Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Norme in materia di sostegno alla maternità e di congedi parentali AA.C. 2618 e 3023 Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 2618/XVI   AC N. 3023/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 351
Data: 08/06/2010
Descrittori:
ASSENZE DAL LAVORO   GRAVIDANZA E PUERPERIO
LAVORATORI MADRI E PADRI     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

 

8 giugno 2010

 

n.351/0

 

Norme in materia di sostegno alla maternità e di congedi parentali

AA.C. 2618 e 3023

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

2618

3023

Titolo

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l'indennità giornaliera durante il congedo di maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di sostegno alla maternità, di utilizzazione del congedo parentale e di obbligatorietà del congedo di paternità

Iniziativa

Parlamentare

Parlamentare

Iter al Senato

No

No

Numero di articoli

4

13

Date:

 

 

presentazione o trasmissione alla Camera

15 luglio 2009

4 dicembre 2009

assegnazione

13 gennaio 2010

6 maggio 2010

Commissione competente

XI Commissione Lavoro

XI Commissione Lavoro

Sede

Referente

Referente

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio, X Attività produttive e XII Affari sociali

I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio, VI Finanze (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X Attività produttive, XII Affari sociali e XIII Agricoltura

 

 

 


Contenuto

Le proposte di legge C. 2618 (Mosca ed altri) e C. 3023 (Saltamartini ed altri) recano modifiche alla disciplina concernente la tutela della maternità e della paternità, di cui al testo unico approvato con il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (di seguito “decreto legislativo”).

 

Un testo a fronte tra le disposizioni vigenti del decreto legislativo n.151 del 2001 e il testo risultante dalle modifiche previste dalle proposte di legge in esame è disponibile presso la Segreteria della XI Commissione e il Servizio studi (Dipartimento lavoro.).

 

La proposta di legge C 3023, di contenuto più ampio ed articolato, si compone di 13 articoli e modifica gli articoli 4, 5, 17, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 45, 47 e 54, del decreto legislativo, prevedendo oneri per 250 milioni di euro annui, cui si fa fronte con l’incremento delle accise sugli alcolici.

L’articolo 1, modificando l’articolo 4 del decreto legislativo, riconosce uno sgravio contributivo del 50 per cento al datore di lavoro nel caso in cui il sostituto di lavoratori e di lavoratrici in congedo sia confermato, anche part-time, e nell'ipotesi di trasformazione del suo contratto di lavoro in un rapporto a tempo indeterminato.

 

      L'articolo 2, modificando l’articolo 5 del decreto legislativo,  stabilisce l'obbligo per gli statuti degli istituti che si occupano delle forme pensionistiche complementari di prevedere la possibilità di conseguire, durante i periodi di fruizione dei congedi parentali, l'anticipazione del trattamento di fine rapporto.

 

      L'articolo 3, modificando l’articolo 17 del decreto legislativo, regola la possibilità di partecipare a concorsi pubblici, a procedure selettive interne, anche finalizzate alla progressione di carriera, a corsi di formazione professionale, nonché a corsi di riqualificazione per la progressione in carriera da parte delle lavoratrici in congedo di maternità. La partecipazione è subordinata alla presentazione di un'idonea certificazione medica attestante che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della donna e del nascituro. Parimenti, viene assicurata alla lavoratrice in stato di gravidanza, interessata da un provvedimento di interdizione, la conservazione del diritto alla frequenza dei concorsi, dei corsi e delle procedure selettive ovvero, laddove si tratti di concorsi, di corsi e di procedure delle amministrazioni pubbliche, l'ammissione a una seconda sessione previo accantonamento dei posti necessari.

 

      L'articolo 4, modificando l’articolo 20 del decreto legislativo, relativo alla flessibilità del congedo di maternità, prevede la facoltà di non astenersi dal lavoro nel caso di feto morto o di morte prenatale, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale attesti che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della lavoratrice. È altresì prevista la facoltà di modificare il periodo di flessibilità del congedo, ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, secondo un'espressa e unica opzione della lavoratrice e sempre a condizione che sia attestata l'assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice.

 

      L'articolo 5, modificando l’articolo 22 del decreto legislativo, incrementa il trattamento economico delle lavoratrici, stabilendo il diritto a un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione (in luogo dell’80 attualmente previsto) per tutto il periodo del congedo di maternità.

 

      L'articolo 6, modificando l’articolo 28 del decreto legislativo,  consente al padre di fruire del congedo - riconosciuto solo in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre - anche nelle ipotesi in cui la madre sia lavoratrice autonoma, imprenditrice agricola o libera professionista. Si prevede, poi, l'obbligo per il padre lavoratore di astenersi dal lavoro per un periodo di quattro giorni continuativi, entro tre mesi dalla nascita del figlio. L'indennità prevista per tale periodo, pari al 100 per cento della retribuzione, è posta a carico del datore di lavoro, ovvero del sistema previdenziale di appartenenza nel caso di lavoratore autonomo.

 

      L'articolo 7, modificando l’articolo 30 del decreto legislativo,  introduce in primo luogo un permesso retribuito per paternità di 10 giorni (elevati a 15 in caso di parti plurimi), da fruire entro 2 mesi dalla nascita del figlio.  Inoltre, prevede la possibilità per il padre lavoratore di fruire di una riduzione dell’orario giornaliero d lavoro del 25 per cento nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, con corrispondente ridefinizione del trattamento economico e versamento della contribuzione figurativa a carico dell’ente previdenziale di appartenenza.

 

      L'articolo 8,  modificando l’articolo 32 del decreto legislativo, interviene sui criteri in base ai quali è possibile usufruire dei congedi parentali, innalzando da otto a dieci anni l'età del bambino e da dieci a undici mesi il periodo di congedo; di conseguenza viene innalzato a dodici mesi il limite complessivo dei congedi parentali spettanti ai genitori nel caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi. Inoltre, si introduce la possibilità di fruire del congedo in modo “orizzontale”, ossia su base oraria nel limite massimo della metà dell’orario giornaliero.

 

      L'articolo 9,  modificando l’articolo 34 del decreto legislativo, migliora il trattamento economico e normativo dei periodi di congedo parentale, spettanti fino al terzo anno di vita del bambino per un periodo massimo complessivo di 6 mesi. In particolare, l’indennità (attualmente fissata al 30 per cento della retribuzione) viene elevata, rispettivamente, al  50 per cento per le madri e al 70 per cento per i padri.

 

      L'articolo 10, modificando l’articolo 45 del decreto legislativo, è volto a dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2003, stabilendo – al fine di ampliare i diritti dei genitori affidatari e adottivi - che le disposizioni in materia di riposi si applichino entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia (e non già entro il primo anno di vita del bambino).

 

      L'articolo 11, modificando l’articolo 47 del decreto legislativo, porta da cinque a dieci giorni all'anno il limite dei giorni in cui i genitori, alternativamente, possono astenersi dal lavoro per le malattie di ogni figlio di età compresa tra i tre e i dieci anni.

 

      L'articolo 12, modificando l’articolo 47 del decreto legislativo, estende ai genitori che ricorrono all'adozione e all'affidamento le disposizioni sulla non licenziabilità di cui all'articolo 54. Il divieto di licenziamento si applica dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di affidamento.

 

La proposta di legge C 3023 si compone di 4 articoli, che modificano gli articoli 22, 28 e 32 del decreto legislativo.

 

L’articolo 1, modificando l’articolo 22  del decreto legislativo, incrementa il trattamento economico delle lavoratrici, stabilendo il diritto a un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione (in luogo dell’80 attualmente previsto) per tutto il periodo del congedo di maternità.  Una analoga disposizione – come si è visto - è contenuta all’articolo 5 dell’altra proposta di legge in esame.

 

L'articolo 2, modificando l’articolo 28 del decreto legislativo, introduce l'obbligo per il padre lavoratore di astenersi dal lavoro per un periodo di quattro giorni continuativi, entro tre mesi dalla nascita del figlio. L'indennità prevista per tale periodo, pari al 100 per cento della retribuzione, è posta a carico del datore di lavoro, ovvero del sistema previdenziale di appartenenza nel caso di lavoratore autonomo.  Una analoga disposizione – come si è visto - è contenuta all’articolo 6 dell’altra proposta di legge in esame.

 

      L'articolo 3, modificando l’articolo 32 del decreto legislativo, introduce la possibilità di fruire del congedo in modo “orizzontale”, ossia su base oraria, fino ad un massimo di 8 ore a settimana per ciascun genitore.  Una analoga disposizione – come si è visto - è contenuta all’articolo 8 dell’altra proposta di legge in esame, ove peraltro il limite massimo di fruizione del congedo è stabilito nella metà dell’orario giornaliero.

 

Relazioni allegate

Alle proposte di legge è allegata la relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge si rende necessario in quanto la materia è regolata da fonti normative di rango primario (il decreto legislativo n.151 del 2001).

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le norme introdotte dai provvedimenti in esame, in quanto intervengono sulla disciplina del rapporto di lavoro, possono essere ricondotte alla materia di legislazione esclusiva stataleordinamento civile”, di cui all’articolo 117, comma 2, lettera l), Cost.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Non è prevista l’attribuzione di poteri normativi.

 

Coordinamento con la normativa vigente

Il coordinamento con la normativa vigente è efficacemente assicurato dal ricorso alla tecnica della novella del decreto legislativo n.151 del 2001, con cui è stato approvato il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non vi sono lavori legislativi in corso sulla materia.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Lavoro                                                                                                        ( 06/06674884 - *st_lavoro@camera.it

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