Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC3857-A) DL187/2010 RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA
Riferimenti:
AC N. 3857/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 242
Data: 30/11/2010
Descrittori:
ASSOCIAZIONI SPORTIVE E POLISPORTIVE   CRIMINALITA' ORGANIZZATA
GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE   RICICLAGGIO FINANZIARIO
Organi della Camera: II-Giustizia
V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
DL N. 187 DEL 12-NOV-10     

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3857-A

 

Misure urgenti in materia di sicurezza

 

(Conversione in legge del DL  n. 187 del 2010)

 

 

 

 

 

N. 242 – 30 novembre 2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

3857-A

Titolo breve:

 

Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza

 

Iniziativa:

 

 

 

 

 

Commissioni di merito:

 

I e II Commissione riunite

 

Relatori per le

Commissioni di merito:

 

Santelli per la I Commissione

Sisto per la II Commissione

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Assemblea

 

Oggetto:

 

 

 

 

 


INDICE

 

 

 

ARTICOLO 1. 3

Sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive. 3

ARTICOLO 2. 4

Personale addetto agli impianti sportivi4

ARTICOLO 3. 4

Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.. 4

ARTICOLO 4. 10

Commissione centrale consultiva per l’adozione delle misure di protezione e vigilanza   10

ARTICOLO 5. 11

Potenziamento della cooperazione internazionale di polizia.. 11

ARTICOLI 6 e 7. 12

Tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici12

ARTICOLO 9. 13

Modifiche alla legge n. 689/1981, in materia di confisca.. 13

ARTICOLO 10. 14

Affidamento di gestioni commissariali e di altri incarichi speciali ai prefetti14

 



PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”.

Nel corso dell’esame in sede referente sono state introdotte talune modifiche e integrazioni al testo del provvedimento.

Il testo originario del decreto legge è corredato di relazione tecnica, che risulta pienamente utilizzabile anche a seguito delle modifiche approvate.

Si esaminano le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

 

(euro)

 

2011

2012

Articolo 3, comma 3

(Contratti a tempo determinato, distacchi o comandi presso l’Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni sequestrati)

2.000.000

4.000.000

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive

La norma, con riferimento ai reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, reintroduce, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2013, l'istituto dell'arresto in flagranza differita previsto ai commi 1-ter e 1 quater dell’articolo 8 della L. 401/1989 e da ultimo prorogato dall’articolo 4 del D.L. n. 8/2007, (comma 1).

Si ricorda che il comma 2 dell’articolo 4 del D.L. 8/2007 ha previsto la proroga dell’istituto fino al 30 giugno 2010.

Inoltre, a garanzia della sicurezza, fruibilità ed accessibilità degli impianti sportivi prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria – da 20.000 a 100.000 euro - a carico delle società sportive che impiegano addetti agli impianti sportivi[1] in numero inferiore a quello prescritto[2].

 

La relazione tecnica, afferma che la disposizione non comporta oneri finanziari aggiuntivi, in quanto all'attuazione della disposizione si provvede nell'ambito delle attività di prevenzione e vigilanza che vengono predisposte in occasione delle manifestazioni sportive.

Con riguardo al comma 2, la relazione tecnica afferma   che la disposizione è destinata a produrre maggiori entrate, al momento non quantificabili, derivanti dall'irrogazione delle sanzioni pecuniarie ora introdotte.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 2

Personale addetto agli impianti sportivi

Le norme, allo scopo di migliorare l‘efficacia dei controlli in occasione di manifestazioni sportive, amplia i compiti dei cosiddetti steward già incaricati dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi e dell’instradamento degli spettatori.

Le disposizioni prevedono che agli steward possano essere affidati, in aggiunta ai compiti già previsti, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non sia richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.

Si estendono agli steward, ovvero agli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, alcune disposizioni già applicabili a tutela dei pubblici ufficiali che svolgono servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

 ARTICOLO 3

Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

La norma, al fine di potenziare l’attività istituzionale e di rafforzare lo sviluppo organizzativo delle strutture dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, reca modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575[3], ed in particolare:

Ÿ        prevede che l’Agenzia possa, previa delibera del suo Consiglio direttivo e con l’autorizzazione del Ministro dell’interno, utilizzare per finalità economiche i beni confiscati [comma 1, lett. a), n. 1].

La norma [comma 1, lett. a), n. 2] precisa che i suddetti proventi affluiscono, escluse le spese di conservazione e amministrazione, al Fondo unico giustizia per essere versate all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al dicastero dell’interno per le citate finalità di potenziamento.

Si rammenta che il Fondo unico giustizia è disciplinato dall’art. 61, comma 23, del DL 112/2008[4] e dall’art. 2, del DL n. 143/2008[5]. In particolare, il citato art. 61, comma 23, prevede che affluiscano al Fondo, tra l’altro, i proventi derivanti dai beni confiscati nell’ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l’applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965. Ai sensi dell’art. 2, comma 7, del DL n. 143/2008, ogni anno, entro il 30 aprile, un DPCM determina la destinazione delle risorse del Fondo. Nell’emanazione di tale decreto si dovranno rispettare i seguenti parametri: minimo un terzo delle risorse dovranno essere destinate al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico; almeno un ulteriore terzo delle risorse dovranno essere destinate al funzionamento e al potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali del Ministero della giustizia; il resto dovrà affluire all’entrata del bilancio dello Stato.

Ÿ        integra il comma 15, dell’art. 2-sexies, della legge 575/1965, che, nel testo previgente, prevede che nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati, i crediti erariali si estinguano per confusione[6]. La modifica dispone l’inapplicabilità, alla predetta fattispecie, del divieto di compensazione dei crediti erariali di cui all’art. 31 del DL n. 78/2010 [comma 1, lett. b)].

L’art. 31, del DL n. 78/2010, tra l’altro, limita l’operatività della compensazione diretta dei crediti erariali, in presenza di debiti su ruoli diventati definitivi. In particolare, la disposizione prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2011, è vietata la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali[7], fino a concorrenza dell'importo dei debiti di ammontare superiore ad euro millecinquecento, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento. La norma prevede, inoltre, che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, non operino le disposizioni relative alla compensazione tra il credito d'imposta chiesto a rimborso ed il debito iscritto a ruolo[8], per i ruoli di ammontare non superiore a 1.500 euro. Alla norma di cui all’art. 31 del DL n. 78/2010 sono ascritti effetti positivi (maggiori entrate) sui saldi di finanza pubblica pari a 700 milioni di euro per il 2011, 2.100 milioni di euro per il 2012 e a 1.900 milioni di euro a decorrere dal 2013;

Ÿ        riconosce all’Agenzia la possibilità di disporre, con delibera del suo Consiglio direttivo e fatti salvi i diritti dei creditori dell’azienda confiscata, l’estromissione di singoli beni immobili dell’azienda non in liquidazione ed il loro trasferimento al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli stessi enti già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali [comma 2, lett. b)];

Ÿ        riconosce all’Agenzia la facoltà - previa autorizzazione del Ministro dell’interno[9] - di avvalersi del personale delle pubbliche amministrazioni[10], anche mediante assegnazione in posizione di comando o di distacco, ovvero di procedere alla stipula di contratti a tempo determinato[11]. Tali rapporti di lavoro sono istaurati in deroga all’art. 7, comma 1, lett. a) e b) del DL n. 4/2010[12], nei limiti stabiliti dalla predetta autorizzazione e per una durata non superiore a due anni. A tali fini all'Agenzia sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per l'anno 2012 (comma 3).

L’ art. 7, comma 1, lett. a) e b), del DL n. 4/2010 – del quale la norma in esame prevede la possibilità di deroga – dispone che, nella prima fase di applicazione delle disposizioni del medesimo decreto, la dotazione organica dell'Agenzia è determinata complessivamente in trenta unità[13] e che il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, dagli enti territoriali, è assegnato all'Agenzia, anche in posizione di comando o di distacco, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza (lettera a). La norma prevede altresì - sempre in fase di prima applicazione del DL n. 4/2010 - che il Direttore dell'Agenzia, autorizza nei limiti della dotazione organica, a stipulare contratti a tempo determinato (lettera b).

La norma prevede, infine, che alla copertura degli oneri di cui al comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica[14] (Fondo ISPE) (comma 4).

 

La relazione tecnica, in merito alla possibilità da parte dell’Agenzia di utilizzare, per finalità di autofinanziamento, i proventi derivanti dai beni confiscati, [comma 1, lett. a), n. 1 e 2; comma 2, lett. a)] afferma che i predetti proventi già affluiscono, ai sensi dell’art. 61, comma 23, del DL n. 112/2008, al Fondo unico giustizia[15] costituendone una delle diverse fonti di alimentazione. A tale riguardo, la RT precisa che con le disposizioni in esame viene prevista, previo versamento al bilancio dello Stato, la specifica riassegnazione di tali risorse allo stato di previsione del Ministero dell’interno per le esigenze di potenziamento dell’Agenzia.

Con riferimento alla disposizione che fa salva l’applicazione del principio di estinzione per confusione dei crediti erariali[16] nelle ipotesi di confisca di beni, aziende o società sequestrati alla criminalità organizzata[17] [comma 1, lett. b)], la RT, precisa che l’esclusione riguarda soltanto ipotesi specifiche rispetto al divieto di autocompensazione, introdotto in via generale dall’art. 31, del DL n. 78/2010.

In merito al riconoscimento all’Agenzia della possibilità di disporre l’estromissione di singoli beni immobili il loro trasferimento al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta [comma 2, lett. b)], la RT precisa che la disposizione interessa un numero limitatissimo di casi, fa salvi i diritti dei terzi creditori e che il trasferimento non comporta oneri finanziari.

In relazione, infine, al riconoscimento all’Agenzia della facoltà di procedere alla stipula di contratti a tempo determinato previa autorizzazione del Ministro dell’Interno (commi 3 e 4), la RT precisa che nella stessa autorizzazione dovrà essere indicato il numero dei contratti da stipulare con la quantificazione della relativa spesa.

Si ricorda che questa parte del testo è stata integrata prevedendo la possibilità, per l’Agenzia, di utilizzare – entro i medesimi limiti di spesa – anche personale distaccato o comandato da altre pubbliche amministrazioni.

 

Al riguardo, con riferimento all’utilizzo da parte dell’Agenzia dei proventi derivanti dai beni confiscati al fine del suo potenziamento, [comma 1, lett. a), n. 1 e 2], si evidenzia che i predetti proventi già affluiscono[18], come precisato dalla RT, al Fondo unico giustizia (FUG) costituendone una delle fonti di alimentazione. Considerato che, a normativa vigente, le dotazioni del FUG sono destinate a specifiche finalità[19], appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito all’eventualità che l’utilizzo di parte di siffatte risorse per le esigenze di potenziamento dell’Agenzia possa incidere in termini di funzionalità ed efficienza sull’operatività degli altri soggetti destinatari delle risorse del FUG.

Andrebbe, inoltre, verificata la compatibilità di tale destinazione a finalità di spesa, considerato quanto precisato dall’ISTAT in merito all’irrilevanza, ai fini dell’indebitamento netto, delle risorse derivanti dalle confische.

L’ISTAT[20] nell’ambito delle “revisioni delle stime dell’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche per gli anni 2005-2008”, ha evidenziato che le operazioni di acquisizione nel bilancio dello Stato degli importi derivanti, tra l’altro[21], dalle confische effettuate a vario titolo dalle Autorità pubbliche, ai sensi del Sec 95[22], non hanno impatto sull’indebitamento netto, in quanto costituiscono variazioni delle attività e delle passività.

In ordine alle modifiche apportate dalle Commissioni di merito, si segnala che è stata prevista la possibilità, per l’Agenzia, di avvalersi - anche mediante assegnazione in posizione di comando o di distacco - di personale di altre pubbliche amministrazioni, in deroga a quanto disposto dall’art. 7, comma 1, lett. a), del DL n. 4/2010 (comma 3).

A tale riguardo, si rammenta che l’art. 7, comma 1, lett. a) del DL n. 4/2010 ha già previsto che la dotazione organica dell'Agenzia, determinata in trenta unità complessive, sia alimentata, in fase di prima applicazione del medesimo decreto, mediante personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni, anche in posizione di comando o di distacco che conserva il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell’amministrazione di provenienza.

In proposito andrebbe in primo luogo chiarita la portata della predetta deroga, precisando se essa riguardi esclusivamente l’erogazione dei trattamenti a carico dell’Agenzia ovvero anche la possibilità di superare il limite di 30 unità previsto dalla disciplina vigente.

Inoltre, nel rilevare che tale utilizzo di personale, da parte dell’Agenzia, dovrebbe comunque avvenire entro un limite di spesa, appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti – al fine di evitare oneri a carico delle amministrazioni di provenienza - circa il possibile impatto sull’assetto organico e sul livello di efficienza delle medesime amministrazioni.

Con riferimento alla disposizione che fa salva, dal divieto di compensazione dei crediti erariali di cui all’art. 31 del DL n. 78/2010, l’estinzione per confusione dei medesimi crediti nelle ipotesi di confisca di beni, aziende o società sequestrati alla criminalità organizzata [comma 1, lett. b)], non si hanno osservazioni da formulare, considerato il carattere circoscritto della fattispecie in questione e nel presupposto, sul quale appare opportuna la conferma del Governo, che la stessa non incida sugli effetti di risparmio scontati all’art. 31, del DL 78/2010.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, il comma 4 dispone che agli oneri derivanti dal comma 3 si provveda mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.

 

Al riguardo, appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla sussistenza delle necessarie disponibilità nell’ambito del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

A tale proposito si osserva che, da informazioni pervenute dai competenti uffici della Ragioneria generale dello Stato, le risorse disponibili nel Fondo per interventi strutturali di politica economica per gli anni 2011 e 2012, al netto degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e di altri provvedimenti legislativi, nonché degli utilizzi disposti dal disegno di legge di stabilità per il 2011, attualmente all’esame del Senato in seconda lettura (A.S. 2464), ammontano, rispettivamente, a 172.700 euro e a 300.000 euro. Si osserva, inoltre, che il disegno di legge di stabilità per l’anno 2011, all’articolo 1, comma 83, prevede l’incremento della dotazione del predetto Fondo per un importo di 192 milioni di euro per l’anno 2012, di 61 milioni di euro per l’anno 2013 e di 195 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014.

Dal punto di vista formale, il Governo dovrebbe valutare l’opportunità di indicare esplicitamente nella clausola di copertura l’ammontare degli oneri derivanti dal comma 3, corrispondenti all’assegnazione di 2 milioni di euro per l’anno 2011 e di 4 milioni di euro per l’anno 2012 a favore dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata prevista dal comma 3, ultimo periodo, dell’articolo in esame.

Infine, per garantire la copertura finanziaria degli interventi di cui al comma 3 ed evitare il disallineamento temporale fra il manifestarsi dei relativi oneri e la disponibilità delle risorse da utilizzare a copertura degli stessi, il Governo dovrebbe valutare l’opportunità di modificare tale disposizione al fine di:

-          prevedere che la possibilità di avvalersi del personale ivi indicato e di stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato da parte dell’Agenzia debba avvenire non solo nei limiti dell’autorizzazione del Ministro dell’interno, come attualmente previsto, ma anche nei limiti delle risorse assegnate alla medesima Agenzia;

-          precisare che i suddetti rapporti di lavoro debbano concludersi entro il 31 dicembre 2012, analogamente a quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo 3 del decreto-legge presentato dal Governo.

 

 

ARTICOLO 4

Commissione centrale consultiva per l’adozione delle misure di protezione e vigilanza

Le norme stabiliscono che la Commissione centrale consultiva per l’adozione delle misure di protezione e vigilanza[23] sia integrata da un magistrato designato dal Ministro della giustizia tra  quelli già collocati fuori ruolo con incarico presso il Ministero della giustizia qualora sia tenuta ad esprimersi su questioni di sicurezza relative a magistrati.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione modifica una norma vigente[24] la quale non prevede la corresponsione di compensi o rimborsi spese per i componenti dell’organismo di consulenza. Ne conseguirebbe che la disposizione non determina oneri aggiuntivi proprio in considerazione della normativa vigente.

 

Al riguardo si osserva che, in base alla relazione tecnica, la mancata previsione di compensi nella norma istitutiva della Commissione per le misure di protezione determina la neutralità finanziaria della disposizione in esame. Si osserva, tuttavia, che il testo della norma oggetto di modifica non esclude espressamente la corresponsione di tali emolumenti.

 

 ARTICOLO 5

Potenziamento della cooperazione internazionale di polizia

La norma prevede la predisposizione di urgenti linee di indirizzo strategico per rafforzare l'attività del personale delle Forze di polizia dislocato all'estero, attraverso la valorizzazione del patrimonio informativo disponibile e dello scambio info – operativo (comma 1, primo periodo).

L’art. 5, comma 1, primo periodo, nel corso dell’esame presso le Commissioni di merito, è stato modificato. Nello specifico è stato previsto che le predette linee di indirizzo strategico, siano approntate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.

La norma a tale scopo dispone l’istituzione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - presso la Direzione centrale della polizia criminale, del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno - del Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP). Il Comitato è presieduto dal direttore centrale della polizia criminale. Per la partecipazione ai lavori del Comitato non è prevista la corresponsione di compensi o rimborsi spese di alcun genere (comma 1, secondo periodo).

 

La relazione tecnica afferma che l’istituzione del Comitato non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica e che la partecipazione ai suoi lavori non prevede la corresponsione di alcun compenso o rimborso spese.

Quanto al rafforzamento dell’attività del personale delle Forze di polizia dislocato all’estero, la RT precisa che si provvederà sulla base di una più razionale e mirata programmazione dell’invio di personale all’estero e, in ogni caso, nell’ambito delle risorse disponibili per tali finalità.

 

Al riguardo, in merito al rafforzamento dell'attività del personale delle Forze di polizia dislocato all'estero da realizzare attraverso, tra l’altro, lo scambio info – operativo (comma 1, primo periodo), si segnala che la norma non definisce il contenuto minimo delle modalità attuative delle relative linee di indirizzo strategico. Sul punto, considerato che la clausola di invarianza finanziaria contenuta nella norma è riferita esclusivamente all’istituzione del COPSCIP (comma 1, secondo periodo) e che in merito al rafforzamento dell’attività del personale delle Forze di polizia all’estero la RT si limita a puntualizzare che allo stesso si provvederà nell’ambito delle risorse disponibili, appare opportuno che il Governo fornisca dati ed elementi di valutazione volti a confermare che la predetta attività di valorizzazione possa essere condotta senza nuovi o maggiori oneri e nell’ambito delle risorse disponibili.

Nulla da osservare in merito all’istituzione del COPSCIP (comma 1, secondo periodo) considerato che la norma esclude espressamente la corresponsione di compensi o rimborsi spese per la partecipazione ai suoi lavori.

Si segnala, altresì, che la norma non indica il numero dei componenti del Comitato, ad eccezione del suo presidente, né rinvia a successivi provvedimenti attuativi la definizione della sua composizione.

 

ARTICOLI 6 e 7

Tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici

Le norme recano disposizioni interpretative ed integrative degli articoli 3 e 6 della legge n. 136 del 2010[25], riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici. In particolare:

Ÿ        è chiarito, in sede interpretativa, che le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzate a prevenire infiltrazioni criminali, si applicano ai contratti di appalto sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 136 del 2010 (7 settembre 2010),  nonché ai contratti di subappalto ed ai subcontratti da essi derivati.  I contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 136 del 2010 ed i contratti di subappalto ed i subcontratti da essi derivati devono essere adeguati alle nuove regole nel termine di 180 giorni dall’entrata in vigore della stessa legge n. 136 del 2010. Con modifiche introdotte dalle Commissioni di merito, si dispone che tali contratti si intendano automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 3 della legge 136 del 2010. E’, inoltre, fornita univoca interpretazione dei concetti di “filiera produttiva”, di “conto dedicato anche in via non esclusiva”, nonché in merito alla possibilità di eseguire i pagamenti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché tali strumenti siano idonei a garantire la piena tracciabilità della transazione finanziaria (articolo 6);

Ÿ        è previsto che, ai fini della tracciabilità,  gli strumenti di pagamento debbano riportare, in relazione ad ogni transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, della legge n. 136 del 2010 (subappaltatori, subcontraenti, concessionari di finanziamenti pubblici interessati ai lavori ed alle forniture), il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP). E’ previsto espressamente che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti atti a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comporti la risoluzione di diritto del contratto. Sono, infine introdotte norme in materia di territorialità degli organi competenti all’applicazione delle sanzioni previste in caso di violazione degli obblighi in materia di tracciabilità (articolo 7).

 

La relazione tecnica afferma che le norme modificano ed integrano disposizioni della legge n. 136 del 2010, alle quali non risulta ascritto alcun effetto finanziario.

Si ricorda, infatti, che il relativo disegno di legge (A.C. 3290/XVI legislatura) non era corredato di relazione tecnica. La relazione illustrativa del provvedimento giustificava la mancata predisposizione della relazione tecnica in considerazione dell’assenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 9

Modifiche alla legge n. 689/1981, in materia di confisca

La norma modifica l’art. 20 della legge n. 689/1981[26], estendendo alle ipotesi di gravi o reiterate violazioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro la fattispecie della confisca amministrativa obbligatoria delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto[27] (comma 1).

L’art. 20, della legge n. 689/1981, nel testo previgente, disciplina l’applicazione di sanzioni amministrative accessorie da parte dell'autorità amministrativa o del giudice penale con sentenza di condanna. Il terzo comma, in particolare, prevede che le stesse autorità possono disporre la confisca amministrativa delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere la violazione e l’obbligo di disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento. In base al quarto comma, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose  (la cui fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa) anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

 

La relazione tecnica afferma che la norma tratta dell’individuazione di una fattispecie tipica di confisca che non comporta oneri finanziari aggiuntivi per le amministrazioni interessate.

 

Al riguardo si rileva che la norma - che amplia il novero delle violazioni amministrative in relazione alle quali è previsto il ricorso alla confisca obbligatoria – appare suscettibile di determinare, a fronte dell'acquisizione coattiva al patrimonio pubblico di un eventuale maggior volume di beni confiscati, anche un aumento degli oneri accessori connessi alla gestione dei medesimi beni. Sul punto appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

 

ARTICOLO 10

Affidamento di gestioni commissariali e di altri incarichi speciali ai prefetti

Le norme prevedono la possibilità di collocare in disponibilità i prefetti, i viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti per l'espletamento di incarichi di gestione commissariale straordinaria o connessi a particolari esigenze di servizio o a situazioni di emergenza. Il collocamento in disponibilità può essere disposto per un numero di posti pari al 3 per cento della dotazione organica e per un periodo non superiore al triennio[28].

La possibilità di collocare in disponibilità anche i Prefetti è frutto di una modifica apportata durante l’esame presso le Commissioni di merito.

I funzionari collocati in posizione di disponibilità non occupano posto nella qualifica cui appartengono. Nella qualifica iniziale della carriera prefettizia sono resi indisponibili un numero di posti per ciascun funzionario collocato in disponibilità equivalenti dal punto di vista finanziario.

Infine è stabilito che “con il procedimento negoziale[29] (…) può essere stabilito il trattamento economico accessorio spettante ai funzionari in disponibilità, in relazione alle funzioni esercitate”.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, afferma che la norma introduce, per i viceprefetti e i viceprefetti aggiunti, l'istituto del collocamento in posizione di disponibilità, entro l'aliquota del 3 per cento della dotazione organica (rispettivamente fino ad un massimo di 21 viceprefetti e di 27 viceprefetti aggiunti) per un periodo non superiore al triennio, prorogabile per un ulteriore anno, nei casi di conferimento di incarichi di gestione commissariale straordinaria ovvero di incarichi connessi a specifiche esigenze di servizio o a situazioni di emergenza. Analoga disposizione, secondo la relazione tecnica, è già prevista per i dirigenti – anche generali – della Polizia di Stato (articolo 64 del decreto legislativo n. 334/2000) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 74 del decreto legislativo n. 217/2005). L'invarianza della spesa è assicurata dall'indisponibilità, nella qualifica iniziale della carriera prefettizia, di un numero di posti, per ciascun funzionario collocato in disponibilità, equivalente dal punto di vista finanziario.

 

Al riguardo si rileva che la norma prevede che, per ciascun funzionario collocato in disponibilità,  sia reso indisponibile nella qualifica iniziale della carriera prefettizia un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Tale previsione si giustifica con l’insorgenza di oneri alla cui copertura si provvede mediante il descritto meccanismo. Al fine di verificare l’effettiva compensatività di tale meccanismo, andrebbero in primo luogo forniti elementi di quantificazione degli oneri recati dalla norma.

Detti oneri derivano presumibilmente:

Ÿ         dalle promozioni aggiuntive a viceprefetto di viceprefetti aggiunti, in base a quanto già previsto dalla normativa vigente.

Infatti l’articolo 7 del decreto legislativo n. 139/2000 prevede che il passaggio alla qualifica di viceprefetto avvenga con cadenza annuale e nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno. Pertanto i posti resi liberi dai viceprefetti collocati in disponibilità consentono ulteriori promozioni;

Ÿ         dalla creazione di posizioni soprannumerarie nella qualifica di viceprefetto (sempre in base alla normativa vigente).

Infatti i viceprefetti, una volta cessato il collocamento in disponibilità, rientrano nei ruoli. Tuttavia, essendo state effettuate - a norma del citato articolo 7 del D. Lgs.  139/2000 – promozioni aggiuntive, detto rientro può determinare una dotazione soprannumeraria nella qualifica di viceprefetto;

Ÿ         dalla corresponsione – come previsto dal testo in esame - del “trattamento economico aggiuntivo spettante ai funzionari in disponibilità”. In proposito andrebbe precisato se, in forza di tale disposizione, si intenda introdurre nell’ordinamento un nuovo elemento retributivo (spettante, appunto, al personale in disponibilità) ovvero si intenda fare riferimento all’ordinaria possibilità di provvedere – attraverso il procedimento negoziale – a definire il trattamento economico accessorio del personale in questione nell’ambito delle risorse già stanziate a legislazione vigente. Solo nel primo caso dalla disposizione sembrerebbero derivare effetti onerosi. Nel secondo caso, in ogni modo, risulterebbe necessario procedere alla quantificazione del maggior onere derivante dall’attuazione delle norme al fine di verificare la capienza delle risorse già stanziate a legislazione vigente.

Inoltre la stessa relazione tecnica richiama le analoghe norme che consentono il collocamento in posizione di disponibilità dei dirigenti generali dei ruoli della Polizia di Stato: tali norme sono contenute nell’articolo 64 del decreto legislativo n. 334/2000[[30]]. Si ricorda che la relazione tecnica allegata a quest’ultimo provvedimento dava conto – con riferimento all’articolo 64 – di un onere conseguente all’effettuazione di promozioni aggiuntive sui posti resi disponibili,  nonostante fosse stato comunque previsto un meccanismo di indisponibilità[31].

In merito all’effetto compensativo ascritto a tale meccanismo, si rileva  che lo stesso, per essere efficace, deve riguardare posti effettivamente coperti, i quali vengono resi indisponibili - per esempio – attraverso il mancato rinnovo di contratti in essere. Questa possibilità non sembra sussistere per i dirigenti della carriera prefettizia, che sono assunti a tempo indeterminato. Quanto ai risparmi conseguenti alla presenza di posti di organico liberi, questi dovrebbero risultare già scontati in relazione al blocco delle assunzioni, che genera posizioni vacanti in special modo nelle qualifiche iniziali delle carriere. 

Si rileva infine che, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, la norma consentirebbe di collocare in disponibilità un massimo di 21 viceprefetti e di 27 viceprefetti aggiunti. Tuttavia il testo della disposizione fa riferimento esclusivamente al 3 per cento della dotazione organica, senza precisare le qualifiche di appartenenza.

Si segnala che, in seguito alle modifiche apportate dalle Commissioni di merito, risulta ora possibile collocare in disponibilità anche il personale che rivesta la qualifica di Prefetto.

In ordine ai predetti profili andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione da parte del Governo, precisando tra l’altro, anche l’attuale consistenza delle dotazioni organiche nelle diverse qualifiche.

 



[1] Personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d’uso degli impianti medesimi (articolo 2-ter del D.L. 8/2007)

[2] Piano approvato dal Gruppo operativo sicurezza di cui al decreto attuativo del medesimo articolo 2-ter.

[3] Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere.

[4] DL 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 6 agosto 2008, n. 133.

[5] DL 16 settembre 2008, n. 143 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 13 novembre 2008, n. 181.

[6] Ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile.

[7] Di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni).

[8] Di cui all'art. 28-ter del DPR  n. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).

[9] Di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.

[10] Compreso il personale dell’Agenzia del demanio e degli enti territoriali.

[11] Anche avvalendosi delle modalità di cui al D. lgs. n. 276/2003 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).

[12] DL 4 febbraio 2010, n. 4 (Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 31 marzo 2010, n. 50.

[13] Ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali.

[14] Di cui all'art. 10, comma 5, del DL 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

[15] Di cui all’art. 2, del DL n. 143/2008.

[16] Di cui all’art. 1253 del codice civile.

[17] La fattispecie della confisca di aziende o società, è stata introdotta nella legge n. 575/1965, dall’art. 2, comma 11, della legge n. 94/2009 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica).

[18] Ai sensi dell’art. 61, comma 23, del DL n. 112/2008.

[19] Come s’è già detto, un terzo è destinato al Ministero dell’Interno, per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico; un terzo è destinato al funzionamento e al potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali del Ministero della giustizia;  il terzo rimanente affluisce all’entrata del bilancio dello Stato.

[20] Nota per la stampa, 2 aprile 2009.

[21] Al pari degli importi relativi ai cosiddetti “conti dormienti”.

[22] Cfr. Sec 95, confische senza indennizzo (K8), 1.45, 6.24.

[23] Organismo di consulenza dell’Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale.

[24] Si tratta dell’articolo 3 del decreto legge 6 maggio 2002, n. 83.

[25] Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.

[26] L. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

[27] La confisca obbligatoria è prevista anche in assenza di ordinanza ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa.

[28] Prorogabile con provvedimento motivato per un periodo non superiore ad un anno.

[29] Che ha per oggetto la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia.

[30] D. Lgs. recante il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato.

[31] Si veda la nota n. 491 del 12 settembre 2000 predisposta dal Servizio bilancio dello Stato nel corso della tredicesima legislatura.