Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari | ||
Altri Autori: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||
Titolo: | Uso delle postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche e dei punti di accesso ad internet - T.U. A.C. 3736 e abb. - Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la compatibilità comunitaria Numero: 79 | ||
Data: | 21/12/2010 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni XIV - Politiche dell'Unione europea |
SIWEB
21 dicembre 2010 |
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n. 79 |
Uso delle postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche e dei punti di accesso ad internetT.U. C. 3736 e abb.Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria |
Numero dell’atto |
C. 3736 e abb. (C. 3787 e C. 3853) |
Titolo |
Abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente limiti all'esercizio e all'uso delle postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche e dei punti di accesso ad internet mediante tecnologia senza fili |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter: |
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sede |
Referente |
esame al Senato |
No |
Commissione competente |
I Affari Costituzionali e IX Trasporti |
Pareri previsti |
II Giustizia, X Attività produttive, XIV Politiche dell'Unione europea e Commissione parlamentare per le questioni regionali |
Le Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IX (Trasporti) hanno iniziato l’esame delle ppddll C. 3736 (Lanzillotta) e C. 3787 (Bergamini) in data 9 novembre 2010. Nella seduta del 2 dicembre 2010 le Commissioni riunite hanno deliberato di adottare il testo unificato delle proposte di legge in oggetto come testo base per il prosieguo dell'esame. Successivamente, nella seduta del 16 dicembre 2010, è stata abbinata anche la pdl C. 3853 (Graziano) il cui contenuto è identico a quello del testo unificato.
Il provvedimento all’esame intende abrogare l’articolo 7del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, recante Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (c.d. “decreto Pisanu”), concernente limiti all'esercizio e all'uso delle postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche e dei punti di accesso ad internet mediante tecnologia senza fili.
L’articolo oggetto dell’intervento abrogativo reca disposizioni relative all’apertura di esercizi pubblici di telefonia e Internet, nonché al monitoraggio delle operazioni svolte dall’utente presso tali esercizi.
Il comma 1 prevede l’obbligo di richiesta della licenza, al questore, in capo a chiunque intenda aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualunque natura che abbiano come caratteristica la messa a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci di apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche. La licenza non è richiesta nel caso in cui s’intenda installare solo telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.
La disposizione, in virtù del testo originario, esplicava i suoi effettisino al 31 dicembre 2007. L’applicazione della norma è stata poi prorogata sino al 31 dicembre 2010.
Il comma 2 estende l’obbligo di richiesta della licenza anche a coloro che già esercitano le attività sopra elencate.
Il comma 3 reca disposizioni in merito al rilascio della licenza. In particolare, la norma sembrerebbe configurare un’ipotesi di silenzio-assenso, considerato che la licenza “si intende rilasciata” dopo la decorrenza di sessanta giorni dalla richiesta. Si prevede, poi, l’applicazione – nei limiti della compatibilità – delle disposizioni contenute nei capi III e IV del titolo I e nel capo II del titolo III del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 773/1931).
La norma mantiene ferme le disposizioni contenute nel d.lgs. 259/2003, recante il codice delle comunicazioni elettroniche, nonché le attribuzioni in materia degli enti locali.
Il citato decreto legislativo, che recepisce nell’ordinamento nazionale la direttiva 2002/21/CE, prevede – all’articolo 25 – per la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione di una dichiarazione. In effetti, l'impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale e sul sito Internet. Tale dichiarazione costituisce denuncia di inizio attività: l'impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione. Il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività.
L’articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche – riprendendo quanto già enucleato all’articolo 3 – prevede che l'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è libera, fatte salve le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanità pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela dell'ambiente e della protezione civile, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice.
Pertanto, le disposizioni dell’articolo in esame sopra illustrate sembrano recare una deroga alla disciplina amministrativa recata dal codice delle comunicazioni elettroniche.
Il comma 4 demanda ad un decreto del Ministero dell’interno, di concerto con i Ministri delle comunicazioni e per l’innovazione, di stabilire le misure cui sono tenuti i titolari e gestori di esercizi pubblici ai fini del monitoraggio delle operazioni effettuate dall’utente degli apparecchi per collegamenti telematici e per l’archiviazione dei relativi dati, anche derogando alle normativa di tutela della privacy di cui al d.lgs. n. 196/2003, nonché le misure di preventiva acquisizione dei dati anagrafici riportati su documenti di identità per i soggetti utilizzatori di postazioni non vigilate per comunicazioni telematiche, ovvero di postazioni che permettono l’accesso ad internet con tecnologia senza fili.
In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 16 agosto 2005, il quale ha specificato gli obblighi specifici a carico dei gestori e titolari di pubblici esercizi. Ai sensi dell’art. 1, tali soggetti sono tenuti a identificare chi accede ai servizi telefonici e telematici offerti, prima dell'accesso stesso o dell'offerta di credenziali di accesso, acquisendo i dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché il tipo, il numero e la riproduzione del documento presentato dall'utente. Con riguardo all’utilizzo delle postazioni internet senza fili, l’art. 4 del D.M. prevede che i soggetti che offrono accesso alle reti telematiche utilizzando tecnologia senza fili in aree messe a disposizione del pubblico sono tenuti ad adottare le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per impedire l'uso di apparecchi terminali che non consentono l'identificazione dell'utente, ovvero ad utenti che non siano identificati, secondo le modalità indicate dal citato art. 1 dello stesso D.M.
Il comma 5 affida all’organo del Ministero dell’interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni il compito di controllo sull’osservanza delle misure indicate nel decreto del Ministro dell’Interno di cui al comma 4, nonché di accesso ai dati. La disposizione fa, comunque, salve le modalità di accesso ai dati previste dal codice di procedura penale e dal citato codice in materia di protezione dei dati.
L’Unione europea intende promuovere lo sviluppo e la diffusione di nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), conformemente agli articoli 179-188 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (ex artt. 163-172 TCE). L’Unione mira inoltre a favorire lo sviluppo di applicazioni e di contenuto, tenuto conto che le tecnologie dell’informazione, in particolare Internet e la telefonia mobile, sono all’origine della società dell’informazione.
La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
marzo
Nel Considerando n. 7 della direttiva si afferma che resta impregiudicata per ciascuno Statola possibilità di adottare le misure necessarie per assicurare la tutela dei suoi interessi essenziali in materia di sicurezza, per salvaguardare l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza e consentire la ricerca, l'individuazione e il perseguimento dei reati, anche mediante la definizione, da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, di obblighi specifici e proporzionati applicabili ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica.
La direttiva 2002/21/CE è stata recepita nell’ordinamento nazionale con il d.lgs. n. 259 del 2003 (“Codice delle comunicazioni elettroniche”).
Le disposizioni della direttiva 2002/21/CE sono state recentemente modificate ed integrate dalla direttiva 2009/140/CE. In particolare, per quanto attiene agli aspetti rilevanti ai fini del provvedimento all’esame, la direttiva 2009/140/CE provvede ad inserire un nuovo paragrafo 3-bis all’articolo 1 della direttiva 2002/21/CE, nel quale viene precisato che i provvedimenti adottati dagli Stati membri in merito all’accesso o all’uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, devono rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dai princìpi generali del diritto comunitario.
Pertanto qualunque provvedimento, riguardante l’accesso o l’uso di servizi e applicazioni da parte degli utenti finali che ostacoli tali diritti o libertà fondamentali, può essere imposto soltanto se appropriato, proporzionato e necessario e la sua attuazione deve essere oggetto di adeguate garanzie procedurali, di un’efficace tutela giurisdizionale e di un giusto processo. Tali provvedimenti possono, conseguentemente, essere adottati soltanto nel rispetto del principio della presunzione d’innocenza e del diritto alla privacy.
La direttiva 2009/140/CE dovrebbe essere recepita nell’ordinamento degli Stati membri entro il 25 maggio 2011.
Nell’ordinamento nazionale il recepimento è previsto nel disegno di legge comunitaria 2011 (A.S. 2322), attualmente all’esame in sede referente presso la 14° Commissione del Senato. I princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva sono indicati nell’articolo 10 del progetto e, tra questi, come criterio direttivo specifico il comma 3, lettera h) indica il “rafforzamento delle prescrizioni in tema di sicurezza e riservatezza delle comunicazioni, nonché di protezione dei dati personali”.
Il Parlamento europeo il 15 giugno
Il documento tra l’altro ribadisce che:
• internet è diventato uno strumento indispensabile per promuovere le iniziative democratiche, la discussione politica, l'alfabetizzazione digitale e la diffusione di conoscenza;
• l'accesso a internet rappresenta un diritto fondamentale e dipende dall'esercizio di numerosi diritti fondamentali compresi, fra l'altro, il rispetto della vita privata, la protezione dei dati, la libertà di espressione, di parola e di associazione, la libertà di stampa, di espressione politica e di partecipazione, la non discriminazione, l'istruzione e la diversità culturale e linguistica;
• le istituzioni e le parti interessate a tutti i livelli hanno la responsabilità generale di assicurare che ogni individuo possa esercitare il diritto di partecipare alla società dell'informazione;
• è necessario favorire l'evoluzione della democrazia elettronica, assicurando che siano previste misure di salvaguardia significative contro nuove forme di sorveglianza, di controllo e di censura da parte di soggetti pubblici o privati, affinché la libertà di internet e la protezione della vita privata siano effettive.
Il Parlamento europeo invita inoltre i governi ad evitare di imporre restrizioni all'accesso a internet mediante censura, blocchi, filtri,; insistendo sulla necessità di salvaguardare un internet aperto, in cui gli utenti abbiano la facoltà di accedere all'informazione e diffonderla.
Allo stesso tempo invita
A tale riguardo si ricorda che il 30 settembre 2010
Il 19 maggio 2010
Nel documento si afferma, tra l’altro, che
Gli Stati membri dovrebbero elaborare strategie operative per internet ad alta velocità e orientare i finanziamenti pubblici, compresi i fondi strutturali, verso settori non totalmente coperti da investimenti privati; promuovere la diffusione e l'uso dei moderni servizi online (e-government, servizi sanitari online, etc.).
Servizio Studi – Dipartimento Affari Comunitari |
( 066760-9409 – *st_affari_comunitari@camera.it |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: NOTST079.doc