Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Disegno di legge di stabilità per il 2011 - A.C. 3778 - Emendamento 1.500 del Governo - Sintesi del contenuto ed analisi degli effetti finanziari
Serie: Progetti di legge    Numero: 398    Progressivo: 1
Data: 11/11/2010
Descrittori:
LEGGE FINANZIARIA     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disegno di legge di stabilità per il 2011

A.C. 3778

Emendamento 1.500 del Governo

Sintesi del contenuto ed analisi
degli effetti finanziari

 

 

 

 

 

 

n. 398/1

 

 

 

11 novembre 2010

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

Ha partecipato alla redazione del dossier il:

Servizio Bilancio dello Stato

Andamenti di finanza pubblica - dossier n. 8

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: ID0014a.doc

 


INDICE

 

§      Premessa....................................................................................................... 1

§      Articolo 1, comma 6 (Utilizzo risorse del FAS destinate alla programmazione regionale per interventi di edilizia sanitaria pubblica)........................................................................... 5

§      Articolo 1, commi 7-7-bis (Trasporto pubblico regionale ferroviario. Contratti di servizio)   6

§      Articolo 1, commi 13-18 (Diritti d’uso di frequenze radioelettriche)................ 9

§      Articolo 1, comma 19 (Riduzione delle dotazioni del Fondo ISPE).............. 18

§      Articolo 1, commi 20-22 (Regime tributario dei contratti leasing immobiliari)19

§      Articolo 1, commi 23-28 (Disposizioni in materia di accertamento e di sanzioni amministrative pecuniarie).................................................................................................... 22

§      Articolo 1, comma 29 (Attribuzione di compiti e risorse alla SOSE ed all’IFEL ai fini dell’attuazione del federalismo fiscale)...................................................................................... 26

§      Articolo 1, comma 30 (Fondo di finanziamento ordinario dell’università)..... 29

§      Articolo 1, comma 31 (Credito di imposta per ricerca e sviluppo).............. 31

§      Articolo 1, comma 32 (Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore e l’erogazione delle borse di studio)................................................................ 33

§      Articolo 1, comma 33 (Fondo per le missioni internazionali di pace).......... 34

§      Articolo 1, comma 34 (Controllo del territorio da parte delle Forze armate)36

§      Articolo 1, commi 35 e 40 (Fondo sociale per occupazione e formazione). 40

§      Articolo 1, commi 36-39 e 43 (Ammortizzatori sociali)................................ 41

§      Articolo 1, comma 41 (Lavoro accessorio) – Inammissibile.................... 48

§      Articolo 1, comma 42 (Apprendistato)......................................................... 49

§      Articolo 1, comma 44 (Decorrenze dei trattamenti pensionistici)................ 50

§      Articolo 1, comma 45 (Finanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali)52

§      Articolo 1, comma 46 (Aliquote contributive)............................................... 54

§      Articolo 1, comma 47 (Rifinanziamento per il 2011 del Fondo esigenze indifferibili ed urgenti)       56

§      Articolo 1, comma 48 (Agevolazioni fiscali piccola proprietà contadina)..... 60

§      Articolo 1, comma 49 (Credito d’imposta per la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali)................................................................................................ 62

§      Articolo 1, commi 50-53 (Rifinanziamento del Fondo ISPE nel 2010 e agevolazioni contributive in agricoltura).................................................................................................... 63

§      Articolo 1, comma 54 (Proroga detassazione premi di produttività)............ 67

§      Articolo 1, comma 55 (Finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale).... 70

§      Articolo 1, commi 56-58 (Misure per le regioni in disavanzo sanitario)....... 72

§      Articolo 1, comma 59 (Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale)       76

§      Articolo 1, comma 60 (Proroga detrazione fiscale per carichi di famiglia per non residenti)            78

§      Articolo 1, commi 61 e 62 (Contributi all’editoria - stampa italiana all’estero)79

§      Articolo 1, comma 63 (Destinazione di risorse alla ricerca aerospaziale ed elettronica)     82

§      Articolo 1, comma 64 (Sostegno all’editoria)................................................ 83

§      Articolo 1, commi 65 e 66 (Fondo pagamenti dei Comuni alle imprese)..... 85

§      Articolo 1, comma 67 (Sostegno all’emittenza televisiva locale e all’emittenza radiofonica locale e nazionale)..................................................................................................... 86

§      Articolo 1, commi 68-69 (Nuova linea ferroviaria Torino - Lione)................ 87

§      Articolo 1, commi 70-84 (Misure in materia di giochi)................................. 89

§      Articolo 2 (Disposizioni in materia di accordo bonario e arbitrato nei contratti pubblici) – Inammissibile............................................................................................. 98

§      Articolo 3 (Semplificazioni in materia di contratti pubblici) – Inammissibile99

§      Articolo 4 (Semplificazioni in materia di urbanistica, edilizia e di segnalazione certificata di inizio attività) – Inammissibile........................................................................... 100

§      Articolo 5 (Regime IVA per le cessioni di immobili)................................... 101

§      Articolo 6 (Misure volte a contrastare le frodi assicurative) – Inammissibile........ 103

§      Articolo 7 (Divieto di introduzione di oneri amministrativi non compensati) – Inammissibile        104

§      Articolo 8 (Patto di stabilità interno per gli enti locali)................................. 105

§      Articolo 9 (Patto di stabilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)   116

§      Articolo 10 (Rapporti finanziari con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia)       123

§      Articolo 11 (Rapporti finanziari con la Regione Valle d'Aosta)................... 126

§      Modifiche alle Tabelle A e C....................................................................... 129

 


Premessa

L’emendamento 1.500, nella versione originaria presentata dal Governo, determina complessivamente maggiori entrate nette pari a 3.121,7 milioni nel 2011, 889,9 milioni nel 2012 e 1.077,6 milioni nel 2013 (in termini di saldo netto da finanziare).

A fronte di maggiori spese nette pari a 3.092,4 milioni nel 2011, 444,7 milioni nel 2012 e 512,7 milioni nel 2013, si determina un miglioramento del saldo in ciascuno degli anni del triennio: 29,3 milioni nel 2011, 445,2 milioni nel 2012 e 564,9 milioni nel 2013. Analoghi effetti, sia pure di misura più contenuta, si registrano in termini di fabbisogno e di indebitamento netto[1].

Non si determinano invece effetti sui saldi relativi al 2010, a fronte di una corrispondente variazione delle entrate e delle spese.

 

In termini di manovra lorda (prendendo quindi in considerazione le risorse e i corrispondenti impieghi), sempre in termini di SNF, con riferimento al 2011 le maggiori entrate e le minori spese (risorse) ammontano a 6.180 milioni, a fronte di minori entrate e maggiori spese (impieghi) pari a 6.151 milioni. Nel 2012 e nel 2013 le risorse attivate risultano, rispettivamente, pari a 2.031 milioni e a 1.879 milioni a fronte di utilizzi pari a 1.586 milioni e a 1.314 milioni. Si conferma il limitato l’impatto sull’esercizio in corso: 86 milioni di risorse compensate da utilizzi per un identico importo. Si rinvia in proposito alla successiva tavola elaborata sulla base dei dati contenuti nel prospetto riepilogativo allegato all’emendamento del Governo[2].


 

 


Tra le risorse attivate sono comprese le maggiori entrate extratributarie derivanti dall’assegnazione delle frequenze digitali, stimate in 2,4 miliardi per il 2011. Tali risorse, in basi criteri contabili europei, dovrebbero costituire entrate una tantum, in quanto prive di impatto sull’indebitamento netto strutturale

A fini esemplificativi si ricorda che il Codice di condotta include tra le entrate una tantum quelle derivanti dalla vendita di beni patrimoniali non finanziari, gli incassi derivanti da aste di vendita di licenze di proprietà pubblica, i condoni fiscali, gli incassi derivanti dal trasferimento di obblighi pensionistici.

Pertanto, ove dovesse trovare conferma la qualificazione degli introiti derivanti dall’assegnazione delle frequenze come entrate una tantum, il loro utilizzo a fini di copertura di minori entrate o maggiori spese di carattere ordinario potrebbe determinare un peggioramento dell’indebitamento netto strutturale.

La normativa comunitaria non individua precisi criteri di definizione in base ai quali catalogare con certezza le diverse misure. Il Codice di condotta, si limita a definire come una tantum e temporanee quelle misure che hanno un impatto transitorio sui saldi di bilancio e che non apportano variazioni significative all’evoluzione di lungo periodo della finanza pubblica. A titolo esemplificativo, rientrano tra queste le spese di emergenza di breve periodo connesse a disastri naturali.

Pertanto, andrebbero forniti chiarimenti circa i possibili effetti sull’indebitamento netto strutturale derivanti dall’utilizzo delle risorse in questione a copertura di parte degli oneri indicati nel prospetto riepilogativo degli effetti dell’emendamento in esame.

 


 

Articolo 1, comma 6
(Utilizzo risorse del FAS destinate alla programmazione regionale per interventi di edilizia sanitaria pubblica)

 

 

Viene modificato il comma 6 dell’articolo 1 - che destina ad interventi di edilizia sanitaria pubblica una quota pari a 1.500 milioni di euro per il 2012 delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate destinate alla programmazione regionale - specificando che nella ripartizione delle suddette risorse venga rispettata la percentuale di destinazione dell’85% alle regioni del Mezzogiorno e del 15% alle regioni del Centro-Nord, che caratterizza la destinazione dei fondi FAS.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alla norma.

 

La relazione tecnica afferma che si tratta di una norma priva di effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto conferma il principio della territorialità dei FAS secondo la ripartizione dell’85% alle regioni del Mezzogiorno e del 15% a quelle del centro-nord.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazioneatteso che le modifiche apportate dall’emendamento intervengono esclusivamente sui criteri di ripartizione delle risorse.

 


 

Articolo 1, commi 7-7-bis
(Trasporto pubblico regionale ferroviario. Contratti di servizio)

 

 

L’emendamento presentato dal Governo ha sostituto integralmente il comma 7 dell’articolo 1 e introdotto un nuovo comma 7-bis, entrambi relativi all’erogazione e alla suddivisione tra le Regioni delle risorse per il trasporto pubblico regionale e locale ferroviario.

 

Il primo periodo del comma 7 conferma che l’erogazione delle risorse disponibili di cui all’articolo 25, comma 2, del D.L. n. 185/2008, è subordinata alla verifica della previsione, nei contratti di servizio del trasporto pubblico locale su ferro, di misure di efficientamento e razionalizzazione. La norma aggiunge che la verifica deve essere effettuata, entro il primo semestre del 2011, da parte dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle finanze.

Si ricorda che il citato articolo 25, comma 2, ha autorizzato la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, per la stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a statuto ordinario con Trenitalia s.p.a.. L’erogazione è subordinata alla stipula dei suddetti contratti e alla rispondenza di questi ultimi a criteri di efficientamento e razionalizzazione volti a garantire che:

-        il fabbisogno dei servizi sia contenuto nel limite degli stanziamenti autorizzati dal bilancio dello Stato e delle eventuali ulteriori risorse messe a disposizione dalle Regioni;

-        non vi siano aumenti tariffari nei servizi di trasporto pubblico regionale e locale per l’anno 2009.

 

Il secondo e terzo periodo dettano disposizioni per la ripartizione dei 425 milioni di euro per l’anno 2009 destinati all’acquisto di nuovo materiale rotabile per il trasporto regionale e locale e rivenienti dal comma 1 del medesimo articolo 25 del D.L. n. 185/2008.

Il comma 1 del citato articolo 25 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a. con una dotazione di 960 milioni di euro per l'anno 2009. Un successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato il 22 luglio 2009, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto alla ripartizione del Fondo, destinando 425 milioni di euro all’acquisto di nuovo materiale rotabile per il trasporto regionale e locale.

 

La norma in commento stabilisce che la ripartizione delle menzionate risorse tra le Regioni a statuto ordinario è effettuata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere favorevole della Conferenza Unificata.

La ripartizione è effettuata in deroga al criterio di cui al comma 4 del già citato articolo 25 del D.L. n. 185/2008 (15% al nord del Paese e 85% al sud) e tenendo conto dei seguenti criteri:

a)      programmazione e realizzazione di investimenti con risorse regionali proprie nel periodo 2009 – 2011 e nel triennio precedente;

b)      aumenti tariffari negli esercizi 2010 e 2011, da cui risulti l’incremento del rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivi;

c)      razionalizzazione dei servizi, con conseguente incremento del carico medio annuo dei passeggeri trasportati;

d)      ammontare del cofinanziamento annuo regionale per il contratto di servizio.

Si segnala che tali criteri di ripartizione non erano contemplati nel testo originario del comma 7 in esame.

 

Il nuovo comma 7-bis stabilisce che anche i contratti di servizio del trasporto pubblico locale ferroviario delle Regioni a statuto speciale devono prevedere criteri di efficientamento e razionalizzazione. I contratti devono essere stipulati nei limiti degli stanziamenti di bilancio a carattere continuativo autorizzati allo scopo.

Eventuali risorse aggiuntive, rispetto ai suddetti stanziamenti a carattere continuativo, sono utilizzate in favore dei soggetti di cui al secondo periodo del comma 7, ovvero delle Regioni a statuto ordinario, sulla base dei criteri di ripartizione di cui al terzo periodo dello stesso comma 7.

Si osserva che non appare chiara la provenienza delle risorse aggiuntive, e non sono definiti i criteri e le competenze secondo cui dovrebbe determinarsi l’utilizzazione di risorse spettanti a Regioni a statuto speciale in favore di Regioni a statuto ordinario.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alle norme.

 

La relazione tecnica, oltre a descrivere il contenuto delle norme, afferma che le disposizioni non comportano effetti sui .saldi di finanza pubblica in quanto si tratta di risorse già autorizzate che verranno comunque utilizzate per i contratti di trasporto ferroviario regionale delle regioni a statuto ordinario.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare dal momento che le norme intervengono sull’erogazione di somme già stanziate a legislazione vigente. Tuttavia, tenuto conto che la norma originaria e gli effetti di cassa ad essa associati presupponevano delle somme a decorrere dal 2009 (per quanto riguarda lo stanziamento di 480 milioni) e a decorrere dal 2010 (per quanto attiene a quota parte della somma di 425 milioni), andrebbe chiarito se, ed eventualmente in quale misura, la norma in esame, stabilendo come condizione per l’erogazione dei fondi la dimostrazione dell’adozione di specifiche misure di efficientamento entro il primo semestre 2011, possa modificare il profilo di cassa originariamente ascritto alle spese in questione.

In proposito, si ricorda che lo stanziamento di 425 milioni di euro costituisce una quota, individuata con il predetto DM, della complessiva spesa di 960 milioni per il 2009, autorizzata dal comma 1 dell’articolo 25 citato. In relazione al predetto stanziamento, nonché a quello di cui all’articolo 25, comma 2, la relativa relazione tecnica scontava i seguenti effetti onerosi ai quali veniva data copertura mediante riduzione di autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla realizzazione di infrastrutture:

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Articolo 25, comma 1 (DL 185/2008)

Maggiori spese conto capitale

 

960

0

0

 

0

240

720

 

0

240

720

Articolo 25, comma 2 (DL 185/2008)

Maggiori spese conto corrente

 

480

480

480

 

480

480

480

 

480

480

480

Articolo 25, comma 2 (DL 185/2008)

Minori spese conto capitale

Riduzione FAS

 

1.440

480

480

 

480

720

1.200

 

480

720

1.200

 

A tali fini apparirebbe altresì utile disporre di dati circa gli impegni eventualmente assunti negli esercizi 2009 e 2010 sulle predette somme.

Infine, in relazione ai criteri di ripartizione indicati, nulla da osservare nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – su impegni e destinazioni già adottati in base alla previgente normativa.


 

Articolo 1, commi 13-18
(Diritti d’uso di frequenze radioelettriche)

 

 

Il comma 13 interviene in tema di assegnazione di frequenze radiolettriche da assegnare a servizi di comunicazione elettronica, prevedendo che entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dovrà avviare le procedure per l’assegnazione di tali frequenze, che saranno destinate a servizi di comunicazione elettronica mobile in banda larga. La data per l’attribuzione delle frequenze verrà individuata dal Ministero dello sviluppo economico, tenendo conto della normativa dell’Unione europea. Il Ministro potrà sostituire frequenze già assegnate con altre che si rendano disponibili. Il Piano di ripartizione delle frequenze e il Piano di assegnazione delle frequenze verranno aggiornati secondo le nuove disposizioni introdotte dal comma in esame.

 

Si ricorda che la Commissione Europea ha proposto nel settembre scorso un piano quinquennale per la concessione e armonizzazione dello spettro radio nell’Unione Europea, con il fine di potenziare il dispiego e l’adozione della banda larga rapida e ultra-rapida. Tale indirizzo è stato confermato dal Commissario per l’Agenda digitale europea Neelie Kroes, nel corso dell’audizione svoltasi il 10 novembre presso le competenti Commissioni di Camera e Senato.Va inoltre segnalato che la gara per l’assegnazione di frequenze della banda 800 MHz destinata alla telefonia mobile, effettuata in Germania nello scorso mese di maggio, ha determinato un ricavo complessivo per lo Stato di circa 3,5 miliardi di euro.

 

Il comma 14 prevede che, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, vengano definiti criteri e modalità per quantificare e attribuire misure finanziarie compensative, pari al 10 per cento degli introiti derivanti dalla procedura di cui al comma precedente, e comunque entro il limite massimo di 240 milioni di euro, destinate ad un apposito fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico e finalizzate a promuovere un uso più efficiente dello spettro attualmente destinato alla diffusione di trasmissioni in ambito locale.

 

Il comma 15 stabilisce che, entro la data di cessazione delle trasmissioni in tecnica analogica – che ai sensi dell’art. 2-bis del decreto legge n. 5/2001, convertito dalla legge n. 66/2001, è fissata al 31 dicembre 2012 - il Ministero dello sviluppo economico provvede alla definitiva assegnazione dei diritti d’uso del radiospettro, anche mediante la trasformazione del rilascio provvisorio in assegnazione definitiva, e rilascia i titoli abilitativi secondo i criteri previsti dall’art. 15, comma 1, del Testo unico sui servizi di media audiovisivi (D.Lgs. n. 177/2005), nonché dell’articolo 8-novies del decreto legge n. 59/2008, convertito con legge n. 101/2008.

L’art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 177/2005, come modificato dall’art. 8-novies, comma 1, del decreto legge n. 59/2008,prevede chela disciplina per l'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale si conforma ai princìpi delle direttive 2002/20/CE e 2002/77/CE, ed è soggetta al regime dell'autorizzazione generale. Lo stesso art. 8-novies dispone inoltre, al comma 2, che le licenze individuali già rilasciate - ai sensi del regolamento di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001 – sono convertite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, su iniziativa del Ministero dello sviluppo economico. Il comma 4 dello stesso art. 8-novies prevede che, nel corso della progressiva attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale terrestre, i diritti di uso delle frequenze per l'esercizio delle reti televisive digitali saranno assegnati, in conformità ai criteri di cui alla deliberazione n. 181/09/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del 7 aprile 2009, nel rispetto dei princìpi stabiliti dal diritto comunitario, basati su criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori.

 

Dopo l’assegnazione dei diritti d’uso del radiospettro, i soggetti privi di titolo abilitativo dovranno astenersi dal compiere atti che comportino utilizzo delle radiofrequenze o che possano interferire con l’uso delle stesse da parte di terzi. Per la violazione di tali obblighi, è prevista l’applicazione degli articoli 97 e 98 del codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003).

 

L’art. 97 prevede che chiunque esplichi attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi di comunicazione elettronica è punito ai sensi dell'articolo 635, secondo comma, n. 3, del codice penale (che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni per il danneggiamento di edifici pubblici o destinati a uso pubblico). Il comma 2 vieta di arrecare disturbi o causare interferenze ai servizi di comunicazione elettronica ed alle opere ad essi inerenti. Nei confronti dei trasgressori provvedono direttamente, in via amministrativa, gli ispettorati territoriali del Ministero. La violazione del divieto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro. L’art. 98 reca un serie di sanzioni amministrative pecuniarie per le diverse fattispecie di violazione delle norme relative a reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.

 

Si dispone inoltre che l’attivazione di impianti non autorizzati, anche su reti SFN (Single Frequency Network,rete con una sola frequenza di trasmissione o monofrequenziale), comporta la disattivazione dell’impianto stesso, e la sospensione del diritto d’uso da tre mesi a un anno, con revoca del diritto in caso di recidiva nel triennio

 

Le reti Single Frequency Network, o SFN, sono caratterizzate da un segnale televisivo trasmesso nelle zone adiacenti sulla stessa frequenza, mentre le reti di trasmissione del segnale televisivo Multi Frequency Network, o MFN, prevedono che lo stesso segnale televisivo sia irradiato su frequenze differenti in zone adiacenti.

 

Il comma 16 dispone che, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, il Ministero dello sviluppo economico e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabiliscano gli obblighi gravanti sui titolari dei diritti d’uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di media audiovisivi, ai fini di un uso efficiente dello spettro, nonché della promozione delle culture regionali e locali. In caso di violazione degli obblighi suddetti, si applicano le sanzioni di cui all’art. 52, comma 3, del testo unico dei servizi i media audiovisivi (D.Lgs. n. 177/2005), il quale prevede che in caso di mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate, il Ministero dispone la revoca ovvero la riduzione dell'assegnazione. Il Ministero in questo caso acquisisce il diritto di disporre delle frequenze precedentemente assegnate.

Il comma 17 prevede che, in caso di trasmissioni di programmi televisivi in digitale privi del titolo abilitativo, al responsabile editoriale si applicano le sanzioni di cui all’art. 98, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003). Tale comma stabilisce che, in caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto non costituisce reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00.

Lo stesso comma 17 precisa infine che l’operatore di rete il quale ospiti nel proprio blocco di diffusione un fornitore di servizi di media audiovisivi privo del titolo abilitativo è soggetto alla sospensione o alla revoca dell’utilizzo della risorsa assegnata con diritto d’uso.

 

Si ricorda che per regolamentare la fase di transizione verso il definitivo passaggio dal sistema televisivo analogico al digitale terrestre (switch off), previsto in Italia, come già detto, entro il 2012, il citato art. 8-novies del decreto legge n. 59/2008 ha modificato la disciplina vigente in materia radiotelevisiva (decreto legislativo n. 177/2005), tenendo conto dei principi elaborati in sede di Unione europea. E’ stato pertanto introdotto il regime dell’autorizzazione generale per l’attività di operatore di rete, anche per la fase di transizione, e si è stabilito che le procedure da applicarsi per le assegnazioni dei diritti d’uso delle frequenze per le reti digitali terrestri sono quelle indicate dalla delibera n. 603/2007 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Successivamente, con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 13 novembre 2008, è stato approvato il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

Con la delibera n. 181/2009 del 7 aprile 2009, l’AGCom ha adottato i criteri per la completa digitalizzazione delle reti terrestri, che integrano e modificano quelli indicati nella precedente citata delibera n. 603/07. In particolare, l’allegato A della delibera n. 181/2009, recante “Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri”, prevede tra l’altro la disponibilità di un dividendo digitale, non inferiore a cinque reti nazionali, la cui assegnazione dovrà avvenire attraverso procedure selettive basate sui criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori. Tre delle cinque reti saranno riservate a “nuovi entranti”, o ad operatori già esistenti, con esclusione dei soggetti già titolari di due (o più) reti nazionali. Le regole per le procedure di gara potranno prevedere l’utilizzo del meccanismo del “beauty contest”. Tale sistema – assimilabile a quello della licitazione privata – prevede una selezione fra i soggetti interessati, al fine di individuare quello più idoneo all’aggiudicazione, sulla base di una serie di requisiti (affidabilità, esperienza maturata, risorse finanziarie, caratteristiche del progetto, etc.). Si precisa peraltro che nella definizione delle procedure di gara, si terrà conto dei seguenti principi:

-        assicurare un uso efficiente dello spettro attraverso l’utilizzo della SFN (single frequency network);

-        promuovere l’innovazione tecnologica nell’interesse sia dell’industria, sia dei consumatori;

-        assicurare la miglior valutazione dello spettro tenendo conto della diffusione di contenuti di buona qualità alla più vasta maggioranza della popolazione italiana.

A seguito di tale delibera, l'art. 45 della legge comunitaria 2008 (l. n. 88/2009) ha modificato il citato art. 8-novies del D.L. n. 59/2008, prevedendo appunto che per l’assegnazione delle nuove frequenze televisive vengano applicati i criteri stabiliti nella delibera n. 181/2009 di AGCom.

Con la delibera n. 300 del 15 giugno 2010 l'AGCom ha poi approvato i criteri generali ai fini dell'assegnazione delle frequenze per il servizio di radioffusione televisiva terrestre in tecnica digitale. In particolare, la delibera detta i criteri generali per la definizione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale, che deve conformarsi ai principi di uso pluralistico ed efficiente dello spettro radioelettrico e alle raccomandazioni e decisioni assunte in sede comunitaria, identifica il numero delle reti televisive nazionali digitali terrestri e correlate frequenze, e riserva almeno un terzo delle frequenze pianificabili alle emittenti televisive locali. La pianificazione delle frequenze adottata nella delibera tiene conto – come specificato nei considerata iniziali - degli sviluppi relativi alla utilizzazione delle frequenze della banda 800 MHz per servizi diversi dalla radiodiffusione televisiva secondo gli indirizzi comunitari, e che le frequenze non assegnate concorrono alla riorganizzazione dello spettro per l’assegnazione al dividendo digitale esterno. A tal fine, l’articolo 1 della delibera dispone, al comma 12, che le frequenze non utilizzate in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, quelle non necessarie e quelle non assegnate concorrono alla riorganizzazione dello spettro radio ai fini della costituzione di un dividendo digitale “esterno”, in linea con gli obiettivi comunitari di utilizzazione di parte dello spettro UHF per i servizi di telecomunicazioni.

 

Il comma 18 stima in non meno di 2.400 milioni di euro i proventi derivanti dall’attuazione dei commi da 13 a 17, relativi all’assegnazione dei diritti d’uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica.

Le procedure di assegnazione dei diritti devono concludersi in termini tali che i relativi introiti siano versati all'entrata dello Stato entro il 30 settembre 2011.

 

In sede di attuazione della misura, nell’ipotesi in cui si verifichino o in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di entrata, il Ministro dell’economia provvede con proprio decreto, alla riduzione lineare, sino a concorrenza dello scostamento, delle dotazioni finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero.

Dalla riduzione è escluso il Fondo ordinario delle università e le risorse destinate alla ricerca ed al finanziamento del 5 per mille.

Nell’ipotesi di maggiori entrate accertate rispetto alla stima, queste sono riassegnate nell’anno al Ministero dello sviluppo economico, per essere destinate a misure di sostegno da definire con decreto del Ministro.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Maggiori entrate extratributarie. Proventi asta (co. 13

2.400,00

/

/

2.400,00

/

/

2.400,00

/

/

Minori entrate extratributarie Cessazione canone emittenti locali (co. 13)

 

2,4

2,4

 

2,4

2,4

 

2,4

2,4

Maggiori spese correnti Compensazioni emittenti locali (co. 14)

195

 

 

195

 

 

195

 

 

Maggiori spese correnti. Emittenti locali (co. 67)

45

 

 

45

 

 

45

 

 

 

La relazione tecnica afferma che per procedere a una quantificazione dei possibili effetti finanziari della gara, che tenga conto della peculiarità italiana, è opportuno fare riferimento alle più recenti gare svolte in Italia per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze a operatori di comunicazioni elettroniche e, in particolare, ai criteri contenuti nella delibera con cui l’Autorità ha fissato le regole per l’assegnazione delle frequenze in banda 900-2100 MHz.

Assumendo come riferimento tali criteri, per ciascun blocco di 5 MHz in spettro accoppiato in banda 1.800 MHz si può stimare un valore pari a euro 8.659.405,2 euro per ciascun anno. Tale valore considera un incremento del 20% rispetto al valore di 7.216.171 euro, previsto dal comma 14 dell’articolo 2 dell’Allegato n. 10 del Codice delle comunicazioni elettroniche come contributo annuo per l’espletamento dei servizi GSM indicato dall’autorità, come prezzo di riserva per l’assegnazione delle frequenze in banda 2.100 MHz.

Per quanto riguarda le frequenze in banda 800 MHz, in considerazione della maggiore capacità propagativa delle frequenze più basse, si può prendere come riferimento il parametro considerato dall’Autorità per le frequenze in banda 900 MHz. Per queste ultime l’Autorità, ha previsto la facoltà per il Ministero dello sviluppo economico di aumentare il prezzo di riserva, entro un massimo del 30%, rispetto al valore di 7.216.171 euro, per tener conto delle migliori capacità di copertura della banda 900 MHz rispetto a quella di 2.100 MHz, su cui erano inizialmente parametrati i contributi. Le frequenze più basse, infatti, hanno migliori caratteristiche di propagazione e hanno una maggiore penetrazione attraverso le mura degli edifici.

Per la medesima ragione si può applicare alla frequenza in banda 800 MHz un ulteriore incremento del 30% rispetto alle frequenze in banda 900 MHz. Per ciascun blocco di 5 MHz in spettro accoppiato e per ciascun anno si determinerebbe pertanto un valore pari a euro 12.195.328,99.

Per quanto riguarda le frequenze in banda 2.600 MHz, si può prendere come valore di riferimento la base d’asta della gara svoltasi nel 2008 per le frequenze in banda 3.500 MHz, pari a euro 1.093.866,66. Si può inoltre ipotizzare, esclusivamente per i blocchi accoppiati (FDD), una rivalutazione del 30% per le migliori caratteristiche propagative; per tali blocchi si otterrebbe pertanto un valore pari a euro 1.422.026,65.

 

Come già specificato, i valori così determinati devono quindi essere parametrati alla quantità di banda assegnata e alla durata dei diritti d’uso. Riguardo a quest’ultimo aspetto si può considerare che di norma i diritti d’uso sono assegnati per una durata di 15 anni.

Si perviene pertanto ai seguenti valori complessivi (i valori non sono indicizzati perché si considera un pagamento effettuato immediatamente di seguito all’aggiudicazione):

1) frequenze in banda 800 MHz:

euro 12.195.328,99 x 6 blocchi da 5 MHz accoppiati x 15 anni =

euro 1.097.579.609,10

2) frequenze in banda 1.800 MHz:

euro 8.659.405,20 x 3 blocchi da 5 MHz accoppiati x 15 anni =

euro 389.673.234

3) frequenze in banda 2.600 MHz:

euro 1.422.026,65 x 14 blocchi da 5 MHz accoppiati (FDD) x 15 anni =

euro 298.625.596,50

euro 1.093.866,66 x 4 blocchi da 5 Mhz non accoppiati (TDD) x 15 anni =

 euro 65.631.999,60

 

Le residue frequenze in banda 2.100 MHz e 3.500 MHz dovrebbero essere assegnate al Ministero della difesa per ottenere la disponibilità delle frequenze, più pregiate, in banda 1800 MHz e 2600 MHz.

 

In totale, approssimando per difetto, si può stimare che per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda, si possa ottenere un introito complessivo di 1.850 milioni di euro.

Peraltro, in considerazione del fatto che nell’ambito della definizione delle procedure di gara potranno essere introdotti meccanismi competitivi che inducano gli operatori ad incrementare il valore delle proprie offerte e tenuto conto altresì dell’esito particolarmente favorevole dell’asta effettuata in Germania per la vendita delle frequenze in banda 800 MHz (3.577 milioni di euro, che hanno rappresentato la gran parte del ricavo complessivo dell’asta, pari a 4,4 miliardi di euro), la stima delle maggiori entrate sopra calcolata può essere incrementata di una percentuale pari al 30%. Si determinerebbe pertanto una stima complessiva delle entrate dell’asta pari a circa 2.400 milioni di euro complessivi.

A fronte di tali entrate sussistono:

§      oneri per eventuali misure compensative da definire nell’apposito decreto, per far fronte ai quali viene stabilita l’assegnazione al MISE di un importo fissato nella misura massima del 10% dei proventi incassati e comunque non oltre 240 milioni. Tali risorse sono parzialmente utilizzate, nell’ambito del presente provvedimento (comma 67), al fine di concedere alle televisioni locali un contributo di 45 milioni di euro;

§      minori entrate relative al venir meno del canone versato dalle emittenti locali. Come sopra segnalato, la liberazione delle frequenze utilizzate da emittenti locali comporta il venir meno del relativo canone annuale a queste addebitato.

Tale canone è determinato, per le emittenti analogiche, nell’1% del fatturato, ovvero, assumendo un fatturato medio di 1.500.000 euro per ciascuna emittente, in 15.000 euro per emittente locale.

Le emittenti in banda 800 MHz che dovrebbero rinunciare alle frequenze sono 8 per regione. Considerando in via cautelativa tutte le 20 regioni, si ottiene una minore entrata annua pari a euro 2.400.000 (15.000 x 8 x 20).

Sempre in un’ottica prudenziale, si può considerare che la liberazione delle frequenze abbia luogo dall’anno 2012, per cui le minori entrate dovrebbero essere computate già a decorrere da tale esercizio.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la quantificazione operata dalla relazione tecnica risulta coerente con i dati da essa forniti.

Pare tuttavia opportuno acquisire dal Governo elementi in merito alla effettiva possibilità di assicurare l’espletamento delle gare in tempi idonei a garantire gli introiti previsti per l’esercizio 2012.

Ciò anche in considerazione dei passaggi procedurali preordinati alla razionalizzazione delle frequenze attualmente in uso, ai fini delle successive assegnazioni.

In proposito si evidenzia che la norma prevede che, in caso di scostamenti degli introiti rispetto alle previsioni, il Ministro dell’economia e delle finanze provveda con proprio decreto ad una riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa dei Ministeri. Per valutare l’idoneità di tale meccanismo di salvaguardia, andrebbero forniti elementi diretti a suffragare la sostenibilità di tali eventuali riduzioni per le amministrazioni interessate.

Andrebbero infine acquisiti elementi circa i criteri di contabilizzazione, secondo il sistema europeo, delle risorse in questione, che sembrano caratterizzarsi come entrate di natura non strutturale. Ciò al fine di valutare la possibilità di utilizzare le risorse medesime per la copertura di oneri, quali quelli previsti dall’emendamento in esame, che sembrano invece incidere anche sull’indebitamento netto strutturale. In proposito si rinvia alle considerazioni svolte in premessa.

 

 


 

Articolo 1, comma 19
(Riduzione delle dotazioni del Fondo ISPE)

 

 

Il comma 19 riduce di 1.752 milioni di euro per il 2011, di 225 milioni per il 2012 e di 49 milioni a decorrere dal 2013 la dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5 del decreto legge n. 282/2004.

 

Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (ISPE) è stato istituito dal comma 5 dell’articolo 10 del D.L. n. 282 del 2004 (legge n. 307/2004), nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze (missione “Politiche economico finanziarie e di bilancio”, cap. 3075) al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale.

Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

A BLV 2011, le disponibilità del Fondo ISPE risultano pari a 1.758,4 milioni di euro per il 2011, a 233 milioni per il 2012 e a 53,3 milioni per il 2013.

 

Si rammenta che all’interno del maxiemendamento vi sono altre disposizioni che concernono la dotazione del Fondo in questione, nonché l’utilizzo delle relative risorse (cfr. articolo 1, commi 50-52).

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Minori spese correnti

1.752

225

49

1.752

225

49

1.752

225

49

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.

 


 

Articolo 1, commi 20-22
(Regime tributario dei contratti leasing immobiliari)

 

 

I commi da 20 a 22 intervengono sul regime fiscale (imposte di registro, ipotecarie e catastali) relativo ai contratti di locazione finanziaria di beni immobili con riferimento sia alle imposte pagate sui canoni periodici (imposta di registro) sia a quelle relative al trasferimento del cespite.

Nel contratto di leasing finanziario intervengono tre soggetti:

1)       il locatore, ossia la società di leasing che svolge attività di intermediario finanziario in quanto acquista il bene da concedere in locazione finanziaria;

2)       l’utilizzatore o locatario, ossia il soggetto che effettivamente utilizza il bene pagando un canone periodico di locazione. Al termine del periodo fissato egli può decidere di acquistare il bene ad un prezzo generalmente molto basso (valore di riscatto);

3)       il fornitore, cioè colui che fornisce alla società di leasing l’immobile.

 

Le lettere a), n. 1), e b) del comma 20, stabiliscono che l’utilizzatore dell’immobile concesso in leasing finanziario (ossia colui che paga il canone di locazione alla società di leasing) è responsabile solidalmente per il pagamento dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali dovute dal locatore (ossia società di leasing) sull’immobile da quest’ultimo acquisito per la conclusione del contratto.

 

Il numero 2 della lettera a) del comma 20 interviene sulla disciplina dell’imposta di registro stabilendo che essa sia dovuta solo in caso d’uso e in misura fissa.

 

La lettera c) del comma 20 interviene sulla misura delle imposte ipotecarie e catastali dovute dalle società di leasing, banche e intermediari finanziari per le cessioni di beni strumentali, anche se assoggettate ad IVA disponendo:

-        la modifica del comma 10-ter dell’art. 35 del D.L. n. 223/2006 e l’introduzione del comma 10-ter.1 al fine di sostituire la misura delle imposte ipotecarie e catastali da proporzionale, seppure ridotta alla metà (numero 1)) a misura fissa (numero 2));

-        la soppressione del comma 10-sexies dell’art. 35 del D.L. n. 223/2006 (numero 3), prevalentemente a fini di coordinamento con la modifica di cui ai numeri 1 e 2. Infatti, tale comma stabilisce che l’utilizzatore che riscatta il bene al termine del contratto di leasing, può scomputare dalle imposte ipotecarie e catastali dovute sul trasferimento (e determinate in misura proporzionale) un ammontare corrispondente alle imposte di registro proporzionali corrisposte sui canoni di locazione.

 

Il comma 21 introduce una imposta sostitutiva delle imposte ipotecarie e catastali dovute sui contratti di leasing immobiliare in corso alla data del 1° gennaio 2011.

La misura dell’imposta sostitutiva è determinata dalla differenza tra l’imposta di registro applicata sui canoni di locazione e un ammontare forfetario corrispondente al 4% moltiplicato per gli anni di durata residua del contratto.

Il termine per il versamento è fissato al 31 marzo 2011, mentre per le modalità si rinvia ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

La norma è introdotta in deroga all’art. 3 dello Statuto del contribuente ai sensi del quale le modifiche tributarie possono essere introdotte solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

 

Ai sensi del comma 22 le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo assegna alle disposizioni i seguenti effetti sui saldi:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Maggiori entrate

348

168

161

348

168

161

348

168

161

 

La relazione tecnica, confrontando le modifiche introdotte con la normativa vigente afferma che la disposizione riguardante la responsabilità solidale dell’utilizzatore ha carattere meramente ordinamentale.

Con riguardo alle altre modifiche apportate alla normativa vigente, la relazione rileva per i nuovi contratti un effetto di anticipo del pagamento delle imposte che sarebbero state pagate, in parte, all’acquisto dell’immobile oggetto di leasing, in parte, al momento del riscatto.

In termini di gettito delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, si avrà un effetto positivo di anticipo del pagamento delle imposte che si sarebbero dovute versare al momento del riscatto, con riguardo ai nuovi contratti, ed un effetto negativo dovuto al mancato pagamento delle imposte al momento del riscatto, con riguardo sia ai contratti in essere che ai nuovi.

Dai dati di fonte Assilea[3] risulta che l’applicazione del nuovo regime determinerà un effetto netto di maggior gettito di 175 milioni di euro nel 2011, 168 milioni di euro nel 2012 e di 161 milioni di euro nel 2013.

Con riguardo all’introduzione dell’imposta sostitutiva delle imposte ipotecarie e catastali, la relazione tecnica stima, sulla base di dati di fonte Assilea e tenendo conto della diversa durata dei contratti in essere, un effetto di maggiore gettito di 173 milioni di euro nel 2011.

Pertanto, la norma in esame comporta, nel complesso un effetto di maggior gettito di 348 milioni di euro nel 2011, di 168 milioni di euro nel 2012 e di 161 milioni di euro nel 2013.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la relazione tecnica fornisce i risultati finali delle elaborazioni effettuate sui dati di fonte Assilea senza esplicitare il procedimento di calcolo e le ipotesi adottate. Tale circostanza rende difficoltosa una verifica della congruità della stima proposta.

Si rileva, inoltre, che la relazione tecnica sembrerebbe non considerare l’effetto di perdita di gettito a titolo di imposte ipotecarie e catastali che si determina, in conseguenza dell’introduzione dell’imposta sostitutiva, al momento dell’eventuale riscatto dell’immobile, allorché tali imposte sarebbero state versate in unica soluzione.

Quanto alla durata degli effetti, si rileva che il maggior gettito stimato dovrebbe essere di natura permanente.


 

Articolo 1, commi 23-28
(Disposizioni in materia di accertamento e di sanzioni amministrative pecuniarie)

 

 

I commi da 23 a 28 recano disposizioni in materia di accertamento fiscale, elevando altresì la misura di alcune sanzioni amministrative pecuniarie.

In particolare, in primo luogo il comma 23 prevede che l’Amministrazione finanziaria, nello svolgimento del controllo formale delle dichiarazioni, tenga conto anche di specifiche analisi del rischio di evasione.

La disposizione in esame consente poi – modificando il DPR 600/1973 in tema di accertamento dell’imposta sui redditi e il DPR 633/1972 in materia di IVA - agli uffici dell’Amministrazione finanziaria di procedere ad accertamento parziale non solosulla base di segnalazioni, accessi, ispezioni e verifiche, ma anche in relazione a un complessodi attività istruttorie svolte dagli uffici in sede di accertamento delle imposte sui redditi e di IVA, quali gli inviti a comparire, l’invio di questionari e la richiesta di produzione di documenti.

Il comma 24 innalza – modificando a tal fine alcune disposizioni del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 - da un quarto a un terzo del minimo previsto dalla legge l’ammontare delle sanzioni amministrative applicabili nel caso di accertamento con adesione riferito alle imposte sui redditi, all’IVA e alle altre imposte indirette.

Sono innalzate della medesima misura le sanzioni pecuniarie dovute per alcune violazioni tributarie in materia di imposte indirette, nel caso di rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o liquidazione e di formulare istanza di accertamento con adesione.

Il comma 25, intervenendo sulle disposizioni processuali recate dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, innalza la misura delle sanzioni applicabili nell’ipotesi di conciliazione giudiziale nel processo tributario, portandole da un terzo al quaranta per cento delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo oggetto di conciliazione. L’importo minimo applicabile della sanzione è innalzato da un quarto a un terzo dei minimi edittali per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

Il comma 26, lettera a) innalza l’ammontare delle sanzioni pecuniarie dovute per le diverse ipotesi di ravvedimento operoso, disciplinato dall’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Sono in particolare disposti i seguenti aumenti:

a)      da un dodicesimo a un decimo del minimo, nel caso di mancato pagamento di un tributo o di un acconto, ove il pagamento sia eseguito entro trenta giorni;

b)      da un decimo a un ottavo del minimo, nel caso di tempestiva regolarizzazione di errori e omissioni nella dichiarazione;

c)      da un dodicesimo a un decimo del minimo, per l’ipotesi di presentazione tardiva della dichiarazione.

La lettera b)modifica l’importo dovuto per la definizione agevolata delle controversie, ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 472/1997. Ove si proceda al pagamento dopo la contestazione della sanzione ma entro i termini per la proposizione del ricorso, l’ammontare dovuto viene innalzato da un quarto a un terzo della sanzione contestata. Nella stessa misura è aumentato anche l’importo minimo dovuto (da un quarto a un terzo dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni).

Infine, la lettera c)aumenta di analoga misura (da un quarto a un terzo) l’ammontare dovuto per l’ipotesi di definizione agevolata delle controversie, nel caso di irrogazione di sanzioni contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica.

I commi 27 e 28 recano disposizioni sull’efficacia temporale delle norme introdotte.

Profili finanziari (articolo 1, comma 23)

Il prospetto riepilogativo assegna alle disposizioni i seguenti effetti sui saldi:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Maggiori entrate

120

120

120

70

70

70

70

70

70

 

La relazione tecnica afferma che la maggiore efficienza nel procedimento di selezione delle posizioni da sottoporre a verifica e l’utilizzo di modalità istruttorie veloci, quali il questionario o l’invito al contribuente a fornire informazioni, determinano un duplice ordine di effetti.

Da un lato possono provocare una riduzione di circa 10.000 accertamenti ordinari tra quelli che si pongono, in base ad una distribuzione percentile per maggiore imposta accertata, nei livelli di percentile più bassi. Tali accertamenti presentano un ammontare unitario di maggiore imposta definita e di sanzioni non superiore a 1000 euro. Considerando una percentuale di definizione del 50 per cento, tali accertamenti riguarderebbero 5 milioni di maggiore imposta riscossa (10.000*1000*50% =50 milioni).

D’altro canto, secondo la relazione tecnica, le nuove modalità introdotte dalle disposizioni appaiono suscettibili di determinare l’emissione di 30.000 accertamenti parziali.

Per tali accertamenti, in quanto condotti con modalità più selettive, è possibile ipotizzare una percentuale di definizione pari al 55 per cento. Applicando il valore mediano della maggiore imposta definita riscontrato per gli accertamenti ordinari, pari a 4.000 euro, la stima del potenziale maggior gettito atteso si cifra in circa 60 milioni di euro, al netto della contrazione di gettito di 5 milioni di euro connessa ai 10.000 accertamenti ordinari non effettuati [(30.000*4.000*55%)-5 milioni = 61 milioni arrotondati a 60 milioni]. Aggiungendo l’ammontare delle sanzioni ridotte, calcolabili nella misura di un sesto, si perviene ad una stima di maggior gettito di 70 milioni di euro in termini di cassa . In termini di competenza si considera un importo pari a 120 milioni di euro annui.

 

In merito ai profili di quantificazionesi rileva che la quantificazione non appare suffragata da oggettivi elementi di riscontro che ne giustifichino la congruità ed il grado di certezza. Tale circostanza assume rilievo particolare in considerazione sia del non trascurabile effetto di maggior gettito attribuito alle norme, sia del fatto che tale maggior gettito è posto a copertura, nell’ambito complessivo della proposta emendativa in esame, di oneri generalmente caratterizzati da un elevato grado di certezza.

 

Profili finanziari (articolo 1, commi 24-28)

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Maggiori entrate tributarie

490

490

490

170

170

170

170

170

170

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione razionalizza la misura delle riduzioni delle sanzioni di cui il contribuente può usufruire nei casi di ravvedimento operoso e di adesione agli istituti deflativi e definitori del contenzioso.

Le relazione tecnica ribadisce che le modifiche “determinano una lieve diminuzione delle riduzioni applicabili” (ossia un incremento delle sanzioni), al fine di rafforzare la deterrenza dei comportamenti evasivi ed incrementare l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

La stima del maggior gettito connesso all’entrata in vigore della norma viene prudenzialmente limitata ai soli settori delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto ed è calcolata valutando le variazioni dell’importo delle sanzioni stabilite dalla norma in esame.

In particolare, secondo la relazione tecnica, si tiene conto della misura delle riduzioni delle sanzioni in materia di accertamento con adesione (da un quarto ad un terzo) e definizione degli inviti di cui all’articolo 5, comma 1-bis (da un ottavo ad un sesto), dei processi verbali di constatazione ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo n. 218 del 1997 (da un ottavo ad un sesto), nonché di rinuncia all’impugnazione dell’avviso di accertamento (se non preceduto dall'invito al contraddittorio formulato ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 218 del 1997 e processo verbale di constatazione definibile ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 218 del 1997 (da un ottavo ad un sesto) e di conciliazione giudiziale (da un terzo al 40 per cento).

 Per la stima del maggiore gettito si è, altresì, tenuto conto dell’ammontare delle sanzioni riscosse nel 2009 in base ad accertamenti con adesione, definizione degli inviti e dei processi verbali di constatazione (circa 300.000.000 euro), di rinuncia all’impugnazione (80.000.000 euro), di conciliazione giudiziale (40.000.000 euro), di definizione delle sole sanzioni (90.000.000 euro) e delle diverse modifiche della misura delle dette riduzioni.

Se si sommano le cifre indicate si ottiene che l’ammontare degli attuali incassi utilizzato per la determinazioni dei maggiori introiti per sanzione è di 510 milioni di euro.

Rapportando i sopra indicati importi riscossi nel 2009 alle diverse, meno favorevoli, riduzioni dell’ammontare delle sanzioni introdotte dalla norma in relazione ai detti istituti, vengono stimate, prudenzialmente, maggiori entrate, in termini di cassa, di circa 170 milioni di euro annui.

L’importo di competenza, ai fini del solo saldo netto da finanziare, è di 490 milioni di euro annui, sulla base del rapporto tra le somme accertate e quelle effettivamente riscosse.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva l’esigenza di acquisire indicazioni di maggiore dettaglio circa il procedimento seguito per la quantificazione delle maggiori entrate nonché di acquisire gli elementi quantitativi necessari a riscontrare la correttezza dei calcoli effettuati. In mancanza di tali elementi non risulta possibile procedere ad un riscontro della congruità delle stime.

 


 

Articolo 1, comma 29
(Attribuzione di compiti e risorse alla SOSE ed all’IFEL ai fini dell’attuazione del federalismo fiscale)

 

 

Il comma 29 affida alla SOSE spa – società costituita ai sensi dell’articolo 10, comma 12, della legge n.146/1998 per curare la realizzazione degli studi di settore – il compito di predisporre, anche per l’attuazione del federalismo fiscale, le metodologie ed elaborare i dati per la definizione dei fabbisogni standard nei servizi resi dalle regioni e dagli enti locali nei settori diversi da quello della sanità. Affida altresì all’ Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) il compito di provvedere mediante l’ Istituto per la finanza e l’economia locale (IFEL) all’analisi dei bilanci e della spesa locale al fine di individuare i fabbisogni standard dei comuni.

Viene autorizzata a tal fine, per quanto concerne la SOSE, una spesa di 5 milioni annui nel triennio 20011-2013 e, riguardo all’ IFEL, un aumento dallo 0,8 al’1 per mille della percentuale del contributo ICI a favore dell’ IFEL medesimo, come esposto di seguito nella parte relativa ai profili finanziari.

Le nuove funzioni previste nel comma in esame sono da mettere in relazione ai compiti di natura tecnica affidati alla SOSE ed all’IFEL ai fini della determinazione dei fabbisogni in questione nello schema di decreto legislativo in tema di fabbisogni standard degli enti locali (Atto n.240), sul quale sono stati resi i previsti pareri parlamentari e che è ora in attesa della approvazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri per essere poi pubblicato sulla G.U.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Maggiori spese correnti

(comma 29, lett. a))

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Maggiori spese correnti

(comma 29, lett. b))

2

2

2

0

0

0

0

0

0

Minori entrate tributarie

(comma 29, lett. b))

0

0

0

2

2

2

2

2

2

 

La relazione tecnica precisa che per l’espletamento delle attività della SOSE, ivi incluse le esigenze di potenziamento del sistema informativo della fiscalità, viene autorizzata la spesa massima di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, con corrispondenti effetti sui saldi.

Inoltre, con riferimento all’incremento del contributo a favore dell’IFEL, afferma che la norma determina minori entrate per i comuni stimate in 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2011, con corrispondenti effetti negativi sui tre saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alla norma che aumenta la misura della percentuale del contributo ICI a favore dell’IFEL, appaiono necessari chiarimenti in merito agli effetti scontati nel prospetto riepilogativo. In particolare, le minori disponibilità dei comuni, pari a 2 milioni di euro annui, dovrebbero essere compensate dalle maggiori entrate a favore dell’IFEL, ente incluso nel comparto delle pubbliche amministrazioni. Andrebbe confermato inoltre che gli effetti di maggiore spesa corrente su saldo netto da finanziare per il triennio siano da ascrivere a maggiori trasferimenti a carico del bilancio dello Stato a favore dei comuni al fine di compensare le minori entrate tributarie a questi spettanti.

In merito alla norma che autorizza la spesa di 5 milioni di euro per il potenziamento del sistema informativo della Società per gli studi di settore (SOSE) non si hanno rilievi da formulare dal momento che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento.

Si ricorda, a tale proposito, che in questi giorni è stato esaminato dagli organi parlamentari lo schema di decreto legislativo, in attuazione della legge n. 42/2009, recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province (Atto n. 240), il quale affida alla SOSE, che si avvale della collaborazione scientifica dell’IFEL, il compito di predisporre le metodologie occorrenti alla individuazione di fabbisogni standard degli enti locali e di provvedere al monitoraggio della fase applicativa e all’aggiornamento delle elaborazioni. Inoltre, in data 15 luglio 2010 è stato siglato l’accordo tra il Governo e la Conferenza unificata in materia di “mutua collaborazione per la determinazione dei fabbisogni standard per il finanziamento delle funzioni fondamentali e dei relativi servizi di comuni, province e città metropolitane”, nel quale il Governo si impegna ad assicurare alla SOSE e all’IFEL, gli adeguamenti normativi e finanziari occorrenti per il perseguimento degli obiettivi previsti dall’accordo.

In relazione alle attività della SOSE, si osserva che il citato schema di decreto legislativo assegna alla predetta società il compito di elaborare i soli fabbisogni standard degli enti locali e non anche quelli delle regioni, come invece prevede la norma in esame, seppur limitatamente ai settori diversi dalla sanità.

 


 

Articolo 1, comma 30
(Fondo di finanziamento ordinario dell’università)

 

 

Il comma 30 dispone una integrazione del fondo di finanziamento ordinario dell’università, nella misura di 800 milioni di euro per il 2011 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2012.

Dispone, altresì, che, a valere su quota parte delle risorse indicate, entro il 31 gennaio di ogni anno sia emanato un decreto interministeriale[4] per l’approvazione di un piano straordinario per la chiamata di professori associati per ciascuno degli anni 2011-2016, per la qualenon si applicano le disposizioni sulla limitazione del turn-over nelle università recate dall’art. 66, comma 13, del D.L. 112 del 2008[5].

La formulazione della disposizione sembra far riferimento agli anni solari che, quindi, sono 6, e non agli anni accademici (che sarebbero 5)[6].

Per effetto dell’incremento disposto dal comma in esame, la dotazione del FFO per il triennio 2011-2013 - esposta nel cap. 1694 dello stato di previsione del MIUR - diventerebbe, quindi, la seguente:

(milioni di euro)

 

DDL di bilancio (A.C. 3779, tab. 7)

Variazione proposta

Risultato

2011

6.130,3

800

6.930,3

2012

6.052,3

500

6.552,3

2013

6.014,3

500

6.514,3

 

Con riferimento alla formulazione del testo, si segnala che occorre fare riferimento al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Maggiori spese correnti

800

500

500

452,2

282,7

282,7

452,2

282,7

282,7

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed afferma, tra l’altro, che le assunzioni di professori di seconda fascia, da attuare nel periodo 2011-2016, sono da considerare aggiuntive rispetto a quelle previste dall’art. 66, comma 13, del D.L. 112.

 

Al riguardo, sarebbero opportuni maggiori dettagli in relazione alle modalità temporali di attuazione del programma di assunzioni, tenuto conto, tra l’altro che non viene definita la percentuale da destinare al programma di assunzioni. Inoltre andrebbe chiarito se per anno debba intendersi l’anno solare o quello accademico. Nel primo caso, infatti, la norma implicherebbe un programma di assunzioni da attuare nell’arco di sei anni. Nel caso in cui, invece, la norma fosse riferita ad anni accademici, gli anni da prendere in considerazione per lo svolgimento del programma suddetto sarebbero cinque.

In merito all’effetto complessivo delle norme in esame sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, pari a circa il 51% del saldo netto da finanziare, l’indicazione contenuta nel prospetto riepilogativo sembra essere conseguenza dello scomputo degli effetti indotti (entrate a titolo di contributi ed imposte) recati della norma. Sul punto appare opportuna una conferma da parte del Governo.

Nulla da osservare, invece, in merito ai profili di quantificazione tenuto conto che l’onere viene configurato come limite di spesa.

 


 

Articolo 1, comma 31
(Credito di imposta per ricerca e sviluppo)

 

 

Il comma 31 istituisce un credito d’imposta, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2011, in favore delle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca.

Esso spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, in una misura percentuale che verrà stabilita con apposito decreto ministeriale; tale misura è rapportata ai costi sostenuti per i contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca, con le sopra illustrate finalità.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, ma:

§       non concorre alla formazione del reddito;

§       non concorre alla formazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Il credito d’imposta non rileva inoltre ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, né rispetto ai criteri di inerenza delle spese, di cui all’articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le norme generali in materia dettate dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Accanto alle istruzioni sull’applicazione del predetto credito d'imposta, le norme dispongono che con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione e dell'università, siano individuate le disposizioni di attuazione della norma introdotta e, tra l’altro, le tipologie di interventi suscettibili di agevolazione, i soggetti beneficiari e le modalità di fruizione del credito di imposta nel rispetto del suddetto limite di spesa.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo assegna alle disposizioni i seguenti effetti finanziari:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Maggiori spese in conto capitale

100

0

0

100

0

0

100

0

0

 

La relazione tecnica sintetizza esclusivamente il contenuto della disposizione.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare, nel presupposto che le modalità di fruizione, da stabilire con successivo decreto, siano idonee ad assicurare il contenimento della spesa nei limiti quantitativi e temporali dello stanziamento normativamente fissato.

A tale proposito si sottolinea che le norme non fissano alcun termine per l’emanazione del suddetto decreto attuativo.

 

 


 

Articolo 1, comma 32
(Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore e l’erogazione delle borse di studio)

 

 

Il comma 32 dispone che la dotazione del Fondo di intervento integrativo da ripartire fra le regioni per la concessione dei prestiti d’onore e l’erogazione delle borse di studio[7]è incrementata di 100 milioni di euro per il 2011.

La dotazione del Fondo – esposto in tab. C della legge di stabilità, e allocato sul cap. 1695 dello stato di previsione del MIUR, rimodulabile, diventerebbe, quindi, pari a 125,7 milioni di euro[8] (+ 26,0 milioni di euro rispetto all’assestamento 2010).

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Maggiori spese correnti

100

0

0

0

0

0

0

0

0

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto della norma, afferma che stante l’assenza di deroghe al patto di stabilità interno, non si determinano effetti negativi sull’indebitamento netto e sul fabbisogno.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto, altresì, delle precisazioni fornite dalla relazione tecnica.

 


 

Articolo 1, comma 33
(Fondo per le missioni internazionali di pace)

 

 

Il comma 33 dispone un ulteriore stanziamento di 750 milioni di euro destinato al Fondo per le missioni internazionali di pace, per la proroga della partecipazione italiana fino al 30 giugno 2011.

 

Il Fondo per le missioni internazionali di pace è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (capitolo 3004), dall'articolo 1, comma 1240, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006).

Per l’esercizio finanziario 2011 è presente uno stanziamento di 4,3 milioni di euro, previsto dal comma 5 dell’articolo 55 del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, che ha disposto l'integrazione del medesimo Fondo rispettivamente nella misura di 320 milioni di euro per il 2010; di 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014; di 64,2 milioni di euro per l’anno 2015 e di 106,9 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2020.

Si ricorda che, per l’anno 2010, il Fondo per le missioni internazionali di pace è stato finanziato nei seguenti termini:

§       il D.L. n. 40/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73/2010, aveva provveduto a destinare al fondo per l'anno 2010:

-        le maggiori entrate derivante da giochi (articolo 2, comma 2-quinquies);

-        una quota delle maggiori entrate derivanti dalla definizione di controversie relative alle attività svolte nell'esercizio in concessione del servizio di riscossione: 17 milioni su 50 milioni di euro previsti (articolo 2, comma 2-undecies);

-        le maggiori entrate derivanti dal rilascio di nuove concessioni in materia di giochi, quantificate in 357.260.772 euro per il 2010 (articolo 2, comma 4-octies, come modificato dall'articolo 8, al comma 1, del D.L. n. 102/2010);

-        le maggiori entrate derivanti dalla definizione del contenzioso tributario, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 3, comma 2-bis).

§       Il sopracitato D.L. 78/2010 ha provveduto inoltre a destinare al Fondo per le missioni, i rimborsi corrisposti dall'ONU quale corrispettivo per il contributo degli Stati membri, in termini di personale, di mezzi e di servizi di supporto, alle missioni di peacekeeping (articolo 8, comma 11). La relazione tecnica allegata al D.L. 102/2010 ha quantificato in 24.142.221 euro la somma derivante da tali introiti.

 

Si ricorda infine che la Tabella A della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), aveva costituito una “riserva” di 750 milioni di euro per l’anno 2010, nell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della difesa, finalizzata al finanziamento della prosecuzione delle missioni di pace all’estero nel primo semestre. Lo stanziamento è stato interamente utilizzato per la copertura finanziaria del D.L. n. 1/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 2010, che ha rifinanziato, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2010, la partecipazione delle forze armate e delle forze di polizia alle missioni internazionali.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Maggiori spese correnti

750

0.0

0.0

750

0.0

0.0

750

0.0

0.0

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento.

 


 

Articolo 1, comma 34
(Controllo del territorio da parte delle Forze armate)

 

 

Il comma 34 stabilisce che, al fine di assicurare il proseguimento dell'attività di presidio e controllo del territorio da parte delle Forze Armate e delle Forze di polizia di cui all’art. 24, commi 74 e 75 del DL n. 78/2009[9], il piano di impiego di cui all'art. 7-bis, co. 1, ultimo periodo, del DL n. 92/2008[10], può essere prorogato fino al 30 giugno 2011. A tale riguardo si applicano le disposizioni di cui al medesimo art. 7-bis, commi 1, 2 e 3, del DL n. 92/2008.

Pertanto, è autorizzata la spesa di 36,4 milioni di euro per l'anno 2011, con specifica destinazione di 33,5 milioni di euro e di 2,9 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75, del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009.

 

Il citato art. 7-bis dispone che, per far fronte a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, può essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere, posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate. Il piano, adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, può essere autorizzato per un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unità.

Il piano di impiego, ai sensi dell’art. 24, comma 74 del D.L. 78/2009, è stato prorogato per due ulteriori semestri per un contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250 unità, interamente destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

Da ultimo, si ricorda che ai sensi dell’art. 55, comma 3 del D.L. n.78/2010, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui al suddetto art. 24, a decorrere dal 4 agosto 2010, il piano di impiego di cui al D.L. n. 92/2008 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2010.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Maggiori spese correnti

36.4

0.0

0.0

18.8

0.0

0.0

18.8

0.0

0.0

 

La relazione tecnica, in merito all’autorizzazione di spesa disposta per il proseguimento - per il primo semestre del 2011 - dell'attività di presidio e controllo del territorio da parte delle Forze armate e delle Forze di polizia, riferisce che gli oneri sono quantificati prendendo a riferimento quanto riportato nella RT al DL n. 78/2009, che ha previsto un’attività di presidio della durata di un anno (ultimi cinque mesi del 2009 e primi sette mesi del 2010). La RT precisa che l’importo comprende le spese derivanti dall’impiego sia delle Forze armate che della Polizia di Stato.

La RT allegata al DL n. 78/2009[11], in merito all’art. 24, comma 74, precisava che il relativo onere è stato quantificato sulla base degli elementi utilizzati per l’art. 7-bis, comma 1, del DL n. 92/2008. In relazione all’art. 24, comma 75, la stessa RT si limitava a qualificare il relativo onere come previsione di spesa.

Si rammenta che l’art. 24, comma 74, del DL n. 78/2009, ha disposto la possibilità di prorogare, a decorrere dal 4 agosto 2009, il piano di impiego delle Forze armate nel controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia, di cui all’art. 7-bis del DL n. 92/2008, per ulteriori due semestri (fino al 4 agosto 2010) con incremento del contingente di 1.250 militari, rispetto al piano operativo originario che prevedeva l’impiego di 3.000 unità. Il contingente complessivo è composto, pertanto, da 4.250 unità e per tale finalità la norma ha autorizzato la spesa di 27,7 milioni di euro per il 2009 (cinque mesi) e di 39,5 milioni di euro per il 2010 (sette mesi). L’art. 24, comma 75, del DL n. 78/2009, ha previsto, inoltre, la corresponsione al personale delle Forze di polizia impiegato nel presidio del territorio, in concorso con il personale delle Forze armate, di un’indennità di importo analogo all’indennità onnicomprensiva spettante al personale delle Forze armate. Agli oneri derivanti dall'attuazione di tale disposizione, pari a 2,3 milioni di euro per il 2009 (5 mesi) e a 3,3 milioni di euro per il 2010, la norma disponeva che si provvedesse, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all’art. 61 comma 18, del DL 112/2008 - per il 2009 – e all’art. 3, comma 151, della L. n. 350/2003, per l’anno 2010.

Da ultimo, l’art. 55, comma 3, del DL n. 78/2010 ha disposto la proroga di quanto previsto all’art. 24, commi 74 e 75, fino al 31 dicembre 2010. A tal fine la norma ha autorizzato la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2010, con specifica destinazione di 27,7 milioni di euro e di 2,3 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75.

 

In merito ai profili di quantificazione, in relazione alla possibilità disporre la proroga dell’art. 24, commi 74 e 75, del DL. n. 78/2009 - che prevedono l’impiego delle Forze armate in attività di presidio e controllo del territorio in concorso con il personale delle Forze di polizia e la corresponsione a quest’ultimo di un’indennità di importo analogo all’indennità onnicomprensiva spettante al personale delle Forze armate - non si hanno osservazioni da formulare, atteso quanto affermato nella RT e considerato che il maggior onere è limitato all’entità dello stanziamento.

In merito all’effetto complessivo delle norme in esame sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, pari a circa il 51% del saldo netto da finanziare, l’indicazione contenuta nel prospetto riepilogativo sembra essere conseguenza dello sconto degli effetti indotti (entrate a titolo di contributi ed imposte) recati della norma. Sul punto appare opportuna una conferma da parte del Governo.

 

 


 

Articolo 1, commi 35 e 40
(Fondo sociale per occupazione e formazione)

 

 

Il comma 35 incrementa di 1 miliardo di euro per l'anno 2011 l’autorizzazione di spesa relativa al Fondo sociale per occupazione e formazione (di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008).

La disposizione in esame prevede, poi, che una quota delle nuove risorse sia attribuita alle Regioni per le esigenze del trasporto pubblico locale.

Tale destinazione avviene con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con ilMinistro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le singole Regioni interessate, avendo riguardo alle concrete modalità con le quali le singole Regioni concorrono finanziariamente alle esigenze di cui al successivo comma 36 (ammortizzatori sociali), secondo quanto stabilito in materia di Fondo sociale europeo con gli accordi tra Stato e Regioni del 12 febbraio 2009 e dell'8 aprile 2009.

 

Il comma 40 dispone la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 36 a 39 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dalle disposizioni di cui al precedente comma 35.

 

In merito ai profili finanziari si rinvia alla scheda relativa all’articolo 1, commi 36-39 e 43.

 


 

Articolo 1, commi 36-39 e 43
(Ammortizzatori sociali)

 

 

Il comma 36 prevede, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, la concessione, per l’anno 2011, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche senza soluzione di continuità e con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Gli interventi vengono disposti, nel limite delle risorse indicate al successivo comma 40, con provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga alla normativa vigente, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi.

La norma dispone, poi, la proroga dei trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 138, della legge 191/2009, sempre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale proroga avviene nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale.

La misura di tali trattamenti viene ridotta progressivamente:

§       del 10 per cento nel caso di prima proroga,

§       del 30 per cento nel caso di seconda proroga

§       del 40 per cento nel caso di proroghe successive. In tali casi l’erogazione avviene esclusivamente sulla base della frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.

Infine, la norma in esame prevede una relazione, con cadenza bimestrale, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al Ministero dell'economia e delle finanze sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.

 

Il comma 37, al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, prevede l’applicazione ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilita' in deroga, rispettivamente, dell’articolo 8 comma 3, del D.L. 86/1988 e dell’articolo 16, comma 1, della legge 223/1991.

Ai fini del calcolo del requisito indicato all’articolo 16, comma 1, della legge n. 223/1991, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995.

Si fa presente che la disposizione appare priva di contenuto normativo innovativo, in quanto una norma identica è contenuta all’articolo 7-ter, comma 6, del DL n. 5/2009.

 

Viene poi modificato l'articolo 7-ter del D.L. 5/2009:

§       al comma 3 viene prorogata al 2011 l’autorizzazione all’INPS, concessa in via sperimentale (per gli anni 2009-2010), ad anticipare i trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell’elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali ed entro gli specifici limiti di spesa previsti;

§       al comma 7 viene prorogata all’anno 2011 l’erogazione, da parte dell’INPS, di un incentivo per i datori di lavoro, le cui aziende non siano interessate da trattamenti di CIGS, che assumano lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, che siano stati licenziati o sospesi da imprese non rientranti nella disciplina della L. 223/1991, a seguito della cessazione, parziale o totale, dell’attività o per intervento di procedura concorsuale.

 

Il comma 38 proroga anche per il 2011 alcuni interventi di sostegno al reddito già previsti, per il 2009, dall’articolo 19 del D.L. 185/2008, e già prorogati, per il 2010, dall’articolo 2, commi 136 e 137, della legge finanziaria per il 2010 (L. 191/2009)

Si tratta delle seguenti disposizioni del DL n. 185/2008:

§       articolo 19, comma 10-bis, che ha riconosciuto, a favore dei lavoratori non destinatari dell’indennità di mobilità ai sensi della normativa a regime (di cui all’articolo 7 della L. 223/1991), l’erogazione di un trattamento di ammontare equivalente all’indennità di mobilità nell’ambito delle risorse finanziarie destinate per l’anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga. Per gli stessi lavoratori è prevista altresì l’applicazione della normativa di disoccupazione, di cui all’articolo 19, primo comma del R.D.L. 636/1939, esclusivamente per quanto concerne la contribuzione figurativa per i periodi previsti dall’articolo 1, comma 25, della L. 247/2007[12];

§       articolo 19, comma 11, che ha consentito che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2009, siano concessi trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di15 dipendenti. I relativi oneri, entro un limite di spesa di 45 milioni di euro, sono a carico del Fondo per l'occupazione;

§       articolo 19, comma 13, con il quale è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2009[13] della possibilità di iscrivere nelle liste di mobilità i lavoratori delle imprese con meno di 15 dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo, connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Il diritto all'iscrizione è riconosciuto ai soli fini dei benefici contributivi conseguenti all'eventuale rioccupazione, con esclusione dell'indennità di mobilità;

§       articolo 19, comma 14, che haprorogato al 31 dicembre 2009 il termine entro il quale le imprese non rientranti nell'ambito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà possono stipulare tali contratti[14], beneficiando di determinate agevolazioni, ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 8, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148[15].Il comma ha autorizzato una spesa di 35 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro per l’anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione e 30 milioni mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1161, della legge finanziaria per il 2007, concernente il finanziamento per le risorse destinate all’accordo di solidarietà tra generazioni di cui al precedente comma 1160.

Si segnala che il comma in esame prevede la proroga per questo istituto nel limite di 30 milioni nel 2011;

§       articolo 19, comma 15, con il quale sono stati destinati 30 milioni di euro, per il 2009, a carico del Fondo per l'occupazione, per le possibili proroghe, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale, nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi. La proroga in esame può determinare l'allungamento della durata del trattamento (di norma prevista entro il limite di 12 mesi) fino a 24 mesi. In ogni caso, tale proroga era subordinata alla conclusione di uno specifico accordo in sede governativa e di un programma inteso alla ricollocazione dei lavoratori, nonché dell'accertamento, da parte del Ministero del lavoro, del concreto avvio, nei primi 12 mesi di trattamento, del piano di gestione delle eccedenze occupazionali;

§       articolo 19, comma 16, che ha attribuito per il 2009 a Italia Lavoro S.p.A. 13 milioni di euro, a carico del Fondo per l’occupazione, come contributo per gli oneri di funzionamento e per i costi generali di struttura;

§       articolo 19 comma 12, che (nell’ambito del limite complessivo di spesa indicato dal comma 9 dello stesso articolo 19[16]), ha destinato,al fine di rendere più efficaci gli strumenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori interessati,una quota di 12 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione, alla concessione, per l'anno 2009,di una indennità, pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile d’integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché alla relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare:

-        per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro;

-        per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile[17].

La norma in esame, nel prorogare l’agevolazione, prevede un limite di spesa di 15 milioni di euro (15 milioni di euro sono stati stanziati anche nel 2010).

 

Il comma 39 proroga al 2011 alcuni istituti sperimentali di sostegno al reddito per determinate categorie di lavoratori, previsti dal DL 78/2010 e dalla legge finanziaria per il 2010 (L 191/2009).

Sono in particolare prorogati per il 2011:

§       l'incremento, stabilito in via sperimentale per il biennio 2009-2010 dall'articolo 1, comma 6, del DL 78/2009, dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi nella misura del 20%, pari attualmente all’80% del trattamento perso a seguito della riduzione di orario;

§       la liquidazione, previsto in via sperimentale per il biennio 2009-2010 dall'articolo 1, comma 8, del DL 78/2009, su richiesta, a favore di determinate categorie di lavoratori, del trattamento di integrazione salariale straordinaria per un numero di mensilità pari a quelle deliberate non ancora percepite. I lavoratori interessati sono quelli già percettori del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria

§       l'intervento a carattere sperimentale di cui all'articolo 1, comma 1, del DL 78/2009, concernente la possibilità, da parte dell’impresa di appartenenza, di utilizzare, in via sperimentale per il biennio 2009-2010, i lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento, nel limite di 50 milioni di euro con le modalità definite da decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

§       specifici interventi a carattere sperimentale di cui all’articolo 2, commi 131, 132, 134 e 151 della legge finanziaria per il 2010 (L 191/2010). Tali interventi concernono:

-        i requisiti previdenziali ai fini della fruizione dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali[18], di cui all'articolo 19, primo comma, del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito dalla L. 6 luglio 1939, n. 1272 (articolo 2, comma 131, della finanziaria 2010).

-        la contribuzione figurativa integrativa (fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010) a favore dei lavoratori beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro (ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali) che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, a condizione che accettino un’offerta di lavoro che preveda l’inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle mansione di provenienza (articolo 2, comma 132 della finanziaria 2010)

-        l’estensione, in via sperimentale per l'anno 2010 (e comunque non oltre il 31 dicembre 2010), della riduzione contributiva di cui agli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della L. 23 luglio 1991, n. 223[19], a favore dei datori di lavoro che assumono i beneficiari della indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali che abbiano almeno 50 anni di età. (commi 134 e 135 dell’articolo 2 della finanziaria 2010). Le norme prevedono altresì il prolungamento della durata della stessa riduzione contributiva per chi assuma lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, a condizione che gli stessi abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. Il beneficio previdenziale è concesso a domanda nei limiti di 120 milioni di euro per l'anno 2010;

-        l’erogazione da parte dell’INPS, in via sperimentale per il 2010 ed entro il limite di 12 milioni di euro, di uno specifico incentivo a favore dei datori di lavoro, che non abbiano effettuato nei dodici mesi precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e le cui aziende non siano interessate da trattamenti di CIGS, i quali assumano a tempo pieno e indeterminato, senza esservi tenuti, lavoratori destinatari dell'indennità di disoccupazione involontaria e del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini. L’incentivo è pari all’indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato ed escludendo quanto dovuto per contributi figurativi, per il numero di mensilità di trattamento non erogate (comma 151 dell’articolo 2 della finanziaria 2010).

 

Il comma 43 apporta una modifica formale al comma 37 dell’articolo 2 della legge finanziaria per il 2009 (L. 203/2008), che ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la concessione, da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociale, in deroga alla normativa vigente, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, per una durata massima di ventiquattro mesi, e di mobilità a favore del personale dipendente dalle società di gestione aeroportuale e dalle società derivate da queste ultime

Il comma precisa che la materia è di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in seguito alle disposizioni di cui alla L. 12 novembre 2009, n. 172, che ha spacchettato il precedente Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e istituito il Ministero della salute.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che dalle disposizioni non conseguono nuovi o maggiori oneri, dal momento che la concessione degli ammortizzatori sociali in esame è a valere sulle risorse già previste nell’ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione, anche come derivanti dal rifinanziamento di cui al precedente comma 35.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno che il Governo precisi l’ammontare dei limiti di spesa relativi ai commi 36 e 39, terzo periodo, allo scopo di verificare che tali ammontari, unitamente agli altri indicati dalle disposizioni (pari, complessivamente, a 175 milioni di euro), trovino capienza nel rifinanziamento di 1.000 di euro nel 2011 del Fondo sociale per occupazione e formazione, il cui onere in termini di indebitamento netto, è indicato 600 milioni di euro dalla relazione tecnica al precedente comma 35.

 

 


 

Articolo 1, comma 41
(Lavoro accessorio) – Inammissibile

 

 

Il comma 41, recante disposizioni in materia di lavoro accessorio, è stato dichiarato inammissibile.

 


 

Articolo 1, comma 42
(Apprendistato)

 

 

Il comma 42 interviene in materia di apprendistato, prorogando per il 2011 il finanziamento delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato, di cui all’articolo 118, comma 16, della legge finanziaria per il 2011 (L. 388/2000).

Si ricorda che l’articolo 2, commi 154-155, della legge finanziaria per il 2010 (L. 191/2010) erano già intervenuti in materia. In particolare, il comma 154, modificando il richiamato articolo 118, comma 16, ha previsto che Il Ministero del Lavoro, con proprio decreto, destini una quota fino 100 milioni di euro per l’anno 2010 per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla disposizione effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, disciplinando la destinazione di risorse già previste a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare, dal momento che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento (100 milioni di euro nel 2011), nell’ambito di risorse già preordinate allo scopo.

 

 


 

Articolo 1, comma 44
(Decorrenze dei trattamenti pensionistici)

 

 

Il comma 44 modifica l’articolo 12, comma 5 del D.L. 78/2010, il quale prevede l’applicazione della normativa previgente, in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, per una serie di lavoratori che maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, nei limiti di 10.000 soggetti beneficiari.

In primo luogo viene modificata la lettera a) in maniera da ricomprendere, tra i beneficiari della disposizione sopra indicata (vale a dire i lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 223/1991, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010, che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità), oltre quelli indicati al comma 2, anche quelli di cui al comma 1 dell’articolo 7 della legge 223/1991.

In secondo luogo, viene aggiunto un periodo in base al quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico. Tale prolungamento avviene per un periodo non superiore a quello che intercorre tra la data computata sulla base delle norme sui trattamenti pensionistici vigenti prima del decreto n. 78/2010 e quella computata sulla base dell’articolo 12 del D.L. n. 78.

L’intervento avviene nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008 e in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto al primo periodo dell’articolo 12, comma 5.

 

Si evidenzia che le concrete modalità applicative della disposizione non appaiono del tutto evidenti, ove si consideri che nel previgente regime la data di decorrenza dei trattamenti pensionistici era individuata con data certa (4 finestre trimestrale per il pensionamento di vecchiaia), mentre la normativa vigente (introdotta appunto dall’articolo 12 del DL 78/2010) prevede una data di decorrenza variabile, legata al momento in cui il lavoratore raggiunge i requisiti per la pensione.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla disposizione effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dalla disposizione che prevede, in alternativa all’applicazione delle disposizioni pensionistiche previgenti, la possibilità di concedere ai lavoratori in mobilità o percettori di trattamenti a carico dei fondi di solidarietà di settore, purché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il prolungamento dell’intervento di tutela del reddito fino al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico. L’assenza di effetti discende dalla circostanza che il procedimento di concessione in esame (c.d. ammortizzatori sociali in deroga) si svolge nei limiti delle risorse disponibili sulla base della legislazione vigente.

Anche la disposizione che precisa l’ambito di applicazione della deroga per l’accesso al pensionamento secondo le norme pensionistiche previgenti (articolo 12, comma 5, lettera a), del DL n. 78/2010) non comporta effetti a carico della finanza pubblica, stante comunque il limite di 10.000 unità posto dal medesimo articolo 12 comma 5, del DL n. 78/2010.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare sulla disposizione in materia di prolungamento del trattamento, in deroga alla normativa vigente, dal momento che tali prolungamenti saranno finanziati nell’ambito delle risorse messe a disposizione, anno per anno, per l’erogazione dei trattamenti di ammortizzatori sociali in deroga.

Nulla da osservare inoltre in relazione alla ulteriore disposizione in materia di lavoratori in mobilità, rimanendo fermo il limite delle 10.000 unità.

 


 

Articolo 1, comma 45
(Finanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali)

 

 

Il comma in esame incrementa di 200 milioni di euro, per l’anno 2011, lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)

 

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del disegno di legge di bilancio per il 2011-2013 (A.C. 3779), il capitolo 3671 su cui sono iscritte le risorse del Fondo da ripartire per le politiche sociali, presenta una dotazione per il 2011 pari a 75,3 milioni di euro, come determinate dalla Tabella C del disegno di legge di stabilità per il 2011 (A.C. 3778).

 

Nel Fondo nazionale per le politiche sociali, istituito dalla legge n. 449/1997 (legge finanziaria per il 1998), sono contenute le risorse che lo Stato stanzia annualmente con la legge finanziaria per le politiche di assistenza sociale. Con decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata (Stato, regioni, città e autonomie locali), avviene il riparto annuale degli stanziamenti per le politiche sociali a favore di INPS, regioni, province autonome, comuni e Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si ricorda che la legge finanziaria 2010 (L. 191/2009) ha previsto, all’art. 2, c. 103 e 104, che a decorrere dall’anno 2010, le risorse per i diritti soggettivi, contemplate da specifiche disposizioni legislative, non siano più finanziate a valere sul Fondo nazionale delle politiche sociali, bensì iscritte in appositi capitoli di spesa obbligatoria dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali[20].

Conseguentemente, per il 2010, la legge di bilancio 2010-2012 (legge n. 192/2009) ha destinato ai diritti soggettivi un importo di 854 milioni di euro e al Fondo da ripartire tra le regioni, le province autonome e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, iscritto sul cap. 3671/Lavoro, un importo pari a 435,2 milioni di euro[21].

 

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Maggiori spese correnti

200

0

0

200

0

0

200

0

0

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare, dal momento che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento.

 

 

 

 


 

Articolo 1, comma 46
(Aliquote contributive)

 

 

Il comma 46 abroga l’articolo 1, comma 10, della L. 24 dicembre 2007, n. 247.

 

Tale norma ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un innalzamento nella misura di 0,09 punti percentualidelle aliquote contributive di finanziamento relative:

§      all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, con riferimento agli iscritti lavoratori dipendenti e per la quota a carico dei medesimi lavoratori;

§      alle gestioni pensionistiche degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle rispettive gestioni speciali dell’INPS;

§      alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995.

Inoltre, si prevede che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2011, le aliquote contributive per il computo delle prestazioni pensionistiche siano incrementate in misura corrispondente alle aliquote di finanziamento (cioè la quota della retribuzione lorda che viene versata sotto forma di contributo obbligatorio).

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

maggiori spese correnti

509

509

509

0

0

0

0

0

0

minori entrate contributive

0

0

0

509

509

509

509

509

509

maggiori entrate tributarie

116

144

117

116

144

117

116

144

117

minori risparmi

30

30

30

30

30

30

30

30

30

 


La relazione tecnica, sulla base della stima delle maggiori entrate relative alla disposizione soppressa, quantifica i seguenti effetti finanziari, sia in termini si saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto:

(milioni di euro)

 

2011

2012

2013

dal 2014

minori entrate lordo fisco

-509

-509

-509

-509

minori entrate netto fisco

-393

-365

-392

-392

parziale copertura risparmi riduzione finanziamento ai patronati

30

30

30

 

effetto netto

-363

-335

-362

-392

 

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno un chiarimento del Governo in merito all’iscrizione nei saldi di finanza pubblica dei risparmi derivanti dalla riduzione del finanziamento dei patronati. Infatti gli effetti positivi di tale disposizione erano già stati scontati nel prospetto riepilogativo degli effetti del DL n. 78/2010, al fine di compensare la non applicazione dell’aumento contributivo dello 0,09 per cento prevista dal medesimo provvedimento. Date queste premesse, pertanto, la norma non appare modificativa di quanto già previsto dal citato DL n. 78/2010, limitatamente al triennio 2011-2013.

 


 

Articolo 1, comma 47
(Rifinanziamento per il 2011 del Fondo esigenze
indifferibili ed urgenti)

 

 

Sul comma 47, al momento della pubblicazione del dossier, non è ancora stata delibata l’ammissibilità.

 

 

Il comma 47 dispone l’incremento di 800 milioni di euro per l'anno 2011 della dotazione del Fondo esigenze indifferibili ed urgenti, istituito ai sensi dell'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5/2009.

Le risorse sono destinate ad essere ripartite, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le stesse finalità indicate nell’elenco 1 allegato alla legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009), in favore delle quali il citato Fondo è già stato oggetto di ripartizione, per le annualità 2010-2012 considerate nell’elenco stesso, con il D.P.C.M. 18 marzo 2010[22] (non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale)[23].

La norma precisa che a ciascuna delle indicate finalità non può essere destinato, in sede di riparto, un importo superiore a quello indicato nel citato elenco per il 2010, fatta eccezione per la prima e la sesta voce (relative, rispettivamente, all’adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali e al sostegno alle scuole non statali), in favore delle quali può essere assegnato l’importo indicato nel citato elenco maggiorato di 20 milioni di euro.

Per l'ultima voce dell’elenco (interventi sociali vari) il riparto è effettuato prescindendo dalla elencazione delle relative finalità.

 

Per quanto concerne il Fondo ordinario dell'università, voce rientrante tra le finalità del suddetto elenco, la norma prevede che essa non rientri nel riparto in quanto il Fondo risulta direttamente rifinanziato dall’articolo 1, comma 30 (nella misura di 800 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012).

 

Si riporta, nella Tabella che segue, l’elenco 1 allegato alla legge finanziaria 2010, con specifica indicazione delle finalità (come integrate da disposizioni legislative successive) nonché degli importi assegnati a ciascuna voce ai sensi dell’articolo 2, comma 250 della legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009) e sulla base del relativo D.P.C.M di riparto (D.P.C.M 18 marzo 2010).

 

INTERVENTI di cui alle prime otto voci dell’elenco 1

2010

2011

2012

1. Partecipazione italiana a banche e fondi internazionali (art. 25 D.L. n. 78/2009)

130

 

 

2. Proroga della devoluzione della quota del 5 per mille IRPEF:

a)       art. 1, co. 1237, legge n. 296/2006 (5x1000 dell’anno finanziario 2007);

b)       art. 3, comma 8, legge n. 244/2007 (5x1000 dell’anno finanziario 2008);

c)       art. 45, comma 1-bis, D.L. 248/2007 (5x1000 dell’anno finanziario 2007);

d)       art. 63-bis, co. 1-4, D.L. n. 112/2008 (5x1000 dell’anno finanziario 2009).

400

 

 

3. Gratuità parziale dei libri di testo scolastici, attraverso il rifinanziamento dell’art. 27, comma 1, legge n. 448/1998.

103

 

 

4. Rifinanziamento del Fondo di solidarietà in agricoltura (art. 15, co. 2, D.Lgs. n. 102/2004) per l'estinzione dei debiti contratti in esercizi precedenti

100

100

100

5. Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’ art. 5, comma 1, legge n. 537/1993

400

 

 

6. Sostegno alle scuole non statali:

a)         art. 1, comma 635, legge n. 296/2006;

b)         art. 2, comma 47, legge n. 203/2008.

130

 

 

7. Interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto:

a)     riduzione tassi premi INAIL (art. 29, co. 1-bis, D.L. 207/2008)

b)     contributi per investimenti e formazione personale (art. 2, co. 2, D.P.R. 227/2007)

c)     contributi protezione ambientale e sicurezza circolazione (art. 45, co. 1, lett. c), legge n. 488/1999);

d)     credito d’imposta per tassa automobilistica (art. 83-bis, co. 26, D.L. n. 112/2008);

e)           compensazione contributo SSN su premi RC e deduzione spese non documentate (art. 1, co. 103 e 106, legge n. 266/2005)

400

 

 

8. Stipula di convenzione con i comuni finalizzate alla stabilizzazione dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili:

a)      LSU Scuola (art. 78, comma 31 legge n. 388/2000)

c)      LSU Napoli e Palermo (D.L. n. 67/1997)

370
di cui:

260

110

 

 

Totale

2.033

100

100

Autorizzazioni di spesa di cui all’ultima voce dell’elenco 1

2010

2011

2012

Misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico:

 

 

 

-         Art. 1, legge 23 settembre 1993, n. 379: Unione italiana Ciechi con vincolo destinazione per l'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione e per l'Istituto europeo ricerca, formazione orientamento professionale;

-         Art. 3, legge 12 gennaio 1996, n. 24: Unione italiana Ciechi;

-         Art. 1, legge 28 agosto 1997, n. 28: risorse a Regioni per prevenzione della cecità e per l'educazione e la riabilitazione visiva; risorse Sezione Italiana Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità.

5

5

5

Art. 1, legge 3 agosto 1998, n. 282: Unione italiana Ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale del libro parlato e al Centro internazionale del libro parlato di Feltre

1

1

1

Art. 3, legge 25 novembre 1999, n. 452: museo tattile statale «Omero» con sede ad Ancona

1

1

1

Art. 1, legge 13 novembre 2002, n. 260: biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza

1

1

1

Art. 94, co. 10, legge 27 dicembre 2002, n. 289: Policlinico «S. Matteo» di Pavia per la realizzazione del Dipartimento di emergenza e accettazione

5

10

20

Art. 10, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248: attività di cura, formazione e ricerca svolte dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME)

10

10

10

Art. 1, legge 5 aprile 1985, n. 124: assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura per la gestione conservativa del patrimonio della Ex Azienda di Stato per le foreste demaniali

3

3

3

Art. 1, co. 1010, legge n. 296/2006: contributi edilizia privata nel Belice

2

2

2

Art. 1, co. 40, legge 28 dicembre 1995, n. 549: contributi dello Stato ad enti, istituti, associazioni ed altri organismi

20

-

-

-   Art. 2, legge 23 novembre 1998, n. 407: assegno vitalizio per vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

-   Art. 1, legge 16 marzo 2001, n. 72: comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia;

-   Art. 2, legge 20 febbraio 2006, n. 92: attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche;

-   Legge 31 gennaio 1994, n. 93: contributi alle associazioni combattentistiche

8

8

9

-   D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242: riordino del CONI;

-   Legge 15 luglio 2003, n. 189, e relativo DPCM 8 aprile 2004, concernenti la promozione della pratica dello sport da parte dei disabili

5

17

3

Legge 21 marzo 2001, n. 73: minoranza linguistiche nella ex Jugoslavia

5

5

5

Misure di garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009

 

 

 

Art. 1, co. 2, D.L. 28 aprile 2009, n. 39: terremoto Abruzzo

30

-

-

Adempimenti comunitari per enti locali

 

 

 

Art. 1, co. 963, legge 27 dicembre 2006, n. 296 trasferimenti erariali in favore del Comune di Roma capitale della Repubblica

80

 

 

Funzionalità del sistema giustizia

 

 

 

-   Regolamento di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 787: istituti di prevenzione e di pena;

-   Testo Unico D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: in materia di spese di giustizia;

-   Art. 1, co. 1304, legge n. 2962006: fondo spese di funzionamento della giustizia;

-   Art. 2, D.L. 16 settembre 2008, n. 143: Fondo Unico Giustizia;

-   Art. 1, co. 23-quinquiedecies, D.L. n. 194/2009: esenzione per il 2010 del contributo unificato per i procedimenti in materia di lavoro in Cassazione (800.000 euro)

5

50

-

Totale

181

113

60

Totale generale Elenco 1

2.214

213

160

 


Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Maggiori spese correnti

800

-

-

800

-

-

800

-

-

 

La relazione tecnica rileva che la disposizione prevede l’incremento per 800 milioni nel 2011, con pari effetto sui tre saldi, del Fondo di cui all’articolo 7 quinquies, comma 1, del DL 5/2009.

Le risorse saranno successivamente ripartite, con DPCM, tra le finalità indicate nell’elenco 1 allegato alla legge finanziaria per il 2010, in misura non superiore, per ciascuna di esse, all’importo indicato nell’elenco medesimo per l’esercizio 2010. Per le finalità relative a “Partecipazione banche e fondi” e al “Sostegno a scuole non statali”, il suddetto importo può essere maggiorato di 20 milioni. Per la voce relativa a “Interventi sociali”, il riparto sarà effettuato prescindendo dalla elencazione delle relative finalità.

Per il fondo per il finanziamento ordinario dell’università, si applica quanto previsto dal comma 30 dell’emendamento in esame, che dispone il rifinanziamento del fondo per 800 milioni nel 2011 e per 500 milioni dal 2012.

 

In merito ai profili di quantificazione, premesso che la norma in esame autorizza un incremento di spesa nel limite suddetto, si rileva che, in assenza di una indicazione circa la ripartizione delle risorse tra le varie finalità, non appare possibile valutare l’effettivo impatto di tale incremento sui differenti saldi di finanza pubblica. Infatti, il profilo di cassa dipende dalla natura degli interventi che saranno finanziati.

 


 

Articolo 1, comma 48
(Agevolazioni fiscali piccola proprietà contadina)

 

 

La norma in commento rende permanenti le agevolazioni stabilite con l’art. 2, co. 4bis del D.L.: 194/2009 di “proroga termini” in favore della piccola proprietà contadina, la cui applicazione è stata prevista fino al 31 dicembre 2010, termine che viene soppresso.

Le agevolazioni stabilite dal menzionato art. 2, co. 4-bis, tutte destinate agli atti di ricomposizione fondiaria della piccola proprietà contadina, incidono sull’imposta di registro, ipotecaria e catastale e sulla determinazione degli oneri notarili. Nel dettaglio, le operazioni agevolate sono:

-        gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e delle relative pertinenze qualificati come “agricoli” in base a strumenti urbanistici vigenti, ove siano posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale;

-        le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA.

Le agevolazioni concesse consistono nei seguenti benefici:

-        applicazione delle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa,

-        applicazione dell’imposta catastale nella misura dell'1 per cento;

-        riduzione del 50% degli onorari notarili dovuti per le operazioni suindicate.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo assegna alle disposizioni i seguenti effetti finanziari:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Minori entrate

44

44

44

44

44

44

44

44

44

 

La relazione tecnica ricorda che le agevolazioni che si introducono a regime dal 2011 consistono nell’applicazione dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria in misura fissa e dell’imposta catastale nella misura dell’1 per cento.

La relazione stima un effetto di perdita di gettito di 44 milioni di euro annui dal 2011.

La quantificazione si basa sui dati riguardanti i trasferimenti a titolo oneroso di terreni agricoli registrati nel 2009, pari a 17.700, cui corrisponde un valore dichiarato di 1.800 milioni.

A legislazione vigente, tali trasferimenti avrebbero scontato un prelievo dell’11 per cento (8% registro, 2% ipotecaria ed 1% catastale) corrispondente a 198 milioni.

A seguito della proroga e della messa a regime dell’agevolazione, tali trasferimenti scontano un prelievo di 24 milioni di euro[24], con una perdita di gettito potenziale pari a 174 milioni annui.

Considerando, però, che la norma è rivolta ai soli coltivatori iscritti nelle relative gestioni previdenziali e che questi sono stimati essere, in base alle indicazioni fornite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, circa un quarto del totale, la perdita di gettito risulta essere pari a circa 44 milioni annui.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare in quanto la stima appare corretta in base ai dati ed alle ipotesi assunte dalla relazione tecnica.

 

 


 

Articolo 1, comma 49
(Credito d’imposta per la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali)

 

 

Il comma 49, modificando l’articolo 1, comma 71 della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244)limita l’applicazione del credito d’imposta per la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali alle operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2009, in luogo dell’originario termine finale del 31 dicembre 2010.

Si ricorda che i commi da 70 a 76 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008 hanno disciplinato il credito d’imposta per la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali. Esso è riconosciuto agli studi professionali associati o alle altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultanti dall’aggregazione di almeno quattro ma non più di dieci professionisti, per importo pari al 15 per cento dei costi sostenuti per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di alcuni beni, nonché per l’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo assegna alla disposizione i seguenti effetti di maggiore entrata sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

10,4

0

0

0

10,4

0

0

0

10,4

0

0

0

 

La relazione tecnica afferma in particolare che la misura agevolativa non è stata di fatto mai avviata poiché non ha ricevuto l’autorizzazione comunitaria preventiva. Pertanto, la soppressione del credito d’imposta nel 2010 consente un risparmio di 10,4 milioni a valere sui tre saldi.

 

In merito ai profili di quantificazione andrebbe chiarito il motivo in base al quale il risparmio di spesa derivante dalla soppressione del credito d’imposta per le operazioni di aggregazione effettuate nel 2010 viene ascritto esclusivamente a tale esercizio, dal momento che il credito sarebbe spettato in proporzione alle spese effettuate nei dodici mesi successivi all’operazione di aggregazione. Pertanto tale credito sarebbe, in parte, fruibile in compensazione delle imposte dovute anche nell’esercizio 2011.


 

Articolo 1, commi 50-53
(Rifinanziamento del Fondo ISPE nel 2010
e agevolazioni contributive in agricoltura)

 

Il comma 50, attraverso talune modifiche all’articolo 2, comma 2-quinquies e comma 2-undecies, del decreto legge n. 40/2010 :

a)      modifica la destinazione delle maggiori entrate derivanti, per l'anno 2010,dalle misure in materia di raccolta del gioco a distanza con vincite in denaro ed esercizio delle scommesse (contenute nei commi da 2-bis a 2-quater del predetto articolo 2), prevedendo che esse non siano più destinate al Fondo per le missioni internazionali di pace, di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296/2006, bensì al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5 del decreto legge n. 282/2004;

b)      modifica la quantificazione delle maggiori entrate derivanti per il 2010 dalle misure (contenute nel medesimo articolo 2, commi da 2-septies a 2-decies) in materia di definizione agevolata delle controversiependenti da parte delle società ex concessionarie del servizio della riscossione, innalzandola di 31 milioni di euro, da 50 milioni a 81 milioni di euro nel 2010.

Inoltre, modifica la destinazione di quota parte di tali risorse - pari a 17 milioni di euro nel 2010 – prevedendo che esse non siano più destinate al Fondo per le missioni internazionali di pace, di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296/2006, bensì al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Contemporaneamente, destina a quest’ultimo Fondo la maggiore quantificazione di entrata delle misure suddette, pari, come detto, a 31 milioni di euro nel 2010.

Il comma 51 quantifica l’onere derivante dal comma 53, relativo alla rideterminazione delle agevolazioni contributive del settore agricolo, in 86 milioni di euro per l'anno 2010, disponendo che ad esso si provveda:

§       quanto a 72,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, come integrato dal presente provvedimento ;

§       quanto a 10,4 milioni di euro, con le risorse derivanti dal comma 49 relativo alla soppressione della disposizione sul credito d’imposta per aggregazione tra professionisti, di cui all’articolo 1, comma 71 della legge n. 244/2007;

§       quanto a 2,8 milioni di euro, mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Il comma 52 fa decorrere l’entrata in vigore dei commi da 49 a 53 dalla data di pubblicazione della presente legge di stabilità nella Gazzetta Ufficiale.

 

Il comma 53 conferma, a regime dal 1° agosto 2010, la rideterminazione delle agevolazioni contributive di cui all’articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter della L. 67/1988, per i datori di lavoro agricoli di zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate, così come in precedenza rimodulate per il periodo 2006-2008 dall’articolo 01, comma 2, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla L. 11 marzo 2006, n. 81[25], e successivamente prorogate al 31 dicembre 2009 dall’articolo 1-ter del D.L. 3 novembre 2008, n. 171[26], convertito dalla L. 30 dicembre 2008, n. 235, e da ultimo prorogate per il periodo 1° gennaio – 31 luglio 2010, dall’articolo 2, comma 49 della legge finanziaria per il 2010 (L. 191/2009).

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Minori entrate contr.

(comma 53)

0

0

0

0

86

206

206

206

86

206

206

206

Maggiori spese correnti

(comma 51)

86

206

206

206

0

0

0

0

0

0

0

0

Minori spese correnti – Fondo ISPE

(comma 51)

72,8

0

0

0

72,8

0

0

0

72,8

0

0

0

Minori spese correnti (comma 51)

2,8

0

0

0

2,8

0

0

0

2,8

0

0

0

Maggiori entrate extr.

(comma 49)

10,4

0

0

0

10,4

0

0

0

10,4

0

0

0

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione è diretta a mettere a regime, a decorrere dal 1° agosto 2010, la rideterminazione delle agevolazione contributive del settore agricolo[27], attualmente in vigore fino al 31 luglio 2010.

Sulla base dei dati amministrativi relativi agli attuali incassi, la relazione tecnica quantifica le minori entrate contributive in 206 milioni di euro su base annua, Pertanto, la norma determina minori entrate valutate per 86 milioni di euro per l’anno 2010 e 206 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011.

 

Alla copertura degli oneri, pari a 86 milioni, per l’anno 2010, si provvede nei seguenti termini, come indicato:

- quanto a 72,8 milioni di euro, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica», di cui all' articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dal comma 50;

- quanto a 10,4 milioni di euro, con le risorse derivanti dalla soppressione della disposizione relativa al credito d’imposta per aggregazione tra professionisti, di cui all’articolo 1, comma 71, della legge n. 244 del 2007, che sono acquisite all’entrata del bilancio dello Stato. La relazione tecnica precisa che si tratta di misura mai avviata perché non ha ricevuto l’autorizzazione comunitaria preventiva e per la quale viene risparmiato sui tre saldi di finanza pubblica il predetto importo per il 2010.

- quanto a 2,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010- 2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

A decorrere dall’anno 2011, si provvede nell’ambito delle risorse complessive derivanti dalle modifiche apportate dal disegno di legge di stabilità.

Infine la relazione tecnica precisa che le disposizioni in esame entrano in vigore alla data della pubblicazione della presente legge, affinché abbiano effetto anche per l’anno 2010.

 

In merito ai profili di quantificazione degli oneri relativi all’estensione dell’agevolazione contributiva prevista dal comma 53, non si hanno rilievi da formulare, dal momento tale stima appare coerente con i dati forniti dal Governo in occasione dell’approvazione della legge finanziaria per il 2010 e delle precedenti leggi che stabilivano la proroga della norma in esame[28]. Infatti, in occasione dell’approvazione della legge finanziaria 2010, che stabiliva la proroga di sette mesi della citata agevolazione (1° gennaio 2010-31 luglio 2010) l’onere era stato quantificato per il 2010 in 120 milioni di euro annui. A tale ammontare pertanto corrisponde un onere mensile pari a 17 milioni di euro circa.

Con riferimento alla copertura degli oneri, si ricorda che, limitatamente all’anno 2010, il provvedimento dispone che questi siano coperti per una parte con le risorse derivanti dai commi 49 e 50, rispettivamente pari a 10,4 e 72,8 milioni di euro. A tale proposito si rileva che il comma 50 utilizza le risorse derivanti dalle maggiori entrate ascritte alla disciplina autorizzatoria e concessoria del settore dei giochi [art. 2, commi da 2-bis a 2 quater del DL n. 40/2010] e alla procedura di definizione del contenzioso riguardante le società di riscossione [art. 2, commi da 2 septies a 2-decies del DL n. 40/2010], in parte destinate in base alla vigente normativa, all’alimentazione per il 2010 del fondo missioni internazionali. Dette risorse ai predetti fini vengono trasferite dal fondo missioni internazionali al fondo ISPE. Appare quindi opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito alla possibilità che le dotazioni che residuano al fondo missioni internazionali siano sufficienti, per il 2010, a far fronte agli impegni di cooperazione internazionale.

Inoltre, in relazione alle maggiori entrate pari a 10,4 milioni di euro derivanti dalla soppressione della disposizione relativa al credito d’imposta, si rinvia alle osservazioni relative al comma 49.

 

 


 

Articolo 1, comma 54
(Proroga detassazione premi di produttività)

 

 

Il comma 54 proroga al 2011 il regime di detassazione dei contratti di produttività, di cui all’articolo 5 del D.L. 185/2008 ai sensi del quale il lavoratore dipendente può optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva (10%), in luogo dell’IRPEF e relative addizionali, sui redditi percepiti in relazione a incrementi di produttività e lavoro straordinario. Si ricorda, inoltre, che l’articolo 53 del D.L. 78/2010, nel prorogare tale agevolazione per il periodo 1° gennaio 2011-31 dicembre 2011 ha altresì previsto uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti di specifiche risorse.

 

La proroga per il 2011 si applica ai soggetti che hanno realizzato nel 2010 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro (fino al 2009 era fissato in 35.000) e comunque su un ammontare imponibile non superiore a 6.000 euro. Qualora il sostituto d’imposta che dovrà applicare il regime sostitutivo nel 2011 sia diverso da quello che ha rilasciato la certificazione dei redditi per il 2010 (CUD), il lavoratore è tenuto a presentare apposita attestazione al fine di dichiarare il possesso del requisito reddituale (reddito del 2010 inferiore a 40.000 euro).

 

L’ultimo periodo del comma in esame modifica il comma 3 dell’articolo 4 del D.L. 185/2008 al fine di estendere al 2011 il medesimo stanziamento di 60 milioni ivi previsto per gli anni 2009 e 2010.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

minori entrate tributarie

835

167

0

835

263

0

835

263

0

maggiori spese correnti - add. comunale

0

72

0

0

0

0

0

0

0

maggiori spese correnti - add. regionale

0

24

0

0

0

0

0

0

0

 

La relazione tecnica, con riferimento alla disposizione in materia di tassazione agevolata dei contratti di produttività, quantifica per cassa i seguenti effetti di gettito sui tre saldi:

(milioni di euro)

 

2011

2012

2013

IRPEF

-835

-167

0

Addizionale regionale

0

-72

0

Addizionale comunale

0

-24

0

Totale

-835

-263

0

 

In particolare, ai fini della quantificazione, sono stati analizzati i dati dell’Osservatorio delle Entrate aggiornati al 24 ottobre 2010, relativi ai versamenti mensili effettuati tramite i codici tributo F24 1053, 1604, 1904, 1905, 1305, 1816, 1057, 1606, 1907, 1908 e 1307, utilizzabili per il versamento dell’imposta sostitutiva analoga, dovuta per gli ultimi 12 mesi disponibili.

L’ammontare annuale dell’imposta versata risulta pari a circa 550 milioni di euro, cui corrisponde, pertanto, una base imponibile di 5.500 milioni di euro (pari alle somme erogate per i premi in esame). Poiché la norma dispone l’innalzamento del limite annuo di reddito di lavoro dipendente da 35.000 a 40.000 euro, occorre incrementare tale base imponibile allo scopo di comprendere anche i nuovi soggetti beneficiari. A tale fine, sono state condotte analisi sui date delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2008 (estrapolati al 2010), dalle quali risulta che l’ammontare annuale dei premi erogati rappresenta il 2,95 per cento del reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore a 35.000 euro. Applicando la stessa percentuale all’ammontare di reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore a 40.000 euro, stimato in circa 202.650 milioni di euro, si ottiene un valore dei premi in oggetto pari a circa 5.978 milioni di euro, incrementato, in via prudenziale, a 6.000 milioni di euro.

Ipotizzando l’invarianza della base imponibile, applicando la differenza tra l’aliquota marginale media per i redditi di lavoro dipendente in esame, pari al 26,7 per cento, e l’aliquota agevolata prevista dalla disposizione in esame, pari al 10 per cento, risulta una perdita di gettito di competenza annua pari a circa 1.200 milioni di euro, a cui si aggiunge una perdita di gettito di addizionale regionale e comunale pari, rispettivamente, a circa 72 e 24 milioni di euro.

Con riferimento allo sgravio contributivo, la relazione tecnica precisa che la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica. Infatti, essa è esclusivamente diretta a specificare che lo sgravio contributivo è concesso con i criteri e le modalità di cui all’articolo 1, commi 67 e 68, della legge n. 247/2007 e nei limiti delle risorse stanziate a tale fine dal medesimo comma 68 dell’articolo 1 della legge n. 247/2007.

 

Con riferimento ai profili di quantificazione, si rileva che, con riferimento alla detassazione del settore privato, la metodologia adottata per la quantificazione risulta coerente con quella utilizzata per le precedenti misure in materia. Per quanto riguarda lo sgravio contributivo, le risorse poste a copertura sono già scontate nei saldi, come risulta dalla relazione tecnica alla legge n. 247/2007.

Chiarimenti appaiono invece necessari circa l’indicazione, non esplicitata dalla norma, del limite di spesa e dei relativi mezzi di copertura di copertura per la proroga al 2011 della tassazione agevolata per il settore della sicurezza.

 

 


 

Articolo 1, comma 55
(Finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale)

 

 

La norma incrementa di 347,5 milioni per il 2011, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato ai sensi dell’articolo 11, comma 12, del DL 78/2010 (che prevede una rideterminazione in riduzione di 600 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, cfr. ultra). .

L’incremento è diretto a coprire quota parte (cinque dodicesimi) delle maggiori risorse (834 milioni) che, relativamente al prossimo esercizio, lo Stato si è impegnato ad assicurare alle regioni in occasione dell’Intesa del 3 dicembre 2009 (c.d. “Nuovo Patto della salute”).

Rispetto al livello di finanziamento stabilito dalla legislazione vigente in misura pari a 104.564 milioni per il 2010 e a 106.884 milioni per il 2011[29], l’Intesa ha previsto risorse aggiuntive pari a 1.600 milioni per il 2010 e a 1.719 milioni per il 2011. Per il 2012, lo Stato si è impegnato ad assicurare risorse tali da garantire un incremento del 2,8 per cento rispetto al livello dell’anno precedente.

La legge finanziaria per il 2010, secondo quanto previsto dall’Intesa, ha autorizzato nuove risorse per 584 milioni nel 2010 e 419 milioni nel 2011[30], e confermato in 466 milioni annui le economie sulla spesa del personale del comparto sanitario[31]. La legge ha rinviato, infine, a successivi provvedimenti legislativi l’individuazione delle ulteriori risorse previste dall’Intesa. Con riferimento, in particolare, al 2011, residuava da finanziare uno stanziamento pari a 834 milioni, importo questo corrispondente alla copertura finanziaria dell’abolizione dei ticket sulle prestazioni specialistiche che, nel 2009 e 2010, è stato assicurata con risorse a carico dello Stato.

Successivamente, il DL 78/2010, intervenendo in materia di spesa farmaceutica, ha previsto misure di contenimento della spesa a carico delle regioni, valutate in complessivi 600 milioni annui a regime[32]. Esse si aggiungono a quelle concernenti il personale dipendente e convenzionato del settore sanitario, stimate in 418 milioni nel 2011 e in 1.132 a decorrere dal 2012[33]. Conseguentemente è stato ridotto di pari importo il finanziamento del SSN cui concorre lo Stato rispetto ai livelli come risultanti in base alla legge finanziaria[34].

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Maggiori spese correnti

347,5

-

-

347,5

-

-

347,5

-

-

 

La relazione tecnica rileva che con l’Intesa del 3 dicembre 2009 lo Stato si è impegnato, con ulteriori provvedimenti, a garantire alle regioni risorse aggiuntive, per il 2011, per l’importo di 834 milioni. Con la norma in esame si provvede a garantire tali maggiori risorse per i primi cinque mesi, rinviando a successivi provvedimenti il reperimento della quota di risorse restanti.

Il finanziamento del SSN è pertanto incrementato di 347,5 milioni, con pari effetto sui tre saldi.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

 

 


 

Articolo 1, commi 56-58
(Misure per le regioni in disavanzo sanitario)

 

 

Il comma 56 consente, per i risultati dell’esercizio 2010, alle regioni che non hanno raggiunto gli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari[35], di provvedere alla copertura del disavanzo sanitario con risorse di bilancio regionale, purché le misure di copertura siano adottate entro il 31 dicembre 2010.

 

Il comma 57 pone il divieto di intraprendere o proseguire fino al 31 dicembre 2011 azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni sottoposte ai piani di rientro e commissariate alla data dell’entrata in vigore del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

La disposizione proroga di un anno quanto previsto dall’articolo 11, comma 2, del D.L. 78/2010.

Il comma in esame dispone altresì che i pignoramenti e le prenotazioni a debito[36] sui pagamenti che le regioni sottoposte a piani di rientro e commissariate trasferiscono alle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, se effettuati prima dell’entrata in vigore del D.L. 78/2010 (ovvero prima del 31 maggio), non producono effetti da tale data e fino al 31 dicembre 2011. Gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri possono disporre, per finalità istituzionali, delle somme che gli sono state trasferite durante il periodo sopra indicato.

 

Si ricorda che il disposto del comma in esame è stato previsto dall’articolo 2, comma 89 della legge 191/2009 (legge finanziaria per il 2010). Successivamente, in virtù della novella di cui all’articolo 1, comma 23-vicies del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, esso è stato riferito ai soli primi due mesi dell’anno 2010. In seguito l’articolo 11, comma 2, del D.L. 78/2010 ha prorogato al 31 dicembre 2010 solo una parte del disposto della finanziaria 2010, ovvero il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni sottoposte ai piani di rientro e commissariate. Pertanto, il blocco dei pignoramenti già eseguiti, per crediti verso le Asl delle regioni oggetto dei piani di rientro dai disavanzi sanitari e commissariate, è stato in vigore per i primi due mesi del 2010.

 

Il comma 58 consente una deroga del 10% del blocco automatico del turn-over del personale sanitario, a condizione che, entro il 31 ottobre 2010, avvenga la verifica positiva dell’attuazione parziale delle misure contenute nel piano di rientro dal deficit sanitario, presentato dalla regione interessata.

 

In particolare, il comma in esame inserisce la modifica in commento all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 5 agosto 2010, n. 125[37], che consente, alle regioni con i piani di rientro dai disavanzi sanitari, verificati positivamente, entro il 31 ottobre 2010, dai Tavoli tecnici previsti, la disapplicazione dei seguenti provvedimenti per l’anno 2010:

-        incrementi automatici nella misura di 0,15% e 0,30%, rispettivamente per l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e per l’addizionale regionale all’IRPEF[38];

-        blocco automatico del turn over del personale e divieto di effettuare spese non obbligatorie[39].

 

Profili finanziari (articolo 1, comma 56)

Il prospetto riepilogativo degli aspetti finanziari non ascrive alla norma effetti sui saldi.

 

La relazione tecnica rileva che la disposizione consente alle regioni sottoposte ai Piani di rientro, in deroga alle vigenti disposizioni, di coprire con risorse di bilancio gli eventuali disavanzi che dovessero manifestarsi nell’esercizio 2010. Tale copertura deve essere disposta entro il 31 dicembre 2010.

La RT specifica che dalla disposizione in esame non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, nulla da osservare per quanto riguarda la copertura dei disavanzi sanitari con risorse del bilancio regionale, attesa la neutralità degli effetti in termini di indebitamento netto.

Si ricorda che disposizioni analoghe erano contenute, relativamente al 2009, nella finanziaria 2010 (articolo 2, comma 91, lettera a), della legge 191/2009), per il 2008 nell’articolo 6-bis, comma 3, del DL 185/2008 e per il 2007 nell’articolo 8 del DL 248/2007).

Si rileva, tuttavia, che la norma in esame non ripropone il contenuto della lettera b) del comma 91 della legge 191/2009, secondo cui in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi si applicano le disposizioni di cui al comma 86 dell’articolo 2 della legge citata, che prevedono l’innalzamento delle aliquote IRAP e dell’addizionale IRPEF oltre i livelli massimi previsti dalla normativa vigente, in misura fissa (rispettivamente 0,15 e 0,30 punti percentuali), in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 796, lett. b) sesto periodo, della legge 296/2006[40]. La lettera b) richiama inoltre l’applicazione delle procedure di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 311/2004, come modificata dal comma 76 della legge 191/2009, secondo cui, in caso di disavanzi non coperti, oltre all’innalzamento delle aliquote, è previsto il blocco del turn over e il divieto di effettuare spese non obbligatorie.

Appare tuttavia opportuno che il Governo chiarisca se, in caso di mancata copertura totale del disavanzo, scattino comunque le sanzioni previste dall’articolo 2, comma 91, lettera b) della legge finanziaria per il 2010, dirette da un lato (in via preventiva) a favorire un controllo più rigoroso della spesa sanitaria, e dall’altro (in caso di mancato rispetto degli obiettivi) a determinare, sulla base di automatismi, maggiori entrate o minori spese nelle regioni inadempienti.

 

Profili finanziari (articolo 1, comma 57)

Il prospetto riepilogativo degli aspetti finanziari non ascrive alla norma effetti sui saldi.

 

La relazione tecnica rileva che dalle disposizioni in esame non derivano oneri per la finanza pubblica. Le norme, infatti, sono dirette a consentire, fino al 31 dicembre 2011, una sospensione delle azioni esecutive nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte ai Piani di rientro e commissariate, per garantire la progressiva regolarizzazione e normalizzazione del sistema dei pagamenti regionali. Ciò attraverso un’azione di riorganizzazione complessiva del sistema dei pagamenti e di smaltimento dei debito, non compromessa, rallentata o impedita dalle azioni esecutive intraprese dai creditori delle aziende. A tal fine è disposto che i pignoramenti sulle somme trasferite dalle Regioni alle Asl prima del 31 maggio 2010 non producano effetti da tale data fino al 31 dicembre 2011.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare atteso che le disposizioni sono dirette a consentire una migliore attuazione del piano dei pagamenti dei debiti.

Al riguardo appare comunque opportuno un chiarimento da parte del Governo circa la situazione debitoria delle regioni commissariate.

 

Profili finanziari (articolo 1, comma 58)

Il prospetto riepilogativo degli aspetti finanziari non ascrive alla norma effetti sui saldi.

 

La relazione tecnica rileva che la disposizione si rende necessaria in quanto per le regioni sottoposte ai Piani di rientro gli automatismi disposti dalla legislazione vigente, con particolare riferimento al blocco del turn over, vengono applicati integralmente anche se la regione ha parzialmente raggiunto gli obiettivi previsti dal Piano. Con la norma in esame si intende correlare, con funzione di garanzia dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, la parziale adempienza della regione al parziale sblocco del turn over nella misura del 10 per cento del personale cessato. In tali termini si conciliano l’effettività della sanzione, con il riconoscimento del vantaggio alla regione che procede, seppure parzialmente, ad adottare interventi strutturali e correttivi della spesa.

Secondo la RT, la norma non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto gli obiettivi finanziari previsti nei piani di rientro restano fermi.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva innanzitutto la sostanziale equivalenza, per la finanza pubblica, degli interventi nel settore sanitario e delle misure alternative previste dalla normativa vigente[41], finalizzati al raggiungimento dei medesimi obiettivi di contenimento della spesa.

Data l’ampiezza limitata della deroga al blocco del turn over, e ferma restando l’applicazione delle altre sanzioni previste, sembrerebbe comunque assicurata la neutralità finanziaria della disposizione che si intende modificare con il comma in esame.

 


 

Articolo 1, comma 59
(Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale)

 

 

Il comma 59 riduce di 242 milioni di euro per il 2011 la dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza dei Consiglio dei ministri.

La dotazione del Fondo viene, di fatto, azzerata.

 

Il Fondo è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall’articolo 7-quinquies, commi 10 e 11, del D.L. n. 5/2009, attraverso una novella all’articolo 18, comma 1, lettera b), del D.L. n. 185/2008.

Il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale risulta presente nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 2836) con una dotazione di 242 milioni per il 2011. Si tratta delle risorse derivanti dalla minore spesa per pensioni (conseguente all'innalzamento dell'età pensionabile delle lavoratrici) disposta dall’articolo 22-ter del D.L. n. 78/2009 (legge n. 102/2009). La norma prevede che tali risorse aggiuntive siano destinate ad interventi dedicati a politiche sociali e familiari, con particolare attenzione alla non autosufficienza.

Si ricorda peraltro che al Fondo strategico affluiscono anche parte delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge n. 185/2008[42]. Tuttavia, tali risorse vengono trasferite direttamente dal FAS ai pertinenti capitoli di spesa delle Amministrazioni destinatarie degli interventi, senza transitare per il capitolo di bilancio relativo al Fondo strategico.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo strategico

 FAS

(quota previdenza)

 

 

 

 

242

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

242

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

242

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe chiarito se l’effetto indicato nel prospetto riepilogativo, che imputa alla norma un risparmio di spesa corrente, sia compatibile con la natura delle risorse allocate nel Fondo in questione.

Appare altresì opportuno che il Governo chiarisca se le relative risorse sono disponibili nell’esercizio 2011 nell’ammontare indicato e se le stesse possono essere utilizzate per gli interventi in esame senza pregiudicare l’attuazione di altri interventi previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.

 

Si osserva che le schede illustrative dei capitoli recanti i fondi settoriali, allegate alla tabella dello stato di previsione del ministero dello sviluppo economico per l’anno 2011, specificano che da una ricognizione effettuata dal CIPE nella seduta del 13 maggio 2010, le disponibilità residue del Fondo in esame ammontano a 250,658 milioni di euro.

 


 

Articolo 1, comma 60
(Proroga detrazione fiscale per carichi di famiglia per non residenti)

 

 

Il comma 60 proroga all’anno 2011 la detrazione fiscale per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti introdotta dall’articolo 1, comma 1324, della legge n. 296 del 2006 e stabilisce che tale beneficio non rileva ai fini della determinazione dell’acconto d’imposta sul reddito delle persone fisiche da versare per l’anno 2012.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo assegna alla disposizione i seguenti effetti finanziari:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Minori entrate

1,3

4,7

0

1,3

4,7

0

1,3

4,7

0

 

La relazione tecnica quantifica il minore gettito derivante dalla disposizione in 6 milioni di euro in ragione d’anno.

La quantificazione si basa sugli ultimi dati delle dichiarazioni delle persone fisiche, dai quali risulta che i soggetti non residenti che hanno segnalato la presenza di carichi familiari sono circa 6.000. Ipotizzando che un numero analogo di soggetti rientri nelle condizioni richieste per la fruizione della detrazione ed applicando a tali soggetti la detrazione media per carichi di famiglia riscontrata per i soggetti residenti, pari a circa 1.000 euro, si ottiene una stima per competenza nel 2011 di 6 milioni di euro.

Si rileva che la stima per cassa, esposta nel prospetto riepilogativo, tiene conto, presumibilmente, delle diverse modalità di fruizione della detrazione previste per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la stima risulta conforme a quelle adottate in occasione delle precedenti proroghe.

Poiché la relazione tecnica non precisa a quale anno si riferiscano i dati delle dichiarazioni utilizzati per il calcolo, appare opportuno acquisire tale informazione al fine di valutare il grado di aggiornamento della stima proposta.

 


 

Articolo 1, commi 61 e 62
(Contributi all’editoria - stampa italiana all’estero)

 

 

I commi 61 e 62 intervengono in materia di contributi all’editoria per la stampa italiana all’estero.

 

Il comma 61 estende alla stampa italiana all’estero la disciplina introdotta dall’art. 10-sexies del D.L. 194/2009 (L. 25/2010) che, per i contributi relativi all’anno 2009, ha escluso una serie di testate dall’applicazione dell’art. 2, comma 62, della legge finanziaria 2010 (L. 191/2009). Quest’ultima stabilisce che i contributi e le provvidenze spettano nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri[43] procedendo, ove necessario, al riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto (c.d. “tetto” ai contributi).

 

Molto sinteticamente si ricorda che l’art. 10-sexiescitato, introdotto durante l’esame parlamentare del D.L. 194/2009, ha disposto che per i contributi relativi al 2009 ad una serie di testate editoriali e di radiodiffusione non si applica il c.d. “tetto ai contributi” ed esse ricevono un contributo pari al 100% dell’importo calcolato secondo i parametri della legislazione vigente, ma non superiore a quello spettante per il 2008. Si tratta, tra l’altro, di (comma 1, lett. a) e b)):

-        quotidiani e periodici editi da cooperative di giornalisti o da società senza fini di lucro;

-        testate di partito;

-        testate ed emittenti radiotelevisive delle minoranze linguistiche;

-        periodici speciali per non vedenti;

-        imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale.

Nel contempo, l’articolo citato ha previsto, tra l’altro, la riduzione del 50% dei contributi per il 2009 a testate pubblicate all'estero e a testate di associazioni di consumatori (comma 1, lett. d)), nonché, a partire dal 2009, il ridimensionamento di parte dei contributi indiretti all’editoria (comma1, lett. e)).

 

Novellando il comma 1, lett. a), del richiamato art. 10-sexies del D.L. 194/2009, il comma 61 include tra i soggetti cui, con riferimento ai contributi per il 2009, non si applica il c.d. “tetto”, i giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero[44], nonché i giornali e le riviste italiani pubblicati all’estero e le pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all’estero[45].

Conseguentemente, la stampa italiana all’estero viene esclusa dalla previsione per cui per i contributi relativi al 2009 si applica la riduzione del 50 per cento, recatadall’art. 10-sexies, comma 1, lett. d), del D.L. 194/2009.

 

Il comma 62 prevede che le disposizioni recate dal comma 61 si applicano nel limite di 5 milioni di euro per l’esercizio 2011, procedendo, ove necessario, alla rideterminazione degli importi, con riduzione proporzionale.

 

La relazione tecnica specifica che con le disposizioni in esame si intende riconoscere alla stampa italiana all’estero un contributo pari al 100% di quello spettante a legislazione vigente, seppure nel limite di quello attribuito nel 2008. Chiarisce, inoltre, che i contributi di competenza dell’anno 2009 verranno effettivamente erogati nel 2011, nel limite di 5 milioni di euro, con conseguente, eventuale, rideterminazione ai fini del rispetto del limite stesso.

 

Alla luce della relazione tecnica, si valuti l’opportunità di una migliore formulazione del comma 62, in particolare chiarendo che è la spesa per il riconoscimento dei contributi ad essere autorizzata per il 2011.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Maggiori spese correnti

5

0

0

5

0

0

5

0

0

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione ripristina, in favore della stampa italiana distribuita e stampata all’estero, le risorse ridotte dalla lett.d) dell’art. 10-sexies del D.L. 194/2009. Specifica che la disposizione è intesa ad eliminare in particolare la riduzione del 50% dei contributi previsti per le tipologie di prodotti editoriali di cui all’art. 3, comma 2-ter, della legge n. 250 del 1990 e dell’art. 26 della legge n. 416 del 1981, riconoscendo ai beneficiari un contributo pari al 100% di quello spettante a legislazione vigente, seppure nel limite di quello attribuito per l’anno 2008.

La spesa, relativa ai contributi di competenza dell’anno 2009 che verranno effettivamente erogati nel 2011, è autorizzata per tale anno nel limite di 5 milioni di euro. Per assicurare il rispetto del predetto limite si provvede, ove necessario, alla rideterminazione dei contributi con riduzione proporzionale tra i beneficiari ai fini del rispetto del citato limite di spesa.

 

Al riguardo, si osserva che la disposizione, oltre ad eliminare la riduzione del 50% dei contributi prevista per la stampa italiana distribuita e stampata all’estero, sembrerebbe eliminare in favore di quest’ultima anche il limite dello stanziamento di bilancio imposto dall’art. 2, comma 62, della legge n. 191/2009 per l’erogazione dei contributi in materia di editoria. A tale riguardo, pur essendo l’onere configurato come limite di spesa, sarebbe opportuno che il Governo confermasse la congruità dello stanziamento di 5 milioni previsto dal comma 2 della disposizione in esame, tenuto conto che tale stanziamento deve ricomprendere anche la copertura degli oneri legati alla lettera a).

 

 


 

Articolo 1, comma 63
(Destinazione di risorse alla ricerca aerospaziale ed elettronica)

 

 

Il comma 63 prevede che le risorse di cui all’art. 3-bis del D.L. 135/2009[46] disponibili in bilancio dal 2011 siano ridestinate – fino ad un massimo di 400 milioni di euro – a favore degli interventi previsti dalla legge 808/1985 (Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico). La finalità della norma è quella di assicurare la continuità degli interventi a sostegno della ricerca aerospaziale ed elettronica.

Si dispone la nullità degli eventuali atti in contrasto con il comma in esame.

L’articolo 3-bis del D.L. 135/2009 ha istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell’economia e delle finanze le cui risorse sono destinate in maniera paritaria alle seguenti finalità:

-        implementazione del programma pluriennale di dotazione infrastrutturale volto all'ammodernamento e alla razionalizzazione della flotta del Corpo della guardia di finanza per il perseguimento degli obiettivi di contrasto dell'economia sommersa, delle frodi fiscali e dell'immigrazione clandestina;

-        l’implementazione degli interventi volti a sviluppare e adeguare la componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, al fine di garantire la piena attuazione della normativa comunitaria in materia di monitoraggio del traffico navale e di assicurare il rispetto delle previsioni comunitarie in materia di controllo e vigilanza sull’attività di pesca.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che gli effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento che si determinano in virtù della destinazione prevista dalla norma in esame siano coerenti con gli effetti già scontati dai tendenziali di spesa

 


 

Articolo 1, comma 64
(Sostegno all’editoria)

 

 

Il comma 64 dispone un incremento dello stanziamento per l’editoria[47]previsto dalla tab. C della legge finanziaria per il 2010, limitatamente al 2011, per 60 milioni di euro. L’incremento è disposto in considerazione dei tempi di adozione del regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dei contributi all’editoria previsto dall’art. 44 del D.L. 112 del 2008[48] e in attesa della definizione della disciplina di settore.

La disposizione sembra, quindi, ricollegabile all’art. 56 della legge n. 99 del 2009, che ha disposto che il regolamento previsto dall’art. 44 del D.L. 112 del 2008 entra in vigore a decorrere dal bilancio di esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento stesso, quantificando il relativo onere in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Si ricorda che lo stanziamento iscritto in tab. C della legge finanziaria 2010 per il 2011 è pari a 195,8 milioni di euro. Per il medesimo anno 2011, peraltro, la tab. C del disegno di legge di stabilità per il 2011 reca una previsione pari a 194 milioni di euro che, sommati ai 60 previsti dalla disposizione in esame, porterebbero ad uno stanziamento pari a 254 milioni di euro[49]

 

E’ presumibile, quindi, che nella formulazione della disposizione vi sia un errore materiale nel riferimento alla tab. C della legge finanziaria per il 2010.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Maggiori spese correnti

60

0

0

60

0

0

60

0

0

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione essendo l’onere configurato come limite di spesa.

In merito alla formulazione della norma, si rileva che il riferimento alla Tabella C della finanziaria 2010 appare frutto di un errore materiale. Pertanto l’incremento è riferito alla Tabella C allegata al disegno di legge finanziaria 2011 in esame.

 


 

Articolo 1, commi 65 e 66
(Fondo pagamenti dei Comuni alle imprese)

 

 

Il comma 65 prevede l’istituzione - nello stato di previsione del Ministero dell'interno - di un Fondo per velocizzare i pagamenti da parte dei Comuni verso le imprese fornitrici.

Il Fondo, che viene dotato di 60 milioni di europer il 2011 è finalizzato al pagamento degli interessi passivi maturati dai comuni per il ritardato pagamento dei fornitori.

Il comma 66 demanda ad un decreto del Ministro dell'interno l’individuazione dei comuni aventi accesso al Fondo fra quelli virtuosi, con riferimento a quelli che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'ultimo triennio e che evidenziano un rapporto tra le spese per il personale e le entrate correnti inferiore alla media nazionale. Il decreto stabilisce modalità e criteri del riparto.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Maggiori spese correnti

60

 

 

60

 

 

60

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce che la disposizione in esame comporta effetti negativi pari a 60 mln di euro per il 2011 sui tre saldi di finanza pubblica.

 

Nulla da osservare In merito ai profili di quantificazione.

 

 


 

Articolo 1, comma 67
(Sostegno all’emittenza televisiva locale
e all’emittenza radiofonica locale e nazionale)

 

Il comma 67 dell’articolo 1, introdotto con l’emendamento del Governo, incrementa di 45 milioni di euro per l’anno 2011 gli incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, di cui all’articolo 10 del D.L. n. 323/1993.

L’articolo citato prevede la definizione di un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una parte, non inferiore a tre quarti, delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione e degli introiti equiparati al canone.

Le relative risorse sono reperite a valere sugli introiti della gara di cui al comma 13 dello stesso articolo 1.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Maggiori spese correnti

45

 

 

45

 

 

45

 

 

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto della norma, specifica che a tali oneri si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse (per complessivi 240 mln) derivanti dai proventi delle gare per l’assegnazione delle frequenze 790-862-MHZ, che sono iscritte nell’apposito fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del comma 14.

 

In merito ai profili di quantificazione nulla da osservare in quanto l’importo assegnato al MISE - fissato nella misura massima del 10 per cento e comunque non oltre 240 mln di euro dei proventi incassati per l’assegnazione dei diritti d’uso di frequenze prevista dal comma 14 del provvedimento in esame - risulterebbe adeguato a compensare l’incremento degli incentivi a sostegno dell’emittenza televisiva e radiofonica pari a 45 mln di euro.

 

 


 

Articolo 1, commi 68-69
(Nuova linea ferroviaria Torino - Lione)

 

 

I commi 68 e 69 dell’articolo 1, introdotti con l’emendamento del Governo, provvedono risorse per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino – Lione. Entrambi i commi prevedono che le autorizzazioni di spesa sono valide fino alla definizione del nuovo accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo Francese, integrativo di quello ratificato con la legge n. 228/2002.

 

Il comma 68 autorizza la società Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.) S.p.A. a destinare l’importo massimo di 35,6 milioni di euro per far fronte alle spese di studi e progettazione a carico dello Stato italiano conseguenti al cambiamento di tracciato della nuova linea ferroviaria Torino – Lione sul territorio nazionale. Le risorse da utilizzare a tal fine sono quelle disponibili nel contratto di programma 2007-2011 stipulato il 31 ottobre 2007 tra Ministero delle infrastrutture e la società R.F.I. S.p.A.

 

Il comma 69 pone interamente a carico dello Stato italiano la spesa massima di 12 milioni di euro per far fronte ai costi aggiuntivi necessari per la realizzazione del cunicolo esplorativo della Maddalena, nell’ambito dei lavori per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino – Lione. La spesa è posta a carico dello Stato nei limiti finanziari stabiliti dal CIPE in sede di approvazione definitiva del progetto.

Le spesa è effettuata a valere sulle risorse assegnate al Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, di cui all’articolo 6-quinquies del D.L. n. 112/2008, dall’articolo 18, comma 1, lettera b), del D.L. n. 185/2008.

Il cunicolo esplorativo della Maddalena è finalizzato alla conoscenza, studio e monitoraggio dell'ammasso roccioso attraversato dal tunnel di base della futura linea ferroviaria Torino – Lione, per permettere, tramite conoscenza diretta, una migliore progettazione dell'opera principale, consentendo di controllare i rischi e definire con maggiore esattezza tempi e costi.

Profili finanziar (articolo 1, comma 68)i

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alle norme.

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto della norma, afferma che la disposizione non determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a finalizzare risorse finanziarie già disponibili.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare necessaria una conferma da parte del Governo che la nuova destinazione di risorse già stanziate sia compatibile con gli effetti finanziari già scontati in relazione alle precedenti finalizzazioni di spesa.

Profili finanziari (articolo 1, comma 69)

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alle norme.

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto della norma, afferma che la disposizione non determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a finalizzare risorse finanziarie già disponibili.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno che il Governo chiarisca se le relative risorse sono disponibili nell’esercizio 2011 nell’ammontare indicato e se le stesse possono essere utilizzate per gli interventi in esame senza pregiudicare l’attuazione di altri interventi previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.

In merito alle risorse del Fondo infrastrutture di cui all’articolo 18, coma 1, lettera b), del decreto-legge n. 185 del 2008, le schede illustrative dei capitoli recanti i fondi settoriali, allegate alla tabella dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l’anno 2011, specificano che da una ricognizione effettuata dal CIPE nella seduta del 13 maggio 2010, le disponibilità residue del Fondo in esame ammontano a 1.424,20 milioni di euro.

Infine andrebbe confermata la compatibilità degli effetti sui saldi derivanti dalla nuova destinazione rispetto a quelli già scontati nei tendenziali, con riguardo ai saldi di fabbisogno e di indebitamento.

 


 

Articolo 1, commi 70-84
(Misure in materia di giochi)

 

 

I commi da 70 a 84 recano disposizioni volte a rafforzare l’azione di contrasto al gioco gestito e praticato in modo illegale e a tutelare i consumatori nel medesimo ambito, al fine di recuperare base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale, come, peraltro, dichiarato nel comma 70.

Il comma 71 sostituisce l’articolo 5 del D.Lgs. n. 504 del 1998 relativo alle sanzioni relative all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse.

In realtà la sostituzione dell’articolo 5 deve essere considerata ricompresa sino al comma 78 del testo del maxiemendamento, in quanto i commi da 71 a 78 rappresentano i commi da 1 a 8 del nuovo testo dell’articolo 5 richiamato.

Peraltro il comma 78 come esposto nel maxiemendamento è articolato in lettere (da b) a n)), che dovrebbero invece essere rinumerati quali commi autonomi del maxiemendamento (nuovi commi da 72 a 78-quinquies).

Il comma 71, sostituendo il comma 1 del richiamato articolo 5, prevede, nel caso in cui il soggetto passivo sottrae, in qualsiasi modo, base imponibile all'imposta unica dei concorsi pronostici o delle scommesse, la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento della maggior imposta e se la base imponibile sottratta è superiore a 50.000 euro, anche la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.

Il comma 2 (ex comma 72) punisce con la sanzione amministrativa pari al 30% degli importi non pagati nel termine prescritto il soggetto passivo che, nell'ambito degli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 66 del 2002 (imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse), omette, in tutto o in parte, ovvero ritarda il pagamento dell'imposta dovuta.

Il testo vigente del richiamato articolo 5 prevede che nell'ipotesi di omesso, insufficiente o ritardato pagamento dell'imposta è dovuta una sanzione amministrativa pari al 30% degli importi non pagati nel termine prescritto. Inoltre chi non presenta o presenta con indicazioni inesatte la dichiarazione d'inizio di attività è soggetto alla sanzione amministrativa da 155 a 310 euro (da 300.000 a 600.000 lire).

Il comma 3 (ex comma 73)assoggetta alla sanzione amministrativa da 516 a 2.000 euro il soggetto che non presenta o presenta con indicazioni inesatte la dichiarazione d'inizio di attività.

Ilcomma 4(ex comma 74) persegue le giocate simulate, prevedendo l’applicazione di una sanzione amministrativa pari alla vincita conseguente alla giocata simulata oltre alla chiusura dell'esercizio da tre a sei mesi. In caso di recidiva è disposta la chiusura dell'esercizio da sei mesi ad un anno e la revoca della concessione qualora, dopo l'applicazione di tale sanzione, sia accertata una ulteriore violazione.

Ilcomma 5 (ex comma 75) estende i poteri sanzionatori dell’Amministrazione autonoma Monopoli di Stato, prevedendo l’applicazione degli articoli 9 (Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità) e 11 (Altre violazioni in materia di imposte dirette e di IVA) del D.Lgs. n. 471 del 1997 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi).

Ilcomma 6 (ex comma 76)dispone circa l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie in materia di concorsi pronostici e scommesse, prevedendo l’applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 472 del 1997 e dell’articolo 7, del D.L. n. 269 del 2003 (Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie). Il successivo comma 7 (ex comma 77), qualora la violazione non sia stata già oggetto di comunicazione di omesso versamento e che, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di contestazione, stabilisce la riduzione delle sanzioni (un dodicesimo del minimo) in caso di pagamento entro 30 giorni a seguito del mancato pagamento del tributo (ravvedimento operoso) o (un decimo del minimo) qualora la regolarizzazione delle violazioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dalla violazione.

Ilcomma 8(ex comma 78) dispone che il pagamento della sanzione ridotta di cui al comma precedente deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

La lettera b) (nuovo comma 72) reca due disposizioni interpretative: relativamente all’articolo 1 del D.Lgs. n. 504 del 1998 (Ambito di applicazione) specificando che l'imposta unica sui concorsi pronostici e le scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero inefficacia della concessione rilasciata dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.); inoltre si intende per soggetto passivo d'imposta (articolo 3 del medesimo decreto) chiunque, ancorché in assenza o inefficacia della concessione rilasciata dall’A.A.M.S., gestisca con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni.

La lettera c) (nuovo comma 73) stabilisce che la base imponibile sottratta, accertata ai fini dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, sia posta a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sui valore aggiunto e dell'imposta sulle attività produttive eventualmente applicabili. Vengono pertanto disciplinate le modalità e i termini di comunicazione e verifica tra l'A.A.M.S., la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle entrate.

La lettera d) (nuovo comma 74) novella il comma 3 dell’articolo 39-quater del D.L. n. 269 del 2003 relativo all’accertamento della base imponibile e ai controlli in materia di prelievo erariale unico (PREU) prevedendo che l’importo forfetario o, se maggiore, quello effettivo accertato ai fini della determinazione del PREU, determinato per quegli apparecchi e congegni, per i quali i dati relativi alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati, sia posto a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP eventualmente applicabili al soggetto.

La lettera e) (nuovo comma 75) novellando il comma 8-duodecies dell’articolo 15 del D.L. n. 78 del 2009 interviene in merito ai rapporti tra le autorità preposte all’attività ispettiva e di vigilanza in materia tributaria e gli organi di polizia giudiziaria, al fine di rafforzarne la relativa azione.

La lettera f) (nuovo comma 76) prevede la stipula di un’intesa in sede di Conferenza unificata per la prevenzione, il contrasto ed il recupero della ludopatia conseguente a gioco compulsivo. È comunque vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18. Il titolare dell'esercizio che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro e con la chiusura dell'esercizio fino a 15 giorni.

La lettera g) (nuovo comma 77) stabilisce che a partire dal 2011 i concessionari abilitati alla raccolta delle scommesse sportive a quota fissa che abbiano conseguito per tale gioco percentuali di restituzione in vincite inferiori all'80%, sono tenuti a versare all'erario il 20% della differenza lorda così maturata secondo modalità definite con provvedimento dell’A.A.M.S.

La lettera h) (nuovo comma 78) sostituisce il comma 5-bis dell'articolo 38 della legge n. 388 del 2000 disponendo la decadenza automatica del nulla osta quando gli apparecchi e congegni risultino temporaneamente non collegati alla rete telematica, in considerazione dell'apposizione degli stessi in stato di magazzino, ovvero, di manutenzione straordinaria, per un periodo superiore a 90 giorni, anche non continuativi, in luogo dei 60 giorni attualmente previsti.

La lettera i) (nuovo comma 78-bis) è volto a riferire, in due disposizioni, l’esatta norma di legge relativa all’imposta unica richiamata.

La lettera l) (nuovo comma 78-ter) novella il comma 9-ter dell’articolo 110 del TULPS (RD n. 773 del 1931) relativamente alla competenza territoriale per le cause di opposizione all’ordinanza di ingiunzione.

La lettera m) (nuovo comma 78-quater) prevede che anche allo scopo di aggiornare l'attuale palinsesto dei giochi, con decreto direttoriale dell'A.A.M.S. sono introdotte e disciplinate nuove tipologie di giochi e, ove necessario, conseguentemente avviate le procedure amministrative occorrenti al loro affidamento in concessione.

La lettera n) (nuovo comma 78-quinquies) interviene in merito alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale.

Il comma 79 prevede che, al fine di assicurare un corretto equilibrio degli interessi pubblici e privati nell’ambito della organizzazione e gestione dei giochi pubblici, anche concorrendo ad una migliore efficacia dell’azione di contrasto della diffusione del gioco irregolare o illegale, tutelando - nel contempo - i consumatori e i minori di età, l’A.A.M.S. avvii l’aggiornamento dello schema tipo di convenzione accessiva alle concessione per l’esercizio dei giochi pubblici.

Il comma 80 reca l’elenco analitico dei requisiti che debbono possedere i concessionari dei giochi che accettino di sottoscrivere le convenzioni di cui al comma 79 e dei relativi obblighi cui gli stessi sono tenuti ad adempiere.

Il comma 81 prevede che i soggetti già concessionari possano sottoscrivere l’atto di integrazione della convenzione accessiva per adeguarne i contenuti ai principi di cui al comma 80.

Il comma 82 consente all’A.A.M.S. di esercitare una serie di poteri in materia di controllo, di indirizzo, di segnalazione alle autorità competenti e di sanzioni in merito allo svolgimento dell’attività da parte dei concessionari dei giochi, anche avvalendosi, mediante convenzioni non onerose, di soggetti qualificati nell’ambito delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 83 dispone, al fine di contrastare il gioco illecito e l’evasione fiscale, un programma straordinario di almeno 30.000 controlli nell’anno 2011 in materia di giochi pubblici da parte dell’A.A.M.S., avvalendosi della collaborazione di SIAE e della Guardia di finanza.

Il comma 84 sostituisce il comma 533 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 (inserisce i commi da 533 a 533-ter), prevedendo che presso l’A.A.M.S., venga istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un elenco riportante: i soggetti proprietari o possessori degli apparecchi e terminali per l’esercizio dei giochi; i concessionari per la gestione della rete telematica dei predetti apparecchi e terminali; ogni altro soggetto che svolga attività relativa al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli altri ovvero qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta di gioco. Vengono peraltro disciplinate la tenuta del relativo elenco e le modalità di iscrizione allo stesso, nonché la revoca della concessione in casi particolari.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

art. 1 cc. 70-78

Maggiori entrate extratributarie:

Norme sanzionatorie in materia di concorsi pronostici e scommesse. Introduzione di nuove figure di illecito

 

 

 

227

 

 

 

 

 

 

 

227

 

 

 

 

 

 

 

227

 

 

 

 

art. 1 cc. 79-82

Maggiori entrate
extratributarie:

Contrasto al gioco illecito e all’evasione fiscale nel settore degli apparecchi da gioco

 

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

125

 

 

 

 

art. 1 cc. 83-84

Maggiori entrate tributarie:

Attività di verifica e di controllo per il gioco fisico

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma quanto segue

Commi da 70 a 78: le disposizioni razionalizzano le norme sanzionatorie in materia di concorsi pronostici e scommesse e dall’altro introducono nuove figure di illecito, quali quella del soggetto che occulta le giocate o pone in essere qualunque altra condotta che comporti la sottrazione, in tutto o in parte, della base imponibile dei concorsi pronostici o delle scommesse, nonché l’ipotesi delle c.d. “giocate simulate”, che si concretizza quando il gestore delle scommesse direttamente o tramite familiari, congiunti o prestanome, effettua una giocata fittizia al fine di far comparire una vincita che, per il gestore, costituisce un costo a sua volta fittizio.

Le disposizioni, inoltre, specificano l’impiego della base imponibile sottratta quale base per rettifiche ed accertamenti ai fini delle imposte dirette dovute dal medesimo soggetto passivo.

Considerato che si ha certezza della presenza di almeno 1.000 operatori illegali, con un fatturato (valore realistico) di 1 milione di euro annui, con una conseguente evasione dell’ imposta di gioco pari al 4% della raccolta, si hanno 40 milioni di imposta evasa, a cui va ad aggiungersi la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento di quanto evaso (quindi ulteriori 48-96 milioni di euro). A tale cifra si aggiunge l’emersione di imposte dirette, pari a circa 12 milioni.

Le norme introducono, inoltre, il divieto di gioco ai minori, con una sanzione da 500 a 1.000 euro a carico dei soggetti che non facciano rispettare tale divieto. Posta una base numerica di 150.000 esercizi nei quali venga accertato 1-2 infrazioni annue, si può dedurre un gettito erariale dell’ordine dei 20 milioni di euro nel 2011.

Per quanto attiene le scommesse sportive, le norme dispongono l’assorbimento all’erario delle situazioni di maggior profitto che dovessero realizzarsi presso i soggetti concessionari. Sulla base del trend del 2010, tale misura fa presumere un maggiore gettito stimabile in circa 12 milioni di euro per il 2011.

Le norme chiariscono, infine, l’assimilabilità dell’imposta unica sui giochi di abilità all’imposta unica di cui al D.Lgs. 504/1998, con ciò ponendo fine alla situazione di incertezza creatasi nel tempo circa l’applicabilità ai giochi di abilità delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo. Lo stesso vale per l’incardinamento della competenza per territorio relativa ai casi di ordinanza ingiunzione per la materia degli apparecchi da gioco, in conseguenza del quale è stimabile un maggior gettito pari a 10 milioni di euro per l’anno 2011.

Va da se – precisa la RT - che una corretta ed efficiente attività di controllo non può non passare per un processo innovativo di organizzazione dei Monopoli di Stato, cui provvede il comma 78, lettera n).

Complessivamente, dalle disposizioni si stima un possibile maggior gettito per l’anno 2011 in misura non inferiore a 227 milioni di euro, con pari effetti sui tre saldi.

Commi da 79 a 82: le disposizioni prevedono alcuni interventi migliorativi, con particolare riferimento alle attività di verifica e di controllo per il gioco fisico, introducendo una serie di oneri cui sono chiamati i soggetti che, a vario titolo, operano nello specifico settore. Da tali norme, nel loro complesso, è possibile prevedere prudenzialmente un maggior gettito di circa 40 milioni di euro, per l’anno 2011, con pari effetti sui tre saldi. Tale dato tiene conto della sommatoria delle sanzioni amministrative previste dalle specifiche attività di controllo sugli operatori.

Commi 83-84: le disposizioni rendono ancora più efficace l’azione di contrasto al gioco illecito e all’evasione fiscale nel settore degli apparecchi da gioco, con particolare riferimento al contingentamento degli apparecchi nei locali dove è offerto in via principale o accessoria tale tipo di gioco. Vengono nel contempo fissate sanzioni per gli operatori e stabiliti oneri in capo a soggetti che svolgono il ruolo di “terzi incaricati”. Dalle disposizioni si stima un incremento in termini di maggiore gettito per l’anno 2011 dell’ordine dei 125 milioni di euro.

 

La RT riporta, infine, la seguente tabella riepilogativa:

 

Commi da 70 a 78

Modifiche all’articolo 5 del D.Lgs. n. 504/1998

Interpretazione autentica degli articoli 1 e 3 del D.Lgs. n. 504/1998

Decadenza automatica nulla osta apparecchi

Divieto ai minori

Modifica all’articolo 15, del D.L. n. 78/2009,

Rilevanza ai fini fiscali degli accertamenti eseguiti agli effetti del prelievo erariale unico

Pay-out scommesse

Rilevanza ai fini fiscali degli accertamenti eseguiti agli effetti dell’imposta sulle scommesse

Imposta unica giochi di abilità

Competenza del giudice sulle sanzioni in materia di apparecchi da divertimento

Modifiche all’articolo 40 del D.L. n 159/2007

TOTALE GETTITO 2011 227-335 mln di euro

 

Commi da 79 a 82

Migliori pratiche per le concessioni di gioco non a distanza

TOTALE GETTITO 2011 40 mln di euro

Commi 83 e 84

Contingentamento apparecchi

Verifica eccedenza

Rimozione forzata

Albo dei terzi incaricati

TOTALE GETTITO 2011 125 mln di euro

 

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento agli effetti finanziari ascritti dalla relazione tecnica ai commi 70-78, si rileva preliminarmente un disallineamento fra le stime di maggior gettito indicate analiticamente dalla relazione tecnica (dalle quali si ricava un effetto complessivo fra i 142 e i 190 milioni di euro nel 2011) e quelle riportate sinteticamente in altre parti della stessa RT[50] e nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari (+227 milioni di euro nel 2011). Andrebbero quindi chiarite le motivazioni di tale scostamento.

Ciò premesso, si osserva che l’ipotesi di recupero di gettito indicata dalla RT con riferimento alle misure di contrasto all’evasione nel settore dei concorsi pronostici e delle scommesse (commi 71-78) sembra presupporre l’emersione integrale del fatturato attualmente non dichiarato: si tratta – secondo la RT - di ricavi per circa 1 miliardo di euro nel 2011, attribuibili a circa mille operatori illegali. L’effetto di incremento del gettito deriverebbe dall’applicazione, a tale fatturato, dell’aliquota d’imposta vigente (pari al 4%), delle relative imposte dirette e delle conseguenti sanzioni amministrative. Sul punto andrebbero acquisiti dati di maggior dettaglio volti a suffragare questa ipotesi di emersione, assai significativa, di base imponibile. Andrebbe inoltre chiarito se nella stima del gettito da sanzioni amministrative (48-96 milioni di euro nel 2011) sia stata considerata la possibilità che l’ammenda subisca un abbattimento (con possibili effetti di minore entrata) in presenza di una tempestiva regolarizzazione dei pagamenti e delle violazioni (come previsto dal comma 77). Andrebbe infine precisato in base a quali elementi si ritenga che gli effetti finanziari positivi ascritti a tali misure si esauriscano in un solo anno.

Circa le sanzioni previste dal testo a fronte di specifiche violazioni (commi 78-82), si osserva in via generale che non appare prudenziale ascrivere effetti di maggior gettito all’applicazione di sanzioni, sia perché si tratta di effetti verificabili solo a consuntivo sia perché le sanzioni rappresentano strumenti di dissuasione essenzialmente volti a minimizzare le violazioni da cui le ammende dovrebbero scaturire. In ordine agli effetti di gettito ipotizzati dalla relazione tecnica per l’applicazione di sanzioni per la violazione dei limiti di età[51] (comma 78, lettera f), andrebbero comunque meglio precisati i dati posti alla base della quantificazione, atteso che adottando i criteri di calcolo indicati dalla stessa RT (ammontare della sanzione unitaria×numero di infrazioni accertate per ogni esercizio×numero degli esercizi interessati) gli effetti di maggior gettito risultano assai più cospicui di quelli scontati dalla RT (fra i 75 milioni e i 150 milioni di euro nel 2011, contro i 20 milioni di euro indicati dalla RT).

Si osserva – infine – che non sono suffragate dei dati e degli elementi posti alla base delle rispettive stime i seguenti effetti finanziari indicati dalla relazione tecnica:

Ÿ      maggior gettito pari a 10 milioni di euro per l’anno 2011 in forza dell’incardinamento della competenza per territorio relativa ai casi di ordinanza ingiunzione per la materia degli apparecchi da gioco (comma 78, lettera l);

Ÿ      maggior gettito pari a 40 milioni di euro per il 2011 in conseguenza di interventi migliorativi nelle attività di vigilanza e di verifica per il gioco fisico e delle sanzioni amministrative previste dalle specifiche attività di controllo sugli operatori (comma 79-82);

Ÿ      maggior gettito pari a 125 milioni di euro nel 2011 per le misure volte a rendere più efficace l’azione di contrasto al gioco illecito e all’evasione fiscale nel settore degli apparecchi da gioco (comma 83-84).

In ordine a tali previsioni di gettito andrebbero acquisiti i necessari chiarimenti, anche al fine di precisare le ragioni per le quali i relativi effetti finanziari risultano limitati ad un solo anno.

 


 

Articolo 2
(Disposizioni in materia di accordo bonario e arbitrato nei contratti pubblici) – Inammissibile

 

 

L’articolo 2 è stato dichiarato inammissibile.

 


 

Articolo 3
(Semplificazioni in materia di contratti pubblici) – Inammissibile

 

 

L’articolo 3 è stato dichiarato inammissibile.


 

Articolo 4
(Semplificazioni in materia di urbanistica, edilizia e di segnalazione certificata di inizio attività) – Inammissibile

 

 

L’articolo 4 è stato dichiarato inammissibile.

 


 

Articolo 5
(Regime IVA per le cessioni di immobili)

 

 

L’articolo 5 interviene sul regime IVA relativo alle cessioni di fabbricati disponendo, in sostanza, l’estensione dell’ambito di applicazione dell’imposta.

In particolare, modificando il numero 8-bis del comma 1 dell’art. 10 del DPR n. 633/1972 stabilisce che non sono esenti da IVA le cessioni di fabbricati effettuate dalle imprese costruttrici entro cinque anni (in luogo di quattro anni attualmente previsto) dal termine della costruzione.

L’estensione interessa anche le imprese di ristrutturazione che effettuano specifici interventi previsti dalla normativa.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo assegna alla disposizione i seguenti effetti finanziari:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Minori entrate

14

14

14

14

14

14

14

14

14

 

 

La relazione tecnica stima un effetto netto di perdita di gettito di 14 milioni annui dal 2011, derivante dalla possibilità di assoggettare ad IVA anche i fabbricati abitativi ceduti entro cinque anni dall’ultimazione dei lavori.

Tale effetto netto è la risultante dei seguenti effetti indotti dalla disposizione:

 

(milioni di euro)

 

2011

2012

2013

Minore indetraibilità IVA

-37,4

-37,4

-37,4

IVA sulle cessioni

32,4

32,4

32,4

Perdita gettito registro

-7,4

-7,4

-7,4

Perdita gettito ipocatastali

-1,6

-1,6

-1,6

Effetto netto

-14,0

-14,0

-14,0

 

La stima si basa sull’elaborazione dei dati del registro (anno di registrazione 2008) e sulla elaborazione delle dichiarazioni IVA per l’anno d’imposta 2008. E’ stata, inoltre adottata l’ipotesi che il 20 per cento del magazzino ceduto dai costruttori oltre i quattro anni sia costituito da immobili che abbiano cinque anni di vita.

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la relazione tecnica si limita a fornire i risultati finali delle singole elaborazioni, relative ai diversi effetti prodotti dalla norma, senza fornire indicazioni sugli aggregati alla base di tali elaborazioni. Tale circostanza non consente, sulla base degli elementi disponibili, di verificare la congruità della quantificazione proposta.


 

Articolo 6
(Misure volte a contrastare le frodi assicurative) – Inammissibile

 

 

L’articolo 6 è stato dichiarato inammissibile.

 


 

Articolo 7
(Divieto di introduzione di oneri amministrativi non compensati) – Inammissibile

 

 

L’articolo 7 è stato dichiarato inammissibile.


 

Articolo 8
(Patto di stabilità interno per gli enti locali)

 

 

L’articolo in esame riformula la disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali per gli anni 2011-2013, che, come negli anni precedenti, si applica alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Tali disposizioni definiscono le modalità del concorso alla manovra previsto per gli enti locali dall’articolo 14, comma 1, del D.L. n. 78/2010, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, nella misura di 300 milioni per le province e 1.500 milioni per i comuni nel 2011 e di 500 milioni per le province e 2.500 milioni per i comuni per ciascuno degli anni 2011-2012.

Il calcolo degli obiettivi del patto (commi 1-7)

La nuova disciplina introduce, rispetto alla normativa vigente, un principio generale, valido a regime a decorrere dal 2011, riguardante l’obiettivo strutturale del patto di stabilità interno per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che viene definito come pareggio del saldo finanziario, espresso in termini di competenza mista (comma 4).

Per quanto concerne la definizione dell’obiettivo effettivo di saldo finanziario per ciascun anno del triennio 2011-2013, previsto a titolo di concorso degli enti locali alla realizzazione della manovra di finanza pubblica, la norma prevede che, per ciascun esercizio del triennio, gli enti locali debbano esporre un saldo di bilancio, in termini di comparto, in avanzo.

La misura di tale avanzo, calcolato in termini di competenza mista, è prevista di entità proporzionale all’ammontare delle spese correnti registrate in media nel triennio 2006-2008 (commi 2 e 3) e inversamente proporzionale rispetto alla riduzione dei trasferimenti operata dall’articolo 14, comma 2 del D.L. n. 78/2010 (commi 5 e 6).

Rispetto alla disciplina vigente, il nuovo meccanismo di attribuzione dell’obiettivo di saldo programmatico viene dunque parametrato non più al saldo degli anni precedenti bensì alla spesa corrente, riferita ad un intervallo temporale triennale[52].

 

In particolare, ai fini del calcolo dell’entità del saldo finanziario di bilancio da esporre in ciascuno degli anni 2011-2013:

1.       il comma 2 fissa le seguenti percentuali da applicare alla spesa corrente media del triennio 2006-2008:

 

 

2011

2012

2013

Province

8,3

10,7

10,7

Comuni

11,4

14,0

14,0

L’obiettivo di ciascun ente è ottenuto moltiplicando alla spesa corrente media del triennio 2006-2008 la percentuale fissata per ogni anno.

 

2.       Agli importi così ottenuti occorre sottrarre l’ammontare della riduzione dei trasferimenti subita ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D.L. n. 78/2010 (comma 5).

Poiché il nuovo meccanismo di calcolo determina una variazione sostanziale dell’obiettivo da conseguire rispetto al metodo indicato dall’art. 77-bis del D.L. n. 112/2008, per il solo esercizio 2011 è prevista una correzione, volta a dimezzare la distanza tra gli obiettivi calcolati con il vecchio metodo e quelli calcolati con le nuove modalità. In particolare, per il 2011 l’obiettivo di saldo ottenuto con la nuova modalità viene ridotto della metà della differenza tra il saldo calcolato ai sensi del comma precedente e quello previsto ai sensi della disciplina vigente (art. 77-bis del D.L. n. 112/2008). In caso di differenza negativa, l’obiettivo di saldo viene invece incrementato nella stessa misura del 50% (comma 6).

 

L’articolo prevede che, in sede di prima applicazione del nuovo patto di stabilità, possono essere stabilite alcune misure correttive per il solo anno 2011, da stabilirsi con decreto ministeriale da emanare entro il 31 gennaio 2011, anche in ragione di spese connesse ad interventi necessari in regione di impegni internazionali. Le deroghe possono essere concesse entro un limite massimo complessivo di 480 milioni di euro in termini di indebitamento netto (comma 7).

Spese escluse dal computo del saldo (commi 8-19)

Come gli scorsi anni, il saldo finanziario va calcolato, in termini di competenza mista, quale differenza tra entrate finali e spese finali, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

I commi 8-19 prevedono l’esclusione di voci di entrata e di spesa dal computo del saldo.

Con i commi in esame si provvede, in sostanza, ad una razionalizzazione delle deroghe già considerate dalla normativa vigente. Quelle attualmente vigenti non espressamente richiamate dai commi in esame sono pertanto da considerarsi abrogate (comma 19).

In particolare, sono escluse dal saldo finanziario:

§       alcune voci di entrata e di spesa relative a calamità naturali (commi 8 e 9). Come già previsto dalla normativa vigente (commi 7-bis e 7-ter dell’art. 77-bis del D.L. n. 112/2008), l’esclusione riguarda le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute da province e comuni per l’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.

§       come già previsto dalla disciplina vigente, sono equiparati alle suddette calamità naturali gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali per lo svolgimento di grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile, diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza, sostenuti ai sensi dell’ articolo 5-bis, comma 5, del D.L. n 343/2001 (comma 10).

§       le risorse provenienti dall’Unione europea (commi 11 e 12). Come già previsto dalla normativa vigente (commi 7-quater e 7-quinquies dell’art. 77-bis del D.L. n. 112/2008), non vengono considerate nel saldo finanziario le risorse provenienti direttamente e indirettamente dall’Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni.

§       alcune voci di entrata e di spesa connesse a specifici trasferimenti autorizzati dalla legge finanziaria 2007, al fine di agevolare il lavoro delle commissioni straordinarie chiamate alla gestione dei comuni commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso (deroga già prevista dal D.L. n. 78/2010, cfr. comma 7-sexies dell’art. 77-bis del D.L. n. 112/2008) (comma 13).

 

Ulteriori deroghe sono inoltre previste in favore di determinate categorie di enti locali, in particolare:

§       per gli enti locali ai quali il Piano generale di censimento affida fasi di rilevazioni censuarie, sono escluse dal patto di stabilità le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione del censimento e le relative risorse trasferite dall'ISTAT (deroga già prevista dal D.L. n. 78/2010, art. 50, comma 3). L’esclusione riguarda anche gli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura (comma 14).

§       per i comuni dissestati della Provincia de L'Aquila, è prevista la possibilità di escludere dal saldo del Patto del biennio 2011-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti. La misura agevolativa è concessa fino a un importo massimo di 2,5 milioni di euro (comma 15).

§       per il comune di Parma, sono considerate esclusi dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune per la realizzazione degli interventi straordinari volti all'adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di carattere viario e ferroviario e alla riqualificazione urbana della città di Parma, in quanto scelta dall'Unione europea quale sede dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 (comma 16).

§       per il comune di Milano, sono escluse dal saldo le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015. L'esclusione delle spese opera nel limite dell'importo individuato dal comma 7 (480 milioni di euro complessivi, per le deroghe connesse ad interventi necessari in regione di impegni internazionali) (comma 17).

 

Il comma 18 dispone, in merito alle spese relative al trasferimento dei beni effettuati ai sensi della disciplina del federalismo demaniale di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, prevedendo la loro esclusione dai vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti.

I riflessi delle regole del Patto sulle previsioni di bilancio (comma 20)

Il comma 20 ripropone le disposizioni ordinamentali vigenti riguardanti le modalità di predisposizione del bilancio di previsione degli enti sottoposti al Patto di stabilità, prevedendo che esso deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il Patto.

A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

Misure di contenimento del debito degli enti locali (comma 21)

Come già previsto dalla normativa vigente (articolo 77-bis, comma 10, D.L. n. 112/2008), il comma 21 conferma l’obbligo per gli tutti gli enti locali (e non solo quelli soggetti al patto) di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il contenimento del proprio debito.

Le misure di contenimento, che il D.L. n. 112/2008 prevedeva a regime a decorrere dal 2010, si applicano limitatamente al triennio 2011-2013.

In particolare, la norma introdotta dal comma 21 dispone che le province ed i comuni, nel triennio 2011-2013, non possono aumentare la consistenza del proprio debito in essere al 31 dicembre dell’anno precedente, qualora la spesa per interessi supera il limite dell'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli dell’entrata del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Monitoraggio del rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno (commi 22, 23, 28 e 35)

I commi 22-23 recano le procedure di monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto di stabilità interno, ricalcando, in sostanza le regole già dettate dal D.L. n. 112/2008.

Il monitoraggio interessa tutti gli enti cui si applica il Patto (tutte le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti), anche al fine di acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria.

Gli enti sono tenuti a trasmettere semestralmente al Ministero dell’economia e finanze, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso il sistema web.

La mancata trasmissione del prospetto contenente gli obiettivi programmatici entro 45 giorni dalla pubblicazione del relativo decreto costituisce inadempimento al Patto di stabilità interno. Analogamente, la mancata comunicazione della situazione di commissariamento di un ente per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso determina, per l'ente, l'assoggettamento alle regole del Patto di stabilità interno.

 

Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno, gli enti ad esso soggetti devono inviare al Ministero dell'economia, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una certificazione del saldo finanziario conseguito in termini di competenza mista; la mancata trasmissione entro il termine del 31 marzo costituisce inadempimento al Patto di stabilità interno.

Il comma 28 conferma la previsione che le informazioni inviate dagli enti locali al Ministero dell’economia ai fini del monitoraggio debbano essere messe a disposizione dell'UPI e dell'ANCI e delle Camere da parte del Ministero medesimo.

 

Il comma 35 introduce una disposizione che prevede che con decreto del Ministro dell'economia possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio ed alla certificazione del patto di stabilità interno, qualora intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno.

Contenimento dei prelevamenti dai conti di tesoreria statale (comma 24)

Il comma 24 riproduce la norma già presente nella attuale disciplina del patto, che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ad adottare misure di contenimento dei prelevamenti effettuati dagli enti locali sui conti della tesoreria statale, qualora si registrino prelevamenti non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l'Unione europea.

Disposizioni particolari per specifici enti (commi 25, 26 e 27)

Il comma 25 prevede una procedura particolare per la determinazione degli obiettivi del Patto di stabilità interno da applicare al Comune di Roma.

La procedura prevista ricalca quella stabilita per le autonomie speciali e corrisponde, nella sostanza, alle disciplina introdotta dall’articolo 14, comma 15, del D.L. n. 78/2010.

In particolare, si prevede che il Comune di Roma concordi con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali.

A tal fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione ordinaria. Per l'esercizio 2011, tale termine è fissato al 31 gennaio 2011.

In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni che disciplinano il Patto di stabilità interno per gli enti locali.

Si ricorda, al riguardo, che il Comune di Roma è stato di fatto escluso all’applicazione del Patto di stabilità per gli anni 2009 e 2010, ai sensi del comma 3 dell’art. 78 del D.L. n. 112/2008, come modificato dal D.L. n. 185/2008, art. 18, comma 4-quater.

 

Il comma 26 disciplina l’applicazione del Patto di stabilità interno agli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2008.

Tali enti sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione. Ai fini della determinazione degli obiettivi programmatici, tali enti assumono, come base di riferimento, le risultanze dell’anno successivo alla istituzione medesima.

Gli enti istituiti negli anni 2006 e 2007 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2007-2008 e le risultanze dell'anno 2008.

 

Il comma 27 riguarda l’applicazione del Patto di stabilità agli gli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000).

Riprendendo quanto già disposto dal comma 18 del dell’art. 77-bis del D.L. n. 112/2008, la norma dispone che ad essi le regole del Patto di stabilità interno si applicheranno a partire dall’anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

Misure sanzionatorie (comma 29-31)

I commi 29 e 30 recano le misure di carattere sanzionatorio applicabili, a regime, agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità.

 

E’ previsto per l'ente inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

§       il divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore all’importo annuale minimo degli impegni effettuati nell’ultimo triennio;

§       il divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare gli investimenti;

§       i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l’anno precedente. In assenza della predetta attestazione, l’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito (comma 31);

§       il divieto di procede ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

§       la riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del TUEL, di cui al D.Lgs. n. 267/2000, che vengono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 (comma 30).

 

Le misure introdotte dai commi in esame corrispondono, nella sostanza, a quelle già previste dai commi 20 e 21 dell’articolo 77-bis del D.L. n. 112/2008, per il mancato rispetto del patto negli anni 2008-2011. Rappresenta, invece, una novità la previsione della riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza.

 

Alle suddette misure sanzionatorie si aggiunge, inoltre, quanto già disposto dall’articolo 14, comma 3, del D.L. n. 78/2010, che ha previsto, nelle ipotesi di mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno per gli anni 2010 e successivi, che a tali enti si applichi una riduzione dei trasferimenti erariali in misura pari allo scostamento da essi registrato rispetto all’obiettivo.

Sistema di premialità per gli enti virtuosi (comma 32)

Il comma 32 reca una riformulazione del sistema di premialità per gli enti locali virtuosi, già introdotto dal D.L. n. 112/2008 (art. 77-bis, commi 23-26) e peraltro disapplicato nell’anno 2010 ai sensi dell’articolo 14, comma 12. del D.L. n. 78/2010.

Il meccanismo della premialità introdotto dal comma 32 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e di intesa con la Conferenza Stato-città, a ridurre gli obiettivi annuali degli enti locali sottoposti al Patto, sulla base di criteri che saranno definiti con il medesimo decreto, in misura pari alla differenza, registrata nell'anno precedente, tra l'obiettivo programmatico ed il saldo conseguito da comuni e province inadempienti al patto di stabilità interno.

Blocco aumento aliquote tributi e addizionali enti locali (comma 33)

Il comma 33 conferma, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).

Utilizzo per fini di spesa corrente dei proventi delle concessioni edilizie (comma 34) – INAMMISSIBILE

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti finanziari:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

Maggiori spese in conto capitale

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Comma 7 (deroghe 2011)

470

 

 

470

0

0

470

0

0

Comma 16 (Parma)

14

14

14

14

14

14

14

14

14

 

Si segnala in proposito che il tetto di spesa per le deroghe da stabilire al patto di stabilità interno per il 2011 risulta fissato dal comma 7 in 480 mln, mentre il prospetto riepilogativo indica 470 mln.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame definiscono le modalità del concorso alla manovra che l’articolo 14, comma 1 del DL 78/2010 fissa nella seguente misura:

(mln di euro)

 

2011

2012

2013

Province

300

500

500

Comuni >5.000 ab.

1.500

2.500

2.500

 

Le disposizioni dell’articolo in esame sono funzionali al perseguimento degli effetti finanziari sopra indicati, già previsti dal comma 1 dell’articolo 14 del citato decreto legge 78 del 2010.

L’obiettivo di ciascun ente è ottenuto moltiplicando la spesa corrente media del periodo 2006-2008, in termini di impegni, per alcune percentuali, ottenute mediante il seguente procedimento: si è provveduto ad incrementare l’obiettivo di saldo previsto dal DL 112/2008 di un importo pari alla manovra sopra indicata, disposta dal DL 78/2010; la somma così ottenuta è stata rapportata all’ammontare della spesa corrente media 2006-2008, pari per le province a 8,5 mld e per i comuni con più di 5.000 abitanti a 38,6 mld. Le percentuali così ottenute, applicate alla media delle spese correnti di province e comuni per il periodo 2006-2008, determinano un obiettivo in termini di saldo positivo pari per le province a 700 milioni nel 2011 e 900 milioni nel 2012 e 2013 e per i comuni a 4.400 milioni nel 2011 e 5.400 milioni nel 2012 e 2013:

 

 

Tali obiettivi sono rettificati sottraendo l’ammontare del taglio ai trasferimenti operato dal DL 78/2010, per evitare quest’ultimo sia doppiamente computato: gli obiettivi determinati dalla normativa vigente devono infatti restare invariati nel loro importo complessivo, in quanto gli effetti della manovra sono già stati attuati mediante il taglio dei trasferimenti operato dal DL 78/2010, mentre l’articolo in esame si prefigge unicamente una loro rimodulazione tra i vari enti locali.

La relazione tecnica non riporta tale ultima sottrazione, operando la quale si perviene ai seguenti importi che costituiscono l’avanzo che i due comparti di enti devono esporre nel triennio 2011-2013:

 

 

2011

2012

2013*

Comuni >5.000 ab.

2.900

2.904

2.904

Province

405

409

409

 

La relazione tecnica chiarisce inoltre che il nuovo meccanismo di attribuzione dell’obiettivo consente di parametrare il saldo programmatico in maniera uniforme su ogni ente in quanto l’ammontare dell’obiettivo è basato su una variabile, la spesa corrente, meno erratica del saldo, considerata inoltre su intervallo temporale più ampio del  singolo esercizio e quindi tale da ridurre sensibilmente gli inconvenienti connessi a fatti gestionali di natura straordinaria.

Tuttavia, il passaggio dal vecchio al nuovo metodo determina, per alcuni enti, un peggioramento dell’obiettivo tale da renderne arduo il conseguimento e da richiedere una significativa rideterminazione della programmazione finanziaria pluriennale già posta in essere sulla base del vecchio obiettivo. Per tale motivo, per il solo anno 2011, è stata prevista una correzione tesa a dimezzare la distanza fra gli obiettivi calcolati con il vecchio metodo e quelli calcolati con le modalità prima descritte.

Tale correzione non produce effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in quanto produce effetti compensativi fra enti chiamati a rimodulare al ribasso i propri obiettivi ed enti chiamati a rimodulare gli stessi al rialzo.

Limitatamente all’anno 2011 è prevista, inoltre, l’introduzione di misure correttive che determinano, per il medesimo esercizio, oneri in termini di indebitamento netto quantificati in 470 milioni[53].

Per il comune di Parma è prevista, per il triennio 2011-2013, l’esclusione delle spese e delle entrate provenienti dal bilancio dello Stato per gli interventi connessi con l’insediamento dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA). Tale esclusione opera nei limiti predeterminati dalla relativa disposizione e determina un peggioramento dell’indebitamento netto pari a 14 milioni per ciascuno degli anni del triennio  2011- 2013.

Nella tabella che segue sono indicati gli oneri indotti dalle citate misure con pari effetti su fabbisogno e indebitamento:

 

in milioni

2011

2012

2013

(Comma 7)   Misure correttive

470

0

0

(Comma 16)   EFSA –Parma

14

14

14

TOTALE

484

14

14

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva in via preliminare che la struttura del patto di stabilità interno per il triennio 2011-2013 prevede che tutti gli enti locali espongano una posizione di avanzo di bilancio, ma al tempo stesso individua nella posizione di equilibrio di bilancio l’obiettivo strutturale del patto. Il richiamo a tale ultimo obiettivo, privo di rilievo sul piano operativo, sembra pertanto di natura meramente programmatica, anche se non è chiaro con quali modalità si delinei il percorso verso il conseguimento di tale finalità di lungo periodo.

L’obbligo, previsto per ciascun anno del triennio, di esporre avanzi di bilancio appare suscettibile di determinare profili problematici: gli enti locali si trovano, infatti, impossibilitati a disporre il pieno utilizzo delle risorse disponibili e quindi il raggiungimento dell’obiettivo di comparto viene ottenuto determinando, tuttavia, l’immobilizzo di risorse.

Come osservato in precedenti occasioni, tali  profili problematici riguardano:

- l’efficacia nel lungo periodo del vincolo ai fini del contenimento dei saldi di finanza pubblica: si ricorda infatti che le risorse congelate negli avanzi di bilancio rimangono nella disponibilità degli enti che inevitabilmente eserciteranno pressioni crescenti al fine di ottenerne lo sblocco;

- l’inefficienza del sistema di allocazione delle risorse tra amministrazione centrale, in deficit, e amministrazioni locali, chiamate ad accumulare avanzi immobilizzati.

In merito ai profili di quantificazione si osserva che la relazione tecnica non indica esplicitamente quali sono gli andamenti tendenziali considerati per gli esercizi 2012-2013, per i quali la normativa vigente non prevede alcun vincolo. Dai calcoli operati, si desume implicitamente che sia stato assunto come tendenziale 2012-2013 il medesimo avanzo di bilancio che il vigente patto di stabilità interno impone per il 2011 (per un importo pari a circa 400 mln per le province e a circa 2.900 mln per i comuni). Tale valutazione appare coerente con l’ipotesi che gli andamenti tendenziali siano costruiti, non secondo la legislazione vigente[54], ma assumendo l’ipotesi di politiche invariate. Su tale aspetto appare opportuna una conferma.

Con riferimento alle misure riguardanti le sanzioni e il nuovo meccanismo di premialità, appare necessario acquisire i seguenti chiarimenti:

- andrebbe in primo luogo confermata l’effettiva praticabilità della sanzione riguardante il taglio dei trasferimenti, di cui all’articolo 14, comma 3, del DL 78/2010, anche in previsione dell’integrale sostituzione dei trasferimenti stessi con risorse di carattere tributario, disposta dalla legge delega sul federalismo fiscale (L. 42/2009), attualmente in corso di attuazione;

- andrebbe altresì chiarito se si intenda implicitamente abrogato il comma 22 articolo 77-bis DL 112/2008, non riproposto nel testo in esame, che prevede che dei risparmi derivanti dalle sanzioni non si tenga conto ai fini del rispetto del patto di stabilità interno: in tal caso, infatti, il carattere deterrente delle sanzioni stesse risulterebbe largamente affievolito (salva la sanzione riguardante il taglio dei trasferimenti di cui al punto precedente, laddove ne sia confermata la vigenza e la praticabilità).


 

Articolo 9
(Patto di stabilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)

 

 

L'articolo reca la disciplina del patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il triennio 2011-2013, le cui norme sono dichiarate principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 Cost. terzo comma e 119 secondo comma.

 

Per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario, l'articolo determina:

§       gli obiettivi di risparmio: continua ad applicarsi la regola del controllo della spesa finale (corrente e in conto capitale) introdotta a partire dal 2002, ma a differenza del triennio precedente gli obiettivi sono fissati in misura distinta per le spese in termini di competenza e per le spese in termini di cassa (commi 2 e 3); ancora a differenza della precedente disciplina il complesso delle spese considerate è calcolato sulla media del triennio 2007-2009 (comma 4). Per ciascun anno, il complesso delle spese di competenza e di cassa non devono superare la media del triennio 2007-2009 ridotta delle seguenti percentuali:

per le spese di competenza

per le spese di cassa

per anno 2011

12, 3%

 

13,6%

per l'anno 2012

14,6%

 

16,3%

per l'anno 2013

15,5%

 

17,2%[55]

§       le tipologie di spese escluse dal computo ai fini dell'applicazione delle regole del patto; la norma elenca le spese escluse ed abroga ogni altra disposizione che esclude altre tipologie di spesa (commi 5 e 6).

Come nella precedente disciplina sono escluse;

-        le spese per la sanità, soggette a disciplina specifica;

-        le spese per la concessione di crediti;

-        le spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati dall’Unione europea, relativamente ai finanziamenti comunitari. L’esclusione riguarda la sola parte di finanziamento europeo, restano pertanto computate nella base di calcolo e nei risultati del Patto di stabilità interno le spese relative alle quote di finanziamento statale e regionale[56];

-        i pagamenti effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali.

Sono inoltre escluse:

-        le spese relative ai beni trasferiti alle regioni e a fondi immobiliari ricevuti dallo Stato in attuazione del D.Lgs. 85/2010 sul federalismo demaniale;

-        le spese concernenti il i censimenti 15° Censimento generale della popolazione e il 9° delle abitazioni, previsti dacensimento generale dell'industria e dei servizi ed il censimento delle istituzioni non-profit, previsti dal D.Lgs. 78/2010.

§       il comma 11 ripropone, con qualche modifica, la norma già presente nella disciplina del triennio 2009-2011[57] che consente alle regioni sottoposte a misure sanzionatorie che prevedono limitazioni di spese, di ricalcolare l’obiettivo di risparmio relativo alla cassa – calcolato sulla media dei corrispondenti impegni, del triennio 2007-2009, riducendo di pari misura l’obiettivo di risparmio degli impegni di parte corrente per le seguenti spese:

-        interesse passivi e oneri finanziari diversi,

-        spesa per il personale,

-        produzione di servizi in economia e acquisizione di servizi e forniture.

 

Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano l'articolo in esame:

§       determina la ripartizione tra gli enti delle somme complessive di contributo agli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dall'art. 14, comma 1 lett. b) del decreto legge 78/2010, in 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. La Tabella 1 allegata alla norma reca per ciascuna regione e provincia autonoma la quota di risparmio da realizzare per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013[58]. Ciascuna regione e provincia autonoma dovrà ridurre il proprio tetto di spesa tendenziale – (o migliorare il proprio saldo tendenziale nel caso della regione Trentino-Alto Adige e delle due province di Trento e di Bolzano) della somma indicata in tabella. Il tetto di spesa tendenziale deve essere considerato come da osservanza del patto di stabilità degli esercizi precedenti (comma 7);

§       conferma la necessità della definizione dell'intesa tra ciascun ente e il Ministero – da raggiungere entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente - per determinare il livello complessivo delle spese e dei pagamenti, anche se – contrariamente a quanto avveniva in passato - la misura del concorso agli obiettivi di finanza pubblica è già determinato (le somme riportate nella Tabella 1 allegata); modifica il termine, spostandolo al 30 novembre (limitatamente al 2011, entro il 31 marzo), entro cui la regione deve inviare la proposta di intesa; viene confermata inoltre l’applicazione della disciplina stabilita per le regioni a statuto ordinario qualora – per qualsiasi causa – l’intesa non sia raggiunta entro il termine definito (comma 8)

§       disciplina separatamente il patto di stabilità per la regione Trentino Alto Adige e per le province di Trento e di Bolzano, a seguito dell'inserimento della disciplina generale del patto nell'articolo 79 del DPR 670/1972 (statuto speciale della regione) come modificato dai commi 106-125 dell'articolo 2 della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010)[59]. Per questi enti gli obiettivi di risparmio sono calcolati in riferimento al saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista - anziché sul complesso delle spese; per il resto la disciplina ricalca quella comune alle altre regioni a statuto speciale (commi 9 e 15).

 

Sempre in riferimento alle regioni a statuto speciale sono inoltre confermate le disposizioni relative al triennio 2007-2009, concernenti:

§       la disciplina del patto di stabilità per gli enti locali dei rispettivi territori e la previsione dell'applicazione delle regole generali qualora la regione non provveda (comma 10);

§       la previsione di ulteriori forme di risparmio da ottenere attraverso l’assunzione di funzioni statali e quindi il trasferimento dei relativi oneri; individuazione delle funzioni, modalità ed dell’entità dei risparmi dovranno essere disciplinati da norme di attuazione dello statuto speciale (comma 12);

§       le regioni a statuto speciale e le province autonome hanno inoltre la facoltà di estendere le regole del Patto di stabilità nei confronti dei loro enti strumentali (comma 13)

 

Viene confermata, anche se con qualche modifica, la disciplina concernente la rimodulazione delle regole per gli enti locali.

Le regioni possono autorizzare gli enti locali compresi nel proprio territorio a peggiorare il saldo programmatico, consentendo un aumento dei pagamenti in conto capitale a procedere contestualmente alla rideterminazione del proprio obiettivo di risparmio per un ammontare pari all'entità complessiva dei pagamenti in conto capitale autorizzati, al fine di garantire – considerando insieme regione ed enti locali - il rispetto degli obiettivi finanziari (commi 14-16). A ‘compensazione’ di questo aumento di spese la norma dispone che parte dei trasferimenti che la regione riceve dallo Stato sia sottratta al vincolo di destinazione, nella misura del doppio delle somme cedute a compensazione degli obiettivi peggiori degli enti locali (comma 19).

La regione può altresì – a decorrere dal 2011 – integrare e modificare le regole per gli enti locali compresi nel proprio territorio, fermo restando l’obiettivo determinato complessivamente dalle regole del Patto di stabilità, secondo criteri da definire d'intesa in sede di Conferenza unificata (commi 17 e 18).

 

Termini e modalità del monitoraggio confermano la disciplina vigente (commi 20 e 21) ed aggiungono l'obbligo di mettere a disposizione delle Camere e della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome la documentazione prodotta (comma 22).

 

Anche per quanto concerne le sanzioni non vi sono modifiche sostanziali rispetto alla disciplina vigente (commi 23-25).

 

Il comma 26, infine, dispone che possono essere aggiornati termini degli adempimenti con decreto del Ministero Ministro dell'economia e delle finanze, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame definiscono le modalità del concorso alla manovra per le Regioni e Province autonome  previsto  dall’articolo 14, comma 1, del  decreto legge n. 78 del 2010, in termini di fabbisogno e di indebitamento (4.000 milioni per le Regioni a statuto ordinario e 500 milioni per Autonomie speciali nel 2011 e 4.500 milioni per le Regioni a statuto ordinario e 1.000 milioni per Autonomie speciali per ciascuno degli anni  2012 e 2013).

Per le regioni a statuto ordinario:

Nel triennio 2011-2013 l’applicazione delle regole del patto di stabilità interno delle Regioni a statuto ordinario prevede una riduzione del complesso delle spese finali (correnti e in conto capitale) rispetto alla media delle corrispondenti spese del triennio 2007-2009, sia in termini di competenza finanziaria (12,3% nel 2011, 14,6% nel 2012 e 15,5% nel 2013) che di cassa (13,6% nel 2011, 16,3% nel 2012 e 17,2% nel 2013), tale da consentire un effetto sugli andamenti tendenziali di spesa pari a 4.000 milioni nel 2011 e 4.500 nel 2012 e 2013.

La previsione di percentuali di riduzione della spesa differenziate per gli impegni e per i pagamenti è volta a garantire l’efficacia della manovra sia rispetto agli andamenti dei flussi finanziari, sia rispetto all’indebitamento netto.

La relazione tecnica richiama inoltre le voci di spesa escluse dal patto di stabilità interno[60], ricordando che non determinano effetti per i saldi di finanza pubblica:

-          l’esclusione delle spese relative ai beni trasferiti in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in quanto consentita per un importo corrispondente a quello delle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e manutenzione dei medesimi beni;

-          l’esclusione delle spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in quanto trattasi di operazioni che non generano flussi di cassa e comportano solo la variazione della composizione patrimoniale degli enti (quote di partecipazione al patrimonio immobiliare dei fondi in sostituzione degli immobili);

-          l’esclusione delle spese concernenti i censimenti previsti dall’articolo 50, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in quanto trattasi di spese i cui effetti sono già stati scontati nei provvedimenti che le hanno disposte.

Per le altre tipologie di esclusioni, gli effetti finanziari sono stati valutati sulla base dei dati contabili di competenza e di cassa delle singole amministrazioni, trasmessi alla COPAFF, integrati dalle informazioni rilevate attraverso il monitoraggio del patto di stabilità interno.

In particolare, su tale base informativa sono stati determinati gli importi relativi alle spese degli esercizi 2007, 2008 e 2009, ed ai correlati obiettivi di spesa per gli esercizi 2011, 2012 e 2013 precedenti alla manovra disposta dal decreto legge n. 78/2010. Le seguenti tabelle della relazione tecnica riportano i calcoli operati e la modalità di determinazione delle percentuali di riduzione della spesa fissate dalla norma:

 

 

Dati di competenza finanziaria (impegni)

2011

2012

2013

Previsioni impegni soggetti al patto di stabilità interno ante DL. 78/2010

35.415

35.096

34.780

Manovra

4.000

4.500

4.500

Previsioni impegni soggetti al patto di stabilità interno post  DL. 78/2010

31.415

30.596

30.280

Riduzione % rispetto alla media 2007-2009

-12,3

-14,6

-15,5

 

Obiettivi  del patto di stabilità int. ante DL 78/2010

Obiettivo 2011

35.415

Obiettivo 2012

35.096

Obiettivo 2013

34.780

 

Pagamenti

Esercizi

Spesa finale netta

Differenza tra obiettivi del patto e risultati

Quota obietto ceduta agli enti locali

Spesa finale netta rettificata

2007

27.381

-493

0

26.888

2008

28.324

-382

0

27.942

2009

29.270

-1.761

258

27.767

Media Triennio 2007-2009 “rettificata”

27.532

 

 

 

 

Obiettivi del patto di stabilità int. ante DL 78/2010

Obiettivo 2011

27.791

Obiettivo 2012

27.541

Obiettivo 2013

27.293

 

 

Dati di cassa (pagamenti)

2011

2012

2013

 Previsioni pagamenti soggetti al patto di stabilità interno ante DL. 78/2010

27.791

27.541

27.293

Manovra

4.000

4.500

4.500

 Previsioni pagamenti soggetti al patto di stabilità interno post  DL. 78/2010

23.791

23.041

22.793

Riduzione % rispetto alla media 2007-2009

-13,6

-16,3

-17,2

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva in primo luogo che la struttura del patto di stabilità interno permane articolata, come per gli esercizi pregressi, in vincoli posti solo sulle voci di spesa. Andrebbe pertanto chiarito se, anche in considerazione della rimodulazione del FAS prevista dalla tabella E del disegno di legge in esame, che prevede un aumento delle dotazioni di risorse per le regioni nel triennio 2011-2013, a fronte dei vincoli sulla spesa disposti dalla norma in esame, si determini l’emersione di posizioni di avanzo di bilancio. Si richiamano in proposito i profili problematici già espressi con riferimento all’articolo 8, riguardante il comparto degli enti locali.

Con riferimento specifico ai profili di quantificazione si segnala che, anche in questo caso, come per gli enti locali, gli andamenti tendenziali appaiono costruiti con riferimento al criterio delle politiche invariate. Appare in proposito opportuno acquisire una conferma.

Si segnala infine che la previsione di vincolo unitario sul complesso della spesa, sia corrente che in conto capitale, appare suscettibile di incidere in misura particolare su tale ultima categoria di spesa, avente maggiori margini di discrezionalità, con conseguente rischio che possano determinarsi effetti di dequalificazione della spesa.

 


 

Articolo 10
(Rapporti finanziari con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia)

 

 

L'articolo in esame recepisce il protocollo d'intesa stipulato tra la regione Friuli Venezia Giulia e il Governo in data 29 ottobre 2010. In sintesi:

§       definisce il contenzioso, anche concernente gli anni 2008 e 2009, riguardante le quote delle ritenute IRPEF sui redditi da pensione spettanti alla regione ai sensi dello statuto di autonomia (comma 1),

§       quantifica in 370 milioni di euro annui il contributo regionale per l'attuazione dei principi del federalismo fiscale di cui alla legge 42/2009 (comma 2) precisando altresì le modalità mediante cui tale contributo potrà essere erogato;

§       disciplina il patto di stabilità interno in riferimento al "sistema integrato regionale", comprensivo oltre che della regione di tutti gli enti e organismi finanziati direttamente dalla regione stessa; ai fini della determinazione dell'accordo annuale relativo al patto di stabilità interno, continuano a considerarsi il complesso delle spese finali (commi 3 e 4);

§       quantifica il contributo regionale al miglioramento dell'indebitamento netto, ulteriore rispetto a quello previsto a legislazione vigente, determinandolo nella differenza tra il contributo regionale all'attuazione del federalismo fiscale e le somme dovute dallo Stato alla regione come arretrati delle ritenute IRPEF sui redditi da pensione (comma 5);

§       reca modifiche allo statuto di autonomia (L.cost. 1/1963) al fine di attribuire alla regione ulteriori competenze in ordine all’istituzione di tributi locali, di fiscalità di vantaggio e per ciò che concerne il potere di accertamento tributario (comma 6);

§       reca disposizioni per il coordinamento tra l'attuazione del federalismo fiscale e l'ordinamento finanziario della regione (comma 7).

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Maggiori entrate extratributarie

150

200

250

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

 

 

 

150

200

250

150

200

250

 

La relazione tecnica afferma che I commi da 1 a 7, sulla base dell’accordo tra il Governo e la Regione Friuli Venezia Giulia, sottoscritto in data 29 ottobre 2010, provvedono a:

§      riconoscere alla Regione le somme ad essa spettanti a titolo di compartecipazione sulle ritenute sui redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lett. a) del DPR 22 dicembre 1986 n. 917. La compartecipazione è garantita attraverso il meccanismo della riscossione diretta a partire dall’anno 2010 e con devoluzione da parte della RGS delle quote relative agli anni 2008 e 2009, in via dilazionata, attraverso un piano di rateazione annuale fino all’anno 2030;

§      definire il contributo della Regione all’attuazione del federalismo fiscale (370 milioni di euro annui) attraverso il pagamento diretto della Regione allo Stato, o attraverso conferimento di funzioni alla regione, o attraverso il venir meno della partecipazione della Regione ai riparti previsti da leggi di settore;

§      stabilire le regole relative al patto di stabilità interno del “Sistema regionale integrato”, costituito dalla Regione, gli enti locali del relativo territorio, i propri enti ed organismi strumentali, le aziende sanitarie e gli altri enti e organismi il cui funzionamento è finanziato dalla Regione in via ordinaria e prevalente, al fine di garantire gli effetti positivi in termini di indebitamento netto di cui alla sottostante tabella e fermo restando il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 1 dell’articolo 14 del decreto legge n. 78/2010 ;

§      attribuire alla Regione la competenza ad istituire tributi locali, fiscalità di vantaggio e potere di accertamento tributario;

§      prevedere il coordinamento tra attuazione del federalismo fiscale e ordinamento finanziario della Regione, in particolare, con riferimento ai tributi locali, nell’ambito di applicazione dell’articolo 27 della legge n. 42/2009, al fine di garantirne la neutralità finanziaria per tutti i livelli di governo coinvolti.

 

La relazione tecnica quantifica gli effetti delle norme nelle seguenti misure::

 

Maggiori oneri per il bilancio statale

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Dal 2017

Attribuzione alla regione FVG ritenute redditi pensione

220

170

120

70

20

30

20

Maggiori entrate per il bilancio statale

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Dal 2017

Contributo all’attuazione del federalismo fiscale

370

370

370

370

370

370

370

Effetti positivi su SNF e indebitamento netto

150

200

250

300

350

340

350

 

In merito ai profili di quantificazione, pare opportuno un chiarimento riguardo alla disposizione del comma 1, lettera b), che riconosce alla regione a decorrere dall’esercizio 2010, la spettanza di quote fisse relative a specifiche entrate tributarie. Infatti atteso che la relazione tecnica non ascrive a tale norma alcun effetto. In proposito occorre verificare gli effetti di tale mancata imputazione di effetti.

Riguardo agli importi iscritti nel prospetto riepilogativo, appare opportuno un chiarimento sui criteri di imputazione contabile degli effetti delle disposizioni. Infatti, a fronte di un effetto sul saldo netto da finanziare, pari al contributo netto della regione a titolo di concorso all’attuazione del federalismo fiscale, il prospetto riepilogativo iscrive effetti negativi di pari importo sui saldi di fabbisogno e  di indebitamento netto. Tali saldi, peraltro, comprendendo sia gli effetti relativi al bilancio dello stato che quelli relativi al bilancio della regione Friuli-Venezia Giulia, dovrebbero registrare effetti compensativi e non esporre, pertanto, alcun effetto netto di maggiore spesa.

In proposito, appare opportuno acquisire un chiarimento.

 


 

Articolo 11
(Rapporti finanziari con la Regione Valle d'Aosta)

 

 

Anche per la regione Valle d'Aosta la norme recate dall'articolo in esame recepiscono l'accordo intervenuto tra il Governo e la Regione, ai fini dell'attuazione dei principi del federalismo fiscale recati dalla legge 42/2009.

Per il concorso della regione ai principi del federalismo, il comma 1 dispone la progressiva riduzione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione (attualmente spettante alle regione ai sensi dello statuto di autonomia) a decorrere dall'anno 2011 fino alla soppressione della medesima dal 2017 e l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, relative ai servizi ferroviari di interesse locale, nonché la rimodulazione delle entrate spettanti .

Il comma 2 dispone che vengano emanate - entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge – le norme di attuazione dello statuto speciale, vale a dire con la procedura concertativa stabilita dall'art. 48-bis dello statuto - ai fini di adeguare l'ordinamento finanziario della regione (contenuto nella legge 690/81) ai contenuti dell'accordo e delle norme in esame.

Il comma 3 dispone che venga attribuita alla regione (con le modalità di cui al comma precedente) la potestà di istituire tributi locali con riguardo ai presupposti non altrimenti assoggettati ad imposizione.

Il comma 4 quantifica gli effetti delle norme in esame in relazione agli effetti positivi sul saldo netto da finanziare e sull’indebitamento netto per i quali si rinvia di seguito alla parte concernente i profili finanziari.

Il comma 5, infine, reca disposizioni per il coordinamento tra l'attuazione del federalismo fiscale e l'ordinamento finanziario della regione (comma 7).

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Minori spese correnti

104,5

118,3

130,3

81,5

95,3

107,3

81,5

95,3

107,3

 

 

La relazione tecnica afferma che i commi da 1 a 4, sulla base dell’accordo tra il Governo e la Regione Valle d’Aosta,  procedono alla revisione dell’ordinamento finanziario della predetta autonomia speciale e disciplinano la progressiva riduzione della somma sostitutiva dell’IVA all’importazione a decorrere dall’anno 2011 fino alla soppressione della medesima dal 2017, all’assunzione di oneri relativi all’esercizio di funzioni statali in materia di servizi ferroviari di interesse locale e alla rimodulazione delle entrate spettanti alla regione medesima (devoluzione di nuove entrate, modifica criteri di compartecipazione, aumento decimi di compartecipazione, definizione partite pregresse).

Il comma 5 prevede il coordinamento tra attuazione del federalismo fiscale e ordinamento finanziario della Regione, in particolare, con riferimento ai tributi locali, nell’ambito di applicazione dell’articolo 27 della legge n. 42/2009, al fine di garantirne la neutralità finanziaria per tutti i livelli di governo coinvolti.

 

La relazione tecnica ascrive alle disposizioni contenute nel presente articolo i seguenti effetti positivi:

(milioni di euro)

Maggiori oneri per il bilancio statale

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Dal 2017

Revisione ordinamento finanziario

157,5

148,7

148,7

143,5

143,5

143,5

143,5

Minori oneri per il bilancio statale

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Dal 2017

Eliminazione progressiva somma sostitutiva IVA importazione

239

244

256

259

307

316

332

Nuove funzioni da assumere per la regione Valle d’Aosta

23

23

23

23

23

23

23

Effetto positivo sul SNF

104,5

118,3

130,3

138,5

186,5

195,5

211,5

Effetto positivo su indebitamento netto

81,5

95,3

107,3

115,5

136,5

172,5

188,5

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che il prospetto riepilogativo, con riferimento al saldo netto da finanziare, ascrive risparmi per 23 milioni annui derivanti dall’assunzione di funzioni statali relative a servizi ferroviari di interesse locale da parte della regione Valle d’Aosta. In proposito, pare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo circa la possibilità che tali effetti sul saldo netto da finanziare siano effettivi già a partire dal 2011, considerato che alcuni oneri connessi alle predette funzioni potrebbero risultare soggetti a rigidità tali da non consentire immediati e integrali risparmi.

Andrebbero altresì forniti gli elementi sottostanti alla quantificazione di tale importo, nonché agli  effetti ascrivibili alla revisione dell’ordinamento finanziario, atteso che la stessa RT non individua specificamente gli effetti finanziari imputabili a tale revisione.

Appare altresì opportuno un chiarimento sui criteri di imputazione contabile degli effetti delle disposizioni. Infatti, a fronte di un effetto positivo sul saldo netto da finanziare, pari all’effetto netto della regolazione delle partite attive e passive tra lo Stato e la regione, il prospetto riepilogativo iscrive effetti positivi (anche se inferiori in quanto al netto di una singola posta), sui saldi di fabbisogno e  di indebitamento netto. Tali saldi, peraltro, poiché comprendono sia gli effetti relativi al bilancio dello Stato che quelli relativi al bilancio della regione Valle d’Aosta, dovrebbero registrare effetti compensativi. In proposito appare necessario un chiarimento.

 

 


 

Modifiche alle Tabelle A e C

 

 

Il maxiemendamento del Governo apporta talune modifiche agli importi iscritti nella Tabella A, relativa al Fondo speciale di parte corrente, ed in particolare (migliaia di euro):

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

2011

2012

2013

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 3779)

-

74.550

122.650

Disegno di legge di stabilità (A.C. 3778)

-

74.550

122.650

Maxiemendamento

+1.500

+1.500

+1.500

 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

 

2011

2012

2013

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 3779)

7.492

36.073

45.873

Disegno di legge di stabilità (A.C. 3778)

7.492

36.073

45.873

Maxiemendamento

-1.500

-1.500

-1.500

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

 

2011

2012

2013

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 3779)

-

550.000

550.000

Disegno di legge di stabilità (A.C. 3778)

-

550.000

550.000

Maxiemendamento

-

-500.000

-500.000

 

La riduzione apportata all’accantonamento del Ministero dell’istruzione appare riconducibile alla misura introdotta dal comma 30 dell’articolo 1, che ha disposto una integrazione del fondo di finanziamento ordinario dell’università, nella misura di 800 milioni di euro per il 2011 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2012.

 

Il maxiemendamento apporta talune variazioni, aventi carattere compensativo, agli stanziamenti iscritti in Tabella C relativi a talune autorizzazioni legislative di spesa.


Si tratta in particolare delle seguenti voci:

 

Tabella C

2011

2012

2013

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

Decreto - legge n. 223/2006, articolo 19 comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4 – cap. 2108)

2.198

2.198

2.198

Maxiemendamento

+15.000

+15.000

+15.000

 

Decreto - legge n. 223 del 2006. Art. 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2 – cap. 2106)

32.910

32.932

26.149

Maxiemendamento

-19.500

-19.500

-15.500

 

Ministero dello sviluppo economico

 

 

 

L. 282/1991, D.L. 496/1993 e D.L. 26/1995: Riforma dell'ENEA (7.1 - cap. 7630)

181.693

182.421

182.421

Maxiemendamento

-15.000

-15.000

-15.000

 

Ministero dell’istruzione, università e ricerca

 

 

 

D. lgs. n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e le valutazione delle politiche nazionale relative alle ricerca scientifica e tecnologica (3.3-cap. 7236)

1.773.213

1.773.213

1.773.213

Maxiemendamento

+19.500

+19.500

+15.500

 


 

 

 

 



[1]     Al netto degli effetti imputati all’articolo 1, comma 47, rispetto al quale è sospeso il giudizio di ammissibilità in attesa di una sua riformulazione, il miglioramento del SNF ammonta a 829,3 milioni di euro nel 2011, fermi restando gli altri dati di saldo.

[2]     Al netto delle maggiori spese derivanti dal predetto articolo 1, comma 47, gli impieghi si riducono di 800 milioni nel 2011.

[3]     Associazione italiana leasing.

[4]     Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

[5]     L’art. 66, comma 13, primo periodo, del D.L. n. 112/2008 (come modificato dall’art. 1, comma 3, del D.L. 180/2008) ha previsto che - fermi restando i limiti in materia di programmazione triennale di cui all’art. 1, c. 105, della l. finanziaria per il 2005 - per il triennio 2009-2011 le università possono procedere, per ogni anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50%di quella relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell’anno precedente. Tale quota è destinata per una quota non inferiore al 60% all’assunzione di ricercatori a tempo indeterminato, e per una quota non superiore al 10% all’assunzione di professori ordinari.

      Il medesimo comma 13 ha previsto, inoltre, che per il 2012 nei confronti delle università si applica quanto previsto dal comma 9 – la cui applicabilità, originariamente prevista a decorrere dal 2012, è stata posticipata al 2014 dell’art. 9, comma 7, del D.L. 78 del 2010 – ai sensi del quale, previo esperimento delle procedure di mobilità, si può procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente, fermo restando, in ogni caso, che il numero delle unità da assumere non può eccedere il 50% delle unità cessate nell’anno precedente.

[6]     Essa appare ricollegarsi all’art. 5-bis del progetto di legge A.C. 3687, approvato dalla VII Commissione durante l’esame in sede referente e inviato per il parere – insieme con le ulteriori modifiche – alle Commissioni competenti.

[7]     Il Fondo è stato Istituito dall’art. 4, comma 16, della L. 390 del 1991, limitatamente ai prestiti d’onore. Successivamente, il comma 89 dell’art. 1 della L. n. 662 del 1996 ha consentito la destinazione del Fondo di intervento integrativo anche alla erogazione delle borse di studio previste dall'art. 8 della medesima L. n. 390 del 1991.

      E’ utile ricordare che il Fondo era stato previsto per gli anni 1991 e 1992. Successivamente, la legge n. 147 del 1992 ha stabilito che gli interventi previsti dagli articoli 16 e 17 della L. 390/1991 fossero attuati con le medesime modalità e procedure anche per gli anni successivi, quantificando l’onere per gli anni 1993 e 1994 e demandando alla legge finanziaria la determinazione per gli anni successivi. Per l’anno 2009 la ripartizione delFondo di intervento integrativo – per un totale complessivo di circa 246,5 milioni di euro – è stata disposta dal DPCM 3 febbraio 2010, sulla base dei criteri di riparto indicati all'art. 16 del DPCM 9 aprile 2001 e in considerazione degli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo.

[8]     La dotazione presente nel disegno di legge di stabilità è, infatti, pari a 25,7 milioni di euro.

[9]     Convertito con modificazione dalla legge n. 102/2009.

[10]    Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 125/2008.

[11]    Convertito con modificazione dalla legge n. 102/2009.

[12]    Tale comma ha riconosciuto la richiamata contribuzione figurativa per l’intero periodo di percezione del trattamento di indennità ordinaria di disoccupazione che è di 8 mesi per i soggetti di età inferiore a 50 anni e di 12 mesi per quelli di età pari o superiore a 50 anni.

[13]    Si ricorda che tale termine era stato già prorogato al 31 dicembre 2008 dall’articolo 2, comma 525 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria per il 2008).

[14]    In particolare, i contratti di solidarietà c.d. “difensivi”, che si sostanziano in accordi tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali volti a ridurre l’orario di lavoro, allo scopo di evitare, o quantomeno limitare, i licenziamenti mediante un utilizzo più razionale della forza lavoro. Tali contratti hanno una durata compresa tra i 12 e i 24 mesi, con possibilità di proroga per ulteriori 24 mesi (36 per le regioni del Mezzogiorno).

[15]    D.L. 20 maggio 1993, n. 148, “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 19 luglio 1993, n. 236. Si fa presente che tale termine era già stato prorogato al 31 dicembre 2008 dall'articolo 2, comma 531, della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[16]    Tale comma ha stabilito la proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale già concessi ai sensi della disciplina temporanea di cui all'articolo 2, commi 521 e 522, della L. 244/2007 . Tale proroga viene disposta nell’ambito delle risorse finanziarie destinate per il 2009 alla concessione di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nonché dei programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti in specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite in accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009.

[17]    Tale indennità spetta quindi per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ogni mese, incrementato dal numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L’erogazione è riconosciuta alle seguenti categorie di lavoratori:

-        addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all’articolo 17, commi 2 e 5, della L. 84/1994;

-        lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima L. 84/1994.

[18]    L'indennità ordinaria di disoccupazione è relativa, in linea di principio, a tutti i dipendenti privati. Essa ha, tuttavia, un ambito di applicazione residuale rispetto al più favorevole trattamento di mobilità. L'indennità ordinaria di disoccupazione è liquidata in presenza di un'anzianità assicurativa pari ad almeno 2 anni nonché di un anno di contribuzione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro (articolo 19, comma 1, del R.D.L. 636/1939). I lavoratori precari e stagionali, fermo restando il requisito assicurativo di 2 anni, maturano il diritto all'indennità anche con lo svolgimento di 78 giornate lavorative nell'anno (articolo 7 del D.L. 86/1988, convertito dalla L. 160/1988, e articolo 1 del D.L. 108/1991, convertito dalla L. 169/1991) .

      L'articolo 34, commi 5 e 6, della L. 23 dicembre 1998, n. 448 , ha escluso dall'ambito di applicazione dell'istituto i dipendenti il cui rapporto di lavoro sia cessato per dimissioni, successivamente al 31 dicembre 1998.

      Tale istituto, nel corso degli anni, è stato interessato da molteplici interventi legislativi , volti soprattutto all’aumento sia della durata sia della misura del trattamento delle indennità ordinarie di disoccupazione.

      L'aliquota contributiva relativa all'istituto in esame è pari, in genere, all'1,61% ed è interamente a carico del datore di lavoro.

      Il periodo di godimento dell'indennità ordinaria di disoccupazione è riconosciuto utile ai fini previdenziali; tuttavia, riguardo alla pensione di anzianità, esso viene considerato solo per la determinazione della misura e non per il conseguimento del requisito contributivo.

      Attualmente, la durata dell’indennità è pari a 8 mesi per i soggetti di età inferiore a 50 anni e a 12 mesi per i lavoratori di età pari o superiore a 50 anni; per quanto attiene alla misura del trattamento , l’indennità è pari al 60% per i primi 6 mesi; al 50% per i successivi tre mesi; al 40% per il periodo ulteriore. La contribuzione figurativa vale per l’intero periodo di percezione del trattamento nel limite massimo delle durate legali previste dal comma in esame.

[19]    L’agevolazione prevede una riduzione della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro, per i primi diciotto mesi, per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato e con contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi. La quota di contribuzione, in virtù della richiamata riduzione, è pari a quella prevista per gli apprendisti.

[20]    Vedi i capitoli 3532 (agevolazioni handicap), 3534 (assegni per la maternità), 3535 (assegno al nucleo familiare con tre figli minori) e 3537 (lavoratori talassemici) nella tabella del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

[21]    Vedi il cap. 3671 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

[22]    Vedi parere Atto n. 195.

[23]    Si ricorda che il citato Fondo, iscritto al capitolo 3071/Economia, risulta, a disegno di legge di bilancio 2011, privo di stanziamenti per il 2011 e 2013 e dotato di 400.000 euro per il 2012.

[24]    (17.700*336 euro) + (1.800 milioni* 1%) = 24 milioni di euro

[25]    “Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa”.

[26]    “Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare”.

[27]    Di cui al comma 2 dell’articolo 01, del decreto legge n. 2/2006, convertito, con modificazioni, con legge n. 81/2006

[28]    Cfr. seduta della Commissione bilancio della Camera del 11 dicembre 2008, in occasione dell’esame del decreto-legge n. 171/2008.

[29]    I suddetti importi sono al netto di 50 milioni annui per il finanziamento dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù (art. 22, comma 6, del DL 78/2009), nonché delle risorse (167,8 milioni annui) destinate alla sanità penitenziaria (art. 2, comma 283, della legge 244/2007).

[30]    Articolo 2, comma 67, della legge 191/2009.

[31]    Articolo 2, commi 16-17, della legge 191/2009.

[32]    Articolo 11, commi 5-12.

[33]    In termini di SNF, articolo 9, comma 16.

[34]    A fronte di un contenimento della spesa del settore e di un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, l’impatto complessivo sulle disponibilità dei bilanci regionali dovrebbe risultare neutrale, in quanto le maggiori economie compensano la riduzione del finanziamento statale.

[35]    Sottoscritto, successivamente, all'accordo tra lo Stato e la regione, in cui sono presenti in bilancio deficit economico-finanziari nel settore sanitario, ai sensi dell'articolo l, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni (finanziaria 2005).

[36]    La prenotazione a debito è un beneficio di natura amministrativo-contabile (esplicitamente previsto dalla legge) con cui una pubblica amministrazione annota pro futuro una voce di spesa (solitamente per imposte, tasse e tributi vari dovuti allo Stato) che si riserva di pagare successivamente. Ipotesi comune di prenotazione a debito è data dai pagamenti per contributo unificato e, in genere, tasse e imposte dovute da una pubblica amministrazione nei processi in cui è parte; in tali ipotesi, nei confronti della controparte la prenotazione si considera come non esistente e, in caso di vittoria nel giudizio da parte della PA, la parte soccombente per le spese dovrà all’erario anche la somma prenotata a debito dalla pubblica amministrazione.

[37]    Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 163/2010.

[38]    Ai sensi dell’articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, 191 (legge finanziaria 2010).

[39]    Ai sensi dell’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, 311 (legge finanziaria 2005).

[40]    L’articolo 1, comma 796, lett. b) sesto periodo, della legge 296/2006, prevede un aumento delle aliquote IRAP e dell’addizionale IRPEF oltre i livelli massimi previsti dalla normativa vigente, fino all’integrale copertura dei mancati obiettivi.

[41]    Incrementi di aliquote fiscali, blocco delle assunzioni, divieto di spese discrezionali.

[42]    Si tratta di 9 miliardi di euro per il periodo 2007-2013, che sono stati assegnati dal CIPE al Fondo strategico in sede di programmazione delle risorse. In base alla delibera CIPE n. 30 del 13 maggio 2010, risulta che i 9 miliardi assegnati al Fondo strategico sono stati quasi totalmente assegnati dal CIPE o utilizzati a copertura di oneri recati da provvedimenti legislativi.

[43]    Nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2010 (quale risultante dal DPCM 17 dicembre 2009, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 17 alla GU n. 19 del 25 gennaio 2010) sui capitoli afferenti ai contributi per l’editoria (capp. 465 e 466, indicati dal competente Dipartimento) risultano stanziati complessivamente 195 milioni di euro.

[44]    In tal senso opera la soppressione del riferimento alle sole minoranze linguistiche, ora presente all’art. 10-sexies, comma 1, lett. a), con riguardo all’art. 3, comma 2-ter, della legge 250/1990.

[45]    In tal senso opera l’inserimento del riferimento all’art. 26 della L. 416/1981.

[46]    D.L. 25 settembre 2009, n. 135, Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

[47]    Si tratta dello stanziamento autorizzato dalla legge n. 67 del 1987, allocato sui capitoli 2183 di parte corrente e 7442 di parte capitale dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

[48]    Lo schema di regolamento (Atto n. 183) è stato trasmesso alle Camere per l’espressione del parere il 13 gennaio 2010. Esso prevede la semplificazione della documentazione per accedere ai contributi e del procedimento di erogazione, stabilendo anche che le somme stanziate nel bilancio dello Stato per l’editoria costituiscono limite massimo di spesa e che sono destinate prioritariamente ai contributi diretti. Le principali novità recate dallo schema di regolamento riguardano l’invio telematico delle domande e le nuove modalità di calcolo per i contributi diretti, riferite, in particolare, all’effettiva distribuzione e messa in vendita della testata. Si stabiliscono, altresì, tetti all’ammontare dei contributi, mentre per alcune fattispecie si svincola l'erogazione degli stessi dagli introiti pubblicitari. In caso di insufficienza delle risorse, i contributi sono erogati mediante riparto proporzionale tra gli aventi diritto.

      Al Senato, la 1^ Commissione ha espresso parere favorevole con osservazioni il 24 febbraio 2010. Alla Camera, la VII Commissione, il 10 marzo 2010, ha espresso parere favorevole con una osservazione e condizioni, alcune delle quali riferite alle novità derivanti dalla legge finanziaria 2010 e dal D.L. 194/2009. Tra queste: il ripristino definitivo del diritto a ricevere il totale dei contributi diretti; il ripristino di un “tetto” alle entrate pubblicitarie pari al 30% dei costi dell’impresa; il ripristino delle agevolazioni per emittenti radiofoniche e televisive locali, giornali italiani all’estero e giornali dei consumatori.

[49]    Per il 2010, la tab. C della legge 191 del 2009 reca uno stanziamento relativo alla legge 67 del 1987 pari a 264,5 milioni di euro. Occorre, peraltro, ricordare che un incremento di tale stanziamento per 30 milioni di euro è stato previsto dall’art. 2, comma 2-undecies, del D.L. 40 del 2010 (L. 73 del 2010).

[50]    V. la seguente indicazione contenuta nella RT: “Complessivamente, dalle disposizioni si stima un possibile maggior gettito per l’anno 2011 in misura non inferiore a 227 milioni di euro, con pari effetti sui tre saldi”. V. inoltre la tabella riepilogativa (commi 70-84) contenuta nella stessa RT, nella quale gli effetti finanziari sono indicati con un margine di variabilità: fra 227 e 335 mln. di euro nel 2011.

[51]    Il comma 78, lettera f), stabilisce che la partecipazione ai giochi sia vietata ai minori di 18 anni.

[52]    Si ricorda che in base alla disciplina di cui l’art. 77-bis del D.L. n. 112/2008, l’obiettivo risulta determinato applicando ai saldi di competenza mista del 2007 le percentuali indicate dal comma 3.

[53]    Il tetto di spesa indicato nella disposizione è invece pari a 480 mln.

[54]    Non risulta infatti plausibile che, in assenza di vincoli, gli enti locali espongano spontaneamente avanzi di bilancio di importo analogo a quello imposto dai vincoli.

[55]    La relazione tecnica allegata al maxiemendamento specifica che questi risparmi consentono un effetto sugli andamenti tendenziali di spesa pari a 4.000 milioni nel 2011 e 4.500 nel 2012 e nel 2013; ovvero le somme corrispondenti al taglio dei trasferimenti alle regioni disposto dal decreto legge 78/2010 (convertito con modificazioni dalla legge 122/2010).

[56]    Per entrambe le categorie, spese in conto capitale (investimenti) e spese in conto corrente (ad esempio quelle del Fondo Sociale Europeo che finanzia buona parte delle attività di formazione professionale) la legge precisa che nel caso in cui l’UE riconosca importi inferiori di cofinanziamento, l’importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso nelle spese del Patto di stabilità relativo all’anno della comunicazione del mancato riconoscimento. Nel caso di comunicazione nell’ultimo quadrimestre, il recupero può essere effettuato anche nell’anno successivo.

[57]    Prevista dal comma 5-quater dell'articolo 77-ter del D.L. 112/2008, inserito dal comma 4-octies dall’articolo 4 del decreto-legge 2/2010.

[58]    La ripartizione è stata fatta in misura proporzionale all'incidenza degli impegni di ciascun ente – con riferimento al triennio 2007-2009 - rispetto al totale degli impegni di tutte le regioni a statuto speciale e province autonome.

[59]    Le norme recate dalla legge finanziaria 2010 modificano l’ordinamento finanziario della regione e delle due province autonome per adeguarlo agli obiettivi di perequazione e solidarietà stabiliti per le regioni a statuto speciale dall’articolo 27 della legge 42/2009, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale. Nello statuto viene inserita – come aveva disposto il comma 7 dell’articolo 77-ter del decreto-legge 112/2008 - la disciplina del patto di stabilità e le "ulteriori forme di risparmio".

[60]    In particolare :

a)       spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;

b)       spese per la concessione di crediti;

c)       spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell’Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale.

d)       spese relative ai beni trasferiti in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

e)       spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

f)         pagamenti effettuati a favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali;

g)       spese concernenti i censimenti previsti dall’articolo 50, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite dall’ISTAT.