Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Disciplina delle attività subacquee e iperbariche - A.C. 344 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 344/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 131
Data: 10/03/2009
Descrittori:
ATTIVITA' E OPERATORI SUBACQUEI     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

SIWEB

 

10 marzo 2009

 

n. 131/0

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

A.C. 344

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

344

Titolo

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

25

Date:

 

presentazione o trasmissione alla Camera

29 aprile 2008

assegnazione

16 settembre 2008

Commissione competente

XI (Lavoro)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari Costituzionali), II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio), VI (Finanze), VII (Cultura), IX (Trasporti), X (Attività produttive), XII (Affari sociali), XIV (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Contenuto

La proposta di legge A.C. 1394 (Bellotti) è volta a disciplinare organicamente lo svolgimento delle attività subacquee ed iperbariche, dettando la relativa normativa di principio ed individuando gli obblighi posti in capo agli operatori e alle imprese. Trattandosi di un provvedimento che interviene in ambiti riconducibili alla legislazione concorrente tra Stato e regioni, investendo la definizione di una attività professionale anche con riguardo agli aspetti attinenti alla tutela e sicurezza del lavoro, la disciplina di dettaglio è riservata alle regioni.

La proposta di legge si compone di 25 articoli, suddivisi in quattro Capi.

Il Capo I definisce l’oggetto e la finalità del provvedimento e l’ambito di applicazione, delimitando il concetto di “attività subacquee” distinte in due differenti settori (lavori subacquei ed iperbarici; servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo).

Il Capo II, con riferimento ai lavori subacquei ed iperbarici, disciplina l’attività degli operatori subacquei ed iperbarici e delle imprese subacquee ed iperbariche.

I punti fondamentali della disciplina sono:

a) l’istituzione di elenchi e la previsione di specifici documenti per la regolamentazione e il controllo dei diversi profili delle attività del settore; in particolare vengono istituiti:

- l’elenco regionale degli operatori subacquei ed iperbarici professionali, presso gli assessorati competenti delle singole regioni, con la possibilità per l’operatore iscritto in una regione di effettuare lavori subacquei su tutto il territorio nazionale e dell’Unione europea (art. 4). L’elenco è articolato in qualifiche professionali (art. 5);

- l’elenco regionale delle imprese subacquee ed iperbariche, presso gli assessorati competenti delle singole regioni (art. 7), con la possibilità per l’impresa iscritta in una regione di effettuare lavori subacquei su tutto il territorio nazionale e dell’Unione europea;

- il registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti usati nelle attività subacquee dalle imprese (art. 9, comma 2);

- il libretto individuale degli operatori subacquei ed iperbarici, dove devono essere annotati l’idoneità medica, eventuali infortuni e le immersioni effettuate (art. 10);

b) l’individuazione dei requisiti di istruzione e formazione e dell’idoneità medica per svolgere l’attività di operatore subacqueo ed iperbarico e dei requisiti di sicurezza e qualità delle imprese subacquee ed iperbariche, in sede di prima applicazione della legge e a regime:

- a regime, gli “operatori subacquei ed iperbarici”, per essere iscritti nell’elenco regionale di cui all’articolo 4, devono essere in possesso, tra l’altro, del certificato di abilitazione professionale rilasciato da istituti legalmente riconosciuti e dell’idoneità psico-attitudinale, attestata da apposito certificato medico rilasciato da medici specializzati (art. 6);

- in sede di prima applicazione della legge possono iscriversi all’elenco regionale tutti gli operatori subacquei ed iperbarici che, entro sei mesi dalla data di istituzione dell’elenco, dimostrino di possedere una specifica professionalità documentata attraverso al presentazione del libretto individuale (art. 12, comma 1);

- a regime, possono essere iscritte nell’elenco regionale di cui all’articolo 7 le imprese che posseggano appositi requisiti di sicurezza e di qualità e che abbiano stipulato una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai lavoratori e ai terzi dalle attività subacquee ed iperbariche (art. 7);

- in sede di prima applicazione della legge le imprese potranno continuare ad operare sino a dodici mesi dall’istituzione dell’elenco di cui all’articolo 7, anche se non iscritte; inoltre possono ottenere l’iscrizione nell’elenco le imprese che (sembrerebbe indipendentemente dai requisiti di cui all’articolo 7) dimostrino di aver operato in modo prevalente, per almeno tre anni, nel settore dei lavori subacquei ed iperbarici (art. 12, commi 2 e 3).

In ogni caso, sono sempre considerati operatori subacquei ed iperbarici gli appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati dello Stato, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla Croce rossa italiana che svolgono tale attività (art. 13);

c) la previsione di norme per la sicurezza degli operatori nello svolgimento di attività subacquee ed iperbariche, in materia di:

- certificazione medica dello stato di salute dell’operatore (art. 6, comma 1, lettera e));

- obbligo, in capo alle imprese subacquee ed iperbariche, di accertare che l’attività lavorativa sia svolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 8, comma 1);

- obbligo, in capo agli operatori subacquei ed iperbarici (sia imprenditori sia lavoratori dipendenti), di frequentare corsi di aggiornamento teorico pratico con particolare riguardo alle tecniche di supporto cardio-circolatorio e nell’ambito della sicurezza (art. 8, comma 2);

- attrezzature ed equipaggiamenti, rispondenti a determinati standard di affidabilità e sicurezza (art. 9).

Il Capo III disciplina i servizi subacquei turistico-ricreativi.

L’articolo 14, con riferimento a tali servizi, definisce: le immersioni subacquee a scopo turistico-ricreativo, escludendo dall’applicazione del provvedimento le attività subacquee di tipo agonistico; il brevetto subacqueo; l’istruttore subacqueo; la guida subacquea; i centri di immersione e di addestramento; le organizzazioni didattiche subacquee.

L’articolo 15 prevede l’istituzione degli elenchi regionali degli operatori subacquei del settore turistico ricreativo, suddiviso nelle seguenti sezioni: istruttori subacquei; guide subacquee; centri di immersione e di addestramento; enti no profit.

L’articolo 16 disciplina l’attività degli istruttori subacquei e delle guide subacquee, subordinandola all’iscrizione nell’elenco regionale apposito. A tal fine, gli istruttori e le guide devono essere in possesso, tra l’altro, di un brevetto apposito rilasciato, al termine di un apposito corso, da una delle organizzazioni didattiche di cui all’articolo 19; di una copertura assicurativa per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività subacquee; dell’idoneità medica attestata da apposito certificato medico specialistico.

L’articolo 17 detta i requisiti per l’esercizio dell’attività dei centri di immersione e di addestramento, subordinandola all’iscrizione nell’elenco regionale. A tal fine i centri devono essere in possesso, tra l’altro, della disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative europee e in perfetto stato di funzionamento e di attrezzature di primo soccorso. I centri sono inoltre tenuti a stipulare apposita polizza assicurativa per incidenti connessi alle attività svolte. Inoltre i centri devono avvalersi, per la propria attività, esclusivamente degli istruttori e delle guide iscritti in uno degli elenchi regionali.

L’articolo 18 prevede che anche le associazioni no profit possano svolgere attività di centro di immersione in modo continuativo, purché iscritte nell’apposito elenco regionale (a tal fine devono essere in possesso, tra l’altro, di attrezzature specifiche per le immersioni, di attrezzature di primo soccorso e di una copertura assicurativa).

L’articolo 19 prevede l’istituzione dell’elenco nazionale delle organizzazioni didattiche per le attività subacquee del settore turistico ricreativo, a cui è riservato il rilascio del brevetto di istruttore o di guida subacquea.

L’articolo 20 dispone in merito all’uso delle denominazioni.

L’articolo 21 prevede che le attrezzature usate nell’attività subacquea devono rispondere a determinati standard di sicurezza ed affidabilità e a tal fine prevede l’obbligo di tenere un apposito registro.

L’articolo 22 istituisce il libretto individuale di immersione degli istruttori e delle guide, dove annotare le immersioni effettuate.

L’articolo 23 dispone in merito alla disciplina transitoria per i servizi subacquei turistico ricreativi.

Il capo IV detta le disposizioni finali.

L’articolo 24 stabilisce che il provvedimento non deve determinare oneri per la finanza pubblica.

Infine l’articolo 25 dispone in merito all’entrata in vigore del provvedimento.

Relazioni allegate

Al provvedimento è allegata la relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge appare necessario in quanto il provvedimento è volto a porre limiti e individuare obblighi a carico di soggetti privati nello svolgimento di determinate attività.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento agisce in ambiti riconducibili alle materia di legislazione concorrente Stato-regioni "tutela e sicurezza del lavoro" e "professioni”, ai sensi dell’117, terzo comma, della Costituzione.

 

Al riguardo si evidenzia che ’articolo 1 del provvedimento si limita a determinare i principi fondamentali in materia di lavori subacquei e di servizi turistico-ricreativi, demandando alle regioni la puntuale disciplina della materia. Inoltre, l’articolo 11 demanda espressamente alle regioni la definizione delle modalità di iscrizione negli elenchi regionali degli operatori subacquei e delle imprese subacquee.

 

Il provvedimento presenta inoltre disposizioni riconducibili anche alla materia “formazione professionale” (si pensi alle disposizioni relative agli attestati necessari per svolgere le attività subacquee e iperbariche, rilasciati previo apposito corso e al certificato e al brevetto per svolgere rispettivamente l’attività di operatore subacqueo e di istruttore o guida subacquea), spettante, ai sensi dell’art. 117, co.4, Cost., alla potestà legislativa “residuale” delle regioni.

 

In particolare, per quanto riguarda l’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori subacquei, l’articolo 6 richiede, tra l’altro, il possesso di un certificato di abilitazione professionale all’attività, rilasciato da istituti legalmente riconosciuti. Sembrano quindi rimesse alle singole regioni, nel rispetto della disciplina comunitaria, la definizione della durata e del contenuto dei corsi, la corrispondenza tra questi e le qualifiche previste, le condizioni alle quali gli istituti di formazione possono essere abilitati al rilascio degli attestati. Analogamente, per quanto riguarda gli istruttori subacquei, l’articolo 16 richiede il possesso, tra l’altro, di un brevetto rilasciato, al termine di un corso e previo superamento del relativo esame teorico e pratico, da una organizzazione didattica iscritta in un apposito elenco nazionale; sembra quindi demandata alla legislazione regionale, nel rispetto del quadro comunitario, la disciplina dei corsi con particolare riferimento alla durata e ai contenuti. Si tenga presente inoltre che l’articolo 8, in considerazione della competenza legislativa esclusiva delle regioni nella materia “formazione professionale”, nel prescrivere la frequenza di corsi di aggiornamento per gli operatori subacquei a carico delle imprese presso cui lavorano, demanda alle regioni il compito di definire le modalità relative allo svolgimento e alla articolazione dei corsi in questione.

 

Infine, si consideri che l’articolo 13, relativo alla regolamentazione, anche in deroga, delle attività degli operatori subacquei delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato da parte delle amministrazioni di appartenenza, presentano attinenze anche con la materia “difesa e forze armate”, attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. d) Cost.

 

Rispetto degli altri principi costituzionali

Il provvedimento appare meritevole di valutazione con riferimento alla tutela della concorrenza, valore di rilevanza costituzionale in virtù del richiamo operato dal nuovo art. 117, co. 2, lett. e), della Costituzione. In particolare, le norme concernenti l’obbligatoria iscrizione agli elenchi professionali regionali (articolo 4, comma 2, articolo 7, comma 5, articoli 16-18) potrebbero contrastare con la costante giurisprudenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale in varie occasioni ha ribadito che la previsione dell’iscrizione ad albi, registri o elenchi quale condizione per l’esercizio di una professione configura, di norma, una indebita restrizione della concorrenza.

 

A questo proposito si ricordano, in particolare, l’indagine conoscitiva nel settore degli ordini e dei collegi professionali (9 ottobre 1997); la segnalazione 18 dicembre 1997, riguardante una serie di progetti di legge all’esame parlamentare nella XIII legislatura, accomunati – secondo lo schema fatto proprio anche dal provvedimento in esame – dal fatto di prevedere norme volte a disciplinare, in senso restrittivo, l’accesso a varie professioni e il loro conseguente esercizio; nonché, da ultimo, la segnalazione del 27 aprile 2005 (relativa all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili), ove si rileva che “la previsione di riserve di competenza esclusiva per lo svolgimento di determinate attività vale ad attribuire un ‘monopolio’ alla corrispondente categoria professionale per tali prestazioni”. Pertanto, “dette riserve si giustificano solo con riguardo a professioni il cui esercizio è strettamente connesso alla tutela di pubblici interessi costituzionalmente garantiti e solo nella misura in cui risultino strettamente necessarie a garantire uno standard minimo di prestazione e ad esercitare un controllo sulle modalità di esercizio della professione”.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Si ricorda che la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (recepita nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206), nel disciplinare il riconoscimento in un altro Stato membro, per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali già acquisite nello Stato membro d’origine e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la professione corrispondente, prevede che gli Stati membri non possano impedire l'esercizio di un'attività professionale regolamentata ai cittadini di un altro Stato membro in possesso di un titolo di formazione legalmente riconosciuto nel paese di origine. Laddove, invece, nel paese di origine l'attività professionale non sia regolamentata, gli Stati ospitanti in cui essa lo sia possono rifiutare l'autorizzazione a svolgere l'attività in parola.

Il settore delle attività subacquee risulta in Italia regolamentato solo relativamente ad alcuni specifici profili professionali (pescatori subacquei professionisti, palombari e sommozzatori in servizio locale nei porti); gli operatori di altri profili professionali (tra cui si segnalano alcune professioni emergenti, quale la guida turistica subacquea e i ricercatori scientifici e archeologici subacquei) sono privi di una specifica regolamentazione, e non possono quindi svolgere la propria attività nei Paesi dell'Unione in cui essa è regolamentata.

Pertanto, la regolamentazione del settore è perseguita dalla proposta di legge in esame (oltre che al fine di garantire la professionalità e la qualificazione degli operatori)  anche al fine di permettere agli operatori stessi di esercitare la propria professione in tutti i Paesi membri dell'Unione europea, mettendoli in condizioni di piena concorrenza con gli operatori stranieri.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 8, comma 4, demanda alle regioni il compito di definire le modalità dello svolgimento dei corsi di aggiornamento degli operatori subacquei;

L’articolo 11 demanda alle regioni il compito di definire le modalità d’iscrizione agli elenchi regionali;

L’articolo 13 affida alle amministrazioni competenti la regolamentazione, anche in deroga, delle attività degli operatori subacquei delle Forze Armate, dei Corpi Armati dello Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Croce rossa italiana;

L’articolo 23, comma 4, prevede che le regioni possano emanare ulteriori norme transitorie volte a salvaguardare le attività degli operatori subacquei del settore turistico-ricreativo.

 

Coordinamento con la normativa vigente

In via generale si osserva che non esiste nel nostro ordinamento una normativa di portata generale per la regolamentazione delle attività subacquee ed iperbariche. Risultano regolamentati da decreti ministeriali emanati sulla base di norme di legge solo alcuni specifici profili professionali (pescatore subacqueo professionale; palombaro e sommozzatore in servizio locale, addetti ai servizi portuali).

 

Formulazione del testo

All’articolo 4, comma 1 e all’articolo 15, comma 2, il riferimento corretto è al “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” (istituito dall’articolo 1 del decreto-legge n.85 del 2008).

 

All’articolo 8, comma 1, all’articolo 17, comma 1, lettera e) e all’articolo 18, comma 2, lettera e), si segnala che attualmente la normativa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro è contenuta nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che ha abrogato il richiamato D.Lgs. 62 del 1994

 

All’articolo 12, comma 1, non viene direttamente previsto un limite di età per l’accesso ai corsi professionali; andrebbe pertanto chiarito se si intende  far riferimento a limiti di tale natura eventualmente fissati nell’ambito della disciplina di dettaglio delle regioni ai sensi dell’articolo 11.

 

All’articolo 12, comma 2, il rinvio deve intendersi al comma 5 dell’articolo 7 (e non già al comma 4).

 

All’articolo 12, comma 3, non è chiaro il rinvio al comma 1 per quanto riguarda le modalità per la dimostrazione, da parte delle imprese, dell’esperienza già acquisita nel settore dei lavori subacquei ed iperbarici ai fini dell’iscrizione “in deroga”, considerando che il comma 1 fa riferimento al libretto individuale, che però è tenuto solamente dagli operatori subacquei ed iperbarici e non invece dalle imprese.

 


 

 

 

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File: LA0131a.doc