Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Parità tra uomini e donne in materia di lavoro - Schema di D.lgs. n. 112 (artt. 1 e 2, L. 88/2009) - Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
L N. 88 DEL 07-LUG-09   L N. 88 DEL 07-LUG-09
Serie: Atti del Governo    Numero: 108
Data: 30/09/2009
Descrittori:
LAVORO   PARITA' TRA SESSI
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

SIWEB

 

30 Settembre 2009

 

n. 108/0

 

 

Parità fra uomini e donne in materia di lavoro

Schema di D.Lgs. n. 112
(artt. 1 e 2, L. 88/2009)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto legislativo

112

Titolo

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego

Norma di delega

Articoli 1 e 2 della legge 7 luglio 2009, n. 88

Numero di articoli

6

Date:

 

presentazione

3 settembre 2009

assegnazione

14 settembre 2009

termine per l’espressione del parere

24 ottobre 2009

termine per l’esercizio della delega

29 ottobre 2009

Commissioni competenti

XI Commissione (Lavoro) e XIV (Politiche dell’UE)

Rilievi di altre Commissioni

V Commissione (Bilancio)

 


Contenuto

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto ai fini del recepimento della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

Il provvedimento si compone di 6 articoli.

L'articolo 1 modifica ed integra in più parti il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

Le novelle agli articoli da 8 a 10 del D.Lgs. n. 198 modificano la disciplina del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici (istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali).

Per quanto concerne la composizione dell'organo, si incrementa il numero dei componenti designati da alcune parti sociali, e si prevede che, in caso di ritardo nelle designazioni, il Comitato possa essere costituito sulla base di quelle pervenute (fatta salva la successiva integrazione). Riguardo ai compiti dell'organo, viene aggiunta l'elaborazione di iniziative per favorire il dialogo tra le parti sociali e il dialogo con le organizzazioni non governative che abbiano un legittimo interesse al conseguimento dell'obiettivo della parità, nonché lo scambio di informazioni disponibili in materia con gli organismi europei omologhi.

Le novelle agli articoli 12, 14, 15, 16 e 17 del D.Lgs. n. 198 riguardano la figura delle consigliere e dei consiglieri di parità. Si dispone, in particolare, che il supplente agisca su mandato del titolare e viene abrogato il limite di rinnovo per una sola volta del mandato quadriennale. Riguardo all'attività dei consiglieri si introducono i nuovi compiti dello svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazioni sul lavoro e della pubblicazione di relazioni indipendenti e di raccomandazioni nella medesima materia .

Per quanto concerne permessi e indennità, le novelle non modificano - fatta eccezione per l’incremento del termine di preavviso dell'astensione dal lavoro - le norme riguardanti la consigliera o il  consigliere nazionale e quelle concernenti i permessi retribuiti per le consigliere e i consiglieri regionali e provinciali. Viene, invece, soppresso l'istituto degli ulteriori permessi non retribuiti per le consigliere e i consiglieri regionali e provinciali, in relazione ai quali è attualmente corrisposta un'indennità; quest'ultima viene sostituita da un'indennità mensile, spettante anche nel caso in cui i soggetti siano lavoratori autonomi o liberi professionisti (ai quali la normativa vigente attribuisce, invece, un'indennità rapportata al numero di ore di attività prestata come consigliera o consigliere) .

Le novelle agli articoli 25 e 26 del D.Lgs. n. 198 specificano che costituisce discriminazione anche ogni trattamento meno favorevole subito in ragione dello stato di gravidanza, di maternità o di paternità, nonché in conseguenza del rifiuto di atti di molestie o di molestie sessuali.

Riguardo alle novelle relative ai successivi articoli da 27 a 30 del D.Lgs. n. 198, si segnala l'estensione esplicita del divieto di ogni forma di discriminazione alle promozioni professionali.

Viene poi inserito un nuovo articolo 30-bis, che introduce la disciplina sul divieto di discriminazione (diretta o indiretta) nelle forme pensionistiche complementari collettive.

Le novelle agli articoli 36, 37, 38 e 41, nonché l'inserimento dell’articolo 41-bis, concernono la tutela giurisdizionale e il regime sanzionatorio. Le modifiche principali appaiono consistere in un più completo richiamo (anche in relazione alle precedenti novelle) dei divieti di discriminazione stabiliti dalle norme sostanziali, in un inasprimento delle sanzioni penali e nell'estensione della tutela contro i comportamenti pregiudizievoli posti in essere, nei confronti di qualsiasi persona (anche terza), quale reazione ad un'attività diretta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra lavoratori e lavoratrici.

La novella all'articolo 42  specifica che le azioni positive (ivi definite) possono avere anche lo scopo di "valorizzare" il contenuto professionale delle mansioni a più forte presenza femminile.

Viene introdotto, poi, il nuovo articolo 50-bis, in base al quale i contratti collettivi di lavoro possono prevedere misure specifiche - ivi compresi codici di condotta, linee guida e buone prassi - per la prevenzione delle forme di discriminazione in oggetto (e, in particolare, delle molestie e delle molestie sessuali).

L’articolo 2 dello schema reca una norma di coordinamento tecnico, anche in relazione alle precedenti novelle, modificando il decreto legislativo n. 151 del 2001.

L'articolo 3 dello schema sopprime una limitazione vigente, secondo la quale alle riunioni della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna  può essere invitato la consigliera o il consigliere nazionale di parità solo qualora si discuta di questioni che coinvolgano materie di competenza.

L'articolo 4 prevede che alle riunioni del Comitato per l'imprenditoria femminile  possa essere invitato la consigliera o il consigliere nazionale di parità.

L'articolo 5 disciplina gli obblighi di comunicazione alla Commissione europea.

L’articolo 6 reca la clausola di invarianza degli oneri.

Relazioni e pareri allegati

Al provvedimento sono allegate la relazione illustrativa e la relazione tecnica.

Non sono allegate, invece, le schede sull’Analisi tecnico normativa (ATN) e sull’Analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Non è altresì allegato il parere della Conferenza Stato-regioni, espressamente richiesto dalla norma di delega (articolo 9 della legge n. 88/2009).

Nella lettera di trasmissione del provvedimento alla Camera (3 settembre 2009), peraltro, il Ministro dei rapporti con il Parlamento segnala, a nome del Governo, l’urgenza dell’esame del provvedimento da parte della competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza Stato-Regioni, riservandosi di trasmetterlo non appena acquisito.

Conformità con la norma di delega

Il provvedimento è adottato in attuazione degli articoli 1, 2 e 9 della legge 7 luglio 2009, n.88 (Legge comunitaria 2008).

L’articolo 1 prevede che Il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di recepimento delle direttive entro la scadenza del termine fissato da ciascuna di esse. Per le direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto, ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Si fa presente che per il recepimento della Direttiva n. 2006/54/CE in esame, entrata in vigore il 15 agosto 2006, il termine  è scaduto il 15 agosto 2008. Ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 88/2009, pertanto, il nuovo termine di recepimento risulta stabilito al 29 ottobre 2009.

Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato B (tra cui rientra la Direttiva n. 2006/54/CE in esame) sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi fissati presente legge delega, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati.

Infine, si prevede che quando il Governo non intende conformarsi ai pareri parlamentari relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

Al riguardo si fa presente che lo schema di decreto in esame prevede norme in materia di sanzioni penali all’articolo 1, lettere z), aa) e bb).

 

L’articolo 2 detta i principi e criteri direttivi generali per il recepimento di tutte le direttive previste dalla legge comunitaria.

L’articolo 9 prevede che nella predisposizione del decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione), il Governo è tenuto ad acquisire anche il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Nella misura in cui il provvedimento interviene sulle nozioni di discriminazione e sui relativi divieti, richiedendo al datore di lavoro adempimenti e condotte in ottemperanza del principio di parità, viene in gioco la disciplina civilistica dei rapporto di lavoro, riconducibile alla materia “ordinamento civile” di cui all’articolo 117 Cost., comma 2, lettera l), attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Per quanto concerne le disposizioni relative alla tutela giudiziaria contro le discriminazioni tra uomini e donne sul lavoro è possibile fare riferimento alla materia “giurisdizione e norme processuali”, di cui al medesimo articolo 117, comma 2, lettera l), attribuita  alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Infine, con riferimento alle norme relative alla composizione e ai compiti di organismi nazionali operanti nel settore delle pari opportunità, è possibile fare riferimento alla materia “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali” di cui all’articolo 117 Cost., secondo comma, lettera g), attribuita  alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Infine, si ricorda che l’articolo 117, comma 6, prevede che le leggi regionali “rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso alle cariche elettive”.

Quanto agli altri principi costituzionali coinvolti, si ricorda che la parità di trattamento è uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione, sancito all’articolo 3 (pari dignità sociale di tutti i cittadini e la loro uguaglianza, senza distinzioni basate sul sesso, sulla razza, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche e sulle condizioni personali e sociali), all’articolo articolo 51, comma 1 (parità dei sessi nell’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive), e all’articolo 37 (parità dei sessi nei diritti del lavoro e nella retribuzione, a parità di lavoro).

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Lo schema di decreto in esame è stata predisposto per il recepimento nell’ordinamento interno della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 luglio 2006, n. 2006/54/CE.

 

La direttiva 2006/54/CE è volta a riordinare in un unico testo le vigenti disposizioni comunitarie riguardanti le pari opportunità e la parità di trattamento tra sessi in materia di occupazione e lavoro. La direttiva in esame quindi attua la rifusione in un unico testo delle sette direttive che disciplinano questa materia, per esigenze di chiarezza e di facilità di consultazione delle norme, provvedendo a coordinare tali direttive anche sulla base delle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee.

In materia di parità retributiva (Titolo II, Capo I), viene sancita la necessità di eliminare ogni discriminazione tra sessi, diretta o indiretta, nella remunerazione di uno stesso lavoro o di un lavoro al quale è attribuito un valore uguale.

Per quanto concerne la parità di trattamento nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale (Titolo II, Capo II), la direttiva vieta ogni discriminazione fondata sul sesso per quanto concerne l’accesso ai regimi professionali di sicurezza sociale.

Relativamente alla parità di trattamento nell’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e alle condizioni di lavoro (Titolo II, Capo III), sono vietate discriminazioni basate sul sesso per quanto concerne, ad esempio: i criteri di selezione per l’accesso ad un impiego; le condizioni di assunzione; la formazione professionale; le condizioni di lavoro, di licenziamento e la retribuzione. Agli Stati membri è lasciata la possibilità di derogare al principio di parità di trattamento nei casi in cui un dato lavoro, per la particolare natura e le caratteristiche, possa essere espletato meglio da un lavoratore di un dato sesso. Sono poi tutelati i diritti delle lavoratrici in congedo per maternità , nonché dei genitori in congedo parentale e/o di adozione.

La direttiva prevede, infine, una serie di disposizioni orizzontali (Titolo III) che riguardano la scelta, da parte degli Stati membri, di misure che garantiscano la tutela del diritto di parità di trattamento, prevedendo il ricorso a procedure giurisdizionali in caso di violazione, nonché forme di risarcimento o riparazione dei danni che devono essere dissuasive e proporzionate al danno subito. In tale ambito viene ripreso il principio di onere della prova previsto dalla direttiva 97/80/CE e dalla direttiva 98/52/CE, in base al quale la parte convenuta deve provare l’insussistenza della violazione laddove la parte lesa produca elementi sufficienti a far ritenere che si sia verificata una forma di discriminazione.

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 18 settembre 2008 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora (procedura 2006/4917) per non corretta trasposizione delle direttive 2002/73/CE e 2006/54/CE relative alla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro.

In particolare la Commissione ritiene che l’articolo 15, commi 6 e 7 della legge n. 230 dell’8 luglio 1998 comporti una discriminazione indiretta per quanto riguarda l’accesso all’occupazione e sia pertanto contraria alla direttiva 76/207/CEE(come modificata dalla direttiva 2002/73/CE) e, in conseguenza, alla direttiva 2006/54/CE (che ha operato la rifusione della normativa comunitaria vigente, tra cui la direttiva 76/207/CEE)

Le disposizioni in questione costituirebbero inoltre, secondo la Commissione,  una discriminazione indiretta per motivi di età, contraria alla direttiva 2000/78/CE.

In base ai richiamati  commi 6 e 7 dell’articolo 15 della legge 230 del 1998, agli uomini nati prima del 1985 che hanno optato per il servizio civile invece del servizio obbligatorio di leva è fatto divieto, per il resto della loro vita, di accedere ad una varietà di ruoli nella fabbricazione e commercializzazione di armi, munizioni e materiali esplodenti, nei ruoli nelle Forze armate, nell’Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo di Polizia penitenziaria, nel Corpo forestale dello Stato, poiché è vietato prendere parti a concorsi per questi arruolamenti, in cui non è sempre previsto l’uso di armi. Questa disposizione, ad avviso della Commissione, collocherebbe gli uomini in una situazione svantaggiata rispetto alle donne, in quanto solo essi possono essere interessati da questa particolare disposizione.

 Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

All’articolo 1, capoversi 37 e 38, viene previsto un notevole inasprimento delle sanzioni a carico dei soggetti che non ottemperano ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Le sanzioni massime attualmente previste per tali fattispecie (desumibili dal rinvio che il testo vigente degli articoli 37 e 38 del d.lgs.198/2006 fa all’articolo 650 del codice penale) sono l’ammenda fino a 206 euro e l’arresto fino a 3 mesi. Il provvedimento in esame prevede, invece, l’ammenda fino a 50.000 euro e l’arresto fino a 1 anno.

Al riguardo si ricorda che l’art. 26 c.p., nel definire la pena dell’ammenda, stabilisce che l’entità della stessa non può essere inferiore a 2 euro né superiore a 1.032 euro.

L’art. 66 c.p. aggiunge che, anche laddove concorrano più aggravanti, ovvero il giudice ritenga la misura massima dell’ammenda inefficace tenuto conto delle condizioni economiche del reo, la pena dell’ammenda non può mai superare i 6.197 euro; in presenza invece di un concorso di reati, l’ammenda non può superare i 12.911 euro (art. 78 c.p.).

Per quanto in passato il legislatore abbia introdotto nel codice penale contravvenzioni sanzionate con una pena pecuniaria superiore – ammenda fino a 10.000 euro per l’abbandono di animali (art. 727 c.p., modificato nel 2004) – pare opportuno segnalare, laddove si intenda innalzare ulteriormente il limite massimo dell’ammenda, l’esigenza di operare un coordinamento con la prima parte del codice penale.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non risultano lavori legislativi in corso sulla materia.

Merita peraltro ricordare che nella passata legislatura uno schema di decreto attuativo della Direttiva n. 2006/54/CE era già stato adottato dal Governo allora in carica, e successivamente trasmesso alle Camere per il prescritto parere parlamentare (atto n. 230). La XI Commissione della Camera si è espressa con parere favorevole condizionato nella seduta del 18 marzo 2008. Il Governo, tuttavia, non ha poi proceduto all’approvazione definitiva del decreto legislativo a causa della crisi e della fine anticipata della legislatura.

Formulazione del testo

All’articolo 1, capoverso 30-bis, la lettera a) deve intendersi come comma 3.

All’articolo 5 si segnala che viene richiamato l'articolo 35-bis del D.Lgs. n. 198/2006, che non risulta esistente.


 

 

 

 

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( 066760-4884 – *st_lavoro@camera.it

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File: LA0202a.doc