Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera
Titolo: La responsabilità disciplinare dei magistrati
Serie: Materiali di legislazione comparata    Numero: 7
Data: 07/11/2008
Descrittori:
MAGISTRATI   RESPONSABILITA' DISCIPLINARE
STATI ESTERI     
Organi della Camera: II-Giustizia


 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 
SERVIZIO BIBLIOTECA

 

Materiali di legislazione comparata

 

 

 

LA RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE DEI MAGISTRATI

 

 

 

 

 

 

 

N. 7 – Novembre 2008


 

 

 

 

 

Ufficio Legislazione Straniera

SIWEB

 

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File:MLC16007


Indice

 

 

Schede di sintesi                                                                                        1

francia.. 3

Obblighi deontologici e illeciti disciplinari3

Organi competenti per l’esercizio dell’azione disciplinare. 7

Sanzioni11

 

germania.. 15

Esercizio della funzione di vigilanza (Dienstaufsicht). 15

Doveri e violazione di atti d’ufficio (Dienstvergehen). 17

Procedimento disciplinare. 19

Sanzioni20

La sezione speciale della Corte di Cassazione federale competente per gli affari interni della magistratura ordinaria (Dienstgericht des Bundes). 21

 

REGNO UNITO.. 23

Organi titolari della potestà disciplinare. 23

Illeciti disciplinari25

Aspetti del procedimento disciplinare. 26

Sanzioni27

 

SPAGNA.. 29

Classificazione degli illeciti disciplinari29

Aspetti del procedimento disciplinare. 33

Sanzioni35

 


Schede di sintesi


francia

 

Le disposizioni relative al regime disciplinare dei magistrati francesi sono contenute nell’ ordonnance n. 58-1270 du 22 novembre 1958 portant loi organique realtive au statut de la magistrature,[1] più volte modificata nel corso degli anni e da ultimo soggetta ad un ampio intervento di revisione con la loi organique n. 2007-287 relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats.[2]

 

Obblighi deontologici e illeciti disciplinari

Qualora un magistrato venga meno ai doveri deontologici che la sua funzione comporta, può essere oggetto di sanzioni disciplinari.

Tali obblighi deontologici sono in parte enunciati nell’ordinanza riguardante lo statut de la magistrature e in determinate disposizioni contenute in alcuni Codici, in parte deducibili dalla giurisprudenza disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

Lo statut de la magistrature pone innanzitutto una definizione di illecito disciplinare (faute disciplinaire), con riferimento al mancato rispetto da parte dei magistrati di alcuni doveri: « tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité constitue une faute disciplinaire » (art. 43 dell’ordonnance n.58-1270).

Tuttavia, altri obblighi deontologici dei magistrati, la cui non osservanza costituisce un illecito disciplinare, sono definiti nell’ordinanza in oggetto.

E’ stabilito in primo luogo l’obbligo per i magistrati di “un giuramento” che sono chiamati a pronunciare in occasione della prima nomina. Il magistrato giura « de bien et fidèlement remplir [ses] fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de [se] conduire en tout comme un digne et loyal magistrat » (art. 6 dell’ordonnancen. 58-1270).

Il magistrato è inoltre sottoposto ad un regime di incompatibilità per il quale ad esempio gli è impedito: l’esercizio di ogni funzione pubblica e di ogni altra attività professionale o retribuita, salvo eccezioni; l’esercizio di un mandato pubblico elettivo; la nomina a magistrato in un tribunale nel quale abbia esercitato da meno di cinque anni la professione di avvocato, procuratore legale, ecc. (art. 8, 9, 9-1, 32 dell’ordonnance n. 58-1270).

Lo statut de la magistrature dispone anche che ogni membro del corpo giudiziario non possa formulare deliberazioni politiche, non possa manifestare ostilità al principio o alla forma di governo della Repubblica, né compiere alcuna dimostrazione di natura politica. Al magistrato è inoltre impedita ogni azione volta ad arrestare od ostacolare il funzionamento delle giurisdizioni (art. 10 dell’ordonnance n. 58-1270).

E’ inoltre stabilito un dovere di riservatezza per i magistrati onorari (art. 79 dell’ordonnance n. 58-1270).

Alcune disposizioni del Code de l’organisation judiciaire (articoli L 111-5 e L111-6) e del Code de procédure civile (articolo 341) impongono inoltre al giudice un dovere di imparzialità.

A partire dal 1980, il Consiglio superiore della magistratura, riscontrata la mancanza di una presentazione chiara ed ordinata, all’interno dello statut de la magistrature, dei diversi doveri deontologici dei magistrati, ha costruito la propria giurisprudenza disciplinare in un’ottica pedagogica, volta a sensibilizzare i magistrati riguardo ai principi statutari che sono chiamati ad osservare.[3] Sulla base di questo orientamento, il CSM ha sostanzialmente provveduto, in maniera sistematica, a qualificare da un punto di vista disciplinare i fatti che gli venivano denunciati, riferendosi ai doveri deontologici che figurano nello statut de la magistrature ed in particolare negli articoli relativi al giuramento e alla definizione di faute disciplinare. Esso ha inoltre delineato un insieme di principi con valore normativo che rinviano più o meno direttamente alle norme statutarie. Tra i principi deontologici che sono stati richiamati con maggior vigore: i doveri di imparzialità e di indipendenza, il dovere di riservatezza, il dovere di legalità, le esigenze di delicatezza, di dignità e di onore, il dovere di lealtà e di probità.[4]

Attraverso le decisioni e i pareri resi in materia disciplinare, il CSM ha quindi chiarito diverse regole cui il magistrato deve attenersi nel corso della sua attività professionale e, in alcuni casi, nella sua vita privata.

Sotto quest’ultimo profilo, esso ha stabilito che “les maniféstations de la vie privée d’un juge ne relèvent pas, par elles-mêmes, de l’action disciplinare (CSM, 28 marzo 1996). Tuttavia, se a causa delle proprie azioni nella vita privata il magistrato attenta a son crédit, à la confiance des justiciables, de ses collègues, des fonctionnaires du greffe ou des auxiliaires de justice (CSM, 27 giugno 1996), può incorrere in una sanzione disciplinare per il danno causato all’immagine dell’istituzione giudiziaria.[5]

Nella sua «Contribution à la réflexions sur la déontologie des magistrats», pubblicata nel 2003, il CSM ha inoltre comunicato la decisione di realizzare una « présentation systématique et synthétique de la jurisprudence disciplinaire des formations du siège et du parquet, complétée par celle du Conseil d'Etat ». Il documento, poi elaborato in materia, intitolato “Recueil des décisions disciplinaires du Conseil supérieur de la magistrature de 1959 à 2005”, è stato presentato al pubblico nel maggio 2006. La Raccolta è costantemente aggiornata e figura oggi sul sito internet del CSM.[6]

La pubblicazione di questo documento nel 2006 ha avuto principalmente lo scopo di permettere alle parti in giudizio di conoscere le condizioni poste dall’autorità disciplinare per un esercizio imparziale della giustizia, ma anche di far conoscere l’insieme delle decisioni disciplinari rese in un periodo di 46 anni con le quali il CSM ha chiarito il contenuto dei doveri fondamentali dei magistrati.

 

Accanto al CSM, altri organi negli ultimi anni hanno esaminato la questione dell’assenza nello statut de la magistrature di un corpus ordinato e definito di doveri deontologici dei magistrati. Nel suo rapporto conclusivo del marzo 2005, ad esempio, la “Commission de réflexions sur l’éthique dans la magistrature” (istituita dal Ministro della Giustizia Dominique Perben), presieduta da Jean Cabannes, Primo avvocato generale onorario presso la Corte di Cassazione, ha presentato dieci proposte di riforma per “rafforzare l’etica nella magistratura”. Tra di esse, figurano in particolare: la proposta di riformulazione del “giuramento” deimagistrati previsto dallo statut de la magistrature, con lo scopo di evidenziare sette principi fondamentali: l’imparzialità, la diligenza, la lealtà, l’integrità, la dignità, il rispetto delsegreto professionale, il dovere diriservatezza;  la proposta di elaborazione di un “recueil de principes déontologiques”, da realizzarsi sotto l’impulso del CSM e con l’aiuto della Corte di Cassazione e da aggiornarsi annualmente.[7] La “Commissione di inchiesta incaricata di individuare le cause delle disfunzioni della giustizia nell’affare detto d’Outreau e di formulare proposte per evitare il loro ripetersi”- istituita presso l’Assemblea Nazionale- ha invece auspicato, nel suo Rapporto conclusivo presentato nel giugno 2006, l’introduzione di un codice deontologico per i magistrati all’interno dello statut de la magistrature, la cui applicazione fosse posta sotto il controllo del CSM e del Ministro della Giustizia.[8]

 

A seguito di un ampio dibattito su questi temi, il Legislatore, con la legge organica n. 2007-287 relativa al reclutamento, alla formazione e alla responsabilità dei magistrati, ha conferito al CSM l’incarico di “elaborare e rendere pubblica una raccolta degli obblighi deontologici dei magistrati” (art. 18 della loi organique n. 2007-287).

Il CSM ha avviato una riflessione in materia, coinvolgendo lInstitut des hautes études sur la justice (IHEJ) e invitando i magistrati a formulare contributi sull’argomento. Esso ha inoltre attivato, sul proprio sito internet, una sezione intitolata Recueil des obligations déontologiques des magistrats per permettere ad ogni magistrato, previa comunicazione del proprio nominativo e della giurisdizione di appartenenza, di far pervenire le proprie riflessioni in materia. Nella medesima sezione il CSM presenta inoltre lo stato dei lavori e le prime analisi formulate per l’elaborazione della Raccolta.[9]

 

Organi competenti per l’esercizio dell’azione disciplinare

Gli organi coinvolti nell’esercizio del potere disciplinare sono il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) e il Ministro della Giustizia. Tra di essi vige una chiara ripartizione delle funzioni che mira a garantire la posizione processuale del magistrato accusato della faute disciplinare (l’illecito disciplinare).

E’ previsto un regime disciplinare differenziato per i magistrats du siège (magistratura giudicante), la cui inamovibilità è garantita dall’art. 64 Cost., e per i magistrats du parquet (magistratura requirente), legati da un vincolo di subordinazione gerarchica nei confronti del Ministro della Giustizia.

 

A) I magistrats du siège (magistratura giudicante)

Il potere disciplinare nei confronti di tali giudici è esercitato dal Consiglio Superiore della Magistratura, riunito sotto la presidenza del Primo Presidente della Corte di Cassazione nella formazione competente per i magistrats du siège.

A seguito della riforma costituzionale del 23 luglio 2008 (legge costituzionale n. 2008-724 di modernizzazione delle istituzioni della V Repubblica),[10] nella formazione del CSM competente nei confronti dei magistrati del siègefigurano 15 membri: oltre al Presidente, cinque magistrati del siège, un magistrato del parquet, un consigliere di Stato designato dal Consiglio di Stato, un avvocato e sei personalità non appartenenti né al Parlamento, né all’ordine giudiziario, né all’ordine amministrativo. Il Presidente della Repubblica, il Presidente dell’Assemblea nazionale e il Presidente del Senato designano, ciascuno, due di queste personalità (art. 65 Cost., comma 2).

Il Conseil de discipline del CSM costituisce una vera e propria giurisdizione.

Nell’esercizio del potere disciplinare, il CSM può interdire al magistrato incriminato, anche prima che gli sia notificato il prodedimento a suo carico, l’esercizio delle sue funzioni fino alla decisione definitiva. La decisione di interdizione temporanea non può essere resa pubblica e non comporta privazione del diritto al trattamento economico (art. 51 dell’ordonnance n. 58-1270).

Il CSM non possiede però l’iniziativa dell’azione disciplinare che appartiene al Guardasigilli, così come, dopo la riforma dell’ordinamento giudiziario del 2001 (Loi organique n. 2001-539 du 25 juin 2001), ai Primi Presidenti di Corte d’appello o ai Presidenti di Tribunale superiore d’appello (art. 50-1 e 50-2 dell’ordonnance n. 58-1270).[11]

Il Ministro della Giustizia, nel denunciare l’illecito, motiva anche i provvedimenti disciplinari e trasmette il fascicolo personale del magistrato sotto inchiesta.

Qualora ne ravvisi l’urgenza e previo parere dei capi gerarchici, il Guardasigilli può inoltre proporre al CSM di interdire al magistrato sotto inchiesta l’esercizio delle sue funzioni fino alla decisione definitiva sulle sanzioni disciplinari (art. 50 dell’ordonnance n. 58-1270).[12]

In dottrina sono state sollevate alcune critiche riguardanti il potere di iniziativa disciplinare del Ministro della Giustizia. E’ stato rilevato infatti che, attribuendo tale facoltà al Guardasigilli, si consente al rappresentante del potere esecutivo di decidere in prima persona se procedere o meno nei confronti di un membro della magistratura giudicante.[13]

 

B) I magistrats du parquet(magistratura requirente)

Il potere disciplinare nei confronti dei pubblici ministeri appartiene al Ministro della Giustizia che delibera su parere della formazione del CSM competente per il parquet, presieduta dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione (art. 59; 63; 65 dell’ordonnance n. 58-1270).

A seguito della riforma costituzionale del 23 luglio 2008 (Legge costituzionale n. 2008-724 di modernizzazione delle istituzioni della V Repubblica), questa formazione del CSM è composta da 15 membri: oltre al Presidente, cinque magistrati del parquet, un magistrato del siège, il consigliere di Stato, l’avvocato e le sei personalità menzionate all’art. 65 Cost., comma 2(art. 65 Cost., comma 3).

L’iniziativa disciplinare, dopo la riforma dell’ordinamento giudiziario del 2001 (Loi organique n. 2001-539 du 25 juin 2001), spetta, oltre che al Ministro della Giustizia, anche ai Procuratori Generali presso le Corti d’appello e ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali superiori d’appello (art. 63 dell’ordonnance n. 58-1270).[14]

Qualora ne ravvisi l’urgenza e su proposta dei capi gerarchici, il Guardasigilli può, previo parere della sezione del CSM competente per i magistrats du parquet, interdire al magistrato sotto inchiesta l’esercizio delle sue funzioni fino alla decisione definitiva sulle sanzioni disciplinari (art. 58 dell’ordonnance n. 58-1270).[15]

Diversamente dal Conseil de discipline del CSM competente per i magistrats du siège, che costituisce una giurisdizione, il CSM riunito nella formazione competente per i magistrats du parquet rappresenta un organo a carattere consultivo, incaricato di dare un parere motivato al Ministro della Giustizia indicando la sanzione che giudica più appropriata. E’ poi competenza esclusiva del Ministro pronunciare la sentenza. In questo, il Ministro non è vincolato al parere del CSM, potendo infatti applicare una sanzione anche più grave di quella propostagli da tale organo.

Con la recente riforma costituzionale del 23 luglio 2008 (Legge costituzionale n. 2008-724 del 23 luglio 2008), oltre all’introduzione delle nuove disposizioni riguardanti la diversa composizione del CSM nelle sue due formazioni, l’una competente per il siège e l’altra per il parquet, cui si è già fatto riferimento, è stata abrogata la norma che attribuiva al Presidente della Repubblica la presidenza dell’intero organo e al Ministro della Giustizia la vice-presidenza. Con specifico riferimento alle questioni legate alla disciplina dei magistrati, si evidenzia che la nuova legge ha conferito rilevanza costituzionale alle riunioni plenarie del CSM ed ha disposto che esse siano convocate, oltre che per emettere i pareri sollecitati dal Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 64 Cost., per pronunciarsi sulle questioni relative alla deontologia dei magistrati e sulle questioni relative al funzionamento della giustizia su richiesta del Guardasigilli.

 

Sanzioni

L’art. 45 dell’ordonnance n. 58-1270 relativa allo statut de la magistrature prevede nove tipologie di sanzioni di portata crescente che vanno dal “rimprovero con iscrizione nel dossier” alla “revoca con o senza sospensione dei diritti alla pensione”.

In questo ambito sono state apportate alcune significative modifiche dalla legge organica n. 2007-287 relativa al reclutamento, alla formazione e alla responsabilità dei magistrati, per ciò che concerne ad esempio l’introduzione del divieto di esercizio della funzione di giudice unico per una durata massima di cinque anni, qualora il comportamento di un magistrato suggerisca la necessità di inserirlo in una formazione collegiale.

Le sanzioni disciplinari applicabili ai magistrati sono, come risulta dall’art. 45 dello statut de la magistrature:

1° Il rimprovero con iscrizione nel dossier; 2° lo spostamento d’ufficio; 3° la revoca di alcune funzioni; 3° bis il divieto di essere nominato o designato nelle funzioni di giudice unico per una durata massima di cinque anni; 4° l’abbassamento di livello; 4° bis l’esclusione temporanea dalle funzioni per una durata massima di un anno, con privazione totale o parziale del trattamento economico; 5° la retrogradazione; 6° il collocamento in quiescenza d’ufficio o l’autorizzazione a cessare le proprie funzioni quando il magistrato non ha il diritto ad un trattamento di quiescenza; 7° la revoca con o senza sospensione dei diritti alla pensione.

L’art 46 dello statutstabilisce “la regola del non cumulabilità delle sanzioni”. Il testo dispone infatti chesi un magistrat est poursuivi en même temps pour plusieurs faits, il ne pourra être prononcé contre lui que l’une des sanctions prevues à l’article précedente [art. 45]”. Tuttavia, lo stesso art. 46 dell’ordinanza dispone che ad alcune delle sanzioni elencate nell’art. 45 possa essere associata una pena complementare. E’ infatti stabilito che le sanzioni previste ai 3°, 3° bis , 4°, 4° bis, 5° dell’art. 45 dello statut possano essere integrate con la sanzione dello spostamento d’ufficio.

Inoltre, è stabilito che ad un magistrato cui è imposto il collocamento in quiescenza d’ufficio, debba essere anche impedito di valersi del titolo di magistrato onorario (art. 46 dell’ordonnance n. 58-1270).

Il provvedimento in oggetto pone inoltre la possibilità di sanzioni disciplinari nei confronti di magistrati che abbiano determinato un mal funzionamento del servizio pubblico di giustizia, qualora lo Stato ne sia ritenuto responsabile civilmente in base ad una decisione definitiva di una giurisdizione nazionale o internazionale (art. 48-1 dell’ordonnance  n. 58-1270).

Oltre alle sanzioni disciplinari, nello statut de la magistrature è previsto l’istituto dell’ammonimento (avertissement): « En dehors de toute action disciplinare, l’inspecteur général des services judiciaires, les premiers présidents, les procureurs généraux et les directeurs ou chefs de service à l’administration centrale ont le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats palcés sous leur autorité » (art. 44  dell’ordonnance n. 58-1270). Lo statut prevede inoltre la cancellazione automatica dopo tre anni dell’avertissementdal dossier di un magistrato, se nessun nuovo ammonimento o nessuna sanzione disciplinare siano intervenuti in questo periodo.


germania

 

Le norme relative alla responsabilità disciplinare dei magistrati tedeschi (giudici e pubblici ministeri) sono contenute nella legge sui giudici (Deutsches Richtergesetz - DRiG)[16] dell’8 settembre 1961 che, all’articolo 63, rinvia, per la procedura, alla legge federale sui procedimenti disciplinari nei confronti del pubblici funzionari (Bundesdisziplinargesetz - BDG)[17] del 9 luglio 2001. Pertanto, pur non essendo i magistrati funzionari pubblici a tutti gli effetti, sono soggetti, in materia di procedura disciplinare, alla stessa normativa prevista per i pubblici funzionari.

La legge sui giudici (DRiG) contiene le norme relative all’indipendenza dei magistrati, ai doveri cui sono sottoposti in funzione della carica che ricoprono e alle competenze del Dienstgerichtfederale, ovvero del Tribunale per gli affari disciplinari presso la Corte di Cassazione.

A livello regionale le procedure disciplinari sono regolamentate dai singoli Länder.

 

Esercizio della funzione di vigilanza (Dienstaufsicht)

L’apparato giuridico tedesco si fonda su un sistema di autodisciplina, nel senso che sono i tribunali stessi ad occuparsi della responsabilità disciplinare dei giudici. La struttura piramidale della magistratura tedesca pone in risalto il ruolo dei superiori gerarchici cui spettano principalmente due funzioni: la valutazione di merito sul rendimento e le capacità professionali dei singoli giudici (da cui in gran parte dipendono le promozioni) e la sorveglianza sull’attività svolta. Il DRiG pone in stretta relazione il controllo sull’attività svolta (Dienstaufsicht) dai giudici con la responsabilità disciplinare.

Nell’ambito dell’attività di vigilanza si distingue la funzione di osservazione (Beobachtungsfunktion) da quella di rettifica/correzione (Berichtigungsfunktion); le due funzioni procedono in parallelo e in maniera complementare.

L’organo deputato al controllo (fondamentalmente, il presidente del tribunale) ha il compito di osservare il comportamento (inteso in senso lato) del magistrato e giudicare se questi agisce in conformità ai propri doveri.

L’attività di sorveglianza non deve, in ogni caso, pregiudicare l’indipendenza del giudice (articolo 26, comma 1, DRiG) né influire sulla sua attività giurisdizionale. La vigilanza sul servizio comprende anche la facoltà di censurare una modalità irregolare di eseguire una funzione o di esortare chi svolge le proprie mansioni d’ufficio a farlo in maniera regolare e puntuale (articolo 26, comma 2, DRiG).

Nell’ambito dell’attività di sorveglianza è possibile, attraverso una procedura interna non formale, comminare le sanzioni disciplinari più lievi, quali la contestazione, l’ammonizione, l’avvertimento, il biasimo. Quelle più gravi, invece, ricadono nella competenza del Tribunale federale per gli affari disciplinari istituto presso la Corte di Cassazione.

Qualora un giudice ritenga che un provvedimento adottato nei suoi confronti pregiudichi la sua indipendenza può chiedere che il tribunale decida in merito alla questione (articolo 26, comma 3, DRiG).

Doveri e violazione di atti d’ufficio (Dienstvergehen)

Oltre ai doveri generali previsti per tutti i pubblici funzionari, i magistrati tedeschi sono sottoposti ad una serie di doveri specifici (besondere Pflichten) strettamente connessi alla loro funzione.

L’articolo 38, comma 1, della legge federale sulla magistratura, impone che il magistrato presti giuramento in pubblica udienza impegnandosi ad esercitare le funzioni di giudice conformemente alla Costituzione della Repubblica federale tedesca e alla legge, secondo scienza e coscienza, senza riguardo allo stato sociale della persona, e di mettersi al servizio della verità e della giustizia (Richtereid - articolo 38, comma 1, DRiG).

Il generale dovere di moderazione e risevatezza nello svolgimento dell’esercizio dei propri diritti politici, previsto per i pubblici funzionari (articolo 53, Bundesbeamtengesetz - BBG – legge sui pubblici funzionari federali del 14 luglio 1953)[18] diviene particolarmente stringente per i magistrati in ragione della loro funzione. La legge statuisce, infatti, il principio secondo cui il magistrato deve, nello svolgimento del proprio ufficio, ma anche al di fuori di esso, in particolare nell’esercizio dei propri diritti politici, comportarsi in modo tale che l’affidamento nella sua indipendenza non venga mai messo in dubbio (articolo 39, DRiG). Dunque, comportamenti gravi, anche in ambito privato, possono determinare l’avvio di un procedimento disciplinare.

La legge prevede, inoltre, una serie di limitazioni per i magistrati che svolgano, contemporaneamente, attività di giudici arbitrali o conciliatori o attività di docente di diritto o scienze politiche.

In particolare, viene stabilito che un giudice possa essere autorizzato ad assumere un incarico come arbitro solo quando le parti del contratto arbitrale lo incarichino congiuntamente oppure quando egli sia nominato da un soggetto imparziale. Dunque il giudice deve, in ogni caso, essere autorizzato allo svolgimento della funzione arbitrale e l’autorizzazione deve essere negata qualora il giudice sia nominato da una parte sola (articolo 40, DRiG).

Viene poi espressamente vietata l’attività, remunerata, di perito o consulente legale al di fuori dell’attività di servizio (articolo 41, comma 1, DRiG), mentre tale attività è consentita, previa autorizzazione del superiore gerarchico, ai magistrati che svolgano anche attività di docente di diritto o di scienze politiche. L’autorizzazione può essere concessa in via generale o per singole consulenze a condizione che non vengano compromesse le attività di servizio (articolo 41, comma 2, DRiG).

I magistrati sono obbligati ad accettare incarichi collaterali soltanto nell’ambito dell’amministrazione della giustizia (articolo 42, DRiG).

Infine, il generale dovere di riservatezza previsto per tutti i pubblici funzionari (Amtsverschwiegenheitarticoli 61-63, BBG) si estende, per i magistrati, anche al termine del rapporto di servizio (articolo 43, DRiG), nel senso che il giudice deve tacere su tutto quanto accaduto in sede di discussione e di votazione anche una volta cessata la propria attività di magistrato.

Tra i doveri previsti più in generale per i pubblici funzionari la legge annovera: il dovere di agire per il bene della comunità e il dovere di imparzialità (articolo 52, BBG); il dovere di mantenere un comportamento rispettoso e affidabile e di svolgere il proprio lavoro con piena dedizione (articolo 54, BBG); il dovere di prestare consulenza, sostegno e obbedienza ai propri superiori e di rispettare la gerarchia (articolo 55, BBG). E’ inoltre sancito il divieto di accettare doni o compensi in ragione del proprio ufficio (articoli 70 e 71, BBG).

L’infrazione consapevole di uno di questi doveri con un’azione o un’omissione costituisce violazione di atti d’ufficio (Dienstvergehen) anche se commessa al di fuori dell’attività di servizio, qualora pregiudichi in modo significativo la rispettabilità e l’affidabilità della struttura gerarchica cui il pubblico funzionario appartiene (articolo 77, BBG).

Per espressa previsione di legge sono sanzionabili sia le infrazioni compiute con premeditazione sia quelle dovute a negligenza (articolo 78, comma 1, BBG).

 

Procedimento disciplinare

Ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della BDG, qualora emergano sufficienti elementi che giustifichino il sospetto di una violazione di atti d’ufficio il superiore gerarchico ha il dovere di avviare un procedimento disciplinare (Disziplinarverfahren).

La legge prevede altresì per il magistrato la possibilità di avviare, egli stesso, una procedura disciplinare nel caso in cui intenda dissipare un sospetto nei propri confronti (articolo 18, BDG).

Qualora il superiore gerarchico avvii un procedimento disciplinare nei confronti di un magistrato, questi deve esserne immediatamente informato. Il giudice interessato può depositare, entro un termine definito, le proprie dichiarazioni in forma scritta o anche orale. Il magistrato può anche decidere di non intervenire o di farsi rappresentare da un procuratore legale o da un delegato (articolo 20, BDG).

Il superiore gerarchico che abbia avviato un’azione disciplinare deve effettuare i dovuti accertamenti volti a verificare le circostanze a carico e a discarico dell’interessato al fine di valutare l’entità dell’infrazione e il relativo provvedimento disciplinare (articolo 21, BDG).

Qualora al procedimento disciplinare si accompagni l’accertamento di una responsabilità penale, il procedimento disciplinare si intende sospeso (articolo 22, BDG) al fine di evitare che vengano pronunciate due decisioni tra loro incongruenti e di tutelare il magistrato dal dover intervenire contemporaneamente, come imputato, in due diverse sedi. Quando il procedimento penale è concluso può essere riavviato quello disciplinare.

Al termine delle indagini, dopo le dovute valutazioni, qualora non sia stata dimostrata la sussistenza dell’infrazione, il superiore gerarchico archivia la procedura (articolo 32, BDG).

Nel caso in cui sia dimostrata una infrazione di lieve entità il superiore gerarchico può emettere un provvedimento disciplinare (Disziplinarverfügung- articolo 33, BDG) al termine di un procedimento non formale (behördliches Verfahren) avviato dal superiore gerarchico stesso. Con tale tipo di procedura, più agile, possono essere comminate soltanto sanzioni lievi.

Per una infrazione di più grave entità, il superiore gerarchico può rivolgersi al Dienstgericht ed avviare, con la presentazione di una formale denuncia (Disziplinarklagearticolo 34, BDG), un’azione disciplinare nell’ambito di un procedimento giudiziale (gerichtliches Verfahren).

 

Sanzioni

Ai magistrati possono essere comminati diversi tipi di sanzioni: la sospensione temporanea dal servizio (vorläufige Dienstenthebung), la decurtazione dello stipendio (Einbehaltung von Bezügen) e l’ammonimento o richiamo (Verweis) (articoli 63 e 64 DRiG).

Mentre il richiamo può essere disposto dal superiore gerarchico con un semplice provvedimento disciplinare (Disziplinarverfügung), per il quale è comunque necessario il consenso del giudice interessato, le altre misure, più gravi, devono essere decise a seguito di una procedura formale avviata su istanza del superiore gerarchico, con decreto (Beschluss) del Dienstgericht. Il decreto deve essere notificato sia al superiore gerarchico che ha avviato la procedura sia al magistrato interessato. Anche la revoca di queste decisioni è rimessa al Dienstgericht (articolo 63, DRiG).

Con riguardo ai magistrati delle giurisdizioni superiori, mediante la procedura semplificata del Disziplinarverfügung possono essere decisi soltanto il richiamo, la sanzione pecuniaria o l’allontamanento dal servizio (articolo 64, comma 2, DRiG).

Le decisioni disciplinari, di norma, sono pubbliche.

 

La sezione speciale della Corte di Cassazione federale competente per gli affari interni della magistratura ordinaria (Dienstgericht des Bundes)

In Germania, l’indipendenza del giudice è garantita dalla Legge fondamentale (Grundgesetz – GG) che, agli articoli 20, comma 3, e 97, comma 1, assoggetta il magistrato solo alla legge. L’indipendenza del giudice è sancita, altresì, nella legge federale sulla magistratura che, all’articolo 25, stabilisce che “il giudice è indipendente ed è sottoposto solo alla legge”.

L’indipendenza della magistratura è assicurata anche con l’istituzione del Tribunale disciplinare dei magistrati (Dienstgericht); si tratta di una sezione speciale della Corte di Cassazione federale (Bundesgerichtshof) competente per gli affari interni della magistratura ordinaria, per le procedure disciplinari nei confronti dei magistrati e per l’esame dei ricorsi relativi al ruolo, ai trasferimenti o alla destituzione dei giudici (articoli da 61 a 68 DRiG).

Il Dienstgericht è composto dal presidente, da due giudici permanenti e da due non permanenti, appartenenti allo stesso ordine di giurisdizione del magistrato sottoposto a giudizio. Il presidente e i due componenti permanenti sono membri della Corte federale suprema e restano in carica cinque anni.

Il Dienstgericht, pur non essendo assimilabile al nostro Consiglio Superiore della Magistratura, svolge alcune delle funzioni tipiche di quest’organo.

Ai sensi dell’articolo 62 della legge federale sulla magistratura, il Dienstgericht decide definitivamente:

·       sulle questioni disciplinari, anche dei magistrati in quiescenza;

·       sui trasferimenti attuati nell’interesse dell’amministrazione della giustizia;

·       sulla nullità o il ritiro di un atto di nomina;

·       sul congedo o il pensionamento per incapacità di servizio;

·       sull’impugnazione di un provvedimento di congedo, di nullità o di ritiro di un atto di nomina nei confronti di un giudice e sul ricorso contro una misura adottata nell’ambito dell’attività di sorveglianza sul servizio (come stabilito nell’articolo 26, comma 3, DRiG).

 

Altri Dienstgerichte sono istituiti presso i Länder e i loro giudizi sono impugnabili davanti al Dienstgericht federale (articolo 62, comma 2, DRiG), secondo un sistema composto da una pluralità di organi disciplinari in ragione della forma federale dello Stato.


REGNO UNITO

 

La disciplina degli obblighi di comportamento derivanti dalla titolarità di uffici giudiziari, tradizionalmente rimessa a norme di natura deontologica per quanto riguarda il contenuto di tali obblighi, ha conosciuto una recente evoluzione con la riforma dell’ordinamento giudiziario introdotta dal Constitutional Reform Act del 2005.[19] Nel quadro di una generale revisione del sistema giudiziario, la legge (in particolare agli artt. 115, 120 e 121) ha infatti modificato le attribuzioni degli organi competenti all’azione disciplinare.

 

Organi titolari della potestà disciplinare

Le disposizioni del 2005 (a cui si sono aggiunte le norme di attuazione del Judicial Discipline (Prescribed Procedure) Regulations del 2006)[20] hanno conferito al Lord Chancellor e al Lord Chief Justice le competenze, da questi esercitate in concerto tra loro, relative all’esame, a seguito di reclamo (complaint), del comportamento personale dei giudici e alle conseguenti decisioni. La carica di Lord Chancellor, nell’attuale sistema, è attribuita al Ministro della Giustizia (Secretary  of State for Justice); il Lord Chief Justice è massima autorità giurisdizionale e ad un tempo, attraverso il Judicial Executive Board da lui presieduto, capo degli uffici giudiziari. Nell’assolvimento della loro congiunta potestà disciplinare tali organi sono coadiuvati da un apposito Ufficio istituito nel 2006, l’Office for Office for Judicial Complaints (OJC), di cui il Ministero della Giustizia, il Dipartimento per gli Affari Costituzionali e la Direzione degli uffici giudiziari dell’Inghilterra e del Galles hanno disciplinato il ruolo e l’organizzazione attraverso un protocollo d’intesa.[21] Nel protocollo si stabilisce, in particolare, che l’Ufficio, afferente al Ministero della Giustizia e formato da pubblici funzionari sotto la direzione di un Senior Civil Servant preposto con mandato triennale, svolge i suoi compiti secondo le direttive del Lord Chancellor e del Lord Chief Justice. Tali direttive sono aggiornate ed emanate ogni anno dai due organi, mentre l’attività dell’OJC è oggetto di una relazione annuale al Parlamento, in cui si rende conto alle Camere dei reclami pervenuti e dei procedimenti disciplinari esperiti oltre che del funzionamento e del bilancio finanziario dell’Ufficio. 

Una separata competenza, con riflessi procedurali, è prevista in relazione ai reclami riferiti ai Magistrates (noti anche come Justices of Peace) e ai membri dei Tribunals, in ragione della natura onoraria delle relative cariche (lay magistrates). In tal caso i reclami devono essere rivolti in prima istanza, a seconda dei casi, all’organismo distrettuale competente (Advisory Committe) o al Presidente dello stesso Tribunal.[22]

Le decisioni adottate con riguardo all’avvio di azioni disciplinari, quale che sia l’organo deliberante, in presenza di determinate condizioni sono soggette al riesame di un organo dotato di più generali competenze concernenti il reclutamento, lo status e la carriera dei giudici, il Judicial Appointments and Conduct Ombudsman.[23]

 

Illeciti disciplinari

Le condotte personali suscettibili di valutazione e di censura disciplinare esulano, ovviamente, dal merito delle decisioni giudiziali (per le quali sono attivabili gli ordinari mezzi di impugnazione) e non costituiscono un numero chiuso di fattispecie. I comportamenti rilevanti, sotto questo profilo, sono quelli compresi nella categoria generale della “maladministration”, nella quale rientrano, a titolo di esempio, il ritardo inescusabile nell’adempimento dei propri doveri oppure il contegno discriminatorio o razzista che un giudice abbia posto in essere nell’esercizio delle sue funzioni.[24] Benché manchino, nella legislazione britannica, esplicite disposizioni circa i comportamenti preclusi ai titolari di cariche giudiziarie o dai quali essi devono comunque astenersi per motivi di onorabilità (ad esempio, con riferimento ad incarichi remunerati o a proventi estranei alla carica), un sicuro parametro di valutazione “in positivo” dei comportamenti dei giudici è tuttavia costituito dalle previsioni deontologiche che essi sono chiamati ad osservare, raccolte (e costantemente aggiornate) in un apposito “codice” di condotta.[25]

Aspetti del procedimento disciplinare

Il reclamo deve essere presentato dall’interessato entro 12 mesi dal fatto contestato, e qualora il reclamante sia parte in un procedimento giurisdizionale affidato al giudice al quale è riferito il reclamo, esso non può essere preso in considerazione dall’OJC finché il procedimento non si sia concluso. L’OJC può dichiarare l’inammissibilità del reclamo (totale o parziale) qualora non ricorrano i presupposti stabiliti dalla legge[26]; in caso di accoglimento, il Lord Chancellor e il Lord Chief Justice possono decidere l’avvio di un’azione disciplinare, destinata a concludersi, di norma, nei tre mesi successivi, fatte salve le particolari esigenze dell’istruttoria (judicial investigation) che ne deriva. Per l’esame del reclamo pervenuto l’OJC provvede a designare un giudice di livello non inferiore a quello a cui sono stati mossi gli addebiti (nominated judge), il quale propone agli organi titolari della congiunta potestà disciplinare il rigetto del ricorso oppure il suo accoglimento, seguito, a seconda dei casi, da un’attività istruttoria (judicial investigation) o dall’immediato avvio di un’azione disciplinare.

La decisione adottata dall’OJC circa l’avvio dell’azione disciplinare può essere oggetto a sua volta di riesame da parte del Judicial Appointments and Conduct Ombudsman[27], su istanza dell’interessato (sia esso il privato cittadino ricorrente o il giudice a cui il procedimento si riferisce) oppure su impulso del Lord Chancellor o del Lord Chief Justice[28]. Lo scrutinio dell’Ombudsman, limitato agli aspetti procedurali, può concludersi con la raccomandazione affinché al soggetto leso sia riconosciuto un indennizzo (redress) o con la delibera di annullamento e rinvio a nuovo esame (per intero o per una sua parte) della decisione originaria[29].

Un particolare aspetto procedurale concerne la possibilità di deferire il caso ad un collegio di riesame (denominato Review Body) qualora il Ministro della Giustizia o il Lord Chief Justice (od entrambi) ritengano insoddisfacente l’esito di un’indagine disciplinare, oppure a seguito di rinvio da parte dell’Ombudsman od anche su istanza del giudice interessato al procedimento. In tale ipotesi, il collegio (formato da due giudici e da due membri laici designati dal Ministro della Giustizia e dal Lord Chief Justice) considera il merito degli addebiti e non soltanto la regolarità del procedimento, potendo acquisire ulteriori mezzi di prova dal giudice il cui operato o comportamento è all’esame nonché da terzi interessati. 

 

Sanzioni

Nell’esercizio congiunto della loro potestà disciplinare, il Lord Chancellor e il Lord Chief Justice possono comminare sanzioni che, a seconda della gravità degli illeciti, possono consistere nel richiamo (advice), nella censura (warn) o nella rimozione (removal) del giudice di cui sia stata accertata la responsabilità per judicial misconduct.

Rispecchiando un tratto peculiare dell’ordinamento britannico, che ampiamente si avvale di fonti giuridiche informali, la disciplina delle modalità di applicazione di alcune misure sanzionatorie ha fonte non in un atto legislativo, ma nell’accordo (meglio noto come Concordat) stipulato tra il Lord Chancellor e il Lord Chief Justice nel quadro della riforma costituzionale del 2005 e della revisione delle prerogative di tali organi.

Nella parte di questo documento dedicata alla responsabilità disciplinare dei giudici (Judicial complaint and discipline, artt. 77-113) [30]  è previsto, in particolare, che la rimozione dei giudici dalla loro carica può essere disposta dal Ministro della Giustizia con l’assenso del Lord Chief Justice, fatta eccezione per i giudici della High Court, i quali possono essere rimossi solo dalla Sovrana a seguito di una mozione di entrambe le Camere del Parlamento.

Vi si dispone, inoltre, che in pendenza di un’indagine che lo riguardi, un giudice può essere sospeso dalle funzioni solo per determinazione del Ministro e del Lord Chief Justice; e che le sanzioni consistenti nel richiamo e nella censura possono essere comminate solo dal Lord Chief Justice con l’assenso del Ministro.

Con riferimento ai Magistrates e ai membri dei Tribunals, ai quali si applicano, come si è già detto, norme distinte, è fatta riserva al Lord Chief Justice e al Ministro, in accordo tra loro, di delegare ad altri (al giudice titolare dell’indagine disciplinare o al Presidente del Tribunal interessato) le funzioni relative alla sospensione, al richiamo o alla censura. Sotto il profilo delle distinte sfere di competenza del Governo e degli organi di vertice del sistema giudiziario, infine, rileva la previsione che abilita il Ministro della Giustizia a richiedere l’avvio di un’indagine disciplinare relativa a specifici casi, e però gli preclude, nel contempo, di provvedere direttamente ad irrogare le sanzioni, o di impartire al riguardo istruzioni o direttive al Lord Chief Justice.

 


SPAGNA

 

La normativa in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati è contenuta nella Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial (LOPJ), agli articoli 414-427,[31] in un’apposita sezione, distinta da quelle riguardanti la responsabilità penale e  quella civile. A tale riguardo la legge precisa (art. 415) che l’avvio di un procedimento penale non impedisce l’inizio di un procedimento disciplinare sui medesimi fatti, specificando però che non potranno essere prese decisioni in tale ambito finché non sia stata emanata una sentenza o un atto di proscioglimento nella causa penale. La legge precisa anche che le dichiarazioni sui fatti, contenute nelle decisioni in ambito penale, vincolano le valutazioni nel procedimento disciplinare e che si potranno adottare misure penali e disciplinari sui medesimi fatti, purché non vi sia identità nel fondamento giuridico e nel bene giuridico protetto.

 

Classificazione degli illeciti disciplinari

La legge distingue i possibili illeciti (faltas),[32] commessi da giudici e magistrati nell’esercizio delle loro funzioni, in tre categorie, come è consuetudine nella normativa spagnola: molto gravi, gravi e lievi (art. 416 LOPJ). Gli articoli 417-419 LOPJ contengono tre liste con l’elencazione dettagliata di tutte le diverse fattispecie di illeciti, riferiti ad ognuna delle tre categorie menzionate.

In particolare, gli illeciti molto gravi sono (art. 417):

·      inadempienza cosciente al dovere di fedeltà alla Costituzione;

·      iscrizione a partiti politici o sindacati, o svolgimento di incarichi al loro servizio;

·      contrasti gravi, con provocazione, nei confronti delle autorità della circoscrizione nella quale opera il giudice o magistrato, per motivi estranei all’esercizio della funzione giurisdizionale;

·       intromissione, mediante ordini o pressioni di qualunque tipo, nell’esercizio delle funzioni di un altro giudice o magistrato;

·       azioni o omissioni che abbiano dato luogo ad una sentenza definitiva di condanna per responsabilità civile, per dolo o colpa, nell’esercizio delle proprie funzioni;

·       esercizio di qualunque attività incompatibile con l’incarico di giudice o magistrato;

·       favorire la propria nomina presso preture o tribunali, o mantenervi incarichi già assunti, quando ci si trovi in situazioni di incompatibilità o divieto previste dalla legge;

·       inosservanza volontaria del dovere di astensione per  interessi personali;

·       negligenza o ritardo ingiustificato e ripetuto nell’avvio, proseguimento o conclusione di processi e cause o nell’esercizio di qualunque funzione giudicante;

·       abbandono di servizio o assenza ingiustificata e continuata, per sette giorni naturali o più, dalla propria sede di destinazione;

·       dichiarare il falso in richieste di permessi, autorizzazioni, dichiarazioni di compatibilità, diarie ed altri compensi economici;

·       rivelazione di fatti e dati conosciuti nell’esercizio delle proprie funzioni o in occasione di queste, quando ciò causi pregiudizio allo svolgimento di un processo o a qualunque persona;

·       abuso della condizione di giudice al fine di ottenere trattamenti favorevoli e ingiustificati da autorità, funzionari o professionisti;

·       ignoranza non scusabile nel compimento dei doveri giudiziari;

·       assoluta e manifesta mancanza di motivazioni nelle risoluzioni giudiziarie emesse;

·      commissione di un terzo illecito grave, dopo essere stato sanzionato per altri due illeciti gravi, in via definitiva, per i quali non si sia proceduto a cancellazione successiva.

 

Ancora più numerosi sono gli illeciti qualificati come gravi (art. 418):

·      mancanza di rispetto ai superiori in ordine gerarchico, in loro presenza o in scritti a loro diretti o pubblicati;

·       intervenire, mediante raccomandazioni, nell’esercizio delle funzioni di un altro giudice o magistrato;

·       indirizzare a poteri, autorità, funzionari o organi pubblici, congratulazioni o biasimi per i loro atti, invocando o servendosi della propria condizione di giudice;

·       correggere l’applicazione o l’interpretazione dell’ordinamento giuridico fatta da un collega di grado inferiore, quando sia fatto agendo al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni;

·       eccesso o abusi di autorità, o grave mancanza di considerazione nei confronti di cittadini, istituzioni, segretari giudiziari, medici forensi o resto del personale dell’amministrazione della giustizia, dei membri del pubblico ministero, di avvocati e procuratori, di consulenti giuridici in materia giuslavoristica o di funzionari della polizia giudiziaria;

·       utilizzazione, nelle risoluzioni giudiziarie, di espressioni non necessarie, inopportune o manifestamente offensive o irrispettose, con riferimento all’argomentazione giuridica;

·       mancato avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di segretari giudiziari o di personale ausiliario subordinato, quando si sia a conoscenza di gravi mancanze di questi ultimi ai loro doveri;

·       rivelazione di fatti e dati conosciuti nell’esercizio delle proprie funzioni o in occasione di queste, quando ciò non costituisca illecito molto grave ai sensi dell’art. 417 LOPJ;

·       abbandono di servizio o assenza ingiustificata e continuata, per più di tre giorni naturali e fino a sette, dalla propria sede di destinazione;

·       ingiustificata e ripetuta inosservanza degli orari delle udienze pubbliche e ingiustificata mancanza di assistenza nei relativi atti processuali, quando ciò non costituisca illecito molto grave;

·       ritardo ingiustificato nell’avvio e nel proseguimento di processi e cause, quando ciò non costituisca illecito molto grave;

·       inosservanza o disattenzione reiterata nei confronti di legittime richieste degli organi giudiziari superiori;

·       inosservanza dell’obbligo di elaborare rapporti o relazioni su affari pendenti, in caso di trasferimento ad altro incarico;

·       esercizio di qualunque attività, tra quelle considerate compatibili dalla legge, senza però aver ottenuto le autorizzazioni necessarie o avendole ottenuto allegando falsa documentazione;

·       mantenimento dell’astensione da un procedimento per  interessi personali, quando tale astensione sia stata ritenuta ingiustificata dagli organi competenti;

·       adottare decisioni che, con manifesto abuso, generano fittizi aumenti del volume di lavoro, in relazione agli indici di misurazione prestabiliti;

·      ostacolare le attività di ispezione;

·       commissione di un terzo illecito lieve, dopo essere stato sanzionato per altri due illeciti lievi, in via definitiva, per i quali non si sia proceduto a cancellazione successiva.

 

 

 

 

L’art. 419, infine, elenca cinque tipi di illeciti lievi:

·      mancanza di rispetto ai superiori in ordine gerarchico, quando non vi siano le circostanze per qualificare tale condotta come illecito grave;

·       disattenzione o mancanza di considerazione nei confronti di pari grado o inferiori nell’ordine gerarchico, dei cittadini, dei membri del pubblico ministero, dei medici legali, di avvocati e procuratori,  di consulenti giuridici in materia giuslavoristica, di segretari e di altro personale degli uffici giudiziari o di funzionari di polizia giudiziaria;

·       inosservanza ingiustificata o immotivata dei tempi legalmente previsti per dettare le proprie decisioni;

·       assenza ingiustificata e continuata, per più di un giorno naturale e fino a tre, dalla propria sede di destinazione;

·       mancata attenzione alle richieste fatte dagli organi direttivi competenti, nell’esercizio legittimo delle loro funzioni.

 

Aspetti del procedimento disciplinare

In base all’articolo 423 LOPJ, il procedimento disciplinare è avviato d’ufficio, su iniziativa dell’organismo di governo (Sala de Gobierno) o del Presidente dell’organo giurisdizionale al quale appartiene il magistrato oppure, secondo i casi, su impulso della Commissione disciplinare o del plenum del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)[33] o, infine, i procedimenti possono anche essere avviati su istanza del pubblico ministero (Ministerio Fiscal).

Ogni denuncia ricevuta sul funzionamento dell’amministrazione della giustizia, in generale, e sull’attività di giudici e magistrati, in particolare, deve essere oggetto, entro un mese, di una relazione del Capo del Servizio Ispettivo del Consiglio Generale del Potere Giudiziario, nella quale si potrà proporre l’archiviazione o il prolungamento del termine per un ulteriore approfondimento oppure l’avvio immediato del procedimento disciplinare. La decisione finale spetta, secondo i casi, all’organismo di governo dell’organo giurisdizionale competente o alla Commissione disciplinare del CGPJ, che, in caso di inizio del procedimento, nomineranno un giudice con compiti istruttori (instructor delegado), il quale dovrà rivestire una carica di livello almeno uguale a quella del giudice sottoposto a procedimento.

La Commissione disciplinare può anche deliberare entro cinque giorni, ascoltati il magistrato oggetto del procedimento ed il pubblico ministero, la sospensione cautelativa provvisoria del magistrato per un periodo massimo di sei mesi, laddove vi siano indizi ragionevoli della commissione di un illecito molto grave; la decisione è ricorribile dall’interessato innanzi al plenum del CGPJ (art. 424 LOPJ).

Secondo quanto disposto dall’articolo 425 LOPJ, il giudice istruttore nominato presenterà tutte le prove e gli elementi necessari per l’accertamento dei fatti e delle responsabilità suscettibili di sanzione, con possibilità di intervento nel procedimento sia da parte del pubblico ministero sia da parte del magistrato interessato; quest’ultimo potrà avvalersi di un proprio avvocato, a partire dell’avvio del procedimento. La legge disciplina poi in dettaglio le fasi del procedimento disciplinare, che non potrà avere una durata superiore a sei mesi, nonché le modalità per la presentazione dei ricorsi contro le risoluzioni adottate dagli organi competenti.

Sanzioni

L’art. 420 LOPJ prevede, in dettaglio, cinque possibili sanzioni da applicare al termine del procedimento disciplinare, in ordine crescente di gravità:

·       avvertimento (illeciti lievi);[34]

·       multa fino a 300 euro (illeciti lievi) o fino a 6.000 euro (illeciti gravi);

·       trasferimento ad una pretura o tribunale distante almeno 100 chilometri dalla sede di destinazione (illeciti molto gravi);

·       sospensione dalla carica fino a 3 anni (illeciti molto gravi);

·       destituzione dalla magistratura (illeciti molto gravi).

 

L’art. 421 indica, infine, gli organi competenti per l’imposizione delle sanzioni:

·       avvertimento (Presidenti del Tribunale Supremo, della Corte Nazionale o dei Tribunali Superiori di Giustizia regionali, con riguardo a giudici e magistrati da loro dipendenti);

·       multa fino a 300 euro (organismi di governo del Tribunale Supremo, della Corte Nazionale o dei Tribunali Superiori di Giustizia regionali, con riguardo a giudici e magistrati da loro dipendenti);

·       multa fino fino a 6.000 euro (Commissione disciplinare del Consiglio Generale del Potere Giudiziario);

·       trasferimento, sospensione e destituzione dalla magistratura (Plenum del Consiglio Generale del Potere Giudiziario).



[1] Le norme relative al regime disciplinare dei magistrati sono contenute negli art. 43-66, Capitolo VII : «Disciplina»dell’ordonnance n. 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.Il testo legislativo è consultabile al seguente indirizzo internet :

http://www.legifrance.gouv.fr/./affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339259&dateTexte=20080916&fastPos=1&fastReqId=596770686&oldAction=rechTexte.

[2] La legge organica n. 2007-287 è consultabile all’indirizzo internet: http://www.legifrance.gouv.fr/./affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000646871&dateTexte=20080917&fastPos=1&fastReqId=770088601&oldAction=rechTexte.

[3] Cfr. sull’argomento: Julie Joly-Hurard, La responsabilité civile, pénale et disciplinaire des magistrats, in« Revue internationale de droit comparé », n. 2 (Aprile- Giugno 2006), p.458.

[4] Cfr Ivi, p. 459. Per una presentazione più dettagliata dei “doveri fondamentali” definiti dalla giurisprudenza disciplinare del CSM si veda il suo Rapport annuel d’activité 2006, pp. 70-71, consultabile all’indirizzo internet: http://www.conseil-superieur-magistrature.fr/sites/all/themes/csm/rapports/RAPPORT_MAGISTRATURE_2006.pdf

[5] Cfr. sull’argomento:Guy Canivet e Julie Joly-Hurard, La responsabilité des juges ici et ailleurs, in « Revue internationale de droit comparé », n. 4  (Ottobre-Dicembre 2006), p. 1086.

[6] La Recueil des décisions disciplinaires du Conseil supérieur de la magistrature è consultabile al seguente indirizzo internet: http://www.conseil-superieur-magistrature.fr/?q=node/133.

[7] Cfr. Julie Joly-Hurard, La responsabilité civile, pénale et disciplinaire des magistrats., cit., pp. 474-475.La proposta della Commission Cabannes  relativa alla redazione di una raccolta di principi deontologici ha trovato una sua prima applicazione nel 2006, con la pubblicazione da parte del CSM del “Recueil des décisions disciplinaires du Conseil Superieur de la magistrature de 1959 à 2005”, cui si è già fatto riferimento in questo testo.

[8] La costituzione della “Commissione d’inchiesta incaricata di individuare le cause delle disfunzioni della giustizia nell’affare detto d’Outreau ..”è stata deliberata il 7 dicembre 2005, in seguito al cosiddetto “Affaire d’Outreau”, processo di pedofilia in cui sono state coinvolte persone del tutto estranee ai reati contestati e che è stato considerato dall’opinione pubblica francese come il più grave errore giudiziario della storia recente del paese. Il rapporto conclusivo della Commissione (N. 3125) è consultabile all’indirizzo internet: http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-enq/r3125.asp#P3876_1016521.

[9]  La sezione Recueil des obligations déontologiques des magistrats è consultabile all’indirizzo internet :  http://www.conseil-superieur-magistrature.fr/node/143.

[10] Il testo legislativo è consultabile all’indirizzo internet: http://www.legifrance.gouv.fr/./affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019237256&dateTexte=20081002&fastPos=1&fastReqId=569740084&oldAction=rechTexte.

[11] Nel caso in cui il potere di iniziativa disciplinare è esercitato dai Presidenti di Corte d’appello o dai Presidenti del Tribunale superiore d’appello, copia dei documenti ad essa relativi sono inviati al Ministro della Giustizia che può domandare un’inchiesta in merito all’Ispezione generale dei servizi giudiziari (art. 50-2 dell’ordonnancen.58-1270).

[12] La decisione di interdizione, come nel caso della sua formulazione da parte del CSM, non può essere resa pubblica e non comporta privazione del diritto al trattamento economico.

[13] Cfr. sull’argomento : Marco Pietropolli, L’autonomia e l’indipendenza della magistratura ordinaria in Italia e in Francia, in “Diritto e Società”, n.1, 2008, p. 89.

[14] In questi ultimi due casi, copia dei documenti relativi all’avvio di un’azione disciplinare è indirizzata al Guardasigilli che può domandare un’inchiesta all’Ispezione generale dei servizi giudiziari (art. 63 dell’ordonnance n. 58-1270).

[15] Come per i magistrati del siège, anche per quelli del parquet la decisione di interdizione non può essere resa pubblica e non comporta privazione del diritto al trattamento economico.

[16] Le norme relative al regime disciplinare dei magistrati sono contenute negli articoli 61-68, capitolo terzo (“Dienstgericht des Bundes”) della legge tedesca sulla magistratura. Il testo è consulatabile all’indirizzo internet:

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/drig/gesamt.pdf.

[17] Il testo della legge federale sui procedimenti disciplinari è consultabile all’indirizzo internet: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bdg/gesamt.pdf.

[18] Il testo della legge federale sui pubblici funzionari è consultabile all’indirizzo Internet: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bbg/gesamt.pdf

[19] Il testo della legge è consultabile in rete, al seguente indirizzo: http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2005/ukpga_20050004_en_1.

[20] Il testo delle Regulations (Statutory Instrument n. 676/2006) è consultabile in rete, all’indirizzo: http://www.opsi.gov.uk/si/si2006/20060676.htm . Recentemente, la disciplina è stata modificata con riferimento ad alcuni aspetti procedurali, con lo Statutory Instrument n. 2098/2008, consultabile in rete all’indirizzo: http://www.opsi.gov.uk/si/si2008/plain/uksi_20082098_en.

[21] L’OJC è disciplinato nel suo funzionamento dal Memorandum of understanding between the Office for Judicial Complaints, the Department for Constitutional Affairs and the Directorate of Judicial Offices for England and Wales (April 2006), consultabile in rete all’indirizzo:

http://www.judicialcomplaints.gov.uk/docs/ojc_memorandum_of_understanding_1_content.pdf.

[22] Artt. 9 e 10 delle Regulations del 2006. Nel caso dei reclami riferiti ai magistrates oppure ai membri dei Tribunals, pertanto, trovano applicazione distinte disposizioni di cui è assai recente l’aggiornamento. Si tratta, rispettivamente, dalle Complaints (Magistrates) Rules 2008 e dalle Judicial Complaints (Tribunals) Rules 2008 . Guide di orientamento all’applicazione delle due discipline (il cui testo è consultabile presso il sito dell’OJC, agli indirizzi: http://www.judicialcomplaints.gov.uk/docs/section_2.pdf e http://www.judicialcomplaints.gov.uk/docs/Judicial_Complaints_(Tribunals)_Rules_2008.pdf) sono state predisposte nel 2006 dal Lord Chief Justice: si vedano, rispettivamente, The system for handling magistrates’ conduct, pastoral and training matters (all’indirizzo di rete:

http://www.judicialcomplaints.gov.uk/docs/full_version.pdf) e Guidance for handling complaints against judicial office – holder within tribunals (all’indirizzo di rete: http://www.judicialcomplaints.gov.uk/docs/complaints_guidance_070406.doc).

 

[23] Organo monocratico indipendente sia dal Governo che dal potere giudiziario, il Judicial Appointments and Conduct Ombudsman è nominato dalla Regina su proposta del Lord Chancellor e dura in carica 5 anni. Oltre alla competenza circa il vaglio del trattamento riservato ai reclami disciplinari, esso esercita quella concernente l’esame dei ricorsi presentati in relazione ai procedimenti di nomina degli uffici giudiziari. La più recente relazione presentata al Parlamento dall’Ombudsman è consultabile all’indirizzo: http://www.judicialombudsman.gov.uk/docs/annualreport07-08.pdf.

[24] L’Ombudsman competente al riesame dei reclami trattati dall’OJC ha chiarito, al riguardo, che «'Maladministration' includes (among other things) delay, rudeness, bias, faulty procedures, offering misleading advice, refusal to answer questions and unfair treatment».

[25] Il riferimento è alla Guide to Judicial Conduct, redatta a cura del Judge’s Council ed aggiornata nel marzo 2008. Il testo è consultabile in rete, all’indirizzo:

http://www.judiciary.gov.uk/docs/judges_council/judicialconduct_update0408.pdf.

[26] I requisiti per l’accoglimento di un reclamo disciplinare sono enumerati dall’art. 14 delle già richiamate Regulations del 2006. Secondo questa disposizione, sono inammissibili i complaints riferiti – tra l’altro - al merito delle decisioni giudiziali, alla vita privata del giudice e irrilevanti rispetto alla funzione, o che abbiano carattere vessatorio.

[27] Organo monocratico indipendente sia dal Governo che dal potere giudiziario, il Judicial Appointments and Conduct Ombudsman è nominato dalla Regina su proposta del Lord Chancellor e dura in carica 5 anni. Oltre alla competenza circa il vaglio del trattamento riservato ai reclami disciplinari, esso esercita quella concernente l’esame dei ricorsi presentati in relazione ai procedimenti di nomina degli uffici giudiziari. La più recente relazione presentata al Parlamento dall’Ombudsman è consultabile all’indirizzo: http://www.judicialombudsman.gov.uk/docs/annualreport07-08.pdf

[28] Tale prerogativa del Lord Chancellor e del Lord Chief Justice è prevista dall’art. 8 delle Regulations del 2006.

[29] Così dispone il Constitutional Reform Act del 2005, art. 11. Facendo riferimento ai casi sottoposti al suo esame e alle decisioni assunte, l’Ombudsman ha pubblicato, a titolo esemplificativo, dei “casi di studio” (Conduct complaint case studies) sul proprio sito Internet  (all’indirizzo: http://www.judicialombudsman.gov.uk/how/types.htm).

[30] Le disposizioni del Concordat, stipulato nel 2004, possono leggersi all’indirizzo di rete: http://www.dca.gov.uk/consult/lcoffice/judiciary.htm.

[31] Testo vigente all’indirizzo web http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo6-1985.l4t3.html#c3.

[32] Nell’ordinamento spagnolo le faltas sono distinte sia dai reati di natura penale (delitos) sia dalle infrazioni di natura amministrativa (infracciones).

[33] L’articolo 122, commi 2 e 3, della Costituzione spagnola del 1978 recita: “2. Il Consiglio Generale del Potere Giudiziario è l’organo di governo dello stesso. La legge organica stabilirà il suo statuto, il regime di incompatibilità dei suoi membri e le sue funzioni, in particolare in materia di nomine, promozioni, controlli e regime disciplinare.

3. Il Consiglio Generale del Potere Giudiziario sarà composto dal Presidente del Tribunale Supremo, che lo presiederà, e da venti membri nominati dal Re per un periodo di cinque anni. Di questi: dodici tra Giudici e Magistrati di tutte le categorie giudiziarie, nei termini

che la legge organica stabilisce; quattro su proposta del Congresso dei Deputati e quattro su proposta del Senato, eletti in ambo i casi a maggioranza dei tre quinti dei suoi membri, tra avvocati e altri giuristi, tutti questi di riconosciuta competenza e con più di quindici anni di pratica nella loro professione”.

Gli articoli 132 e 133 LOPJ disciplinano invece la composizione ed il funzionamento della Commissione disciplinare interna al CGPJ, della quale devono far parte cinque membri, eletti ogni anno, a maggioranza dei tre quinti, dal plenum del Consiglio fra i propri componenti (tre appartenenti alla carriera in magistratura e due al di fuori di essa).

[34] Per l’imposizione della sanzione di avvertimento, in caso di illeciti lievi, è previsto un procedimento semplificato rispetto a quello precedentemente descritto, con la semplice comparizione del magistrato interessato, dopo una informativa sommaria.