta autorizzazione è stata quantificata sulla base di dati e di elementi puntualmente indicati dalla RT (riferita al testo originario), andrebbe chiarito se gli interventi previsti dallo stesso comma 5 possano essere realizzati anche in presenza della riduzione di risorse prevista nel corso dell’esame presso le Commissioni di merito.

Sempre con riferimento al comma 5, non si hanno osservazioni da formulare con riferimento alla disapplicazione dei limiti di spesa previsti dall’art. 6, comma 14, del DL 78/2010, nel presupposto che la deroga operi entro i limiti della spesa complessivamente autorizzata dalla disposizione. In proposito andrebbe acquisita una conferma.

Si evidenzia che la RT riferita al testo originario del provvedimento in esame dà conto di oneri per l’acquisto il noleggio e la manutenzione dei veicoli pari circa 800.000 euro. Tale categoria di spesa sembra quindi ricompresa nella complessiva autorizzazione per il finanziamento degli interventi di stabilizzazione previsti dalla norma (12,8 milioni di euro).

Con riferimento al comma 6, si osserva che la previsione di un’indennità di missione per il personale informatico, introdotta dalle Commissioni di merito, non è inclusa tra le finalità di spesa elencate nella relazione tecnica riferita al testo originario. Inoltre, la disposizione non indica né le unità di personale alle quali tale indennità dovrebbe essere corrisposta né il relativo ammontare. Sul punto si rende, pertanto, necessario un chiarimento da parte del Governo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria si osserva che la copertura prevista dal comma 6, ultimo periodo, non appare pienamente conforme alla vigente normativa contabile, poiché utilizza risorse già iscritte a bilancio per la copertura di nuove spese. Al fine di valutare la congruità degli stanziamenti di bilancio dei quali è previsto l’utilizzo, appare opportuno che il Governo chiarisca a quali risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri la norma faccia riferimento. Si rileva, inoltre, che dal punto di vista della formulazione, la disposizione non appare pienamente conforme alla prassi vigente laddove fa riferimento alla tabella 6 della legge finanziaria per il 2011, anziché, più specificatamente, agli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente nell’ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

Con riferimento alcomma 11-bis, si segnala che l’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze del quale è previsto l’utilizzo, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.

 

ARTICOLO 3

Regime degli interventi

Le norme, come modificate dalle Commissioni di merito:

·        affidano al Ministro degli affari esteri[20] la costituzione di strutture operative temporanee nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 (comma 1);

·        autorizzano, per le finalità e nei limiti temporali di cui agli artt. 1 e 2 e in casi di necessità e urgenza, il Ministero degli affari esteri a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato (comma 2);

·        recano la disciplina relativa all’indennità di missione per il personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri[21], inviato in breve missione per le attività e le iniziative di cui agli artt. 1- 2, in analogia con quanto già previsto nei precedenti provvedimenti in favore di altre categorie di personale operante nei Paesi destinatari dell’intervento italiano nell’ambito del presente decreto. Le norme precisano, inoltre, che il Ministero degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle Unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo[22], è autorizzato a sostenere le spese di vitto ed alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui all’art. 1, comma 1, e all’art. 2, comma 1 che, per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione. Le norme prevedono, altresì, che alle spese per il funzionamento delle Unità tecniche e delle relative sezioni distaccate[23], non si applicano gli artt. 6, comma 14, e 9, comma 28, del DL n. 78/2010 (commi 3 e 4);

Nello specifico, la norma prevede che al personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri (DGCS) è corrisposta l'indennità di missione di cui al R.D. n. 941/1926, nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman. In base all'art. 16 della L. n. 49/1987 e successive modifiche, il personale addetto alla DGCS è costituito oltre che da personale del Ministero degli affari esteri anche, nel limite massimo di sette unità, da magistrati ordinari o amministrativi ovvero da avvocati dello Stato. Possono inoltre far parte del personale della DGCS esperti e tecnici assunti con contratti di diritto privato, oltre a personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali o di enti pubblici non economici, posto in posizione di fuori ruolo o di comando, nonché, nei limiti di un massimo di 30 unità, funzionari esperti di cittadinanza italiana provenienti da organismi internazionali, anch'essi assunti con contratti di diritto privato. L'art. 13 della L. n. 49/1987 prevede che le Unità tecniche di cooperazione nei paesi in via di sviluppo, costituite con accreditamento diretto presso i governi interessati e nel quadro degli accordi di cooperazione, sono costituite da esperti dell'Unità tecnica centrale[24], nonché da esperti tecnico-amministrativi assegnati dalla DGCS, e da personale esecutivo e ausiliario assunto in loco con contratti a tempo determinato. La direzione di ciascuna unità tecnica è posta in capo a un esperto dell'Unità tecnica centrale, responsabile anche in ordine all'amministrazione dei fondi nei confronti del Capo della Rappresentanza diplomatica competente per territorio L’art. 4 del DPR n. 177/1988 prevede che alle unità tecniche di cooperazione può essere attribuita una competenza limitata al Paese in cui ha sede la rappresentanza diplomatica presso la quale sono istituite, oppure estesa anche ad altri Paesi. In tali altri Paesi possono essere istituite sezioni distaccate.

L’art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010 riduce del 50% rispetto alla spesa sostenuta nell’anno 2009 la spesa delle pubbliche amministrazioni per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché per i contratti di formazione lavoro, somministrazione di lavoro, nonché il lavoro accessorio[25]. Alla norma in riferimento sono ascritti effetti complessivi di minor spesa pari a 73 milioni per ciascun anno del triennio 2011-2013, sul saldo netto da finanziare e a 40.7 milioni per il 2011 e 37.5 milioni per ciascun anno del biennio 2012-2013, sul fabbisogno e sull’indebitamento netto;

·        autorizzano il Ministero degli affari esteri - per le finalità, entro i limiti temporali e nell’ambito delle risorse di cui agli articoli 1 e 2 – all’affidamento di incarichi di consulenza a tempo determinato e alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla P.A. e in possesso di specifiche professionalità, in deroga alle disposizioni di cui art. 6, comma 7, e all’art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010[26], all’art. 1, comma 56, della legge n. 266/2005, e all’art. 61, commi 2 e 3, del DL n. 112/2008[27], nonché in deroga alle disposizioni di cui  agli articoli 7 e 36 del D. Lgs. n. 165/2001 (comma 5-bis).

L’art. 6, comma 7, del DL n. 78/2010 riduce, a decorrere dal 2011, la spesa annua dalle pubbliche amministrazioni per studi ed incarichi di consulenza, compresi gli studi ed incarichi conferiti a pubblici dipendenti, disponendo che essa non potrà essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009. Come già detto, alla norma in riferimento non sono ascritti effetti diretti di minor spesa sui saldi di finanza pubblica. La RT allegata al decreto legge afferma che i risparmi conseguibili per effetto delle disposizioni di cui all’art. 6, sono complessivamente ricompresi in quelli ascritti all’art. 2 del medesimo provvedimento.

L’art. 1, comma 56, della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) prevede le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.

L'art. 61 del DL n. 112/2008, ai commi 2 e 3, limita al 30% della spesa sostenuta nel 2004 la spesa annua per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione [comma 2, lettera a)], chiarendo che a tale limite è soggetta anche la spesa annua per studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti [comma 2, lettera b)]. Al comma 3 viene infine precisato che tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2009. Alla norma in riferimento non sono ascritti effetti diretti sui saldi. Gli artt. 7 e 36 del D.lgs.n. 165/2001 disciplinano l’utilizzo di contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo, tra l’altro, in tema di durata massima del rapporto di lavoro flessibile, il divieto per le pubbliche amministrazioni di ricorrere all’utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori ai tre anni nell’arco dell’ultimo quinquennio, nonché la responsabilità dirigenziale in caso di violazione di siffatto divieto;

·        dispongono - nei limiti delle risorse di cui agli articoli 1 e 2, del provvedimento in esame, nonché dei residui non impegnati degli stanziamenti di cui agli artt. 1 e 2 del DL n. 1/2010[28], ed agli artt. 1 e 2 del DL n. 102/2010[29] - la convalida degli atti adottati, delle attività svolte e delle prestazioni effettuate dal 1º gennaio 2011 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo (comma 5-ter);

·         dispongono che le risorse finanziarie di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, non impegnate entro nell’esercizio di competenza possano essere utilizzate nell’esercizio finanziario 2011 e in quello successivo e che i residui non impegnati relativi agli stanziamenti di cui all’artt. 1 e 2 del DL n. 1/2010, e agli artt. 1 e 2 del DL n. 102/2010, possano essere impegnati nel corso dell’intero esercizio finanziario 2011 (comma 5-quater);

·        autorizzano il Ministero degli affari esteri a proseguire le azioni di cui all’art. 2, comma 6, del DL n. 102/2010, anche avvalendosi di organizzazioni non governative idonee o di enti pubblici e privati di formazione (comma 5-quinquies);

L’art. 2, comma 6, del DL n. 102/2010, prevede, tra l’altro, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 778.500 per favorire iniziative dirette ad eliminare le mutilazioni genitali femminili.

·        escludono le spese connesse all’applicazione degli artt. 1 e 2 del provvedimento in esame dal regime restrittivo di cui all’art. 60, comma 15, del DL n. 112/2008. Le norme, inoltre, escludono - in caso di oggettive difficoltà di utilizzo del sistema bancario locale attestate dal capo missione - i pagamenti effettuati dalle rappresentanze diplomatiche[30] fino ad un importo di 10.000 euro, dall’applicazione dell’ art. 3 della legge n. 136/2010 (comma 6).

L’art. 60, comma 1, del D.L. 112/2008, ha disposto per il triennio 2009-2011 riduzioni delle autorizzazioni di spesa a legislazione vigente per ciascun Ministero, secondo gli importi in elenco 1 allegato al D.L. 112/2008. L’art. 60, comma 15, ha stabilito, nello specifico, che per agevolare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica le amministrazioni dello Stato, salvo i comparti della sicurezza e del soccorso, non possono assumere mensilmente impegni superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna upb. Tale norma non si applica alle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché a quelle per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, per accordi internazionali, per obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, per annualità relative ai limiti di impegno e per rate di ammortamento mutui.

L’art. 3 della legge n. 136/2010, (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) obbliga – al fine di consentire la tracciabilità dei flussi finanziari e di prevenire infiltrazioni di tipo criminale - gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori, a servizi e forniture pubbliche, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle pubbliche commesse;

·        dispongono che l’organizzazione delleattività di coordinamento degli interventi relativi alla missione di stabilizzazione in Afghanistan e Pakistan[31], sia definito con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro degli Affari esteri. Con gli stessi provvedimenti verranno, tra l’altro, istituiti presso il MAE un’apposita Task Force, con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi, nonché un comitato di controllo degli interventi stessi (comma 7);

·        modificano la composizione dell’Unità tecnica centrale e delle Unità tecniche operative della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri (DGCS) (comma 7-bis).

Nello specifico la norma apporta modifiche agli artt. 12, 13 e 16 della legge n. 49/1987, e prevede che l’Unità tecnica centrale sia integrata da funzionari esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da organismi internazionali, tratti dal continente massimo di 30 unità già assegnate alla medesima direzione generale, e che le Unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo siano costituite, tra l’altro - in sostituzione degli esperti assunti nell’Unità tecnica centrale con contratto di diritto privato ai sensi dell’art. 12 della legge n. 49/1987, e del personale esecutivo e ausiliario reclutabile in loco con contratti a tempo determinato - dagli esperti e tecnici, nonché dai funzionari, di cittadinanza italiana (provenienti da organismi internazionali), operativi presso la direzione generale ed assunti con contratti di diritto privato.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, non considera le disposizioni contenute nell’articolo in esame.

 

Al riguardo appare opportuno acquisire la valutazione del Governo in merito agli effetti finanziari delle norme introdotte nel corso dell’esame del provvedimento presso le Commissioni di merito. Si fa riferimento in particolare:

·         alla deroga introdotta – con riguardo alla possibilità da parte Ministero degli affari esteri di affidare incarichi di consulenza e di stipulare contratti di collaborazione con personale estraneo alla P.A. (comma 5-bis) - alle limitazioni previste a legislazione vigente in capo alle pubbliche amministrazioni in materia di spese per le assunzioni di personale a tempo determinato (art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010) e per il conferimento di incarichi di consulenza (art. 61, commi 2 e 3, del DL n. 112/2008);

·         agli eventuali effetti sui saldi di finanza pubblica connessi alle disposizioni di cui ai commi 5-ter e 5-quater, che dispongono in merito alla convalida di atti adottati a valere su residui di precedenti stanziamenti nonché alla possibilità, in relazione agli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2, di effettuare impegni anche nell’esercizio successivo a quello di competenza;

·         all’utilizzo da parte del Ministero degli affari esteri di organizzazioni non governative o di enti pubblici e privati di formazione al fine di proseguire nell’attuazione delle iniziative dirette ad eliminare le mutilazioni genitali femminili (comma 5-quinquies). In particolare, andrebbero acquisiti dati ed elementi di quantificazione in merito al regime convenzionale - instaurato o da istaurare – con i soggetti indicati dalla disposizione di cui si prevede l’utilizzo da parte del Ministero degli affari esteri;

·         alla modifica della composizione dell’Unità tecnica centrale e delle Unità tecniche operative della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri (DGCS), con specifico riguardo alla possibilità di impiegare nelle medesime strutture i funzionari italiani di organismi internazionali, già operativi presso la suddetta Direzione generale (comma 7-bis). In particolare, considerato che, a normativa vigente, il contingente complessivo massimo dei menzionati funzionari assegnabile alla DGCS è di 30 unità, appare opportuno acquisire dati circa l’attuale contingente di funzionari esperti effettivamente impiegato dalla DGCS, al fine di chiarire, da una parte, se la norma sia suscettibile di incrementare il numero di tali unità e, dall’altra, se il loro utilizzo in altri organismi tecnici risulti compatibile con le esigenze di funzionalità della Direzione generale.

 

ARTICOLO 4

Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

La norma autorizza le seguenti spese a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, per la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali:

·        euro 380.770.000, per le missioni ISAF[32] ed EUPOL[33] in Afghanistan (comma 1);

·        euro 106.240.346, per la missioni UNIFIL[34] in Libano, compreso l’impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force (comma 2);

·        euro 35.770.354, per le missioni nei Balcani Multinational Specialized Unit (MSU), EULEX Kosovo[35], Security Force Training Plan in Kosovo e Joint Enterprise (comma 3);

·        euro 147.799, per la missione ALTHEA, nel cui ambito opera la missione IPU[36] dell’UE (comma 4);

·        euro 12.935.084, per la missione Active Endeavour nel Mediterraneo (comma 5);

·        euro 594.139, per la missione Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2) (comma 6);

·        euro 60.346, per la missione dell’UE di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EUBAM Rafah) (comma7);

·        euro 126.459, per la missione delle Nazione Unite denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID) (comma 8);

·        euro 206.026, per la missione dell’UE nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD CONGO (comma 9);

·        euro 132.039, per la missione delle Nazioni Unite UNFICYP[37] a Cipro (comma 10);

·        euro 653.993, per l’assistenza alle forze armate albanesi (comma 11);

·        euro 694.810, per la missione di vigilanza dell’UE in Georgia, denominata EUMM[38] Georgia (comma 12);

·        euro 25.112.656, per l’operazione militare dell’UE denominata Atalanta e per la partecipazione all’operazione della NATO per il contrasto alla pirateria (comma 13);

·        euro 4.107.115, per la missione in Iraq di addestramento delle Forze armate e di polizia irachene (comma 14);

·        euro 12.169.041, per l’impiego di personale militare negli Emirati Arabi Riuniti, in Bahrein e a Tampa (Florida) per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq (comma 15);

·        euro 681.198, per la missione militare dell’Unione europea denominata EUTM Somalia (comma 16);

·        euro 3.497.465, per i programmi di cooperazione delle Forze di polizia in Albania e nei Paesi dell’area balcanica (comma 19);

·        euro 853.940, ed euro 30.700, rispettivamente, per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EULEX[39] Kosovo e alla missione UNMIK[40] in Kosovo (comma 20);

·        euro 64.040, per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EUPOL COPPS[41] nei territori palestinesi (comma 21);

·        euro 269.002, per la partecipazione di personale dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato alla missione EUPM[42] in Bosnia-Erzegovina (comma 22);

·        euro 8.297.164, per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia e per garantire la manutenzione ordinaria e l’efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, in esecuzione degli accordi di cooperazione sottoscritti tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, per fronteggiare il fenomeno dell’immigrazione clandestina (comma 23);

L’articolo 4, comma 24, del DL n. 102/2010 – con riguardo alla medesima fattispecie disciplinata dall’art. 4, comma 23, della norma in esame, ha autorizzato, dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 2.023.691;

·        euro 1.471.724 ed euro 368.141, per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza, rispettivamente alle missioni ISAF ed EUPOL in Afghanistan (comma 24);

·        euro 411.201, per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione EULEX in Kosovo (comma 25);

·        euro 309.077, per la partecipazione del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) in Afghanistan, negli Emirati Arabi Uniti e in Kosovo (comma 26);

·        euro 260.991, per la partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, di personale della Polizia penitenziaria e di personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione EULEX Kosovo (comma 27);

·        euro 19.254, per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione EUPOL COPPS in Palestina (comma 28);

·        euro 96.971, per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione EUPM in Bosnia-Erzegovina (comma 29);

·        euro 5.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali (comma 30).

La normaautorizza, altresì, le ulteriori seguenti spese a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011:

·        euro 80.506.000,per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni di cui al presente decreto (comma 17).

L’articolo 4, comma 18 del DL n. 102/2010[43], (proroga missioni internazionali) in riferimento alle missioni di cui al medesimo decreto, ha autorizzato, dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 25.000.000 per la sola stipula dei contratti di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture;

·        euro 7.988.794, per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto, entro il limite di euro 6.378.204 in Afghanistan, euro 1.200.000 in Libano, euro 410.590 nei Balcani (comma 18);

L’articolo 4, comma 19, del DL n. 102/2010 - in relazione alle medesime finalità di assistenza della popolazione locale e con esclusivo riferimento alla missione ISAF in Afganistan - ha autorizzato, per l’intero anno 2010, la spesa di euro 2.679.906 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, disposti nei casi di necessità e urgenza dal comandante del contingente militare che partecipa alla suddetta missione;

La norma, inoltre, determina in euro 2.500.000 per il 2011 la dotazione del fondo di cui all’art. 620 del D. Lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare), per le esigenze connesse alla celebrazione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, anche riferite alle missioni internazionali. Conseguentemente la norma autorizza, per tale finalità , la spesa di euro 2.500.000 per il 2011 (comma 31);

La norma prevede, infine, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in attuazione del memorandum d’intesa di cooperazione tecnica nel settore della sicurezza tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, al Governo della Repubblica di Panama quattro unità navali “classe 200/s” in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto (comma 32).

Il suddetto memorandum - stipulato il 30 giugno 2010 e non soggetto a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell’art. 80 della Costituzione - è entrato in vigore il 30 settembre 2010.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, afferma che le disposizioni di cui ai commi 1-31 comportano oneri solo come limite massimo di spesa. Per quanto concerne i commi 1–16, 18-22 e 24-30, la RT fornisce i relativi dati ed elementi di quantificazione che appaiono sostanzialmente identici a quelli riferiti, per le medesime fattispecie, dalla RT del precedente provvedimento di proroga missioni internazionali di pace (DL n. 102/2010). Per gli elementi di dettaglio concernenti le voci di costo relative alle autorizzazioni riferite alle suddette norme, si rinvia al testo della RT allegata al provvedimento in esame.

Con riguardo alle spese di cui al comma 17 (euro 80.506.000, per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e la realizzazione di infrastrutture) e al comma 18 (euro 7.988.794, per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia) la RT si limita a definire le medesime, in termini complessivi, come oneri una tantum, senza fornire dati ed elementi di quantificazione.

In merito al comma 23 (missione G.d.F in Libia e manutenzione ordinaria delle unità navali cedute al Governo libico) la RT fornisce le seguenti voci di costo relative alla disposta autorizzazione di euro 8.297.164.

(euro)

Voci di spesa

Costo

Personale militare all’estero

1.655.774

Fitti passivi

339.375

Servizio sanitario

39.000

Riviste e cerimonie

39.000

Comunicazioni telefoniche

18.000

Spese generali Enti e Corpi

35.534

Spese riservate

226.500

Vestiario ed equipaggiamenti

30.661

Informatica

100.000

Spese per insegnamento

10.000

Post formazione

120.000

Servizio motorizzazione

177.320

Servizio navale

5.496.000

Servizio telecomunicazioni

10.000

TOTALE

8.297.164

 

Si ricorda che, in relazione alla medesima missione, la RT relativa al DL n. 102/2010 (art. 4, comma 24) ha autorizzato la spesa di euro 2.023.691, sulla base delle seguenti voci di costo:

(euro)

Voci di spesa

Costo

Personale militare all’estero

1.225.973

Fitti passivi

345.000

Servizio sanitario

15.000

Riviste e cerimonie

3.000

Comunicazioni telefoniche

18.000

Spese generali Enti e Corpi

24.383

Vestiario ed equipaggiamenti

11.794

Servizio motorizzazione

56.160

Servizio navale

322.381

Servizio telecomunicazioni

2.000

TOTALE

2.023.691

 

In merito al comma 31, la RT afferma che la norma autorizza la spesa nel limite massimo di euro 2.500.000, finalizzata all’integrazione della dotazione del fondo del Ministero della difesa - di cui all’art. 55, comma 5-septies, del DL n. 78/2010 - per le esigenze relative alle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, anche connesse con le missioni internazionali.

La RT precisa, inoltre, che l’art. 55, comma 5-septies, del DL n. 78/2010, ha apprestato per le esigenze connesse alle citate celebrazioni, l’importo di euro 5.000.000 per il 2010, per il Ministero della difesa.

Le ulteriori risorse, conclude la RT, previste dalla disposizione in esame, sono intese a consentire, entro il relativo limite di spesa, lo svolgimento delle celebrazioni nell’ambito delle competenze istituzionali della difesa che coinvolgono profili connessi anche con la partecipazione del personale militare alle missioni internazionali.

La RT non considera la norma di cui al comma 32.

 

Al riguardo, con riferimento alle norme di cui al comma 17 (stipulazione di contratti di assicurazione e di trasporto e realizzazione di infrastrutture) e al comma 18 (interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia), pur rilevando che gli oneri sono limitati all’entità degli stanziamenti, si osserva che la RT non fornisce gli elementi posti alla base della quantificazione degli stessi, che ammontano, rispettivamente, ad euro 80.506.000 e ad euro 7.988.794. Sul punto andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione da parte del Governo.

Quanto allo stanziamento di 8,3 milioni di euro per la missione della Guardia di finanza in Libia, anch’esso configurato come limite di spesa, la RT individua invece le diverse voci di costo che ne determinano l’entità. Dai dati forniti non si evincono, tuttavia, le ragioni alla base dello scostamento che si registra rispetto alle analoghe spese indicate per la medesima missione (e con riferimento alla stessa durata di tempo), autorizzate dal DL 102/2010, pari a circa 2 milioni di euro. In proposito appare utile acquisire elementi di valutazione.

 

ARTICOLO 5

Disposizioni in materia di personale

Le norme recano - facendo rinvio all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3, commi da 1 a 9, della legge n. 108/2009, all’art. 3, comma 6, del DL n. 152/2009[44] e all’art. 5, comma 2-bis, del DL n. 102/2010[45] - la disciplina relativa al trattamento del personale impegnato nelle missioni internazionali di cui al provvedimento in esame (comma 1).

Nello specifico, le norme di cui all’art. 3, commi da 1 a 9, della legge n. 108/2009 prevedono, tra l’altro:

·         l’attribuzione di una indennità di missione in misura diversificata a seconda delle missioni stesse;

·         la disciplina della valutazione dei periodi di comando;

·         la possibilità di richiamare in servizio gli ufficiali della riserva di complemento;

·         la possibilità di prorogare il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno;

·         l’estensione ai volontari in “rafferma biennale” dell’indennità di impiego operativo prevista dall’articolo;

·         il trattamento del personale in stato di prigionia o disperso.

Le norme, inoltre, fanno rinvio all’art. 3, comma 6, del DL n. 152/2009 il quale, a sua volta, dispone l’applicazione al personale del Corpo della guardia di finanza delle disposizioni di cui all’art. 13 del DL n. 451/2001[46], che regolamentano la partecipazione del personale delle forze armate impiegato in missioni internazionali ai concorsi interni banditi dal Ministero di appartenenza. La norma da ultimo richiamata, a tale riguardo, prevede che il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e che non può partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegato in missioni internazionali è rinviato d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda. Al medesimo personale, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

L’art. 5, comma 2-bis, del DL n. 102/2010, prevede, altresì, che al contributo corrisposto direttamente dall'Unione europea al personale che partecipa alla missione EUPM, di cui all'articolo 4, comma 22, del presente decreto, non si applica l'art. 1, comma 1238, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007). La norma richiamata ha previsto che il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa per la tenuta in efficienza dello strumento militare, sia alimentato, tra l’altro, con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni di pace. La summenzionata norma della finanziaria 2007, è stata abrogata dall’art. 2268, comma 1, n. 1059, del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare), a decorrere dal 9 ottobre 2010, ai sensi dell’art. 2272, comma 1 del medesimo decreto legislativo. Il contenuto normativo dell’abrogata disposizione è confluito nell’art. 616 del Codice.

Le norme recano inoltre le seguenti modifiche al “Codice dell’ordinamento militare”, di cui al D. lgs. n. 66/2010:

·        introducono l’art. 248-bis, prevedendo che la conduzione di aeromobili a pilotaggio remoto (APR) di peso inferiore a 20 chilogrammi impiegati dalle Forze armate[47], affidata a personale militare in possesso di idonea qualifica, non comporta la corresponsione di specifici emolumenti (comma 3).

L’art. 246 del Codice dell’ordinamento militare definisce aeromobile a pilotaggio remoto (APR) un mezzo aereo pilotato da un equipaggio che opera da una stazione remota di comando e controllo. L’art. 248, comma 2, del Codice precisa che ai fini del regime amministrativo e della navigazione aerea, gli APR in dotazione alle Forze armate sono considerati aeromobili militari;

·        prevedono una modifica della disciplina in materia di riconoscimento della causa di servizio e di indennizzi di cui all’art. 603 del D. Lgs. n. 66/2010. Con la nuova formulazione, l’ambito di applicazione dei predetti indennizzi viene riferito, in termini più generali rispetto al testo vigente, alle “missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali” ed ai soggetti che “abbiano contratto infermità o patologie tumorali a seguito di esposizione a particolari fattori di rischio”. Non viene, invece, modificata l’autorizzazione di spesa contenuta nella norma originaria: 10 milioni dieuro per ciascun anno del triennio 2008-2010 (comma 3-bis);

L’art. 603 del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare), nel testo vigente, fa riferimento al personale italiano impiegato nelle missioni militari all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui sono stoccati munizionamenti, nonché al personale civile italiano nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse all’esposizione e all’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e alla dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico. L’autorizzazione di spesa a tale riguardo prevista dalla norma, è di euro 10 milioni per ciascun anno del triennio 2008-2010.

Le norme stabiliscono, infine, che fino all’espletamento delle procedure di cui al comma 5, dell’articolo 5, del DL n. 102/2010[48], le Forze armate possono continuare ad avvalersi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 36 del DPR n. 165/2001, dei lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del regolamento di cui DPR n. 170/2005[49], nei limiti delle risorse destinate all'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta a mezzo dei reparti del Genio militare e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (comma 3-ter).

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, non considera le norme.

Si rammenta che, in sede di esame del provvedimento di proroga delle missioni internazionali di cui al DL n. 152/2009[50], era stata avanzata una richiesta di chiarimenti in merito all’applicazione al personale della Guardia di finanza delle disposizioni in materia di partecipazione a concorsi interni all’amministrazione – fattispecie prevista anche nel provvedimento in esame - la quale appariva suscettibile di determinare effetti onerosi di carattere indiretto connessi all’accelerazione della progressione di carriera del relativo personale. Sul punto il Governo aveva dichiarato che la norma riguarda fattispecie ipotetiche ed eventualmente applicabili a pochissime unità. Pertanto i possibili  oneri derivanti dal riconoscimento della anzianità giuridica in questione sarebbero di importo esiguo e quindi fronteggiabili con i normali stanziamenti di bilancio.

In relazione alla disposizione di cui al comma 3-ter, sempre in sede di esame del provvedimento di cui sopra, la relazione tecnica affermava che l’analoga disposizione non comportava  nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto le assunzioni di lavoratori ai sensi dell’art. 184, comma 2, del DPR n. 170/2005 sarebbero state effettate in relazione a ciascun intervento infrastrutturale programmato e autorizzato e gli oneri correlati sarebbero gravati sul relativo decreto di impegno di spesa afferente i capitoli dei lavori: solo nell’ambito di tali risorse sarebbe stato possibile prorogare i contratti di lavoro. A tale proposito era stato osservato che sebbene la norma si limitasse a disporre una proroga, la stessa appariva suscettibile di creare le premesse per la conseguente stabilizzazione del personale interessato, considerando l’attuale legislazione in tema di lavoro a tempo determinato che individua limiti temporali decorsi i quali i contratti devono considerarsi a tempo indeterminato e che tale eventualità veniva ribadita anche nella relazione illustrativa. A tale rilievo il Governo ha fatto presente che la disposizione prevedeva unicamente la proroga di tali contratti a tempo determinato per le esigenze correlate con la partecipazione alle missioni internazionali ovvero con le attività di concorso in circostanze di pubblica calamità senza nulla disporre in materia di stabilizzazione a tempo indeterminato di tali rapporti di lavoro.

 

Al riguardo, con riferimento al comma 3–bis introdotto dalle Commissioni di merito, si osserva che lo stesso novella disposizioni del Codice dell’ordinamento militare, intervenendo in particolare sulla disciplina del riconoscimento della causa di servizio e dei relativi indennizzi. Poiché la nuova formulazione appare estendere l’ambito applicativo della predetta disciplina in relazione sia alla tipologia delle infermità sia alle attività all’origine delle medesime, andrebbero forniti idonei elementi per la quantificazione degli effetti finanziari della norma nonché elementi in merito alla compatibilità della stessa con la relativa autorizzazione di spesa, non oggetto di modifiche, che resta confermata nell’importo originario e limitata al triennio 2008-2010; tali elementi appaiono necessari anche in considerazione della pecularietà delle pretese connesse al riconoscimento dell’indennizzo.

Quanto al comma 3-ter, preso atto di quanto chiarito dal Governo, in occasione della precedente disposizione di proroga, appare comunque necessario acquisire elementi al fine chiarire se la norma sia compatibile con le spese necessarie per l’esecuzione dei lavori in amministrazione diretta del Genio militare, nonché al fine di escludere che per effetto delle medesime disposizioni possa determinarsi una dequalificazione della spesa.

In merito al comma 3, riguardante le attività di pilotaggio remoto degli aeromobili APR, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che, in base alla norma, lo svolgimento delle predette attività non determina i presupposti per il riconoscimento di specifici emolumenti.

Nulla da osservare in merito alle altre norme recate dall’articolo in esame, considerato che gli oneri connessi all’applicazione delle stesse trovano copertura nelle risorse destinate a finanziare le missioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, ai quali si rinvia.

 

ARTICOLI 6 e 7

Disposizioni in materia penale e contabile

Le norme dispongono:

·        l'applicazione del codice penale militare di pace e delle disposizioni in tema di competenza territoriale per l'accertamento dei reati militari, concentrata sul tribunale militare di Roma[51] (articolo 6);

·        l’applicabilità di quanto previsto dall’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legge 152/09 (articolo 7, comma 1).

Detta norma prevede che per le esigenze connesse con le missioni internazionali e in circostanze di necessità e urgenza, possano essere attivate le procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di forniture e servizi, nonché l’esecuzione in economia di lavori, servizi e forniture per specifiche esigenze, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali;

·        l’anticipazione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dal decreto in esame e comunque, per il Ministero della difesa, pari a euro 345.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all’articolo 8 (articolo 7, comma 2).

 

La relazione tecnica, riferita al teso originario del provvedimento, non considera le norme.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 8

Copertura finanziaria

La norma dispone che agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto, ad eccezione di quelli previsti dall’articolo 2, comma 11-bis, pari complessivamente a euro 754.300.000 per l’anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge finanziaria per il 2007. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L’art. 1, comma 1240, della legge finanziaria 2007 autorizza per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 la spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine è istituito un apposito Fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, successivamente rifinanziato dal decreto legge n. 78 del 2010 e dalla legge di stabilità per il 2011.

Al riguardo, si segnala che le risorse autorizzate ai sensi dell’articolo 1, comma 1240, della legge finanziaria per il 2007, come da ultimo rifinanziate, sono iscritte nel capitolo 3004 dello stato di previsione Ministero dell’economia e delle finanze.

Per l’esercizio finanziario 2011, il suddetto Fondo è stato rifinanziato, nella misura di 4,3 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 55, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010) e, nella misura di 750 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 1, comma 27, della legge di stabilità per il 2011.

Dall’interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, risulta che le necessarie risorse sono state accantonate.

 



[1] Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo)

[2] A seguito delle modifiche apportate dalle Commissioni di merito (em. 1.1.)

[3] Fonte: www.prtherat.altervista.org

[4] La presente autorizzazione di spesa è stata aggiunta nel corso dell’esame in sede referente (em. 2.2).

[5] Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa.

[6] A seguito di una modifica apportata nel corso dell’esame in sede referente (em. 2.3).

[7] All’art. 2, del DL n. 78/2010, sono ascritti i seguenti effetti complessivi di minor spesa: 2.443,7 milioni per il 2011, 2.215,8 milioni per il 2012 e 2.395 milioni per il 2013, sul saldo netto da finanziare; 1.350 milioni per il 2011, 2.020 milioni per il 2012 e 2.710 milioni per il 2013, sul fabbisogno; 1.400 milioni per il 2011, 2.050 milioni per il 2012 e 2.700 milioni per il 2013, sull’indebitamento netto.

[8] L’art. 3, comma 159, della legge n. 350/2003, prevede per il summenzionato fondo una dotazione, a decorrere dall'anno 2004, di 10 milioni di euro.

[9] A seguito di una modica approvata nel corso dell’esame in sede referente (em. 2.4).

[10] “Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero”.

[11] “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013”

[12] Partecipazione italiana alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale.

[13] ex PESD.

[14] In merito alle spese di viaggio per congedo in Italia, la norma prevede, inoltre, che il relativo diritto, in deroga all’art. 181, comma 1, del DPR n. 18/1967, spetti ogni 6 mesi e sia acquisito dopo 4 mesi ancorché i viaggi siano stati effettuati precedentemente.

[15] Indennità determinata ai sensi dell’articolo 171 del DPR n. 18/1967.

[16] Indennità determinata ai sensi dell’articolo 171 del DPR n. 18/1967.

[17] Ai sensi dell’art. 186 del DPR 1967, n. 18/1967.

[18] Indennità determinata ai sensi dell'articolo 171 del DPR n. 18/1967.

[19] Il comma 11 è stato modificato nel corso dell’esame in sede refente (em. 2.5). Il testo iniziale prevedeva unicamente la spesa di euro 300.000 per la partecipazione alla Fondazione Iniziativa Adriatico-Ionica. La copertura alla maggiore spesa di euro 1.000.000 è stata effettuata mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 5 del medesimo articolo 2.

[20] Con propri decreti di natura non regolamentare.

[21] Di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo).

[22] Di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

[23] Di cui all’art. 4, comma 2, del DPR n. 177/1988 (Regolamento di esecuzione della legge n. 49/1987, sulla disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo).

[24] Di cui all’articolo 12 della legge 49 del 1987.

[25] Di cui all'art. 70, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 276/2003, (attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico).

[26] Convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

[27] Convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[28] Convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.

[29] Convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

[30] A valere sui fondi loro accreditati, di cui all’articolo 1, comma 1, e all’articolo 2, comma 1, del provvedimento in esame.

[31] Di cui all’art. 1, commi 3 e 4 del DL in esame.

[32] International Security Assistance Force (ISAF).

[33] European Police (EUPOL)

[34] United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

[35] European Union Rule of Law in Kosovo.

[36] Integrated Police Unit.

[37] United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP).

[38] European Union Monitoring Mission.

[39] European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo).

[40] United Nations Mission in Kosovo (UNMIK).

[41] European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS).

[42] European Union Police Mission (EUPM) in Bosnia - Herzegovina.

[43] DL 6 luglio 2010,  n. 102 (Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia), Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2010, n. 126.

[44] Convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

[45] Convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

[46] D.L. 28 dicembre 2001 n. 451, (disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della L. 27 febbraio 2002, n. 15.

[47] Entro aree identificate e sottoposte al divieto temporaneo di sorvolo ovvero al di fuori di tali aree nel corso di operazioni sul territorio nazionale o all’estero connesse a situazioni di crisi o di conflitto armato.

[48] “Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia”.

[49] Regolamento concernente disciplina delle attività del Genio militare

[50] Cfr. V Commissioni - Resoconto di mercoledì 16 dicembre 2009.

[51] Cfr. art. 5 DL. 209/2008.