Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012) - A.C. 4773 - Schede di lettura - Edizione provvisoria - Parte I
Riferimenti:
AC N. 4773/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 567
Data: 11/11/2011
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)

 

A.C. 4773

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 567

Parte I

Edizione provvisoria

 

11 novembre 2011

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

Ha partecipato alla redazione del dossier il:

Servizio Bilancio dello Stato

Andamenti di finanza pubblica - Dossier n. 19

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

§       Le schede di lettura (Parte I) sono state redatte dal Servizio Studi.

§       Le parti relative ai profili di carattere finanziario (Parte II) sono state curate dal Servizio Bilancio dello Stato.

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: ID0022.doc

 


INDICE

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Risultati differenziali)..................................................................... 3

§      Articolo 2 (Gestioni previdenziali)................................................................... 6

§      Articolo 3 (Riduzioni delle spese rimodulabili dei Ministeri)......................... 10

§      Articolo 4, comma 1 (Riduzione delle spese non rimodulabili dei Ministeri)19

§      Articolo 4, commi 2 e 3 (Personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero)  21

§      Articolo 4, comma 4 (Contributo al Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia di Trieste)...................................................................................................... 22

§      Articolo 4, comma 5 (Finanziamento italiano della Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea)....................................................................................................... 23

§      Articolo 4, comma 6, lettera a) (Canone residenze di servizio per il personale della carriera diplomatica).................................................................................................. 24

§      Articolo 4, comma 6, lettera b) (Indennità di sistemazione)......................... 25

§      Articolo 4, comma 6, lettera c) (Indennità di richiamo del personale in servizio all’estero)  26

§      Articolo 4, comma 6, lettera d) (Riduzione dell’indennità di servizio all’estero e assegno per oneri di rappresentanza)........................................................................................... 27

§      Articolo 4, comma 6, lettera e) (Definanziamento sportelli unici all’estero). 29

§      Articolo 4, comma 6, lettera f) (Trasporto effetti personali personale trasferito)    31

§      Articolo 4, commi 7 e 8 (Riduzione spese per vitto Carabinieri impiegato in attività di ordine pubblico fuori sede e Guardia di finanza impiegato in attività di ordine pubblico)...... 32

§      Articolo 4, comma 9 (Riduzione contributo assistenza sanitaria cittadini di Campione d’Italia)    33

§      Articolo 4, commi 10-16 (Disposizioni relative al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)34

§      Articolo 4, commi 17 e 18 (Riduzione contributi all’Unione italiana ciechi).. 37

§      Articolo 4, comma 19 (Riduzione contributo Fondo di rotazione vittime reati mafiosi, estorsioni e usura)........................................................................................................... 38


§      Articolo 4, comma 20 (Riduzione somme da trasferire alle R.S.S. e P.A. per assistenza cittadini affetti da tubercolosi non assistiti dall’INPS)................................................ 39

§      Articolo 4, comma 21 (Soppressione trattamento economico accessorio personale Direzione investigativa antimafia (DIA))....................................................................... 40

§      Articolo 4, comma 22 (Recupero risorse Progetto TETRA)........................ 42

§      Articolo 4, comma 23 (Fondo consumi intermedi Ministero della Difesa)... 43

§      Articolo 4, comma 24 (Viceprefetti).............................................................. 44

§      Articolo 4, comma 25 (Carriera del personale direttivo e dirigente dei VV.FF.)     45

§      Articolo 4, comma 26 (Allineamento stipendiale segretari comunali).......... 46

§      Articolo 4, commi 27-29 (Diversa copertura dell’onere per il rimborso agli autotrasportatori dell’aumento dell’accisa sul gasolio e per la deduzione forfetaria di spese non documentate delle imprese di autotrasporto)............................................................................. 47

§      Articolo 4, commi 30-33 (Riduzione compensi CAF, sostituiti di imposta). 49

§      Articolo 4, commi 34 e 35 (Abrogazione rimborso Agenzia delle entrate a banche e Poste italiane per trasmissione telematica dichiarazioni dei redditi)........................................ 52

§      Articolo 4, commi 36 e 37 (Garante del contribuente: da organo collegiale  a organo monocratico)53

§      Articolo 4, comma 38 (Riduzione spese di funzionamento Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato)............................................................................................................ 55

§      Articolo 4, commi 39 e 40 (Componenti Commissioni tributarie)................ 56

§      Articolo 4, comma 41 (Abrogazione dell’esenzione fino al 50% della tassa di terminale, del contributo statale per l’assistenza al volo negli aeroporti minori).................................. 58

§      Articolo 4, comma 42 (Liquidazione spese processuali a favore delle PA)60

§      Articolo 4, comma 43 (Diritto al risarcimento del danno derivante dal mancato recepimento di direttive o altri provvedimenti comunitari).................................................... 61

§      Articolo 4, comma 44 (Soppressione indennità e rimborsi per trasferimento di dipendenti pubblici)63

§      Articolo 4, comma 45 (Diritto di segreteria per la partecipazione a concorsi di dirigenti pubblici)64


§      Articolo 4, comma 46 (Pagamento diretto di canoni di locazioni dovuti da amministrazioni statali)  65

§      Articolo 4, comma 47 (Destinazione di risorse al potenziamento dell’Amministrazione economico-finanziaria).................................................................................................... 66

§      Articolo 4, commi 48 e 49 (Trattamento economico del personale assegnato temporaneamente alle Autorità amministrative indipendenti)........................................................... 67

§      Articolo 4, comma 50 (Finanziamento del servizio postale universale)...... 69

§      Articolo 4, comma 51 (Riduzione autorizzazioni legislative di spesa)......... 70

§      Articolo 4, commi 52 e 53 (Istituto per lo Sviluppo agroalimentare)............ 72

§      Articolo 4, comma 54 (Riduzioni di spesa per assunzioni di personale operario presso il Corpo forestale dello Stato)..................................................................................... 74

§      Articolo 4, comma 55 (Riduzione sgravi contributi nel settore della pesca)76

§      Articolo 4, commi 56 e 57 (Riduzione oneri per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto)...................................................................................... 77

§      Articolo 4, comma 58 (Riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE))78

§      Articolo 4, comma 59 (Contributo per l’adeguamento della componente aereonavale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera)........................................................ 79

§      Articolo 4, comma 60 (Sicurezza stradale).................................................. 80

§      Articolo 4, comma 61 (Ferrovia a gestione commissariale governativa).... 81

§      Articolo 4, comma 62 (Riduzione del fondo per il funzionamento dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie)............................................................................... 83

§      Articolo 4, comma 63 (Riduzione dei finanziamenti per l’informatizzazione dei servizi marittimi)84

§      Articolo 4, comma 64 (Sistema integrato controllo traffico marittimo (VTS))85

§      Articolo 4, commi 65 e 66 (Riduzione funzionamento enti pubblici previdenza ed assistenza)    86

§      Articolo 4, commi 67 e 68 (Riduzione di personale scolastico fuori ruoloper compiti connessi con l'autonomia scolastica)................................................................................. 88

§      Articolo 4, commi 69 e 70 (Riduzione di posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi).............................................................................................. 90

§      Articolo 4, comma 71 (Riscontro di regolarità amministrativa e contabile nelle istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale).................................... 92

§      Articolo 4, comma 72 (Contabilità speciali intestate agli uffici scolastici regionali)    94

§      Articolo 4, comma 73 (Blocco scatti di anzianità personale AFAM)........... 95

§      Articolo 4, commi 74-77 (Permessi per i docenti AFAM)............................ 96

§      Articolo 4, commi 78 e 79 (Congedo dei professori e assistenti universitari per attività di studio e ricerca)......................................................................................................... 98

§      Articolo 4, comma 80 (Direttore didattico AFAM)...................................... 100

§      Articolo 4, comma 81 (Accantonamento di posti di assistente tecnico nella scuola secondaria di secondo grado).......................................................................................... 101

§      Articolo 4, comma 82 (Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica, universitaria e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica)............................... 103

§      Articolo 4, comma 83 (Risorse al settore scolastico)................................ 104

§      Articolo 4, commi 84 e 85 (Riduzioni delle spese non rimodulabili del Ministero per i beni e le attività culturali)...................................................................................................... 106

§      Articolo 4, commi 86 e 87 (Riduzione spese Ministero salute - Ricerca sanitaria e assistenza sanitaria per il personale navigante).......................................................... 107

§      Articolo 4, commi 88-93 (Assistenza sanitaria al personale navigante).... 108

§      Articolo 4, commi 94 e 95 (Transito di volontari in ferma prefissata tra le Forze armate)   110

§      Articolo 4, comma 96 (Trasferimento di ufficiali e sottufficiali presso le P.A.)111

§      Articolo 4, comma 97 (Indennità di trasferimento)..................................... 112

§      Articolo 4, comma 98 (Vitto e alloggio per il personale in missione in Italia)114

§      Articolo 4, commi 99 e 100 (Settore aeronautico)..................................... 115

§      Articolo 4, comma 101 (Riduzione risorse per copertura oneri per mutui delle regioni nell’edilizia sanitaria)..................................................................................................... 118

§      Articolo 4, comma 102 (Personale Camere di commercio)...................... 119

§      Articolo 4, comma 103, lettera a) (Personale enti locali)........................... 120

§      Articolo 4, comma 103, lettera b) (Personale Aziende speciali delle Camere di commercio)121

§      Articolo 5 (Età pensionabile)....................................................................... 123

§      Articolo 6 (Dismissione di immobili pubblici).............................................. 126

§      Articolo 7 (Dismissione di terreni agricoli).................................................. 132

§      Articolo 8 (Disposizioni in materia del debito pubblico degli enti locali)..... 135

§      Articolo 9 (Liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica)138

§      Articolo 10 (Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti)153

§      Articolo 11 (Programmazione della ricerca e premialità)........................... 160

§      Articolo 12 (Fondo di credito per i nuovi nati)............................................. 162

§      Articolo 13, commi 1-4 (Semplificazione dei pagamenti)........................... 164

§      Articolo 13, comma 5 (Semplificazioni degli accertamenti delle violazioni all’obbligo di copertura assicurativa)............................................................................................... 167

§      Articolo 14, commi 1-6 (Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini)    168

§      Articolo 14, comma 7 (Abolizione del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo)  171

§      Articolo 14, commi 8-11 (Semplificazioni a favore delle imprese)............. 174

§      Articolo 14, commi 12-15 (Società di capitali: responsabilità per reato e sindaco unico)    177

§      Articolo 14, comma 16 (Trasporti eccezionali).......................................... 179

§      Articolo 15 (Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse).......................................................................................... 181

§      Articolo 16 (Disposizioni in tema di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici)188

§      Articolo 17 (Semplificazione procedimento distretti turistici)..................... 193

§      Articolo 18 (Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione).. 194

§      Articolo 19 (Interventi per la realizzazione del corridoio Torino-Lione e del Tunnel del Tenda)     197

§      Articolo 20 (Cessione partecipazioni ANAS)............................................. 199

§      Articolo 21 (Finanziamento opere portuali)................................................. 200

§      Articolo 22, commi 1 e 2 (Disposizioni in materia di apprendistato).......... 202

§      Articolo 22, comma 3 (Contratto di inserimento per le lavoratrici)............ 207

§      Articolo 22, comma 4 (Contratti di lavoro a tempo parziale)...................... 209

§      Articolo 22, comma 5 (Telelavoro)............................................................. 211


§      Articolo 22, comma 6 (Incentivi fiscali e contributivi per la contrattazione di prossimità)    215

§      Articolo 22, commi 7 e 8 (Deduzione IRAP contratti di produttività – Attuazione credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno)....................................................... 217

§      Articolo 22, comma 9 (Lavoratori dello spettacolo)................................... 219

§      Articolo 23 (Fondo di rotazione per le politiche comunitarie)..................... 220

§      Articolo 24 (Disposizioni per lo sviluppo del settore dei beni e delle attività culturali)223

§      Articolo 25 (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile)229

§      Articolo 26 (Riduzione del contenzioso civile davanti alla corti di appello e alla Cassazione)  232

§      Articolo 27 (Accelerazione dei procedimenti civili in grado di appello)...... 233

§      Articolo 28 (Modifiche in tema di spese di giustizia).................................. 235

§      Articolo 29 (Modificazioni dell'articolo 55 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio, n. 122)................................................. 237

§      Articolo 30 (Modifiche al Patto di stabilità interno)..................................... 239

§      Articolo 31 (Patto di stabilità interno degli enti locali)................................. 245

§      Articolo 32 (Patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano)260

§      Articolo 33, comma 1 (Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili)269

§      Articolo 33, commi 2 e 3 (Fondo per lo sviluppo e la coesione (ex FAS))273

§      Articolo 33, comma 4 (Fondo per interventi strutturali di politica economica)275

§      Articolo 33, comma 5 (Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali)................. 276

§      Articolo 33, comma 6 (Versamento di risorse disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti d’imposta)................................................................................................... 277

§      Articolo 33, commi 7-9 (Destinazione di maggiori entrate da diritti di frequenze banda larga)278

§      Articolo 33, comma 10 (Sostegno all’autotrasporto).................................. 281

§      Articolo 33, comma 11 (5 per mille anche nel 2012)................................. 282

§      Articolo 33, commi 12 e 14 (Sgravi fiscali e contributivi per i contratti di produttività e contrattazione aziendale di prossimità).............................................................................. 284

§      Articolo 33, comma 13 (Agevolazioni fiscali comparto sicurezza)............ 288

§      Articolo 33, comma 15 (Fondo di finanziamento ordinario delle università)289

§      Articolo 33, comma 16 (Scuole non statali)............................................... 291

§      Articolo 33, comma 17 (Università non statali).......................................... 294

§      Articolo 33, comma 18 (Missioni internazionali di pace)............................ 297

§      Articolo 33, comma 19 (Impiego Forze Armate con compiti di sicurezza)298

§      Articolo 33, comma 20 (Fondo sociale per occupazione e formazione)... 300

§      Articolo 33, commi 21-26 (Ammortizzatori sociali).................................... 301

§      Articolo 33, comma 27 (Fondo prestiti d’onore e borse di studio)............. 313

§      Articolo 33, commi 28-30 (Ripresa della riscossione dei tributi nelle zone dell’Abruzzo colpite dal sisma)......................................................................................................... 315

§      Articolo 33, comma 31 (Contratto di programma 2009-2011 con Poste italiane)  319

§      Articolo 33, comma 32 (Policlinici universitari gestiti da Università non statali)    321

§      Articolo 33, comma 33 (Finanziamento Ospedale Bambino Gesù).......... 322

§      Articolo 33, comma 34 (Riduzione del Fondo interventi urgenti e indifferibili)323

§      Articolo 33, comma 35 (Contributi associazioni non vedenti).................... 325

§      Articolo 33, comma 36 (Esclusione di alcune spese del comune di Barletta dal Patto di stabilità )  326

§      Articolo 33, comma 37 (Sanzioni Patto di stabilità - EXPO Milano 2015).. 327

§      Articolo 33, comma 38 (Risorse per la proroga della convenzione con Radio Radicale)    329

§      Articolo 34 (Disposizioni relative alla filiera dei carburanti)........................ 331

§      Articolo 35, comma 1 (Tabelle A e B)........................................................ 336

§      Articolo 35, comma 2 (Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente Tabella C)343

§      Articolo 35, comma 3 (Tabella D – riduzione autorizzazioni di spesa di parte corrente)356

§      Articolo 35, commi 4 e 5 (Tabella E).......................................................... 357

§      Articolo 36 (Entrata in vigore)..................................................................... 373


Schede di lettura

 


 

Articolo 1
(Risultati differenziali)

 

 

Livello massimo dei saldi di bilancio

L’articolo 1 fissa il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per l’anno 2012 e per i due anni successivi, 2013 e 2014, compresi nel bilancio pluriennale (comma 1 e allegato 1).

Il saldo netto da finanziare è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio dello Stato, cioè la differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti. Qualora tale differenza sia positiva, il saldo di bilancio è denominato saldo netto da impiegare.

Il ricorso al mercato rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre fare ricorso al debito per far fronte alle spese che si prevede effettuare nell’anno e che non sono coperte dalle entrate finali: tale importo coincide, pertanto, con l’accensione dei prestiti.

 

Per il 2012, il limite massimo del saldo netto da finanziare in termini di competenza è pari a 2,2 miliardi , al netto di 9.761 milioni per regolazioni contabili e debitorie, come indicato nella Nota di aggiornamento della Documento di economia e finanza (DEF).

Tale limite è superiore al valore effettivo del saldo (1,6 miliardi) risultante dal bilancio a legislazione vigente come modificato per effetto della legge di stabilità medesima[1]. La differenza rappresenta un margine “cautelativo” rispetto ad eventuali variazioni in aumento del saldo che dovessero verificarsi in corso d’anno. Anche nelle precedenti leggi di stabilità si prevedeva una differenza tra il saldo di bilancio e il limite massimo, di ampiezza di anno in anno diversa.

 

Per quanto riguarda il ricorso al mercato, per l’anno 2012 è fissato un livello massimo, in termini di competenza, pari a 265 miliardi. In tale limite è compreso l’indebitamento all’estero, per un importo complessivo non superiore a 4 miliardi, relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione.

Anche in questo caso il valore massimo del ricorso al mercato fissato dal comma 1 è superiore a quello risultante dal disegno di legge di bilancio come integrato con gli effetti della legge di stabilità, pari a 250,5 miliardi (al netto dei 4 miliardi per l’indebitamento estero).

 

Per il biennio successivo, è previsto un valore positivo del saldo di bilancio dello Stato: il livello minimo del saldo netto da impiegare è fissato in 16,9 miliardi per il 2013 e a 38 miliardi per il 2014, al netto di 3.150 milioni per regolazioni debitorie in ciascuno dei due anni, in misura quindi pari ai valori del saldo del bilancio programmatico indicato nella Nota di aggiornamento.

Tali livelli “minimi” si situano al di sotto dei valori risultanti dal disegno di legge di bilancio come integrato con gli effetti della legge di stabilità pari, rispettivamente, a 17,4 miliardi nel 2013 e a 38,3 miliardi nel 2014.

 

Il livello massimo del ricorso al mercato è determinato in 200 miliardi nel 2013 e 180 miliardi nel 2014 (177,3 miliardi e 162,6 miliardi, rispettivamente, nei due anni, nel disegno di legge di bilancio integrato con la legge di stabilità).

Come specificato dall’allegato 1, i livelli massimi del ricorso al mercato relativi a ciascuna annualità si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare in via anticipata (o di ristrutturare) passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

La disposizione, che viene di norma inserita nella legge di stabilità, è diretta a consentire margini di flessibilità nella gestione del debito pubblico.

Regolazioni contabili e debitorie

I valori dei saldi fissati dall’articolo 1 in esame sono calcolati al netto delle regolazioni debitorie.

Le regolazioni contabili rappresentano lo strumento per ricondurre in bilancio operazioni che hanno già manifestato il loro impatto economico-finanziario. Esse possono esplicare effetti unicamente sul bilancio dello Stato attraverso la contabilizzazione di un uguale importo nelle entrate e nelle spese (v. ad esempio i rimborsi IVA), ovvero coinvolgere anche la Tesoreria (v. ad esempio il ripiano sospesi di Tesoreria verso gli Enti locali). Ciò avviene in presenza di anticipazioni di tesoreria che vengono regolate in esercizi successivi: l’operazione incide sull’indebitamento e sul fabbisogno (e quindi sul debito) nell’anno in cui avviene l’anticipazione; incide invece sul bilancio dello Stato nell’anno in cui esso si fa carico della sua regolazione.

Oltre alle regolazioni contabili, vi sono le c.d. regolazioni debitorie in senso stretto, il cui trattamento contabile viene valutato caso per caso. Ai fini dell’indebitamento netto, di norma, una partita debitoria sviluppa i suoi effetti nel momento in cui nasce l’obbligazione, a condizione tuttavia che siano chiaramente identificabili sia i soggetti creditori che l’ammontare del debito. Tale criterio si applica anche se l’iscrizione nel bilancio dello Stato e il flusso dei pagamenti (e quindi l’effetto sul fabbisogno) avviene ratealmente. In mancanza di tali condizioni, la contabilizzazione dell’operazione nel conto della PA segue i flussi di cassa e corrisponde a quanto annualmente viene pagato a titolo di restituzione del debito, oppure è allineata all’ammontare dei rimborsi validato nell’anno dall’Amministrazione a prescindere dall’effettivo pagamento.

Quanto ai rimborsi d’imposta pregressi, si tratta di somme che vengono iscritte in bilancio per essere destinate a rimborsi di imposta richiesti in anni precedenti. Esse vengono registrate nel conto economico della PA secondo il principio della competenza economica e quindi nell’anno in cui è avvenuta la richiesta di rimborso. Hanno invece effetto sul fabbisogno nell’anno in cui sono rimborsate[2].

Secondo quanto risulta dai prospetti contenuti nella legge di stabilità e nel bilancio, esse sono così determinate nel triennio:

 

REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

(competenza - milioni di euro)

 

2012

2013

2014

Ddl Legge di Bilancio

 

 

 

Entrate

29.535

29.535

29.535

Rimborsi IVA

29.535

29.535

29.535

Spesa corrente

35.286

32.685

32.685

·       Rimborsi IVA

29.535

29.535

29.535

·       Sospesi di Tesoreria verso Enti locali e altre voci di spesa sospesi

2.601

0

0

·       Rimborso imposte dirette pregresse

3.150

3.150

3.150

Spesa in conto capitale

760

0

0

Sospesi di Tesoreria verso Enti locali e altre voci di spesa

760

0

0

Totale spesa BLV

36.046

32.685

32.685

Ddl Legge di Stabilità

 

 

 

Tabella C: saldo IRAP

3.250

 

 

Totale spesa ddl Bilancio e Legge di stabilità

39.296

32.685

32.685

Differenza Entrate-Spese

9.761

3.150

3.150

Fonte: disegno di legge di stabilità 2012


 

Articolo 2
(Gestioni previdenziali)

 

 

L’articolo 2 reca disposizioni relative ai trasferimenti a favore di alcune gestioni previdenziali dell’INPS (commi 1-3), introducendo contestualmente un’apposita Gestione per il riordino dei trasferimenti all’INPDAP, in analogia con quanto previsto per l’INPS (commi 4-5).

 

In primo luogo, il comma 1 determina l'adeguamento, per l'anno 2012, dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” (GIAS) presso l’INPS, a favore di alcune specifiche gestioni pensionistiche (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Gestione dei lavoratori autonomi, Gestione speciale minatori e ENPALS).

 

La GIAS (gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali) è stata istituita, presso l’INPS, dall’articolo 37 della L. 9 marzo 1989, n. 88[3], per la progressiva separazione tra previdenza e assistenza e la correlativa assunzione a carico dello Stato delle spese relative a quest'ultima. Il finanziamento della gestione è posto progressivamente a carico del bilancio dello Stato.

Ai sensi della lettera c) del comma 3 dell’articolo 37 della L. 88/1989, è a carico della GIAS una quota parte delle pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), dalla gestione dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS. La somma a ciò destinata è incrementata annualmente, con la legge finanziaria, in base alla variazione - maggiorata di un punto percentuale - dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall'ISTAT.

L’articolo 59, comma 34, della L. 449/1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998) ha previsto un ulteriore incremento dell’importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui alla predetta lettera c). Tale incremento è assegnato esclusivamente al FPLD, alla gestione artigiani e alla gestione esercenti attività commerciali ed è a sua volta incrementato annualmente in base ai criteri previsti dalla medesima lettera c).

 

Gli incrementi dei trasferimenti disposti per il 2012, nell’ambito della Missione 025 - Politiche previdenziali, e Programma 003 – Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali, ai sensi di quanto contenuto nell’Allegato 2, pari complessivamente a 833,08 milioni di euro, sono determinati:

a)   nella misura di 668,02 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS (v. punto 2.a1) dell’Allegato 2);

b)   nella misura di 165,06 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ad integrazione) e delle gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali (v. punto 2.a2) dell’Allegato 2);

c)   nello stesso Allegato 2, inoltre, viene previsto un analogo trasferimento, ai sensi del successivo comma 4, lettera a) (vedi infra), in misura complessivamente pari a 2176 milioni di euro per il 2012, relativa alla quota-parte di mensilità delle pensioni erogate dall’INPDAP e posta a carico dello Stato (v. punto 2.c) dell’Allegato 2).

 

Pertanto, come previsto dal successivo comma 2, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l’anno 2012, sempre come evidenziato dall’Allegato 2, sono determinati:

§      per il FPLD, le gestioni dei lavoratori autonomi, la gestione speciale minatori e l’ENPALS – considerando l'incremento di cui al punto 2.a1) dell’Allegato 2, – in 19.224,21 milioni di euro (per l’anno 2011 l’importo dovuto era pari a 18.556,19 milioni). Di tale importo (v. punto 2.b1) dell’Allegato 2):

-        2,88 milioni di euro sono dovuti per la gestione previdenziale speciale minatori (lettera a));

-        66,90 milioni sono dovuti per l’ENPALS (lettera b))

-        741,30 milioni sono dovuti ad integrazione annuale degli oneri di pensione per i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni prima del 1° gennaio 1989 (lettera c).

§      per il FPLD (ad integrazione) e le gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali – considerando l'incremento di cui al comma 1, lettera a) – in 4.750,34 milioni di euro (nel 2011 l’importo dovuto era pari a 4.585,28 milioni); (v. punto 2.b2) dell’Allegato 2).

 

Infine, il comma 3, lettera a), prevede l’utilizzo di specifiche risorse, individuate anche esse dall’Allegato 2, nell’ambito della Missione 024 (– Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Missione 012 – Trasferimenti assistenziali a Enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi), ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112[4], valutati in 538 milioni di euro per il 2010.

 

Nell’Allegato 2 sono inoltre indicati gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri di cui alla precedente lettera a), delle somme che risultano – nel bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno 2010 – trasferite alla “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” (GIAS) in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenza varie pari a 522 milioni di euro, ovvero accantonate presso la medesima Gestione, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi, pari a 16 milioni di euro (comma 3, lettera b)).

 

Il successivo comma 4 (come riportato anche nella relazione illustrativa al provvedimento), al fine del riordino del trasferimento dal bilancio dello Stato all’INPDAP, istituisce nel bilancio INPDAP un’apposita “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale”, in analogia con quanto previsto per l’INPS.

In particolare, nell’ambito del bilancio INPDAP, vengono istituite apposite evidenze contabili, relative alla gestione di cui al primo periodo del presente comma, nonché alle gestioni che erogano trattamenti pensionistici e di fine servizio.

Sono a carico della Gestione richiamata:

§      una quota-parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dall’INPDAP. Tale somma è annualmente adeguata, con la legge di stabilità, in base alle variazioni dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT incrementato di un punto percentuale ed è ripartita tra le evidenze contabili interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 (comma 4, lettera a));

§      tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da specifiche disposizioni di legge (comma 4, lettera b)).

 

Ai sensi del successivo comma 5, infine, inserendo alcuni periodi all’articolo 2, comma 3, della L. 335/1995, si ripristina, secondo quanto evidenziato anche nella relazione illustrativa al provvedimento, l’apporto che lo Stato, in qualità di datore di lavoro, riconosce al fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici a favore della richiamata Gestione, originariamente previsto dalla stessa L. 335. Tale apporto è erogato su base trimestrale, subordinatamente alla verifica delle effettive necessità finanziarie della citata Gestione, riferite al singolo esercizio finanziario.

Per esigenze di coordinamento legislativo, contestualmente viene in parte abrogato l’articolo 2, comma 499, della L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008).

Si ricorda che il richiamato comma 499, al fine di realizzare l’unificazione dei risultati di tutte le gestioni nell’ambito del bilancio unitario dell’INPDAP (previsto dall’articolo 69, comma 14, della L. 388/2000)[5], e al fine di permettere la corretta applicazione dell’articolo 35 della L. 448/1998 (in materia di anticipazioni di tesoreria concesse dallo Stato all'INPS e all’INPDAP), ha soppresso il penultimo periodo del comma 3 dell’articolo 2 della L. 335/1995 che, al fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici, stabiliva appunto un apporto dello Stato a favore della gestione separata INPDAP dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato.


 

Articolo 3
(Riduzioni delle spese rimodulabili dei Ministeri)

 

 

L’articolo 3 dispone la riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei programmi dei Ministeri, in termini di competenza e di cassa, secondo gli importi indicati nell’elenco 1 allegato al disegno di legge in esame, come modificato nel corso dell’iter al Senato (cfr. infra) in attuazione delle misure di contenimento della spesa previste dall’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98[6], come integrate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138[7], secondo l'articolazione stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2011.

 

Si ricorda che i commi da 1 a 5 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 98/2011 hanno recato disposizioni finalizzate alla riduzione delle spese delle amministrazioni centrali dello Stato a decorrere dal 2012.

 

In particolare, il comma 2 ha disposto che, a decorrere dall’anno 2012, le amministrazioni centrali dello Stato sono tenute ad assicurare una riduzione della spesa, sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto, in misura pari ai seguenti importi individuati in un apposito allegato al decreto (Allegato C):

§      in termini di saldo netto, in 1.500 milioni di euro nel 2012, 3.500 milioni nel 2013 e in 5.000 milioni di euro a partire dal 2014;

§      in termini di indebitamento netto, in 1.000 milioni nel 2012, 3.500 milioni nel 2013 e in 5.000 milioni a partire dal 2014.

 


Secondo l’Allegato C del decreto legge n. 98/2011, gli importi delle riduzioni erano così ripartite tra i Ministeri:

Riduzioni di spesa dei Ministeri – Decreto legge n. 98/2011

(milioni di euro)

 

saldo netto da finanziare

indebitamento netto

MINISTERI

2012

2013

2014

2012

2013

2014 e ss.

Economia e finanze

711,7

735,2

1.390,1

409,2

735,2

1.390,1

Sviluppo economico

95,3

1.880,2

1.963,4

47,6

1.880,2

1.963,4

Lavoro e politiche sociali

22,2

22,9

42,7

14,3

22,9

42,7

Giustizia

54,5

66,7

124,4

41,8

66,7

124,4

Affari esteri

42,6

49,0

91,3

29,7

49,0

91,3

Istruzione, università e ricerca

30,0

33,7

62,9

25,9

33,7

62,9

Interno

113,0

141,6

263,8

96,7

141,6

263,8

Ambiente e tutela territorio e mare

25,7

30,8

57,5

13,1

30,8

57,5

Infrastrutture e trasporti

46,0

55,4

103,2

26,4

55,4

103,2

Difesa

299,6

413,5

769,1

249,4

413,5

769,1

Politiche agricole alimentari e forestali

33,1

40,5

74,6

22,1

40,5

74,6

Beni e attività culturali

12,5

14,9

27,8

11,7

14,9

27,8

Salute

13,7

15,7

29,3

12,1

15,7

29,3

TOTALE

1.500

3.500

5.000

1.000

3.500

5.000

 

 

Gli importi complessivi delle riduzioni indicate nell’apposito allegato C al D.L. n. 98/2011 sono stati successivamente incrementati dall’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 138/2011, fino ad un importo complessivo di risparmi, in termini di indebitamento netto, pari a 7 miliardi nel 2012, di 6 miliardi nel 2013 e di 5 miliardi di euro a decorrere dal 2014.

 

 

La norma affidava ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 25 settembre 2011, il compito di indicare gli importi complessivi dei tagli in termini di saldo netto da finanziare, ai fini del conseguimento degli obiettivi di risparmio indicati dal D.L. n. 138/2011, nonché la ripartizione delle effettive riduzioni di spesa tra i vari Ministeri[8].


In attuazione della citata normativa, con il D.P.C.M. 28 settembre 2011 la riduzione complessiva della spesa in termini di saldo netto da finanziare è stata ripartita tra i Ministeri nella seguente misura:

(milioni di euro)

Ministeri

Saldo netto da finanziarie

Indebitamento netto

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Economia e finanze

3.437,3

1.077,8

1.420,9

2.118,3

1.278,3

1.264,2

Sviluppo economico

3.891,9

2.617,4

1.881,2

2.325,1

3.154,9

2.014,9

Lavoro e politiche sociali

107,2

33,5

46,6

64,7

34,6

38,4

Giustizia

273,3

101,6

132,1

196,3

126,8

140,5

Affari esteri

206,0

71,8

93,4

135,8

81,7

90,6

Istruzione, università e ricerca

145,0

49,5

64,3

114,2

68,2

75,5

Interno

550,8

208,5

270,9

424,3

276,8

306,6

Ambiente, tutela territorio e mare

124,1

45,2

58,8

63,5

41,0

45,6

Infrastrutture e trasporti

222,2

81,2

109,0

134,3

83,2

95,1

Difesa

1.446,9

606,2

786,1

1.213,3

721,1

796,4

Politiche agricole

168,8

62,6

81,4

107,7

69,3

76,8

Beni e attività culturali

60,3

21,8

28,4

49,5

31,1

26,8

Salute

66,1

23,0

29,9

53,0

32,9

28,7

TOTALE

10.700

5.000

5.000

7.000

6.000

5.000

 

Al fine di superare le criticità derivanti dall’utilizzo della riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri, l’articolo 10 del D.L. n. 98 ha previsto che siano i Ministeri stessi a proporre, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2012-2014, le iniziative legislative necessarie ai fini del conseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa fissati dai provvedimenti di manovra.

 

Secondo il meccanismo introdotto dal D.L. n. 98/2011 (articolo 10, commi 3-5) spetta ai singoli Ministri competenti proporre gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di riduzione di spesa in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2012-2014.

Il Ministro dell’economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi proposti, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio prefissati.

Con la circolare del Ministerodell’economia e finanza 13 luglio 2011, n. 23, relativa alla formulazione delle previsioni a legislazione vigente per il bilancio per l’anno 2012 e per il triennio 2012-2014, sono state fornite indicazioni per l’attuazione delle riduzioni di spesa di cui all’articolo 10, comma 2, del D.L. n. 98/2011. In particolare, è previsto che i Ministri competenti propongano - in un apposito ed unico documento da far pervenire al Ministero dell’economia entro il 12 settembre - in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2012-2014, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi indicati, i quali potranno essere raggiunti attraverso la riduzione sia delle spese rimodulabili che di quelle non rimodulabili. In quest’ultimo caso, le Amministrazioni dovranno proporre disposizioni normative che, incidendo sugli elementi essenziali che determinano la spesa, consentano di conseguire i risparmi stabiliti.

 

Nelle more della definizione degli interventi correttivi volti al conseguimento delle economie sopra indicate, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile una quota delle risorse iscritta nel bilancio pluriennale dello Stato, per un ammontare pari agli importi indicati. L’accantonamento è effettuato nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, come definite dall'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge di contabilità n. 196/2009.

 

Nel caso in cui, a seguito della verifica effettuata dal Ministro dell’economia, gli interventi correttivi proposti dai Ministri competenti non risultino adeguati al conseguimento degli obiettivi di risparmio, in termini di indebitamento netto, si prevede che:

§      il Ministro dell’economia e delle finanze riferisca al Consiglio dei Ministri;

§      ed eventualmente sia disposta, con la legge di stabilità, la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse provvisoriamente accantonate e rese indisponibili nelle more della definizione degli interventi correttivi.

 

Con il disegno di legge di stabilità per l’anno 2012 in esame si provvede all’attuazione delle suddette misure, indicando agli articoli 3 e 4 le riduzioni di spesa delle amministrazioni centrali – sia di quelle rimodulabili che di quelle non rimodulabili[9] -, secondo gli importi quantificati dal suddetto DPCM del 28 settembre 2011, sulla base delle proposte di interventi correttivi pervenuti da ciascun Ministero entro i termini di presentazione del disegno di legge di stabilità medesimo.

 

L'articolo 3 in esame, in particolare, provvede ad individuare le riduzioni relative alle spese rimodulabili dei Ministeri, rinviando all'elenco 1 allegato al disegno di legge. In tale elenco vengono individuate le riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero indicando le missioni e i programmi interessati per ciascuna Amministrazione e i relativi importi, specificando altresì la quota parte delle riduzioni che incidono specificamente su spese predeterminate per legge.

Si segnala che, qualora, a seguito della verifica effettuata dal Ministro dell’economia, gli interventi correttivi proposti dai Ministri competenti non siano stati considerati adeguati al conseguimento degli obiettivi di risparmio, l’allegato 1 è stato integrato con gli ulteriori interventi correttivi, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni e dei programmi di spesa dei Ministeri, come evidenziato nella relazione tecnica.

 

Nel successivo articolo 4 (cui si rinvia) sono contenute le disposizioni sostanziali finalizzate alla riduzione degli stanziamenti di spesa dei vari Ministeri relativi alle spese non rimodulabili.

 

A seguito degli emendamenti approvati al Senato, l’importo complessivo della riduzione delle dotazioni finanziarie rimodulabili dei Ministeri, indicato nell’elenco 1, è stato ridotto.

In particolare, l’importo complessivo delle riduzioni complessive delle spese rimodulabili dei Ministeri è pari a 9.606,088 milioni di euro nel 2012 (di cui 8.254,335 milioni predeterminate per legge), 4.401,811 milioni nel 2013 (di cui 3.193,407 milioni predeterminate per legge) e 4.259,348 milioni a decorrere dal 2014 (di cui 2.799,778 milioni predeterminate per legge).

Tale variazione implica la diminuzione dell'ammontare totale delle riduzioni di 93,7 milioni per il 2012, di 51,4 milioni per il 2013 e di 150,3 milioni per il 2014.

 

Fermo restando l’importo complessivo dei risparmi attesi in termini di indebitamento netto ai sensi del D.L. n. 98/2011, come modificato dal D.L. n. 138/2011 (di cui al D.P.C.M. 28 settembre 2011), le modifiche apportate all’elenco 1 riguardano le tabelle relative al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

Come evidenziato nella Relazione tecnica all’emendamento 3.1000, per quanto concerne il Ministero dell’ambiente, le modifiche apportate all’elenco 1 sono volte a considerare le proposte di riduzione delle spese rimodulabili da fattore legislativo formulate dal Ministero medesimo pervenute dopo la presentazione del disegno di legge di stabilità. Tali proposte, in quanto adeguate al conseguimento degli obiettivi di risparmio, si sostituiscono, dunque, alle riduzioni lineari già apportate al medesimo stato di previsione ed incluse nell'elenco 1.

Come si evince dalla nuova tabella del Ministero dell’ambiente, fermo restando l’importo complessivo della riduzione delle spese rimodulabili del Ministero, risulta aumentata la quota relativa alla riduzione delle spese predeterminate per legge.

 

Per quanto riguarda, invece, il Ministero dell’economia e delle finanze, le modifiche riportate all’elenco 1, come si evince dalla Relazione tecnica all’emendamento 3.1000, consistono in una ricollocazione delle riduzioni di spesa tra l'elenco 1 e l'articolo 4 del disegno di legge. Al fine di assicurare il conseguimento dei relativi risparmi, le minori riduzioni di spese rimodulabili sono state compensate da maggiori riduzioni di spese non rimodulabili, che hanno richiesto peraltro l'introduzione di specifici interventi normativi, da inserire nell'articolo 4 del disegno di legge di stabilità. Si tratta, in particolare, dei nuovi commi 57-bis e 57-ter dell’articolo 4 che comportano riduzioni di spese non rimodulabili del Ministero dell’economia.


Si riporta qui di seguito l'ammontare delle riduzioni complessive previste dall'elenco 1, come modificato dal Senato.

 

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili
di ciascun Ministero da elenco 1

(migliaia di Euro)



Ministeri

2012

2013

2014

riduzioni

di cui predeterminate per legge

riduzioni

di cui predeterminate per legge

riduzioni

di cui predeterminate per legge

Economia e finanze

3.029.998

2.454.066

712.692

400.710

956.998

674.095

Sviluppo economico

3.782.381

3.729.675

2.607.861

2.554.420

1.871.639

1.813.017

Lavoro e politiche sociali

47.242

45.050

23.531

21.378

27.110

24.958

Giustizia

273.280

7.232

101.571

1.561

132.105

3.697

Affari esteri

144.604

103.594

61.059

41.442

82.640

56.386

Istruzione, università e ricerca

131.100

32.856

16.476

26

16.511

26

Interno

242.806

41.086

81.914

26.814

109.997

26.225

Ambiente, tutela territorio e mare

124.118

113.562

45.210

44.692

58.800

51.649

Infrastrutture e trasporti

191.213

93.797

63.170

31.429

92.906

44.385

Difesa

1.446.873

1.446.873

606.154

0

786.122

0

Politiche agricole

126.374

120.445

47.364

41.714

66.229

60.479

Beni e attività culturali

0

0

11.812

6.224

28.379

14.948

Salute

66.100

66.100

22.999

22.999

29.912

29.912

Totale

9.606.088

8.254.335

4.401.811

3.193.407

4.259.348

2.799.778

 

 

La tabella che segue riporta gli effetti correttivi, in termini di saldo netto da finanziarie, sulle spese dei Ministeri disposte dagli articoli 3 e 4 del disegno di legge di stabilità in esame, ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

 

Nella tabella, predisposta sulla base della relazione tecnica allegata al d.d.l. di stabilità (A.S. 2968), sono state considerate le modifiche introdotte nel corso dell’esame al Senato.


Riduzioni complessive delle spese dei Ministeri
ai sensi degli articoli 3 e 4 del ddl di stabilità

(in milioni di euro)

 

2012

2013

2014

 

riduzioni

di cui predeterminate per legge

riduzioni

di cui predeterminate per legge

Riduzioni

di cui predeterminate per legge

Economia e finanze

3.437,3

 

1.077,8

 

1.420,9

 

Elenco 1 (art. 3)

3.030,0

2.454,1

712,7

400,7

957,0

674,1

- rimodulabili

2.052,7

 

241,4

 

563,6

 

- accantonamenti

977,3

 

471,4

 

393,4

 

Versamento entrata (art. 4)

50,0

 

50,0

 

50,0

 

Non rimodulabili (art. 4)

315,3

 

315,0

 

413,9

 

Ulteriori misure FISPE

42

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppo economico

3.891,9

 

2.617,4

 

1.881,2

 

Elenco 1 (art. 3)

3.782,4

3.729,7

2.607,9

2.554,4

1.871,6

1.813,0

- rimodulabili

432,0

 

74,0

 

69,1

 

- riduzioni FAS in tab. E

3.350,5

 

2.533,9

 

1.802,5

 

Non rimodulabili (art. 4)

109,5

 

9,5

 

9,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavoro

107,2

 

43,6

 

34,6

 

Elenco 1 (art. 3)

47,2

45,0

23,5

21,4

27,1

24,9

- rimodulabili

47,2

 

23,5

 

27,1

 

Non rimodulabili (art. 4)

60,0

 

10,0

 

16,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Giustizia

273,3

 

101,6

 

132,1

 

Elenco 1 (art. 3)

273,3

7,2

101,6

1,6

132,1

3,7

- rimodulabili

273,3

 

101,6

 

132,1

 

Non rimodulabili (art. 4)

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Affari Esteri

206,0

 

71,8

 

93,4

 

Elenco 1 (art. 3)

144,6

103,6

61,1

41,4

82,7

56,4

- rimodulabili

144,6

 

61,1

 

82,7

 

Non rimodulabili (art. 4)

61,4

 

10,7

 

10,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Istruzione, università ricerca

145,0

 

49,5

 

64,3

 

Elenco 1 (art. 3)

131,1

32,8

16,5

0

16,5

0

- rimodulabili

131,1

 

16,5

 

16,5

 

Non rimodulabili (art. 4)

78,7

 

201,4

 

174,5

 

Economie (art. 4)

-64,8

 

-168,4

 

-126,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Interno

550,8

 

208,5

 

270,9

 

Elenco 1 (art. 3)

242,8

41,1

81,9

26,8

110,0

26,2

- rimodulabili

242,8

 

81,9

 

110,0

 

Non rimodulabili (art. 4)

143,0

 

70,6

 

104,9

 

Versamento entrata (art. 4)

150,0

 

-

 

-

 

Ulteriori misure (FISPE e fondi Difesa)

15,0

 

56,0

 

56,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiente e territorio

124,1

 

45,2

 

58,8

 

Elenco 1 (art. 3)

124,1

113,6

45,2

44,7

58,8

51,6

- rimodulabili (art. 3)

124,1

 

45,2

 

58,8

 

Non rimodulabili (art. 4)

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Infrastrutture e trasporti

222,2

 

81,2

 

109,0

 

Elenco 1 (art. 3)

191,2

93,8

63,2

31,4

92,9

44,4

- rimodulabili

191,2

 

63,2

 

92,9

 

Non rimodulabili (art. 4)

31,0

 

18,1

 

16,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Difesa

1.446,9

 

606,2

 

786,1

 

Elenco 1 (art. 3)

1.446,9

1.446,9

606,2

0

786,1

0

- rimodulabili

1.446,9

 

606,2

 

786,1

 

Non rimodulabili (art. 4)

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Politiche agricole

168,8

 

62,6

 

81,4

 

Elenco 1 (art. 3)

126,4

120,4

47,4

41,7

66,2

60,5

- rimodulabili

126,4

 

47,4

 

66,2

 

Versamento entrata (art. 4)

32,4

 

9,2

 

9,2

 

Non rimodulabili (art. 4)

10,0

 

6,0

 

6,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Beni e attività culturali

60,3

 

21,8

 

28,4

 

Elenco 1 (art. 3)

0

0

11,8

6,2

28,4

14,9

- rimodulabili

0

 

0

 

0

 

- accantonamenti

0

 

11,8

 

28,4

 

Versamento entrata (art. 4)

60,3

 

10,0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Salute

66,1

 

23,0

 

29,9

 

Elenco 1 (art. 3)

66,1

66,1

23,0

23,0

29,9

29,9

- rimodulabili

66,1

 

23,0

 

29,9

 

Non rimodulabili (art. 4)

0

 

0

 

0

 

 


 

Articolo 4, comma 1
(Riduzione delle spese non rimodulabili dei Ministeri)

 

 

Il comma 1 dell’articolo 4 stabilisce che con le disposizioni contenute nei successivi commi vengono ridotti gli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili. Tale disposizione si affianca pertanto a quella dell'articolo 3, con cui è stata prevista la riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili.

 

Gli articoli 3 e 4 del testo in esame propongono le riduzioni alle voci di spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato, previste dall’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98[10], come integrate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138[11], secondo l'articolazione stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2011, ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Gli interventi correttivi sono articolati distinguendo le spese rimodulabili da quelle non rimodulabili. Le spese rimodulabili sono ridotte mediante rinvio ad apposito elenco ai sensi dell'articolo 3; per la riduzione delle spese non rimodulabili invece sono necessarie disposizioni normative di natura sostanziale che modificano le determinanti della spesa stessa e che vengono introdotte con l'articolo 4.

 

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 196 del 2009[12], concernente il bilancio di previsione, le spese, nell'ambito di ciascun programma, si ripartiscono in:

a)       spese non rimodulabili;

b)       spese rimodulabili.

Secondo la definizione contenuta nella legge di contabilità, le spese non rimodulabili sono quelle “per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione”. Esse corrispondono alle spese definite come “oneri inderogabili”. Secondo la norma interpretativa dell’articolo 21, comma 6, secondo e terzo periodo, della legge di contabilità, introdotta dal D.L. n. 98/2011 (articolo 10, comma 15) nell’ambito degli oneri inderogabili rientrano esclusivamente le spese cosiddette obbligatorie, ossia:

§       le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse;

§       le spese per interessi passivi;

§       le spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali;

§       le spese per ammortamento di mutui;

§       le spese vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da leggi che regolano la loro evoluzione.

Le spese rimodulabili - delle quali non è data una vera e propria definizione - sono individuate:

§       nelle spese derivanti da fattori legislativi, intendendo come tali quelle autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

§       nelle spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente ma quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

Le autorizzazioni di spesa di fattore legislativo sono rimodulabili con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, in via compensativa.


 

Articolo 4, commi 2 e 3
(Personale in servizio nelle istituzioni
scolastiche e culturali all'estero)

 

 

Il comma 2 precisa che le disposizioni di cui ai successivi commi da 3 a 6 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero degli Affari Esteri, relativamente alle spese non rimodulabili, ai sensi dei D.L. n. 98 e 138 del 2011.

 

Il comma 3 dispone, a decorrere dal 2012, una riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al D.P.R. n. 215 del 1967[13] riguardante il personale delle istituzioni scolastiche e culturali all'estero. L'importo della riduzione è determinato nella misura di 1,23 milioni di euro.

Come esplicitato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica, la riduzione si riferisce nello stato di previsione degli Esteri al capitolo di spesa 2503 – Piano di gestione 1 (Assegni di sede del personale della scuola) che nel disegno di legge di bilancio per il 2012 reca uno stanziamento di 61,54 milioni di euro: il risparmio di 1,23 milioni è reso possibile dal “congelamento” di 29 posti di personale scolastico.


 

Articolo 4, comma 4
(Contributo al Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia di Trieste)

 

 

Il comma 4 stabilisce che a decorrere dal 2012 venga ridotta di 2 milioni di euro l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della legge n. 288 del 2000, che reca la concessione di un contributo al Centro Internazionale di Ingegneria genetica e biotecnologica (ICGEB), a suo tempo rifinanziata dal comma 566 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2005.

 

Il Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia (ICGEB) fornisce un ambiente scientifico e didattico di altissimo livello e conduce ricerche innovative nelle scienze della vita a beneficio dei paesi in via di sviluppo. Il Centro – che fa parte del sistema delle Nazioni Unite - rafforza la capacità di ricerca dei suoi membri attraverso programmi di formazione e di finanziamento e servizi di consulenza, e rappresenta un approccio globale alla promozione delle biotecnologie a livello internazionale. Il Centro, specializzato nella ricerca e formazione superiore nel campo della biologia molecolare e delle biotecnologie, ha sedi a Trieste, Nuova Delhi e Città del Capo. membri dell’ICGEB. L'ICGEB è inoltre parte del sistema delle Nazioni Unite.

Con la legge 15 marzo 1986 n. 103[14], l’Italia ha provveduto a ratificare l’Atto costitutivo dell’ICGEB, assumendosi l’onere di erogare, annualmente, un contributo ordinario allora valutato in 6.765 milioni di lire, e successivamente integrato dall’art. 1 della citata legge 9 ottobre 2000, n. 288, nella misura di lire 6.700 milioni per l'anno 2000, di lire 10.000 milioni per l'anno 2001 e di lire 13.300 milioni annue a decorrere dall'anno 2002.

Successivamente, il predetto contributo è stato integrato dapprima di 15.000 euro dalla legge finanziaria 2004, e poi di 2 milioni di euro annui sulla base degli incrementi di spesa previsti dalla legge finanziaria per il 2005 (art. 1, comma 566, allegato 1) a favore, tra l’altro, della legge 288/2000. Gli indicati contributi sono stati poi assegnati, in via permanente, sul capitolo di spesa n. 2740 dello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri, il quale reca nel disegno di legge di bilancio per il 2012 lo stanziamento di 12,36 milioni di euro.


 

Articolo 4, comma 5
(Finanziamento italiano della Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea)

 

 

Il comma 5 stabilisce la riduzione, per il solo anno 2012, di 12,39 milioni di euro a carico dell'autorizzazione di spesa per il finanziamento italiano della PESC, di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 299 del 1998[15].

 

Per il 2012 nello stato di previsione del Ministero Affari Esteri, al capitolo 3425 (Finanziamento italiano della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione Europea)risulta uno stanziamento di 18.894.000 euro. La relazione tecnica specifica che lo stanziamento residuale dopo la riduzione prevista, stanziamento pari a 6,5 milioni di euro, appare sufficiente a far fronte agli impegni dell’Italia, giusta la riduzione, nel contesto internazionale degli ultimi anni, del numero delle iniziative PESC-PSDC dell’Unione europea – come dimostrato dall’ampio residuo di stanziamento riscontrato nel 2011 sul capitolo 3425/Esteri.

Si può qui ricordare in via di estrema sintesi che dal 1° gennaio 2003 l’UE ha avviato venticinque operazioni PESD (sia civili che militari) nei Balcani, nel Caucaso, in Medio Oriente, in Africa ed in Asia. Le operazioni in corso attualmente sono: EU Somalia training mission, EUNAVFOR Somalia, Eujust lex Iraq, EUSEC e Eupol RD Congo, EULEX Kosovo, Eupol Afghanistan, Althea e EUPM per la Bosnia Erzegovina, EUMM Georgia, Eubam Rafah, EUPOL COPPS Territori Palestinesi, Eufor Libia, Missione di frontiera per il confine tra Moldova e Ucraina.


 

Articolo 4, comma 6, lettera a)
(Canone residenze di servizio per il personale
della carriera diplomatica)

 

 

Il comma 6 stabilisce alcune misure temporanee e straordinarie che, limitatamente all'anno 2012 e senza successivi recuperi, incidono sul trattamento economico, anche accessorio, del personale dell'Amministrazione degli Affari esteri - nonché di altre amministrazioni - in servizio all'estero, attualmente disciplinato dalla parte terza del DPR n. 18 del 1967[16]. La relazione tecnica quantifica i risparmi complessivi derivanti dall’approvazione del comma 6 in 46,14 milioni di euro.

In particolare la lettera a) stabilisce che per l'anno 2012 venga aumentato dal 15 al 20 per cento dell’indennità personale il canone dovuto per le residenze di servizio, ai sensi del comma 2 dell'art. 177 del ricordato DPR n. 18 del 1967, dai funzionari con qualifica di Ministro e Ministro consigliere con funzioni vicarie presso le rappresentanze diplomatiche, nonché dai titolari di Consolati generali e dai funzionari che, in aggiunta al capo della missione diplomatica, siano accreditati con titolo e rango di ambasciatore presso la medesima Missione diplomatica (come previsto dall’art. 12, comma 1, lett. a), del DPR n. 258 del 2007[17] che ha disposto l'accorpamento in una “missione diplomatica unificata” delle rappresentanze permanenti presso enti o organizzazioni internazionali aventi sede nella stessa città estera, in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto europeo).


 

Articolo 4, comma 6, lettera b)
(Indennità di sistemazione)

 

 

La norma in commento dispone in primo luogo, per l'anno prossimo, la riduzione al 15% delle indennità di sistemazione spettanti al personale degli Affari esteri, ovvero a personale docente che assume un incarico in una sede all’estero - purché provenienti da altra sede estera - quali previste rispettivamente dall’art. 175 del già richiamato D.P.R. n. 18/1967 e dall’art. 661 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

Con riferimento al solo personale dell’Amministrazione degli Affari esteri che fruisca di residenze di servizio, inoltre, l’art. 175 citato prevede che la vigente riduzione dell’indennità di sistemazione qualora si usufruisca di alloggio a carico dello Stato, pari al 40%, salga al 50%, ai sensi dell’articolo 177 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

 

L'art. 175 del D.P.R. n. 18/1967 in particolare stabilisce che l’indennità di sistemazione, calcolata in base all'indennità personale spettante all'atto dell'assunzione, è fissata, nel caso di trasferimento da una ad altra sede estera, nella misura di una mensilità dell'indennità personale annua spettante per il posto di destinazione. L’art. 661 del D.Lgs. 297/1994, d’altra parte, prevede un’indennità di sistemazione pari ad una mensilità dell’assegno personale per il posto di destinazione.

L’art. 177 del medesimo provvedimento riconosce ai capi delle rappresentanze diplomatiche, ai familiari a carico al personale domestico impiegato alle loro dipendenze, il diritto ad un alloggio arredato e idoneo alle funzioni ad essi attribuite. Analogo diritto spetta ai funzionari che occupano posti di Ministro e Ministro consigliere presso le rappresentanze diplomatiche nonché ai titolari dei Consolati generali di I classe.


 

Articolo 4, comma 6, lettera c)
(Indennità di richiamo del personale in servizio all’estero)

 

 

La norma riduce al 20%, per l'anno 2012, l'indennità di richiamo in Italia dal servizio all'estero, corrisposta in base all’art. 176 del citato D.P.R. n. 18/1967 al personale richiamato in Italia per fare fronte alle spese connesse con la partenza dalla sede nonché con le esigenze derivanti dal rientro in Italia.

 

Si ricorda che, in base all'art. 176 del citato D.P.R., l'indennità di richiamo è corrisposta nella misura di una indennità di servizio mensile aumentata del 50%, che viene calcolata applicando all'indennità base mensile di ciascun dipendente un unico coefficiente di maggiorazione, fissato all'inizio di ogni anno con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sulla base della media dei coefficienti di maggiorazione stabiliti per tutta la rete estera.


 

Articolo 4, comma 6, lettera d)
(Riduzione dell’indennità di servizio all’estero e
assegno per oneri di rappresentanza)

 

 

La norma riduce di 27.313.157 euro l'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di servizio all'estero, agli assegni per oneri di rappresentanza, agli assegni di sede del personale delle scuole all'estero, recata dagli articoli 171 e 171-bis del D.P.R. n. 18 del 1967 nonché dall’articolo 658 del decreto legislativo n. 297 del 1994, e successive modificazioni. La rideterminazione delle risorse avviene con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, assicurando comunque - come risulta dalla relazione illustrativa – “la copertura dei posti-funzione all’estero di assoluta priorità”.

 

Si segnala che l'art. 170 dell'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, di cui al D.P.R. n. 18 del 1967, stabilisce che il personale dei ruoli organici dell'Amministrazione degli Affari esteri, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno – compresa, nella misura minima, l'eventuale indennità o retribuzione di posizione - percepisce, quando è in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, l'indennità di servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che occupa, nonché le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del medesimo D.P.R. 18/1967.

Nessun’altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto dal D.P.R. 18/1967.

Per quanto riguarda l'indennità di servizio all'estero di cui al successivo art. 171, la novella allo stesso apportata dal Decreto Legislativo 27 febbraio 1998, n. 62[18], ha comportato una ristrutturazione dell’istituto, ora consistente in una indennità di base (rideterminata per ciascun posto-funzione secondo una tabella allegata al provvedimento), cui si applicano i coefficienti attribuiti ad ogni sede con apposito decreto del Ministro degli esteri di concerto con il Ministro del tesoro. Rispetto alla normativa previgente, l'elemento del disagio della sede è stato espunto dai parametri per la formazione dei coefficienti di sede e dà luogo invece ad un'apposita maggiorazione dell'ISE; analogamente, è stata scorporata dall'ISE la componente relativa alle spese di rappresentanza, istituendo – va infatti ricordato che il D.Lgs. n. 62/1998 ha inciso su numerosi altri articoli del D.P.R. 18/1967 - un apposito assegno di rappresentanza e dettando i criteri per la determinazione dello stesso. E’ stata altresì modificata la normativa sia su altri istituti direttamente incidenti sul trattamento economico (quali le indennità di prima sistemazione e per carichi di famiglia, i contributi per spese di abitazione e per trasporto mobili, le provvidenze scolastiche, i rimborsi delle spese di viaggio), sia su istituti che solo indirettamente hanno riflessi sul trattamento economico (congedi, assenze dal servizio per ragioni di salute, maternità o altre cause).

L'assegno per oneri di rappresentanza, di cui al 171-bis spetta ai capi delle rappresentanze diplomatiche - nonché ai capi degli Uffici consolari di I categoria; agli altri funzionari della carriera diplomatica e della dirigenza amministrativa; ai primi commissari amministrativi, ai commissari amministrativi ed ai commissari amministrativi aggiunti; ai direttori degli istituti di cultura; al personale dell'area della promozione culturale che presso gli Istituti di cultura ricopre un posto di addetto in sostituzione del direttore titolare, agli esperti impiegati negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari - quale contributo forfettario per lo svolgimento delle attività di rappresentanza e viene corrisposto mensilmente unitamente all'indennità di servizio.

L'ammontare dell'assegno per oneri di rappresentanza è fissato annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

L'assegno di sede del personale delle scuole all'estero, di cui all’art. 658 del D.Lgs. n. 297/1994, consiste in un assegno, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è costituito dall'assegno base e dalle maggiorazioni relative alle singole sedi determinate secondo coefficienti - da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze - sulla base del costo della vita e delle sue variazioni tenuto conto, tra l'altro, del costo degli alloggi e dei servizi, nonché del corso dei cambi. Agli assegni di sede si applicano le stesse maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio stabilite per il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio nella stessa sede.


 

Articolo 4, comma 6, lettera e)
(Definanziamento sportelli unici all’estero)

 

 

La norma in oggetto prevede, per il 2012, la sospensione dell'autorizzazione di spesa (pari a euro 13.794.061 annui a decorrere dall'anno 2005) per l'attivazione degli sportelli unici all'estero previsti dalla legge 31 marzo 2005, n. 56[19], e, a decorrere dal 2013, la riduzione di essa nella misura di 7,5 milioni di euro ogni anno.

 

Si ricorda che la legge 31 marzo 2005, n. 56, ha previsto all’art. 1 la costituzione di sportelli unici all’estero - i cosiddetti Sportelli Italia - a sostegno della internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, per la tutela del Made in Italy e per la promozione degli interessi italiani all’estero, con riguardo anche alle iniziative culturali e di valorizzazione delle comunità d’affari di origine italiana.

L’istituzione degli sportelli – una trentina circa – rientra nell’ambito di una azione di sostegno ai soggetti operanti all’estero per l’internazionalizzazione, allo scopo di rendere più efficace e sinergica la loro azione.

Ai Ministri delle attività produttive e degli affari esteri compete la promozione di investimenti per la costituzione degli sportelli, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, e per l’innovazione e le tecnologie. E’ richiesta, inoltre, la notifica delle sedi degli sportelli alla autorità locali, in conformità alle convenzioni internazionali vigenti nel nostro Paese.

Gli sportelli unici esercitano funzioni di orientamento, assistenza e consulenza alle imprese e agli operatori, sia italiani che esteri, con riguardo anche ad attività di attrazione degli investimenti esteri in Italia, nonché di promozione effettuate in loco da enti pubblici e privati.

Agli sportelli sono, infine, assegnate funzioni di assistenza legale alle imprese, di tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, nonché di lotta alla contraffazione. Si precisa altresì che tali funzionidovranno essere svolte in stretto collegamento con le strutture del Ministero delle attività produttive preposte a tale compito.

L’attività degli sportelli sarà svolta in raccordo funzionale ed operativo con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, e in coordinamento con la rete degli sportelli unici regionali per l’internazionalizzazione in Italia, nonché con le sedi regionali dell’ICE.

Si segnala al riguardo, tuttavia, che l’art. 14, commi da 17 a 27, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98[20], dispongono la soppressione dell’Istituto nazionale del commercio estero, disciplinano il passaggio delle funzioni del soppresso ICE, nonché delle risorse umane, strumentali e finanziarie, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri per le parti di rispettiva competenza, e, infine, abrogano la relativa legge di riforma dell’ICE.

E’ prevista, inoltre, la partecipazione all’attività di organismi operanti nel settore, quali: l’ICE (104 unità operative all’estero secondo la relazione illustrativa), l’ENIT (25 uffici esteri) e le Camere di commercio italiane all’estero (68), enti ed istituzioni nazionali, nonché altri soggetti operanti nel campo della internazionalizzazione, oltre ad enti nazionali e regionali operanti in loco, compresi gli istituti di credito, i consorzi di garanzia fidi e le rappresentanze dei sistemi fieristici, in modo da coordinare tutti i soggetti del ”sistema Italia” all’estero.

Dal punto di vista dell’inquadramento, si prevede infine l’inserimento dei responsabili dello sportello nell’organico della rappresentanza diplomatica o dell’ufficio consolare, in qualità di esperti, ai sensi dell’art. 168 del D.P.R. n. 18 del 1967.


 

Articolo 4, comma 6, lettera f)
(Trasporto effetti personali personale trasferito)

 

 

La norma di cui alla lettera f) fissa una limitazione alle spedizioni di effetti del personale dell'Amministrazione degli Affari esteri e delle istituzioni scolastiche all’estero in occasione dei trasferimenti, nelle more di un’organica revisione della materia del trasporto degli effetti del personale trasferito, tramite regolamento, ai sensi dell’art. 31 della legge 23 aprile 2003, n. 109.

In particolare, si prevede la riduzione ad una delle spedizioni di masserizie effettuabili in occasione del trasferimento dei dipendenti all’estero (anche per il personale di cui all’art. 666 del D.Lgs. 297/1994).

Viene inoltre abrogata la norma, di cui all’art. 199, settimo comma, secondo periodo, del più volte richiamato D.P.R. n. 18 del 1967, che riconosceva ai dipendenti dell’Amministrazione degli Affari esteri, in occasione del trasferimento da una ad altra sede all’estero, il diritto ad effettuare, a carico del Ministero, la spedizione di effetti da e per qualunque località in Italia.


 

Articolo 4, commi 7 e 8
(
Riduzione spese per vitto Carabinieri impiegato in attività di ordine pubblico fuori sede e Guardia di finanza impiegato in attività di ordine pubblico)

 

 

Il comma 7 precisa che le disposizioni di cui ai successivi commi da 8 a 26 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’Interno, relativamente alle spese non rimodulabili, ai sensi dei D.L. n. 98 e 138 del 2011.

 

Il comma 8, relativamente all’anno finanziario 2012, riduce - di 1 milione di euro per ciascuna voce - lo stanziamento per le spese di vitto del personale dell'Arma dei Carabinieri fuori sede e del personale della Guardia di Finanza, impiegati per servizio di ordine pubblico.

Come precisato nella relazione illustrativa del provvedimento presentato al Senato, la riduzione in esame si giustifica il quanto l'andamento storico della spesa evidenzia una ricorrente sovrastima nella correlativa posta previsionale di bilancio (sono i capitoli 2551 e 2552).


 

Articolo 4, comma 9
(Riduzione contributo assistenza sanitaria
cittadini di Campione d’Italia)

 

 

Il comma 9, riformulato nel corso dell’esame presso il Senato, riduce da due ad un milione di euro, a decorrere dal 2012 , il contributo statale annuale ai costi dell'assistenza sanitaria dei cittadini del Comune di Campione[21].

La relazione tecnica segnala che siffatta riduzione è stata considerata entro le proposte di riduzione delle spese rimodulabili del Ministero (di cui all'articolo 3 del disegno di legge).

La riformulazione proposta - come emerge dalla relazione tecnica - è intesa esclusivamente a chiarire che, per gli anni 2009-2011, resta salva l'omologa riduzione (da due ad un milione di euro) dello stanziamento annuo, operata nell'àmbito "delle rimodulazioni tra i programmi delle dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa".


 

Articolo 4, commi 10-16
(Disposizioni relative al personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

 

 

I commi 10-16 (nonché il comma 25, allacui scheda si rinvia) recano disposizioni relative al personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

 

 

Riduzione spesa personale volontario VV.FF.

Il comma 10, con riferimento alla spesa per la retribuzione del personale volontario dei vigili del fuoco, riduce i relativi stanziamenti in misura pari a 57,7 milioni di euro per il 2012 e 30 milioni a decorrere dal 2012.

La suddetta diminuzione concerne una posta di bilancio che ammontava complessivamente (nel 2011) a 143,9 milioni (inclusi gli incrementi conseguenti al contratto collettivo nazionale di lavoro), traducendosi in una riduzione per lo più dei richiami di personale volontario per turni di lavoro di venti giorni. La riduzione è prevista con riferimento a 26.800 richiami nel 2012 (rispetto a un totale di 65.000 richiami nel 2011) e 14.000 richiami dal 2013.

 

 

Richiamo personale volontario VV.FF.

Il comma 11 novella il decreto legislativo n. 139 del 2006[22] che reca la disciplina generale del Corpo dei vigili del fuoco, prevedendo che il richiamo in servizio temporaneo del personale volontario in caso di particolari necessità delle strutture nazionali e periferiche del Corpo, avvenga previa motivazione, da parte dell'autorità competente, circa la sussistenza di tali necessità.

 

Il comma 12 novella il decreto legislativo n. 368 del 2001[23] escludendo dall'ambito di sua applicazione i richiami in servizio del personale volontario dei vigili del fuoco e ribadendo quanto già sancito dall’art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 139 del 2006, ossia che tali richiami non costituiscano rapporto di impiego alcuno con la Pubblica amministrazione.

 

La ratio delle novelle sembrerebbe tesa a fugare il rischio di eventuali oneri risarcitori derivanti da contenzioso[24].

 

 

Programmazione triennale arruolamenti personale volontario VV.FF.

Il comma 13 incide sulla disciplina del reclutamento del personale volontario (materia ad oggi trattata dal D.P.R. n. 76 del 2004[25]), prevedendo una determinazione triennale del contingente massimo dei reclutamenti a domanda, e che "in prima applicazione" si "tenga conto" del personale volontario già iscritto (o che comunque abbia già presentato domanda di iscrizione) negli appositi elenchi.

 

Secondo quanto specificato dalla relazione tecnica, la disposizione intende contingentare le iscrizioni del personale volontario con un conseguente blocco dei corsi di formazione da cui ulteriori risparmi di spesa, seppur non previamente quantificabili.

 

 

Oneri idoneità psicofisica e attitudinale a carico del personale volontario VV.FF.

Il comma 14 pone a carico degli aspiranti vigili volontari gli oneri degli accertamenti dell'idoneità psico-fisica e attitudinale.

 

 

Procedure concorsuali per l’accesso alle qualifiche di capo squadra e capo reparto dei VV.FF.

Il comma 15 estende a tutto il 2013 l'esclusione di prove scritte, nelle procedure concorsuali interne di accesso alle qualifiche di capo-squadra e di capo-reparto.

Si ricorda l’art. 10 del D.L. n. 70/2011, al comma 8, prevede che la copertura dei posti disponibili nell’organico delle qualifiche di capo-squadra e di capo-reparto avvenga esclusivamente con le specifiche procedure semplificate individuate dal D.Lgs. n. 271/2005. Il successivo comma 9 prevede l’applicazione delle citate procedure anche per la copertura dei posti disponibili al 31 dicembre 2010, per la qualifica di capo squadra (1310 unità, secondo la relazione illustrativa) e al 1° gennaio 2011, per la qualifica di capo reparto (627 unità secondo la relazione illustrativa), compresi i posti derivanti dall’avvio delle procedure concorsuali a capo reparto, in ragione dell’unitarietà della dotazione organica complessiva del ruolo. Le procedure in esame devono in ogni caso assicurare prioritariamente la copertura dei posti relativi alla qualifica di capo squadra, qualifica che, sempre secondo la relazione illustrativa, registra le maggiori criticità.

 

In altri termini, le suddette promozioni (sino allo spirare del 2013) si conseguono esclusivamente con la procedura (ossia concorso per titoli e superamento di un corso di formazione professionale) che il decreto legislativo n. 217 del 2005[26] prevedeva solo per una parte dei posti disponibili (il 60 per cento), disponendo per il restante 40 per cento lo svolgimento altresì di un esame scritto tecnico-pratico.

Il venir meno dell'esame scritto determina risparmi di spesa (tenuto conto del numero delle tornate concorsuali, sette, e del numero dei candidati, 14.000), complessivamente stimabili in 1,8 milioni di euro. La relazione tecnica segnala che siffatta riduzione è stata considerata entro le proposte di riduzione delle spese rimodulabili del Ministero (di cui all'articolo 3 del disegno di legge).

 

 

Durata corsi di formazione personale VV.FF.

Il comma 16 prevede il dimezzamento permanente, e non già limitato al triennio 2011-2013, della durata dei corsi di formazione, per gli allievi vigili del fuoco (il corso diventa così di sei mesi), vice-ispettori antincendi (sei mesi), vice-direttori (un anno).

La minore durata dei corsi (la quale diventerebbe così analoga a quella della formazione ante-decreto legislativo n. 217 del 2005) importa minori spese, stimate, dalla relazione tecnica, in 0,8 milioni di euro.


 

Articolo 4, commi 17 e 18
(Riduzione contributi all’Unione italiana ciechi)

 

 

I commi 17 e 18 riducono stanziamenti destinati all'Unione italiana ciechi.

 

La riduzione è complessivamente di 3 milioni di euro, a decorrere dal 2012.

Essa incide, rispettivamente, per 2 milioni sul contributo compensativo annuo (di cui alla legge n. 24 del 1996[27], articolo 1), riducendolo così a 0,6 milioni di euro, quale stanziamento di bilancio previsionale per il 2012; incide per 1 milione sul contributo annuo (di cui alla legge n. 379 del 1993[28], come rideterminato nel 2005), riducendolo a 291,1 milioni di euro.

 

Nella relazione illustrativa, si legge di una struttura del bilancio di quest'ente in cui parte rilevante (il 21,4 per cento) è data da spese per il personale, rispetto a spese per le prestazioni istituzionali pari al 31 per cento. Talché la riduzione degli stanziamenti dovrebbe sospingere l'ente, prosegue la relazione, verso "misure di contenimento della spesa corrente e delle gestioni speciali, come fatto presente, in diverse occasioni, anche dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dal Collegio entrale dei sindaci dell'Ente stesso".

 

La relazione tecnica segnala che siffatta riduzione è stata considerata entro le proposte di riduzione delle spese rimodulabili del Ministero (di cui all'articolo 3 del disegno di legge).


 

Articolo 4, comma 19
(Riduzione contributo Fondo di rotazione
vittime reati mafiosi, estorsioni e usura)

 

 

Il comma 19 riduce gli stanziamenti destinati al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura.

 

Si tratta del Fondo che unifica (per volere dell'articolo 2, comma 6-sexies,del decreto-legge n. 225 del 2010[29], come convertito dalla legge n. 10 del 2011) il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, istituito dalla legge n. 108 del 1996[30], ed il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso, istituito dalla legge n. 512 del 1999[31].

 

La riduzione è operata rispetto allo stanziamento di bilancio previsionale per il 2012 ed ammonta a 10 milioni di euro, a decorrere dal 2012.

La riduzione incide su ambedue gli affluenti del Fondo (un terzo affluente, dato dal contributo statale di cui alla legge n. 44 del 1999[32], articolo 18, comma 1, lettera b), non è richiamato in quanto privo di stanziamenti), portandoli rispettivamente ad 1 milione e a 1,02 milioni di euro.


 

Articolo 4, comma 20
(Riduzione somme da trasferire alle R.S.S. e P.A. per assistenza cittadini affetti da tubercolosi non assistiti dall’INPS)

 

 

Il comma 20 riduce a € 200.000, a decorrere dal 2012, lo stanziamento destinato alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome per le prestazioni economiche ai cittadini affetti da tubercolosi non assicurati presso l'INPS, di cui all’articolo 5 della legge n. 88/1987[33].

 

L’articolo 5 della legge n. 88/1987, ha sostituito l’articolo 5 della legge n. 1088/1970, recante Miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi. La disposizione prevede che I cittadini colpiti da tubercolosi, non assicurati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) oppure non assistiti per difetto assicurativo, il cui reddito sia inferiore al minimo imponibile ai fini dell'IRPEF ai sensi di legge, hanno diritto al miglioramento delle indennità economiche in precedenza concesse a carico dello Stato e corrisposte loro dai competenti organi del Servizio sanitario nazionale. L'indennità di ricovero o di cura ambulatoriale nonché quella post-sanatoriale sono equiparate e corrisposte con le stesse modalità, con la stessa durata e con la stessa misura di quelle corrisposte dall'INPS agli assistiti in regime assicurativo e ciò a partire dalla data di entrata in vigore della legge. Al termine del godimento del sussidio postsanatoriale spetta agli assistiti e con le stesse modalità dell'INPS, accertate dagli organi del Servizio sanitario nazionale, un assegno di cura o di sostentamento. Inoltre ai medesimi cittadini non abbienti di cui al primo comma, che usufruiscono di prestazioni economiche nel corso del mese di dicembre, viene confermato un assegno natalizio di L. 25.000

 

Come evidenziato anche nella relazione tecnica, lo stanziamento di € 697.217,00, pari allo stanziamento di bilancio previsto per l’anno 2012, si riduce ad €200.000, con un risparmio di spesa pari a euro 497.217,00. Si tratta - si legge nella medesima relazione - di adeguamento di voce di bilancio all'andamento della spesa effettiva. Pertanto la riduzione non determina effetti in termini di indebitamento netto.


 

Articolo 4, comma 21
(Soppressione trattamento economico accessorio personale Direzione investigativa antimafia (DIA))

 

 

Il comma 21 sopprime, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il trattamento economico accessorio previsto, per il personale della D.I.A., dall’articolo 4, comma 4, del D.L. 29 ottobre 1991, n. 345[34].

 

Il richiamato articolo 4, comma 4, prevede l’attribuzione, ai funzionari e agli ufficiali risultati vincitori del concorso per titoli di servizio, provenienti dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei carabinieri e dal Corpo della guardia di finanza, per tutta la durata della loro permanenza presso la D.I.A. (Direzione Investigativa Antimafia), ferme restando le posizioni di stato e il trattamento economico loro attribuiti dai rispettivi ordinamenti, del trattamento accessorio spettante, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della L. 15 novembre 1988, n. 486[35] - al quale lo stesso comma 4 rinvia direttamente -, al personale comunque posto alle dipendenze dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa .

Tale trattamento, da determinarsi con apposito decreto interministeriale, non può in ogni caso superare la misura massima degli emolumenti accessori erogati al personale di corrispondente grado o qualifica appartenente ai Servizi per le informazioni e la sicurezza.

Lo stesso comma 4 dell’articolo 4 del provvedimento in esame, inoltre, facendo esplicito riferimento anche al comma 3 del richiamato articolo 3 della L. 486, stabilisce che il servizio prestato alle dipendenze dell'Alto commissario dal richiamato personale è riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti presso le rispettive amministrazioni di appartenenza, anche ai fini dell'eventuale avanzamento o progressione in carriera, nonché della progressione economica.

 

La soppressione del trattamento in oggetto è attuata attraverso la soppressione del rinvio all’articolo 3, comma 2, della citata L. 486/1988, attualmente presente nel testo del comma 4 dell’articolo 4 del D.L. 345/1991.

 

Secondo la relazione illustrativa, l’intervento in esame “deriva dalla necessità di riduzione della spesa in termini di indebitamento netto, anche del Ministero dell’interno, in relazione al D.P.C.M. del 28 settembre 2011, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”.

Secondo la relazione tecnica, la norma in esame comporta un risparmio di spesa, a decorrere dal 2012, pari a 13,1 milioni di euro.

 

Si ricorda che i commi 1 e 2 dell'articolo 1 del citato D.L. 138/2011 recano disposizioni finalizzate alla riduzione delle spese delle amministrazioni centrali dello Stato per gli anni 2012 e 2013, che si aggiungono a quelle già apportate con il recente D.L. 98/2011.

Con il D.P.C.M. 28 settembre 2011 sono stati individuati i tagli che ogni Ministero dovrà effettuare per gli anni dal 2012 al 2014. La riduzione complessiva ammonta a 7 miliardi per il 2012, 6 miliardi per il 2013 e 5 a decorrere dal 2014.

 

Nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, è stato introdotto un ulteriore periodo al comma in esame, che contestualmente alla soppressione del trattamento richiamato attribuisce, ai medesimi funzionari e ufficiali, un trattamento economico accessorio, da determinarsi mediante apposito decreto interministeriale. Allo scopo si prevede un’autorizzazione di spesa, pari a 4,7 milioni di euro per il 2012 e 5,6 milioni a decorrere dal 2013.

 

Si segnala che il testo non prevede il termine entro il quale deve emanarsi il richiamato decreto.


 

Articolo 4, comma 22
(Recupero risorse Progetto TETRA)

 

 

Il comma 22 acquisisce al bilancio e rende non più spendibili le risorse disponibili per pagamenti non più dovuti, assegnate a favore del programma Tetra nella regione Sardegna a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, quota Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale.

 

Si tratta di 150 milioni di euro, che la delibera del CIPE n. 86 del 2009, ha assegnato in vista del vertice del G8, di cui era previsto lo svolgimento nell'isola sarda de La Maddalena, per il finanziamento delle opere del programma Tetra nella regione Sardegna già eseguite o da completare.

 

Il Programma Tetra, già finanziato dal CIPE a valere sulle risorse del Fiondo per le aree sottoutilizzate a partire dalla delibera n. 3 del 2006, prevede la realizzazione di una nuova rete nazionale radiomobile in tecnologia digitale ad uso esclusivo delle Forze di polizia, al fine di poter estendere il programma a tutte le Regioni meridionali e prevedere il completamento della rete in alcune aree regionali del Mezzogiorno e del Centro-Nord.


 

Articolo 4, comma 23
(Fondo consumi intermedi Ministero della Difesa)

 

 

Il comma 23 riduce di 50 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2013, lo stanziamento del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 611 del codice dell’ordinamento militare da ripartire nel corso della gestione per far fronte ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spesa per consumi intermedi.


 

Articolo 4, comma 24
(Viceprefetti)

 

 

Il comma 24 concerne requisiti per la progressione del personale della carriera prefettizia.

 

Con particolare riferimento alla disciplina dettata dal decreto legislativo n. 139 del 2000[36] viene abrogata la disposizione che prevede, per gli aspiranti alla qualifica di vice prefetto, la determinazione (con decreto ministeriale) di specifici requisiti minimi - ulteriori rispetto all'anzianità - consistenti in periodi di servizio, comunque non inferiori a sei mesi presso gli uffici centrali e ad un anno presso gli uffici periferici.

 

Con tale novella, come messo in evidenza dalla relazione, il requisito della anzianità di servizio resta l’unico richiesto per esser scrutinati, senza che sia più necessario il tirocinio operativo sopra detto.

 

La riduzione di spesa, pari a 7,2 milioni di euro, deriva dalla mancata effettuazione del tirocinio (al quale dovrebbero diversamente accedere trecento persone, ossia i tre quarti degli aspiranti), o meglio, alla mancata corresponsione dell'indennità di missione a tal numero di aspiranti.


 

Articolo 4, comma 25
(Carriera del personale direttivo e dirigente dei VV.FF.)

 

 

Il comma 25 concerne la progressione di carriera del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In particolare, viene protratta sino al 31 dicembre 2014 l'applicazione dell'articolo 168 del decreto legislativo n. 217 del 2005 - con ciò posticipando al 1° gennaio 2015 l'applicazione dell'articolo 47, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

In breve, è rinviata l'applicazione della disciplina 'a regime' (la quale diversamente diverrebbe applicabile dal 1° gennaio 2012) ai sensi della quale, per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, i direttori-vicedirigenti debbono aver prestato servizio effettivo per almeno due anni presso comandi provinciali dei vigili del fuoco; e per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, i primi dirigenti devono aver svolto, in tale qualifica e durante la permanenza nel ruolo dei direttivi, incarichi per un periodo non inferiore ad un anno, in non meno di tre sedi diverse, di cui almeno una nella predetta qualifica dirigenziale.

Con il differimento, si consente sino a tutto il 2014 un minore avvicendamento di personale, con taluni risparmi (stimati in 320 mila euro) dovuti a più contenuta corresponsione di indennità di trasferimento.


 

Articolo 4, comma 26
(Allineamento stipendiale segretari comunali)

 

 

Il comma 26 concerne i segretari comunali e provinciali dettando disposizioni circa il meccanismo di allineamento stipendiale, previsto in sede di contrattazione collettiva.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 2001 dei segretari comunali e provinciali ha previsto, all’art. 41, comma 5, che gli enti assicurino (nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa) che il compenso denominato retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quello stabilito per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza (o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione).

 

La norma in commento interpreta ed esplicita come tale clausola si applichi alla retribuzione di posizione complessivamente intesa (quindi includendo eventuali maggiorazioni per incarichi aggiuntivi), e non possa importare in alcun modo corresponsione di somme diversamente conteggiate (anche se riferite a periodi già trascorsi).

Su tale materia si è sviluppato un contenzioso avuto riguardo al profilo se debba prima applicarsi la maggiorazione di retribuzione per funzioni ulteriori (di cui all'articolo 41, comma 4 del citato contratto), e solo successivamente, ove sussistano le condizioni, la suddetta clausola, cd. di galleggiamento, (ed è quanto sostenuto dall'ARAN e dalla Ragioneria di Stato); ovvero debba considerarsi diversa la natura dei due istituti (i quali sarebbero pertanto non interferenti tra loro), ossia retributiva se maggiorazione della posizione con riferimento alla funzioni ulteriori (le quali sono facoltative e incerte), equiparativa se 'galleggiamento', riferito alle funzioni obbligatorie (certe, stabilite dalla legge, inalienabili) - ed è quanto stabilito da alcune sentenze giuslavoristiche.

Il comma in esame cristallizza ex lege il primo orientamento, onde scongiurare effetti di spesa derivanti da pronunce giudiziali. Esso fa salva l'esecuzione dei giudicati già formatisi.


 

Articolo 4, commi 27-29
(Diversa copertura dell’onere per il rimborso agli autotrasportatori dell’aumento dell’accisa sul gasolio e per la deduzione forfetaria di spese non documentate delle imprese di autotrasporto)

 

 

Il comma 27 precisa che le disposizioni di cui ai successivi commi da 28 a 51 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativamente alle spese non rimodulabili, ai sensi dei D.L. n. 98 e 138 del 2011.

 

Il comma 28 dell’articolo 4 sopprime l’autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, stabilendo che al relativo onere si provvede nell’ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo 3820[37] dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Si ricorda che il citato comma 10 dell’articolo 1 del D.L. n. 16/2005 ha concesso agli esercenti attività di trasporto merci, con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate,[38] il rimborso del maggior onere conseguente all’incremento dell’accisa sul gasolio usato come carburante, disposto dal comma 9 dello stesso articolo. Per la copertura del relativo onere, l’ultimo periodo del comma 10 autorizza la spesa di 88.070.000 euro annui, a decorrere dal 2006, facendovi fronte con le maggiori entrate derivanti dal comma 9 (aumento dell’accisa).

 

La lettera a) del comma 28 in esame sostituisce l’ultimo periodo del sopra illustrato comma 10 sostituendo l’originaria autorizzazione di spesa (pari a 88.070.000 euro annui) con il ricorso a apposito stanziamento iscritto sul capitolo 3820 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

La lettera b) modifica di conseguenza anche il successivo comma 11 dello stesso articolo 1, al fine di adeguare gli importi ivi previsti alla soppressione recata dalla norma in esame.

Secondo la relazione tecnica al provvedimento - che quantifica in circa 137 milioni di euro dal 2012 il risparmio complessivo recato dal comma in esame e dal successivo comma 29 - l’effettivo utilizzo da parte degli autotrasportatori del rimborso degli oneri sostenuti per effetto degli aumenti dell’aliquota di accisa sui carburanti sarebbe inferiore all’attuale stanziamento del capitolo 3820 per circa 150 milioni di euro. Le norme in esame, ridimensionando lo stanziamento del capitolo alle effettive esigenze degli autotrasportatori, servirebbero pertanto a liberare risorse, a miglioramento dei saldi di finanza pubblica, che altrimenti sarebbero state comunque utilizzate per altri rimborsi.

 

Il comma 29 modifica l’articolo 61, comma 4, della legge n. 342 del 2000[39], con il quale è disposta la copertura dell’importo della deduzione forfettaria delle spese non documentate a favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, prevista all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437[40].

In particolare viene stabilito che a decorrere dal 2012 ai relativi oneri (pari a 49.063.405,41 euro) si provveda nell’ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo 3820 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze[41], anziché mediante utilizzo dell’apposito stanziamento disposto dall’articolo novellato.


 

Articolo 4, commi 30-33
(Riduzione compensi CAF, sostituiti di imposta)

 

 

I commi da 30 a 33 dell’articolo 4 sono diretti, in estrema sintesi, a rideterminare i compensi spettanti per l’assistenza fiscale prestata dai Centri di assistenza fiscale (CAF), dai sostituti d'imposta e dai professionisti abilitati, nonché a sopprimere le disposizioni concernenti l’attribuzione dei compensi agli intermediari abilitati per la ricezione e la trasmissione telematica delle dichiarazioni, e per lo svolgimento del servizio di pagamento con modalità telematiche.

 

Più in dettaglio il comma 30 modifica l’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241[42], che aveva fissato in 25.000 lire per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa il compenso spettante ai Centri di assistenza fiscale, agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 34, comma 4, dello stesso decreto.

 

Si tratta delle seguenti attività inerenti alla dichiarazione annuale dei redditi dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati:

§      verifica della conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione;

§      consegna al contribuente di copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte;

§      comunicazione ai sostituti d'imposta del risultato finale delle dichiarazioni stesse, ai fini del conguaglio a credito o a debito in sede di ritenuta d'acconto;

§      invia all'amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei redditi e delle scelte ai fini della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

 

Per effetto della modifica proposta si prevede che l'importo del compenso sia fissato in 14 euro per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e in 26 euro per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta.

 

Si evidenzia tuttavia che, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 38 del decreto legislativo n. 241 del 1997, la misura dei compensi previsti è adeguata ogni anno, con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertata dall'Istat, rilevata nell'anno precedente. In attuazione di quanto disposto da tale comma sono stati pertanto emanati i D.M. 1° agosto 2001, decreto 26 novembre 2002, decreto 24 giugno 2003, D.M. 6 maggio 2004, decreto 24 marzo 2005, decreto 19 aprile 2006, decreto 21 maggio 2007, decreto 15 aprile 2008, decreto 13 maggio 2009, decreto 5 agosto 2010 e decreto 14 giugno 2011.

Per quanto concerne in particolare quest'ultimo decreto direttoriale 14 giugno 2011[43], esso ha stabilito (all'articolo 1) che per l'anno 2010 il compenso di cui all'articolo 38, comma 1, citato, spettante ai CAF e ai professionisti abilitati, per ciascuna dichiarazione modello 730/2010 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 38, a euro 16,29. Esso ha disposto, inoltre, che per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni in forma congiunta il compenso sia determinato in misura doppia.

 

La modifica recata dal comma 30 del testo in esame all'ammontare dei compensi spettanti ai CAF e agli altri professionisti abilitati è direttamente connessa a quanto previsto dai successivi commi 31 e 33.

 

Il comma 31 in particolare modifica l’articolo 18 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 31 maggio 1999, n. 164[44], al fine di precisare che il compenso spettante ai sostituti d’imposta per l’elaborazione e la predisposizione delle dichiarazioni in forma congiunta è pari al doppio del compenso previsto dall’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 1997 per la dichiarazione singola. Viene inoltre eliminato il riferimento ai CAF-dipendenti (già regolati dall’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal comma 30).

 

Con il comma 32 viene invece stabilito che non si procede all’adeguamento dei compensi previsto dal citato comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 241 del 1997 per le attività svolte negli anni 2011, 2012 e 2013.

 

Pertanto, in sintesi, mentre il compenso previsto per l'attività di assistenza fiscale è attualmente fissato in 16,29 euro per le dichiarazioni singole e in 32,58 euro (16,29 euro x 2) per le dichiarazioni congiunte, per effetto di quanto previsto dai commi 30, 31 e 33 in esame il suddetto compenso viene ridotto a 14 euro per le dichiarazioni singole e a 26 euro per le dichiarazioni congiunte. Inoltre, per le attività svolte nel triennio 2011-2013 non si procederà all’adeguamento dei compensi al costo della vita.

 

Il comma 33 abroga il comma 3-ter dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322[45], ai sensi del quale è dovuto un compenso di 1 euro ai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel.

Più in dettaglio il comma 3-ter di cui si propone la soppressione prevede che ai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni[46] spetta un compenso (che non costituisce corrispettivo ai fini IVA), a carico del bilancio dello Stato, di 1 euro per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel. La misura del compenso può essere adeguata con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate quando la variazione percentuale del valore medio dell’indice dei prezzi al consumo supera il 2 per cento rispetto all’anno per il quale ha effetto l’ultimo adeguamento.

Al riguardo, si ricorda che all'adeguamento annuale del suddetto compenso si è provveduto: per l'anno 2005 con il D.M. 2 marzo 2006; per l'anno 2006 con il decreto 12 marzo 2007; per l'anno 2007 con il provvedimento 30 settembre 2008; per l'anno 2010 con il provvedimento 2 febbraio 2011.

Tale ultimo provvedimento[47] in particolare ha rideterminato detto compenso nella misura di 1,03 euro per ogni dichiarazione elaborata e trasmessa (articolo 1).

 

Secondo la relazione tecnica al provvedimento i benefici per il bilancio dello Stato derivanti da dette soppressioni ammonterebbero a 42,5 milioni di euro.


 

Articolo 4, commi 34 e 35
(Abrogazione rimborso Agenzia delle entrate a banche e Poste italiane per trasmissione telematica dichiarazioni dei redditi)

 

 

Il comma 34 dispone l’abrogazione dei commi da 4-ter a 4-quinquies dell’articolo 39 del decreto legge 1° ottobre 2007 n. 159, concernenti il servizio di ricezione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi, nonché il servizio di pagamento con modalità telematiche.

Per effetto di tali soppressioni:

§      viene meno il compenso dovuto alle banche convenzionate e alle Poste italiane S.p.a. per il servizio di ricezione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni, fissato in 1,03 euro per dichiarazione (comma 4-ter);

§      viene meno il compenso spettante agli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni per lo svolgimento del servizio di pagamento con modalità telematiche, in nome e per conto del contribuente, delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione, sempre fissato in 1,03 euro per delega di pagamento modello F24 trasmessa (comma 4-quater);

§      scompare di conseguenza l'adeguamento dei suddetti compensi alle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo (comma 4-quinquies).

 

Secondo la relazione tecnica al provvedimento i benefici per il bilancio dello Stato derivanti da dette soppressioni ammonterebbero a 25 milioni di euro.

 

Il comma 35 dispone infine che - fatto salvo quanto previsto dal comma 32 circa il blocco dell'adeguamento dei compensi (che riguarda le attività svolte negli anni 2011, 2012 e 2013) - le disposizioni di cui ai commi da 30 a 34 si applicano con riferimento alle attività svolte a decorrere dall’anno 2012.


 

Articolo 4, commi 36 e 37
(Garante del contribuente: da organo collegiale
a organo monocratico)

 

 

L’articolo 4, ai commi 36 e 37, trasforma il Garante del contribuente da organo collegiale in organo monocratico, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Viene inoltre eliminata la previsione che consentiva di scegliere il Garante tra gli appartenenti alla categoria dei dirigenti dell'amministrazione finanziaria e degli ufficiali generali e superiori della Guardia di finanza.

 

Nel dettaglio, il comma 36 modifica l’articolo 13 dello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212[48]), norma che ha istituito e che disciplina il predetto Garante.

 

In estrema sintesi, si ricorda che il Garante del contribuente è istituito presso ogni Direzione regionale delle entrate e ogni Direzione delle entrate delle province autonome (articolo 13, comma 1). Il Garante, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria (comma 6):

§       presenta richieste di documenti e chiarimenti agli uffici, i quali devono rispondere entro trenta giorni;

§       rivolge raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi e li richiama al rispetto delle norme dello Statuto del contribuente o dei termini relativi ai rimborsi d'imposta;

§       accede agli uffici stessi per controllare la loro agibilità al pubblico nonché la funzionalità dei servizi di informazione e assistenza;

§       attiva l'autotutela;

§       segnala norme o comportamenti suscettibili di produrre pregiudizio per i contribuenti;

§       presenta una relazione semestrale al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

 

In particolare:

§      la lettera a), n. 1) modifica il comma 2 dell’articolo 13, alinea, disponendo che il Garante del contribuente sia organo monocratico (in luogo della forma di organo collegiale, costituito da tre componenti), mantenendo fermo il potere di nomina da parte del presidente della commissione tributaria regionale o della sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate;

§      la lettera a), n. 2) abroga la lettera b) del citato comma 2, eliminando la previsione secondo cui il Garante può essere scelto tra dirigenti dell'amministrazione finanziaria e ufficiali generali e superiori della Guardia di finanza, a riposo da almeno due anni.

Di conseguenza, il Garante potrà essere scelto solo tra magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio; tra avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza.

 

La lettera b) del comma 36 in commento reca norme di coordinamento, sopprimendo il secondo e il terzo periodo dell’articolo 13, comma 3 della legge n. 212 del 2000.

Come conseguenza della trasformazione del Garante in organo monocratico si dispone l’abrogazione delle norme, rispettivamente, relative all’attribuzione della funzione di presidente dell'organo collegiale, nonché le modalità di scelta degli altri due componenti.

 

Il comma 37 stabilisce che le modifiche suddette abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012, con decadenza dalla stessa data degli organi collegiali operanti alla data di entrata in vigore della legge in esame.


 

Articolo 4, comma 38
(Riduzione spese di funzionamento Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato)

 

Il comma 38 dell’articolo 4 prevede una riduzione, in misura non inferiore a 50 milioni di euro annui, a decorrere dall’esercizio 2012, delle effettive spese di funzionamento dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS).

 

Più in dettaglio la norma prevede che l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato debba adottare misure di razionalizzazione organizzativa dirette a ridurre le spese di funzionamento, nell’ambito della propria autonomia, in misura non inferiore a 50 milioni di euro.

Dalla suddetta riduzione, da realizzarsi a decorrere dall’esercizio 2012, restano escluse le spese di natura obbligatoria e per il personale. Le somme corrispondenti a tali risparmi di spesa devono essere versate ogni anno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata.

 

Come specificato nella relazione illustrativa, la misura concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto.

La relazione tecnica precisa altresì che la prevista riduzione di 50 milioni di euro corrisponde a circa il 9,7 per cento delle spese di funzionamento dell’AAMS, con esclusione delle spese di natura obbligatoria e del personale, pari a 511 milioni di euro per l’anno 2012, a 541 milioni per l’anno 2013 e a 571 milioni per l’anno 2014, in linea pertanto con le riduzioni programmate per le tutte le amministrazioni centrali dello Stato.

 

In materia di riorganizzazione e razionalizzazione organizzativa dell'AAMS si ricorda che è stato trasmesso alle Camere il 12 ottobre 2010 uno schema di decreto ministeriale concernente l’istituzione dell’Agenzia fiscale dei monopoli di Stato (atto del Governo n. 411). La Commissione Finanze della Camera dei deputati ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni il 10 novembre 2011.

 

In particolare, per quanto qui interessa, la Commissione ha sottoposto alle valutazioni del Governo l'opportunità di destinare quota parte dell'eventuale avanzo di gestione riscontrabile nel bilancio dell'istituenda Agenzia ad alimentare un fondo per il funzionamento dell'Agenzia stessa, in particolare per assicurare la disponibilità di dotazioni umane e strumentali sufficienti a consentire il pieno svolgimento delle attività di vigilanza e controllo nelle diverse realtà territoriali in cui l'Agenzia è chiamata ad esercitare i propri compiti istituzionali.


 

Articolo 4, commi 39 e 40
(Componenti Commissioni tributarie)

 

 

I commi 39 e 40 dell’articolo 4 recano disposizioni di dettaglio riguardanti il concorso bandito ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, per la copertura di 960 posti vacanti presso le commissioni tributarie, prevedendo, primo luogo, la nomina e l’immissione in servizio dei candidati risultati idonei, anche in sovrannumero; sono inoltre prevista procedure di interpello per i trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie per la copertura di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali.

 

In particolare, il comma 39 dell'articolo 4 stabilisce che tutti i candidati risultati idonei all’esito del concorso bandito in data 3 agosto 2011, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 16 agosto 2011, n. 65, sono nominati componenti delle commissioni tributarie ed immessi in servizio, anche in sovrannumero, nella sede di commissione tributaria scelta per prima da ciascuno di essi.

Gli stessi entrano a comporre l’organico della commissione tributaria prescelta man mano che i relativi posti si rendono progressivamente vacanti e da tale momento sono immessi nelle relative funzioni.

Ai componenti in sovrannumero il compenso, in misura fissa e variabile, è riconosciuto solo in relazione agli affari trattati successivamente alla data in cui i medesimi, anche per effetto di trasferimento, entrano a comporre l’organico di una sede di commissione tributaria e sono immessi nelle funzioni.

Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel comma considerato non devono quindi derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si ricorda che il concorso al quale fa riferimento la disposizione in commento è stato bandito ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con il quale è stato disposto che - al fine di coprire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i posti vacanti alla data di entrata in vigore del citato decreto legge - il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria provvede ad indire apposite procedure di nomina, senza previo espletamento della procedura per trasferimento, per la copertura di 960 posti vacanti presso le commissioni tributarie, riservati ai magistrati e agli avvocati e procuratori dello Stato che risultino in servizio e che non prestino già servizio presso le predette commissioni. Sono quindi revocate le procedure di nomina avviate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione. Ai sensi del successivo articolo 2, comma 35-quinquies, lettera b) del decreto-legge n. 138 del 2011, si intendono “in servizio” i magistrati non collocati a riposo al momento dell'indizione dei concorsi.

 

Il successivo comma 40 prevede poi che i trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie sono disposti all’esito di procedure di interpello bandite dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la copertura di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali.

Ai fini del trasferimento le domande dei componenti delle commissioni tributarie sono valutate secondo la rispettiva anzianità di servizio nelle qualifiche - secondo la Tabella 1 allegata all’articolo - ovvero, in caso di parità, secondo l’anzianità anagrafica, computate fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande.

Tale Tabella prevede un punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi, così articolato:

 

Commissione tributaria di I grado

Giudice

Vice Presidente di sezione

Presidente di sezione

Presidente di commissione

0,50

1

1,50

2

Commissione tributaria di II grado

Giudice

Vice Presidente di sezione

Presidente di sezione

Presidente di commissione

1

1,50

2

2,50

Commissione tributaria provinciale e I grado di Trento e Bolzano (dopo il 1° aprile 1996)

Giudice

Vice Presidente di sezione

Presidente di sezione

Presidente di commissione

1,50

2

2,50

3,50

Commissione tributaria regionale e II grado di Trento e Bolzano (dopo il 1° aprile 1996) nonché Commissione tributaria centrale

Giudice

Vice Presidente di sezione

Presidente di sezione

Presidente di commissione

2

2,50

3

4

 

Le domande dei componenti in sovrannumero di cui al comma 40, se non ancora in organico, sono valutate in funzione del punteggio da loro conseguito in sede di concorso. Il trasferimento non determina diritto ad alcuna indennità.

Viene quindi prevista l'abrogazione della lettera f) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 sull’ordinamento degli organi di giurisdizione tributaria e correlativamente stabilito, in modo esplicito, che - ferme le incompatibilità di cui all’articolo 8 del medesimo decreto legislativo - il componente di commissione tributaria non è soggetto all’obbligo di residenza nella regione in cui ha sede la commissione tributaria in cui presta servizio.

L’articolo 7, nello stabilire i requisiti generali necessari per poter rivestire l'incarico di componente delle commissioni tributarie, prevede, alla lettera f), quello di avere o aver dichiarato di voler stabilire la residenza nella regione nella quale ha sede la commissione tributaria.


 

Articolo 4, comma 41
(Abrogazione dell’esenzione fino al 50% della tassa di terminale, del contributo statale per l’assistenza al volo negli aeroporti minori)

 

 

L’articolo 4, comma 41, modifica la tariffazione dei servizi di assistenza al volo.

 

Il comma 41, lettera a) sostituisce, a decorrere dal 1° luglio 2012, l’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 77/1989[49] che definisce le modalità di calcolo del coefficiente unitario di tassazione di terminale (CTT), cioè il parametro per il calcolo della tariffa di assistenza in terminale dei voli. La modifica consiste nell’aggiungere, ai fini del calcolo del costo complessivo per i servizi di terminale, i costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unità di servizio inferiore all’1,5 per cento del totale previsto per l’anno di applicazione della tariffa sull’intera rete nazionale; il vigente comma 4 esclude i costi relativi a tali aeroporti dal calcolo. Si determina pertanto un aumento della tariffa, in quanto questa verrà parametrata su un volume di costi maggiore. I maggiori ricavi derivanti dalla disposizione viene destinata al Ministero della difesa, prevedendosi che gli importi corrispondenti siano versati dall’ENAV Spa all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati al predetto dicastero.

 

Il comma 41, lettera b) abroga, sempre a decorrere dal 1° luglio 2012, l’articolo 5, comma 5, della citata legge n. 77/1989, il quale prevede, per i soli voli nazionali e comunitari, che la tassa di terminale possa essere applicata in misura ridotta fino al 50 per cento.

 

Il comma 41, lettera c) modifica la copertura dei costi derivanti dall’articolo 5, comma 8, della citata legge 77/1989, che pone a carico dello Stato:

a)      il mancato gettito di tassazione dei servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta, sia nazionale che internazionale, nonché di quelli di terminale, forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale agli aeromobili esonerati ai sensi del comma 6, del medesimo articolo 5, della legge 77/1989, sulla base del numero delle unità di servizio rese;

b)      i mancati introiti dell'Azienda in base a quanto previsto dai commi precedenti;

c)      la differenza tra le tasse applicate ed i costi sostenuti in relazione alla gradualità delle tasse stesse di cui al comma 7, che prevedeva l’incremento graduale della tariffazione, fino all’integrale copertura dei costi nell’anno 1993.

Il nuovo testo prevede che ai suddetti costi si provveda nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze destinati ai Contratti di servizio e di programma dell’ENAV S.p.A. che, a decorrere dall’anno 2012, non potranno essere superiori, per l’anno 2012, ad euro 60.173.983 e, a decorrere dall’anno 2013, ad euro 18.173.983.

 

La Relazione tecnica quantifica i risparmi di spesa per il bilancio dello Stato, dall’anno 2012, in circa 42 milioni di euro sul capitolo 1890/MEF relativo al contratto ENAV.


 

Articolo 4, comma 42
(Liquidazione spese processuali a favore delle PA)

 

 

Il comma 42 dell'articolo 4 introduce, dopo l’articolo 152 delle Disposizioni per l'attuazione e transitorie del codice di procedura civile, il nuovo articolo 152- bis che stabilisce che, nelle liquidazioni delle spese del giudizio (art. 91 c.p.c.) a favore delle pubbliche amministrazioni (come definite dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, T.U. pubblico impiego), ove assistite da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20% degli onorari.

La novità consiste nell’avere stabilito espressamente, in tali ipotesi, il diritto al rimborso della P.A. delle spese processuali calcolate con il tariffario forense. Nella giurisprudenza attuale, invece, ove la pubblica amministrazione risulti vittoriosa in una causa senza essersi avvalsa di un avvocato viene riconosciuto al massimo un rimborso delle spese vive.

La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973[50].

La disposizione si applica alle controversie insorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità in esame.


 

Articolo 4, comma 43
(
Diritto al risarcimento del danno derivante dal mancato recepimento di direttive o altri provvedimenti comunitari)

 

 

Il comma 43 prevede che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell’ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace alla disciplina di cui all’articolo 2947 del codice civile – dunque al termine di prescrizione quinquennale - e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato.

 

L'articolo 2947 c.c. disciplina la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito e dispone, al primo comma, che tale diritto si prescrive nel termine di cinque anni decorrenti dal giorno in cui il fatto si è verificato.

 

La disposizione in esame contiene un generico rinvio all'articolo 2947 nel suo complesso ma, considerato il carattere specifico delle previsioni di cui al secondo comma (relativa all'ipotesi di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie) e di cui al terzo comma (relativa all'ipotesi in cui il fatto è considerato dalla legge come reato) del predetto articolo 2947, pare verosimile concludere nel senso che il rinvio debba intendersi come un rinvio al disposto del primo comma e, quindi, volto a prevedere esclusivamente l'applicazione del termine di prescrizione quinquennale.

 

Per completezza si rammenta che sulla problematica in questione si sono recentemente pronunciate le Sezioni Unite della Corte di cassazione che sul punto hanno affermato che "...in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non auto esecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di Giustizia, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto - anche a prescindere dall'esistenza di uno specifico intervento legislativo accompagnato da una previsione risarcitoria - allo schema della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria per attività non antigiuridica, dovendosi ritenere che la condotta dello Stato inadempiente sia suscettibile di essere qualificata come antigiuridica nell'ordinamento comunitario ma non anche alla stregua dell'ordinamento interno. Ne consegue che il relativo risarcimento, avente natura di credito di valore, non è subordinato alla sussistenza del dolo o della colpa e deve essere determinato, con i mezzi offerti dall'ordinamento interno, in modo da assicurare al danneggiato un'idonea compensazione della perdita subita in ragione del ritardo oggettivamente apprezzabile, restando assoggettata la pretesa risarcitoria, in quanto diretta all'adempimento di una obbligazione ex lege riconducibile all'area della responsabilità contrattuale, all'ordinario termine decennale di prescrizione" (si veda Cass. civ. Sez. Unite, 17-04-2009, n. 9147. Nello stesso senso, con alcune ulteriori precisazioni, si veda anche Cass. civ. Sez. III, 17-05-2011, n. 10813).


 

Articolo 4, comma 44
(Soppressione indennità e rimborsi per trasferimento
di dipendenti pubblici)

 

 

Il comma 44 sopprime alcune indennità e rimborsi attualmente vigenti in relazione al trasferimento dei dipendenti statali, ad esclusione del personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico.

 

In particolare:

§      vengono soppresse le indennità ed i rimborsi previsti dagli articoli 18, 19, 20 e 24 della L. 18 dicembre 1973, n. 836[51]. I richiamati articoli regolamentano l’erogazione, rispettivamente, dell’indennità di trasferta per il tempo impiegato nel viaggio; del rimborso delle spese di viaggio; il rimborso delle spese per il trasporto di mobili e masserizie; l'indennità per il trasporto di mobili da uno ad altro alloggio di servizio o da un alloggio di servizio ad un alloggio privato o viceversa, nell'ambito dello stesso Comune;

§      viene disposto che l'indennità di prima sistemazione, di cui all’articolo 21 della stessa L. 836/1973, sia dovuta solamente nel caso in cui ci sia un effettivo mutamento della residenza del dipendente, a seguito del trasferimento da una ad altra sede permanente di servizio.

 

La disposizione, contestualmente, provvede a sopprimere le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

 

Si segnala, al riguardo, che mentre il testo del comma in esame e la relazione illustrativa al provvedimento affermano che le disposizioni in esame trovano applicazione nei confronti dei soli dipendenti statali, la relazione tecnica intende come personale interessato quello appartenente alle pubbliche amministrazioni, ampliando con ciò l’ambito soggettivo di riferimento.


 

Articolo 4, comma 45
(Diritto di segreteria per la partecipazione a
concorsi di dirigenti pubblici)

 

 

Il comma 45 istituisce un diritto di segreteria (di importo compreso tra 10 e 15 euro, determinato nel bando), quale contributo per sostenere le spese delle procedure concorsuali, da parte dei partecipanti a concorsi di reclutamento del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione di Regioni, Province autonome ed enti locali (nonché degli enti del Servizio sanitario nazionale di loro competenza).

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie fiscali. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.


 

Articolo 4, comma 46
(Pagamento diretto di canoni di locazioni dovuti
da amministrazioni statali)

 

 

Il comma 46 dell’articolo 4 reca una disposizione finalizzata a semplificare, razionalizzare e consentire il pagamento diretto, ove ciò non già avvenga, dei canoni di locazione, censi, canoni, livelli ed altri oneri dovuti da parte delle amministrazioni statali.

A tal fine si prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, siano stabiliti i tempi e le modalità per il trasferimento alle amministrazioni interessate delle relative risorse finanziarie, nonché il subentro delle stesse amministrazioni alla Direzione centrale dei servizi del tesoro.

 

La clausola di “decreto di natura non regolamentare" riferita all'emanando decreto esclude l'applicazione dell'art. 17, comma 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400[52], che reca la procedura per l'approvazione dei regolamenti (prevedendo fra l'altro il parere del Consiglio di Stato) e, qualora il contenuto del decreto da emanare abbia natura sostanzialmente normativa, si configura come tacita deroga alla citata norma della legge n. 400.


 

Articolo 4, comma 47
(Destinazione di risorse al potenziamento dell’Amministrazione economico-finanziaria)

 

 

Il comma 47 dell’articolo 4 – aggiungendo un periodo alla fine dell’articolo 67, comma 1 del decreto legge n. 112 del 2008[53] -prevedela destinazione, dal 2012, di una quota non inferiore al 10 per cento di specifiche risorse al potenziamento ed alla copertura degli oneri indifferibili dell’Amministrazione economica-finanziaria, esclusi quelli di personale.

 

Si tratta delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79[54], ovvero di quella quota – individuata con decreto ministeriale - delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale, dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento di rimborsi o crediti d'imposta, delle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato e sulla base dei risparmi di spesa per interessi, destinata al potenziamento dell’Amministrazione e all’alimentazione di appositi fondi per il personale in servizio presso gli Uffici adibiti alle suddette attività, i quali abbiano conseguito gli obiettivi di produttività.

Il comma 1 del citato articolo 67 del D. L. 112 del 2008 ha previsto una decurtazione del 10 per cento delle predette risorse determinate per l'anno 2007, destinandole al fondo di assistenza per i finanzieri.

 

La norma in esame, pertanto, riduce di almeno il 10 per cento le risorse destinate ai sensi del citato articolo 12 ad incentivare il personale dell'Amministrazione economica e finanziaria, destinando tale quota al potenziamento ed alla copertura degli oneri indifferibili della stessa Amministrazione.

Si rimanda infine ad apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze per il riparto delle suddette risorse tra le diverse strutture dell'Amministrazione, incluso il Corpo della guardia di finanza.


 

Articolo 4, commi 48 e 49
(Trattamento economico del personale assegnato temporaneamente alle Autorità amministrative indipendenti)

 

 

Il comma 48 prevede il divieto, per le Autorità amministrative indipendenti, così come individuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della L. 31 dicembre 2009, n. 196[55], di erogare indennità, compensi o altri emolumenti al personale delle pubbliche amministrazioni, individuate dallo stesso ISTAT, in posizione di comando, distacco - o analoga posizione - presso le richiamate Autorità, al fine di operare perequazioni rispetto al trattamento economico fondamentale più elevato percepito dal personale di ruolo delle stesse Autorità.

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 3, della L. 196/2009 ha disposto che la ricognizione degli enti e degli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'ISTAT è operata annualmente dallo stesso Istituto con proprio provvedimento e pubblicata nella G.U. entro il 30 settembre di ogni anno.

In particolare, il Comunicato ISTAT 24 luglio 2010[56] ha elencato come Autorità amministrative indipendenti:

-        l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

-        l’Autorità garante della concorrenza e del mercato;

-        l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

-        l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

-        l’Autorità per l'energia elettrica e il gas;

-        la Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;

-        il Garante per la protezione dei dati personali.

Il successivo Comunicato ISTAT del 30 settembre 2011[57] ha aggiunto al richiamato elenco l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR, e la Commissione indipendente valutazione, trasparenza P.A. - CIVIT

 

Ai sensi del successivo comma 49, le richiamate disposizioni trovano applicazione anche per le indennità, compensi o altri emolumenti comunque denominati, già in godimento alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Allo stesso tempo, si stabilisce la disapplicazione delle clausole difformi contenute nei regolamenti o negli atti interni concernenti la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale delle Autorità precedentemente citate.

 

E' quanto le Autorità, in ragione della loro autonomia e contabile, potrebbero disporre, ed il comma 48 vieta. Il comma 49 lo ribadisce prevedendo la disapplicazione di clausole difformi che siano recate da regolamenti o atti interni delle Autorità, insieme specificando che il divieto investa ogni indennità, compenso o comunque denominato emolumento, anche già in godimento.


 

Articolo 4, comma 50
(Finanziamento del servizio postale universale)

 

 

L’articolo 4, comma 50,introdotto durante l’esame al Senato, modifica l’articolo 53, comma 3, della legge n. 449/1997, in materia di finanziamento del servizio postale universale.

Tale comma prevede che lo Stato riconosca a Poste italiane un compenso collegato allo svolgimento di obblighi di servizio universale nel settore dei recapiti postali, il cui importo viene determinato nel contratto di programma da stipulare ai sensi dell'articolo 2, comma 23, della legge n. 662/1996.

Il comma in esame aggiunge un inciso, con il quale si pone un limite massimo all’onere derivante dal predetto finanziamento, che non potrà superare i 321,6 milioni di euro per il 2012, i 351,6 milioni per il 2013, i 291,6 milioni a decorrere dal 2014.

 

Ai sensi dell’articolo 3 del d.lgs. n. 261/1999, l'onere per la fornitura del servizio postale universale è finanziato, in primo luogo, attraverso trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato. Gli importi dei trasferimenti sono quantificati nel contratto di programma fra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio universale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il servizio è inoltre finanziato da un fondo di compensazione, previsto dall’art. 10 dello stesso D.Lgs. n. 261, che viene alimentato dai fornitori di servizi postali che siano titolari di licenze individuali e di autorizzazione generale. Il contratto di programma è regolato dall’art. 8 del decreto legge n. 487/1993, convertito dalla legge n. 71/1994, che prevede che sullo schema di contratto sia acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti.


 

Articolo 4, comma 51
(Riduzione autorizzazioni legislative di spesa)

 

 

Il comma 51, introdotto nel corso dell’esame al Senato, riduce le autorizzazioni legislative di spesa – finanziate dalla Cassa DD.PP. - di una serie di interventi indicati nell’elenco 3 allegato e che riguardano, sostanzialmente, interventi per alcune calamità naturali.

Si riporta , pertanto, l’elenco 3, con i provvedimenti legislativi ivi indicati e le relative riduzioni per il triennio 2012-2014:

(in euro)

Provvedimento legislativo

2012

2013

2014

L. 102/1990, art. 13, comma 1: Fondo ordinario per la finanza locale per la ricostruzione della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como

 

 

38.960.000

D.L. 6/1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi

13.097.257

10.832.306

 

D.L. 328/1994, art. 4: alluvioni 1993 (Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Toscana, Lazio, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Sardegna, Puglia e Sicilia)

40.103.116

33.167.952

40.103.116

D.L. 691/1994, art. 6, comma 1: alluvioni 1994 (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana)

1.500.000

827.067

1.200.000

D.L. 269/2003, art. 5: trasformazione in S.p.a di Cassa depositi e prestiti

8.000.000

6.616.534

8.000.000

D.L. 269/2003, articolo 29, comma 1: risorse per provvedere alla spesa per canoni di locazione degli immobili adibiti ad uffici pubblici.

1.000.000

 

2.000.000

 

La relazione tecnica al maxiemendamento che ha introdotto la disposizione in commento afferma che il comma 51 in esame prevede l’introduzione di un nuovo elenco di interventi correttivi, da aggiungere a quelli indicati dall’articolo 4 del provvedimento in esame, relativi allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle Finanze, concernenti stanziamenti destinati a finanziare operazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti, non ancora utilizzati, nonché canoni di locazione di immobili pubblici con conseguente razionalizzazione degli spazi in uso.

Non è chiaro il riferimento all’articolo 5 della legge n. 269/2003, citato nell’elenco suddetto, in quanto tale norma non reca alcuna autorizzazione legislativa di spesa, bensì la disciplina della trasformazione di Cassa depositi e prestiti in società per azioni.


 

Articolo 4, commi 52 e 53
(Istituto per lo Sviluppo agroalimentare)

 

 

Il comma 52 precisa che le disposizioni di cui ai successivi commi da 53 a 55 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, relativamente alle spese non rimodulabili, ai sensi dei D.L. n. 98 e 138 del 2011.

 

Il comma 53 prevede che l’Istituto per lo sviluppo agroalimentare S.p.A. (ISA) sia autorizzato a versare all’entrata del bilancio dello Stato, 32,4 milioni di euro entro il 31 gennaio 2012, 9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2013 e 9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2014.

La società, che opera come finanziaria per il settore agricolo, agro-industriale e agroalimentare, è stata istituita nell’ottobre 2004 allo scopo di subentrare nelle attività allora svolte nel settore da Sviluppo Italia. Interamente partecipata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ISA promuove progetti di sviluppo agroindustriale, può assumere partecipazioni in società operanti in agricoltura e nell’agro-alimentare, e può prestare assistenza e consulenza nel settore finanziario ad aziende e enti pubblici e privati.

Con il decreto legge n. 35/2005, sono state disciplinate l’attività e il funzionamento di ISA (art. 10-ter) in particolare configurando un ruolo specifico per l’Istituto in merito alla “valutazione, ammissione e gestione” dei contratti di filiera e dei contratti di programma nei quali siano presenti iniziative specifiche per il settore agricolo e agroalimentare. In entrambi i casi sono rimaste comunque ferme le competenze attribuite al CIPE relativamente alla “approvazione” di entrambi gli strumenti della programmazione negoziata. La norma (comma 9 dell’art. 10-ter) aveva quindi autorizzato il dicastero agricolo ad acquistare dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e da Sviluppo Italia S.p.A. le partecipazioni da entrambi possedute in ISA e loro attribuite nelle misura rispettivamente del 60% e del 40% all’atto della costituzione della società.

Successivamente l’art. 10-ter del D.L. n. 203/2005 ha disposto il trasferimento di talune risorse dalla società per azioni Sviluppo Italia Spa alla società ISA. In particolare era stato disposto che (entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione), in coerenza con la Relazione 2004 predisposta da Sviluppo Italia ai sensi della delibera CIPE n. 90 del 4 agosto 2000, fosse trasferito il seguente patrimonio:

-        il credito risultante dal finanziamento ad ISA S.p.A. erogato da Sviluppo Italia SpA il 4 aprile 2005, pari a euro 200 milioni di euro (co. 1, lett. a));

-        le partecipazioni acquisite sia dalla ex-RIBS S.p.A. (era la holding finanziaria pubblica che operava nel settore agroalimentare)[58] sia da Sviluppo Italia S.p.A., nonché i relativi crediti derivanti dai finanziamenti erogati (co. 1, lett. b) e c));

-        le disponibilità liquide ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera b), pari a 50 milioni di euro (co. 1, lett. d));

-        il debito residuo inerente al finanziamento bancario contratto dalla ex-RIBS per gli interventi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 423/1998, con il relativo residuo beneficio del rimborso da parte dello Stato (co. 1, lett. e)).

Di conseguenza, ad ISA erano trasferiti gli impegni già assunti da Sviluppo Italia anche relativamente ad iniziative non ancora attuate (co. 2, lett. a)) e le competenze relative agli interventi di cui alla delibera CIPE n. 90/2000, che aveva definito criteri e modalità d’intervento di Sviluppo Italia a seguito dell’incorporazione di RIBS (co. 2, lett. b)). Coerentemente con l’attribuzione ad ISA dei compiti ex RIBS, l’abrogazione poi disposta dal comma 9 dell’art. 10-ter sottraeva le risorse finanziarie di cui alla citata delibera n. 90 dal novero delle risorse da trasferire ad Ismea.

In conseguenza dell’estensione delle proprie competenze, la società ISA è stata anche chiamata a fornire il proprio supporto tecnico al Ministero, in merito ai progetti di riconversione presentati dalle imprese saccarifere per gli impianti industriali dove la produzione di zucchero era destinata a cessare (D.L. n. 2/2006, articolo 2. co. 3).

L’art. 28 co. 1-bis del D.L. n. 248/2007 (come modificato dall’art. 4-septies del D.L. n. 78/2009, cd legge Tremonti-ter) ha anche stabilito che all’Istituto sviluppo agroalimentare venisse versato (dal Fondo strategico per il Paese) l’importo di 20 milioni di euro per l’anno 2009 e di 130 milioni di euro per l’anno 2010, sottoponendo il predetto importo al vincolo di destinazione territoriale dell’85 per cento a favore del Mezzogiorno e del restante 15 per cento a favore delle aree del centro-nord. La medesima norma ha altresì autorizzato ISA ad acquisire per incorporazione, entro il 30 giugno 2008 ed a costo zero, la società Buonitalia S.p.A. con le risorse alla stessa attribuite a suo tempo dall’art. 10 comma 10 del D.L. n. 35/2005.


 

Articolo 4, comma 54
(Riduzioni di spesa per assunzioni di personale operario presso il Corpo forestale dello Stato)

 

 

Il comma 54 riduce di euro 1.570.659 la spesa autorizzata per il 2012 dall’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2010, che ha destinato 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, all’assunzione di personale operaio a tempo determinato presso il Corpo forestale dello Stato.

Il DPCM 19 marzo 2010 è stato emanato in attuazione di quanto previsto dal comma 250 dell’art. 2 della legge finanziaria per il 2010 (Legge n.191/2009) che ha disciplinato le modalità di utilizzo del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell’economia e finanze. Più in particolare, è stato previsto che a tale Fondo affluiscano le risorse derivanti dal c.d. scudo fiscale (art. 13-bis, co 8, del D.L. n.78/2009), come integrate dalle entrate derivanti dal recupero degli aiuti di Stato in favore di imprese esercenti servizi pubblici locali a prevalente capitale pubblico (art. 19 del D.L: n.135/2009). La destinazione delle disponibilità del Fondo - negli importi di 2.214 milioni di euro nel 2010, di 213 milioni nel 2011 e di 160 milioni nel 2012 – è indicata nell’elenco 1, allegato alla legge finanziaria 2010. 181 milioni nel 2010, 113 milioni nel 2011 e 60 milioni nel 2010 sono destinati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, e sono stati ripartiti dall’articolo 2 del DPCM 19/3/2010. Il comma 8 di tale articolo ha previsto che venga disposto l’utilizzo, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, della somma di 3 milioni di euro per le finalità di cui all’articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n.124, secondo il quale è possibile ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato per la gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al fine di fronteggiare le esigenze relative all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta.

Si fa presente che nella risposta all'interrogazione n. 5-04855 (a firma del deputato Bordo, sull'utilizzo di operai a tempo determinato del Corpo forestale dello Stato), resa nella XIII Commissione della Camera dei deputati dal sottosegretario Rosso il 12 ottobre 2011, si apprende che "per l'anno in corso sono disponibili solo 1.414.223,33 euro (...) Le ridotte risorse finanziarie, pertanto, non hanno consentito di procedere alla riassunzione dei 181 operai a tempo determinato (OTD) impiegati nel 2010, ma solo di 81 unità per un periodo massimo di sei mesi". Nella stessa occasione il Governo ha ricordato che "il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, ha disposto che le Pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 2011, possono assumere personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009": tale disposizione ha comportato che la riduzione degli OTD - da utilizzare, nell'ambito delle funzioni del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi della legge n. 124 del 1985 - "è stata più consistente negli Uffici che dispongono, a seguito della procedura di stabilizzazione conclusasi nel mese di ottobre 2008, di un più elevato numero di operai a tempo indeterminato (OTI), con forte prevalenza negli Uffici posti nel centro-sud”.


 

Articolo 4, comma 55
(Riduzione sgravi contributi nel settore della pesca)

 

 

Il comma 55 riduce in modo permanente la misura degli sgravi contributivi e previdenziali stabiliti dal D.L. n. 457/97, art. 6, per la gente di mare. Tale norma dispone l’esonero totale dai contributi dovuti per i dipendenti imbarcati posti a carico sia delle imprese armatrici che dello stesso personale imbarcato. Il beneficio potrà essere goduto entro il limite del 60% per il 2012, e del 70% a decorrere dal 2013.

Il precedente comma 52, tuttavia, dispone che la riduzione dello sgravio contributivo concorra al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Peraltro, la relazione tecnica sottolinea che la norma si rende necessaria per conseguire (unitamente alla riduzione disposta con il comma 53) gli obiettivi di risparmio fissati dal DPCM 28 settembre 2011 per il MIPAF, traducendosi in una riduzione degli stanziamenti del cap. 1485 (sgravi per alcune tipologie di imprese che esercitano la pesca).

Da quanto sopra si evince che la riduzione degli sgravi sarebbe limitata al solo settore della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari per il quale è intervenuta la L. n. 203/2008 Finanziaria 2009, articolo 2, comma 2 che ha esteso, nel limite dell’80 per cento, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del menzionato D.L. n. 457/97 al settore della piccola pesca e della pesca[59]. Tale limite sarebbe ora oggetto della riduzione.

Va tuttavia posto in evidenza che l’attuale redazione del comma 55 sembrerebbe essere diretta a tutte le imprese armatrici, per le quali sarebbe stabilita una riduzione degli sgravi dei quali attualmente beneficiano.


 

Articolo 4, commi 56 e 57
(Riduzione oneri per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto)

 

 

Il comma 56 precisa che le disposizioni di cui ai successivi commi da 57 a 64 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle Infrastruttura e dei Trasporti, relativamente alle spese non rimodulabili, ai sensi dei D.L. n. 98 e 138 del 2011.

 

Il comma 57 riduce, a decorrere dall’anno 2012, gli oneri per la rafferma in servizio dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto, realizzando risparmi pari a euro 7.053.093.

 

Nell’ambito del processo di professionalizzazione del personale di truppa delle Forze armate, l’articolo 2217 del Codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo 66/2010)[60] dispone che, fino al 31 dicembre 2015, ferme restando le dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 815, le consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri previsti, per l'anno di riferimento, dall’articolo 585; tale articolo prevede, per il 2012, una spesa di euro 75.022.475,62 ora ridotta, dal comma in esame, di 7.053.093.

 

La Relazione tecnica afferma che il decreto interministeriale di cui sopra ha determinato le consistenze di ciascuna categoria dei volontari di truppa, a decorrere dall’anno 2012, in modo da non concedere la rafferma annuale a 300 volontari in ferma prefissata di un anno; in tal modo vengono quantificati risparmi strutturali di spesa pari a euro 7.052.093.


 

Articolo 4, comma 58
(Riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE))

 

 

Il comma 58 riduce di 52 milioni di euro, per l’anno 2012, la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

 

L’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282/2004[61] ha istituito il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (ISPE) al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze (cap. 3075, missione 1 “Politiche economico-finanziarie e di bilancio”, programma 1.6 “Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio”).

Visto il suo utilizzo flessibile, il Fondo è stato oggetto di numerosi interventi normativi, i quali hanno apportato variazioni in aumento e in diminuzione dei relativi stanziamenti. Da ultimo, sono intervenuti sulla dotazione del Fondo i due decreti legge di manovra. In particolare, l'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 98/2011[62] ha disposto un incremento della dotazione del fondo di 835 milioni di euro per l'anno 2011 e di 2.850 milioni per l'anno 2012, destinando le risorse finanziarie per l’anno 2012 all’attuazione della manovra di bilancio relativa all’anno medesimo. L’articolo 1, comma 125, del decreto-legge 138/2011[63] ha ulteriormente incrementato il Fondo di 2.000 milioni di euro per il 2012.

Il disegno di legge di bilancio 2012, presentato al Senato, reca per tale Fondo, uno stanziamento di competenza pari a 5.050,7 milioni di euro per il 2012, a 60,4 milioni per il 2013 e a 256,5 milioni per il 2014.


 

Articolo 4, comma 59
(Contributo per l’adeguamento della componente aereonavale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera)

 

 

Il comma 59 riduce di euro 950.000, per l’anno 2012, il contributo finalizzato a rafforzare le capacità di pattugliamento e sorveglianza marittima del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, tramite l'adeguamento della propria componente aeronavale.

L’articolo 30 del decreto-legge 4/2006[64] ha autorizzato, a tal fine, un contributo annuale di 4 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007.

 

La Relazione tecnica afferma che la riduzione non comporta effetti negativi sulle obbligazioni giuridiche già perfezionate, in quanto il finanziamento autorizzato dal predetto decreto-legge, finalizzato alla commessa di un ATR 42 e di due elicotteri Agusta, è stato in parte utilizzato per l’accensione di mutui ed in parte si è saldata in contanti la commessa, realizzando in questo modo un risparmio sulla quota interessi, che nel 2012 è pari ad euro 950.000,00.


 

Articolo 4, comma 60
(Sicurezza stradale)

 

 

Il comma 60 riduce di euro 135.000, a decorrere dall’anno 2012, gli oneri per il finanziamento del Piano nazionale della sicurezza stradale.

 

L’art. 32, comma 5, della legge 144/1999[65]disciplina il Piano nazionale della sicurezza stradale, che viene approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. Il Piano consiste in un sistema articolato di indirizzi, di misure per la promozione e l'incentivazione di piani e strumenti per migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti proprietari e gestori, di interventi infrastrutturali, di misure di prevenzione e controllo, di dispositivi normativi e organizzativi, finalizzati al miglioramento della sicurezza secondo gli obiettivi comunitari. Con delibera CIPE 29 novembre 2002, n. 100/2002 (Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15), sono stati approvati il Piano nazionale della sicurezza stradale per il biennio 2002-2003 ed il primo programma annuale di attuazione del suddetto Piano nazionale. Con Del. CIPE 13 novembre 2003, n. 81/2003 (Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2004, n. 16) è stato approvato il secondo programma annuale di attuazione del Piano nazionale; con Del. 21 dicembre 2007, n. 143/2007 (Gazzetta Ufficiale. 23 giugno 2008, n. 145), è stato approvato il terzo programma annuale di attuazione del Piano nazionale; con Del. CIPE 18 dicembre 2008, n. 108/2008 (Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2009, n. 73) sono stati approvati il quarto e il quinto programma di attuazione del citato Piano nazionale.

 

La Relazione tecnica afferma che la riduzione è resa possibile dalla circostanza che un comune, per carenza di risorse proprie, non ha potuto accedere al cofinanziamento di interventi.


 

Articolo 4, comma 61
(Ferrovia a gestione commissariale governativa)

 

 

Il comma 61 dispone una riduzione pari a 5 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2012, delle assegnazioni finanziarie a favore delle ferrovie a gestione commissariale governativa.

 

La relazione tecnica alla predetta disposizione afferma che lo stanziamento può essere ridotto dell’importo di 5 milioni di euro poiché tale somma non risulta strettamente necessaria al funzionamento aziendale.

 

Con riferimento a tale assegnazione finanziaria, si ricorda che l’articolo 3, comma 33 della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007), a decorrere dal 2008, ha disposto la ripartizione delle somme che ai sensi dell’articolo 46 della legge finanziaria per il 2002 (legge n. 448 del 2001) erano confluite in un Fondo per gli investimenti iscritto in ogni stato di previsione ministeriale alle corrispondenti autorizzazioni legislative rispettivamente presenti nei medesimi stati di previsione.

 

Riguardo le gestioni commissariali governative si segnala che, da ultimo, il comma 5 dell’articolo 21 del decreto-legge n. 98 del 2011[66] ha attribuito alla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le funzioni e i compiti delle gestioni commissariali governative per tale settore[67]. I commissari governativi attualmente in carica cessano dall’incarico e dall’esercizio delle funzioni a decorrere dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto-legge). Scopo della norma è il contenimento della spesa pubblica e il completamento delle procedure di trasferimento alle regioni dei compiti e delle funzioni di programmazione ed amministrazione relativi alle ferrovie in regime di gestione commissariale governativa, come previsto dall’articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 422 del 1997[68].

Quest’ultimo in particolare ha delegato alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti le ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate per la ristrutturazione alla società Ferrovie dello Stato S.p.A.. Le regioni subentrano allo Stato, quali concedenti delle ferrovie, sulla base di accordi di programma, stipulati a norma dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Gli accordi di programma definiscono, nello specifico, il trasferimento dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura a titolo gratuito alle regioni.


 

Articolo 4, comma 62
(Riduzione del fondo per il funzionamento
dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie)

 

 

Il comma 62 dell’articolo 4 riduce di euro 6.000.000 per l’anno 2012 e di euro 2.000.000 per l’anno 2013, il fondo per il funzionamento dell’Agenzia per la sicurezza delle ferrovie (capitolo 1227 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – programma 13.5).

 

Il fondo in questione è stato istituito dall’articolo 26, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 162/2007.[69] Il fondo viene alimentato, nei limiti della somma di 11.900.000 euro annui, con corrispondente riduzione delle somme di previsto trasferimento da parte dello Stato e destinate all'espletamento dei compiti previsti dal decreto legislativo in precedenza svolti da parte del gruppo F.S. S.p.A.

 

La Relazione tecnica afferma che la riduzione è possibile, in via transitoria, poiché l’Agenzia, operativa da giugno 2008, si trova tuttora in fase di avvio dell’attività. Al momento, infatti, si è in attesa del completamento dell’impianto regolamentare interno (è in corso di definizione l’iter per l’adozione del Regolamento per il reclutamento del personale[70]) e solo dal 1° gennaio 2010 l’Agenzia ha completato l’assunzione delle competenze attribuitele dalla legge istitutiva. Si fa, inoltre, presente che l’organico è ancora in fase di completamento per cui è prevista una minore spesa di 6 milioni di euro nel 2012 e di 2 milioni di euro nel 2013, mentre dal 2014 è previsto il completamento della pianta organica.


 

Articolo 4, comma 63
(Riduzione dei finanziamenti
per l’informatizzazione dei servizi marittimi)

 

 

Il comma 63 riduce di 3.873.427 euro, a decorrere dal 2012, i finanziamenti per l’informatizzazione dei servizi marittimi, autorizzati dall’articolo 9-bis del D.L. n. 457/1997.

 

Il citato articolo 9-bis (Informatizzazione dei servizi marittimi) del decreto-legge 457/1997[71] autorizza spese per la realizzazione del piano triennale 1995-1997 per l'informatica del settore navigazione marittima, integrato dai successivi piani triennali 1996-1998, 1997-1999 e 1998-2000, compreso il Sistema di controllo del traffico marittimo (Vessel Traffic Services - VTS), nel rispetto delle esigenze di tutela e difesa dell'ambiente marino e ai fini del completamento del Sistema informatizzato del demanio marittimo.

La Relazione tecnica afferma che la riduzione è possibile poiché esistono margini di efficientamento che consentono il contenimento dei costi.


 

Articolo 4, comma 64
(Sistema integrato controllo traffico marittimo (VTS))

 

 

Il comma 64 riduce di euro 8.000.000 i finanziamenti - previsti dall’articolo 39, comma 2, della legge n. 166/2002 - per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per la realizzazione di un programma di sperimentazione, avente la durata di un anno, di sistemi innovativi di rilevazione e controllo automatizzato dei percorsi effettuati in aree urbane ed extraurbane dai veicoli che trasportano merci pericolose, al fine di monitorare e validare le migliori tecnologie in materia.

 

L’articolo 39, comma 2 (Realizzazione del piano triennale per l'informatica) della legge 166/2002[72], autorizza limiti di impegno quindicennali di 5.728.000 euro per l'anno 2002, di 6.229.000 euro per l'anno 2003 e di 18.228.000 euro per l'anno 2004 per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché per la realizzazione di un programma di sperimentazione avente la durata di un anno di sistemi innovativi di rilevazione e controllo automatizzato dei percorsi effettuati in aree urbane ed extraurbane dai veicoli che trasportano merci pericolose, al fine di monitorare e validare le migliori tecnologie in materia.

 

Secondo la Relazione tecnica, la riduzione in oggetto viene operata in applicazione dell’articolo 11 del R.D. 2440/1923, Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, che prevede l’obbligo di assoggettamento dell’appaltatore a riduzioni o aumenti delle prestazioni, nei limiti di un quinto del prezzo complessivo. Si tratta, in particolare, di una rimodulazione delle prestazioni mediante l’esclusione di alcuni interventi che, nell’ambito delle complessive realizzazioni, sono stati individuati a minor impatto operativo e che non compromettono il raggiungimento degli obiettivi che l’Amministrazione si è prefissata. Ciò si rende possibile anche alla luce delle opportunità tecniche ed economiche offerte dalle più moderne e performanti tecnologie acquisite.

Va precisato che la riduzione, secondo la stessa Relazione tecnica, è da intendersi riferita alle risorse specificamente destinate, ai sensi del comma 5 del citato art. 39 della legge n. 166/2002, al Sistema integrato controllo traffico marittimo (VTS).


 

Articolo 4, commi 65 e 66
(Riduzione funzionamento enti pubblici previdenza ed assistenza)

 

 

Il comma 65 precisa che le disposizioni di cui al successivo comma 66 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relativamente alle spese non rimodulabili, ai sensi dei D.L. n. 98 e 138 del 2011.

 

In particolare, il comma 66 prevede, allo scopo di concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica per gli anni 2012 e successivi, l’obbligo, per l’INPS, l’INPDAP e INAIL (nell’ambito della propria autonomia), di adottare specifiche misure di razionalizzazione organizzativa, al fine di ridurre le proprie spese di funzionamento in misura non inferiore all’importo complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di euro per l’anno 2012, 10 milioni di euro per l’anno 2013 e 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014.

 

Si ricorda che l'articolo 01 del recente D.L. 138/2011 ha previsto la predisposizione di un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica diretto anche individuare, attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, nonché l'avvio di un ciclo di “spending review”, mirato alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato.

Più in dettaglio, il comma 1 dell'articolo ha attributo al Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministeri interessati, il compito di presentare al Parlamento entro il 30 novembre 2011 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica.

Detto programma, dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica, deve prevedere in particolare, in coerenza con la L. 4 marzo 2009, n. 15, anche l'accorpamento degli enti della previdenza pubblica[73].

 

Il riparto delle somme tra gli enti richiamati in precedenza, allo scopo della definizione delle riduzioni delle spese di funzionamento a carico di ciascun Ente, è demandato ad un apposito decreto interministeriale.

 

Con lo stesso decreto viene inoltre stabilito il riparto dell’importo citato tra gli altri enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici individuati all’interno del decreto medesimo, nonché la data entro la quale debba essere effettuato il versamento annuale, ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, delle somme provenienti dalle richiamate riduzioni di spesa.

 

Si segnala, al riguardo, che il testo non prevede il termine entro il quale il richiamato decreto debba essere emanato.


 

Articolo 4, commi 67 e 68
(Riduzione di personale scolastico fuori ruoloper compiti connessi con l'autonomia scolastica)

 

 

Il comma 67 precisa che le disposizioni di cui ai successivi commi da 68 a 83 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delMinistero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativamente alle spese non rimodulabili, ai sensi dei D.L. n. 98 e 138 del 2011.

Il comma 67 specifica, altresì, che tali riduzioni, unitamente a quelle disposte dall’art. 3 (Riduzioni delle spese rimodulabili), operano in deroga all’art. 10, co. 1, del D.L. n. 98/2011 - come modificato dall’art. 1, co. 2, del D.L. 138/2011 (L. 148/2011) -, in base al quale erano esclusi dalle riduzioni in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto previste per le amministrazioni centrali dello Stato dal 2012[74], per quanto qui interessa, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), nonché le risorse destinate alla ricerca e all'istruzione scolastica[75].

 

Per quanto qui interessa, la deroga prevista dal comma 67 riguarda le risorse destinate alla ricerca e all’istruzione scolastica, che sono raggruppate nell’ambito di due Missioni; i commi dal 68 all’83 non contengono, infatti, prescrizioni relative al FFO (spesa non rimodulabile). In proposito si segnala che l’art. 33, comma 15, del ddl in esame autorizza la spesa di 400 milioni di euro per l’anno 2012 per interventi in favore del sistema universitario, nonché per le finalità dell’FFO (v. infra).

 

Il comma 68 dispone, con una novella all'art. 26, co. 8, primo periodo, della legge n. 448 del 1998, la riduzione da 500 a 300 delle unità di personale scolastico (dirigenti scolastici e docenti) delle quali il Ministero può avvalersi presso i propri uffici per compiti connessi con l'autonomia scolastica.

La relazione illustrativa evidenzia che tale personale è sostituito con supplenti annuali: pertanto, la riduzione del numero determina un minor fabbisogno di personale supplente.

La relazione tecnica evidenzia che nell’a.s. 2010/2011 il contingente era diviso fra 100 dirigenti scolastici e 400 professori e che, a decorrere da settembre 2012, lo stesso potrebbe presumibilmente dividersi fra 60 dirigenti scolastici e 240 professori, con una riduzione del fabbisogno di supplenti annuali pari a 160 unità. Da ciò deriverà una riduzione di spesa pari a 1,7 milioni di euro nel 2012 e a 5,2 milioni di euro a decorrere dal 2013.

 

L’art. 26, co. 8, primo periodo, della L. 448/1998 stabilisce che l'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, dell'opera di docenti e dirigenti scolastici, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non superiore a cinquecento unità, determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

Il secondo e il terzo periodo dispongono ulteriori assegnazioni per collaborazioni con enti impegnati in prevenzione e recupero della tossicodipendenza e nel campo della formazione e della ricerca educativa, per un contingente massimo, in ciascuno dei casi, pari a 100 unità[76].

Tutte le assegnazioni comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta.

Occorre peraltro ricordare che con circolare n. 24 del 2 marzo 2009[77], relativa alle assegnazioni per l’a.s. 2009/2010, in relazione alla riduzione di comandi, distacchi, utilizzazioni prevista dal piano programmatico adottato ai sensi dell’art. 64 del D.L. 112/2008, si è disposta la riduzione da tre a due anni la durata massima del collocamento fuori ruolo. Il contingente è assegnato all’Amministrazione Centrale - Dipartimento per l’istruzione - e agli Uffici Scolastici Regionali rispettivamente in numero di 119 unità e di 381 unità, come dal piano di ripartizione fissato con la circolare n. 71 del 13 aprile 2001[78].

Tali previsioni sono state confermate dalle circolari relative ai due a.s. successivi (C.M. 12 febbraio 2010, n.12[79], e 31 gennaio 2011, n.11[80]).


 

Articolo 4, commi 69 e 70
(Riduzione di posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi)

 

 

Il comma 69, modificando l’art. 19, co. 5, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) innalza da 500 a 600 il numero di alunni al di sotto del quale non possono essere assegnati agli istituti scolastici dirigenti con incarico a tempo indeterminato e la direzione è assegnata in reggenza[81] a dirigenti scolastici già titolari di incarico in altri istituti. La soglia per le istituzioni site in piccole isole, comuni montani, aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche - fissata fino a 300 alunni dal D.L. 98/2011 - è elevata fino a 400 alunni.

 

Il comma 70, aggiungendo il comma 5-bis nell’art. 19 del D.L. 98/2011, dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, alle medesime istituzioni scolastiche non può essere assegnato, in via esclusiva, un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) e che con decreto del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche.

 

Il personale DSGA che ricopre tali posti sarà destinatario di una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite massimo del 10 per cento dei risparmi derivanti dalla nuova misura organizzativa, all’esito di una specifica sessione negoziale: ciò, in deroga all'art. 9, co. 1, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010), in base al quale per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva.

 

Si ricorda che la relazione illustrativa del D.L. 98/2011 (A.S. 2814) specificava che, lasciando inalterati i punti di erogazione del servizio, le istituzioni scolastiche autonome saranno ridotte di 1130 unità, con conseguente riduzione dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi.

 

La relazione tecnica del provvedimento in esame evidenzia, invece, che le scuole interessate dall’applicazione dell’art. 19, co. 5, del D.L. 98/2001 erano 1.812, che diventano 3.138 a seguito dell’applicazione della nuova norma.

Conseguentemente, il numero di posti di dirigente scolastico si riduce, dall’a.s. 2012/2013, di 1331 unità e quello dei DSGA di 1569 unità.


 

Articolo 4, comma 71
(Riscontro di regolarità amministrativa e contabile nelle istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale)

 

 

Il comma 71 prevede che il riscontro di regolarità amministrativo contabile presso le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM[82]) è effettato da due revisori dei conti, nominati con decreto del Ministero (rectius: Ministro) dell'istruzione, dell'università e della ricerca e designati uno da quest'ultimo Ministero e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Si modifica, in tal modo, anche se non esplicitamente, quanto disposto dall’art. 9, comma 1, primo periodo, del DPR 132/2003, sia per quanto concerne il numero dei membri del collegio, sia per quanto concerne l’atto attraverso il quale lo stesso collegio è costituito.

In base all’art. 9, co. 1, primo periodo, del DPR 132/2003, infatti, il collegio dei revisori, costituito con provvedimento del presidente (dell’istituzione di alta formazione artistica e musicale), è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, e due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

 

Al riguardo si evidenzia che si interviene su materia trattata da un regolamento di delegificazione, parzialmente rilegificandola.

Con riferimento alla formulazione del testo, si ricorda che il D.Lgs. n. 39 del 2010, di recepimento della direttiva 2006/43/CE, ha introdotto la figura del “revisore legale” in sostituzione del precedente “revisore contabile. Inoltre, occorre riferire il decreto al Ministro e non al Ministero.

 

Il comma 71 dispone, inoltre, che ai revisori non si applica la disciplina sul trattamento di missione prevista dall'art. 26, quarto comma, della legge n. 836/1973 e che essi hanno diritto ad un rimborso spese secondo le regole previste per i funzionari dello Stato.

 

L’art. 26, quarto comma, della L. 836/1973 dispone che agli amministratori ed ai sindaci o revisori degli enti locali e parastatali, nonché degli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, e degli enti ed istituti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato contribuisce in via ordinaria, è attribuito, per le missioni compiute, un trattamento di missione stabilito con deliberazione di ciascun ente e approvato dalle amministrazioni vigilanti. Detto trattamento non può eccedere quello previsto per i dipendenti dello Stato con qualifica di dirigente generale.

Al riguardo si ricorda, peraltro, che l’art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010) ha disposto che dal 2011 le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A.[83] non possono effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009, con alcune esclusioni.

La stessa L. 836/1973 (articoli 12-15) disciplina il rimborso spese ai dipendenti statali in missione, prevedendo, secondo uno schema alquanto articolato, specifiche modalità di rimborso in relazione alle spese effettivamente sostenute per diverse tipologie di viaggio ed in rapporto alla qualifica del dipendente stesso[84].

La materia comunque è oramai regolamentata della contrattazione collettiva.

Ad esempio, l’articolo 30 del CCNL integrativo del CCNL Comparto Ministeri del 16 maggio 2001[85] definisce il trattamento di trasferta, con la disciplina dei relativi rimborsi delle spese sostenute dai dipendenti.


 

Articolo 4, comma 72
(Contabilità speciali intestate agli uffici scolastici regionali)

 

 

Il comma 72 stabilisceche per il 2012 si applica l’art. 48, co. 1-ter, del D.L. n. 248 del 2007 (L. 31/2008), a suo tempo previsto per l’esercizio 2008.

La norma richiamata prescrivela quantificazione, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, delle somme da rendere indisponibili sulle contabilità specialiaperte ai sensi dell’art. 5-ter del D.L. 452/2001[86], ai fini della loro destinazione al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche[87]; inoltre, per far fronte alle esigenze delle istituzioni scolastiche, la medesima norma consente la riallocazione di somme, tramite giro fondi, tra le contabilità speciali intestate agli uffici scolastici provinciali[88] e l'assegnazione ad istituzioni scolastiche anche di altra provincia.

 

La relazione illustrativa specifica che in tal modo si permetteal MIUR di riutilizzare somme confluite nei conti correnti di contabilità speciale “nel periodo 2000-2011” e non utilizzate per il venir meno della originaria necessità “per le “esigenze necessarie in altra provincia o altro grado od ordine di scuola”.


 

Articolo 4, comma 73
(Blocco scatti di anzianità personale AFAM)

 

 

Il comma 73 stabilisce che gli anni 2012, 2013 e 2014 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti per il personale delle istituzioni AFAM.

 

La relazione illustrativa evidenzia che, in tal modo, si estende anche ai dipendenti AFAM il blocco degli scatti per un triennio, già disposto per 2011-2013 dal D.L. 78/2010 (L. 122/2010) per tutti i comparti interessatida scatti automatici di anzianità.

 

La relazione tecnica richiama, specificamente, il blocco disposto dall’art. 9, co. 23, del D.L. 78/2010 per il personale della scuola[89] (per il triennio 2010-2012 ) e quantifica gli effetti finanziari derivanti dalla norma in esame in 0,8 milioni per il 2012, 3,74 milioni per il 2013 e 6,68 milioni per il 2014.

 

Con riferimento alla formulazione del testo, sembrerebbe opportuno fare riferimento alleistituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale”, conformemente all’art. 2 della L. 508/1999.


 

Articolo 4, commi 74-77
(Permessi per i docenti AFAM)

 

 

I commi da 74 a 77 disciplinano i permessi per attività di studio, di ricerca e di produzione artistica dei docenti, con contratto a tempo indeterminato, del comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

L’ambito è attualmente regolato da norme contrattuali di comparto.

 

In particolare, il comma 74 stabilisce che tali permessi sono concessi nel limite di dieci giorni per anno accademico, compatibilmente con le attività programmate dalle istituzioni di appartenenza e solo senza comportare riduzioni dell’orario di servizio definito dal CCNL.

 

Il comma 75 dispone che i giorni di permesso previsti dalle disposizioni contrattuali del comparto non goduti entro l'anno accademico 2010-2011 non sono più cumulabili e possono essere fruiti fino al loro esaurimento nel limite di trenta giorni per anno accademico.

 

Il comma 76 prevede che l'assenza del docente per i periodi di permesso non può essere coperta con contratti di lavoro a tempo determinato.

 

Infine, il comma 77 dispone la revoca dei permessi in questione eventualmente già autorizzati per l’a.a. 2011-2012,qualora eccedenti il limite annuo di cui al comma 81.

 

L’art. 10, comma 8, del CCNL AFAM (Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale) siglato il 16 febbraio 2005 e relativo al quadriennio normativo 2002-2005[90] – rinnovato con CCNL 4 agosto 2010 (quadriennio normativo 2006-2009)[91] – prevede che al personale docente sono concessi, a domanda, permessi retribuiti nel limite di 30 giorni per anno accademico per la partecipazione ad attività di studio, ricerca e/o di produzione artistica e scientifica. Si stabilisce, altresì, che i giorni di permesso non goduti sono cumulabili anche al di là dell'anno accademico cui si riferiscono[92].

Con riferimento all’impegno orario del personale docente, l’art. 12 del CCNL 4 agosto 2010 stabilisce che l’impegno di lavoro per attività didattica frontale e per altre attività connesse alla funzione docente (esercitazioni, attività di laboratorio, produzione e ricerca) è definito in 324 ore annue[93].

 

Si ricorda che il successivo comma 79 prevede che le disposizioni dei commi di cui sopra non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità.


 

Articolo 4, commi 78 e 79
(Congedo dei professori e assistenti universitari
per attività di studio e ricerca)

 

 

Il comma 78 riduce - dagli attuali due (professori) o cinque (assistenti)-ad un anno accademico in un decennio il congedo per attività di studio e di ricerca complessivamente fruibile dai professori e dagli assistenti universitari ai sensi dell’art. 17 del DPR 382/1980, dell’art. 10 della L. 311/1958 e dell’art. 8 della L. 349/1958, disponendo, inoltre, che lo stesso non può essere concesso oltre il trentacinquesimo anno di anzianità di servizio. Il rettore, nel concedere le autorizzazioni, tiene conto delle esigenze di funzionamento dell'Università, inclusa quella dicontenimento della spesa per i docenti in sostituzione. I conseguenti risparmi rimangono alle Università.

La relazione tecnica - evidenziato che nell’anno accademico 2010/2011 il numero di professori che si sono avvalsi di un periodo sabbatico ammonta a 178 unità a tempo pieno, sostituite da altrettanti supplenti annuali - specifica che potenzialmente i risparmi derivanti dalla nuova disposizione potrebbero giungere sino al 10% della spesa di personale e che, dunque, essa può costituire un valido aiuto per le università che versano in difficoltà finanziarie.

 

Il primo e secondo comma dell’art. 17 del DPR n. 382 del 1980 stabiliscono che, al fine di favorire piena commutabilità fra insegnamento e ricerca, il rettore, con proprio decreto, può autorizzare i professori ordinari, ovvero i professori associati confermati, a domanda, secondo un criterio di rotazione, tenendo conto delle esigenze di funzionamento dell’università, e sentito il consiglio della facoltà interessata, a dedicarsi periodicamente ad esclusive attività di ricerca scientifica in istituzioni di ricerca italiane, estere e internazionali, complessivamente per non più di due anni accademici in un decennio. Il quinto comma dispone che per i casi di eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, resta fermo quanto disposto dall'art. 10 della legge n. 311 del 1958, ai sensi del quale quando le ragioni di studio e ricerca richiedono la permanenza all'estero, il professore universitario può essere collocato in congedo per un intero anno solare. In base alla norma richiamata, il congedo, sentita la Facoltà a cui il professore appartiene e accordato dal Ministro, non può essere riconfermato l'anno successivo.

L'articolo 8 della legge n. 349 del 1958 prevede che l'assistente[94], al quale sia stato conferito un incarico retribuito d'insegnamento presso altra università o istituto di istruzione superiore, è collocato in congedo senza assegni. A sua richiesta, può essere collocato in tale posizione, anche nel caso d'incarico conferito nella stessa università o istituto, in rapporto alle esigenze di servizio e qualora il Ministro ne riconosca l'opportunità. In entrambi i casi il congedo non può protrarsi oltre tre anni accademici. L’articolo specifica che, per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, il Ministro può concedere all'assistente un congedo straordinario per la durata di un anno solare, prorogabile sino a due anni. L'assistente non può fruire, nel decennio, di congedo per incarico d'insegnamento o per motivi di studio e di ricerca scientifica per un periodo complessivo superiore a cinque anni. Il periodo trascorso in congedo è valutato ai fini della progressione in carriera.

 

In relazione alla citazione dell’art. 10 della legge n. 311 del 1958, si evidenzia che il comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’all. 1 allo stesso decreto, come modificato dall'all. C al D.lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore della stessa legge, limitatamente agli articoli da 1 a 7, 8 comma 1, e da 9 a 31. L’art. 10 citato non risulta, pertanto, più in vigore.

Lo stesso articolo 10, peraltro, nonché l’art. 8 della legge n. 349 del 1958, affidano al Ministro la concessione del congedo e non al rettore.

 

Il comma 79 prevede che le disposizioni dei commi da 74 a 78 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità.


 

Articolo 4, comma 80
(Direttore didattico AFAM)

 

 

Il comma 80 prevede che, qualora l’eletto all’incarico di direttore didattico nelle istituzioni AFAM sia esonerato dalle attività didattiche, l’istituzione individua all’interno dell’organico del personale docente un posto da rendere indisponibile alla copertura con personale a tempo determinato per l’intera durata del predetto incarico.

La relazione introduttiva segnala che in tal modo l’esonero dalle attività didattiche del docente incaricato della direzione è neutro dal punto di vista finanziario. Evidenzia, inoltre, che, in base al meccanismo proposto, è possibile garantire maggiore flessibilità all’ente nell’individuare il posto che deve essere reso indisponibile per la nomina di un supplente annuale, in quanto non è sempre possibile individuare tale posto in quello lasciato libero dal direttore eletto.

 

La figura del direttore didattico è disciplinata dall’art. 6 del D.P.R. 132/2003[95]. Ai sensi di quest’ultimo, il direttore, responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'istituzione, è eletto dai docenti dell'istituzione medesima, nonché dagli assistenti, dagli accompagnatori al pianoforte e dai pianisti accompagnatori, tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità. Al direttore è attribuita un'indennità a carico del bilancio dell'istituzione e, qualora lo richieda, gli viene concesso l’esonero dall’attività didattica.

 

Alla luce delle vigenti modalità di elezione del direttore didattico, dunque, appare utile segnalare che il risparmio conseguito con la disposizione in commento potrebbe incidere sul bilancio di un’istituzione AFAM diversa da quella in cui il dirigente è chiamato ad operare.

 

La relazione tecnica evidenzia che ciascuna delle 80 istituzioni AFAM è provvista di un direttore didattico, oltre ai direttori amministrativo e finanziario. In conseguenza della nuova disposizione, dunque, il fabbisogno di supplenti diminuisce di 80 unità.

Evidenzia, inoltre, che, nel periodo gennaio-ottobre 2012, il dispositivo della norma verrebbe anticipato per via amministrativa, garantendo una riduzione di spesa di 2,9 milioni a decorrere dal 2012.


 

Articolo 4, comma 81
(Accantonamento di posti di assistente tecnico nella scuola secondaria di secondo grado)

 

 

Il comma 81 dispone l’accantonamento negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di un numero di posti di assistente tecnico pari a quello degli insegnanti tecnico-pratici (ITP) in esubero, al fine di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali.

 

Si ricorda che con l’art. 1 del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1277 (recante revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico di istituti e scuole di istruzione tecnica) è stata attribuita la qualifica di insegnanti tecnico-pratici al personale tecnico operante presso istituti di istruzione tecnica (capi officina, tecnici agrari, maestre di laboratorio e assistenti); ai medesimi è stato, inoltre, riconosciuto lo stato giuridico e il trattamento economico e di carriera dei docenti, entro i limiti prescritti dal medesimo D.lgs.

Si ricorda, altresì, che il piano programmatico presentato in attuazione dell’art. 64 del D.L. 112/2008 ha previsto la riduzione di almeno il 30% delle compresenze del docente tecnico-pratico con il titolare della cattedra, e la revisione delle relative funzioni e di quelle dell’assistente tecnico, al fine di massimizzare l’efficacia e l’efficienza dell’attività didattica e in laboratorio.

 

L’assistente tecnico è inquadrato nel personale ATA, e, principalmente, svolge nell’ambito dell’Area B, secondo la classificazione operata dalla Tabella A del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 del 29 novembre 2007, attività di conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, nonché di supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche. La Tabella B dello stesso contratto, inoltre, dispone il possesso del diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale come requisito per l’accesso al profilo professionale.

 

Al riguardo, la relazione illustrativa afferma che lo scopo della norma è l’utilizzo temporaneo dei richiamati insegnanti - in condizione di esubero e quindi non utilizzabili in attività d'insegnamento - come assistenti tecnici, con conseguente accantonamento di un corrispondente numero di posti di assistente tecnico, atteso che per entrambi i profili è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

 

La relazione tecnica evidenzia che nell’a.s. 2011/2012 sono risultati in esubero a livello nazionale 3.334 insegnanti tecnico-pratici, dei quali 2.500 potrebbero esserlo anche nell’a.s. 2012/2013: infatti, anche qualora entrasse in vigore lo schema di regolamento sulle classi di concorso, in corso di perfezionamento, essi dovrebbero frequentare un corso di formazione a supporto del passaggio dalla classe di concorso attualmente ricoperta a quella che ricopriranno.

Dalla disposizione in esame si stima una minore spesa per 64,50 milioni nell'a. s. 2012/2013, di cui 21,50 milioni nel 2012 e 43 milioni nel 2013.

 

Dato il diverso trattamento retributivo percepito dagli insegnati tecnico-pratici e dagli assistenti tecnici, si valuti l’opportunità, al riguardo, di precisare espressamente se il passaggio di profilo professionale comporti contestualmente il mantenimento, o meno, per i richiamati insegnanti, del trattamento retributivo ricevuto nel profilo professionale originario.


 

Articolo 4, comma 82
(Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica, universitaria e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica)

 

 

Il comma 82 prevede, a decorrere dall’anno 2012, l’istituzione nello stato di previsione del MIUR, del “Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica, universitaria e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica”, destinato alle missioni ”Istruzione scolastica”, “Istruzione universitaria”, “Ricerca e innovazione”. Al Fondo affluiscono le economie di spesa derivanti dalle misure disposte dai commi da 68 a 70 e da 73 a 81 e non destinate al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica di cui all’art. 10, co. 2, del D.L. n. 98 del 2011 (L. 111/2011[96]). In particolare, è specificato che il Fondo ha uno stanziamento di € 64,8 milioni nel 2012, € 168,4 milioni nel 2013, € 126,7 milioni dal 2014. Al riparto del Fondo fra le missioni si provvede con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze.

 

La relazione tecnica specifica che il Fondo è volto allo sviluppo del sistema nazionale di valutazione.

 

Sembrerebbe opportuno introdurre un riferimento alla ricerca anche nella denominazione del Fondo.


 

Articolo 4, comma 83
(Risorse al settore scolastico)

 

 

Il comma 83 prevede un possibile incremento delle risorse da assegnare al settore scolastico. Infatti, aggiungendo un periodo all'art. 8, comma 14, del D.L. n. 78 del 2010 (L. 122/2010), consente di destinare al settore scolastico risorse da individuare in una specifica sessione negoziale, riguardante interventi in materia contrattuale del personale della scuola. Ciò non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e deve avvenire, comunque, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica.

Si ricorda che l’art. 8, co. 14, del D.L. 78/2010 dispone che il 30% delle economie di spesa discendenti dalle misure di razionalizzazionepreviste dall'art. 64 del D.L. 112/2008 siano comunque riservate al settore scolastico, conle modalità previste dal comma 9, secondo periodo, dell’art. 64 citato (vedi infra).

Tali risparmi, quantificati dal comma 6 del medesimo articolo[97], erano destinati dal comma 9 dello stesso, nella indicata quota del 30%, ad incrementare le risorse contrattuali per le iniziative dirette alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera per il personale della scuola a decorrere dall'anno 2010.

La relazione tecnica al D.L. specificava che la disposizione discendevadal blocco della tornata contrattuale per il triennio 2010-2012 previsto dall’art. 9 dello stesso D.L. 78/2010 ed evidenziava che gli importi sarebbero stati destinati al ripianamento dei debiti pregressi delle istituzioni scolastiche o al finanziamento di spese per supplenze brevi e di funzionamento, ivi comprese quelle per le attività dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici[98].

Occorre, peraltro, ricordare che la relazione tecnica riferita al maxiemendamento al DDL di conversione del D.L. 78, presentato al Senato, rilevava che con le modifiche apportate all’art. 9, comma 23 – nel quale era stato fatto salvo il disposto dell’art. 8, comma 14 – “è possibile utilizzare il 30% delle economie di cui all’art. 64, comma 9, della legge 6 agosto 2008, n. 133, previa prescritta certificazione delle stesse, per il personale docente e ATA della scuola, ai fini di un graduale sblocco degli scatti di anzianità, congelati per effetto del citato comma 23, mediante compensazione delle correlate economie di spesa”.

Si ricorda, altresì, che, ai sensi dell’art. 8, comma 14, del D.L. 78/2010, la destinazione delle risorse eventualmente individuate è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Con D.M. del 14 gennaio 2011, pubblicato nella G.U. n. 66 del 22/3/2011, sono stati destinati 320 milioni il recupero dell’utilità dell’anno 2010 ai fini della maturazione delle posizioni di carriera e stipendiali e dei relativi incrementi economici del personale docente, educativo e ATA e 31 milioni per i progetti volti a premiare le scuole e i docenti migliori. Il D.M. ha anche disposto che le risorse liberatesi per gli anni successivi saranno prioritariamente destinate a finalità di recupero degli scatti stipendiali.

 

Sull’argomento si ricorda, infine, che la Corte dei Conti, nella relazione sul Rendiconto generale dello Stato per il 2010[99], ha messo in evidenza che non sono stati realizzati gli obiettivi di riduzione attesi per l’anno scolastico 2010/2011, “con la conseguente indisponibilità di risorse da destinare al recupero dell’utilità dell’anno 2011, ai fini della maturazione delle posizioni di carriera e stipendiali del personale del comparto scuola”[100].


 

Articolo 4, commi 84 e 85
(Riduzioni delle spese non rimodulabili del Ministero per i beni e le attività culturali)

 

 

I commi 84 e 85 riguardano riduzioni di spesa del Ministero per i beni e le attività culturali.

 

In particolare, il comma 84 stabilisce che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali le disposizioni di cui al comma 85, le quali prevedono il versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme, accreditate fino al 31 dicembre 2006, giacenti nelle contabilità speciali istituite in base al D.L. n. 67 del 1997 (L. 135/1997)[101] e intestate ai capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, per la gestione dei fondi loro assegnati in applicazione dei piani di spesa per la realizzazione di interventi nel settore dei beni culturali - approvati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. n. 149 del 1993 (L. 237/1993) -, per un importo pari a 60,4 milioni di euro entro il 30 giugno 2012 e a 10 milioni di euro entro il 30 giugno 2013. L'individuazione delle somme da versare è effettuata con decreto del Ministro, su proposta del Segretario generale che provvede alla necessaria attività istruttoria e di verifica.

La relazione tecnica specifica che la norma è finalizzata a rendere sostenibili le riduzioni di spesa previste con D.P.C.M. 28 settembre 2011 (con cui sono stati individuati i tagli relativi a ogni Ministero per gli anni dal 2012 al 2014 in attuazione dell’art. 10, co. 2, del D.L. 98/2011 e dell’art. 1, co. 1 e 2, del D.L. 138/2011), con riferimento alle annualità 2012 e 2013, attraverso il "recupero" e la restituzione all'erario di vecchie giacenze di cassa presenti nelle contabilità speciali intestate ai funzionari delegati del Ministero.


 

Articolo 4, commi 86 e 87
(Riduzione spese Ministero salute - Ricerca sanitaria e assistenza sanitaria per il personale navigante)

 

Il comma 86 precisa che le disposizioni di cui ai successivi commi da 87 a 93 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della salute, relativamente alle spese non rimodulabili, ai sensi dei D.L. n. 98 e 138 del 2011.

Il comma 87 riduce di 20 milioni di euro per il 2012 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992[102]. Si tratta dello stanziamento previsto per l’attività di ricerca sanitaria corrente e finalizzata[103]; per le ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo; per i rimborsi alle aziende sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

Di conseguenza, lo stanziamento complessivo - esposto nella tabella C del disegno di legge in esame - risulta pari, per il 2012, a 286,242 milioni di euro (mentre per gli anni successivi lo stanziamento resta pari, come previsto a legislazione vigente, a 306,242 milioni annui).

 

La riduzione di cui al presente comma 87 si pone in esplicita deroga al principio di cui all'art. 10, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111[104], e successive modificazioni; tale comma 1 esclude dalle riduzioni di spesa (i cui obiettivi quantitativi sono stabiliti dal medesimo art. 10), alcune tipologie di risorse, tra cui quelle destinate alla ricerca.


 

Articolo 4, commi 88-93
(Assistenza sanitaria al personale navigante)

 

 

I commi da 88 a 93 concernono l'assistenza sanitaria in favore del personale navigante (marittimo e dell'aviazione civile).

 

Il comma 88 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero della salute al fine di assicurare la copertura degli accordi collettivi nazionali che definiscono i rapporti tra lo stesso Ministero e la quota del personale sanitario (medico e non medico) che svolge in regime di convenzione - anziché in forma di lavoro dipendente - tale assistenza. La dotazione del fondo è pari a 11,3 milioni di euro per il 2012 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2013. La relazione illustrativa del presente disegno di legge ricorda che la disciplina dei suddetti rapporti con il personale in regime di convenzione è rimessa[105] a regolamenti ministeriali e che gli ultimi accordi collettivi non sono stati ancora recepiti con regolamenti, a causa di osservazioni del Consiglio di Stato sulla mancata quantificazione degli oneri di spesa.

 

I commi da 89 a 93 prevedono il trasferimento dal Ministero della salute alle regioni ed alle province autonome delle funzioni in materia di assistenza sanitaria per il medesimo personale navigante (marittimo e dell'aviazione civile). Il trasferimento opera a decorrere dal 2013, previa emanazione di un regolamento governativo cosiddetto di delegificazione; la procedura - di cui al comma 90 - per l'adozione del regolamento contempla, tra l'altro, la previa intesa con le regioni e le province autonome, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I princìpi e i criteri direttivi per la nuova disciplina regolamentare sono posti dalle lettere da a) a h) del comma 90.

Si segnala che la suddetta relazione illustrativa fa riferimento alla possibilità per il personale dipendente dal Ministero della salute di permanere nei ruoli dello stesso Dicastero, mentre tale facoltà non sembra contemplata nei princìpi e criteri direttivi (cfr., in particolare, la lettera d) del comma 90).

 

Il comma 91 dispone l'abrogazione, a decorrere dal 2013, del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 620 - decreto legislativo sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante (marittimo e dell'aviazione civile) -.

 

Si rileva che la norma di abrogazione dovrebbe decorrere dalla data effettiva di entrata in vigore del regolamento di delegificazione, per il quale il termine del 1° gennaio 2013 costituisce soltanto la prima data possibile.

Il trasferimento alle regioni delle funzioni in oggetto determina un corrispondente incremento - a decorrere dal 2013 - del livello di finanziamento della spesa sanitaria corrente del Servizio sanitario nazionale (comma 92).

 

Ai sensi del comma 93, il trasferimento delle medesime funzioni è disciplinato, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, da apposite norme di attuazione (adottate ai sensi dei rispettivi statuti).


 

Articolo 4, commi 94 e 95
(Transito di volontari in ferma prefissata tra le Forze armate)

 

 

Il comma 94 precisa che le disposizioni di cui ai successivi commi da 95 a 98 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della Difesa, relativamente alle spese non rimodulabili, ai sensi dei D.L. n. 98 e 138 del 2011.

 

Il comma 95 novella l'articolo 797 del Codice dell'ordinamento militare[106], concernente il trasferimento tra ruoli del personale militare, al fine di inserirvi due nuovi commi.

In particolare, il nuovo comma 3-bis, al fine di soddisfare specifiche esigenze funzionali e di assicurare continuità all'alimentazione del personale militare, attribuisce la facoltà di transitare tra Esercito, Marina e Aeronautica ai volontari in ferma prefissata e in servizio permanente e ai sergenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Secondo la relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato al Senato la disposizione in esame si giustifica in quanto la circolazione fra Esercito, Marina e Aeronautica potrebbe contribuire a risolvere eventuali carenze di specifiche professionalità in una determinata Forza Armata.

 

Spetta ad un decreto del Ministro della Difesa il compito di definire annualmente i contingenti di coloro i quali - previa presentazione di apposita domanda - potranno effettuare i transiti e definire i criteri, i requisiti e le modalità del trasferimento. Il successivo transito sarà, invece, disposto con decreto della Direzione generale per il personale militare. Ai fini dell'iscrizione in ruolo nella Forza armata ricevente, si applicheranno le medesime regole in materia di anzianità recate dall'articolo 797 del codice dell'ordinamento militare.

 

Innanzi tutto, quindi, nel trasferimento da ruolo a ruolo si conserva l'anzianità posseduta prima del trasferimento. In secondo luogo, a parità di anzianità assoluta l'ordine di precedenza dipende dall'età (eccettuati taluni casi già indicati dall'articolo 797 del D.Lgs. 66/2010) e, a parità di età, si raffrontano le anzianità assolute risalendo se necessario fino all'anzianità di nomina e infine, qualora la parità perdurasse, si considera più anziano colui che ha maggior servizio effettivo.

 

Il comma 3-terprecisa che dalle nuove disposizioni non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


 

Articolo 4, comma 96
(Trasferimento di ufficiali e sottufficiali presso le P.A.)

 

 

Il comma 96 dell'articolo 4prevede temporaneamente - ossia per il triennio che va dal 2012 al 2014 - la possibilità di trasferimenti di sottufficiali e di ufficiali (questi ultimi, fino al grado di tenente colonnello o equivalenti incluso) appartenenti all’Esercito, alla Marina e all’Aeronautica verso altre pubbliche amministrazioni.

Alla luce dell'esplicito riferimento normativo all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, la nozione di altre pubbliche amministrazioni comprende: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le Agenzie le quali svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale operanti al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali, il CONI (in quest'ultimo caso, fino a revisione della disciplina di settore).

Il trasferimento richiederà il parere favorevole del Ministero della Difesa e l'accettazione da parte dell'amministrazione di destinazione. Il comma 96 puntualizza che i trasferimenti avverranno nei limiti delle assunzioni spettanti all'amministrazione di destinazione (onde evitare aggiramenti della normativa in materia e conseguenti dilatazioni della spesa). Alla data di assunzione in servizio presso quest'ultima, i militari saranno collocati in congedo nella posizione della riserva. Il personale trasferito è inquadrato nell'area non dirigenziale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di tabelle di equiparazione e riceverà un trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi per il personale non dirigente dell'amministrazione di destinazione.

 

Tale disciplina del trattamento economico e giuridico, a detta della relazione illustrativa, costituirebbe una delle garanzie che i trasferimenti di cui sopra non producano variazioni di spesa. Non appare tuttavia di immediata evidenza se vi sarebbe sempre invarianza di spesa qualora il trattamento economico e giuridico legittimamente offerto dalle amministrazioni di destinazione fosse sensibilmente più favorevole di quello che i soggetti interessati percepivano presso la Difesa prima di trasferirsi.


 

Articolo 4, comma 97
(Indennità di trasferimento)

 

 

Il comma 97 interviene in materia di indennità di trasferimento d'autorità per il personale in servizio all'estero, novellando l'articolo 1, comma 4 della legge 29 marzo 2001, n. 86[107] .

 

In base alla normativa vigente hanno diritto, nel caso di trasferimento d'autorità, a un'indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza, ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi,due categorie di soggetti:

-        il personale di cui al comma 1 cioè il personale volontario coniugato e il personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale, nonché il personale della carriera prefettizia;

-        il personale di cui al comma 4 - di cui si propone la modifica- personale in servizio all'estero ai sensi delle leggi 8 luglio 1961, n. 642[108], 27 luglio 1962, n. 1114[109], e 27 dicembre 1973, n. 838[110], e successive modificazioni, all'atto del rientro in Italia, ovvero al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali.

 

La modifica in esame è volta ad estendere l’ambito soggettivo di applicazione della disposizione in esame alle seguenti due categorie di soggetti:

§      il personale impiegato all'estero ai sensi della legge n. 1114/1962 ovvero dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso enti od organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri (come in precedenza);

§      il personale di cui all'art. 1808 del Codice dell'ordinamento militare, vale a dire il personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare destinato isolatamente a prestare servizio per un periodo superiore a sei mesi presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all’estero, ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali, dai quali non sono corrisposti stipendi o paghe.

 

Rispetto alla vigente versione dell'articolo 1, comma 4, della citata legge 86/2001, la nuova versione delineata dal comma 97 mantiene dunque il riferimento alla legge 1114/1962, elimina quelli alle leggi 8 luglio 1961, n. 642 e 27 dicembre 1973, n. 838- le quali peraltro erano state abrogate entrambe dall'articolo 2268, comma 1, 489 e 688, del Codice dell'ordinamento militare - mentre ne introduce uno ex novo relativo all'articolo l808 del medesimo Codice dell'ordinamento militare.

 

Si noti che la relazione di accompagnamento, illustrando i risparmi derivanti dagli interventi sulle spese non rimodulabili dei ministeri, menziona quelli derivanti dall'eliminazione dell'attuale previsione che estende la corresponsione della speciale indennità mensile anche in favore del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche all'estero.

Tuttavia la disciplina non appare mutata nella sostanza rispetto a quella vigente, se non per quanto concerne il personale presso rappresentanze militari di cui all'art. 1808 del Codice. Al riguardo, va però rilevato, che le “rappresentanze diplomatiche” menzionate dalla relazione illustrativa si ritrovano piuttosto nella rubrica dell'articolo 1809 (Indennità di servizio all’estero presso rappresentanze diplomatiche) del Codice anziché nell'articolo 1808 (recante Indennità di lungo servizio all'estero).


 

Articolo 4, comma 98
(Vitto e alloggio per il personale in missione in Italia)

 

 

La disposizione prevede, a fini di contenimento della spesa, che il personale delle amministrazioni statali in missione sul territorio nazionale per motivi di servizio, sia tenuto a fruire per il vitto e l'alloggio delle strutture delle amministrazioni di appartenenza (ove esistenti e disponibili).


 

Articolo 4, commi 99 e 100
(Settore aeronautico)

 

 

Il comma 99 precisa che le disposizioni di cui ai successivi commi da 100 a 103 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dello Sviluppo economico, relativamente alle spese non rimodulabili, ai sensi dei D.L. n. 98 e 138 del 2011.

 

Il comma 100 riduce di 100 milioni l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 180 della legge n. 244 del 2007, per gli interventi del settore aeronautico, finalizzati a garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico. Tale disposizione autorizzava la spesa di 1.100 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012 per la partecipazione al programma European Fighter Aircraft (EFA).

Tale riduzione di stanziamenti viene contestualmente esposta nella tabella E del disegno di legge di stabilità in esame.

Nella medesima tabella si dispone altresì un rifinanziamento di 1.100 milioni per il 2013 e di 1.200 milioni per il 2014, nonché di 4.800 milioni per il 2015 e successivi (anno terminale 2018).

 

Il Programma EFA/Eurofighter 2000 (European Fighter Aircraft, poi European Fighter) è finalizzato alla realizzazione di un velivolo da combattimento (denominato Thyphoon) dotato del massimo numero di elementi comuni e di capacità operativa corrispondenti ai requisiti stabiliti dalle quattro Nazioni partecipanti. L’Eurofighter-Typhoon è un bireattore monoposto supersonico destinato alla difesa aerea, con compito primario di contrasto delle forze aeree e con capacità secondaria di svolgere missioni di attacco al suolo. Il velivolo è compatibile con operazioni condotte da forze di coalizione e capace, grazie alla estrema manovrabilità ed alla grande versatilità nei suoi ruoli operativi, di operare la difesa e l’attacco in condizioni di ogni tempo. Esso rappresenta il più vasto programma industriale nel settore europeo della difesa, nonché l’esempio più avanzato di integrazione industriale in un unico programma comune. Il programma è frutto della cooperazione tra Italia, Germania, Regno Unito e Spagna[111], avviata in base al Memorandum of Understanding generale sottoscritto nel 1986. Secondo tale intesa, la realizzazione del progetto doveva essere suddivisa in cinque fasi successive: definizione, sviluppo, industrializzazione, produzione in serie e supporto logistico. Sono stati così posti in essere successivamente i “Memorandum” n. 2 e 3, che prevedono le modalità relative alle fasi, rispettivamente, di definizione del Programma e di sviluppo del velivolo e del motore. Con l'accordo firmato il 10 novembre 1988, i quattro partners europei hanno dato avvio alla fase di sviluppo e sperimentazione del velivolo. Si prevedeva inizialmente la costruzione di 765 unità, delle quali 165 in dotazione all'Italia.

Nel 1992, mentre era ancora in corso la fase di sviluppo, la presa d’atto da parte dei Paesi partecipanti di ritardi rispetto alle previsioni iniziali, e soprattutto le mutate condizioni politico-militari dell’Europa a seguito di quanto avvenuto nei Paesi dell’Est, hanno indotto radicali mutamenti nella struttura e nella sequenza temporale del Programma. In sostanza, il cambiamento delle suddette condizioni veniva ad incidere sulle necessità di difesa militare dei Paesi della NATO, e di conseguenza sulle caratteristiche stesse dell’aereo da combattimento oggetto del Programma EFA. I Ministri della Difesa manifestavano inoltre una diffusa preoccupazione in ordine all’impegno finanziario richiesto, in relazione alla situazione di bilancio evolutasi in senso poco favorevole per tutti i Paesi partecipanti. Si decideva pertanto di procedere alla revisione dei piani di realizzazione, prendendo nel contempo misure per contenere al massimo i costi, e prevedendo uno slittamento dei tempi della fase di produzione, sia pure differenziato secondo le specifiche esigenze di ogni Paese. Il costo del singolo velivolo veniva contratto da 111 a 101 miliardi di lire, mentre gli ordinativi venivano ridotti dai 765 velivoli iniziali a 620, on un conseguente adeguamento delle quote di partecipazione nazionale. Nonostante tali aggiustamenti, tuttavia, l’andamento del Programma ha continuato ad essere caratterizzato da notevoli ritardi rispetto alle previsioni:la produzione di serie è iniziata nel 1998 e le prime consegne alle Forze Aeree sono iniziate nel 2003.

La gestione del programma Eurofighter è affidata ad un’Agenzia governativa denominata NETMA (NATO Eurofighter and Tornado Managenent Agency), con sede a Monaco di Baviera che rappresenta, per tutti e quattro i Paesi clienti, l’unica interfaccia autorizzata ad evidenziare le loro esigenze ai produttori. Dopo la negoziazione con le industrie aeronautiche dei Paesi partecipanti, sono stati stipulati due contratti “quadro” (enabling contracts) con consorzi operanti in regime di diritto tedesco (uno per lo sviluppo della cellula, degli equipaggiamenti e l’integrazione del sistema d’arma, l’altro per lo sviluppo del motore e relativi accessori), denominati rispettivamente Eurofighter Gmbh ed Eurojet. Il consorzio Eurofighter Gmbh, con sede a Monaco di Baviera, è costituito dalle quattro industrie nazionali: Alenia Aeronautica (19,5%), BAE Systems (37,5%), EADS Deutschland (30%) e EADS-CASA (13%), ed è responsabile dello sviluppo e della produzione del velivolo. Il consorzio Eurojet, responsabile dello sviluppo e della produzione del motore EJ-2000, è costituito da MTU Aero Engines (33%), Rolls-Royce (33%), Avio (21%) e ITP (Industria de Turbo Propulsores) (13%). Lo sforzo industriale delle aziende impegnate per l’Eurofighter è complessivamente stimato per un valore superiore a 86 miliardi di euro.

Eurofighter Typhoon rappresenta per l'industria aerospaziale europea una spinta tecnologica e occupazionale in grado di offrire future garanzie di sviluppo ai partner: secondo la nota[112] del Servizio studi della Camera dei deputati del 2007, oltre 60.000 persone nelle quattro nazioni partner erano coinvolte nel programma, di cui 12.000 in Italia. La produzione del Typhoon, superiore a tre velivoli al mese, era sostenuta da un complesso di fornitori costituito da oltre 600 società, delle quali più di 200 italiane. In fase di “picco” della produzione, si prevedeva che il Team Eurofighter avrebbe dato lavoro a oltre 120.000 persone in Europa, di cui 24.000 in Italia.

Partecipano al programma aziende del Gruppo Finmeccanica (Consorzio Eurofighter Gmbh) e la Avio (Consorzio Eurojet). In termini occupazionali, nel 2007 erano impiegate in media per le sole attività dirette, interne ed esterne, circa 7.200 risorse uomo/anno, di elevata qualificazione tecnica e alto livello professionale. Altre 4.800 risorse uomo/anno erano assorbite dalle attività indirette legate al programma. Va considerato infine che tali attività comportano un indotto (terziario) per un valore equivalente alla somma delle attività dirette ed indirette. L'occupazione totale generata dal programma (diretta, indiretta e terziaria) era dell'ordine delle 24.000 risorse uomo/anno con una distribuzione sul territorio che si stimava 50% nel nord e 50% nel centro-sud.


 

Articolo 4, comma 101
(Riduzione risorse per copertura oneri per mutui delle regioni nell’edilizia sanitaria)

 

 

Il comma 101 riduce gli stanziamenti statali previsti per l'ammortamento di alcuni mutui contratti in passato: 1) dalle regioni e dalle province autonome per investimenti in materia di edilizia e tecnologia sanitarie; 2) dalle regioni a statuto ordinario, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli istituti zooprofilattici sperimentali per acquisti di attrezzature sanitarie e per esigenze di manutenzione straordinaria in materia.

 

La riduzione annua, decorrente dal 2012, è pari, rispettivamente, per gli stanziamenti di cui ai numeri 1) e 2), a 17 milioni di euro e a 19,55 milioni. Secondo la relazione tecnica allegata al presente disegno di legge, la riduzione si fonda sulla considerazione che le risorse iscritte in bilancio presentano eccedenze rispetto all'importo effettivo delle rate dei mutui.


 

Articolo 4, comma 102
(Personale Camere di commercio)

 

 

Il comma 102 apporta alcune modifiche all’articolo 9, comma 28, del D:L. 78/2010, che ha ridotto del 50%, rispetto alla spesa sostenuta nell’anno 2009, la spesa delle pubbliche amministrazioni:

§      per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

§      per i contratti di formazione lavoro, gli altri rapporti formativi, la somministrazione di lavoro, nonché il lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 276/2003, (attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico).

 

La disposizione ha trovato applicazione, a partire dall’anno 2011, alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali, agli enti pubblici non economici, alle università e agli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001.

Inoltre, i contenuti della disposizione richiamata costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

 

Con le modifiche apportate dal comma in esame:

§      si estende alle C.C.I.A.A.[113] l’applicazione della suddetta norma (lettera a));

§      si estende l’applicazione dei richiamati principi, quali principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica, agli enti locali (lettera b)).


 

Articolo 4, comma 103, lettera a)
(Personale enti locali)

 

 

La lettera a) del comma 103 dell’articolo 4 modifica il comma 7 dell’articolo 76 del D.L. 112/2008, recante una serie di misure dirette alla riduzione e alla razionalizzazione della spesa di personale degli enti locali.

 

Si ricorda che il richiamato comma 7, cosi come da ultimo modificato dall’articolo 20, comma 9, del D.L. 78/2011, concerne le assunzioni di personale da parte degli enti locali. Il comma 7, in particolare, fa divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale sia pari o inferiore al 35% delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20% e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali.

Inoltre, sono stati inclusi nella disciplina di contenimento delle assunzioni degli enti, anche le spese sostenute da alcuni tipi di società locali (società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo con specifiche caratteristiche) ai fini del computo della percentuale delle spese per il personale in relazione al totale delle spese correnti.

 

In particolare, la disposizione prevede che gli enti locali i quali siano legittimati ad assumere nel limite del 20% delle cessazioni avvenute nell’anno precedente (in quanto hanno contenuto le spese di personale al di sotto del limite del 40%), possano assumere personale unicamente con contratti a tempo indeterminato.

 

Si fa presente che sul punto è intervenuta di recente la delibera delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 46/CONTR/2011 del 29 agosto 2011, la quale ha stabilito che il suddetto limite di spesa deve “essere riferito alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale”.


 

Articolo 4, comma 103, lettera b)
(Personale Aziende speciali delle Camere di commercio)

 

 

La lettera b) del comma 103 inserisce il comma 8-bis all’articolo 76 del D.L. 112/2008, al fine di prevedere che il personale delle aziende speciali delle Camere di commercio (C.C.I.A.A). sia assoggettato ai vincoli in materia di personale previsti per le rispettive Camere di commercio dalla normativa vigente; queste ultime, inoltre, hanno l’obbligo di asseverare ed autorizzare le assunzioni di personale a qualsiasi titolo effettuate.

 

Si ricorda, in proposito, che il comma 8 dell’articolo 76 del D.L. 112/2008 ha stabilito che il personale delle aziende speciali create dalle C.C.I.A.A., in caso di cessazione dell’attività delle aziende medesime, possa transitare alle camere di commercio di riferimento solamente previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso, a valere sui contingenti di assunzioni effettuabili in base alla vigente normativa. Lo stesso comma ha altresì disposto la disapplicazione delle eventuali disposizioni statutarie o regolamentari in contrasto con l’articolo 76 del D.L. 112/2008

 

La Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) recante la disciplina generale sulle camere di commercio di cui fissa le funzioni, la struttura e l'organizzazione è stata recentemente novellata dal D.Lgs. n. 23/2010, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Le Camere di Commercio sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

Esse operano essenzialmente in campo amministrativo e promozionale. In campo amministrativo regolamentano l'accesso e lo svolgimento delle attività economiche, mediante la gestione di registri, albi e ruoli; quali, ad esempio, il Registro delle imprese, in cui sono tenuti a iscriversi tutti gli imprenditori. In campo promozionale svolgono funzioni di supporto e di promozione degli interessi delle imprese, con riferimento particolare al loro sviluppo nell'ambito delle economie locali.

L’articolo 2 (Attribuzioni), comma 5, della L. 580, come novellata dal citato D.Lgs. n. 23/2010, prevede che le camere di commercio, nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario, possano costituire, in forma singola o associata, e secondo le disposizioni del codice civile, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le aziende speciali delle camere di commercio sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria. Le camere di commercio possono attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.

Le aziende speciali sono strumenti operativi delle camere di commercio e la loro missione coincide con quella della stessa Camera. Organismi dotati di autonomia sotto il profilo amministrativo, finanziario e contabile (ai sensi del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, recante Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio) le aziende sono adatte a realizzare con procedure amministrative più snelle rispetto a quelle previste per gli enti camerali, obiettivi di promozione di particolari settori dell'economia locale. Le aziende speciali, che non hanno fine di lucro, intervengono nei più svariati settori di attività anche se risultano privilegiati i campi della formazione, dell'informazione, della promozione e dei rapporti con l'estero.


 

Articolo 5
(Età pensionabile)

 

 

L’articolo 5, introdotto al Senato, reca disposizioni in materia previdenziale.

 

In particolare, la disposizione, ferma restando la normativa vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici (c.d. finestre) e di adeguamento all’incremento delle aspettative di vita, è volta a garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia non inferiore a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze.

 

Per quanto attiene alla disciplina concernente l’elevamento dei requisiti anagrafici per la liquidazione dei trattamenti pensionistici in relazione all’incremento dell’aspettativa di vita, si ricorda che il comma 2 dell’articolo 22-ter del D.L. 78/2009 aveva disposto un intervento di portata generale rivolto a tutti i lavoratori, sia pubblici sia privati. Esso stabiliva che a decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti anagrafici per l’accesso al sistema pensionistico italiano dovessero essere adeguati all’incremento della speranza di vita accertato dall’ISTAT e convalidato dall’EUROSTAT, con riferimento ai 5 anni precedenti. L’attuazione della relativa normativa tecnica era demandata ad un apposito regolamento di delegificazione, da emanare entro il 31 dicembre 2014. In ogni caso, in sede di prima attuazione il richiamato incremento riferito ai 5 anni antecedenti non poteva superare i 3 mesi.

Successivamente, l’articolo 12, commi 12-bis - 12-quinquies, del D.L. 78/2010, ha dato attuazione alle disposizioni del richiamato articolo 22-ter, modificandole in alcune parti. In particolare, si prevede l’adeguamento con cadenza triennale dei requisiti di accesso ai trattamenti, al fine di adeguarli all’incremento della speranza di vita rilevato annualmente dall’ISTAT, entro il 30 giugno, a decorrere dal 2015. In sede di prima applicazione tale aggiornamento non può in ogni caso superare i 3 mesi. Il secondo aggiornamento è previsto a decorrere dal 2019, mentre successivamente si procederà ad aggiornamenti con cadenza triennale. Per valori del requisito anagrafico superiori a 65 anni si dispone, poi, l’adattamento dei coefficienti di trasformazione, al fine di assicurare trattamenti pensionistici correlati alla maggiore anzianità lavorativa richiesta.

Da ultimo, l’articolo 18, comma 4, del D.L. 98/2011 ha modificato tale disciplina, in particolare disponendo l’anticipo al 1° gennaio 2013 (invece del 1° gennaio 2015) del primo adeguamento dei trattamenti pensionistici all’indice di speranza di vita. Allo stesso tempo, è stato disposto l’anticipo al 2011 (in luogo del 2014) dell’obbligo per l'ISTAT di rendere disponibili i dati relativi alla variazione della speranza di vita, richiamato in precedenza. Inoltre, viene posticipato al 31 dicembre di ciascun anno (in luogo del 30 giugno) l’obbligo per l'ISTAT di rendere disponibile il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni; infine, attraverso l’abrogazione dell’ultimo periodo del comma 12-ter, viene eliminata la previsione che il secondo adeguamento fosse calcolato su base biennale: tutti gli adeguamenti successivi al primo avranno pertanto cadenza triennale.

 

La modifica riguarda esclusivamente le pensioni di vecchiaia per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995.

In particolare, si stabilisce che, a prescindere dalle misure del processo di elevamento richiamato in precedenza, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto nonché i requisiti anagrafici richiesti per la liquidazione dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della L. 243/2004, come modificati, per le lavoratrici, dall'articolo 22-ter, comma 1, del D.L. 78/2009 e dall'articolo 18, comma 1, del D.L. 98/2011, debbano essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturino il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2026.

 

L’articolo 12, commi 1 e 2 del D.L. 78/2010 ha disposto, rispettivamente, per i soggetti che, a decorrere dal 2011 maturino il requisito anagrafico per il diritto, rispettivamente, alla pensione di vecchiaia (comma 1) e alla pensione di anzianità (comma 2), che il termine di decorrenza della pensione di vecchiaia (compresi i trattamenti liquidati interamente con il sistema contributivo) sia pari:

-        per i lavoratori dipendenti, a 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per il relativo trattamento;

-        per gli iscritti alle gestioni INPS relative agli artigiani, commercianti, coltivatori diretti e alla Gestione separata INPS, 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

Successivamente, l’articolo 18, commi da 22-ter a 22-quinquies, ha modificato tale disciplina posticipando i termini di decorrenza. Più specificamente, è stato disposto che i soggetti interessati che maturino i requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica (cioè raggiungano i 40 anni di contributi versati) conseguano il diritto alla decorrenza con un posticipo ulteriore pari a[114]:

-        un mese dalla data di maturazione dei requisiti previsti rispetto a quelli stabiliti dallo stesso comma 2 per i soggetti che maturino i requisiti nel 2012;

-        due mesi per i soggetti che maturino i requisiti nel 2013;

-        tre mesi per i soggetti che maturino i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Inoltre, si prevede l’applicazione della normativa previgente nei confronti di un contingente di 5.000 lavoratori, riconducibili a specifiche categorie

 

Lo stesso articolo specifica altresì che, nel caso in cui, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti in virtù della disciplina relativa agli incrementi della speranza di vita ai sensi del richiamato articolo 12 del D.L. 78/2010, l’età minima di accesso non fosse assicurata, sussiste comunque un ulteriore incremento dei requisiti stessi, realizzato con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanarsi entro il 31 dicembre 2023.

Tale previsione ha lo scopo di garantire, per i soggetti interessati in possesso dei richiamati requisiti che maturino il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2026, un'età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze.

 

Infine, la norma in esame conferma la disciplina vigente di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del D.L. 78/2010 per gli adeguamenti successivi a quanto previsto in precedenza.

 

Al riguardo, la relazione tecnica allegata al maxiemendamento osserva che l'articolo in esame costituisce, in sostanza, una norma di chiusura e che la condizione del possesso dei 67 anni di età, per i trattamenti in oggetto, liquidati a decorrere dal 2026, già dovrebbe essere insita nel prevedibile processo di elevamento dei requisiti.

La stessa relazione, infatti, sottolinea che, a normativa vigente, l'età minima di accesso al pensionamento, tenuto conto del regime delle decorrenze e sulla base della stima degli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita, raggiunge il valore di 67 anni per chi matura i requisiti minimi.

-        nel 2016 per i lavoratori autonomi (accesso al pensionamento da metà 2017);

-        nel 2022 peri lavoratori dipendenti e le lavoratrici del pubblico impiego (accesso al pensionamento dal 2023);

-        nel 2024 per le lavoratrici autonome (accesso al pensionamento da metà 2025);

-        nel 2025 per le lavoratrici dipendenti del settore privato (accesso al pensionamento dal 2026).


 

Articolo 6
(Dismissione di immobili pubblici)

 

 

L’articolo 6 autorizza il Ministero dell’Economia e delle Finanze a conferire o a trasferire beni immobili di proprietà dello Stato ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliari o a uno o più società (di gestione del risparmio) anche di nuova costituzione. I proventi netti derivanti dalle cessioni delle quote dei fondi o delle azioni delle società sono destinati alla riduzione del debito pubblico.

 

Sono conferiti o trasferiti gli immobili di proprietà dello Stato e una quota non inferiore al 20 per cento delle carceri inutilizzate e dalle caserme assegnate in uso alle forze armate.

 

Sono, invece, espressamente esclusi:

1.    gli immobili statali destinati ad uso residenziale;

2.    gli immobili statali che possono essere attribuiti a comuni, province, città metropolitane e regioni, i quali ne dispongono nell'interesse della collettività rappresentata favorendone la massima valorizzazione funzionale(D.Lgs. 85/2010, in materia di federalismo demaniale);

3.    gli immobili degli enti pubblici non territoriali (le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono individuate con provvedimento dell’ISTAT, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 196/2009).

 

I beni immobili da conferire o trasferire sono individuati con uno o più DPCM, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale; il primo di tali decreti deve essere emanato entro il 30 aprile 2012. I conferimenti o i trasferimenti degli immobili individuati sono disposti mediante decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze; con gli stessi decreti sono anche stabiliti i criteri e le procedure per l’individuazione o l’eventuale costituzione della (o delle) società di gestione del risparmio, nonché per il collocamento delle quote del fondo o delle azioni delle società e i limiti per l’eventuale assunzione di finanziamenti da parte del fondo e delle società.

Per l'attuazione della suddetta disposizione viene autorizzata la spesa di 1 milione di euro l'anno a decorrere dall'anno 2012

 

Il comma 2 dispone che i decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, con i quali si provvederà a definire le modalità delle cessione delle quote dei fondi o delle azioni delle società, dovranno prioritariamente prevedere il collocamento mediante offerta pubblica di vendita, applicandosi - in quanto compatibili - le disposizioni di cui al decreto-legge n. 332/94, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni.

Il Ministero dell’economia e delle finanze può accettare come corrispettivo delle predette cessioni anche titoli di Stato.

 

Il decreto-legge n. 332/94 delinea una procedura in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto di modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali. In particolare sono contemplati: la possibilità della vendita mediante trattativa privata a società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato; l’attribuzione al Ministero dell’economia e delle finanze di poteri speciali e un limite massimo di possesso azionario nell’ambito delle suddette società; forme di pagamento rateale del corrispettivo non superiori a tre anni.

In relazione ai poteri speciali, l’articolo 2 del predetto decreto-legge n. 332/94 stabilisce che allo Stato possano essere conferiti poteri speciali onde salvaguardarne gli interessi fondamentali, in caso siano a rischio:

-        in primo luogo, lo Stato ha il potere di opporsi sia all’acquisto di azioni che alla conclusione di patti da parte degli azionisti che detengono una determinata percentuale dei diritti di voto (pari al 5% o inferiore, se così stabilito);

-        in secondo luogo, lo Stato può opporsi a talune decisioni prese dalle imprese, ad esempio riguardo a fusioni o scissioni aziendali.

Si segnala peraltro, che secondo la Commissione europea (parere motivato nell’ambito procedura d’infrazione n. 2009/2255) tali norme impongono restrizioni non giustificate alla libera circolazione dei capitali e al diritto di stabilimento (articoli 63 e 49, rispettivamente, del trattato sul funzionamento dell'UE). Le restrizioni sull’acquisto di azioni in determinate imprese, o le disposizioni a corollario di un sistema di poteri speciali che ne consentono l’attuazione pratica nei casi individuali, rendono meno attraenti gli investimenti diretti o di portafoglio nelle imprese in questione e possono scoraggiare potenziali investitori provenienti da altri Stati membri. Anche il potere di veto su decisioni fondamentali per il funzionamento di un’impresa può incidere negativamente e dissuadere gli investitori.

Al riguardo, nel marzo 2009 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha emesso una sentenza, pertinente a una precedente causa italiana (C-326/07), confermando che i poteri di opporsi a questo tipo di attività non sono idonei al fine di salvaguardare gli interessi vitali dello Stato. Per quanto riguarda la possibilità di opporsi alle decisioni sulla gestione delle imprese, la Corte segnala la possibilità di stabilire un legame tra tale potere e la necessità di proteggere gli interessi dello Stato, ma ciò deve fondarsi su condizioni oggettive e verificabili.

Com’è noto, peraltro, gli Stati membri possono sempre giustificare tali misure, soggette a severe restrizioni a norma del trattato e precisate dalla giurisprudenza della Corte. In tal senso, la comunicazione della Commissione europea relativa ad alcuni aspetti giuridici attinenti agli investimenti intracomunitari (97/C 220/06) individua alcuni principi e criteri direttivi che gli Stati membri dovrebbero seguire nell’adottare tali misure. In particolare, la Commissione chiede che i provvedimenti nazionali in deroga alla normativa generale devono soddisfare quattro condizioni:

-        essi devono applicarsi in modo non discriminatorio;

-        essere giustificati da motivi imperiosi di interesse pubblico;

-        essere idonei a garantire il conseguimento dello scopo perseguito;

-        non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo.

Inoltre devono sussistere criteri obiettivi, stabili e resi pubblici, affinché il loro esercizio non sia lasciato alla discrezionalità delle autorità amministrative. E’ infine richiesto che ciascun criterio sia declinato in modo preciso e concreto.

 

Il comma 3 prevede che i proventi netti delle cessioni delle quote dei fondi o delle azioni delle società sono destinati alla riduzione del debito pubblico.

Nel caso di operazioni che riguardino immobili liberi, ovvero non locati, i proventi della cessione, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, sono destinati al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato e per tale via al riacquisto dei titoli in circolazione. Nel caso di operazioni che riguardino immobili locati i proventi sono gestiti dall’Agenzia del Demanio per l’acquisto di titoli di Stato da detenere fino alla scadenza: gli interessi da essi derivanti sono utilizzati dall’Agenzia per il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri di gestione connessi. Tali operazioni non sono soggette all’imposta di bollo e ad ogni altra imposta indiretta, né ad altro tributo o diritto di terzi.

La relazione tecnica sottolinea al riguardo che in questo secondo caso la riduzione del debito pubblico deriverebbe dal consolidamento dei titoli posseduti dall’Agenzia del Demanio, in quanto ente appartenente al perimetro della Pubblica Amministrazione.

La RT aggiunge inoltre che nel caso di conferimento a fondi immobiliari la cessione delle quote ai privati ha un corrispondente effetto in termini di miglioramento dell’indebitamento netto, essendo tale cessione equiparata ad una alienazione di immobili; non ha, invece, effetto su tale saldo la cessione di azioni della società, trattandosi di una operazione finanziaria.

 

Il comma 4 prevede che alle società di gestione del risparmio in esame si applica, in quanto compatibile, il trattamento fiscale disciplinato per le società di investimento immobiliare quotate (c.d. “SIIQ”).

L’articolo 1, comma 134, della legge n. 296/2006 prevede l’obbligo per le SIIQ di operare una ritenuta del 20 per cento sui dividendi da distribuire ai soci: i soggetti residenti presso i quali i titoli di partecipazione detenuti nelle SIIQ sono stati depositati, direttamente o indirettamente, aderenti al sistema di deposito accentrato e gestito dalla Monte Titoli Spa ai sensi del regolamento CONSOB emanato in base all’articolo 10 della legge 19 giugno 1986, n. 289, nonché i soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 20 per cento sugli utili in qualunque forma corrisposti a soggetti diversi da altre SIIQ, derivanti dall'attività di locazione immobiliare nonché dal possesso delle partecipazioni indicate nel comma 121. La misura della ritenuta è ridotta al 15 per cento in relazione alla parte dell'utile di esercizio riferibile a contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Per quanto riguarda, invece, i conferimenti e i trasferimenti degli immobili ai fondi e alle società, la norma rimanda ai primi tre articoli del decreto legge n. 351 del 25 settembre 2001 (prima “cartolarizzazione” immobiliare), in tema di ricognizione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di modalità per la cessione degli immobili.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, l’articolo 1 del decreto-legge n. 351 del 2001 ha previsto che l’Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali, individui, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, i singoli beni, distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile. Si prevede inoltre che l’Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali, individui i beni degli enti pubblici non territoriali, i beni non strumentali in precedenza attribuiti a società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, riconosciuti di proprietà dello Stato, nonché i beni ubicati all'estero. L'individuazione dei beni degli enti pubblici e di quelli già attribuiti alle società suddette è effettuata anche sulla base di elenchi predisposti dagli stessi.

Il decreto-legge n. 351 ha introdotto la disciplina relativa alla privatizzazione mediante cartolarizzazione. La cartolarizzazione è una tecnica finanziaria intesa a consentire la conversione di attività non agevolmente negoziabili, quali gli immobili di proprietà pubblica, in strumenti finanziari più facilmente collocabili sui mercati. In particolare, gli immobili sono trasferiti ad una o più società a responsabilità limitata (c.d. società veicolo), appositamente costituite, che ne finanziano l'acquisto attraverso l’emissione di titoli o mediante finanziamenti acquisiti da terzi. La società veicolo versa l’importo raccolto attraverso tali operazioni, a titolo di “prezzo iniziale”, agli enti che hanno ceduto gli immobili, quindi gestisce gli immobili e li rivende sul mercato. Il decreto disciplina, quindi, le procedure per la vendita di diverse categorie di immobili e di terreni attraverso la procedura di cartolarizzazione.

L'articolo 3, comma 15, prevede procedure finalizzate ad alienazioni di beni statali ad esito di processi di valorizzazione (anche mediante accordi di programma) con possibilità di riconoscere agli enti territoriali interessati dal procedimento di valorizzazione una quota, non inferiore al 5 % e non superiore al 15 %, del ricavato della vendita.

Altro strumento rilevante ai fini dei processi di valorizzazione del patrimonio pubblico è costituito dalla promozione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di fondi comuni di investimento immobiliare previsto dall'articolo 4 del decreto-legge. I fondi sono costituiti conferendo o trasferendo beni immobili, a uso diverso da quello residenziale, dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali. I beni sono individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. Tali decreti disciplinano, inoltre, le procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione della società di gestione, per il suo funzionamento e per il collocamento delle quote del fondo, nonché i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita delle quote.

 

La valutazione dei beni conferiti o trasferiti è effettuata a titolo gratuito dall’Agenzia del Territorio, d’intesa con l’Agenzia del Demanio per gli immobili da essa gestiti.

 

Il comma 5 stabilisce che la misura degli eventuali canoni di locazione è prevista dai decreti ministeriali sopra citati, sulla base della valutazione tecnica effettuata dell’Agenzia del Demanio. Gli stessi decreti indicano inoltre il contributo che le singole Amministrazioni devono corrispondere nel caso in cui utilizzino superfici maggiori rispetto ai piani di razionalizzazione predisposti ai sensi dell’articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009.

L’articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009 ha introdotto l’obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di trasmettere una serie di comunicazioni all’Agenzia del Demanio relativamente agli immobili da esse utilizzati, con l’obiettivo di unificare in capo alla stessa Agenzia le procedure riguardanti le locazioni passive e di razionalizzare gli spazi utilizzati dalle medesime amministrazioni. Sono previsti, inoltre, obblighi di comunicazione da parte delle amministrazioni pubbliche anche al fine di redigere il conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato. Sulla base di tali comunicazioni, l'Agenzia elabora un piano di razionalizzazione degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Il comma 6 prevede che le eventuali maggiori entrate, fino ad una massimo di 5 milioni annui, derivanti dalla distribuzione di utili di esercizio e di riserve oppure da riduzioni di capitale delle società partecipate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze possono essere utilizzate per aumenti di capitale di società partecipate anche indirettamente dallo stesso Ministero o per la sottoscrizione di capitale di nuova costituzione.

 

Il comma 7 aggiunge il comma 8-bis all’articolo 33 (Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare) del decreto legge n. 98/2011.

 

L'articolo 33 del decreto-legge n. 98/2011 ha istituito una Società di gestione del risparmio (SGR), con un capitale di 2 milioni di euro interamente posseduto dal Ministero dell'Economia, con il compito di istituire fondi che partecipano a quelli immobiliari costituiti da enti territoriali, anche tramite società interamente partecipate, a cui siano conferiti immobili oggetto di progetti di valorizzazione.

I fondi istituiti dalla SGR possono non solo sottoscrivere le quote di tali fondi comuni d'investimento immobiliare, offerte su base competitiva a investitori qualificati per poter conseguire la liquidità necessaria realizzare gli interventi di valorizzazione, ma anche investire direttamente al fine di acquisire immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni.

I fondi possono altresì – previo decreto attuativo del Ministero dell'economia e finanza – partecipare a fondi titolari di diritti di concessione o d'uso su beni indisponibili e demaniali, che prevedano la possibilità di locare tutto o in parte il bene oggetto della concessione.

La norma ha previsto inoltre la liquidazione della società Patrimonio dello Stato S.p.A.

 

Con il nuovo comma 8-bis ai fondi istituiti dalla SGR del Ministero dell’Economia attribuita la possibilità di acquistare immobili ad uso ufficio degli enti territoriali utilizzati dagli stessi o da altre pubbliche amministrazioni, nonché altri immobili di proprietà degli stessi enti di cui sia completato il processo di valorizzazione edilizio-urbanistico. Le azioni della SGR possono essere trasferite con D.M. a titolo gratuito all’Agenzia del Demanio; la SGR può avvalersi in via transitoria del personale dell’Agenzia.

 

I commi 8 e 9 prevedono la possibilità di dismettere il patrimonio dello Stato all’estero con procedure semplificate, ossia con trattativa privata e in deroga al parere della Commissione Immobili del Ministero degli Affari Esteri di cui al DPR n. 18/67. Le relative risorse nette sono destinate alla riduzione del debito pubblico.

Gli immobili da dismettere sono individuati nel piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all’estero elaborato dal Ministero degli Affari Esteri in collaborazione con l'Agenzia del demanio, ai sensi dell’art. 1, comma 1311 della legge n. 296/06.

 

Tale comma prevede che Ministero degli affari esteri si avvale dell'Agenzia del demanio per la elaborazione di un piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero, procedendo alla relativa ricognizione, alla stima, nonché alla individuazione dei cespiti per i quali proporre la dismissione. Con proprio decreto il Ministro degli affari esteri, sulla base del piano di cui al comma 1311, individua gli immobili da dismettere, anche per il tramite dell'Agenzia del demanio.

 

I relativi contratti di vendita sono assoggettati al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.


 

Articolo 7
(Dismissione di terreni agricoli)

 

 

L’articolo 7 dispone l’alienazione a cura dell’Agenzia del Demanio dei terreni agricoli di proprietà dello Stato non utilizzabili per altre finalità istituzionali, mediante trattativa privata per gli immobili di valore inferiore a 400 mila euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 400 mila euro. Anche le regioni, le province e i comuni possono vendere, per le finalità e con le modalità stabilite dalla norma in esame, i beni di loro proprietà aventi destinazione agricola, anche avvalendosi dell’Agenzia del Demanio. I proventi netti derivanti dalle operazioni di dismissione sono destinati alla riduzione del debito pubblico.

 

Secondo quanto emerge dalla relazione tecnica, la norma è volta a favorire il rilancio dell’occupazione in agricoltura e ad agevolare i processi di ricambio generazionale nel settore agricolo attraverso l’acquisto da parte di privati di terreni demaniali a vocazione agricola.

 

Il comma 1 prevedeche l’individuazione dei terreni da alienare è effettuata, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge in esame, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze.

L’individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato e, di conseguenza, lo assoggetta, salvo leggi speciali, alle norme di diritto privato del codice civile.

 

Sono, invece, espressamente esclusi:

1.    gli immobili statali che possono essere attribuiti a comuni, province, città metropolitane e regioni, i quali che ne dispongono nell'interesse della collettività rappresentata favorendone la massima valorizzazione funzionale, ai sensi del D.Lgs. 85/2010, in materia di federalismo demaniale;

2.    gli immobili degli enti pubblici nazionali.

 

Ai decreti di individuazione dei terreni da alienare si applicano le disposizioni in tema di ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico previste dai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 1 del decreto legge n. 351 del 25 settembre 2001 (c.d. “prima cartolarizzazione immobiliare). Pertanto i decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. Contro l'iscrizione del bene, è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermi gli altri rimedi di legge.

 

Si segnala che la norma in esame prevede che l’individuazione dei terreni da alienare venga effettuata con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Pertanto il ricorso dovrebbe, più opportunamente, essere rivolto al Ministero e non all’Agenzia del demanio.

 

Il comma 2, al fine di favorire lo sviluppo dell’imprenditoria agricola giovanile, attribuisce il diritto di prelazione nelle procedure di alienazione dei terreni ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti dal D.Lgs. n. 185/2000.

 

Si segnala che la normativa citata non contiene una definizione di “giovane imprenditore agricolo”. L’articolo 4-bis del D.Lgs. 228/2001 dispone che ai fini dell'applicazione della normativa statale, è considerato giovane imprenditore agricolo l'imprenditore agricolo avente una età non superiore a 40 anni.

 

Nel caso in cui, nei cinque anni successivi alla vendita, si verifichi un incremento del valore dei terreni a causa di cambi di destinazione urbanistica è riconosciuto allo Stato una quota pari al 75 per cento del maggior valore acquisito dal terreno rispetto al prezzo di vendita. Al riguardo, un decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze definisce le disposizioni di attuazione.

 

Il comma 3 dispone che per i terreni ricadenti all’interno di aree protette l’Agenzia del Demanio acquisisce preventivamente l’assenso alla vendita da parte del enti gestori.

 

Il comma 4 riconosce alle regioni, alle province e ai comuni la possibilità di procedere, per le finalità e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, all’alienazione dei loro beni aventi destinazione agricola, compresi quelli attribuiti dallo Stato a comuni, province, città metropolitane e regioni per la loro massima valorizzazione funzionale (D.Lgs. 85/2010, federalismo regionale).

 

Si ricorda che il decreto legislativo n. 85 del 2010, concernente il federalismo demaniale, ha previsto l'individuazione dei beni statali che possono essere attribuiti a comuni, province, città metropolitane e regioni, che ne dispongono nell'interesse della collettività rappresentata favorendone la "massima valorizzazione funzionale". I beni trasferiti possono anche essere inseriti dalle regioni e dagli enti locali in processi di alienazione e dismissione. Qualora l’ente territoriale non utilizzi il bene nel rispetto delle finalità e dei tempi indicati è previsto uno specifico meccanismo sanzionatorio, in base al quale il Governo esercita il proprio potere sostitutivo al fine di assicurare la migliore utilizzazione del bene, anche attraverso il conferimento in un apposito patrimonio vincolato, entro il quale, con apposito D.P.C.M., dovranno, altresì, confluire i beni per i quali non sia stata presentata la domanda di attribuzione.

 

Per le alienazioni le Regioni e gli enti locali possono avvalersi dell’Agenzia del Demanio, la quale provvede al versamento agli enti territoriali di quanto ricavato dalla vendita, al netto dei costi sostenuti e documentati.

 

Il comma 5 stabilisce, infine, che le risorse nette derivanti dalle operazioni di dismissione sono destinate alla riduzione del debito pubblico.


 

Articolo 8
(Disposizioni in materia del debito pubblico degli enti locali)

 

 

L’articolo 8reca disposizioni volte a favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del debito pubblico degli enti territoriali.

 

A tal fine il comma 1 - attraverso una modifica all’articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - dispone l'abbassamento, rispetto ai livelli attuali, dei limiti fissati per il ricorso ai mutui e ad altre forme di finanziamento da parte degli enti locali.

Tali limiti, pari al 10 per cento per il 2012 e all'8 per cento a decorrere dal 2013, sono ridotti all'8 per cento per l'anno 2012, al 6 per cento per l'anno 2013, mentrea decorrere dall'anno 2014 viene introdotto il limite del 4 per cento.

 

Tali percentuali si riferiscono all'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207 del TU enti locali, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, rispetto alle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui per gli enti locali, ai primi due titoli delle entrate per le comunità montane e ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione per gli enti locali di nuova istituzione.

 

Il comma 2 introduce - attraverso una novella all’articolo 10[115], comma 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario – una analoga disposizione per le Regioni, per le quali la percentuale riguardante l'importo complessivo delle annualità per capitale ed interessi rispetto all'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate viene ridotta dal 25 al 20 per cento.

 

Il citato articolo 10, dispone, al comma 1, che le Regioni possono contrarre mutui ed emettere obbligazioni esclusivamente per provvedere a spese di investimento, nonché per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali cui partecipano altri enti pubblici ed il cui oggetto rientri nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione o in quelle delegate ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione. Ai sensi del comma 2, l’importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione nell'esercizio considerato deve essere compatibile con i vincoli di cui al comma 1 e non può comunque superare il 25 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della regione ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della regione stessa. Il comma 3 precisa poi che la legge regionale che autorizza l'accensione dei prestiti di cui al primo comma deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità, previo conforme parere del comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, ai sensi delle leggi vigenti

 

Il comma 3, nel sancire che le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, dispone che ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica a decorrere dall'anno 2013 gli enti territoriali riducono l'entità del debito pubblico.

In questa direzione, fermi restando i limiti all’indebitamento sopra richiamati, si prevede che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, siano stabilite:

a)      distintamente per Regioni, province e comuni, la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro capite, oltre la quale i singoli enti territoriali hanno l'obbligo di procedere alla riduzione del debito;

b)      la percentuale annua di riduzione del debito;

c)      le modalità con le quali può essere raggiunto l'obiettivo di riduzione del debito. A tal fine, la norma considera comunque equivalente alla riduzione il trasferimento di immobili al fondo o alla società di cui al comma 1 dell'articolo 6.

 

Il comma 4 dispone che agli enti che non adempiono a quanto previsto nel comma 3 dell’articolo in esamesi applicano le disposizioni sanzionatorie in tema di mancato rispetto del patto di stabilità interno, relative ai limiti alle spese correnti e alle assunzioni di personale, contenute nell'articolo 7, comma 1, lettere b) e d) e comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

 

Si ricorda che il citato articolo 7 del D.Lgs. n.149/2011 – recante i meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale - dispone in particolare al comma 1, lettere b) e d), che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno la Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

-        non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio (lett. b));

-        non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, ed è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi del divieto (lett. d));

Analogamente, ai sensi del comma 2, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

-        non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio (lett. b));

-        non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto (lett. d));

Va comunque ricordato altresì che ai sensi del comma 3 le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere ridefinite con legge sulla base delle proposte avanzate dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.


 

Articolo 9
(Liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica)

 

 

D.L. 138/2011[116]

testo vigente

D.L. 138/2011

testo risultante dalle modifiche

 

 

Art. 4
Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea

Art. 4
Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea

1. Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito "servizi pubblici locali", liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.

Identico.

2. All'esito della verifica di cui al comma 1 l'ente adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici per la comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio.

2. All'esito della verifica di cui al comma 1 l'ente adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici per la comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio. Con la stessa delibera gli enti locali valutano l’opportunità di procedere all’affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa.

3. Alla delibera di cui al comma precedente è data adeguata pubblicità; essa è inviata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini della relazione al Parlamento di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

3. Alla delibera di cui al comma precedente è data adeguata pubblicità; essa è inviata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche ai fini della relazione al Parlamento di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. La verifica di cui al comma 1 è effettuata entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali; essa è comunque effettuata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi.

4. La verifica di cui al comma 1 è effettuata entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali; essa è comunque effettuata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi. In caso contrario e comunque in assenza della delibera di cui al comma 2, l’ente locale non può procedere all’attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo.

5 – 12 [omissis]

Identici.

13. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento è pari o inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro annui, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta "in house".

13. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento è pari o inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro annui, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta "in house". Al fine di garantire l’unitarietà del servizio oggetto dell’affidamento, è fatto divieto di procedere al frazionamento del medesimo servizio e del relativo affidamento.

14 – 31 [omissis]

Identici.

32. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma 117, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito dal presente decreto è il seguente:

Identico.

a) gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore economico sia superiore alla somma di cui al comma 13, nonché gli affidamenti diretti che non rientrano nei casi di cui alle successive lettere da b) a d) cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 marzo 2012;

a) gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore economico sia superiore alla somma di cui al comma 13 ovvero non conformi a quanto previsto al medesimo comma, nonché gli affidamenti diretti che non rientrano nei casi di cui alle successive lettere da b) a d) cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 marzo 2012;

b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui al comma 8, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 30 giugno 2012;

Identico.

c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui al comma 8, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;

Identico.

d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015.

d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione in capo a soci pubblici detentori di azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero quella sindacata, si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015.

 

32-bis. Al fine di verificare e assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 32, il prefetto accerta che gli enti locali abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto al medesimo comma. In caso di inottemperanza, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, il Governo, ricorrendone i presupposti, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 120, comma secondo, della Costituzione e secondo le modalità previste dall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

33. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 12, nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, nè svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, nè direttamente, nè tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, nè partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché al socio selezionato ai sensi del comma 12. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti.

33. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero non ai sensi del comma 12, nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, nè svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, nè direttamente, nè tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, nè partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché al socio selezionato ai sensi del comma 12 e alle società a partecipazione mista pubblica e privata costituite ai sensi del medesimo comma. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale a gare indette nell’ultimo anno di affidamento dei servizi da essi gestiti, a condizione che sia stata indetta la procedura competitiva ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso la predetta procedura ovvero, purché in favore di soggetto diverso, ai sensi del comma 13.

 

33-bis. Al fine di assicurare il progressivo miglioramento della qualità di gestione dei servizi pubblici locali e di effettuare valutazioni comparative delle diverse gestioni, gli enti affidatari sono tenuti a rendere pubblici i dati concernenti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente e il livello degli investimenti effettuati, nonché ogni ulteriore informazione necessaria alle predette finalità.

 

33-ter. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, adottato, entro il 31 gennaio 2012, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno, sentita la Conferenza unificata, sono definiti:

 

a) i criteri per la verifica di cui al comma 1 e l’adozione della delibera quadro di cui al comma 2;

 

b) le modalità attuative del comma 33-bis, anche tenendo conto delle diverse condizioni di erogazione in termini di aree, popolazioni e caratteristiche del territorio servito;

 

c) le ulteriori misure necessarie ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

34. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo il servizio idrico integrato, ad eccezione di quanto previsto dai commi da 19 a 27, il servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. È escluso dall'applicazione dei commi 19, 21 e 27 del presente articolo quanto disposto dall'articolo 2, comma 42, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

34. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo il servizio idrico integrato, ad eccezione di quanto previsto dai commi da 19 a 27, il servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. È escluso dall'applicazione dei commi 19, 21 e 27 del presente articolo quanto disposto dall'articolo 2, comma 42, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

 

34-bis. Il presente articolo, fermo restando quanto disposto al comma 34, si applica al trasporto pubblico regionale e locale. Con riguardo al trasporto pubblico regionale, sono fatti salvi gli affidamenti già deliberati in conformità all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007.

35. Restano salve le procedure di affidamento già avviate all'entrata in vigore del presente decreto.

Identico.

 

 

L’articolo 9, comma 1, al fine di assicurare il miglioramento organizzativo del trasporto pubblico locale, modifica l’articolo 1, comma 13, del decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011. Tale norma prevede che la ripartizione del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario - istituito dall’articolo 21, comma 3, del decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011 – venga effettuata sulla base di criteri premiali individuati, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, da un'apposita struttura paritetica da istituire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con la nuova formulazione prevista dal comma in esame, si prevede che l’individuazione dei predetti criteri sia effettuata da un struttura paritetica istituita nell’ambito della stessa Conferenza Stato-regioni.

 

L’articolo 9, comma 2, introduce parziali modifiche alla disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, stabilita da ultimo con l’articolo 4 del D.L. 138/2011[117], con l’obiettivo di colmare il vuoto normativo lasciato dal’abrogazione, ad opera del referendum del giugno 2011, dell’articolo 23-bis del decreto legge n. 112/2008[118], in modo da adeguare la disciplina dei servizi pubblici locali al quadro giuridico europeo. In particolare, il D.L. 138 ha conservato nei fini (liberalizzazione) l’impianto preesistente, escludendone l’applicabilità al settore idrico, per tenere conto dell’esito della consultazione popolare dello scorso giugno.

 

Si ricorda che a seguito dell’esito referendario del 12 e 13 giugno 2011 è stata modificata sia la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica che la determinazione della tariffa idrica. Le abrogazioni sono divenute effettive dal 21 luglio 2011 per effetto dei D.P.R. 18 luglio 2011, n. 113 e n. 116 (GU 20 luglio 2011, n. 167). Il primo quesito ha abrogato l'art. 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 che prevedeva la regola generale di affidamento tramite gara dei servizi locali di rilevanza economica e il limitato ricorso all'affidamento "in house". Il secondo quesito ha abrogato il comma 1 dell'art. 154 del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente alla parte: "dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito". La tariffa idrica viene conseguentemente determinata senza tenere conto del parametro della remunerazione del capitale investito dall'ente gestore. Entrambe le abrogazioni hanno avuto effetto dal giorno successivo alla pubblicazione in G.U. dei citati D.P.R. con i quali si è sancito il risultato abrogativo del referendum.

In estrema sintesi, prima dell’esito referendario, il citato art. 23-bis relativo alle modalità di affidamento da parte degli enti locali della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, prevedeva una disciplina più restrittiva rispetto alle regole comunitarie. Il conferimento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica avveniva, infatti, in via ordinaria attraverso una gara pubblica, mentre la cd. gestione "in house", cioè quella in cui l'ente locale gestisce in proprio il servizio, era una situazione eccezionale. In determinati casi, ai sensi del comma 3 dell'art. 23-bis, si prevedeva che per peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento potesse avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale.

 

Le modifiche che vengono introdotte dalle singole lettere del comma 2 mediante puntuali novelle dell’art. 4 del D.L. 138 riguardano prevalentemente i compiti e gli obblighi degli enti locali in relazione alle decisioni sull’affidamento, la disciplina del regime transitorio, il divieto di ulteriori attività per gli affidatari diretti e l’ambito di applicazione della disciplina.

 

L’art. 4, D.L. 138/2011, prevede in capo agli enti locali l’obbligo di procedere, in via preliminare e con cadenza periodica o comunque prima del conferimento, alla verifica della realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, limitando i diritti di esclusiva i regimi di esclusiva alle sole ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità (commi 1, 2, 3, 4). A tal fine è prevista l’adozione, entro il 13 agosto 2012, poi periodicamente e, comunque, prima di procedere all’affidamento del servizio, di una delibera quadro da pubblicizzare e trasmettere alla Autorità Antitrust, che evidenzi l’istruttoria compiuta nonché, per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio.

Con la prima modifica introdotta dalle disposizioni in esame, mediante novella al comma 2 dell’art. 4, si prevede la possibilità per gli enti locali di procedere all’affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali, purché se ne dia motivazione nella delibera di cui sopra, dimostrando come tale scelta sia economicamente vantaggiosa (lettera a).

Con novella al comma 3 dell’art. 4, si precisa che la trasmissione all’Antitrust della delibera quadro da parte degli enti locali è finalizzata anche (ma non solo) della relazione al Parlamento di cui alla legge n. 287/1980 (lettera b).

 

In proposito si segnala che l’articolo 23-bis, del D.L. 112/2008, prevedeva nei casi di affidamento diretto che l’ente affidante dovesse dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola e verificandola, e dovesse trasmettere una relazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per l’espressione di un parere preventivo da rendere entro sessanta giorni.

 

Un’ulteriore modifica, al comma 4, stabilisce che in assenza della delibera, l’ente locale non può procedere all’attribuzione di diritti di esclusiva nel settore dei servizi pubblici locali (lettera c).

 

È integrata altresì la disciplina degli affidamenti diretti. In proposito, l’art. 4, comma 13, del D.L. 138 ammette l’affidamento diretto a società che possiedono i requisiti per la gestione "in house" qualora il valore del servizio non superi i 900.000 euro annui. Come già evidenziato dall’Antitrust, tale sistema di soglia si presta al rischio di comportamenti elusivi da parte delle amministrazioni locali che non intendano procedere agli affidamenti tramite gara, attraverso frazionamenti del servizio per valori inferiori a quelle di soglia. Per arginare tali ipotesi, una novella al comma 13 introduce il divieto di procedere al frazionamento del medesimo servizio e del relativo affidamento (lettera d)).

 

Al riguardo, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella segnalazione AS864 del 26 agosto 2011, ritiene che la soglia indicata (valore dell’affidamento pari a 900.000 euro annui) sia oggettivamente elevata, tale da poter determinare, per alcuni settori di attività economica, una sottrazione quasi integrale dai necessari meccanismi di concorrenza per il mercato. In ogni caso, ribadisce l’Autorità, il sistema di esenzioni dall’obbligo di gara così configurato si presta facilmente a comportamenti elusivi da parte delle amministrazioni che non intendono procedere agli affidamenti tramite gara dei servizi pubblici locali e, pertanto, essa suggerisce che basterebbe frazionare gli affidamenti in tante “tranche”, ciascuna di valore inferiore a 900.000 euro annui, per poterle poi attribuire tutte direttamente a controllate in house. Per tali considerazioni l’Autorità ritiene il sistema introdotto meno efficace di quello previgente e che non possa essere migliorato con modifiche al ribasso della soglia, data l’arbitrarietà con cui qualsiasi valore verrebbe eventualmente determinato.

 

Conseguentemente (lettera e)), viene modificato il regime transitorio di cui al comma 32, lett. a), prevedendo la cessazione alla data del 31 marzo 2012, improrogabile e senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante, non solo di tutti gli affidamenti diretti relativi ai servizi con valore economico superiore ai 900.000 euro annui, ma anche di tutti quelli che risultano non conformi alla disciplina stabilita dal comma 9.

 

Con riguardo alle previsioni in materia di regime transitorio per gli affidamenti diretti oggi in vigore, l’Autorità, nella citata segnalazione A.S. 864 osserva quanto segue. “Il comma 32 dell’articolo 4 prevede che gli affidamenti diretti, relativi a servizi il cui valore economico superi i 900.000 euro annui, cessano improrogabilmente al 31 marzo 2012; per i servizi di valore inferiore a 900.000 annui vale dunque la scadenza originaria dell’affidamento. Per le stesse motivazioni esposte in precedenza, appare del tutto inconferente un valore predeterminato del servizio quale criterio per giustificare la prosecuzione degli affidamenti, effettuati in house, sino alla loro scadenza naturale. Inoltre, la norma, per come formulata, stabilisce l’esenzione dalla scadenza anticipata per tutti gli affidamenti diretti, non solamente per quelli in house, ampliando ulteriormente, rispetto a quanto previsto dal comma 13 per i nuovi affidamenti, la platea dei soggetti che possono continuare a gestire Spl senza aver vinto alcuna gara”.

 

Sempre in relazione al regime transitorio, è oggetto di modifica anche la previsione di cui alla lettera d) del comma 32, ai sensi del quale gli affidamenti diretti assentiti prima del 1° ottobre 2003 a società miste pubblico-private quotate in borsa a tale data, cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio se la partecipazione pubblica nella società si riduce al 40% entro il 30 giugno 2013 e scende al 30% entro il 31 dicembre 2015. Al mancato verificarsi di tali condizioni, l'affidamento cessa rispettivamente il 30 giugno 2013 e il 31 dicembre 2015.

La modifica introdotta dalla norma in esame (lettera f)). richiede che non sia la ”partecipazione pubblica” a doversi ridurre progressivamente entro i termini e le soglie stabiliti, bensì la partecipazione in capo a soci pubblici detentori di azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero “quella sindacata”. Nel linguaggio finanziario con l’espressione “partecipazione sindacata” s’intendono le azioni societarie oggetto di patto parasociale.

 

Al riguardo, si segnala che l’uso dell’espressione “partecipazione sindacata”, appartenendo al gergo finanziario, non è di immediata ed univoca comprensione.

 

Viene quindi inserito (lettera g)) un nuovo comma 32-bischeaffida al prefetto il compito di accertare che gli enti locali abbiano ottemperato, entro i termini stabiliti, le disposizioni sul regime transitorio degli affidamenti e sulla loro cessazione. In caso contrario, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere, decorso il quale sarà il Governo, ricorrendone i presupposti, ad esercitare il potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 120, comma secondo, della Costituzione e secondo le modalità previste dall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

 

L’articolo 8 della legge n. 131/2003[119] disciplina l’attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo del Governo agli organi degli enti territoriali.

In particolare, il comma 1 prevede che nei casi e per le finalità previsti dalla Costituzione (articolo 120, secondo comma), il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

Il comma 3 prevede - facendo salve le competenze delle Regioni a statuto speciale - che, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.

Il comma 4 prevede che, nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame. Il comma 5 dispone che i provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.

Si segnala, infine, che il meccanismo introdotto con la disposizione in esame è analogo a quello già previsto dall'art. 16, comma 28, dello stesso D.L. 138/2011, che attribuisce al prefetto il compito di controllare il rispetto da parte degli enti locali dell’obbligo di soppressione dei consorzi tra funzioni e del divieto di costituzione di società.

 

Le disposizioni successive (lettere h, i, ed l)) introducono tre modifiche al testo del comma 33 del citato articolo 4, che stabilisce il divieto per i soggetti che gestiscono servizi pubblici locali in seguito ad affidamento diretto o comunque a procedure non a evidenza pubblica (cioè senza che vi sia stata una gara), di svolgere servizi ulteriori, anche attraverso controllanti o controllate, e di partecipare a gare per l'affidamento di servizi, fino alla conclusione della concessione.

Il divieto - che opera per tutta la durata della gestione - non si applica alle società quotate e alle società controllate (ex art. 2359 c.c.), nonché al socio selezionato ai sensi del comma 12. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti.

Le modifiche prevedono:

§      la specificazione per cui il divieto di nuova o ulteriore attività vale per i soggetti in cui il socio non è stato identificato con le specifiche condizioni prescritte - per tale eventualità - dal comma 12;

In proposito, si ricorda che il citato comma 12 che nel caso di affidamento in esclusiva della gestione del servizio pubblico locale, l'affidamento possa avvenire anche tramite procedure competitive ad evidenza pubblica a società mista pubblico privata, mediante la cosiddetta gara "a doppio oggetto", una gara cioè che abbia ad oggetto sia la qualità di socio privato (che deve avere una quota non inferiore al 40%) e l’attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio. Nel bando di gara i criteri di valutazione delle offerte, basati su qualità e corrispettivo del servizio devono prevalere di norma su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie. Il socio privato selezionato deve svolgere gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del servizio stesso. Se ciò non si dovesse verificare, si procederà a un nuovo affidamento. Nel bando, infine, devono essere previsti criteri e modalità di liquidazione del socio privato alla cessazione della gestione.

§      la precisazione per cui il divieto di nuova o ulteriore attività non si applica anche alle società a partecipazione mista pubblica e privata costituite ai sensi del medesimo comma 12;

§      l’ampliamento della facoltà per i soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali di concorrere su tutto il territorio nazionale, che si estende alle gare indette nell’ultimo anno di affidamento dei servizi da essi gestiti (e non solo alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, come previsto attualmente), con la condizione che:

-       sia stata indetta la procedura competitiva ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio o, almeno:

-       sia stata almeno adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso la predetta procedura competitiva o con affidamento diretto (non superiore a 900.000 €) ai sensi del comma 13, purché in favore di soggetto diverso.

 

Anche in questo caso, il legislatore fa proprio in parte il suggerimento espresso dall’Antitrust nella più volte citata segnalazione con la quale si è rilevato come la previsione del comma 33 appare porre condizioni eccessivamente restrittive. Si propone dunque di attenuare le condizioni che consentono agli affidatari diretti di partecipare ad altre gare, consentendo loro di farlo nel caso in cui i soggetti in questione siano nella fase finale (inferiore ai due anni) del proprio affidamento e sia già stata bandita la gara per il riaffidamento del servizio o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso procedure ad evidenza pubblica, per il servizio erogato dall’affidatario diretto.

 

Con la successiva lettera m) è introdotto un nuovo comma 33-bische impone agli enti affidatari di rendere pubblici i dati su:

a)   il livello di qualità del servizio reso;

b)   il prezzo medio per utente;

c)   il livello degli investimenti effettuati;

d)   ogni ulteriore informazione necessaria al fine di assicurare il progressivo miglioramento della qualità di gestione dei servizi pubblici locali e di effettuare valutazioni comparative delle diverse gestioni.

La stessa disposizione di cui alla lettera m) inserisce un comma 33-tererinvia l’adozione di misure attuative della disciplina ad un decreto ministeriale (del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno).

In particolare, con tale decreto sono definiti:

a)  i criteri per procedere alla verifica ed alla conseguente delibera - previste nei primi due commi dell'articolo in questione - con cui gli enti locali valutano la fattibilità della liberalizzazione o dell'esclusiva nella gestione dei servizi;

b)  le modalità attuative dell'obbligo di pubblicità comparativa imposto dal comma 33-bis, anche tenendo conto della differenziazione delle condizioni di erogazione per aree, popolazioni e caratteristiche del territorio.

Più in generale, si rinvia al decreto per tutte le misure necessarie ad assicurare la piena attuazione della disciplina dell'art. 4, del D.L. 138/2011, novellata con le disposizioni in esame.

Il termine per l’adozione del decreto è stabilito nel 31 gennaio 2012 ed è previsto il parere obbligatorio della Conferenza unificata.

 

Le modifiche di cui alle lettere n) ed o) riguardano l’ambito di applicazione della disciplina contenuta nell’articolo 4 del D.L. 138.

Nel testo vigente, il comma 34 dell’articolo 4 esclude dall'applicazione delle nuove regole sull’affidamento dei servizi locali di rilevanza economica una serie di servizi, disciplinati da specifiche disposizioni:

§       il servizio idrico integrato, ad eccezione di quanto previsto dai commi 19 a 27, che prevedono una serie di incompatibilità;

§       il servizio di distribuzione di gas naturale (decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164);

§       il servizio di distribuzione di energia elettrica (decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e legge 23 agosto 2004, n. 239);

§       il servizio di trasporto ferroviario regionale (decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422);

§       la gestione delle farmacie comunali (legge 2 aprile 1968, n. 475).

 

Ferme restando tali disposizioni, la lettera n)) premette all’inizio del medesimo comma 34, una clausola di generale applicazione dell'articolo 4 novellato a tutti i servizi pubblici locali, con prevalenza sulle relative discipline di settore incompatibili.

 

La lettera o) aggiunge un comma 34-bis, che, ferme restando le deroghe disposte dall’articolo 34, concernenti come si è visto il solo trasporto ferroviario, estende la disciplina dell’articolo 4 anche ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale.

Per il solo trasporto regionale, inoltre, vengono fatti salvi gli affidamenti già deliberati secondo l’articolo 5, par. 2, del regolamento CE 1370/2007.

 

Si ricorda che tale ultima norma consente alle autorità competenti a livello locale di fornire esse stesse servizi di trasporto pubblico di passeggeri, o di procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un soggetto giuridicamente distinto su cui l'autorità competente a livello locale esercita un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture.


 

Articolo 10
(Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti)

 

 

L’articolo 10 presenta un duplice contenuto: nella prima parte (commi 1-2 e 12), collegandosi alla precedente manovra economica di agosto, prevede una delegificazione degli ordinamenti professionali da realizzarsi in base a principi di liberalizzazione. Nella seconda parte (commi 3-11) disciplina l’esercizio delle professioni in forma societaria, conseguentemente abrogando la precedente disciplina delle associazioni professionali.

La riforma degli ordini professionali

I commi 1, 2 e 12 novellano l’art. 3, comma 5, del D.L. n. 138 del 2011.

 

L’art. 3, comma 5 prevede che, fatto salvo l’esame di Stato prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale dalla Costituzione per l’accesso alle professioni regolamentate[120], gli ordinamenti professionali devono garantire che l’esercizio dell’attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, nonché alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l’effettiva possibilità di scelta degli utenti nell’ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti.

La disposizione stabilisce quindi che gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge per recepire una serie di principi (elencati nelle successive lettere da a) a g) del medesimo comma 5).

 

Come già sottolineato in occasione dell’esame parlamentare del decreto-legge n. 138/2011, la regolamentazione degli ordini professionali esistenti è contenuta, prevalentemente, in atti normativi aventi rango legislativo[121]. Pertanto, per come originariamente formulata, la disposizione dell’art. 3, comma 5 non configurava una delegificazione ma si limitava a prefigurare futuri interventi legislativi («Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati...»), anticipandone le linee riformatrici e fissando un termine di 12 mesi di carattere meramente ordinatorio.

 

La disposizione in commento (comma 1) intende superare i limiti della norma emanata lo scorso agosto, intervenendo sul testo dell’art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 138 per prevedere una delegificazione degli ordinamenti professionali (decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge n. 400).

 

Lo strumento della delegificazione consente che la disciplina di alcune materie sia trasferita dalla fonte legislativa primaria a quella secondaria. La materia è regolata dall'articolo 17, co. 2, della legge n. 400/1988, ai sensi del quale i regolamenti di delegificazione possono essere adottati per la disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge. Tali regolamenti devono essere autorizzati espressamente dalla legge, che deve altresì individuare le norme generali regolatrici della materia e stabilire l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento.

 

La delegificazione dovrà essere realizzata entro 12 mesi (dall’entrata in vigore della legge di stabilità), sulla base dei principi e criteri direttivi già enunciati (v. infra) che il disegno di legge di stabilità modifica esclusivamente per quanto concerne le tariffe professionali, che vengono sostanzialmente liberalizzate(comma 12).

 

L’art. 3, comma 5, come modificato dal disegno di legge in esame, individua i seguenti principi:

§       la riforma degli ordinamenti professionali dovrà assicurare che l'accesso alla professione sia libero e che il suo esercizio sia fondato e ordinato sull’autonomia e sull’indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, potrà essere consentita soltanto se motivata da ragioni di interesse pubblico e non dovrà produrre una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell’attività in forma societaria, sulla sede legale della società professionale (lettera a));

§       gli ordinamenti professionali riformati dovranno prevedere l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell’obbligo di formazione continua costituirà un illecito disciplinare e come tale sarà sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione (lettera b));

§       la disciplina del tirocinio per l’accesso alla professione dovrà conformarsi a criteri che garantiscano l’effettivo svolgimento dell’attività formativa e il suo adeguamento costante all’esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l’accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Per le professioni sanitarie, ai fini della disciplina dell'attività di tirocinio, resta peraltro confermata la normativa vigente (lettera c));

§       il compenso spettante al professionista dovrà essere pattuito per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista resta comunque tenuto a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione del medesimo. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse dei terzi si applicheranno le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia (lettera d), coma modificata dal comma 12 della disposizione in commento);

§       a tutela del cliente, il professionista sarà tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista dovrà rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative potranno essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti (lettera e));

§       gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l’istituzione a livello territoriale di organi (terzi), diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali saranno specificamente affidate l’istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. Viene inoltre prevista l'incompatibilità della carica di consigliere dell’Ordine territoriale o di consigliere nazionale con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Per le professioni sanitarie resta confermata la normativa vigente (lettera f));

§       la riforma dovrà liberalizzare la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni[122]. Le informazioni fornite dovranno essere trasparenti, veritiere, corrette e non dovranno essere equivoche, ingannevoli, o denigratorie (lettera g)).

 

Il comma 12 modifica il principio di cui alla lettera d), eliminando il riferimento alle tariffe professionali come criterio per la determinazione del compenso del professionista[123]. Le parti potranno pertanto definire liberamente il compenso.

La formulazione vigente dell’art. 3, comma 5. lett. d) prevede che il compenso sia determinato dalle parti «prendendo come riferimento le tariffe professionali» e che le parti possono comunque procedere alla pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe.

In merito si evidenzia che anche l’Autorità garante della concorrenza e del mercato – nella segnalazione al Governo e alle Camere in vista dei lavori parlamentari per la conversione del decreto legge n. 138 (26 agosto 2011) – ha criticato l’originaria formulazione dell’art. 3, comma 5, ritenendo un passo indietro rispetto alla norma vigente in base alla quale le tariffe professionali non sono obbligatorie, la previsione che rende le tariffe professionali parametro legale di riferimento per la determinazione del compenso del professionista. Per l'Autorità si tratta di una norma contraddittoria e contraria alla liberalizzazione del mercato dei servizi professionali.

 

Le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia non verranno peraltro eliminate, perché vi si dovrà ricorrere nei seguenti casi:

§      in caso di mancata determinazione consensuale del compenso;

§      quando il committente è un ente pubblico;

§      in caso di liquidazione giudiziale dei compensi;

§      nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi.

 

Inserendo un ulteriore comma nell’art. 3 del decreto-legge n. 138/2011 (comma 5-bis), il disegno di legge di stabilità prevede l’abrogazione di tutte le norme vigenti sugli ordinamenti professionali (che peraltro non vengono elencate) con effetto dall’entrata in vigore del regolamento governativo (comma 2).

 

Per completezza si segnala che la Commissione Giustizia della Camera sta esaminando in sede referente due proposte di legge (AA.C. 503 e 3581) in tema di riforma delle professioni regolamentate.

Le società tra professionisti

I commi da 3 a 11 dell’art. 10 disciplinano la costituzione di società tra professionisti.

 

Attualmente, l'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815[124], prevede la possibilità per i professionisti di costituire associazioni professionali. L'art. 2 di tale legge originariamente vietava il ricorso alla forma societaria: tale divieto è stato abrogato dall'art. 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266[125].

Si ricorda anche che l'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto Bersani ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti (c.d. società multidisciplinari), fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

 

In particolare, il comma 3 consente ai professionisti iscritti ad ordini professionali di esercitare la professione in forma societaria o cooperativa (Titoli V e VI del Libro quinto del codice civile). E’ dunque consentito alla società tra professionisti di assumere anche la forma di società di capitali[126].

Qualsiasi forma sia prescelta, la denominazione sociale sarà “società tra professionisti” (comma 5), che (comma 8) potrà svolgere anche diverse attività professionali (c.d. società multidisciplinare).

Per poter utilizzare la denominazione “società tra professionisti”, la società deve prevedere nell’atto costitutivo i seguenti requisiti (comma 4):

§      esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;

§      possono assumere la qualifica di socio soltanto i professionisti iscritti ad ordini, albi o collegi, nonché i cittadini di Stati membri dell’UE in possesso del titolo di studio abilitante all’esercizio della professione; sono peraltro ammessi soci non professionisti per lo svolgimento di prestazioni tecniche ovvero per finalità di investimento;

§      definizione di modalità tali da garantire che la singola prestazione professionale sarà eseguita dai soci in possesso dei requisiti e che l’utente possa scegliere all’interno della società il professionista che dovrà seguirlo o, in mancanza di scelta, riceva preventiva comunicazione scritta del nominativo del professionista;

§      definizione di modalità che garantiscano che il socio radiato dal proprio ordine professionale sia anche escluso dalla società.

 

In base al comma 6 il professionista può partecipare ad una sola società tra professionisti e deve osservare il codice deontologico del proprio ordine (comma 7). La società è soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulta iscritta. E’ rimessa ad un regolamento ministeriale, da approvare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, la disciplina relativa all’esecuzione dell’incarico conferito alla società da parte di soci in possesso dei requisiti, alla scelta del professionista da parte dell’utente, all’incompatibilità e al rispetto del regime disciplinare dell’ordine (comma 10) (e dunque presumibilmente la def8inizione di modalità di iscrizione delle società tra professionisti agli ordini professionali).

 

Infine, il disegno di legge prevede che restano salvi i diversi modelli societari e associativi attualmente vigenti (comma 9). La previsione della salvezza dei modelli associativi vigenti non era contemplata nel testo del maxi emendamento del Governo ed è stata introdotta da un subemendamento nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio del Senato.

Il comma 11, tuttavia, abroga la legge n. 1815 del 1939 sulle associazioni professionali (comma 11).

Si segnala pertanto che la previsione del mantenimento delle forme associative professionali vigenti di cui al comma 9 non appare coerente con l’abrogazione espressa della legge n. 1815 del 1939, che di tali associazioni costituisce la base normativa.

 

Si ricorda in proposito, a titolo esemplificativo, che, per quanto riguarda la professione forense, il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96[127], agli artt. 16 e ss., prevede che l'attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio possa essere esercitata in forma comune esclusivamente secondo il tipo della società tra professionisti (s.t.p.), disciplinata dallo stesso decreto legislativo e, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la società in nome collettivo. Ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 96/2001, il socio o i soci incaricati sono personalmente e illimitatamente responsabili per l'attività professionale svolta in esecuzione dell'incarico. La società risponde con il suo patrimonio. Nel caso in cui, prima dell'inizio dell'esecuzione del mandato, la società non abbia comunicato al cliente il nome del socio o dei soci incaricati, per le obbligazioni derivanti dall'attività professionale, oltre alla società, sono responsabili illimitatamente e solidalmente tutti i soci. Ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 96/2001, la s.t.p. è iscritta in una sezione speciale dell'albo del Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale.


 

Articolo 11
(Programmazione della ricerca e premialità)

 

 

L’articolo 11 dispone che il MIUR assicura la coerenza dei piani e dei progetti di ricerca proposti dagli enti di ricerca sottoposti alla sua vigilanza con le indicazioni del Programma nazionale della ricerca (PNR)[128], anche in sede di ripartizione della quota del 7% del fondo di finanziamento ordinario finalizzata al finanziamento premiale di specifici programmi, anche congiunti, proposti dagli stessi enti.

Il concetto è ribadito nella relazione tecnica.

 

Al riguardo si evidenzia, preliminarmente, che già la legislazione vigente prevede un raccordo fra la programmazione generale e quella specifica di ciascun ente. Infatti, l’art. 2, comma 2, del d.lgs. 213/2009, con il quale si è proceduto al riordino degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR[129], dispone che con decreto del Ministro, di concerto con i Ministri eventualmente interessati, sono adottati atti di indirizzo e direttive che individuano la missione e gli obiettivi di ricerca per ciascun ente, in coerenza con i contenuti del PNR e gli obiettivi strategici fissati dall'Unione europea. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, gli statuti degli enti specificano ed articolano la missione e gli obiettivi di ricerca.

Per quanto concerne il finanziamento, l’art. 4 dispone che la ripartizione del fondo ordinario di cui all'art. 7 del D.Lgs. 204/1998 è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva (nonché tenendo conto della valutazione della qualità dei risultati della ricerca, effettuata dall'ANVUR). Dispone, altresì che, a decorrere dal 2011, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti di ricerca e migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7% del fondo ordinario, con progressivi incrementi negli anni successivi, è destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. I criteri e le motivazioni di assegnazione della predetta quota sono disciplinati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro.

Per quanto concerne la programmazione strategica preventiva, l’art. 5 dispone che in conformità alle linee guida enunciate nel PNR, i consigli di amministrazione dei singoli enti di ricerca, previo parere dei rispettivi consigli scientifici, adottano un piano triennale di attività, aggiornato annualmente, ed elaborano un documento di visione strategica decennale. Il piano è valutato e approvato dal Ministero, anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento dei piani triennali di attività dei diversi enti di ricerca, nonché del riparto del fondo ordinario. L’articolo dispone, altresì, che per il perseguimento delle finalità di coordinamento ed armonizzazione, il Ministero, tenuto conto degli obiettivi del PNR, svolge una funzione di preventiva valutazione comparativa e di indirizzo strategico.

 

Poiché la quota di finanziamento premiale prevista dall’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 213/2009 è destinata, come ante si è detto, ad essere incrementata negli anni successivi al 2011, sembrerebbe opportuno sostituire la locuzione “anche in sede di ripartizione della quota del 7% del fondo di finanziamento ordinario” con la locuzione “anche in sede di ripartizione della quota di finanziamento di cui all’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213”.


 

Articolo 12
(Fondo di credito per i nuovi nati)

 

 

L’articolo in esame, introdotto nel corso dell’esame al Senato, estende agli anni 2012, 2013 e 2014, le misure relative al Fondo di credito per i nuovi nati. L'accesso al fondo prescinde dalla situazione reddituale del nucleo familiare e permette, alle famiglie i cui figli siano nati o siano stati adottati nell’anno di riferimento, di richiedere un finanziamento di 5.000 euro, a tasso fisso, rimborsabile in 5 anni. Al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse complessivamente disponibili alla data del 31 dicembre 2011 sull’apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, nonché di quelle successivamente recuperate in ragione del Fondo stesso.

 

Il decreto legge n. 185/2008[130], articolo 4, comma 1, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo di credito per i nuovi nati, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche ed agli intermediari finanziari. L'accesso al fondo prescinde dalla situazione reddituale del nucleo familiare e permette, a chiunque abbia la potestà o l'affido condiviso, di richiedere un finanziamento di 5.000 euro, a tasso fisso, rimborsabile in 5 anni.

La garanzia del fondo è concessa nella misura del 50 per cento del finanziamento ed è incondizionata, irrevocabile ed a prima richiesta. Entro il limite del 20 per cento della disponibilità iniziale del fondo, la garanzia è elevata al 75 per cento per i richiedenti con indicatore ISEE non superiore a 15.000 euro. Il Fondo ha una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Il comma 1-bis del medesimo articolo 4, prevede che il Fondo sia integrato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2009, per la corresponsione di contributi in conto interessi in favore delle famiglie di nuovi nati o bambini adottati nel medesimo anno che siano portatori di malattie rare.

Il DPCM del 10 settembre 2009 stabilisce i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, di rilascio e di operatività delle garanzie. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni di finanziamento a favore dei soggetti esercenti la potestà genitoriale di bambini nati o adottati negli anni 2009, 2010 e 2011. Nel caso di potestà o affido condiviso è ammesso un solo prestito. I finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo hanno una durata non superiore a cinque anni e sono di ammontare non superiore a cinquemila euro e a tasso fisso. Le banche e gli intermediari finanziari che aderiscono all'iniziativa si sono impegnati ad applicare ai finanziamenti garantiti dal Fondo un tasso annuo effettivo globale (TAEG) fisso, non superiore al 50 per cento del tasso effettivo globale medio (TEGM) sui prestiti personali, in vigore al momento in cui il prestito è concesso.

Resta comunque facoltà degli istituti di credito l'erogazione del prestito, in quanto la presenza della garanzia del Fondo, permette un tasso agevolato ma non esonera le famiglie dall'obbligo di restituzione alle scadenze pattuite.


 

Articolo 13, commi 1-4
(Semplificazione dei pagamenti)

 

 

I commi da 1 a 4 dell’articolo 13, introdotto al Senato, apportano modifiche alla disciplina in materia di certificazione dei crediti vantati nei confronti degli enti territoriali contenuta nell’articolo 9, comma 3-bis del D.L. n. 185/2008[131]

 

Si ricorda che l’istituto della certificazione dei crediti vantati nei confronti delle regioni e degli locali si inserisce nel contesto di un complesso di interventi legislativi finalizzati a dare concreta attuazione alla problematica dei ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, affrontata a livello comunitario con l’adozione della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2000/35/CE, del 29 giugno 2000, recepita nell’ordinamento nazionale con il D.Lgs. n. 231 del 2002, e ora sostituita dalla più recente direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/7/UE.

La cessione dei crediti vantati dalle imprese verso la P.A. derivanti da contratti, aventi per oggetto lavori pubblici, è peraltro in generale prevista dall’articolo 117 del Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture (D.lgs. n. 163/2006) che ha esteso la disciplina della cessione dei crediti d'impresa di cui alla legge n. 52 del 1991 (legge sul contratto di factoring) ai crediti vantati dalle imprese verso le pubbliche amministrazioni (le stazioni appaltanti), derivanti dai contratti di lavori pubblici disciplinati dal Codice, vale a dire i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l’esecuzione di opere o lavori. L’estensione della disciplina sui crediti d’impresa ai crediti vantati dalle imprese verso le PP.AA. per lavori pubblici è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge n. 109/1994, legge quadro in materia di lavori pubblici (cd. legge Merloni), successivamente abrogata dal citato D.lgs. n. 163/2006 e dal relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n. 554/1999).

Con particolare riferimento ai crediti vantati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazioni, forniture e appalti, il legislatore ha introdotto il comma 3-bis dell’articolo 9 del D.L. 185/2008, il quale reca la disciplina della certificazione, da parte degli enti territoriali debitori, dei crediti in questione nei confronti dei soggetti interessati ai fini della cessione pro-soluto dei medesimi crediti nei confronti di banche o intermediari finanziari.

In particolare, il comma 3-bis stabilisce che a partire dall’anno 2009 - su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale - nel rispetto dei limiti imposti dal patto di stabilità interno, certificano, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione. Le modalità di attuazione della certificazione dei crediti sono state dettate dal D.M. 19 maggio 2009 [132].

 

In particolare, il comma 1, sostituendo il comma 3-bis dell’articolo 9 del decreto legge n. 185/2009:

§      esclude gli enti del servizio sanitario nazionale dall’applicazione della disciplina della certificazione dei crediti contenuta nel medesimo comma 3-bis sopra illustrato;

§      estende da venti a sessanta giorni dalla data di ricezione dell’istanza del creditore il termine entro il quale le regioni e gli enti locali debitrici sono tenuti a certificare se il credito nei loro confronti vantato è certo liquido ed esigibile;

§      introduce la previsione secondo la quale scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, provvede alla certificazione la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, la quale, ove necessario nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell’ente territoriale;

§      prevede che la cessione dei crediti oggetto di certificazione avvenga nel rispetto della disciplina contenuta nell’articolo 117 del Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture (D.lgs. n. 163/2006), sopra citata; ferma restando l’efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1 e 7, comma 1 della legge sul contratto di factoring, legge n. 52/1991[133], relativi, rispettivamente, alla efficacia della cessione del credito nei confronti dei terzi e al fallimento del soggetto cedente.

In particolare, l’articolo 5 della citata legge n. 52/1991 prevede che qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile:

a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data del pagamento;

b) al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento;

c) al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1 della medesima legge n. 52. Quest’ultima norma prevede, in proposito che l'efficacia della cessione verso i terzi, non è opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto.

 

Il medesimo comma 1, introducendo un nuovo comma 3-ter dopo il comma 3-bis dell’articolo 9 del decreto legge n. 185/2008, prevede che la certificazione dei crediti non può essere rilasciata, a pena di nullità:

a)      dagli enti locali commissariati in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell’articolo 143 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000),. Cessato il commissariamento, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione ai crediti sorti prima del commissariamento. Nel caso di gestione commissariale, la certificazione non può essere rilasciata in relazione ai crediti rientranti nella medesima gestione commissariale;

b)      dalle regioni sottoposte ai piani di rientro dei deficit sanitari.

 

Il comma 2 demanda le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 9 del decreto legge n. 185/2008, come modificati dal provvedimento in esame, ad un decreto del Ministro dell’economia e finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sentita la Conferenza Unificata Stato città ed autonomie locali. Fino all’entrata in vigore di tale decreto, rimangono valide le certificazioni prodotte in applicazione del citato D.M. 19 maggio 2009.

 

Il comma 3, introduce un nuovo comma 2-bis all’articolo 210 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), relativo all’affidamento del servizio di Tesoreria, stabilendo che la convenzione che disciplina l’affidamento di tale servizio possa prevedere l’obbligo del tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro-soluto certificati dall’ente ai sensi della disciplina sopra illustrata del nuovo comma 3-bis dell’articolo 9 del decreto legge n. 185/2008.

 

Infine, il comma 4 prevede che il citato obbligo del tesoriere trovi applicazione con riferimento alle convenzioni stipulate successivamente all’entrata in vigore della legge di stabilità in esame.


 

Articolo 13, comma 5
(Semplificazioni degli accertamenti delle violazioni all’obbligo di copertura assicurativa)

 

 

Il comma 5 introduce nuove disposizioni all’articolo 193 del nuovo codice della strada volte ad integrare le procedure per l’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria per i veicoli a motore senza guida di rotaie.

In particolare, il nuovo comma 4-ter dell’articolo 193 del D.Lgs. 285/92 prevede che l’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere accertato anche mediante il raffronto tra i dati delle polizze emesse dalle imprese assicuratrici e le immagini provenienti dai dispositivi di controllo del traffico e delle infrazioni (ad esempio i c.d. autovelox).

 

La norma fa riferimento alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell’articolo 201 del nuovo codice della strada, ovvero agli appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo; ai dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento; ai dispositivi di rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate.

 

Qualora dal raffronto dei dati risulti che al momento del rilevamento il veicolo risulti sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria l’organo di polizia invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria.

 

La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi citati costituisce atto di accertamento in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.


 

Articolo 14, commi 1-6
(Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini)

 

 

La norma dispone l’applicazione

§      in via sperimentale,

§      fino al 31 dicembre 2013,

§      su tutto il territorio nazionale,

della disciplina delle zone a burocrazia zero, previste dall’articolo 43 del D.L. n.78/2010[134] solo per il Meridione d'Italia (comma 1).

Si ricorda l’articolo 43 del citato D.L. consente l’istituzione di "zone a burocrazia zero" nel Meridione d'Italia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dell'articolo 118 della Costituzione.

In tali zone le nuove iniziative produttivegodono ditre tipi di vantaggi:

a.    i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualunque natura ed oggetto (avviati su domanda di parte), ad esclusione di quelli di natura tributaria, sono adottati in via esclusiva da un Commissario di Governo e si intendono adottati positivamente entro 30 giorni dall’avvio del procedimento se entro tale termine non è adottato un provvedimento espresso. Le amministrazioni che promuovono e istruiscono procedimenti amministrativi avviati d'ufficio - ad eccezione di quelli di natura tributaria - trasmettono al Commissario di Governo, i dati e i documenti necessari per l'adozione dei relativi provvedimenti conclusivi. Le disposizioni non sono applicabili agli atti riguardanti la pubblica sicurezza e l'incolumità pubblica;

b.    le risorse previste per le zone franche urbane dall'articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 2006 sono utilizzate dal sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi alle nuove iniziative produttive in argomento, qualora vi sia coincidenza territoriale tra la "zona a burocrazia zero" e una delle zone franche urbane istituite con delibera CIPE n. 14 del 2009 nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

c.    priorità assoluta da parte delle Prefetture - nella realizzazione ed attuazione dei piani di presidio e sicurezza del territorio - alle iniziative da assumere negli ambiti territoriali in cui insistono le zone a burocrazia zero.

 

 

I commi 2 e 3 riguardano l’Ufficio Locale del Governo, organo

§      istituito in ciascun capoluogo di provincia,

§      su richiesta della Regione, d’intesa con gli enti interessati,

§      su proposta del Ministro dell’interno,

§      con D.P.C.M.,

§      presieduto dal Prefetto,

§      composto da un rappresentante della Regione, da uno della provincia, da uno della città metropolitana (se esiste) e da uno del comune.

L’Ufficio Locale del Governo

§      adotta in via esclusiva e all’unanimità i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto avviati su istanza di parte (relativi alle nuove iniziative produttive),

§      riceve i dati e i documenti relativi ai procedimenti amministrativi avviati d'ufficio,

fatta eccezione per i provvedimenti di natura tributaria, di pubblica sicurezza e di incolumità pubblica.

 

Il dissenso di uno o più dei componenti dell’Ufficio, a pena di inammissibilità, deve essere: congruamente motivato; manifestato nella riunione convocata dal prefetto; e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche e delle integrazioni eventualmente necessarie ai fini dell’assenso.

E’ considerato acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante non partecipa alla riunione medesima, o non esprime definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata.

 

Il comma 4 esclude dall’applicazione delle norme precedenti i procedimenti amministrativi

§      di natura tributaria,

§      concernenti la tutela statale dell’ambiente,

§      riguardanti la tutela statale della salute,

§      riguardanti la tutela statale della sicurezza pubblica,

§      relativi alle nuove iniziative produttive avviate su aree soggette a vincolo.

 

Il comma 5 fa salvo quanto previsto dal Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive[135] (SUAP), e, in caso di mancato rispetto dei termini del procedimento unico previsto dall’articolo 7 del medesimo regolamento, rimette l’adozione del provvedimento conclusivo all’Ufficio Locale del Governo.

 

Il comma 6 contiene la clausola di salvaguardia finanziaria relativa ai commi da 1 a 5, e precisa che la partecipazione all’Ufficio Locale del Governo è a titolo gratuito e non comporta rimborsi.


 

Articolo 14, comma 7
(Abolizione del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo)

 

 

Il comma 7 è volto ad abolire il Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo attraverso l’abrogazione dell’art. 7 della L. n.110/1975.

 

È opportuno ricordare che, in via generale, l’art. 35, comma 3 del TULPS vieta la vendita o cessione in qualsiasi altro modo di armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal Questore. Per quanto concerne il sistema di classificazione, le armi comuni, consentite ai privati, sono previste e classificate dall’art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi)

L’art. 7 della L. n. 110/1975, oggetto dell’intervento abrogativo, istituisce presso il Ministero dell'interno il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, con esclusione dei fucili da caccia ad anima liscia e delle repliche di armi ad avancarica, delle quali è ammessa la produzione o l'importazione definitiva. La catalogazione dei prototipi di nuova produzione o di nuova importazione avviene sulla base dei disegni e delle caratteristiche indicate nella domanda o dei prototipi stessi. L'iscrizione dell'arma nel catalogo costituisce accertamento definitivo della qualità di arma comune da sparo posseduta dal prototipo. Ai fini dell’iscrizione la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi di cui all’art. 6 della stessa leggeesprime parere obbligatorio sulla catalogazione delle armi prodotte o importate nello Stato, accertando che le stesse, anche per le loro caratteristiche, non rientrino nelle categorie delle armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra, nonché su tutte le questioni di carattere generale e normativo relative alle armi e alle misure di sicurezza per quanto concerne la fabbricazione, la riparazione, il deposito, la custodia, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, la collezione, il trasporto e l'uso delle armi

 

La procedura si svolge mediante la presentazione dei disegni, e, quando richiesto, del prototipo dell’arma, agli uffici preposti del Ministero dell’interno, i quali, a seguito di parere obbligatorio della Commissione, propongono al Ministro l’emanazione del decreto di iscrizione mediante aggiornamento del catalogo nazionale. La necessità che nella scheda di catalogazione sia prevista ex lege l’indicazione del produttore comporta che vi siano molteplici numeri di catalogo per armi identiche prodotte da soggetti o stabilimenti diversi siti in Paesi differenti. Il fatto, poi, che nei decreti ministeriali attuativi sia stato ulteriormente previsto che nella scheda di catalogazione sia indicata la denominazione dell’arma e la lunghezza complessiva dell’arma e della canna ha generato, come risultato, l’esistenza di diversi numeri di catalogo per armi pressoché identiche, con lunghezza di canna o complessiva di poco differente, e innumerevoli note di catalogo sulla modifica della denominazione.

Secondo talune stime il procedimento de quo si sviluppa con una tempistica[136] i cui costi complessivi sono stimati in circa 3-5.000 euro a modello per il solo procedimento, a cui devono aggiungersi 40.000-60.000 euro annui, per i produttori e i maggiori importatori, per gli adempimenti costruttivi e di marcatura, nonché i costi di ritardo nella commercializzazione, che per le maggiori aziende vengono calcolati in circa 150.000 euro annui; sul versante dell’amministrazione pubblica i relativi costi, seppure meno facilmente quantificabili, interessano non solo l’apparato strutturale e amministrativo del catalogo e le risorse umane dedicate in esclusiva o in collaborazione, ma anche gli aspetti procedurali dell’esame dei progetti e dei prototipi, con connessi costi di missione e di utilizzo di strutture di amministrazioni anche diverse dal plesso organizzatorio del Ministero dell’interno, a cui vanno aggiunti i costi di funzionamento della Commissione consultiva centrale controllo armi, la cui gran parte di attività è assorbita dai pareri sulle catalogazioni[137].

Inoltre, la Direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi[138], stabilendo le condizioni generali relative all’armonizzazione della legislazione degli Stati membri in materia, al paragrafo II dell’Allegato I, già definisce le armi che devono considerarsi come vietate ai privati su tutto il territorio dell’Unione (la Categoria A), riservate all’armamento delle forze armate e di polizia, e quelle consentite ai cittadini, (raggruppate nelle tre categorie B, C e D), che comprendono comunque tipi d’arma già qualificati come “armi comuni” dal comma 1 dell’articolo 2 della L. n. 110/1975. A tal proposito si evidenzia come negli altri Paesi europei in genere la qualità di arma “comune” venga certificata dal produttore stesso in conformità a quanto definito dalla legge, con la possibilità di consultare le amministrazioni competenti in caso di dubbio, e con la competenza delle autorità di polizia ad effettuare opportuni controlli.

 

Si rileva che l’intervento normativo in esame si limita ad abrogare l’art. 7 della legge n. 110/1975, relativo al catalogo nazionale, senza intervenire sulla Commissione di cui all’art. 6 della stessa legge.

 

Tutte le armi comuni prodotte in Italia sono sottoposte a prova ai sensi della Convenzione per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle Armi da Fuoco Portatili, adottata a Bruxelles il 1 luglio 1969, presso il Banco di prova delle armi portatili. Per quanto riguarda le armi importate, l’autorizzazione all’importazione avviene sulla base della descrizione dell’arma e della classificazione dichiarata dall’importatore; in caso di assenza della marcatura conforme CIP (marcatura obbligatoria alla quale sono tenuti tutti i Paesi aderenti alla convenzione, volta a garantire la tracciabilità delle armi, il cui costo varia dai 3 ai 5 euro per arma), sussiste l’obbligo di inviarle al Banco che vi provvede, e, contestualmente, effettua il controllo di cui sopra.

Il Banco nazionale di prova è stato istituito con regio decreto 3 febbraio 1910, n. 20, modificato con regio decreto 15 novembre 1925, con il compito di sottoporre a prova le armi da fuoco portatili di qualunque calibro e dimensioni fabbricate in Italia, le armi a salve, le armi tipo guerra regolamentari nazionali o straniere allestite a nuovo o modificate ad uso caccia da ditte private e per la vendita a privati (L. 186/1960).

Sul Banco è da ultimo intervenuto l’articolo 2 del decreto legge 225 del 2010 convertito in legge dalla legge n. 10 del 2011 che ha previsto interventi normativi di segno diverso: da un lato al comma 5-ter una modifica dell’art. 14 del regolamento di delegificazione DPR n. 222/2010, che ha provveduto al riordino dell’ente, prolungando di tre mesi i termini di ricostituzione degli organi nonché quelli per l’adozione del nuovo statuto del banco; dall’altro al comma 5-quater hainserito il Banco nazionale di prova nel disposto dell'art. 7, co. 20 del D.L. n.78/2010[139] che prevede la soppressione degli enti elencati nell'Allegato 2 al decreto citato individuando i soggetti ai quali sono trasferiti i relativi compiti ed attribuzioni. Più specificamente, l’ultimo periodo del comma 20, prevede una specifica procedura per le stazioni sperimentali e l'Istituto nazionale delle conserve alimentari (INCA) con l’adozione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, che individui tempi e concrete modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie. Il comma 5-quinquies, inserendo il Banco di prova nell’Allegato 2 di cui al predetto art. 7, co. 20, del suddetto D.L. n. 78/2010, dispone in sostanza la soppressione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali rimettendo ad un decreto ministeriale l'individuazione dei tempi e delle concrete modalità di trasferimento alla Camera di commercio di Brescia dei compiti e delle attribuzioni del Banco, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie.

 

Infine si segnala che, con riferimento alla disciplina del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, la Commissione UE ha avviato una procedura volta a verificare la possibile violazione della direttiva 91/477/CEE, come modificata dalla direttiva 2008/51/CE (EU-PILOT 2336/11/Italy) da parte della vigente normativa italiana.


 

Articolo 14, commi 8-11
(Semplificazioni a favore delle imprese)

 

 

I commi da 8 a 11 dell’articolo 14 recano disposizioni di semplificazione (anche contabile) in favore delle imprese.

 

Nel dettaglio, il comma 8 - nel quadro delle disposizioni che riducono gli adempimenti per la costituzione delle società a responsabilità limitata - introduce una procedura semplificata di trasferimento di quote delle s.r.l., mediante l’interpretazione autentica delle disposizioni (contenute nell’articolo 36, comma 1-bis del D.L. 112 del 2008, come successivamente modificato) che hanno introdotto modalità semplificate di sottoscrizione e deposito degli atti relativi ai trasferimenti di quote di società a responsabilità limitata.

Il richiamato articolo 36, comma 1-bis ha infatti previsto la possibilità di sottoscrivere l’atto di trasferimento delle partecipazioni di una SRL anche con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici. Tale norma ha disposto anche in ordine alle modalità di deposito dell’atto presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, prevedendo:

§       che il deposito debba avere luogo entro 30 giorni (analogamente a quanto previsto dal suddetto art. 2470 c.c.);

§       che esso avvenga a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 31, comma 2-quater, della legge n. 340/2000 (ovvero a cura di iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società).

 

Con la disposizione in esame si precisa che la modalità di trasferimento così richiamata è espressamente in deroga al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile, il quale ordinariamente prevede la sottoscrizione autenticata dell’atto di trasferimento, che deve essere depositato entro trenta giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura del notaio autenticante.

In caso di trasferimento a causa di morte il deposito è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario, verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.

 

Dalla lettera della disposizione in commento sembra dunque evincersi che il legislatore intenda stabilire due modalità alternative di trasferimento di quote di SRL: una modalità ordinaria, senza firma digitale, con sottoscrizione autenticata e deposito a cura del notaio (ai sensi dell’articolo 2470 c.c., secondo comma); una modalità semplificata, in deroga, con firma digitale e procedure più snelle per il deposito dell’atto. presso il registro delle imprese.

 

Infine, il comma 8 precisa che la firma digitale utilizzata nella procedura “semplificata” è quella disciplinata dal'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale).

Il citato articolo 24 dispone che la firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente; per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Attraverso il predetto certificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche stabilite a norma di legge[140], la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso.

 

Il comma 9 dell’articolo in commento, a partire dal 1° gennaio 2012, consente alle società a responsabilità limitata che non abbiano nominato il Collegio Sindacale di redigere il bilancio secondo uno schema semplificato.

Si demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione delle voci e della struttura che compongono lo schema di bilancio semplificato, nonché le modalità di attuazione del comma 9.

 

Il comma 10 autorizza i soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi, ove effettuino operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili, a sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.

Si ricorda che i lavoratori autonomi in contabilità ordinaria sono obbligati alla tenuta dei seguenti libri contabili (articolo 3, comma 1, DPR 695/1996; articolo 19, primo e secondo comma, del DPR n. 600/1973):

§       registri IVA ( registro dei corrispettivi e registro degli acquisiti);

§       ai fini delle imposte sul reddito, un registro dal quale risultino le somme incassate, le spese fatte e il valore dei beni da ammortizzare;

Le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse equiparate, nonché le persone fisiche esercenti imprese commerciali possono optare per la contabilità semplificata ove i loro ricavi non superino determinate soglie annuali[141]. Si tratta di un regime contabile che prevede per l’appunto semplificazioni rispetto al regime ordinario (quali, ad esempio, l’esonero dall’obbligo di redigere il bilancio di esercizio e della tenuta del libro giornale). Sono obbligatori il registro IVA (fatture emesse, corrispettivi e fatture di acquisto), il registro dei beni ammortizzabili e il libro unico del lavoro qualora il contribuente si avvalga, nell’attività d’impresa, di lavoratori dipendenti o assimilati. Ulteriori libri o registri possono essere richieste da leggi speciali con riferimento a specifiche attività svolte. Anche i lavoratori autonomi possono, avendone i requisiti, optare per la cd. “contabilità semplificata”:

 

Il successivo comma 11 stabilisce, riferendosi presumibilmente ai soggetti destinatari delle semplificazioni contabili di cui al comma 10,che per questi ultimi valgano i limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA operanti per il regime di contabilità semplificata.


 

Articolo 14, commi 12-15
(Società di capitali: responsabilità per reato e sindaco unico)

 

 

Il comma 12 reca una modifica alla disciplina dell’esclusione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti per i reati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione o che comunque esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo (art. 6 D.Lgs. 231/2001).

Viene in particolare specificato che, nelle società di capitali, le funzioni di organismo cui è affidato il compito di vigilare sui modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati possono essere svolte dal collegio sindacale, dal consiglio di sorveglianza e dal comitato di controllo.

 

L’art. 6 D.Lgs. 231/2001 prevede che la responsabilità amministrativa dell’ente è esclusa se l'ente prova che:

a)  l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b)  il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c)  le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d)  non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

 

I commi 13 e 14 intervengono sulla disciplina del collegio sindacale delle società di capitali.

Il comma 13 sostituisce, nelle società responsabilità limitata, il collegio sindacale con un sindaco unico, confermando per il resto la vigente disciplina dell’art. 2477 c.c., che determina, fra l’altro, i casi di obbligatorietà della nomina del sindaco.

 

Dal punto di vista della formulazione, appare opportuno coordinare con la nuova disciplina le ulteriori disposizioni del codice civile che impropriamente continuerebbero a fare riferimento al collegio sindacale (a titolo esemplificativo: art. 2478, primo comma, n. 4; art. 2479, secondo comma, n. 3; art. 2479-ter, primo comma).

 

Il comma 14 modifica la disciplina civilistica (art. 2397 c.c.) disponendo che, nelle società per azioni aventi ricavi o patrimonio netto inferiore a 1 milione di euro,lo statuto può prevedere che l’organo di controllo sia composto da un sindaco unico, anziché da un collegio sindacale composto da 3 o 5 membri effettivi e da 2 supplenti. Il sindaco unico deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Il riferimento al ricavo o patrimonio netto è stato introdotto nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio del Senato in luogo di quello al capitale sociale (previsto nel testo originario del maxiemendamento) perché ritenuto un parametro maggiormente rappresentativo del valore reale e non meramente nominale delle società.

Il riferimento all’importo del ricavo o patrimonio netto potrebbe peraltro comportare problemi in sede applicativa in quanto si tratta di una parametro variabile nel tempo.

 

Il comma 15 riconosce alle società cooperative non quotate in borsa la possibilità di modificare lo statuto sociale con le maggioranze assembleari previste in via generale per le modifiche statutarie quando siano entrate in vigore norme di legge o regolamentari che incidono, anche indirettamente, su materie disciplinate dallo statuto, anche quando quest’ultimo richieda maggioranze più elevate.


 

Articolo 14, comma 16
(Trasporti eccezionali)

 

 

Il comma 16, introdotto durante l’esame al Senato, introduce norme di semplificazione alle procedure di autorizzazione nel settore dei trasporti eccezionali, di cui all’articolo 10 del codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992). A tal fine, viene sostituito il comma 9-bis dell’articolo 10 del codice della strada, introdotto dall’art. 6 del decreto legge n. 70/2011, come convertito dalla legge n. 106/2011.

Nel testo vigente, il comma 9-bis prevede l’adozione di un regolamento del Governo volto a modificare il regolamento n. 495/1992, di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, prevedendo che per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all’ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio.

Il nuovo comma 9-bis prevede che, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di stabilità in esame, il Governo adotti un regolamento di modifica del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, nel quale si preveda:

a.    che per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all’ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio; le autorizzazioni dovranno essere rilasciate entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta;

b.    che le autorizzazioni periodiche di cui all’art. 13 del regolamento n 495/1992 siano valide per un numero indefinito di viaggi con validità annuale per la circolazione dei veicoli autorizzati;

c.    che le autorizzazioni multiple siano valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data di rilascio;

d.    che le autorizzazioni singole siano valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio;

e.    che per le autorizzazioni di tipo periodico non sia prevista l’indicazione della tipologia e della natura della merce trasportata;

f.      che le indicazioni di cui all’articolo 13, comma 5 non siano vincolate alla invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi trasportati;

g.    che i trasporti di beni della stessa tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti alla autorizzazione periodica di cu alla lettera a);

h.    che tutte le autorizzazioni, anche scadute, possano essere rinnovate su domanda, per non più di tre volte, per un periodo non superiore a tre anni, quando i dati e il percorso siano rimasti invariati;

i.      che nelle domande di autorizzazione di tipo singolo o multiplo possano essere indicati fino a cinque veicoli costituenti riserva dei veicoli scelti per il trasporto.

 

L’articolo 10, comma 1, del codice della strada definisce eccezionale il veicolo che nella propria configurazione superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62 dello stesso codice. Il comma 6 stabilisce che i trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e dalle regioni per la rimanente rete viaria. Ai sensi del comma 9, l'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile; nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal Regolamento di esecuzione del codice, di cui al D.P.R. n. 495/1992. Le procedure di rilascio dell’autorizzazione sono disciplinate dagli articoli da 14 a 20 del Regolamento. In particolare, l’articolo 14, comma 1, prevede che la domanda di autorizzazione deve essere presentata all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, ed alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio o della data di decorrenza del periodo di autorizzazione richiesto. Il comma 7 dello stesso articolo 14 precisa che nella domanda di autorizzazione di tipo periodico, oltre a tutti i dati necessari ad individuare il richiedente e la dotazione dei mezzi tecnici di supporto eventualmente necessari per effettuare il trasporto, devono essere di norma indicati: una descrizione del carico compresa la natura del materiale in cui è realizzato e la tipologia degli elementi che lo costituiscono, nonché dell'eventuale imballaggio; lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante: il veicolo o complesso di veicoli compresi quelli eventuali di riserva, con carico nella configurazione prevista di massimo ingombro; i limiti dimensionali massimi per i quali si richiede l'autorizzazione, rientranti comunque entro i limiti consentiti dall'ente proprietario o concessionario della strada; la massa totale e la distribuzione del carico sugli assi a pieno carico nella configurazione di massimo ingombro prevista nonché i limiti di massa complessiva e per asse ammissibili ai sensi dell'articolo 62 del codice; le strade o i tronchi di strada interessate al transito; il periodo di tempo per il quale si richiede l'autorizzazione.


 

Articolo 15
(Norme in materia di certificati e dichiarazioni
sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di
direttive dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto
a quelli previsti dalle direttive stesse)

 

 

Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive (comma 1)

Il comma 1 in esame reca norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive che prevedono la semplificazione di procedimenti amministrativi con l’obiettivo – come si legge nella relazione illustrativa dell’emendamento del Governo presentato al Senato – di ridurre gli adempimenti a carico dei privati.

A tale scopo viene novellato in più punti il testo unico sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000)[142].

 

Nella tabella che segue il testo vigente del D.P.R. 445/2000 è posto a confronto con le modifiche ad esso apportate dall’articolo 15, comma 1, del disegno di legge in esame.

 

D.P.R. 445/2000
testo vigente

D.P.R. 445/2000
testo risultante dalle modifiche

 

 

Art. 40. (L)
Certificazioni contestuali

Art. 40. (L)
Certificati

 

01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

 

02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'àmbito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.

Identico

 

 

Art. 41. (L)
Validità dei certificati

Art. 41. (L)
Validità dei certificati

1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.

Identico

2. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subìto variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76.

Soppresso

 

 

Art. 43. (L-R)
Accertamenti d'ufficio

 

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'ammini­strazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. (R)

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministra­zioni,previa indicazione, da parte dell'in­teressato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

(…)

 

 

Art. 44-bis.
Acquisizione d’ufficio di informazioni

 

1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.

(…)

 

Art. 72
Responsabilità dei controlli.

 

 

1. Ai fini dell’accertamento d’ufficio di cui all’articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all’articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice del’amministrazione digitale, le ammi­nistrazione certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.

1. Ai fini dei controlli di cui all'articolo 71 le amministrazione certificanti individuano e rendono note le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione.

2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell’ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

2. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione.

(…)

 

Art. 74 (L-R)
Violazione dei doveri d'ufficio.

 

1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico. (L)

Identico

2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio:

Identico

a) la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 43, ci sia l'obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva; (R)

a) la richiesta e l’accettazione di certificati o di atti di notorietà;

b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento; (R)

Identica

c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita. (R)

Identica

 

d) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all’articolo 40, comma 02.

 

In primo luogo è introdotta la previsione della invalidità e inutilizzabilità delle certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione nei rapporti con organi della pubblica amministrazione stessa. Infatti, la lettera a),modificando l’articolo 40 del testo unico, introduce due nuovi commi prima del comma 1. Il primo (comma 01) prevede che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. In luogo di tali certificazioni, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà).

Inoltre, viene posto l’obbligo di apposizione sui certificati, a pena di nullità, la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” (comma 02).

 

Si tratta di un rafforzamento di un principio già presente nel testo unico volto a limitare al massimo l’obbligo di certificazione dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione.

Infatti, per quanto riguarda le certificazioni, le amministrazioni pubbliche non possono richiederle se riguardano informazioni già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare (art. 43 TU).

L’atto di notorietà è stato ormai sostituito, nei rapporti con la pubblica amministrazione, dalla dichiarazione sostitutiva, ad eccezione dei casi espressamente previsti per legge (art. 47).

 

Si osserva, in proposito, che alla luce della modifica apportata dal comma in esame, andrebbe espunta dall’art. 47 TU la previsione di eccezioni all’obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva in luogo dell’atto di notorietà.

 

Gli articoli 46 e 47 del TU riguardano rispettivamente le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà.

Per quanto riguarda la prime, si tratta di dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, che comprovano una serie di stati, qualità personali e fatti dell’interessato, quali la data e il luogo di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici ecc.

L’atto di notorietà concerne invece stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato. Esso è stato sostituito dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, e consiste in una dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate, anche per via telematica, unitamente a una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. Il comma 3 dell’art. 47 prevede che fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

La lettera b) reca una norma di coordinamento, sopprimendo la previsione circa l’obbligo di ammissione da parte della pubblica amministrazione dei certificati anche oltre la loro data di scadenza previa dichiarazione del’interessato della perdurante validità delle informazioni in essi contenuti (art. 41 TU).

 

La lettera c)novellal’art. 43 del TU prevedendo che le amministrazioni pubbliche sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive (di certificazione e di atto di notorietà) nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Attualmente, l’art. 43 del testo unico pone il divieto da parte delle amministrazioni pubbliche di richiedere certificati relativi a informazioni indicate nell’art. 46 già in loro possesso e che tali informazioni devono essere acquisite d’ufficio.

Tale previsione è assorbita dalla novella apportata dalla lettera a) che ha previsto che le certificazioni sono sempre sostituite dalle dichiarazioni sostitutive.

Pertanto, sembrerebbe che la portata innovativa della disposizione consista nell’introdurre l’obbligo della dichiarazione sostitutiva anche per l’attestazione di atti o fatti già in possesso della pubblica amministrazione.

 

La lettera d) ricomprende espressamente le informazioni relative alla regolarità contributiva tra quelle acquisite d’ufficio dalle pubbliche amministrazioni ovvero sottoposte a controllo.

 

Si ricorda in proposito che l’art. 71 TU prevede che e amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

 

Le modalità di controllo sono modificate ad opera della lettera e)che novella l’art. 72 del TU. Le novelle apportate sono le seguenti:

§      istituzione da parte di tutte le amministrazioni di un ufficio responsabile per tutte le attività di controllo e di accertamento di ufficio di cui all’art. 43 come novellato dalla lettera c);

§      estensione delle competenze dell’ufficio anche alla predisposizione delle convenzioni quadro di cui all’art. 58 del Codice dell’amministrazione digitale[143] (si tratta delle convenzioni stipulate dalle amministrazioni titolari di banche dati telematiche con le amministrazioni interessate; esse sono volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive).

§      pubblicazione sul sito internet di ciascuna amministrazione delle misure organizzative realizzate per i controlli e per acquisizione di ufficio delle informazioni;

§      l’inasprimento delle sanzioni per le amministrazioni che non rispondono alle richieste di controllo: la mancata risposta viene presa viene presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione, oltre a costituire violazione dei doveri d'ufficio.

 

La lettera f)amplia le fattispecie che costituiscono violazione dei doveri d’ufficio, disciplinate dall’art. 74 TU, comprendendovi l’accettazione di certificati o di atti di notorietà e il rilascio di certificati senza la dicitura prevista dal nuovo comma 02 dell’art. 40, introdotto dal comma in esame.

 

Come chiarito nella relazione illustrativa dell’emendamento del Governo presentato al Senato, le norme introdotte dal comma in esame non apportano oneri aggiuntivi, dal momento che gli adempimenti previsti per le amministrazioni pubbliche verranno svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse (comma 2)

Il comma 2 prevede, attraverso una novella della legge di semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005 (l. 246/2005) che, in sede di recepimento di direttive comunitarie non possano essere introdotti o mantenuti, salvo circostanze eccezionali valutate nell’Analisi di impatto della regolamentazione (AIR), livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle suddette direttive, il cui impatto sulle piccole e medie imprese, nonché la valutazione dei conseguenti oneri amministrativi e dei relativi costi introdotti od eliminati nei confronti di cittadini ed imprese, dovrà essere illustrato in apposita sezione dell’AIR.

La disposizione precisa altresì che costituiscono livelli di regolazione superiori:

§      l’introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l’attuazione delle direttive;

§      l’estensione dell’ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

§      l’introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l’attuazione delle direttive.


 

Articolo 16
(Disposizioni in tema di mobilità e collocamento in disponibilità
dei dipendenti pubblici)

 

 

L’articolo 16, introdotto durante l’esame al Senato, introduce disposizioni in materia di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici.

Il comma 1 sostituisce l’articolo 33 del D.Lgs. 165/2001, ridisegnando la procedura da attivare nel caso di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale all’interno delle amministrazioni pubbliche. In particolare, la disposizione viene riscritta nei termini seguenti:

§      al comma 1 si prevede che le pubbliche amministrazioni che abbiano situazioni di soprannumero orilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo del D.Lgs. n. 165[144], osservano le procedura di seguito prevista, dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

§      Il comma 2 preclude la possibilità di assumere o instaurare qualsiasi rapporto di lavoro alle pubbliche amministrazioni che non abbiano compiuto la ricognizione annuale indicata al precedente comma;

§      il comma 3 prevede che la mancata attivazione delle procedure, in ricorrenza dei presupposti, da parte del dirigente responsabile, è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare;

§      al comma 4 si prevede l’obbligo del dirigente responsabile di dare informazione preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo di comparto o di area;

§      al comma 5 si prevede che, trascorsi 10 giornidalla comunicazione del dirigente responsabile a RSU e alle organizzazioni sindacali, si procede:

-       all’applicazione dell’articolo 72, comma 11 del D.L. 112/2008[145], che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro (con preavviso di sei mesi) nei confronti del personale dipendente che ha compiuto l’anzianità massima contributiva di 40 anni;

-       in subordine, si procede alla ricollocazione totale o parziale del personale in soprannumero o in eccedenza nell’ambito della stessa amministrazione ricorrendo a forme flessibili della gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell’ambito regionale, tenendo conto dell’articolo 1, comma 29 del D.L. 138/2011 e del successivo comma 6;

L’articolo 1, comma 29, del D.L. n. 138/2011, ha previsto che per una più razionale allocazione del personale pubblico, qualora sussistano motivate esigenze tecniche, organizzative e produttive, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001, sono tenuti, su richiesta del datore di lavoro, allo svolgimento della prestazione lavorativa in luogo e sedi diverse, secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto.

§      al comma 6 si prevede che i contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. La disposizione, inoltre, richiama l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 30 del D.lgs. n. 165/2001, che disciplina il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse;

§      al comma 7 si prevede che entro 90 giorni dallacomunicazione del dirigente responsabile a RSU e alle organizzazioni sindacali, l'amministrazione dispone il collocamento in disponibilità del personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni in ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità;

§      infine, resta sostanzialmente immutato il comma 8, dove si stabilisce che dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro, mentre il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del D.L. 69/1988[146].

 

Il testo vigente dell’articolo 33 del D.Lgs. 165/2001 prevede che le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale che riguardi almeno 10 dipendenti siano tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali. La mancata individuazione da parte del dirigente responsabile delle eccedenze delle unità è valutabile ai fini della responsabilità per danno erariale. La comunicazione preventiva viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, a richiesta delle organizzazioni sindacali, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilità di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame è diretto a verificare le possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente o nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della Provincia. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall’amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto. La procedura si conclude decorsi 45 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, o con l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l’assistenza dell’ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.Lgs. 469/1997[147]. La procedura si conclude in ogni caso entro 60 giorni dalla comunicazione. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali.

Conclusa la procedura, l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del D.L. 69/1988.

Si ricorda che il D.L. 78/2010 (articolo 9, comma 25) ha previsto una disciplina derogatoria dell’articolo 33, per le unità di personale che risultassero in soprannumero in esito al processo di riduzione disposto dall'articolo 2, comma 8-bis, del D.L. 194/2009[148].

In tal senso, le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero non costituiscono eccedenza ai sensi dell’articolo 33 restando temporaneamente in posizione soprannumeraria, nell'ambito di contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale. Le posizioni soprannumerarie si considerano riassorbite all'atto delle cessazioni, a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente area o qualifica dirigenziale. La presenza di posizioni soprannumerarie viene bilanciata rendendo indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione che presentino vacanze in organico.

Inoltre, l’articolo 9, comma 25 sopra citato contiene una previsione riguardante il personale già appartenente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato presso l'Ente Tabacchi Italiano, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 283/1998[149]. Tali soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2011, vengono inquadrati, anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali prestano servizio alla data di entrata in vigore del D.L. 78/2010.

 

Al successivo comma 2 della disposizione in esame, si prevede l’applicazione della nuova disciplina dell’articolo 33 (come sostituito dal precedente comma 1) anche nei casi di liquidazione degli enti dissestati di cui all’articolo 15 del D.L. 98/2011.

L'articolo 15 del D.L. 98/2011 ha introdotto una disciplina generale per i casi di dissesto degli enti sottoposti alla vigilanza dello Stato, restando comunque salva la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici, come per gli enti territoriali[150] e gli enti del servizio sanitario nazionale, a cui non si applica la norma qui richiamata.

Tale disciplina trova applicazione quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l’assolvimento delle funzioni indispensabili ovvero l’ente stesso non possa far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi.

In tal caso, con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’ente è posto in liquidazione coatta amministrativa, i relativi organi decadono ed è nominato un commissario.

Il commissario provvede alla liquidazione dell’ente, non procede a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendono vacanti, e provvede all’estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell’ente; ogni atto adottato o contratto sottoscritto in violazione di tali disposizioni è nullo.

Le funzioni, i compiti ed il personale a tempo indeterminato dell’ente sono allocati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro vigilante di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel Ministero vigilante, in altra pubblica amministrazione, ovvero in una agenzia, con la conseguente attribuzione di risorse finanziarie comunque non superiori alla misura del contributo statale già erogato in favore dell’ente[151]; il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio (eventualmente con assegno ad personam, se il trattamento medesimo è superiore a quello previsto nell’ente di destinazione), limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l’inquadramento previdenziale. Nello stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato.

 

Si valuti l’opportunità di specificare che il rinvio all’articolo 15 del D.L. 98/2011 non è riferito anche al comma 5, in quanto tale disposizione disciplina le procedure di amministrazione straordinaria delle imprese private di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347 (ossia le grandi imprese in stato di insolvenza).

 

Infine, il comma 3 prevede la non applicazione delle disposizioni esposte ai commi precedenti ai concorsi già banditi e alle assunzioni già autorizzate alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

 

Al riguardo si evidenzia la necessità di chiarire la portata applicativa di tale disposizione.


 

Articolo 17
(Semplificazione procedimento distretti turistici)

 

 

L’articolo 17 modifica la normativa sui Distretti turistici – come noto istituibili in zone costiere - di cui all’articolo 3, comma 5, del D.L. 70/2011 (come modificato dalla legge di conversione n. 106/2011), prevedendo una semplificazione della procedura di delimitazione territoriale del Distretto. Tale semplificazione consiste:

§      nella previsione di un termine di 90 giorni, decorrente dalla data di avvio del procedimento, per la conclusione del procedimento di delimitazione del Distretto ad opera della Regione interessata (d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e con i Comuni interessati e partecipe l’Agenzia del demanio);

§      nella previsione che se entro tale termine di 90 giorni l’amministrazione competente (la Regione) non comunica all’interessato un provvedimento espresso di diniego, il procedimento di delimitazione del Distretto turistico si intende concluso favorevolmente.

 

Si ricorda che il procedimento/provvedimento di delimitazione del Distretto turistico, disciplinato dal comma 5 dell’art. 3 del D.L. 70/2011, sono distinti dal procedimento/provvedimento di istituzione del o dei Distretti turistici, disciplinato dal comma 4 del medesimo art. 3 e affidato ad apposito DPCM previa intesa con le Regioni interessate. Il provvedimento di istituzione del Distretto turistico ha naturalmente carattere di presupposto per l’adozione del provvedimento di delimitazione territoriale del medesimo Distretto.

Si ricorda, inoltre, che il comma 6 del medesimo D.L. 70/2011, come modificato dalla legge di conversione, disciplina le agevolazioni amministrative, finanziarie e per ricerca e sviluppo e fiscali applicabili alle imprese operanti nei Distretti turistici (lett. a)), qualifica i medesimi Distretti turistici come “zone a burocrazia zero” (lett. b)) e dispone l’istituzione di specifici sportelli unici Agenzie fiscali-Inps (lett. c)).

Si ricorda infine che l’istituzione, nei territori costieri, di distretti turistici rientrava tra le priorità del Documento di economia e finanza 2011, anche attraverso la ridefinizione del demanio marittimo e l’introduzione sistematica di “zone a burocrazia zero”.


 

Articolo 18
(Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione)

 

 

L’articolo 18, inserito durante l’esame del provvedimento al Senato, introduce la possibilità di prevedere agevolazioni fiscali in favore dei soggetti concessionari, al fine di realizzare nuove infrastrutture autostradali con il sistema del project financing. Si tratta sostanzialmente di misure finanziarie alternative al contributo pubblico in conto capitale.

 

In Italia, la prima disciplina generale e compiuta di operazioni di project financing per la realizzazione di opere pubbliche è stata dettata dall’art. 11 della L. 415/1998 (cd. Merloni-ter), che ha introdotto gli artt. da 37-bis al 37-nonies nella L. 109/1994. La disciplina è successivamente confluita nel decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). Con successivi interventi il legislatore ha, da un lato, ampliato la portata dell’istituto, dall’altro, modificato le disposizioni relative all’iter procedurale con l’obiettivo di semplificarne lo svolgimento e di incentivare la presentazione di proposte da parte di promotori privati.

 

Per quanto concerne l’ambito applicativo, il comma 1 specifica che le agevolazioni si applicano alle procedure di costruzione di nuove autostrade col sistema della finanza di progetto che siano state avviate, ai sensi della normativa vigente, ma non ancora definite alla data di entrata in vigore della legge in esame[152].

L’agevolazione è fruita dalle società di progetto appositamente costituite per la realizzazione delle infrastrutture autostradali.

 

Ai sensi dell’articolo 156 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. La ragione che sta alla base dell’introduzione della società di progetto è l’esigenza della separazione del rischio correlato al progetto con l’isolamento (c.d. ring fence) dei relativi flussi di cassa, che costituiscono la principale o esclusiva garanzia di rimborso per i finanziatori. In sostanza, si tutela da una parte il concessionario, consentendogli di circoscrivere il rischio del progetto ad una società con una propria autonomia patrimoniale e, dall’altra, l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera mediante uno strumento snello che permette la valorizzazione delle risorse di tutti i soggetti coinvolti. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione.

 

L’agevolazione consiste nella possibilità di compensare l’ammontare dovuto a titolo di specifiche imposte, in via totale o parziale, con le somme da versare al concessionario a titolo di contributo pubblico a fondo perduto per la realizzazione dell’infrastruttura, mediante riduzione o azzeramento di quest’ultimo.

 

Le disposizioni in esame introducono sostanzialmente una speciale forma di compensazione d’imposta con il credito vantato a titolo di contributo a fondo perduto nei confronti della pubblica amministrazione.

La relazione tecnica precisa che il riconoscimento delle agevolazioni fiscali non è quantificato in quanto non immediato e diretto, ma subordinato all’emanazione di un successivo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

In particolare, mediante riduzione o azzeramento del contributo a fondo perduto:

§      possono essere compensate parzialmente o integralmente le imposte sui redditi e l’IRAP generati durante il periodo di concessione;

§      si possono assolvere gli obblighi di versamento IVA, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di versamenti IVA (recati dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell’IVA) e di risorse proprie del bilancio UE.

 

Tra le misure previste è compresa la possibilità di riconoscere come contributo in conto esercizio l’ammontare del canone annuo di concessione previsto dall’articolo 1, comma 1020, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) nonché l’integrazione della misura del canone annuo prevista dall’articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge n. 78/2009. Il riconoscimento del contributo in conto esercizio si traduce di fatto in un beneficio per le imprese a fronte delle spese di gestione/funzionamento dalle stesse sostenute.

L’art. 10, comma 3, della legge 537/1993 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 1994, gli enti concessionari di autostrade sono tenuti a corrispondere allo Stato un canone annuo, la cui misura è stata più volte modificata: dall’art. 1, comma 1020 , della legge finanziaria per il 2007, dall’art. 1-bis del decreto-legge 162/2008 e dall’art. 19, comma 9-bis, del decreto legge 78/2009. A seguito di tali modifiche, la misura del canone annuo è fissata nel 2,4% dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari.

Si ricorda, inoltre, che dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge 78/2009 (5 agosto 2009) il canone è stato aumentato incorporandovi un sovrapprezzo sui pedaggi (che era previsto dall’art. 1, comma 1021, della legge finanziaria 2007, abrogato dal citato comma 9-bis dell’art. 19 del D.L. 78/2009). Tale sovrapprezzo è calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito dell’infrastruttura autostradale ed è pari a 3 millesimi di euro a Km per i veicoli leggeri e a 9 millesimi di euro a Km per i veicoli pesanti [153].

 

Il comma 2 prevede che il contributo a fondo perduto nonché le modalità e i termini delle misure fiscali precedentemente descritte, utilizzabili anche cumulativamente, sono posti a base di gara per l’individuazione del concessionario e sono riportate nel contratto di concessione che deve essere approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La misura del contributo pubblico, comprese le agevolazioni fiscali di cui al comma 1, non può, comunque, eccedere il 50 per cento del costo dell’investimento e deve essere conforme alla normativa nazionale e comunitaria.

 

Il comma 3 subordina l’efficacia delle misure fiscali e di quanto previsto dal comma 2 all’emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previsto dall’articolo 104, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, che determina le quote di ammortamento finanziario ammesse in deduzione per le concessioni relative alla costruzione e all’esercizio di opere pubbliche.

Il comma 4 dell’articolo 104 del D.P.R. n. 917 del 1986 prevede, in particolare, che per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche sono ammesse in deduzione quote di ammortamento finanziario differenziate da calcolare sull'investimento complessivo realizzato e che le quote di ammortamento sono determinate nei singoli casi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in rapporto proporzionale alle quote previste nel piano economico-finanziario della concessione, includendo nel costo ammortizzabile gli interessi passivi anche in deroga alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 110.

 

Il comma 4, infine, prevede la periodica verifica della congruità delle agevolazioni previste dal comma 1. La disposizione, in particolare, reca la disciplina applicabile in occasione degli aggiornamenti periodici del piano economico-finanziario in cui si procede alla verifica del calcolo del costo medio ponderato del capitale investito ed eventualmente del premio di rischio indicati nel contratto di concessione vigente, nonché alla rideterminazione delle misure fiscali di cui al comma 1 sulla base dei valori registrati a consuntivo nel precedente periodo regolatorio, anche alla luce delle stime di traffico registrate nello stesso periodo.


 

Articolo 19
(Interventi per la realizzazione del corridoio
Torino-Lione e del Tunnel del Tenda)

 

 

L’articolo 19, introdotto durante l’esame al Senato,reca interventi per la linea ferroviaria Torino-Lione.

 

In particolare, il comma 1, al fine di assicurare le realizzazione di tale opera e garantire lo svolgimento dei lavori relativi al cunicolo esplorativo de La Maddalena, dispone che i siti della Galleria del comune di Chiomonte, individuati per l’installazione del tunnel di base delle predetta linea, costituiscono aree di interesse strategico nazionale.

 

Esempi di aree definite di interesse strategico nazionale, e pertanto soggette a speciali forme di vigilanza e protezione, sono quelle cui fa riferimento l’art. 2, comma 4, del decreto legge n. 90/2008, convertito dalla legge n. 210/2008[154], il quale prevede che “i siti, le aree, le sedi degli uffici e gli impianti comunque connessi all'attività di gestione dei rifiuti costituiscono aree di interesse strategico nazionale, per le quali il Sottosegretario di Stato provvede ad individuare le occorrenti misure, anche di carattere straordinario, di salvaguardia e di tutela per assicurare l'assoluta protezione e l'efficace gestione”. Si ricorda anche l’articolo 11 del decreto legislativo n. 31/2010, secondo il quale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono dichiarati di interesse strategico nazionale, soggetti a speciali forme di vigilanza e protezione, i siti destinati all’insediamento di centrali nucleari.

Si rammenta che il cunicolo esplorativo della Maddalena è finalizzato alla conoscenza, studio e monitoraggio dell'ammasso roccioso attraversato dal tunnel di base della futura linea ferroviaria Torino–Lione, per permettere, tramite conoscenza diretta, una migliore progettazione dell'opera principale, consentendo di controllare i rischi e definire con maggiore esattezza tempi e costi.

 

Il comma 2 punisce con l’arresto da tre mesi a un anno, ovvero con l'ammenda da 51 a 309 euro chiunque:

§      si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale di cui al comma 1;

§      impedisce o ostacola l’accesso autorizzato a tali aree.

La disposizione richiama le pene previste dal codice penale per la contravvenzione di cui all’art. 682 (Ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato), salvo che la condotta non integri un reato più grave.

 

Il comma 3 dispone che le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione del Tunnel di Tenda, di cui all’Accordo tra Governo italiano e francese del 12 marzo 2007, ratificato con legge n. 136/2008, da attribuirsi all’ANAS S.p.A., sono da considerare quali contributi in conto impianti, ai sensi dell’articolo 1, comma 1026, della legge n. 296/2006.

Tale articolo prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai finanziamenti pubblici erogati ad ANAS Spa a copertura degli investimenti funzionali ai compiti di cui essa è concessionaria ed all'ammortamento del costo complessivo di tali investimenti si applicano le stesse disposizioni stabilite per il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale dall'articolo 1, commi 86 e 87, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. In particolare, il comma 86 prevede che il finanziamento concesso al Gestore per la copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria, avvenga, a partire dal 1° gennaio 2006, a titolo di contributo in conto impianti e che tali finanziamenti si considerano fiscalmente irrilevanti.

 

Il comma 4 prevede che le entratederivanti dal rimborso da parte del Governo francese delle quote di partecipazione ai lavori per il Tunnel di Tenda siano versate all’entrata del bilancio dello stato, per essere rassegnate ad un apposto capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze concernente i fondi da attribuire ad ANAS per il contratto di programma.

 

Il comma 5 dispone infine che le entratederivanti dal rimborso da parte del Governo francese delle quote di partecipazione dei costi correnti della gestione unificata del Tunnel di Tenda in servizio, sono versate all’entrata del bilancio dello stato, per essere rassegnate ad un apposto capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze concernente i fondi da attribuire ad ANAS per il contratto di servizio.

 

La Relazione tecnica precisa che i costi complessivi dell’opera sono stimati in 209,4 milioni di euro, di cui circa 122 milioni a carico dell’Italia e circa 87 milioni in quota Francia.


 

Articolo 20
(Cessione partecipazioni ANAS)

 

 

L’articolo in esame, introdotto nel corso dell’esame al Senato, novella il comma 7 dell’art. 36 del D.L. 98/2011 al fine di prevedere che la cessione delle partecipazioni detenute dall’ANAS non avvenga a titolo gratuito ma sia un trasferimento (a decorrere dal 1° gennaio 2012):

§      al valore netto contabile risultante al momento della cessione;

§      esente da imposte (dirette e indirette) e tasse.

 

Rispetto al testo vigente del comma 7 dell’art. 36, la norma in esame provvede all’individuazione di Fintecna S.p.A. (società interamente controllata dal MEF[155]) quale soggetto cui saranno trasferite tutte le partecipazioni, in luogo della vigente previsione che prevede l’attribuzione delle quote al MEF o a società da esso controllata.

Relativamente alle partecipazioni oggetto di trasferimento la novella in esame contempla anche quelle in società regionali (così come previsto dal testo vigente), mentre non viene più menzionata la partecipazione di Anas nella società Stretto di Messina S.p.A. che conseguentemente dovrebbe ritenersi esclusa dalla cessione.

Si ricorda che la cessione delle partecipazioni dell’ANAS è prevista nell’ambito del riordino operato dall’art. 36, comma 1, del D.L. 98/2011 (convertito dalla legge 111/2011) che reca un’articolata disciplina volta a ridefinire l’assetto delle funzioni e delle competenze in materia di gestione della rete stradale e autostradale di interesse nazionale, per un verso, attraverso l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e, per l’altro, la trasformazione di ANAS S.p.A. in società in house del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT). Tale nuovo assetto è stato motivato (dalla stessa relazione illustrativa dell’A.S. 2814) con la necessità di far cessare la commistione, in ANAS, dei ruoli e delle funzioni, da un lato, di concedente della rete autostradale in concessione a terzi e, dall’altro, di concessionario ex lege della rete stradale di interesse nazionale.

 

La relazione tecnica evidenzia che la norma in esame non comporta effetti a carico della finanza pubblica ed è finalizzata ad “evitare conseguenze di tipo patrimoniale a carico della società” ANAS che si avrebbero in caso di cessione gratuita delle quote[156].


 

Articolo 21
(Finanziamento opere portuali)

 

 

L’articolo 21, introdotto nel corso dell’esame al Senato, novella l’articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 29 dicembre 2010[157] recante la proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative, aggiungendo il comma 2-duodecies..

Al riguardo si sottolinea che la norma riporta la numerazione errata del comma ‘2-undecies’ che dovrebbe essere sostituita con quella corretta ‘2-duodecies’.

 

La nuova disposizione prevede la possibilità di utilizzare, per il solo anno 2012 e ad integrazione delle risorse derivanti dalla revoca dei finanziamenti alle autorità portuali, le risorse iscritte al Fondo per le infrastrutture portuali,per le finalità di cui al comma 2-novies del sopra citato articolo 2 del D.L. 225/2010. Il Fondo - autorizzato dall’articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 40 del 25 marzo 2010[158], che prevede disposizioni per l’istituzione di fondi per interventi a sostegno della domanda in particolari settori - è destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale.

 

Si ricorda che i commi da 2-novies a 2-undecies dell’articolo 2 del D.L. n. 225/2010 avevano modificato la disciplina procedurale precedentemente introdotta dal D.L. n. 40/2010, relativa alla revoca dei finanziamenti concessi alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali e da queste non utilizzati. Lamodifica della procedura si era resa necessaria a distanza di qualche mese dalla sua introduzione a causa del fatto che, come spiegato dalla relazione tecnica alle nuove disposizioni, la precedente disciplina non aveva consentito un’immediata revoca dei finanziamenti, considerati i tempi tecnici necessari per la verifica delle motivazioni addotte dalle Autorità portuali stesse al fine di giustificare la mancata utilizzazione delle risorse a suo tempo assegnate.

La nuova procedura prevista al predetto articolo 2 stabilisce, al comma 2-novies, che i fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, per le quali non sia stato pubblicato il relativo bando di gara entro il quinto anno dal trasferimento o dall'assegnazione, siano revocati entro il 15 marzo 2011. A tale scopoè prevista l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale deve effettuarsi la ricognizione dei finanziamenti revocati, destinando una quota di tali finanziamenti a finalità già prestabilite.

Si stabilisce inoltre (comma 2-decies)che lo stesso decreto di cui al precedente comma individui le somme dirette alle Autorità portuali interessate dalla revoca, da versare ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, per l’anno 2011. La stessa procedura di revoca disciplinata dai commi in esame è prevista applicarsi anche per gli anni 2012 e 2013, dandoalla stessa attuazione con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Gli stessi decreti individueranno altresì i criteri di priorità per la riassegnazione dei finanziamenti revocati alle Autorità portuali con progetti cantierabili, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. In caso di mancato avvio dell’opera, da finanziare con le somme oggetto di riassegnazione, entro 180 giorni dall’aggiudicazione definitiva, il finanziamento è revocato e riassegnato ad altri interventi.

Infine, Il comma 2-undecies, riprende, modificandolo, il contenuto del vigente articolo 4, comma 8-bis, secondo e terzo periodo, del citato D.L. n. 40/2010, stabilendo in particolare che, qualora il finanziamento delle opere infrastrutturali sia stato realizzato mediante mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, il decreto di cui ai precedenti commi disporrà l’erogazione della parte di mutuo ancora da erogare, in favore di altra Autorità portuale. L’eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve in ogni caso comportare oneri per la finanza pubblica.

 

La Relazione tecnica precisa che la norma è finalizzata a consentire l’utilizzo delle risorse del Fondo per il completamento di opere che non potrebbero essere finanziate con le sole risorse derivanti dalla revoca dei finanziamenti alle autorità portuali.


 

Articolo 22, commi 1 e 2
(Disposizioni in materia di apprendistato)

 

 

L’articolo 22 detta una serie di norme in materia di apprendistato, contratto di inserimento delle donne, contratti part-time e telelavoro.

 

I commi 1 e 2 intervengono in materia di apprendistato.

 

Il comma 1 prevede l’azzeramento, per i primi 3 anni, della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro che occupi fino a 9 addetti, per i contratti di apprendistato stipulati negli anni 2012-2016.

A copertura dei costi si prevede:

§      l’incremento di 1 punto percentuale (dal 26% al 27%) dell’aliquota contributiva pensionistica corrisposta alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n.335/1995, dai lavoratori non iscritti ad altre forme pensionistiche e della relativa aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche;

§      l’incremento di 1 punto percentuale (dal 17% al 18%) dell’aliquota contributiva pensionistica corrisposta alla medesima gestione separata dai rimanenti lavoratori e della relativa aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche.

La disposizione, infine, reca una correzione meramente formale del D.Lgs. n. 167/2011 (articolo 4, comma 7), al fine di chiarire che per i lavoratori in mobilità assunti con contratto di apprendistato trovano applicazione le norme sui licenziamenti individuali (di cui alla legge n. 604/1996) (e non anche la lettera m)) dell’articolo 4, comma 7, del D.Lgs. n. 167/2011 ove si prevede la “possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”).

 

Il comma 2 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali destina annualmente, nell'ambito delle risorse del Fondo per l’occupazione (di cui all'articolo 68, comma 4 lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144), una quota non superiore a 200 milioni di euro alle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, di cui il 50% destinato prioritariamente alla tipologia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (stipulato ai sensi dell'articolo all'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167).

 

Negli ultimi anni la disciplina dell’apprendistato è stata interessata da una serie di interventi normativi.

Una prima serie di modifiche sono state introdotte dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che ha cambiato profondamente la disciplina previgente dell’istituto[159].

Il menzionato D.Lgs. 276/2003 aveva previsto (articolo 47) l’introduzione di tre differenti tipologie di contratto di apprendistato, a seconda della qualità e del livello della formazione insita nel rispettivo rapporto:

§       il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

§       il contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;

§       il contratto di apprendistato per percorsi di alta formazione.

 

Per quanto riguarda la contribuzione previdenziale ed assicurativa relativa al rapporto di apprendistato, si consideri che la normativa è stata sempre improntata ad un atteggiamento di agevolazione, prevedendo obblighi contributivi in misura inferiore rispetto alla generalità dei rapporti di lavoro dipendente.


La seguente tabella evidenzia che le aliquote contributive dell’apprendistato (dal 1° gennaio 2007).

 

Datori di lavoro

Apprendisti

Aziende fino a 9 dipendenti

Aziende oltre i 9 dipendenti

1° anno di contratto: 1,5%

10%

5,84%

2° anno di contratto: 3%

Anni successivi: 10%

 

 

La disciplina del contratto di apprendistato è stata ampiamente rivista, da ultimo, dal D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, il quale ha recepito anche gli indirizzi condivisi da Governo, regioni e parti sociali nell’intesa del 27 ottobre 2010 (per il rilancio dell’apprendistato) e nell’intesa del 17 febbraio 2010 (contenente le Linee guida per la formazione).

Il provvedimento definisce l’apprendistato come un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, ribadendo l’articolazione dell’istituto in tre diverse tipologie contrattuali, che vengono peraltro ridenominate (apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere e apprendistato di alta formazione e ricerca). Tra i principali elementi di novità vi è, innanzitutto (articolo 2), l'unificazione della regolamentazione normativa, economica e previdenziale del contratto (applicabile a tutti i settori pubblici e privati), attualmente strutturata per ciascuna delle tre tipologie contrattuali, garantendo la semplificazione dell’istituto e l’uniformità di disciplina a livello nazionale. Inoltre, si afferma il coinvolgimento pieno delle parti sociali, attraverso il rinvio alla disciplina attuativa recata da appositi accordi interconfederali o da contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. La disciplina pattizia deve muoversi nel rispetto di una serie di principi, in parte mutuati dalla legislazione vigente e in parte nuovi. In particolare, tra gli elementi di novità si segnala l’estensione della forma scritta al piano formativo individuale, che deve essere definito (anche su appositi formulari elaborati contrattualmente) entro 30 giorni (non più quindi contestualmente) dalla stipulazione del contratto. Per quanto riguarda la retribuzione dell’apprendista, si specifica invece che i due sistemi previsti (sottoinquadramento o percentualizzazione) devono intendersi alternativi tra loro.

Restano confermate, infine, le norme vigenti riguardanti il referente aziendale, la registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo, la possibilità di riconoscere all’apprendista una qualifica professionale ai fini contrattuali e le competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi, i limiti quantitativi per le assunzioni di apprendisti e la tutela previdenziale e assicurativa.

Il provvedimento poi disciplina l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (articolo 3), che sostituisce l’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione di cui all’articolo 48 del D.Lgs. 276/2003. Tale contratto è inteso alla stregua di un titolo di studio del secondo ciclo di istruzione e formazione, così come definito dal D.Lgs. 226/2005, la cui regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza Stato-Regioni.

Tra le novità introdotte si segnala la possibilità di essere assunti con tale contratto con un età minima 15 anni (per tale aspetto confermando quanto disposto dalla normativa vigente) ma non oltre il compimento dei 25 anni. Il limite massimo di durata del contratto viene elevato è di 3 anni, elevabili a 4 nel caso di diploma quadriennale regionale (comma 1).

L’articolo 4 disciplina l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, che sostituisce l’apprendistato professionalizzante, di cui all’articolo 49 del D.Lgs. 276/2003.

Tra le novità introdotte si segnalano:

§       l’ampliamento del campo di applicazione oggettivo dell’istituto, che ai sensi del comma 1 si applica ai settori di attività pubblici e privati. Attualmente si ricorda che nel settore privato trova applicazione il richiamato articolo 48 del D.Lgs. 276/2003, mentre nel settore pubblico (e in via sussidiaria anche nel settore privato) l’articolo 16 della L. 196/1997;

§       la riduzione della durata massima del contratto, da 6 a 3 anni (per la sua parte formativa), ovvero 5 anni per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione;

§       la possibilità per le Regioni e i sindacati dei datori di lavoro di definire le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere;

§       l’esplicita previsione di specifiche modalità di svolgimento dell’apprendistato per le lavorazioni in cicli stagionali.

 

L’articolo 5 disciplina l’apprendistato di alta formazione e ricerca, che sostituisce l’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui all’articolo 50 del D.Lgs. 276/2003.

Tra le novità introdotte (oltre, appunto, alla previsione di un apposito contratto di apprendistato per la ricerca) si segnala la rimessione alle Regioni della regolamentazione e della durata dell’istituto, in accordo anche con altre istituzioni di ricerca, nonché la possibilità di assumere con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca anche i soggetti coinvolti nel praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali.

Gli standard formativi (articolo 6) sono definiti mediante un apposito decreto interministeriale (da emanare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento), nel rispetto delle competenze delle Regioni e delle Province autonome e di quanto stabilito nell'intesa Stato-regioni del 17 febbraio 2010. Gli standard professionali sono definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria o, in mancanza, attraverso intese specifiche da sottoscrivere a livello nazionale o interconfederale. Viene altresì specificato che ai fini della verifica dei percorsi formativi in apprendistato professionalizzante e in apprendistato di ricerca, i profili di riferimento debbano essere legati a quelli definiti nei contratti collettivi.

In particolare, al fine di armonizzare le diverse qualifiche professionali acquisite, è stato previsto che il repertorio delle professioni (già istituito) presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro e (in coerenza con quanto previsto nella richiamata intesa del 17 febbraio 2010) da un apposito organismo tecnico, composto dal MIUR, dai sindacati comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai rappresentanti della Conferenza Stato-regioni (comma 3).

Restano confermate, infine, le norme vigenti riguardanti il referente aziendale, la registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo, la possibilità di riconoscere all’apprendista una qualifica professionale ai fini contrattuali e le competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi, i limiti quantitativi per le assunzioni di apprendisti e la tutela previdenziale e assicurativa.

Di grande rilievo, infine (articolo 7), sono anche il rafforzamento dell’apparato ispettivo e sanzionatorio vigente (al fine di evitare usi distorti e abusi del contratto di apprendistato); la possibilità di assumere come apprendisti i lavoratori in mobilità; il mantenimento dei benefici contributivi per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione.

Riguardo l’assunzione come apprendisti dei lavoratori in mobilità, il comma 4 dell’articolo 7 stabilisce che per essi trovino applicazione, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, nonché il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della L. 23 luglio 1991, n. 223, e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima norma, consistenti, rispettivamente, nella parificazione – per i primi 18 mesi -, per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro quella prevista per gli apprendisti, nonché nella concessione, al datore di lavoro che, senza esservi tenuto assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità - per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore-, un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.


 

Articolo 22, comma 3
(Contratto di inserimento per le lavoratrici)

 

 

Il comma 3 modifica la procedura per l'individuazione delle lavoratrici rientranti nell'àmbito di applicazione del contratto di inserimento - confermando i criteri già vigenti - ed estende la stessa procedura anche alla determinazione delle aree per le quali trovino applicazione, per i contratti di inserimento, gli incentivi economici (previsti dalla normativa statale). La novella consente tali determinazioni in via preventiva, disponendo che il decreto ministeriale attuativo venga emanato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento (in via transitoria, per gli anni 2009-2012, il suddetto decreto viene emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge).

 

Il contratto di inserimento mira a inserire (o reinserire) nel mercato del lavoro alcune categorie di persone, attraverso un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del singolo a un determinato contesto lavorativo. Momento centrale del contratto è la redazione del piano di inserimento lavorativo, che deve garantire l'acquisizione di competenze professionali attraverso la formazione on the job. Il contratto di inserimento sostituisce il contratto di formazione e lavoro (CFL) nel settore privato.

Il contratto di inserimento riguarda persone di età compresa tra 18 e 29 anni; disoccupati di tra 29 e 32 anni; lavoratori con più di 50 anni privi del posto di lavoro; lavoratori che intendono riprendere un'attività e che non hanno lavorato per almeno due anni; donne di qualsiasi età che risiedono in aree geografiche in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% a quello maschile (oppure quello di disoccupazione superiore del 10%); persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

Datori di lavoro: possono essere enti pubblici economici, imprese e loro consorzi, gruppi di imprese, associazioni professionali, socio-culturali e sportive, fondazioni, enti di ricerca pubblici e privati, organizzazioni e associazioni di categoria

Non è prevista una percentuale massima di lavoratori che possono essere assunti con contratto di inserimento (anche se questa potrà essere stabilita dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali).

Il datore di lavoro, per poter assumere con questo contratto, deve aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia scaduto nei 18 mesi precedenti.

Il contratto di inserimento va da 9 a 18 mesi, (fino a 36 mesi per gli assunti con grave handicap fisico, mentale o psichico). Non può essere rinnovato tra le stesse parti (ma si può stipulare un nuovo contratto di inserimento con un diverso datore di lavoro) e le eventuali proroghe devono comunque aversi nei limiti stabiliti (18 o 36 mesi).

Il contratto di inserimento deve avere forma scritta e contenere l'indicazione precisa del progetto individuale di inserimento. La mancanza di forma scritta comporta la nullità del contratto e la trasformazione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La definizione del progetto individuale di inserimento deve avvenire con il consenso del lavoratore e nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, oppure all'interno di enti bilaterali.

Per quanto concerne il trattamento economico e normativo, al contratto di inserimento si applicano per quanto compatibili le previsioni relative ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il lavoratore assunto con contratto di inserimento può essere "sotto inquadrato", ovvero essere inquadrato con uno o due livelli (al massimo) inferiori rispetto ad un lavoratore già qualificato a parità di mansioni svolte. Il sotto inquadramento non può essere applicato nel caso di assunzione di donne residenti in particolari aree geografiche (in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% a quello maschile oppure quello di disoccupazione superiore del 10%), salvo che ciò non sia previsto dal contratto collettivo nazionale o territoriale.

Al datore di lavoro spettano inoltre degli sgravi economici e contributivi per l'assunzione di lavoratori con contratto di inserimento.

Le modalità di definizione del piano di inserimento, in particolare per quanto riguarda la realizzazione del progetto, devono essere stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali e dai contratti aziendali.

 

L’articolo 54, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 276/2003[160], nel testo vigente, prevede che possano stipulare contratti di inserimento “donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi[161], residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile”.


 

Articolo 22, comma 4
(Contratti di lavoro a tempo parziale)

 

 

Il comma 4 reca alcune modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale, al fine di introdurre semplificazioni procedimentali.

Le modifiche concernono, in primo luogo, le "clausole flessibili o elastiche", relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione di lavoro o (limitatamente ai rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto) alla variazione in aumento della durata della prestazione. Le modifiche sopprimono le norme che subordinano l'ammissibilità di tali clausole (le quali devono essere contemplate in un patto scritto a sé stante, contestuale o meno al contratto di lavoro) alla condizione che esse siano consentite e regolamentate dalla contrattazione collettiva. In secondo luogo, si riduce da cinque a due giorni lavorativi il periodo minimo di preavviso che deve essere rispettato da parte del datore di lavoro, qualora intenda avvalersi in concreto della clausola flessibile o elastica.

La disposizione, infine, sopprime la norma in base alla quale l'accordo delle parti (risultante da atto scritto) per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve essere convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

 

Gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 61 del 2001[162] prevedono che, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2[163], i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono, nel rispetto di quanto previsto dai commi 8 e 9, stabilire clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. I predetti contratti collettivi stabiliscono:

1)       condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa;

2)       condizioni e modalità in relazioni alle quali il datore di lavoro può variare in aumento la durata della prestazione lavorativa;

3)       i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa.

L’esercizio, ove previsto dai contratti collettivi di cui al comma 7 e nei termini, condizioni e modalità ivi stabiliti, da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa, comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese fra le parti, di almeno cinque giorni lavorativi, nonché il diritto a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3.


 

Articolo 22, comma 5
(Telelavoro)

 

 

Il comma 5 reca alcune misure intese a favorire il ricorso al telelavoro, anche con specifico riferimento ai disabili e ai lavoratori in mobilità.

 

Tecnicamente, il telelavoro non si qualifica come un’autonoma tipologia contrattuale, quanto, appunto, in una modalità di svolgimento di una prestazione lavorativa che, potendo anche essere svolta nei locali dell’impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa.

Il telelavoro può configurarsi come un’attività:

§       di lavoro autonomo, quando il telelavoratore fornisce servizi in piena autonomia;

§       parasubordinato, quando il telelavoratore presta la sua opera continuativamente nei confronti di un committente ma è comunque libero di organizzare la propria attività;

§       subordinato, quando, anche s e in luogo diverso dalla sede dell’unità produttiva, il telelavoratore presta la sua attività alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore, senza alcuna autonomia.

 

Nel settore privato il telelavoro è disciplinato, in recepimento dell’Accordo Quadro Europeo del 16 luglio 2002, dall’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004, diretto a stabilire una regolamentazione generale a livello nazionale dell’istituto. Alla contrattazione collettiva è affidata la possibilità di adeguare od integrare i principi e i criteri definiti nell’Accordo.

L’Accordo prevede che il telelavoro consegua ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessati, e non incide sullo status del telelavoratore. Per quanto attiene alle condizioni di lavoro, inoltre, si dispone che il telelavoratore fruisca dei medesimi diritti, garantiti dalla legislazione e dal contratto collettivo applicato, previsti per un lavoratore comparabile che svolge attività nei locali dell’impresa, nonché delle identiche tutele previste dalla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

 

Nel settore pubblico, il telelavoro è disciplinato dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70, recante il Regolamento di disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma 3, della L. 191/1998, e dall’Accordo-quadro del 23 marzo 2000. Anche per il settore pubblico è previsto che il ricorso al telelavoro debba consentire al lavoratore pari diritti ed opportunità rispetto ai lavoratori che operano in sede.

 

In particolare, l’articolo 3, comma 2, del D.P.R. 70 stabilisce che il ricorso a forme di telelavoro avviene sulla base di un progetto generale in cui sono indicati: gli obiettivi, le attività interessate, le tecnologie utilizzate ed i sistemi di supporto, le modalità di effettuazione secondo principi di ergonomia cognitiva, le tipologie professionali ed il numero dei dipendenti di cui si prevede il coinvolgimento, i tempi e le modalità di realizzazione, i criteri di verifica e di aggiornamento, le modificazioni organizzative ove necessarie, nonché i costi e i benefici, diretti e indiretti.

Il progetto deve definire (articolo 3, comma 4) la tipologia, la durata, le metodologie didattiche, le risorse finanziarie degli interventi di formazione e di aggiornamento, anche al fine di sviluppare competenze atte ad assicurare capacità di evoluzione e di adattamento alle mutate condizioni organizzative, tecnologiche e di processo.

 

Ai sensi del successivo articolo 4, comma 1, del D.P.R. 70, l’Amministrazione assegna il dipendente al telelavoro sulla base di criteri previsti dalla contrattazione collettiva, che, fra l'altro, consentano di valorizzare i benefici sociali e personali del telelavoro.

 

Inoltre, l’articolo 3, comma 5, dell’Accordo-quadro dispone, nell'ambito di ciascun comparto, la facoltà, per la contrattazione, di disciplinare gli aspetti strettamente legati alle specificità del comparto e, in particolare:

§       criteri generali per l'esatta individuazione del telelavoro rispetto ad altre forme di delocalizzazione;

§       criteri generali per l'articolazione del tempo di lavoro e per la determinazione delle

§       fasce di reperibilità telematica;

§       forme di copertura assicurativa delle attrezzature in dotazione e del loro uso;

§       iniziative di formazione legate alla specificità del comparto.

 

Il successivo articolo 4 stabilisce, nell'ambito dei progetti di telelavoro di cui all'articolo 3 del D.P.R. 70, che l'Amministrazione di riferimento deve assegnare, con specifiche procedure, posizioni di telelavoro ai lavoratori che si siano dichiarati disponibili a ricoprire dette posizioni, alle condizioni previste dal progetto, con priorità per coloro che già svolgano le relative mansioni o abbiano esperienza lavorativa in mansioni analoghe a quelle richieste, tale da consentire di operare in autonomia nelle attività di competenza.

Sono inoltre previsti particolari criteri di scelta da utilizzare in caso di richieste in esubero, e precisamente:

§       situazioni di disabilità psico-fisiche tali da rendere disagevole il raggiungimento del

§       luogo di lavoro;

§       esigenze di cura di figli minori di 8 anni; esigenze di cura nei confronti di familiari o

§       conviventi, debitamente certificate;

§       maggiore tempo di percorrenza dall'abitazione del dipendente alla sede.

 

La disposizione in esame, in particolare:

a)  prevede che i benefici cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), della legge n.53/2000, possano essere riconosciuti anche in caso di telelavoro in forma di contratto a termine o reversibile (lettera a));

L’articolo 9, comma 1, della legge n.53 del 2000, prevede che al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell’ambito del Fondo per le politiche per la famiglia (di cui all’articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223) è destinata annualmente una quota individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi in favore di datori di lavoro privati, ivi comprese le imprese collettive, iscritti in pubblici registri, di aziende sanitarie locali, di aziende ospedaliere e di aziende ospedaliere universitarie i quali attuino accordi contrattuali che prevedano una serie di azioni positive, quali (lettera a)) “progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, quali part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, sui turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati”.

b)  prevede che gli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva possano essere adempiuti anche utilizzando il telelavoro (lettera b));

La legge 12 marzo 1999, n. 68, ha introdotto una nuova disciplina per il diritto al lavoro dei disabili.

I lavoratori disabili, considerata la comprovata difficoltà di rendersi “appetibili” sul mercato del lavoro, usufruiscono di uno speciale regime di collocamento obbligatorio, in base al quale ai datori di lavoro viene imposto di assumere un certo numero di lavoratori disabili, i quali devono tuttavia possedere una (anche solo minima) capacità lavorativa residua.

Le principali categorie di lavoratori disabili coinvolti dal collocamento obbligatorio sono:

§       gli invalidi civili in età lavorativa affetti da minorazioni fisiche o psichiche che comportino una riduzione della capacità lavorativa sopra il 45%;

§       gli invalidi del lavoro che abbiano una riduzione della capacità lavorativa sopra il 33%;

§       le persone non vedenti o sordomute;

§       persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria.

Le condizioni di disabilità vengono accertate attraverso apposita visita medica effettuata da commissioni mediche istituite presso le ASL.

I datori di lavoro, pubblici e privati, hanno l’obbligo di impiegare un certo numero o una certa quota di lavoratori disabili (quote di riserva):

§       per i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti, il 7% della forza lavoro deve essere costituita da disabili;

§       i datori che occupano da 36 a 50 dipendenti devono assumere almeno 2 disabili;

§       i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti devono assumere almeno un disabile;

§       i datori di lavoro che occupano meno di 16 dipendenti sono invece esentati dal collocamento obbligatorio.

c)  prevede che fra le modalità di assunzione che possono costituire oggetto delle convenzioni di integrazione lavorativa (di cui all’articolo 11 della legge n.68/1999[164]) sono incluse anche le assunzioni con contratto di telelavoro (lettera c));

L’articolo 11 della legge n.68/1999 prevede che, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Gli uffici competenti possono, inoltre, stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

d)  al fine di facilitare il reinserimento dei lavoratori in mobilità, prevede che le offerte di lavoro ad essi rivolte comprendono anche ipotesi di attività lavorative in forma di telelavoro (lettera d)).

L’articolo 9, comma 1, della legge n.223/1991, prevede che il lavoratore viene cancellato dalla lista di mobilità e decade dai trattamenti e dalle indennità in una serie di casi, quale (lettera b)) non aver accettato l'offerta di un lavoro che sia professionalmente equivalente ovvero, in mancanza di questo, che presenti omogeneità anche intercategoriale e che, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro, sia inquadrato in un livello retributivo non inferiore del dieci per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza.


 

Articolo 22, comma 6
(Incentivi fiscali e contributivi per la contrattazione di prossimità)

 

 

L’articolo 22, comma 6, introdotto al Senato, al fine di armonizzare il quadro normativo in tema di incentivi fiscali e contributivi alla contrattazione aziendale e in tema di sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità, dispone che le agevolazioni fiscali e retributive, di cui all'articolo 26 del D.L. 98/2011 (cfr. al riguardo le schede relative all’articolo 33, commi 12 e 14) e applicabili anche alle intese di cui all'articolo 8 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, previste per tale contrattazione, siano riconosciute ai contratti dilavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti.

 

Il richiamato articolo 8 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, ha recato disposizioni volte al sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità.

In particolare, è stato disposto (comma 1) dispone che i contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali, sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda in base alla legge e agli accordi confederali vigenti (compreso quello del 28 giugno 2011), possano realizzare specifiche intese, con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario di rappresentanza sindacale, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività.

Le intese possono riguardare (comma 2) la regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione, con riferimento:

§       agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;

§       alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;

§       ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;

§       alla disciplina dell’orario di lavoro;

§       alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, ad eccezione del licenziamento discriminatorio e del licenziamento della lavoratrice della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza e fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino; del licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e del congedo relativo alla malattia del bambino (da parte della lavoratrice o del lavoratore); del licenziamento in caso di adozione o affidamento (fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare).

Il comma 2-bis, ha specificato che nelle materie di cui al comma 2 le intese possono prevedere deroghe alle norme di fonte pubblica o contrattuale, fermo restando il rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro.

Infine, è stato stabilito che tutti i contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, siano efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto si riferisce, a condizione che il contratto sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori.

 

Contestualmente, lo stesso comma provvede a sopprimere, nell’ambito del richiamato articolo 26 del D.L. 98, le parole "compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl”.


 

Articolo 22, commi 7 e 8
(Deduzione IRAP contratti di produttività – Attuazione credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno)

 

 

Il comma 7 consente alle regioni, in conformità al proprio ordinamento, di disporre la deduzione dall’IRAP delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi aziendali o territoriali di produttività, ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge n. 98 del 2011.

 

Si ricorda che il citato articolo 26 del decreto-legge n. 98 del 2011[165] ha disposto l’applicazione di un regime fiscale e contributivo agevolato, per il 2012, relativo agli emolumenti retributivi previsti da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale (compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil), concernenti i lavoratori dipendenti del settore privato.

Gli accordi e contratti devono essere correlati a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, nonché collegati ai risultati dell'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Il citato articolo 26 ha affidato al Governo il compito di determinare tali benefici entro il 31 dicembre 2011, sentite le parti sociali, nei limiti delle risorse stanziate dalla legge di stabilità o previste a tali fini da altri fonti legislative.

Si ricorda inoltre che l’articolo 5, commi 10-12 del provvedimento in esame contiene agevolazioni fiscali e contributive per i contratti di prossimità.

 

L’agevolazione concessa è esclusivamente a carico del bilancio della regione interessata.

Restano inoltre fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.

 

Il successivo comma 8, nell’ottica di accelerarel’operatività del credito di imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 70/2011, fissa i termini entro i quali la Conferenza Stato-Regioni deve pronunciarsi in ordine alle disposizioni attuative del predetto credito d’imposta.

 

Si ricorda che il richiamato articolo 2 ha istituito un credito d’imposta per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno nei dodici mesi successivi al 14 maggio 2011. Il credito d’imposta è concesso ai datori di lavoro che nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) assumono a tempo indeterminato lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati”, aumentando il numero di dipendenti.

In particolare, il comma 8 dell’articolo 2 ha affidato a un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con il Ministro della gioventù, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, il compito di stabilire i limiti di finanziamento di tale credito d’imposta garantiti da ciascuna delle Regioni interessate, nonché le disposizioni di attuazione delle norme così introdotte, anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni che consentono l’utilizzo dei suddetti fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del presente credito d’imposta.

 

Le disposizioni in esame prevedono che la Conferenza Stato-Regioni debba sancire l’intesa sul predetto decreto di natura non regolamentare entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto.


 

Articolo 22, comma 9
(Lavoratori dello spettacolo)

 

 

Il comma 9 dispone alcuni interventi per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e per la semplificazione della gestione del rapporto di lavoro dei lavoratori dello spettacolo:

§      con l’abrogazione dell’articolo 11 del D.Lgs.C.P.S. 708/1947[166]per tali lavoratori viene soppresso l'istituto del libretto personale;

§      viene introdotta la lettera g) all’articolo 6, comma 1 del D.Lgs. 276/2003[167] con cui si inserisce, limitatamente a tale categoria di lavoratori, l'ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo) nel novero dei soggetti ammessi[168] allo svolgimento dell'attività di intermediazione in materia di lavoro.


 

Articolo 23
(Fondo di rotazione per le politiche comunitarie)

 

 

Il nuovo articolo 23, introdotto nel corso dell’esame al Senato, con il comma 1 autorizza il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie ad anticipare le quote relative al saldo del contributo europeo e di quello nazionale, dovuti a titolo di cofinanziamento degli interventi nel settore agricolo e della pesca.

Nel Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, previsto dall’articolo 5 della legge n. 183 del 1987[169], sono iscritte le risorse nazionali destinate al cofinanziamento degli interventi europei nelle aree obiettivo dei Fondi strutturali, e sono altresì versate le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia. Come si evince dalla relazione tecnica, poiché per gli interventi strutturali relativi al secondo pilastro, il saldo del contributo comunitario viene erogato dalla Commissione solo a seguito della rendicontazione delle spese già effettuate dai beneficiari finali ed il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali non dispone, nell’ambito delle ordinarie risorse del bilancio, delle somme necessarie ad anticipare le corrispondenti quote di contributo comunitario e statale, si è reso necessario prevedere un meccanismo di anticipazione alternativo, che consenta di concludere gli interventi e procedere alla richiesta di rimborso da parte dell’Unione europea[170].

 

I successivi commi dispongono in tema di reintegro al Fondo delle somme dallo stesso anticipate, stabilendo, con il comma 2, che tale reintegro sia fatto a valere sugli accrediti, disposti dall’Unione europea, a titolo di saldo per gli interventi oggetto di anticipazione; nell’ipotesi, invece, che l’Unione europea non riconosca le spese anticipate, il comma 3 attribuisce al Ministero agricolo l’obbligo di attivare le procedure di recupero.

 

Con il comma 4, infine, è previsto che il Fondo di rotazione possa destinare le risorse finanziarie derivanti da un’eventuale riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali 2007/2013 alla realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra lo Stato italiano e la Commissione europea nell’ambito della revisione dei programmi stessi[171].

Tale disposizione va collegata all’intesa siglata il 7 novembre 2011 tra il Commissario europeo per le politiche regionali, Johannes Hahn, ed il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, Raffaele Fitto, che – sulla scorta degli accordi stipulati il 4 novembre dal Governo con i presidenti delle Regioni del Mezzogiorno ed in base agli impegni assunti dal Governo al Vertice UE del 26 ottobre – prevede un Piano di azione con l’intenzione di “concentrare le risorse dei fondi strutturali su istruzione, occupazione, agenda digitale (banda larga) e reti ferroviarie” nel quadro della "revisione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013, condiviso con le Regioni e le amministrazioni centrali interessate".

Con riferimento all’utilizzo delle risorse dei Fondi strutturali comunitari, si ricorda quanto riportato dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Raffaele Fitto, nelle sedute del 12 e del 14 aprile 2011 della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale. In particolare, il Ministro ha evidenziato come, secondo le vigenti procedure di utilizzo delle risorse dei fondi strutturali disciplinate dai regolamenti comunitari, entro il 31 dicembre 2011 dovranno essere spesi circa 8 miliardi di fondi comunitari per evitare il disimpegno automatico delle risorse[172] (attualmente ne risulterebbero spesi solo 3 miliardi). Nella seduta del 14 aprile, il Ministro Fitto ha comunicato alla Commissione che è stato avviato con le autorità comunitarie un confronto per l’individuazione dei settori di utilizzo del credito di imposta, quali la ricerca e il bonus occupazione, che in questo caso potrebbe accelerare la spesa delle risorse del Fondo sociale europeo (FSE).

Per quanto concerne l’accelerazione della spesa dei fondi strutturali, il CIPE, con la delibera 11 gennaio 2011, n. 1, al punto 7, ha indicato apposti “indirizzi per l’accelerazione e la riprogrammazione della spesa dei fondi strutturali 2007-2013”, disponendo la riprogrammazione delle risorse relative ai fondi comunitari, anche in riferimento al fortissimo il ritardo - salvo poche Amministrazioni di eccellenza - nell’utilizzo dei fondi comunitari medesimi, con gravi rischi di disimpegno.

La riprogrammazione della spesa dei fondi strutturali è stata considerata necessaria, in particolare, alla luce degli effetti delle modifiche apportate al Regolamento CE 1083/2006 alla “regola del disimpegno automatico” (modifiche introdotte dal Regolamento CE 539/2010), che hanno comportato un sensibile innalzamento della spesa da rendicontare alla Commissione Europea alle scadenze di fine d’anno nel 2011 e in ognuno degli anni successivi.

La delibera n. 1/2011 dispone che la riprogrammazione verrà avviata, secondo la prassi comunitaria e nel rispetto di quanto previsto dal QSN 2007-2013, dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d’intesa con il Ministro dell’economia e finanze e in concertazione con la Commissione Europea.

Al fine di assicurare che la riprogrammazione avvenga in tempo utile per evitare il disimpegno automatico dei fondi, dovranno essere individuati appropriati obiettivi in termini di impegni giuridicamente vincolanti di ogni Programma Operativo al 30 maggio 2011 e al 31 dicembre 2011, attestato da quanto registrato nel sistema di monitoraggio dei fondi strutturali.

I Programmi Operativi che non avranno raggiunto il livello di impegno prefissato alle date di cui sopra dovranno essere oggetto di riprogrammazione delle risorse, anche con rimodulazione a favore di altri Programmi nell’ambito dello stesso Obiettivo Comunitario e cofinanziati dallo stesso Fondo strutturale.


 

Articolo 24
(Disposizioni per lo sviluppo del settore
dei beni e delle attività culturali)

 

 

Il comma 1 dispone che le somme relative all’eventuale minor utilizzo delle risorse stanziate per le agevolazioni fiscali, disposte dalla legge finanziaria 2008 e successivamente prorogate, in favore delle imprese operanti nel settore cinematografico(ai sensi dell’art.1, commi da 325 a 337della L. 244/2007; tax credit esterno e interno, ovvero credito d’imposta per le spese sostenute da imprese esterne ed interne alla filiera del cinema;credito d’imposta per le imprese che si avvalgono di manodopera italiana[173]), individuate con decreto dei Ministri per i beni e le attività culturali e dell’economia e delle finanze, sono riassegnate ogni anno con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze allo stato di previsione del MIBAC, ai fini del rifinanziamento del Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche (di cui all’art. 12 del d.lgs. 28/2004). Il riparto delle risorse fra le finalità di cui al d.lgs. 28/2004 è disposto con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

 

In considerazione del contesto, sembrerebbe che la locuzione “riparto fra le finalità di cui al decreto legislativo n. 28 del 2004” debba essere sostituita con la locuzione “riparto fra le finalità del Fondo di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 28 del 2004”.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 2, co. 4, del D.L. 225/2010 (L. 10/2011) ha disposto la proroga dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 delle agevolazioni in favore del cinema recate dall'art. 1, commi da 325 a 328, nonché da 330 a 340, della L. 244/2007. Il c. 4-bis ha poi disposto che ai crediti d'imposta concessi in base ai commi 325, 327 e 335 non si applica il limite massimo di utilizzo, pari a 250.000 euro annui, fissato all’articolo 1, co. 53 della stessa legge 244/2007. Il c. 4-quater ha fissato, per l’onere derivante dagli incentivi fiscali di cui ai co. 4 e 4-bis, un limite di spesa di euro 90 mln per ciascuno degli esercizi 2011, 2012 e 2013 e ha disposto la relativa copertura, poi modificata dall’art. 1 del D.L. 34/2011 (L. 75/2011).

 

Con riferimento al Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche, istituito dall’art. 12 del D.Lgs. 28/2004, si ricorda che ad esso affluiscono le risorse già esistenti, in particolare, nel Fondo di intervento, nel Fondo di sostegno e nel Fondo di garanzia, nonché la quota del cinema nell’ambito del FUS.

Con decreto ministeriale, sentita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche[174], il Fondo viene ripartito annualmente tra le seguenti finalità:

a)    finanziamento di investimenti per la produzione di opere filmiche;

b)    contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione;

c)    contributi a favore delle imprese e di esercizio e dei proprietari delle sale cinematografiche per la realizzazione, il ripristino e l'adeguamento delle medesime;

d)    contributi a favore delle industrie tecniche cinematografiche per ristrutturazione e adeguamento di stabilimenti per la produzione e la postproduzione;

e)    contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attività cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo[175].

Con riferimento alle modalità di ripartizione del Fondo, si ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza 7-19 luglio 2005, n. 285, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità della disposizione, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia “adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”.

 

Dalla lettura del comma emerge, dunque, che per la sua attuazione devono intervenire tre diversi decreti ministeriali: un primo decreto per individuare le risorse disponibili, un secondo decreto per riassegnarle allo stato di previsione del MIBAC, un terzo decreto per ripartirle: in relazione a quest’ultimo, peraltro, sembra venir meno il parere della Consulta territoriale per le attività cinematografiche e non è previsto il parere della Conferenza permanente richiesto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 285/2005 sopra citata[176].

 

La relazione tecnica specifica che la proposta è volta a far sì che le somme equivalenti al minor utilizzo annuale del tax credit rispetto alla copertura fissata in 90 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2001-2013 – quantificate in circa 25 milioni annui – confluiscano nella quota del FUS destinata alle attività cinematografiche.

 

Infine, il comma 1 abroga le disposizioni dell’art. 1 della L. 244/2007 che disponevano ulteriori agevolazioni fiscali in favore del settore cinematografico: si tratta dei commi da 338 a 343.

 

La relazione tecnica specifica che tale proposta “viene incontro alla scarsa, se non inesistente fruizione da parte di molte sale medio-piccole del tax credit digitale. Tali sale, detentrici di circa 1000-1500 schermi sui 3900 costituenti il parco complessivo italiano, per la dimensione della loro economia, per l’assenza o limitatezza di dipendenti, nonché per la compresenza di altri crediti d’imposta (ex D.M. MEF n. 310/2000) di fatto sono nella condizione di non poter avvantaggiarsi del beneficio e finiscono per ignorarlo”.

 

Il comma 338 dell’art. 1 della L. 244/2007 stabilisce che gli utili dichiarati dalle imprese di produzione e di distribuzione cinematografica non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, se sono impiegati nelle attività proprie delle suddette imprese per lungometraggi, film di animazione, di interesse culturale e d’essai. L’agevolazione è concessa a condizione che il film da realizzare sia un film riconosciuto di nazionalità italiana, ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs. n. 28/2004, e solo alle imprese che tengono la contabilità ordinaria, ai sensi degli artt. 13 e 18, c. 6, del D.P.R. n. 600/1973[177].

Il comma 339 concede un’agevolazione analoga alla precedente, ma limitata al 30% degli utili, alle imprese italiane operanti in settori diversi da quello cinematografico che impiegano i propri utili, da sole o per mezzo di accordi con imprese del settore, in attività di produzione o di distribuzione relative agli stessi film di cui al c. 338. Anche in questo caso il beneficio è riconosciuto esclusivamente ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria.

Ai sensi del comma 340, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo economico, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni applicative delle agevolazioni di cui ai commi 338 e 339.

Il comma 341 stanziava le risorse per le agevolazioni previste dai commi 338 e 339 per il triennio 2008-2010.

Il comma 342 assegnava un contributo straordinario al Fondo di cui all’art. 12, per gli anni 2008-2010, allo scopo di assicurare lo sviluppo e l’adeguamento tecnico e tecnologico delle sale cinematografiche.

Il comma 343 dispone che l’efficacia dei commi da 335 a 339 è subordinata, ai sensi dell’art. 88, par. 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all’autorizzazione della Commissione europea[178].

 

Il comma 2 reca disposizioni volte ad agevolare le assunzioni presso il MIBAC, al fine di assicurare l’espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale, rafforzare la competitività del settore e metterlo in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull’economia del Paese. A tal fine, modifica l’art. 2, c. 3, del D.L. 34/2011 (L. 75/2011).

 

Preliminarmente si ricorda, dunque, che il comma 3 dell’art. 2 citato, per consentire la realizzazione del programma straordinario di interventi per Pompei previsto dal comma 1, ha autorizzato l'assunzione di:

§       personale di III area[179], posizione economica F1, nel limite di spesa di euro 900.000 annui a decorrere dal 2011, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità. Tale personale ha l’obbligo di prestare servizio per almeno 5 anni presso le sedi della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei[180];

§       ulteriore personale specializzato, anche dirigenziale, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, nel limite delle ordinarie facoltà di assunzione consentite per l'anno 2011 dalla normativa vigente, da destinare all'espletamento di funzioni di tutela del patrimonio culturale.

Tali assunzioni possono avvenire in deroga al divieto di assunzione disposto dall'art. 2, co. 8-quater, del D.L. 194 del 2009 (L. 25/2010) nell’ipotesi in cui non si sia proceduto alle riduzioni organiche previste dal c. 8-bis (in base a tale disposizione, entro il 30 giugno 2010 occorreva procedere ad una riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10% di quelli risultanti a seguito dell'applicazione dell'art. 74, c. 1, del D.L. 112/2008, e rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto art. 74).

 

Con la disposizione in commento letteralmente si prevede che le assunzioni in questione avvengono in deroga da quanto previsto dall’art. 2, co. 8-bis, dello stesso D.L. 194/2009 - ante illustrato -, nonché dall’art. 1, co. 3 e 4, del D.L. 138/2011 (L. 148/2011, che prescrive ulteriori riduzioni organiche entro il 31 marzo 2012, in assenza delle quali non è possibile effettuare assunzioni).

 

La relazione tecnica chiarisce che la disposizione è finalizzata ad escludere il MIBAC dalla riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle dotazioni organiche del personale dirigenziale di 2^ fascia e delle aree, prevista dalle due disposizioni citate.

 

In considerazione del fatto che la disposizione è rivolta anche ad escludere il MIBAC dalle riduzioni organiche richieste dal D.L. 138/2011, occorrerebbe valutarne la collocazione nell’ambito del comma 3 dell’art. 2 del D.L. 34/2010, che riguarda le assunzioni per la realizzazione del programma straordinario per Pompei.

 

Con ulteriore novella all’art. 3, c. 2, del D.L. 34/2011, si dispone che, al fine di procedere alle assunzioni presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il MIBAC procede, dopo l’utilizzo delle graduatorie regionali in corso di validità ai fini di quanto previsto dal terzo periodo del comma 2 (ossia, all’assunzione di ulteriore personale specializzato, anche dirigenziale, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, da destinare all'espletamento di funzioni di tutela del patrimonio culturale, con un riferimento, dunque, più ampio di quello relativo alle assunzioni presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei[181]), alla formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei. In tale graduatoria gli idonei sono collocati secondo l’ordine di merito risultante dalla votazione riportata nella graduatoria regionale, con precedenza, in caso di parità di merito, per il soggetto più giovane[182].

La graduatoria unica è elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione (dell’incarico presso la Soprintendenza sopra citata) e non comporta la soppressione delle graduatorie regionali. I candidati che non accettano, mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria regionale di riferimento.

 

Il comma 2 riproduce, nella sostanza, l'art.4, comma 92, del disegno di legge di stabilità 2012, del quale la Presidenza del Senato aveva disposto lo stralcio, ai sensi dell'art.126, comma3, del Regolamento (cfr. A.S.2968-septies).


 

Articolo 25
(Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile)

 

 

Il comma 1,reca modifiche al codice di procedura di civile relative all’impiego della posta elettronica certificata (PEC) nel processo civile.

 

In particolare:

§      si precisa che l’indirizzo PEC che il difensore deve indicare negli atti di parte (citazione, ricorso, comparsa, controricorso, precetto) deve essere quello comunicato al proprio ordine (art. 125 c.p.c., modificato dalla lett. a));

§      è soppresso l’obbligo - recentemente introdotto dal D.L. 138/2011 - di effettuare le comunicazioni di cancelleria alle parti esclusivamente tramite PEC o telefax, e viene riscritta la disciplina della comunicazioni di cancelleria.

In base alla nuova norma, le comunicazioni di cancelleria si effettuano in via ordinaria tramite consegna al destinatario, che rilascia ricevuta, o tramite PEC, nel rispetto della normativa sui documenti informatici, anche regolamentare, vigente. Se non è possibile procedere con questi mezzi, la comunicazione avviene tramite telefax o tramite notifica dell’ufficiale giudiziario, salva diversa disposizione di legge (art. 136 c.p.c., modificato dalla lett. d));

§      sono soppresse le disposizioni che prevedono la comunicazione alle parti da parte della cancelleria delle sentenze e delle ordinanze tramite telefax o posta elettronica. Le comunicazioni delle sentenze e delle ordinanze rientrano così nella nuova disciplina generale (artt. 133, 134, 176 e 183 c.p.c., modificati, rispettivamente, dalle lett. b), c), f) e g);

§      è soppressa la disposizione che consente al giudice di autorizzare, per singoli atti, che lo scambio o la comunicazione di comparse e memorie avvenga tramite telefax o PEC (art. 170 c.p.c., modificato dalla lett. e));

§      con riferimento all’intimazione al testimone a comparire in udienza da parte del difensore mediante posta elettronica (che resta comunque alternativa alla raccomandata e al telefax), si precisa che deve trattarsi di posta elettronica ‘certificata’e si sopprime il riferimento alla normativa vigente in materia di documenti informatici (art. 250 c.p.c., modificato dalla lett. h);

§      con riferimento al ricorso per cassazione (art. 366, modificato dalla lett. i)):

-        è introdotta la possibilità per il ricorrente di indicare l’indirizzo PEC comunicato al proprio ordine, in alternativa all’elezione di domicilio a Roma, onde evitare che le notificazioni gli siano fatto presso la cancelleria della Cassazione;

-        viene modificata la disciplina delle comunicazioni di cancelleria e delle notificazioni tra i difensori ai sensi degli artt. 372 (produzione di altri documenti) e 390 (rinuncia al ricorso), richiamando l’applicabilità della disciplina generale delle comunicazioni di cancelleria di cui all’art. 136 c.p.c. (su cui v. supra);

La disciplina delle comunicazioni di cancelleria è dunque richiamata anche per le notificazioni tra difensori.

§      con riferimento al pignoramento, si prevede che la trasmissione del verbale da parte dell’ufficiale giudiziario al debitore e al creditore avviene tramite PEC; solo quando ciò non è possibile, essa avviene tramite telefax o posta ordinaria (art. 518 c.p.c., modificato dalla lett. l)).

 

Si segnala che la lettera l) dovrebbe sostituire il terzo periodo – e non il secondo – del sesto comma dell’art. 618 c.p.c.

 

Il comma 2 reca le seguenti modifiche alle disposizioni di attuazione del c.p.c.:

§      nell’espropriazione immobiliare, si prevede che:

-        l’invio della relazione di stima da parte dell’esperto a creditori e debitore avviene tramite PEC; solo quando ciò non è possibile, essa avviene tramite telefax o posta ordinari (art. 173-bis disp. att. c.p.c.);

-        la comunicazione della presentazione delle offerte di acquisto e della presentazione della cauzione avviene tramite PEC o, solo quando ciò non sia possibile, tramite telefax (art. 173-quinquies disp. att. c.p.c.).

 

Il comma 3 interviene sulla disciplina delle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli gli avvocati, recata dalla legge n. 53/1994.

In particolare:

§      è introdotta la possibilità per gli avvocati di eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale tramite PEC, oltre che a mezzo del servizio postale (lett. a);

§      è previsto che la notifica è effettuata a mezzo PEC solo se l’indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede secondo le modalità previste dal c.p.c. per le notifiche a mezzo posta elettronica (art. 149-bis, introdotto dal D.L. 193/2009), ove compatibili. È conseguentemente abrogata la disciplina relativa alle notifiche per via informatica prevista dalla L. 53/1994 (lett. b);

§      è eliminato il requisito dell’iscrizione del destinatario nello stesso albo del notificante in caso di notifica tramite PEC; il requisito è invece mantenuto in caso di notifica tramite consegna (lett. c));

§      è previsto che la notifica tramite PEC avviene all’indirizzo PEC che il destinatario ha comunicato al proprio ordine (lett. d).

 

Il comma 4 introduce una sanzione drastica in caso di mancato rispetto dell’obbligo degli ordini e collegi professionali di pubblicare in via riservata e di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati identificativi degli iscritti ed i relativi indirizzi PEC.

Il D.L. n. 185/2008 (art. 16, comma 7) ha infatti introdotto l’obbligo per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato di comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di PEC o analogo entro un anno dall’entrata in vigore del D.L. medesimo, ossia entro il 29 novembre 2009. Gli ordini e i collegi sono tenuti a pubblicare in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

Il comma 4prevede che l’omessa pubblicazione dell’elenco riservato o il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati e gli indirizzi PEC degli iscritti costituiscono motivo di scioglimento o commissariamento del collegio o ordine inadempiente (recte: del consiglio del collegio o ordine inadempiente).

 

Si ricorda che l’art. 8. D.Lgs.Lgt. n. 382/44 prevede che i consigli degli ordini e dei collegi professionali possono essere sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente. In caso di scioglimento le funzioni del consiglio sono affidate ad un commissario straordinario fino alla nomina del nuovo consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro della giustizia. Il commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due e di non più di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.

 

Il comma 5 fissa l’entrata in vigore delle disposizioni recate dall’articolo in esame al trentesimo giorno dall’entrata in vigore della legge di stabilità, ossia al 31 gennaio 2012.


 

Articolo 26
(Riduzione del contenzioso civile davanti
alla corte di appello e alla Cassazione
)

 

 

L’articolo in esame è finalizzato allo smaltimento dell’arretrato civile in cassazione e in corte di appello.

Secondo quanto riferito al Parlamento dall’allora Ministro della giustizia Alfano, nel giugno 2011, l’arretrato civile ammontava a circa 5 milioni e 600 mila procedimenti.

 

Esso prevede – in mancanza di un manifestato interesse delle parti alla prosecuzione del procedimento l’estinzione dei procedimenti civili:

§      davanti alla Corte di cassazione, ove relativi a ricorsi avverso le sentenze pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009[183] (4 luglio 2009);

§      davanti alle corti d’appello, ove pendenti da più di 2 anni alla data di entrata in vigore della legge in esame.

Il procedimento delineato prevede un avviso alle parti costituite, ad opera delle cancellerie, relativo all’onere di presentare istanza di trattazione del procedimento.

Se permane l’interesse a proseguire nell’impugnazione, la parte che ha sottoscritto il mandato, entro il termine perentorio di 6 mesi dalla ricezione dell’avviso, lo dichiara con istanza sottoscritta personalmente.

Le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti si attiva in tal senso; ne deriva l’estinzione del giudizio, dichiarata con decreto del presidente del collegio.


 

Articolo 27
(Accelerazione dei procedimenti civili in grado di appello)

 

 

La disposizione in esame novella il codice di rito civile con lo specifico obiettivo di accelerazione dello svolgimento dei procedimenti di appello.

 

In particolare, le modifiche al c.p.c. – che entrano in vigore, secondo l’ultimo comma della norma in esame, decorsi 30 gg. dalla vigenza della presente legge di stabilità - sono le seguenti:

§      agli artt. 283 e 431 due identici commi aggiuntivi mirano – rispettivamente, nel giudizio ordinario di cognizione e in quello del lavoro - a disincentivare le istanze temerarie di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado; la nuove norme prevedono, infatti, che il giudice in caso di inammissibilità o manifesta infondatezza dell’istanza, con ordinanza non impugnabile (ma revocabile con la sentenza che definisce il giudizio), può condannare il proponente ad una pena pecuniaria minima di 250 euro e massima di 10.000;

§      all’art. 350 – confermando la trattazione collegiale dell’appello davanti alla corte di appello – una integrazione del primo comma riconosce al presidente la facoltà di delegare ad un componente del collegio l’assunzione di mezzi istruttori;

§      all’art. 351, relativo ai provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello:

a)  un’integrazione del primo comma prevede la non impugnabilità dell’ordinanza che, nella prima udienza, decide sull’istanza di provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado;

b)  un comma aggiuntivo prevede la possibilità che, nella prima udienza, il giudice se ritiene la causa matura per la decisione, possa ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza, o su istanza di parte, in un’udienza successiva, e pronunciare sentenza al termine della discussione (ex art. 281-sexies); ove sia stata fissata l’udienza camerale per la decisione sulla sospensione della provvisoria esecuzione, il giudice fissa un’apposita udienza per decidere la causa di appello, nel rispetto dei termini di comparizione;

§      all’art. 352, relativoalla decisione in appello, un comma aggiuntivo prevede che, quando non ritenga di provvedere altrimenti, il giudice può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza, o su istanza di parte, in un’udienza successiva, e pronunciare sentenza al termine della discussione (ex art. 281-sexies);

§      all’art. 445-bis (recentemente introdotto dal D.L. n. 98/2011), un comma aggiuntivo – in relazione all’accertamento tecnico preventivo obbligatorio nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità e sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilità e di assegno di invalidità – prevede l’inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio di contestazione avverso le conclusioni del C.T.U.


 

Articolo 28
(Modifiche in tema di spese di giustizia)

 

 

L’articolo novella la disciplina del contributo unificato contenuta nel TU delle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002[184]), prevedendo l’aumento di alcuni degli importi dovuti.

Analoghi interventi erano già stati svolti dalle precedenti manovre finanziarie estive (cfr. decreto-legge n. 98 del 2011, art. 37 e decreto-legge n. 138 del 2011, art. 35-bis).

 

In particolare, il comma 1, lett. a), modifica l’art. 13 del TU, inserendovi il comma 1-bis, in base al quale gli importi del contributo definiti dal comma 1 (che fissa importi diversi in ragione della tipologia e del valore della controversia) sono:

§      aumentati della metà per i giudizi di impugnazione;

Ad esempio, se attualmente per i processi aventi un valore compreso tra 26.000 e 52.000 euro e per i processi civili di valore indeterminabile è dovuto un contributo di 450 euro, anche in sede di impugnazione, con la novella in sede di impugnazione per queste controversie sarà dovuto un contributo di 675 euro.

§      raddoppiati per i processi di Cassazione.

Nell’esempio precedente, per il ricorso in Cassazione sarà dovuto un contributo unificato di 900 euro.

 

Si ricorda che la legge n. 69 del 2009[185] (art. 67) ha inserito nell’art. 13 del TU il comma 2-bis, in base al quale per i processi «dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari»[186]. Gli importi di cui ai commi 1-bis e 2-bis sono destinati a sommarsi.

 

Il comma 3 stabilisce che gli aumenti si applicano anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato sia stato pubblicato o, nel caso in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente all’entrata in vigore della legge di stabilità.

Per quanto riguarda la formulazione del testo, si osserva che il comma 3 fa erroneamente riferimento all’entrata in vigore di un decreto legge.

 

Il comma 1, lett. b) interviene sul successivo art. 14 del TU, in tema di obbligo di pagamento del contributo unificato, sostituendo il comma 3.

La novella ribadisce quanto già attualmente previsto dalla normativa, ovvero che la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, deve integrare l’importo unificato già versato laddove attraverso una modifica della domanda o una domanda riconvenzionale o una chiamata in causa si ottenga l’aumento del valore della causa.

A ciò è aggiunta la previsione dell’obbligo per tutte le altre parti, quando propongono domandariconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, di versare un autonomo contributo unificato determinato in base al valore della domanda proposta.

 

Il comma 2 destina il maggior gettito derivante dall’applicazione delle modifiche al contributo unificato al Ministero della giustizia.

In particolare, il gettito dovrà essere versato all’entrata del bilancio dello Stato, con separata contabilizzazione, per essere riassegnato, con D.M. Economia, allo stato di previsione del Ministero della giustizia.

Il Ministero della giustizia è tenuto ad impegnare tali risorse per assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento ai servizi informatici e con esclusione delle spese di personale.

Nei rapporti finanziari con le autonomie speciali il maggior gettito costituisce riserva all’erario per un periodo di 5 anni.


 

Articolo 29
(Modificazioni dell'articolo 55 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio, n. 122)

 

 

L'articolo 29 – inserito nel corso dell’esame al Senato -novella i commi 5-bis e 7-bis dell'art. 55 del decreto legge n. 78/2010[187] relativi all'autorizzazione e alla copertura di spesa della cosiddetta "mini Naja", dando carattere permanente alle spese originariamente previste a titolo sperimentale per un triennio. In particolare viene confermata la spesa di 7.500.000 euro per il 2012 e prevista una spesa di 1.000.000 euro a decorrere dal 2013, la cui ulteriore copertura è recata da una lettera aggiuntiva dell'articolo 7-bis.

 

Si ricorda che il comma 5-bis del decreto legge n. 78/2010 autorizzava, in via sperimentale per un triennio, la spesa per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per l'organizzazione da parte delle Forze armate di corsi di formazione a carattere teorico-pratico, tendenti a rafforzare tra i giovani la conoscenza e la condivisione dei valori che promanano dalle Forze armate e che sono alla base della presenza dei contingenti militari italiani nelle missioni internazionali. Tali corsi sono tesi a fornire le conoscenze di base riguardanti il dovere costituzionale di difesa dello Stato, le attività prioritarie delle Forze armate, incluse le missioni internazionali di pace a salvaguardia degli interessi nazionali e di contrasto al terrorismo internazionale, e quelle di concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni, in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza. Quanto alle modalità di svolgimento dei corsi, si prevede che i corsi, di durata non superiore a tre settimane, si svolgano presso reparti delle Forze armate, secondo le priorità e le modalità di attivazione, organizzazione e svolgimento stabilite con decreto, di cui al comma 5-sexies, del Ministro della difesa, sentito il Ministro della gioventù. Dell’attivazione dei corsi è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, e nel sito Internet del Ministero della difesa.

La disciplina della materia è completata dai commi da 5-ter a 5-sexies.

Il comma 5-ter stabilisce i requisiti di partecipazione ai corsi.

Il comma 5-quater stabilisce che i giovani ammessi ai corsi assumano lo stato di militari, contraendo una speciale ferma volontaria di durata pari alla durata del corso e che fruiscano a titolo gratuito degli alloggi di servizio collettivo e della mensa.

Il comma 5-quinquiesprevede il rilascio, al termine dei corsi, dell’attestato di frequenza.

Il comma 5-sexies prevede che con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro della gioventù vengano previsti: a) eventuali ulteriori requisiti, nonché titoli di preferenza; b) le modalità di svolgimento dei corsi, le cause di allontanamento dagli stessi, le eventuali ulteriori modalità dei corsi per giovani con disabilità; c) la regolamentazione della cauzione relativa ai materiali di vestiario e di equipaggiamento forniti dalla Difesa, versata dai frequentatori.

 

Il comma 7-bis dell'art. 55provvede alla copertura degli oneri recati dalle disposizioni di cui ai commi da 5-bis a 5-septies del medesimo articolo destinati ai corsi di formazione organizzati dalle Forze armate, confermando, nella nuova formulazione qui proposta, l'ammontare di 7.500.000 euro per l'anno 2012 e prevedendo oneri pari a 1.000.000 euro a decorrere dal 2013.

 

Si ricorda che il comma 7-bis nella formulazione attuale provvede a tali oneri (pari a 11.599.720 euro per l'anno 2010, 5.846.720 euro per l'anno 2011 e 7.500.000 euro per l'anno 2012):

a)      quanto a euro 5.285.72 per l'anno 2010, mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente delle missioni del Ministero della difesa relative alle spese rimodulabili;

b)      quanto a euro 1.314.000 per l'anno 2010, euro 74.000 per l'anno 2011 ed euro 2.500.000 per l'anno 2012, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;

c)      quanto a euro 5.772.720 per l'anno 2011 ed euro 5.000.000 per l'anno 2012, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dalle disposizioni in materia di cedolino unico (articolo 4, commi da 4-bis a 4-novies);

d)      quanto ad euro 5.000.000 per l’anno 2010 mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dalla tassazione della variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita per le imprese di assicurazione (articolo 38, commi da 13-bis a 13-quater);

 

La lettera d-bis), di cui si propone l'introduzione, provvede agli ulteriori oneri a decorrere dal 2013, quanto a euro 1.000.000, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MEF.


 

Articolo 30
(Modifiche al Patto di stabilità interno)

 

 

L’articolo 30, al comma 1,apporta modifiche ai commi 12 e 12-quater dell'articolo 1 del decreto legge di stabilizzazione finanziaria n. 138/2011[188], volte a rendere immediatamente applicabile la riduzione della manovra a carico degli enti territoriali per il 2012 connessa alle entrate derivanti dall’addizionale sui redditi delle imprese energetiche, la cosiddetta “Robin Tax”.

 

L'articolo 1, comma 12, del decreto legge n. 138/2011 prevede, infatti, che l’importo della manovra a carico degli enti territoriali - prevista dall'articolo 20, comma 5, del decreto legge n. 98 del 2011, così come modificato a seguito dell’anticipazione del nuovo patto di stabilità interno di cui all'articolo 1, comma 8, del medesimo decreto legge n. 138/2011 – “possa” essere complessivamente ridotto sino alla totalità delle maggiori entrate previste a seguito delle modifiche alla disciplina dell’addizionale IRES per i soggetti operanti nel settore energetico, operata dall’articolo 7, comma 6, del medesimo decreto[189]. Secondo il disposto della norma, la riduzione della manovra correttiva è distribuita tra i comparti interessati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata. Il successivo comma 12-quater subordina invece l'applicazione delle citate disposizioni del comma 12 alla istituzione, da parte dei comuni, dei consigli tributari entro il 31 dicembre 2011.

 

Il comma in esame, con la modifica di cui alla lettera a), rende effettiva la riduzione dell’importo della manovra prevista per l'anno 2012 a carico degli enti territoriali (lett. a)), distribuendo al contempo tale riduzione tra i comparti interessati nelle seguenti misure (lett. b)):

§      760 milioni di euro alle regioni a statuto ordinario;

§      370 milioni di euro alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano;

§      150 milioni di euro alle province;

§      520 milioni di euro ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, il riparto è stato effettuato in base al peso delle manovre assegnate ai singoli comparti ai sensi sia dall'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che dal decreto legge 6 luglio 2011, n. 98. La relazione illustrativa della proposta di modifica formulata nel corso dell’esame al Senato, evidenzia inoltre che il riparto tra i comparti della riduzionedella manovra posta a carico degli enti territoriali operata direttamente nell'ambito della legge di stabilità, evitando il rinvio alla decretazione ministeriale, permette di quantificare immediatamente il concorso alla manovra, al netto della riduzione della Robin tax, dei singoli enti, ponendoli in grado di programmare la loro attività finanziaria e garantire il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

 

Con la novella al comma 12-quater dell’articolo 1 del D.L. n.138/11, disposta dalla lettera c) del comma in esame, viene soppressa la previsione in base alla quale la suddetta riduzione della manovra non trova applicazione per i comuni in caso di mancata istituzione, da parte degli stessi, dei consigli tributari entro la fine dell’anno in corso.

 

In particolare, la modifica apportata dalla lettera c) del comma in esame al comma 12-quater dell’art. 1 del D.L. n. 138/2011 è volta a limitare la portata della norma medesima, nel senso che la mancata istituzione, da parte dei comuni, dei consigli tributari entro il 31 dicembre 2011, condiziona l’applicazione delle sole disposizioni di cui al precedente comma 12-bis, che prevede l’assegnazione ai comuni, per il triennio 2012-2014, dell’intero ammontare del maggior gettito ottenuto a seguito dell'intervento degli stessi nell’attività di accertamento, in luogo del 50 per cento delle somme riscosse (e non anche di quelle recate dal comma 12, sopra modificato, consistenti nella riduzione delle misure poste a carico degli enti territoriali dal nuovo patto di stabilità interno).

 

I successivi commi da 2 a 6 recano modifiche a quella parte di disciplina del patto di stabilità interno, introdotta dalla manovra finanziaria adottata con i due decreti legge estivi n. 98 e n. 138 del 2011, che riguarda la redistribuzione degli obiettivi del patto fra le singole amministrazioni sulla base di nuovi criteri di “virtuosità”, con effetti di minore incidenza finanziaria dei vincoli per gli enti virtuosi e di maggiore incidenza per gli altri enti (D.L. 98/2011, art. 20, commi 2-2-ter e 3, come modificati dal D.L. 138/2011).

Le modificano riguardano:

§      la riduzione, nell'anno 2012, del contributo alla manovra di finanza pubblica degli enti virtuosi (comma 2);

§      le classi di virtuosità (comma 3, lett. a))

§      i parametri di virtuosità (commi 3 lett. da b) a g); 4, 5 e 6)

 

In particolare, il comma 2, modificando l'articolo 20, comma 3, del D.L. n. 98/2011, è volto ad effettuare il riparto della riduzione del contributo degli enti appartenenti alla prima classe di virtuosità alla manovra per l'anno 2012, previsto dalla citata norma, per l’importo, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, non superiore a 200 milioni di euro, in luogo del previsto con Decreto ministeriale da emanare d'intesa con la Conferenza unificata.

 

Si ricorda che il comma 3 dell’articolo 20 del D.L. n. 98/2011 definisce le modalità di ripartizione dell’ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati con il Patto di stabilità tra i vari enti appartenenti al singolo livello di governo (regionale, provinciale e comunale), sulla base della loro collocazione nelle classi di virtuosità, individuate ai sensi del comma 2.

In particolare, il comma dispone che gli enti che risulteranno collocati nella classe più virtuosa, fermo restando l’obiettivo complessivo del comparto, non concorrono, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Per gli enti rientranti nellaprima classe di virtuosità è inoltre introdotto un ulteriore alleggerimento della manovra per il 2012,prevedendosi una riduzione del contributo medesimoalla manovra da stabilirsi secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell’economia, d’intesa con la Conferenza unificata, in modo tale che da tale “sconto” non derivino comunque effetti finanziari negativi, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, superiori a 200 milioni di euro.

 

In luogo del citato decreto ministeriale, il comma 2 dell'articolo in esame ripartisce questa somma complessiva tra le classe di enti – regioni a statuto ordinario, province e comuni superiori a 5.000 abitanti – determinando la misura della riduzione, rispettivamente in:

§      95 milioni di euro per le regioni a statuto ordinario,

§      20 milioni di euro per le province,

§      65 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

La riduzione è calcolata in misura proporzionale al contributo complessivo di ciascuna classe (fissato dai decreti legge 98 e 138 del 2011)[190].

 

Il residuo importo di 20 milioni di euro a valere sui predetti 200 milioni viene destinato, in funzione premiale, in favore degli enti territoriali che avviano nel 2012 la sperimentazione dell'armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118[191].

 

Le riduzioni così stabilite saranno disposte con il medesimo decreto ministeriale d'intesa con la Conferenza unificata[192] – previsto dallo stesso articolo 20 del D.L. 98/2011 al comma 2 - che dovrà ripartire gli enti secondo i parametri di virtuosità elencati nello stesso comma 2.

Sulla formulazione del testo si rileva che il riferimento normativo all'articolo 20, comma 2, del Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 è ridondante, in quanto si tratta del medesimo decreto e del medesimo articolo, per tale ragione sarebbe sufficiente il solo riferimento al comma 2.

 

La norma di cui al comma 3 modifica l'articolo 20, comma 3, del D.L. n. 98/2011, relativo alla individuazione delle classi di virtuosità in cui devono essere ripartiti gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, ai fini della distribuzione del concorso alla realizzazione degli obiettivi finanziari fra gli enti di ciascun singolo livello di governo.

 

In particolare, le modifiche sono volte.

§      a ridurre da quattro a due le classi di virtuosità, non essendo prevista una gradualità degli obiettivi di concorso alla manovra, ma di fatto la sola definizione di ente virtuoso o non virtuoso. Poiché le classi sono definite sulla base di dieci parametri di virtuosità indicati nella norma, le modifiche apportate dalla norma in esame ne prevedono l’applicazione secondo una valutazione ponderata,

§      a differire al 2013 l’applicazione di alcuni dei parametri indicati dalla norma, a causa della impossibilità di applicazione immediata degli stessi, dal momento che – come sottolinea la relazione illustrativa - "necessitano di indagini apposite" (e in alcuni casi sono correlati con l'attuazione del decreti legislativi del federalismo fiscale). I parametri di cui si dispone l’applicazione a decorrere dal 2013 sono, tra i seguenti, quelli di cui alle lettere a), c), f), g), h) ed l). Si ricorda che l’articolo 20, comma 3, del D.L. n. 98/2011 indica i seguenti parametri di virtuosità:

a)   prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;

b)   rispetto del patto di stabilità interno;

c)   incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; per la valutazione di questo parametro si tiene conto del suo andamento nell'intera legislatura o consiliatura;

d)   autonomia finanziaria;

e)   equilibrio di parte corrente;

f)     tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali;

g)   rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni;

h)   effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;

i)      rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;

j)      operazioni di dismissioni di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente.

 

Il comma 4 abroga il comma 2-ter dell’articolo 20 del D.L. n. 98/2011, il quale prevedeva l’individuazione un coefficiente di correzione dell’applicazione dei parametri,in grado di tenerconto, per l'andamento dei parametri nel tempo, del miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni rispetto a quelle precedenti.

 

Il comma 5, svincola una serie di adempimenti richiesti alle regioni (a statuto ordinario[193]) di contenimento delle spese relative agli apparati politici, dall'inserimento della regione stessa nella classe degli enti virtuosi. L'articolo 14, comma 1, del D.L. 138/2011, infatti, nel testo originario, fermo restando i parametri di virtuosità elencati all'articolo 20 del D.L. 98/2011, elenca ulteriori misure che le regioni dovranno adottare per accedere ai benefici – in termini di non applicazione o applicazione parziale del patto di stabilità - attribuiti agli enti più virtuosi. Le ulteriori misure elencate riguardano la riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori regionali; la riduzione degli emolumenti percepiti dagli stessi, la commisurazione del trattamento economico all'effettiva partecipazione alle sedute del consiglio, il passaggio al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali; l'istituzione del Collegio dei revisori dei conti quale organo di vigilanza del Consiglio regionale. Per alcune di queste misure viene inoltre posto un termine ordinatorio – sei mesi – entro cui le regioni dovranno provvedere. Con la modifica apportata della norma in esame gli adempimenti richiesti alle regioni sono motivati con la finalità generica del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

 

Si ricorda brevemente che, per quanto riguarda la composizione degli organi, nelle regioni a statuto ordinario il numero dei consiglieri e degli assessori è stabilito dallo statuto, adottato secondo quanto disposto dall'art. 123 cost. con legge regionale approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri, che può essere sottoposta a referendum popolare con specifiche procedure. Nelle sole 3 regioni che ancora non hanno adottato lo statuto (Veneto, Molise e Basilicata), si continua ad applicare la normativa nazionale, vale a dire la legge 108/1968, che stabiliva il numero di componenti del Consiglio regionale in base alla popolazione (si veda la tabella a seguire).

Si ricorda infine che la Corte costituzionale, con la recente sentenza 188 del 2011 ha ribadito quanto già espresso in precedenti pronunce: in primo luogo che l’art. 123 Cost. prevede «l’esistenza nell’ordinamento regionale ordinario di vere e proprie riserve normative a favore della fonte statutaria rispetto alle competenze del legislatore regionale», e, in secondo luogo, che la determinazione del numero dei membri del Consiglio rientra in tali riserve, in quanto la composizione dell’organo legislativo regionale rappresenta una fondamentale «scelta politica sottesa alla determinazione della “forma di governo” della Regione» (sentenza n. 3 del 2006).

 

Il comma 6 abroga il comma 4 dell'articolo 3 del D.L. 138/2011, che considera l’adempimento dell’obbligo di adeguamento dei rispettivi ordinamenti da parte di Comuni, Province e Regioni al principio di libertà dell’iniziativa economica come elemento positivo di valutazione della virtuosità degli enti territoriali medesimi, ai fini dell’articolo 20, comma 3, del decreto-legge n. 98/2011.

 

Il comma 7 reca una disposizione finalizzata ad introdurre alcuni obblighi per gli enti territoriali soggetti al patto di stabilità interno, al fine di poter legittimamente ricorrere a mutui e prestiti obbligazionari.

In particolare, la norma prevede che i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente, escludendo che l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario possa procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

 

Si segnala che norme di tenore analogo sono recate dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, recante “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, in particolare all’articolo 7, che elenca le misure sanzionatorie da applicare agli enti territoriali in caso di mancato rispetto del patto di stabilità, specificatamente al comma 1, lettera c) per le regioni e le province autonome e al comma 2, lettera c) per gli enti locali.

 

Le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2011 sono peraltro esplicitamente richiamate dai successivi articoli 6 e 7del disegno di legge in esame che recano la disciplina del Patto di stabilità interno, rispettivamente, per gli enti locali e per le regioni a decorrere dal 2012, per quanto concerne le misure sanzionatorie da applicare in caso di mancato rispetto del patto (cfr. articolo 4-ter, comma 26, e articolo 4-quater, comma 21).


 

Articolo 31
(
Patto di stabilità interno degli enti locali)

 

 

L’articolo 31 reca la disciplina del Patto di stabilità interno per gli enti locali per gli anni 2012 e successivi.

 

Tale disciplina è funzionale al conseguimento degli obiettivi finanziari fissati dall’articolo 14, comma 1, del D.L. n. 78/2010 (in 300 milioni di euro per l’anno 2011 e in 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012 per le province e in 1.500 milioni di euro per l’anno 2011 e 2.500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012 per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, in termini di indebitamento netto e fabbisogno), come successivamente integrati dai decreti-legge approvati nell’estate 2011 (D.L. n. 98/2011 e D.L. n. 138/2011) – con i quali è stata operata la manovra di stabilizzazione dei conti pubblici 2012-2014 – che hanno imposto alle autonomie territoriali, a partire dal 2012, un ulteriore concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, pari, per gli enti locali alle seguenti misure, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto:

a)      per le province: 700 milioni per l’anno 2012 e 800 milioni a decorrere dall’anno 2013;

b)      per i comuni (con popolazione superiore a 5.000 abitanti): 1.700 milioni per l’anno 2012 e 2.000 milioni a decorrere dall’anno 2013.

Nel complesso, il concorso alla manovra è pari, per le province a 1.200 milioni di euro per il 2012 e a 1.300 milioni a decorrere dal 2013, mentre, per i comuni, a 4.200 milioni di euro per il 2012 e a 4.500 milioni a decorrere dal 2013.

Si ricorda che per ridurre gli effetti dell’inasprimento della manovra a carico degli territoriali prevista dai citati provvedimenti, è stato disposto (articolo 1, comma 12, D.L. n. 138) che l’importo complessivo della manovra fosse ridotto nel 2012 attraverso l’utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche alla disciplina dell’addizionale IRES per i soggetti operanti nel settore energetico (c.d. “Robin Tax”), operata dall’articolo 7, commi 1- 6, del D.L. n. 138/2011. Le riduzioni in questione sono state operate dall’articolo 30, comma 1, del provvedimento in esame (alla cui scheda si rinvia), per gli importi di 150 milioni per le province e per 520 milioni per i comuni.

 

A differenza della normativa precedente, che si limitava a disciplinare il patto con riferimento ad un triennio, l’articolo in esame reca una disciplina a regime, che si applica a decorrere dall’anno 2012.

Le norme in esame confermano, in larga parte, la precedente normativa del patto di stabilità interno per quanto concerne il vincolo considerato, riferito alla crescita del saldo finanziario di comparto.

Comma 1 - L’ambito soggettivo di applicazione del Patto di stabilità interno

Come già previsto dalla normativa precedente, le regole del patto vengono poste in relazione all’esigenza di assicurare il concorso degli enti territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in considerazione del fatto che i vincoli sul disavanzo e sul debito, previsti dal Trattato CE e dal Patto di stabilità e crescita, si riferiscono al complesso delle amministrazioni pubbliche.

Al tempo stesso, il comma 1 inquadra la disciplina del patto di stabilità interno nell’ambito del titolo V della Costituzione, precisando che la disciplina del patto reca i princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, e 119, comma secondo, della Costituzione. Il riferimento alla funzione di coordinamento della finanza pubblica vale non solo a indicare la funzione del patto di stabilità interno, ma anche a individuare il fondamento della competenza dello Stato nel dettarne la disciplina con propria legge. In relazione al Titolo V, il rispetto delle regole del patto di stabilità interno viene altresì posto in relazione all’esigenza di garantire la “tutela dell’unità economica della Repubblica”, che, ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione, può giustificare l’intervento sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni e degli enti locali.

 

Per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione del Patto, si evidenzia che rispetto alla disciplina precedente, che aveva sempre escluso i comuni di piccole dimensioni dall’applicazione del patto di stabilità, il comma 1 dell’articolo in esame, pur confermando l’applicazione del Patto alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ne estende l’applicazione, a partire dal 2013, ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti.

 

Si ricorda, peraltro, che l’estensione dell’applicazione patto di stabilità interno ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti è stata disposta dall’articolo 16, comma 31, del D.L. n. 138/2011. Tale articolo, inoltre, prevede, al comma 5, che a decorrere dal 2014 anche le unioni di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, costituite ai sensi del comma 1 del predetto articolo 16, siano sottoposte al patto di stabilità interno, secondo le regole previste per i comuni aventi corrispondente popolazione.

Commi 2-6 - Gli obiettivi del Patto di stabilità interno

Le norme recate dall’articolo in esame confermano una disciplina del Patto di stabilità per gli enti locali finalizzata all’obiettivo del miglioramento del saldo finanziario, inteso quale differenza tra entrate finali e spese finali (comprese dunque le spese in conto capitale).

Il metodo per la determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, previsto a titolo di concorso degli enti locali alla realizzazione della manovra di finanza pubblica, è analogo a quello introdotto lo scorso anno con riferimento al patto per il triennio 2011-2013[194], in base al quale l’obiettivo di saldo programmatico viene parametrato alla spesa corrente dell’ente, riferita ad un intervallo temporale triennale.

In particolare, il comma 2 stabilisce che l’obiettivo di saldo finanziario per ciascun ente è determinato applicando alla spesa corrente media sostenuta nel periodo 2006-2008, come desunta dai certificati di conto consuntivo, determinate percentuali, fissate nella seguente misura per ciascuna tipologia di ente per l’anno 2012 e per gli anni successivi.

 

2012

Dal 2013

Province

16,5%

19,7%

Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti

15,6%

15,4%

Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti

-

15,4%

 

Il comma 2 precisa tuttavia che tali percentuali si applicano soltanto nelle more dell’adozione del decreto previsto dall’articolo 20, comma 2, del D.L. n. 98/2011, da emanare di concerto con il Ministro dell’interno e il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, d’intesa con la Conferenza unificata, che deve provvedere a ripartire gli enti sottoposti al patto di stabilità in due classi di virtuosità[195] definite sulla base di dieci parametri appositamente indicati, al fine di distribuire il concorso alla realizzazione degli obiettivi finanziari fra gli enti di ciascun singolo livello di governo.

Si ricorda, al riguardo, che il D.L. n. 38/2011, all’articolo 1, comma 9, modificando i commi 2 e 3 dell’articolo 20 del D.L. n. 98/2011, ha disposto l’applicazione a partire dal 2012 del meccanismo di ripartizione degli obiettivi del patto fra le singole amministrazioni sulla base dei parametri di virtuosità ivi previsti, che comporta effetti di minore incidenza finanziaria dei vincoli per gli enti virtuosi e di maggiore incidenza per gli altri enti.

 

Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, il comma 4 stabilisce che ciascun ente deve conseguire, negli anni 2012, 2013 e seguenti un obiettivo di saldo finanziario di competenza mista non inferiore al valore individuato in base al meccanismo di cui al comma 2, diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti, apportata ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del D.L. n. 78/2010.

Come già previsto dall’articolo 1, comma 88, della legge n. 220/2010, anche per gli anni 2012 e successivi gli obiettivi di saldo vengono rettificati per sterilizzare gli effetti connessi con il taglio dei trasferimenti determinati dal comma 2 dell’articolo 14 del decreto legge 78 del 2010.

Ai sensi della citata norma, sono state operate le seguenti riduzioni dei trasferimenti erariali, da considerarsi strumentali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica:

-        per le province, riduzione dei trasferimenti, comprensivi della compartecipazione IRPEF, nell’importo di 300 milioni per il 2011 e di 500 milioni a decorrere dal 2012;

-        per i comuni, riduzione dei trasferimenti nell’importo di 1.500 milioni per l’anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dal 2012.

 

Per quanto concerne il computo del saldo finanziario, il comma 3 stabilisce che esso va calcolato in termini di competenza mista, quale differenza tra entrate finali e spese finali, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

Il criterio di competenza mista comporta che le entrate e le uscite di parte corrente si considerano in termini di competenza giuridica (accertamenti e impegni) e quelle in conto capitale si considerano invece in termini di cassa (incassi e pagamenti).

 

I successivi commi 5 e 6 disciplinano le modalità di individuazione degli obiettivi per gli enti virtuosi e per quelli non virtuosi.

In particolare, il comma 5, richiamando quanto stabilito dall'articolo 20, comma 3, del D.L. n. 98/2011, prevede che gli enti che si collocheranno nella classe dei virtuosi sono tenuti a conseguire l’obiettivo strutturale[196] del patto di stabilità interno, realizzando un saldo finanziario uguale a zero - escludendosi pertanto che agli enti in questione possa essere richiesto di esporre posizioni di avanzo, come invece previsto dalla disciplina del patto recata dal comma 2 dell’articolo in esame – ovvero, pari ad un valore obiettivo compatibile con gli spazi finanziari che si ottengono applicando la clausola di salvaguardia di cui al successivo comma 6.

Il comma 6 dispone che le percentuali da applicare alla spesa corrente media 2006-2008 per individuare l'obiettivo degli enti locali non virtuosi sono rideterminate con decreto del Ministro dell’economia[197], fino ad un limite massimo indicato dalla norma medesima, diversificato per province (16,9% nel 2012 e 20,1% nel 2013 e successivi), comuni con popolazione al di sopra dei 5000 abitanti (16,0% nel 2012 e 15,8% nel 2013 e successivi) e comuni con popolazione tra i 1001 e i 5000 abitanti (15,8 % nel 2013 e successivi).

Commi 7-17 - Spese escluse dal computo del saldo

I commi 7-17 prevedono l’esclusione di una serie di voci di entrata e di spesa dal computo del saldo di competenza mista.

Con i suddetti commi si provvede, in sostanza, a una razionalizzazione delle deroghe già considerate dalla normativa previgente. Quelle non espressamente richiamate sono pertanto da considerarsi abrogate (comma 17)[198].

In particolare, sono escluse dal saldo finanziario:

§       alcune voci di entrata e di spesa relative a calamità naturali (commi 7-8).

Come già previsto dalla precedente normativa (commi 94-95, art. 1, legge n. 220/2010), l’esclusione riguarda le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute da province e comuni per l’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L’esclusione opera anche se le spese vengono effettuate nell’arco di più anni, purché nei limiti delle medesime risorse.

La norma in esame precisa peraltro che deve trattarsi di spese relative ad entrate registrate successivamente al 2008.

Le province e i comuni beneficiari sono tenuti a presentare al Dipartimento della Protezione Civile, entro il mese di gennaio dell’anno successivo, l’elenco delle spese che vengono escluse dal Patto di stabilità interno, con precisa indicazione di quelle di parte corrente e in conto capitale;

§       gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali per lo svolgimento di grandi eventi, sostenuti ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 5, del D.L. n 343/2001, rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile, diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza (comma 9).

Come già previsto dalla normativa precedente (art. 1, comma 96, legge n. 220/2010), tali interventi sono equiparati, ai fini del patto di stabilità interno, alle calamità naturali di cui al comma 7;

§       le risorse provenienti dall’Unione europea e le relative spese sostenute dalle province e dai comuni (commi 10-11). L’esclusione opera anche se le spese vengono effettuate nell’arco di più anni, purché nei limiti delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008.

Come già previsto dalla normativa previgente (art. 1, commi 97-98, legge n. 220/2010), non sono considerate nel saldo finanziario le risorse provenienti direttamente e indirettamente dall’Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. Nel caso in cui l’UE riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell’esclusione dal patto, l’importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità relativo all’anno della comunicazione del mancato riconoscimento. Nel caso di comunicazione nell’ultimo quadrimestre, il recupero può essere effettuato anche nell’anno successivo.

 

Ulteriori deroghe - già previste dalla disciplina previgente del patto[199] - sono inoltre disciplinate in favore di determinate categorie di enti locali, in particolare:

§       per gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento, cui risultano affidate fasi di rilevazioni censuarie, sono escluse dal patto di stabilità le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione del censimento e le relative risorse trasferite dall'ISTAT, nei limiti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT (deroga già prevista dal D.L. n. 78/2010, articolo 50, comma 3). L’esclusione riguarda anche gli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura (comma 12);

§       per i comuni dissestati della Provincia dell'Aquila, è confermata la possibilità di escludere dal saldo del Patto, nell’anno 2012, gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti (comma 13).

La deroga è concessa fino a un importo massimo di 2,5 milioni di euro annui.

Alla ripartizione del beneficio tra gli enti si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale;

§       per il comune di Parma, vengono esclusi dal saldo del Patto le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune per la realizzazione degli interventi straordinari di adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di carattere viario e ferroviario e alla riqualificazione urbana della città di Parma connessi con l’insediamento dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) nonché quelli per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2012-2013 (comma 14).

 

Il comma 15, confermando quanto già previsto dalla normativa vigente, dispone in merito alle spese relative al trasferimento dei beni effettuati ai sensi della disciplina del federalismo demaniale di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, ribadendo, sulla base di quanto disposto in merito all’articolo 9, comma 3, del citato D.Lgs. n. 85/5010, la loro esclusione dai vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti.

La disposizione citata prevede che tale importo venga determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo. Tale decreto non risulta emanato.

 

Infine, il comma 16 introduce una ulteriore deroga ai vincoli del patto, limitata agli anni 2013-2014, riferita alle spese per investimenti infrastrutturali degli enti locali, in linea con quanto disposto dall’articolo 5, comma 1, del D.L. n. 138/2011, nei limiti definiti con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ivi previsto.

L'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 138/2011, prevede la destinazione di una quota del Fondo infrastrutture, nel limite delle disponibilità di bilancio a legislazione vigente e fino ad un massimo di 250 milioni di euro per l’anno 2013 e di 250 milioni di euro per l’anno 2014, ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedono, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico[200].

La citata norma prevede, infine, che le spese effettuate a valere su tali risorse sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno.

Comma 18 - I riflessi delle regole del Patto sulle previsioni di bilancio

Il comma 18 ripropone le disposizioni ordinamentali già presenti nella attuale disciplina riguardanti le modalità di predisposizione del bilancio di previsione degli enti sottoposti al Patto di stabilità, prevedendo che esso debba essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il Patto.

A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

Commi 19-20, 25 e 32 - Monitoraggio del rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno

Le procedure di monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto di stabilità interno ricalcano, in sostanza, le regole già dettate dalla legge n. 220/2010.

Il monitoraggio interessa tutti gli enti cui si applica il Patto (tutte le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e dal 2013 anche i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti), anche al fine di acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, anche con riferimento alla loro situazione debitoria.

Gli enti sono tenuti a trasmettere semestralmente al Ministero dell’economia e finanze, entro 30 giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso il sistema web (comma 19).

Il prospetto e le modalità di comunicazione delle informazioni richieste saranno definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato–regioni e autonomie locali. Con il medesimo decreto è definito il prospetto dimostrativo dell’obiettivo determinato per ciascun ente.

 

La mancata trasmissione del prospetto contenente gli obiettivi programmatici entro 45 giorni dalla pubblicazione del relativo decreto costituisce inadempimento al Patto di stabilità interno.

 

Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno, gli enti ad esso soggetti devono, inoltre, inviare al Ministero dell'economia (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato), entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una certificazione del saldo finanziario conseguito in termini di competenza mista, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria. La norma sottolinea l’obbligatorietà di tale certificazione prevedendo, anche in questo caso, che la mancata trasmissione della certificazioneentro il termine perentorio del 31 marzo costituisca inadempimento al patto di stabilità interno (comma 20).

Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa in ritardo, ma attesti il rispetto del patto, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 7, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n. 149/2011, relative al divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

Decorsi 15 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo, la certificazione non può essere rettificata.

 

Le informazioni inviate dagli enti locali al Ministero dell’economia ai fini del monitoraggio devono essere messe a disposizione dell'UPI, dell'ANCI e delle Camereda parte del Ministero medesimo secondo modalità e con contenuti individuati tramite apposite convenzioni (comma 25).

 

Il comma 32 introduce una disposizione che prevede che i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio ed alla certificazione del patto di stabilità interno possano essere modificati con decreto del Ministro dell'economia, qualora intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno.

Comma 21 - Contenimento dei prelevamenti dai conti di tesoreria statale

Il comma 21 riproduce la norma già presente nella vigente disciplina del patto (art. 1, co. 111, legge n. 220/2010), che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ad adottare misure di contenimento dei prelevamenti effettuati dagli enti locali sui conti della tesoreria statale, qualora si registrino prelevamenti non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l'Unione europea.

Comma 22 - Disposizioni particolari per l’applicazione del Patto per enti specifici

Il comma 22 prevede una procedura particolare per la determinazione degli obiettivi del Patto di stabilità interno da applicare al Comune di Roma, in considerazione della specificità della città di Roma quale Capitale della Repubblica.

La procedura prevista, che ricalca, nella sostanza, quella stabilita per le autonomie speciali, corrisponde a quella già introdotta, sebbene con una tempistica diversa, dall’articolo 1, comma 112, della legge n. 220/2010.

In particolare, si prevede che il Comune di Roma concordi con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali.

A tal fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia.

Si ricorda, al riguardo, che il Comune di Roma è stato di fatto escluso all’applicazione del Patto di stabilità per gli anni 2009 e 2010, ai sensi del comma 3 dell’art. 78 del D.L. n. 112/2008, come modificato dal D.L. n. 185/2008, art. 18, comma 4-quater.

 

Il comma 23 reca le disposizioni per l’applicazione del Patto di stabilità interno agli enti locali di nuova istituzione, ricalcando, di fatto, la disciplina contenuta al riguardo nella legge n. 220/2010 (art. 1, commi 113-114)

In particolare, per gli enti istituiti a decorrere dall'anno 2009, è prevista l’applicazione delle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione. Ai fini della determinazione degli obiettivi programmatici, tali enti assumono, come base di riferimento, le risultanze dell’anno successivo alla istituzione medesima.

Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008, che sono stati assoggettati alla disciplina del Patto di stabilità a partire, rispettivamente, dal 2010 e dal 2011, adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009.

 

Il comma 24 riguarda l’applicazione del Patto di stabilità agli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000).

La norma dispone che ad essi le regole del Patto di stabilità interno si applicano a partire dall’anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 143del D.Lgs. n. 267/2000, lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso viene disposto qualora emergano elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento nei riguardi degli amministratori stessi, che compromettano la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni, nonché il regolare funzionamento dei servizi, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio, disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco e di componente di giunta, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento di tali organi, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.

Il decreto di scioglimento esplica i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi, prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati. L’articolo 144 dispone inoltre che con il decreto di scioglimento sia nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, che resta in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.

Commi 26-29 - Misure sanzionatorie

Il comma 26 riguarda le misure di carattere sanzionatorio applicabili, a regime, agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità, rinviando a tal fine alle disposizioni in materia introdotte dall’articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, recante “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

L’articolo 7 richiamato elenca le misure di carattere sanzionatorio applicabili nei confronti degli enti locali in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e seguenti.

 

Va evidenziato che le misure sanzionatorie per gli enti locali recate dal citato articolo 7 del D.Lgs. n. 149/2011 sono in buona parte analoghe a quelle già previste dalla vigente disciplina del patto di stabilità interno per gli anni 2011-2013, contenute all’articolo 1, commi 119-121 della legge di stabilità per il 2011 (legge n. 220/2010).

 

Per gli enti inadempienti è previsto, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a)   l’assoggettamento ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo[201] in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato, e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo. In caso di in capienza dei predetti fondi, gli enti interessati dovranno versare le somme residue all’entrata del bilancio dello Stato. Conformemente con quanto indicato nel principio di delega di cui all’articolo 17, lettera e), della legge n. 42, la norma precisa che la sanzione in questione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente.

Nella sostanza la suddetta sanzione corrisponde a quella già introdotta dall’articolo 14, comma 3, del D.L. n. 78/2010, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi, e poi confermata dal comma 119, alinea, della legge di stabilità per il 2011, consistente nella riduzione dei trasferimenti erariali agli enti locali in misura pari allo scostamento da essi registrato rispetto all’obiettivo. La riformulazione della sanzione, riferita ora ai due fondi istituiti dal D.Lgs. n. 23/2011 prima citati, consegue al fatto che i provvedimenti attuativi della legge delega n. 42/2009 in materia di federalismo fiscale hanno determinato la soppressione dei trasferimenti erariali e la loro sostituzione con entrate proprie ai fini del finanziamento delle funzioni degli enti locali (tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali e addizionali a tributi erariali e regionali)[202].

Si ricorda, peraltro, che in tal senso è già intervenuto il D.L. 6 luglio 2011, n. 98[203], che all’articolo 20, comma 16, ha esteso alle risorse di carattere perequativo (la norma fa specifico riferimento alle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio e del Fondo perequativo) la riferibilità delle disposizioni che prevedono, a vario titolo, la riduzione dei trasferimenti erariali agli enti locali. L’operatività di tale disposizione è fissata a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni soppressive dei trasferimenti statali in favore degli enti locali, adottate in attuazione delle legge sul federalismo fiscale (legge n. 42/2009). La norma medesima prevede, inoltre, in caso di incapienza dei predetti Fondi, che gli enti locali siano comunque tenuti a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

b)   il divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio.

Tale misura corrisponde a quella disciplinata dall’articolo 1, comma 119, lettera a) della legge n. 220/2011. Ai fini dell’applicazione della suddetta sanzione, la Circolare del Ministero dell’economia e finanze 6 aprile 2011, n. 11, esplicativa del Patto di stabilità interno per i comuni e le province per il triennio 2011-2013, precisa che i limiti agli impegni si applicano alle spese correnti identificate dal Titolo I della spesa, senza alcuna esclusione;

c)   il divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare gli investimenti. Per quanto concerne la contrazione di mutui e di prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, si precisa, in linea con la normativa vigente, che essi devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno precedente. In assenza della predetta attestazione, l’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito.

Anche tale previsione corrisponde alla sanzione già prevista dalla legge di stabilità per il 2011, articolo 1, comma 119, lettera b) e comma 121. La Circolare n. 11/2011 precisa in merito che, ai fini dell’applicazione della sanzione, il divieto non opera nei riguardi delle devoluzioni di mutui già in carico all’ente locale contratti in anni precedenti. Non rientrano, inoltre, nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionari, il cui ricavato è destinato all’estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento, che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività, né le sottoscrizioni di mutui la cui rata di ammortamento è a carico di un’altra amministrazione pubblica;

d)   il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento a processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della sanzione

Tali misure corrispondono a quelle disciplinate dall’articolo 1, comma 119, lettera c) della legge n. 220/2011. In relazione a tale disposizione, la Circolare n. 11/2011 precisa che devono considerarsi riconducibili alla spesa di personale degli enti locali le spese sostenute da tutti gli organismi variamente denominati (istituzioni, aziende, fondazioni, ecc.) che non abbiano indicatori finanziari e strutturali tali da attestare una sostanziale posizione di effettiva autonomia rispetto all’amministrazione controllante;

e)   l’obbligo di procedere ad una rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, indicati nell'articolo 82 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), apportando una riduzione del 30 per centorispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

Tale misura sanzionatoria è stata introdotta per la prima volta dalla legge di stabilità per il 2011 (articolo 1, comma 120, legge n. 220/2010) che stabilisce la riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008.

I componenti degli organi esecutivi degli enti locali (sindaci, presidenti di provincia, assessori ecc.) e i presidenti dei consigli (comunali e provinciali) percepiscono una indennità di funzione (art. 82, co. 1 TUEL), mentre i componenti degli organi elettivi (consiglieri comunali e consiglieri provinciali) hanno diritto ad un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni (art. 82, co. 2 TUEL).

La misura dell’indennità e dei gettoni è determinata dal decreto del Ministro dell’interno 119/2000.

Negli ultimi anni, nel quadro delle misure per il contenimento della spesa pubblica, sono stati adottati diversi interventi volti alla riduzione degli importi di indennità e gettoni; si segnala, da ultimo, l’art. 5, comma 5 e seguenti, del D.L. 78/2011 (L. 122/2010).

 

Il comma 27 reca una modifica al citato articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 149/2011, concernente la sanzione prevista dalla lettera a), vale a dire la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e i comuni delle regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna.

La modifica fa sì che anche i comuni di queste due regioni siano, nel caso di inadempienza delle regole del patto, assoggettati al taglio di risorse provenienti dal bilancio dello Stato.

Pur essendo regioni a statuto speciale - e dunque con competenza primaria in materia di enti locali - per le regioni Sicilia e Sardegna non sono intervenute le norme di attuazione necessarie a completare il trasferimento delle funzioni. Il finanziamento dei comuni delle regioni Sicilia e Sardegna continua perciò ad essere a carico dello Stato[204].

 

I successivi commi 28 e 29 fanno riferimento alle ipotesi in cui la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce.

In tal caso, il comma 28 prevede che si applichino, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni sopra elencate, di cui al comma 26.

Per quanto concerne, in particolare, la rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 7, del D.Lgs. n. 149/2009, la norma prevede che tale sanzione venga applicata ai soggetti di cui all'articolo 82 del D.Lgs. n. 267/2000 (il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali), in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione del patto di stabilità interno.

Gli enti locali sono tenuti a comunicare l'inadempienza al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato entro 30 giorni dall'accertamento della violazione del patto di stabilità interno (comma 29).

Commi 30-31 – Misure antielusive delle regole del patto

I commi 30-31 introducono misure 'antielusive' delle regole del patto di stabilità interno, finalizzate ad assicurare il rispetto da parte degli enti locali della disciplina del patto recata dall’articolo in esame.

 

In particolare, il comma 30 dispone la nullità dei contratti di servizio e degli altri attiposti in essere dalle regioni e dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno.

 

Si ricorda, al riguardo, che la normativa vigente del patto (articolo 1, comma 119, della legge n. 220/2010) reca il divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della disposizione/sanzione che vieta nuove assunzioni agli enti locali ed alle regioni che risultino inadempienti al Patto.

 

Il comma 31 – che riproduce il comma 111-ter all’articolo 1 della legge n. 220/2010 - introduce sanzioni pecuniarie per i responsabili di atti elusivi delle regole del patto.

In particolare, il comma assegna alle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti - qualora accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive - il compito di irrogare le seguenti sanzioni pecuniarie:

§      fino a 10 volte l’indennità di carica percepita al momento di commissione dell’elusione, per gli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi;

§      fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per il responsabile del servizio economico-finanziario.

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Articolo 32
(Patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome
 di Trento e di Bolzano)

 

 

L'articolo in esame detta le regole del patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e definisce, per ciascuna regione e provincia autonoma, la misura del risparmio da conseguire in conformità a quanto stabilito dai decreti legge n.98 e n.138 del 2011.

La disciplina del contributo di tali enti agli obiettivi di finanza pubblica, come di consueto, costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione (comma 1).

La disciplina è dettata separatamente per le regioni a statuto ordinario (commi 2-9) e per le regioni a statuto speciale e le due province autonome (commi 10-13 e 15) quanto alla quantificazione del contributo, alla tipologie di spese considerate e alle modalità di computo delle stesse; mentre è comune a tutte le regioni la disciplina concernente altri aspetti del patto tra cui il monitoraggio degli adempimenti (commi 17-20) e le sanzioni previste in caso di inadempienza (commi 21-25) e tutti gli altri aspetti.

Regioni a statuto ordinario (commi 2-9)

I commi 2 e 3 definiscono e quantificano il concorso delle regioni agli obiettivi di finanza pubblica, come già avvenuto a decorrere dal 2010, separatamente in termini di competenza (comma 2) e di cassa (comma 3).

Per ciascuno degli anni 2012 e 2013, il complesso delle spese finali (in termini di competenza e di cassa) di ciascuna regione non può essere superiore agli obiettivi programmatici per gli anni 2011, 2012 e 2013 (fissati dalla legge di stabilità per il 2011) diminuiti dell'importo indicato per ciascuna regione nelle due tabelle inserite nel testo di legge (vedi infra).

Agli obiettivi programmatici fissati dalla precedente legge di stabilità quindi, le regioni a statuto ordinario devono aggiungere un ulteriore risparmio determinato complessivamente per il comparto in 1.600 milioni di euro a decorrere dal 2012, dalla manovra finanziaria disposta dai due decreti legge n. 98 e n.138 del 2011. L'importo complessivo di 745 milioni di euro relativo al 2012, deriva dalla sottrazione agli iniziali 1.600 milioni, di 760 milioni connessi alle entrate derivanti dalla Robin Tax e di 95 milioni per gli enti virtuosi (rispettivamente comma 1 e 2 dell'articolo 30 in questo disegno di legge).


 

 

 

 

 

 

Tabella estratta dal comma 2

Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di competenza finanziaria aggiuntivo rispetto al 2011

(in migliaia di euro)

REGIONI

2012

2013 e succ.

ABRUZZO

26.465

56.838

BASILICATA

18.348

39.405

CALABRIA

36.764

78.956

CAMPANIA

98.398

211.325

EMILIA ROMAGNA

49.491

106.289

LIGURIA

23.408

50.272

LAZIO

119.357

256.338

LOMBARDIA

95.810

205.765

MARCHE

22.223

47.728

MOLISE

9.396

20.179

PIEMONTE

68.892

147.957

PUGLIA

54.713

117.504

TOSCANA

47.183

101.332

UMBRIA

20.321

43.642

VENETO

54.231

116.470

TOTALE

745.000

1.600.000

 

 

Tabella estratta dal comma 3

Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di cassa aggiuntivo rispetto al 2011

(in migliaia di euro)

REGIONI

2012

2013 e succ.

ABRUZZO

26.557

57.035

BASILICATA

20.770

44.606

CALABRIA

39.512

84.857

CAMPANIA

89.286

191.755

EMILIA ROMAGNA

58.630

125.917

LIGURIA

28.687

61.609

LAZIO

69.539

149.346

LOMBARDIA

118.203

253.860

MARCHE

23.710

50.921

MOLISE

10.406

22.349

PIEMONTE

78.392

168.359

PUGLIA

46.824

100.561

TOSCANA

57.991

124.545

UMBRIA

19.582

42.056

VENETO

56.911

122.224

TOTALE

745.000

1.600.000


 

La Relazione precisa che il contributo di ciascuna regione a statuto ordinario alla manovra è determinato in funzione dell'incidenza della media delle spese finali 2007-2009 di ciascuna regione rispetto alla sommatoria delle stesse medie delle spese finali di tutte le regioni a statuto ordinario, sulla base dei dati trasmessi dalle stesse alla Ragioneria Generale dello Stato ai fini del monitoraggio del Patto di stabilità interno 2011.

Gli importi indicati in tabella sono dichiaratamente 'transitori', nelle more dell'applicazione di quanto previsto per gli enti “virtuosi “, dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 98/2011 (come modificato dall'articolo 30 del testo in esame).

Sull'applicazione delle disposizioni concernenti la differenziazione degli obiettivi in base alla virtuosità dell'ente, intervengono i commi da 7 a 9.

Per gli enti che risulteranno virtuosi, viene infatti fissato un obiettivo 'minore': il complesso delle spese finali non potrà essere superiore all'obiettivo fissato per il triennio 2007-2009 aumentato dello 0,9 (comma 7). La spesa finale del triennio 2007-2009 è calcolata rettificando per ciascun anno la spesa finale con la differenza tra l'obiettivo programmatico e il corrispondente risultato ed, eventualmente, con la quota del proprio obiettivo di cassa ceduta agli enti locali. (comma 8)[205].

Per le altre regioni, non 'virtuose' la ridefinizione degli obiettivi sarà operata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata, in attuazione dell'articolo 20, comma 2 del D.L. 98/2011 (comma 9).

 

Le tipologie di spese escluse dal computo ai fini dell'applicazione delle regole del patto sono elencate al comma 4 e, tranne poche eccezioni, sono le medesime tipologie già escluse dalle regole del patto dettate dalla legge di stabilità 2011 (L. 220/2010, art.1, comma 129); il comma 5, inoltre, abroga ogni altra disposizione che esclude altre tipologie di spesa.

Come nella precedente disciplina sono escluse:

a)  le spese per la sanità, soggette a disciplina specifica;

b)  le spese per la concessione di crediti;

c)  le spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati dall’Unione europea, relativamente ai finanziamenti comunitari. L’esclusione riguarda la sola parte di finanziamento europeo, restano pertanto computate nella base di calcolo e nei risultati del Patto di stabilità interno le spese relative alle quote di finanziamento statale e regionale;

d)  ed e) le spese relative ai beni trasferiti alle regioni e a fondi immobiliari ricevuti dallo Stato in attuazione del D.Lgs. n. 85/2010 sul federalismo demaniale;

f)   i pagamenti effettuati a favore di enti locali a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali;

g)  le spese concernenti il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, il 9° censimento generale dell'industria e dei servizi, il censimento delle istituzioni non-profit, nonché il 6° censimento dell’agricoltura, come previsto dal comma 3 dell'articolo 50 del D.Lgs. n. 78/2010.

h)  le spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla legge 225/92, nei limiti dei maggiori incassi derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5-quater, della medesima legge 225, acquisiti in apposito capitolo di bilancio[206];

i)   delle spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attività di recupero fiscale - ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 68/2011, acquisite in apposito capitolo di bilancio206;

 

Sono inoltre escluse:

j)   le spese finanziate dal fondo per il trasporto pubblico locale e ferroviario, istituito dal comma 3 dell'articolo 21 del D.L. 98/2011 ed espressamente sottratte alle regole del patto dalla stessa norma;

k)  per gli anni 2013 e 2014, le spese per investimenti infrastrutturali di cui al comma 1, dell'articolo 5, del D.L. 138/2011 (investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedano alla dismissione di partecipazioni in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico);

l)   delle spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale e sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6-sexies del D.L. 112/2008 (risorse provenienti da cofinanziamenti di programmi comunitari non utilizzate) subordinatamente e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del D.L. 138/2011. La deroga alle regole del patto opera solo in favore delle regioni ricomprese nell’Obiettivo convergenza[207] e solo a patto che, ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, siano attribuiti allo Stato e alle restanti regioni degli oneri aggiuntivi i maggiori oneri (attribuzione definita dal citato decreto ministeriale entro il 30 settembre di ogni anno).

 

Il comma 6 - confermando la disciplina dettata dalla legge di stabilità per il 2011[208] - reca un criterio per il calcolo di alcune tipologie di spese ai fini della determinazione degli obiettivi di ciascuna regione. In particolare le spese classificate – nella classificazione funzionale - come “Ordinamento degli uffici. Amministrazione generale ed organi istituzionali” dovranno essere ponderate secondo un coefficiente inferiore a 1 se di conto corrente, superiore a 1 se di conto capitale[209]. Il criterio della valutazione quantitativa delle suddette spese, secondo la disciplina dettata da un DPCM – previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni – si applicherà l'anno successivo all'emanazione del DPCM. La norma dispone, inoltre, che ai fini della determinazione della ponderazione dovranno essere utilizzati i dati relativi ad entrate e spese risultanti dai rendiconti, trasmessi dalle regioni alla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 19-bis del decreto legge 135/2009.

Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano (commi 10-13 e 15)

Il comma 10 determina per ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma il contributo aggiuntivo di finanza pubblica determinato complessivamente per il comparto dai decreti legge n.98 e n.138 del 2011 in 2.000 milioni di euro. Come nel caso delle regioni a statuto ordinario, per il 2012 l'importo complessivo è stato diminuito della quota relativa alla “Robin Tax” (fissata per le regioni a statuto speciale in 370 milioni di euro). Il criterio di ripartizione è il medesimo utilizzato per le Regioni a statuto ordinario.

Ciascun ente dovrà quindi ridurre l'obiettivo programmatico del 2011 (o migliorare il proprio saldo, nel caso della Regione Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, vedi infra) dell'importo indicato nella seguente tabella, inserita nel testo di legge.

 

Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di competenza e di cassa aggiuntivo rispetto al 2011

(in migliaia di euro)

AUTONOMIE

SPECIALI

2012

2013 e successivi

DL 78 del 2010

DL 98 e 138 del 2011

Totale

DL 78 del 2010

DL 98 e 138 del 2011

Totale

BOLZANO

59.347

242.216

301.563

59.347

297.198

356.545

FRIULI VENEZIA GIULIA

77.217

229.350

306.567

77.217

281.411

358.628

SARDEGNA

76.690

237.544

314.234

76.690

291.466

368.156

SICILIA

198.582

572.826

771.408

198.582

702.853

901.435

TRENTINO ALTO ADIGE

4.537

27.571

32.108

4.537

33.829

38.366

TRENTO

59.346

225.462

284.808

59.346

276.641

335.987

VALLE D'AOSTA

24.281

95.031

119.312

24.281

116.602

140.883

TOTALE

500.000

1.630.000

2.130.000

500.000

2.000.000

2.500.000

 

 

I commi 11, 12 e 13 confermano per le regioni a statuto speciale la disciplina dei precedenti esercizi finanziari[210]:concernente il patto di stabilità 'concordato'. L'attuazione di queste disposizioni – afferma il comma 13-bis - deve avvenire nel rispetto dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

 

In particolare

§      il comma 11conferma la necessità della definizione dell'intesa tra ciascun ente e il Ministero – da raggiungere entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente - per determinare il livello complessivo delle spese e dei pagamenti, in modo tale che venga rispetta la misura del concorso agli obiettivi di finanza pubblica già determinato (le somme riportate nella tabella inserita nel comma 10); conferma il termine del 30 novembre (limitatamente al 2012, entro il 31 marzo), entro cui la regione deve inviare la proposta di intesa; è confermata infine l’applicazione della disciplina stabilita per le regioni a statuto ordinario qualora – per qualsiasi causa – l’intesa non sia raggiunta entro il termine definito;

§       il comma 12 disciplina separatamente il patto di stabilità per la regione Trentino Alto Adige e per le province di Trento e di Bolzano, a seguito dell'inserimento della disciplina generale del patto nell'articolo 79 del DPR 670/1972 (statuto speciale della regione) come modificato dai commi 106-125 dell'articolo 2 della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010)[211]. Per questi enti gli obiettivi di risparmio sono calcolati in riferimento al saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, anziché sul complesso delle spese; per il resto la disciplina ricalca quella comune alle altre regioni a statuto speciale;

§       il comma 13 dispone che la regione a statuto speciale che esercita in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale[212], definisce la disciplina del patto di stabilità per gli enti locali dei rispettivi territori; qualora la regione non provveda, si applicano le regole generali.

 

Il comma 15, riproponendo anch'esso una norma già contenuta nella precedente legge di stabilità, dispone che la regione attui ulteriori forme di risparmio da ottenere attraverso l’assunzione di funzioni statali e quindi il trasferimento dei relativi oneri; l’individuazione delle funzioni, le modalità ed l’entità dei risparmi dovranno essere disciplinati da norme di attuazione dello statuto speciale.

Disposizioni comuni

Il comma 14 ripropone la norma di cui al comma 135 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2011, n. 220/2010, che consente alle regioni, cui si applicano limiti alla spesa, di ricalcolare l’obiettivo di risparmio relativo alla cassa, riducendo di pari misura l’obiettivo di risparmio di parte corrente per determinate spese. La relazione informa che, per le Regioni che adottano il patto "per tetti", la "compensazione degli obiettivi" consente di incrementare l'obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo di competenza.

 

Il comma 16 disciplina, a decorrere dal 2013, il c.d. "patto regionale integrato" che consentirà alle singole regioni e alle province autonome di concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi, esclusa la componente sanitaria, e quelli degli enti locali del proprio territorio, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali.

Le predette modalità si conformano a criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese da considerare nel saldo valido per il patto di stabilità interno. In caso di mancato rispetto degli obiettivi complessivi concordati, le regioni e le province autonome rispondono attraverso un maggior concorso delle stesse, nell'anno successivo, in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito. Nell'anno 2012, afferma ancora la Relazione, nelle more dell'entrata in vigore del "patto regionale integrato" continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti il cd. "patto verticale e orizzontale" di cui ai commi da 138 a 143 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

 

I commi da 17 a 20 riguardano termini e modalità del monitoraggio del patto per le Regioni e per le Province autonome e confermano la disciplina dettata dalla legge di stabilità per il 2011 (L. 220/2010, art. 1, commi da 144 a 146) compreso l'obbligo di mettere a disposizione delle Camere e della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome la documentazione prodotta, secondo apposite convenzioni (disposizione inserita per la prima volta nella legge di stabilità per il 2011).

Le regioni hanno l’obbligo di trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con cadenza trimestrale, le informazioni relative agli andamenti della gestione di competenza e di quella di cassa, utilizzando il sistema web appositamente previsto. Ai fini della verifica del Patto, inoltre, hanno l’obbligo di inviare (sempre alla Ragioneria generale dello Stato) la certificazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento del Patto ed è sanzionata al pari del mancato rispetto dell’obietto di risparmio. Qualora invece la certificazione sia trasmessa in ritardo ma attesti il rispetto del Patto, si applica la sola sanzione del divieto di assunzione di personale, ora prevista dall'articolo 7, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 149/2011, recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. (vedi infra).

Le modalità tecniche del monitoraggio e della certificazione sono definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

 

I commi da 21 a 25 disciplinano il sistema sanzionatorio per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno.

 

Il comma 21 rinvia all'elenco di sanzioni ora previste dall'articolo 7 del D.Lgs. 149/2011, recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni in attuazione della delega per l'attuazione del federalismo fiscale.

 

Il comma 22 reca una modifica allo stesso art. 7, comma 1, in particolare alla lettera a), ultimo periodo, con riferimento - come evidenziato nella relazione - ai casi in cui non si applica la sanzione del versamento al bilancio dello Stato dell'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato per la maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea (nei limiti e con le condizioni previsti) nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi.

 

I commi 23 e 25 confermano norma già presenti nella precedente legge di stabilità[213]. Il comma 23 riguarda le regioni che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente e che si considerano adempienti al patto di stabilità interno a tutti gli effetti se, nell’anno successivo, procedono ad applicare le ivi previste prescrizioni di rigore finanziario.

 

Il comma 25 dispone la nullità degli atti degli atti elusivi del patto posti in essere dalle Regioni e dalle Province autonome.

 

Il comma 24 prevede l'applicazione delle sanzioni anche nel caso in cui il mancato rispetto del patto di stabilità interno sia accertato successivamente all'anno seguente a quello a cui la violazione si riferisce e il relativo obbligo di comunicazione. Analoga norma è posta dai commi 28 e 29 dell'articolo precedente concernente gli enti locali.

 

Il comma 26, infine, con disposizione analoga a quella stabilita per gli enti locali - autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad aggiornare con proprio Decreto, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.


 

Articolo 33, comma 1
(Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili)

 

 

Il comma 1 dell’articolo 33, modificato nel corso dell’esame al Senato, incrementa la dotazione del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili, di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5/2009[214], di 1.143 milioni di euro per l'anno 2012 prevedendone la ripartizione con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri tra le finalità indicate nell'elenco 2 allegato al testo in esame.

 

Le finalità a cui sono destinate le suddette risorse, indicate nell’elenco 2, sono le seguenti:

§      Fondo nazionale per le politiche giovanili;

§      investimenti Gruppo Ferrovie - contratto di programma con RFI;

§      professionalizzazione forze armate - rifinanziamento, per il medesimo anno, degli importi di cui agli articoli 582 e 583 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66[215], recante "Codice dell'ordinamento militare";

§      partecipazione italiana a banche e fondi internazionali;

§      esigenze connesse alla celebrazione della ricorrenza del 4 novembre;

§      provvidenze alle vittime dell'uranio impoverito;

§      ulteriori esigenze dei Ministeri;

§      interventi per assicurare la gratuità dei libri di testo scolastici di cui all’articolo 27, comma 1 della legge n. 448/1998;

§      Unione italiana ciechi.

 

Il secondo periodo del comma 1 stabilisce che una quota pari a 100 milioni di euro del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili è destinata per l’anno 2012 al finanziamentodi interventi urgenti di riequilibrio socio-economico e sviluppo dei territori e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo della legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010).

 

Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 7-quinquies del D.L. n. 5 del 2009 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo (cap. 3071), al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell’istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi.

Relativamente all’anno 2012, il comma 26-ter dell’articolo 1 del decreto legge n. 138/2011 ha incrementato la dotazione del Fondo in oggetto di 24 milioni di euro per l'anno 2012 e di 30 milioni di euro per l'anno 2013. Ai fini del riparto delle risorse del Fondo, il comma 26-ter prevede che si applichi la procedura prevista dall'articolo 1, comma 40, quinto periodo, della legge di stabilità 2011, legge n. 220/2010[216].

Si ricorda a tal proposito, che la legge di stabilità 2011, all’articolo 1, comma 40, ha finanziato il Fondo in oggetto per l’anno 2011, dotandolo di complessivi 924 milioni di euro. Di tale somma, una quota pari a 874 milioni è stata destinata alle specifiche finalità indicate nell’elenco 1[217] allegato alla medesima legge prevedendosene una ripartizione con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. L’ulteriore quota di 50 milioni è stata destinata al finanziamento di interventi urgenti di riequilibrio socio-economico e sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali (quarto periodo del comma 40)[218]. Alla ripartizione di tale quota la norma ha previsto che si provveda con decreto del Ministro dell'economia e finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario (quinto periodo del comma 40).

Il disegno di legge di bilancio 2012, reca per il Fondo esigenze urgenti ed indifferibili, una dotazione di competenza pari a 24,4 milioni per l’anno 2012, a 30 milioni per l’anno 2013 e nessuna disponibilità per il 2014.

 

Secondo quanto riportato nella Relazione al provvedimento, all’incremento incremento del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili disposto dal comma in esame, si fa fronte mediante la riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica prevista al successivo comma 4 (cfr. scheda di lettura relativa).

 

Si rileva che sulla dotazione del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili per l’anno 2012 e per l’anno 2013 incide anche l’articolo 33, comma 34 del provvedimento in esame (cfr. relativa scheda di lettura).

 

Il comma 1, inoltre, rifinanzia di 50 milioni di euro per l'anno 2013 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge n. 112/2008[219], istitutivo del Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, e stabilisce che alla ripartizione della predetta quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario.

 

L’articolo 13, comma 3-quater ha istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, il Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, dotandolo inizialmente di 60 milioni di euro per il 2009, 30 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2010-2011.

La norma istitutiva del Fondo destina le relative risorse alla concessione di contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori finalizzati al risanamento ed al recupero dell’ambiente e allo sviluppo economico dei territori stessi.

Alla ripartizione delle risorse e all’individuazione degli enti beneficiari è previsto si provveda con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato in coerenza con un apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Si osserva che l’articolo 13, comma 3-quater riproduce, nella sostanza, le disposizioni recate dagli abrogati commi 28 e 29 dell’art. 1 della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) , le quali prevedevano contributi statali per il finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, da destinare ad enti da individuarsi con decreto ministeriale in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare. Gli stanziamenti previsti dalla citata legge finanziaria 2005 sono stati successivamente integrati da vari interventi legislativi, i quali complessivamente hanno determinato stanziamenti di risorse per gli anni dal 2004 al 2008.

Nel disegno di legge di bilancio 2012, il Fondo in oggetto non presenta stanziamenti.


 

Articolo 33, commi 2 e 3
(Fondo per lo sviluppo e la coesione (ex FAS))

 

 

I comma 2 e 3 dell’articolo 33 recano disposizioni concernenti il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88[220].

 

Si ricorda che il Fondo per lo sviluppo e la coesione, precedentemente denominato “Fondo per le aree sottoutilizzate”[221], è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.

Il fondo ha carattere pluriennale in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi strutturali dell'Unione europea.

Il fondo è destinato a finanziare interventi speciali dello Stato e l'erogazione di contributi speciali. L'intervento del fondo è finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale.

 

Il comma 2 in particolare stabilisce che il CIPE nel ripartire le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione provveda ad indicare le relative quote annuali.

La disposizione ha lo scopo di superare le problematiche connesse alla incertezza circa la determinazione delle quote annuali, in quanto spesso le delibere CIPE fanno rinvio ad una successiva delibera.

È altresì stabilito che alle risorse del Fondo trasferite sui pertinenti capitoli di bilancio si applichi quanto previsto all’articolo 10, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, in materia di conservazione dei residui.

 

Si ricorda che il richiamato comma 10 ha disposto l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di tutte le norme che dispongono la conservazione nel conto dei residui, per essere utilizzate nell'esercizio successivo, di somme iscritte negli stati di previsione dei Ministeri, non impegnate ai sensi della legge di contabilità, al termine dell'esercizio precedente, con l'esclusione delle norme relative ai fondi del personale, al fondo occupazione, al fondo opere strategiche e al fondo per le aree sottoutilizzate.

 

In sostanza la norma estende ai capitoli di destinazione delle risorse del Fondo l’esclusione dal divieto di conservazione in conto residui già prevista per il Fondo stesso.

 

Il comma 3 incrementa la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione di 2.800 milioni per l’anno 2015 in relazione al prossimo periodo di programmazione 2014-2020.

Tale ulteriore dotazione finanziaria dovrà essere destinata prioritariamente:

§      alla prosecuzione di interventi indifferibili infrastrutturali;

§      alla messa in sicurezza di edifici scolastici;

§      all'edilizia sanitaria;

§      al dissesto idrogeologico;

§      agli interventi a favore delle imprese sulla base di titoli giuridici perfezionati alla data del 30 settembre 2011, già previsti nell’ambito dei programmi nazionali per il periodo 2007-2013.

Al fine dell'individuazione dei suddetti interventi la norma in esame rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, su proposta del Ministro interessato al singolo intervento.


 

Articolo 33, comma 4
(Fondo per interventi strutturali di politica economica)

 

 

Il comma 4 dell’articolo 33 riduce la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 4.798 milioni di euro per l'anno 2012 ai fini della copertura delle maggiori spese autorizzate dal provvedimento in esame.

 

Si ricorda che l’articolo 4, comma 64 riduce la dotazione del Fondo in oggetto di ulteriori 52 milioni di euro per l'anno 2012.

 

L’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282/2004[222] ha istituito il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (ISPE) al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze (cap. 3075, missione 1 “Politiche economico finanziarie e di bilancio”, programma 1.6 “Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio”).

Visto il suo utilizzo flessibile, il Fondo è stato oggetto di numerosi interventi normativi, i quali hanno apportato variazioni in aumento e in diminuzione dei relativi stanziamenti. Da ultimo, sono intervenuti sulla dotazione del Fondo i due decreti legge di manovra. In particolare, l'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 98/2011[223] ha disposto un incremento della dotazione del fondo di 835 milioni di euro per l'anno 2011 e di 2.850 milioni per l'anno 2012, destinando le risorse finanziarie per l’anno 2012 all’attuazione della manovra di bilancio relativa all’anno medesimo. L’articolo 1, comma 125, del decreto-legge 138/2011[224] ha ulteriormente incrementato il Fondo di 2.000 milioni di euro per il 2012.

 

Il disegno di legge di bilancio 2012, reca per tale Fondo, uno stanziamento di competenza pari a 5.050,7 milioni di euro per il 2012, a 60,4 milioni per il 2013 e a 256,5 milioni per il 2014.


 

Articolo 33, comma 5
(Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali)

 

 

Il comma 5 dell’articolo 33, modificato nel corso dell’esame al Senato, ridetermina, in termini di sola cassa, la dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154[225], nei seguenti importi:

§      949 milioni per l’anno2012;

§      587 milioni per l’anno 2013;

§      475 milioni per l’anno 2014;

§      450 milioni a decorrere dall’anno 2015.

 

Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari è stato istituito dall’art. 6, comma 2, del decreto legge 154/2008 nello stato di previsione del Ministero dell'economia (cap. 7593). Esso è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti in termini di cassa da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative. Il Fondo, inizialmente dotato di 435 milioni per il 2010 e di 175 milioni per il 2011, è stato successivamente rifinanziato da una serie di disposizioni legislative.

Nel disegno di legge di bilancio 2012, il Fondo in oggetto è dotato di 1.000 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2012-2014.

 

Secondo quanto riportato nella Relazione tecnica la dotazione del fondo viene rideterminata al fine di assicurare la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto recati dal provvedimento in esame.


 

Articolo 33, comma 6
(Versamento di risorse disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti d’imposta)

 

 

Il comma 6 dell’articolo 33 dispone il versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, pari a 263 milioni di euro per l’anno 2013, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio».


 

Articolo 33, commi 7-9
(Destinazione di maggiori entrate da diritti di frequenze banda larga)

 

 

I commi 7, 8 e 9(che sostituiscono l’originario comma 7 dello’articolo 5 del ddl in esame) modificano la destinazione delle entrate derivanti dall’attribuzione delle frequenze in banda larga[226], di cui all’articolo 1, comma 13, della legge 220/2010, finalizzandole anche alla copertura dell’onere derivante dal differimento dell’acconto Irpef 2011, ed istituiscono per l’anno 2012 un fondo destinato alle necessità di spese di alcuni Ministeri.

Va previamente rammentato che con i commi da 8 a 13 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2011 (legge 220/2010) è stata disciplinata la procedura per l’attribuzione delle frequenze radioelettriche a servizi di comunicazione elettronica in banda larga, individuando la banda 790-862 Mhz, nonché delle ulteriori risorse radioelettriche che si renderanno disponibili con la definitiva assegnazione dei titoli abilitativi all’esercizio delle trasmissioni televisive.

Il vigente comma 13, il quale stima in non meno di 2.400 milioni di euro i proventi derivanti dall’attuazione dei commi da 8 a 12, prevede in particolare che eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla suddetta stima siano riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore; una quota, non superiore al 50 per cento, delle eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore; una quota del 10 per cento delle predette maggiori entrate può essere anche utilizzata per altre finalità di cui al comma 9 dell’articolo 1 della medesima legge. Le procedure di assegnazione dei diritti d’uso devono concludersi entro il 30 settembre 2011.

In particolare il comma 7 tramite una novella all’articolo 1, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dispone che gli ultimi tre periodi del comma 13 medesimo – nei quali le eventuali maggiori entrate superiori all’importo minimo atteso di 2.400 milioni di euro (così quantificato dal primo periodo dell’articolo 1, comma 13 medesimo, che non viene modificato) vengono attribuite ad alcuni ministeri e ad altre finalità – siano interamente riassegnate, per la parte delle maggiori entrate medesime superiori all’importo di 3.150 milioni, al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.

E’ da presumere che tale modifica, che viene tuttavia operata senza modificare corrispondentemente anche la disposizione di stima delle entrate in questione contenuta nel primo periodo del comma 13 su cui si interviene (vale a dire 2.440 milioni, quale importo minimo atteso dall’assegnazione delle frequenze), sia da mettere in relazione a quanto riporta la relazione tecnica al disegno di legge di stabilità in esame, che quantifica le maggiori entrate rispetto alla stima iniziale di 2.400 milioni di euro in circa 1.545 milioni, considerato che le frequenze sono state aggiudicate per complessivi 3.945 milioni di euro.

In corrispondenza di tale maggior gettito, una parte dello stesso, vale a dire un importo di 750 milioni (che nel testo originario del comma 7 contenuto nel disegno di legge veniva destinato ad alcune esigenze di spesa dei Ministeri) viene ora destinato dal comma 9 ad elevare da 2.300 milioni a 3.050 milioni l’importo delle minori entrate che possono derivare dal differimento dell’acconto Irpef dovuto per il 2011, sulla base di quanto disposto dall’articolo 55, comma 1, del decreto legge n.78/2010.

Tale disposizione prevede che con apposito DPCM, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze venga differito, nei limiti stabiliti dal medesimo DPCM, il versamento dell’acconto Irpef dovuto per il periodo d’imposta 2011, fermo restando che dal differimento medesimo possono derivare minori entrate pari al massimo a 2.300 milioni di euro.

 

Si rammenta che in base alla vigente disciplina che regola la materia la prossima scadenza dell’acconto Irpef 2011 è il 30 novembre 2011 Le modalità di versamento dell’acconto dell’IRPEF sono in tal senso disciplinate dall’articolo 17 del D.P.R. n. 435 del 2001 in base al quale il contribuente è tenuto ad effettuare il pagamento della somma dovuta: - in un’unica soluzione (entro il 30 novembre del periodo d’imposta di riferimento) se l’importo dovuto è inferiore a 257,52 euro; - in due rate se l’importo dovuto è superiore a 257,52 euro. La prima rata, pari al 40% dell’acconto complessivo, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno in corso (ovvero entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%) e il secondo acconto, pari al restante 60% dell’acconto complessivo, deve essere versata entro il 30 novembre del medesimo anno

 

Poiché, come precisa la relazione tecnica alla norma in esame, in conseguenza del differimento dell’acconto, si registreranno corrispondenti maggiori entrate nell’anno di corresponsione del saldo, vale a dire il 2012, il comma 8 prevede per tale anno l’istituzione di un apposito fondo, con dotazione di 750 milioni, così destinato:

§      quanto a 200 milioni di euro al Ministero della difesa per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili del comparto difesa e sicurezza;

§      quanto a 220 milioni di euro al Ministero dell’interno per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco;

§      quanto a 30 milioni di euro al Corpo della guardia di finanza per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili;

§      quanto a 100 milioni di euro al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici;

§      quanto a 100 milioni di euro al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per interventi in materia di difesa del suolo ed altri interventi urgenti;

§      quanto a 100 milioni di euro al Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266[227].

 

Per completare il quadro derivante dall’articolo 1, comma 13, della L.220/2010, anche in riferimento a quanto dispone il comma 7-bis ora illustrato, va rammentato che il comma 13 medesimo ha previsto che, qualora in sede di gara per l’assegnazione dei diritti d’uso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di entrata, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla riduzione lineare, sino a concorrenza dello scostamento finanziario, delle dotazioni finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa, con alcune limitate eccezioni - di ciascun Ministero.

Su tale previsione, introdotta a titolo cautelativo quale clausola di salvaguardia volta a recuperare, in caso di insuccesso dell'operazione di cessione delle frequenze l’importo pari al corrispettivo mancante attraverso corrispondenti riduzioni di spesa pubblica, ha successivamente inciso l’articolo 40, comma 1-bis del decreto legge n. 98/2011, il quale ha stabilito che gli accantonamenti già disposti ai sensi del comma 13 citato siano resi definitivi e che le entrate previste dall’assegnazione delle frequenze, stimate come detto in non meno di 2.400 milioni di euro (importo poi risultato superiore, secondo quanto precisato nella relazione tecnica al ddl di stabilità in esame), siano conseguentemente destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.


 

Articolo 33, comma 10
(Sostegno all’autotrasporto)

 

 

L’articolo 33, comma 10 autorizza, per l’anno 2012, la spesa di 400 milioni di euro da destinarsi a misure di sostegno per il settore dell’autotrasporto merci.

La norma inoltre prevede che, entro trenta giorni dalla in vigore della legge in esame, un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, disponga la ripartizione della predetta somma tra le diverse misure in coerenza con gli interventi già previsti a legislazione vigente e con le esigenze del settore.

 

Si segnala che l’articolo 4, commi 28 e 29, del disegno di legge in esame modifica la copertura dei rimborsi dovuti agli autotrasportatori per gli incrementi dell’accisa sui carburanti (v. scheda di lettura).

 

Si ricorda inoltre che l’articolo 2, comma 250, della legge finanziaria 2010 (legge n. 191 del 2009) ha previsto, per l’anno 2010, numerosi interventi a sostegno dell’autotrasporto da finanziare con un importo pari a 400 milioni di euro a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili, come elencati nella corrispondente tabella di cui al predetto comma 250. Tra tali interventi si ricordano nello specifico:

§      l’articolo 29, comma 1-bis, terzo periodo del decreto-legge n. 207 del 2008 concernente i premi assicurativi INAIL;

§      l’ articolo 2, comma 2 del regolamento di cui al D.P.R. 227/2007 recante modalità di ripartizione e di erogazione del fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica, che prevede l’erogazione di contributi alle imprese di autotrasporto, ivi comprese le imprese controllate dalle stesse, operanti nel settore delle infrastrutture di supporto all'attività di autotrasporto, per diverse iniziative ivi indicate;

§      l’articolo 45, comma 1, lettera c) della legge finanziaria per il 2000 (legge n. 488 del 1999) che assegna risorse all'albo degli autotrasportatori per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse, nonché per la riduzione compensata di pedaggi autostradali e per interventi di protezione ambientale;

§      l’articolo 83-bis, comma 26 del decreto-legge n. 112 del 2008 relativo ad un credito di imposta corrispondente a quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2008;

§      l’articolo 1, commi 103 e 106 della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005) che prevedono, rispettivamente, la possibilità di portare in compensazione il contributo per il servizio sanitario nazionale pagato sui premi per l’assicurazione sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e la deduzione delle spese non documentate.


 

Articolo 33, comma 11
(5 per mille anche nel 2012)

 

 

Il comma 11 estende all'esercizio finanziario 2012 la disciplina del 5 per mille 2010, contenuta nell’articolo 2, commi da 4-novies a 4-terdecies del D.L. n. 40/2010.

Si stabilisce altresì che le norme attuative di tale disciplina, contenute nel D.P.C.M. 23 aprile 2010 si applichino anche all’esercizio finanziario 2012, previo aggiornamento dei riferimenti temporali ivi contenuti (da 2009 a 2011, da 2010 a 2012 e da 2011 a 2013).

Infine, il comma destina al finanziamento del 5 per mille per il 2012 la somma di 400 milioni di euro.

 

Si ricorda che il citato articolo 2 del decreto legge n. 40/2010 disciplina il 5 per mille 2010 stabilendo che esso sia destinato al finanziamento delle seguenti finalità (comma 4-novies, D.L. n.40/2010):

§       sostegno del volontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che operano in determinati settori, quali assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica di particolare interesse sociale, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri nazionale, regionale e provinciale (tenuti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali), delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori sopra citati[228];

§       finanziamento della ricerca scientifica e dell'università. Il decreto legge n. 78/2010, all’articolo 38, comma 13-quinquies ha specificato che per l’anno finanziario 2010, possono beneficiare del riparto del 5 per mille i soggetti già inclusi nell’elenco degli enti della ricerca scientifica e dell’Università predisposto per l’esercizio finanziario 2009;

§       finanziamento della ricerca sanitaria;

§       attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

§       sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale[229].

Il decreto legge n. 40/2010, all’articolo 2, comma 4-undecies, ha previsto uno specifico obbligo di rendicontazione in capo a tutti i soggetti beneficiari del riparto, chiamati a redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto delle stesse, da cui deve risultare chiaramente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, la destinazione delle somme attribuite ai soggetti beneficiari.

Inoltre, il comma 4-terdecies del citato articolo 2, ha stabilito che all’attuazione della disciplina del 5 per mille 2010 si provvederà solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che integrino le risorse finanziarie rese disponibili dalla maggiori entrate in materia di giochi da accertarsi con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi del citato comma 2-quinquies.

 

Infine, si ricorda che il D.P.C.M. 23 aprile 2010 ha recato le finalità e i soggetti ammissibili al beneficio del 5 per mille per l'anno finanziario 2010[230].

Si segnala, al riguardo, che sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate sono disponibili, con riferimento alla nuova disciplina del 2010, gli Elenchi dei soggetti che hanno chiesto di accedere al beneficio del 5 per mille 2010.

 

Si ricorda infine che anche la disciplina del 5 per mille 2011 è stata introdotta - dall’articolo 2, comma 1 del decreto legge n. 225/2010 - estendendo all’anno 2011 la disciplina del 5 per mille 2010.


 

Articolo 33, commi 12 e 14
(Sgravi fiscali e contributivi per i contratti di produttività e contrattazione aziendale di prossimità)

 

 

I commi 12 e 14, riproducendo norme analoghe a quelle già presenti in precedenti provvedimenti, recano disposizioni concernenti il regime agevolato fiscale e contributivo degli emolumenti correlati ad incrementi di produttività, nonché specifiche indicazioni sulle modalità di fruizione del richiamato sgravio contributivo.

 

In particolare, il comma 12 proroga per il 2012 il regime fiscale agevolato applicabile agli emolumenti dei dipendenti del settore privato correlati a incrementi di produttività, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali avente aliquota del 10 per cento.

La determinazione dell’importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva e del limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non potrà usufruire dell’agevolazione sono demandate a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

La disposizione si pone espressamente come attuativa dell’articolo 26 del decreto-legge n. 98 del 2011[231], il quale ha disposto l’applicazione di un regime fiscale e contributivo agevolato, per il 2012, relativo agli emolumenti retributivi previsti da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale (compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil), concernenti i lavoratori dipendenti del settore privato.

Gli accordi e contratti devono essere correlati a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, nonché collegati ai risultati dell'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Il citato articolo 26 ha affidato al Governo il compito di determinare tali benefici entro il 31 dicembre 2011, sentite le parti sociali, nei limiti delle risorse stanziate dalla legge di stabilità o previste a tali fini da altri fonti legislative.

 

Si segnala che l’articolo 22, comma 6, introdotto nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, alla cui scheda si rimanda, ha modificato il richiamato articolo 26. In particolare, è stato soppresso, nell’ambito delle fattispecie contrattuali collettive disciplinanti la retribuzione di produttività, il riferimento ai contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell’Accordo interconfederale dell’8 giugno 2011.

 

Si ricorda che nell’accordo interconfederale dello scorso 28 giugno 2011 tra CONFINDUSTRIA CGIL, CISL, e UIL in materia di rappresentanza sindacale e contrattazione nazionale e aziendale, al punto 8 si legge che le parti intendono dare ulteriore sostegno allo sviluppo della contrattazione collettiva aziendale, per cui confermano la necessità che il Governo decida di incrementare, rendere strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte a incentivare, con riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello, che collega aumenti di retribuzione a obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imprese, concordati fra le parti in sede aziendale.

 

La tassazione agevolata dei contratti di produttività è stata introdotta dall’articolo 2, comma 1, lettera c) del D.L. 93/2008, originariamente in via transitoria e con natura sperimentale, e da ultimo è stata prorogata al 2011 dall’articolo 1, comma 47 della legge 220/2010[232] in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato con reddito annuo per lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro.

Il beneficio fiscale consiste nell’applicazione, sulle remunerazioni oggetto di agevolazione, di una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali fissata in misura pari al 10%[233]. A tale regime sono soggette, tra l’altro, le remunerazioni derivanti da incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché ad altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa. In sostanza, si tratta della quota di retribuzione caratteristica del secondo livello di contrattazione collettiva legata alla produttività aziendale. La misura del beneficio non può, in ogni caso, superare l’importo massimo di 3.000 euro lordi.

 

Lo sgravio contributivo dei contratti di produttività è previsto dall’articolo 1, commi 67 e 68 della legge 247/2007[234], in via sperimentale, con effetto dal 1° gennaio 2008 e poi anch’essa prorogata al 2011 dall’articolo 1, comma 47 della legge 220/2010[235].

In particolare, il comma 67[236] prevede la concessione di uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della L. 153/1969[237], costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, caratterizzate da incertezza della corresponsione o dell'ammontare e correlazione, stabilita dal contratto medesimo, tra la struttura della quota di retribuzione e la misurazione di incrementi di produttività, qualità, nonché altri elementi di competitività, assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

Tale sgravio, fruibile su domanda delle imprese, è concesso sulla base dei seguenti criteri:

§      importo annuo complessivo delle erogazioni in oggetto ammesse allo sgravio entro il limite massimo del 5% della retribuzione contrattuale percepita (comma 67, lettera a));

§      determinazione dello sgravio, con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla precedente lettera a), nella misura di 25 punti percentuali (comma 67, lettera b));

§      determinazione dello sgravio, sempre con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla predente lettera a), in misura pari ai contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro sulla stessa quota di erogazioni di cui alla lettera a) (comma 67, lettera c)).

 

Il comma 68 rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, la disciplina delle modalità di attuazione dello sgravio sopra descritto anche con riferimento all’individuazione dei criteri di priorità sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l’ammissione al beneficio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio dell’attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa[238].

Lo stesso comma 68, inoltre, istituisce un Osservatorio, presso il Ministero del lavoro, con la partecipazione delle parti sociali, ai fini del monitoraggio e della verifica di coerenza dell’attuazione del comma 67 con gli obiettivi definiti nel “Protocollo sul welfare” del 23 luglio 2007, nonché delle caratteristiche della contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

 

Le disposizioni specificano inoltre che tale agevolazione trova applicazione nel limite massimo di onere di 835 milioni nel 2012 e 263 milioni nell’anno 2013.

Le norme demandano un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, al fine del rispetto dell’onere massimo fissato:

§      la determinazione dell’importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva;

§      la fissazione del limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire dell’agevolazione.

 

Il successivo comma 14 prevede che lo sgravio contributivo di cui all’articolo 26 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98[239], sia concesso, per lo stesso anno 2012, con i criteri e le modalità di cui all’articolo 1, commi 67 e 68, della L. 24 dicembre 2007, n.247[240] (vedi supra), nei limiti delle risorse stanziate a tal fine per il medesimo anno 2012 ai sensi del quarto periodo dell’articolo 1, comma 68, della citata L. 247/2007.


 

Articolo 33, comma 13
(Agevolazioni fiscali comparto sicurezza)

 

 

Il comma 13 proroga, per il 2012, uno specifico regime fiscale agevolato per il personale del comparto (delle pubbliche amministrazioni) "sicurezza, difesa e soccorso pubblico".

 

La disciplina in oggetto riconosce al titolare di un reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente, a 35.000 euro una riduzione dell'IRPEF (e delle relative addizionali regionali e comunali) sul trattamento economico accessorio, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro.

 

Tale regime è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.


 

Articolo 33, comma 15
(Fondo di finanziamento ordinario delle università)

 

 

Il comma 15 autorizzala spesa di 400 milioni di euro per l’anno 2012 per il finanziamento di interventi in favore del sistema universitario e per le finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università.

 

Il comma non fornisce indicazioni sulle modalità di individuazione degli interventi da finanziare, né sulla suddivisione dell’importo complessivo autorizzato. Al riguardo, si evidenzia, peraltro, che dalla relazione illustrativa del disegno di legge (A.S. 2968) sembrerebbe evincersi che le somme siano destinate unicamente alle finalità del Fondo. Appare pertanto opportuno un chiarimento.

 

Nell’ambito del disegno di legge di bilancio 2012 le risorse destinate al Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO)[241]sono allocate, nello stato di previsione del MIUR, Missione 2 – Istruzione universitaria, Programma 2.3 – Sistema universitario e formazione postuniversitaria, sul cap. 1694[242] (non rimodulabile)e ammontano, per lo stesso 2012, a 6.683,9 milioni di euro, con una riduzione di 251,5 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2011 (come riportate nell’A.S. 2968).

Si ricorda che la legge di bilancio 2011 (L. n. 221 del 2010) recava, in corrispondenza del medesimo capitolo, per il 2012, somme per 6.552,3 milioni di euro alle quali si era pervenuti - rispetto alla previsione iniziale (recata dal disegno di legge) di 6.052,3 milioni di euro - sulla base della disposizione dellart. 1, comma 24, della legge di stabilità 2011 (L. n. 220 del 2010) che aveva incrementato la dotazione del FFO per un importo pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2012 – e a 800 per il 2011 – destinandone una quota (non quantificata) al finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia per gli anni 2011-2016[243].

La nota al cap. 1694 del ddl di bilancio 2012 specifica che la variazione è disposta, tra l’altro, “per trasporto fondi dal capitolo 1714 per una più corretta allocazione della spesa”[244]. Chiarisce, inoltre, che la variazione tiene conto (per euro – 46,2 mln) dell’onere assunto dalla provincia autonoma di Trento – delegata con l’art. 2, comma 122, della L. n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010), la cui disciplina è recata dal D.Lgs. n. 142 del 2011[245] – all’esercizio delle funzioni in materia di università degli studi di Trento.

La scheda illustrativa del cap. 1694[246] evidenzia, inoltre, che ad esso afferiscono alcuni degli importi autorizzati dalla L. n. 240 del 2010. Si tratta, in particolare, di:

§      art. 22, comma 6 (astensione obbligatoria per maternità per le titolari di assegno di ricerca): 3,5 mln di euro[247];

§      art. 29, comma 19 (valorizzazione del merito per professori e ricercatori): 50,0 mln di euro[248];

§      art. 29, comma 20 (ricostruzione di carriera per gli studiosi impegnati all’estero nell’ambito del programma di rientro dei cervelli): 0,3 mln di euro[249].


 

Articolo 33, comma 16
(Scuole non statali)

 

 

Il comma 16 autorizza, per l’anno 2012, la spesa di 242 milioni di euro da destinare alle finalità di cui all’art. 1, comma 635, della legge finanziaria 2007 (L. n. 296 del 2006), e all’art. 2, comma 47, della legge finanziaria 2009 (L. n. 203 del 2008), concernenti il sostegno alle scuole paritarie.

 

Preliminarmente si ricorda che l'art. 138, comma 1, lettera e), del D.lgs. n. 112 del 1998 attribuisce alle regioni la competenza amministrativa relativa ai contributi alle scuole non statali.

A sua volta, l’art. 1-bis del D.L. n. 250 del 2005 (L. n. 27 del 2006) ha ricondotto le scuole non statali alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della L. n. 62 del 2000[250], abilitate, tra l’altro, al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, e di scuole non paritarie.

 

L’art. 1, comma 635, della L. 296/2006, al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell’ambito del sistema nazionale di istruzione, ha incrementato, per complessivi 100 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2007, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base “Scuole non statali” dello stato di previsione del MIUR, da destinare prioritariamente alle scuole per l’infanzia.

 

Si ricorda, tuttavia, che con sentenza n. 50 del 2008[251]la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale, per violazione dell'autonomia legislativa e finanziaria delle Regioni, l’erogazione di uno stanziamento statale vincolato relativo ad un settore ricadente nelle funzioni amministrative di competenza regionale. La medesima sentenza, peraltro, ha fatto salvi gli eventuali procedimenti in corso, anche se non esauriti, a garanzia della continuità di erogazione di finanziamenti inerenti a diritti fondamentali dei destinatari.

In tale sentenza la Corte ha ricordato che: "Non sono (...) consentiti finanziamenti a destinazione vincolata in materie di competenza regionale residuale ovvero concorrente, in quanto ciò si risolverebbe in uno strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza (sentenza n. 423 del 2004; nello stesso senso, tra le altre, sentenze nn. 77 e 51 del 2005)."

La Corte aveva già avuto modo di sottolineare che il settore dei contributi relativi alle scuole paritarie «incide sulla materia della “istruzione” attribuita alla competenza legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, della Costituzione)» (sentenza n. 423 del 2004, punto 8.2. del Considerato in diritto).

Pertanto il comma 635 dell'art. 1 della finanziaria 2007, "nella parte in cui prevede un finanziamento vincolato in un ambito materiale di spettanza regionale, si pone in contrasto con gli artt. 117, quarto comma, e 119 della Costituzione". La Corte ha tuttavia aggiunto che: "La natura delle prestazioni contemplate dalla norma censurata, le quali ineriscono a diritti fondamentali dei destinatari, impone, però, che si garantisca continuità nella erogazione delle risorse finanziarie. Ne consegue che devono rimanere «salvi gli eventuali procedimenti di spesa in corso, anche se non esauriti» (così anche la citata sentenza n. 423 del 2004)."

 

L’art. 2, comma 47, della L. 203/2008 (Legge finanziaria 2009) ha disposto che i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione sono stabiliti, fermo il rispetto delle prerogative regionali in materia, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Contestualmente, infatti, la legge di bilancio per il 2009 (L. n. 204 del 2008) ha inserito nello stato di previsione del MIUR – esclusivamente per l’esercizio 2009 –, nell’ambito della Missione Istruzione scolastica, un nuovo programma 1.10 – Interventi in materia di istruzione, con una dotazione di 120 milioni di euro per il 2009. Le risorse sono state allocate nel capitolo 1299 – Somme da trasferire alle regioni per il sostegno delle scuole paritarie, di nuova istituzione.

Il decreto interministeriale 28 maggio 2009[252], con il quale è stata data attuazione al citato art. 2, comma 47, nel ripartire tra le regioni l’importo di 120 mln di euro, ha precisato che tali risorse erano destinate ad integrare i contributi per le istituzioni scolastiche paritarie di ogni ordine e grado.

 

Nell’ambito del disegno di legge di bilancio 2012, il Programma 1.9 Istituzioni scolastiche non statali è dotato di 278,9 milioni di euro, con un incremento di 26,7 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2011 (come riportate nell’A.S. 2968).

Lo stanziamento del Programma è allocato quasi per intero (278,6 mln di euro) su un unico capitolo (cap. 1477Contributi alle scuole paritarie comprese quelle della Valle d’Aosta, rimodulabile[253])nell’ambito del macroaggregato Interventi.L’attribuzione di fondi deriva dall’autorizzazione di spesa per le scuole paritarie disposta dall’art. 1, comma 13, della L. 62/2000[254].Rispetto alle previsioni assestate per il 2011 (come riportate nell’A.S. 2968[255]) si registra un incremento di 26,7 milioni di euro.

 

Si ricorda, peraltro, che l’art. 1, comma 40, della legge di stabilità 2011 (L. 220/2010), disponendo un rifinanziamento per il 2011 del Fondo esigenze indifferibili ed urgenti (di cui all'art. 7-quinquies, c. 1, del D.L. n. 5 del 2009), ha previsto l’assegnazione di 245 milioni di euro per il sostegno alle scuole non statali attraverso il rifinanziamento del programma di interventi di cui all’art. 2, c. 47, della L. 203/2008. L’utilizzo di tale somma è stato disposto con DPCM 18 maggio 2011.

 

La nota al cap. 1477 del ddl di bilancio 2012 chiarisce che la variazione è proposta tenendo conto delle somme non più spettanti alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 2, comma 109, della legge finanziaria 2010 (L: 191/2009)[256].

 

Nel medesimo Programma 1.9 Istituzioni scolastiche non statali figura anche lo stanziamento destinato al funzionamento della scuola europea di Ispra-Varese (cap. 2193, rimodulabile, esposto in tab. C della legge di stabilità), con uno stanziamento pari a 0,3 milioni di euro[257].


 

Articolo 33, comma 17
(Università non statali)

 

 

Il comma 17 autorizza, per l’anno 2012, la spesa di 20 milioni di euro per il sostegno alle università non statali legalmente riconosciute.

 

La legge n. 243 del 1991 stabilisce che le università e gli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti operano nell'ambito delle norme dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione e delle leggi che li riguardano, nonché dei principi generali della legislazione in materia universitaria in quanto compatibili.

Ai sensi dell’art. 2, comma 5, lett. c), del DPR n. 25 del 1998[258], l’istituzione di atenei non statali e l’autorizzazione al rilascio di titoli aventi valore legale è disposta con decreto del Ministro, contestualmente all’approvazione dello statuto e del regolamento didattico di ateneo. Con riferimento al triennio 2010-2012, l’art. 6 del D.M. n. 50 del 2010[259] stabilisce che – previa relazione tecnica favorevole dell'ANVUR, e comunque senza oneri a carico del fondo di cui alla L. 243/1991 e del Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario[260] – può essere disposta l'istituzione di nuove Università non statali che prevedano corsi di laurea e di laurea magistrale con insegnamenti prevalentemente in lingua inglese, rivolti prioritariamente a studenti extracomunitari, finalizzati a soddisfare fabbisogni formativi del mondo del lavoro, a livello internazionale, non soddisfatti dagli attuali corsi di studio[261], e l'istituzione come Università non statali delle filiazioni italiane di Università straniere, a condizione che i titoli rilasciati in Italia siano stati dichiarati ammissibili alle procedure di riconoscimento da almeno un triennio[262].

Ai sensi degli artt. 2 e 3 della L. 243/1991 possono essere concessi contributi statali alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti che abbiano ottenuto l’autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale. L’ateneo che intende avvalersi del contributo dello Stato presenta annualmente al Ministro i bilanci e la specifica documentazione relativa alla struttura e al funzionamento dell’università (numero di studenti, facoltà, scuole, patrimonio immobiliare, ecc.). Il contributo è assegnato secondo criteri oggettivi.

Successivamente, l’art. 9, c. 4, del D.M. 5 agosto 2004, n. 262[263] ha stabilito, tra l’altro, che i contributi previsti dalla L. n. 243 del 1991 possono essere concessi alle università non statali solo dopo la positiva valutazione del CNVSU al termine del quinto anno di attività[264].

Con D.M. 16 settembre 2010, n. 426[265] sono stati definiti i criteri per la ripartizione delle risorse destinate alle università non statali per il 2010 (€89,1 mln). Nella premessa del decreto è richiamato, tra gli altri, il “DM 152 del 2008 registrato alla Corte dei Conti, reg. 5 foglio 2005, in data 16/9/2008, che prevede per l'ulteriore triennio 2008-2010 l'applicazione, per una quota di risorse, del modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario alle università, predisposto dal Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario (Doc. 1/04), e successive modifiche, che risulta applicabile anche per le Università non statali con finalità di riequilibrio”.

Da ultimo, si ricorda che l’art. 12 della L. n. 240 del 2010[266] ha stabilito che, al fine di incentivare la qualità delle attività didattiche e di ricerca delle università non statali, una quota non superiore al 20 per cento dei contributi di cui alla L. 243/1991, da incrementare progressivamente, è ripartita sulla base di criteri determinati con decreto del MIUR, sentita l’ANVUR, tenuto conto degli indicatori previsti, per le medesime finalità, per le università statali dall’art. 2 del D.L. 180 del 2008 (L. n. 1 del 2009), sui quali peraltro interviene l’art. 13 della stessa L. 240/2010[267].

 

Nell’ambito del disegno di legge di bilancio 2012 le risorse destinate ai contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti sono allocate, nello stato di previsione del MIUR, Missione 2 – Istruzione universitaria, Programma 2.3 – Sistema universitario e formazione postuniversitaria, sul cap. 1692 (rimodulabile, esposto in tabella C della legge di stabilità)e ammontano, per lo stesso 2012, a 62,0 milioni di euro, con un aumento, rispetto alle previsioni assestate per il 2011 (come riportate nell’A.S. 2968[268]), di 7,5 milioni di euro.

Si ricorda, peraltro, che l’art. 1, comma 40, della legge di stabilità 2011 (L. 220/2010), disponendo un rifinanziamentoper il 2011 del Fondo per le esigenze indifferibili ed urgenti (di cui all'art. 7-quinquies, c. 1, del D.L. n. 5 del 2009), ha previsto l’assegnazione di 25 milioni di euro per il sostegno alle università non statali legalmente riconosciute di cui alla L. n. 243 del 2001. L’utilizzo di tale somma è stato disposto con DPCM 18 maggio 2011.

Come chiarisce anche la nota al cap. 1692 del ddl di bilancio 2012, la variazione è disposta in relazione agli stanziamenti determinati con la tabella C della legge di stabilità 2011.


 

Articolo 33, comma 18
(Missioni internazionali di pace)

 

 

La norma di cui al comma 18 dispone per il 2012 un incremento di 700 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al proseguimento della partecipazione italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2012.

La misura in esame ricalca, sia pure attraverso uno stanziamento diminuito di 50 milioni di euro, quanto già previsto lo scorso anno dalla legge di stabilità per il 2011.

 

E’ opportuno ricordare che il comma 27 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità per il 2011) ha disposto un stanziamento di 750 milioni di euro destinato al citato Fondo, per la proroga della partecipazione italiana fino al 30 giugno 2011.

Si ricorda inoltre che il Fondo per le missioni internazionali di pace è stato istituito dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) all’interno dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (capitolo 3004).

Per l’esercizio finanziario 2011 sul Fondo in esame è presente uno stanziamento di 4,3 milioni di euro, previsto dal comma 5 dell’articolo 55 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto l'integrazione del medesimo Fondo rispettivamente nella misura di 320 milioni di euro per il 2010; di 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014; di 64,2 milioni di euro per l’anno 2015 e di 106,9 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2020.


 

Articolo 33, comma 19
(Impiego Forze Armate con compiti di sicurezza)

 

 

Il comma in esame consente di prorogare, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, gli interventi di impiego del personale delle Forze armate per le operazioni di controllo del territorio di cui all’articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 recante Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini, nell'ambito del piano di impiego di cui al all’articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 recante Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.

 

Il piano di impiego, ai sensi del richiamato articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, consente - per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità - ai prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate di disporre di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati, per lo svolgimento di servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili o di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 92/2008, il piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il comma 3 del medesimo articolo precisa inoltre che il personale delle Forze armate non appartenente all’Arma dei carabinieri agisce nell'ambito del piano di impiego con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto.

 

Si ricorda che il comma 74 dell’articolo 24 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78 dispone che al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio il piano di impiego possa essere prorogato per due ulteriori semestri[269] per un contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250 unità, interamente destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia; il comma 74 stabilisce al contempo un'autorizzazione di spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno 2010. Il comma 75, stabilisce che al personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di perlustrazione e pattuglia e posto a disposizione dei prefetti sia attribuita un'indennità di importo analogo a quella onnicomprensiva corrisposta al personale delle Forze armate. Il comma 75 precisa inoltre che quando non sia prevista la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico, l'indennità aggiuntiva per servizi di perlustrazione e pattuglia sia attribuita anche al personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze armate, ovvero in forma dinamica dedicati a più obiettivi vigilati dal medesimo personale.

 

L'ultimo periodo del comma in titolo dispone che per la proroga del piano di impiego del personale delle Forze armate sia autorizzata per l’anno 2012 una spesa di 72,8 milioni di euro, dei quali 67 milioni di euro destinati al personale della Forze armate di cui al comma 74 del D.L. 78/2009 e 5,8 milioni di euro a beneficio del personale delle Forze di polizie impiegato ai sensi del comma 75 del medesimo decreto legge.


 

Articolo 33, comma 20
(Fondo sociale per occupazione e formazione)

 

 

Il comma 20 incrementa di 1 miliardo di euro per l'anno 2012 l’autorizzazione di spesa relativa al Fondo sociale per occupazione e formazione (di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008).

 

L’articolo 18, comma 1 del D.L. 185/2008 ha disposto che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - nonché di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene le risorse destinate alle infrastrutture – provveda ad assegnare, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, al Fondo sociale per occupazione e formazione (appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali), una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate. Nel nuovo Fondo sociale per occupazione e formazione affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione (di cui all’articolo 1, comma 7, del D.L. n. 148 del 1993), nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione.

Le risorse del FAS sono state trasferite al Fondo sociale per occupazione e formazione con la delibera CIPE, n. 2 del 6 marzo 2009.

Si ricorda che la dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione è stato ridotto dai seguenti interventi:

§      articolo 1, comma 2, D.L. 78/2009 (recante “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini”, convertito con modificazioni dalla legge 102/2009), di 20 milioni di euro per l’anno 2009 e in 150 milioni di euro per l’anno 2010;

§      articolo 2, comma 158, della Legge 191/2009 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010)”, di 100 milioni di euro per l’anno 2010;

§      articolo 5, comma 1, D.M. 49281/2009 (recante “Utilizzo dei lavoratori percettori di sostegno al reddito nei progetti di formazione in azienda”), di 20 milioni di euro per l’anno 2009 e in 150 milioni di euro per l’anno 2010;

§      articolo 10-quinquies, comma 1, D.L. 194/2009 (recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito con modificazioni dalla Legge 25/2010), di 7 milioni di euro per l’anno 2010, per il finanziamento delle attività formazione professionale dell’ISFOL.

Da ultimo, l’articolo 1, comma 29, della L. 220/2010 ha incrementato il richiamato Fondo di 1 miliardo di euro per il 2011.


 

Articolo 33, commi 21-26
(Ammortizzatori sociali)

 

 

I commi da 21-25 dell’articolo 33 disciplinano la concessione dei cd. ammortizzatori sociali in deroga, nonché la proroga, per il 2012, di specifici interventi di tutela del reddito.

 

In particolare, i complessivi oneri derivanti da tali misure sono posti, ai sensi del comma 26, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008, convertito dalla L. 2/2009, così come rifinanziato dal precedente comma 18 (un miliardo di euro per il 2012).

 

Più specificamente si prevede, per il 2012:

§      la proroga della concessione di ammortizzatori sociali cd. in deroga (comma 21);

§      l’applicazione anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga e di mobilità in deroga, rispettivamente, dell’articolo 8 comma 3, del D.L. 86/1988 e dell’articolo 16, comma 1, della L. 223/1991 (comma 22);

§      la proroga di alcune disposizioni contenute nel D.L. 185/2008 (comma 23);

§      la proroga di alcuni istituti sperimentali di sostegno al reddito per determinate categorie di lavoratori, previsti dal D.L. 78/2010 e dalla L. 191/2009 (comma 24);

§      proroga di specifici interventi a carattere sperimentale di cui all’articolo 2, commi 131, 132, 134 e 151 della L. 191/2009 (comma 25).

 

Il comma 21 prevede, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali ed in attuazione dell’intesa Stato-Regioni del 20 aprile 2011[270], la concessione, per l’anno 2012, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche senza soluzione di continuità e con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Gli interventi vengono disposti, nel limite delle risorse indicate appunto al successivo comma 24, con provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga alla normativa vigente, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi.

 

Si ricorda che l’articolo 46 della L. 183/2010 (cd. “collegato lavoro”) ha riaperto i termini temporali per l'esercizio di alcune deleghe, contenute nella legge 24 dicembre 2007, n. 247[271], scadute il 1° gennaio 2009, tra le quali rientra anche la revisione della disciplina degli ammortizzatori sociali (articolo 1, comma 28, della L. 247). La nuova formulazione fissa il nuovo termine per l’esercizio delle richiamate deleghe a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame (quindi al 24 novembre 2012)[272].

Il richiamato comma 28 aveva delega il Governo ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della L. 247, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito. L’emanazione dei decreti legislativi deve avvenire sentite le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, in conformità all’articolo 117 della Costituzione ed agli Statuti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo altresì l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere ed alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Il successivo comma 29 stabiliva che la delega avrebbe dovuto esercitarsi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

§      graduale armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione e creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica (lettera a));

§      modulazione dei trattamenti collegata all’età anagrafica dei lavoratori ed alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle Regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile (lettera b));

§      previsione per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione (lettera c));

§      progressiva estensione ed armonizzazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione dell’attività lavorativa (lettera d));

§      coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori (lettera e));

§      valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, anche al fine dell’individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale, prevedendo la possibilità di erogazione di trattamenti sostitutivi analoghi a quelli di cui alla lettera d), nonché di eventuali coperture supplementari (lettera f));

§      connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l’occupazione, soprattutto femminile e giovanile, nonché l’inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro, con particolare riferimento ai lavoratori in età più matura nonché ai giovani, al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo (lettera g));

§      potenziamento dei servizi per l’impiego (lettera h)).

 

La norma dispone, poi, la proroga dei trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 130, della L. 220/2010[273], sempre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale proroga avviene nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale.

La misura di tali trattamenti viene ridotta progressivamente:

§       del 10 per cento nel caso di prima proroga,

§       del 30 per cento nel caso di seconda proroga

§       del 40 per cento nel caso di proroghe successive. In tali casi l’erogazione avviene esclusivamente sulla base della frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.

Infine, la norma in esame prevede una relazione, con cadenza bimestrale, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al Ministero dell'economia e delle finanze sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.

 

L’articolo 2, comma 130 della L. 220/2010 ha dettato norme sugli ammortizzatori sociali in deroga, al fine di consentire l’intervento in settori scoperti dalla normativa vigente e di prorogare per l’anno 2011 gli interventi in deroga già disposti per il 2010.

In primo luogo, per l’anno 2011, è stato previsto che il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, potesse disporre, nei limiti delle risorse di cui al comma 34[274], sulla base di specifici accordi governativi per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di CIG, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

In secondo luogo, si prevede che nell’ambito delle risorse finanziarie destinate per il 2011 agli interventi in deroga, i trattamenti in deroga già previsti per il 2010 indicati all’articolo 2, comma 138, della L. 191/2009, fossero prorogati al 2011, con la riduzione del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive. Nel caso di proroghe successive alla seconda, i trattamenti erano erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.

 

Il comma 22, al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, prevede l’applicazione ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente, dell’articolo 8 comma 3, del D.L. 86/1988[275] e dell’articolo 16, comma 1, della legge 223/1991[276].

L’articolo 8, comma 3, del D.L. 86/1988 prevede che l'ammissione del lavoratore ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria è subordinata al conseguimento di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 90 giorni alla data della richiesta del trattamento.

L’articolo 16, della legge 223/1991, prevede l’indennità di mobilità per i lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale da parte delle imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale. A tal fine il lavoratore deve far valere una anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine.

 

Ai fini del calcolo del requisito indicato all’articolo 16, comma 1, della L. 223/1991, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995.

Viene poi modificato l'articolo 7-ter del D.L. 5/2009[277]:

§       al comma 3 viene prorogata al 2012 l’autorizzazione all’INPS, concessa in via sperimentale (per gli anni 2009-2011[278]), ad anticipare i trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell’elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali ed entro gli specifici limiti di spesa previsti;

§       al comma 7 viene prorogata all’anno 2012 l’erogazione, da parte dell’INPS, di un incentivo per i datori di lavoro, le cui aziende non siano interessate da trattamenti di CIGS, che assumano lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, che siano stati licenziati o sospesi da imprese non rientranti nella disciplina della L. 223/1991, a seguito della cessazione, parziale o totale, dell’attività o per intervento di procedura concorsuale.

 

Il successivo comma 23 proroga anche per il 2011 alcuni interventi di sostegno al reddito già previsti, per il 2009, dall’articolo 19 del D.L. 185/2008, e già prorogati, per il 2011, dall’articolo 1, comma 32, della richiamata legge di stabilità 2011 (L. 220/2010)

Si tratta delle seguenti disposizioni del D.L. 185/2008:

§       articolo 19, comma 10-bis, che ha riconosciuto, a favore dei lavoratori non destinatari dell’indennità di mobilità ai sensi della normativa a regime (di cui all’articolo 7 della L. 223/1991), l’erogazione di un trattamento di ammontare equivalente all’indennità di mobilità nell’ambito delle risorse finanziarie destinate per l’anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga. Per gli stessi lavoratori è prevista altresì l’applicazione della normativa di disoccupazione, di cui all’articolo 19, primo comma del R.D.L. 636/1939, esclusivamente per quanto concerne la contribuzione figurativa per i periodi previsti dall’articolo 1, comma 25, della L. 247/2007[279];

§       articolo 19, comma 11, che ha consentito che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2009, siano concessi trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di15 dipendenti. I relativi oneri, entro un limite di spesa di 45 milioni di euro, sono a carico del Fondo per l'occupazione;

§       articolo 19, comma 13, con il quale è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2009[280] della possibilità di iscrivere nelle liste di mobilità i lavoratori delle imprese con meno di 15 dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo, connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Il diritto all'iscrizione è riconosciuto ai soli fini dei benefici contributivi conseguenti all'eventuale rioccupazione, con esclusione dell'indennità di mobilità;

§       articolo 19, comma 14, che haprorogato al 31 dicembre 2009 il termine entro il quale le imprese non rientranti nell'ambito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà possono stipulare tali contratti[281], beneficiando di determinate agevolazioni, ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 8, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148[282].Il comma ha autorizzato una spesa di 35 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro per l’anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione e 30 milioni mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1161, della legge finanziaria per il 2007, concernente il finanziamento per le risorse destinate all’accordo di solidarietà tra generazioni di cui al precedente comma 1160.

Si segnala che il comma in esame prevede la proroga per questo istituto nel limite di 40 milioni nel 2012;

§       articolo 19, comma 15, con il quale sono stati destinati 30 milioni di euro, per il 2009, a carico del Fondo per l'occupazione, per le possibili proroghe, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale, nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi. La proroga in esame può determinare l'allungamento della durata del trattamento (di norma prevista entro il limite di 12 mesi) fino a 24 mesi. In ogni caso, tale proroga era subordinata alla conclusione di uno specifico accordo in sede governativa e di un programma inteso alla ricollocazione dei lavoratori, nonché dell'accertamento, da parte del Ministero del lavoro, del concreto avvio, nei primi 12 mesi di trattamento, del piano di gestione delle eccedenze occupazionali;

§       articolo 19, comma 16, che ha attribuito per il 2009 a Italia Lavoro S.p.A. 13 milioni di euro, a carico del Fondo per l’occupazione, come contributo per gli oneri di funzionamento e per i costi generali di struttura;

§       articolo 19 comma 12, che (nell’ambito del limite complessivo di spesa indicato dal comma 9 dello stesso articolo 19[283]), ha destinato,al fine di rendere più efficaci gli strumenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori interessati,una quota di 12 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione, alla concessione, per l'anno 2009,di una indennità, pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile d’integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché alla relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare:

-        per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro;

-        per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile[284].

 

Il comma 23 in esame, nel prorogare l’agevolazione prevista all’articolo 19, comma 12 del D.L. 185/2008, prevede un limite di spesa di 15 milioni di euro (15 milioni di euro sono stati stanziati anche nel 2011[285]).

 

Il comma 24 proroga al 2012 alcuni istituti sperimentali di sostegno al reddito per determinate categorie di lavoratori, previsti dal D.L. 78/2010 e dalla legge finanziaria per il 2010 (L 191/2009) e già prorogati per il 2011 dall’articolo 1, comma 33, della L. 220/2010 (legge di stabilità 2011).

Sono in particolare prorogati per il 2012:

§       l'incremento, stabilito in via sperimentale per il biennio 2009-2010 dall'articolo 1, comma 6, del D.L. 78/2009, dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi nella misura del 20%, pari attualmente all’80% del trattamento perso a seguito della riduzione di orario. Tale intervento è prorogato per l’anno 2012 per 80 milioni di euro;

Per contratti di solidarietà difensivi si intendono quelli collettivi aziendali, stipulati tra imprese industriali rientranti nel campo di applicazione della CIGS e le rappresentanze sindacali, che, a norma dell'articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 , stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale. In relazione a tale riduzione d'orario, di cui sia stata accertata la finalizzazione da parte dell'Ufficio regionale del lavoro, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, concede il trattamento d'integrazione salariale il cui ammontare è determinato nella misura del 60% (attualmente 80%) del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione d'orario.

Tale integrazione opera nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011. L'onere è posto a carico delle risorse per l'anno 2009 e 2010 del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, trasferite al medesimo fondo con la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009. Ad un apposito decreto interministeriale sono demandate le modalità di attuazione del presente comma e il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga disciplinati dall'Accordo tra Stato e Regioni del 12 febbraio 2009 (per una disamina più approfondita dell’Accordo, si rinvia alla scheda relativa all’articolo 1, comma 35);

§       la liquidazione, previsto in via sperimentale per il biennio 2009-2010 dall'articolo 1, comma 8, del D.L. 78/2009, su richiesta, a favore di determinate categorie di lavoratori, del trattamento di integrazione salariale straordinaria per un numero di mensilità pari a quelle deliberate non ancora percepite. I lavoratori interessati sono quelli già percettori del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

I commi 7 e 8 dell’articolo 1 del D.L. 78/2009 hanno introdotto particolari benefici per i lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito che intraprendano attività di impresa, lavoro autonomo o si associno in cooperativa. Entrambi i benefici sono cumulabili con il fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione ai sensi dell'articolo 17 della L. 49/1985[286].

In particolare, il comma 8 ha previsto, in via sperimentale per il biennio 2009-2010, la liquidazione, su richiesta, a favore di determinate categorie di lavoratori, del trattamento di integrazione salariale straordinaria per un numero di mensilità pari a quelle deliberate non ancora percepite. I lavoratori interessati sono quelli già percettori del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria. Lo stesso comma ha stabilito, in caso di crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale, la liquidazione, nel caso in cui il medesimo lavoratore abbia diritto, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della L. 223/1991, all’indennità di mobilità, del trattamento di mobilità per 12 mesi al massimo.

La liquidazione viene erogata a condizione che il lavoratore intraprenda una attività di lavoro autonomo, per l’avviamento di attività autoimprenditoriale o di micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti. Per poter fruire dei richiamati benefici, sussiste l’obbligo di dimissioni da parte del lavoratore dall'impresa di appartenenza nel periodo tra l’ammissione al beneficio e l'erogazione del medesimo.

§       l'intervento a carattere sperimentale di cui all'articolo 1, comma 1, del D.L. 78/2009, concernente la possibilità, da parte dell’impresa di appartenenza, di utilizzare, in via sperimentale per il biennio 2009-2010, i lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento, nel limite di 30 milioni di euro con le modalità definite da decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

I commi da 1 a 4-bis dell’articolo 1 del D.L. 78/2009 hanno recatodisposizioni in materia di formazione professionale per i lavoratori che fruiscono di ammortizzatori sociali. In particolare, al lavoratore spetta un trattamento economico, erogato dai datori di lavoro, pari alla differenza tra il trattamento di sostegno al reddito e la retribuzione. L'inserimento del lavoratore nelle attività formative può avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato in sede di Ministero del lavoro e delle politiche sociali, stipulato dalle medesime parti sociali che sottoscrivono l'accordo relativo agli ammortizzatori.

Si segnala, al riguardo, che il testo non prevede il termine entro il quale il richiamato decreto debba essere emanato.

 

Infine, il comma 25 prevede la proroga al 2012 di specifici interventi a carattere sperimentale di cui all’articolo 2, commi 131, 132, 134 e 151 della legge finanziaria per il 2010 (L 191/2009), già prorogati al 2011 dall’articolo 1, comma 33, della più volte citata L. 220/2010.

Tali interventi concernono:

§      i requisiti previdenziali ai fini della fruizione dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali[287], di cui all'articolo 19, primo comma, del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito dalla L. 6 luglio 1939, n. 1272 (articolo 2, comma 131, della finanziaria 2010).

In particolare, il comma 131, introducendo il comma 2-bis all’articolo 19 del D.L. 185/2008, specifica che, in via sperimentale per il 2010, per l'indennità richiamata ai fini del perfezionamento del requisito contributivo si computano anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane. Lo stesso comma ha individuato altresì i criteri ai fini della quantificazione dei periodi di copertura assicurativa svolti sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, prevedendo di calcolare l'equivalente in giornate lavorative, dividendo il totale dell'imponibile contributivo ai fini della gestione separata nei due anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera;

§      la contribuzione figurativa integrativa (In via sperimentale per l’anno 2010 e fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010) a favore dei lavoratori beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro (ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali) che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, a condizione che accettino un’offerta di lavoro che preveda l’inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle mansione di provenienza (articolo 2, comma 132 della finanziaria 2010)

§      l’estensione, in via sperimentale per l'anno 2010 (e comunque non oltre il 31 dicembre 2010), della riduzione contributiva di cui agli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della L. 23 luglio 1991, n. 223[288], a favore dei datori di lavoro che assumono i beneficiari della indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali che abbiano almeno 50 anni di età (commi 134 e 135 dell’articolo 2 della finanziaria 2010). Le norme prevedono altresì il prolungamento della durata della stessa riduzione contributiva per chi assuma lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, a condizione che gli stessi abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. Il beneficio previdenziale è concesso a domanda nei limiti di 120 milioni di euro per l'anno 2010;

§      l’erogazione da parte dell’INPS, in via sperimentale per il 2010 ed entro il limite di 12 milioni di euro, di uno specifico incentivo a favore dei datori di lavoro, che non abbiano effettuato nei dodici mesi precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e le cui aziende non siano interessate da trattamenti di CIGS, i quali assumano a tempo pieno e indeterminato, senza esservi tenuti, lavoratori destinatari dell'indennità di disoccupazione involontaria e del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini. L’incentivo è pari all’indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato ed escludendo quanto dovuto per contributi figurativi, per il numero di mensilità di trattamento non erogate (articolo 2, comma 151 della finanziaria 2010).

Esso viene erogato, a domanda e nei limiti delle risorse richiamate in precedenza, tramite conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali. In ogni caso, il diritto al beneficio è escluso nelle ipotesi in cui i lavoratori interessati siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da imprese dello stesso o di diverso settore di attività con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero che abbiano con quest'ultima un rapporto di collegamento o controllo ai sensi delle disposizioni codicistiche. Le modalità di attuazione della richiamata procedura sono demandate ad un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze[289]

 

Tali interventi sono prorogati con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, e, nel limite degli importi definiti nello stesso decreto, anche in seguito al monitoraggio degli effetti derivanti dalla sperimentazione degli interventi nel 2011, in ogni modo non superiori a quelli stabiliti per il 2010.

 

Anche in questo caso si segnala che il testo non prevede il termine entro il quale il richiamato decreto debba essere emanato.

 

Il comma 26 dispone, come accennato, la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi da 21 a 25 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal provvedimento in esame.


 

Articolo 33, comma 27
(Fondo prestiti d’onore e borse di studio)

 

 

Il comma 27 incrementa di 150 milioni di euro per l’anno 2012 la dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore e l’erogazione delle borse di studio da ripartire tra le regioni, di cui alla L. n. 147 del 1992[290].

 

L’art. 16, comma 4, della L. n. 390 del 1991[291], ad integrazione delle disponibilità finanziarie destinate dalle regioni, ha istituito presso il MIUR, limitatamente agli anni 1991 e 1992, il Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore[292], stabilendo che il medesimo è ripartito (fra le regioni che hanno attivato le procedure per la concessione dei prestiti) con DPCM, sentita la Conferenza Stato-regioni, in misura non superiore, per ogni regione, allo stanziamento destinato dalla stessa per i prestiti d’onore.

La L. n. 147 del 1992 ha poi esteso agli anni successivi l’applicabilità degli interventi previsti dall’art 16 della L. n. 390 del 1991, quantificando l’onere per gli anni 1993 e 1994 e demandando alla legge finanziaria la determinazione per gli anni successivi.

Successivamente, il comma 89 dell’art. 1 della L. n. 662 del 1996[293]ha consentito la destinazione del Fondo anche alla erogazione di borse di studio previste dall'art. 8[294] della medesima L. n. 390 del 1991, modificandone conseguentemente la denominazione.

Per l’anno 2010 la ripartizione delFondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l’erogazione delle borse di studio – per un totale complessivo di circa 96,7 milioni di euro – è stata disposta dal DPCM 19 gennaio 2011, sulla base dei criteri di riparto indicati all'art. 16 del DPCM del 9 aprile 2001.

 

Nell’ambito del disegno di legge di bilancio 2012 le risorse destinate al Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione dei prestiti d’onore e l’erogazione di borse di studio sono allocate, nello stato di previsione del MIUR, Missione 2 – Istruzione universitaria, Programma 2.1 – Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, sul cap. 1695 (rimodulabile, esposto in tabella C della legge di stabilità)e ammontano, per lo stesso 2012, a 25,0 milioni di euro, con una diminuzione, rispetto alle previsioni assestate per il 2011 (come riportate nell’A.S. 2968[295]), di –87,4 milioni di euro.

Per completezza si ricorda,infatti,che l’art. 1, comma 26, della legge di stabilità 2011 (L. 220/2010) ha disposto l’incremento della dotazione del Fondo di 100 milioni di euro per il 2011.

La nota al cap. 1695 del ddl di bilancio 2012 chiarisce che la variazione è disposta in relazione agli stanziamenti determinati con la tabella C della legge di stabilità 2011, tenuto altresì conto delle somme (euro –818.000) non più spettanti alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 2, comma 109, della legge finanziaria 2010.


 

Articolo 33, commi 28-30
(Ripresa della riscossione dei tributi nelle zone
dell’Abruzzo colpite dal sisma)

 

 

Il comma 28, inserito durante l’esame del provvedimento al Senato, stabilisce che da gennaio 2012 sia ripresa la riscossione dei tributi e dei contributi sospesi in favore dei contribuenti residenti nelle zone dell’Abruzzo colpite dal sisma del 6 aprile 2009, fissando le modalità della riscossione e stabilendo che sia versato il 40 per cento dei tributi e contributi o dei carichi iscritti a ruolo oggetto di sospensione.

 

L’articolo 39 (commi da 1 a 3) del D.L. n. 78/2010 ha disposto, in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009, la proroga al 20 dicembre 2010 del termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari ed al 15 dicembre 2010 del termine della sospensione relativa ai contributi previdenziali ed assistenziali nonché ai premi INAIL in favore delle persone fisiche titolari di redditi d’impresa e di lavoro autonomo e dei soggetti diversi dalle persone fisiche, qualora realizzino un volume di affari non superiore a 200.000 euro.

I successivi commi da 3-bis a 3-quater, richiamati dalle disposizioni in commento, hanno stabilito le modalità di ripresa dei versamenti sospesi, disponendone il pagamento di 120 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, a partire da gennaio 2011. Analoga decorrenza era fissata per gli adempimenti diversi dai versamenti.

Rientrano nell’ambito oggettivo della ripresa della riscossione:

-        tutti i versamenti tributari sospesi;

-        tutti i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi INAIL sospesi;

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 151122 del 23 novembre 2010[296] sono state disciplinate le modalità di versamento delle rate dovute.

Successivamente l’articolo 2, commi 3 e 3-quater del D.L. 225 del 2010[297] ha prorogato i termini per la ripresa dei versamenti sospesi nonché degli adempimenti sospesi ai sensi del citato articolo 39 del D.L. n. 78/2010.

In particolare l’articolo 2, comma 3 ha previsto la sospensione della riscossione delle rate in scadenza tra il 1° gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011 - previste dall'art. 39, commi 3-bis- 3-quater del D.L. n. 78/2010 - stabilendo che la ripresa della riscossione delle rate non versate fosse disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Inoltre, l’articolo 2, comma 3-quater del D. L. 225/2010, ha sospeso da gennaio 2011 a dicembre 2011 i termini relativi degli adempimenti diversi dai versamenti, già sospesi ai sensi del richiamato articolo 39.

Successivamente, l’articolo 2 del DPCM 4 agosto 2011 ha disposto che il versamento delle rate scadenti tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2011, previste dal richiamato articolo 39 (commi da 3-bis a 3-quater) del D.L. n. 78/2010 debba essere effettuato entro il 16 dicembre 2011. A seguito di tale proroga, l’Agenzia delle Entrate (con provvedimento del 2 novembre 2011) ha modificato il precedente provvedimento del 23 novembre 2010 posticipando al 31 dicembre 2011 gli adempimenti diversi dai versamenti.

 

Nel dettaglio, la norma in commento fissa il nuovo termine per la ripresa della riscossione di tributi e contributi sospesi, disciplinandone anche il quantum e le modalità della loro effettuazione.

In particolare:

§      la ripresa della riscossione avverrà dal mese di gennaio 2012;

§      con formulazione simile a quella contenuta nell’articolo 39, comma 3-ter, la riscossione avverrà, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili;

§      i soggetti interessati dovranno versare un ammontare pari al quaranta per cento di ciascun tributo o contributo, al netto di quanto già versato, ovvero di ciascun carico iscritto a ruolo e oggetto di sospensione.

 

I successivi commi 30 e 31 recano la copertura finanziaria del comma 28-.

 

Il comma 30 dispone che le somme versate entro il 31 ottobre 2011 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate nell'allegato 3, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione – coincidente con la data di pubblicazione della legge di stabilità nella Gazzetta Ufficiale - non sono state riassegnate alle pertinenti unità previsionali, sono acquisite definitivamente al bilancio dello Stato.


ALLEGATO 3

 

 

Riepilogo somme versate all'entrata del bilancio dello Stato non riassegnate

 

Disposizioni

Entrate non riassegnate

(dati in milioni di euro)

 

Articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Brevetti)

32.087

Articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Sanzioni Antitrust)

70.714

Articolo 11-bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Sanzioni Autorità energia elettrica e gas)

4.099

Totale

106.900

 

 

Il comma 31 affida a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Dogane l’aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina, sulla benzina senza piombo e sul gasolio utilizzato come carburante (di cui all’allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) in misura tale da determinare maggiori entrate pari a 65 milioni di euro per l’anno 2012.

 

Si ricorda che da ultimo l'Agenzia delle dogane, con determinazione del 28 ottobre 2011, ha stabilito l'aumento di 8,90 euro per mille litri dell'aliquota dell’accisa sulle benzine e sul gasolio usato come carburante, al fine di rimpinguare il fondo di riserva per le spese impreviste[298]. Tale decisione è stata presa dopo che il Consiglio del Ministri del 28 ottobre 2011, deliberato lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito i territori delle Regioni Liguria e Toscana, ha previsto un prelevamento dal predetto fondo di riserva per un importo di 65 milioni di euro.

Dal primo novembre al 31 dicembre le imposte di fabbricazione sulla benzina saranno pari a 622,10 euro per mille litri e di 481,10 euro per mille litri per il gasolio.

 

Si segnala che l’articolo 34, commi da 4 e 5 del provvedimento in esame – alla cui scheda di lettura si rinvia - fissano la misura dell’accisa sulla benzina e sul gasolio per gli anni 2012 e 2013, al fine di fronteggiare l’onere derivante dall’introduzione a regime di agevolazioni fiscali in favore dei distributori di carburante.


 

Articolo 33, comma 31
(Contratto di programma 2009-2011 con Poste italiane)

 

 

Il comma 31, introdotto nel corso dell’esame al Senato, dispone che il contratto di programma 2009-2011, fra Ministero dello sviluppo economico e Poste italiane, è approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa della Unione europea. Agli oneri finanziari si fa carico nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente. Viene inoltre previsto che la norma entrerà in vigore alla data di pubblicazione della legge di stabilità in esame.

 

Nell’ambito del processo di liberalizzazione del settore dei servizi postali, la direttiva 2008/6/CE ha disposto che gli Stati membri non possono concedere o mantenere in vigore diritti esclusivi per la forniture di servizi postali. La direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 58/2011, che, aggiornando la normativa recata dal d.lgs. n. 261/1999, ha affidato, in via transitoria, a Poste italiane il servizio universale per un periodo di quindici anni, ed ha istituito l'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, designata quale autorità di regolamentazione del settore.

Ai sensi dell’articolo 3 del citato D.Lgs. n. 261/1999, deve essere assicurata la fornitura del servizio universale e delle prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, a prezzi accessibili all'utenza. Tale servizio comprende:

a)  la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;

b)  la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;

c)  i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati.

L'onere per la fornitura del servizio universale è finanziato a) attraverso trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato. Gli importi dei trasferimenti sono quantificati nel contratto di programma fra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio universale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente; b) attraverso un fondo di compensazione, alimentato dai fornitori di servizi postali che siano titolari di licenze individuali e di autorizzazione generale.

Il contratto di programma, che viene stipulato fra Poste italiane e il Ministero dello sviluppo economico, è regolato dall’art. 8 del decreto legge n. 487/1993, convertito dalla legge n. 71/1994, il quale prevede che sullo schema di contratto sia acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti.

Con riferimento al contratto di programma 2009-2011, si segnala che il Governo, rispondendo il 29 giugno 2011 ad una interrogazione in Commissione trasporti, ha rilevato che il ritardo nella definizione del nuovo contratto di programma è giustificato dalla particolare funzione svolta da tale contratto, che si è innestato temporalmente nella delicata fase di transizione verso la completa liberalizzazione del mercato postale. Il Ministero, in sede di contrattazione, ha ritenuto necessario armonizzare le iniziative, le innovazioni, le razionalizzazioni contenute nel contratto, con i principi comunitari trasposti nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 58 del 2011. Inoltre, si è ritenuto elemento strategico la conservazione sostanziale del sistema normativo contenuto sia nel decreto ministeriale del 28 giugno 2007, relativo agli standard minimi degli uffici postali nei periodi estivi, sia le condizioni minime di presenza degli uffici postali sul territorio, dettate dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 ottobre 2008. Il Ministero dunque, in sede di contrattazione con Poste Italiane, ha chiesto il sostanziale mantenimento della rete territoriale costituita da circa 14.000 uffici territoriali, che costituiscono un punto di riferimento per la coesione sociale e, in particolar modo, per i comuni più piccoli e/o montani, dopo opportuna valutazione, in sede di contrattazione, del carattere economico-finanziario di tale scelta, relativamente alla determinazione dell'onere del servizio universale.


 

Articolo 33, comma 32
(Policlinici universitari gestiti da Università non statali)

 

 

Il comma 32 introdotto durante l’esame al Senato, dispone, per l’anno 2012, il finanziamento di 70 milioni di euro, in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali, quale concorso dello Stato agli oneri per lo svolgimento delle attività strumentali al perseguimento dei fini istituzionali da parte delle medesime università.

 

In proposito va ricordato che ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 517/1999[299], alle università non statali che gestiscono direttamente policlinici universitari si applica per analogia, la disciplina del decreto medesimo, fatte salve le particolari forme di autonomia statutaria ad esse spettanti. I protocolli d'intesa disciplinano gli ambiti operativi-organizzativi. Non possono in ogni caso essere derogate le disposizioni di cui all'articolo 5, in materia di personale.

 

L’erogazione del finanziamento è subordinata alla sottoscrizione di protocolli di intesa[300] tra le singole università e la regione interessata, che comprendano, eventualmente, la regolazione condivisa di pregressi contenziosi, mentre il riparto del predetto importo tra i citati policlinici è definito con decreto del Ministro della salute di concerto con quello dell’economia e delle finanze.


 

Articolo 33, comma 33
(Finanziamento Ospedale Bambino Gesù)

 

 

Il comma 33, introdotto durante l’esame al Senato, incrementa di 30 milioni di euro, per l’anno 2012, il fondo, per l’erogazione di un contributo annuo fisso a favore dell’ospedale “Bambino Gesù”, di cui all’articolo 22, comma 6, del decreto legge n. 78/2009[301], convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

 

In proposito va ricordato che il citato articolo 22, al comma 6, ha istituito, a decorrere dal 2009, a valere su un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo di 50 milioni di euro, per l’erogazione di un contributo annuo fisso a favore dell’ospedale “Bambino Gesù”; ciò per le riconosciute caratteristiche di specificità ed innovatività dell’assistenza erogata dalla struttura sanitaria citata.


 

Articolo 33, comma 34
(Riduzione del Fondo interventi urgenti e indifferibili)

 

 

Il comma 34 dell’articolo 5 riduce di 18 milioni di euro per il 2012 e di 25 milioni per il 2013 il finanziamento del Fondo esigenze urgenti e indifferibili disposto dall’articolo 1, comma 26-ter del decreto-legge n. 138/2011.

 

L’articolo 1, comma 26-ter del decreto-legge n. 138/2011 ha determinato un finanziamento del Fondo esigenze urgenti in misura pari a 24 milioni per il 2012 e a 30 milioni per il 2013.

Il comma 25-quinquies sopprime altresì la previsione – contenuta nel medesimo articolo 1, comma 26-ter – per cui per il riparto delle predette risorse si applichi la procedura prevista dall'articolo 1, comma 40, quinto periodo, della legge di stabilità 2011.

 

Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 7-quinquies del D.L. n. 5 del 2009 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo (cap. 3071), al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell’istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi.

Relativamente all’anno 2012, si ricorda che il comma 26-ter dell’articolo 1 del decreto legge n. 138/2011 ha incrementato la dotazione del Fondo in oggetto di 24 milioni di euro per l'anno 2012 e di 30 milioni di euro per l'anno 2013. Ai fini del riparto delle risorse del Fondo, il comma prevede che si applichi la procedura prevista dall'articolo 1, comma 40, quinto periodo, della legge di stabilità 2011, legge n. 220/2010[302].

Si ricorda a tal proposito, che la legge di stabilità 2011, all’articolo 1, comma 40, ha finanziato il Fondo in oggetto per l’anno 2011, dotandolo di complessivi 924 milioni di euro. Di tale somma, una quota pari a 874 milioni è stata destinata alle specifiche finalità indicate nell’elenco 1[303] allegato alla medesima legge prevedendosene una ripartizione con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. L’ulteriore quota di 50 milioni è stata destinata al finanziamento di interventi urgenti di riequilibrio socio-economico e sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali (quarto periodo del comma 40)[304]. Alla ripartizione di tale quota la norma ha previsto che si provveda con decreto del Ministro dell'economia e finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario (quinto periodo del comma 40).

Il disegno di legge di bilancio 2012, reca per il Fondo esigenze urgenti ed indifferibili, una dotazione di competenza pari a 24,4 milioni per l’anno 2012, a 30 milioni per l’anno 2013 e nessuna disponibilità per il 2014.

 

Si ricorda che sulla dotazione del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili incide anche l’articolo 5, comma 1 del provvedimento in esame, il quale rifinanzia il predetto Fondo di 1.143 milioni di euro per l'anno 2012.


 

Articolo 33, comma 35
(Contributi associazioni non vedenti)

 

 

Il comma 35, introdotto durante l’esame al Senato, fissa in 2,5 milioni di euro per il 2011 e 3,6 milioni di euro per il 2012, il contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379[305]. Viene contestualmente disposto che il contributo sia attribuito per il 50% all’I.R.I.F.O.R., (Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione Onlus), per il 35% all’I.R.F.A. (Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus) e per il restante 15% all’I.E.R.F.O.P. (Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l’orientamento professionale, Onlus) con l’obbligo per i medesimi degli adempimenti di rendicontazione di cui all’articolo 2 della citata legge 379/1993.

 

Va ricordato che il citato articolo 2 prevede che l'Unione italiana ciechi trasmette entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero dell'interno, cui competono le funzioni di vigilanza sull'Unione stessa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1990, e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la relazione sull'utilizzazione nell'anno precedente del contributo di cui all'articolo 1.

 

Viene disposto che il comma citato entri in vigore alla data di pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale e che, ai maggiori oneri di cui al comma medesimo si provveda a valere sulle risorse del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legge n.185/2008[306].

 

Si tratta del Fondo sociale per occupazione e formazione, che è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione.


 

Articolo 33, comma 36
(Esclusione di alcune spese del comune
di Barletta dal Patto di stabilità )

 

 

Il comma 36, introdotto nel corso dell’esame al Senato, esclude le spese sostenute dal Comune di Barletta per la realizzazione degli interventi conseguenti al crollo del fabbricato di via Roma dal saldo finanziario, in termini di competenza mista, individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno.

Tale esclusione opera nei limiti di 1 milione di euro per l'anno 2011.

 

Per una disamina della disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali si rinvia alla scheda di lettura relativa all’articolo 31.


 

Articolo 33, comma 37
(Sanzioni Patto di stabilità - EXPO Milano 2015)

 

 

Il comma 37 reca disposizioni a favore della provincia e del comune di Milano, coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015, volte ad attenuare per tali enti, in via straordinaria e solo per l'anno 2012, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a), b) e c) dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149[307], per il mancato rispetto del patto di stabilità interno.

 

A tal fine, in caso di mancato rispetto del patto tali enti locali, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a)      sono assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore all'1,5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo (laddove invece la norma generale prevede una percentuale del 3%). Come previsto per tutti gli enti, in caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue e la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

b)      non possono impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni registrati nell'ultimo consuntivo (laddove invece la norma generale fa riferimento agli “impegni effettuati nell’ultimo triennio” );

c)      non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, salvo una specifica deroga prevista proprio in relazione all'indebitamento legato esclusivamente alle opere essenziali connesse al grande evento EXPO Milano 2015, ricomprendendovi altresì eventuali garanzie accessorie all'indebitamento principale. Sono poi confermate le disposizioni applicabili alla generalità degli enti locali, in base alle quali i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente e l’istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione, salvo in tal caso una ulteriore deroga, consequenziale alla disciplina sopra illustrata, “per gli investimenti indispensabili per la realizzazione del grande evento EXPO MILANO 2015”.


 

Articolo 33, comma 38
(Risorse per la proroga della convenzione con Radio Radicale)

 

 

L’articolo 33, comma 38, autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2012, per le finalità di cui all’art. 2, c. 3, del D.L. 194/2009 (L. 25/2010).

Con la disposizione citata sono state stanziate le risorse per la proroga fino al 31 dicembre 2011 della convenzione stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 224 del 1998 tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.A., titolare dell’emittente Radio radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

 

La legge n. 224 del 1998[308], confermando lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri dovevano essere definiti nel quadro dell’approvazione della riforma generale del sistema delle comunicazioni[309], ha disposto, in via transitoria, il rinnovo per un triennio della convenzione a suo tempo stipulata[310] tra il Ministero delle comunicazioni eil Centro servizi Spa,per la trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari. L’onere fu quantificato in 11,5 mld. annui.

Le successive proroghe triennali sono state autorizzate e finanziate con leggi finanziarie[311], ad eccezione dell’ultima, disposta con il c.d. “decreto mille proroghe”.

 

Dal punto di vista della formulazione del testo, sembrerebbe opportuno utilizzare la formulazione dell’art. 2, comma 3, del D.L. 194/2009 che, dunque, sarebbe del seguente tenore: “E’ autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2012 per la proroga della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.a., ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224”. Non appare, infatti, corretto il richiamo delle finalità dell’art. 2, comma 3, dello stesso D.L. 194/2009, poiché esso riguarda la proroga della convenzione fino al 31 dicembre 2011.


 

Articolo 34
(Disposizioni relative alla filiera dei carburanti)

 

 

L’articolo 34, inserito durante l’esame del provvedimento al Senato,reca disposizioni eterogenee relative alla filiera dei carburanti.

Viene in proposito introdotta a regime la deduzione forfettaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione del carburante; si dispone la misura degli aumenti dell’accisa sulla benzina e sul gasolio per gli anni 2012 e 2013; sono previste altre agevolazioni per le transazioni effettuate presso distributori di carburante mediante carte di pagamento.

Deduzione forfettaria per gli esercenti impianti di distribuzione carburante (commi da 1 a 3; comma 6)

I commi da 1 a 3 dell’articolo 34introducono a regime la deduzione forfettaria in favore dei distributori di carburante, originariamente disposta dall’articolo 21, comma 1, della legge n. 448/1998 e successivamente prorogata nel tempo[312].

Da ultimo, tale agevolazione è stata prorogata al 2011 dall’articolo 2, comma 5 del D. L. 225/2010[313].

 

Essa si sostanzia in una deduzione forfetaria dei ricavi indicati all'articolo 85, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986), ovvero dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante (comma 1).

Si segnala che la disposizione in esame fa erroneo riferimento ai “ricavi di cui all’articolo 53” del TUIR, evidentemente riferendosi alla numerazione del Testo Unico antecedente la riforma del 2004. La disciplina dei ricavi è oggi contenuta nell’articolo 85 del TUIR.

 

L'agevolazione viene concessa per tener conto dell’incidenza delle accise sul reddito di impresa dei soggetti distributori.

 

La riduzione forfetaria del reddito deve essere effettuata per un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi:

§      1,1 per cento dei ricavi fino a 1.032.000,00 euro;

§      0,6 per cento dei ricavi oltre 1.032.000,00 euro e fino a 2.064.000,00 euro;

§      0,4 per cento dei ricavi oltre 2.064.000,00 euro.

 

Il comma 2 dispone l’applicazione delle norme così introdotte a decorrere dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2011.

Si prevede inoltre, analogamente a quanto già disposto nelle disposizioni di proroga, che i contribuenti fruitori dell'agevolazione, nel determinare l'acconto dovuto per ciascun periodo di imposta, assumano quale imposta riferita al periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria.

 

Il comma 3,con finalità di coordinamento, novella il citato articolo 2, comma 5 del D.L. 225/2011: si elimina anzitutto il limite di spesa di 24 milioni di euro previsto, in rapporto alla predetta agevolazione, per l’anno 2012. Viene inoltre eliminata la previsione che affidava a un decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate - di stabilire gli i importi della deduzione forfetaria in misura tale da rispettare il predetto limite di spesa.

 

Il comma 6 della disposizione in esame reca la copertura finanziaria dell’agevolazione introdotta, il cui onere è stimato in 41 milioni per l’anno 2012 e in 65 milioni di euro per l’anno 2013; ad esso si provvede mediante aumento dell’accisa sulla benzina e sul gasolio per autotrazione, disposti ai sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo in esame.

Aliquota dell’accisa sui carburanti per gli anni 2012 e 2013

Il comma 4 dell’articolo 34fissa la misura dell’accisa sulla benzina, sulla benzina senza piombo e sul gasolio utilizzato come carburante (di cui all’allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) per gli anni 2012 e 2013.

 

Nella seguente tabella è illustrata l’evoluzione della misura dell’accisa applicabile ai suddetti prodotti energetici, tenendo conto delle norme in esame (misura evidenziata in grassetto)

 

 

fino al 31 ottobre 2011[314]

1° novembre-31 dicembre 2011[315]

1° gennaio-31 dicembre 2012

1° gennaio 31 dicembre 2013

Benzina e benzina con piombo

613,20

622,10

614,20

614,70

Gasolio carburazione

472,10

481,10

473,20

473,70

 

In merito si ricorda che l'Agenzia delle dogane, con determinazione del 28 ottobre 2011, ha stabilito il temporaneo aumento di 8,90 euro per mille litri dell'aliquota dell’accisa sulle benzine e sul gasolio usato come carburante, al fine di rimpinguare il fondo di riserva per le spese impreviste. Tale decisione è stata presa dopo che il Consiglio del Ministri del 28 ottobre 2011, deliberato lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito i territori delle Regioni Liguria e Toscana, ha previsto un prelevamento dal predetto fondo di riserva per un importo di 65 milioni di euro.

Di conseguenza, per un periodo transitorio - dal 1° novembre al 31 dicembre 2011 - le imposte di fabbricazione sulla benzina ammontano a 622,10 euro per mille litri (481,10 euro per mille litri per il gasolio).

 

Il comma 5 dispone che, in rapporto alle predette modifiche delle aliquote non trovino applicazione i limiti agli eventuali aumenti erariali dell'accisa sulla benzina per autotrazione di cui all’articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge n. 662 del 1996[316].

Tale norma stabilisce che eventuali aumenti erariali dell’accisa abbiano effetto, nelle regioni che hanno istituito tale imposta, solo per la differenza tra l’aumento erariale e la misura dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione.

In conseguenza della disapplicazione prevista dalla norma in esame, l’eventuale modifica dell’aliquota dell’accisa sulla benzina si somma ad eventuali imposte regionali sulla benzina vigenti nelle regioni a statuto ordinario[317].

Infine, il comma in esame reca disposizioni in favore di alcune categorie di soggetti esercenti l’attività di trasporto.

Viene a tal fine disposto il rimborso del maggior onere derivante dagli aumenti di accisa sul gasolio nei confronti di:

§      soggetti esercenti le attività di trasporto merci (articolo 5, comma 1 del decreto-legge n. 452 del 2001[318]) con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

Si ricorda che il citato comma 1 prevede una riduzione dell'aliquota dell'accisa prevista per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate;

§      enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto pubblico locale (di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422[319], e relative leggi regionali di attuazione, norme richiamate dall’articolo 5, comma 2 del D.L. 452/2001);

§      imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale, (di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822[320], al Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992[321], e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997, tutti richiamati dall’articolo 5, comma 2 del D.L. 452/2001);

§      enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone (articolo 5, comma 2 del D.L. 452/2001).

 

Il rimborso viene disposto con le modalità previste dall’articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo n. 26 del 2007, ai sensi del quale esso può venir effettuato anche in compensazione, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti da apposito regolamento (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci).

 

Si segnala che altre disposizioni in materia di aumenti di accisa sui carburanti sono recate dall’articolo 25-bis, comma 3 del provvedimento in esame, alla cui scheda di lettura si rinvia.

Transazioni effettuate presso distributori di carburante con carte di pagamento

Il comma 7 dell’articolo 34dispone la gratuità per l’acquirente e per il venditore delle transazioni, effettuate presso distributori di carburante, mediante carte di pagamento e per importi inferiori a cento euro.

Sotto il profilo della formulazione della norma, occorrerebbe specificare che la “gratuità” delle transazioni riguarda il mancato addebito al titolare dell’impianto – e, indirettamente, al cliente dei costi relativi all’utilizzo di carte di pagamento applicati dagli intermediari.


 

Articolo 35, comma 1
(Tabelle A e B)

 

 

Il comma 1 dispone in ordine all’entità dei fondi speciali, ossia gli strumenti contabili, disciplinati dall’articolo 18 della nuova legge di contabilità, mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

La determinazione degli importi dei fondi speciali in apposite Tabelle del disegno di legge di stabilità è prevista dall'articolo 11, comma 3, lettera c), della nuova legge di contabilità (legge n. 196 del 2009).

 

Con il comma in esame si provvede a determinare gli importi da iscrivere nei fondi speciali per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, determinati nelle misure indicate per la parte corrente nella Tabella A e per quella in conto capitale nella Tabella B allegate al disegno di legge di stabilità, ripartite per Ministeri.

 

In sede di relazione illustrativa al disegno di legge di stabilità (A.S. 2968) sono indicate le finalizzazioni, vale a dire i provvedimenti per i quali viene preordinata la copertura. Ulteriori finalizzazioni possono essere specificate nel corso dell’esame parlamentare, con riferimento ad emendamenti che incrementano la dotazione dei fondi speciali. In ogni caso le finalizzazioni non hanno efficacia giuridica vincolante. Attraverso i fondi speciali viene quindi delineata la proiezione finanziaria triennale della futura legislazione di spesa che il Governo intende presentare al Parlamento.

Per quanto riguarda la struttura delle due Tabelle, si evidenzia che la nuova legge di contabilità non ha modificato in modo sostanziale la disciplina relativa ai fondi speciali, atteso che l’articolo 18 della nuova legge di contabilità riproduce sostanzialmente quanto previsto al riguardo dalla precedente normativa contabile.

 

Nel testo del disegno di legge di stabilità per il 2012 presentato dal Governo (A.S. 2968), gli importi della Tabella A ammontano complessivamente a 98,8 milioni per il 2012, a 195,2 milioni per il 2013 e a 236,8 milioni di euro per il 2014.

A seguito delle modifiche apportate dal Senato, gli importi della Tabella A ammontano complessivamente a 91,2 milioni di euro per il 2012, a 122,6 milioni per il 2013 e a 164,2 milioni per il 2014.

 

Si segnala che le Tabelle A e B comprendono gli effetti riduttivi rispetto alla legislazione vigente, quantificati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2011, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

(importi in migliaia di euro)


Tabella A

2012

2013

2014

Bilancio a legislazione vigente

123.860

202.941

252.941

Riduzione ex D.L. 138/2011

25.039

7.710

16.099

D.d.l. di stabilità (A.S. 2968)

98.882

195.231

236.842

Testo approvato dal Senato (A.C. 4773)

91.122

122.631

164.242

 

 

Per quanto riguarda la Tabella B, il disegno di legge di stabilità per il 2012 prevedeva, nel testo presentato dal Governo (A.S. 2968) importi pari a 317,8 milioni di euro per il 2012, 474,3 milioni di euro per il 2013 e 961,6 per il 2014.

A seguito delle modifiche apportate dal Senato gli importi della Tabella B ammontano complessivamente a 317,8 milioni per il 2012, a 449,3 milioni per il 2013 e a 961,6 milioni per il 2014.

 

Rispetto alla legislazione vigente, la Tabella B del disegno di legge di stabilità non prevede stanziamenti aggiuntivi sui Fondi speciali.

(importi in migliaia di euro)

Tabella B

2012

2013

2014

Bilancio a legislazione vigente

461.000

493.000

993.000

Riduzione ex D.L. 138/2011

143.192

18.730

31.378

Disegno di legge di stabilità (A.S. 2968)

317.808

474.270

961.622

Testo approvato dal Senato (A.C. 4773)

317.808

449.270

961.622

 

 

Nelle tabelle seguenti sono riportati, suddivisi per Ministero, gli importi degli accantonamenti di parte corrente e di conto capitale, come determinati nel bilancio a legislazione vigente, nel disegno di legge di stabilità presentato dal Governo (A.S. 2968) e nel testo approvato dal Senato (A.C. 4773). Gli importi sono espressi in migliaia di euro.

 


TABELLA A – FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(migliaia di euro)

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

2012

2013

2014

Bilancio a legislazione vigente

49.468

118.768

118.768

Riduzione ex D.L. 138/2011

10.000

4.512

7.559

Disegno di legge di stabilità (A.S. 2968)

39.468

114.256

111.209

Testo approvato dal Senato (A.C. 4773)

39.468

47.256

44.209

Finalizzazioni:

L'accantonamento comprende le risorse a favore del progetto "De tax" per interventi sanitari nei Paesi poveri, le risorse per garantire l'applicazione della sentenza della corte Costituzionale n. 238 del 2009 riguardante l'IVA sulla tariffa di origine ambientale (TIA); per il provvedimento relativo a "Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili" (A.C. 82; A.S. 2206); per il provvedimento relativo a "Misure per il sostegno dello sviluppo di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di idrogeno e carburanti ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica" (A.C. 2184); per il provvedimento relativo a "Concessione di contributi per il finanziamento della ricerca sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo" (legge 23 settembre 2011, n. 169); per il provvedimento relativo a "Modifica dell'articolo 9 della legge 23 agosto 2004, in materia di incentivi per favorire, nelle regioni dell'Arco alpino, il reclutamento di militari volontari in ferma prefissata da destinare ai reparti delle truppe alpine" (A.C. 607) e, infine, per quello riguardante " Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni" (A.C. 841).

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

2012

2013

2014

Bilancio a legislazione vigente

40.000

40.000

40.000

Riduzione ex D.L. 138/2011

8.086

1.520

2.546

Disegno di legge di stabilità (A.S. 2968)

31.914

38.480

37.454

Testo approvato dal Senato (A.C. 4773)

28.914

38.480

37.454

Finalizzazioni:

L'accantonamento è preordinato per l'applicazione delle sentenze della corte Costituzionale n. 306/2008 e n. 11/2009, nonché per il provvedimento concernente "Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito" (A. C. 2424; A.S. 2514); per il provvedimento relativo a "Norme in materia di previdenza e tutela della maternità per gli atleti non professionisti" (A.C. 4019; A.S. 2829) e per il provvedimento concernente " Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza" (A.S. 272).

 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

 

2012

2013

2014

Bilancio a legislazione vigente

28.392

38.173

38.173

Riduzione ex D.L. 138/2011

5.739

1.450

2.430

Disegno di legge di stabilità (A.S. 2968)

22.653

36.723

35.743

Testo approvato dal Senato (A.C. 4773)

22.653

36.723

35.743

Finalizzazioni:

L'accantonamento comprende le risorse necessarie per l'adozione della "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010" (A.C. 4142; A.S. 2857, approvato definitivamente il 29 settembre 2011, non ancora pubblicato); per l'adozione della "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007" (A.C. 4373; A.S. 2860, approvato definitivamente il 29 settembre 2011, non ancora pubblicato); per l' "Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani" (A.S. 2720; A.C. 4534); per la " Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia culturale, scientifica, tecnologica e nei settori dell'istruzione e dell'informazione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait il 7 dicembre 2005" (A.S. 2742; A.C. 4591); per la " Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone di mutua assistenza amministrativa e cooperazione in materia doganale, fatto a Roma il 15 dicembre 2009"; per la "Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009" (A.C. 4624); per la " Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991" (A.S. 1474; A.C. 2451), nonché per la realizzazione di interventi diversi.

 


MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

 

2012

2013

2014

Bilancio a legislazione vigente

-

-

50.000

Riduzione ex D.L. 138/2011

-

-

3.182

Disegno di legge di stabilità (A.S. 2968)

-

-

46.818

Testo approvato dal Senato (A.C. 4773)

 

 

46.818

Finalizzazioni:

L'accantonamento comprende le risorse per le scuole non statali.

 

MINISTERO DELL'INTERNO

 

2012

2013

2014

Bilancio a legislazione vigente

6.000

6.000

6.000

Riduzione ex D.L. 138/2011

1.213

228

382

Disegno di legge di stabilità (A.S. 2968)

4.787

5.772

5.618

Testo approvato dal Senato (A.C. 4773)

87

172

18

Finalizzazioni:

L'accantonamento è costituito dalle risorse finalizzate al provvedimento concernente "Disposizioni in favore dei territori di montagna" (A.C. 41; A.S. 2566).

 

 

TABELLA B - FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(migliaia di euro)

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

2012

2013

2014

Bilancio a legislazione vigente

128.000

130.000

630.000

Riduzione ex D.L. 138/2011

39.758

4.939

8.274

Disegno di legge di stabilità (A.S. 2968)

88.242

125.061

621.726

Testo approvato dal Senato (A.C. 4773)

88.242

125.061

621.726

Finalizzazioni:

L’accantonamento è finalizzato per consentire all'Italia la partecipazione a banche e fondi internazionali, per il finanziamento di interventi diversi nonché per il provvedimento concernente "Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni" (A.C. 841).

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

2012

2013

2014

Bilancio a legislazione vigente

50.000

50.000

50.000

Riduzione ex D.L. 138/2011

15.531

1.900

3.182

Disegno di legge di stabilità (A.S. 2968)

34.469

48.100

46.818

Testo approvato dal Senato (A.C. 4773)

34.469

44.657

46.818

Finalizzazioni:

L'accantonamento è preordinato per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in ASU nella città di Napoli.

 

MINISTERO DELL'INTERNO

 

2012

2013

2014

Bilancio a legislazione vigente

103.000

103.000

103.000

Riduzione ex D.L. 138/2011

31.993

3.913

6.556

Disegno di legge di stabilità (A.S. 2968)

71.007

99.087

96.444

Testo approvato dal Senato (A.C. 4773)

71.007

91.993

96.444

Finalizzazioni:

L'accantonamento è preordinato per consentire la fornitura gratuita di libri di testo, nonché per il provvedimento concernente " Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza" (A.S. 272).

 

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 

2012

2013

2014

Bilancio a legislazione vigente

110.000

210.000

210.000

Riduzione ex D.L. 138/2011

34.167

7.978

13.366

Disegno di legge di stabilità (A.S. 2968)

75.833

202.022

196.634

Testo approvato dal Senato (A.C. 4773)

75.833

187.559

196.634

Finalizzazioni:

L'accantonamento è preordinato per interventi a favore della difesa del suolo, per interventi di bonifica e ripristino dei siti inquinati nonché per il provvedimento concernente " Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni" (A.C. 54; A.S. 2671).

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

2012

2013

2014

Bilancio a legislazione vigente

70.000

-

-

Riduzione ex D.L. 138/2011

21.743

-

-

Disegno di legge di stabilità (A.S. 2968)

48.257

-

-

Testo approvato dal Senato (A.C. 4773)

48.257

-

-

Finalizzazioni:

L'accantonamento è preordinato per il provvedimento concernente "Disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia" (A.C. 169; A.S. 2862) e per il provvedimento concernente " Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni" (A.C. 54; A.S. 2671).


 

Articolo 35, comma 2
(
Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente
Tabella C
)

 

 

Il comma 2 reca l’approvazione della Tabella C, recante la determinazione delle dotazioni finanziarie da iscrivere in bilancio delle leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi della nuova normativa contabile.

Si ricorda che l'articolo 11, comma 3, lett. d), della nuova legge di contabilità (legge n. 196/2009) prevede tra i contenuti propri della legge di stabilità, la determinazione, in apposita tabella, degli stanziamenti annui (per il triennio finanziario di riferimento) delle leggi di spesa permanente, con le relative aggregazioni per programma e per missione, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, con esclusione delle spese obbligatorie.

Il contenuto della Tabella C rispetto alla precedente disciplina contabile contenuta nell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468 del 1978, è dunque più limitato, in quanto la nuova legge di contabilità ha escluso che essa possa contenere spese di carattere obbligatorio.

 

In base a quanto detto, per ogni singola autorizzazione legislativa ivi contenuta, la Tabella C ne determina lo stanziamento al netto delle spese obbligatorie.

Le restanti risorse comunque autorizzate in favore della legge, considerate di natura obbligatoria, vengono determinate dalla legge di bilancio ed iscritte in un capitolo apposito.

Lo stanziamento complessivamente autorizzato in favore di ciascuna legge di spesa permanente esposta in Tabella C va dunque calcolato quale sommadell’importo quantificato in Tabella C, quale stanziamento di natura non obbligatoria, e dell’importo determinato dalla legge di bilancio, quale stanziamento di natura obbligatoria.

La relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2012 afferma che con riferimento agli stanziamenti di bilancio aventi natura obbligatoria degli enti pubblici, a differenza del precedente anno, in cui la previsione era rapportata, in assenza di specifica comunicazione da parte delle amministrazioni, ad una percentuale dello stanziamento delle spese di natura obbligatoria, nell’attuale disegno di legge di bilancio, per la formulazione delle previsioni, le amministrazioni sono state tenute ad indicare l’ammontare di tali spese. In assenza delle predette comunicazioni, la relazione osserva che sono stati utilizzati i dati degli ultimi consuntivi approvati degli enti interessati.

 

La Relazione illustrativa al disegno di legge di stabilità 2012 (A.S. 2968) evidenzia che la Tabella C, come le Tabelle A, B ed E, concorrono alla realizzazione degli effetti di riduzione della spesa disposti dall’articolo 3 del provvedimento in esame.

 

La Tabella C del disegno di legge di stabilità per il 2012 presentato dal Governo (A.S. 2968) prevedeva un ammontare complessivo di stanziamenti pari a 7.212 milioni di euro per il 2012, a 4.055,3 milioni di euro per il 2013 e a 4.066,5 milioni di euro per il 2014.

 

A seguito delle modifiche apportate nel corso dell’esame al Senato (A.C. 4773) gli importi definitivi della tabella C sono stati determinati in 7.250,5 milioni di euro per il 2012, 4.076,6 milioni di euro per il 2013 e 4.082,5 milioni di euro per il 2014.

 

Le modifiche disposte nel corso dell’iter hanno riguardato le seguenti voci di spesa:

§      Ministero dell’ambiente (Missione Sviluppo sostenibile):

-        L. 979/1982: Disposizioni per la difesa del mare (capp. 1644, 1646): aumento di 6,5 milioni nel 2012, di 3,7 milioni nel 2013 e di 1,4 milioni nel 2014;

-        D.L. 2/1993: Commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (capp. 1388, 1389): aumento di 17.000 euro nel 2012, di 14.000 euro nel 2013 e riduzione di 26.000 euro nel 2014;

-        L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (cap. 1551): aumento di 2,4 milioni nel 2012, 1,4 milioni nel 2013 e di 1,8 milioni nel 2014.

§      Ministero dell’economia (Missione Servizi istituzionali e generali delle PA)

-        L. 146/1980, art. 36: Assegnazione a favore dell'ISTAT (24.4 - cap. 1680): aumento di 10 milioni per il 2012.

* * *

Nella tabella che segue sono esposti gli importi delle dotazioni di ciascuna autorizzazione di spesa di Tabella C per l’anno 2012, poste a raffronto con le originarie previsioni di spesa per il 2011 e per il 2012 iscritte nella Tabella C della legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010).

Ai fini del raffronto è stato individuato, per ciascuna norma, il corrispondente capitolo di bilancio recante le poste di spesa di natura obbligatoria.

 


Si osserva che nella Tabella C del disegno di legge di stabilità 2012 non figurano più talune autorizzazioni legislative di spesa che invece trovavano esposizione nella Tabella C della legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010). Si tratta, in particolare, delle seguenti voci:

§       R.D. 263/1928, art. 17, co. 1: Amministrazione e contabilità del Corpo dell’Arma dei Carabinieri (1.1 - cap. 4840/Difesa);

§       D.Lgs. 66/2010: Codice dell’ordinamento militare, art. 551: Fondo Scorta (1.6 - cap. 1253/Difesa);

§       L. 721/1954: Istituzione del fondo scorta per le capitanerie di porto (4.1 - cap. 2121/Infrastrutture e trasporti);

§       L. 451/1959: Istituzione del 'Fondo Scorta' per il personale della Polizia di Stato (3.1 - cap. 2674/Interno);

§       L. 968/1969 e D.L. 361/1995: Fondo scorta Corpo nazionale Vigili del Fuoco (4.2 - cap. 1916/Interno).

 

 

 

2011

2012

2012

 

Tab. C
Legge 220/10

Tab. C
Legge 220/10

Tab. C
A.C. 4773
 Spese non obbligatorie

Bilancio
A.C. 4774
Spese obbligatorie

Totale



ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

 

 

 

 

Presidenza del Consiglio dei ministri

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

L. 230/1998, art. 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza - fondo nazionale per il servizio civile (21.3 – cap. 2185)

110.861

112.995

68.812

-

68.812

D.Lgs. 303/1999: Ordinamento Presidenza del Consiglio dei Ministri (21.3 – cap. 2115)

70.886

72.251

41.500

300.423 (cap. 2120)

341.923

 

 

 

 

 

 

RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI

 

 

 

 

 

Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

L. 38/2001, art. 16 comma 2: Tutela della minoranza linguistica slovena - contributo alla regione Friuli Venezia Giulia ( 2.3 cap. 7513/p)

2.808

2.808

2.808

-

2.808

Rapporti finanziari con enti territoriali

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

L. 353/2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (2.5 cap. 2820)

4.078

4.161

2.711

-

2.711

L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO

 

 

 

 

 

Cooperazione allo sviluppo

 

 

 

 

 

Ministero degli affari esteri

 

 

 

 

 

L. 7/1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (1.2 - capitoli vari di parte corrente)

175.801

179.230

86.515

-

86.515

L. 49/1987: Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo (1.2 - 7168, 7169)

531

531

320

-

320

Cooperazione economica e relazioni internazionali

 

 

 

 

 

Ministero degli affari esteri

 

 

 

 

 

L. 794/1966: Costituzione dell’istituto italo - latino - americano (1.3 - cap. 3751)

2.097

2.137

1.900

-

1.900

Promozione della pace e sicurezza internazionale

 

 

 

 

 

Ministero degli affari esteri

 

 

 

 

 

L. 140/1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (1.4 - cap. 3399)

238

243

243

-

243

Integrazione europea

 

 

 

 

 

Ministero degli affari esteri

 

 

 

 

 

L. 960/1982: Ratifica accordi di Osimo tra Italia e Jugoslavia (1.5 - cap. 4543, 4545)

1.682

1.714

1.036

-

1.036

Coordinamento dell’Amministrazione in ambito internazionale

 

 

 

 

 

Ministero degli affari esteri

 

 

 

 

 

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (1.10 - cap. 1163)

2.213

2.256

2.256

-

2.256

 

 

 

 

 

 

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

 

 

 

 

 

Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare

 

 

 

 

 

Ministero della difesa

 

 

 

 

 

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (1.5 - cap. 1352)

992

261

261

-

261

D.Lgs. 66/2010: Codice dell’ordinamento militare, art. 565: Contributo a favore dell'Organizzazione Idrografica Internazionale - IHO (1.5 – cap. 1345)

65

66

66

-

66

Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

 

 

 

 

 

Ministero della difesa

 

 

 

 

 

D.Lgs. 66/2010: Codice dell’ordinamento militare, art. 559: Finanziamento Agenzia industrie difesa (1.6 - capp. 1360 e 7145)

6.495

6.610

6.610

-

6.610

 

 

 

 

 

 

GIUSTIZIA

 

 

 

 

 

Amministrazione penitenziaria

 

 

 

 

 

Ministero della giustizia

 

 

 

 

 

D.P.R. 309/1990, art. 135: Programmi di prevenz. e cura dell'AIDS, di recupero e reinserimento detenuti tossico- dipendenti (1.1-cap.1768)

4.311

4.394

2.000

-

2.000

 

 

 

 

 

 

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

 

 

 

 

 

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

 

 

 

 

 

Ministero delle infrastrutture e trasporti

 

 

 

 

 

L. 267/1991, art. 2, co. 1: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (4.1 - cap. 2179)

909

927

927

-

927

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia

 

 

 

 

 

Ministero dell’interno

 

 

 

 

 

D.P.R. 309/1990, art. 101: Prevenzione e repressione traffico sostanze stupefacenti (3.3 - capp. 2668 e 2815)

1.336

1.362

1.362

-

1.362

 

 

 

 

 

 

SOCCORSO CIVILE

 

 

 

 

 

Protezione civile

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

D.L. 142/1991, art. 6, co. 1: Reintegro Fondo protezione civile (6.2 –- cap. 7446/p)

116.219

116.219

70.776

-

70.776

D.L. 90/2005, art. 4, co. 1: Disposizioni in materia di protezione civile (6.2– cap. 2184)

3.456

3.523

2.145

-

2.145

 

 

 

 

 

 

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

 

 

 

 

 

Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca

 

 

 

 

 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

 

 

 

 

 

L. 267/1991, Art. 1, co. 1: Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.2 capitoli vari)

6.096

6.214

6.214

-

6.214

Sostegno al settore agricolo

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

D.Lgs. 165/1999 e D.Lgs. 188/2000: Agenzia per erogazioni in agricoltura (AGEA) (7.1–-cap. 1525)

23.766

24.224

60.973

21.000
(cap. 1526)

81.973

Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione

 

 

 

 

 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

 

 

 

 

 

L. 549/1995, art. 1, co. 43 : Contributi ad enti ed altri organismi (1.5 - cap. 2200)

2.453

2.500

2.500

-

2.500

D.Lgs. 454/1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura (1.5 - cap. 2083)

16.479

16.898

13.000

90.253
(cap. 2084)

103.253

 

 

 

 

 

 

REGOLAZIONE DEI MERCATI

 

 

 

 

 

Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

 

 

 

 

 

Ministero dello sviluppo economico

 

 

 

 

 

L. 287/1990, art. 10, co. 7: Finanziamento autorità garante concorrenza e mercato (3.1 - cap. 2275)

16.836

17.160

16.150

-

16.150

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (3.1 - cap. 2280)

344

351

351

-

351

 

 

 

 

 

 

DIRITTO ALLA MOBILITÀ

 

 

 

 

 

Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo

 

 

 

 

 

Ministero delle infrastrutture e trasporti

 

 

 

 

 

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (2.3 - cap. 1952)

111

113

54

-

54

D.Lgs. 250/1997, art. 7: Istituzione ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (2.3 - cap. 1921/p)

10.043

10.236

10.236

50.976
(cap. 1923)

61.212

Sostegno allo sviluppo del trasporto

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

L. 128/1998, art. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (9.1 – cap. 1723)

362

369

225

2.296
(cap. 1725)

2.521

Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

 

 

 

 

 

Ministero delle infrastrutture e trasporti

 

 

 

 

 

D.L. 535/1996: Contributo al centro internazionale radio medico CIRM (2.6 - cap. 1850)

71

72

72

490
(cap. 1851)

562

 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONI

 

 

 

 

 

Sostegno all'editoria

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

L. 67/1987: Editoria (11.2 - capp. 2183 e 7442)

190.660
(+105.000)

194.033

118.163

-

118.163

L. 249/1997: Istituzione dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme dei sistemi delle tele­comunicazioni e radiotelevisivo (11.2 –- cap. 1575)

164

167

157

-

157

 

 

 

 

 

 

COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNA­ZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO

 

 

 

 

 

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

 

 

 

 

 

Ministero dello sviluppo economico

 

 

 

 

 

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (4.2 - cap. 2501)

12.054

12.286

10.286

-

10.286

L. 68/1997, art. 8, co. 1, lett. A: Spese funzionamento ICE (4.2 - cap. 2530)

14.588

14.869

14.869


59.478
(cap. 2532)

74.347

L. 68/1997, art. 8, co. 1, lett. B: Attività promozio­nale delle esportazioni italiane (4.2 - cap. 2531)

36.807

37.516

37.516

-

37.516

 

 

 

 

 

 

RICERCA E INNOVAZIONE

 

 

 

 

 

Ricerca in materia ambientale

 

 

 

 

 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

 

 

 

 

 

D.L. 112/2008, art. 28, co. 1: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (2.1 - capp. 3621 e 8831)

34.426

34.747

29.630

54.583
(cap. 3623)

84.213

Ricerca in materia di beni e attività culturali

 

 

 

 

 

Ministero per i beni e le attività culturali

 

 

 

 

 

D.P.R. 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (2.1 - capp. 2040, 2041, 2043)

1.906

1.942

1.942

-

1.942

Ricerca scientifica e tecnologica di base

 

 

 

 

 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

 

 

 

 

 

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (3.3 - cap. 1679)

4.492

4.578

4.578

-

4.578

D.Lgs. 204/1998: Programmazione e valutazione della politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (3.3 - cap. 7236)

1.792.713

1.792.713

1.824.004

-

1.824.004

Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale

 

 

 

 

 

Ministero dello sviluppo economico

 

 

 

 

 

L. 282/1991, D.L. 496/1993 e D.L. 26/1995: Riforma dell'ENEA (7.1 - cap. 7630)

166.693

167.421

158.921

-

158.921

Ricerca di base e applicata

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

D.Lgs. 39/1993, art. 4: Istituzione delle Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione (12.1 – cap. 1707/p)

1.495

1.524

1.524

7.094
(cap. 1716)

8.618

Ricerca per la didattica

 

 

 

 

 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

 

 

 

 

 

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti e altri organismi - ricerca per la didattica (3.1 - cap. 1261)

1.533

1.563

1.563

-

1.563

Ricerca per il settore della sanità pubblica

 

 

 

 

 

Ministero della salute

 

 

 

 

 

D.P.R. 613/1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (2.1 - cap. 3453)

26.474

26.984

10.348

-

10.348

D.Lgs. 502/1992, art. 12: Fondo da destinare ad atti­vità di ricerca e sperimentazione (2.1 - cap. 3392)

300.459

306.242

286.242

-

286.242

D.Lgs. 267/1993: Riordinamento Istituto Superiore di Sanità (2.1 - cap. 3443)

18.542

19.389

18.739


90.708
(cap. 3444)

109.477

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti e altri organismi (2.1 - cap. 3412)

4.240

4.322

4.370

-

4.370

D.L. 17/2001, art. 2, co. 4: Agenzia servizi sanitari regionali (2.1 - cap. 3457)

723

737

838

-

838

 

 

 

 

 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

 

 

 

 

 

Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell’ecosistema

 

 

 

 

 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

 

 

 

 

 

L. 979/1982: Disposizioni per la difesa del mare (1.10 - capp. 1644, 1646)

21.290

21.700

16.971

-

16.971

D.L. 2/1993: Commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (1.10 - capp. 1388, 1389)

218

220

154

-

154

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (1.10 - cap. 1551)

6.868

7.000

5.721

70.013
(cap. 1552)

75.734

CASA E ASSETTO URBANISTICO

 

 

 

 

 

Politiche abitative

 

 

 

 

 

Ministero delle infrastrutture e trasporti

 

 

 

 

 

L. 431/1998 art.. 11, co. 1: Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili ad uso abitativo (3.1 - cap. 1690)

32.916

33.940

-

-

-

 

 

 

 

 

 

TUTELA DELLA SALUTE

 

 

 

 

 

Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti

 

 

 

 

 

Ministero della salute

 

 

 

 

 

L. 434/1998, art. 1, co. 2: Finanziamento interventi prevenzione del randagismo (1.2 - cap. 5340)

785

801

779

-

779

Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano

 

 

 

 

 

Ministero della salute

 

 

 

 

 

D.L. 269/2003, art. 48, co. 9: Agenzia Italiana del Farmaco (1.4 - capp. 3458 e 7230)

6.364

6.976

6.976

23.674
(cap. 3461)

30.650

 

 

 

 

 

 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E PAESAGGISTICI

 

 

 

 

 

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo

 

 

 

 

 

Ministero per i beni e le attività culturali

 

 

 

 

 

L. 163/1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2 – cap. vari)

258.610

262.465

411.464

-

411.464

Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria

 

 

 

 

 

Ministero per i beni e le attività culturali

 

 

 

 

 

L. 190/1975: Biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma (1.10 - cap. 3610)

1.309

1.334

1.334

-

1.334

D.P.R. 805/1975: Assegnazioni per il funzionamen­to degli istituti centrali del Ministero (1.101 - cap. 3611)

1.526

1.555

1.555

-

1.555

L. 466/1988: Contributo Accademia nazionale dei Lincei (1.10 - cap. 3630)

1.148

1.170

1.670

-

1.670

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi a enti e altri organismi (1.10 - cap. 3670, 3671)

12.056

8.986

18.536

-

18.536

Valorizzazione del patrimonio culturale

 

 

 

 

 

Ministero per i beni e le attività culturali

 

 

 

 

 

L. 77/2006, art. 4, co. 1: Interventi in favore dei siti italiani inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", dell'UNESCO (1.13 - capp. 1442 e 7305)

1.961

1.964

1.964

-

1.964

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE SCOLASTICA

 

 

 

 

 

Istituzioni scolastiche non statali

 

 

 

 

 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

 

 

 

 

 

L. 181/1990: Funzionamento della scuola europea di Ispra - Varese (1.9 - cap. 2193)

321

327

316

-

316

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

 

 

 

 

 

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria

 

 

 

 

 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

 

 

 

 

 

L. 394/1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1 - cap. 1709)

5.267

5.368

5.183

-

5.183

L. 147/1992: Norme sul diritto agli studi universitari (2.1 - cap. 1695)

25.245

25.773

24.955

-

24.955

Legge 338/2000, art. 1 co. 1: Alloggi e residenze per studenti universitari (2.1 - cap. 7273)

18.660

18.660

18.016

-

18.016

Sistema universitario e formazione post-universitaria

 

 

 

 

 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

 

 

 

 

 

L. 245/1990: Piano triennale di sviluppo dell'Università e attuazione Piano quadriennale 1986-1990 (2.3 - cap. 1690)

43.926

44.772

36.882

-

36.882

L. 243/1991: Università non statali legalmente riconosciute (2.3 - cap. 1692)

60.867

62.039

62.039

-

62.039

 

 

 

 

 

 

DIRITTI SOCIALI, SOLIDARIETÀ SOCIALE E FAMIGLIA

 

 

 

 

 

Protezione sociale per particolari categorie

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

L. 16/1980 e L. 137/2001: Indennizzi e incentivi per i cittadini ed imprese danneggiate dall’esecu­zione del trattato di pace (17.1 -- cap. 7256)

13.278

13.278

8.086

-

8.086

Sostegno alla famiglia

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

D.L. 223/2006, art. 19 comma 1: Fondo per le politiche della famiglia, per le pari opportunità e per le politiche giovanili, sostegno alla famiglia (17.3 - cap. 2102)

51.475

52.536

31.994

-

31.994

Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

D.Lgs. 196/2003: Codice in materia di protezione dei dati personali (17.4- cap. 1733)

9.520

9.703

9.132

-

9.132

D.L. 223/2006, art. 19 comma 1: Fondo per le politiche della famiglia, per le pari opportunità e per le politiche giovanili - (17.4 - cap. 2108)

17.156

17.198

10.473

-

10.473

Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale della spesa sociale, ecc

 

 

 

 

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

 

 

 

 

 

L. 285/1997, art. 1: Diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza (4.5 - cap. 3527)

39.205

39.960

39.960

-

39.960

L. 328/2000: art. 20, co. 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.5 - cap. 3671)

73.875
(+200.000)

69.954

69.954

-

69.954

POLITICHE PREVIDENZIALI

 

 

 

 

 

Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali

 

 

 

 

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

 

 

 

 

 

L. 335/1995, art. 13: Riforma del sistema pensioni­stico - Vigilanza sui fondi pensione (2.2 cap. 4332)

296

302

284

-

284

 

 

 

 

 

 

POLITICHE PER IL LAVORO

 

 

 

 

 

Politiche attive e passive del lavoro

 

 

 

 

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

 

 

 

 

 

L. 448/1998, art. 80, comma 4: Formazione professionale (1.3 - cap. 4161)

802

817

817

-

817

L. 296/2006, art. 1, co. 1163: Finanziamento dell'attività di formazione professionale (1.3 - cap. 7682)

9.293

9.293

9.293

-

9.293

Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro

 

 

 

 

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

 

 

 

 

 

L. 350/2003, art. 3, comma 149: Fondo per le spese di funz. della commissione di garanzia per l'attuazione della l. sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali (1.7- cap. 5025)

1.344

1.370

1.289

-

1.289

 

 

 

 

 

 

IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI

 

 

 

 

 

Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale

 

 

 

 

 

Ministero dell’interno

 

 

 

 

 

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (5.1 - cap. 2309)

41

42

-

-

-

D.Lgs. 140/2005, art. 13: Contributi a stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (5.1 – cap. 2311)

8.107

8.263

1.407

-

1.407

 

 

 

 

 

 

POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO

 

 

 

 

 

Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

D.Lgs. 287/1999: Riordino della SSPA- Scuola supe­riore dell’economia e delle finanze (1.1 - cap. 3935)

2.154

2.195

1.913

9.778
(cap. 3937)

11.691

Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

D.L. 95/1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (1.4 - cap. 1560)

449

458

431

-

431

Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

D.L. 185/2008, art. 3, co. 9: Compensazione oneri derivanti dalla fruizione di tariffe agevolate energia elettrica e gas (1.5 - cap. 3822)

86.311

87.973

76.680

-

76.680

Analisi e Programmazione economico-finanziaria

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

L. 109/1994, art. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (1.6 - cap. 1702)

177

180

169

-

169

L. 549/1995, art. 1 co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (1.6 – cap. 1613)

21

21

13

-

13

L. 144/1999, art. 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (1.6 - cap. 7330)

1.836

1.836

1.118

-

1.118

 

 

 

 

 

 

GIOVANI E SPORT

 

 

 

 

 

Attività ricreative e sport

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

D.L. 181/2006 Art. 1 Co. 19, p. A: adeguamento struttura P.C.M. per l'esercizio delle funzioni in materia di sport (cap. 22.1 - cap. 7450)

55.080

55.080

-

-

-

Incentivazione e sostegno alla gioventù

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

D.L. 223/2006, art. 19 comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2 - cap. 2106)

12.788

13.432

8.180

-

8.180

D.L. 297/2006, art. 6 comma 2: Agenzia nazionale giovani (22.2 - cap. 1597)

55

56

34

1.265
(cap. 1596)

1.299

 

 

 

 

 

 

TURISMO

 

 

 

 

 

Sviluppo e competitività del turismo

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

L. 292/1990: Ordinamento dell'ente nazionale italiano per il turismo (23.1 - cap. 2194)

4.041

4.119

3.042

15.600
(cap. 2193)

18.642

D.L. 262/2006, art. 2 co. 98: Turismo (23.1 - cap. 2107)

15.760

16.073

9.788

-

9.788

 

 

 

 

 

 

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 

 

 

 

 

Indirizzo politico

 

 

 

 

 

Ministero della giustizia

 

 

 

 

 

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (2.1 - cap. 1160)

46

47

-

-

-

Servizi generali, formativi, ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

D.P.R. 701/1977: Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (24.4- cap. 5217)

1.387

1.414

861

11.656
(cap. 5218)

12.517

L. 146/1980, art. 36: Assegnazione a favore dell'ISTAT (24.4 - cap. 1680)

27.690

28.223

32.764

139.733
(cap. 1685)

172.497

D.Lgs. 285/1999: Riordino del centro di formazione studi FORMEZ (24.4 – cap. 5200)

6.446

9.512

5.153

15.100
(cap. 5201)

20.253

 

 

 

 

 

 

FONDI DA RIPARTIRE

 

 

 

 

 

Fondi da assegnare

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

L. 385/1978: Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (25.1 - cap. 3026)

34.815

35.485

28.310

-

28.310

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

 

 

 

 

 

L. 440/1997 e L. 144/1999: Fondo per l’amplia­mento dell’offerta formativa (6.1 - cap. 1270)

87.872

89.564

89.564

-

89.564


 

Articolo 35, comma 3
(Tabella D – riduzione autorizzazioni di spesa di parte corrente)

 

 

Il comma 3 reca l’approvazione della Tabella D, che determina le riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente, aggregate per programma e missione.

 

L'articolo 11, comma 3, lett. f), della nuova legge di contabilità (legge n. 196 del 2009) prevede, tra i contenuti propri della legge di stabilità, la determinazione, in apposita tabella, degli importi delle riduzioni delle autorizzazioni legislative relative alla spesa di parte corrente, per ciascun anno considerato dal bilancio pluriennale, aggregate per programma e per missione.

 

Nella Tabella D del disegno di legge di stabilità per il 2012 risulta un solo definanziamento per un ammontare di 22 milioni di euro per il 2012 e di 12 milioni a decorrere dal 2013, in quanto viene indicato il codice “1” in base al quale la riduzione di spesa viene disposta in via permanente fino alla scadenza dell’autorizzazione stessa.

Il definanziamento è riferito all'autorizzazione di spesa disposta dall’articolo 1, comma 176, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) concernente i benefici economici spettanti al personale delle amministrazioni statali e non statali per il biennio 2004-2005. Tale riduzione si applica alle somme allocate sul cap. 3037 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Missione "Fondi da ripartire"), pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012-2014.

 

Si ricorda che la disposizione è conseguente al Protocollo d’intesasiglato tra il Governo e le Parti sociali il 27 maggio 2005, con il quale – convenuta la necessità di definire i contratti collettivi nazionali di lavoro del biennio economico 2004-2005 – il Governo si è impegnato a rideterminare le risorse finanziarie indicate nelle leggi finanziarie 2004 e 2005, destinate ai rinnovi contrattuali del biennio economico 2004-2005 per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, allo scopo di attribuire incrementi retributivi per ciascun comparto di contrattazione. Le risorse aggiuntive rispetto a quelle già stanziate sarebbero state definite nel disegno di legge finanziaria per l’anno 2006, con esclusivo riferimento sulla competenza del biennio economico 2004-2005. I punti successivi del Protocollo precisano che l’accordo riguarda la generalità delle Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, e art. 70, comma 4, del Decreto legislativo 165/2001 (Ministeri, Aziende Autonome, Scuola, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie Fiscali, Enti Pubblici non Economici, Regioni ed Enti Locali, Enti di Ricerca, Sanità, Università, Accademie e Conservatori), e viene recepito tempestivamente, per le amministrazioni del settore pubblico non statale, in sede di confronto tra Governo, Regioni ed Autonomie Locali.


 

Articolo 35, commi 4 e 5
(Tabella E)

 

 

Il comma 4 reca l’approvazione della Tabella E, che determina, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, le quote destinate a gravare per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, esposte per programma e missione.

 

L'articolo 11, comma 3, lett. e), della legge di contabilità n. 196 del 2009 prevede, tra i contenuti propri della legge di stabilità, la determinazione, in apposita tabella, degli importi delle leggi di spesa in conto capitale a carattere pluriennale, aggregati per programma e per missione, con specifica ed analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, per la quota da iscrivere nel bilancio di ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale.

 

Il comma 5 indica i limiti massimi di impegnabilità che le amministrazioni pubbliche possono assumere nel 2012, con riferimento ai futuri esercizi, rinviando a tal fine a quanto registrato nella apposita colonna della Tabella E.

 

Ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge di contabilità le amministrazioni possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma stanziata con leggi pluriennali di spesa in conto capitale.

La disposizione demanda tuttavia alla legge di stabilità la possibilità di indicare limiti di impegnabilità più ristretti, tenuto conto dello stato di attuazione delle procedure di spesa.

 

Come già per le precedenti leggi finanziarie, la legge di stabilità per il 2012 reca una colonna “limite impegnabilità” suddivisa secondo i seguenti numeri:

§      n. 1, indica le quote degli anni 2012 ed esercizi successivi non impegnabili;

§      n. 2, indica le quote degli anni 2012 e successivi impegnabili al 50%;

§      n. 3, indica le quote degli anni 2012 e successivi interamente impegnabili.

 

Analogamente agli anni scorsi, si prospetta una pressoché generalizzata facoltà ad impegnare le risorse relative agli anni successivi (codice n. 3 nella colonna riferita al limite di impegnabilità), con le seguenti eccezioni, per la quali le quote relative agli anni 2012 e successivi non sono impegnabili (codice n. 1):

§      D.L. n. 148 del 1993, art. 3, co. 9: contributo alla Regione Calabria. Missione: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali - programma: Rapporti finanziari con enti territoriali;

§      D.Lgs. n. 102 del 2004, art. 15, co. 2: interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole. Missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - programma: Sviluppo e sostenibilità del settore agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione;

§      D.L. n. 5 del 2009, art. 7-quinquies, co. 8: Fondo per la finanza d’impresa. Missione: Competitività e sviluppo delle imprese - programma: Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, sperimentazione tecnologica, ecc.

 

Il totale degli stanziamenti iscritti in Tabella E, nel testo presentato dal Governo (A.S. 2968) ammonta a 16.839,2 milioni per il 2012, a 24.790,4 milioni per il 2013, a 19.105 milioni per il 2014 e a 35.606,9 per il 2015 e anni successivi.

Tali importi risultano sostanzialmente confermati dopo l’esame del Senato, in quanto l’unica modifica apportata riguarda la legge sul piano straordinario di telerilevamento (legge n. 244/2007, art. 2, co. 327) che viene aumentata di 171.000 euro per il 2012.

 

A tale proposito la relazione al disegno di legge segnala come tutte le riduzioni recate dalla Tabella E vadano riferite agli interventi di riduzione della spesa previsti dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 138 del 2011.

 

Sono di seguito riportate le variazioni contabili determinate dalla tabella E del ddl di stabilità 2012. I dati sono esposti in migliaia di euro.

 

 

Tabella E (in migliaia di euro)

2012

2013

2014

2015

L 191/2009, art. 2. co. 196, p. c) Infrastrutture Roma (Economia)

-35.191

0

0

0

DL 203/2005, art 11-quaterdecies, co. 20 – Diga di Molfetta (Interno)

+15.000

0

0

0

L 183/1987, art. 5 – Fondo di rotazione attuazione delle politiche comunitarie (Economia)

0

0

+5.500.000

0

DL 135/2009, art. 3-bis, co. 2 - Monitoraggio del traffico navale (Infrastrutture)

-4.500

0

0

0

L 266/2005, art, 1, co. 95 – Unità navali classe FREMM (Sviluppo)

+300.000

+300.000

+300.000

+300.000

L 244/2007, art. 2, co. 180 – Settore aeronautico (Sviluppo)

-100.000

0

0

0

L 244/2007, art. 2, co. 180 – Settore aeronautico (Sviluppo)

0

+1.100.000

+1.200.000

+4.800.000

DL 5/2009, art. 7-quinquies, co. 8 – Fondo finanza d’impresa (Sviluppo)

-339.895

0

0

0

L 296/2006, art. 1, co. 272 – Credito di imposta investimenti aree svantaggiate (Economia)

-46.517

0

-5.192

-5.192

L 266/2005, art, 1, co. 86 – Contributo a Ferrovie dello Stato Spa (Economia)

-500.000

0

-150.000

0

L 191/2009, art. 2, co. 204 – Partecipazione ANAS a Società Stretto di Messina (Economia)

-423.000

0

0

0

L 448/1998, art. 50, co. 1, c – Edilizia sanitaria pubblica (Economia)

-203.567

0

0

0

L 244/2007, art. 2, co. 327 – Piano straordinario di telerilevamento (Ambiente)

-89

0

0

0

L. 289/2002, art. 61, co. 1 – FAS (Sviluppo)

-3.350.530

-2.533.975

-1.802.517

-1.802.517

 

 

Sono di seguito brevemente illustrate le variazioni disposte dalla Tabella E.

 

Legge n. 191 del 2009 (finanziaria 2010), articolo 2, comma 196 - Opere infrastrutturali nel comune di Roma

Missione: relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
Programma: Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore
Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 7285)

(migliaia di euro)

2012

2013

2014

BLV

90.000

-

-

Riduzione Tab. E

-35.191

-

-

Importi esposti in Tabella E

54.809

-

-

 

La tabella E dispone una riduzione del finanziamento per il 2012 di 35,2 milioni di euro.

 

Si ricorda, a tale proposito, che il comma 196, articolo 2, della legge finanziaria autorizzava, originariamente, la spesa di 100 milioni, per l'anno 2012, a favore del comune di Roma, per interventi infrastrutturali.

 

 

D.L. n. 203 del 2005, "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" (convertito dalla legge n. 248 del 2005), articolo 11-quaterdecies, comma 20

 

Missione: relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
Programma: Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa
Ministero dell’interno (cap. 7253)

(migliaia di euro)

2012

2013

2014

BLV

-

-

-

Rifinanziamento Tab. E

15.000

-

-

Importi esposti in Tabella E

15.000

-

-

 

La tabella E dispone un rifinanziamento di 15 milioni per il completamento dei lavori di banchinamento, dragaggio e raccordo stradale della diga foranea di Molfetta, già finanziati dall’art. 11-quaterdecies, comma 20, del decreto legge n. 203 del 2005.

 

Il decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), articolo 11-quaterdecies, comma 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dispone finanziamenti per la prosecuzione degli interventi previsti dall’art. 2 della legge n. 174/2002 relativi ai lavori di banchinamento, dragaggio e raccordo stradale della diga foranea di Molfetta.

Si ricorda che l’art. 2 della legge n. 174/2002 ha autorizzato un limite di impegno ventennale di 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2002 per la realizzazione dei lavori relativi alla diga foranea di Molfetta. Successivamente, per la loro prosecuzione, l’art. 4, commi 176-178, della legge n. 350/2003 (finanziaria 2004), ha autorizzato un ulteriore limite di impegno ventennale con decorrenza 2005 (scadenza 2024) di 2,5 milioni.

Con l’art. 11-quaterdecies, comma 20, del D.L. n. 203/2005, è stato poi autorizzato un ulteriore contributo quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006, che veniva destinato, altresì, alla realizzazione di opere di natura sociale, culturale e sportiva.

La legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) è stato disposto, in Tabella D, un ulteriore rifinanziamento pari a 2 milioni di euro per il solo 2008.

La tabella D della legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203 del 2008) ha rifinanziato tale voce nella misura di 12 milioni nel 2009.

La tabella D della legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191 del 2009) ha rifinanziato tale voce nella misura di 12 milioni nel 2010.

La tabella E della legge di stabilità 2011 (legge n. 220 del 2010) ha infine disposto un rifinanziamento di 15 milioni per il 2011.

Legge n. 183 del 1987 "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari", articolo 5 - Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie

Missione: L’Italia in Europa e nel mondo
Programma: Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE
Ministero economia e finanze (cap. 7493)

(migliaia di euro)

2012

2013

2014

BLV

5.524.300

5.500.000

-

Rifinanziamento Tab. E

-

-

5.500.000

Importi esposti in Tabella E

5.524.300

5.500.000

5.500.000

 

La Tabella E dispone un rifinanziamento del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie pari a 5,5 miliardi di euro nel 2014.

 

Si ricorda che in tale Fondo, previsto dall’articolo 5 della legge n. 183 del 1987, sono iscritte le risorse nazionali destinate al cofinanziamento degli interventi comunitari nelle aree obiettivo dei Fondi strutturali.

Il Fondo, la cui funzione è quella di affiancare le risorse nazionali cofinanziate (unitamente ad altre risorse nazionali, quali ad esempio quelle iscritte sul Fondo per le aree sottoutilizzate) a quelle che l’Unione europea destina a ciascun Paese membro per gli interventi relativi alla politica di coesione, in particolare attraverso i fondi strutturali, viene annualmente rifinanziato dalla legge finanziaria.

Con riferimento agli ultimi anni, si ricorda:

§       la legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004) ha disposto un rifinanziamento del Fondo di rotazione di 932,5 milioni per il 2006 e 4.304 milioni per il 2007. Contestualmente la tabella F ha effettuato una rimodulazione delle risorse, determinando riduzioni di 5.500 milioni nel 2006 e di 100 milioni nel 2007, che sono stati posticipati al 2008 (complessivi 5.600 milioni);

§       la legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005) ha previsto un rifinanziamento del Fondo di 3.767 milioni nel 2006. Contestualmente la tabella F ha effettuato una rimodulazione delle risorse, determinando riduzioni di 5.999,5 milioni nel 2006, di 4.000 milioni nel 2007 e di 5.000 milioni nel 2008, che sono stati posticipati al 2009 (complessivi 14.999,5 milioni);

§       la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2007) ha disposto un rifinanziamento del Fondo di 4.000 milioni per il 2009;

§       la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007) ne ha disposto un rifinanziamento di 3.200 milioni nel 2008, di 2.000 milioni nel 2009 e di 300 milioni nel 2010. Contestualmente disposizioni contenute nell’articolato della stessa finanziaria utilizzavano le risorse del Fondo a copertura di oneri recati da specifiche disposizioni (quali la soppressione del ticket ambulatoriale: 326 milioni nel 2008 ai sensi dell’art. 2, co. 378; le convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro con i comuni per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU): 15 milioni nel 2008 e 15 milioni a decorrere dal 2010, ai sensi dell’art. 3, co. 159);

§       la legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203/2008) ha disposto in Tabella D un rifinanziamento del fondo per il solo esercizio 2011, pari a 5.271,1 milioni di euro.

§       la legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009) ha disposto in Tabella D un rifinanziamento del fondo pari a 23,3 milioni per il 2010, 24,3 milioni per il 2011 e di 5.524,3 milioni per il 2012.

§       La legge di stabilità 2011 (legge n. 220 del 2010) ha disposto in Tabella E un rifinanziamento del Fondo pari a 5.500 milioni di euro nel 2013.

 

Nella successiva tabella è indicata, a partire dalla legge finanziaria per il 2005, la “costruzione in bilancio” delle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione per le politiche comunitarie, come determinato da ciascuna legge finanziaria. Non si tiene conto di eventuali variazioni delle risorse intervenuti nel corso di ciascun esercizio in adempimento di direttive comunitarie:

(dati in migliaia di euro)

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

BLV

-

 

 

 

 

 

Finanziaria 2005

 

 

 

 

 

 

Tabella D

-

 

 

 

 

 

Tabella F

+5.600.000

 

 

 

 

 

Disponibilità

5.600.000

 

 

 

 

 

Finanziaria 2006

 

 

 

 

 

 

Tabella D

-

-

 

 

 

 

Tabella F

-5.000.000

+14.999.500

 

 

 

 

Disponibilità

600.000

14.999.500

 

 

 

 

Finanziaria 2007

 

 

 

 

 

 

Tabella D

-

+4.000.000

 

 

 

 

Tabella F

+5.100.000

-14.100.000

+5.000.000

 

 

 

Disponibilità

5.700.000

4.899.500

5.000.000

 

 

 

Finanziaria 2008

 

 

 

 

 

 

Tabella D

+3.200.000

+2.000.000

+300.000

 

 

 

Art. 2, co. 378 (soppressione ticket ambulatoriale)

-326.000

0

0

 

 

 

Art. 3, co. 159 (convenzioni ASU)

-15.000

0

-15.000

 

 

 

Disponibilità

8.557.000

6.897.500

5.283.000

 

 

 

Finanziaria 2009

 

 

 

 

 

 

Tabella D

 

-

-

+5.271.150

 

 

Disponibilità

 

6.872.286

5.271.150

5.271.150

 

 

Finanziaria 2010

 

 

5.271.150

5.271.150

 

 

Tabella D

 

 

23.300

24.300

5.524.300

 

Disponibilità

 

 

5.294.450

5.295.450

5.524.300

 

Stabilità 2011

 

 

 

5.295.450

5.524.300

-

Tabella E

 

 

 

-

-

5.500.000

Disponibilità

 

 

 

5.295.450

5.524.300

5.500.000

 

 

D.L. n. 135 del 2009 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee" (convertito dalla legge n. 166 del 2009), articolo 3-bis, comma 2 - Monitoraggio del traffico navale (recepimento direttiva 2009/17/CE)

 

Missione: ordine pubblico e sicurezza
Programma: Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste
Ministero infrastrutture e trasporti (cap. 7853)

(migliaia di euro)

2012

2013

2014

BLV

10.722

10.722

10.722

Riduzione Tab. E

-4.500

 

 

Importi esposti in Tabella E

6.222

10.722

10.722

 

La tabella E dispone un definanziamento di 4,5 milioni per le finalità previste dal comma 2, art. 3-bis del decreto legge n. 135 del 2009.

 

La norma richiamata dispone l’avvio, a decorrere dall’esercizio 2009, di un programma pluriennale per l’implementazione degli interventi di sviluppo e adeguamento della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, previsti all’articolo 2, comma 99, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007)[322], motivando il nuovo finanziamento con la necessità di garantire la piena attuazione della normativa comunitaria in materia di controllo e vigilanza sull’attività di pesca, nelle more dell’organico recepimento della direttiva 2009/17/CE, che modifica la direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione del traffico navale e d’informazione[323].

Per l’attuazione di tale norma il successivo comma 3 dell’articolo 3-bis ha espressamente previsto l’istituzione di un Fondo presso il Ministero dell’economia e delle finanze cui affluiscono, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato le complessive risorse disponibili, in conto residui, dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), articolo 1, comma 884, che ha autorizzato contributi quindicennali (10 milioni dal 2007 e 30 milioni dagli anni 2008 e 2009) per interventi nel settore aeronautico e spaziale.

 

 

Legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006), art. 1, comma 95 - Programma di sviluppo unità navali classe FREMM

 

Missione: competitività e sviluppo delle imprese
Programma: Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale
Ministero dello sviluppo economico (cap. 7485)

(migliaia di euro)

2012

2013

2014

BLV (art. 1, co. 95 LF 2006))

75.000

75.000

75.000

RifinanziamentoTab. E

300.000

300.000

300.000

Importi esposti in Tabella E

375.000

375.000

375.000

 

La tabella E dispone un rifinanziamento del programma di sviluppo delle unità navali della classe FREMM - fregata europea multimissione - pari a 300 milioni per ciascuna annualità del quadriennio 2012-2015.

 

Il Programma FREMM (Fregate Europee Multi Missione) è il più vasto progetto di cooperazione navale in ambito europeo, avviato nel 2002 da Italia e Francia. Esso trae origine dalla dichiarazione congiunta siglata a Parigi il 25 ottobre 2004 dai ministri della difesa italiano e francese, che ha riconosciuto l’esigenza di procedere al rinnovamento delle rispettive flotte, nell’ottica di una diffusa e consolidata convergenza degli obiettivi militari, tecnici, finanziari e temporali perseguiti in tale contesto dalle due marine.

Il programma prevede la realizzazione di 21 fregate di nuova generazione (10 per l’Italia e 11 per la Francia) in due versioni, basate su una piattaforma comune, ma dotate di configurazioni specifiche in base alle funzioni cui sono destinate.

Le somme destinate al programma FREMM sono allocate nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, capitolo 7485.

Nel disegno di legge di bilancio A.S. 2969 tale capitolo reca uno stanziamento di competenza pari a 135 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, così determinato:

§      30 milioni di euro ex finanziaria 2006 (legge n. 266 del 2005), art. 1, comma 95 (scadenza 2020);

§      30 milioni di euro ex finanziaria 2006, art. 1, co. 95 (scadenza 2021);

§      75 milioni di euro ex finanziaria 2006, art. 1, co. 95 (scadenza 2022).

Rispetto alle previsioni assestate 2011 (pari a 510 milioni), lo stanziamento di competenza registra una diminuzione di 375 milioni, essendo venuto meno il finanziamento per il solo 2011 previsto dall'articolo 2, comma 181, legge finanziaria 2008.

 

(migliaia di euro)

2012

2013

2014

BLV (art. 1, co. 95, LF 2006)

375.000

375.000

375.000

BLV (art. 1, co. 95, punto 1, LF 2006)

30.000

30.000

30.000

BLV (art. 1, co. 95, punto 2, LF 2006)

30.000

30.000

30.000

Importi complessivi FREMM in Tab. E

435.000

435.000

435.000

 

 


Legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008), art. 2, comma 180 - Interventi per il settore aeronautico

 

Missione: competitività e sviluppo delle imprese
Programma: Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale
Ministero dello sviluppo economico (cap. 7421/P)

(migliaia di euro)

2012

2013

2014

BLV

1.100.000

0

0

Riduzione ex art. 4, co. 107

-100.000

 

 

Rifinanziamento

 

1.100.000

1.200.000

Importi esposti in Tabella E

1.000.000

1.100.000

1.200.000

 

La tabella E espone un definanziamento di 100 milioni per l'anno 2012, nonché un rifinanziamento di 1.100 milioni per il 2013, 1.200 milioni per il 2014, nonché di 4.800 milioni per il 2015 e successivi (anno terminale 2018) degli interventi per il settore aeronautico, autorizzati dall'articolo 2, comma 180, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007).

Per quanto riguarda il definanziamento di 100 milioni nel 2012 si tratta dell’evidenza contabile di quanto disposto dall’articolo 4, comma 107, del presente disegno di legge, in modo da allineare l’autorizzazione pluriennale di spesa con lo stanziamento indicato nella legge di bilancio per il 2012.

 

La legge 7 agosto 1997, n. 266, recante "Interventi urgenti per l'economia”, all'articolo 4, comma 3, ha autorizzato un limite di impegno decennale di 100 miliardi di lire a decorrere dal 1998, al fine di garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale, realizzati nel contesto dell’Unione europea, nonché al programma EFA (European fighter aircraft[324]). Ha pertanto autorizzato il Ministero del tesoro (ora dell’economia e delle finanze) ad effettuare operazioni di mutuo, in relazione al predetto limite di impegno. In particolare, l'autorizzazione ai singoli versamenti all'apposita Agenzia internazionale delle quote di competenza italiana del programma EFA da parte del Ministro del tesoro (ora dell’economia e delle finanze), in conformità alla indicazione del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), di concerto con il Ministro della difesa, deve tenere conto dell'avanzamento progettuale, al fine di garantire una adeguata verifica delle effettive ricadute sul settore aeronautico nazionale della partecipazione al suddetto programma. Il programma EFA è stato successivamente rifinanziato da diversi provvedimenti.

Successivamente l’articolo 2, comma 180, della legge n. 244/2007 ha autorizzato le seguenti spese per le finalità di partecipazione italiana nei programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico, nonché al programma EFA, di cui all’art. 4, comma 3, della legge n. 266 del 1997:

§      318 milioni di euro per l’ anno 2008;

§      468 milioni di euro per l’ anno 2009;

§      918 milioni di euro per il 2010;

§      1.100 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

 

 

Legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), art. 1, comma 272 - Credito di imposta per investimenti nelle aree svantaggiate

 

Missione: competitività e sviluppo delle imprese
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità
Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7809)

(migliaia di euro)

2012

2013

2014

BLV

362.373

667.800

742.000

Riduzione Tab. E

-46.517

-

-5.192

Importi esposti in Tabella E

315.856

667.800

736.808

 

La tabella E introduce una riduzione di 46,5 milioni circa per il 2012 e di 5,2 milioni circa per ciascuno degli anni 2014 e 2015 (anno terminale dell'autorizzazione di spesa) degli stanziamenti finalizzati all'introduzione di un credito di imposta ai sensi dell’articolo 1, comma 272, della legge finanziaria per il 2007 a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

 

 


Legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006), art. 1, comma 86 - Contributo in conto impianti alle Ferrovie dello Stato S.p.a.

 

Missione: competitività e sviluppo delle imprese
Sostegno allo sviluppo del trasporto
Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7122)

(migliaia di euro)

2012

2013

2014

BLV

2.100.716

2.100.716

2.015.404

Riduzione Tab. E

-500.000

0

-150.000

Importi esposti in Tabella E

1.600.716

2.100.716

1.865.404

 

La Tabella E dispone una riduzione di 500 milioni nel 2013 e di 150 milioni nel 2014 del contributo in conto impianti a favore della Ferrovie dello Stato S.p.a., come previsto dalla legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005).

 

Quest'ultima, al comma 86 dell'articolo 1, stabilisce che il finanziamento concesso al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale compresi quelli per manutenzione straordinaria, avvenga a partire dalle somme stanziate dal 1° gennaio 2006, a titolo di contributi in conto impianti. Il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, all'interno del sistema di contabilità regolatoria, pertanto è chiamato a tenere in evidenza la quota figurativa relativa agli ammortamenti delle immobilizzazioni finanziate. La norma in esame aggiunge che, dal momento che la modifica del sistema di finanziamento deve avvenire senza oneri per lo Stato, i predetti finanziamenti a titolo di contributo in conto impianti si considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono il valore fiscale del bene.

 

 

Legge n. 191 del 2009 (finanziaria 2010), art. 2, comma 204 - Partecipazione di ANAS al capitale sociale della società Stretto di Messina

 

Missione: diritto alla mobilità
Sostegno allo sviluppo del trasporto
Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7372)

(migliaia di euro)

2012

2013

2014

BLV

423.000

-

-

Riduzione Tab. E

-423.000

-

-

Importi esposti in Tabella E

-

-

-

 

La tabella E azzera lo stanziamento previsto dall’articolo 2, comma 204, della legge finanziaria 2010 (legge n. 191 del 2009) che ha autorizzato per il 2012 la spesa di 470 milioni di euro quale contributo ad ANAS S.p.A. per la sottoscrizione e l’esecuzione - a partire dal 2012 – di aumenti di capitale della Stretto di Messina S.p.A..

 

 

Legge n. 448 del 1998, "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", art. 50, comma 1, lett. c) - Edilizia sanitaria pubblica

 

Missione: infrastrutture pubbliche e logistica
Programma: Opere pubbliche e infrastrutture
Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7464/P)

(migliaia di euro)

2012

2013

2014

BLV

512.320

-

-

Riduzione Tab. E

-203.567

-

-

Importi esposti in Tabella E

308.753

-

-

 

La Tabella E riduce di circa 203,6 milioni lo stanziamento recato dalla legge n. 488 per l'attuazione del programma decennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (finanziaria 1988) ivi compresi gli interventi finalizzati all'adeguamento della sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 - di attuazione di direttive comunitarie - riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, successivamente sostituito dal decreto legislativo n. 81 del 2008.

 

Ai fini dell’attuazione del programma, l’articolo 50, comma 1, lettera c), della legge n. 448/1998 (collegato alla legge finanziaria per il 1999) ha autorizzato la spesa complessiva di 1,893 miliardi di euro (di cui 1.200 miliardi di lire per il 1999, di 1.165 miliardi per il 2000 e di 1.300 miliardi per il 2001), poi incrementata a 2,065 miliardi di euro dall’articolo 4-bis del D.L. n. 450 del 1998 (in particolare, 135 miliardi di lire per il 2000 e di 200 miliardi per il 2001).

Negli anni successivi le risorse destinate all’edilizia sanitaria sono state oggetto di rifinanziamenti (tab. D), definanziamenti (tab. E) e rimodulazioni (tab. F) da parte delle leggi finanziarie. Infine, la Tabella E della legge di stabilità 2011 non modificava lo stanziamento vigente. Nella successiva tavola viene esposto l’ammontare degli stanziamenti di bilancio riferiti all’art. 50, comma 1, lett. c), della legge n. 448/1998, come indicato dalle rispettive tabelle F delle leggi finanziarie a decorrere dal 2003.

 

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fin. 2003

1.500

 

 

 

 

 

 

Fin. 2004

3.340

 

 

 

 

 

 

Fin. 2005

640

700

3.100

 

 

 

 

Fin. 2006

384

384

384

2.520

 

 

 

Fin. 2007

 

784

784

1.520

1.200

 

 

Fin. 2008

 

 

784

1.520

2.800

 

 

Fin. 2009

 

 

 

1.174,2

2.126,1

595,8

 

Fin. 2010

 

 

 

 

2.120,3

795,8

1.800

Stabilità 2011

 

 

 

 

 

226

512,3

 

 

Legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008), art. 2, comma 327 - Piano straordinario di telerilevamento

 

Missione: sviluppo sotenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche
Ministero dell'ambiente (cap. 8534)

(migliaia di euro)

2012

2013

2014

BLV

500

-

-

Riduzione Tab. E

-89

-

-

Importi esposti in Tabella E

411

-

-

 

La Tabella E riduce di 89.000 euro l'autorizzazione di spesa per la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico e la raccolta dei dati ambientali, recata dalle legge finanziaria per il 2008.

Al fine di consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico e la raccolta dei dati ambientali, l’articolo 2, comma 323, della legge finanziaria per il 2008 ha autorizzato ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 affinché il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare possa stipulare accordi di programma con altre amministrazioni centrali e periferiche per l’estensione del Piano straordinario di telerilevamento, già previsto dall’articolo 27 della legge 31 luglio 2002, n. 179, al fine di renderlo punto di riferimento e di accesso per le cartografie e le informazioni ambientali di altre amministrazioni centrali e periferiche. La legge di stabilità per il 2011 (legge n. 220/2010) ha disposto in tabella E un rifinanziamento di 500.000 euro sia nel 2011 che nel 2012 del Piano straordinario di telerilevamento. Nella legge di bilancio per il 2011 la dotazione del cap. 8534 ammontava a 5,715 milioni.

 

Legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003), art. 61, comma 1 - Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS)

 

Missione: sviluppo e riequilibrio territoriale
Programma: politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate
Ministero dello sviluppo economico (cap. 8425)

(migliaia di euro)

2012

2013

2014

BLV

7.137.516

13.900.000

7.683.383

Riduzione Tab. E

-3.350.530

-2.533.975

-1.802.517

Importi esposti in Tabella E

3.786.986

11.366.025

5.880.866

 

Si segnala che ai sensi del decreto legislativo n. 88 del 2011, recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali”, attuativo della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, il Fondo per le aree sottoutilizzate FAS ha assunto la denominazione di “Fondo per lo sviluppo e la coesione".

 

La legge di stabilità per il 2011 (legge n. 220 del 2010), nella tabella E, autorizzava una spesa pluriennale relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) pari 9.073,7 milioni per il 2011, a 7.137,5 milioni per il 2012, a 13.900 milioni per il 2014 e a 14.805,2 milioni per il 2015 e anni successivi.

 

Non essendo intervenuti nel corso del 2011 provvedimenti legislativi che hanno utilizzato le risorse FAS a copertura di oneri, il disegno di legge di stabilità per il 2012 (A.S. 2968) espone in Tabella E la dotazione finanziaria del Fondo per le aree sottoutilizzate a legislazione vigente, per i medesimi importi.

Rispetto agli importi a legislazione vigente, pari complessivamente a 35,8 miliardi di euro, il ddl di stabilità per il 2012 effettua una riduzione di 9,5 miliardi delle risorse del Fondo in Tabella E, come esposto nella tabella che segue:

(milioni di euro)

 

2012

2013

2014

2015 e ss

Bilancio a legislazione vigente 2012-2014

7.137,5

13.900,0

7.683,4

7.121,8

Riduzione tabella E

-3.350,5

-2.534,0

-1.802,5

-1.802,5

Importi esposti in Tabella E

3.787,0

11.366,0

5.880,9

5.319,3

 

La riduzione è dovuta all’applicazione dell’articolo 1, comma 1 del D.L. n. 138/2011.

 

Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa per il FAS-Fondo per lo sviluppo e la coesione viene rideterminata, nel bilancio pluriennale 2012-2014, negli importi annuali di 3,8 miliardi per il 2012, 11,4 miliardi per il 2013 e 5,9 miliardi per il 2014. Ulteriori 5,3 miliardi sono relativi al 2015 e anni successivi. Complessivamente sono considerate autorizzazioni di spesa per 26,4 miliardi

 

Al riguardo, si segnala che l’articolo 33, comma 3, del d.d.l. di stabilità 2012 (A.C. 4773) assegna al Fondo per lo sviluppo e la coesione una dotazione finanziaria di 2,8 miliardi per il 2015 relativamente al ciclo di programmazione 2014-2020, da destinare prioritariamente alla prosecuzione di interventi indifferibili infrastrutturali, nonché per la messa in sicurezza di edifici scolastici, per l’edilizia sanitaria, per il dissesto idrogeologico e per interventi a favore delle imprese sulla base di titoli giuridici perfezionati alla data del 30 settembre 2011, già previsti nell’ambito dei programmi nazionali per il periodo 2007-2013. I predetti interventi sono individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, su proposta del Ministro interessato al singolo intervento.

Conseguentemente le autorizzazioni pluriennali di spesa del Fondo per lo sviluppo e la coesione (ex FAS) vengono a determinarsi nella seguente misura.

(milioni di euro)

 

2012

2013

2014

2015 e ss

Importi esposti in Tabella E

3.787,0

11.366,0

5.880,9

5.319,3

Articolo 33, co. 3

0

0

0

+2.800,0

Totale disponibilità

3.787,0

11.366,0

5.880,9

8.119,3

 

Inoltre il comma 2 del medesimo articolo 33 stabilisce che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione siano assegnate, in sede di riparto, dal CIPE con indicazione delle relative quote annuali. Alle risorse del Fondo trasferite sui pertinenti capitoli di bilancio che risultino non impegnate al termine dell'esercizio precedente, si applica la conservazione in conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio successivo, secondo quanto previsto all’articolo 10, comma 10, del D.L. n. 98 del 2011.


 

Articolo 36
(Entrata in vigore)

 

 

L’articolo 36 stabilisce che la legge in esame entra in vigore il 1° gennaio 2011, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 33, comma 7 e comma 9, dall’articolo 33, commi 29, 31, 35 e 36, le cui disposizioni è previsto entrino in vigore alla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del provvedimento in esame.

 

Si ricorda che

§      l’articolo 33, comma 7 che modifica la destinazione delle maggiori entrate derivanti nel 2011 dall’attribuzione delle frequenze in banda larga, di cui all’articolo 1, comma 13, della legge di stabilità per il 2011 (legge 220/2010);

§      l’articolo 33, comma 9 il quale finalizza quota parte delle maggiori entrate di cui all’articolo 33, comma 7 alla copertura dell’onere derivante dal differimento dell’acconto IRPEF 2011;

§      l’articolo 33, comma 29 il quale dispone la definitiva acquisizione all’entrata del bilancio dello Stato di somme, versate entro il 31 ottobre 2011, non riassegnate alle pertinenti unità previsionali;

§      dall’articolo 33, comma 31, il quale approva il contratto di programma 2009-2011, fra Ministero dello sviluppo economico e Poste italiane;

§      dall’articolo 33, comma 35, il quale fissa in 2,5 milioni di euro per il 2011 e 3,6 milioni di euro per il 2012, il contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379:

§      dall’ articolo 33, comma 36 il quale esclude le spese sostenute dal Comune di Barletta per la realizzazione degli interventi conseguenti al crollo del fabbricato di via Roma dal saldo finanziario individuato ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno, prevedendo che tale esclusione operi nei limiti di 1 milione di euro per l'anno 2011.


 

 



[1]     Cfr. Il Quadro generale riassuntivo del bilancio triennale 2012-2014 a legislazione vigente (AS 2969) e l’Allegato 4 al disegno di legge di stabilità (AS 2968), nonché l’allegato 1 alla Nota di variazioni al bilancio (AC 4774-bis).

[2]     Cfr Ragioneria generale dello Stato, Servizio Studi, “I principali saldi di finanza pubblica: definizioni, utilizzo, raccordi”, 2008.

[3]     “Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”.

[4]     “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”. Tale norma ha disposto, a decorrere dal 120° giorno dall’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (cioè a decorrere dal 3 ottobre 1998), il trasferimento ad una apposita gestione istituita presso l’INPS della funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili (comma 1).

      Contestualmente le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono state trasferite alle regioni, precisando che, secondo il criterio di integrale copertura, le medesime regioni provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio nazionale (comma 2).

[5]     Il menzionato articolo 69, comma 14 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2001, l’unitarietà della gestione finanziaria e patrimoniale dell’INPDAP nonché l’unitarietà del bilancio del medesimo Istituto, per tutte le attività relative alle gestioni ad esso affidate, le quali conservano autonoma rilevanza economico-patrimoniale nell'ambito della gestione complessiva dello stesso Istituto.

[6]     Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

[7]     Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

[8]     Con riferimento agli effetti finanziari della norma in termini di saldo netto, si osserva che la Relazione tecnica al D.L. n. 138/2011 considerava gli effetti di indebitamento netto indicati nel comma 1 dell’articolo 1 come sostanzialmente equivalenti a quelli di saldo netto da finanziare, fermo restando la necessità di tener conto - in sede di individuazione degli obiettivi di riduzione di spesa da parte dei Ministeri - della specifica spendibilità delle risorse. La riduzione in termini di saldo netto può, infatti, risultare più elevata rispetto a quella in termini di indebitamento netto, in quanto i coefficienti di spendibilità degli stanziamenti di competenza determinano di norma un rapporto complessivo tra saldo netto e indebitamento mediamente pari a circa 1,3 -1,4.

[9]     Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 196 del 2009, concernente il bilancio di previsione, le spese, nell'ambito di ciascun programma, si ripartiscono in: a) spese non rimodulabili; b) spese rimodulabili.

Secondo la definizione contenuta nella legge di contabilità, le spese non rimodulabili sono quelle “per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione”. Esse corrispondono alle spese definite come “oneri inderogabili”. Secondo la norma interpretativa dell’articolo 21, comma 6, secondo e terzo periodo, della legge di contabilità, introdotta dal D.L. n. 98/2011 (articolo 10, comma 15) nell’ambito degli oneri inderogabili rientrano esclusivamente le spese cosiddette obbligatorie, ossia:

§       le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse;

§       le spese per interessi passivi;

§       le spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali;

§       le spese per ammortamento di mutui;

§       le spese vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da leggi che regolano la loro evoluzione.

Le spese rimodulabili - delle quali non è data una vera e propria definizione - sono individuate:

§       nelle spese derivanti da fattori legislativi, intendendo come tali quelle autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

§       nelle spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente ma quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

Le autorizzazioni di spesa di fattore legislativo sono rimodulabili con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, in via compensativa.

[10]    Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

[11]    Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

[12]    Legge di contabilità e finanza pubblica.

[13]    Recante Personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero.

[14]    Ratifica ed esecuzione dell'atto costitutivo del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia, adottato a Madrid il 13 settembre 1983, e del protocollo sulla istituzione del Centro stesso adottato dalla riunione dei plenipotenziari a Vienna il 4 aprile 1984.

[15]    Recante Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J.11, comma 2, del trattato sull'Unione europea.

[16]    Recante Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

[17]    Recante Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, abrogato, con esclusione dell’articolo 12, dal D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95.

[18]    Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all’estero, a norma dell’articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

[19]    Recante misure per l’internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore.

[20]    Recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

[21]    Cfr. art. 7-bis, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7

[22]    Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229.

[23]    Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES.

[24]    A tal proposito val la pena menzionare la sentenza del Tribunale civile di Savona (n. 531/2010 del 22 dicembre 2010) che agli ausiliari volontari istanti (destinatari di incarichi rinnovati con continuità) ha riconosciuto il risarcimento dei danni da parte del Ministero (nella misura di quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria).

[25]    Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

[26]    Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252.

[27]    Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi.

[28]    Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione ed all'Istituto europeo ricerca, formazione, orientamento professionale.

[29]    Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

[30]    Disposizioni in materia di usura.

[31]    Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.

[32]    Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.

[33]    Provvedimenti a favore dei tubercolotici.

[34]    “Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata”.

[35]    “Disposizioni in materia di coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso a integrazione del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726”.

[36]    Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della L. 28 luglio 1999, n. 266.

[37]    Il capitolo 3820 reca gli stanziamenti relativi alla “Restituzione anche mediante compensazione in sede dei versamenti unitari, degli oneri gravanti sugli autotrasportatori di merci per effetto degli incrementi di accisa sul gasolio per autotrazione”.

[38]    Ai fini dell’applicazione del citato comma 10 sono equiparati agli esercenti il trasporto merci i seguenti soggetti:

a)    enti pubblici ed imprese pubbliche locali che svolgono attività di trasporto pubblico locale;

b)    imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale;

c)     enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

[39]    Recante “Misure in materia fiscale”.

[40]    Recante “Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario”.

[41]    Il capitolo 3820 reca gli stanziamenti relativi alla “Restituzione anche mediante compensazione in sede dei versamenti unitari, degli oneri gravanti sugli autotrasportatori di merci per effetto degli incrementi di accisa sul gasolio per autotrazione”.

[42]    Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

[43]    Adeguamento della misura dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale, ai sostituti d'imposta ed ai professionisti abilitati per l'attività svolta nell'anno 2010.

[44]    Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

[45]    Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

[46]    Si ricorda che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 i soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni sono:

§       gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

§       i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

§       le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;

§       i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;

§       gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

[47]    Adeguamento dei compensi corrisposti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, previsti dall’articolo 3, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per la ricezione e la trasmissione telematica delle dichiarazioni, nonché dall’articolo 39, comma 4-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e per lo svolgimento del servizio di pagamento con modalità telematiche in nome e per conto del contribuente, previsti dall’articolo 39, comma 4-quater, dello stesso decreto-legge n. 159 del 2007.

[48]    Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

[49]    Decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77 “Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime”.

[50]    Recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

[51]    “Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali”.

[52]    Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[53]    Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

[54]    Recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica e convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

[55]    “Legge di contabilità e finanza pubblica”.

[56]    Pubblicato sulla G.U. n. 171 del 24 luglio 2010.

[57]    Pubblicato sula G.U. n. 228 del 30 settembre 2011.

[58]    Gli interventi c.d. ex RIBS riguardano il miglioramento strutturale del reddito dei produttori agricoli, con priorità per le iniziative che: contribuiscano al miglioramento economico delle singole filiere agro-industriali, anche promuovendo processi di aggregazione e di integrazione dei diversi livelli di dette filiere; abbiano come obiettivi lo sviluppo o il mantenimento dei livelli occupazionali diretti ed indotti; prevedano la creazione ed il rafforzamento di piccole e medie imprese; siano localizzate nelle aree depresse del Paese; prevedano significative innovazioni di processo o di prodotto; presentino una significativa partecipazione di operatori agricoli al capitale; richiedano una minore intensità di agevolazione; prevedano un cofinanziamento regionale, nazionale e/o comunitario; presentino i requisiti di maggiore sostenibilità ambientale; utilizzino energie rinnovabili o da autoproduzione e introducano o implementino cicli integrati delle risorse idriche; presentino la possibilità di promuovere la quotazione in borsa dell’impresa partecipata.

[59]    Riguardo all'individuazione delle categorie di dipendenti interessati, cfr. il paragrafo 4 della circolare INPS n. 120 del 26 giugno 2002.

[60]    Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare”.

[61]    Decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica”.

[62]    Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”.

[63]    Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”.

[64]    Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 “Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione”.

[65]    Legge 17 maggio 1999, n. 144 “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”.

[66]    Convertito, con modificazione, nella legge n. 111 del 2011.

[67]    Si ricorda che la gestione commissariale governativa delle ferrovie consisteva originariamente in una concessione a privati. In caso di cessazione della concessione (per inadempienze e irregolarità nello svolgimento del servizio, per fallimento o per altri motivi), l’articolo 184 del R.D. 1447/1912 prevedeva che l’allora Ministero delle Comunicazioni potesse assumere la gestione delle ferrovie, tramite un Commissario governativo. Anche in seguito al commissariamento queste ferrovie restano distinte dalle ferrovie statali e sono soggette alla disciplina propria delle ferrovie in concessione. L’articolo 2, commi da 1 a 10, della legge n. 662 del 1996 (collegato alla legge finanziaria per il 1997) ha dettato disposizioni per la ristrutturazione delle ferrovie in gestione commissariale governativa, prevedendo che tale compito fosse affidato alla società Ferrovie dello Stato S.p.A., la quale avrebbe dovuto gestire, per non più di tre anni, i relativi servizi di trasporto.

[68]    Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

[69]    Decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante “Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie”.

[70]    Il 16 agosto 2011 il Governo ha trasmesso al Parlamento, per l’espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina del reclutamento delle risorse umane da parte dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (n. 398). Sullo schema la Commissione lavoro della Camera ha espresso, il 27 settembre 2011, parere favorevole con osservazioni.

[71]    Decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione”.

[72]    Legge 1° agosto 2002, n. 166 “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.

[73]    Al riguardo, l’OdG 9/4612/16, presentato dall’On. Cazzola, testo di mercoledì 14 settembre 2011, nella seduta n. 518, ha impegnato il Governo a valutare l'opportunità di integrare, con adeguate iniziative parlamentari, il disegno di legge delega sulla riforma fiscale ed assistenziale con misure ulteriori di delega per una riforma organica del sistema previdenziale secondo specifiche linee di intervento. Tra queste rientra anche il completamento della riorganizzazione degli istituti ed enti previdenziali su tre poli: uno relativo alla previdenza privata, uno a quella del pubblico impiego ed uno sulla sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori.

[74]    Le riduzioni relative al MIUR, in base all’allegato C del D.L. 98/2011, come rideterminato dall'art. 1, comma 1, D.L. 138/2011 (L. 148/2011) e dal successivo DPCM 28 settembre 2011 sono pari, in termini di saldo netto da finanziare, ad € 145 mln nel 2012, € 49,5 mln nel 2013, € 64,3 mln nel 2014 e, in termini di indebitamento netto, ad € 114,2 mln nel 2012, € 68,2 mln nel 2013 ed € 75,5 mln nel 2014.

[75]    Oltre che le risorse destinate al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il fondo unico per lo spettacolo e le risorse destinate alla manutenzione e alla conservazione dei beni culturali.

[76]    Ai sensi del comma 10, nell’ambito del contingente previsto dal comma 8 possono essere concessi comandi annuali presso università, associazioni professionali del personale direttivo e docente, nonché presso enti che operano nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, con oneri interamente a loro carico.

[77]    http://www.istruzione.it/web/istruzione/cm24_09.

[78]    http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d3b64ddf-c503-48d9-b5bb-018e85176b01/all_cm24.pdf.

[79]    http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c3a0d334-0517-44e2-84ff-c6cfca132452/cm12_10.pdf.

[80]    http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5d27e33c-5a23-40fc-823a-36835c3ff773/cm11_11.pdf.

[81]    L’istituto della reggenza è regolato, unitamente ad altri incarichi aggiuntivi, dall’art. 19 del CCNL per il personale dirigente dell’area V siglato l’11 aprile 2006. Esso si configura come incarico di natura obbligatoria, non declinabile, conferito dall’amministrazione e remunerato con compenso integralmente e direttamente percepito dal dirigente.

[82]    L'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508 dispone che il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale è costituito da Accademie di belle arti, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché Conservatori di musica, Accademia nazionale di danza e Istituti musicali pareggiati, trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici.

[83]    Nella nota n. 2 dell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della PA per il 2011, pubblicato nella G.U. del 30.9.2011, è evidenziato che le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica sono considerate a fini statistici unità locali del MIUR, fatta eccezione per quelle equiparate a statali di Trento e Bolzano, che sono considerate a fini statistici unità locali delle suddette province autonome.

[84]    Si ricorda che, a fini di contenimento della spesa pubblica, particolari limitazioni ai rimborsi spese per i viaggi in aereo sono state disposte dall’articolo 3, comma 75, della L. 350/2003, e dall’articolo 1, comma 216, della L. 255/2006.

[85]    CCNL integrativo del CCNL del personale del comparto Ministeri sottoscritto in data 16 febbraio 1999 (CCNL normativo 1998 – 2001 economico 1998 – 1999).

[86]    Le contabilità speciali sono conti particolari accesi, a favore di amministrazioni, enti o funzionari, presso le sezioni di tesoreria provinciale, alimentati dalle somme versate a favore degli intestatari e da questi utilizzati per i propri pagamenti, mediante l’emissione di appositi titoli di spesa (ordini di pagamento). Non possono essere costituite, né alimentate contabilità speciali con fondi provenienti dal bilancio dello Stato, salvo che ciò non sia autorizzato da specifiche disposizioni legislative; nel caso in questione, l’art. 5-ter del D.L. 452/2001 ha consentito l’apertura di apposite contabilità speciali ove possono affluire le risorse finanziarie del Ministero dell’istruzione da destinare a istituzioni scolastiche e uffici costituenti articolazioni territoriali degli USR.

[87]    Gli stanziamenti per il Fondo, istituito dall’art. 1, c. 601, della L. finanziaria 2007 (L. 296/2006), sono iscritti nell’ambito dei seguenti programmi: Programma 1.2 “Istruzione prescolastica”, cap. 1195; Programma 1.3 “Istruzione primaria”, cap. 1204; Programma 1.4 “Istruzione secondaria di primo grado”, cap. 1196; Programma 1.5 “Istruzione secondaria di secondo grado”, cap. 1194.

[88]    L’art. 12 del D.P.R. 17/2009, con il quale si è proceduto alla riorganizzazione del MIUR, dispone l’adozione entro due anni di un piano operativo che ridefinisca il modello organizzativo territoriale su base regionale, garantendo in ogni caso il mantenimento dei servizi assicurati a livello provinciale. Tali misure di riassetto dell’amministrazione periferica sono state adottate in attuazione di quanto previsto dall’articolo 74, c. 3, del D.L. 112/2008, in base al quale tutte le amministrazioni dello Stato di rideterminare la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedere alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo.

[89]    Occorre, peraltro, evidenziare, che il comma 23 citato, nel prevedere che per il personale docente e ATA gli anni 2010-2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti, ha, però, fatto salva la previsione (recata dall’art. 8, comma 14) in base alla quale il 30% delle economie di spesa discendenti dalle misure di razionalizzazione previste dall’art. 64 del D.L. 112/2008 siano comunque riservate al settore scolastico. (Sull’argomento, si veda, più ampiamente, infra, commento comma 83)

[90]http://www.portalecnel.it/portale/ArchivioContrattiOnLine.nsf/0/C1257226004DA4CAC125736900330C7B/$File/S341050.rtf

[91]http://www.portalecnel.it/portale/ArchivioContrattiOnLine.nsf/0/C1257226004DA4CAC125778900364374/$File/AFAM%20quadriennio.pdf

[92]    Il cumulo di 10 periodi mensili non goduti dà diritto ad usufruire di 1 anno sabbatico dal 1° novembre al successivo 31 ottobre, con possibilità di rientro anticipato previo congruo preavviso di 30 giorni.

[93]    Alla didattica frontale sono dedicate non meno di 250 ore complessive a cui si aggiungono, fino a concorrenza del debito orario complessivo, le eventuali ulteriori ore necessarie, sulla base dei previdenti ordinamenti didattici e della programmazione presso ciascuna istituzione.

[94]    La legge 349/1958 ha specificato che il personale assistente addetto alle Facoltà e Scuole delle Università ed Istituti di istruzione universitaria statali si distingue in: a) assistenti ordinari, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami; b) assistenti incaricati, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione in temporanea sostituzione degli assistenti ordinari; c) assistenti straordinari, nominati dal Consiglio di amministrazione dell'Università o Istituto; d) assistenti volontari, nominati dal Rettore; e) lettori di lingue e letterature straniere e italiana.

      L’art. 3 del D.L. 580/1973 ha poi previsto che il ruolo degli assistenti fosse trasformato in ruolo ad esaurimento al termine del quarto anno accademico successivo all'entrata in vigore del provvedimento e che fossero poste a concorso, nel frattempo, eventuali cattedre resesi disponibili.

Definitiva sistemazione del personale del ruolo ad esaurimento è stata poi disposta dagli artt. 50-52 del D.P.R. 382/1980 che ne hanno previsto l’inquadramento nel ruolo dei professori associati, previo superamento di un giudizio di idoneità scientifico-didattica espresso da apposite commissioni nazionali. In caso di diniego a sottoporsi al giudizio o di mancato conseguimento dell’idoneità, è consentito agli interessati il mantenimento del proprio status giuridico ed economico. Da un’ interrogazione della banca dati MIUR-Cineca, al 4 novembre 2011, gli assistenti del ruolo ad esaurimento risultano nel numero di 162). http://cercauniversita.cineca.it/php5/docenti/vis_docenti.php?qualifica=AS&conferma=2&cognome=&nome=&radiogroup=E&universita=00&facolta=00&settore=0000&area=0000&situazione_al=0&vai=Invio

[95]    D.P.R. 28-2-2003, n. 132, Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 21 dicembre 1999, n. 508.

[96]    L’art. 10, co. 2, del D.L. 98/2011 stabilisce che, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, dal 2012, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'all. C di cui al medesimo decreto-legge.

[97]    Si ricorda che l’art. 64 del D.L. 112/2008 reca una serie di misure volte alla riorganizzazione del servizio scolastico. Il comma 6 dell’art. citato quantifica i risparmi di spesa lordi discendenti in € 456 mln per il 2009, € 1.650 mln per il 2010, € 2.538 mln per il 2011, € 3.188 mln a decorrere dal 2012. Il comma 9 - come sopra anticipato - prevede che una quota parte, pari al 30%, delle economie di spesa sono finalizzate ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola a decorrere dall'anno 2010. Si precisa, inoltre, che tali quote saranno iscritte in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del MIUR, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno rese disponibili in gestione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.

[98]    Tale impiego è disposto dall’art. 78, comma 31, della legge finanziaria 2001 (L. 23 dicembre 2000, n. 388).

[99]http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2011/decisione_parte_II_sezione_II.pdf.

[100]  Ad avviso della Corte, ciò è dovuto alla battuta di arresto sulla riorganizzazione della rete scolastica – anche in conseguenza della sentenza n. 200/2009 della Corte costituzionale – nonché all’avvio della riforma degli ordinamenti scolastici limitato alle prime classi e agli effetti conseguenti alla sentenza n. 80/2010 della Corte costituzionale in materia di posti di sostegno.

[101]  L’art. 3, co. 8, del D.L. 67/1997 (L. 135/1997), al fine di accelerare l'avvio e la realizzazione degli interventi di restauro, recupero e valorizzazione dei beni culturali, ha autorizzato l'apertura di contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché ai funzionari delegati dell'assessorato per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione della Sicilia, per la gestione dei Fondi loro assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 149/1993 (L. 237/1993). La stessa disposizione ha stabilito che entro il 31 gennaio di ciascun anno i capi degli Istituti centrali e periferici devono comunicare alla Direzione generale centrale competente gli interventi per i quali non sono state avviate le procedure di gara, ovvero definiti gli affidamenti diretti, ai fini della riprogrammazione degli stessi. Le risorse finanziarie relative agli interventi riprogrammati possono essere trasferite da una contabilità speciale ad un’altra ai fini dell’attuazione dei nuovi interventi individuati con la riprogrammazione, ove possibile, nell’ambito della stessa regione.

[102]  Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.

[103]  Per le nozioni di ricerca sanitaria corrente e finalizzata, cfr. l'art. 12-bis, comma 5, del citato D.Lgs. n. 502 del 1992.

[104]  Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

[105]  Ai sensi dell'art. 18, comma 7, del citato D.Lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni.

[106]  Decreto legislativo n. 66 del 2010.

[107]  Recante Disposizioni in materia di personale delle Forze armate delle Forze di polizia.

[108]  Recante Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali. Provvedimento abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 489, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo decreto legislativo.

[109]  Recante Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso Enti od organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri.

[110]  Recante Ordinamento degli uffici degli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio all'estero e trattamento economico del personale della Difesa ivi destinato. Provvedimento abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 688, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

[111]  "Un discorso a parte va fatto per la Francia. Uscita quasi subito dal programma Eurofighter, dagli anni ‘80 ha sviluppato su base nazionale il velivolo Rafale per sostituire la flotta di Mirage, senza cooperazione né a livello governativo né a livello industriale con gli altri paesi europei. Come risultato di tale scelta, nei prossimi decenni la Francia si troverà ad essere l’unico stato in Europa (oltre alla Grecia) a non avere nessuno dei due velivoli utilizzati dalla stragrande maggioranza dei membri della Nato, F-35 ed Efa, con tutte le evidenti conseguenze negative sul piano dell’interoperabilità delle forze armate francesi con quelle alleate": così si esprime l'Istituto Affari Internazionali con il documento consultabile su Internet alla URL ((http://www.iai.it/pdf/Quaderni/Quaderni_31.pdf)), recante considerazioni ulteriori sul fatto che "di fronte a questa imponente domanda di aerei da combattimento e al di là della scelta francese del Rafale e di un certo numero di Gripen, due sono oggi le principali offerte verso le quali si stanno orientando i maggiori acquirenti europei: l’F-35 Lightning II - precedentemente denominato Joint Strike Fighter (Jsf) – e l’Eurofighter 2000 Typhoon (Efa)". L'estraneità della posizione francese risulta confermata nel corso dell'audizione, dinanzi alla 4a Commissione del Senato, del presidente di Finmeccanica (cfr. XVI legislatura, Senato della Repubblica, IV Commissione, resoconto stenografico, 15 giugno 2011, p. 14).

[112]  Approfondimenti n. 1 del 2007, consultabile su Internet alla URL ((http://www.camera.it/cartellecomuni/leg15/RapportoAttivitaCommissioni/commissioni/allegati/04/04_all_appeuro.pdf)).

[113]  Si ricorda che il D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 ha provveduto alla riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

[114]  Per il personale della scuola resta fermo quanto stabilito dall’articolo 59, comma 9, della L. 449/1997.

[115]  Il citato articolo 10, dispone, al comma 1, che le Regioni possono contrarre mutui ed emettere obbligazioni esclusivamente per provvedere a spese di investimento, nonché per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali cui partecipano altri enti pubblici ed il cui oggetto rientri nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione o in quelle delegate ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione. Ai sensi del comma 2, l’importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione nell'esercizio considerato deve essere compatibile con i vincoli di cui al comma 1 e non può comunque superare il 25 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della regione ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'àmbito del bilancio pluriennale della regione stessa. Il comma 3 precisa poi che la legge regionale che autorizza l'accensione dei prestiti di cui al primo comma deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità, previo conforme parere del comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, ai sensi delle leggi vigenti.

[116]  Nella tabella il testo vigente dell’articolo 4 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 è posto a confronto con quello risultante dalle modifiche previste dall’articolo 4-sexies, comma 2, del disegno di legge di stabilità.

[117]  D.L. 13 agosto 2011, n. 138, Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148.

[118]  D.L. 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

[119]  Recante “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3”.

[120]  L’art. 33, quinto comma, della Costituzione così dispone: «E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale».

[121]  Senza pretesa di esaustività, si elencano qui di seguito atti normativi recanti disciplina di alcuni ordini professionali:

-        Legge 16 febbraio 1913, n. 89, Ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

-        Legge 24 giugno 1923, n. 1395, Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti;

-        R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore;

-        Legge 9 febbraio 1942, n. 194, Disciplina giuridica della professione di attuario;

-        Legge 29 ottobre 1954, n. 1049, Istituzione dei Collegi delle infermiere professionali, delle assistenti

-        sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia;

-        Legge 3 febbraio 1963, n. 69, Ordinamento della professione di giornalista;

-        Legge 3 febbraio 1963, n. 112, Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo;

-        Legge 4 agosto 1965, n. 1103, Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica;

-        Legge 24 maggio 1967, n. 396, Ordinamento della professione di biologo;

-        Legge 7 gennaio 1976, n. 3, Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale;

-        Legge 11 gennaio 1979, n. 12, Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro;

-        Legge 18 febbraio 1989, n. 56, Ordinamento della professione di psicologo;

-        Legge 23 marzo 1993, n. 84, Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale;

-        Legge 18 gennaio 1994, n. 59, Ordinamento della professione di tecnologo alimentare.

-        Si possono segnalare, inoltre, ulteriori atti di rango legislativo riguardanti disposizioni comuni ai vari ordini, ad esempio:

-        Legge 25 aprile 1938, n. 897, Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi;

-        Legge 8 dicembre 1956, n. 1378, Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni.

[122]  Si ricorda che l'art. 2 del c.d. decreto Bersani (decreto-legge n. 223 del 2006) ha già abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto deve essere verificato dall'ordine.

[123]  Si rammenta che il decreto legge n. 223 del 2006 (c.d. "decreto Bersani") ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. La disposizione in questione ha comunque fatto salve le tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Inoltre, essa ha confermato che il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Essa ha inoltre sostituito il terzo comma dell'art. 2233 c.c. con il seguente comma 2-bis: «Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali», in tal modo abrogando il divieto del patto di quota-lite.

      Sul tema delle tariffe è recentemente intervenuta anche la Corte di Giustizia europea che, con sentenza riferita alla causa C-565/08, ha respinto il ricorso della Commissione contro l'Italia sull'obbligatorietà del rispetto delle tariffe massime in relazione ai compensi per gli avvocati. Secondo la Corte, infatti, la Commissione "(...) non è riuscita a dimostrare che la normativa in discussione è concepita in modo da pregiudicare l’accesso, in condizioni di concorrenza normali ed efficaci, al mercato italiano dei servizi di cui trattasi. Va rilevato, al riguardo, che la normativa italiana sugli onorari è caratterizzata da una flessibilità che sembra permettere un corretto compenso per qualsiasi tipo di prestazione fornita dagli avvocati." I limiti alle tariffe per i compensi degli avvocati erano state già prese in considerazione dalla Corte europea in precedenti occasioni. In particolare nella causa C-35/99, Arduino, la Corte ha dichiarato che le norme del Trattato CE non ostavano a che uno Stato membro adottasse una misura legislativa o regolamentare che approvasse, in base ad un progetto stabilito da un ordinamento professionale di avvocati, una tariffa che fissa minimi e massimi per gli onorari dei membri della professione (si veda punto 25 delle conclusioni dell'Avvocato generale J. Mazak presentate il 6 luglio 2010 1 nella suddetta Causa C-565/08). A simili conclusioni giungeva la sentenza della Corte sulle cause riunite C-94/04 e C-202/04, Cipolla e a. Inoltre, la Corte ha reiterato la sua posizione in relazione alla conformità della tariffa italiana con il diritto comunitario della concorrenza nell’ordinanza sulla causa Hospital Consulting e a. (causa C-386/07). Per contro, quanto ad una tariffa italiana obbligatoria per tutti gli spedizionieri doganali, la Corte ha considerato la normativa italiana che impone ad un’organizzazione professionale l’adozione di detta tariffa in contrasto con il diritto comunitario, poiché si tratta di una decisione di associazione di imprese e non di una misura statale (causa C-35/96).

[124]  "Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza".

[125]  "Interventi urgenti per l'economia".

[126]  Si ricorda che il progetto di legge di riforma della professione forense – approvato dal Senato e in corso di esame alla Camera (A.C. 3900) – vieta invece la costituzione di società di capitali che indichino l’esercizio dell’attività professionale forense tra quelle previste nel proprio oggetto sociale (sancendo anche la nullità dei relativi atti costitutivi e di modifica dei patti sociali, oltre dei contratti stipulati con i terzi).

[127]  "Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale".

[128]  Il D.Lgs. 5 giugno 1998 n. 204, Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59, ha indicato il Programma nazionale della ricerca (PNR) come il principale strumento di programmazione e coordinamento della ricerca. Il PNR – che ha durata triennale, ma è aggiornato annualmente – è elaborato sulla base del Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) ed è approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) che si avvale di una Commissione permanente per la ricerca, costituita al suo interno. Con Deliberazione n. 2/2011, pubblicata nella G.U. n. 198 del 26 agosto 2011, S.O. n. 195, il CIPE ha approvato il PNR 2011-2013, che fa seguito al PNR 2005-2007, adottato dal CIPE il 18 marzo 2005.

[129]  Gli enti di ricerca sottoposti alla vigilanza del MIUR sono 12: l’Agenzia spaziale italiana (ASI); il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); l’Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM); l’Istituto nazionale di alta matematica (INDAM); l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF); l’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN); l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV); l’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS); l’Istituto italiano di studi germanici; il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste; il Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi"; la Stazione zoologica "Anton Dohrn". http://www.istruzione.it/web/ricerca/enti-di-ricerca/elenco-enti

[130]  D.L. 29 novembre 2008, n. 185, Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

[131]  Convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009.

[132]  A seguito del citato decreto ministeriale, vari enti territoriali hanno proceduto a dare attuazione alla disciplina in questione, stipulando di “protocolli di intesa” con istituti bancari finalizzati a definire le concrete modalità attuative della cessione pro soluto dei crediti certificati vantati verso tali enti dalle imprese per lavori servizi e forniture, nonché adottando apposite deliberazioni in sede di Giunta (come ad esempio la regione Emilia Romagna e la regione Veneto.

[133]  Legge n. 52 del 21 febbraio 1991, Disciplina della cessione dei crediti d’impresa.

[134]  Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito in legge 122/2010. Si ricorda che La Corte costituzionale, con sentenza 19-22 luglio 2011, n. 232 (Gazz. Uff. 27 luglio 2011, n. 32 - Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 43, nella parte in cui è destinato ad applicarsi anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono entro l'ambito delle materie di competenza regionale concorrente e residuale.

[135]  D.P.R. 160/2010.

[136]  Per una disamina dell’iter in questione si veda il D.M. 16 agosto1977 (Modalità per l'iscrizione nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo e per il rifiuto di iscrizione).

[137]  Fonte www.anpam.it.

[138]  A tal proposito si segnala da ultimo il D.Lgs. 26 ottobre 2010 n. 204, recante Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

[139]  D.L. 31-5-2010 n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica).

[140]  Il D.P.C.M. 30 marzo 2009 contiene le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.

[141]  400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

[142]  D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A). Si tratta di uno dei cosiddetti testi unici “misti” che comprendono sia norme di rango legislativo, sia regolamentari (contraddistinte rispettivamente con le lettere “L” e “R”).

[143]  D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82

[144]  Le disposizioni sopra richiamate, contenute nella norma in materia di “Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche”, prevedono che ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale e che le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

[145]  D.L. 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133.

[146]  D.L. 13 marzo 1988, n. 69, “Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, primo comma, Legge 13 maggio 1988, n. 153.

[147]  D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

[148]  D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 26 febbraio 2010, n. 25.

[149]  D.Lgs. 9 luglio 1998, n. 283, “Istituzione dell'Ente tabacchi italiani”.

[150]  Per i quali, com’è noto, la disciplina del dissesto finanziario è dettata dagli articoli 244 e seguenti del D.Lgs. n.. 267/2000, recante il TUEL (Testo unico degli enti locali).

[151]  Nulla è precisato per il personale in servizio con altre tipologie contrattuali, per il quale potrebbe pertanto ipotizzarsi la cessazione alla scadenza del termine del contratto.

[152]  In proposito, si vedano gli articoli pubblicati su Edilizia e territorio, n. 42, 7-12 novembre 2011, pagg. 2, 3 e 14 in cui si elencano le opere a cui potrebbe applicarsi la norma in esame.

[153]  La norma fa riferimento, per i veicoli leggeri, alla classe A, veicoli a due assi con altezza al primo asse fino a m. 1,3, e alla classe B, veicoli a due assi con altezza al primo asse superiore a m. 1,3, nonché, per i veicoli pesanti, alle classi 3, 4 e 5 (veicoli a tre, quattro, cinque o più assi).

[154]  Recante Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile.

[155]  www.fintecna.it

[156]  L’elenco delle partecipazioni detenute dall’ANAS è consultabile alle pagine 17-18 del Bilancio societario 2010, disponibile al link www.stradeanas.it/index.php?/file/download/10731.

[157]  Convertito dalla legge n. 10 del 2011.

[158]  Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2010.

[159]  Prima di tale intervento di riforma, la disciplina in materia di apprendistato era dettata dalla L. 19 gennaio 1955, n. 25, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668, nonché dall’articolo 16 della L. 196/1997 (cd. “legge Treu”) che era intervenuto con modifiche sulla normativa originaria.

      In base a tale previgente disciplina, per instaurare un rapporto di apprendistato il datore di lavoro doveva ottenere l'autorizzazione dell'ispettorato del lavoro territorialmente competente, precisando le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto. Il numero degli apprendisti in un'azienda non poteva superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l'azienda stessa. Rilevanti agevolazioni contributive erano concesse al datore di lavoro, subordinatamente alla partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all’azienda.

      Riguardo ai limiti di età, in base alla disciplina previgente, potevano essere assunti come apprendisti i giovani che avevano compiuto i 16 anni (ovvero 14 anni con adempimento dell’obbligo scolastico, fino alla modifica della disciplina sui limiti di età per l'adempimento di quest’ultimo) e non superato i 24 anni, ovvero a 26 nelle aree svantaggiate (articolo 16 della L. 196/1997). Per i portatori di handicap i suddetti limiti di età erano elevati di due anni. Si prevedeva che la durata dell’apprendistato venisse stabilita dai contratti collettivi di lavoro e comunque non potesse essere inferiore a 18 mesi, né superiore a 4 anni.

      Una delle novità già introdotte dall'articolo 16 della L. 196/1997 è rappresentata dalla figura del tutore che, ai sensi del successivo DM 28 febbraio 2000, ha il compito di affiancare l'apprendista per trasmettergli le competenze necessarie all'esercizio dell'attività lavorativa e per favorire l'integrazione tra le attività formative esterne all'azienda e la formazione sul luogo di lavoro. Il tutore collabora con la struttura di formazione esterna ed è chiamato ad esprimere le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini delle attestazioni di competenza del datore di lavoro.

[160]  Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30.

[161]  L’inciso “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi” è stato inserito dall’articolo 8, comma 1, del D.L. n.70/2011.

[162]  Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.

[163]  Ove si prevede che “Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Clausole difformi sono ammissibili solo nei termini di cui all'articolo 3, comma 7.”

[164]  L’articolo 11 della legge n. 68/1999 prevede che, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Gli uffici competenti possono, inoltre, stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

[165]  D.L. 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111.

[166]  D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

[167]  D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30.

[168]  Secondo particolari regimi di autorizzazione, diversi da quello relativo alle agenzie per il lavoro.

[169]  Il fondo è stato istituito nell'ambito del Ministero del tesoro presso la Ragioneria generale dello Stato “Ispettorato generale rapporti con l’Unione europea – IGRUE”, con le caratteristiche di fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio.

[170]  Sono interessati dall’applicazione delle norma in commento, per l’agricoltura, il Regolamento n. n. 73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune, e per la pesca il reg. n. 861/2006 che ha istituito un'azione finanziaria dell'Unione per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare, ed il reg. n. 199/2008 sulla raccolta, gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca.

[171]  Previo accordo con le istituzioni europee, la partecipazione finanziaria dell’Unione resterebbe in tal caso invariata, pur assumendo un peso percentuale maggiore in presenza di un disimpegno di risorse nazionali. La partecipazione dei fondi strutturali europei peraltro non è predeterminata potendo percentualmente variare ed arrivare fino al 75% delle spese.

[172]  Secondo l’articolo 95 del Regolamento n. 1083/2006, come da ultimo modificato dal Regolamento n. 539 del 16 giugno 2010, la Commissione procede al disimpegno automatico dell’importo connesso ad un programma operativo che non è stato utilizzato per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per il quale non le è stata trasmessa una domanda di pagamento entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’impegno di bilancio nell’ambito del programma.

[173]  Per completezza si ricorda che l’art. 1, c. 325-334, della L. 244/2007 è stato abrogato dall’art. 5, co. 9, lett. a), del D.L. 93/2008 (L. 126/2008). I meccanismi di incentivazione alla filiera cinematografica sono stati poi ripristinati, dall’art. 63, c. 13-ter, del D.L. 112/2008 (L.133/2008).

[174]  L’organismo (istituito dall’art. 4 del citato D.Lgs. 28/2004) è composto di 13 membri, di cui 3 sono membri di diritto, 3 promanano dalle regioni, 3 dagli enti locali, 4 sono designati da associazioni di categoria. Oltre ad esercitare una funzione consultiva, l’organo predispone un programma triennale, approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali, contenente l'individuazione, per ciascuna regione, delle aree geografiche di intervento (relativamente alle sale) e di promozione. L’art. 5 del D.L. 250/2005 (L. 27/2006) ha esteso la programmazione della Consulta alla programmazione stagionale, alla co-distribuzione e realizzazione di mostre e festival di rilevanza nazionale e internazionale, nonché alla pubblicazione, diffusione e conservazione di riviste e opere riguardanti la cinematografia.

[175]  Il D.M. 6 marzo 2006, in attuazione dell’art. 12, c. 5, del D.Lgs., ha definito le modalità tecniche di gestione e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonché le modalità di monitoraggio ed impiego dei finanziamenti concessi.

[176]  Si ricorda, peraltro, che l’art. 1, comma 1140, della L. finanziaria 2007 (L. 296/2006), nel prevedere un contributo per il Fondo per gli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzandolo a favore di interventi di sostegno a istituzioni, grandi eventi di carattere culturale, nonché ulteriori esigenze del settore dello spettacolo, ha disposto che, in deroga al comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 28/2004, gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

[177]  I citati articoli del D.P.R. n. 600 del 1973 stabiliscono che i sottoindicati soggetti devono, o possono in seguito all’esercizio di apposita opzione, tenere la contabilità ordinaria:

a)    società soggette all'imposta sulle società - IRES;

b)    enti pubblici e privati, diversi dalle società, soggetti all'imposta sulle società - IRES, e trust, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;

c)     società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate;

d)    persone fisiche che esercitano imprese commerciali;

e)    persone fisiche che esercitano arti e professioni;

f)      società e associazioni fra artisti e professionisti;

g)    enti pubblici e privati, diversi dalle società, soggetti all'imposta sulle società - IRES, e trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;

h)    sostituti di imposta;

i)      allevatori di animali che utilizzano mangimi ottenibili per meno di un quarto dal proprio terreno.

[178]  Con decisioni del 6 luglio scorso, la Commissione europea ha approvato la proroga al 31 dicembre 2013 dei due regimi italiani di incentivi fiscali alle attività di produzione cinematografica (SA.32926), nonché per gli investimenti e la distribuzione nel settore cinematografico (SA.32927), documento C(2011) 4984 definitivo

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:274:0001:0002:IT:PDF

[179]  Appartengono alla Terza Area i lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali, per la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unità di livello non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante, ovvero lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto specialistico.

[180]  Con l’ordine del giorno G1.101 (testo 2) accolto nella seduta del Senato del 19 aprile 2011, il Governo si è peraltro impegnato a “vincolare alla permanenza presso le sedi di servizio della medesima Soprintendenza il nuovo personale di III area, assunto nell'ambito delle graduatorie in corso di validità, per un triennio dalla data di assunzione”.

[181]  Tale lettura sembrerebbe supportata, oltre che dal testo della disposizione, dalla relazione introduttiva all’A.S. 2665.

[182]  L'art. 3, comma 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191, ha disposto che, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

[183]  L. 18 giugno 2009 n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

[184]  D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

[185]  Legge 18 giugno 2009, n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

[186]  La legge finanziaria 2010 (L. 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, co. 212) ha escluso il versamento dell’importo per i giudizi di opposizione al provvedimento che irroga una sanzione amministrativa.

[187]  Recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

[188]  Convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

[189]  Il citato articolo prevede l’estensione dell’addizionale IRES per i soggetti operanti nel settore energetico introdotta dall’articolo 81, commi da 16 a 18, del decreto legge n. 112 del 2008 e l’innalzamento temporaneo dell’aliquota. In particolare: a) l’aliquota dell’addizionale per il settore petrolifero, del gas e della energia elettrica (che, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, è pari al 6,5 per cento) è innalzata al 10,5% per i periodi di imposta dal 2011 al 2013, per le imprese del settore energetico; b) viene ampliata la platea delle imprese soggette a tale addizionale, in base alla tipologia dell’attività e alle caratteristiche della fonte di produzione dell’energia, nonché in base al volume di ricavi. Il comma 6 dell'articolo 7 prevede che dall'attuazione dello stesso derivino maggiori entrate non inferiori a 1.800 milioni di euro per l’anno 2012 e a 900 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.

[190]  Nella Relazione tecnica è illustrato il contributo di ciascuna classe e la percentuale dello stesso per l'anno 2012: Regioni S.O. 6.100 mln. pari al 55%, Province 1.200 mln. pari al 10%, Comuni 4.200 mln. pari al 37%.

[191]  L'articolo 36 del D.Lgs. 118/2011 dispone, a decorrere dal 2012 l'avvio di una sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, riguardante l'attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo primo dello stesso D.Lgs. recante i principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali. In particolare la sperimentazione dovrà riguardare l'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi.

[192]  Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata.

[193]  L'articolo 14, comma 1 del D.L. 138/2011 riguarda le regioni a statuto ordinario, il comma 2 le regioni a statuto speciale.

[194]  Contenuta nella legge di stabilità per il 2011 (legge n. 220/2010, articolo 1, commi 87-93).

[195]  Si ricorda che l’articolo 20, comma 2, del D.L. n. 98/2011 prevedeva la costituzione di 4 classi in cui ripartire gli enti territoriali sottoposti al patto, sulla base dei criteri di virtuosità. Le classi sono state ridotte a due dall’articolo 30 del disegno di legge in esame.

[196]  Si ricorda che la nuova disciplina del Patto per gli anni 2011-2013, recata dalla legge di stabilità per il 2011 (art. 1, co. 87-124), ha introdotto, rispetto alla normativa precedente, un principio generale, valido a regime a decorrere dal 2011, riguardante l’obiettivo strutturale del patto di stabilità interno per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che viene definito come pareggio del saldo finanziario, espresso in termini di competenza mista (comma 90).

[197]  Di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata.

[198]  Rispetto alla normativa precedente, non risulta riproposta l’esclusione dal computo del saldo delle voci di entrata connesse a specifici trasferimenti - autorizzati dalla legge finanziaria 2007 al fine di agevolare il lavoro delle commissioni straordinarie chiamate alla gestione dei comuni commissariati per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso - e le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni con tali risorse (per il triennio 2011-2013 l’esclusione delle voci in questione è contenuta nell’art. 1, comma 99, della legge n. 220/2010).

[199]  Si vedano i commi da 100 a 103 dell’art. 1, della legge n. 220/2010.

[200]  Si ricorda, inoltre, che in base alla citata normativa, la quota assegnata a ciascun ente territoriale non può essere superiore ai proventi della dismissione effettuata. La quota è assegnata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che sono anche destinatari della comunicazione relativa alle dismissioni effettuate. La quota non assegnata agli enti territoriali è destinata alle finalità previste dalla norma istitutiva del Fondo infrastrutture.

[201]  Tali due fondi sono stati istituiti rispettivamente dall’articolo 2, comma 3 e dall’articolo 13 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Il primo fondo, di durata triennale, è finalizzato a realizzare “in forma progressiva e territorialmente equilibrata” la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare (disciplinata dal medesimo articolo 2). Il secondo fondo è destinato al finanziamento delle spese dei comuni e delle province successivamente alla determinazione dei fabbisogni standard.

[202]  In particolare, i trasferimenti erariali in favore dei comuni sono stati soppressi, a decorrere dal 2011, dall’articolo 1, comma 8, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”; i trasferimenti erariali in favore delle province sono stati soppressi, a decorrere dal 2012, dall’articolo 18 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, recante “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”.

[203]  Recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”.

[204]  Tutte le regioni e province autonome hanno competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti di autonomia e dalle norme di attuazione: Valle d’Aosta L. Cost. 4/1948 art. 2; D.Lgs. 431/1989; Trentino-Alto Adige, D.P.R. 670/1972 artt. 4, 80; D.P.R. 473/1975; D.Lgs. 268/1992; Friuli-Venezia Giulia, L. Cost. 1/1963 art. 4; D.P.R. 114/1965 art. 8; D.Lgs. 9/1997; Sicilia, R.DLgs. 455/1946 art. 14; Sardegna, L.Cost. 3/1948 art. 3. Per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta e per le Province autonome di Trento e di Bolzano sono poi intervenute specifiche norme di attuazione dello statuto speciale che hanno disciplinato la materia della finanza locale nel senso che è la regione [o la provincia autonoma] a provvedere alla finanza degli enti locali del proprio territorio con risorse del proprio bilancio. Ciò non è avvenuto nel caso regione Sardegna e della Regione siciliana, dove la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato.

[205]  Le modalità di calcolo della media delle spese del triennio sono le stesse della precedente disciplina (L. 220/2010, art. 1 comma 128).

[206]  Le esclusioni di cui alle lettere h) ed i), operanti dal 2011, sono state introdotte dall'articolo 8 del D.Lgs. 149/2011, recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni in attuazione della delega sul federalismo fiscale. L'articolo 8 introduceva la lettera g-ter (ora lett. h)) e g-quater (ora lett. i)) al comma 129 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2011.

[207]  In base alla programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali comunitari nell’obiettivo Convergenza (aree in cui il PIL procapite risulta inferiore al 75 per cento della media comunitaria), sono incluse, per l’Italia le regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Nell’ambito dello stesso obiettivo si aggiunge la regione Basilicata, che beneficia di un regime transitorio di sostegno (c.d. phasing-out) per favorirne l’uscita dall’obiettivo.

[208]  L. 220/2010 art. 1, comma 130-bis introdotto dall'art. 2 comma 33, lett. b) del D.L. 225/2010, convertito con modificazioni con legge 10/2011.

[209]  I coefficienti di ponderazione sono comunemente intesi come parametri per i quali moltiplicare un valore. Nel caso tale interpretazione si applichi anche alla norma in esame, risulterebbe che per ogni euro di spesa corrente, ponderato per un coefficiente inferiore all'unità, verrebbe contabilizzato un ammontare inferiore ad un euro, favorendo quindi tale tipo di spesa …

[210]  Da ultimo, la L. 220/2010 art. 1, commi 132, 133, 134.

[211]  Le norme recate dalla legge finanziaria 2010 modificano l’ordinamento finanziario della regione e delle due province autonome per adeguarlo agli obiettivi di perequazione e solidarietà stabiliti per le regioni a statuto speciale dall’articolo 27 della legge 42/2009, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale. Nello statuto viene inserita – come aveva disposto il comma 7 dell’articolo 77-ter del decreto-legge 112/2008 - la disciplina del patto di stabilità e le "ulteriori forme di risparmio".

[212]  Tutte le regioni e province autonome hanno competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti di autonomia e dalle norme di attuazione: Valle d’Aosta L. Cost. 4/1948 art. 2; D.Lgs. 431/1989; Trentino-Alto Adige, D.P.R. 670/1972 artt. 4, 80; D.P.R. 473/1975; D.Lgs. 268/1992; Friuli-Venezia Giulia, L. Cost. 1/1963 art. 4; D.P.R. 114/1965 art. 8; D.Lgs. 9/1997; Sicilia, R.D.Lgs. 455/1946 art. 14; Sardegna, L.Cost. 3/1948 art. 3. Per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta e per le Province autonome di Trento e di Bolzano sono poi intervenute specifiche norme di attuazione dello statuto speciale che hanno disciplinato la materia della finanza locale nel senso che è la regione (o la provincia autonoma) a provvedere alla finanza degli enti locali del proprio territorio con risorse del proprio bilancio. Ciò non è avvenuto nel caso regione Sardegna e della Regione siciliana, dove la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato.

[213]  Rispettivamente comma 148 bis e comma 111-bis (con riferimento a tutti gli enti) dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2011, n. 220/2010.

[214]  Decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario(legge n. 33/2009).

[215]  Si tratta, rispettivamente, degli oneri per la progressiva riduzione dell’organico complessivo delle Forze armate (articolo 582) e degli oneri per le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma (articolo 583).

[216]  Per completare la ricostruzione delle disponibilità del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili, si ricorda che l’art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 40/2010 ha previsto che le risorse del Fondo vengano annualmente integrate attraverso il versamento delle maggiori entrate derivanti dal pagamento del contributo per l’estinzione delle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione (pari al 5 per cento del valore della controversia), da accertarsi annualmente con decreto del Ministro dell’economia. Tali ulteriori risorse devono essere destinate al finanziamento delle missioni internazionali di pace.

[217]  L’elenco 1 allegato alla legge di stabilità 2011 prevede, indicando le relative autorizzazioni di spesa da rifinanziare per il 2011, le seguenti finalità:

1.     245 milioni per il sostegno alle scuole non statali;

2.     100 milioni per il rifinanziamento della proroga della liquidazione della quota del 5 per mille IRPEF;

3.     30 milioni per il finanziamento di interventi straordinari a sostegno del settore editoriale,

4.     124 milioni per il sostegno del settore dell’autotrasporto;

5.     25 milioni per il sostegno alle università non statali legalmente riconosciute,

6.     100 milioni per il finanziamento di interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare ai malati, di cui al “Fondo per le non autosufficienze”;

7.     250 milioni per il finanziamento di una serie di interventi titolati sotto la voce ”interventi di carattere sociale”. Sotto tale ultima voce sono indistintamente raggruppate diverse ed eterogenee autorizzazioni di spesa, relative alle seguenti finalità:

          partecipazione italiana a banche e fondi internazionali;

          gratuità parziale dei libri di testo scolastici;

          stipula di convenzione con i comuni finalizzate alla stabilizzazione dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili: LSU Scuola, LSU Napoli e Palermo, LSU comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.

      Con D.P.C.M. 18 maggio 2011 sono state ripartite le risorse finanziarie previste in favore delle prime sei finalità indicate nell’elenco 1, per un importo complessivo di 624 milioni di euro, rinviando ad ulteriore decreto il riparto dei 250 milioni di euro dell’ultima voce del richiamato elenco 1 tra le finalità di carattere sociale ivi previste, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

[218]  Su tale quota di risorse per il 2011 sono successivamente intervenute numerose disposizioni del D.L. n. 225/2010, che hanno nel complesso determinato una integrazione delle risorse destinate alle finalità indicate dal quarto periodo del comma 40, per un importo pari a 44,1 milioni di euro; pertanto nel complesso, le risorse disponibili per il 2011 per le finalità indicate dal quarto periodo del comma 40 sono ammontate a 94,1 milioni di euro.

[219]  D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[220]  Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

[221]  Per una analisi delle risorse del Fondo del FAS-Fondo per lo sviluppo e coesione si rinvia alla scheda relativa alla Tabella E.

[222]  Decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica”.

[223]  Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”.

[224]  Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”.

[225]  Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.

[226]  Il comma 7 del ddl in esame, ora sostituito dalle norme in commento nel corso dell’esame presso il Senato, disponevano che le maggiori entrate in questione, per la parte eccedente l’importo di 2.400 milioni di euro, venissero riassegnate per il 50 per cento al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato e la restante parte, per complessivi 750 milioni, nel 2011, a specifiche necessità di spesa di alcuni Ministeri.

[227]  Interventi urgenti per l'economia.

[228]  Si tratta di organizzazioni di sostegno al volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’ articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’ articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;

[229]  Le finalità indicate per il riparto del 5 per mille IRPEF dell’anno finanziario 2010, elencate dal comma 4-novies, corrispondono infatti a quelle già previste dalla disciplina vigente disposta per il 2009 dal già citato articolo 63-bis del D.L. 112/2008. E’ peraltro introdotto un ulteriore requisito per l’ammissibilità delle associazioni sportive dilettantistiche, in relazione alle quali è previsto che l’attività svolta debba essere di rilevante interesse sociale.

[230]  Si osserva che il comma 4-terdecies, dell’articolo 2 del citato decreto legge n. 40/2010 conferma l’applicazione alle associazioni sportive dilettantistiche di “rilevante interesse sociale” delle disposizioni del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 2 aprile 2009 relativamente alle modalità di ammissione delle medesime associazioni, facendo salvi gli effetti del D.P.C.M. 23 aprile 2010 che individua specificamente i soggetti beneficiari e le procedure per la destinazione del 5 per mille.

[231]  D.L. 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111.

[232]  Si ricorda che tali misure sperimentali sono stati dapprima prorogate al 2010 dall’articolo 5, comma 1, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e poi al 2011 dall’articolo 1, comma 47 della legge L. 13 dicembre 2010, n. 220, “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)”.

[233]  Al lavoratore, in ogni caso, è concessa la facoltà di optare per l’applicazione del regime di tassazione ordinaria.

[234]  L. 24 dicembre 2007, n. 247, Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.

[235]  Si ricorda che tali misure sperimentali sono state dapprima prorogate al 2010 dall’articolo 5, comma 1, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

[236]  A tal fine viene istituito il Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

[237]  L. 30 aprile 1969, n. 153, “Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale”.

[238]  In attuazione della previsione del comma 68 è stato adottato per il D.M. 17 dicembre 2009.

[239]  “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”.

[240]  “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”.

[241]  Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, previsto dall’art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, attiene al funzionamento degli atenei e comprende anche le spese per il personale docente e non docente e per la ricerca scientifica universitaria, nonché quelle per la manutenzione ordinaria.

[242]  Si ricorda che, in relazione alla nuova disciplina derivante dalla L. 196/2009, il capitolo 1694 è stato espunto dalla tabella C a partire dalla legge di stabilità 2011.

[243]  Successivamente, l’art. 29, comma 9, della L. 240/2010 ha precisato la misura delle risorse aggiuntive riservate alla chiamata di professori associati, disponendo, altresì, che l’utilizzo delle risorse è disciplinato con decreto del MIUR, di concerto con il MEF, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari. Si veda, in proposito Atto del Governo n. 393, sul quale le Commissioni parlamentari hanno espresso parere il 21 (Camera) e il 27 (Senato) settembre u.s.

[244]  La nota al cap. 1714 (Fondo occorrente per le assunzioni di ricercatori delle università e degli enti ed istituzioni di ricerca) chiarisce che il capitolo viene soppresso e che il relativo stanziamento è trasportato ai capitoli 1694 e 7236. Da quanto appreso dagli uffici del MIUR, l’importo è stato suddiviso, rispettivamente, in 124,1 mln e 30 mln.

[245]  D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 142, Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Università degli studi.

[246]  Pag. 316, A.S. 2968.

[247]  Il comma 6 citato dispone, tra l’altro, l’applicabilità, a decorrere dal 2011, del DM 12 luglio 2007, in materia di astensione obbligatoria per maternità, e dell'art. 1, comma 788, della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006), in materia di congedo per malattia. La copertura finanziaria dell’onere – valutato in 3,5 mln di euro annui a decorrere dal 2011 – è indicata nell’art. 29, comma 22, secondo periodo, il quale dispone la riduzione dell’autorizzazione di spesa per il cofinanziamento degli assegni di ricerca, di cui all’art. 5, comma 1, della L. 370 del 1999.

[248]  La norma citata, fermo restando il blocco degli scatti economici per anzianità nel triennio 2011-2013 disposto dall’art. 9, comma 21, del D.L. 78/2010, ha autorizzato la spesa di 18 milioni di euro per il 2011 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 per l’attribuzione di scatti economici su base meritocratica a professori e ricercatori universitari. Alla copertura dell’onere si provvede, per quanto concerne il 2012 e il 2013, mediante riduzione delle proiezioni, per il 2012, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del MEF, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al MIUR.

[249]  La disposizione riguarda la ricostruzione di carriera degli studiosi impegnati all’estero che abbiano svolto per chiamata diretta autorizzata dal MIUR nell’ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di docenza e ricerca nelle università italiane. Il servizio prestato è riconosciuto (automaticamente) per due terzi ai fini della carriera e per intero, sulla base di domanda e con onere a carico del richiedente, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza. Alla copertura dell’onere, valutato in 340.000 euro annui, si provvede attraverso corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa destinata al cofinanziamento degli assegni di ricerca di cui all’art. 5, comma 1, della L. 370 del 1999.

[250]  L. 10 marzo 2000, n. 62, Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.

[251]  http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2008&numero=50

[252]  http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7e451610-b78b-45ef-a3fd-d2fb9b5134fe/decreto_280509.pdf

[253]  Per completezza, si ricorda che il capitolo 1477 ha sostituito i capitoli che, fino all’esercizio 2010, facevano capo ai diversi centri di responsabilità Uffici scolastici regionali.

[254]  L’art. 1, comma 13, della L. 62/2000 autorizza l’incremento di alcune UPB del Ministero per l’importo di 60 mld di lire finalizzato al mantenimento di scuole elementari parificate e per l’importo di 280 mld di lire finalizzato alla realizzazione del sistema prescolastico integrato.

[255]  Si ricorda che durante l’esame al Senato del disegno di legge di assestamento per il 2010 è stato approvato l’emendamento 1.1000, finalizzato a contabilizzare, per un importo pari a € 2,4 mld, gli effetti dell’art. 40, c. 1-bis, del D.L. 98/2011 (che ha trasformato in riduzioni di spesa gli accantonamenti operati dal MEF a titolo cautelativo - ai sensi dell’art. 1, c. 13, della legge di stabilità 2011 - al fine di garantire gli effetti di gettito stimati dal medesimo art. 1, commi 8-12, in ordine all’assegnazione dei diritti d’uso di frequenze radioelettriche). Nell’ambito della Missione Istruzione scolastica, il programma 1.9 ha subito riduzioni in conto competenza per € 29,0 mln, di cui tengono già conto le previsioni assestate per il 2011 riportate nell’A.S. 2968.

[256]  Si ricorda che l’art. 2, comma 109, della L. finanziaria 2010, abrogando gli artt. 5 e 6 della L. n. 386 del 1989, ha eliminato – a partire dal 2010 – la partecipazione delle province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e dei finanziamenti recati da qualunque disposizione di legge statale in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni. Il medesimo comma fa salvi, altresì, i contributi sulle rate di ammortamento di mutui in essere e i rapporti giuridici già definiti.

[257]  L’autorizzazione di spesa è recata dalla L. 181/1990.

[258]  D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25, Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell’articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[259]  Definizione delle linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2010-2012.

[260]  Fondo istituito dall'art. 5, c. 1, lett. c), della L. n. 537 del 1993, e relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attività e progetti, ivi compreso il finanziamento di nuove iniziative didattiche.

[261]  Le relative proposte possono essere avanzate da soggetti pubblici o privati.

[262]  Le relative proposte sono formulate d'intesa con l'Università straniera, in ordine anche alla cessazione della filiazione contestualmente all'adozione del predetto decreto ministeriale di istituzione della nuova Università italiana.

[263]  Programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006.

[264]  Ai sensi della norma citata, il Comitato provvede ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti al termine del terzo, quinto e settimo anno accademico di attività delle università.

[265]  http://attiministeriali.miur.it/anno-2010/settembre/dm-16092010.aspx

[266]  Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.

[267]  L’art. 2, comma 1, del D.L. 180/ 2008 – come modificato dall'art. 13, comma 1, lett. a), della L. 240/2010 – prevede che, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota del fondo di finanziamento ordinario e del fondo straordinario di cui all’art. 2, comma 428, della L. 244 del 2007, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita prendendo in considerazione: a) la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi; b) la qualità della ricerca scientifica; c) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche.

[268]  A seguito dell’approvazione al Senato del già ricordato emendamento 1.1000 nel corso dell’esame del DDL assestamento 2010, il programma 2.3 ha subito riduzioni in conto competenza per € 11,2 mln, di cui tengono già conto le previsioni assestate per il 2011 riportate nell’A.S. 2968.

[269]  Proroghe del piano di impiego sono state disposte: dall'articolo 55, comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica fino al 31 dicembre 2010, con un'autorizzazione di spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2010, con specifica destinazione di 27,7 milioni di euro e di 2,3 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009; dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011) fino al 30 giugno 2011, con un'autorizzazione di spesa di 36,4 milioni di euro per l'anno 2011, con specifica destinazione di 33,5 milioni di euro e di 2,9 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009.

[270]  L'Accordo Stato-Regioni del 20 aprile 2011 ha disposto la proroga per il biennio 2011-2012 del precedente Accordo del 12 febbraio 2009, in vigore per il biennio 2009-2010. L'accordo si arricchisce anche di una sezione specifica dedicata alle misure di politica attiva per un più rapido e mirato ricollocamento dei lavoratori e per evitare il formarsi di bacini di disoccupazione di lunga durata. Viene confermata ed estesa al 2011-2012 l’intesa del 17 febbraio 2010 sulle linee guida per la formazione. L'Accordo conferma lo stanziamento previsto dalla legge di stabilità di 1 miliardo di euro per gli interventi a sostegno del reddito, a cui si aggiungono 600 milioni di residui del biennio 2009-2010. Le Regioni concorrono con la parte non utilizzata dello stanziamento di 2,2 miliardi di euro, fino al suo esaurimento. La proporzione di utilizzo delle risorse tra politiche passive e attive viene modificata da 70-30 a 60-40. L'Accordo, inoltre, prevede l'attribuzione di un ruolo precipuo ai Servizi per l’impiego nei processi di riqualificazione e di ricollocazione dei lavoratori; il ricorso ai Fondi Interprofessionali e agli enti bilaterali nelle politiche attive, nella formazione e nelle azioni di sostegno al redditi; misure per assicurare l'utilizzo più rigoroso degli strumenti di sostegno al reddito, per evitare situazioni di cronica dipendenza ed usi impropri degli stessi; il sostegno offerto dalle risorse del Fondo sociale europeo.

[271]  “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”.

[272]  Il richiamato comma 28 dell’articolo 1 della L. 183 aveva delega il Governo ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della L. 247, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito. L’emanazione dei decreti legislativi deve avvenire sentite le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, in conformità all’articolo 117 della Costituzione ed agli Statuti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo altresì l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere ed alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Il successivo comma 29 stabiliva che la delega avrebbe dovuto esercitarsi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

§       graduale armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione e creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica (lettera a));

§       modulazione dei trattamenti collegata all’età anagrafica dei lavoratori ed alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle Regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile (lettera b));

§       previsione per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione (lettera c));

§       progressiva estensione ed armonizzazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione dell’attività lavorativa (lettera d));

§       coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori (lettera e));

§       valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, anche al fine dell’individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale, prevedendo la possibilità di erogazione di trattamenti sostitutivi analoghi a quelli di cui alla lettera d), nonché di eventuali coperture supplementari (lettera f));

§       connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l’occupazione, soprattutto femminile e giovanile, nonché l’inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro, con particolare riferimento ai lavoratori in età più matura nonché ai giovani, al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo (lettera g));

§       potenziamento dei servizi per l’impiego (lettera h)).

[273]  L. 13 dicembre 2010, n. 220, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)”.

[274]  Si tratta delle risorse contenuta nella delibera del CIPE n. 2/2009 del 6 marzo 2009.

[275]  D.L. 21 marzo 1988, n. 86, “Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale”, convertito in legge, con modificazioni dall’articolo 1, primo comma, L. 20 maggio 1988, n. 160.

[276]  L. 23 luglio 1991, n. 223, “Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro”.

[277]  D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 9 aprile 2009, n. 33.

[278]  Il periodo temporale di riferimento, originariamente previsto per il biennio 2009-2010, è stato prorogato al 2011 dall’articolo 1, comma 31, della L. 220/2010.

[279]  Tale comma ha riconosciuto la richiamata contribuzione figurativa per l’intero periodo di percezione del trattamento di indennità ordinaria di disoccupazione che è di 8 mesi per i soggetti di età inferiore a 50 anni e di 12 mesi per quelli di età pari o superiore a 50 anni.

[280]  Si ricorda che tale termine era stato già prorogato al 31 dicembre 2008 dall’articolo 2, comma 525 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria per il 2008).

[281]  I contratti di solidarietà c.d. “difensivi” si sostanziano in accordi tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali volti a ridurre l’orario di lavoro, allo scopo di evitare, o quantomeno limitare, i licenziamenti mediante un utilizzo più razionale della forza lavoro. Tali contratti hanno una durata compresa tra i 12 e i 24 mesi, con possibilità di proroga per ulteriori 24 mesi (36 per le regioni del Mezzogiorno).

[282]  D.L. 20 maggio 1993, n. 148, “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 19 luglio 1993, n. 236. Si fa presente che tale termine era già stato prorogato al 31 dicembre 2008 dall'articolo 2, comma 531, della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[283]  Tale comma ha stabilito la proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale già concessi ai sensi della disciplina temporanea di cui all'articolo 2, commi 521 e 522, della L. 244/2007. Tale proroga viene disposta nell’ambito delle risorse finanziarie destinate per il 2009 alla concessione di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nonché dei programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti in specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite in accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009.

[284]  Tale indennità spetta quindi per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ogni mese, incrementato dal numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L’erogazione è riconosciuta alle seguenti categorie di lavoratori:

§       addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all’articolo 17, commi 2 e 5, della L. 84/1994;

§       lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima L. 84/1994.

[285]  Proroga disposta dall’articolo 1, comma 32, della più volte richiamata L. 220/2010.

[286]  Il richiamato articolo 17 della legge n. 49/1985 ha istituito il Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione. Tale Fondo ha acquisito carattere di permanenza a seguito dell’intervento della L. 662/1996. La norma è stata più volte modificata nel corso degli anni (da ultimo dall’articolo 10-bis del D.L. 35/25005).

      Attualmente, i principali tratti della disciplina, così come modificata, sono i seguenti:

§       al fine di salvaguardare e incrementare l'occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di società cooperativa o di piccola società cooperativa, si prevede la partecipazione diretta del Ministro dello sviluppo economico - che utilizza a tal fine le disponibilità del richiamato Fondo - al capitale sociale delle società finanziarie che sostengono le cooperative;

§       la ripartizione delle disponibilità tra le diverse finanziarie partecipate dal Ministero viene effettuata per una quota pari al 5% delle risorse disponibili in relazione al numero delle società finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione. La restante quota è determinata in proporzione alla percentuale di utilizzazione da parte di ciascuna società finanziaria delle risorse conferite dal Ministero;

§       le società finanziarie assumono la natura di investitori istituzionali e devono essere ispirate ai principi di mutualità definiti dal D.Lgs. C.P.S. n. 1577/1947, essere costituite in forma cooperativa, essere iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministro dell’economia e delle finanze per l'esercizio delle attività di intermediari finanziari (articolo 106 del D.Lgs. 385/1993), ed essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità.

[287]  L'indennità ordinaria di disoccupazione è relativa, in linea di principio, a tutti i dipendenti privati. Essa ha, tuttavia, un ambito di applicazione residuale rispetto al più favorevole trattamento di mobilità. L'indennità ordinaria di disoccupazione è liquidata in presenza di un'anzianità assicurativa pari ad almeno 2 anni nonché di un anno di contribuzione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro (articolo 19, comma 1, del R.D.L. 636/1939). I lavoratori precari e stagionali, fermo restando il requisito assicurativo di 2 anni, maturano il diritto all'indennità anche con lo svolgimento di 78 giornate lavorative nell'anno (articolo 7 del D.L. 86/1988, convertito dalla L. 160/1988, e articolo 1 del D.L. 108/1991, convertito dalla L. 169/1991) .

      L'articolo 34, commi 5 e 6, della L. 23 dicembre 1998, n. 448 , ha escluso dall'ambito di applicazione dell'istituto i dipendenti il cui rapporto di lavoro sia cessato per dimissioni, successivamente al 31 dicembre 1998.

      Tale istituto, nel corso degli anni, è stato interessato da molteplici interventi legislativi , volti soprattutto all’aumento sia della durata sia della misura del trattamento delle indennità ordinarie di disoccupazione.

      L'aliquota contributiva relativa all'istituto in esame è pari, in genere, all'1,61% ed è interamente a carico del datore di lavoro.

      Il periodo di godimento dell'indennità ordinaria di disoccupazione è riconosciuto utile ai fini previdenziali; tuttavia, riguardo alla pensione di anzianità, esso viene considerato solo per la determinazione della misura e non per il conseguimento del requisito contributivo.

      Attualmente, la durata dell’indennità è pari a 8 mesi per i soggetti di età inferiore a 50 anni e a 12 mesi per i lavoratori di età pari o superiore a 50 anni; per quanto attiene alla misura del trattamento , l’indennità è pari al 60% per i primi 6 mesi; al 50% per i successivi tre mesi; al 40% per il periodo ulteriore. La contribuzione figurativa vale per l’intero periodo di percezione del trattamento nel limite massimo delle durate legali previste dal comma in esame.

[288]  L’agevolazione prevede una riduzione della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro, per i primi diciotto mesi, per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato e con contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi. La quota di contribuzione, in virtù della richiamata riduzione, è pari a quella prevista per gli apprendisti.

[289]  Il provvedimento è stato adottato D.M. 26 luglio 2010, n. 53344, recante “Incentivi, ai sensi dell'art. 2, comma 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per l'assunzione dei lavoratori titolari dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o dell'indennità speciale di disoccupazione edile”.

[290]  Legge 11 febbraio 1992, n. 147, Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari.

[291]  Legge 2 dicembre 1991, n. 390, Norme sul diritto agli studi universitari.

[292]  Il prestito d’onore è rimborsato ratealmente, senza interessi, dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi e non prima dell’inizio dell’attività lavorativa. La disciplina delle modalità per la concessione dei prestiti d’onore è affidata alle regioni che, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, provvedono alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione degli interessi.

[293]  L. 23 dicembre 1996, n. 662, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

[294]  In base alla norma citata, le regioni determinano la quota dei fondi destinati agli interventi per il diritto agli studi universitari, da devolvere annualmente all’erogazione di borse di studio per gli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea, nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti ai sensi dell’art. 4 della medesima legge e secondo procedure selettive.

[295]  A seguito dell’approvazione al Senato del già ricordato emendamento 1.1000 nel corso dell’esame del DDL di assestamento 2010, il programma 2.1 ha subito riduzioni in conto competenza per € 13,8 mln, di cui tengono già conto le previsioni assestate per il 2011 riportate nell’A.S. 2968.

[296]  Ripresa degli adempimenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione disposta in seguito agli eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno colpito il territorio della regione Abruzzo – Articolo 39, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

[297]  D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 febbraio 2011, n. 10.

[298]  Il comma 5-quinquies dell’art.5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (disposizioni in materia di protezione civile), al fine di fronteggiare situazioni di emergenza, consente di ricorrere al fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (fondo di riserva per le spese impreviste) e prevede che tale fondo debba essere reintegrato in pari misura con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sulle benzine e sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del TUA. L’aumento dell’accisa è disposto con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane.

[299]  Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419.

[300]  Cfr. art. 1, comma 2 del D.Lgs. 517/1999

[301]  Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini.

[302]  Per completare la ricostruzione delle disponibilità del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili, si ricorda che l’art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 40/2010 ha previsto che le risorse del Fondo vengano annualmente integrate attraverso il versamento delle maggiori entrate derivanti dal pagamento del contributo per l’estinzione delle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione (pari al 5 per cento del valore della controversia), da accertarsi annualmente con decreto del Ministro dell’economia. Tali ulteriori risorse devono essere destinate al finanziamento delle missioni internazionali di pace.

[303]  L’elenco 1 allegato alla legge di stabilità 2011 prevede, indicando le relative autorizzazioni di spesa da rifinanziare per il 2011, le seguenti finalità:

1)    245 milioni per il sostegno alle scuole non statali;

2)    100 milioni per il rifinanziamento della proroga della liquidazione della quota del 5 per mille IRPEF;

3)    30 milioni per il finanziamento di interventi straordinari a sostegno del settore editoriale;

4)    124 milioni per il sostegno del settore dell’autotrasporto;

5)    25 milioni per il sostegno alle università non statali legalmente riconosciute;

6)    100 milioni per il finanziamento di interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare ai malati, di cui al “Fondo per le non autosufficienze”;

7)    250 milioni per il finanziamento di una serie di interventi titolati sotto la voce ”interventi di carattere sociale”. Sotto tale ultima voce sono indistintamente raggruppate diverse ed eterogenee autorizzazioni di spesa, relative alle seguenti finalità:

-        partecipazione italiana a banche e fondi internazionali;

-        gratuità parziale dei libri di testo scolastici;

-        stipula di convenzione con i comuni finalizzate alla stabilizzazione dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili: LSU Scuola, LSU Napoli e Palermo, LSU comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.

      Con D.P.C.M. 18 maggio 2011 sono state ripartite le risorse finanziarie previste in favore delle prime sei finalità indicate nell’elenco 1, per un importo complessivo di 624 milioni di euro, rinviando ad ulteriore decreto il riparto dei 250 milioni di euro dell’ultima voce del richiamato elenco 1 tra le finalità di carattere sociale ivi previste, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

[304]  Su tale quota di risorse per il 2011 sono successivamente intervenute numerose disposizioni del D.L. n. 225/2010, che hanno nel complesso determinato una integrazione delle risorse destinate alle finalità indicate dal quarto periodo del comma 40, per un importo pari a 44,1 milioni di euro; pertanto nel complesso, le risorse disponibili per il 2011 per le finalità indicate dal quarto periodo del comma 40 sono ammontate a 94,1 milioni di euro.

[305]  Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione ed all'Istituto europeo ricerca, formazione, orientamento professionale.

[306]  Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009.

[307]  Recante “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, di attuazione del federalismo fiscale.

[308]  Legge 11 luglio 1998, n. 224, Trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria.

[309]  La norma faceva implicito riferimento al disegno di legge A.S. 1138, Disciplina del sistema delle comunicazioni, in corso d’esame al Senato.

[310]  Ai sensi dell’art. 9, c. 1, del D.L. 28 ottobre 1994, n. 602, successivamente decaduto. Essa fu approvata con decreto del Ministro del 21 novembre 1994. La disposizione di autorizzazione fu poi riproposta in una serie di D.L., recanti misure di risanamento della RAI, decaduti per mancata conversione e più volte reiterati; da ultimo, l'art. 1, c. 3, della L. 650/1996, di conversione del D.L. 545/1996, fece salvi gli effetti dei provvedimenti adottati sulla base dei decreti-legge reiterati. Pertanto, la convenzione citata mantenne la sua validità; dopo la scadenza (21 novembre 1997) fu adottata la L. 224/1998 che, come già anticipato sopra, ne dispose in via transitoria il rinnovo per un triennio.

[311]  Per la proroga della convenzione scaduta il 21 novembre 2000, l’art. 145, c. 20, della L. finanziaria 2001 ha autorizzato la spesa di lire 15 miliardi di lire (circa 7,75 milioni di euro) per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; l’art. 4, c. 7, della L. finanziaria 2004 ha a autorizzato una spesa di 8,5 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006; l’art. 1, c. 1242, della L. finanziaria 2007 ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

[312]  L’articolo 6, comma 3, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) ha prorogato l’applicazione di tali disposizioni per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001 e per i due successivi. È poi intervenuto l'articolo 2, comma 56, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), che ne ha ulteriormente prorogato l'applicazione al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004 e al successivo, nel limite massimo di spesa di 21 milioni di euro. Successivamente l’articolo 1, comma 129, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) ne ha ulteriormente prorogato l'applicazione al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006 e la legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 393 della legge n. 296 del 2006) ne ha prorogata l’applicazione fino al 2007. Quindi l'articolo 1, comma 168, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha prorogato l'efficacia della disposizione per il periodo d’imposta 2008. L'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, ha prorogato la disposizione per i periodi di imposta 2009 e 2010.

[313]  D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 febbraio 2011, n. 10.

[314]  Come da provvedimento n. 77579/RU del Direttore dell'Agenzia delle Dogane del 28 giugno 2011.

[315]  Come da provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane prot. 127505/RU del 28 ottobre 2011.

[316]  Legge 23 dicembre 1996, n. 662, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

[317]  L’articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 ha autorizzato le regioni a statuto ordinario a istituire, con proprie leggi, un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni, successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva. Ai sensi del citato articolo 1, comma 154 della legge 662/1996, l’importo massimo di tale imposta è pari a 0,025 euro per litro. Diverse disposizioni hanno consentito, nel tempo, di derogare ai limiti massimi stabiliti dalla legge: da ultimo, l’articolo 2, comma 2-bis del D.L. n. 225 del 2010 (cd “milleproroghe”) ha autorizzato le Regioni ad innalzare il predetto limite, alle condizioni poste dalla norma medesima, per far fronte all’emergenza rifiuti.

[318]  D.L. 28 dicembre 2001, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA, sulla pubblicità effettuata con veicoli, sulle contabilità speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni; è stato convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 febbraio 2002, n. 16.

[319]  Recante il conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[320]  Recante la disciplina degli autoservizi di linea (autolinee) per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata.

[321]  Relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus.

[322]  Si ricorda che per tali interventi il citato articolo 2, comma 99, della legge finanziaria per il 2008 aveva originariamente autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2008, 10 milioni di euro per l’anno 2009 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

[323]  Tale sistema, in particolare, ha lo scopo di migliorare la sicurezza e l’efficienza del traffico navale e la risposta delle autorità in caso di incidente o in presenza di situazioni potenzialmente pericolose in mare. A tal fine ogni nave che fa scalo in un porto comunitario è obbligata a dotarsi di un sistema di identificazione automatica (AIS) e di un registratore dei dati di viaggio (Voyage Data Recorder - VDR) e a comunicare determinate informazioni alle autorità marittime in caso di trasporto di merci pericolose o inquinanti. La direttiva non si applica alle navi da pesca di lunghezza inferiore a 45 metri.

[324]  Il programma EFA, avviato nel 1988, è preordinato alla realizzazione di un velivolo militare da parte dell’Italia insieme a Gran Bretagna, Germania e Spagna, per assicurare la difesa aerea.