Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012) Legge 12 novembre 2011, n. 183 - Schede di lettura (Articoli 15-36) - Tomo II
Riferimenti:
AC N. 4773/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 567    Progressivo: 1
Data: 29/11/2011
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO   L 2011 0183
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

Progetti di legge

 

 

 

Le leggi

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)

 

Legge 12 novembre 2011, n. 183

Schede di lettura
(Articoli 15-36)

 

 

 

 

 

 

n. 567/1

Tomo II

 

 

29 novembre 2011

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

Ha partecipato alla redazione del dossier il:

Servizio Bilancio dello Stato

Andamenti di finanza pubblica - Dossier n. 21

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

§       Le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi.

§       Le parti relative ai profili di carattere finanziario sono state curate dal Servizio Bilancio dello Stato.

 

L’analisi relativa ai profili finanziari del presente Dossier è stata condotta utilizzando:

§       la Nota tecnico-illustrativa, la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari (allegato 3) riferiti al testo originario;

§       la Nota tecnica della Ragioneria generale dello Stato predisposta in data 2 novembre 2011 e trasmessa al Senato nel corso dell’esame in prima lettura;

§       le relazioni tecniche allegate ad alcuni degli emendamenti approvati in prima lettura dal Senato (emm. 3.1000, 4.0.1000, 5.1000, 4.2000);

§       la relazione tecnica e l’allegato 3 aggiornati (alla luce delle modifiche approvate dal Senato) e trasmessi alla Camera al passaggio del testo fra i due rami del Parlamento.

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: ID0022bs2.doc


INDICE

(Tomo I)

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Risultati differenziali)..................................................................... 3

§      Articolo 2 (Gestioni previdenziali)................................................................. 10

§      Articolo 3 (Riduzioni delle spese rimodulabili dei Ministeri)......................... 18

§      Articolo 4, comma 1 (Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri). 32

§      Articolo 4, commi 2 e 3 (Personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero)  35

§      Articolo 4, comma 4 (Contributo al Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia di Trieste)...................................................................................................... 37

§      Articolo 4, comma 5 (Finanziamento italiano della Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea)....................................................................................................... 39

§      Articolo 4, comma 6, lett. a), b), c), d), f) (Misure sul trattamento economico del personale all’estero)41

§      Articolo 4, comma 6, lettera e) (Definanziamento sportelli unici all’estero). 48

§      Articolo 4, commi 7 e 8 (Riduzione spese vitto Carabinieri e Guardia di finanza)50

§      Articolo 4, comma 9 (Riduzione contributo assistenza sanitaria cittadini di Campione d’Italia)    52

§      Articolo 4, commi 10-16 (Disposizioni relative al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)54

§      Articolo 4, commi 17 e 18 (Riduzione contributi all’Unione italiana ciechi).. 63

§      Articolo 4, comma 19 (Riduzione contributo Fondo di rotazione vittime reati mafiosi, estorsioni e usura)........................................................................................................... 66

§      Articolo 4, comma 20 (Riduzione somme da trasferire alle R.S.S. e P.A. per assistenza cittadini affetti da tubercolosi non assistiti dall’INPS)................................................ 69

§      Articolo 4, comma 21 (Soppressione trattamento economico accessorio personale Direzione investigativa antimafia (DIA))....................................................................... 72

§      Articolo 4, comma 22 (Recupero risorse Progetto TETRA)........................ 76

§      Articolo 4, comma 23 (Fondo consumi intermedi Ministero della Difesa)... 78

§      Articolo 4, comma 24 (Viceprefetti).............................................................. 79

§      Articolo 4, comma 25 (Carriera del personale direttivo e dirigente dei VV.FF.)     81

§      Articolo 4, comma 26 (Allineamento stipendiale segretari comunali).......... 83

§      Articolo 4, commi 27-29 (Copertura rimborsi agli autotrasportatori per incrementi accisa sui carburanti).................................................................................................... 85

§      Articolo 4, commi 30-33 (Riduzione compensi CAF, sostituti di imposta).. 88

§      Articolo 4, commi 34 e 35 (Rideterminazione dei compensi spettanti per l’assistenza fiscale)    93

§      Articolo 4, commi 36 e 37 (Garante del contribuente: da organo collegiale a organo monocratico)94

§      Articolo 4, comma 38 (Riduzione spese di funzionamento Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato)............................................................................................................ 97

§      Articolo 4, commi 39 e 40 (Componenti Commissioni tributarie).............. 100

§      Articolo 4, comma 41 (Tasse aeroportuali)................................................ 104

§      Articolo 4, comma 42 (Liquidazione spese processuali a favore delle PA)108

§      Articolo 4, comma 43 (Risarcimento del danno derivante dal mancato recepimento di direttive o altri provvedimenti comunitari).......................................................................... 110

§      Articolo 4, comma 44 (Soppressione indennità e rimborsi per trasferimento di dipendenti pubblici)112

§      Articolo 4, comma 45 (Concorsi di dirigenti pubblici)................................. 114

§      Articolo 4, comma 46 (Pagamento diretto di canoni di locazioni dovuti da amministrazioni statali)  116

§      Articolo 4, comma 47 (Potenziamento dell’Amministrazione economico-finanziaria)     117

§      Articolo 4, commi 48 e 49 (Personale assegnato temporaneamente alle Autorità amministrative indipendenti)............................................................................................... 119

§      Articolo 4, comma 50 (Finanziamento del servizio postale universale).... 122

§      Articolo 4, comma 51 (Riduzione autorizzazioni legislative di spesa)....... 127

§      Articolo 4, commi 52 e 53 (Istituto per lo Sviluppo agroalimentare).......... 129

§      Articolo 4, comma 54 (Riduzioni di spesa per personale operaio presso il Corpo forestale dello Stato)132

§      Articolo 4, comma 55 (Riduzione sgravi contributi nel settore della pesca)134

§      Articolo 4, commi 56 e 57 (Riduzione oneri per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto).................................................................................... 136

§      Articolo 4, comma 58 (Riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE))139

§      Articolo 4, comma 59 (Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera)142

§      Articolo 4, comma 60 (Sicurezza stradale)................................................ 145

§      Articolo 4, comma 61 (Ferrovia a gestione commissariale governativa).. 147

§      Articolo 4, comma 62 (Riduzione del fondo per il funzionamento dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie)............................................................................. 149

§      Articolo 4, comma 63 (Riduzione dei finanziamenti per l’informatizzazione dei servizi marittimi)152

§      Articolo 4, comma 64 (Sistema integrato controllo traffico marittimo (VTS))154

§      Articolo 4, commi 65 e 66 (Riduzione funzionamento enti pubblici previdenza ed assistenza)    156

§      Articolo 4, comma 67 (Riduzioni delle spese non rimodulabili del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)..................................................................... 159

§      Articolo 4, comma 68 (Riduzione di personale scolastico fuori ruoloper compiti connessi con l'autonomia scolastica)............................................................................... 160

§      Articolo 4, commi 69 e 70 (Riduzione di posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi)............................................................................................ 163

§      Articolo 4, commi 71, 73-77, 79 e 80 (Istituzioni e personale AFAM)....... 167

§      Articolo 4, comma 72 (Contabilità speciali intestate agli uffici scolastici regionali)    177

§      Articolo 4, comma 78 (Congedo dei professori e assistenti universitari per attività di studio e ricerca)179

§      Articolo 4, comma 81 (Accantonamento di posti di assistente tecnico nella scuola secondaria di secondo grado).......................................................................................... 182

§      Articolo 4, comma 82 (Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica, universitaria e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica)............................... 184

§      Articolo 4, comma 83 (Risorse al settore scolastico)................................ 188

§      Articolo 4, commi 84 e 85 (Riduzioni delle spese non rimodulabili del Ministero per i beni e le attività culturali)...................................................................................................... 191

§      Articolo 4, commi 86 e 87 (Riduzione spese Ministero della salute)......... 193

§      Articolo 4, commi 88-93 (Assistenza sanitaria al personale navigante).... 195

§      Articolo 4, commi 94 e 95 (Transito di volontari in ferma prefissata tra le Forze armate)   201

§      Articolo 4, comma 96 (Trasferimento di ufficiali e sottufficiali presso le P.A.)204

§      Articolo 4, comma 97 (Indennità di trasferimento)..................................... 207

§      Articolo 4, comma 98 (Vitto e alloggio per il personale in missione in Italia)210

§      Articolo 4, commi 99 e 100 (Settore aeronautico)..................................... 212

§      Articolo 4, comma 101 (Riduzione risorse per copertura oneri per mutui delle regioni nell’edilizia sanitaria)..................................................................................................... 216

§      Articolo 4, comma 102 (Personale Camere di commercio)...................... 218

§      Articolo 4, comma 103, lettere a) e b) (Personale enti locali e Camere di commercio)220

§      Articolo 5 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici).................. 224

§      Articolo 6 (Disposizioni in materia di dismissioni dei beni immobili pubblici)228

§      Articolo 7 (Disposizioni in materia di dismissioni di terreni agricoli).......... 238

§      Articolo 8 (Disposizioni in materia di debito pubblico degli enti territoriali). 242

§      Articolo 9 (Liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica)246

§      Articolo 10 (Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti)262

§      Articolo 11 (Programmazione della ricerca e premialità)........................... 271

§      Articolo 12 (Fondo nuovi nati)..................................................................... 273

§      Articolo 13, commi 1-4 (Semplificazione dei pagamenti)........................... 275

§      Articolo 13, comma 5 (Semplificazioni degli accertamenti delle violazioni all’obbligo di copertura assicurativa)............................................................................................... 280

§      Articolo 14, commi 1-6 (Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini)    282

§      Articolo 14, comma 7 (Abolizione del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo)  286

§      Articolo 14, commi 8-11 (Semplificazioni a favore delle imprese)............. 290

§      Articolo 14, commi 12-15 (Società di capitali: responsabilità per reato e sindaco unico)    294

§      Articolo 14, comma 16 (Trasporti eccezionali).......................................... 297


INDICE

(Tomo II)

Schede di lettura

§      Articolo 15 (Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse).......................................................................................... 301

§      Articolo 16 (Disposizioni in tema di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici)310

§      Articolo 17 (Semplificazione procedimento distretti turistici)..................... 317

§      Articolo 18 (Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione).. 319

§      Articolo 19 (Interventi per la realizzazione del corridoio Torino-Lione e del Tunnel del Tenda)     324

§      Articolo 20 (Cessione di partecipazioni ANAS S.p.a.)............................... 329

§      Articolo 21 (Finanziamento opere portuali)................................................. 331

§      Articolo 22, commi 1 e 2 (Disposizioni in materia di apprendistato).......... 334

§      Articolo 22, comma 3 (Contratto di inserimento per le lavoratrici)............ 343

§      Articolo 22, comma 4 (Contratti di lavoro a tempo parziale)...................... 346

§      Articolo 22, comma 5 (Telelavoro)............................................................. 348

§      Articolo 22, comma 6 (Incentivi fiscali e contributivi)................................. 353

§      Articolo 22, commi 7 e 8 (Deduzione IRAP contratti di produttività – Attuazione credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno)....................................................... 356

§      Articolo 22, comma 9 (Lavoratori dello spettacolo)................................... 359

§      Articolo 23 (Fondo di rotazione per le politiche comunitarie)..................... 361

§      Articolo 24 (Disposizioni per lo sviluppo del settore dei beni e delle attività culturali)365

§      Articolo 25 (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile)372

§      Articolo 26 (Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello).............................................................. 377

§      Articolo 27 (Modifiche al codice di procedura civile per l'accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello)..................................................................... 379

§      Articolo 28 (Modifiche in materia di spese di giustizia).............................. 381

§      Articolo 29 (Modificazioni dell'articolo 55 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) (c.d. “mini naja”)............ 384

§      Articolo 30 (Patto di stabilità interno).......................................................... 388

§      Articolo 31 (Patto di stabilità interno degli enti locali)................................. 397

§      Articolo 32 (Patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano)418

§      Articolo 33, comma 1 (Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili)439

§      Articolo 33, commi 2 e 3 (Fondo per lo sviluppo e la coesione (ex FAS))444

§      Articolo 33, comma 4 (Fondo per interventi strutturali di politica economica)448

§      Articolo 33, comma 5 (Fondo per la compensazione degli effetti dell'attualizzazione di contributi pluriennali).................................................................................................. 450

§      Articolo 33, comma 6 (Versamento di risorse disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti d’imposta)................................................................................................... 452

§      Articolo 33, commi 7-9 (Destinazione di maggiori entrate da diritti di frequenze banda larga a differimento acconto IRPEF 2011)............................................................. 454

§      Articolo 33, comma 10 (Sostegno all’autotrasporto).................................. 460

§      Articolo 33, comma 11 (5 per mille anche nel 2012)................................. 462

§      Articolo 33, commi 12 e 14 (Sgravi fiscali e contributivi per i contratti di produttività e contrattazione aziendale di prossimità).............................................................................. 466

§      Articolo 33, comma 13 (Agevolazioni fiscali comparto sicurezza)............ 472

§      Articolo 33, comma 15 (Finanziamenti per le università)........................... 475

§      Articolo 33, comma 16 (Scuole non statali)............................................... 478

§      Articolo 33, comma 17 (Università non statali).......................................... 482

§      Articolo 33, comma 18 (Missioni internazionali di pace)............................ 485

§      Articolo 33, comma 19 (Impiego Forze Armate con compiti di sicurezza)487

§      Articolo 33, comma 20 (Fondo sociale per occupazione e formazione)... 490

§      Articolo 33, commi 21-26 (Ammortizzatori sociali).................................... 492

§      Articolo 33, comma 27 (Fondo prestiti d’onore e borse di studio)............. 506

§      Articolo 33, commi 28-30 (Ripresa della riscossione dei tributi nelle zone dell’Abruzzo colpite dal sisma)......................................................................................................... 509

§      Articolo 33, comma 31 (Contratto di programma 2009-2011 con Poste italiane)  517

§      Articolo 33, comma 32 (Policlinici universitari gestiti da Università non statali)    520

§      Articolo 33, comma 33 (Finanziamento Ospedale Bambino Gesù).......... 522

§      Articolo 33, comma 34 (Riduzione del Fondo interventi urgenti e indifferibili)523

§      Articolo 33, comma 35 (Contributi associazioni non vedenti).................... 525

§      Articolo 33, comma 36 (Esclusione di alcune spese del comune di Barletta dal Patto di stabilità)   527

§      Articolo 33, comma 37 (Sanzioni Patto di stabilità - EXPO Milano 2015). 529

§      Articolo 33, comma 38 (Risorse per la proroga della convenzione con Radio Radicale)    531

§      Articolo 34 (Deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti)    533

§      Articolo 35, comma 1 (Tabelle A e B)........................................................ 541

§      Articolo 35, comma 2 (Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente Tabella C)548

§      Articolo 35, comma 3 (Tabella D – Riduzione autorizzazioni di spesa di parte corrente)    561

§      Articolo 35, commi 4 e 5 (Tabella E).......................................................... 563

§      Articolo 36 (Entrata in vigore)..................................................................... 580


Schede di lettura


 

Articolo 15
(Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive
e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli
previsti dalle direttive stesse)

 


1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: «40. (L) Certificati» e sono premessi i seguenti commi:

«01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"»;

b) all'articolo 41, il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato (L)»;

d) nel capo III, sezione III, dopo l'articolo 44 è aggiunto il seguente:

«Art. 44-bis. (L) - (Acquisizione d'ufficio di informazioni) - 1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore»;

e) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:

«Art. 72. (L) - (Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli). - 1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.

2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione»;

f) all'articolo 74, comma 2:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà (L)»;

2) è aggiunta la seguente lettera:

«c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 02 (L)».

2. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà altresì conto, in apposita sezione, del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 24-bis, 24-ter e 24-quater»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«24-bis. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 24-quater.

24-ter. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:

a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;

b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

24-quater. L'amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 del presente articolo».


 

 

Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive (comma 1)

Il comma 1 reca norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive che prevedono la semplificazione di procedimenti amministrativi con l’obiettivo di ridurre gli adempimenti a carico dei privati.

A tale scopo viene novellato in più punti il testo unico sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000)[1].

 

Nella tabella che segue il testo previgente del D.P.R. 445/2000 è posto a confronto con le modifiche ad esso apportate dall’articolo 15, comma 1, della presente legge.


 


D.P.R. 445/2000
testo previgente

D.P.R. 445/2000
testo risultante dalle modifiche

 

 

Art. 40. (L)
Certificazioni contestuali

Art. 40. (L)
Certificati

 

01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

 

02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura “Il presente certifi­cato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.

Identico

 

 

Art. 41. (L)
Validità dei certificati

Art. 41. (L)
Validità dei certificati

1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modifica­zioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.

Identico

2. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche ammini­strazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subìto variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76.

Soppresso

 

 

Art. 43. (L-R)
Accertamenti d'ufficio

 

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'ammini­strazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. (R)

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministra­zioni,previa indicazione, da parte dell'in­teressato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

(…)

 

 

Art. 44-bis.
Acquisizione d’ufficio di informazioni

 

1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.

(…)

 

Art. 72
Responsabilità dei controlli.

 

 

1. Ai fini dell’accertamento d’ufficio di cui all’articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all’ar­ticolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell’amministrazione digitale, le amministrazione certificanti individua­no un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.

1. Ai fini dei controlli di cui all'articolo 71 le amministrazione certificanti individuano e rendono note le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione.

2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell’ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

2. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione.

(…)

 

Art. 74 (L-R)
Violazione dei doveri d'ufficio.

 

1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico. (L)

Identico

2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio:

Identico

a) la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 43, ci sia l'obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva; (R)

a) la richiesta e l’accettazione di certificati o di atti di notorietà;

b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento; (R)

Identica

c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita. (R)

Identica

 

d) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all’articolo 40, comma 02.

 

In primo luogo è introdotta la previsione della invalidità e inutilizzabilità delle certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione nei rapporti con organi della pubblica amministrazione stessa. Infatti, la lettera a),modificando l’articolo 40 del testo unico, introduce due nuovi commi prima del comma 1. Il primo (comma 01) prevede che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. In luogo di tali certificazioni, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà).

Inoltre, viene posto l’obbligo di apposizione sui certificati, a pena di nullità, la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” (comma 02).

 

Si tratta di un rafforzamento di un principio già presente nel testo unico volto a limitare al massimo l’obbligo di certificazione dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione.

Infatti, per quanto riguarda le certificazioni, le amministrazioni pubbliche non possono richiederle se riguardano informazioni già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare (art. 43 TU).

L’atto di notorietà è stato ormai sostituito, nei rapporti con la pubblica amministrazione, dalla dichiarazione sostitutiva, ad eccezione dei casi espressamente previsti per legge (art. 47).

 

Si osserva, in proposito, che alla luce della modifica apportata dal comma in commento, andrebbe espunta dall’art. 47 TU la previsione di eccezioni all’obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva in luogo dell’atto di notorietà.

 

Gli articoli 46 e 47 del TU riguardano rispettivamente le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà.

Per quanto riguarda la prime, si tratta di dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, che comprovano una serie di stati, qualità personali e fatti dell’interessato, quali la data e il luogo di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici ecc.

L’atto di notorietà concerne invece stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato. Esso è stato sostituito dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, e consiste in una dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate, anche per via telematica, unitamente a una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. Il comma 3 dell’art. 47 prevede che fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

La lettera b) reca una norma di coordinamento, sopprimendo la previsione circa l’obbligo di ammissione da parte della pubblica amministrazione dei certificati anche oltre la loro data di scadenza previa dichiarazione del’interessato della perdurante validità delle informazioni in essi contenuti (art. 41 TU).

 

La lettera c)novellal’art. 43 del TU prevedendo che le amministrazioni pubbliche sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive (di certificazione e di atto di notorietà) nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Attualmente, l’art. 43 del testo unico pone il divieto da parte delle amministrazioni pubbliche di richiedere certificati relativi a informazioni indicate nell’art. 46 già in loro possesso e che tali informazioni devono essere acquisite d’ufficio.

Tale previsione è assorbita dalla novella apportata dalla lettera a) che ha previsto che le certificazioni sono sempre sostituite dalle dichiarazioni sostitutive.

Pertanto, sembrerebbe che la portata innovativa della disposizione consista nell’introdurre l’obbligo della dichiarazione sostitutiva anche per l’attestazione di atti o fatti già in possesso della pubblica amministrazione.

 

La lettera d) ricomprende espressamente le informazioni relative alla regolarità contributiva tra quelle acquisite d’ufficio dalle pubbliche amministrazioni ovvero sottoposte a controllo.

 

Si ricorda in proposito che l’art. 71 TU prevede che e amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

 

Le modalità di controllo sono modificate ad opera della lettera e)che novella l’art. 72 del TU. Le novelle apportate sono le seguenti:

§      istituzione da parte di tutte le amministrazioni di un ufficio responsabile per tutte le attività di controllo e di accertamento di ufficio di cui all’art. 43 come novellato dalla lettera c);

§      estensione delle competenze dell’ufficio anche alla predisposizione delle convenzioni quadro di cui all’art. 58 del Codice dell’amministrazione digitale[2] (si tratta delle convenzioni stipulate dalle amministrazioni titolari di banche dati telematiche con le amministrazioni interessate; esse sono volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive).

§      pubblicazione sul sito internet di ciascuna amministrazione delle misure organizzative realizzate per i controlli e per acquisizione di ufficio delle informazioni;

§      l’inasprimento delle sanzioni per le amministrazioni che non rispondono alle richieste di controllo: la mancata risposta viene presa viene presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione, oltre a costituire violazione dei doveri d'ufficio.

 

La lettera f)amplia le fattispecie che costituiscono violazione dei doveri d’ufficio, disciplinate dall’art. 74 TU, comprendendovi l’accettazione di certificati o di atti di notorietà e il rilascio di certificati senza la dicitura prevista dal nuovo comma 02 dell’art. 40, introdotto dal presente comma.

 

Divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse (comma 2)

Il comma 2 prevede, attraverso una novella della legge di semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005 (l. 246/2005) che, in sede di recepimento di direttive comunitarie non possano essere introdotti o mantenuti, salvo circostanze eccezionali valutate nell’Analisi di impatto della regolamentazione (AIR), livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle suddette direttive, il cui impatto sulle piccole e medie imprese, nonché la valutazione dei conseguenti oneri amministrativi e dei relativi costi introdotti od eliminati nei confronti di cittadini ed imprese, dovrà essere illustrato in apposita sezione dell’AIR.

La disposizione precisa altresì che costituiscono livelli di regolazione superiori:

§      l’introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l’attuazione delle direttive;

§      l’estensione dell’ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

§      l’introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l’attuazione delle direttive.


Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, allegata all’emendamento 4.2000 del Governo,chiarisce che si tratta di disposizioni volte a prevedere una semplificazione dei procedimenti amministrativi allo scopo di ridurre gli adempimenti a carico dei privati. A tal fine, viene esteso il processo di decertificazione ed imposto alle amministrazioni pubbliche di acquisire d'ufficio le informazioni oggetto di dichiarazioni sostitutive, di tutti i dati e documenti già in possesso delle predette amministrazioni, nonché le informazioni relative alla regolarità contributiva.

Al fine di garantire l’attuazione di quanto previsto, si prevede la necessità di individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti.

Inoltre, si prevede che, in sede di recepimento di direttive comunitarie, non possano essere introdotti o mantenuti - salvo circostanze eccezionali valutate nell' AIR - livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle suddette direttive, il cui impatto sulle piccole e medie imprese, nonché la valutazione dei conseguenti oneri amministrativi e dei relativi costi introdotti od eliminati nei confronti di cittadini ed imprese, dovranno essere illustrati in apposita sezione dell' AIR.

Dall'attuazione delle norme in questione non derivano oneri aggiuntivi, atteso che gli adempimenti previsti per le amministrazioni pubbliche verranno svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stato rilevato che la relazione tecnica non forniva le indicazioni necessarie a suffragare l’ipotesi che le norme possano trovare applicazione mediante le risorse disponibili a legislazione vigente. In particolare sarebbe stato utile approfondire se siano attualmente a disposizione strumenti che garantiscano la connessione e l’interoperabilità dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche. In caso contrario, il processo di decertificazione richiederebbe un maggior impegno del personale attualmente in servizio nelle pubbliche amministrazioni ed un maggior utilizzo delle risorse strumentali esistenti.

Non sono stati forniti elementi che chiarissero se il processo di decertificazione sia destinato a rendere più complessa l’effettuazione dei controlli necessari ad evitare che la pubblica amministrazione fornisca servizi gratuiti o a prezzo agevolato ovvero conceda contributi in favore di soggetti che non sono, in concreto, in possesso dei requisiti necessari per accedere a tali benefici.


 

Articolo 16
(Disposizioni in tema di mobilità e collocamento
in disponibilità dei dipendenti pubblici)

 


1. L'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 33. - (Eccedenze di personale e mobilità collettiva) - 1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6.

6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.

7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.

8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153».

2. Le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche nei casi previsti dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai concorsi già banditi e alle assunzioni già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

L’articolo 16, introdotto durante l’esameparlamentare, introduce disposizioni in materia di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici.

Il comma 1 sostituisce l’articolo 33 del D.Lgs. 165/2001, ridisegnando la procedura da attivare nel caso di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale all’interno delle amministrazioni pubbliche. In particolare, la disposizione viene riscritta nei termini seguenti:

§      al comma 1 si prevede che le pubbliche amministrazioni che abbiano situazioni di soprannumero orilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo del D.Lgs. n. 165[3], osservano le procedura di seguito prevista, dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

§      Il comma 2 preclude la possibilità di assumere o instaurare qualsiasi rapporto di lavoro alle pubbliche amministrazioni che non abbiano compiuto la ricognizione annuale indicata al precedente comma;

§      il comma 3 prevede che la mancata attivazione delle procedure, in ricorrenza dei presupposti, da parte del dirigente responsabile, è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare;

§      al comma 4 si prevede l’obbligo del dirigente responsabile di dare informazione preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo di comparto o di area;

§      al comma 5 si prevede che, trascorsi 10 giornidalla comunicazione del dirigente responsabile a RSU e alle organizzazioni sindacali, si procede:

-       all’applicazione dell’articolo 72, comma 11 del D.L. 112/2008[4], che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro (con preavviso di sei mesi) nei confronti del personale dipendente che ha compiuto l’anzianità massima contributiva di 40 anni;

-       in subordine, si procede alla ricollocazione totale o parziale del personale in soprannumero o in eccedenza nell’ambito della stessa amministrazione ricorrendo a forme flessibili della gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell’ambito regionale, tenendo conto dell’articolo 1, comma 29 del D.L. 138/2011 e del successivo comma 6;

L’articolo 1, comma 29, del D.L. n. 138/2011, ha previsto che per una più razionale allocazione del personale pubblico, qualora sussistano motivate esigenze tecniche, organizzative e produttive, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001, sono tenuti, su richiesta del datore di lavoro, allo svolgimento della prestazione lavorativa in luogo e sedi diverse, secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto.

§      al comma 6 si prevede che i contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. La disposizione, inoltre, richiama l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 30 del D.lgs. n. 165/2001, che disciplina il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse;

§      al comma 7 si prevede che entro 90 giorni dallacomunicazione del dirigente responsabile a RSU e alle organizzazioni sindacali, l'amministrazione dispone il collocamento in disponibilità del personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni in ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità;

§      infine, resta sostanzialmente immutato il comma 8, dove si stabilisce che dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro, mentre il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del D.L. 69/1988[5].

Il testo previgente dell’articolo 33 del D.Lgs. 165/2001 prevede che le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale che riguardi almeno 10 dipendenti siano tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali. La mancata individuazione da parte del dirigente responsabile delle eccedenze delle unità è valutabile ai fini della responsabilità per danno erariale. La comunicazione preventiva viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, a richiesta delle organizzazioni sindacali, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilità di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame è diretto a verificare le possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente o nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della Provincia. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall’amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto. La procedura si conclude decorsi 45 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, o con l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l’assistenza dell’ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.Lgs. 469/1997[6]. La procedura si conclude in ogni caso entro 60 giorni dalla comunicazione. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali.

Conclusa la procedura, l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del D.L. 69/1988.

Si ricorda che il D.L. 78/2010 (articolo 9, comma 25) ha previsto una disciplina derogatoria dell’articolo 33, per le unità di personale che risultassero in soprannumero in esito al processo di riduzione disposto dall'articolo 2, comma 8-bis, del D.L. 194/2009[7].

In tal senso, le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero non costituiscono eccedenza ai sensi dell’articolo 33 restando temporaneamente in posizione soprannumeraria, nell'ambito di contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale. Le posizioni soprannumerarie si considerano riassorbite all'atto delle cessazioni, a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente area o qualifica dirigenziale. La presenza di posizioni soprannumerarie viene bilanciata rendendo indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione che presentino vacanze in organico.

Inoltre, l’articolo 9, comma 25 sopra citato contiene una previsione riguardante il personale già appartenente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato presso l'Ente Tabacchi Italiano, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 283/1998[8]. Tali soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2011, vengono inquadrati, anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali prestano servizio alla data di entrata in vigore del D.L. 78/2010.

 

Al successivo comma 2, si prevede l’applicazione della nuova disciplina dell’articolo 33 (come sostituito dal precedente comma 1) anche nei casi diliquidazione degli enti dissestati di cui all’articolo 15 del D.L. 98/2011.

L'articolo 15 del D.L. 98/2011 ha introdotto una disciplina generale per i casi di dissesto degli enti sottoposti alla vigilanza dello Stato, restando comunque salva la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici, come per gli enti territoriali[9] e gli enti del servizio sanitario nazionale, a cui non si applica la norma qui richiamata.

Tale disciplina trova applicazione quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l’assolvimento delle funzioni indispensabili ovvero l’ente stesso non possa far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi.

In tal caso, con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’ente è posto in liquidazione coatta amministrativa, i relativi organi decadono ed è nominato un commissario.

Il commissario provvede alla liquidazione dell’ente, non procede a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendono vacanti, e provvede all’estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell’ente; ogni atto adottato o contratto sottoscritto in violazione di tali disposizioni è nullo.

Le funzioni, i compiti ed il personale a tempo indeterminato dell’ente sono allocati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro vigilante di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel Ministero vigilante, in altra pubblica amministrazione, ovvero in una agenzia, con la conseguente attribuzione di risorse finanziarie comunque non superiori alla misura del contributo statale già erogato in favore dell’ente[10]; il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio (eventualmente con assegno ad personam, se il trattamento medesimo è superiore a quello previsto nell’ente di destinazione), limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l’inquadramento previdenziale. Nello stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato.

 

Si valuti l’opportunità di specificare che il rinvio all’articolo 15 del D.L. 98/2011 non è riferito anche al comma 5, in quanto tale disposizione disciplina le procedure di amministrazione straordinaria delle imprese private di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347 (ossia le grandi imprese in stato di insolvenza).

 

Infine, il comma 3 prevede la non applicazione delle disposizioni esposte ai commi precedenti ai concorsi già banditi e alle assunzioni già autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di stabilità.

 

Al riguardo si evidenzia la necessità di chiarire la portata applicativa di tale disposizione.


Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, allegata all’emendamento 4.2000 del Governo,chiarisce che le disposizioni contenute nell'articolo sono volte alla semplificazione e razionalizzazione dell'attuale disciplina delle eccedenze di personale e della mobilità collettiva in modo da assicurare una maggiore efficienza complessiva della pubblica amministrazione.

In particolare il comma 1, nel modificare l'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, ridisegna la procedura da attivare nel caso di eccedenze di personale all'interno delle amministrazioni pubbliche ricomprendendo anche le eventuali situazioni soprannumerarietà.

Inoltre, al fine di risolvere tali situazioni, viene sostanzialmente introdotta la possibilità di attivare, in via prioritaria rispetto alla ricollocazione del personale, la risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti del personale dipendente che ha compiuto l'anzianità massima contributiva di 40 anni, prevista dall'articolo 72, comma 11, del D.L. 112/2008.

Al comma 2 viene prevista l'estensione della applicabilità delle procedure di cui al citato articolo 33, anche ai casi previsti dall'articolo 15.

Trattandosi di disposizioni di carattere procedurale, dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, secondo la relazione tecnica, non derivano effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.


 

Articolo 17
(Semplificazione procedimento distretti turistici)

 

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il relativo procedimento si intende concluso favorevolmente per gli interessati se l'amministrazione competente non comunica all'interessato, nel termine di novanta giorni dall'avvio del procedimento, il provvedimento di diniego».

 

 

L’articolo 17 modifica la normativa sui Distretti turistici – come noto istituibili in zone costiere - di cui all’articolo 3, comma 5, del D.L. 70/2011 (come modificato dalla legge di conversione n. 106/2011), prevedendo una semplificazione della procedura di delimitazione territoriale del Distretto. Tale semplificazione consiste:

§      nella previsione di un termine di 90 giorni, decorrente dalla data di avvio del procedimento, per la conclusione del procedimento di delimitazione del Distretto ad opera della Regione interessata (d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e con i Comuni interessati e partecipe l’Agenzia del demanio);

§      nella previsione che se entro tale termine di 90 giorni l’amministrazione competente (la Regione) non comunica all’interessato un provvedimento espresso di diniego, il procedimento di delimitazione del Distretto turistico si intende concluso favorevolmente.

 

Si ricorda che il procedimento/provvedimento di delimitazione del Distretto turistico, disciplinato dal comma 5 dell’art. 3 del D.L. 70/2011, sono distinti dal procedimento/provvedimento di istituzione del o dei Distretti turistici, disciplinato dal comma 4 del medesimo art. 3 e affidato ad apposito DPCM previa intesa con le Regioni interessate. Il provvedimento di istituzione del Distretto turistico ha naturalmente carattere di presupposto per l’adozione del provvedimento di delimitazione territoriale del medesimo Distretto.

Si ricorda, inoltre, che il comma 6 del medesimo D.L. 70/2011, come modificato dalla legge di conversione, disciplina le agevolazioni amministrative, finanziarie e per ricerca e sviluppo e fiscali applicabili alle imprese operanti nei Distretti turistici (lett. a)), qualifica i medesimi Distretti turistici come “zone a burocrazia zero” (lett. b)) e dispone l’istituzione di specifici sportelli unici Agenzie fiscali-Inps (lett. c)).

Si ricorda infine che l’istituzione, nei territori costieri, di distretti turistici rientrava tra le priorità del Documento di economia e finanza 2011, anche attraverso la ridefinizione del demanio marittimo e l’introduzione sistematica di “zone a burocrazia zero”.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativonon ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica – ricordando che la disposizione introduce il meccanismo del silenzio assenso relativamente al procedimento delineato dall’art. 3, comma 5 del D.L. 70/2011, relativo all’individuazione dei distretti turistici - afferma che la norma, di carattere procedurale, non comporta nuovi o maggiori oneri.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono stati formulati rilievi dal momento che la disposizione non autorizza nuove spese.


 

Articolo 18
(Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione)

 


1. Al fine di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali con il sistema della finanza di progetto, le cui procedure sono state avviate, ai sensi della normativa vigente, e non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge, riducendo ovvero azzerando l'ammontare del contributo pubblico a fondo perduto, possono essere previste, per le società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le seguenti misure:

a) le imposte sui redditi e l'IRAP generate durante il periodo di concessione possono essere compensate totalmente o parzialmente con il predetto contributo a fondo perduto;

b) il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, può essere assolto mediante compensazione con il predetto contributo pubblico a fondo perduto, nel rispetto della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa all'IVA e delle pertinenti disposizioni in materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione europea;

c) l'ammontare del canone di concessione previsto dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, l'integrazione prevista dall'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, possono essere riconosciuti al concessionario come contributo in conto esercizio.

2. L'importo del contributo pubblico a fondo perduto nonché le modalità e i termini delle misure previste al comma 1, utilizzabili anche cumulativamente, sono posti a base di gara per l'individuazione del concessionario, e successivamente riportate nel contratto di concessione da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura massima del contributo pubblico, ivi incluse le misure di cui al comma 1, non può eccedere il 50 per cento del costo dell'investimento e deve essere in conformità con la disciplina nazionale e comunitaria in materia.

3. L'efficacia delle misure previste ai commi 1 e 2 è subordinata all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 104, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4. In occasione degli aggiornamenti periodici del piano economico-finanziario si procede alla verifica del calcolo del costo medio ponderato del capitale investito ed eventualmente del premio di rischio indicati nel contratto di concessione vigente, nonché alla rideterminazione delle misure previste al comma 1 sulla base dei valori consuntivati nel periodo regolatorio precedente, anche alla luce delle stime di traffico registrate nel medesimo periodo.


 

 

L’articolo 18, inseritodurante l’esame parlamentare, introduce la possibilità di prevedere agevolazioni fiscali in favore dei soggetti concessionari, al fine di realizzare nuove infrastrutture autostradali con il sistema del project financing. Si tratta sostanzialmente di misure finanziarie alternative al contributo pubblico in conto capitale.

 

In Italia, la prima disciplina generale e compiuta di operazioni di project financing per la realizzazione di opere pubbliche è stata dettata dall’art. 11 della L. 415/1998 (cd. Merloni-ter), che ha introdotto gli artt. da 37-bis al 37-nonies nella L. 109/1994. La disciplina è successivamente confluita nel decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). Con successivi interventi il legislatore ha, da un lato, ampliato la portata dell’istituto, dall’altro, modificato le disposizioni relative all’iter procedurale con l’obiettivo di semplificarne lo svolgimento e di incentivare la presentazione di proposte da parte di promotori privati.

 

Per quanto concerne l’ambito applicativo, il comma 1 specifica che le agevolazioni si applicano alle procedure di costruzione di nuove autostrade col sistema della finanza di progetto che siano state avviate, ai sensi della normativa vigente, ma non ancora definite alla data di entrata in vigore della legge di stabilità[11].

L’agevolazione è fruita dalle società di progetto appositamente costituite per la realizzazione delle infrastrutture autostradali.

 

Ai sensi dell’articolo 156 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. La ragione che sta alla base dell’introduzione della società di progetto è l’esigenza della separazione del rischio correlato al progetto con l’isolamento (c.d. ring fence) dei relativi flussi di cassa, che costituiscono la principale o esclusiva garanzia di rimborso per i finanziatori. In sostanza, si tutela da una parte il concessionario, consentendogli di circoscrivere il rischio del progetto ad una società con una propria autonomia patrimoniale e, dall’altra, l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera mediante uno strumento snello che permette la valorizzazione delle risorse di tutti i soggetti coinvolti. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione.

 

L’agevolazione consiste nella possibilità di compensare l’ammontare dovuto a titolo di specifiche imposte, in via totale o parziale, con le somme da versare al concessionario a titolo di contributo pubblico a fondo perduto per la realizzazione dell’infrastruttura, mediante riduzione o azzeramento di quest’ultimo.

 

Le disposizioni introducono sostanzialmente una speciale forma di compensazione d’imposta con il credito vantato a titolo di contributo a fondo perduto nei confronti della pubblica amministrazione.

In particolare, mediante riduzione o azzeramento del contributo a fondo perduto:

§      possono essere compensate parzialmente o integralmente le imposte sui redditi e l’IRAP generati durante il periodo di concessione;

§      si possono assolvere gli obblighi di versamento IVA, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di versamenti IVA (recati dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell’IVA) e di risorse proprie del bilancio UE.

 

Tra le misure previste è compresa la possibilità di riconoscere come contributo in conto esercizio l’ammontare del canone annuo di concessione previsto dall’articolo 1, comma 1020, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) nonché l’integrazione della misura del canone annuo prevista dall’articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge n. 78/2009. Il riconoscimento del contributo in conto esercizio si traduce di fatto in un beneficio per le imprese a fronte delle spese di gestione/funzionamento dalle stesse sostenute.

L’art. 10, comma 3, della legge 537/1993 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 1994, gli enti concessionari di autostrade sono tenuti a corrispondere allo Stato un canone annuo, la cui misura è stata più volte modificata: dall’art. 1, comma 1020 , della legge finanziaria per il 2007, dall’art. 1-bis del decreto-legge 162/2008 e dall’art. 19, comma 9-bis, del decreto legge 78/2009. A seguito di tali modifiche, la misura del canone annuo è fissata nel 2,4% dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari.

Si ricorda, inoltre, che dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge 78/2009 (5 agosto 2009) il canone è stato aumentato incorporandovi un sovrapprezzo sui pedaggi (che era previsto dall’art. 1, comma 1021, della legge finanziaria 2007, abrogato dal citato comma 9-bis dell’art. 19 del D.L. 78/2009). Tale sovrapprezzo è calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito dell’infrastruttura autostradale ed è pari a 3 millesimi di euro a Km per i veicoli leggeri e a 9 millesimi di euro a Km per i veicoli pesanti [12].

 

Il comma 2 prevede che il contributo a fondo perduto nonché le modalità e i termini delle misure fiscali precedentemente descritte, utilizzabili anche cumulativamente, sono posti a base di gara per l’individuazione del concessionario e sono riportate nel contratto di concessione che deve essere approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La misura del contributo pubblico, comprese le agevolazioni fiscali di cui al comma 1, non può, comunque, eccedere il 50 per cento del costo dell’investimento e deve essere conforme alla normativa nazionale e comunitaria.

 

Il comma 3 subordina l’efficacia delle misure fiscali e di quanto previsto dal comma 2 all’emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previsto dall’articolo 104, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, che determina le quote di ammortamento finanziario ammesse in deduzione per le concessioni relative alla costruzione e all’esercizio di opere pubbliche.

Il comma 4 dell’articolo 104 del D.P.R. n. 917 del 1986 prevede, in particolare, che per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche sono ammesse in deduzione quote di ammortamento finanziario differenziate da calcolare sull'investimento complessivo realizzato e che le quote di ammortamento sono determinate nei singoli casi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in rapporto proporzionale alle quote previste nel piano economico-finanziario della concessione, includendo nel costo ammortizzabile gli interessi passivi anche in deroga alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 110.

 

Il comma 4, infine, prevede la periodica verifica della congruità delle agevolazioni previste dal comma 1. La disposizione, in particolare, reca la disciplina applicabile in occasione degli aggiornamenti periodici del piano economico-finanziario in cui si procede alla verifica del calcolo del costo medio ponderato del capitale investito ed eventualmente del premio di rischio indicati nel contratto di concessione vigente, nonché alla rideterminazione delle misure fiscali di cui al comma 1 sulla base dei valori registrati a consuntivo nel precedente periodo regolatorio, anche alla luce delle stime di traffico registrate nello stesso periodo.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non considera le disposizioni.

 

La relazione tecnica ricordache le norme dispongono che, per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali con il sistema della finanza di progetto, possono essere previste, per le società di progetto costituite ai sensi dell’articolo 156 del D.Lgs. n. 163 del 2006, alcuni benefici di natura fiscale, riducendo ovvero azzerando l’ammontare del contributo pubblico a fondo perduto.

Si tratta, in particolare: della possibilità che le imposte sui redditi e l’IRAP generati durante il periodo di concessione siano compensati totalmente o parzialmente con il predetto contributo a fondo perduto; della possibilità di assolvere al versamento dell’IVA mediante compensazione con il predetto contributo, nel rispetto della direttiva IVA 2006/112 CE del Consiglio del 28 novembre 2006 e delle pertinenti disposizioni in materia di risorse proprie del bilancio dell’Unione europea.

Inoltre, l’ammontare del canone di concessione di cui all’articolo 1, comma 1020 della legge n. 296 del 2006 e l’integrazione prevista dall’articolo 19, comma 9-bis, del decreto legge n. 78 del 2009 possono essere riconosciuti al concessionario come contributo in conto esercizio.

L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’emanazione del D.M. previsto dall’articolo 104, comma 4, del TUIR, provvedimento con il quale il Ministro dell’economia e delle finanze fissa singolarmente le quote di ammortamento finanziario ammesse in deduzione per le concessioni relative alla costruzione ed all’esercizio di opere pubbliche. Le misure agevolative di natura fiscale possono essere rideterminate in occasione degli aggiornamenti periodici del piano economico finanziario.

In merito, la relazione tecnica precisa che i benefici fiscali previsti dalle norme non comportano variazioni del gettito tributario e, di conseguenza, non modificano i saldi di finanza pubblica previsti nella Nota di aggiornamento al DEF 2011.

Ciò in quanto, trattandosi di nuove infrastrutture da realizzare, per il profilo finanziario, le norme configurano una rinuncia ad un maggior gettito, in relazione alla chiara finalità di incentivare la costruzione di infrastrutture. Infatti, in assenza di tali disposizioni, gli investimenti non si sarebbero realizzati e, pertanto, per tali fattispecie, allo stato attuale, nessun effetto di gettito è stato scontato in bilancio.

La relazione tecnica individua un unico effetto oneroso, riguardante il rispetto degli adempimenti relativi alle risorse proprie del bilancio UE. Si tratta, tuttavia, di un effetto di trascurabile entità, tenuto conto del fatto che la quota del gettito IVA spettante alla UE è limitata alla sola componente relativa ai consumi finali.

La relazione tecnica sottolinea, infine, come le norme si limitino a prevedere la sola possibilità di introduzione delle agevolazioni e ne subordinino l’adozione all’emanazione di un successivo decreto. Tali circostanze non consentono la valutazione dell’eventuale maggior gettito aggiuntivo cui l’erario rinuncerebbe. Analoghe considerazioni concernono il possibile utilizzo del canone di concessione.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si sono formulate osservazioni, in considerazione delle precisazioni fornite dalla relazione tecnica.


 

Articolo 19
(Interventi per la realizzazione del corridoio
Torino-Lione e del Tunnel del Tenda)

 


1. Per assicurare la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione e garantire, a tal fine, il regolare svolgimento dei lavori del cunicolo esplorativo de La Maddalena, le aree ed i siti del Comune di Chiomonte, individuati per l'installazione del cantiere della galleria geognostica e per la realizzazione del tunnel di base della linea ferroviaria Torino-Lione, costituiscono aree di interesse strategico nazionale.

2. Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale di cui al comma 1 ovvero impedisce o ostacola l'accesso autorizzato alle aree medesime è punito a norma dell'articolo 682 del codice penale.

3. Le risorse finanziarie a carico dello Stato italiano previste per la realizzazione del nuovo Tunnel di Tenda, nell'ambito dell'Accordo di Parigi del 12 marzo 2007 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, ratificato ai sensi della legge 4 agosto 2008, n. 136, da attribuire all'ANAS S.p.a., committente delegato incaricato della realizzazione dell'opera, sono da considerare quali contributi in conto impianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 1026, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Le entrate derivanti dal rimborso da parte della Repubblica francese, ai sensi degli articoli 22 e 23 dell'Accordo di cui al comma 3, della propria quota di partecipazione per i lavori di costruzione del nuovo Tunnel di Tenda, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato italiano per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo ai fondi da attribuire ad ANAS S.p.a. per il contratto di programma.

5. Le entrate derivanti dal rimborso da parte della Repubblica francese, ai sensi degli articoli 6 e 8 del predetto Accordo, della propria quota di partecipazione dei costi correnti della gestione unificata del Tunnel di Tenda in servizio, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato italiano per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo ai fondi da attribuire ad ANAS S.p.a. per il contratto di servizio.


 

 

L’articolo 19, introdotto durante l’esame parlamentare,reca interventi per la linea ferroviaria Torino-Lione.

 

In particolare, il comma 1, al fine di assicurare le realizzazione di tale opera e garantire lo svolgimento dei lavori relativi al cunicolo esplorativo de La Maddalena, dispone che i siti della Galleria del comune di Chiomonte, individuati per l’installazione del tunnel di base delle predetta linea, costituiscono aree di interesse strategico nazionale.

 

Esempi di aree definite di interesse strategico nazionale, e pertanto soggette a speciali forme di vigilanza e protezione, sono quelle cui fa riferimento l’art. 2, comma 4, del decreto legge n. 90/2008, convertito dalla legge n. 210/2008[13], il quale prevede che “i siti, le aree, le sedi degli uffici e gli impianti comunque connessi all'attività di gestione dei rifiuti costituiscono aree di interesse strategico nazionale, per le quali il Sottosegretario di Stato provvede ad individuare le occorrenti misure, anche di carattere straordinario, di salvaguardia e di tutela per assicurare l'assoluta protezione e l'efficace gestione”. Si ricorda anche l’articolo 11 del decreto legislativo n. 31/2010, secondo il quale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono dichiarati di interesse strategico nazionale, soggetti a speciali forme di vigilanza e protezione, i siti destinati all’insediamento di centrali nucleari.

Si rammenta che il cunicolo esplorativo della Maddalena è finalizzato alla conoscenza, studio e monitoraggio dell'ammasso roccioso attraversato dal tunnel di base della futura linea ferroviaria Torino–Lione, per permettere, tramite conoscenza diretta, una migliore progettazione dell'opera principale, consentendo di controllare i rischi e definire con maggiore esattezza tempi e costi.

 

Il comma 2 punisce con l’arresto da tre mesi a un anno, ovvero con l'ammenda da 51 a 309 euro chiunque:

§      si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale di cui al comma 1;

§      impedisce o ostacola l’accesso autorizzato a tali aree.

La disposizione richiama le pene previste dal codice penale per la contravvenzione di cui all’art. 682 (Ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato), salvo che la condotta non integri un reato più grave.

 

Il comma 3 dispone che le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione del Tunnel di Tenda, di cui all’Accordo tra Governo italiano e francese del 12 marzo 2007, ratificato con legge n. 136/2008, da attribuirsi all’ANAS S.p.A., sono da considerare quali contributi in conto impianti, ai sensi dell’articolo 1, comma 1026, della legge n. 296/2006.

Tale articolo prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai finanziamenti pubblici erogati ad ANAS Spa a copertura degli investimenti funzionali ai compiti di cui essa è concessionaria ed all'ammortamento del costo complessivo di tali investimenti si applicano le stesse disposizioni stabilite per il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale dall'articolo 1, commi 86 e 87, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. In particolare, il comma 86 prevede che il finanziamento concesso al Gestore per la copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria, avvenga, a partire dal 1° gennaio 2006, a titolo di contributo in conto impianti e che tali finanziamenti si considerano fiscalmente irrilevanti.

 

Il comma 4 prevede che le entratederivanti dal rimborso da parte del Governo francese delle quote di partecipazione ai lavori per il Tunnel di Tenda siano versate all’entrata del bilancio dello stato, per essere rassegnate ad un apposto capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze concernente i fondi da attribuire ad ANAS per il contratto di programma.

 

Il comma 5 dispone infine che le entratederivanti dal rimborso da parte del Governo francese delle quote di partecipazione dei costi correnti della gestione unificata del Tunnel di Tenda in servizio, sono versate all’entrata del bilancio dello stato, per essere rassegnate ad un apposto capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze concernente i fondi da attribuire ad ANAS per il contratto di servizio.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non assegna alle norme effetti sui saldi.

 

La relazione tecnica afferma che le norme:

§      al fine di assicurare la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione, stabiliscono che le aree e i siti del comune di Chiomonte costituiscono “aree di interesse strategico nazionale”. Pertanto, le disposizioni prevedono che chiunque si introduca abusivamente in tali aree o ne ostacoli l’accesso autorizzato sia punito a norma dell’articolo 682 del codice penale. La disposizione non produce effetti di carattere finanziario (commi 1 e 2);

§      prevedono che la totalità dei finanziamenti a carico dello Stato italiano per la realizzazione del nuovo tunnel di Tenda, da attribuire ad ANAS spa, siano da considerare quali contributi in conto impianti a favore della predetta società, ai sensi dell’articolo 1, comma 1026 della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007). La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le risorse “de quo” risultano già previste a legislazione vigente (comma 3);

§      per quanto concerne i costi di costruzione del nuovo tunnel, gli importi finanziari a carico dei due Stati sono da attribuire ad ANAS spa che, incaricata della realizzazione dell’opera e della sua gestione unificata, si farà carico del costo complessivo dei lavori. L’Accordo di Parigi prevede che lo Stato italiano effettuerà il pagamento integrale dei costi di investimento direttamente ad ANAS spa. Tali costi sono stimati in complessivi circa 209,4 milioni di euro, di cui circa 122 milioni di euro in quota Italia e circa 87 milioni in quota Francia, questi ultimi da anticipare dall’Italia e da rimborsare. Con apposita convenzione tra le amministrazioni competenti delle due parti, la Francia provvederà a rimborsare gli importi di propria competenza, fino a un importo pari a 87 milioni, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato italiano, anche considerato che ANAS, committente delegato, può instaurare rapporti solo con lo Stato italiano, soggetto delegante. Il rimborso francese non avverrà in un’unica soluzione, ma parte in via di anticipazione e parte previa rendicontazione delle spese. Conseguentemente, ai fini dell’eventuale recupero delle somme per l’attribuzione ad ANAS, risulta necessaria l’introduzione di una specifica norma che stabilisca la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di bilancio relativo ai fondi da attribuire alla società per il contratto di programma. La norma non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica; le somme anticipate da ANAS in attesa del rimborso dello Stato francese concernono risorse già a disposizione della società (comma 4);

§      anche per quanto concerne gli oneri di manutenzione e di gestione del tunnel (gestione unificata), dovrà procedersi in termini analoghi a quanto sopra ricordato, considerato che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8, commi 1, 4 e 5, dell’Accordo di Parigi del 12 marzo 2007, la parte italiana corrisponde al gestore unico ANAS spa l’ammontare complessivo dei costi della gestione unificata. Mediante apposita convenzione siglata a Parigi il 24 maggio 2010 tra i rappresentanti delle amministrazioni competenti e relativa al tunnel attualmente in servizio, la parte francese corrisponderà annualmente la propria quota di partecipazione alla controparte italiana. Al fine di poter trasferire al gestore l’ammontare dei costi di esercizio anticipati dalla parte italiana, gli importi saranno versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato italiano, con successiva riassegnazione al capitolo di spesa del ministero dell’economia relativo al contratto di servizio ANAS. La disposizione non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica; le risorse anticipate da ANAS in attesa del rimborso dello Stato francese risultano già previste a legislazione vigente (comma 5).

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alla costituzione di aree di interesse nazionale, è stato osservato che la disposizione potrebbe comportare oneri, qualora a salvaguardia e protezione dei suddetti siti siano chiamate forze armate e/o forze di polizia. Sul punto è stata rilevata la necessità di acquisire l’avviso del Governo.

In proposito, è stato ricordato, a titolo di esempio, che l’articolo 5, comma 1, del D.L. 195/2009 (Rifiuti Campania), prevedeva l'impiego delle Forze armate nel limite di 250 unità per salvaguardare e tutelare le aree e i siti di interesse strategico nazionale, stimando i relativi oneri in circa 5,4 milioni di euro.

Per quanto attiene alla disposizione che prevede che la totalità dei finanziamenti a carico dello Stato italiano per la realizzazione del nuovo tunnel di Tenda, da attribuire ad ANAS, siano da considerare quali contributi in conto impianti, è stata rilevata l’opportunità di acquisire chiarimenti circa eventuali effetti sui saldi dovuti al nuovo regime giuridico dei contributi erogati e dei relativi ammortamenti ai fini fiscali.

In particolare sono stati chiesti chiarimenti se dal suddetto nuovo regime possano discendere effetti negativi di gettito connessi all’irrilevanza ai fini fiscali dei suddetti contributi e alla conseguente possibilità di ammortamento integrale degli investimenti effettuati e dei connessi oneri accessori e finanziari.


 

Articolo 20
(Cessione di partecipazioni ANAS S.p.a.)

 

1. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ANAS S.p.a. trasferisce a Fintecna S.p.a. al valore netto contabile risultante al momento della cessione tutte le partecipazioni detenute da ANAS S.p.a. anche in società regionali; la cessione è esente da imposte dirette, indirette e da tasse».

 

 

L’articolo 20, introdotto nel corso dell’esameparlamentare, novella il comma 7 dell’art. 36 del D.L. 98/2011 al fine di prevedere che la cessione delle partecipazioni detenute dall’ANAS non avvenga a titolo gratuito ma sia un trasferimento (a decorrere dal 1° gennaio 2012):

§      al valore netto contabile risultante al momento della cessione;

§      esente da imposte (dirette e indirette) e tasse.

 

Rispetto al testo previgente del comma 7 dell’art. 36, la norma in commento provvede all’individuazione di Fintecna S.p.A. (società interamente controllata dal MEF[14]) quale soggetto cui saranno trasferite tutte le partecipazioni, in luogo della previgente previsione che prevede l’attribuzione delle quote al MEF o a società da esso controllata.

Relativamente alle partecipazioni oggetto di trasferimento la novella in esame contempla anche quelle in società regionali (così come previsto dal testo vigente), mentre non viene più menzionata la partecipazione di Anas nella società Stretto di Messina S.p.A. che conseguentemente dovrebbe ritenersi esclusa dalla cessione.

Si ricorda che la cessione delle partecipazioni dell’ANAS è prevista nell’ambito del riordino operato dall’art. 36, comma 1, del D.L. 98/2011 (convertito dalla legge 111/2011) che reca un’articolata disciplina volta a ridefinire l’assetto delle funzioni e delle competenze in materia di gestione della rete stradale e autostradale di interesse nazionale, per un verso, attraverso l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e, per l’altro, la trasformazione di ANAS S.p.A. in società in house del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT). Tale nuovo assetto è stato motivato (dalla stessa relazione illustrativa dell’A.S. 2814) con la necessità di far cessare la commistione, in ANAS, dei ruoli e delle funzioni, da un lato, di concedente della rete autostradale in concessione a terzi e, dall’altro, di concessionario ex lege della rete stradale di interesse nazionale.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, evidenziando che la norma è volta a modificare una previsione del D.L. n. 98/2011 (art. 36, co. 7), riguardante la cessione gratuita di azioni da parte di ANAS, suscettibile di determinare conseguenze di tipo patrimoniale a carico della società.

La norma modificata prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, siano attribuite gratuitamente al Ministero dell'economia e delle finanze, o a società dallo stesso controllata, tutte le partecipazioni detenute da Anas s.p.a. anche in società regionali, nonché in Stretto di Messina S.p.A. Alla norma non risultano ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

La norma in esame modifica tale disposto, prevedendo che, a decorrere dalla medesima data, Anas trasferisca a Fintecnica S.p.A. tutte le partecipazioni detenute, anche in società regionali, al valore netto contabile risultante al momento della cessione. La cessione è esente da imposte dirette, indirette e da tasse.

 

In merito ai profili di quantificazione, si è rilevato che la norma appare suscettibile di determinare un flusso di risorse da Fintecna ad Anas, società appartenente al comparto delle pubbliche amministrazioni ai fini della predisposizione del conto economico consolidato. Tuttavia non è stata fornita una stima dei possibili introiti derivanti dalla cessione.

Per quanto attiene all’esenzione fiscale della cessione, non sono state formulate osservazioni nel presupposto che in relazione a tale operazione, già prevista dal D.L. n. 98/2011, non fosse scontata alcuna entrata a tale titolo.


 

Articolo 21
(Finanziamento opere portuali)

 

1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo il comma 2-undecies, è inserito il seguente:

«2-undecies.1. Per il solo anno 2012, per le finalità di cui al comma 2-novies, può essere disposto, ad integrazione delle risorse rivenienti dalla revoca dei finanziamenti, l'utilizzo delle risorse del Fondo per le infrastrutture portuali di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni».

 

 

L’articolo 21, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, novella l’articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 29 dicembre 2010[15] recante la proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative, aggiungendo il comma 2-duodecies.

Al riguardo si sottolinea che la norma riporta la numerazione errata del comma ‘2-undecies’ che dovrebbe essere sostituita con quella corretta ‘2-duodecies’.

 

La nuova disposizione prevede la possibilità di utilizzare, per il solo anno 2012 e ad integrazione delle risorse derivanti dalla revoca dei finanziamenti alle autorità portuali, le risorse iscritte al Fondo per le infrastrutture portuali,per le finalità di cui al comma 2-novies del sopra citato articolo 2 del D.L. 225/2010. Il Fondo - autorizzato dall’articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 40 del 25 marzo 2010[16], che prevede disposizioni per l’istituzione di fondi per interventi a sostegno della domanda in particolari settori - è destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale.

 

Si ricorda che i commi da 2-novies a 2-undecies dell’articolo 2 del D.L. n. 225/2010 avevano modificato la disciplina procedurale precedentemente introdotta dal D.L. n. 40/2010, relativa alla revoca dei finanziamenti concessi alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali e da queste non utilizzati. Lamodifica della procedura si era resa necessaria a distanza di qualche mese dalla sua introduzione a causa del fatto che, come spiegato dalla relazione tecnica alle nuove disposizioni, la precedente disciplina non aveva consentito un’immediata revoca dei finanziamenti, considerati i tempi tecnici necessari per la verifica delle motivazioni addotte dalle Autorità portuali stesse al fine di giustificare la mancata utilizzazione delle risorse a suo tempo assegnate.

La nuova procedura prevista al predetto articolo 2 stabilisce, al comma 2-novies, che i fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, per le quali non sia stato pubblicato il relativo bando di gara entro il quinto anno dal trasferimento o dall'assegnazione, siano revocati entro il 15 marzo 2011. A tale scopoè prevista l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale deve effettuarsi la ricognizione dei finanziamenti revocati, destinando una quota di tali finanziamenti a finalità già prestabilite.

Si stabilisce inoltre (comma 2-decies)che lo stesso decreto di cui al precedente comma individui le somme dirette alle Autorità portuali interessate dalla revoca, da versare ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, per l’anno 2011. La stessa procedura di revoca disciplinata dai commi in commento è prevista applicarsi anche per gli anni 2012 e 2013, dandoalla stessa attuazione con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Gli stessi decreti individueranno altresì i criteri di priorità per la riassegnazione dei finanziamenti revocati alle Autorità portuali con progetti cantierabili, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. In caso di mancato avvio dell’opera, da finanziare con le somme oggetto di riassegnazione, entro 180 giorni dall’aggiudicazione definitiva, il finanziamento è revocato e riassegnato ad altri interventi.

Infine, Il comma 2-undecies, riprende, modificandolo, il contenuto dell’articolo 4, comma 8-bis, secondo e terzo periodo, del citato D.L. n. 40/2010, stabilendo in particolare che, qualora il finanziamento delle opere infrastrutturali sia stato realizzato mediante mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, il decreto di cui ai precedenti commi disporrà l’erogazione della parte di mutuo ancora da erogare, in favore di altra Autorità portuale. L’eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve in ogni caso comportare oneri per la finanza pubblica.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non assegna alle norme effetti sui saldi.

 

La relazione tecnica afferma che la norma è volta a destinare le risorse del Fondo per le infrastrutture portuali, alimentato attraverso la revoca delle risorse destinate alla metropolitana di Parma, al fine del completamento di opere infrastrutturali portuali.

Si evidenzia che la norma in esame consente, per il solo anno 2012, di destinare a progetti cantierabili anche le risorse del Fondo per le infrastrutture portuali.

La RT ricorda che l’articolo 4 del D.L. 40/2010 ha istituito il Fondo per le infrastrutture portuali destinato a finanziare le opere nei porti di rilevanza nazionale. Al fondo è trasferita con decreto una quota non superiore al 50% delle risorse destinate all’ammortamento del finanziamento statale previsto per l’opera della metro di Parma, ancora disponibili, da utilizzare come spesa ripartita in favore delle autorità portuali che abbiano speso, alla data del 31 dicembre 2009, una quota superiore almeno all’80% dei finanziamenti ottenuti fino a tale data. Le predette risorse devono essere destinate a progetti, già approvati, diretti alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili, finalizzate a rendere le strutture operative funzionali allo sviluppo dei traffici. La restante parte delle risorse derivanti dalla revoca del finanziamento della metro di Parma può essere devoluta integralmente, su richiesta dell’ente pubblico di riferimento del beneficiario originario, ad altri investimenti pubblici.

L’articolo 2, commi 2-novies e seguenti del D.L. 225/2010 ha disposto la revoca dei fondi statali trasferiti o assegnati alle autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali a fronte dei quali non sia stato pubblicato il bando di gara per l’assegnazione dei lavori entro il quinto anno dal trasferimento o dall’assegnazione. Nel medesimo articolo, sono state individuate, per il 2011, le finalità a cui destinare le risorse rinvenienti dalla citata revoca.

Considerato che le risorse oggetto di ricognizione consentirebbero solo in parte il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal legislatore, attraverso la modifica normativa proposta si utilizzerebbero in base alle necessità reali le risorse del fondo per le infrastrutture portuali.

Tale intervento normativo permetterebbe di utilizzare le risorse del predetto fondo per il completamento di opere che non potrebbero essere integralmente finanziate con le sole risorse rinvenienti dalla revoca dei finanziamenti alle autorità portuali.

La RT conclude affermando che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stata rilevata l’opportunità di chiarire se l’utilizzo, previsto dal testo, con riferimento alle somme di cui al Fondo per le infrastrutture portuali, possa produrre un’alterazione nel profilo temporale della spesa per investimenti della PA, rispetto a quanto scontato negli andamenti tendenziali, determinando quindi un impatto sui saldi di finanza pubblica.

È stata altresì rilevata l’opportunità di confermare che l’utilizzo del Fondo per le infrastrutture portuali non interferisca con impegni o programmi di spesa già definiti a valere sulle medesime risorse.


 

Articolo 22, commi 1 e 2
(Disposizioni in materia di apprendistato)

 


1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Con effetto dal 1° gennaio 2012 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate di un punto percentuale. All'articolo 7, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole: «lettera i)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera m)».

2. A decorrere dall'anno 2012 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto destina annualmente, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, una quota non superiore a 200 milioni di euro alle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, di cui il 50 per cento destinato prioritariamente alla tipologia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere stipulato ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e dell'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.


 

 

L’articolo 22 detta una serie di norme in materia di apprendistato, contratto di inserimento delle donne, contratti part-time e telelavoro.

 

I commi 1 e 2 intervengono in materia di apprendistato.

 

Il comma 1 prevede l’azzeramento, per i primi 3 anni, della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro che occupi fino a 9 addetti, per i contratti di apprendistato stipulati negli anni 2012-2016.

A copertura dei costi si prevede:

§      l’incremento di 1 punto percentuale (dal 26% al 27%) dell’aliquota contributiva pensionistica corrisposta alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n.335/1995, dai lavoratori non iscritti ad altre forme pensionistiche e della relativa aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche;

§      l’incremento di 1 punto percentuale (dal 17% al 18%) dell’aliquota contributiva pensionistica corrisposta alla medesima gestione separata dai rimanenti lavoratori e della relativa aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche.

La disposizione, infine, reca una correzione meramente formale del D.Lgs. n. 167/2011 (articolo 4, comma 7), al fine di chiarire che per i lavoratori in mobilità assunti con contratto di apprendistato trovano applicazione le norme sui licenziamenti individuali (di cui alla legge n. 604/1996) (e non anche la lettera m)) dell’articolo 4, comma 7, del D.Lgs. n. 167/2011 ove si prevede la “possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”).

 

Il comma 2 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali destina annualmente, nell'ambito delle risorse del Fondo per l’occupazione (di cui all'articolo 68, comma 4 lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144), una quota non superiore a 200 milioni di euro alle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, di cui il 50% destinato prioritariamente alla tipologia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (stipulato ai sensi dell'articolo all'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167).

 

Negli ultimi anni la disciplina dell’apprendistato è stata interessata da una serie di interventi normativi.

Una prima serie di modifiche sono state introdotte dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che ha cambiato profondamente la disciplina previgente dell’istituto[17].

Il menzionato D.Lgs. 276/2003 aveva previsto (articolo 47) l’introduzione di tre differenti tipologie di contratto di apprendistato, a seconda della qualità e del livello della formazione insita nel rispettivo rapporto:

§       il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

§       il contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;

§       il contratto di apprendistato per percorsi di alta formazione.

 

Per quanto riguarda la contribuzione previdenziale ed assicurativa relativa al rapporto di apprendistato, si consideri che la normativa è stata sempre improntata ad un atteggiamento di agevolazione, prevedendo obblighi contributivi in misura inferiore rispetto alla generalità dei rapporti di lavoro dipendente.


La seguente tabella evidenzia che le aliquote contributive dell’apprendistato (dal 1° gennaio 2007).

 

Datori di lavoro

Apprendisti

Aziende fino a 9 dipendenti

Aziende oltre i 9 dipendenti

1° anno di contratto: 1,5%

10%

5,84%

2° anno di contratto: 3%

Anni successivi: 10%

 

 

La disciplina del contratto di apprendistato è stata ampiamente rivista, da ultimo, dal D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, il quale ha recepito anche gli indirizzi condivisi da Governo, regioni e parti sociali nell’intesa del 27 ottobre 2010 (per il rilancio dell’apprendistato) e nell’intesa del 17 febbraio 2010 (contenente le Linee guida per la formazione).

Il provvedimento definisce l’apprendistato come un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, ribadendo l’articolazione dell’istituto in tre diverse tipologie contrattuali, che vengono peraltro ridenominate (apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere e apprendistato di alta formazione e ricerca). Tra i principali elementi di novità vi è, innanzitutto (articolo 2), l'unificazione della regolamentazione normativa, economica e previdenziale del contratto (applicabile a tutti i settori pubblici e privati), attualmente strutturata per ciascuna delle tre tipologie contrattuali, garantendo la semplificazione dell’istituto e l’uniformità di disciplina a livello nazionale. Inoltre, si afferma il coinvolgimento pieno delle parti sociali, attraverso il rinvio alla disciplina attuativa recata da appositi accordi interconfederali o da contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. La disciplina pattizia deve muoversi nel rispetto di una serie di principi, in parte mutuati dalla legislazione vigente e in parte nuovi. In particolare, tra gli elementi di novità si segnala l’estensione della forma scritta al piano formativo individuale, che deve essere definito (anche su appositi formulari elaborati contrattualmente) entro 30 giorni (non più quindi contestualmente) dalla stipulazione del contratto. Per quanto riguarda la retribuzione dell’apprendista, si specifica invece che i due sistemi previsti (sottoinquadramento o percentualizzazione) devono intendersi alternativi tra loro.

Restano confermate, infine, le norme vigenti riguardanti il referente aziendale, la registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo, la possibilità di riconoscere all’apprendista una qualifica professionale ai fini contrattuali e le competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi, i limiti quantitativi per le assunzioni di apprendisti e la tutela previdenziale e assicurativa.

Il provvedimento poi disciplina l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (articolo 3), che sostituisce l’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione di cui all’articolo 48 del D.Lgs. 276/2003. Tale contratto è inteso alla stregua di un titolo di studio del secondo ciclo di istruzione e formazione, così come definito dal D.Lgs. 226/2005, la cui regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza Stato-Regioni.

Tra le novità introdotte si segnala la possibilità di essere assunti con tale contratto con un età minima 15 anni (per tale aspetto confermando quanto disposto dalla normativa vigente) ma non oltre il compimento dei 25 anni. Il limite massimo di durata del contratto viene elevato è di 3 anni, elevabili a 4 nel caso di diploma quadriennale regionale (comma 1).

L’articolo 4 disciplina l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, che sostituisce l’apprendistato professionalizzante, di cui all’articolo 49 del D.Lgs. 276/2003.

Tra le novità introdotte si segnalano:

§       l’ampliamento del campo di applicazione oggettivo dell’istituto, che ai sensi del comma 1 si applica ai settori di attività pubblici e privati. Attualmente si ricorda che nel settore privato trova applicazione il richiamato articolo 48 del D.Lgs. 276/2003, mentre nel settore pubblico (e in via sussidiaria anche nel settore privato) l’articolo 16 della L. 196/1997;

§       la riduzione della durata massima del contratto, da 6 a 3 anni (per la sua parte formativa), ovvero 5 anni per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione;

§       la possibilità per le Regioni e i sindacati dei datori di lavoro di definire le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere;

§       l’esplicita previsione di specifiche modalità di svolgimento dell’apprendistato per le lavorazioni in cicli stagionali.

 

L’articolo 5 disciplina l’apprendistato di alta formazione e ricerca, che sostituisce l’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui all’articolo 50 del D.Lgs. 276/2003.

Tra le novità introdotte (oltre, appunto, alla previsione di un apposito contratto di apprendistato per la ricerca) si segnala la rimessione alle Regioni della regolamentazione e della durata dell’istituto, in accordo anche con altre istituzioni di ricerca, nonché la possibilità di assumere con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca anche i soggetti coinvolti nel praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali.

Gli standard formativi (articolo 6) sono definiti mediante un apposito decreto interministeriale (da emanare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento), nel rispetto delle competenze delle Regioni e delle Province autonome e di quanto stabilito nell'intesa Stato-regioni del 17 febbraio 2010. Gli standard professionali sono definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria o, in mancanza, attraverso intese specifiche da sottoscrivere a livello nazionale o interconfederale. Viene altresì specificato che ai fini della verifica dei percorsi formativi in apprendistato professionalizzante e in apprendistato di ricerca, i profili di riferimento debbano essere legati a quelli definiti nei contratti collettivi.

In particolare, al fine di armonizzare le diverse qualifiche professionali acquisite, è stato previsto che il repertorio delle professioni (già istituito) presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro e (in coerenza con quanto previsto nella richiamata intesa del 17 febbraio 2010) da un apposito organismo tecnico, composto dal MIUR, dai sindacati comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai rappresentanti della Conferenza Stato-regioni (comma 3).

Restano confermate, infine, le norme vigenti riguardanti il referente aziendale, la registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo, la possibilità di riconoscere all’apprendista una qualifica professionale ai fini contrattuali e le competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi, i limiti quantitativi per le assunzioni di apprendisti e la tutela previdenziale e assicurativa.

Di grande rilievo, infine (articolo 7), sono anche il rafforzamento dell’apparato ispettivo e sanzionatorio vigente (al fine di evitare usi distorti e abusi del contratto di apprendistato); la possibilità di assumere come apprendisti i lavoratori in mobilità; il mantenimento dei benefici contributivi per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione.

Riguardo l’assunzione come apprendisti dei lavoratori in mobilità, il comma 4 dell’articolo 7 stabilisce che per essi trovino applicazione, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, nonché il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della L. 23 luglio 1991, n. 223, e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima norma, consistenti, rispettivamente, nella parificazione – per i primi 18 mesi -, per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro quella prevista per gli apprendisti, nonché nella concessione, al datore di lavoro che, senza esservi tenuto assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità - per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore-, un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

Si ricorda che le prime disposizioni applicative del D.Lgs. 167 per quanto attiene, in particolare, al regime transitorio, sono state emanate con la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 29 del 14 novembre 2011.


Profili finanziari (Art. 22, comma 1)

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Minori entrate contributive (sgravio)

 

 

 

20

75

215

20

75

215

Minori entrate tributarie (effetti indotti aumento aliquota)

25

123

78

25

123

78

25

123

78

Maggiori entrate tributarie (effetti indotti sgravio)

 

15

32

 

15

32

 

15

32

Maggiori entrate contributive (aumento aliquota)

 

 

 

309

314

318

309

314

318

Minori spese correnti (incremento aliquota-trasferimenti enti previdenziali)

309

313

316

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti (sgravio-trasferimenti enti previdenziali)

20

75

215

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti (pensioni)

 

 

 

 

1

2

 

1

2

 

Pertanto, l’effetto netto delle disposizioni sui saldi di finanza pubblica risulta il seguente:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Maggiori entrate contributive

 

 

 

264

130

65

264

130

65

Minori spese correnti

264

130

65

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica, con riferimento alla disposizione che prevede in favore dei datori di lavoro con meno di nove dipendenti che assumono apprendisti, a decorrere dal 1° gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2016, lo sgravio contributivo del 100 per cento per i primi tre anni di contratto, coprendo le minori entrate contributive mediante l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota contributiva pensionistica per i lavoratori parasubordinati, quantifica l’effetto complessivo in termini di indebitamento netto come risulta dalla tabella che segue:

(milioni di euro)

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

maggiori entrate contributive nette

284

191

240

242

244

247

250

minori entrate contributive nette

20

60

183

237

238

215

95

maggiori oneri pensionistici

 

1

2

4

6

10

17

effetto complessivo

264

130

55

1

0

22

138

 

In particolare, la quantificazione si articola come segue:

1)  incremento di 1 punto percentuale dell’aliquota contributiva pensionistica per i lavoratori parasubordinati

     a)  lavoratori non iscritti ad altre forme pensionistiche

                 àstima monte redditi: circa 18,2 miliardi di euro nel 2011;

                àincremento aliquota contributiva: 1 punto percentuale;

                àeffetti fiscali indotti per la quota corrisposta dal committente computati con il                       meccanismo del saldo-acconto;

     b)  rimanenti iscritti alla gestione parasubordinati

                àstima monte redditi: circa 12,7 miliardi di euro nel 2011;

                àincremento aliquota contributiva: 1 punto percentuale.

Gli effetti finanziari in termini di indebitamento netto sono i seguenti:

(milioni di euro)

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

maggiori entrate lorde

309

314

318

324

330

334

338

maggiori entrate nette

284

191

240

242

244

247

250

maggiori oneri pensionistici

0

1

2

4

6

10

17

effetto netto

284

190

238

238

238

237

233

 

La relazione tecnica precisa che l’effetto positivo a regime è necessario a compensare nel medio-lungo periodo la maggiore spesa pensionistica conseguente dall’aumento contributivo disposto dalla norma in esame. Inoltre, la relazione tecnica afferma che, nel breve periodo, gli oneri pensionistici sono sostanzialmente da attribuire alla tipologia dei soggetti della tipologia b), mentre gli oneri relativi ai soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza si manifestano in particolare nel medio-lungo periodo;

2)  sgravio contributivo contratti di apprendistato

     àmonte retributivo annuo relativo ad una generazione di nuovi assunti: circa 2 miliardi di     euro, tenuto conto anche dell’effetto attrazione;

     àaliquota contributiva: 1,5 per cento il primo anno; 3 per cento per il secondo anno e 10     per cento per gli anni di contratto successivi;

      àgenerazioni interessate: nuovi assunti dal 1°.1.2012 fino al 31.12.2016;

      àperiodo medio considerato in via prudenziale[18]: tre anni;

     àeffetto fiscale indotto: una parte delle imprese non presenta utile d’esercizio[19]

Sulla base di tali elementi, l’effetto delle minori entrate contributive in termini di indebitamento netto è il seguente:

(milioni di euro)

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

minori entrate lorde

20

75

215

289

290

265

117

minori entrate nette

20

60

183

237

238

215

95

 

Con riferimento all’ultimo periodo del comma in esame (che, modificando il decreto legislativo n. 167/2011 – Testo Unico dell’apprendistato, precisa che, in caso di assunzione di lavoratori in mobilità con il contratto di apprendistato, ai medesimi si applicheranno le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, cioè solo per giustificato motivo o giusta causa, non trovando applicazione la norma valida per tutti gli altri apprendisti[20]), la relazione tecnica precisa che si tratta di una correzione di un errore materiale che aveva dato adito a dubbi interpretativi.

 

In merito ai profili di quantificazione, si è osservato che la stima appare sostanzialmente corretta, applicando anche un tasso di sviluppo annuo del monte dei redditi, considerato tra i parametri alla base della quantificazione con riferimento al 2011, di circa l’1-1,5 per cento circa.

Profili finanziari (Art. 22, comma 2)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dalla disposizione in esame che prevede, a decorrere dal 2012, la destinazione alle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato di una quota non superiore a 200 milioni di euro, nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 68, comma 4, lettera a), della legge n. 144/1999. La norma, infatti, disciplina la destinazione di risorse già previste a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono stati formulati rilievi dal momento che la disposizione non autorizza nuove spese.


 

Articolo 22, comma 3
(Contratto di inserimento per le lavoratrici)

 


3. Al fine di promuovere l'occupazione femminile, all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile. Le aree di cui al precedente periodo nonché quelle con riferimento alle quali trovano applicazione gli incentivi economici di cui all'articolo 59, comma 3, nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento all'anno successivo». Per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, le aree geografiche di cui all'articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificata dal presente comma, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

Il comma 3 modifica la procedura per l'individuazione delle lavoratrici rientranti nell'ambito di applicazione del contratto di inserimento - confermando i criteri già vigenti - ed estende la stessa procedura anche alla determinazione delle aree per le quali trovino applicazione, per i contratti di inserimento, gli incentivi economici (previsti dalla normativa statale). La novella consente tali determinazioni in via preventiva, disponendo che il decreto ministeriale attuativo venga emanato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento (in via transitoria, per gli anni 2009-2012, il suddetto decreto viene emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge).

 

Il contratto di inserimento mira a inserire (o reinserire) nel mercato del lavoro alcune categorie di persone, attraverso un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del singolo a un determinato contesto lavorativo. Momento centrale del contratto è la redazione del piano di inserimento lavorativo, che deve garantire l'acquisizione di competenze professionali attraverso la formazione on the job. Il contratto di inserimento sostituisce il contratto di formazione e lavoro (CFL) nel settore privato.

Il contratto di inserimento riguarda persone di età compresa tra 18 e 29 anni; disoccupati di tra 29 e 32 anni; lavoratori con più di 50 anni privi del posto di lavoro; lavoratori che intendono riprendere un'attività e che non hanno lavorato per almeno due anni; donne di qualsiasi età che risiedono in aree geografiche in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% a quello maschile (oppure quello di disoccupazione superiore del 10%); persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

Datori di lavoro: possono essere enti pubblici economici, imprese e loro consorzi, gruppi di imprese, associazioni professionali, socio-culturali e sportive, fondazioni, enti di ricerca pubblici e privati, organizzazioni e associazioni di categoria

Non è prevista una percentuale massima di lavoratori che possono essere assunti con contratto di inserimento (anche se questa potrà essere stabilita dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali).

Il datore di lavoro, per poter assumere con questo contratto, deve aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia scaduto nei 18 mesi precedenti.

Il contratto di inserimento va da 9 a 18 mesi, (fino a 36 mesi per gli assunti con grave handicap fisico, mentale o psichico). Non può essere rinnovato tra le stesse parti (ma si può stipulare un nuovo contratto di inserimento con un diverso datore di lavoro) e le eventuali proroghe devono comunque aversi nei limiti stabiliti (18 o 36 mesi).

Il contratto di inserimento deve avere forma scritta e contenere l'indicazione precisa del progetto individuale di inserimento. La mancanza di forma scritta comporta la nullità del contratto e la trasformazione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La definizione del progetto individuale di inserimento deve avvenire con il consenso del lavoratore e nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, oppure all'interno di enti bilaterali.

Per quanto concerne il trattamento economico e normativo, al contratto di inserimento si applicano per quanto compatibili le previsioni relative ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il lavoratore assunto con contratto di inserimento può essere "sotto inquadrato", ovvero essere inquadrato con uno o due livelli (al massimo) inferiori rispetto ad un lavoratore già qualificato a parità di mansioni svolte. Il sotto inquadramento non può essere applicato nel caso di assunzione di donne residenti in particolari aree geografiche (in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% a quello maschile oppure quello di disoccupazione superiore del 10%), salvo che ciò non sia previsto dal contratto collettivo nazionale o territoriale.

Al datore di lavoro spettano inoltre degli sgravi economici e contributivi per l'assunzione di lavoratori con contratto di inserimento.

Le modalità di definizione del piano di inserimento, in particolare per quanto riguarda la realizzazione del progetto, devono essere stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali e dai contratti aziendali.

 

L’articolo 54, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 276/2003[21], nel testo previgente, prevedeva che potessero stipulare contratti di inserimento “donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi[22], residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fosse inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superasse del 10 per cento quello maschile”.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione (che, modificando l’articolo 54 del decreto legislativo n. 276/2003, provvede ad una più stringente individuazione delle aree in cui è applicabile il contratto di inserimento lavorativo con riferimento a donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi) non reca oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si è ravvisata l’opportunità di chiarimenti in merito al rinvio ad un successivo DM per l’individuazione delle aree di applicazione del contratto di inserimento in esame per gli anni 2009-2012, con particolare riferimento agli esercizi finanziari già chiusi.


 

Articolo 22, comma 4
(Contratti di lavoro a tempo parziale)

 

4. Al fine di incentivare l'uso del contratto di lavoro a tempo parziale, le lettere a) e b) del comma 44 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono abrogate. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, nel testo recato dall'articolo 46 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. All'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, le parole: «, convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio,» sono soppresse.

 

 

Il comma 4 reca alcune modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale, al fine di introdurre semplificazioni procedimentali.

Le modifiche concernono, in primo luogo, le "clausole flessibili o elastiche", relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione di lavoro o (limitatamente ai rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto) alla variazione in aumento della durata della prestazione. Le modifiche sopprimono le norme che subordinano l'ammissibilità di tali clausole (le quali devono essere contemplate in un patto scritto a sé stante, contestuale o meno al contratto di lavoro) alla condizione che esse siano consentite e regolamentate dalla contrattazione collettiva. In secondo luogo, si riduce da cinque a due giorni lavorativi il periodo minimo di preavviso che deve essere rispettato da parte del datore di lavoro, qualora intenda avvalersi in concreto della clausola flessibile o elastica.

La disposizione, infine, sopprime la norma in base alla quale l'accordo delle parti (risultante da atto scritto) per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve essere convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

 

Gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 61 del 2001[23] prevedono che, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2[24], i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono, nel rispetto di quanto previsto dai commi 8 e 9, stabilire clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. I predetti contratti collettivi stabiliscono:

1)       condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa;

2)       condizioni e modalità in relazioni alle quali il datore di lavoro può variare in aumento la durata della prestazione lavorativa;

3)       i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa.

L’esercizio, ove previsto dai contratti collettivi di cui al comma 7 e nei termini, condizioni e modalità ivi stabiliti, da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa, comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese fra le parti, di almeno cinque giorni lavorativi, nonché il diritto a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3.

Profili finanziari (Art. 22, commi 4 e 5)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni, essendo volte alla semplificazione procedimentale in materia di lavoro part-time e di telelavoro, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si segnala, in particolare, che il comma 4, in materia di lavoro a tempo parziale, dispone, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l’applicazione di quanto stabilito dai commi 7 e 8 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 276/2003, che prevedono, tra l’altro, la possibilità per i contratti collettivi di stabilire clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione stessa nonché clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. Il successivo comma 5 amplia l’ambito di applicazione del telelavoro, fra l’altro, anche con riferimento alle assunzioni obbligatorie di soggetti disabili e con riferimento al reimpiego dei lavoratori in mobilità.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono stati formulati rilievi dal momento che le disposizioni non introducono nuove fattispecie onerose.


 

Articolo 22, comma 5
(Telelavoro)

 


5. Sono introdotte le seguenti misure di incentivazione del telelavoro:

a) al fine di facilitare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso il ricorso allo strumento del telelavoro, i benefici di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 8 marzo 2000, n. 53, possono essere riconosciuti anche in caso di telelavoro nella forma di contratto a termine o reversibile;

b) al fine di facilitare l'inserimento dei lavoratori disabili mediante il telelavoro, gli obblighi di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in tema di assunzioni obbligatorie e quote di riserva possono essere adempiuti anche utilizzando la modalità del telelavoro;

c) ai medesimi fini di cui alla lettera h), fra le modalità di assunzioni che possono costituire oggetto delle convenzioni e delle convenzioni di integrazione lavorativa di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono incluse le assunzioni con contratto di telelavoro;

d) al fine di facilitare il reinserimento dei lavoratori in mobilità, le offerte di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, comprendono anche le ipotesi di attività lavorative svolte in forma di telelavoro, anche reversibile.


 

 

Il comma 5 reca alcune misure intese a favorire il ricorso al telelavoro, anche con specifico riferimento ai disabili e ai lavoratori in mobilità.

 

Tecnicamente, il telelavoro non si qualifica come un’autonoma tipologia contrattuale, quanto, appunto, in una modalità di svolgimento di una prestazione lavorativa che, potendo anche essere svolta nei locali dell’impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa.

Il telelavoro può configurarsi come un’attività:

§       di lavoro autonomo, quando il telelavoratore fornisce servizi in piena autonomia;

§       parasubordinato, quando il telelavoratore presta la sua opera continuativamente nei confronti di un committente ma è comunque libero di organizzare la propria attività;

§       subordinato, quando, anche s e in luogo diverso dalla sede dell’unità produttiva, il telelavoratore presta la sua attività alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore, senza alcuna autonomia.

 

Nel settore privato il telelavoro è disciplinato, in recepimento dell’Accordo Quadro Europeo del 16 luglio 2002, dall’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004, diretto a stabilire una regolamentazione generale a livello nazionale dell’istituto. Alla contrattazione collettiva è affidata la possibilità di adeguare od integrare i principi e i criteri definiti nell’Accordo.

L’Accordo prevede che il telelavoro consegua ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessati, e non incide sullo status del telelavoratore. Per quanto attiene alle condizioni di lavoro, inoltre, si dispone che il telelavoratore fruisca dei medesimi diritti, garantiti dalla legislazione e dal contratto collettivo applicato, previsti per un lavoratore comparabile che svolge attività nei locali dell’impresa, nonché delle identiche tutele previste dalla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

 

Nel settore pubblico, il telelavoro è disciplinato dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70, recante il Regolamento di disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma 3, della L. 191/1998, e dall’Accordo-quadro del 23 marzo 2000. Anche per il settore pubblico è previsto che il ricorso al telelavoro debba consentire al lavoratore pari diritti ed opportunità rispetto ai lavoratori che operano in sede.

 

In particolare, l’articolo 3, comma 2, del D.P.R. 70 stabilisce che il ricorso a forme di telelavoro avviene sulla base di un progetto generale in cui sono indicati: gli obiettivi, le attività interessate, le tecnologie utilizzate ed i sistemi di supporto, le modalità di effettuazione secondo principi di ergonomia cognitiva, le tipologie professionali ed il numero dei dipendenti di cui si prevede il coinvolgimento, i tempi e le modalità di realizzazione, i criteri di verifica e di aggiornamento, le modificazioni organizzative ove necessarie, nonché i costi e i benefici, diretti e indiretti.

Il progetto deve definire (articolo 3, comma 4) la tipologia, la durata, le metodologie didattiche, le risorse finanziarie degli interventi di formazione e di aggiornamento, anche al fine di sviluppare competenze atte ad assicurare capacità di evoluzione e di adattamento alle mutate condizioni organizzative, tecnologiche e di processo.

 

Ai sensi del successivo articolo 4, comma 1, del D.P.R. 70, l’Amministrazione assegna il dipendente al telelavoro sulla base di criteri previsti dalla contrattazione collettiva, che, fra l'altro, consentano di valorizzare i benefici sociali e personali del telelavoro.

 

Inoltre, l’articolo 3, comma 5, dell’Accordo-quadro dispone, nell'ambito di ciascun comparto, la facoltà, per la contrattazione, di disciplinare gli aspetti strettamente legati alle specificità del comparto e, in particolare:

§       criteri generali per l'esatta individuazione del telelavoro rispetto ad altre forme di delocalizzazione;

§       criteri generali per l'articolazione del tempo di lavoro e per la determinazione delle

§       fasce di reperibilità telematica;

§       forme di copertura assicurativa delle attrezzature in dotazione e del loro uso;

§       iniziative di formazione legate alla specificità del comparto.

 

Il successivo articolo 4 stabilisce, nell'ambito dei progetti di telelavoro di cui all'articolo 3 del D.P.R. 70, che l'Amministrazione di riferimento deve assegnare, con specifiche procedure, posizioni di telelavoro ai lavoratori che si siano dichiarati disponibili a ricoprire dette posizioni, alle condizioni previste dal progetto, con priorità per coloro che già svolgano le relative mansioni o abbiano esperienza lavorativa in mansioni analoghe a quelle richieste, tale da consentire di operare in autonomia nelle attività di competenza.

Sono inoltre previsti particolari criteri di scelta da utilizzare in caso di richieste in esubero, e precisamente:

§       situazioni di disabilità psico-fisiche tali da rendere disagevole il raggiungimento del

§       luogo di lavoro;

§       esigenze di cura di figli minori di 8 anni; esigenze di cura nei confronti di familiari o

§       conviventi, debitamente certificate;

§       maggiore tempo di percorrenza dall'abitazione del dipendente alla sede.

 

La disposizione, in particolare:

a)  prevede che i benefici cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), della legge n.53/2000, possano essere riconosciuti anche in caso di telelavoro in forma di contratto a termine o reversibile (lettera a));

L’articolo 9, comma 1, della legge n.53 del 2000, prevede che al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell’ambito del Fondo per le politiche per la famiglia (di cui all’articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223) è destinata annualmente una quota individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi in favore di datori di lavoro privati, ivi comprese le imprese collettive, iscritti in pubblici registri, di aziende sanitarie locali, di aziende ospedaliere e di aziende ospedaliere universitarie i quali attuino accordi contrattuali che prevedano una serie di azioni positive, quali (lettera a)) “progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, quali part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, sui turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati”.

b)  prevede che gli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva possano essere adempiuti anche utilizzando il telelavoro (lettera b));

La legge 12 marzo 1999, n. 68, ha introdotto una nuova disciplina per il diritto al lavoro dei disabili.

I lavoratori disabili, considerata la comprovata difficoltà di rendersi “appetibili” sul mercato del lavoro, usufruiscono di uno speciale regime di collocamento obbligatorio, in base al quale ai datori di lavoro viene imposto di assumere un certo numero di lavoratori disabili, i quali devono tuttavia possedere una (anche solo minima) capacità lavorativa residua.

Le principali categorie di lavoratori disabili coinvolti dal collocamento obbligatorio sono:

§       gli invalidi civili in età lavorativa affetti da minorazioni fisiche o psichiche che comportino una riduzione della capacità lavorativa sopra il 45%;

§       gli invalidi del lavoro che abbiano una riduzione della capacità lavorativa sopra il 33%;

§       le persone non vedenti o sordomute;

§       persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria.

Le condizioni di disabilità vengono accertate attraverso apposita visita medica effettuata da commissioni mediche istituite presso le ASL.

I datori di lavoro, pubblici e privati, hanno l’obbligo di impiegare un certo numero o una certa quota di lavoratori disabili (quote di riserva):

§       per i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti, il 7% della forza lavoro deve essere costituita da disabili;

§       i datori che occupano da 36 a 50 dipendenti devono assumere almeno 2 disabili;

§       i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti devono assumere almeno un disabile;

§       i datori di lavoro che occupano meno di 16 dipendenti sono invece esentati dal collocamento obbligatorio.

c)  prevede che fra le modalità di assunzione che possono costituire oggetto delle convenzioni di integrazione lavorativa (di cui all’articolo 11 della legge n.68/1999[25]) sono incluse anche le assunzioni con contratto di telelavoro (lettera c));

L’articolo 11 della legge n.68/1999 prevede che, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Gli uffici competenti possono, inoltre, stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

d)  al fine di facilitare il reinserimento dei lavoratori in mobilità, prevede che le offerte di lavoro ad essi rivolte comprendono anche ipotesi di attività lavorative in forma di telelavoro (lettera d)).

L’articolo 9, comma 1, della legge n.223/1991, prevede che il lavoratore viene cancellato dalla lista di mobilità e decade dai trattamenti e dalle indennità in una serie di casi, quale (lettera b)) non aver accettato l'offerta di un lavoro che sia professionalmente equivalente ovvero, in mancanza di questo, che presenti omogeneità anche intercategoriale e che, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro, sia inquadrato in un livello retributivo non inferiore del dieci per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza.

Profili finanziari

Per i profili finanziari si veda l’art. 22, comma 4.


 

Articolo 22, comma 6
(Incentivi fiscali e contributivi)

 


6. Al fine di armonizzare il quadro normativo in tema di incentivi fiscali e contributivi alla contrattazione aziendale e in tema di sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità, la tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e lo sgravio dei contributi di cui all'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, applicabili anche alle intese di cui all'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono riconosciuti in relazione a quanto previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti. All'articolo 26 del citato decreto-legge n. 98 del 2011, le parole: «, compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl» sono soppresse.


 

 

L’articolo 22, comma 6, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, al fine di armonizzare il quadro normativo in tema di incentivi fiscali e contributivi alla contrattazione aziendale e in tema di sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità, dispone che le agevolazioni fiscali e retributive, di cui all'articolo 26 del D.L. 98/2011 (cfr. al riguardo le schede relative all’articolo 33, commi 12 e 14) e applicabili anche alle intese di cui all'articolo 8 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, previste per tale contrattazione, siano riconosciute ai contratti dilavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti.

 

Il richiamato articolo 8 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, ha recato disposizioni volte al sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità.

In particolare, è stato disposto (comma 1) dispone che i contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali, sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda in base alla legge e agli accordi confederali vigenti (compreso quello del 28 giugno 2011), possano realizzare specifiche intese, con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario di rappresentanza sindacale, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività.

Le intese possono riguardare (comma 2) la regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione, con riferimento:

§       agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;

§       alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;

§       ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;

§       alla disciplina dell’orario di lavoro;

§       alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, ad eccezione del licenziamento discriminatorio e del licenziamento della lavoratrice della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza e fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino; del licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e del congedo relativo alla malattia del bambino (da parte della lavoratrice o del lavoratore); del licenziamento in caso di adozione o affidamento (fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare).

Il comma 2-bis, ha specificato che nelle materie di cui al comma 2 le intese possono prevedere deroghe alle norme di fonte pubblica o contrattuale, fermo restando il rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro.

Infine, è stato stabilito che tutti i contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, siano efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto si riferisce, a condizione che il contratto sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori.

 

Contestualmente, lo stesso comma provvede a sopprimere, nell’ambito del richiamato articolo 26 del D.L. 98, le parole "compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl”.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni, finalizzate a specificare l’ambito di applicazione della disciplina vigente in materia di misure per incentivare la produttività mediante sgravi e detassazione, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Più in particolare, la misura individua meglio i soggetti abilitati alla stipula dei contratti collettivi territoriali e aziendali (in cui si prevedono misure di incentivo della produttività aziendale), armonizzando il disposto dell’articolo 26 del D.L. n. 98/2011 (che riguarda la detassazione e la decontribuzione dei contratti collettivi di produttività) al disposto dell’articolo 8 del D.L. n. 138/2011, che prevede la possibilità che, con specifiche intese, contenute nei contratti collettivi aziendali o territoriali, possono essere disciplinate determinate materie lavoristiche, anche in deroga alle norme di legge e dei contratti collettivi nazionali.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono stati formulati rilievi dal momento che le disposizioni non introducono nuove fattispecie onerose.


 

Articolo 22, commi 7 e 8
(Deduzione IRAP contratti di produttività – Attuazione credito
d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno)

 


7. Per l'anno 2012 ciascuna regione, conformemente al proprio ordinamento, può disporre la deduzione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi aziendali o territoriali di produttività di cui all'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di cui al presente comma sono esclusivamente a carico del bilancio della regione. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.

8. Al fine di accelerare la piena operatività del credito di imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancisce intesa sul decreto di natura non regolamentare volto a stabilire i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle regioni interessate, nonché le disposizioni di attuazione del medesimo articolo 2 entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto.


 

 

Il comma 7 consente alle regioni, in conformità al proprio ordinamento, di disporre la deduzione dall’IRAP delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi aziendali o territoriali di produttività, ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge n. 98 del 2011.

 

Si ricorda che il citato articolo 26 del decreto-legge n. 98 del 2011[26] ha disposto l’applicazione di un regime fiscale e contributivo agevolato, per il 2012, relativo agli emolumenti retributivi previsti da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale concernenti i lavoratori dipendenti del settore privato.

Gli accordi e contratti devono essere correlati a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, nonché collegati ai risultati dell'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Il citato articolo 26 ha affidato al Governo il compito di determinare tali benefici entro il 31 dicembre 2011, sentite le parti sociali, nei limiti delle risorse stanziate dalla legge di stabilità o previste a tali fini da altri fonti legislative. Si ricorda in proposito che l’articolo 5, commi 10-12 del presente provvedimento – alla cui scheda di lettura si rimanda - contiene agevolazioni fiscali e contributive per i contratti di prossimità, commisurate a parametri di produttività.

 

Si ricorda inoltre che l’articolo 11 del decreto legislativo n. 446/1997 - che ha istituito e disciplina l’IRAP - reca disposizioni in materia di deduzioni IRAP ai fini della determinazione della base imponibile. Nel dettaglio sono previste alcune deduzioni generali, il cui importo è stabilito per scaglioni di valore netto di produzione, e ulteriori deduzioni di natura più specifica che spettano in presenza di determinate condizioni o requisiti quali, ad esempio, il numero dei lavoratori dipendenti, e con modalità diverse secondo la tipologia dei dipendenti e le caratteristiche dei diversi soggetti passivi d’imposta.

 

L’agevolazione concessa è esclusivamente a carico del bilancio della regione interessata.

Restano inoltre fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.

 

Il successivo comma 8, nell’ottica di accelerare l’operatività del credito di imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 70/2011, fissa i termini entro i quali la Conferenza Stato-Regioni deve pronunciarsi in ordine alle disposizioni attuative del predetto credito d’imposta.

 

Si ricorda che il richiamato articolo 2 ha istituito un credito d’imposta per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno nei dodici mesi successivi al 14 maggio 2011. Il credito d’imposta è concesso ai datori di lavoro che nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) assumono a tempo indeterminato lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati”, aumentando il numero di dipendenti.

In particolare, il comma 8 dell’articolo 2 ha affidato a un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con il Ministro della gioventù, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, il compito di stabilire i limiti di finanziamento di tale credito d’imposta garantiti da ciascuna delle Regioni interessate, nonché le disposizioni di attuazione delle norme così introdotte, anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni che consentono l’utilizzo dei suddetti fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del presente credito d’imposta.

 

Le disposizioni in commento prevedono che la Conferenza Stato-Regioni debba sancire l’intesa sul predetto decreto di natura non regolamentare entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto.

Profili finanziari (Art. 22, comma 7)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione (che dà facoltà alle regioni di disporre per il 2012 la deduzione dalla base imponibile dell’IRAP delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in relazione a incrementi della produttività, con oneri a carico dei propri bilanci) non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si tratta, infatti, dell’anticipo al 2012 di una facoltà prevista a decorrere dal 2013 dal decreto legislativo n. 68/2011, in materia di federalismo regionale, con oneri a carico dei bilanci regionali e mantenendo fermi gli automatismi fiscali previsti dalla legislazione in materia sanitaria in caso di squilibrio economico.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono stati formulati rilievi dal momento che le eventuali minori entrate devono trovare corrispondente compensazione nell’ambito dei bilanci regionali.

Profili finanziari (Art. 22, comma 8)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto essa è volta ad accelerare la piena operatività del credito di imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno, già previsto dall’articolo 2 del D.L. n. 70/2011, mediante il rinvio ad una specifica intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni, per la definizione dei limiti di finanziamento spettanti a ciascuna regione nonché delle modalità di attuazione della normativa.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si sono formulati rilievi trattandosi di una disposizione di carattere ordinamentale.


 

Articolo 22, comma 9
(Lavoratori dello spettacolo)

 

9. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e di semplificare la gestione del rapporto di lavoro sono introdotte le seguenti misure:

a) l'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, è abrogato;

b) all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis) l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, con esclusivo riferimento ai lavoratori dello spettacolo come definiti ai sensi della normativa vigente».

 

 

Il comma 9 dispone alcuni interventi per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e per la semplificazione della gestione del rapporto di lavoro dei lavoratori dello spettacolo:

§      con l’abrogazione dell’articolo 11 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947[27]per tali lavoratori viene soppresso l'istituto del libretto personale;

§      viene introdotta la lettera g) all’articolo 6, comma 1 del D.Lgs. n. 276/2003[28] con cui si inserisce, limitatamente a tale categoria di lavoratori, l'ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo) nel novero dei soggetti ammessi[29] allo svolgimento dell'attività di intermediazione in materia di lavoro.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto essa è volta ad incrementare la produttività aziendale attraverso misure di riduzione degli oneri amministrativi e di semplificazione degli oneri connessi alla gestione del rapporto di lavoro.

Si ricorda, in particolare, che la norma dispone l’abrogazione dell’articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisioni dello Stato n. 708/1947 (che introduce e disciplina il libretto personale dei lavoratori dello spettacolo) ed autorizza[30] l’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo a svolgere attività di intermediazione con esclusivo riferimento ai lavoratori dello spettacolo come definiti ai sensi della normativa vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si è ravvisata l’opportunità di chiarimenti in merito all’eventualità che si determinino effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento netto per l’attività di intermediazione di lavoro svolta dall’ENPALS, ente previdenziale facente parte dell’aggregato delle pubbliche amministrazioni.


 

Articolo 23
(Fondo di rotazione per le politiche comunitarie)

 


1. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea a titolo di cofinanziamento di interventi nei settori dell'agricoltura e della pesca, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, la quota di saldo del contributo comunitario e di quello statale corrispondente.

2. Le somme anticipate sulla quota comunitaria, ai sensi del comma 1, sono reintegrate al Fondo di rotazione a valere sugli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di saldo per gli interventi che hanno beneficiato delle anticipazioni stesse.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attiva le necessarie azioni di recupero delle somme anticipate dal Fondo di rotazione e non reintegrate a causa del mancato riconoscimento delle spese da parte dell'Unione europea.

4. Il Fondo di rotazione di cui al comma 1 destina le risorse finanziarie a proprio carico, provenienti da un'eventuale riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi dei fondi strutturali 2007/2013, alla realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra le Autorità italiane e la Commissione europea nell'ambito del processo di revisione dei predetti programmi.


 

 

Il nuovo articolo 23, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, con il comma 1 autorizza il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie ad anticipare le quote relative al saldo del contributo europeo e di quello nazionale, dovuti a titolo di cofinanziamento degli interventi nel settore agricolo e della pesca.

Nel Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, previsto dall’articolo 5 della legge n. 183 del 1987[31], sono iscritte le risorse nazionali destinate al cofinanziamento degli interventi europei nelle aree obiettivo dei Fondi strutturali, e sono altresì versate le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia. Come si evince dalla relazione tecnica, poiché per gli interventi strutturali relativi al secondo pilastro, il saldo del contributo comunitario viene erogato dalla Commissione solo a seguito della rendicontazione delle spese già effettuate dai beneficiari finali ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali non dispone, nell’ambito delle ordinarie risorse del bilancio, delle somme necessarie ad anticipare le corrispondenti quote di contributo comunitario e statale, si è reso necessario prevedere un meccanismo di anticipazione alternativo, che consenta di concludere gli interventi e procedere alla richiesta di rimborso da parte dell’Unione europea[32].

 

I successivi commi dispongono in tema di reintegro al Fondo delle somme dallo stesso anticipate, stabilendo, con il comma 2, che tale reintegro sia fatto a valere sugli accrediti, disposti dall’Unione europea, a titolo di saldo per gli interventi oggetto di anticipazione; nell’ipotesi, invece, che l’Unione europea non riconosca le spese anticipate, il comma 3 attribuisce al Ministero agricolo l’obbligo di attivare le procedure di recupero.

 

Con il comma 4, infine, è previsto che il Fondo di rotazione possa destinare le risorse finanziarie derivanti da un’eventuale riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali 2007/2013 alla realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra lo Stato italiano e la Commissione europea nell’ambito della revisione dei programmi stessi[33].

Tale disposizione va collegata all’intesa siglata il 7 novembre 2011 tra il Commissario europeo per le politiche regionali, Johannes Hahn, ed il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, Raffaele Fitto, che – sulla scorta degli accordi stipulati il 4 novembre dal Governo con i presidenti delle Regioni del Mezzogiorno ed in base agli impegni assunti dal Governo al Vertice UE del 26 ottobre – prevede un Piano di azione con l’intenzione di “concentrare le risorse dei fondi strutturali su istruzione, occupazione, agenda digitale (banda larga) e reti ferroviarie” nel quadro della "revisione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013, condiviso con le Regioni e le amministrazioni centrali interessate".

Con riferimento all’utilizzo delle risorse dei Fondi strutturali comunitari, si ricorda quanto riportato dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Raffaele Fitto, nelle sedute del 12 e del 14 aprile 2011 della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale. In particolare, il Ministro ha evidenziato come, secondo le vigenti procedure di utilizzo delle risorse dei fondi strutturali disciplinate dai regolamenti comunitari, entro il 31 dicembre 2011 dovranno essere spesi circa 8 miliardi di fondi comunitari per evitare il disimpegno automatico delle risorse[34] (attualmente ne risulterebbero spesi solo 3 miliardi). Nella seduta del 14 aprile, il Ministro Fitto ha comunicato alla Commissione che è stato avviato con le autorità comunitarie un confronto per l’individuazione dei settori di utilizzo del credito di imposta, quali la ricerca e il bonus occupazione, che in questo caso potrebbe accelerare la spesa delle risorse del Fondo sociale europeo (FSE).

Per quanto concerne l’accelerazione della spesa dei fondi strutturali, il CIPE, con la delibera 11 gennaio 2011, n. 1, al punto 7, ha indicato apposti “indirizzi per l’accelerazione e la riprogrammazione della spesa dei fondi strutturali 2007-2013”, disponendo la riprogrammazione delle risorse relative ai fondi comunitari, anche in riferimento al fortissimo il ritardo - salvo poche Amministrazioni di eccellenza - nell’utilizzo dei fondi comunitari medesimi, con gravi rischi di disimpegno.

La riprogrammazione della spesa dei fondi strutturali è stata considerata necessaria, in particolare, alla luce degli effetti delle modifiche apportate al Regolamento CE 1083/2006 alla “regola del disimpegno automatico” (modifiche introdotte dal Regolamento CE 539/2010), che hanno comportato un sensibile innalzamento della spesa da rendicontare alla Commissione Europea alle scadenze di fine d’anno nel 2011 e in ognuno degli anni successivi.

La delibera n. 1/2011 dispone che la riprogrammazione verrà avviata, secondo la prassi comunitaria e nel rispetto di quanto previsto dal QSN 2007-2013, dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d’intesa con il Ministro dell’economia e finanze e in concertazione con la Commissione Europea.

Al fine di assicurare che la riprogrammazione avvenga in tempo utile per evitare il disimpegno automatico dei fondi, dovranno essere individuati appropriati obiettivi in termini di impegni giuridicamente vincolanti di ogni Programma Operativo al 30 maggio 2011 e al 31 dicembre 2011, attestato da quanto registrato nel sistema di monitoraggio dei fondi strutturali.

I Programmi Operativi che non avranno raggiunto il livello di impegno prefissato alle date di cui sopra dovranno essere oggetto di riprogrammazione delle risorse, anche con rimodulazione a favore di altri Programmi nell’ambito dello stesso Obiettivo Comunitario e cofinanziati dallo stesso Fondo strutturale.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica è riferita alla parte della norma (commi 1-3) che autorizza il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie ad anticipare le quote relative al saldo del contributo europeo e di quello nazionale, dovuti a titolo di cofinanziamento degli interventi nel settore agricolo e della pesca. Le somme dallo stesso anticipate, sono reintegrate a valere sugli accrediti, disposti dall’Unione europea, a titolo di saldo per gli interventi oggetto di anticipazione; nell’ipotesi, invece, che l’Unione europea non riconosca le spese anticipate, il Ministero agricolo ha l’obbligo di attivare le procedure di recupero.

La RT rileva che nell’ambito dell’attuazione degli interventi previsti dalla normativa comunitaria per il sostegno dei settori dell’agricoltura e della pesca, è previsto che la quota di saldo del contributo comunitario sia erogata dalla Commissione Ue solo a seguito della rendicontazione delle spese già effettuate dai beneficiari finali, previa dimostrazione dell’avvenuta liquidazione delle quote di contributo a carico dello Stato.

Considerato che il Ministero delle Politiche Agricole non dispone, nell’ambito delle ordinarie risorse del bilancio, delle somme necessarie ad anticipare le quote di contributo comunitario, si rende necessario prevedere un meccanismo di anticipazione alternativo, al fine di assicurare l’erogazione delle quote contributive in favore dei beneficiari degli interventi Ue, in modo da poter chiedere il successivo rimborso all’Unione europea. Pertanto, come già avviene per i Fondi strutturali, si propone di autorizzare il Fondo di rotazione ad anticipare le quote dei contributi comunitari e statali previsti nell’ambito degli interventi attivati nei settori dell’agricoltura e della pesca. La RT precisa infine che la norma in esame non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT non prende invece in considerazione il comma 4 dell’articolo in esame che prevede che il Fondo di rotazione possa destinare le risorse finanziarie derivanti da un’eventuale riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali 2007/2013 alla realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra lo Stato italiano e la Commissione europea nell’ambito della revisione dei programmi stessi.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni nel presupposto, sul quale è stata chiesta una conferma da parte del Governo, che l’accelerazione della spesa autorizzata nella norma in esame sia fosse scontata nei tendenziali a legislazione vigente.


 

Articolo 24
(Disposizioni per lo sviluppo
del settore dei beni e delle attività culturali)

 


1. Le somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo degli stanziamenti previsti dall'articolo 1, commi da 325 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come rifinanziati dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, per la copertura degli oneri relativi alla proroga delle agevolazioni fiscali per le attività cinematografiche di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono annualmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per essere destinate al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Il riparto di dette risorse tra le finalità di cui al citato decreto legislativo n. 28 del 2004 è disposto con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, i commi da 338 a 343 sono abrogati.

2. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i principi di efficienza, razionalità ed economicità e di far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull'economia del Paese, all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25» sono sostituite dalle seguenti: «alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»;

b) prima dell'ultimo periodo sono inseriti i seguenti: «Al fine di procedere alle assunzioni di personale presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministero per i beni e le attività culturali procede, dopo l'utilizzo delle graduatorie regionali in corso di validità ai fini di quanto previsto dal terzo periodo, alla formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle graduatorie regionali in corso di validità, applicando in caso di parità di merito il principio della minore età anagrafica. La graduatoria unica nazionale è elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria della regione per cui hanno concorso. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede alle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente».


 

 

Il comma 1 reca disposizioni relative al settore cinematografico, mentre il comma 2 concerne assunzioni di personale da parte del Ministero.

 

In particolare, il comma 1 dispone che le somme relative all’eventuale minor utilizzo delle risorse stanziate per le agevolazioni fiscali, disposte dalla legge finanziaria 2008 e successivamente prorogate, in favore delle imprese operanti nel settore cinematografico(ai sensi dell’art.1, commi da 325 a 337della L. 244/2007; tax credit esterno e interno, ovvero credito d’imposta per le spese sostenute da imprese esterne ed interne alla filiera del cinema;credito d’imposta per le imprese che si avvalgono di manodopera italiana[35]), individuate con decreto dei Ministri per i beni e le attività culturali e dell’economia e delle finanze, sono riassegnate ogni anno con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze allo stato di previsione del MIBAC, ai fini del rifinanziamento del Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche (di cui all’art. 12 del D.Lgs. 28/2004). Il riparto delle risorse fra le finalità di cui al d.lgs. 28/2004 (è presumibile che con tale formulazione si sia voluto fare riferimento sempre alle finalità del Fondo citato) è disposto con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

 

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che l’art. 2, co. 4, del D.L. 225/2010 (L. 10/2011) ha disposto la proroga dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 delle agevolazioni in favore del cinema recate dall'art. 1, commi da 325 a 328, nonché da 330 a 340, della L. 244/2007. Il c. 4-bis ha poi disposto che ai crediti d'imposta concessi in base ai commi 325, 327 e 335 non si applica il limite massimo di utilizzo, pari a 250.000 euro annui, fissato all’articolo 1, co. 53 della stessa legge 244/2007. Il c. 4-quater ha fissato, per l’onere derivante dagli incentivi fiscali di cui ai co. 4 e 4-bis, un limite di spesa di euro 90 mln per ciascuno degli esercizi 2011, 2012 e 2013 e ha disposto la relativa copertura, poi modificata dall’art. 1 del D.L. 34/2011 (L. 75/2011).

 

Con riferimento al Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche, istituito dall’art. 12 del D.lgs. 28/2004, si ricorda che ad esso affluiscono le risorse già esistenti, in particolare, nel Fondo di intervento, nel Fondo di sostegno e nel Fondo di garanzia, nonché la quota del cinema nell’ambito del FUS.

Con decreto ministeriale, sentita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche[36], il Fondo viene ripartito annualmente tra le seguenti finalità:

a)    finanziamento di investimenti per la produzione di opere filmiche;

b)    contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione;

c)    contributi a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari delle sale cinematografiche per la realizzazione, il ripristino e l'adeguamento delle medesime;

d)    contributi a favore delle industrie tecniche cinematografiche per ristrutturazione e adeguamento di stabilimenti per la produzione e la postproduzione;

e)    contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attività cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo[37].

Con riferimento alle modalità di ripartizione del Fondo, si ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza 7-19 luglio 2005, n. 285, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità della disposizione, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia “adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”.

 

Dalla lettura del comma emerge, dunque, che per la sua attuazione devono intervenire tre diversi decreti ministeriali: un primo decreto per individuare le risorse disponibili, un secondo decreto per riassegnarle allo stato di previsione del MIBAC, un terzo decreto per ripartirle: in relazione a quest’ultimo, peraltro, sembra venuto meno il parere della Consulta territoriale per le attività cinematografiche e non è stato previsto il parere della Conferenza permanente richiesto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 285/2005 sopra citata[38].

 

Infine, il comma 1 abroga le disposizioni dell’art. 1 della L. 244/2007 che disponevano ulteriori agevolazioni fiscali in favore del settore cinematografico: si tratta dei commi da 338 a 343.

 

Il comma 338 dell’art. 1 della L. 244/2007 stabilisce che gli utili dichiarati dalle imprese di produzione e di distribuzione cinematografica non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, se sono impiegati nelle attività proprie delle suddette imprese per lungometraggi, film di animazione, di interesse culturale e d’essai. L’agevolazione è concessa a condizione che il film da realizzare sia un film riconosciuto di nazionalità italiana, ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs. n. 28/2004, e solo alle imprese che tengono la contabilità ordinaria, ai sensi degli artt. 13 e 18, c. 6, del D.P.R. n. 600/1973[39].

Il comma 339 concede un’agevolazione analoga alla precedente, ma limitata al 30% degli utili, alle imprese italiane operanti in settori diversi da quello cinematografico che impiegano i propri utili, da sole o per mezzo di accordi con imprese del settore, in attività di produzione o di distribuzione relative agli stessi film di cui al c. 338. Anche in questo caso il beneficio è riconosciuto esclusivamente ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria.

Ai sensi del comma 340, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo economico, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge sono adottate le disposizioni applicative delle agevolazioni di cui ai commi 338 e 339.

Il comma 341 stanziava le risorse per le agevolazioni previste dai commi 338 e 339 per il triennio 2008-2010.

Il comma 342 assegnava un contributo straordinario al Fondo di cui all’art. 12, per gli anni 2008-2010, allo scopo di assicurare lo sviluppo e l’adeguamento tecnico e tecnologico delle sale cinematografiche.

Il comma 343 dispone che l’efficacia dei commi da 335 a 339 è subordinata, ai sensi dell’art. 88, par. 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all’autorizzazione della Commissione europea[40].

 

Il comma 2 reca disposizioni volte ad agevolare le assunzioni presso il MIBAC, al fine di assicurare l’espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale, rafforzare la competitività del settore e metterlo in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull’economia del Paese. A tal fine, modifica l’art. 2, c. 3, del D.L. 34/2011 (L. 75/2011).

 

Preliminarmente si ricorda, dunque, che il comma 3 dell’art. 2 citato, per consentire la realizzazione del programma straordinario di interventi per Pompei previsto dal comma 1, ha autorizzato l'assunzione di:

§       personale di III area[41], posizione economica F1, nel limite di spesa di euro 900.000 annui a decorrere dal 2011, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità. Tale personale ha l’obbligo di prestare servizio per almeno 5 anni presso le sedi della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei[42];

§       ulteriore personale specializzato, anche dirigenziale, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, nel limite delle ordinarie facoltà di assunzione consentite per l'anno 2011 dalla normativa vigente, da destinare all'espletamento di funzioni di tutela del patrimonio culturale.

Tali assunzioni possono avvenire in deroga al divieto di assunzione disposto dall'art. 2, co. 8-quater, del D.L. 194 del 2009 (L. 25/2010) nell’ipotesi in cui non si sia proceduto alle riduzioni organiche previste dal c. 8-bis (in base a tale disposizione, entro il 30 giugno 2010 occorreva procedere ad una riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10% di quelli risultanti a seguito dell'applicazione dell'art. 74, c. 1, del D.L. 112/2008, e rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto art. 74).

 

Con la nuova disposizione letteralmente si prevede che le assunzioni in questione avvengono in deroga da quanto previsto dall’art. 2, co. 8-bis, dello stesso D.L. 194/2009 - ante illustrato -, nonché dall’art. 1, co. 3 e 4, del D.L. 138/2011 (L. 148/2011, che prescrive ulteriori riduzioni organiche entro il 31 marzo 2012, in assenza delle quali non è possibile effettuare assunzioni).

La relazione tecnica chiariva che la disposizione è finalizzata ad escludere il MIBAC dalla riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle dotazioni organiche del personale dirigenziale di 2^ fascia e delle aree, prevista dalle due disposizioni citate.

Essa ha, conseguentemente, una portata più ampia di quella a cui farebbe pensare la collocazione nell’ambito del comma 3 dell’art. 2 del D.L. 34/2010, essendo rivolta ad escludere il MIBAC dalle riduzioni organiche richieste dal D.L. 138/2011.

 

Con ulteriore novella all’art. 3, co. 2, del D.L. 34/2011, si dispone che, al fine di procedere alle assunzioni presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il MIBAC procede, dopo l’utilizzo delle graduatorie regionali in corso di validità ai fini di quanto previsto dal terzo periodo del comma 2 (ossia, all’assunzione di ulteriore personale specializzato, anche dirigenziale, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, da destinare all'espletamento di funzioni di tutela del patrimonio culturale, con un riferimento, dunque, più ampio di quello relativo alle assunzioni presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei[43]), alla formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei. In tale graduatoria gli idonei sono collocati secondo l’ordine di merito risultante dalla votazione riportata nella graduatoria regionale, con precedenza, in caso di parità di merito, per il soggetto più giovane[44].

La graduatoria unica è elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione (dell’incarico presso la Soprintendenza sopra citata) e non comporta la soppressione delle graduatorie regionali. I candidati che non accettano, mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria regionale di riferimento.

 

Per completezza si ricorda che il comma 2 riproduce, nella sostanza, l'articolo 4, comma 92, del disegno di legge di stabilità (A.S. 2968), del quale la Presidenza del Senato aveva disposto lo stralcio, ai sensi dell'art. 126, comma 3, del Regolamento (cfr. A.S.2968-septies).

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica – dopo aver ricordato che le disposizioni contenute nella norma in esame sono finalizzate ad assicurare un positivo impatto finanziario sul bilancio dello Stato e sono altresì volte a favorire lo sviluppo dei molteplici settori imprenditoriali a vario titolo interessati al rilancio della cultura in tutte le sue espressioni e a promuovere la crescita economica del Paese - afferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il comma 1 dell’articolo in esame prevede la riassegnazione annuale allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per essere destinate al rifinanziamento del FUS, delle somme corrispondenti all’eventuale minor utilizzo degli stanziamenti previsti per le agevolazioni fiscali disposte per il settore cinematografico dall’art. 1, commi da 325 a 337 della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007).

A tale proposito la relazione afferma che la proposta è volta a far sì che le somme equivalenti al minor utilizzo annuale delle risorse “tax credit” rispetto alla copertura fissata in 90 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2011-2013 – minor utilizzo quantificabile in circa 25 milioni annui – confluiscano per legge nella quota FUS per le attività cinematografiche.

La relazione specifica inoltre che la proposta viene incontro alla scarsa, se non inesistente fruizione da parte di molte sale medio-piccole del tax credit digitale. Tali sale, detentrici di circa 1000-1500 schermi sui 3900 costituenti il parco complessivo italiano, per la dimensione della loro economia, per l’assenza o limitatezza di dipendenti, nonché per la compresenza di altri crediti d’imposta di fatto sono nella condizione di non poter avvantaggiarsi del beneficio e finiscono per ignorarlo.

La lett. a) del comma 2 della norma in esame esclude il MIBAC dalla riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle dotazioni organiche del personale dirigenziale di II fascia e delle Aree, previste dal’art. 2, comma 8-bis e 8-quater del D.L. 194/2009 e dall’art. 1, commi 3 e 4, del D.L. 138/2001. La lett. b) detta disposizioni in merito alla possibilità per il MIBAC di utilizzare le graduatorie regionali in corso di validità, al fine di procedere alle assunzioni di personale presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, mediante la formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei. La disposizione specifica che il MIBAC deve provvedere alle attività previste nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina effetti finanziari in quanto, per le norme suddette, non erano stati scontati risparmi sui saldi di finanza pubblica. Specifica, inoltre, che si tratta di disposizioni volte a consentire al MIBAC un più efficiente utilizzo delle graduatorie in corso di validità presso lo stesso Ministero, nell’ambito delle assunzioni consentite dalla normativa vigente e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stato osservato che la disposizione di cui al comma 1 non stabilisce l’anno di decorrenza della riassegnazione delle risorse, la cui quantificazione è peraltro indicata dalla relazione tecnica.


 

Articolo 25
(Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile)

 


1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 125, primo comma, le parole: «il proprio indirizzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»;

b) all'articolo 133, il terzo comma è abrogato;

c) all'articolo 134, il terzo comma è abrogato;

d) all'articolo 136:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici»;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica»;

3) il quarto comma è abrogato;

e) all'articolo 170, al quarto comma, le parole da: «Il giudice può autorizzare per singoli atti» sino a: «l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni» sono soppresse;

f) all'articolo 176, al secondo comma, le parole da: «anche a mezzo telefax» sino a: «l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione» sono soppresse;

g) all'articolo 183, il decimo comma è abrogato;

h) all'articolo 250, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax.»;

i) all'articolo 366:

1) al secondo comma, dopo le parole: «se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma» sono inserite le seguenti: «ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»;

2) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo comma.»;

l) all'articolo 518, al sesto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.».

2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 173-bis, al terzo comma, le parole da: «a mezzo di posta ordinaria» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria»;

b) all'articolo 173-quinquies, al primo comma, le parole da: «a mezzo di telefax» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli».

3. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890,» sono inserite le seguenti: «ovvero a mezzo della posta elettronica certificata»;

b) all'articolo 3, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. La notifica è effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalità previste dall'articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all'articolo 8»;

c) all'articolo 4:

1) al comma 1, dopo le parole: «può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente,» sono inserite le seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata, ovvero»;

2) al comma 1 le parole: «e che sia iscritto nello stesso albo del notificante» sono soppresse;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.»;

d) all'articolo 5:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nella notificazione di cui all'articolo 4 l'atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.»;

2) al comma 2, al primo periodo è premesso il seguente: «Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario.»;

3) al comma 3, le parole: «In entrambi i casi di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 2».

4. All'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente».

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

Il comma 1,reca modifiche al codice di procedura di civile relative all’impiego della posta elettronica certificata (PEC) nel processo civile.

 

In particolare:

§      si precisa che l’indirizzo PEC che il difensore deve indicare negli atti di parte (citazione, ricorso, comparsa, controricorso, precetto) deve essere quello comunicato al proprio ordine (art. 125 c.p.c., modificato dalla lett. a));

§      è soppresso l’obbligo - recentemente introdotto dal D.L. 138/2011 - di effettuare le comunicazioni di cancelleria alle parti esclusivamente tramite PEC o telefax, e viene riscritta la disciplina della comunicazioni di cancelleria.

In base alla nuova norma, le comunicazioni di cancelleria si effettuano in via ordinaria tramite consegna al destinatario, che rilascia ricevuta, o tramite PEC, nel rispetto della normativa sui documenti informatici, anche regolamentare, vigente. Se non è possibile procedere con questi mezzi, la comunicazione avviene tramite telefax o tramite notifica dell’ufficiale giudiziario, salva diversa disposizione di legge (art. 136 c.p.c., modificato dalla lett. d));

§      sono soppresse le disposizioni che prevedono la comunicazione alle parti da parte della cancelleria delle sentenze e delle ordinanze tramite telefax o posta elettronica. Le comunicazioni delle sentenze e delle ordinanze rientrano così nella nuova disciplina generale (artt. 133, 134, 176 e 183 c.p.c., modificati, rispettivamente, dalle lett. b), c), f) e g);

§      è soppressa la disposizione che consente al giudice di autorizzare, per singoli atti, che lo scambio o la comunicazione di comparse e memorie avvenga tramite telefax o PEC (art. 170 c.p.c., modificato dalla lett. e));

§      con riferimento all’intimazione al testimone a comparire in udienza da parte del difensore mediante posta elettronica (che resta comunque alternativa alla raccomandata e al telefax), si precisa che deve trattarsi di posta elettronica ‘certificata’e si sopprime il riferimento alla normativa vigente in materia di documenti informatici (art. 250 c.p.c., modificato dalla lett. h);

§      con riferimento al ricorso per cassazione (art. 366, modificato dalla lett. i)):

-        è introdotta la possibilità per il ricorrente di indicare l’indirizzo PEC comunicato al proprio ordine, in alternativa all’elezione di domicilio a Roma, onde evitare che le notificazioni gli siano fatto presso la cancelleria della Cassazione;

-        viene modificata la disciplina delle comunicazioni di cancelleria e delle notificazioni tra i difensori ai sensi degli artt. 372 (produzione di altri documenti) e 390 (rinuncia al ricorso), richiamando l’applicabilità della disciplina generale delle comunicazioni di cancelleria di cui all’art. 136 c.p.c. (su cui v. supra);

La disciplina delle comunicazioni di cancelleria è dunque richiamata anche per le notificazioni tra difensori.

§      con riferimento al pignoramento, si prevede che la trasmissione del verbale da parte dell’ufficiale giudiziario al debitore e al creditore avviene tramite PEC; solo quando ciò non è possibile, essa avviene tramite telefax o posta ordinaria (art. 518 c.p.c., modificato dalla lett. l)).

 

Si segnala che la lettera l) dovrebbe sostituire il terzo periodo – e non il secondo – del sesto comma dell’art. 618 c.p.c.

 

Il comma 2 reca le seguenti modifiche alle disposizioni di attuazione del c.p.c.:

§      nell’espropriazione immobiliare, si prevede che:

-        l’invio della relazione di stima da parte dell’esperto a creditori e debitore avviene tramite PEC; solo quando ciò non è possibile, essa avviene tramite telefax o posta ordinari (art. 173-bis disp. att. c.p.c.);

-        la comunicazione della presentazione delle offerte di acquisto e della presentazione della cauzione avviene tramite PEC o, solo quando ciò non sia possibile, tramite telefax (art. 173-quinquies disp. att. c.p.c.).

 

Il comma 3 interviene sulla disciplina delle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli gli avvocati, recata dalla legge n. 53/1994.

In particolare:

§      è introdotta la possibilità per gli avvocati di eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale tramite PEC, oltre che a mezzo del servizio postale (lett. a);

§      è previsto che la notifica è effettuata a mezzo PEC solo se l’indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede secondo le modalità previste dal c.p.c. per le notifiche a mezzo posta elettronica (art. 149-bis, introdotto dal D.L. 193/2009), ove compatibili. È conseguentemente abrogata la disciplina relativa alle notifiche per via informatica prevista dalla L. 53/1994 (lett. b);

§      è eliminato il requisito dell’iscrizione del destinatario nello stesso albo del notificante in caso di notifica tramite PEC; il requisito è invece mantenuto in caso di notifica tramite consegna (lett. c));

§      è previsto che la notifica tramite PEC avviene all’indirizzo PEC che il destinatario ha comunicato al proprio ordine (lett. d).

 

Il comma 4 introduce una sanzione drastica in caso di mancato rispetto dell’obbligo degli ordini e collegi professionali di pubblicare in via riservata e di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati identificativi degli iscritti ed i relativi indirizzi PEC.

Il D.L. n. 185/2008 (art. 16, comma 7) ha infatti introdotto l’obbligo per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato di comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di PEC o analogo entro un anno dall’entrata in vigore del D.L. medesimo, ossia entro il 29 novembre 2009. Gli ordini e i collegi sono tenuti a pubblicare in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

Il comma 4prevede che l’omessa pubblicazione dell’elenco riservato o il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati e gli indirizzi PEC degli iscritti costituiscono motivo di scioglimento o commissariamento del collegio o ordine inadempiente (recte: del consiglio del collegio o ordine inadempiente).

 

Si ricorda che l’art. 8. D.Lgs.Lgt. n. 382/44 prevede che i consigli degli ordini e dei collegi professionali possono essere sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente. In caso di scioglimento le funzioni del consiglio sono affidate ad un commissario straordinario fino alla nomina del nuovo consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro della giustizia. Il commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due e di non più di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.

 

Il comma 5 fissa l’entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente articolo al trentesimo giorno dall’entrata in vigore della legge di stabilità, ossia al 31 gennaio 2012.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma in riferimento, introducendo opportune modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni attuative, estende l’utilizzo della posta elettronica certificata per le notifiche o le comunicazioni, in tutte le fasi del processo civile, con evidenti vantaggi in termini di accelerazione dei tempi e di risparmio di risorse per gli uffici giudiziari. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, evidenziato preliminarmente che la disposizione in esame non è corredata di un’espressa clausola di invarianza finanziaria, è stato chiesto al Governo di confermare che l’applicazione della stessa – nell’ambito degli adempimenti relativi all’implementazione delle vigenti disposizioni in materia di amministrazione digitale - possa essere effettuata nel quadro delle risorse, umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


 

Articolo 26
(Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile
pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello
)

 


1. Nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, e in quelli pendenti davanti alle corti di appello da oltre due anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, la cancelleria avvisa le parti costituite dell'onere di presentare istanza di trattazione del procedimento, con l'avvertimento delle conseguenze di cui al comma 2.

2. Le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha sottoscritto il mandato, dichiara la persistenza dell'interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione dell'avviso di cui al comma 1.

3. Nei casi di cui al comma 2 il presidente del collegio dichiara l'estinzione con decreto.


 

 

L’articolo in commento è finalizzato allo smaltimento dell’arretrato civile in cassazione e in corte di appello.

Secondo quanto riferito al Parlamento dall’allora Ministro della giustizia Alfano, nel giugno 2011, l’arretrato civile ammontava a circa 5 milioni e 600 mila procedimenti.

 

Esso prevede – in mancanza di un manifestato interesse delle parti alla prosecuzione del procedimento l’estinzione dei procedimenti civili:

§      davanti alla Corte di cassazione, ove relativi a ricorsi avverso le sentenze pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009[45] (4 luglio 2009);

§      davanti alle corti d’appello, ove pendenti da più di 2 anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il procedimento delineato prevede un avviso alle parti costituite, ad opera delle cancellerie, relativo all’onere di presentare istanza di trattazione del procedimento.

Se permane l’interesse a proseguire nell’impugnazione, la parte che ha sottoscritto il mandato, entro il termine perentorio di 6 mesi dalla ricezione dell’avviso, lo dichiara con istanza sottoscritta personalmente.

Le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti si attiva in tal senso; ne deriva l’estinzione del giudizio, dichiarata con decreto del presidente del collegio.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, allegata all’emendamento 4.2000 del Governo,ribadisce il contenuto delle norme le quali prevedono l'estinzione dei procedimenti pendenti dinanzi la Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima dell'entrata in vigore della legge 69/2009, e davanti le corti di appello da oltre due anni in mancanza della dichiarazione delle parti della persistenza dell'interesse alla trattazione del procedimento. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare nel presupposto che il carico amministrativo gravante sulle cancellerie, derivante dall’invio dell’avviso alle parti dell’esistenza dell’onere di presentare istanza di trattazione per evitare l’estinzione del processo, sia bilanciato da una corrispondente riduzione del carico amministrativo a seguito dell’estinzione di una percentuale di processi attualmente pendenti.


 

Articolo 27
(Modifiche al codice di procedura civile per l'accelerazione
del contenzioso civile pendente in grado di appello)

 


1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 283 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se l'istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio»;

b) all'articolo 350, primo comma, dopo le parole: «la trattazione dell'appello è collegiale», sono inserite le seguenti: «ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti»;

c) all'articolo 351:

1) al primo comma, dopo le parole: «il giudice provvede con ordinanza» sono inserite le seguenti: «non impugnabile»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell'articolo 281-sexies. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire»;

d) all'articolo 352 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice può decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-sexies»;

e) all'articolo 431 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se l'istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto comma è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio»;

f) all'articolo 445-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

La disposizione in commento novella il codice di rito civile con lo specifico obiettivo di accelerazione dello svolgimento dei procedimenti di appello.

 

In particolare, le modifiche al c.p.c. – che entrano in vigore, secondo l’ultimo comma della norma in commento, decorsi 30 gg. dalla vigenza della presente legge di stabilità - sono le seguenti:

§      agli artt. 283 e 431 due identici commi aggiuntivi mirano – rispettivamente, nel giudizio ordinario di cognizione e in quello del lavoro - a disincentivare le istanze temerarie di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado; la nuove norme prevedono, infatti, che il giudice in caso di inammissibilità o manifesta infondatezza dell’istanza, con ordinanza non impugnabile (ma revocabile con la sentenza che definisce il giudizio), può condannare il proponente ad una pena pecuniaria minima di 250 euro e massima di 10.000;

§      all’art. 350 – confermando la trattazione collegiale dell’appello davanti alla corte di appello – una integrazione del primo comma riconosce al presidente la facoltà di delegare ad un componente del collegio l’assunzione di mezzi istruttori;

§      all’art. 351, relativo ai provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello:

a)  un’integrazione del primo comma prevede la non impugnabilità dell’ordinanza che, nella prima udienza, decide sull’istanza di provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado;

b)  un comma aggiuntivo prevede la possibilità che, nella prima udienza, il giudice se ritiene la causa matura per la decisione, possa ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza, o su istanza di parte, in un’udienza successiva, e pronunciare sentenza al termine della discussione (ex art. 281-sexies); ove sia stata fissata l’udienza camerale per la decisione sulla sospensione della provvisoria esecuzione, il giudice fissa un’apposita udienza per decidere la causa di appello, nel rispetto dei termini di comparizione;

§      all’art. 352, relativoalla decisione in appello, un comma aggiuntivo prevede che, quando non ritenga di provvedere altrimenti, il giudice può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza, o su istanza di parte, in un’udienza successiva, e pronunciare sentenza al termine della discussione (ex art. 281-sexies);

§      all’art. 445-bis (recentemente introdotto dal D.L. n. 98/2011), un comma aggiuntivo – in relazione all’accertamento tecnico preventivo obbligatorio nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità e sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilità e di assegno di invalidità – prevede l’inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio di contestazione avverso le conclusioni del C.T.U.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, allegata all’emendamento 4.2000 del Governo,afferma chele norme prevedono misure finalizzate ad accelerare il contenzioso civile pendente in grado di appello attraverso una più celere modalità di svolgimento del rito e con l'introduzione di meccanismi sanzionatori in caso di istanze inammissibili o manifestamente infondata. Le disposizioni, prosegue la relazione tecnica, non determinano riflessi finanziari a carico del bilancio dello Stato.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.


 

Articolo 28
(Modifiche in materia di spese di giustizia)

 


1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione»;

b) all'articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta».

2. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è versato all'entrata del bilancio dello Stato, con separata contabilizzazione, per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento ai servizi informatici e con esclusione delle spese di personale. Nei rapporti finanziari con le autonomie speciali il maggior gettito costituisce riserva all'erario per un periodo di cinque anni.

3. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

L’articolo novella la disciplina del contributo unificato contenuta nel TU delle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002[46]), prevedendo l’aumento di alcuni degli importi dovuti.

Analoghi interventi erano già stati svolti dalle precedenti manovre finanziarie estive (cfr. decreto-legge n. 98 del 2011, art. 37 e decreto-legge n. 138 del 2011, art. 35-bis).

 

In particolare, il comma 1, lett. a), modifica l’art. 13 del TU, inserendovi il comma 1-bis, in base al quale gli importi del contributo definiti dal comma 1 (che fissa importi diversi in ragione della tipologia e del valore della controversia) sono:

§      aumentati della metà per i giudizi di impugnazione;

Ad esempio, se attualmente per i processi aventi un valore compreso tra 26.000 e 52.000 euro e per i processi civili di valore indeterminabile è dovuto un contributo di 450 euro, anche in sede di impugnazione, con la novella in sede di impugnazione per queste controversie sarà dovuto un contributo di 675 euro.

§      raddoppiati per i processi di Cassazione.

Nell’esempio precedente, per il ricorso in Cassazione sarà dovuto un contributo unificato di 900 euro.

 

Si ricorda che la legge n. 69 del 2009[47] (art. 67) ha inserito nell’art. 13 del TU il comma 2-bis, in base al quale per i processi «dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari»[48]. Gli importi di cui ai commi 1-bis e 2-bis sono destinati a sommarsi.

 

Il comma 3 stabilisce che gli aumenti si applicano anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato sia stato pubblicato o, nel caso in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente all’entrata in vigore della legge di stabilità.

Per quanto riguarda la formulazione del testo, si osserva che il comma 3 fa erroneamente riferimento all’entrata in vigore di un decreto legge.

 

Il comma 1, lett. b) interviene sul successivo art. 14 del TU, in tema di obbligo di pagamento del contributo unificato, sostituendo il comma 3.

La novella ribadisce quanto già attualmente previsto dalla normativa, ovvero che la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, deve integrare l’importo unificato già versato laddove attraverso una modifica della domanda o una domanda riconvenzionale o una chiamata in causa si ottenga l’aumento del valore della causa.

A ciò è aggiunta la previsione dell’obbligo per tutte le altre parti, quando propongono domandariconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, di versare un autonomo contributo unificato determinato in base al valore della domanda proposta.

 

Il comma 2 destina il maggior gettito derivante dall’applicazione delle modifiche al contributo unificato al Ministero della giustizia.

In particolare, il gettito dovrà essere versato all’entrata del bilancio dello Stato, con separata contabilizzazione, per essere riassegnato, con D.M. Economia, allo stato di previsione del Ministero della giustizia.

Il Ministero della giustizia è tenuto ad impegnare tali risorse per assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento ai servizi informatici e con esclusione delle spese di personale.

Nei rapporti finanziari con le autonomie speciali il maggior gettito costituisce riserva all’erario per un periodo di 5 anni.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, allegata all’emendamento 4.2000 del Governo,chiarisce che le normeapportano alcune modifiche al testo unico, delle spese di giustizia di cui al D.P.R. 115/2002. Le modifiche riguardano la misura del contributo unificato dovuto, che viene aumentato del 50 per cento nei giudizi di impugnazione e del 100 per cento nei giudizi dinanzi la Corte di cassazione. Si prevede altresì di assoggettare ad un autonomo contributo unificato le altre parti che intervengono nel procedimento modificando la domanda o proponendo domanda riconvenzionale o svolgendo intervento autonomo, per un importo determinato in base al valore della domanda proposta.

Il maggior gettito che deriva da tali disposizioni, da destinare alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, ammontante ad euro 17.191.861 per le sole impugnazioni e per i giudizi dinanzi alla Corte di cassazione, è analiticamente dimostrato in un prospetto allegato alla relazione tecnica.

Tale maggior gettito è versato all'entrata del bilancio dello Stato, con separata

contabilizzazione, per essere riassegnato con Decreto del Ministro dell' economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero della Giustizia. Nei rapporti finanziari con le autonomie speciali, il maggior gettito costituisce riserva all'erario per un periodo di 5 anni.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.


 

Articolo 29
(Modificazioni dell'articolo 55 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) (c.d. “mini naja”)

 

1. All'articolo 55 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5-bis, primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2012» sono inserite le seguenti: «nonché euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2013» e le parole: «in via sperimentale per un triennio» sono soppresse.

 

 

L'articolo 29 – inserito nel corso dell’esame parlamentare -novella i commi 5-bis e 7-bis dell'art. 55 del decreto legge n. 78/2010[49] relativi all'autorizzazione e alla copertura di spesa della cosiddetta "mini Naja", dando carattere permanente alle spese originariamente previste a titolo sperimentale per un triennio. In particolare viene confermata la spesa di 7.500.000 euro per il 2012 e prevista una spesa di 1.000.000 euro a decorrere dal 2013, la cui ulteriore copertura è recata da una lettera aggiuntiva dell'articolo 7-bis.

 

Si ricorda che il comma 5-bis del decreto legge n. 78/2010 autorizzava, in via sperimentale per un triennio, la spesa per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per l'organizzazione da parte delle Forze armate di corsi di formazione a carattere teorico-pratico, tendenti a rafforzare tra i giovani la conoscenza e la condivisione dei valori che promanano dalle Forze armate e che sono alla base della presenza dei contingenti militari italiani nelle missioni internazionali. Tali corsi sono tesi a fornire le conoscenze di base riguardanti il dovere costituzionale di difesa dello Stato, le attività prioritarie delle Forze armate, incluse le missioni internazionali di pace a salvaguardia degli interessi nazionali e di contrasto al terrorismo internazionale, e quelle di concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni, in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza. Quanto alle modalità di svolgimento dei corsi, si prevede che i corsi, di durata non superiore a tre settimane, si svolgano presso reparti delle Forze armate, secondo le priorità e le modalità di attivazione, organizzazione e svolgimento stabilite con decreto, di cui al comma 5-sexies, del Ministro della difesa, sentito il Ministro della gioventù. Dell’attivazione dei corsi è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, e nel sito Internet del Ministero della difesa.

La disciplina della materia è completata dai commi da 5-ter a 5-sexies.

Il comma 5-ter stabilisce i requisiti di partecipazione ai corsi.

Il comma 5-quater stabilisce che i giovani ammessi ai corsi assumano lo stato di militari, contraendo una speciale ferma volontaria di durata pari alla durata del corso e che fruiscano a titolo gratuito degli alloggi di servizio collettivo e della mensa.

Il comma 5-quinquiesprevede il rilascio, al termine dei corsi, dell’attestato di frequenza.

Il comma 5-sexies prevede che con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro della gioventù vengano previsti: a) eventuali ulteriori requisiti, nonché titoli di preferenza; b) le modalità di svolgimento dei corsi, le cause di allontanamento dagli stessi, le eventuali ulteriori modalità dei corsi per giovani con disabilità; c) la regolamentazione della cauzione relativa ai materiali di vestiario e di equipaggiamento forniti dalla Difesa, versata dai frequentatori.

 

Il comma 7-bis dell'art. 55provvede alla copertura degli oneri recati dalle disposizioni di cui ai commi da 5-bis a 5-septies del medesimo articolo destinati ai corsi di formazione organizzati dalle Forze armate, confermando, nella nuova formulazione qui proposta, l'ammontare di 7.500.000 euro per l'anno 2012 e prevedendo oneri pari a 1.000.000 euro a decorrere dal 2013.

 

Si ricorda che il comma 7-bis nella formulazione attuale provvede a tali oneri (pari a 11.599.720 euro per l'anno 2010, 5.846.720 euro per l'anno 2011 e 7.500.000 euro per l'anno 2012):

a)      quanto a euro 5.285.72 per l'anno 2010, mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente delle missioni del Ministero della difesa relative alle spese rimodulabili;

b)      quanto a euro 1.314.000 per l'anno 2010, euro 74.000 per l'anno 2011 ed euro 2.500.000 per l'anno 2012, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;

c)      quanto a euro 5.772.720 per l'anno 2011 ed euro 5.000.000 per l'anno 2012, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dalle disposizioni in materia di cedolino unico (articolo 4, commi da 4-bis a 4-novies);

d)      quanto ad euro 5.000.000 per l’anno 2010 mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dalla tassazione della variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita per le imprese di assicurazione (articolo 38, commi da 13-bis a 13-quater);

 

La lettera d-bis), di cui si propone l'introduzione, provvede agli ulteriori oneri a decorrere dal 2013, quanto a euro 1.000.000, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MEF.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Maggiori spese correnti

/

1,0

1,0

/

1,0

1,0

/

1,0

1,0

 

La relazione tecnica afferma che con la disposizione in esame, viene prevista la messa a regime dei corsi di formazione a carattere tecnico pratico previsti dall’art. 55, del D.L. n. 78/2010, con un onere pari ad un milione di euro annui a decorrere dal 2013. L’onere è stato compensato attraverso una riduzione del fondo speciale di parte corrente, con corrispondente utilizzo dell’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stato chiesto di fornire dati ed elementi di valutazione idonei a confermare l’effettiva possibilità di ricondurre le attività correlate allo svolgimento dei “corsi di formazione a carattere tecnico pratico” nelle FF.AA. (cd. Mini Naja) nell’ambito di un limite massimo, come prefigurato dalla norma, precisando le modalità procedurali idonee a garantire il rispetto del predetto limite.

Si rammenta che la relazione tecnica relativa al D.L. n. 70/2011, e riferita alla norma di cui all’art. 55, comma 5 bis-5 sexies, (che autorizza la spesa di euro di euro 6.599.720 per il 2010, euro 5.846.720 per il 2011 ed euro 7.500.000 per il 2012), per le finalità delle norme in riferimento individua, nelle seguenti apposite tabelle, le singole voci di costo che concorrono a determinare l’onere previsto per ciascun anno del triennio 2010-2012.

(euro)

Progetto “Stage Difesa”-EF. 2010

 

Numero

Costi medi unitari

Costi per 21 giorni

CFI Personale di supporto

360

100

756.000

Indennità di missione personale di supporto

360

12

90.720

TOTALE SPESE DI PERSONALE

 

846.720

TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO

 

3.900.000

TOTALE ONERI UNA TANTUM

 

1.853.000

TOTALE

 

6.599.720

 


(euro)

Progetto “Stage Difesa”-EF. 2011

TOTALE SPESE DI PERSONALE (*)

 

846.720

TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO

 

3.900.000

TOTALE ONERI UNA TANTUM

 

1.100.000

TOTALE

 

5.846.720

(*) I parametri di quantificazione degli oneri di personale sono i medesimi per ciascun anno del triennio

(euro)

Progetto “Stage Difesa”-EF. 2012

TOTALE SPESE DI PERSONALE (*)

 

846.720

TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO

 

4.253.280

TOTALE ONERI UNA TANTUM

 

2.400.000

TOTALE

 

7.500.000

(*) I parametri di quantificazione degli oneri di personale sono i medesimi per ciascuna anno del triennio

 

Si evidenzia, altresì, che in assenza di dati ed elementi di quantificazione aggiornati, anche la spesa autorizzata dalla norma in esame, dovrebbe essere in parte finalizzata alla copertura di oneri di personale. In tal caso, sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto dovrebbe essere scontata una spesa in parte minore di quella indicata sul saldo netto da finanziare, in conseguenza dello sconto degli effetti indotti (rincasso di parte delle somme erogate a titolo di contributi ed imposte) recati della norma.


 

Articolo 30
(Patto di stabilità interno)

 


1. All'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12, primo periodo, le parole: «può essere» sono sostituite dalla seguente: «è»;

b) al comma 12, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La riduzione è distribuita tra i comparti interessati nella seguente misura: 760 milioni di euro alle regioni a statuto ordinario, 370 milioni di euro alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, 150 milioni di euro alle province e 520 milioni di euro ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

c) al comma 12-quater, le parole: «Le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo, e» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al comma».

2. All'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il contributo degli enti territoriali alla manovra per l'anno 2012 è ridotto di 95 milioni di euro per le regioni a statuto ordinario, di 20 milioni di euro per le province e di 65 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. È ulteriormente ridotto, per un importo di 20 milioni di euro, l'obiettivo degli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le predette riduzioni sono attribuite ai singoli enti con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo».

3. All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'alinea, le parole: «in quattro classi, sulla base dei» sono sostituite dalle seguenti: «in due classi, sulla base della valutazione ponderata dei»;

b) alla lettera a), prima delle parole: «prioritaria considerazione» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2013,»;

c) alla lettera c), prima delle parole: «incidenza della spesa del personale» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2013,»;

d) alla lettera f), prima delle parole: «tasso di copertura» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2013,»;

e) alla lettera g), prima delle parole: «rapporto tra gli introiti» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2013,»;

f) alla lettera h), prima delle parole: «effettiva partecipazione» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2013,»;

g) alla lettera l), prima delle parole: «operazione di dismissione» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2013,».

4. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 2-ter è abrogato.

5. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nell'alinea, le parole: «, ai fini della collocazione nella classe di enti territoriali più virtuosa di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, oltre al rispetto dei parametri già previsti dal predetto articolo 20, debbono adeguare» sono sostituite dalla seguente: «adeguano».

6. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il comma 4 è abrogato.

7. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.


 

 

L’articolo 30, al comma 1,apporta modifiche ai commi 12 e 12-quater dell'articolo 1 del decreto legge di stabilizzazione finanziaria n. 138/2011[50], volte a rendere immediatamente applicabile la riduzione della manovra a carico degli enti territoriali per il 2012 connessa alle entrate derivanti dall’addizionale sui redditi delle imprese energetiche, la cosiddetta “Robin Tax”.

 

L'articolo 1, comma 12, del decreto legge n. 138/2011 prevede, infatti, che l’importo della manovra a carico degli enti territoriali - prevista dall'articolo 20, comma 5, del decreto legge n. 98 del 2011, così come modificato a seguito dell’anticipazione del nuovo patto di stabilità interno di cui all'articolo 1, comma 8, del medesimo decreto legge n. 138/2011 – “possa” essere complessivamente ridotto sino alla totalità delle maggiori entrate previste a seguito delle modifiche alla disciplina dell’addizionale IRES per i soggetti operanti nel settore energetico, operata dall’articolo 7, comma 6, del medesimo decreto[51]. Secondo il disposto della norma, la riduzione della manovra correttiva è distribuita tra i comparti interessati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata. Il successivo comma 12-quater subordina invece l'applicazione delle citate disposizioni del comma 12 alla istituzione, da parte dei comuni, dei consigli tributari entro il 31 dicembre 2011.

 

Il comma 1, con la modifica di cui alla lettera a), rende effettiva la riduzione dell’importo della manovra prevista per l'anno 2012 a carico degli enti territoriali (lett. a)), distribuendo al contempo tale riduzione tra i comparti interessati nelle seguenti misure (lett. b)):

§      760 milioni di euro alle regioni a statuto ordinario;

§      370 milioni di euro alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano;

§      150 milioni di euro alle province;

§      520 milioni di euro ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, il riparto è stato effettuato in base al peso delle manovre assegnate ai singoli comparti ai sensi sia dall'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che dal decreto legge 6 luglio 2011, n. 98. La relazione illustrativa della proposta di modifica formulata nel corso dell’esame al Senato, evidenzia inoltre che il riparto tra i comparti della riduzionedella manovra posta a carico degli enti territoriali operata direttamente nell'ambito della legge di stabilità, evitando il rinvio alla decretazione ministeriale, permette di quantificare immediatamente il concorso alla manovra, al netto della riduzione della Robin tax, dei singoli enti, ponendoli in grado di programmare la loro attività finanziaria e garantire il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

 

Con la novella al comma 12-quater dell’articolo 1 del D.L. n.138/11, disposta dalla lettera c) del comma in commento, viene soppressa la previsione in base alla quale la suddetta riduzione della manovra non trova applicazione per i comuni in caso di mancata istituzione, da parte degli stessi, dei consigli tributari entro la fine dell’anno in corso.

 

In particolare, la modifica apportata dalla lettera c) al comma 12-quater dell’art. 1 del D.L. n. 138/2011 è volta a limitare la portata della norma medesima, nel senso che la mancata istituzione, da parte dei comuni, dei consigli tributari entro il 31 dicembre 2011, condiziona l’applicazione delle sole disposizioni di cui al precedente comma 12-bis, che prevede l’assegnazione ai comuni, per il triennio 2012-2014, dell’intero ammontare del maggior gettito ottenuto a seguito dell'intervento degli stessi nell’attività di accertamento, in luogo del 50 per cento delle somme riscosse (e non anche di quelle recate dal comma 12, sopra modificato, consistenti nella riduzione delle misure poste a carico degli enti territoriali dal nuovo patto di stabilità interno).

 

I successivi commi da 2 a 6 recano modifiche a quella parte di disciplina del patto di stabilità interno, introdotta dalla manovra finanziaria adottata con i due decreti legge estivi n. 98 e n. 138 del 2011, che riguarda la redistribuzione degli obiettivi del patto fra le singole amministrazioni sulla base di nuovi criteri di “virtuosità”, con effetti di minore incidenza finanziaria dei vincoli per gli enti virtuosi e di maggiore incidenza per gli altri enti (D.L. 98/2011, art. 20, commi 2-2-ter e 3, come modificati dal D.L. 138/2011).

Le modificano riguardano:

§      la riduzione, nell'anno 2012, del contributo alla manovra di finanza pubblica degli enti virtuosi (comma 2);

§      le classi di virtuosità (comma 3, lett. a))

§      i parametri di virtuosità (commi 3 lett. da b) a g); 4, 5 e 6)

 

In particolare, il comma 2, modificando l'articolo 20, comma 3, del D.L. n. 98/2011, è volto ad effettuare il riparto della riduzione del contributo degli enti appartenenti alla prima classe di virtuosità alla manovra per l'anno 2012, previsto dalla citata norma, per l’importo, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, non superiore a 200 milioni di euro, in luogo del previsto con Decreto ministeriale da emanare d'intesa con la Conferenza unificata.

 

Si ricorda che il comma 3 dell’articolo 20 del D.L. n. 98/2011 definisce le modalità di ripartizione dell’ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati con il Patto di stabilità tra i vari enti appartenenti al singolo livello di governo (regionale, provinciale e comunale), sulla base della loro collocazione nelle classi di virtuosità, individuate ai sensi del comma 2.

In particolare, il comma dispone che gli enti che risulteranno collocati nella classe più virtuosa, fermo restando l’obiettivo complessivo del comparto, non concorrono, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Per gli enti rientranti nellaprima classe di virtuosità è inoltre introdotto un ulteriore alleggerimento della manovra per il 2012,prevedendosi una riduzione del contributo medesimoalla manovra da stabilirsi secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell’economia, d’intesa con la Conferenza unificata, in modo tale che da tale “sconto” non derivino comunque effetti finanziari negativi, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, superiori a 200 milioni di euro.

 

In luogo del citato decreto ministeriale, il comma 2 ripartisce questa somma complessiva tra le classe di enti – regioni a statuto ordinario, province e comuni superiori a 5.000 abitanti – determinando la misura della riduzione, rispettivamente in:

§      95 milioni di euro per le regioni a statuto ordinario,

§      20 milioni di euro per le province,

§      65 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

La riduzione è calcolata in misura proporzionale al contributo complessivo di ciascuna classe (fissato dai decreti legge 98 e 138 del 2011)[52].

 

Il residuo importo di 20 milioni di euro a valere sui predetti 200 milioni viene destinato, in funzione premiale, in favore degli enti territoriali che avviano nel 2012 la sperimentazione dell'armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118[53].

 

Le riduzioni così stabilite saranno disposte con il medesimo decreto ministeriale d'intesa con la Conferenza unificata[54] – previsto dallo stesso articolo 20 del D.L. 98/2011 al comma 2 - che dovrà ripartire gli enti secondo i parametri di virtuosità elencati nello stesso comma 2.

Sulla formulazione del testo si rileva che il riferimento normativo all'articolo 20, comma 2, del Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 è ridondante, in quanto si tratta del medesimo decreto e del medesimo articolo, per tale ragione sarebbe sufficiente il solo riferimento al comma 2.

 

La norma di cui al comma 3 modifica l'articolo 20, comma 3, del D.L. n. 98/2011, relativo alla individuazione delle classi di virtuosità in cui devono essere ripartiti gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, ai fini della distribuzione del concorso alla realizzazione degli obiettivi finanziari fra gli enti di ciascun singolo livello di governo.

 

In particolare, le modifiche sono volte.

§      a ridurre da quattro a due le classi di virtuosità, non essendo prevista una gradualità degli obiettivi di concorso alla manovra, ma di fatto la sola definizione di ente virtuoso o non virtuoso. Poiché le classi sono definite sulla base di dieci parametri di virtuosità indicati nella norma, le modifiche apportate dalla norma in commento ne prevedono l’applicazione secondo una valutazione ponderata,

§      a differire al 2013 l’applicazione di alcuni dei parametri indicati dalla norma, a causa della impossibilità di applicazione immediata degli stessi, dal momento che – come sottolinea la relazione illustrativa (A.S. 2968) - "necessitano di indagini apposite" (e in alcuni casi sono correlati con l'attuazione del decreti legislativi del federalismo fiscale). I parametri di cui si dispone l’applicazione a decorrere dal 2013 sono, tra i seguenti, quelli di cui alle lettere a), c), f), g), h) ed l). Si ricorda che l’articolo 20, comma 3, del D.L. n. 98/2011 indica i seguenti parametri di virtuosità:

a)   prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;

b)   rispetto del patto di stabilità interno;

c)   incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; per la valutazione di questo parametro si tiene conto del suo andamento nell'intera legislatura o consiliatura;

d)   autonomia finanziaria;

e)   equilibrio di parte corrente;

f)     tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali;

g)   rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni;

h)   effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;

i)      rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;

j)      operazioni di dismissioni di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente.

 

Il comma 4 abroga il comma 2-ter dell’articolo 20 del D.L. n. 98/2011, il quale prevedeva l’individuazione un coefficiente di correzione dell’applicazione dei parametri,in grado di tenerconto, per l'andamento dei parametri nel tempo, del miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni rispetto a quelle precedenti.

 

Il comma 5, novellando l’articolo 14, comma 1, del D.L. n. 138/2011, svincola una serie di adempimenti richiesti alle regioni (a statuto ordinario[55]) di contenimento delle spese relative agli apparati politici, dall'inserimento della regione stessa nella classe degli enti virtuosi.

L'articolo 14, comma 1, del D.L. n. 138/2011, infatti, nel testo originario, fermo restando i parametri di virtuosità elencati all'articolo 20 del D.L. n. 98/2011, elenca alcune ulteriori misure che le regioni dovranno adottare per accedere ai benefici – in termini di non applicazione o applicazione parziale del patto di stabilità - attribuiti agli enti più virtuosi. Le ulteriori misure elencate riguardano la riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori regionali; la riduzione degli emolumenti percepiti dagli stessi, la commisurazione del trattamento economico all'effettiva partecipazione alle sedute del consiglio, il passaggio al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali; l'istituzione del Collegio dei revisori dei conti quale organo di vigilanza del Consiglio regionale. Per alcune di queste misure viene inoltre posto un termine ordinatorio – sei mesi – entro cui le regioni dovranno provvedere.

Con la modifica apportata della presente norma gli adempimenti richiesti alle regioni sono motivati con la finalità generica del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

 

Si ricorda brevemente che, per quanto riguarda la composizione degli organi, nelle regioni a statuto ordinario il numero dei consiglieri e degli assessori è stabilito dallo statuto, adottato secondo quanto disposto dall'art. 123 cost. con legge regionale approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri, che può essere sottoposta a referendum popolare con specifiche procedure. Nelle sole 3 regioni che ancora non hanno adottato lo statuto (Veneto, Molise e Basilicata), si continua ad applicare la normativa nazionale, vale a dire la legge 108/1968, che stabiliva il numero di componenti del Consiglio regionale in base alla popolazione (si veda la tabella a seguire).

Si ricorda infine che la Corte costituzionale, con la recente sentenza 188 del 2011 ha ribadito quanto già espresso in precedenti pronunce: in primo luogo che l’art. 123 Cost. prevede «l’esistenza nell’ordinamento regionale ordinario di vere e proprie riserve normative a favore della fonte statutaria rispetto alle competenze del legislatore regionale», e, in secondo luogo, che la determinazione del numero dei membri del Consiglio rientra in tali riserve, in quanto la composizione dell’organo legislativo regionale rappresenta una fondamentale «scelta politica sottesa alla determinazione della “forma di governo” della Regione» (sentenza n. 3 del 2006).

 

Il comma 6 abroga il comma 4 dell'articolo 3 del D.L. n. 138/2011, che considera l’adempimento dell’obbligo di adeguamento dei rispettivi ordinamenti da parte di Comuni, Province e Regioni al principio di libertà dell’iniziativa economica come elemento positivo di valutazione della virtuosità degli enti territoriali medesimi, ai fini dell’articolo 20, comma 3, del decreto-legge n. 98/2011.

 

Il comma 7 reca una disposizione finalizzata ad introdurre alcuni obblighi per gli enti territoriali soggetti al patto di stabilità interno, al fine di poter legittimamente ricorrere a mutui e prestiti obbligazionari.

In particolare, la norma prevede che i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente, escludendo che l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario possa procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

 

Si segnala che norme di tenore analogo sono recate dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, recante “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, in particolare all’articolo 7, che elenca le misure sanzionatorie da applicare agli enti territoriali in caso di mancato rispetto del patto di stabilità, specificatamente al comma 1, lettera c) per le regioni e le province autonome e al comma 2, lettera c) per gli enti locali.

 

Le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2011 sono peraltro esplicitamente richiamate dai successivi articoli 31 e 32che recano la disciplina del Patto di stabilità interno, rispettivamente, per gli enti locali e per le regioni a decorrere dal 2012, per quanto concerne le misure sanzionatorie da applicare in caso di mancato rispetto del patto (cfr. articolo 31, comma 26, e articolo 32, comma 21).


Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni contenute nell’articolo in esame, al fine di consentire la determinazione delle percentuali che le regioni e gli enti locali dovranno applicare per individuare il proprio obiettivo 2012, ripartiscono fra le regioni, province e comuni l’importo di 1.800 milioni di euro resi disponibili a valere sul gettito della Robin Tax (articolo 1, comma 12, del decreto legge n. 138/2011 e l’importo di 200 milioni previsto come premialità per gli enti virtuosi (articolo 20, comma 3 del decreto legge n. 98/2011).

In particolare i commi 1 e 2 dispongono il riparto della riduzione della manovra in relazione alla Robin Tax e ai richiamati 200 milioni, in misura proporzionale all’incidenza dei contributi delle manovre di ciascun comparto, previsti dai decreti legge n. 78/2011 e 138/2011, come riportato nella tabella che segue:

 

Riparto di 1.800 milioni (Robin Tax) proporzionale ai contributi del dl 78/2010 e del dl 138/2011

Riparto di 200 milioni (virtuosità) proporzionale ai contributi del dl 78/2010 e del dl 138/2011

 

Manovra dl 78+ dl138 (2012)

Incidenza % della manovra

Riduzione Robin

 

Manovra dl 78+ dl138 (2012)

Incidenza % della manovra

Riparto virtuosità

a

b

c=1.800*b

a

b

c=1800*b

Regioni SO

6.100

42%

760

Regioni SO

6.100

53%

95

Regioni SS

3.000

21%

370

Provincie

1.200

10%

20

Provincie

1.200

8%

150

Comuni

4.200

37%

65

Comuni

4.200

29%

520

Sperimentazione (art.36 D.Lgs. 118/2011

 

 

20

Totale

14.500

100%

1.800

Totale

11.500

100%

200

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non determinano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, atteso che intervengono solo nel riparto della riduzione della manovra a valere sul patto di stabilità interno, la cui compensazione è già stata individuata con le disposizioni di cui ai decreti legge n. 98/2011 e 138/2011.

Relativamente alle disposizioni di cui ai commi dal 3 al 6, la relazione tecnica afferma che esse non determinano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica essendo finalizzate a posticipare al 2013 l’utilizzo di alcuni parametri per l’individuazione degli enti locali virtuosi. Anche al comma 7 la relazione tecnica non ascrive effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, essendo diretto a garantire l’applicazione della sanzione correlata al divieto di ricorso al debito.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si sono formulate osservazioni in merito alla neutralità sui saldi delle disposizioni in esame, atteso che i relativi effetti finanziari risultano già scontati con le precedenti manovre, cui si è fatto rinvio[56].

Si è comunque segnalata l’opportunità di un chiarimento con riferimento ai criteri di riparto dell’importo di 200 milioni, indicato dalla relazione tecnica come riferibile ai meccanismi di premialità per gli enti virtuosi. Si è segnalato infatti che la formulazione letterale del comma 3 dell’art 20 del D.L. 98/2011, come modificato dalla norma in esame, non fa più esplicito riferimento, a differenza del testo originario, ai soli enti virtuosi. Pertanto la riduzione dell’obiettivo di 200 mln dovrebbe essere ripartita sulla totalità degli enti soggetti al patto. Su tale aspetto si è evidenziata la necessità di una conferma.

Qualora invece la predetta riduzione sia riferibile ai soli enti virtuosi, non è chiaro se possa configurarsi per gli stessi la possibilità di andare in disavanzo nel 2012, dal momento che l’obiettivo generale loro attribuito, ai sensi del successivo art. 4-ter, comma 5, è unicamente un saldo finanziario pari a zero, fatta salva la clausola di nuova introduzione che fa riferimento a “un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall’applicazione del comma 6” del medesimo articolo 4-ter.


 

Articolo 31
(
Patto di stabilità interno degli enti locali)

 


1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano, alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate: a) per le province le percentuali sono pari a 16,5 per cento per l'anno 2012 e a 19,7 per cento per gli anni 2013 e successivi; b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 15,6 per cento per l'anno 2012 e a 15,4 per cento per gli anni 2013 e successivi; c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, le percentuali per gli anni 2013 e successivi sono pari a 15,4 per cento. Le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) si applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo.

4. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 1 devono conseguire, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 2 diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

5. Gli enti che, in esito a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, risultano collocati nella classe più virtuosa, conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, come definito al comma 3, pari a zero, ovvero a un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione del comma 6.

6. Le province ed i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti diversi da quelli di cui al comma 5 applicano le percentuali di cui al comma 2 come rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata, in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le percentuali di cui al periodo precedente non possono essere superiori:

a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012 e a 20,1 per cento per gli anni 2013 e successivi;

b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, a 16,0 per cento per l'anno 2012 e a 15,8 per cento per gli anni 2013 e successivi;

c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, per gli anni 2013 e successivi, a 15,8 per cento.

7. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008.

8. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7 sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.

9. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui al comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui al comma 7.

10. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea né le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008.

11. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 10, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.

12. Per gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le risorse trasferite dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le relative spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti, nei limiti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT, sono escluse dal patto di stabilità interno. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

13. I comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro; con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre 2012, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale.

14. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2004, n. 164, e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 115. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

15. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo è determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

16. Per gli anni 2013 e 2014, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

17. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno non previste dal presente articolo.

18. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

19. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dal 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato ai sensi del presente articolo. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

20. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 19. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. Decorsi quindici giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo, la certificazione non può essere rettificata.

21. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.

22. In considerazione della specificità della città di Roma quale capitale della Repubblica e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, il comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ciascun anno, le modalità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tale fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze.

23. Gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2009 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo all'istituzione medesima. Gli enti locali istituiti negli anni 2007 e 2008 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009.

24. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. La mancata comunicazione della situazione di commissariamento secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del comma 19 determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

25. Le informazioni previste dai commi 19 e 20 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

26. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

27. Dopo il primo periodo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è inserito il seguente: «Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo.».

28. Agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 26. La rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è applicata ai soggetti di cui all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione del patto di stabilità interno.

29. Gli enti locali di cui al comma 28 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione del patto di stabilità interno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

30. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli.

31. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

32. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.


 

 

L’articolo 31 reca la disciplina del Patto di stabilità interno per gli enti locali per gli anni 2012 e successivi.

 

Tale disciplina è funzionale al conseguimento degli obiettivi finanziari fissati dall’articolo 14, comma 1, del D.L. n. 78/2010 (in 300 milioni di euro per l’anno 2011 e in 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012 per le province e in 1.500 milioni di euro per l’anno 2011 e 2.500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012 per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, in termini di indebitamento netto e fabbisogno), come successivamente integrati dai decreti-legge approvati nell’estate 2011 (D.L. n. 98/2011 e D.L. n. 138/2011) – con i quali è stata operata la manovra di stabilizzazione dei conti pubblici 2012-2014 – che hanno imposto alle autonomie territoriali, a partire dal 2012, un ulteriore concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, pari, per gli enti locali alle seguenti misure, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto:

a)      per le province: 700 milioni per l’anno 2012 e 800 milioni a decorrere dall’anno 2013;

b)      per i comuni (con popolazione superiore a 5.000 abitanti): 1.700 milioni per l’anno 2012 e 2.000 milioni a decorrere dall’anno 2013.

Nel complesso, il concorso alla manovra è pari, per le province a 1.200 milioni di euro per il 2012 e a 1.300 milioni a decorrere dal 2013, mentre, per i comuni, a 4.200 milioni di euro per il 2012 e a 4.500 milioni a decorrere dal 2013.

Si ricorda che per ridurre gli effetti dell’inasprimento della manovra a carico degli territoriali prevista dai citati provvedimenti, è stato disposto (articolo 1, comma 12, D.L. n. 138) che l’importo complessivo della manovra fosse ridotto nel 2012 attraverso l’utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche alla disciplina dell’addizionale IRES per i soggetti operanti nel settore energetico (c.d. “Robin Tax”), operata dall’articolo 7, commi 1-6, del D.L. n. 138/2011. Le riduzioni in questione sono state operate dall’articolo 30, comma 1, della presente legge (alla cui scheda si rinvia), per gli importi di 150 milioni per le province e per 520 milioni per i comuni.

 

A differenza della normativa precedente, che si limitava a disciplinare il patto con riferimento ad un triennio, l’articolo in commento reca una disciplina a regime, che si applica a decorrere dall’anno 2012.

Le norme confermano, in larga parte, la disciplina del patto di stabilità interno recata dalla legge di stabilità dello scorso anno (articolo 1, commi 87-124, legge n. 220/2010), in particolare per quanto concerne il vincolo considerato, riferito alla crescita del saldo finanziario di comparto.

Comma 1 - L’ambito soggettivo di applicazione del Patto di stabilità interno

Come già previsto dalla normativa precedente, le regole del patto vengono poste in relazione all’esigenza di assicurare il concorso degli enti territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in considerazione del fatto che i vincoli sul disavanzo e sul debito, previsti dal Trattato CE e dal Patto di stabilità e crescita, si riferiscono al complesso delle amministrazioni pubbliche.

Al tempo stesso, il comma 1 inquadra la disciplina del patto di stabilità interno nell’ambito del titolo V della Costituzione, precisando che la disciplina del patto reca i princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, e 119, comma secondo, della Costituzione. Il riferimento alla funzione di coordinamento della finanza pubblica vale non solo a indicare la funzione del patto di stabilità interno, ma anche a individuare il fondamento della competenza dello Stato nel dettarne la disciplina con propria legge. In relazione al Titolo V, il rispetto delle regole del patto di stabilità interno viene altresì posto in relazione all’esigenza di garantire la “tutela dell’unità economica della Repubblica”, che, ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione, può giustificare l’intervento sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni e degli enti locali.

 

Per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione del Patto, si evidenzia che rispetto alla disciplina precedente, che aveva sempre escluso i comuni di piccole dimensioni dall’applicazione del patto di stabilità, il comma 1, pur confermando l’applicazione del Patto alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ne estende l’applicazione, a partire dal 2013, ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti.

 

Si ricorda, peraltro, che l’estensione dell’applicazione patto di stabilità interno ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti è stata disposta dall’articolo 16, comma 31, del D.L. n. 138/2011. Tale articolo, inoltre, prevede, al comma 5, che a decorrere dal 2014 anche le unioni di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, costituite ai sensi del comma 1 del predetto articolo 16, siano sottoposte al patto di stabilità interno, secondo le regole previste per i comuni aventi corrispondente popolazione.

Commi 2-6 - Gli obiettivi del Patto di stabilità interno

Come sopra ricordato, le norme recate dal presente articolo confermano una disciplina del Patto di stabilità per gli enti locali finalizzata all’obiettivo del miglioramento del saldo finanziario, inteso quale differenza tra entrate finali e spese finali (comprese dunque le spese in conto capitale).

Il metodo per la determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, previsto a titolo di concorso degli enti locali alla realizzazione della manovra di finanza pubblica, è analogo a quello introdotto lo scorso anno con riferimento al patto per il triennio 2011-2013[57], in base al quale l’obiettivo di saldo programmatico viene parametrato alla spesa corrente dell’ente, riferita ad un intervallo temporale triennale.

In particolare, l’obiettivo di saldo viene determinato, per ciascun ente, applicando alla spesa corrente media sostenuta nel periodo 2006-2008, come desunta dai certificati di conto consuntivo, determinate percentuali, fissate nella seguente misura per ciascuna tipologia di ente (comma 2):

 

2012

Dal 2013

Province

16,5%

19,7%

Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti

15,6%

15,4%

Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti

-

15,4%

 

Il comma 2 precisa tuttavia che tali percentuali si applicano soltanto nelle more dell’adozione del decreto previsto dall’articolo 20, comma 2, del D.L. n. 98/2011[58] che deve provvedere a ripartire gli enti sottoposti al patto di stabilità in due classi di virtuosità[59] definite sulla base di dieci parametri appositamente indicati, al fine di distribuire il concorso alla realizzazione degli obiettivi finanziari fra gli enti di ciascun singolo livello di governo.

Si ricorda, al riguardo, che il D.L. n. 38/2011, all’articolo 1, comma 9, modificando i commi 2 e 3 dell’articolo 20 del D.L. n. 98/2011, ha disposto l’applicazione a partire dal 2012 del meccanismo di ripartizione degli obiettivi del patto fra le singole amministrazioni sulla base dei parametri di virtuosità ivi previsti, che comporta effetti di minore incidenza finanziaria dei vincoli per gli enti virtuosi e di maggiore incidenza per gli altri enti.

 

Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, il comma 4 stabilisce che gli enti devono conseguire, in ciascuno degli 2012, 2013 e seguenti un obiettivo di saldo finanziario di competenza mista non inferiore al valore individuato in base al meccanismo di cui al comma 2, diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti, apportata ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del D.L. n. 78/2010.

Come già previsto per il 2011 dall’articolo 1, comma 88, della legge n. 220/2010, anche per gli anni 2012 e successivi gli obiettivi di saldo vengono rettificati per sterilizzare gli effetti connessi con il taglio dei trasferimenti determinati dall’articolo 14, comma 2, del D.L. n. 78 del 2010.

Ai sensi della citata norma, sono state operate le seguenti riduzioni dei trasferimenti erariali, da considerarsi strumentali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica:

§      per le province, riduzione dei trasferimenti, comprensivi della compartecipazione IRPEF, nell’importo di 300 milioni per il 2011 e di 500 milioni a decorrere dal 2012;

§      per i comuni, riduzione dei trasferimenti nell’importo di 1.500 milioni per l’anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dal 2012.

 

Per quanto concerne il computo del saldo finanziario, il comma 3 stabilisce che esso va calcolato in termini di competenza mista, quale differenza tra entrate finali e spese finali, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

Il criterio di competenza mista comporta che le entrate e le uscite di parte corrente si considerano in termini di competenza giuridica (accertamenti e impegni) e quelle in conto capitale si considerano invece in termini di cassa (incassi e pagamenti).

 

I successivi commi 5 e 6 concernono la differenziazione degli obiettivi in base alla virtuosità dell'ente.

In particolare, il comma 5, richiamando quanto stabilito dall'articolo 20, commi 2 e 3, del D.L. n. 98/2011, prevede che gli enti che si collocheranno nella classe dei virtuosi sono tenuti a conseguire l’obiettivo strutturale[60] del patto di stabilità interno, realizzando un saldo finanziario uguale a zero - come definito dal richiamato comma 3 - ovvero pari ad un valore obiettivo compatibile con gli spazi finanziari che si ottengono applicando la clausola di salvaguardia di cui al successivo comma 6, relativa agli enti non virtuosi.

Tale comma prevede, per gli enti non virtuosi, che le percentuali da applicare alla spesa corrente media 2006-2008 per individuare l'obiettivo di saldo siano rideterminate con decreto del Ministro dell’economia[61], fino ad un limite massimo indicato dalla norma medesima, diversificato per province (16,9% nel 2012 e 20,1% dal 2013), comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (16,0% nel 2012 e 15,8% dal 2013) e comuni con popolazione tra i 1.001 e i 5.000 abitanti (15,8 % nel 2013 e successivi).

Commi 7-17 - Spese escluse dal computo del saldo

I commi 7-17 prevedono l’esclusione di una serie di voci di entrata e di spesa dal computo del saldo di competenza mista.

Con i suddetti commi si provvede, in sostanza, a una razionalizzazione delle deroghe già considerate dalla normativa previgente. Quelle non espressamente richiamate sono pertanto da considerarsi abrogate (comma 17)[62].

In particolare, sono escluse dal saldo finanziario:

§       alcune voci di entrata e di spesa relative a calamità naturali (commi 7-8).

Come già previsto dalla precedente normativa (commi 94-95, art. 1, legge n. 220/2010), l’esclusione riguarda le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute da province e comuni per l’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L’esclusione opera anche se le spese vengono effettuate nell’arco di più anni, purché nei limiti delle medesime risorse.

La norma precisa peraltro che deve trattarsi di spese relative ad entrate registrate successivamente al 2008.

Le province e i comuni beneficiari sono tenuti a presentare al Dipartimento della Protezione Civile, entro il mese di gennaio dell’anno successivo, l’elenco delle spese che vengono escluse dal Patto di stabilità interno, con precisa indicazione di quelle di parte corrente e in conto capitale;

§       gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali per lo svolgimento di grandi eventi, sostenuti ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 5, del D.L. n 343/2001, rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile, diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza (comma 9).

Come già previsto dalla normativa precedente (art. 1, comma 96, legge n. 220/2010), tali interventi sono equiparati, ai fini del patto di stabilità interno, alle calamità naturali di cui al comma 7;

§       le risorse provenienti dall’Unione europea e le relative spese sostenute dalle province e dai comuni (commi 10-11). L’esclusione opera anche se le spese vengono effettuate nell’arco di più anni, purché nei limiti delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008.

Come già previsto dalla normativa precedente (art. 1, commi 97-98, legge n. 220/2010), non sono considerate nel saldo finanziario le risorse provenienti direttamente e indirettamente dall’Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. Nel caso in cui l’UE riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell’esclusione dal patto, l’importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità relativo all’anno della comunicazione del mancato riconoscimento. Nel caso di comunicazione nell’ultimo quadrimestre, il recupero può essere effettuato anche nell’anno successivo.

 

Ulteriori deroghe - già previste dalla disciplina previgente del patto[63] - sono inoltre disciplinate in favore di determinate categorie di enti locali ai commi 12-16, in particolare:

§       per gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento, cui risultano affidate fasi di rilevazioni censuarie, sono escluse dal patto di stabilità le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione del censimento e le relative risorse trasferite dall'ISTAT, nei limiti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT (deroga già prevista dal D.L. n. 78/2010, articolo 50, comma 3). L’esclusione riguarda anche gli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura (comma 12);

§       per i comuni dissestati della Provincia dell'Aquila, è confermata la possibilità di escludere dal saldo del Patto, nell’anno 2012, gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti (comma 13).

La deroga è concessa fino a un importo massimo di 2,5 milioni di euro.

Alla ripartizione del beneficio tra gli enti si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre 2012, sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale[64];

§       per il comune di Parma, vengono esclusi dal saldo del Patto le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune per la realizzazione degli interventi straordinari di adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di carattere viario e ferroviario e alla riqualificazione urbana della città di Parma connessi con l’insediamento dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) nonché quelli per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni per ciascuno degli anni del biennio 2012-2013 (comma 14);

§       per gli enti locali che procedono alla dismissione di partecipazioni in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del D.L. n. 138/2011, sono escluse dal computo del saldo, limitatamente agli anni 2013-2014, le spese per investimenti infrastrutturali, nei limiti che saranno definiti con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ivi previsto.

Tale deroga rappresenta una novità introdotta dall'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 138/2011, il quale prevede la destinazione di una quota del Fondo infrastrutture – istituito dall’articolo 6-quinquies del D.L. n. 112/2008 con le risorse provenienti dal Fondo per aree sottoutilizzate -, nel limite massimo di 250 milioni di euro per l’anno 2013 e di 250 milioni di euro per l’anno 2014, ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedono, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico[65]. La norma medesima prevedeva che le spese effettuate a valere su tali risorse fossero considerate escluse dai vincoli del patto di stabilità interno.

 

Il comma 15, infine, confermando quanto già previsto dalla normativa vigente, dispone in merito alle spese relative al trasferimento dei beni effettuati ai sensi della disciplina del federalismo demaniale di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, ribadendo, sulla base di quanto disposto in merito all’articolo 9, comma 3, del citato D.Lgs. n. 85/5010, la loro esclusione dai vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti.

La disposizione citata prevede che tale importo venga determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo medesimo. Tale decreto non risulta emanato.

Comma 18 - I riflessi delle regole del Patto sulle previsioni di bilancio

Il comma 18 ripropone le disposizioni ordinamentali già presenti nella attuale disciplina riguardanti le modalità di predisposizione del bilancio di previsione degli enti sottoposti al Patto di stabilità, prevedendo che esso debba essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il Patto.

A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

Commi 19-20, 25 e 32 - Monitoraggio del rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno

Le procedure di monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto di stabilità interno ricalcano, in sostanza, le regole già dettate dalla legge n. 220/2010.

Il monitoraggio interessa tutti gli enti cui si applica il Patto (tutte le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, dal 2013, anche i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti), anche al fine di acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, anche con riferimento alla loro situazione debitoria.

Gli enti sono tenuti a trasmettere semestralmente al Ministero dell’economia e finanze, entro 30 giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso il sistema web (comma 19).

Il prospetto e le modalità di comunicazione delle informazioni richieste saranno definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato–regioni e autonomie locali. Con il medesimo decreto è definito il prospetto dimostrativo dell’obiettivo determinato per ciascun ente.

 

La mancata trasmissione del prospetto contenente gli obiettivi programmatici entro 45 giorni dalla pubblicazione del relativo decreto costituisce inadempimento al Patto di stabilità interno.

 

Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno, gli enti ad esso soggetti devono, inoltre, inviare al Ministero dell'economia (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato), entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una certificazione del saldo finanziario conseguito in termini di competenza mista, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria. La norma sottolinea l’obbligatorietà di tale certificazione prevedendo, anche in questo caso, che la mancata trasmissione della certificazioneentro il termine perentorio del 31 marzo costituisca inadempimento al patto di stabilità interno (comma 20).

Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa in ritardo, ma attesti il rispetto del patto, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 7, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n. 149/2011, relative al divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

Decorsi 15 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo, la certificazione non può essere rettificata.

 

Le informazioni inviate dagli enti locali al Ministero dell’economia ai fini del monitoraggio devono essere messe a disposizione dell'UPI, dell'ANCI e delle Camereda parte del Ministero medesimo secondo modalità e con contenuti individuati tramite apposite convenzioni (comma 25).

 

Il comma 32 introduce una disposizione che prevede che i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio ed alla certificazione del patto di stabilità interno possano essere modificati con decreto del Ministro dell'economia, qualora intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno.

Comma 21 - Contenimento dei prelevamenti dai conti di tesoreria statale

Il comma 21 riproduce la norma già presente nella previgente disciplina del patto (art. 1, co. 111, legge n. 220/2010), che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ad adottare misure di contenimento dei prelevamenti effettuati dagli enti locali sui conti della tesoreria statale, qualora si registrino prelevamenti non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l'Unione europea.

Comma 22 - Disposizioni particolari per l’applicazione del Patto per enti specifici

Il comma 22 prevede una procedura particolare per la determinazione degli obiettivi del Patto di stabilità interno da applicare al Comune di Roma, in considerazione della specificità della città di Roma quale Capitale della Repubblica.

La procedura prevista, che ricalca, nella sostanza, quella stabilita per le autonomie speciali, corrisponde a quella già introdotta, sebbene con una tempistica diversa, dall’articolo 1, comma 112, della legge n. 220/2010.

In particolare, si prevede che il Comune di Roma concordi con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali.

A tal fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia.

Si ricorda, al riguardo, che il Comune di Roma è stato di fatto escluso all’applicazione del Patto di stabilità per gli anni 2009 e 2010, ai sensi del comma 3 dell’art. 78 del D.L. n. 112/2008, come modificato dal D.L. n. 185/2008, art. 18, comma 4-quater.

 

Il comma 23 reca le disposizioni per l’applicazione del Patto di stabilità interno agli enti locali di nuova istituzione, ricalcando, di fatto, la disciplina contenuta al riguardo nella legge n. 220/2010 (art. 1, commi 113-114)

In particolare, per gli enti istituiti a decorrere dall'anno 2009, è prevista l’applicazione delle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione. Ai fini della determinazione degli obiettivi programmatici, tali enti assumono, come base di riferimento, le risultanze dell’anno successivo alla istituzione medesima.

Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008, che sono stati assoggettati alla disciplina del Patto di stabilità a partire, rispettivamente, dal 2010 e dal 2011, adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009.

 

Il comma 24 riguarda l’applicazione del Patto di stabilità agli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000).

La norma dispone che ad essi le regole del Patto di stabilità interno si applicano a partire dall’anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 143del D.Lgs. n. 267/2000, lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso viene disposto qualora emergano elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento nei riguardi degli amministratori stessi, che compromettano la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni, nonché il regolare funzionamento dei servizi, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio, disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco e di componente di giunta, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento di tali organi, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.

Il decreto di scioglimento esplica i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi, prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati. L’articolo 144 dispone inoltre che con il decreto di scioglimento sia nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, che resta in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.

Commi 26-29 - Misure sanzionatorie

Il comma 26 riguarda le misure di carattere sanzionatorio applicabili, a regime, agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità, rinviando a tal fine alle disposizioni in materia introdotte dall’articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, recante “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

L’articolo 7 richiamato elenca le sanzioni applicabili nei confronti degli enti locali in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e seguenti. Tali misure sono in buona parte analoghe a quelle previste dalla previgente disciplina del patto di stabilità interno (art. 1, commi 119-121, legge n. 220/2010).

Per gli enti inadempienti è previsto, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a)   l’assoggettamento ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo[66] in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato, e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo. In caso di in capienza dei predetti fondi, gli enti interessati dovranno versare le somme residue all’entrata del bilancio dello Stato. Conformemente con quanto indicato nel principio di delega di cui all’articolo 17, lettera e), della legge n. 42, la norma precisa che la sanzione in questione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente.

Nella sostanza, la suddetta sanzione corrisponde a quella già introdotta dall’articolo 14, comma 3, del D.L. n. 78/2010, per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi, e poi confermata dall’art. 1, comma 119, alinea, della legge di stabilità per il 2011, consistente nella riduzione dei trasferimenti erariali agli enti locali in misura pari allo scostamento da essi registrato rispetto all’obiettivo. La riformulazione della sanzione, riferita ora ai due fondi istituiti dal D.Lgs. n. 23/2011 prima citati, consegue al fatto che i provvedimenti attuativi della legge delega n. 42/2009 in materia di federalismo fiscale hanno determinato la soppressione dei trasferimenti erariali[67] e la loro sostituzione con entrate proprie (tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali e addizionali a tributi erariali e regionali) cui si affianca l’apposito Fondo sperimentale di riequilibrio (destinato ad essere sostituito dal Fondo perequativo vero e proprio nell’arco di tre anni), istituito per realizzare, in forma progressiva e territorialmente equilibrata, la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare.

Si ricorda, peraltro, che in tal senso è già intervenuto il D.L. 6 luglio 2011, n. 98[68], che all’articolo 20, comma 16, ha esteso alle risorse di carattere perequativo (la norma fa specifico riferimento alle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio e del Fondo perequativo) la riferibilità delle disposizioni che prevedono, a vario titolo, la riduzione dei trasferimenti erariali agli enti locali. L’operatività di tale disposizione è fissata a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni soppressive dei trasferimenti statali in favore degli enti locali, adottate in attuazione delle legge sul federalismo fiscale (legge n. 42/2009). La norma medesima prevede, inoltre, in caso di incapienza dei predetti Fondi, che gli enti locali siano comunque tenuti a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

b)   il divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio.

Tale misura corrisponde a quella già prevista dall’articolo 1, comma 119, lett. a) della legge n. 220/2011. Ai fini dell’applicazione della suddetta sanzione, la Circolare del Ministero dell’economia e finanze 6 aprile 2011, n. 11, esplicativa del Patto di stabilità interno per i comuni e le province per il triennio 2011-2013, ha precisato che i limiti agli impegni si applicano alle spese correnti identificate dal Titolo I della spesa, senza alcuna esclusione;

c)   il divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare gli investimenti. Per quanto concerne la contrazione di mutui e di prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, si precisa, in linea con la normativa vigente, che essi devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno precedente. In assenza della predetta attestazione, l’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito.

Anche tale previsione corrisponde alla sanzione già disciplinata dalla legge di stabilità per il 2011 (art. 1, comma 119, lett. b) e comma 121). La Circolare n. 11/2011 ha precisato in merito che, ai fini dell’applicazione della sanzione, il divieto non opera nei riguardi delle devoluzioni di mutui già in carico all’ente locale contratti in anni precedenti. Non rientrano, inoltre, nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionari, il cui ricavato è destinato all’estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento, che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività, né le sottoscrizioni di mutui la cui rata di ammortamento è a carico di un’altra amministrazione pubblica;

d)   il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento a processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della sanzione

Tali misure corrispondono a quelle già disciplinate dall’articolo 1, comma 119, lett. c) della legge n. 220/2011. In relazione a tale disposizione, la Circolare n. 11/2011 ha precisato che devono considerarsi riconducibili alla spesa di personale degli enti locali le spese sostenute da tutti gli organismi variamente denominati (istituzioni, aziende, fondazioni, ecc.) che non abbiano indicatori finanziari e strutturali tali da attestare una sostanziale posizione di effettiva autonomia rispetto all’amministrazione controllante;

e)   l’obbligo di procedere ad una rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, indicati nell'articolo 82 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), apportando una riduzione del 30 per centorispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

Tale misura sanzionatoria è stata introdotta per la prima volta dalla legge di stabilità 2011 (articolo 1, comma 120, legge n. 220/2010) stabilendo una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008.

I componenti degli organi esecutivi degli enti locali (sindaci, presidenti di provincia, assessori ecc.) e i presidenti dei consigli (comunali e provinciali) percepiscono una indennità di funzione (art. 82, co. 1 TUEL), mentre i componenti degli organi elettivi (consiglieri comunali e consiglieri provinciali) hanno diritto ad un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni (art. 82, co. 2 TUEL).

La misura dell’indennità e dei gettoni è determinata dal decreto del Ministro dell’interno n. 119/2000.

Negli ultimi anni, nel quadro delle misure per il contenimento della spesa pubblica, sono stati adottati diversi interventi volti alla riduzione degli importi di indennità e gettoni; si segnala, da ultimo, l’art. 5, comma 5 e seguenti, del D.L. 78/2011 (L. 122/2010).

 

Il comma 27 reca una modifica al citato articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 149/2011, concernente la sanzione prevista dalla lettera a), vale a dire la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e i comuni delle regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna.

La modifica fa sì che anche i comuni di queste due regioni siano, nel caso di inadempienza delle regole del patto, assoggettati al taglio di risorse provenienti dal bilancio dello Stato.

Pur essendo regioni a statuto speciale - e dunque con competenza primaria in materia di enti locali - per le regioni Sicilia e Sardegna non sono intervenute le norme di attuazione necessarie a completare il trasferimento delle funzioni. Il finanziamento dei comuni delle regioni Sicilia e Sardegna continua perciò ad essere a carico dello Stato[69].

 

I successivi commi 28 e 29 fanno riferimento alle ipotesi in cui la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce.

In tal caso, il comma 28 prevede che si applichino, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni sopra elencate, di cui al comma 26.

Per quanto concerne, in particolare, la rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 7, del D.Lgs. n. 149/2009, la norma prevede che tale sanzione venga applicata ai soggetti di cui all'articolo 82 del D.Lgs. n. 267/2000 (il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali), in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione del patto di stabilità interno.

Gli enti locali sono tenuti a comunicare l'inadempienza al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato entro 30 giorni dall'accertamento della violazione del patto di stabilità interno (comma 29).

Commi 30-31 – Misure antielusive delle regole del patto

I commi 30-31 introducono misure 'antielusive' delle regole del patto di stabilità interno, finalizzate ad assicurare il rispetto da parte degli enti locali della disciplina del patto recata dal presente articolo.

 

In particolare, il comma 30 dispone la nullità dei contratti di servizio e degli altri attiposti in essere dalle regioni e dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno.

Si ricorda, al riguardo, che la normativa previgente del patto (articolo 1, comma 119, della legge n. 220/2010) già recava il divieto di stipulare contratti di servizio che si configurassero come elusivi della disposizione/sanzione che vieta nuove assunzioni agli enti locali ed alle regioni che risultino inadempienti al Patto.

 

Il comma 31 – che riproduce il comma 111-ter all’articolo 1 della legge n. 220/2010 - introduce sanzioni pecuniarie per i responsabili di atti elusivi delle regole del patto.

In particolare, il comma assegna alle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti - qualora accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive - il compito di irrogare le seguenti sanzioni pecuniarie:

§      fino a 10 volte l’indennità di carica percepita al momento di commissione dell’elusione, per gli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi;

§      fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per il responsabile del servizio economico-finanziario.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni del patto di stabilità interno definiscono le modalità del concorso alla manovra degli enti locali previsto dall’articolo 14 del decreto legge n. 78/2010, dall’articolo 20 del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1 del decreto legge 138/2011.

Il concorso complessivo è pari:

§      per le province a 1.200 milioni di euro per il 2012 e a 1.300 milioni di euro a decorrere dal 2013;

§      per i comuni a 4.200 milioni di euro per il 2012 e a 4.500 milioni di euro a decorrere dal 2013.

Tali somme, limitatamente al 2012, sono ridotte dei seguenti importi:

§      150 milioni di euro per le province e 520 milioni di euro per i comuni (articolo 1, comma 12 del decreto legge n. 138/2011 – relativi ai 1800 milioni della Robin Tax);

§      20 milioni di euro per le province e 65 milioni di euro per i comuni (articolo 20, comma 3, del decreto legge n. 98/2011 – relativi ai 200 milioni per gli enti virtuosi).

La relazione tecnica sintetizza il contenuto del comma 2 che stabilisce le percentuali che gli enti locali applicano alle spese medie correnti registrate nel triennio 2006-2008, precisando che tali percentuali sono tali da assicurare il concorso alla manovra di finanza pubblica delle province e dei comuni soggetti alle regole del patto di stabilità interno in misura pari agli importi del contributo complessivo richiesto di seguito evidenziati.

(milioni di euro)

 

Comuni

Province

 

2012

Dal 2013

2012

Dal 2013

DL. 78/2010

A

2.500

2.500

500

500

Manovra DL 78/2011 e DL138/2011

B

1.700

2.000

700

800

Robin Tax

C

520

 

150

 

Quota 200 milioni

D

65

 

20

 

Manovra Totale

e=a+b-c-d

3.615

4.500

1.030

1.300

 

In merito ai profili di quantificazione, si è segnalata la necessità di acquisire chiarimenti in merito ai seguenti aspetti.

In primo luogo si è segnalato che l’impianto normativo del patto di stabilità interno per gli enti locali, definito dalla norma in esame, sembra abrogare implicitamente il principio, fissato dall’articolo 20, comma 3, del D.L. n. 98/2011, secondo il quale gli enti virtuosi, fermo l'obiettivo del comparto, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno 2012, dal comma 5 del medesimo articolo[70], nonché dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, essendo tenuti soltanto a conseguire il pareggio del saldo finanziario. Infatti, ai sensi del combinato disposto del commi 2, 5 e 6 della norma in esame, i predetti enti virtuosi risultano tenuti al concorso alle citate manovre e alla conseguente esposizione di avanzi di bilancio, risultando agevolati solo nei limiti dello spazio consentito dalla maggiorazione dei coefficienti che verrà posta, con decreto ministeriale, a carico degli enti non virtuosi. Per tale maggiorazione la norma in esame fissa un tetto, pari a quattro decimi di punto percentuale delle spese di ciascun ente, nei limiti del quale potranno quindi rinvenirsi spazi di agevolazione per gli enti virtuosi ai fini del patto di stabilità interno. Il principio del pareggio di bilancio per gli enti virtuosi, ribadito anche dal comma 5 della norma in esame, sembrerebbe quindi intendersi di natura meramente programmatica, restando la parte operativa della disciplina in esame affidata alla disposizione, a corredo del principio del pareggio, secondo cui l’obiettivo per gli enti virtuosi verrà fissato ad un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall’applicazione del comma 6 dell’articolo in esame, attinente alla maggiorazione dei coefficienti a carico degli enti non virtuosi. Su tale aspetto è stata evidenziata la necessità di acquisire una conferma.

E’ stato inoltre richiesto di chiarire se gli enti virtuosi restino soggetti, al pari degli altri, al taglio dei trasferimenti operato dal citato articolo 14 del D.L. 78/2010. Si è segnalato infatti che la formulazione del predetto art. 20, comma 3, del D.L. 98/2011 escludeva, apparentemente, i predetti enti dal menzionato taglio. Tale aspetto non risulta esplicitamente modificato dalla norma in esame, che si limita a disciplinare i criteri applicativi del patto di stabilità interno, senza indicare se i criteri di riparto dei tagli operati dal predetto D.L. 78 siano soggetti a variazioni.

In merito alla congruità, ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica prefissati, dei coefficienti applicativi indicati ai commi 2 e 6, si è evidenziata l’opportunità di acquisire i relativi dati sottostanti la quantificazione.


 

Articolo 32
(Patto di stabilità interno delle Regioni e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano)

 

 


1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, agli obiettivi di competenza 2012 e 2013 trasmessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2011, concernente il monitoraggio e la certificazione del Patto di stabilità interno 2011 per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i modelli 5OB/11/CP e, per le regioni che nel 2011 hanno ridefinito i propri obiettivi ai sensi dell'articolo 1, comma 135, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, attraverso il modello 6OB/11, ridotti degli importi di cui alla tabella seguente. Per gli anni 2014 e successivi il complesso delle spese finali in termini di competenza di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore all'obiettivo di competenza per l'anno 2013 determinato ai sensi del presente comma.

 

 

 

 

 

 

 

Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di competenza finanziaria aggiuntivo rispetto al 2011

(in migliaia di euro)

REGIONI

2012

2013
e succ.

ABRUZZO

26.465

56.838

BASILICATA

18.348

39.405

CALABRIA

36.764

78.956

CAMPANIA

98.398

211.325

EMILIA ROMAGNA

49.491

106.289

LIGURIA

23.408

50.272

LAZIO

119.357

256.338

LOMBARDIA

95.810

205.765

MARCHE

22.223

47.728

MOLISE

9.396

20.179

PIEMONTE

68.892

147.957

PUGLIA

54.713

117.504

TOSCANA

47.183

101.332

UMBRIA

20.321

43.642

VENETO

54.231

116.470

TOTALE

745.000

1.600.000

 

Gli importi di cui alla predetta tabella si applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, agli obiettivi di cassa 2012 e 2013 trasmessi ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2011, concernente il monitoraggio e la certificazione del Patto di stabilità interno 2011 per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i modelli 5OB/11/CS e, per le regioni che nel 2011 hanno ridefinito i propri obiettivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 135, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, attraverso il modello 6OB/11, ridotti degli importi di cui alla tabella seguente. Per gli anni 2014 e successivi il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore all'obiettivo di cassa per l'anno 2013 determinato ai sensi del presente comma.

Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di cassa aggiuntivo rispetto al 2011

(in migliaia di euro)

REGIONI

2012

2013 e succ.

ABRUZZO

26.557

57.035

BASILICATA

20.770

44.606

CALABRIA

39.512

84.857

CAMPANIA

89.286

191.755

EMILIA ROMAGNA

58.630

125.917

LIGURIA

28.687

61.609

LAZIO

69.539

149.346

LOMBARDIA

118.203

253.860

MARCHE

23.710

50.921

MOLISE

10.406

22.349

PIEMONTE

78.392

168.359

PUGLIA

46.824

100.561

TOSCANA

57.991

124.545

UMBRIA

19.582

42.056

VENETO

56.911

122.224

TOTALE

745.000

1.600.000

 

Gli importi di cui alla predetta tabella si applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

4. Il complesso delle spese finali di cui ai commi 2 e 3 è determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto:

a) delle spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;

b) delle spese per la concessione di crediti;

c) delle spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo;

d) delle spese relative ai beni trasferiti in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei medesimi beni, determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 85 del 2010;

e) delle spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

f) dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. Ai fini del calcolo della media 2007-2009 in termini di cassa si assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti locali risultanti nei consuntivi delle regioni per gli anni 2007 e 2008 corrispondano agli incassi in conto residui attivi degli enti locali, ovvero ai dati effettivi degli enti locali ove disponibili;

g) delle spese concernenti i censimenti di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT;

h) delle spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nei limiti dei maggiori incassi derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5-quater, della legge n. 225 del 1992, acquisiti in apposito capitolo di bilancio;

i) delle spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attività di recupero fiscale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito capitolo di bilancio;

l) delle spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

m) per gli anni 2013 e 2014, delle spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

n) delle spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale e sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, subordinatamente e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

5. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di spese dalla disciplina del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario differenti da quelle previste al comma 4.

6. Ai fini della determinazione degli obiettivi di ciascuna regione, le spese sono valutate considerando le spese correnti riclassificate secondo la qualifica funzionale «Ordinamento degli uffici. Amministrazione generale ed organi istituzionali» ponderate con un coefficiente inferiore a 1 e le spese in conto capitale ponderate con un coefficiente superiore a 1. La ponderazione di cui al presente comma è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 ottobre di ogni anno, assumendo a riferimento i dati comunicati in attuazione dell'articolo 19-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, valutati su base omogenea. Le disposizioni del presente comma si applicano nell'anno successivo a quello di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma.

7. Il complesso delle spese finali relative all'anno 2012, 2013 e successivi, sia in termini di competenza finanziaria che di cassa, delle regioni a statuto ordinario che, in esito a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, risultano collocate nella classe più virtuosa, non può essere superiore alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009, ridotta dello 0,9 per cento.

8. Ai fini dell'applicazione del comma 7, le regioni a statuto ordinario calcolano la media della spesa finale del triennio 2007-2009, sia in termini di competenza che di cassa, rettificando, per ciascun anno, la spesa finale con la differenza tra il relativo obiettivo programmatico e il corrispondente risultato, e con la relativa quota del proprio obiettivo di cassa ceduta agli enti locali.

9. Le regioni a statuto ordinario diverse da quelle di cui al comma 7, ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, applicano le tabelle rideterminate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata, in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

10. Il concorso alla manovra finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, aggiuntivo rispetto a quella disposta dall'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è indicato, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, nella seguente tabella.


 

Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini
di competenza e di cassa aggiuntivo rispetto al 2011

(in migliaia di euro)

AUTONOMIE

SPECIALI

2012

2013 e successivi

DL 78 del 2010

DL 98 e 138 del 2011

Totale

DL 78 del 2010

DL 98 e 138 del 2011

Totale

BOLZANO

59.347

242.216

301.563

59.347

297.198

356.545

FRIULI VENEZIA GIULIA

77.217

229.350

306.567

77.217

281.411

358.628

SARDEGNA

76.690

237.544

314.234

76.690

291.466

368.156

SICILIA

198.582

572.826

771.408

198.582

702.853

901.435

TRENTINO ALTO ADIGE

4.537

27.571

32.108

4.537

33.829

38.366

TRENTO

59.346

225.462

284.808

59.346

276.641

335.987

VALLE D'AOSTA

24.281

95.031

119.312

24.281

116.602

140.883

TOTALE

500.000

1.630.000

2.130.000

500.000

2.000.000

2.500.000


 

 

 

11. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, determinato riducendo gli obiettivi programmatici del 2011 della somma degli importi indicati dalla tabella di cui al comma 10. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2012, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2012. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario.

 

 

 

 

12. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato migliorando il saldo programmatico dell'esercizio 2011 della somma degli importi indicati dalla tabella di cui al comma 10. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2012, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2012. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario.

13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale definiscono per gli enti locali dei rispettivi territori, nell'ambito degli accordi di cui ai commi 11 e 12, le modalità attuative del patto di stabilità interno, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione e fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 31. In caso di mancato accordo, si applicano, per gli enti locali di cui al presente comma, le disposizioni previste in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali del restante territorio nazionale.

14. L'attuazione dei commi 11, 12 e 13 avviene nel rispetto degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione.

15. Le regioni cui si applicano limiti alla spesa possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, ai trasferimenti correnti e continuativi a imprese pubbliche e private, a famiglie e a istituzioni sociali private, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture calcolati con riferimento alla media dei corrispondenti impegni del triennio 2007-2009. Entro il 31 luglio di ogni anno le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2012-2014, l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalità di calcolo degli obiettivi. Le modalità per il monitoraggio e la certificazione dei risultati del patto di stabilità interno delle regioni che chiedono la ridefinizione del proprio obiettivo sono definite con il decreto di cui al comma 18.

16. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 11, 12 e 13, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.

17. A decorrere dall'anno 2013 le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole regioni, esclusa la componente sanitaria, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali del territorio, possono essere concordate tra lo Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. Le predette modalità si conformano a criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese da considerare nel saldo valido per il patto di stabilità interno. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito. Restano ferme le vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e il monitoraggio, con riferimento a ciascun ente, a livello centrale, nonché il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi, con riferimento a ciascun ente. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con il supporto tecnico della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora l'applicazione del presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 novembre 2012, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma, nonché le modalità e le condizioni per l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione del presente comma delle regioni che in uno dei tre anni precedenti siano risultate inadempienti al patto di stabilità interno e delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari. Restano ferme per l'anno 2012 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 143 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

18. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso i prospetti e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

19. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 18. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

20. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio provvedono a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato un prospetto che evidenzi il rispetto del patto di stabilità con riferimento all'esercizio finanziario cui il bilancio di previsione si riferisce.

21. Le informazioni previste dai commi 18, 19 e 20 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

22. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

23. All'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi».

24. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si trovano nelle condizioni indicate dall'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, si considerano adempienti al patto di stabilità interno, a tutti gli effetti, se, nell'anno successivo, provvedono a:

a) impegnare le spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura non superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. A tal fine riducono l'ammontare complessivo degli stanziamenti relativi alle spese correnti, al netto delle spese per la sanità, ad un importo non superiore a quello annuale minimo dei corrispondenti impegni dell'ultimo triennio;

b) non ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;

c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione. A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) e di cui alla presente lettera. La certificazione è trasmessa, entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della certificazione le regioni si considerano inadempienti al patto di stabilità interno. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, hanno effetto decorso il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione.

25. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per le quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 22. In tali casi, la comunicazione della violazione del patto è effettuata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro 30 giorni dall'accertamento della violazione da parte degli uffici dell'ente.

26. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli.

27. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.


 

 

L'articolo 32 detta le regole del patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il triennio 2012-2014 e definisce, per ciascuna regione e provincia autonoma, la misura del risparmio da conseguire in conformità a quanto stabilito dai decreti legge n. 98 e n. 138 del 2011.

La disciplina del contributo di tali enti agli obiettivi di finanza pubblica, come di consueto, costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione (comma 1).

La disciplina, che non si discosta in modo sostanziale da quella dettata dalla legge di stabilità 2011[71], è dettata separatamente per le regioni a statuto ordinario (commi 2-9) e per le regioni a statuto speciale e le due province autonome (commi 10-14 e 16) quanto alla quantificazione del contributo, alla tipologie di spese considerate e alle modalità di computo delle stesse. Riguardano invece tutte le regioni le norme concernenti:

§      la possibilità di ridefinizione dell'obiettivo di cassa (comma 15);

§      il 'nuovo' patto regionale integrato (comma 17) che a decorrere dal 2013 si sostituirà alla regionalizzazione del patto disciplinata dalla legge di stabilità per il 2011;

§      il monitoraggio e la certificazione del patto (commi 18-21);

§      le sanzioni previste in caso di inadempienza (commi 22-26).

Regioni a statuto ordinario (commi 2-9)

I commi 2 e 3 definiscono e quantificano il concorso delle regioni agli obiettivi di finanza pubblica, come già avvenuto a decorrere dal 2010, separatamente in termini di competenza (comma 2) e di cassa (comma 3).

Per ciascuno degli anni 2012 e 2013, il complesso delle spese finali di ciascuna regione non può essere superiore agli obiettivi programmatici per gli anni 2012 e 2013 (fissati dalla legge di stabilità per il 2011 e calcolati secondo i modelli di rilevazione di cui al DM 15 giugno 2011[72]) diminuiti dell'importo indicato per ciascuna regione nelle due tabelle inserite nel testo di legge (al comma 2 per quanto riguarda la competenza, al comma 3 per la cassa). Per la prima volta il contributo agli obiettivi di finanza pubblico è quantificato esattamente per ciascuna regione. Per l'anno 2014 e seguenti, si applica il medesimo obiettivo programmatico previsto per l'anno 2013.

 

Si ricorda che gli obiettivi fissati dalla legge 220/2011 sono i seguenti:

§       per l'anno 2011 del 12, 3% (competenza) e 13,6% (cassa)

§       per l'anno 2012 del 14,6% (competenza) e 16,3% (cassa)

§       per l'anno 2013 del 15,5% (competenza) e 17,2% (cassa)

 

Agli obiettivi programmatici fissati dalla precedente legge di stabilità, le regioni a statuto ordinario devono aggiungere un ulteriore risparmio determinato complessivamente per il comparto in 1.600 milioni di euro a decorrere dal 2012, dalla manovra finanziaria disposta dai due decreti legge n. 98 e n. 138 del 2011.

Nelle citate tabelle, riportate ai commi 2 e 3 del testo della legge, per l'anno 2012 la somma complessiva di ulteriore risparmio è pari a 745 milioni di euro, poiché agli iniziali 1.600 milioni di euro sono stati sottratti complessivi 760 milioni connessi alle entrate derivanti dalla Robin Tax e di 95 milioni per gli enti virtuosi secondo quanto stabilito rispettivamente dai commi 1 e 2 dell'articolo 30 di questa legge.

 

Gli importi indicati in tabella[73] sono dichiaratamente 'transitori', nelle more dell'applicazione di quanto previsto per gli enti 'virtuosi', dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 98/2011.

La disciplina introdotta dal decreto-legge 98/2011, successivamente modificata dal decreto legge 138/2011 ed ora nuovamente modificata dai commi 3 e 4 dell'articolo 30 della presente legge, prevede, a decorrere dal 2012 la redistribuzione degli obiettivi del patto fra le singole amministrazioni sulla base di nuovi criteri di “virtuosità”, con effetti di minore incidenza finanziaria dei vincoli per gli enti virtuosi e di maggiore incidenza per gli altri enti, fermo restando l'obiettivo complessivo del comparto.

 

Sull'applicazione delle disposizioni concernenti la differenziazione degli obiettivi in base alla virtuosità dell'ente, intervengono i commi da 7 a 9.

Per gli enti che risulteranno virtuosi, viene infatti fissato un obiettivo 'minore': il complesso delle spese finali non potrà essere superiore all'obiettivo fissato per il triennio 2007-2009 aumentato dello 0,9 (comma 7). La spesa finale del triennio 2007-2009 è calcolata rettificando per ciascun anno la spesa finale con la differenza tra l'obiettivo programmatico e il corrispondente risultato ed, eventualmente, con la quota del proprio obiettivo di cassa ceduta agli enti locali. (comma 8)[74].

Per le altre regioni, non 'virtuose', la ridefinizione degli obiettivi sarà operata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata, in attuazione dell'articolo 20, comma 2 del D.L. 98/2011 (comma 9).

 

Le tipologie di spese escluse dal computo ai fini dell'applicazione delle regole del patto sono elencate al comma 4 e, tranne poche eccezioni, sono le medesime tipologie già escluse dalle regole del patto dettate dalla disciplina previgente (da ultimo, L. 220/2010, art.1, comma 129); il comma 5, inoltre, abroga ogni altra disposizione che esclude altre tipologie di spesa.

Come nella precedente disciplina sono escluse:

a)  le spese per la sanità, soggette a disciplina specifica;

b)  le spese per la concessione di crediti;

c)  le spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati dall’Unione europea, relativamente ai finanziamenti comunitari. L’esclusione riguarda la sola parte di finanziamento europeo, restano pertanto computate nella base di calcolo e nei risultati del Patto di stabilità interno le spese relative alle quote di finanziamento statale e regionale;

d)  ed e)  le spese relative ai beni trasferiti alle regioni e a fondi immobiliari ricevuti dallo Stato in attuazione del D.Lgs. n. 85/2010 sul federalismo demaniale;

f)   i pagamenti effettuati a favore di enti locali a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali;

g)  le spese concernenti il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, il 9° censimento generale dell'industria e dei servizi, il censimento delle istituzioni non-profit, nonché il 6° censimento dell’agricoltura, come previsto dal comma 3 dell'articolo 50 del D.Lgs. n. 78/2010.

h)  le spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza in caso di calamità naturali, di cui alla legge 225/92, nei limiti dei maggiori incassi derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5-quater, della medesima legge 225, vale a dire dagli aumenti che il Presidente della Regione è autorizzato a deliberare, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla regione[75];

i)   delle spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attività di recupero fiscale - ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 68/2011, acquisite in apposito capitolo di bilancio75.

 

Sono inoltre escluse:

l)   le spese finanziate dal fondo per il trasporto pubblico locale e ferroviario, istituito dal comma 3 dell'articolo 21 del D.L. 98/2011 ed espressamente sottratte alle regole del patto dalla stessa norma;

m)per gli anni 2013 e 2014, le spese per investimenti infrastrutturali di cui al comma 1, dell'articolo 5, del D.L. 138/2011; si tratta degli investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedano alla dismissione di partecipazioni in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico;

n)  delle spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale e sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6-sexies del D.L. 112/2008 (risorse provenienti da cofinanziamenti di programmi comunitari non utilizzate) subordinatamente e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del D.L. 138/2011. La deroga alle regole del patto opera solo in favore delle regioni ricomprese nell’Obiettivo convergenza[76] e solo a patto che, ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, siano attribuiti allo Stato e alle restanti regioni degli oneri aggiuntivi i maggiori oneri (attribuzione definita dal citato decreto ministeriale entro il 30 settembre di ogni anno).

 

Il comma 6 - confermando la disciplina dettata dalla legge di stabilità per il 2011[77] - reca un criterio per il calcolo di alcune tipologie di spese ai fini della determinazione degli obiettivi di ciascuna regione. In particolare le spese classificate – nella classificazione funzionale - come “Ordinamento degli uffici. Amministrazione generale ed organi istituzionali” dovranno essere ponderate secondo un coefficiente inferiore a 1 se di conto corrente, superiore a 1 se di conto capitale[78]. Il criterio della valutazione quantitativa delle suddette spese, secondo la disciplina dettata da un DPCM – previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni – si applicherà l'anno successivo all'emanazione del DPCM. La norma dispone, inoltre, che ai fini della determinazione della ponderazione dovranno essere utilizzati i dati relativi ad entrate e spese risultanti dai rendiconti, trasmessi dalle regioni alla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 19-bis del decreto legge 135/2009.

Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano (commi 10-13 e 15)

La disciplina che concerne le regioni a statuto conferma quanto già stabilito negli esercizi precedenti e ripartisce tra questi enti l'ulteriore risparmio che esse debbono garantire, come determinato dalla manovra finanziaria adottata con i decreti leggi 98 e 138 del 2011.

Il comma 10 determina per ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma, per gli anni 2012 e seguenti, il contributo aggiuntivo agli obiettivi di finanza pubblica determinato complessivamente per il comparto dai decreti legge n.98 e n.138 del 2011 in 2.000 milioni di euro.

All'obiettivo già fissato dal D.L. 78/2010 in complessivi 500 milioni di euro e ripartito per il 2011 dalla legge di stabilità 2011[79] (le medesime cifre sono ora inserite nella colonna "D.L. 78 del 2010" nella tabella del comma in esame) si aggiunge ora la ripartizione dei 2.000 milioni di euro aggiuntivi (colonna "D.L. 98 e 138 del 2011" nella tabella del comma in esame).

Come nel caso delle regioni a statuto ordinario, per il 2012 l'importo complessivo aggiuntivo di 2.000 milioni è stato diminuito della quota relativa alla “Robin Tax” (fissata per le regioni a statuto speciale in 370 milioni di euro).

Secondo la relazione tecnica del Governo, il criterio di ripartizione è il medesimo utilizzato per le Regioni a statuto ordinario, vale a dire l'incidenza della media degli impegni finali 2007-2009 di ciascun ente rispetto alla sommatoria delle stesse medie di tutte le regioni a statuto speciale e le province autonome[80].

Ciascun ente dovrà quindi ridurre l'obiettivo programmatico del 2011 (o migliorare il proprio saldo, nel caso della Regione Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, vedi infra) dell'importo indicato nella tabella inserita al comma 10 del testo di legge.

 

I commi 11, 12 e 13 confermano per le regioni a statuto speciale la disciplina dei precedenti esercizi finanziari[81]:concernente il patto di stabilità 'concordato'. L'attuazione di queste disposizioni – afferma il comma 14- deve avvenire nel rispetto dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

 

In particolare

§      il comma 11conferma la necessità della definizione dell'intesa tra ciascun ente e il Ministero – da raggiungere entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente - per determinare il livello complessivo delle spese e dei pagamenti, in modo tale che venga rispettata la misura del concorso agli obiettivi di finanza pubblica già determinato (le somme riportate nella tabella inserita nel comma 10); conferma il termine del 30 novembre (limitatamente al 2012, entro il 31 marzo), entro cui la regione deve inviare la proposta di intesa; è confermata infine l’applicazione della disciplina stabilita per le regioni a statuto ordinario qualora – per qualsiasi causa – l’intesa non sia raggiunta entro il termine definito;

§      il comma 12 disciplina separatamente il patto di stabilità per la regione Trentino Alto Adige e per le province di Trento e di Bolzano, a seguito dell'inserimento della disciplina generale del patto nell'articolo 79 del D.P.R. 670/1972 (statuto speciale della regione) come modificato dai commi 106-125 dell'articolo 2 della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010)[82]. Per questi enti gli obiettivi di risparmio sono calcolati in riferimento al saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, anziché sul complesso delle spese; per il resto la disciplina ricalca quella comune alle altre regioni a statuto speciale;

§      il comma 13 dispone che la regione a statuto speciale che esercita in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale[83], definisce la disciplina del patto di stabilità per gli enti locali dei rispettivi territori; qualora la regione non provveda, si applicano le regole generali.

 

Il comma 16, riproponendo anch'esso una norma già contenuta nella precedente legge di stabilità[84], dispone che la regione attui ulteriori forme di risparmio da ottenere attraverso l’assunzione di funzioni statali e quindi il trasferimento dei relativi oneri; l’individuazione delle funzioni, le modalità ed l’entità dei risparmi dovranno essere disciplinati da norme di attuazione dello statuto speciale.

 

Accordi sottoscritti per l'anno 2011

Per all’anno 2011 è stato sottoscritto l'accordo con tutte le regioni e province autonome ad eccezione della Sardegna, con la quale sono in corso le trattative.

Per le province autonome di Trento e di Bolzano e per la regione Trentino Alto Adige, l'obiettivo di risparmio è riferito al saldo finanziario programmatico, mentre per le regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Sicilia l'obiettivo di risparmio è riferito alla spesa finale complessiva, sia in termini di impegni che di pagamenti. In tutti i casi, l'obiettivo concordato con ciascuna regione e provincia autonoma soddisfa due condizioni:

§       riduzione del complesso delle spese dello 0,9 % rispetto alle spese soggette al patto del 2010 (art. 77-ter comma 3, D.L. 112/2008);

§       assicura il contributo agli obiettivi di finanza pubblica, per la quota attribuita a ciascuna regione e provincia autonoma, dei complessivi 500 milioni di euro stabiliti per il 2011 dall'articolo 14, comma 1 lett. b) del D.L. 78/2010 e ripartiti tra le stesse ai sensi dell'art. 1, comma 131, della legge 220/2011 nella Tabella 1 allegata alla medesima legge.

Nei singoli accordi sono specificate le spese escluse dal computo complessivo. Si tratta in parte delle esclusioni comuni a tutte le regioni, in parte dovute a specificità del singolo ente, inerenti le spese relative alle funzioni le cui competenze sono direttamente esercitate dalla regione in applicazione di specifiche norme di attuazione dello statuto di autonomia.

Ridefinizione dell'obiettivo di cassa (comma 15)

Il comma 15 ripropone la norma di cui al comma 135 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2011, n. 220/2010, che consente alle regioni, cui si applicano limiti alla spesa, diricalcolare l’obiettivo di risparmio relativo alla cassa, riducendo di pari misura l’obiettivo di risparmio di parte corrente per determinate categorie di spese:

§      interessi passivi e oneri finanziari diversi;

§      spesa per il personale;

§      trasferimenti correnti e continuativi a imprese pubbliche e private, a famiglie, e a istituzioni sociali private;

§      produzione di servizi in economia e acquisizione di servizi e forniture.

§      La compensazione degli obiettivi, definita dalla relazione governativa patto "per tetti", consente in sostanza di incrementare l'obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo di competenza.

Patto regionale integrato (comma 17)

Il comma 17 disciplina, a decorrere dal 2013, il c.d. "patto regionale integrato" che consentirà alle singole regioni e alle province autonome di concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi, esclusa la componente sanitaria, e quelli degli enti locali del proprio territorio, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali.

Le regioni possono concordare le predette modalità di raggiungimento degli obiettivi singolarmente con lo Stato, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali (C.A.L.)[85]. Se il C.A.L. non dovesse essere stato istituito l'accordo va raggiunto con i rappresentanti dell’ANCI e dell’UPI regionali. Le modalità che vengono così definite devono essere conformi a “criteri europei”[86] per quanto riguarda l'individuazione delle entrate e delle spese valide per il patto.

La norma prevede altresì che la regione (che concorda il patto) risponda allo Stato del mancato rispetto degli obiettivi, concorrendo - nell’anno successivo a quello di riferimento - per un maggiore importo, pari alla differenza tra l’obiettivo e il risultato conseguito. Restano ferme

§      le vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno (disciplinate dai commi 22-26);

§      il monitoraggio a livello centrale (commi 18-21);

§      il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi (questo termine è previsto dalla legge 220/2010, art. 1, comma 142, in riferimento alla regionalizzazione 'orizzontale' del patto, vedi infra).

Alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica[87], con il supporto tecnico della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale[88], è attribuito un generale potere di monitoraggio dell'applicazione della presente disposizione.

Un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Unificata, stabilisce - entro il 30 novembre 2012 - le modalità per l’attuazione del disposto in commento. Il decreto ministeriale dovrà stabilire, inoltre, le modalità e le condizioni della eventuale esclusione dal 'patto concordato' delle regioni che nel triennio precedente non abbiano rispettato il patto o siano sottoposte al piano di rientro dal deficit sanitario.

 

Il patto regionale integrato è già previsto, con le medesime modalità, dal decreto legge 98 del 2011 (art. 20, comma 1) in riferimento all'anno 2012.

La relazione illustrativa governativa, inoltre, afferma che nelle more dell'entrata in vigore del "patto regionale integrato" continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti il cd. "patto verticale e orizzontale" di cui ai commi da 138 a 143 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

Si ricorda che secondo quanto disposto dalle citate norme della legge di stabilità 2011 le regioni possono autorizzare gli enti locali compresi nel proprio territorio a peggiorare il saldo programmatico, consentendo un aumento dei pagamenti in conto capitale e procedere contestualmente alla rideterminazione del proprio obiettivo di risparmio per un ammontare pari all'entità complessiva dei pagamenti in conto capitale autorizzati, al fine di garantire – considerando insieme regione ed enti locali - il rispetto degli obiettivi finanziari. Le norme citate consentono inoltre una rimodulazione 'orizzontale' tra gli enti locali della regione, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, sempre a patto che venga garantito il rispetto degli obiettivi complessivi. Da ultimo il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 giugno 2011, in ottemperanza a tali norme, ha dettato le norme specifiche per l'attuazione della «regionalizzazione orizzontale» del patto di stabilità interno 2011 (commi 141 e 142, della legge 220/2010).

Monitoraggio (commi da 18 a 21)

I commi da 18 a 21 riguardano termini e modalità del monitoraggio del patto per le Regioni e per le Province autonome e confermano la disciplina dettata dalla legge di stabilità per il 2011 (L. 220/2010, art. 1, commi da 144 a 146) compreso l'obbligo di mettere a disposizione delle Camere e della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome la documentazione prodotta, secondo apposite convenzioni (disposizione inserita per la prima volta nella legge di stabilità per il 2011).

Le regioni hanno l’obbligo di trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con cadenza trimestrale, le informazioni relative agli andamenti della gestione di competenza e di quella di cassa, utilizzando il sistema web appositamente previsto. Ai fini della verifica del Patto, inoltre, hanno l’obbligo di inviare (sempre alla Ragioneria generale dello Stato) la certificazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento del Patto ed è sanzionata al pari del mancato rispetto dell’obietto di risparmio. Qualora invece la certificazione sia trasmessa in ritardo ma attesti il rispetto del Patto, si applica la sola sanzione del divieto di assunzione di personale, ora prevista dall'articolo 7, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 149/2011, recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. (vedi infra). Le modalità tecniche del monitoraggio e della certificazione sono definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Il comma 20 aggiunge, rispetto alla previgente disciplina, una certificazione aggiuntiva: le regioni e le province autonome entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio devono trasmettere al a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato, un prospetto che evidenzi il rispetto del patto di stabilità con riferimento all'esercizio finanziario cui il bilancio di previsione si riferisce.

Sistema sanzionatorio (commi da 22 a 26)

Il comma 22 rinvia all'elenco di sanzioni previste dall'articolo 7 del D.Lgs. 149/2011, recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni in attuazione della delega per l'attuazione del federalismo fiscale.

Le sanzioni previste per la regione inadempiente (elencate al comma 1 del citato articolo 7) sono in buona parte analoghe a quelle già previste nella disciplina del patto di stabilità per gli anni 2011-2013 dettata dalla legge di stabilità per il 2011, con l'unica eccezione di quella indicata alla lettera e) concernente la riduzione del 30% dell'indennità di funzione del Presidente e dei componenti della Giunta regionale.

Nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, la regione:

a)    è tenuta a versare all’entrata del bilancio statale l’importo corrispondente allo scostamento tra il risultato e l’obiettivo prefissato[89]. L'ultimo periodo, concernente i casi di non applicazione della sanzione, è stato modificato dal comma 23 dell'articolo in esame (vedi infra). La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto sia determinato dalla maggiore spesa per interventi correlati ai finanziamenti dell'Unione europea e realizzati con la quota di finanziamento nazionale, rispetto alla media del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento. In caso di mancato rispetto del patto nel triennio, si fa riferimento all'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi programmatici.

b)    non può impegnare spese correnti sempre al netto delle spese sanitarie - in misura superiore all’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

c)    non può contrarre debiti per gli investimenti. Mutui e prestiti obbligazionari dovranno essere corredati da una certificazione di attestazione dell’osservanza del Patto di stabilità per l’anno precedente;

d)    non può procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

e)    è tenuta a ridurre del 30% rispetto all'ammontare risultante al 30 giugno 2010, le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale. La determinazione delle indennità di funzione spettanti ai componenti degli organi elettivi (consigli) e degli organi esecutivi delle regioni, è rimessa all’autonomia statutaria delle stesse, sancita dall'articolo 123 della Costituzione. Gli statuti, nella maggioranza dei casi, rinviano alla legge regionale . L'applicazione della norma in esame è condizionata – perciò – all'emanazione di disposizioni normative da parte di ciascuna regione interessata[90].

 

Il comma 23 reca una modifica allo stesso art. 7, comma 1, in particolare alla lettera a) (vedi sopra), ultimo periodo, con riferimento ai casi in cui non si applica la sanzione del versamento al bilancio dello Stato dell'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato per la maggiore spesa per interventi correlati ai finanziamenti dell'Unione europea e realizzati con la quota di finanziamento nazionale. La modifica precisa i termini dell'esclusione della sanzione.

 

I commi 24 e 26 confermano norma già presenti nella precedente legge di stabilità[91]. Il comma 24 riguarda le regioni che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente e che si considerano adempienti al patto di stabilità interno a tutti gli effetti se, nell’anno successivo, procedono ad applicare le ivi previste prescrizioni di rigore finanziario.

 

Il comma 26 dispone la nullità degli atti elusivi del patto posti in essere dalle Regioni e dalle Province autonome.

 

Il comma 25 prevede l'applicazione delle sanzioni anche nel caso in cui il mancato rispetto del patto di stabilità interno sia accertato successivamente all'anno seguente a quello a cui la violazione si riferisce; la norma dispone altresì l'obbligo di comunicazione della violazione entro 30 giorni dall'accertamento dello stesso. Analoga norma è posta dai commi 28 e 29 dell'articolo 31 concernente gli enti locali.

 

Il comma 26, da ultimo, con disposizione analoga a quella stabilita per gli enti locali, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad aggiornare con proprio Decreto, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni del patto di stabilità interno delle Regioni e delle Provincie autonome definiscono le modalità di attuazione del concorso alla manovra per Regioni e Provincie autonome previsto dall’articolo 20 del D.L. 98/2011, (1.600 milioni per le Regioni a statuto ordinario e 2.000 milioni per le Autonomie speciali a decorrere dall’anno 2012), ridotto degli importi previsti dall’articolo 1, comma 12 del D.L. 138/2011 (Robin Tax per 1.800 milioni, di cui 760 milioni per le regioni a statuto ordinario e 370 milioni di euro alle regioni a statuto speciale e alle provincie autonome di Trento e Bolzano), e dall’articolo 20, comma 3, del D.L. 98/2011 (200 milioni nel 2012 per gli enti virtuosi, di cui 95 milioni di euro per le Regioni a statuto ordinario). Il suddetto concorso alla manovra finanziaria è aggiuntivo rispetto quello previsto dall’articolo 14, comma 1, del D.L. 78/2010, in termini di fabbisogno e di indebitamento.

Nel triennio 2012-2014 le regole del patto di stabilità interno delle Regioni a statuto ordinario individuano con precisione la riduzione degli obiettivi relativi al complesso delle spese finali, sia in termini di competenza finanziaria che di cassa, di ciascuna regione a statuto ordinario, in modo da garantire gli effetti finanziari complessivi della manovra.

Anche per le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome è stato determinato puntualmente il concorso di ciascuna autonomia speciale alla manovra, in modo da garantire, sia attraverso il cd. “patto per tetti di spesa” (adottato dalle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d’Aosta), sia attraverso il cd. “patto per saldi” (adottato dalla regione Trentino Alto Adige e dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano), l’effetto sui saldi di finanza pubblica pari a 2.130 milioni di euro (di cui 500 milioni aggiuntivi rispetto al 2011 previsti dall’articolo 14, comma 1, del D.L. 78/2010 e 1.630 milioni previsti dall’articolo 20 del D.L. 98/2011, al netto della Robin Tax) per il 2012 e a 2.500 milioni (di cui 500 milioni aggiuntivi rispetto al 2011 previsti dall’articolo 14, comma 1 del D.L. 78/2010 e 2.000 milioni previsti dall’articolo 20, del D.L. 98/2011) per il 2013 e successivi.

Il contributo di ciascuna autonomia speciale alla manovra è stato determinato in funzione dell’incidenza della media degli impegni finali 2007-2009 di ciascun ente rispetto alla sommatoria delle medie degli impegni finali del triennio 2007-2009 delle autonomie speciali nel loro complesso comunicati in attuazione dell’articolo 19bis del D.L. 135/2009. Le spese finali sono state calcolate con le stesse modalità previste per le Regioni a statuto ordinario.

In particolare, nel triennio 2012-2014 l’applicazione delle regole del PSI delle autonomie speciali prevede che ciascun ente riduca il proprio obiettivo programmatico 2011 (di cassa e di competenza) o migliori il proprio saldo programmatico 2011, espresso in termini di competenza mista, dei seguenti importi:

 

Autonomie speciali

2012

2013 e successivi

DL 78/2010

DL 98 e 138 del 2011

Totale

DL 78/2010

DL 98 e 138 del 2011

Totale

Bolzano

59.347

242.216

301.563

59.347

297.198

356.545

Friuli Venezia Giulia

77.217

229.350

306.567

77.217

281.411

358.628

Sardegna

76.690

237.544

314.234

76.690

291.466

368.156

Sicilia

198.582

572.826

771.408

198.582

702.853

901.435

Trentino Alto Adige

4.537

27.571

32.108

4.537

33.829

38.366

Trento

59.346

225.462

284.808

59.346

276.641

335.987

Valle d’Aosta

24.281

95.031

119.312

24.281

116.602

140.883

Totale

500.000

1.630.000

2.130.000

500.000

2.000.000

2.500.000

 

In merito ai profili di quantificazione, si è segnalata la necessità di acquisire,, in primo luogo, un chiarimento in merito all’effettiva portata delle tabelle, indicanti il riparto della manovra fra le regioni a statuto ordinario, riportate ai commi 2 e 3, che si applicano nelle more del decreto ministeriale che dovrà classificare le regioni tra virtuose e non virtuose. Dal momento che tale decreto dovrà trovare applicazione già dal 2012, attribuendo alle regioni obiettivi in ogni caso diversi da quelli fissati nei predetti commi 2 e 3 – per le regioni virtuose obiettivi conformi a quanto previsto dal comma 7 (media delle spese finali del triennio 2007-2009 ridotta dello 0,9 per cento) e per le regioni non virtuose obiettivi di ammontare compensativo - sembra che le tabelle fissate dalle citate disposizioni non siano operative, ma abbiano finalità meramente informativa di un ordine di grandezza della manovra a carico di ciascuna regione, al fine, presumibilmente, di consentire una corretta programmazione in sede di definizione dei bilanci di previsione. Su tale aspetto si è segnalata l’opportunità di una conferma.

Si è osservato inoltre che il rinvio ad un decreto ministeriale della definizione operativa degli obiettivi effettivamente assegnati a ciascuna regione non consente, in questa sede, una verifica della congruità dei criteri operativi del patto di stabilità interno rispetto agli obiettivi di finanza pubblica affidati a tale strumento, né della relativa sostenibilità da parte delle singole regioni, la cui classificazione, tra virtuose e non virtuose, appare suscettibile di incidere in misura significativa sulla valutazione del carico finanziario richiesto a ciascuna amministrazione.

In merito ai criteri di riparto della manovra, si è segnalato infine che non sono esplicitati i dati inerenti al valore assoluto della spesa finale delle regioni, in base ai quali sono state effettuate le elaborazioni.


 

Articolo 33, comma 1
(Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili)

 


1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 1.143 milioni di euro per l'anno 2012 ed è ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le finalità indicate nell'elenco n. 3 allegato alla presente legge. Una quota pari a 100 milioni di euro del fondo di cui al primo periodo è destinata per l'anno 2012 al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico, ivi compresi interventi di messa in sicurezza del territorio, e allo sviluppo dei territori e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. È altresì rifinanziata di 50 milioni di euro, per l'anno 2013, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Alla ripartizione della predetta quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario.


 

 

Il comma 1 dell’articolo 33 incrementa la dotazione del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili, di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5/2009[92], di 1.143 milioni di euro per l'anno 2012 prevedendone la ripartizione con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri tra le finalità indicate nell'elenco 2 allegato alla presente legge.

 

Le finalità a cui sono destinate le suddette risorse, indicate nell’elenco 2, sono le seguenti:

§      Fondo nazionale per le politiche giovanili;

§      investimenti Gruppo Ferrovie - contratto di programma con RFI;

§      professionalizzazione forze armate - rifinanziamento, per il medesimo anno, degli importi di cui agli articoli 582 e 583 del "Codice dell'ordinamento militare", D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66[93];

Si tratta, rispettivamente, degli oneri derivanti dalla graduale riduzione dell’organico complessivo delle Forze armate (articolo 582) in ragione della progressiva professionalizzazione dello strumento militare e degli oneri per le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma (articolo 583).

§      partecipazione italiana a banche e fondi internazionali;

§      esigenze connesse alla celebrazione della ricorrenza del 4 novembre;

§      provvidenze alle vittime dell'uranio impoverito;

§      ulteriori esigenze dei Ministeri;

§      interventi per assicurare la gratuità dei libri di testo scolastici di cui all’articolo 27, comma 1 della legge n. 448/1998;

§      Unione italiana ciechi.

 

Il secondo periodo del comma 1 stabilisce che una quota pari a 100 milioni di euro del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili è destinata per l’anno 2012 al finanziamentodi interventi urgenti di riequilibrio socio-economico, ivi compresi interventi di messa in sicurezza dei territori, e sviluppo dei territori e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo della legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010).

 

Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 7-quinquies del D.L. n. 5 del 2009 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo (cap. 3071), al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell’istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi.

Relativamente all’anno 2012, il comma 26-ter dell’articolo 1 del decreto legge n. 138/2011 ha incrementato la dotazione del Fondo in oggetto di 24 milioni di euro per l'anno 2012 e di 30 milioni di euro per l'anno 2013. Ai fini del riparto delle risorse del Fondo, il comma 26-ter prevede che si applichi la procedura prevista dall'articolo 1, comma 40, quinto periodo, della legge di stabilità 2011, legge n. 220/2010[94].

Si ricorda a tal proposito, che la legge di stabilità 2011, all’articolo 1, comma 40, ha finanziato il Fondo in oggetto per l’anno 2011, dotandolo di complessivi 924 milioni di euro. Di tale somma, una quota pari a 874 milioni è stata destinata alle specifiche finalità indicate nell’elenco 1[95] allegato alla medesima legge prevedendosene una ripartizione con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. L’ulteriore quota di 50 milioni è stata destinata al finanziamento di interventi urgenti di riequilibrio socio-economico e sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali (quarto periodo del comma 40)[96]. Alla ripartizione di tale quota è previsto che si provveda con decreto del Ministro dell'economia e finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario (quinto periodo del comma 40).

 

Si ricorda che sulla dotazione del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili per l’anno 2012 e per l’anno 2013 incide anche l’articolo 33, comma 34, del presente provvedimento, disponendo una riduzione di 18 milioni nel 2012 e di 25 milioni per il 2013.

 

Nel bilancio a legislazione vigente per il 2012 al Fondo esigenze urgenti ed indifferibili risultava una dotazione di competenza pari a 24,4 milioni per l’anno 2012 e a 30 milioni per l’anno 2013, mentre non risultano disponibilità per il 2014. Per effetto della presente disposizione, nonché dell’articolo 33, comma 34, le risorse del Fondo ammontano nel bilancio 2012 a 1.144,7 milioni per il 2012 e a 3,9 milioni per il 2013.

 

Il comma 1, inoltre, rifinanzia di 50 milioni di euro per l'anno 2013 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge n. 112/2008[97], istitutivo del Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, e stabilisce che alla ripartizione della predetta quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario.

 

L’articolo 13, comma 3-quater ha istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, il Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, dotandolo di 60 milioni di euro per il 2009, 30 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2010-2011 e destinando le relative risorse alla concessione di contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori finalizzati al risanamento ed al recupero dell’ambiente e allo sviluppo economico dei territori stessi.

Alla ripartizione delle risorse e all’individuazione degli enti beneficiari è previsto si provveda con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato in coerenza con un apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Si osserva che l’articolo 13, comma 3-quater riproduce, nella sostanza, le disposizioni recate dagli abrogati commi 28 e 29 dell’art. 1 della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) , le quali prevedevano contributi statali per il finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, da destinare ad enti da individuarsi con decreto ministeriale in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare. Gli stanziamenti previsti dalla citata legge finanziaria 2005 sono stati successivamente integrati da vari interventi legislativi, i quali complessivamente hanno determinato stanziamenti di risorse per gli anni dal 2004 al 2008.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Maggiori spese correnti

Fondo esigenze indifferibili

 

1.143

 

 

 

1.143

 

 

 

1.143

 

 

 

Si ricorda che il comma in esame, nel testo originario, incrementava la dotazione del Fondo esigenze indifferibili e urgenti[98] di 1.235 milioni di euro per l’anno 2012. Il testo recava già il rinvio ad appositi D.P.C.M., presente nella formulazione definitiva, per la ripartizione di tale dotazione tra le finalità indicate nell’elenco allegato al testo (elenco 2).

La norma è stata modificata nel corso dell’esame in prima lettura presso il Senato[99].


Nel testo definitivo:

§      la dotazione del Fondo esigenze indifferibili[100] viene incrementata di 1.143 milioni di euro per l’anno 2012 e non più di 1.235 mln, come previsto dal testo originario (con un minore incremento, quindi, pari a 92 milioni di euro);

§      viene introdotta una finalizzazione aggiuntiva rispetto a quelle già presenti nel testo (di cui all’elenco 2);

§      per tale finalizzazione aggiuntiva il testo provvede a quantificare la spesa, ossia la quota del Fondo da utilizzare nel 2012 per la nuova esigenza (100 milioni per interventi di riequilibrio socio-economico[101]);

§      viene inoltre introdotta un’autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2013 destinata ad incrementare il Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio.

 

Si ricorda infine che in altra parte del testo in esame (articolo 33, comma 34) è disposta una riduzione del Fondo esigenze indifferibili e urgenti pari a 18 milioni di euro per il 2012 e a 25 milioni per il 2013.

 

La relazione tecnica dà conto delle modifiche - rispetto al testo originario del ddl di stabilità - sopra richiamate, precisando che la destinazione di 100 milioni nel 2012 alle finalità previste dal testo (interventi di riequilibrio socio-economico) non comporta effetti sui saldi, atteso che la relativa spesa sarà effettuata nell’ambito della ripartizione del Fondo già prevista dalla disciplina vigente (art. 7-quinquies del D.L. 5/2009).

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma autorizza un incremento di spesa entro il limite indicato dal testo. Nel prospetto riepilogativo (allegato 3) tale limite viene uniformemente riportato sui tre saldi. Ciò implica che si ipotizzi una coincidenza fra effetti di cassa e effetti di competenza.

L’elenco 2, non riporta, per ciascuna finalizzazione di spesa, gli importi che si prevede di utilizzare. In mancanza di indicazioni in ordine alle prevedibili dinamiche di erogazione delle somme in rapporto alle diverse finalizzazioni, è stato richiesto di acquisire gli elementi volti a verificare gli effetti stimati in termini di indebitamento netto e di fabbisogno.

Quanto all’autorizzazione di spesa volta ad incrementare nel 2013 il Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, è stato osservato che - in assenza di indicazioni da parte della relazione tecnica – deve intendersi che tale onere trovi compensazione nell’ambito del provvedimento nel suo complesso (non essendo ipotizzabile che un onere per il 2013 trovi compensazione nell’ambito di un’autorizzazione di spesa riferita al 2012).


 

Articolo 33, commi 2 e 3
(Fondo per lo sviluppo e la coesione (ex FAS))

 


2. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sono assegnate dal CIPE con indicazione delle relative quote annuali. Alle risorse del Fondo trasferite sui pertinenti capitoli di bilancio si applica quanto previsto all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione è assegnata una dotazione finanziaria di 2.800 milioni per l'anno 2015 per il periodo di programmazione 2014-2020, da destinare prioritariamente alla prosecuzione di interventi indifferibili infrastrutturali, nonché per la messa in sicurezza di edifici scolastici, per l'edilizia sanitaria, per il dissesto idrogeologico e per interventi a favore delle imprese sulla base di titoli giuridici perfezionati alla data del 30 settembre 2011, già previsti nell'ambito dei programmi nazionali per il periodo 2007-2013. I predetti interventi sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, su proposta del Ministro interessato al singolo intervento.


 

 

I comma 2 e 3 dell’articolo 33 recano disposizioni concernenti il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88[102].

 

Si ricorda che il Fondo per lo sviluppo e la coesione, precedentemente denominato “Fondo per le aree sottoutilizzate”[103], è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.

Il fondo ha carattere pluriennale in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi strutturali dell'Unione europea.

Il fondo è destinato a finanziare interventi speciali dello Stato e l'erogazione di contributi speciali. L'intervento del fondo è finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale.

 

Il comma 2 in particolare stabilisce che il CIPE nel ripartire le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione provveda ad indicare le relative quote annuali.

La disposizione ha lo scopo di superare le problematiche connesse alla incertezza circa la determinazione delle quote annuali, in quanto spesso le delibere CIPE fanno rinvio ad una successiva delibera.

È altresì stabilito che alle risorse del Fondo trasferite sui pertinenti capitoli di bilancio si applichi quanto previsto all’articolo 10, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, in materia di conservazione dei residui.

 

Si ricorda che il richiamato comma 10 ha disposto l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di tutte le norme che dispongono la conservazione nel conto dei residui, per essere utilizzate nell'esercizio successivo, di somme iscritte negli stati di previsione dei Ministeri, non impegnate ai sensi della legge di contabilità, al termine dell'esercizio precedente, con l'esclusione delle norme relative ai fondi del personale, al fondo occupazione, al fondo opere strategiche e al fondo per le aree sottoutilizzate.

 

In sostanza la norma estende ai capitoli di destinazione delle risorse del Fondo l’esclusione dal divieto di conservazione in conto residui già prevista per il Fondo stesso.

 

Il comma 3 incrementa la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione di 2.800 milioni per l’anno 2015 in relazione al prossimo periodo di programmazione 2014-2020.

Tale ulteriore dotazione finanziaria dovrà essere destinata prioritariamente:

§      alla prosecuzione di interventi indifferibili infrastrutturali;

§      alla messa in sicurezza di edifici scolastici;

§      all'edilizia sanitaria;

§      al dissesto idrogeologico;

§      agli interventi a favore delle imprese sulla base di titoli giuridici perfezionati alla data del 30 settembre 2011, già previsti nell’ambito dei programmi nazionali per il periodo 2007-2013.

Al fine dell'individuazione dei suddetti interventi la norma rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, su proposta del Ministro interessato al singolo intervento.


Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive al comma 3 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Maggiori spese c/ capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo sviluppo e coesione

 

 

 

50

150

350

50

150

350

 

La relazione tecnica afferma che l'effetto in termini di cassa del comma 3 (assegnazione al Fondo per lo sviluppo e la coesione di una dotazione finanziaria di 2.800 milioni per l’anno 2015 per il periodo di programmazione 2014-2020, da destinare prioritariamente ad alcune tipologie di interventi, sulla base di titoli giuridici perfezionati alla data del 30 settembre 2011, già previsti nell’ambito dei programmi nazionali per il periodo 2007-2013) sarà di circa 50 milioni di euro nel 2012, 150 milioni nel 2013 e 350 milioni nel 2014.

 

Nel corso dell’esame in prima lettura presso il Senato, è stato richiesto al Governo di chiarire se gli effetti finanziari scontati per gli anni 2012-2014 siano correlati a risorse già disponibili a legislazione vigente - per le quali potrebbe essere stata ipotizzata un’accelerazione dei pagamenti in relazione alle diverse procedure di assegnazione disposte dal comma 2 -, ovvero se siano relativi alla nuova autorizzazione di spesa di cui al comma 3. In merito a tale ultima eventualità è stato rilevato che la predetta autorizzazione di spesa si riferisce all'esercizio 2015, e non è pertanto chiaro il motivo per cui i relativi effetti finanziari di cassa possano manifestarsi prima di tale esercizio.

In proposito il Governo[104] ha specificato che gli effetti ipotizzati in termini di indebitamento netto non sono riferiti alle risorse a legislazione vigente iscritte sul FAS. Queste ultime hanno subito una riduzione, indicata dalla tabella E, per il periodo 2012-2015, i cui effetti sono scontati anche in termini di indebitamento netto nell’ambito delle riduzioni lineari di cui all’allegato 1. L’effetto di cassa derivante dalla nuova autorizzazione di spesa, relativo al triennio 2012-2014, è invece connesso alla previsione, fin dal 2012, della salvaguardia di interventi già deliberati dal CIPE in ambito FAS a favore delle imprese, sulla base dei titoli giuridici già perfezionati. Ne conseguono effetti sui pagamenti che si contrappongono agli effetti derivanti dalle suddette riduzioni disposte sul FAS per il medesimo periodo.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stato rilevato che il comma 3 individua le finalità cui sono prioritariamente destinate le somme stanziate dal medesimo comma, riferite all’esercizio 2015, nell’ambito del periodo di programmazione 2014-2020: tra tali finalità sono inseriti anche gli interventi in favore delle imprese sulla base di titoli giuridici perfezionati alla data del 30 settembre 2011. Peraltro questa data di riferimento non sembra modificare i criteri di spendibilità delle somme stanziate. Non è chiaro pertanto con quali modalità si determini l’anticipo per cassa nel triennio di competenza.

Una seconda richiesta di chiarimento si è resa necessaria in merito all’affermazione del Governo secondo la quale l’effetto quantificato è parzialmente compensativo della riduzione degli stanziamenti FAS disposta in tabella E, i cui effetti sono stati iscritti anche in termini di indebitamento netto e fabbisogno. Non è chiaro, in proposito, se tale riduzione di stanziamenti sia unicamente riferibile alla componente FAS di diretta spendibilità da parte delle amministrazioni centrali. Qualora essa fosse invece parzialmente riferibile alla quota di competenza delle amministrazioni regionali, il criterio contabile adottato, di iscrizione dei relativi effetti ai fini di tutti i saldi, non sembrerebbe coerente con quanto operato nelle precedenti leggi finanziarie o di stabilità. Si ricorda infatti, da ultimo, che in occasione dell’aumento degli stanziamenti FAS operato dalla legge n. 220/2010, gli effetti di maggiore spesa sono stati iscritti unicamente ai fini del saldo netto da finanziare, in ragione dell’impossibilità per le regioni di utilizzare le risorse aggiuntive loro attribuite in vigenza dei vincoli del patto di stabilità interno.


 

Articolo 33, comma 4
(Fondo per interventi strutturali di politica economica)

 

4. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 58, ridotta di ulteriori 4.799 milioni di euro per l'anno 2012.

 

 

Il comma 4 dell’articolo 33 riduce la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 4.799 milioni di euro per l'anno 2012 ai fini della copertura delle maggiori spese autorizzate dal presente provvedimento.

 

Si ricorda che l’articolo 4, comma 58 riduce la dotazione del predetto Fondo di ulteriori 52 milioni di euro per l'anno 2012.

 Nel bilancio a legislazione vigente per il 2012 la dotazione di competenza del FISPE risultava pari a 5.050,7 milioni di euro per il 2012, a 60,4 milioni per il 2013 e a 256,5 milioni per il 2014.

Per effetto delle riduzioni disposte dal presente comma 4 e dall’articolo 4, comma 58, nel bilancio per il 2012 lo stanziamento del FISPE ammonta a 44,8 milioni per il 2012, a 49,3 milioni per il 2013 e a 43,8 milioni per il 2014.

 

L’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282/2004[105] ha istituito il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (ISPE) al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze (cap. 3075, missione 1 “Politiche economico finanziarie e di bilancio”, programma 1.7 “Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio”).

Visto il suo utilizzo flessibile, il Fondo è stato oggetto di numerosi interventi normativi, i quali hanno apportato variazioni in aumento e in diminuzione dei relativi stanziamenti. Da ultimo, sono intervenuti sulla dotazione del Fondo i due decreti legge di manovra. In particolare, l'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 98/2011[106] ha disposto un incremento della dotazione del fondo di 835 milioni di euro per l'anno 2011 e di 2.850 milioni per l'anno 2012, destinando le risorse finanziarie per l’anno 2012 all’attuazione della manovra di bilancio relativa all’anno medesimo. L’articolo 1, comma 125, del decreto-legge 138/2011[107] ha ulteriormente incrementato il Fondo di 2.000 milioni di euro per il 2012.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma, nel testo originario, i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Minori spese correnti

Fondo ISPE

 

4.799

 

 

 

4.799

 

 

 

4.799

 

 

 

Si ricorda che il testo originario del comma in esame riduceva la dotazione del Fondo di 4.798 milioni di euro per il 2012. Con un emendamento approvato in prima lettura dal Senato[108], l’importo della predetta riduzione è stato incrementato di 1 milione di euro (da 4.798 a 4.799 milioni) per finalità di copertura della norma in materia di dismissioni immobiliari.

 

La relazione tecnica afferma che la riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica è finalizzata a dare copertura alle maggiori spese autorizzate dal disegno di legge in esame.

Si rammenta che ulteriori riduzioni del medesimo Fondo sono state previste dall’articolo 3[[109]] e dall’articolo 4, comma 58[[110]], del testo originario del disegno di legge (in attuazione delle norme del decreto legge n. 98/2011 e del decreto legge n. 138/2011 che hanno disposto la riduzione delle spese dei Ministeri).

 

In merito ai profili di quantificazionenon sono state formulate osservazioni.


 

Articolo 33, comma 5
(Fondo per la compensazione degli effetti
dell'attualizzazione di contributi pluriennali)

 

5. La dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è rideterminata in termini di sola cassa negli importi di 950 milioni per l'anno 2012, di 587 milioni per l'anno 2013, di 475 milioni per l'anno 2014 e di 450 milioni a decorrere dall'anno 2015.

 

 

Il comma 5 dell’articolo 33 ridetermina, in termini di sola cassa, la dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154[111], nei seguenti importi:

§      950 milioni per l’anno2012;

§      587 milioni per l’anno 2013;

§      475 milioni per l’anno 2014;

§      450 milioni a decorrere dall’anno 2015.

 

Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari è stato istituito dall’art. 6, comma 2, del decreto legge 154/2008 nello stato di previsione del Ministero dell'economia (cap. 7593/Economia). Esso è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti in termini di cassa da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative. Il Fondo, inizialmente dotato di 435 milioni per il 2010 e di 175 milioni per il 2011, è stato successivamente rifinanziato da una serie di disposizioni legislative.

Nel bilancio a legislazione vigente per il 2012, il Fondo in oggetto era dotato di un miliardo per ciascuno degli anni del triennio 2012-2014.

 

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica (A.S. 2968) la dotazione del fondo viene rideterminata al fine di assicurare la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto recati dal presente provvedimento.


Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive al comma 5 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica (=riduzioni del Fondo, che nel bilancio a legislazione vigente per il 2012 era dotato di 1 miliardo per ciascuno degli anni 2012-2014).

 

milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Minori spese c/ capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo sviluppo e coesione

 

 

 

50

413

525

50

413

525

 

La relazione tecnica afferma che la norma è finalizzata ad assicurare la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto recati dal provvedimento in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni.


 

Articolo 33, comma 6
(Versamento di risorse disponibili relative a rimborsi
e compensazioni di crediti d’imposta)

 

6. Una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio», pari a 263 milioni di euro per l'anno 2013, è versata all'entrata del bilancio dello Stato.

 

 

Il comma 6 dell’articolo 33 dispone il versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, pari a 263 milioni di euro per l’anno 2013, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio».

 

Come evidenziato dalla Nota di variazioni nel bilancio dello Stato tali risorse sono presenti al capitolo 3383/Entrata (Somme derivanti dal versamento di risorse finanziarie precedentemente preordinate alla concessione di crediti di imposta) che nel bilancio a legislazione vigente recava già 264,4 milioni di euro esclusivamente per il 2013. Conseguentemente nel bilancio pluriennale 2012-2014 sono presenti su tale capitolo 527,4 milioni per il 2013.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Maggiori entrate

 

263,0

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che il comma prevede che una quota delle risorse disponibili presso la contabilità speciale 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio”, pari a 263 milioni per l’anno 2013 sia versata all’entrata del bilancio dello Stato.

Si segnala che nella Nota di risposta alle osservazioni formulate nel corso dell’iter al Senato, trasmessa il 2 novembre 2011, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha precisato che dal versamento di una quota delle risorse disponibili presso la suddetta contabilità speciale all’entrata del bilancio dello Stato non sembrano poter derivare effetti negativi su rimborsi e compensazioni, atteso l’andamento storico della spesa e l’attuale livello di giacenze di tesoreria.

 

In merito ai profili di quantificazione, si è segnalato che la contabilità speciale 1778 è stata istituita ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 189 del 1998[112] al fine di consentire la ripartizione delle somme di pertinenza degli altri enti destinatari dei versamenti unitari e delle somme necessarie alla regolazione contabile delle compensazioni effettuate dai contribuenti nell’ambito della imposte erariali, nonché di quelle relative alle commissioni spettanti alle banche ed ai concessionari, di quelle utilizzate dai concessionari per erogare rimborsi in conto fiscale e di quelle che gli stessi concessionari non hanno versato a seguito di provvedimenti di sgravio. Si segnala, altresì, che, a fronte della disposizione in esame, non si rilevano contestuali modifiche alla normativa sostanziale che disciplina le regolazioni contabili cui il conto è destinato.


 

Articolo 33, commi 7-9
(Destinazione di maggiori entrate da diritti di frequenze banda larga a differimento acconto IRPEF 2011)

 


7. All'articolo 1, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quinto, il sesto ed il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: «Eventuali maggiori entrate rispetto all'importo di 3.150 milioni di euro sono riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato». Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

8. Per l'anno 2012 è istituito un apposito fondo con una dotazione di 750 milioni di euro, destinato, quanto a 200 milioni di euro al Ministero della difesa per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili del comparto difesa e sicurezza, quanto a 220 milioni di euro al Ministero dell'interno per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e dei Vigili del fuoco, quanto a 30 milioni di euro al Corpo della guardia di finanza per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per interventi in materia di difesa del suolo ed altri interventi urgenti, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire il fondo di cui al presente comma.

9. All'articolo 55, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «2.300 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.050 milioni di euro». Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.


 

 

I commi 7, 8 e 9 novellando l’articolo 1, comma 13, della legge 220/2010, modificano la destinazione delle entrate derivanti dall’attribuzione delle frequenze in banda larga[113], finalizzandole alla copertura dell’onere derivante dal differimento dell’acconto IRPEF 2011 e al Fondo ammortamento titoli di Stato, ed istituiscono per l’anno 2012 un fondo destinato alle necessità di spese di alcuni Ministeri.

Va previamente rammentato che con i commi da 8 a 13 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2011 (legge 220/2010) è stata disciplinata la procedura per l’attribuzione delle frequenze radioelettriche a servizi di comunicazione elettronica in banda larga, individuando la banda 790-862 Mhz, nonché delle ulteriori risorse radioelettriche che si renderanno disponibili con la definitiva assegnazione dei titoli abilitativi all’esercizio delle trasmissioni televisive.

Il comma 13 - il quale stima in non meno di 2.400 milioni di euro i proventi derivanti dall’attuazione dei commi da 8 a 12 – prevedeva, in particolare, nel testo previgente come integrato dall’articolo 25, comma 1, lettera c) del D.L. n. 98/2011, che eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla suddetta stima fossero riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore da definire con decreto del Ministero stesso; una quota, non superiore al 50 per cento, di tali eventuali maggiori entrate sarebbero state riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore; una quota del 10 per cento delle predette maggiori entrate poteva anche essere utilizzata per il sostegno ai soggetti che hanno volontariamente liberato le frequenze. Le procedure di assegnazione dei diritti d’uso si sarebbero dovute concludere entro il 30 settembre 2011.

Il comma 7 tramite una novella all’articolo 1, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dispone la sostituzione degli ultimi tre periodi del comma 13 medesimo, relativi alla destinazione delle eventuali maggiori entrate rispetto alla stima iniziale, prevedendo che le maggiori entrate siano interamente riassegnate, per la parte delle stesse superiore all’importo di 3.150 milioni, al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.

E’ da presumere che tale modifica - che viene operata senza modificare la disposizione di stima delle entrate in questione, contenuta nel primo periodo del comma 13 (vale a dire 2.400 milioni, quale importo minimo atteso dall’assegnazione delle frequenze), sia da mettere in relazione a quanto riporta la relazione tecnica (A.S. 2968), che quantifica le maggiori entrate rispetto alla stima iniziale di 2.400 milioni di euro in circa 1.545 milioni, considerato che le frequenze sono state aggiudicate per complessivi 3.945 milioni di euro.

Poiché quota parte di tali maggiori entrate è utilizzata ai sensi dei successivi commi 8 e 9, al Fondo ammortamento dovrebbero essere assegnati circa 795 milioni di euro.

In corrispondenza di tale maggior gettito, una parte dello stesso, per un importo di 750 milioni[114], viene ora destinato dal comma 9 ad elevare da 2.300 milioni a 3.050 milioni l’importo delle minori entrate che possono derivare dal differimento dell’acconto IRPEF dovuto per il 2011, sulla base di quanto disposto dall’articolo 55, comma 1, del decreto legge n. 78/2010.

Tale disposizione prevede che con apposito D.P.C.M., su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze venga differito, nei limiti stabiliti dal medesimo D.P.C.M., il versamento dell’acconto IRPEF dovuto per il periodo d’imposta 2011, fermo restando che dal differimento medesimo possono derivare minori entrate pari al massimo a 2.300 milioni di euro.

 

Con D.P.C.M. 21 novembre 2011, in attuazione delle predette disposizioni, l’acconto IRPEF 2011 è stato ridotto di 17 punti percentuali.

Nel dettaglio, le disposizioni del citato D.P.C.M. (articolo 1, comma 1) differiscono il versamento di 17 punti percentuali dell'acconto IRPEF alla data di versamento, per il medesimo periodo di imposta, del relativo saldo (ai sensi dell’articolo 17, comma 1 del D.P.R. n. 435 del 2011, il 16 giugno o il 16 luglio p.v.).

In base alla vigente disciplina che regola la materia la prossima scadenza dell’acconto IRPEF 2011 è il 30 novembre 2011 Le modalità di versamento dell’acconto dell’IRPEF sono in tal senso disciplinate dall’articolo 17 del D.P.R. n. 435 del 2001, in base al quale il contribuente è tenuto ad effettuare il pagamento della somma dovuta:

§      in un’unica soluzione (entro il 30 novembre del periodo d’imposta di riferimento) se l’importo dovuto è inferiore a 257,52 euro;

§      in due rate se l’importo dovuto è superiore a 257,52 euro.

La prima rata, pari al 40% dell’acconto complessivo, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno in corso (ovvero entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%) e il secondo acconto, pari al restante 60% dell’acconto complessivo, deve essere versata entro il 30 novembre del medesimo anno.

Ai contribuenti che alla data del 25 novembre 2011 (data di pubblicazione del D.P.C.M.) abbiano già pagato l’acconto senza avvalersi del differimento spetta un corrispondente credito d'imposta utilizzabile in compensazione (articolo 1, successivo comma 3). Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, spetta ai sostituti d'imposta trattenere l'acconto tenendo conto del differimento; ove non ne abbiano tenuto conto, sono tenuti a restituire le maggiori somme nell'ambito della retribuzione del mese di dicembre 2011.

Le disposizioni (articolo 1, comma 2 del D.P.C.M. 21 novembre 2011) differiscono altresì il versamento di 3 punti percentuali dell'acconto IRPEF per l’anno 2012 alla data di pagamento del saldo.

L’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 25 novembre u.s., ha chiarito che tale riduzione si applica anche al versamento della seconda o unica rata dell’acconto della “cedolare secca” sugli affitti e dell’imposta sostitutiva dovuta da coloro che applicano il cosiddetto regime dei “minimi”.

 

Poiché, come precisa la relazione tecnica aggiornata con gli effetti degli emendamenti approvati al Senato, in conseguenza del differimento dell’acconto, si registreranno corrispondenti maggiori entrate nell’anno di corresponsione del saldo, vale a dire il 2012, il comma 8 prevede per tale anno l’istituzione di un apposito fondo (iscritto presso il Ministero dell’economia e finanze, cap. 3039), con dotazione di 750 milioni, così destinato:

§      quanto a 200 milioni al Ministero della difesa per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili del comparto difesa e sicurezza;

§      quanto a 220 milioni al Ministero dell’interno per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco;

§      quanto a 30 milioni al Corpo della Guardia di finanza per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili;

§      quanto a 100 milioni al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici;

§      quanto a 100 milioni al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per interventi in materia di difesa del suolo ed altri interventi urgenti;

§      quanto a 100 milioni al Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento del fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

 

Per completare il quadro derivante dall’articolo 1, comma 13, della legge n. 220/2010, anche in riferimento a quanto dispone il comma 8 ora illustrato, va rammentato che il comma 13 medesimo ha previsto che, qualora in sede di gara per l’assegnazione dei diritti d’uso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di entrata, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla riduzione lineare, sino a concorrenza dello scostamento finanziario, delle dotazioni finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa, con alcune limitate eccezioni - di ciascun Ministero. Su tale previsione, introdotta a titolo cautelativo quale clausola di salvaguardia volta a recuperare, in caso di insuccesso dell'operazione di cessione delle frequenze l’importo pari al corrispettivo mancante attraverso corrispondenti riduzioni di spesa pubblica, ha successivamente inciso l’articolo 40, comma 1-bis del decreto legge n. 98/2011, il quale ha stabilito che gli accantonamenti già disposti ai sensi del comma 13 citato siano resi definitivi e che le entrate previste dall’assegnazione delle frequenze, stimate come detto in non meno di 2.400 milioni di euro (importo poi risultato superiore, secondo quanto precisato nella relazione tecnica), siano conseguentemente destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.


Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori entrate extratributarie (Proventi aste frequenze, comma 7)

750,0

 

 

 

750,0

 

 

 

750,0

 

 

 

Maggiori spese correnti (Fondo interventi vari, comma 8)

750,0

 

 

 

750,0

 

 

 

750,0

 

 

 

 

La relazione tecnica riferita al testo originario afferma che la disposizione è volta a modificare il comma 13 dell’articolo 1 della L. 220/2010 nella parte relativa alla destinazione delle maggiori entrate, rispetto alla stima di 2.400 milioni di euro, derivanti dalle procedure per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze radioelettriche.

Si ricorda che il testo originario dell’articolo 33, comma 7, destina il 50% delle maggiori entrate al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato e il restante 50% diversamente ripartito tra il Ministero della difesa, il Ministero dell’interno, il Corpo della Guardia di finanza, il Ministero dell’istruzione, il Ministero dell’ambiente e il Ministero dello sviluppo economico.

La medesima RT precisa altresì che le maggiori entrate ammontano a circa 1.545 milioni di euro, a fronte di un incasso stimato di 2.400 milioni, concludendo che la disposizione non comportava effetti finanziari in quanto volta a una diversa finalizzazione delle medesime risorse finanziarie.

 

La relazione tecnica riferita all’emendamento 5.1000 del relatore, che ha sostituito integralmente il comma 7, afferma che le norme in esame prevedono che una quota delle suddette maggiori entrate per l’anno 2011, pari a 750 milioni, invece di essere finalizzata alla costituzione di un fondo per fronteggiare alcune esigenze indifferibili dei ministeri per il medesimo anno, sia destinata alla copertura delle minori entrate derivanti dall’articolo 55, comma 1, del D.L. 78/2010. Tale modifica eleva di pari importo (da 2.300 a 3.050 milioni) il limite massimo delle minori entrate che possono derivare dal differimento del versamento dell’acconto IRPEF dovuto per l’anno 2011. In conseguenza del minore acconto nel 2011, si registreranno corrispondenti maggiori entrate nell’esercizio 2012, derivanti dal maggior saldo IRPEF che sarà versato in tale anno. Le citate risorse saranno destinate all’istituzione di un fondo, con dotazione di 750 milioni per l’anno 2012, per esigenze di spesa delle amministrazioni.

Le eventuali maggiori entrate rispetto all’importo di 3.150 milioni (2.400 + 750) saranno destinate al fondo di ammortamento dei titoli di Stato.

La RT conclude affermando che le modifiche introdotte risultano finanziariamente neutrali rispetto al citato articolo 33, comma 7.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stata rilevata la necessità di acquisire preliminarmente conferma circa l’effettiva disponibilità delle somme derivanti dall’asta delle frequenze entro l’esercizio 2011, nonché elementi diretti a confermare l’allineamento temporale, anche per quanto attiene agli effetti sull’indebitamento e sul fabbisogno, tra le entrate in questione e gli interventi cui sono in parte destinate.

In merito alla destinazione delle risorse a compensazione del minor acconto IRPEF – da versare nel mese di novembre 2011 – è stato evidenziato che non risultava ancora emanato il D.P.C.M. volto alla rideterminazione della misura dell’acconto medesimo[115]. Al riguardo è stato segnalato che gli effetti finanziari ascritti alla disposizione in esame sono subordinati all’emanazione in tempi rapidi del citato decreto. Diversamente, infatti – tenuto conto che già dal 1° novembre 2011 sono aperti i termini per il versamento dell’acconto IRPEF – i contribuenti e i sostituti d’imposta determinano l'importo dovuto a titolo di acconto IRPEF applicando la vigente misura fissata al 99%. Sul punto è stata rilevata l’opportunità di acquisire l’avviso del Governo.

Infine è stata espressa l’utilità di acquisire elementi circa le modalità di classificazione delle entrate in questione ai fini della classificazione europea. Ove dette entrate risultassero classificate come “una tantum”, potrebbero infatti determinarsi effetti negativi in termini di indebitamento netto strutturale.


 

Articolo 33, comma 10
(Sostegno all’autotrasporto)

 

10. È autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2012 da destinare a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse tra le diverse misure in coerenza con gli interventi già previsti a legislazione vigente e con le esigenze del settore.

 

 

L’articolo 33, comma 10 autorizza, per l’anno 2012, la spesa di 400 milioni di euro da destinarsi a misure di sostegno per il settore dell’autotrasporto merci.

La norma inoltre prevede che, entro trenta giorni dalla in vigore della legge di stabilità, un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, disponga la ripartizione della predetta somma tra le diverse misure in coerenza con gli interventi già previsti a legislazione vigente e con le esigenze del settore.

 

Si segnala che l’articolo 4, commi 28 e 29, della presente legge modifica la copertura dei rimborsi dovuti agli autotrasportatori per gli incrementi dell’accisa sui carburanti (v. scheda di lettura).

 

Si ricorda inoltre che l’articolo 2, comma 250, della legge finanziaria 2010 (legge n. 191 del 2009) ha previsto, per l’anno 2010, numerosi interventi a sostegno dell’autotrasporto da finanziare con un importo pari a 400 milioni di euro a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili, come elencati nella corrispondente tabella di cui al predetto comma 250. Tra tali interventi si ricordano nello specifico:

§      l’articolo 29, comma 1-bis, terzo periodo del decreto-legge n. 207 del 2008 concernente i premi assicurativi INAIL;

§      l’ articolo 2, comma 2 del regolamento di cui al D.P.R. 227/2007 recante modalità di ripartizione e di erogazione del fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica, che prevede l’erogazione di contributi alle imprese di autotrasporto, ivi comprese le imprese controllate dalle stesse, operanti nel settore delle infrastrutture di supporto all'attività di autotrasporto, per diverse iniziative ivi indicate;

§      l’articolo 45, comma 1, lettera c) della legge finanziaria per il 2000 (legge n. 488 del 1999) che assegna risorse all'albo degli autotrasportatori per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse, nonché per la riduzione compensata di pedaggi autostradali e per interventi di protezione ambientale;

§      l’articolo 83-bis, comma 26 del decreto-legge n. 112 del 2008 relativo ad un credito di imposta corrispondente a quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2008;

§      l’articolo 1, commi 103 e 106 della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005) che prevedono, rispettivamente, la possibilità di portare in compensazione il contributo per il servizio sanitario nazionale pagato sui premi per l’assicurazione sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e la deduzione delle spese non documentate.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Maggiori spese correnti

400

 

 

400

 

 

400

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione, in aggiunta alle risorse già previste a legislazione vigente, autorizza per il 2012 la somma di 400 milioni di euro per misure di sostegno al settore dell’autotrasporto merci.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni.


 

Articolo 33, comma 11
(5 per mille anche nel 2012)

 

11. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2012 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2011. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2012 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2011, da 2010 a 2012 e da 2011 a 2013. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2012 sono quantificate nell'importo di euro 400 milioni.

 

 

Il comma 11 estende all'esercizio finanziario 2012 la disciplina del 5 per mille 2010, contenuta nell’articolo 2, commi da 4-novies a 4-terdecies del D.L. n. 40/2010.

Il comma stabilisce altresì che le norme attuative di tale disciplina, contenute nel D.P.C.M. 23 aprile 2010 si applichino anche all’esercizio finanziario 2012, previo aggiornamento dei riferimenti temporali ivi contenuti (da 2009 a 2011, da 2010 a 2012 e da 2011 a 2013).

Infine, il comma destina al finanziamento del 5 per mille per il 2012 la somma di 400 milioni di euro.

 

Si ricorda che il citato articolo 2 del decreto legge n. 40/2010 disciplina il 5 per mille 2010 stabilendo che esso sia destinato al finanziamento delle seguenti finalità (comma 4-novies, D.L. n.40/2010):

§       sostegno del volontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che operano in determinati settori, quali assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica di particolare interesse sociale, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri nazionale, regionale e provinciale (tenuti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali), delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori sopra citati[116];

§       finanziamento della ricerca scientifica e dell'università. Il decreto legge n. 78/2010, all’articolo 38, comma 13-quinquies ha specificato che per l’anno finanziario 2010, possono beneficiare del riparto del 5 per mille i soggetti già inclusi nell’elenco degli enti della ricerca scientifica e dell’Università predisposto per l’esercizio finanziario 2009;

§       finanziamento della ricerca sanitaria;

§       attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

§       sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale[117].

Il decreto legge n. 40/2010, all’articolo 2, comma 4-undecies, ha previsto uno specifico obbligo di rendicontazione in capo a tutti i soggetti beneficiari del riparto, chiamati a redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto delle stesse, da cui deve risultare chiaramente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, la destinazione delle somme attribuite ai soggetti beneficiari.

Inoltre, il comma 4-terdecies del citato articolo 2, ha stabilito che all’attuazione della disciplina del 5 per mille 2010 si provvederà solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che integrino le risorse finanziarie rese disponibili dalla maggiori entrate in materia di giochi da accertarsi con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi del citato comma 2-quinquies.

 

Il D.P.C.M. 23 aprile 2010 reca la disciplina attuativa delle disposizioni di cui sopra, stabilendo finalità e soggetti ammissibili al beneficio del 5 per mille per l'anno finanziario 2010[118].

 

Si ricorda, infine, che la disciplina del 5 per mille 2011 è stata introdotta - dall’articolo 2, comma 1 del decreto legge n. 225/2010 – anch’essa estendendo all’anno 2011 la sopra commentata disciplina del 5 per mille 2010.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Maggiori spese correnti

400,0

 

 

400,0

 

 

400,0

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la norma dispone la proroga delle disposizioni relative al riparto della quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, che si applicano anche all’esercizio finanziario 2012 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2011, sia per quanto riguarda le disposizioni finanziarie, sia per quanto riguarda le modalità ed i termini di cui al D.P.C.M. 23 aprile 2010. A tal fine è indicato in 400 milioni il limite di spesa per la liquidazione della suddetta quota nell’anno 2012.

Nella Nota di risposta alle osservazioni formulate nel corso dell’iter al Senato, trasmessa il 2 novembre 2011, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato fornisce alcune precisazioni in proposito.

Nella Nota si ritiene, in particolare, che a legislazione vigente una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF, nel limite dell’autorizzazione di spesa attualmente destinata a tale scopo, sia predestinata alle diverse finalità di sostegno, con riferimento alle scelte espresse nelle dichiarazioni dei redditi, sulla base dei criteri e delle modalità di cui all’apposito D.P.C.M.

Tale soluzione appare in linea con gli orientamenti assunti in passato, in relazione alle modalità applicative adottate con le proroghe autorizzate per l’erogazione delle spettanze in questione.

Le relative risorse saranno, infatti, ripartite, anche in considerazione delle precedenti soluzioni, sulla base delle segnalazioni dell’Agenzia delle entrate, tra le richiamate finalità, con apposito decreto di variazione del bilancio in favore dei Ministeri interessati, per la successiva erogazione ai soggetti beneficiari, entro i limiti di spesa corrispondenti allo stanziamento del fondo, di cui al capitolo 3094/MEF. La Nota richiama in proposito l’articolo 11, comma 3, del D.P.C.M. 23 aprile 2010, ove è espressamente previsto che gli importi comunicati dall’Agenzia delle entrate saranno ripartiti nei limiti di quanto stanziato in bilancio per la finalità del 5 per mille.

Pertanto, l’importo spettante a ciascun soggetto destinatario del beneficio potrebbe non corrispondere alla sommatoria delle quote del 5 per mille dell’IRPEF relative agli specifici redditi dei singoli contribuenti che hanno esercitato la scelta a favore di quel soggetto, qualora, per il rispetto del citato limite di spesa, si verifichi l’eventualità di un riparto proporzionale entro l’importo del suddetto fondo, in caso del superamento del tetto. In virtù di tale automatico abbattimento proporzionale, è da escludere, pertanto, un’eccedenza delle spettanze rispetto allo stanziamento autorizzato per legge.

 

In merito ai profili di quantificazione, si è rilevato che, mentre la norma in esame definisce le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell’anno 2012 come risultato di una quantificazione, la relazione tecnica qualifica tali risorse come limite di spesa.

Come osservato nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, sulla base della normativa vigente, lo stanziamento destinato al 5 per mille dell’IRPEF non sembrerebbe configurabile come limite di spesa. Ciò in quanto il suo complessivo ammontare, che ha come limite massimo il 5 per mille dell’imposta incassata annualmente, dipende, di fatto, dalla scelta espressamente effettuata da ciascun contribuente di destinare o meno il 5 per mille dell’imposta a determinate finalità e, nell’ambito di tali finalità, a determinati soggetti.

La prassi applicativa esposta nella Nota di risposta del MEF, peraltro, non sembrerebbe conforme a quanto disposto dai primi due commi dell’articolo 11 del D.P.C.M. 23 aprile 2010.

I commi citati, infatti, dispongono, in riferimento alle scelte operate dai contribuenti per il periodo d’imposta 2009, quanto segue:

§      l’Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti, trasmette in via telematica al MEF-RGS i dati occorrenti a stabilire, sulla base degli incassi relativi all’imposta sui redditi delle persone fisiche, gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del 5 per mille della loro imposta sui redditi;

§      le somme da stanziare saranno iscritte in bilancio sull’apposito fondo nell’ambito del centro di responsabilità “Ragioneria generale dello Stato” dello stato di previsione del MEF.

La procedura della corresponsione del 5 per mille delineata dalle norme su esposte sembrerebbe modulare lo stanziamento in relazione alla quota degli incassi effettivamente destinata alla finalità in esame e non viceversa.

Trattandosi di una spesa oggetto di previsione in quanto funzione delle scelte dei contribuenti, si è, pertanto, rilevata l’opportunità di valutare il relativo stanziamento sulla base degli andamenti delle scelte pregresse risultanti per gli esercizi per i quali la procedura di attribuzione si sia definitivamente conclusa, al fine di escludere la possibilità di un conguaglio ex post.


 

Articolo 33, commi 12 e 14
(Sgravi fiscali e contributivi per i contratti di produttività e contrattazione aziendale di prossimità)

 


12. In attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 sono prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. L'agevolazione di cui al primo periodo trova applicazione nel limite massimo di onere di 835 milioni nel 2012 e 263 milioni nell'anno 2013. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine del rispetto dell'onere massimo fissato al secondo periodo, è stabilito l'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, nonché il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire dell'agevolazione di cui al presente articolo.

14. Lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro previsto dall'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è concesso per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, con i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nei limiti delle risorse stanziate a tal fine per il medesimo anno 2012 ai sensi del quarto periodo dell'articolo 1, comma 68, della citata legge n. 247 del 2007.


 

 

I commi 12 e 14, riproducendo norme analoghe a quelle già presenti in precedenti provvedimenti, recano disposizioni concernenti il regime agevolato fiscale e contributivo degli emolumenti correlati ad incrementi di produttività, nonché specifiche indicazioni sulle modalità di fruizione del richiamato sgravio contributivo.

 

In particolare, il comma 12 proroga per il 2012 il regime fiscale agevolato applicabile agli emolumenti dei dipendenti del settore privato correlati a incrementi di produttività, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali avente aliquota del 10 per cento.

La determinazione dell’importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva e del limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non potrà usufruire dell’agevolazione sono demandate a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

La disposizione si pone espressamente come attuativa dell’articolo 26 del decreto-legge n. 98 del 2011[119], il quale ha disposto l’applicazione di un regime fiscale e contributivo agevolato, per il 2012, relativo agli emolumenti retributivi previsti da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale (compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil), concernenti i lavoratori dipendenti del settore privato.

Gli accordi e contratti devono essere correlati a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, nonché collegati ai risultati dell'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Il citato articolo 26 ha affidato al Governo il compito di determinare tali benefici entro il 31 dicembre 2011, sentite le parti sociali, nei limiti delle risorse stanziate dalla legge di stabilità o previste a tali fini da altri fonti legislative.

 

Si segnala che l’articolo 22, comma 6, introdotto nel corso dell’esameparlamentare, alla cui scheda si rimanda, ha modificato il richiamato articolo 26. In particolare, è stato soppresso, nell’ambito delle fattispecie contrattuali collettive disciplinanti la retribuzione di produttività, il riferimento ai contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell’Accordo interconfederale dell’8 giugno 2011.

 

Si ricorda che nell’accordo interconfederale dello scorso 28 giugno 2011 tra CONFINDUSTRIA CGIL, CISL, e UIL in materia di rappresentanza sindacale e contrattazione nazionale e aziendale, al punto 8 si legge che le parti intendono dare ulteriore sostegno allo sviluppo della contrattazione collettiva aziendale, per cui confermano la necessità che il Governo decida di incrementare, rendere strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte a incentivare, con riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello, che collega aumenti di retribuzione a obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imprese, concordati fra le parti in sede aziendale.

 

La tassazione agevolata dei contratti di produttività è stata introdotta dall’articolo 2, comma 1, lettera c) del D.L. n. 93/2008, originariamente in via transitoria e con natura sperimentale, e da ultimo è stata prorogata al 2011 dall’articolo 1, comma 47 della legge 220/2010[120] in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato con reddito annuo per lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro.

Il beneficio fiscale consiste nell’applicazione, sulle remunerazioni oggetto di agevolazione, di una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali fissata in misura pari al 10%[121]. A tale regime sono soggette, tra l’altro, le remunerazioni derivanti da incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché ad altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa. In sostanza, si tratta della quota di retribuzione caratteristica del secondo livello di contrattazione collettiva legata alla produttività aziendale. La misura del beneficio non può, in ogni caso, superare l’importo massimo di 3.000 euro lordi.

 

Lo sgravio contributivo dei contratti di produttività è previsto dall’articolo 1, commi 67 e 68 della legge 247/2007[122], in via sperimentale, con effetto dal 1° gennaio 2008 e poi anch’essa prorogata al 2011 dall’articolo 1, comma 47 della legge 220/2010[123].

In particolare, il comma 67[124] prevede la concessione di uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della L. 153/1969[125], costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, caratterizzate da incertezza della corresponsione o dell'ammontare e correlazione, stabilita dal contratto medesimo, tra la struttura della quota di retribuzione e la misurazione di incrementi di produttività, qualità, nonché altri elementi di competitività, assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

Tale sgravio, fruibile su domanda delle imprese, è concesso sulla base dei seguenti criteri:

§      importo annuo complessivo delle erogazioni in oggetto ammesse allo sgravio entro il limite massimo del 5% della retribuzione contrattuale percepita (comma 67, lettera a));

§      determinazione dello sgravio, con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla precedente lettera a), nella misura di 25 punti percentuali (comma 67, lettera b));

§      determinazione dello sgravio, sempre con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla predente lettera a), in misura pari ai contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro sulla stessa quota di erogazioni di cui alla lettera a) (comma 67, lettera c)).

 

Il comma 68 rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, la disciplina delle modalità di attuazione dello sgravio sopra descritto anche con riferimento all’individuazione dei criteri di priorità sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l’ammissione al beneficio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio dell’attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa[126].

Lo stesso comma 68, inoltre, istituisce un Osservatorio, presso il Ministero del lavoro, con la partecipazione delle parti sociali, ai fini del monitoraggio e della verifica di coerenza dell’attuazione del comma 67 con gli obiettivi definiti nel “Protocollo sul welfare” del 23 luglio 2007, nonché delle caratteristiche della contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

 

Le disposizioni specificano inoltre che tale agevolazione trova applicazione nel limite massimo di onere di 835 milioni nel 2012 e 263 milioni nell’anno 2013.

Le norme demandano un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, al fine del rispetto dell’onere massimo fissato:

§      la determinazione dell’importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva;

§      la fissazione del limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire dell’agevolazione.

 

Il successivo comma 14 prevede che lo sgravio contributivo di cui all’articolo 26 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98[127], sia concesso, per lo stesso anno 2012, con i criteri e le modalità di cui all’articolo 1, commi 67 e 68, della L. 24 dicembre 2007, n.247[128] (vedi supra), nei limiti delle risorse stanziate a tal fine per il medesimo anno 2012 ai sensi del quarto periodo dell’articolo 1, comma 68, della citata L. 247/2007.


Profili finanziari (Art. 33, comma 12)

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Minori entrate tributarie

835

263

 

835

263

 

835

263

 

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione, volta a prorogare per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, le misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro (articolo 2, comma 1, lettera c, del D.L. n. 93/2008[129]), reca una riduzione del gettito fiscale pari a 835 milioni di euro nel 2012 e 263 milioni di euro nel 2013, così come stabilito dal limite di spesa fissato dalla disposizione medesima.

In particolare, la relazione tecnica precisa che la disposizione rinvia ad un successivo D.P.C.M. la determinazione dell’importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 2 del citato D.L. n. 93/2008 nonché del limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire dell’agevolazione. La fissazione di tali elementi è finalizzata al contenimento delle minori entrate nel limite fissato dalla norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si sono formulati rilievi trattandosi di un limite di spesa e rinviandosi ad un successivo D.P.C.M. la definizione dei parametri necessari al rispetto del limite medesimo. Si è tuttavia ravvisata l’opportunità di richiedere al Governo elementi sui risultati e sugli effetti già dispiegati dalla norma prorogata, allo scopo di verificare la congruità del limite di spesa.

Profili finanziari (Art. 33, comma 14)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che dalla disposizione non conseguono effetti negativi per la finanza pubblica in quanto essa è esclusivamente diretta a specificare che lo sgravio contributivo già previsto dall’articolo 26 del D.L. n. 98/2011[130] è concesso anche nel 2012, con i criteri e le modalità di cui all’articolo 1, commi 67 e 68 della legge n. 247/2007. Tali ultime disposizioni, inoltre, stanziano le risorse costituenti il limite di spesa entro cui il beneficio è concesso.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si sono formulati rilievi trattandosi di un limite di spesa già autorizzato sulla base della legislazione vigente. Si è ravvisata l’opportunità tuttavia di richiedere al Governo elementi sui risultati e sugli effetti già dispiegati dalla norma prorogata, allo scopo di verificare la congruità del limite di spesa.


 

Articolo 33, comma 13
(Agevolazioni fiscali comparto sicurezza)

 

13. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: «Negli anni 2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012». Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, il limite di reddito indicato nelle disposizioni ivi richiamate è da riferire all'anno 2011.

 

 

Il comma 13 proroga al 2012 la riduzione IRPEF giàriconosciuta dall’articolo 4, comma 3 del D.L. 185/2008[131],oggetto di modifica con le norme in esame, in favore del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico per gli anni 2009, 2010 e 2011, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e dell’impiego.

Nel dettaglio, si prescrive la riduzione dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali gravanti sulla parte della retribuzione che costituisce trattamento economico accessorio.

Per accedere al beneficio è necessario che il personale dei summenzionati comparti sia titolare di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2011, a 35.000 euro e nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro.

 

Si demanda la disciplina della riduzione e delle relative modalità applicative a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Il trattamento economico accessorio nel pubblico impiego risulta essere formato da una serie di voci legate sia al comparto sia ad ogni singola amministrazione di appartenenza. A puro titolo esemplificativo, per il comparto Ministeri tale trattamento risulta composto, tra gli altri, dalle seguenti voci principali: indennità di amministrazione; retribuzione di posizione; retribuzione di risultato; assegno personale pensionabile; indennità extracontrattuale non finanziata con FUA; indennità di turno; trattamento accessorio all’estero; compensi per oneri, rischi e disagi; indennità di funzione per posizione organizzativa; compensi per produttività; incentivi alla mobilità.

 

Per gli anni precedenti, la disciplina della riduzione è stata recata dai D.P.C.M. 27 febbraio 2009, 23 aprile 2010 e 19 maggio 2011.

Quest’ultimo provvedimento, ha fissato la misura della riduzione nell'importo massimo di 141,90 euro per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011.

Ai sensi della disciplina recata dal D.P.C.M. 27 febbraio 2009 (articolo 2, commi 2-4, richiamati da ultimo dal D.P.C.M. 19 maggio 2011) la riduzione è applicata dal sostituto di imposta in un'unica soluzione, fino a capienza dell'imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio erogato e, per l'eventuale importo residuo, in occasione delle successive erogazioni effettuate nell'anno al medesimo titolo.

Sono considerate “trattamento economico accessorio” le voci retributive considerate trattamento economico accessorio dai decreti del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali e dai provvedimenti di concertazione del personale. Per il personale volontario non in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per gli allievi delle accademie, delle scuole e degli istituti di istruzione, secondo i rispettivi ordinamenti, del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, la riduzione di imposta si applica sull'imposta lorda determinata sulla metà del trattamento economico complessivamente percepito.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Minori entrate tributarie

60

 

 

60

 

 

60

 

 

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione, volta a prorogare al 2012, la riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, gravanti sul trattamento economico accessorio del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico (già prevista fino al 2011 dall’articolo 4, comma 3, del D.L. n. 185/2008), reca una riduzione del gettito fiscale pari a 60 milioni di euro nel 2012, così come stabilito dal limite di spesa fissato dalla disposizione medesima.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si sono formulati rilievi trattandosi di un limite di spesa. Si è ravvisata tuttavia l’opportunità di richiedere al Governo elementi sui risultati e sugli effetti già dispiegati dalla norma prorogata, allo scopo di verificare la congruità del limite di spesa e la mancanza di effetti, sia pure di entità limitata, a carico dell’esercizio successivo a quello a cui si riferisce la riduzione.

A tale proposito, nel corso dell’esame al Senato, si sono ipotizzate ricadute, in termini di minore gettito, anche di esiguo importo nel 2013 a causa di possibili erogazioni di emolumenti a ridosso della fine dell’anno, la cui aliquota IRPEF agevolata sarà pagata entro il gennaio dell’anno successivo nonché di eventuali conguagli di capienza dell’imposta agevolata, così come peraltro evidenziato anche nelle norme recate dai diversi D.P.C.M. attuativi della disciplina in esame.


 

Articolo 33, comma 15
(Finanziamenti per le università)

 

15. Per il finanziamento di interventi in favore del sistema universitario e per le finalità di cui al Fondo per il finanziamento ordinario delle università è autorizzata la spesa, per il 2012, di 400 milioni di euro.

 

 

Il comma 15 autorizzala spesa di 400 milioni di euro per l’anno 2012 per il finanziamento di interventi in favore del sistema universitario e per le finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO).

La relazione tecnica (A.S. 2968) stima che circa il 75 per cento di tale importo sia destinato a maggiori esigenze di personale, mentre la restante parte possa ascriversi a spese di funzionamento.

Non è, peraltro, stato chiarito se le somme siano destinate unicamente ad incrementare il FFO – come sembrava evincersi dalla relazione illustrativa (A.S. 2968) – ovvero sia da ripartire, come deriva dalla formulazione letterale.

 

Nel bilancio a legislazione vigente per il 2012 le risorse destinate al Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO)[132]erano allocate, nello stato di previsione del MIUR, Missione 2 – Istruzione universitaria, Programma 2.3 – Sistema universitario e formazione postuniversitaria, sul cap. 1694[133] (non rimodulabile)e ammontavano, per lo stesso 2012, a 6.683,9 milioni di euro, con una riduzione di 251,5 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2011 (come riportate nell’A.S. 2968).

Si ricorda che la legge di bilancio 2011 (L. n. 221 del 2010) recava, in corrispondenza del medesimo capitolo, per il 2012, somme per 6.552,3 milioni di euro alle quali si era pervenuti - rispetto alla previsione iniziale di 6.052,3 milioni di euro - sulla base della disposizione dellart. 1, comma 24, della legge di stabilità 2011 (L. n. 220 del 2010) che aveva incrementato la dotazione del FFO per un importo pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2012 – e a 800 per il 2011 – destinandone una quota (non quantificata) al finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia per gli anni 2011-2016[134].

La nota al cap. 1694 del ddl di bilancio 2012 specificava che la variazione è disposta, tra l’altro, “per trasporto fondi dal capitolo 1714 per una più corretta allocazione della spesa”[135]. Chiariva, inoltre, che la variazione tiene conto (per euro – 46,2 mln) dell’onere assunto dalla provincia autonoma di Trento – delegata con l’art. 2, comma 122, della L. n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010), la cui disciplina è recata dal D.Lgs. n. 142 del 2011[136] – all’esercizio delle funzioni in materia di università degli studi di Trento.

La scheda illustrativa del cap. 1694[137] evidenziava, inoltre, che ad esso afferiscono alcuni degli importi autorizzati dalla legge n. 240 del 2010. Si tratta, in particolare, di:

§      art. 22, comma 6 (astensione obbligatoria per maternità per le titolari di assegno di ricerca): 3,5 mln di euro[138];

§      art. 29, comma 19 (valorizzazione del merito per professori e ricercatori): 50,0 mln di euro[139];

§      art. 29, comma 20 (ricostruzione di carriera per gli studiosi impegnati all’estero nell’ambito del programma di rientro dei cervelli): 0,3 mln di euro[140].

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo ordinario università

400

 

 

250

 

 

250

 

 

 

La relazione tecnica precisa i criteri di contabilizzazione degli importi ai fini dei tre saldi.

Si ricorda che la norma autorizza, per il 2012, la spesa di 400 milioni di euro per il finanziamento del sistema universitario e per le finalità del relativo fondo di finanziamento ordinario.

Dell’importo di 400 milioni di incremento per il 2012, la RT stima che circa il 75% sia destinato a maggiori esigenze di personale, in ordine alle quali va tenuto conto degli effetti indotti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto. Per la restante parte, la RT indica la destinazione a spese di funzionamento.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni, nel presupposto che sia rispettata la ripartizione fra spese di personale e spese di finanziamento indicata dalla relazione tecnica.


 

Articolo 33, comma 16
(Scuole non statali)

 

16. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 635, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 242 milioni di euro per l'anno 2012.

 

 

 

Il comma 16 autorizza, per l’anno 2012, la spesa di 242 milioni di euro da destinare alle finalità di cui all’art. 1, comma 635, della legge finanziaria 2007 (L. n. 296 del 2006), e all’art. 2, comma 47, della legge finanziaria 2009 (L. n. 203 del 2008), concernenti il sostegno alle scuole paritarie (ad esclusione di quelle delle province autonome di Trento e di Bolzano – v. infra).

Preliminarmente si ricorda che l'art. 138, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 112 del 1998 attribuisce alle regioni la competenza amministrativa relativa ai contributi alle scuole non statali.

A sua volta, l’art. 1-bis del D.L. n. 250 del 2005 (L. n. 27 del 2006) ha ricondotto le scuole non statali alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della L. n. 62 del 2000[141], abilitate, tra l’altro, al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, e di scuole non paritarie.

L’art. 1, comma 635, della L. 296/2006, al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell’ambito del sistema nazionale di istruzione, ha incrementato, per complessivi 100 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2007, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base “Scuole non statali” dello stato di previsione del MIUR, da destinare prioritariamente alle scuole per l’infanzia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ricorda, tuttavia, che con sentenza n. 50 del 2008[142]la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale, per violazione dell'autonomia legislativa e finanziaria delle Regioni, l’erogazione di uno stanziamento statale vincolato relativo ad un settore ricadente nelle funzioni amministrative di competenza regionale. La medesima sentenza, peraltro, ha fatto salvi gli eventuali procedimenti in corso, anche se non esauriti, a garanzia della continuità di erogazione di finanziamenti inerenti a diritti fondamentali dei destinatari.

L’art. 2, comma 47, della L. 203/2008 (Legge finanziaria 2009) ha disposto che i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione sono stabiliti, fermo il rispetto delle prerogative regionali in materia, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Contestualmente, infatti, la legge di bilancio per il 2009 (L. n. 204 del 2008) ha inserito nello stato di previsione del MIUR – esclusivamente per l’esercizio 2009 –, nell’ambito della Missione Istruzione scolastica, un nuovo programma 1.10 – Interventi in materia di istruzione, con una dotazione di 120 milioni di euro per il 2009. Le risorse sono state allocate nel capitolo 1299 – Somme da trasferire alle regioni per il sostegno delle scuole paritarie, di nuova istituzione.

Il decreto interministeriale 28 maggio 2009[143], con il quale è stata data attuazione al citato art. 2, comma 47, nel ripartire tra le regioni l’importo di 120 mln di euro, ha precisato che tali risorse erano destinate ad integrare i contributi per le istituzioni scolastiche paritarie di ogni ordine e grado.

 

Nel bilancio a legislazione vigente per il 2012, il Programma 1.9 Istituzioni scolastiche non statali era dotato di 278,9 milioni di euro, con un incremento di 26,7 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2011 (come riportate nell’A.S. 2968).

Lo stanziamento del Programma era allocato quasi per intero (278,6 mln di euro) su un unico capitolo (cap. 1477Contributi alle scuole paritarie comprese quelle della Valle d’Aosta, rimodulabile[144])nell’ambito del macroaggregato Interventi.L’attribuzione di fondi deriva dall’autorizzazione di spesa per le scuole paritarie disposta dall’art. 1, comma 13, della L. 62/2000[145].Rispetto alle previsioni assestate per il 2011 (come riportate nell’A.S. 2968[146]) si registrava un incremento di 26,7 milioni di euro.

 

Si ricorda, peraltro, che l’art. 1, comma 40, della legge di stabilità 2011 (L. 220/2010), disponendo un rifinanziamento per il 2011 del Fondo esigenze indifferibili ed urgenti (di cui all'art. 7-quinquies, c. 1, del D.L. n. 5 del 2009), ha previsto l’assegnazione di 245 milioni di euro per il sostegno alle scuole non statali attraverso il rifinanziamento del programma di interventi di cui all’art. 2, c. 47, della L. 203/2008. L’utilizzo di tale somma è stato disposto con DPCM 18 maggio 2011.

 

La nota al cap. 1477 del ddl di bilancio 2012 chiariva che la variazione è proposta tenendo conto delle somme non più spettanti alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 2, comma 109, della legge finanziaria 2010 (L. 191/2009)[147].

 

Nel medesimo Programma 1.9 Istituzioni scolastiche non statali figurava anche lo stanziamento destinato al funzionamento della scuola europea di Ispra-Varese (cap. 2193, rimodulabile, esposto in tab. C della legge di stabilità), con uno stanziamento pari a 0,3 milioni di euro[148].


Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Maggiori spese correnti

242

 

 

242

 

 

242

 

 

 

La relazione tecnica specifica che la disposizione prevede il rifinanziamento, per l’anno 2012, ad esclusione delle province autonome di Trento e Bolzano, degli interventi di sostegno in favore delle scuole non statali.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono stati formulati rilievi, tenuto conto che l’onere è configurato come limite di spesa.


 

Articolo 33, comma 17
(Università non statali)

 

17. Per le finalità di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2012.

 

 

Il comma 17 autorizza, per l’anno 2012, la spesa di 20 milioni di euro per il sostegno alle università non statali legalmente riconosciute.

 

La legge n. 243 del 1991 stabilisce che le università e gli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti operano nell'ambito delle norme dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione e delle leggi che li riguardano, nonché dei principi generali della legislazione in materia universitaria in quanto compatibili.

Ai sensi dell’art. 2, comma 5, lett. c), del DPR n. 25 del 1998[149], l’istituzione di atenei non statali e l’autorizzazione al rilascio di titoli aventi valore legale è disposta con decreto del Ministro, contestualmente all’approvazione dello statuto e del regolamento didattico di ateneo. Con riferimento al triennio 2010-2012, l’art. 6 del D.M. n. 50 del 2010[150] stabilisce che – previa relazione tecnica favorevole dell'ANVUR, e comunque senza oneri a carico del fondo di cui alla L. 243/1991 e del Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario[151] – può essere disposta l'istituzione di nuove Università non statali che prevedano corsi di laurea e di laurea magistrale con insegnamenti prevalentemente in lingua inglese, rivolti prioritariamente a studenti extracomunitari, finalizzati a soddisfare fabbisogni formativi del mondo del lavoro, a livello internazionale, non soddisfatti dagli attuali corsi di studio[152], e l'istituzione come Università non statali delle filiazioni italiane di Università straniere, a condizione che i titoli rilasciati in Italia siano stati dichiarati ammissibili alle procedure di riconoscimento da almeno un triennio[153].

Ai sensi degli artt. 2 e 3 della L. 243/1991 possono essere concessi contributi statali alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti che abbiano ottenuto l’autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale. L’ateneo che intende avvalersi del contributo dello Stato presenta annualmente al Ministro i bilanci e la specifica documentazione relativa alla struttura e al funzionamento dell’università (numero di studenti, facoltà, scuole, patrimonio immobiliare, ecc.). Il contributo è assegnato secondo criteri oggettivi.

Successivamente, l’art. 9, c. 4, del D.M. 5 agosto 2004, n. 262[154] ha stabilito, tra l’altro, che i contributi previsti dalla L. n. 243 del 1991 possono essere concessi alle università non statali solo dopo la positiva valutazione del CNVSU al termine del quinto anno di attività[155].

Con D.M. 16 settembre 2010, n. 426[156] sono stati definiti i criteri per la ripartizione delle risorse destinate alle università non statali per il 2010 (€89,1 mln). Nella premessa del decreto è richiamato, tra gli altri, il “DM 152 del 2008 registrato alla Corte dei Conti, reg. 5 foglio 2005, in data 16/9/2008, che prevede per l'ulteriore triennio 2008-2010 l'applicazione, per una quota di risorse, del modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario alle università, predisposto dal Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario (Doc. 1/04), e successive modifiche, che risulta applicabile anche per le Università non statali con finalità di riequilibrio”.

Da ultimo, si ricorda che l’art. 12 della L. n. 240 del 2010[157] ha stabilito che, al fine di incentivare la qualità delle attività didattiche e di ricerca delle università non statali, una quota non superiore al 20 per cento dei contributi di cui alla L. 243/1991, da incrementare progressivamente, è ripartita sulla base di criteri determinati con decreto del MIUR, sentita l’ANVUR, tenuto conto degli indicatori previsti, per le medesime finalità, per le università statali dall’art. 2 del D.L. 180 del 2008 (L. n. 1 del 2009), sui quali peraltro interviene l’art. 13 della stessa L. 240/2010[158].

 

Nel bilancio a legislazione vigente per il 2012 le risorse destinate ai contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti erano allocate, nello stato di previsione del MIUR, Missione 2 – Istruzione universitaria, Programma 2.3 – Sistema universitario e formazione postuniversitaria, sul cap. 1692 (rimodulabile, esposto in tabella C della legge di stabilità)e ammontavano, per lo stesso 2012, a 62,0 milioni di euro, con un aumento, rispetto alle previsioni assestate per il 2011 (come riportate nell’A.S. 2968[159]), di 7,5 milioni di euro.

Si ricorda, peraltro, che l’art. 1, comma 40, della legge di stabilità 2011 (L. 220/2010), disponendo un rifinanziamentoper il 2011 del Fondo per le esigenze indifferibili ed urgenti (di cui all'art. 7-quinquies, c. 1, del D.L. n. 5 del 2009), ha previsto l’assegnazione di 25 milioni di euro per il sostegno alle università non statali legalmente riconosciute di cui alla L. n. 243 del 2001. L’utilizzo di tale somma è stato disposto con DPCM 18 maggio 2011.

Come chiariva anche la nota al cap. 1692 del ddl di bilancio 2012, la variazione è disposta in relazione agli stanziamenti determinati con la tabella C della legge di stabilità 2011.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Maggiori spese correnti

20

 

 

20

 

 

20

 

 

 

La relazione tecnica specifica che la disposizione prevede il rifinanziamento, per l’anno 2012, degli interventi di sostegno in favore delle università non statali legalmente riconosciute.

 

In merito ai profili di quantificazione non sono stati formulati rilievi, tenuto conto che l’onere è configurato come limite di spesa.


 

Articolo 33, comma 18
(Missioni internazionali di pace)

 

18. Ai fini della proroga fino al 30 giugno 2012 della partecipazione italiana a missioni internazionali, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 700 milioni di euro per l'anno 2012.

 

 

La norma di cui al comma 18 dispone per il 2012 un incremento di 700 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al proseguimento della partecipazione italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2012.

La misura ricalca, sia pure attraverso uno stanziamento diminuito di 50 milioni di euro, quanto già previsto lo scorso anno dalla legge di stabilità per il 2011.

 

E’ opportuno ricordare che il comma 27 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità per il 2011) ha disposto un stanziamento di 750 milioni di euro destinato al citato Fondo, per la proroga della partecipazione italiana fino al 30 giugno 2011.

Si ricorda inoltre che il Fondo per le missioni internazionali di pace è stato istituito dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) all’interno dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (capitolo 3004).

Per l’esercizio finanziario 2011 sul Fondo è presente uno stanziamento di 4,3 milioni di euro, previsto dal comma 5 dell’articolo 55 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto l'integrazione del medesimo Fondo rispettivamente nella misura di 320 milioni di euro per il 2010; di 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014; di 64,2 milioni di euro per l’anno 2015 e di 106,9 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2020.


Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Maggiori spese correnti

700,0

/

/

700,0

/

/

700,0

/

/

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione prevede, ai fini della proroga per il primo semestre 2012 della partecipazione italiana a missioni internazionali, l’integrazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge n. 296/2006, di 700 milioni di euro per il 2012, con pari effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni.


 

Articolo 33, comma 19
(Impiego Forze Armate con compiti di sicurezza)

 


19. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2012. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 72,8 milioni di euro per l'anno 2012, con specifica destinazione di 67 milioni di euro e di 5,8 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.


 

 

Il comma 19 consente di prorogare, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, gli interventi di impiego del personale delle Forze armate per le operazioni di controllo del territorio di cui all’articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 recante Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini, nell'ambito del piano di impiego di cui al all’articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 recante Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.

 

Il piano di impiego, ai sensi del richiamato articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, consente - per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità - ai prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate di disporre di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati, per lo svolgimento di servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili o di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 92/2008, il piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il comma 3 del medesimo articolo precisa inoltre che il personale delle Forze armate non appartenente all’Arma dei carabinieri agisce nell'ambito del piano di impiego con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto.

 

Si ricorda che il comma 74 dell’articolo 24 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78 dispone che al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio il piano di impiego possa essere prorogato per due ulteriori semestri[160] per un contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250 unità, interamente destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia; il comma 74 stabilisce al contempo un'autorizzazione di spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno 2010. Il comma 75, stabilisce che al personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di perlustrazione e pattuglia e posto a disposizione dei prefetti sia attribuita un'indennità di importo analogo a quella onnicomprensiva corrisposta al personale delle Forze armate. Il comma 75 precisa inoltre che quando non sia prevista la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico, l'indennità aggiuntiva per servizi di perlustrazione e pattuglia sia attribuita anche al personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze armate, ovvero in forma dinamica dedicati a più obiettivi vigilati dal medesimo personale.

 

L'ultimo periodo del comma in titolo dispone che per la proroga del piano di impiego del personale delle Forze armate sia autorizzata per l’anno 2012 una spesa di 72,8 milioni di euro, dei quali 67 milioni di euro destinati al personale della Forze armate di cui al comma 74 del D.L. 78/2009 e 5,8 milioni di euro a beneficio del personale delle Forze di polizie impiegato ai sensi del comma 75 del medesimo decreto legge.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Maggiori spese correnti

72,8

/

/

37,6

/

/

37,6

/

/

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione autorizza la spesa di 72, 8 milioni di euro per il 2012, per la prosecuzione degli interventi di cui l’articolo 24, commi 74 e 75 del D.L. n. 78/2009. Gli oneri sono stati quantificati prendendo a riferimento quanto riportato nella relazione tecnica allegata al suindicato decreto legge, determinato complessivamente per la durata di un anno. La RT precisa che l’importo comprende le spese derivanti dall’impiego sia delle Forze armate che della Polizia di Stato.

 

In merito ai profili di quantificazione, in relazione alla possibilità di disporre la proroga dell’art. 24, commi 74 e 75, del D.L.. n. 78/2009 - che prevedono l’impiego delle Forze armate in attività di presidio e controllo del territorio in concorso con il personale delle Forze di polizia e la corresponsione a quest’ultimo di un’indennità di importo corrispondente all’indennità onnicomprensiva spettante al personale delle Forze armate – non sono state formulate osservazioni, considerato che il maggior onere risulta determinato in termini complessivamente identici a quanto effettuato in precedenti analoghi interventi normativi. In merito all’effetto complessivo delle norme in esame sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, pari a circa il 51% del saldo netto da finanziare, l’indicazione contenuta nel prospetto riepilogativo sembra essere conseguenza dello sconto degli effetti indotti (entrate a titolo di contributi ed imposte) recati della norma. Sul punto è stata richiesta una conferma al Governo.


 

Articolo 33, comma 20
(Fondo sociale per occupazione e formazione)

 

20. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di euro 1.000 milioni per l'anno 2012.

 

 

Il comma 20 incrementa di 1 miliardo di euro per l'anno 2012 l’autorizzazione di spesa relativa al Fondo sociale per occupazione e formazione (di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008).

 

L’articolo 18, comma 1 del D.L. 185/2008 ha disposto che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - nonché di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene le risorse destinate alle infrastrutture – provveda ad assegnare, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, al Fondo sociale per occupazione e formazione (appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali), una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate. Nel nuovo Fondo sociale per occupazione e formazione affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione (di cui all’articolo 1, comma 7, del D.L. n. 148 del 1993), nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione.

Le risorse del FAS sono state trasferite al Fondo sociale per occupazione e formazione con la delibera CIPE, n. 2 del 6 marzo 2009.

Si ricorda che la dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione è stato ridotto dai seguenti interventi:

§      articolo 1, comma 2, D.L. n. 78/2009 (recante “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini”, convertito con modificazioni dalla legge 102/2009), di 20 milioni di euro per l’anno 2009 e in 150 milioni di euro per l’anno 2010;

§      articolo 2, comma 158, della Legge n. 191/2009 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010)”, di 100 milioni di euro per l’anno 2010;

§      articolo 5, comma 1, D.M. 49281/2009 (recante “Utilizzo dei lavoratori percettori di sostegno al reddito nei progetti di formazione in azienda”), di 20 milioni di euro per l’anno 2009 e in 150 milioni di euro per l’anno 2010;

§      articolo 10-quinquies, comma 1, D.L. n. 194/2009 (recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito con modificazioni dalla Legge 25/2010), di 7 milioni di euro per l’anno 2010, per il finanziamento delle attività formazione professionale dell’ISFOL.

Da ultimo, l’articolo 1, comma 29, della L. n. 220/2010 ha incrementato il richiamato Fondo di 1 miliardo di euro per il 2011.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Maggiori spese c/capitale

1.000

 

 

600

 

 

600

 

 

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione, che rifinanzia il fondo sociale per occupazione e formazione di 1.000 milioni di euro nel 2012, è volta a garantire l’attivazione per tale anno degli interventi usualmente a carico del Fondo (ammortizzatori sociali in deroga ed altri interventi finalizzati). Tenuto conto che tali interventi prevedono anche il riconoscimento della contribuzione figurativa (che ha un’incidenza media sull’onere del trattamento pari al 40 per cento circa) e che tale contribuzione non ha effetto immediato in termini di indebitamento netto[161], l’onere su tale saldo risulta essere limitato alle sole prestazioni sociali che si prevede di erogare.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono stati formulati rilievi dal momento che l’onere è limitato all’entità del finanziamento.


 

Articolo 33, commi 21-26
(Ammortizzatori sociali)

 


21. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali ed in attuazione dell'intesa Stato regioni e province autonome sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 aprile 2011, per l'anno 2012 e nel limite delle risorse di cui al comma 26, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione. Bimestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.

22. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga e di mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui al citato articolo 16, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità. All'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al comma 3, le parole: «2009-2011» sono sostituite dalle seguenti: «2009-2012» e, al comma 7, le parole: «per gli anni 2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012».

23. È prorogata, per l'anno 2012, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 11, 13, 14, nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2012, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. L'intervento di cui all'articolo 19, comma 12, del citato decreto-legge n. 185 del 2008 è prorogato per l'anno 2012 nel limite di spesa di 15 milioni di euro. Al comma 7 dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, le parole: «per gli anni 2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012».

24. L'intervento di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato per l'anno 2012 nel limite di 80 milioni di euro. Al comma 8 dello stesso articolo 1 del predetto decreto-legge n. 78 del 2009, le parole: «per gli anni 2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012». L'intervento a carattere sperimentale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato nell'anno 2012 nel limite di spesa di 30 milioni di euro con le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

25. Gli interventi a carattere sperimentale di cui all'articolo 2, commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive proroghe, sono prorogati per l'anno 2012 con modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, e nel limite di importi definiti nello stesso decreto, anche a seguito del monitoraggio degli effetti conseguenti dalla sperimentazione degli interventi per l'anno 2011 e comunque non superiori a quelli stabiliti per l'anno 2010.

26. Gli oneri derivanti dai commi da 21 a 25 sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dalla presente legge.


 

 

I commi da 21-25 dell’articolo 33 disciplinano la concessione dei cd. ammortizzatori sociali in deroga, nonché la proroga, per il 2012, di specifici interventi di tutela del reddito.

 

In particolare, i complessivi oneri derivanti da tali misure sono posti, ai sensi del comma 26, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008, convertito dalla L. 2/2009, così come rifinanziato dal precedente comma 18 (un miliardo di euro per il 2012).

 

Più specificamente si prevede, per il 2012:

§      la proroga della concessione di ammortizzatori sociali cd. in deroga (comma 21);

§      l’applicazione anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga e di mobilità in deroga, rispettivamente, dell’articolo 8 comma 3, del D.L. 86/1988 e dell’articolo 16, comma 1, della L. 223/1991 (comma 22);

§      la proroga di alcune disposizioni contenute nel D.L. 185/2008 (comma 23);

§      la proroga di alcuni istituti sperimentali di sostegno al reddito per determinate categorie di lavoratori, previsti dal D.L. 78/2010 e dalla L. 191/2009 (comma 24);

§      proroga di specifici interventi a carattere sperimentale di cui all’articolo 2, commi 131, 132, 134 e 151 della L. 191/2009 (comma 25).

 

Il comma 21 prevede, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali ed in attuazione dell’intesa Stato-Regioni del 20 aprile 2011[162], la concessione, per l’anno 2012, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche senza soluzione di continuità e con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Gli interventi vengono disposti, nel limite delle risorse indicate appunto al successivo comma 24, con provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga alla normativa vigente, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi.

 

Si ricorda che l’articolo 46 della L. 183/2010 (cd. “collegato lavoro”) ha riaperto i termini temporali per l'esercizio di alcune deleghe, contenute nella legge 24 dicembre 2007, n. 247[163], scadute il 1° gennaio 2009, tra le quali rientra anche la revisione della disciplina degli ammortizzatori sociali (articolo 1, comma 28, della L. 247). La nuova formulazione fissa il nuovo termine per l’esercizio delle richiamate deleghe a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame (quindi al 24 novembre 2012)[164].

Il richiamato comma 28 aveva delega il Governo ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della L. 247, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito. L’emanazione dei decreti legislativi deve avvenire sentite le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, in conformità all’articolo 117 della Costituzione ed agli Statuti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo altresì l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere ed alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Il successivo comma 29 stabiliva che la delega avrebbe dovuto esercitarsi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

§      graduale armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione e creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica (lettera a));

§      modulazione dei trattamenti collegata all’età anagrafica dei lavoratori ed alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle Regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile (lettera b));

§      previsione per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione (lettera c));

§      progressiva estensione ed armonizzazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione dell’attività lavorativa (lettera d));

§      coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori (lettera e));

§      valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, anche al fine dell’individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale, prevedendo la possibilità di erogazione di trattamenti sostitutivi analoghi a quelli di cui alla lettera d), nonché di eventuali coperture supplementari (lettera f));

§      connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l’occupazione, soprattutto femminile e giovanile, nonché l’inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro, con particolare riferimento ai lavoratori in età più matura nonché ai giovani, al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo (lettera g));

§      potenziamento dei servizi per l’impiego (lettera h)).

 

La norma dispone, poi, la proroga dei trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 130, della L. 220/2010[165], sempre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale proroga avviene nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale.

La misura di tali trattamenti viene ridotta progressivamente:

§       del 10 per cento nel caso di prima proroga,

§       del 30 per cento nel caso di seconda proroga

§       del 40 per cento nel caso di proroghe successive. In tali casi l’erogazione avviene esclusivamente sulla base della frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.

Infine, la norma prevede una relazione, con cadenza bimestrale, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al Ministero dell'economia e delle finanze sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.

 

L’articolo 2, comma 130 della L. 220/2010 ha dettato norme sugli ammortizzatori sociali in deroga, al fine di consentire l’intervento in settori scoperti dalla normativa vigente e di prorogare per l’anno 2011 gli interventi in deroga già disposti per il 2010.

In primo luogo, per l’anno 2011, è stato previsto che il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, potesse disporre, nei limiti delle risorse di cui al comma 34[166], sulla base di specifici accordi governativi per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di CIG, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

In secondo luogo, si prevede che nell’ambito delle risorse finanziarie destinate per il 2011 agli interventi in deroga, i trattamenti in deroga già previsti per il 2010 indicati all’articolo 2, comma 138, della L. 191/2009, fossero prorogati al 2011, con la riduzione del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive. Nel caso di proroghe successive alla seconda, i trattamenti erano erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.

 

Il comma 22, al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, prevede l’applicazione ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente, dell’articolo 8 comma 3, del D.L. 86/1988[167] e dell’articolo 16, comma 1, della legge 223/1991[168].

L’articolo 8, comma 3, del D.L. 86/1988 prevede che l'ammissione del lavoratore ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria è subordinata al conseguimento di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 90 giorni alla data della richiesta del trattamento.

L’articolo 16, della legge 223/1991, prevede l’indennità di mobilità per i lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale da parte delle imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale. A tal fine il lavoratore deve far valere una anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine.

 

Ai fini del calcolo del requisito indicato all’articolo 16, comma 1, della L. 223/1991, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995.

Viene poi modificato l'articolo 7-ter del D.L. 5/2009[169]:

§       al comma 3 viene prorogata al 2012 l’autorizzazione all’INPS, concessa in via sperimentale (per gli anni 2009-2011[170]), ad anticipare i trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell’elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali ed entro gli specifici limiti di spesa previsti;

§       al comma 7 viene prorogata all’anno 2012 l’erogazione, da parte dell’INPS, di un incentivo per i datori di lavoro, le cui aziende non siano interessate da trattamenti di CIGS, che assumano lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, che siano stati licenziati o sospesi da imprese non rientranti nella disciplina della L. 223/1991, a seguito della cessazione, parziale o totale, dell’attività o per intervento di procedura concorsuale.

 

Il successivo comma 23 proroga anche per il 2011 alcuni interventi di sostegno al reddito già previsti, per il 2009, dall’articolo 19 del D.L. 185/2008, e già prorogati, per il 2011, dall’articolo 1, comma 32, della richiamata legge di stabilità 2011 (L. 220/2010)

Si tratta delle seguenti disposizioni del D.L. 185/2008:

§       articolo 19, comma 10-bis, che ha riconosciuto, a favore dei lavoratori non destinatari dell’indennità di mobilità ai sensi della normativa a regime (di cui all’articolo 7 della L. 223/1991), l’erogazione di un trattamento di ammontare equivalente all’indennità di mobilità nell’ambito delle risorse finanziarie destinate per l’anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga. Per gli stessi lavoratori è prevista altresì l’applicazione della normativa di disoccupazione, di cui all’articolo 19, primo comma del R.D.L. 636/1939, esclusivamente per quanto concerne la contribuzione figurativa per i periodi previsti dall’articolo 1, comma 25, della L. 247/2007[171];

§       articolo 19, comma 11, che ha consentito che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2009, siano concessi trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di15 dipendenti. I relativi oneri, entro un limite di spesa di 45 milioni di euro, sono a carico del Fondo per l'occupazione;

§       articolo 19, comma 13, con il quale è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2009[172] della possibilità di iscrivere nelle liste di mobilità i lavoratori delle imprese con meno di 15 dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo, connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Il diritto all'iscrizione è riconosciuto ai soli fini dei benefici contributivi conseguenti all'eventuale rioccupazione, con esclusione dell'indennità di mobilità;

§       articolo 19, comma 14, che haprorogato al 31 dicembre 2009 il termine entro il quale le imprese non rientranti nell'ambito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà possono stipulare tali contratti[173], beneficiando di determinate agevolazioni, ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 8, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148[174].Il comma ha autorizzato una spesa di 35 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro per l’anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione e 30 milioni mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1161, della legge finanziaria per il 2007, concernente il finanziamento per le risorse destinate all’accordo di solidarietà tra generazioni di cui al precedente comma 1160.

Si segnala che il comma in esame prevede la proroga per questo istituto nel limite di 40 milioni nel 2012;

§       articolo 19, comma 15, con il quale sono stati destinati 30 milioni di euro, per il 2009, a carico del Fondo per l'occupazione, per le possibili proroghe, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale, nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi. La proroga in esame può determinare l'allungamento della durata del trattamento (di norma prevista entro il limite di 12 mesi) fino a 24 mesi. In ogni caso, tale proroga era subordinata alla conclusione di uno specifico accordo in sede governativa e di un programma inteso alla ricollocazione dei lavoratori, nonché dell'accertamento, da parte del Ministero del lavoro, del concreto avvio, nei primi 12 mesi di trattamento, del piano di gestione delle eccedenze occupazionali;

§       articolo 19, comma 16, che ha attribuito per il 2009 a Italia Lavoro S.p.A. 13 milioni di euro, a carico del Fondo per l’occupazione, come contributo per gli oneri di funzionamento e per i costi generali di struttura;

§       articolo 19 comma 12, che (nell’ambito del limite complessivo di spesa indicato dal comma 9 dello stesso articolo 19[175]), ha destinato,al fine di rendere più efficaci gli strumenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori interessati,una quota di 12 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione, alla concessione, per l'anno 2009,di una indennità, pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile d’integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché alla relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare:

-        per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro;

-        per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile[176].

 

Il comma 23, nel prorogare l’agevolazione prevista all’articolo 19, comma 12 del D.L. 185/2008, prevede un limite di spesa di 15 milioni di euro (15 milioni di euro sono stati stanziati anche nel 2011[177]).

 

Il comma 24 proroga al 2012 alcuni istituti sperimentali di sostegno al reddito per determinate categorie di lavoratori, previsti dal D.L. 78/2010 e dalla legge finanziaria per il 2010 (L 191/2009) e già prorogati per il 2011 dall’articolo 1, comma 33, della L. 220/2010 (legge di stabilità 2011).

Sono in particolare prorogati per il 2012:

§       l'incremento, stabilito in via sperimentale per il biennio 2009-2010 dall'articolo 1, comma 6, del D.L. 78/2009, dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi nella misura del 20%, pari attualmente all’80% del trattamento perso a seguito della riduzione di orario. Tale intervento è prorogato per l’anno 2012 per 80 milioni di euro;

Per contratti di solidarietà difensivi si intendono quelli collettivi aziendali, stipulati tra imprese industriali rientranti nel campo di applicazione della CIGS e le rappresentanze sindacali, che, a norma dell'articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 , stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale. In relazione a tale riduzione d'orario, di cui sia stata accertata la finalizzazione da parte dell'Ufficio regionale del lavoro, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, concede il trattamento d'integrazione salariale il cui ammontare è determinato nella misura del 60% (attualmente 80%) del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione d'orario.

Tale integrazione opera nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011. L'onere è posto a carico delle risorse per l'anno 2009 e 2010 del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, trasferite al medesimo fondo con la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009. Ad un apposito decreto interministeriale sono demandate le modalità di attuazione del presente comma e il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga disciplinati dall'Accordo tra Stato e Regioni del 12 febbraio 2009 (per una disamina più approfondita dell’Accordo, si rinvia alla scheda relativa all’articolo 1, comma 35);

§       la liquidazione, previsto in via sperimentale per il biennio 2009-2010 dall'articolo 1, comma 8, del D.L. 78/2009, su richiesta, a favore di determinate categorie di lavoratori, del trattamento di integrazione salariale straordinaria per un numero di mensilità pari a quelle deliberate non ancora percepite. I lavoratori interessati sono quelli già percettori del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

I commi 7 e 8 dell’articolo 1 del D.L. 78/2009 hanno introdotto particolari benefici per i lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito che intraprendano attività di impresa, lavoro autonomo o si associno in cooperativa. Entrambi i benefici sono cumulabili con il fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione ai sensi dell'articolo 17 della L. 49/1985[178].

In particolare, il comma 8 ha previsto, in via sperimentale per il biennio 2009-2010, la liquidazione, su richiesta, a favore di determinate categorie di lavoratori, del trattamento di integrazione salariale straordinaria per un numero di mensilità pari a quelle deliberate non ancora percepite. I lavoratori interessati sono quelli già percettori del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria. Lo stesso comma ha stabilito, in caso di crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale, la liquidazione, nel caso in cui il medesimo lavoratore abbia diritto, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della L. 223/1991, all’indennità di mobilità, del trattamento di mobilità per 12 mesi al massimo.

La liquidazione viene erogata a condizione che il lavoratore intraprenda una attività di lavoro autonomo, per l’avviamento di attività autoimprenditoriale o di micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti. Per poter fruire dei richiamati benefici, sussiste l’obbligo di dimissioni da parte del lavoratore dall'impresa di appartenenza nel periodo tra l’ammissione al beneficio e l'erogazione del medesimo.

§       l'intervento a carattere sperimentale di cui all'articolo 1, comma 1, del D.L. 78/2009, concernente la possibilità, da parte dell’impresa di appartenenza, di utilizzare, in via sperimentale per il biennio 2009-2010, i lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento, nel limite di 30 milioni di euro con le modalità definite da decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

I commi da 1 a 4-bis dell’articolo 1 del D.L. 78/2009 hanno recatodisposizioni in materia di formazione professionale per i lavoratori che fruiscono di ammortizzatori sociali. In particolare, al lavoratore spetta un trattamento economico, erogato dai datori di lavoro, pari alla differenza tra il trattamento di sostegno al reddito e la retribuzione. L'inserimento del lavoratore nelle attività formative può avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato in sede di Ministero del lavoro e delle politiche sociali, stipulato dalle medesime parti sociali che sottoscrivono l'accordo relativo agli ammortizzatori.

Si segnala, al riguardo, che il testo non prevede il termine entro il quale il richiamato decreto debba essere emanato.

 

 

Infine, il comma 25 prevede la proroga al 2012 di specifici interventi a carattere sperimentale di cui all’articolo 2, commi 131, 132, 134 e 151 della legge finanziaria per il 2010 (L 191/2009), già prorogati al 2011 dall’articolo 1, comma 33, della più volte citata L. 220/2010.

 

 

 

Tali interventi concernono:

§      i requisiti previdenziali ai fini della fruizione dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali[179], di cui all'articolo 19, primo comma, del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito dalla L. 6 luglio 1939, n. 1272 (articolo 2, comma 131, della finanziaria 2010).

In particolare, il comma 131, introducendo il comma 2-bis all’articolo 19 del D.L. 185/2008, specifica che, in via sperimentale per il 2010, per l'indennità richiamata ai fini del perfezionamento del requisito contributivo si computano anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane. Lo stesso comma ha individuato altresì i criteri ai fini della quantificazione dei periodi di copertura assicurativa svolti sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, prevedendo di calcolare l'equivalente in giornate lavorative, dividendo il totale dell'imponibile contributivo ai fini della gestione separata nei due anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera;

§      la contribuzione figurativa integrativa (In via sperimentale per l’anno 2010 e fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010) a favore dei lavoratori beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro (ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali) che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, a condizione che accettino un’offerta di lavoro che preveda l’inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle mansione di provenienza (articolo 2, comma 132 della finanziaria 2010)

§      l’estensione, in via sperimentale per l'anno 2010 (e comunque non oltre il 31 dicembre 2010), della riduzione contributiva di cui agli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della L. 23 luglio 1991, n. 223[180], a favore dei datori di lavoro che assumono i beneficiari della indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali che abbiano almeno 50 anni di età (commi 134 e 135 dell’articolo 2 della finanziaria 2010). Le norme prevedono altresì il prolungamento della durata della stessa riduzione contributiva per chi assuma lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, a condizione che gli stessi abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. Il beneficio previdenziale è concesso a domanda nei limiti di 120 milioni di euro per l'anno 2010;

§      l’erogazione da parte dell’INPS, in via sperimentale per il 2010 ed entro il limite di 12 milioni di euro, di uno specifico incentivo a favore dei datori di lavoro, che non abbiano effettuato nei dodici mesi precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e le cui aziende non siano interessate da trattamenti di CIGS, i quali assumano a tempo pieno e indeterminato, senza esservi tenuti, lavoratori destinatari dell'indennità di disoccupazione involontaria e del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini. L’incentivo è pari all’indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato ed escludendo quanto dovuto per contributi figurativi, per il numero di mensilità di trattamento non erogate (articolo 2, comma 151 della finanziaria 2010).

Esso viene erogato, a domanda e nei limiti delle risorse richiamate in precedenza, tramite conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali. In ogni caso, il diritto al beneficio è escluso nelle ipotesi in cui i lavoratori interessati siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da imprese dello stesso o di diverso settore di attività con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero che abbiano con quest'ultima un rapporto di collegamento o controllo ai sensi delle disposizioni codicistiche. Le modalità di attuazione della richiamata procedura sono demandate ad un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze[181]

 

Tali interventi sono prorogati con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, e, nel limite degli importi definiti nello stesso decreto, anche in seguito al monitoraggio degli effetti derivanti dalla sperimentazione degli interventi nel 2011, in ogni modo non superiori a quelli stabiliti per il 2010.

 

Anche in questo caso si segnala che il testo non prevede il termine entro il quale il richiamato decreto debba essere emanato.

 

Il comma 26 dispone, come accennato, la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi da 21 a 25 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal presente provvedimento.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativonon ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica richiama sinteticamente il contenuto delle norme in esame, che prevedono la disciplina per la concessione dei cosiddetti ammortizzatori sociali in deroga e per la proroga di altri interventi finalizzati alla tutela del reddito. Afferma inoltre che da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri, atteso che la predetta concessione è a valere sulle risorse già previste nell’ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione anche come derivanti dal rifinanziamento disposto dal comma 20 dell’articolo in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stato chiesto un chiarimento circa l’ammontare dei limiti di spesa relativi ai commi 21, 22 e 25 allo scopo di verificare che tali ammontari, unitamente agli altri indicati dalle disposizioni (pari, complessivamente, a 165 milioni di euro), trovino capienza nel rifinanziamento di 1.000 milioni di euro nel 2012 del Fondo sociale per occupazione e formazione, il cui onere in termini di indebitamento netto, è indicato 600 milioni di euro dalla relazione tecnica al precedente comma 20.


 

Articolo 33, comma 27
(Fondo prestiti d’onore e borse di studio)

 

27. La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio da ripartire tra le regioni, di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 147, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2012.

 

 

Il comma 27 incrementa di 150 milioni di euro per l’anno 2012 la dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore e l’erogazione delle borse di studio da ripartire tra le regioni, di cui alla L. n. 147 del 1992[182].

 

L’art. 16, comma 4, della L. n. 390 del 1991[183], ad integrazione delle disponibilità finanziarie destinate dalle regioni, ha istituito presso il MIUR, limitatamente agli anni 1991 e 1992, il Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore[184], stabilendo che il medesimo è ripartito (fra le regioni che hanno attivato le procedure per la concessione dei prestiti) con DPCM, sentita la Conferenza Stato-regioni, in misura non superiore, per ogni regione, allo stanziamento destinato dalla stessa per i prestiti d’onore.

La legge n. 147 del 1992 ha poi esteso agli anni successivi l’applicabilità degli interventi previsti dall’art 16 della L. n. 390 del 1991, quantificando l’onere per gli anni 1993 e 1994 e demandando alla legge finanziaria la determinazione per gli anni successivi.

Successivamente, il comma 89 dell’art. 1 della L. n. 662 del 1996[185]ha consentito la destinazione del Fondo anche alla erogazione di borse di studio previste dall'art. 8[186] della medesima L. n. 390 del 1991, modificandone conseguentemente la denominazione.

Per l’anno 2010 la ripartizione delFondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l’erogazione delle borse di studio – per un totale complessivo di circa 96,7 milioni di euro – è stata disposta dal DPCM 19 gennaio 2011, sulla base dei criteri di riparto indicati all'art. 16 del DPCM del 9 aprile 2001.

 

Nell’ambito del disegno di legge di bilancio 2012 le risorse destinate al Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione dei prestiti d’onore e l’erogazione di borse di studio sono allocate, nello stato di previsione del MIUR, Missione 2 – Istruzione universitaria, Programma 2.1 – Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, sul cap. 1695 (rimodulabile, esposto in tabella C della legge di stabilità)e ammontano, per lo stesso 2012, a 25,0 milioni di euro, con una diminuzione, rispetto alle previsioni assestate per il 2011 (come riportate nell’A.S. 2968[187]), di –87,4 milioni di euro.

Per completezza si ricorda,infatti,che l’art. 1, comma 26, della legge di stabilità 2011 (L. 220/2010) aveva disposto l’incremento della dotazione del Fondo di 100 milioni di euro per il 2011.

La nota al cap. 1695 del ddl di bilancio 2012 chiarisce che la variazione è disposta in relazione agli stanziamenti determinati con la tabella C della legge di stabilità 2011, tenuto altresì conto delle somme (euro –818.000) non più spettanti alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 2, comma 109, della legge finanziaria 2010.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Maggiori spese correnti

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica sottolinea che la norma è diretta a finanziare anche per l’anno 2012 il fondo integrativo per la concessione di prestiti d’onore e borse di studio, finalizzato all’agevolazione economica in favore di studenti meritevoli in particolari situazioni economiche, nonché a sostenere le famiglie più bisognose per assicurare la frequenza ed il miglioramento scolastico ed universitario.

In risposta ad una richiesta di chiarimenti, formulata dalla Commissione Bilancio del Senato in merito alla mancata registrazione di effetti finanziari sui saldi di fabbisogno e indebitamento, il Governo ha affermato che l’assenza di detti effetti finanziari è da imputare alla circostanza che l'erogazione sia nell'an che nel quantum non è imputabile direttamente al bilancio dello Stato.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono stati formulati rilievi, tenuto conto che l’onere è configurato come limite di spesa. Tuttavia è stata rilevata l’opportunità di chiarimenti in merito alla mancanza di effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento.


 

Articolo 33, commi 28-30
(Ripresa della riscossione dei tributi
nelle zone dell’Abruzzo colpite dal sisma)

 


28. Per consentire il rientro dall'emergenza derivante dal sisma che ha colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009, la ripresa della riscossione di cui all'articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012. L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.

29. Le somme versate entro il 31 ottobre 2011 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate nell'allegato 3, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sono state riassegnate alle pertinenti unità previsionali, sono acquisite definitivamente al bilancio dello Stato. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

30. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane è disposto l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da determinare, per l'anno 2012, maggiori entrate pari a 65 milioni di euro.


 

 

Il comma 28stabilisce che da gennaio 2012 sia ripresa la riscossione dei tributi e dei contributi sospesi in favore dei contribuenti residenti nelle zone dell’Abruzzo colpite dal sisma del 6 aprile 2009, fissando le modalità della riscossione e stabilendo che sia versato il 40 per cento dei tributi e contributi o dei carichi iscritti a ruolo oggetto di sospensione.

 

L’articolo 39 (commi da 1 a 3) del D.L. n. 78/2010 ha disposto, in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009, la proroga al 20 dicembre 2010 del termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari ed al 15 dicembre 2010 del termine della sospensione relativa ai contributi previdenziali ed assistenziali nonché ai premi INAIL in favore delle persone fisiche titolari di redditi d’impresa e di lavoro autonomo e dei soggetti diversi dalle persone fisiche, qualora realizzino un volume di affari non superiore a 200.000 euro.

I successivi commi da 3-bis a 3-quater, richiamati dalle disposizioni in commento, hanno stabilito le modalità di ripresa dei versamenti sospesi, disponendone il pagamento di 120 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, a partire da gennaio 2011. Analoga decorrenza era fissata per gli adempimenti diversi dai versamenti.

Rientrano nell’ambito oggettivo della ripresa della riscossione:

-        tutti i versamenti tributari sospesi;

-        tutti i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi INAIL sospesi;

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 151122 del 23 novembre 2010[188] sono state disciplinate le modalità di versamento delle rate dovute.

Successivamente l’articolo 2, commi 3 e 3-quater del D.L. 225 del 2010[189] ha prorogato i termini per la ripresa dei versamenti sospesi nonché degli adempimenti sospesi ai sensi del citato articolo 39 del D.L. n. 78/2010.

In particolare l’articolo 2, comma 3 ha previsto la sospensione della riscossione delle rate in scadenza tra il 1° gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011 - previste dall'art. 39, commi 3-bis- 3-quater del D.L. n. 78/2010 - stabilendo che la ripresa della riscossione delle rate non versate fosse disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Inoltre, l’articolo 2, comma 3-quater del D. L. 225/2010, ha sospeso da gennaio 2011 a dicembre 2011 i termini relativi degli adempimenti diversi dai versamenti, già sospesi ai sensi del richiamato articolo 39.

Successivamente, l’articolo 2 del DPCM 4 agosto 2011 ha disposto che il versamento delle rate scadenti tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2011, previste dal richiamato articolo 39 (commi da 3-bis a 3-quater) del D.L. n. 78/2010 debba essere effettuato entro il 16 dicembre 2011. A seguito di tale proroga, l’Agenzia delle Entrate (con provvedimento del 2 novembre 2011) ha modificato il precedente provvedimento del 23 novembre 2010 posticipando al 31 dicembre 2011 gli adempimenti diversi dai versamenti.

 

Nel dettaglio, la norma in commento fissa il nuovo termine per la ripresa della riscossione di tributi e contributi sospesi, disciplinandone anche il quantum e le modalità della loro effettuazione.

In particolare:

§      la ripresa della riscossione avverrà dal mese di gennaio 2012;

§      con formulazione simile a quella contenuta nell’articolo 39, comma 3-ter, la riscossione avverrà, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili;

§      i soggetti interessati dovranno versare un ammontare pari al quaranta per cento di ciascun tributo o contributo, al netto di quanto già versato, ovvero di ciascun carico iscritto a ruolo e oggetto di sospensione.

 

I successivi commi 29 e 30 recano la copertura finanziaria del comma 28.

 

Il comma 29 dispone la definitiva acquisizione al bilancio dello Stato delle somme, versate entro il31 ottobre 2011 all'entrata ai sensi delle disposizioni indicate nell'allegato 3 e non riassegnate alle pertinenti unità previsionali alla data del 14 novembre 2011 (data di entrata in vigore della presente disposizione, coincidente con la data di pubblicazione della legge di stabilità nella Gazzetta Ufficiale).


ALLEGATO 3

 

Riepilogo somme non riassegnate versate all'entrata del bilancio dello Stato

 

Disposizioni

Entrate non riassegnate

(dati in milioni di euro)

 

Articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Brevetti)

32.087

Articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Sanzioni Antitrust)

70.714

Articolo 11-bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Sanzioni Autorità energia elettrica e gas)

4.099

Totale

106.900

 

 

Il comma 30 affida a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Dogane l’aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina, sulla benzina senza piombo e sul gasolio utilizzato come carburante (di cui all’allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) in misura tale da determinare maggiori entrate pari a 65 milioni di euro per l’anno 2012.

 

Si ricorda che da ultimo l'Agenzia delle dogane, con determinazione del 28 ottobre 2011, ha stabilito l'aumento di 8,90 euro per mille litri dell'aliquota dell’accisa sulle benzine e sul gasolio usato come carburante, al fine di rimpinguare il fondo di riserva per le spese impreviste[190]. Tale decisione è stata presa dopo che il Consiglio del Ministri del 28 ottobre 2011, deliberato lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito i territori delle Regioni Liguria e Toscana, ha previsto un prelevamento dal predetto fondo di riserva per un importo di 65 milioni di euro.

Dal primo novembre al 31 dicembre le imposte di fabbricazione sulla benzina saranno pari a 622,10 euro per mille litri e di 481,10 euro per mille litri per il gasolio.

 

Si segnala che l’articolo 34, commi da 4 e 5 del presente provvedimento – alla cui scheda di lettura si rinvia - fissano la misura dell’accisa sulla benzina e sul gasolio per gli anni 2012 e 2013, al fine di fronteggiare l’onere derivante dall’introduzione a regime di agevolazioni fiscali in favore dei distributori di carburante.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Comma 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versamenti tributari Abruzzo

-39,3

-23,6

-23,6

-23,6

-39,3

-23,6

-23,6

-23,6

-39,3

-23,6

-23,6

-23,6

IRAP Abruzzo

 

 

 

 

-9,7

-5,8

-5,8

-5,8

-9,7

-5,8

-5,8

-5,8

Add.le regionale Abruzzo

 

 

 

 

-1,5

-0,9

-0,9

-0,9

-1,5

-0,9

-0,9

-0,9

Add.le comunale Abruzzo

 

 

 

 

-0,5

-0,3

-0,3

-0,3

-0,5

-0,3

-0,3

-0,3

Tributi locali Abruzzo

 

 

 

 

-1,9

-1,1

-1,1

-1,1

-1,9

-1,1

-1,1

-1,1

Versam.contrib. Abruzzzo

 

 

 

 

-54,0

-32,4

-32,4

-32,4

-54,0

-32,4

-32,4

-32,4

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRAP Abruzzo

-9,7

-5,8

-5,8

-5,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Add.le regionale Abruzzo

-1,5

-0,9

-0,9

-0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Add.le comunale Abruzzo

-0,5

-0,3

-0,3

-0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Tributi locali Abruzzo

-1,9

-1,1

-1,1

-1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Versam.contrib. Abruzzzo

-54,0

-32,4

-32,4

-32,4

 

 

 

 

 

 

 

 

TOT.CO. 28

-106,9

-64,1

-64,1

-64,1

-106,9

-64,1

-64,1

-64,1

-106,9

-64,1

-64,1

-64,1

 

Commi 29 e 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrate non riassegnate

106,9

 

 

 

106,9

 

 

 

106,9

 

 

 

Incrementi accisa carbur. Abruzzo

 

78,6

 

 

 

78,6

 

 

 

78,6

 

 

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credito d’imposta autotrasportatori

 

-13,4

 

 

 

-13,4

 

 

 

-13,4

 

 

 

La relazione tecnicaevidenzia che il comma 28 differisce a gennaio 2012 la ripresa dei versamenti precedentemente sospesi ai contribuenti colpiti dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009. In particolare, dispone un pagamento in 120 rate mensile di pari importo a decorrere da gennaio 2012 di un ammontare complessivamente dovuto ridotto al 40% delle somme oggetto di sospensione.

La RT, inoltre, ricorda che la relazione tecnica allegata al D.L. n. 78/2010 stimava in 106,9 milioni di euro la quota mensile della precedente rateizzazione decennale che fissava la scadenza della prima rata a gennaio 2011.

Il D.L. 78/2010 ha disposto la proroga del termine di sospensione dei versamenti e ha disciplinato le modalità di pagamento degli importi oggetto di sospensione prevedendo una restituzione in 120 rate mensili di pari importo a decorrere da gennaio 2011. Si riportano, nella seguente tabella, le stime evidenziate nella relazione tecnica allegata al provvedimento in riferimento agli anni 2011-2015[191]:

(milioni di euro)

anni

2011

2012

2013

2014

2015

Gettito ascritto (ante DL 78/2010)

 

 

 

 

 

- tributario

54,6

54,6

54,6

54,6

22,75

- contributivo

48,0

48,0

48,0

48,0

20

Effetti DL 78/2010

 

 

 

 

 

- tributario

-1,7

-1,7

-1,7

-1,7

+30,15

- contributivo

+6

+6

+6

+6

+34,0

Gettito ascritto (post DL 78/2010)

 

 

 

 

 

- tributario

52,9

52,9

52,9

52,9

52,9

- contributivo

54,0

54,0

54,0

54,0

54,0

TOTALE GETTITO L.V.

106,9

106,9

106,9

106,9

106,9

 

La RT quantifica gli effetti della norma in esame confrontando il gettito a legislazione previgente (D.L. 78/2010) e il gettito atteso in base alle disposizioni in commento. Nella seguente tabella sono considerati sia lo slittamento temporale della scadenza sia la riduzione al 40% dell’ammontare complessivamente dovuto.

(milioni di euro)

 

anni

 

2011

importo annuo

dal 2012 a 2020

 

2021

Legislazione previgente (DL78/10)

106,9

106,9

0

di cui:

 

 

 

- tributi

52,9

52,9

0

- contributi

54,0

54,0

0

Legislazione vigente

0

42,76

42,76

di cui:

 

 

 

- tributi

0

21,16

21,16

- contributi

0

21,6

21,6

Effetti della disposizione (c.28)

-106,9

-64,14

+42,76

di cui:

 

 

 

- tributi

- 52,9

-31,74

+21,16

- contributi

- 54,0

-32,4

+21,6

 

In merito al comma 29 la relazione tecnica ricorda che la norma stabilisce l’acquisizione definitiva nel bilancio dello Stato di somme, per un valore complessivo pari a 106,9 milioni, versate all’entrata fino al 31 ottobre 2011 e non ancora riassegnate alla spesa. In particolare, le somme acquisite, utilizzate per la copertura finanziaria degli oneri 2011 recati dal comma 28, sono:

§     diritti di brevetto industriale[192], il cui gettito è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche al fine di potenziare le attività del sistema produttivo nazionale. L’ammontare corrispondente è indicato in misura pari a 32,087 milioni di euro.

§     sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato[193], le cui entrate sono riassegnate in un apposito fondo presso il Ministero dello sviluppo economico, e destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. L’ammontare corrispondente è indicato in misura pari a 70,714 milioni di euro.

§     sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas[194], le cui entrate sono riassegnate in un fondo presso il Ministero dello sviluppo economico, e destinate per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas.

L’ammontare corrispondente è indicato in misura pari a 4,099 milioni di euro.

 

Il comma 30, come ricordato dalla RT, prevede l’emanazione di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane per aumentare, nel 2012, le accise sui carburanti in misura tale da assicurare maggiori entrate pari a 65 milioni di euro da utilizzare per la copertura degli effetti finanziari recati dal comma 29 nel medesimo anno 2012[195].

In base ai valori riportati nel prospetto riepilogativo – e tenuto anche conto della quantificazione riferita all’art. 34, comma 5, cui si rinvia - la norma intende salvaguardare gli autotrasportatori dal predetto incremento. Infatti, a fronte di un maggior gettito complessivo ascritto (78,6 mln) sono indicate maggiori spese correnti in qualità di credito d’imposta trasportatori (13,4 mln).

 

Infine, la RT afferma che, a decorrere dal 2013, alla copertura degli oneri recati dal comma 28 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva quanto segue in riferimento a ciascuno dei tre aspetti disciplinati dall’emendamento in esame.

Per quanto concerne i versamenti sospesi per il sisma in Abruzzo, l’effetto desumibile dalla norma di copertura appare coerente con la stima originariamente ascritta alle disposizioni del D.L. 78/2010.

Si segnala che la RT allegata a tale provvedimento non esplicitava i criteri sottostanti la quantificazione del predetto onere.

In merito all’utilizzo - per la copertura finanziaria di oneri certi (definizione di versamenti sospesi per sisma Abruzzo) - di entrate che alla data di entrata in vigore della norma in esame (14 novembre 2011) non sembrerebbero riassegnate alle pertinenti unità previsionali, andrebbe verificata l’effettiva disponibilità delle risorse indicate.

In proposito, peraltro, si fa presente che le voci indicate nell’Allegato 3 al comma 29 devono ritenersi espressi in migliaia di euro e non in milioni di euro come invece indicato.

Con riferimento, infine, all’aumento dell’accisa su benzina e gasolio usato come carburante – da disporre con provvedimento dell’Agenzia delle dogane – si segnala che l’articolo 34, co. 4 e 5, della legge in esame sono inserite altre disposizioni che prevedono un aumento delle medesime misure.

In particolare, vengono fissate le seguenti misure:

§          per l’anno 2012, accisa benzina 614,20 euro per mille litri e accisa gasolio 473,20 euro per   mille litri;

§          dal 2013, accisa benzina 614,70 euro per mille litri e accisa gasolio 473,70 euro per mille litri.


 

Articolo 33, comma 31
(Contratto di programma 2009-2011 con Poste italiane)

 

31. Il contratto di programma per il triennio 2009-2011, stipulato tra Poste italiane s.p.a. e il Ministero dello sviluppo economico, è approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa UE in materia. Ai relativi oneri si fa fronte nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Il comma 31, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, dispone che il contratto di programma 2009-2011, fra Ministero dello sviluppo economico e Poste italiane, è approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa della Unione europea. Agli oneri finanziari si fa carico nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente. Viene inoltre previsto che la norma entrerà in vigore alla data di pubblicazione della legge di stabilità.

 

Nell’ambito del processo di liberalizzazione del settore dei servizi postali, la direttiva 2008/6/CE ha disposto che gli Stati membri non possono concedere o mantenere in vigore diritti esclusivi per la forniture di servizi postali. La direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 58/2011, che, aggiornando la normativa recata dal d.lgs. n. 261/1999, ha affidato, in via transitoria, a Poste italiane il servizio universale per un periodo di quindici anni, ed ha istituito l'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, designata quale autorità di regolamentazione del settore.

Ai sensi dell’articolo 3 del citato D.Lgs. n. 261/1999, deve essere assicurata la fornitura del servizio universale e delle prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, a prezzi accessibili all'utenza. Tale servizio comprende:

a)  la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;

b)  la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;

c)  i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati.

L'onere per la fornitura del servizio universale è finanziato a) attraverso trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato. Gli importi dei trasferimenti sono quantificati nel contratto di programma fra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio universale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente; b) attraverso un fondo di compensazione, alimentato dai fornitori di servizi postali che siano titolari di licenze individuali e di autorizzazione generale.

Il contratto di programma, che viene stipulato fra Poste italiane e il Ministero dello sviluppo economico, è regolato dall’art. 8 del decreto legge n. 487/1993, convertito dalla legge n. 71/1994, il quale prevede che sullo schema di contratto sia acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti.

Con riferimento al contratto di programma 2009-2011, si segnala che il Governo, rispondendo il 29 giugno 2011 ad una interrogazione in Commissione trasporti, ha rilevato che il ritardo nella definizione del nuovo contratto di programma è giustificato dalla particolare funzione svolta da tale contratto, che si è innestato temporalmente nella delicata fase di transizione verso la completa liberalizzazione del mercato postale. Il Ministero, in sede di contrattazione, ha ritenuto necessario armonizzare le iniziative, le innovazioni, le razionalizzazioni contenute nel contratto, con i principi comunitari trasposti nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 58 del 2011. Inoltre, si è ritenuto elemento strategico la conservazione sostanziale del sistema normativo contenuto sia nel decreto ministeriale del 28 giugno 2007, relativo agli standard minimi degli uffici postali nei periodi estivi, sia le condizioni minime di presenza degli uffici postali sul territorio, dettate dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 ottobre 2008. Il Ministero dunque, in sede di contrattazione con Poste Italiane, ha chiesto il sostanziale mantenimento della rete territoriale costituita da circa 14.000 uffici territoriali, che costituiscono un punto di riferimento per la coesione sociale e, in particolar modo, per i comuni più piccoli e/o montani, dopo opportuna valutazione, in sede di contrattazione, del carattere economico-finanziario di tale scelta, relativamente alla determinazione dell'onere del servizio universale.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che, con la norma, viene approvato ex lege il contratto di programma 2009-2011, già stipulato fra il Ministero dello sviluppo economico e Poste SpA, per il quale non è stato ancora completato l’iter ordinario di approvazione. Ai relativi oneri si provvede nei limiti previsti a legislazione vigente a valere sul capitolo 1502/MEF[196].

 

Si ricorda che in altra parte del testo (articolo 4, comma 50)[197] è stata integrata la disciplina vigente in materia di obblighi di servizio universale nel settore postale. In particolare, sono stati introdotti i seguenti limiti massimi di compenso dovuto dallo Stato all’ente gestore a fronte degli oneri sostenuti per il servizio universale: 321,6 milioni nel 2012; 351,6 milioni nel 2013; 291,6 milioni a decorrere dal 2014.

 

In merito ai profili di quantificazione, sono stati richiesti chiarimenti in ordine alla portata applicativa della norma ed al suo coordinamento con la disposizione introdotta in altra parte del testo nel corso dell’esame parlamentare (articolo 4, comma 50), con particolare riferimento egli effetti che possono determinarsi con l’approvazione per legge di un contratto di programma in scadenza (2009-2011).

Si ricorda infatti che la relazione tecnica riferita all’articolo 4, comma 50, sopra richiamato subordina il rispetto dei limiti di compenso previsti dal testo (per i costi del servizio universale) alla definizione del nuovo contratto di programma con Poste italiane SpA, che secondo la RT dovrà quindi “risultare coerente con il nuovo quadro contabile”;

È stato inoltre richiesto di chiarire a quali oneri si faccia riferimento (nel testo e nella relazione tecnica) e con quali risorse iscritte nel bilancio a legislazione vigente sotto la voce “Servizio universale nel settore dei recapiti postali” (cap. 1502)[198] si dovrà farvi fronte.


 

Articolo 33, comma 32
(Policlinici universitari gestiti da Università non statali)

 

32. In favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato articolo 8, comma 1, il finanziamento di 70 milioni di euro per l'anno 2012, la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa, tra le singole università e la regione interessata, comprensivi della regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi. Il riparto del predetto importo tra i policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali è stabilito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

 

Il comma 32 introdotto durante l’esame parlamentare, dispone, per l’anno 2012, il finanziamento di 70 milioni di euro, in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali, quale concorso dello Stato agli oneri per lo svolgimento delle attività strumentali al perseguimento dei fini istituzionali da parte delle medesime università.

 

In proposito va ricordato che ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 517/1999[199], alle università non statali che gestiscono direttamente policlinici universitari si applica per analogia, la disciplina del decreto medesimo, fatte salve le particolari forme di autonomia statutaria ad esse spettanti. I protocolli d'intesa disciplinano gli ambiti operativi-organizzativi. Non possono in ogni caso essere derogate le disposizioni di cui all'articolo 5, in materia di personale.

 

L’erogazione del finanziamento è subordinata alla sottoscrizione di protocolli di intesa[200] tra le singole università e la regione interessata, che comprendano, eventualmente, la regolazione condivisa di pregressi contenziosi, mentre il riparto del predetto importo tra i citati policlinici è definito con decreto del Ministro della salute di concerto con quello dell’economia e delle finanze.

Profili finanziari (Art. 33, commi 32 e 33)

 

Il prospetto riepilogativoascrive alle norme in riferimento i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commi 32 e 33,
finanziamento poli­clinici universitari non statali e contributo ospeda­le Bambino Gesù

 

100,0

 

 

 

100,0

 

 

 

100,0

 

 

 

La relazione tecnica con riguardo alle norme di cui ai commi 32 e 33, riferisce quanto segue.

 

Comma 32 (Policlinici universitari)

La disposizione è diretta a prevedere, in favore dei Policlinici universitari gestiti direttamente da Università non statali, un concorso statale al finanziamento degli oneri connessi alle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali, pari a 70 milioni di euro per l’anno 2012. L’erogabilità è subordinata alla regolazione dei rapporti fra regione e università interessate, mediante la sottoscrizione dei protocolli d’intesa previsti dalla vigente legislazione, che siano altresì, comprensivi della soluzione condivisa di eventuali pregressi. Al riparto del predetto importo tra i Policlinici universitari gestiti direttamente da Università non statali si provvede mediante decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Comma 33 (Ospedale pediatrico”Bambino Gesù”)

La RT riferisce che la norma dispone un incremento di 30 milioni di euro per il 2012 del fondo a favore dell’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù”.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni essendo gli oneri previsti dalle disposizioni in esame configurati come limiti di spesa.


 

Articolo 33, comma 33
(Finanziamento Ospedale Bambino Gesù)

 

33. Il fondo istituito ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2012.

 

 

Il comma 33, introdotto durante l’esame parlamentare, incrementa di 30 milioni di euro, per l’anno 2012, il fondo, per l’erogazione di un contributo annuo fisso a favore dell’ospedale “Bambino Gesù”, di cui all’articolo 22, comma 6, del decreto legge n. 78/2009[201], convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

 

In proposito va ricordato che il citato articolo 22, al comma 6, ha istituito, a decorrere dal 2009, a valere su un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo di 50 milioni di euro, per l’erogazione di un contributo annuo fisso a favore dell’ospedale “Bambino Gesù”; ciò per le riconosciute caratteristiche di specificità ed innovatività dell’assistenza erogata dalla struttura sanitaria citata.

Profili finanziari

Per i profili finanziari si veda l’art. 33, comma 32.


 

Articolo 33, comma 34
(Riduzione del Fondo interventi urgenti e indifferibili)

 

34. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è ridotta di 18 milioni di euro per l'anno 2012 e di 25 milioni di euro per l'anno 2013. L'ultimo periodo del citato comma 26-ter è soppresso.

 

 

Il comma 34 dell’articolo 5 riduce di 18 milioni di euro per il 2012 e di 25 milioni per il 2013 il finanziamento del Fondo esigenze urgenti e indifferibili disposto dall’articolo 1, comma 26-ter del decreto-legge n. 138/2011.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 26-ter del decreto-legge n. 138/2011 ha determinato un finanziamento del Fondo esigenze urgenti in misura pari a 24 milioni per il 2012 e a 30 milioni per il 2013.

 

Il comma 34 sopprime altresì la previsione – contenuta nel medesimo articolo 1, comma 26-ter – secondo cui per il riparto delle predette risorse si applichi la procedura recata dall'articolo 1, comma 40, quinto periodo, della legge di stabilità 2011, che prevede un decreto del Ministro dell'economia e finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario.

 

Il comma 1 dell'articolo 7-quinquies del D.L. n. 5 del 2009 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo (cap. 3071), al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell’istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi.

Si ricorda che la legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2011), all’articolo 1, comma 40, ha finanziato il Fondo in oggetto per l’anno 2011, dotandolo di complessivi 924 milioni di euro. Di tale somma, una quota pari a 874 milioni è stata destinata alle specifiche finalità indicate nell’elenco 1 allegato alla medesima legge, prevedendosene una ripartizione con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. L’ulteriore quota di 50 milioni è stata destinata al finanziamento di interventi urgenti di riequilibrio socio-economico e sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali (quarto periodo del comma 40). Alla ripartizione di tale quota la norma ha previsto che si provveda con decreto del Ministro dell'economia e finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario (quinto periodo del comma 40).

Il bilancio a legislazione vigente per il 2012 reca per il Fondo esigenze urgenti ed indifferibili, una dotazione di competenza pari a 24,4 milioni per l’anno 2012, a 30 milioni per l’anno 2013 e nessuna disponibilità per il 2014.

 

Si ricorda che sulla dotazione del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili incide anche l’articolo 33, comma 1 del presente provvedimento, il quale rifinanzia il predetto Fondo di 1.143 milioni di euro per l'anno 2012 (cfr. relativa scheda di lettura).

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma in esame i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 34,

riduzione Fondo interventi urgenti e indifferibili

 

18,0

25,0

 

 

18,0

25,0

 

 

18,0

25,0

 

 

La relazione tecnica con riguardo alla norma in esame riferisce che la disposizione riduce l’autorizzazione di cui all’articolo 1, comma 26-ter, del D.L. n. 138/2011, di 18 milioni di euro per l’anno 2012 e di 25 milioni di euro per il 2013.

Si rammenta che l’articolo 1, comma 26-ter, del D.L. n. 138/2011, ha incrementato la dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. n. 5/2009 (Fondo interventi urgenti e indifferibili) di 24 milioni di euro per l'anno 2012 e di 30 milioni di euro per l'anno 2013.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni.


 

Articolo 33, comma 35
(Contributi associazioni non vedenti)

 

35. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è fissato in 2,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 3,6 milioni di euro per l'anno 2012 ed è attribuito per il 35 per cento all'istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione - I.RI.FO.R. Onlus, per il 50 per cento all'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL onlus e per il restante 15 per cento all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale - I.E.R.F.O.P. onlus, con l'obbligo per i medesimi degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

 

 

Il comma 35, introdotto durante l’esame parlamentare, fissa in 2,5 milioni di euro per il 2011 e 3,6 milioni di euro per il 2012, il contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379[202]. Viene contestualmente disposto che il contributo sia attribuito per il 50% all’I.R.I.F.O.R., (Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione Onlus), per il 35% all’I.R.F.A. (Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus) e per il restante 15% all’I.E.R.F.O.P. (Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l’orientamento professionale, Onlus) con l’obbligo per i medesimi degli adempimenti di rendicontazione di cui all’articolo 2 della citata legge 379/1993.

 

Va ricordato che il citato articolo 2 prevede che l'Unione italiana ciechi trasmette entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero dell'interno, cui competono le funzioni di vigilanza sull'Unione stessa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1990, e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la relazione sull'utilizzazione nell'anno precedente del contributo di cui all'articolo 1.

 

Viene disposto che il comma citato entri in vigore alla data di pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale e che, ai maggiori oneri di cui al comma medesimo si provveda a valere sulle risorse del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legge n.185/2008[203].

 

Si tratta del Fondo sociale per occupazione e formazione, che è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma in riferimento non comporta effetti sui saldi.

Si rammenta che la norma fissa il contributo previsto a favore dell’Unione italiana ciechi, ai sensi della legge n. 379/1993, in 2,5 milioni di euro per il 2011 e in 3,6 milioni di euro per il 2012. La norma individua, altresì, le modalità di ripartizione del suddetto contributo fra specifiche onlus facenti capo all’Unione italiana ciechi. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione si provvede a valere sulle risorse del fondo sociale per occupazione e formazione[204].

Si evidenzia che ai sensi dell’articolo 11-quaterdecies, comma 10, del D.L. n. 203/2005[205] (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) il contributo a favore dell’Unione italiana ciechi è fissato in 2,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Il maggior onere previsto dalla norma in esame sarà pari, pertanto, a 0,2 milioni di euro per il 2011 e ad euro 1,3 milioni di euro per il 2012.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni essendo gli oneri previsti dalla disposizione in esame configurati come limiti di spesa.


 

Articolo 33, comma 36
(Esclusione di alcune spese del comune
di Barletta dal Patto di stabilità)

 

36. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dal comune di Barletta per la realizzazione degli interventi conseguenti al crollo del fabbricato di Via Roma. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 1 milione di euro per l'anno 2011. A tal fine, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2011. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Il comma 36, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, esclude le spese sostenute dal Comune di Barletta per la realizzazione degli interventi conseguenti al crollo del fabbricato di via Roma dal saldo finanziario, in termini di competenza mista, individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno.

Tale esclusione opera nei limiti di 1 milione di euro per l'anno 2011.

 

Per una disamina della disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali si rinvia alla scheda di lettura relativa all’articolo 31.

 

Ai fini della compensazione degli effetti finanziari derivanti dalla esclusione in esame , la norma prevede la riduzione di 1 milione di euro per l’anno 2011 del non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi Fondo per la compensazione degli effetti finanziari pluriennali, istituito, in termini di sola cassa, dall’articolo 6, coma 2, del D.L. n. 154/2008.

 

Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari è stato istituito dall’art. 6, comma 2, del decreto legge 154/2008 nello stato di previsione del Ministero dell'economia (cap. 7593/Economia). Esso è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti in termini di cassa da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative. Il Fondo, inizialmente dotato di 435 milioni per il 2010 e di 175 milioni per il 2011, è stato successivamente rifinanziato da una serie di disposizioni legislative.

 

Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della legge di stabilità nella Gazzetta Ufficiale.

 

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma in esame i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 36,

Comune di Barletta (deroga al patto di stabilità)

 

 

 

 

1,0

 

 

 

1,0

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la norma prevede che nel saldo finanziario, in termini di competenza mista, individuato ai sensi dell’articolo 1, comma 89, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dal Comune di Barletta per la realizzazione degli interventi conseguenti al crollo del fabbricato di via Roma. L’esclusione delle spese opera nei limiti di 1 milione di euro per il 2011, con corrispondenti effetti in termini di indebitamento netto, compensati con una riduzione, in termini di sola cassa, del fondo attualizzazione per i contributi pluriennali.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni essendo gli oneri previsti dalla disposizione in esame configurati come limiti di spesa.


 

Articolo 33, comma 37
(Sanzioni Patto di stabilità - EXPO Milano 2015)

 


37. In via straordinaria, per l'anno 2012, per la provincia ed il comune di Milano, coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015, le sanzioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, si intendono così ridefinite:

a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore all'1,5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni registrati nell'ultimo consuntivo;

c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, ad eccezione dell'indebitamento legato esclusivamente alle opere essenziali connesse al grande evento EXPO Milano 2015, ricomprendendovi altresì eventuali garanzie accessorie all'indebitamento principale; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione, salvo quanto sopra previsto per gli investimenti indispensabili per la realizzazione del grande evento EXPO Milano 2015.


 

 

Il comma 37 reca disposizioni a favore della provincia e del comune di Milano, coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015, volte ad attenuare per tali enti, in via straordinaria e solo per l'anno 2012, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a), b) e c) dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149[206], per il mancato rispetto del patto di stabilità interno.

 

A tal fine, in caso di mancato rispetto del patto tali enti locali, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a)      sono assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore all'1,5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo (laddove invece la norma generale prevede una percentuale del 3%). Come previsto per tutti gli enti, in caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue e la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

b)      non possono impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni registrati nell'ultimo consuntivo (laddove invece la norma generale fa riferimento agli “impegni effettuati nell’ultimo triennio” );

c)      non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, salvo una specifica deroga prevista proprio in relazione all'indebitamento legato esclusivamente alle opere essenziali connesse al grande evento EXPO Milano 2015, ricomprendendovi altresì eventuali garanzie accessorie all'indebitamento principale. Sono poi confermate le disposizioni applicabili alla generalità degli enti locali, in base alle quali i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente e l’istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione, salvo in tal caso una ulteriore deroga, consequenziale alla disciplina sopra illustrata, “per gli investimenti indispensabili per la realizzazione del grande evento EXPO MILANO 2015”.


 

Articolo 33, comma 38
(Risorse per la proroga della convenzione con Radio Radicale)

 

38. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2012.

 

 

Il comma 38 autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2012, per le finalità di cui all’art. 2, c. 3, del D.L. 194/2009 (L. 25/2010). Si tratta, sostanzialmente, della proroga, per un ulteriore anno, della convenzione stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 224 del 1998[207] tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.A., titolare dell’emittente Radio radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

Infatti, con la disposizione citata erano state stanziate le risorse per la proroga in questione fino al 31 dicembre 2011.

 

La legge n. 224 del 1998, confermando lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri dovevano essere definiti nel quadro dell’approvazione della riforma generale del sistema delle comunicazioni[208], ha disposto, in via transitoria, il rinnovo per un triennio della convenzione a suo tempo stipulata[209] tra il Ministero delle comunicazioni eil Centro servizi Spa,per la trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari. L’onere fu quantificato in 11,5 mld. annui.

Le successive proroghe triennali sono state autorizzate e finanziate con leggi finanziarie[210], ad eccezione dell’ultima, disposta con il c.d. “decreto mille proroghe”, n. 194/2009.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma in esame i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 38,

Contributo al Cento di Produzione Spa

 

3,0

 

 

 

3,0

 

 

 

3,0

 

 

 

La relazione tecnica afferma che al fine di consentire una proroga della convenzione con il Centro di produzione S.p.A. (Radio Radicale), la disposizione autorizza la spesa di 3 milioni di euro per il 2012. La compensazione dell’onere è stata assicurata con la riduzione del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 3 milioni di euro per il 2012.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni essendo gli oneri previsti dalla disposizione in esame configurati come limiti di spesa.


 

Articolo 34
(Deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti
di distribuzione carburanti)

 


1. Per tenere conto dell'incidenza delle accise sul reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, il reddito stesso è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

a) 1,1 per cento dei ricavi fino a 1.032.000,00 euro;

b) 0,6 per cento dei ricavi oltre 1.032.000,00 euro e fino a 2.064.000,00 euro;

c) 0,4 per cento dei ricavi oltre 2.064.000,00 euro.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. I soggetti di cui al comma 1 nella determinazione dell'acconto dovuto per ciascun periodo di imposta assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria di cui al medesimo comma 1.

3. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono soppresse le parole da: «nel limite di spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2012» fino alla fine del secondo periodo.

4. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono rispettivamente fissate:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad euro 614,20 e ad euro 473,20 per mille litri di prodotto:

b) a decorrere dal 1° gennaio 2013, ad euro 614,70 e ad euro 473,70 per mille litri di prodotto.

5. Agli aumenti di accisa sulle benzine disposti dal comma 4 non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il maggior onere conseguente agli aumenti, disposti con il comma 4, dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante è rimborsato, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.

6. All'onere derivante dalle disposizioni dei commi da 1 a 3, valutato in 41 milioni di euro per l'anno 2012 ed in 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi 4 e 5.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti, di importo inferiore ai 100 euro, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore.


 

 

L’articolo 34, inserito durante l’esame del provvedimento parlamentare,reca disposizioni eterogenee relative alla filiera dei carburanti.

Viene in proposito introdotta a regime la deduzione forfettaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione del carburante; si dispone la misura degli aumenti dell’accisa sulla benzina e sul gasolio per gli anni 2012 e 2013; sono previste altre agevolazioni per le transazioni effettuate presso distributori di carburante mediante carte di pagamento.

Deduzione forfettaria per gli esercenti impianti di distribuzione carburante (commi da 1 a 3; comma 6)

I commi da 1 a 3 dell’articolo 34introducono a regime la deduzione forfettaria in favore dei distributori di carburante, originariamente disposta dall’articolo 21, comma 1, della legge n. 448/1998 e successivamente prorogata nel tempo[211].

Da ultimo, tale agevolazione è stata prorogata al 2011 dall’articolo 2, comma 5 del D. L. 225/2010[212].

 

Essa si sostanzia in una deduzione forfetaria dei ricavi indicati all'articolo 85, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986), ovvero dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante (comma 1).

Si segnala che la disposizione in commento fa erroneo riferimento ai “ricavi di cui all’articolo 53” del TUIR, evidentemente riferendosi alla numerazione del Testo Unico antecedente la riforma del 2004. La disciplina dei ricavi è oggi contenuta nell’articolo 85 del TUIR.

 

L'agevolazione viene concessa per tener conto dell’incidenza delle accise sul reddito di impresa dei soggetti distributori.

 

La riduzione forfetaria del reddito deve essere effettuata per un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi:

§      1,1 per cento dei ricavi fino a 1.032.000,00 euro;

§      0,6 per cento dei ricavi oltre 1.032.000,00 euro e fino a 2.064.000,00 euro;

§      0,4 per cento dei ricavi oltre 2.064.000,00 euro.

 

Il comma 2 dispone l’applicazione delle norme così introdotte a decorrere dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2011.

Si prevede inoltre, analogamente a quanto già disposto nelle disposizioni di proroga, che i contribuenti fruitori dell'agevolazione, nel determinare l'acconto dovuto per ciascun periodo di imposta, assumano quale imposta riferita al periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria.

 

Il comma 3,con finalità di coordinamento, novella il citato articolo 2, comma 5 del D.L. 225/2011: si elimina anzitutto il limite di spesa di 24 milioni di euro previsto, in rapporto alla predetta agevolazione, per l’anno 2012. Viene inoltre eliminata la previsione che affidava a un decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate - di stabilire gli i importi della deduzione forfetaria in misura tale da rispettare il predetto limite di spesa.

 

Il comma 6 reca la copertura finanziaria dell’agevolazione introdotta, il cui onere è stimato in 41 milioni per l’anno 2012 e in 65 milioni di euro per l’anno 2013; ad esso si provvede mediante aumento dell’accisa sulla benzina e sul gasolio per autotrazione, disposti ai sensi dei precedenti commi 4 e 5.

Aliquota dell’accisa sui carburanti per gli anni 2012 e 2013

Il comma 4 dell’articolo 34fissa la misura dell’accisa sulla benzina, sulla benzina senza piombo e sul gasolio utilizzato come carburante (di cui all’allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) per gli anni 2012 e 2013.

 


Nella seguente tabella è illustrata l’evoluzione della misura dell’accisa applicabile ai suddetti prodotti energetici, tenendo conto delle norme in commento (misura evidenziata in grassetto):

 

 

fino al 31 ottobre 2011[213]

1° novembre-31 dicembre 2011[214]

1° gennaio-31 dicembre 2012

1° gennaio 31 dicembre 2013

Benzina e benzina con piombo

613,20

622,10

614,20

614,70

Gasolio carburazione

472,10

481,10

473,20

473,70

 

In merito si ricorda che l'Agenzia delle dogane, con determinazione del 28 ottobre 2011, ha stabilito il temporaneo aumento di 8,90 euro per mille litri dell'aliquota dell’accisa sulle benzine e sul gasolio usato come carburante, al fine di rimpinguare il fondo di riserva per le spese impreviste. Tale decisione è stata presa dopo che il Consiglio del Ministri del 28 ottobre 2011, deliberato lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito i territori delle Regioni Liguria e Toscana, ha previsto un prelevamento dal predetto fondo di riserva per un importo di 65 milioni di euro.

Di conseguenza, per un periodo transitorio - dal 1° novembre al 31 dicembre 2011 - le imposte di fabbricazione sulla benzina ammontano a 622,10 euro per mille litri (481,10 euro per mille litri per il gasolio).

 

Il comma 5 dispone che, in rapporto alle predette modifiche delle aliquote non trovino applicazione i limiti agli eventuali aumenti erariali dell'accisa sulla benzina per autotrazione di cui all’articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge n. 662 del 1996[215].

Tale norma stabilisce che eventuali aumenti erariali dell’accisa abbiano effetto, nelle regioni che hanno istituito tale imposta, solo per la differenza tra l’aumento erariale e la misura dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione.

 

In conseguenza della disapplicazione prevista dalla norma in commento, l’eventuale modifica dell’aliquota dell’accisa sulla benzina si somma ad eventuali imposte regionali sulla benzina vigenti nelle regioni a statuto ordinario[216].

Infine, il comma 5 reca disposizioni in favore di alcune categorie di soggetti esercenti l’attività di trasporto.

Viene a tal fine disposto il rimborso del maggior onere derivante dagli aumenti di accisa sul gasolio nei confronti di:

§      soggetti esercenti le attività di trasporto merci (articolo 5, comma 1 del decreto-legge n. 452 del 2001[217]) con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

Si ricorda che il citato comma 1 prevede una riduzione dell'aliquota dell'accisa prevista per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate;

§      enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto pubblico locale (di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422[218], e relative leggi regionali di attuazione, norme richiamate dall’articolo 5, comma 2 del D.L. 452/2001);

§      imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale, (di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822[219], al Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992[220], e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997, tutti richiamati dall’articolo 5, comma 2 del D.L. 452/2001);

§      enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone (articolo 5, comma 2 del D.L. 452/2001).

 

Il rimborso viene disposto con le modalità previste dall’articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo n. 26 del 2007, ai sensi del quale esso può venir effettuato anche in compensazione, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti da apposito regolamento (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci).

 

Si segnala che altre disposizioni in materia di aumenti di accisa sui carburanti sono recate dall’articolo 33, comma 30 del presente provvedimento, alla cui scheda di lettura si rinvia.

Transazioni effettuate presso distributori di carburante con carte di pagamento

Il comma 7 dell’articolo 34dispone la gratuità per l’acquirente e per il venditore delle transazioni, effettuate presso distributori di carburante, mediante carte di pagamento e per importi inferiori a cento euro.

Sotto il profilo della formulazione della norma, occorrerebbe specificare che la “gratuità” delle transazioni riguarda il mancato addebito al titolare dell’impianto – e, indirettamente, al cliente dei costi relativi all’utilizzo di carte di pagamento applicati dagli intermediari.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Minori entrate

41,0

65,0

65,0

41,0

65,0

65,0

41,0

65,0

65,0

Maggiori entrate

52,6

78,6

78,6

52,6

78,6

78,6

52,6

78,6

78,6

Maggiori spese

9,0

13,4

13,4

9,0

13,4

13,4

9,0

13,4

13,4

 

La relazione tecnica ricorda che le norme prevedono due tipologie di interventi:

§      la messa a regime dal 2012 dell’agevolazione a favore degli esercenti impianti di distribuzione dei carburanti, consistente in una deduzione forfetaria parametrata a classi di ricavi; la fruizione di tale agevolazione nel 2012 in misura piena e non limitata nell’ambito di un tetto di spesa di 24 milioni, come previsto anteriormente dall’articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 225 del 2010; la sterilizzazione della suddetta agevolazione ai fini dei versamenti in acconto delle imposte dovute per gli esercizi di competenza;

§      l’incremento dell’aliquota di accisa sulle benzine e sul gasolio per autotrazione nella misura di un 1 euro per mille litri di prodotto nell’anno 2012 e di 1,5 euro per mille litri di prodotto a decorrere dal 2013.

Ai fini della stima degli effetti sul gettito della normativa introdotta, la relazione tecnica precisa quanto segue.

Deduzione in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti

La quantificazione si basa sull’elaborazione di tutte le dichiarazioni IRAP 2010 dei contribuenti (persone fisiche, società di persone, società di capitali) che possono fruire della deduzione forfetaria esercenti attività di commercio al dettaglio di carburanti (codici attività ATECO 2007 47.30.00), sia in contabilità ordinaria che semplificata. La variazione di gettito è stata ottenuta applicando un’aliquota media IRPEF/IRES del 24,8 per cento alla deduzione forfetaria complessiva, calcolata in base alle classi di ricavo ed alle percentuali di deduzione fissate dalle norme.

In base a tale elaborazione, la relazione stima una perdita di gettito annua per competenza a decorrere dal 2011 di 65 milioni di euro (261,9*24,8%), ripartita come segue:

 

Base dati IRAP anno d’Imposta 2009

Deduzione forfetaria

 

Frequenza

Ammontare (milioni di euro)

Scaglioni di ricavi

 

 

Fino a 1.032 000,00 euro

21.420

176,6

Oltre 1.032 000,00 euro fino a 2.064.000,00 euro

10.075

41,2

Oltre 2.064.000,00 euro

4.183

44,1

TOTALE

 

261,9

Tipologia di contribuente

 

 

Ditte individuali

12.746

124,1

In forma associata

7.290

98,5

Società di capitali

1.379

39,3

TOTALE

 

261,9

 

Poiché la normativa previgente per il periodo d’imposta di competenza 2011 aveva già stanziato 24 milioni di euro, l’ulteriore onere di competenza derivante dalle disposizioni in esame per tale anno è di 41 milioni di euro (65 – 24). Per cassa, in considerazione della sterilizzazione degli effetti delle norme ai fini dei versamenti in acconto, si determinano effetti di riduzione di gettito per 41 milioni nel 2012 e per 65 milioni di euro annui dal 2013.

Incremento aliquote accisa carburanti uso autotrazione

Sulla base dei consumi stimati per le annualità interessate (Fonte:MISE) la relazione tecnica stima che gli incrementi di aliquota determinino un maggior gettito, al lordo di IVA ed al netto dei rimborsi da corrispondere al settore dell’autotrasporto, pari a circa 43,6 milioni di euro per il 2012 ed a circa 65,2 milioni di euro annui dal 2013.

Si segnala che in base ai dati esposti nel prospetto riepilogativo i rimborsi da corrispondere al settore dell’autotrasporto ammonterebbero a 9 milioni di euro nel 2012 ed a 13,4 milioni di euro annui dal 2013.

 

In merito ai profili di quantificazione, si è rilevato che anche l’articolo 33, comma 30, della legge in esame prevede ulteriori aumenti dell’aliquota di accisa delle benzine e del gasolio per autotrazione, in misura tale da garantire maggiori entrate per 65 milioni di euro nel 2012.

Sarebbe stato, pertanto, opportuno disporre di una quantificazione unitaria dei due distinti interventi, anche al fine di valutare complessivamente l’effetto dell’incremento del prelievo, anche in relazione alle conseguenze sull’andamento dei consumi. Le ipotesi in merito a tali conseguenze sulle quantità di prodotto venduto, non sono, peraltro, valutabili sulla scorta delle informazioni della relazione tecnica, che non fornisce i dati di consumo alla base della quantificazione.


 

Articolo 35, comma 1
(Tabelle A e B)

 

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2012-2014 restano determinati, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

 

 

Il comma 1 dispone in ordine all’entità dei fondi speciali, ossia gli strumenti contabili, disciplinati dall’articolo 18 della nuova legge di contabilità, mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

La determinazione degli importi dei fondi speciali in apposite Tabelle del disegno di legge di stabilità è prevista dall'articolo 11, comma 3, lettera c), della nuova legge di contabilità (legge n. 196 del 2009).

 

Con il comma in commento si provvede a determinare gli importi da iscrivere nei fondi speciali per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, determinati nelle misure indicate per la parte corrente nella Tabella A e per quella in conto capitale nella Tabella B allegate alla legge di stabilità, ripartite per Ministeri.

 

In sede di relazione illustrativa al disegno di legge di stabilità (A.S. 2968) sono indicate le finalizzazioni, vale a dire i provvedimenti per i quali viene preordinata la copertura. Ulteriori finalizzazioni possono essere specificate nel corso dell’esame parlamentare, con riferimento ad emendamenti che incrementano la dotazione dei fondi speciali. In ogni caso le finalizzazioni non hanno efficacia giuridica vincolante. Attraverso i fondi speciali viene quindi delineata la proiezione finanziaria triennale della futura legislazione di spesa che il Governo intende presentare al Parlamento.

Per quanto riguarda la struttura delle due Tabelle, si evidenzia che la nuova legge di contabilità non ha modificato in modo sostanziale la disciplina relativa ai fondi speciali, atteso che l’articolo 18 della nuova legge di contabilità riproduce sostanzialmente quanto previsto al riguardo dalla precedente normativa contabile.

 

Nel testo del disegno di legge di stabilità per il 2012 presentato dal Governo (A.S. 2968), gli importi della Tabella A ammontano complessivamente a 98,8 milioni per il 2012, a 195,2 milioni per il 2013 e a 236,8 milioni di euro per il 2014.

A seguito delle modifiche apportate nel corso dell’esame parlamentare, gli importi della Tabella A ammontano complessivamente a 91,2 milioni di euro per il 2012, a 122,6 milioni per il 2013 e a 164,2 milioni per il 2014.

 

Si segnala che le Tabelle A e B comprendono gli effetti riduttivi rispetto alla legislazione vigente, quantificati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2011, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

(importi in migliaia di euro)


Tabella A

2012

2013

2014

Bilancio a legislazione vigente

123.860

202.941

252.941

Riduzione ex D.L. 138/2011

25.039

7.710

16.099

Disegno di legge di stabilità (A.S. 2968)

98.882

195.231

236.842

Legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011)

91.122

122.631

164.242

 

 

Per quanto riguarda la Tabella B, il disegno di legge di stabilità per il 2012 prevedeva, nel testo presentato dal Governo (A.S. 2968), importi pari a 317,8 milioni di euro per il 2012, 474,3 milioni di euro per il 2013 e 961,6 per il 2014.

A seguito delle modifiche apportate nel corso dell’esame parlamentare gli importi della Tabella B ammontano complessivamente a 317,8 milioni per il 2012, a 449,3 milioni per il 2013 e a 961,6 milioni per il 2014.

 

(importi in migliaia di euro)

Tabella B

2012

2013

2014

Bilancio a legislazione vigente

461.000

493.000

993.000

Riduzione ex D.L. 138/2011

143.192

18.730

31.378

Disegno di legge di stabilità (A.S. 2968)

317.808

474.270

961.622

Legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011)

317.808

449.270

961.622

 

 

Nelle tabelle seguenti sono riportati, suddivisi per Ministero, gli importi degli accantonamenti di parte corrente e di conto capitale, come determinati nel bilancio a legislazione vigente, nel disegno di legge di stabilità presentato dal Governo (A.S. 2968) e nel testo approvato definitivamente (legge n. 183/2011). Gli importi sono espressi in migliaia di euro.

 

 

TABELLA A – FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(migliaia di euro)

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

2012

2013

2014

Bilancio a legislazione vigente

49.468

118.768

118.768

Riduzione ex D.L. 138/2011

10.000

4.512

7.559

Disegno di legge di stabilità (A.S. 2968)

39.468

114.256

111.209

Legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011)

39.468

47.256

44.209

Finalizzazioni:

L'accantonamento comprende le risorse a favore del progetto "De tax" per interventi sanitari nei Paesi poveri, le risorse per garantire l'applicazione della sentenza della corte Costituzionale n. 238 del 2009 riguardante l'IVA sulla tariffa di origine ambientale (TIA); per il provvedimento relativo a "Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili" (A.C. 82; A.S. 2206); per il provvedimento relativo a "Misure per il sostegno dello sviluppo di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di idrogeno e carburanti ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica" (A.C. 2184); per il provvedimento relativo a "Concessione di contributi per il finanziamento della ricerca sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo" (legge 23 settembre 2011, n. 169); per il provvedimento relativo a "Modifica dell'articolo 9 della legge 23 agosto 2004, in materia di incentivi per favorire, nelle regioni dell'Arco alpino, il reclutamento di militari volontari in ferma prefissata da destinare ai reparti delle truppe alpine" (A.C. 607) e, infine, per quello riguardante " Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni" (A.C. 841).

 


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

2012

2013

2014

Bilancio a legislazione vigente

40.000

40.000

40.000

Riduzione ex D.L. 138/2011

8.086

1.520

2.546

Disegno di legge di stabilità (A.S. 2968)

31.914

38.480

37.454

Legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011)

28.914

38.480

37.454

Finalizzazioni:

L'accantonamento è preordinato per l'applicazione delle sentenze della corte Costituzionale n. 306/2008 e n. 11/2009, nonché per il provvedimento concernente "Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito" (A. C. 2424; A.S. 2514); per il provvedimento relativo a "Norme in materia di previdenza e tutela della maternità per gli atleti non professionisti" (A.C. 4019; A.S. 2829) e per il provvedimento concernente " Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza" (A.S. 272).

 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

 

2012

2013

2014

Bilancio a legislazione vigente

28.392

38.173

38.173

Riduzione ex D.L. 138/2011

5.739

1.450

2.430

Disegno di legge di stabilità (A.S. 2968)

22.653

36.723

35.743

Legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011)

22.653

36.723

35.743

Finalizzazioni:

L'accantonamento comprende le risorse necessarie per l'adozione della "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010" (A.C. 4142; A.S. 2857, approvato definitivamente il 29 settembre 2011, non ancora pubblicato); per l'adozione della "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007" (A.C. 4373; A.S. 2860, approvato definitivamente il 29 settembre 2011, non ancora pubblicato); per l' "Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani" (A.S. 2720; A.C. 4534); per la " Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia culturale, scientifica, tecnologica e nei settori dell'istruzione e dell'informazione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait il 7 dicembre 2005" (A.S. 2742; A.C. 4591); per la " Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone di mutua assistenza amministrativa e cooperazione in materia doganale, fatto a Roma il 15 dicembre 2009"; per la "Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009" (A.C. 4624); per la " Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991" (A.S. 1474; A.C. 2451), nonché per la realizzazione di interventi diversi.

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

 

2012

2013

2014

Bilancio a legislazione vigente

-

-

50.000

Riduzione ex D.L. 138/2011

-

-

3.182

Disegno di legge di stabilità (A.S. 2968)

-

-

46.818

Legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011)

-

-

46.818

Finalizzazioni:

L'accantonamento comprende le risorse per le scuole non statali.

 

MINISTERO DELL'INTERNO

 

2012

2013

2014

Bilancio a legislazione vigente

6.000

6.000

6.000

Riduzione ex D.L. 138/2011

1.213

228

382

Disegno di legge di stabilità (A.S. 2968)

4.787

5.772

5.618

Legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011)

87

172

18

Finalizzazioni:

L'accantonamento è costituito dalle risorse finalizzate al provvedimento concernente "Disposizioni in favore dei territori di montagna" (A.C. 41; A.S. 2566).

 

 


TABELLA B - FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(migliaia di euro)

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

2012

2013

2014

Bilancio a legislazione vigente

128.000

130.000

630.000

Riduzione ex D.L. 138/2011

39.758

4.939

8.274

Disegno di legge di stabilità (A.S. 2968)

88.242

125.061

621.726

Legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011)

88.242

125.061

621.726

Finalizzazioni:

L’accantonamento è finalizzato per consentire all'Italia la partecipazione a banche e fondi internazionali, per il finanziamento di interventi diversi nonché per il provvedimento concernente "Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni" (A.C. 841).

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

2012

2013

2014

Bilancio a legislazione vigente

50.000

50.000

50.000

Riduzione ex D.L. 138/2011

15.531

1.900

3.182

Disegno di legge di stabilità (A.S. 2968)

34.469

48.100

46.818

Legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011)

34.469

44.657

46.818

Finalizzazioni:

L'accantonamento è preordinato per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in ASU nella città di Napoli.

 

MINISTERO DELL'INTERNO

 

2012

2013

2014

Bilancio a legislazione vigente

103.000

103.000

103.000

Riduzione ex D.L. 138/2011

31.993

3.913

6.556

Disegno di legge di stabilità (A.S. 2968)

71.007

99.087

96.444

Legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011)

71.007

91.993

96.444

Finalizzazioni:

L'accantonamento è preordinato per consentire la fornitura gratuita di libri di testo, nonché per il provvedimento concernente " Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza" (A.S. 272).

 

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 

2012

2013

2014

Bilancio a legislazione vigente

110.000

210.000

210.000

Riduzione ex D.L. 138/2011

34.167

7.978

13.366

Disegno di legge di stabilità (A.S. 2968)

75.833

202.022

196.634

Legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011)

75.833

187.559

196.634

Finalizzazioni:

L'accantonamento è preordinato per interventi a favore della difesa del suolo, per interventi di bonifica e ripristino dei siti inquinati nonché per il provvedimento concernente " Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni" (A.C. 54; A.S. 2671).

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

2012

2013

2014

Bilancio a legislazione vigente

70.000

-

-

Riduzione ex D.L. 138/2011

21.743

-

-

Disegno di legge di stabilità (A.S. 2968)

48.257

-

-

Legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011)

48.257

-

-

Finalizzazioni:

L'accantonamento è preordinato per il provvedimento concernente "Disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia" (A.C. 169; A.S. 2862) e per il provvedimento concernente " Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni" (A.C. 54; A.S. 2671).


 

Articolo 35, comma 2
(
Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente
Tabella C
)

 

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2012 e del triennio 2012-2014 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

 

 

Il comma 2 reca l’approvazione della Tabella C, recante la determinazione delle dotazioni finanziarie da iscrivere in bilancio delle leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi della nuova normativa contabile.

Si ricorda che l'articolo 11, comma 3, lett. d), della nuova legge di contabilità (legge n. 196/2009) prevede tra i contenuti propri della legge di stabilità, la determinazione, in apposita tabella, degli stanziamenti annui (per il triennio finanziario di riferimento) delle leggi di spesa permanente, con le relative aggregazioni per programma e per missione, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, con esclusione delle spese obbligatorie.

Il contenuto della Tabella C rispetto alla precedente disciplina contabile contenuta nell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468 del 1978, è dunque più limitato, in quanto la nuova legge di contabilità ha escluso che essa possa contenere spese di carattere obbligatorio.

 

In base a quanto detto, per ogni singola autorizzazione legislativa ivi contenuta, la Tabella C ne determina lo stanziamento al netto delle eventuali spese obbligatorie.

Le restanti risorse comunque autorizzate in favore della legge, considerate di natura obbligatoria, vengono determinate dalla legge di bilancio ed iscritte in un capitolo apposito.

Lo stanziamento complessivamente autorizzato in favore di ciascuna legge di spesa permanente esposta in Tabella C va dunque calcolato quale sommadell’importo quantificato in Tabella C, quale stanziamento di natura non obbligatoria, e dell’importo determinato dalla legge di bilancio, quale stanziamento di natura obbligatoria.

La relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2012 (A.S. 2969) afferma che con riferimento agli stanziamenti di bilancio aventi natura obbligatoria degli enti pubblici, a differenza del precedente anno, in cui la previsione era rapportata, in assenza di specifica comunicazione da parte delle amministrazioni, ad una percentuale dello stanziamento delle spese di natura obbligatoria, nell’attuale disegno di legge di bilancio, per la formulazione delle previsioni, le amministrazioni sono state tenute ad indicare l’ammontare di tali spese. In assenza delle predette comunicazioni, la relazione osserva che sono stati utilizzati i dati degli ultimi consuntivi approvati degli enti interessati.

 

La relazione illustrativa al disegno di legge di stabilità 2012 (A.S. 2968) evidenzia che la Tabella C, come le Tabelle A, B ed E, concorrono alla realizzazione degli effetti di riduzione della spesa disposti dall’articolo 3 del presente provvedimento.

 

La Tabella C del disegno di legge di stabilità per il 2012 presentato dal Governo (A.S. 2968) prevedeva un ammontare complessivo di stanziamenti pari a 7.212 milioni di euro per il 2012, a 4.055,3 milioni di euro per il 2013 e a 4.066,5 milioni di euro per il 2014.

 

A seguito delle modifiche apportate nel corso dell’esame parlamentare gli importi definitivi della tabella C sono stati determinati in 7.250,5 milioni di euro per il 2012, 4.076,6 milioni di euro per il 2013 e 4.082,5 milioni di euro per il 2014.

 

Le modifiche disposte nel corso dell’iter hanno riguardato le seguenti voci di spesa:

§      Ministero dell’ambiente (Missione Sviluppo sostenibile):

-        L. 979/1982: Disposizioni per la difesa del mare (capp. 1644, 1646): aumento di 6,5 milioni nel 2012, di 3,7 milioni nel 2013 e di 1,4 milioni nel 2014;

-        D.L. 2/1993: Commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (capp. 1388, 1389): aumento di 17.000 euro nel 2012, di 14.000 euro nel 2013 e riduzione di 26.000 euro nel 2014;

-        L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (cap. 1551): aumento di 2,4 milioni nel 2012, 1,4 milioni nel 2013 e di 1,8 milioni nel 2014.

§      Ministero dell’economia (Missione Servizi istituzionali e generali delle PA)

-        L. 146/1980, art. 36: Assegnazione a favore dell'ISTAT (24.4 - cap. 1680): aumento di 10 milioni per il 2012.

* * *


Nella tabella che segue sono esposti gli importi delle dotazioni di ciascuna autorizzazione di spesa di Tabella C per l’anno 2012, poste a raffronto con le originarie previsioni di spesa per il 2011 e per il 2012 iscritte nella Tabella C della legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010).

Ai fini del raffronto è stato individuato, per ciascuna norma, il corrispondente capitolo di bilancio recante le poste di spesa di natura obbligatoria.

 

Si osserva che nella Tabella C della legge di stabilità 2012 non figurano più talune autorizzazioni legislative di spesa che invece trovavano esposizione nella Tabella C della legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010). Si tratta, in particolare, delle seguenti voci:

§       R.D. 263/1928, art. 17, co. 1: Amministrazione e contabilità del Corpo dell’Arma dei Carabinieri (1.1 - cap. 4840/Difesa);

§       D.Lgs. 66/2010: Codice dell’ordinamento militare, art. 551: Fondo Scorta (1.6 - cap. 1253/Difesa);

§       L. 721/1954: Istituzione del fondo scorta per le capitanerie di porto (4.1 - cap. 2121/Infrastrutture e trasporti);

§       L. 451/1959: Istituzione del Fondo Scorta per il personale della Polizia di Stato (3.1 - cap. 2674/Interno);

§       L. 968/1969 e D.L. 361/1995: Fondo scorta Corpo nazionale Vigili del Fuoco (4.2 - cap. 1916/Interno).

 

Si segnala che il alcuni casi gli importi indicati in Tabella C non corrispondono con l’effettiva dotazione in bilancio, in quanto nella Nota di variazioni vengono scontati anche gli effetti contabili di altre disposizioni contenute nella medesima legge di stabilità (ad esempio il cap. 2115 – Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri è cifrato in tabella C per 41.500 migliaia di euro, mentre nella Nota di variazioni – e quindi nel decreto ministeriale di ripartizione del bilancio in capitoli – figura per un importo di 41.834.444 euro.

 

 

 

2011

2012

2012

 

Tab. C
Legge 220/2010

Tab. C
Legge 220/2010

Tab. C
Legge
183/2011
Spese non obbligatorie

Bilancio
Legge
184/2011
Spese obbligatorie

Totale



ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

 

 

 

 

Presidenza del Consiglio dei ministri

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

L. 230/1998, art. 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza - fondo nazionale per il servizio civile (21.3 – cap. 2185)

110.861

112.995

68.812

-

68.812

D.Lgs. 303/1999: Ordinamento Presidenza del Consiglio dei Ministri (21.3 – cap. 2115)

70.886

72.251

41.500

300.423 (cap. 2120)

341.923

RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI

 

 

 

 

 

Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

L. 38/2001, art. 16 comma 2: Tutela della minoranza linguistica slovena - contributo alla regione Friuli Venezia Giulia ( 2.3 cap. 7513/p)

2.808

2.808

2.808

-

2.808

Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

D.Lgs. 446/1997, art. 39, co. 3: Integrazione FSN per minori entrate IRAP (regolazioni debitorie) 2.4 cap. 2701)

-

-

3.250.000

-

3.250.000

Rapporti finanziari con enti territoriali

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

L. 353/2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (2.5 cap. 2820)

4.078

4.161

2.711

-

2.711

L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO

 

 

 

 

 

Cooperazione allo sviluppo

 

 

 

 

 

Ministero degli affari esteri

 

 

 

 

 

L. 7/1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (1.2 - capitoli vari di parte corrente)

175.801

179.230

86.515

-

86.515

L. 49/1987: Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo (1.2 - 7168, 7169)

531

531

320

-

320

Cooperazione economica e relazioni internazionali

 

 

 

 

 

Ministero degli affari esteri

 

 

 

 

 

L. 794/1966: Costituzione dell’istituto italo - latino - americano (1.3 - cap. 3751)

2.097

2.137

1.900

-

1.900

Promozione della pace e sicurezza internazionale

 

 

 

 

 

Ministero degli affari esteri

 

 

 

 

 

L. 140/1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (1.4 - cap. 3399)

238

243

243

-

243

Integrazione europea

 

 

 

 

 

Ministero degli affari esteri

 

 

 

 

 

L. 960/1982: Ratifica accordi di Osimo tra Italia e Jugoslavia (1.5 - cap. 4543, 4545)

1.682

1.714

1.036

-

1.036

Coordinamento dell’Amministrazione in ambito internazionale

 

 

 

 

 

Ministero degli affari esteri

 

 

 

 

 

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (1.10 - cap. 1163)

2.213

2.256

2.256

-

2.256

 

 

 

 

 

 

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

 

 

 

 

 

Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare

 

 

 

 

 

Ministero della difesa

 

 

 

 

 

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (1.5 - cap. 1352)

992

261

261

-

261

D.Lgs. 66/2010: Codice dell’ordinamento militare, art. 565: Contributo a favore dell'Organizzazione Idrografica Internazionale - IHO (1.5 – cap. 1345)

65

66

66

-

66

Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

 

 

 

 

 

Ministero della difesa

 

 

 

 

 

D.Lgs. 66/2010: Codice dell’ordinamento militare, art. 559: Finanziamento Agenzia industrie difesa (1.6 - capp. 1360 e 7145)

6.495

6.610

6.610

-

6.610

 

 

 

 

 

 

GIUSTIZIA

 

 

 

 

 

Amministrazione penitenziaria

 

 

 

 

 

Ministero della giustizia

 

 

 

 

 

D.P.R. 309/1990, art. 135: Programmi di prevenz. e cura dell'AIDS, di recupero e reinserimento detenuti tossico- dipendenti (1.1-cap.1768)

4.311

4.394

2.000

-

2.000

 

 

 

 

 

 

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

 

 

 

 

 

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

 

 

 

 

 

Ministero delle infrastrutture e trasporti

 

 

 

 

 

L. 267/1991, art. 2, co. 1: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (4.1 - cap. 2179)

909

927

927

-

927

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia

 

 

 

 

 

Ministero dell’interno

 

 

 

 

 

D.P.R. 309/1990, art. 101: Prevenzione e repressione traffico sostanze stupefacenti (3.3 - capp. 2668 e 2815)

1.336

1.362

1.362

-

1.362

 

 

 

 

 

 

SOCCORSO CIVILE

 

 

 

 

 

Protezione civile

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

D.L. 142/1991, art. 6, co. 1: Reintegro Fondo protezione civile (6.2 –- cap. 7446/p)

116.219

116.219

70.776

-

70.776

D.L. 90/2005, art. 4, co. 1: Disposizioni in materia di protezione civile (6.2– cap. 2184)

3.456

3.523

2.145

-

2.145

 

 

 

 

 

 

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

 

 

 

 

 

Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca

 

 

 

 

 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

 

 

 

 

 

L. 267/1991, Art. 1, co. 1: Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.2 capitoli vari)

6.096

6.214

6.214

-

6.214

Sostegno al settore agricolo

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

D.Lgs. 165/1999 e D.Lgs. 188/2000: Agenzia per erogazioni in agricoltura (AGEA) (7.1–-cap. 1525)

23.766

24.224

60.973

21.000
(cap. 1526)

81.973

Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione

 

 

 

 

 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

 

 

 

 

 

L. 549/1995, art. 1, co. 43 : Contributi ad enti ed altri organismi (1.5 - cap. 2200)

2.453

2.500

2.500

-

2.500

D.Lgs. 454/1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura (1.5 - cap. 2083)

16.479

16.898

13.000

90.253
(cap. 2084)

103.253

 

 

 

 

 

 

REGOLAZIONE DEI MERCATI

 

 

 

 

 

Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

 

 

 

 

 

Ministero dello sviluppo economico

 

 

 

 

 

L. 287/1990, art. 10, co. 7: Finanziamento autorità garante concorrenza e mercato (3.1 - cap. 2275)

16.836

17.160

16.150

-

16.150

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (3.1 - cap. 2280)

344

351

351

-

351

 

 

 

 

 

 

DIRITTO ALLA MOBILITÀ

 

 

 

 

 

Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo

 

 

 

 

 

Ministero delle infrastrutture e trasporti

 

 

 

 

 

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (2.3 - cap. 1952)

111

113

54

-

54

D.Lgs. 250/1997, art. 7: Istituzione ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (2.3 - cap. 1921/p)

10.043

10.236

10.236

50.976
(cap. 1923)

61.212

Sostegno allo sviluppo del trasporto

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

L. 128/1998, art. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (9.1 – cap. 1723)

362

369

225

2.296
(cap. 1725)

2.521

Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

 

 

 

 

 

Ministero delle infrastrutture e trasporti

 

 

 

 

 

D.L. 535/1996: Contributo al centro internazionale radio medico CIRM (2.6 - cap. 1850)

71

72

72

490
(cap. 1851)

562

 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONI

 

 

 

 

 

Sostegno all'editoria

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

L. 67/1987: Editoria (11.2 - capp. 2183 e 7442)

190.660
(+105.000)

194.033

118.163

-

118.163

L. 249/1997: Istituzione dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme dei sistemi delle tele­comunicazioni e radiotelevisivo (11.2 –- cap. 1575)

164

167

157

-

157

 

 

 

 

 

 

COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNA­ZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO

 

 

 

 

 

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

 

 

 

 

 

Ministero dello sviluppo economico

 

 

 

 

 

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (4.2 - cap. 2501)

12.054

12.286

10.286

-

10.286

L. 68/1997, art. 8, co. 1, lett. A: Spese funzionamento ICE (4.2 - cap. 2530)

14.588

14.869

14.869

59.478
(cap. 2532)

74.347

L. 68/1997, art. 8, co. 1, lett. B: Attività promozio­nale delle esportazioni italiane (4.2 - cap. 2531)

36.807

37.516

37.516

-

37.516

 

 

 

 

 

 

RICERCA E INNOVAZIONE

 

 

 

 

 

Ricerca in materia ambientale

 

 

 

 

 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

 

 

 

 

 

D.L. 112/2008, art. 28, co. 1: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (2.1 - capp. 3621 e 8831)

34.426

34.747

29.630

54.583
(cap. 3623)

84.213

Ricerca in materia di beni e attività culturali

 

 

 

 

 

Ministero per i beni e le attività culturali

 

 

 

 

 

D.P.R. 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (2.1 - capp. 2040, 2041, 2043)

1.906

1.942

1.942

-

1.942

Ricerca scientifica e tecnologica di base

 

 

 

 

 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

 

 

 

 

 

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (3.3 - cap. 1679)

4.492

4.578

4.578

-

4.578

D.Lgs. 204/1998: Programmazione e valutazione della politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (3.3 - cap. 7236)

1.792.713

1.792.713

1.824.004

-

1.824.004

Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale

 

 

 

 

 

Ministero dello sviluppo economico

 

 

 

 

 

L. 282/1991, D.L. 496/1993 e D.L. 26/1995: Riforma dell'ENEA (7.1 - cap. 7630)

166.693

167.421

158.921

-

158.921

Ricerca di base e applicata

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

D.Lgs. 39/1993, art. 4: Istituzione delle Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione (12.1 – cap. 1707/p)

1.495

1.524

1.524

7.094
(cap. 1716)

8.618

Ricerca per la didattica

 

 

 

 

 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

 

 

 

 

 

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti e altri organismi - ricerca per la didattica (3.1 - cap. 1261)

1.533

1.563

1.563

-

1.563

Ricerca per il settore della sanità pubblica

 

 

 

 

 

Ministero della salute

 

 

 

 

 

D.P.R. 613/1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (2.1 - cap. 3453)

26.474

26.984

10.348

-

10.348

D.Lgs. 502/1992, art. 12: Fondo da destinare ad atti­vità di ricerca e sperimentazione (2.1 - cap. 3392)

300.459

306.242

286.242

-

286.242

D.Lgs. 267/1993: Riordinamento Istituto Superiore di Sanità (2.1 - cap. 3443)

18.542

19.389

18.739

90.708
(cap. 3444)

109.477

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti e altri organismi (2.1 - cap. 3412)

4.240

4.322

4.370

-

4.370

D.L. 17/2001, art. 2, co. 4: Agenzia servizi sanitari regionali (2.1 - cap. 3457)

723

737

838

-

838

 

 

 

 

 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

 

 

 

 

 

Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell’ecosistema

 

 

 

 

 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

 

 

 

 

 

L. 979/1982: Disposizioni per la difesa del mare (1.10 - capp. 1644, 1646)

21.290

21.700

16.971

-

16.971

D.L. 2/1993: Commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (1.10 - capp. 1388, 1389)

218

220

154

-

154

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (1.10 - cap. 1551)

6.868

7.000

5.721

70.013
(cap. 1552)

75.734

CASA E ASSETTO URBANISTICO

 

 

 

 

 

Politiche abitative

 

 

 

 

 

Ministero delle infrastrutture e trasporti

 

 

 

 

 

L. 431/1998 art.. 11, co. 1: Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili ad uso abitativo (3.1 - cap. 1690)

32.916

33.940

-

-

-

 

 

 

 

 

 

TUTELA DELLA SALUTE

 

 

 

 

 

Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti

 

 

 

 

 

Ministero della salute

 

 

 

 

 

L. 434/1998, art. 1, co. 2: Finanziamento interventi prevenzione del randagismo (1.2 - cap. 5340)

785

801

779

-

779

Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano

 

 

 

 

 

Ministero della salute

 

 

 

 

 

D.L. 269/2003, art. 48, co. 9: Agenzia Italiana del Farmaco (1.4 - capp. 3458 e 7230)

6.364

6.976

6.976

23.674
(cap. 3461)

30.650

 

 

 

 

 

 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E PAESAGGISTICI

 

 

 

 

 

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo

 

 

 

 

 

Ministero per i beni e le attività culturali

 

 

 

 

 

L. 163/1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2 – cap. vari)

258.610

262.465

411.464

-

411.464

Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria

 

 

 

 

 

Ministero per i beni e le attività culturali

 

 

 

 

 

L. 190/1975: Biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma (1.10 - cap. 3610)

1.309

1.334

1.334

-

1.334

D.P.R. 805/1975: Assegnazioni per il funzionamen­to degli istituti centrali del Ministero (1.101 - cap. 3611)

1.526

1.555

1.555

-

1.555

L. 466/1988: Contributo Accademia nazionale dei Lincei (1.10 - cap. 3630)

1.148

1.170

1.670

-

1.670

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi a enti e altri organismi (1.10 - cap. 3670, 3671)

12.056

8.986

18.536

-

18.536

Valorizzazione del patrimonio culturale

 

 

 

 

 

Ministero per i beni e le attività culturali

 

 

 

 

 

L. 77/2006, art. 4, co. 1: Interventi in favore dei siti italiani inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", dell'UNESCO (1.13 - capp. 1442 e 7305)

1.961

1.964

1.964

-

1.964

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE SCOLASTICA

 

 

 

 

 

Istituzioni scolastiche non statali

 

 

 

 

 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

 

 

 

 

 

L. 181/1990: Funzionamento della scuola europea di Ispra - Varese (1.9 - cap. 2193)

321

327

316

-

316

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

 

 

 

 

 

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria

 

 

 

 

 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

 

 

 

 

 

L. 394/1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1 - cap. 1709)

5.267

5.368

5.183

-

5.183

L. 147/1992: Norme sul diritto agli studi universitari (2.1 - cap. 1695)

25.245

25.773

24.955

-

24.955

Legge 338/2000, art. 1 co. 1: Alloggi e residenze per studenti universitari (2.1 - cap. 7273)

18.660

18.660

18.016

-

18.016

Sistema universitario e formazione post-universitaria

 

 

 

 

 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

 

 

 

 

 

L. 245/1990: Piano triennale di sviluppo dell'Università e attuazione Piano quadriennale 1986-1990 (2.3 - cap. 1690)

43.926

44.772

36.882

-

36.882

L. 243/1991: Università non statali legalmente riconosciute (2.3 - cap. 1692)

60.867

62.039

62.039

-

62.039

 

 

 

 

 

 

DIRITTI SOCIALI, SOLIDARIETÀ SOCIALE E FAMIGLIA

 

 

 

 

 

Protezione sociale per particolari categorie

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

L. 16/1980 e L. 137/2001: Indennizzi e incentivi per i cittadini ed imprese danneggiate dall’esecu­zione del trattato di pace (17.1 -- cap. 7256)

13.278

13.278

8.086

-

8.086

Sostegno alla famiglia

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

D.L. 223/2006, art. 19 comma 1: Fondo per le politiche della famiglia, per le pari opportunità e per le politiche giovanili, sostegno alla famiglia (17.3 - cap. 2102)

51.475

52.536

31.994

-

31.994

Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

D.Lgs. 196/2003: Codice in materia di protezione dei dati personali (17.4- cap. 1733)

9.520

9.703

9.132

-

9.132

D.L. 223/2006, art. 19 comma 1: Fondo per le politiche della famiglia, per le pari opportunità e per le politiche giovanili - (17.4 - cap. 2108)

17.156

17.198

10.473

-

10.473

Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale della spesa sociale, ecc

 

 

 

 

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

 

 

 

 

 

L. 285/1997, art. 1: Diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza (4.5 - cap. 3527)

39.205

39.960

39.960

-

39.960

L. 328/2000: art. 20, co. 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.5 - cap. 3671)

73.875
(+200.000)

69.954

69.954

-

69.954

POLITICHE PREVIDENZIALI

 

 

 

 

 

Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali

 

 

 

 

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

 

 

 

 

 

L. 335/1995, art. 13: Riforma del sistema pensioni­stico - Vigilanza sui fondi pensione (2.2 cap. 4332)

296

302

284

-

284

 

 

 

 

 

 

POLITICHE PER IL LAVORO

 

 

 

 

 

Politiche attive e passive del lavoro

 

 

 

 

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

 

 

 

 

 

L. 448/1998, art. 80, comma 4: Formazione professionale (1.3 - cap. 4161)

802

817

817

-

817

L. 296/2006, art. 1, co. 1163: Finanziamento dell'attività di formazione professionale (1.3 - cap. 7682)

9.293

9.293

9.293

-

9.293

Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro

 

 

 

 

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

 

 

 

 

 

L. 350/2003, art. 3, comma 149: Fondo per le spese di funz. della commissione di garanzia per l'attuazione della l. sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali (1.7- cap. 5025)

1.344

1.370

1.289

-

1.289

 

 

 

 

 

 

IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI

 

 

 

 

 

Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale

 

 

 

 

 

Ministero dell’interno

 

 

 

 

 

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (5.1 - cap. 2309)

41

42

-

-

-

D.Lgs. 140/2005, art. 13: Contributi a stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (5.1 – cap. 2311)

8.107

8.263

1.407

-

1.407

 

 

 

 

 

 

POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO

 

 

 

 

 

Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

D.Lgs. 287/1999: Riordino della SSPA- Scuola supe­riore dell’economia e delle finanze (1.1 - cap. 3935)

2.154

2.195

1.913

9.778
(cap. 3937)

11.691

Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

D.L. 95/1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (1.4 - cap. 1560)

449

458

431

-

431

Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

D.L. 185/2008, art. 3, co. 9: Compensazione oneri derivanti dalla fruizione di tariffe agevolate energia elettrica e gas (1.5 - cap. 3822)

86.311

87.973

76.680

-

76.680

Analisi e Programmazione economico-finanziaria

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

L. 109/1994, art. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (1.6 - cap. 1702)

177

180

169

-

169

L. 549/1995, art. 1 co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (1.6 – cap. 1613)

21

21

13

-

13

L. 144/1999, art. 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (1.6 - cap. 7330)

1.836

1.836

1.118

-

1.118

 

 

 

 

 

 

GIOVANI E SPORT

 

 

 

 

 

Attività ricreative e sport

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

D.L. 181/2006 Art. 1 Co. 19, p. A: adeguamento struttura P.C.M. per l'esercizio delle funzioni in materia di sport (cap. 22.1 - cap. 7450)

55.080

55.080

-

-

-

Incentivazione e sostegno alla gioventù

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

D.L. 223/2006, art. 19 comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2 - cap. 2106)

12.788

13.432

8.180

-

8.180

D.L. 297/2006, art. 6 comma 2: Agenzia nazionale giovani (22.2 - cap. 1597)

55

56

34

1.265
(cap. 1596)

1.299

TURISMO

 

 

 

 

 

Sviluppo e competitività del turismo

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

L. 292/1990: Ordinamento dell'ente nazionale italiano per il turismo (23.1 - cap. 2194)

4.041

4.119

3.042

15.600
(cap. 2193)

18.642

D.L. 262/2006, art. 2 co. 98: Turismo (23.1 - cap. 2107)

15.760

16.073

9.788

-

9.788

 

 

 

 

 

 

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 

 

 

 

 

Indirizzo politico

 

 

 

 

 

Ministero della giustizia

 

 

 

 

 

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (2.1 - cap. 1160)

46

47

-

-

-

Servizi generali, formativi, ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

D.P.R. 701/1977: Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (24.4- cap. 5217)

1.387

1.414

861

11.656
(cap. 5218)

12.517

L. 146/1980, art. 36: Assegnazione a favore dell'ISTAT (24.4 - cap. 1680)

27.690

28.223

32.764

139.733
(cap. 1685)

172.497

D.Lgs. 285/1999: Riordino del centro di formazione studi FORMEZ (24.4 – cap. 5200)

6.446

9.512

5.153

15.100
(cap. 5201)

20.253

 

 

 

 

 

 

FONDI DA RIPARTIRE

 

 

 

 

 

Fondi da assegnare

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

L. 385/1978: Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (25.1 - cap. 3026)

34.815

35.485

28.310

-

28.310

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

 

 

 

 

 

L. 440/1997 e L. 144/1999: Fondo per l’amplia­mento dell’offerta formativa (6.1 - cap. 1270)

87.872

89.564

89.564

-

89.564


 

Articolo 35, comma 3
(Tabella D – Riduzione autorizzazioni di spesa di parte corrente)

 

3. Gli importi delle riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, con le relative aggregazioni per programma e per missione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella D allegata alla presente legge.

 

 

Il comma 3 reca l’approvazione della Tabella D, che determina le riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente, aggregate per programma e missione.

 

L'articolo 11, comma 3, lett. f), della nuova legge di contabilità (legge n. 196 del 2009) prevede, tra i contenuti propri della legge di stabilità, la determinazione, in apposita tabella, degli importi delle riduzioni delle autorizzazioni legislative relative alla spesa di parte corrente, per ciascun anno considerato dal bilancio pluriennale, aggregate per programma e per missione.

 

Nella Tabella D della legge di stabilità per il 2012 risulta un solo definanziamento per un ammontare di 22 milioni di euro per il 2012 e di 12 milioni a decorrere dal 2013, in quanto viene indicato il codice “1” in base al quale la riduzione di spesa viene disposta in via permanente fino alla scadenza dell’autorizzazione stessa.

Il definanziamento è riferito all'autorizzazione di spesa disposta dall’articolo 1, comma 176, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) concernente i benefici economici spettanti al personale delle amministrazioni statali e non statali per il biennio 2004-2005. Tale riduzione si applica alle somme allocate sul cap. 3037 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Missione "Fondi da ripartire"), pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012-2014.

 

Si ricorda che la disposizione è conseguente al Protocollo d’intesasiglato tra il Governo e le Parti sociali il 27 maggio 2005, con il quale – convenuta la necessità di definire i contratti collettivi nazionali di lavoro del biennio economico 2004-2005 – il Governo si è impegnato a rideterminare le risorse finanziarie indicate nelle leggi finanziarie 2004 e 2005, destinate ai rinnovi contrattuali del biennio economico 2004-2005 per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, allo scopo di attribuire incrementi retributivi per ciascun comparto di contrattazione. Le risorse aggiuntive rispetto a quelle già stanziate sarebbero state definite nella legge finanziaria per l’anno 2006, con esclusivo riferimento sulla competenza del biennio economico 2004-2005. I punti successivi del Protocollo precisano che l’accordo riguarda la generalità delle Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, e art. 70, comma 4, del Decreto legislativo 165/2001 (Ministeri, Aziende Autonome, Scuola, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie Fiscali, Enti Pubblici non Economici, Regioni ed Enti Locali, Enti di Ricerca, Sanità, Università, Accademie e Conservatori), e viene recepito tempestivamente, per le amministrazioni del settore pubblico non statale, in sede di confronto tra Governo, Regioni ed Autonomie Locali.


 

Articolo 35, commi 4 e 5
(Tabella E)

 


4. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.

5. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2012, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei prece denti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.


 

 

Il comma 4 reca l’approvazione della Tabella E, che determina, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, le quote destinate a gravare per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, esposte per programma e missione.

 

L'articolo 11, comma 3, lett. e), della legge di contabilità n. 196 del 2009 prevede, tra i contenuti propri della legge di stabilità, la determinazione, in apposita tabella, degli importi delle leggi di spesa in conto capitale a carattere pluriennale, aggregati per programma e per missione, con specifica ed analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, per la quota da iscrivere nel bilancio di ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale.

 

Il comma 5 indica i limiti massimi di impegnabilità che le amministrazioni pubbliche possono assumere nel 2012, con riferimento ai futuri esercizi, rinviando a tal fine a quanto registrato nella apposita colonna della Tabella E.

 

Ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge di contabilità le amministrazioni possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma stanziata con leggi pluriennali di spesa in conto capitale.

La disposizione demanda tuttavia alla legge di stabilità la possibilità di indicare limiti di impegnabilità più ristretti, tenuto conto dello stato di attuazione delle procedure di spesa.

 

Come già per le precedenti leggi finanziarie, la legge di stabilità per il 2012 reca una colonna “limite impegnabilità” suddivisa secondo i seguenti numeri:

§      n. 1, indica le quote degli anni 2012 ed esercizi successivi non impegnabili;

§      n. 2, indica le quote degli anni 2012 e successivi impegnabili al 50%;

§      n. 3, indica le quote degli anni 2012 e successivi interamente impegnabili.

 

Analogamente agli anni scorsi, si prospetta una pressoché generalizzata facoltà ad impegnare le risorse relative agli anni successivi (codice n. 3 nella colonna riferita al limite di impegnabilità), con le seguenti eccezioni, per la quali le quote relative agli anni 2012 e successivi non sono impegnabili (codice n. 1):

§      D.L. n. 148 del 1993, art. 3, co. 9: contributo alla Regione Calabria. Missione: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali - programma: Rapporti finanziari con enti territoriali;

§      D.Lgs. n. 102 del 2004, art. 15, co. 2: interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole. Missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - programma: Sviluppo e sostenibilità del settore agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione;

§      D.L. n. 5 del 2009, art. 7-quinquies, co. 8: Fondo per la finanza d’impresa. Missione: Competitività e sviluppo delle imprese - programma: Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, sperimentazione tecnologica, ecc.

 

Il totale degli stanziamenti iscritti in Tabella E, nel testo presentato dal Governo (A.S. 2968) ammonta a 16.839,2 milioni per il 2012, a 24.790,4 milioni per il 2013, a 19.105 milioni per il 2014 e a 35.606,9 per il 2015 e anni successivi.

Tali importi risultano sostanzialmente confermati dopo parlamentare, in quanto l’unica modifica apportata riguarda la legge sul piano straordinario di telerilevamento (legge n. 244/2007, art. 2, co. 327) che viene aumentata di 171.000 euro per il 2012.

 

A tale proposito la relazione al disegno di legge (A.S. 2968) segnala come tutte le riduzioni recate dalla Tabella E vadano riferite agli interventi di riduzione della spesa previsti dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 138 del 2011.

 

Sono di seguito riportate le variazioni contabili determinate dalla tabella E del la legge di stabilità 2012. I dati sono esposti in migliaia di euro.


 

Tabella E (in migliaia di euro)

2012

2013

2014

2015

L 191/2009, art. 2. co. 196, p. c) Infrastrutture Roma (Economia)

-35.191

0

0

0

DL 203/2005, art 11-quaterdecies, co. 20 – Diga di Molfetta (Interno)

+15.000

0

0

0

L 183/1987, art. 5 – Fondo di rotazione attuazione delle politiche comunitarie (Economia)

0

0

+5.500.000

0

DL 135/2009, art. 3-bis, co. 2 - Monitoraggio del traffico navale (Infrastrutture)

-4.500

0

0

0

L 266/2005, art, 1, co. 95 – Unità navali classe FREMM (Sviluppo)

+300.000

+300.000

+300.000

+300.000

L 244/2007, art. 2, co. 180 – Settore aeronautico (Sviluppo)

-100.000

0

0

0

L 244/2007, art. 2, co. 180 – Settore aeronautico (Sviluppo)

0

+1.100.000

+1.200.000

+4.800.000

DL 5/2009, art. 7-quinquies, co. 8 – Fondo finanza d’impresa (Sviluppo)

-339.895

0

0

0

L 296/2006, art. 1, co. 272 – Credito di imposta investimenti aree svantaggiate (Economia)

-46.517

0

-5.192

-5.192

L 266/2005, art, 1, co. 86 – Contributo a Ferrovie dello Stato Spa (Economia)

-500.000

0

-150.000

0

L 191/2009, art. 2, co. 204 – Partecipazione ANAS a Società Stretto di Messina (Economia)

-423.000

0

0

0

L 448/1998, art. 50, co. 1, c – Edilizia sanitaria pubblica (Economia)

-203.567

0

0

0

L 244/2007, art. 2, co. 327 – Piano straordinario di telerilevamento (Ambiente)

-89

0

0

0

L. 289/2002, art. 61, co. 1 – FAS (Sviluppo)

-3.350.530

-2.533.975

-1.802.517

-1.802.517

 

 


Sono di seguito brevemente illustrate le variazioni disposte dalla Tabella E.

 

 

Legge n. 191 del 2009 (finanziaria 2010), articolo 2, comma 196 - Opere infrastrutturali nel comune di Roma

Missione: relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
Programma: Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore
Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 7285)

(migliaia di euro)

2012

2013

2014

BLV

90.000

-

-

Riduzione Tab. E

-35.191

-

-

Importi esposti in Tabella E

54.809

-

-

 

La tabella E dispone una riduzione del finanziamento per il 2012 di 35,2 milioni di euro.

 

Si ricorda, a tale proposito, che il comma 196, articolo 2, della legge finanziaria autorizzava, originariamente, la spesa di 100 milioni, per l'anno 2012, a favore del comune di Roma, per interventi infrastrutturali.

 

 

D.L. n. 203 del 2005, "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" (convertito dalla legge n. 248 del 2005), articolo 11-quaterdecies, comma 20

 

Missione: relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
Programma: Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa
Ministero dell’interno (cap. 7253)

(migliaia di euro)

2012

2013

2014

BLV

-

-

-

Rifinanziamento Tab. E

15.000

-

-

Importi esposti in Tabella E

15.000

-

-

 

La tabella E dispone un rifinanziamento di 15 milioni per il completamento dei lavori di banchinamento, dragaggio e raccordo stradale della diga foranea di Molfetta, già finanziati dall’art. 11-quaterdecies, comma 20, del decreto legge n. 203 del 2005.

Il decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), articolo 11-quaterdecies, comma 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dispone finanziamenti per la prosecuzione degli interventi previsti dall’art. 2 della legge n. 174/2002 relativi ai lavori di banchinamento, dragaggio e raccordo stradale della diga foranea di Molfetta.

Si ricorda che l’art. 2 della legge n. 174/2002 ha autorizzato un limite di impegno ventennale di 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2002 per la realizzazione dei lavori relativi alla diga foranea di Molfetta. Successivamente, per la loro prosecuzione, l’art. 4, commi 176-178, della legge n. 350/2003 (finanziaria 2004), ha autorizzato un ulteriore limite di impegno ventennale con decorrenza 2005 (scadenza 2024) di 2,5 milioni.

Con l’art. 11-quaterdecies, comma 20, del D.L. n. 203/2005, è stato poi autorizzato un ulteriore contributo quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006, che veniva destinato, altresì, alla realizzazione di opere di natura sociale, culturale e sportiva.

La legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) è stato disposto, in Tabella D, un ulteriore rifinanziamento pari a 2 milioni di euro per il solo 2008.

La tabella D della legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203 del 2008) ha rifinanziato tale voce nella misura di 12 milioni nel 2009.

La tabella D della legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191 del 2009) ha rifinanziato tale voce nella misura di 12 milioni nel 2010.

La tabella E della legge di stabilità 2011 (legge n. 220 del 2010) ha infine disposto un rifinanziamento di 15 milioni per il 2011.

 

 

Legge n. 183 del 1987 "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari", articolo 5 - Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie

Missione: L’Italia in Europa e nel mondo
Programma: Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE
Ministero economia e finanze (cap. 7493)

(migliaia di euro)

2012

2013

2014

BLV

5.524.300

5.500.000

-

Rifinanziamento Tab. E

-

-

5.500.000

Importi esposti in Tabella E

5.524.300

5.500.000

5.500.000

 

La Tabella E dispone un rifinanziamento del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie pari a 5,5 miliardi di euro nel 2014.

 

Si ricorda che in tale Fondo, previsto dall’articolo 5 della legge n. 183 del 1987, sono iscritte le risorse nazionali destinate al cofinanziamento degli interventi comunitari nelle aree obiettivo dei Fondi strutturali.

Il Fondo, la cui funzione è quella di affiancare le risorse nazionali cofinanziate (unitamente ad altre risorse nazionali, quali ad esempio quelle iscritte sul Fondo per le aree sottoutilizzate) a quelle che l’Unione europea destina a ciascun Paese membro per gli interventi relativi alla politica di coesione, in particolare attraverso i fondi strutturali, viene annualmente rifinanziato dalla legge finanziaria.

Con riferimento agli ultimi anni, si ricorda:

§       la legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004) ha disposto un rifinanziamento del Fondo di rotazione di 932,5 milioni per il 2006 e 4.304 milioni per il 2007. Contestualmente la tabella F ha effettuato una rimodulazione delle risorse, determinando riduzioni di 5.500 milioni nel 2006 e di 100 milioni nel 2007, che sono stati posticipati al 2008 (complessivi 5.600 milioni);

§       la legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005) ha previsto un rifinanziamento del Fondo di 3.767 milioni nel 2006. Contestualmente la tabella F ha effettuato una rimodulazione delle risorse, determinando riduzioni di 5.999,5 milioni nel 2006, di 4.000 milioni nel 2007 e di 5.000 milioni nel 2008, che sono stati posticipati al 2009 (complessivi 14.999,5 milioni);

§       la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2007) ha disposto un rifinanziamento del Fondo di 4.000 milioni per il 2009;

§       la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007) ne ha disposto un rifinanziamento di 3.200 milioni nel 2008, di 2.000 milioni nel 2009 e di 300 milioni nel 2010. Contestualmente disposizioni contenute nell’articolato della stessa finanziaria utilizzavano le risorse del Fondo a copertura di oneri recati da specifiche disposizioni (quali la soppressione del ticket ambulatoriale: 326 milioni nel 2008 ai sensi dell’art. 2, co. 378; le convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro con i comuni per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU): 15 milioni nel 2008 e 15 milioni a decorrere dal 2010, ai sensi dell’art. 3, co. 159);

§       la legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203/2008) ha disposto in Tabella D un rifinanziamento del fondo per il solo esercizio 2011, pari a 5.271,1 milioni di euro.

§       la legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009) ha disposto in Tabella D un rifinanziamento del fondo pari a 23,3 milioni per il 2010, 24,3 milioni per il 2011 e di 5.524,3 milioni per il 2012.

§       La legge di stabilità 2011 (legge n. 220 del 2010) ha disposto in Tabella E un rifinanziamento del Fondo pari a 5.500 milioni di euro nel 2013.

 


Nella successiva tabella è indicata, a partire dalla legge finanziaria per il 2005, la “costruzione in bilancio” delle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione per le politiche comunitarie, come determinato da ciascuna legge finanziaria. Non si tiene conto di eventuali variazioni delle risorse intervenuti nel corso di ciascun esercizio in adempimento di direttive comunitarie:

(dati in migliaia di euro)

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

BLV

-

 

 

 

 

 

Finanziaria 2005

 

 

 

 

 

 

Tabella D

-

 

 

 

 

 

Tabella F

+5.600.000

 

 

 

 

 

Disponibilità

5.600.000

 

 

 

 

 

Finanziaria 2006

 

 

 

 

 

 

Tabella D

-

-

 

 

 

 

Tabella F

-5.000.000

+14.999.500

 

 

 

 

Disponibilità

600.000

14.999.500

 

 

 

 

Finanziaria 2007

 

 

 

 

 

 

Tabella D

-

+4.000.000

 

 

 

 

Tabella F

+5.100.000

-14.100.000

+5.000.000

 

 

 

Disponibilità

5.700.000

4.899.500

5.000.000

 

 

 

Finanziaria 2008

 

 

 

 

 

 

Tabella D

+3.200.000

+2.000.000

+300.000

 

 

 

Art. 2, co. 378 (soppressione ticket ambulatoriale)

-326.000

0

0

 

 

 

Art. 3, co. 159 (convenzioni ASU)

-15.000

0

-15.000

 

 

 

Disponibilità

8.557.000

6.897.500

5.283.000

 

 

 

Finanziaria 2009

 

 

 

 

 

 

Tabella D

 

-

-

+5.271.150

 

 

Disponibilità

 

6.872.286

5.271.150

5.271.150

 

 

Finanziaria 2010

 

 

5.271.150

5.271.150

 

 

Tabella D

 

 

23.300

24.300

5.524.300

 

Disponibilità

 

 

5.294.450

5.295.450

5.524.300

 

Stabilità 2011

 

 

 

5.295.450

5.524.300

-

Tabella E

 

 

 

-

-

5.500.000

Disponibilità

 

 

 

5.295.450

5.524.300

5.500.000

 


D.L. n. 135 del 2009 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee" (convertito dalla legge n. 166 del 2009), articolo 3-bis, comma 2 - Monitoraggio del traffico navale (recepimento direttiva 2009/17/CE)

 

Missione: ordine pubblico e sicurezza
Programma: Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste
Ministero infrastrutture e trasporti (cap. 7853)

(migliaia di euro)

2012

2013

2014

BLV

10.722

10.722

10.722

Riduzione Tab. E

-4.500

 

 

Importi esposti in Tabella E

6.222

10.722

10.722

 

La tabella E dispone un definanziamento di 4,5 milioni per le finalità previste dal comma 2, art. 3-bis del decreto legge n. 135 del 2009.

 

La norma richiamata dispone l’avvio, a decorrere dall’esercizio 2009, di un programma pluriennale per l’implementazione degli interventi di sviluppo e adeguamento della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, previsti all’articolo 2, comma 99, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007)[221], motivando il nuovo finanziamento con la necessità di garantire la piena attuazione della normativa comunitaria in materia di controllo e vigilanza sull’attività di pesca, nelle more dell’organico recepimento della direttiva 2009/17/CE, che modifica la direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione del traffico navale e d’informazione[222].

Per l’attuazione di tale norma il successivo comma 3 dell’articolo 3-bis ha espressamente previsto l’istituzione di un Fondo presso il Ministero dell’economia e delle finanze cui affluiscono, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato le complessive risorse disponibili, in conto residui, dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), articolo 1, comma 884, che ha autorizzato contributi quindicennali (10 milioni dal 2007 e 30 milioni dagli anni 2008 e 2009) per interventi nel settore aeronautico e spaziale.

 

 

Legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006), art. 1, comma 95 - Programma di sviluppo unità navali classe FREMM

 

Missione: competitività e sviluppo delle imprese
Programma: Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale
Ministero dello sviluppo economico (cap. 7485)

(migliaia di euro)

2012

2013

2014

BLV (art. 1, co. 95 LF 2006))

75.000

75.000

75.000

RifinanziamentoTab. E

300.000

300.000

300.000

Importi esposti in Tabella E

375.000

375.000

375.000

 

La tabella E dispone un rifinanziamento del programma di sviluppo delle unità navali della classe FREMM - fregata europea multimissione - pari a 300 milioni per ciascuna annualità del quadriennio 2012-2015.

 

Il Programma FREMM (Fregate Europee Multi Missione) è il più vasto progetto di cooperazione navale in ambito europeo, avviato nel 2002 da Italia e Francia. Esso trae origine dalla dichiarazione congiunta siglata a Parigi il 25 ottobre 2004 dai ministri della difesa italiano e francese, che ha riconosciuto l’esigenza di procedere al rinnovamento delle rispettive flotte, nell’ottica di una diffusa e consolidata convergenza degli obiettivi militari, tecnici, finanziari e temporali perseguiti in tale contesto dalle due marine.

Il programma prevede la realizzazione di 21 fregate di nuova generazione (10 per l’Italia e 11 per la Francia) in due versioni, basate su una piattaforma comune, ma dotate di configurazioni specifiche in base alle funzioni cui sono destinate.

Le somme destinate al programma FREMM sono allocate nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, capitolo 7485.

Nel bilancio a legislazione vigente per il 2012 tale capitolo reca uno stanziamento di competenza pari a 135 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, così determinato:

§      30 milioni di euro ex finanziaria 2006 (legge n. 266 del 2005), art. 1, comma 95 (scadenza 2020);

§      30 milioni di euro ex finanziaria 2006, art. 1, co. 95 (scadenza 2021);

§      75 milioni di euro ex finanziaria 2006, art. 1, co. 95 (scadenza 2022).

Rispetto alle previsioni assestate 2011 (pari a 510 milioni), lo stanziamento di competenza registra una diminuzione di 375 milioni, essendo venuto meno il finanziamento per il solo 2011 previsto dall'articolo 2, comma 181, legge finanziaria 2008.

 

(migliaia di euro)

2012

2013

2014

BLV (art. 1, co. 95, LF 2006)

375.000

375.000

375.000

BLV (art. 1, co. 95, punto 1, LF 2006)

30.000

30.000

30.000

BLV (art. 1, co. 95, punto 2, LF 2006)

30.000

30.000

30.000

Importi complessivi FREMM in Tab. E

435.000

435.000

435.000

 

 

Legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008), art. 2, comma 180 - Interventi per il settore aeronautico

 

Missione: competitività e sviluppo delle imprese
Programma: Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale
Ministero dello sviluppo economico (cap. 7421/P)

(migliaia di euro)

2012

2013

2014

BLV

1.100.000

0

0

Riduzione ex art. 4, co. 107

-100.000

 

 

Rifinanziamento

 

1.100.000

1.200.000

Importi esposti in Tabella E

1.000.000

1.100.000

1.200.000

 

La tabella E espone un definanziamento di 100 milioni per l'anno 2012, nonché un rifinanziamento di 1.100 milioni per il 2013, 1.200 milioni per il 2014, nonché di 4.800 milioni per il 2015 e successivi (anno terminale 2018) degli interventi per il settore aeronautico, autorizzati dall'articolo 2, comma 180, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007).

Per quanto riguarda il definanziamento di 100 milioni nel 2012 si tratta dell’evidenza contabile di quanto disposto dall’articolo 4, comma 107, della presente legge, in modo da allineare l’autorizzazione pluriennale di spesa con lo stanziamento indicato nella legge di bilancio per il 2012.

 

La legge 7 agosto 1997, n. 266, recante "Interventi urgenti per l'economia”, all'articolo 4, comma 3, ha autorizzato un limite di impegno decennale di 100 miliardi di lire a decorrere dal 1998, al fine di garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale, realizzati nel contesto dell’Unione europea, nonché al programma EFA (European fighter aircraft[223]). Ha pertanto autorizzato il Ministero del tesoro (ora dell’economia e delle finanze) ad effettuare operazioni di mutuo, in relazione al predetto limite di impegno. In particolare, l'autorizzazione ai singoli versamenti all'apposita Agenzia internazionale delle quote di competenza italiana del programma EFA da parte del Ministro del tesoro (ora dell’economia e delle finanze), in conformità alla indicazione del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), di concerto con il Ministro della difesa, deve tenere conto dell'avanzamento progettuale, al fine di garantire una adeguata verifica delle effettive ricadute sul settore aeronautico nazionale della partecipazione al suddetto programma. Il programma EFA è stato successivamente rifinanziato da diversi provvedimenti.

Successivamente l’articolo 2, comma 180, della legge n. 244/2007 ha autorizzato le seguenti spese per le finalità di partecipazione italiana nei programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico, nonché al programma EFA, di cui all’art. 4, comma 3, della legge n. 266 del 1997:

§      318 milioni di euro per l’ anno 2008;

§      468 milioni di euro per l’ anno 2009;

§      918 milioni di euro per il 2010;

§      1.100 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

 

 

Legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), art. 1, comma 272 - Credito di imposta per investimenti nelle aree svantaggiate

 

Missione: competitività e sviluppo delle imprese
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità
Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7809)

(migliaia di euro)

2012

2013

2014

BLV

362.373

667.800

742.000

Riduzione Tab. E

-46.517

-

-5.192

Importi esposti in Tabella E

315.856

667.800

736.808

 

La tabella E introduce una riduzione di 46,5 milioni circa per il 2012 e di 5,2 milioni circa per ciascuno degli anni 2014 e 2015 (anno terminale dell'autorizzazione di spesa) degli stanziamenti finalizzati all'introduzione di un credito di imposta ai sensi dell’articolo 1, comma 272, della legge finanziaria per il 2007 a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

 

 

Legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006), art. 1, comma 86 - Contributo in conto impianti alle Ferrovie dello Stato S.p.a.

 

Missione: competitività e sviluppo delle imprese
Sostegno allo sviluppo del trasporto
Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7122)

(migliaia di euro)

2012

2013

2014

BLV

2.100.716

2.100.716

2.015.404

Riduzione Tab. E

-500.000

0

-150.000

Importi esposti in Tabella E

1.600.716

2.100.716

1.865.404

 

La Tabella E dispone una riduzione di 500 milioni nel 2013 e di 150 milioni nel 2014 del contributo in conto impianti a favore della Ferrovie dello Stato S.p.a., come previsto dalla legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005).

 

Quest'ultima, al comma 86 dell'articolo 1, stabilisce che il finanziamento concesso al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale compresi quelli per manutenzione straordinaria, avvenga a partire dalle somme stanziate dal 1° gennaio 2006, a titolo di contributi in conto impianti. Il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, all'interno del sistema di contabilità regolatoria, pertanto è chiamato a tenere in evidenza la quota figurativa relativa agli ammortamenti delle immobilizzazioni finanziate. La norma aggiunge che, dal momento che la modifica del sistema di finanziamento deve avvenire senza oneri per lo Stato, i predetti finanziamenti a titolo di contributo in conto impianti si considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono il valore fiscale del bene.

 


Legge n. 191 del 2009 (finanziaria 2010), art. 2, comma 204 - Partecipazione di ANAS al capitale sociale della società Stretto di Messina

 

Missione: diritto alla mobilità
Sostegno allo sviluppo del trasporto
Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7372)

(migliaia di euro)

2012

2013

2014

BLV

423.000

-

-

Riduzione Tab. E

-423.000

-

-

Importi esposti in Tabella E

-

-

-

 

La tabella E azzera lo stanziamento previsto dall’articolo 2, comma 204, della legge finanziaria 2010 (legge n. 191 del 2009) che ha autorizzato per il 2012 la spesa di 470 milioni di euro quale contributo ad ANAS S.p.A. per la sottoscrizione e l’esecuzione - a partire dal 2012 – di aumenti di capitale della Stretto di Messina S.p.A..

 

 

Legge n. 448 del 1998, "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", art. 50, comma 1, lett. c) - Edilizia sanitaria pubblica

 

Missione: infrastrutture pubbliche e logistica
Programma: Opere pubbliche e infrastrutture
Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7464/P)

(migliaia di euro)

2012

2013

2014

BLV

512.320

-

-

Riduzione Tab. E

-203.567

-

-

Importi esposti in Tabella E

308.753

-

-

 

La Tabella E riduce di circa 203,6 milioni lo stanziamento recato dalla legge n. 488 per l'attuazione del programma decennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (finanziaria 1988) ivi compresi gli interventi finalizzati all'adeguamento della sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 - di attuazione di direttive comunitarie - riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, successivamente sostituito dal decreto legislativo n. 81 del 2008.

 

Ai fini dell’attuazione del programma, l’articolo 50, comma 1, lettera c), della legge n. 448/1998 (collegato alla legge finanziaria per il 1999) ha autorizzato la spesa complessiva di 1,893 miliardi di euro (di cui 1.200 miliardi di lire per il 1999, di 1.165 miliardi per il 2000 e di 1.300 miliardi per il 2001), poi incrementata a 2,065 miliardi di euro dall’articolo 4-bis del D.L. n. 450 del 1998 (in particolare, 135 miliardi di lire per il 2000 e di 200 miliardi per il 2001).

Negli anni successivi le risorse destinate all’edilizia sanitaria sono state oggetto di rifinanziamenti (tab. D), definanziamenti (tab. E) e rimodulazioni (tab. F) da parte delle leggi finanziarie. Infine, la Tabella E della legge di stabilità 2011 non modificava lo stanziamento vigente. Nella successiva tavola viene esposto l’ammontare degli stanziamenti di bilancio riferiti all’art. 50, comma 1, lett. c), della legge n. 448/1998, come indicato dalle rispettive tabelle F delle leggi finanziarie a decorrere dal 2003.

 

 

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fin. 2003

1.500

 

 

 

 

 

 

Fin. 2004

3.340

 

 

 

 

 

 

Fin. 2005

640

700

3.100

 

 

 

 

Fin. 2006

384

384

384

2.520

 

 

 

Fin. 2007

 

784

784

1.520

1.200

 

 

Fin. 2008

 

 

784

1.520

2.800

 

 

Fin. 2009

 

 

 

1.174,2

2.126,1

595,8

 

Fin. 2010

 

 

 

 

2.120,3

795,8

1.800

Stabilità 2011

 

 

 

 

 

226

512,3

 

 

Legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008), art. 2, comma 327 - Piano straordinario di telerilevamento

 

Missione: sviluppo sotenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche
Ministero dell'ambiente (cap. 8534)

(migliaia di euro)

2012

2013

2014

BLV

500

-

-

Riduzione Tab. E

-89

-

-

Importi esposti in Tabella E

411

-

-

 

La Tabella E riduce di 89.000 euro l'autorizzazione di spesa per la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico e la raccolta dei dati ambientali, recata dalle legge finanziaria per il 2008.

Al fine di consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico e la raccolta dei dati ambientali, l’articolo 2, comma 323, della legge finanziaria per il 2008 ha autorizzato ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 affinché il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare possa stipulare accordi di programma con altre amministrazioni centrali e periferiche per l’estensione del Piano straordinario di telerilevamento, già previsto dall’articolo 27 della legge 31 luglio 2002, n. 179, al fine di renderlo punto di riferimento e di accesso per le cartografie e le informazioni ambientali di altre amministrazioni centrali e periferiche. La legge di stabilità per il 2011 (legge n. 220/2010) ha disposto in tabella E un rifinanziamento di 500.000 euro sia nel 2011 che nel 2012 del Piano straordinario di telerilevamento. Nella legge di bilancio per il 2011 la dotazione del cap. 8534 ammontava a 5,715 milioni.

 

 

Legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003), art. 61, comma 1 - Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS)

 

Missione: sviluppo e riequilibrio territoriale
Programma: politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate
Ministero dello sviluppo economico (cap. 8425)

(migliaia di euro)

2012

2013

2014

BLV

7.137.516

13.900.000

7.683.383

Riduzione Tab. E

-3.350.530

-2.533.975

-1.802.517

Importi esposti in Tabella E

3.786.986

11.366.025

5.880.866

 

Si segnala che ai sensi del decreto legislativo n. 88 del 2011, recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali”, attuativo della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, il Fondo per le aree sottoutilizzate FAS ha assunto la denominazione di “Fondo per lo sviluppo e la coesione".

 

La legge di stabilità per il 2011 (legge n. 220 del 2010), nella tabella E, autorizzava una spesa pluriennale relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) pari 9.073,7 milioni per il 2011, a 7.137,5 milioni per il 2012, a 13.900 milioni per il 2014 e a 14.805,2 milioni per il 2015 e anni successivi.

 

 

Non essendo intervenuti nel corso del 2011 provvedimenti legislativi che hanno utilizzato le risorse FAS a copertura di oneri la legge di stabilità per il 2012 espone in Tabella E la dotazione finanziaria del Fondo per le aree sottoutilizzate a legislazione vigente, per i medesimi importi.

Rispetto agli importi a legislazione vigente, pari complessivamente a 35,8 miliardi di euro, la legge di stabilità 2012 effettua una riduzione di 9,5 miliardi delle risorse del Fondo in Tabella E, come esposto nella tabella che segue:

(milioni di euro)

 

2012

2013

2014

2015 e ss

Bilancio a legislazione vigente 2012-2014

7.137,5

13.900,0

7.683,4

7.121,8

Riduzione tabella E

-3.350,5

-2.534,0

-1.802,5

-1.802,5

Importi esposti in Tabella E

3.787,0

11.366,0

5.880,9

5.319,3

 

La riduzione è dovuta all’applicazione dell’articolo 1, comma 1 del D.L. n. 138/2011.

 

Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa per il FAS-Fondo per lo sviluppo e la coesione viene rideterminata, nel bilancio pluriennale 2012-2014, negli importi annuali di 3,8 miliardi per il 2012, 11,4 miliardi per il 2013 e 5,9 miliardi per il 2014. Ulteriori 5,3 miliardi sono relativi al 2015 e anni successivi. Complessivamente sono considerate autorizzazioni di spesa per 26,4 miliardi

 

Al riguardo, si segnala che l’articolo 33, comma 3, della presente legge di stabilità 2012 (A.C. 4773) assegna al Fondo per lo sviluppo e la coesione una dotazione finanziaria di 2,8 miliardi per il 2015 relativamente al ciclo di programmazione 2014-2020, da destinare prioritariamente alla prosecuzione di interventi indifferibili infrastrutturali, nonché per la messa in sicurezza di edifici scolastici, per l’edilizia sanitaria, per il dissesto idrogeologico e per interventi a favore delle imprese sulla base di titoli giuridici perfezionati alla data del 30 settembre 2011, già previsti nell’ambito dei programmi nazionali per il periodo 2007-2013. I predetti interventi sono individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, su proposta del Ministro interessato al singolo intervento.


Conseguentemente le autorizzazioni pluriennali di spesa del Fondo per lo sviluppo e la coesione (ex FAS) vengono a determinarsi nella seguente misura.

(milioni di euro)

 

2012

2013

2014

2015 e ss

Importi esposti in Tabella E

3.787,0

11.366,0

5.880,9

5.319,3

Articolo 33, co. 3

0

0

0

+2.800,0

Totale disponibilità

3.787,0

11.366,0

5.880,9

8.119,3

 

Inoltre il comma 2 del medesimo articolo 33 stabilisce che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione siano assegnate, in sede di riparto, dal CIPE con indicazione delle relative quote annuali. Alle risorse del Fondo trasferite sui pertinenti capitoli di bilancio che risultino non impegnate al termine dell'esercizio precedente, si applica la conservazione in conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio successivo, secondo quanto previsto all’articolo 10, comma 10, del D.L. n. 98 del 2011.


 

Articolo 36
(Entrata in vigore)

 

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 33, commi 7, 9, 29, 31, 35 e 36, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012.

 

 

L’articolo 36 stabilisce che la legge di stabilità 2012 entra in vigore il 1° gennaio 2012, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni contenute all’articolo 33, commi 7, 9, 29, 31, 35 e 36, che entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge nella Gazzetta ufficiale (14 novembre 2011).

 

Si ricorda che:

§      l’articolo 33, comma 7, modifica la destinazione delle maggiori entrate derivanti nel 2011 dall’attribuzione delle frequenze in banda larga, di cui all’articolo 1, comma 13, della legge di stabilità per il 2011 (legge n. 220/2010);

§      l’articolo 33, comma 9, finalizza quota parte delle maggiori entrate di cui all’articolo 33, comma 7, alla copertura dell’onere derivante dal differimento dell’acconto IRPEF 2011;

§      l’articolo 33, comma 29, dispone la definitiva acquisizione all’entrata del bilancio dello Stato di somme, versate entro il 31 ottobre 2011, non riassegnate alle pertinenti unità previsionali;

§      l’articolo 33, comma 31, approva il contratto di programma 2009-2011, fra Ministero dello sviluppo economico e Poste italiane;

§      l’articolo 33, comma 35, fissa in 2,5 milioni di euro per il 2011 e 3,6 milioni di euro per il 2012, il contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi di cui alla legge n. 379/1993:

§      l’articolo 33, comma 36, esclude le spese sostenute dal Comune di Barletta per la realizzazione degli interventi conseguenti al crollo del fabbricato di via Roma dal saldo finanziario individuato ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno, prevedendo che tale esclusione operi nei limiti di 1 milione di euro per l'anno 2011.


 

 



[1]     D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A). Si tratta di uno dei cosiddetti testi unici “misti” che comprendono sia norme di rango legislativo, sia regolamentari (contraddistinte rispettivamente con le lettere “L” e “R”).

[2]     D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

[3]     Le disposizioni sopra richiamate, contenute nella norma in materia di “Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche”, prevedono che ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale e che le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

[4]     D.L. 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133.

[5]     D.L. 13 marzo 1988, n. 69, “Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, primo comma, Legge 13 maggio 1988, n. 153.

[6]     D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

[7]     D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 26 febbraio 2010, n. 25.

[8]     D.Lgs. 9 luglio 1998, n. 283, “Istituzione dell'Ente tabacchi italiani”.

[9]     Per i quali, com’è noto, la disciplina del dissesto finanziario è dettata dagli articoli 244 e seguenti del D.Lgs. n.. 267/2000, recante il TUEL (Testo unico degli enti locali).

[10]    Nulla è precisato per il personale in servizio con altre tipologie contrattuali, per il quale potrebbe pertanto ipotizzarsi la cessazione alla scadenza del termine del contratto.

[11]    In proposito, si vedano gli articoli pubblicati su Edilizia e territorio, n. 42, 7-12 novembre 2011, pagg. 2, 3 e 14 in cui si elencano le opere a cui potrebbe applicarsi la norma in esame.

[12]    La norma fa riferimento, per i veicoli leggeri, alla classe A, veicoli a due assi con altezza al primo asse fino a m. 1,3, e alla classe B, veicoli a due assi con altezza al primo asse superiore a m. 1,3, nonché, per i veicoli pesanti, alle classi 3, 4 e 5 (veicoli a tre, quattro, cinque o più assi).

[13]    Recante Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile.

[14]    www.fintecna.it

[15]    Convertito dalla legge n. 10 del 2011.

[16]    Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2010.

[17]    Prima di tale intervento di riforma, la disciplina in materia di apprendistato era dettata dalla L. 19 gennaio 1955, n. 25, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668, nonché dall’articolo 16 della L. 196/1997 (cd. “legge Treu”) che era intervenuto con modifiche sulla normativa originaria.

      In base a tale previgente disciplina, per instaurare un rapporto di apprendistato il datore di lavoro doveva ottenere l'autorizzazione dell'ispettorato del lavoro territorialmente competente, precisando le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto. Il numero degli apprendisti in un'azienda non poteva superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l'azienda stessa. Rilevanti agevolazioni contributive erano concesse al datore di lavoro, subordinatamente alla partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all’azienda.

      Riguardo ai limiti di età, in base alla disciplina previgente, potevano essere assunti come apprendisti i giovani che avevano compiuto i 16 anni (ovvero 14 anni con adempimento dell’obbligo scolastico, fino alla modifica della disciplina sui limiti di età per l'adempimento di quest’ultimo) e non superato i 24 anni, ovvero a 26 nelle aree svantaggiate (articolo 16 della L. 196/1997). Per i portatori di handicap i suddetti limiti di età erano elevati di due anni. Si prevedeva che la durata dell’apprendistato venisse stabilita dai contratti collettivi di lavoro e comunque non potesse essere inferiore a 18 mesi, né superiore a 4 anni.

      Una delle novità già introdotte dall'articolo 16 della L. 196/1997 è rappresentata dalla figura del tutore che, ai sensi del successivo DM 28 febbraio 2000, ha il compito di affiancare l'apprendista per trasmettergli le competenze necessarie all'esercizio dell'attività lavorativa e per favorire l'integrazione tra le attività formative esterne all'azienda e la formazione sul luogo di lavoro. Il tutore collabora con la struttura di formazione esterna ed è chiamato ad esprimere le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini delle attestazioni di competenza del datore di lavoro.

[18]    In considerazione anche delle durate effettive riscontrate per la tipologia di contratti in esame.

[19]    Tale stima si basa su una valutazione prudenziale.

[20]    Per la generalità degli apprendisti, infatti, la normativa vigente prevede che, al termine del periodo di formazione, le parti possono recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

[21]    Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30.

[22]    L’inciso “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi” è stato inserito dall’articolo 8, comma 1, del D.L. n.70/2011.

[23]    Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.

[24]    Ove si prevede che “Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Clausole difformi sono ammissibili solo nei termini di cui all'articolo 3, comma 7.”

[25]    L’articolo 11 della legge n. 68/1999 prevede che, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Gli uffici competenti possono, inoltre, stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

[26]    D.L. 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111.

[27]    D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

[28]    D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30.

[29]    Secondo particolari regimi di autorizzazione, diversi da quello relativo alle agenzie per il lavoro.

[30]    La norma modifica l’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 276/2003.

[31]    Il fondo è stato istituito nell'ambito del Ministero del tesoro presso la Ragioneria generale dello Stato “Ispettorato generale rapporti con l’Unione europea – IGRUE”, con le caratteristiche di fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio.

[32]    Sono interessati dall’applicazione delle norma in commento, per l’agricoltura, il Regolamento n. n. 73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune, e per la pesca il reg. n. 861/2006 che ha istituito un'azione finanziaria dell'Unione per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare, ed il reg. n. 199/2008 sulla raccolta, gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca.

[33]    Previo accordo con le istituzioni europee, la partecipazione finanziaria dell’Unione resterebbe in tal caso invariata, pur assumendo un peso percentuale maggiore in presenza di un disimpegno di risorse nazionali. La partecipazione dei fondi strutturali europei peraltro non è predeterminata potendo percentualmente variare ed arrivare fino al 75% delle spese.

[34]    Secondo l’articolo 95 del Regolamento n. 1083/2006, come da ultimo modificato dal Regolamento n. 539 del 16 giugno 2010, la Commissione procede al disimpegno automatico dell’importo connesso ad un programma operativo che non è stato utilizzato per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per il quale non le è stata trasmessa una domanda di pagamento entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’impegno di bilancio nell’ambito del programma.

[35]    Per completezza si ricorda che l’art. 1, c. 325-334, della L. 244/2007 è stato abrogato dall’art. 5, co. 9, lett. a), del D.L. 93/2008 (L. 126/2008). I meccanismi di incentivazione alla filiera cinematografica sono stati poi ripristinati, dall’art. 63, c. 13-ter, del D.L. 112/2008 (L.133/2008).

[36]    L’organismo (istituito dall’art. 4 del citato D.Lgs. 28/2004) è composto di 13 membri, di cui 3 sono membri di diritto, 3 promanano dalle regioni, 3 dagli enti locali, 4 sono designati da associazioni di categoria. Oltre ad esercitare una funzione consultiva, l’organo predispone un programma triennale, approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali, contenente l'individuazione, per ciascuna regione, delle aree geografiche di intervento (relativamente alle sale) e di promozione. L’art. 5 del D.L. 250/2005 (L. 27/2006) ha esteso la programmazione della Consulta alla programmazione stagionale, alla co-distribuzione e realizzazione di mostre e festival di rilevanza nazionale e internazionale, nonché alla pubblicazione, diffusione e conservazione di riviste e opere riguardanti la cinematografia.

[37]    Il D.M. 6 marzo 2006, in attuazione dell’art. 12, c. 5, del D.lgs., ha definito le modalità tecniche di gestione e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonché le modalità di monitoraggio ed impiego dei finanziamenti concessi.

[38]    Si ricorda, peraltro, che l’art. 1, comma 1140, della L. finanziaria 2007 (L. 296/2006), nel prevedere un contributo per il Fondo per gli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzandolo a favore di interventi di sostegno a istituzioni, grandi eventi di carattere culturale, nonché ulteriori esigenze del settore dello spettacolo, ha disposto che, in deroga al comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 28/2004, gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

[39]    I citati articoli del D.P.R. n. 600 del 1973 stabiliscono che i sottoindicati soggetti devono, o possono in seguito all’esercizio di apposita opzione, tenere la contabilità ordinaria:

a)    società soggette all'imposta sulle società - IRES;

b)    enti pubblici e privati, diversi dalle società, soggetti all'imposta sulle società - IRES, e trust, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;

c)     società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate;

d)    persone fisiche che esercitano imprese commerciali;

e)    persone fisiche che esercitano arti e professioni;

f)      società e associazioni fra artisti e professionisti;

g)    enti pubblici e privati, diversi dalle società, soggetti all'imposta sulle società - IRES, e trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;

h)    sostituti di imposta;

i)      allevatori di animali che utilizzano mangimi ottenibili per meno di un quarto dal proprio terreno.

[40]    Con decisioni del 6 luglio scorso, la Commissione europea ha approvato la proroga al 31 dicembre 2013 dei due regimi italiani di incentivi fiscali alle attività di produzione cinematografica (SA.32926), nonché per gli investimenti e la distribuzione nel settore cinematografico (SA.32927), documento C(2011) 4984 definitivo

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:274:0001:0002:IT:PDF

[41]    Appartengono alla Terza Area i lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali, per la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unità di livello non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante, ovvero lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto specialistico.

[42]    Con l’ordine del giorno G1.101 (testo 2) accolto nella seduta del Senato del 19 aprile 2011, il Governo si è peraltro impegnato a “vincolare alla permanenza presso le sedi di servizio della medesima Soprintendenza il nuovo personale di III area, assunto nell'ambito delle graduatorie in corso di validità, per un triennio dalla data di assunzione”.

[43]    Tale lettura sembrerebbe supportata, oltre che dal testo della disposizione, dalla relazione introduttiva all’A.S. 2665.

[44]    L'art. 3, comma 7, della L. 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2 della L. 16 giugno 1998, n. 191, ha disposto che, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

[45]    L. 18 giugno 2009 n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

[46]    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

[47]    Legge 18 giugno 2009, n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

[48]    La legge finanziaria 2010 (L. 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, co. 212) ha escluso il versamento dell’importo per i giudizi di opposizione al provvedimento che irroga una sanzione amministrativa.

[49]    Recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

[50]    Convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

[51]    Il citato articolo prevede l’estensione dell’addizionale IRES per i soggetti operanti nel settore energetico introdotta dall’articolo 81, commi da 16 a 18, del decreto legge n. 112 del 2008 e l’innalzamento temporaneo dell’aliquota. In particolare: a) l’aliquota dell’addizionale per il settore petrolifero, del gas e della energia elettrica (che, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, è pari al 6,5 per cento) è innalzata al 10,5% per i periodi di imposta dal 2011 al 2013, per le imprese del settore energetico; b) viene ampliata la platea delle imprese soggette a tale addizionale, in base alla tipologia dell’attività e alle caratteristiche della fonte di produzione dell’energia, nonché in base al volume di ricavi. Il comma 6 dell'articolo 7 prevede che dall'attuazione dello stesso derivino maggiori entrate non inferiori a 1.800 milioni di euro per l’anno 2012 e a 900 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.

[52]    Nella Relazione tecnica è illustrato il contributo di ciascuna classe e la percentuale dello stesso per l'anno 2012: Regioni S.O. 6.100 mln. pari al 55%, Province 1.200 mln. pari al 10%, Comuni 4.200 mln. pari al 37%.

[53]    L'articolo 36 del D.Lgs. 118/2011 dispone, a decorrere dal 2012 l'avvio di una sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, riguardante l'attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo primo dello stesso D.Lgs. recante i principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali. In particolare la sperimentazione dovrà riguardare l'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi.

[54]    Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata.

[55]    L'articolo 14, comma 1 del D.L. 138/2011 riguarda le regioni a statuto ordinario, il comma 2 le regioni a statuto speciale.

[56]    D.L. 98/2011 e 138/2011.

[57]    Si vedano i commi 87-93 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2011 (legge n. 220/2010).

[58]    Da emanare di concerto con il Ministro dell’interno e il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, d’intesa con la Conferenza unificata.

[59]    Si ricorda che l’articolo 20, comma 2, del D.L. n. 98/2011 prevedeva la costituzione di 4 classi in cui ripartire gli enti territoriali sottoposti al patto, sulla base dei criteri di virtuosità. Le classi sono state ridotte a due dall’articolo 30 della presente legge di stabilità.

[60]    Si ricorda che la nuova disciplina del Patto per gli anni 2011-2013, recata dalla legge di stabilità per il 2011 (art. 1, co. 87-124), ha introdotto, rispetto alla normativa precedente, un principio generale, valido a regime a decorrere dal 2011, riguardante l’obiettivo strutturale del patto di stabilità interno per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che viene definito come pareggio del saldo finanziario, espresso in termini di competenza mista (comma 90).

[61]    Di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata.

[62]    Rispetto alla normativa precedente, non risulta riproposta l’esclusione dal computo del saldo delle voci di entrata connesse a specifici trasferimenti - autorizzati dalla legge finanziaria 2007 al fine di agevolare il lavoro delle commissioni straordinarie chiamate alla gestione dei comuni commissariati per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso - e le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni con tali risorse (per il triennio 2011-2013 l’esclusione delle voci in questione è contenuta nell’art. 1, comma 99, della legge n. 220/2010).

[63]    Si vedano i commi da 100 a 103 dell’art. 1, della legge n. 220/2010.

[64]    Si ricorda che la misura è stata originariamente introdotta dal D.L. n. 78/2010, art. 14, co. 14-ter, per gli anni 2010-2012. Per gli anni 2010 e 2011, la misura agevolativa è stata interamente assegnata a beneficio del comune di Capistrello (AQ) con i D.M. Interno 27 dicembre 2010 e 10 novembre 2011, in quanto la condizione di stato di dissesto concerne soltanto tale comune.

[65]    Si ricorda, inoltre, che in base alla citata normativa, la quota assegnata a ciascun ente territoriale non può essere superiore ai proventi della dismissione effettuata. La quota è assegnata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che sono anche destinatari della comunicazione relativa alle dismissioni effettuate. La quota non assegnata agli enti territoriali è destinata alle finalità previste dalla norma istitutiva del Fondo infrastrutture.

[66]    Tali due fondi sono stati istituiti rispettivamente dall’articolo 2, comma 3 e dall’articolo 13 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Il primo fondo, di durata triennale, è finalizzato a realizzare “in forma progressiva e territorialmente equilibrata” la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare (disciplinata dal medesimo articolo 2). Il secondo fondo è destinato al finanziamento delle spese dei comuni e delle province successivamente alla determinazione dei fabbisogni standard.

[67]    In particolare, i trasferimenti erariali in favore dei comuni sono stati soppressi, a decorrere dal 2011, dall’articolo 1, comma 8, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”; i trasferimenti erariali in favore delle province sono stati soppressi, a decorrere dal 2012, dall’articolo 18 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, recante “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”.

[68]    Recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”.

[69]    Tutte le regioni e province autonome hanno competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti di autonomia e dalle norme di attuazione: Valle d’Aosta L. Cost. 4/1948 art. 2; D.Lgs. 431/1989; Trentino-Alto Adige, D.P.R. 670/1972 artt. 4, 80; D.P.R. 473/1975; D.Lgs. 268/1992; Friuli-Venezia Giulia, L. Cost. 1/1963 art. 4; D.P.R. 114/1965 art. 8; D.Lgs. 9/1997; Sicilia, R.DLgs. 455/1946 art. 14; Sardegna, L.Cost. 3/1948 art. 3. Per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta e per le Province autonome di Trento e di Bolzano sono poi intervenute specifiche norme di attuazione dello statuto speciale che hanno disciplinato la materia della finanza locale nel senso che è la regione [o la provincia autonoma] a provvedere alla finanza degli enti locali del proprio territorio con risorse del proprio bilancio. Ciò non è avvenuto nel caso regione Sardegna e della Regione siciliana, dove la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato.

[70]    Come modificato dal successivo D.L. 138/2011.

[71]    L.220/2010 art. 1 commi da 125 a 150 come modificati successivamente dal D.L. 225/2010 (L. 10/2011) e dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149.

[72]    Il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2011, recante Monitoraggio e certificazione del Patto di stabilità interna per il 2011, per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, contiene i prospetti di rilevazione con cui le regioni trasmettono alla RGS i dati. In particolare i citati modelli 50B/11/CP e 50B/11/CS contengono le informazioni utili per verificare le modalità di calcolo, per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2011-2013, dell'obiettivo programmatico, rispettivamente, di competenza e di cassa (riporta i dati relativi al triennio 2007-2009) mentre il modello 60B/11 è destinato a quelle regioni che ridefiniscono i propri obiettivi ai sensi dell'art. 1, comma 135, della legge n. 220 del 2010, vale a dire la possibilità, confermata dall'articolo in esame al comma 15, di ricalcolare l’obiettivo di risparmio relativo alla cassa, riducendo di pari misura l’obiettivo di risparmio di parte corrente per determinate spese.

[73]    La Relazione tecnica presentata dal Governo, precisa che il contributo di ciascuna regione a statuto ordinario alla manovra è determinato in funzione dell'incidenza della media delle spese finali 2007-2009 di ciascuna regione rispetto alla sommatoria delle stesse medie delle spese finali di tutte le regioni a statuto ordinario, sulla base dei dati trasmessi dalle stesse alla Ragioneria Generale dello Stato ai fini del monitoraggio del Patto di stabilità interno 2011.

[74]    Le modalità di calcolo della media delle spese del triennio sono le stesse della precedente disciplina (L. 220/2010, art. 1 comma 128).

[75]    Le esclusioni di cui alle lettere h) ed i), operanti dal 2011, sono state introdotte dall'articolo 8 del D.Lgs. 149/2011, recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni in attuazione della delega sul federalismo fiscale. L'articolo 8 introduceva la lettera g-ter (ora lett. h)) e g-quater (ora lett. i)) al comma 129 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2011.

[76]    In base alla programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali comunitari nell’obiettivo Convergenza (aree in cui il PIL procapite risulta inferiore al 75 per cento della media comunitaria), sono incluse, per l’Italia le regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Nell’ambito dello stesso obiettivo si aggiunge la regione Basilicata, che beneficia di un regime transitorio di sostegno (c.d. phasing-out) per favorirne l’uscita dall’obiettivo.

[77]    L. 220/2010 art. 1, comma 130-bis introdotto dall'art. 2 comma 33, lett. b) del D.L. 225/2010, convertito con modificazioni con legge 10/2011.

[78]    I coefficienti di ponderazione sono comunemente intesi come parametri per i quali moltiplicare un valore. Nel caso tale interpretazione si applichi anche alla norma in esame, risulterebbe che per ogni euro di spesa corrente, ponderato per un coefficiente inferiore all'unità, verrebbe contabilizzato un ammontare inferiore ad un euro, favorendo quindi tale tipo di spesa.

[79]    L.220/2010 art. 1 comma 131 e Tabella 1 allegata alla legge.

[80]    I dati, precisa la Relazione tecnica, sono quelli comunicati dagli stessi enti in attuazione di quanto disposto dall'art. 19-bis del decreto legge 135/2009 (legge 166/09) secondo cui, «al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica determinati con l’adesione al patto di stabilità e crescita, per assicurare il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale di cui all’ articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e per l’istituzione della banca dati per l’attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale (di cui all’ articolo 4 della citata legge n. 42 del 2009) …i dati relativi agli accertamenti e agli impegni, nonché agli incassi e ai pagamenti, risultanti dai rendiconti degli esercizi 2006, 2007 e 2008 (…) Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono i predetti dati relativi agli esercizi 2009, 2010 e 2011 entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, secondo il medesimo schema di classificazione.».

[81]    Da ultimo, la L. 220/2010 art. 1, commi 132, 133, 134.

[82]    Le norme recate dalla legge finanziaria 2010 modificano l’ordinamento finanziario della regione e delle due province autonome per adeguarlo agli obiettivi di perequazione e solidarietà stabiliti per le regioni a statuto speciale dall’articolo 27 della legge 42/2009, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale. Nello statuto viene inserita – come aveva disposto il comma 7 dell’articolo 77-ter del decreto-legge 112/2008 - la disciplina del patto di stabilità e le "ulteriori forme di risparmio".

[83]    Tutte le regioni e province autonome hanno competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti di autonomia e dalle norme di attuazione: Valle d’Aosta L. Cost. 4/1948 art. 2; D.Lgs. 431/1989; Trentino-Alto Adige, D.P.R. 670/1972 artt. 4, 80; D.P.R. 473/1975; D.Lgs. 268/1992; Friuli-Venezia Giulia, L. Cost. 1/1963 art. 4; D.P.R. 114/1965 art. 8; D.Lgs. 9/1997; Sicilia, R.D.Lgs. 455/1946 art. 14; Sardegna, L.Cost. 3/1948 art. 3. Per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta e per le Province autonome di Trento e di Bolzano sono poi intervenute specifiche norme di attuazione dello statuto speciale che hanno disciplinato la materia della finanza locale nel senso che è la regione (o la provincia autonoma) a provvedere alla finanza degli enti locali del proprio territorio con risorse del proprio bilancio. Ciò non è avvenuto nel caso regione Sardegna e della Regione siciliana, dove la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato.

[84]    L. 220/2011 art. 1 comma 136.

[85]    Organismo istituzionale di consultazione tra regioni ed enti locali, disciplinato dallo statuto regionale ai sensi dell’art. 123, 4° comma, della Costituzione. I C.A.L. non risultano istituiti in Basilicata, Molise e Veneto, dotate - per taluni aspetti - di altri organi di collaborazione infraterritoriale (Conferenze). Le Autonomie speciali presentano analoghi organi di collaborazione tra regione ed enti locali.

[86]    La nozione di “criteri europei”, non ulteriormente specificata, richiama implicitamente i criteri di contabilità economica definiti in sede comunitaria, sulla cui base sono costruiti gli aggregati contabili soggetti ai parametri del Patto di stabilità e crescita.

[87]    La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica - istituita ex art. 5 legge 42/2009 (”sul federalismo fiscale”) nell'ambito della Conferenza unificata - è un organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica, di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo.

[88]    La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale è stata istituita (presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ex art. 4 della legge 42/2009) al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di attuazione della legge stessa ed è formata da rappresentanti tecnici dello Stato e da rappresentanti tecnici degli enti locali.

[89]    Per gli enti in cui il livello di risparmio è calcolato sulla spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. Il versamento deve avvenire entro 60 giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto. "In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita".

[90]    Si ricorda che sono state disposte riduzioni percentuali delle indennità di funzione e ogni altro emolumento corrisposto agli organi collegiali dalle pubbliche amministrazioni, da ultimo, si veda la riduzione del 10% disposta dall'articolo 6, comma 3 del decreto-legge 78/2010 (convertito con modificazioni con legge 122/2010). Quella riduzione, tuttavia, non si applica direttamente alle regioni e alle province autonome: il comma 20 del citato articolo 6 dispone infatti sull’applicazione delle disposizioni recanti norme di risparmio degli apparati amministrativi contenute nell’articolo stesso, ne esclude l’applicazione diretta a regioni, province autonome ed agli enti del Servizio sanitario nazionale e, contemporaneamente, quelle norme vengono qualificate come disposizioni di principio. Si ricorda infine che la norma contenuta nella legge finanziaria 2006 (L. 266/2005, art. 1, co. 54) che disponeva la riduzione del 10% della indennità di funzione e ogni altro emolumento spettante ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni (…) ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli degli enti stessi, è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzione con sentenza n. 157 del 2007, nella parte in cui «prevede la riduzione percentuale delle indennità corrisposte ai titolari degli organi politici regionali». Si segnala infine che la seconda parte del citato articolo 6, comma 20, del decreto legge 78/2010, dispone misure 'premiali' per quelle regioni che diano applicazione, tra l'altro, alle misure di contenimento della spesa recate dallo stesso articolo 6. Disposizione integrata dall'articolo 9 comma 1 del D.Lgs. 149/2011, che specifica il criterio secondo il quale considerare 'adempiente' la regione.

[91]    Rispettivamente comma 148 bis e comma 111-bis (con riferimento a tutti gli enti) dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2011, n. 220/2010.

[92]    Decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario(legge n. 33/2009).

[93]    Si tratta, rispettivamente, degli oneri per la progressiva riduzione dell’organico complessivo delle Forze armate (articolo 582) e degli oneri per le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma (articolo 583).

[94]    Per completare la ricostruzione della dotazione del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili, si ricorda che l’art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 40/2010 ha previsto che le risorse del Fondo vengano annualmente integrate attraverso il versamento delle maggiori entrate derivanti dal pagamento del contributo per l’estinzione delle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione (pari al 5 per cento del valore della controversia), da accertarsi annualmente con decreto del Ministro dell’economia. Tali ulteriori risorse devono essere destinate al finanziamento delle missioni internazionali di pace.

[95]    L’elenco 1 allegato alla legge di stabilità 2011 prevede, indicando le relative autorizzazioni di spesa da rifinanziare per il 2011, le seguenti finalità:

1.     245 milioni per il sostegno alle scuole non statali;

2.     100 milioni per il rifinanziamento della proroga della liquidazione della quota del 5 per mille IRPEF;

3.     30 milioni per il finanziamento di interventi straordinari a sostegno del settore editoriale,

4.     124 milioni per il sostegno del settore dell’autotrasporto;

5.     25 milioni per il sostegno alle università non statali legalmente riconosciute,

6.     100 milioni per il finanziamento di interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare ai malati, di cui al “Fondo per le non autosufficienze”;

7.     250 milioni per il finanziamento di una serie di interventi titolati sotto la voce ”interventi di carattere sociale”. Sotto tale ultima voce sono indistintamente raggruppate diverse ed eterogenee autorizzazioni di spesa, relative alle seguenti finalità:

          partecipazione italiana a banche e fondi internazionali;

          gratuità parziale dei libri di testo scolastici;

     stipula di convenzione con i comuni finalizzate alla stabilizzazione dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili: LSU Scuola, LSU Napoli e Palermo, LSU comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.

      Con D.P.C.M. 18 maggio 2011 sono state ripartite le risorse finanziarie previste in favore delle prime sei finalità indicate nell’elenco 1, per un importo complessivo di 624 milioni di euro, rinviando ad ulteriore decreto il riparto dei 250 milioni di euro dell’ultima voce del richiamato elenco 1 tra le finalità di carattere sociale ivi previste, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

[96]    Su tale quota di risorse per il 2011 sono successivamente intervenute numerose disposizioni del D.L. n. 225/2010, che hanno nel complesso determinato una integrazione delle risorse destinate alle finalità indicate dal quarto periodo del comma 40, per un importo pari a 44,1 milioni di euro; pertanto nel complesso, le risorse disponibili per il 2011 per le finalità indicate dal quarto periodo del comma 40 sono ammontate a 94,1 milioni di euro.

[97]    D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[98]    Di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 5/2009.

[99]    Emendamento del relatore 4.5000, comma 2, cpv. articolo 5, comma 1.

[100]  Di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 5/2009.

[101]  Di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 220/2010. Si tratta del finanziamento - a valere sul Fondo esigenze indifferibili - di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali. Alla ripartizione di tale quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con apposito decreto del Ministro dell'economia, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario.

[102]  Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

[103]  Per una analisi delle risorse del Fondo del FAS-Fondo per lo sviluppo e coesione si rinvia alla scheda relativa alla Tabella E.

[104]  Cfr. la Nota del 2 novembre 2011.

[105]  Decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica”.

[106]  Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”.

[107]  Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”.

[108]  Emendamento 4.2000, cpv. articolo 4-ter.

[109]  V. tabella “Riduzione delle spese dei Ministeri” allegata alla relazione tecnica originaria (S. 2968 - articolo 3): rubrica relativa al Ministero dell’interno, esercizi 2013 e 2014.

[110]  V. anche la tabella “Riduzione delle spese dei Ministeri” allegata alla relazione tecnica originaria (S. 2968 - articolo 3): rubriche relative al Ministero dell’economia e al Ministero dell’interno, esercizio 2012.

[111]  Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.

[112]  Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni in materia di versamenti in tesoreria, previste dall’articolo 24, comma 10, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

[113]  Il testo originario del comma 7 (A.S. 2968), ora sostituito dalle norme in commento nel corso dell’esame presso il Senato, disponevano che le maggiori entrate in questione, per la parte eccedente l’importo di 2.400 milioni di euro, venissero riassegnate per il 50 per cento al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato e la restante parte, per complessivi 750 milioni, nel 2011, a specifiche necessità di spesa di alcuni Ministeri.

[114]Che nel testo originario del comma 7 contenuto nel disegno di legge presentato dal Governo – A.S. 2968 - veniva destinato ad alcune esigenze di spesa dei Ministeri.

[115]  Si ricorda che, ai sensi dell’art. 55 del D.L. n. 78/2010, con D.P.C.M. deve essere ridotta la misura dell’acconto IRPEF – attualmente fissata al 99% - al fine di assicurare un minor gettito nel 2011 e un conseguente maggior gettito nel 2012 (in termini di saldo IRPEF) pari a 2.300 milioni di euro.

[116]  Si tratta di organizzazioni di sostegno al volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’ articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’ articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;

[117]  Le finalità indicate per il riparto del 5 per mille IRPEF dell’anno finanziario 2010, elencate dal comma 4-novies, corrispondono infatti a quelle già previste dalla disciplina vigente disposta per il 2009 dal già citato articolo 63-bis del D.L. 112/2008. E’ peraltro introdotto un ulteriore requisito per l’ammissibilità delle associazioni sportive dilettantistiche, in relazione alle quali è previsto che l’attività svolta debba essere di rilevante interesse sociale.

[118]  Si osserva che il comma 4-terdecies, dell’articolo 2 del citato decreto legge n. 40/2010 conferma l’applicazione alle associazioni sportive dilettantistiche di “rilevante interesse sociale” delle disposizioni del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 2 aprile 2009 relativamente alle modalità di ammissione delle medesime associazioni, facendo salvi gli effetti del D.P.C.M. 23 aprile 2010 che individua specificamente i soggetti beneficiari e le procedure per la destinazione del 5 per mille.

[119]  D.L. 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111.

[120]  Si ricorda che tali misure sperimentali sono stati dapprima prorogate al 2010 dall’articolo 5, comma 1, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e poi al 2011 dall’articolo 1, comma 47 della legge L. 13 dicembre 2010, n. 220, “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)”.

[121]  Al lavoratore, in ogni caso, è concessa la facoltà di optare per l’applicazione del regime di tassazione ordinaria.

[122]  L. 24 dicembre 2007, n. 247, Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.

[123]  Si ricorda che tali misure sperimentali sono state dapprima prorogate al 2010 dall’articolo 5, comma 1, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

[124]  A tal fine viene istituito il Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

[125]  L. 30 aprile 1969, n. 153, “Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale”.

[126]  In attuazione della previsione del comma 68 è stato adottato per il D.M. 17 dicembre 2009.

[127]  “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”.

[128]  “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”.

[129]  Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2008.

[130]  Convertito con la legge n. 111/2011.

[131]  D.L. 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale e convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2.

[132]  Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, previsto dall’art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, attiene al funzionamento degli atenei e comprende anche le spese per il personale docente e non docente e per la ricerca scientifica universitaria, nonché quelle per la manutenzione ordinaria.

[133]  Si ricorda che, in relazione alla nuova disciplina derivante dalla L. 196/2009, il capitolo 1694 è stato espunto dalla tabella C a partire dalla legge di stabilità 2011.

[134]  Successivamente, l’art. 29, comma 9, della L. 240/2010 ha precisato la misura delle risorse aggiuntive riservate alla chiamata di professori associati, disponendo, altresì, che l’utilizzo delle risorse è disciplinato con decreto del MIUR, di concerto con il MEF, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari. Si veda, in proposito Atto del Governo n. 393, sul quale le Commissioni parlamentari hanno espresso parere il 21 (Camera) e il 27 (Senato) settembre u.s.

[135]  La nota al cap. 1714 (Fondo occorrente per le assunzioni di ricercatori delle università e degli enti ed istituzioni di ricerca) chiarisce che il capitolo viene soppresso e che il relativo stanziamento è trasportato ai capitoli 1694 e 7236. Da quanto appreso dagli uffici del MIUR, l’importo è stato suddiviso, rispettivamente, in 124,1 mln e 30 mln.

[136]  D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 142, Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Università degli studi.

[137]  Pag. 316, A.S. 2968.

[138]  Il comma 6 citato dispone, tra l’altro, l’applicabilità, a decorrere dal 2011, del D.M. 12 luglio 2007, in materia di astensione obbligatoria per maternità, e dell'art. 1, comma 788, della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006), in materia di congedo per malattia. La copertura finanziaria dell’onere – valutato in 3,5 mln di euro annui a decorrere dal 2011 – è indicata nell’art. 29, comma 22, secondo periodo, il quale dispone la riduzione dell’autorizzazione di spesa per il cofinanziamento degli assegni di ricerca, di cui all’art. 5, comma 1, della L. 370 del 1999.

[139]  La norma citata, fermo restando il blocco degli scatti economici per anzianità nel triennio 2011-2013 disposto dall’art. 9, comma 21, del D.L. 78/2010, ha autorizzato la spesa di 18 milioni di euro per il 2011 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 per l’attribuzione di scatti economici su base meritocratica a professori e ricercatori universitari. Alla copertura dell’onere si provvede, per quanto concerne il 2012 e il 2013, mediante riduzione delle proiezioni, per il 2012, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del MEF, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al MIUR.

[140]  La disposizione riguarda la ricostruzione di carriera degli studiosi impegnati all’estero che abbiano svolto per chiamata diretta autorizzata dal MIUR nell’ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di docenza e ricerca nelle università italiane. Il servizio prestato è riconosciuto (automaticamente) per due terzi ai fini della carriera e per intero, sulla base di domanda e con onere a carico del richiedente, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza. Alla copertura dell’onere, valutato in 340.000 euro annui, si provvede attraverso corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa destinata al cofinanziamento degli assegni di ricerca di cui all’art. 5, comma 1, della L. 370 del 1999.

[141]  L. 10 marzo 2000, n. 62, Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.

[142]http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2008&numero=50.

In tale sentenza la Corte ha ricordato che: "Non sono (...) consentiti finanziamenti a destinazione vincolata in materie di competenza regionale residuale ovvero concorrente, in quanto ciò si risolverebbe in uno strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza (sentenza n. 423 del 2004; nello stesso senso, tra le altre, sentenze nn. 77 e 51 del 2005)." La Corte aveva già avuto modo di sottolineare che il settore dei contributi relativi alle scuole paritarie «incide sulla materia della “istruzione” attribuita alla competenza legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, della Costituzione)» (sentenza n. 423 del 2004, punto 8.2. del Considerato in diritto). Pertanto il comma 635 dell'art. 1 della finanziaria 2007, "nella parte in cui prevede un finanziamento vincolato in un ambito materiale di spettanza regionale, si pone in contrasto con gli artt. 117, quarto comma, e 119 della Costituzione". La Corte ha tuttavia aggiunto che: "La natura delle prestazioni contemplate dalla norma censurata, le quali ineriscono a diritti fondamentali dei destinatari, impone, però, che si garantisca continuità nella erogazione delle risorse finanziarie. Ne consegue che devono rimanere «salvi gli eventuali procedimenti di spesa in corso, anche se non esauriti» (così anche la citata sentenza n. 423 del 2004)."

[143]  http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7e451610-b78b-45ef-a3fd-d2fb9b5134fe/decreto_280509.pdf

[144]  Per completezza, si ricorda che il capitolo 1477 ha sostituito i capitoli che, fino all’esercizio 2010, facevano capo ai diversi centri di responsabilità Uffici scolastici regionali.

[145]  L’art. 1, comma 13, della L. 62/2000 autorizza l’incremento di alcune UPB del Ministero per l’importo di 60 mld di lire finalizzato al mantenimento di scuole elementari parificate e per l’importo di 280 mld di lire finalizzato alla realizzazione del sistema prescolastico integrato.

[146]  Si ricorda che durante l’esame al Senato del disegno di legge di assestamento per il 2010 è stato approvato l’emendamento 1.1000, finalizzato a contabilizzare, per un importo pari a € 2,4 mld, gli effetti dell’art. 40, c. 1-bis, del D.L. 98/2011 (che ha trasformato in riduzioni di spesa gli accantonamenti operati dal MEF a titolo cautelativo - ai sensi dell’art. 1, c. 13, della legge di stabilità 2011 - al fine di garantire gli effetti di gettito stimati dal medesimo art. 1, commi 8-12, in ordine all’assegnazione dei diritti d’uso di frequenze radioelettriche). Nell’ambito della Missione Istruzione scolastica, il programma 1.9 ha subito riduzioni in conto competenza per € 29,0 mln, di cui tengono già conto le previsioni assestate per il 2011 riportate nell’A.S. 2968.

[147]  Si ricorda che l’art. 2, comma 109, della L. finanziaria 2010, abrogando gli artt. 5 e 6 della L. n. 386 del 1989, ha eliminato – a partire dal 2010 – la partecipazione delle province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e dei finanziamenti recati da qualunque disposizione di legge statale in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni. Il medesimo comma fa salvi, altresì, i contributi sulle rate di ammortamento di mutui in essere e i rapporti giuridici già definiti.

[148]  L’autorizzazione di spesa è recata dalla L. 181/1990.

[149]  D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25, Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell’articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[150]  Definizione delle linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2010-2012.

[151]  Fondo istituito dall'art. 5, c. 1, lett. c), della L. n. 537 del 1993, e relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attività e progetti, ivi compreso il finanziamento di nuove iniziative didattiche.

[152]  Le relative proposte possono essere avanzate da soggetti pubblici o privati.

[153]  Le relative proposte sono formulate d'intesa con l'Università straniera, in ordine anche alla cessazione della filiazione contestualmente all'adozione del predetto decreto ministeriale di istituzione della nuova Università italiana.

[154]  Programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006.

[155]  Ai sensi della norma citata, il Comitato - cui ora è subentrata l’ANVUR - provvedeva ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti al termine del terzo, quinto e settimo anno accademico di attività delle università.

[156]  http://attiministeriali.miur.it/anno-2010/settembre/dm-16092010.aspx

[157]  Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.

[158]  L’art. 2, comma 1, del D.L. 180/ 2008 – come modificato dall'art. 13, comma 1, lett. a), della L. 240/2010 – prevede che, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota del fondo di finanziamento ordinario e del fondo straordinario di cui all’art. 2, comma 428, della L. 244 del 2007, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita prendendo in considerazione: a) la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi; b) la qualità della ricerca scientifica; c) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche.

[159]  A seguito dell’approvazione al Senato del già ricordato emendamento 1.1000 nel corso dell’esame del DDL assestamento 2010, il programma 2.3 ha subito riduzioni in conto competenza per € 11,2 mln, di cui tengono già conto le previsioni assestate per il 2011 riportate nell’A.S. 2968.

[160]  Proroghe del piano di impiego sono state disposte: dall'articolo 55, comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica fino al 31 dicembre 2010, con un'autorizzazione di spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2010, con specifica destinazione di 27,7 milioni di euro e di 2,3 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009; dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011) fino al 30 giugno 2011, con un'autorizzazione di spesa di 36,4 milioni di euro per l'anno 2011, con specifica destinazione di 33,5 milioni di euro e di 2,9 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009.

[161]  Infatti, la contribuzione figurativa consente la maturazione dell’anzianità contributiva per i periodi di percezione degli ammortizzatori sociali e, pertanto, dà luogo ad un trattamento pensionistico maggiore rispetto a quello che, in assenza di contribuzione, i soggetti beneficiari degli ammortizzatori avrebbero avuto. Pertanto, l’onere si determina in termini di indebitamento netto al momento della liquidazione del trattamento pensionistico.

[162]  L'Accordo Stato-Regioni del 20 aprile 2011 ha disposto la proroga per il biennio 2011-2012 del precedente Accordo del 12 febbraio 2009, in vigore per il biennio 2009-2010. L'accordo si arricchisce anche di una sezione specifica dedicata alle misure di politica attiva per un più rapido e mirato ricollocamento dei lavoratori e per evitare il formarsi di bacini di disoccupazione di lunga durata. Viene confermata ed estesa al 2011-2012 l’intesa del 17 febbraio 2010 sulle linee guida per la formazione. L'Accordo conferma lo stanziamento previsto dalla legge di stabilità di 1 miliardo di euro per gli interventi a sostegno del reddito, a cui si aggiungono 600 milioni di residui del biennio 2009-2010. Le Regioni concorrono con la parte non utilizzata dello stanziamento di 2,2 miliardi di euro, fino al suo esaurimento. La proporzione di utilizzo delle risorse tra politiche passive e attive viene modificata da 70-30 a 60-40. L'Accordo, inoltre, prevede l'attribuzione di un ruolo precipuo ai Servizi per l’impiego nei processi di riqualificazione e di ricollocazione dei lavoratori; il ricorso ai Fondi Interprofessionali e agli enti bilaterali nelle politiche attive, nella formazione e nelle azioni di sostegno al redditi; misure per assicurare l'utilizzo più rigoroso degli strumenti di sostegno al reddito, per evitare situazioni di cronica dipendenza ed usi impropri degli stessi; il sostegno offerto dalle risorse del Fondo sociale europeo.

[163]  “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”.

[164]  Il richiamato comma 28 dell’articolo 1 della L. 183 aveva delega il Governo ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della L. 247, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito. L’emanazione dei decreti legislativi deve avvenire sentite le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, in conformità all’articolo 117 della Costituzione ed agli Statuti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo altresì l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere ed alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Il successivo comma 29 stabiliva che la delega avrebbe dovuto esercitarsi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

§       graduale armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione e creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica (lettera a));

§       modulazione dei trattamenti collegata all’età anagrafica dei lavoratori ed alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle Regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile (lettera b));

§       previsione per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione (lettera c));

§       progressiva estensione ed armonizzazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione dell’attività lavorativa (lettera d));

§       coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori (lettera e));

§       valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, anche al fine dell’individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale, prevedendo la possibilità di erogazione di trattamenti sostitutivi analoghi a quelli di cui alla lettera d), nonché di eventuali coperture supplementari (lettera f));

§       connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l’occupazione, soprattutto femminile e giovanile, nonché l’inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro, con particolare riferimento ai lavoratori in età più matura nonché ai giovani, al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo (lettera g));

§       potenziamento dei servizi per l’impiego (lettera h)).

[165]  L. 13 dicembre 2010, n. 220, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)”.

[166]  Si tratta delle risorse contenuta nella delibera del CIPE n. 2/2009 del 6 marzo 2009.

[167]  D.L. 21 marzo 1988, n. 86, “Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale”, convertito in legge, con modificazioni dall’articolo 1, primo comma, L. 20 maggio 1988, n. 160.

[168]  L. 23 luglio 1991, n. 223, “Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro”.

[169]  D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 9 aprile 2009, n. 33.

[170]  Il periodo temporale di riferimento, originariamente previsto per il biennio 2009-2010, è stato prorogato al 2011 dall’articolo 1, comma 31, della L. 220/2010.

[171]  Tale comma ha riconosciuto la richiamata contribuzione figurativa per l’intero periodo di percezione del trattamento di indennità ordinaria di disoccupazione che è di 8 mesi per i soggetti di età inferiore a 50 anni e di 12 mesi per quelli di età pari o superiore a 50 anni.

[172]  Si ricorda che tale termine era stato già prorogato al 31 dicembre 2008 dall’articolo 2, comma 525 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria per il 2008).

[173]  I contratti di solidarietà c.d. “difensivi” si sostanziano in accordi tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali volti a ridurre l’orario di lavoro, allo scopo di evitare, o quantomeno limitare, i licenziamenti mediante un utilizzo più razionale della forza lavoro. Tali contratti hanno una durata compresa tra i 12 e i 24 mesi, con possibilità di proroga per ulteriori 24 mesi (36 per le regioni del Mezzogiorno).

[174]  D.L. 20 maggio 1993, n. 148, “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 19 luglio 1993, n. 236. Si fa presente che tale termine era già stato prorogato al 31 dicembre 2008 dall'articolo 2, comma 531, della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[175]  Tale comma ha stabilito la proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale già concessi ai sensi della disciplina temporanea di cui all'articolo 2, commi 521 e 522, della L. 244/2007. Tale proroga viene disposta nell’ambito delle risorse finanziarie destinate per il 2009 alla concessione di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nonché dei programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti in specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite in accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009.

[176]  Tale indennità spetta quindi per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ogni mese, incrementato dal numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L’erogazione è riconosciuta alle seguenti categorie di lavoratori:

§       addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all’articolo 17, commi 2 e 5, della L. 84/1994;

§       lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima L. 84/1994.

[177]  Proroga disposta dall’articolo 1, comma 32, della più volte richiamata L. 220/2010.

[178]  Il richiamato articolo 17 della legge n. 49/1985 ha istituito il Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione. Tale Fondo ha acquisito carattere di permanenza a seguito dell’intervento della L. 662/1996. La norma è stata più volte modificata nel corso degli anni (da ultimo dall’articolo 10-bis del D.L. 35/25005).

      Attualmente, i principali tratti della disciplina, così come modificata, sono i seguenti:

§       al fine di salvaguardare e incrementare l'occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di società cooperativa o di piccola società cooperativa, si prevede la partecipazione diretta del Ministro dello sviluppo economico - che utilizza a tal fine le disponibilità del richiamato Fondo - al capitale sociale delle società finanziarie che sostengono le cooperative;

§       la ripartizione delle disponibilità tra le diverse finanziarie partecipate dal Ministero viene effettuata per una quota pari al 5% delle risorse disponibili in relazione al numero delle società finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione. La restante quota è determinata in proporzione alla percentuale di utilizzazione da parte di ciascuna società finanziaria delle risorse conferite dal Ministero;

§       le società finanziarie assumono la natura di investitori istituzionali e devono essere ispirate ai principi di mutualità definiti dal D.Lgs. C.P.S. n. 1577/1947, essere costituite in forma cooperativa, essere iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministro dell’economia e delle finanze per l'esercizio delle attività di intermediari finanziari (articolo 106 del D.Lgs. 385/1993), ed essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità.

[179]  L'indennità ordinaria di disoccupazione è relativa, in linea di principio, a tutti i dipendenti privati. Essa ha, tuttavia, un ambito di applicazione residuale rispetto al più favorevole trattamento di mobilità. L'indennità ordinaria di disoccupazione è liquidata in presenza di un'anzianità assicurativa pari ad almeno 2 anni nonché di un anno di contribuzione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro (articolo 19, comma 1, del R.D.L. 636/1939). I lavoratori precari e stagionali, fermo restando il requisito assicurativo di 2 anni, maturano il diritto all'indennità anche con lo svolgimento di 78 giornate lavorative nell'anno (articolo 7 del D.L. 86/1988, convertito dalla L. 160/1988, e articolo 1 del D.L. 108/1991, convertito dalla L. 169/1991).

      L'articolo 34, commi 5 e 6, della L. 23 dicembre 1998, n. 448 , ha escluso dall'ambito di applicazione dell'istituto i dipendenti il cui rapporto di lavoro sia cessato per dimissioni, successivamente al 31 dicembre 1998.

      Tale istituto, nel corso degli anni, è stato interessato da molteplici interventi legislativi , volti soprattutto all’aumento sia della durata sia della misura del trattamento delle indennità ordinarie di disoccupazione.

      L'aliquota contributiva relativa all'istituto in esame è pari, in genere, all'1,61% ed è interamente a carico del datore di lavoro.

      Il periodo di godimento dell'indennità ordinaria di disoccupazione è riconosciuto utile ai fini previdenziali; tuttavia, riguardo alla pensione di anzianità, esso viene considerato solo per la determinazione della misura e non per il conseguimento del requisito contributivo.

      Attualmente, la durata dell’indennità è pari a 8 mesi per i soggetti di età inferiore a 50 anni e a 12 mesi per i lavoratori di età pari o superiore a 50 anni; per quanto attiene alla misura del trattamento , l’indennità è pari al 60% per i primi 6 mesi; al 50% per i successivi tre mesi; al 40% per il periodo ulteriore. La contribuzione figurativa vale per l’intero periodo di percezione del trattamento nel limite massimo delle durate legali previste dal comma in esame.

[180]  L’agevolazione prevede una riduzione della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro, per i primi diciotto mesi, per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato e con contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi. La quota di contribuzione, in virtù della richiamata riduzione, è pari a quella prevista per gli apprendisti.

[181]  Il provvedimento è stato adottato D.M. 26 luglio 2010, n. 53344, recante “Incentivi, ai sensi dell'art. 2, comma 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per l'assunzione dei lavoratori titolari dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o dell'indennità speciale di disoccupazione edile”.

[182]  Legge 11 febbraio 1992, n. 147, Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari.

[183]  Legge 2 dicembre 1991, n. 390, Norme sul diritto agli studi universitari.

[184]  Il prestito d’onore è rimborsato ratealmente, senza interessi, dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi e non prima dell’inizio dell’attività lavorativa. La disciplina delle modalità per la concessione dei prestiti d’onore è affidata alle regioni che, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, provvedono alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione degli interessi.

[185]  L. 23 dicembre 1996, n. 662, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

[186]  In base alla norma citata, le regioni determinano la quota dei fondi destinati agli interventi per il diritto agli studi universitari, da devolvere annualmente all’erogazione di borse di studio per gli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea, nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti ai sensi dell’art. 4 della medesima legge e secondo procedure selettive.

[187]  A seguito dell’approvazione al Senato del già ricordato emendamento 1.1000 nel corso dell’esame del DDL di assestamento 2010, il programma 2.1 ha subito riduzioni in conto competenza per € 13,8 mln, di cui tengono già conto le previsioni assestate per il 2011 riportate nell’A.S. 2968.

[188]  Ripresa degli adempimenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione disposta in seguito agli eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno colpito il territorio della regione Abruzzo – Articolo 39, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

[189]  D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 febbraio 2011, n. 10.

[190]  Il comma 5-quinquies dell’art.5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (disposizioni in materia di protezione civile), al fine di fronteggiare situazioni di emergenza, consente di ricorrere al fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (fondo di riserva per le spese impreviste) e prevede che tale fondo debba essere reintegrato in pari misura con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sulle benzine e sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del TUA. L’aumento dell’accisa è disposto con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane.

[191]  Il successivo D.L. n. 225/2010, nell’estendere la durata della sospensione fino al 31 ottobre 2011, non ha quantificato effetti in quanto la proroga della sospensione - essendo infrannuale – non determinava effetti sui saldi di finanza pubblica.

[192]  Di cui all’art. 1, c.851, L. 296/2006.

[193]  Di cui all’art. 148, c.1, L. 388/2000.

[194]  Di cui all’art. 11-bis, D.L. n. 35/2005.

[195]  Un’analoga norma del D.L. n. 34/2011 è stata attuata con determinazione Agenzia delle Dogane 5/4/2011 poi integrata, per l’anno 2011, dalla determinazione 28/6/2011. Tali provvedimenti hanno fissato le accise, rispettivamente per la benzina e il gasolio usato come carburante: a) nel secondo semestre 2011 in 613,2 e 472,2 euro per mille litri; b) nel biennio 2012-2013 in 571,60 e 430,60 euro per mille litri; c) dal 2014 in 569,50 e 428,50 euro per mille litri. Le accise vigenti fino al 31 dicembre 2011 sono state ulteriormente incrementate a 622,10 euro per mille litri (benzina) e a 481,10 euro per mille litri (gasolio usato come carburante) con provvedimento dell’Agenzia delle dogane n. 127505RU del 28/10/2011. Il D.L. 98/2011 ha stabilito, da ultimo, che gli incrementi previsti dai provvedimenti dell’Agenzia delle dogane continuano ad applicarsi a decorrere dal 2012.

[196]  Cap. 1502 “Somma da erogare alle poste italiane SpA per i servizi offerti in convenzione allo Stato, inclusi i rimborsi editoriali e quelli connessi con il servizio universale nel settore dei recapiti postali ivi compresi gli importi afferenti agli anni pregressi”.

[197]  Introdotto con l’emendamento 3.1000 approvato in prima lettura dal Senato.

[198]  Nel bilancio di previsione 2012-2014 - Tabella n. 2 (Stato di previsione del Ministero dell’economia) – il cap. 1502 reca l’importo di 351,6 milioni a decorrere dal 2012. Tale importo deriva dalla riduzione (per 242,4 milioni) del precedente stanziamento indicato per l’anno 2011 (594 milioni). La riduzione viene prevista, secondo la nota riportata in calce alla Tabella, “in relazione agli oneri del contratto di programma”.

[199]  Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419.

[200]  Cfr. art. 1, comma 2 del D.Lgs. 517/1999

[201]  Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini.

[202]  Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione ed all'Istituto europeo ricerca, formazione, orientamento professionale.

[203]  Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009.

[204]  Di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 29 n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009.

[205]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248.

[206]  Recante “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, di attuazione del federalismo fiscale.

[207]  Legge 11 luglio 1998, n. 224, Trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria.

[208]  La norma faceva implicito riferimento al disegno di legge A.S. 1138, Disciplina del sistema delle comunicazioni, in corso d’esame al Senato.

[209]  Ai sensi dell’art. 9, c. 1, del D.L. 28 ottobre 1994, n. 602, successivamente decaduto. Essa fu approvata con decreto del Ministro del 21 novembre 1994. La disposizione di autorizzazione fu poi riproposta in una serie di D.L., recanti misure di risanamento della RAI, decaduti per mancata conversione e più volte reiterati; da ultimo, l'art. 1, c. 3, della L. 650/1996, di conversione del D.L. 545/1996, fece salvi gli effetti dei provvedimenti adottati sulla base dei decreti-legge reiterati. Pertanto, la convenzione citata mantenne la sua validità; dopo la scadenza (21 novembre 1997) fu adottata la L. 224/1998 che, come già anticipato sopra, ne dispose in via transitoria il rinnovo per un triennio.

[210]  Per la proroga della convenzione scaduta il 21 novembre 2000, l’art. 145, c. 20, della L. finanziaria 2001 ha autorizzato la spesa di lire 15 miliardi di lire (circa 7,75 milioni di euro) per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; l’art. 4, c. 7, della L. finanziaria 2004 ha a autorizzato una spesa di 8,5 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006; l’art. 1, c. 1242, della L. finanziaria 2007 ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

[211]  L’articolo 6, comma 3, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) ha prorogato l’applicazione di tali disposizioni per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001 e per i due successivi. È poi intervenuto l'articolo 2, comma 56, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), che ne ha ulteriormente prorogato l'applicazione al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004 e al successivo, nel limite massimo di spesa di 21 milioni di euro. Successivamente l’articolo 1, comma 129, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) ne ha ulteriormente prorogato l'applicazione al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006 e la legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 393 della legge n. 296 del 2006) ne ha prorogata l’applicazione fino al 2007. Quindi l'articolo 1, comma 168, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha prorogato l'efficacia della disposizione per il periodo d’imposta 2008. L'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, ha prorogato la disposizione per i periodi di imposta 2009 e 2010.

[212]  D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 febbraio 2011, n. 10.

[213]  Come da provvedimento n. 77579/RU del Direttore dell'Agenzia delle Dogane del 28 giugno 2011.

[214]  Come da provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane prot. 127505/RU del 28 ottobre 2011.

[215]  Legge 23 dicembre 1996, n. 662, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

[216]  L’articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 ha autorizzato le regioni a statuto ordinario a istituire, con proprie leggi, un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni, successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva. Ai sensi del citato articolo 1, comma 154 della legge 662/1996, l’importo massimo di tale imposta è pari a 0,025 euro per litro. Diverse disposizioni hanno consentito, nel tempo, di derogare ai limiti massimi stabiliti dalla legge: da ultimo, l’articolo 2, comma 2-bis del D.L. n. 225 del 2010 (cd “milleproroghe”) ha autorizzato le Regioni ad innalzare il predetto limite, alle condizioni poste dalla norma medesima, per far fronte all’emergenza rifiuti.

[217]  D.L. 28 dicembre 2001, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA, sulla pubblicità effettuata con veicoli, sulle contabilità speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni; è stato convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 febbraio 2002, n. 16.

[218]  Recante il conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[219]  Recante la disciplina degli autoservizi di linea (autolinee) per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata.

[220]  Relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus.

[221]  Si ricorda che per tali interventi il citato articolo 2, comma 99, della legge finanziaria per il 2008 aveva originariamente autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2008, 10 milioni di euro per l’anno 2009 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

[222]  Tale sistema, in particolare, ha lo scopo di migliorare la sicurezza e l’efficienza del traffico navale e la risposta delle autorità in caso di incidente o in presenza di situazioni potenzialmente pericolose in mare. A tal fine ogni nave che fa scalo in un porto comunitario è obbligata a dotarsi di un sistema di identificazione automatica (AIS) e di un registratore dei dati di viaggio (Voyage Data Recorder - VDR) e a comunicare determinate informazioni alle autorità marittime in caso di trasporto di merci pericolose o inquinanti. La direttiva non si applica alle navi da pesca di lunghezza inferiore a 45 metri.

[223]  Il programma EFA, avviato nel 1988, è preordinato alla realizzazione di un velivolo militare da parte dell’Italia insieme a Gran Bretagna, Germania e Spagna, per assicurare la difesa aerea.